REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI ......1. Il presente regolamento, adottato...

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C o m u n e d i DICOMANO R R E E G G O O L L A A M M E E N N T T O O P P E E R R L L A A D D I I S S C C I I P P L L I I N N A A D D E E L L L L A A T T A A S S S S A A S S U U I I R R I I F F I I U U T T I I - - T T A A R R I I Approvato con Delibera del C.C. n. 36 del 25.05.2020

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Comune di DDIICCOOMMAANNOO

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO

PPEERR LLAA DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDEELLLLAA

TTAASSSSAA SSUUII RRIIFFIIUUTTII -- TTAARRII

Approvato con Delibera del C.C. n. 36 del 25.05.2020

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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare

prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina

l’applicazione della TARI nel Comune di DICOMANO (d’ora in avanti

semplicemente definito “Comune”) istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti,

della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni

di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa sui rifiuti (d’ora in poi indicata come “TARI”) è il

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e

assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o

riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 27 del presente regolamento,

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione,

mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra

cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali,

professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del

Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

sono contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 04-03-2010, e sono riportato

nell’allegato A) del presente regolamento.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o

aree scoperte, di cui al successivo articolo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani come da successivo articolo, con vincolo di solidarietà nel

caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

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2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la

TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto

che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i

locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso

esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i

diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i

locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi

specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da

ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso,

suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o

per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora

tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e

debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad

idonea documentazione.

3. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all’art.20 e fermo restando

quanto previsto dal successivo art. 6, si intendono suscettibili di produrre rifiuti

tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non

regolarmente accatastati ma comunque utilizzati, le aree scoperte operative

utilizzate.

4. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli

utilizzabili, considerando tali:

a) Per le utenze domestiche: tutti gli immobili dotati di almeno un’utenza

relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica,

calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili

la tassabilità prescinde dall’allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze

condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza

dell’utenza elettrica.

b) Per le utenze non domestiche: tutti gli immobili forniti di almeno un’utenza

attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un’attività nei

locali.

5. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche

suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o

pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree

prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema

di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale

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rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura

del 10%.

6. La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere

dichiarata con la tempistica di cui all’art.20.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti

aree scoperte:

Per le utenze domestiche: a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e

sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (fatto

salvo quanto previsto dal precedente art. 19, c.4, lett. a) o inagibili;

b) locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le

superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali

termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);

c) locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzati, ad

esempio perché oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od

autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque,

non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

d) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non

detenute o occupate in via esclusiva

e) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili .

Per le utenze non domestiche: f) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi

igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;

g) centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici

quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di

regola la presenza umana;

h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla

pubblica via ed al movimento veicolare interno nonché i parcheggi;

i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;

j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

k) aree adibite in via esclusiva all’accesso ed all’uscita dei veicoli dall’area di

servizio del distributore di carburante;

l) aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;

m) superfici adibite all’allevamento di animali;

n) superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o

nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili.

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o) superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da

certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e

simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

p) I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto

dallo Stato Italiano.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al

precedente comma, i contribuenti sono comunque tenuti a dichiarare gli stessi

nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno

diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere

specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea

documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati

catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui

all’art. 14, comma 9-bis, del D.L. 6.12.2011 n. 201, la base imponibile del tributo è

costituita dalla superficie calpestabile degli immobili soggetti a tassazione. Ai fini

dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o

accertate ai fini Tarsu (D.Lgs. 507/1993);

2. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la

superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, s a r à pari all'80% della

superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune provvederà a darne

apposita comunicazione ai contribuenti interessati, adottando le più idonee forme di

comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212;

3. Per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree scoperte non incluse

nella superficie catastale la base imponibile sarà costituita dalla superficie

calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con

altezza minima di m. 1,50.

4. Nell’ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per

effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli

intestatari dell’immobile di provvedere alla presentazione all’Agenzia del Territorio

della planimetria, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 e, nelle

more della presentazione della documentazione, il tributo viene calcolato sulla base

della superficie calpestabile.

5. Per superficie calpestabile, si intende la superficie dell’unità immobiliare al

netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della

predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle

rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei

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locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale

interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali

tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio

planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale) ovvero

da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul

perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o

per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro

quadrato.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché

l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie

forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può

considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento

della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di

quella di cui al successivo articolo.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte

assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani,

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a

condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio

dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini

esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di

prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Non sono quindi

detassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci

non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi

sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione

in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non

assimilati da parte della medesima attività.

3. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove

si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di

rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera

forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti

percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

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categoria di attività %

abbattimento

autocarrozzerie / autofficine / gommisti 50 %

elettrauto 20 %

lavanderie 50 %

tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, ceramisti 25 %

attività ove siano presenti superfici adibite a verniciatura

e/o lavorazione di metalli e non metalli (quali

falegnamerie, carpenterie ecc.)

20 %

laboratori di analisi, radiologici, fotografici, studi

dentistici ed odontotecnici, veterinari 15 %

pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti similari 40 %

produzione, allestimenti insegne, autolavaggi,

autorimesse, distributori di carburante 10 %

fonderie, galvanotecnici 50 %

cementifici 30 %

macellerie ed altre attività con produzione di rifiuti di

origine animale 50 %

uffici, agenzie, studi professionali, istituti credito 5 %

qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti

nella condizione di cui al presente comma 10 %

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 nonché la percentuale di

abbattimento del comma precedente, gli interessati devono:

a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le

superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di

rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse

dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

b) Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all’art.20, da presentarsi

entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di

decadenza, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER,

allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò

abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto

dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, fatture quietanzate ecc.).

La dichiarazione di cui sopra, fermo restando che non potrà che contenere i dati

dell’anno precedente, ha effetto per il solo anno nel quale è stata presentata.

5. Si rinvia al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti per la specifica in

merito ai rifiuti speciali non assimilati, al loro smaltimento e trattamento.

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ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il Comune applica una riduzione sulla parte variabile del tributo per le utenze

non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo dei

rifiuti speciali assimilati ali urbani. La tariffa dovuta può, pertanto, essere ridotta a

consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il

produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante

specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato

l’attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs.

3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di

prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in

generale.

3. La riduzione fruibile viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di

rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la

produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso

del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque,

superiore al 60% del tributo. Nei quantitativi avviati al recupero sono da escludere i

rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali non assimilati agli

urbani.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando

l’apposito modulo, entro il 30 Giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza,

compilando l’apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa

indicata.

5. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti

prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo

dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota

variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente.

6. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo

dovuto per l’anno nel quale è presentata la dichiarazione o rimborso dell’eventuale

eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell’attività.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal

regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 28 del presente

regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di

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previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.13. Ai sensi

dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato,

hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge

296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito

dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli

equilibri di bilancio.

ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art.

33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge

28/02/2008, n. 31.

ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli

investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti,

inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto

dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Ai sensi dell’art.1, c.27, L.208/2015, nella determinazione dei costi del

servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo

specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal

costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati

annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello

preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale

differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata

ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla

riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli

assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

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9. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1,

comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 attraverso l’abbattimento della parte

variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura

proporzionale all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto

all’anno precedente, così come segue:

- aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra l’1,00% ed

il 5,00% - abbattimento della parte variabile del 1%

- aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 5,01% ed

il 10,00% - abbattimento della parte variabile del 1,50%

- aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 10,01% ed

il 15,00% - abbattimento della parte variabile del 2%

- aumento della raccolta differenziata in una misura superiore al 15,00% -

abbattimento della parte variabile del 2,50%

ART. 13 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art.1, comma

683, della Legge 27/12/2013, n.147.

2. Il piano finanziario è redatto dal competente soggetto, individuato dalla Legge,

con le modalità ed i termini previsti dalle norme in materia.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti

per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle

quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e

di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica,

quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità

di produzione rifiuti, riportate nell’allegato B) del presente regolamento.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze

domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili

alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti

di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

4. A partire dall’anno 2018 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze

domestiche e non domestiche con modalità tali da consentire la parziale

applicazione della tariffa puntuale e consentire la misurazione della frazione del

“resto” , rifiuti indifferenziati, con il sistema a trasponder. La tariffa potrà essere in

parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all’atto dello svuotamento,

tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla

base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite

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misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile

della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla

delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 15 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TARIFFA PUNTUALE INDIFFERENZIATO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune,

consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e

consentire la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti indifferenziati, con

il sistema a trasponder.

3. L’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene

mediante l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a

perdere, utilizzati per più conferimenti dello stesso utente. Con l’applicazione

del sistema avviene l’associazione del codice RFID tag all’utente attribuendo

allo stesso il volume del contenitore utilizzato.

4. La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti

dei contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento

puntuale si considera conferita dall’utente l’intera volumetria del contenitore

esposto, non rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.

5. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l’attivazione

della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato

6. Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da

quelli messi a disposizione dal gestore del servizio.

7. Il soggetto gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del

servizio, in particolar modo può richiedere le motivazioni per mancati o

insufficienti esposizioni dei contenitori e dei sacchetti. Saranno inoltre

effettuati richiami in caso di errati conferimenti stabilendo che dopo il terzo

richiamo scritto nel corso dell’anno, l’utente non avrà diritto ad alcuna

riduzione della parte variabile della tariffa.

8. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l’utente

dovrà dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla

sua sostituzione senza alcun addebito e all’annullamento del codice RFID tag

del precedente contenitore.

9. In caso di cessazione dell’utenza il contribuente dovrà restituire

all’Amministrazione comunale o al gestore del servizio il contenitore o i

sacchetti rimasti non utilizzati per la raccolta indifferenziata senza rimborso

alcuno.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata

applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le

tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le

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previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in

relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1,

del DPR 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Ka e Kb,

sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la

propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare

risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione

dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del

nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno

solare come ad es. le colf, le badanti e similari che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri

temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività

lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di

riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un

periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della

determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente

documentata.

3. Nel numero dei componenti devono essere considerati i soggetti che, pur non

essendovi residenti, vi risultano stabilmente dimoranti, per i quali è obbligatorio

presentare apposita denuncia come da successivo art.20. Le variazioni relative al

numero dei residenti sono acquisite d’ufficio basandosi sulle risultanze anagrafiche,

ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o

residenti in diverso fabbricato, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti

AIRE), per i fabbricati ove non risulti un nucleo familiare residente e nel caso in cui

il denunciante sia una persona giuridica, per il calcolo della tariffa si applicano i

seguenti coefficienti:

- n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 25 mq;

- n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 26 e 50 mq;

- n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 51 e 75 mq;

- n°4 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 76 e 100 mq;

- n°5 occupanti per immobili con superficie tassabile oltre i 100 mq.

Nel caso in cui il denunciante sia una persona fisica, può essere apportata la prova

contraria al numero degli occupanti applicato tramite i suddetti coefficienti, sulla

base dei componenti il nucleo familiare nel Comune di residenza, a condizione che

l’abitazione non sia locata anche per periodi di tempo limitati.

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5. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con

classamento C2,C6, C7 si considerano utenze domestiche con un occupante se

condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze domestiche. Se, invece,

conduttore è una persona giuridica, ovvero una pluralità di nuclei familiari, i

medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o

abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli

stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie

Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad

altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta

documentata, in un’unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei

familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli

occupanti l’alloggio.

ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata

applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla

tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999,

n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata

applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla

tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999,

n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd,

sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della

delibera tariffaria.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi

operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle

singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in

classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti,

per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della

tariffa, come riportato nell’allegato B) del presente regolamento.

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non

domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo, si fa riferimento al

codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o

nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto

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denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività

effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi

locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia

occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività

prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi

parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco

saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di

rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica, determinata in base alla

classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che

servono per l’esercizio dell’attività presentano diversa destinazione d’uso. (es.

superficie di vendita, esposizione, lavorazione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate

in locali diversi, a meno che non si tratti di fabbricati accatastati separatamente, nel

qual caso è plausibile attribuire ad ogni fabbricato una tariffa adeguata alla relativa

destinazione d’uso.

5. Per i locali promiscui, ovverosia immobili ad uso domestico ove parte della

superficie sia destinata allo svolgimento di un’attività, la superficie di quest’ultima

dovrà essere scorporata dalla superficie tassabile della relativa utenza domestica.

6. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l’attività

ma lo stesso sia comunque soggetto al tributo ai sensi dell’art.5 del vigente

regolamento, in quanto attiva almeno un’utenza, in via transitoria la tariffa

applicabile è quella relativa a depositi e magazzini senza vendita diretta.

ART. 20 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina

l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio

occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere

presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati

provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli

appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla

data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione

può essere consegnata direttamente o fatta pervenire:

a) all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;

b) alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;

c) alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta

elettronica e PEC.

La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell’ente, che può

prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.

3. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli

anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui

consegua un maggior ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è

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obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine

sopraindicato. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione

la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti

residenti.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle

superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo,

producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma

possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o

delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell’ammontare del

tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l’indicazione di tutti gli elementi

atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al

rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o

variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della

presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di

cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente

dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali

e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di

dichiarazione o in sede di accertamento d’ufficio.

7. Non saranno accolte dichiarazioni di cessata occupazione se non

accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti muniti di RFID tag

per la raccolta dell’indifferenziato.

8. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal

precedente comma 6, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello

stesso sono tenuti a dichiarare all’ente il nominativo del nuovo soggetto passivo.

Qualora non venga provveduto entro il termine del 30 Giugno dell’anno successivo,

l’Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a

nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi

possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la

mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido,

l’omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge.

9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti

elementi:

per le UTENZE DOMESTICHE:

a. Generalità del denunciante, con codice fiscale ed indirizzo di residenza;

b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se

esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall’art.21) e

destinazione d’uso dei singoli locali;

c. Generalità e/o codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;

d. Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI;

e. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali

o in cui è intervenuta la variazione;

per le UTENZE NON DOMESTICHE:

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a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo

sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice

fiscale e partita IVA, tipologia dell’attività svolta (con specificazioni quali ad

esempio codice ATECO dell’attività);

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se

esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall’art.21) e

destinazione d’uso dei singoli locali;

d. Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI;

e. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli

elementi precedentemente denunciati;

f. Planimetria dell’immobile nei seguenti casi:

I. fabbricati non accatastati in categoria ordinaria;

II. immobili nei quali si producono in tutto o in parte rifiuti speciali, sia

assimilati che non assimilati;

III. aree scoperte operative.

10. Medesima dichiarazione deve essere presentata una tantum qualora si ritenga

di aver diritto ad una delle riduzioni di cui agli articoli 22 – 24 – 26 c.3 – 27 c.1

lett.a),b), c) - 29 ed annualmente nel caso delle agevolazioni di cui agli artt. 8 – 9 –

26 c.2 – 27 c.1 lett. c), d), e) - .

11. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto

della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.

ART. 21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di

effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché

di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto

dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e

discontinuo, ove pertanto, non risulti alcun residente: riduzione del 30 %;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso

non continuativo ma ricorrente, così come risultante da licenza e a condizione

che l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare: riduzione del 30

%; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei

mesi all’anno all’estero: riduzione del 30 %, fermo restando che, ai sensi di

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legge (art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014) per una ed

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il

tributo si applica in misura ridotta di due terzi.

d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili

mediante compostaggio domestico atttraverso le modalità contenute nell’allegato

C) al presente regolamento e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde,

intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite se utenza

condominiale): riduzione del 17% della tariffa;

e) utenze domestiche condominiali che provvedono in modo comunitario allo

smaltimento di scarti compostabili1 come da precedente lettera d), con adeguato

spazio verde comune e con compostiere di cui all’allegato C: riduzione del 5%

ad utenza;

f) utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per

residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle

attività agricole e vivaistiche2: riduzione del 20%;

g) locali strumentali ad attività agro-silvo-pastorale, ovverosia adibiti a magazzini,

depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10,

condotti da aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati

esclusivamente per stoccaggio di materiali relativi ad attività agricola o silvo-

pastorale o trasformazione degli stessi: riduzione del 60%;

h) le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento

C2,C6, C7 che non possono costituire locali accessori di civili abitazioni in

quanto il soggetto passivo non possiede/detiene/occupa nel Comune di

Dicomano immobili ad uso abitativo soggetti alla tassa sui rifiuti ai sensi

dell’art.19 del presente regolamento : riduzione del 60%.

Non possono accedere a tale riduzione i locali della medesima categoria catastale

a servizio di qualsiasi tipo di attività (agricola,artigianale,commerciale ecc).

Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del presente articolo si

applicano sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa.

2. Un’ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze domestiche e non

domestiche secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. La tariffa

potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all’atto dello

svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento,

determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale

attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della

quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente

contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

3. Le riduzioni di cui al comma 1. vengono concesse su richiesta

dell’interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all’art.20, e

decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate

1 Ai sensi dell‘art. 183, c. 1. lett.qq-bis, D.Lgs 152/2006. 2 Ai sensi dell‘art. 208, c. 19-bis, D.Lgs 152/2006.

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contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza

della stessa.

4. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi. Con la

presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere

a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni

che danno diritto a riduzioni.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che

danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione

della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano

comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche

se non dichiarate; in quest’ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di

accertamento per omessa denuncia di variazione.

ART. 23 - PROGETTO RICICLA E VINCI

1. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni

ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci", è

stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale

riduzione sarà conteggiata, al raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi

dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti.

2. Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell’anno solare

raggiungono il “punteggio ambientale” di 40 punti avranno diritto a una riduzione

del 5%. Le utenze che raggiungono il punteggio di 150 punti avranno diritto al 20%

della parte variabile. Le utenze domestiche che arriveranno a 200 punti la riduzione

sarà del 30% della parte variabile. Le nuove utenze che si iscrivono durante il corso

dell’anno solare dovranno presentare copia dell’iscrizione alla TARI per poter

partecipare al Sistema premiante.

3. L'utente potrà consultare l'allegato D) al presente regolamento per prendere

visione dei criteri di calcolo ed i relativi parametri (rifiuti e metodo di calcolo punti)

del sistema premiante.

ART. 24 – ZONE NON SERVITE

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 657, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del

tributo è ridotta del 60% (sia per la parte fissa che per la variabile) per le utenze

poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento,

misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo,

quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili.

ART. 25 – RICHIESTA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli 22 e 24 vengono concesse su richiesta

dell’interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all’art.20, e

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decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate

contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza

della stessa.

2. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi. Con la

presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere

a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni

che danno diritto a riduzioni.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che

danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione

della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque

alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non

dichiarate; in quest’ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di accertamento

per omessa denuncia di variazione.

ART. 26 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura - ai

sensi di Legge - agli utenti domestici del servizio in condizioni economico-sociali

disagiate condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati dalla

suddetta autorità, che definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

2. Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può

prevedere le seguenti agevolazioni di carattere sociale:

a) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la

misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.

Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi

importi ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare

apposita dichiarazione di cui all’art.20 entro il termine del 30 Giugno di ogni anno,

a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

b) per i nuclei familiari di residenti nel Comune di Dicomano all’interno dei quali

esista una persona con invalidità riconosciuta al 100%, la cui certificazione ISEE

non superi la misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.

Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi

importi ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare

apposita richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario

medico dell' A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata

da apposita dichiarazione di cui all’art.20 entro il termine del 30 Giugno di ogni

anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

Le agevolazioni di cui alle lettera a) e b) non vengono concesse se il contribuente al

primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti.

Il diritto all’agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione

viene regolarizzata.

3. Per i locali, limitatamente a quelli destinati ad abitazione principale e

pertinenze, posseduti e utilizzati dai soggetti che concedono in comodato gratuito al

Comune l’area destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata

dei rifiuti prodotti da altre utenze: Riduzione del 20% della tariffa variabile.

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4. Agevolazione di carattere premiante: allo scopo di favorire l’aumento della

quantità e qualità della raccolta della raccolta del PET e HDPE, si riconosce la

seguente agevolazione in base al quantitativo di conferimenti effettuati nell’anno in

corso presso l’ecocompattatore installato dal Comune in Via Ciro Fabbroni.

• Riduzione del 100% (fino a un importo massimo di € 400,00) al

cittadino che ha totalizzato il maggior numero di conferimenti (1°

classificato);

• Riduzione del 60% (fino a un importo massimo di € 240,00) al

cittadino 2° classificato;

• Riduzione del 30% (fino a un importo massimo di € 120,00) al

cittadino 3° classificato.

Per accedere a tale agevolazione è previsto un numero minimo di 200 conferimenti,

ovvero di aver totalizzato almeno 200 punti (1 conferimento = 1 punto).

I punti totalizzati, acquisiti mediante la tessera sanitaria, verranno verificati al

termine di ogni anno dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

5. Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui al precedenti commi 2 - 3 e 4 del

presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. Nel caso in cui le richieste di

agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse

disponibili proporzionalmente alle richieste.

ART. 27 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono previste le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche:

a) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le

porzioni di essi destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non

commerciali, di attività assistenziali e/o sanitarie da parte di Associazioni di

volontariato legalmente riconosciute.

b) un’agevolazione pari al 100% della tariffa per gli spogliatoi e le parti

destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di

attività sportive gestite da associazioni o società sportive convenzionate con

il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo.

c) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per i locali o parti di essi,

pertinenze di immobili destinati in via esclusiva al culto pubblico

riconosciuto dallo Stato Italiano, utilizzati dal medesimo Ente ecclesiastico

per lo svolgimento di attività parrocchiali oppure, con modalità non

commerciali, per attività di promozione socio culturale.

Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche,

lettere a) b) e c) del presente comma 1., il contribuente è tenuto a presentare

apposita richiesta entro il termine previsto dall’art.20 comma 3 del presente

Regolamento.

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22

d) Per le utenze non domestiche sotto indicate, già esistenti, che si impegnano a

rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova apertura, a non installare slot

machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali sono previste le seguenti

riduzioni della tariffa relativa:

cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa

variabile;

cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile."

Con la definizione di “slot machine” e/o apparecchi equivalenti devono

intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco

lecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle

Leggi di Pubblica Sicurezza);

Per accedere all'agevolazione di cui alla presente lettera d), i richiedenti dovranno

comunicare l'assenza nei propri locali di apparecchi da divertimento e intrattenimento

idonei al gioco illecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico

sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), redigendo annualmente un’istanza di

agevolazione secondo il modello predisposto dagli uffici, da presentare, di norma,

entro il 30 giugno dell’anno interessato.

Fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza di cui sopra, tale riduzione, nel

caso di rimozione degli apparecchi in corso d’anno, sarà applicata con decorrenza

dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo la rimozione.

Le attività di cui alla lettera d) del presente articolo, sono tenute ad esporre

all'ingresso del proprio locale, l’apposito supporto fornito gratuitamente dal Comune

riportante la dicitura “LOCALE NO SLOT”.

Gli esercenti per i quali è in essere l'agevolazione, in caso di eventuale successiva

installazione di apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., dovranno

tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’installazione, darne comunicazione

al Comune e comporterà la cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese nel

quale ha avuto luogo l'installazione.

e) Le nuove attività commerciali (inclusi gli ampliamenti delle attività esistenti)

per le quali saranno utilizzati immobili sfitti o inutilizzati (a seguito di

locazione o compravendita) ubicati all’interno del Centro Commerciale

Naturale:

- un’agevolazione nella misura del 40% della tariffa per i primi tre anni di

attività;

Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che alla data di presentazione

della domanda posseggono i seguenti requisiti:

• essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;

• trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo

in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta

amministrativa o volontaria;

• non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di

Dicomano e non risultano essere stati messi in mora dal Comune di

Dicomano per tributi e tasse in genere.

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23

I soggetti che intendono accedere all’agevolazione devono osservare i termini e le

modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro atto o

adempimento richiesto in materia di Tari.

f) Alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22

(Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub) e categoria 7 (Alberghi con

ristorante, limitatamente alla superficie destinata alla ristorazione),

che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti

in carta a favore di prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio della

loro attività:

- un’agevolazione del 20% della tariffa variabile.

2. Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente

articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è

assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al

quale si riferisce l’iscrizione stessa. La percentuale delle agevolazioni dovrà intendersi

quale misura massima concedibile, al fine del rispetto del relativo fondo previsto in

bilancio. Qualora il fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate le suddette

percentuali verranno proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità

finanziarie.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il

contribuente non è in regola con il versamento del tributo.

5. Le domande di riduzione previste dal presente articolo presentate oltre il 31 ottobre

si considerano decorrenti dal 01 gennaio dell’anno successivo.

ART. 28 - AGEVOLAZIONE EX ART.24 LEGGE n.164/2014

1. In conformità a quanto previsto dall’art.24 del D.L. n.133/2014 convertito

nella legge n.164/20143, il Comune può procedere a concedere le seguenti riduzioni

alla tassa sui rifiuti dovuta per l’anno in corso:

• un’agevolazione del 50% per ogni cittadino/associazione che

parteciperà concretamente alle attività di tutela e valorizzazione del

territorio.

3 Art. 24 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

In vigore dal 12 novembre 2014

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o

associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di

aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati,

e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni

possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito,

per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse

prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

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2. L’ammontare complessivo delle agevolazioni non può comunque superare

lo stanziamento annuale previsto all’interno del Bilancio di Previsione secondo le

seguenti percentuali:

- 60% dello stanziamento di Bilancio in favore delle Associazioni;

- 40% dello stanziamento di Bilancio in favore dei cittadini singoli

residenti.

Si potrà derogare a tale suddivisione percentuale nel caso in cui, a seguito della

presentazione delle richieste e della conseguente verifica di fattibilità da parte

dell’Ente, si registri disponibilità di risorse in una od in entrambe le sopra citate

categorie.

3. Per le modalità procedimentali ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di

cui al presente articolo si rinvia al Regolamento Comunale attuativo dell’art.24

della Legge 164/2014.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il

contribuente non è in regola con il versamento del tributo.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai

proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione

stessa.

ART. 29 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE “UNA TANTUM”

1. In sede di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale, può stabilire

riduzioni straordinarie “una tantum”, anche a favore di specifiche categorie di utenza, a

seguito del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali (calamità naturali, pandemie

ecc.) che hanno comportato l’inutilizzabilità dei locali e/o delle aree o in conseguenza

dei quali le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti che ne abbiano

precluso l’utilizzo.

2. Le riduzioni di cui al comma 1. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni

di spesa, la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo

di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

3. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino o risultino inferiori

rispetto allo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili

proporzionalmente alle richieste.

ART. 30 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli 8 – 9 - 22 – 24 non sono fra loro cumulabili.

L’eventuale riduzione di cui al comma 2. dell’articolo 22 (misurazione per

attivazione tariffa puntuale sui rifiuti indifferenziati) è esclusa dal divieto di cumulo.

2. In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al

contribuente.

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3. Le agevolazioni di cui agli articoli 26 e 27 sono invece cumulabili con le

riduzioni di cui agli articoli 8 – 9 – 22 – 23 – 24 nel limite massimo del 60%.

ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree

pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di

superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della

tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. La maggiorazione del 50% non si

applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche o di uso pubblico

effettuate con carattere ricorrente e per le quali la riscossione della tassa per le

occupazioni di spazi ed aree pubbliche avviene mediante convenzione. E’ facoltà del

soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o

pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto in caso di

dichiarazione ai fini della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree

pubbliche o con il pagamento del tributo a tali fini.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni

del tributo annuale.

8. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi eventuali

occupazioni, anche abusive, riscontrate.

ART. 32 - TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA)

1. E’ fatta salva l’applicazione del cosiddetto tributo provinciale per l’esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del

Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, comunque esso venga denominato

dall’Ente competente.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al

tributo ed è applicato nella misura prevista dalla Legge.

3. In caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della

TEFA all’Ente competente è effettuato direttamente dalla struttura di gestione

del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.Lgs

504/1993).

4. In caso di versamenti TARI con altre modalità, il Comune provvede al

riversamento della TEFA all’Ente competente secondo la periodicità e le

modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto

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stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a

trattenere il compenso previsto dalla legge.

ART. 33 - RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di

pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle

dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo

dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la

superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione

d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e

le scadenze.

2. L’avviso di pagamento, a partire dal 01.07.2020, deve contenere altresì tutti gli

elementi previsti dalla disciplina della trasparenza di cui alla Deliberazione

ARERA 444/2019 e può essere inviato:

a) per posta ordinaria;

b) con plico raccomandato.

3. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate

nell’avviso di pagamento alle scadenze previste, è notificato, a pena di

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale

il tributo è dovuto:

a) invito al pagamento (cosiddetto sollecito), indicante le somme da versare

in unica rata entro la data indicata, con addebito delle spese di notifica, e

contenente l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà

all’emissione di avviso di accertamento, con le sanzioni previste dalla

Legge, nel caso in cui l’avviso di pagamento sia stato inviato per posta

ordinaria;

b) avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con le

sanzioni prevista dalle Legge, gli interessi e le spese di notifica, nel caso in

cui l’avviso di pagamento sia stato inviato con plico raccomandato.

4. Qualora richiesto dal contribuente, può essere inviata copia del documento via

e-mail o PEC.

5. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato

secondo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento, con possibilità di

versare il dovuto in più rate, con utilizzo di modello F244 o di altre soluzioni

di pagamento messe a disposizione dei contribuenti.

6. Ai sensi dell’art. 15/ter del D.L.34/2019, i versamenti ai fini TARI la cui

scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono

essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l’anno precedente. I

versamenti, invece, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al

1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati sull’apposito portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di

ogni anno, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale

4 Secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

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conguaglio su quanto già versato. Ai sensi di legge, in caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per

l’anno precedente.

7. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato

all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o

inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1,

della L. 296/2006. L’arrotondamento deve essere operato per ogni codice

tributo del modello F24.

8. Variazioni in corso d’anno del tributo potranno essere conteggiate nell’avviso

di pagamento del tributo relativo all’anno successivo, anche mediante

conguaglio compensativo. Eventuali conguagli possono essere riscossi anche

in unica soluzione.

9. Gli importi minimi per il versamento del tributo sono stabiliti dal Regolamento

generale per la gestione delle entrate comunali.

ART. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale

designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri

per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza

in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle

vigenti disposizioni di legge.

ART. 35 – ATTIVITA’ ACCERTATIVA

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle

dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la

corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro

il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei

dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici

pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei

confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale

debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni,

nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione

del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede

all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del

codice civile. Per tali operazioni, il Comune ha facoltà di avvalersi degli

accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, appositamente

nominati. Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere

appositamente autorizzato ed esibire documento di riconoscimento.

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d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle

Entrate.

2. Per quanto sopra, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere

all’ufficio tributi copia o elenchi o flussi informatici, ovvero a mettere a

disposizione le specifiche banche dati nel rispetto delle vigenti normative in

materia di trattamento dei dati personali, relativamente a:

- occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

- comunicazioni di fine lavori ricevute;

- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;

- provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse

o itineranti;

- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di

residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai sensi dell’art.1, c.1091, L.145/2018, l’Ente può destinare una quota del

maggior gettito accertato e riscosso nell’esercizio precedente relativo agli

accertamenti TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici

comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio

del personale dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge

nonché di apposito regolamento approvato in merito.

ART. 36 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del

GDPR 679/2016.

2. Si rimanda al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate

comunali per quanto riguarda:

a) Modalità di riscossione coattiva;

b) Importi e criteri di applicazione delle sanzioni, ivi compresi l’aumento

delle sanzioni in caso di recidiva e la riduzione delle sanzioni in caso di

manifesta sproporzione;

c) Contenzioso;

d) Compensazione fra crediti e debiti;

e) Rimborso di somme versate in eccesso;

f) Misura e modalità di calcolo degli interessi;

g) Possibilità di dilazionare i versamenti;

h) Importi minimi per versamenti ed attività accertativa;

3. Si applicano alla TARI, così come disciplinata dal presente regolamento, le

norme di cui al Regolamento per gli istituti deflattivi del contenzioso, in quanto

compatibili.

4. Per le agevolazioni di cui all’art.26, c.1, si rinvia ad appositi decreti da

adottarsi da parte di Arera nei termini previsti per Legge.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano

le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TARI, nonché alle altre

norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

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6. Il presente regolamento che, ai sensi dell’art. 57/bis del D.L.124/2019

convertito in Legge 157/2019, entra in vigore dal 1° Gennaio 2020, sostituisce

tutte le previgenti norme regolamentari ai fini TARI che risultavano contenute

nel “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.

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CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PER L’ASSIMILAZIONE DEI

RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI (di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti approvato con

Delibera Consiliare n.21 del 04-03-2010)

1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di

materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi

dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non

pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e

smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2,

lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle

attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una

composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o riportati

nell'allegato A.

2. Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:

a) assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi

secondo gli allegati alla parte quarta allegato D del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta

differenziata nella zona;

c) compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal

gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per

la zona, secondo quanto indicato dal Contratto di Servizio e dai relativi atti

tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la

diversa organizzazione del servizio e i relativi oneri di raccolta devono essere

definiti con il gestore incaricato mediante apposita convenzione;

la quantità annua di rifiuti da conferire non sia superiore a quella determinata con

l'applicazione del coefficiente di produttività “Kd” utilizzato per il calcolo della

tariffa di igiene ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158 e contemporaneamente sia compatibile con le condizioni di cui

al punto c). Fanno eccezione alla presente condizione, le tipologie di rifiuti

riportate nell'allegato 1B del regolamento comunale per la gestione dei rifuti,

costituite da imballaggi non contaminati e i rifiuti destinati alla raccolta

differenziata che abbiano un tenore di impurezze o di frazioni estranee o di

frazioni merceologiche similari, inferiore al 2%, da conferire in conformità al

precedente punto c), per il loro recupero e riciclaggio.

3. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

a) pneumatici fuori uso;

b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;

c) cavi e materiali elettrici in genere;

d) materiali inerti e di cemento amianto;

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e) terre e rocce da scavo;

f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento

sindacale.

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ALLEGATO A

LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e

cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della

materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci

diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di

carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta

differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

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15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da

quelli di cui alla voce 15 02 02

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei

locali

Attenzione:

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34

PER QUANTO RIGUARDA IL CER 04.01.09 RIFIUTI DI

CONFEZIONAMENTO E FINITUTA DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E

PELLICCE SI PRECISA CHE, RISPETTO AL REGOLAMENTO TIPO

APPROVATO DALL’ATO, CONSIDERATO CHE IL SISTEMA DI

SMALTIMENTO FINALE ADOTTATO DAL GESTORE NON E’

COMPATIBILE CON DETTO RIFIUTO, NELLE MORE DELL’ART.7

COMMA 2 LETTERA B DEL REGOLAMENTO PERLA GESTIONE DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, IL RIFIUTO NON PUO’ ESSERE

CONFERITO AL CASSONETTO.

RIFIUTI DI IMBALLAGGI 150101 Imballaggi in carta e cartone

150102 Imballaggi in plastica

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150107 Imballaggi in vetro

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 200101 Carta e cartone

200102 Vetro

200138 Legno diverso di quello di cui al punto 200137

200139 Plastica

200140 Metalli

200201 Rifiuti biodegradabili

Nota: Per quanto concerne i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche) si rinvia direttamente alle previsioni all’art. 19 del regolamento per la

gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati)

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ALLEGATO B - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON

OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero

tegoria

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Cinematografi, teatri

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Autosaloni, esposizioni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme

10 Ospedali

11 Uffici, agenzie

12 Banche e istituti di credito, studi professionali

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Barbiere, estetista, parrucchiere

18

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,

fabbro, elettricista)

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

23 Birrerie, hamburgerie, mense

24 Bar, caffè, pasticceria

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26 Plurilicenze alimentari e miste

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club

31 Agriturismi

32 Bed and breakfast e altre attività ricettive extralberghiere non previste nelle

precedenti categorie

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ALLEGATO C

LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio, o biostabilizzazione, tecnicamente è un processo biologico

aerobico e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze

umidificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche

animali mediante l'azione di batteri e funghi.

La compostiera o biocompostiera è un contenitore atto ad accogliere la frazione

organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica.

Per accedere alla riduzione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera e), è necessario

essere in possesso di apposito contenitore, fornito dal gestore del servizio o

acquistato presso negozi specializzati, che garantisca l'ossigenazione del materiale

organico ed all’interno del quale i batteri termofili, mesofili, psicrofili e

actonomiceti, insieme ai lombrichi, trasformino le sostanze organiche in humus o

terra fertile per ottenere il compost, detto anche terricciato o composta.

La compostiera può essere fatta di plastica, o essere auto-costruita in legno o

metallo.

Sono ammissibili alla riduzione, oltre alle compostiere acquistate nei negozi specializzati, i modelli costruiti secondo le seguenti linee-guida:

MODO A) Innanzi tutto occorre procurarsi un bidone, con relativo coperchio, la cui

capienza varierà in base al numero di persone in famiglia. Servendovi di un

trapano, praticare una serie di fori, regolarmente distanziati gli uni dagli altri, sulle

pareti e sul fondo del bidone: una buona traspirazione favorisce la formazione del

compost. Rivestire l’interno del bidone prima con una zanzariera e poi con della

rete plastificata, avendo cura di fermarla con del filo di ferro che farete passare in

alcuni dei buchi fatti per far passare l’aria. Infine, create sul fondo uno strato di

palline di argilla espansa alto almeno 10 centimetri: esso servirà ad evitare che il

vostro compost marcisca.

Per fare in modo che il percolato scorra, procuratevi un sottovaso adatto alla base

del vostro bidone e delle mollette: fate in modo che esso non poggi direttamente sul

sottovaso ma sulle mollette. In questo modo il percolato si depositerà all’interno del

sottovaso che dovrà essere regolarmente svuotato. La comparsa dei lombrichi è

garanzia del buon andamento del processo di compostaggio: quando il compost

sarà maturo essi diminuiranno poiché non avranno di che nutrirsi.

MODO B) Realizzazione della compostiera utilizzando i pallet, le pedane in legno

di solito utilizzate per lo stoccaggio dei materiali. Procuratevi quattro bancali, dei

mattoni, chiodi e martello. Il primo sarà la base della nostra compostiera e dunque

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dovrà essere leggermente rialzato da terra per gli stessi motivi che abbiamo visto in

precedenza: per far questo utilizzate i mattoni creando un basamento su cui

poggiare il primo bancale.

Fatto questo, provvediamo a fissare alla base e tra di loro i tre bancali rimasti

servendoci di parti di assi in legno che andremo ad inchiodare in corrispondenza

dei nodi. Per garantire una maggiore solidità fissiamo altri due assi in

corrispondenza degli angoli superiori della nostra compostiera: ovviamente un lato

sarà aperto per mescolare il compost.

Modalità di utilizzo:

Tipi di rifiuti da utilizzare: in generale va bene il cosiddetto umido organico,

ovvero scarti di cibo, fondi del caffè, foglie secche o fiori, gusci d’uovo, bucce di

frutta e scarti di verdure.

1. Posizionare la compostiera in un angolo del giardino parzialmente ombreggiato,

riparato dall’insolazione diretta e dal vento.

2. Deve essere sufficientemente distante dall’abitazione pur garantendo la facilità

di accesso, specialmente nei mesi invernali.

3. Non inserire nella Compostiera materiali non biodegrabili, quali metalli,

plastica, vetro, cartoni, riviste, scarti di legno trattato con prodotti chimici o piante

malate, ecc

4. Inserire nella Compostiera legname, solo se triturato; questo per accorciare i

tempi di decomposizione.

5. L’aggiunta in “modo eccessivo” di materiali particolari,

esempio troppa erba, troppi rifiuti di cucina, troppi residui legnosi, e qualsiasi altro

prodotto non aiuta a conferire la massa in fermentazione per avere una notevole

porosità, quindi struttura soffice. Quest’ultima favorisce la penetrazione dell’aria,

migliorando il processo di degradazione e riducendo i pericoli di formazione di

cattivi odori e percolati.

6. L’introduzione dei rifiuti deve avvenire attreverso l’apertura superiore.

7. Nel caso di utilizzo di sacchetti biodegradabili evitare che questi restino chiusi

all’interno della Compostiera.

8. Rimuovere periodicamente il materiale, in quanto il compostaggio necessita di

ossigeno, altrimenti la sostanza organica marcisce.

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ALLEGATO D

CONFERIMENTI PRESSO LE STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI

RACCOLTA. L’incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come

luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono

essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l’incentivo è il “punteggio ambientale”: ogni utenza domestica deve

raggiungere un minimo di punti per ottenere l’incentivo; le classi di rifiuti conferibili

vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il

quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER Descrizione punteggio FASCE 150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 0 A

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 0 A

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 0 A

150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 0 A

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 0 A

150110

IMBALLAGGI CON RESIDUI

SOSTANZE PERICOLOSE 10 B

150111

IMBALLAGGI METALLICI CON

MATRICI SOLIDE POROSE

PERICOLOSE 10 B

160103 PNEUMATICI FUORI USO 1 C

160216

TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER

STAMPANTI E FAX 5 A

160504

GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE

PERICOLOSI (ESTIN.) 0 B

160505

GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE

(ESTINTORI) 0 B

170802

MATERIALI DA COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE DI GESSO 0 A

170903

RIFIUTI MISTI ATTIVITA'

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 0 A

170904

RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA

MATTONI, MATTONELLE 0,3 A

200101 CARTA E CARTONE 0 A

200102 VETRO 0,8 A

200108

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE

E MENSE 0 A

200110 ABBIGLIAMENTO 1 A

200111 PRODOTTI TESSILI 1 A

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200113 SOLVENTI 5 B

200114 ACIDI 5 B

200115 SOSTANZE ALCALINE 5 B

200117 PRODOTTI FOTOCHIMICI 5 B

200119 PESTICIDI 5 B

200121

TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI

RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO

(NEON, LAMPADE A BASSO

CONSUMO) 30 B

200123

APP. FUORI USO CONTENENTE

CLOROFLUOROCARBURI 1 C

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 2 A

200126

OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI

CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO

MOTORE) 5 B

200127

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E

RESINE CONTENENTI SOSTANZE

PERICOLOSE 5 B

200128

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E

RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI

ALLA VOCE 200127 5 B

200129

DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE

PERICOLOSE 5 B

200130

DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI

CUI ALLA VOCE 200129 5 B

200132

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI

CUI ALLA VOCE 200131 5 B

200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 5 B

200134

BATTERIE E ACCUMULATORI

DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA

VOCE 200133 10 B

200135 TELEVISORI E MONITOR 1 C

200136_R2

APPAR. ELETTRICHE ELETTRONICHE

FUORI USO R2 1 C

200136_R4

APPAR. ELETTRICHE ED

ELETTRONICHE FUORI USO R4 6 C

200138

LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI

ALLA VOCE 200137 1,2 A

200139 PLASTICA 0,6 A

200140 METALLO 2 A

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 0,5 A

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 1 C

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Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle

varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

Nel dettaglio, nel caso in cui venga conferito un carico di rifiuti non omogeneo, si

ricorda che la pesatura per affidare i punteggi all’utenza viene fatta come totale; il

punteggio viene poi ripartito rispetto alle tipologie di rifiuti conferiti. Il sistema in

oggetto prevede che all’atto del conferimento dei rifiuti, presso i CdR e Stazioni

ecologiche, vengano considerati i pesi dei materiali con il sistema

dell’arrotondamento matematico al KG in eccesso o in difetto. Quindi, se l’utente

conferisce al CdR una quantità di materiali di 0,5 kg non concorrerà all’accumulo di

punteggio, altrimenti quantità superiori allo 0,5 kg verranno conteggiate come se

fossero 1 kg.

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone

occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i

coefficienti (Kb) di cui all’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti,

che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari

costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2

dell’Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati

nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

Punti = (kg conferiti/coefficiente familiari) X coefficiente rifiuto (il punteggio in

tabella)

FASCIA LIMITE MASSIMO A 130

B 130

C 100

Numero componenti

KB

1 1

2 1,8

3 2,3

4 3

5 3,6

6 4,1

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ESEMPIO:

Conferimento di un frigorifero che pesa 30kg.

Utente ha un nucleo familiare composto da 3 persone (coeff.=2,3)

Punti = (30 kg/2,3)X1 (coeff. RAEE grandi dimensioni) =13,04

Punteggi assegnati = 13 totali (arrotondamento matematico)

L’Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad recepire i dati

trasmessi da AER relativi ai conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di

raccolta. Ai rifiuti conferibili, ma NON riportati tra le classi di rifiuti contenute della

tabella indicata in precedenza, NON sarà attribuito alcun punteggio ai fini della

riduzione tariffaria.

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Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ...................................................................................3

ART. 2 - PRESUPPOSTO...................................................................................................................3

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI

URBANI ..............................................................................................................................................3

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI...........................................................................................................3

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO...............................................4

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.................................5

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE...............................................6

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI-

RIDUZIONI SUPERFICIARIE...........................................................................................................7

ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO

AUTONOMO ......................................................................................................................................9

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO..............................................9

ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....................................................................10

ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .................10

ART. 13 - PIANO FINANZIARIO ...................................................................................................11

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO ................................................11

ART. 15 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TARIFFA PUNTUALE INDIFFERENZIATO .12

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ................................................................12

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE

DOMESTICHE..................................................................................................................................13

ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ......................................................14

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....................................14

ART. 20 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI...................................................................................15

ART. 21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ............................................................17

ART. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE..............................................................................................17

ART. 23 - PROGETTO RICICLA E VINCI....................................................................................19

ART. 24 – ZONE NON SERVITE....................................................................................................19

ART. 25 – RICHIESTA DELLE RIDUZIONI .................................................................................19

ART. 26 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE..................................................20

ART. 27 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ........................................21

ART. 28 - AGEVOLAZIONE EX ART.24 LEGGE n.164/2014 .....................................................23

ART. 29 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE “UNA TANTUM”............................................24

ART. 30 - CUMULO DI RIDUZIONI ..............................................................................................24

ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO.............................................................................................25

ART. 32 - TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E

IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA) ...............................................................................................25

ART. 33 - RISCOSSIONE................................................................................................................26

ART. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.................................................................................27

ART. 35 – ATTIVITA’ ACCERTATIVA ........................................................................................27

ART. 36 – NORME FINALI E TRANSITORIE ..............................................................................28

ALLEGATO A ..................................................................................................................................32

ALLEGATO B - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA

POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI .......................................................................35

ALLEGATO C...................................................................................................................................36

ALLEGATO D ..................................................................................................................................38