Regolamento di Polizia Urbana - News · Gli agenti giurati delle società private legalmente...

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COMUNE DI MENAGGIO PROVINCIA DI COMO Regolamento di Polizia Urbana Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 1° agosto 2006 1

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COMUNE DI MENAGGIO

PROVINCIA DI COMO

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 1° agosto 2006

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SOMMARIO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI. Art.1 Disciplina della Polizia Urbana. Art.2 Vigilanza per l’applicazione delle norme di Polizia Urbana. Art.3 Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.

CAPO II: DISCIPLINA DEL SUOLO Art.4 Inquinamento atmosferico e delle acque. Art.5 Occupazione suolo pubblico. Art.6 Sospensione e revoca delle concessioni. Art.7 Canone di occupazione di aree pubblico. Art.8 Collocamento di tavoli, sedie od altro sull’area pubblica. Art.9 Installazione di chioschi e edicole. Art.10 Commercio su area pubblica e mestieri ambulanti o girovaghi. Art.11 Esposizioni di merce e derrate all’esterno dei negozi. Art.12 Modalità per il carico e lo scarico.delle merci. Art.13 Fiere locali, fiere mercato, sagre, feste popolari o tradizionali.

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Art.14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche. Art.15 Divieto di campeggio libero. Art.16 Installazione di tende abitative e sosta di roulotte, automezzi pesanti e carovane. Art.17 Scarico di rottami e di detriti o rifiuti in genere. Art.18 Installazione di tende solari. Art.19 Mezzi pubblicitari. Art.20 Divieto di giochi su suolo pubblico. Art.21 Collocamento di condutture.

CAPO III: PULIZIA DEI CENTRI ABITATI. Art.22 Disposizioni di carattere generale. Art.23 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche. Art.24 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche. Art.25 Pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi. Art.26 Disposizioni riguardanti la pulizia. Art.27 Pulizia delle vetrine. Art.28 Sgombro della neve. Art.29 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su area pubblica.

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Art.30 Divieto dell’esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche. Art.31 Disposizioni riguardanti gli animali. Art.32 Divieto di getto di opuscoli o foglietti. Art.33 Divieto di segatura o spaccatura della legna. Art.34 Espurgo pozzi neri.

CAPO IV: DECORO DEI CENTRI ABITATI. Art.35 Manutenzione degli edifici. Art.36 Delle canne fumarie. Art.37 Divieto di imbrattare edifici e impianti. Art.38 Collocamento dei cartelli, iscrizioni, affissioni e manifesti in genere. Art.39 Collocamento di targhe o lapidi commemorative. Art.40 Ornamento esterno dei fabbricati. Art.41 Depositi in proprietà privata. Art.42 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni. Art.43 Spolveratura di panni e tappeti. Art.44 Bagni e piscine. Art.45 Bestie macellate e trasporto carni. Art.46

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Pattumiere e recipienti con rifiuti. Art.47 Ingresso abusivo in strutture comunali Art.48 Viali e giardini pubblici. Art.49 Vasche, fontane e idranti pubblici. Art.50 Piscine. Art.51 Idranti. Art.52 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro. Art.53 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.

CAPO V: INDUSTRIE – ARTI – MESTIERI – MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI Art.54 Definizione. Art.55 Autorizzazione. Art.56 Orario per l’esercizio delle attività rumorose od incomode. Art.57 Attività produttive ed edilizie rumorose. Art.58 Impianti di macchinari e funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni. Art.59 Uso dei dispositivi antifurto. Art.60 Uso di macchine da giardino. Art.61 Officine – Condizioni di esercizio. Art.62

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Funzionamento di motori. Art.63 Rumori in locali pubblici. Art.64 Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali. Art.65 Uso di strumenti sonori. Art.66 Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori. Art.67 Venditori e suonatori ambulanti. Art.68 Schiamazzi, grida e canti. Art.69 Detenzione di cani o di altri animali nelle abitazioni. Art.70 Suono delle campane. Art.71 Sale da ballo, cinema, ritrovi. Art.72 Negozi per la vendita di radio, televisioni, impianti di hi – fi, simili. Art.73 Attività insalubri

CAPO VI: NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI. Art.74 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili. Art.75 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili. Art.76 Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici. Art.77 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati. Art.78

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Fucine e forni. Art.79 Uso di fiamma libera. Art.80 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali. Art.81 Divieto di tenere animali Art.82 Animali pericolosi. Art.83 Della tenuta dei cani. Art.84 Della tenuta dei gatti. Art.85 Strumenti da taglio. Art.86 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi. Art.87 Trasporto di materiale pericoloso. Art.88 Scalpellamento di vie o piazze. Art.89 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici. Art.90 Manutenzione di aree di pubblico transito. Art.91 Segnalazioni e riparazione di opere in costruzione. Art.92 Materiale di demolizione. Art.93 Insegne, persiane. Art.94 Riparazioni ai pozzi – cisterne o simili. Art.95

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Illuminazione dei portici delle scale e degli anditi. Art.96 Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri ed il personale di servizio.

CAPO VII: DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI. Art.97 Orari degli esercizi commerciali e pubblici. Art.98 Disciplina dei prezzi. Art.99 Pesatura delle merci. Disciplina degli involucri. Art.100 Vendita e scorta delle merci. Art.101 Vendita del pane. Art.102 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati. Art.103 Esalazione delle merci. Art.104 Tabella per la vendita di combustibile. Art.105 Requisiti dei locali di vendita. Art.106 Ispezione negli esercizi. Art.107 Circoli privati ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

CAPO VIII: DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. Art.108 Operatori commerciali “itineranti” su suolo pubblico. Art.109 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita.

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Art.110 Vendita dei generi alimentari su aree pubbliche. Art.111 Requisiti dei veicoli per la vendita su aree pubbliche.

CAPO IX: POLIZIA AMMINISTRATIVA. Art.112 Disposizioni per mestieri girovaghi. Art.113 Raccolta di fondi od altre utilità per finalità di beneficenza. Art.114 Conducenti di veicoli da piazza. Art.115 Gare con autoveicoli, motocicli o ciclomotori su strade di interesse comunale. Art.116 Chioschi per pubblici spettacoli. Art.117 Spettacoli viaggianti ed altri trattenimenti. Art.118 Strutture ricettive. Art.119 Utilizzo dei pontili pubblici turistici. Art.120 Utilizzo pontili per servizio con noleggio con conducente. Art.121 Contrassegni del Comune. Art.122 Pareri.

CAPO X: SANZIONI. Art.123 Determinazione delle sanzioni e procedimento sanzionatorio. Art.124

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Risarcimento danni. Art.125 Diffida – Esecuzione d’ufficio. Art.126 Esposti all’Amministrazione comunale. Art.127 Entrata in vigore. Art.128 Norma finale.

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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

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ART. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La “polizia urbana” è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs. 261/2000. Essa attende alla tutela del demanio comunale e al buon andamento della vita sociale garantendo le libertà dei singoli cittadini dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla siurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l’attività ed il comportamento dei cittadini. Esso vige su tutto il territorio comunale.

Le norme del presente regolamento relative agli spazi e ai luoghi pubblici sono estese agli spazi e ai luoghi privati soggetti a servitù pubblica od aperti al pubblico, compresi portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione alla normativa statale e regionale nonché agli altri Regolamenti comunali.

Il Sindaco può emanare ordini di carattere puntuale che occorrono per l’applicazione di norme del presente regolamento nonché di quegli altri che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie.

ART.2 VIGILANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato a personale di Polizia Locale e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 C.P.P., nell’ambito delle rispettive mansioni.

Gli addetti in forza al Comando di P.L. compiono gli atti di accertamento previsti dalla L. n. 689/81 e dalla L.R. n.90/83; in qualità di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria compiono tutte le attività d’iniziativa o delegate previste dal Codice di Procedura Penale.

Gli addetti al Comando di Polizia Locale, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno, in particolare, accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, e locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all’Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle forze di polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgano di personale dotato di qualifica di guardia giurata.

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ART.3

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al

presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: a) personalmente al titolare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed

occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio;

d) con riserva all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse integrando il precedente provvedimento con provvedimento motivato;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile del Sindaco, i benefici concessi con provvedimento scritto. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente

Regolamento, dovranno essere redatte in conformità con la normativa in materia di bollo.

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CAPO II

DISCIPLINA DELL’ATMOSFERA, DELLE

ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

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ART.4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e successive integrazioni e modificazioni, dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché quelle del locale Regolamento d’Igiene.

Salva la competenza della Regione e della Provincia i provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco dovranno uniformarsi di massima ai principi contenuti nell’Ordinamento, potendone discostarsene solamente per motivi riconducibili alla salvaguardia della salute pubblica esplicitati in preambolo.

ART.5 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto è disposto dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni di legge sulla

circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall’Amministrazione comunale secondo il relativo Regolamento Comunale per la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.).

Nei centri storici le occupazioni di suolo pubblico per aree di cantiere, verranno concesse esclusivamente nel seguente periodo dal 1° ottobre al 30 aprile salvo deroghe particolari concesse dal Sindaco con proprio provvedimento per motivate e accertate esigenze.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore ad un anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all’ anno sono temporanee. Le concessioni sono rilasciate in ossequio alle disposizioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. secondo le norme di leggi in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall’ Amministrazione comunale.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con facoltà all’ Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento comunale T.O.S.A.P., dal Regolamento Edilizio e dall’ atto di autorizzazione: a) pagamento della T.O.S.A.P. e, ove previsto, di tasse e/o diritti; b) limitare l’occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte; c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per

evitare pericoli per il pubblico transito e disagi per le persone disabili; d) apporre i prescritti segnali luminosi d’avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando

l’occupazione debba continuare anche nella notte; e) ripristinare lo stato del terreno occupato alle condizioni precedenti l’occupazione.

Dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s’intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell’atto di concessione e non possono essere esercitate se non previo versamento del canone dovuto.

L’esercizio di attività soggetta a canone di concessione senza averlo corrisposto, comporta il pagamento di una maggiorazione.

Sono salve le disposizioni degli artt.673 e 675 C.P.

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ART. 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

In qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o promuovere la decadenza della concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità. Nei casi urgenti, i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione. Nel caso di pronuncia di decadenza per violazione di norme imperative, l’Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di rimborso all’intestatario; in caso di abrogazione per interessi pubblici intervenuti e non preventivabili precedentemente, l’Amministrazione ha l’obbligo del rimborso del canone per il periodo di tempo intercorrente tra l’abrogazione e la scadenza fissata.

ART. 7 CANONE DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Il canone dovuto per l’occupazione giornaliera sarà pagato con le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Il canone, invece, dovuto per occupazioni permanenti, verrà pagato all’atto del rilascio dell’autorizzazione ovvero riscosso mediante ruoli o con versamenti su c/c postale intestato al Comune oppure con mezzi telematici o elettronici laddove fossero attivati ovvero direttamente alla Tesoreria Comunale.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento T.O.S.A.P.

ART. 8 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANE ORNAMENTALI OD ALTRO

SULL’AREA PUBBLICA

L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, od altro, può essere concessa davanti agli esercizi soltanto a favore dei gestori. Nell’autorizzazione è precisato il periodo dell’occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura in cui venga riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno metri uno e mezzo di larghezza. L’Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico o impedimento al transito vi speciali mezzi per la mobilità dei portatori di handicap o altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, rispondenti alle caratteristiche dettate dall’Amministrazione Comunale, devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati all’ambiente e sempre puliti. A questo proposito dovrà essere, preventivamente, approvata dall’Amministrazione Comunale - a pena di decadenza della concessione per l’occupazione del suolo pubblico – la tipologia, il colore e la ubicazione sul terreno dei

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manufatti che il richiedente/concessionario intende collocare sugli spazi oggetto di concessione da parte del Comune. L’installazione di dissuasori di sosta è subordinata al rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione. La loro messa in opera può essere richiesta da privati con spese per l’acquisto e installazione a carico dei richiedenti se interessa zone o aree d’esclusivo interesse privato. E’ fatta salva l’applicazione degli artt.20 e 21 del Codice della Strada. Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00

ART. 9 INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, dei portatori di handicap, o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sentito il Comando di Polizia Locale con parere vincolante espresso per iscritto. I chioschi dovranno essere costruiti secondo le norme tecniche e sanitarie vigenti e dovranno essere tenuti lontani da fonti di insudiciamento; dovranno avere pavimento e pareti lavabili e comunque avere tutte le caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale d’igiene. In nessun caso sarà rilasciata la concessione qualora essa sia in contrasto con quanto stabilito dall’art. 20 del Codice della Strada e relativo regolamento d’esecuzione. Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00

ART. 10 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E MESTIERI AMBULANTI O GIROVAGHI

Il commercio su area pubblica e l’esercizio di mestieri ambulanti e/o girovaghi è regolato dal D.L.vo 31 marzo 1998 n.114, dal relativo Regolamento esecutivo, dal T.U.L.P.S. e dalle norme contenute nella L.R. 21/3/2000 n° 15. E’ consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati, in quelle delle fiere e manifestazioni organizzate o autorizzate dall’Amministrazione Comunale oltrechè in forma itinerante. Nel caso di commercio o attività in forma itinerante, queste sono vietate laddove il Sindaco, con propria ordinanza, lo ha vietato nel rispetto dei limiti contenuti nelle disposizioni di legge richiamate al comma precedente.

ART. 11 ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALIMENTARI ALL’ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di generi alimentari a

contatto con gli agenti atmosferici all’esterno dei negozi, o a terra rispetto il piano di carico dei veicoli o dei banchi utilizzati per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sono subordinate all’osservanza delle prescrizioni contenute nel successivo art.105.

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In caso di inosservanza delle modalità prescritte, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli impedimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi, per eventuali danni a terzi.

ART. 12 MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità

che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano nell’arco della giornata lunghi tempi di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere un permesso dalla Polizia Locale la quale può subordinare la concessione all’osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In ogni caso l’amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salva rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi. Sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00

ART. 13 FIERE LOCALI, FIERE MERCATO, SAGRE, FESTE POPOLARI O TRADIZIONALI

I mercanti, produttori agricoli, gente d’affari o esercenti mestieri girovaghi che si radunano, occasionalmente o anche periodicamente su suolo pubblico, non possono riunirsi in località ove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere la sede stradale laddove la circolazione non sia stata interdetta, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali, gli sbocchi pedonali alle abitazioni, agli esercizi commerciali, esercizi pubblici ed i passi carrai regolarmente segnalati secondo l’art. 22 del codice della strada.

Le fiere ed i mercati saranno tenuti nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Consiglio Comunale e posteggi assegnati sulla base delle disposizioni della L. 114/98 e L.R. n° 15/2000 e relativi regolamenti comunali specifici.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico in caso di sagre, feste popolari o tradizionali ed in ogni altro caso di manifestazioni che richiamino considerevole numero di persone sono rilasciate alle condizioni previste dal Regolamento per la Tassa d’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.). L’occupazione di un posteggio o qualsivoglia area pubblica, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l’occupazione. Il posteggio assegnato può, in qualsiasi momento, per esigenze di gestione dell’area di mercato oltre che per motivi di viabilità, ordine pubblico o sanitari, essere cambiato o eliminato.

E’ vietato ai venditori occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un posteggio ad un altro senza permesso da parte della Polizia Locale o dei soggetti delegati alla gestione delle aree pubbliche.

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La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata prevalentemente su appositi banchi o con le modalità contenute negli artt. 11 e 104 del presente regolamento.

ART. 14 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Salva l’applicazione della normativa di P.S. circa il rilascio delle licenze di agibilità per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all’aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni su suolo pubblico o ad uso pubblico se non dietro specifico permesso dell’Amministrazione Comunale. Ad installazione avvenuta dovrà provarsi, da parte degli organizzatori, che la struttura sia conforme alle norme di stabilità, sicurezza e antincendio a mezzo di collaudo o altra forma consentita dalla legge. E’ fatta salva l’applicazione del Regolamento T.O.S.A.P. per la concessione di spazi all’interno delle aree destinata a feste di piazza, sagre, feste popolari o tradizionali e festival.

Per gli spettacoli viaggianti si applica la legge 18/3/1968 n° 337 ed il relativo regolamento comunale.

ART. 15 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l’uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l’attuazione di quanto sopra disposto. Con apposito provvedimento possono essere attivati campo sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza. Alla violazione del comma 2 della disposizione consegue l’obbligo di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell’ordinanza le cui spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell’ordinanza predetta. Sanzione amministrativa: da € 75.00 a € 400,00

ART. 16 INSTALLAZIONE DI TENDE ABITATIVE E SOSTA DI ROULOTTE,

AUTOMEZZI PESANTI E CARAVAN

Oltre quanto stabilito dal Codice della Strada, è vietata la sosta di roulotte, rimorchi abitativi o camper nel territorio comunale se finalizzata al pernottamento, ovvero con struttura per la sosta abitativa messa in funzione.

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Le soste ai scopo di abitazione e pernottamento potranno essere consentite negli spazi appositamente attrezzati, se esistenti, conformemente alla normativa igienico-sanitaria e secondo le norme di cui al regolamento d’igiene.

E’ fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell’abitato. In casi particolari, il Sindaco potrà autorizzare la sosta abitativa, pervia richiesta motivata, in deroga alle norme citate, solo per brevi periodi e a mezzo di propria ordinanza adeguatamente motivata e che sia giustificata da contingibilità, urgenza e per provato stato di necessità dei richiedenti. La concessione dell’area potrà essere subordinata a deposito cauzionale.

E’ consentita la sosta abitativa agli operatori dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 337/68 solo in contemporanea alla loro presenza sul territorio comunale per svolgere le loro attività professionali.

E’ vietato lo scarico di rifiuti solidi e/o liquidi di qualsiasi genere su suolo pubblico da parte di camper o roulotte salvo i casi in cui esista apposita area munita di raccoglitori e pozzetti specificatamente destinati a tale scopo.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00

ART. 17 SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI O RIFIUTI IN GENERE

E’ vietato abbandonare e/o scaricare rottami, detriti e materiale di scarto, di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall’Amministrazione Comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimenti o polveri.

Il trasporto di qualsiasi materiale a dispersione come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul area pubblica. Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell’aria.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci. E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di rifiuti e dell’art. 15 del Codice della Strada. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00

ART. 18 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà, in ogni caso, superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un’altezza dallo stesso non inferiore a mt.2,50 e comunque dovrà essere autorizzata dall’ente proprietario della strada.

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Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del balcone e, in assenza di questo, non dovrà sporgere oltre mt.1 dal muro. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dall’Ufficio Tecnico Comunale sentita la Polizia Locale. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dall’Ufficio Tecnico Comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d’arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d’interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse previo apposito atto rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inosservanza delle modalità prescritte, l’Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi, per eventuali danni a terzi. Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00

ART. 19 MEZZI PUBBLICITARI

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni nonché dall’art. 23 del Codice della Strada, è vietata l’esposizione di insegne, cartelli, infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E’ altresì vietata l’installazione di sorgenti e pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. L’affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti, ecc. è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall’Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni. In particolare, i privati e le agenzie immobiliari possono affiggere, già munite di bollo del Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni, gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell’immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall’Amministrazione Comunale; è fatto assoluto divieto di affissione o di collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o le aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche o con l’utilizzo di distributori a terra. E’ ammessa pubblicità fonica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 nel rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente. L’installazione delle vetrine e simili sul suolo pubblico, è sempre subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

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Tutte le insegne dovranno essere di tipologia illuminata e non retroilluminata. Il Concessionario avrà l’obbligo di provvedere alle necessarie opere di manutenzione al fine mantenere il “mezzo pubblicitario” in uno stato decoroso. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

ART. 20 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con animali quando ciò costituisca disturbo, pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione. E’ assolutamente vietato sulla strada l’uso di pattini e di trampoli. E’ altresì vietato in luogo pubblico transitabile da veicoli, scivolare su ghiaccio con pattini e slitte. E’ vietato lanciare, anche senza l’intenzione di offendere, pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose. Sono comunque vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico i giochi ludico-sportivi di simulazione di guerriglia. E’ salva ogni altra prescrizione dell’art. 9 del C.d.S., dell’art. 68 T.U.L.P.S. e dell’art. 99 del presente Regolamento. Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

ART. 21 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell’energia elettrica e di gas, impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dall’Amministrazione Comunale ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell’atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo o degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all’atto dell’impianto, oppure in seguito. I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall’Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

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Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale i tempi e le modalità per l’esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell’Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di costoro, l’Amministrazione può provvedere direttamente a spese dei proprietari. L’Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00

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CAPO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

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ART. 22 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o

soggetti a servitù di pubblico passaggio debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materia ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbacce e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, mozziconi, sigarette ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Salva l’applicazione di sanzioni penali sarà perseguito con fermezza ogni episodi di danneggiamento del pubblico demanio e della proprietà privata.

E’ proibito nell’ambito del centro abitato, come definito ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche, in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista, soddisfare alle naturali esigente corporali fuori dagli appositi manufatti.

I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l’uso.

Allo scopo di impedire lordure o possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimento di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei parchi e dei pubblici giardini non destinati a tale scopo ma in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici.

Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate alla custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale, i marciapiedi delle strade stesse e i luoghi dei parchi o giardini non espressamente destinati a tale scopo.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00

ART. 23

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E’ proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciare cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo, di cui sopra, è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente pena la decadenza del titolo. Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

ART. 24 DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE

E’ proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori di stracci, di carta e simili, di gettare, abbandonare sul suolo alcun residuo di qualsiasi natura. Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

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ART. 25

PULIZIA DEI SOTTOPORTICI E DEI MARCIAPIEDI

I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti alla pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 300.000

ART. 26 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PULIZIA

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il

proprie esercizio e dell’area pubblica avuta in concessione. Sanzione amministrativa dal € 25,00 a € 150,00

ART. 27 PULIZIA DELLE VETRINE

L’occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per

eseguire la pulizia delle vetrine è consentita a condizione che no sia di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

ART. 28 SGOMBRO DELLA NEVE

I proprietari, i conduttori e gli amministratori di qualsiasi stabile hanno l’obbligo solidale, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare. E’ vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sul marciapiede e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno. Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

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ART. 29

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREA PUBBLICA

E’ proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli, autovetture, carri e simili; sono altresì vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili salvo che determinate da causa di forza maggiore. Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

ART. 30 DIVIETO DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALE SU AREE PUBBLICHE

E’ proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini insistenti su luogo pubblico quando ciò pregiudichi la pulizia del medesimo, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere su suolo pubblico senza il provvedimento autorizzativo di competenza. Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

ART. 31 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E’ vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al

pubblico passaggio. E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o

comunque di pubblico transito, ad eccezione per le zone destinate a Fiere per gli animali.

E’ fatto obbligo ai proprietari e detentori di animali di mantenere costantemente il controllo degli stessi quando condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il transito di greggi e armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione nella quale verranno indicate le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

ART. 32 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E’ vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il

getto o l’apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, compresi volantini a scopo pubblicitario o propagandistico in occasione di competizioni elettorali.

Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

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ART. 33 DIVIETO DI SEGATURA O SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna. Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

ART. 34

ESPURGO DEI POZZI NERI

Lo spurgo dei pozzi neri, salvo comprovate urgenze di intervento mirate a tutelare la salute e l’incolumità pubblica, deve essere fatto con botti a sistema inodore da parte di ditte specializzate nel settore. Le operazioni di ripulitura e trasporto devono essere eseguite tra ore 07.00 e le ore 10.00 . Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00

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CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

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ART. 35 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da

evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell’ambiente.

In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro imbiancatura in genere di: - osservare le disposizioni del Codice della Strada, art. 21, se interessanti strade o loro

pertinenze; - comunque di evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando Polizia Locale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. Salvo quando previsto dal vigente Regolamento Edilizio è vietato a chiunque apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, od altra materia, i muri degli edifici, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. L’Amministrazione Comunale disporrà per l’immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

Sanzione amministrativa: da € 150,00 a € 500,00

ART. 36 DELLE CANNE FUMARIE

Sia nell’interno, come all’esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. E’ vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servano a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L’ altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall’ Autorità Comunale. Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00

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ART. 37 DIVIETO DI IMBRATTARE EDIFICI E IMPIANTI

E’ vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e le loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie. L’affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 38 COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI,AFFISSIONE DI MANIFESTI IN GENERE

Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e del

Regolamento Edilizio, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinata all’autorizzazione comunale. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà consentita l’ apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l’apposizione sia fatta entro l’ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l’affissione di manifesti, di avvisi od in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. E’ altresì vietata l’affissione di cartelli e manifesti di qualsiasi genere e dimensioni, su: segnali stradali, alberi, pali di illuminazione pubblica, cancelli e muri sia pubblici che privati.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 39 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDE COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe, o lapidi commemorative lungo le vie, sulle

piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, salva l’osservanza delle disposizioni di legge a riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi degli epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L’Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e all’esame dell’apposita Commissione i relativi progetti. E’ fatta salva l’applicazione del vigente Regolamento Edilizio.

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ART. 40

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc...) posti sulle finestre e su i balconi insistenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nel curare e nell’annaffiare i vasi da fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’acqua o di altro materiale sul suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti.

Sanzione amministrativa: € 50,00 a € 100,00

ART. 41 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

Nelle proprietà private insistenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è

vietato il collocamento od il deposito incontrollato di qualsiasi cosa o materiale. E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di rifiuti.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 42 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e

recinti privati. E’ vietato strizzare biancheria o panni fuori da finestre, terrazzi, poggioli

insistenti sulle pubbliche vie o luoghi aperti al pubblico. Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 43 SPOLVERATURA DI PANNI E TAPPETI

E’ vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni tappeti od altri oggetti simili. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

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ART. 44

BAGNI E PISCINE

Nei bagni pubblici e piscine aperte alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall’Autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 45 BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento di Igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carro o recipienti coperti, autorizzati dall’A.S.L. ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue. Ogni violazione sarà comunicata agli organi di medicina veterinaria.

ART. 46 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, e dal Regolamento per il servizio comunale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, è vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altro materiale di scarto. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 47 INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

Fatte selve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc. Sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 400,00

ART. 48 VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei giardini pubblici, nelle aiuole, nelle aree coltivate a verde pubblico in tutto il territorio comunale è vietato: 1. introdursi con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali

eccettuati i cani che accompagnano persone non vedenti o persone diversamente abili, i quali devono sempre essere tenuti a guinzaglio e con museruola;

2. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell’acqua e rigagnoli; 3. sdraiarsi o appoggiare i piedi sulle panche o sedie;

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4. danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

5. collocare sedie, baracche, panche ed altre cose fisse; 6. dedicarsi a giochi che possono recare pericolo o danno a cose e/o alle persone.

E’ consentito ai bambini l’uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline, monopattini o di

altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose. E’ vietato inoltre, trattenersi o introdursi nei giardini pubblici recintati oltre l’orario di chiusura. E’ demandato al sindaco il potere di definire con proprio atto specifici divieti per particolari zone a viale, a verde pubblico, a giardino pubblico.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 49 VASCHE – FONTANE E IDRANTI PUBBLICI

E’ proibito gettare nelle vasche e fontane pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi

altra materia solida o liquida. E’ vietato prelevare l’acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d’acqua. E’ altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse. L’uso dell’acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come lavature delle mani, pulizia di piccole ferite ecc... Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni e biancheria. Con propria ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, cotili e strade. E’ sempre consentito all’Amministrazione Comunale l’uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l’irrigazione del verde pubblico. Sanzione amministrativa : da € 25,00 a € 150,00

ART. 50 PISCINE

E’ fatto obbligo al proprietario di piscine di richiedere all’ Amministrazione Comunale, in forma scritta, l’autorizzazione per poter effettuare il riempimento o il rabbocco della stessa. L’autorizzazione verrà rilasciata con l’indicazione delle modalità e della tempistica con cui poter effettuare tali operazioni. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, a sua insindacabile giudizio, il negare o il sospendere o il promuovere la decadenza dell’autorizzazione, sia per inosservanza delle disposizioni contenute nell’atto autorizzativi ovvero per pubblica necessità o sicurezza. Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 500,00

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ART. 51 IDRANTI

E’ vietato ai privati, senza permesso dell’Ufficio Tecnico, derivare dai civici

acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grande emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici ecc…) nei quali però l’utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Comando di Polizia Locale. E’ sempre vietato nell’arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5.00 dai civici idranti. E’ sempre consentito, senza restrizione di sorta, l’uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l’acqua in essa condotta risulti non usabile per scopi alimentari o igienici, il Sindaco o l’Assessore delegato o in casi di assoluta urgenza il Tecnico comunale o il Comandante del Comando di Polizia Locale potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo anche in forma orale ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento.

Sanzione amministrativa: da € 25.00 a € 150,00

ART. 52 ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO

E’ vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese. E’ pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti.. E’ vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi.

Sanzione amministrativa: da € 25.00 a € 150.00

ART. 53 RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

Il Sindaco può imporre in qualunque zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse la realizzazione di recinzioni solide. La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. E’ comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti. E’ fatta salva l’applicazione degli artt. 29 e 30 del Codice della Strada. Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

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CAPO V

INDUSTRIE - ARTI – MESTIERI –

MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

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ART. 54

DEFINIZIONE

Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l’impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l’uso, recano molestia al vicinato. Sono considerate, in ogni caso, “ incomode”, le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Salva l’applicazione dell’art. 659 C.P. e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, gli Organi di vigilanza trasmettono agli Enti responsabili ogni comunicazione in merito per l’adozione dei provvedimenti del caso. Sono ritenute inoltre rumorose tutte quelle attività che producono un’esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

ART. 55 AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda,dovrà

inoltrare apposita domanda all’ Amministrazione Comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell’autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

Sull’autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicare le procedure di lavorazione, con l’avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazione al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Sanzione amministrativa : da € 100,00 a € 500,00

ART. 56

ORARIO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE OD INCOMODE

L’esercizio delle attività rumorose od incomode avviene, dopo il rilascio della prevista autorizzazione, nei seguenti orari : - nei giorni feriali , escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00

alle ore 19.00; - nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per quanto concerne i centri storici, le zone ospedaliere e le zone di particolare pregio e di particolare concentrazione abitativa – turistica – commerciale è demandato al Sindaco il potere di definire, con ordinanza, particolari e limitati orari entro i quali poter esercitare attività rumorose od incomode. Il Sindaco, con ordinanza, può vietare, in determinate ore, l’esercizio delle attività rumorose od incomode. Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 500,00

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ART. 57

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE I macchinari industriali e similari, ( motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni,martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente negli orari previsti. Nell’esercizio di attività anche se non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e nella chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc. Fatti salvi i limiti di orario previste, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l’impiego di macchinari e impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall’Autorità Comunale, ai sensi del Regolamento per il rilascio dlle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee ex l.r. 15/2001 e succ. modif. . In caso di violazione il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. Sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 400,00

ART. 58 IMPIANTI DI MACCHINARI E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

Salva l’applicazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente l’impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall’opera dell’uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è di massima vietato, fatte salve le situazioni pregresse, comunque soggette alla normativa vigente Nella abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario. E’ vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore. Per l’installazione e l’utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento Edilizio vigente. E’ vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell’edificio, fatte salve le disposizioni di cui all’art9 del D.P.R. n. 412/1193 e s.m.i.. Qualora sia consentita l’installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne, questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.G.I. 7129/92 E S.M.I. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

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ART. 59 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collegati in abitazioni private, uffici, negozi stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre miniti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi. I proprietari hanno l’obbligo di adeguare alle presente disposizione il dispositivo di allarme. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha la facoltà di comunicare preventivamente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme alla Polizia Locale. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione , i dispositivi di allarme acustico installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un’eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico de trasgressore. Sanzione amministrativa : da € 75.00 a € 400,00 per il comma 1) Da € 25,00 a € 150,00 per i commi 2) e 3)

ART. 60 USO DI MACCHINE DA GIARDINO

L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 . di sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alla ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 . L’impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale dal limitare l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissioni acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature. Sanziona amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 61 OFFICINE – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Salva l’applicazione delle norme previste dal vigente Regolamento locale d’igiene

nelle officine site in edifici destinati ad abitazioni civili e/o contigue a tali edifici gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto, o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite foderazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse, i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane da quelle dei muri.

Debbono comunque essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni ed evitare il propagarsi delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.

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E’ fatta salva l’osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti generali e locali nonché le altre che l’Autorità competente riterrà necessarie.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 62 FUNZIONAMENTO DI MOTORI

E’ vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi, e rumori inutili, con pregiudizio della quiete pubblica.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 63 RUMORI IN LOCALI PUBBLICI

Salva l’applicazione della normativa vigente in materia i locali in cui si effettuano

attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi. Per i locali sprovvisti di documentazione di impatto acustico potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

L’occupazione i pertinenze esterne in zone residenziali è subordinata alla verifica di impatto acustico. Il Sindaco avrà la facoltà di ordinare in ogni tempo l’ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazioni agli impianti o la cessazione dell’attività che provoca gli inconvenienti quando venga accertato che l’attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa. L’esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti, di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza del Sindaco.

Pure con ordinanza del Sindaco verrà disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l’impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della normativa.

ART. 64 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL’ESTERNO DEI LOCALI

Chiunque detenga, all’esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video – giochi e similari , deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle 08.00 del giono successivo. Il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

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ART. 65

USO DI STRUMENTI SONORI E’ vietato l’uso di sirene o di altri strumenti sonori che arrechino disturbo. Negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l’uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori e che per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. I sistemi di allarme installati nelle civili abitazioni, nei negozi e nelle industrie, dovranno essere congegnati in modo tale da evitare, se non per breve tempo (max. 30 min.), il disturbo alla quiete pubblica.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 66 CARICO E SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di

carico e scarico di merci, derrate, ecc.. contenute in casse, bidoni, ecc.., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di merci o qualunque altro materiale, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 67 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate le grida di rivenditori o di altri banditori o strilloni che annuncino notizie giornaliere o altri comunicati. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, caserme, chiese, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 68 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI

Salvo le prescrizioni dell’art. 659 C.P. sono vietate le grida, gli schiamazzi e i

canti nelle vie e nelle piazze, tanto di giorno che di notte, laddove arrechino disturbo. Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

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ART. 69

DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

E’ vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l’animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata. Ove la diffida non venga osservata, l’animale potrà essere catturato e portato presso il canile di competenza. E’ salva l’applicazione dell’art. 659 C.P. .

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 70 SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito dalle ore 22.00 alle ore 7.00 fatta eccezione per l’annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 71 SALE DA BALLO, CINEMA, RITROVI

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti di licenza del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti dall’esterno; a tal fine dovrà essere predisposto a cura del richiedente una documentazione di impatto acustico. I punti vendita di generi alimentari presso sale da ballo, cinema, ecc.. dovranno adeguarsi alle disposizioni del vigente Regolamento locale d’igiene; i distributori automatici dovranno attuare quanto impartito dall’art. 32 del D.P.R. n. 327/80.

ART. 72 NEGOZI PER LA VENDITA RADIO, TELEVISIONI,IMPIANTI HI-FI E SIMILI

Nei negozi per la vendita degli apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all’ interno solo se in locali insonorizzati.

ART. 73 ATTIVITÀ INSALUBRI

Chiunque intenda ottenere l’autorizzazione per avviare sul territorio comunale

ogni genere di impianti che possono dar luogo ad emissioni nell’atmosfera deve eseguire le procedure dettate dal vigente Regolamento locale d’igiene.

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E’ vietata la produzione e diffusione di odori, gas polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:

a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico; b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono

espandere al di fuori. E’ vietato, all’interno dei negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei

cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

In caso di violazione, oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l’inquinamento atmosferico, l?autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l’attività insalubre o molesta.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

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CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

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ART. 74

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salva l’applicazione della normativa vigente in materia le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l’utilizzazione e la vendita di liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza dell’Amministrazione Comunale. Agli effetti del presente art. sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata quando gli accertamenti degli organismi competenti non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere o previdenze imposte per l’allestimento dei locali non fossero attuate.

ART. 75 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

Fatte salve le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, i depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi sono subordinati a provvedimento dell’Amministrazione comunale ed alle prescrizioni impartite dall’Autorità sanitaria.

ART. 76 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Salva l’applicazione del vigente Regolamento locale d’igiene e della normativa in

materia di prevenzione incendi nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibile prettamente necessario per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E’ vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente infiammabili, materiali di imballaggio, casse od altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

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ART. 77 ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE

NEI CORTILI E SCANTINATI

E’ vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele. E’ pure vietato, costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 78 FUCINE E FORNI

L’apertura di fucine e forni è subordinata alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi.

ART. 79 USO DI FIAMMA LIBERA

E’ assolutamente vietato: 1. l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti; 2. riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia,

sopra fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

3. fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

L’accensione di falò in occasione di sagre o feste tradizionali deve aver luogo previa verifica delle seguenti condizioni: 1. a metri 100 di distanza da abitazioni e a cielo aperto; 2. transennatura del materiale infiammabile; 3. presenza di adeguato servizio d’ordine (anche volontario) e Responsabile della

sicurezza fino al completo spegnimento delle braci; 4. presenza di estintori per lo spegnimento di tutti i focolai che potrebbero creare

pericolo. Sono salve le prescrizioni del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 80 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere

polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o sparare in qualsiasi modo e con qualunque arma. Deve essere sempre richiesta l’autorizzazione al Sindaco il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E’ pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi. Sono salve le prescrizioni dell’art. 703 C.P.

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Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 81 DIVIETO DI TENERE ANIMALI

Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciare vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 82 ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno: - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni; - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di

manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 600,00

ART. 83

DELLA TENUTA DEI CANI

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

E’ vietato: 1. impedire all’accalappiacani l’esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani; 2. aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od

impaurirli se non allo scopo di difesa; 3. dare anche temporaneamente in custodia cani di cattiva indole a bambini od

incapaci; 4. tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l’istinto di aggredire o

mordere i viandanti;

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5. far vagare cani per il territorio comunale. Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola;

6. al di fuori delle proprietà private i cani dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio e muniti di museruola;

7. le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente recintate per la loro intera lunghezza e per una altezza tale che i cani sporgendosi dall’interno non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggino alla recinzione;

8. è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrastino con le disposizioni vigenti;

9. è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune; 10. è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad

eccezione di quelle effettuate dalla A.S.L. per fini zooprofilattici e dal personale a ciò abilitato;

11. è fatto assoluto divieto di tenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve essere di misura inferiore a m. 4 e il terminale della stessa deve essere fissato a un cavo aereo onde permettere all’animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell’acqua;

12. è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli ed altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;

13. è fatto assoluto divieto detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all’anagrafe canina;

14. è fatto assoluto divieto tenere cani senza che questi abbiano il tatuaggio previsto; 15. è fatto divieto di utilizzare cani (canis familiaris) e gatti ( felis catus) per la

produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, costituiti ed ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie di animali;

16. è fatto divieto di detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto della specie di cui al punto 15;

17. è fatto divieto di introdurre nel territorio comunale pelli e pellicce di cane e gatto della specie di cui al punto 15, per qualsiasi finalità e utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali. Per quanto qui non espresso si richiama la Legge quadro in materia di animali, di

affezione e di prevenzione del randagismo. Sono salve le prescrizioni dell’art. 672 del C.P.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00

ART. 84 DELLA TENUTA DEI GATTI

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

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Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le A.S.L. , avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 85 STRUMENTI DA TAGLIO

E’ vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri od altri strumenti da taglio

non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 86 TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni

telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 87 TRASPORTO DI MATERIALE PERICOLOSO

I veicoli di trasporto di materiale pericoloso devono essere muniti di idonea

protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo. Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 88 SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o al riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i lavoratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso il passaggio. Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 89 MANUTENZIONE DI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDAIA NEGLI EDIFICI

Fatta salva l’applicazione del vigente Regolamento edilizio, del C.P. e del C.C. i

tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti

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in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. L’ Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall’Ufficio Tecnico Comunale in relazione allo stato di pericolosità. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese. E’ salva l’applicazione dell’art. 677 del C.P.

ART. 90 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei

portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all’Autorità comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 21 del Codice della Strada.

Art. 91 Segnalazioni e riparazioni di opere

In costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il permesso di costruire o con il titolo abilitativo rilasciato.

Queste dovranno osservarsi sino all’ultimazione dell’opera. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente, a doppia impalcatura, e segnalati a norma di legge. Il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni contenute nella normativa sulla sicurezza dei cantieri e, nel caso, nel Codice della Strada.

Nel caso di lavori che comportano il prolungato transito di mezzi su strade o aree pubbliche è fatto obbligo prestare una cauzione pari al 20% dei costi di costruzione.

ART. 92

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E’ proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall’interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

E’ fatta salva l’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri.

ART. 93

INSEGNE, PERSIANE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e idoneo mezzo di tenuta.

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Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 94 RIPARI AI POZZI – CISTERNE O SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di

parapetti con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 95 ILLUMINAZIONE DEI PORTICI DELLE SCALE E DEGLI ANDITI

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato di libero

accesso al pubblico dovranno essere nelle ore notturne convenientemente illuminati. Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 96 VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO – NORME PER I PASSEGGERI

ED IL PERSONALE DI SERVIZIO

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato: - di fumare nelle vetture; - salire e scendere quando la vettura è in moto; - salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle

stabilite dalle fermate; - salire quando la vettura sia segnalata completa; - parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni; - insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura; - occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini,

aggrapparsi alle parti esterne delle vetture; - sputare all’interno delle vetture o sulle piattaforme; - portare armi proprie e improprie e oggetti che per natura, forma o volume possano

riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori; - tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri; - cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare; - portarvi cani o altri animali, salvo le particolari concessioni previste per i non

vedenti. Gli animali di piccola taglia possono essere portati purché contenuti in apposite gabbie ovvero provvisti delle normali protezioni affinché non possano recare disturbo;

- distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell’Autorità comunale, chiedere l’elemosina.

- Chiunque viaggia sulle vetture in possesso di documenti di viaggio “a vista”, è tenuto a mostrarli al personale di servizio.

Nelle vetture è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi. Il personale di servizio sugli autobus deve:

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- Mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;

- Osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri; - Tenere un contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

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CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI

ESERCIZI COMMERCIALI – PUBBLICI

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ART. 97

ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI

Gli orari di apertura degli esercizi commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. In conformità al D.L.vo n. 114/98, alla L. n. 287/91 ed alla normativa regionale gli orari di apertura al pubblico dei pubblici esercizi sono demandati alla libera determinazione dei titolari entro i limiti stabiliti dal Sindaco; negli esercizi pubblici non può essere rifiutato l’utilizzo dei servizi igienici a chiunque ne avanzi richiesta; i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti in condizioni di efficienza.

ART. 98 DISCIPLINA DEI PREZZI

I prodotti nelle vetrine esterne, all’ingresso dei locali o nelle immediate

adiacenze, sui banchi di vendita o scaffali (quando l’esercizio risulti organizzato col sistema del libero servizio) sono soggetti all’obbligo dell’indicazione dei prezzi.

Qualunque sia la forma usata per l’indicazione dei prezzi, questi debbono risultare chiari e ben visibili, intendo con ciò che le cifre o le lettere debbono essere inconfondibili (non si facciano ad esempio i nove che possano essere scambiati per zeri) ed avere dimensioni tali da essere chiaramente leggibili.

Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l’apposizione di un unico cartellino al fine dell’indicazione dei prezzi. Per i seguenti articoli: 1. Autoveicoli e motoveicoli; 2. Macchine; 3. Pezzi di ricambio per autoveicoli, motoveicoli e macchine; 4. Materiali per impianti elettrici; 5. Materiale da costruzione; 6. Oggetti preziosi; l’obbligo dell’indicazione dei prezzi può essere soddisfatto mettendo a disposizione dei clienti cataloghi o listini dell’impresa fornitrice o di quella di vendita. Sono esclusi da questa normativa solo i libri, i giornali e le riviste che riportino il relativo prezzo in copertina; sono soggetti all’osservanza di questa norma tutti coloro i quali esercitano il commercio al minuto.

Sono perciò tenuti ad indicare i prezzi, non solo i commercianti in sede fissa, ma anche gli ambulanti e gli artigiani quando espongono i prodotti di loro produzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

ART. 99 PESATURA DELLE MERCI DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, (Legge 05.08.1981 n. 441 e Legge 18.04.1991 n. 128) usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

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Per gli involucri degli alimentari posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche. In particolare i fogli di carta o di altro materiale in genere, destinati ad avvolgere con contatto diretto derrate alimentari devono essere conformi alle norme in relazione all’alimento avvolto, devono essere custoditi in appositi cassetti, contenitori, o dispositivi che li proteggano dalla polvere o da contatti di qualsiasi specie; dovranno essere estratti man mano che si presenti la necessità di impiego.

ART. 100 VENDITA E SCORTA DELLE MERCI

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima, né rifiutare la vendita accaparrando ed occultando i prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART. 101 VENDITA DEL PANE

La panificazione è disciplinata dalla L. n. 1002/56, dalla L. n. 580/67. Il pane deve essere venduto a peso, esclusa ogni altra maniera, ed ogni tipo di esso tenuto separato in apposite scansie sollevate da terra, difese dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o forme, non esime l’esercente dall’obbligo di pesare il pane all’atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell’esercizio. Il pane grattugiato può essere posto in vendita solo se in confezione originale e sigillata, oppure preparata estemporaneamente a richiesta del cliente. Non è consentito l’uso per la preparazione del pane grattugiato di pane contenente oli e grassi o di pane ammuffito o irrancidito.

ART. 102 MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI SURROGATI

I generi alimentari confezionati devono possedere i requisiti tecnici di cui al D.L.vo n. 109/92 in riferimento alle norme sull’etichettatura.

ART. 103 ESALAZIONE DI MERCE

I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché le stesse vengano attenuate.

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ART. 104 TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l’indicazione di tutte le varietà di combustibile messi in vendita.

ART. 105 REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio su area privata deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei dalle leggi sanitarie e urbanistiche. L’esercizio dovrà essere secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua. È vietata l’esposizione di prodotti alimentari - confezionati o meno - su suolo pubblico antistante l’esercizio salva l’adozione di idonei mezzi di conservazione e di protezione al fine di difendere i prodotti stessi da ogni eventuale forma di inquinamento; in particolare i prodotti alimentari, esposti in aree con traffico veicolare di apprezzabile intensità, dovranno essere collocati in vetrinette o altre protezioni similari idonee.

E’ vietato altresì appoggiare direttamente al suolo alimenti di qualsiasi genere, ancorché confezionati, da parte degli operatori il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. I rifiuti conseguenti alle operazioni di vendita su aree pubbliche dovranno essere asportati e smaltiti a cura dell’esercente; i rifiuti potranno essere depositati solo momentaneamente su suolo pubblico limitatamente al tempo necessario alle operazioni di vendita.

ART. 106 ISPEZIONE NEGLI ESERCIZI

Gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti del Comando di Polizia Locale provvedono ad ispezionare periodicamente i locali di qualsiasi esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che la merce, specie se trattasi di generi alimentari, sia ben tenuta e conservata sia per controllare l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 107 CIRCOLI PRIVATI ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Ferma restando la tutela del diritto alla libera associazione è vietata l’apertura di circoli privati quando le attività ivi condotte mascherino l’esercizio a favore di chiunque configurando violazione dei principi libera e sana concorrenza rispetto alle attività di somministrazione condotte nei pubblici esercizi. In ossequio a detto diritto sono riconosciuti come circoli privati i locali che osservano scrupolosamente le condizioni qui di seguito riportate: 1. Rilascio formale di una tessera; 2. Registro degli Associati aggiornato. L’apertura di circoli privati è comunque subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria.

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CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

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ART. 108

OPERATORI COMMERCIALI “ITINERANTI” SUL SUOLO PUBBLICO

Gli operatori commerciali “itineranti” non possono fermarsi sul suolo pubblico oltre il tempo necessario per soddisfare le richieste degli acquirenti, come pure offrire merce oltre un tempo congruo qui definito in sessanta minuti. Finito di servire i clienti, il venditore, senza frapporre indugi deve spostarsi di almeno 500 metri lineari. È vietato agli stessi venditori di sostare in qualsiasi modo, anche momentaneamente, in località nelle quali con la loro presenza ostacolassero il libero transito. Dovranno in ogni caso allontanarsi su richiesta o intimazione della forza pubblica. I prodotti alimentari, in particolare, dovranno essere adeguatamente protetti e tenuti lontani da possibili fonti di inquinamento Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 109 TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA

Gli operatori commerciali su aree pubbliche nel trasportare la merce o nell’attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 110

VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE

Le autorizzazioni alla vendita su aree pubbliche di generi alimentari abilita altresì alla somministrazione degli stessi, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico – sanitari, per le attività dirette a preparare o cuocere generi alimentari o dolciumi sulle pubbliche vie, sulle piazze o sui mercati in occasione di fiere o simili potranno essere consentite purché vengano effettuate all’interno di strutture o automezzi dotati di apposite strutture riconosciute idonee dall’A.S.L., previo rilascio di autorizzazione sanitaria. E’ vietato produrre e vendere alimenti che generano odori, in modo particolare sulle aree o piazze pubbliche ad elevata affluenza turistica.

ART. 111 REQUISITI DEI VEICOLI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Fatto salvo quanto stabilito dal D.L. vo n. 155/97 i veicoli a mano e motore per la vendita su aree pubbliche di generi alimentari devono essere solidi, mantenuti in buone condizioni d’uso, di nettezza e decenza, rispettando tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

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CAPO IX

POLIZIA AMMINISTRATIVA

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ART. 112 DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune se prima non ha ottenuto la licenza dell’Amministrazione comunale. È vietato l’esercizio dei mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati, è vietato importunare i passanti con l’offerta di merci o servizi e di richiamare l’attenzione con grida o schiamazzi. Ai suonatori ambulanti è vietato: 1. Di ostacolare il traffico; 2. Di soffermarsi ad una distanza inferiore a mt. 150 da ospedali, case di cura, da tutte

le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.

Sono salve le altre disposizioni già previste dal presente Regolamento. Sanzione amministrativa : da € 50,00 a € 300,00

ART. 113 RACCOLTA DI FONDI ALTRE UTILITÀ PER FINALITÀ DI BENEFICENZA

La raccolta di fondi od altre utilità su luoghi pubblici, salva l’eventuale

concessione per l’occupazione di suolo pubblico, è soggetta a comunicazione all’Amministrazione Comunale; le questue e le collette connesse alla cessione di beni, anche di modico valore, dovranno concretizzarsi in un’offerta libera e non in un corrispettivo (prezzo) predeterminato.

Tali raccolte non potranno comunque avere luogo laddove ragioni viabilistiche lo sconsiglino.

Sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00

ART. 114 CONDUCENTI DI VEICOLI DA PIAZZA

I taxi e gli autoveicoli da noleggio di piazza con conducente dovranno sostare nei

punti prestabiliti dall’Amministrazione Comunale, all’interno degli appositi posteggi, e garantire la loro presenza laddove è previsto, perché il servizio possa essere esteso ad un maggior numero di cittadini; per quanto non espresso si richiamano le norme contenute nel D.L. 285/92, T.U.L.P.S. e Regolamento comunale di autonoleggio con conducente.

Sanzione amministrativa : da € 50,00 a € 300,00

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ART. 115

GARE CON AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI SU STRADE DI INTERESSE COMUNALE

L’esperimento di gare con autoveicoli, motocicli o ciclomotori su strade ordinarie

di interesse comunale dovrà essere organizzato con la necessaria presenza di un servizio d’ordine da parte degli organizzatori. Il percorso dovrà essere preventivamente vagliato dagli Addetti al Corpo di P.L. Per quanto sopra trova applicazione il vigente Codice della Strada.

ART. 116 CHIOSCHI PER PUBBLICI SPETTACOLI

Anche qualora l’attività di intrattenimento e spettacolo non sia soggetto a licenza

di P.S. senza la licenza di agibilità non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata ed altre strutture permanenti o temporanee ove il pubblico possa confluire o sostare.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla amministrazione comunale.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di mt. 3.00 intorno allo spazio occupato. Ai concessionari è vietato: 1. Attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti; 2. Di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati

nell’autorizzazione.

ART. 117 SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRI TRATTENIMENTI

Gli spettacoli circensi, i trattenimenti organizzati in forma itinerante, i festivals e le feste da ballo organizzate da partiti politici o associazioni professionali, culturali ecc.. potranno avere luogo solo nell’area individuata dall’Amministrazione comunale. Salva l’applicazione di ogni altra specifica norma prevista dall’ordinamento dovrà essere richiesta una documentazione di impatto acustico.

ART. 118 STRUTTURE RICETTIVE

L’attività alberghiera è soggetta a licenza di cui al punto 8 dell’art. 19 del D.P.R. 616/77 da rilasciarsi da parte del Comune ove insiste l’attività. È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni o locande di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell’albergo.

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Nel regolamento debbono essere indicati: 1. I servizi forniti dall’albergo; 2. I servizi forniti per la camera; 3. I servizi forniti compresi nel prezzo; 4. Il prezzo della camera; 5. L’ora di consegna della camera; 6. L’orario per l’uso della camera; 7. Il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera. 8. Le sale giochi, sale biliardo sono soggette a licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.; se nella

struttura viene esercitata attività di somministrazione alimenti e bevande, questa non può occupare una superficie superiore ad ¼.

ART . 119 UTILIZZO DEI PONTILI PUBBLICI TURISTICI

I pontili turistici di proprietà dell’ Amministrazione Comunale possono essere utilizzati per l’attracco temporaneo di imbarcazioni in transito. Per questo è vietato: - l’ormeggio per la sosta dell’imbarcazione per un periodo superiore le 12 ore; - l’ormeggio dell’imbarcazione in contrasto alle disposizioni d’attracco e ormeggio

imposte con atto reso pubblico con l’affissione sui pontili stessi; - accedere ai pontili per prendere il sole, per pescare, per effettuare tuffi e per tutte

quelle operazioni non ricollegabili ad un normale utilizzo della struttura e riferita alla sola salita e discesa dalle imbarcazioni;

- nuotare nelle vicinanze dei pontili e comunque ad una distanza inferiore a mt. 50 dalle strutture:

Sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 150,00

ART. 120 UTILIZZO PONTILI PER SERVIZIO CON NOLEGGIO CON CONDUCENTE

E’ vietato l’utilizzo dei pontili di proprietà dell’Amministrazione Comunale da

parte di privati e/o società che esercitano l’attività di noleggio con conducente per l’espletamento della propria attività salvo il preventivo rilascio di autorizzazione.

E’ consentito l’utilizzo dei pontili esclusivamente e per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei clienti.

E’ vietato agli operatori del settore per l’attività di noleggio con conducente, il restare attraccati ai pontili per un tempo superiore alle normali operazioni di salita e discesa dei clienti. Per questo, ad operazione terminata, le imbarcazioni dovranno allontanarsi per un minimo di mt. 200 dalle strutture e ritornare ad attraccare solo per il recupero dei clienti.

Sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 400,00

ART. 121 CONTRASSEGNI DEL COMUNE

Fatte salve disposizioni normative in vigore, è’ vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per

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contraddistinguere esercizi commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non risultino in gestione diretta dell’Amministrazione Comunale o pervio accordo con la stessa. Sanzione amministrativa: da € 100,00 a € 500,00

ART. 122 PARERI

Tutte le autorizzazioni previste dal presente Regolamento che dovranno essere

concesse dall’Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Locale.

Per quanto non espressamente previsto sono salve le disposizioni del T.U.L.P.S. e delle norme ad esso collegate.

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CAPO X

SANZIONI

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ART. 123

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa individuata nel minimo e massimo edittale a piè di ogni articolo. All’accertamento della violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il trasgressore e/o proprietario è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita. Le violazioni al presente Regolamento che costituiscono altresì violazione al Regolamento locale di igiene sono punite con sanzione amministrativa prevista da quest’ultimo. È fatta salva l’applicazione di ogni altra normativa statale, regionale o ,comunque, speciale. Ogni due anni il Sindaco provvederà con Ordinanza all’aggiornamento delle sanzioni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ I.S.T.A.T., dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Le violazione alle norme contenute nel presente Regolamento saranno perseguite ai sensi degli artt. 106 e ss. del R.D. n. 383/34 e successive modificazioni. La somma stabilita per la conciliazione amministrativa, ai sensi dell’art. 107 del R.D. n. 383/34, viene fissata nel doppio del minimo della sanzione edittale. Sono slave le disposizioni della L. n. 689/91. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

ART. 124 RISARCIMENTO DANNI

Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

ART. 125 DIFFIDA – ESECUZIONE D’UFFICIO

In tutti i casi nei quali sia constatata un’azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall’erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l’autore o il responsabile dell’infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale e prescriversi all’uopo un termine perentorio. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d’ufficio all’eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

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ART. 126 ESPOSTI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Tutti gli esposti diretti all’Amministrazione comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all’esponente. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell’istante e dovranno essere sottoscritti con forma autografata.

ART. 127 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Polizia urbana, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

ART. 128 NORMA FINALE

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legga che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge.

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