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Regolamento condominiale del complesso edilizio

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Regolamento condominiale del complesso edilizio

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INDICE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) - Premesse

Art. 2) - Costituzione e composizione del Condominio

Art. 3) - Descrizione del complesso immobiliare

Art. 4) - Scopo del regolamento

Art. 5) - Riferimento agli allegati

TITOLO II

BENI DELLA COMUNIONE

Art. 6) - Parti comuni ed indivisibili

Art. 7) - Viabilità interna e percorsi pedonali

Art. 8) - Aiuole e giardini

Art. 9) - Servizi comuni

Art.10) - Impianti, attrezzature e manufatti

Art.11) - Limiti all’uso delle parti comuni BENI DI PROPRIETA’ PRIVATA

Art.12) – Beni di proprietà privata

TITOLO III OBBLIGHI DEI CONDOMINI

Art.13) - Divieti ed obblighi

Art.14) - Obblighi particolari del condòmino

Art.15) - Frazionamento

Art.16) - Lavori nella proprietà privata

Art.17) - Destinazione e limitazioni d’uso alla proprietà esclusiva

Art.18) - Responsabilità civile

Art.19) - Rinuncia ai servizi comuni NORME D’USO DELLE PARTI COMUNI

Art.20) - Norme d’uso delle cose comuni e di quelle di proprietà particolari

Art.21) – Giardino comune in uso esclusivo perpetuo

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TITOLO IV

ORGANI DEL CONDOMINIO, AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.22) – Organi AMMINISTRATORE

Art.23) - Incarico di Amministratore

Art.24) - Nomina, durata e dimissioni dell’Amministratore

Art.25) - Attribuzioni dell’Amministratore

Art.26) - Obblighi dell'Amministratore

Art.27) - Provvedimenti presi dall'Amministratore

Art.28) - Revoca o cessazione dell’incarico di Amministratore

Art.29) - Atti e documenti del condominio

Art.30) - Attivazione sito internet CONSIGLIO DEI CONDOMINI

Art.31) - Consiglio dei còndomini: composizione ed attribuzione ASSEMBLEA

Art.32) - Assemblea, costituzione ed attribuzioni

Art.33) - Convocazione e validità delle deliberazioni

Art.34) - Diritto di voto e delega

Art.35) - Formalità preliminari e svolgimento dell'assemblea

Art.36) - Verbale dell'assemblea

Art.37) - Comunicazioni delle deliberazioni ai condòmini

Art.38) - Impugnazioni delle delibere dell’assemblea AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.39) - Riparazioni necessarie

Art.40) - Gestione di iniziativa individuale

Art.41) - Fondo comune e fondo di riserva

Art.42) - Riscossione dei contributi

Art.43) - Rendiconto condominiale

Art.44) - Chiusura esercizio finanziario e liquidazione delle quote

Art.45) - Morosità ed interessi sul ritardato pagamento

Art.46) - Norme generali del regolamento di condominio

Art.47) - Infrazioni al regolamento di condominio - Penalità

Art.48) - Controversie di condominio

Art.49) - Dissenso dei condòmini rispetto alle liti

Art.50) - Rappresentanza

TITOLO V

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art.51) - Valore delle quote dei partecipanti

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TITOLO IV

ORGANI DEL CONDOMINIO, AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.22) – Organi AMMINISTRATORE

Art.23) - Incarico di Amministratore

Art.24) - Nomina, durata e dimissioni dell’Amministratore

Art.25) - Attribuzioni dell’Amministratore

Art.26) - Obblighi dell'Amministratore

Art.27) - Provvedimenti presi dall'Amministratore

Art.28) - Revoca o cessazione dell’incarico di Amministratore

Art.29) - Atti e documenti del condominio

Art.30) - Attivazione sito internet CONSIGLIO DEI CONDOMINI

Art.31) - Consiglio dei còndomini: composizione ed attribuzione ASSEMBLEA

Art.32) - Assemblea, costituzione ed attribuzioni

Art.33) - Convocazione e validità delle deliberazioni

Art.34) - Diritto di voto e delega

Art.35) - Formalità preliminari e svolgimento dell'assemblea

Art.36) - Verbale dell'assemblea

Art.37) - Comunicazioni delle deliberazioni ai condòmini

Art.38) - Impugnazioni delle delibere dell’assemblea AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.39) - Riparazioni necessarie

Art.40) - Gestione di iniziativa individuale

Art.41) - Fondo comune e fondo di riserva

Art.42) - Riscossione dei contributi

Art.43) - Rendiconto condominiale

Art.44) - Chiusura esercizio finanziario e liquidazione delle quote

Art.45) - Morosità ed interessi sul ritardato pagamento

Art.46) - Norme generali del regolamento di condominio

Art.47) - Infrazioni al regolamento di condominio - Penalità

Art.48) - Controversie di condominio

Art.49) - Dissenso dei condòmini rispetto alle liti

Art.50) - Rappresentanza

TITOLO V

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art.51) - Valore delle quote dei partecipanti

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Art.52) - Tabelle di ripartizione delle spese

Art.53) - Gestione delle spese, riparto e saldi d’esercizio

Art.54) - Spese generali di amministrazione ed assicurazione

Art.55) - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria parti comuni

Art.56) - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per impianto fotovoltaico

Art.57) - Spese di manutenzione e ricostruzione delle terrazze di copertura del complesso edilizio

Art.58) - Spese di manutenzione e ricostruzione dei solai e dei muri divisori

Art.59) - Spese di gestione, forza motrice e di manutenzione ordinaria impianti ascensori

Art.60) - Rilevazione e contabilizzazione dei consumi relativi all’uso degli impianti comuni riscaldamento, raffrescamento estivo, produzione acqua calda sanitaria ed acqua fredda potabile.

Art.61) - Spese di consumo acqua fredda potabile e canone fognature

TITOLO VI

SERVITU’ RECIPROCHE

Art.62) - Parti comuni e individuali gravate da servitù - Servitù reciproche

Art.63) - Vincoli di edificabilità

Art.64) - Insegne e cartelli provvisori, di durata temporanea

Art.65) - Obbligatorietà del presente regolamento - Trasferimento di proprietà DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.66) - Norme transitorie

Art.67) - Modifiche ed innovazioni dei beni comuni e/o del loro uso

Art.68) - Innovazioni gravose o voluttuarie

Art.69) - Tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni

Art.70) - Opere di interesse comune eseguite su parti di proprietà o uso individuale

Art.71) - Completamento dei lavori interni alle singole proprietà individuali

Art.72) - Costruzioni e/o modifiche realizzate sopra le terrazze dell’ultimo piano dell’edificio

Art.73) - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

Art.74) - Responsabilità per danni alle cose comuni

Art.75) - Rovina parziale o totale del complesso edilizio

Art.76) - Vertenze, organo di mediazione

Art.77) - Riservato diritto

Art.78) - Rinvio alle norme sulla comunione - Domicilio eletto

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TITOLO IV

ORGANI DEL CONDOMINIO, AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.22) – Organi AMMINISTRATORE

Art.23) - Incarico di Amministratore

Art.24) - Nomina, durata e dimissioni dell’Amministratore

Art.25) - Attribuzioni dell’Amministratore

Art.26) - Obblighi dell'Amministratore

Art.27) - Provvedimenti presi dall'Amministratore

Art.28) - Revoca o cessazione dell’incarico di Amministratore

Art.29) - Atti e documenti del condominio

Art.30) - Attivazione sito internet CONSIGLIO DEI CONDOMINI

Art.31) - Consiglio dei còndomini: composizione ed attribuzione ASSEMBLEA

Art.32) - Assemblea, costituzione ed attribuzioni

Art.33) - Convocazione e validità delle deliberazioni

Art.34) - Diritto di voto e delega

Art.35) - Formalità preliminari e svolgimento dell'assemblea

Art.36) - Verbale dell'assemblea

Art.37) - Comunicazioni delle deliberazioni ai condòmini

Art.38) - Impugnazioni delle delibere dell’assemblea AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.39) - Riparazioni necessarie

Art.40) - Gestione di iniziativa individuale

Art.41) - Fondo comune e fondo di riserva

Art.42) - Riscossione dei contributi

Art.43) - Rendiconto condominiale

Art.44) - Chiusura esercizio finanziario e liquidazione delle quote

Art.45) - Morosità ed interessi sul ritardato pagamento

Art.46) - Norme generali del regolamento di condominio

Art.47) - Infrazioni al regolamento di condominio - Penalità

Art.48) - Controversie di condominio

Art.49) - Dissenso dei condòmini rispetto alle liti

Art.50) - Rappresentanza

TITOLO V

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art.51) - Valore delle quote dei partecipanti

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Regolamento condominiale del complesso edilizio denominato “ACACIE TRE - Milanino New Life”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) - Premesse 1.1 Il presente Regolamento condominiale, è stato redatto in fase di impostazione del programma di riqualificazione edilizia e frazionamento del complesso edilizio di via Acacie, 3 Cusano Milanino; programma impostato dai condòmini e proprietari originari signori Margherita Boriani, Guido Boriani e Rosa Melania Dieghi che risultano pertanto essere i Promotori del programma stesso; nonché i danti causa dello strumento autorizzativo urbanistico (Permesso di Costruire n°14/2015), successivamente ceduto e trasferito in capo al costituito condominio. Potrà, quindi, essere aggiornato o modificato in funzione delle nuove esigenze che emergeranno nello sviluppo del predetto programma di frazionamento siano esse di natura tecnica, funzionale, architettonica o regolamentare. I predetti comproprietari iniziali dell’intero complesso edilizio, sia singolarmente, sia unitamente, di seguito potranno essere denominati, per brevità, anche Promotori. Il Comune di Cusano Milanino, con il rilascio del Permesso di Costruire n°14/2015 del 3 settembre 2015, ha approvato un progetto che prevede la totale ristrutturazione e riqualificazione tecnica ed impiantistica dell’intero complesso edilizio, sia per quanto riguarda i beni comuni, sia per i beni di proprietà privata (interno singole unità immobiliari). L’esecuzione del progetto e la realizzazione dell’opera, che coinvolge tutte le parti del fabbricato e vuole portare il complesso edilizio ad un livello di ammodernamento e tecnologia comparabile alle migliori nuove costruzioni di oggi, sarà curata da un nutrito staff tecnico, sotto il coordinamento dell’Amministratore di condominio che opererà in forza di ampio e fermo mandato ricevuto dall’Assemblea dei condomini. Il Condominio, per il tramite del suo Amministratore, appalterà con uno o più contratti d’appalto sia le opere condominiali, sia parte delle opere definite “private” in quanto interne alle unità immobiliari dei singoli proprietari/condòmini. Per queste ultime opere, lo stato di approntamento finale può essere, a grandi linee, individuato nello stato cosiddetto “al rustico”. 1.2 Il Regolamento è stato elaborato secondo le norme del codice civile in materia di comunione, nel rispetto delle ulteriori disposizioni di legge vigente in materia, riformulate e modificate in funzione della Legge n°220 del 11 dicembre 2012, entrata in vigore il 18 luglio 2013. 1.3 Il regolamento condominiale viene di seguito denominato anche, per brevità, “Regolamento”, mentre le tabelle dei millesimi ovvero le tabelle di ripartizione delle spese, saranno di seguito denominate anche, per brevità, “tabelle”. L’insieme di tutte le unità immobiliari private che fanno parte del condominio unitamente a tutti i beni che costituiscono la comunione indivisibile e divisibile dello stesso, sarà di seguito denominato anche, per brevità “complesso edilizio”.

Art. 2) - Costituzione e composizione del Condominio 2.1 Si costituisce il condominio denominato “ACACIE TRE – Milanino New Life” tra i proprietari delle singole unità immobiliari del complesso edilizio sito in Cusano Milanino, via Acacie 3. Il presente Regolamento, redatto e deliberato dai proprietari delle singole unità immobiliari, disciplina i diritti e gli obblighi dei proprietari/condòmini in merito all’uso delle cose comuni, i limiti all’uso delle cose assegnate in proprietà ed in uso esclusivo in relazione alla disciplina delle cose comuni, la ripartizione delle spese e la tutela del decoro del complesso edilizio. 2.2) Il presente regolamento di condominio si applica al complesso edilizio denominato “ACACIE TRE - Milanino New Life” situato in via Acacie, n°3 Cusano Milanino (MI) - codice fiscale 9773990150 - con accesso pedonale e carraio dal civico 3 di via Acacie e distinto al Catasto Fabbricati come segue: foglio 14 mappali 330 - 331 (fabbricato di tre piani fuori terra) foglio 14 mappale 48 (unità immobiliare in corpo staccato posta a piano terra), foglio 14 mappale 394 (area urbana di proprietà comune in uso esclusivo); I fabbricati di cui ai mappali 48, 330 e 331 insistono su un’area comune avente le seguenti coerenze in contorno da nord in senso orario: Proprietà di terzi al mappale 236, proprietà di terzi ai mappali 52 e57, via Quiete, via Acacie.

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Art. 3) - Descrizione del complesso immobiliare Il Condominio comprende il complesso edilizio composto da 3 corpi di fabbricati, il giardino, i boxes sottostanti a due dei tre corpi di fabbricato e situati al piano seminterrato, il tutto come meglio dettagliatamente di seguito descritto. Il complesso edilizio, si compone di tre corpi di fabbrica: uno staccato, identificato al mappale 48 e composto da una sola unità immobiliare al piano terreno con piccola area di giardino ad uso esclusivo ed accesso autonomo adiacente il passo carraio del complesso edilizio. Gli altri due corpi di fabbrica, identificati ai mappali 330 e 331, si compongono di 3 piani fuori terra ad uso abitativo o affine oltre lastricato solare di copertura ad uso terrazze di proprietà esclusiva delle unità immobiliare agli stessi collegate, e sono serviti da tre vani scale cosi denominati: Scala Azalea (relativa al fabbricato con prospetto su via Acacie), Scala Edera (relativa al fabbricato con prospetto su via Quiete), Scala Ortensia (relativa al fabbricato con prospetto verso est). Al piano seminterrato dei fabbricati ai mappali 330 e 331, trovano collocazione le autorimesse private, le cantine, i locali ad uso comune (locale immondezzaio, locale centrale termina e produzione energia, locale deposito/attrezzeria, locale per il deposito delle biciclette) L'accesso pedonale al complesso edilizio avviene dalla pubblica via Acacie, 3 in angolo con via Quiete. Il passo carraio, che dà acceso al piazzale interno (a cielo libero) posto a quota piano autorimesse, è su via Acacie. Il complesso edilizio sopra descritto è individuato graficamente nell’elaborato planimetrico generale allegato sotto “A” che ha lo scopo unico di individuare in modo indicativo i fabbricati e l’area condominiale. Analogamente anche la rappresentazione grafica della viabilità interna, dei piazzali, dei manufatti e la destinazione in genere delle aree esterne, è da considerarsi indicativa.

Art. 4) - Scopo del regolamento Con il presente Regolamento s’intende disciplinare, in modo unitario e con criteri omogenei, quanto segue: (a) i rapporti di confine e di vicinato tra le diverse proprietà di compendio del complesso edilizio, (b) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ricostruzione straordinaria o superiore dei beni

condominiali oggetto della comunione e/o di uso comune, (c) la gestione delle parti e dei servizi comuni, (d) la realizzazione delle opere di ristrutturazione interna alle singole unità immobiliari, di competenza

privata ma oggetto di appalto condominiale esclusivamente per quanto concerne il Permessi di Costruire n°14/2015 del 3 settembre 2015,

(e) l’uso e gli interventi di manutenzione dei fabbricati e delle aree annesse di proprietà privata, (f) la ripartizione delle spese di ristrutturazione straordinaria dei beni condominiali e delle opere di

competenza privata, ma oggetto di appalto condominiale che avranno carattere straordinario transitorio,

(g) la ripartizione degli delle spese riguardanti i beni condominiali ed i servizi comuni, (h) la tutela ed il decoro del complesso edilizio nella sua complessità.

Art. 5) - Riferimento agli allegati Gli allegati richiamati all’interno degli articoli ai quali si riferiscono, nonchè allegati in calce al presente Regolamento condominiale e firmati dalle parti in occasione delle varie sottoscrizioni, costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo.

TITOLO II

BENI DELLA COMUNIONE 6. Parti comuni ed indivisibili Sono oggetto di proprietà comune ai proprietari/condòmini del complesso edilizio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, le parti costitutive del fabbricato, le opere, le installazioni ed i manufatti che sono indispensabili al godimento ed alla conservazione dello stesso e tutte quelle parti in genere che, anche se non indicate, sono da intendersi comuni, ed in particolare, ma solo a titolo esemplificativo, quanto di seguito elencato:

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a) il suolo su cui sorge il fabbricato e quello circostante delimitato dai confini con le altre proprietà e dalle pubbliche vie,

b) la cancellata che delimita l’intero complesso, c) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune come: le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le

travi portanti, le scale con i relativi disimpegni ed androni, i vani corsa degli ascensori, i portoni di ingresso pedonale e carraio, i vestiboli, gli anditi, i porticati, i cortili ed i giardini ad esclusione di quelli dati in uso esclusivo perpetuo per i quali si rimanda alle precisazioni al successivo articolo 22, le corsie pedonali e carraie, le grondaie, i canali pluviali, le facciate, i muri perimetrali di riempimento, compresi quelli delle scale,

d) la rete di fognatura, degli scarichi pluviali, di quelli dei bagni, fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti o locali di proprietà (esclusiva),

e) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli impianti ascensori, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per l'energia elettrica , gli impianti centralizzati di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria, l'impianto di raffrescamento estivo, l’impianto antincendio, l’impianto di acquedotto, gli impianti elettrici di illuminazione esterna e dei locali comuni, compresi quelli delle scale, gli impianti elettrici, i contatori e rilevatori di misura dei consumi generali o di scala, le valvole e gli impianti in genere fino alla diramazione immediatamente a monte delle singole unità immobiliari private, l'impianto di videocitofono, l'impianto di videosorveglianza, che attraversano sia le parti di uso comune, sia le parti di uso esclusivo, sino agli attacchi alle proprietà individuali, l'impianto per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative in materia di reti pubbliche,

f) i locali posti al piano seminterrato dell’edificio definiti nel progetto del P.d.C. n°14/2015 come locale immondezzaio, locale centrale termica, locale deposito biciclette e locale magazzino/deposito,

g) il piazzale interno di manovra ed accesso alle autorimesse del piano seminterrato, la rampa di accesso ed uscita a detto piazzale.

Sono invece espressamente esclusi dalle parti comuni i seguenti beni, spazi o locali (i) I terrazzi, i terrazzini e i balconi che sono di proprietà esclusiva dei condomini/proprietari degli

appartamenti di cui detti terrazzi, terrazzini e balconi sono parte, (ii) i lastrici solari adibiti a terrazze e aventi funzione di copertura dei fabbricati, che sono di proprietà

esclusiva delle unità abitative di loro pertinenza, (iii) i locali tecnici di copertura, situati al piano dei lastrici solari (4°fuori terra) sono di proprietà esclusiva

dei Condòmini/proprietari degli appartamenti di cui detti locali fanno parte. Su tutti i beni di proprietà condominiale gravano le servitù necessarie all’uso comune dei fabbricati del complesso edilizio di cui i beni fanno parte. Le parti comuni dell'edificio sono indivisibili e non soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Art. 7) - Viabilità interna e percorsi pedonali La viabilità interna al complesso edilizio, ad eccezione della strada e del piazzale di accesso alle autorimesse poste al piano seminterrato, è espressamente vietata ad ogni veicolo a motore sia a due che a tre o più ruote. Tale viabilità è destinata esclusivamente ad uso pedonale. Sarà consentito, esclusivamente per ragioni di sicurezza, di emergenza e di manutenzione, l'accesso ai mezzi di soccorso (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'Ordine ecc.) o per la manutenzione di parti della comunione. Sarà inoltre consentito, fatto salvo il diritto degli altri condòmini, l'accesso eccezionale (e previa autorizzazione scritta dell'Amministratore,) di mezzi in occasione di traslochi. Nell’ipotesi predetta (acceso per traslochi), l'Amministratore ha facoltà di richiedere un deposito cauzionale (a tutela dell’eventuale ripristino e/o pulizia delle parti comuni) costituito anche con assegno bancario, intestato al condominio, di importo pari ad euro 1.000,00 (mille); assegno che sarà riconsegnato al temine delle operazioni se nulla osta. E' fatto divieto assoluto di sosta e parcheggio in tutte le parti dell'intero complesso edilizio (ivi compreso il piazzale antistante le autorimesse al piano seminterrato e la relativa rampa di accesso) ad ogni veicolo a motore sia a due che a tre o più ruote ed anche alle biciclette, fatte salve le esigenze di carattere manutentivo di beni comuni condominiali.

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E’ consentita la fermata temporanea di veicoli a motore sia a due che a tre o più ruote per una durata massima pari a 30 (trenta) minuti e limitatamente ad esigenze di carico e scarico. Il condòmino che ha necessità o esigenza di sosta o di fermata diverse da quanto predetto, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta all’Amministratore che disporrà in merito. I percorsi pedonali posti nelle aree a verde servono al passaggio dei condòmini e dei loro ospiti. L'accesso a tali percorsi è limitato ai pedoni e quindi è vietato il transito su di essi anche di cicli e/o motocicli.

Art. 8) - Aiuole e giardini Sono beni condominiali ai fini del presente Regolamento le aiuole, i giardini, le aree a verde con le relative piantumazioni, gli impianti, i manufatti e le attrezzature relative cadenti su aree di proprietà condominiale, nonché cadenti su area di proprietà privata ma destinati dai proprietari, anche temporaneamente, all’uso comune dell’intero complesso edilizio. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione nonché la pulizia ed illuminazione delle suddette aree e attrezzature, saranno eseguite dall’Amministratore di condominio con riparto delle relative spese in base alle quote millesimali di cui alle relative Tabelle contrattuali. La conservazione in condizioni di decoro efficienza di tutte le aree a verde del complesso edilizio, comprese quelle di proprietà ed uso privato (piantumazioni su terrazze, loggiati e balconi) e quelle di proprietà condominiale ma in uso esclusivo (area a di giardino al mappale 394, in uso esclusivo all’unità immobiliare distinta al mappale 48), costituisce specifico fondamentale interesse per l’intero condominio. Le aree a verde e il giardino piantumato di proprietà comune (eccezion fatta per l’area di giardino identificata al mappale 394) sono destinate esclusivamente all’uso dei condòmini e dei loro ospiti.

Art. 9) - Servizi comuni Per servizi comuni si intendono i servizi necessari e/o utili per il buon funzionamento del complesso edilizio o di parte dei fabbricati di compendio dello stesso. Essi comprendono il servizio di pulizia, i servizi di illuminazione, di raccolta e rotazione dei rifiuti, di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare, di manutenzione ordinaria preventiva e programmata dei beni condominiali, il servizio di giardinaggio ed ogni altro servizio di cui il complesso edilizio è o potrà essere dotato o che, in seguito, l'Amministratore, in forza di determinazione assembleare, riterrà necessario porre in essere per le esigenze di efficienza e buon funzionamento del complesso edilizio. La gestione dei servizi condominiali sarà svolta dall’Amministratore, a seguito di determinazione della assemblea, che dovrà provvedere all’eventuale assunzione del personale di servizio e/o alla scelta ed all’affidamento a terzi di tutti o taluni servizi, nonché a dotarsi (con spese a carico del condominio) dei macchinari e delle attrezzature occorrenti allo scopo. Nessun proprietario di porzioni del complesso edilizio può sottrarsi alla partecipazione agli oneri per l’attuazione ed il funzionamento dei servizi condominiali.

Art.10) - Impianti, attrezzature e manufatti Si considerano beni comuni gli impianti, le attrezzature ed i manufatti che non sono destinati all’uso esclusivo di singoli fabbricati e/o porzioni immobiliari, sia che ricadano su aree condominiali, sia su area di proprietà privata. Rientrano quindi nel novero dei beni comuni, i locali per la raccolta dei rifiuti e deposito attrezzi, gli impianti di illuminazione delle aree esterne, siano esse destinate a strada, a parcheggi o a verde, le reti di smaltimento delle acque di scarico, le reti di adduzione dell’energia elettrica, la rete idrica, telefonica etc, salvi i diritti degli Enti Erogatori, i pozzi d’acqua ed il sistema drenante, il sistema di distribuzione acqua di falda (circuiti primario e secondari), la vasca di accumulo, i montanti e le tubazioni, fino alle derivazioni all’interno delle singole unità, i cavedi comuni, i locali e condotti tecnici e le relative apparecchiature posizionate al piano interrato (pozzi, pompe di distribuzione, sottocentrali al di sotto delle singole palazzine, centrale idrica), impianto idranti interrato, attacchi VVF, montanti ed idranti ai piani delle singole palazzine, il sistema di rilevazione fumi e segnalazione acustica. Le valvole di intercettazione e regolazione del flusso di acqua di falda agli scambiatori posizionati nel locale centrale termica/impianti, i lettori volumetrici relativi all’acqua di condensazione ed il relativo sistema di lettura in supervisione sono di proprietà condominiale anche al fine del controllo del consenso ed utilizzo dell’acqua di falda. Il funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui sopra saranno regolati dall’Amministratore, al quale competerà anche di stabilire gli orari di accensione e spegnimento dell’illuminazione esterna, oltre all’obbligo di assumere i provvedimenti utili a rendere e mantenere tali servizi in condizioni di ottima efficienza. Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza, sono assunte dall'assemblea con il quorum deliberativo previsto all’articolo 1136 - 2°

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E’ consentita la fermata temporanea di veicoli a motore sia a due che a tre o più ruote per una durata massima pari a 30 (trenta) minuti e limitatamente ad esigenze di carico e scarico. Il condòmino che ha necessità o esigenza di sosta o di fermata diverse da quanto predetto, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta all’Amministratore che disporrà in merito. I percorsi pedonali posti nelle aree a verde servono al passaggio dei condòmini e dei loro ospiti. L'accesso a tali percorsi è limitato ai pedoni e quindi è vietato il transito su di essi anche di cicli e/o motocicli.

Art. 8) - Aiuole e giardini Sono beni condominiali ai fini del presente Regolamento le aiuole, i giardini, le aree a verde con le relative piantumazioni, gli impianti, i manufatti e le attrezzature relative cadenti su aree di proprietà condominiale, nonché cadenti su area di proprietà privata ma destinati dai proprietari, anche temporaneamente, all’uso comune dell’intero complesso edilizio. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione nonché la pulizia ed illuminazione delle suddette aree e attrezzature, saranno eseguite dall’Amministratore di condominio con riparto delle relative spese in base alle quote millesimali di cui alle relative Tabelle contrattuali. La conservazione in condizioni di decoro efficienza di tutte le aree a verde del complesso edilizio, comprese quelle di proprietà ed uso privato (piantumazioni su terrazze, loggiati e balconi) e quelle di proprietà condominiale ma in uso esclusivo (area a di giardino al mappale 394, in uso esclusivo all’unità immobiliare distinta al mappale 48), costituisce specifico fondamentale interesse per l’intero condominio. Le aree a verde e il giardino piantumato di proprietà comune (eccezion fatta per l’area di giardino identificata al mappale 394) sono destinate esclusivamente all’uso dei condòmini e dei loro ospiti.

Art. 9) - Servizi comuni Per servizi comuni si intendono i servizi necessari e/o utili per il buon funzionamento del complesso edilizio o di parte dei fabbricati di compendio dello stesso. Essi comprendono il servizio di pulizia, i servizi di illuminazione, di raccolta e rotazione dei rifiuti, di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare, di manutenzione ordinaria preventiva e programmata dei beni condominiali, il servizio di giardinaggio ed ogni altro servizio di cui il complesso edilizio è o potrà essere dotato o che, in seguito, l'Amministratore, in forza di determinazione assembleare, riterrà necessario porre in essere per le esigenze di efficienza e buon funzionamento del complesso edilizio. La gestione dei servizi condominiali sarà svolta dall’Amministratore, a seguito di determinazione della assemblea, che dovrà provvedere all’eventuale assunzione del personale di servizio e/o alla scelta ed all’affidamento a terzi di tutti o taluni servizi, nonché a dotarsi (con spese a carico del condominio) dei macchinari e delle attrezzature occorrenti allo scopo. Nessun proprietario di porzioni del complesso edilizio può sottrarsi alla partecipazione agli oneri per l’attuazione ed il funzionamento dei servizi condominiali.

Art.10) - Impianti, attrezzature e manufatti Si considerano beni comuni gli impianti, le attrezzature ed i manufatti che non sono destinati all’uso esclusivo di singoli fabbricati e/o porzioni immobiliari, sia che ricadano su aree condominiali, sia su area di proprietà privata. Rientrano quindi nel novero dei beni comuni, i locali per la raccolta dei rifiuti e deposito attrezzi, gli impianti di illuminazione delle aree esterne, siano esse destinate a strada, a parcheggi o a verde, le reti di smaltimento delle acque di scarico, le reti di adduzione dell’energia elettrica, la rete idrica, telefonica etc, salvi i diritti degli Enti Erogatori, i pozzi d’acqua ed il sistema drenante, il sistema di distribuzione acqua di falda (circuiti primario e secondari), la vasca di accumulo, i montanti e le tubazioni, fino alle derivazioni all’interno delle singole unità, i cavedi comuni, i locali e condotti tecnici e le relative apparecchiature posizionate al piano interrato (pozzi, pompe di distribuzione, sottocentrali al di sotto delle singole palazzine, centrale idrica), impianto idranti interrato, attacchi VVF, montanti ed idranti ai piani delle singole palazzine, il sistema di rilevazione fumi e segnalazione acustica. Le valvole di intercettazione e regolazione del flusso di acqua di falda agli scambiatori posizionati nel locale centrale termica/impianti, i lettori volumetrici relativi all’acqua di condensazione ed il relativo sistema di lettura in supervisione sono di proprietà condominiale anche al fine del controllo del consenso ed utilizzo dell’acqua di falda. Il funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui sopra saranno regolati dall’Amministratore, al quale competerà anche di stabilire gli orari di accensione e spegnimento dell’illuminazione esterna, oltre all’obbligo di assumere i provvedimenti utili a rendere e mantenere tali servizi in condizioni di ottima efficienza. Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza, sono assunte dall'assemblea con il quorum deliberativo previsto all’articolo 1136 - 2°

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comma del codice civile; così come riformulato dall’articolo 14 della Legge n°220 del 11 dicembre 2012.

Art.11) - Limiti all’uso delle parti comuni 11.1 E' vietato occupare stabilmente con costruzioni, anche provvisorie, e/o con oggetti mobili di qualsivoglia specie le scale, i ripiani, i pianerottoli, gli anditi ed in genere i locali e gli spazi di proprietà ad uso comune. L'occupazione delle cose e parti comuni è tuttavia consentita, previo consenso del condominio, solo qualora si debbano eseguire lavori negli appartamenti e/o locali dei singoli condòmini, nel qual caso essa dovrà esser limitata nello spazio ed al tempo strettamente indispensabile e non dovrà impedire l'uso delle cose stesse da parte degli altri condòmini. In ogni caso, il tutto dovrà essere autorizzato, in forma scritta, dall'Amministratore a seguito di altrettanto formale richiesta, senza che sia necessario specifico mandato dall’Assemblea. 11.2 Le infrazioni al divieto generale poste dal presente articolo, comportano l'obbligo della riduzione in pristino dello “status quo” originario e del risarcimento di eventuali danni, ivi comprese le spese legali e/o amministrative sostenute per l'ottenimento del rispetto delle vigenti obbligazioni contrattuali. BENI DI PROPRIETA’ PRIVATA Art.12) – Beni di proprietà privata Sono oggetto di proprietà esclusiva le unità immobiliari oggi contraddistinte come segue: Alloggi ad uso abitazione o ufficio Sono poste al piano terra, rialzato, primo, secondo e terzo (terrazze). Piano terra n°1 (una) unità immobiliare contraddistinta con il codice A-0.0 con piccola porzione di area esterna di proprietà comune, ma assegnata in uso esclusivo perpetuo, adibita a giardino privato. Piano rialzato n°7 (sette) unità immobiliari contraddistinte con i codici A-0.1, A-0.2, E-0.1, E-0.2, O-0.1, O-0.2, O-0.3. Piano primo n°7 (sette) unità immobiliari contraddistinte con i codici A-1.1, A-1.2, E-1.1, E-1.2, O-1.1, O-1.2, O-1.3. Piano secondo e sovrastante piano terrazza (avente anche funzione di copertura del fabbricato) n°5 (cinque) unità immobiliari contraddistinte con i codici A-2.1, A-2.2, E-2.1, O-2.1, O-2.2. Cantine (situate al piano seminterrato) Sono n° 19, contraddistinte con i seguenti codici identificativi dal C.1 al C.19. Autorimesse ad uso privato (situate al piano seminterrato) Sono n° 15, contraddistinte con i seguenti codici identificativi dal B.1 al B.15.

TITOLO III

OBBLIGHI DEI CONDOMINI Art.13) - Divieti ed obblighi Tutti i condòmini sono investiti di tutti i diritti della proprietà ma ognuno, nel comune interesse, si obbliga per sè, per i propri locatari o danti causa, al rispetto delle seguenti prescrizioni. E’ fatto assoluto divieto di: 13.1 utilizzare i locali di proprietà esclusiva privata a sanatorio; ad esercizio di affitta camere, di locanda, di pensione, di albergo ed anche “bed and breakfast”; a scuola di canto, di ballo o discoteca; a studi di registrazione e, in genere, a qualsivoglia altro uso contrario all'igiene, al decoro o al carattere signorile del complesso edilizio e che possa turbare la tranquillità dei condòmini, (salvo le deliberazioni dell'Assemblea assunte con le maggioranze assembleari previste per la prima convocazione relative al quorum costitutivo ai sensi dell’articolo 1136 - 2° comma del codice civile e della riformulazione della norma ai sensi dell’articolo 14 - legge n°220 del 27 novembre 2012). Sono inoltre vietati insediamenti di associazioni; di luoghi di culto; di palestre; di studi medici, riabilitativi, fisioterapici e massaggi; oltre all’esercizio del meretricio in qualunque forma. A tal proposito si precisa che, in considerazione delle normative vigenti e dei disegni di legge atti a vietare e/o regolamentare l’esercizio della prostituzione, nel complesso edilizio è fatto divieto assoluto di esercizio della prostituzione sotto qualsiasi forma, personale e/o associativa. Ciò varrà sia in relazione alle parti comuni, sia alle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva, con diretta responsabilità del singoli Condòmini e loro aventi causa,

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13.2 occupare ed ingombrare in modo permanente, con oggetti e mobili di qualsiasi tipo, i pianerottoli, scale ed altri luoghi di passaggio e/o spazi comuni (anche con passeggini, biciclette e tricicli). Eventuali materiali abbandonati sulle parti comuni verranno rimossi dall’Amministratore o suoi incaricati, con addebito della spesa a carico dell'inadempiente. L'occupazione degli spazi e delle cose comuni è tuttavia ammessa quando si devono eseguire lavori nelle unità immobiliari dei singoli condòmini. In questo caso, l’occupazione deve essere limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabile, garantendo l'uso delle parti comuni, ed è subordinata al preventivo benestare scritto dell'Amministratore, 13.3 stazionare con qualsiasi mezzo nell’atrio d’ingresso, nei camminamenti pedonali di accesso ai tre corpi scale, nel cortile di manovra antistante le autorimesse. E' ammessa la semplice sosta all'interno degli stessi solo e limitatamente per le operazioni di carico e scarico delle merci, per un tempo non superiore a 30 minuti, 13.4 utilizzare gli ascensori e/o le scale per il trasporto di materiali o attrezzature ingombranti e/o insudiciati e qualunque materiale o attrezzatura che contenga sostante liquide, acqua o infiammabili. Materiali e/o attrezzature di piccole dimensioni, che non presentano le caratteristiche sopra descritte, possono, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, essere trasportati utilizzando ascensore o scale. Nel caso predetto, prima dell’utilizzo dell’ascensore e/o delle scale e previa comunicazione all’amministratore, occorrerà proteggere adeguatamente pareti e pavimento della cabina ascensore ovvero i gradini ad altro del vano scale; avendo cura di effettuare, al termine dell’utilizzo, una accurata pulizia “di fino” dei luoghi in questione, 13.5 installare e/o eseguire sui balconi, loggiati, terrazzini o ballatoi delle scale, alcun tipo di manufatto, costruire opere in genere ed eseguire su di essi opere a carattere temporaneo o permanente (ivi compresi mobiletti ripostiglio, stenditoi di qualsiasi tipo e antenne televisive o di altro genere) che possano compromettere la stabilità, alterare l'estetica ed il decoro architettonico del fabbricato, o comunque arrecare danni a terzi, 13.6 eseguire opere e/o lavori che possano compromettere la stabilità e la solidità dell'edificio, nonché alterare le linee architettoniche ed estetiche del complesso edilizio, 13.7 eseguire opere edili ed affini, ristrutturazioni e/o lavori in genere alle singole proprietà private nei giorni festivi e di sabato e domenica. E’ consentita l’esecuzione di tali lavori nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, esclusivamente nella fascia oraria compresi dalle ore 8:30 alle ore 18:00, avendo comunque cura di non causare rumori e disturbi eccessivi oltre il normale ammissibile, 13.8 ai singoli condòmini di collocare in facciata qualunque tipo di manufatto e/o qualsiasi cosa che possa essere in contrasto, modifichi o rovini l'armonia della costruzione e l'estetica delle facciate in ogni sua parte, anche se di proprietà esclusiva, inclusi i balconi, le ringhiere, le finestre, le tende, le persiane, le veneziane e ogni altra parte visibile all'esterno, se non in conformità delle prescrizioni dell'Assemblea per quanto riguarda fogge e colori, al fine di preservare il decoro dello stabile. E' pertanto tassativamente vietato occupare con macchinari antiestetici (condizionatori, antenne e parabole, etc.) le facciate dell'immobile, ivi comprese le finestre ed i balconi, 13.9 stendere panni, coperte e biancheria in genere, a mezzo di qualsiasi forma di stenditoio, fuori da finestre, balconi e terrazzi e, all’interno di essi, al di sopra dell'altezza dei parapetti, al fine di non risultare visibili dalla strada o dai cortili, 13.10 pulire e scuotere, fuori da finestre e balconi tappeti, stuoie, coperte, tovaglie, vestiti etc., onde evitare disturbo, rumori molesti, eccessiva formazione di polvere, nonché danni alle cose individuali e comuni dei condòmini sottostanti. Ciò è consentito, con i dovuti riguardi, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8 alla ore 9, nei giorni compresi dal lunedì al sabato, 13.11 gettare nei lavabi, nei lavandini e nei vasi igienici, materiali o cose che ostruiscano o danneggino il normale funzionamento delle tubazioni di scarico, 13.12 gettare rifiuti o comunque abbandonarli nelle parti comuni. Far cadere acqua, immondizie, carta ed altri oggetti e/o rifiuti dalle finestre e dai balconi, 13.13 recare disturbo ai Condòmini con schiamazzi, suoni, rumori, danze o altro, in particolar modo dopo le ore 22:00. Per l'uso di impianti hi-fi, delle radio e dei televisori, viene fatto particolare appello alla discrezione degli abitanti della casa perché ne facciano uso con moderazione, per suoni e canti valgono le disposizioni comunali in vigore, ivi comprese quelle del T.U.L.P.S. del 1942, 13.14 l'uso di elettrodomestici per le pulizie della casa particolarmente rumorosi, fare pulizia ai pavimenti, spostare mobili o generare rumori molesti nelle ore notturne, comunque e sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 22 alla ore 8, di tutti giorni dell’anno, 13.15 ammassare negli appartamenti, nelle cantine e nelle autorimesse, materiale combustibile, infiammabile, putrescibile, o di odore sgradevole ed in quantità, comunque tale da costituire elevato"carico di

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incendio", 13.16 nelle autorimesse private, usare fiamme libere, depositare sostanze infiammabili, fumare, eseguire riparazioni a caldo, prove motori etc., 13.17 apporre targhe, cartelli indicatori od altro all'esterno dell'ingresso, nelle scale, nei ripiani delle scale e negli spazi comuni in genere, fatta eccezione per le targhe di eventuali studi professionali le cui dimensioni, tipo di materiale, colori e collocazione dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio dei condòmini (e successiva ratifica dell'Assemblea stessa), 13.18 lavare autovetture negli spazi e piazzali comuni, e nelle autorimesse private, 13.19 tenere, in qualsiasi locale, di proprietà comune o non, animali che possano arrecare disturbo o molestia agli altri Condòmini, 13.20 giocare a pallone nei giardini condominiali o svolgere altra attività ricreativa che possa danneggiare la sua sistemazione e quella delle strutture che vi si trovano, o possa recare disturbo ai condòmini in generale, 13.21 parcheggiare motocicli, moto e autovetture negli spazi comuni. L'Amministratore è legittimato a compiere indagini per risalire al condòmino trasgressore o che abbia consentito ad un ospite tale abuso. Le spese afferenti tali indagini saranno addebitate al proprietario dell'unità immobiliare cui il fatto è ricollegabile. Ad esso verrà irrogata dall'Amministratore una sanzione amministrativa secondo quanto sotto riportato; essendo lo stesso legittimato ad intraprendere le vie legali per interrompere tali comportamenti, pregiudizievoli ed ostativi rispetto al pari godimento potenziale delle parti comuni da parte di tutti i condòmini, 13.22 consentire l'accesso alle scale ed agli appartamenti ai venditori ambulanti, ai propagandisti ed ai raccoglitori di sottoscrizioni e lotterie in generale, ai piazzisti ed agli agenti di vendita, che non siano espressamente diretti presso uno dei condòmini, 13.23 affidare al personale addetto per la manutenzione dei beni condominiali ed al funzionamento dei servizi comuni, incarichi diversi a quelli cui sono preposti o aventi scopo e finalità prevalentemente private o di interesse personale, 13.24 effettuare innovazioni e/o modifiche delle cose comuni, non preventivamente ed espressamente approvate dall'Assemblea. L'infrazione a tali divieti comporta l'obbligo della riduzione in pristino del bene in questione, oltre al risarcimento dei danni e delle eventuali spese legali e di giudizio.

Al condòmino, è fatto obbligo di: 13.25 assicurarsi, nel caso in cui voglia collocare vasi di fiori su balconi, davanzali finestre e terrazze (in conformità a quanto sopra disposto) che essi stessi siano opportunamente ancorati al fine di evitare possibili cadute, ed incassati in recipienti che ne impediscano lo stillicidio di acqua verso spazi sottostanti, 13.26 rispettare le delibere dell’Assemblea in termini di fogge, materiali, colori e campionature per la collocazione su facciate di grate di protezione alle finestre ed alle porte-finestra, tende para-sole, altri manufatti etc., secondo le disposizioni determinate dall’Assemblea stessa. Si specifica che le tende "para-sole" esterne dovranno essere inoltre tutte uguali tra loro nella foggia, nel colore, nei materiali utilizzati e nella forma: potranno essere poste in opera, anche singolarmente, secondo le indicazioni tipologiche fornite dal progettista e direttore dei lavori di cui al predetto P.d.C.. Eventuali grate e inferriate di sicurezza, pergolati al 3° piano terrazze, etc., si dovranno eseguire rispettando puntualmente la tipologie, le indicazioni generali, particolari e di dettaglio costruttivo fornite dal progettista e direttore dei lavori. Tutte queste disposizioni e prescrizioni saranno riportate in un allegato tecnico progettuale denominato “disegni esecutivi, prescrizioni tecniche e particolari architettonici di dettaglio relativi ad elementi architettonici, accessori e complementari del fabbricato condominiale” redatto a cura del progettista sopra indicato, 13.27 rispettare le delibere dell’Assemblea relativamente alle tipologie delle essenze arboree ed arbustive utilizzabili nelle fioriere strutturali e vasi amovibili posti sul fabbricato condominiale nelle proprietà private (terrazze, balconi, loggiati ect.), ed alle modalità di manutenzione e conduzione secondo le prescrizioni e disposizioni determinate dall’Assemblea stessa, che indicherà anche il termine temporale entro il quale ogni condòmino interessato dovrà aver adempiuto alla presente obbligazione. L’Amministratore, prima della fine dei lavori generali di riqualificazione, dovrà incaricare un tecnico specialista al fine di proporre all’Assemblea condominiale l’abaco delle essenze arboree ed arbustive, oltre alle modalità di conduzione e manutenzione più idonee, in funzione delle considerazioni ed indicazioni preventivamente formulate dall’Architetto Progettista e dalla stessa Assemblea di condominio, 13.28 tenere sempre sgomberi da foglie o altro, puliti e regolarmente funzionanti, gli scarichi dei terrazzini e dei balconi, degli acquai e dei bagni, e dei pluviali delle terrazze poste al 3° piano (copertura) dell’edificio. Il condòmino è obbligato a porvi particolare cura, evitando di immettere negli scarichi di cui sopra, materiali che possano provocare occlusioni, rigurgiti o danni. Ogni danno cagionato da tale incuria

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sarà risolto e ripristinato addebitando le relative spese a carico esclusivo del condòmino che non ha osservato quanto prescritto dal presente regolamento, 13.29 ai loro proprietari, di tenere cani o animali domestici in genere al guinzaglio e provvisti di museruola quando gli stessi si trovano in luoghi, spazi e parti comuni condominiali. In ogni caso, gli animali in questione, ancorché domestici, non potranno essere lasciati in libertà nel cortile, nei piazzali o altri spazi e/o parti comuni. Eventuali espletamenti di carattere fisiologico dovranno essere rimossi in conformità ai regolamenti urbani e le spese per l’eventuale pulizia di passatoie e zerbini degli ascensori, verranno posti a carico del condomino proprietario dell'animale,

I condòmini devono attenersi alle predette disposizioni (divieti ed obblighi) essendo pacifico che le stesse non ammettono deroga. In caso di violazione degli obblighi e divieti predetti, l’Amministratore sarà legittimato alla notifica della violazione al condòmino interessato e ad irrogare allo stesso una sanzione amministrativa di €. 200,00 aumentata, in caso di recidiva, ad €. 800,00 (con somme introitate destinate al cosiddetto “fondo di riserva”).

Art.14) - Obblighi particolari del condòmino Ogni condomino deve comunicare per iscritto all'Amministratore le proprie generalità ed il proprio domicilio: in difetto di ciò, si intende domiciliato ad ogni effetto utile nei locali di sua proprietà. E' fatto obbligo a tutti i condòmini di consentire l’accesso, previo appuntamento, al personale incaricato della manutenzione, nei vani di proprietà esclusiva ove fossero ubicati interruttori generali, saracinesche, contatori di qualunque genere o dove transitano tubazioni di fognatura e colonne montanti degli impianti di interesse generale del condominio. Tale obbligo riguarda anche l’accesso alla proprietà privata del singolo condòmino per la manutenzione delle centraline di termoregolazione dell’impianto comune di riscalda-mento/raffrescamento. Nel caso di affittanza, il condòmino dovrà inserire una clausola nel contratto di locazione che contempla il rispetto delle obbligazioni predette anche da parte del proprio inquilino, del quale resterà comunque responsabile.

Art.15) - Frazionamento In caso di frazionamento o accorpamento di una o più unità immobiliari, il condòmino è tenuto ad esibire all'Amministratore copia autentica della relativa autorizzazione, licenza edilizia, notifica o concessione eventualmente necessaria alla procedura e rilasciata dai competenti uffici comunali, sanitari, etc.. Lo stesso, dovrà farsi carico di tutte le spese per il ricalcolo o frazionamento dei millesimi, al fine di determinare, d'accordo con gli altri interessati e con l'Amministratore, il valore delle quote dei partecipanti da assegnarsi a ciascuna frazione venuta a consistenza, nonché la ripartizione delle eventuali quote relative al fondo di riserva. L'assegnazione dei millesimi alle unità risultanti dal frazionamento o all’unità accorpata, dovrà essere valutata dall’Amministratore che provvederà ad informare l'Assemblea alla prima occasione, applicando i necessari correttivi a far data dal pagamento del tecnico incaricato da parte del/dei condòmini interessati. Non ottemperando a quanto sopra disposto, a ciascuno degli aventi diritto sulle distinte parti di un'unità immobiliare frazionata dovrà essere richiesto dall'Amministratore il pagamento dell'intera quota dovuta in solido per l'unità stessa. Qualora non vi siano comunicazioni ufficiali in relazione alle suddette attività (alla chiusura dell’esercizio in cui si è verificato il frazionamento, accorpamento o alienazione), l'Amministratore provvederà, senza indugio, a diffidare le parti interessate mediante raccomandata con addebito di 200,00 euro (come sanzione a seguito di violazione del Regolamento) e decorsi 60 giorni a nuova sanzione di euro 800,00 (recidiva), procedendo poi alla determinazione delle nuove quote millesimali mediante perizia tecnica i cui costi verranno posti ad esclusivo carico degli interessati.

Art.16) - Lavori nella proprietà privata 16.1 Ogni condomino è tenuto ad eseguire nei locali ed alle cose di sua proprietà quelle riparazioni la cui omissione possa creare pregiudizio o danneggiare gli altri condòmini e compromettere la stabilità, l'uniformità esterna ed il decoro architettonico del complesso edilizio. 16.2 Ciascun condomino, a richiesta dell'Amministratore e previo congruo avviso, deve consentire che all'interno dei locali di sua proprietà si proceda (concordando le modalità di svolgimento e con le dovute precauzioni) alle verifiche ed ai lavori che fossero necessari per tutelare le parti comuni del complesso edilizio e anche le parti in proprietà esclusiva, nell'interesse della comunione o di singoli condòmini, salvo il diritto di rifusione dei danni. 16.3 Il condomino prima di intraprendere, nei locali di sua proprietà l'esecuzione di opere e lavori che

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possano interessare la stabilità ed il decoro dell'edificio, di parti di esso, o degli impianti comuni, deve darne notizia all'Amministratore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1122 del codice civile. 16.4 Nel caso in cui i condòmini proprietari esclusivi delle terrazze al terzo piano, aventi anche fun-zione di copertura piana dei rispettivi fabbricati, volessero porre carichi accidentali sull’esistente solaio di calpestio (qualunque essi siano) sono obbligati, preventivamente rispetto all’esecuzione delle opere o al collocamento del carico in questione, ad effettuare le opportune verifiche statiche, comunicando il risultato delle stesse all’Amministratore. A tale riguardo si specifica che tra gli atti in possesso dell’Amministratore vi sono i calcoli statici dell’edificio al tempo della sua originaria edificazione, unitamente agli assaggi e alle relazioni di calcolo effettuare dall’Ingegnere delle opere in Cemento Armato, in occasione dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizia del complesso di cui al P.d.C. n°14/2015.

Art.17) - Destinazione e limitazioni d’uso alla proprietà esclusiva E’ vietato destinare le unità immobiliari di proprietà esclusiva, ad usi diversi da quello abitativo o quello ad uso studio professionale. Non sono ammessi e consentiti gli studi professionali quali tutti gli studi medici, veterinari, paramendici e fisioterapici e, in generale, le attività professionali che comportino flussi giornalieri eccessivi di clienti/collaboratori o estranei alla residenza del complesso edilizio in questione.

Art.18) - Responsabilità civile L'intero complesso edilizio deve essere assicurato, a cura e responsabilità dell’Amministratore, contro i danni dell'incendio ed il rischio relativo alla responsabilità civile verso terzi. L'indennità relativa deve essere eventualmente reimpiegata nelle riparazioni dei danni o nella ricostruzione; a tal fine il pagamento di essa deve essere vincolato a favore del condominio. Ove l'indennità riscossa sia inferiore alla somma occorrente per la ricostruzione, tutti i condòmini concorreranno ad integrarla in proporzione della rispettiva quota risultante dalla tabella PC_1 dei millesimi di proprietà allegata sotto “B”. L'eventuale eccedenza dell'indennità relativa alle cose comuni sarà distribuita tra i partecipanti secondo il valore delle loro rispettive proprietà, applicando la tabella di cui sopra.

Art.19) - Rinuncia ai servizi comuni La rinuncia ai servizi comuni non è ammessa in qualsiasi caso anche se, in futuro, dovesse essere ammessa da nuove leggi e/o disposizioni in materia. NORME D’USO DELLE PARTI COMUNI Art.20) - Norme d’uso delle cose comuni e di quelle di proprietà particolari Ogni condomino deve usare nei confronti delle cose comuni e private una cura ed un riguardo adeguato al fine di evitare frequenti interventi di manutenzione. Ciascun condomino dovrà utilizzare i beni di proprietà e/o uso comune in modo tale da non limitare il godimento degli stessi agli altri condòmini. Nella pulizia dei balconi occorre avere cura di non utilizzare acqua in quantità tale che abbia a danneggiare mediante stillicidio le sottostanti parti private o comuni. E’ consentito, previo accordo tra tutti i condòmini dello stesso pianerottolo di sbarco della scala ai singoli piani, collocare arredi ed accessori d’arredo (a pavimento e sulle pareti) nei pianerottoli, a cura e spese dei condòmini interessati, fermo restando le diposizioni di legge vigenti in materia di requisiti minimi di spazio cosiddetto “libero”.

Art.21) - Giardino comune in uso esclusivo perpetuo Al proprietario e suoi aventi causa dell’unità immobiliare posta al piano terra nel corpo di fabbrica staccato dal restante complesso edilizio, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 14, mappale 48, è stato attribuito l’uso esclusivo perpetuo dell’appezzamento di terreno, parte pavimentato e parte a giardino, posto su due lati dell’unità immobiliare medesima, di consistenza pari mq 38 c.a., identificato al Catasto Terreni con il mappale 394. Il giardino (esclusivamente per quanto riguarda le piante d’alto fusto e gli arbusti) dovrà essere tenuto a cura e spese del condominio, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, sia per quella straordinaria. L’accesso a tale area, per le operazioni di manutenzione predette, sarà programmato per tempo dall’Amministratore che dovrà darne comunicazione preventiva all’usuario, il quale dovrà garantire l’accesso delle maestranze, anche per il tramite di persona terza delegata di sua fiducia. L’appezzamento di terreno comune concesso in uso esclusivo perpetuo sarà provvisto di recinzione sul perimetro est e sud, realizzata con finiture architettoniche ed eventuali opere botaniche progettate e studiate a cura del progettista e direttore dei lavori. Tali manufatti dovranno essere conservati e mantenuti dal condòmino nel loro stato originario. Per quanto riguarda l’uso degli spazi esterni esclusivi, lo stesso dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

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1) provvedere al mantenimento della pulizia, dell’ordine, del decoro e della corretta manutenzione degli spazi esterni, siano essi superfici pavimentati e/o superfici a verde. Le superfici a verde filtrante dovranno mantenersi tali e non potranno essere messe in opera pavimentazioni continue non drenanti, 2) rispettare i divieti e gli obblighi di cui al precedente articolo 13 (tredici), solo per quanto riguardano i commi 6 - 7 - 11 - 17 - 18 - 21, 3) non ammassare nel giardino materiale combustibile, infiammabile, putrescibile, o di odore sgrade-vole ed in quantità comunque tale da costituire "carico di incendio",

TITOLO IV

ORGANI DEL CONDOMINIO, AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Art.22) – Organi Gli organi di amministrazione e rappresentanza del condominio sono: l’Amministratore, il Consiglio dei condòmini e l’Assemblea. AMMINISTRATORE

Art.23) - Incarico di amministratore Possono svolgere l'incarico di Amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f ) che hanno conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle precedenti lettere f) e g) non sono necessari qualora l'Amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di Amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle predette lettere a), b), c), d) ed e) comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condòmino può convocare senza formalità l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore.

Art.24) - Nomina, durata e dimissioni dell’Amministratore

24.1 Quando i condòmini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un Ammi-nistratore è fatta dalla autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'Amministratore dimissionario. Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'Amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'Amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'Assemblea può subordinare la nomina dell'Amministratore alla presentazione ai Condòmini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. L'Amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e/o del suo rinnovo, deve specificare in modo analitico, pena la nullità della predetta nomina, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività professionale che avrà a svolgere.

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24.2 L'incarico di Amministratore ha durata di 12 (dodici) mesi e s’intende rinnovato per un periodo di uguale durata. L'Assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo Amministratore, fatto salvo quanto previsto per tale incarico nella fattispecie prevista alla prima nomina. In deroga a quanto sopra, esclusivamente per l’Amministratore cosiddetto “di prima nomina”, è data la facoltà di ricevere un incarico con durata pluriennale superiore all’anno fino anche alla durata di 4 (quattro) annualità. Quanto predetto al fine di favorire la conclusione positiva di opere ed attività uniche ed irripetibili quali ad esempio la ristrutturazione integrale del Complesso edilizio, oltre a consentire l’avvio del condominio e la messa a regime delle comunioni tecnologiche. 24.3 L’Amministratore dimissionario ha l’obbligo di rendere conto della sua gestione. In caso di dimissioni e conseguente cessazione dell’incarico, l’Amministratore resterà in carica per le pratiche di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Amministratore, nel rispetto delle obbligazioni richiamante al successivo articolo 28 (ventotto). 24.4 Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice Civile previste alla sezione l del Capo IX ,del Titolo III del Libro IV.

Art.25) - Attribuzioni dell’Amministratore L'Amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, svolge le seguenti funzioni: 1) esegue le deliberazioni dell'Assemblea convocandola annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e cura l'osservanza del regolamento di condominio, 2) attiva, cura e disciplina la gestione e l'uso delle cose comuni e la funzione dei servizi nell'interesse comune, in modo che sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei Condòmini, 3) riscuote i contributi ordinari e straordinari dei partecipanti occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, 4) compie gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, 5) esegue gli adempimenti fiscali, 6) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio e cura gli interessi dei proprietari nei confronti del Comune e degli Enti pubblici, nonché dei terzi, 7) provvede alle spese occorrenti durante l’anno, al progetto di ripartizione delle stesse tra i vari partecipanti, al rendiconto della gestione, a raccogliere le offerte per eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a compilare il preventivo di gestione e a sottoporli all’approvazione dell’Assemblea, 8) stipula tutti i contratti anche di durata pluriennale che riterrà necessari ed opportuni per assicurare la manutenzione e la conservazione dei beni condominiali, nonché per assicurare il funzionamento dei servizi, 9) assicura l’osservanza del presente regolamento, svolgendo altresì i compiti che gli saranno di volta in volta affidati con apposite deliberazioni o che derivano dall’applicazione del presente Regolamento. 10) cura la tutela del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e di titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili, 11) cura la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'Amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai Condòmini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso è allegato il regolamento, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'Amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina della revoca di ciascun Amministratore di condominio, nonché gli estremi del decreti in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate, 12) conserva tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i Condòmini sia allo stato tecnico-amministrativo del complesso edilizio e del condominio, 13) fornisce al condòmino che ne fa richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso, 14) redige il rendiconto condominiale annuale della gestione e convoca l'Assemblea per la relativa approvazione entro 180 (centottanta) giorni.

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Oltre a quanto sopra, per l’Amministratore di prima nomina competono i poteri e gli obblighi relativi all’esecuzione delle attività straordinarie inerenti la ristrutturazione di cui al P.d.C. n°14/2105; incarico conferito all’Amministratore con Verbale di Assemblea redatto per atto pubblico a magistero Dott. Antonio Trezza - notaio in Milano, in data 10 dicembre 2015 rep. 65.383, raccolta 17.405, registrato a Milano 6 il 14 dicembre 2015 al n°44.846 serie 1T. L’incarico predetto avrà durata pluriennale e corrispettivo come stabilito all’allegato “B” del richiamato Verbale di Assemblea. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’Assemblea di condominio, sia esso consuntivo che preventivo, l’Amministratore può agire ed ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione. I provvedimenti presi dall’Amministrazione nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i partecipanti del condominio. Contro i provvedimenti predetti, è ammesso il ricorso all’Assemblea, ferma restando la possibilità di agire giudizialmente.

Art.26) - Obblighi dell'amministratore 26.1 L'Amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della sua polizza personale R.C.P. se nel periodo del suo incarico l'Assemblea deliberi lavori straordinari (con costi a carico del condominio). Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato preventivamente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'Amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione specifica ed “ad hoc” per il condominio denominato “ACACIE TRE - Milanino New Life”, rilasciata dall'impresa di assicurazione che garantisca l’applicabilità delle condizioni di polizza previste sin dal periodo precedente l’inizio dei lavori delle opere straordinarie. 26.2 Sul luogo di maggior uso comune quale accesso al condominio, utilizzabile anche ai terzi, deve essere affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'Amministratore. In mancanza dell'Amministratore, sul luogo di accesso al condominio è affissa l'indicazione della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore. 26.3 Con riferimento alle prescrizioni relative ad essenze arboree ed arbustive di cui all’articolo 13.27 (tredici punto ventisette), l’Amministratore nominato in sede di costituzione del condominio, prima della fine dei lavori generali di riqualificazione, dovrà incaricare un tecnico specialista al fine di proporre all’Assemblea condominiale l’abaco delle essenze arboree ed arbustive, oltre alle modalità di conduzione e manutenzione più idonee, in funzione delle considerazioni ed indicazioni preventivamente formulate dall’Architetto Progettista e dalla stessa Assemblea di condominio. 26.4 L'Amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condòmino, per il tramite dell'Amministratore, può richiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica di tale conto corrente. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'Assemblea, l'Amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi del successivo articolo 48 (quarantotto - controversie di condominio) delle disposizioni per l'attuazione del presente regolamento.

Art.27) - Provvedimenti presi dall'Amministratore I provvedimenti presi dall'Amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i Condòmini. Contro i provvedimenti dell'Amministratore è ammesso ricorso all'Assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nei termine previsti dall'articolo 1137 del Codice Civile.

Art.28) - Revoca o cessazione dell’incarico di Amministratore La revoca dell'Amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'Assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino, nel caso dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende conto della gestione, ovvero in casi di gravi irregolarità: in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivelarsi nei confronti dell'Amministratore revocato. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'Assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'Amministratore. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l'omessa convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'Assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo Amministratore o negli altri casi

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previsti dalla legge, 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari, amministrativi, e delle deliberazioni dell'Assemblea, 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario, 4) la gestione con modalità che possono generare confusione tra il patrimonio personale dell'Amministratore o di altri Condòmini, 5) l'aver consentito, per un credito insoddisfatto, la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio, 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva, 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130 del Codice Civile. Alla cessazione dell'incarico, l'Amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e/o ai singoli condòmini. L’Amministratore resterà in carica, per le pratiche di ordinaria amministrazione e per le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi, fino alla nomina di un nuovo Amministratore, al quale dovrà consegnare tutta la documentazione contabile e amministrativa predetta, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione dell’incarico.

Art.29) - Atti e documenti del condominio L'Amministratore è tenuto a custodire presso di sé gli atti ed i documenti relativi all'edificio ed in particolare i seguenti atti e documenti: (i) copia completa del presente regolamento e dei sui allegati, (ii) copia completa dei disegni esecutivi di cantiere relativi alla pratica del progetto delle opere in cemento

armato della costruzione originaria del complesso edilizio, (iii) copia della documentazione catastale dell'intero edificio, (iv) originale dei certificati di conformità e collaudo di tutti gli impianti elettrici comuni, (v) originale dei certificati di conformità e collaudo degli impianti ascensori, (vi) originale dei certificati di conformità e collaudo degli impianti di riscaldamento, raffrescamento

produzione di acqua calda sanitaria, (vii) originali dei provvedimenti amministrativi denominati Autorizzazione Paesaggistica n°19/2014,

Permesso di Costruire n° 14/2015 e successive varianti, comunicazione di fine lavori e collaudo e tutte le pratiche, comunicazioni, atti, etc. relative alla conformità urbanistica del complesso edilizio,

(viii) originali dei contratti stipulati con i vari enti per le utenze dei servizi comuni, (ix) disegni esecutivi, prescrizioni e descrizioni tecniche di tutti gli impianti tecnologici, comprese le

fognature e scarichi, e compresi i manuali d’uso, manutenzione e conduzione degli impianti; ivi comprese le schede tecniche delle apparecchiature e dispositivi installati,

(x) disegni esecutivi, prescrizioni tecniche e particolari architettonici di dettaglio relativi ad elementi architettonici, accessori e complementari del fabbricato condominiale,

(xi) copia della richiesta del certificato di agibilità del fabbricato e delle sue unità immobiliari; ed i seguenti libri, registri ed elenchi: 1) il libro delle nomine, cessazioni o revoche dell'Amministratore.

Sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun Amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.

2) il libro dei verbali dell’Assemblea. Sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’Assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.

3) il libro di contabilità. Sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni dalla data di effettiva movimentazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita riferite ad ogni singolo esercizio. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate,

4) il registro dei giustificativi di spese e della corrispondenza, 5) il registro di anagrafe condominiale.

contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza,

6) l’elenco dei beni e dei macchinari di proprietà del condominio, 7) l'elenco delle unità immobiliari concesse in locazione, nonché le generalità dei conduttori.

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E ogni altro atto e/o documento previsto da leggi e/o normative in materia o che possa essere utile per la gestione, presente e futura, del complesso edilizio.

Art.30) - Attivazione sito internet Su richiesta dell'Assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice Civile, l'Amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei Condòmini. CONSIGLIO DEI CONDOMINI

Art.31) - Consiglio dei condòmini - Composizione ed attribuzione L'Assemblea ha la facoltà di costituire un Consiglio dei condòmini nominando tre o più consiglieri scelti tra i condomini stessi. I Consiglieri durano in carica un anno e prestano la loro opera gratuitamente. Il Consiglio dei condòmini potrà coadiuvare con funzioni consuntive l'Amministratore sostituendolo solo in caso di emergenza. Se specificatamente autorizzato dall'Assemblea, il Consiglio dei condòmini può esercitare il controllo amministrativo della gestione del condominio riferendone all'Assemblea, ed ha il compito di esprimere parere in merito alle proposte del bilancio preventivo e su tutte le proposte sulle quali venga richiesto dall'Amministratore e dall'Assemblea. I Consiglieri, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, sono autorizzati a delegare a persona di loro fiducia l'espletamento di particolari funzioni. ASSEMBLEA

Art.32) - Assemblea, costituzione ed attribuzioni 32.1 L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di un numero di condòmini che rappresenti i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Se l'Assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di un numero di condòmini che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio. 32.2 L'Assemblea dei condòmini delibera, con procedura ordinaria: (i) sulla nomina e/o conferma dell'Amministratore, sulla sua retribuzione ed eventuale revoca, (ii) sul rendiconto di gestione dell'anno precedente, sul bilancio preventivo delle spese occorrenti durante l'anno, sulla regolarità dell'annesso progetto di ripartizione delle spese e sull'ammontare dei fondi. I libri e i documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo devono essere posti a disposizione dei condòmini presso l’Amministratore, per ogni opportuno controllo, nei cinque giorni precedenti l’Assemblea ordinaria, (iii) sull'impiego del residuo attivo della gestione, (iv) sulle norme alle quali tutti i condòmini devono attenersi a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio, (v) sui mandati di carattere particolare conferiti all'Amministratore, come ad esempio quello di partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali e/o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato, (vi) su ogni argomento riguardante l'amministrazione, la conservazione ed il godimento delle cose comuni, (vii) sulle eventuali modifiche del presente Regolamento di condominio ove è richiesta l’unanimità dei partecipanti del condominio stesso, sia perché tali modifiche possano implicare variazioni nei diritti costitutivi e acquisiti, (sulle cose, sui servizi comuni, sulla possibilità di disporre dei Condòmini dei beni di loro proprietà esclusiva) sia in quanto le predette modifiche possano incidere nei valori delle quote dei partecipanti. Con procedura di carattere straordinario: (viii) sulle opere di manutenzione straordinaria o superiore, (ix) sulle innovazioni, e/o opere di carattere non ordinario. Con l’obbligo di costituire necessariamente un fondo speciale. L'Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima Assemblea.

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Art.33) - Convocazione e validità delle deliberazioni 33.1 L'Assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice civile, può essere convocata in via straordinaria dall'Amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore delle quote dei partecipanti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione dell’Assemblea. In mancanza dell'Amministratore l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino. L’avviso di convocazione deve sempre contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza in prima convocazione, delle materie da discutersi o ordine del giorno, nonché del luogo, giorno e ora dell’adunanza in seconda convocazione. Deve altresì, a cura dell’Amministratore, essere inviato individualmente a ciascuno dei condomini a mezzo di lettera inviata con posta raccomandata, oppure con posta elettronica certificata, ovvero con fax o tramite consegna a mano, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione. Nel caso un'unità immobiliare appartenga in quote indivise a più persone/condòmini, l’avviso di convocazione risulterà validamente notificato quando lo stesso sia notificato a uno qualunque dei condòmini predetti, salvo diversa indicazione scritta e preventiva attraverso l’individuazione dell’interlocutore primario da parte degli interessati. Nel caso in cui il nuovo proprietario non abbia comunicato all’Amministratore gli estremi dell’atto di acquisto del bene immobile, unitamente alle proprie generalità ed ai dati di residenza o domicilio, e l’avviso di convocazione fosse stato notificato ai precedenti proprietari, la convocazione risulterà comunque validamente effettuata. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, le deliberazioni della relativa assemblea sono annullabili ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile, su istanza dei dissenzienti o assenti in quanto non convocati secondo i riti e le modalità di legge. L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'Amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'Assemblea in tempi brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'Assemblea validamente costituitasi. 33.2 La deliberazione dell’Assemblea è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'Amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'Amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120 - secondo comma, 1120 – ter, nonché l’articolo 1135 - terzo comma, devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120 - primo comma, e all’articolo 1122-bis - terzo comma, devono essere approvate dall'Assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'Assemblea per assumere deliberazioni valide, deve constatare che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Art.34) - Diritto di voto e delega 34.1 Ogni condòmino ha diritto di farsi rappresentare nell’Assemblea da altra persona, sia pure estranea al condominio, con delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. La delega è valida unicamente per la rappresentanza nell’Assemblea alla quale si riferisce e per la trattazione delle pratiche portate al relativo ordine del giorno. Nessuno delegato può rappresentare più di cinque proprietari. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’Assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. All’Amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque Assemblea. 34.2 Quando l’oggetto della deliberazione da adottarsi riguardi soltanto ed esclusivamente l’interesse di una parte dei condòmini, e salvo il fatto che essa non possa pregiudicare i diritti degli altri, si potrà dar luogo alla convocazione di assemblee parziali. In tale ipotesi, le maggioranze richieste per la validità della convocazione, e delle deliberazioni, dovranno essere riferite esclusivamente alla totalità dei soli condòmini interessati: della convocazione sarà comunque conferita notizia a tutti i condòmini.

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34.3 L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale. 34.4 I singoli condòmini devono, pertanto, astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi per oggetto cose o servizi, a cui non abbiano interesse, o che riguardino rapporti di fornitura o lavoro tra essi e il condominio.

Art.35) - Formalità preliminari e svolgimento dell'assemblea I convenuti all'Assemblea ordinaria e straordinaria, nomineranno di volta in volta un presidente ed un segretario, scegliendoli fra i partecipanti al condominio, ivi compreso l'Amministratore per la sola funzione di segretario. Il presidente dirige con equilibrio e imparzialità lo svolgimento della discussione; non può e non deve prendere alcun provvedimento, che resta sempre riservato all'Assemblea. Il segretario cura la trascrizione contestuale del verbale nell'apposito registro e lo sottopone alla firma del presidente. Le funzioni di presidente e di segretario, tranne che per quanto riguarda la stesura del verbale, si esauriscono con la chiusura dei lavori dell'assemblea.

Art.36) - Verbale dell'Assemblea Delle deliberazioni dell’Assemblea si redige un processo verbale il quale deve contenere: (i) luogo, data dell'adunanza ed ordine del giorno, (ii) il cognome e nome dei Condòmini intervenuti o rappresentati, con l'indicazione nel verbale del valore

delle rispettive quote di proprietà dei Condòmini, (iii) il numero dei presenti in proprio e per delega, raffrontando lo stesso al numero totale dei Condòmini

aventi diritto a partecipare all’Assemblea, (iv) l’indicazione del presidente scelto e del segretario, oltre alla constatazione della regolarità

dell’Assemblea, (v) un sommario resoconto della discussione ed un testo delle deliberazioni prese con l'indicazione

della maggioranza ottenuta da ciascuna, (vi) qualunque dichiarazione, in forma sintetica, di cui si chieda l'iscrizione. Il verbale deve essere scritto in apposito registro, deve essere firmato dal presidente e dal segretario e deve rimanere a disposizione dei condòmini presso l'Amministratore nei successivi 30 giorni per consentire l'esercizio delle azioni previste dall'articolo 1137 del codice civile.

Art.37) - Comunicazioni delle deliberazioni ai condòmini A tutti gli effetti di legge, l'Amministratore provvederà a inviare a tutti i condòmini, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, entro 20 giorni dalla data di adunanza dell'Assemblea, una copia del verbale della riunione Assembleare, dal quale possa emergere la sostanza delle deliberazioni assunte dall’Assemblea.

Art.38) - Impugnazioni delle delibere dell’assemblea Le deliberazioni prese dall'Assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condòmini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condòmino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.39) - Riparazioni necessarie Qualora l’Amministratore rifiuti di eseguire, a richiesta anche di un solo condòmino, riparazioni ritenute da quest’ultimo necessarie al buon uso e mantenimento delle cose comuni, ovvero non vi provveda entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, il condòmino può richiedere la convocazione dell’Assemblea anche solo sullo specifico argomento, al fine di ottenere una decisione in merito all’esecuzione delle riparazioni.

Art.40) - Gestione di iniziativa individuale Il condòmino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'Amministratore o dell'Assemblea non ha diritto al rimborso delle spese sostenute, salvo che si tratti di spesa urgente.

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Art.41) - Fondo comune e fondo di riserva 41.1 Per provvedere alle spese della gestione annuale ordinaria deve essere costituito un fondo comune mediante il contributo di ogni condòmino. 41.2 Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e per altre esigenze speciali prevedibili ed imprevedibili, l’Assemblea può deliberare la costituzione di un fondo di riserva, che può essere alimentato con supplementi ai contributi ordinari. L'Amministrazione di questo fondo di riserva deve essere tenuta distinta – almeno per competenza - da quella del fondo comune. L'Assemblea potrà deliberare anche le modalità di investimento fruttifero di questo fondo. 41.3 I contributi versati dai condòmini nel fondo comune e nel fondo di riserva sono irripetibili. Tali contributi rimangono comunque attribuiti alla proprietà o porzione di piano cui si riferiscono e pertanto, nel caso in cui nella proprietà o nell'usufrutto dei beni ai quali tali contributi si riferiscono subentri un altro titolare, i contributi saranno di pertinenza di quest’ultimo. Di conseguenza, i condòmini interessati, a seguito di frazionamenti o vendite di propri beni immobili, dovranno provvedere tra loro, in proprio ed autonomamente, al regolamento del rapporto contributivo.

Art.42) - Riscossione dei contributi Tutti i condòmini sono tenuti al puntuale versamento dei contributi (ordinari e straordinari) in base allo stato di ripartizione approvato dall'Assemblea. Chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato in solido con questo al pagamento dei contributi relativi agli esercizi sia dell'anno in corso, sia di quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'Amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto, o certificazione notarile equipollente.

Art.43) - Rendiconto condominiale Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata comprensione e verifica. Si compone di un registro di contabilità, e di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L'Assemblea condominiale, con deliberazione assunta con quorum di maggioranza necessario per la nomina dell'Amministratore, può, in qualsiasi momento e/o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore dei conti che verifichi la contabilità del condominio: il costo di tale professionista verrà ripartito fra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di gestione. Tutti i condòmini, e tutti i titolari di diritti reali o di godimento insistenti sulle unità immobiliari facenti parte del condominio possono prendere visione, in qualunque momento, dei documenti e dei giustificativi di spesa, estraendone copia a proprie esclusive spese.

Art.44) - Chiusura esercizio finanziario e liquidazione delle quote L'esercizio finanziario del condominio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Anno per anno sono redatti dall’Amministratore e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea un preven-tivo delle spese, un prospetto di riparto delle spese ed il rendiconto dell’esercizio che si chiude. Gli eventuali residui attivi risultanti da tale rendiconto saranno devoluti all’esercizio successivo a quello da cui risultano. Le somme a conguaglio risultanti a debito dei singoli condòmini, dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, dovranno essere corrisposte entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di richiesta di pagamento da parte dell’Amministratore.

Art.45) - Morosità ed interessi sul ritardato pagamento 45.1 Trascorsi 20 (venti) giorni senza che il condòmino abbia provveduto al pagamento dei contributi delle spese, come deliberate e approvate dall’Assemblea e/o richieste dall’Amministratore, lo stesso é costituito in mora, senza necessità di preventiva intimazione. 45.2 In caso di mancato o ritardato pagamento, anche solo in parte, delle quote come da importo eventualmente dovuto a conguaglio, per tutto il tempo del mancato adempimento, il condòmino in mora sarà tenuto a corrispondere gli interessi convenzionali sulle somme dovute in misura corrispondente alla percentuale determinata maggiorando di 3 (tre) punti il tasso prime rate ABI vigente; fermo restando l’applicazione del danno aggiuntivo effettivamente maturato attraverso il verificarsi di un eventuale scoperto di cassa del conto corrente condominiale, ripartendo la quota di passività maturata (esposta dalla banca), gli

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interessi di “massimo scoperto” e gli oneri tutti da ciò derivanti, fra le sole unità immobiliari morose, in rapporto ai rispettivi millesimi di proprietà. Ogni versamento in acconto, anche se accettato, non può essere imputato che al debito più antico. 45.3 In caso di mora e/o reiterato mancato pagamento dei contributi dovuti per un periodo oltre un semestre, l'Amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla funzione ed uso dei servizi comuni suscettibili di godimento separato e, senza necessità di autorizzazione dell’Assemblea, può disporre e richiedere, a norma dell’articolo 63 del c.p.c., decreto di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo, anche contro l’eventuale opposizione degli interessati. Le spese sostenute per l’eventuale distacco di utenze ed il successivo ripristino, resteranno a carico esclusivo del condòmino moroso. 45.4 L’Amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati personali dei condòmini morosi, essendo i creditori in questione soggetti aventi l’obbligo di agire per l’escussione dei propri crediti, preventivamente nei confronti del condòmino moroso e, solo se dovesse verificarsi la necessità, nei confronti dei restanti condòmini in regola con i pagamenti (solidarietà passiva).

Art.46) - Norme generali del regolamento di condominio Quando in un complesso edilizio il numero dei condòmini è superiore a otto, deve essere formato un Regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condòmino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condòmino può prendere l'iniziativa per la revisione formale di quello esistente con semplici norme di attuazione. In generale, fatta salva la natura contrattuale del presente regolamento, le norme di attuazione e di comportamento: a) dovranno essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile, ed il regolamento nella sua interezza dovrà essere allegato al registro di nomina e revoca dell’Amministratore, b) non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condòmino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 - secondo comma - 1119 - 1120 - 1129 - 1131 -1132 - 1136 e 1137, b) non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, c) non possono, se non con delibera assunta all’unanimità di tutti i condòmini (1000/1000), modificare la pattuizione del regolamento, contrattuale per espressa adesione di ciascun condòmino.

Art.47) - Infrazioni al regolamento di condominio - Penalità

47.1 Per le infrazioni alle norme del presente regolamento ed a quelle deliberate dall'Assemblea, è data facoltà all’Amministratore di applicare (ai sensi dalla Legge 220/2012) una sanzione amministrativa/ pecuniaria al fine di scoraggiare le predette inadempienze, da devolversi al fondo di riserva per le spese straordinarie o, in sua mancanza, al fondo comune; fermo restando le responsabilità del trasgressore ai sensi di legge verso coloro che direttamente e/o indirettamente fossero danneggiati dalle inadempienze e/o infrazioni in questione. 47.2 La sanzione amministrativa verrà stabilita dall’Amministratore e potrà variare dal valore minimo di euro 200,00 (duecento), fino al valore massimo di euro 800,00 (ottocento) in caso di comprovata recidiva. Per l’occupazione abusiva di spazi comuni, anche mediante il parcheggio di veicoli per tempistiche superiori a quelle consentite, l’Amministratore - ricevuta la segnalazione, sottoscritta da almeno un Consigliere, è legittimato ad irrogare la sanzione di euro 50,00 (cinquanta) oltre alle spese per la diffida per ogni singola infrazione, conferendo la notizia all’interessato mediante raccomandata. Si specifica che, per volontà contrattuale espressa, nei casi di specie l'onere della prova risulta invertito e pertanto ricade a carico dell'inadempiente l’onere di presentare i documenti probatori, a sua discolpa, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica (raccomandata) della violazione attribuitagli, e della conseguente sanzione. L'Amministratore ha piena facoltà di applicare ed esigere dai condòmini l'importo delle sanzioni anche per le infrazioni commesse dai loro familiari, dipendenti, conduttori in locazione, comodatari, usufruttuari e, in generale, dagli occupanti delle loro proprietà immobiliari. Eventuali mancati pagamenti delle sanzioni irrogate verranno imputate nel riparto in guisa di addebiti singoli, divenendo quindi, titolo pienamente esecutivo già al momento dell’approvazione del relativo rendiconto, dove risultano essere stati inseriti.

Art.48) - Controversie di condominio Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5 - comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del

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Libro III, Titolo VII, Capo II (del condominio negli edifici), del codice civile. In tale ipotesi gli interessati sono tenuti - in via preliminare - ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi di legge. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'Amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136 - secondo comma del codice civile. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28, tenendo conto della necessità per l'Amministratore di munirsi della delibera Assembleare e di conferire procura ad un legale per presentarsi all’udienza di mediazione.

Art.49) - Dissenso dei condomini rispetto alle liti Qualora l'Assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all'Amministratore, può separare le propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione. Il condòmino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condòmino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio, lo stesso è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Art.50) – Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'Assemblea, l'Amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini, sia contro terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti ed e beni comuni del Complesso edilizio: all'Amministratore sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono al condominio. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'Amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'Assemblea dei condòmini, assumendo, comunque, i provvedimenti cautelari, concernenti la legittimazione passiva mediante affidamento della pratica ad un legale che rappresenti l’Ente Gestionale.

TITOLO V

RIPARTIZIONE DELLE SPESE Art.51) – Valore delle quote dei partecipanti 51.1 L'entità delle quote di comproprietà spettanti a ciascun condòmino è espressa in millesimi. I valori proporzionali delle singole proprietà costituenti il condominio sono indicati nelle tabelle dei millesimi di proprietà PC_1, PA_0, PP_0 e GI_1 allegate, tabelle che risultano essere patti di vincolo reciproco tra i condòmini con effetti vincolanti. Altrettanto inderogabili e vincolanti risultano essere anche le tabelle PC_2, GA_1A, GA_1E, GA_1O, PA_1A, PA_1E, PA_1O, GI_2 allegate, attinenti il riscaldamento, le spese di gestione e quelle afferenti gli ascensori e le scale. 51.2 Eventuali variazioni connesse ad un più equo riparto della spesa e/o individuazione di consumo partitario o centro di costo individuale, potranno costituire oggetto di variazioni motivate delle tabelle di riparto: tale iniziativa può essere intrapresa anche dall’Amministratore che dovrà sempre agire nell’interesse generale di tutti i condòmini. Le nuove tabelle necessiteranno di apposita delibera assembleare con quorum deliberativo come previsto all'articolo 1136 - 2° comma del codice civile, riformulato dall’articolo 14 della legge 220/2012; quorum con valori differenti a seconda che la delibera si svolga con adunanza in prima o seconda convocazione. Gli onorari professionali annessi e dipendenti con le attività predette saranno a carico del condominio e ripartiti secondo i millesimi di proprietà. 51.3 In caso di nuove edificazioni e/o modificazioni degli immobili in proprietà esclusiva, nei limiti consentiti dalle norme urbanistiche e correlate vigenti in materia, l’Amministratore in carica dovrà

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provvedere, attraverso professionista tecnico nominato dall’Assemblea del condominio, al conseguente aggiornamento, nell’interesse di tutti i condòmini ma solo ed esclusivamente qualora l’innovazione e/o modificazione comporti un maggior valore dei millesimi, in termini percentuale, di quanto previsto dal codice civile in materia, dei millesimi di proprietà e di partecipazione alle spese. Il costo e le spese tutte per il rifacimento ed aggiornamento delle tabelle millesimali predette, sarà imputato ad esclusivo carico della proprietà che esegue l’intervento di nuova edificazione e/o modifica. Una volta redatte, le nuove tabelle millesimali, ivi compresa l’eventuale sola riparametrazione delle spese di gestione senza modifica delle tabelle millesimali di proprietà, saranno sottoposte all’Assemblea condominiale per l’approvazione e delibera, secondo il quorum deliberativo di legge previsto a seconda che l’adunanza si svolga in prima o seconda convocazione. Una volta approvate dall’assemblea le nuove tabelle millesimali diventeranno patto di vincolo reciproco tra tutti i condòmini ai sensi e per gli effetti di legge, sostituendo quelle precedenti. Gli onorari professionali annessi e dipendenti con le attività predette saranno a carico esclusivo dei singoli condòmini che hanno reso necessaria la variazione delle tabelle.

Art.52) - Tabelle di ripartizione delle spese PREMESSE Le tabelle di ripartizione delle spese di seguito illustrate hanno lo scopo di ripartire, in capo ad ogni unità immobiliare facente parte del complesso edilizio oggetto del presente regolamento, sia le spese relative ai beni della comunione, sia quelle relative ai beni privati, per le opere di ristrutturazione oggetto di interesse comune per le quali la gestione transitoria delle stesse è affidata in capo al condominio. Le opere e spese di ristrutturazione del complesso edilizio si compongono di tutti i costi necessari per la realizzazione dell’opera, nulla escluso, al fine di garantirne la sua funzionalità all’uso convenuto, (compreso costi tecnici dei professionisti, costi amministrativi, oneri concessori, ecc.). Ci sono due tabelle (PA_0 e PP_0) che hanno funzione esclusivamente transitoria. Le stesse saranno utilizzate solo per la particolare suddivisione delle opere di ristrutturazione generale del complesso edilizio e verranno successivamente, al termine dei lavori predetti, accantonate e non più utilizzate. Altre tabelle, che saranno ugualmente impiegate per l’imputazione dei capitoli di spesa della ristrutturazione generale, rimarranno in vigore anche successivamente ed utilizzate per la gestione delle spese dalla manutenzione straordinaria o di valenza superiore. Infine, tutte le tabelle che riportano la definizione di gestione ordinaria, verranno utilizzate solo per gli esercizi del condominio a ristrutturazione completata, ed esclusivamente per la gestione delle spese di carattere ordinario. Per opere condominiali di ristrutturazione di cui al capitolo “opere su beni comuni”, si intende il complesso delle opere e delle spese tecniche necessarie per la realizzazione delle opere di cui al P.d.C predetto, ad esclusione delle opere e lavori per la ricostruzione dei vani scale/ascensori, degli impianti centralizzati di riscaldamento /condizionamento / acqua calda sanitaria / produzione energia elettrica, e per la ristruttura-zione interne delle singole proprietà private. Quando trattasi di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa e solo per casi non già contemplati dalle regole di riparto qui individuate, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Il complesso edilizio risulta formato da tre corpi scala/ascensore denominati Scala Azalea, Scala Edera e Scala Ortensia, come dettagliatamente identificate e descritte al precedente articolo 3. Le spese di gestione del condominio (amministrazione, assicurazione, pulizie, consumo energia elet-trica e forza motrice, impianti, manutenzione di tutti i luoghi comuni, nonché tutte quelle spese in genere che, anche se non indicate, sono relative a tale gestione) sono sostenute e ripartite fra tutti i condòmini in proporzione ai rispettivi millesimi indicati nella tabella allegata sotto le lettere PC_2, GA_1.A, GA_1.E, GA_1.O, GI_2, CI_1. Si precisa, relativamente all'energia elettrica, che il condominio viene dotato di un contatore elettrico generale, oltre al contatore necessario per lo scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. Il contatore generale fornisce energia elettrica a tutte le parti comuni del condominio, agli impianti ascensori, agli impianti centralizzati di riscaldamento e acqua calda e all'impianto centralizzato di condizionamento. Le linee elettriche che alimentano gli impianti sono dotate di appositi sottocontatori; pertanto il consumo totale dell'energia elettrica, indicato da tale contatore generale, deve essere ripartito come segue: 1) - tre sottocontatori (uno per ogni scala) per la rilevazione del consumo della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti ascensori e illuminazione scale . 2) - un sottocontatore per il consumo dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento estivo e di produzione dell'acqua calda sanitaria .

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3) - la differenza tra il consumo totale, indicato dal contatore generale, e la sommatoria dei consumi, indicati dai sottocontatori degli impianti: ascensori, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, raffrescamento estivo determina il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento di tutte le parti comuni del condominio e i relativi impianti generici (motorizzazione cancello, illuminazione generale etc.); consumi da ripartirsi con i millesimi della Tabella PC_2. Si specifica che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico sarà regolata con l’Enel con la formula cosiddetta “scambio sul posto”: nella maggior parte sarà utilizzata per l’autoconsumo (contemporaneamente alla sua produzione) mentre l’energia in eccedenza, se presente, sarà ceduta all’Enel che, attraverso il preposto GSE, provvederà annualmente al rimborso, a favore del condominio del corrispondente valore contrattuale. L’impianto fotovoltaico avrà un proprio contatore bidirezionale collegato anche al contatore generale del condominio. L’energia prodotta ed utilizzata per l’autoconsumo, a prescindere dall’effettivo utilizzo che potrà avere a seconda delle necessità di assorbimento del momento, sarà considerata esclusivamente come energia consumata ad integrazione del fabbisogno energetico della centrale termica, inteso nel suo comples-so (riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda sanitaria), e in subordine per il funzionamento degli impianti dei servizi generali. L’unità immobiliare di cui al mappale 48 risulta pertanto esclusa dai benefici portati dall’autoproduzione di energia elettrica. I rimborsi economici che verranno accreditati dal GSE al condominio, relativi all’energia prodotta e ceduta all’Enel, verranno ripartiti in accredito a favore dei Condòmini secondo la Tabella PC-2, escludendo dalla ripartizione la proprietà dell’unità immobiliare di cui al mappale 48.

OPERE E GESTIONE DEI BENI COMUNI TABELLA PC_1 Millesimi di proprietà generale sia per le opere di appalto condominiale, sia per le spese di gestione degli interventi straordinari successivi alla ristrutturazione di cui al P.d.C. n° 14/2015. La tabella viene utilizzata sia per la ripartizione delle spese di ristrutturazione generale, comprese le spese tecniche ed amministrative e dei professionisti interessati nella riqualificazione del complesso edilizio oltre agli oneri concessioni dovuti al Comune di Cusano Milanino per urbanizzazione primarie, secondarie e per il contributo sul costo di costruzione; sia per le spese di gestione dei soli interventi di manutenzione straordinaria o superiori, delle parti comuni condominiali. TABELLA PC_2 Millesimi di gestione generale ordinaria. La tabella viene utilizzata per la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti e beni comuni, delle aree pedonali ed a verde, di illuminazione generale, oltre alle spese relative alle gestione dell’Amministrazione, alle polizze assicurative del complesso edilizio, etc. etc.

OPERE E GESTIONE VANI SCALE ED ASCENSORI TABELLA PA_0 Millesimi di proprietà per ricostruzione ascensore e scale. La presente tabella, unica per entrambi i tre vani scala/ascensore, avrà natura transitoria in quanto viene utilizzata esclusivamente per il riparto delle spese relative all’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dei vani scala ed ascensori, comprese le relative parti impiantistiche, oggetto delle opere di ristrutturazione integrale del complesso edilizio di cui al Permesso di Costruire n°14/2015. Non contribuisce al costo di realizzazione dell’opera in questione, e pertanto è esclusa dal riparto delle relative spese, l’unità immobiliare individuata al mappale 48 e la sua cantina di pertinenza. TABELLA GA_1.A Millesimi di gestione manutenzione ordinaria ascensore e vano scala (Azalea) TABELLA GA_1.E Millesimi di gestione manutenzione ordinaria ascensore e vano scala (Edera) TABELLA GA_1.O Millesimi di gestione manutenzione ordinaria ascensore e vano scala (Ortensia) Sono tre tabelle - una per ogni vano scala – specificate con le lettere: A (azalea) E (edera) O (ortensia), da utilizzarsi per la ripartizione delle spese di gestione ordinaria dei vani scale e degli ascensori. Sono determinate, come previsto dal codice civile, per il 50 % della spesa in funzione dell’altezza di piano e per il restante 50 % in funzione dei millesimi (in questo caso millesimi di gestione). Tali tabelle vengono utilizzate per ripartire le spese specifiche di energia elettrica, contratti di manutenzione e manutenzione ordinaria degli ascensori, letture etc.. Come indicato nelle premesse, ogni vano scala sarà dotato di una sottostazione di misurazione dei consumi di energia elettrica necessaria per il funzionamento dell’impianto ascensore e luci scale.

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Non contribuisce al costo di realizzazione dell’opera in questione, e pertanto è esclusa dal riparto delle relative spese, l’unità immobiliare individuata al mappale 48 e la sua cantina di pertinenza. TABELLA PA_1.A Millesimi di gestione interventi di manutenzione straordinaria ascensore e vano scala (Azalea) TABELLA PA_1.E Millesimi di gestione interventi di manutenzione straordinaria ascensore e vano scala (Edera) TABELLA PA_1.O Millesimi di gestione interventi di manutenzione straordinaria ascensore e vano scala (Ortensia) Sono tre tabelle - una per ogni vano scala – specificate con le lettere: A (azalea) E (edera) O (ortensia), da utilizzarsi per la ripartizione delle spese ed interventi di natura straordinaria dei vani scale e degli ascensori. Sono determinate, come previsto dal codice civile, per il 50 % della spesa in funzione dell’altezza di piano e per il restante 50 % in funzione dei millesimi (in questo caso millesimi di proprietà). Tali tabelle saranno utilizzate per ripartire le spese relative ad interventi straordinari che si rendessero necessari dopo l’avvenuta ultimazione della ristrutturazione generale dell’intero complesso edilizio, di cui al predetto Permesso di Costruire n°14/2015. Non contribuisce al costo di realizzazione dell’opera in questione, e pertanto è esclusa dal riparto delle relative spese, l’unità immobiliare individuata al mappale 48 e la sua cantina di pertinenza.

OPERE INTERNE SU BENI DI PROPRIETA’ PRIVATA TABELLA PP_0 Millesimi di proprietà generale per opere interne eseguite su beni immobili di proprietà privata, ma oggetto di gestione ed appalto condominiale. La presente tabella avrà natura transitoria in quanto sarà utilizzata esclusivamente per il riparto delle spese relative all’esecuzione dei lavori interni alle singole proprietà private di cui al Permesso di Costruire n°14/2015. Riguarda i lavori ed opere che, in dettaglio e nel loro valore economico, saranno determinati in modo specifico nel contratto di appalto condominiale delle opere di competenza privata.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO ESTIVO / ACQUA C. S. / ACQUA FREDDA / FOTOVOLTAICO TABELLA GI_1 Millesimi di proprietà per realizzazione e per gli interventi straordinari della centrale termica e delle centrali fotovoltaiche. Tale tabella viene utilizzata per la ripartizione delle spese di realizzazione della centrale termica e per le spese di gestione dei futuri interventi di manutenzione straordinaria degli impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento estivo e produzione dell'acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica (centrali fotovoltaiche); nonché dei locali e manufatti relativi a tali impianti. Tali spese saranno imputate alle sole unità (ad uso abitativo o ufficio) dotate di tali impianti (escludendo box e cantine). Si specifica che, l’unità immobiliare ad uso abitativo o ufficio, identificata al mappale 48, in quanto dotata di impianto autonomo, è esclusa dalla partecipazione alle spese di proprietà sopra illustrate, e pertanto non compare nella tabella predetta. TABELLA GI_2 Millesimi di gestione ordinaria centrale termica e centrali fotovoltaiche. Tale tabella viene utilizzata per la ripartizione delle spese di gestione ordinaria degli impianti quali la manutenzione ordinaria, i costi per il letturista, nonché tutte quelle spese in genere che, anche se non indicate, sono relative a tale gestione. Tali spese saranno imputate alle sole unità (ad uso abitativo o ufficio) dotate di tali impianti (escludendo box e cantine). Si specifica che, l’unità immobiliare ad uso abitativo o ufficio, identificata al mappale 48, è esclusa dalla partecipazione alle spese di proprietà sopra illustrate, e pertanto non compare nella tabella predetta in quanto dotata di impianto autonomo. TABELLA CI_1 Millesimi per ripartizione dei consumi volontari e consumi involontari relativi a riscaldamento, raffrescamento estivo ed acqua calda sanitaria. La centrale tecnologica sarà dotata di un sottocontatore per l’individuazione dei consumi relativi all’energia elettrica occorrente per i suddetti servizi. Si prevede che la centrale sarà inoltre dotata di misuratori che determineranno quanta dell’energia in entrata è dà imputare al riscaldamento/raffrescamento e quanta è da imputare alla produzione di acqua calda sanitaria. I consumi energetici predetti (riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria), saranno suddivisi in consumi volontari e consumi involontari. I consumi volontari sono determinati mediante le letture ed eventuali conversioni, dei contatori di ogni unità, posti sul vano scala.

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I consumi involontari, siano essi riferiti al riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria, potranno essere variabili di anno in anno. Sono determinati per differenza tra i complessivi di centrale e quelli volontari e vengono ripartiti tra i partecipanti secondo la/e tabella/e millesimali redatte in forza della UNI 10.200, cogente ai sensi di legge denominata Tabella CI_1. Tale tabella/e sarà elaborata in funzione di criteri derivanti da apposita diagnosi energetica e relativa relazione illustrativa. Le spese in questione saranno imputate alle sole unità (ad uso abitativo o ufficio) dotate di tali impianti (escludendo box e cantine). E’ esclusa dalla partecipazione alle spese in questione, anche l’unità immobiliare (ad uso abitativo o ufficio), identificata al mappale 48, in quanto unità immobiliare dotata di impianto autonomo, e pertanto non compare nella tabella CI_1.

Art.53) – Gestione delle spese, riparto e saldi d’esercizio L’esercizio d’amministrazione del condominio si apre il 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre del medesimo anno. Per la gestione delle spese ordinarie, l’Amministratore richiede ai Condòmini, un primo versamento di acconto, pari al 33% (trentatre per cento) del preventivo predisposto dallo Studio di Amministrazione, all’inizio di ogni esercizio di gestione (1° gennaio), indipendentemente dalla programmazione dell’Assemblea di chiusura del bilancio che – come noto – deve essere convocata entro la fine del mese di marzo; un secondo versamento di acconto, pari al 33% (trentatre per cento) del preventivo approvato dall’Assemblea al 1° maggio, ed un ulteriore versamento, pari al saldo del preventivo (34%) al 1 settembre. Il conguaglio a saldo del consuntivo deve essere versato entro la data della seconda rata richiesta (1 maggio) e cioè nel momento in cui è divenuto titolo esecutivo, a seguito di approvazione da parte dell’Assemblea. Per la gestione delle spese straordinarie, e delle spese straordinarie speciali (intendendosi per tali quelle relative alla realizzazione delle opere di ristrutturazione generale, di cui al P.d..C. n° 14/2015), l’Assemblea delibererà le modalità riparto e raccolta dei relativi contributi, fatti salvi gli obblighi contrattuali assunti e derivanti dall’atto definitivo di vendita. Con i versamenti dei partecipanti si costituisce un fondo spese a disposizione dell’Amministratore per i compiti ad esso affidati.

Art.54) - Spese generali di amministrazione ed assicurazione 54.1 Tutte le spese relative alle parti e impianti comuni, tali per legge o per disposizione del presente regolamento, nonché le spese per l'amministrazione e i premi per le assicurazioni, sono ripartite come regola generale, tra i condòmini in proporzione dei valori dei millesimi definiti nella tabella PC_2 Nessun proprietario di porzioni del complesso edilizio può sottrarsi alla partecipazione agli oneri per l’attuazione, il funzionamento e la gestione dei servizi condominiali. 54.2 I beni e i servizi condominiali dovranno essere assicurati contro le conseguenze della responsabilità civile per danni a terzi ed alle loro cose e contro le conseguenze dell’incendio. La scelta della compagnia Assicurativa è espressamente demandata all’Amministratore che sarà, peraltro, tenuto alla sottoscrizione di un contratto completo (anche triennale) che preveda le più ampie garanzie e coperture presenti sul mercato, con espressa esclusione di applicazione di eventuali deroghe e franchigie “proporzionali”. L’Amministratore deciderà sulla necessità di sottoscrivere eventuali ulteriori coperture assicurative, ritenute dallo stesso necessarie per particolari servizi o impianti; mentre provvederà, senza indugio, alla sottoscri-zione di una polizza tutela legale idonea ad esperire agevolmente eventuali azioni legali nei confronti dei condomini morosi e/o di difesa degli interessi generali del condominio, in conformità alle attribuzioni fissate dalla Legge.

Art.55) - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria parti comuni Tutti i condòmini devono contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie e relative alla manutenzione, conservazione e ricostruzione (anche riguardo alla comodità ed al decoro) delle cose comuni elencate nel precedente articolo 6 (sei) del presente regolamento. Tali spese sono ripartite in proporzione ai rispettivi millesimi indicati nelle tabelle PC_1 e PC_2 allegate. 55.1 Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai cancelli carrai e relativi apparati elettrici, al piazzale (cortile) interno avente anche funzione di piazzale di manovra a servizio delle auto-rimesse, sono da intendersi a servizio e di utilità generale; saranno pertanto a carico e ripartite su tutte le unità immobiliari (alloggi, cantine, ed autorimesse). 55.2 Le spese per la manutenzione del giardino dei viali e dei passaggi pedonali, saranno suddivise in base ai millesimi nelle tabelle PC_1 e PC_2 allegate fra tutti i partecipanti al condominio.

Art.56) - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto fotovoltaico Gli oneri per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico

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saranno ripartiti tra tutte le unità immobiliari (abitazioni e uffici), con la sola esclusione di quella identificata al mappale 48, utilizzando per tale finalità, la Tabelle GI_1 e GI_2 a secondo che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art.57) - Spese di manutenzione e ricostruzione delle terrazze di copertura del complesso edilizio Eccezion fatta per i lavori straordinari relativi alla ristrutturazione integrale di cui al Permesso di Costruire n° 14/2015, la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ricostruzione delle terrazze di proprietà esclusiva, poste al 3° piano del complesso edilizio, saranno regolate secondo quanto disposto dall’articolo 1126 del codice civile. Saranno pertanto sostenute per un terzo dal proprietario esclusivo e per i restanti due terzi dai proprietari di tutte le unità immobiliari dell'edificio, sottostanti le predette terrazze, in proiezione ed in ragione dell’intera quota millesimale di spettanza.

Art.58) - Spese di manutenzione e ricostruzione dei solai e dei muri divisori Eccezion fatta per i lavori straordinari relativi alla ristrutturazione integrale di cui al Permesso di Costruire n° 14/2015, le spese per la manutenzione, conservazione e ricostruzione dei solai sono ripartite a norma dell'articolo 1125 del codice civile. Sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la finitura del pavimento (posa delle pavimentazioni e sottofondi), e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Quelle dei muri divisori delle unità immobiliari sono a carico dei proprietari confinanti in parti uguali.

Art.59) - Spese di gestione e manutenzione ordinaria impianti ascensori Le spese di cui sopra sono ripartite secondo i criteri e le tabelle illustrate al precedente articolo 52 (cinquantadue). Si specifica che, i tre impianti ascensori del complesso edilizio, potranno essere dotati di “contratto di manutenzione integrale” che l’Amministratore di condominio potrà sottoscrivere con la ditta costruttrice dell’impianto in forza di delibera dell’Assemblea assunta con quorum deliberativo previsto per Assemblea di prima convocazione (trattandosi d’impegno pluriennale) ed a seguito di obbligazione assunta dallo stesso in sede di sottoscrizione del contratto d’appalto di ristrutturazione generale del complesso edilizio di via Acacie, 3. Tale contratto di manutenzione integrale, definito anche “full risk” contempla un servizio di assistenza e manutenzione programmata agli impianti ed avrà durata pluriennale.

Art.60) - Rilevazione e contabilizzazione dei consumi relativi all’uso degli impianti comuni di riscaldamento, raffrescamento estivo, produzione acqua calda sanitaria ed acqua fredda potabile Il consumo di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti condominiali di riscaldamento, raffrescamento estivo e produzione di acqua calda, sarà monitorato da un sistema di contabilizzazione installato in centrale al fine di consentire la ripartizione dei costi energetici degli impianti meccanici ad uso condominiale fra le diverse unità immobiliari. La contabilizzazione avviene attraverso idonei contatori di energia elettrica e misuratori volumetrici installati in centrale in grado di monitorare e registrare i seguenti consumi: a) energia elettrica (kWh) dovuta all’alimentazione della centrale di produzione energia termica e frigorifera (pompa di calore) e di tutte le apparecchiature di distribuzione (elettropompe) nonché del sistema di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria; b) energia elettrica (kWh) necessaria per il prelievo e la distribuzione dell’acqua di falda di condensazione (m3/h) che effettivamente viene richiesta ed utilizzata dal sistema in pompa di calore; c) portata totale, in partenza dalla centrale, d’acqua calda sanitaria ed acqua fredda potabile (m3/h); I costi energetici oggetto di ripartizione tra le varie unità immobiliari saranno i seguenti. (i) Consumi energetici elettrici dovuti all’alimentazione di utenze (illuminazione aree condominiali esterne ed interne, impianti elevatori, impianti luce ed eventuale forza motrice). (ii) Consumi energetici elettrici dell’anello di distribuzione del circuito di riscaldamento/raffrescamento, oltre a quelli dovuti alla rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria, saranno ripartiti secondo le tabelle dei millesimi per la ripartizione della cosiddetta “quota involontaria”, secondo i disposti di cui alla norma UNI 10200, richiamata al precedente articolo 52. (iii) Consumi energetici dei consumi volumetrici dell’acqua fredda sanitaria da suddividere proporzional-mente alle letture dei contatori volumetrici previsti a servizio di ogni unità immobiliare. Ogni unità immobiliare è dotata di un contatore di energia termica volumetrico in grado di misurare l’energia effettivamente consumata (portata e salto termico) dal circuito di riscaldamento (fase invernale) e di raffrescamento (fase estiva) e da due contatori volumetrici in grado di misurare i consumi di acqua fredda e calda sanitaria, collocati nelle parti comuni condominiali (a valle degli impianti ed in prossimità degli alloggi privati).

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Art.61) - Spese di consumo acqua fredda potabile e canone fognature Il consumo di acqua fredda potabile viene rilevato dall'apposito contatore generale. Le spese relative a tale consumo ed al cosiddetto “canone fognature” sono a carico delle sole unità immobiliari destinate ad abitazione o ufficio e devono essere ripartite, tra le stesse, utilizzando le letture dei consumi rilevati dai contabilizzatori di ogni singola unità come descritto al precedente articolo 60 (sessanta). La differenza tra il consumo indicato dal contatore generale e la sommatoria dei consumi indicati da tutti i contatori volumetrici delle unità interessate, costituirà il consumo relativo agli usi comuni e sarà ripartito, tra tutte le unità immobiliari (abitazioni/uffici ed autorimesse), in proporzione ai rispettivi millesimi di gestione indicati nella tabella PC_2 allegata.

TITOLO VI

SERVITU’ RECIPROCHE

Art.62) - Parti comuni e individuali gravate da servitù - Servitù reciproche 62.1 Il sottosuolo di tutto il complesso edilizio, sia che si tratti di parte comune o di parte individuale, resta gravato di servitù perpetua e gratuita per il passaggio degli impianti tecnologici quali: la rete idrica ed antincendio, la rete elettrica, la rete del gas metano, la rete fognaria, la rete telefonica e citofonica e quant'altro necessario anche se non menzionato. Ogni condòmino é pertanto obbligato all'osservanza di tali servitù. Per quanto riguarda le servitù di carattere specifico e generale, così pure per ogni altra eventuale limitazione, si fa riferimento allo stato di fatto apparente, non apparente, alla normativa degli atti di provenienza dell'edificio condominiale, al presente regolamento ed a quanto previsto dal P.d.C. n°14/2015. 62.2 Sono da intendersi costituite secondo la modalità detta "destinazione del bonus pater familias" le seguenti servitù reciproche o perpetue: (i) reciproca di passaggio di tubazioni, condutture e impianti (anche macchine condizionatori), nonché tutte le servitù necessarie alla distribuzione dei servizi generali (acqua, energia elettrica, telefono, fognatura, etc.) ai fabbricati edificati, (ii) reciproca di luci, prospetti e sporto, (iii) perpetua di destinazione dei locali e/o manufatti in cui siano ubicati contatori, ispezioni, valvole, canalizzazioni ed in genere impianti di uso comune condominiale con libero accesso per consentire ispezioni, manutenzioni e riparazioni, (iv) reciproca di accesso alle rispettive proprietà per ispezioni e verifiche e per l'esecuzione di opere di ristrutturazione o manutenzione ed impianti di uso comune. 62.3 La servitù reciproca non apparente definita "altius non tollendi' è da considerarsi non costituita, pertanto non applicabile al complesso edilizio del predetto condominio. 62.4 I solai (piani) di copertura dei locali cosiddetti “volumi tecnici” di proprietà privata e posti in elevazione al 3° piano terrazze (4° fuori terra) restano gravati di servitù perpetua e gratuita per il passaggio e la collocazione degli impianti tecnologici (pannelli fotovoltaici con relativi impianti elettrici) ad uso della comunione del condominio. I proprietari delle predette terrazze e dei sottostanti appartamenti si obbligano, previo idoneo preavviso, a consentire l’accesso alle maestranze incaricate dal condominio per la manutenzione e gestione degli impianti condominiali ivi installati.

Art.63) - Vincoli di edificabilità Le aree comuni scoperte dei fabbricati del complesso edilizio sono gravate da vincolo reciproco di inedificabilità. Non potranno essere eseguite modifiche interne alle singole porzioni immobiliari che vadano ad incidere sulle strutture in cemento armato, su eventuali murature “di spina”, sul vano ascensore ed in genere sulla statica del fabbricato. Resta ferma e confermata la facoltà esclusiva del Promotore dell’iniziativa residenziale, esclusivamente per sé e i propri aventi causa successori, di derogare da quanto sopra come specificato al successivo articolo 66.2 (sessantasei punto due).

Art.64) - Insegne e cartelli provvisori, di durata temporanea Le insegne, cartelli, comunicazioni pubblicitarie, aventi per oggetto la vendita o locazione di una o più unità immobiliari facenti parte del condominio, ed aventi caratteristica di provvisorietà e durata temporanea, sono disciplinati come di seguito specificato.

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64.1 Ai Promotori, come definiti al precedente articolo 1.1, che nello sviluppo del programma di riqualificazione del complesso edilizio procederanno alla vendita frazionata dell’intera palazzina a vari e diversi soggetti, è concesso, previe le necessarie autorizzazioni, di posizionare su facciate, ponteggi o altri manufatti in genere, ed a loro discrezione (a proprie esclusiva cura e spese) targhe, insegne cartellonistiche e pubblicitarie, anche illuminate, per la promozione dell’iniziativa in oggetto. 64.2 In caso di vendita e/o locazione di porzioni immobiliari di proprietà esclusiva del singolo condòmino, non potranno essere installate sulle facciate ed in generale sul fabbricato targhe, insegne o cartelli pubblicitari per nessun motivo, essendo disposto espresso divieto in tal senso. E’ concesso solo ed esclusivamente la possibilità di posizionare, sulla recinzione perimetrale ed in prossimità del cancelletto pedonale di accesso al complesso edilizio (entro 2 metri massimo), un cartello di grandezza massima non superiore ad un formato A/3 (dimensioni 30x42 cm.).

Art.65) - Obbligatorietà del presente regolamento - Trasferimento di proprietà 65.1 Le norme contenute nel presente Regolamento sono obbligatorie per tutti i proprietari/ condòmini, loro successori ed aventi causa, per i propri eredi ed aventi causa, nonché, per la parte che li riguarda, per tutti gli eventuali inquilini o coloro i quali dovessero godere l’uso della proprietà altrui a qualunque titolo. Tuttavia, poiché come precisato nelle premesse questo Regolamento è stato stilato nella fase di impostazione del programma di riqualificazione, ristrutturazione e frazionamento del complesso edilizio, le norme qui riportate potranno essere modificate laddove esigenze tecniche, funzionali ed estetiche richiedano l’introduzione di varianti alle previsioni fatte. I Promotori sono quindi espressamente autorizzati ad apportare allo stesso, in qualsiasi momento, le modifiche che riterranno necessarie e/o opportune per esigenze tecniche, funzionali ed estetiche, come meglio specificato al successivo articolo 66.1 (sessantasei punto uno). 65.2 Il presente Regolamento è allegato o richiamato in tutti gli atti traslativi dei diritti di proprietà esclusiva (in quanto ne fa parte integrante e sostanziale) e l’alienante dovrà comunicare entro trenta giorni, a mezzo di lettera raccomandata, l’avvenuto trasferimento all’Amministratore condominiale con indicato l’esatto nominativo dell’acquirente. Tale norma si estende anche per le ipotesi di trasferimento di diritti reali o personali di godimento, restando ferma, in tale ipotesi, la responsabilità per le violazioni regolamentari. Ciascun condòmino pertanto è obbligato all'osservanza di quanto stabilito nel presente Regolamento tanto in proprio quanto per i propri eredi ed aventi causa, nonché, per la parte che li riguarda, per tutti gli eventuali inquilini o coloro i quali dovessero godere e l’uso della proprietà altrui a qualunque titolo. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.66) - Norme transitorie 66.1 I proprietari/condòmini identificati in premessa quali Promotori, singolarmente e/o congiun-tamente per sé e per i propri aventi causa, al fine di garantire il buon esito delle opere di ristrutturazione generale del complesso edilizio, nonché dell’attività di frazionamento e vendita delle singole unità abitative e dei loro accessori, potranno effettuare tutte le opere modificative ai beni ed alle parti comuni condominiali, ritenute, a loro insindacabile giudizio, necessarie, utili od opportune, fin tanto che risultino essere proprietari anche di una sola porzione o unità immobiliare del complesso edilizio, e comunque entro il temine di 12 (dodici) mesi dopo la data di comunicazione di ultimazione lavori e collaudo delle opere di cui al Permesso di Costruire n°14/2015. Di conseguenza a ciò, i Promotori sopra identificati potranno, sempre entro il termine predetto, apportare singolarmente e/o congiuntamente per sé e per i propri aventi causa, con promessa di rato e valido del presente patto contrattuale da parte dei restanti e/o futuri condòmini, qualsiasi modifica o variazione al Regolamento, alle parti comuni condominiali ed alle Tabelle millesimali che sia, a loro insindacabile giudizio, ritenuta necessaria, utile od opportuna nell’interesse comune al buon esito finale del programma di riqualificazione generale. 66.2 Fino alla data di avvenuta ultimazione e collaudo definitivo delle opere di cui al P.d.C. n° 14/2015, come sopra definita, ai Promotori dell’iniziativa residenziale singolarmente e/o congiuntamente, sarà riservata la facoltà esclusiva (limitatamente alle unità immobiliari di loro proprietà al momento del verificarsi della modifica) per sé e i propri successori aventi causa e nell’interesse comune di tutti i condòmini, di modificare a propria discrezione la S.l.p (superficie lorda di pavimento) e la S.n.r. (superficie non residenziale) di progetto, nonché le aree o gli impianti di uso comune, di cui al Permesso di Costruire n° 14/2015 e delle eventuali successive varianti. E’ altresì loro riservato il frazionamento e la fusione di singole o più unità immobiliari, nonché i cambi di destinazione (questi ultimi nel rispetto di quanto previsto dal

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Regolamento di condominio). In ogni caso nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo ai Condòmini per quanto previsto al presente e precedente articolo. 66.3 Sino alla chiusura del terzo esercizio condominiale (31 dicembre 2108), anche al fine di assicurare uniformità e continuità di indirizzo alla gestione ed al frazionamento dei beni e dei servizi condominiali, l’amministrazione del condominio sarà affidata allo Studio Professionale denominato “Gestioni Citarella Amministrazioni Condominiali” nella persona del dott. Federico Citarella - codice fiscale CTR FRC 67S25 F2015P - come da incarico conferito dall’Assemblea di condominio [allegato “B”al Verbale di Assemblea del 10 dicembre 2015 redatto per atto pubblico, a magistero Dott. Antonio Trezza - notaio in Milano, richiamato al precedente articolo 25 (venticinque)].

Art.67) - Modifiche ed innovazioni dei beni comuni e/o del loro uso 67. 1 Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, sono vietate al singolo condomino non solo le innovazioni impattanti sulla continuità architettonica del complesso edilizio, ma anche le modificazioni alle cose comuni di cui all'articolo 1102 del codice civile, cosi come riformulato con i disposti di cui all’articolo 14 della Legge n°220/2012 “Riforma del condominio”. Tali innovazioni e/o modificazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'assemblea con specifica delibera, assunta con la maggioranza dei condòmini prevista per il quorum costitutivo in prima convocazione; e comunque a condizione che non vi sia nocumento al complessivo decoro architettonico del progetto originario e che l’intervento non rappresenti pregiudizio per la salubrità, sicurezza e staticità dei luoghi. 67.2 Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino e comunque non preventivamente consentite dall’Assemblea. Qualsiasi innovazione che comunque possa avere attinenza con la stabilità dell'edificio, le relative strutture e con quanto sopra predetto, dovrà essere preventivamente approvata dalla maggioranza dei condòmini con le modalità previste dalle disposizioni comunali in vigore e dalla legge. L’infrazione al divieto predetto comporta l’obbligo per il condòmino della riduzione in pristino dell’im-mobile e del risarcimento del danno arrecato, ivi compreso le eventuali spese legali e/o amministrative sostenute dal condominio per l’ottenimento del ripristino. 67.3 Ogni condòmino, previa delibera dell’Assemblea con le maggioranze assunte con il quorum costitutivo in prima convocazione previsto all’articolo 1136 - 2° comma del codice civile; cosi come riformulato dall’articolo 14 della Legge n°220 del 11 dicembre 2012 (un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio), può disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa specifica di settore, hanno ad oggetto la miglioria o l’uso più appropriato ed intensivo del bene comune e specificatamente le seguenti opere ed interventi: 1) volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, 2) finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, 3) finalizzati all'installazione di impianti centralizzati per l'accesso a qualunque genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condòmini di farne uso secondo il loro diritto. 67.4 L'Amministratore è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino interessato all'adozione della deliberazione, fissando la data di svolgimento dell’Assemblea non prima di trenta giorni consecutivi dalla data della sua convocazione, mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici , avendo cura di scegliere il luogo dello svolgimento nei locali di maggior uso comune o negli spazi destinati a tale fine se esistenti. La convocazione dell'assemblea, pena la nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della richiesta di modificazione, innovazione o nuova destinazione d'uso. 67.5 Ogni modifica che debba e/o possa essere apportata alle singole porzioni immobiliari, anche di destinazione d’uso, fermo restando quanto previsto nel presente regolamento condominiale e nei singoli contratti di vendita, dovrà essere eseguita considerando le conseguenze che tale modifica potrà comportare sia sulle parti interne alla singola unità che sulle parti condominiali e sull’intero fabbricato. Tutte le eventuali modifiche non potranno, quindi, essere eseguite se non dopo una accurata verifica di fattibilità, anche dal punto di vista della Autorità Vigili del Fuoco: a tale proposito dovrà essere fornita, a cura e spese del singolo condòmino che intenderà eseguire le modifiche, idonea e completa documentazione tecnica/illustrativa all’Amministratore del condominio, elaborata da un tecnico esperto in materia e valutata, se ritenuto dall’Amministratore necessario, in contraddittorio da tecnico di fiducia del Condominio a spese del condòmino proponente.

67.6 Le spese per le innovazioni e le modifiche delle cose comuni, deliberate dall'Assemblea dei

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condòmini, a norma degli articoli del codice civile, sono ripartite, tra tutte le unità immobiliari, in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà indicati nella tabella PC_1, allegata sotto la lettera “B”. Se si tratta di interventi destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso e godimento che ciascuno può trarne.

Art.68) - Innovazioni gravose o voluttuarie Nel caso in cui l'innovazione comporti una spesa molto onerosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e/o all'importanza dell'edifico e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condòmini che non intendono trarre vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Quest’ultimi, i loro eredi o aventi causa, possono tuttavia, sempre ed in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita salvo che la maggioranza dei condòmini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spese.

Art.69) - Tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condòmini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'Assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'Assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c., riformulato dall’articolo 14 della Legge n°220/2012 e pertanto con quorum deliberativo previsto per le assemblee in seconde convocazione.

Art.70) - Opere di interesse comune eseguite su parti di proprietà o uso individuale Al fine di poter realizzare il progetto di ristrutturazione integrale definito dal Permesso di Costruire n°14/2015 ed eventuali successive varianti, e quindi dare esecuzione alle attività edilizie da ciò derivanti, nell’interesse comune di tutti i condòmini e per mandato espresso dagli stessi ricevuto, il condominio, per il tramite dell’Amministratore designato in prima nomina, si farà carico di far eseguire la ristrutturazione interna degli alloggi di proprietà esclusiva, all’interno delle opere oggetto di appalto condominiale (entro i limiti stabiliti dal contratto d’appalto stesso). A tale riguardo i condòmini sì impegnano a mettere a disposizione e provvedere alla consegna precaria, all’impresa designata per i lavori di ristrutturazione, i beni immobili di loro proprietà esclusiva al fine e per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione generale del complesso edilizio, fino alla completa ultimazione della opere e fine dei lavori.

Art.71) - Completamento dei lavori interni alle singole proprietà individuali L’esecuzione dei lavori di ristrutturazione relativi al completamento delle singole proprietà individuali, limitatamente a quelli inerenti il P.d.C. n°14/2015 ed eventuali varianti, che non rientrano nei lavori di appalto comune e gestione da parte del condominio dovrà attenersi alle seguenti disposizioni che obbligano il condòmino interessato ad eseguire tali lavorazioni con una delle seguenti modalità: 1) durante lo svolgimento dei lavori condominiali di ristrutturazione generale del complesso edilizio, a condizione che gli stessi vengono appaltati all’impresa aggiudicataria dell’appalto condominiale, con contratto individuale in capo direttamente al condòminio interessato, 2) dopo la comunicazione di fine lavori di cui al P.d.C. predetto, se appaltati ad altra impresa.

Art.72) - Costruzioni e/o modifiche realizzate sopra le terrazze dell’ultimo piano dell’edificio Ai proprietari, e loro aventi causa, delle unità immobiliari collegate con le sovrastanti terrazze poste all’ultimo piano dell’edificio (4° piano fuori terra) è concessa, fatto salvo l’eventuale ottenimento delle necessarie autorizzazioni e licenze comunali, la facoltà di: (i) ampliare i volumi tecnici realizzati da P.d.C. n° 14/2015, (ii) realizzare pergolati in legno o ferro con o senza tende da sole, (iii) realizzare verande con strutture in legno e vetro, (iv) installare strutture e/o manufatti fissi e semifissi, arredamenti da giardino, barbecue (v) realizzare piantumazioni in vaso ed in generale, senza dover richiedere alcuna forma di autorizzazione da parte del condominio, sempre che siano rispettati tutte le norme di sicurezza e di attivazione e siano state richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni e/o licenze in rispetto delle vigenti normative in materia. Nelle ipotesi di cui sopra, il condòmino interessato dovrà fornire, su richiesta dell’Amministratore, i progetti e adeguate garanzie per il condominio; in particolar modo con riferimento alla sicurezza della statica dei beni immobili della comunione.

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Gli interessati dovranno esibire all'Amministratore del condominio, a semplice richiesta, copia autentica delle relative autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici comunali, sanitari, ecc. Gli oneri derivanti da tali interventi saranno totalmente a carico degli interessati. Tali trasformazione ed interventi di completamento in genere, devono considerarsi sin d'ora concesse, agli interessati, da tutti i condòmini, senza alcuna riserva e senza alcuna ulteriore richiesta. In ogni caso nulla sarà dovuto dagli interessati ai condòmini, sia quale indennizzo, sia a qualsiasi altro titolo. Per quanto sopra l'Amministratore, in rappresentanza del condominio, dovrà rilasciare gli opportuni benestare e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria sottopostagli dal condòmino interessato relativamente alle richieste delle relative autorizzazioni.

Art.73) - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni Il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore delle quote dei partecipanti attribuite all'unità immobiliare che gli appartiene. Il condòmino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, come non può altresì sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi e/o disposizioni speciali. Il condòmino, per le caratteristiche generali degli impianti realizzati e nell’interesse reciproco degli stessi, non potrà rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffrescamento, derivando da ciò notevoli squilibri di funzionamento e danni all’impianto generale.

Art.74) - Responsabilità per danni alle cose comuni Ciascun condòmino è responsabile, a norma dell'articolo 2043 e seguenti del codice civile, dei danni causati alle cose comuni per fatto proprio o delle persone, animali e cose di cui deve rispondere. Nel caso di affittanza dell'unità immobiliare, il condòmino garantirà il buon uso delle cose comuni anche da parte dell'inquilino o di persone occupanti l'alloggio, secondo le norme e le disposizioni del presente regolamento.

Art.75) - Rovina parziale o totale del complesso edilizio Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condòmini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'Assemblea dei condòmini dovrà assumere deliberazione in merito con le maggioranze previste per la prima convocazione relative al quorum costitutivo ai sensi dell’articolo 1136 - 2° comma del codice civile e della riformulazione della norma ai sensi dell’articolo 14 - Legge n°220/2012. Ciascun condòmino è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse, con la precisazione che l’indennità corrisposta al condominio dall’assicurazione prevista per tale danno e relativamente alle parti comuni, sarà totalmente destinata alla ricostruzione di quest’ultime. Eventuali condòmini che non fossero intenzionati a partecipare alla ricostruzione dell'edificio saranno tenuti a cedere i propri diritti, agli altri condòmini o solo ad alcuni di essi a discrezionalità dei cedenti, anche quelli relativi alle parti di loro esclusiva proprietà.

Art.76) – Vertenze, organo di mediazione Vertenze o dissidi che dovessero insorgere tra i condòmini, ovvero tra questi e l'Amministratore, anche in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Regolamento, ciascuna parte interessata potrà rivolgersi alla competente Associazione della Proprietà Edilizia o all’Organo di Mediazione ADR Center, (Galleria Buenos Aires 16, 20124 Milano, tel. 02/87198976, e-mail [email protected]), per tentare un amichevole componimento, prima di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art.77) - Riservato diritto 77.1 Ai proprietari/condòmini identificati in premessa quali Promotori, singolarmente e/o congiuntamente, per sé e per i propri aventi causa, sono riservati i diritti di cui al precedente articolo 66 (sessantasei) - commi uno e due. Sono inoltre ad essi riservati, sino a dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori comunicata in Comune, i diritti previsti al precedente articolo 64 (sessantaquattro) - comma uno. 77.2 Eventuali anticipazioni di spese quali compensi dovuti ai professionisti, oneri concessori o altro, effettuate dal/dai Promotore/i, saranno rimborsate agli stessi da parte dell’Amministratore per poi essere ripartite tra i condòmini secondo i criteri stabiliti dal Regolamento e per il valore delle quote previste nelle relative tabelle millesimali. 77.3 Le cauzioni, gli anticipi sui consumi ed i contributi di allacciamento ai servizi pubblici o altro (acqua, energia, diritti di penetrazione del suolo, telefono etc.) eventualmente dovuti agli Enti Erogatori

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36

33

saranno a carico dei singoli condòmini. Nel caso in cui gli stessi dovessero essere corrisposti dal/dai Promotore/i o dall'Amministratore del condominio, i condòmini dovranno provvedere al relativo rimborso a semplice richiesta dell'Amministratore, in base alla quota personale ad essi spettanti, o in riferimento al riparto determinato in funzione delle tabelle dei millesimi di competenza.

Art.78) - Rinvio alle norme sulla comunione - Domicilio eletto 78.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme sulla comunione in generale previste agli articoli 1100 e seguenti del Codice Civile, alle Disposizioni di Attuazione, alle norme in materia di Pubblica Sicurezza e, in generale ad ogni norma vigente in materia. 78.2 Per gli effetti del presente Regolamento, ed ai sensi dell’articolo 47 del codice civile, i singoli condòmini eleggono irrevocabilmente il loro domicilio presso gli enti immobiliari di loro proprietà posti nel complesso edilizio sito in Cusano Milanino, via Acacie n°3

Si allega al presente regolamento: a) elaborato planimetrico generale b) n° 12 tabelle dei millesimi, come di seguito elencate

Tabella PC_1 Millesimi di proprietà generale sia per le opere di appalto condominiale, sia per le spese di gestione degli interventi straordinari successivi ai lavori di cui al P.d.C. n° 14/2015

Tabella PC_2 Millesimi di gestione generale ordinaria Tabella PA_0 Millesimi di proprietà per ricostruzione ascensore e scale Tabella GA_1.A Millesimi di gestione ordinaria ascensore e scala (Azalea) Tabella GA_1.E Millesimi di gestione ordinaria ascensore e scala (Edera) Tabella GA_1.O Millesimi di gestione ordinaria ascensore e scala (Ortensia) Tabella PA_1.A Millesimi di gestione straordinaria ascensore e scala (Azalea) Tabella PA_1.E Millesimi di gestione straordinaria ascensore e scala (Edera) Tabella PA_1.O Millesimi di gestione straordinaria ascensore e scala (Ortensia) Tabella PP_0 Millesimi di proprietà generale per opere interne eseguite su beni di proprietà privata

ma oggetto di appalto condominiale Tabella GI_1 Millesimi di proprietà per realizzazione e per gli interventi straordinari della centrale

termica e delle centrali fotovoltaiche. Tabella GI_2 Millesimi di gestione ordinaria centrale termica e fotovoltaiche.

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Regolamento condominia le del complesso edi l i z io 41

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 30,25330 A-0.2 PR 43,80330 E-0.1 PR 44,79330 E-0.2 PR 37,23331 O-0.1 PR 21,90331 O-0.2 PR 28,20331 O-0.3 PR 35,91330 A-1.1 P1° 47,55330 A-1.2 P1° 46,66330 E-1.1 P1° 51,50330 E-1.2 P1° 40,24331 O-1.1 P1° 25,05331 O-1.2 P1° 30,45331 O-1.3 P1° 43,02330 A-2.1 P2° 64,65330 A-2.2 P2° 63,01330 E-2.1 P2° 125,33331 O-2.1 P2° 76,44331 O-2.2 P2° 59,2148 A-0,0 PT 15,05330 C,1 S1 0,67330 C,2 S1 0,67330 C,3 S1 0,67330 C,4 S1 0,67330 C,5 S1 0,67330 C,6 S1 0,67330 C,7 S1 0,89330 C,8 S1 0,75330 C,9 S1 0,62330 C,10 S1 0,62330 C,11 S1 0,83331 C,12 S1 0,45331 C,13 S1 0,81331 C,14 S1 0,67331 C,15 S1 0,67331 C,16 S1 0,67331 C,17 S1 0,67331 C,18 S1 0,67331 C,19 S1 1,04330 B1 S1 2,86330 B2 S1 2,83330 B3 S1 2,91330 B4 S1 2,99330 B5 S1 4,25330 B6 S1 3,66330 B7 S1 5,72330 B8 S1 4,74330 B9 S1 5,15331 B10 S1 3,68331 B11 S1 3,36331 B12 S1 3,90331 B13 S1 2,85331 B14 S1 3,40331 B15 S1 4,08

TOTALE 1.000,00

TABELLA PP_0 - (Transitoria) MILLESIMI DI PROPRIETA'GENERALE PER OPERE INTERNE SU BENI DI

PROPRIETA' PRIVATA MA DI APPALTO CONDOMINIALE

Millesimi di proprietà generale per opere interne Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 30,25330 A-0.2 PR 43,80330 E-0.1 PR 44,79330 E-0.2 PR 37,23331 O-0.1 PR 21,90331 O-0.2 PR 28,20331 O-0.3 PR 35,91330 A-1.1 P1° 47,55330 A-1.2 P1° 46,66330 E-1.1 P1° 51,50330 E-1.2 P1° 40,24331 O-1.1 P1° 25,05331 O-1.2 P1° 30,45331 O-1.3 P1° 43,02330 A-2.1 P2° 64,65330 A-2.2 P2° 63,01330 E-2.1 P2° 125,33331 O-2.1 P2° 76,44331 O-2.2 P2° 59,2148 A-0,0 PT 15,05330 C,1 S1 0,67330 C,2 S1 0,67330 C,3 S1 0,67330 C,4 S1 0,67330 C,5 S1 0,67330 C,6 S1 0,67330 C,7 S1 0,89330 C,8 S1 0,75330 C,9 S1 0,62330 C,10 S1 0,62330 C,11 S1 0,83331 C,12 S1 0,45331 C,13 S1 0,81331 C,14 S1 0,67331 C,15 S1 0,67331 C,16 S1 0,67331 C,17 S1 0,67331 C,18 S1 0,67331 C,19 S1 1,04330 B1 S1 2,86330 B2 S1 2,83330 B3 S1 2,91330 B4 S1 2,99330 B5 S1 4,25330 B6 S1 3,66330 B7 S1 5,72330 B8 S1 4,74330 B9 S1 5,15331 B10 S1 3,68331 B11 S1 3,36331 B12 S1 3,90331 B13 S1 2,85331 B14 S1 3,40331 B15 S1 4,08

TOTALE 1.000,00

TABELLA PP_0 - (Transitoria) MILLESIMI DI PROPRIETA'GENERALE PER OPERE INTERNE SU BENI DI

PROPRIETA' PRIVATA MA DI APPALTO CONDOMINIALE

Millesimi di proprietà generale per opere interne Pagina 1

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42

Condominio via Acacie 3 - Cusano Mianino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 31,27330 A-0.2 PR 46,67330 E-0.1 PR 51,12330 E-0.2 PR 39,25331 O-0.1 PR 22,40331 O-0.2 PR 30,64331 O-0.3 PR 39,79330 A-1.1 P1° 50,53330 A-1.2 P1° 49,59330 E-1.1 P1° 58,62330 E-1.2 P1° 43,62331 O-1.1 P1° 25,56331 O-1.2 P1° 33,01331 O-1.3 P1° 48,97330 A-2.1 P2° 68,53330 A-2.2 P2° 66,80330 E-2.1 P2° 139,58331 O-2.1 P2° 86,81331 O-2.2 P2° 67,24

TOTALE 1.000,00

TABELLA GI_1 MILLESIMI DI PROPRIETA'GENERALE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI STRAORDINARI C.T., A.C.S., e CENTRALI FOTOVOLTAICHE

-Mill_ di proprietà per costruzione e gestione straordinaria C.T.- impianti tecmici e A.C.S. Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Mianino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 31,27330 A-0.2 PR 46,67330 E-0.1 PR 51,12330 E-0.2 PR 39,25331 O-0.1 PR 22,40331 O-0.2 PR 30,64331 O-0.3 PR 39,79330 A-1.1 P1° 50,53330 A-1.2 P1° 49,59330 E-1.1 P1° 58,62330 E-1.2 P1° 43,62331 O-1.1 P1° 25,56331 O-1.2 P1° 33,01331 O-1.3 P1° 48,97330 A-2.1 P2° 68,53330 A-2.2 P2° 66,80330 E-2.1 P2° 139,58331 O-2.1 P2° 86,81331 O-2.2 P2° 67,24

TOTALE 1.000,00

TABELLA GI_1 MILLESIMI DI PROPRIETA'GENERALE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI STRAORDINARI C.T., A.C.S., e CENTRALI FOTOVOLTAICHE

-Mill_ di proprietà per costruzione e gestione straordinaria C.T.- impianti tecmici e A.C.S. Pagina 1

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Regolamento condominia le del complesso edi l i z io 43

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 35,12330 A-0.2 PR 50,84330 E-0.1 PR 51,99330 E-0.2 PR 43,21331 O-0.1 PR 25,43331 O-0.2 PR 32,73331 O-0.3 PR 41,68330 A-1.1 P1° 52,30330 A-1.2 P1° 51,32330 E-1.1 P1° 56,65330 E-1.2 P1° 44,26331 O-1.1 P1° 27,55331 O-1.2 P1° 33,50331 O-1.3 P1° 47,31330 A-2.1 P2° 67,55330 A-2.2 P2° 65,85330 E-2.1 P2° 130,96331 O-2.1 P2° 79,88331 O-2.2 P2° 61,87

TOTALE 1.000,00

TABELLA GI_2 MILLESIMI DI GESTIONE ORDINARIA C.T., A.C.S. e FOTOVOLTAICO

Millesimi di gestione impianto centrale termica , acqua calda sanitaria e centrali fotovoltaichePagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 35,12330 A-0.2 PR 50,84330 E-0.1 PR 51,99330 E-0.2 PR 43,21331 O-0.1 PR 25,43331 O-0.2 PR 32,73331 O-0.3 PR 41,68330 A-1.1 P1° 52,30330 A-1.2 P1° 51,32330 E-1.1 P1° 56,65330 E-1.2 P1° 44,26331 O-1.1 P1° 27,55331 O-1.2 P1° 33,50331 O-1.3 P1° 47,31330 A-2.1 P2° 67,55330 A-2.2 P2° 65,85330 E-2.1 P2° 130,96331 O-2.1 P2° 79,88331 O-2.2 P2° 61,87

TOTALE 1.000,00

TABELLA GI_2 MILLESIMI DI GESTIONE ORDINARIA C.T., A.C.S. e FOTOVOLTAICO

Millesimi di gestione impianto centrale termica , acqua calda sanitaria e centrali fotovoltaichePagina 1

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44

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 76,40330 A-0.2 PR 110,62330 A-1.1 1° 159,02330 A-1.2 1° 156,05330 A-2.1 2° 223,33330 A-2.2 2° 217,70330 C,1 S1 1,61330 C,2 S1 1,61330 C,3 S1 1,61330 C,4 S1 1,61330 C,6 S1 1,61330 C,7 S1 2,13330 B1 S1 6,84330 B2 S1 6,78330 B3 S1 6,97330 B4 S1 7,16330 B5 S1 10,18330 B6 S1 8,77

TOTALE 1.000,00

TABELLA GA_1.A MILLESIMI PER GESTIONE ORDINARIA ASCENSORE e SCALA Azalea

Mill_gestione ascensore scala A Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 76,40330 A-0.2 PR 110,62330 A-1.1 1° 159,02330 A-1.2 1° 156,05330 A-2.1 2° 223,33330 A-2.2 2° 217,70330 C,1 S1 1,61330 C,2 S1 1,61330 C,3 S1 1,61330 C,4 S1 1,61330 C,6 S1 1,61330 C,7 S1 2,13330 B1 S1 6,84330 B2 S1 6,78330 B3 S1 6,97330 B4 S1 7,16330 B5 S1 10,18330 B6 S1 8,77

TOTALE 1.000,00

TABELLA GA_1.A MILLESIMI PER GESTIONE ORDINARIA ASCENSORE e SCALA Azalea

Mill_gestione ascensore scala A Pagina 1

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Regolamento condominia le del complesso edi l i z io 45

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 28,70330 A-0.2 PR 42,84330 E-0.1 PR 46,92330 E-0.2 PR 36,02331 O-0.1 PR 20,57331 O-0.2 PR 28,13331 O-0.3 PR 36,53330 A-1.1 P1° 46,39330 A-1.2 P1° 45,52330 E-1.1 P1° 53,81330 E-1.2 P1° 40,04331 O-1.1 P1° 23,47331 O-1.2 P1° 30,30331 O-1.3 P1° 44,95330 A-2.1 P2° 62,91330 A-2.2 P2° 61,32330 E-2.1 P2° 128,13331 O-2.1 P2° 79,69331 O-2.2 P2° 61,7248 A-0,0 PT 14,04330 C,1 S1 0,66330 C,2 S1 0,66330 C,3 S1 0,66330 C,4 S1 0,66330 C,5 S1 0,66330 C,6 S1 0,66330 C,7 S1 0,87330 C,8 S1 0,73330 C,9 S1 0,60330 C,10 S1 0,60330 C,11 S1 0,81331 C,12 S1 0,44331 C,13 S1 0,79331 C,14 S1 0,65331 C,15 S1 0,65331 C,16 S1 0,65331 C,17 S1 0,65331 C,18 S1 0,65331 C,19 S1 1,01330 B1 S1 2,79330 B2 S1 2,76330 B3 S1 2,84330 B4 S1 2,92330 B5 S1 4,15330 B6 S1 3,57330 B7 S1 5,58330 B8 S1 4,61330 B9 S1 5,00331 B10 S1 3,59331 B11 S1 3,28331 B12 S1 3,80331 B13 S1 2,77331 B14 S1 3,30331 B15 S1 3,98

TOTALE 1.000,00

TABELLA PC_1 MILLESIMI DI PROPRIETA'GENERALE PER OPERE DI APPALTO

CONDOMINIALE E PER SUCCESSIVA GESTIONE STRAORDINARIA

Millesimi di proprietà generale Pagina 1

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46

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 32,06330 A-0.2 PR 46,42330 E-0.1 PR 47,47330 E-0.2 PR 39,46331 O-0.1 PR 23,22331 O-0.2 PR 29,88331 O-0.3 PR 38,06330 A-1.1 P1° 47,75330 A-1.2 P1° 46,86330 E-1.1 P1° 51,72330 E-1.2 P1° 40,41331 O-1.1 P1° 25,15331 O-1.2 P1° 30,58331 O-1.3 P1° 43,20330 A-2.1 P2° 61,68330 A-2.2 P2° 60,12330 E-2.1 P2° 119,58331 O-2.1 P2° 72,94331 O-2.2 P2° 56,5048 A-0,0 PT 16,89330 C,1 S1 0,68330 C,2 S1 0,68330 C,3 S1 0,68330 C,4 S1 0,68330 C,5 S1 0,68330 C,6 S1 0,68330 C,7 S1 0,88330 C,8 S1 0,75330 C,9 S1 0,62330 C,10 S1 0,62331 C,11 S1 0,83331 C,12 S1 0,45331 C,13 S1 0,81331 C,14 S1 0,68331 C,15 S1 0,68331 C,16 S1 0,68331 C,17 S1 0,68331 C,18 S1 0,68331 C,19 S1 1,05330 B1 S1 2,87330 B2 S1 2,84330 B3 S1 2,92330 B4 S1 3,00330 B5 S1 4,27330 B6 S1 3,68330 B7 S1 5,74330 B8 S1 4,76330 B9 S1 5,16331 B10 S1 3,69331 B11 S1 3,37331 B12 S1 3,91331 B13 S1 2,85331 B14 S1 3,40331 B15 S1 4,10

TOTALE 1.000,00

TABELLA PC_2 MILLESIMI DI GESTIONE GENERALE ORDINARIA

Millesimi di gestione generale Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 32,06330 A-0.2 PR 46,42330 E-0.1 PR 47,47330 E-0.2 PR 39,46331 O-0.1 PR 23,22331 O-0.2 PR 29,88331 O-0.3 PR 38,06330 A-1.1 P1° 47,75330 A-1.2 P1° 46,86330 E-1.1 P1° 51,72330 E-1.2 P1° 40,41331 O-1.1 P1° 25,15331 O-1.2 P1° 30,58331 O-1.3 P1° 43,20330 A-2.1 P2° 61,68330 A-2.2 P2° 60,12330 E-2.1 P2° 119,58331 O-2.1 P2° 72,94331 O-2.2 P2° 56,5048 A-0,0 PT 16,89330 C,1 S1 0,68330 C,2 S1 0,68330 C,3 S1 0,68330 C,4 S1 0,68330 C,5 S1 0,68330 C,6 S1 0,68330 C,7 S1 0,88330 C,8 S1 0,75330 C,9 S1 0,62330 C,10 S1 0,62331 C,11 S1 0,83331 C,12 S1 0,45331 C,13 S1 0,81331 C,14 S1 0,68331 C,15 S1 0,68331 C,16 S1 0,68331 C,17 S1 0,68331 C,18 S1 0,68331 C,19 S1 1,05330 B1 S1 2,87330 B2 S1 2,84330 B3 S1 2,92330 B4 S1 3,00330 B5 S1 4,27330 B6 S1 3,68330 B7 S1 5,74330 B8 S1 4,76330 B9 S1 5,16331 B10 S1 3,69331 B11 S1 3,37331 B12 S1 3,91331 B13 S1 2,85331 B14 S1 3,40331 B15 S1 4,10

TOTALE 1.000,00

TABELLA PC_2 MILLESIMI DI GESTIONE GENERALE ORDINARIA

Millesimi di gestione generale Pagina 1

Page 47: Regolamento condominiale del complesso edilizio · 1 INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) - Premesse Art. 2) - Costituzione e composizione del Condominio Art.

Regolamento condominia le del complesso edi l i z io 47

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 22,44330 A-0.2 PR 33,49330 E-0.1 PR 36,69330 E-0.2 PR 28,17331 O-0.1 PR 16,09331 O-0.2 PR 21,99331 O-0.3 PR 28,56330 C,1 S1 0,50330 C,2 S1 0,50330 C,3 S1 0,50330 C,4 S1 0,50330 C,6 S1 0,50330 C,7 S1 0,67330 C,8 S1 0,56330 C,9 S1 0,46330 C,10 S1 0,46311 C,11 S1 0,62311 C,12 S1 0,34311 C,13 S1 0,61311 C,14 S1 0,50311 C,15 S1 0,50311 C,16 S1 0,50311 C,17 S1 0,50311 C,18 S1 0,50311 C,19 S1 0,78330 B1 S1 2,14330 B2 S1 2,12330 B3 S1 2,18330 B4 S1 2,24330 B5 S1 3,19330 B6 S1 2,75330 B7 S1 4,28330 B8 S1 3,55330 B9 S1 3,85311 B10 S1 2,76311 B11 S1 2,51311 B12 S1 2,92311 B13 S1 2,13311 B14 S1 2,54311 B15 S1 3,06330 A-1.1 1° 50,72330 A-1.2 1° 49,77330 E-1.1 1° 58,84330 E-1.2 1° 43,79311 O-1.1 1° 25,66311 O-1.2 1° 33,13311 O-1.3 1° 49,15330 A-2.1 2° 71,85330 A-2.2 2° 70,05330 E-2.1 2° 146,37331 O-2.1 2° 91,02331 O-2.2 2° 70,50

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_0 - (TRANSITORIA) MILLESIMI DI PROPRIETA' PER RICOSTRUZIONE ASCENSORI e SCALE

Mill_ricostruzione 100% ascensori e scale Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 22,44330 A-0.2 PR 33,49330 E-0.1 PR 36,69330 E-0.2 PR 28,17331 O-0.1 PR 16,09331 O-0.2 PR 21,99331 O-0.3 PR 28,56330 C,1 S1 0,50330 C,2 S1 0,50330 C,3 S1 0,50330 C,4 S1 0,50330 C,6 S1 0,50330 C,7 S1 0,67330 C,8 S1 0,56330 C,9 S1 0,46330 C,10 S1 0,46311 C,11 S1 0,62311 C,12 S1 0,34311 C,13 S1 0,61311 C,14 S1 0,50311 C,15 S1 0,50311 C,16 S1 0,50311 C,17 S1 0,50311 C,18 S1 0,50311 C,19 S1 0,78330 B1 S1 2,14330 B2 S1 2,12330 B3 S1 2,18330 B4 S1 2,24330 B5 S1 3,19330 B6 S1 2,75330 B7 S1 4,28330 B8 S1 3,55330 B9 S1 3,85311 B10 S1 2,76311 B11 S1 2,51311 B12 S1 2,92311 B13 S1 2,13311 B14 S1 2,54311 B15 S1 3,06330 A-1.1 1° 50,72330 A-1.2 1° 49,77330 E-1.1 1° 58,84330 E-1.2 1° 43,79311 O-1.1 1° 25,66311 O-1.2 1° 33,13311 O-1.3 1° 49,15330 A-2.1 2° 71,85330 A-2.2 2° 70,05330 E-2.1 2° 146,37331 O-2.1 2° 91,02331 O-2.2 2° 70,50

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_0 - (TRANSITORIA) MILLESIMI DI PROPRIETA' PER RICOSTRUZIONE ASCENSORI e SCALE

Mill_ricostruzione 100% ascensori e scale Pagina 1

Page 48: Regolamento condominiale del complesso edilizio · 1 INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) - Premesse Art. 2) - Costituzione e composizione del Condominio Art.

48

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 E-0.1 PR 112,37330 E-0.2 PR 93,41330 E-1.1 1° 175,08330 E-1.2 1° 136,83330 E-2.1 2° 438,53330 C,8 S1 1,79330 C,9 S1 1,47330 C,10 S1 1,47330 C,11 S1 1,97330 B7 S1 13,60330 B8 S1 11,26330 B9 S1 12,22

TOTALE 1.000,00

TABELLA GA_1.E MILLESIMI PER GESTIONE ORDINARIA ASCENSORE e SCALA Edera

Mill_gestione ordinaria ascensore scala E Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 E-0.1 PR 112,37330 E-0.2 PR 93,41330 E-1.1 1° 175,08330 E-1.2 1° 136,83330 E-2.1 2° 438,53330 C,8 S1 1,79330 C,9 S1 1,47330 C,10 S1 1,47330 C,11 S1 1,97330 B7 S1 13,60330 B8 S1 11,26330 B9 S1 12,22

TOTALE 1.000,00

TABELLA GA_1.E MILLESIMI PER GESTIONE ORDINARIA ASCENSORE e SCALA Edera

Mill_gestione ordinaria ascensore scala E Pagina 1

Page 49: Regolamento condominiale del complesso edilizio · 1 INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) - Premesse Art. 2) - Costituzione e composizione del Condominio Art.

Regolamento condominia le del complesso edi l i z io 49

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

331 O-0.1 PR 49,87331 O-0.2 PR 64,19331 O-0.3 PR 81,75331 O-1.1 1° 78,67331 O-1.2 1° 95,64331 O-1.3 1° 135,10331 O-2.1 2° 246,11331 O-2.2 2° 190,63331 C,12 S1 0,98331 C,13 S1 1,74331 C,14 S1 1,45331 C,15 S1 1,45331 C,16 S1 1,45331 C,17 S1 1,45331 C,18 S1 1,45331 C,19 S1 2,26331 B10 S1 7,93331 B11 S1 7,24331 B12 S1 8,41331 B13 S1 6,13331 B14 S1 7,30331 B15 S1 8,80

TOTALE 1.000,00

TABELLA GA_1.O

MILLESIMI PER GESTIONE ORDINARIA ASCENSORE e SCALA Ortensia

Mill_gestione ordinaria ascensore scala O Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

331 O-0.1 PR 49,87331 O-0.2 PR 64,19331 O-0.3 PR 81,75331 O-1.1 1° 78,67331 O-1.2 1° 95,64331 O-1.3 1° 135,10331 O-2.1 2° 246,11331 O-2.2 2° 190,63331 C,12 S1 0,98331 C,13 S1 1,74331 C,14 S1 1,45331 C,15 S1 1,45331 C,16 S1 1,45331 C,17 S1 1,45331 C,18 S1 1,45331 C,19 S1 2,26331 B10 S1 7,93331 B11 S1 7,24331 B12 S1 8,41331 B13 S1 6,13331 B14 S1 7,30331 B15 S1 8,80

TOTALE 1.000,00

TABELLA GA_1.O

MILLESIMI PER GESTIONE ORDINARIA ASCENSORE e SCALA Ortensia

Mill_gestione ordinaria ascensore scala O Pagina 1

Page 50: Regolamento condominiale del complesso edilizio · 1 INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) - Premesse Art. 2) - Costituzione e composizione del Condominio Art.

50

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 71,73330 A-0.2 PR 107,07330 A-1.1 1° 158,73330 A-1.2 1° 155,76330 A-2.1 2° 227,79330 A-2.2 2° 222,04330 C,1 S1 1,61330 C,2 S1 1,61330 C,3 S1 1,61330 C,4 S1 1,61330 C,6 S1 1,61330 C,7 S1 2,13330 B1 S1 6,84330 B2 S1 6,78330 B3 S1 6,97330 B4 S1 7,16330 B5 S1 10,18330 B6 S1 8,77

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_1.A MILLESIMI PER GESTIONE STRAORDINARIA ASCENSORE e SCALA

Azalea

Mill_gestione Straordinaria ascensore e scala A Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 A-0.1 PR 71,73330 A-0.2 PR 107,07330 A-1.1 1° 158,73330 A-1.2 1° 155,76330 A-2.1 2° 227,79330 A-2.2 2° 222,04330 C,1 S1 1,61330 C,2 S1 1,61330 C,3 S1 1,61330 C,4 S1 1,61330 C,6 S1 1,61330 C,7 S1 2,13330 B1 S1 6,84330 B2 S1 6,78330 B3 S1 6,97330 B4 S1 7,16330 B5 S1 10,18330 B6 S1 8,77

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_1.A MILLESIMI PER GESTIONE STRAORDINARIA ASCENSORE e SCALA

Azalea

Mill_gestione Straordinaria ascensore e scala A Pagina 1

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Regolamento condominia le del complesso edi l i z io 51

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 E-0.1 PR 111,75330 E-0.2 PR 85,81330 E-1.1 1° 178,89330 E-1.2 1° 133,11330 E-2.1 2° 448,42330 C,8 S1 1,71330 C,9 S1 1,41330 C,10 S1 1,41330 C,11 S1 1,89330 B7 S1 13,06330 B8 S1 10,81330 B9 S1 11,73

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_1.E MILLESIMI PER GESTIONE STRAORDINARIA ASCENSORE e SCALA

Edera

Mill_gestione straordinaria ascensore e scala E Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

330 E-0.1 PR 111,75330 E-0.2 PR 85,81330 E-1.1 1° 178,89330 E-1.2 1° 133,11330 E-2.1 2° 448,42330 C,8 S1 1,71330 C,9 S1 1,41330 C,10 S1 1,41330 C,11 S1 1,89330 B7 S1 13,06330 B8 S1 10,81330 B9 S1 11,73

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_1.E MILLESIMI PER GESTIONE STRAORDINARIA ASCENSORE e SCALA

Edera

Mill_gestione straordinaria ascensore e scala E Pagina 1

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52

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

331 O-0.1 PR 44,83331 O-0.2 PR 61,28331 O-0.3 PR 79,58331 O-1.1 1° 72,99331 O-1.2 1° 94,25331 O-1.3 1° 139,81331 O-2.1 2° 254,20331 O-2.2 2° 196,90331 C,12 S1 0,94331 C,13 S1 1,69331 C,14 S1 1,40331 C,15 S1 1,40331 C,16 S1 1,40331 C,17 S1 1,40331 C,18 S1 1,40331 C,19 S1 2,18331 B10 S1 7,68331 B11 S1 7,01331 B12 S1 8,14331 B13 S1 5,93331 B14 S1 7,07331 B15 S1 8,52

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_1.O MILLESIMI PER GESTIONE STRAORDINARIA ASCENSORE e SCALA

Ortensia

Mill_gestione straordinaria ascensore e scala O Pagina 1

Condominio via Acacie 3 - Cusano Milanino -

mapp. unità piano MILLESIMI mapp. unità piano MILLESIMIsub. sub.

331 O-0.1 PR 44,83331 O-0.2 PR 61,28331 O-0.3 PR 79,58331 O-1.1 1° 72,99331 O-1.2 1° 94,25331 O-1.3 1° 139,81331 O-2.1 2° 254,20331 O-2.2 2° 196,90331 C,12 S1 0,94331 C,13 S1 1,69331 C,14 S1 1,40331 C,15 S1 1,40331 C,16 S1 1,40331 C,17 S1 1,40331 C,18 S1 1,40331 C,19 S1 2,18331 B10 S1 7,68331 B11 S1 7,01331 B12 S1 8,14331 B13 S1 5,93331 B14 S1 7,07331 B15 S1 8,52

TOTALE 1.000,00

TABELLA PA_1.O MILLESIMI PER GESTIONE STRAORDINARIA ASCENSORE e SCALA

Ortensia

Mill_gestione straordinaria ascensore e scala O Pagina 1

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adottato con atto di deposito n. 65484/17479 di rep. notaio Antonio Trezza, redatto in forma pubblica in data 4 febbraio 2016