Relazione acquacoltura

16

Click here to load reader

Transcript of Relazione acquacoltura

Page 1: Relazione acquacoltura

11

PARRAVICINI Florencia Matricola 70558

L’ACQUACOLTURA BIOLOGICA NELL’UNIONE EUROPEA: PRINCIPI GENERALI, PRODUZIONI E

ASPETTI NORMATIVI

Relazione per il corso di ACQUACOLTURA MARINA E DEL LE AREE INTERNE (F75033)

LAUREA SPECIALISTICA AGRN F75

Page 2: Relazione acquacoltura

22

SOMMARIO Introduzione 1. L’acquacoltura biologica 1.1. Definizione dell’acquacoltura biologica

1.2. Definizione del pesce biologico 1.3. Principi e procedure generali di allevamento d el pesce biologico 1.4.1. Conversione

1.4.2. Condizioni igienico-sanitarie 1.4.3. Qualità delle acque

1.4.4. Profilassi 1.4.5. Cure veterinarie 1.4.6. Benessere 1.4.7. Riproduzione 1.4.8. Mangime 1.4.9. Alimentazone 1.4.10. Cattura 1.4.11. Trasporto 1.4.12. Uccisione animali 1.4.13. Registri dei prodotti ittici 1.4.14. Etichettatura dei prodotti ittici e rintracciabilità 1.4. Differenze tra l’allevamento ittico tradiziona le e l’allevamento biologico 1.5. Le principali specie ittiche allevate secondo le procedure del biologico 1.5.1. Carpa 1.5.2. Salmone 1.5.3. Trota 1.5.4. Orata 1.5.5. Salmerino 1.5.6. Gamberi

2. La normativa e le politiche sulla produzione bio logica 2.1. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 199 1 2.2. Regolamento (CE) n. 1804/99 del 19 luglio 199 9 2.3. Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 20 07 2.4. Le nuove proposte legislative nazionali 2.4.1. Disegno di Legge “Disciplina dell’acquacoltura biologica” 2.4.2. Regolamento (CE) n. 710/2009 del 5 agosto 2009 3. Conclusioni Bibliografia Siti web

Page 3: Relazione acquacoltura

33

Introduzione

L’acquacoltura, nata come attività di supporto alla pesca, è stata sin dall’antichità una delle fonti principali di alimento per l’uomo.

Al giorno d’oggi, l’acquacoltura si è organizzata su scala industriale e registra tassi di sviluppo elevati: in effetti, rappresenta attualmente una delle attività a scopo alimentare che ha assunto i più alti livelli di crescita produttiva. Basta pensare che 30 anni fa solo il 9% del pesce consumato proveniva dall’acquacoltura, mentre ultimamente la percentuale è salita al 43%, corrispondente a 45,5 milioni di tonnellate di pesce consumati ogni anno.

Nel contempo però, è nata una vera preoccupazione da parte dell’opinione pubblica sugli effetti nocivi legati agli allevamenti ittici intensivi in quanto generatori di un forte impatto sull’ambiente. I maggiori problemi effettivamente accertati nelle attività di acquacoltura sono relativi alla contaminazione ambientale causata dalle acque reflue, dalle deiezioni animali, dal mangime non consumato e dai residui di farmaci o disinfettanti eventualmente utilizzati e che possono rimanere sia nell’ambiente che nei tessuti dei pesci. Ne consegue che i consumatori, di fronte a tali polemiche, hanno reagito aumentando la richiesta di sicurezza alimentare, di garanzia e di qualità che passa dalla domanda di prodotti certificati e naturali.

In tale contesto, l’acquacoltura biologica sembra una buona alternativa nell’offerta di prodotti garantiti sicuri e certificati, in quanto il principale obiettivo delle pratiche biologiche è appunto quello riguardante il miglioramento della qualità e della sicurezza del prodotto alimentare, senza compromettere l’ambiente e le risorse naturali.

Nonostante stiamo assistendo ad un incremento del settore delle produzioni ittiche biologiche, la comprensione dello stato attuale dell’acquacoltura biologica e del suo futuro sviluppo non può prescindere da un'analisi più ampia di tutto il suo comparto produttivo, in Italia e nell’Unione Europea, e delle disposizioni che la disciplinano a livello nazionale ed europeo.

Page 4: Relazione acquacoltura

44

1. L’acquacoltura biologica

Secondo la Legislazione Europea, un prodotto alimentare ittico sano e di qualità può essere ottenuto tramite la tutela e la valorizzazione degli ambienti e delle risorse naturali, lungo tutto il suo processo produttivo.

L’acquacoltura biologica si basa proprio su questo concetto, in quanto vera e propria filosofia di allevamento, che pone come aspetti proritari il benessere degli animali, la qualità dell’acqua e degli alimenti forniti, a favore di un acquacoltura sostenibile e gestita nel rispetto dell'ambiente.

1.1 Definizione dell’acquacoltura biologica

L’acquacoltura biologica, in quanto stabilito dal Disegno di Legge “Disciplina dell'acquacoltura biologica”, Atto senato n. 233, XV Legislatura, si propone di “orientare le produzioni ittiche alla protezione degli equilibri ambientali, al risparmio e alla valorizzazione della risorsa idrica, al benessere degli organismi allevati, a beneficio dell’ecosistema e nell’interesse dei consumatori”.

In altri termini, l’acquacoltura biologica, conforme al disciplinare PZ. 06 Ed 01 Rev. 00 per l'acquacoltura, si basa su tecniche di gestione improntate al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli organismi allevati.

Questo modalità di allevamento garantisce una riduzione dell’inquinamento ambientale, una conservazione ed utilizzo sostenibile della biodiversità nonché una tutela delle risorse naturali, comprese anche quelle marine.

1.2. Definizione del pesce biologico

Il termine pesce biologico non è sinonimo di pesce selvatico o di prodotto naturale, poiché la produzione ittica biologica richiede il completo controllo del processo produttivo, dall’origine dell’uovo, sino al pesce adulto, dalla composizione del mangime alla qualità dell’acqua. Non è corretto, quindi, utilizzare il termine biologico per il pesce selvatico in quanto non è possibile controllare l’intero ciclo di vita (eventuale permanenza in aree inquinate, assunzione di cibo contaminato...)

Pertanto, la definizione di pesce biologico deve essere utilizzata per indicare solo pesce di allevamento.

1.3. Principi e procedure generali di allevamento d el pesce biologico

Non essendoci stati delineati dei regolamenti standard per le pratiche di

acquacoltura biologica da parte di organismi internazionali (Comunità Europea, FAO), gli enti privati di certificazione hanno autonomamente predisposto diversi disciplinari per alcune specie ittiche da allevare secondo i principi del biologico. Nella caratterizzazione delle varie proposte, l’Ifoam (International Federation of Organic Agriculture Movements) l’organismo internazionale di riferimento nel settore del biologico, ha approvato un protocollo guida per le pratiche dell’acquacoltura biologica, che verranno elencati in seguito. 1.4.1. Conversione

Il periodo compreso tra l’inizio delle procedure biologiche e il raggiungimento della certificazione del processo è chiamato periodo di conversione. La conversione in acquacoltura biologica è un processo di trasformazione dei metodi di allevamento tradizionali.

Per convertire la produzione al metodo biologico, l’azienda ittica interessata deve

Page 5: Relazione acquacoltura

55

presentare preventivamente all’organismo di certificazione uno studio di compatibilità ambientale delle attività produttive e delle strutture. Tale studio deve includere: -la descrizione del contesto ambientale nel quale l’impianto è inserito, al fine di valutare i rischi derivanti da eventuali fonti di contaminazione presenti nell'area; -la descrizione del sito di produzione e le modifiche previste, con particolare riferimento alle strutture realizzate per minimizzare l’impatto ambientale; -l'identificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali connessi con l'attività produttiva; -la procedura di gestione ambientale e sanitaria. In seguito viene stabilito un periodo di conversione dell’impianto (generalmente la durata della conversione corrisponde alla durata di un ciclo produttivo) durante il quale lo stock ittico deve essere maneggiato con standard organici pieni.

Nel caso degli impianti a terra, prima della conversione al metodo biologico, le vasche ed i bacini in terra nei quali verranno allevati pesci secondo il metodo biologico devono essere completamente svuotati e messi a secco per un periodo minimo di trenta giorni. Deve, inoltre, essere eseguito e documentato un trattamento di disinfezione. I sistemi di allevamento in vasche o bacini in terra non completamente svuotabili devono passare attraverso una fase di conversione della durata di almeno un ciclo produttivo, durante la quale saranno applicati i metodi di produzione biologici. Il prodotto ottenuto durante la fase di conversione non potrà essere certificato biologico, ma solo dopo aver trascorso il periodo di conversione. Non è richiesto un periodo di conversione nel caso di aree di raccolta aperte ed ispezionabili ove siano presenti organismi selvatici e stazionari, dove l'acqua abbia un flusso libero e non sia direttamente contaminata da sostanze proibite da queste norme.

1.4.2. Condizioni igienico-sanitarie

Le procedure fisiche devono essere preferite all’utilizzo di sostanze chimiche per la disinfezione degli ambienti di allevamento: getto di acqua o vapore a pressione, messa a secco dei bacini ed irradiazione UV. In caso di utilizzo di sostanze per la sola disinfezione delle vasche o delle attrezzature, possono essere impiegate le sostanze riportate nel Regolamento (CE) n. 1804/1999, allegato II, Parte E (prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti) o altre eventualmente autorizzate dall’organismo di certificazione. Qualora possibile, è obbligatoria la pulizia e disinfezione delle vasche e dei bacini di allevamento ad ogni svuotamento e la messa a secco ad ogni fine di ciclo produttivo.

1.4.3. Qualità delle acque Il ricambio idrico deve essere di qualità e quantità appropriate ad assicurare il benessere delle specie ittiche allevate. Nei moduli di allevamento è possibile installare equipaggiamenti per l’aerazione dell’acqua o per l’ossigenazione, per il mantenimento di condizioni ottimali, ed in particolare per garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale e la qualità dei reflui.

I valori soglia dei parametri fisico-chimici delle acque negli allevamenti, in ingresso e in uscita, sono indicati nelle tabelle sottostanti:

Parametri fisico-chimici Valori soglia

Ossigeno ≥ 80% livello di saturazione in mare; ≥ 60% livello di saturazione in acqua dolce

pH 6,5-8 (acque dolci); 7-9 (mare)

Ammoniaca Assente Nitriti Assente Nitrati ≤ 0,01 mg/l

Correnti (cm/sec) da misurare al di sotto delle gabbie ≥ 2 cm/sec

Page 6: Relazione acquacoltura

66

Selenio ≤2µg/l Cadmio < 1µg/l Cromo < 10µg/l Rame < 1µg/l Ferro < 300µg/l

Mercurio < 0,05µg/ Manganese < 50µg/l

Nickel < 2µg/l Piombo < 2µg/l Zinco < 10µg/l

Tabella 1: Monitoraggio dei parametri fisico-chimici nelle acque in ingresso con i loro respettivi valori soglia

(Fonte: disciplinare generale per l’Acquacoltura, AIAB, PZ.06)

Parametri fisico-chimici Valori soglia Ossigeno ≥ 80% livello di saturazione

pH 6,5-8 (acque dolci); 7-9 (mare) Ammoniaca 0,005 mg/l

Nitriti 0,1 mg/l Nitrati 25 mg/l

Correnti (cm/sec) da misurare al di sotto delle gabbie ≥ 2 cm/sec Tabella 2: monitoraggio dei parametri chimico-fisici nelle acque di allevamento e negli

effluenti con I loro rispettivi valori soglia (Fonte: disciplinare generale per l’Acquacoltura, AIAB, PZ.06)

1.4.4. Profilassi

La salute degli animali nell’acquacoltura biologica deve essere tutelata preferendo i metodi preventivi, atti ad impedire lo sviluppo di stati patologici o malattie e a ridurre i fattori che possono generare stress nelle specie allevate così come indebolire le difese immunitarie. In altre parole, si tratta d'allevare i pesci in un ambiente propizio che stimoli un’elevata resistenza alle malattie ed eviti le infezioni.

La prevenzione delle patologie deve essere attuata anche mediante un monitoraggio continuo dello stato di salute dei pesci allevati, al fine di evidenziare in tempo l’eventuale insorgenza di patologie ed effettuare subito la diagnosi.

In pratica, la profilassi nella piscicoltura biologica è basata sui seguenti principi: -scelta di specie o popolazioni adatte alle condizioni locali in cui vengono allevate; -applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie; -ambiente mantenuto in condizioni ottimali, con particolare riferimento alla qualità delle acque; -adeguata densità di allevamento, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare; -uso di mangime di qualità certificata. 1.4.5. Cure veterinarie

L'uso, in forma preventiva, di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici è vietata nell'acquacoltura biologica. E’ inoltre vietato l'impiego di sostanze chimiche di sintesi, di ormoni di sintesi o sostanze analoghe destinate a stimolare la crescita o la produzione, nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe artificiali destinati a controllare la riproduzione. Devono in cambio essere privilegiati ed utilizzati in priorità i prodotti omeopatici o fitoterapici, sempre che abbiano efficacia terapeutica per la specie ittica considerata.

Tuttavia, i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso vi fossero problemi sanitari gravi, sofferenze o disagi che i pesci non riuscissero a superare autonomamente e ove i prodotti omeopatici, fitoterapici

Page 7: Relazione acquacoltura

77

e altri risultino inefficaci e/o inappropriati. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro la diagnosi, il tipo di prodotto, la posologia, il metodo di somministrazione ed il tempo di sospensione stabilito. Tuttavia, nel caso in cui un pesce o un gruppo di pesci sia sottoposto a più di due o tre cicli di trattamenti con somministrazione di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno, non potranno usufruire della denominazione di prodotti biologici. Viene altresì consentita la vaccinazione e l’utilizzazione di medicinali ad azione immunostimolante se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situato l’allevamento. In ogni modo, è fatto obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati nel rispetto delle norme sull’utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 ed s.m.i. e del Regolamento (CEE) n. 2377/90 del 26 giugno 1990.

Resta comunque valido il fatto che devono essere preferiti i metodi preventivi atti a impedire lo svilupparsi di stati patologici o malattie, ed atti a ridurre tutte le condizioni che possono diventare fattori di stress nel pesce, capaci di indebolire le difese immunitarie.

1.4.6. Benessere Il benessere dell’animale allevato dovrebbe essere al centro delle preoccupazioni.

Insieme alla corretta alimentazione, l’allevamento biologico deve evitare tutti gli stress non strettamente necessari per ottenere la migliore qualità nel prodotto finito.

I fattori di stress che si possono incontrare nell’acquacoltura intensiva sono legati a pratiche quali manipolazione, pulizia, sovraffollamento, trasporto e confinamento, tutti fattori che possono anche arrivare a diminuire la capacità del sistema immunitario, rendendo i pesci meno resistenti alle infezioni.

La densità dei pesci ed il ricambio d’acqua nell’allevamento sono in aggiunta altri due fattori da prendere in considerazione nel benessere degli animali. Si è visto che i livelli medio-bassi di densità permettono un miglior benessere del pesce, perché tendono ad aumentarne l’efficienza di crescita e a diminuire l’incidenza di patologie.

1.4.7. Riproduzione

La riproduzione di specie ittiche allevate con metodi biologici deve basarsi su metodi naturali. Sono pertanto vietate le forme di riproduzione artificiale (clonazione e trasferimento di embrioni) e l'utilizzo di prodotti di sintesi chimica per il controllo delle ovodeposizioni. Tuttavia, viene ammesso il ricorso alla riproduzione artificiale se tale pratica non preveda l'utilizzo di prodotti di sintesi chimica. È inoltre consentita la riproduzione per spremitura.

I pesci selezionati per essere riproduttori devono essere allevati per almeno sei mesi con il metodo di produzione biologico prima di essere utilizzati per la produzione di giovanili biologici. In alternativa, possono essere utilizzati individui di origine selvatica locale. Il seme eventualmente utilizzato per la produzione dei giovanili deve provenire da avannotterie che adottino il metodo di produzione biologica e sia, comunque, certificato dal punto di vista sanitario. 1.4.8. Mangime

La composizione del mangime costituisce uno degli elementi più delicati per l’allevamento del pesce biologico. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati da questi non sono compatibili con i metodi di produzione biologici, per cui viene rigorosamente vietato loro utilizzo. Antibiotici ad uso auxinico, medicinali, stimolanti della crescita, ormoni o altre sostanze intese a stimolare la produzione, agenti coloranti di origine sintetica, non possono essere utilizzati nell’alimentazione degli animali in qualunque fase dell’allevamento. Tuttavia si consente l’utilizzo di pigmenti esclusivamente

Page 8: Relazione acquacoltura

88

di origine naturale. E' inoltre consentito, in assenza di alternative tecnicamente praticabili e previa autorizzazione dell’organismo di certificazione, l’uso di composti antiossidanti utilizzati nella fabbricazione dell’olio di pesce.

1.4.9. Alimentazione

L’alimentazione è finalizzata a una produzione di elevata qualità rispettando le esigenze nutrizionali del pesce allevato. L’alimento utilizzato nelle pratiche d’acquacoltura biologica deve essere di alta qualità e la composizione bilanciata secondo le necessità nutrizionali delle specie. Gli animali devono essere allevati con alimenti costituiti da componenti biologiche certificate o provenire da risorse naturali o da altra materia prima ittica non destinata al consumo umano. L’alimento è composto essenzialmente da prodotti provenienti da agricoltura biologica e da farine di pesce selvatico catturato per il consumo umano. Quando l’alimento proviene da risorse naturali selvatiche, deve essere ottenuto nel rispetto del Codice di condotta per una pesca responsabile (FAO, 1995) e deve essere accompagnato da documentazione di origine, ponendo attenzione a che non provenga da stock ittici sovra sfruttati sulla base delle analisi e delle statistiche annuali pubblicate dalla FAO o da altro organismo indicato dall’ente di certificazione. Antibiotici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non sono utilizzabili nell’alimentazione dei pesci biologici. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione dei pesci non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

Nella somministrazione del cibo, la perdita deve essere minima per evitare fenomeni di inquinamento ambientale. La distribuzione degli alimenti al pesce deve essere effettuata esclusivamente per via manuale o meccanizzata. Sono perciò esclusi i sistemi automatizzati.

È vietato nell’alimentazione degli animali in ogni fase dell’allevamento l’utilizzo dei seguenti prodotti: − antibiotici ad uso auxinico; − medicinali; − promotori e stimolanti della crescita e della riproduzione di origine sintetica; − fagostimolanti di origine sintetica; − conservanti e antiossidanti di origine sintetica; − agenti coloranti di origine sintetica; − urea; − sostanze alimentari soggette ad estrazione con solventi (esempio: esano); − aminoacidi puri; − farine di carne; − feci umane. Possono essere utilizzati solo vitamine, microelementi ed integratori di origine naturale. 1.4.10. Cattura

Le operazioni di cattura del pesce dagli impianti di allevamento devono contenere al minimo lo stress per gli animali. La manipolazione degli animali deve essere limitata il più possibile. Le operazioni di pesca non devono creare danni sull’ambiente naturale.

1.4.11. Trasporto

Il trasporto dei pesci deve effettuarsi in modo da ridurre al minimo le fonti di stress, svolgendo le operazioni di carico e scarico con grande cautela. Inoltre non dovrà causare nell'animale nessun tipo di danno fisico, poiché eseguita in modo tale da affaticare il minimo possibile gli animali, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore.

Page 9: Relazione acquacoltura

99

È vietato l'uso di calmanti allopatici ed anestetici prima e nel corso del trasporto. Le attrezzature per il trasporto e/o i materiali di costruzione non dovranno avere

potenziali effetti tossici. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun

tipo di stimolazione elettrica.

1.4.12. Uccisione animali Il processo di macellazione deve essere condotto considerando attentamente la

fisiologia e l'etologia dell'organismo in questione, operando in modo rapido al fine di minimizzare lo stress e le sofferenze e con sistemi che mantengano la freschezza e non alterino le carni ottenute. A tale scopo, gli allevamenti devono essere provvisti di sistemi di produzione e/o stoccaggio di ghiaccio. Il quantitativo di ghiaccio utilizzato durante la macellazione, l’incassettamento ed il trasporto deve essere in quantità adeguata al peso degli organismi commercializzati, e cioè almeno pari al peso del pesce. Nell'attesa della macellazione, gli animali devono essere mantenuti in un substrato adatto alla specie. I contenitori del prodotto devono rispondere ai requisiti igienici, e devono essere realizzati preferibilmente con materiali riciclabili.

Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. Nell’ottica di rispetto del benessere animale, l’uccisione deve avvenire applicando sistemi che minimizzino lo stress e la sofferenza e che mantengano la freschezza inalterata della carne. I metodi di stordimento ed uccisione utilizzati dovrebbero causare immediata perdita di conoscenza, o comunque rendere il pesce rapidamente insensibile al dolore e alla sofferenza, finché non sopraggiunga la morte. 1.4.13. Registri dei prodotti ittici

I dati relativi allo stato dell’allevamento devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione degli organi di controllo e dell’organismo di certificazione presso la sede sociale dell’azienda. Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell’allevamento, devono contenere almeno i seguenti dati: − per ciascuna specie, i soggetti in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d’identificazione, antecedenti veterinari; − per i soggetti in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d’identificazione e destinazione; − alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione; eventuali perdite di animali e relativa giustificazione; − profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici. L’identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici deve essere pertanto garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

1.4.14. Etichettatura dei prodotti biologici e rintracciabilità Per l’etichettatura, i prodotti ittici biologici devono rispettare quanto previsto dalla

legislazione comunitaria vigente (Reg. (CE) 1935/95, Reg. (CE) 104/2000, Reg. (CE) 2065/2001) e dalla normativa nazionale derivata (D. Lgs. n. 109/92).

I prodotti ottenuti dall’acquacoltura che hanno applicato disciplinari del biologico, possono essere avviati alla vendita al dettaglio soltanto se riportano un’etichetta in cui sia precisato: - nome ed indirizzo del produttore; - numero del lotto di produzione;

Page 10: Relazione acquacoltura

101

- denominazione commerciale comune (quella scientifica è facoltativa) della specie; - metodo di produzione: allevamento biologico; - zona di provenienza del prodotto (ubicazione geografica e/o codice alfanumerico dell’allevamento); - certificazione di prodotto (nome dell’organismo di controllo e numero di autorizzazione). Per quanto riguarda la rintracciabilità, si tratta di uno strumento che consente di ricostruire e seguire il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, e reso obbligatorio dal Reg. (CE) n. 178/2002. Ai fini della rintracciabilità, le informazioni sopra riportate devono essere disponibili lungo ogni stadio di commercializzazione del prodotto. Tali informazioni devono essere fornite mediante l’etichettatura sull’imballaggio o tramite un documento commerciale di accompagnamento delle merce. Deve essere prevista inoltre la marcatura e l’identificazione per singolo individuo e per ogni porzione da esso derivata, ad eccezione dell’anguilla viva.

1.5. Differenze tra l'allevamento ittico tradiziona le e l'allevamento biologico Al fine di qualificare meglio le caratteristiche che rendono una produzione da

acquacoltura biologica diversa da quella tradizionale, sono state riassunte nella tabella 2 le differenze che intercorrono tra l’allevamento ittico tradizionale e l’allevamento biologico. Allevamento tradizionale Allevamento biologico Sito e dislocazione

impianto Importante valutazione alla qualità complessiva

del sito Fondamentale valutazione alla

qualità del sito, ai rischi ambientali connessi e alla

dislocazione territoriale

Origine degli animali

Rifornimento di uova e avannotti prodotti autonomamente o acquistati presso altri impianti.

Uova e avannotti devono provenire da allevamenti

Devono essere utilizzate specie ittiche autoctone, in cui uova e avannotti devono provenire da allevamenti biologici certificati

Densità di allevamento

La densità è in relazione alla tipologia dell’impianto, al flusso d’acqua, ecc...

Assicurare il benessere generale attraverso il rispetto delle

caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie

Mangime Tipo commerciale tradizionale La farina di pesce deve provenire da scarti di lavorazione di pesci

commestibili da allevamenti o da pesca di provata sostenibilità

Sanità e cure veterinarie

Impiego di sostanze profilattiche e terapeutiche prescritte dal medico veterinario

Utilizzo di sostanze naturali e medicinali omeopatici veterinari

Certificazione di processo

Facoltativa Obbligatoria

Tabella 3 : Principali differenze tra l’allevamento ittico tradizionale e l’allevamento biologico Fonte: Ismea.

1.6. Le principali specie ittiche allevate secondo procedure del biologico

Attualmente, su 27 mila specie ittiche conosciute, solo 220 vengono allevate. Tuttavia la maggior parte delle produzioni ittiche biologiche sono costituite, in termini quantitativi, da poche specie quali principalmente carpe, salmoni e trote (allevate essenzialmente in Europa) e gamberi (allevati in Asia e Sud America). Non mancano le possibilità di allevare altre specie: spigole, orate, storione, pangasio, mitili sono già una realtà dell’acquacoltura biologica, anche se al momento costituiscono piccole produzioni.

Page 11: Relazione acquacoltura

1111

1.6.1. Carpa (Cyprinus spp.) La carpa è considerata la specie ittica più adatta all’allevamento biologico, poiché

non necessita di una alimentazione artificiale a base di farina di pesce o olio di pesce, in quanto trova il cibo nell’ambiente nel quale viene allevata. Per il prodotto biologico, almeno il 50% del cibo necessario all’alimentazione della carpa deve provenire dall’ambiente naturale, eventuali integrazioni vengono somministrate nei periodi di necessità e sono a base di larve di insetti, vermi e mais. Un altro vantaggio da attribuire alla carpa risiede nel suo basso impatto ambientale, non richiede complesse strutture tecnologiche o impiantistiche ed è adatta alle policolture.

Il paese europeo che ha implementato maggiormente l’allevamento della carpa biologica risulta essere, nel 2003, l’Austria con circa il 10% (pari a 300 ettari) della superficie destinata all’acquacoltura. Anche altri paesi europei hanno impostato questa linea produttiva: Germania, Francia, Svizzera e Regno Unito. È una specie di interesse alimentare rilevante soprattutto nei paesi centro ed est europei, nonostante la produzione biologica sembra sii ancora contenuta (circa 80 tonnellate annue).

1.6.2. Salmone (Salmo salar)

Il salmone è una delle specie ittiche più allevate secondo le procedure dell’allevamento biologico; peraltro è al terzo posto nella graduatoria delle specie complessivamente allevate nell’Unione europea, con poco meno di 145 mila tonnellate nel 2005. In Irlanda, nel 2003, sono state prodotte circa 5.600 tonnellate annue (quasi il 50% del totale mondiale) di salmone biologico. L’associazione degli allevatori irlandesi (Irish Salmon Producers Group) ha stimato che la produzione del salmone biologico potrebbe rappresentare il 10% del totale salmone allevato entro il 2010. In Europa, altre realtà produttive sono in Norvegia, che ha prodotto circa 20 tonnellate annue di salmone biologico nel 2003, e in Francia, che ha raggiunto le 50 tonnellate nello stesso anno.

1.6.3. Trota (Oncorhynchus mykiss)

La Germania ha prodotto circa 60 tonnellate annue di trote biologiche. La Gran Bretagna ha avuto una produzione di 318 tonnellate nel 2003, mentre in Irlanda nello stesso anno sono state prodotte 120 tonnellate. La Spagna ha registrato una produzione di circa 50 tonnellate nel 2003, mentre l’Austria solo circa 10 tonnellate annue di trote biologiche. La densità di allevamento per le trote biologiche non dovrebbe superare i 25 kg peso vivo/mc. 1.6.4. Orata (Sparus aurata) e Spigola (Dicentrarchus labrax)

La produzione dell’orata e della spigola, allevate secondo principi del biologico, è risultata significativamente sviluppata in Francia, paese che ha prodotto nel 2003 complessivamente circa 160 tonnellate annue. Secondo stime della FAO, nel 2006 la produzione mondiale di spigole ed orate sembra aver raggiunto le 200 mila tonnellate. La Grecia risulta essere il maggior produttore, seguito a distanza da Turchia, Italia e Spagna; nel complesso, tali paesi detengono circa il 90% della produzione mondiale di tali specie eurialine. La densità di allevamento biologico per queste due specie è inferiore del 30-40% rispetto al convenzionale.

1.6.5. Salmerino (Salvelinus alpinus)

La Norvegia ha registrato nel 2003 una produzione di circa 40 tonnellate annue di salmerino biologico. Bisogna pero sottolineare il fatto che, tra i salmonidi, l’allevamento del salmerino non è molto praticato e rimane comunque una produzione marginale.

1.6.6. Gamberi (Penaeus spp.)

I gamberi e gamberetti rappresentano i prodotti più importanti nel commercio internazionale di prodotti ittici. Sono quindi un prodotto di alto valore commerciale, sia

Page 12: Relazione acquacoltura

121

quello proveniente dalla pesca e dall’acquacoltura convenzionale sia, più recentemente, quello dall’allevamento biologico. I gamberi rappresentano una tradizionale produzione dei paesi asiatici, in particolare Vietnam, Indonesia e Thailandia, e recentemente anche India, anche se al momento le maggiori produzioni di alcune specie di peneidi (gamberi o mazzancolle) biologici sono collocate in paesi del centro-sud America come Ecuador, Cile e Perù. Nel 2003, la produzione mondiale di gamberi biologici è stata stimata intorno alle 5 mila tonnellate. La produttività finale è annualmente di 150-200 chili di gamberi ogni ettaro.

2. La normativa e le politiche sulla produzione bio logica Attualmente, da un punto di vista normativo, il settore dell'acquacoltura biologica non è sufficientemente disciplinato. Per di più, non essendo stati delineati dei regolamenti standard per le pratiche di acquacoltura biologica da parte di organismi internazionali, gli enti privati di certificazione hanno autonomamente predisposto diversi disciplinari per alcune specie ittiche da allevare secondo i principi del biologico. Alcuni Stati si sono dotati di normative proprie, ma per ora non esiste nessun ordinamento a livello internazionale che regoli l'acquacoltura biologica. Infatti, l’attività dell’acquacoltura biologica non è stata prevista e considerata né dal Regolamento (CEE) n. 2092/913, relativo alle norme sulle colture agricole, né successivamente dal Regolamento (CEE) n. 1804/99, relativo al settore della zootecnia biologica. Questo vuoto normativo ha quindi consentito che numerosi disciplinari per l’allevamento biologico di diverse specie ittiche venissero preparati e proposti da enti di certificazione privata.

È grazie al Regolamento (CEE) n. 834/2007 che si è preso in considerazione anche l’allevamento ittico: sono infatti riportate nell’articolo 15 le norme di produzione per animali d’acquacoltura.

Va comunque sottolineato che lo sviluppo dell’acquacoltura biologica è uno degli obiettivi delineati dal Fep (Fondo europeo per la pesca), per il periodo 2007-2013, ed i paesi membri si sono impegnati a promuovere questo settore nell’ambito delle politiche ittiche. 2.1. Regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al meto do di produzione biologico di prodotti agricoli

Il settore dell’agricoltura biologica è stato disciplinato per la prima volta a livello europeo dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 dal Consiglio delle Comunità europee. Tale Regolamento istituisce un primo quadro normativo a disciplina della produzione, etichettatura ed ispezione dell’allevamento biologico. Tale Regolamento è relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Il regolamento in oggetto mira infatti a stabilire norme comuni applicabili alla produzione comunitaria di prodotti biologici di origine vegetale. Tali norme sono state contemplate in un primo tempo dal Consiglio nel 1992 e, successivamente, nel 1995, introducendo una serie di norme tecniche relative, in particolare, all'etichettatura e al regime di importazione. La Commissione ha in seguito adottato vari regolamenti al fine di aggiornare o completare gli allegati tecnici del regolamento (CEE) n. 2092/91. 2.2. Regolamento (CE) n. 1804/99 che completa il m etodo di produzione biologico per le produzioni animali

Per quanto riguarda l’allevamento biologico degli animali, solo nel 1999 il Consiglio ha emanato un altro regolamento, il Reg. (CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999, che disciplina il settore della zootecnia biologica, in Italia con decreto attuativo del 4 agosto 2000. Con

Page 13: Relazione acquacoltura

131

tale Regolamento vengono fissate le norme comunitarie relative alla produzione dei prodotti biologici di origine animale, completando così il quadro normativo, dimodochè nella legislazione comunitaria siano incluse le produzioni vegetali e animali.

Le norme del regolamento sulla zootecnia biologica non sono però riferibili all’acquacoltura poiché il campo di applicazione è stato limitato alle seguenti specie animali: bovini, suini, ovini, caprini, equini, pollame e api. Pesci ed altri organismi acquatici non sono stati presi in considerazione.

2.3. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, de l 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei p rodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Dal primo quadro normativo comunitario per l’agricoltura biologica, rappresentato

dal Reg. (CEE) n. 2092/91, sono avvenuti molti cambiamenti di settore, tanto da portare la Commissione europea ad adeguare numerosi passaggi normativi.

Di conseguenza, nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, entrato in vigore dal 1 gennaio 2009: si tratta del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, che abroga e sostituisce il Reg. (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1 gennaio 2009 ed è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che animale, compresa l'acquacoltura. In esse vengono riportati obiettivi, principi e norme di produzione per tutti i prodotti biologici, i prodotti dell’acquacoltura e gli alimenti trasformati.

L’articolo 1 del suddetto Regolamento riporta che: “Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato”: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi; d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Per la prima volta, quindi, in un ambito normativo sul biologico, vengono compresi i prodotti d’acquacoltura vivi o non trasformati e i prodotti d’acquacoltura trasformati e destinati al consumo umano. Recentemente, suddetto Regolamento è stato completato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, entrato in vigore dal 1 gennaio 2009.

2.4. Le nuove proposte legislative nazionali ed eur opee Nella Legislatura XV, attualmente in atto, sono state presentate diverse proposte di

legge per il biologico in Italia, quali: 2.4.1. Disegno di Legge “Disciplina dell’acquacoltura biologica”

Su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 39 del 16 febbraio 2007, ha approvato uno schema di Disegno di Legge (Atto Senato n. 233) “Disciplina dell’acquacoltura biologica”, che propone un metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale.

L’approvazione di un disciplinare nazionale ufficialmente riconosciuto può fornire un’importante opportunità per le imprese italiane del settore, che potranno proporre sul mercato interno ed internazionale il primo prodotto biologico da allevamento ittico garantito da una legge dello Stato. 2.4.2. Il Regolamento (CE) n. 710/2009 del 5 agosto 2009

Page 14: Relazione acquacoltura

141

E’ stato approvato durante le riunioni del 29 e 30 giugno 2009 dal Comitato Agricoltura Biologica SCOF (Standard Committee on Organic Farming) dell'Unione Europea il Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Tale provvedimento, recepito da parte della Commissione europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 204 del 6 agosto 2009, entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2010. Suddetta disposizione interessa tutte le produzioni di allevamento: pesci, molluschi, echinodermi e alghe. Inoltre, il testo individua i requisiti degli allevamenti di produzione (in termini di sostenibilità ambientale e di tutela della risorse idriche) e definisce criteri generali e specifici di produzione (origine degli animali, riproduzione, gestione degli allevamenti, alimentazione, interventi veterinari, trasporto e macellazione).

L’adozione di questo nuovo Regolamento rappresenta un risultato estremamente positivo, che vede ora la zootecnia biologica e le relative produzioni estese anche agli animali dell’acquacoltura, e nel contempo consentirà lo sviluppo dell'acquacoltura biologica basato su norme e parametri comuni tra tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

Page 15: Relazione acquacoltura

151

3. Conclusioni L’acquacoltura biologica, pur essendo un comparto giovane che si è sviluppato

negli ultimi dieci anni, ha raggiunto, nel 2003, una produzione mondiale di 25 mila tonnellate (rispettivamente 11 mila tonnellate di salmone, 1,2 mila tonnellate di trote, quasi 5 mila tonnellate di gamberi e alghe), di cui 14 mila tonnellate prodotte in Europa, per un valore di oltre 70 milioni di euro. La fase di sviluppo nel settore delle produzioni ittiche biologiche alla quale stiamo assistendo prevede un trend di crescita della produzione ittica biologica del 30% nei prossimi anni, tanto da raggiungere addirittura 1,2 milioni di tonnellate nel 2030 (dati FAO). Inoltre, i dati e le analisi presentati alla Conferenza “Organic Aquaculture in the European Union. Current Status and Prospects for the Future”, tenutasi a Bruxelles nel dicembre 2005, sembrano tutte concordare sulle potenzialità di crescita di questo settore, che pur rimanendo di nicchia, può coprire interessanti spazi di mercato ad alto valore economico.

In ogni modo, bisogna tenere presente che l’acquacoltura biologica non potrà sostituire l’acquacoltura convenzionale, sia per i maggiori costi produttivi che per il limitato volume delle produzioni e del numero di specie allevabili.

L’acquacoltura biologica, sia a livello nazionale che comunitario, sembra attualmente presentare alcuni elementi di debolezza ma anche di forza, come sintetizzati di seguito.

I principali punti di debolezza che possono frenare lo sviluppo dell’acquacoltura biologica sono: - mancanza di omogenei e comuni disciplinari; - produzioni di piccole e limitata varietà di specie; - costi alti per i tempi di riconversione e di certificazione; - informazioni e analisi di mercato insufficienti.

Al contrario,i principali punti di forza che, al contrario, possono favorire lo sviluppo dell’acquacoltura biologica sono: - mercato degli alimenti biologici in piena espansione e il prodotto ittico biologico rappresenta una novità; - possibilità di riconversione per impianti e linee produttive in crisi; - opportunità di joint ventures con Paesi terzi in via di sviluppo; - lo sviluppo dell’acquacoltura biologica rientra negli obiettivi del FEP (Fondo Europeo della Pesca) per il periodo 2007-2013.

Page 16: Relazione acquacoltura

161

Bibliografia

• Cautadella S., Bronzi P. , 2001. Acquacoltura responsabile: verso le produzioni acquatiche del terzo millennio. Unimar-Uniprom • Comunicazione della Commissione al consiglio e al Parlamento Europeo COM (2002) 511 definitivo : una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea • Disciplinare PZ.06 Ed 01 Rev.00 per l'Acquacoltura , Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica • Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20 l uglio 2007, n. L 189 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 • Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 24 a gosto 1999, n. L 222 Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari • Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 22 l uglio 1991, n. L 198 Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. • Organic Aquaculture in the European Union. Current Status and Prospects for the Future . Note of Thematic Conference, Brussels, 12/13 December 2005 • UNIPROM, Verso l’acquacoltura biologica?, 2001

Siti web

• Atto Senato n. 233, XV Legislatura - Disegno di Le gge “Disciplina dell’ acquacoltura biologica” Link: http://mobile.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=00208790&part=doc_dc-relpres_r&parse=si&mobile=si&index=si&toc=no •Acquacoltura Biologica, AIAB Sardegna. Link: http://www.aiabsardegna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120:acquacoltura-biologica-&catid=47:articoli • Il settore ittico in Italia e nel mondo: le tenden ze recenti. Rapporto ISMEA, novembre 2007. Link: http://archivio.ismea.it/ReportIsmea/Filiera_pesca_2007.pdf • Istituto per la certificazione etica e ambientale. Link: http://www.icea.info • Lega pesca qualità : Sicurezza alimentare, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ittici nazionali. Link : http://www.qualita.legapesca.it/default.asp