Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale...
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COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO
Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (IUC)
Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.21 del 09/09/2014
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Ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs
446/97, il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC). Il tributo, introdotto dall’art. 1, comma
639, della medesima legge, è in realtà un “contenitore” di tre prelievi differenti: l’imposta
municipale propria, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma
703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Il comune può , in
attuazione del citato comma 682, predisporre o un unico regolamento, contenente la disciplina
regolamentare dei tre prelievi prima citati, oppure approvare tre regolamenti separati o ancora
mantenere il regolamento IMU distinto da quello relativo ad TARI e TASI.
Il Regolamento di seguito riportato è stato costruito ipotizzando un regolamento unico dell’imposta
unica comunale, comprensivo della disciplina di IMU, TARI e TASI. Ciò alla luce della volontà
legislativa di unificazione dei tributi comunali e dell’esigenza di disporre di un'unica fonte
regolamentare disciplinante i principali tributi comunali.
Il regolamento si riferisce, per quanto concerne la TARI, all’ipotesi di adozione del modello
tributario del prelievo.
Lo schema di seguito riportato tiene conto delle modifiche apportate dal D.L. 06/03/2014, n. 16,
così come modificato dalla legge di conversione, dal D.L. 47/2014 e dal D.L. 66/2014, come
modificato dalla L. 89/2014.
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INDICE
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Presupposto
Art. 3 - Soggetto attivo
Art. 4 - Componenti del tributo
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 5 - Norma di rinvio / oggetto del titolo
Art. 6 - Presupposto del tributo
Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione
principale
Art. 8 - Soggetti passivi
Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 11 - Terreni considerati non fabbricabili
Art. 12 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per
i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 13 - Riduzione per i terreni agricoli
Art. 14 - Aliquote e detrazioni
Art. 15 - Detrazione per l’abitazione principale
Art. 16 - Agevolazioni
Art. 17 - Esenzioni
Art. 18 - Quota statale del tributo
Art. 19 - Versamenti
Art. 20 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
Art. 21 - Dichiarazione
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Art. 22 - Presupposto
Art. 23 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 24 - Soggetti passivi
Art. 25 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 26 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 27 - Determinazione della superficie tassabile
Art. 28 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni
superficiarie
Art. 29 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 30 - Determinazione della tariffa del tributo
Art. 31 - Istituzioni scolastiche statali
Art. 32 - Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 33 - Piano finanziario
Art. 34 - Articolazione delle tariffe del tributo
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Art. 35 - Tariffa per le utenze domestiche
Art. 36 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 37 - Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 38 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 39 - Obbligazione tributaria
Art. 40 - Mancato svolgimento del servizio
Art. 41 - Zone non servite
Art. 42 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art 43 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 44 - Altre agevolazioni
Art. 45 - Cumulo di riduzioni
Art. 46 - Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni
Art. 47 - Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 48 - Tributo giornaliero
Art. 49 - Tributo provinciale
Art. 50 - Riscossione
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I
SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 51 - Presupposto e finalità
Art. 52 - Soggetti passivi
Art. 53 - Immobili soggetti al tributo
Art. 54 - Periodi di applicazione del tributo
Art. 55 - Determinazione della base imponibile
Art. 56 - Aliquote del tributo
Art. 57 - Detrazioni
Art. 58 - Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 59 - Versamento del tributo
Art. 60 - Importi minimi
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 61 - Dichiarazione
Art. 62 - Dichiarazione TARI
Art. 63 - Rimborsi e compensazione
Art. 64 - Funzionario responsabile
Art. 65 - Verifiche ed accertamenti
Art. 66 - Sanzioni ed interessi
Art. 67 - Accertamento con adesione
Art. 68 - Riscossione coattiva
Art. 69 - Importi minimi
Art. 70 - Trattamento dei dati personali
Art. 71 - Norma di rinvio
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Art. 72 - Entrata in vigore e norme finali
Art. 73 - Norme Transitorie
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel
Comune di Morro D’Oro , istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2
PRESUPPOSTO
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili,
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
ART. 3
SOGGETTO ATTIVO
1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Morro D’Oro per gli immobili soggetti al tributo che
insistono sul suo territorio.
ART. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO
1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147,
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ART. 5
OGGETTO DEL TITOLO
1. Il presente titolo disciplina l
(IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23,
dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1,
comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13,
del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art.
14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Morro D’oro . Nel caso di immobili che insistono sul
territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Morro D’Oro in proporzione alla
superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.
ART. 6
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal
01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del
Ministro delle infrastrutture;
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate
e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E
ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma
1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla
data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del
fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si
risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la
dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera
b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
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secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da
considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13,
sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L’agevolazione è
applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche,
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito
una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il
possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Un'area è da considerare fabbricabile
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione
di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1,
lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione
principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si
applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora
abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette
competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro
elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze
separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
ART. 8
SOGGETTI PASSIVI
1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e
terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto fino alla
data di effettiva riconsegna del bene;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso,
ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69,
comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi
amministra il bene.
ART. 9
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del
seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi
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del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma
4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5
del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore
è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
ART. 10
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.
380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a
quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso
d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e
comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3.Qualora un’area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente non è più tenuto
al versamento dell’imposta a decorrere dalla data di adozione della variante.
4. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della
limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore
non inferiore a quello predeterminato.
In assenza di modifiche i valori venali in comune commercio si intendono confermati per l’anno successivo.
5.Indipendentemente dagli strumenti urbanistici, si applica una riduzione del 30 % sul valore dichiarato, alle
aree edificabili le cui superfici risultanti da un singolo mappale o da più mappali contigui, non superino la
misura di mq 200 e/o non sono autonomamente utilizzabili comparti esclusi .
Art. 11
Terreni considerati non fabbricabili
1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della
lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati
direttamente (i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti
nel registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio, purché dai medesimi condotti , sui quali
esplicano la loro attività a titolo principale e tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali obbligatori) dai proprietari di terreni iscritti al registro imprese in qualità di imprenditori
agricoli, dai proprietari e familiari conviventi, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a- conseguono, dall’attività agricola, almeno il 20% (venti) del reddito dichiarato ai fini I.R.PE.F. per
l’anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 151 giornate
lavorative;
b- che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque lavori di adattamento del
terreno necessari per la successiva edificazione;
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c- che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento
urbanistico che aveva reso edificabile l’area.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori
diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
3. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando ne ricorrono le condizioni, redatta
in carta semplice e deve contenere, pena di nullità, tutti i seguenti elementi:
- indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno
- la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, 1° c. Lett. B), secondo periodo del Dlgs.
504/92;
- la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all’istruttoria
dell’atto;
- l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del 1° comma.
ART. 12
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n.
42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di
manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal
fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei
all' uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da
considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo
diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici.
3. Sono inagibili gli immobili che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a- fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali;
b- fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
c- fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
d- fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell’art.31, c.1,
lett. c) , d) e), della Legge 5/08/1978, n.457;
4. L’inagibilità o l’inabitabilità può riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo
ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero fabbricato.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dalla data dell’ordinanza
di cui alle lett. a ) , b), c) del comma 3 , e dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio
tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la presentazione
della dichiarazione IMU.
6. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati e i fabbricati non completamente
utilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
7. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del
servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice, entro 60 giorni dal verificarsi
della suddetta circostanza, dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza
prescritta per ottenere il beneficio.
8. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità_, della residenza o domicilio del
rappresentante legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
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b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale,
del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale
con la specifica indicazione della carica di questi;
c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari
all'istruttoria dell'atto salvo che essi siano in possesso presso altri uffici dell'Ente;
f)sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con
deposito di cauzione se specificamente richiesto;
Al fine di individuare l’inagibilità o l’inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento anche alle
seguenti condizioni:
a -gravi lesioni alle strutture orizzontali
b -gravi lesioni alle strutture verticali
c -fabbricato oggettivamente diroccato
d -fabbricato privo di infissi e allacci alle opere di urbanizzazione primaria
.
ART. 13
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi
posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le
seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo
dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
ART. 14
ALIQUOTE E DETRAZIONI
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7
dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n.
228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo
15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza
anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2,
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto
previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13,
comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
ART. 15
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
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concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di
approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima
fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto
Legge 6/12/2011, n. 201.
ART 16
AGEVOLAZIONI
1.L’abitazione principale posseduta sul territorio comunale dai cittadini residenti all’estero ed iscritti
all’AIRE , purchè risulti non locata oppure, se la stessa è data in comodato d’ uso gratuito a familiari in
linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) usufruirà di un ‘aliquota agevolata da prevedere
con apposita deliberazione .
2. L’abitazione principale posseduta dai soggetti passivi che hanno ceduto l’immobile in uso gratuito a
familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) con nucleo familiare separato da
quella di origine usufruirà di un ‘aliquota agevolata da prevedere con apposita deliberazione .
3.Per poter usufruire di tali agevolazioni , deve essere presentata autocertificazione da parte del proprietario
o proprietari dell’immobile ai sensi del DPR 445/2000 entro la data di scadenza del versamento a saldo
dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione al
beneficio
ART. 17
ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto
Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del
decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1,
lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto
Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati
destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il
termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il
modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei
requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
6. Sono esenti dall’imposta, a decorrere dall’anno 2014, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n.
16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
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7.A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
ART. 18
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge
6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il
relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
ART. 19
VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è
computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro
il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto
Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione
del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24,
secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo
ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16
giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente
dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli
enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle
dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta
inferiore a euro 10,00 .
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di
impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. .
7. I versamenti dell’imposta municipale propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente
eseguiti anche per conto degli altri.
ART. 20
ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI
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1. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune
che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente
percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati
catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha
ricevuto erroneamente il versamento.
2.Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del riversamento
di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va
presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria
spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale,
la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che
effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-
comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà
notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione
del proprio stato di previsione.
5.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma,
a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione
nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6.A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una
comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito
dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario.
ART. 21
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono,
altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica,
seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per
l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
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ART. 22
PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come
individuati dall’articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non
domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse,
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
ART. 23
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo
3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento
comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 22/05/1998.
1.1Gestione e classificazione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero
territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento
comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del
presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
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d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
6.Rifiuti assimilati agli urbani
6.1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose, elencate nell’allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali,
commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto
delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg)
di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi i valori massimi stabiliti, per ciascuna categoria di
utenza, nell’allegato B) al presente regolamento.
6.2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma
precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche,
specifichi – entro 45 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dalle utenze che
ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte
a gestire tali rifiuti.
ART. 24
SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al
successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel
caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni
è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti
i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte
in uso esclusivo.
ART. 25
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro
destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando
tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento
e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è
ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
3.Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui
superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi
destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
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ART. 26
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei
locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto
di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,
concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre
la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- Gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle , metati, ecc…) purchè non riutilizzati. Si intendono
riutilizzati e quindi soggetti a tariffa, gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio,ricovero attrezzi,
magazzino, deposito, ecc…per la parte effettivamente destinata a tale uso.
- I locali destinati in via permanente ed esclusiva al culto religioso, relativa sacrestia, ed eventuali altre
pertinenze escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non
strettamente connesse al culto stesso .
Utenze non domestiche - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le
disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è
compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento
veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a
magazzini all’aperto;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
le superfici destinate al solo esercizio dell’attività sportiva , fermo restando l’imponibilità delle superfici
destinate a usi diversi ,quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro gradinate e simili.
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a
servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi
o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
Sono escluse dal calcolo delle superfici i locali privi di utenze attive di servizi a rete purchè non
rappresentino pertinenze e non dotati di arredamenti , impianti attrezzature .
2.Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove
si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto
passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per
l’intero anno solare. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze escluse totalmente dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno
solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele
dichiarazione.
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3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma,
i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le
circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati
elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro
delle circostanze dichiarate.
ART. 27
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1.In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al
prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già
dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
2.Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare
l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la
superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune
provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee
forme di comunicazione e nel rispetto del’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.
3.Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte
operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4.Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo
articolo 26.
ART. 28
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si
tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non
assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali
non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle
stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le
seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività % di abbattimento della superficie
Lavanderie e tintorie 10%
Laboratori fotografici eliografici tipografie
stamperie
20%
Officine di riparazione autoveicoli elettrauto,
carrozzerie, motorettifiche , officine meccaniche,
30%
Ambulatori dentistici, veterinari, radiologici,
laboratori odontotecnici, centri estetici
10%
Stabilimenti di realizzazione prodotti metallici
minuterie e contenitori in metallo
50%
Falegnamerie 30%
Officine di carpenteria metallica 30%
Gommisti e distributori di carburanti 10%
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Lavaggi auto 10%
3.Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra
quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del Tributo può accordare la riduzione nella misura
corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività
quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi
precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti
speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,
indicando l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento e ogni ulteriore documentazione atta a comprovare lo smaltimento in
proprio dei rifiuti speciali non assimilati.
5.Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via
esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo
ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini
funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si
considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle
aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di
materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi
dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal
processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla
commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la
produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
ART. 29
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali
assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo .
Tale riduzione viene riconosciuta in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento rispetto alla produzione complessiva di rifiuti assimilati
agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno sulla base di specifica attestazione rilasciata
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto
tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero (con esclusione degli imballaggi secondari
e terziari) ed il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 20
gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione
opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
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5. Il Comune, con la delibera tariffaria, potrà stabilire che l’ammontare globale delle riduzioni ammissibili
non potrà comunque eccedere il limite di spesa definito annualmente, al superamento del quale verranno
proporzionalmente ridotte.
ART. 30
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del
servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 32 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al
successivo art. 33. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe
deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del
tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000,
ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ART. 31
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007,
n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
ART. 32
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto
Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3.Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed
indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario. 4.Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
5.A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze
dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6.A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7.I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano
finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8.L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano
finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello
preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta
alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al
recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione
del servizio.
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ART. 33
PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano
finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente
in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o
dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
a. il programma degli investimenti necessari;
b. il piano finanziario degli investimenti;
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a. il modello gestionale ed organizzativo;
b. i livelli di qualità del servizio;
c. la ricognizione degli impianti esistenti;
d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le
relative motivazioni;
e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la
predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti
dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
ART. 34
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a
loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
riportate nell’allegato 1 al presente regolamento. Risulta composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i
costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche
secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati
anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
ART. 35
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio
e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
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3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
ART. 36
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica,
il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e
documentata dichiarazione dell’utente o diverso riscontro da parte dell’Ufficio. Devono comunque essere
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno
sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso
case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non
inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a
condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in
mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il
dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se pertinenze di utenze abitative e condotte
dal medesimo soggetto, si considerano utenze domestiche e scontano solo la parte fissa della tariffa in
relazione al numero dei componenti. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze
non domestiche e rientrano nella categoria n.3 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo,
il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di
riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno
efficacia a partire dall'anno seguente.
ART. 37
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente
all’adozione della delibera tariffaria.
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4. Ai sensi del comma 652 art. 1 Legge 147/2013 l’Ente rispettando il principio di “chi inquina paga” può
manovrare le tariffe pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione, motivando ogni
scelta rispetto ai range concessi dal Metodo Normalizzato, di cui al decreto n. 158/1999
ART. 38
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione
delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione
d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità
di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o
di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da
pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera
l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le
quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri
relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri
quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria
tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i
commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano
diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in
luoghi diversi.
Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del
locale e dell’area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa
corrispondente all’effettiva destinazione d’uso.
Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una
attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato
come utenza domestica.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria
corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione
all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
ART. 39
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle
aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il
possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il
contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.
48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione
d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli
elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il
riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine
previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal
successivo art. 48.
23
ART. 40
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti
coinvolti in misura del 20 % .
ART. 41
ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si
intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come
definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si
considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino
punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta
domiciliare ( porta a porta) .
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada
pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da
applicare è ridotto in misura del 60 se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona
perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la
presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a
quello di attivazione del servizio di raccolta
.
ART. 42
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che
si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183
giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:
riduzione del 20%;
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla
dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di
variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro
fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il Comune, con la delibera tariffaria, potrà stabilire che l’ammontare globale delle riduzioni ammissibili
non potrà comunque eccedere il limite di spesa definito annualmente, al superamento del quale verranno
proporzionalmente ridotte.
ART. 43
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota fissa e variabile della tariffa del
tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella
quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo
continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione
dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il
medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al
fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con
il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
ART. 44
ALTRE AGEVOLAZIONI
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, nella deliberazione di approvazione delle
tariffe, l’Amministrazione Comunale può stabilire riduzioni del tributo per le seguenti fattispecie:
Riduzione della tassa pari al 30%, sulla parte fissa e su quella variabile della tariffa ai nuclei familiari con
reddito complessivo non superiore alla seguente tabella, nei quali sia presente un portatore di handicap
(invalidità del 100% con diritto di accompagnamento, purchè non ospitati, in modo continuativo, in strutture
pubbliche o private) previa presentazione di apposita documentazione attestante sia il reddito che l’invalidità
stessa.
Nucleo familiare composto di :
Disabili Familiari Totali soggetti componenti il
nucleo familiare
reddito
1 1 2 € 20.000.00
1 2 3 € 30.000.00
1 3 4 € 40.000.00
1 4 5 € 50.000.00
1 5 6 € 60.000.00
Per ulteriori componenti oltre il sesto il reddito del nucleo andrà maggiorato di € 10.000.00
( Per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche, inoltre il
contribuente non deve essere proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale o di godimento di
alcuna unità immobiliare al di fuori dell’abitazione in oggetto)
I contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal modello ISEE di tutti i
componenti il nucleo familiare relativo all’anno di presentazione dell’istanza ed autodichiarazione nella
quale l’interessato dichiari che il nucleo familiare non possegga altri redditi oltre a quelli indicati nel
modello ISEE.
2.Tali istanze dovranno pervenire all’Ente entro il 30/06 e avranno effetto dall’anno successivo
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla
dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata; in tal caso hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di
variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione,
anche se non dichiarate.
ART. 45
CUMULO DI RIDUZIONI
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1. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe può essere stabilita una percentuale massima di
riduzione in caso di cumulo.
ART. 46
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 40 a 42
resta a carico di tutti i contribuenti, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto
dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 47
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai
competenti organi.
2.La riduzione tariffaria (o l’esenzione) sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre
dall’anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata
contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata,
nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno
delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua
fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 48
TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo
giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per
giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo
maggiorata del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno
solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi
con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e,
a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo
23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello
addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché
eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 49
TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle
misura percentuale deliberata dalla Provincia.
26
ART. 50
RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui
all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli
di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati,
contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei
locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,
l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi
previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta
elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale , scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta
data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica
soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto
previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del
modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00.
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio
compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto
Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il
medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto
a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune
provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta
elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro
il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in
rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695
della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
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TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ART. 51
PRESUPPOSTO E FINALITA’
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione
a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati
dal successivo articolo 57 del presente regolamento.
.
ART. 52
SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di
possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi
l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale
sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o
di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi,
ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà,
uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata
del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo
dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla
data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i
locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 53
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili,
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi
parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è
necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in
concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e
che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e
dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due
28
coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due
immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a
condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività
dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad
un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base
alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo,
edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data il di
accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge
06/03/2014, n. 16, nonchè i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.
ART. 54
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo vengono computate
proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta,
qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza,
l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con
idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
ART. 55
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1.La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di tto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o
inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto
dal periodo precedente.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve comunque consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. E’
necessario che l’inagibilità o l’inabitabilità sussistano congiuntamente all’assenza di utilizzo. In entrambi i
casi le condizioni devono essere state già indicate nella Dichiarazione annuale IMU o in apposita domanda,
secondo la modulistica messa a disposizione dell’Ufficio IMU, allegando alla stessa la relativa
documentazione sopra citata. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato
dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.
ART. 56
ALIQUOTE DEL TRIBUTO
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1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i
servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti
indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili.
2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.
3. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui
al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente
non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla
deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari
ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.
4. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in
ogni caso l’1 per mille.
5. L’aliquota di base può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.
52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche
legislative successive all’approvazione del presente regolamento.
ART. 57
DETRAZIONI
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 56, può
prevedere detrazioni d’imposta per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale.
ART. 58
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune ed individuati con la
deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, nella quale viene determinato anche il costo dei servizi
medesimi.
2. Il costo dovrà determinarsi per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio,
considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun
servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi
secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti
dalla contabilità dell’Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio
assicurata dalla TASI.
Art. 59
VERSAMENTO DEL TRIBUTO
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1. Ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 688, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L.
16/2014, convertito con modificazioni in legge n. 68/2014, la TASI deve essere corrisposta in
autoliquidazione dal contribuente. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale
il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16
giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo
17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente
postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto
deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
ART. 60
IMPORTI MINIMI
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli
immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00 .
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 61
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi, fatto salvo quanto espressamente previsto per la concessione di
riduzioni ed agevolazioni TARI, presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto
disposto dall'art. 21 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione
della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni
presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del
tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida
dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il
tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine
indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.
ART. 62
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e
in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere
agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni.
31
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 61. La dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con
raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica certificata
PEC([email protected]) . La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento
da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel
caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e alla data della
ricevuta di consegna della mail in caso di trasmissione a mezzo pec .
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In
quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali ;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della
persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare
la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso
del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la
cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno
dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o
la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di
dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere
alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici
dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli
elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno
ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non
siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L.
212/2000.
32
ART. 63
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5
anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Ove possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate a titolo di TARI
mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a tale titolo per le annualità
immediatamente successive.
3. Il contribuente che abbia maturato nei confronti del Comune un credito a titolo di IMU o di TASI può
compensare un proprio debito sorto nei confronti del Comune allo stesso titolo presentando apposita istanza.
Nell’istanza devono essere indicati l’ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa
la documentazione che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di
legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento
comunale delle entrate , secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza
dalla data dell’eseguito versamento.
5.Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di
versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
ART. 64
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l’imposta unica
comunale.
ART. 65
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai
soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla
notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati
per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie
rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal
Sindaco o dal Responsabile del servizio , dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e
nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento
alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art.
2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
33
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può
stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire
apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o
elenchi :
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della
popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al
tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al
disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in
base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero
l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune
provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei
commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre
che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal
funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta
può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi
altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni
differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante
modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in
giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 66
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente
versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo
non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno
di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del
Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o
infedele risposta al questionario di cui all’art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica
dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione
ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 67
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia,
emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
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ART. 68
RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60
giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle
normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163,
della L. 296/2006.
ART. 69
IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12.00, con riferimento ad
ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
ART. 70
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo
196/2003.
ART. 71
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali
(TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
ART. 72
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1,
comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARSU , nonché della maggiorazione statale
alla TARES di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte
le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo
relativo alle annualità pregresse.
ART. 73
NORME TRANSITORIE
Per l’anno 2014, considerati i numerosi interventi normativi succedutisi, che hanno comportato
l’introduzione di molteplici modifiche e il profilarsi di un quadro caratterizzato da scarsa chiarezza delle
norme, non si procederà all’applicazione di sanzioni ai contribuenti che avranno adempiuto alle obbligazioni
tributarie in materia di IUC in misura non corretta.
ALLEGATO A
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
a) rifiuti di carta, cartone e similari;
b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
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c) imballaggi primari d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè
raccolti in forma differenziata;
e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica
metallizzati e simili;
h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
i) paglia e prodotti di paglia;
j) scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
m) feltri e tessuti non tessuti; n) pelle e simil - pelle;
o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come
camere d'aria e copertoni;
p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di
roccia, espansi plastici e minerali e simili;
r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; s) materiali vari in pannelli (di
legno, gesso, plastica e simili);
t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
w) nastri abrasivi;
x) cavi e materiale elettrico in genere;
y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti
dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su
processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la
manutenzione del verde ornamentale;
bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
cc) accessori per l’informatica.
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Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti
rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23
dicembre 1978, n. 833:
a) rifiuti delle cucine;
b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
d) rifiuti ingombranti
e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
f) indumenti e lenzuola monouso;
g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
h) pannolini pediatrici e i pannoloni,
i) contenitori e sacche delle urine;
j) rifiuti verdi.
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