REGOLAMENTO DI GESTIONE del Fondo Comune … · Fondo Comune d’Investimento Mobiliare Aperto ......

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Società Promotrice BancoPostaFondi SGR Società Gestore BANCOPOSTA FONDI S.p.A. SGR appartenente al Gruppo Poste Italiane REGOLAMENTO DI GESTIONE del Fondo Comune d’Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato denominato “BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014” Collocatore Poste italiane

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Società Promotrice

BancoPostaFondi SGR

Società Gestore

BANCOPOSTA FONDI S.p.A. SGRappartenente al Gruppo Poste Italiane

REGOLAMENTO DI GESTIONE

del Fondo Comune d’InvestimentoMobiliare Aperto Armonizzato

denominato“BancoPosta Obbligazionario

Febbraio 2014”

Collocatore

Posteitaliane

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Il presente Regolamento è stato approvato dall’Organo amministrativo della Società Promotrice

e della Società Gestore che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni

vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 39, comma 3-bis del D. Lgs. n.

58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei

fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione

specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata

in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del

prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del FondoFondo Comune d’Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato a distribuzione dei proventidenominato:BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014 (di seguito il “Fondo”)La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera delConsiglio di Amministrazione della Società Promotrice almeno due anni prima della scadenza.

Società PromotriceBancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito: “Società Promotrice”) - appartenente al GruppoPoste Italiane - autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 95 dell’albo delle Società diGestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 24febbraio 1998, n. 58 (di seguito: “D. Lgs. 58/98”), con sede in Via Marmorata, n. 4, 00153Roma. Il sito internet della Società Promotrice è: www.bancopostafondi.it.

Società Gestore (ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 58/98)Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito: “Società Gestore”) – appartenente alGruppo Bancario UniCredit S.p.A. – autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 70 dell’albodelle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 58/98, con sede in Piazza Gae Aulenti, n. 1, 20154 Milano. Il sito internet della SocietàGestore è: www.pioneerinvestments.it.

Banca DepositariaBNP Paribas Securities Services, con sede legale in 3 Rue d’Antin, 75002 Parigi, operantetramite la propria succursale di Milano, con sede in Via Ansperto, n. 5, Milano – iscritta al n.5483 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo sono espletatepresso la succursale di Via Ansperto n. 5, Milano.Presso la sede di Via Ansperto, n. 5, Milano sono disponibili i prospetti contabili del Fondo.I rapporti tra la Società Promotrice, la Società Gestore e la Banca Depositaria sono regolati daapposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, lemodalità di scambio dei flussi informativi tra la Banca Depositaria, la Società Promotrice e laSocietà Gestore nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quotae la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio delFondo.Il sito internet della Banca Depositaria è: www.bnpparibas.com.

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Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione delsuo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentariIl valore unitario della quota di partecipazione al Fondo, espresso in millesimi di Euro, ècalcolato ogni giorno lavorativo ed è pubblicato il giorno successivo sul sito internet dellaSocietà Promotrice (www.bancopostafondi.it); sul medesimo sito internet è pubblicato medianteavviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Per giorno lavorativo si intende ogni giornodi apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionaleItaliana.Il compito di provvedere al calcolo del valore della quota del Fondo è attribuito alla BancaDepositaria.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOIl presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche delprodotto; c) Modalità di funzionamento.

1 SCOPO, OGGETTO, POLITICA D’INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 ScopoIl Fondo, di tipo obbligazionario, mira a realizzare, successivamente al Periodo Iniziale diCollocamento – in un orizzonte temporale di breve-medio periodo (al 28 febbraio 2014) (diseguito “Orizzonte”) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamenteda strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi con rating investment grade (adesempio, non inferiore a BBB- di S&P) di analoga durata, attraverso un investimento in titolidenominati in Euro di emittenti appartenenti principalmente a Paesi europei. Entrambi i predettirendimenti, per omogeneità di confronto, s’intendono al lordo dei rispettivi costi e oneri fiscali,con l’avvertenza che il valore unitario della quota del Fondo e, pertanto, il suo rendimento sonoinvece espressi al netto degli oneri a carico del Fondo stesso.La partecipazione al Fondo comporta l’assunzione di rischi, che possono essere tali dacomportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura e allavaluta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo,determina l’andamento del valore della quota.Con riferimento all’investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto alrischio di tasso e al rischio di credito e di solvibilità, con riferimento sia agli emittenti di titolicorporate che agli emittenti di titoli governativi.L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quotedei fondi comuni d’investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro voltarisentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relativerisorse.L’utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare unimpatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi deglistrumenti finanziari sottostanti i derivati.

1.2 OggettoIl patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, instrumenti riconducibili alle seguenti tipologie: strumenti obbligazionari e monetari, strumentiderivati, OICR e depositi bancari.

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1.3 Politica d’investimento1.3.1. Nel Periodo Iniziale di Collocamento la raccolta sarà investita fino al 100% in strumentidi liquidità, inclusi gli OICR (anche collegati).1.3.2. Dal termine del Periodo Iniziale di Collocamento, fino al termine dell’Orizzonte:– il portafoglio del Fondo sarà costituito da strumenti finanziari obbligazionari denominatiin Euro di emittenti governativi, sovranazionali e societari (c.d. corporate). In particolare, ilportafoglio del Fondo sarà costituito in via significativa o anche prevalente da strumentifinanziari obbligazionari di emittenti societari; la parte rimanente del portafoglio sarà costituitada strumenti finanziari obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali emessi in Paesiappartenenti all’Area Euro. A livello di area geografica, il portafoglio del Fondo sarà costituito invia significativa o anche prevalente da strumenti finanziari obbligazionari governativi e societaridi emittenti italiani. In particolari situazioni di mercato, il portafoglio del Fondo potrà esserecostituito anche per la totalità da strumenti finanziari di emittenti governativi e sovranazionali.Il rating degli emittenti (corporate, governativi o sovranazionali) sarà pari ad investment grade(ad esempio, non inferiore a BBB- di S&P) al momento dell’acquisto. In via al più contenuta èprevista la possibilità di detenere obbligazioni corporate con rating inferiore ad investment grade(ad esempio, inferiore a BBB- di S&P) in conseguenza di modifica del rating dell’emittenteintervenuta successivamente al momento dell’acquisto da parte del Fondo.È previsto un limite massimo del 10% del totale delle attività del Fondo per l’investimento inparti di OICR (anche collegati).Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 20% delle attività complessive;– viene adottato uno stile di gestione orientato alla costruzione iniziale e al mantenimentodi un portafoglio costituito da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzontetemporale del Fondo e decrescente con il trascorrere del tempo. Il Fondo può mettere in attostrategie di copertura del rischio (anche di credito) mediante strumenti derivati;– il portafoglio oggetto di investimento da parte del Fondo viene monitoratocostantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della Società Gestore, sostituzioni dititoli presenti in portafoglio per finalità di contenimento del rischio, nonché strategie di coperturadel rischio di credito mediante strumenti derivati e operazioni di arbitraggio di titoli che hannorealizzato elevate plusvalenze con titoli a maggiore potenziale di rendimento e con vita residuacoerente con l’obiettivo di investimento.1.3.3. Successivamente al termine dell’Orizzonte, il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via

esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi gliOICR (anche collegati), emessi in Euro, da depositi bancari e da liquidità. La durationdel portafoglio non sarà superiore a 6 mesi.

1.3.4. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:• copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;• più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la

maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti, avere unapiù rapida esecuzione delle transazioni e sfruttare le opportunità di arbitraggio;

• esposizione ai mercati, compatibilmente con l’obiettivo dichiarato del Fondo e con latecnica di gestione adottata, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimentonon conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto dicontratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione aifattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).

L’esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dei rischi nonpotrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.1.3.5. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento, può

essere investito in misura superiore al 35%, anche fino al 100%, in strumenti finanziariemessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato

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aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parteuno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differentiemissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attivitàdel Fondo.

1.3.6. La Società Gestore può avvalersi nella gestione del Fondo, nei limiti ed alle condizionistabilite dalla Banca d’Italia, di tecniche negoziali ed operazioni finalizzate ad unaefficiente gestione del Fondo medesimo.

1.3.7. In relazione a specifiche situazioni congiunturali, resta comunque ferma la facoltà didetenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e,più in generale, la facoltà da parte della Società Gestore di assumere scelte, in relazioneall’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, per latutela degli interessi dei partecipanti.

1.3.8. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelliiscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 o nell’apposita sezione previstadall’articolo 67, comma 1 del D. Lgs. 58/98, anche quelli, indicati nella lista approvata dalConsiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’Associazione stessa,dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo.

1.3.9. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.1.3.10. I limiti indicati si devono intendere come segue:

Limite SignificatoResiduale fino ad un massimo del 10%Contenuto tra il 10% ed il 30%Significativo tra il 30% ed il 50%Prevalente tra il 50% ed il 70%Principale almeno il 70%

1.3.11. La Società Gestore si riserva la facoltà di conferire deleghe per specifiche scelted’investimento ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

1.3.12. Le emissioni presenti in portafoglio devono aver ricevuto un giudizio di rating da parte dialmeno una delle seguenti agenzie: Moody’s, S&P o Fitch-IBCA e, comunque, i giudiziricevuti dalle agenzie di rating devono essere pari ad investment grade.

1.3.13. Le previsioni contenute nei commi da 1.3.4 a 1.3.12 sono applicabili per tutta la duratadel Fondo.

1.4 Periodo di collocamentoLe quote del Fondo possono essere sottoscritte soltanto durante il Periodo Iniziale diCollocamento, che terminerà al massimo entro 2 mesi dalla data di inizio collocamento. Le datedi inizio e fine del Periodo Iniziale di Collocamento saranno comunicate mediante avviso suinternet (www.bancopostafondi.it).La Società Promotrice si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo Iniziale diCollocamento delle quote del Fondo nonché la facoltà di riaprire, in ogni momento, ilcollocamento delle quote stesse mediante avviso su internet (www.bancopostafondi.it).

1.5 Operazioni con parti correlate1.5.1. Il Fondo può acquistare titoli di società finanziate da società appartenenti al medesimoGruppo della Società Gestore.Il patrimonio del Fondo può essere investito in parti di OICR promossi o gestiti dalla SocietàPromotrice, dalla Società Gestore o da altra SGR del Gruppo della Società Gestore (di seguito“OICR collegati”), nonché in OICR gestiti o promossi da Società legate alla Società Gestore dacontrollo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, sulla base dellaqualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità

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del processo di investimento e comunque nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al fine diuna più efficiente composizione del portafoglio del Fondo.Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICR la cui composizione del portafogliosia compatibile con la politica di investimento del Fondo.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE

1 Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti aipartecipanti secondo le seguenti modalità:1.1. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica dei proventi dainvestimento, dei saldi netti relativi agli interessi su conti correnti, alle operazioni di pronti controtermine e assimilati, ai differenziali su operazioni in derivati, nonché degli oneri di gestione e difunzionamento. Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico(plus/minusvalenze in particolare), i sopracitati ricavi netti differiscono dall’utile/perdita netti delperiodo e l’importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a detterisultanze di periodo.La Società Promotrice potrà inoltre procedere alla distribuzione dell’utile netto da realizzo sutitoli e divise, rilevato nel rendiconto di periodo. Anche in tale ipotesi, la distribuzione nonrappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo preso in considerazione e pertantopotrebbe essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso, un rimborsoparziale del valore delle quote. Nella relazione di accompagnamento redatta dagliAmministratori della Società Gestore verrà pertanto specificata, oltre all’ammontarecomplessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l’utile/perdita netta del periodo, cherappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti. La SocietàPromotrice distribuisce annualmente ai partecipanti almeno il 60% dei proventi conseguiti dalFondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi delparagrafo 1.2.1.2. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipantiesistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.1.3. L’ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante a ogniquota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione diaccompagnamento del rendiconto redatta entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizioannuale dall’organo amministrativo della Società Gestore e pubblicati sulle fonti indicate nellaScheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al 15° giornosuccessivo alla data di approvazione del rendiconto di gestione.1.4. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione alnumero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiestol’emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato allapresentazione, anche tramite il collocatore, alla banca depositaria delle cedole e, in caso dicertificato nominativo, dell’intero certificato e delle relative cedole.I proventi sono corrisposti secondo le seguenti modalità: (i) nei casi in cui la sottoscrizione dellequote sia stata effettuata tramite conto corrente postale o libretto postale nominativo, ilpagamento dei proventi sarà effettuato sul conto corrente postale o sul libretto postalenominativo utilizzato al momento della sottoscrizione; (ii) nei casi in cui al momento delpagamento dei proventi, il conto corrente postale o il libretto postale nominativo, a valere suiquali è stata effettuata la sottoscrizione, non siano più attivi e il sottoscrittore ovvero uno deicointestatari non abbiano provveduto a comunicare al soggetto incaricato del collocamento, nei30 giorni precedenti la data di distribuzione del provento, gli estremi di un nuovo conto correntepostale o libretto postale nominativo, il pagamento del provento verrà effettuato mediante

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emissione di un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione,al primo cointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione; (iii) nei casi in cui la sottoscrizionedelle quote sia stata effettuata utilizzando mezzi di pagamento diversi dal conto corrente postaleo dal libretto postale nominativo, il pagamento dei proventi sarà effettuato mediante emissionedi un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione, al primocointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione.Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l’immissione delle quote nel certificatocumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventidestinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo inesenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sullabase del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipanteviene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno didistribuzione dei proventi.I ricavi saranno in ogni caso reinvestiti nel Fondo – secondo le modalità di cui sopra ed inesenzione dal pagamento di diritti o spese – qualora l’importo complessivo spettante alpartecipante non superi i 10 euro.1.5. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini dilegge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale diliquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della Società Promotrice.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipantii. Commissione di sottoscrizione: nessuna.ii. Commissione di uscita: applicata esclusivamente nel periodo intercorrente tra la data dichiusura del Periodo Iniziale di Collocamento e la data di scadenza dell’Orizzonte, nella misuradello 0,50% del controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del valoreunitario della quota corrente, interamente riaccreditata al Fondo.iii. Spese di spedizione, postali e di corrispondenza connesse alle operazioni di sottoscrizionee rimborso: nessuna ad eccezione di quelle richiamate ai punti iv, sub a), b) e c) ed al punto 2dell’articolo VI.2 della Parte C.iv. La Società Promotrice ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza delsottoscrittore:

a. le imposte e le tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per lasottoscrizione e per la conferma dell’avvenuto investimento;b. un diritto fisso, a titolo di rimborso spese, per un ammontare pari a € 2 per ognioperazione di sottoscrizione e rimborso;c. un rimborso spese per l’emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento ela spedizione a domicilio dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a €15 per ogni certificato emesso. L’invio dei relativi certificati è a rischio del partecipante che neabbia fatto richiesta.

La Società Promotrice, inoltre, preleva dall’importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte ele tasse dovute, secondo la normativa vigente.In ogni caso il soggetto incaricato del collocamento (di seguito il “Collocatore”) non può porre acarico dei sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Oneri a carico del Fondo3.2.1. Dal termine del Periodo Iniziale di Collocamento fino al termine dell’Orizzonte, è posta acarico del Fondo una commissione di gestione a favore della Società Promotrice pari allo 0,50%su base annua del valore complessivo netto del Fondo. La commissione di gestione, calcolata

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quotidianamente, è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giornolavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento. La commissione di gestione è pariallo 0,20% su base annua del valore complessivo netto del Fondo nel Periodo Iniziale diCollocamento e nel periodo successivo al termine dell’Orizzonte. La Società Promotricecorrisponde alla Società Gestore un compenso per l’attività svolta, senza alcun onere oresponsabilità a carico del Fondo.3.2.2. Non è prevista alcuna commissione di performance.3.2.3. Sono, inoltre, a carico del Fondo:

a. imposte e tasse di pertinenza del Fondo;b. il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per l’incarico svolto – comprensivoanche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota – calcolatoquotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo (la cui misura massimasarà pari allo 0,036% su base annua), da corrispondersi trimestralmente e prelevata dalFondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre. Oltre a talecommissione, il Fondo riconoscerà alla Banca Depositaria un importo forfetario annuo pari a€ 1.000,00 (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli;c. gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e lerelative imposte di trasferimento;d. i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, deidocumenti contabili del Fondo e per la certificazione del Rendiconto, ivi compreso quellofinale di liquidazione;e. le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota di cui alla Parte A edall’art. V della Parte C del presente Regolamento, le spese di pubblicazione dei prospettiperiodici del Fondo, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo, di cuiall’art. VIII della Parte C del presente Regolamento, le spese conseguenti alla pubblicazionedelle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organidi Vigilanza;f. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;g. gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché talispese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;h. gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla Società Gestore perconto del Fondo;i. le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;j. il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob.

3.2.4. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società Promotrice con prelievodalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.3.2.5. In caso di acquisto di OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravarespese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICRcollegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla Società Promotrice, è dedotta laremunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTOIl presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche delprodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il lorosuccessivo acquisto a qualsiasi titolo.

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2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importocorrispondente al valore delle quote di partecipazione.3. La Società Promotrice impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codicecivile - il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento allaSocietà Promotrice entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativaricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.4. La Società Promotrice provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione efrazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendol’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valoreunitario della quota relativo al giorno di riferimento.Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnatesulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la Società Promotrice ha ricevuto, entro leore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono igiorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nelcaso di bonifico e giroconto, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Pergiorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidentecon un giorno di festività nazionale Italiana.6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essereantecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/98.7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dalFondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo,il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso dicambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati sumercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Società Promotrice procede allaliquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamenteacquisito, salvo ogni maggiore danno.10. A fronte di ogni sottoscrizione la Società Promotrice provvede ad inviare al sottoscrittoreuna lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data diricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versatoe quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quoteattribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui talevalore si riferisce.11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento dellesottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dalsottoscrittore.12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello diriferimento.13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, diqualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un’unica soluzione.L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro.2. La sottoscrizione può essere effettuata:– direttamente presso la Società Promotrice;– per il tramite del Collocatore.3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’appositomodulo, predisposto dalla Società Promotrice e indirizzato alla società stessa, contenente

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l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo delversamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espressoin cifre o successivamente determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di altri fondicomuni di investimento promossi dalla Società Promotrice e gestiti dalla medesima SocietàGestore di “BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014”, del mezzo di pagamento utilizzato edella relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:– assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non

trasferibilità, all’ordine di “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPostaObbligazionario Febbraio 2014” sul conto corrente in essere presso la Banca Depositariaovvero versato sul conto corrente postale intestato alla Società Promotrice – Rubrica“BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014” il cui saldo è quotidianamente accreditato pervaluta a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – RubricaBancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014” in essere presso la Banca Depositaria;

– bonifico a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – RubricaBancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014” in essere presso la Banca Depositaria, alla cuicopertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

– addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato alsottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla Società Promotrice, Rubrica“BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014” il cui saldo è quotidianamente accreditato afavore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPostaObbligazionario Febbraio 2014” in essere presso la Banca Depositaria.

5. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera,coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nellaScheda Identificativa del presente Regolamento.6. La Società Promotrice si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevutientro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni divaluta.

II. Quote e certificati di partecipazione1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni diesse.2. La Banca Depositaria, su indicazioni della Società Promotrice, mette a disposizione deipartecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giornolavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può semprechiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificatorappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in uncertificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria conrubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per ilFondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine diseparare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenzaimmesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativocontratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previstidalle norme vigenti.4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento ed il raggruppamento deicertificati nominativi.5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto puòessere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento ecomunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

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III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti1. L’organo amministrativo della Società Gestore è responsabile della gestione e determinal’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono state stabilite le modalità di esercizio dellafunzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.3. La sostituzione della Società Promotrice o della Società Gestore può avvenire perimpossibilità sopravvenuta di ciascuna delle SGR a svolgere le loro attività ovvero per decisioneassunta dalle stesse SGR di dismettere le proprie funzioni. Le sostituzioni possono essereeffettuate solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avvengono conmodalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. Spese a carico delle SGR1. Sono a carico della Società Promotrice e della Società Gestore tutte le spese che non sianospecificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, conla periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto delFondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.La Società Promotrice invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d’Italia aipartecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi cinque giorni di calcolo del valoreunitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo insituazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SocietàGestore sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggioreche non ne consentano la regolare pubblicazione.3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quotadetermina il valore unitario della quota e la Società Gestore provvede alla sua divulgazione conle modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verrannopubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzodelle quote, la Società Promotrice:a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La Società Promotrice può nonreintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importoinferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costirelativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia ècomunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasionedi eventuali adeguamenti;b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota uncomunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essereredatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il dirittodegli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla Società Promotrice. Nei casi in cuil’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata neltempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la Società Promotrice – fermarestando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dallapubblicazione del comunicato stampa.5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importonon superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SocietàPromotrice non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà

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l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valoredella quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla Società Promotrice ilrimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casiprevisti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione delFondo.2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, seemessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata oinviata alla Società Promotrice direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato delcollocamento.3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SocietàPromotrice ha predisposto moduli standard – contiene:• la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;• le generalità del richiedente;• il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;• il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell’importo da

rimborsare;• in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle

quote non oggetto di rimborso;• gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.4. La Società Promotrice impegna contrattualmente il Collocatore – anche ai sensi dell’art. 1411del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giornolavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nelsuccessivo punto 5.5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno diricezione della domanda da parte della Società Promotrice. Si considerano ricevute nel giorno,le domande pervenute alla Società Promotrice entro le ore 13:00.6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, ilvalore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamentedeterminato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontaredell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita finoa concorrenza dell’importo disponibile.7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o dipassaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinatarispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo delvalore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma dirichieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dairelativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto delFondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizionee quella di rimborso intercorrono cinque giorni, la Società Promotrice si riserva di determinarel’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessarioad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore dirimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno incui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e aricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni casosuccessivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle sommedovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.Al verificarsi di tali ipotesi la Società Promotrice comunica tempestivamente al partecipante ladata di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo

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rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguitirispettando l’ordine di ricezione delle stesse.8. La Società Promotrice provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nelpiù breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda èpervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.9. La Società Promotrice ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese ildiritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – inrelazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare gravepregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendonopervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione delmezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.11. Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi dipagamento che richiedano l’accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano staticonsegnati o siano detenuti presso la Banca Depositaria, l’erogazione dell’importo del rimborsoè sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termineprevisto nell’art. II, comma 5, Parte C, del presente Regolamento. Durante il periodo disospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso la BancaDepositaria in apposito conto e saranno disponibili solo al verificarsi delle condizioni sopradescritte.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:– contante, esclusivamente presso la sede della Banca Depositaria;– bonifico;– assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto;– assegno postale vidimato non trasferibile all’ordine dell’avente diritto;– accredito su conto corrente postale o libretto postale intestato al nominativo delsottoscrittore.2. ll mezzo di pagamento può, su richiesta dell’avente diritto, essergli inviato a sue spese(comprese quelle relative all’eventuale copertura assicurativa) all’indirizzo indicato nellarichiesta di rimborso.

VII. Modifiche del Regolamento1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo lemodalità previste per la pubblicazione del valore della quota.2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della Società Promotrice o dellaSocietà Gestore ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente suidiritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazionedella modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante.Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti –diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione pergli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importiancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizionieconomiche più favorevoli per i partecipanti.4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione dellemodifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, saràstabilito dalla Società Promotrice, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fannorichiesta.

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VIII. Liquidazione del Fondo1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Schedaidentificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di taledata:• in caso di scioglimento della Società Promotrice e/o della Società Gestore;• in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SocietàGestore, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio delFondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SocietàPromotrice. La Società Promotrice informa preventivamente l’Organo di Vigilanza delladecisione di procedere alla liquidazione.3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverràsecondo le seguenti modalità:a. l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sullemedesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera èsospesa l’emissione ed il rimborso delle quote;b. la Società Gestore provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sottoil controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organoamministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle miglioricondizioni possibili i beni che lo compongono;c. terminate le operazioni di realizzo, la Società Gestore redige un rendiconto finale diliquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recantel’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fral’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;d. la Società incaricata della revisione contabile della Società Promotrice provvede allarevisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del propriogiudizio sul rendiconto finale di liquidazione;e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restanodepositati ed affissi presso la Società Promotrice, la Banca Depositaria, nonché diffusi sullemedesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della datadi inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipantepotrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;f. la Banca Depositaria, su istruzioni della Società Promotrice provvede al rimborso delle quotenella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento deicertificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura diliquidazione;g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempodalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in unconto intestato alla Società Promotrice con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazionedel Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quantoindicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della Società Promotrice qualora nonesercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui allalettera e);i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto ripartononché dell’ammontare delle somme non riscosse.

IX. Società promotrice distinta dal gestore

1. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR è la Società Promotrice del Fondo, come indicato nellaScheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:– studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;

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– espletamento di tutte le procedure organizzative relative al Fondo e direzione delprocedimento di liquidazione dello stesso;– scelta delle modalità di commercializzazione del Fondo, tenuto conto della specificadestinazione dello stesso;– cura dei rapporti con i partecipanti;– gestione dei rapporti con la banca depositaria, il Collocatore e la Società Gestore;– ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso delle quote (direttamente o per il tramitedel Collocatore);– messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede (indicata nella Schedaidentificativa di cui al presente Regolamento), del rendiconto del Fondo e dei prospetti periodicidello stesso;– adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato, adeccezione della pubblicazione relativa al valore unitario delle quote di partecipazione al Fondo;– esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico del Fondo;– tenuta delle registrazioni contabili riferite ai partecipanti;– nomina della società incaricata della certificazione del rendiconto di gestione e diliquidazione del Fondo.Per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti connessi alla partecipazione al Fondo, ipartecipanti possono rivolgersi alla Società Promotrice, direttamente o tramite il Collocatore.

2. Pioneer Investment Management SGRpA è la Società Gestore del Fondo, come indicatonella Scheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzionidi:– studio e analisi dei mercati e degli emittenti;– definizione delle strategie gestionali;– gestione delle attività sui mercati di investimento per la realizzazione della politica diinvestimento del Fondo;– gestione dei rapporti con la Banca Depositaria e la Società Promotrice;– esercizio, nell’interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari in cuiè investito il Fondo, sempreché tale facoltà non sia espressamente attribuita alla SocietàPromotrice;– esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione;– verifica del rispetto degli obiettivi di investimento del Fondo come definiti ai sensi delpresente Regolamento e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative;– pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo;– produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza;– redazione del rendiconto di gestione del Fondo e degli altri prospetti periodici.

3. Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti, la Società Promotrice e la Società Gestoresono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.

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BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio UnicoSede Legale e amministrativa: Via Marmorata, 4 - 00153 Roma

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale int. vers. Euro 12.000.000Tel. 06 57018390 - Fax 06 57018240

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Regolamento di gestione del Fondo“BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014”

Il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società Promotrice del Fondo“BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014”, in osservanza a quanto disposto dalla Bancad’Italia con il Provvedimento dell’8 maggio 2012 (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a),ha determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la Società Promotrice potràastenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori nel calcolo del valore unitario della quotadel Fondo.Tale importo è stato definito nella misura di 5 euro o nella diversa somma di volta in voltastabilita e resa nota ai partecipanti.