REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI...

63
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA La presente edizione coordina: il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, e GU L 383 del 29.12.1992 - rettifiche) e le modifiche risultanti dagli atti seguenti: 1. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), 2. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, e GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72 - rettifiche), 3. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), 4. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), 5. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), 6. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, e GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24 -rettifiche), 7. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), 8. Decisione 10 giugno 2003 relativa ai giorni festivi, come modificata, allegata al regolamento di procedura (GU L 172 del 10.7.2003, pag. 12), 9. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), 10. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004), 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), 12. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), 13. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44, e GU L 332 del 18.12.2007, pagg. 108 e 109 - rettifiche), 14. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39),

Transcript of REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI...

Page 1: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La presente edizione coordina: il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, e GU L 383 del 29.12.1992 - rettifiche) e le modifiche risultanti dagli atti seguenti: 1. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

del 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), 2. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

dell’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, e GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72 - rettifiche),

3. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

del 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), 4. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

del 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), 5. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

del 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), 6. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

del 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, e GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24 -rettifiche),

7. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

dell’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), 8. Decisione 10 giugno 2003 relativa ai giorni festivi, come modificata, allegata al

regolamento di procedura (GU L 172 del 10.7.2003, pag. 12), 9. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del

19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), 10. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

del 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004), 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del

12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), 12. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del

18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), 13. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del

18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44, e GU L 332 del 18.12.2007, pagg. 108 e 109 - rettifiche),

14. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del

15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39),

Page 2: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

15. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 23 giugno 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 20),

16. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

dell’8 luglio 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 18), 17. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del

13 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 8), 18. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 23 marzo 2010 (GU L

92 del 13.4.2010, pag. 12), 19. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 24 maggio 2011 (GU L

162 del 22.6.2011, pag. 17). La presente edizione non ha valore giuridico. Pertanto, sono stati omessi i visti e i ‘considerando’.

Page 3: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Regolamento di procedura della Corte di giustizia

del 19 giugno 1991 1

Indice Disposizione preliminare (art. 1) Titolo primo – Dell’ordinamento della Corte Capo primo – Dei giudici e degli avvocati generali (artt. 2-6)

Capo secondo – Della presidenza della Corte e della costituzione delle Sezioni

(artt. 7-11)

Capo secondo bis – Dei collegi giudicanti (artt. 11 bis-sexies)

Capo terzo – Della cancelleria

Sezione prima – Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti (artt. 12-19)

Sezione seconda – Degli uffici della Corte (artt. 20-23)

Capo quarto – Dei relatori aggiunti (art. 24)

Capo quinto – Del funzionamento della Corte (artt. 25-28)

Capo sesto – Del regime linguistico (artt. 29-31)

Capo settimo – Dei diritti e doveri degli agenti, consulenti ed avvocati (artt. 32-36)

Titolo secondo – Del procedimento Capo primo – Della fase scritta (artt. 37-43)

Capo primo bis – Della relazione preliminare e della rimessione ai collegi

giudicanti (artt. 44-44-bis)

Capo secondo – Dell’istruzione della causa e delle misure preparatorie

Sezione prima – Dei mezzi istruttori (artt. 45-46)

Sezione seconda – Della citazione e dell’audizione dei testimoni e dei periti (artt. 47-53)

1 GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifiche in GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117, con le modifiche del 21 febbraio 1995, pubblicate nella GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61, dell’11 marzo 1997, pubblicate nella GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifiche in GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72, del 16 maggio 2000, pubblicate nella GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43, e del 28 novembre 2000, pubblicate nella GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1, del 3 aprile 2001, pubblicate nella GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1, del 17.9.2002, pubblicate nella GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifiche in GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24, dell’8.4.2003, pubblicate nella GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17, e per l’allegato del regolamento, la decisione della Corte 10 giugno 2003 pubblicata nella GU L 172 del 10.7.2003, pag. 12, del 19 aprile 2004, pubblicate nella GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2, del 20 aprile 2004, pubblicate nella GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107, del 12 luglio 2005, pubblicate nella GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19, del 18 ottobre 2005, pubblicate nella GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51, del 18 dicembre 2006, pubblicate nella GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44, del 15 gennaio 2008, pubblicate nella GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39, del 23 giugno 2008, pubblicate nella GU L 200 del 29.7.2008, pag. 20, dell’8 luglio 2008, pubblicate nella GU L 200 del 29.7.2008, pag. 18, del 13 gennaio 2009, pubblicate nella GU L 24 del 28.1.2009, pag. 8, del 23 marzo 2010, pubblicate nella GU L 92 del 13.4.2010, pag. 12, e del 24 maggio 2011, pubblicate nella GU L 162 del 22.6.2011, pag. 17.

Page 4: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Sezione terza – Della chiusura dell’istruzione (art. 54)

Sezione quarta – Delle misure preparatorie (art. 54 bis) 000

Capo terzo – Della fase orale (artt. 55-62) 000

Capo terzo bis – Dei procedimenti accelerati (art. 62 bis) 000

Capo quarto – Delle sentenze (artt. 63-68) 000

Capo quinto – Delle spese (artt. 69-75) 000

Capo sesto – Del gratuito patrocinio (art. 76) 000

Capo settimo – Della rinuncia agli atti (artt. 77 e 78) 000

Capo ottavo – Delle notifiche (art. 79) 000

Capo nono – Dei termini (artt. 80-82) 000

Capo decimo – Della sospensione del procedimento (art. 82 bis) 000

Titolo terzo – Dei procedimenti speciali Capo primo – Della sospensione dell’esecuzione e degli altri provvedimenti

urgenti mediante procedimento sommario (artt. 83-90)

Capo secondo – Degli incidenti (artt. 91 e 92)

Capo terzo – Dell’intervento (art. 93)

Capo quarto – Delle sentenze in contumacia e dell’opposizione (art. 94)

Capo quinto – (Artt. 95 e 96 abrogati)

Capo sesto – Dei mezzi straordinari di ricorso

Sezione prima – Dell’opposizione di terzo (art. 97)

Sezione seconda – Della revocazione (artt. 98-100)

Capo settimo – Dei ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale (art. 101)

Capo ottavo – Dell’interpretazione delle sentenze (art. 102)

Capo nono – Delle domande di pronuncia pregiudiziale e degli altri procedimenti in materia d’interpretazione (artt. 103-104 ter)

Capo decimo – Dei procedimenti speciali previsti dagli articoli 103, 104 e 105 TCEEA (artt. 105 e 106)

Capo undicesimo – Dei pareri (artt. 107-109)

Capo dodicesimo – Delle domande di interpretazione previste dall’articolo 68 CE

Page 5: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

(art. 109 bis abrogato)

Capo tredicesimo – Della definizione delle controversie previste dall’articolo 35 del Trattato sull’Unione nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (art. 109 ter)

Titolo quarto – Delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale (artt. 110-123) Titolo quarto bis – Del riesame delle decisioni del Tribunale (artt. 123 bis-123 sexies) Titolo quinto – Dei procedimenti previsti dall’accordo SEE (artt. 123 septies e 123 octies) Disposizioni finali (artt. 124-127)

Allegato – Decisione sui giorni festivi

Page 6: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Articolo 1

Nel presente regolamento: – le disposizioni del Trattato sull’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo seguito dalla sigla «TUE», – le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla «TFUE», – le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’Energia atomica sono designate con il numero dell’articolo seguito dalla sigla «TCEEA», – il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «Statuto», – l’Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato «Accordo SEE». Ai fini dell’applicazione del presente regolamento: – il termine «istituzioni» designa le istituzioni dell’Unione e gli organi o gli organismi creati

dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte;

– il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l’Autorità di vigilanza prevista

dall’Accordo SEE.

TITOLO PRIMO

DELL’ORDINAMENTO DELLA CORTE

C a p o I

DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2 Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data a tale scopo stabilita nell’atto di nomina. Qualora l’atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell’atto stesso.

Articolo 3

§ 1 Prima di assumere le loro funzioni, i giudici, alla prima udienza pubblica della Corte cui partecipano dopo la loro nomina, prestano il seguente giuramento: «Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».

§ 2

Page 7: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

Articolo 4 Nei casi in cui la Corte è chiamata a decidere se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente invita l’interessato a comparire in camera di consiglio, senza l’assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.

Articolo 5 Gli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano agli avvocati generali.

Articolo 6 L’ordine di precedenza fra i giudici e gli avvocati generali è determinato, senza distinzioni, dall’anzianità di nomina. Se l’anzianità è pari, si tiene conto dell’età. I giudici e avvocati generali uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità.

C a p o II

DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E DELLE SEZIONI

Articolo 7

§ 1 Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall’articolo 253 TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte.

§ 2 Se il presidente della Corte cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

§ 3 Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono la Corte. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.

Articolo 8 Il presidente dirige le attività e gli uffici della Corte; ne presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio.

Page 8: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Articolo 9

§ 1 La Corte costituisce nel suo ambito più sezioni di cinque e di tre giudici, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16 dello Statuto, e decide dell’assegnazione ad esse dei giudici. La Corte designa la sezione o le sezioni di cinque giudici che, per un periodo di un anno, sono incaricate delle cause di cui all’articolo 104 ter. L’assegnazione dei giudici alle sezioni e la designazione della sezione o delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 104 ter sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

§ 2

Sin dal deposito del ricorso in una causa, il presidente della Corte di giustizia designa il giudice relatore. Per le cause di cui all’articolo 104 ter, il giudice relatore è scelto tra i giudici della sezione designata conformemente al paragrafo 1, su proposta del presidente di tale sezione. Qualora la sezione decida di non sottoporre la causa al procedimento d’urgenza, il presidente della Corte può riattribuire la causa a un giudice relatore assegnato a un’altra sezione. Il presidente della Corte adotta le disposizioni necessarie in caso di assenza o d’impedimento di un giudice relatore.

§ 3 • Per le cause rimesse a un collegio giudicante conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, il termine «Corte» nel presente regolamento designa detto collegio.

§ 4 Per le cause rimesse a una sezione di cinque o di tre giudici, i poteri del presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione.

Articolo 10

§ 1

• Subito dopo l’elezione del presidente della Corte, i giudici eleggono, per una durata di tre anni, i presidenti delle sezioni di cinque giudici.

• I giudici eleggono, per la durata di un anno, i presidenti delle sezioni di tre giudici.

• La Corte nomina, per la durata di un anno, il primo avvocato generale.

• Si applica l’articolo 7, paragrafi 2 e 3.

• Le elezioni e la nomina effettuate in forza del presente paragrafo sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Page 9: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 2 Subito dopo la designazione del giudice relatore da parte del presidente, il primo avvocato generale decide in merito all’assegnazione delle cause agli avvocati generali. In caso di assenza o d’impedimento di un avvocato generale, adotta le disposizioni necessarie.

Articolo 11 In caso di assenza o d’impedimento del presidente della Corte o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta da uno dei presidenti delle sezioni di cinque giudici secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento. • In caso di assenza o d’impedimento simultanei del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento. In caso di assenza o d’impedimento simultanei del presidente della Corte e di tutti i presidenti di sezione, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.

• C a p o II bis

• DEI COLLEGI GIUDICANTI

• Articolo 11 bis

• La Corte si riunisce nei collegi giudicanti seguenti:

– la seduta plenaria, che comprende tutti i giudici;

– la grande sezione, che comprende tredici giudici, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 ter;

– le sezioni che comprendono cinque o tre giudici, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 quater.

• Articolo 11 ter

• § 1

• La grande sezione è composta, per ciascuna causa, dal presidente della Corte, dai presidenti delle sezioni di cinque giudici, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare a tredici. Questi ultimi giudici sono nominati in base all’elenco di cui al paragrafo 2 e seguendo l’ordine di quest’ultimo. Il punto di inizio sull’elenco è, per ciascuna causa rinviata dinanzi alla grande sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l’ultimo giudice

Page 10: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

nominato a partire dall’elenco per la causa precedentemente rinviata dinanzi a tale collegio giudicante.

• § 2

• Dopo l’elezione del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, viene redatto un elenco degli altri giudici ai fini della determinazione della composizione della grande sezione. Questo elenco segue, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento e l’ordine inverso: il primo giudice su questo elenco è il primo secondo l’ordine stabilito nel detto articolo, il secondo giudice nell’elenco è l’ultimo secondo quest’ordine, il terzo giudice è il secondo secondo quest’ordine, il quarto giudice è il penultimo secondo quest’ordine, e così via.

• L’elenco è reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

• § 3

• Nelle cause che, dall’inizio di un anno di rinnovo parziale dei giudici e sino a quando tale rinnovo sia avvenuto, sono rinviate dinanzi alla grande sezione, fanno parte del collegio anche due giudici supplenti. Svolgono funzione di giudici supplenti i due giudici che figurano sull’elenco di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo l’ultimo giudice nominato per la composizione della grande sezione nella causa.

• I giudici supplenti sostituiscono nell’ordine dell’elenco di cui al paragrafo 2, i giudici eventualmente impossibilitati a partecipare alla decisione della causa.

• Articolo 11 quater

• § 1

• Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici sono composte, per ciascuna causa, dal presidente della sezione, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare, rispettivamente, a cinque e a tre giudici. Questi ultimi giudici sono nominati in base agli elenchi di cui al paragrafo 2 seguendo l’ordine dei medesimi. Il punto d’inizio su tali elenchi è, per ciascuna causa rinviata dinanzi ad una sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l’ultimo giudice nominato a partire dall’elenco per la causa precedentemente rinviata dinanzi alla sezione in questione.

Page 11: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

• § 2

• Per la composizione delle sezioni di cinque giudici, dopo l’elezione dei presidenti delle dette sezioni, vengono stabiliti gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati in modo identico all’elenco di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 2.

• Per la composizione delle sezioni di tre giudici, dopo l’elezione dei presidenti delle dette sezioni vengono formati gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.

• Gli elenchi di cui al presente paragrafo sono resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

• Articolo 11 quinquies

• § 1

• Quando la Corte ritiene che più cause debbano essere decise congiuntamente da un medesimo collegio, la composizione di quest’ultimo è quella stabilita per la causa la cui relazione preliminare è stata esaminata per prima.

• § 2

• Quando una sezione a cui una causa è stata assegnata rinvia, in virtù dell’articolo 44, paragrafo 4, la causa dinanzi alla Corte ai fini della sua riassegnazione ad un collegio giudicante più ampio, tale collegio comprende i membri della sezione che ha declinato la propria competenza.

• Articolo 11 sexies

• Un membro del collegio giudicante, in caso di impedimento, è sostituito da un giudice, seguendo l’ordine degli elenchi di cui agli articoli 11 ter, paragrafo 2, o 11 quater, paragrafo 2.

• In caso di impedimento del presidente della Corte, le funzioni di presidente della grande sezione vengono assunte conformemente alle disposizioni dell’articolo 11.

Page 12: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

• In caso di impedimento del presidente di una sezione di cinque giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte dal presidente di una sezione di tre giudici, se del caso seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento, oppure, se nessun presidente di una sezione di tre giudici fa parte del collegio, da uno degli altri giudici seguendo l’ordine stabilito dal detto articolo 6.

• In caso di impedimento del presidente di una sezione di tre giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte da un giudice del collegio seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.

• C a p o III

DELLA CANCELLERIA

Sezione prima – Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti

Articolo 12

§ 1

La Corte nomina il cancelliere. Il presidente informa i membri della Corte, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.

§ 2 Le proposte devono essere corredate di tutte le informazioni relative all’età, alla nazionalità, ai titoli universitari, alle conoscenze linguistiche, agli incarichi attuali e precedenti ed all’esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati.

§ 3 Si procede alla nomina con le modalità previste dall’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

§ 4 Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.

§ 5 Le disposizioni dell’articolo 3 del presente regolamento si applicano al cancelliere.

§ 6

Page 13: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; la Corte decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.

§ 7 Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, la Corte nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

Articolo 13 La Corte può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere previste dall’articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 14 Il presidente designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo e dei cancellieri aggiunti o di vacanza dei loro posti.

Articolo 15 Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dalla Corte, su proposta del presidente.

Articolo 16

§ 1 La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno, nell’ordine della loro produzione.

§ 2 Il cancelliere annota l’avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.

§ 3 Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.

§ 4 Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall’articolo 15 del presente regolamento.

§ 5 Qualsiasi interessato può consultare il registro ed ottenere copie od estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dalla Corte su proposta del cancelliere. Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi degli atti processuali e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze.

Page 14: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 6

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data d’iscrizione dell’atto introduttivo, il nome e il domicilio delle parti, l’oggetto della controversia, le conclusioni dell’atto introduttivo, nonché i motivi e i principali argomenti addotti.

§ 7 La Corte trasmette al Consiglio o alla Commissione europea, quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l’inapplicabilità d’un loro atto sia invocata ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Copia del ricorso e del controricorso è del pari trasmessa al Parlamento europeo per consentirgli di accertare se l’inapplicabilità di un atto adottato congiuntamente da esso e dal Consiglio sia invocata ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Articolo 17

§ 1 Sotto l’autorità del presidente, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.

§ 2 Il cancelliere assiste la Corte, il presidente, i presidenti delle sezioni ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio.

Articolo 18 Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni della Corte.

Articolo 19 Con riserva di quanto dispongono gli articoli 4 e 27 del presente regolamento, il cancelliere assiste alle riunioni della Corte e delle sezioni.

Sezione Seconda – Degli uffici della Corte

Articolo 20

§ 1 I funzionari e gli altri dipendenti della Corte sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo Statuto del personale.

§ 2 Prima di assumere le loro funzioni, i funzionari prestano, davanti al presidente assistito dal cancelliere, il seguente giuramento: «Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».

Page 15: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Articolo 21

La Corte, su proposta del cancelliere, stabilisce e modifica il piano organizzativo dei suoi uffici.

Articolo 22 La Corte istituisce un servizio linguistico composto da esperti che comprovino di possedere un’adeguata cultura giuridica ed un’ampia conoscenza di più lingue ufficiali della Corte.

Articolo 23 All’amministrazione della Corte, alla gestione finanziaria ed alla contabilità provvede, sotto l’autorità del presidente, il cancelliere con il concorso di un amministratore.

C a p o IV

DEI RELATORI AGGIUNTI

Articolo 24

§ 1 Qualora lo ritenga necessario per lo studio e l’istruzione delle cause introdotte, la Corte propone, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, la nomina di relatori aggiunti.

§ 2 I relatori aggiunti hanno segnatamente il compito di: ─ assistere il presidente nei procedimenti sommari; ─ assistere i giudici relatori nell’espletamento delle loro mansioni.

§ 3 Nell’adempimento delle loro funzioni i relatori aggiunti rispondono, a seconda del caso, al presidente della Corte, al presidente di una delle sezioni o ad un giudice relatore.

§ 4 Prima di assumere le loro funzioni i relatori aggiunti prestano davanti alla Corte il giuramento previsto dall’articolo 3 del presente regolamento.

C a p o V

DEL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 25

§ 1

Page 16: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Il giorno e l’ora delle riunioni della grande sezione e della seduta plenaria vengono stabiliti dal presidente.

§ 2 Il giorno e l’ora delle riunioni delle sezioni di cinque e di tre giudici vengono stabiliti dal presidente di ciascuna sezione.

§ 3 Per tenere una o più riunioni determinate, la Corte può scegliere un luogo diverso dalla propria sede.

Articolo 26

§ 1 Se, a causa di assenza o d’impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell’ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione.

§ 2 Se, convocata la grande sezione o la seduta plenaria, risulta che il quorum di cui all’articolo 17, terzo o quarto comma, dello Statuto non è raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino a che non sia raggiunto detto quorum.

§ 3 Se, in una sezione di cinque o di tre giudici, il quorum di cui all’articolo 17, secondo comma, dello Statuto non è raggiunto e non risulta possibile sostituire i giudici mancanti conformemente all’articolo 11 sexies, il presidente della sezione ne informa il presidente della Corte che designa un altro giudice per completare la sezione.

Articolo 27

§ 1 La Corte delibera in camera di consiglio.

§ 2 Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all’udienza ed eventualmente il relatore aggiunto incaricato dello studio della causa.

§ 3 Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.

§ 4 Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto alla Corte.

Page 17: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 5 Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione della Corte. I voti vengono espressi nell’ordine inverso a quello stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.

§ 6 In caso di divergenza sull’oggetto, sul tenore e sull’ordine delle questioni o sull’interpretazione del voto, decide la Corte.

§ 7 Gli avvocati generali prendono parte con voto deliberativo alle decisioni della Corte in materia amministrativa. Il cancelliere assiste a tali deliberazioni, salvo diversa decisione della Corte.

§ 8 Quando è riunita senza l’assistenza del cancelliere, la Corte incarica il giudice meno anziano ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.

Articolo 28

§ 1 Salvo speciale decisione della Corte, le ferie giudiziarie sono fissate come segue: ─ dal 18 dicembre al 10 gennaio; ─ dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua; ─ dal 15 luglio al 15 settembre. Durante le ferie giudiziarie, all’ufficio di presidenza, nel luogo in cui la Corte ha sede, provvede sia il presidente tenendosi in contatto con il cancelliere, sia un presidente di sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.

§ 2 Durante le ferie giudiziarie, il presidente può, in caso d’urgenza, convocare i giudici e gli avvocati generali.

§ 3 La Corte osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.

§ 4 La Corte può accordare permessi ai giudici ed agli avvocati generali per giustificati motivi.

C a p o VI

DEL REGIME LINGUISTICO

Page 18: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Articolo 29

§ 1

Le lingue processuali sono il bulgaro, ceco, il danese, l’estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.

§ 2 La lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono: a) se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica o giuridica appartenente ad uno

Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

b) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l’uso parziale o totale di un’altra

delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo; c) su richiesta di una parte, sentiti l’altra parte e l’avvocato generale, può essere autorizzato,

in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni dell’Unione europea.

Nelle ipotesi contemplate dall’articolo 103 del presente regolamento, la lingua ufficiale è quella del giudice nazionale che rinvia alla Corte. Su richiesta debitamente motivata di una delle parti della causa principale, sentiti l’altra parte della causa principale e l’avvocato generale, può essere autorizzato l’uso di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo nel corso della fase orale. Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l’accordo di tutte le parti, deve deferire la richiesta alla Corte.

§ 3 La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni della Corte. Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale. Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. La Corte può in qualunque momento ordinare, d’ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale. In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 103. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere. Gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua

Page 19: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

processuale, quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 23 dello Statuto. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere. Gli Stati terzi che partecipano a un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello Statuto possono essere autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa da quella processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

§ 4 Se un testimone od un perito dichiari di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, la Corte lo autorizza ad esprimersi in un’altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

§ 5 Il presidente della Corte ed i presidenti di sezione nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d’udienza, i giudici e gli avvocati generali quand’abbiano da formulare domande, e questi ultimi per le loro conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

Articolo 30

§ 1 Su richiesta d’un giudice, dell’avvocato generale o d’una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell’articolo 29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.

§ 2 Le pubblicazioni della Corte sono redatte nelle lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

Articolo 31 I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un’altra lingua autorizzata a norma dell’articolo 29 del presente regolamento fanno fede.

C a p o VII

DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI, CONSULENTI ED AVVOCATI

Articolo 32

§ 1

Page 20: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi alla Corte ovvero dinanzi a un’autorità giudiziaria da essa delegata mediante rogatoria godono dell’immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti.

§ 2 Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni: a) tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili;

in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo alla Corte per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell’interessato;

b) gli agenti, consulenti ed avvocati hanno diritto all’assegnazione delle valute necessarie

all’espletamento del loro incarico; c) gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari

all’espletamento del loro incarico.

Articolo 33 Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell’articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità: a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette

immediatamente copia al cancelliere; b) i consulenti e gli avvocati, mediante un’attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità

di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento.

Articolo 34

I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nell’articolo 32 del presente regolamento sono accordati esclusivamente nell’interesse della causa. La Corte può togliere l’immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l’interesse della causa.

Articolo 35

§ 1 Se la Corte ritiene che il comportamento di un consulente o di un avvocato dinanzi alla Corte o ad un magistrato sia incompatibile col decoro della Corte o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, o che tale consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, essa ne informa l’interessato. Se la Corte ne informa le autorità competenti da cui dipende l’interessato, copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest’ultimo. Per gli stessi motivi, la Corte, in qualsiasi momento, sentiti l’interessato e l’avvocato generale, può escludere mediante ordinanza l’interessato dal patrocinio della causa. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.

§ 2

Page 21: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Se un consulente od un avvocato è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro consulente od avvocato.

§ 3 Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

Articolo 36 Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto.

TITOLO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO

C a p o I

DELLA FASE SCRITTA

Articolo 37

§ 1 L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte. L’atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per la Corte e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita. § 2 Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dalla Corte, la traduzione nelle altre lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni loro atto processuale. Si applica l’ultimo comma del paragrafo precedente. § 3 Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria. § 4 Ad ogni atto processuale dev’essere allegato un fascicolo degli atti o documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti. § 5 Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l’intero documento, o copia completa di esso, dev’essere depositato in cancelleria.

Page 22: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 6 Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L’articolo 81, paragrafo 2, non è applicabile a tale termine di 10 giorni.

§ 7

Salve restando le disposizioni dei paragrafi 1, primo comma, e dei paragrafi da 2 a 5, la Corte, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica viene considerato l’originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Articolo 38 § 1 Il ricorso di cui all’articolo 21 dello Statuto deve contenere: a) il nome e il domicilio del ricorrente; b) la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto; c) l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti; d) le conclusioni del ricorrente; e) se del caso, le offerte di prova. § 2 Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l’elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte. In esso dev’essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione. Oltre all’elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l’avvocato o l’agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all’agente o all’avvocato della parte. In tal caso, in deroga all’articolo 79, paragrafo 1, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte. § 3 L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE.

Page 23: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 4 Al ricorso devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dall’articolo 21, secondo comma, dello Statuto. § 5 Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso: a) il proprio Statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro

delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica; b) la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò

legittimato. § 6 I ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 273 TFUE devono essere corredati di una copia della clausola compromissoria intervenuto tra gli Stati membri interessati. § 7 Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, la Corte, sentito l’avvocato generale, decide se l’inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma. Articolo 39 Il ricorso è notificato al convenuto. Nell’ipotesi prevista dal paragrafo 7 dell’articolo precedente, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o dopo che la Corte ne avrà riconosciuta la ricevibilità con riguardo alle condizioni di forma enunciate dall’articolo precedente. Articolo 40 § 1 Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente: a) il nome e il domicilio del convenuto; b) gli argomenti di fatto e di diritto invocati; c) le conclusioni del convenuto; d) le offerte di prova. Si applica l’articolo 38, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento. § 2

Page 24: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Il termine previsto dal paragrafo precedente può essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto. Articolo 41 § 1 Il ricorso ed il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto. § 2 Il presidente fissa la data entro la quale gli atti suddetti devono essere depositati. Articolo 42 § 1 Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti. § 2 E’ vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Se, durante il procedimento, una delle parti deduce motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, impartire all’altra parte un termine per controdedurre su tali motivi. La decisione sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservata alla sentenza definitiva. Articolo 43 Dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale, il presidente, se l’assegnazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, ha già avuto luogo, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle. Il presidente può deferire tali questioni alla Corte.

C a p o I bis

DELLA RELAZIONE PRELIMINARE E DELLA RIMESSIONE AI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 44

§ 1

• Il presidente fissa la data per la presentazione alla riunione generale della Corte della relazione preliminare del giudice relatore, a seconda dei casi,

Page 25: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

a) dopo il deposito della controreplica; b) quando non è stata depositata la replica o la controreplica alla scadenza del termine fissato a

norma dell’articolo 41, paragrafo 2; c) quando la parte interessata ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica o della

controreplica; d) in caso di applicazione del procedimento accelerato di cui all’articolo 62 bis, quando il

presidente fissa la data dell’udienza.

§ 2 La relazione preliminare contiene proposte sull’opportunità di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie, nonché sul collegio giudicante al quale sia opportuno rimettere la causa. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull’eventuale omissione dell’udienza dibattimentale conformemente all’articolo 44 bis nonché sull’eventuale omissione delle conclusioni dell’avvocato generale in osservanza dell’articolo 20, quinto comma, dello Statuto. La Corte, sentito l’avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

§ 3 La Corte rimette alle sezioni di cinque o di tre giudici qualsiasi causa per la quale è adita nella misura in cui la difficoltà, o l’importanza della causa, o particolari circostanze non richiedono la rimessione dinanzi alla grande sezione. Tuttavia, la rimessione di una causa dinanzi a una sezione di cinque o di tre giudici non è ammessa qualora uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione, parte nel procedimento, abbia chiesto che la causa sia decisa dalla grande sezione. Ai sensi di questa disposizione, per «parte» s’intende qualsiasi Stato membro o qualsiasi istituzione che sia parte originaria o parte interveniente nella controversia, o che abbia depositato osservazioni scritte nell’ambito di uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 103. Una domanda quale quella prevista dal presente comma non può essere proposta nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti. La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 16, quarto comma, dello Statuto. Ove reputi che un giudizio rivesta un’importanza eccezionale, essa, conformemente all’articolo°16, quinto comma, dello Statuto, può rinviare la causa alla seduta plenaria.

§ 4 Il collegio giudicante al quale è stata rimessa una causa può, in qualsiasi stadio del procedimento, rinviare la causa alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio più importante.

§ 5 Se si procede all’istruzione, il collegio giudicante, se non vi provvede esso stesso, può incaricarne il giudice relatore. Se si inizia la fase orale senza istruzione, il presidente del collegio giudicante ne fissa la data.

Articolo 44 bis

Page 26: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari del presente regolamento, il procedimento dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia la Corte, dopo la presentazione delle memorie contemplate dall’articolo 40, paragrafo 1, ed eventualmente dall’articolo 41, paragrafo 1, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, e se nessuna delle parti presenta una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentita, può decidere diversamente. La domanda dev’essere presentata entro tre settimane dalla notifica alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

C a p o II

DELL’ISTRUZIONE DELLA CAUSA E DELLE MISURE PREPARATORIE

Sezione prima ─ Dei mezzi istruttori

Articolo 45

§ 1

La Corte, sentito l’avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che la Corte decida i mezzi istruttori previsti dal paragrafo 2, lettere c), d) ed e). L’ordinanza è notificata alle parti.

§ 2 Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello Statuto, i mezzi istruttori comprendono: a) la comparizione personale delle parti; b) la richiesta di informazioni e la produzione di documenti; c) la prova testimoniale; d) la perizia; e) il sopralluogo.

§ 3 L’avvocato generale partecipa all’assunzione dei mezzi istruttori.

§ 4 Sono riservati la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova.

Articolo 46 Le parti possono assistere all’assunzione dei mezzi istruttori.

Page 27: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Sezione seconda ─ Della citazione e dell’audizione dei testimoni e dei periti

Articolo 47

§ 1

La Corte, d’ufficio o su richiesta delle parti e sentito l’avvocato generale, ordina l’accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. L’ordinanza precisa i fatti da accertare. I testimoni sono citati dalla Corte, o d’ufficio o su richiesta delle parti o dell’avvocato generale. La richiesta di una parte per l’assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l’audizione.

§ 2 I testimoni di cui è ritenuta necessaria l’audizione sono citati mediante ordinanza della Corte, che contiene: a) il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni; b) l’indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti; c) eventualmente, la menzione delle disposizioni adottate dalla Corte per il rimborso delle

spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni ad essi applicabili in caso di mancata comparizione.

La suddetta ordinanza è notificata alle parti ed ai testimoni.

§ 3 La Corte può subordinare la citazione dei testimoni di cui le parti hanno richiesto l’audizione al previo versamento presso la cassa della Corte di un deposito, di cui stabilisce l’ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare. La cassa della Corte anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d’ufficio.

§ 4 Accertata l’identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal presente regolamento. I testimoni depongono dinanzi alla Corte, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente può, su richiesta delle parti o d’ufficio, porre domande ai testimoni. La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all’avvocato generale. Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.

§ 5 Dopo aver reso la deposizione, il testimone presta il seguente giuramento:

Page 28: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

*Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità+. La Corte, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

§ 6 Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni. Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all’audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo. Il verbale ha valore di atto pubblico.

Articolo 48

§ 1 I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all’udienza.

§ 2 Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi alla Corte, questa può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, al massimo, a 5 000 euro 1 e ordinare una nuova citazione del testimone a sue spese. La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, si rifiuti di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che può eventualmente sostituirlo.

§ 3 La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri alla Corte di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questo dimostri che essa è sproporzionata ai suoi redditi.

§ 4 All’esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA.

Articolo 49

§ 1 La Corte può disporre perizie. L’ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l’incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

§ 2

1 V. articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

(GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

Page 29: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Il perito riceve copia dell’ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all’espletamento del suo incarico. E’ sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell’incarico affidato al perito. La Corte può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia.

§ 3 Su richiesta del perito, la Corte può disporre di procedere all’audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall’articolo 47 del presente regolamento.

§ 4 Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.

§ 5 Dopo il deposito della relazione, la Corte può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti. Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.

§ 6 Dopo il deposito della relazione, il perito presta dinanzi alla Corte il seguente giuramento: *Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità+. La Corte, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

Articolo 50

§ 1 Se una parte ricusa un testimone od un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone od un perito si rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce, la Corte provvede.

§ 2 La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell’ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.

Articolo 51

§ 1 I testimoni ed i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa della Corte un anticipo su queste spese.

Page 30: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 2 I testimoni hanno inoltre diritto ad un’indennità compensativa di mancato guadagno ed i periti ad un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa della Corte ai testimoni ed ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Articolo 52 La Corte può, su richiesta delle parti o d’ufficio, disporre rogatorie per l’audizione di testimoni o periti secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento previsto dall’articolo 125 del presente regolamento.

Articolo 53

§ 1 Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

§ 2 Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale o relazione peritale ed ottenerne copia a loro spese.

Sezione terza ─ Della chiusura dell’istruzione

Articolo 54 Dopo l’espletamento dell’istruttoria, il presidente, salvo che la Corte decida di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni scritte, fissa la data d’inizio della fase orale. Se è stato fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte, il presidente fissa la data dell’inizio della fase orale alla scadenza di tale termine.

Sezione quarta ─ Delle misure preparatorie

Articolo 54 bis Il giudice relatore e l’avvocato generale possono chiedere alle parti di fornire, entro un determinato termine, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino pertinenti. Le risposte e i documenti ottenuti vengono comunicati alle altre parti.

C a p o III

DELLA FASE ORALE

Articolo 55

§ 1 Salvo la priorità delle decisioni previste dall’articolo 85 del presente regolamento, la Corte conosce delle cause per le quali è stata adita nell’ordine secondo il quale è compiuta la loro

Page 31: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

istruzione. Tra più cause di cui l’istruzione sia compiuta contemporaneamente, l’ordine è determinato dalla data d’iscrizione dell’atto introduttivo nel registro.

§ 2 Il presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità. Il presidente, sentite le parti e l’avvocato generale, può, a motivo di circostanze particolari, d’ufficio o su domanda di una parte, disporre che la decisione di una causa venga differita. Qualora le parti di una causa ne chiedano di comune accordo il rinvio, il presidente può accordarlo.

Articolo 56

§ 1 Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell’udienza.

§ 2 La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.

Articolo 57 Il presidente, nel corso del dibattimento, può porre domande agli agenti, consulenti o avvocati delle parti. La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all’avvocato generale.

Articolo 58 Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti, consulenti o avvocati.

Articolo 59

§ 1 L’avvocato generale presenta le sue conclusioni orali motivate prima della chiusura della fase orale.

§ 2 Dopo le conclusioni dell’avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.

Articolo 60 La Corte, sentito l’avvocato generale, può in qualsiasi momento, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, sia disporre un mezzo istruttorio, sia prescrivere la rinnovazione o l’ampliamento di ogni atto di istruzione. Essa può incaricare il giudice relatore di provvedervi.

Articolo 61

Page 32: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

La Corte, sentito l’avvocato generale, può ordinare la riapertura della fase orale.

Articolo 62

§ 1 Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

§ 2 Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese.

C a p o III bis

DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI

Articolo 62 bis

§ 1

Su istanza del ricorrente o del convenuto, il presidente può in via eccezionale, su proposta del giudice relatore, sentiti la controparte e l’avvocato generale, decidere di far statuire mediante un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento quando la particolare urgenza della causa richiede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile. L’istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev’essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso.

§ 2 Qualora si applichi il procedimento accelerato, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente lo ritiene necessario. L’interveniente può presentare un’istanza d’intervento soltanto se il presidente lo ritiene necessario.

§ 3 Sin dal deposito del controricorso o, se la decisione di fare statuire mediante un procedimento accelerato viene adottata solo dopo il deposito di detto atto, sin da quando tale decisione viene adottata, il presidente fissa la data dell’udienza, che è immediatamente comunicata alle parti. Egli può rinviare la data dell’udienza quando ciò è richiesto dall’organizzazione di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie. Salvo restando l’articolo 42, le parti possono integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale. Esse motivano il ritardo nella presentazione delle offerte di prova.

§ 4 La Corte statuisce, sentito l’avvocato generale.

Page 33: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

C a p o IV

DELLE SENTENZE

Articolo 63

La sentenza contiene: ─ l’indicazione che essa è pronunciata dalla Corte; ─ la data in cui è pronunciata; ─ il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione; ─ il nome dell’avvocato generale; ─ il nome del cancelliere; ─ l’indicazione delle parti; ─ i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti; ─ le conclusioni delle parti; ─ la menzione che l’avvocato generale è stato sentito; ─ l’esposizione sommaria dei fatti; ─ la motivazione; ─ il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

Articolo 64

§ 1 La sentenza è pronunciata in pubblica udienza, previa convocazione delle parti.

§ 2 L’originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti.

§ 3 Sull’originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.

Articolo 65 La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata.

Page 34: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Articolo 66

§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all’interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dalla Corte, d’ufficio o su richiesta di una delle parti, purché tale richiesta sia proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

§ 2 Le parti, debitamente avvertite dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte nel termine impartito dal presidente.

§ 3 La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l’avvocato generale.

§ 4 L’originale dell’ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all’originale della sentenza rettificata. A margine dell’originale della sentenza rettificata è fatta annotazione dell’ordinanza suddetta.

Articolo 67 Se la Corte ha omesso di statuire su un capo isolato delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene deve adire la Corte mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza. La suddetta istanza è notificata all’altra parte, cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte. Dopo la presentazione delle suddette osservazioni, la Corte, sentito l’avvocato generale, statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Articolo 68 Una raccolta della giurisprudenza della Corte è pubblicata a cura del cancelliere.

C a p o V

DELLE SPESE

Articolo 69

§ 1 Si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa.

§ 2

Page 35: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

§ 3 Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. La Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

§ 4 Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Gli Stati parti contraenti dell’Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza AELS sopportano anch’essi le proprie spese quando sono intervenuti nella causa. La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nei commi precedenti sopporti le proprie spese.

§ 5 La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima. In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo. In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

§ 6 In caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.

Articolo 70 Nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell’articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 71 Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l’esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio essa viene effettuata.

Articolo 72 Il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

a) se la Corte ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, essa può,

sentito l’avvocato generale, condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

Page 36: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

b) le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall’articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 73

Senza pregiudizio di quanto dispone l’articolo precedente, sono considerate spese ripetibili: a) le somme e le indennità dovute ai testimoni ed ai periti ai sensi dell’articolo 51 del presente

regolamento; b) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e

di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

Articolo 74

§ 1 Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il collegio giudicante a cui la causa era stata assegnata statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte e le conclusioni dell’avvocato generale.

§ 2 Le parti possono richiedere, ai fini dell’esecuzione, una copia esecutiva dell’ordinanza.

Articolo 75

§ 1

La cassa della Corte e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.

§ 2

Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall’euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese di cui l’euro non è la valuta, il cambio delle valute viene effettuato al corso di cambio di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.

C a p o VI

DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 76

§ 1

Se una parte si trova nell’impossibilità di affrontare in tutto o parzialmente le spese di causa, può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno ed in particolare di un certificato dell’autorità competente che attesti la sua indigenza.

Page 37: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 2

Se la domanda è presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, in essa deve esserne sommariamente esposto l’oggetto.

Per la presentazione della domanda non è prescritta l’assistenza di un avvocato.

§ 3

Il presidente designa il giudice relatore. La Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, rinvia la domanda ad un collegio giudicante, il quale decide se debba concedersi o meno l’ammissione al beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. Esso esamina se l’azione non appaia manifestamente infondata. Il collegio giudicante provvede mediante ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l’ordinanza motiva il rifiuto.

§ 4 Il collegio giudicante può revocare in qualsiasi momento, d’ufficio o su richiesta di parte, l’ammissione al gratuito patrocinio se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali la si era concessa.

§ 5 In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la cassa della Corte anticipa le spese. La decisione che provvede sulle spese può disporre la distrazione a favore della cassa della Corte di somme anticipate per il gratuito patrocinio. Il cancelliere ne effettua il recupero nei confronti della parte condannata a pagarle.

C a p o VII

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI

Articolo 77 Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 69, paragrafo 5, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti. Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE.

Articolo 78 Se il ricorrente comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 69, paragrafo 5.

Page 38: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

C a p o VIII

DELLE NOTIFICHE

Articolo 79

§ 1 Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto dal destinatario sia con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell’atto da notificare, sia rimettendone copia verso ricevuta. Le copie dell’atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattasi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all’articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento.

§ 2 Quando, conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di ogni atto processuale, ivi comprese le sentenze e le ordinanze della Corte, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo. Se, per ragioni d’ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell’atto, detta trasmissione non può aver luogo, l’atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest’ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall’avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.

§ 3 La Corte può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

C a p o IX

DEI TERMINI

Articolo 80

§ 1 I termini processuali previsti dai Trattati, dallo Statuto della Corte e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

Page 39: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

a) se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che,

nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;

c) quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e

poi dei giorni; d) i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati; e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

§ 2 Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo. La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 81

§ 1 Quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

§ 2 I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

Articolo 82 I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall’autorità che li ha stabiliti. Il presidente e i presidenti di sezione possono conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che essi sono competenti a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

C a p o X

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 82 bis

Page 40: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 1

Il procedimento può essere sospeso: a) nei casi previsti dall’articolo 54, terzo comma, dello Statuto, con ordinanza emessa dalla

Corte sentito l’avvocato generale; b) in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, presa dopo aver sentito l’avvocato

generale e, tranne nei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 103, le parti. La ripresa del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità. Le ordinanze e le decisioni di cui al presente paragrafo sono notificate alle parti.

§ 2 La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell’ordinanza o della decisione. Durante il periodo di sospensione nessun termine processuale scade nei confronti delle parti.

§ 3 Qualora l’ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione. A partire dalla data di ripresa, i termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall’inizio.

TITOLO TERZO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

C a p o I

DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI

MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 83

§ 1 La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte. La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisce alla causa stessa.

Page 41: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 2 Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

§ 3 La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

Articolo 84

§ 1 La domanda è notificata all’altra parte, cui il presidente fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte od orali.

§ 2 Il presidente decide se sia il caso di disporre un’istruttoria. Il presidente può accogliere la domanda anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d’ufficio.

Articolo 85 Il presidente provvede personalmente o deferisce l’esame della domanda alla Corte. In caso di assenza o impedimento del presidente, si applica l’articolo 11 del presente regolamento. Se l’esame della domanda è stato deferito alla Corte, questa provvede d’urgenza, sentito l’avvocato generale. Si applica l’articolo precedente.

Articolo 86

§ 1 Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata non impugnabile, che è immediatamente notificata alle parti.

§ 2 L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l’ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

§ 3 L’ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d’avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

§ 4

Page 42: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

L’ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia della Corte nel merito.

Articolo 87 Su richiesta di una delle parti, l’ordinanza può in qualsiasi momento essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.

Articolo 88 Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 89 Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell’esecuzione forzata delle decisioni della Corte o degli atti di altre istituzioni, proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA. L’ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d’aver efficacia.

Articolo 90

§ 1 Le domande previste dall’articolo 81, terzo e quarto comma, TCEEA devono indicare: a) il nome ed il domicilio delle persone od imprese sottoposte al controllo; b) l’oggetto e lo scopo del controllo.

§ 2 Il presidente provvede mediante ordinanza. Si applica l’articolo 86 del presente regolamento. In caso d’assenza o impedimento del presidente si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

C a p o II

DEGLI INCIDENTI

Articolo 91

§ 1 Se una parte chiede alla Corte di statuire su un’eccezione od un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato. La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.

§ 2

Page 43: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Depositato l’atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all’altra parte un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.

§ 3 Salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

§ 4 La Corte, sentito l’avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito. Se la Corte respinge la domanda incidentale o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

Articolo 92

§ 1 Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l’atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

§ 2 La Corte può, in qualsiasi momento, sentite le parti, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall’articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

C a p o III

DELL’INTERVENTO

Articolo 93

§ 1 L’istanza d’intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 16, paragrafo 6. L’istanza d’intervento deve contenere: a) l’indicazione della causa di cui trattasi; b) il nome delle parti della causa; c) il nome e il domicilio dell’interveniente; d) l’elezione di domicilio dell’interveniente nel luogo in cui ha sede la Corte; e) le conclusioni a sostegno delle quali l’interveniente chiede d’intervenire;

Page 44: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

f) l’esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l’istanza è

proposta ai sensi dell’articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto. L’interveniente deve farsi rappresentare a norma dell’articolo 19 dello Statuto. Si applicano gli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

§ 2 L’istanza d’intervento è notificata alle parti. Il presidente, prima di statuire sull’istanza d’intervento, pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali. Il presidente statuisce sull’istanza d’intervento con ordinanza o deferisce l’esame dell’istanza alla Corte.

§ 3 Se il presidente dichiara ammissibile l’intervento, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d’una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

§ 4 L’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento.

§ 5 Il presidente fissa il termine entro il quale l’interveniente può presentare una memoria d’intervento. La memoria d’intervento deve contenere: a) le conclusioni dell’interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle

conclusioni di una delle parti; b) i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente; c) eventualmente, le offerte di prova.

§ 6 Dopo il deposito della memoria d’intervento il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

§ 7 L’istanza d’intervento proposta dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, ma prima della decisione di iniziare la fase orale prevista dall’articolo 44, paragrafo 3, può essere presa in considerazione. In tal caso, se il presidente dichiara ammissibile l’intervento, l’interveniente può presentare le sue osservazioni durante la fase orale, qualora questa abbia luogo.

Page 45: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

C a p o IV

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL’OPPOSIZIONE

Articolo 94

§ 1 Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni. La suddetta domanda è notificata al convenuto. La Corte può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.

§ 2 Prima di emettere la sentenza contumaciale, la Corte, sentito l’avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.

§ 3 La sentenza contumaciale è esecutiva. Tuttavia la Corte può sospenderne l’esecuzione sino a che essa abbia statuito sull’opposizione proposta ai sensi del paragrafo seguente, o subordinarne l’esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l’ammontare e le modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.

§ 4 Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione. Questa va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza; va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

§ 5 Avvenuta la notifica dell’opposizione, il presidente fissa all’altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte. Il procedimento è proseguito conformemente agli articoli 44 e seguenti del presente regolamento.

§ 6 La Corte statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. L’originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione.

C a p o V

Articolo 95

Page 46: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

(abrogato)

Articolo 96

(abrogato)

C a p o VI

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO

Sezione prima ─ Dell’opposizione di terzo

Articolo 97

§ 1

Gli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano all’opposizione di terzo; l’atto di opposizione deve inoltre: a) specificare la sentenza opposta; b) indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente; c) indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale. L’opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale. Se la sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione.

§ 2 Su richiesta del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell’esecuzione della sentenza opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I, del presente regolamento.

§ 3 La sentenza opposta è modificata nei limiti in cui l’opposizione di terzo è accolta. L’originale della sentenza pronunciata sull’opposizione di terzo è allegato all’originale della sentenza opposta. A margine della sentenza opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione di terzo.

Sezione seconda ─ Della revocazione

Articolo 98 La revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

Articolo 99

§ 1

Page 47: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Gli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre: a) specificare la sentenza impugnata; b) indicare i punti della sentenza oggetto di impugnazione; c) specificare i fatti su cui la domanda è basata; d) indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l’esistenza di fatti che legittimano la revocazione e

l’osservanza del termine previsto dall’articolo precedente.

§ 2 La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata.

Articolo 100

§ 1 Senza pregiudicare il merito, la Corte, sentito l’avvocato generale e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce mediante sentenza, resa in camera di consiglio, sulla ricevibilità della domanda.

§ 2 Se la Corte dichiara ricevibile la domanda, procede all’esame nel merito e statuisce mediante sentenza in conformità alle norme del presente regolamento.

§ 3 L’originale della sentenza di revocazione è allegato all’originale della sentenza revocata. A margine dell’originale della sentenza revocata viene fatta annotazione della sentenza di revocazione.

C a p o VII

DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 101

§ 1

Il ricorso previsto dall’articolo 18, secondo comma, TCEEA deve contenere: a) il nome ed il domicilio del ricorrente; b) la qualità del firmatario; c) l’indicazione della decisione del collegio arbitrale impugnata; d) l’indicazione delle parti avverse;

Page 48: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

e) l’esposizione sommaria dei fatti; f) i motivi e le conclusioni del ricorrente.

§ 2 Si applicano gli articoli 37, paragrafi 3 e 4, e 38, paragrafi 2, 3 e 5, del presente regolamento. Inoltre deve essere allegata al ricorso una copia conforme della decisione impugnata.

§ 3 Depositato il ricorso, il cancelliere della Corte invita il cancelliere del collegio arbitrale a trasmettere alla Corte di giustizia il fascicolo della vertenza.

§ 4 Il procedimento è proseguito in applicazione degli articoli 39, 40 e 55 e seguenti del presente regolamento.

§ 5 La Corte statuisce mediante sentenza. In caso di annullamento della decisione del collegio, la Corte, ove occorra, rinvia la vertenza al collegio stesso.

C a p o VIII

DELL’INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE

Articolo 102

§ 1 La domanda d’interpretazione va proposta in conformità agli articoli 37 e 38 del presente regolamento. Essa deve precisare inoltre: a) la sentenza di cui trattasi; b) i passaggi di cui si chiede l’interpretazione. La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza.

§ 2 La Corte, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, sentito l’avvocato generale, statuisce mediante sentenza. L’originale della sentenza interpretativa è allegato all’originale della sentenza interpretata. A margine della sentenza interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.

C a p o IX

Page 49: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

DELLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI IN MATERIA D’INTERPRETAZIONE

Articolo 103

§ 1

Nelle ipotesi previste dall’articolo 23 dello Statuto, il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura del rinvio pregiudiziale.

§ 2 Il paragrafo 1 si applica alle domande di pronuncia pregiudiziale contemplate dal protocollo relativo all’interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e dal protocollo relativo all’interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, protocolli firmati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, come pure ai procedimenti contemplati dall’articolo 4 del protocollo ultimo nominato. Il paragrafo 1 si applica anche alle domande di pronuncia pregiudiziale che possono essere previste da accordi successivi.

Articolo 104

§ 1 Le decisioni dei giudici nazionali di cui all’articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell’ampiezza della decisione del giudice nazionale, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di un sunto della decisione che servirà di base alla presa di posizione di tale Stato. Il sunto include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sunto comprende in particolare, in quanto tali elementi figurino nella decisione del giudice nazionale, l’oggetto della causa principale, gli argomenti essenziali delle parti nella causa principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni del diritto dell’Unione e nazionali fatte valere. Nei casi previsti dall’articolo 23, terzo comma, dello Statuto le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell’Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all’Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della decisione, se del caso da un sunto, in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario. Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello Statuto, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della decisione, se del caso da un sunto, in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato.

§ 2

Page 50: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Nei procedimenti pregiudiziali la Corte tiene conto, per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti della causa principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi ai giudici nazionali che hanno effettuato il rinvio.

§ 3 Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente. La Corte può altresì statuire con ordinanza motivata, dopo aver informato il giudice del rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e dopo aver sentito l’avvocato generale, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.

§ 4 Salvo quanto disposto dal paragrafo precedente, il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia, la Corte, dopo la presentazione delle memorie od osservazioni di cui all’articolo 23 dello Statuto, su relazione del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati che, a norma delle sopra citate disposizioni, hanno il diritto di depositare tali memorie od osservazioni e se nessuno di essi presenta una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentito, può, sentito l’avvocato generale, decidere diversamente. La domanda dev’essere presentata entro tre settimane dalla notifica alla parte o all’interessato delle memorie od osservazioni scritte depositate. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

§ 5 La Corte, sentito l’avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice nazionale.

§ 6 Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale. In casi particolari la Corte può concedere, a titolo di gratuito patrocinio, un sussidio destinato ad agevolare la rappresentanza o la comparizione di una parte.

Articolo 104 bis Su domanda del giudice nazionale, il presidente, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere in via eccezionale di trattare una domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento qualora le circostanze invocate comprovino l’urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta in via pregiudiziale. In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell’udienza, che sarà comunicata alle parti della causa principale e agli altri interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto contestualmente alla notifica del provvedimento di rinvio. Le parti e gli altri interessati menzionati nel comma precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, eventuali memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare le parti e gli altri interessati di cui trattasi a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla questione pregiudiziale.

Page 51: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate prima dell’udienza alle parti e agli altri interessati sopra menzionati. La Corte statuisce sentito l’avvocato generale.

Articolo 104 ter

§ 1 Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, su domanda del giudice nazionale o, in via eccezionale, d’ufficio, può essere sottoposto a un procedimento d’urgenza che deroga alle disposizioni del presente regolamento. La domanda del giudice nazionale deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e giustificano l’applicazione di tale procedimento derogatorio, ed indica, per quanto possibile, la soluzione che tale giudice propone alle questioni pregiudiziali. Se il giudice nazionale non ha presentato alcuna domanda diretta all’adozione del procedimento d’urgenza, il presidente della Corte, qualora l’applicazione di tale procedimento sembri, prima facie, imporsi, può chiedere alla sezione di seguito indicata di verificare la necessità di sottoporre il rinvio al detto procedimento. La decisione di sottoporre un rinvio al procedimento d’urgenza è adottata dalla sezione designata, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale. La composizione della sezione è determinata conformemente all’articolo 11 quater il giorno dell’assegnazione della causa al giudice relatore qualora l’applicazione del procedimento d’urgenza sia richiesta dal giudice nazionale o, se l’applicazione di tale procedimento è esaminata su domanda del presidente della Corte, il giorno in cui tale domanda è presentata.

§ 2 Qualora il giudice nazionale abbia chiesto l’applicazione del procedimento d’urgenza o qualora il presidente abbia chiesto alla sezione designata di esaminare la necessità di sottoporre il rinvio a tale procedimento, il rinvio pregiudiziale ai sensi del paragrafo precedente è immediatamente notificato a cura del cancelliere alle parti in causa dinanzi al giudice nazionale, allo Stato membro a cui appartiene quest’ultimo nonché alle istituzioni di cui all’articolo 23, primo comma, dello Statuto alle condizioni previste da tale disposizione. La decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza è immediatamente notificata al giudice nazionale nonché alle parti, allo Stato membro e alle istituzioni di cui al comma precedente. La decisione di sottoporre il rinvio al procedimento d’urgenza fissa il termine entro il quale questi ultimi possono depositare memorie o osservazioni scritte. La decisione può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie o osservazioni scritte e può fissare la lunghezza massima di tali scritti. Non appena avvenuta la notifica di cui al primo comma, il rinvio pregiudiziale è inoltre comunicato agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto diversi dai destinatari della notifica, e la decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio al procedimento d’urgenza è comunicata ai medesimi non appena avvenuta la notifica di cui al secondo comma. Le parti e gli altri interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto sono informati non appena possibile della data prevedibile dell’udienza.

Page 52: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Qualora il rinvio non sia sottoposto al procedimento d’urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 dello Statuto e alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

§ 3 Il rinvio pregiudiziale sottoposto a procedimento d’urgenza nonché le memorie o le osservazioni scritte depositate sono notificati agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto diversi dalle parti e dagli interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente. Il rinvio pregiudiziale è accompagnato da una traduzione, se del caso da un sunto, alle condizioni fissate dall’articolo 104, paragrafo 1. Le memorie o le osservazioni scritte depositate vengono, inoltre, notificate alle parti e agli altri interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente. La data dell’udienza è comunicata alle parti e agli altri interessati con le notifiche previste ai commi precedenti.

§ 4 La sezione, in casi di estrema urgenza, può decidere di omettere la fase scritta del procedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, di questo articolo.

§ 5 La sezione designata statuisce, sentito l’avvocato generale. Essa può decidere di riunirsi in collegio di tre giudici. In tal caso, essa è composta dal presidente della sezione designata, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all’elenco di cui all’articolo 11 quater, paragrafo 2, al momento della determinazione della composizione della sezione designata, conformemente al paragrafo 1, quarto comma, di questo articolo. Essa può anche decidere di rinviare la causa alla Corte ai fini della sua assegnazione a un collegio giudicante più ampio. Il procedimento d’urgenza prosegue dinanzi al nuovo collegio, se del caso dopo la riapertura della fase orale del procedimento.

§ 6 Gli atti processuali previsti dal presente articolo si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell’originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l’indice di cui all’articolo 37, paragrafo 4. L’originale dell’atto e gli allegati citati sopra sono trasmessi alla cancelleria della Corte. Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente articolo possono essere effettuate trasmettendo una copia del documento mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario.

C a p o X

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 103, 104 E 105 TCEEA

Page 53: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Articolo 105

§ 1

Nell’ipotesi prevista dall’articolo 103, terzo comma, TCEEA, l’istanza, presentata in quattro copie conformi, è notificata alla Commissione europea.

§ 2 L’istanza va corredata del progetto dell’accordo o della convenzione di cui trattasi, delle osservazioni rivolte dalla Commissione europea allo Stato ricorrente e di tutti gli altri documenti a sostegno. La Commissione europea presenta alla Corte le sue osservazioni entro il termine di dieci giorni, che può essere prorogato dal presidente, sentito lo Stato ricorrente. Una copia conforme delle suddette osservazioni è notificata allo Stato ricorrente.

§ 3 Depositata l’istanza, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo questa designazione, il primo avvocato generale decide in merito all’assegnazione della causa a un avvocato generale.

§ 4 La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l’avvocato generale. Gli agenti o consulenti dello Stato ricorrente e della Commissione europea sono sentiti a loro richiesta.

Articolo 106

§ 1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 104, ultimo comma, e 105, ultimo comma, TCEEA si applicano gli articoli 37 e seguenti del presente regolamento.

§ 2 L’istanza è comunicata allo Stato cui appartiene la persona o l’impresa contro la quale l’istanza è diretta.

C a p o XI

DEI PARERI

Articolo 107

§ 1 Se la domanda di parere previo prevista dall’articolo 218 TFUE è presentata dal Parlamento europeo, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione europea e agli Stati membri. Se la

Page 54: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

domanda è presentata dal Consiglio, essa va notificata alla Commissione europea e al Parlamento europeo. Se la domanda è presentata dalla Commissione europea, essa va notificata al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri. Se la domanda è presentata da uno degli Stati membri, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri. Il presidente fissa alle istituzioni ed agli Stati cui la domanda è notificata il termine per presentare le loro osservazioni scritte.

§ 2 Il parere può riguardare tanto la compatibilità con le disposizioni dei Trattati di un accordo progettato quanto la competenza dell’Unione o delle sue istituzioni a concludere tale accordo.

Articolo 108

§ 1 Pervenuta una domanda di parere previo ai sensi dell’articolo precedente, il presidente della Corte designa il giudice relatore.

§ 2 La Corte, sentiti gli avvocati generali, emette in camera di consiglio un parere motivato.

§ 3 Il parere, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere, è notificato al Consiglio, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri.

Articolo 109

(Abrogato)

C a p o XII

DELLE DOMANDE DI INTERPRETAZIONE PREVISTE DALL’ARTICOLO 68 CE

Articolo 109 bis

(Abrogato)

C a p o XIII

DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PREVISTE DALL’ARTICOLO 35 DEL TRATTATO SULL’UNIONE NELLA SUA VERSIONE VIGENTE

PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

Articolo 109 ter

§ 1

Page 55: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Nel caso di controversie fra Stati membri, previste dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona come mantenuto in vigore dal protocollo n. 36, allegato ai Trattati, la Corte è adita con una domanda di una parte della controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Nel caso di controversie fra Stati membri e la Commissione europea, previste dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona come mantenuto in vigore dal protocollo n. 36, allegato ai Trattati, la Corte è adita con una domanda di una parte della controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione europea se è proposta da uno Stato membro. La domanda viene notificata agli Stati membri e al Consiglio se è proposta dalla Commissione europea. Il presidente impartisce alle istituzioni e agli Stati membri cui la domanda è notificata un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.

§ 2 Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo, il primo avvocato generale attribuisce la domanda a un avvocato generale.

§ 3 La Corte statuisce sulla controversia con sentenza, dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. Il procedimento sulla domanda comporta una fase orale qualora uno Stato membro o una delle istituzioni di cui al paragrafo 1 lo richieda.

§ 4 Lo stesso procedimento si applica quando un accordo stipulato fra gli Stati membri conferisce alla Corte la competenza a statuire su una controversia fra Stati membri o fra Stati membri e un’istituzione.

TITOLO QUARTO

DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE

Articolo 110

Nel giudizio d’impugnazione promosso contro le decisioni del Tribunale contemplato negli articoli 56 e 57 dello Statuto, la lingua processuale è identica a quella dell’impugnata decisione del Tribunale, fermo restando quanto disposto dall’articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del presente regolamento.

Articolo 111

§ 1 L’impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria della Corte o del Tribunale.

Page 56: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 2 La cancelleria del Tribunale trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l’atto d’impugnazione alla cancelleria della Corte.

Articolo 112

§ 1 L’atto d’impugnazione contiene: a) il nome e il domicilio della parte che propone l’impugnazione, detta ricorrente; b) l’indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale; c) i motivi e gli argomenti di diritto; d) le conclusioni del ricorrente. L’articolo 37 e l’articolo 38, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento si applicano all’impugnazione.

§ 2 La decisione del Tribunale che costituisce oggetto di gravame deve essere allegata all’atto d’impugnazione. Va fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.

§ 3 Se l’atto d’impugnazione non è conforme all’articolo 38, paragrafo 3, o al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l’articolo 38, paragrafo 7, del presente regolamento.

Articolo 113

§ 1 Le conclusioni dell’atto di impugnazione debbono avere per oggetto: ─ l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale; ─ l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova

conclusione.

§ 2 L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

Articolo 114 L’atto di impugnazione è notificato a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale. Si applica l’articolo 39 del presente regolamento.

Articolo 115

Page 57: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

§ 1 Ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto d’impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.

§ 2 La comparsa di risposta contiene: a) il nome e il domicilio della parte che la presenta; b) la data in cui è stato notificato a tale parte l’atto d’impugnazione; c) i motivi e gli argomenti di diritto; d) le conclusioni. Si applicano l’articolo 37 e l’articolo 38, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 116

§ 1 Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto: ─ il rigetto totale o parziale dell’impugnazione oppure l’annullamento totale o parziale della

decisione del Tribunale; ─ l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova

conclusione.

§ 2 La comparsa di risposta non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

Articolo 117

§ 1 L’atto d’impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e con una controreplica se il presidente, a seguito di una domanda in tal senso proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta, lo ritenga necessario e autorizzi espressamente il deposito di una replica per consentire al ricorrente di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull’impugnazione. Il presidente fissa la data in cui la replica dev’essere presentata e, all’atto della notifica di tale atto, la data in cui la controreplica dev’essere presentata.

§ 2 Quando le conclusioni di una comparsa di risposta sono volte all’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale in base ad un motivo che non sia stato dedotto nell’atto d’impugnazione, il ricorrente o qualsiasi altra parte può presentare una replica il cui oggetto è limitato a tale motivo entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta. Il paragrafo 1 si applica a tutte le memorie successive a tale replica.

Page 58: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Articolo 118

Fatte salve le disposizioni che seguono, l’articolo 42, paragrafo 2, e gli articoli 43, 44, 55-90, 93, 95-100 e 102 del presente regolamento si applicano al procedimento d’impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una decisione del Tribunale.

Articolo 119 Quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

Articolo 120 Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall’articolo 115, paragrafo 1, ed eventualmente dall’articolo 117, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l’avvocato generale e le parti, di statuire sull’impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali desidera essere sentita. Tale domanda dev’essere presentata entro tre settimane dalla notifica alla parte della chiusura della fase scritta. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

Articolo 121 La relazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, viene presentata alla Corte dopo che le memorie di cui all’articolo 115, paragrafo 1, e, se del caso, dall’articolo 117, paragrafi 1 e 2, sono state depositate. Se dette memorie non sono presentate, la stessa procedura si applica dopo la scadenza del termine per il loro deposito.

Articolo 122 Quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti: ─ l’articolo 70 del presente regolamento si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalle

istituzioni; ─ in deroga all’articolo 69, paragrafo 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, nelle

impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un’istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall’equità.

Se l’impugnazione viene ritirata si applica l’articolo 69, paragrafo 5. Quando l’impugnazione proposta da uno Stato membro o da un’istituzione non intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può disporre che le spese vengano ripartite fra le parti o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato.

Articolo 123

Page 59: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

L’istanza d’intervento proposta alla Corte in un giudizio d’impugnazione deve essere depositata prima della scadenza del termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione di cui all’articolo 16, paragrafo 6.

TITOLO QUARTO BIS

DEL RIESAME DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE

Articolo 123 bis

Qualora la Corte decida, conformemente all'articolo 62, secondo comma, dello Statuto, di riesaminare una decisione del Tribunale, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale che è oggetto del riesame, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e dall’articolo 29, paragrafo 3, commi quarto e quinto, del presente regolamento.

Articolo 123 ter

È istituita una sezione speciale al fine di decidere, alle condizioni fissate all'articolo 123 quinquies, se si debba riesaminare una decisione del Tribunale conformemente all'articolo 62 dello Statuto. Tale sezione è composta dal presidente della Corte e da quattro dei presidenti di sezione di cinque giudici designati seguendo l'ordine stabilito all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 123 quater Non appena fissata la data per la pronuncia di una decisione da emettere ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2 o 3, TFUE, la cancelleria del Tribunale ne informa la cancelleria della Corte. Essa comunica a quest'ultima tale decisione sin dalla sua pronuncia.

Articolo 123 quinquies La proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale viene trasmessa al presidente della Corte e, contemporaneamente, il cancelliere è informato di tale trasmissione. Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, il cancelliere avvisa subito della proposta di riesame il Tribunale, il giudice nazionale, le parti in causa dinanzi a quest’ultimo nonché gli altri interessati di cui all’articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto.

Sin dalla ricezione della proposta di riesame il presidente designa il giudice relatore tra i giudici della sezione prevista all'articolo 123 ter.

Tale sezione decide, su relazione del giudice relatore, se si debba riesaminare la decisione del Tribunale. Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale vengono indicate le questioni oggetto del riesame.

Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE, il Tribunale, le parti del procedimento dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri interessati di cui all’articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, il Tribunale e il giudice nazionale, le parti in causa dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri

Page 60: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

interessati di cui all’articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare o di non riesaminare la decisione del Tribunale. La decisione di riesaminare la decisione del Tribunale è oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 123 sexies La decisione di riesaminare una decisione del Tribunale è notificata alle parti e agli altri interessati di cui all'articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto. La notifica agli Stati membri e agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS, è accompagnata da una traduzione della decisione della Corte alle condizioni previste all'articolo 104, paragrafo 1, commi primo e secondo, del presente regolamento. La decisione della Corte viene inoltre comunicata al Tribunale e, qualora si tratti di una decisione emessa da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, al giudice nazionale interessato.

Entro il termine di un mese dalla notifica prevista al comma precedente, le parti e gli altri interessati ai quali la decisione della Corte sia stata notificata possono depositare memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame.

Sin dalla decisione di riesaminare una decisione del Tribunale, il primo avvocato generale attribuisce il riesame a un avvocato generale.

Dopo aver designato il giudice relatore, il presidente fissa la data in cui quest'ultimo presenta alla riunione generale della Corte una relazione preliminare. Tale relazione include le proposte del giudice relatore sull’adozione di eventuali misure preparatorie, sul collegio giudicante al quale occorre rinviare il riesame e sulla necessità di prevedere un'udienza dibattimentale, nonché sulle modalità della presa di posizione dell'avvocato generale. La Corte, sentito l'avvocato generale, decide sul seguito da dare alle proposte del giudice relatore. Qualora la decisione del Tribunale oggetto di riesame sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

TITOLO QUINTO

DEI PROCEDIMENTI PREVISTI DALL’ACCORDO SEE

Articolo 123 septies

§ 1 Nell’ipotesi prevista dall’articolo 111, paragrafo 3, dell’Accordo SEE 1 la Corte è adita con una domanda proposta dalle Parti contraenti parti della controversia. La domanda è notificata alle altre Parti contraenti, alla Commissione europea, all’Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa dell’Unione. Il presidente impartisce alle Parti contraenti e agli altri interessati ai quali la domanda è notificata un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

1 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 27.

Page 61: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

La domanda è proposta in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1. Si applicano le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5 del detto articolo. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 104, paragrafo 1.

§ 2 Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo, il primo avvocato generale attribuisce la domanda ad un avvocato generale. La Corte emette una decisione motivata sulla domanda in camera di consiglio, sentito l’avvocato generale.

§ 3 La decisione della Corte, firmata dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alle deliberazioni e dal cancelliere, è notificata alle Parti contraenti e agli altri interessati menzionati nel paragrafo 1.

Articolo 123 octies Nell’ipotesi prevista dall’articolo 1 del protocollo 34 dell’Accordo SEE la domanda del giudice nazionale è notificata alle parti della causa, alle Parti contraenti, alla Commissione europea, all’Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa dell’Unione. Se la domanda non è proposta in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, essa è accompagnata da una traduzione in una delle dette lingue. Entro due mesi dalla notifica, le parti, le Parti contraenti e gli altri interessati di cui al primo comma hanno il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura della domanda.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 124

§ 1 Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi alla Corte in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l’attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.

§ 2 Il testimone presta giuramento conformemente all’articolo 47, paragrafo 5, primo comma, oppure nelle forme stabilite dal suo diritto nazionale. Qualora il diritto nazionale del testimone preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione che lo

Page 62: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

sostituisca, il testimone può fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal suo diritto nazionale. Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la procedura di cui al paragrafo 1.

§ 3 Per i periti vale analogamente il paragrafo 2, ma in luogo dell’articolo 47, paragrafo 5, primo comma, subentra l’articolo 49, paragrafo 6, primo comma, del presente regolamento di procedura.

Articolo 125 La Corte, sentiti i governi interessati e salva l’osservanza dell’articolo 253 TFUE, adotta, per quanto la concerne, un regolamento addizionale che stabilisce le norme relative: a) alle rogatorie; b) alle domande di gratuito patrocinio; c) alle denunce da parte della Corte per falsa testimonianza o falsa perizia, ai sensi dell’articolo 30

dello Statuto.

Articolo 125 bis La Corte può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad essa e al deposito di memorie o di osservazioni scritte.

Articolo 126 Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 dicembre 1974 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 28 dicembre 1974, pag. 1), da ultimo modificato il 15 maggio 1991.

Articolo 127 Il presente regolamento, autentico nelle lingue di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

Page 63: REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI …curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue... · 11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

ALLEGATO

Decisione sui giorni festivi

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la incarica di stabilire l’elenco dei giorni festivi legali, DECIDE:

Articolo 1 L’elenco dei giorni festivi legali ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura rimane stabilito come segue: ─ il giorno di Capodanno; ─ il lunedì di Pasqua; ─ il 1° maggio; ─ l’Ascensione; ─ il lunedì di Pentecoste; ─ il 23 giugno; ─ il 15 agosto; ─ il 1° novembre; ─ il 25 dicembre; ─ il 26 dicembre. I giorni festivi legali menzionati nel primo comma sono quelli stabiliti per la sede della Corte di giustizia.

Articolo 2 Le disposizioni contenute nell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura si riferiscono esclusivamente ai giorni festivi legali menzionati dall’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3 La presente decisione, che costituisce l’allegato del regolamento di procedura, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.