Relazione Terenziani 23 9 2010
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ACCREDITAMENTO
Rapporti tra committente e gestore:
il contratto di servizio
Intervento di Dino Terenziani
Principi dell’Accreditamento:
Aspetti economici e contratto
Ferrara 23 settembre 2010
La Legge della Regione Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2
“NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA
SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI”, con le modifiche apportate
dalla legge 20/2005, ha ridisegnato il sistema del Welfare locale e
nel corso di questi 7 anni sono state attuate alcune importanti
realizzazioni, di cui le nuove procedure di accreditamento
rappresentano una prima conclusione.
Sono già operativi i Piani di Zona di cui all’art 29, le Aziende
Servizi alla Persona (ASP) di cui all’art 22, il Fondo Regionale per
la non Autosufficienza di cui all’art. 50.
E’ stata approvata il 20 Aprile 2009 la D.G.R. 514
“Primo provvedimento della Giunta Regionale in
materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”.
Il 21 Dicembre 2009 sono state deliberate le TARIFFE
PIANI DI ZONA e Uffici di Piano
I Piani di zona sono partiti contemporaneamente alla legge 2/2003
con la Delibera G.R. 329 11 marzo 2002 "Linee guida per la
predisposizione e l'approvazione dei Piani sociali di zona"
Nel 2004 è terminato il triennio di sperimentazione del sistema di
programmazione sociale, a partire dal 2005 quindi i Piani di zona
sono diventati uno strumento ordinario di programmazione sociale
e sociosanitaria.
Due successive modifiche hanno ridisegnato
composizione e compiti del NUOVO UFFICIO DI
PIANO, fino alla deliberazione dell‟Assemblea
Legislativa 175/2008 in cui trova la sua definizione
il PIANO DI ZONA per la SALUTE e per il
BENESSERE SOCIALE
• OBIETTIVI
• 1)Unificazione della programmazione socio-sanitaria e dei relativi finanziamenti;
• 2) Programmazione a livello Distrettuale;
• 3)Integrazione sociale e sanitaria;
• 4)Dal governament: funzione di governo esclusivamente pubblica, alla governance: attività del governare svolta mobilitando i soggetti competenti del territorio.
• RISULTATI positivi sui primi 2 punti, incerti sul resto.
• PROBLEMI
• Strutturazione Uffici di Piano insufficiente ai compiti
• Governo spesso incerto
• Difficile coinvolgimento Terzo Settore
ASP Aziende di servizi alla Persona
La trasformazione delle IPAB in ASP evidenzia l‟incertezza tra due
impostazioni: una più favorevole alla evoluzione in senso pubblico del
sistema, l‟altra tesa a consolidare gli spazi occupati dal privato sociale.
Se si confrontano la formulazione della D.G.R. n. 386 del marzo 2004
con il testo licenziato dalla delibera del Consiglio Regionale 623 del
dicembre 2004 troviamo importanti correzioni in ordine al legame tra
ASP e Comuni.
La prescrizione iniziale ”i Comuni si avvalgono delle Aziende per la
gestione dei servizi e delle attività previsti dalla legge regionale”
diventa nella versione definitiva:“i Comuni possono avvalersi delle
Aziende per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla L.R. n.
2/2003”
Inoltre nel “Programma delle trasformazioni aziendali” si fa esplicito
riferimento alla valorizzazione degli “altri soggetti erogatori presenti sul
territorio, in particolare del Terzo settore”
Nel rimbalzo tra prevalenza del pubblico o del privato, da una
impostazione che ipotizzava le ASP distrettuali delegate alla
gestione dei servizi socio assistenziali si arriva a conferire pari
dignità all’accreditamento dei gestori pubblici e privati.
Si apre una concorrenza oggettivamente sfavorevole alle ASP,
quantomeno in termini economici, per gli evidenti aggravi che
le stesse consuntivano in termini di tassazione (IVA e IRAP), di
flessibilità di gestione, di costo del lavoro.
Unificazione delle IPAB, ma spesso mancato conferimento dei
servizi gestiti dagli enti locali. Mancate economie di scala .
Tariffe prefissate e omogenee su tutto il territorio regionale.
Contabilità economica. Sostituisce quella finanziaria.
Gestioni in accreditamento e a libero mercato, nella stessa
struttura.
La delibera G.R. 1206/2007
Fondo Regionale Non Autosufficienza
Questa delibera ha unificato e coordinato diverse voci di spesa che
afferiscono al finanziamenti delle prestazioni socio-sanitarie,
mettendone la gestione in capo ai Distretti con l’obiettivo di
garantire, da un lato, maggiore equità nello sviluppo della rete dei
servizi a livello locale, e dall’altro, migliori condizioni di
eguaglianza assistenziale.
Dal punto di vista delle risorse messe a disposizione ha
riconfermato il consolidato storico del Fondo sanitario regionale
arricchendolo di ulteriori 100 milioni di euro, provenienti
dall’imposizione regionale di addizionali IRPEF ed IRAP
Pertanto le disponibilità del FRNA per il 2009
ammontano a € 425 milioni
L’applicazione delle nuove normative ha dato già buoni risultati,
con l’allargamento dei destinatari e l’ampliamento dei servizi.
Inoltre si è rafforzato il “processo di riequilibrio territoriale
nell’utilizzo delle risorse che ha visto assegnare il FRNA, su base
distrettuale, assumendo principalmente come riferimento la
numerosità della popolazione anziana OVER 75.
Le norme del FRNA costituiscono un corpo integrato di
disposizioni, che attengono non solo ad ambiti organizzativi e
amministrativi, ma risistemano l’intervento pubblico
sull’assistenza continuativa ai non autosufficienti.
Con una particolare attenzione al sostegno alla domiciliarità in
modo da permettere il più possibile alla persona non
autosufficiente di essere assistita nella propria abitazione,
salvaguardando il sistema di relazioni familiari.
ACCREDITAMENTO La D.G.R.772/2207
Questo fondamentale provvedimento “Approvazione dei criteri, delle linee
guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento
in ambito sociale e sociosanitario” porta a sistema e rappresenta una prima
conclusione del percorso per la riforma del Welfare locale.
Nel percorso attuativo della Legge Regionale n. 2/2003, è infatti emersa la
necessità condivisa di pervenire ad un modello di individuazione dei servizi e
dei soggetti erogatori caratterizzato da un‟investitura più ampia e matura
rispetto a quella propria di un mero rapporto di fornitura, con la finalità di
garantire una maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli
interventi riguardanti i servizi sociali e socio-sanitari.
L‟erogatore del servizio è il soggetto, pubblico o privato, che predispone ed
organizza le risorse per realizzare il servizio, per incarico del titolare del
servizio e che ne risponde dei risultati di fronte agli utenti. L‟erogatore, ovvero
colui che ha la capacità di produrre i servizi, deve provvedere a procurarsi
l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
Principi fondamentali
Integrazione socio-sanitaria
Il processo dell‟accreditamento si muove nella prospettiva di portare compimento
quel processo di costruzione del sistema locale integrato dei servizi a rete,
rappresentato dalla doppia integrazione: tra soggetti pubblici e soggetti privati e
tra competenza sanitaria e competenza sociale.
Separazione delle funzioni di governo da quelle di produzione dei servizi
L‟accreditamento costituisce un atto di natura concessoria, con cui la Pubblica
Amministrazione trasforma un soggetto terzo in una sorta di suo alter ego, il
quale per conto dell‟istituzione eroga il servizio concesso.
Superamento degli appalti di servizio.
Responsabilità gestionale unitaria
Poiché il proponente l‟accreditamento deve essere anche l‟erogatore del
servizio, di conseguenza l‟accreditamento non può essere concesso ad un
soggetto che sia solo formalmente gestore del servizio in quanto ricorre a
prestazioni esterne per la produzione effettiva delle attività.
L‟obiettivo della responsabilità gestionale unitaria è del tutto
condivisibile, anche per superare i subappalti di sola mano d‟opera,
ancora in essere. La via “legittima” da parte della P.A. per l‟acquisto di
prestazioni di mano d‟opera, quanto queste si rendano necessarie, è
disciplinata dal Decreto Legislativo 276 del 2003 che regola le Agenzie
per il Lavoro e i contratti di somministrazione del personale in capo ad
esse.
Il passaggio alla responsabilità gestionale unitaria è complesso e
richiede in molti distretti la capacità di riorganizzare complessivamente
l‟offerta di servizi, con problemi non solo organizzativi, ma anche
politici e sindacali, non sufficientemente presi in considerazione.
Il percorso triennale per realizzare tale passaggio è opportuno. Rimane
invece scritta sulla sabbia l’indicazione in sede di richiesta di
Accreditamento transitorio (cioè fra 8 giorni) di stabilire da subito
l’esito di tale percorso con l‟individuazione dei soggetti, che caso per
caso, diventeranno i titolari della responsabilità gestionale unitaria.
Contratti di servizio
• La regolazione degli interventi e l’erogazione delle prestazioni è assoggettata ad un contratto di servizio che definisce le prestazioni e i servizi specifici da realizzare e determina le tariffe applicabili. L’accreditamento senza relativo contratto di servizio non produce effetti concreti.
• Il contratto di servizio definisce gli obblighi che assume il soggetto gestore del servizio accreditato (definitivamente, transitoriamente, provvisoriamente) relativamente a:
• l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
l’accettazione di tariffe predeterminate;l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.r. 2/2003;
La definizione generalissima dei Contratti di servizio comporta
l’elaborazione di un documento molto complesso, di cui esistono
qualificate interpretazioni a cura di Raffaele Tomba Responsabile
dell’area innovazione sociale dell’Assessorato regionale e di
Claudia Golino consulente della Regione E.R. e un documento
Dossier 191/2010: “I CONTRATTI DI SERVIZIO TRA ENTI LOCALI E
ASP”.
Non entro nel merito tecnico del contratto di servizio.
Punti critici emergono:
- dalla complessità della definizione dei corrispettivi
- dalla compensazione per l’utilizzo di servizi o forniture ad opera
dei soggetti pubblici
- dall’equilibrio da ricercare tra l’omogeneità indicata dalle
normative regionali e i margini di flessibilità che consentano, caso
per caso, di tenere in sintonia offerta e domanda.
Da qui è partito un percorso di consultazione molto
faticoso, attorno ai “REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
PER L’ACCREDITAMENTO” che si è concluso il 20 Aprile
2009 con la delibera 514
Vengono definiti i requisiti per l‟accreditamento di:
Casa-residenza per anziani non autosufficienti; assistenza domiciliare;
centro diurno per anziani; centro socio-riabilitativo diurno per persone con
disabilità; centro socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità.
Solo alla fine del 2009, con l‟approvazione del sistema tariffario per i
servizi accreditati, l‟Accreditamento si è completato.
Dal 15 marzo 2010, data di pubblicazione delle relative delibere,
l‟accreditamento è diventato operativo.
Sarà importante la verifica dell‟impatto della nuova regolamentazione
sull‟avvio delle procedure di accreditamento, a tutt‟oggi ancora incerte.
L’Accreditamento transitorio
L’Accreditamento transitorio, da richiedere entro il 30/9/2010, dovrà
essere concesso entro il 31/12/2010 alle strutture e servizi che già
intrattengono rapporti con la P.A. e che ne abbiamo fatto domanda.
Sono richiesti i requisiti di cui al punto 2 art. 23 L.R. 4/2008.
In particolare si dovrà segnalare il percorso per pervenire alla
responsabilità gestionale unitaria.
In questa fase infatti si andrà a definire la collocazione di quel 50% di
strutture e servizi ancora a gestione mista.
Durata massima sino al 31 dicembre 2013, poi trasformazione in
definitivo.
Fotografare la situazione esistente per concedere l‟accreditamento
transitorio ci pare il modo più utile per partire con le nuove normative e
consentire un indispensabile periodo di transizione.
L’Accreditamento Provvisorio
si applica per l‟attivazione dei nuovi rapporti di servizio pubblico con
le tariffe del “Transitorio” fino al 31 Dicembre 2010 e del “Definitivo”
a partire dal 2011.
Condizioni per l‟ottenimento del “Provvisorio” sono la presenza dei
requisiti richiesti per ogni tipologia di servizio e l‟organizzazione e
gestione unitaria del servizio.
Le procedure ricalcano quelle della concessione di servizio e
prevedono una selezione dei soggetti gestori che abbiano
dimostrato interesse alla gestione del servizio.
E‟ ammesso l‟invito diretto quando dalla programmazione territoriale
si evince la presenza di un solo soggetto in grado di gestire il nuovo
servizio.
Scopo dell‟accreditamento provvisorio è la verifica del rispetto dei
requisiti richiesti e della capacità gestionale in vista
dell‟accreditamento definitivo.
L’Accreditamento definitivo
L‟Accreditamento definitivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011.
Andrà a regime entro il 2013 per i rapporti basati sull‟accreditamento
transitorio.
Requisiti per la concessione:
- per i servizi transitoriamente accreditati dovrà essere richiesto entro il
31 dicembre 2013, dimostrando la realizzazione del programma di
adeguamento e l‟assunzione della responsabilità della gestione unitaria
del servizio.
Credo che si tratti in buona sostanza di un periodo di sperimentazione
per misurare concretamente, ancora nella fase transitoria, gli effetti dei
requisiti (che abbiamo già segnalato come sovrabbondanti) in modo da
valutare se siano compatibili con le risorse disponibili e il fabbisogno
indicato nella programmazione territoriale.
- per i sevizi provvisoriamente accreditati dovrà essere superato il
periodo di prova.
Durata dell’accreditamento definitivo da un minimo di 3 anni fino ad
un massimo di 5, con la possibilità di rinnovo per una sola vota.
Tra i requisiti dell‟accreditamento definitivo uno è di particolare
rilievo, perché incide sulla capacita ricettiva delle strutture
accreditate che dovranno avere una dotazione di posti letto in
camera singola almeno pari al 40% dei posti accreditati.
A proposito di Autorizzazione al funzionamento.
Rispetto ad una impostazione iniziale del giugno 2008 che
prevedeva un rapido adeguamento strutturale, è positivo che alle
strutture esistenti siano applicate le sole normative pregresse in
tema di autorizzazione al funzionamento e che il requisito della
percentuale prevista per camere singole (40%) rispetto al totale dei
posti letto non sia vincolante, ma demandato ad un tavolo di
trattative a livello locale. Pare ragionevole che sia la
programmazione distrettuale a stabilire tetti e percentuali di posti
letto in camera singola rispetto al totale.
BUROCRAZIALa delibera è molto puntuale sui requisiti per ottenere l‟accreditamento, con
ciò rivelando che l‟apertura a gestioni complete da parte di soggetti privati è
vista con sospetto.
Con questa impostazione non si consente l‟autonomia organizzativa dei
soggetti privati e del privato sociale, negando la sperimentazione di
procedure innovative, che potrebbero consentire non solo il pluralismo dei
soggetti, ma anche della produzione dei servizi.
Anche il controllo di qualità, indispensabile nella concessione di servizio
pubblico, non migliora oltre un certo livello di procedure imposte, che invece
producono burocrazia per il gestore e complicazioni per il controllore.
Andranno perciò valutati i maggiori “costi di transazione” derivanti
dall‟applicazione dei requisiti.
REQUISITI STRUTTURALI
Il tema del 40% di camere singole ecc. ecc. propone grandi difficoltà alle
strutture già in esercizio e di fatto nega nuovi investimenti perché
difficilmente remunerativi.
Accreditamento a più soggetti
Richiesta di transitorio di un gestore privato che fornisce
prestazioni. Nel caso di gestione mista, trattasi (a volte o spesso)
di subappalto di mano d'opera e appare evidente che non può
essere richiesta, accreditata, contrattualizzata una gestione
illegittima (acquisizione di prestazioni ad ore).
Dunque occorrerà che la richiesta di accreditamento, se mista,
prefiguri una diversa organizzazione per nuclei o per distinti
servizi. Quindi prima della richiesta di accreditamento transitorio i
due soggetti gestori dovranno riorganizzare le rispettive
competenze. Occorre quindi ridefinire la tipologia del servizio
esternalizzato.
Non è chiaro se un servizio ridefinito vada accreditato in modo
transitorio o provvisorio, come se fosse in continuità o come se
fosse nuovo.
TARIFFE
Il nodo dei costi organizzativi, burocratici strutturali, è
perfettamente all‟ordine del giorno, con valutazioni molto diverse
sull‟impatto che le indicazioni migliorative della qualità inserite
nell‟accreditamento definitivo avranno sulle tariffe da applicare.
Occorre conciliare elementi di omogeneizzazione territoriale e di
equità nell„accesso ai servizi, con una situazione che vede tra gli
erogatori soggetti di natura giuridica diversa, con vari
inquadramenti contrattuali e con regimi fiscali differenti, ma
soprattutto con costi di gestione specifici (legati alla unicità di ogni
struttura) che pertanto non giustificano parità di ricavi predefiniti.
L‟elemento più significativo è rappresentato ancora dalle forti
oscillazioni nei valori delle rette utenza che, a valori del 2008,
vanno da un minimo di € 33 a un massimo di € 55 giorno.
• Rimane l’incognita delle tariffe di riferimento la cui congruità rispetto all’effettiva incidenza dei costi è tutta da sperimentare.
• La D.G.R n. 2110 del Dicembre 2009: “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio sanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio” (in vigore dal 15 Marzo 2010) prevede per il 2010 una retta di riferimento per la Casa-residenza per anziani non autosufficienti a carico dell’utente/Comune di € 49,5 a cui si aggiungono gli oneri a rilievo socio-sanitario a carico FRNA distinti per livelli: A € 40,75;B € 40,75; C € 31,50; D € 26,00; valutati mediamente in € 37,5, a cui aggiungere € 15,5 di prestazioni sanitarie.
Pertanto il costo per giornata di accoglienza si attesterebbe in media su €102,5, corretto in più e in meno attraverso un meccanismo di valutazione dei costi riconosciuti ai vari gestori.
Come una retta unica possa imporsi a situazioni molto diversificate è un segreto da scoprire