Regolamento di prevenzione incendi

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“La semplificazione della prevenzione incendi” Ing. Mauro Malizia Comandante Provinciale

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“La semplificazione della prevenzione incendi”

Ing. Mauro Malizia Comandante Provinciale

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PREMESSE (Simbologia adottata nella presentazione)

Principali novità introdotte dal nuovo regolamento.

Riferimenti alle procedure adottate dal Comando di Ascoli Piceno “COM.AP” (in carattere blu corsivo).

Gli “hyperlink” consentono di scaricare la documenta-zione di maggiore interesse.

Per approfondimenti consultare il sito del Comando di Ascoli Piceno www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno

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IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 1/8/2011, n. 151, entrato in vigore il 7/10/2011).

Tiene conto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 139/2006, art.16 co. 1.(1)

Tiene conto delle esigenze di semplificazione amministrativa; Tiene conto della normativa sullo Sportello Unico per le attività

produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160. Tiene conto dell'introduzione della SCIA(2) (Segnalazione Certificata

di Inizio Attività);

1 L’art. 16 co. 1 del D.Lgs n. 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del CNVVF” prevede l’individuazione delle attività soggette a controllo VVF, da emanarsi con dPR a norma dell'art. 17, co. 1, della L. 23/8/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il CCTS-PI.

2 Art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122.

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INTRODUZIONE DELLA SCIA - Art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 (come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122).

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta co-munque denominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiara-zioni e attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati tecnici. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L’amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti, entro 60 giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’atti-vità e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove possibile, l’in-teressato provveda a conformare alla normativa entro un termine fissato dall’amministrazione (≥ 30 giorni). Decorso il termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in casi di pericolo di danno (per patrimonio artistico e culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale) e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell’attività alla normativa.

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IL NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO VV.F.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ha individuato nell’allegato 1 un nuovo elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

Sono stati abrogati:

Il DM 16 febbraio 1982 che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco.

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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Con il vecchio regolamento non era prevista nessuna differenza in termini di adempimenti amministrativi per le “attività soggette” (97 attività elencate nell'Allegato al DM 16 febbraio 1982), a eccezione della validità temporale del CPI.

Il nuovo regolamento aggiorna l'elenco delle “attività soggette” in-troducendo il "principio di proporzionalità", individuando 3 catego-rie, A, B e C, in ragione della gravità del rischio, dimensione, com-plessità dell'attività.

Per ciascuna categoria sono previsti procedimenti differenziati, più semplici rispetto ai precedenti in particolare per le attività di cat. A/B.

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ESIGENZE DI INNOVAZIONE L’aggiornamento dell'elenco delle cd. "attività soggette" tiene conto delle seguenti esigenze: − evoluzione tecnologica e esperienza maturata dal 1982 a oggi; − necessità di eliminare attività non più pericolose per effetto di

nuovi materiali e componenti impiantistiche; − necessità di inserire nuove attività per effetto della complessità

dell'attività e dei rischi; − necessità di rimodulare i limiti di assoggettabilità delle attività; − esigenza di accorpare attività simili per una più facile individua-

zione dell'attività soggetta a controllo; − necessità di fare chiarezza sulla definizione di alcune attività per le

quali erano stati emanati, negli anni, vari quesiti.

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LE ATTIVITÀ SOGGETTE – EVOLUZIONE NEL TEMPO

D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 61 attività(3)

D.M. 16 febbraio 1982 97 attività

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 80 attività

3 Tab. “A” (54 attività): Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (Attuazione dell’art. 36 lett. a del DPR 547/55). Tab. “B” (7 attività): Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (Attuazione dell’art. 36 lett. b del DPR 547/55).

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LE ATTIVITÀ R.I.R. E IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Inizialmente erano state escluse dall’ambito di applicazione del DPR 1/8/2011 n. 151 le attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui all’art. 8 del D.Lgs 17/8/1999, n. 334 e s.m. (cd. Direttiva Seveso II). Successivamente, l’art. 8 co. 7 del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125 “Disposizioni urgenti per il persegui-mento di obiettivi di razionalizzazione nelle p.a.”, ha stabilito(4) che a decorrere dal 1/1/2014, le disposizioni di cui al DPR 1/8/2011 n. 151 si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs 17/8/1999, n. 334. Pertanto le attività r.i.r. sia “art. 6”, sia “art. 8” rientrano nell’ambito di applicazione del DPR 1/8/2011 n. 151.

4 Tale articolo ha anche previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sono adeguate le procedure semplificate di prev. inc. di cui al DM 19/3/2001, adottato ai sensi dell'art. 26, co. 2, del D.Lgs n. 334/1999.

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SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE IN 3 CATEGORIE In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, esigenze di tutela della pubblica incolumità, e con differenziazione degli adempimenti procedurali:

Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' e con-traddistinte da un limitato livello di complessità.

Categoria B: - Attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), ca-

ratterizzate da un maggiore livello di complessità; - Attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con livello

di complessità inferiore rispetto alla categoria C.

Categoria C: attività con alto livello di complessità, in-dipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.

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ALCUNE ECCEZIONI Alcuni casi di attività in cat. A non dotate di “regola tecnica”

n. 12/A: (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità

geometrica complessiva tra 1 m3 e 9 m3), non soggetti al DM 31 luglio 1934 (es. oli di derivazione vegetale o animale);

n. 41/A: (Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti);

n. 69/A: (Locali adibiti ad esposizione … con superficie lorda tra 400 m2 e 600 m2), non soggetti al DM 27 luglio 2010 (es. musei, gallerie, ecc.);

n. 74/A: (Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW), non soggetti al DM 12 aprile 1996 (es. impianti a combustibile solido, impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, impianti realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A").

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DISPOSIZIONI PER L'ASSEVERAZIONE PER ATTIVITÀ DI CAT. A

Con Lett. Circ. prot. n. 14724 del 26/11/2012 sono state fornite dispo-sizioni per l'asseverazione per attività di cat. A. Le attività soggette a controllo VVF sono distinte nelle 3 categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.

Per le attività di cat. A (per le quali non deve essere richiesto il parere di conformità) la SCIA deve essere corredata da asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai re-quisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi.

Sono elencate, per le singole attività soggette di cat. A, le disposizioni cui si deve fare riferimento per l'asseverazione, individuate tra i de-creti e le circolari attualmente in vigore.

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RIFERIMENTI NORMATIVI PER ATT. DI CAT. A [1/3]

n. Tipologia attività Riferimenti normativi per l'asseverazione

3b depositi di GPL in recipienti mobili per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg, fino a 300 kg

circolare 20/9/1956, n. 74 - parte seconda

4b depositi di GPL in serbatoi fissi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc, fino a 5 m D.M. 14/5/2004

6 opere ed impianti delle reti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 con pressione di esercizio fino a 2,4 MPa D.M. 17/4/2008

12 depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrifi-canti, diatermici di qualsiasi derivazione con p.to infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva da 1 a 9 mc

D.M. 31/7/1934

13a contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C D.M. 12/9/2003

15 depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica > 1 mc, fino a 10 mc D.M. 18/5/1995

41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 per-sone presenti

DM 19/8/1996 limitata-mente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa

49 gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori en-dotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva supe-riore a 25 kW, fino a 350 kW

D.M. 13/7/2011

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RIFERIMENTI NORMATIVI PER ATT. DI CAT. A [2/3]

n. Tipologia attività Riferimenti normativi per l'asseverazione

66

alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto, fino a 50 posti-letto

D.M. 9/4/1994; D.M. 6/10/2003

67 scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 150 persone presenti D.M. 26/8/1992

68

strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto

D.M. 18/9/2002; per le case di riposo per anziani > 25 posti letto e fino a 50 posti letto, ove non si svolgano prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni del DM 9/4/1994 e del DM 6/10/2003

strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specia-listica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie com-plessiva superiore a 500 m2, fino a 1000 m2

D.M. 18/9/2002, titolo IV

69 locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al detta-glio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2, fino a 600 m2 comprensiva di servizi e depositi

D.M. 27/7/2010

71 aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 per-sone presenti

D.M. 22/2/2006; (per le attività esi-stenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 sono in corso di predi-sposizione le normative di settore)

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RIFERIMENTI NORMATIVI PER ATT. DI CAT. A [3/3]

n. Tipologia attività Riferimenti normativi per l'as-severazione

74

impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW

DM 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aper-ture di ventilazione

impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW D.M. 28/4/2005

impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW D.M. 12/4/1996

75 autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e mec-canizzati di superficie complessiva coperta superiore 300 m2, fino a 1000 m2

D.M. 1/2/1986

77 edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio supe-riore a 24 m, fino a 32 m

per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/5/1987, n. 246; per gli edifici a de-stinazione mista si fa riferimento alle nor-mative applicabili alle specifiche attività

80 gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m

D.lgs. 5/10/2006, n. 264; (per le gal-lerie che non ricadono nel campo di appli-cazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore)

gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE

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DECRETI COLLEGATI CON IL DPR N. 151/2011

Art. 2 co. 7: Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, la traspa-renza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità di pre-sentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate dal D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle mo-dalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di preven-zione incendi e alla documentazione da allegare".

Art. 2 co. 8: Con il decreto del M.I. di concerto con il M.E.F. previsto dall’art. 23 co. 2 del D.lgs 8 marzo 2006 n. 139, sono stabiliti i corri-spettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal CNVVF.(5).

5 Per la determinazione dei corrispettivi, in attesa dell'emanazione del decreto di cui trattasi, deve essere utilizzata la "Tabella transitoria delle tariffe". Le tariffe sono state aggiornate con D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal CNVVF", che ha sostituito il DM 3 febbraio 2006.

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CONFRONTO NUOVO E VECCHIO REGOLAMENTO

Nuovo regolamento

Vecchio regolamento

DPR n. 151/2011 DPR n. 37/98

Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla preven-zione incendi

DM 16 febbraio 1982 Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione in-cendi

DM 7 agosto 2012 DM 4 maggio 1998

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per dei procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare

DM 2 marzo 2012 DM 3 febbraio 2006 Tariffe dovute per i servizi a paga-mento resi dai VV.F.

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FASE TRANSITORIA - TARIFFE

Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2(6) del D.Lgs n. 139/2006 non è stato ancora emanato. Per la determinazione dei corrispettivi deve essere utilizzata la "Tabella transitoria delle tariffe".

Le tariffe sono state aggiornate con DM 2/3/2012 "Aggiornamento delle tariffe

dovute per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F.", che ha sostituito il DM 3/2/2006.

Qualora l’attività comprenda più punti, la tariffa è la somma delle ta-riffe delle singole attività.

Per la valutazione del progetto (cat. B/C), la tariffa non tiene conto dell’eventuale presenza di cat. A. Se ne terrà conto in fase di sopralluogo.

6 Art. 23 co. 2: Con decreto del MI, di concerto con il MEF, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prev. inc. effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

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POSSIBILITÀ DI REVISIONE DELL’ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE

L’elenco delle attività soggette a controllo è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condi-zioni di sicurezza antincendio.

La revisione dell’elenco delle attività soggette è effettuata con de-creto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

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I “PROCEDIMENTI” DEL DPR 151/2011

RICHIESTA VALUTAZIONE DEL PROGETTO (art. 3) (cat. B/C)

SCIA (art. 4) (cat. A/B/C)

ATTESTAZIONE DI RINNOVO (art. 5) (cat. A/B/C)

RICHIESTA DI DEROGA (art. 7) (cat. A/B/C)

RICHIESTA NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (art. 8) (cat. B/C)

RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA (art. 9) (cat. A/B/C)

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IMPOSTA DI BOLLO(7)

Le richieste devono essere presentate in bollo (ove previsto). Esenti: Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni.

L’imposta di bollo è prevista solo per le istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento ammini-strativo (es. un’autorizzazione o il rilascio di certificati). Quindi non è richiesto il bollo sulla presentazione dell’Attestazione di rinnovo periodico e della SCIA, considerate semplici comunicazioni non contenenti istanze, che non prevedono emanazione di autorizzazioni o rilascio di provvedimenti. Non è richiesto il bollo né sul Verbale di Visita tecnica (né richiesta, né co-pia), né sul CPI (rilasciato obbligatoriamente e non su istanza del cittadino).

7 Il regime dell'imposta di bollo coi nuovi procedimenti di prevenzione incendi è stato chiarito con nota DCPREV prot. n. 5307 del 19/04/2013.

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VERSAMENTI

I versamenti per i servizi a pagamento presso il Comando di Ascoli Piceno possono essere effettuati mediante:

C/C postale n. 12465639 intestato alla Tesoreria Pro-vinciale dello Stato, Sezione di Ascoli Piceno.

Bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639 (comunicare il CRO)

Non sono previste esenzioni(8) (Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006, che doveva individuare le attività di pre-venzione incendi rese a titolo gratuito e stabilire i corrispettivi per i servizi, non è stato ancora emanato).

8 L’art. 35 lett. r) del D.Lgs n. 139/2006 ha abrogato l'art. 1 della L. n. 966/65 (servizi a pagamento del C.N.VV.F.), che prevedeva, tra l'altro “… Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato."

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VALUTAZIONE DEI PROGETTI (Rif. art. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)

I responsabili delle attività di cat. B e C devono presentare la domanda di valutazione del pro-getto mod. PIN1-2012 di: - nuovi impianti o costruzioni; - modifiche di attività esistenti che comportino “aggravio di rischio”(9).

Allegati: Documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 a firma di

tecnico abilitato(10); Attestato del versamento.

9 In tal caso, la planimetria generale riguarderà l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica (All. I, lett. C del DM 7/8/2012).

10 Professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze (Art. 1 DM 7/8/2012).

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VALUTAZIONE PROGETTO CON APPROCCIO INGEGNERISTICO [1/2]

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antin-cendio, la documentazione tecnica di cui all’art. 3 co. 2, lett. a) del DM 7/8/2012, deve essere a firma di professionista antincendio e conforme all'Allegato I, lett. a, al DM 7/8/2012, integrata con quanto stabilito nell'allegato al DM 9 maggio 2007, compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Il corrispettivo dovuto è ottenuto moltiplicando il numero di ore sta-bilito dal D.M. 7/8/2012 per un fattore 2, tenuto conto di:

− maggiore impegno richiesto per la valutazione del progetto;

− complessità correlata all’esame dei progetti (F.S.E.).

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VALUTAZIONE PROGETTO CON APPROCCIO INGEGNERISTICO [2/2]

Oltre a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 7/8/2012, la documenta-zione tecnica deve essere integrata con:

Sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per indi-viduare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.

Risultati dell’analisi quantitativa in modo che questi riassumano il comportamento del sistema per quel particolare tipo di analisi.

Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

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VALUTAZIONE PROGETTO - COPIE DA ALLEGARE

In caso di presentazione della domanda di valutazione del progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia.

La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando.

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PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE

In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il progetto da sottoporre a valuta-zione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C.

La presenza di attività di cat. A deve essere indicata ne-gli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A.

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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO(11)

Il COM.AP comunica al richiedente:

- Il responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale (il Comandante Provinciale).

- L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti (l’Ufficio pre-venzione incendi).

- Il Num. Pratica e PIN per consultare lo stato del procedimento sul web.

- È nominato e comunicato il responsabile dell’istruttoria tecnica.

11 Ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241.

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CONSULTAZIONE DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO

Alla sezione ‘Pre-venzione incendi’ del sito web di COM.AP, cliccando su consultazione stato della pratica sarà visualizzata la maschera di inseri-mento di Numero pratica e PIN forniti sulla comunica-zione di avvio del procedimento.

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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Presso il COM.AP, il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Comandante Provinciale, che è la fi-gura dotata dell’autorità necessaria per la gestione e il go-

verno di ogni fase procedimentale.

Il Comandante è altresì il responsabile per l’adozione del provvedi-mento finale ai sensi dell’art. 6 lett. e) della legge n. 241/90.

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RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA

Presso il COM.AP, in base agli impegni che caratterizzano le precipue responsabilità dirigenziali, il Comandante non avrà un diretto e personale coinvolgimento nell'espletamento

della fase istruttoria tecnica delle pratiche a cui, in base alle vigenti disposizioni, sovrintendono le altre figure professionali del Comando.

L’incarico di responsabile dell’istruttoria tecnica è conferito dal Co-mandante Provinciale, all’atto della ricezione della richiesta, in modo casuale, tra il personale idoneo e secondo criteri di rotazione.

A garanzia di trasparenza e imparzialità, non sono previsti automati-smi (es. su base territoriale, incarichi precedenti, ecc.) nell’assegna-zione degli incarichi.

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DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA (12)

In presenza di documentazione ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni.

In attesa della ricezione della documentazione richiesta, il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) è interrotto.

Nella nota inviata dal COM.AP si precisa che: La documentazione richiesta deve pervenire entro 15 giorni dalla data di invio della comunicazione del Comando. In as-

senza di riscontro, dopo il suddetto termine il progetto è esaminato sulla base di quanto presente agli atti.

12 Art. 3 co. 3 del DPR 151/2011.

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TERMINI DI CONCLUSIONE (13)

Il Comando si pronuncia entro 60 giorni dalla data di pre-sentazione della documentazione completa.

Con il vecchio regolamento il termine era fissato in 45 giorni proroga-bile, in caso di situazioni complesse, al 90° giorno previa comunica-zione all'interessato.

13 Art. 3 co. 3 del DPR 151/2011.

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ABOLIZIONE DEL "SILENZIO-RIFIUTO"

L'art. 3 co. 3 del DPR 151/2011 non prevede il c.d. “silen-zio-rifiuto”.

L'art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva "… Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto."

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PREVISIONE DI PARERE CONTRARIO

"Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"

In caso di “parere contrario”, il COM.AP invia preventiva-mente una comunicazione al richiedente informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono

motivi ostativi (che sono elencati) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventual-mente corredate di documenti, entro 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I termini di conclusione del procedimento (che è sospeso) iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osserva-zioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

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CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA (Rif. art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), redatta secondo il mod. PIN 2-2014, allegando:

Asseverazione mod. PIN 2.1-2014, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi; - Documentazione conforme all'all. II al DM 7/8/2012 (att. cat. B/C); - Documentazione conforme all'all. I b) al DM 7/8/2012 (att. cat. A);

Attestato del versamento.

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SCIA CON APPROCCIO INGEGNERISTICO

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antin-cendio, La SCIA deve comprendere anche una dichiarazione del re-sponsabile dell’attività in merito all’attuazione del programma rela-tivo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

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MODIFICHE DELL’ATTIVITÀ CON “NON AGGRAVIO DI RISCHIO” PRESENTAZIONE DI NUOVA SCIA

In caso di modifiche che non comportano un aggravio

delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio(14), è possibile presentare direttamente una nuova SCIA,

senza necessità di un nuovo “esame progetto”(15) (cat. B/C) in caso di: - Modifiche di lavorazione o di strutture; - Nuova destinazione dei locali; - Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esi-

stenti negli stabilimenti o depositi; - Ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicu-

rezza precedentemente accertate. 14 Modifiche tali da richiedere la presentazione di nuovo esame progetto ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR n. 151/2011. 15 Ai sensi dell’art. 4 co. 6 del DPR n. 151/2011, e ricomprese nell’All. IV del DM 7/8/2012.

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ADEMPIMENTI DEL COMANDO

Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documenta-zione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo).

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provin-ciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

Il COM.AP rilascia la suddetta ricevuta, in caso di esito posi-tivo della verifica di completezza formale, contestualmente alla presentazione della SCIA.

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SCIA - CATEGORIA C

Il Comando, entro 60 giorni,(16) effettua controlli at-traverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro 15 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, in caso di esito po-sitivo, il Comando invia solamente all’interessato:

“Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

Certificato di prevenzione incendi”.

16 Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nell’ambito di organi collegiali (es. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

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NUOVA VALENZA DEL C.D. “CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI”

Non è più un provvedimento finale di un procedi-mento amministrativo, ma costituisce solo il risul-tato del controllo effettuato;

Non ha validità temporale;

Assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni pre-viste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Il COM.AP invia tale attestato solamente all’interessato, senza comunicazione a altri enti (in precedenza era prassi inviare la nota di trasmissione per conoscenza anche al Comune).

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SCIA - CATEGORIE A/B

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali).

Il numero di controlli deve essere superiore a un’aliquota minima stabilita da disposizioni ministeriali.

A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale della visita tecnica (che comunque viene sempre redatto).

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SCIA (procedure COM.AP)

Trattandosi di comunicazione non contenente istanze, non è comunicato l’avvio del procedimento. Il richiedente è in pos-sesso di ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA quale

titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio.

Per cat. A/B, fermo restando il rispetto dell’aliquota minima stabilita da disposizioni ministeriali, le attività sono sottoposte a visita tec-nica, secondo le indicazioni ministeriali, compatibilmente con i carichi di lavoro che consentano l’espletamento entro 60 giorni.

In caso di attività sottoposta a visita a campione, l’incaricato, effet-tuata la visita tecnica, redige il verbale di sopralluogo.

Il Comando rilascia copia del verbale della visita tecnica solo su richie-sta dell’interessato.

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SCIA - ESITO NEGATIVO [1/3]

Per tutte le "attività soggette" (cat. A/B/C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei pre-supposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire secondo 2 possibilità:

Adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione de-gli eventuali effetti dannosi;

Ove sia possibile, fissa un termine massimo di 45 giorni per conformare l’attività alla normativa antin-cendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.(17)

17 Procedura statisticamente più utilizzata presso il COM.AP.

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SCIA - ESITO NEGATIVO [2/3]

Il COM.AP a seguito di visita tecnica di controllo effettuata dall’incaricato, comunica che è stata riscontrata la mancanza di requisiti di sicurezza antincendio per i quali sono impartite

una o più prescrizioni.

Il responsabile dell’attività è invitato all’adempimento delle prescri-zioni entro il termine di 45 giorni decorsi i quali sarà effettuata una nuova visita tecnica volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni im-partite.

Per consentire la prosecuzione dell’attività nelle more dell’adegua-mento, si prescrive di adottare eventuali specifiche misure (es. imme-diata rimozione di eventuali pericoli, restrizioni operative, eventuali ulteriori obblighi gestionali).

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SCIA - ESITO NEGATIVO [3/3]

Decorsi i 45 giorni, viene effettuata una nuova visita tecnica di controllo dall’incaricato, comunicando, in caso di esito ne-gativo, che è stata accertata la carenza dei requisiti e dei pre-

supposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di pre-venzione incendi che vengono elencati.

In relazione alle difformità riscontrate, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011 il responsabile dell’attività è diffidato a non dare prosecu-zione all’attività richiamando quanto comunicato nell’ambito della procedura prevista dal D.lgs. n. 758/1994 (in caso di luogo di lavoro).

La nota, ai sensi degli artt. 16 co. 5 e 19 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006 è inviata alla Prefettura di Ascoli Piceno o Fermo e al Comune di instal-lazione ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

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COME È STATO SEMPLIFICATO L’ASPETTO AUTORIZZATORIO

Vecchio Regolamento Nuovo Regolamento

1) Presen-tazione

Il cittadino chiede il rilascio del CPI e presenta la DIA che costi-tuisce autorizzazione provvi-soria all'esercizio dell’attività, in attesa del sopralluogo VVF.

Il cittadino presenta la SCIA che costituisce autorizzazione defi-nitiva all'esercizio dell’attività.

2) Sopral-luogo VVF

I VVF eseguono sempre il so-pralluogo e rilasciano il CPI che costituisce autorizzazione definitiva all'esercizio dell’atti-vità.

I VVF eseguono eventuale so-pralluogo (obbligatorio solo per cat. C) e redigono verbale di vi-sita tecnica. Per cat. C tale ver-bale è chiamato anche “CPI”, e viene inviato al cittadino.

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COME SONO CAMBIATI I 2 PROCEDIMENTI PRINCIPALI

Vecchio Regolamento

Nuovo Regolamento

Termini Attività Termini Attività

“Esami progetto” 45 giorni(18) tutte 60 giorni Cat. B/C

“Sopralluoghi” 90 giorni(19) tutte 60 giorni Cat. C

Cat. A/B a campione

18 In caso di situazioni complesse il termine poteva essere prorogato al 90° giorno con comunicazione all'interessato. 19 Il termine poteva essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, con motivata comunicazione all’interessato.

Le proroghe non venivano di norma utilizzate presso il Comando di Ascoli

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DISCIPLINA SANZIONATORIA

PROCEDURA SANZIONATORIA PREVISTA DAL D.Lgs. n. 758/1994

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estin-zione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di salute e sicu-rezza nei luoghi di lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I(20).

L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: - Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza. - Pagamento in via amministrativa di una somma pari a 1/4 del mas-

simo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. 20 Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria

prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. (es. art. 20 del D.lgs. 139/06: omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI; art. 20 co. 2 del D.lgs. 139/06: Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini del rilascio o rinnovo del CPI, ecc.).

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CONTRAVVENZIONI PIÙ RICORRENTI ALLA NORMATIVA DI CUI AL

D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Violazione dell’art. 46, co. 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori relativa-mente alla: - Mancata attuazione delle prescrizioni dettate dal Comando VVF

(con progetto approvato o a seguito di sopralluogo). - Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica …

(punito dall’art. 55 comma 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 €).

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Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell’Allegato IV:

Vie e uscite di emergenza non sgombre… o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme… uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo… porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave… vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza… mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei… o non mantenuti in efficienza e controllati… ecc. (punito dall’Art. 68 co. 1 lett. b(21) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’am-menda da 1.096 a 5.261 €).

21 Ai sensi dell'art 68 co. 2 la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, p.ti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6, è considerata un’unica violazione. L'organo di vigilanza deve precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

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Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell’Allegato IV:

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni(22) di cui al punto 4.3 o di mo-difiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti da parte del Comando provinciale VVF, al quale do-vrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure(23) di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

22 Ai sensi dell’art. 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del CPI sono determi-nate con DPR da emanarsi ai sensi dell'art. 16 co.1 del D.Lgs n. 139/2006 (Il regolamento menzionato è rappre-sentato dall'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011).

23 Le procedure a cui si fa riferimento sono quelle previste dal D.P.R. n. 151/2011.

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MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’art. 20(24) del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata pre-sentazione di SCIA.” (25) Secondo tale interpretazione la mancata presentazione della SCIA è equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a tutte le “attività sog-gette” del DPR n. 151/2011 (cat. A/B/C).

24 Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività): Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la deten-zione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il DPR previsto dall'art. 16, co. 1 (il D.P.R. n. 151/2011).

25 Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011.

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MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Relativamente alla mancata presentazione della SCIA (per i “luoghi di lavoro”) di cui all’Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06, punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, non si applica la procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro, poiché non è una norma indicata nell'allegato I(26) al citato decreto.

26 Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p.

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IPOTESI DI REATO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA SCIA O DELL’ATTESTAZIONE DI RINNOVO - CONTROVERSIE

Secondo alcune interpretazioni e sentenze emesse a livello locale, l’omessa presentazione della SCIA e l’omessa attestazione di rinnovo (art. 4 e 5 del DPR 151/2011), non assumerebbero rilevanza penale. La SCIA non rappresenta un atto amministrativo rilasciato, a richiesta dell’interessato, a seguito di controlli e verifiche della P.A. La SCIA non deve essere richiesta, e quindi, né rilasciata né rinnovata. Per questi motivi l’art. 20 del D.lgs n. 139/2011 che punisce chiunque “ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato”, non può es-sere riferito per analogia anche all’omessa presentazione della SCIA.(27)

27 Si riporta, a titolo di informazione, quanto appreso in merito a sentenze emesse a livello locale.

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ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTI-FICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DELLA SCIA O RINNOVO

Le pene previste in tal caso dall’art. 20 co. 2(28) del d.lgs. 139/06, sono rappresentate dalla reclusione e multa.

Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravven-zionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in ge-nere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di la-voro.

28 Art. 20 co. 2 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Chiunque, nelle certificazioni e dichia-razioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 € a 516 €. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

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DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Il reato è qualsiasi fatto illecito per cui è prevista una sanzione penale (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda). Si suddividono in: - Delitti: reati più gravi per i quali sono stabilite le pene dell’erga-

stolo, reclusione e multa. - Contravvenzioni: reati meno gravi per i quali sono stabilite le pene

dell’arresto e ammenda.

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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

L’art. 20 co. 3(29) del d.lgs. 139/06, prevede che il Prefetto possa di-sporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI.

29 Art. 20 co. 3 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: - il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; - i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo … La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

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INADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

L’art. 19 co. 3(30) del d.lgs. 139/06, prevede, in caso di inadempienze, l’obbligo di comunicazione al Sindaco e al Prefetto da parte dei Co-mandi provinciali sull’esito dei controlli di prevenzione incendi. In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato an-che all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività. Il potere di sospensione del Prefetto non è vincolato ma ampia-mente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l’ade-guata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

30 Art. 19 co. 3 del D.Lgs 139/06 – Vigilanza: Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e ob-blighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i prov-vedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti ef-fettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

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ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (Rif. art. 5 DPR 151/2011 - art. 5 DM 7/8/2012)

Il titolare delle "attività soggette" (cat. A/B/C), deve inviare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'av-venuta presentazione della dichiarazione.

Anche per le attività di cat. C, non oc-corre più rinnovare il C.P.I. (che non ha scadenza); È improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA!

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ATTESTAZIONE DI RINNOVO - PERIODICITÀ 5 anni per tutte le attività ad esclusione di: 10 anni per le att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali si presume la

conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

N. ATTIVITÀ

6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclu-sione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

7 Centrali di produzione idrocarburi liquidi e gassosi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/79, n. 886 e al D.Lgs 25/11/96, n. 624

8 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 64 Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti 71 Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

72 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

77 Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

Non più scadenze una tantum. L’attestazione di rinnovo perio-dico deve essere effettuata per tutte le “attività soggette”.

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ATTESTAZIONE DI RINNOVO - MODALITÀ DI RICHIESTA

È presentata prima della scadenza, redatta con mod. PIN 3-2014, allegando: Asseverazione mod. PIN 3.1-2014 attestante funzionalità e efficienza de-

gli impianti di protezione attiva antincendi (escluse attrezzature mobili) e prodotti e sistemi per protezione passiva, resa da prof. antincendio(31);

Eventuale documentazione ai fini delle “modifiche non sostanziali” di cui all’art. 4, co. 8(32) del DM 7/8/2012.

Attestato del versamento.

Non occorre la perizia giurata ma asseverazione; Non occorre l’allegato dichiarazione “situazione non mutata(33).

31 Professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del M.I. di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006 (Art. 1 DM 7/8/2012).

32 Modifiche considerate “non sostanziali” e non ricomprese nell’All. IV del DM 7/8/2012. 33 Nell’attestazione è contenuta la dichiarazione sull’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

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ATTESTAZIONE TARDIVA DI RINNOVO

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottin-tendere: (34)

- temporanea interruzione dell’attività; - esercizio dell’attività in violazione all’art. 5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione, il Comando può accertare tramite visita tecnica (art. 19 del d.lgs. 139/2006) e senza oneri per l’utente, se sussistono i presupposti per procedere alla comunicazione di reato (art. 20 del d.lgs 139/2006). Da un punto di vista amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (5 o 10 anni) della originaria presentazione della SCIA.

34 Chiarimenti forniti con Nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012.

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… ATTESTAZIONE DI RINNOVO (procedure COM.AP)

Trattandosi di comunicazioni non contenenti istanze, non è comunicato l’avvio del procedimento. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presenta-

zione rilasciata contestualmente.

Attualmente, oltre alla verifica della completezza formale della dichia-razione e della documentazione prevista dall’art. 5 del DM 7/8/2012, è in genere effettuato anche un controllo di merito sull’intera pratica da parte di personale tecnico, assicurando comunque il rilascio conte-stuale della ricevuta dell’avvenuta presentazione.

Quanto sopra anche ai fini dell’esame delle “attestazioni tardive” se-condo le indicazioni fornite con nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012.

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GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO [1/4]

Modifiche “non sostanziali”

Modifiche “con variazione” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Modifiche “con aggravio” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Attestazione di rinnovo periodico

Nuova SCIA

Nuovo Esame progetto

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GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO [2/4]

Modifiche non sostanziali

Art. 4 co. 8 del DM 7/8/2012: Le modifiche non ricomprese all'art. 4 co. 6 del DPR 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono do-cumentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del DM 7/8/2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

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GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO [3/4]

Modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Art. 4 co. 6 del DPR 151/2011: l’obbligo di avviare nuovamente le pro-cedure previste per la SCIA ricorre quando vi sono modifiche di lavora-zione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di varia-zioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Nell’allegato IV al DM 7/8/2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza an-tincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

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GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO [4/4]

Modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Art. 3 co. 1 del DPR 151/2011: obbligo di richiedere l’esame dei pro-getti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

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ELIMINAZIONE DI “ATTI INUTILI” PRIMA E DOPO LA SEMPLIFICAZIONE

Comunicazione av-vio procedimento Comunicazione Esito

Prima Dopo Prima Dopo

“Esami progetto” Si Si Nota + ela-borati vistati Solo Nota

“Sopralluoghi” Si No CPI + p.c. al Comune

Solo cat. C(35) Esito negativo(36)

“Rinnovi” Si No Si No

35 In caso di sopralluogo per cat. A/B il Comando rilascia copia del verbale di visita tecnica solo su richiesta. 36 In caso di inadempimento di prescrizioni al secondo sopralluogo, è inviata la nota ai sensi degli art. 16.5 e 19.3

del D.Lgs n. 139/2006 alla Prefettura e al Comune ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

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OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ (Art. 6)

(Il registro dei controlli ?)

Le attività non soggette alla disciplina del D.Lgs n. 81/2008 hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, at-trezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di ef-fettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione …

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui all’art. 6 co. 1, devono essere annotati in un apposito registro …

L’art. 6 del DPR n. 151/2011 nulla dice riguardo alle attività soggette al D.Lgs n. 81/2008, generando confusione, tra l’altro, sulla tenuta del c.d. "Registro dei controlli".

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DEROGA (Rif. art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecni-che) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la pre-senza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Con la deroga è possibile sanare situazioni preve-dendo misure tecniche alternative in grado di ga-rantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è attuabile unicamente in presenza di at-tività, anche non soggette, dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (es. locali di pubblico spettacolo,

imp. sportivi, scuole, ospedali, alberghi, imp. termici, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

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MODALITÀ DI RICHIESTA - DEROGA

La domanda di deroga è redatta secondo il modello mod. PIN4-2012, e va indirizzata alla Direzione Regionale VVF, tramite il Comando pro-vinciale. Alla domanda sono allegati: Documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, a firma

di professionista antincendio, integrata da: - Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata os-

servanza delle disposizioni cui si intende derogare; - Misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio

aggiuntivo; Attestato del versamento.

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DOMANDA DI DEROGA CON APPROCCIO INGEGNERISTICO

Oltre a quanto previsto (art. 6 del D.M. 7/8/2012), la documentazione tecnica deve essere integrata con:

− Valutazione sul rischio aggiuntivo e misure tecniche compensa-tive determinate con le metodologie dell’approccio ingegneristico.

− Documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto previsto per la valuta-zione del progetto maggiorato del 50 %.

La documentazione tecnica deve essere firmata da professionista an-tincendio.

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COPIE DA ALLEGARE

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia.

La documentazione tecnica (relazione tecnica e elaborati grafici) allegata deve essere presentata in duplice copia.

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ADEMPIMENTI DEL COMANDO E DELLA DIREZIONE REGIONALE

Entro 30 giorni Il Comando trasmette la domanda (con una copia della documentazione tecnica allegata), con il proprio parere, alla Direzione Regionale.

Entro 60 giorni dalla ricezione, la Direzione Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale (CTR) di prevenzione incendi, si pro-nuncia, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

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NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F) (Rif. art. 8 DPR 151/2011 - art. 7 DM 7/8/2012)

Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento.

I responsabili delle attività di cat. B/C possono ri-chiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rila-scio del nulla osta di fattibilità. Alla richiesta mod. PIN 5-2012 va allegata: Documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, relativa

agli aspetti oggetto del parere, a firma di tecnico abilitato; Attestato del versamento.

Termini: 30 giorni

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VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (Rif. art. 9 DPR 151/2011 - art. 8 DM 7/8/2012)

Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento.

I responsabili delle attività di cat. A/B/C possono richiedere visite tecniche da ef-fettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. Alla richiesta mod. PIN 6-2012 va allegata:

Documentazione relativa agli aspetti oggetto della domanda, a firma di tecnico abilitato;

Attestato del versamento.

Termini: 30 giorni

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VOLTURE (Rif. art. 9 DM 7/8/2012)

I responsabili che succedono nella responsabi-lità delle attività di cat. A/B/C comunicano al Comando la relativa variazione con dichiara-zione mod. PIN 7-2012 attestante:

- Impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;

- L’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio ri-spetto a quanto in precedenza segnalato al Comando

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NORME TRANSITORIE [1/3]

NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

DPR n. 151/2011 - Art. 11, co. 4: (37)

I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti al 22/9/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7/10/2016(38) purché sia presentata richiesta di esame progetto entro il 28/10/2015.

37 Modificato dall’Art. 38 del D.L. 21/6/2013, n. 69 e dalla legge 27/2/2015 n. 11. 38 L’art. 38 co.2 del D.L. 21/6/2013, n. 69 convertito con mod. dalla L. 9/8/2013 n. 98 ha stabilito che gli interessati

di cui all'art. 11, co.4 del DPR n. 151/2011, sono esentati dalla presentazione dell'istanza di esame progetto qua-lora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Gli stessi presentano istanza di esame progetto e SCIA entro il 7 ottobre 2016(*). (*) Termine così prorogato dall’art. 4 co. 2-bis della legge 27/2/2015 n. 11 “conversione in legge, con mod., del

DL 31/12/2014, n. 192 …”, pubblicata in G.U. e entrata in vigore il 28/2/2015 (c.d. “milleproroghe 2015”). L’art 4 co. 2-ter della legge stabilisce che la proroga del termine di cui al co.2-bis si applica per chi provvede a presentare richiesta di esame progetto entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè entro il 28/10/2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 4 del medesimo regolamento.

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NORME TRANSITORIE [2/3]

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI

Le attività esistenti in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempi-menti prescritti all’art. 5 del regolamento (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio).

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NORME TRANSITORIE [3/3]

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI UNA TANTUM

Le attività di cui all’art. 5 co. 2 (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini dalla data di entrata in vigore del regolamento (7/10/2011):

- Entro 6 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato antecedentemente al 1/1/1988 (entro il 7/10/2017);

- Entro 8 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo com-preso tra il 1/1/1988 e il 31/12/1999 (entro il 7/10/2019);

- Entro 10 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo com-preso tra il 1/1/2000 e la data di entrata in vigore del regolamento (entro il 7/10/2021).

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ESAME DELLE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE NELL’ELENCO

DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE

ESIGENZE DI MODIFICA Esigenze tecniche Fondate sulla evoluzione tecnologica, sulla pratica e sull’esperienza;

Esigenze amministrative

Fondate sul principio della semplificazione e proporzionalità degli adempimenti in relazione alle dimensioni e alle esigenze di tutela de-gli interessi pubblici.

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È stata mantenuta la suddivisione in macrocategorie industriali, artigianali, commerciali e civili;

1. Accorpamenti: riguardano attività con medesime tipologie di rischio. - Lavorazioni con gas infiammabili; - Stabilimenti ove si producono e impiegano liquidi infiammabili; - Prodotti in gomma; - Materiali plastici.

2. Suddivisioni: tengono conto delle diversità dei processi produttivi. - Aziende per la costruzione di veicoli e quelle per la manutenzione.

3. Ridefinizioni: consentono di definire meglio l’assoggettabilità; - Edifici destinati a uso civile; - Locali di spettacolo e trattenimento; - Edifici sottoposti a tutela; - Strutture Sanitarie “ambulatoriali”, ecc.

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4. Cancellazioni: effettuate per attività obsolete o riconducibili ad altre. - Vani ascensori e montacarichi; - Stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche.

5. Nuove attività: inserite per effetto della loro trasformazione nel tempo e/o per la tipologia di rischio associato (principalmente affollamento o difficoltà operative). - Aerostazioni; Stazioni ferroviarie e marittime; Metropolitane; - Interporti; - Gallerie ferroviarie e stradali; - Demolizioni di veicoli; - Complessi edilizi “promiscui”; - Macchine elettriche; - Campeggi, villaggi turistici, Residence, Rifugi alpini; Asili nido, ecc.

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ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Il nuovo regolamento ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.

Possiamo individuare 2 casi:

1) Attività non più presenti nel nuovo regolamento (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982).

2) Attività rese esenti per nuove formulazioni o nuovi limiti (es. manifestazioni temporanee, autorimesse, locali adibiti a depo-sito, officine riparazione veicoli, ecc.).

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1) ATTIVITÀ NON PIÙ PRESENTI NEL NUOVO REGOLAMENTO [1/2]

(considerate "non più pericolose"):

I vecchi codici n. 52 e 95 del DM 16/2/1982 sono stati eliminati.

Stralcio Allegato al DM 16/2/1982

52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano ter-reno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda mag-giore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497

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ATTIVITÀ NON PIÙ PRESENTI NEL NUOVO REGOLAMENTO [1/2]

I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982, non più presenti nel nuovo regolamento, possono essere equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011

Stralcio Allegato al DM 16/2/1982 Stralcio Allegato al DPR 151/2011

19

Stabilimenti ed impianti ove si produ-cono, impiegano o detengono vernici, in-chiostri e lacche infiammabili e/o com-bustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg

10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ci-clo e/o in deposito superiori a 1 m3

20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchio-stri e lacche infiammabili e/o combusti-bili: con quantitativi superiori a 500

12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiam-mabili e/o combustibili e/o oli lubrifi-canti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva su-periore a 1 m3

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2) ATTIVITÀ RESE ESENTI PER NUOVE FORMULAZIONI O NUOVI LIMITI

Sono state escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

69 (87)

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda su-periore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 600 m2

oltre 600 e fino a 1.500 m2

oltre 1.500 m2

Con nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19/9/2003 era stato chiarito che le manifestazioni fieristiche, ancorché a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al p.to 87 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982.

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NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Il nuovo regolamento ha reso soggette alcune categorie di attività, prima non soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982. Possiamo individuare 3 casi:

1) Nuove attività con nuovi codici (es. att. n. 55, 73, 78, 79, 80 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011).

2) Nuove attività inserite in codici esistenti (es. campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, ecc.).

3) Nuove attività per nuove formulazioni o nuovi limiti (es. aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, ecc.).

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1) NUOVE ATTIVITÀ CON NUOVI CODICI [1/5]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

55 Attività di demolizioni di veicoli e simili con re-lativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 fino a 5.000

m2 oltre 5.000 m2

L’ inserimento è stato dettato dall’esigenza di comprendere attività partico-larmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano difficoltose operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i soccorritori.

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NUOVE ATTIVITÀ CON NUOVI CODICI [2/5]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale(39) e/o dei si-stemi delle vie di esodo e/o impiantistica(40) con presenza di persone > 300 unità(41), ovvero di superficie comples-siva > 5.000 m2, indipendentemente dal numero di atti-vità costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2

oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2

Attività introdotta per assoggettare ai controlli i complessi polifunzionali sia nel settore terziario che industriale, gestiti da più soggetti, che necessitano del coor-dinamento delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione antincendio.

39 Promiscuità strutturale: una struttura che sottoposta all’azione del fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il requisito della stabilità.

40 Promiscuità impiantistica: l’impianto considerato come fonte di innesco (impianti elettrici, impianto fluidi in-fiammabili ecc.) può determinare la propagazione dell’incendio agli ambienti limitrofi. Se è presente un impianto di protezione attiva un’eventuale promiscuità va attentamente valutata e gestita.

41 Riferite all’intero complesso edilizio quale somma del numero di persone presenti in ogni edificio o sub ambiente.

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NUOVE ATTIVITÀ CON NUOVI CODICI [3/5]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni ma-rittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

tutti

Attività introdotta anche per tener conto della tendenza alla riqualificazione delle grandi stazioni in centri polifunzionali.

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NUOVE ATTIVITÀ CON NUOVI CODICI [4/5]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C 79 Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 tutti

L’inserimento è stato dettato dall’esigenza di comprendere attività partico-larmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano difficoltose operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i soccorritori.

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NUOVE ATTIVITÀ CON NUOVI CODICI [5/5]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

80 Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

tutte

L’inserimento è stato dettato dall’esigenza di comprendere attività partico-larmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano difficoltose operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i soccorritori.

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2) NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [1/8]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

12 (15) (16)(17)(20)

Depositi e/o rivendite di liquidi in-fiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geome-trica complessiva superiore a 1 m3

liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geo-metrica comples-siva compresa da 1 m3 a 9 m3

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrifi-canti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica com-plessiva compresa da 1 m3

a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella col. A

liquidi infiamma-bili e/o combusti-bili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi deriva-zione per capacità geometrica com-plessiva > 50 m3

Al p.to 12/A sono compresi i distributori mobili(42) per il rifornimento di macchine e mezzi in uso presso aziende agricole, cave, cantieri, prima non soggetti in base al telegramma ministeriale n. 4113/170 del 11/4/1990, che si può ritenere superato con l’entrata in vigore del DPR n. 151/2011.

42 In base alla L. 11/8/2014 n. 116, di conversione con modificazioni, del D.L. 24/6/2014, n. 91 (art. 1 bis), entrata in vigore il 21/08/2014, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza ≤ 6 mc, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal DPR n. 151/2011.

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NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [2/8]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

13 (7)

(18)

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di car-buranti liquidi.

a) Impianti di distribuzione carburanti li-quidi

Contenitori distributori ri-movibili e non di carburanti liquidi ≤ 9 m3 con p.to di in-fiammabilità>65 °C

Solo liquidi combustibili Tutti gli altri

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) Tutti

Sono state accorpate in un’unica voce le tipologie di distributori carburanti liquidi e gassosi (ex att. 7 e 18 del DM 16/2/82) e sono stati inseriti i distri-butori mobili.

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NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [3/8]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

18 (25)

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal reg. di esec. del TULPS approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassifi-cati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, com-prensivi degli imballaggi.

Esercizi di ven-dita di artifici pirotecnici de-classificati in “libera ven-dita”

Esercizi di minuta vendita di so-stanze esplodenti classificate come tali dal reg. esec. TULPS approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, e s.m.i.

La ex att. 25 del DM 16/2/82 è stata integrata con gli esercizi commerciali che detengono prodotti pirotecnici declassificati.

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NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [4/8]

N. ATTIVITÀ

CATEGORIA A B C

48 (63)

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quan-titativi superiori a 1 m3.

Macchine elet-triche

Centrali termoe-lettriche

La ex att. 63 del DM 16/2/82 è stata integrata con le macchine elettriche.

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NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [5/8]

N. ATTIVITÀ

CATEGORIA A B C

66 (84)

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi al-pini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

fino a 50 po-sti letto

oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turi-stico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

Nella ex att. 84 del DM 16/2/82, oltre ad essere state esplicitate le attività soggette includendo le residenze turistico - alberghiere e rifugi alpini, sono stati inseriti i campeggi (> 400 persone presenti).

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NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [6/8]

N. ATTIVITÀ

CATEGORIA A B C

67 (85)

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accade-mie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150 persone

oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido

oltre 300 per-sone

La ex att. 85 del DM 16/2/82 è stata integrata con gli asili nido (> 30 persone presenti).

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NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [7/8]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

68 (86)

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di labo-ratorio, di superficie complessiva > 500 m2

≤ 50 posti letto; Strutture ria-bilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ≤ 1.000 m2

Strutture ≤ 100 posti letto; Strutture riabi-litative, di dia-gnostica stru-mentale e di la-boratorio > 1.000 m2

> 100 po-sti letto

Nella ex att. 86 sono state inserite le strutture sanitarie che erogano pre-stazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale (> 500 mq.) Le Case di riposo per anziani, pur se non esplicitamente citate, erano comun-que già soggette anche nella ex 86 del DM 16/2/82.

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NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI [8/8]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

75 (92)

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluri-plano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m2; locali adibiti al ricovero di na-tanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1.000 m2.

Autori-messe fino a 1.000 m2

Autorimesse > 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aero-mobili > 500 m2 e fino a 1000 m2

Autorimesse > 3000 m2; ricovero di na-tanti ed aeromobili di superficie > 1000 m2; depositi di mezzi rotabili

Nella ex att. 92 del DM 16/2/82 sono stati inseriti i depositi dei mezzi rotabili.

Il limite di assoggettabilità è stato legato alla superficie, parametro più og-gettivo rispetto al numero di veicoli che tiene conto anche della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, auto, autobus ecc.).

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3) NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI [1/7]

Per effetto dei nuovi limiti sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette.

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

53 (72)

Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autovei-

coli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;

- materiale rotabile ferroviario, tramvia-rio e di aeromobili, di superficie co-perta superiore a 1.000 m2;

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per au-toveicoli e carrozzerie, di superficie ≤ 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromo-bili, di superf. ≤ 2.000 m2

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per au-toveicoli e carrozzerie, di superficie > 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromo-bili, di superf. > 2.000 m2

La soglia del numero di 9 autoveicoli è stata sostituita con il limite di super-ficie distinto per tipologia di mezzi, parametro più oggettivo che tiene conto della diversità dei mezzi.

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NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI [2/7]

N. ATTIVITÀ

CATEGORIA A B C

70 (88)

Locali adibiti a depositi di superficie lorda su-periore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessiva-mente a 5.000 kg

fino a 3.000 m2 oltre 3.000 m2

La ex att. 88 del DM 16/2/82 è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità anche ai quantitativi di merci e materiali combustibili (oltre alla superficie lorda del deposito che rimane fissata a 1000 m2).

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NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI [3/7]

N. ATTIVITÀ

CATEGORIA A B C

71 (89)

Aziende ed uffici con oltre 300 persone pre-senti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone oltre 800 persone

Per la ex att. 89 del DM 16/2/82 il limite di assoggettabilità è stato ridotto a 300 persone considerando le effettive presenze (precedentemente il li-mite era di 500, ed erano considerati solo gli addetti).

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NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI [4/7]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

75 (92)

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie com-plessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

Autori-messe fino a 1.000 m2

Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aero-mobili oltre 500 m2 e ≤ 1000 m2

Autorimesse > 3000 m2; ricovero di na-tanti ed aeromobili di superficie > 1000 m2; depositi di mezzi rotabili

Il limite di assoggettabilità della ex att. 92 del DM 16/2/82 è stato legato alla superficie (non più 9 posti auto) che risulta un parametro più oggettivo rispetto al numero dei veicoli e tiene conto della diversità dei mezzi parcheg-giati (motocicli, auto, autobus ecc).

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ES.: CASO DELLE AUTORIMESSE PRIVATE: p.to 75 (DPR 151/2011): Autorimesse di superficie complessiva coperta > 300 m2 p.to 92 (DM 16/2/1982): Autorimesse con più di 9 autoveicoli Possono verificarsi 2 casi: Autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m2

(prima soggette, ora non più) - Asseverazione della superficie da parte di tecnico abilitato; - Comunicazione al Comando che l’attività non è più soggetta, per archiviazione; - Garantire le condizioni di esercizio previste dalla regola tecnica; - Garantire verifica periodica misure di protezione attiva e passiva. (porte

REI, estintori, impianti elettrici, ecc.);

Autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m2 (prima non soggette, ora soggette) - Possono espletare i prescritti adempimenti entro il 7/10/2016 purché sia

presentata richiesta di esame progetto entro il 28/10/2015.

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NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI [5/7]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C 77

(94) Edifici destinati ad uso civile con altezza antin-cendio superiore a 24 m

fino a 32 m oltre 32 m e fino a 54 m oltre 54 m

Il limite di assoggettabilità della ex att. 94 del DM 16/2/82 è stato riferito a tutti gli edifici ad uso civile e non più ai soli edifici di civile abitazione. Inoltre il nuovo parametro utilizzato è l’altezza antincendio (in coerenza con la relativa regola tecnica) e non l’altezza in gronda.

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NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI [6/7]

Le definizioni di alcune attività sono state riformulate.

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

72 (90)

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra atti-vità contenuta nel presente Allegato.

tutti

Rientrano tra le “attività soggette” (come chiarito in precedenti quesiti) gli “edifici pregevoli”, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.

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NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI [7/7]

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

A B C

65 (83)

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le mani-festazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 200 persone

oltre 200 persone

È stato precisato che rientrano tra le “attività soggette” (come chiarito in precedenti quesiti) impianti e centri sportivi, palestre. Sono state inserite anche le attività di superficie > 200 m2, a prescindere dalla capienza.

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ACCORPAMENTI [1/5]

N. ATTIVITÀ DPR 151/2011 ATTIVITÀ DM 16/2/82

1

Stabilimenti ed impianti ove si produ-cono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, lique-fatti) con quantità globali in ciclo o in deposito > 50 Nm3/h 9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 10 – Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi. 11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas

È stato modificato il termine “gas combustibile” con “gas infiammabile” per rendere coerente la classificazione della sostanza con le frasi di rischio utiliz-zate per identificare le sostanze pericolose. Il valore di 50 Nm3/h è stato por-tato a 25 Nm3/h.

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ACCORPAMENTI [2/5]

N. ATTIVITÀ DPR 151/2011 ATTIVITÀ DM 16/2/82

10

Stabilimenti ed impianti ove si pro-ducono e/o impiegano, liquidi in-fiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3.

12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 0,5 m3.

13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito > 0,5 m3.

19 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o de-tengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combusti-bili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 500 kg.

Sono stati accorpati gli stabilimenti ed impianti con liquidi infiammabili e combustibili, elevando la soglia da 0,5 m3 a 1 m3 in considerazione dell’evo-luzione delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza dei depositi stessi.

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ACCORPAMENTI [3/5]

N. ATTIVITÀ DPR 151/2011 ATTIVITÀ DM 16/2/82

12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di ca-pacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.

15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili. a) per uso indu-striale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m3; b) per uso industriale, artigianale, agricolo o privato con capacità geometrica complessiva > 25 m3. 16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva ≥ 0,2 m3. 17 - Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità > 1 m3. 20 - Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi > 500 kg.

Sono state accorpate più attività per inglobare tutti i depositi di liquidi in-fiammabili, combustibili e lubrificanti, a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio.

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ACCORPAMENTI [4/5] N. ATTIVITÀ DPR 151/2011 ATTIVITÀ DM 16/2/82

43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa > 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa > 10.000 kg.

54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavora-zione e rigenerazione della gomma, con quantitativi su-periori a 50 q.li. 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li. (Compresi: i depositi all'aperto) 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito.

Sono state accorpate più attività riguardanti materie in gomma.

N. ATTIVITÀ DPR 151/2011 ATTIVITÀ DM 16/2/82

44 Stabilimenti, impianti, depositi ove si produ-cono, lavorano e/o detengono materie pla-stiche, con quantitativi in massa > 5.000 kg.

57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavo-razione di materie plastiche con quantitativi > 50 q.li. 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li. (Compresi: i depositi all'aperto)

Sono state accorpate più attività riguardanti materie plastiche.

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ACCORPAMENTI [5/5]

N. ATTIVITÀ DPR 151/2011 ATTIVITÀ DM 16/2/82

52

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la co-struzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; can-tieri navali con oltre 5 addetti.

68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, auto-mobili e motocicli. 69 - Cantieri navali con oltre 5 addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di mate-riale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti. 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimor-chi per autoveicoli con oltre 5 addetti

Sono stati accorpate tutte le attività per la costruzione di autoveicoli, mo-toveicoli, navi, treni ecc. Per queste attività è stata definita una soglia di assoggettabilità pari a 5 addetti, mentre le attività di manutenzione sono state incluse nell’attività n. 53.

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Per approfondimenti … Consultare il sito web del comando di Ascoli Piceno www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno

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