REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi,...

191
ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 25 DD. 13 NOVEMBRE 1996 (VERBALE N. 248) E CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 5579 DD. 23 DICEMBRE 1996

Transcript of REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi,...

Page 1: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E

DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 25 DD. 13 NOVEMBRE 1996 (VERBALE N. 248) E CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 5579 DD. 23 DICEMBRE 1996

Page 2: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

* * *

AGGIORNAMENTI

• 21 DICEMBRE 2000 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 18/2000 VERBALE N. 276, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 391 DD. 12 FEBBRAIO 2001

• 05 LUGLIO 2001 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 08/2001 VERBALE N. 279, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2811 DD. 28 AGOSTO 2001

• 25 OTTOBRE 2001 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 13/2001 VERBALE N. 280, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 4177 DD. 11 DICEMBRE 2001

• 18 APRILE 2002 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 13/2002 VERBALE N. 283, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1981 DD. 10 GIUGNO 2002

• 24 OTTOBRE 2002 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 15/2002 VERBALE N. 284, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 4177 DD. 6 DICEMBRE 2002

• 31 LUGLIO 2003 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NN. 104/2003 E 105/2003 VERBALE N. 13, APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2708 DD. 12 SETTEMBRE 2003

• 2 OTTOBRE 2003 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 133/2003 VERBALE N. 18, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N.3498 DD. 14 NOVEMBRE 2003

• 29 GENNAIO 2004 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NN. 13 E 14/2004 VERBALE N. 3, APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 569 DD. 11.03.2004

• 26 FEBBRAIO 2004 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 30 VERBALE N. 5, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 901 DD. 08.04.2004

• 22 APRILE 2004 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 58/2004 VERBALE N. 8, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1502 DD. 11.06.2004

• 29 APRILE 2004 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 66/2004 VERBALE N. 9, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1508 DD. 11.06.2004

• 13 MAGGIO 2004 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 77/2004 VERBALE N. 10, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1665 DD. 25.06.2004

• 28 APRILE 2005 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 54/2005 VERBALE N. 9, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1167 DD. 23.05.2005

• 09 GIUGNO 2005 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 76/2005 VERBALE N. 12, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1649 DD. 08.07.2005

• 30 GIUGNO 2005 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 88/2005 VERBALE N. 13, DIVENUTA ESECUTIVA PER SOPRAVVENUTA SCADENZA DEI TERMINI DI LEGGE PER IL CONTROLLO

• 17 OTTOBRE 2005 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 148/2005 VERBALE N. 22, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 3041 DD. 21.11.2005

• 15 DICEMBRE 2005 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NN. 189/2005 E 191/2005, APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 16 DD. 13.1.2006

• 31 LUGLIO 2006 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 97/2006, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1966 DD. 25.08.2006

• 31 AGOSTO 2006 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 101/2006, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2271 DD. 29.09.2006

• 8 FEBBRAIO 2007 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15/2007, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 547 DD. 16.03.2007

• 26 LUGLIO 2007 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 63/2007, ESECUTIVA PER DECORSO DEI TERMINI

• 4 OTTOBRE 2007 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 74/2007, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2725 DD. 09.11.2007

• 13 DICEMBRE 2007 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 94/2007, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 103 DD. 18.01.2008

• 24 GENNAIO 2008 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07/2008, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 548 DD. 29.02.2008

Page 3: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 1

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 (Rapporto di lavoro del personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia eccettuati i casi espressamente previsti dal presente regolamento. 2. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti indi-viduali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e comun-que devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti col-lettivi.

ARTICOLO 2 (Stato giuridico ed economico del personale)

1. I miglioramenti economici che verranno corrisposti ai dipendenti regionali in base alla contrattazione saranno corrisposti, con le medesime modalità e decorrenza, al personale dell'Ente. Il loro recepimento, peraltro, avverrà con deliberazione del Consiglio di amministrazione. 2. Le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti regionali contenute in leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento da approvare con deliberazione del Consiglio di amministrazione, fatta ecce-zione per quanto concerne gli aspetti peculiari collegati alla natura ed alle dimensioni dell'Ente che verranno definiti con la medesima deliberazione.

ARTICOLO 3 (Pianta organica)

1. L'Ente procede con cadenza almeno triennale alla rideterminazione della pro-pria pianta organica tenuto conto delle risorse economiche disponibili. 2. La rideterminazione è effettuata previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Page 4: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 2

3. La pianta organica dell’Ente, suddivisa per categorie, è inclusa come allegato A

al presente regolamento di cui è parte integrante.

ARTICOLO 4 (Struttura dell’Ente)

1. La struttura dell’Ente, che si articola in servizi ed uffici, è determinata con de-

liberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore dell’Ente. 2. Con provvedimento del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore

dell’Ente, sono individuati gli uffici ai quali preporre un coordinatore, di cui vengono an-che indicate le attribuzioni e le responsabilità.

ARTICOLO 5 (Indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Consiglio di amministrazione definisce, periodicamente e comunque ogni an-no, con documento accompagnatorio al bilancio preventivo, i programmi da attuare, indi-viduando le necessarie risorse. 2. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall’approvazione del bilan-cio da parte dell’Organo di controllo individua gli obiettivi, indicando le priorità ed ema-nando le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione. Il Consi-glio di amministrazione verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive ge-nerali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi di strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico-amministrativo. 3. Il Presidente garantisce il necessario coordinamento fra le strutture dell'Ente e il Consiglio di amministrazione al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dal Consiglio di amministrazione medesimo. Il Presidente a tali fini verifica costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 6 (Funzioni di direzione e di gestione)

1. Per l'adempimento delle funzioni attribuite nell'ambito delle specifiche struttu-

Page 5: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 3

re, al Direttore dell'Ente ed ai dirigenti spetta, in attuazione dei programmi e degli obiet-tivi di cui all'articolo 5, nonchè nel rispetto delle direttive generali stabilite dal Consiglio di amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno in esecuzione delle deliberazioni del Consi-glio di amministrazione medesimo, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 2. I dirigenti informano periodicamente il Presidente, anche su richiesta del me-desimo, sull'andamento dell'attività di gestione svolta. 3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Consiglio di amministrazione; in caso di inerzia o di ritardo il Consiglio di amministra-zione può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adotta-re gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive gene-rali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l’interesse pubbli-co, il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore dell’Ente, può attribuire al Diretto-re stesso, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgen-za il Consiglio di amministrazione può procedere all’attribuzione senza contestazione. 4. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti al Direttore dell'Ente che determini pregiudizio per l'interesse pubblico dell'Ente medesimo, il Consiglio di amministrazione ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il Direttore avrebbe dovuto compiere. In tali casi, il Consiglio di amministrazione pro-cede all'accertamento della relativa responsabilità.

Page 6: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 4

PARTE II

RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'ENTE

TITOLO I

RUOLO E DECLARATORIA DELLE CATEGORIE

ARTICOLO 7 (Ruolo del personale)

1. Il personale dell'Ente è assegnato a un ruolo unico.

2. Il ruolo unico dell’Ente si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e

dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione.

3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. Il nume-ro delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acqui-sizione delle posizioni economiche interne sono adeguati agli esiti della contrattazione dell’Ente Regione.

ARTICOLO 8 (Categorie del personale)

1. Sono inserite nelle categorie A, B, C e D le posizioni di lavoro previste, rispetti-vamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della L.R. 31.8.1981, n. 53, come sostituiti dall’articolo 7 della L.R. 13.8.2002, n. 20, commi 2, 3, 4 e 5.

ARTICOLO 9 (Gruppi di lavoro)

1. Il personale dell'Ente può partecipare a gruppi di lavoro, comitati, collegi e commissioni, nell'interesse dell'Ente stesso. 2. Per quanto attiene agli aspetti economici relativi alle partecipazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 130.

Page 7: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 5

TITOLO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO – AREA NON DIRIGENZIALE

ARTICOLO 10 (Disciplina e contenuti – Area non dirigenziale)

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito median-te contratti individuali di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenziale – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta e che deve essere stipulato prima dell’ammissione in servizio, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) categoria, profilo professionale e posizione economica di inquadramento;

d) mansioni corrispondenti alla categoria e al profilo professionale di assunzione;

e) durata del periodo di prova;

f) termine finale del contratto di lavoro nel caso di assunzione a tempo determi-nato.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai con-tratti collettivi vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto medesimo e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presuppo-sto.

4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o, con i limiti e le modalità di cui al Capo IV, a tempo parziale. In tale ultimo caso il contratto individuale di lavoro indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

5. L’Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a tren-

Page 8: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 6

ta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore dell’Ente pronuncia la decadenza dell’interessato dall’assunzione.

6. Entro il giorno precedente quello di inizio servizio, il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 93 del pre-sente Regolamento. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine o di mancanza dei requisiti prescritti, l’Ente, nella persona del Dirigente responsabile, pronun-cia la decadenza dell’interessato dall’assunzione.

7. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della co-municazione.

8. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 6, il Direttore dell’Ente pronuncia la decadenza dell’interessato dall’assunzione.

9. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all’articolo 16 della L. 28.2.1987, n. 56, sono composte da dipendenti dell’Ente di categoria non inferiore a quella d’accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella categoria medesima. Sino alla decorrenza del termine di cinque anni dal collocamento del personale nelle categorie di cui all’articolo 7 si fa riferimento alla qualifica funzionale di provenienza e all’anzianità maturata nella ca-tegoria viene sommata l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza stessa.

10. L’esito della selezione di cui al comma 9 è approvato con decreto del Direttore dell’Ente.

ARTICOLO 11 (Periodo di prova – Area non dirigenziale)

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un perio-do di prova la cui durata è stabilita come segue:

a) due mesi per le categorie A e B;

b) sei mesi per le categorie C e D.

Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella corrispondente categoria presso altra amministrazione pubblica.

Page 9: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 7

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo pe-riodo effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da norme di legge e da regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, de-corso il quale il rapporto può esser risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia deri-vante da causa di servizio, l’assenza non viene computata ai fini del calcolo del limite massimo del diritto alla conservazione del posto. Le assenze riconosciute come causa di so-spensione del periodo di prova sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

4. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal mo-mento della comunicazione alla controparte e quello dell’amministrazione deve essere mo-tivato.

5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il di-pendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità a partire dal giorno dell’assunzione.

6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di ef-fettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità, se maturati, e la quota di sa-lario aggiuntivo; al dipendente spetta inoltre la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute nonché alle giornate di festività soppresse.

7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

8. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del po-sto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle par-ti, rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.

Page 10: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 8

CAPO II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – AREA DIRIGENZIALE

ARTICOLO 12 (Disciplina e contenuti – Area dirigenziale)

1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, dei dirigenti è co-stituito mediante contratti individuali di lavoro. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) categoria, profilo professionale e posizione economica nonché, in caso di assun-

zione a tempo determinato, tipologia dell’incarico; d) mansioni corrispondenti alla categoria e al profilo professionale di assunzione; e) durata dell’eventuale periodo di prova; f) termine finale del contratto di lavoro nel caso di assunzione a tempo determina-

to.

3. L’Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a tren-ta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore dell’Ente pronuncia la decadenza dell’interessato dall’assunzione.

4. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al com-ma 4., il Direttore dell’Ente pronuncia la decadenza dell’interessato all’assunzione.

6. Entro il giorno precedente quello di inizio servizio, il destinatario, sotto la sua re-sponsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ad eccezione dei casi specificamente consentiti dalla legge, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 93 del presente Regolamento.

Page 11: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 9

7. Il contratto individuale di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti nel tempo per il personale regionale anche per le cause di risoluzione contrattuale e per i termini di preavviso.

8. La stipulazione del contratto individuale di lavoro non è richiesta per il personale dirigente già in servizio alla data di acquisizione di efficacia del contratto collettivo di la-voro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 1994 – 1997, area dirigen-ziale.

ARTICOLO 13 (Periodo di prova –Area dirigenziale)

1. Qualora nel contratto individuale di lavoro venga previsto un periodo di prova,

la durata dello stesso è fissata in sei mesi.

2. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

3. In caso di assenza durante il periodo di prova il dirigente ha diritto alla conser-vazione del posto per un termine massimo pari alla durata del periodo medesimo, decorso il quale il rapporto può essere risolto; in caso di infortunio sul lavoro o di malattia derivan-te da causa di servizio il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigio-ne clinica e comunque per non più di venti mesi dal giorno dell’inizio del rapporto. Per il dirigente assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato i termini massimi di conser-vazione del posto sono rispettivamente ridotti a tre e dieci mesi.

4. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza preavviso né indennità sostitutiva. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla contropar-te. Il recesso dell’Ente deve essere motivato.

5. Qualora, al termine del periodo di prova, il Consiglio di amministrazione non abbia provveduto alla risoluzione del rapporto per esito negativo della prova medesima, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità, a tutti gli effetti, dal giorno dell’assunzione.

Page 12: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 10

CAPO III

ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL RUOLO DELL'E.Z.I.T.

ARTICOLO 14 (Modalità di accesso)

1. L'accesso alle categorie del ruolo dell'Ente avviene mediante: a) concorso per titoli ed esami; b) concorso per esami; c) concorso per esami e successivo corso di formazione; d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circo-

scrizionali del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il posses-so di un titolo di studio non superiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per speci-fiche professionalità;

e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla L. 12.3.1999, n. 68 ed all'articolo 19 della L. 5.2.1992, n. 104;

f) mobilità esterna in attuazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, della L.R. 21.5.1992, n. 17;

g) ricorso alle graduatorie di pubblici concorsi approvate nell’ambito del compar-to unico, previa intesa da sottoscrivere con l’amministrazione interessata, se-condo il disposto di cui all’art. 16 della L.R. 8/2005.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno sono determinati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonchè avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi. 3. Tenuto conto delle dimensioni e della struttura dell'Ente, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 e compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di deliberare la copertura dei posti non appena gli stessi si rendono disponibili. 4. I criteri e le modalità di attuazione della mobilità esterna di cui al comma 1, punto f), saranno disciplinati con regolamento di esecuzione.

Page 13: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 11

ARTICOLO 15 (Requisiti)

1. Per l'accesso alle categorie del ruolo dell'Ente non si può prescindere dal pos-sesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale al-lorchè esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 16 (Accesso alla categoria dirigenziale)

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami. 2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazio-ni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il pre-vigente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso e di un’anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 3. Per il personale dell’Ente è prevista una riserva di posti pari al 50 per cento ri-ferita anche alla eventuale assunzione degli idonei.

ARTICOLO 17 (Accesso alla categoria D)

1. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 15 e quanto previsto dall’articolo 22 in ordine alle procedure per la progressione verticale interna, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami, pubblico concorso per titoli ed esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

ARTICOLO 18 (Accesso alla categoria C)

1. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 15 e quanto previsto dall’articolo 22 in ordine alle procedure per la progressione verticale interna, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami, pubblico concorso per titoli ed esami o pubblico

Page 14: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 12

concorso per esami e successivo corso i formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

ARTICOLO 19 (Accesso alla categoria B)

1. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 15 e quanto previsto dall’articolo 22 in ordine alle procedure per la progressione verticale interna, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazio-ne; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per le specifiche professionalità.

ARTICOLO 20 (Accesso alla categoria A)

1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento; è richiesto, quale titolo di studio, l’assolvimento della scuola dell’obbligo.

ARTICOLO 21

(Riserva di posti nelle categorie B, C e D) 1. I posti disponibili nelle categorie B, C e D possono essere riservati, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che abbia prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero ai sensi della legge 196/1997 presso l’Ente per almeno sei mesi nell’ultimo anno precedente alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso. 2. All’atto dell’immissione in ruolo, ai riservatari è attribuito il trattamento eco-nomico previsto per la categoria e posizione economica per la quale hanno concorso. E’ ri-conosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo prece-dentemente all’immissione in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica o cate-goria corrispondenti alla categoria per la quale hanno concorso, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di nomina.

ARTICOLO 22

(Progressione verticale interna)

1. Le procedure selettive per la progressione verticale, finalizzate al passaggio

Page 15: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 13

dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, si adeguano alla disciplina appli-cata al riguardo dall’Ente Regione.

2. L’Ente adotta il piano dei fabbisogni di personale secondo la disciplina delle re-lazioni sindacali. All’interno dei fabbisogni così definiti, sono individuati annualmente, previa informativa ai soggetti titolari del diritto di informazione ed eventuale attivazione della procedura di concertazione, i posti da riservare alle progressioni verticali per un nu-mero comunque non superiore al 50% e, di norma, non inferiore al 20% del totale dei posti da coprire, secondo quanto previsto dal piano occupazionale, per l’anno di riferimento, compatibilmente con le professionalità richieste dal piano medesimo. Possono essere pre-viste selezioni interamente riservate al personale interno con riferimento a professionalità caratterizzate da esperienza professionale acquisibile esclusivamente all’interno dell’Ente. I posti che risultino ancora disponibili dopo l’effettuazione delle procedure di progressione verticale rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione.

3. Sono ammessi alla partecipazione alle procedure delle progressioni verticali, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nella categoria imme-diatamente inferiore, indipendentemente dalla posizione economica, in possesso dei se-guenti requisiti:

a) esito non negativo della valutazione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, nel biennio precedente, ovvero, in caso di mancata valu-tazione ai sensi dell’articolo 130 secties, comma 17, nei primi due anni utili nell’ambito del quadriennio precedente, ed assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari, superiori al richiamo scritto, nel biennio stesso;

b) per l’accesso alla categoria “B” – (posizione “B 1”):

1. inquadramento nella categoria A e possesso di un’anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;

2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; ovvero

1. inquadramento nella categoria A e possesso di un’ anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;

2. assolvimento dell’obbligo scolastico.

c) per l’accesso alla categoria “C” - (posizione “C 1”) :

1. inquadramento nella categoria B e possesso di un’ anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;

2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero

1. inquadramento nella categoria B e possesso di un’ anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;

2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Page 16: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 14

d) per l’accesso alla categoria D - (posizione “D 1”):

1. inquadramento nella categoria C e possesso di un’ anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;

2. possesso della laurea ovvero

1. inquadramento nella categoria C e possesso di un’ anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;

2. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. In relazione al requisito del titolo di studio, per diploma di scuola secondaria di secondo grado si intende quello conseguito al termine di un corso di studi di durata non in-feriore a quattro anni; per laurea si intende il diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario nonché la laurea specialistica e la laurea di primo livello di cui al vigente ordinamento universitario. Non si può comunque prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnica o un’abilitazione professionale qualora detti titoli siano necessariamente richiesti per il pro-filo professionale e indirizzo messi a concorso.

5. Le progressioni verticali sono attuate mediante procedure selettive, differen-ziate in relazione alla categoria, al profilo professionale e indirizzo messi a concorso. Le procedure si realizzano, anche con l’ausilio di sistemi automatizzati, attraverso prove si-tuazionali finalizzate alla risoluzione di problemi pratici e teorici correlati al contesto ope-rativo dell’Ente, secondo le seguenti modalità:

a) Accesso alla categoria B 1. Corso di formazione con esame finale

ovvero prova pratica e prova orale.

2. Costituisce titolo l’esito della valutazione, riferita al biennio preceden-te, ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell’articolo 130secties, comma 17, nei primi due anni utili nell’ambito del quadrien-nio precedente, limitatamente agli obiettivi individuali e ai comporta-menti organizzativi.

b) Accesso alla categoria C 1. Corso di formazione con esame finale

ovvero prova teorico pratica e prova orale.

2. Costituisce titolo l’esito della valutazione, riferita al biennio preceden-te, ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell’articolo 130secties, comma 17, nei primi due anni utili nell’ambito del qua-driennio precedente, limitatamente agli obiettivi individuali e ai com-portamenti organizzativi.

Page 17: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 15

c) Accesso alla categoria D 1. Corso di formazione con esame finale

ovvero prova teorico pratica e prova orale.

2. Costituisce titolo l’esito della valutazione, riferita al biennio preceden-te, ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell’articolo 130secties, comma 17, nei primi due anni utili nell’ambito del qua-driennio precedente, limitatamente agli obiettivi individuali e ai com-portamenti organizzativi .

6. La Commissione esaminatrice dispone di 42 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame; le prove si intendono superate qualora il candidato consegua almeno 22 punti in ognuna delle medesime. Qualora l’esame si articoli su un’unica prova, la Commis-sione dispone di 84 punti per la valutazione; in tal caso la prova si intende superata qualo-ra il candidato consegua almeno 43 punti. La Commissione dispone altresì di 16 punti per la valutazione del titolo di cui al comma 5; il punteggio è attribuito tenendo conto dei fattori come di seguito indicati:

Categoria di appartenenza Obiettivi individuali (peso) Comportamenti organizzativi (peso)

A, B 25% 75% C 40% 60%

7. Qualora le procedure selettive siano attuate mediante il corso di formazione con esame finale, l’Ente, ogniqualvolta il numero delle domande sia superiore a 30, può realizzare forme di preselezione anche con l’ausilio di sistemi automatizzati.

8. Il corso di formazione è realizzato per l’80 % della sua durata nell’ambito dell’orario di lavoro e per la restante parte al di fuori di esso.

9. Le selezioni sono indette con apposito bando.

10. L’ Ente disciplina, in analogia e con le medesime modalità della Regione, pre-via informativa alle Organizzazioni sindacali:

a) i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale fase pre-selettiva;

b) i contenuti e le modalità di svolgimento del corso di formazione con esame finale;

c) i profili professionali e indirizzi per i quali è necessariamente richiesto uno specifico ti-tolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnica o un’abilitazione profes-sionale ovvero una verifica dell’idoneità fisica;

d) i contenuti del bando di concorso e le modalità di presentazione delle domande;

e) la composizione della commissione esaminatrice e il suo funzionamento;

Page 18: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 16

f) la modalità di formazione e approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori.

11. Le graduatorie possono essere utilizzate, in relazione al piano annuale occupa-zionale e ai suoi eventuali aggiornamenti, per la copertura dei posti disponibili nell’anno a cui si riferisce il bando di concorso.

12. Il personale vincitore delle procedure di progressione verticale è collocato nel-la categoria per la quale ha concorso con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro.

13. Alle selezioni previste dal presente articolo è consentita la partecipazione, an-che prescindendo dai titoli di studio ordinariamente richiesti per l’accesso dall’esterno; non si può comunque prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio ovvero di una qualificazione o specializzazione tecnica o un’abilitazione professionale qualora detti titoli siano necessariamente richiesti per la figura professionale per la quale si concorre.

14. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo non è soggetto al periodo di prova.

15. Le progressioni verticali si effettuano a fronte di copertura di posti disponibili o di aumento del fabbisogno occupazionale.

ARTICOLO 23 (Procedure)

1. Le procedure di accesso sono attuate, ove necessario, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione avvalendosi se del caso del-la collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

ARTICOLO 24 (Commissioni giudicatrici)

1. Per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici si fa ri-ferimento all’apposito regolamento allegato “H” al presente regolamento del personale. 2. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all’Ente compete, per cia-scuna seduta, un gettone di presenza che non può in alcun caso superare l’ammontare massimo previsto dall’articolo 21 della L.R. 27.3.1996, n. 18 come modificato dall’articolo 40 della L.R. 19.8.1996, n. 31.

Page 19: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 17

ARTICOLO 25 (Procedure per l’accesso dall’esterno)

1. Il regolamento di accesso alle categorie A, B, C, D di cui all’allegato “H” al presente Regolamento del personale definisce: a) i requisiti generali di accesso; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande

e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempi-menti dei partecipanti;

c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l’individuazione dei ti-toli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell’ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture dell’Ente;

d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici; f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle li-

ste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette. 2. L’articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sin-dacali. 3. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle di-sposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

ARTICOLO 26 (Approvazione della graduatoria)

1. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso. 2. La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Page 20: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 18

ARTICOLO 27 (Conferimento di posti)

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro il termine fissato dall'Ente, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in conformità a quanto disposto dall’articolo 10, comma 4 e dall’articolo 12, comma 3: a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo

possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Ente di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della L. 20.5.1970, n. 300;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 2. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti dell'Ente, viene attribui-to, nella nuova categoria, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godi-mento e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare della nuova categoria e posizione economica e lo stipendio tabellare della categoria e posizione economica di pro-venienza.

Page 21: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 19

CAPO IV

Posizioni organizzative

ART. 28 (Posizioni organizzative)

1. Il Consiglio di amministrazione dell’Ente può istituire, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di ele-vata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare

complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e orga-nizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazio-ne, anche correlate a diplomi di laurea e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, caratterizza-te da elevata autonomia ed esperienza.

2. Il Consiglio di amministrazione dell’Ente determina, previa informativa alle Or-ganizzazioni sindacali, il numero complessivo delle posizioni organizzative attribuibili e la loro collocazione all’interno delle singole strutture.

ART. 28 bis (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative)

1. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti, a personale del-la categoria D, dal Direttore dell’Ente e d’intesa con il Direttore di servizio qualora l’incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze del medesimo, per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, sulla base dei criteri generali deter-minati dalla Regione con D.G.R. n. 623 dd. 24.03.2005 e successive modifiche e integrazio-ni, anche future, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Il Direttore dell’Ente provvede, con l’atto di conferimento dell’incarico relativo alle posizioni organizzative a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni me-desime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definisce altresì le attribu-zioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse. Non può co-munque essere delegata ad un incaricato di posizione organizzativa l’adozione di atti rela-tivi: a) alla valutazione del personale; b) a procedimenti disciplinari. Non può essere altresì attribuita la funzione di sostituzione del dirigente assente a qualsia-si titolo. 2. Per il conferimento degli incarichi il Direttore terrà conto – rispetto alle fun-zioni ed alle attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizza-

Page 22: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 20

re, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestio-nale ed organizzativa e dell’esperienza acquisiti dal personale. 2 bis. In deroga ai criteri sopra richiamati il requisito soggettivo minimo richiesto al personale in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, per l’attribuzione dell’incarico di responsabile di P.O., è fissato in anni tre. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento, ai sensi del comma 4, di risultati negativi delle attività svolte, con riferi-mento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l’atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute. 4. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’articolo 28 ter da parte del dipendente titolare. 5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri e procedure predeterminati dalla Regione con D.G.R. n. 623 dd. 24.03.2005, con riferimento alle finali-tà ed agli obiettivi attribuiti con l’atto di conferimento. L’Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva dovrà acquisire, in contradditto-rio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla Organizzazione sindaca-le cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

ART. 28 ter

(Retribuzione di posizione)

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui all’art. 28 bis è composto da una retribuzione di posizione fissa e da una retribuzione di posizione variabile. Tale trattamento assorbe il compenso per il lavoro straordinario per un numero pari a 120 ore annue nonché tutte le indennità, correlate a incarichi o funzioni. 2. L’importo della retribuzione di posizione fissa è stabilito da un minimo di € 5.200,00 a un massimo di € 16.000,00 annui lordi corrisposti per dodici mensilità. Il Consi-glio di amministrazione dell’Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa utilizzando il modello di graduazione delle posizioni organizzative approvato con D.G.R. n. 623 dd. 24.03.2005. 3. L’importo della retribuzione di posizione variabile non può superare il 35% né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione fissa specificatamente attribuita. Es-sa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l’esito della stessa risulti positivo.

Page 23: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 21

ART. 28 quater

(Valutazione dei risultati delle attività svolte dalle Posizioni Organizzative)

1. Ai fini di cui al precedente art. 28 bis comma 5, il Direttore dell’Ente è coadiu-

vato da apposito nucleo di valutazione. 2. Il nucleo di valutazione ha il compito di:

� definire e promuovere l’adeguamento nel tempo del sistema di valutazione delle Posi-zioni Organizzative; � monitorare l’andamento del sistema di valutazione, verificandone la corretta applica-zione e l’efficacia.

3. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione del Consiglio di Ammini-strazione, su proposta del Presidente. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore dell’Ente, che lo presiede, e da due esperti esterni all’Ente. I componenti esterni rimango-no in carica cinque anni e l’incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall’incarico alla cessazione dall’incarico del Direttore dell’Ente.

4. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un’indennità annua da determinarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità stabilite per i Consiglieri dell’Ente.

5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività al Consiglio di Amministrazione. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

Page 24: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 22

CAPO V

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

ARTICOLO 29 (Disposizioni a carattere generale)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito, mediante trasfor-

mazione di rapporti di lavoro a tempo pieno ovvero mediante assunzioni di personale nel ruolo unico dell’Ente.

2. L’Ente può procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro ad orario pieno in rapporti a tempo parziale nel limite massimo di due unità complessive dell’organico ap-partenente alle categorie B e C.

3. Esclusivamente a fronte di gravi e documentate situazioni familiari l’Ente può autorizzare la trasformazione, in qualsiasi momento, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, anche oltre i limiti di cui al precedente comma 2.

4. La concessione del lavoro a tempo parziale può essere negata, con le procedure di cui all’articolo 32, comma 2, a fronte di esigenze di funzionalità degli uffici e dei servi-zi. 5. Non possono usufruire del rapporto a tempo parziale i titolari di posizioni orga-nizzative e i coordinatori degli uffici nonché, in caso di vacanza, i loro sostituti; il lavora-tore interessato potrà ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro solo a seguito di espressa disponibilità a rinunciare alle particolari funzioni e ad essere utilizzato, compati-bilmente con le esigenze organizzative dell’Ente, in attività professionali equivalenti.

ARTICOLO 29 bis (Svolgimento di altra attività lavorativa)

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione la-vorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norma-tive sull’incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, su-bordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. 2. L’Ente, ferma restando in concreto la valutazione dei singoli casi, è tenuto ad individuare le attività che, in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 1, dandone informazione alle organiz-zazioni sindacali.

Page 25: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 23

3. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività ester-na del dipendente – sia subordinata che autonoma – e la specifica attività di servizio, l’Ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale. 4. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, all’Ente l’eventuale suc-cessivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.

ARTICOLO 30

(Orario di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta un orario settimanale, pari a diciotto, ventiquattro ovvero a trenta ore, articolato su cinque giorni lavorativi, secondo la seguente strutturazione:

a) Per l’ipotesi delle 18 ore settimanali: - dal lunedì al giovedì: entrata: 8.30 – 9.00 uscita: 12.00 – 12.30 - venerdì: entrata: 8.30 – 9.00 uscita: 12.30 – 13.00

b) Per l’ipotesi delle 24 ore settimanali:

- dal lunedì al giovedì: entrata: 8.00 – 9.00 uscita: 13.00 – 14.00 - venerdì: entrata: 8.30 – 9.00 uscita: 12.30 – 13.00

c) Per l’ipotesi delle 30 ore settimanali: - dal lunedì al venerdì: entrata: 8.00 – 8.30 uscita: 14.00 – 14.30

ARTICOLO 31 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del

rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ad eccezione di quanto previsto dal pre-sente articolo.

2. E’ consentita l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con il consenso del personale mede-simo, nella misura massima del dieci per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale dovuto con riferimento al periodo di un mese; detto limite non opera in relazione alla partecipazione a iniziative formative o di aggiornamento professionale regolarmente autorizzate. Le ore di lavoro straordinario sono recuperate entro il bimestre successivo.

Page 26: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 24

2 bis Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può usufruire di benefici

che comportino, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di lavoro,salvo quelle obbligatoria-mente previste per legge.

3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è dovuto il trattamento economico in proporzione all’orario di lavoro prestato, con riferimento a tutte le compe-tenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al perso-nale con rapporto di lavoro a tempo pieno; è dovuto altresì, egualmente in proporzione, il salario individuale di anzianità spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo pie-no.

4. L’assegno per il nucleo familiare, in quanto dovuto, spetta per intero.

5. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in materia di trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni di cui all’articolo 8 della L. 29.12.1988, n. 554. 6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale deve usufruire delle ferie e delle festività soppresse entro l’anno solare; ad esso non può comunque applicarsi la dispo-sizione di cui all’articolo 115, comma 7. Qualora, per motivate esigenze di servizio, non sia possibile fruire delle ferie e delle festività soppresse entro l’anno solare, le medesime pos-sono essere fruite, qualora permanga il rapporto di lavoro a tempo parziale, entro il 31 ot-tobre dell’anno successivo. 7. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par-ziale, l’eventuale periodo di ferie e di festività soppresse maturato e non goduto viene di-sciplinato secondo la normativa applicata al personale con rapporto di lavoro a tempo pie-no. 8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello del personale a tempo pieno.

ARTICOLO 32

(Procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro ad orario pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Il personale di ruolo dell’Ente può chiedere la trasformazione del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale mediante domanda da presentarsi, entro e non ol-tre il 1° ottobre di ciascun anno, al Direttore dell’Ente. Qualora il numero delle domande risulti inferiore a quello dei posti disponibili possono essere presentate, entro e non oltre il 1° maggio, ulteriori domande per la trasformazione del rapporto di lavoro.

Page 27: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 25

2. Il Direttore dell’Ente decide sull’accoglimento o sul rigetto della domanda con

proprio provvedimento motivato. In caso di rigetto della domanda il dipendente interessa-to, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto medesimo, può formu-lare le proprie osservazioni al Direttore dell’Ente che, qualora ritenga le medesime acco-glibili, può revocare il proprio provvedimento anche in un momento successivo alla scaden-za del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre il 31 ottobre o, rispettivamente, il 31 maggio. Qualora il provvedimento negativo permanga, la domanda conserva validità – salvo espresso ritiro da parte dell’interessato – con riferimento alla de-correnza successiva; in tal caso il Direttore dell’Ente, onde favorire l’accoglimento della domanda, potrà ricercare le opportune soluzioni organizzative tra cui la connessione con ipotesi di mobilità interna.

3. Nella domanda il dipendente deve indicare l’orario di lavoro settimanale pre-scelto. La scelta è vincolante per tutto il periodo in cui il dipendente rimane collocato in posizione di lavoro a tempo parziale.

4. La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale viene a scadenza il 31 dicem-bre dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il rapporto medesimo. Entro il 1° ottobre dell’anno di scadenza, il dipendente chiede, mediante domanda da presentarsi al Direttore dell’Ente, la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, anche con orario diver-so, o la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno; ai fini del-la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, devono essere reiterate le proce-dure già attuate in sede di prima trasformazione.

5. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento alle domande presentate entro il 1° ottobre e dal 1° luglio con riferimento alle domande presentate entro il 1° maggio; la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

6. Esclusivamente a fronte di sopravvenute e motivate esigenze il personale che sia stato collocato in posizione di lavoro a tempo parziale può essere ricollocato, in qual-siasi momento, in posizione di lavoro a tempo pieno su domanda dell’interessato.

7. Il personale viene collocato in posizione di lavoro a tempo parziale, o ricolloca-to in posizione di lavoro a tempo pieno, con decreto del Direttore dell’Ente.

8. Qualora il numero di domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tem-po pieno a tempo parziale superi quello dei posti disponibili costituiscono, nell’ordine, ti-toli di preferenza:

a) essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni;

Page 28: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 26

b) avere familiari portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipenden-za, alcoolismo o grave malattia psicofisica, certificata dalla competente strut-tura sanitaria, cui debba accudire in modo continuativo;

c) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo (con preferenza per il dipendente che abbia il maggior numero di figli);

d) avere figli conviventi in età scolare ai quali il dipendente dimostri di dover ac-cudire direttamente per l’intera durata della scuola dell’obbligo (con preferen-za per il dipendente che abbia il maggior numero di figli);

d bis) assistenza a famigliari anziani e non autosufficienti; e) sussistenza di motivate esigenze di studio.

9. A parità di titoli hanno la preferenza i dipendenti più anziani di età. In caso di

ulteriore parità, hanno preferenza i dipendenti con maggiore anzianità complessiva di ser-vizio.

10. I titoli di preferenza vanno comprovati dal dipendente con idonea documenta-zione da allegarsi alla domanda.

ARTICOLO 33 (Assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Ai fini delle assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale da

effettuarsi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti per le as-sunzioni nel ruolo unico dell’Ente di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Il personale del ruolo unico dell’Ente assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’articolo29, comma 1, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, dopo il compimento di un periodo non inferiore a due anni dalla data di inizio del servizio e compatibilmente con la disponibilità di posti in organico, mediante domanda in carta semplice da presentarsi al Direttore dell’Ente entro il 1° settembre dell’anno precedente a quello a decorrere dal quale si chiede tale trasfor-mazione.

3. La trasformazione del rapporto di lavoro richiesta ai sensi del comma 2 viene disposta, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’accoglimento della domanda, mediante decreto del Direttore dell’Ente.

Page 29: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 27

ARTICOLO 34 (Norme transitorie)

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale

di lavoro del personale del comparto unico – area dipendenti regionali non dirigenti – qua-driennio giuridico 1998-2001, recepito dal presente regolamento, si trovi in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, prosegue detto rapporto fino alla scadenza del mede-simo, secondo quanto previsto dalla previgente normativa. A detto personale è, in ogni ca-so, consentito di svolgere, secondo le modalità indicate all’articolo 29 bis, un’altra attività lavorativa e professionale.

Page 30: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 28

CAPO VI

INFERMITA'

ARTICOLO 35 (Infermità per causa di servizio)

1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di in-fermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonchè ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la nor-mativa dello Stato vigente in materia. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande pre-sentate in data successiva a quella di entrata in vigore della L.R. 27.3.1996, n. 18.

ARTICOLO 36 (Inidoneità permanente)

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via perma-nente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Ente non può iniziare la procedura per il licenziamento per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compati-bilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo in man-sioni diverse da quelle proprie del profilo professionale assegnatogli, appartenenti alla stessa categoria o a categoria inferiore.

ARTICOLO 37 (Assegnazione ad altro profilo professionale)

1. L'assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell'ambito del-la stessa categoria può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Ente sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sani-tario da parte di medici o strutture sanitarie pubbliche scelti dall’Ente medesimo. L'accer-tamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della categoria di appartenenza. 2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanita-rio ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere, a sue spese, da un proprio me-dico di fiducia.

Page 31: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 29

3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con provvedimento motivato del Direttore dell'Ente. L'individuazione del nuovo profilo professionale viene operata sen-tito il dipendente interessato.

ARTICOLO 38 (Assegnazione a profilo professionale di categoria inferiore per motivi sanitari)

1. L'assegnazione per motivi sanitari ad un profilo professionale rientrante in una categoria inferiore a quella di appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessa-to il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'ini-doneità ed il carattere permanente della stessa. L'Ente sottopone il dipendente ad accer-tamento sanitario da parte di medici o strutture sanitarie pubbliche scelti dall’Ente mede-simo. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è idoneo all'esple-tamento delle mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di nuova asse-gnazione. 2. L’accertamento può avvenire altresì su iniziativa dell’Ente; il dipendente può in tal caso farsi assistere da un proprio medico di fiducia. 3. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanita-rio ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere, a sue spese, da un proprio me-dico di fiducia. 4. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con provvedimento del Di-rettore dell'Ente. 4. Il dipendente assegnato alla categoria conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica ed economica nella nuova categoria viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella categoria di prove-nienza.

Page 32: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 30

CAPO VII

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – AREA NON DIRIGENZIALE

ARTICOLO 39 (Tipologia delle sanzioni – Area non dirigenziale)

1. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo scritto; b) multa; c) sospensione dal servizio; d) licenziamento disciplinare. 2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.

ARTICOLO 40 (Richiamo scritto e multa – Area non dirigenziale)

1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavo-ratore. 2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative. 3. La multa è inflitta per: a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal re-

sponsabile della struttura organizzativa d'appartenenza; b) violazione degli obblighi di collaborazione; c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro; d) contegno scorretto o offensivo; e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

ARTICOLO 41 (Sospensione dal servizio – Area non dirigenziale)

1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la

Page 33: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 31

privazione della retribuzione. 2. La sospensione dal servizio è inflitta per: a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanziona-

bili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette; b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio; c) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comunque eliminata in

seguito all'ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 93; d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni dell'Ente; e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi; f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzio-

nabile con il licenziamento disciplinare. 3. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del comma 1 spetta un assegno ali-mentare di importo pari alla metà della retribuzione mensile al netto del trattamento ac-cessorio, oltre all’assegno per il nucleo familiare.

ARTICOLO 42 (Licenziamento disciplinare – Area non dirigenziale)

1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali in partico-lare: a) violazione dei doveri d'ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia pro-

dotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati; b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni dell'En-

te; c) distrazione di beni dell'Ente o di somme amministrate o tenute in deposito; d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamen-

ti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette; e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi; f) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 93; g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espleta-

mento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

ARTICOLO 43 (Procedimento disciplinare – Area non dirigenziale)

1. L'articolo 7 della L. 20.5.1970, n. 300 si applica ai dipendenti dell'Ente, salvo

Page 34: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 32

quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 44. 2. Qualora il Direttore di servizio o il Direttore dell'Ente vengano formalmente no-tiziati di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni ac-certamenti, contestano per iscritto l’addebito, immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni. 3. Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamen-te all'irrogazione della sanzione entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ricevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente, dandone contestuale comunicazione al Direttore dell’Ente. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate per il tramite della struttura di appartenenza. 4. Nel caso in cui il Direttore di servizio ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave formula, entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al Direttore dell'Ente, dandone contestualmente comunicazio-ne all'interessato. 5. Qualora l'addebito sia stato contestato dal Direttore dell'Ente e questi ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave del richiamo scritto o del-la multa, il Direttore dell'Ente stesso provvede, entro il termine di cui al comma 3, a darne comunicazione all'interessato. 6. La sospensione dal servizio e il licenziamento disciplinare sono irrogati dal Di-rettore dell'Ente, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, deter-minato ai sensi del comma 2. 7. Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ri-cevimento della proposta di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione di cui al comma 5, il Direttore dell'Ente procede all'audizione dell'interessato adottando quindi, entro quaran-ta giorni dalla data fissata per l’audizione, il relativo provvedimento. Il dipendente può es-sere rappresentato da un procuratore o dall'organizzazione sindacale cui aderisce o confe-risce mandato. Qualora l'interessato o il suo rappresentante non si presenti all'audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di quaranta giorni. 8. Il Direttore dell’Ente che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luo-go alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti, entro quindici giorni, alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l’attivazione delle procedure di

Page 35: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 33

cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. 9. Il Direttore dell’Ente, cui compete l’irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare, può concludere il procedimento del quale è stato investito anche con l’irrogazione di una sanzione minore. 10. I termini stabiliti per la contestazione delle infrazioni, la segnalazione al diri-gente competente, la conclusione del procedimento e l’irrogazione delle sanzioni hanno natura perentoria.

ARTICOLO 44 (Collegio arbitrale di disciplina – Area non dirigenziale)

1. Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da un magistrato, con funzioni di Presidente, scelto nella terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della L.R. 27.3.1996, n. 18, da un rappresentante dell'Ente di categoria dirigenziale ov-vero dal Direttore dell'Ente e da un rappresentante dei dipendenti di categoria non inferio-re a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione. 2. Il rappresentante dei dipendenti è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali a cui aderiscono dipendenti dell'Ente; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti dell'Ente per la ritenuta dei contributi sindacali. 3. Entro venti giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'organizza-zione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il Colle-gio arbitrale di disciplina. Decorsi quaranta giorni senza che il Consiglio di amministrazione abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se l'Ente adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 4. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve aderire alla proce-dura arbitrale e l'Ente vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 5. Al Presidente del Collegio arbitrale di disciplina spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro i limiti di cui all'articolo 35

Page 36: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 34

della L.R. 27.3.1996, n. 18.

ARTICOLO 45 (Sospensione del procedimento disciplinare – Area non dirigenziale)

1. Il Direttore dell’Ente sospende il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente siano in corso indagini preli-minari ovvero sia stata esercitata l'azione penale.

ARTICOLO 46 (Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria – Area non dirigenziale)

1. Il Direttore dell’Ente può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo sti-pendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse. 2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipen-dente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare. 3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedi-mento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione. 4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione. 5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel compu-to del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare even-tualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al com-ma 4. 6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle san-zioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.

ARTICOLO 47 (Effetti della conclusione del giudizio penale – Area non dirigenziale)

1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tale fatto, nonchè del passaggio in giudi-

Page 37: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 35

cato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comu-nicazione all'Ente. 2. La sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto all'im-mediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di so-spensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio. 3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale pas-sati in giudicato, il Direttore dell’Ente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha noti-zia, decide se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disci-plinare eventualmente sospeso o il licenziamento. 4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, il dipendente precedentemente licenzia-to viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nella medesima categoria e posi-zione economica posseduta al momento del licenziamento.

Page 38: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 36

CAPO VIII SOSPENSIONE DAL SERVIZIO – AREA DIRIGENZIALE

ARTICOLO 48

(Sospensione dal servizio – Area dirigenziale)

1. La sospensione cautelare dal servizio può essere disposta dal Consiglio di am-ministrazione nei confronti del dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o per fatti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servi-zio.

2. Al dirigente sospeso cautelarmente dal servizio spetta un’indennità alimentare

pari al 50% dell’intera retribuzione con esclusione di quella di risultato. 3. In caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva,

l’Ente riammette immediatamente in servizio il dirigente con il medesimo incarico rivesti-to prima della sospensione o con altro equivalente. Quanto corrisposto a titolo di indennità alimentare è conguagliato con quanto dovuto al dirigente qualora fosse rimasto in servizio, con esclusione della retribuzione di risultato.

Page 39: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 37

CAPO IX

ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO – AREA NON DIRIGENZIALE

ARTICOLO 49 (Cause d'estinzione – Area non dirigenziale)

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo:

a) in conseguenza del superamento del periodo di conservazione del posto di lavo-ro nell’assenza per malattia o per infortunio sul lavoro o per malattia ricono-sciuta dipendente da cause di servizio;

b) in conseguenza di sanzioni disciplinari che comportino il licenziamento con preavviso o il licenziamento senza preavviso;

c) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente;

d) per dimissioni del dipendente;

e) risoluzione consensuale;

f) per decesso del dipendente;

g) dispensa dal servizio.

ARTICOLO 50 (Dimissioni – Area non dirigenziale)

1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al Direttore dell'Ente.

2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a. due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b. tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c. quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

3. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 2 sono ridotti alla metà.

4. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Page 40: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 38

5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 2 e 3 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della re-tribuzione individuale mensile spettante per il periodo di mancato preavviso. L’ente ha di-ritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispon-dente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

6. E’ in facoltà della parte, che riceve la comunicazione di risoluzione del rappor-to di lavoro, risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 5.

7. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

8. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

9. In caso di decesso del dipendente, l’ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dalle norme vigenti nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

10. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi sulla retribuzione di cui all’art. 130bis, comma 2, lett. d), cui si aggiunge l’eventuale assegno per il nucleo familia-re qualora in godimento.

ARTICOLO 50 bis

(Ricostituzione del rapporto di lavoro - area non dirigenziale)

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rappor-to di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella me-desima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.

2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti tempo-rali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.

3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro di cui ai commi prece-denti, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile.

Page 41: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 39

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente e del relativo profilo, nonché alla espressa volontà dell’ente stesso.

ARTICOLO 51

(Collocamento a riposo – Area non dirigenziale)

1. Nel primo caso di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 49, la risoluzione del rap-porto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’ente co-munica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.

2. Nel secondo caso di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 49, l’ente può risolve-re il rapporto senza preavviso, salva domanda dell’interessato per la permanenza in servi-zio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.

ARTICOLO 52

(Licenziamento – Area non dirigenziale) 1. Il licenziamento è disposto dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. 2. In caso di incapacità del dipendente a svolgere le mansioni affidate, la propo-sta di licenziamento è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro. 3. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento: a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo; b) la perdita del requisito di cittadinanza richiesto per il posto ricoperto.

Page 42: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 40

CAPO X

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – AREA DIRIGENZIALE

ARTICOLO 53 (Cause di estinzione del rapporto di lavoro – Area dirigenziale)

1. Il rapporto di lavoro si estingue per le seguenti cause: a) superamento dei limiti temporali previsti dall’articolo 126 in caso di malattia,

infortunio, infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio; b) collocamento a riposo; c) recesso del dirigente con preavviso; d) recesso del dirigente senza preavviso ai sensi dell’articolo 154, comma 6; e) recesso ai sensi dell’articolo 2119 C.c.; f) recesso dell’Ente per giustificato motivo ai sensi della L: 15.7.1966, n. 604; g) risoluzione consensuale.

ARTICOLO 54 (Estinzione per superamento del periodo di conservazione del posto e per collocamento a

riposo – Area dirigenziale) 1. In caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui all’articolo 53, lett. a), senza che sia stata accertata la permanente inidoneità al servizio, l’Ente può risolvere il rapporto di lavoro. 2. Il dirigente è collocato a riposo d'ufficio, con provvedimento del Direttore dell'Ente, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacin-quesimo anno di età, ovvero a domanda, se donna, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno di età, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della L. 8.8.1995, n. 335. Il dirigente può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, per un periodo mas-simo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 55 (Recesso del dirigente con preavviso – Area dirigenziale)

1. Il dirigente può recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di lavoro a tem-

po indeterminato mediante comunicazione scritta alla controparte, nel rispetto del termi-ne di preavviso fissato in novanta giorni. Detto termine è ridotto a trenta giorni nel caso di assunzione di altro impiego.

Page 43: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 41

2. L’obbligo di preavviso non opera nei trenta giorni precedenti la scadenza dell’incarico, qualora il Consiglio di amministrazione non abbia rinnovato l’incarico mede-simo prima di tale data.

ARTICOLO 56 (Recesso ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile – Area dirigenziale)

1. Le parti possono recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi

dell’articolo 2119 del Codice civile prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, mediante comunicazione scritta alla controparte.

2. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla presta-zione lavorativa, di gravità tale, da impedire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 57 (Recesso dell’Ente con preavviso – Area dirigenziale)

1. L’Ente può recedere in qualsiasi momento dal rapporto di lavoro a tempo indeter-

minato mediante comunicazione scritta alla controparte, nel rispetto del termine di preav-viso di novanta giorni, a fronte di giustificato motivo ai sensi della legge 604/1966 nonché per accertata inidonietà permanente al servizio.

2. Il giustificato motivo va portato a conoscenza del dirigente contestualmente alla comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro.

ARTICOLO 58 (Risoluzione consensuale – Area dirigenziale)

1. L’Ente o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ente, sulla base di apposita disciplina delle con-dizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità supplementare la cui misura può variare fino a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fis-si e continuativi.

3. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in

Page 44: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 42

presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminui-zione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi con-trattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della categoria dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.

ARTICOLO 59 (Procedure di risoluzione del rapporto di lavoro – Area dirigenziale)

1. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso

è tenuta verso l’altra parte a un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Ente ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.

2. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di

lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte.

3. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso; pertan-

to, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute. Il periodo di preavviso è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servi-zio.

4. In caso di decesso del dirigente, l’Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità

sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’articolo 2122 Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

5. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione in

godimento.

ARTICOLO 60 (Contestazione degli addebiti – Area dirigenziale)

1. In caso di recesso dell’Ente dal rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, L’Ente stesso, prima di adottare l’atto di recesso, contesta per iscritto l’addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi dieci giorni dal rice-vimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un lega-le di sua fiducia.

Page 45: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 43

ARTICOLO 61 (Nullità del licenziamento – Area dirigenziale)

1. Il recesso dell’Ente è nullo: a) se è dovuto a ragioni politiche, sindacali, religiose, sessuali, di razza o lingua; b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di conservazione del posto per

malattia, infortunio, gravidanza, infermità riconosciuta come dovuta a cause di ser-vizio e per le altre cause di cui all’articolo 2110 Codice civile nonché per l’effettuazione di trattamenti terapeutico-riabilitativi previsti dall’articolo 99 della L. 22.12.1975, n. 685.

2. Nei casi di cui al comma 1 il dirigente ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito per l’illegittimo licenziamento.

ARTICOLO 62 (Impugnazione degli atti di recesso dell’Ente – Area dirigenziale)

1. Il dirigente interessato, qualora contesti la nullità, la carenza di giusta causa o di

giustificato motivo o comunque la legittimità del licenziamento, può impugnare, entro ses-santa giorni dalla comunicazione, il relativo atto mediante la richiesta del tentativo obbli-gatorio di conciliazione si sensi dell’articolo 69 bis del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 come introdotto dall’articolo 32 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 80. 2. Qualora si accerti che la motivazione fornita dall’Ente non è giustificata o non è stata fornita contestualmente all’atto di recesso ovvero si riscontri una qualunque altra il-legittimità del recesso, diversa da quelle disciplinate dall’articolo 61, l’Ente, a domanda dell’interessato, reintegra il dirigente nel posto di lavoro ovvero corrisponde al dirigente medesimo un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse ed in considerazione dell’anzianità del dirigente, tra un minimo di tre ed un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.

ARTICOLO 63 (Collegio di conciliazione – Area dirigenziale)

1. In alternativa all’impugnazione degli atti di recesso dell’Ente, esperibile ai sensi

dell’articolo 62, il dirigente può ricorrere al Collegio di conciliazione di cui al comma 3. 2. Il ricorso è inoltrato al Consiglio di amministrazione, per il tramite del Direttore

dell’Ente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di

Page 46: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 44

licenziamento. Il ricorso non ha effetto sospensivo del recesso dell’Ente. 3. Il Collegio di conciliazione è composto di tre membri. Il dirigente ricorrente e

l’Ente designano ciascuno un componente; i due componenti così designati nominano, di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.

4. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappre-

senta nell’atto di ricorso. L’Ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso.

5. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente o comunque di mancato ri-

spetto dei termini previsti per la designazione dei componenti, i mancanti sono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

6. Il Collegio, presenti le parti o, eventualmente, i loro rappresentanti, esperisce un

tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.

7. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’Ente si obblighi a riassumere il di-

rigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti, emette il proprio lodo, al quale l’Ente è tenuto a conformarsi.

8. La procedura per la conciliazione e l’emissione del lodo deve esaurirsi entro sessan-

ta giorni dalla data della costituzione del Collegio. Il Collegio si intende costituito con la nomina del presidente.

9. Le spese relative alla partecipazione del presidente sono a carico della parte soc-

combente. Il Collegio può porre a carico del soccombente anche le spese di difesa sostenu-te dall’altra parte.

10. Ove il Collegio accerti la nullità del licenziamento ai sensi dell’articolo 61, con-

danna l’Ente a reintegrare immediatamente il dirigente e a risarcirgli il danno patito a causa dell’illegittimità del licenziamento. Ove il Collegio accerti che la motivazione fornita dall’Ente non è giustificata o non è stata formulata contestualmente all’atto di recesso ov-vero riscontri una qualunque altra illegittimità del recesso, diversa da quelle disciplinate dall’articolo 61, a domanda dell’interessato, condanna l’Ente alla reintegra del dirigente nel posto di lavoro ovvero alla corresponsione al dirigente medesimo di un’indennità sup-plementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse e in considerazione dell’anzianità del dirigente, da un minimo di tre a un massimo di ven-tiquattro mensilità comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.

Page 47: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 45

ARTICOLO 64

(Norma procedurale – Area dirigenziale) 1. Il recesso dell’Ente dal rapporto di lavoro nonché la risoluzione consensuale del rapporto medesimo di cui all’articolo 53, lettere e), f) e g), sono disposti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell’Ente.

Page 48: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 46

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DEI COMANDI

CAPO I

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

ARTICOLO 65 (Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Le assunzioni di personale a contratto previste dalla legislazione statale e re-gionale vigente sono disposte dal Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore dell'En-te. La medesima procedura si applica per l'eventuale proroga dei contratti medesimi. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo l'Ente, a fronte di ragioni tecnico produttive e nel limite massimo di due unità, può ricorrere, se-condo le disposizioni del presente Capo, a forme di lavoro flessibile esclusivamente stipu-lando contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 6.09.2001 ovvero ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del Capo I del Titolo III del decreto legislativo 10.09.2003, n. 276. Per le ragioni di cui al presente comma il ricorso al lavoro flessibile è ammesso solamente per soddisfare esigenze di carattere non continuativo, e/o a cadenza periodica, per attività connesse ad esigenze straordinarie, o per particolari punte di attività o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, o attraverso le modalità di reclutamento ordina-rio. 3. L’Ente ricorre altesì, senza alcun limite, al lavoro flessibile nei seguenti casi di sostituzione di personale:

a) sostituzione di dipendenti assenti per gravidanza e puerperio, per l’assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi, per malattia o comunque per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazio-ne del posto;

b) sostituzione di dipendenti che fruiscono di aspettative sindacali o per mandato politico;

c) per compensare la minore presenza in servizio di dipendenti che usufruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.

4. Nei casi di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, l’Ente

prioritariamente provvede, ove possibile, alla sostituzione del dipendente assente con al-tro personale dell’Ente medesimo, in servizio presso la struttura interessata, di categoria immediatamente inferiore a quella del dipendente da sostituire, previo conferimento delle mansioni superiori, secondo la disciplina vigente.

Page 49: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 47

5. Per ragioni organizzative connesse con le esigenze di cui al comma 2 e in parti-colare per la realizzazione di progetti-obiettivo per i quali non sia possibile il ricorso al personale in servizio, nonché per la temporanea utilizzazione di professionalità non previ-ste nell’ordinamento dell’Ente anche al fine di sperimentarne la necessità, l’Ente, previa informativa alla organizzazioni sindacali, ricorre al lavoro flessibile nel limite massimo di una unità.

6. Il ricorso al lavoro flessibile deve essere improntato all’esigenza di contempe-

rare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. A tal fine l’Ente prioritariamente fa fronte a tali esigenze, dopo aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4, ricorren-do alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 66.

7. In nessun caso il ricorso a forme di lavoro flessibile può essere utilizzato per

sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

ARTICOLO 66 (Contratto a tempo determinato)

1. L’Ente procede ad assunzioni a tempo determinato previa verifica della possibi-

lità di utilizzare graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi dell’Ente, della Regione e di altri enti locali regionali, ovvero previo esperimento di proce-dure selettive le cui modalità sono individuate dall’Ente nel rispetto della normativa vigen-te.

2. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, ove consentito, anche a tempo parziale.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto a un periodo di prova, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può re-cedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, ove posto in essere dall’Ente, deve essere motivato.

4. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e giuridico contrattualmente previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, coe-rentemente con la natura del contratto a termine ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione della durata del contratto; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando – in quanto compatibili – i crite-

ri stabiliti dalla vigente normativa regionale, i periodi per i quali spetta il trat-

Page 50: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 48

tamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti in misura proporzionalmente rapportata alla durata del rapporto di la-voro, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trat-tamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto di cui ai commi 7, 8 e 10, dell’articolo 125, è calcolato in misura proporzionalmente rapportata alla durata del rapporto di lavoro e non può in ogni caso superare la durata del rap-porto medesimo;

c) possono essere concessi, alle medesime condizioni, i permessi previsti dal pre-sente regolamento per il personale con contratto a tempo indeterminato ad ec-cezione di quelli di cui all’articolo 121; possono essere altresì concessi permes-si non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni comples-sivi;

d) sono comunque fatte salve tutte le altre disposizioni di assenza dal lavoro sta-bilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.

5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito ovvero con il rientro a tempo pieno del lavoratore di cui si compensa la minore presenza in servizio. 6. I periodi di servizio con contratto di lavoro a termine presso l’Ente, per un pe-riodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell’ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine. In ogni caso, dell’attività svolta a tempo determinato non si tiene conto a tali fini decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto. 7. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la parteci-pazione alle attività formative programmate dall’Ente. 8. Alla fine di ciascun anno l’Ente comunica alle organizzazioni sindacali il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata, il numero e la categoria dei lavoratori inte-ressati. 9. I risparmi derivanti dalla mancata sostituzione di dipendenti assenti o dalla mancata compensazione con rapporti di lavoro a tempo determinato della minor presenza in servizio dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono destinati al finan-ziamento di istituti contrattuali economici di carattere premiale.

Page 51: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 49

ARTICOLO 66 bis (Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato)

1. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati unicamente con le agenzie abilitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’attività di sommini-strazione di lavoro temporaneo.

2. L’Ente comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere di-sciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300/1970. 3. L’Ente è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 4. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del perso-nale dipendente. 5. Alla fine di ciascun anno l’Ente comunica alle organizzazioni sindacali il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata e il numero e la categoria dei lavoratori in-teressati.

Page 52: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 50

CAPO II

COMANDI DI PERSONALE

ARTICOLO 67 (Trattamento economico e durata dei comandi)

1. L'Ente, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può av-valersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni statale, regionale o da altro Ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta dell'Ente. 2. La spesa per il personale comandato fa carico all'Ente che è, altresì, tenuto a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. 3. Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'Amministrazione di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dal presente regola-mento, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Ente. Il personale me-desimo, qualora sia inviato in missione per conto dell'Ente, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale dello stesso. 4. Detto personale, qualora svolgesse lavoro straordinario per conto dell'Ente, può optare per il compenso nelle misure previste per il personale dello stesso. 5. I comandi previsti dal presente articolo e da altre leggi regionali o statali ven-gono disposti dal Direttore dell'Ente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, previa informazione alle organizzazioni sindacali. 6. I limiti di tempo di cui al comma 5 non si applicano per il numero massimo di due unità.

ARTICOLO 68 (Comando presso altra amministrazione)

1. Il Direttore dell'Ente, previo assenso degli interessati, può disporre il comando di dipendenti dell'Ente medesimo presso altra Amministrazione statale, regionale o locale.

Page 53: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 51

2. I comandi di cui al comma 1 sono disposti per un periodo di tempo non superio-re ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno. 3. Il dipendente in posizione di comando conserva il proprio stato giuridico e trat-tamento economico. 4. La spesa del personale comandato presso altra Amministrazione, fa carico all'Amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio. L'Amministrazione è, altresì, tenuta a versare all'Ente l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. 5. I limiti di tempo di cui al comma 2 non si applicano per il numero massimo di una unità.

Page 54: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 52

TITOLO IV

DIRIGENZA

ARTICOLO 69 (Articolazione della dirigenza)

1 La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali. 2. Nell'ambito della categoria dirigenziale di cui al comma 1 sono previsti gli incarichi di Direttore di servizio e di Dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di no-tevole complessità.

ARTICOLO 70

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore dell'Ente) 1. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell’organizzazione degli uffici dell’Ente. 2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalle direttive del Presidente il Direttore è responsabile della gestione dell’Ente e: a) interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione assicurando le funzioni

di segreteria e fornisce risposte ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti dell'Ente;

b) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni, cura l'attuazione dei pro-grammi ed il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministra-zione proponendo progetti la cui gestione è attribuita ai Direttori di servizio ed indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascuna funzione obietti-vo(v. anche art. 6. c. 2, L.R. 25/02).;

c) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le pro-poste di variazione in corso di esercizio, sentiti i Direttori di servizio;

d) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali dell'attività dell'Ente, sentiti i Direttori di servizio;

e) firma, unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni del Consiglio di ammi-nistrazione, nonchè gli atti per i quali sia richiesta la firma congiunta;

f) approva i contratti stipulati dai Direttori di servizio; g) provvede all’impegno e alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle

eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di sua competen-za;

h) attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;

Page 55: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 53

i) indirizza, verifica e controlla l'attività dei Direttori di servizio anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi nonché di assenza, impedimento o va-canza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l’incarico di sostitu-zione;

l) provvede alla verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività indivi-duale dei dipendenti e di quella collettiva degli uffici della direzione, della presenza e dell'osservanza del prestabilito orario di lavoro dei dipendenti asse-gnati agli uffici medesimi;

m) svolge i procedimenti disciplinari di competenza; n) incarica i Direttori di servizio di svolgere ispezioni presso altri servizi in rela-

zione al controllo dell'azione amministrativa ed ai fini del controllo dell'attività di gestione.

o) approva, con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via perma-nente, del Consiglio di amministrazione e nei limiti stabiliti dallo Statuto, gli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali relativi agli immobili esistenti nell’ambito territoriale dell’Ente.

ARTICOLO 71 (Responsabilità del Direttore dell'Ente)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 70, il Direttore ha la responsabili-tà:

a) del risultato dell'attività svolta in relazione all'incarico attribuitogli, del conse-guimento degli obiettivi e dell'osservanza dei programmi, delle priorità e delle direttive generali fissati dal Consiglio di amministrazione, del rendimento e dei risultati dell'attività degli uffici e servizi dell'Ente;

b) dell'imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti di sua competenza;

c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni svolte, nonchè delle omissioni in cui sia incorso in rapporto alle sue attribuzioni.

ARTICOLO 72 (Svolgimento, da parte del Direttore dell’Ente, di compiti inerenti al personale)

1. Con decreto del Direttore dell’Ente sono adottati i seguenti atti: a) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro; b) comandi di personale di cui agli articoli 67 e 68; c) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia di cui all’articolo

125, comma 7 e 126, comma 7, con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;

Page 56: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 54

d) ricorsi di cui al comma 3 dell’articolo 11 avverso il giudizio sfavorevole espres-so sul periodo di prova ai fini dell’assunzione in ruolo;

e) assegnazione ad altro profilo professionale nell’ambito della medesima catego-ria;

f) assegnazione del personale del ruolo unico dell’Ente alle strutture dell’Ente medesimo;

g) pronuncia di decadenza dell’interessato dall’assunzione a tempo determinato in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui all’articolo 10, comma 6, e all’articolo 12, comma 4;

h) approvazione dell’esito della selezione di cui all’articolo 10, comma 8.

ARTICOLO 73 (Funzioni ed attribuzioni dirigenziali)

1. I dirigenti di cui al comma 2 dell'articolo 69 esercitano le seguenti funzioni: a) direzione di un servizio dell'Ente;

b) attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla realizzazione dei programmi e del conseguimento degli obiettivi nell'ambito delle materie di competenza;

c) attività di supporto al Consiglio di amministrazione e formulazione di proposte per gli atti di competenza del Consiglio medesimo;

d) esercizio dei poteri di spesa nonchè dei poteri di gestione inerenti alla realiz-zazione di progetti in attuazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione;

e) formulazione di programmi di lavoro e organizzativi del servizio diretto per il miglioramento della funzionalità dello stesso;

f) verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale dei dipen-denti e di quella collettiva del servizio diretto, della presenza e dell'osservanza del prestabilito orario di lavoro dei dipendenti assegnati al servizio medesimo;

g) esercizio di funzioni ispettive, presso altri servizi e su incarico del Direttore dell'Ente, in relazione al controllo dell'azione amministrativa ed ai fini dell'atti-vità di controllo di gestione;

h) svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza.

ARTICOLO 74 (Responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti di cui all'articolo 73 hanno la responsabilità: a) del risultato dell'attività svolta dalla struttura cui sono preposti ovvero dell'at-

tività svolta in relazione agli incarichi attribuiti, del conseguimento degli obiet-tivi e dell'osservanza dei programmi, delle priorità e delle direttive generali

Page 57: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 55

fissate dal Consiglio di amministrazione, del rendimento e dei risultati della ge-stione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;

b) dell'imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti nei relativi settori di attività;

c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonchè delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro attribuzioni.

ARTICOLO 74 bis (Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6 della L.R. 1 ottobre 2002, n. 25,

il Direttore dell’Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presiden-te, dura in carica ulteriori centottanta giorni rispetto al Consiglio di amministrazione che l’ha nominato ed è rinnovabile.

ARTICOLO 75 (Conferimento degli incarichi di cui all’articolo 69, comma 2)

1. Gli incarichi di cui all’articolo 69, comma 2, sono attribuiti a personale appar-tenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, del-le attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all’attività svolta in precedenza nell’ambito dell’Ente. 2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revo-cabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deli-berazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore dell’Ente. 3. Qualora, alla data di scadenza dell’incarico conferito a un dipendente dell’Ente, il Consiglio di amministrazione sia in ordinaria amministrazione, l’incarico me-desimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4. 4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dalla data del decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con cui viene rico-stituito il Consiglio di amministrazione. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati. 5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure

Page 58: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 56

di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al 15% dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a perso-ne, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professio-nale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pub-bliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenzia-li o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scienti-fica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scienti-fiche o da concrete esperienze di lavoro. 6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico dell’Ente in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamen-to in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il servizio prestato in for-za del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. 7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento. 8. Il Consiglio di amministrazione determina il trattamento economico dei dirigen-ti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti dell’Ente cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esi-to alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competen-ze professionali. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i novanta giorni successivi alla cessazione dell’incarico di Direttore dell’Ente. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal presente Regolamento per l’area dirigen-ziale.

ARTICOLO 76 (Sostituzione del Direttore dell’Ente)

1. Il Direttore dell’Ente è sostituito, in caso di assenza, impedimento e vacanza, da un dirigente nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore me-desimo. 2. In caso di vacanza dell’incarico ovvero di assenza continuativa superiore ai ses-santa giorni nel corso dell’anno, escluso il periodo di ferie, il Consiglio di amministrazione determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto; l’entità di detto

Page 59: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 57

trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l’intero periodo di sostituzione e a decorrere dal sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà es-sere superiore alla differenza tra il trattamento economico del Direttore assente o cessato dall’incarico e quello in godimento.

ARTICOLO 76 bis (Sostituzione dei Direttori di servizio)

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Direttore di Servizio il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore dell’Ente e valutata l’impossibilità dello stesso di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente.

ARTICOLO 77 (Funzioni ed attribuzioni del Direttore di servizio)

1. I Direttori di servizio, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanzia-ria ed amministrativa:

a) stipulano i contratti, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di ammini-strazione;

b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture, servizi e acquisto di beni immobili, compresa la liquidazione delle somme dovute;

c) adottano i provvedimenti di autorizzazione ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da norme regolamentari;

d) provvedono all'accertamento delle entrate direttamente conseguenti ai prov-vedimenti di competenza;

e) provvedono all’impegno e alla liquidazione delle spese di competenza del ser-vizio al quale sono preposti; il Direttore del servizio amministrativo provvede all'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione;

f) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, pre-vio eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

g) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo.

h) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, del Consiglio di amministrazione, gli atti di assenso a cancellazio-ne di iscrizioni di ipoteche prestate a favore dell’Ente, nonchè alla loro restri-zione o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati.

2. I Direttori di servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Page 60: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 58

ARTICOLO 78

(Funzioni del Dirigente con incarico di ricerca, studio ed elaborazione di notevole com-plessità)

1. Per compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, può essere

attribuito nell'ambito dell'Ente un particolare incarico a personale dell'Ente medesimo di qualifica dirigenziale con specifica qualificazione professionale e competenze interdiscipli-nari ovvero che utilizzi particolari metodologie lavorative. 2. L'organizzazione ed articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del Direttore dell'Ente.

ARTICOLO 79 (Controllo interno di gestione)

1. L’Ente si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di migliorare l’attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi in-terventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con de-liberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente dell’Ente.

ARTICOLO 80 (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. L’attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell’attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di ri-sultato. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione è coadiuvato da un apposito nucleo di valutazione. 3. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparati-va dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica ge-stione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrati-va. 4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione del Consiglio di ammini-strazione, su proposta del Presidente Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore,

Page 61: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 59

che lo presiede, e da due esperti esterni all’Ente. I componenti esterni rimangono in carica cinque anni e l’incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall’incarico alla cessazione dall’incarico del Direttore dell’Ente. 5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un’indennità annua da determinarsi con deliberazione del Consiglio di amministrazione, nonché il rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità stabilite per i consiglieri dell’Ente. 6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della pro-pria attività al Consiglio di amministrazione. Il nucleo di valutazione ha accesso ai docu-menti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

ARTICOLO 80 bis (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. Nell’ambito delle funzioni di controllo di gestione e di verifica dei risultati,

l’Ente attiva meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendi-menti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, con riferimento ai programmi ed obiettivi assegnati ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese di-sponibili.

2. Il Consiglio di amministrazione valuta le prestazioni professionali dei dirigenti

in sede di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali im-partite avvalendosi, nell’esercizio di tale funzione, degli strumenti di controllo interno ov-vero di strumenti operativi esterni .

3. In sede di valutazione si accerta, anche mediante analisi comparative dei costi

e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse e il buon andamento dell’azione amministrativa, anche in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente a disposizione.

4. Il Presidente, entro sessanta giorni dalla sua nomina, convoca le organizzazioni

sindacali per un incontro nel corso del quale le parti discutono in merito ai criteri generali che verranno proposti al Consiglio di amministrazione nella verifica dei risultati e nella va-lutazione dei dirigenti.

5. Qualora la valutazione dell’attività del dirigente sia non positiva, il Consiglio di

amministrazione prima di adottare gli atti conseguenti acquisisce, in contradditorio, le va-lutazioni del dirigente interessato, che può essere assistito da persona di fiducia.

Page 62: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 60

ARTICOLO 81 (Albo dei dirigenti e dei sostituti)

1. E’ istituito presso la Presidenza l’Albo dei dirigenti del ruolo unico dell’Ente di cui all’articolo 69. Esso è diviso in tre parti in cui vengono collocati i dirigenti di cui all’articolo 69, suddivisi nei seguenti raggruppamenti:

a) raggruppamento comprendente i dirigenti del ruolo unico dell’Ente; b) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non sia-

no stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organiz-zativi dell’Ente;

c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non ab-biano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d’ufficio;

2. I Dirigenti di cui al comma 1, lettera b), sono collocati in posizione di disponi-

bilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti ri-mangono a disposizione dell’Ente al fine della copertura di incarichi di cui all’articolo 69, comma 2, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il pe-riodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento prima dell’eventuale conferimento con contratto di diritto privato, ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento ovvero, per i dirigenti con contratto di lavoro di diritto pubblico, il tratta-mento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti ridotto, con riferi-mento alle indennità, del venti per cento. Decorsi due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all’articolo 69, comma 2, è operata un’ulteriore ri-duzione del quaranta per cento e il dirigente medesimo è collocato d’ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni di mobilità senza aver preso servi-zio presso l’Ente ovvero presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rap-porto di lavoro con l’Ente.

3. I dirigenti di cui al comma 1, lettera c), sono collocati in posizione di disponibi-lità per la durata massima di un anno. Durante tale periodo al dirigente compete il tratta-mento economico in godimento per la categoria. Decorso l’anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all’articolo 69, comma 2, lo stesso è collocato d’ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salva-guardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni di mobilità senza aver preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rap-porto di lavoro con l’Ente. 4. E’inoltre istituito presso la Presidenza l’elenco dei sostituti dei dirigenti.

Page 63: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 61

ARTICOLO 82

(Indennità dei Direttori di servizio) 1. Ai Direttori di servizio è attribuita per la durata dell'incarico un'indennità di po-sizione mensile, pensionabile, nella misura annua corrispondente al 70% dello stipendio ini-ziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 353,38 lordi mensili. 2. In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per ferie e per malattia nonché per gravidanza e puerperio che si protraggano oltre 30 giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, la corresponsione dell’indennità di cui al comma 1 viene sospesa.

Page 64: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 62

PARTE III

DIRITTI E DOVERI

TITOLO I

ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 83 (Principi generali)

1. Il dipendente, nello svolgimento del suo lavoro, deve ispirarsi ai principi della normativa vigente ed in particolare a quelli della legge istitutiva dell'Ente e del presente regolamento, osservare l'orario d'ufficio, operare con assiduità e diligenza. 2. Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

ARTICOLO 84 (Diritti e responsabilità)

1. I dipendenti dell'Ente hanno diritto a svolgere le attribuzioni inerenti alla pro-pria categoria e ad esercitare le specifiche mansioni del profilo professionale loro assegna-to. 2. Essi sono responsabili del corretto adempimento dei compiti loro affidati nei singoli settori di attività e debbono improntare la loro opera al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettività.

ARTICOLO 85 (Mansioni e responsabilità professionale)

1. I dipendenti dell'Ente, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e at-tribuzioni, rispondono degli atti da loro sottoscritti, firmati o siglati.

2. I dipendenti sono tenuti a svolgere tutti i compiti e le attività inerenti alla pro-

Page 65: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 63

fessione cui appartengono, secondo le norme che regolano l'esercizio della professione medesima, assumendone la responsabilità professionale.

3. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti dal contratto collettivo, ovvero a quelle corrispon-denti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello svi-luppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle categorie di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

4. Sono considerate mansioni superiori quelle proprie della categoria immediata-mente superiore. Ai fini del presente articolo, è considerato svolgimento di mansioni supe-riori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni.

5. Ferme restando le diversità di contenuto professionale nell’ambito di ciascun profilo, all’interno di ciascuna categoria le mansioni proprie dei singoli profili professionali sono considerate equivalenti.

6. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore, con esclusione di quella dirigenziale:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti va-canti;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conserva-zione del posto, con esclusione della assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

7. L’attribuzione delle mansioni superiori ai sensi del comma 6 è disposta dal Di-rettore su proposta del Direttore di Servizio all’interno della cui struttura si è realizzata la vacanza o la assenza. Per il periodo di effettiva prestazione il dipendente ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nella categoria di appartenenza e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea attri-buzione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a ti-tolo di retribuzione individuale di anzianità. Sono altresì dovute al dipendente cui sono sta-te assegnate le mansioni superiori le eventuali indennità relative alle funzioni del dipen-dente sostituito.

8. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze di posti in organico, l’Ente avvia le procedure per la copertura dei posti vacanti.

9. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 6, è nulla l’assegnazione a mansioni proprie della categoria superiore, ma al dipendente è comunque corrisposto il trattamento di cui al comma 7.

10. Alla copertura della posizione di lavoro del dipendente assegnato a mansioni superiori, e per la durata di tale assegnazione, l’Ente può, per obiettive esigenze di servi-

Page 66: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 64

zio, procedere con le modalità previste al comma 7 con altri dipendenti in servizio presso la struttura interessata appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella ri-vestita dal dipendente al quale sono state assegnate le mansioni superiori.

ARTICOLO 86 (Responsabilità dei coordinatori degli uffici)

1. I coordinatori di cui all’articolo 4 comma 2 hanno la responsabilità organizzati-

va della struttura cui sono preposti con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività del personale ad essa addetto.

2. L’incarico di coordinatore è conferito dal Consiglio di amministrazione, su pro-posta del Direttore dell’Ente. L’incarico è conferito per due anni ed è revocabile e rinno-vabile.

ARTICOLO 87 (Segreto d'ufficio)

1. Il dipendente dell'Ente deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmette-re a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni ammini-strative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di ac-cesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il dipendente preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

ARTICOLO 88 (Orario di servizio – Area non dirigenziale)

1. L'orario ordinario di servizio è di 36 ore settimanali. 2. Il personale ha diritto a un giorno di riposo settimanale.

3. Salvi e impregiudicati i provvedimenti disciplinari, per il periodo di assenza in-giustificata dal servizio non compete in ogni caso alcuna retribuzione. 4. La strutturazione dell'orario giornaliero e le modalità di controllo dello stesso sono quelle stabilite, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, a seguito di con-trattazione interna.

Page 67: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 65

ARTICOLO 89 (Orario di lavoro – Area dirigenziale)

1. Il dirigente organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavo-

ro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto e all’espletamento dell’incarico conferitogli, in relazione agli obiettivi da raggiungere e ai programmi da realizzare, garantendo comunque un orario settimanale di almeno 36 ore ar-ticolato su cinque giornate lavorative.

2. La presenza in servizio dei dirigenti è documentata mediante rilevazione con

orologio segnatempo con riferimento all’ora di inizio e all’ora di fine servizio nonché alle uscite per motivazione diversa da quella di servizio.

3. Per quanto riguarda il Direttore dell’Ente, la rilevazione di cui al comma 2 può

essere attuata mediante altra idonea modalità. 4. Ai fini della maturazione del diritto al rimborso delle spese per i pasti, il diri-

gente deve risultare in servizio nella giornata complessivamente per un periodo di almeno quattro ore, garantendo la presenza per almeno due ore prima della pausa per il pranzo e per almeno due ore dopo detta pausa.

ARTICOLO 90 (Indennità di mensa)

1. A tutto il personale in servizio presso l'Ente spetta, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, un'indennità di mensa da determinarsi in analogia a quanto previsto in sede di contrattazione collettiva per il personale regionale sia dell’area dirigenziale che di quella non dirigenziale e con la medesima decorrenza. Il recepimento della norma contrattuale riguardante la misura di tale indennità avviene con provvedimento del Direttore dell'Ente. 2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di mensa: a) per ore di lavoro pomeridiano, si intendono quelle effettuate dopo la pausa per

il pranzo e per almeno due ore nei giorni di rientro pomeridiano; b) per il personale che effettua prestazioni di lavoro straordinarie per ore di lavo-

ro pomeridiano, si intendono quelle effettuate dopo la pausa per il pranzo, per almeno due ore consecutive e con un intervallo dal turno di lavoro antimeridia-no non superiore a due ore.

Page 68: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 66

3. Ai fini del diritto al rimborso delle spese per i pasti, il dipendente deve comun-que risultare in servizio nella giornata complessivamente per un periodo di almeno quattro ore, di cui due ore prima della pausa per il pranzo.

ARTICOLO 91 (Dimora)

1. Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, pur-chè la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio. 2. Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

ARTICOLO 92 (Responsabilità civile e penale)

1. Nell'espletamento delle loro funzioni, i dipendenti dell'Ente sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

ARTICOLO 93

(Incompatibilità) 1. Il dipendente dell'Ente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rappor-to di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 2. Su richiesta dell'interessato il Direttore dell'Ente può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'as-sunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo aver verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con l'Ente e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Ente stesso. Quando la richiesta sia presentata dal Direttore dell'Ente l'autorizzazione viene concessa dal Presidente. 3. A tal fine il Consiglio di amministrazione provvede a: a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento

degli incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;

Page 69: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 67

b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendo-no autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elemen-ti di valutazione.

4. Il Direttore dell'Ente o, nel caso del Direttore dell'Ente medesimo il Presidente, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fis-sandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. 5. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente l'elenco degli incarichi at-tribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei relativi compensi. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente dell'Ente sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina dell'Ente stesso. 7. Sino a quando non si sia provveduto a quanto stabilito dal comma 3 l'autorizza-zione all'accettazione di incarichi e all'assunzione di cariche di cui al comma 2 viene rila-sciata dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 94

(Uniforme ed oggetti di corredo) 1. Il dipendente che disimpegna determinate prestazioni deve indossare in servi-zio l'uniforme o particolari oggetti di vestiario o di corredo e usare i prescritti indumenti protettivi forniti dall'Ente. 2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, previa informazione alle organiz-zazioni sindacali, le caratteristiche, la quantità e il periodo minimo d'uso del vestiario e/o dell'equipaggiamento.

Page 70: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 68

TITOLO II

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – AREA NON DIRIGENZIALE

ARTICOLO 95 (Disciplina dell’aggiornamento e formazione professionale – Area non dirigenziale)

1. L’Ente riconosce la formazione professionale quale leva srategica per

l’evoluzione amministrativa, per l’acquisizione e il consolidamento delle competenze e per il conseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione strategica, nonché per la crescita professionale e gli sviluppi di carriera dei dipendenti.

2. L’Ente favorisce la partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione professionale, secondo programmi concordati con le organizzazioni sindacali, e attiva i re-lativi percorsi formativi secondo i seguenti criteri:

a) formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione, al fine di far acquisire le abilità proprie del profilo professionale di assunzione;

b) aggiornamento, specializzazione o perfezionamento professionale, rivolto al mantenimento o all’adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti dal lavoratore in connessione con l’avanzamento dei processi di inno-vazione normativa, scientifica, tecnologica ed organizzativa;

3. L’aggiornamento professionale costituisce un diritto dovere del dipendente

dell’Ente. 4. L’Ente provvede alla formazione e all’aggiornamento professionale dei dipen-

denti servendosi di tutti i mezzi disponibili al fine di conseguire lo sviluppo di un’adeguata e qualificante professionalità di tutto il personale, il miglioramento della produttività dei servizi e degli uffici dell’Ente nonché l’incremento delle capacità organizzative e gestiona-li dei dipendenti.

5. L’Ente realizza le attività di formazione e aggiornamento professionale, tra le

quali quelle obbligatorie per legge, anche sulla base di un piano triennale, finalizzato all’individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferi-mento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obietti-vi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.

6. Il piano triennale di cui al comma 5, viene approvato con deliberazione del

Consiglio di amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio considerato. Con le stesse modalità il Consiglio di amministrazione provvede, annualmente, ad aggiornare il piano triennale con l’inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.

Page 71: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 69

7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale

e alle altre iniziative di formazione e aggiornamento professionale, cui l’Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Ente.

8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove compe-

ta ai sensi del vigente Regolamento del personale, il diritto al trattamento di missione. 9. I corsi di formazione e aggiornamento promossi su iniziativa dell’Ente si conclu-

dono, tendenzialmente, con una verifica del grado di apprendimento la quale, nelle fatti-specie previste, è utilizzabile anche in funzione delle valutazioni ai fini dello sviluppo pro-fessionale e della progressione di carriera.

Page 72: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 70

TITOLO III

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – AREA DIRIGENZIALE

ARTICOLO 96 (Disciplina dell’aggiornamento e formazione professionale – Area dirigenziale)

1. L’aggiornamento e la qualificazione professionale costituiscono metodo perma-

nente per la crescita e la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei dirigenti in funzione delle responsabilità loro affidate. La formazione rappresenta altresì uno strumen-to fondamentale per promuovere una cultura organizzativa gestionale orientata ai risultati e all’efficacia ed all’efficienza delle attività dell’Ente.

2. L’Ente realizza le attività di formazione e aggiornamento professionale, tra le

quali quelle obbligatorie per legge, anche sulla base di appositi piani o programmi. 3. Il dirigente è tenuto a partecipare a corsi di formazione e alle altre iniziative di

formazione e aggiornamento professionale, organizzati o autorizzati dall’Ente ed è consi-derato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico dell’Ente.

4. Al dirigente partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove compe-

ta ai sensi della vigente normativa regionale, il diritto al trattamento di missione.

Page 73: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 71

TITOLO IV

PARI OPPORTUNITÀ – AREA NON DIRIGENZIALE

ARTICOLO 97 (Pari opportunità – azioni positive)

1. L’Ente promuove, anche su proposta delle organizzazioni sindacali, iniziative e

adotta misure volte a garantire un’effettiva e piena uguaglianza tra uomini e donne nel la-voro e nella crescita professionale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene costituito un Comitato per le pari oppor-tunità.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore dell’Ente ed è composto da sei membri, di cui tre designati dall’Ente, uno dei quali con funzioni di presidente, e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. I membri del Comitato sono confermati o rinnovati ogni due anni.

5. Il Comitato svolge compiti consultivi e propositivi in ordine a provvedimenti e misure idonei a favorire effettive condizioni di parità nel lavoro e nello sviluppo professio-nale. Diffonde altresì la cultura delle pari opportunità e promuove ogni iniziativa volta a consentire una reale parità tra uomini e donne nell’ambito lavorativo dell’Ente, indivi-duando le forme più idonee di comunicazione e di confronto all’interno dell’Ente medesi-mo.

ARTICOLO 97 bis (Mobbing)

1. L’Ente e le Organizzazioni sindacali interne prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratteriz-zato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie ta-li da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di apparte-nenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

Page 74: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 72

2. In relazione al comma 1, l’Ente e le Organizzazioni sindacali interne, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconosco-no la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffu-sione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro.

3. Nell’ambito delle forme di partecipazione é istituito, pertanto, un Comitato Paritetico con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento al-la verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che pos-sano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla re-pressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del di-pendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate all’ente per i conse-guenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, l’eventuale costituzione ed il fun-zionamento di sportello di ascolto nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/della consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di com-portamento, sentite le organizzazioni interne.

5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il Comitato propone, nell’ambito dei piani generali per la formazione predisposti dall’ente, idoneo intervento formativo e di aggiornamento del personale, che può essere finalizzato, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.

6. Il Comitato è costituito da un componente designato unitariamente dalle Or-ganizzazioni sindacali interne e da un rappresentante dell’ente. Per ogni componente ef-fettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica

Page 75: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 73

del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportuni-tà, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le atti-vità dei due organismi.

7. L’Ente favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato ogni qualvolta si riubisce redige un verbale che porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti il Comitato possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

ARTICOLO 97 ter (Molestie sessuali)

1. Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della reciproca libertà e dignità della persona.

2. La molestia sessuale è fonte di lesione di tale diritto nonché fonte di discrimi-nazione tale da compromettere la realizzazione della uguaglianza sostanziale fra donne e uomini nel lavoro, così come previsto dalle normative in materia di parità e di pari oppor-tunità. Le lavoratrici/i lavoratori hanno diritto, oltre che ad essere trattati con dignità, a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.

3. Le molestie sessuali, oltre ad essere considerate un illecito, guastano l’ambiente di lavoro con conseguenze negative anche per quanto riguarda efficienza e produttività, per cui spetta all’Ente farsi garante di un ambiente di lavoro esente da simili comportamenti assicurando adeguate procedure da seguire, garantendo la necessaria ri-servatezza ed attuando programmi finalizzati alla prevenzione.

4. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, an-che verbale, a connotazione sessuale, ovvero ogni comportamento basato sul sesso che of-fende la dignità e la libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

5. L’Ente dovrà eseguire uno screening teso a verificare l’incidenza del fenomeno delle molestie sessuali nel luogo di lavoro.

6. Dovrà altresì verificare tutte le procedure riguardanti la gestione del persona-le, tra cui, in particolare, trasferimenti e mobilità, riconoscimenti professionali e retribu-

Page 76: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 74

tivi, orario di lavoro e partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professiona-le, in quanto le molestie sessuali, oltre ad inquinare l’ambiente di lavoro, possono essere usate quale elemento di scambio per la concessione di particolari vantaggi o per evitare svantaggi.

7. In questi casi si configura un vero e proprio ricatto sessuale che può comporta-re un abuso, di autorità dal momento che chi detiene la funzione di controllo o di dirigenza detiene altresì, il potere di assumere una decisione che riguarda la vita professionale della persona oggetto di molestie.

8. L’Ente, in collaborazione con le Organizzazioni sindacali, individua luogo e mo-dalità per sostenere ed assistere le persone vittime di molestie sessuali, stipulando, laddo-ve possibile, convenzioni per il gratuito patrocinio nei casi di ricorso in giudizio.

9. Presso l’Ente verrà istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fidu-cia, denominato Consigliera/Consigliere, quale persona, in possesso dei requisiti necessari, con esperienza nella trattazione di casi di molestie sessuali nei luoghi di lavoro. L’Ente, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, dovranno definire il ruolo, l’ambito d’intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consiglie-ra/Consigliere. Per detto ruolo l’Ente potrà individuare una figura esterna od interna all’Amministrazione, purché, anche con la frequenza di un apposito percorso formativo, sia riconosciuta idonea a ricoprire l’incarico da tutte le parti interessate.

10. La Consigliera/il Consigliere di fiducia agisce in assoluta autonomia e l’Amministrazione dovrà provvedere a garantire mezzi e risorse per consentire lo svolgi-mento delle funzioni attribuite.

11. Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si ap-plicano le misure disciplinari previste dalla normativa vigente. Sono inoltre sanzionabili anche i casi di ritorsione diretta o indiretta posta nei confronti di chi denuncia casi di mo-lestie e/o di eventuali testimoni.

12. La persona vittima di comportamenti molesti potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere di fiducia designato/a o al Comitato Pari Opportunità e/o al Dirigente della struttura di appartenenza al fine di avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.

13. Qualora l’interessato/a ritenga inadeguati i tentativi di soluzione informale del caso, può ricorrere alla procedura formale. Essa prende avvio attraverso la denuncia scrit-ta relativa al comportamento molesto, con l’assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza che la inoltrerà all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Page 77: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 75

14. Nel caso in cui la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigen-te/il dirigente dell’ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata all’Direttore dell’ente.

15. L’Ente provvederà con atti formali a promuovere indagini e ad avviare il relati-vo procedimento disciplinare.

16. L’interessata/o può, nel corso di tutto il procedimento d’inchiesta, chiedere l’assistenza di una persona di fiducia.

17. Nei casi di formale denuncia di molestia sessuale, deve essere garantita una procedura chiara e precisa tale da consentire una soluzione rapida ed efficace del proble-ma.

18. Qualora l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa con le OO.SS. e sentita la con-sigliera/il consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona. In questo ca-so la denunciante o il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito in altro ufficio che non gli comporti disagio.

19. Qualora l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento, in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento discipli-nare, al fine di ristabilire un clima sereno; ad entrambi gli interessati è data la possibilità di esporre le proprie ragioni, con l’eventuale assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ga-rantendo a ciascuno dei due che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Page 78: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 76

TITOLO V

PARI OPPORTUNITÀ – AREA DIRIGENZIALE

ARTICOLO 98 (Azioni positive – Area dirigenziale)

1. L’Ente promuove, anche su proposta delle Organizzazioni sindacali, iniziative e

adotta misure volte a garantire un’effettiva e piena uguaglianza tra dirigenti uomini e diri-genti donne nel lavoro e nella crescita professionale e sociale. Il Comitato per le pari op-portunità di cui all’articolo 97 area non dirigenziale, opera anche con riferimento alle azioni positive da attuarsi nell’ambito dell’area dirigenziale.

Page 79: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 77

TITOLO VI

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO – AREA NON DIRIGENZIALE

ARTICOLO 99 (Disposizioni generali – Area non dirigenziale)

1. L’Ente adotta ogni misura e iniziativa atta a tutelare, nel rispetto e in attua-

zione delle disposizioni di principio del decreto legislativo 626/1994, la salute e la sicurez-za dei dipendenti nello svolgimento dell’attività lavorativa.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento trova ap-plicazione la disciplina dettata dal decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 100 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Area non dirigenziale)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato congiuntamente

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio al-cuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse forme di tutela previste per i dirigenti sindacali.

3. L’Ente organizza, almeno una volta all’anno, un incontro con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con le modalità e per le finalità di cui all’articolo 11 del de-creto legislativo 626/1994.

ARTICOLO 101 (Permessi orari retribuiti – Area non dirigenziale)

1. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo

626/1994, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza utilizza appositi permessi orari retribuiti pari a quaranta ore annue.

2. Per l’espletamento degli adempimenti di cui al medesimo articolo 19 del decre-

to legislativo 626/1994, qualora attivati su iniziativa dell’Ente, non viene utilizzato il pre-detto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro.

Page 80: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 78

ARTICOLO 102 (Accesso ai luoghi di lavoro – Area non dirigenziale)

1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze

operative e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza comunica, di norma, preventi-vamente le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro al responsabile della strut-tura interessata e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i quali possono partecipare alla visita congiuntamente al rappresentante medesimo.

3. A fronte di particolari situazioni di gravità e urgenza, il rappresentante dei la-voratori per sicurezza può accedere, immediatamente, ai luoghi di lavoro previa semplice segnalazione, anche informale, al responsabile della struttura interessata.

ARTICOLO 103 (Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Area non dirigenziale)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve un’adeguata formazione

comprendente, comunque, un programma base di almeno 32 ore, attuabile anche in più moduli, vertente su:

a) conoscenze generali degli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

b) conoscenze generali dei rischi dell’attività e delle relative misure di prevenzio-ne e protezione;

c) metodologie di valutazione del rischio; d) metodologie minime delle comunicazioni.

2. L’Ente, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai

fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvede a un’integrazione della formazione.

ARTICOLO 104 (Strumenti per l’espletamento delle funzioni – Area non dirigenziale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 626/1994,

sono messi, di volta in volta, a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicu-rezza, su richiesta del medesimo, un apposito locale nonché pubblicazioni specifiche del settore e adeguata strumentazione tecnica.

Page 81: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 79

ARTICOLO 105 (Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e

pronto soccorso – Area non dirigenziale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 626/1994, il datore di lavoro designa, nel limite massimo di tre unità, il personale incarica-to dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è individuato tra dipendenti di categoria non in-feriore alla C. Detto personale può avvalersi – per l’esercizio della propria attività – del supporto di altri dipendenti in servizio presso la medesima struttura, impartendo a tal fine le necessarie istruzioni.

ARTICOLO 106 (Incontri periodici – Area non dirigenziale)

1. L’Ente organizza, almeno una volta all’anno, un incontro tra i responsabili del

servizio di prevenzione e protezione e le organizzazioni sindacali finalizzato ad una analisi complessiva della situazione in essere presso le strutture dell’Ente.

Page 82: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 80

TITOLO VII

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO – AREA DIRIGENZIALE

ARTICOLO 107 (Disposizioni generali – Area dirigenziale)

1. L’Ente adotta ogni misura e iniziativa atta a tutelare, nel rispetto e in attuazio-

ne delle disposizioni del decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni e integra-zioni, la salute e la sicurezza del personale dirigente nello svolgimento dell’attività lavora-tiva. 2. Trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui al TITOLO VI area non dirigenziale.

Page 83: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 81

TITOLO VIII

DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 108 (Garanzie sindacali)

1. Ai fini delle garanzie sindacali sono considerati dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi statutari, o organi comunque corrispondenti, delle organizzazioni sin-dacali maggiormente rappresentative in numero di una unità per ogni organizzazione sin-dacale, da individuarsi nominativamente da parte delle organizzazioni sindacali medesime entro il 31 dicembre di ogni anno. 2. In analogia a quanto previsto dalla normativa regionale in materia, la maggior rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Ente è individuata fa-cendo riferimento all'effettiva consistenza delle stesse in relazione al numero degli ade-renti presso l'Ente e secondo i criteri previsti per il personale della Regione Autonoma Friu-li – Venezia Giulia dall’articolo 16, comma 7, della L.R. 3.7.2000, n. 13. 3. I dirigenti sindacali individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti quando svolgono attività sindacali. 4. Il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio o struttura possono essere disposti nei confronti dei dirigenti medesimi fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico solo previo nullaosta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nullaosta in caso di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.

ARTICOLO 109

(Sistema delle relazioni sindacali)

1. Si applicano ai dipendenti e ai dirigenti dell’Ente le disposizioni concernenti il “Sistema delle relazioni sindacali” pro tempore vigenti rispettivamente per i dipendenti e per i dirigenti della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia. 2. Il modello relazionale della contrattazione si applica nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Page 84: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 82

ARTICOLO 110 (Aspettative e permessi sindacali)

1. I limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali sono determinati da apposito accordo stipulato tra il Direttore dell'Ente e le organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative, da recepire con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 111 (Trattamento dei dirigenti in aspettativa sindacale retribuita)

1. Ai dirigenti che usufruiscono delle aspettative sindacali di cui all’accordo stipu-lato ai sensi dell’articolo 110, compete l’intera retribuzione corrispondente all’incarico at-tribuito al momento del collocamento in aspettativa. Non compete la retribuzione di risul-tato correlata all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

ARTICOLO 112 (Ritenute per contributi sindacali)

1. In materia di ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni vigen-ti per il personale regionale.

ARTICOLO 113 (Esercizio di funzioni pubbliche)

1. Ai dipendenti dell'Ente chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le

norme previste dall'articolo 22 della L.R. 8.1.1987, n. 1.

ARTICOLO 114 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente titolo, le disposizioni della L. 20.5.1970,

n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.

Page 85: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 83

TITOLO IX

FERIE, PERMESSI ED ASSENZE

ARTICOLO 115 (Ferie – Area non dirigenziale)

1. Il personale dell’Ente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie

retribuito di trenta giornate lavorative e alle festività soppresse con L. 5.3.1977, n. 54, nel numero di sei giornate di riposo.

2. A decorrere dall’1/1/2007 il personale dell’Ente ha diritto, in ogni anno di ser-vizio, a quattro giorni di festività soppresse (sei giornate fino al 31.12.2006).

3. La giornata del Santo Patrono di Trieste, se ricadente in giornata lavorativa, è

considerata come giornata di ferie oltre il limite di cui al comma 1. 4. Le assenze dal servizio non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 117,

121, comma 1, 122, 123 e 101 sono detratte dal periodo di ferie. 5. Le ferie possono essere fruite anche in più periodi; la distribuzione di tali pe-

riodi è effettuata dal Direttore di Servizio competente o, per gli Uffici della Direzione, dal Direttore dell’Ente, i quali assicurano, compatibilmente con le esigenze di servizio, al di-pendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno quindici giorni di ferie, in un’unica soluzione, nel periodo 1 giugno – 30 settembre. Il Direttore dell’Ente può autoriz-zare la fruizione di una giornata di ferie articolata nei due pomeriggi dei giorni 24 e 31 di-cembre, qualora entrambi coincidenti con giornate lavorative nelle quali sia previsto il rientro pomeridiano.

6. Le ferie sono un diritto irrinunciabile la cui fruizione può essere rinviata o in-

terrotta per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente usufruisca di permessi o sia assente per malattia: in tale caso il periodo di ferie residuo deve essere co-munque goduto entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

7. Le giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse sono fruite entro il 31

ottobre dell’anno successivo, su richiesta del dipendente interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. Qualora, per motivate esigenze di servizio, le giornate di cui al comma 6 non

possano essere fruite, in tutto o in parte, entro il termine fissato, le medesime saranno compensate con un importo corrispondente all’ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.

Page 86: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 84

9. Per l’anno solare di assunzione, il dipendente ha diritto a fruire di un periodo

di ferie determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato.

10. Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità del diritto alla fruizione delle ferie, qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie spettanti a tale da-ta la cui fruizione pur preventivamente richiesta, sia stata negata per eccezionali esigenze di servizio, è consentito il pagamento del compenso sostitutivo con un importo corrispon-dente all’ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.

ARTICOLO 116 (Ferie – Area dirigenziale)

1. I dirigenti hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribui-to di trenta giornate lavorative e alle festività soppresse con L. 5.3.1977, n. 54, nel nume-ro di sei giornate di riposo.

2. La ricorrenza del Santo Patrono di Trieste, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come giornata di ferie oltre il limite di cui al comma 1.

3. Le assenze dal servizio non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 118 e 124 sono detratte dal periodo di ferie. Le ferie possono essere fruite anche in più periodi; la distribuzione di tali periodi, disposta ai sensi del comma 9, assicura al dirigente che ne faccia richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, il godimento di almeno quin-dici giorni di ferie, in un’unica soluzione, nel periodo 1 giugno – 30 settembre.

4. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto delle esigenze di funzionalità degli uffici; le ferie sono un diritto irrinunciabile la cui fruizione può essere rinviata o in-terrotta per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dirigente usufruisca di per-messi o sia assente per malattia per un periodo superiore a cinque giorni: in tale caso il periodo di ferie residuo deve essere comunque goduto entro il 15 settembre dell’anno suc-cessivo.

5. Le giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse possono essere fruite entro il 15 settembre dell’anno successivo; qualora, per motivate esigenze di servizio, det-te giornate non possano essere fruite, in tutto o in parte, entro tale termine, le medesime saranno compensate con un importo corrispondente all’ammontare, ragguagliato a giorna-ta, della retribuzione in godimento. 6. Per l’anno solare di assunzione, il dirigente ha diritto a fruire di un periodo di ferie determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato.

Page 87: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 85

7. Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità del diritto alla fruizione delle ferie, qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie spettanti a tale da-ta la cui fruizione pur preventivamente richiesta, sia stata negata per eccezionali esigenze di servizio, è consentito il pagamento del compenso sostitutivo con un importo corrispon-dente all’ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento. 8. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servi-zio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonché all’indennità di mis-sione per la durata del viaggio medesimo; il dirigente ha altresì diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 9. La fruizione delle ferie è disposta, rispettivamente, dal Direttore dell’Ente con riferimento ai dirigenti di cui all’articolo 69, comma 2, e dal Presidente dell’Ente con rife-rimento al Direttore dell’Ente.

ARTICOLO 117

(Permessi retribuiti – Area non dirigenziale) 1. Il dipendente dell'Ente ha diritto ai seguenti permessi retribuiti con documen-tazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di quindici giorni continuativi, compre-so quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a quindici giorni nell'anno per le giornate di effettuazione di esami, concorsi od abilitazioni, oltrechè della giornata immediatamente prece-dente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazioni di sangue per il giorno del prelievo; d) per cure: fino ad un mese nell'anno per mutilati o invalidi civili, del lavoro, di

guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per lutto di famiglia o altri gravi motivi personali o familiari, fino a cinque gior-ni nell'anno;

f) per cure ai figli di età inferiore a tre anni e in stato di malattia, ai sensi della L. 30.12.1971, n. 1204, sempre che l’altro genitore non fruisca di analoga age-volazione; fino a un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per cure ai figli in stato di malattia sino al compimento del sesto anno di vita nonché per accompagnamento a visita medica dei figli di età non superiore a quattordici anni, sempreche l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a due mesi al 90% del trattamento economico. Il periodo di permesso di cui alla presente lettera, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di

Page 88: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 86

previdenza e di quiescenza. h) per richiamo alle armi nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti; i) per la frequenza dei corsi legali di studio, secondo quanto previsto dall'articolo

121. 1bis I permessi retribuiti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli previsti alle let-

tere a), c) e h), sono fruibili, su richiesta del dipendente, anche a ore. 2. Il dipendente usufruisce altresì, qualora ne ricorrano le condizioni, di altri

permessi retribuiti, utilizzabili anche ad ore, previsti da specifiche disposizioni; può inoltre usufruire di permessi retribuiti connessi a comprovate cause di forza maggiore.

ARTICOLO 117 bis (Richiamo alle armi – Area non dirigenziale)

1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al pre-detto personale viene corrisposta l'eventuale differenza tra il trattamento economico ero-gato dall’Amministrazione militare e quello in godimento presso l’ente.

2. Entro quindici giorni dal congedo, periodo non retribuito, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipenden-te, salvo i casi di comprovato impedimento.

3. Il periodo di servizio per richiamo alle armi produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

ARTICOLO 118

(Permessi retribuiti – Area dirigenziale) 1. Il dirigente ha diritto alla fruizione, a richiesta, dei seguenti permessi retribuiti con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di quindici giorni continuativi, compre-so quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a quindici giorni nell'anno per le giornate di effettuazione di esami, concorsi o abilitazioni;

c) per donazioni di sangue per il giorno del prelievo; d) per cure: fino ad un mese nell'anno per mutilati o invalidi civili, del lavoro, di

guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

Page 89: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 87

e) per lutto di famiglia o altri gravi motivi personali o familiari, fino a cinque gior-ni nell'anno;

f) per cure ai figli di età inferiore a tre anni e in stato di malattia, ai sensi della L. 30.12.1971, n. 1204, sempre che l’altro genitore non fruisca contempora-neamente di analoga agevolazione; fino a un mese nell'arco del triennio a trat-tamento intero;

g) per cure ai figli in stato di malattia sino al compimento del sesto anno di vita nonché per accompagnamento a visita medica dei figli di età non superiore a quattordici anni, sempreche l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a due mesi al 90% del trattamento economico. Il periodo di permesso di cui alla presente lettera, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

h) per richiamo alle armi nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti; i) per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione ai sensi dell’articolo

99, comma 2, della L. 22.12.1975, n. 685, come introdotto dall’articolo 29, comma 1, della L. 26.6.1990, n. 162, in quanto applicabile.

2. Il dirigente usufruisce altresì, qualora ne ricorrano le condizioni, di altri per-

messi retribuiti previsti da specifiche disposizioni; può inoltre usufruire di permessi retri-buiti connessi a comprovate cause di forza maggiore.

ARTICOLO 119

(Permessi non retribuiti – Area non dirigenziale)

1. Il dipendente può usufruire di permessi non retribuiti nei seguenti casi: a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, nonché per cure e assisten-

za ai figli per la durata massima di un anno. Al dipendente che ha già fruito di un anno di permesso non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, può essere concesso un ulteriore permesso allo stesso titolo soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente permesso. Il permesso riduce proporzional-mente le ferie e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e quiescenza;

b) per ragioni di studio nei termini e con le modalità di cui all’articolo 121, com-ma 6.

2. Il dipendente usufruisce, inoltre, di permessi non retribuiti nei seguenti casi: a) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il

primo mese di permesso retribuito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della L. 30.12.1971, n. 1204.

Page 90: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 88

Il permesso viene computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

b) per assolvere gli obblighi di leva, nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

c) per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario. Tali periodi di assenza non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi non sono sottoposti alla di-sciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 46 del CCRL 01.08.2002 e pos-sono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contratta-zione collettiva.

d) per assolvere il servizio di volontariato civile nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

3. Oltre ai casi previsti dai commi precedenti il dipendente può usufruire di per-

messi non retribuiti nei seguenti casi: a) per avvicinamento al coniuge che presti servizio all’estero o, in Italia, ad una

distanza di oltre 300 chilometri, dalla sede di servizio del dipendente, per la durata massima di 18 mesi nel corso del rapporto di lavoro. Esso può essere re-vocato per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in permesso;

b) per progetti di volontariato e cooperazione internazionale ai sensi nella norma-tiva vigente in materia.

4. A decorrere dall’1/1/2007 il personale in servizio ha diritto a due giorni di permesso non retribuito alle medesime condizioni previste per la fruizione delle festività soppresse, di cui all’art. 115 comma 2.

5. Il dipendente usufruisce altresì, quando ne ricorrano le condizioni, di altri per-messi non retribuiti previsti da specifiche disposizioni.

ARTICOLO 120

(Permessi non retribuiti – Area dirigenziale)

1. Il dirigente può usufruire di permessi non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, nonché per cure e assistenza ai figli per la durata massima di un anno. Al dirigente che ha già fruito di un anno di permesso non retribuito per gravi e moti-vate ragioni personali o di famiglia, può essere concesso un ulteriore permesso allo stesso titolo soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente permesso. Il permesso riduce proporzionalmente le ferie e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. 2. Il dirigente usufruisce, inoltre, di permessi non retribuiti nei seguenti casi:

Page 91: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 89

a) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di permesso retribuito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della L. 30.12.1971, n. 1204. Il permesso viene computato nell'anzianità di ser-vizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

b) per assolvere il servizio di volontariato civile nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

3. Il dirigente usufruisce altresì, qualora ne ricorrano le condizioni, di altri per-

messi non retribuiti previsti da specifiche disposizioni.

ARTICOLO 121 (Permessi per motivi di studio – Area non dirigenziale)

1. Il dipendente che frequenta corsi legali di studio ha diritto di usufruire, ai sensi dell’articolo 117, lettera i), di permessi retribuiti, per la frequenza dei corsi e per la pre-parazione di esami, nel limite massimo di 150 ore annue, semprechè il corso al quale il di-pendente partecipa si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste. 2. L'istituto di cui al comma precedente si applica, nell'arco dell’anno scolastico o accademico, ad un numero di dipendenti non superiore a una unità. 3. I beneficiari dei permessi devono fornire all'Ente un certificato di iscrizione al corso nonchè certificati di frequenza, con l'indicazione delle ore relative ovvero idonea documentazione comprovante le ore di frequenza effettuate e gli esami sostenuti. 4. I permessi già fruiti e non giustificati dalla documentazione di cui al comma 3 verranno considerati come ferie. 5. I criteri e le modalità per la concessione dei permessi rimangono disciplinati dal regolamento di esecuzione attualmente vigente per il personale regionale sino all’eventuale nuova disciplina da definirsi in sede contrattuale. 6. Il dipendente può usufruire, a domanda, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b), di permessi non retribuiti per ragioni di studio per un periodo massimo di un an-no in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o sia assegnatario di bor-se di studio, nonché per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell’articolo 2 della L. 13.8.1984, n. 476. Il dipendente è tenuto a produrre adeguata cer-tificazione della frequenza. Il periodo di permesso non retribuito è considerato quale ser-vizio utile a tutti gli effetti, ad eccezione del trattamento di previdenza e quiescenza. Il permesso riduce proporzionalmente le ferie. 7. Nell’ambito dei permessi per motivi di studio disciplinati dal presente articolo al personale dell’Ente si applica il disposto di cui all’articolo 5, comma 5 della legge

Page 92: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 90

8.03.2000, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 122

(Permessi a favore di dipendenti in particolari condizioni psicofisiche – Area non dirigen-ziale)

1. Nei confronti dei dipendenti di cui venga accertato lo stato di tossicodipenden-

za e alcooldipendenza che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Aziende sanitarie regionali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 99, com-ma 2, della L. 22.12.1975, n. 685, come introdotto dall’articolo 29, comma 1, della L. 26.6.1990, n. 162, in quanto applicabile.

2. Il periodo di assenza per il trattamento terapeutico-riabilititativo non è compu-tato ai fini della determinazione del periodo di malattia di cui all’articolo 125, comma 8.

ARTICOLO 123 (Permessi e agevolazioni in caso di handicap grave – Area non dirigenziale)

1. La dipendente madre, anche adottiva, o, in alternativa, il dipendente padre,

anche adottivo, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della L. 30.12.1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I dipendenti di cui al comma 1 possono chiedere di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino i dipendenti di cui al comma 1 nonché il dipendente che assiste il coniuge o un parente o affine entro il terzo grado, i quali versino in situazione di handicap grave, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche a ore, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno.

4. L’eventuale grado di parentela o affinità deve risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune ovvero mediante autocertificazione.

5. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della L. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del

Page 93: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 91

medesimo articolo 7 della L. 1204/1971, nonché quelle di cui agli articoli 7 e 8 della L. 9.12.1977, n. 903.

6. Il dipendente dell’Ente portatore di handicap grave può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6 si applicano anche ai dipendenti dell’Ente affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

8. Il dipendente dell’Ente coniuge, genitore o parente entro il terzo grado di un disabile in situazione di gravità che sia stato ricoverato presso un istituto specializzato, può usufruire, nei periodi di sospensione del ricovero, dei permessi di cui ai commi 2 e 3 in misura pari al 30%, purché detta richiesta sia supportata da idonea certificazione rilasciata dall’istituto.

9. I permessi di cui al presente articolo sono retribuiti, sono cumulati con altri permessi retribuiti e non riducono le ferie.

ARTICOLO 124 (Permessi e agevolazioni in caso di handicap grave – Area dirigenziale)

1. La dirigente madre, anche adottiva, o, in alternativa, il dirigente padre, anche

adottivo, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del pe-riodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specia-lizzati.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono chiedere di usufruire, in alternativa al pro-lungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino i dirigenti di cui al comma 1 nonché il dirigente che assiste il coniuge o un parente o affine entro il ter-zo grado, i quali versino in situazione di handicap grave, hanno diritto a tre giorni di per-messo retribuito mensile, fruibili anche a ore, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno.

4. L’eventuale grado di parentela o affinità deve risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune ovvero mediante autocertificazione.

Page 94: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 92

5. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della L. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo ar-ticolo 7 della L. 1204/1971, nonché quelle di cui agli articoli 7 e 8 della L. 9.12.1977, n. 903.

6. Il dirigente dell’Ente portatore di handicap grave può usufruire, alternativa-mente, dei permessi di cui ai commi 2 e 3.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6 si applicano anche ai dirigenti dell’Ente affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

10. Il dirigente dell’Ente coniuge, genitore o parente entro il terzo grado di un di-sabile in situazione di gravità che sia stato ricoverato presso un istituto specializzato, può usufruire, nei periodi di sospensione del ricovero, dei permessi di cui ai commi 2 e 3 in mi-sura pari al 30%, purché detta richiesta sia supportata da idonea certificazione rilasciata dall’istituto.

11. I permessi di cui al presente articolo sono retribuiti, sono cumulati con altri permessi retribuiti e non riducono le ferie.

ARTICOLO 125 (Assenze per malattia e infortunio – Area non dirigenziale)

1. In caso di malattia o di altro impedimento alla prestazione di lavoro, il dipen-

dente deve darne pronta comunicazione all’Ente con qualsiasi mezzo idoneo.

2. In caso di assenza per malattia, il dipendente deve altresì comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito rispetto a quello risultante dagli atti d’ufficio nonché far pervenire all’Ente, entro il terzo giorno di assenza, salva l’impossibilità ogget-tiva di provvedere, un certificato rilasciato dal medico curante attestante la prevedibile durata della malattia.

3. Il Servizio amministrativo, su iniziativa del Direttore dell’Ente, ovvero d’ufficio, può richiedere l’effettuazione della visita fiscale di accertamento alla competente Azienda sanitaria regionale ovvero alla competente sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

4. Qualora l’accertamento della sussistenza o dell’entità della malattia non abbia potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l’assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Page 95: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 93

5. Il periodo di assenza per malattia e infortunio sul lavoro è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previ-denza e di quiescenza.

6. Nell’assenza per malattia e per infortunio sul lavoro sono inclusi anche i periodi richiesti per sottoporsi ad accertamenti, analisi e cure terapiche prescritti dal medico e ade-guatamente comprovati.

7. In caso di malattia o di infortunio sul lavoro il dipendente ha diritto alla con-servazione del posto per un periodo complessivo di venti mesi; ai fini del computo dei ven-ti mesi i periodi di assenza per malattia non si cumulano con i periodi di assenza per infor-tunio. Per motivi di particolare gravità il Direttore dell’Ente può concedere, al dipendente che abbia raggiunto detto limite, un ulteriore periodo di assenza straordinaria senza asse-gni, di durata non superiore a sei mesi. In prossimità della scadenza dei periodi di cui al presente comma l’Ente sottopone il dipendente a visita medica collegiale presso la compe-tente Azienda sanitaria regionale al fine di accertarne l’idoneità al servizio, qualora non sia già stata esperita, o sia comunque in atto, la procedura per il riconoscimento della pensione di invalidità.

8. In caso di malattia, ai fini del computo dei venti mesi si sommano tutte le as-senze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio in corso, non in-terrotte da un periodo di servizio di almeno tre mesi. In caso di infermità riconosciuta di-pendente da causa di servizio, il dipendente ha comunque diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo continuativo di ventisei mesi.

9. Due o più periodi di assenza per malattia e per infortunio sul lavoro si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di servizio attivo.

10. Tutte le assenze per malattia, per infortunio sul lavoro nonché i permessi non retribuiti di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a), non possono superare complessiva-mente i due anni e mezzo nel quinquennio.

11. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, in casi di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da A.I.D.S., sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o struttura convenzionata. In tali giornate il di-pendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 decorrono dal 1° novembre 2004.

Page 96: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 94

ARTICOLO 126

(Assenze per malattia e infortunio – Area dirigenziale)

1. In caso di malattia o di altro impedimento alla prestazione di lavoro, il dirigen-

te deve darne pronta comunicazione all’Ente con qualsiasi mezzo idoneo.

2. In caso di assenza per malattia, il dirigente deve altresì comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito rispetto a quello risultante dagli atti d’ufficio nonché far pervenire all’Ente, entro il terzo giorno di assenza, salva l’impossibilità oggettiva di prov-vedere, un certificato rilasciato dal medico curante attestante la prevedibile durata della malattia.

3. Il Servizio amministrativo, su iniziativa del Direttore dell’Ente, può richiedere l’effettuazione della visita fiscale di accertamento alla competente Azienda sanitaria re-gionale ovvero alla competente sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

4. Qualora l’accertamento della sussistenza o dell’entità della malattia non abbia potuto aver luogo per fatto imputabile al dirigente, l’assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

5. Il periodo di assenza per malattia e infortunio sul lavoro è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previ-denza e di quiescenza.

6. Nell’assenza per malattia e per infortunio sul lavoro sono inclusi anche i periodi richiesti per sottoporsi ad accertamenti, analisi e cure terapiche prescritti dal medico e adeguatamente comprovati.

7. In caso di malattia o di infortunio sul lavoro il dirigente ha diritto alla conserva-zione del posto per un periodo complessivo di venti mesi, ridotti a dieci mesi qualora si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato; ai fini del computo di detti periodi l’assenza per malattia non si cumula con l’assenza per infortunio. Per motivi di particolare gravità il Direttore dell’Ente può concedere, al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia raggiunto detto limite, un ulteriore periodo di assenza straordina-ria senza assegni, di durata non superiore a sei mesi. In prossimità della scadenza dei pe-riodi di cui al presente comma l’Ente sottopone il dirigente a visita medica collegiale pres-so la competente Azienda sanitaria regionale al fine di accertarne l’idoneità al servizio, qualora non sia già stata esperita, o sia comunque in atto, la procedura per il riconosci-mento della pensione di invalidità.

Page 97: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 95

8. In caso di malattia, ai fini del computo dei venti mesi e, rispettivamente, dei dieci mesi qualora si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio in corso, non in-terrotte da un periodo di servizio di almeno tre mesi. In caso di infermità riconosciuta di-pendente da causa di servizio, il dirigente ha comunque diritto alla conservazione del po-sto per un periodo massimo continuativo di ventisei mesi, ridotto a tredici qualora di tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato.

9. Due o più periodi di assenza per malattia e per infortunio sul lavoro si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di servizio attivo.

10. Le assenze per malattia, per infortunio sul lavoro nonché i permessi non retri-buiti di cui all’articolo 120, comma 1 non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio ovvero un anno e mezzo nel quadriennio qualora si tratti di rappor-to di lavoro a tempo determinato.

11. Il trattamento economico spettante al dirigente assente per malattia, infortu-nio sul lavoro e infermità dipendente da causa di servizio, è calcolato, ai sensi dell’articolo 127, con riferimento all’intera retribuzione ad esclusione di quella di risultato.

12. Qualora l’Ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 54, non è dovuta alcuna retribuzione per ulteriori periodi di assenza e il diri-gente può essere assegnato anche ad altro incarico compatibile con lo stato di salute.

ARTICOLO 127 (Trattamento economico in caso di assenza per malattia)

1. Il dipendente, in caso di assenza per malattia, ha diritto al seguente tratta-mento economico: - nei primi tredici mesi: intero - nei successivi sette mesi: ridotto al 50%. 2. Nei confronti del personale dell’Ente non si applicano le disposizioni contenute negli art. 3, commi 38, 39, 40 e 41, della L. 24.12.1993, n.537, e 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26 della L. 23.12.1994, n. 724.

ARTICOLO 128 (Procedure per la fruizione dei permessi)

1. I permessi retribuiti e quelli non retribuiti sono disposti:

Page 98: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 96

a) per il Direttore dal Presidente dell'Ente; b) per il restante personale dal Direttore dell'Ente, sentiti i dirigenti competenti. 2. L'assenza per malattia può essere disposta su domanda del dipendente o d'uffi-cio.

ARTICOLO 129 (Congedi di maternità e di paternità)

Al personale dell’Ente di applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della

maternità contenute nel decreto legislativo 26.03.2001, n. 151 e successive integrazioni e modificazioni.

Nei periodi di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28 del decreto legislativo 151/2001 ai di-pendenti spetta il trattamento economico in godimento.

ARTICOLO 129 bis (Congedi parentali)

1. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 121/2001, per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri, i primi ses-santa giorni, fruiti entro i tre anni di vita del bambino, ovvero nei tre anni successivi all’ingresso in famiglia del bambino adottato, anche frazionatamente, non riducono le fe-rie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusio-ne dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolo-se o dannose per la salute. 2. Per i periodi successivi a quelli indicati al comma 1 e sino al periodo massimo e nei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 151/2001 ai dipendenti spettano i trat-tamenti economici previsti dall’articolo 34 di cui al medesimo decreto legislativo 151/2001. Questi periodi sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio ma riducono propor-zionalmente le ferie, la tredicesima mensilità e il salario aggiuntivo ed escludono le inden-nità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

3. Le astensioni sono disposte con decreto del Direttore dell’Ente.

Page 99: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 97

PARTE IV

TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 130 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico del personale dell'Ente è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva. 2. Il trattamento economico tabellare è quello risultante dall’allegato B al pre-sente regolamento. 3. Al personale dell'Ente compete il beneficio del salario individuale di anzianità di cui all'Allegato C al presente regolamento nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione Friuli-Venezia Giulia. 4. Al personale dell'Ente, in aggiunta allo stipendio, competono: - la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di di-

cembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell'importo annuo dello stipendio in godimento al 1° dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

- l'istituto di cui all'articolo 10 della L.R. 26.10.1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;

- l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati regionali.

5. Si applicano al personale dell’Ente le disposizioni vigenti per il personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia relative alla maggiorazione del 2,50% del livello

Page 100: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 98

iniziale retributivo di cui all’articolo 104, c. 10, della L.R. 53/1981 e successive modifica-zioni e integrazioni. 6. Vengono corrisposte al personale dell’Ente le anticipazioni sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale di cui alle disposizioni introdotte dall’articolo 2 del documento stralcio concernente il “Sistema delle relazioni sindacali” del comparto di contrattazione della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, area non dirigenziale, rela-tivo al periodo 1994 –1997 e dall’articolo 2 del documento stralcio concernente il “Sistema delle relazioni sindacali” del comparto di contrattazione della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, area dirigenziale, relativo al periodo 1994 –1997. 7. Al personale dell'Ente non competono gettoni o indennità comunque denomina-te per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno all'Ente stesso, salvo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 9.12.1982, n. 81 per quanto ap-plicabile in via analogica. 8. Al personale dell'Ente, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno all'Ente stesso, comprese le Commissioni d'esame, qualo-ra la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all'incarico del personale medesimo svolti o rivestiti nell'Ente, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell'interesse dello stesso, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati. 9. L'importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuto dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipenden-te dell'Ente deve venir erogato direttamente in conto entrate dell'Ente stesso. 10. Nei casi in cui il personale dell'Ente sia chiamato a far parte degli organi colle-giali di cui al precedente ottavo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. 11. Per il personale dell'Ente non designato dall’Ente stesso resta fermo quanto di-sposto dall'articolo 93 del presente regolamento. 12. Ai coordinatori di cui al comma 2 dell’articolo 4 compete l’indennità di cui all’allegato D al presente regolamento. 13. In analogia a quanto previsto per i dipendenti regionali viene istituito un fondo per la qualità della prestazione individuale, destinato a valorizzare le capacità dei dipen-denti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle strutture dell’Ente e alla qualità del servizio. Per la quantificazione dei premi e per la loro erogazione si applicano le dispo-sizioni stabilite per i dipendenti regionali.

Page 101: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 99

14. Al personale al quale è conferito l’incarico di cassiere ai sensi dell’art. 43 del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità degli Enti ed orga-nismi funzionali della Regione”, approvato con D.P.G.R 31.3.200, n. 01105/Pres., compete l’indennità di cui all’art. 4, lettera B) del “Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio” sottoscritto in data 15.5.2003, e successive modifi-cazioni, con le medesime modalità ivi indicate.

ARTICOLO 130 bis (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)

1. Nei confronti del personale dell’Ente destinatario delle disposizioni di cui al contratto collettivo regionale del comparto unico – area dipendenti regionali non dirigenti – quadriennio giuridico 1998-2001, recepite nel presente regolamento, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 336/1970 e successive modificazioni ed inte-grazioni; in particolare il previsto incremento di anzianità è equiparato a una maggiorazio-ne del maturato economico pari al 2,50 per cento della somma dello stipendio tabellare, del maturato economico in godimento, della indennità integrativa speciale e della retribu-zione di posizione.

ARTICOLO 130 ter (Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)

1. Al personale dell’EZIT che svolge attività di progettazione e realizzazione di la-vori pubblici sono attribuiti gli incentivi di cui all’art. 11 della Legge Regionale 14/02 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità all’allegato “G” al presente Regola-mento.

Art. 130 quater (Nozione di retribuzione)

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio.

2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente è definita come segue:

a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) e dall'indennità integra-tiva speciale, conglobata con decorrenza dall’01.01.2007;

b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria;

Page 102: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 100

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensi-le di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dal maturato economico, dalla retribuzione di posizione nonché da altri even-tuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle inden-nità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compreso il salario aggiuntivo di cui agli articoli 130; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trat-tamento di missione fuori sede e per trasferimento.

3. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 115, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

Art. 130 quinquies (Progressione economica all’interno delle categorie: criteri generali)(progressione oriz-

zontale)

1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica in linea orizzontale che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale di ciascuna categoria, di successivi incrementi economici con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive. Tale progressione costitisce uno stru-mento effettivo di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, determinando l’acquisizione individuale della posizione economica immediatamente superiore, nell’ambito della categoria di appartenenza, fermo restando il profilo professionale posse-duto

2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità nella posizione economica di appartenenza di almeno due anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la progres-sione orizzontale;

b) esito non negativo della valutazione nel biennio precedente (ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell’articolo 130 secties, comma 17, nei primi due anni utili nell’ambito del quadriennio precedente) ed assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari, superiori al richiamo scritto, nel biennio stesso.

3. Il processo di acquisizione della nuova posizione economica è progressivo e consiste in selezioni annuali con inquadramenti nelle nuove posizioni economiche. I pas-saggi di posizione avvengono con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Page 103: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 101

4. La progressione orizzontale avviene sulla base della valutazione dei seguenti indicatori:

a) valutazione dell’esperienza professionale: 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di anzianità, compresa quella richiesta quale requi-sito, maturata nella posizione economica della categoria di appartenenza e nel-le qualifiche funzionali corrispondenti alla categoria medesima ai sensi dell’Allegato “A”, riferito all’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, detratta l’anzianità utilizzata per l’inquadramento definitivo di cui alla ta-bella B riferita all’articolo 2 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001 – Area non dirigenziale stipulato in data 7 gennaio 2004 , sino ad un massimo di punti 60;

b) esito della valutazione con riferimento agli obiettivi individuali e ai comporta-menti organizzativi, riferito all’ultimo biennio (ovvero, in caso di mancata valu-tazione ai sensi dell’articolo 130 secties, comma 17, nei primi due anni utili nell’ambito del quadriennio precedente)

c) conseguimento degli obiettivi del piano di formazione individuale.

5. I parametri di cui al comma 4, hanno i seguenti pesi percentuali:

Categorie Esperienza profes-sionale

Valutazione Formazione

A / B 35% 50% 15% C / D 25% 55% 20%

6. In relazione all’indicatore di cui al comma 4, lettera c), il dirigente definisce annualmente, sentito il dipendente interessato, un piano di formazione biennale sulla base dei programmi formativi organizzati dall’Ente o di altre iniziative formative concordate, purché pertinenti; dette iniziative possono essere valutate qualora si tratti di master o corsi di specializzazione o comunque di iniziative organizzate da strutture accreditate o riconosciute. La formazione dovrà svolgersi per un monte ore comunque non inferiore a 24 ore medie annue per le categorie A e B e 32 ore medie annue per le restanti categorie; ai fini dell’attribuzione del punteggio la formazione è valutata fino ad un massimo di 48 ore nel biennio per le Categorie A e B e 64 ore nel biennio per le restanti categorie.

7. Sono considerati esclusivamente i percorsi formativi che prevedono una valuta-zione finale, qualora l’esito della medesima sia positivo. Nel caso in cui l’Ente non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti minimi di cui al comma 6 viene comunque ricono-sciuto il 80% del relativo differenziale.

8. Il punteggio è attribuito in centesimi, con un punteggio soglia pari a 60 punti.

9. Per il personale di cui all’articolo 2 dell’Accordo tra Amministrazione regionale e Organizzazioni sindacali in materia di aspettative e permessi per l’esercizio dell’attività sindacale recepito con D.P.G.R. 24 aprile 1997, n. 0132/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, qualora non soggetto a valutazione, è riconosciuto ai fini del sistema delle

Page 104: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 102

progressioni orizzontali, un punteggio riferito all’indicatore dei comportamenti organizza-tivi pari all’80% della media della rispettiva struttura direzionale di massima dimensione.

10. Sulla base dei punteggi conseguiti viene predisposta una graduatoria per cia-scuna categoria.

11. All’esito delle selezioni, in caso di parità di punteggio prevale, nell’ordine, il dipendente con la maggiore anzianità nella posizione economica, quello con la maggiore anzianità nella categoria, quello con la maggiore anzianità complessiva in servizio e quello con età anagrafica superiore.

12. Qualora il dipendente permanga nella posizione economica di appartenenza per otto decorrenze di progressione orizzontale successive e non abbia conseguito, in tale pe-riodo, una valutazione negativa, al medesimo è riconosciuto, un punteggio aggiuntivo a quello previsto per la valutazione pari a 3 punti.

13. L’Ente definisce, previa informativa alle organizzazioni sindacali le procedure applicative delle progressioni orizzontali.

14. Tale progressione sarà attuata adeguandosi alla disciplina applicata a riguardo dall’Ente Regione.

Art. 130 secties (Sistema di valutazione)

1. L’Ente attraverso il sistema di valutazione permanente del personale attua la misurazione delle prestazioni e dei risultati delle attività dei dipendenti, rispetto alle atti-vità e ai compiti loro assegnati, anche ai fini del più generale sviluppo della professionalità del personale dipendente. Tale sistema di valutazione costituisce, pertanto, da un lato, un metodo di sviluppo gestionale per indirizzare le prestazioni verso gli obiettivi dell’Ezit e, dall’altro, serve a riconoscere e valorizzare il contributo professionale e il merito dei di-pendenti.

2. Scopo primario del sistema di valutazione è quello di fornire le basi per il si-stema di incentivazione economica del personale.

3. Ai fini di una più completa e oggettiva valorizzazione delle capacità e delle competenze del personale il sistema di valutazione attiene altresì, limitatamente ai para-metri di cui al comma 6, lettere a) e c), ai seguenti istituti contrattuali:

a) progressioni verticali;

b) progressioni orizzontali.

Page 105: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 103

4. Il sistema di valutazione si fonda sull’analisi di indicatori, puntualmente speci-ficati nei contenuti, e comparati con standard o modelli ottimali, graduati su una scala di valori variabili tra un minimo ed un massimo.

5. Il sistema di valutazione è applicato alle prestazioni individuali e ai risultati ot-tenuti dai dipendenti, sia individuali che di gruppo, riferiti agli obiettivi, predeterminati dal dirigente con le modalità di cui ai commi 12 e 13 o a singoli obiettivi assegnati all’inizio del periodo di gestione.

6. Il modello si basa sulla valutazione dei seguenti parametri generali:

a) prestazioni individuali: i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti in un perio-do di riferimento a fronte di obiettivi individuali predeterminati;

b) prestazioni collettive: i risultati della struttura organizzativa di appartenenza a fronte di programmi di attività annuali, anche con riferimento al grado di realizzazione dei progetti di elevata qualità che si caratterizzano per innovatività, semplificazione e ridu-zione dei tempi di svolgimento dei procedimenti;

c) comportamenti organizzativi, intesi come le caratteristiche individuali del di-pendente estrinsecate nell’attività lavorativa, quali capacità, conoscenze e motivazioni, che, nello svolgimento di detta attività, caratterizzano in maniera decisiva il raggiungi-mento degli obiettivi e l’espletamento dei compiti assegnati.

7. L’Ente definisce, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, gli aspetti operativi del modello di valutazione, che devono tendere alla massima semplificazione del-le procedure e che devono essere improntati a criteri di trasparenza, oggettività, univoci-tà, uniformità e chiarezza.

8. Nell’ambito del sistema di valutazione, l’osservazione dei comportamenti orga-nizzativi è funzionale a considerare, ai fini di una più completa valutazione dell’attività del personale, le modalità attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi e svolta l’attività lavorativa. In particolare i comportamenti organizzativi sono valutati, in relazio-ne alla categoria di riferimento, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) impegno, inteso come utilizzo attivo delle proprie forze e qualità per il rag-giungimento dei compiti e degli obbiettivi lavorativi assegnati;

b) qualità della prestazione intesa come puntualità, precisione, affidabilità della prestazione e flessibilità operativa in adeguamento alle esigenze organizzative;

c) soluzione dei problemi, intesa come capacità di ricercare le soluzioni più adat-te ed efficaci;

Page 106: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 104

d) capacità di lavorare in gruppo, intesa come capacità di sviluppare e consolidare i rapporti professionali sulla base del dialogo e dell'ascolto per il raggiungimento degli

obiettivi comuni e delle attività che richiedono la collaborazione di soggetti diversi.

9. I singoli livelli riferiti ai comportamenti organizzativi sono puntualmente de-scritti anche al fine di esplicitare quanto più chiaramente possibile al dipendente i com-portamenti attesi.

10. Il sistema di valutazione, omogeneo per tutto il personale, ai fini della sua ap-plicazione al sistema di incentivazione, valorizza, attraverso una diversa pesatura dei pa-rametri di cui al comma 6, le specificità di ogni singola categoria, come di seguito riporta-to:

11. La valutazione si realizza attraverso un percorso teso ad assicurare il coinvol-gimento del valutato in merito ai meccanismi del sistema di valutazione nonché degli obiettivi fissati una volta sentito il dipendente. A tal fine i dirigenti illustrano collettiva-mente ai propri collaboratori gli obiettivi assegnati alla struttura che costituiscono il rife-rimento per le valutazioni collettive nonché a ciascun dipendente gli obiettivi individuali attribuiti. I dirigenti possono rendere, altresì, accessibili ai dipendenti della propria strut-tura gli obiettivi individuali assegnati ad ognuno dei dipendenti della struttura medesima.

Categ�ria BIETTIVI

C�PRTA�E�TI RGA�I��ATIVI

I�DIVIDUA�I pes� C��ETTIVI pes� Tip� Pes�

A� B 20 20

I�peg � (40%)

60

Qua(it) de((a presta+i� e (30%)

S�(u+i� e dei pr�b(e�i (15%)

Capacit) di (av�rare i grupp� (15%)

40

C 30 20

I�peg � (25%)

50

Qua(it) de((a presta+i� e (30%)

S�(u+i� e dei pr�b(e�i (30%)

Capacit) di (av�rare i grupp� (15%)

50

D 40 20

I�peg � (20%)

40

Qua(it) de((a presta+i� e (30%)

S�(u+i� e dei pr�b(e�i (35%)

Capacit) di (av�rare i grupp� (15%)

60

Page 107: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 105

12. La valutazione è di competenza dei dirigenti o del Direttore. La valutazione si effettuerà a cadenza annuale, e sarà tempestivamente comunicata al dipendente, comun-que e non oltre il termine di un mese. Nell’esercizio dell’attività valutativa di cui sopra, i soggetti competenti possono essere adeguatamente supportati mediante opportuni apporti specialistici, anche esterni.

13. I dirigenti provvedono altresì ad effettuare colloqui di valutazione all’interno dei quali illustrano ai collaboratori lo stato di avanzamento degli obiettivi, con la possibili-tà di un contraddittorio diretto con i valutati; al termine dell’anno di riferimento i dirigen-ti comunicano ai singoli collaboratori l’esito della valutazione; i collaboratori, entro 10 giorni dalla comunicazione, possono formulare al riguardo osservazioni di cui i dirigenti tengono conto nella valutazione definitiva.

14. In caso di assegnazione del dipendente a più strutture nel corso del periodo di riferimento:

a) il dirigente della struttura di assegnazione verifica la coerenza degli obiettivi as-segnati dal dirigente della struttura di provenienza con l’attività che il dipendente trasferi-to è chiamato a svolgere al fine di una conferma dei medesimi, qualora non siano già stati raggiunti, ovvero dell’assegnazione di nuovi obiettivi;

b) il dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio alla fine del periodo di valutazione anche sulla base degli elementi forniti dai dirigenti delle strut-ture di precedente assegnazione.

15. L’esito positivo della valutazione è determinato dal raggiungimento di almeno il 60 % del punteggio massimo conseguibile.

16. Il personale dell’ente collocato in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione è valutato, ai soli fini delle progressioni e con riferimento ai parametri degli obiettivi individuali e comportamenti organizzativi, riparametrati sul valore massimo conseguibile sulla base degli elementi forniti dall’amministrazione medesima.

17. Non è comunque soggetto a valutazione il personale che nel periodo oggetto di valutazione abbia una presenza effettiva in servizio inferiore al 33%.

18. In caso di valutazione con esito negativo, il dipendente può proporre reclamo, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al responsabile della struttu-ra direzionale di massima dimensione, che, nei successivi 10 giorni, effettua le dovute va-lutazioni sentendo il dipendente, il quale può farsi assistere da un rappresentante sindaca-le.

19. I criteri generali per la metodologia permanente di valutazione sono quelli adottati dall'Ente Regione con il “Sistema di valutazione del personale di categoria non di-

Page 108: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 106

rigenziale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1643 dd. 5.7.2007.’ e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 130 septies

(Criteri generali del sistema di incentivazione del personale)

1. In applicazione dell’articolo 3, comma 3, lett. f), del Contratto collettivo re-gionale di lavoro del personale del comparto unico- Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, di data 14 marzo 2005, sono disciplinati con il presente articolo i criteri generali del sistema d’incentivazione del personale.

2. Il sistema di incentivazione riconosce l’impegno e la partecipazione del perso-nale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, assumendo, in tal senso, particolare si-gnificato come strumento di impulso, sostegno e rinforzo per i processi di miglioramento.

3. Il premio, corrisposto in un’unica soluzione, è attribuito a ciascun dipendente, compreso il personale assunto a tempo determinato, in relazione ai giorni di effettiva pre-senza nel corso dell’anno di riferimento. Il personale a tempo parziale o a tempo determi-nato riceve una quota di produttività proporzionale, rispettivamente, al ridotto orario o periodo di lavoro. Ai fini della quantificazione del premio incentivante non sono considera-te le assenze dovute a:

a) infortunio;

b) astensione obbligatoria per maternità;

c) malattia per causa di servizio;

d) permessi sindacali;

e) ferie;

f) permessi retribuiti;

g) congedi per il diritto allo studio ai sensi della legge 53/2000;

h) terapie salvavita;

i) altre assenze giustificate poste a tutela delle situazioni di svantaggio.

4. Ogni servizio dispone di una quota delle risorse economiche a disposizione, de-finita proporzionalmente tenendo conto della consistenza complessiva del personale in servizio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Il premio incentivante compete esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione di cui all’articolo 130 secties. So-no definite in analogia a quanto definito dalla Regione ed in rapporto percentuale al trat-tamento tabellare iniziale delle singole categorie, i criteri di quantificazione del premio correlandoli agli esiti della valutazione medesima.

Page 109: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 107

5. I criteri generali di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei con-fronti del personale somministrato secondo la disciplina del rapporto di lavoro prevista per il personale medesimo.

ARTICOLO 131

(Delega per cessione quote di stipendio) 1. I dipendenti dell'Ente possono cedere, mediante atti di delega, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a Euro 15,49, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con società esercenti l'atti-vità assicurativa nel territorio nazionale. 2. Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al D.P.R. 5.1.1950, n. 180, l'ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continua-tivi.

ARTICOLO 132 (Trattenute per scioperi)

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

Page 110: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 108

CAPO II

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E/O FESTIVO

ARTICOLO 133 (Modalità di svolgimento del lavoro straordinario e relativi compensi)

1. In relazione a particolari esigenze di servizio dell'Ente il dipendente è tenuto a prestare la propria opera anche oltre il normale orario di lavoro entro un limite che non può superare le 200 ore annue. 2. Il lavoro straordinario deve essere disposto dal Direttore di servizio ovvero, per il personale dipendente dagli uffici di direzione, dal Direttore dell'Ente, entro il limite del monte ore mensilmente attribuito dal Direttore dell'Ente medesimo a ciascuna struttura, e deve essere comunicato all'interessato con adeguato preavviso, qualora le esigenze di ser-vizio lo consentano. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 della L.R. 5.8.1975, n. 48 e successive modificazioni, l'importo del compenso per lavoro straordinario, ai sensi del suc-citato articolo 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell'indennità integrativa spe-ciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della tredicesima mensilità corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento. 4. Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compati-bilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi di durata pari a quella del lavoro straordinario svolto, da fruirsi entro il trimestre successivo. 5. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 6. Per effettive ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente comprovate e motivate, possono essere autorizzate dal Direttore dell'Ente, previa informazione alle or-ganizzazioni sindacali, prestazioni di lavoro straordinario per particolari settori di attività o posizioni di lavoro, in deroga al limite massimo individuale di 200 ore annue, nel rispetto del monte ore complessivo annualmente fissato, previa informazione alle organizzazioni sindacali, e comunque entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il nu-mero dei dipendenti dell'Ente. 7. I Direttori di servizio sono comunque a disposizione dell'Ente, anche oltre l'ora-rio d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni loro affidate, senza diritto a recuperi d'orario.

Page 111: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 109

ARTICOLO 134 (Turni di lavoro notturni e/o festivi)

1. I dipendenti dell'Ente prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e/o festivi. 2. Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i compensi nella misura stabilita per il personale regionale.

Page 112: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 110

CAPO III

DISCIPLINA DELLA MISSIONE

ARTICOLO 135 (Requisiti per il trattamento di missione – Area non dirigenziale)

1. Il dipendente inviato a prestare la propria attività fuori dalla Provincia di Trie-

ste è considerato in missione.

2. Il dipendente non è considerato in missione quando l’attività lavorativa è svol-ta:

a) nelle ore di servizio, quando la missione sia inferiore alle quattro ore; b) nella località di residenza o di abituale dimora del dipendente, anche se fuori

dalla Provincia di Trieste.

3. Nei casi di cui al comma 2 nonché qualora il servizio sia reso nell’ambito della Provincia di Trieste, il dipendente non matura il diritto all’indennità oraria, ma conserva quello ai rimborsi e alle altre indennità previste dagli articoli 139 e 140.

4. Il personale dell’Ente è considerato in missione in territorio regionale anche qualora, per raggiungere in modo più rapido e funzionale la località di destinazione, transi-ti per località situate fuori del territorio medesimo.

ARTICOLO 136 (Indennità oraria – Area non dirigenziale)

1. Al dipendente inviato in missione compete un’indennità oraria pari a quella vi-gente per i dipendenti regionali. 2. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 1, le frazioni di ore inferiori ai trenta minuti sono trascurate.

ARTICOLO 137 (Rimborso spese – Area non dirigenziale)

1. Il dipendente inviato in missione può chiedere il rimborso: a) delle spese sostenute per l’albergo sino alla categoria a quattro stelle su pre-

sentazione di regolare fattura, ricevuta fiscale o estratto conto di agenzie di viaggio. In tale caso la misura dell’indennità oraria è ridotta di un terzo;

Page 113: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 111

b) delle spese sostenute per la consumazione del pasto (fino a due giornalieri), nella misura prevista per i dipendenti regionali in sede di contrattazione collet-tiva, su presentazione di regolare fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale anche non intestati. In tale caso la misura dell’indennità oraria è ridotta di un sesto per pasto.

2. Si applicherà ai dipendenti dell’Ente la disciplina differenziata relativa alla ca-

tegoria alberghiera e all’importo del rimborso per i pasti per le missioni attuate all’estero, che sarà definita in sede di contrattazione collettiva per il personale regionale.

3. In attesa della definizione degli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2, continuano a trovare applicazione i limiti previsti alla data del 18 gennaio 2000 con le rideterminazioni annuali previste dalla normativa vigente per il personale re-gionale.

ARTICOLO 138 (Missioni nel territorio regionale – Area non dirigenziale)

1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in locali-tà comprese nell’ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d’ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di vol-ta in volta autorizzate con provvedimento del Direttore dell’Ente. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di forma-zione, aggiornamento e perfezionamento professionali.

ARTICOLO 139 (Rimborso spese di viaggio – Area non dirigenziale)

1. Al dipendente inviato in missione, all'interno e all'estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o marittima o aerea, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l'uso del posto letto. 2. Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus, autotassametri, commissioni per il cambio di valuta e, nei casi di necessità o di urgenza, mezzi noleggiati su autorizzazione di chi ha disposto la missione. 3. In aggiunta al rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, è pure dovuta

Page 114: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 112

un’indennità supplementare nella stessa misura stabilita per i dipendenti regionali. 4. Per l’uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli even-tuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di un’assicurazione sulla vita, nel limite pre-visto per i dipendenti regionali. Il rimborso può essere richiesto anche mediante presenta-zione di estratto conto di agenzie di viaggio.

ARTICOLO 140 (Indennità per uso di mezzo proprio – Area non dirigenziale)

1. Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o mo-tomezzo per l'espletamento della missione, compete un’indennità, commisurata a parame-tri fissi quali la distanza chilometrica e la tipologia di automezzo o motomezzo, in misura pari a quella stabilita per i dipendenti regionali. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell'automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse. 2. Considerata la specificità dell'Ente il rimborso chilometrico previsto è dovuto per l'uso del mezzo di trasporto anche nel territorio della Provincia di Trieste, previa auto-rizzazione del Direttore di servizio ovvero del Direttore dell'Ente.

ARTICOLO 141 (Fruizione gratuita di servizi – Area non dirigenziale)

1. Per i dipendenti in missione, che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall'E.Z.I.T. o da qualsiasi altro Ente, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta di due terzi.

ARTICOLO 142 (Organi competenti a disporre le missioni)

1. Il Direttore dell'Ente dispone direttamente in ordine all'effettuazione delle pro-prie missioni, inoltrando al riguardo al Presidente dell'Ente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.

2. Le missioni dei Direttori di servizio e del personale degli uffici di direzione sono disposte dal Direttore dell'Ente.

3. Le missioni del restante personale sono disposte dai Direttori di servizio.

Page 115: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 113

4. Le missioni di durata superiore ai dieci giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore dell'Ente.

ARTICOLO 143

(Contenuti del provvedimento di missione – Area non dirigenziale)

1. Nel provvedimento con cui si dispone la missione, devono essere indicati l’oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il gior-no e l’ora della partenza, il mezzo di trasporto prescelto, nonché, ove se ne ravvisi l’opportunità, l’itinerario da seguire.

2. Con esclusivo riferimento alle missioni da compiersi fuori dal territorio regiona-le, l’utilizzo dell’automezzo o motomezzo privato può essere autorizzato solamente qualo-ra le autovetture di servizio risultino indisponibili e l’impiego dei mezzi di linea sia inconci-liabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l’opportunità nell’interesse dell’Ente.

3. L’autorizzazione all’utilizzo dell’automezzo o motomezzo privato per lo svol-gimento di missioni nell’ambito o al di fuori del territorio regionale, non può essere con-cessa se il dipendente, nel farne richiesta, non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

ARTICOLO 144 (Adempimenti a consuntivo – Area non dirigenziale)

1. Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indi-care, in un prospetto riepilogativo, le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di tra-sporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi. 2. Al prospetto devono essere allegati:

a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta; b) l'eventuale autorizzazione all'uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con

separato provvedimento; c) i documenti giustificativi delle spese;

d) l'eventuale autorizzazione all'uso ed alla guida dell'automezzo dell'Ente.

Page 116: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 114

ARTICOLO 145 (Missioni per conto terzi – Area non dirigenziale)

1. I dipendenti dell’EZIT che compiano missioni per conto di altri enti o per conto

di privati conservano il proprio trattamento di missione.

ARTICOLO 146 (Lavoro straordinario in missione – Area non dirigenziale)

1. Al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell'orario iniziale e dopo l'orario finale d'obbligo, per un massimo, esclusi i tempi di viaggio, di quattro ore nelle giornate lavorative e di otto ore nelle giornate non lavorative e festive. 2. Il cumulo del compenso per lavoro straordinario con l'indennità di missione de-ve intendersi riferito esclusivamente alle ore di servizio, effettuate in missione, per lo svolgimento di effettiva attività straordinaria preventivamente autorizzata. 3. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione sono computate, ai sensi del primo comma, entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario. 4. Il rimborso verrà liquidato dal Direttore del Servizio amministrativo, previa pre-sentazione di tutta la documentazione prevista.

ARTICOLO 147 (Disciplina della missione – Area dirigenziale)

1. Nei confronti del dirigente inviato a prestare la propria attività fuori dalla Pro-vincia di Trieste si applica, in quanto compatibile, la disciplina della missione prevista da-gli articoli dal 135 al 141 e dal 143 al 146 per l’area non dirigenziale.

Page 117: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 115

TITOLO II

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

CAPO I

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ARTICOLO 148 (Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti)

1. Il personale è iscritto, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per inva-lidità, vecchiaia e superstiti, all'INPS. 2. Per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale è iscritto all'INAIL.

ARTICOLO 149 (Assicurazione INPDAP - ex ENPDEP)

1. Il personale è iscritto all'INPDAP - gestione autonoma ex ENPDEP - ai fini dell'e-rogazione dell'indennità di cui all'articolo 3, punto 3 della L. 28.7.1939 n. 143.

Page 118: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 116

CAPO II

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

ARTICOLO 150 (Trattamento di fine rapporto)

1. Tutto il personale dell'Ente assunto entro il 31.12.2000 ha diritto, alla cessazio-ne dal servizio, ad un trattamento di fine rapporto pari 1/12 della retribuzione annua con-tributiva, relativa all’ultimo giorno di servizio e comprensiva dell’indennità integrativa speciale, per ogni anno di servizio. 2. Il personale assunto successivamente al 31.12.2000 alla cessazione dal servizio ha diritto a un trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice civile. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. 3. Nel caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio, il trattamento di fine rapporto è corrisposto agli aventi diritto secondo le norme del Codice civile. 4. Il mandato di pagamento relativo alla liquidazione del trattamento di fine rap-porto spettante ai dipendenti, o agli aventi causa, è emesso entro i sessanta giorni succes-sivi alla data di decorrenza della cessazione dal servizio.

ARTICOLO 151 (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)

1. In attesa della ridefinizione dei principi che regolano la particolare materia il dipendente, in costanza di rapporto di servizio, può richiedere un'anticipazione del tratta-mento di fine servizio per le finalità previste ed ammesse dalla normativa regionale e se-condo le modalità contenute nel regolamento di esecuzione in vigore presso l'Ente. 2. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto è cumulabile con altre provvi-denze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l'anticipazione medesima.

Page 119: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 117

CAPO III

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ARTICOLO 152 (Assistenza sanitaria)

1. Ai fini dell'assistenza sanitaria si applicano al personale le norme statali e re-gionali vigenti in materia.

ARTICOLO 153 (Responsabilità – Area non dirigenziale)

1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dipendente

nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’Ente; l’Ente rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal dipendente medesimo per la difesa in giudizio. Le disposizioni di cui al presente comma non operano nei casi di dolo o colpa grave del dipendente accertati con sentenza passata in giudicato.

2. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dipendente per fatti che

siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, tutte le spese soste-nute dal dipendente medesimo in qualsiasi fase del procedimento, dalle indagini prelimina-ri al giudicato, sono rimborsate dall’Ente qualora il procedimento medesimo si concluda con l’esclusione di responsabilità del dipendente interessato.

3. L’Ente rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal dipendente per la difesa

nell’ambito del giudizio di conto o di responsabilità amministrativa qualora il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità del dipendente.

4. I rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati previo parere di conformità

da parte dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente; i rimborsi medesimi sono effettuati anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, purchè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. L’Ente, a domanda del dipendente interessato, può rimborsare anticipatamente

le spese sostenute dal medesimo per la difesa in giudizio, nella misura del 50 per cento e comunque per un importo non superiore al credito del dipendente nei confronti dell’Ente in relazione al rapporto di lavoro, qualora una delle fasi del procedimento, seppur non an-cora conclusiva di tutti i gradi di giudizio, si sia definita favorevolmente al dipendente ai sensi dei precedenti commi. Il dipendente deve restituire la suddetta anticipazione, uni-tamente agli interessi maturati, qualora il medesimo venga riconosciuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

Page 120: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 118

ARTICOLO 154

(Responsabilità connesse alla prestazione – Area dirigenziale)

1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’Ente; l’Ente rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal dirigente me-desimo per la difesa in giudizio. Le disposizioni di cui al presente comma non operano nei casi di dolo o colpa grave del dirigente accertati con sen-tenza passata in giudicato.

2. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, tutte le spese soste-nute dal dirigente medesimo in qualsiasi fase del procedimento, dalle indagini preliminari al giudicato, sono rimborsate dall’Ente qualora il procedimento medesimo si concluda con l’esclusione di responsabilità del dirigente interessato.

3. L’Ente rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal dirigente per la difesa nell’ambito del giudizio di conto o di responsabilità amministrativa qualora il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità del dirigente.

4. I rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. I rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati previo parere di conformità da parte dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.

6. Il dirigente che, ove si apra un procedimento di cui al comma 2, risolva il rap-porto motivando il proprio recesso con l’avvenuto rinvio a giudizio, entro trenta giorni dal-la notifica dello stesso, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad un’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari alla metà del corrispetti-vo del preavviso individuale maturato; detta risoluzione opera di diritto senza necessità di preavviso. Il dirigente consegue il diritto a percepire detti trattamenti semprechè abbia formalmente e tempestivamente comunicato all’Ente la notifica, a lui fatta, dell’informazione di garanzia a seguito della quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.

7. Le garanzie e le tutele di cui al comma 6 sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato.

Page 121: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 119

PARTE V

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 155 (Rinvio alla normativa regionale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferi-mento alla normativa regionale. Sono altresì vincolanti per l'Ente tutte le circolari inter-pretative della normativa regionale in materia di personale.

Page 122: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 120

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 156

(Applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non diri-gente biennio economico 2002-2003)

1. Con decorrenza 31.8.2002, vengono soppresse le seguenti posizioni economi-che:

categoria D: posizione economica D1; categoria C: posizione economica C1; categoria B: posizioni economiche B1-B2; categoria A: posizioni economiche A1-A2;

2. Con la stessa decorrenza del 31.8.2002, il personale che alla stessa data è col-locato in una delle posizioni soppresse di cui al comma 1, è inquadrato con le corrispon-denze di cui all’allegato L,) tabella 1 e 2, al presente regolamento;

3. A far data da 31.8.2002 le nuove categorie e posizioni economiche risultano definite con gli importi come specificato nella tabella allegato M) allegata al presente re-golamento;

4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene con riferimento al-le categorie e posizioni economiche acquisite dal personale dell’Ente in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 dd. 13.5.2004 (verbale 10).

5. Gli aumenti contrattuali del biennio economico 2004/2005 per la decorrenza 1.1.2004 saranno calcolati con riferimento alla denominazione delle posizioni economiche precedentemente in vigore secondo la corrispondenza di cui alla tabella 2 dell’allegato L); per le nuove posizioni economiche iniziali si fa riferimento a quella corrispondente più ele-vata.

ARTICOLO 157

(Applicazione delle norme contenute nel contratto collettivo regionale di lavoro del per-sonale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2003 –

biennio economico 2004-2005” e nella Legge Regionale n. 23 dd. 27.11.2006

1. A decorrere dal 31/12/2006 al personale in servizio è monetizzato nel maturato economico individuale un importo pari al 0,80% del trattamento tabellare di convergenza, di cui alla allegata tabella allegato F, a compensazione della riduzione di due giornate di festività soppresse.

2. A decorrere dall’1/01/2007 l’istituto di cui all’art. 10 della L.R. 26/10/1987, n.

Page 123: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 121

33, continua ad essere erogato in misura pari ad un dodicesimo degli importi tabellari in godimento nel mese di giugno di ciascun anno.

3. A decorrere dall’1/01/2007 l’indennità integrativa speciale in godimento, di cui alla tabella allegato I al presente regolamento, viene conglobata nello stipendio tabel-lare.

4. Per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di cui all’allegato B viene utilizzata una quota del maturato economico individuale in godimento al 01/01/2007 pari alla differenza fra lo stipendio tabellare così come al comma 3 e quello di cui alla tabella allegato B. Nei casi in cui il maturato economico risultasse insufficiente per raggiungere il valore dello stipendio tabellare, la differenza tra i due valori viene attribuita a titolo di aumento contrattuale; nei casi in cui lo stipendio tabellare in godimento, alla data del 01/01/2007, risulti superiore al trattamento economico tabellare la differenza viene rico-nosciuta nel maturato economico individuale. Gli importi complessivi derivanti dall’applicazione del presente comma sono indicati nell’allegata tabella E

5. Con decorrenza 01/01/2007 e successivamente all’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo il maturato economico individuale viene aumentato di una somma pari ad un tredicesimo della consistenza dello stesso.

6. In via transitoria, in sede di prima applicazione, il salario aggiuntivo, calcolato ai sensi del comma 2, viene maggiorato del 50% del maturato economico in godimento al 30/06/2007, a compensazione della mancata maggiorazione del maturato economico in godimento nel secondo semestre del 2006

Art. 158

(��r�e re�ative a��a pri�a app�ica�i��e deg�i istituti di cui ag�i art� 22 e 130qui�quies)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 22, le procedure di progressione verti-cale interna sono attuate:

a) per l’anno 2008 esclusivamente mediante l’effettuazione delle previste procedure selettive. La Commissione d’esame dispone di 50 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame ovvero di 100 punti qualora l’esame si articoli su un’unica pro-va; le prove d’esame si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettiva-mente, almeno 26 punti o 51 punti. Con riferimento al disposto di cui all’articolo 22, comma 3, lettera a), è considerato il solo requisito costituito dall’assenza di irrogazio-ne di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;

b) per l’anno 2009 mediante l’effettuazione delle previste procedure selet-tive e la valutazione del titolo di cui all’articolo 22, comma 5, con riferimento alla va-lutazione dell’anno 2008. La Commissione d’esame dispone di 47 punti per la valuta-zione di ciascuna prova d’esame ovvero di 94 punti qualora l’esame si articoli su un’unica prova e di 6 punti per la valutazione del titolo; le prove d’esame si intendono

Page 124: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 122

superate qualora il candidato consegua, rispettivamente, almeno 24 punti o 48 punti; il requisito dell’esito non negativo della valutazione, di cui all’articolo 22, comma 3, let-tera a), è riferito all’anno 2008;

c) a partire dall’anno 2010 mediante la disciplina di cui all’articolo 22.

3. In sede di prima attuazione della disciplina della progressione orizzontale, con rife-rimento alla decorrenza 1/01/2008, si considera esclusivamente la valutazione riferita all’anno 2008; il peso previsto per il piano di formazione individuale è considerato al 50%.

ARTICOLO 159

(Disciplina provvisoria e sperimentale delle mansioni)

1. Con il mansionario di cui all’allegato A) al presente regolamento sono discipli-nate in via provvisoria e sperimentale le mansioni del personale dell’Ente al fine di proce-dere ad una prima collocazione dei dipendenti nei profili professionali.

2. I necessari e definitivi adeguamenti, modifiche ed integrazioni dei profili pro-fessionali, degli indirizzi e delle mansioni saranno effettuati sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di primo livello per i dipendenti regionali area non dirigen-ziale 1998-2001.

ARTICOLO 160 (Trasformazione di rapporti di lavoro ad orario pieno

in rapporti di lavoro a tempo parziale)

1. Con esclusivo riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 20/02 l’Ente può procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro ad orario pieno in rapporti a tempo parziale anche di unità collocate nella posizione D2, fermo re-stando il limite massimo di due unità stabilito dall’articolo 29, comma 2.

Page 125: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 123

ALLEGATO A

PIANTA ORGANICA

CATEGORIA N.

DIRETTORE DELL’ENTE 1 DIRIGENZIALE 2 D 19 C 6 * B 4 A 0 ____________________________________________________________

32

* di cui uno a tempo parziale a 18 ore

MANSIONARIO

ARTICOLO 1

1. Nell'ambito delle categorie A, B, C e D previste dall'articolo 8 del Regolamento

di organizzazione della pianta organica del personale sono previsti i profili professionali di cui all'allegato 1).

ARTICOLO 2

1. Il passaggio da un profilo professionale ad un altro nell’ambito della medesima categoria, per motivi diversi da quelli sanitari, è disposto con decreto del Direttore dell’Ente.

2. Il passaggio da un profilo professionale ad un altro può avvenire su richiesta dell’interessato. La domanda deve essere presentata, per il tramite della struttura di ap-partenenza, alla Direzione.

3. Qualora il passaggio si renda necessario per interventi di riconversione corri-spondenti a modificazioni della struttura organizzativa e/o delle funzioni svolte dall’Ente, il medesimo può avvenire su iniziativa dell’Ente stesso secondo i criteri di cui all’articolo 159, comma 2 del Regolamento di organizzazione della pianta organica del personale. Ove l’utilizzo dei suddetti criteri non consentisse comunque il passaggio di profilo, l’Ente pro-cede mediante apposito accordo con le Organizzazioni sindacali.

Page 126: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 124

ARTICOLO 3 1. Il passaggio di profilo professionale può avvenire a condizione che sussistano i

seguenti elementi: a) disponibilità del posto nel profilo professionale da assegnarsi; b) possesso dello specifico titolo di studio qualora questo sia prescritto per le pre-

stazioni proprie del profilo professionale da assegnarsi; c) superamento di eventuale prova di accertamento in relazione ai contenuti pro-

fessionali del profilo da attribuire; d) permanenza del dipendente per almeno due anni nel profilo professionale di

provenienza. 2. In sede di prima applicazione del presente articolo, ai fini della valutazione del

requisito di cui al comma 1 lettera d), si tiene conto anche dell’anzianità maturata nel profilo professionale corrispondente a quello di primo inquadramento ai sensi dell’allegato “E”.

Page 127: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 125

Allegato 1)

ELENCO ARTICOLATO PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE

A Operatore

B Collaboratore amministrativo

Collaboratore tecnico

Collaboratore per i servizi di rimessa

C Assistente amministrativo – economico

Assistente tecnico

D Specialista amministrativo – economico

Specialista tecnico

Page 128: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 126

CATEGORIA: A

Declaratoria generale della categoria

Appartiene a questa categoria il lavoratore che, ai sensi dell’articolo 11 della legge re-gionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, svolge attività ausi-liarie prevalentemente esecutive o tecnico-manuali comportanti conoscenze semplici, nonché l’utilizzo di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comu-ni. L’autonomia operativa e la responsabilità sono limitate, rispettivamente all’esecuzione del lavoro nell’ambito delle istruzioni impartite ed alla corretta esecuzione del lavoro stesso.

Ai lavoratori appartenenti alla categoria possono essere assegnate altre mansioni equi-valenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle specifiche posizioni di lavoro. Possono, inoltre essere assegnati compiti accessori funzio-nalmente collegati all’esercizio delle mansioni proprie della categoria nonché, in via com-plementare e non prevalente, operazioni di diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Profilo professionale:

OPERATORE

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale provvede:

- alla consegna e ritiro di atti e colli e della documentazione amministrativa anche mediante l’utilizzo dei mezzi e strumenti in dotazione;

- ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali (es. riprodu-zione di atti, loro riposizionatura, riordino luogo di lavoro) comportanti anche gra-vosità o disagio ovvero uso di strumenti e arnesi di lavoro in dotazione;

- alla custodia e sorveglianza di locali e uffici, di cui cura l’apertura e la chiusura;

- al servizio di anticamera, nel cui ambito regola l’accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni e assicurandone la sorveglianza e con compiti di regolazione dell’accesso del pubblico e di informazione.

Page 129: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 127

CATEGORIA: B

Declaratoria generale della categoria

Appartiene a questa categoria il lavoratore che, ai sensi dell’articolo 12 della legge re-gionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, svolge attività nel-le quali sono richieste buone conoscenze specialistiche e discreta esperienza. I contenuti di dette attività sono di tipo operativo con discreto grado di complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle possibili soluzioni di detti problemi. Opera con auto-nomia operativa nell’ambito delle istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L’attività può com-portare raccordo di addetti della categoria inferiore.

Ai lavoratori appartenenti alla categoria possono essere assegnate altre mansioni equi-valenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle specifiche posizioni di lavoro. Possono, inoltre essere assegnati compiti accessori funzio-nalmente collegati all’esercizio delle mansioni proprie della categoria nonché, in via com-plementare e non prevalente, operazioni di diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Infine possono essere preposti al coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio.

In ogni caso può essere richiesto l’uso di apparecchiature elettroniche e/o informatiche.

Il lavoratore può utilizzare, purché abilitato, veicoli e natanti di servizio in dotazione all’Ente.

A titolo esemplificativo rientra nella categoria il lavoratore le cui posizioni di lavoro comportano:

- conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai e operatori specializzati, con connessa responsabilità di indirizzo e coordinamento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

- funzioni di vigilanza nell’ambito della materia di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e re-golamenti;

- svolgimento, per l’esecuzione delle funzioni lavorative, di attività professionali comportanti l’uso complesso di dati, preparazione tecnica e particolare conoscen-za delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature comples-se;

- collaborazione alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche, assolvendo anche ad operazioni amministrative complementari.

Page 130: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 128

In particolare può essere assegnata al lavoratore la responsabilità di tutte le attività ne-cessarie ad un corretto svolgimento delle mansioni che secondo la comune esperienza si riferiscono a compiti propri dei seguenti profili professionali.

Profilo professionale

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale svolge:

a) attività amministrative comportanti operazioni di archivio, protocollo, registrazio-ne e reperimento di atti, documenti e pubblicazioni, tenuta e aggiornamento di in-ventari, mediante l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione;

b) esecuzione di trattamento testi, dattilografia e collazionatura di dattiloscritti, da originali e da registrazioni, mediante l’impiego delle apparecchiature in dotazione comprese quelle informatiche;

c) effettuazione delle operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, se-condo procedure definite;

d) attività di addetto all’esercizio di impianti telefonici complessi;

e) attività di addetto ai servizi di vigilanza, custodia e portierato anche con funzioni di coordinamento;

e bis) presso il Consiglio di Amministrazione:

1) svolge servizio di anticamera nel cui ambito fornisce il necessario supporto ed assistenza ai consiglieri nonché agli utenti interni ed esterni;

2) assicura la gestione delle sale ai fini delle riunioni istituzionali;

3) regola l’accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni e assicurando la necessaria sorveglianza.”

f) invio, ricezione e registrazione delle comunicazioni a mezzo fax e posta elettroni-ca.

Profilo professionale

COLLABORATORE TECNICO

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale svolge:

a) esecuzione, per l’esigenze connesse ai compiti in cui opera, di operazioni di carat-tere manuale a livello specializzato;

b) attività ed operazioni tecniche, da svolgersi pure mediante l’utilizzo di apparec-chiature ed attrezzature anche integrate con sistemi informatici, nei settori della

Page 131: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 129

grafica, della fotocomposizione, della fotografia e della litotipografia ed altri set-tori omogenei;

c) attività di assistenza e sorveglianza dei lavori e rilevamento in natura delle opere coadiuvando l’assistente tecnico.

Profilo professionale

COLLABORATORE PER I SERVIZI DI RIMESSA

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale svolge:

a) guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti in dotazione all’Ente e relativa manu-tenzione ordinaria, nonché verifica delle condizioni di efficienza degli stessi;

b) trasporto di atti e colli, compresa l’attività di carico, la presa in consegna, lo sca-rico e la consegna;

c) coordinamento di un'autorimessa;

d) operazioni amministrativo-contabili nonché registrazioni di dati connesse e conse-guenti all'esercizio della specifica attività dell’ufficio di appartenenza;

quando non impegnato nella guida:

a) disimpegno del servizio di anticamera, ricezione e smistamento di telefonate da centralini, dislocazione di fascicoli ed oggetti minuti d'ufficio;

b) prelievo e distribuzione di corrispondenza;

c) commissioni inerenti l'ufficio anche esterne al luogo di lavoro;

d) esecuzione di fotocopie, ciclostilati, fascicolature, nonché registrazione di dati re-lativi a specifiche attività d'ufficio e generiche di carattere manuale o amministra-tivo.

Page 132: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 130

CATEGORIA: C

Declaratoria generale della categoria

Appartiene a questa categoria il lavoratore che, ai sensi dell’articolo 13 della legge re-gionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, svolge un’attività che comporta approfondite conoscenze monospecialistiche. I contenuti dell’attività sono di concetto; i problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni predefiniti, con significativa ampiezza delle possibili soluzioni. Le attività compor-tano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, non-ché rapporti diretti interni ed esterni alla struttura di appartenenza per trattare questioni pratiche.

Il lavoratore può utilizzare, purché abilitato, veicoli di servizio in dotazione all’Ente.

A titolo esemplificativo rientra nella categoria il lavoratore le cui posizioni di lavoro comportano:

- uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative di natura tecni-ca, amministrativa, contabile;

- mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni all’unità operativa di apparte-nenza per la trattazione di questioni e pratiche di un certo rilievo;

- iniziativa nel contesto di istruzioni di massima, nonché di norme e procedure ordi-narie nell’ambito della sfera di attività di competenza, per l’assolvimento della quale è richiesta una preparazione in genere derivante da uno specifico titolo pro-fessionale;

- raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti, norme e corrisponden-za; la ricerca, l’utilizzo e l’elaborazione semplice di elementi quali atti, documen-ti e dati istruttori anche complessi, secondo le istruzioni di massima;

- redazione su schemi definiti di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

- relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

- redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

- rendicontazione e attività economali correnti;

- rilevazioni statistiche;

- utilizzo di apparecchiature informatiche e/o elettroniche.

Ai lavoratori appartenenti alla categoria possono essere assegnate altre mansioni equi-valenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle specifiche posizioni di lavoro. Possono, inoltre essere assegnati compiti accessori funzio-nalmente collegati all’esercizio delle mansioni proprie della categoria nonché, in via com-plementare e non prevalente, operazioni di diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Infine possono essere preposti al coordinamento di

Page 133: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 131

strutture stabili di livello inferiore al Servizio. In particolare può essere assegnata al lavo-ratore la responsabilità di tutte le attività necessarie ad un corretto svolgimento delle mansioni che secondo la comune esperienza si riferiscono a compiti propri dei seguenti profili professionali.

Profilo professionale

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ECONOMICO

* Ricomprende gli indirizzi AMMINISTRATIVO e ECONOMICO *

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale svolge, se-condo la specifica preparazione professionale, le seguenti mansioni nel campo delle disci-pline amministrative, economiche:

a) raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme;

b) collaborazione per studio, analisi, ricerca, documentazione, consultazione utilizzo ed elaborazione semplice di elementi, quali atti, dati istruttori e documenti anche complessi, secondo istruzioni di massima;

c) redazione, su schemi, definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

d) corrispondenza e relazioni esterne correnti collegate ai compiti di segreteria;

e) redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

f) registrazione delle entrate e degli impegni di spesa, rilevazioni contabili e statisti-che, liquidazioni e pagamenti, rendicontazioni e riscontri contabili;

g) gestioni dei magazzini e gestioni economali in genere;

h) predisposizione ed esecuzione delle notifiche e attività di assistenza e consulenza all’utenza;

i) tenuta e aggiornamento dei registri vari.

Profilo professionale

ASSISTENTE TECNICO

* Ricomprende gli indirizzi EDILE/GRAFICO e INFORMATICO *

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale svolge, secon-do la specifica preparazione professionale, le seguenti mansioni nei campi delle discipline tecniche, chimiche, biologiche, agrarie-forestali ed informatiche:

a) attività correnti, connesse con il posto ricoperto e il titolo professionale specifico posseduto quali indagine, rilievo, perizia, analisi, misurazione, elaborazione pro-gettuale, disegno, assistenza tecnica e sperimentazione;

Page 134: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 132

b) istruzione, predisposizione e controllo di atti e provvedimenti di contenuto tecni-co; collaborazione alla stesura di provvedimenti amministrativi connessi a rileva-zioni di carattere tecnico;

c) sorveglianza e assistenza nell’esecuzione di opere e contabilizzazione dei lavori;

d) conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

e) controllo dello stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure;

f) stesura dei programmi in dotazione alle strutture regionali come definito dalle specifiche di progetto in ambienti di sviluppo collegati all’Office Automation, otti-mizzandone le prestazioni e assicurandone la perfetta funzionalità;

g) collaborazione alla gestione della rete locale e al collegamento con le reti remote e concorre alla manutenzione per quanto di competenza;

g bis) gestione dell’archivio informatico, duplicazione videocassette, CD, DVD, ed altri supporti;

h) partecipazione alla gestione e al controllo dei sistemi informatici, intervenendo di-rettamente per la soluzione di problemi di carattere operativo o valutando le ne-cessità di richiedere eventuali interventi di manutenzione straordinaria;

i) partecipazione alla gestione di flussi informativi e svolge attività di prima elabora-zione statistica;

j) vigilanza sull’attuazione della normativa sulla protezione e sicurezza dei dati e de-gli impianti informatici, rilevando eventuali infrazioni;

Page 135: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 133

CATEGORIA: D

Declaratoria generale della categoria

Appartiene a questa categoria il lavoratore che, ai sensi dell’articolo 14 della legge re-gionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, svolge attività che comportano elevate conoscenze plurispecialistiche. I contenuti della categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi o amministrativi e con autonomia operativa nell’ambito di prescrizioni generali. I problemi da affrontare presentano una elevata complessità basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa gestite tra unità orga-nizzative diverse da quelle di appartenenza; le relazioni esterne con altre istituzioni sono di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

Ai lavoratori appartenenti alla categoria possono essere assegnate altre mansioni equi-valenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle specifiche posizioni di lavoro. Possono, inoltre essere assegnati compiti accessori funzio-nalmente collegati all’esercizio delle mansioni proprie della categoria nonché, in via com-plementare e non prevalente, operazioni di diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Infine possono essere preposti al coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio.

Il lavoratore può utilizzare, purché abilitato, veicoli di servizio in dotazione all’Ente.

A titolo esemplificativo rientra nella categoria il lavoratore che:

- svolge attività di studio e ricerca per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all’attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza;

- svolge altresì attività di organizzazione nella raccolta ed elaborazione dei dati re-lativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interven-ti;

- cura, predisponendo i relativi dati e documenti, la redazione di progetti, di sche-mi, di articolati, di pareri e di istruttorie di specifica complessità e rilevanza; par-tecipazione a gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati;

- nell’esercizio delle sue funzioni, anche con l’utilizzo di apparecchiature elettroni-che e/o informatiche, ha iniziativa e autonomia operativa nell’ambito di prescri-zioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei problemi afferenti alla propria sfera di competenze;

- svolge attività didattica di tipo teorico e tecnico-pratica;

Page 136: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 134

- cura gli aspetti tecnico giuridici afferenti l’organizzazione della sicurezza nei luo-ghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla predisposi-zione delle procedure operative, alla compilazione dei piani di emergenza, alla partecipazione a commissioni tecniche per l’acquisto di beni e la gestione di servi-zi, contribuendo, altresì, alle attività di informazione, formazione e aggiornamento del personale in detto settore.

In particolare può essere assegnata al dipendente di questa categoria la responsabilità di tutte le attività necessarie a un corretto svolgimento delle mansioni che secondo la co-mune esperienza si riferiscono a titolo esemplificativo, a compiti propri dei seguenti profili professionali.

Profilo professionale

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO – ECONOMICO

* Ricomprende gli indirizzi AMMINISTRATIVO e ECONOMICO*

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale svolge, secon-do la specifica preparazione professionale, le seguenti mansioni nel campo delle discipline giuridiche, amministrative, economiche:

a) attività di collaborazione proprie della professionalità rivestita, quali la redazione di provvedimenti o schemi di provvedimenti, di relazioni sull'efficienza ed efficacia delle procedure sullo stato attuazione dei compiti attribuiti;

b) predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi, di testi normativi, nonché di atti relativi a contratti, appalti e convenzioni;

c) resocontazione, verbalizzazione e formalizzazione dei lavori degli organi collegiali;

d) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati o delle informazioni riferibili alla strut-tura di appartenenza;

e) trattazione degli affari contenziosi;

f) predisposizione degli atti contabili e d’inventario;

g) gestione del bilancio e dei tributi;

h) definizione degli strumenti della programmazione generale o di settore, curando, anche con compiti di organizzazione e di coordinamento, la raccolta ed elabora-zione degli elementi per la formazione dei bilanci annuali e pluriennali; coordina-mento dell’attività di documentazione e di sintesi dei problemi inerenti la spesa regionale e il controllo finanziario e amministrativo-contabile sulla stessa, garan-tendo la corretta esecuzione delle scritture contabili;

i) espletamento di funzioni nelle materie di contabilità direzionale, di analisi econo-

Page 137: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 135

miche e finanziarie, di analisi dei costi e della produttività e di controllo di gestio-ne;

j) progettazione, organizzazione e gestione delle elaborazioni statistiche, anche at-traverso strumenti elettronici;

k) cura della raccolta, della catalogazione e del coordinamento dei dati, mediante l’utilizzo anche di modelli matematici;

l) progettazione e sviluppo di attività sperimentali riferibili alla posizione ricoperta;

m) servizio di cassa interno e supervisione gestioni economali.

Profilo professionale

SPECIALISTA TECNICO

* Ricomprende gli indirizzi GEOLOGICO, NATURALISTICO, ARCHITETTONICO, URBANISTICO, INGEGNERISTICO e INFORMATICO,*

A titolo esemplificativo il lavoratore inserito in tale profilo professionale svolge, secon-do la specifica preparazione professionale e competenza, attività di impostazione, esecu-zione di elaborati tecnici, elaborati tecnico-amministrativi, operazioni e procedimenti tec-nici, nei seguenti campi e materie:

a) elaborazione, analisi, valutazione e verifica dei progetti nel campo delle applica-zioni tecnologiche e delle opere in genere riferite ai settori d’intervento dell’Ezit;

b) progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche, oltre alle altre mansioni previste in materia di lavori pubblici;

c) edilizia civile, rurale e industriale;

d) impianti tecnologici e in altri settori dell’ingegneria;

e) ingegneria delle opere pubbliche;

f) opere edilizie, di viabilità, idrauliche, igieniche, portuali, elettriche;

g) pianificazione dei trasporti;

h) geologia e opere di sistemazione geologica;

i) assetto idrogeologico e geomorfologico;

j) salvaguardia degli equilibri biologici, nonché salvaguardia dall’inquinamento atmo-sferico idrico e del suolo;

k) analisi e valutazione di programmi e progetti per il razionale uso delle fonti ener-getiche;

l) risparmio energetico e ricorso a fonti rinnovabili;

m) sicurezza in ambiente lavorativo e nei cantieri di lavoro;

Page 138: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 136

n) prevenzione di rischio industriale;

o) pianificazione, gestione e tutela del territorio;

p) urbanistica e paesaggistica;

q) cartografia;

r) progettazione e sviluppo di attività sperimentali riferibili alla posizione ricoperta;

s) organizzazione, pianificazione e realizzazione di progetti di sistemi informativi;

t) coordinamento e partecipazione alle attività di analisi, progettazione della struttu-ra dati e del software;

u) partecipazione all’individuazione della tecnologia hardware, software e di data communication per la realizzazione dei progetti nel rispetto degli standard del Si-stema Informativo;

v) sovrintendenza al collaudo del software applicativo e delle apparecchiature infor-matiche/telematiche, coordinando le attività e i test da effettuarsi al fine di veri-ficare la corrispondenza con le specifiche tecniche e di progetto, documentando eventuali difformità;

w) coordinamento all’assistenza delle attività di controllo, di gestione e di manuten-zione dell’hardware, del software di base, delle tecnologie di data communication, delle tecnologie di rete e del software applicativo intervenendo anche direttamen-te; coordina le attività di elaborazione relative al rispetto della sicurezza e dell’integrità delle informazioni;

x) concorrenza alla definizione degli obiettivi e delle scadenze dell’attività di svilup-po affidate a società di outsourcing e con la verifica del rispetto;

y) coordinamento degli interventi dei fornitori;

z) supporto in ordine alla verifica della congruità dei costi di sviluppo del software applicativo sviluppato da società di outsourcing;

aa) supporto consulenziale e tecnico alle strutture dell’Ente per l’individuazione dei fabbisogni informativi, informatici e tecnologici;

bb) partecipazione e coordinamento di gruppi di lavoro per la sperimentazione di tec-nologie informatiche innovative, utilizzando attrezzature e tecnologie specifiche verificandone i risultati;

cc) vigilanza sull’utilizzo e sull’osservanza dei presidi e della normativa antinfortuni-stica;

dd) assistenza al medico competente nell’effettuazione delle visite;

Page 139: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 137

QUALIFICA FUNZIONALE: DIRIGENTE Profilo professionale: DIRIGENTE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO-LEGALE Descrizione delle mansioni: Svolge la propria attività nel campo delle discipline giuridiche ed amministrative. Attende, con compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento, all'attività di studio, ricerca, documentazione, elaborazione ed applicazione nel campo del diritto civile, ammi-nistrativo e costituzionale, nonché negli altri rami del diritto, secondo le specifiche esi-genze del settore cui è preposto. Svolge funzioni consultive nei diversi rami del diritto, con particolare riguardo all'attività dell'Ente. Cura altresì la risoluzione di questioni interpretative complesse derivanti dalla applicazio-ne di leggi o regolamenti, nonché la trattazione degli affari contenziosi. Profilo professionale: DIRIGENTE FINANZIARIO-CONTABILE-ECONOMICO Descrizione delle mansioni: Svolge la propria attività nel campo delle materie finanziarie, economiche, tributarie e della contabilità. In particolare indirizza e coordina l'attività di studio, ricerca ed elaborazione degli elemen-ti per la formulazione dei bilanci annuali. Sovrintende alle scritture contabili, anche automatizzate. Profilo professionale: DIRIGENTE INGEGNERE Descrizione delle mansioni: Svolge la propria attività nei campi dell'edilizia civile ed industriale risolvendo pure pro-blemi di progettazione strutturale, nonchè nel campo degli impianti tecnologici ed in qual-siasi altro settore dell'ingegneria. In particolare esplica la propria attività nelle materie concernenti: strade e trasporti, pon-ti, grandi strutture in genere; acquedotti, fognature, impianti di trasporto e distribuzione di energia, impianti e trattamento di depurazione, bonifiche e sistemazioni idrauliche, fondazioni e risorse idriche. Svolge attività di direzione lavori e collaudo delle opere di competenza dell'Ente. Cura la predisposizione di atti e documenti di natura tecnica e la formulazione dei piani di utilizzo del territorio per il settore di specifica competenza.

Page 140: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 138

ALLEGATO B

TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE DAL 1.1.2007

A1 Euro 15.726,13

A2 Euro 15.939,31

A3 Euro 16.216,60

A4 Euro 16.513,72

A5 Euro 16.817,39

A6 Euro 17.126,99

A7 Euro 17.442,62

A8 Euro 17.764,41

B1 Euro 17.223,20

B2 Euro 17.442,62

B3 Euro 17.223,20

B4 Euro 17.814,23

B5 Euro 18.171,73

B6 Euro 18.517,88

B7 Euro 18.871,52

B8 Euro 19.232,34

C1 Euro 20.329,63

C2 Euro 20.813,27

C3 Euro 21.188,53

C4 Euro 21.586,05

C5 Euro 22.091,42

C6 Euro 22.610,50

C7 Euro 23.143,10

C8 Euro 23.689,50

D1 Euro 23.330,03

D2 Euro 24.503,42

D3 Euro 25.320,01

D4 Euro 26.933,89

D5 Euro 27.857,87

D6 Euro 29.082,90

D7 Euro 30.587,29

D8 Euro 32.185,92

DIRIGENTE Euro 27.046,20

Page 141: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 139

ALLEGATO C

SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITA' AGENTE TECNICO ............... III° livello .............................................. Euro 177,51 COADIUTORE .................... IV° livello .............................................. Euro 204,67 SEGRETARIO ...................... V° livello .............................................. Euro 255,13 CONSIGLIERE .................... VI° livello .............................................. Euro 320,20 FUNZIONARIO .................. VII° livello .............................................. Euro 411,00 DIRIGENTE ......................VIII° livello .............................................. Euro 603,43

Page 142: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 140

ALLEGATO D

INDENNITA’ DI COORDINAMENTO A ....................... mensili lorde .............................................. Euro 82,63 B ....................... mensili lorde .............................................. Euro 95,54 C ....................... mensili lorde .............................................. Euro 121,37 D ....................... mensili lorde .............................................. Euro 155,00 EX FUNZIONARIO (ora D8) . mensili lorde .............................................. Euro 201,42

Page 143: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 141

TABELLA allegato E

riferita all'art. 157 comma 4

(trattamento economico tabellare del personale al 31 dicembre 2006)

Categorie e posizioni

economiche

Annuale al 31/12/2003

Annuale all' 1/1/2004 con il primo aumento

Annuale all'1/2/2005 con il secondo au-

mento

Annuale al 31/12/2005 con

il terzo aumento

Annuale al 01/01/2007 con l'inglobamento

della i.i.s.

D8 20.968,65 21.512,85 22.214,01 22.418,37 32.185,92

D7 19.370,02 19.914,22 20.615,38 20.819,74 30.587,29

D6 17.865,63 18.409,83 19.110,99 19.315,35 29.082,90

D5 16.640,60 17.184,80 17.885,96 18.090,32 27.857,87

D4 15.891,22 16.369,90 16.986,58 17.166,34 26.933,89

D3 14.775,22 15.253,90 15.870,58 16.050,34 25.320,01

D2 13.958,63 14.437,31 15.053,99 15.233,75 24.503,42

D1 12.921,44 13.349,00 13.899,80 14.060,36 23.330,03

C8 14.628,29 15.064,73 15.626,93 15.790,73 23.689,50

C7 13.031,44 13.467,88 14.030,08 14.193,88 23.143,10

C6 12.526,07 12.962,51 13.524,71 13.688,51 22.610,50

C5 12.128,55 12.564,99 13.127,19 13.290,99 22.091,42

C4 11.753,29 12.189,73 12.751,93 12.915,73 21.586,05

C3 11.320,05 11.756,49 12.318,69 12.482,49 21.188,53

C2 11.039,44 11.475,88 12.038,08 12.201,88 20.813,27

C1 10.519,24 10.936,72 11.474,56 11.631,28 20.329,63

B8 11.651,18 12.063,02 12.593,66 12.748,34 19.232,34

B7 11.290,90 11.702,74 12.233,38 12.388,06 18.871,52

B6 10.937,86 11.349,70 11.880,34 12.035,02 18.517,88

B5 10.591,71 11.003,55 11.534,19 11.688,87 18.171,73

B4 10.344,61 10.715,05 11.192,29 11.331,37 17.814,23

B3 9.952,90 10.323,34 10.800,58 10.939,66 17.223,20

B2 9.672,94 10.043,38 10.520,62 10.659,70 16.943,24

B1 9.386,04 9.756,48 10.233,72 10.372,80 16.656,34

A8 10.579,58 10.932,74 11.387,66 11.520,26 17.764,41

A7 10.257,79 10.610,95 11.065,87 11.198,47 17.442,62

A6 9.328,89 9.682,05 10.136,97 10.269,57 17.126,99

A5 9.031,77 9.384,93 9.839,85 9.972,45 16.817,39

A4 8.754,48 9.107,64 9.562,56 9.695,16 16.513,72

A3 8.541,30 8.894,46 9.349,38 9.481,98 16.216,60

A2 8.419,09 8.772,25 9.227,17 9.359,77 15.939,31

A1 8.193,42 8.546,58 9.001,50 9.134,10 15.726,13

Page 144: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 142

ALLEGATO F

TABELLA allegato F) riferita all'art. 157 comma 1

(valore riconosciuto sul maturato economico individ uale al perso-nale titolo di compensazione per le due festività s oppresse)

Categorie e posizioni economiche

Tabellare di convergenza

Valore riconosciuto a titolo di compensazione di due

giornate di festività soppres-se

D8 32.185,92 257,49

D7 30.587,29 244,70

D6 29.082,90 232,66

D5 27.857,87 222,86

D4 26.933,89 215,47

D3 25.320,01 202,56

D2 24.503,42 196,03

D1 23.330,03 186,64

C8 23.689,50 189,52

C7 23.143,10 185,14

C6 22.610,50 180,88

C5 22.091,42 176,73

C4 21.586,05 172,69

C3 21.188,53 169,51

C2 20.813,27 166,51

C1 20.329,63 162,64

B8 19.232,34 153,86

B7 18.871,52 150,97

B6 18.517,88 148,14

B5 18.171,73 145,37

B4 17.814,23 142,51

B3 17.223,20 137,79

B2 16.943,24 135,55

B1 16.656,34 133,25

A8 17.764,41 142,12

A7 17.442,62 139,54

A6 17.126,99 137,02

A5 16.817,39 134,54

A4 16.513,72 132,11

A3 16.216,60 129,73

A2 15.939,31 127,51

A1 15.726,13 125,81

Page 145: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 143

ALLEGATO G

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PREVISTO

DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002 N. 14 E SUCCESSIVE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 14/02 e succ. mod. ed int., e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori pubblici e di atti di pianificazione ad opera del Servizio Tecnico dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste. Detto regolamento è redatto sulla base del “Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e la realizzazione dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 <<Disciplina organica dei lavori pubblici>>” approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 09/Pres dd. 13.01.05.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità inter-na del personale in servizio presso il Servizio Tecnico dell’EZIT mediante impostazione indirizzata al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Il presente regolamento si pre-figge tra l'altro di migliorare l'efficienza con conseguente risparmio di risorse umane ed efficacia gestionale del Servizio medesimo.

II° - ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

Art. 2 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Direttore del Servizio Tecnico dell’Ezit, in qualità di Responsabile Unico del Procedi-mento, affida i seguenti incarichi: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudazione e collaborazione.

Gli incarichi vengono affidati in relazione alle seguenti valutazioni: - peculiarità di ciascuna opera o lavoro da svolgere;

Page 146: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 144

- professionalità necessarie connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; - equa distribuzione ed equo utilizzo della professionalità e delle risorse disponibili.

2. Tali attività devono di norma essere effettuate interamente dalla struttura del Servizio Tecnico dell’Ezit.

Qualora, per ragioni di insufficienza di organico o di mancanza di specifiche professio-nalità, non sia possibile effettuare tutte le attività od alcune di esse, possono essere affidati incarichi professionali esterni secondo le modalità all'uopo stabilite dalle vi-genti normative.

Art. 3 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE

1. La quota percentuale del fondo di cui all’articolo 11, comma 1 della legge regionale 14/2002 è computata, rispetto alla percentuale dell’1,5 % prevista dal medesimo arti-colo:

a) nella misura del 100 % per opere o lavori fino a euro 150.000,00;

b) nella misura del 93 % per opere o lavori tra euro 150.000,00 ed euro 750.000,00;

c) nella misura dell’80 % per opere o lavori tra euro 750.000,00 ed euro 5.000.000,00;

d) nella misura del 73 % per opere o lavori tra euro 5.000.000,00 ed euro 25.000.000,00;

e) nella misura del 67 % per opere o lavori oltre euro 25.000.000,00.

2. Il calcolo si effettua in misura scalare applicando all’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa le aliquote derivanti dall’applicazione delle misure percentuali di cui al comma 1 relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti ed aggiungendo a questi l’importo derivante dall’applicazione della successiva aliquota all’eccedenza.

3. Nel caso di lavori in affidamento diretto o in amministrazione diretta il calcolo si effet-tua con le modalità indicate nei commi 1 e 2 sulla base del costo complessivo dei lavo-ri, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), individuato nel provvedi-mento di approvazione del quadro economico.

4. Nei casi di somma urgenza dichiarata con provvedimento formale dell’Ente, ovvero di altra amministrazione competente, l’accantonamento dell’incentivo può essere effet-tuato in via preventiva sulla stima iniziale dei costi predisposta per l’affidamento dei lavori.

Page 147: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 145

5. La percentuale dell’1,5 % è maggiorata di un ulteriore 1 % rapportato alle stesse misure percentuali di cui al comma 1, seguendo le modalità di calcolo dei commi 2 e 3, nel ca-so in cui si realizzino le condizioni previste dall’articolo 11, comma 1, ultimo periodo della legge regionale 14/2002.

6. Gli incentivi determinati ai sensi dei commi 1 e 5 sono riconosciuti per la progettazio-ne, come definita dall’articolo 8 della legge regionale 14/2002, di opere di costruzio-ne, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, di cui dall’articolo 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. I medesimi incentivi sono previsti anche per le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 27 della legge regionale 14/2002, ad esclusione della previsione conte-nuta al comma 1, lettera e) dello stesso articolo.

7. Per i progetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è possibile attribuire un incremento fino a raggiungere il massimo dell’1,5 %, ovvero, in presenza delle condizioni di legge, il massimo del 2,5 %, qualora venga attestata dal responsabile unico del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto-progetti specialistici;

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente ri-chiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini pre-liminari e degli accertamenti;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimen-tazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci fun-zionali con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni e computisti-che occorrenti.

Art. 4 - RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. Il Direttore del Servizio Tecnico opera la ripartizione del fondo sulla base del presente regolamento.

2. L'ammontare dell'incentivo, cosi come determinato dal precedente art. 3, viene riparti-to tra il personale del Servizio Tecnico che ha concorso all'elaborazione e realizzazione

Page 148: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 146

del progetto, in relazione all'impegno professionale profuso e tiene conto del grado di responsabilità connessa all'attività espletata, sulla base delle seguenti percentuali rife-rite alle singole attività:

a) Attività del Responsabile Unico del Procedimento: 5%

b) Attività di progettazione: 42%

così suddivisa:

- Attività di redazione del progetto dei tecnici che nell'ambito delle competenze connes-se al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione sotto-scrivendone i relativi elaborati: 25%

- Attività del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 5%

- Attività dei collaboratori tecnici che redigono gli elaborati progettuali (rilevazioni, mi-surazioni, grafici, computi, ecc.) su disposizione dei tecnici di cui ai precedenti punti e che nell’ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale ne assumo-no la responsabilità dell’esattezza: 12%

c) Attività di direzione lavori: 40%

così suddivisa:

- Attività del Direttore dei Lavori: 25%

- Attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: 5%

- Attività degli assistenti del Direttore dei Lavori (Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere): 10%

d) Attività di collaudo: 3%

e) Attività del personale tecnico ed amministrativo che, pur

collaborando allo svolgimento delle attività compiute dagli

incaricati di cui sopra, non ha assunto la piena e diretta

responsabilità degli atti, degli elaborati o dei provvedimenti: 10%

3. Le quote dell’incentivo, applicabili alle percentuali sopra specificate connesse alla re-dazione del progetto, sono così ulteriormente suddivise:

- progetto preliminare 20%

- progetto definitivo 45%

- progetto esecutivo 35%

4. Per gli interventi di somma urgenza dichiarati con provvedimento formale di cui al comma 4 dell’art. 3 si applicano le quote percentuali del presente articolo.

Page 149: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 147

Art. 5 - TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione degli incentivi, riferiti alla sola quota dell’1,5 %, avviene secondo le se-guenti modalità:

a) fase di progettazione: successivamente all’approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione o, in caso di delega, di cui all’articolo 6, comma 5 dello Statuto dell’Ezit, da parte del Presidente dell’Ente;

b) fase di direzione dei lavori: successivamente all’approvazione degli atti di contabi-lità finale;

c) fase di collaudo: successivamente all’approvazione del certificato di collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; in questo momento si liquida l’incentivo per il responsabile unico del procedimento e per i tecnici ed amministrativi di cui al punto 2 lett. e) dell’art. 4, che hanno collaborato alla rea-lizzazione dell’opera.

2. Alla conclusione di tutta quanta l’attività di cui al comma 1, lettere a) b) e c), si prov-vede a liquidare, laddove si realizzi la condizione di cui all’articolo 3, comma 5, la somma dell’incentivo maggiorata nella misura dell’ulteriore 1 %.

3. Nel caso di avvicendamento del personale nel ruolo di responsabile unico del procedi-mento, di incaricato della sicurezza nella fase dell’esecuzione e di incaricati della di-rezione e assistenza dei lavori, l’erogazione avviene in base alle prestazioni effettiva-mente svolte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

4. L’incentivo per l’attività svolta dal responsabile unico del procedimento e dal persona-le tecnico ed amministrativo, di cui al punto 2 lett. e) dell’art. 4, è comunque ricono-sciuto anche qualora la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza, nonché i collaudi sono in tutto o in parte affidati all’esterno dell’Amministrazione.

5. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite, o se ripartite, sono in ogni caso recuperate qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le va-rianti conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pre-giudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera, ovvero la sua utilizzazione, come previsto dall’articolo 27, comma 1, lett. e) della legge regionale 14/2002.

6. Nel caso in cui non si proceda all’approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali sono liquidati gli incentivi riferiti alle attività progettuali svolte e certificate con il relativo provvedimento di approvazione, oltre a quelle del responsabile unico del procedimento e dei tecnici e amministrativi che hanno collabo-rato alla realizzazione delle stesse.

Page 150: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 148

7. Nel caso di attività svolte congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell’incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal Direttore del Servizio Tecnico con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla re-sponsabilità legata all’attività espletata.

8. Nel caso che un soggetto svolga nell’ambito di una medesima opera o lavoro una plura-lità di compiti, la quota dell’incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimen-to alla pluralità delle prestazioni svolte.

9. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipen-denti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.

III° - ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE

Art. 6 – APPLICAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle attività di elaborazione di atti di pianificazione comunque denominati e dispone la ripartizione a titolo d’incentivo del 30% della Tarif-fa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, di seguito denominata tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianifi-cazione.

2. Per atto di pianificazione comunque denominato si intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e nor-mativi, finalizzato a programmare, definire e regolare l’assetto del comprensorio dell’Ezit. L’atto di pianificazione così definito e realizzato deve essere sottoscritto da soggetti abilitati.

Art. 7 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E DETERMINAZIONE DELL’INCENTIVO

PER LA PIANIFICAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ezit in sede di definizione degli strumenti di pro-grammazione e pianificazione di cui all’art. 7, comma b) della L.R. 25/2002 e succ. mod. ed int., delibera sull’affidamento degli incarichi di redazione dei piani. In caso di affidamento dell’incarico a personale dell’Ente indica contestualmente l’impegno di spesa anche ai fini dell’incentivo.

2. Per le caratteristiche proprie di redazione, un piano speciale a livello infraregionale, quale quello previsto all’articolo 3, comma 2 della L.R. 52/91 (Norme regionali in ma-teria di pianificazione territoriale ed urbanistica) e succ. mod. ed int., è assimilato al

Page 151: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 149

piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale (1/B) di cui all’art. 5 della tariffa professionale.

3. Il Direttore del Servizio Tecnico predispone un preciso programma di lavoro attraverso il quale individua le figure professionali necessarie, sulla base del principio di un’equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, nonchè le operazioni da affidare ad esse, i tempi di definizione delle singole fasi di esecuzio-ne, i dipendenti coinvolti e le parti di attività assegnate a personale esterno che, con-seguentemente, costituiranno economie. Sulla scorta di questo programma il direttore medesimo determina il valore dell’onorario, tenuto conto dei criteri della tariffa pro-fessionale; conseguentemente definisce la somma incentivante, corrispondente al 30% dell’individuato onorario. Con il medesimo provvedimento il Direttore del Servizio Tec-nico opera motivatamente la ripartizione percentuale dell’incentivo per ciascuno degli aventi titolo, individuandola tra un minimo ed un massimo come di seguito indicato:

a) personale individuato nei soggetti che redigono il piano o qualche sua parte, assu-mendosene la diretta e personale responsabilità: dal 55% al 90%;

b) personale tecnico ed amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), non ne ha assunto la piena e diretta responsabilità: dal 10% al 45%.

4. La percentuale attribuita deve essere comunque pari al 100% dell’incentivo. Il calcolo delle aliquote deve peraltro tenere conto delle eventuali attività affidate a personale esterno, la cui quota parte, indicata nel minimo della percentuale, costituisce econo-mia.

Art. 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO PER LA PIANIFICAZIONE

1. L’incentivo per la pianificazione è erogato nelle seguenti fasi:

a) il 50% dell’incentivo all’adozione del piano da parte del Consiglio di Amministrazio-ne dell’Ezit;

b) il 50% dell’incentivo al momento dell’approvazione del piano da parte degli organi competenti in base alla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui non sia intervenuta l’approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilità attribuibile ai redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano adottato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla vigente normativa.

Page 152: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 150

IV° - NORME COMUNI

Art. 9 – ONERI A CARICO DELL’ENTE

1. Gli incentivi previsti ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 14/2002 per il personale dell’Ezit, di cui all’art. 1 comma 2, sono al netto degli oneri contributivi e di quelli re-lativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e succ. mod. ed int., che sono a carico dell’Ezit.

V° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 – NORMA TRANSITORIA

1. Alle attività di progettazione già iniziate alla data di entrata in vigore del presente re-golamento e non ancora concluse con l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione alla medesima data, si applicano le modalità di liquidazione dell’incentivo contenute nel presente regolamento.

2. Alle attività di pianificazione già iniziate alla data di entrata in vigore del presente re-golamento e non ancora terminate con l’approvazione del piano alla medesima data, si applicano le modalità di liquidazione dell’incentivo contenute nel presente regolamen-to.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della delibe-razione di approvazione.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Page 153: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 151

ALLEGATO H

Regolamento di cui all’articolo 25 del Regolamento di organizzazione e della pianta or-

ganica del personale dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste. - Accesso alle catego-

rie A, B, C, D.

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 25 del Regolamento di organizza-zione e della pianta organica del personale dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste, di-sciplina: a) i requisiti generali di accesso all'impiego presso l’Ente; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svol-

gimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei parteci-panti;

c) i titoli di studio richiesti quali requisiti; d) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici; e) le modalità e i contenuti delle prove per l’assunzione mediante avviamento a selezione

di lavoratori segnalati dal Centro per l’impiego, nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette;

f) i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-pea, ovvero per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, in conformità ai principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, nonché le cate-gorie e i profili professionali per l’accesso ai quali non è possibile prescindere dal pos-sesso della cittadinanza italiana;

g) le modalità di assunzione del personale a tempo determinato nelle categorie dell’area non dirigenziale;

h) i titoli di merito valutabili.

Articolo 2 (principi generali)

1. L’Ente nell’attività di svolgimento dei concorsi pubblici persegue gli obiettivi di effi-cienza, trasparenza ed economicità in tutte le fasi della procedura.

TITOLO II Procedure selettive pubbliche per l’accesso alle categorie dell’area non dirigenziale

Page 154: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 152

Articolo 3

(Modalità per l’accesso) 1. L’accesso alle categorie non dirigenziali del ruolo unico dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste avviene mediante: a) concorso per esami; b) concorsi per titoli ed esami; c) concorso per esami e successivo corso di formazione; d) avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l’impiego; e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della

legge 12 marzo 1999, n. 68; f) ricorso alle graduatorie di pubblici concorsi approvate nell’ambito del comparto unico,

previa intesa da sottoscrivere con l’amministrazione interessata, secondo il disposto di cui all’art. 16 della L.R. 8/2005.

Articolo 4 (Requisiti generali per l’accesso)

1. Per accedere alle categorie del ruolo unico dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste è necessario possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione europea. Sono

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono, altresì, ammessi ai concorsi per l’accesso all’impiego presso l’Ente i cittadini stranieri immigra-ti, legalmente soggiornanti, in conformità ai principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite massimo previ-sto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneità fisica all’impiego; l’Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i

vincitori e gli idonei delle selezioni, in base alla normativa vigente, per verificarne l’idoneità fisica o psicofisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto messo a concorso;

e) titoli di studio relativi alla categoria, profilo professionale ed eventuale indirizzo indivi-duati nel bando di concorso;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-lidità non sanabile ovvero che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Page 155: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 153

3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, in conformità ai principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del decre-to legislativo 286/1998, possono accedere alle categorie del ruolo unico dell’Ente a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; non è comunque consentito ai medesimi l’accesso alle categorie e profili professionali che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi nonché funzioni di controllo di le-gittimità e di merito. 4. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all’accesso a particolari professionalità. 5. In caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità al pubblico impiego, l’Ente si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonché della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione. 6. Le procedure per l’accesso devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari op-portunità tra donne e uomini, ai sensi della normativa vigente. 7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dal concorso o la decadenza dall’assunzione. 8. Il Direttore dispone con proprio provvedimento motivato l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando in qualunque momento della proce-dura concorsuale. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati mediante rac-comandata con avviso di ricevimento. 9. L’Ente può ammettere con riserva il candidato escluso dal concorso che abbia provvedu-to a presentare un’istanza di riesame o ricorso ai sensi di legge, antecedentemente all’effettuazione delle prove scritte o delle eventuali prove preselettive.

Articolo 5 (Titoli di studio)

1. Per l’accesso ai singoli profili professionali delle categorie D, C, B e A del ruolo unico dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste è richiesto il possesso dei requisiti culturali pre-visti all’allegato A, ovvero dei titoli ad esso equipollenti secondo la vigente normativa, o comunque riconosciuti validi dalle competenti autorità. 2. E’ fatta salva la possibilità di richiedere nel bando di concorso per l’accesso alle catego-rie D e C il possesso di ulteriori e diversi titoli di studio ed eventualmente il possesso di master, diplomi o attestati di specializzazione post lauream, in relazione ad aggiornamenti dell’ordinamento scolastico o a particolari esigenze o a mutamenti organizzativi dell’Ente.

Page 156: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 154

3. Qualora sia previsto genericamente il possesso di un diploma di scuola secondaria di se-condo grado è richiesto un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni. 4. Qualora sia richiesto genericamente il possesso del diploma di scuola secondaria di pri-mo grado, oppure del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il titolo di studio su-periore assorbe quello inferiore che ne costituisce il presupposto. 5. Qualora invece sia richiesto il possesso di uno specifico diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’Ente si riserva la facoltà di ammettere al concorso il candidato in posses-so del titolo di studio superiore a quello richiesto, purché esso sia attinente al profilo pro-fessionale del posto messo a concorso, e sempre che l’Ente verifichi dall’esame del piano di studi prodotto dal candidato che le materie oggetto del titolo di studio superiore ricom-prendono, con maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore. 6. In relazione all’elevata autonomia dei singoli Istituti scolastici di secondo grado e degli Atenei nell’individuazione dei corsi di studio, l’Ente si riserva la facoltà di ammettere al concorso candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione, qualora dalla valutazione delle materie oggetto del corso di studi risulti sussistere omogeneità con taluno dei titoli di studio indicati nel bando.

Articolo 6 (Assunzione tramite i Centri per l’impiego)

1. L’assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l’impiego può avvenire esclusivamente con riferimento alle categorie B e A, mediante pro-ve di idoneità effettuate da apposita commissione. 2. L’Ente inoltra al Centro per l’impiego competente per territorio in caso di assunzioni a tempo determinato, la richiesta inerente ai soggetti da assumere. Entro dieci giorni dal ri-cevimento della graduatoria redatta dai suddetti Uffici, l’Ente provvede alla convocazione dei candidati onde sottoporli alla prova di idoneità, secondo l’ordine di graduatoria, indi-cando giorno e luogo di svolgimento della stessa. 3. La selezione, effettuata da apposita Commissione, consiste nello svolgimento di prove pratiche e di un eventuale esame orale vertenti su materie attinenti il profilo professionale per il quale si procede all’assunzione. 4. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato a svol-gere le mansioni previste per la categoria e il profilo professionale di assunzione e non comporta valutazione comparativa. 5. Alla sostituzione dei soggetti che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove di idoneità o non abbiano accettato l’assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti mediante selezione di ulteriori soggetti avviati. 6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della prima richiesta di avviamen-to al lavoro, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Page 157: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 155

7. Il giorno stesso della prova i candidati avviati sono tenuti a rendere, davanti a un Fun-zionario incaricato, una dichiarazione scritta nella quale attestano, sotto la propria re-sponsabilità, di possedere i requisiti necessari per l’accesso all’impiego. Sono altresì tenuti a dichiarare le condanne penali eventualmente riportate, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale. 8. Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o alcuni dei requisiti prescritti, i candidati avviati non saranno ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione con apposito provvedimento. 9. La Commissione giudicatrice è nominata secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. 10. All’allegato B sono riportati i contenuti delle prove nonché i relativi indici di riscontro dell’idoneità. 11. Fermo restando l’ordine di avviamento, si può prescindere dalla prova di idoneità per il candidato che nell’ultimo triennio abbia conseguito l’idoneità in un’analoga prova presso l’Ente. 12. I candidati che non abbiano conseguito l’idoneità non possono essere sottoposti nuo-vamente a selezione per la stessa categoria e professionalità se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione. 13. Le risultanze della selezione sono approvate con deliberazione del Consiglio di ammini-strazione. Il candidato utilmente selezionato è invitato, entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione: a) a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione

all’impiego, nei modi previsti dalla vigente normativa; b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 14. Qualora le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere comportino rischi specifici, secondo quanto previsto per la corrispondente professionalità nel documento di valutazio-ne dei rischi elaborato ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l’accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego è completato dal medico compe-tente, nominato dall’Ente per effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 del decreto legislativo medesimo, il quale provvederà ad attestare la sussistenza o meno di specifica idoneità lavorativa, avuto riguardo alle mansioni. 15. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma 13, ovvero in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il candidato è escluso dall’assunzione, con decreto del Direttore.

Page 158: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 156

Articolo 7 (Categorie protette)

1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale nonché, in quanto compatibili, le procedure di cui all’articolo 6, ivi compresi gli aspetti relativi ai contenuti delle prove di idoneità.

Articolo 8 (Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore dell’Ente previa individuazio-ne, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dei posti da mettere a concorso suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo. 2. Il bando di concorso deve indicare:

a. il numero dei posti messi a concorso, la categoria, il profilo professionale, l’indirizzo;

b. il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica iniziale del categoria di assunzione;

c. la percentuale dei posti riservati agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 20 bis del Regolamento di organizzazione e della pianta organica;

d. le percentuali dei posti riservati da leggi a particolari categorie; dette riserve non potranno complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso; se, in re-lazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi dirit-to alla riserva;

e. i termini e le modalità per la presentazione delle domande; f. i requisiti generali per l’ammissione e gli eventuali ulteriori requisiti specifici per

i posti messi a concorso; g. l’eventuale preselezione che l’Ente intendesse espletare ed il numero di candidati

da ammettere alla successiva prova d’esame; h. le materie oggetto delle prove d’esame, l’articolazione e le modalità di svolgi-

mento delle stesse; i. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e il punteg-

gio massimo complessivo attribuibile; j. i titoli di merito eventualmente previsti, nonchè i termini e le modalità per la lo-

ro presentazione, documentazione e valutazione k. i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, non-

ché i termini e le modalità della loro presentazione; l. le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono te-

nuti a comunicare l’eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove, che consentano agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 68/1999, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i di-ritti delle persone handicappate);

Page 159: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 157

m. la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

n. l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni;

o. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile incluse le modalità di convocazione dei candidati.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; del medesimo è dato altresì avviso a mezzo stampa e internet nonché mediante affissione all’albo dell’Ente. 4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Re-gione.

Articolo 9 (Preselezioni e sistemi automatizzati)

1. Le procedure concorsuali sono attuate, ove ritenuto necessario dall’Ente, con l’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti. 2. La preselezione potrà consistere nella risoluzione di test preliminari anche di tipo psico-attitudinale o motivazionale, qualora detta tipologia di prove non sia già prevista dal ban-do di concorso quale prova d’esame. 3. Qualora la tipologia dei test preliminari lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere. 4. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di am-missione al concorso entro i termini previsti dal relativo bando. I candidati che superano la preselezione sono ammessi al concorso previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande. 5. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d’esame, non concor-re a formare il punteggio per la graduatoria finale. 6. E’ escluso dalla preselezione il personale dell’Ente che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti, il cui accesso all’Ente medesimo è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.

Articolo 10 (Domande di ammissione)

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere

redatta su apposito modulo in carta semplice. La domanda deve essere indirizzata e pre-

Page 160: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 158

sentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ente per la Zona Industriale di Trieste entro il termine perentorio determinato nel bando di concorso. Il termine di arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo, è prorogato al pri-mo giorno lavorativo seguente. 2. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal tim-bro che verrà apposto sulle medesime a cura dell’Ufficio competente. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termi-ne, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, purché la raccomandata per-venga all’Ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-zione di cambiamento di indirizzo nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o te-legrafici non imputabili a colpa dell’Ente. 3. La presentazione o l’arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 compor-tano l’esclusione dei candidati dal concorso. L’esclusione viene disposta con le modalità di cui all’articolo 4, comma 8. 4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, con-formemente alle prescrizioni del bando; il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l’esclusione dal concorso. 5. Il bando di concorso può prevedere che le domande di ammissione pervengano obbliga-toriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio competente. 6. Il bando di concorso può altresì prevedere modalità aggiuntive per la presentazione del-le domande tramite utilizzo di sistemi elettronici secondo la normativa vigente. 7. L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presenta-zione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

Articolo 11 (Titoli di merito valutabili)

1. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i seguenti titoli di merito, qualo-ra non richiesti quale requisito per l’ammissione al concorso, in relazione alla categoria, al profilo professionale e all’indirizzo dei posti messi a concorso:

a. esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti per con-tenuto alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre;

b. dottorati di ricerca, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento post lauream, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strut-ture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno acca-demico, con esame finale, in materie di tipo attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre;

Page 161: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 159

c. abilitazione all’esercizio della professione ovvero iscrizione all’albo professionale, purché attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre.

2. Il bando stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli titoli di merito in modo graduato secondo l’ordine di priorità fissato dal comma 1; complessivamente non può essere attri-buito un punteggio superiore a dieci trentesimi. Il bando disciplina altresì le modalità di documentazione dei titoli.

Articolo 12 (Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza)

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore dell’Ente e sono composte da dipendenti dell’Ente di categoria non inferiore a quella messa a concorso e da esperti estranei all’Ente stesso. 2. L’utilizzo del personale cessato dal servizio non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall’impiego co-munque determinata o per altre cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessa-zione dal servizio durante i lavori della Commissione, l’incarico si intende automaticamen-te confermato, salva revoca da parte del Direttore dell’Ente. 3. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo decreto del Direttore dell’Ente, possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automatica-mente nei lavori della Commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definiti-vamente dall’incarico. La surrogazione non comporta la ripetizione delle operazioni con-corsuali già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del sup-plente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del suo inse-diamento. 4. Il bando di concorso può prevedere che la Commissione giudicatrice sia integrata da ul-teriori componenti nel caso di svolgimento di prove facoltative e/o aggiuntive in particola-ri materie. In tal caso, i membri aggiunti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, documentalmente certificabile, nella materia oggetto della singola prova. A tal fine l’esperienza può essere valutata attraverso la produzione del curriculum vitae. L’esperto è componente della Commissione a tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale è disposta l’integrazione. 5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un dipendente dell’Ente di ca-tegoria non inferiore alla C. 6. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi o in più locali della stessa sede ovvero qualora il numero dei candidati sia elevato, possono essere costituiti, con decreto del Di-rettore dell’Ente, comitati di vigilanza a supporto della Commissione giudicatrice, presie-duti da un commissario ovvero da un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore alla D e costituiti da due dipendenti dell’Ente di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra il personale dell’Ente di categoria non inferiore alla C.

Page 162: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 160

Articolo 13 (Incompatibilità)

1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che fanno parte del Consi-glio di amministrazione dell’Ente, che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 2. I componenti della Commissione giudicatrice, presa visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i can-didati medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa per i componenti delle Commissioni di concorso.

Articolo 14 (Adempimenti della Commissione)

1. La Commissione giudicatrice, con la costante presenza di tutti i suoi componenti effetti-vi o supplenti e del segretario, provvede agli adempimenti relativi all’effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento sino alla trasmissione della graduatoria di merito al Direttore dell’Ente. 2. La Commissione nel corso della prima seduta, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d’esame, stabilisce il termine del procedimento concorsuale relati-vamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo al Direttore dell’Ente che ne dà idonea pubblicità; stabilisce, altresì, i criteri di valutazione delle prove concorsuali. 3. Nei concorsi per titoli ed esami la Commissione procede alla valutazione dei titoli dopo l’espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima dell’apertura delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati e del relativo abbinamento fra tali dati e il punteggio attribuito alla prova scritta di ciascun candidato. Nei concorsi per titoli ed esami ove sia previsto lo svolgimento di una prova pratica, la valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della Commissione giudica-trice prima dello svolgimento della prova pratica. 4. La Commissione fissa i criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, in confor-mità a quanto previsto dal bando, nella prima seduta o, comunque, prima delle prove scritte e/o prove pratiche. 5. In assenza di unanimità della Commissione nella valutazione delle singole prove d’esame il punteggio è determinato dalla media dei giudizi espressi dai singoli commissari.

6. Nel caso di svolgimento di due prove scritte, qualora vengano adottate le modalità di cui all’articolo 16, commi 14 e 15, la Commissione può stabilire, se la valutazione del pri-

Page 163: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 161

mo elaborato non raggiunge il punteggio minimo per l’ammissione alle successive prove d’esame, di non procedere alla valutazione del secondo elaborato. 7. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle ope-razioni concorsuali e delle determinazioni assunte dalla Commissione medesima. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. 8. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie os-servazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma non può esimersi dal firmare il ver-bale. In caso di persistente rifiuto, il Presidente ne dà atto nel processo verbale che tra-smette immediatamente al Direttore dell’Ente per l’adozione degli atti conseguenti; il Di-rettore dell’Ente, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall’incarico il commissa-rio inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

Articolo 15 (Convocazione dei candidati)

1. Il diario delle prove scritte viene comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante lettera raccomandata; l’avviso per la presentazione alla prova pratica, prova psico-attitudinale o motivazionale, prova orale è comunicato ai candidati ammessi almeno 20 giorni prima del giorno in cui i medesimi de-vono sostenerla, mediante lettera raccomandata. 2. Le prove d’esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferi-mento alle confessioni religiose riconosciute.

Articolo 16 (Svolgimento delle prove scritte)

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova scritta e immediatamente prima dell’ora stabilita per l’inizio della stessa, predispone una terna di temi o gruppi di quesiti o gruppi di test ovvero di prove teorico pratiche nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in piego suggellato. 2. Ammessi i candidati nei locali d’esame, previo accertamento della loro identità perso-nale, il Presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una del-le buste contenenti le prove, previa constatazione dell’integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d’esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le pro-ve in esse contenute sono diverse da quella scelta. 3. Il candidato che si presenti alla prova scritta in ritardo rispetto all’ora prestabilita per l’identificazione, potrà essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia già stata effettuata l’operazione di estrazione della prova. L’ammissione di candidati ritardatari non

Page 164: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 162

potrà comunque avvenire qualora la Commissione ritenga che ciò possa pregiudicare il re-golare svolgimento della prova. 4. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla Commissione. 5. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli forniti dalla Commissione, recanti il timbro dell’Ente e la sigla di un componente della Commissione medesima. 6. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza. 7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; possono consultare soltanto dizionari, testi, codici e altre pubblicazioni non commentati se consentiti dalla Commissione. 8. I candidati non possono altresì introdurre nella sede d’esame telefoni cellulari, strumen-tazioni atte a consentire la comunicazione con l’esterno, nonché altri supporti di memoriz-zazione digitale. 9. Durante le prove e sino alla consegna dell’elaborato il candidato non può, se non per ca-si eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano riti-rarsi dopo la dettatura dei temi la Commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sarà, comunque, consentito uscire. 10. La Commissione giudicatrice cura l’osservanza delle disposizioni e adotta i provvedi-menti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due com-ponenti della Commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami. 11. Al candidato sono consegnate due buste: una grande e una piccola contenente un car-toncino. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce l’elaborato nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento, quindi scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita e lo chiude nella busta piccola; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma tra-sversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data del giorno della prova. 12. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente articolo o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso. 13. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigil-lati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario. 14. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente è assegnato, per entrambe le prove, lo stesso numero in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazio-ne, le buste appartenenti allo stesso candidato. Successivamente alla conclusione

Page 165: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 163

dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riu-nione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice nel luo-go, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova d’esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero comunque non superiore a dieci, potranno assistere alle anzidette operazioni; al termine di tale operazio-ne le buste vengono mischiate tra loro. 15. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commis-sario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede al-la loro apertura previa verifica dell’integrità delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull’elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è ripro-dotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elabo-rati. 16. Un commissario dà lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convinci-mento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all’esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti. 15. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative al concorso, si procede all’apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi.

Art. 17 (Svolgimento delle prove pratiche)

1. La Commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, che devono comportare uguale difficoltà per tutti i con-correnti. La Commissione mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova. 2. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera Commissione, previa identifica-zione dei concorrenti. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il re-lativo punteggio. 4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l’elenco dei candidati esa-minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presiden-te e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso l’Ente.

Articolo 18 (Comunicazione dell’esito delle prove scritte)

1. Il Direttore dell’Ente, dopo la correzione degli elaborati e l’attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione, comunica agli interessati la loro ammissione

Page 166: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 164

all’eventuale prova orale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che do-vrà pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. 2. Le comunicazioni di ammissione alla prova orale dovranno indicare il punteggio conse-guito nelle prove scritte e precisare luogo, giorno e ora stabiliti per le prove orali nonché contenere l’espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà dichiarato rinunciatario al concorso. 3. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’attuazione della prova orale.

Art. 19 (Svolgimento di prove psico-attitudinali o motivazionali)

1. Qualora il bando di concorso preveda l’espletamento di un’ulteriore prova d’esame fina-lizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candida-ti, da attuarsi anche con l’ausilio di sistemi automatizzati, la Commissione, prima dello svolgimento della prova, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, avva-lendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti. 2. Qualora la tipologia della prova lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indi-care il proprio genere. 3. La prova psico-attitudinale o motivazionale si svolge alla presenza dell’intera Commis-sione, previa identificazione dei concorrenti. Per le procedure di svolgimento trova appli-cazione l’articolo 16, in quanto compatibile.

Articolo 20 (Svolgimento delle prove orali delle prove aggiuntive e delle prove facoltative)

1. La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova medesima, il numero dei quesiti da porre ai candidati nonché l’area tipologica degli stessi. 2. Le prove orali devono svolgersi in locali aperti al pubblico. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il re-lativo punteggio. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessi-bile presso i locali in cui si è svolta la prova orale. 4. Il bando di concorso può prevedere l’espletamento di prove aggiuntive in particolari ma-terie, da svolgersi nel corso della prova orale. 5. Il bando può prevedere, altresì, la possibilità di effettuare una o più prove facoltative da svolgersi nel corso della prova orale ovvero prima o dopo la stessa. La prova facoltativa

Page 167: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 165

può anche essere finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o mo-tivazionali dei candidati, con le modalità di cui all’articolo 19.

Art. 21 (Disposizioni comuni alle prove d’esame)

1. Il concorrente che non si presenta alle prove d’esame il giorno stabilito si considera ri-nunciatario al concorso. 2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere le prove pratiche e le prove orali alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, perso-nale e sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova.

Articolo 22 (Punteggio delle singole prove e punteggio finale)

1. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d’esame. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 2. Qualora il bando di concorso preveda l’effettuazione di due prove scritte, la Commissio-ne dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di quaranta punti per la valutazione della prova orale; sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno ventuno punti e non meno di di-ciotto punti in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventotto. 3. Qualora prevista, il bando determina il punteggio da attribuire alla prova psico-attitudinale o motivazionale, che non pregiudica l’ammissione alle successive prove d’esame, ma concorre alla predisposizione della graduatoria generale di merito provviso-ria. 4. Il bando determina altresì il punteggio positivo da attribuire in caso di superamento dell’eventuale prova aggiuntiva ovvero il punteggio negativo in caso di mancato supera-mento. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle singole prove aggiuntive verrà sommato o sottratto a quello riportato nella prova orale. In tal caso il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova orale potrà superare i trenta punti ovvero, nei casi di cui al comma 2, i quaranta punti. 5. Qualora il bando di concorso preveda la possibilità di effettuare prove facoltative, di es-se si tiene conto, nel calcolare il punteggio finale, solo se l’esito delle stesse è positivo; in caso contrario la prova s’intende come non sostenuta. Il superamento della prova, che av-viene qualora il candidato consegua un punteggio di almeno diciotto trentesimi, comporta

Page 168: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 166

l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari al 10 per cento della votazione conseguita nella prova stessa.

Articolo 23 (Graduatoria)

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna delle prove scritte con il punteggio della prova orale, dell’eventuale prova psico-attitudinale o motivazionale e dell’eventuale prova facoltativa. Nei concorsi che prevedo-no una prova pratica, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio con-seguito nella prova pratica con quello conseguito nelle altre prove d’esame. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva si ottiene sommando anche il punteggio conse-guito nella valutazione dei titoli. 2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi degli articoli 11 e 22, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l’indicazione del punteggio complessivo con-seguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti al Direttore dell’Ente. 3. Il Direttore dell’Ente predispone la graduatoria definitiva sulla base dei titoli di prece-denza e preferenza, a parità di merito, esibiti dai candidati e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l’approvazione della graduatoria degli idonei e la dichiarazione dei vincitori del concorso, tenuto conto delle eventuali riserve di posti. 4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come “lavoratore socialmente utile” co-stituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97. 5. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero ai sensi di altre leggi nazionali o regionali, collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, non occupano i posti previsti dalla riserva medesima. 7. La graduatoria approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione rimane vali-da per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla pubblica-zione. 8. L’Amministrazione può altresì procedere all’utilizzo delle graduatorie in applicazione dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 68/1999, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 della medesima legge.

Articolo 24

(Assunzioni a tempo indeterminato) 1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

Page 169: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 167

a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell’effettivo posses-so dei requisiti richiesti;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore dell’Ente pronuncia la decadenza del can-didato dalle graduatorie di merito.

Art. 25 (Modalità di accesso a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici indetti per assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determi-nato. Dette graduatorie sono individuate con decreto del Direttore, avuto riguardo alla ca-tegoria ed al profilo professionale da coprire, nonché, per quanto attiene all’indirizzo, avuto riguardo anche alle mansioni da svolgere. I lavoratori assumibili devono possedere i requisiti prescritti dal bando di concorso in base al quale è stata formata la graduatoria di riferimento. 2. I candidati vengono invitati, sulla base dell’ordine di collocazione nelle rispettive gra-duatorie, a mezzo telegramma inviato all’indirizzo risultante dalla domanda di partecipa-zione al concorso, a sottoscrivere il contratto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Dopo la sottoscrizione del con-tratto i candidati devono assumere servizio entro il termine perentorio indicato nel con-tratto stesso. 3. Ogni qualvolta si presenti una nuova necessità di assunzione viene effettuata l’individuazione degli aventi titolo all’assunzione ripartendo dal primo candidato idoneo che risulti collocato in posizione utile in graduatoria. Nel caso in cui il candidato rinunci all’assunzione, non potrà essere chiamato per un altro contratto di lavoro a tempo deter-minato relativo alla medesima graduatoria prima che sia trascorso un periodo di due mesi. Il candidato che abbia rinunciato per tre volte all’assunzione perde il diritto ad ulteriori chiamate per contratti di lavoro a tempo determinato relativi alla specifica graduatoria. 4. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 2 equivale a rinuncia all’assunzione. 5. Qualora vengano utilizzate graduatorie di selezioni pubbliche indette per assunzioni a tempo indeterminato, l’eventuale rinuncia all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non pregiudica in alcun modo il diritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria, ad essere chiamato per un’assunzione a tempo indeterminato. 6. Le assunzioni a tempo determinato per le categorie B e A possono altresì avvenire me-diante selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l’impiego, con le modalità di cui all’articolo 6. 7. I candidati in servizio a tempo determinato, per tutta la durata del contratto, non ven-gono considerati disponibili per altre assunzioni a tempo determinato nella medesima ca-

Page 170: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 168

tegoria e profilo professionale, al fine di garantire la continuità dell’attività già iniziata presso un determinato ufficio.

Titolo III Procedure selettive pubbliche per l’accesso alla categoria dirigenziale

Art. 26

(Accesso alla categoria dirigenziale) 1. L’accesso alla categoria dirigenziale del ruolo unico dell’Ente avviene mediante pubbli-co concorso per esami o per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, adottato con decreto del Direttore, indica il numero dei posti da mettere a concorso, il profilo professionale e, eventualmente, le caratteristiche delle po-sizioni dirigenziali da ricoprire, secondo quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali. 3. Per il personale dell’Ente si applica quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 18/1996.

Art. 27 (Requisiti per l’accesso)

1. Per accedere alla categoria dirigenziale è necessario possedere, oltre ai requisiti gene-rali di cui all’articolo 4, i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Re-pubblica; b) essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni in possesso di un’anzianità ef-fettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è ri-chiesto il possesso della laurea; c) essere in possesso di una laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, individuati nei bandi di concorso, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996. 2. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all’accesso a particolari professionalità.

Art. 28 Titoli di merito valutabili

1. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i seguenti titoli di merito: a) esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa, svolti presso enti pubbli-ci, in qualità di titolare ovvero effettivamente retribuiti, affidati con provvedimento for-male dell’organo competente all’attribuzione dell’incarico; b) dottorati di ricerca, abilitazione all’esercizio della professione ovvero iscrizione all’albo professionale, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento post lauream, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, purché at-

Page 171: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 169

tinenti alle caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire e non richiesti quali re-quisiti per l’ammissione al concorso.

Art. 29 Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le di-sposizioni del Titolo II, in quanto compatibili.

Articolo 30 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Con riferimento alle prime tornate concorsuali per l’accesso alle categorie del ruolo unico dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste successive alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini della nomina delle commissioni giudicatrici l’anzianità di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo 11, comma 1, è riferita anche a quella maturata nelle qualifiche corrispondenti, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, alle categorie di appartenenza.

Page 172: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 170

Allegato A (riferito all’articolo 5)

Requisiti culturali per l’accesso ai singoli profili professionali.

Categoria A

Profilo professionale

Operatore

Richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza di scuola elementare ai sensi delle vigenti norme di legge. Categoria B

Profili professionali

Collaboratore amministrativo Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; può essere altresì ri-chiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico at-testato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamen-te all’esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale. Collaboratore tecnico Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; può essere altresì ri-chiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico at-testato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamen-te all’esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale. Collaboratore per i servizi di rimessa Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado e possesso della paten-te di guida almeno di gruppo C con anzianità di guida, anche in categoria B, di almeno 3 anni. Categoria C

Profili professionali Assistente amministrativo-economico - per l’indirizzo amministrativo: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo

grado;

Page 173: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 171

- per l’indirizzo economico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo gra-do ad indirizzo economico/commerciale.

Assistente tecnico - per l’indirizzo edile-grafico: Titolo di studio: diploma di diploma di scuola secondaria di

secondo grado ad indirizzo edile/grafico; - per l’indirizzo informatico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo

grado ad indirizzo informatico. Categoria D

Profili professionali

Specialista amministrativo-economico Per l’indirizzo amministrativo: - classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S; - classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31; - titoli di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, in

scienze politiche, in scienza dell’amministrazione, in economia e commercio. Per l’indirizzo economico: - classi di lauree specialistiche: 22/S, 64/S, 60/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S; - classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31; - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in economia e commer-

cio, in economia aziendale, in scienze politiche, in giurisprudenza. Specialista tecnico Per l’indirizzo geologico: - classi di lauree specialistiche: 86/S; - classi lauree di primo livello: 16; - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in geologia. Può essere, altresì, richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. Per l’indirizzo naturalistico: - classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S; - classi lauree di primo livello: 27; - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze naturali, in

scienze ambientali. Per l’indirizzo architettonico: - classi di lauree specialistiche: 4/S; - classi lauree di primo livello: 4; - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in architettura.

Page 174: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 172

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. Per l’indirizzo urbanistico: - classi di lauree specialistiche: 54/S; - classi lauree di primo livello: 7; - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in pianificazione territo-

riale, urbanistica ed ambientale. Può essere, altresì, richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. Per l’indirizzo ingegneristico: - classi di lauree specialistiche e di primo livello: da definire nel Bando in correlazione al-

le mansioni previste per i posti messi a concorso; - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria con indiriz-

zo correlato alle mansioni previste per i posti messi a concorso. Può essere, altresì, richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. Per l’indirizzo informatico: - classi di lauree specialistiche: 20/S, 23/S, 32/S, 35/S, 45/S, 100/S; - classi lauree di primo livello: 9, 25, 26, 32; - titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in informatica, in inge-

gneria elettronica, in ingegneria informatica, in matematica, in fisica, in scienza dell’informazione.

Page 175: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 173

Allegato B

(riferito all’articolo 6) Prove e indici di riscontro per le assunzioni mediante avviamento a selezione degli iscritti

alle liste di collocamento. Categoria A Profilo professionale: operatore Selezione: prova pratica attitudinale Contenuto della prova: • scrittura, sotto dettatura, di un breve saggio su carta uso bollo (durata 10 minuti); • disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di nomi (durata 5 minuti); • confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti); • esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A3 e A4; • colloquio di cultura generale (durata 10 minuti). Riscontro: il candidato conseguirà l’idoneità solo se: non commetterà più di un errore in ciascuna delle prime due prove, confezionerà il pacco in maniera corretta per la spedizio-ne, eseguirà le fotocopie correttamente e dimostrerà una sufficiente cultura generale. Il mancato rispetto di una di dette condizioni implicherà l’automatico riconoscimento di non idoneità. Categoria B Profilo professionale: collaboratore amministrativo Selezione: prova pratica. Contenuto della prova: • catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi; • compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni con-

tenute nello stesso; • inserimento dati mediante utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nella versione

più recente in dotazione all’Ente;

Page 176: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 174

ovvero • catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi; • compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni con-

tenute nello stesso; • esecuzione di tre operazioni relative all’utilizzazione di un impianto telefonico com-

plesso e derivato.

Durata complessiva: 45 minuti.

Riscontro: l’idoneità è conseguita con l’esecuzione corretta, entro il termine fissato, di tutti i quesiti e le operazioni. Categoria B Profilo professionale: collaboratore tecnico Selezione: prova tecnico attitudinale. Contenuto della prova: la prova consisterà in tre operazioni manuali a livello specializ-zato in materia di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e impianti tecnici, di macchinari adibiti a stampa, fascicolazione e rilegatura di materiale. L’oggetto e il tempo di esecuzione delle operazioni saranno individuati dal Direttore dell’Ente in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere.

Riscontro: l’idoneità è conseguita con l’esecuzione corretta, nel tempo stabilito, delle operazioni richieste. Categoria B Profilo professionale: collaboratore per i servizi di rimessa Selezione: prova tecnico pratica. Contenuto della prova: • guida di un automezzo (durata 20 minuti); • tre operazioni di ordinaria manutenzione di un autoveicolo a motore (tempi da definire

in relazione al tipo di operazione richiesta). Riscontro: l’idoneità è conseguita se viene accertata la piena capacità nella guida dell’autoveicolo e se l’esecuzione, nei tempi stabiliti, delle tre operazioni è corretta.

Page 177: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 175

ALLEGATO I

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE

categoria importi mensili lordi

A 568,17

B 576,98

C 585,71

D 597,33

Page 178: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 176

ALLEGATO L

TABELLA 1 riferita all'art. 156, comma 2.

Categorie e posizio-ni economiche

Tabellare an-nuale

Incremento tabellare mensile

Incremento tabel-lare annuale

Tabellare annua-le al 31/8/2002

D8 18.036,22 53,31 639,72 18.675,94 D7 16.578,27 50,82 609,84 17.188,11 D6 15.416,24 48,33 579,96 15.996,20 D5 14.724,70 46,05 552,60 15.277,30 D4 13.658,74 44,07 528,84 14.187,58 D3 12.892,31 42,09 505,08 13.397,39 D2 11.911,04 39,80 477,60 12.388,64 D1 10.655,35 35,16 421,92 11.077,27 C8 11.981,80 41,94 503,28 12.485,08 C7 11.516,99 39,83 477,96 11.994,95 C6 11.155,47 38,41 460,92 11.616,39 C5 10.808,41 37,30 447,60 11.256,01 C4 10.394,73 36,50 438,00 10.832,73 C3 10.139,08 35,49 425,88 10.564,96 C2 9.661,36 33,81 405,72 10.067,08 C1 9.217,21 32,26 387,12 9.604,33 B8 10.019,26 36,26 435,12 10.454,38 B7 9.691,83 35,52 426,24 10.118,07 B6 9.462,01 34,84 418,08 9.880,09 B5 9.097,90 33,95 407,40 9.505,30 B4 8.836,06 33,03 396,36 9.232,42 B3 8.559,24 32,60 391,20 8.950,44 B2 7.925,03 30,12 361,44 8.286,47 B1 7.726,20 29,36 352,32 8.078,52 A8 8.506,05 32,48 389,76 8.895,81 A7 8.225,61 31,82 381,84 8.607,45 A6 7.964,28 31,19 374,28 8.338,56 A5 7.757,70 30,90 370,80 8.128,50 A4 7.648,21 30,59 367,08 8.015,29 A3 7.443,18 29,77 357,24 7.800,42 A2 7.171,00 28,68 344,16 7.515,16 A1 6.958,22 27,83 333,96 7.292,18

Page 179: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 177

TABELLA 2 riferita all'art. 156, comma 2

Tabella di corrispondenza in applicazione dell’art. 6, comma 2, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dir igente biennio economico 2002-20032

Inquadramento pre-applicazione artt. 17 della L.R. 20/2002

Inquadramento post-applicazione artt. 17 della L.R. 20/2002

D8 D8 D7 D7 D6 D6 D5 D5 D4 D4 D3 D3 D2 D2

D1 D1

C8 C8 C7 C7 C6 C6 C5 C5 C4 C4 C3 C3 C2 C2

C1 C1

B8 B7

B8 B6 B7 B5 B6 B4 B5 B3 B4 B2 B3

B1 B2 B1

A8 A7

A8 A6 A7 A5 A6 A4 A5 A3 A4 A2 A3

A1 A2 A1

Page 180: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 178

ALLEGATO M

TABELLA riferita all'art. 156, comma 3.

Tabella di corrispondenza in applicazione contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente bie nnio economico 2002-2003

Retribuzione tabellare pre-applicazione artt. 17 della L.R. 20/2002

Retribuzione tabellare post-applicazione artt. 17 della L.R. 20/2002

D8 20.217,29 D8 18.675,94 D7 18.675,94 D7 17.188,11 D6 17.188,11 D6 15.996,20 D5 15.996,20 D5 15.277,30 D4 15.277,30 D4 14.187,58 D3 14.187,58 D3 13.397,39 D2 13.397,39

D2 12.388,64 D1 12.388,64

D1 11.077,27 C8 14.014,98

C8 12.485,08 C7 12.485,08 C7 11.994,95 C6 11.994,95 C6 11.616,39 C5 11.616,39 C5 11.256,01 C4 11.256,01 C4 10.832,73 C3 10.832,73 C3 10.564,96 C2 10.564,96

C2 10.067,08 C1 10.067,08

C1 9.604,33 B8 11.136,17 B7 10.791,81

B8 10.454,38 B6 10.454,38 B7 10.118,07 B5 10.118,07 B6 9.880,09 B4 9.880,09 B5 9.505,30 B3 9.505,30 B4 9.232,42 B2 9.232,42

B3 8.950,44 B1 8.950,44 B2 8.286,47

B1 8.078,52 A8 10.088,44 A7 9.781,59

A8 8.895,81 A6 8.895,81 A7 8.607,45 A5 8.607,45 A6 8.338,56 A4 8.338,56 A5 8.128,50 A3 8.128,50 A4 8.015,29 A2 8.015,29

A3 7.800,42 A1 7.800,42 A2 7.515,16

A3 7.292,18

Page 181: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 179

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Rapporto di lavoro del personale ................................................... pag. 1 Art. 2 - Stato giuridico ed economico del personale ...................................... pag. 1 Art. 3 - Pianta organica ........................................................................ pag. 1 Art. 4 - Struttura dell’Ente ................................................................... pag. 2 Art. 5 - Indirizzo politico-amministrativo .................................................. pag. 2 Art. 6 - Funzioni di direzione e di gestione ................................................. pag. 2

PARTE II

RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'ENTE

TITOLO I

RUOLO E DECLARATORIA DELLE CATEGORIE

Art. 7 - Ruolo del personale................................................................... pag. 4 Art. 8 - Categorie del personale .............................................................. pag. 4 Art. 9 - Gruppi di lavoro ....................................................................... pag. 4

TITOLO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO – AREA NON DIRIGENZIALE

Art. 10 - Disciplina e contenuti – Area non dirigenziale ................................... pag. 5 Art. 11 - Periodo di prova – Area non dirigenziale .......................................... pag. 6

CAPO II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – AREA DIRIGENZIALE

Art. 12 - Disciplina e contenuti – Area dirigenziale ......................................... pag. 8

Page 182: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 180

Art. 13 - Periodo di prova – Area dirigenziale ................................................. pag.9

CAPO III

ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL RUOLO DELL'E.Z.I.T.

Art. 14 - Modalità di accesso ................................................................... pag. 10 Art. 15 - Requisiti ............................................................................... pag. 11 Art. 16 - Accesso alla categoria dirigenziale .......................................... .......pag. 11 Art. 17 - Accesso alla categoria D.... ........................................................ .pag. 11 Art. 18 - Accesso alla categoria C ............................................................. pag. 11 Art. 19 - Accesso alla categoria B. ............................................................ pag. 12 Art. 20 - Accesso alla categoria A ............................................................. pag. 12 Art. 21 – Riserva di posti nelle categorie B, C, D ........................................... pag. 12 Art. 22 - Progressione verticale interna ...................................................... pag. 12 Art. 23 - Procedure .............................................................................. pag. 16 Art. 24 - Commissioni giudicatrici ............................................................. pag. 16 Art. 25 - Procedure per l’accesso dall’esterno .............................................. pag. 17 Art. 26 - Approvazione della graduatoria .................................................... pag. 17 Art. 27 - Conferimento di posti ................................................................ pag. 18

CAPO IV

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 28 - Posizioni organizzative ............................................................... pag. 19 Art. 28 bis - Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni ............................. organizzative ..................................................................... pag. 19 Art. 28 ter – Retribuzione di posizione ...................................................... pag. 20 Art. 28 quater – Valutazione dei risultati delle Posizioni organizzative ............... pag. 21

CAPO V

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 29 - Disposizioni a carattere generale .................................................. pag. 22 Art. 29 bis – Svolgimento di altra attività lavorativa ...................................... pag. 22 Art. 30 - Orario di lavoro ....................................................................... pag. 23 Art. 31 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale .............................. pag. 23

Page 183: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 181

Art. 32 - Procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro ad orario pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ............................................... pag. 24 Art. 33 - Assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ............. pag. 26 Art. 34 - Norme transitorie ..................................................................... pag. 27

CAPO VI

INFERMITA'

Art. 35 - Infermità per causa di servizio ..................................................... pag. 28 Art. 36 - Inidoneità permanente ............................................................... pag. 28 Art. 37 - Assegnazione ad altro profilo professionale ...................................... pag. 28 Art. 38 - Assegnazione a profilo professionale di categoria inferiore per motivi sanitari ................................................................... pag. 29

CAPO VII

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – AREA NON DIRIGENZIALE

Art. 39 - Tipologia delle sanzioni – Area non dirigenziale ................................. pag. 30 Art. 40 - Richiamo scritto e multa – Area non dirigenziale ................................ pag. 30 Art. 41 - Sospensione dal servizio – Area non dirigenziale ................................. pag. 30 Art. 42 - Licenziamento disciplinare – Area non dirigenziale ............................. pag. 31 Art. 43 - Procedimento disciplinare – Area non dirigenziale .............................. pag. 31 Art. 44 - Collegio arbitrale di disciplina – Area non dirigenziale ......................... pag. 33 Art. 45 - Sospensione del procedimento disciplinare – Area non dirigenziale .......... pag. 34 Art. 46 - Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria – Area non dirigenziale . pag. 34 Art. 47 - Effetti della conclusione del giudizio penale – Area non dirigenziale ........ pag. 34

CAPO VIII

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO – AREA DIRIGENZIALE

Art. 48 - Sospensione dal servizio – Area dirigenziale ...................................... pag. 36

CAPO IX

ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO – AREA NON DIRIGENZIALE

Art. 49 - Cause d'estinzione – Area non dirigenziale ........................................ pag. 37 Art. 50 - Dimissioni – Area non dirigenziale .................................................. pag. 37 Art. 50bis - Ricostituzione del rapporto di lavoro - area non dirigenziale .............. pag. 38 Art. 51 - Collocamento a riposo – Area non dirigenziale ................................... pag. 39

Page 184: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 182

Art. 52 - Licenziamento – Area non dirigenziale ............................................ pag. 39

CAPO X

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – AREA DIRIGENZIALE

Art. 53 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro – Area dirigenziale ................ pag. 40 Art. 54 - Estinzione per superamento del periodo di conservazione del posto e per collocamento a riposo – Area dirigenziale ........................................ pag. 40 Art. 55 - Recesso del dirigente con preavviso – Area dirigenziale ........................ pag. 40 Art. 56 - Recesso ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile – Area dirigenziale ..... pag. 41 Art. 57 - Recesso dell’Ente con preavviso – Area dirigenziale ............................. pag. 41 Art. 58 - Risoluzione consensuale – Area dirigenziale ...................................... pag. 41 Art. 59 - Procedure di risoluzione del rapporto di lavoro – Area dirigenziale .......... pag. 42 Art. 60 - Contestazione degli addebiti – Area dirigenziale ................................ pag. 42 Art. 61 - Nullità del licenziamento – Area dirigenziale .................................... pag. 43 Art. 62 - Impugnazione degli atti di recesso dell’Ente – Area dirigenziale ............. pag. 43 Art. 63 - Collegio di conciliazione – Area dirigenziale ...................................... pag. 43 Art. 64 - Norma procedurale – Area dirigenziale ........................................... pag. 45

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DEI COMANDI

CAPO I

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Art. 65 - Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ...... pag. 46 Art. 66 - Contratto a tempo determinato .................................................... pag. 47 Art. 66 bis – Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ........... pag. 49

CAPO II

COMANDI DI PERSONALE

Art. 67 - Trattamento economico e durata dei comandi ................................... pag. 50 Art. 68 - Comando presso altra amministrazione ........................................... pag. 50

TITOLO IV

DIRIGENZA

Page 185: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 183

Art. 69 - Articolazione della dirigenza ....................................................... pag. 52 Art. 70 - Funzioni ed attribuzioni del Direttore dell'Ente ................................. pag. 52 Art. 71 - Responsabilità del Direttore dell'Ente ............................................. pag. 53 Art. 72 - Svolgimento, da parte del Direttore dell’Ente, di compiti inerenti al personale ............................................................................. pag. 53 Art. 73 - Funzioni ed attribuzioni dirigenziali ............................................... pag. 54 Art. 74 - Responsabilità dei dirigenti ......................................................... pag. 54 Art. 74 bis – Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente .......................... pag. 55 Art. 75 – Conferimento degli incarichi di cui all’articolo 69, comma 2 ................. pag. 55 Art. 76 - Sostituzione del Direttore dell’Ente ............................................... pag. 56 Art. 76 bis – Sostituzione dei Direttori di servizio .......................................... pag. 57 Art. 77 - Funzioni ed attribuzioni del Direttore di servizio ............................... pag. 57 Art. 78 - Funzioni del Dirigente con incarico di ricerca, studio ed elaborazione

di notevole complessità .............................................................. pag. 58 Art. 79 - Controllo interno di gestione ....................................................... pag. 58 Art. 80 - Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti ................................. pag. 58 Art. 80 bis - Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti ............................ pag. 59 Art. 81 - Albo dei dirigenti e dei sostituti ................................................... pag. 60 Art. 82 - Indennità dei Direttori di servizio .................................................. pag. 61

PARTE III

DIRITTI E DOVERI

TITOLO I

ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITA'

Art. 83 - Principi generali ....................................................................... pag. 62 Art. 84 - Diritti e responsabilità ............................................................... pag. 62 Art. 85 - Mansioni e responsabilità professionale ........................................... pag. 62 Art. 86 - Responsabilità dei coordinatori degli uffici ...................................... pag. 64 Art. 87 - Segreto d’ufficio ...................................................................... pag. 64 Art. 88 - Orario di servizio – Area non dirigenziale ......................................... pag. 64 Art. 89 - Orario di lavoro – Area dirigenziale ................................................ pag. 65 Art. 90 - Indennità di mensa ................................................................... pag. 65 Art. 91 - Dimora .................................................................................. pag. 66 Art. 92 - Responsabilità civile e penale ...................................................... pag. 66 Art. 93 - Incompatibilità ........................................................................ pag. 66 Art. 94 - Uniforme ed oggetti di corredo ..................................................... pag. 67

Page 186: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 184

TITOLO II

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – AREA NON DIRIGENZIALE

Art. 95 - Disciplina dell’aggiornamento e formazione professionale – Area non dirigenziale ........................................................................ pag. 68

TITOLO III

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – AREA DIRIGENZIALE

Art. 96 - Disciplina dell’aggiornamento e formazione professionale – Area dirigenziale .............................................................................. pag. 70

TITOLO IV

PARI OPPORTUNITÀ – AREA NON DIRIGENZIALE

Art. 97 - Pari opportunità - azioni positive .................................................. pag. 71 Art. 97bis – Mobbing ............................................................................. pag. 71 Art. 97ter – Molestie sessuali .................................................................. pag. 73

TITOLO V

PARI OPPORTUNITÀ – AREA DIRIGENZIALE

Art. 98 - Azioni positive – Area dirigenziale ................................................. pag. 76

TITOLO VI

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO –AREA NON DIRIGENZIALE

Art. 99 - Disposizioni generali – Area non dirigenziale .................................... pag. 77 Art. 100 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Area non dirigenziale .... pag. 77 Art. 101 - Permessi orari retribuiti – Area non dirigenziale .............................. pag. 77 Art. 102 - Accesso ai luoghi di lavoro – Area non dirigenziale ............................. pag. 78 Art. 103 - Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Area non

dirigenziale ............................................................................. pag. 78 Art. 104 - Strumenti per l’espletamento delle funzioni – Area non dirigenziale ....... pag. 78 Art. 105 - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso – Area non

Page 187: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 185

dirigenziale ............................................................................. pag. 79 Art. 106 - Incontri periodici – Area non dirigenziale ........................................ pag. 79

TITOLO VII

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO –AREA DIRIGENZIALE

Art. 107 - Disposizioni generali – Area dirigenziale ......................................... pag. 80

TITOLO VIII

DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE

Art. 108 - Garanzie sindacali ................................................................... pag. 81 Art. 109 - Sistema delle relazioni sindacali .................................................. pag. 81 Art. 110 - Aspettative e permessi sindacali .................................................. pag. 82 Art. 111 - Trattamento dei dirigenti in aspettativa sindacale retribuita ............... pag. 82 Art. 112 - Ritenute per contributi sindacali .................................................. pag. 82 Art. 113 - Esercizio di funzioni pubbliche .................................................... pag. 82 Art. 114 - Norma di rinvio ....................................................................... pag. 82

TITOLO IX

FERIE, PERMESSI ED ASSENZE

Art. 115 - Ferie – Area non dirigenziale ..................................................... pag. 83 Art. 116 - Ferie – Area dirigenziale .......................................................... pag. 84 Art. 117 - Permessi retribuiti – Area non dirigenziale .................................... pag. 85 Art. 117bis - Richiamo alle armi – Area non dirigenziale ................................ pag. 86 Art. 118 - Permessi retribuiti – Area dirigenziale......................................... pag. 86 Art. 119 - Permessi non retribuiti – Area non dirigenziale ............................... pag. 87 Art. 120 - Permessi non retribuiti – Area dirigenziale ................................... pag. 88 Art. 121 - Permessi per motivi di studio – Area non dirigenziale ....................... pag. 89 Art. 122 - Permessi a favore di dipendenti in particolari condizioni Psicofisiche – Area non dirigenziale ............................................. pag. 90 Art. 123 - Permessi e agevolazioni in caso di handicap grave – Area non dirigenziale ......................................................................... pag. 90 Art. 124 – Permessi e agevolazioni in caso di handicap grave – Area dirigenziale .... pag. 91 Art. 125 - Assenze per malattia e infortunio – Area non dirigenziale .................. pag. 92

Page 188: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 186

Art. 126 – Assenze per malattia e infortunio – Area dirigenziale ....................... pag. 94 Art. 127 - Trattamento economico in caso di assenza per malattia .................... pag. 95 Art. 128 - Procedure per la fruizione dei permessi ........................................ pag. 95 Art. 129 - Congedi di maternità e di paternità ............................................ pag. 96 Art. 129 bis – Congedi parentali ............................................................... pag. 96

PARTE IV

TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 130 - Trattamento economico ............................................................ pag. 97 Art.130 bis – Modalità di applicazione di benefici economici previsti da ........................ discipline speciali ............................................................... pag. 99 Art. 130 ter - Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici .... pag. 99 Art. 130 quater - Nozione di retribuzione ................................................... pag.99 Art. 130 quinquies - Progressione economica all’interno delle categorie: ..................... criteri generali (progressione orizzontale) ..................................... pag. 100 Art. 130 secties - Sistema di valutazione .................................................. pag. 102 Art. 130 septies – Criteri generali del sistema di incentivazione del personale pag. ..... 106 Art. 131 - Delega per cessione quote di stipendio ........................................ pag. 107 Art. 132 - Trattenute per scioperi .......................................................... pag. 107

CAPO II

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E/O FESTIVO

Art. 133 - Modalità di svolgimento del lavoro straordinario e relativi compensi .... pag. 108 Art. 134 -Turni di lavoro notturni e/o festivi ............................................. pag. 109

CAPO III

DISCIPLINA DELLA MISSIONE

Art. 135 - Requisiti per il trattamento di missione – Area non dirigenziale .......... pag. 110

Page 189: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 187

Art. 136 - Indennità oraria - Area non dirigenziale ....................................... pag. 110 Art. 137 - Rimborso spese - Area non dirigenziale ........................................ pag. 110 Art. 138 - Missioni nel territorio regionale - Area non dirigenziale .................... pag. 111 Art. 139 - Rimborso spese di viaggio - Area non dirigenziale ........................... pag. 111 Art. 140 - Indennità per uso di mezzo proprio - Area non dirigenziale ............... pag. 112 Art. 141 - Fruizione gratuita di servizi - Area non dirigenziale ........................ pag. 112 Art. 142 - Organi competenti a disporre le missioni ..................................... pag. 112 Art. 143 - Contenuti del provvedimento di missione - Area non dirigenziale ........ pag. 113 Art. 144 - Adempimenti a consuntivo - Area non dirigenziale .......................... pag. 113 Art. 145 – Missione per conto terzi - Area non dirigenziale ............................. pag. 114 Art. 146 - Lavoro straordinario in missione - Area non dirigenziale .................. pag. 114 Art. 147 – Disciplina della missione - Area dirigenziale .................................. pag. 114

TITOLO II

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

CAPO I

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 148 - Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti .......... pag. 115 Art. 149 - Assicurazione INPDAP - ex ENPDEP .............................................. pag. 115

CAPO II

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Art. 150 -Trattamento di fine rapporto .................................................... pag. 116 Art. 151 -Anticipazione del trattamento di fine rapporto .............................. pag. 116

CAPO III

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 152 - Assistenza sanitaria ............................................................... pag. 117 Art. 153 – Responsabilità – area non dirigenziale ......................................... pag. 117 Art. 154 – Responsabilità connesse alla prestazione - Area dirigenziale ............. pag. 118

Page 190: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 188

PARTE V

NORME DI RINVIO

Art. 155 - Rinvio alla normativa regionale ................................................. pag. 119

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 156 - Applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del per- sonale regionale non dirigente biennio economico 2002-2003 ............... pag. 120 Art. 157 – Applicazione delle norme contenute nel contratto collettivo ......................... regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – ................. quadriennio normativo (II fase) 2002-2003 – biennio economico .......................... 2004-2005” e nella Legge Regionale n. 23 dd. 27.11.2006 ...................... pag. 120 Art. 158 – Norme relative alla prima applicazione degli istituti di cui agli artt. 22 e 130 quinquies ....................................................... pag. 121 Art. 159 – Disciplina provvisoria e sperimentale delle mansioni ....................... pag. 122 Art. 160 – Trasformazione di rapporti di lavoro ad orario pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale ........................................................ pag. 122

ALLEGATI

ALLEGATO "A" Pianta organica e Mansionario ........................................... pag. 123

ALLEGATO "B” Trattamento economico tabellare di primo inquadramento ........ pag. 138

ALLEGATO "C" Salario individuale di anzianità ......................................... pag. 139

ALLEGATO "D" Indennità di coordinamento .............................................. pag. 140

ALLEGATO “E” Corrispondenze fra profili professionali ............................... pag. 141

ALLEGATO “F” Requisiti di anzianità per collocazione nelle categorie e posizioni economiche di cui all’art. 2 della L.R. 20/2002...................... pag. 142

Page 191: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA … - regolamento del personale.pdf · leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento

E���I�T� � REG�A E�T DI RGA�I��A�I�E E DE��A PIA�TA RGA�ICA � pag� 189

ALLEGATO “G” Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione pre- visto dall’art. 11 della L.R. 31.05.2002 n. 14 e succ. mod. ed int. pag. 143 ALLEGATO “H” Regolamento di cui all’art. 25. Accesso alle categorie A, B, C, D pag. 151 ALLEGATO “I” Indennità integrativa speciale .......................................... pag. 175 ALLEGATO “L” Tabelle 1 e 2 riferite all’art. 156, comma 2 .......................... pag. 176 ALLEGATO ”M” Tabella riferita all’art. 156, comma 3 ................................. pag. 178