Relazione licenze d'uso del software

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SOFTWARE LIBERO e NON DIRITTI E DOVERI GLI SVILUPPI DEL SOFTWARE LIBERO E I CONTRASTI CON QUELLO COMMERCIALE PIRATERIA LEGGE 248 AGOSTO 2000 PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ PER L'ABUSIVA DUPLICAZIONE DEL SOFTWARE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

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Università degli Studi di Urbino

Facolta’ Di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali C. D. L. In informatica applicata

Corso di Informatica Giuridica

Tesina - Relazione

LICENZE DEL SOFTWARE

Studente Prof. Elvis Ciotti Domenico Condello

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INTRODUZIONE Secondo la Definizione del diritto d’autore (art. 2575 c.c.) “Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” Il punto di inizio per il riconoscimento del software quale opera d’ingegno è rappresentato dalla sentenza del 1983 del Tribunale di Torino che estendeva il riconoscimento della qualifica di opera di ingegno “alle altre forme di rappresentazione indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla forma di espressione”. La Corte di Cassazione riconosce in seguito la possibilità di estendere ai programmi per elaboratore la normativa in tema di diritto d’autore “in quanto opere dell’ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale parificato all’alfabeto e alle sette note”. Con la direttiva CEE del 14 Maggio 1991 il software rientra di diritto nelle opere intellettuali protette. A parte alcune tipologie di software descritte più avanti, il software ha un proprietario che ne detiene i “diritti d’autore” ; questo proprietario può essere l’autore originale, oppure un altro detentore che ne ha acquisito i diritti in base a un contratto. Il detentore dei diritti di autore è colui che possiede il copyright e ha il diritto di proteggerlo da sfruttamenti economici e plagi. Solitamente, ma non necessariamente, per l’utilizzo del software è richiesto il pagamento di una somma di denaro. Questo non significa che in questo modo si diventi proprietario dell’opera, ma semplicemente ne è concesso l’uso secondo quanto concesso dal contratto stabilito. Tradizionalmente, questo contratto che regola l’uso del software è la licenza d’uso ed è sempre importante conoscere i termini di questo accordo per il software con cui si intende avere a che fare. La licenza d’uso varia in base al software che in base a diverse definizioni e caratteristiche, si può raggruppare nelle seguenti categorie:

SOFTWARE LIBERO (Free Software) Secondo la Free Software Foundation fondata da Richard Stallman nel1984, per software libero si intende quello liberamente utilizzabile per qualsiasi scopo, modificabile e distribuibile (anche dopo una eventale modificazione). L'aspetto caratterizzante di tale tipo di software è la presenza del codice sorgente che deve sempre accompagnare il codice eseguibile originale e tutte le successive modificazioni. Software libero non significa che sia gratis: alcune aziende di software, per ragioni di marketing, spesso distribuiscono gratuitamente alcuni loro prodotti ma ciò non significa che tale software sia libero. E' necessario leggere attentamente la licenza d'uso per verificare che gli utenti dispongano di tutte le libertà descritte sopra. I tre tipi di licenza per questo tipo di software sono: La licenza GPL è l'esempio più significativo di licenza per software libero, nonché quella più utilizzata. E' stata creata dalla stessa Free Software Foundation, ed è quella che accompagna il sistema operativo Linux e la maggior parte del software realizzato per tale sistema operativo. GPL significa General Public Licence ed è la licenza del progetto GNU, varato con la FSF per creare un sistema compatibile ma comunque diverso da Unix. La GPL protegge le quattro libertà del software libero. In particolare, a norma dell'art. 1 dei Termini e Condizioni della Licenza Pubblica Generica Gnu "è lecito copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del Programma così come viene ricevuto, con qualsiasi mezzo, a condizione che venga riprodotta chiaramente su ogni copia una appropriata nota di copyright e di assenza di garanzia; che si mantengano intatti tutti i riferimenti a questa Licenza e all'assenza di ogni garanzia; che si dia a ogni altro destinatario del Programma una copia di questa Licenza insieme al Programma. È possibile richiedere un pagamento per il trasferimento fisico di una copia del Programma, è anche possibile a propria discrezione richiedere un pagamento in cambio di una copertura assicurativa". Open Source: Bruce Perens nel 1998 scrive la “Open Source Definition” che estende il concetto di Software libero.

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La licenza dei programmi distribuiti come Open Source deve soddisfare i criteri di: - Ridistribuzione libera e gratuita - Codice sorgente compreso o facilmente ottenibile - I prodotti derivati sono modificabili e se si vogliono ridistribuire dopo la modificazione, devono essere ridistribuiti come Open Source - Nessuna discriminazione contro persone, gruppi e campi di applicazione - tutte le parti del programma devono essre Open Source - La licenza non deve porre vincoli su altro software - Se la licenza permette la distribuzione di patch files, può impedire la ridistribuzione in forma modificata. FreeBSD E’ simile alla GPL ma non protegge le libertà del software libero. Software di pubblico dominio È il software privo di copyright, quindi originariamente libero. Non essendo tutelato da alcun diritto d'autore, chiunque può farne ciò che vuole, anche appropriarsi dei diritti di copie o varianti del codice.

Software protetto da copyleft Il termine copyleft è stato coniato in contrapposizione a copyright, per definire una licenza che difende oltre al diritto d'autore, anche la libertà dell'opera, impedendo che varianti successive possano essere non libere o comunque imporre restrizioni ulteriori, ma al contrario impongono che a loro volta debbano essere software libero. Un esempio di tale categoria di licenze è la GNU-GPL, che è virale, in quanto impone che opere derivate da quelle pubblicate sotto licenza GNU-GPL siano a loro volta sotto licenza GNU-GPL.

Software libero non protetto da copyleft Se nella licenza di un sotfware libero non vengono espressamente indicate restrizioni per chi lo ridistribuisce, allora non è considerata copyleft. Una licenza libera che permette varianti proprietarie è la licenza BSD.

SOFTWARE SEMILIBERO Concede tutte le libertà previste dal software libero esclusa la possibilità di trarne profitto. In alcuni casi questo potrebbe limitarne la diffusione, poiché non consente nemmeno di poter recuperare le spese relative alla distribuzione. Un esempio di programma semilibero è PGP. Pur non essendo software libero, comunque garantisce molte libertà normalmente non presenti nel software proprietario, come la possibilità di usare, copiare, modificare e distribuire il codice.

SOFTWARE NON LIBERO Il software non è libero quando non sono soddisfatte tutte le condizioni per esserlo. Anche in questo caso esistono diverse varianti.

Software proprietario Se un software non è né libero né semilibero, è proprietario. Solitamente la licenza d'uso definisce persino il numero di calcolatori su cui è possibile utilizzarlo.

Software freeware Benché non esista una definizione precisa, solitamente si intende un software distribuito gratuitamente distribuito in forma binaria senza sorgenti allegati. Può essere inteso come un software proprietario distribuibito gratuitamente. Pertanto in questo contesto il termine free si riferisce esclusivamente al costo e non alla libertà d'uso. Le sorgenti non vengono infatti distribuite e il programma non può essere modificato. Alcune varianti sono:

• Con registrazione, cioè l’autore vuole sapere chi usa il suo software e per poterlo usare dobbiamo fargli avere i dati richiesti.

• Per uso personale: il software può essere usato solo per uso personale e non a fini commerciali. Alcuni prodotti sono distribuiti come freeware per l’uso personale, mentre se si vuole usare a fini commerciali occorre acquistare una versione simile ma a pagamento.

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Software shareware La licenza Shareware concede di copiare e ridistribuire il software, ma l'uso gratuito è concesso con delle limtazioni (di tempo, di funzionalità o disturbi) e se si vuole utilizzare senza queste si è obbligati a sostenere i costi previsti dalla licenza. Ovviamente non rientra nel software libero né in quello semilibero. In relazione alla limitazione si distinguono in:

• Autobloccante: il programma funziona per un certo periodo di tempo al termine del quale è concesso di registrarsi e pagare per poter continuare ad usarlo. Al termine del periodo di valutazione, alcuni tipi di programmi shareware non si bloccano ma avvertono che l’uso a partire dallo scadere del tempo di prova è illegale.

• Nawgare: il programma è completamente funzionante ma contiene dei disturbi visivi che ne rallentano l’utilizzo. Pagando la cifra richiesta i disturbi vengono levati.

SOFTWARE COMMERCIALE È il software venduto per profitto. Non è corretto considerarlo sinonimo di software proprietario, in quanto le licenze per il software libero non impediscono assolutamente di trarne profitto, ed in effetti esiste software proprietario commerciale e non commerciale, software libero commerciale e non commerciale. Quasi tutti i sofware utilizzati in ambiti lavorativi sono commerciali e venduti per profitto, sono in genere: - Di qualità migliore, in quanto sviluppati da programmatori professionisti esperti - Molto costosi (programmi di disegno tenico, di contabilità, sistemi operativi di server… ) - Comprendono l’assistenza da parte della Software House in caso di malfunzionamenti - Continuamente aggiornati

SSOOFFTTWWAARREE LLIIBBEERROO

PPUUBBBBLLIICCOO DDOOMMIINNIIOO

PPRROOTTEETTTTOO DDAA CCOOPPYYLLEEFFTT

SSOOFFTTWWAARREE CCOONN LLIICCEENNZZAA GGPPLL

SSOOFFTTWWAARREE NNOONN LLIIBBEERROO

PPRROOPPRRIIEETTAARRIIOO

FFRREEEEWWAARREE

SSHHAARREEWWAARREE

NNOONN PPRROOTTEETTTTOO DDAA CCOOPPYYLLEEFFTT

SSOOFFTTWWAARREE CCOONN LLIICCEENNZZAA BSD

SSOOFFTTWWAARREE SSEEMMIILLIIBBEERROO

SSOOFFTTWWAARREE OOPPEENN SSOOUURRCCEE

Schema riassuntivo delle principali catagorie di software.

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DIRITTI E DOVERI DI CHI USA IL SOFTWARE Il contratto di licenza d'uso "proprietaria" indica generalmente con estrema precisione cosa deve intendersi come "uso consentito" del programma. Le possibili operazioni ammesse espressamente dalla legge n. 518/1992 e quelle spesso previste nei contratti di licenza sono:

• L'ambito territoriale del legittimo impiego; • Un numero massimo di installazioni possibili;

La riproduzione o il caricamento di un programma per elaboratore su un numero di elaboratori maggiore rispetto a quello autorizzato con una licenza configura sia un illecito extracontrattuale che contrattuale. La giurisprudenza ha evidenziato che a titolo extracontrattuale al produttore del software spetta, in caso di indebita duplicazione, una somma pari a quanto avrebbe potuto ricavare dalla vendita o dalla licenza dei programmi duplicati, detratti i costi da sostenere per i supporti, i manuali e la distribuzione. La licenza viene normalmente circoscritta ad una sola macchina, secondo il principio di "una licenza per ogni macchina". Negli ultimi tempi, però, tra i produttori di software ha preso piede l'impiego delle "licenze multiple", che consentono all'utilizzatore un notevole risparmio rispetto a quelli che sarebbero i costi di tante licenze singole per quante sono le macchine su cui il programma viene impiegato. Ciò per superare il problema legato all’ utilizzo del programma da parte di una pluralità di elaboratori collegati in rete. Sulla base della previsione normativa, in assenza di diversa pattuizione contrattuale, la riproduzione del programma lecitamente caricato sul disco del "server" sulle diverse postazioni della rete dovrebbe ritenersi illecita, poiché la riproduzione anche temporanea del programma fa parte dei diritti di esclusiva riservati all'autore. Per ovviare a tale problema, i produttori software ricorrono appunto alle "licenze multiple" oppure alle "licenze aggiuntive" che consentono l'installazione e l'utilizzo del software già concesso in licenza su un altro computer, beneficiando di un vantaggio economico rispetto all'acquisto di una versione completa.

• Individuazione dei computer sui quali è possibile l'installazione del programma; • Un numero massimo di copie di sicurezza.

- per l’uso del programma; - per lo studio del programma; - per riserva; A tal proposito, a norma dell'art. 64 ter comma 2 della Legge Italiana sul Diritto d'Autore, "Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso";

• La possibilità di trasferimento della licenza da un computer ad un altro (di proprietà dell'utente) in particolari ipotesi;

• Possibilità di decompilare il programma e ottenere l’interoperabilità con altri programmi per elaboratori. Si può, in assenza dell'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali sul software, effettuare la riproduzione del codice o la traduzione della sua forma al fine di conseguire l'interoperabilità con altri programmi. Le informazioni ottenute non potranno essere comunicate a terzi né utilizzate per il conseguimento di fini diversi dall'interoperabilità quali lo sviluppo, la produzione e la vendita di programmi simili. L'esercizio di queste attività, difatti, costituirebbe una forma di disposizione dei diritti patrimoniali non autorizzata né da parte del titolare né da parte del legislatore. Alcuni modelli contrattuali standard, tra cui quello predisposto da Anasitinten - Associazione Nazionale delle Aziende di Servizi di Informatica e Telematica - fanno infatti espresso divieto di procedere alla decompilazione, salvo autorizzazione da parte della software house.

Ci sono circostanze in cui l’utente finale può mettere mano al codice sorgente, ovvero:

• Bancarotta del fornitore • Il fallimento del supporto Software; • Il fallimento commerciale del produttore; • La mancata osservazione del venditore di uno dei termini dell’accordo; • La Software House è stata assorbita da una società che non intende supportare il Software

acquisito (per esempio, per un conflitto d’interessi). La legge è "protezionistica" verso le software house e impedisce qualsiasi sforzo o tentativo di riproduzione e di progresso tecnico nell'ambito della produzione di software. Tale assetto normativo, se letto congiuntamente alla disposizione che consente una sola copia di backup è di stampo protezionistico.

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Non promuove la ricerca e l'innovazione nel campo del software. Ecco perchè sono necessarie, anzi indispensabili, le licenze "libere" ed in particolare la licenza "Gnu Gpl".

GLI SVILUPPI DEL SOFTWARE LIBERO E I CONTRASTI CON QUELLO COMMERCIALE Con il passare del tempo i software distribuiti con le licenze GPL aumentano di potenzialità (proprio grazie alla possibilità degli utenti di migliorarli e ridistribuirli liberi) e vengono sempre più usati per server internet e in molti ambiti applicativi e lavorativi. I più importanti progetti software oggi più noti e coronati di successo sono: - Linux: sistema operativo iniziato a sviluppare da Linus Torvalds nei primi anni 90, la sua importanza come strumento tecnico e come prodotto di mercato è considerevolmente aumentata. Le ultime versioni si sposano perfettamente con tutte le unità hardware più diffuse - processori, memorie, video, controllori di dischi, lettori dei nuovi dischi ottici DVD, schede di rete e altri apparati di comunicazione -, adottano interfacce grafiche avanzate, possono essere installate e configurate anche dai meno esperti. La versione server consente la cifratura dei documenti ed è aperta alle più importanti funzionalità della Rete. Secondo la IDC (International Data Corporation), un’importante azienda che opera nel settore delle valutazioni commerciali, i server Linux hanno raggiunto il 27% del mercato, sempre più vicini ai server Microsoft attestati al 41%. - BSD: distribuzione gratuita dello Unix sviluppato da Bill Jolitz in California. La prima versione fu poi migliorata, oggi i noti Yahoo! e Hotmail utilizzano uno dei figli recenti di 386BSD, chiamato FreeBSD, per gestire i loro servizi in rete che sono rivolti a milioni di utenti, mentre altre imprese utilizzano due altri figli prediletti, come OpenBSD, orientato alle esigenze della sicurezza, e NetBSD, finalizzato all’ottimizzazione delle prestazioni nella gestione dei protocolli di Internet. - Apache: il più famoso “www server” mondiale iniziato a progettare nel 1994 da Brian Behlendorf, un tecnico e programmatore allora ventunenne che gestiva uno dei primi Internet Service Provider commerciali e sentiva il bisogno di continui miglioramenti del servizio ai quali la NCSA (National Center for Supercomputer Applications) dell’Università dell’Illinois non rispondeva (una delle cause era lo sviluppo del browser Netscape). - Perl: (Practical Extraction and Reporting Language) , nato nel 1987 dal bisogno di uno specifico linguaggio di programmazione che consentisse come il C lo sviluppo di algoritmi anche molto complessi e nello stesso tempo svolgesse funzioni di gestione del sistema operativo. Il progetto fu subito distribuito in rete ed ora è diffuso nell’ambiente di programmatori di server Apache. La diffusione di questi progetti si deve non solo a internet, ma anche ad aziende che operano esclusivamente o prevalentemente nell’area del software libero, fra queste sono famose la “RedHat” e la “VA Research” che distribuiscono in tutto il mondo il sistema operativo Linux con programmi vari associati e documentazione relativa. Tra le altre si ricordano TurboLinux, Caldera, Linuxcare, Cignus, Abisoft, BitWizard, Digital Creations. Esistono anche alcune piccole aziende italiane, come la milanese Prosa e la pisana Icube. Col passare del tempo questi progetti sono sempre più sostenuti dalle grandi aziende, a svantaggio dei software commerciali e in particolare a sfavore dei sistemi operativi Microsoft molto costosi. E’ il caso di IBM madre dell’informatica mondiale, che continua a dominare il mercato dei mainframe, i grossi calcolatori che costituiscono tuttora l’intelligenza centrale delle grandi organizzazioni pubbliche e private, dai ministeri alle banche, dalle grandi imprese produttive alle società della distribuzione e dei trasporti. IBM sostiene Linux e sogna che nel tempo soppianti Windows, ha addirittura lanciato lo slogan “peace, love and Linux”. Fra i concorrenti di Linux esiste la Sun Microsystems che realizza minielaboratori utilizzati prevalentemente come server nelle reti aziendali o in Internet. In questi vi è installato Unix proprietario, chiamato Solaris, minacciato da Linux. Per difendersi, i manager della Sun hanno deciso di distribuire gratuitamente il codice sorgente di Solaris, anche se le vendite sono soggette a pagamenti per copie e senza diritti di duplicazione e ridistribuzione. Per cercarsi di guadagnare il mercato, a metà degli anni 90

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la Sun ha lanciato una iniziativa mondiale con la quale cercava di coordinare lo sviluppo applicativo dirigendolo sul proprio sistema operativo. Con questa iniziativa Sun ha proposto al mercato il linguaggio di programmazione Java, finalizzato alla realizzazione di programmi applicativi per Internet (I programmi di navigazione, i cosiddetti browser, insieme alle pagine WWW possono estrarre dai server remoti opportuni programmi chiamati “applet”, scritti, appunto, in Java). Fra i concorrenti Microsoft vi è Oracle, l’azienda mondiale che domina l’importante mercato dei D.B.M.S. (Data Base Management System). Il presidente di Oracle, Larry Ellison, è un nemico giurato di Bill Gates (per antipatia personale e feroci scontri sul mercato) e conta di indebolire Microsoft, come è nel disegno di IBM. Inoltre, la diffusione di Linux consentirebbe l’indipendenza dei DBMS di Oracle da sistemi operativi di concorrenti pericolosi, come Solaris di Sun. In sintesi, il sogno di Oracle è, come quello di Sun, rappresentato da una terra ferma proprietaria, il suo DBMS, galleggiante su un mare libero e gratuito. Anche i legami fra Intel e Microsft si stanno allentando. Fino a poco tempo fa vi era un accordo fra le due parti, noto come Wintel (Windws + Intel), con il quale si sono realizzati milioni di computer a basso costo. Gli attuali contrasti derivano da Microsft che ha aperto il sistema operativo Windows NT alle architetture non Intel (come Power PC di IBM, Motorola ed Apple… ). Intel così inizia a simpatizzare per Linux.

LICENZE PARTICOLARI TRUFFALDINE Esistono case software che distribuiscono licenze molto particolari e in parte truffatrici. E il caso di alcune tipologie di accordo che la Microsoft propone alle scuole e in particolare: School Agreement 3.0, una forma di licenza offerta alle istituzioni scolastiche. Per poterla sottoscrivere è necessario che il prodotto del numero tra i pacchetti software acquistati e il numero di computer presenti nella scuola sia pari o superiore a 300. Bisogna pagare la licenza per tutti i computer dell'istituzione scolastica, compresi quelli su cui non si intende installare i programmi con licenza e compresi pure quelli su cui essi non possono proprio essere installati (Macintosh, Unix, Linux). E’ un trucco con cui Microsoft riusce a far pagare la licenza di Windows anche agli utenti Linux: per lo meno in ambito accademico. Campus Agreement 3.0, simile allo School Agreement ma non si contano i computer, ma le persone che lavorano nell'istituto scolastico o in singoli dipartimenti dello stesso. Ovviamente, includendo nel totale anche i dipendenti che il computer non lo usano affatto o lo usano in condivisione con i colleghi. Entrambi gli Agreement hanno la durata di un anno, terminato il quale è necessario pagare nuovamente. E' così confermata, tra l'altro, la volontà di Microsoft di "spingere" il modello del software in affitto. Altra tecnica truffaldine è quella della complementarietà dei programmi, ovvero all'integrazione di applicazioni (come il browser) nel sistema operativo e gli accordi, conclusi con i produttori di computer, per ottenere la preinstallazione di Windows su tutte le macchine offerte al pubblico. Una opportunità di controllo del mercato alla quale Microsoft tiene in modo particolare: tanto da diffondere informazioni volte a insinuare il dubbio che la permanenza sulla macchina della copia di Windows preinstallata sia obbligatoria per legge.

PIRATERIA Da un'indagine effettuata nel nord-est del nostro Paese nell’ottobre del 2002 si è appreso che il 45% del software ha provenienza illegale. Notizia è diffusa a Padova durante il convegno "La nuova legge sul diritto d'autore, un'opportunità per il mercato legale del software" e riportata dall'Adnkronos. Secondo l’indagine svolta dalla Bsa (Business Software Alliance), la pirateria informatica ha prodotto nel solo 2001 danni all'economia nazionale quantificati in 520 milioni di euro. Le indagini condotte lo stesso anno dalla Guardia di Finanza nella zona del Triveneto hanno portato al sequestro di oltre 1800 prodotti software illegali per un valore di oltre 1 milione e 200 mila euro con un tasso di illegalità aziendale del 75%". Sembra strano che proprio le aziende, che scaricano parte delle spese di gestione, diano dati così allarmanti sulla mancata registrazione del software. Ma forse il problema è un altro: non tutti vengono informati del fatto che i programmi installati devono essere dotati di una licenza per ogni macchina su cui li si utilizza, o al massimo di una licenza collettiva per un determinato numero di postazioni. E in realtà è in effetti ciò che accade soprattutto nelle piccole aziende che molto spesso non hanno una persona predisposta a curare l'aspetto informatico, ma si affidano a collaborazioni occasionali esterne.

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LEGGE 248 AGOSTO 2000 A seguito della enorme possibilità di diffusione dei programmi attraverso internet, affiancata al ribasso del prezzo dei masterizzatori e della possibilità di togliere illegalmente le protezioni dei programmi, la legislazione è intervenuta prima con il decreto legislativo 518/92, sostituito con la legge 18 agosto 2002 n. 248, detta legge “Antipirateria”. Quest’ultima non riguarda esclusivamente il software, ma le "opere dell'ingegno" in generale: sono perciò presi in considerazione anche stampati e audiovisivi. Inoltre, essa costituisce una integrazione ad altre leggi precedenti (in particolare la L. 22/4/1941, n. 633, la L. 23/8/1988, n. 400 e la L. 5/2/1992, n. 93), le cui disposizioni vengono da essa sostituite o modificate. Uno degli aspetti più significativi della L. 248/2000 è l'allargamento della tipologia di azioni costituenti reato, unitamente all'inasprimento delle sanzioni (con rilevanza penale). Infatti, l'art. 13, comma 1, recita: "[...] Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore [...] è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. [...]". Anche in questo caso non vi è alcun cenno alla regolamentazione delle licenze, perciò potrebbe essere considerato reato il copiare freeware. L'ancora di salvezza è offerta dalle espressioni "abusivamente" e "per trarne profitto"; è evidente che non è abusiva una azione consentita per esplicita volontà dell'autore, e che non si realizza alcun profitto copiando un software per l'uso del quale non si è tenuti a pagare. Si noti, però, che il concetto di "profitto" rappresenta un ampliamento del concetto di "lucro", adottato nella normativa precedente. Infatti il "lucro" è un vero e proprio guadagno materiale, mentre con "profitto" si intende un vantaggio economico in senso lato, dunque anche il semplice risparmio derivante dal mancato acquisto della licenza d'uso. In altre parole, la normativa precedentemente in vigore sanzionava come reato la copia abusiva di software quando fosse ravvisato lo scopo di lucro; ora, copiare software, anche soltanto per risparmiare, è comunque reato. Ed è reato anche aggirare o eliminare l'eventuale protezione contro la copia: aspettoda tenere bene in considerazione perché non è chiaro se almeno il regolare acquirente del software abbia il diritto di effettuarne copie a scopo di backup (spesso le protezioni rendono detta operazione difficile o impossibile). Nella nuova legge manca l'indicazione di una proporzione tra gravità del reato (entità del danno provocato al produttore del software) e pena relativa: tocca quindi al giudice decidere caso per caso. Non sono poi previsti sconti di pena per l'azione colposa o di irrilevante entità, ma solo un inasprimento della stessa per situazioni di gravità particolare. Prosegue infatti il medesimo articolo: "[...] La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. [...]". La legge non distingue tra software di recente rilascio e programmi ormai considerati obsoleti dallo stesso produttore, e perciò esclusi dal listino prezzi. Da più parti si sostiene che questi ultimi possano essere liberamente copiati ed utilizzati, in quanto, non essendo essi in vendita, l'azione non costituirebbe un danno per il produttore. Il risparmio derivato dal mancato acquisto della versione a listino è però una forma di profitto. Ogni cd o altro supporto contenente programmi, venduto o allegato a beni a loro volta venduti, deve recare il contrassegno SIAE (il famoso "bollino") e, dal momento che nulla viene specificato circa le licenze necessarie per l'uso di quel software, si deve presumere che anche i cd contenenti shareware e freeware, normalmente allegati a molte riviste del settore, siano soggetti alla norma. Il problema è che la SIAE vende i suoi bollini e questo impedirebbe la distribuzione gratuita del freeware e del software non a pagamento.

PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ PER L'ABUSIVA DUPLICAZIONE DEL SOFTWARE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA Negli ultimi anni contemporaneamente alla diffusione di software ad uso professionale, è andata moltiplicandosi anche la duplicazione abusiva del software all'interno delle aziende. L'imprenditore deve verificare sempre l'esistenza dei documenti che possano dimostrare la legittimità dell'utilizzo del software acquistato. Infatti, la prova del legittimo possesso di un programma può essere fornita con qualsiasi documento idoneo a dimostrare il legittimo trasferimento del programma dal produttore o dal distributore all'utente finale (quindi anche le fatture sono documenti idonei a fornire la prova)

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La necessità di mantenere un documento che comprovi l'avvenuto acquisto del software, deriva dall'indicazione normativa dell'art. 10 della legge sul diritto d'autore, il quale stabilisce espressamente che il trasferimento dei diritti di utilizzazione sul software debba essere provato per iscritto. Incauti acquisti di software abusivamente duplicato derivano dalla prospettiva di un basso costo che spinge a rivolgersi, senza averne conoscenza, a soggetti non autorizzati. Il rischio cui si può andare incontro è addirittura una incriminazione per il reato di ricettazione, mediante invece la prova cartacea si dimostrerà più facilmente come si sia trattato di incauto acquisto e non del ben più grave reato di ricettazione. Per quanto ripartizione delle responsabilità nell’azienda per abusiva duplicazione, il superiore o il datore di lavoro, non è responsabile del software abusivamente duplicato all'interno dell'azienda, ma solo se il dipendente ha violato disposizioni ed ordini esecutivi impartiti dalla direzione aziendale (artt. 171 e 171 bis legge sul diritto d'autore), duplicando all'insaputa della stessa.

BIBLIOGRAFIA

- “Servizio di osservatorio tecnologico per la scuola” del “Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca” (www.osservatoriotecnologico.net)

- “Diritto.it” - Sito ufficiale della “Free Software Foundation (FSF)” - Articoli vari da “Newbie.it” - Altri articoli trovati con il motore “Google.it”