REGOLAMENTO PER ILFUNZIONAMENTO DELL’I.C. “A. MANZONI · Gli Organi Collegiali operanti...

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1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio xiii Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria I grado Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN) C.M. BNIC85200P sedi FAICCHIO – MELIZZANO – PUGLIANELLO tel. 0824.970280 -fax 0824.972977 e-mail [email protected] ;[email protected] www.icsamorosi.it REGOLAMENTO PER ILFUNZIONAMENTO DELL’I.C. “ A. MANZONI

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio xiii Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria I grado Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)

C.M. BNIC85200P sedi FAICCHIO – MELIZZANO – PUGLIANELLO tel. 0824.970280 -fax 0824.972977

e-mail [email protected] ;[email protected] www.icsamorosi.it

REGOLAMENTO PER ILFUNZIONAMENTO DELL’I.C. “A. MANZONI”

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INDICE

PREMESSA pag.4

CAP. I – ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Organi Collegiali pag.5 Art. 2 – Convocazione degli Organi Collegiali pag.5 Art. 3 – Comitato dei genitori pag.5 Art. 4 – Assemblee dei genitori pag.5

CAP. II – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 5 – Entrata e uscita degli alunni pag.5 Art. 6 – Assenze, giustificazioni pag.7 Art.7– Bonus premiali agli alunni della Scuola secondaria pag.7 Art. 8– Reperibilità pag.8 Art. 9 – Vigilanza alunni pag.8 Art. 10 – Somministrazione farmaci pag.8 Art. 11 – Cellulare e oggetti al seguito pag.8 Art. 12 – Divieto di fumo pag.9 Art. 13 – Mensa e diete pag.9 Art. 14 – Ricorrenze e festività pag.9 Art. 15 – Operatori esterni pag.9 Art. 16 – Vendita diretta pag.9

CAP. III – INFORTUNI E PROBLEMI IGIENICO-SANITARI

Art. 17 – Infortuni, incidenti scolastici pag.9 Art. 18 – Problemi igienico-sanitari pag.10

CAP. IV – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 19 – Colloqui e assemblee pag.10 Art. 20 – Materiale didattico, avvisi e compiti a casa pag.10 Art. 21 – Autorizzazioni per uscite, visite pag.11 Art. 22 – Cambio di residenza pag.11 Art. 23 – Raccolta di denaro pag.11 Art. 24 – Scioperi e assemblee sindacali pag.11

CAP. V – LOCALISCOLASTICI

Art. 25 – Accesso ai locali scolastici pag.12 Art. 26 – Attrezzature didattiche e materiale pubblicitario pag.12 Art. 27 – Concessione in uso dei locali scolastici pag.12

CAP. VI – CRITERI

Art. 28 – Formazione delle classi pag.12 Art. 29 – Contratti di sponsorizzazione pag.13

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Art. 30 – Priorità per la scelta dei progetti pag.13 Art. 31 – Priorità per la scelta degli esperti pag.14 Art. 32 – Sostituzione dei docenti assenti pag.14

CAP. VII – P E R S O N A LE

Art. 33 – Doveri del personale docente pag.14 Art. 34 – Doveri del personale non docente pag.15

CAP. VIII – R E G O L A M E N T O P E R L E V I S I T E G U I D A T E

E I V I A G G I D ’ I S T R U Z I O N E

Art. 35 – Criteri generali pag.16 Art. 36 – Partecipazione, durata e vigilanza pag.17 Art. 37 – Responsabilità della famiglia pag.18 Art. 38 – Compiti dei docenti accompagnatori pag.18 Art. 39 – Attività visite guidate pag.19 Art. 40 – Provvedimenti disciplinari pag.19

ALLEGATO 1 TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI ALL’ USO DI CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI pag.20

ALLEGATO 2

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI COMPORTAMENTO pag.21

ALLEGATO 3 Delibera n. 3/3 del 11 gennaio 2016 DELIBERAZIONE CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI pag.28

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PREMESSA

La scuola è il luogo in cui viene realizzato il diritto all’istruzione sancito dall’art.33 della Costituzione ed è il luogo in cui i processi formativi degli allievi sono posti al centro di ogni azione educativa. La fitta rete di rapporti interpersonali, educativi, culturali e sociali che la scuola è chiamata a tessere per realizzare il percorso formativo di tutti gli allievi, nessuno escluso, si basa sulla stretta collaborazione fra tutti i soggetti, che, a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati in causa: insegnanti, genitori, dirigente, personale amministrativo e ausiliario. In prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza nel perfetto raccordo degli insegnanti con le singole famiglie. Gli insegnanti, nell’organizzare la vita della classe in autonomia e nel rispetto della normativa vigente, formulano, in sinergia con le famiglie, linee di comportamento che costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare. Nella consapevolezza che dal rispetto dei doveri di ognuno nasce la garanzia dei diritti di tutti, la scuola redige il “REGOLAMENTO DI ISTITUTO”, che, dopo l’approvazione degli organi competenti, entrerà in vigore e dovrà essere rispettato da tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono alla scuola o fruiscono della scuola. Il presente regolamento d’Istituto viene approvato da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2017, con modifiche approvate dal Consigli di Istituto dell’11gennaio 2018 . Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole di 2/3 del Consiglio stesso.

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CAP. I – ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Organi Collegiali Gli Organi Collegiali operanti nell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” sono:

1. Consiglio di Istituto 2. Collegio dei Docenti 3. Consiglio di classe, Consiglio di interclasse e Consiglio di intersezione 4. Comitato di valutazione.

Art. 2 – Convocazione degli Organi Collegiali Gli organi di cui all’art.1 vengono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con preavviso di regola di 5 gg e con l’indicazione dell’o.d.g. previsto per la riunione. Ogni membro dell’organo può chiedere la trattazione di un argomento da porre all’o.d.g. tramite comunicazione scritta da inviare al rispettivo presidente con un anticipo di almeno 5gg. Sui problemi di particolare urgenza presentati in tempi inferiori o all’inizio delle sedute stesse, l’organo in questione dovrà deliberar nel’inserimento nell’o.d.g. in apertura di seduta.

Art. 3 – Comitato dei genitori I genitori degli alunni dell’Istituto possono costituire un comitato di cui fanno parte i rappresentanti eletti dai genitori ai sensi dell’art.15 del D.L.297/94. Il Comitato dei genitori ha la facoltà di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto tengono conto ai fini della predisposizione del P.T.O.F. e dei progetti di sperimentazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.275/99. Del Comitato dei genitori possono far parte anche i genitori non eletti quali rappresentanti nei Consigli di intersezione, interclasse e classe a condizione che ne sottoscrivano lo Statuto.

Art. 4 – Assemblee dei genitori I genitori degli alunni dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola ai sensi dell’art.15 D.L. 297/94 secondo le seguenti modalità:

- la data e l’orario di svolgimento delle riunioni devono essere concordate con il Dirigente Scolastico; - le convocazioni complete di o.d.g. devono essere affisse all’albo della scuola e pubblicate sul sito; - l’assemblea, a cui possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti, può essere articolata in: assemblea di classi singole o di più classi; assemblea di plesso; assemblea di Istituto.

CAP. II – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 5 – Entrata e uscita degli alunni 1. Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si

troverà a scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei

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genitori. L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

2. Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell’ambiente scolastico sono sorvegliati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.

3. Considerate le esigenze ambientali e territoriali dei comuni di riferimento dell’Istituto Comprensivo, è garantitala la sorveglianza degli alunni che usufruiscono del trasporto comunale.

4. Gli alunni, che non usufruiscono degli scuolabus, possono accedere agli ambienti scolastici al suono della prima campanella.

5. Per l’entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

6. Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata.

7. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico di classe l’operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata per mezzo di un modello predisposto.

8. Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l’ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone utilizzando l’apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa.

9. In caso di separazione, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito all’affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola.

10. L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone o cancello della scuola.

11. Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l’età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Sono esclusi dalla valutazione, infatti, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

12. La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma agli alunni.

13. La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, consente, previa comunicazione scritta e firmata da

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entrambi i genitori, l'uscita autonoma agli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ secondaria 1° grado che sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione

14. I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado compileranno una richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell’ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, possa uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell’orario delle lezioni.

15. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest’ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

16. I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno.

17. Nell’ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito comunque non oltre quindici minuti dal termine delle lezioni.

18. Esperiti inutilmente i tempi di attesa e contatti telefonici i docenti contatteranno la locale stazione dei Carabinieri.

Art. 6 – Assenze e giustificazioni Scuola dell’infanzia e Scuola primaria Gli studenti che rientrano a scuola dopo 5 giorni di malattia dovranno presentare un certificato medico rilasciato dal medico curante. Scuola secondaria di primo grado In caso di assenza è richiesta al genitore la giustificazione scritta sul libretto per la Scuola secondaria, qualunque sia la durata della stessa. Nel caso di dimenticanza, la giustificazione dovrà essere portata al massimo entro due giorni e verrà avvisata la famiglia. Gli studenti che rientrano a scuola dopo 5 giorni di malattia dovranno presentare un certificato medico rilasciato dal medico curante. Le assenze ingiustificate verranno valutate dal Consiglio di Classe.

Art. 7 – Bonus premiali agli alunni della Scuola secondaria Tra gli alunni che avranno riportato nella valutazione del 1° quadrimestre una media superiore a 8.50 verrà sorteggiato un alunno per classe che avrà diritto ad un bonus, corrispondente alla partecipazione gratuita alle attività delle società sportive con cui la scuola ha stipulato convenzioni. Al sorteggio saranno invitati il Presidente del Consiglio d’Istituto e i rappresentanti dei genitori delle classi interessate.

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Art. 8 – Reperibilità I genitori degli alunni sono tenuti a fornire agli insegnanti i recapiti atti a garantire la propria reperibilità nel periodo di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti.

Art. 9 – Vigilanza alunni L’insegnante è responsabile della sicurezza degli alunni durante l’orario di servizio. La vigilanza non può essere delegata ad altri se non per cause di forza maggiore o perché richiesta da attività didattiche svolte in collaborazione. Durante lo svolgimento delle lezioni i collaboratori scolastici vigilano nei corridoi, nei bagni e sugli alunni affidati in caso di necessità alla propria sorveglianza. Durante la ricreazione gli alunni potranno accedere ai bagni in numero non superiore a uno per volta per classe. Gli alunni possono accedere ai bagni dopo la II ora di lezione e fino alla penultima ora, salvo eccezioni documentate o occasionali. La responsabilità personale dell’insegnante di classe, conseguente alle norme di vigilanza sugli alunni, non esonera il restante personale docente e ausiliario dall’obbligo di intervento, qualora si ravvisino situazioni di pericolo per persone o cose. Qualora, per motivi eccezionali (es. attesa del supplente), una classe risultasse priva del docente per un periodo prolungato, è cura del Coordinatore di plesso affidare gli alunni agli insegnanti in servizio. I collaboratori scolastici non devono mai, per nessun motivo, abbandonare la presenza e la vigilanza ai portoni di ingresso degli edifici scolastici. Durante l’orario delle lezioni le porte di ingresso devono rimanere chiuse: l’accesso o l’uscita degli alunni che usufruiscono dell’orario anticipato o posticipato è curato dai collaboratori scolastici. L’intervallo del dopo mensa si potrà svolgere anche nei cortili dei plessi, sotto l’attenta vigilanza dei docenti. Si invitano i genitori a non portare i figli a scuola durante le assemblee di classe; i genitori che si trovassero nell’impossibilità di ottemperare sono tenuti a vigilare personalmente sui propri figli. Durante le riunioni, le assemblee, i colloqui, i collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli edifici.

Art. 10 – Somministrazione farmaci I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dal pediatra e/o dal medico di medicina generale. Resta salva la facoltà dei genitori o del personale infermieristico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, di somministrare personalmente i farmaci secondo le modalità indicate da idonea certificazione medica.

Art. 11 – Cellulare e oggetti al seguito Durante le lezioni gli alunni non devono lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro poiché la scuola non risponde di eventuali smarrimenti o danneggiamenti. L’uso del cellulare è consentito esclusivamente per scopi didattici. Fatta eccezione per i casi debitamente autorizzati, è fatto assoluto divieto di scattare foto e/o girare filmati nelle aule, nei

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corridoi e nelle aree di pertinenza scolastica. Tale pratica può costituire illecito penale e comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 12 – Divieto di fumo E’ assolutamente vietato fumare nei locali destinati alle attività didattiche, nei locali funzionalmente collegati ad esse (laboratori, palestre, corridoi, servizi igienici), nei cortili e all’interno del perimetro di pertinenza della scuola.

Art. 13 – Mensa e diete Il piano alimentare e la tabella dietetica organizzata sono predisposte, controllate e approvate dal servizio competente all’interno dell’Amministrazione Comunale. La scuola, pur non esercitando alcun controllo di competenza, garantisce comunque il rispetto di diete particolari legate a convinzioni religiose e culturali.

Art. 14 – Ricorrenze e festività In occasione di ricorrenze festive che vengano ricordate in classe, non è concesso procedere alla distribuzione di alimenti prodotti dalla famiglia, ma è permesso portare cibi confezionati e correttamente etichettati, provenienti da esercizi pubblici.

Art. 15 – Operatori esterni Il ricorso ad operatori esterni per particolari progetti o interventi specifici è previsto alla seguente condizione: ratifica tramite convenzione o protocollo d’intesa tra il Dirigente Scolastico ed enti locali o associazioni, sentito il parere degli Organi Collegiali. La responsabilità didattica e disciplinare degli insegnanti non viene meno in presenza di operatori esterni; l’esperto non si sostituisce all’insegnante ma collabora con lui.

Art. 16 – Vendita diretta All’interno degli edifici scolastici non è consentita alcuna forma di vendita diretta agli alunni. Deve essere comunque denunciata alle competenti autorità la vendita di qualsivoglia materiale o la distribuzione gratuita di materiale commestibile, anche se effettuata agli alunni nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici.

CAP. III – INFORTUNI E PROBLEMI IGIENICO-SANITARI

Art. 17 – Infortuni, incidenti scolastici La scuola adotta tutte le misure possibili per prevenire infortuni e incidenti scolastici e per attuare gli interventi più idonei nel caso in cui accada un incidente ad un alunno. Permane sempre viva, inoltre, l’attenzione a creare tutte le condizioni perché siano messe in atto misure preventive e di contrasto delle emergenze igienico-sanitarie. In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni si garantirà il primo soccorso al bambino senza lasciarlo mai solo e si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia. Nell’eventualità di assenza o impossibilità dei famigliari o delegati a prelevare l’alunno sarà lo stesso insegnante del bambino a seguirlo affidando la custodia degli altri bambini della classe ad altro insegnante o al collaboratore scolastico.

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Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli alunni, da parte dell’insegnante o di qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio. Se gli incidenti o i malori risultassero di particolare gravità saranno avvisati sia la famiglia sia il servizio di emergenza 118, non essendo di competenza del personale scolastico effettuare prestazioni ed interventi di carattere medico. Il personale addetto al primo soccorso provvederà invece a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa del ghiaccio in caso di lievi contusioni. I docenti dovranno presentare, entro i termini stabiliti, denuncia scritta all’ufficio di Segreteria, per ogni situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio, con dettagliata relazione. All’inizio di ogni anno scolastico i genitori sono invitati a provvedere al versamento della quota assicurativa che viene deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto quanto a compagnia assicurativa e tipo di polizza.

Art. 18 – Problemi igienico-sanitari Nel caso si verificassero casi di pediculosi (ed in genere in ogni situazione di rischio assimilabile per caratteristiche a una malattia infettiva di particolare gravità, parassitosi, ecc...), i genitori degli alunni sono tenuti ad informare la scuola affinché possano venir messe in atto le misure precauzionali necessarie. Tutte le famiglie verranno avvisate tramite comunicazione scritta, affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti. I bambini portatori di punti di sutura devono avere la zona coperta da una medicazione protettiva.

CAP. IV – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 19 – Colloqui e assemblee Scuola dell’infanzia Durante l’anno scolastico sono previste assemblee di sezione con i genitori e incontri di intersezione a cui partecipano solo i rappresentanti dei genitori. Sono previsti, inoltre, colloqui individuali con i genitori secondo le modalità comunicate all’inizio dell’anno scolastico. Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado Durante l’anno scolastico sono previsti incontri di interclasse e consigli di classe a cui partecipano solo i rappresentanti eletti. Sono previsti, inoltre, colloqui individuali pomeridiani nei mesi di dicembre e aprile, comunicati a mezzo diario e sito web dell’Istituto. I colloqui straordinari che si rendessero eventualmente necessari potranno essere richiesti dagli insegnanti e dalle famiglie, previo appuntamento e negli orari indicati dai docenti all’inizio dell’anno. Durante i colloqui individuali ed altre eventuali riunioni ed incontri, per motivi di sicurezza, se non specificatamente richiesto, sarà cura dei genitori non recarsi a scuola accompagnati dai propri figli per permettere un ordinato svolgimento dei colloqui, in quanto il personale scolastico in servizio non è tenuto ad effettuare sorveglianza. La consegna delle schede di valutazione avverrà nei mesi di Febbraio (pomeriggio) e Giugno.

Art. 20 – Materiale didattico, avvisi e compiti a casa Gli alunni sono tenuti a portare il materiale occorrente ma strettamente necessario per le lezioni e ad indossare, nei giorni stabiliti, un abbigliamento idoneo per le attività sportive.

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I genitori sono invitati a controllare quotidianamente lo zaino del/la proprio/a figlio/a e a sostituire quanto deteriorato, mancante o inopportuno. I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il quaderno degli avvisi e/o il diario e a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della scuola che saranno date con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare. Non potranno essere imputati alla scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata conoscenza degli avvisi. Di tutte le comunicazioni verrà data pubblicazione sul sito dell’Istituto, che i genitori sono invitati a visitare frequentemente. I genitori sono tenuti a collaborare affinché gli alunni svolgano con impegno e regolarità i compiti assegnati. In caso di assenza è opportuno che gli alunni restino in contatto con i compagni per le varie comunicazioni e i compiti.

Art. 21 – Autorizzazioni per uscite, visite L’autorizzazione per tutte le visite e i viaggi di istruzione approvati dagli Organi Collegiali, che comportano l’utilizzo di un mezzo di trasporto, viene data preventivamente su apposita modulistica.

Art. 22 – Cambio di residenza I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola con tempestività qualsiasi cambio di residenza o di telefono.

Art. 23 – Raccolta di denaro E’ vietata in generale la raccolta di denaro. I rappresentanti dei genitori potranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico ad effettuare raccolte di denaro.

Art. 24 – Scioperi e assemblee sindacali Sciopero In caso di sciopero del personale docente e non docente per l’intera giornata o parte di essa, il Dirigente Scolastico si attiene alle disposizioni della L.146/90 e alle ulteriori norme vigenti in materia per garantire tutti i servizi scolastici minimi indispensabili: - invita i dipendenti a comunicare l’adesione allo sciopero (la comunicazione è volontaria e

non vincolante); - sulla base delle comunicazioni ricevute valuta le prevedibili modalità di funzionamento del

servizio scolastico e le comunica alle famiglie tramite avvisi scritti nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- il giorno dello sciopero organizza il servizio che ha comunicato alle famiglie, con il personale non scioperante in servizio quel giorno, anche modificandone l’orario nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente e per ogni singolo collaboratore scolastico.

Assemblee sindacali In occasione di assemblee sindacali si comunicherà la variazione di orario sempre attraverso il quaderno degli avvisi o il diario.

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CAP. V – LOCALI SCOLASTICI

Art. 25 – Accesso ai locali scolastici I genitori degli alunni non possono accedere alle aule durante le ore di lezione. Eventuali comunicazioni urgenti vanno fatte agli insegnanti prima dell’orario di inizio delle attività didattiche. Il pubblico e chiunque operi nella scuola può essere ricevuto negli uffici e può conferire con il Dirigente Scolastico e con il Collaboratore Vicario secondo un orario che deve essere stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico e pubblicato sul sito web dell’Istituto. Il Consiglio di Istituto, su richiesta scritta e motivata, esprime parere vincolante sulla concessione dei locali e delle attrezzature dell’Istituto in orario extra scolastico ad enti, associazioni e privati per attività di promozione culturale, sociale e sportiva con finalità non in contrasto con quelle della scuola. Tale uso deve essere regolato da apposite convenzioni che sollevino l’Istituto da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose e impegnino tali enti al ripristino del materiale eventualmente danneggiato. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto, può autorizzare l’utilizzo in orario extra scolastico degli edifici e delle strutture richieste formalmente da una o più componenti scolastici. Di tale autorizzazione il Dirigente Scolastico darà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Istituto. E’ vietato l’accesso agli spazi all’aperto con automezzi privati, salvo casi di servizio o di urgenza.

Art. 26 – Attrezzature didattiche e materiale pubblicitario Le attrezzature didattiche ed i materiali esistenti nei plessi sono a disposizione di tutte le classi dell’Istituto. E’ pertanto necessario che siano conservati in luogo tale da permetterne la fruizione da parte di tutti. Qualsiasi danno arrecato volontariamente ad attrezzature della scuola deve essere risarcito a cura delle famiglie. Eventuali imbrattamenti volontari ad arredi o alla struttura scolastica saranno ripuliti a cura degli interessati. Le attrezzature vanno usate sotto la diretta vigilanza degli insegnanti. Non è ammessa nell’Istituto la distribuzione di materiale pubblicitario o commerciale di alcun tipo e di propaganda politica, né avvisi di iniziative espressamente vietate ai minori.

Art. 27 - Concessione in uso dei locali scolastici La concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici è disciplinata con apposito regolamento deliberato in Consiglio d’Istituto e di seguito allegato.

CAP. VI – CRITERI

Art. 28 – Formazione delle classi Per la formazione delle Sezioni della Scuola dell’infanzia si terrà conto dei seguenti

criteri: a) equa ripartizione numerica; b) equa ripartizione per età; c) equa ripartizione per sesso; d) equa distribuzione di alunni diversamente abili;

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e) inserimento di gemelli secondo le indicazioni dei genitori.

Per la formazione delle classi della Scuola primaria si terrà conto dei seguenti criteri: a) formazione di gruppi classe eterogenei secondo livelli di apprendimento eterogenei,

livelli di socializzazione, dinamiche relazionali, equilibrio tra i sessi, equità numerica; b) inserimento dei bambini provenienti da altri comuni tenendo conto di esigenze

familiari motivate; c) inserimento di gemelli secondo le indicazioni dei genitori; d) equa distribuzione di alunni diversamente abili; e) valutazione delle eventuali preferenze espresse dai genitori; f) equa distribuzione di alunni stranieri.

Per la formazione delle classi della Scuola secondaria di primo grado si terrà conto dei seguenti criteri: a) formazione di gruppi classe eterogenei secondo livelli di apprendimento eterogenei, livelli di

socializzazione, dinamiche relazionali, equilibrio tra i sessi, equità numerica; b) inserimento di alunni provenienti da altri comuni tenendo conto di esigenze familiari motivate; c) inserimento di gemelli secondo le indicazioni dei genitori; d) equa distribuzione di alunni stranieri; e) omogeneità nella distribuzione territoriale (nel caso di alunni provenienti da diversi comuni o

realtà territoriali va operata un'equilibrata distribuzione tra le varie classi informazione).

In casi particolari, opportunamente valutati, il Dirigente scolastico può procedere ad assegnazioni in difformità da questi criteri. I criteri per la formazione delle classi nella scuola dell’infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria di primo grado vengono definiti e deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art. 29 – Contratti di sponsorizzazione Il Dirigente Scolastico può sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con soggetti esterni alla scuola secondo le modalità indicate dal regolamento di contabilità. I contratti possono avere la durata massima di un anno scolastico e la pubblicizzazione dovrà essere effettuata senza interferire sull’organizzazione didattica e logistica dell’Istituto, che sono di competenza degli insegnanti e degli organi di controllo ad esse preposte.

Art. 30 – Priorità per la scelta dei progetti Il Collegio dei Docenti delibera di individuare le seguenti priorità nella scelta dei progetti inseriti nel P.T.O.F., da attivare compatibilmente con le risorse finanziarie certe della scuola: 1. progetti per l’integrazione degli alunni diversamente abili, in situazione di svantaggio e

stranieri; 2. progetti d’Istituto; 3. progetti che riguardano più plessi; 4. progetti di plesso; 5. progetto di classe o gruppi di classi.

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Art. 31 – Priorità per la scelta degli esperti Al fine di fissare criteri uniformi, il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, delibera di individuare le seguenti priorità nella scelta degli esperti da utilizzare nei progetti inseriti nel P.T.O.F.: 1. personale in servizio nell’Istituto; 2. personale in servizio presso altre Istituzione scolastiche; 3. associazioni o professionisti con Partita IVA; 4. esperti esterni con contratto di prestazione occasionale. Per una regolamentazione più articolata della procedura di selezione degli esperti interni ed esterni all’amministrazione si rinvia al regolamento all’uopo deliberato in Consiglio di Istituto il 06 novembre 2017.

Art. 32 – Sostituzione dei docenti assenti Per quanto riguarda le sostituzioni dei docenti assenti per un giorno, nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria, può essere adottato il sistema dello slittamento sul turno. Nelle classi dell’infanzia con solo due sezioni si interviene con la sostituzione da parte del docente della sezione più vicina.

Criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo < a 5 giorni nella Scuola primaria e per un periodo < a 16 giorni nella Scuola Secondaria di primo grado:

Scuola primaria 1. utilizzazione del docente in compresenza - nella propria classe - in classi parallele - in

altre classi. 2. utilizzazione del docente di sostegno (solo in assenza dell’alunno affidatogli) - nella

propria classe - in classi parallele - in altre classi. 3. si seguirà SEMPRE il criterio della rotazione tra docenti nel plesso.

Scuola secondaria Le ore per la sostituzione dei colleghi assenti saranno assegnate secondo i seguenti criteri:

1. docente a disposizione facente parte dello stesso C .d.C; 2. docente a disposizione che insegna la stessa materia; 3. docente a disposizione nell’Istituto; 4. docenti che nella loro ora non hanno la classe presente a scuola; 5. docenti che devono recuperare permessi brevi; 6. docenti dichiaratisi disponibili (con retribuzione aggiuntiva).

CAP. VII - PERSONALE

Art. 33 – Doveri del personale docente

1. Il docente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, adeguando il proprio comportamento ai principi attinenti alla specificità della funzione.

2. Tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità dell’offerta formativa, il docente deve in particolare:

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a) svolgere le attività didattiche nel rispetto del contesto organizzativo deliberato dal Collegio dei docenti; b) partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fa parte; c) curare i rapporti con gli allievi; d) partecipare ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente; e) collaborare con diligenza osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Istituzione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; f) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241; g) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; h) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; i) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; l) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio; m) avere cura dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati; n) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; o) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'istituzione, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

Art. 34 – Doveri del personale non docente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi attinenti alla specificità della funzione. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

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b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui questo abbia diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione, nonché osservare le disposizioni del D.lgs. 28.12.2000, n.443 e del DPR 28.12.2000, n.445 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione; f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico- fisico in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, illustrandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando questo comporta la violazione della legge penale; i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

CAP. VIII - REGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE

E I VIAGGI D’ISTRUZIONE

Art. 35 – Criteri generali Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali e attività sportive in orario e in giorni di lezione, quale effettiva integrazione dell’attività didattica, in quanto parte della programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico o del ciclo di studi. Le suddette iniziative, quindi, devono essere funzionali alle finalità formative peculiari del curricolo di studi.

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I viaggi e le visite di istruzione sono considerati parte integrante del P.T.O.F., pertanto vengono proposti solo ed esclusivamente dal/dai docente/i coinvolto/i, se si svolgono nell'ambito dell'orario di lezione e dal Consiglio di classe se la durata è superiore all'orario di lezione. Spetta al Consiglio d’Istituto determinare, sulla base delle disponibilità finanziarie accertate, i criteri generali per la programmazione delle iniziative, tenendo in considerazione gli orientamenti programmatici del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. Il Consiglio d’Istituto riconosce il valore formativo dei viaggi d’istruzione e degli eventuali scambi culturali e autorizza le iniziative proposte dai Consigli di Classe. I viaggi potranno svolgersi nel corso di tutto l'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di lezione. Ogni C.d.C. dovrà inserire i viaggi proposti nella programmazione annuale delle discipline coinvolte, pertanto le proposte di viaggio dovranno di norma essere presentate all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali proposte successive dovranno essere motivate e comunque pervenire alla Segreteria, che provvederà a raccogliere i necessari preventivi con un congruo anticipo sulla data di partenza. La realizzazione del viaggio sarà affidata di norma ad agenzie e/o trasportatori operanti sul territorio e di comprovata professionalità. Si raccomanda la progettazione dei viaggi per aggregazione di classi al fine di contenere la spesa dei singoli partecipanti. Le famiglie devono essere informate del piano di viaggio e devono essere in possesso di recapiti telefonici ai quali fare riferimento per ogni necessità. Gli studenti sono tenuti a rispettate le comuni norme disciplinari e le regole specifiche dettate dai docenti accompagnatori. Comportamenti scorretti comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 36 – Partecipazione, durata e vigilanza Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del viaggio o della visita, la partecipazione della classe deve essere la più ampia possibile: non si autorizzeranno viaggi con una partecipazione inferiore al75%. Poiché le visite guidate e i viaggi di istruzione sono inquadrati nella programmazione didattica dell’Istituto e rappresentano un completamento della formazione e della promozione personale e culturale degli allievi, tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe devono contribuire alla preparazione culturale che metta gli studenti nelle condizioni di usufruire al massimo dei benefici delle suddette iniziative. Sentito il parere degli Organi competenti interessati, il Dirigente Scolastico orienta sulla data di effettuazione dei viaggi e procede alla nomina dei docenti accompagnatori, che vengono individuati tra i componenti il Consiglio di Classe che abbiano dato la loro disponibilità al viaggio e che siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Dalla normativa vigente è prevista la presenza di un accompagnatore almeno ogni quindici allievi. Per studenti disabili è necessaria la presenza del docente di sostegno, predisponendo ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità dell’handicap in accordo con la famiglia dello studente. Deve essere assicurato il più possibile l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, che sono tenuti a riferire al Dirigente Scolastico ogni tipo di inconveniente verificatosi nel corso del viaggio. Docenti Accompagnatori L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio. Detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione

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delle responsabilità di cui all’art. 2047 e 2048 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11/07/1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Nella programmazione delle uscite, deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni. Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette “a disposizione”). Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. I docenti accompagnatori, a viaggio d’istruzione concluso, sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali tramite relazione, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 37– Responsabilità della Famiglia La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. La famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci appositi.

Art. 38– Compiti dei Docenti Accompagnatori. A bordo del Pullman, per prevenire episodi vandalici, all’inizio e alla fine del viaggio, controllare, insieme al conducente, le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d’arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti tengano il seguente comportamento: riporre lo zaino nel bagagliaio, tenere in pullman solo un piccolo marsupio e farmaci salvavita. Restare sempre a sedere durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate. Controllare che gli studenti non tengano i seguenti comportamenti vietati: fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra ( far sì che si utilizzino gli appositi cestini per i piccoli rifiuti ). Tenere presente, nella gestione delle attività previste, che il pullman, la notte, deve restare fermo almeno 11 ore consecutive, quindi non è possibile utilizzarlo anche la sera. Sistemazione alberghiera All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti evitino i seguenti comportamenti vietati: parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte, sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e / o discinto, uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti, uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un docente, fumare in camera. In qualsiasi momento del soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamente il contenuto dei propri bagagli: l’ uso o il ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi-giocattolo, fionde, ecc…) comporta la segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza.

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Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera gli studenti non possono uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell’hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli studenti, un’aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio. Denaro / oggetti di valore In luoghi affollati controllare che gli studenti indossino lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle. In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario e i docenti sporgeranno denuncia alle autorità competenti. Pranzo libero e/o al sacco Il pranzo non organizzato, cosiddetto “libero”, deve essere consumato tutti insieme in momento e luogo concordati con gli studenti. Nel caso il luogo, al chiuso o all’aperto, non contenga tutti gli studenti, i docenti si divideranno per assicurare la sorveglianza ai diversi gruppi. Bevande E’ permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di Istituto. Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi in luoghi senza avvertire o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari. Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano. Abbigliamento Controllare che l’abbigliamento degli studenti sia decoroso e consono ai luoghi da visitare.

Art. 39 – Attività Visite guidate. Verifica in itinere Il viaggio d’istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi i docenti, attraverso l’osservazione degli studenti, verificheranno il loro grado di coinvolgimento, le attività svolte sul campo, l’interesse e l’attenzione nell’ascolto delle guide, il comportamento durante le attività. Al ritorno sarà verificata l’efficacia del viaggio tramite attività di verifica di vario tipo.

Art. 40 – Provvedimenti Disciplinari. Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d’Istituto e del Regolamento d’Istituto relativo ai Viaggi attraverso provvedimenti disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o per l’intera classe nel caso non vengano individuati i singoli responsabili. I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio: nota disciplinare individuale, sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare, divieto di partecipazione di singoli studenti alle uscite didattiche per il resto dell’anno scolastico, blocco di tutte le uscite didattiche dell’intera classe per il resto dell’anno scolastico, divieto di partecipazione di singoli studenti ai viaggi d’istruzione nell’anno scolastico successivo, blocco di tutte le uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione per l’intera classe nell’anno scolastico successivo.

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ALLEGATO 1 TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI ALL’ USO DI CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Mancanza Frequenza Provvedimento Organo competente

L’alunno non ha il cellulare spento o 1^ volta Richiamo verbale (con Docente silenziato (riceve chiamata/notifica annotazione sul registro di

di messaggio) classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario)

2^ volta Nota sul registro di classe Docente / D.S.

(con comunicazione alla

famiglia su libretto/diario) e intervento del Dirigente scolastico

Uso reiterato Convocazione della famiglia Coordinatore della In seguito: provvedimento classe / D.S. / disciplinare Consiglio di classe

L’alunno utilizza il dispositivo per 1^ volta Nota sul registro di classe Docente / D.S. chiamate e/o messaggistica o altri (con comunicazione alla usi non consentiti (giochi, ascolto famiglia su libretto/diario). musica, ecc.) Eventuale intervento del Dirigente scolastico.

Uso reiterato Convocazione della famiglia Coordinatore della In seguito: provvedimento classe / D.S. / disciplinare Consiglio di classe

L’alunno usa dispositivi elettronici

Ritiro della verifica e Docente / Consiglio durante una verifica scritta valutazione gravemente di classe

insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario

L’alunno effettua riprese Nota sul registro di classe e Docente audio/foto/video senza informare comunicazione alla famiglia

preventivamente il docente su libretto/diario

L’alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso

Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione della famiglia.

D.S./Consiglio di classe /Consiglio di Istituto

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ALLEGATO 2

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI COMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO

SANZIONE ORGANO COMPETENTE AD EROGARE

PROCEDIMENTO

1. Frequenza irregolare (assenze saltuarie o frequenti, assenze coincidenti con prove di verifica o ripetute sempre nel medesimo giorno settimanale…)

Convocazione dei genitori

Incidenza sul giudizio relativo al comportamento

Docente coordinatore

Consiglio di classe

Il coordinatore, viste le ripetute assenze riportate sul registro di classe e sentito il Consiglio, convoca i genitori.

Sedute di verifica e di scrutinio collegiale

2. Mancato assolvimento degli impegni scolastici

Reiterazione

Annotazioni sul registro del docente e richiami verbali

Docente

Controllo dei compiti e annotazione sul registro

L’alunno non mostra di modificare i propri comportamenti dopo i provvedimenti già presi

Dopo 3 annotazioni, nota sul registro di classe e convocazione della famiglia. Compiti specifici da espletare non avendo svolto quelli dovuti

Coordinatore Comunicazione e nota da parte del coordinatore. Definizione dei compiti o incarichi aggiuntivi

Incidenza sul giudizio relativo al comportamento

Consiglio di classe Sedute di verifica e di scrutinio collegiale

3. Mancanza di rispetto nei confronti di adulti o di compagni, anche attraverso l’uso di linguaggio scurrile

Reiterazione Richiamo verbale Docente

Persistenza della mancanza disciplinare

Convocazione della famiglia

Coordinatore di classe

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Ulteriore reiterazione e uso continuo del linguaggio scurrile nonostante l’intervento degli adulti

Definizione di attività o incarichi aggiuntivi per riflettere sull’accaduto

Consiglio di classe

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni

Consiglio di classe

Il Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria, irroga la sanzione

Procedimento come previsto al punto 8.

4. Mancato rispetto delle procedure di sicurezza e della privacy

Secondo la gravità: richiamo verbale

Docente

nota e convocazione della famiglia

Coordinatore di classe/Dirigente scolastico

definizione di compiti o incarichi specifici

Consiglio di classe Il Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria, irroga la sanzione.

nei casi più gravi: sospensione fino a 15 giorni

5. Ritardi Richiamo verbale

Al terzo ritardo convocazione della famiglia per giustificare la causa dei ritardi

Incidenza sul giudizio relativo al comportamento

Docente della classe

Persistenza nella Dirigente Scolastico mancanza disciplinare

Ulteriore persistenza

Consiglio di classe

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6. Mancata giustificazione dell’assenza

Richiamo verbale Docente della classe

Persistenza nella mancanza disciplinare

Convocazione della famiglia per giustificare la causa delle assenze

Dirigente Scolastico

Ulteriore persistenza Incidenza sul giudizio relativo al comportamento

Oltre i ¾ del monte orario complessivo, nel caso non vi siano giustificazioni coerenti con i criteri approvati dal Collegio Docenti, non è consentita l’ammissione alla classe successiva

Consiglio di classe

7. Danneggiamento di cose di proprietà dell’Istituto o di ambienti in cui l’alunno si trova a seguito di iniziative organizzate dall’istituto stesso

Da valutare a seconda dei singoli casi:

Nei casi meno gravi, per piccoli danni alle cose, avviso alla famiglia e riparazione attraverso attività socialmente utili

Nei casi più gravi, avviso alla famiglia e allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino ad un massimo di 15 giorni

Dirigente scolastico e Consiglio di classe

Dirigente scolastico e Consiglio di classe

Procedimento per il provvedimento disciplinare con sospensione dalle lezioni

Il docente avvisa immediatamente il Dirigente Scolastico , che a sua volta, per le mancanze più gravi, convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria, in quanto organo competente all’erogazione della sanzione. Viene inviata dalla Segreteria una comunicazione di convocazione della famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le

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dell’allievo, si riunisce il Consiglio di classe per la definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal Consiglio viene notificata per iscritto alla famiglia. Un docente si occupa del tutoraggio per la riammissione.

8. Reiterate violazioni del comportamento da tenere a scuola che, nonostante diversi interventi educativi messi in campo dagli adulti, dimostrano una scarsa capacità degli alunni di adeguarsi a contesti e regole e di ascoltare le figure adulte di riferimento. Tali comportamenti reiterati possono anche determinare rischi per se stessi e per gli altri in particolari contesti

A seconda della gravità:

Incidenza sul giudizio relativo al comportamento attività socialmente utili esclusione dalle visite guidate o dai viaggi di istruzione

Consiglio di classe

Consiglio di classe

Consiglio di classe

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria, in quanto organo competente all’erogazione della sanzione. Viene inviata dalla Segreteria una comunicazione di convocazione della famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le ragioni dell’allievo, si riunisce il Consiglio di classe per la definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal Consiglio viene notificata per iscritto alla famiglia.

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9. Gravi violazioni del corretto comportamento da tenere a scuola: reiterazione, nonostante siano state messe in atto inutilmente tutte le altre sanzioni, dei comportamenti offensivi nei confronti degli adulti, dell’uso del linguaggio scurrile e irreverente, dei comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni, di danni rilevanti agli oggetti e alle strutture. Mancanze gravi: furti, minacce ripetute, violenza contro adulti o compagni, uso scorretto dei materiali e degli strumenti scolastici tale da provocare grave danno, reiterazione di gravi comportamenti non rispettosi delle regole scolastiche e della convivenza civile.

Incidenza sul giudizio relativo al comportamento e sospensioni dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza) fino ad un massimo di 15 giorni

Consiglio di classe

Casi eccezionali di particolare gravità**

Incidenza sul giudizio relativo al comportamento e allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni

Consiglio di classe e Consiglio di istituto

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria. Viene inviata dalla Segreteria una comunicazione di convocazione della famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le ragioni dell’allievo, si riunisce il Consiglio di Istituto per la definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal Consiglio di Istituto viene notificata per

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iscritto alla famiglia.

Recidiva anche dopo la sospensione per più di 15 giorni, atti di violenza grave che provocano elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico

Allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell’anno scolastico

Consiglio di istituto Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria. Viene inviata dalla Segreteria una comunicazione di convocazione della famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le ragioni dell’allievo, si riunisce il Consiglio di Istituto per la definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal Consiglio di Istituto viene notificata per iscritto alla famiglia.

Fumo negli spazi scolastici Rimprovero verbale, nota disciplinare con comunicazione alla famiglia, sospensione.

N.B. Per fumo negli spazi interni alla scuola, segnalazione ai funzionari di plesso incaricati e al Dirigente Scolastico per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (L.584/1975 e C.M.4/2001).

Docente, Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico

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* D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 7: “Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni”. ** D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 9: “L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”.

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ALLEGATO 3

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI”– AMOROSI con sezioni associate Comune di Faicchio – Melizzano - Puglianello

Via A. Manzoni, 8 – 82031 AMOROSI (BN) C.M. BNIC85200P . C,F. 92057590629 Tel. 0824/970280

e-mail: [email protected] [email protected]

Delibera n. 3/3 del 11 gennaio 2016

DELIBERAZIONE CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE

IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l’art. 50 del Decreto n. 44 del 1/02/2001 che attribuisce all’Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l’art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;

VISTO l’art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/02/2001 in base al quale il Consiglio d’istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici,

con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguitostabilite.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro ed iniziative di formazione e ricerca, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:

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• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica e della comunità ingenere;

• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

• alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini dilucro;

• considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente

dell'istituzione scolastica; b) osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

sicurezza che saranno direttamente impartite dal RSPPdell’Istituto; c) sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del

Comune o dalla stessa istituzionescolastica; d) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni di ordine, igiene e pulizia idonee a garantire

comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Laconcessione dei locali potrà essere revocata in caso di mancata osservanza di una delle disposizioni sopra indicate, con particolare riferimento al punto d).

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei localistessi.

L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo

L’uso dei locali può essere richiesto per giorni feriali nei seguenti orari:

pomeriggio in via ordinaria dalle ore 18 alle ore 24 (in caso di non coincidenza con leattività scolastiche l’orario di inizio potrà essere anticipato alle ore 17.00; solo in casi particolari diinteresse pubblico o di iniziative particolarmente meritevoli che richiedono un maggiorimpegno orario potrà essere concesso dalle ore 16.30)

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per i giorni festivi e di sospensione di attività didattica nei seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 24.

Art. 6 - Divieti particolari

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:

• è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell’istituzione scolastica;

• è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro;

• qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzionescolastica;

• l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

• i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica dellascuola.

Art. 7 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della personaresponsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima a cui seguirà sottoscrizione del contratto diconcessione

Art. 8 - Corrispettivi

Il Consiglio d’Istituto, sulla base di opportuna valutazione, può stabilire con propria delibera il contributo su base oraria che il concessionario dovrà versare all’Istituzione scolasticaper:

a) attività continuative (es. attività sportiva, corsi diinformatica); b) attività giornaliere (es manifestazioni sportive,convegni); c) Utilizzo di sussidi informatici etecnici.

Art. 9 - Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Art. 10 – Condizioni per la partecipazione alle attività del concessionario

Il concessionario, nell’espletamento delle proprie attività, si impegna ad applicare condizioni favorevoli agli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” che si trovino in particolari condizioni di disagio.

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Art. 11 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio si intende effettuato all’atto di firma del contratto di concessione. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione scolastica.

IlSegretario IlPresidente

F/toApolloniaTebano F/to Ferrucci MariaDomenica