Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale...

41
COMUNE DI MORRO D'ORO PROVINCIA DI TERAMO Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 09/09/2014

Transcript of Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale...

Page 1: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento per la disciplina dell’Imposta

Unica Comunale (IUC)

Approvato con

delibera del

Consiglio Comunale

n.21 del 09/09/2014

Page 2: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

2

Ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs

446/97, il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC). Il tributo, introdotto dall’art. 1, comma

639, della medesima legge, è in realtà un “contenitore” di tre prelievi differenti: l’imposta

municipale propria, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma

703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Il comune può , in

attuazione del citato comma 682, predisporre o un unico regolamento, contenente la disciplina

regolamentare dei tre prelievi prima citati, oppure approvare tre regolamenti separati o ancora

mantenere il regolamento IMU distinto da quello relativo ad TARI e TASI.

Il Regolamento di seguito riportato è stato costruito ipotizzando un regolamento unico dell’imposta

unica comunale, comprensivo della disciplina di IMU, TARI e TASI. Ciò alla luce della volontà

legislativa di unificazione dei tributi comunali e dell’esigenza di disporre di un'unica fonte

regolamentare disciplinante i principali tributi comunali.

Il regolamento si riferisce, per quanto concerne la TARI, all’ipotesi di adozione del modello

tributario del prelievo.

Lo schema di seguito riportato tiene conto delle modifiche apportate dal D.L. 06/03/2014, n. 16,

così come modificato dalla legge di conversione, dal D.L. 47/2014 e dal D.L. 66/2014, come

modificato dalla L. 89/2014.

Page 3: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

3

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Componenti del tributo

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 5 - Norma di rinvio / oggetto del titolo

Art. 6 - Presupposto del tributo

Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione

principale

Art. 8 - Soggetti passivi

Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 11 - Terreni considerati non fabbricabili

Art. 12 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per

i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 13 - Riduzione per i terreni agricoli

Art. 14 - Aliquote e detrazioni

Art. 15 - Detrazione per l’abitazione principale

Art. 16 - Agevolazioni

Art. 17 - Esenzioni

Art. 18 - Quota statale del tributo

Art. 19 - Versamenti

Art. 20 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

Art. 21 - Dichiarazione

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 22 - Presupposto

Art. 23 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Art. 24 - Soggetti passivi

Art. 25 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 26 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 27 - Determinazione della superficie tassabile

Art. 28 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni

superficiarie

Art. 29 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

Art. 30 - Determinazione della tariffa del tributo

Art. 31 - Istituzioni scolastiche statali

Art. 32 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

Art. 33 - Piano finanziario

Art. 34 - Articolazione delle tariffe del tributo

Page 4: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

4

Art. 35 - Tariffa per le utenze domestiche

Art. 36 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 37 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 38 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 39 - Obbligazione tributaria

Art. 40 - Mancato svolgimento del servizio

Art. 41 - Zone non servite

Art. 42 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

Art 43 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 44 - Altre agevolazioni

Art. 45 - Cumulo di riduzioni

Art. 46 - Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni

Art. 47 - Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 48 - Tributo giornaliero

Art. 49 - Tributo provinciale

Art. 50 - Riscossione

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I

SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 51 - Presupposto e finalità

Art. 52 - Soggetti passivi

Art. 53 - Immobili soggetti al tributo

Art. 54 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 55 - Determinazione della base imponibile

Art. 56 - Aliquote del tributo

Art. 57 - Detrazioni

Art. 58 - Servizi indivisibili e relativi costi

Art. 59 - Versamento del tributo

Art. 60 - Importi minimi

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 61 - Dichiarazione

Art. 62 - Dichiarazione TARI

Art. 63 - Rimborsi e compensazione

Art. 64 - Funzionario responsabile

Art. 65 - Verifiche ed accertamenti

Art. 66 - Sanzioni ed interessi

Art. 67 - Accertamento con adesione

Art. 68 - Riscossione coattiva

Art. 69 - Importi minimi

Art. 70 - Trattamento dei dati personali

Art. 71 - Norma di rinvio

Page 5: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

5

Art. 72 - Entrata in vigore e norme finali

Art. 73 - Norme Transitorie

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del

Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel

Comune di Morro D’Oro , istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili,

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Morro D’Oro per gli immobili soggetti al tributo che

insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- la componente servizi, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147,

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Page 6: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

6

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l

(IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge

22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23,

dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1,

comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà

regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13,

del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art.

14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Morro D’oro . Nel caso di immobili che insistono sul

territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Morro D’Oro in proporzione alla

superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal

01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del

Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate

e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora

abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma

1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta

nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e

quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla

data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se

antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del

fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale

modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si

risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la

dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera

b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate

Page 7: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

7

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da

considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13,

sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L’agevolazione è

applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche,

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito

una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Un'area è da considerare fabbricabile

se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,

indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento

urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione

di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1,

lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività

indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione

principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad

uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si

applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora

abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette

competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro

elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze

separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e

terreni;

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto fino alla

data di effettiva riconsegna del bene;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso,

ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69,

comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi

amministra il bene.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del

seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi

Page 8: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

8

del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma

4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5

del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un

moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore

è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di

edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe

caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a

norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.

380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a

quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e

comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3.Qualora un’area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente non è più tenuto

al versamento dell’imposta a decorrere dalla data di adozione della variante.

4. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e

per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della

limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore

non inferiore a quello predeterminato.

In assenza di modifiche i valori venali in comune commercio si intendono confermati per l’anno successivo.

5.Indipendentemente dagli strumenti urbanistici, si applica una riduzione del 30 % sul valore dichiarato, alle

aree edificabili le cui superfici risultanti da un singolo mappale o da più mappali contigui, non superino la

misura di mq 200 e/o non sono autonomamente utilizzabili comparti esclusi .

Art. 11

Terreni considerati non fabbricabili

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della

lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati

direttamente (i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti

nel registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio, purché dai medesimi condotti , sui quali

esplicano la loro attività a titolo principale e tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali obbligatori) dai proprietari di terreni iscritti al registro imprese in qualità di imprenditori

agricoli, dai proprietari e familiari conviventi, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a- conseguono, dall’attività agricola, almeno il 20% (venti) del reddito dichiarato ai fini I.R.PE.F. per

l’anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 151 giornate

lavorative;

b- che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque lavori di adattamento del

terreno necessari per la successiva edificazione;

Page 9: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

9

c- che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento

urbanistico che aveva reso edificabile l’area.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori

diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a

quello cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

3. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando ne ricorrono le condizioni, redatta

in carta semplice e deve contenere, pena di nullità, tutti i seguenti elementi:

- indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita IVA del richiedente;

- l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno

- la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, 1° c. Lett. B), secondo periodo del Dlgs.

504/92;

- la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all’istruttoria

dell’atto;

- l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del 1° comma.

ART. 12

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n.

42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno

durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico

comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di

manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8,

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della

legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal

fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei

all' uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da

considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo

diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici.

3. Sono inagibili gli immobili che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a- fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali;

b- fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità;

c- fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;

d- fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell’art.31, c.1,

lett. c) , d) e), della Legge 5/08/1978, n.457;

4. L’inagibilità o l’inabitabilità può riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo

ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero fabbricato.

5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dalla data dell’ordinanza

di cui alle lett. a ) , b), c) del comma 3 , e dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio

tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la presentazione

della dichiarazione IMU.

6. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati e i fabbricati non completamente

utilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

7. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del

servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice, entro 60 giorni dal verificarsi

della suddetta circostanza, dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza

prescritta per ottenere il beneficio.

8. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità_, della residenza o domicilio del

rappresentante legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

Page 10: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

10

b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale,

del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale

con la specifica indicazione della carica di questi;

c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;

d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;

e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari

all'istruttoria dell'atto salvo che essi siano in possesso presso altri uffici dell'Ente;

f)sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con

deposito di cauzione se specificamente richiesto;

Al fine di individuare l’inagibilità o l’inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento anche alle

seguenti condizioni:

a -gravi lesioni alle strutture orizzontali

b -gravi lesioni alle strutture verticali

c -fabbricato oggettivamente diroccato

d -fabbricato privo di infissi e allacci alle opere di urbanizzazione primaria

.

ART. 13

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui

all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi

posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le

seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza

agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo

dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 14

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai

sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7

dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n.

228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo

15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza

anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2,

del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto

previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13,

comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di

pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,

si applicano gli atti adottati l’anno precedente.

ART. 15

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a

Page 11: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

11

concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di

approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto

dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima

fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto

Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 16

AGEVOLAZIONI

1.L’abitazione principale posseduta sul territorio comunale dai cittadini residenti all’estero ed iscritti

all’AIRE , purchè risulti non locata oppure, se la stessa è data in comodato d’ uso gratuito a familiari in

linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) usufruirà di un ‘aliquota agevolata da prevedere

con apposita deliberazione .

2. L’abitazione principale posseduta dai soggetti passivi che hanno ceduto l’immobile in uso gratuito a

familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) con nucleo familiare separato da

quella di origine usufruirà di un ‘aliquota agevolata da prevedere con apposita deliberazione .

3.Per poter usufruire di tali agevolazioni , deve essere presentata autocertificazione da parte del proprietario

o proprietari dell’immobile ai sensi del DPR 445/2000 entro la data di scadenza del versamento a saldo

dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione al

beneficio

ART. 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente

ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto

Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le

condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del

decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1,

lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto

Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati

destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il

termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il

modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei

requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

6. Sono esenti dall’imposta, a decorrere dall’anno 2014, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n.

16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella

previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Page 12: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

12

7.A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola

unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a

titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

ART. 18

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito

dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge

6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il

relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le

disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,

interessi e sanzioni.

ART. 19

VERSAMENTI

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è

protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è

computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la

prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro

il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto

Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione

del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di

cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24,

secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo

ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16

giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente

dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli

enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle

dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta

inferiore a euro 10,00 .

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di

impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. .

7. I versamenti dell’imposta municipale propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente

eseguiti anche per conto degli altri.

ART. 20

ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

Page 13: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

13

1. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento

relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune

che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve

attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente

percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati

catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha

ricevuto erroneamente il versamento.

2.Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al

Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del riversamento

di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento

relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va

presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria

spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale,

la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che

effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-

comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta

municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà

notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale

effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione

del proprio stato di previsione.

5.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma,

a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione

nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta

pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta

municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una

comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito

dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario.

ART. 21

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in

cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono,

altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto

compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica,

seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le

modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per

l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Page 14: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

14

ART. 22

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come

individuati dall’articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non

domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse,

commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 23

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo

3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento

comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 22/05/1998.

1.1Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero

territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento

comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del

presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di

scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

Page 15: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

15

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione

e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6.Rifiuti assimilati agli urbani

6.1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le

sostanze non pericolose, elencate nell’allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla

civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali,

commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto

delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg)

di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi i valori massimi stabiliti, per ciascuna categoria di

utenza, nell’allegato B) al presente regolamento.

6.2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma

precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche,

specifichi – entro 45 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dalle utenze che

ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte

a gestire tali rifiuti.

ART. 24

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al

successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel

caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno

solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,

abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni

è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti

i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte

in uso esclusivo.

ART. 25

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione

stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro

destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando

tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento

e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è

ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.

3.Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui

superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi

destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Page 16: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

16

ART. 26

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei

locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto

di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,

concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre

la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

- Gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle , metati, ecc…) purchè non riutilizzati. Si intendono

riutilizzati e quindi soggetti a tariffa, gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio,ricovero attrezzi,

magazzino, deposito, ecc…per la parte effettivamente destinata a tale uso.

- I locali destinati in via permanente ed esclusiva al culto religioso, relativa sacrestia, ed eventuali altre

pertinenze escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non

strettamente connesse al culto stesso .

Utenze non domestiche - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le

disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in

conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è

compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento

veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a

magazzini all’aperto;

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

le superfici destinate al solo esercizio dell’attività sportiva , fermo restando l’imponibilità delle superfici

destinate a usi diversi ,quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro gradinate e simili.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a

servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi

o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Sono escluse dal calcolo delle superfici i locali privi di utenze attive di servizi a rete purchè non

rappresentino pertinenze e non dotati di arredamenti , impianti attrezzature .

2.Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove

si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto

passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio

dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per

l’intero anno solare. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di

utenze escluse totalmente dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele

dichiarazione.

Page 17: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

17

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma,

i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le

circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati

elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro

delle circostanze dichiarate.

ART. 27

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al

prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già

dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507

2.Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere

dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare

l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la

superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i

criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune

provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee

forme di comunicazione e nel rispetto del’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

3.Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte

operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4.Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo

articolo 26.

ART. 28

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI

SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si

tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non

assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a

condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali

non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle

stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le

seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività % di abbattimento della superficie

Lavanderie e tintorie 10%

Laboratori fotografici eliografici tipografie

stamperie

20%

Officine di riparazione autoveicoli elettrauto,

carrozzerie, motorettifiche , officine meccaniche,

30%

Ambulatori dentistici, veterinari, radiologici,

laboratori odontotecnici, centri estetici

10%

Stabilimenti di realizzazione prodotti metallici

minuterie e contenitori in metallo

50%

Falegnamerie 30%

Officine di carpenteria metallica 30%

Gommisti e distributori di carburanti 10%

Page 18: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

18

Lavaggi auto 10%

3.Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra

quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del Tributo può accordare la riduzione nella misura

corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività

quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi

precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti

speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,

indicando l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;

b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno

successivo a quello di riferimento e ogni ulteriore documentazione atta a comprovare lo smaltimento in

proprio dei rifiuti speciali non assimilati.

5.Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via

esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo

ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini

funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si

considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle

aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di

materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi

dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal

processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla

commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la

produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 29

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali

assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo .

Tale riduzione viene riconosciuta in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri

di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento rispetto alla produzione complessiva di rifiuti assimilati

agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno sulla base di specifica attestazione rilasciata

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo

utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione

o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto

tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero (con esclusione degli imballaggi secondari

e terziari) ed il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la

quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 20

gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione

opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Page 19: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

19

5. Il Comune, con la delibera tariffaria, potrà stabilire che l’ammontare globale delle riduzioni ammissibili

non potrà comunque eccedere il limite di spesa definito annualmente, al superamento del quale verranno

proporzionalmente ridotte.

ART. 30

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma

obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del

servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 32 del presente regolamento

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al

successivo art. 33. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe

deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del

tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000,

ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 31

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007,

n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 32

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i

costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto

Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3.Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed

indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario. 4.Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente.

5.A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze

dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6.A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti

delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7.I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano

finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8.L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano

finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello

preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta

alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al

recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione

del servizio.

Page 20: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

20

ART. 33

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano

finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente

in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o

dall'Autorità competente in materia.

2. Il piano finanziario comprende:

a. il programma degli investimenti necessari;

b. il piano finanziario degli investimenti;

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a. il modello gestionale ed organizzativo;

b. i livelli di qualità del servizio;

c. la ricognizione degli impianti esistenti;

d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le

relative motivazioni;

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la

predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti

dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 34

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a

loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

riportate nell’allegato 1 al presente regolamento. Risulta composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i

costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche

secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati

anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 35

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio

e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158.

Page 21: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

21

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 36

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica,

il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e

documentata dichiarazione dell’utente o diverso riscontro da parte dell’Ufficio. Devono comunque essere

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno

sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel

caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso

case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non

inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a

condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini

residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche

occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in

mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il

dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se pertinenze di utenze abitative e condotte

dal medesimo soggetto, si considerano utenze domestiche e scontano solo la parte fissa della tariffa in

relazione al numero dei componenti. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze

non domestiche e rientrano nella categoria n.3 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi

anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo,

il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con

riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di

riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno

efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 37

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente

all’adozione della delibera tariffaria.

Page 22: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

22

4. Ai sensi del comma 652 art. 1 Legge 147/2013 l’Ente rispettando il principio di “chi inquina paga” può

manovrare le tariffe pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione, motivando ogni

scelta rispetto ai range concessi dal Metodo Normalizzato, di cui al decreto n. 158/1999

ART. 38

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione

delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione

d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità

di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della

determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o

di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da

pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera

l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le

quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri

relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri

quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria

tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i

commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano

diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in

luoghi diversi.

Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del

locale e dell’area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa

corrispondente all’effettiva destinazione d’uso.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una

attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato

come utenza domestica.

4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria

corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione

all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 39

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle

aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il

possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il

contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua

presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.

48.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione

d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli

elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il

riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine

previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal

successivo art. 48.

Page 23: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

23

ART. 40

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti

coinvolti in misura del 20 % .

ART. 41

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si

intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come

definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si

considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino

punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta

domiciliare ( porta a porta) .

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada

pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da

applicare è ridotto in misura del 60 se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona

perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la

presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a

quello di attivazione del servizio di raccolta

.

ART. 42

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che

si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183

giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:

riduzione del 20%;

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono

dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla

dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la

stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che

danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di

variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro

fruizione, anche se non dichiarate.

3. Il Comune, con la delibera tariffaria, potrà stabilire che l’ammontare globale delle riduzioni ammissibili

non potrà comunque eccedere il limite di spesa definito annualmente, al superamento del quale verranno

proporzionalmente ridotte.

ART. 43

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE

DOMESTICHE

Page 24: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

24

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante

compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota fissa e variabile della tariffa del

tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella

quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo

continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione

dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il

medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al

fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con

il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 44

ALTRE AGEVOLAZIONI

1.Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, nella deliberazione di approvazione delle

tariffe, l’Amministrazione Comunale può stabilire riduzioni del tributo per le seguenti fattispecie:

Riduzione della tassa pari al 30%, sulla parte fissa e su quella variabile della tariffa ai nuclei familiari con

reddito complessivo non superiore alla seguente tabella, nei quali sia presente un portatore di handicap

(invalidità del 100% con diritto di accompagnamento, purchè non ospitati, in modo continuativo, in strutture

pubbliche o private) previa presentazione di apposita documentazione attestante sia il reddito che l’invalidità

stessa.

Nucleo familiare composto di :

Disabili Familiari Totali soggetti componenti il

nucleo familiare

reddito

1 1 2 € 20.000.00

1 2 3 € 30.000.00

1 3 4 € 40.000.00

1 4 5 € 50.000.00

1 5 6 € 60.000.00

Per ulteriori componenti oltre il sesto il reddito del nucleo andrà maggiorato di € 10.000.00

( Per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche, inoltre il

contribuente non deve essere proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale o di godimento di

alcuna unità immobiliare al di fuori dell’abitazione in oggetto)

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal modello ISEE di tutti i

componenti il nucleo familiare relativo all’anno di presentazione dell’istanza ed autodichiarazione nella

quale l’interessato dichiari che il nucleo familiare non possegga altri redditi oltre a quelli indicati nel

modello ISEE.

2.Tali istanze dovranno pervenire all’Ente entro il 30/06 e avranno effetto dall’anno successivo

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono

dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla

dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata; in tal caso hanno la

stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che

danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di

variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione,

anche se non dichiarate.

ART. 45

CUMULO DI RIDUZIONI

Page 25: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

25

1. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe può essere stabilita una percentuale massima di

riduzione in caso di cumulo.

ART. 46

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 40 a 42

resta a carico di tutti i contribuenti, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto

dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 47

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad

uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:

- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai

competenti organi.

2.La riduzione tariffaria (o l’esenzione) sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre

dall’anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata

contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata,

nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno

delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua

fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 48

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo

giornaliero.

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso

dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per

giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo

maggiorata del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno

solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi

con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e,

a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo

23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello

addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché

eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 49

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle

misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Page 26: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

26

ART. 50

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui

all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli

di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati,

contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei

locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,

l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi

previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta

elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere

effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale , scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16

giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta

data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica

soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del

modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00.

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del

tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio

compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto

Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto

a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune

provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta

elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro

il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in

rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695

della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.

Page 27: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

27

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 51

PRESUPPOSTO E FINALITA’

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione

a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini

dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati

dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

.

ART. 52

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o

detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di

possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla

stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi

l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale

sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o

di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi,

ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi

nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà,

uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata

del rapporto.

4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo

dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del

contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla

data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi

comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i

locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi

gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 53

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili,

posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi

parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è

necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in

concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e

che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e

dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due

Page 28: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

28

coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due

immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a

condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività

dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad

un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici

generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base

alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di

espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo,

edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data il di

accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,

dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge

06/03/2014, n. 16, nonchè i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

ART. 54

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo vengono computate

proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il

possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta,

qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza,

l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con

idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 55

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1.La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta

municipale propria (IMU).

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di tto non

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o

inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione

sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto

dal periodo precedente.

3. L'inagibilità o inabitabilità deve comunque consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato

diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. E’

necessario che l’inagibilità o l’inabitabilità sussistano congiuntamente all’assenza di utilizzo. In entrambi i

casi le condizioni devono essere state già indicate nella Dichiarazione annuale IMU o in apposita domanda,

secondo la modulistica messa a disposizione dell’Ufficio IMU, allegando alla stessa la relativa

documentazione sopra citata. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato

dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 56

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

Page 29: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

29

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i

servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti

indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e

della destinazione degli immobili.

2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può

superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.

3. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui

al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente

non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla

deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari

ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori

a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.

4. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del

D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in

ogni caso l’1 per mille.

5. L’aliquota di base può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.

52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche

legislative successive all’approvazione del presente regolamento.

ART. 57

DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 56, può

prevedere detrazioni d’imposta per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale.

ART. 58

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune ed individuati con la

deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, nella quale viene determinato anche il costo dei servizi

medesimi.

2. Il costo dovrà determinarsi per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio,

considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun

servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi

secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti

dalla contabilità dell’Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio

assicurata dalla TASI.

Art. 59

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Page 30: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

30

1. Ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 688, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L.

16/2014, convertito con modificazioni in legge n. 68/2014, la TASI deve essere corrisposta in

autoliquidazione dal contribuente. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi

dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale

il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16

giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo

17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente

postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto

deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 60

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli

immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00 .

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 61

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi, fatto salvo quanto espressamente previsto per la concessione di

riduzioni ed agevolazioni TARI, presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il

termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e

delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto

disposto dall'art. 21 del presente regolamento.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione

della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni

presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del

tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida

dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il

tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine

indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 62

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e

in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere

agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o

riduzioni.

Page 31: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

31

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo

dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli

appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 61. La dichiarazione,

debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con

raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica certificata

PEC([email protected]) . La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento

da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel

caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e alla data della

ricevuta di consegna della mail in caso di trasmissione a mezzo pec .

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché

non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In

quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il

termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove

esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;

d. Numero degli occupanti i locali ;

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della

persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente,

superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la

dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare

la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso

del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la

cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno

dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o

la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di

dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere

alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30

giugno dell’anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici

dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli

elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno

ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non

siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L.

212/2000.

Page 32: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

32

ART. 63

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5

anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Ove possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate a titolo di TARI

mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a tale titolo per le annualità

immediatamente successive.

3. Il contribuente che abbia maturato nei confronti del Comune un credito a titolo di IMU o di TASI può

compensare un proprio debito sorto nei confronti del Comune allo stesso titolo presentando apposita istanza.

Nell’istanza devono essere indicati l’ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa

la documentazione che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di

legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento

comunale delle entrate , secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza

dalla data dell’eseguito versamento.

5.Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di

versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 64

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario

responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza

in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l’imposta unica

comunale.

ART. 65

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai

soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla

notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati

per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie

rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal

Sindaco o dal Responsabile del servizio , dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e

nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento

alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art.

2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

Page 33: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

33

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può

stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire

apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi,

nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o

elenchi :

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della

popolazione residente.

3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al

tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al

disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in

base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero

l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune

provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei

commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre

che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal

funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta

può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi

altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni

differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante

modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in

giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

ART. 66

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla

dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente

versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo

non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno

di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del

Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o

infedele risposta al questionario di cui all’art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica

dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione

ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 67

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto

dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia,

emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Page 34: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

34

ART. 68

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60

giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle

normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno

successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163,

della L. 296/2006.

ART. 69

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo

complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12.00, con riferimento ad

ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 70

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo

196/2003.

ART. 71

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge

vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali

(TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 72

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1,

comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARSU , nonché della maggiorazione statale

alla TARES di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte

le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo

relativo alle annualità pregresse.

ART. 73

NORME TRANSITORIE

Per l’anno 2014, considerati i numerosi interventi normativi succedutisi, che hanno comportato

l’introduzione di molteplici modifiche e il profilarsi di un quadro caratterizzato da scarsa chiarezza delle

norme, non si procederà all’applicazione di sanzioni ai contribuenti che avranno adempiuto alle obbligazioni

tributarie in materia di IUC in misura non corretta.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

a) rifiuti di carta, cartone e similari;

b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

Page 35: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

35

c) imballaggi primari d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè

raccolti in forma differenziata;

e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica

metallizzati e simili;

h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,

i) paglia e prodotti di paglia;

j) scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

m) feltri e tessuti non tessuti; n) pelle e simil - pelle;

o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come

camere d'aria e copertoni;

p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di

roccia, espansi plastici e minerali e simili;

r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; s) materiali vari in pannelli (di

legno, gesso, plastica e simili);

t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

w) nastri abrasivi;

x) cavi e materiale elettrico in genere;

y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti

dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque

imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su

processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la

manutenzione del verde ornamentale;

bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

cc) accessori per l’informatica.

Page 36: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

36

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti

rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23

dicembre 1978, n. 833:

a) rifiuti delle cucine;

b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

d) rifiuti ingombranti

e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

f) indumenti e lenzuola monouso;

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

h) pannolini pediatrici e i pannoloni,

i) contenitori e sacche delle urine;

j) rifiuti verdi.

Page 37: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

37

Page 38: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

38

Page 39: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

39

Page 40: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

40

Page 41: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ...docs.amministrazionicomunali.net/2014/morrodoro... · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito

41