REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL … sorga tumulto nell’aula e riescano vani i richiami del...

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UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE Approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 25.05.2016

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UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 25.05.2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell’Unione, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CAPO I Il Presidente

Art. 2 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell’Unione ricopre le funzioni di Presidente del Consiglio dell’Unione, garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun Consigliere.

2. Il Presidente programma l'attività consiliare e convoca le adunanze del Consiglio. 3. Quale Presidente della seduta consiliare: a) regola e modera la discussione, assicura e garantisce l’ordine delle sedute e il migliore svolgimento dei lavori dell’Assemblea ponendo in essere tutte le azioni e adottando tutti i provvedimenti necessari a tal fine; b) concede la parola e stabilisce il termine della discussione, in base alle norme del presente regolamento; c) determina le modalità per l’espletamento delle votazioni, ne controlla la regolarità e ne proclama l’esito; d) invita, in relazione all’esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni, soggetti estranei al Consiglio a partecipare alle sedute; e) tutela le prerogative e assicura l’effettivo esercizio dei diritti dei Consiglieri; f) riceve il testo delle proposte di deliberazione, degli emendamenti, degli ordini del giorno, delle interrogazioni e delle interpellanze; g) può chiedere agli organi dell’Unione atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell’Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti; h) espleta tutte le altre funzioni e competenze ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti;

i) decide, sentito il Segretario dell’Unione, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea le quali risultino di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari. 4 Nell’esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. 5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente dell’Unione lo sostituisce nell’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dall’Assessore più anziano per età,

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CAPO I

La convocazione del Consiglio

Art. 3 - Convocazione

1. Il Consiglio viene convocato in seduta ordinaria o d’urgenza dal Presidente che formula l’ordine del giorno. 2. Il Consiglio è altresì convocato quando ne fanno richiesta un quinto dei consiglieri assegnati e in tal caso la riunione deve tenersi entro un termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. I richiedenti devono depositare le relative proposte di delibere almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 3. La convocazione dei consiglieri va disposta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo posta raccomandata R.R., fax o telegramma o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dal consigliere. 4. L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della data della seduta. 5. Nei casi d’urgenza, il termine di cui al comma 4 è ridotto a 24 ore. 6. L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Unione. 7. Tutti gli atti relativi agli argomenti posti all’O.d.G. devono essere depositati presso la Segreteria dell’Unione il giorno di consegna degli avvisi di convocazione. 8. Ciascun consigliere può richiedere che le proposte di deliberazione ed i relativi allegati gli siano trasmesse mediante posta elettronica all’indirizzo da lui comunicato. Nel caso di comunicazione di indirizzo di posta elettronica non certificata, l’ufficio di segreteria dell’Unione è sollevato da qualunque responsabilità relativamente alla effettività e completezza della comunicazione.

9. Nell’avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 10. Fatti salvi i casi di convocazione in via d’urgenza, sono previste, su richiesta anche di un solo Consigliere, riunioni di illustrazione tecnica preliminari alla seduta di Consiglio dell’Unione al cui ordine del giorno sia iscritta la trattazione dei seguenti argomenti: - Modifica allo Statuto dell’Unione;

- Recepimento del trasferimento di funzioni da parte di uno o più Comuni associati; - Approvazione del Bilancio e relative variazioni; - Approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 4 - Validità delle sedute

1. Ai fini della validità delle sedute, si applica l’art. 19 dello Statuto dell’Unione. 2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 5 - Assenze dei Consiglieri 1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. 2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, scritta o verbale, al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata inoltre mediante motivata comunicazione scritta inviata alla sede dell’Unione, anche mediante posta elettronica ordinaria o certificata indirizzata all’Ufficio Segreteria dell’Unione. 3. Delle giustificazioni si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione all'Assemblea, da parte del Presidente o del Segretario, all'inizio della seduta stessa. 4. I Consiglieri che non intervengano a 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell’Assemblea. A tale riguardo il Presidente, a seguito del verificarsi delle assenze, provvede, con comunicazione scritta diretta al Consigliere interessato, a notificargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell’assenza con eventuali documenti probatori, entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine, il Consiglio delibera, tenuto conto delle giustificazioni prodotte. 5. I Consiglieri possono presentare le giustificazioni fino al giorno in cui il Consiglio è chiamato a decidere la loro decadenza, pronunciata la quale nessun ulteriore giustificazione è ammissibile.

Articolo 6- Designazione degli scrutatori 1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa due scrutatori, scegliendoli fra i Consiglieri presenti. 2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori. 3. I Consiglieri scrutatori, qualora si assentino, momentaneamente o definitivamente, dall’aula, devono comunicarlo al Presidente del Consiglio affinché egli possa procedere alla loro sostituzione, ove necessaria.

Art. 7 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio dell’Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’articolo successivo. 2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 8 - Adunanze segrete

1. Sono tenute in forma segreta le adunanze nelle quali si proceda ad apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone.

2. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata del Presidente e anche di un solo Consigliere, il Consiglio può deliberare senza discussione sulla prosecuzione in seduta segreta. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio, esclusa quella di cui al comma successivo, escano dall’aula. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi. 3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario dell’Unione, il Vice Segretario e il personale addetto al servizio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 9 - Luogo dell'adunanza

1. Il Consiglio dell’Unione si riunisce di regola presso la Sede dell’Unione.

2. Il Presidente, in casi particolari, può disporre la riunione presso le altre Sedi ordinarie dei Consigli comunali degli Enti facenti parte dell’Unione. Art. 10 - Inviti ad adunanze consiliari "aperte" 1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentita la Giunta, il Presidente può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni associati o di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali. 2. In tali adunanze non possono essere assunte deliberazioni.

Art. 11 - Partecipazione degli Assessori, invito a dirigenti, funzionari, consulenti, Revisore dei conti

1. L’avviso di convocazione di ogni seduta consiliare viene comunicato a cura della Segreteria, senza particolari formalità, agli Assessori dell’Unione. Questi ultimi hanno diritto di partecipare alle sedute con facoltà di intervenire nella discussione nonché di relazionare, su richiesta del Presidente, sulle proposte presentate, ma senza diritto di voto. Nel verbale si dà conto della presenza degli Assessori alla seduta. 2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari dirigenti e funzionari dell’Unione o il Revisore dei conti per rendere relazioni o informazioni. 3. Egualmente possono essere invitati consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire spiegazioni o chiarimenti.

Art. 12 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi. 2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente si ha la sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio dell’Unione.

Art. 13 - Tumulto nell’aula

1. Qualora sorga tumulto nell’aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi dichiara la sospensione della seduta ed abbandona il seggio, e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. 2. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l’opportunità, toglierla.

CAPO II

Ordine dei lavori

Art. 14 - Ordine della discussione 1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega. 2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Quando ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere ammesso a parlare. 3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento. I Consiglieri, se intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all’ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti per ciascun argomento. Art. 15 - Svolgimento interventi 1. Il Presidente concede la parola secondo l’ordine delle richieste di intervento. 2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire. 3. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all’ordine del giorno. Art. 16 - Fatto personale 1. E' fatto personale l'essere attaccato nella propria condotta o reputazione o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista. Il Presidente decide se egli abbia il diritto di parlare. Art. 17 - Discussione 1. Il Presidente può sempre riportare sull'argomento i Consiglieri che se ne discostassero e chiamare all'ordine quelli che usassero nella discussione forme non convenienti. Se il richiamo ripetuto non ha effetto, il Presidente toglie la parola al Consigliere che non ha ottemperato all'invito. Contro tale

provvedimento questi potrà richiamarsi all’Assemblea che delibererà senza discussione con voto segreto. 2. Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun consigliere può prendere la parola per più di due volte salvo il caso di mozione d'ordine o di fatto personale. 3. La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti quelli che l'hanno chiesto. 4. Quando la discussione è dichiarata chiusa il Presidente risponde ai vari interventi. Quindi la parola può essere concessa solamente per semplici dichiarazioni di voto. Ciascuna di tali dichiarazioni non può essere superiore a 5 minuti. 5. Durante la votazione non può essere concessa la parola. Articolo 18 - Questioni pregiudiziali e sospensive 1. Prima che abbia inizio la discussione, sui singoli argomenti ciascun Consigliere può proporre questioni pregiudiziali o sospensive. 2. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire le discussioni nel merito. Su di esse può parlare, per non più di due minuti, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario. Il Consiglio decide seduta stante. Articolo 19 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno 1. L’ordine di trattazione degli argomenti viene stabilito dal Presidente in sede di redazione dell’ordine del giorno. 2. L’ordine di trattazione può essere modificato, in apertura della seduta consiliare, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed é accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti. 3. La trattazione di un argomento all'Ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di opposizione del proponente, sulla proposta motivata decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

CAPO III

Operazioni di votazione

Art. 20 - Sistemi di votazione

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi di votazione per appello nominale previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, o decisi di volta in volta dal Consiglio. 2. Per le sole deliberazioni adottate in seduta segreta è prescritto lo scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene altresì usata per le deliberazioni concernenti persone e quando la Legge, lo Statuto o un Regolamento espressamente lo imponga. 3. La decisione di procedere a votazione a scrutinio segreto, in particolare su argomenti non riguardanti persone, viene presa su proposta del Presidente o di un Consigliere con votazione palese del Consiglio. 4. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione. 5. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei Consiglieri scrutatori.

6. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.

Art. 21 - Votazione palese e votazione segreta

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale. 2. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede.

Articolo 22 - Ordine delle votazioni 1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. 2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine: a) le questioni pregiudiziali e sospensive; b) gli emendamenti; c) le singole parti del documento o proposta principale, quando questo si componga di varie parti tra di loro connesse, ma autonome e la votazione per parti venga richiesta da almeno un quinto consiglieri; d) il documento o proposta nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza o fatti propri dal proponente del documento principale. Articolo 23 - Esito delle votazioni 1. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito. 2. In caso di votazione a scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art. 24 - Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio dell’Unione sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti. 2. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non è computato ai fini della determinazione dei votanti. 3. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta. 4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 5. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un’adunanza successiva.

Art. 25 - Redazione del verbale d'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio dell’Unione. 2. Le sedute del Consiglio, fatti salvi i casi di forza maggiore o i casi di seduta non pubblica, sono integralmente registrate con l’ausilio di sistemi di registrazione digitale o altri sistemi tecnologici e

quindi trascritte, sotto la diretta responsabilità del Segretario dell’Unione, nel processo verbale della seduta. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Segretario può avvalersi anche di dipendenti dell’Unione per prendere appunti utili per la verbalizzazione. La trascrizione della registrazione viene effettuata e trasmessa ai consiglieri, tramite posta elettronica anche non certificata, di norma, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della seduta. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, ciascun Consigliere, in ordine alle sue dichiarazioni, può richiedere al Segretario di apportarvi correzioni linguistiche che non alterino il significato dell’intervento o correzioni di parole che non risultavano comprensibili nella registrazione. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, alla scadenza del quindicesimo giorno la trascrizione non sia ancora disponibile, verrà comunicata ai Consiglieri la data da cui è disponibile la trascrizione e dal ricevimento di tale comunicazione i Consiglieri avranno a disposizione i quindici giorni di cui al quarto periodo del presente comma. Il processo verbale viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario dell’Unione e viene conservato in apposita raccolta. 3. I singoli verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario; negli stessi sono riportati i nominativi dei Consiglieri presenti e di quelli assenti, la precisazione se la delibera è stata adottata in seduta pubblica o segreta e, di seguito alla proposta di deliberazione, l’indicazione di quanti sono intervenuti nella discussione, le modalità di votazione, il nominativo degli astenuti, l’esito della votazione, riportando per le votazioni palesi il nominativo di coloro che hanno espresso voto contrario, e la proclamazione dell’approvazione o meno da parte del Consiglio. 4. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, i verbali sono pubblicati integralmente sul sito telematico istituzionale dell’Unione.

CAPO IV

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti 1. I Consiglieri dell’Unione e i Consiglieri dei Comuni associati, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell’Unione e degli enti dipendenti o a cui l’Unione partecipa. 2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione o di estrazione di copia di tutti gli atti e documenti formati dall’Ente, ovvero in possesso dell’Ente o comunque dallo stesso utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 3. Le richieste di accesso agli atti sono inammissibili: a) se formulate in modo generico o prive dei dati idonei a consentire ai funzionari competenti un’identificazione, anche minima, della documentazione oggetto dell’accesso; b) se concernono tutti gli atti adottati successivamente ad una certa data; c) se riguardano provvedimenti ancora da adottare; d) se concernono intere categorie di atti. 4. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi. 5 La richiesta delle copie di cui al comma 2 è effettuata su apposito modulo sul quale il Consigliere indica gli estremi dell’atto o documento di cui richiede la copia e appone data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio del mandato elettorale. 6. Le richieste di accesso agli atti amministrativi sono inviate all’Unione esclusivamente: a) a mezzo posta; b) a mezzo posta elettronica certificata; c) con consegna a cura del Consigliere al protocollo dell’Ente.

7. Le richieste di accesso agli atti mediante estrazione di copia sono presentate all’Ufficio Protocollo, che procederà a trasmetterle alla Segreteria dell’Unione. 8. L’Ufficio Segreteria acquisirà le copie dei documenti dai competenti uffici e provvederà a trasmettere le stesse al Consigliere nel termine di cui al successivo comma 10. 9. Il Consigliere può richiedere copia autenticata delle deliberazioni del Consiglio, nel qual caso sulle stesse va apposta la dizione che vengono rilasciate in esenzione dell’imposta di bollo esclusivamente per le funzioni connesse alla carica di Consigliere dell’Unione o di Consigliere di uno dei Comuni associati. 10. Il rilascio delle copie avviene nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. 11. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria in quanto il loro uso è limitato all’esercizio del mandato elettorale inerenti la carica di Consigliere e in nessun caso egli può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti. 12. L’estrazione di copia di atti e documenti complessi costituiti da: rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché in formato fotocinematografico, è effettuata, di prassi, su supporto digitale. 13. In particolare è consegnata copia su supporto digitale della seguente documentazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) progetti di opere pubbliche; b) Tavole cartografiche e documentazione fotografica disponibile in formato digitale. 14. Alla richiesta di informazioni agli uffici dell’Unione ed alla consultazione degli atti e/o dei documenti da parte dei Consiglieri dell’Unione e dei comuni aderenti sono riservati due giorni alla settimana, specificatamente individuati con provvedimento del Presidente, nel quale saranno altresì indicate apposite ed adeguate fasce orarie, possibilmente al di fuori dell’orario di apertura al pubblico degli uffici stessi. 15. Al di fuori dei giorni e delle fasce orarie di cui al precedente comma, i Consiglieri potranno esercitare il diritto di informazione e consultazione degli atti e/o documenti, concordando previamente l’orario con il Responsabile del Settore competente. 16. I Consiglieri nell’utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all’esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Art. 27 – Interrogazioni 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia esatta, ovvero se il Consiglio dell’Unione abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione su determinati oggetti. 2. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto da uno o più Consiglieri dell’Unione. 3. Alle interrogazioni è data risposta scritta nel termine di trenta giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Ente. Art. 28 - Interpellanza 1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti del Consiglio dell’Unione circa questioni che riguardano determinati aspetti della sua attività. 2. I Consiglieri dell’Unione interpellanti specificano se richiedono che alla interpellanza sia risposto, alternativamente: a) in forma scritta, entro trenta giorni dalla presentazione; b) verbalmente in Consiglio; 3. Alla interpellanza risponde il Presidente, ovvero uno o più Assessori da lui delegati.

4. Le interpellanze delle quali è programmata la trattazione in una seduta del Consiglio, devono essere state trasmesse al Presidente almeno otto giorni prima della seduta. 5. L'esame delle interpellanze viene fatto all'inizio di ciascuna seduta, anche prima dell’apertura della stessa, secondo l'ordine stabilito dal Presidente per un tempo massimo non superiore ad un’ora. 6. Il Presidente e/o gli Assessori, rispondono alle interpellanze, con interventi di durata non superiore a cinque minuti per ogni interpellanza. Trascorso tale tempo il Presidente, qualora risulti necessario per la completezza della risposta, può concedere un breve prolungamento dell'intervento. Successivamente, uno dei Consiglieri interpellanti può intervenire, per un tempo non superiore a un minuto, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta. In presenza della richiesta di intervento di più Consiglieri interpellanti, il Presidente concede la parola ad uno di essi, tenendo conto dell'ordine di sottoscrizione della interpellanza. 7. È esclusa la trattazione delle interpellanze nelle sedute di Consiglio in cui è iscritta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art. 29 - Mozioni 1. La mozione consiste in una indicazione circa il modo di risolvere determinati problemi di competenza del Consiglio dell’Unione. 2. La mozione può essere presentata per iscritto da ciascun Consigliere ed essere indirizzata al Presidente. 3. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze e mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti e poco rispettosi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Pubblicazione delle deliberazioni dell’Unione sul sito istituzionale 1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell’Unione, entro due giorni dall’affissione all’Albo pretorio dell’Ente, sono altresì pubblicate in altra sezione del sito istituzionale dell’Ente in cui le stesse sono raccolte e conservate anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione all’Albo. 2. La pubblicità di cui al precedente comma assolve una funzione esclusivamente informativa. Art. 31 - Efficacia e pubblicazione del regolamento 1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 2. Dopo l’entrata in vigore il presente regolamento è altresì pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni facenti parte dell’Unione e trasmesso in copia ai componenti del Consiglio dell’Unione. Art. 32 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo statuto dell’Unione, si

applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo. 2. Le norme di fonte primaria che, entrate in vigore successivamente all’adozione di tale regolamento, dettino una disciplina diversa da quella regolamentare e statutaria hanno portata prevalente rispetto a queste ultime.