REGOLAMENTO EDILIZIO - comune.castelvetro.pc.it · 71 Uscite dalle autorimesse e rampe Art. 72...

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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PROVINCIA DI PIACENZA) REGOLAMENTO EDILIZIO ADOZIONE: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22.04.1981 APPROVAZIONE: Atto dell’Ufficio di Presidenza del Comprensorio Val d’Arda - Val d’Ongina della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 15.12.1981, controllato senza rilievi dal C.C.A.R.E.R., ai sensi dell’art. 45 L. 63/53, in data 25.01.1982, prot. 945/405. TESTO COORDINATO con le modifiche apportate da: - Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 05.05.1987 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 16.11.1990 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 22.09.1992 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29.11.1996 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 07.08.1999 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.01.2004 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.10.2008 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2009 (Testo in vigore dal 26.08.2009)

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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

(PROVINCIA DI PIACENZA)

REGOLAMENTO EDILIZIO

ADOZIONE: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22.04.1981

APPROVAZIONE: Atto dell’Ufficio di Presidenza del Comprensorio Val d’Arda - Val d’Ongina della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 15.12.1981, controllato senza rilievi dal C.C.A.R.E.R., ai sensi dell’art. 45 L. 63/53, in data 25.01.1982, prot. 945/405.

TESTO COORDINATO con le modifiche apportate da: - Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 05.05.1987 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 16.11.1990 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 22.09.1992 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29.11.1996 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 07.08.1999 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.01.2004 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.10.2008 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2009

(Testo in vigore dal 26.08.2009)

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 2

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento Art. 2 Definizione degli interventi edilizi e titoli abilitativi Art. 3 Opere soggette a Permesso di Costruire Art. 4 Opere soggette a Denuncia Inizio Attività Art. 5 Opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Art. 6 Attività Edilizia libera Art. 7 Sportello Unico per l’Edilizia

TITOLO II - COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO -

Art. 8 Definizioni e compiti della Commissione per la qualità architettonica e il

paesaggio Art. 9 Composizione e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il

paesaggio Art. 10 Funzionamento della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

TITOLO III - PROCEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI ABILITATIVI -

CAPITOLO I

Permesso di Costruire Art. 11 Procedura per la presentazione della domanda di Permesso di Costruire Art. 12 Domanda di Permesso di Costruire ed allegati a corredo Art. 13 Procedure per il rilascio del Permesso di Costruire Art. 14 Determinazione del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia sulla

domanda e ritiro del Permesso di Costruire Art. 15 Validità e decadenza del Permesso di Costruire Art. 16 Controllo delle opere soggette a Permesso di Costruire Art. 17 Permesso di Costruire in sanatoria Art. 18 Permesso di Costruire in deroga

CAPITOLO II Denuncia Inizio Attività

Art. 19 Denuncia di Inizio Attività, disciplina e modalità di presentazione Art. 20 Controllo delle opere soggette a Denuncia Art. 21 Denuncia di Inizio Attività in sanatoria

CAPITOLO III Richiesta Valutazioni Preventive, Varianti, Volture dei titoli abilitativi e Ricorsi

Art. 22 Richiesta di valutazione preventiva Art. 23 Parere Preventivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio Art. 24 Varianti ai titoli abilitativi Art. 25 Voltura dei titoli abilitativi Art. 26 Riesame dei titoli abilitativi

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 3

TITOLO IV

- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Art. 27 Domanda di Autorizzazione Paesaggistica e allegati a corredo Art. 28 Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Art. 29 Cartelli pubblicitari in aree vincolate come beni paesaggistici ed ambientali Art. 30 Opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica

TITOLO V - ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE –

Art. 31 Comunicazione di inizio lavori Art. 32 Direttore dei lavori e Costruttore Art. 33 Responsabilità del titolare, del Committente, del Costruttore e del Direttore dei

Lavori Art. 34 Conduzione del cantiere e pubblica incolumità Art. 35 Vigilanza durante l’esecuzione delle opere Art. 36 Comunicazione di fine lavori Art. 37 Ritrovamenti archeologici

TITOLO VI - CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ -

Art. 38 Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità Art. 39 Domanda di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità Art. 40 Rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità Art. 41 Scheda Tecnica Descrittiva Art. 42 Utilizzazione abusiva di costruzioni – controlli Art. 43 Idoneità degli alloggi

TITOLO VII - PRESCRIZIONI EDILIZIE -

Art. 44 Classificazione dei locali Art. 45 Caratteristiche dei locali Art. 46 Norme speciali per gli interventi edilizi su edifici esistenti Art. 47 Impianti speciali Art. 48 Soppalchi e soffitti inclinati Art. 49 Piani interrati e seminterrati Art. 50 Sottotetti Art. 51 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

TITOLO VIII - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE -

Art. 52 Salubrità del terreno Art. 53 Isolamento dall’umidità Art. 54 Isolamento termico Art. 55 Isolamento fonico Art. 56 Fognature Art. 57 Impianti minimi Art. 58 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua Art. 59 Camere oscure – Impianti termici

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 4

TITOLO IX

- PRESCRIZIONI ANTINCENDIO - Art. 60 Copertura Art. 61 Pareti divisorie Art. 62 Scale e ascensori Art. 63 Scale, ascensori e bocche da incendio in edifici alti Art. 64 Canne fumarie

TITOLO X - PRESCRIZIONI GENERALI -

Art. 65 Rinvio a leggi particolari Art. 66 Norme di edilizia antisismica Art. 67 Decoro generale Art. 68 Manutenzione Art. 69 Tabelle stradali e numeri civici Art. 70 Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici Art. 71 Uscite dalle autorimesse e rampe Art. 72 Elementi aggettanti Art. 73 Intercapedini Art. 74 Coperture Art. 75 Mostre, vetrine, insegne, tende Art. 76 Marciapiedi e porticati Art. 77 Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani Art. 78 Cassette per corrispondenza Art. 79 Nicchie e spazi per i contatori del gas

TITOLO XI - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI -

Art. 80 Edifici ed ambienti con destinazioni particolari Art. 81 Locali per ricovero di animali

TITOLO XII - LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO -

CAPITOLO I

Domanda – Convenzione – Autorizzazione Esecuzione Art. 82 Domanda di lottizzazione e documenti a corredo Art. 83 Convenzione Art. 84 Procedura per l’autorizzazione della lottizzazione Art. 85 Validità della autorizzazione per le lottizzazioni Art. 86 Concessione Edilizia nella lottizzazione

CAPITOLO II

Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazion e Art. 87 Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 5

TITOLO XIII - ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI -

Art. 88 Organo competente Art. 89 Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza Art. 90 Provvedimenti sindacali Art. 91 Sanzioni penali Art. 92 Violazione di norme sanitarie o di leggi speciali

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Art. 93 Opere già autorizzate Art. 94 Occupazione di suolo pubblico Art. 95 Depositi di materiali nelle zone residenziali Art. 96 Canne fumarie Art. 97 Entrata in vigore del regolamento Art. 98 Inizio lavori – Norme transitorie Art. 99 Richiesta di esame del progetto di massima

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 6

TITOLO I

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

comunale, l’attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le

urbanizzazioni che modificano l’ambiente urbano e territoriale, e l’attuazione degli

strumenti urbanistici di esecuzione, sono disciplinate dal presente Regolamento,

dalle legge nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dalle norme del vigente

P.R.G.

Il Regolamento Edilizio disciplina in particolare, l’attività costruttiva e di

trasformazione dell’ambiente sotto il profilo delle procedure burocratiche e del

controllo delle caratteristiche fisiche, tecniche e funzionali degli interventi, e detta le

norme relative alla formazione, attribuzione, e funzionamento della Commissione per

la Qualità Architettonica e il paesaggio.

Nel caso che le definizioni o le prescrizioni del presente Regolamento Edilizio

contrastino con altre contenute nelle Norme di Attuazione del P.R.G., si intendono

valide queste ultime.

Art. 2

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI

In applicazione alle leggi nazionali e regionali vigenti, gli interventi di

trasformazione urbanistica ed edilizia, nelle diverse zone omogenee individuate dal

P.R.G. vigente, sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici

esistenti;

b) Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 7

superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle

destinazioni d'uso;

c) Restauro scientifico: gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno

assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi

o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono

in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,

formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione,

valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle

intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

c 1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il

restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino

degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio

eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino

dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il

ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli

orti, i giardini, i chiostri;

c 2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza

modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: -

murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto,

con ripristino del manto di copertura originale;

c 3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto

originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

c 4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

d) Restauro e risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare

l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e

strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi

compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli

elementi estranei all'organismo edilizio;

e) Ripristino tipologico: gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o

parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 8

della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità

edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di

intervento prevede:

e 1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni,

blocchi scale, portici;

e 2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra

unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;

e 3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle

finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di

finitura;

f) Ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un

organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed

impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o

la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione

edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva

fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di

sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per

l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti

tecnologici;

g) Nuova edificazione: gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del

territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

Sono comunque da considerarsi tali:

g 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero

l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo

restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6);

g 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti

diversi dal Comune;

g 3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che

comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

g 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di

ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 9

g 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di

qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,

oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a

soddisfare esigenze meramente temporanee;

g 6) gli interventi pertinenziali che non rientrano nell’elenco degli interventi

sottoposti a Denuncia di Inizio Attività;

g 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di

impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei

lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

h) Ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di

interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e

della rete stradale;

i) Demolizioni: gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli

elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la

struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di

risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde

pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la

esecuzione di opere esterne;

l) Recupero e risanamento delle aree libere: gli interventi che riguardano le aree e

gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e

formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere

incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla

riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;

m) Significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a

fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i

livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti.

I contenuti delle categorie di intervento di cui al precedente comma, nonché

quelli di trasformazione urbanistica, sono altresì definiti e dettagliati dalle Norme

Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Vigente.

Le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e

la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del

contributo di costruzione.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 10

I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle

prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

vigenti e adottati. Gli stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli

paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio

storico, artistico ed archeologico.

I titoli abilitativi sono la Denuncia di Inizio Attività e il Permesso di Costruire.

Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli

abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli

immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione

e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei

diritti dei terzi.

Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed

urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

non è richiesto alcun titolo abilitativo, limitatamente alle opere ingiunte.

Quando le opere urgenti siano necessarie per evitare un pericolo o danno

grave, imprevisto e imprevedibile, l’interessato, sotto sua personale responsabilità,

può procedere alla loro esecuzione anche senza preventivo titolo abilitativo, con

l’obbligo di segnalarlo allo Sportello Unico per l’edilizia o ad altro Ufficio competente,

e di presentare entro i successivi 30 giorni la documentazione di rito per i necessari

titoli abilitativi.

Art. 3

OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE

Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree del

demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare quelle esistenti,

procedere all’attuazione di Piani Particolareggiati, ovvero procedere all’esecuzione di

opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una

modificazione del territorio, ad eccezione delle normali operazioni colturali e a fini

produttivi, deve chiedere Permesso di Costruire allo Sportello unico fatti salvi i casi in

cui tali interventi vadano sottoposti a Denuncia di Inizio Attività.

In particolare sono subordinate al rilascio del Permesso di Costruire:

a) opere di urbanizzazione;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 11

b) costruzioni ed opere urbanistico- edilizie di qualsiasi tipo, ad esclusione delle

opere costituenti pertinenze qualora comportino la realizzazione di un volume

non superiore al 20% del volume dell’edificio principale. Per pertinenza edilizia

si definisce quell’opera che, pur avendo una propria individualità ed autonomia,

è posta in durevole rapporto subordinato con un’unità immobiliare principale – di

cui generalmente fa parte – per renderne più agevole e funzionale l’uso, o

anche per scopi ornamentali. La sua superficie ha carattere di superficie

accessoria;

c) ristrutturazioni urbanistiche;

d) ripristino tipologico;

e) ampliamenti;

f) sopraelevazioni;

g) rilevati in genere;

h) interventi comunque interessanti al disegno urbano;

i) la realizzazione di deposito di materiali ove comportino l’esecuzione dei lavori

cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

j) demolizione e ricostruzione nei casi in cui non rientrano nella ristrutturazione

edilizia;

k) opere di edilizia funeraria significative per le dimensioni e le caratteristiche

estetiche;

l) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive con

creazione di volumetria;

m) le variazioni essenziali di cui all’art. 18 della L.R. 31/2002.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione:

1) per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito

della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 40 della L.R. n. 20/2000;

2) per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque

insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente

competenti;

3) per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;

4) per le opere pubbliche dei Comuni.

I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4

sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 12

ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e

paesaggistica.

Art. 4

OPERE SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’

Sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria, ai sensi dell’art. 8 L. R.

25 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, purché conformi

alle prescrizioni del P.R.G. vigente, i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;

c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere

architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli

elenchi di cui alla parte seconda del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.,

nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti

urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino

anche la sagoma dell'edificio;

d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;

e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla

L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

g) i mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere;

h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza

creazione di volumetria;

i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la

realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19

della L.R. 31/2002;

k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei

casi di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli

immobili collocati nei centri storici; nonché la costruzione di autorimesse e

parcheggi realizzati nella misura di 1mq./10 mc. rispetto alla volumetria

destinata alla residenza;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 13

l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova

costruzione, come definiti alla lett. b) del secondo comma del precedente

articolo”;

m) significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola;

n) apposizione e installazioni di strutture di supporto per cartelloni e insegne

pubblicitarie, che abbiano rilevanza edilizia;

Oltre agli interventi edilizi assoggettati a DIA obbligatoria, ai sensi del

precedente comma, devono essere attuati con DIA:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) le occupazioni di suolo per esposizioni di merci a cielo libero quando non

comportano opere di trasformazione permanente del suolo inedificato;

c) gli interventi previsti all’interno di piani attuativi, comunque denominati, ivi

compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano

precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui

sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata, al momento dell’approvazione

dei piani attuativi stessi.

Art. 5

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 del D. Lgs 22

gennaio 2004, n. 42, i progetti di opere ed interventi di trasformazione del territorio in

grado di alterare in modo diretto o indiretto, permanente o temporaneo, l’aspetto, il

significato e la funzione di una qualsiasi componente paesaggistica-ambientale o di

un paesaggio nel suo complesso, dovranno essere sottoposti, preventivamente al

rilascio del Permesso di Costruire o della presentazione della Denuncia Inizio Attività

e alla esecuzione delle trasformazioni, alla valutazione paesaggistico – ambientale

tramite il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del competente

Responsabile del Servizio.

Non è comunque richiesta l’autorizzazione paesaggistica di cui al comma

precedente:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento

statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto

esteriore degli edifici;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 14

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non

comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie

ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino

l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,

antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati

dall’articolo 142, comma 1, lettera g) del D. Lgs n. 42/2004, purché previsti ed

autorizzati in base alla normativa in materia.

Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, nel caso di realizzazione di opere in

assenza di autorizzazione paesaggistica il trasgressore è tenuto alla remissione in

pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e successivi del

medesimo articolo.

Art. 6

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA

Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina

dell'attività edilizia, sono attuati liberamente:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non

interessino gli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs 22

gennaio 2004 n. 42, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico

individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi

strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma

dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere

geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva

non superiore a 13 mc (art. 17 D. Lgs 22 febbraio 2006, n. 128).

Non sono altresì soggette a Permesso di Costruire né a Denuncia di Inizio

Attività, le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da parte dell’Amministrazione

Comunale le opere e le installazioni per la segnaletica stradale verticale e orizzontale

in applicazione al Codice della strada, nonché l’apposizione di insegne pubblicitarie.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 15

Non sono soggette a Permesso di Costruire né a Denuncia di Inizio Attività le

opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco.

In questa categoria sono da intendersi anche i ripristini di strutture murarie che

si intendono necessari conseguentemente a crolli improvvisi o dovuti a calamità.

Non sono soggette al rilascio del Permesso di Costruire né a Denuncia di Inizio

Attività, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, le opere da eseguirsi da parte di

amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale;

l‘accertamento della loro corrispondenza agli strumenti urbanistici vigenti spetta

quindi allo Stato di intesa con la Regione e/o in base alla L.R. n. 20/2000.

Art. 7

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento Edilizio è istituito lo Sportello

Unico dell’edilizia.

Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle Denuncie Inizio Attività, delle domande per il rilascio del

Permesso di Costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in

materia di attività edilizia e di trasformazione del territorio;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante

predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi

informativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via

telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento

delle procedure previste dal presente regolamento, nonché tutte le possibili

informazioni utili disponibili;

c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai

documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi

dell’art. 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dei regolamenti comunali di

attuazione in merito;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di conformità edilizia e agibilità,

nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni

provvedimentali a carattere urbanistico, edilizio e di qualsiasi altro tipo

comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 16

e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre

amministrazioni/uffici chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio

oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento all’acquisizione di

pareri, nulla Osta, autorizzazioni, certificazioni, atti di assenso, ecc.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 17

TITOLO II

- COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO -

Art. 8

DEFINIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’

ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è l'organo

consultivo, istituito ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 31/2002 e dell’art. 148 del D.lgs n.

42/2004, cui spetta l’emanazione dei pareri, obbligatori ma non vincolanti, ai fini del

rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di

risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche

in edifici avente valore storico architettonico.

La Commissione è un organo a carattere esclusivamente tecnico i cui

componenti, scelti tra tecnici esterni all’Amministrazione, presentano un’elevata

competenza e specializzazione.

La Commissione, in quanto organo esterno e autonomo rispetto alla struttura

del Comune, esprime il proprio parere, indipendentemente dalle verifiche istruttorie

normative svolte dagli uffici comunali.

La Commissione esprime il proprio parere in ordine agli aspetti compositivi ed

architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano,

paesaggistico e ambientale. Il parere della Commissione è richiesto nei seguenti

casi:

a) interventi da realizzare sui beni soggetti a tutela ai sensi della parte seconda del

D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

b) autorizzazioni in materia paesaggistica di cui alla parte terza del D. Lgs 22

gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

c) interventi da realizzare su edifici sottoposti dagli strumenti urbanistici comunali

al restauro scientifico o al restauro e risanamento conservativo;

d) opere di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici

precedentemente richiamati;

e) interventi soggetti a permesso di costruire, di nuova costruzione (con

l’esclusione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nell’ambito di

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 18

strumenti urbanistici attuativi approvati), di demolizione con successiva

ricostruzione e di ampliamento degli edifici esistenti, nonché delle relative

variazioni essenziali;

f) valutazioni preventive, limitatamente ai casi in cui vengano richieste, da parte

dell’avente titolo, in ordine agli aspetti precedentemente richiamati.

Inoltre, la Commissione esprime il proprio parere in materia urbanistica, solo in

ordine all’aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale, alla tutela

dell’integrità culturale, storico-testimoniale e ambientale, su:

a) la strumentazione urbanistica generale e attuativa e le sue varianti, come

individuata dalla vigente legislazione in materia;

b) i regolamenti aventi incidenza sull’attività di trasformazione urbanistica ed

edilizia del territorio.

Il Sindaco, o il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, o i Responsabili

del procedimento, possono richiedere il parere alla Commissione in qualsiasi

circostanza in cui essi lo ritengano opportuno, previa valida motivazione che dovrà

risultare nel verbale della relativa seduta.

Nel caso di intervento urbanistico-edilizio per il quale è stata rilasciata

l’autorizzazione paesaggistica di cui alla parte terza del D. Lgs 22 gennaio 2004 n.

42, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia non è tenuto a richiedere un

ulteriore parere della Commissione, per il relativo e conseguente titolo abilitativo in

materia edilizia (permesso di costruire o denuncia di Inizio Attività) legittimante

l’intervento medesimo.

Art. 9

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’

ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è nominata dalla

Giunta Comunale ed è composta da n. 7 componenti scelti tra i tecnici esterni

all’Amministrazione, in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma

di scuola media superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la

gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela

dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche,

ambientali, agrarie e forestali.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 19

I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno

triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera

professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza

professionale analoga, in una delle materie sopra indicate.

Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal

curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze

professionali, della partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del

paesaggio e dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per la

qualità architettonica e il paesaggio.

Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni

ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.

La Giunta comunale nomina la Commissione a seguito di espletamento di una

procedura ad evidenza pubblica per la raccolta delle candidature oppure, se lo ritiene

necessario, può richiedere la designazione di terne di candidati agli ordini e collegi

professionali, agli organismi scientifici e alle università.

Per la raccolta delle candidature il Responsabile dello Sportello Unico per

l’Edilizia rende noto alla cittadinanza, con le forme di pubblicità ritenute più

opportune, la possibilità di segnalare e/o presentare autocandidature di soggetti

idonei, professionalmente e culturalmente, a ricoprire l’ufficio di componente della

Commissione, invitando a far pervenire tali candidature entro un termine che non

potrà essere inferiore a giorni 15 (quindici).

La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Sindaco e i suoi

componenti restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.

I componenti della Commissione possono essere confermati.

I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi,

decadono dalla carica. La decadenza, su richiesta del Segretario, è dichiarata dalla

Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto

secondo i criteri e le modalità indicate ai commi precedenti. Prima di procedere

all’adozione del predetto provvedimento di surroga, la Giunta Comunale esamina le

eventuali controdeduzioni dell’interessato alla contestazione della decadenza,

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 20

controdeduzioni che devono essere presentate al Sindaco o all’Assessore delegato

entro sette giorni dalla ricezione della contestazione medesima.

In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dalla carica di uno o più

componenti della Commissione, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e

provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo

periodo di durata in carica della Commissione.

Ai componenti della Commissione viene attribuito un gettone di presenza.

Il Segretario della Commissione, senza diritto di voto, è il Responsabile dello

Sportello Unico per l’Edilizia, in caso di sua assenza le medesime funzioni sono

svolte da un dipendente comunale incaricato dallo stesso Responsabile.

Art. 10

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’

ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio all’atto del suo

insediamento, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente e il

Vice-Presidente.

Il Presidente della Commissione esercita le funzioni attribuitegli dalle

disposizioni contenute nel presente regolamento ed il Vice-Presidente sostituisce il

Presidente, in caso di sua assenza, esercitando le funzioni ad esso attribuite.

La Commissione si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una

volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Segretario lo ritenga

opportuno. La convocazione della Commissione deve essere comunicata dal

Segretario per iscritto, oppure a mezzo fax o posta elettronica, e deve pervenire a

tutti i componenti almeno 3 giorni prima della seduta. La comunicazione di

convocazione non contiene alcun ordine del giorno, l’effettivo ordine del giorno

trattato nella seduta verrà comunicato ai componenti all’inizio della seduta

medesima. E’ inoltre possibile la convocazione della Commissione da parte del

Segretario durante il corso della seduta precedente, a condizione che siano presenti

tutti i componenti e che tale convocazione venga iscritta a verbale. Copia dell’avviso

di convocazione deve essere, in ogni caso, inviato anche al Sindaco o suo delegato,

il quale potrà partecipare come auditore alla seduta.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 21

Le riunioni della Commissione sono valide se interviene la maggioranza dei

componenti, tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente. Il numero

legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni

votazione.

Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione il tecnico comunale

che ha curato l’istruttoria delle pratiche da esaminare e valutare, con il compito di

presentare e illustrare le relative argomentazioni in merito.

L’ordine del giorno della riunione, tenuto dal Segretario, contiene tutte le

pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l’ordine di

presentazione.

La Commissione non può rinviare, per più di una volta l’esame delle pratiche

che le sono state sottoposte, in ogni caso essa dovrà esprimere il proprio parere in

forma sintetica e chiaramente motivata.

La Commissione può richiedere, qualora lo ritenga indispensabile per formulare

il proprio parere, ulteriori approfondimenti e/o un supplemento di istruttoria nei

seguenti casi:

a) la necessità di elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative

(documentazione grafica, fotografica, plastici ecc.);

b) l’opportunità di convocare i progettisti nel corso della riunione della

Commissione per avere chiarimenti sui progetti e sugli atti sottoposti all’esame;

c) la necessità di richiedere modeste modifiche al progetto.

Dell’esercizio delle facoltà di cui sopra deve essere fatto esplicito riferimento in

verbale. Il parere della Commissione sarà espresso nella prima riunione utile

successiva alla presa d’atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti.

La Commissione esprime i pareri:

a) favorevole;

b) favorevole con eventuali prescrizioni;

c) contrario motivato.

Ha validità il parere che sia stato espresso con un numero di voti che

rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta ovvero, in caso di parità,

il parere espresso con il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 22

I commissari non possono presenziare all’esame ed al giudizio dei progetti da

essi elaborati od alla esecuzione dei quali siano comunque interessati,

dell’osservanza di questa prescrizione deve esserne fatto esplicito riferimento a

verbale.

Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il

"quorum" richiesto per la validità della riunione. Nei casi in cui via sia un interesse,

anche solo marginale, diretto o indiretto da parte del commissario sul progetto in

esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali

casi, avvalersi della facoltà di astensione.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal

Presidente, dal Segretario e dai commissari presenti, che riporta i pareri espressi sui

singoli progetti posti all'ordine del giorno.

I verbali delle adunanze devono indicare i pareri dati, il numero dei voti

favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli

commissari. Deve specificarsi, in ogni caso, se il parere è adottato a maggioranza

dei presenti. Il parere espresso dalla Commissione deve essere trascritto, a cura del

Segretario, sulle relative pratiche. Il Segretario, inoltre, appone sull’elaborato grafico

che deve rimanere agli atti, la dicitura: “Esaminato nella seduta del ................ dalla

Commissione”, completata dalla data e dalla firma di vidimazione del Presidente.

La Commissione, all'atto dell'insediamento, può redigere un apposito

documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per

l'emanazione dei pareri.

In tutti i casi nei quali è richiesto il parere della Commissione, le determinazioni

conclusive del dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia non conformi,

anche in parte, al parere della Commissione stessa, sono immediatamente

comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta

giorni, del potere di cui all'art. 24 della L.R. n. 31/2002.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 23

TITOLO III

- PROCEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI ABILITATIVI -

CAPITOLO I

Permesso di Costruire

Art. 11

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

PERMESSO DI COSTRUIRE

La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, sottoscritta dal proprietario

o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata da

un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati ed allegati di

cui al successivo articolo del presente Regolamento Edilizio.

La domanda ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia

di bollo.

La domanda deve contenere le generalità, il domicilio, il numero di codice

fiscale del richiedente e del progettista, deve essere sottoscritta da entrambi e il

progettista è tenuto ad apporre sulla medesima il timbro professionale. Nel caso di

più progettisti, la domanda dovrà contenere l'indicazione del progettista responsabile

della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni. In ogni

caso i progettisti sono tenuti ad asseverare l’idoneità delle proprie abilitazioni

professionali rispetto al tipo di intervento progettato.

Hanno titolo a richiedere il Permesso di Costruire, nonché ad ottenere

l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, i seguenti soggetti, nei limiti del

proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:

a) il proprietario dell’immobile;

b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;

c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto;

d) l’usufruttuario e il titolare di diritto di uso e di abitazione, per gli interventi di

manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili;

e) il titolare di servitù prediali, per gli interventi conformi al titolo;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 24

f) il locatario, per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, nonché di

restauro e risanamento assimilabili.

g) l’affittuario agrario di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, per le opere di

semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;

h) il concessionario di terre incolte di cui alla L. 440/1978, per le opere di

miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;

i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto

attinente l’opera presupposta dal provvedimento;

j) il concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio;

k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, conformemente alla convenzione

stipulata con il proprietario o con la persona legittimata a disporre;

l) il beneficiario di un conforme provvedimento giurisdizionale o amministrativo;

m) l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per ciò che

concerne le parti comuni del condominio;

n) l’assegnatario di aree P.E.E.P. o P.I.P., conformemente all'atto di assegnazione

dell'organo comunale competente;

o) il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta il godimento

di un bene immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà di richiedere

il permesso di costruire o presentare la DIA ed eseguire i relativi lavori.

In caso di rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a

richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, si fa

riferimento ai poteri effettivamente conferiti dalla legge o dal contratto.

L’elencazione dei soggetti diversi dal proprietario contenuta al comma

precedente è esemplificativa ed è dettata al fine di repertoriare i casi in cui

normalmente può ravvisarsi la legittimazione in materia di interventi edilizi, fermo

restando che la sussistenza della titolarità effettiva e sostanziale ricade nella piena

responsabilità del richiedente il quale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà (autocertificazione), deve attestare incondizionatamente di essere

legittimato ed aver titolo al rilascio degli atti abilitativi richiesti.

L’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata

comunque ed in tutti i casi con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi

altro soggetto terzo. L’amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e

controlli, anche a campione, sia attraverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 25

dovranno essere prontamente esibiti dall’interessato sotto pena di decadenza, sia

attraverso la richiesta di un esplicito atto confermativo di assenso da parte del

proprietario o del soggetto terzo.

Art. 12

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE ED ALLEGATI A CORREDO

In tutti i casi previsti dall’art. 3 la domanda di Permesso di Costruire deve essere

presentata alle Sportello Unico per l’Edilizia.

Il Permesso di Costruire può essere:

- gratuito;

- oneroso, l’importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data

del rilascio;

- convenzionato.

Alla domanda di Permesso di Costruire devono essere allegati, pena

l’inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati,

salvo prescrizioni del P.R.G. e dei Piani attuativi per particolari zone:

a) autocertificazione comprovante il titolo a intervenire o, in alternativa, fotocopia

semplice del documento comprovante il titolo;

b) copia della valutazione preventiva se acquisita;

c) estratti di P.R.G. e dell’eventuale Piano Urbanistico Attuativo, con evidenziato

l’immobile e/o l’area di intervento;

d) estratto di mappa, tipo di frazionamento e certificato catastale con

identificazione delle particelle oggetto di intervento, anche in copia, in data non

anteriore a sei mesi o accompagnati da autodichiarazione di aggiornamento;

e) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile e/o dell’area

su cui si intende intervenire e al suo intorno immediato. Le fotografie devono

essere a colori, di formato minimo cm. 10x15 (anche in formato digitale) con

didascalie e planimetrie con i punti di ripresa;

f) relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di

progetto alle prescrizioni riportate nel presente regolamento e alle norme di

attuazione del P.R.G.;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 26

g) modulo dichiarativo, redatto secondo lo schema predisposto dallo Sportello

unico per l’edilizia, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati e le

informazioni generali necessarie all’istruttoria della domanda;

h) dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell’art. 481 del Codice

Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici

adottati ed approvati, al regolamento edilizio, alle norme di sicurezza ed

igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva ove acquisita. Tale

asseverazione contiene, se necessario, anche la dichiarazione di conformità

alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, alle norme sul

contenimento dei consumi energetici, alle norme sulla sicurezza degli impianti,

alle norme sulla limitazione dei rumori;

i) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata, in tutti i casi di nuova

costruzione e di ampliamento;

j) modulo debitamente compilato per il calcolo del Contributo di costruzione;

k) relazione geologica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di

progetto, quando sia specificamente richiesta dalle norme di legge o dagli

strumenti urbanistici, da produrre in duplice copia;

l) documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del comma 3 dell’art.

10 della L.R. n. 15/2001 e del comma 4 dell’art. 8 della L. n. 447/95;

m) dichiarazione, relazione ed elaborati grafici esplicativi in merito al rispetto delle

norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla Legge n. 13/89

e relativo Regolamento di Attuazione, relativamente al soddisfacimento delle

condizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità previste dal D.M.LL.PP.

14.06.1989 n. 236;

n) per interventi in zona agricola su edifici funzionali all'esercizio dell'attività

agricola è altresì richiesta la seguente documentazione:

n1) planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda

agricola;

n2) relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione

dell'azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative

destinazioni inerenti l'attività;

n3) certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale (in

caso di concessione gratuita);

n4) atto unilaterale d’obbligo relativo al mantenimento della destinazione d’uso;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 27

o) in caso di intervento sull’esistente, dichiarazione sottoscritta dal progettista e dal

richiedente in merito alla presenza o meno di fibre di amianto sulle parti

dell’edificio oggetto dell’intervento.

p) schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di Permesso di

Costruire convenzionato;

q) elaborati di progetto (di norma in duplice copia, oltre alle copie eventualmente

da trasmettere agli enti esterni al Comune per acquisire i necessari atti di

assenso comunque denominati) come di seguito elencati e descritti.

Deve essere inoltre allegata la documentazione necessaria per il

conseguimento da parte dello Sportello unico per l’edilizia di tutti gli atti di assenso

comunque denominati, quando prescritti, qualora non siano già stati prodotti

unitamente alla richiesta. In particolare:

a) elaborati di progetto, completa di relativa scheda N.I.P. (Nuovi Insediamenti

Produttivi), necessari per l’acquisizione del parere dell’AUSL (e/o dell’A.R.P.A.

per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza

dei luoghi di vita e di lavoro, per interventi relativi ad attività produttive

caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente;

b) richiesta e disegni di progetto necessari per l'acquisizione del parere di

conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalle

disposizioni di legge in materia;

c) richiesta di approvazione, con allegati i disegni di progetto, rivolta alla

Soprintendenza competente, per interventi sugli immobili vincolati ai sensi delle

disposizioni di legge in materia;

d) richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, per interventi che

comportino nuovi scarichi fognari di progetto, se necessaria;

e) richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione di autorizzazione

provinciale alle emissioni in atmosfera, nel caso in cui sia determinata l’attività

produttiva cui l’opera sarà adibita;

f) richiesta di assenso o assenso archeologico preventivo della Soprintendenza

competente, per interventi per i quali la pianificazione urbanistica vigente ne

preveda questa specifica procedura, trattandosi di aree identificate come siti di

interesse archeologico;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 28

g) richiesta e documentazione per l’acquisizione della necessaria approvazione del

piano di spandimento dei liquami, quando richiesto, per gli interventi relativi agli

allevamenti zootecnici.

Qualora le opere insistano su aree soggette a vincoli, fasce di rispetto o usi

pubblici alla richiesta deve inoltre essere allegata la documentazione per eventuali

altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, ecc. diversi da quelli

comunali, che devono essere resi dalle autorità preposte, nonché di eventuali atti

unilaterali d’obbligo o certificati, quando siano prescritti da leggi o regolamenti o

richiesti dal responsabile del procedimento, quali: nulla osta da parte dell’A.I.PO,

Autorizzazione paesaggistica, Nulla osta dell’Ente gestore della strada, pareri di Enti

gestori di servizi pubblici, ecc.

Gli elaborati grafici di progetto da allegare alla domanda, quando il tipo di

intervento li renda necessari, sono:

a) planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta

individuazione dell’area e dell’edificio oggetto dell’intervento;

b) rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree

immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini,

delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri

manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle specie botaniche sia arboree che

arbustive presenti e delle loro caratteristiche vegetazionali (dimensioni,

condizioni fitosanitarie, ecc...), dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché

di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del

progetto;

c) rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 1:200 o

1:100, con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di

conservazione e della destinazione d’uso delle singole parti, nonché la precisa

indicazione della concordanza con lo stato legittimato da provvedimenti

amministrativi pregressi risultanti dall’Archivio Comunale;

d) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con

l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi

pedonali, degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle essenze arboree ed

arbustive previste nel loro sviluppo definitivo o di eventuali loro abbattimenti, dei

corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi circonvicini e di tutte le altre

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 29

indicazioni utili per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di

appartenenza;

e) planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della sistemazione del suolo, con

le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la

rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei

parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle specifiche essenze

arboree ed arbustive, dell’organizzazione delle aree verdi e dei relativi impianti

di manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli

allacciamenti alle reti tecnologiche;

f) piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non

ripetitivi dei fabbricati, con l’indicazione delle funzioni dei singoli locali e della

relativa superficie utile e superficie accessoria e indicazione del rapporto aero-

illuminante; per interventi sull’esistente, le stesse piante indicheranno

dettagliatamente le parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso), e

quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie);

g) sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da

descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di due;

per interventi sull’esistente, le stesse sezioni indicheranno dettagliatamente le

parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso) e quelle da sostituire o da

consolidare (con apposite distinte grafie);

h) prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con

indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti;

quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno

rappresentare anche gli edifici contermini; per interventi sull’esistente; gli stessi

prospetti indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo ), quelle da

costruire (rosso), e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte

grafie);

i) piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti

tecnologiche all’esterno dell’edificio, la posizione delle macchine e delle

apparecchiature (ove richieste da norme di legge), le canne di smaltimento e di

captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;

j) i particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali e

delle finiture, per i progetti di maggiore impatto sull’ambiente urbano; e

comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo strada;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 30

k) i fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in elevazione che di fondazione,

di cui all’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.;

l) disegni dei particolari delle strutture, di cui all’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001,

n. 380 e s.m.;

m) relazione sulle fondazioni riportante i criteri seguiti nella scelta del tipo di

fondazione, le ipotesi assunte e i calcoli svolti nel riguardo del complesso

terreno – opera di fondazione, corredata da grafici e documenti in quanto

necessari (relazione geologica/geotecnica, di cui all’art. 93 del D.P.R. 6 giugno

2001 n. 380 e s.m.);

n) progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in

cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento

ai pubblici servizi;

o) progetti per l'installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui

all'art. 1 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, redatti da professionisti abilitati in

conformità al decreto medesimo;

p) asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, relativa alla conformità del

progetto e della relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, della L.R. n.

10/1991, ai requisiti minimi di cui agli allegati 2 e 3 dell’atto di indirizzo

approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna in data 04.03.2008, n. 156.

La documentazione di cui alle lett. k, l, m può essere omessa in tutto o in parte in

relazione alla complessità dell’intervento, giustificando tale omissione mediante

apposita dichiarazione; gli elaborati andranno presentati, rispettivamente, prima del

rilascio del permesso di costruire e prima dell’inizio dei lavori.

Per interventi di recupero per conservazione su edifici vincolati o tutelati, gli

elaborati di progetto devono contenere, oltre agli elementi di cui al precedente

comma:

a) rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie, stato e

dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni,

elementi decorativi, ed ogni altro elemento caratterizzante;

b) rilievo dello stato edilizio, in scala 1:100, con evidenziazione degli elementi

compositivi e di distribuzione interna e di facciata salienti, in scala 1:50, con

tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le sezioni necessarie alla completa

descrizione dell’organismo architettonico; con l’indicazione dei sistemi

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 31

strutturali, delle tecniche costruttive, delle patologie edilizie, dei materiali edili e

di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia

aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;

c) rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con

un’esauriente documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti

solo a restauro;

d) documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie

storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e

quant’altro possa contribuire alla conoscenza dell’edificio;

e) relazione illustrativa sullo stato di conservazione dell’edificio e sulle tecniche di

intervento che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture

e di materiali, alle finiture ed alle coloriture.

Per interventi relativi alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti,

gli elaborati di progetto richiesti, sono:

a) planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta

individuazione dell’area e dell’opera oggetto dell’intervento, ed il relativo

inquadramento urbanistico;

b) rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree

immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini,

delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri

manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi d’acqua, dei

vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il

contesto del progetto;

c) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con

l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi

pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle

essenze arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto e di tutte

le altre indicazioni utili, nonché con l’individuazione delle aree e delle opere che

dovranno essere cedute in proprietà pubblica o in uso pubblico;

d) profilo altimetrico generale delle opere, in doppia scala, con le indicazioni

quotate di tutti gli elementi utili di riferimento e di progetto;

e) sezioni quotate, in scala appropriata, tali da descrivere compiutamente le

caratteristiche morfologiche e tecniche delle opere in progetto;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 32

f) particolari costruttivi, in scala appropriata, con il dettaglio dei materiali e delle

modalità di posa in opera;

g) particolari esecutivi degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;

h) relazione illustrativa sui criteri di progettazione e sul dimensionamento

funzionale delle opere, sulle modalità e fasi della loro esecuzione, nonché sul

piano di manutenzione ai sensi della vigente normativa in materia di lavori

pubblici;

i) illustrazione e certificazioni - anche direttamente fornite dal produttore – delle

caratteristiche e delle prestazioni rese dai manufatti industriali impiegati.

Tutti gli elaborati di progetto, allegati alla domanda di permesso di costruire,

devono essere riducibili in formato UNI A4 (mm. 210x290) e, al momento della

presentazione, privi di abrasioni, correzioni o riporti. Nell’intestazione degli elaborati

dovranno essere riportanti la definizione e l’ubicazione dell’intervento, il contenuto e

l’eventuale numerazione progressiva delle tavole, la firma in originale del soggetto

avente titolo e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti,

individuando se del caso il coordinatore referente per l’intera opera. In caso di

progetto di variante, nell’intestazione dovranno essere riportati gli estremi del titolo

abilitativo originario per il quale viene richiesta la modifica progettuale.

Il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia, con propri provvedimenti,

stabilisce le modalità con le quali poter presentare ogni documento o elaborato

anche su supporto informatico. Di tale provvedimento e relativa documentazione

sarà data idonea pubblicità.

Art. 13

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La richiesta di cui all’articolo precedente è presentata allo Sportello Unico per

l’Edilizia che controlla la completezza e la regolarità della documentazione allegata.

Nel caso in cui nel controllo preliminare alla presentazione della domanda

emerga l’incompletezza o l’irregolarità di alcuni elaborati, la domanda è irricevibile,

cosicché il procedimento non può essere avviato.

Alla presentazione della domanda viene comunicato l’avvio del procedimento, il

numero di protocollo della stessa ed il nominativo del responsabile del procedimento.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 33

L’esame delle domande viene fatto di norma secondo l’ordine di presentazione

delle stesse.

Il responsabile del procedimento qualora verifichi che la domanda necessiti di

integrazioni per carenza o incompletezza della documentazione allegata può

chiedere una sola volta, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della

domanda, documenti ed atti integrativi, qualora gli stessi non siano già in possesso

dell’Amministrazione o non possano essere acquisiti autonomamente. La richiesta di

integrazione produce l’effetto di interruzione del termine di sessanta giorni previsto

per la cura dell’istruttoria, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo

ricevimento degli atti integrativi.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero della

documentazione integrativa richiesta, il responsabile del procedimento cura

l’istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle

amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del

provvedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce, nei casi in cui sia

richiesto, altresì il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il

Paesaggio, prescindendo dallo stesso qualora non venga espresso entro il termine

previsto per l’istruttoria della pratica. Acquisiti tali atti il responsabile del

procedimento formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.

Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da

parte di altre Amministrazioni il responsabile del procedimento convoca la

Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge n. 241/1990.

Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta

giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti al progettista delle opere, ovvero accerti

la necessità di apportare modeste modifiche per l’adeguamento del progetto alla

disciplina vigente, anche sulla base del parere della Commissione per la Qualità

Architettonica e il Paesaggio, può convocare l’interessato per un’audizione, al

termine della quale viene redatto apposito verbale nel quale devono essere

concordate le modalità ed i tempi per la modifica del progetto originario, il termine per

l’istruttoria della pratica resta sospeso fino alla presentazione della documentazione

concordata.

Ai fini della formulazione della proposta di provvedimento, il responsabile del

procedimento verifica:

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 34

- la completezza della documentazione presentata;

- la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte del tecnico abilitato;

- la completezza della pratica secondo quanto indicato nell’articolo 12 del

presente Regolamento Edilizio;

- la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al

regolamento edilizio, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla

valutazione preventiva ove acquisita.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

DELL’EDILIZIA SULLA DOMANDA E RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il Responsabile delle Sportello Unico per l’edilizia, visto il parere della

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e preso atto dell’istruttoria e

della proposta formulata in merito dal responsabile del procedimento, entro quindici

giorni dal ricevimento di quest’ultimo ovvero dalla conclusione della Conferenza dei

Servizi rilascia o nega il Permesso di Costruire, notificandolo all’interessato.

Il Permesso di Costruire viene rilasciato unitamente ad una copia degli elaborati

tecnici debitamente vistati. Il permesso può contenere eventuali prescrizioni e/o

raccomandazioni formulate nel parere della Commissione Q.A.P., per gli aspetti

architettonici, ovvero nella proposta del responsabile del procedimento, per gli aspetti

normativi.

Il Permesso di Costruire deve essere ritirato entro sessanta giorni dalla notifica

del rilascio. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro del

provvedimento nel predetto termine, e su richiesta dell'interessato, il Responsabile

delle Sportello Unico per l’edilizia può prorogare tale termine per un periodo massimo

complessivo di centoventi giorni dalla data di notifica del rilascio, decorsi i quali il

Permesso decade.

Dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire viene data notizia al pubblico

mediante affissione per la durata di quindici giorni consecutivi, nell’Albo Pretorio del

Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione

deve essere eseguita.

L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 35

Il rilascio del Permesso di Costruire non esonera il titolare dall’obbligo di

attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia sotto la propria responsabilità e fatti

salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Decorso il termine di 75 (settantacinque) giorni senza che il Responsabile dello

Sportello Unico per l’Edilizia abbia rilasciato il provvedimento di Permesso di

Costruire la relativa domanda di rilascio si intende accolta.

Qualora la domanda di Permesso di Costruire venga rigettata, con la seconda

istanza l’interessato può chiedere che il Comune in sede di riesame del progetto

faccia riferimento alla documentazione già presentata.

Il titolo abilitativo deve contenere e/o precisare:

a) gli estremi della richiesta e del titolo;

b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del titolo e del tecnico progettista;

c) la descrizione sommaria delle opere con l’indicazione degli elaborati tecnici di

progetto, che si intendono parte integrante del Permesso di Costruire; sulla

qualificazione dell’intervento individuato negli elaborati in caso di contrasto

prevale quello descritto nel Permesso di Costruire;

d) l'ubicazione e l’identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;

e) la zona omogenea di appartenenza di PRG vigente;

f) prescrizioni di carattere igienico-sanitario;

g) gli estremi delle autorizzazioni, pareri e assensi comunque denominati di

competenza di organi esterni al Comune necessarie; il permesso deve anche

richiamare e/o fare riferimento a eventuali condizioni o prescrizioni imposte da

tali organi;

h) la data dei pareri, e le prescrizioni formulate dalla Commissione per la Qualità

Architettonica e il Paesaggio per gli aspetti architettonici e ambientali;

i) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;

j) l'entità degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo sul

costo di costruzione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25.11.2002, n. 31, e le

deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell’entità e delle

modalità di pagamento del Contributo di costruzione (le modalità di pagamento

sono fissate nella lettera notificata all’interessato per il rilascio del

provvedimento);

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 36

k) gli estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico attuativo al

quale il Permesso di Costruire è subordinato;

l) che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;

m) che l’atto autorizza esclusivamente l’esecuzione delle opere edilizie fermo

restando che la gestione e l’esecuzione degli impianti dovrà essere preceduto

dall’avvenuto accertamento dell’ottemperanza delle prescrizioni dettate dagli

organi competenti, siano essi comunali che dipendenti da altre amministrazioni;

n) che l’atto autorizza esclusivamente quanto rappresentato dai grafici allegati in

qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatorie di preesistenze non

autorizzate con le modalità di legge, ancorché rappresentate negli elaborati

grafici allegati all’atto stesso.

Ove necessaria, fa parte integrante del Permesso di Costruire anche la

convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale

d'obbligo nei casi previsti. Possono essere allegati altri documenti ritenuti necessari.

Il permesso può altresì menzionare l'obbligo del titolare:

- di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione

all'occupazione temporanea di suolo pubblico;

- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia

del Permesso di Costruire e degli elaborati allegati;

- di richiedere le eventuali visite di controllo;

- di concordare con lo Sportello unico per l’edilizia le caratteristiche tecniche non

definite a livello progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano;

- di richiedere l'autorizzazione agli Enti competenti per l'allacciamento ai pubblici

servizi;

- di utilizzare l'opera solo ad avvenuto rilascio del Certificato di conformità edilizia

e agibilità, con esclusione delle opere destinate ad attività specifiche il cui

svolgimento è subordinato ad apposita autorizzazione e/o nulla-osta sanitario

secondo le norme vigenti;

- che, ove, durante il lavoro si trovassero manufatti di pubblici servizi o di

interesse storico-archeologico, sia usata ogni cautela per non danneggiarli e

siano avvisati gli organi competenti;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 37

- che, nel corso dei lavori, dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione

degli infortuni sul lavoro;

- che dovranno essere scrupolosamente rispettate, se ed in quanto applicabili, le

norme e le disposizioni sulle zone sismiche, ai sensi della normativa nazionale e

regionale vigente.

L’elencazione degli obblighi di cui al precedente comma ha natura informativa

poiché tali obblighi ed altri non espressamente elencati derivano comunque dal

rispetto della vigente normativa ed in particolare modo dal presente Regolamento

Edilizio. Il Permesso di Costruire può semplicemente menzionare il comma

precedente mentre deve necessariamente indicare obblighi e/o impegni che non

derivino direttamente dal presente regolamento o da leggi.

L'atto con il quale viene rilasciato il Permesso di Costruire può contenere

raccomandazioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per

l'adeguamento del progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio,

oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.

Art. 15

VALIDITA’ E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Nel Permesso di Costruire sono indicati il termine di inizio e di ultimazione dei

lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal

rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata,

non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta

presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati

per una sola volta, con provvedimento motivato del Responsabile dello Sportello

Unico per l’Edilizia, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, cioè

imprevedibili ed inevitabili, a condizione che non siano subentrate nuove previsioni

urbanistiche con il titolo abilitativo da prorogare. Decorsi tali termini il permesso

decade di diritto per la parte non eseguita. Un tempo più lungo per l’esecuzione dei

lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera

da eseguire o delle sue particolari tecniche costruttive, nonché di particolari patti o

condizioni contenuti in convenzioni o accordi stipulati con l’Amministrazione

comunale per la realizzazione delle opere da eseguire.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 38

Il Permesso di Costruire è irrevocabile.

Apposita procedura di decadenza ed archiviazione del Permesso di Costruire

viene attivata nei seguenti casi:

a) mancato ritiro del Permesso di Costruire entro il termine prescritto;

b) mancati inizio ed ultimazione dei lavori entro i termini prescritti;

c) entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche-edilizie, salvo che i lavori

siano stati già iniziati e vengano completati nei termini prescritti.

La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico per

l’Edilizia con apposito atto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e

comunicata agli interessati.

Per le opere già iniziate, in caso di decadenza del permesso, dovrà essere

inoltrata nuova domanda di titolo abilitativo per la parte di opera non ultimata.

In caso di decadenza del Permesso di Costruire per mancato inizio lavori, il

contributo di costruzione già versato viene restituito previa domanda del titolare.

Il Permesso di Costruire assentito per decorrenza dei termini, è annullato nel

caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi

progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il

Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia procede a contestare agli interessati

i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere

alla presentazione degli elaborati e/o esecuzione delle opportune modifiche qualora

possibile. In caso di impossibilità di adeguamento si attueranno le procedure di legge

previste nel caso di esecuzione di opere in assenza di Permesso di Costruire.

Art. 16

CONTROLLO DELLE OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell’ambito dei compiti di vigilanza sull’attività edilizia, lo Sportello Unico verifica

la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione, al Permesso di Costruire.

Il controllo effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una

percentuale del 20% degli interventi edilizi progettati e/o in corso di realizzazione.

La determinazione dei permessi da controllare è effettuata col criterio del

sorteggio definito su basi di individuazione numeriche. Le modalità operative per il

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 39

controllo sono stabilite annualmente con provvedimento del Responsabile dello

Sportello Unico per l’Edilizia.

Art. 17

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

Nel caso di interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire o in

difformità da esso, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,

ove ricorrano le condizioni di legge, presenta, al Responsabile dello Sportello unico

per l’edilizia, una richiesta volta ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria, se

l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al

momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della

domanda. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito, il permesso in sanatoria può essere

ottenuto altresì, ai soli fini amministrativi, qualora l’intervento risulti conforme alla

disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della

domanda.

Alla richiesta vanno allegati, oltre alla documentazione e agli elaborati di

progetto:

a) relazione descrittiva nella quale è dichiarata la conformità dell'intervento alla

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione

dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta;

b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente

eseguite e le opere eseguite in difformità;

c) autocertificazione, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta

esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria.

L’istruttoria della richiesta di permesso di costruire in sanatoria viene condotta

con le modalità di cui al precedente art. 13. Se nel termine complessivo di 75 giorni

dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni od interruzioni,

non viene comunicato il diniego della sanatoria, questa si intende rilasciata, sempre

che sussistano i requisiti di legge, vale a dire la doppia conformità o la mera

conformità al momento della richiesta, l’avvenuto pagamento della somma dovuta a

titolo di oblazione, l’asseverazione del professionista abilitato, la completezza e

regolarità della documentazione, il parere della Commissione per la qualità

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 40

architettonica ed il paesaggio nei casi previsti dall’art. 8 del presente regolamento,

eventuali pareri o atti di assenso obbligatori.

In caso di abusi che, per essere sanati, richiedono oltre al rilascio di un

permesso di costruire in sanatoria, anche la realizzazione di opere soggette ad

ordinario permesso di costruire, può essere rilasciato un provvedimento misto di

permesso di costruire in sanatoria e di permesso di costruire.

Al rilascio di tale provvedimento è connessa l’onerosità propria di ciascun tipo di

permesso.

Il provvedimento, per la parte che costituisce permesso di costruire, viene

rilasciato con le procedure di cui ai precedenti artt. 13 e 14. Il termine di inizio lavori

coincide con la data di rilascio del provvedimento misto, mentre il termine di

ultimazione lavori è di tre anni dalla data di rilascio. In questo caso, a conclusione

dell'intervento edilizio, verrà presentata solo la comunicazione di fine lavori relativa

all'intervento oggetto di permesso di costruire.

Art. 18

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato

esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa

deliberazione del Consiglio Comunale.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti

inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare

esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la

distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del P.R.G. e

dai relativi strumenti attuativi.

Dell’avvio di procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi di

legge.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 41

CAPITOLO II

Denuncia Inizio Attività

Art. 19

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, DISCIPLINA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il proprietario dell’immobile o chi ha un titolo legittimante sull’immobile stesso,

almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta la Denuncia di Inizio

Attività (DIA), corredata di:

a) documenti ed elaborati progettuali come elencati nel precedente art. 12 riferenti

al Permesso di Costruire, eventualmente ridotti in funzione dell’entità

dell’intervento;

b) relazione del progettista abilitato, che assevera, ai sensi dell'art. 481 codice

penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie,

nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati

e approvati, al regolamento vigente e alla valutazione preventiva ove acquisita;

c) quantificazione del contributo di costruzione, se dovuto;

d) indicazione del direttore lavori;

e) nome dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori, con le certificazioni di cui

al successivo art. 31.

La denuncia e gli elaborati a corredo dovranno essere prodotti in duplice copia.

Qualora le opere insistano su aree soggette a vincoli, fasce di rispetto o usi

pubblici, i relativi pareri devono essere resi dalle Autorità preposte alla tutela prima

della presentazione della DIA. Tali pareri possono essere oggetto di apposita

autodichiarazione oppure allegati in copia.

La DIA deve essere accompagnata dall’attestazione del versamento dei diritti di

segreteria e dalla quantificazione e dall’attestato di avvenuto versamento del

contributo di costruzione, se dovuto.

La Denuncia di Inizio Attività è sottoposta al termine massimo di validità pari a

tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa.

Il limite massimo di validità della DIA può essere prorogato per una sola volta

per fatti estranei alla volontà dell’interessato su richiesta presentata anteriormente

alla scadenza.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 42

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova

Denuncia di Inizio Attività.

Nel caso si accerti che i lavori non abbiano avuto effettivo inizio entro un anno

dalla presentazione della DIA la stessa non costituisce titolo idoneo alla realizzazione

delle opere.

A conclusione dei lavori, l’interessato è tenuto a presentare la comunicazione di

fine lavori, unitamente alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati, o alla richiesta

di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando sia dovuta.

La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della Denuncia di Inizio

Attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione

comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del

professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni

eventualmente necessari.

Gli estremi della Denuncia di Inizio Attività sono contenuti nel cartello esposto

nel cantiere, secondo le modalità stabilite nelle disposizioni tecnico operative del

direttore del Settore.

Qualora l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo la cui

tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il

termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi

comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero

dall’eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento

dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono favorevoli, la denuncia è

priva di effetti.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento è sottoposto ad un vincolo la cui tutela

non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque

denominato non è allegato alla denuncia, spetta allo sportello unico per l'edilizia,

entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del

medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il Responsabile dello Sportello

Unico per l’Edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta

giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito

della conferenza. La Denuncia di Inizio Attività è priva di effetti se l'assenso è negato

ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 43

Qualora il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio

caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, da sottoporsi

all’esame preventivo di AUSL e ARPA, il termine di trenta giorni per dare inizio ai

lavori rimane sospeso fino al ricevimento del parere favorevole o dall’esito favorevole

della eventuale conferenza dei servizi. Qualora siano necessarie modifiche o

integrazioni progettuali, il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento di quanto

richiesto.

Quando l’intervento riguarda attività sottoposte alla verifica preventiva di

sicurezza all’incendio, da sottoporsi all’esame preventivo del Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco, il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori rimane sospeso

fino al ricevimento del parere favorevole o dall’esito favorevole della eventuale

conferenza dei servizi. Qualora siano necessarie modifiche o integrazioni progettuali,

il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto.

Il Responsabile del Procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla

presentazione della DIA provvede esclusivamente:

a) a verificare la completezza di tutta la documentazione prevista dal presente

regolamento;

b) ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato dal tecnico

abilitato rientra nei casi previsti dagli articoli precedenti;

c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto,

nonché l’avvenuto versamento del corrispondente importo.

In tutti i casi, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA,

qualora il Responsabile del Procedimento riscontri l’assenza o l’incompletezza di una

o più condizioni dettate dal presente Regolamento, il Responsabile dello Sportello

Unico per l’Edilizia notifica agli interessati l’ordine motivato di non esecuzione degli

interventi denunciati.

Entro il medesimo termine indicato al comma precedente ove sia riscontrata

l’incompletezza o l’assenza della documentazione prevista dal presente regolamento

a corredo della DIA, il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere

l’integrazione; il termine fissato per l’inizio dei lavori resta sospeso e ritorna a

decorrere nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 44

La realizzazione delle trasformazioni con Denuncia di Inizio Attività è soggetta

alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per

l'esecuzione delle corrispondenti opere attraverso rilascio di Permesso di Costruire.

Art. 20

CONTROLLO DELLE OPERE SOGGETTE A DENUNCIA

Il controllo di merito sulle DIA e della corrispondenza del progetto e dell'opera in

corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal tecnico abilitato, avviene

con i seguenti criteri:

a) il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro dodici mesi dalla

comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro

dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativi. Per

gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo è

comunque effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio

del medesimo certificato.

b) Il controllo effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una

percentuale di almeno del 30% degli interventi edilizi progettati e/o in corso di

realizzazione.

La determinazione delle denunce da controllare è effettuata col criterio del

sorteggio definito su basi di individuazione numeriche. Le modalità operative per il

controllo sono stabilite annualmente con provvedimento del Responsabile dello

Sportello Unico per l’Edilizia.

Art. 21

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ IN SANATORIA

Nel caso di interventi realizzati in assenza di Denuncia di Inizio Attività o in

difformità da essa, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,

ove ricorrano le condizioni di legge, presenta, allo Sportello unico per l’edilizia, una

Denuncia di Inizio Attività in sanatoria, se l’intervento risulti conforme alla disciplina

urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al

momento della presentazione della domanda. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito,

la denuncia di inizio attività in sanatoria può essere presentata, ai soli fini

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 45

amministrativi, qualora l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed

edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

Alla richiesta vanno allegati, oltre alla documentazione e agli elaborati di

progetto:

a) relazione descrittiva nella quale è dichiarata la conformità dell'intervento alla

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione

dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta;

b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente

eseguite e le opere eseguite in difformità;

c) autocertificazione, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta

esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria.

La presentazione della denuncia di inizio attività in sanatoria comporta le

medesime verifiche di cui all’art. 19 del presente Regolamento. Accertata la

completezza degli atti ed acquisiti eventuali pareri o altri atti di assenso obbligatori, il

Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia determina la sanzione, ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge, ed ingiunge il pagamento dell’oblazione.

Se nel termine di 30 giorni, fatte salve eventuali sospensioni od interruzioni, non

è stato comunicato il diniego di sanatoria, questa si intende efficace, sempre che

sussistano i requisiti richiesti per legge, vale a dire la doppia conformità, o la mera

conformità al momento della richiesta, l’avvenuto pagamento della somma dovuta a

titolo di sanzione, l’asseverazione del professionista abilitato, la completezza e la

regolarità della documentazione, l’acquisizione del parere della Commissione per la

qualità architettonica ed il paesaggio nei casi previsti dall’art. 8 del presente

Regolamento.

In caso di abusi che, per essere sanati, richiedono oltre alla presentazione di

una denuncia di inizio attività in sanatoria, anche la realizzazione di opere soggette

ad una DIA, può essere presentata una DIA in sanatoria, a cui è connessa l’efficacia

di una DIA ordinaria.

Al rilascio di tale provvedimento è connessa l’onerosità propria di ciascun tipo di

DIA.

Se alla DIA in sanatoria cui è connessa una DIA ordinaria, per quest’ultima si

osserva la procedura di cui al precedente art. 19. Il termine di inizio lavori coincide

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 46

con la data di efficacia della DIA ordinaria, mentre il termine di ultimazione è di tre

anni da detta efficacia. A conclusione dell’intervento, verrà presentata solo la

comunicazione di fine lavori inerente le opere di cui alla DIA ordinaria.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 47

CAPITOLO III

Richiesta Valutazioni Preventive, Varianti, Volture dei Titoli abilitativi e Ricorsi

Art. 22

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA

Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della Denuncia

di Inizio Attività o della domanda del Permesso di Costruire può chiedere

preliminarmente allo Sportello Unico per l’Edilizia una valutazione sulla ammissibilità

dell’intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato,

contenente i principali parametri progettuali e da un progetto di massima.

Il progetto di massima, da presentarsi in due copie, è generalmente costituito

dai seguenti elaborati, se ed in quanto necessari, redatti in forma anche semplificata,

tutti riducibili in formato UNI A4 elaborato unico:

- planimetria, almeno in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per i singoli

immobili, che consenta l’esatta individuazione dell'intervento;

- rilievo dell’area e/o edifici, almeno in scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di

proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne

e limitrofe al lotto, e delle alberature esistenti;

- rilievo degli edifici, almeno in scala 1:200, con piante di tutti i piani con le

funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni;

- fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato,

con planimetria riportante i punti di ripresa;

- relazione illustrativa dell’intervento, delle specifiche destinazioni d’uso e delle

soluzioni progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei

principali materiali, componenti e colori;

- elaborati grafici progettuali, relativi all’area e/o edificio, redatti nelle scale

minime e con le indicazioni di cui ai punti b) e c), e contenenti le soluzioni di

massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed

a tutte le sezioni significative (almeno due);

- dichiarazione relativa all’esistenza di vincoli ed a tutte le limitazioni urbanistiche

e edilizie relative alla proprietà.

La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia entro 45

giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione

preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 48

I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita

sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o del controllo della

Denuncia di Inizio Attività per il progetto elaborato in conformità a quanto indicato

nella richiesta preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a

meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al Regolamento Edilizio.

Il rilascio della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una

somma forfetaria per spese istruttorie determinata dal Responsabile dello Sportello

Unico per l’Edilizia in relazione alla complessità dell'intervento.

Art. 23

PARERE PREVENTIVO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’

ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

E’ possibile richiedere da parte degli aventi titolo a richiedere titolo edilizio, per

qualunque intervento edilizio un parere preventivo alla Commissione per la Qualità

Architettonica e il Paesaggio. La documentazione da allegare è quella prevista per la

corrispondente pratica edilizia eventualmente ridotta in relazione alla complessità

della pratica, deve comunque essere sufficiente ai componenti della commissione di

avere tutti gli elementi utili dello stato di fatto (comprese le foto) e di progetto, nonché

dell’inserimento nel contesto urbano per permettere una valutazione di merito.

Se gli elaborati presentati sono uguali a quelli presentati successivamente per la

richiesta di Permesso di Costruire e il parere è positivo, la pratica non dovrà ritornare

in commissione per un nuovo parere.

Il parere espresso è inserito nel verbale della commissione, chi volesse una

certificazione formale dello stesso dovrà pagare i relativi diritto di segreteria.

Art. 24

VARIANTI AI TITOLI ABILITATIVI

Le modifiche a DIA o Permessi di Costruire, che si rendono necessarie dopo

l’inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di Denuncia di

Inizio Attività o alla richiesta di rilascio di Permesso di Costruire, qualora riguardino

anche una sola variazione tra quelle definite dall’art. 23 della L.R. n. 31/2002, ovvero

modifichino in maniera sostanziale l’effetto delle azioni sismiche sulla struttura. Dette

modifiche costituiscono variazioni essenziali all’originario titolo abilitativo.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 49

I titoli abilitativi di cui al comma precedente sono presentati o rilasciati, se

conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia,

previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso

necessari. In tali casi la Denuncia o il Permesso costituiscono parte integrante

dell’originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione

delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.

Le variazioni non essenziali o minori, diverse da quelle disciplinate dai commi

precedenti e previste dall’art. 19 della L.R. n. 31/2002, sono soggette a DIA, se

conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia.

La DIA di variante minore può essere presentata in corso d’opera e anche

successivamente alla realizzazione dei lavori, comunque prima dell’ultimazione degli

stessi, e segue la procedura ordinaria per la corretta presentazione della DIA.

La DIA di variante minore costituisce parte integrante del titolo abilitativo

originario, di cui mantiene i termini. Di conseguenza, verrà data la comunicazione di

fine lavori solo sul titolo abilitativo originario, vale a dire entro i tre anni dal rilascio, se

trattasi di permesso di costruire, oppure entro tre anni dalla data di efficacia, cioè

dalla data di inizio lavori, se trattasi di DIA.

Art. 25

VOLTURA DEI TITOLI ABILITATIVI

Il Permesso di costruire e la DIA sono trasferibili ai successori o aventi causa

del titolare. A tale scopo questi dovranno richiedere, per iscritto, al Responsabile

dello Sportello unico per l’edilizia, la modifica dell’intestazione, allegando

autocertificazione attestante l'avvenuto trasferimento del titolo di proprietà o di

godimento o, in alternativa, fotocopia del documento con il quale è avvenuto il

trasferimento del titolo stesso, redatto nelle forme di legge.

Dell’avvenuta volturazione viene data comunicazione scritta sia al nuovo, sia al

precedente titolare.

La volturazione non comporta alcuna modifica al contenuto del permesso di

costruire, né a quello della DIA.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 50

Art. 26

RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI

Presso lo Sportello Unico per l'edilizia chiunque abbia un interesse

giuridicamente rilevante può esercitare il diritto di chiedere, al Sindaco, il riesame dei

permessi di costruire rilasciati e delle DIA presentate.

Il riesame di un permesso di costruire può essere richiesto entro dodici mesi dal

relativo rilascio, al fine di ottenerne l’annullamento o la modifica per contrasto con le

disposizioni di legge, o per contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica.

Il riesame di un denuncia di inizio attività può essere richiesto entro dodici mesi

dalla data della relativa presentazione al fine di ottenerne la verifica della presenza

delle condizioni, per le quali l'intervento risulta soggetto a tale titolo abilitativo e la

verifica della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla

pianificazione territoriale e urbanistica.

Il Sindaco può disporre l’annullamento del permesso di costruire, oppure, per la

DIA, disporre l’applicazione di misure cautelari o sanzionatorie.

Il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia che, in sede di

determinazione del rilascio o diniego del permesso di costruire, si discosti anche in

parte dal parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, deve

darne immediata comunicazione al Sindaco.

Il Sindaco, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione può provvedere ad annullare o modificare la determinazione del

Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, qualora vi siano i presupposti.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 51

TITOLO IV

- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA -

Art. 27

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ALLEGATI A CORREDO

La domanda di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla

documentazione di cui al comma 3, dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e, in

particolare dovrà essere completa di relazione paesaggistica ambientale (in tre

esemplari) indicante:

a) l’esatta ubicazione dell’opera su base CTR alla medesima scala delle tavole di

PRG corredato dalle relative norme prescrittive ed attuative inerenti l’area

d’intervento;

b) la descrizione dello stato dei luoghi, dei valori e del contesto paesaggistico

interessato dall’intervento;

c) la descrizione dello stato di progetto dell’area di progetto in cui si colloca

l’intervento, corredato da piante, sezioni, prospetti e planovolumetrici dell’opera

stessa, con l’indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono

utilizzare;

d) la descrizione dei caratteri e i valori del più esteso contesto paesaggistico –

ambientale in cui si inserisce l’intervento, riconoscibili a partire dagli elaborati

cartografici dell’uso del suolo che individuino le preesistenze naturali, culturali,

storiche e paesaggistiche rinvenibili in un ambito significativo di riferimento. Un

supporto a tale necessaria descrizione è fornito dalla individuazione delle unità

di paesaggio in cui ricade l’intervento proposto, rinvenibile nel PRG ( adeguato

al PTPR e al PTCP);

e) ricognizione fotografica (a colori), da diverse prospettive, dell’area di intervento

e degli aspetti più significativi e caratterizzanti l’ambito territoriale di riferimento,

completa di planimetria con i punti di ripresa fotografica;

f) la descrizione degli aspetti di compatibilità dell’opera con le caratteristiche ed il

grado di tutela operante nell’area considerata e la sua coerenza in relazione ai

caratteri tipologici, funzionali, ed estetici del contesto paesaggistico –

ambientale;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 52

g) la valutazione dell’entità delle trasformazioni indotte da parte delle opere

proposte, comprensive di strutture accessorie e di servizio (strada di accesso,

parcheggi, movimentazione del terreno ecc.), nei casi più complessi o rilevanti

sotto il profilo dell’entità di trasformazioni indotte, infine, l’inserimento dell’opera

proposta nel contesto paesaggistico, urbanistici e ambientale dovrà essere

evidenziata da schizzi, disegni, fotomontaggi, simulazione al computer;

h) la descrizione delle opere di integrazione e di inserimento paesaggistico

eventualmente previste;

i) la descrizione degli eventuali interventi di compensazione, di riqualificazione e

di rafforzamento dell’immagine, dei valori e dell’identità del contesto

paesaggistico di riferimento;

j) le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, eventualmente

anche in relazione alle possibili alternative analizzate.

L’approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a

corredo dell’istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata alla

complessità dell’intervento proposto e all’entità dell’eventuale impatto delle

trasformazioni ipotizzabili sul paesaggio onde permettere agli organi preposti di

valutare la compatibilità degli interventi i con gli aspetti paesaggistici – ambientali

informazioni possono essere prodotte mediante una scheda progettuale di sintesi.

La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma

5 dell’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004 dovrà essere corredata dalla medesima

documentazione indicata ai commi precedenti.

Art. 28

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal competente Responsabile

del Servizio, secondo le procedure di cui all’art. 146 del D. Lgs n. 42/2004, ovvero

secondo la disciplina del regime transitorio di cui all’art. 159 del medesimo decreto.

L’istruttoria dell’autorizzazione è effettuata dal responsabile del procedimento

paesaggistico, appositamente nominato e distinto dal responsabile del procedimento

urbanistico-edilizio, il quale si avvale della competenza tecnico-scientifica della

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 53

L’autorizzazione paesaggistica deve essere sostenuta da una adeguata

motivazione, anche quando consista in un provvedimento positivo, in ordine al

giudizio di compatibilità del progetto proposto con la tutela dei luoghi.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento autonomo rispetto

al titolo abilitativo edilizio, precede e condiziona il provvedimento urbanistico, e la

valutazione di compatibilità paesaggistico – ambientale non è condizionata dalle

scelte urbanistiche del Comune.

L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni, trascorso il quale

l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta ad nuova autorizzazione

paesaggistica.

Nessuna variante all’autorizzazione paesaggistica può essere apportata senza

che sia stata preventivamente autorizzata.

Art. 29

CARTELLI PUBBLICITARI IN AREE VINCOLATE COME BENI PAESAGGISTICI

E AMBIENTALI

Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicato all’art. 134 del D. Lgs.

n. 42/2004 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa

autorizzazione di cui all’art. 153 del medesimo decreto.

Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma

precedente è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo

autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e

di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente

sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i

valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 30

OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Nei casi di cui al comma 5 dell’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, a seguito della

presentazione di apposita domanda, il competente Responsabile del Servizio,

accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, tramite apposita istruttoria

del responsabile del procedimento paesaggistico, rilascia la relativa autorizzazione

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 54

paesaggistica in sanatoria. Il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma

equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante

la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di

stima redatta dal responsabile del procedimento paesaggistico. Per la

quantificazione dell’indennità risarcitoria si potrà far riferimento ai parametri e

modalità stabilite dal D.M. 26.09.1997.

L’applicazione delle sanzioni sopra citate non esime la irrogazione di ulteriori

sanzioni per mancanza di eventuali titoli abilitativi edilizi.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 55

TITOLO V

- ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE -

Art. 31

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Il Titolare di permesso di costruire deve comunicare, su apposita modulistica,

allo Sportello unico per l’edilizia, la data di inizio dei lavori entro il giorno dell’effettivo

inizio degli stessi.

Così come previsto dall’art. 3, comma 8, del D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494,

come modificato dall’art. 86, comma 10, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nella

comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi del titolare, del

direttore dei lavori, del coordinatore delle opere e dell’impresa esecutrice dei lavori e

per quanto riguarda l’impresa esecutrice va chiaramente indicato il numero di

iscrizione alla Cassa edili di appartenenza. Devono essere altresì allegati alla

comunicazione:

a) dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio

annuo, distinto per qualifica;

b) dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti;

c) certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse

Edili, per quanto di rispettiva competenza, o, in alternativa, un documento unico

di regolarità contributiva.

Qualora i lavori vengano realizzati in economia, il titolare del permesso di

costruire deve dare comunicazione del nome delle imprese a cui sono affidati via via

i lavori di natura edilizia.

Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata

per iscritto.

Prima dell’inizio dei lavori, il Titolare del permesso di costruire o della DIA può

presentare al Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia richiesta di visita di

controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote planimetriche e altimetriche. La

visita è eseguita dagli Uffici tecnici comunali entro quindici giorni dalla richiesta.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 56

In base alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il Responsabile dello

Sportello unico per l’edilizia, su relazione del Tecnico verificatore, per ragioni

urbanistiche di pubblico interesse o anche per la migliore esecuzione del progetto,

può stabilire - in accordo con il Direttore dei lavori - allineamenti esecutivi diversi da

quelli indicati nei progetti e negli strumenti urbanistici approvati.

Tali allineamenti esecutivi sono contenuti nel verbale della visita di controllo, e

riportati negli elaborati grafici di progetto, con il visto del Responsabile dello Sportello

unico per l’edilizia e devono essere regolarizzati con la presentazione di una DIA,

prima della fine dei lavori.

Art. 32

DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE

Il titolare del Permesso di Costruire, prima di dare inizio alle opere deve

comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia, la residenza del Direttore dei Lavori

nonché il nominativo e la residenza del costruttore. Il direttore dei lavori ed il

costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare allo

Sportello Unico, sempre prima dell’inizio delle opere, l’accettazione dell’incarico

rispettivamente loro affidato.

Nel caso di sostituzione dell’Impresa esecutrice o del Direttore dei Lavori, il

titolare del Permesso di Costruire dovrà darne immediata notizia allo Sportello unico

per l’edilizia segnalando nel contempo i nuovi nominativi con le modalità di cui sopra.

I lavori dovranno essere sospesi nel periodo di vacanza del direttore dei lavori.

Il committente titolare del Permesso, il direttore dei lavori, il costruttore, sono

responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge o di regolamento

come delle modalità esecutive che siano fissate nel Permesso di Costruire.

Art. 33

RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE, DEL COMMITTENTE, DEL COSTRUTTORE E

DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il titolare, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle

opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di Piano nonché, unitamente al

direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalità esecutive stabilite dal Permesso di

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 57

Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. Essi sono altresì tenuti al pagamento

delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese par l’esecuzione in danno, in caso

di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non

essere responsabili d’abuso.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri

soggetti la violazione delle prescrizioni del Permesso di Costruire o della Denuncia di

Inizio Attività, con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui al successivo

articolo, fornendo all’amministrazione comunale contemporanea e motivata

comunicazione della violazione stessa.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla Permesso di

Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare

all’incarico contestualmente alla comunicazione resa allo sportello unico. In caso

contrario il responsabile dello sportello unico segnala al Consiglio dell’Ordine

Professionale di appartenenza la violazione di cui è incorso il direttore dei lavori,

affinché lo stesso assuma le determinazioni di legge.

Art. 34

CONDUZIONE DEL CANTIERE E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Ogni cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile dalla pubblica via, di

dimensione non inferiore a cm. 70x100, con indicazione dell’opera, degli estremi del

titolo abilitativo, dei nominativi del Titolare, del Progettista responsabile dell’intera

opera, degli altri eventuali Progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore

dei lavori, del Responsabile della sicurezza, dell’Impresa esecutrice e installatrice, e

del Responsabile del cantiere. Devono inoltre essere indicati la posizione INPS,

INAIL, e cassa edili dell’impresa esecutrice.

Il Costruttore, il Titolare ed i Tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive

competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di

quanto ne deriva. In particolare debbono prendere tutti i provvedimenti necessari

affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro

propagazione nell’ambiente.

Ogni cantiere deve essere sicuro e ben organizzato, in conformità alle norme

del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, per le

prescrizioni di salute e sicurezza da effettuare nei cantieri; deve essere recintato

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 58

decorosamente e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata

dei lavori ed anche durante le loro eventuali interruzioni; apposito contenitore deve

essere allestito per la raccolta di materiali di scarto non inerti, da conferire

successivamente presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.

Sul fronte strada il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i

non vedenti, e deve essere garantito un adeguato passaggio pedonale a margine,

utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria, con segnalazioni di pericolo e di

ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, e gestite

dall’Impresa esecutrice che ne è responsabile.

Per l’occupazione di suolo pubblico, il Titolare deve presentare, al competente

ufficio comunale, separata domanda di concessione del suolo per la durata dei lavori,

con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere. La

concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione, ed al versamento cauzionale per

la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza, secondo le norme del D.L. 9

dicembre 1993, n. 507. In sede stradale, è richiesto il rispetto del D.Lgs. 30 aprile

1992, n. 285.

Gli addetti alla vigilanza che, nell’effettuare sopralluoghi, constatino la non

osservanza di leggi e di regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità competenti,

fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nei casi di

pericolo per la pubblica incolumità e per l’igiene, e di offesa per il pubblico decoro.

Art. 35

VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE

Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dei preposti Organi

comunali e, per quanto di competenza, del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli

Ambienti di Lavoro dell’A.U.S.L. ai sensi del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 e del D.L.

19 settembre 1994, n. 626 modificati e integrati.

Il permesso di costruire deve sempre essere ritirato prima che si dia effettivo

inizio ai lavori ed analogamente la DIA deve essere presentata prima dell’avvio dei

lavori. In caso contrario si procederà all’applicazione delle relative sanzioni.

Copia del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere e dei relativi elaborati di

progetto devono essere tenuti in cantiere a disposizione degli incaricati dei controlli.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 59

Il Comune, per mezzo degli Organi competenti, può effettuare, in qualsiasi

momento, visite di controllo per verificare la rispondenza dell’opera edilizia al titolo

abilitativo. Il titolare del Permesso o della DIA deve fornire mano d’opera, strumenti e

mezzi meccanici per la effettuazione della visita. Per ogni visita si redige apposito

verbale.

Le visite ai cantieri possono aver luogo senza preavviso e non possono quindi

essere sollevate eccezioni di sorta per tali visite né in sede amministrativa né

giuridica. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare del

Permesso di Costruire, il direttore dei lavori e il costruttore dalle loro responsabilità

circa l’inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento come delle

modalità esecutive che siano fissate nel titolo abilitativo.

Art. 36

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

Il Titolare di permesso di costruire e di DIA deve comunicare, su apposita

modulistica, al Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia la data di fine lavori,

entro trenta giorni dall’effettiva ultimazione degli stessi.

Nella comunicazione di fine lavori devono essere indicati i nominativi del

titolare, del direttore dei lavori e del costruttore.

Unitamente alla comunicazione di fine dei lavori, e comunque entro 15 giorni

dalla comunicazione medesima, deve essere presentata la scheda tecnica descrittiva

oppure la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando dovuta.

In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sulla base delle risultanze di

apposito sopralluogo, per la parte di lavori non ultimata il permesso di costruire viene

archiviato per decadenza.

Art. 37

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Nel caso che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, vengano effettuati

ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di

presumibile interesse culturale, il Responsabile del cantiere (o Capo cantiere) deve

immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 60

Dei ritrovamenti il Responsabile darà immediata comunicazione al Direttore dei

lavori nonché allo Sportello Unico per l’edilizia, che a sua volta richiederà l’intervento

della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o Archeologici,

mentre restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42.

Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di

interesse archeologico, storico o artistico, e comunque ogni qualvolta la competente

Soprintendenza lo segnali, l’esecuzione dei lavori deve essere preceduta da

un’adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi,

secondo le istruzioni impartite dalla Soprintendenza stessa.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 61

TITOLO VI

- CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ -

Art. 38

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’

Il Certificato di conformità edilizia e agibilità viene richiesto e rilasciato

unicamente per i seguenti interventi:

a) nuova edificazione;

b) ristrutturazione urbanistica;

c) ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi edilizi non compresi nell’elenco di cui sopra la dichiarazione di

conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di

cui all’art. 20 della L.R. n. 31/2002 tiene luogo del certificato di conformità edilizia e

agibilità. Per i medesimi interventi la scheda tecnica descrittiva è trasmessa al

Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata

corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale,

prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli

edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la

normativa vigente.

Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato

di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le

autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.

Art. 39

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’

Hanno l’obbligo di presentare la richiesta di certificato di conformità edilizia e

agibilità il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA o i

loro successori o aventi causa.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto

interessato presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia la domanda di rilascio del

certificato di conformità edilizia e agibilità. Alla domanda, da redigere su apposito

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 62

modulo predisposto dallo Sportello Unico (in marca da bollo), sono allegati a pena di

irricevibilità i seguenti documenti:

a) richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal

richiedente, che lo sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto

ovvero copia della ricevuta dell’avvenuto accatastamento rilasciata dal catasto,

completa di planimetrie catastali;

b) copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.

Unitamente alla domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità il

soggetto interessato può presentare una dichiarazione redatta da un professionista

abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si

attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia nell’esecuzione

dei lavori per i quali è stato richiesto il rilascio del certificato stesso. Detta

dichiarazione costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo

quanto dovesse emergere dal controllo di cui all’art. 22 della L.R. n. 31/2002.

Art. 40

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’

Lo Sportello unico per l'edilizia riceve la domanda di certificato di conformità

edilizia e agibilità e comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale,

verificata la completezza della documentazione presentata, attesta l’avvio del

procedimento, nonché rilascia all’interessato ricevuta dell’avvenuta presentazione

della dichiarazione del professionista di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.

Il Responsabile del procedimento, nel caso accertasse l’incompletezza della

domanda, può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione,

documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono

essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il

rilascio di cui al comma seguente, il quale ricomincia a decorrere per intero dal

ricevimento degli atti.

Il certificato viene rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta,

salvo le interruzioni previste, previo svolgimento di tutte le verifiche di completezza e

di coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione.

In caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, la

conformità edilizia e agibilità si intende attestata, secondo quanto dichiarato dal

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 63

professionista, con la scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica

descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.

La conformità edilizia e agibilità, comunque attestata, non impedisce l’esercizio

del potere di dichiarare l’inagibilità di un edificio o parte di esso, per motivi igienici o

strutturali, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive

modifiche, ordinandone altresì, qualora ricorra la necessità, lo sgombero. L’unità

immobiliare dichiarata inagibile non può essere utilizzata, né concessa in uso a

nessun titolo.

I controlli sull'opera eseguita, effettuati a campione, a cui provvede lo sportello

unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati

a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto

approvati o presentati

Art. 41

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA

La scheda tecnica descrittiva viene redatta per ogni immobile oggetto di

intervento edilizio ed è articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono.

Viene predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato, sotto la sua

responsabilità, anche ai sensi dell’art. 481 Codice penale.

La scheda, compilata in conformità all’apposito modello, deve indicare:

a) i dati catastali, urbanistici ed edilizi utili alla esatta individuazione dell’immobile,

con l’eventuale riferimento all’unità edilizia originaria;

b) i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;

c) estremi dei titoli abilitativi relativi all’immobile.

La scheda tecnica dovrà altresì contenere la dichiarazione che sono stati

regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d’opera e finali prescritti e che l’opera

realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle relative varianti.

Alla scheda tecnica descrittiva devono essere allegati i seguenti documenti, di

cui il professionista abilitato asseveri la necessità, quando necessari:

a) certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato o metalliche,

ove presenti o certificato di collaudo statico delle strutture realizzate in materiali

diversi da quelli di cui sopra;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 64

b) autocertificazione attestante l’ottenimento del certificato finale di prevenzione

incendi o, in alternativa, copia del certificato, oppure copia della denuncia di

inizio attività, con attestazione dell’avvenuta ricezione da parte del Comando

provinciale Vigili del Fuoco; se l’opera non è soggetta a specifica certificazione

sul rispetto delle norme antincendio, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37,

dichiarazione in tal senso, sottoscritta congiuntamente dal Progettista e dal

Direttore dei lavori;

c) autocertificazione attestante l’avvenuta richiesta di accatastamento, quando

necessaria, o in alternativa copia dell’accatastamento, ovvero dichiarazione che

le opere realizzate non hanno comportato modificazione del classamento;

d) dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento

eseguito, resa ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata e integrata,

sull’eliminazione delle barriere architettoniche;

e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla

relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento

energetico di cui agli allegati 2 e 3 dell’atto di indirizzo approvato con

Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in data

04.03.2008, n. 156 e attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici

abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore

dei lavori, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle

norme di riferimento vigenti;

f) dichiarazioni rilasciate dalle imprese installatrici, dotate di abilitazione idonea

rispetto all’intervento eseguito, rese ai sensi dell'art. 7 del Decreto 22 gennaio

2008, n. 37, sulla conformità degli impianti tecnologici installati;

g) dichiarazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque

reflue, secondo le vigenti disposizioni in materia;

h) autocertificazione attestante l’ottenimento dell’autorizzazione all’emissione in

atmosfera, secondo le vigenti disposizioni in materia, quando richiesto, o in

alternativa copia dell’autorizzazione;

i) dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 2 DPR 24 luglio 1996, n.459,

redatta dall’impresa installatrice per impianti di montacarichi e piattaforme

elevatrici per disabili, o dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 6 del DPR

30 aprile 1999, n. 162, redatta dall’impresa installatrice dell’ascensore;

j) ogni altro documento eventualmente necessario.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 65

Art. 42

UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI - CONTROLLI

Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità

edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica

descrittiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista

dalle leggi vigenti in materia.

Qualora, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione o l'unità

immobiliare interessata non possieda i requisiti per ottenere il certificato di conformità

edilizia e agibilità, il Responsabile dello sportello unico fissa con ordinanza un

termine per la regolarizzazione dell'immobile.

Colui che abita, usa o consente ad altri di utilizzare - a titolo gratuito o oneroso -

un’unità immobiliare, costruita dopo il 1934, che sia priva del certificato di conformità

edilizia e agibilità o della scheda tecnica descrittiva o di equivalente dichiarazione di

abitabilità o agibilità o di altra licenza d’uso, è assoggettato alle sanzioni

amministrative di legge.

Per le unità immobiliari di cui al comma precedente, il soggetto avente titolo è

tenuto a presentare allo Sportello unico per l’edilizia regolare richiesta di

autorizzazione all’uso che ne dimostri la conformità edilizia e l’agibilità.

Qualora l’unità immobiliare non possieda i requisiti di agibilità, il Responsabile

dello Sportello unico per l’edilizia ne indicherà le ragioni, nonché i rimedi tecnici da

adottare entro un congruo termine, trascorso infruttuosamente il quale, si provvederà

ai sensi di legge.

Art. 43

IDONEITA’ DEGLI ALLOGGI

La domanda per ottenere la dichiarazione di idoneità di un alloggio, ai sensi del

D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, è presentata allo

Sportello unico per l’edilizia.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 66

La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dallo Sportello unico

per l’edilizia, dovrà rispettare le norme vigenti in materia di bollo e dovrà essere

corredata dalla documentazione di seguito indicata:

a) attestazione del versamento dei diritti di segreteria;

b) copia documento di riconoscimento in corso di validità al momento della

richiesta;

c) copia dell’atto attestante il titolo di godimento dell’alloggio da parte del cittadino

straniero (atto di proprietà, contratto di affitto contratto di comodato,

dichiarazione di ospitalità ecc.);

d) planimetria dell’alloggio, redatta da parte di un tecnico abilitato, debitamente

quotata o, in alternativa, copia della planimetria catastale;

e) dichiarazioni rilasciate dalle imprese installatrici, dotate di abilitazione idonea

rispetto all’intervento eseguito, rese ai sensi dell'art. 7 del Decreto 22 gennaio

2008, n. 37, sulla conformità degli impianti tecnologici installati nell’alloggio,

oppure, nel caso in cui le dichiarazioni di conformità non siano più reperibili, tali

atti sono sostituiti – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del citato

decreto – da dichiarazioni di rispondenza, rese da professionisti o da tecnici

abilitati per legge;

f) copia del contratto di allaccio dell’alloggio all’acquedotto pubblico, oppure, copia

dell’ultima bolletta.

La documentazione di cui alle lett. d) ed e) può essere omessa nel caso in cui

l’alloggio sia provvisto di certificato di conformità edilizia e agibilità o in alternativa

della scheda tecnica descrittiva. Gli estremi di tali documenti dovranno essere

riportati nella domanda.

Lo Sportello unico per l'edilizia riceve la domanda di certificato di idoneità

dell’alloggio e, nel caso accertasse l’incompletezza della stessa, può richiedere,

entro i successivi quindici giorni dalla presentazione, documenti integrativi non a

disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla

medesima autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio di cui al

comma seguente, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

Il certificato viene rilasciato entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, salvo

le interruzioni previste, previo svolgimento delle verifiche di completezza della

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 67

documentazione e degli eventuali controlli sull’alloggio, anche tramite sopralluogo,

ritenuti necessari ai fini dell’istruttoria.

Nel certificato deve essere indicato il numero massimo delle persone che

possono occupare l’alloggio, determinato secondo i parametri fissati dal vigente

regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e dal Titolo VII del presente Regolamento. In caso le predette norme

regolamentari risultassero contrastanti, dovranno essere considerate quelle più

restrittive in termini di numero massimo di occupanti.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 68

TITOLO VII

- PRESCRIZIONI EDILIZIE -

Art. 44

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Per l’applicazione delle norme contenute nel presente titolo sono definiti “locali”

tutti gli spazi coperti e delimitati ad ogni lato da pareti cieche o finestrate.

l locali, in funzione delle attività svolte e della permanenza delle persone

all’interno degli stessi, sono distinti secondo le seguenti categorie:

A – Locali ad uso residenziale, in edifici o in parti di essi destinati ad abitazione

individuale e collettiva, nei quali si svolge la vita, la permanenza o l’attività non

produttiva delle persone;

B – Locali ad uso terziario in genere, in edifici o in parti di essi nei quali si svolgono

attività commerciali, di prestazioni di servizio e di pubblici esercizi;

C – Locali ad uso produttivo, in edifici o in parte di essi destinati ad attività

artigianali, industriali, stoccaggio merci, agricole e produttive in genere;

S – Locali accessori a servizio di quelli ricompresi nelle categorie precedenti, in cui

la permanenza di persone è limitata a ben definite operazioni.

Alla categoria “A” appartengono, in funzione della loro destinazione, i locali

indicati nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA LOCALI

A

- soggiorni;

- sale da pranzo;

- cucine;

- camere da letto;

- studi;

- gioco bimbi;

- portinerie.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 69

Alla categoria “B” appartengono, in funzione della loro destinazione, i locali

indicati nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA LOCALI

B

- negozi di vendita, botteghe e laboratori per arti e mestieri;

- pubblici esercizi (bar, trattorie, ristoranti, pub, circoli privati e

similari);

- sale di riunione, sale di esposizione, sale da gioco e palestre;

- uffici, sportelli bancari, studi, ambulatori medici e laboratori

scientifici-tecnici;

- sale per il culto, aule scolastiche, sale di lettura, biblioteche,

pinacoteche, musei;

- cinema, teatri, locali da ballo e locali per lo spettacolo;

- cucine collettive, mense e spazi comuni di edifici di cura e

ospedalieri.

Alla categoria “C” appartengono, in funzione della loro destinazione, i locali

indicati nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA LOCALI

C

- officine, laboratori industriali e artigianali, locali per attività

agricole;

- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è

prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia;

- parti di autorimesse non destinati al solo posteggio delle

macchine ma dove vengono effettuate attività lavorative.

Alla categoria “S” è suddivisa in tre sottocategorie alle quali appartengono, in

funzione della loro destinazione, i locali indicati nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA LOCALI

S1

- servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o

collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro;

- spogliatoi;

- lavanderie;

- stenditoi e stirerie;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 70

S2

a) locali di cottura in singole abitazioni;

b) scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più

alloggi;

c) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di

superficie o 10 metri di lunghezza;

d) magazzini, depositi in genere e legnaie;

e) autorimesse di solo posteggio;

S3

a) corridoi e disimpegni comunicanti quando non superano i 12 mq

di superficie o 10 metri di lunghezza;

b) archivi che non prevedono la presenza continuata di addetti;

c) cabine armadio, ripostigli e cantine;

d) vani scala colleganti non più di due piani o a servizio di un solo

alloggio;

e) salette macchine con funzionamento automatico e che

necessitano di saltuaria sorveglianza.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia a criterio

dell’amministrazione.

Art. 45

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Tutti i locali negli edifici o in parti di essi devono rispettare le caratteristiche

minime contenute nel presente articolo in relazione a:

A) Rapporti aeroilluminanti;

B) Dimensioni planimetriche e lineari minime;

C) Altezze minime;

D) Disposizioni particolari.

A) RAPPORTI AEROILLUMINANTI:

Tutti i locali di categoria A e B devono ricevere di norma aria e luce diretta da spazi

liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente. Il

rapporto tra le superfici della finestra (parte apribile) e del pavimento deve essere

non inferiore a un ottavo.

All'interno di edifici pubblici o di uso pubblico i locali di categoria B possono ricevere

aria e luce, nel rispetto del rapporto aeroilluminante di cui sopra, da spazi coperti

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 71

quali gallerie, androni, etc., purché questi ultimi posseggano di fatto le caratteristiche

di spazio libero per quanto riguarda l'illuminazione naturale ed il ricambio d'aria.

Non può considerarsi ai fini della determinazione dei rapporti aeroilluminanti, la

superficie di porte e accessi esterni ad eccezione delle porte finestre prospettanti sui

balconi, su giardini privati, portici privati, o simili.

Non è ammessa la chiusura, mediante strutture vetrate, di balconi (o logge) se le

parti apribili in dette strutture, non hanno superficie pari ad almeno una volta e mezzo

quelle aeroilluminante prescritta per gli eventuali locali che vi prospettano.

I locali appartenenti alla categoria C, ad esclusione di quelli che non comportano la

presenza continuata di addetti, devono avere una superficie di aerazione (parte

apribile dei serramenti) non inferiore ad un decimo della superficie di pavimento e

devono essere illuminati con luce naturale. La superficie illuminante deve

corrispondere ad almeno un ottavo della superficie di pavimento del locale. Il 50%

della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante è costituita

da lucernai; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la

restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

Tutti i locali di categoria S1 devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni,

la superficie delle finestre non deve essere minore a un ottavo delle superficie di

pavimento con un minimo di mq. 0,40. Qualora la ventilazione naturale non sia

possibile per condizioni specifiche del fabbricato i locali di categoria S1 debbono

essere dotati di impianto di aspirazione meccanica che assicuri un ricambio medio

orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti medesimi; in essi è

proibita la installazione di apparecchi a combustione.

I locali di categoria S2 a) saranno dotati di finestra per illuminazione e ventilazione

naturale dimensionata in modo da garantire un rapporto di aeroilluminazione non

inferiore a un ottavo della superficie utile del locale.

I locali di categoria S2 b) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e

ventilazione naturale con superficie complessiva pari ad almeno un ventesimo della

superficie del vano, contenente scale e ripiani, moltiplicata per il numero dei piani

serviti escluso il piano terreno e rialzato.

I locali di categoria S2 c) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e

ventilazione naturale con superficie aeroilluminante di almeno un decimo della

superficie del locale oppure essere dotati di idoneo sistema di ventilazione

meccanica.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 72

I locali di categoria S2 d) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e

ventilazione naturale con superficie di almeno un dodicesimo della loro superficie

oppure essere dotati di canne idonee di ventilazione aperte in sommità e in base a

creazione di tiraggio naturale: esse comportano una tubazione di richiamo di aria

dall'esterno per i locali da ventilare in grado di garantire un ricambio d’aria medio

orario non inferiore a cinque volte la cubatura dei locali medesimi.

Nei locali di categoria S2 e) la superficie di areazione naturale complessiva deve

essere non inferiore a un trentesimo della superficie in pianta del locale.

I locali di categoria S3 possono essere privi di apertura per aeroilluminazione

naturale fatte però salve le particolari norme e prescrizioni degli Enti eventualmente

preposti al loro controllo in funzione della loro destinazione.

B) DIMENSIONI PLANIMETRICHE LINEARI MINIME:

Le dimensioni minime dei locali di categoria A sono:

1) lineari planimetriche m. 2,10;

2) di superficie mq. 9 ad eccezione delle stanze da letto per due persone e dei

locali di soggiorno la cui superficie minima deve essere mq. 14.

In ogni alloggio deve essere assicurata per ogni abitante una superficie abitabile,

esclusi i locali accessori di categoria S, non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e

mq. 10 per ciascuno dei successivi.

L'alloggio anche se per una persona deve avere superficie minima comprensiva dei

servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq.38 se per due persone.

Per i locali di categoria B destinati ad uffici la superficie deve essere non inferiore a

mq. 6 per ogni addetto con un minimo di mq. 12.

La superficie minima dei locali di categoria C deve essere non inferiore a mq. 20 per

ogni addetto.

Per i locali di categoria S1 devono essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

- per spogliatoi, al servizio di attività produttive, superficie non inferiore a mq. 1,20

per ogni addetto con un minimo di mq. 6,00;

- per servizio igienico (solo WC) superficie non inferiore a mq. 1,50;

- per locale doccia superficie non inferiore a mq. 1,00.

C) ALTEZZE MINIME:

L'altezza minima dei locali di categoria A non può essere inferiore a m. 2,70.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 73

Per i locali delle categorie B e C l'altezza minima assoluta è di m. 3,00 ad esclusione

dei locali di seguito elencati per i quali è ammessa una altezza minima di m. 2,70:

- i locali singoli o inseriti in strutture multiple, destinati all'esercizio di attività che

possono essere di tipo commerciale, assicurativo, tecnico, professionale, di

consulenza, ecc., caratterizzate dalla fornitura di servizi al pubblico (privati od

aziende);

- i locali situati in edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti

norme;

- i magazzini, i depositi e gli archivi.

L 'altezza minima di tutti i locali di categoria S è stabilita in m. 2,40 ad eccezione di

quelli ricadenti nelle categorie S2 e), S3 c), S3 e), per i quali è necessaria l'altezza

minima di m. 2,00.

D) DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di

categoria A. Deve sempre esistere un disimpegno, salvo il caso che si tratti di

un'unità immobiliare dotata di più servizi igienici, almeno uno dei quali deve avere

accesso su un disimpegno. In ogni caso l'accesso senza disimpegno dei servizi

igienici può avvenire solo in locali di tipo A destinati a camere da letto.

I cavedi, quando esplicitamente non vietati dalle norme di attuazione degli strumenti

urbanistici dovranno avere angoli interni compresi tra 80° e 100° potranno aerare e

illuminare solo locali di categoria S. Nessun aggetto interno nei cavedi può superare i

5 cm. salvo quello della gronda che tuttavia sarà contenuto in 30 cm. Il fondo del

cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane, dovrà

avere accesso diretto da spazi comuni e dovrà avere una superficie minima di 20

metri quadrati. La distanza minima fra muri fronteggianti del cavedio non dovrà

essere minore di metri lineari 4,50. L 'altezza massima, intercorrente tra il piano di

fondo e la linea di gronda, dei cavedi non dovrà essere superiore a quattro volte la

loro larghezza minima planimetrica.

Tutte le autorimesse sono soggette alle norme e prescrizioni di cui al D.M. 1 febbraio

1986. In particolare, i progetti riguardanti autorimesse di tipo misto o isolato con

numero di veicoli non superiore a nove dovranno osservare le seguenti disposizioni :

- le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e,

se di separazione, almeno REI 60;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 74

- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti

parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte

metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le

comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o

infiammabili;

- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture

almeno del tipo REI 30;

- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di

superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire

anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel

serramento di chiusura del box.

Nei locali destinati ad attività produttive le scale fisse a gradini, destinate al normale

transito negli ambienti di lavoro, e i relativi parapetti devono essere realizzate in

conformità al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Le scale devono presentare un

andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. La pavimentazione delle

scale deve essere antisdrucciolevole. Sono vietate le scale a chiocciola ad

esclusione di quelle utilizzate per l'accesso agli uffici o agli spazi commerciali.

Nei locali adibiti ad attività lavorative dovranno essere previste latrine nella misura di

almeno 1 ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti e dotate

di antilatrina con lavandino. Andrà inoltre assicurata la ventilazione dotando il locale

di finestra completamente apribile comunicante con l'esterno avente un rapporto

aeroilluminante non inferiore ad un ottavo e con superficie non inferiore a mq. 0,40.

In alternativa, è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 20

ricambi/ora con mantenimento dell'aspirazione collegata con l'accensione della luce,

per tre minuti successivi all'uscita del servizio. Le latrine, le docce e gli spogliatoi

devono essere separati per sesso.

Gli edifici destinati ad attività speciali (Ospedali, Case di Cura, Stabilimenti Termali,

farmacie, Alberghi, Pensioni e Locande, Locali di Riposo, Istituti di Pena, Scuole,

Locali di Pubblico Spettacolo, Arene estive, Palestre, ed altri ad essi assimilabili)

sono soggetti al rispetto delle specifiche prescrizioni di legge.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 75

Art. 46

NORME SPECIALI PER GLI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI ESISTENTI

Negli interventi edilizi tesi al recupero del patrimonio edilizio esistente, nei quali

vengano a configurarsi nuovi assetti distributivi interni e quindi l'individuazione di

locali non più corrispondenti come ubicazione e dimensioni ai locali preesistenti,

deve essere osservato quanto stabilito dal precedente articolo del presente

Regolamento Edilizio per quanto concerne le caratteristiche minime dei locali.

Allorché gli interventi di risanamento e/o ristrutturazione vengano eseguiti nelle

zone in cui lo strumento urbanistico in vigore non consentite l’alterazione delle

facciate o delle quote dei solai, fermo restando quanto dettato dalla normativa di

attuazione della specifica disciplina particolareggiata, rimane sancito che :

a) possono essere ammesse aeroilluminazioni naturali inferiori ai minimi stabiliti

dal precedente articolo del presente regolamento, purché non vengano

peggiorate le condizioni di aeroilluminazione naturale precedenti;

b) è possibile destinare locali risultanti da interventi di risanamento o

ristrutturazione di edifici per i quali la normativa di PRG non consente modifica

di ubicazione dei solai, ad utilizzazione di categoria A, purché la loro altezza

netta interna non sia inferiore a m. 2,40 e consentendo pure che l'altezza netta

minima inferiore dei locali di categoria S1 non sia inferiore a m. 2,20 ;

c) locali di categoria A potranno essere aeroilluminati da finestre prospettanti in

cavedi.

La deroga di cui alla lettera b) si applica solo ad interventi che non comportino la

modifica di destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento.

Art. 47

IMPIANTI SPECIALI

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che

non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione

meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti

igienici confacenti. E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione dei fumi,

vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti ecc.) prima che si

diffondano.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 76

Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata la cui

esecuzione deve essere affidata a ditta specializzata, possono essere derogate,

previo parere del competente Servizio di Igiene Pubblica dell’A.U.S.L., le prescrizioni

relative ai rapporti aeroilluminanti di cui al precedente articolo 45 per i locali di tutte

le categorie e sottocategorie, purché l'altezza di locali medesimi non sia mai inferiore

ai minimi prescritti. Il progetto di detti impianti dovrà essere allegato alla domanda di

permesso di costruire o presentato unitamente alla denuncia di inizio attività.

In tutti i casi di locali privi di illuminazione e/o ventilazione naturale, le

prescrizioni relative ai rapporti aeroilluminanti possono essere derogate tramite

l’adozione di impianti sostitutivi esclusivamente in caso di specifiche e non superabili

esigenze dell’attività previsti in tali locali, adeguatamente documentate, o per locali in

cui non è prevista la permanenza di persone.

Art. 48

SOPPALCHI E SOFFITTI INCLINATI

Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza minima

consentita, viene assunta la media delle altezze che deve essere almeno uguale ai

minimi indicati ai precedenti articoli, con minimo assoluto di m. 2.10 per i locali di

categoria A e B.

Per i locali di categoria A e B, è ammessa, per esigenza di carattere estetico,

architettonico o di arredamento, la creazione di pavimenti sopraelevati, soppalchi o

controsoffittature che modifichino l'entità dell'altezza di parte del locale purché

l'altezza virtuale del locale, intesa, come il rapporto che intercorre tra il volume netto

complessivo e la superficie utile calpestabile non sia inferiore al minimo stabilito per

la categoria corrispondente e che la minore altezza non sia inferiore a m. 2,40.

Nei disegni di progetto, i locali che hanno altezza netta non costante per la

presenza soppalchi, controsoffittature, soffitti inclinati e pavimenti sopraelevati,

debbono riportare a linea sottile continua le delimitazioni dei soppalchi, a linea

tratteggiata le delimitazioni delle parti di soffittatura a diversa altezza, nonché le

altezze nette effettive nelle varie spaziature delimitate.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 77

Art. 49

PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI

I locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante

l’edificio non possono essere utilizzati per destinazioni di categoria A e B, salvo

quanto disposto nel successivo comma.

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno

circostante l’edificio possono essere utilizzati per destinazioni di categoria B purché:

- l’altezza interna netta media non sia inferiore a m. 3,00, con un minimo di m.

2,40;

- la quota del soffitto sia in media m. 1.20 più alta della quota del marciapiede,

- esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza

pari a un terzo della sua altezza;

- il pavimento posi su un vespaio areato e la falda freatica o la quota di massima

piena della fognatura di scarico risultino al di sotto del piano di posa del

vespaio.

Le prescrizioni dimensionali di cui al precedente comma, fatta eccezione di

quelle relative alle altezze dei locali e alle quote del soffitto, possono essere superate

con soluzioni che prevedono l'uso di materiali e tecnologie efficaci per l'isolamento

termico e dall'umidità e qualora al progetto sia allegata apposita certificazione in

merito, rilasciata dalla ditta produttrice i materiali coibenti o da professionista

abilitato.

E' vietato adibire a luoghi di lavoro locali chiusi interrati e seminterrati.

Quando ricorrano particolari esigenze tecniche può essere derogato da quanto

sopra con esplicita autorizzazione dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – dell’A.U.S.L. Nell'ambito della deroga

dovranno essere previsti specifici presidi tecnici integrativi per aerazione e

illuminazione, inoltre, dovranno essere soddisfatti i seguenti parametri:

- vespaio ventilato sotto il pavimento di altezza minima di 0,40 m.;

- quota massima piena della fognatura di scarico o falda freatica al di sotto del

piano di posa del vespaio;

- pavimento a superficie unita e impermeabile, muri protetti efficacemente contro

l'umidità del suolo.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 78

Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo di esplosione

e/o incendio, con sviluppo di emanazioni nocive o sviluppo di elevate temperature.

Art. 50

SOTTOTETTI

I sottotetti di nuova costruzione o esistenti possono essere a abitabili o adibiti ad

altri usi, soltanto se ammessi dalle norme di attuazione dei vigente strumento

urbanistico generale o dai relativi piani di attuazione (per quanto concerne l’altezza

degli edifici, il numero dei piani ammesso, le superfici utili ammissibili, ecc.) e se i

locali in essi contenuti hanno caratteristiche non in contrasto con il presente

regolamento e se come tali sono stati autorizzati.

I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento della

copertura, con altezze medie interne non eccedenti i m. 2.00 possono essere

utilizzati esclusivamente come depositi occasionali, nel rispetto delle seguenti

prescrizioni:

a) ciascun vano potrà essere dotato di una finestra o di un lucernario di superficie

non superiore a mq. 0,40;

b) non potranno avere altezza massima interna superiore a m. 3,00;

c) non potranno avere accessi esterni indipendenti e potranno essere accessibili

direttamente dal vano scala a servizio dei vari piani dell’edificio o a mezzo di

spazi ad uso comune collegati con il sopraddetto vano scala, oppure dalla scala

interna di collegamento con l’appartamento di appartenenza;

d) non è ammessa suddivisione interna a formazione di più locali degli spazi di

sottotetto collegati con appartamenti sottostanti dei quali formano dipendenza.

Detta suddivisione interna può essere ammessa nel caso di delimitazione dei

locali accessori da adibirsi a depositi occasionali in numero proporzionato agli

alloggi presenti nell’edificio;

e) non potranno essere dotati di impianto di riscaldamento ne di erogazione di

acqua e di gas;

f) potranno essere pavimentati così come le loro pareti di delimitazione potranno

essere intonacate;

g) è ammessa l’apertura di porta che diano l’accesso a terrazzi ricavati sulla

copertura dell’edificio, purché il passaggio possegga un’altezza di m. 1,80.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 79

Art. 51

RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI

In tutte le parti del territorio comunale, negli edifici destinati in prevalenza a

residenza, i sottotetti preesistenti alla data del 23 aprile 1998 (e non già utilizzati

come abitazione) possono essere recuperati ai fini abitativi, ai sensi della legge

regionale 6 aprile 1998, n. 11, senza che ciò comporti alcuna modificazione delle

altezze, delle linee di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde

del tetto, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

a) altezza utile media interna non può essere inferiore a m. 2,40 per i locali adibiti

ad abitazione e a m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni,

bagni e ripostigli. L’altezza utile media interna è calcolata dividendo il volume

utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile

relativa;

b) minimo rapporto aeroilluminante se in falda pari o superiore a un sedicesimo;

c) i locali di soggiorno dovranno essere dotati di almeno un’apertura illuminante

verticale, salvo che si tratti di edifici vincolati;

d) dovranno essere reperiti gli spazi per parcheggi pertinenziali in conformità alle

norme di attuazione dei vigente strumento urbanistico generale o dei relativi

piani di attuazione. Qualora venga dimostrata l’impossibilità del reperimento di

detti spazi a parcheggio, o parte di essi, gli stessi potranno essere monetizzati

secondo le vigneti disposizioni normative in materia.

Gli interventi di cui al comma precedente sono classificati come ristrutturazione

edilizia ai sensi della normativa vigente e, pertanto, comportano la corresponsione

del relativo contributo di costruzione.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 80

TITOLO VIII

- PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE -

Art. 52

SALUBRITA’ DEL TERRENO

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito

di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto

inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo

corrispondente. Se il terreno sul quale si intende costruire un edifico è umido od

esposto alla invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente

procedere a sufficiente drenaggio. In ogni caso è fatto obbligo di adottare

provvedimenti atti a impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Art. 53

ISOLAMENTO DALL’UMIDITA’

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo. I locali di categoria

A1 e S1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a

mezzo di solaio o a mezzo di vespaio areato con almeno 50 cm di spessore tra il

terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di categoria A2 può essere ammesso un

vespaio di ciottoli di almeno 25 cm di spessore ed il piano di calpestio deve risultare

di 30 cm sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati

da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 50. Tutte le murature devono

essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di

campagna e al di sotto del piano di calpestio interno. I pavimenti dei locali di

categoria A1 e S1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

Art. 54

ISOLAMENTO TERMICO

Le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno adeguarsi a quanto

prescritto dalla legge n° 373 del 30/04/1976 e succ essivi D.M. n° 1052 del

28/06/1977 e D.M. del 10/03/1977. La documentazione relativa andrà fornita prima

del rilascio della concessione edilizia.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 81

Art. 55

ISOLAMENTO FONICO

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o

nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti deve essere prevista e realizzata una

protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) – solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazione o a più alloggi. I solai devono

essere costruiti con materiali e spessori tali da assicurare per l’ambiente

sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi

normalizzati) non superiore a 70 db, per frequenze fra 100 e 3000 hz.

b) – pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e locali di uso

comune (androni), scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico

medio di almeno 60 db. per frequenze fra 100 e 3000 hz. Per pareti divisorie tra

ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento

minimo di 30 db. per le stesse frequenze.

c) – pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali

devono avere un potere fonoassorbente tale da garantire un assorbimento

acustico di 60 db. per frequenze fra 100 e 3000 hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati

tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di

vetri) per attenuare i rumori dall’esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono

generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di

riscaldamento, saracinesche ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti

ad ottenere l’attenuazione dei rumori e di impedirne la trasmissione; in sede di

controllo per la agibilità dei locali si dovrà collaudarne l’efficacia. Le strutture

perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade o piazze devono essere distaccate

mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da

qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non devono esservi rampe carreggiabili con

pendenza superiore al 15%. Nella progettazione di edifici destinati ad attività

industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell’assorbimento

fonico, da attuarsi nella costruzione per la tutela delle buone condizioni di lavori in

rapporto al tipo di attività.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 82

Art. 56

FOGNATURE

Ogni immissione diretta o indiretta di acque di scarico nella rete di fognatura

comunale non può essere eseguita senza una specifica autorizzazione del sindaco,

sentito il parere dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio tecnico comunale.

I progetti per la costruzione di edifici aventi destinazioni industriali debbono

contenere anche la progettazione del sistema di smaltimento e depurazione delle

acque di rifiuto. Prima della immissione nella fognatura stradale, pubblica o privata,

le acque nere debbono essere convogliate in idonea fossa settica ispezionabile,

ubicata fuori dei muri perimetrali dell’edificio, dotata di esalatore di gas, che deve

sporgere dal tetto di almeno cm 50, e di capacità tale da contenere almeno un

liquame prodotto nelle 24 ore. Per le abitazioni la capacità minima della fossa settica

deve essere tale da contenere 80 lt per ogni vano utile; per gli edifici scolastici tale

capacità minima deve essere di lt 40 per ogni scolaro; per gli uffici e simili di lt 30 per

ogni persona addetta. La larghezza o diametro interno della fossa settica non deve

comunque essere inferiore ad 80 cm., l’altezza del liquido non inferiore ad 1 mt., la

bocca dell’affluente situata a 30 cm sotto il pelo del liquido. Tra la fossa settica ed il

punto di collegamento con la rete di fognatura deve essere ubicato, su spazio di

proprietà privata, un pozzetto di ispezione munito di chiusino amovibile. Nelle località

prive di rete di fognatura stradale, pubblica o privata, le acque nere di scarico

possono essere convogliate in pozzi a perfetta tenuta stagna da vuotarsi

periodicamente previo passaggio in fosse settiche aventi le caratteristiche già citate.

La capacità di detti pozzi, la cui profondità non deve superare i mt 6.00, deve essere

almeno commisurata al contenimento dei liquami prodotti in 15 giorni da computarsi

come più sopra indicati. I pozzi di dispersione soltanto per acque meteoriche nei

luoghi non dotati di rete di fognatura; questi pozzi però non debbono superare in

profondità la quota della prima falda freatica ed in assoluto i mt 9.00 di profondità dal

piano di campagna naturale. Le acque meteoriche, ove non esista la rete di

fognatura, possono essere convogliate in canalizzazioni scoperte verso la

campagna. Nelle località dotate di rete di fognatura stradale pubblica o privata l’unico

sistema di smaltimento delle acque di scarico possibile è la immissione delle acque

depurate nei condotti di fognatura.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 83

Art. 57

IMPIANTI MINIMI

Ogni nuovo alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico servito di

acqua calda e fredda completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno, e

lavello, a chiusura idraulica con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile

fino all’altezza di mt 1.50 dal pavimento. E’ prescritta almeno una canna fumaria. In

uffici, negozi, laboratori, ecc., a giudizio dell’ufficiale sanitario, possono essere

consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti e

dotati di antilatrine con lavabo, più precisamente, per laboratori e uffici il numero

delle latrine non deve essere inferiore a una per ogni 10 persone. Nel caso in cui il

numero delle persone sia superiore a 10, debbono essere costruite latrine per donne

con accesso da separata antilatrina. I WC inoltre devono essere dotati di sifone

allacciato alla canna di ventilazione.

Art. 58

RIFORNIMENTO IDRICO E IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUA

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente

dall’acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali

abitati, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio. Ogni singola utenza

deve essere dotata, al punto di prelievo di idonea valvola di ritegno che non consenta

reflusso nell’acquedotto e nella rete di distribuzione del condominio.

Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico, ove

l’amministrazione comunale non intenda intervenire direttamente può essere

prelevata da pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dall’analisi dei

laboratori d’igiene competenti e l’uso deve essere consentito dall’autorità sanitaria; il

prelievo però deve essere eseguito a mezzo di pompe di sollevamento e la

distribuzione effettuata mediante autoclave. Anche in questo caso ogni utenza deve

essere dotata di idonea valvola di ritegno.

Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio,

devono essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute

nel regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 84

Art. 59

CAMERE OSCURE – IMPIANTI TERMICI

Camere oscure e laboratori scientifici devono essere ventilati con doppia

canalizzazione, una di presa diretta dall’esterno ed una di evacuazione, così da

assicurare almeno 5 ricambi d’aria all’ora.

Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti

disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento

atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità.

La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i

20° C; deve essere in effetti rispondente a tali va lori e deve essere uguale in tutti gli

ambienti abitati e nei servizi, esclusi ripostigli.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 85

TITOLO IX

- PRESCRIZIONI ANTINCENDIO -

Art. 60

COPERTURA

Gli edifici di altezza superiore a mt 31.00 di nuova costruzione devono avere le

strutture orizzontali e di copertura incombustibili. I solai e le coperture sopra

autorimesse, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc. devono essere

in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti inferiormente

da soletta in cemento armato, di almeno 4 cm di spessore.

Comunque la natura delle strutture sopradette è soggetta al preventivo parere

del Comando Vigili del Fuoco.

Art. 61

PARETI DIVISORIE

Sono vietate le pareti divisorie in materiale combustibili. Sono consentite le

pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

Art. 62

SCALE E ASCENSORI

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in

cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica.

Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di

collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano corsa degli ascensori

confinati con locali di categoria A1 devono essere sempre in muratura piena,

laterizia, o di calcestruzzo di cemento o di altro materiale riconosciuto idoneo.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più

di due piani deve essere non inferiore a mt 1.10. Tale larghezza, se il fabbricato non

sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti, oltre

ai primi due. Ogni scala che serva edifici deve essere dotata all’ultimo piano di una

apertura munita di infisso apribile dal piano terreno. Sono consentite scale interne “a

pozzo” soltanto in edifici di altezza non superiori ai mt 14.00.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 86

Art. 63

SCALE, ASCENSORI E BOCCHE DA INCENDIO IN EDIFICI ALTI

Ogni scala, in edifico a più di due piani, deve essere fornito al piano terreno ed

ai piani alterni di una bocca antincendio.

In edifici alti, la scala deve essere del tipo a tenuta di fumo.

Art. 64

CANNE FUMARIE

Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al

fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili

temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti

ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questo caso sono da evitare i contatti

con vani di ascensori. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi

aventi caratteristiche nocive all’igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in

materia.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 87

TITOLO X

- PRESCRIZIONI GENERALI -

Art. 65

RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici,

garages, depositi di materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e

prescrizioni tecniche degli enti allo scopo preposti. Gli impianti interni di utilizzazione

di energia elettrica per usi domestici debbono essere del terzo conduttore,

opportunamente dimensionato, collegato a terra efficientemente.

Ogni presa di corrente deve esser di tipo adatto al collegamento a terra

dell’apparecchio utilizzato. La rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza

deve risultare da verbale di verifica e collaudo firmato da laureato o diplomato in

elettrotecnica, iscritto al rispettivo albo professionale. Anche edifici speciali come:

sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed

impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi

particolari.

Art. 66

NORME DI EDILIZIA ANTISISMICA

In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 25/11/1962 n° 1684,

nell’esecuzione dei lavori edilizi è fatto obbligo di osservare le norme tecniche di

buona costruzione contenute nell’articolo 4 della legge stessa.

Art. 67

DECORO GENERALE

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o

provvisorio, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le

indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni ed i cavi per

energia elettrica ed i cavi telefonici, gli apparecchi di illuminazione stradale, le

antenne radio e tv, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a

requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 88

Art. 68

MANUTENZIONE

Oltre all’ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli enti, delle

aziende e del comune stesso, il Sindaco deve obbligare l’esecuzione delle riparazioni

e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rilevati

abusi o trascuratezza, il Sindaco su parere della commissione edilizia può richiedere

rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso

di rifiuto o di inadempienza dell’interessato, il Sindaco provvede di autorità a spese

del medesimo.

Art. 69

TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI

Le tabelle stradali ed i numeri civici possono essere collocati dal comune sui

muri esterni degli edifici o sulle recinzioni senza che i proprietari possano fare

opposizione.

I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista

e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o

rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 70

INDICATORI E APPARECCHI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI

Il comune per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare

collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle

costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi

pubblici. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il

loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro

imputabili.

Art. 71

USCITE DALLE AUTORIMESSE E RAMPE

Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private, verso spazi pubblici devono

essere segnalate. Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le

uscite di autorimesse, deve intercorrere una distanza minima di almeno ml 10.00,

misurata fra gli stipiti più vicini.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 89

In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente,

eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.

Se l’uscita dell’autorimessa è costituita da una rampa, fra l’inizio della livelletta

inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto

piano, pari ad almeno mt 3.50 di lunghezza.

Art. 72

ELEMENTI AGGETTANTI

Nessun aggetto superiore a cm 10 può essere ammesso sotto la quota di ml

3.50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio anche per parti mobili di infissi. Se

per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l’esterno, questi

devono essere opportunamente arretrati.

Balconi e pensiline sono consentiti solo al di sopra dell’altezza effettiva di mt

4.00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti non sporgano su suolo

pubblico oltre mt 1.20 e purchè non superino la larghezza del marciapiede non

rialzato. Nel caso di marciapiede di dette parti aggettanti è di mt 4.50.

Art. 73

INTERCAPEDINI

Il comune può concedere striscie di terreno pubblico per la creazione di

intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi ed altro

e purchè dette intercapedini siano lasciate completamente libere.

Le griglie di areazione eventualmente aperte sul marciapiede devono

presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da

non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti

di cui all’art. 50.

Art. 74

COPERTURE

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate

elemento architettonico di conclusione dell’intero edificio e pertanto la loro

realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il

coordinamento dei diversi elementi delle facciate e delle coperture stesse. Le

coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 90

pluviali che convogliano le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.

Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno

essere realizzati in materiale indeformabile almeno per un’altezza di mt 2.00.

Art. 75

MOSTRE, VETRINE, INSEGNE, TENDE

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in

funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con

materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente. Le

insegne a bandiera non debbono avere una sporgenza sullo spazio pubblico

superiore alla larghezza del marciapiede sottostante comunque non superiore a mt

1.20 e la loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a mt 3.50 se il suolo

sottostante è costituito da marciapiede rialzato; se il marciapiede non è rialzato

l’altezza minima deve essere di mt 4.50.

Tende parasole mobili in corrispondenza di vetrine possono essere autorizzate,

sentito il parere della commissione edilizia, purchè la loro sporgenza massima sullo

spazio pubblico non superi la larghezza del marciapiede, e la loro altezza minima dal

suolo non sia inferiore a metri 2.25.

Art. 76

MARCIAPIEDI E PORTICATI

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati, devono essere

lastricati con materiali scelti in accordo con l’ufficio comunale e dovranno inoltre

essere dotati di impianto di illuminazione da realizzarsi secondo le prescrizioni

dell’ufficio tecnico comunale. E’ prescritta l’adozione di parapetti, o comunque di

opere di riparo, per i lati di aree cortilizie, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque

accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici posti ad una

quota inferiore, con dislivello maggiore di cm 50.

Art. 77

LOCALI PER DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I fabbricati nuovi, ampliati o modificati, devono disporre di un locale o di

manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 91

Detto locale o manufatto deve essere al piano terra o seminterrato e,

indifferentemente che sia ricavato nel fabbricato o allo esterno del medesimo, deve

avere accesso e areazione direttamente dall’esterno e ubicato ad una distanza

dall’accesso dalla pubblica strada non maggiore di mt 50.00. Il locale deve essere

dotato di canna d’areazione e piastrellatura fino a mt 1.00 di altezza.

Art. 78

CASSETTE PER CORRISPONDENZA

Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici artigianali ed

industriali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in

prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte a

raccogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.

Art. 79

NICCHIE E SPAZI PER I CONTATORI DEL GAS

Tutti i complessi abitativi e non che utilizzino il gas metano, sono tenuti a dotarsi

di appositi vani all’interno dei quali andranno localizzati i contatori in modo tale da

essere in qualsiasi momento ispezionabili dai relativi addetti. Per le abitazioni

unifamiliari i contatori potranno essere inseriti in apposite nicchie ricavate nei muri di

recinzione.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 92

TITOLO XI

- EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI -

Art. 80

EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali,

case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine,

macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno,

oltre che alle norme previste nel presente regolamento, a quelle previste nelle leggi

particolari relative.

Art. 81

LOCALI PER ALLEVAMENTO E RICOVERO DI ANIMALI

I locali per allevamento e ricovero per animali devono essere dislocati in

conformità alle disposizioni del Testo Unico sulle leggi sanitarie e sottostanno, oltre

che alle norme del presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari

relative.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 93

TITOLO XII

- LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO -

CAPITOLO I

Domanda – Convenzione – Autorizzazione Esecuzione

Art. 82

DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare

all’ufficio tecnico comunale apposita domanda in carta da bollo diretta al Sindaco che

lo autorizzi alla redazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata ai sensi

dell’art. 25 della legge n° 47 del 07/12/1978. Qual ora l’area da lottizzare appartenga

a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, una

dichiarazione che contenga il loro consenso alla lottizzazione e il loro impegno a

sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani di recupero pubblici e privati

devono contenere i seguenti elementi:

a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto agli

art. 31 e 32 della legge regionale n° 47 del 1978 s ia l’indicazione dell’entità

dell’intervento dimensionato in superficie territoriale, sia la superficie utile

edificabile relativamente a tutte le destinazioni d’uso previste, nonché al numero

degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione

degli standards urbanistici e delle aree pubbliche o di uso pubblico;

b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;

c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in

scala 1:2000 nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani

particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da

vincolare;

d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l’intervento, con

la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di

livello;

e) stato di fatto contenente fra l’altro:

1) rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose;

2) costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 94

3) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e

relative servitù;

4) viabilità e toponomastica;

5) altri eventuali vincoli;

f) documentazione fotografica del terreno con indicazione dei relativi punti di vista;

g) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure in scala 1:1000 indicante

numerazione dei lotti, strade, piazze, debitamente quotate, spazi di verde

attrezzato (pubblico, condominiale, privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo

e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici per

sosta e parcheggio;

h) sezioni e profili in scala 1:500 con l’indicazione delle tipologie edilizie e relative

destinazioni d’uso;

i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura e impianti di

depurazione, energia elettrica e rete telefonica con relativa previsione di spesa;

l) progetto di massima dell’impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle

necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;

m) norme urbanistiche e edilizie per la buona esecuzione del piano;

n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le

sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del paino;

o) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;

p) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione

ricade o meno:

- all’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 Giugno

1939 n° 1497

- all’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico forestale;

- all’interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse

ambientale;

- in area soggetta a consolidamento dell’abitato;

- in area dichiarata sismica.

Per i piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti

produttivi sono richiesti esclusivamente gli elementi di cui all’art. 4 della legge 18

Aprile 1962 n° 167 e all’articolo 27 quarto comma d ella legge 22 Ottobre 1971 n°

865.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 95

I piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti

produttivi relativi a zone d’espansione limitatamente alle parti comprese nel piano

pluriennale di attuazione di cui all’art. 38 della legge 22 Ottobre 1971 n° 865

preliminarmente alla loro attuazione dovranno essere dotati di tutti gli elementi di cui

al primo comma fatta eccezione della lettera a), mediante variante ai sensi dell’art.

34 della legge 22 Ottobre 1971 n° 865.

I piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i paini per l’edilizia economica e

popolare, i piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi ed i paini di

recupero di iniziativa pubblica possono limitarsi agli elementi di cui alla lettera a), b),

c), d), g), h), i), l), m), n), o) del presente articolo oltre a quelli stabiliti dalla

legislazione statale.

Art. 83

CONVENZIONE

La convenzione tipo tra Amministrazione Comunale e privato lottizzante è

regolamentata da apposite deliberazioni consiliari.

Art. 84

PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE

Il Consiglio Comunale, sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico e della Commissione

Edilizia, quando il Piano Particolareggiato proposto presenti delle difformità rispetto

alle norme previste per la zona del P.R.G., respinge la domanda, dandone

comunicazione scritta all’interessato e restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle

copie dei documenti presentati a corredo della domanda.

Quando il piano particolareggiato risulti meritevole di approvazione, viene

depositato per 30 giorni consecutivi presso la segreteria del comune, ove chiunque

potrà prenderne visione, ed è altresì inviato agli organi di decentramento comunali il

cui territorio è interessato dal piano. Chiunque può presentare osservazioni al piano

entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente

interessati possono presentare opposizioni al piano entro e non oltre trenta giorni dal

compiuto deposito.

Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro il termine

di 30 giorni dal ricevimento del piano. Decorso tale termine il Consiglio Comunale

procede ai successivi adempimenti sentita la commissione edilizia. La delibera di

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 96

approvazione diviene esecutiva ai sensi della legge 10 Febbraio 1953 n° 62. Con la

medesima delibera il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni e le opposizioni.

Art. 85

VALIDITA’ DELLA AUTORIZZAZIONE PER LE LOTTIZZAZIONI

L’autorizzazione per le lottizzazioni ha la validità massima di dieci anni. Può

convenirsi anche un termine più breve. La urbanizzazione e l’utilizzo edilizio delle

aree può essere disciplinato dall’eventuale programma pluriennale di attuazione

vigente nel comune.

Art. 86

CONCESSIONI EDILIZIE NELLA LOTTIZZAZIONE

Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l’edificazione

nell’ambito dei Piani Particolareggiati privati approvati si seguono le norme contenute

nel presente regolamento.

CAPITOLO II

Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazion e

Art. 87

COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Il Sindaco invita i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a

presentare entro congruo termine un progetto di Piano particolareggiato di iniziativa

privata. Scaduto il termine imposto il Sindaco ha la facoltà di far predisporre un piano

particolareggiato di iniziativa pubblica che verrà attuato secondo le procedure di cui

all’art. 21 e 22 della legge regionale n° 47 del 07 /12/1978 e successive modifiche ed

integrazioni.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 97

TITOLO XIII

- ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI -

Art. 88

ORGANO COMPETENTE

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio

comunale, per assicurare la rispondenza alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

generali e del programma pluriennale di attuazione, alle modalità esecutive fissate

nella concessione edilizia e, più in generale, ad ogni altra norma legislativa o

regolamentare che risulti applicabile.

Il Sindaco per l’attività di vigilanza, si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Può ordinare qualsiasi tipo di controllo ritenuto necessario od opportuno.

Art. 89

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA

Il funzionario o impiegato, o Vigile urbano incaricato del controllo deve redigere

processo verbale della propria attività, riportando dettagliatamente le risultanze della

medesima.

Il processo verbale sottoscritto, per presa visione dal concessionario, dal

direttore dei lavori o dal costruttore deve riportare le eventuali osservazioni di questi

ultimi e viene consegnato al Sindaco per consentirgli di prendere, eventualmente, dei

provvedimenti.

Art. 90

PROVVEDIMENTI SINDACALI

Per le opere in corso di costruzione di cui sia stata accertata la totale difformità

dalla concessione edilizia o l’assenza della medesima, il Sindaco ordina la immediata

sospensione dei lavori, notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme

prescritte per le citazioni. Entro i successivi 10 giorni il sindaco ordina con le

medesime modalità la demolizione delle opere, che deve avvenire a cura e spese del

proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica. Ove si tratti di opere

totalmente eseguite, il sindaco ne ordina senz’altro la demolizione con le modalità di

cui sopra.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 98

Ove non si provveda alla demolizione nei termini suddetti il Consiglio comunale

entro i successivi 60 giorni dovrà valutare con delibera motivata, agli effetti delle

disposizioni di cui al terzo e all’ottavo comma dell’articolo 15 della legge 28 Gennaio

1977 n° 10, se l’opera realizzata sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e

ambientali o se ne sia possibile l’utilizzazione per fini pubblici.

Per le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione, il sindaco ordina

l’immediata sospensione dei lavori notificando la relativa ordinanza agli interessati

nelle forme prescritte per le citazioni. Entro i successivi 20 giorni il sindaco decide la

applicazione dell’ordine di demolizione o della sanzione pecuniaria. Ove il sindaco

non provveda, il presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato è tenuto ad

attuare i provvedimenti di cui ai commi precedenti entro 20 giorni dall’arrivo di

comunicazione scritta formulata sia da enti sia da qualsiasi soggetto anche non

direttamente interessato, nella quale viene segnalata l’inerzia del sindaco.

Per le sanzioni amministrative e penali valgono le norme di cui agli art. 15 e 17

della legge 28 Gennaio 1977 n° 10.

Ai fini della valutazione della sanzione pecuniaria di cui allo undicesimo comma

dell’art. 15 della legge 28 Gennaio 1977 n° 10, il sindaco si avvale della commissione

di cui all’art. 1 della legge regionale 13 Gennaio 1978 n° 5.

“L’ordinanza di demolizione delle opere abusive anche se effettuate prima

dell’entrata in vigore della legge 28 Gennaio 1977 n° 10 viene emanata dal Sindaco

previo il parere della Commissione edilizia comunale.”

Art. 91

SANZIONI PENALI

Resta salvo quanto disposto dalla legge vigente.

Art. 92

VIOLAZIONE DI NORME SANITARIE O DI ALTRE LEGGI SPECIALI

Resta salvo quanto disposto da leggi sanitarie o da altre leggi speciali.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 99

TITOLO XIV

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Art. 93

OPERE GIA’ AUTORIZZATE

Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di

entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove

disposizioni purché l’inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della concessione

rilasciata e le opere vengano ultimate entro 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio.

Art. 94

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione di aree pubbliche devono

essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di 3 (tre)

anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non

contrastanti con il pubblico decoro.

Art. 95

DEPOSITI DI MATERIALI NELLE ZONE RESIDENZIALI

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e

nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 2

(due) anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 96

CANNE FUMARIE

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce

all’esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite

se possibile) entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente

Regolamento.

REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 100

Art. 97

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione e dopo la

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e

sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

Art. 98

INIZIO LAVORI – NORME TRANSITORIE

Fino alla predisposizione da parte dell’amministrazione Comunale dei rilievi

quotati e la definizione dei capisaldi di riferimento, la prassi definita all’art. 36 è

sospesa. In sostituzione la impresa costruttrice accerta prima dell’inizio lavori le

quote di fondo tubo della fognatura e lo notifica all’ufficio tecnico il quale concederà o

meno il nulla osta all’allacciamento.

Art. 99

RICHIESTE DI ESAME DEL PROGETTO DI MASSIMA

Per codificare e regolamentare una prassi quasi ovunque seguita

spontaneamente dai progettisti, nei casi di incerta interpretazione di norme e di

carenza di particolari notizie tecniche, e per rispondere alla giusta esigenza di un

rapporto garantito tra Ente Pubblico e Tecnici, viene codificata l’approvazione del

progetto di massima.

Il progettista può quindi richiedere agli organi preposti al rilascio della

concessione edilizia un parere sul progetto di massima di un intervento.

Gli elaborati da sottoporre all’esame serviranno ad individuare l’opera nelle sue

linee generali assumendo per quelle edilizie la consistenza di un progetto

planivolumetrico in scala 1:500 con indicazioni delle destinazioni d’uso.

Tale richiesta avrà la medesima procedura delle richieste di concessione sia

come domanda che come approvazione. L’approvazione del progetto di massima

concessa dal Sindaco non costituisce licenza di esecuzione delle opere, ma nei limiti

del progetto stesso è vincolante per l’Amministrazione con validità di un anno, salvo

che nel frattempo non entrino in vigore nuove norme contrastanti con il progetto

stesso.

Tale domanda preventiva verrà presa in considerazione quando il progetto

prefigura trasformazioni edilizio-urbanistiche di notevole consistenza.