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REGOLAMENTO (UE) 305/2011 (CPR)

Documento comunitario che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (CPD).

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Direttiva 89/106/CEE

• La direttiva 89/106/CEE stabilisce che i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, ovvero se dotati della ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ alla SPECIFICAZIONE TECNICA del prodotto in oggetto.

• I prodotti che recano il MARCHIO CE si presumono idonei all’impiego previsto

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Direttiva 89/106/CEE

• La Marcatura CE è un contrassegno che viene apposto su determinate tipologie di prodotti a cura del fabbricante stesso che con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti dell’unione europea in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.

• L’apposizione del Marchio CE è obbligatorio per la commercializzazione (vendita, acquisto, installazione) di alcuni prodotti nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo.

• Il Marchio CE non è un marchio di QUALITÀ.Il Marchio CE indica che il prodotto soddisfa i requisiti minimi per essere

immesso sul mercato.

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Direttiva 89/106/CEE

• Al FABBRICANTE, la Marcatura CE richiede di dotarsi di un sistema di verifica delle prestazioni del prodotto in relazione ai requisiti di sicurezza e salutedefiniti dall’UE.

• Per il CONSUMATORE , la Marcatura CE fornisce la fiducia e l’informazione che il prodotto è realizzato in conformità ai requisiti di sicurezza e salute definiti dall’UE.

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Direttiva 89/106/CEE

• Ha la responsabilità di effettuare la Marcatura CE, il soggetto che effettua la prima immissione(1) nel mercato UE o EFTA del prodotto finito. Tale soggetto può essere il Fabbricante o l’Importatore(Mandatario) o il Distributore.

(1) Un prodotto è “immesso sul mercato” comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico. A titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.

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Direttiva 89/106/CEE

• Una ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ è un sistema che, per uno specifico prodotto definisce:

• L’insieme delle verifiche e dei controlli da effettuare• Le relative responsabilità di attuazione (Fabbricante e

Organismo Notificato)

• Una ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ può comprendere alcune o tutte delle seguenti attività:

• Prove iniziali di tipo (ITT)• Prove periodiche di controllo• Attuazione di un piano di controllo della Fabbricazione (FPC)• Approvazione e Sorveglianza del FPC

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Direttiva 89/106/CEE

• Una SPECIFICAZIONE TECNICA è un documento che disciplina il prodotto in termini di caratteristiche prestazionalie di controllo del relativo processo produttivo.Può essere:

• Norma armonizzata• Benestare Tecnico Europeo • Norma Nazionale

• Le SPECIFICAZIONI TECNICHE stabiliscono inoltre, per il prodotto in oggetto, quale Sistema di Attestazione della Conformità applicare e come suddividere le responsabilitàtra Fabbricante ed Organismo Notificato.

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Direttiva 89/106/CEE

• Periodicamente la GUCE aggiorna l’elenco delle norme armonizzate

• Le date di entrate in vigore della norma armonizzata (inizio marcatura CE volontaria) e di fine del periodo di coesistenza (inizio marcatura CE obbligatoria) sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs

COMMISSIONE EUROPEA

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Regolamento 305/2011

• Il regolamento per i prodotti da Costruzione 305/2011 (CPR) che abroga la direttiva CPD 89/106/CEE (CPD).

• Il CPR, che sostituisce la CPD, è entrato formalmente in vigore il 25 aprile 2011, ed in accordo all’articolo 68, sarà integralmente applicato solo a partire dal 1° Luglio 2013

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Essential Requirements / Basic Requirements

• DIRETTIVA 89/106/CEE

1. Resistenza meccanica e stabilità;

2. Sicurezza in caso di incendio;

3. Igiene, salute e ambiente;

4. Sicurezza nell’uso;

5. Protezione contro il rumore;

6. Risparmio energetico ed isolamento termico.

• REGOLAMENTO (UE) N. 305/20111. Resistenza meccanica e

stabilità;2. Sicurezza in caso di

incendio;3. Igiene, salute e ambiente;

introduzione del concetto di impatto sul ciclo di vita

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso;

5. Protezione contro il rumore; 6. Risparmio energetico e

ritenzione del calore; 7. Uso sostenibile delle

risorse naturali

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• Il Regolamento 305/2011 ha l’intendo di aumentare la Credibilità del processo oltre a Semplificare, Chiarire eArmonizzare il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione:

– campo di applicazione del CPR– significato ed uso della Marcatura CE– prestazione dei prodotti

– procedure semplificate (micro imprese)– shared ITT e cascading ITT– introduzione dei TAB

– caratteristiche comuni da dichiarare per un prodotto (Reg. CE n. 764/08 - Mutuo riconoscimento)

– introduzione del 7°requisito

– criteri più rigorosi per designare gli organismi coinvolti verifica delle prestazioni dei prodotti

– vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia (Reg. CE n. 765/08 Sorveglianza del mercato)

ARMONIZZAZIONE

SEMPLIFICAZIONE

CHIARIFICAZIONE

CREDIBILITÀ

Regolamento 305/2011

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Confronto tra CPD / CPR

DoP – Declaration of PerformanceDeclaration of Conformity

FPC - Factory Production Control

Certification Body

Inspection Body

TT – Type TestingITT – Initial Type Testing

Assessment and verification of Constancy Performance

Attestation of conformity

BR - Basic RequirementsER - Essential Requirements

EAD – European Assessment DocumentsETAG – European Technical Approval Guidelines

CUAP – Common Understanding Assessment Procedure

ETA – European Technical AssessementETA – European Technical Approval

TAB – Technical Assessment BodiesAB – Approval Bodies

OTAB – Organization of TABsEOTA – European Organisation for technical approval

Reg. 305/2011 (CPR)89/106/CEE (CPD)

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Regolamento 305/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE• La dichiarazione di conformità è sostituita dalla dichiarazione

di prestazione (DoP)• Il fabbricante deve redige obbligatoriamente una

dichiarazione di prestazione ed ogni volta che immette il proprio prodotto sul mercato, perché ciò avvenga è necessario disporre di almeno:– Una norma armonizzata (HS)– Una valutazione tecnica europea (ETA)– Un ETA esistente (European Technical Approval) per il restante

periodo di validità

Art. 13 CPD – Dichiarazione di conformità alla specifica tecnicaArt. 6 CPR – Dichiarazione di prestazione dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche pertinenti

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Dichiarazione di Prestazione

• Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea:– il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione

all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato,

– le informazioni sulla prestazione possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione (No scheda tecnica),

– il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.

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Regolamento 305/2011

Dichiarazione di prestazione

Aspetti relativi alla Dichiarazione delle Prestazioni DoP (art. 7)

• “È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico”

• NOTA: Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione vuota, deve essere dichiarata la prestazione almeno di una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all’uso o agli usi dichiarati.

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Regolamento 305/2011

Contenuto della Dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni (art. 6):

a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;

b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;

c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.

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Regolamento 305/2011

Contenuto della Dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione deve contenere anche:a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla

specifica tecnica armonizzata applicabile;b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella

specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del

prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli

o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;

<<SEGUE>>

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Regolamento 305/2011

Contenuto della Dichiarazione di prestazione

<<SEGUITO>>

e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;

f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);

g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte lecaratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

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Regolamento 305/2011

Deroghe alla redazione Dichiarazione di Prestazione

(Art. 5) Il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

a) Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione …<<OMISSIS>>…;

b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere …. conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

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Regolamento 305/2011

(*) Il Regolamento non prevede più il sistema 2

//Organismo Notificato//FabbricanteSistema 4

//Organismo Notificato//FabbricanteSistema 3

/Fabbricante/Organismo Notificato

Organismo NotificatoFabbricanteSistema 2+

/FabbricanteOrganismo Notificato

Organismo Notificato

Organismo NotificatoFabbricanteSistema 1

Organismo NotificatoFabbricante

Organismo Notificato

Organismo Notificato

Organismo NotificatoFabbricanteSistema 1 +

Prove di controllo di campioni prelevatiSOLO IN

FABBRICA

Altre prove su campioni

prelevati secondo il piano di

prove prescritto

Prove iniziale di tipo (ITT)

Sorveglianza continua

Ispezione iniziale FPC

Controllo di Produzione di Fabbrica

(FPC)

Sistema di attestazione

di conformità (*)

Sistema di valutazione della costanza della prestazione

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Regolamento 305/2011

Procedure Semplificate

Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:– a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso

sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;

In caso di sistema 1 o 1 + la documentazione deve essere verificata da Organismo di Certificazione

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Regolamento 305/2011

Procedure Semplificate

PROCEDURA “SHARED ITT”– b) il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di

applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l'autorizzazione di quest'ultimo, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure

In caso di sistema 1 o 1 + la documentazione deve essere verificata da Organismo di Certificazione

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Regolamento 305/2011

Procedure Semplificate

PROCEDURA “CASCADING ITT”il prodotto da costruzione, è un insieme di componenti, che

il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l'autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

In caso di sistema 1 o 1 + la documentazione deve essere verificata da Organismo di Certificazione

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Regolamento 305/2011

Procedure Semplificate

PROCEDURA “MICROIMPRESE”Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione

possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate..MICROIMPRESE: occupano meno di 10 persone e fatturano meno di 2 milioni di euro

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Regolamento 305/2011

Procedure Semplificate

PROCEDURA “PRODOTTO UNICO”Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzatecon le procedure fissate nelle norme armonizzate.

In caso di sistema 1 o 1 + la documentazione deve essere verificata da Organismo di Certificazione

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://www.sg3e.it/Marcatura-CE-prodotti-costruzione.htm