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Assessorato alla Formazione Professionale

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INDICEPARTE I :Linee programmatichePARTE II: Direttiva 2002 - 2006Normativa e documenti di riferimento

Misure messe a bando

Procedure

Tipologie dei progetti.

Durata dei progetti.

Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti.

Valutazione dei progetti: criteri di valutazione e tempi delle istruttorie.

Diritti sui prodotti delle attività

Modalità e tempi di presentazione dei progetti.

Aiuti ed intervento finanziario alle imprese.

Modalità di informazione e pubblicità degli interventi.

Tutela della privacy.

 

ALLEGATO A

Misure (descrizione degli interventi, risorse finanziarie, soggetti destinatari, soggetti beneficiari, vincoli).

ALLEGATO B

Costi ammissibili – glossario di riferimento.

ALLEGATO C

Formulario 

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PARTE Ia

“LINEE PROGRAMMATICHE”

Superata la fase di crisi istituzionale che ha prodotto forti ritardi nell’attuazione della programmazione strutturale, la Regione Molise intende riavviare il cammino di costruzione del proprio sistema regionale. Il percorso è già stato tracciato negli anni passati ed ora si tratta di mettere a fuoco alcuni elementi e di trarre le conclusioni in termini operativi.

In particolare, in attesa di chiarire nel confronto e nell’approfondimento la discussione sul tema della configurazione generale del sistema regionale, è già possibile mettere a fuoco una serie di iniziative e di elementi su cui la nostra Regione aveva avviato processi di sperimentazione. Si tratta in sostanza di potenziare i processi di integrazione scuola/forma-zione, di sviluppare l’area dell’occupabilità, di favorire i processi di formazione nelle imprese, di attuare procedure di accreditamento in grado di coniugare le specificità locali e le capacità manageriali dei soggetti.

In attesa di un definitivo riordino del quadro normativo generale e quindi di precisazione delle componenti strategiche degli Assi A e C del FSE, si ritiene opportuno predisporre l’articolazione operativa del resto delle, esigue, risorse disponibile dal FSE.

1. Il sistema delle nuove politiche attive del lavoro, investe in maniera forte l’intero sistema della formazione che viene ad assumere la funzione di cerniera tra le dinamiche dell’offerta (di lavoro) ed un mercato sempre più flessibile, parcellizzato ed attento alle competenze acquisite. La forza-lavoro entra nel circuito produttivo non solo in riferimento all’oggetto da produrre, ma alle richieste di mercato, alla “adattabilità” del prodotto, alla domanda. Non a caso, allora, la long life learning diviene sempre di più fattore oggettivo di permanenza e di competitività della stessa forza-lavoro, la quale applica a sé stessa le medesime regole che si determinano nel mercato delle merci.Da questi ragionamenti sono derivate (per il tramite del “Pacchetto TREU” (legge 196 e decreto legislativo 469), delle ipotesi di “riordino dei cicli scolastici”, nel precedente governo e nell’attuale, l’Articolo 117 della Costituzione, il “Libro Bianco sul Mercato del lavoro in Italia”, il Documento “Bertagna” sulla riforma dei Cicli scolastici e l’altro Libro Bianco, in fase di elaborazione, sulla Formazione) una serie di riflessioni che hanno trovato sinora sbocco in filiere normative molto parziali, troppo complesse e sostanzialmente inefficaci perché pensate in un contesto politico nel quale l’equilibrio tra “politiche locali” e “politiche nazionali” è risultato sbilanciato ed incerto. In più occasioni il nuovo Governo ed il suo Ministro al Welfare, ha dichiarato l’intenzione di portare a conclusione – con le necessarie modifiche – la fase di riordino degli istituti lavoristici e di quelli delle politiche attive per il lavoro e di ricollocarle in un quadro (normativo ed istituzionale) più attento allo sviluppo locale. Le prospettive entro cui si muove il nuovo Governo risultano per questo molto più in sintonia con l’impostazione comunitaria dal momento che viene assunto a modello lo schema

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delineato a Lussemburgo (cfr. più avanti) e si potenzieranno tutti quegli strumenti che avranno maggiori ricadute in termini di territorio e di sviluppo locale. In sostanza si tratterà di restituire funzioni e competenze al territorio al quale sono demandate molte questioni: dall’organizzazione dell’intera filiera lavoristica, alla contrattualistica, alla formazione ed all’istruzione professionale.Nel citato Libro bianco sul Mercato del lavoro si legge, ad esempio che:

<<(….)Istituzioni, centrali e locali, e parti sociali sono chiamate a disegnare un sistema di politiche del lavoro basato non più sul singolo posto di lavoro bensì sull’occupabilità e sul mercato del lavoro. In Italia, un efficace funzionamento del mercato del lavoro è anche impedito dall’inefficiente incontro tra domanda e offerta. Solo il 4% di chi trova lavoro passa attraverso il servizio pubblico all’impiego, mentre gli operatori privati non decollano a causa degli ostacoli normativi oggi esistenti ed è ancora assente un adeguato sistema informativo basato su standard accettativi che favoriscono un rapido incontro tra i fabbisogni, i servizi, le soluzioni (…)>>.

Il circuito consiste dunque nel definire una connessione organica tra “fabbisogni”, “servizi” offerti (pubblici e privati) e soluzioni (di carattere lavoristico come i contratti e/o di carattere “attivo” come la formazione, l’istruzione professionale, l’apprendistato e l’inserimento lavorativo, il lavoro autonomo e lo start-up d’impresa).

2. Il complessivo processo di riordino delle politiche del lavoro e della formazione nel nostro Paese non può trovare impreparata la Regione Molise. E’ in itinere infatti un complesso disegno che è destinato a ricondurre al territorio: - le politiche della formazione e dell’istruzione professionale; - i servizi per l’impiego;associati ed integrati- tra di loro e- le politiche di sviluppo.Assunto generale ed implicito delle cosiddette politiche attive consiste infatti nella identificazione dello sviluppo con l’occupazione, nel senso che questo è il risultato della correttezza e della sostanziale tenuta di quelle politiche. Dunque, più c’è sviluppo, più c’è occupazione. E per determinare sviluppo c’è bisogno di risorse umane capaci e per avere queste occorrono processi formativi complessi, duraturi; serve una attenta analisi dei fabbisogni formativi e continui bilanci di competenze. Difficili in tempi di flessibilità ma assolutamente indispensabili.Le prospettive in corso dunque assegnano al sistema di formazione professionale una dimensione che la colloca allo stesso tempo su due piani paralleli e convergenti: quello della creazione di occasioni (1) di lavoro e di un rafforzamento sostanziale della capacità contrattuale della forza lavoro e di rafforzamento del tessuto aziendale (resa, per il tramite di

1 ) “Occasioni”, si badi, non “posti”, come ribadisce bene il Libro bianco governativo.

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azioni formative di supporto, disponibile alla flessibilità perché portatrice di “competenze” spendibili, ecc.), da conseguire attraverso il governo a livello territoriale del rapporto tra gli investimenti (pubblici o privati) e l’occupazione; quello di supporto all’attività formativa scolastica, nella duplice direzione di sostegno alle filiere formative tecnico-pratiche e di accompagnamento all’inserimento lavorativo dei giovani diplomati.Un àmbito di azioni molto vasto che coinvolge un’articolata filiera istituzionale (Stato - Regioni - Province) e che trova uno dei suoi elementi di legittimazione nel nuovo Articolo 117 della Carta costituzionale. Qui si legge, tra le altre cose che <<sono materia concorrente (Stato-Regioni): istruzione (…) con esclusione dell’istruzione e della formazione professio-nale>>. L’ “esclusività” della competenza obbliga le Regioni ad una considerazione seria e non occasionale del tema dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e della formazione e delle possibili criticità che già si prefigurano e che con estrema onestà il Rapporto Bertagna pone in evidenza. Occorre agire sui punti di forza e di debolezza di un “sistema” regionale la cui costituzione oramai non è più rinviabile.

3. L’insieme di questi orientamenti inducono ad un primo ragionamento sulla “tenuta” dei sistemi (o di quel poco che se ne è costruito) regionali ed in particolare su quello molisano. Siamo infatti convinti che proprio la nostra dimensione, assieme ad altri elementi, ci possa consentire di affrontare con ragionevole ottimismo le sfide; ed anzi che sia possibile rilanciare e candidare la nostra Regione a “pilotare” e sperimentare metodologie e prassi innovative (2).Quello molisano, contiene potenzialità che possono essere spese proficuamente. La Regione è “piccola”; sostanzialmente esente da forti “anomalie” gestionali; ha già sperimentato percorsi operativi e formativi di sicuro impatto innovativo (3); ha attuato una metodologia di elaborazione dei progetti sicuramente in linea e moderna, ha sperimentato precisi percorsi di ricollocazione di lavoratori e di start up d’impresa; ha fortemente concertato, ecc.. Esistono però non poche criticità ed emergenze. E’ quindi assolutamente indispensabile proseguire (ed anzi sviluppare in maniera esponenziale) quella fase di ammodernamento avviata con la legge regionale n. 10 del 1995 e proseguita con le Direttive 1996 e 1997 e con la legge regionale n. 20/99. L’assetto normativo e le sperimentazioni operate in questi anni dimostrano che c’è ancora bisogno di intervenire. In particolare:

a) dal punto di vista normativo, va ridiscusso l’impianto della legge regionale n. 20 che si è rilevato inefficace. La sostanziale

2 ) La qual cosa consentirebbe, tra l’altro di accedere a risorse finanziarie nuove ed assolutamente indispensabili. Si pensa alle risorse nazionali messe a disposizione dalla sperimentazione scolastica (IFTS o altro), a quelle del Ministero per il lavoro (legge 236, Art. 9, Articoli 18 e 26 della 845, PON, ecc), ma anche a nuove risorse comunitarie (innovazione FSE, 6° Programma di Ricerca, interventi settoriali sull’ambiente e la cultura, ecc.).3 ) Si pensi, ad esempio, alla progettazione di tipo modulare, da noi introdotta fin dal 1995 ed oramai diventata prassi acquisita dappertutto.

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“esclusività” del sistema pubblico ha di fatto impedito il de-collo dei nuovi Servizi per l’impiego (accoglienza, bilancio di competenze e counselling individualizzati, predisposizione di “piani di formazione personalizzato”, attivazione di processi di creazione di impresa, prestiti d’onore, ecc.). A proposito di quest’impianto va però ripreso il discorso avviato nel suo Articolo 27. Si tratta del concetto di Agenzia formativa territoriale che, declinata nello stesso Articolo nella direzione di uno strumento di politiche attive di sviluppo locale, può costituire l’asse portante del processo di accreditamento. Il ruolo di regìa regionale dell’intiero sistema, potrebbe risultarne fortemente arricchito nella definizione di funzioni e ruoli dinamici e sinergici con l’evoluzione del tessuto socio-economico della Regione;

b) dal punto di vista della sperimentazione la parte più innovativa (ammodernamento delle procedure di accesso, di verifica e di monitoraggio, processi di accreditamento e ristrutturazione degli Enti – privati – di formazione professionale, integrazione ed IFTS, azioni di sistema, coinvolgimento degli Enti territoriali, dialogo sociale, ecc.) è stata di fatto interrotta da una “parentesi” politica che ha tentato l’imposizione surrettizia di modelli sostanzialmente estranei alla realtà locale. La presenza di nuovi soggetti – pur in sé positiva perché elemento di emulazione e di concorrenzialità – non è stata governata ed ha finito per produrre risultati disastrosi. Si sono così determinati, nei confronti del “sistema”, momenti di forte conflittualità (con processi di licenziamenti in corso) e, nei confronti della struttura regionale, una profonda perdita di motivazioni e di prestigio che ha avuto riscontri negativi nei rapporti con i Servizi della Commissione europea e del Ministero del lavoro.

4. Sussistono ancora ulteriori criticità, la cui percezione può consentirci di affrontare con qualche elemento di ragionamento in più le possibili misure “correttive.

Il Dl 469/97 nel trasferire competenze, disegna un modello delle politiche del lavoro le quali sono “attive” nella misura in cui sono in grado di mobilitare risorse ed attenzioni nella duplice direzione della creazione di lavoro autonomo e del potenziamento di condizioni lavorative di mercato flessibile. Per questo tutte le strutture dedicate al tema sono di fatto aggregate lungo un’unica filiera che parte dal territorio ed, attraverso formule programmatorie diversificate (Comuni, Province, Regione, Parti sociali), costituisce un tessuto organico ad un tempo di supporto al lavoro autonomo e di controllo/manu-tenzione delle competenze e della competitività dei lavoratori.La legge regionale n. 10/95 (così come le altre due leggi di materia lavoristica, la 6 e la 24), sicuramente innovativa su molti punti, dev’essere considerata superata perché pensata in una fase storica immediatamente antecedente alle innovazioni di cui ora si dispone.

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Occorre quindi riprendere il percorso per restituire quella necessaria serenità ai soggetti locali e per recuperare prestigio e motivazioni. Il tutto per ricandidarsi a quel ruolo di “Regione pilota” che il Molise si stava conquistando. Passaggio obbligato, per una Regione piccola come la nostra, se non altro per accedere a nuove risorse finanziarie assolutamente indispensabili per controbilanciare le perdite determinate dalla programmazione strutturale 2000-2006.

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Essa, pur tesa alla congiunzione tra politiche formative e politiche occupazionali (si pensi alla sola elaborazione di una pianificazione triennale, valida per entrambe le filiere e necessariamente aperta alle strategie di tipo “macro”), non chiarisce bene il contenuto di “sistema” che dev’essere dato: questo si presenta sotto un aspetto sbilanciato in “attenzioni” astrattamente garantiste, senza individuare i nuclei decisionali delle politiche. D’altra parte costituisce un punto di non ritorno sotto l’aspetto della trasparenza (si pensi al solo sistema valutativo). Non approfondisce inoltre il tema dei soggetti intermediari (è previsto ad esempio un “albo” degli operatori, ma nulla viene detto sui requisiti dei soggetti attuatori), né quello dei soggetti pubblici attuatori (non una parola viene detta sui Comuni, al contrario sempre più soggetti attivi in politiche occupazionali che devono essere, come già detto, allo stesso tempo anche politiche di sviluppo locale). Estremamente vaga e persino velleitaria, risulta l’ipotesi di un Consorzio pubblico-privato, pensato secondo le logiche superate degli anni ’80 e poco in sinergia con gli attuali orientamenti. Infine ristruttura l’Assessorato secondo logiche più di gestione che di programmazione, dimostrando in tal modo di non avere ben chiari ruoli e funzioni istituzionali dei vari soggetti. La legge regionale n. 10 inoltre non affronta altri temi emersi in quest’ultimo periodo, in particolare quello del sistema degli “accreditamenti” (pensato sempre di più come alternativa a modalità valutative “a progetto” rivelatesi particolarmente complesse e lunghe) e quello della trasformazione dei CFP in Agenzie. Queste ultime, come vedremo, vanno pensate in relazione al territorio e dunque strutturalmente “dentro” le nuove politiche per l’impiego.Occorre dunque avviare una normazione di “seconda generazione” delle politiche lavoristiche a livello regionale ed in parallelo costruire un impianto di facile lettura e di semplice attuazione. La legislazione vigente, coglie infatti nodi fondamentali, ma lascia sfuggire un approccio di tipo organizzativo che risulta poco adeguato ed in taluni casi persino obsoleto. Il tutto si è tradotto – e la legge regionale n. 20 del 1999 ne è una testimonianza – in un insieme poco organico, a tratti illuminato da qualche buona intuizione, sostanzialmente appiattito sulle problematiche nazionali di riferimento, senza nessun vero valore aggiunto che avrebbe giustificato e motivato lo stesso “decentramento”. Il suo senso, le sue motivazioni.Specie in considerazione del fatto che ci troviamo dinanzi ad una materia in rapidissima evoluzione: da un lato l’insieme delle politiche lavoristiche, su cui si esercitano le forti pressioni comunitarie derivanti dai nuovi Articoli del trattato sul tema, il cosiddetto “Processo di Lussemburgo” (Trattato Comunità europea Titolo VIII, Artt. 125-130); dall’altro l’evoluzione del federalismo ed il citato nuovo Articolo 117 della Costituzione che decentra ed assegna competenze e poteri nuovi alle Regioni ed agli Enti locali.

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Il tutto si deve tradurre in una profonda riorganizzazione del rapporto pubblico/privato, che da un rapporto di mero committente/esecutore, si sposta verso funzioni più complesse. Il pubblico eserciterà, concordandole e condividendole, le sue funzioni di regìa, riservandosi il compito di monitorare e soprattutto quello di “valutare” i risultati; il privato fungerà da attuatore in un sistema in cui, attraverso forme di accreditamento e di valutazione, dovrà prevalere la migliore soluzione possibile al conseguimento dei fini strategici: maggiore occupazione ma soprattutto maggiore forza contrattuale in termini di professionalità della forza lavoro regionale e, in un mercato del lavoro sempre più

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5. Particolarmente delicato si presenta il rapporto con il mondo della scuola. Anche in questo caso, processi non governati di coinvolgimento rischiano di provocare rotture pericolose. Occorre avere ben chiaro che oramai è sul tappeto della discussione un modello (quello rappresentato dal Documento conclusivo del Gruppo di lavoro diretto dal prof. Bertagna) che prevede chiaramente un secondo pilastro di istruzione/formazione professionale superiore affidato alle Regioni. L’idea, peraltro non molto dissimile nella forma dalla precedente proposta del governo di sinistra, coglie a perfezione uno degli elementi presenti nel citato nuovo Articolo 117 della Costituzione: l’assegnazione alle Regione – come competenza esclusiva – “dell’istruzione e della formazione professionale”. Paradossalmente proprio la sua maggiore radicalità rispetto al modello di riforma della sinistra, contiene all’interno il principale motivo di preoccupazione. Il non-governo da parte della Regione di un processo di integrazione (l’incapacità di costruire sub-modelli regionali, adeguati e rispondenti alle esigenze del territorio) rischia di provocare pericolose rotture. Occorre stabilire con chiarezza funzioni e ruoli, “chi” eroga il servizio e chi controlla. Chi fissa gli standard di qualità. Chi governa il sistema e quali ne sono le componenti costitutive. La filiera del sistema integrato dell’istruzione e della formazione professionale costituisce infatti una filiera percorribile e “appetibile” da parte del privato (nel senso che risponde effettivamente al diffuso fabbisogno di professionalità tecniche intermedie), rispetto all’astratto percorso dell’assolvimento dell’obbligo nell’apprendistato declamato a gran voce dalla sinistra ma abortito ancora prima di nascere.Anche se al momento non è possibile prevedere il timing operativo, lo scenario di riferimento risulta dunque chiaro. L’interazione dei sistemi (di istruzione professionale e di formazione professionale) è destinata a diventare “la polpa” delle politiche regionali e queste devono garantire ad un tempo la sinergia complessiva con la filiera del lavoro (e con i suoi protagonisti, non solo istituzionali), e l’intersezione con risorse finanziarie diverse da quelle tradizionali. Specie per il mondo della scuola. E’ prevedibile infatti che il processo di “trasferimento” avverrà secondo gli schemi usuali: allo Stato continuerà a competere l’onere degli stipendi del personale trasferito più una parte di risorse per il rodaggio. Poi più nulla. Spetterà allora alle risorse regionali provvedere – ed alla loro principale fonte di alimentazione, il FSE. E’ facile immaginare cosa potrà accadere ad un sistema poco strutturato. Alla luce di tutte queste considerazioni, è possibile incominciare a fissare alcuni punti su cui confrontarsi con le parti nell’àmbito di un indispensabile processo di dialogo sociale che occorre assolutamente e nel più breve tempo possibile rilanciare.Nel corso del 1997 fu firmato un protocollo d’intesa tra la Regione Molise ed il Ministero della Pubblica Istruzione. Nel Rapporto ISFOL (“L’integrazione fra sistemi di formazione e di istruzione nel primo triennio di gestione del FSE”, Roma 1997) il nostro Protocollo viene

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definito di “Terza generazione”: <<La terza generazione di protocolli è frutto di approfondimenti e accordi tra responsabili del Ministero e delle Regioni ed è stata portata avanti in particolare dalle Regioni Lombardia, Liguria, Molise, Emilia-Romagna. Queste proposte di intesa rafforzano le strategie già individuate, ma sono più attente alle modalità di gestione ed attuazione poiché accanto al Comitato di coordinamento prevedono anche un organismo tecnico composto da operatori dei due sistemi che assista gli istituti e gli organismi di formazione professionale nell’attuazione dell’integrazione, che coinvolga le realtà istituzionali decentrate, che costituisca percorsi e moduli sulla base di una attenta analisi territoriale finalizzata a conoscere e a riconoscere (e quindi a valutare ed a certificare) l’offerta formativa confrontandola con le esigenze del mondo delle imprese. La proposta del Molise recepisce in particolare le innovazioni culturali contenute nell’Accordo per il lavoro e nella proposta di riordino dei cicli scolastici e ipotizza un sistema integrato di politiche attive del lavoro nel quale la formazione diventa un unico sistema di qualità, trasparente e coordinato tra i diversi attori e non è più uno strumento passivo di supporto ma un elemento strategico per l’individuazione e lo sviluppo delle potenzialità e delle vocazioni del territorio>> (cit. p. 51).Anche in questo senso sono necessari dei ritocchi alla legge 10/95. Il Protocollo però prevedeva l’istituzione di percorsi sperimentali che potrebbero essere attraversati, in particolare in relazione al tema dell’alternanza tra l’istruzione e la Formazione e fra entrambi questi sistemi e l’inserimento lavorativo. La logica insomma, che tende a creare degli spazi strutturati di dialogo tra i due sistemi al fine di renderli non alternativi ma sinergici, va ripresa e potenziata.

6. Qualche parola va ancora spesa per chiarire l’importanza delle politiche comunitarie. Il FSE costituisce il principale strumento (dal punto di vista comunitario di attuazione del cosiddetto “Processo di Lussemburgo”). Nella sostanza l’ossatura portante della nuova programmazione (anche di quella regionale) si muove nel contesto del quattro “Pilastri”: 1. MIGLIORARE L’OCCUPABILITA’ (affrontare la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata; passare dalle misure passive alle misure attive; promuovere un approccio improntato alla compartecipazione; agevolare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro) 2. SVILUPPARE L’IMPRENDITORIALITA’ (facilitare la fase di avvio e la gestione delle imprese; avvalersi delle possibilità di creare nuovi posti di lavoro; rendere il sistema fiscale più favorevole all’occupazione) 3. INCORAGGIARE L’ADATTABILITA’ DELLE IMPRESE E DEI LORO LAVORATORI (modernizzare l’organizzazione del lavoro; Sostenere l’adattabilità delle imprese) 4. RAFFORZARE LE POLITICHE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ (affrontare il problema della discriminazione tra donne e uomini; conciliare lavoro e vita familiare; facilitare il reinserimento nella vita attiva; favorire l’inserimento dei portatori di handicap nella vita attiva). Il FSE – il suo “allargamento” – diviene oramai uno strumento centrale tra varie filiere politiche: si tratta di una “centralità” fisica nel senso che tende ad innervare vari aspetti (lavoro, formazione, scuola, ma anche sviluppo e crescita) che va sicuramente governata

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con la necessaria intelligenza onde impedire una sorta di suo “monopolio” finanziario che rischia inglobare le filiere delle politiche nazionali ed appiattire il funzionamento regionale sulla routine. Il FSE dovrà quindi essere pensato come strumento sussidiario accanto ad altre cose: l’area del PIC (e del programma EQUAL), ad esempio, o quella di filiere nazionali (formazione continua, EDA, riforma del welfare, ecc.). O, ancora, all’evoluzione, in fase di accelerazione esponenziale, delle politiche comunitarie in materia di occupazione e sviluppo (si pensa al nuovo “Patto europeo per l’occupazione”, alla “società dell’informazione” o alle ultime riflessioni sui “Patti territoriali” ed al partenariato).

7. Nell’àmbito delle competenze sommariamente descritte si potrebbero implementare filiere che incidano in maniera più profonda sul sistema regionale della formazione professionale. L’orizzonte di riferimento è infatti costituito da politiche attive del lavoro, le quali potrebbero essere facilmente associate alle politiche di sviluppo (locale). In attesa di una riflessione più approfondita – e delle determinazioni del Governo in materia – si potrebbe pensare a:

a) potenziare e rilanciare un accordo quadro con le parti sociali in materia di politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione professionale;

b) una nuova legge regionale di inquadramento generale della materia, snella di semplice applicazione ed aperta ad accogliere eventuali novità in itinere;

c) ritarare in tale contesto il ruolo della Regione in quanto organismo di coordinamento del territorio e di interfaccia con le Istituzioni nazionali e comunitarie. L’Assessorato al Lavoro ed alla formazione, potrebbe diventare il “luogo” stesso della concertazione, terminale di filiere informative che nascono sul territorio ed osservatorio delle politiche del lavoro;

d) incoraggiare ed accompagnare il risanamento degli Enti di FP ed affrontare il problema degli operatori della F.P.. I primi – insieme ad atri soggetti – dovrebbero diventare Agenzie formative territoriali e potrebbero assolvere a tutte quelle funzioni attuative che rendono l’intermediatore privato più flessibile e rapido di quello pubblico, fungere da “antenne territoriali” nei confronti delle realtà soggettive ed imprenditoriali esistenti o potenziali, diventare i terminali di flussi informativi, sperimentare azioni innovative. Gli operatori (i quali dovranno comunque essere sottoposti ad una sostanziale revisione delle competenze) potrebbero essere impegnati sui vari fronti aperti. In quest’àmbito di problemi si colloca anche quello del rapporto con gli Istituti scolastici, specie con quelli professionali;Un secondo aspetto riguarda specificamente la regione ed i suoi Uffici, la semplificazione delle procedure:a. viene individuata una procedura più snella relativa alla semplificazione della programmazione (piani e procedure di valutazione, allargamento della procedura del “bando aperto”, ecc.). La procedura ipotizzata consiste nello sdoppiamento della fase progettuale. Una prima in cui i candidati dovranno inoltrare alla Regione una domanda su un formulario pluriennale strutturato

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estremamente sintetico ed una seconda in cui i progetti ritenuti idonei verranno cantierati a seguito di una apposita istruttoria regionale. La procedura prevede la presentazione di progetti “a grappolo” (combinazioni di più azioni) e la definizione di una soglia “minima” per progetto;b. ovvia conseguenza una semplificazione delle procedure di gestione, di attuazione e di controllo. Si potrebbe in questo senso prevedere uno sdoppiamento delle funzioni degli Uffici di vigilanza e di rendicontazione, assegnando al primo le funzioni del controllo (in particolare di quello in itinere) ed al secondo la redazione delle tabelle finali da inoltrare alle Autorità centrali e comunitarie per il rimborso; insomma si tratterà di rilanciare il “rendiconto in itinere” come elemento, ad un tempo di monitoraggio, di supporto alle attività e di controllo;c. si potrebbero studiare modalità al fine di accelerare le verifiche ed affrontare il problema della rendicontazione fino al 1994. Sul primo fronte gli studi già avviati in riferimento al progetto 492 (Ammodernamento del sistema di F.P.) tendono ad una “cablatura” dei flussi informativi e conseguentemente ad un riaccorpamento delle funzioni ispettive e di quelle dei controlli (implementando in maniera particolare la verifica in itinere). Il secondo aspetto riveste una particolare delicatezza. Per un verso risulta quanto mai difficile e persino velleitario tentare di risalire a spese sostenute nel corso degli ultimi 15 anni; per l’altro è impossibile continuare ad assistere ad una sorta di “immobilismo forzato” che blocca i processi innovativi e determina forme di contenzioso che hanno ricadute pensanti sulla funzionalità del sistema e sulla razionalizzazione delle procedure. L’ipotesi che potrebbe essere percorsa consiste nell’attivazione, sulla base di alcune iniziative avviate da altre Regione, di uno speciale “concordato” tra Regione ed Enti attuatori che chiuda definitivamente il contenzioso. Si ipotizza, a tal fine, l’istituzione di un apposito Comitato tecnico scientifico, coordinato dalla Regione, e comprendente i soggetti istituzionali coinvolti (ad esempio Ministero del Tesoro, Corte dei Conti, Guardia di Finanza) cui affidare il compito di elaborare una proposta legislativa appropriata.Restano infine gli aspetti più specifici legati al miglioramento la qualità dell’offerta formativa: costruire un sistema integrato significa sviluppare dei linguaggi comuni (scuola/formazione), ma anche delle progettualità. Purtroppo il “collasso” nella nostra Regione della sperimentazione della filiera dell’IFTS ha aggravato, almeno momentaneamente, la situazione finanziaria. Essa però ha consentito di stabilire alcuni legami e relazioni che devono essere sicuramente potenziate e sviluppate. Si tratterà di individuare quelle strutture che la riforma in corso assegnerà ala competenza regionale e costruire percorsi di integrazione articolati.

8. Ulteriore elemento di riflessione è rappresentato dall’accreditamento. Bisogna chiarire che si tratta di uno dei punti più delicati e di fortissimo impatto strategico. Dai “soggetti” che si accreditano infatti dovrà emergere l’attuazione del disegno del sistema regionale che viene prefigurato. Nel rispetto dell’Autonomia regionale, il Ministero del Lavoro ha assegnato all’ISFOL, nel quadro del PON Assistenza tecnica, il compito di definire meglio il quadro dei Criteri minimi – peraltro già definiti nelle linee generali dalla

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Conferenza Stato-Regioni – entro cui ciascuna Regione potrà articolare e precisare ulteriori criteri aggiuntivi. Le Regioni potranno accentuare o meno gli aspetti “imprenditivi” dei soggetti, la loro relazione con il territorio, il ventaglio dei servizi che essi dovranno offrire, ecc.Le riflessioni che seguono dunque intendono semplicemente costituire una traccia generale sulla quale solo il confronto con le parti anche quelle sociali e le determinazioni di carattere politico sono chiamate a disegnare i contenuti.La delibera della Regione Molise del 18 marzo scorso sulla costituzione di un sistema provvisorio di accreditamento non ha per il presente piano valore prescrittivo, ma acquisisce in prospettiva valore indicativo. Possono pertanto candidarsi sulla presente direttiva tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti, anche se non in presenza della certificazione di qualità e dell’iscrizione all’elenco previsto dalla suddetta delibera.Il sistema dell’accreditamento degli Enti di Formazione professionale, è stato pensato a partire dalla legge di riforma n. 196/97, al fine di conseguire il duplice obiettivo di:

a) semplificare le procedure di assegnazione connesse alle procedure di evidenza pubblica introdotte nella normazione nazionale a seguito delle specifiche direttive comunitarie in materia di appalti;e,b) per consentire una maggiore attenzione all’aspetto qualitativo dell’offerta formativa, tale da garantire ad un tempo i soggetti erogatori delle risorse (Regioni o Province cui il D.Leg. 112, Art. 142 assegna specifiche e nuove funzioni) e l’utenza (gli allievi) delle attività finanziate.Il tema è stato declinato in vari modi ed allo stato esistono anche esperienze maturate che possono consentirci un orientamento migliore in una materia sicuramente complessa perché poco praticata nel nostro Paese, ma ampiamente utilizzata in altri sistemi nazionali. Riflettendo allora sull’insieme delle esperienza maturate possono essere individuate due ordini di criticità, dal cui sviluppo organico e razionale dipendono gran parte delle sorti della formazione professionale in Italia e l’incremento delle sue potenzialità. Nelle linee generali potremo distinguere un modello di tipo “imprenditoriale” (secondo cui la formazione rappresenta un servizio la cui erogazione dev’essere ispirata ad un modello econometrico, nel senso che deve produrre utili) ed un modello di tipo “sociale” (secondo cui la formazione costituisce un elemento di integrazione all’offerta formativa complessiva e va a coprire quelle aree tematiche più legate ai temi dell’occupabilità e del rafforzamento della competitività della forza lavoro in quanto tale). Secondo questa linea allora i servizi formativi vanno erogati, per quanto più possibile, da soggetti rappresentativi di interessi sociali e per questo strutturalmente no-profit – non si dimentichi che la 196 non abroga affatto la 845, ma la integra –. Non è detto che il modello di tipo “imprenditoriale” sia di per sé superiore all’altro, tanto più se si pensa che il tipo di approccio “sociale” è presente nelle logiche del Fondo sociale ed ancor più nei suoi nuovi presupposti teorici (il “Processo di Lussemburgo” e la Carta sociale

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adottata dal Vertice di Nizza). Naturalmente va costruito un sistema articolato in cui possano trovar spazio entrambe le tensioni. L’imprenditività del sistema è infatti sinonimo di competitività e di offerta migliore di servizi che, dal punto di vista dell’intervento pubblico, non possono non essere interpretati nella loro funzione “sociale” e quindi estesi a quella parte della popolazione che esprime maggiore bisogno.Le criticità sono rappresentate:a) dalla necessità di garantire un sistema a scala regionale facilmente interfacciabile a livello interregionale e nazionale. Quest’elemento dev’essere considerato nella sua specialissima particolarità proprio nel Molise che, fortemente penalizzato dalla programmazione FSE 2000-2006, può trovare uno sbocco finanziario importante proprio nella interregionalità; b) dalla necessità di creare un sistema di monitoraggio in itinere di modo che gli “albi” da costituire non si trasformino in elementi statici; occorre dunque introdurre, mediante specifici accorgimenti, meccanismi di dinamicità – costante monitoraggio, sistema di manutenzione a punteggio, “premi” e “punizioni” ecc.).In questa duplice chiave va allora collocata anche la soluzione che viene adottata dalla Regione Molise.In questo senso si tratterà di creare:1) un sistema di accreditamento “tarato” sul modello ISFOL e sulle indicazioni della Conferenza Stato Regioni del 18 febbraio 2000.2) Fissare regole e procedure che meglio si attagliano al territorio, attraverso un ampio confronto con le parti ed in particolare con le parti sociali.

***

Il nuovo TITOLO V° della Costituzione italianaCon legge costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001 – supportata da apposito Referendum popolare – è stato emendato l’Articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana. Il nuovo testo recepisce alcune spinte al decentramento che avevano già connotato una parte significativa della prassi legislativa degli ultimi anni. In materia lavoristica basterà citare il Decreto legislativo n. 469/97, che trasferisce gran parte delle politiche del lavoro a Regioni e Province. L’Articolo costituzionale si inserisce inoltre in un contesto in forte evoluzione sui fronti lavoristici e dell’istruzione, con importanti processi di riforme in corso. Dal punto di vista giuslavoristico (allargando il concetto alle “politiche attive del lavoro” e quindi all’istruzione ed alla formazione professionale nonché a tutto l’àmbito di interventi finanziabili dal FSE) l’articolo fissa dunque le seguenti competenze:“Esclusive” dello Stato:

a) il secondo comma, lettera m): “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Come si vedrà più avanti – a proposito delle materie “concorrenti” – tale

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“determinazione” dovrebbe consistere nella esplicitazione di standard minimi di prestazioni pubbliche, rispetto alle quali – in fase di “attuazione” – ciascuna Regione può aggiungere elementi.

b) alla lettera n) dello stesso comma, le “norme generali sull’istruzione”. L’elemento di criticità intrinseco in tale affermazione apparirà più chiaro nel confronto con le competenze esclusive delle Regioni (cfr. più avanti).

c) a tali competenze, occorre aggiungere quelle dei rapporti con l’Unione europea (comma 2, lettera a). Questo punto risulta speculare con il successivo comma 6 dove si afferma che le Regioni “nelle materie di loro competenza partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione ed all’esecuzione (…) nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato”. Le Regioni sono dunque associate alla fase “ascendente” di formazione dell’atto comunitario, nel rispetto, sembrerebbe di capire, di una normazione di carattere più procedimentale che sostanziale (potrebbe pensarsi ad esempio all’associazione della Rappresentanza italiana, o di altri soggetti di raccordo; ma la normazione di dettaglio è tutta da costruire). Dal punto di vista del FSE tale principio non modifica quanto sviluppatosi, come prassi, in questi ultimi anni sia a livello di negoziazione che di attuazione. Il confronto potrebbe diventare però maggiormente strutturato ed anzi interessi “nazionali” e “regionali” potrebbero (meglio “dovrebbero”) convergere nel confronto con i Servizi comunitari. I Servizi comunitari potrebbero risultare favoriti da confronti univoci e meglio preparati in considerazione anche che la strategia Governativa (cfr. più avanti) è sostanzialmente in linea con quella comunitaria.

d) l’intervento dello Stato viene ancora richiamato da norme che gli assegnano “poteri sostitutivi”. Oltre il citato comma 2, lettera m), il principio viene ripreso nel successivo Articolo 120 della Costituzione, anch’esso di recente emendato, in cui si afferma che “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria”, estendendo dunque tale potere sostitutivo anche ad organismi gerarchicamente subordinati ed in genere attuatori di funzioni “delegate” dalle stesse Regioni (in questo senso esse dovrebbero prevedere nelle leggi di “delega”, nazionali e regionali, un principio sostitutivo analogo). Naturalmente resta da vedere in concreto cosa significhi questo: ad esempio in caso di mancata utilizzazione di risorse comunitarie, o di errate dichiarazioni di spesa, ecc.

e) occorre ancora richiamare, sempre al comma 2, la lettera o), che riconosce potestà legislativa esclusiva allo Stato in materia di previdenza sociale. Tale previdenza ha evidenti riflessi non soltanto in relazione alla tradizionale area coperta dalla previdenza pubblica ma anche in merito alla politica degli incentivi (particolarmente dal punto di vista di interventi di “decontribuzione”) e degli stessi ammortizzatori sociali. Del resto lo stesso Articolo 38 della Costituzione dispone che “i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

“Esclusive” delle Regioni:

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a) l’articolo 117, avendo “invertito” i termini della determinazione delle competenze, si sofferma poco sulle competenze esclusive delle Regioni, dovendo intendersi qui tutte quelle non comprese nel comma 2 (esclusività statale) o nel 3 (materie concorrenti). In questo senso il comma 5 precisa che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

b) occorre però precisare che tutto un àmbito di normazione (potremmo definirla di primo livello) viene esplicitamente sottratta alla potestà regionale. Si tratta, nel contesto della legislazione concorrente, della “determinazione dei principi generali”. C’è da chiedersi perché il legislatore abbia ribadito con una formula generale un concetto che era, proprio per una materia di nostro interesse, già stata espressa in precedenza. Al comma 2, lettera n) infatti è già prevista l’esclusività statale per quanto riguarda “le norme generali sull’istruzione”. probabilmente si tratta di un rafforzativo del principio generale.

Materie concorrenti:a) un primo elemento che può essere còlto è rappresentato dalla

tendenza complessiva della normativa in questione: le Regioni sono diventate pienamente titolari delle funzioni già loro trasferite in via amministrativa in tema di “mercato del lavoro”, con particolare riferimento alle politiche attive. Sussistono, in tale processo devolutivo, aree di concorrenza, su cui lo Stato non potrebbe intervenire con interventi di legislazione ordinaria.

b) si è dunque di fronte ad un processo di costituzionalizzazione di attribuzioni fondamentali, peraltro già in corso di attuazione da parte di Regioni e Province, con la costituzione, ad esempio, dei Centri per l’impiego e la gestione a livello territoriale di importanti funzioni in materia di interventi sul mercato del lavoro. In questo contesto vanno accuratamente individuate le competenze, onde evitare possibili conflitti. Esistono infatti almeno quattro livelli su cui si esercita una potestà concorrente in àmbito giuslavoristico (art. 117, 3° comma):

- tutela e sicurezza del lavoro;- professioni;- governo del territorio;- previdenza complementare e integrativa.

Come si vede sussistono in quest’àmbito anche aspetti all’apparenza singolari. Ad esempio il “governo del territorio”. Segno evidente che il legislatore pensava in questa circostanza alla definizione, anche a livello di “governo del territorio” di requisiti minimi e procedure codificate a livello centrale, rispetto alle quali potrebbero esercitarsi specifiche politiche integrative e/o aggiuntive. Il punto resta però particolarmente ambiguo ed insidioso.

c) d’altra parte l’Articolo 35 della Costituzione ribadisce che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”: la “Repubblica”, non lo Stato, per significare ancora la sussidiarietà delle competenze e l’unitarietà istituzionale del processo e delle strategie.

d) ai fini del nostro tema interessa però evidenziare alcune tipizzazioni che, sia pur in termini generali, sembrano alla base della

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stessa “concorrenza” nell’azione: in primo luogo va ribadito il punto m) del 2° comma (“la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) combinato con il 2° comma dell’Articolo 120 che richiama ancora una volta “in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Dunque sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che reclamano l’intervento della legislazione statale in maniera esclusiva in quanto devono essere garantiti su tutto i territorio nazionale: si tratta, sembra di capire, di funzioni in materia di definizione di standard di qualità minima del/dei servizio/i offerto/i, rispetto al quale la legislazione concorrente delle Regioni non riveste una funzione meramente “attuativa”, ma qualcosa di più: lo standard delle prestazioni può essere infatti arricchito di contenuti diversi.Altro elemento di concorrenza tra Stato e Regioni è rappresentato dalla “istruzione”. Il già citato punto n) del comma 2, ci aiuta a circoscrivere l’area della concorrenza: infatti vanno eliminate le “norme generali sull’istruzione” (anche in questo caso da identificare con standard, rispetto alle forme ed ai contenuti degli insegnamenti). Gli “istituti” della concorrenza potrebbero così essere identificati nell’apprendistato, nell’IFTS, nella formazione per gli adulti, nell’area delle prospettate “passerelle” tra i due canali dell’istruzione superiore, nella stessa interazione (aggiuntiva e non sostitutiva) di tutta la filiera scolastica. Anch’essa può essere “arricchita” a livello territoriale da prestazioni che possono di risultare aggiuntive rispetto allo standard da rispettare su tutto il territorio nazionale.

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SCHEMA GRAFICO SISTEMA:

SCENARIO:

ATTORI

IPOTESI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE

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Fabbisogni formativiIMPRESE

MERCATO DEL LAVORO:- occupati- disoccupati di LD- mobilità/LSU- giovani

OCCUPABILITA’:

- Misure di FSE- Leggi di settore

Sistema regionale delle politiche del lavoro:Funzioni strategiche:

- Governo- finanziamenti- Masterplan- controlli

Funzioni di gestione- gestione bandi- Agenzia per l’impiego- Controversie- Contrattazione decentrata- Province (Centri per

l’impiego)

Fabbisogni formativiIMPRESE

Sistema dell’offerta:- Enti di formazione prof.- Scuole pubbliche- Scuole private- Organismi bilaterali- Organismi privati

FUNZIONI PUBBLICHE:Regione/Agenzia regionale (Regione+Province+Privato), con funzioni di:

- Modellizzazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo

- Monitoraggio (Masterplan)

- Controlli

PRIVATO:- attività frontale :a) servizi (Enti di F.P.)b) formazione (scuole+Enti privati)c) Scuole Professionali *- Attività di monitoraggio e di supportoa) Soggetti misti- Attività di inserimento lavorativo:a) soggetti mistib) soggetti privati

*) considerate “private” in riferimento alla “riforma Moratti”

Regia e coordinamento: REGIONE MOLISE- PROGRAMMAZIONE – NORMAZIONE – CONTROLLI - MONITORAGGIO

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PARTE 2a

DIRETTIVA 2002 - 2006Di seguito viene proposta la Direttiva regionale relativa al periodo di programmazione fino al 2006.

Essa si basa sostanzialmente su due elementi:

a) la necessità di attivare un circuito virtuoso relativamente alla capacità di spesa del FSE, perduta nei due anni e mezzo di crisi istituzionale della Regione. Da questo punto di vista, considerando che realisticamente le iniziative non potranno essere attivate prima del prossimo mese di Ottobre, il periodo reale di programmazione di riduce a poco più di quattro anni.

b) Per restituire ruolo e funzione alla strategia regionale – che c’è e che può essere ricostruita anche a ritroso a partire da tutti i documenti prodotti nella precedente fase di programmazione – occorre che essa si doti di strumenti agili, alleggerisca fortemente le procedure burocratiche e si concentri maggiormente sui temi della valutazione e del monitoraggio.

Nella descrizione delle argomentazioni si è costruito uno schema logico che, parte dai riferimenti normativi essenziali, passa alle procedure attuative ed alla tipologia dei progetti, per giungere alla descrizione delle misure, ai costi ammissibili ed al formulario di candidatura.

Il concetto di valutazione sarà esteso all’intero periodo, cosicché il “nucleo” previsto dalla legge dovrà essere inteso quale “strumento” di supporto tecnico e strategico alla Regione e, ad un tempo, ai soggetti attuatori: il fine comune consiste nel proporre una offerta formativa all’avanguardia e soprattutto utile ai processi di sviluppo della nostra Regione. Quest’impegno costituisce un impegno e, allo stesso tempo, un valore che può e deve accomunare – soggetti istituzionali e privati – in un unico processo dal cui successo potrà dipendere l’utilizzazione o meno di una opportunità.

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La normativa regionale relativa alla presente Direttiva si iscrive all’interno delle normative regionali nazionali e comunitarie, alle quali si fa espresso riferimento per quanto non riportato.

Si evidenziano, di seguito, alcuni dei principali riferimenti normativi e documentali per il bando:

o Regolamento (CEE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 che reca disposizioni generali sui fondi strutturali ed in particolare il Cap. VI relativo alla sovvenzione globale;

o Regolamento (CEE) n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

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o Piano nazionale Obiettivo 3 approvato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale;

o Regolamento (CEE) n. 1685/2000 della Commissione europea;o Programma Operativo della Regione Molise approvato con decisione

della Commissione Europea in data 8.8.2000 n.2371; o Complemento di programmazione della Regione Molise approvato

con delibera della Giunta Regionale n. 1511 del 7.11.2000; o Delibera della Giunta Regionale n.1623 del 24.11.2000 in tema di

riorganizzazione del sistema formativo regionale, che prevede l’accreditamento delle strutture operanti nel suddetto settore.

o Legge regionale n. 10/1995o Legge regionale n. 27/2000

PROCEDURE

La presente Direttiva è imperniata attorno a due elementi:

a) la durata della programmazione è fissata dall’esercizio 2001 fino allo scadere della programmazione, al 31 Dicembre 2006;

b) la “taratura” finanziaria e l’articolazione di ogni “progetto” viene fissata su un importo minimo (pari a 500.000 Euro).

Uno dei limiti intrinseci nella programmazione del FSE è rappresentato dalla possibile frammentazione delle iniziative. Nel passato – e non solo in Molise – in effetti il FSE ha finanziato una serie enorme di micro progetti che hanno di fatto reso difficile a monte la valutazione ed il riferimento alle strategie regionali ed a valle una puntuale connessione tra i vari momenti dell’azione formativa (orientamento, counselling, ecc.) e della sua ulteriore evoluzione verso l’inserimento lavorativo o la creazione di lavoro autonomo.

Riteniamo che in Molise, dopo le numerose sperimentazioni degli anni passati, sia maturo un salto di qualità progettuale finalizzato a collegare in maniera più organica progettazione e programmazione ed attuare una maggiore coerenza con le strategie regionali..

Si tratta di pensare ad una serie di elementi- integrazione (verticale ed orizzontale)- pluriannualità, - valutazione (ex ante, in itinere ed ex post), - monitoraggio. Per ottenere questi obiettivi si è ipotizzato di agire sulle due leve (del timing e dei finanziamenti) i quali, rispettosi delle attuali leggi regionali (in particolare non risulta violata la norma della legge 10/95, sulla annualità dei Piani, dal momento che la Direttiva si attuerà mediante interventi “annuali” anche se collegati tra di loro), consentono una seria impostazione della strategia regionale. Se dal punto di vista dei soggetti attuatori, sarà possibile sperimentare davvero e completamente azioni integrate da collocare in uno scenario cronologico ampio, grandi spazi di interventi di regìa saranno possibili proprio per la Regione, la quale: a) potrà anch’essa procedere a momenti di valutazione in itinere, sul campo, avendo

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assolto alle funzioni di individuazione dei progetti a monte e b) potrà concentrarsi sui momenti più tipici dell’azione di governo, consistenti nella fase di accreditamento dei soggetti attuatori, nel monitoraggio (fisico e finanziario) e nella valutazione (in itinere ed ex post).

Non c’è dubbio che una articolazione così complessa richiede una sostanziale semplificazione e sburocratizzazione delle procedure attuative. La convenzione (4), dovrà farsi carico di tutti quegli elementi di flessibilità, da attuare nel corso dei prossimi anni e che verranno definiti nel corso del tempo. Questo significa che uno “schema procedurale” va tracciato fin da adesso, onde evitare tutte quelle criticità che comportano rischi dal punto di vista finanziario. Ma ad esso dovranno corrispondere, anno per anno, le necessarie integrazioni di manutenzione.

L’impianto generale richiede i necessari finanziamenti ed in particolare una sostanziale e profonda velocizzazione dei pagamenti. Se infatti il nuovo FSE accetta la logica del “rimborso” – tipica degli altri Fondi strutturali – è evidente che dovranno per quanto possibile essere attuate procedure analoghe ed in linea con la problematica degli appalti. Maggiori controlli in itinere, maggiori elementi di monitoraggio. Il problema si sposta dalla “legittimità” della spesa alla sua “ammissibilità”, fermo restando il principio comunitario dei Costi effettivamente sostenuti e della loro certificazione.

In pari tempo, i ritardi accumulati in tema di accreditamento rendono difficile una determinazione ex ante della tipologia dei soggetti candidabili. Sappiamo, dall’Articolo 27 della legge regionale n. 20/99, che il modello di riferimento è rappresentato dalle Agenzie formative territoriali, ma si tratta dell’enunciazione di un principio che, se evoca sicuramente tutti i temi dello sviluppo locale, è ancora tutto da costruire.

Per questo motivo occorre ancora di più introdurre fin da ora tutti quegli elementi di strategia di lungo periodo che è possibile determinare e, partendo di qui, procedere alla definizione di un primo quadro strategico generale da approfondire e completare nel corso dei prossimi anni.

In particolare:

a) Il primo elemento tende a restituire quell’elemento di certezza, indispensabile ai promotori di azioni formative (scuole, Enti di formazione professionale, ecc.) che saranno sottoposti al processo di accreditamento e che dovranno in qualche modo adeguare la loro programmazione interna alle scadenze ed ai ritmi della programmazione regionale. Tale articolazione può inoltre consentire alla Regione di recuperare i ritardi accumulati e sfuggire ai rischi di disimpegni e conseguenti riduzioni delle già esigue risorse.

L’articolazione della procedura si compone dei seguenti passaggi:

4 ) Nelle norme di attuazione, in corso di elaborazione, si pensa a questo proposto di superare il principio, sinora perseguito, della convenzione unica ed uguale per tutti, ma di proporre solo alcuni elementi minimi indispensabili a cui possono essere aggiunti elementi “personalizzati” che andranno concordati caso per caso.

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1. Ciascun soggetto presenterà la propria candidatura sull’apposito “Formulario” (cfr. Allegato C); la candidatura può essere di tipo monomisura, plurimisura, annuale o pluriennale (cfr. più avanti);

2. La Regione Molise procederà alla valutazione dei progetti presentati ed approverà una graduatoria di merito (per ciascuna misura);

3. I soggetti collocati in maniera utile verranno invitati a presentare (entro un congruo termine dalla notifica) il progetto esecutivo; si procederà, con un modello libero di progettazione. Il Nucleo analizzerà il progetto, convocherà i soggetti e redigerà un apposito “RAPPORTO DI CANTIERABILITA’” nel momento in cui riterrà il progetto completo in tutte le sue componenti ed omogeneo a quello approvato in fase di prima valutazione (FASE A, cfr. più avanti);

4. Per i progetti monomisura degli Assi D1, D2 ed F1, si procede mediante procedura a sportello;

5. Sarà stipulata un’unica convenzione, in cui saranno indicate le azioni approvate, le clausole in merito al processi di accreditamento, le norme attuative, le procedure relative alla definitiva cantierabilità dei progetti; qualora si tratti di raggruppamenti (ATI, Consorzi o altro), le relative convenzioni verranno stipulate con il soggetto mandatario;

6. Per ciascuna annualità (dal 2002 al 2006) e per ciascuna misura verranno fissate le soglie finanziarie e verrà redatto un apposito elenco dei progetti collocati in posizione utile; per i progetti pluriannuali, sulla base delle indicazioni dei proponenti le quote finanziarie verranno ripartite sugli esercizi finanziari individuati dal soggetto candidati all’atto della presentazione dei progetti e nell’àmbito delle disponibilità. In caso di eccessive richieste finanziarie su una misura, si farà riferimento al punteggio ottenuto. I soggetti idonei che non potranno, per tale motivo, essere finanziati su una annualità, verranno automaticamente spostati sulle annualità seguenti.

7. Le attività saranno avviate nei tempi che verranno concordati in sede di valutazione ed a seguito di apposito nullaosta regionale.

Essendo in itinere i processi di accreditamento, nel momento in cui le procedure saranno adottate (e fermo restando le attività in corso di svolgimento) in forma definitiva, verranno automaticamente depennati dalla graduatoria tutti quei soggetti che non avranno conseguito l’iscrizione all’Albo regionale. In caso di ATI o altro tipo di raggruppamento si farà riferimento al soggetto mandatario.

b) Il secondo elemento è teso a consentire una integrazione “vera” – e non meramente dichiarata – attraverso la predisposizione di progetti “complessi” ed articolati in più misure ed Assi di

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riferimento. Dovrà essere bene evidenziata la finalità dell’iniziativa, i suoi obiettivi in termini di occupabilità (ovvero rafforzamento delle competenze professionali) e di occupazione (inserimento o reinserimento lavorativo) ed il suo conseguimento attraverso l’intera gamma delle azioni cofinanziabili dal Fondo sociale.

L’ “integrazione”, è naturalmente un processo complesso. Agisce a più livelli se ne possono indicare sostanzialmente tre:- Integrazione trasversale, ovvero tra le azioni che è possibile attuare e che devino essere connesse tra di loro da una logica. Si ritiene in questo senso importante sottolineare la “LOGICA DI FILIERA” nel senso che saranno premiate quelle iniziative che interagiscono con un’intera filiera lavorativa/produttiva/economica (ad esempio il tessile, l’artigianato artistico, ecc.), ne analizzano i vari aspetti ed i fabbisogni firmativi ed occupazionali, ed intervengono con idonee misure. - Integrazione orizzontale, consistente nell’individuazione dei soggetti idonei alla attuazione delle varie azioni previste (scuole, Agenzie formative, Aziende), nell’assegna-zione a ciascuno di un ruolo, nell’interrelazione complessiva con il territorio di riferimento – ad esempio, definendo con precisione, il valore aggiunto e permanente del progetto, rispetto al fabbisogno individuato – . Tale logica mira a favorire il raggruppamento dei soggetti: sarà allora possibile accogliere anche candidature da parte di ATI (intenzionali nella fase di progettazione), di consorzi o di altre forme associative.- Integrazione verticale, consistente nella combinazione di più azioni. La logica prescelta mira a premiare anche progetti a “grappolo” in cui possano essere previste più azioni (formative, consulenziali, di assistenza tecnica, di placement, di outsourcing, o altro) convergenti al conseguimento dell’obiettivo prefissato. Tale “integrazione” è naturalmente estesa anche alle azioni specifiche della Direttiva (cfr. l’Allegato A e lo schema posto dopo il Glossario)Ciascun progetto dovrà essere pertanto di almeno 500.000 Euro.

Schema (indicativo) di alcune possibili elementi, combinabili tra di loro:

EX ANTE1. Individuazione utenza2. Azioni di sviluppo locale3. Dialogo sociale4. Preformazione5. Orientamento

IN ITINERE3. Counselling4. Formazione d'aula5. Formazione a distanza6. Stages7. Inserimento nel lavoro8. Orientamento9. Azioni di accompagnamento10. Sostegno allo start-up11. Aiuti

EX POST12. Orientamen

to al lavoro 13. Placement14. Collegamen

ti transregionali o transnazionali (ovvero ad azioni di Equal o altro)

15. Start-up16. Inserimento lavorativo

TRASVERSALI14 Studi e

ricerche15 Tutoraggio16 Assistenza

tecnica17 Pubblicità18 Analisi

SWOT19 Ecc….

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Alla valutazione ordinaria saranno sottratti i secondi anni ed i proseguimenti, già finanziati ed approvati con la Direttiva 2000-2001. Tali progetti saranno valutati (facendo esclusivamente attenzione alla coerenza con il progetto già presentato ed approvato) ed immediatamente convenzionati ed autorizzati all’avvio delle attività.

TIPOLOGIE DEI PROGETTI

I progetti che possono rispondere al bando per ottenere dei finanziamenti FSE devono rientrare nelle seguenti due tipologie:

Progetti plurimisura . Si tratta di complessi/integrati che prevedono la realizzazione di una pluralità di attività/azioni/iniziative che possono anche rientrare in più assi o misure o eventualmente in altre fonti di finanziamento. Tali progetti dovranno contenere almeno un modulo di orientamento ex ante ed uno ex post.

Per la Formazione a distanza, potranno anche essere ipotizzati accordi intraregionali e pluriaziendali.

In particolare, per i progetti formativi comprendenti corsi di almeno 200 ore, è fatto obbligo di:

o inserire almeno un modulo formativo relativo all’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali;

oppure:

o adottare, nell’ambito del progetto, anche modalità di insegnamento o operative riferibili a tecnologie della "società dell’informazione".

L’importo minimo (con l’eccezione delle iniziative di formazione continua a sportello) per ogni progetto, con l’eccezione dei casi indicati in maniera specifica, è pari a 500.000 Euro.

Questi progetti potranno inoltre essere:

- Annuali (se la loro azione si esaurisce nell’àmbito di un solo anno solare). In questo caso i soggetti attuatori dovranno indicare da subito a quale esercizio si riferisce la candidatura.

- Pluriannuali (se la loro azione si riferisce a più esercizi finanziari). Anche in questo caso i soggetti dovranno indicare le annualità di riferimento e le quote di finanziamento richieste relativamente a ciascuna annualità.

Progetti monomisura . Si tratta di progetti di formazione continua inseribili negli elenchi a sportello, definiti più avanti. Per tali progetti non sussiste un limite finanziario minimo o massimo (tranne, ovviamente, se si tratta di aziende, l’applicazione del regime di “aiuti alla formazione”, più avanti descritto). Le spese di progettazione non possono eccedere il 5% dell’intero progetto e fino ad un massimo di 4.000 Euro.

- Si procederà ad una analisi tesa a verificare la coerenza con i contenuti delle misure di riferimento e procederà a redigere in ordine di protocollo 4 elenchi l’anno, con le seguenti scadenze di massima:

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- 31 marzo- 30 giugno- 30 settembre- 31 dicembre

- la giunta regionale approverà gli elenchi alle scadenze indicate e saranno finanziati i progetti fino ad esaurimento delle risorse delle Misure interessate.

Le domande per entrambe le tipologie di progetti dovranno essere inoltrate all’Assessorato alla Formazione professionale, sulla modulistica di cui al successivo allegato C.

Per una più approfondita descrizione delle tipologie di progetti cfr. più avanti il capitolo sulla Valutazione.

DURATA DEI PROGETTI

La durata è legata alla complessità ed alla articolazione delle azioni contenute nei progetti presentati. La durata delle azioni viene indicata nella Fase A di preprogettazione (cfr. più avanti) e definita nella Fase B, in accordo con il nucleo di valutazione e con la Regione.

Tutte le attività dovranno tassativamente concludersi entro il 31.12.2007. Le spese dovranno essere sostenute entro un anno dalla conclusione delle azioni.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI SOGGETTI PROPONENTI

Tutti gli organismi privati dovranno, insieme alla domanda di partecipazione, presentare alla Regione, pena la esclusione dal bando:

o atto costitutivo e statuto (redatto a norma del Capo II , Artt. 14-35 del Codice Civile e redatto a norma degli Artt. 2699-2700 dello stesso Codice), in originale o copia conforme (Certificato di vigenza) se si tratta di Associazioni, Enti o Istituti di ricerca, Fondazioni. Gli Atti dovranno essere muniti di sottoscrizione autenticata a norma di legge e tutti gli organi previsti dovranno essere, alla data di inoltro della domanda, nella pienezza dei loro poteri e funzioni;

o il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e copia conforme dell’Atto costitutivo e dello Statuto se si tratta di imprese o società.

Sono esclusi da tale obbligo tutti gli organismi che hanno già prodotto tale documentazione alla Regione ed a condizione che non siano intervenute trasformazioni.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI, CRITERI DI VALUTAZIONE E TEMPI DELLE ISTRUTTORIE.

PROGETTI ANNUALI-PLURIANNUALI-PLURIMISURA

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La valutazione viene intesa come una fase processuale che deve partire da un primo nucleo concettuale per arrivare alla cantierabilità dell’idea.

Pertanto il percorso valutativo, che si intende “aperto” per tutto il restante periodo di programmazione sarà impostato attorno a due momenti:

FASE A

1) I soggetti candidati inoltreranno alla Regione Molise la loro proposta sull’apposita modulistica allegata alla presente direttiva.

2) Il nucleo di valutazione – composto ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10/95 – valuterà i progetti e redigerà una graduatoria di merito basato sui criteri specifici e generali indicati nelle singole misure.

3) A seguito della definitiva approvazione da parte degli Organi competenti della Regione Molise, secondo le procedure fissate dalla l.r. n. 10/95, si passerà alla fase successiva.

FASE B

I promotori che avranno progetti ritenuti idonei nonché collocati nell’ “area della finanziabilità”, saranno invitati a presentare – su modulistica libera – i progetti esecutivi.

Il Nucleo di valutazione potrà chiedere tutte le integrazioni necessarie e procedere ad audizioni. In tale contesto verranno anche concordate con la Regione le modalità attuative, il cronogramma, ecc. Di tali incontri verrà redatto un apposito verbale congiunto. Costituiranno criteri di redazione (5):

5 ) Si fornisce a titolo semplificativo un primo indice del progetto esecutivo di fase B: MOTIVAZIONI E FINALITA' DEL PROGETTO Tipologie di progetto comprendenti azioni rivolte a persone Descrizione ed analisi delle opportunità e delle prospettive occupazionali a breve o medio termine collegate al progetto (persone inoccupate). Descrizione delle necessità aziendali e delle necessità di adeguamento professionale, stabilizzazione occupazionale (persone occupate anche con contratto a causa mista) Descrizione delle finalità perseguite dal progetto e del carattere di rilevanza della formazione Tipologie di progetti comprendenti azioni di accompagnamento e di sistema Analisi delle necessità in rapporto al contenuto delle diverse azioni e tipologie di progetto Descrizione delle finalità perseguite dal progetto e risultati attesi.DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA PROGETTUALE Per le tipologie di progetto rientranti in azioni rivolte a persone - Descrizione dei fattori di processo e di contesto in grado di massimizzare l’investimento formativo (combinazione di attività, opportunità, strumenti in grado di accrescere la profes-sionalità e 1’occupabilità – forme collaborative e partenariali – azioni per la riconoscibilità e certificabilità competenze – rimozione di ostacoli alla partecipazione. controllabilità e regolabilità dei processi....). Eventuali integrazioni con i PIT- Descrizione degli eventuali collegamenti rispondenti a principi di integrazione e concentrazionePer le tipologie di progetto rientranti in azioni di accompagnamento e di sistema Descrizione dei fattori di processo e di contesto volti ad accrescere l’efficacia del progetto (partnership sociali, istituzionali, economiche, scientifiche, professionali – innovatività delle prassi, dei modelli....)ARCHITETTURA DEL PROGETTO -Descrizione della attività che compongono la struttura del progetto, cronogramma Attività indirette quali: analisi fabbisogno, ricerche e studi. pubblicità e informazione,

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- la coerenza con il progetto approvato in Fase A;- la completezza della proposta formativa;- l’individuazione della filiera produttiva di riferimento, con il profilo professionale e l’obiettivo specifico da conseguire- coerenza dei costiIl nucleo di valutazione e redigerà un “RAPPORTO DI CANTIERABILITA’”, sulla base del quale, d’intesa con i soggetti attuatori, la Regione Molise concerà l’apposito ed indispensabile nulla osta all’inizio delle azioni. Tale rapporto conterrà una valutazione complessiva dell’iniziativa, le motivazioni della sua omogeneità al progetto di Fase A, una valutazione dei costi/benefici dell’iniziativa e tutte le altre osservazioni (ivi comprese eventuali prescrizioni) del caso.

Sarà in ogni caso riconosciuto una retroattività, relativa alla progettazione di Fase A relativamente solo ai progetti ammessi alla Fase B.

PROGETTI A SPORTELLO-MONOMISURA

A tale procedura sono sottratti i progetti inerenti la “formazione continua” di tipologia “monomisura” principalmente previsti dalle misure D.1, D.2 ed F.1. In questi casi, oltre a prescindere dalla soglia finanziaria minima di riferimento, si procederà a sportello:

- l’Assessorato procederà alla raccolta dei progetti, alla loro valutazione di coerenza e di fattibilità

e

- ogni tre mesi pubblicherà le relative graduatorie.

La graduatoria si intenderà esaurita quando tutte le azioni riportate saranno state finanziate. I soggetti i cui progetti saranno stati ritenuti idonei hanno l’obbligo di iniziare le attività entro due mesi dalla notifica da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale periodo la concessione del finanziamento si riterrà estinto.

PROGETTI PIT

Il POR Molise prevede che i PIT (Progetti integrati territoriali) possano essere finanziati per quanto riguarda il FSE attraverso le seguenti misure: A.1; A.2; B.1; D.1; D.2 ed F.1, per una soma complessiva del 25% delle risorse.

selezione partecipanti. promozione partnership, formazione formatori, monitoraggio e valutazione in itinere, valutazione finale. Attività dirette quali: orientamento - bilancio competenze - formazione e modalità

formative specifiche l'aula, laboratorio, stage, FaD, assistenza on the job per occupati....) promozione dell’occupazione (tutoring per l’autoimpiego, tutoring di primo inserimento) -Descrizione delle attività indirette (obiettivi e risultati. fasi e modalità di sviluppo. contenuti e risultati intermedi. risorse impiegate) -Descrizione della attività dirette (risultati. contenuto. modalità. risorse) (descrizione del contesto organizzativo economico di riferimento. della professionalità, dei risultati formativi. professionali occupazionali. dell’attività di orientamento. del percorso formativo articolato in moduli e U.D., di certificazione, di promozione dell’occupazione ) -Descrizione delle condizioni di fattibilità del progetto (sedi di svolgimento delle attività e caratteristiche, attrezzature, tecnologie e supporti didattici, risorse professionali) -Descrizione del piano finanziario

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In considerazione del non allineamento tra il presente bando e quello PIT, è difficile fissare precisi criteri di priorità. Nelle singole misure

Per questo motivi si indicano alcuni elementi che le candidature che intendono in parallelo collocarsi sul PIT dovranno considerare.

Il successo di un programma comunitario dipende in larga misura dall’attuazione di alcuni principi e dall’applicazione di talune metodologie indicate dagli stessi Regolamenti comunitari. La fase di programmazione 2000-2006, si caratterizza per una forte innovazione: da un lato, infatti, si rafforza la strategia per l’occupazione che diviene uno degli elementi di misurazione dell’efficacia degli interventi attuati; dall’altro i processi connessi alla introduzione dell’Euro (con gli interventi sul quadro macroeconomico generale) che consentono alle politiche di coesione di potenziare gli aspetti più legati al territorio ed all’economia “reale” – di qui una ripresa di tutta la tematica dello “sviluppo locale” – di cui il P.I.T costituisce elemento – che rappresenta una delle priorità, assieme alla “società dell’informazione” ed alle “pari opportunità” di tutta la nuova programmazione strutturale – .

Dal punto di vista dei P.I.T, tutto questo significa che dovranno emergere in modo particolare due elementi: uno rappresentato dall’innovazione di tipo procedurale (le modalità dello sviluppo locale e del cosiddetto processo bottom-up), l’altro di tipo contenutistico ed incentrato sui “modi” e sul senso dell’integrazione. Questo concetto si presta infatti a più, possibili e legittime, interpretazioni:

- secondo un primo percorso l’integrazione sarà di tipo “orizzontale” e coinvolgerà il maggior numero possibile di soggetti locali adeguandosi a “variabili” contenutistiche offerte dalla programmazione regionale;

- secondo un processo di tipo “ascendente” tra i vari livelli istituzionali secondo una scansione configurata sui criteri del NUTS comunitario (6)

Lo “sviluppo locale” però conterrà un ulteriore elemento di ricchezza: si tratta della predisposizione di una capacità dell’intero territorio di riferimento, di intercettare ed elaborare criteri e principi di natura “trans-locale”. Pensiamo in particolare alla realizzazione di alcuni principi comunitari. In particolare vanno tenuti presenti i seguenti elementi:

- complementarietà: secondo cui gli interventi vanno inseriti nel quadro generale della programmazione nazionale che possono completare o sostenere (e dal punto di vista finanziario far agire l’altro principio, quello dell’addizionalità).

- concentrazione: secondo cui quanto più gli interventi sono concentrati su aree o su tipologie di beneficiari definite, tanto più essi possono avere successo. In questo senso occorre tener conto che uno dei principi “politici” degli stessi Fondi strutturali mira alla risoluzione “permanente” delle criticità individuate.

6) “ Nomenclatura delle Unità territoriali statistiche”:<< Trattasi di unità di misura territoriale che, determinata appunto, seppur non esclusivamente, in termini di popolazione, consente una divisione di ciascun Stato membro in livelli sempre più piccoli di riferimento statistico (dal I, il livello più ampio, al V, il livello più piccolo)>>. (cfr. F. Gagliardi, Le politiche per lo sviluppo delle risorse umane in Europa, il Mulino 2001).

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L’aspetto della complementarietà viene risolto attraverso un collegamento più complessivo con l’insieme dei documenti programmatori inerenti il territorio regionale. In particolare, il “Quadro di Riferimento Regionale”, il “Piano di Sviluppo Rurale”, il “Piano di Sviluppo regionale ecc.

La metodologia dovrà far ricorso in modo particolare al metodo della concertazione e dello “sviluppo locale”. Tale strumento si presta in maniera particolare ad un collegamento organico – ovvero pienamente consapevole – di tutti gli attori con le politiche di sviluppo attuate. L’idea di fondo (chiaramente espresso dal Trattato UE, cfr. Art. 159 sulla “coesione”) è quella di determinare “processi virtuosi” in grado di costruire capacità (umane e strumentali) sul territorio di modo che questo sia messo nelle condizioni di elaborare un proprio “modello di sviluppo”, di saperlo inserire nel contesto delle politiche comunitarie, per poterlo alimentare con risorse finanziare pubbliche e private.

La condivisione delle idee forza ha costituito un primo significativo terreno di confronto che ha consentito di precisare procedure concertative e metodologie che, benché per motivo di tempo sono risultate piuttosto “compresse” sull’esigenza di rispettare la specifica procedura del P.I.T, possono essere considerate come propedeutiche ad un ulteriore sviluppo.

Tutte le analisi, insieme alle Idee forza dovranno rappresentare la premessa metodologica necessaria alla definizione dell’analisi SWOT richiesta dalla procedura. Occorre precisare che la metodologia SWOT pone l’accento sugli aspetti”soggettivi” della percezione del territorio, più che sulla mera aggregazione dei dati socio economici. SWOT è infatti acronimo delle parole strenghts (punti di forza), weakenesses (debolezze) opportunities (opportunità) e threats (minacce e rischi). Si tratterà dunque di aggregare soggettività ed oggettività attorno ad elementi la cui condivisione costituisce di per sé elemento di successo. Non a caso nelle due ultime Comunicazioni (7) sul tema dello sviluppo locale, la Commissione europea pone l’accento su una strategia pensata come “risultato” di processi articolati su più parti: “La strategia dovrebbe consistere in: delimitare l’area locale; stabilire una diagnosi locale dei punti di forza e dei punti deboli; identificare gli attori potenziali e sviluppare meccanismi per coordinare i loro input; analizzare le opportunità e le minacce relative all’occupazione nel territorio in questione; e coinvolgere le autorità regionali e nazionali, prendendo le mosse dal pertinente piano nazionale d’azione per l’occupazione” (8) .

L’approccio bottom-up viene così sviluppato in tutte le sue possibili implicazioni, secondo un processo di destrutturazione delle analisi (meglio delle autoanalisi) del territorio ed un successivo riaccorpamento che ne consenta una maggiore intelligibilità ed una più corretta e coerente gestione.

7) Cfr. COM (95) 273 del 13 Giugno 1995 (“una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo ed occupazione”); COM (2000) 196 del 7 Aprile 2000 (“Agire a livello locale in materia di occupazione – dare una dimensione locale alla strategia europea per l’occupazione”); COM (2000) 629 del 6 Novembre 2001 (“Rafforzare la dimensione locale della strategia europea per l’occupazione”).8) Cfr.COM (2000) 629, p. 10.

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Lo sviluppo locale diviene così uno snodo in cui effettivamente interagiscono istanze di politica economica, di politica sociale e di “governance”.

Dal punto di vista procedurale:

- nella FASE A si terrà conto delle dichiarate e possibili partecipazioni a consorzi e/o progetti riconducibili esplicitamente alla procedura PIT, valorizzando gli elementi dello sviluppo locale in genere. Tale partecipazione dovrà essere dimostrata attraverso: a) lettere di intenti del soggetto promotore PIT, b) motivazioni inerenti l’integrazione della proposta FSE nel contesto PIT e c) ogni altra informazione utile a valutare la proposta come elemento organico del PIT.

- In questo senso, in FASE A, verranno particolarmente valutati, in finzione PIT o più in genere di sviluppo locale le voce relative alla “Integrazione dei soggetti proponenti” ed ai “Percorsi integrati”

- In Fase B, nel momento in cui il Bando PIT avrà fissato i soggetti attuatori, si procederà in fase di revisione annuale alle necessarie integrazioni.

DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITA’

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Molise e non possono essere commercializzati o ceduti dai soggetti attuatori dei progetti stessi.

Quanto al regime giuridico-economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente bando si prevedono i seguenti casi:

a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione acquisisce il pieno diritto esclusivo ed incondizionato di sfruttamento commerciale secondo le norme di diritto di ingegno e d'autore; il soggetto attuatore ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali.

La convenzione per l'affidamento dell'attività al soggetto attuatore potrà regolare in maniera più puntuale i casi a) e b). E' fatta salva la possibilità per la Regione Molise di aderire ad accordi tendenti ad un più efficiente utilizzo della licenze, previa valutazione economica dell'operazione.

Specifiche per la realizzazione di materiali cartacei e multimediali.

Tutti i prodotti multimediali e cartacei prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione dovranno uniformarsi, per quanto possibile, agli standards che saranno adottati dal Progetto Informazione e pubblicità finanziato dal Ministero del Lavoro alla Regione Molise e realizzato dalla società Molise Dati s.p.a. (progetto n. 940028).

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

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Le candidature devono pervenire all’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Molise, v ia S. Antonio Abate 236, Campobasso entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente Bando e, comunque, non oltre le ore 12.00 del giorno corrispondente alla data di scadenza.

Le candidature di FASE A vanno presentate nel numero di 2 copie, utilizzando, tranne i casi espressamente previsti, esclusivamente la modulistica allegata (Allegato C); le schede vanno compilate con sistemi di video scrittura o di dattiloscrittura.

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata in regola con le vigenti normative in materia di bollo e firmata dal legale rappresentante dell’organismo presentatore o da un suo delegato.

Le domande inviate tramite servizio postale dovranno pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e comunque entro e non oltre la scadenza del termine di presentazione indicato nel bando. Saranno considerate trasmesse in tempo utile le domande con data di spedizione coincidente col giorno di scadenza.

La Regione garantisce l’informazione sulla direttiva presso la sede dell’Assessorato alla Formazione Professionale, via Sant’Antonio Abate n. 236 – Campobasso. Inoltre, il presente bando è reperibile in internet nel sito della Regione Molise:

www.regione.molise.it/formazione

Le imprese dovranno avere la sede legale nella Regione Molise; diversamente potranno accedere ai finanziamenti solo per quei lavoratori impiegati, da stabilizzare o da assumere in stabilimenti o uffici localizzati nella Regione Molise.

I progetti presentati da organismi quali le associazioni temporanee di impresa potranno essere di tipo intenzionali, fermo restando che alla stipula della convenzione il rapporto tra i partner dovrà risultare perfezionato.

Alle azioni non possono essere ammessi cittadini di paesi diversi da quelli dell’Unione Europea, con eccezione degli immigrati regolari.

Particolare priorità verrà offerta ad emigrati italiani di origine molisana con doppia nazionalità. Tale priorità comporta la possibilità per i soggetti proponenti di effettuare parti di azioni formative in Paesi stranieri extracomunitari.

Ogni difformità rispetto alla modulistica di riferimento (Allegato C) sarà considerata motivo di non valutabilità del progetto.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile del Settore/Servizio Formazione Professionale pro tempore ovvero il Direttore Generale della competente DG.

AIUTI ED INTERVENTO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

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Regime di aiuti alla formazione per le imprese della Regione Molise

Le imprese non possono godere di un regime di aiuti superiore ai massimali di seguito riportati.La disciplina si applica ai progetti formativi impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Le imprese possono scegliere fra il seguente regime e il regime “de minimis”.La scelta fra i due regimi viene effettuata dalle imprese che la comunicano all’amministra-zione competente unitamente alla presentazione del progetto. In caso di mancata comunicazione, si applica la disciplina prevista dal Reg. 68/2001.

Per l’applicazione dei massimali si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE

formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell’applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel catalogo regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l’inserimento nel catalogo stesso. L’attestazione in merito viene fornita dalla Regione o dalla Provincia competente.

b) ZONE ASSISTITE E ZONE NON ASSISTITE

Elenco delle aree depresse della Regione Molise

Provincia di CampobassoZONE ASSISTITE ZONE NON ASSISTITEAcquaviva Collecroce Sost.tran.-87.3.c Baranello Sost.tran.Bojano Sost.tran.-87.3.c Busso Sost.tranBonefro Sost.tran.-87.3.c Casalciprano Sost.tran.Campobasso Sost.tran.-87.3.c Castellino del Biferno Sost.tran.

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Campochiaro Sost.tran.-87.3.c Cercemaggiore Sost.tranCampodipietra Sost.tran.-87.3.c Cercepiccola Sost.tran.Campolieto Sost.tran..8 Colletorto Sost.tran.Campomarino Sost.tran.-87.3.c Fossalto Sost.tran.Casacalenda Sost.tran.-87.3.c Gambatesa Sost.tran.Castelbottaccio Sost.tran.-87.3.c Jelsi Sost.tran.Castelmauro Sost.tran.-87.3.c Limosano Sost.tran.Castropignano (1) Sost.tran.-87.3.c Macchia Valfortore Sost.tran.Civitacampomarano Sost.tran.-87.3.c Matrice Sost.tran.Colle d'Anchise Sost.tran.-87.3.c Monacilioni Sost.tran.Duronia Sost.tran.-87.3.c Montagano Sost.tran.Ferrazzano Sost.tran.-87.3.c Montelongo Sost.tran.Gildone Sost.tran.-87.3.c Montorio nei Frentani Sost.tran.Guardialfiera Sost.tran.-87.3.c Morrone del Sannio Sost.tran.Guardiaregia Sost.tran.-87.3.c Oratino Sost.tran.Guglionesi Sost.tran.-87.3.c Pietracupa Sost.tran..Larino Sost.tran.-87.3.c Provvidenti Sost.tran.Lucito Sost.tran.-87.3.c Riccia Sost.tran.Lupara Sost.tran.-87.3.c Ripabottoni Sost.tran.Mafalda Sost.tran.-87.3.c Rotello Sost.tran.Mirabello Sannitico Sost.tran.-87.3.c Salcito Sost.tran.Molise Sost.tran.-87.3.c San Biase Sost.tran.Montecilfone Sost.tran.-87.3.c San Giovanni in Galdo Sost.tran.Montefalcone nel Sannio Sost.tran.-87.3.c San Giuliano del Sannio Sost.tran.Montemitro Sost.tran.-87.3.c San Giuliano di Puglia Sost.tran.Montenero di Bisaccia Sost.tran.-87.3.c Santa Croce di Magliano Sost.tran.Palata Sost.tran.-87.3.c Sant'Angelo Limosano Sost.tran.Petacciato Sost.tran.-87.3.c Sant'Elia a Pianisi Sost.tran.Petrella Tifernina Sost.tran. Sepino Sost.tran.Pietracatella Sost.tran.-87.3.c Torella del Sannio Sost.tran.Portocannone Sost.tran.-87.3.c Tufara Sost.tran.Ripalimosani Sost.tran.-87.3.cRoccavivara Sost.tran.-87.3.cSan Felice del Molise Sost.tran.-87.3.cSan Giacomo degli Schiavoni Sost.tran.-87.3.cSan Martino in Pensilis Sost.tran.-87.3.cSan Massimo Sost.tran.-87.3.cSan Polo Matese Sost.tran.-87.3.cSpinete Sost.tran.-87.3.cTavenna Sost.tran.-87.3.cTermoli Sost.tran.-87.3.cToro Sost.tran.-87.3.cTrivento Sost.tran.-87.3.cUruri Sost.tran.-87.3.c

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Vinchiaturo Sost.tran.-87.3.c

Provincia di IserniaZONE ASSISTITE ZONE NON ASSISTITEAcquaviva d'Isernia Sost.tran.-87.3.c Agnone Sost.tran.Bagnoli del Trigno Sost.tran.-87.3.c Belmonte del Sannio Sost.tranCantalupo nel Sannio Sost.tran.-87.3.c Montenero Val Cocchiara Sost.tran.Capracotta Sost.tran.-87.3.c Pescopennataro Sost.tran.Carovilli Sost.tran.-87.3.c Rionero Sannitico Sost.tran.Carpinone Sost.tran.-87.3.c San Pietro Avellana Sost.tran.Castel del Giudice Sost.tran.-87.3.c Sant'Angelo del Pesco Sost.tranCastel San Vincenzo Sost.tran.-87.3.cCastelpetroso Sost.tran.-87.3.cCastelpizzuto Sost.tran.-87.3.cCastelverrino Sost.tran.-87.3.cCerro al Volturno Sost.tran.-87.3.cChiauci Sost.tran.-87.3.cCivitanova del Sannio Sost.tran.-87.3.cColli a Volturno Sost.tran.-87.3.cConca Casale Sost.tran.-87.3.cFilignano Sost.tran.-87.3.cForli' del Sannio Sost.tran.-87.3.cFornelli Sost.tran.-87.3.cFrosolone Sost.tran.-87.3.cIsernia Sost.tran.-87.3.cLongano Sost.tran.-87.3.cMacchia d'Isernia Sost.tran.-87.3.cMacchiagodena Sost.tran.-87.3.c.Miranda Sost.tran.-87.3.cMontaquila Sost.tran.-87.3.cMonteroduni Sost.tran.-87.3.cPesche Sost.tran.-87.3.c.9Pescolanciano Sost.tran.-87.3.cPettoranello del Molise Sost.tran.-87.3.cPietrabbondante Sost.tran.-87.3.cPizzone Sost.tran.-87.3.cPoggio Sannita (2) Sost.tran.-87.3.cPozzilli Sost.tran.-87.3.cRoccamandolfi Sost.tran.-87.3.cRoccasicura Sost.tran.-87.3.cRocchetta a Volturno Sost.tran.-87.3.cSanta Maria del Molise Sost.tran.-87.3.cSant'Agapito Sost.tran.-87.3.cSant'Elena Sannita Sost.tran.-87.3.cScapoli Sost.tran.-87.3.c

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Sessano del Molise Sost.tran.-87.3.cSesto Campano Sost.tran.-87.3.cVastogirardi Sost.tran.-87.3.cVenafro Sost.tran.-87.3.c

1.solo l'area PIP delimitata dalle strade " Vetecale" e "Valli" 2.solo la parte del territorio posta al di sotto di quota m.650 compresa tra Acquedotto Pezzelle –confine comunale in corrispondenza del torrente Verrino- strada comunale "Coste del Mulino" dalla F.V. Verrino all'intersezione Est con la strada di lottizzazione Nord del PIP - strada di lottizzazione Nord del PIP –Strada comunale "Coste del Mulino" dall'intersezione Ovest con la strada di lottizzazione Nord del PIP fino a quota 650 sul livello del mare.

c) PMI e GRANDI IMPRESE

Definizione delle piccole e medie imprese1.Le piccole e medie imprese,in appresso denominate «PMI »sono definite come imprese:aventi meno di 250 dipendenti,e aventi:o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR,oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.2.Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la «piccola impresa »è definita come un'impresa:avente meno di 50 dipendenti,e avente:o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR,oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.3.Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 %o più da una sola impresa oppure,congiuntamente,da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o i piccola impresa, secondo il caso.Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici,società di capitali di rischio o investitori istituzionali,a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 %o più da una sola impresa oppure,congiuntamente,da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o i piccola impresa,secondo il caso.4.Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2,occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e i tutte le imprese di cui detiene,direttamente o indirettamente,il 25 %o più del capitale o dei diritti di voto.5.Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI,le microimprese sono quelle cheoccupano meno di 10 dipendenti.

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6.Quando un'impresa,alla data di chiusura del bilancio,supera,verso l'alto o verso il basso,le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati,perde o acquisisce la qualifica di «PMI »,«media impresa »,«piccola impresa »o «microimpresa »solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.7.Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA),cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno,mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.8.Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi.Nel caso di un'impresa di nuova creazione,la cui contabilità non è stata ancora approvata,le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

PERCENTUALI DI AIUTI DI STATO

GRANDI IMPRESE

Formazione Specifica

Formazione generale

Zone nonAssistite

25 50

Zone assistite 30 55

PMI Formazione

specifica

Formazione

generaleZone non assistite 35 70

Zone assistite 40 75

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:

qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto);

qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;

qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo

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se assunta da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto);

qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;

qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto).

Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e

la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

MODALITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI.

I soggetti finanziati devono attenersi al regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei fondi strutturali (Regolamento CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L130/30 del 31.05.2000).

TUTELA DELLA PRIVACY.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’esple-tamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche.

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ESEMPIO DI SVILUPPO DI UN PROGETTO

Anno Misura

Elementi Azioni Finanziamenti in Euro

2003(percorso A)

A.2 - Individuazione utenza;- Analisi SWOT- destrutturazione della Filiera produttiva prescelta

N. 5 200.000

2003(percorso B)

B.1 - Individuazione utenza- Orientamento

N. 15 100.000

2004 A.2 e B.1

- Counselling- Formazione frontale- Orientamento al lavoro

NN. 5, 15, 16,

23,

1.500.000(variamente

ripartiti sulle azioni)

2005 B.1, D.2, E.1

- Analisi Skills professionali

- Analisi di mercato- Start up

nn. 15, 30,31

500.000

2006 D.2 - Analisi dell’andamento- Valutazione conclusiva- Diffusione dei risultati- …

nn… 200.000

TOT 2.500.000

Esempio di integrazione a livello di progetto

Ex Ante Itinere Ex post

Individuazione filiera

Individuazione/selezione utenza

Analisi Swot

Selezione/Orientamento

Placement Monitoraggio/manutenzione occupati e disoccupati – intereventi per il rafforzamento della professionalità

Orientamento Formazione frontale

Inserimento lavorativo

Start-up e sostegno alla creazione d’impresa, ecc.

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ALLEGATO AMisura A2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell’approccio preventivo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 QUALITA’, COERENZA PROGETTUALI Max 30 PUNTIINNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 10 PUNTIPUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30 PUNTIGARANZIE DI OCCUPABILITA’ * Max 30 PUNTITOTALE 100 PUNTI*) Per “garanzie di occupabilità” si intendono tutte le indicazioni relative all’inserimento lavorativo – es. tipo di contratto, livello di inquadramento, tempi di assunzione, ecc. – ovvero di stabilizzazione del posto di lavoro per i lavoratori in mobilità ovvero LSU. Questi elementi, costituendo elemento di valutazione comporteranno, qualora non realizzati la revoca del finanziamento e della convenzione da parte della Regione.PUNTEGGI DI PRIORITA’

PARI OPPORTUNITA’ Max 2 PUNTIINTEGRAZIONE SOGGETTI PROPONENTI (*) Max 10 PUNTISOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 4 PUNTIPERCORSI INTEGRATI (*) Max 10 PUNTINUOVI BACINI DI IMPIEGO Max 3 PUNTIAPPROCCIO INDIVIDUALIZZATO Max 1 PUNTITOTALE 30 PUNTI

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

*Vedi sopra capitolo sui PIT.

 

 INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA MISURA

1) Sostegno ad interventi per l’inserimento lavorativo secondo un approccio preventivo.

2) Sostegno all’inserimento lavorativo attraverso l’istituto dell’apprendistato e altri contratti a causa mista come quelli di formazione lavoro. Stabilizzazione LSU e lavoratori in mobilità.

Descrizione degli interventi previsti:

attivazione e sostegno di Centri di ascolto e di promozione delle politiche attive del lavoro destinati in particolare ai soggetti con maggiori deficit di occupabilità;

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creazione e sostegno a servizi di informazione, orientamento e counselling (individuale e di gruppo), per la definizione dei progetti professionali individuali. Tali servizi dovranno valorizzare le competenze professionali e trasversali dei soggetti interessati al fine di aumentare il livello di occupabilità, sia in eventuali rapporti di dipendenza sia per attività di autoimpiego ed autoimprenditoria;

bilancio delle competenze;

creazione di servizi di informazione e consulenza per la rilevazione, individuazione dei bisogni aziendali e ricerca di professionalità a favore di imprese;

organizzazione di giornate di orientamento e di informazione presso istituti scolastici, Agenzie formative, Servizi per l’impiego, Associazioni di categoria, rivolte ad una fascia di utenza diversificata, sia lavoratori sia mondo delle imprese, volte a pubblicizzare e diffondere informazione sul mercato del lavoro, della scuola, della formazione.

percorsi di inserimento lavorativo per giovani disoccupati.

percorsi di stabilizzazione in posti di lavoro per persone disoccupate ovvero iscritte nelle liste di mobilità con particolare riferimento agli LSU.

valorizzazione di attività volte a favorire ed incrementare l’utilizzo di contratti di apprendistato ed altri contratti a causa mista prevedendo, altresì, percorsi di orientamento professionale individualizzato e di formazione, anche a favore di aziende;

azioni di pre-apprendistato che prevedono attività di orientamento professionale e percorsi di formazione individualizzati anche aziendali. Tali attività potranno essere indirizzate a giovani con particolari difficoltà di inserimento e con deficit di occupabilità;

creazione di attività formative per apprendisti, anche per promuovere il rientro nel circuito scolastico e/o formativo, in una logica di alternanza scuola-formazione-lavoro;

promozione ed attuazione di attività formative per soggetti interessati da contratti a causa mista per l’inserimento lavorativo come quelli di formazione lavoro;

creazione e valorizzazione di servizi di informazione, orientamento professionale, consulenze individuali e di gruppo, bilancio delle competenze, volte anche al rientro nei sistemi dell’istruzione e della formazione.

Attività formative, anche di carattere orientativo, sia per lavoratori con contratto a causa mista sia per eventuali tutors aziendali.

Attività formativa, anche di carattere orientativo, per l’inserimento in azienda con contratti a causa mista.

 Destinatari finali: Popolazione in età attiva in cerca di occupazione con durata della ricerca fino a 6 mesi – nel caso di disoccupati giovani (15/24 anni) - oppure fino a 12 mesi – nel caso di disoccupati adulti (oltre 24 anni di età). Lavoratori in mobilità. LSU. Giovani che hanno assolto l’obbligo formativo ma che non sono ancora inseriti nel MdL, giovani in difficoltà di inserimento; soggetti interessati da contratti di apprendistato e contratti a causa mista.

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 Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, istituti scolastici e servizi per l’impiego, anche in rete tra loro. Aziende o loro consorzi, Associazioni di categoria, società miste, Sindacati ed organismi bilaterali.

 Vincoli: Per i percorsi di apprendistato e di stabilizzazione di LSU, si rinvia alle norme nazionali in materia di standard minimi.

3) Azioni per l’attuazione dell’obbligo formativo.

4) Realizzazione di percorsi volti all’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro nel nuovo contesto normativo di elevamento dell’obbligo scolastico e di attuazione dell’obbligo formativo.

5) Azioni o sostegno dei tirocini formativi, degli stages e work experience.

6) Percorsi di formazione rivolti agli ultra quarantenni a rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro

Descrizione degli interventi previsti:

corsi di formazione a forte contenuto professionalizzante rivolti a giovani delle ultime classi degli istituti superiori;

corsi integrativi del curricolo scolastico e rivolti , in modo particolare, agli allievi delle ultime classi degli istituti superiori;

moduli di orientamenti rivolti agli alunni degli istituti superiori da svolgere, eventualmente, anche fuori dall'orario scolastico;

attivazione di specifici percorsi formativi per i tutors scolastici, aziendali e formativi previsti nell’ambito dell’ obbligo formativo;

interventi finalizzati al riconoscimento delle competenze al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi dell’educazione, della formazione e del lavoro;

corsi rivolti a giovani in uscita dall’obbligo scolastico (con certificazione delle competenze) realizzati dal sistema formativo anche in collaborazione con il sistema scolastico e il sistema lavoro; si prevedono esperienze lavorative in azienda e collegamenti tra i diversi canali dell’obbligo formativo (scolastico, apprendistato, formazione). Gli interventi formativi saranno rivolti anche a quei giovani che, assolto l’obbligo scolastico, non accedono all’obbligo formativo poiché non appartengono alle classi di età assoggettate a tale istituto;

avvio di attività congiunte scuole/Agenzie formative (nelle ore non curricolari) e sistema lavoro.

realizzazione di interventi presso i centri per l’impiego volti a monitorare le situazioni a rischio di dispersione scolastica e per favorire il raccordo tra scuole ed imprese, tra domanda ed offerta in relazione all’attuazione dell’obbligo formativo;

attivazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione e del mondo del lavoro per ragionare in modo integrato sul nuovo obbligo formativo;

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messa in rete, attraverso l’apertura di un sito Internet, delle esperienze più significative rientranti nell’attuazione del nuovo obbligo formativo;

apertura di "forum di discussione" per Dirigenti scolastici e Direttori delle Agenzie formative ed esponenti del settore lavoro relativi agli aspetti della progettazione e della gestione delle attività compartecipate;

azioni di informazione e sensibilizzazione relativamente al nuovo obbligo formativo, grazie anche all’attivazione di seminari tematici, work shop, ecc.

azioni di sostegno, valorizzazione di tirocini formativi, stages, ed altre modalità di work experiences da realizzarsi in maniera integrata tra i sistemi dell’istruzione, delle formazione e del lavoro.

attività di orientamento, ri-orientamento volte al recupero motivazionale dei soggetti ultraquarantenni a rischio di marginalizzazione dal MdL e di sostegno durante la fase delicata del cambiamento lavorativo o di passaggio da percorsi formativi a lavorativi. Le azioni dovranno far pervenire i soggetti ad una consapevole strategia di ridefinizione complessiva del proprio status e progetto professionale in modo da favorire, in prospettiva, atteggiamenti, competenze e conoscenze più adatte a garantire un rientro ed una presenza più qualificata nel mercato del lavoro.

Attività formative estranee e parallele al percorso didattico.

Destinatari finali: giovani in età di obbligo; giovani con difficoltà di inserimento nei vari sistemi dell’offerta formativa e/o scolastica, giovani interessati da strumenti di lavoro flessibili.. Operatori dei sistemi scolastici e della formazione professionale, lavoratori del sistema della rappresentanza del lavoro e delle imprese. Soggetti disoccupati adulti a rischio di marginalizzazione nel Mercato del lavoro. Tutor aziendali.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, Istituti scolastici (con priorità per gli Istituti professionali), servizi per l’impiego, anche in rete tra loro. Aziende o loro consorzi, società miste, Sindacati, Associazioni di categoria ed organismi bilaterali.

Vincoli: Corsi di 1.200 ore max, con almeno il 30% di work experience. Per gli interventi formativi inferiori alle 300 ore, si prescinde dalla work experience. Per i tirocini formativi sarà possibile finanziare voucher individuali. Per tali azioni si prescinde, ovviamente, da soglie finanziarie minime. Si terrà conto di progetti già in corso di svolgimento in cui sia coinvolta la stessa Regione Molise.

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MISURA A3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi.

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

 CRITERI GENERALI:

 

QUALITA’, COERENZA PROGETTUALI Max 30 PUNTIINNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 10 PUNTIPUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30 PUNTIGARANZIE DI OCCUPABILITA’ * Max 30 PUNTITOTALE Max 100 PUNTI*) Per “garanzie di occupabilità” si intendono tutte le indicazioni relative all’inserimento lavorativo – es. tipo di contratto, livello di inquadramento, tempi di assunzione, ecc. – ovvero di stabilizzazione del posto di lavoro per i lavoratori in mobilità ovvero LSU. Questi elementi, costituendo elemento di valutazione comporteranno, qualora non realizzati la revoca del finanziamento e della convenzione da parte della Regione. 

 PUNTEGGI DI PRIORITA’

PARI OPPORTUNITA’ Max 1 PUNTI

INTEGRAZIONE SOGGETTI PROPONENTI (*) Max 10 PUNTI

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 3 PUNTIPERCORSI INTEGRATI (*) Max 10 PUNTINUOVI BACINI DI IMPIEGO Max 4 PUNTIAPPROCCIO INDIVIDUALIZZATO Max 2 PUNTITOTALE 30 PUNTI

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

*Vedi sopra capitolo sui PIT.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

  7) Realizzazione di percorsi integrati individualizzati e non per il reinserimento al lavoro.

 Descrizione degli interventi previsti:

informazione, orientamento, consulenza (individuale e di gruppo), bilancio e valutazione delle competenze;

consulenza individuale per la ricerca di attività lavorative più confacenti alle proprie attitudini (analisi delle competenze professionali e trasversali);

percorsi di outplacement;

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percorsi di alfabetizzazione in grado di fornire strumenti di base (ad esempio informatica ed inglese) necessari per un più facile inserimento e reinserimento lavorativo , rivolti in particolare all’utenza svantaggiata ed ai soggetti con deficit di occupabilità;

consulenze individuali, rivolte ai lavoratori LSU, per la definizione di percorsi vòlti ad una stabilizzazione lavorativa anche tramite la creazione di lavoro autonomo, società cooperative, società miste, ecc..

consulenza alle imprese per facilitare sia la conoscenza dei cambiamenti, anche normativi, dei percorsi di assunzione e dei contratti di lavoro, sia l’analisi dei fabbisogni aziendali e la ricerca delle professionalità

Destinatari finali: Popolazione in età attiva in cerca di occupazione con durata della ricerca oltre i 6 mesi – nel caso di disoccupati giovani (15/24 anni) - oppure oltre i 12 mesi – nel caso di disoccupati adulti (oltre 24 anni di età), lavoratori in CIG straordinaria, in mobilità, LSU, persone con contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista, disoccupati di lunga durata, formatori ed operatori, tutor aziendali, imprese.

 Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative accreditate o in fase di accreditamento, servizi per l’impiego, imprese o loro consorzi anche in partenariato con i precedenti Organismi, società miste, Sindacati, Associazioni di categoria ed organismi bilaterali.

 Vincoli: Gli interventi formativi che compongono il progetto dovranno avere una durata minima di 200 ore; lo stage non potrà essere inferiore al 30% delle ore complessive. Verranno valorizzati progetti ed iniziative che prevedano l’utilizzazione delle nuove tecnologie atte ad agevolare l’attivazione dei servizi a favore anche di utenze particolarmente svantaggiate e/o la creazione di reti e partenariati tra istituzioni. Formazione a distanza.

 8) Iniziative di preinserimento lavorativo attraverso l’integrazione di modalità d’intervento che possono comprendere sia percorsi modulari vòlti a contribuire a ricomporre le diverse esperienze di lavoro/ formazione/ istruzione possedute sia iniziative finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro (quali ad esempio tirocini brevi di orientamento in imprese e attività di work experiences).

Descrizione degli interventi previsti:

attività formative, anche di carattere orientativo, sia per lavoratori sia per eventuali tutors aziendali;

servizi di informazioni su specifici settori produttivi, particolarmente legati allo sviluppo locale e ai nuovi bacini di impiego;

consulenze individuali finalizzate all’inserimento lavorativo anche per quanto riguarda l’autoimpiego e l’autoimprenditoria;

tirocini formativi, stage, ecc.;

consulenza ed assistenza alle aziende per l’utilizzo di percorsi modulari volti ad integrare esperienze di lavoro-formazione-istruzione;

servizi di orientamento, rimotivazione e riqualificazione al fine di un più veloce reinserimento lavorativo anche nei nuovi bacini d’impiego, verso la creazione di lavoro autonomo e per settori in espansione;

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Destinatari finali: Popolazione in età attiva in cerca di occupazione con durata della ricerca oltre i 6 mesi – nel caso di disoccupati giovani (15/24 anni) - oppure oltre i 12 mesi – nel caso di disoccupati adulti (oltre 24 anni di età), lavoratori in CIG straordinaria, in mobilità, LSU, persone con contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista, disoccupati di lunga durata, lavoratori di imprese in difficoltà, formatori ed operatori, tutor aziendali, imprese.

Soggetti attuatori: Enti di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, servizi per l’impiego, Istituti scolastici (con priorità per gli Istituti professionali), imprese o loro consorzi anche in partenariato con i precedenti organismi, società miste, Sindacati, Associazioni di categoria ed organismi bilaterali.

Vincoli: Per la formazione frontale minimo 150 ore.

9) Sostegno alla componente formativa dell’istituto dell’apprendistato e di altri contratti a causa mista per l’inserimento lavorativo come quelli di formazione lavoro.

Per questa azione si prescinde dalla soglia minima di 500.000 Euro. E’ possibile anche produrre candidature per singoli interventi.

Descrizione degli interventi previsti:

corsi di formazione per persone con contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista e tutors aziendali;

servizi di informazione, consulenza, assistenza alle aziende su normative del lavoro, in particolare quelle legate all’apprendistato e ai contratti a causa mista;

attività di monitoraggio e valutazione delle attività poste in essere sul territorio e del livello di integrazione delle istituzioni interessate da tali iniziative.

 Destinatari finali: Apprendisti, inoccupati, disoccupati, neoassunti.

 Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative accreditate o in fase di accreditamento, servizi per l’impiego, imprese o loro consorzi, anche in rete con i precedenti organismi, società miste, Sindacati, Associazioni di categoria ed organismi bilaterali.

 Vincoli: la parte formativa del contratto andrà da 120 a 240 ore in relazione alla durata del contratto, salvo eventuali modifiche in sede normativa e/o contrattuale.

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MISURA B1: Inserimento lavorativo e reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

 CRITERI GENERALI:

QUALITA’, COERENZA PROGETTUALI Max 30 PUNTIINNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 10 PUNTIPUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30

PUNTIGARANZIE DI OCCUPABILITA’ * Max 30 PUNTITOTALE Max 100

PUNTI

*) Per “garanzie di occupabilità” si intendono tutte le indicazioni relative all’inserimento lavorativo – es. tipo di contratto, livello di inquadramento, tempi di assunzione, ecc. – ovvero di stabilizzazione del posto di lavoro per i lavoratori in mobilità ovvero LSU. Questi elementi, costituendo elemento di valutazione comporteranno, qualora non realizzati la revoca del finanziamento e della convenzione da parte della Regione. 

PUNTEGGI DI PRIORITA’

PARI OPPORTUNITA’ Max 3 PUNTI

CREAZIONE DI RETI LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RILEVAZIONE E AL COINVOLGIMENTO DI UTENZA INQUADRABILE NEL FENOMENO DELLA "NUOVA POVERTA’"

Max 6 PUNTI

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 5 PUNTI

PERCORSI INTEGRATI Max 8 PUNTI

APPROCCIO INDIVIDUALIZZATO (*) Max 8 PUNTI

TOTALE 30 PUNTI

 

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

(*) Per i PIT vedi il capitolo sopra.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

10) Azioni di sistema per la promozione delle pari opportunità per i soggetti svantaggiati.

Descrizione degli interventi previsti:

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azioni di promozione e sensibilizzazione (seminari, tavoli tecnici, work shop, trasmissioni televisive e radiofoniche, creazioni di siti web, ecc.) volte a creare quella rete di raccordo e confronto tra operatori, formatori, famiglie, datori di lavoro che si occupano di integrazione dei soggetti svantaggiati;

attivazione di servizi di informazione, orientamento, consulenze individuali e di gruppo, bilancio delle competenze, percorsi di rimotivazione con analisi delle competenze trasversali, corsi di alfabetizzazione e formazione finalizzati a facilitare l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare modo nei nuovi bacini di impiego, in una prospettiva, anche, di creazione di impresa e di autoimpiego;

promozione di interventi mirati di politica attiva del lavoro, attraverso il coinvolgimento del sistema formativo e l’integrazione tra le iniziative dei servizi per l’impiego e l’attività di sostegno allo sviluppo locale, anche attraverso specifiche iniziative di sostegno all’occupabilità dei soggetti in difficoltà e l’accesso a forme di incentivazione specifica;

creazione e diffusione di materiale didattico, anche con ausili informatici e telematici, studi e sperimentazione di nuove metodologie didattiche più rispondenti alle necessità dei soggetti svantaggiati;

attivazione di servizi di informazione, di orientamento e di consulenza a favore delle aziende che permettano di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in relazione all’assunzione di soggetti svantaggiati;

sostegno all’occupazione mirato alla creazione, nell’ambito delle aziende, di un più idoneo ambiente di lavoro per i disabili soprattutto grazie all’adozione di nuove tecnologie informatiche o all’attivazione di telelavoro;

sostegno, a favore dei soggetti svantaggiati, per la creazione di impresa e all’autoimpiego;

azioni di tipo sperimentale volte all’inserimento dei disabili presso cooperative sociali, individuando anche sostegni ed investimenti all’inserimento degli stessi;

 Destinatari finali: Soggetti in difficoltà di inserimento scolastico, formativo e lavorativo a causa della loro appartenenza a categorie svantaggiate (portatori di handicap fisici e mentali, immigrati, persone appartenenti a minoranze etniche, ecc.), datori di lavoro, operatori scolastici, della formazione e del lavoro, operatori dei servizi sociali.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati e in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate e in fase di accreditamento, istituti scolastici, imprese o loro consorzi, imprese del terzo settore, associazioni di volontariato, Associazioni di categoria ed enti bilaterali.

 Vincoli: La durata, le caratteristiche e la strumentazione delle singole attività dovranno essere commisurate alla specificità delle condizioni dei destinatari finali. Formazione frontale max 800 ore ad anno.

11) Formazione a favore delle fasce deboli, anche in una prospettiva della personalizzazione degli interventi e dell’integrazione degli strumenti.

Descrizione degli interventi previsti:

interventi volti alla piena attuazione sul territorio della normativa sul collocamento mirato dei disabili e della fasce deboli, attraverso la

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promozione nei confronti del tessuto economico locale ed attraverso l’attività dei centri per l’impiego delle forme di incentivazione e delle convenzioni previste dalla legge per sostenere il collocamento mirato e la valorizzazione della capacità lavorativa dei soggetti svantaggiati;

corsi da realizzare in centri di riabilitazione e in laboratori protetti che svolgono programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale in vista del successivo inserimento lavorativo e che possono prevedere anche attività a carattere occupazionale a favore di allievi portatori di gravi difficoltà. La metodologia operativa permette l'apprendimento meccanico di alcune sequenze operative che si concretizzano nella realizzazione di un prodotto finale costruito nel tirocinio formativo di addestramento lavorativo. Esso deve connotarsi, sempre nel rispetto dei limiti fisici e/o psichici del soggetto, come attività di trasmissione di contenuti, abilità e capacità proprie di aree formative intese in senso stretto (area cognitivo-espressiva, area operativo-concreta e area dell'autonomia personale e sociale).

  Destinatari finali: : Soggetti in difficoltà di inserimento scolastico, formativo e lavorativo a causa della loro appartenenza a categorie svantaggiate. I corsi specifici di addestramento professionale si rivolgono, in particolare, alle persone handicappate che sono in condizione di frequentare i corsi specifici di formazione al lavoro.

 Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative accreditate o in fase di accreditamento, imprese o loro consorzi, imprese del terzo settore, associazioni di volontariato.

Vincoli: La durata, le caratteristiche e la strutturazione delle singole attività dovranno essere commisurate alle specifiche esigenze di apprendimento dell'allievo disabile. Formazione frontale max 800 ore.

12) Attuazione di interventi per detenuti ed ex detenuti e soggetti che usufruiscono di misure alternative alla detenzione

Descrizione degli interventi previsti:

corsi volti alla risocializzazione dei detenuti ed ex-detenuti che permettano di fornire loro elementi di professionalità che possono essere spese dopo la dimissione dal luogo di restrizione penale e che siano altresì finalizzati alla creazione di lavoro autonomo, limitando, al contempo, l’inattività durante la permanenza in carcere.

 Destinatari finali: Detenuti ed ex detenuti.

 Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, imprese o loro consorzi, imprese del terzo settore, associazioni di volontariato

 Vincoli: L’attività per detenuti deve essere preventivamente concordata con le direzioni delle Case Circondariali presenti sul territorio regionale, deve rispondere a criteri di modularità e flessibilità in considerazione delle varie esigenze dell'Autorità Giudiziaria e dovrà tenere conto della effettiva permanenza in carcere dei potenziali allievi affinché sia salvaguardata, nei limiti del possibile, la frequenza dell'intera attività corsuale prevista in progetto. Ogni candidatura in tale senso dovrà pertanto contenere una lettera di adesione da parte di una autorità giudiziaria o del sistema carcerario.

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Inoltre, la durata complessiva dell'intervento formativo per detenuti deve essere ricompresa tra un minimo di 80 ore ed una massimo di 600 ore a seconda del livello di ingresso.

Per le attività formative rivolte agli ex detenuti (da considerare coloro che sono stati dimessi dal carcere entro un anno) può essere prevista una durata corsuale massima di 800 ore. Deve inoltre essere previsto obbligatoriamente un modulo di acquisizione delle tecniche di autorientamento e ricerca attiva del lavoro.

 

13) Attuazione di interventi per tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti

Descrizione degli interventi previsti:

interventi formativi che consentano l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro e che consentano anche di iniziare attività di lavoro autonomo.

Destinatari finali: Tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative accreditate o in fase di accreditamento, imprese o loro consorzi, imprese del terzo settore, associazioni di volontariato.

Vincoli: Deve essere previsto obbligatoriamente un modulo di acquisizione delle tecniche di autorientamento e ricerca attiva del lavoro.

14) Percorsi formativi individualizzati per l'inserimento lavorativo di persone in situazioni di disagio

Descrizione degli interventi previsti:

percorsi formativi individualizzati di inserimento lavorativo a carattere sperimentale che, partendo dall'analisi della particolare situazione soggettiva e di marginalità sociale, prevedano un inserimento in normali contesti produttivi,

formazione teorico-pratica propedeutica e fortemente finalizzata all'inserimento in un individuato contesto aziendale;

attività di formazione durante il periodo di accompagnamento e supporto previsto dal tirocinio. Essa potrà riguardare anche i tutor aziendali e i datori di lavoro.

Destinatari finali: Possono accedere a tali percorsi soggetti in situazione di disagio (nomadi, soggetti legati alla "nuova povertà" - con attestazione da parte dei Servizi Sociali - e di devianza sociale (ex-detenuti, ex-tossicodipendenti), tutor aziendali, datori di lavoro, operatori sociali.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, imprese o loro consorzi, imprese del terzo settore, associazioni di volontariato.

Vincoli: I percorsi dovranno risultare dimensionati e strutturati tenendo conto delle condizioni soggettive (propensioni, attitudini, motivazioni, etc.) delle persone coinvolte. La durata massima di questi percorsi individualizzati dovrà risultare pari a 640 ore pro-capite.

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15) Attivazione di iniziative formative in fase di primo inserimento lavorativo per i soggetti immigrati.

Descrizione degli interventi previsti:

azioni di formazione rivolte a cittadini extracomunitari, focalizzati sull’acquisizione di competenze di base sulla lingua e la cultura italiane

Destinatari finali: cittadini extracomunitari che ricercano un'integrazione nel tessuto socio-economico regionale, domiciliati nel territorio della Regione Molise.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative accreditate o in fase di accreditamento, imprese o loro consorzi, imprese del terzo settore, associazioni di volontariato, Associazioni di categoria ed enti bilaterali.

Vincoli: Deve essere prevista un'area di formazione linguistica (italiano) e un'area di socializzazione alla cultura e organizzazione delle politiche lavoristiche italiane.

16) Formazione degli operatori, dei formatori, degli operatori sociali, inclusi tutor sul lavoro per i gruppi svantaggiati.

Descrizione degli interventi previsti:

formazione di "operatori di strada" per favorire l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento sociale dei soggetti svantaggiati.

formazione di operatori della formazione e della scuola, impegnati in attività formative per soggetti in condizione di disagio sociale;

formazione di operatori dei Centri per l’Impiego impegnati in percorsi di informazione, Orientamento, Consulenza, tutoraggio e accompagnamento assistito in azienda per primi inserimenti – ecc.) per soggetti in condizione di disagio sociale;

formazione di tutors aziendali dei datori di lavoro, anche attraverso il sostegno a progetti ed iniziative specifiche promosse sul territorio dalle organizzazioni di impresa;

attività di aggiornamento e di formazione per gli operatori della scuola impegnati in attività di sostegno a studenti disabili, o con problemi di disagio sociale.

 Destinatari finali: "operatori di strada", operatori della formazione e della scuola, operatori dei servizi per l’impiego, operatori del terzo settore, tutors aziendali, datori di lavoro.

 Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, istituti scolastici, imprese o loro consorzi, imprese del terzo settore, anche in rete tra loro, associazioni di volontariato, Associazioni di categoria ed enti bilaterali.

 Vincoli: Azioni formative di carattere frontale max 300 ore.

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Misura C1: ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’ISTRUZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 QUALITA’, COERENZA PROGETTUALI Max 55 PUNTIINNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 25 PUNTIPUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 20 PUNTITOTALE 100 PUNTI

PUNTEGGI DI PRIORITA’

INTEGRAZIONE SOGGETTI PROPONENTI Max 5 PUNTISOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 5 PUNTIPERCORSI INTEGRATI Max 10 PUNTITOTALE 20 PUNTI

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

 

L’obiettivo della misura è quello di contribuire al miglioramento e l’adeguamento del processo di qualificazione del sistema dell’istruzione e di completare il processo di qualificazione e riorganizzazione del sistema della formazione professionale regionale in parte già avviato nella fase finale del periodo di programmazione 1994 – 1999. Tale misura, avrà la finalità di realizzare un sistema di qualità della formazione e dell’istruzione del Molise assicurando controlli di qualità e certificazione a tutti i soggetti operanti nell’ambito del sistema regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale. Il rilievo di questa misura nell’attuale periodo di programmazione consiste nel portare a compimento nel contesto regionale le principali azioni di riforma della formazione professionale: l’accreditamento e ristrutturazione degli enti di formazione e la loro trasformazione in Agenzie formative territoriali, la certificazione dei percorsi formativi, la definizione di modelli organizzativi e contenuti formativi della formazione, la formazione dei formatori, la certificazione delle competenze e dei crediti formativi.Per il particolare carattere strategico della misura le azioni comprese nella presente Direttiva si riferiscono al periodo di programmazione 2000-2003. Sono infatti in corso di attuazione importanti riforme (dai cicli scolastici, al mercato del lavoro ed alla stessa formazione professionale) destinate ad avere incidenza sul sistema regionale. In attesa che il ciclo delle riforma sia a regime per la prima fase di programmazione si mettono in atto, all’interno di una azione, quattro possibili percorsi.

Va ancora precisato che per “sistema regionale” si intende sostanzialmente la capacità di direzione e di governo dell’insieme dei soggetti che sono destinati a gestire le azioni formative (scuole, Centri per l’impiego, Enti di formazione professionale).

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Per tale azione si prescinde dal limite minimo dei 500.000 Euro per progetto.

INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA MISURA17) Accompagnamento al processo di ammodernamento, accreditamento e certificazione degli Organismi attuatori di azioni formative e di politiche proattive del lavoro.

L’azione contribuirà, attraverso la realizzazione e attuazione di piani di riordino, al rafforzamento degli enti di formazione professionale che intendono confluire nell’Albo degli Enti certificati di cui alla legge 27/99 attraverso il processo di accreditamento. Tali piani potranno prevedere sia interventi di qualificazione degli operatori (ad esempio formazione legata alle nuove politiche integrate della formazione, istruzione e lavoro), sia il potenziamento dei sistemi informativi e didattici, sia lo sviluppo di forme di collaborazione fra soggetti, la realizzazione di studi e ricerche e lo sviluppo dei sistemi qualità.

Ulteriore punto qualificante delle azioni di sistema è il LAP-MasterPlan regionale. Si intende costruire un vero e proprio NAP della Regione, che riprendendo i Pilastri e le linee guida degli Orientamenti della U.E. – naturalmente quelli di competenza regionale – intende costruire un documento che ad un tempo possa rappresentare un momento di monitoraggio ed un momento di analisi della situazione del mercato del lavoro locale, utilizzando una sorta di metodologia swot.

In quest’ambito di problemi per la prima fase di programmazione la Regione intende sviluppare i seguenti quattro punti:

a) Predisposizione di strumenti di verifica degli operatori mediante bilancio di competenze;

b) Formazione degli Operatori del sistema degli Enti e certificazione dei percorsi formativi e delle competenze, costruzione di un sistema di criteri riconosciuto e concordato;

c) Individuazione del modello agenziale prefigurati all’Art. 20 della legge regionale n. 27/99 e dell’evoluzione nazionale dei modelli di accreditamento;

d) LOCAL ACTION PLAN - MasterPlan regionale. Si mira alla definizione di un Documento di monitoraggio, assato sulle linee giuda indicate dall’Unione europea e dal Ministero del lavoro (nell’àmbito dei Piani nazionali per l’occupazione), con indicazioni quantitative in ingresso ed in uscita;

e) Gestione rete di monitoraggio costruita attraverso la legge 492/88. Importo massimo per tale funzione 100.000 euro ad anno.

Destinatari finali: Agenzie formative accreditate o in fase di accreditamento. Operatori della FP di cui all’Art. 26 della l.r. n. 10/9. Agenzia regionale Molise Lavoro.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione professionale accreditati o in fasi di accreditamento, società specializzate in bilancio di competenze, società con finalità formative. Enti strumentali. Agenzia per l’impiego.

Vincoli: Le azioni formative nella fase di formazione dei formatori dovranno comprendere anche, sotto forma di reddito allievi, le retribuzioni dei frequentanti.

Tali Azioni potranno essere attivate solo dopo la ricostruzione delle competenze individuali (cfr. sopra il punto a)) e comunque saranno articolate secondo il seguente cronogramma:

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Bilancio delle competenze Formazione dei formatori

Modellizzazione/attuazione dell’Agenzia formativa territoriale.

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MISURA C2: Formazione superiore e universitaria

I progetti IFTS possono assumere carattere interregionale, ovvero collegarsi ad uno o più progetti presentati in altre regioni, al fine di perseguire i seguenti scopi:

favorire il dialogo e la comparabilità fra le attività che si svolgono nelle diverse regioni;

favorire lo scambio di competenze e la messa in comune di risorse formative fra regioni diverse e in particolare fra Nord e Sud del paese;

sviluppare comuni azioni di sistema. I progetti interregionali possono interessare sia attività formative (corsi, stages, ecc.), sia servizi di accompagnamento.

In particolare essi debbono prevedere, rispetto ad obiettivi formativi comuni, almeno tre delle seguenti situazioni:

progettazione comune delle attività e dei servizi formativi; produzione comune di materiali didattici; utilizzo comune di formatori; offerta di servizi formativi con particolare riferimento alla progettazione,

gestione e svolgimento stages. In fase di candidatura i soggetti coinvolti in progetti interregionali devono stipulare con i soggetti del progetto/i gemellato/i un accordo preliminare sotto forma di "lettera di intenti" da allegare al progetto. Nella lettera di intenti dovrà anche essere assunto l’impegno a stipulare formale convenzione nel caso in cui i progetti vengano approvati e finanziati.

Nel momento in cui i diversi soggetti assumono la gestione di un progetto a natura interregionale, essi danno vita ad una RETE interregionale IFTS.

Tali RETI operano come tali solo per il periodo di durata del progetto stesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALI Max 50 PUNTI

INNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 20 PUNTI

PUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

 

PUNTEGGI DI PRIORITA’

 PARI OPPORTUNITA’ Max 5 PUNTI

SOGGETTO PROPONENTE IN PARTENARIATO CON ORGANISMI DI DIMENSIONE NAZIONALE DI SETTORE

Max 15 PUNTI

SOGGETTO PROPONENTE IN PARTENARIATO CON ORGANIZZAZIONI O RETI TRASNAZIONALI EUROPEE

Max 10 PUNTI

TOTALE 30 PUNTI

 

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I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

18) Attuazione della FIS, attraverso la realizzazione di percorsi di formazione di secondo livello che sostengono la prospettiva dell’integrazione degli strumenti e l’individualizzazione dei curricula, che pertanto possono anche prevedere l’informazione e l’orientamento, il bilancio delle competenze e la formazione accompagnata al counselling per l’accesso al lavoro, compresa una eventuale fase di preinserimento lavorativo attraverso la progettazione di contratti di inserimento e borse di lavoro (work experience) ed una eventuale fase di alternanza scuola-lavoro.

Descrizione degli interventi previsti:

percorso formativo, di tipo innovativo ed integrato, rispetto alle esigenze del sistema produttivo, che consenta un migliore e coerente inserimento nel mondo del lavoro. Gli interventi sono finalizzati a formare addetti e tecnici di livello medio/alto soprattutto per qualifiche rientranti in particolari aree e settori (es: agro-alimentare, turismo, dei servizi informatici, beni culturali e servizi sociali e alla persona, giuridico, amministrativo, finanziario, dei nuovi bacini di impiego);

formazione tecnico/pratica e/o di stage all'estero nonché la partecipazione a progetti interregionali o transnazionali che preveda scambi di esperienze.

Destinatari finali: I corsi post-diploma sono riservati a giovani disoccupati o inoccupati con meno di 25 anni. Costituiscono deroga a questi limiti di età i disoccupati di lunga durata (da più di 12 mesi).

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, Istituti scolastici (con particolare riferimento agli Istituti Professionali), Università, imprese anche a capitale misto.

Vincoli: La durata è compresa tra un minimo di 2 ad un massimo di 4 semestri, per un monte ore non inferiore alle 1200 ore e non superiore alle 2400. Nell’articolazione annuale dei progetti si terrà conto dell’evoluzione della normativa.

19) Qualificazione dell’offerta formativa di secondo e terzo livello.

Descrizione degli interventi previsti:

interventi brevi ed articolati, fortemente qualificanti e specialistici, per i giovani in possesso di diplomi tecnici, al fine di raggiungere competenze spendibili sul mercato del lavoro locale. Si tratta di una "microqualificazione" coprogettata tra sistema della formazione e quello della scuola delle imprese. Possono anche essere assorbiti per intero dallo stage o dal tirocinio. Passerelle

Eventuali sperimentazioni sulla Riforma del secondo canale nella fase di accesso alla IFTS o all’Università;

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Sperimentazione di Certificazione/riconoscimento delle competenze.

Destinatari finali: : Giovani disoccupati del post-diploma.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, Istituti scolastici (con particolare riferimento agli Istituti Professionali) Aziende, Associazioni di categorie e loro consorzi, Organismi bilaterali.

Vincoli: Sono possibili percorsi individualizzati, specie per le passerelle.

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MISURA C3: Istruzione e Formazione permanente

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALI Max 50 PUNTIINNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 20 PUNTIPUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30 PUNTITOTALE 100 PUNTI

  

PUNTEGGI DI PRIORITA’

 PARI OPPORTUNITA’ Max 2 PUNTIINTEGRAZIONE SOGGETTI Max 4 PUNTISOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 8 PUNTIPERCORSI INTEGRATI Max 4 PUNTICOINVOLGIMENTO NEL PROGETTO, DIRETTO E SOSTANZIALE DI ENTI LOCALI

Max 6 PUNTI

APPROCCIO INDIVIDUALIZZATO Max 6 PUNTITOTALE 30 PUNTI

 

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

20) Studio, sperimentazione di percorsi formativi volti all’integrazione tra il sistema della formazione professionale, dell’educazione e del lavoro rientrante nell’educazione permanente degli adulti.

Descrizione degli interventi previsti:

azioni di formazione formatori, anche con creazione di aule comuni tra i diversi operatori dei sistemi della scuola, della formazione e del lavoro e con individuazione di percorsi formativi anche fuori dal territorio nazionale, volti all’analisi di buone pratiche già attive in altri contesti, e a programmare, progettare e definire strategie e strumentazione legate alla formazione lungo tutto l’arco della vita;

serie di seminari e ricerche dedicati ai temi connessi all’integrazione, alla formazione permanente;

Destinatari finali: Docenti, Dirigenti scolastici, Dipendenti da Enti di Formazione professionale, Personale dei servizi per l’impiego.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di

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accreditamento, Istituti scolastici (con particolare riferimento agli Istituti Professionali), Sindacati ed organismi bilaterali, IRRE, Università, servizi per l’impiego.

Vincoli: Eventuale formazione frontale max 300 ore.

21) Sviluppo di una offerta di formazione permanente aperta e flessibile, attenta alle esigenze specifiche di apprendimento dei lavoratori in età attiva.

Descrizione degli interventi previsti:

corsi di formazione per adulti finalizzati;

predisposizione e sperimentazione di interventi formativi per l’aggiornamento e la crescita professionale della popolazione in età lavorativa basati su moduli di formazione permanente, anche a distanza e/o assistita;

azioni volte ad aumentare le competenze di tipo decisionale, di relazione, anche passando dall’analisi e dallo sviluppo delle competenze di tipo trasversale;

azioni formative legate alle nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere;

azioni relative alla Pubblica Amministrazione;

percorsi che mirino ad un riconoscimento dei crediti formativi, anche con e per esperienze nel sistema dell’educazione, della formazione e del lavoro avute fuori dal territorio nazionale.

Destinatari finali: tutta la popolazione adulta e giovane, residente in Regione.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditate o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, IRRE, Istituti scolastici (con particolare riferimento agli Istituti Professionali), Sindacati, Associazioni di categoria ed organismi bilaterali, aziende e loro consorzi, società miste.

Vincoli: La formazione permanente dev’essere necessariamente associata ad altre azioni previste.

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MISURA D1: Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALI Max 30 PUNTIINNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 15 PUNTIAZIONE RIVOLTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Max 20 PUNTIESPERIENZA DEL CANDIDATO PROPONENTE NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *

(Max 20 PUNTI )*

PUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 35 PUNTITOTALE 100 PUNTI**

* si applica solo quando risulti prevalente l’azione n. 27. Si farà prioritariamente riferimento alle esperienze già attuate nella Regione Molise.

** Per i progetti di azione 27, il punteggio complessivo sarà di 120 punti e la soglia di 80/120

PUNTEGGI DI PRIORITA’

 PARI OPPORTUNITA’ Max 5 PUNTIINTEGRAZIONE SOGGETTI PROPONENTI (*) Max 10 PUNTISOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 7 PUNTIPERCORSI INTEGRATI (*) Max 10 PUNTIAPPROCCIO INDIVIDUALIZZATO Max 3 PUNTITOTALE Max 35 PUNTI

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

(*) Per i PIT vedi sopra il capitolo.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

22) Azioni di analisi e di studi di fattibilità applicativa inerenti il sistema della flessibilità del mercato del lavoro nel territorio molisano.

Descrizione degli interventi previsti:

monitoraggio, analisi e valutazione dello stato di attivazione del sistema della flessibilità sul territorio della Regione (lavoro flessibile e atipico, telelavoro, applicazione di orari ridotti o legati alle esigenze produttive, ecc.);

servizi di informazione, consulenza e formazione, per lavoratori datori di lavoro, volti a diffondere, promuovere e formare le competenze delle nuove figure interessate dalle nuove politiche di flessibilizzazione del mercato del lavoro;

interventi e sostegno all’introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro (telelavoro, part-time, lavoro interinale, ecc.) nelle organizzazioni pubbliche e private;

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analisi e individuazione di percorsi volti a sostenere la valorizzazione, lo sviluppo, la diffusione di iniziative di formazione continua e ad incrementare le richieste da parte sia dei lavoratori che delle aziende.

Destinatari finali: Lavoratori, datori di lavoro, lavoratori autonomi, operatori delle imprese del terzo settore, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, organizzazioni professionali di categoria.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, enti pubblici e privati, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, Organismi bilaterali.

Vincoli: La durata, le caratteristiche e la strutturazione delle singole attività dovranno essere commisurate alle specifiche esigenze del progetto .

23) Formazione dei lavoratori delle imprese (compresi imprenditori e dirigenti di impresa)

Descrizione degli interventi previsti:

interventi di formazione con priorità alle aree legate alle nuove tecnologie dell’informazione, alla comunicazione, alla sicurezza sul luogo del lavoro, all’organizzazione e gestione delle risorse umane;

interventi formativi volti a migliorare la qualificazione e le opportunità di occupazione di lavoratori e lavoratrici, in particolare minacciati da disoccupazione, coinvolti in processi di trasformazione ed evoluzione dei sistemi di produzione dell'industria e/o nel settore dei servizi destinati alla vendita, agricoltura e commercio, tenuto conto delle esigenze generali derivanti dalle trasformazioni industriali e delle evoluzioni attuali e prevedibili dei sistemi produttivi.

percorsi volti ad aumentare la stabilità del posto di lavoro per le persone colpite dai fenomeni di cambiamento del contenuto, dell'organizzazione e dei metodi di lavoro che interessano un numero crescente di lavoratori spesso non qualificati;

aumento della mobilità professionale dei lavoratori, in considerazione delle ristrutturazioni industriali, della dislocazione delle attività dalle grandi imprese verso le piccole e medie imprese, della creazione di gruppi di P.M.I.;

adattamento dei settori di attività alle mutevoli esigenze di maggiore competitività nel mercato interno e nel mercato esterno della Comunità;

prevenzione della disoccupazione per le persone che non posseggono le competenze professionali necessarie per occupare posti di lavoro adatti alle esigenze del settore di attività o per accedere a posti di lavoro che si creano in altri settori;

interventi che mirino a soddisfare i fabbisogni formativi emergenti nelle seguenti aree: Tecniche di controllo, certificazione e qualità totale, nuove metodologie organizzative e gestionali, nuove tecnologie applicate alla produzione ed alla gestione, management.

percorsi di orientamento, consulenza e formazione finalizzati a sperimentare e sostenere modelli di riorganizzazione del lavoro in base al sistema della flessibilità, rivolti a lavoratori, datori di lavoro, dirigenti

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pubblici e privati, imprenditori, soggetti interessati alla creazione di lavoro autonomo;

servizi volti ad informare, incentivare e sostenere la diffusione e la concreta attivazione di opportunità legate a tipologie di contratti atipici, telelavoro, part-time, ecc. e alla sviluppo di opportunità di creazione di autoimpiego e autoimprenditoria;

attività di formazione rivolte a lavoratori con contratti atipici e allo sviluppo delle tecnologie del telelavoro, che mirano all’aumento della professionalità;

servizi di monitoraggio, analisi e valutazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori, anche atipici e delle imprese, soprattutto PMI, al fine di aumentarne la competitività sul territorio di riferimento;

interventi di formazione continua a favore di: lavoratori, datori di lavoro, dirigenti pubblici e privati, imprenditori interessati da processi di innovazione tecnologica ed aziendale, riorganizzazione dei processi lavorativi a rischio di perdita di competitività e di emarginazione dai processi produttivi; imprese cooperative e del terzo settore, settori legati ai nuovi bacini di impresa, imprese interessate a creare e rafforzare il potenziale occupazionale del settore della ricerca e dello sviluppo; parti sociali, soprattutto per sviluppare le competenze di programmazione per i progetti di sviluppo locale, di formazione ed aggiornamento sulle nuove forme di organizzazione dl lavoro, sulla rilettura dei dati relativi ai fabbisogni formativi e lavorativi del tessuto socio economico del territorio di riferimento, ecc.;

Per tutti i settori saranno favoriti interventi a sostegno della creazione e dell’ampliamento delle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica.

Destinatari finali: Destinatari di tali interventi possono essere tutti coloro che prestano la loro opera lavorativa in unità aziendali - lavoratori, imprenditori, dirigenti, quadri in azienda -

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, enti pubblici e privati, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, Organismi bilaterali.

Vincoli:

Gli interventi possono contenere prevedere:- fasi di formazione teorica in aula;- fasi di formazione tecnico-pratica in aula normale o attrezzata e/o in laboratorio (fuori produzione);- fasi di formazione ed addestramento pratico in gruppo, in sottogruppo e/o in affiancamento (anche in produzione);- segmenti di formazione "su misura" a carattere individuale;- momenti di formazione extraziendale in Centri di Formazione Professionale o altre strutture esterne (anche di aziende diverse da quelle di appartenenza);- fasi dedicate a visite di studio o altre esperienze analoghe;- fasi di formazione in stage (distacco temporaneo) presso realtà aziendali diverse rispetto a quelle di appartenenza.I percorsi formativi devono essere strutturati privilegiando l'alternanza fra le fasi di formazione teorico-pratica ed i momenti di applicazione assistita delle competenze professionali direttamente in contesto lavorativo.

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Page 61: Regione Molise - Home 2002 200… · Web viewVincoli: Corsi di 1.200 ore max, con almeno il 30% di work experience. Per gli interventi formativi inferiori alle 300 ore, si prescinde

Rispetto alla strutturazione indicata risultano prioritarie le azioni che prevedono:- una corretta sequenza delle fasi formative rispetto ad una valorizzazione delle singole esperienze professionali pregresse;- la formazione professionale in contesto professionale;- la formazione assistita in contesto extra-aziendale "ricco" (tipo stage altamente qualificante);- percorsi di formazione ed accompagnamento individualizzati.Più in generale saranno privilegiati i percorsi formativi che:- utilizzano metodologie di formazione "aperta";- sono realizzati in orario di lavoro e/o con modalità che rendono effettivo il diritto alla formazione professionale dei soggetti.

Saranno ritenuti prioritari i progetti promossi da piccole e medie imprese e da società miste.Durata minima di formazione per allievo pari a 25 ore.I percorsi di formazione dei formatori sono ammissibili solo in quanto propedeutici alla realizzazione delle singole azioni formative. Tali interventi potranno essere finanziati per un massimo di 200 ore di sola teoria e per un numero di formatori da rapportare alle effettive prestazioni che sono chiamati a fornire all'interno dei progetti proposti.

24) Predisposizione e realizzazione di interventi formativi per lavoratori dipendenti ed autonomi di età superiore ai 40 anni finalizzati a sostenerne l’aggiornamento delle competenze in una ottica di valorizzazione dei loro saperi e professionalità;

Descrizione degli interventi previsti:

interventi di formazione continua diretti all’aggiornamento delle competenze professionali rispetto alle innovazioni dei processi produttivi, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche al fine di migliorare la qualificazione degli stessi attraverso l’aggiornamento delle competenze per evitare l’esclusione dal MDL e l’eventualità della disoccupazione di lunga durata.

interventi formativi voti ad introdurre nelle aziende l’utilizzo di tecnologie dell’I.C.T., dei sistemi di workgroup, l’aggiornamento tecnologico nei vari settori produttivi e l’attuazione di moduli formativi sul banking (servizi di tesoreria e strutturazione di linee di credito, ecc.).

Destinatari finali: Destinatari di tali interventi possono essere tutti coloro che prestano la loro opera lavorativa in unità aziendali che abbiano superato i 40 anni - lavoratori, imprenditori, dirigenti, lavoratori autonomi, quadri in azienda -.

Soggetti attuatori: Imprese, enti pubblici e privati, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, Organismi bilaterali, soggetti destinatari in caso di voucher e buoni individuali.

Vincoli: La progettazione formativa degli interventi a carattere aziendale può prevedere:

- fasi di formazione teorica in aula;- fasi di formazione tecnico-pratica in aula normale o attrezzata e/o in laboratorio (fuori produzione);- fasi di formazione ed addestramento pratico in gruppo, in sottogruppo e/o in affiancamento (anche in produzione);- segmenti di formazione "su misura" a carattere individuale;

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Page 62: Regione Molise - Home 2002 200… · Web viewVincoli: Corsi di 1.200 ore max, con almeno il 30% di work experience. Per gli interventi formativi inferiori alle 300 ore, si prescinde

- momenti di formazione extraziendale in Centri di Formazione Professionale ovvero Agenzie formative territoriali o altre strutture esterne (anche di aziende diverse da quelle di appartenenza);- fasi dedicate a visite di studio o altre esperienze analoghe;- fasi di formazione in stage (distacco temporaneo) presso realtà aziendali diverse rispetto a quelle di appartenenza;

I percorsi formativi devono essere strutturati privilegiando l'alternanza fra le fasi di formazione teorico-pratica ed i momenti di applicazione assistita delle competenze professionali direttamente in contesto lavorativo.

Rispetto alla strutturazione indicata risultano prioritarie le azioni che prevedono:- una corretta sequenza delle fasi formative rispetto ad una valorizzazione delle singole esperienze professionali pregresse;- la formazione professionale in contesto professionale;- la formazione assistita in contesto extra-aziendale "ricco" (tipo stage altamente qualificante);- percorsi di formazione ed accompagnamento individualizzati.Più in generale saranno privilegiati i percorsi formativi che:- utilizzano metodologie di formazione "aperta";- sono realizzati in orario di lavoro e/o con modalità che rendono effettivo il diritto alla formazione professionale dei soggetti.

Saranno ritenuti prioritari i progetti promossi da piccole e medie imprese.Durata minima di formazione per allievo pari a 24 ore;I percorsi di formazione formatori (personale dipendente) sono ammissibili solo in quanto propedeutici alla realizzazione delle singole azioni formative. Tali interventi potranno essere finanziati per un massimo di 40 ore di sola teoria e per un numero di formatori da rapportare alle effettive prestazioni che sono chiamati a fornire all'interno dei progetti proposti.

La durata delle fasi di formazione fuori produzione deve essere almeno pari al 50% della durata corsuale complessiva.

In ogni caso la durata, le caratteristiche e la strutturazione dei singoli interventi devono essere commisurate alle specifiche esigenze formative espresse dalle aziende.

25) Sperimentazione di azioni formative e di assistenza rivolte agli imprenditori delle PMI e ai lavoratori autonomi a sostegno ed accompagnamento del ricambio generazionale.

Descrizione degli interventi previsti:

forme di tutoraggio e consulenza circa: l’analisi degli aspetti problematici dell’impresa, individuazione delle strategie d’impresa, formazione legata agli strumenti e alle nuove strategie di direzione aziendale e management, formazione legata all’organizzazione e gestione del personale, programmazione, progettazione e gestione di finanziamenti e strategie di sviluppo, individuazione ed attivazione di funzioni nel campo della ricerca, dello sviluppo e delle nuove tecnologie;

interventi destinati a preparare coloro che si apprestano a subentrare nella gestione dell’impresa. In particolare gli interventi potranno riguardare: mercati e scenari produttivi, strumenti di direzione aziendale ( management), strumenti di I.C.T. e in particolare e-commerce, strumenti legati al potenziamento delle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico;

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Page 63: Regione Molise - Home 2002 200… · Web viewVincoli: Corsi di 1.200 ore max, con almeno il 30% di work experience. Per gli interventi formativi inferiori alle 300 ore, si prescinde

percorsi finalizzati all’autoimprenditorialità con alternanza aula/azienda;

interventi specifici ( formazione – interventi di tutoraggio) rivolti a giovani neoinseriti in aziende familiari, o in fase di transizione verso l’inserimento;

stages aziendali e tirocini;

mobilità geografica volta all’apprendimento di nuove strategie per la crescita professionale;

formazione sui programmi di ricerca e sviluppo.

Destinatari finali: Giovani che subentrano nella gestione dell’impresa.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, centri di impresa, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, Organismi bilaterali.Vincoli: Risultano finanziabili esclusivamente gli interventi che tengano conto dei seguenti vincoli progettuali:- durata minima di formazione per allievo pari a 60 ore;- numero minimo di utenti per corso ed eventualmente per ciascun modulo o altra sottoarticolazione corsuale pari a 5.Formazione individuale personalizzata La durata delle fasi di formazione extrazienda deve essere almeno pari al 50% della durata corsuale complessiva.In ogni caso la durata, le caratteristiche e la strutturazione dei singoli interventi devono essere commisurate alle specifiche esigenze formative espresse dai soggetti - formazione individuale personalizzata .26) Formazione specifica nell’ambito della programmazione negoziata.

Descrizione degli interventi previsti:

interventi di formazione continua in quanto prevista da accordi di programmazione negoziata.Lo strumento principe è l’intervento di programmazione negoziata all’interno del quale possono essere previsti piani di riconversione aziendale .

attività di formazione e riqualificazione da attivarsi a seguito di bilanci di competenze sul personale stesso;

creazione di servizi di orientamento, consulenza ed assistenza tecnica alla creazione di impresa, soprattutto verso nuovi bacini di impresa e alla esternazionalizzazione di funzioni e/o procedure aziendali.

Destinatari finali: Occupati, giovani e adulti, in aziende rientranti nei patti territoriali, contratti di area ed altri strumenti di programmazione negoziata. Lavoratori di aziende in crisi (con dichiarazione ufficiale di crisi aziendali). Lavoratori in CIG e lavoratori impegnati in LSU.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, sindacati ed Associazioni di categoria, soggetti formativi accreditati o in fase di accreditamento.Vincoli: Risultano finanziabili esclusivamente gli interventi che tengano conto dei seguenti vincoli progettuali:- durata minima di formazione per allievo pari a 60 ore;- numero minimo di utenti per corso ed eventualmente per ciascun modulo corsuale pari a 5.

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- formazione personalizzata finalizzata a nuove destinazioni occupazionali già definite

27) Azioni di formazione per dipendenti pubblici

Questa specifica azione non viene erogata a sportello, ma rientra nella procedura delle azioni multimisura.

Descrizione degli interventi previsti:

interventi formativi, di tutoraggio ed assistenza per i dipendenti pubblici operanti nel territorio regionale (con priorità per il personale della Regione Molise), finalizzati a valorizzare, anche passando da una attenta analisi delle competenze individuali, le risorse umane delle organizzazioni ed aumentare le capacità, conoscenze e competenze, anche di tipo trasversale, in diversi campi tra cui quelli:

o dell’informatica e della telematica, per l’attivazione di modelli flessibili quali ad esempio il telelavoro;

o delle riforme conseguenti alle modifiche del titolo V della Costituzione e della riforma federale;

o della conoscenza linguistica;

o della comunicazione e relazione interna ed esterna, anche per aumentare il livello di integrazione e lavoro in team;

o della programmazione, progettazione e gestione di servizi e programmazione comunitaria e fondi strutturali, in particolar modo inerenti i sistemi dell’educazione, della formazione e del lavoro e dello sviluppo socio economico della Regione;

o del management, con particolare riferimento all’organizzazione e alla gestione del personale;

o dei processi di modernizzazione della P.A., anche relativamente all’attivazione di nuove forme di assunzione e nuove esigenze di flessibilità del MdL;

o del monitoraggio, della valutazione e del controllo delle attività della P.A.;

o dell’organizzazione e valorizzazione di reti tra le istituzioni o anche tra queste e le parti sociali. In particolare, formazione rivolta al miglioramento delle tecniche di lavoro in team con i privati, alla diffusione delle pratiche di dialogo sociale.

o del controllo di gestione.

partenariati tra due o più amministrazioni e/o imprese, sia a livello nazionale che comunitario, per effettuare trasferimenti di buone prassi e stage operativi di impiegati e funzionari;

attività di informazione e diffusione delle buone pratiche in un ottica di benchmarking;

promozione di seminari, work shop, attivazione di gruppi di studio e di analisi dei fabbisogni formativi derivanti dalla P.A.;

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produzione e diffusione di materiale, anche per mezzo delle nuove tecnologie informatiche;

ammodernamento delle procedure di sistema grazie all’adozione di nuove tecnologie.

Destinatari finali: Occupati della P.A.

Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, Società private (anche con partecipazione pubblica), consorzi. Saranno accettate esclusivamente candidature provenienti da soggetti che abbiano realizzato almeno un’azione formativa rivolta al settore pubblico nella Regione Molise ed in un’altra Regione. In caso di ATI tali requisiti potranno essere dimostrati anche da uno dei partner.

Vincoli:. Risultano finanziabili esclusivamente gli interventi che tengano conto dei seguenti vincoli progettuali:- durata minima di formazione frontale per allievo pari a 40 ore ad annualità;- numero minimo di utenti per corso ed eventualmente per ciascun modulo o altra sottoarticolazione corsuale pari a 10.Obbligo di formazione personalizzata ed individualizzata tramite una preventiva analisi delle competenze professionali e trasversali.

Counselling ed assistenza individualizzata.

Le risorse per la formazione frontale, potranno essere imputate anche all’azione 21.

28) Percorsi di comunicazione interna ed esterna volti a sviluppare la competitività delle imprese pubbliche e private, a diffondere e pubblicizzare iniziative levate alla politiche di flessibilizzazione del MdL e alla formazione continua.

Descrizione degli interventi previsti:

attività di pubblicizzazione e promozione (seminari, workshop, programmi televisivi e radiofonici, siti internet, produzione di materiale didattico informativo, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie, ecc.) finalizzata alla diffusione e valorizzazione delle politiche di flessibilizzazione del MdL (lavori atipici, telelavoro, ecc.) rivolte a lavoratori, imprese, parti sociali, interessate dal suddetto processo;

azioni di informazione, valorizzazione e diffusione, anche grazie alla pubblicizzazione di iniziative già esistenti, delle opportunità e dei benefici legati alla formazione continua sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

Destinatari finali: Lavoratori e datori di lavoro interessati da processi di flessibilizzazione del MdL e da percorsi di formazione continua.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, servizi per l’impiego, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento.

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Misura D2: Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d’impiego e sostegno all’imprenditorialità, al lavoro regolare e all’emersione delle attività non regolari

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALI Max 50 PUNTI

INNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 20 PUNTI

PUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

 PUNTEGGI DI PRIORITA’

 PARI OPPORTUNITA’ Max 1 PUNTIINTEGRAZIONE SOGGETTI PROPONENTI (*) Max 10

PUNTISOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 4 PUNTIPERCORSI INTEGRATI (*) Max 5 PUNTINUOVI BACINI DI IMPIEGO Max 5 PUNTISTART-UP D’IMPRESA Max 5 PUNTITOTALE 30 PUNTI

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

(*) Per i PIT vedi sopra il capitolo.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

29) Sostegno all’emersione del lavoro irregolare.

Descrizione degli interventi previsti:

brevi seminari rivolti a disoccupati, occupati ed imprese che sono interessate all’emersione del lavoro irregolare volti a diffondere la cultura e le opportunità del lavoro regolare;

creazione di servizi di orientamento e consulenza, sia per lavoratori che aziende, volti ad indirizzare, informare ed assistere i diversi interessati dal "problema del lavoro sommerso". Tale servizio potrà essere creato, vista la gravità del problema, anche tramite numeri verdi, call center, ecc. che permettano di tutelare la riservatezza delle informazione e dei soggetti che vi si rivolgono;

creazione di reti tra diverse istituzioni, sia pubbliche che private, interessate alla regolarizzazione del lavoro sommerso;

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ricerche ed analisi della situazione del lavoro sommerso della regione al fine di una sua interpretazione socio culturale al fine di individuare una giusta strategia di risoluzione;

azioni di sensibilizzazione e di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, questione talvolta strettamente legata al fenomeno del lavoro irregolare.

Destinatari finali: Disoccupati, occupati ed imprese interessate dal problema del lavoro sommerso.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie territoriali formative accreditate o in fase di accreditamento.

Vincoli: durata minima di formazione per allievo pari a 60 ore.

30) Supporto alla creazione ed alla conservazione d’impresa.

Descrizione degli interventi previsti:

interventi volti alla creazione d’impresa, soprattutto nell’ambito dei nuovi bacini di impresa, nei suddetti interventi rientrano quelle iniziative di creazione di impresa più specificatamente legate ai settori agricolo, agroalimentare, del turismo, della cultura, del tessile e della ricerca scientifica;

azioni di sensibilizzazione e diffusione della cultura d’impresa, con particolare riferimento ai nuovi bacini di impiego e al campo della ricerca, sia attraverso i servizi di orientamento e consulenza attivate dalle diverse istituzioni (Centri per l’Impiego, Organismi di formazione, Scuole, IRRE, Università, Centri di ricerca, e/o dai privati – enti, Associazioni di categoria, enti bilaterali – ecc.) sia tramite forme di informazione e pubblicizzazione (seminari, work shop, trasmissioni radio televisive, produzione di materiale, ecc.) sulle diverse opportunità;

azioni di ricerca, analisi relative alle opportunità di creazione di nuove imprese, in particolare per i nuovi bacini di impiego, il terzo settore e il campo della ricerca, sotto il profilo dello sviluppo occupazionale, della domanda di lavoro e delle competenze richieste in relazione alle diverse professionalità;

sostegno all’integrazione tra servizi atti a facilitare e sostenere lo sviluppo della nuova imprenditoria o autoimpiego attraverso analisi di fattibilità, di mercato, dei fabbisogni che emergono dal tessuto socio economico della Regione;

sostegno alla formulazione di business idea;

sostegno alla messa a punto del business plan;

supporto allo sviluppo del telelavoro: progettazione, implementazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;

promozione di interventi di formazione e accompagnamento nelle P.M.I., per sostenere processi di spin off di impresa;

sostegno alla promozione e/o consolidamento di reti di imprese, anche in rapporto alle esigenze dei mercati nazionali e internazionali;

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interventi di implementazione e promozione di incubatori di impresa;

attivazione di interventi che integrino orientamento/ formazione/tutoraggio per la costituzione di impresa;

percorsi integrati di orientamento, formazione e tutoraggio finalizzati all’autoimprenditorialità, mediante esperienze di impresa in ambiente protetto.

Destinatari finali: inoccupati, disoccupati, lavoratori ammessi a trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità, lavoratori e datori di lavoro.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, università, centri di ricerca, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie territoriali formative accreditate o in fase di accreditamento, Associazioni di categoria ed enti bilaterali.

Vincoli: durata minima di formazione per allievo pari a 60 ore;

I percorsi di formazione formatori (personale dipendente) sono ammissibili solo in quanto propedeutici alla realizzazione delle singole azioni formative. Tali interventi potranno essere finanziati per un massimo di 40 ore di sola teoria e per un numero di formatori da rapportare alle effettive prestazioni che sono chiamati a fornire all'interno dei progetti proposti.

La fase di start-up deve essere programmata dopo le attività corsuali: possono essere previsti ulteriori moduli di verifica di massimo 40 ore.

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MISURA E1 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 

QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALI Max 50 PUNTIINNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 20 PUNTIPUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30 PUNTITOTALE 100 PUNTI

  

PUNTEGGI DI PRIORITA’

AZIONI VOLTE AD ELEVARE LA PROFESSIONALITA’ ED A INNOVARE SETTORI TRADIZIONALMENTE A FORTE PRESENZA FEMMINILE

Max 4 PUNTI

INTEGRAZIONE SOGGETTI PROPONENTI Max 5 PUNTISOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 5 PUNTIPERCORSI INTEGRATI Max 5 PUNTIAZIONI A SOSTEGNO E PROMOZIONE DI CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO FEMMINILE

Max 5 PUNTI

APPROCCIO INDIVIDUALIZZATO Max 6 PUNTITOTALE 30 PUNTI

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

31) Interventi per la promozione delle donne nel mercato del lavoro.

Descrizione degli interventi previsti:

attività di orientamento, consulenza e formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo a favore delle donne al fine di:

- fornire una risposta adeguata e strutturata alle esigenze manifestate da questa particolare utenza rispetto a richieste lavorative evidenziate nel contesto economico-produttivo locale;

- sperimentare nei metodi, nei contenuti e nell'organizzazione complessiva strumenti idonei ad un reale inserimento/reinserimento occupazionale delle donne.

interventi di formazione volte a garantire l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità richieste e spendibili sul mercato del lavoro;

attivazione di percorsi volti al recupero motivazionale delle donne che intendono inserirsi o reinserirsi nel sistema della formazione e del lavoro.

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 Destinatari finali: donne, disoccupate o inoccupate, indipendentemente dalla durata di tale condizione e dal titolo di studio e/o di lavoro posseduto.

 Soggetti attuatori: Organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative locali accreditate o in fase di accreditamento, enti bilaterali, imprese o loro consorzi, società miste.

 Vincoli: Lo stage non può superare il 30% delle ore complessive.

32) Realizzazione di tirocini formativi e d'inserimento per donne in cerca di prima occupazione o disoccupate.

Descrizione degli interventi previsti:

sostegno all’attivazione di tirocini formativi e di inserimento che consentano la socializzazione e la conoscenza diretta fra impresa e singolo tirocinante, la formazione, relativamente all’acquisizione di competenze professionali specifiche.

Destinatari finali: Donne disoccupate, inoccupate o in mobilità.

Soggetti attuatori: Imprese, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, università, istituti scolastici, imprese o loro consorzi, società miste.

Vincoli: L’eventuale tirocinio dev’essere inserito in contesti articolati con altre azioni.

33) Migliorare la partecipazione delle donne alle filiere scolastiche e formative ad indirizzo tecnico-scientifico ed ai percorsi formativi di alto livello.

Descrizione degli interventi previsti:

interventi destinati a formare donne rispetto a figure professionali nelle quali sono sottorappresentate.

attività formative volte a creare figure professionali di livello medio-alto, nelle quali l'utenza interessata possa trovare un'effettiva collocabilità.

Destinatari finali: donne diplomate e/o laureate.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, organismi di formazione accreditati o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, università, enti pubblici e privati, istituti scolastici.

Vincoli: La progettazione formativa, con i necessari aggiustamenti derivanti dalla specifica natura dell'intervento, deve ricalcare l'impostazione, la durata e la strutturazione di massima dei percorsi di formazione post-diploma e post-laurea.

34) Supporto alla crescita professionale delle donne occupate e alla creazione di servizi e infrastrutture che faciliti la loro presenza ed inserimento nel MdL.

Descrizione degli interventi previsti:

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diffusione di servizi che mirano a conciliare la vita familiare e lavorativa (asili presso le aziende, servizi educativi a minori, servizi di sostegno ad anziani, ecc.), a diffondere lavori legati al sistema della flessibilità e al telelavoro, a diffondere la cultura delle pari opportunità nei sistemi dell’educazione, della formazione e del lavoro, alla diffusione dell’autoimpiego e autoimprenditoria;

sostegno alla predisposizione ed all'attuazione di piani individuali di formazione finalizzati a favorire la progressione di carriera di donne occupate;

colloqui motivazionali, counselling.

Destinatari finali: Donne occupate.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, organismi di formazione accreditai o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, università, enti pubblici e privati, istituti scolastici.

Vincoli: Per i colloqui individuali massimo 40 ore.

35) Promozione della imprenditorialità femminile.

Descrizione degli interventi:

interventi di sostegno teso alla rimotivazione delle donne; azioni di orientamento e formazione orientativa in modo da consentire la scelta e la consapevolezza della complessità dei passaggi per la costituzione di nuove imprese nei nuovi bacini di impiego; azioni di sostegno nella fase di start-up dell’impresa;

interventi tesi a precostituire le basi per una possibile creazione d’impresa a conduzione in prevalenza femminile, in forme tutorate data la tipologia dei destinatari delle azioni; a questo tipo di interventi si aggiungono alcune possibilità più innovative.

sostegno alla formulazione di business idea;

sostegno alla messa a punto del business plan;

supporto allo sviluppo del telelavoro: progettazione, implementazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;

promozione di interventi di formazione e accompagnamento nelle PMI per sostenere processi di spin off di impresa;

sostegno alla promozione e/o consolidamento di reti di imprese, anche in rapporto alle esigenze dei mercati nazionali e internazionali;

attivazione di interventi che integrino orientamento/ formazione/tutoraggio per la costituzione di impresa.

Destinatari: Donne disoccupate.

Soggetti attuatori: Imprese o loro consorzi, società miste, organismi di formazione accreditai o in fase di accreditamento, agenzie formative territoriali accreditate o in fase di accreditamento, università, enti pubblici e privati, istituti scolastici.

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Vincoli: I corsi di formazione dovranno avere:- durata minima di formazione per allievo pari a 120 ore;- numero minimo di utenti per corso ed eventualmente per ciascun modulo o altra sottoarticolazione corsuale (escluse le possibili fasi di formazione individualizzata) pari a 5.

I percorsi di formazione formatori (personale dipendente) sono ammissibili solo in quanto propedeutici alla realizzazione delle singole azioni formative. Tali interventi potranno essere finanziati per un massimo di 40 ore di sola teoria e per un numero di formatori da rapportare alle effettive prestazioni che sono chiamati a fornire all'interno dei progetti proposti.

La fase di start-up dev’essere programmata dopo le attività corsuali: possono essere previsti ulteriori moduli di verifica di massimo 40 ore

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MISURA F1: Formazione integrata nelle Azioni del POR-Rafforzamento degli interventi

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CRITERI GENERALI:

 QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALI Max 15 PUNTI

INNOVAZIONE/TRASFERIBILITA’ Max 15 PUNTI

AZIONE RIVOLTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Max 20 PUNTI

CONNESSIONE CON ALTRE AZIONI DEL POR Max 20 PUNTI

PUNTEGGI DI PRIORITA’ Max 30 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

PUNTEGGI DI PRIORITA’

 PARI OPPORTUNITA’ Max 3 PUNTIINTEGRAZIONE SOGGETTI PROPONENTI (*) Max 10

PUNTISOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Max 6 PUNTIPERCORSI INTEGRATI (*) Max 9 PUNTIAPPROCCIO INDIVIDUALIZZATO Max 2PUNTITOTALE Max 30

PUNTI

 I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Per i punteggi di priorità dei progetti multimisura si farà riferimento alla misura prevalente indicata nel progetto.

INTERVENTI PRIORITARI NELL’AMBITO DELLA MISURA

36) Formazione integrata nelle azioni del POR

L’azione è del tutto analoga con la D.1. e viene quindi erogata a sportello. Contiene solo un’accentuazione alla connessione con gli altri interventi del POR.

Per quanto concerne la Pubblica amministrazione, anche in questo caso si può prescindere dalla procedura a sportello. Le candidature potranno quindi sommare gli interventi. Ad esempio per uno stesso progetto una parte (di interventi generali o specifici di rafforzamento delle competenze) potrà essere finanziata facendo ricorso all’azione n. 27, mentre altre parti (ad esempio connesse alle problematiche di attuazione del POR) attraverso l’azione n. 36, ecc. Il soggetto candidato indicherà l’azione prevalente (generalmente quella che comporta maggiori oneri finanziari).

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GLOSSARIOQUALITA’ E COERENZA PROGETTUALI: si intende la capacità del progetto di porsi quale riferimento e buona prassi, per quanto riguarda la validità dell’intervento in relazione agli obiettivi dati, all’impatto, all’efficacia e alla coerenza dell’iniziativa con gli orientamenti e gli indirizzi della direttiva strategica regionale e le indicazioni del FSE e più in generale con le politiche e gli orientamenti regionali, nazionali e comunitari.

 INNOVAZIONE E TRASFERIBILITA’: si intende il livello di innovazione introdotto dal progetto rispetto agli standard in uso, alla capacità di adattamento ai mutamenti della domanda e dell’offerta e di intervento sui nuovi bacini di impiego, nonché all’introduzione di elementi di innovazione rispetto all’organizzazione dell’attività e all’utilizzo delle tecnologie avanzate. Il livello di innovazione e di qualità si collega alla capacità dell’iniziativa progettuale di porsi quale riferimento, come metodo di intervento trasferibile in altri contesti locali, quindi come esperienza prototipo.

 PARI OPPORTUNITA’: si intende la capacità del progetto di determinare condizioni favorevoli per l’accesso in modo paritario al mercato del lavoro e al sistema delle opportunità tra uomini e donne , eliminando o riducendo i diversi fattori sociali , economici, di servizio e culturali che ostacolano tale obiettivo.

INTEGRAZIONE TRA SOGGETTI PROPONENTI: si intende il livello di relazione tra i soggetti proponenti dei progetti, con l’obiettivo di determinare le condizioni per un intervento integrato di sistema, in grado di favorire una maggiore efficacia attraverso la convergenza e il coordinamento tra i soggetti proponenti, nelle loro diverse funzioni .

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE: si intende la capacità dell’intervento di esplicarsi nella dimensione della comunicazione, dell’informazione e del migliore e maggiore utilizzo delle tecnologie multimediali ai fini dello sviluppo di interventi più efficaci in materia di occupazione, formazione e creazione di nuove opportunità.

 PERCORSI INTEGRATI: si intende il raggiungimento dell’obiettivo dell’integrazione e del raccordo progettuale ed operativo delle iniziative e delle attività, in modo da garantire un maggiore impatto dell’intervento, con particolare riferimento all’integrazione tra istruzione, formazione , lavoro e sviluppo e delle relative politiche.

 NUOVI BACINI DI IMPIEGO, si intendono le iniziative che riguardano quei settori a maggiore opportunità di crescita occupazionale e meglio rispondenti alle vocazioni economiche del territorio e al suo tessuto sociale, al fine di determinare un incremento dei livelli occupazionali.

APPROCCIO INDIVIDUALIZZATO, si intende la capacità del progetto e dell’intervento di realizzare un impatto favorevole che tenga conto della condizione individuale, conoscendo, promuovendo e valorizzando le caratteristiche del soggetto destinatario del progetto.

 CREAZIONE DI RETI LOCALI, si intende la capacità e la funzione dell’iniziativa e del progetto di stimolare , promuovere ed organizzare la presenza sul territorio di una relazione ed integrazione attiva tra gli agenti locali di sviluppo e le Autonomie locali ("messa in rete"), in grado di realizzare maggiori e migliori opportunità sociali ed economiche .

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 START UP DI IMPRESA, si intende la funzione del progetto volta a favorire la creazione , l’organizzazione e la determinazione di servizi e convenienze per l’avvio di nuove attività di impresa.

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ELENCO DELLE AZIONI COMBINABILI

Misura n. progress

ivo

Titolo Azione

A.2 1 Sostegno ad interventi per l’inserimento lavorativo secondo un approccio preventivo

A.2 2 Sostegno all’inserimento lavorativo attraverso l’istituto dell’apprendistato e altri contratti a causa mista come quelli di formazione lavoro. Stabilizzazione LSU e lavoratori in mobilità.

A.2 3 Azioni per l’attuazione dell’obbligo formativo.

A.2 4 Realizzazione di percorsi volti all’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro nel nuovo contesto normativo di elevamento dell’obbligo scolastico e di attuazione dell’obbligo formativo.

A.2 5 Azioni o sostegno dei tirocini formativi, degli stages e work experience.

A.2 6 Percorsi di formazione rivolti agli ultra quarantenni a rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro

A.3 7 Realizzazione di percorsi integrati individualizzati e non per il reinserimento al lavoro.

A.3 8 Iniziative di preinserimento lavorativo attraverso l’integrazione di modalità d’intervento che possono comprendere sia percorsi modulari volti a contribuire a ricomporre le diverse esperienze di lavoro/ formazione/ istruzione possedute sia iniziative finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro (quali ad esempio tirocini brevi di orientamento in imprese e attività di work experiences).

A.3 9 Sostegno alla componente formativa dell’istituto dell’apprendistato e di altri contratti a causa mista per l’inserimento lavorativo come quelli di formazione lavoro.

B.1 10 Azioni di sistema per la promozione delle pari opportunità per i soggetti svantaggiati.

B.1 11 Formazione a favore delle fasce deboli, anche in una prospettiva della personalizzazione degli interventi e dell’integrazione degli strumenti.

B.1 12 Attuazione di interventi per detenuti ed ex detenutiB.1 13 Attuazione di interventi per tossicodipendenti ed ex-

tossicodipendentiB.1 14 Percorsi formativi individualizzati per l'inserimento

lavorativo di persone in situazioni di disagioB.1 15 Attivazione di iniziative formative in fase di primo

inserimento lavorativo per i soggetti immigrati.B.1 16 Formazione degli operatori, dei formatori, degli

operatori sociali, inclusi tutor sul lavoro per i gruppi

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svantaggiati.C.1 17 Accompagnamento al processo di ammodernamento,

accreditamento e certificazione degli Enti di F.P.C.2 18 Attuazione della FIS, attraverso la realizzazione di

percorsi di formazione di secondo livello che privilegino la prospettiva dell’integrazione degli strumenti e l’individualizzazione dei curricula, che pertanto possono anche prevedere l’informazione e l’orientamento, il bilancio delle competenze e la formazione accompagnata al counselling per l’accesso al lavoro, compresa una eventuale fase di preinserimento lavorativo attraverso la progettazione di contratti di inserimento e borse di lavoro (work experience) ed una eventuale fase di alternanza scuola-lavoro.

C.2 19 Qualificazione dell’offerta formativa di secondo e terzo livello.

C.3 20 Studio, sperimentazione di percorsi formativi volti all’integrazione tra il sistema della formazione professionale, dell’educazione e del lavoro rientrante nell’educazione permanente degli adulti.

C.3 21 Sviluppo di una offerta di formazione permanente aperta e flessibile, attenta alle esigenze specifiche di apprendimento dei lavoratori in età attiva.

D.1 22 Azioni di analisi e di studi di fattibilità applicativa inerenti il sistema della flessibilità del mercato del lavoro nel territorio molisano.

D.1 23 Formazione dei lavoratori delle imprese (compresi imprenditori e dirigenti di impresa)

D.1 24 Predisposizione e realizzazione di interventi formativi per lavoratori dipendenti ed autonomi di età superiore ai 40 anni finalizzati a sostenerne l’aggiornamento delle competenze in una ottica di valorizzazione dei loro saperi e professionalità.

D.1 25 Sperimentazione di azioni formative e di assistenza rivolte agli imprenditori delle PMI e ai lavoratori autonomi a sostegno ed accompagnamento del ricambio generazionale.

D.1 26 Formazione specifica nell’ambito della programmazione negoziata.

D.1 27 Azioni di formazione per dipendenti pubbliciD.1 28 Percorsi di comunicazione interna ed esterna volti a

sviluppare la competitività delle imprese pubbliche e private, a diffondere e pubblicizzare iniziative levate alla politiche di flessibilizzazione del MdL e alla formazione continua.

D.2 29 Sostegno all’emersione del lavoro irregolare.D.2 30 Supporto alla creazione ed alla conservazione d’impresa.E.1 31 Interventi per la promozione delle donne nel mercato

del lavoro.E.1 32 Realizzazione di tirocini formativi e d'inserimento per

donne in cerca di prima occupazione o disoccupate.E.1 33 Migliorare la partecipazione delle donne alle filiere

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scolastiche e formative ad indirizzo tecnico-scientifico ed ai percorsi formativi di alto livello.

E.1 34 Supporto alla crescita professionale delle donne occupate e alla creazione di servizi e infrastrutture che faciliti la loro presenza ed inserimento nel MdL.

E.1 35 Promozione della imprenditorialità femminile.F.1 36 Formazione integrata nelle azioni del POR

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TABELLA FINANZIARIA 2002 - 2006(come da Complemento di programmazione)

MISURE 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE

Misura A.1.1 (3.1)

1.823.063,93 2.019.311,87 1.556.442,03 1.552.002,05 2.419.577,85 9.370.397,72

Misura A.2.1 (3.2)

607.687,98 673.103,96 518.814,01 517.333,84 806.525,95 3.123.465,74

Misura A.3.1 (3.3)

607.687,98 673.103,96 518.814,01 517.333,84 806.525,95 3.123.465,74

Misura B.1.1 (3.4)

410.599,76 454.800,21 350.549,77 349.549,91 544.949,83 2.110.449,47

Misura C.1.1 (3.5)

1.478.160,07 1.637.279,92 1.261.979,99 1.258.379,77 1.961.819,89 7.597.619,65

Misura C.2.1 (3.6)

492.720,02 545.760,15 420.659,83 419.460,10 653.939,79 2.532.539,88

Misura C.3.1 (3.7)

492.720,02 545.760,15 420.659,83 419.460,10 653.939,79 2.532.539,88

Misura D.1.1 (3.8)

369.539,89 409.319,98 315.495,26 314.595,07 490.454,84 1.899.405,04

Misura D.2.1 (3.9)

369.539,89 409.319,98 315.495,26 314.595,07 490.454,84 1.899.405,04

Misura E.1.1 (3.10)

821.200,04 909.599,90 701.100,05 699.099,82 1.089.900,17 4.220.899,98

Misura F (3.11) 739.079,78 818.639,96 630.990,00 629.190,14 980.910,20 3.798.810,08Totale 8.211.999,36 9.096.000,04 7.011.000,02 6.990.999,71 10.898.999,11 42.208.998,23F.S.E. 3.522.947,

73 3.902.184,

02 3.007.719,

01 2.999.138,

87 4.675.670,

62 18.107.660,

24 F.di ROTAZ. 3.284.799,

74 3.638.400,

02 2.804.400,

01 2.796.399,

88 4.359.599,

64 16.883.599,

29 REGIONE 1.404.251, 1.555.416, 1.198.881, 1.195.460, 1.863.728, 7.217.738,

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89 01 00 95 85 70 TOTALE 8.211.999,

36 9.096.000,

04 7.011.000,

02 6.990.999,

71 10.898.999,

11 42.208.998,

23 Una percentuale non inferiore al 25% delle risorse di ogni singola Misura sarà attuata nelle aree interessate dai Progetti

Integrati Territoriali; Le somme non spese nella programmazione 2000 – 2001 verranno riportate sulla Misura; La ripartizione tra misure potrà essere rivista in riferimento al numero di candidature ed al processo di valutazione; L’intera tabella finanziaria potrà essere rivista in riferimento alle determinazioni del Comitato di sorveglianza del POR.

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ALLEGATO B

COSTI AMMISSIILI

INTRODUZIONE

Le note che seguono costituiscono una prima indicazione sulle nuove modalità della rendicontazione in considerazione che il dibattito, nazionale e comunitario è ancora aperto. Esse pertanto potranno essere ulteriormente dettagliate in itinere. Costituiscono però un indispensabile ausilio nella fase di costruzione dei costi di progetto.

Sulla base di quanto disposto dai Regolamenti comunitari che costituiscono il riferimento ordinamentale per quanto riguarda l’operatività del Fondo Sociale Europeo nel periodo di programmazione 2000-2006, la problematica dei costi ammissibili assume un’importanza di assoluto rilievo soprattutto in considerazione dell’allargamento delle funzioni e dei compiti del fondo stesso, chiamato ad assumere il ruolo di strumento finanziario dell’attuazione della politica europea per l’occupazione.

Tale necessità è imposta principalmente da due considerazioni:

1) il Fondo Sociale Europeo, rispetto alla configurazione tradizionale, ha notevolmente ampliato la prospettiva delle proprie missioni, superando, a livello di azioni ammissibili, anche la valenza che ne ha caratterizzato la più recente operatività (attività formative, rafforzamento sistemi, aiuti all’impiego e azioni di accompagnamento). Tale considerazione è avvalorata dall’apertura degli ambiti di intervento comunitari sostenuta dall’articolo 3 “Attività ammissibili” del nuovo Regolamento del FSE;

2) per determinate tipologie di azione (“Iniziative comunitarie” e “Azioni innovative e assistenza tecnica” di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del Regolamento 1784/99) è prevista la possibilità che il Fondo Sociale Europeo copra anche misure finanziabili sulla base dei Regolamenti degli altri Fondi Strutturali (Regolamenti n. 1783/99, n. 1257/99 e n 1263/99).

In particolare:

1) secondo le coordinate stabilite dal Regolamento generale (n. 1260/99 – art. 30) e conformemente al principio di sussidiarietà, ai costi ammissibili si applicano le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un’applicazione equa ed uniforme del Fondo strutturale nella Comunità (la previsione richiama la circostanza che per essere sostenuto e riconosciuto ammissibile un costo non solo deve essere riconducibile allo strumento comunitario ma deve essere anche previsto dalla norma nazionale);

2) per quanto riguarda specificamente il Fondo Sociale Europeo è prevista l’assunzione di determinazioni pertinenti alla riconoscibilità o meno dei costi ove si dispone che “…è necessario definire le spese ammissibili al contributo del Fondo nel quadro del partenariato.” (11° considerando del Regolamento n. 1784/99). Per quanto riguarda i momenti in cui il partenariato deve essere esercitato, la norma generale, applicabile ovviamente anche al caso in questione, è quella contenuta nell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1260/99, che recita “…Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli

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interventi…”. Al partenariato partecipano “…la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali…”.

Valutare l’ammissibilità di un costo è esercizio significativamente complesso in quanto tale valutazione deve considerare il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce nonché l’ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

L’ammissibilità di un costo deve pertanto essere riconosciuta attraverso tre fasi successive di verifica:

1. il costo risulta riferibile ad una tipologia non dichiarata inammissibile a norma della normativa comunitaria di riferimento;

2. il costo rispetta i limiti e le condizioni di ammissibilità eventualmente stabiliti (peraltro solo per determinate fattispecie espressamente previste) dalla normativa comunitaria;

3. il costo rispetta i principi generali di ammissibilità stabiliti a prescindere dalla natura e tipologia a cui questo risulta direttamente riferibile.

CRITERI GENERALI

PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALL’AMMISSIBILITA’ DEI COSTI

Premessa metodologica

Le regole che riguardano l’ammissibilità dei costi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, possono essere ricondotte a due sistemi:

a) uno, di carattere generale, che considera il tema dell’ammissibilità a prescindere dalle classificazioni e dalla configurazione che i costi possono assumere (ed è chiamato a rispondere a quesiti del tipo: quando un costo, di qualsiasi natura o origine o scopo, è o no ammissibile?);

b) l’altro, che configura dei criteri più puntuali, che riguardano determinate fattispecie in cui possono essere raffigurati e rappresentati i costi a seconda della loro natura, della loro origine e degli scopi per cui vengono determinati (ed è chiamato a risolvere quesiti del tipo: quella determinata voce di costo specificamente configurata e definita è o no ammissibile?).

Principi generali

Affinché possa essere considerato ammissibile in generale, un costo deve risultare:

1. pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili (anche con riferimento alla localizzazione geografica delle medesime azioni);

2. effettivo;3. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;4. comprovabile;5. legittimo;6. contabilizzato;

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7. contenuto nei limiti autorizzati.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettaglianti nei paragrafi successivi.

Costi pertinenti ed imputabili ad azioni ammissibili

“..Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato.” (art. 30, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1260/99).

Se ne desume dapprima che i costi, per risultare ammissibili, devono essere connessi all’attuazione di azioni che, per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, possano essere ricondotte ad una delle “attività ammissibili” codificate nell’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e declinate operativamente nei Complementi di Programmazione.

Un costo dunque per essere ammissibile deve poter essere riferito ad una azione ammissibile (prevista nei Complementi di Programmazione). Occorre in tale senso rifarsi al criterio di “inerenza”: vi deve essere una relazione specifica tra costi sostenuti e le operazioni realizzate.

Il costo deve risultare “pertinente ed imputabile” all’azione ammissibile, deve cioè risultare direttamente o indirettamente connesso all’azione.

Per la categoria dei costi indiretti si individuano contenuti del concetto di inerenza i seguenti:

per i costi indiretti di progetto: una inerenza specifica del costo, ma non esclusiva al progetto, in quanto la stessa risorsa può essere utilizzata per più progetti;

per i costi indiretti di funzionamento (costi generali): una inerenza generale al progetto, legata al mantenimento ordinario della struttura che consente la realizzazione di tutti i progetti che vi si svolgono.

Posta la potenziale molteplicità delle soluzioni organizzative che possono essere adottate per realizzare una azione ammissibile (diversa composizione ed organizzazione dei fattori della produzione impiegabili) anche la composizione e l’entità dei costi conseguenti non può che essere diversa. Questi risultano ammissibili in quanto e nella misura in cui siano conseguenza, ancorché non “obbligata” ma esclusiva dell’azione realizzata.

I costi ammissibili sono solo quelli relativi ad una azione anche “geograficamente” ammissibile.

Si consideri a tal proposito quanto stabilito dalla Norma n. 12 dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Tale norma, a livello generale (con delle eccezioni anch’esse codificate), stabilisce che “…le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella regione cui si riferisce l’intervento…”.

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Costi effettivi

Già lo Zappa (Zappa G., Il Reddito d’impresa, Giuffrè, Milano, 1950) definiva il costo come “..un insieme di spese effettivamente sostenute e variamente riunite in ordine complesso..”.

Dal punto di vista della regolamentazione comunitaria, la norma n. 1 dell’allegato “Norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) 1685/2000 è denominata “spese effettivamente sostenute”, confermando che il principio dell’”effettività” del costo è uno dei principi fondamentali per poter qualificare un costo anche come “ammissibile”.

Il Regolamento (CE) 1260/99, articolo 32, 1 comma, qualifica quali spese effettivamente sostenute quelle corrispondenti a “pagamenti effettuati”, disponendo che solo questi ultimi configurano costi ammissibili (quelli che di seguito definiremo come costi “reali”). Il Regolamento (CE) 1685/2000, pur richiamando il principio enunciato nel Regolamento Generale, ossia la categoria dei “pagamenti”, assimila questi ultimi ai costi la cui evidenza economica non è allineata nel tempo alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende anche i costi (contributi) in natura.

I “costi effettivamente sostenuti” diventano pertanto classificabili in:

COSTI REALI

costi diretti

costi indiretti (indiretti specifici di progetto - indiretti di funzionamento della struttura)

COSTI (CONTRIBUTI) IN NATURA

I COSTI REALI assumono comunque il peso di gran lunga prevalente nell’ambito delle due possibili fattispecie di costi effettivi sopra richiamate.

Un costo è “reale”, a differenza di un costo definito “figurativo”, quando assume l’identità di costo dal punto di vista “ragioneristico”. Secondo tale punto di vita il costo è infatti semplicemente un “insieme di prezzi pagati” al fine di rendere possibile la realizzazione di una determinata attività.

I costi reali sono poi definibili quali “diretti” se possono essere imputati direttamente ad una determinata unità di prodotto o ad una determinata produzione (attività realizzata).

I costi “indiretti” sono invece quelli che possono essere attribuiti all’attività solo mediante l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”.

Appartengono, ma non esauriscono tale categoria di costi le “spese generali” individuate dalla normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 1685/2000, Allegato “norma n.1”, paragrafo 1.7).

Per l’imputazione di queste spese (che il Regolamento richiama devono potersi riferire alla categoria dei “costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione cofinanziata dai Fondi strutturali”) si deve utilizzare un criterio di imputazione definito “..calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato”.

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Per quanto riguarda il criterio di imputazione, si ritiene che questo assolva ai requisiti imposti dal Regolamento (metodo equo e corretto debitamente giustificato) qualora sia definito secondo le regole imposte dai principi di una corretta “contabilità analitica”. Si rimarca che i criteri di imputazione (che possono essere a loro volta sia diretti che indiretti) sono codificati dalla contabilità analitica spesso diversamente a seconda della natura del costo da imputare.

Una particolare disciplina è stabilita dal Regolamento (CE) 1685/2000 (norma n. 1 – paragrafo 1.5) per gli ammortamenti.

Secondo tale disciplina, gli oneri di ammortamento (di immobili o attrezzature), comunque pertinenti all’azione cofinanziata, sono considerati ammissibili a condizione che: “…

a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all’acquisto degli immobili o impianti in questione;

b) il costo dell’ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; e

c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell’operazione in questione.”.

La condizione sub. a) è ovvia per evitare il rischio che si possa configurare l’ipotesi di un doppio rimborso dello stesso onere; la condizione sub. c) sarà trattata, analogamente a quanto previsto per la generalità dei costi, nel successivo paragrafo “costi riferibili temporalmente”.

Per quanto riguarda la condizione sub. b) si tenga presente che il calcolo e la ripartizione dei costi per ammortamento delle immobilizzazioni, vengono normalmente fatti dalla Contabilità Generale di ciascun beneficiario finale, la quale stabilisce gli importi annuali, determinando il valore dei cespiti esistenti e le relative quote.

I CONTRIBUTI IN NATURA rappresentano degli oneri non reali secondo quanto stabilito dalla dottrina contabile, ma anche questi sono definiti a determinate condizioni “effettivi” e pertanto “ammissibili” dal Regolamento (CE) 1685/2000 (norma n. 1 – paragrafo 1.6).

L’assunto, consiste nel ritenere che il Soggetto che attua azioni cofinanziate, sostenga anche costi che potrebbero non essere rilevati perché non si traducono in movimento di denaro.

Si tratta di costi in sostanza “figurativi”, che non hanno dato luogo ad alcun pagamento e riferibili, in sintesi, ed a titolo esemplificativo, alle due seguenti ipotesi generali:

utilizzo di “..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza che questo dia luogo al pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento,

acquisizione di prestazioni d’opera relative ad “..attività di ricerca o professionali o volontarie non retribuite.”

Altri casi che hanno assunto in passato un rilievo particolare sono quelli relativi a:

sgravi contributivi per giovani in CFL, apprendisti, ecc;

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indennità di mobilità o di CIGS (così come L.S.U. e L.P.U.).

Se non rientrano in fattispecie diversamente e specificamente trattate dal Regolamento, tali oneri possono essere considerati ammissibili qualora il valore delle utilità cui si riferiscono possa essere attribuito con adeguati processi di “..revisione contabile e valutazione indipendenti”.

In particolare:

il valore connesso all’utilizzo di immobili, deve essere “..certificato da un professionista qualificato o da un organismo debitamente autorizzato..”;

il valore delle prestazioni volontarie non retribuite deve essere determinato “..tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività eseguita;

i costi non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria quali fondi per mutui e capitali di rischio, fondi di garanzia e leasing.”

Costi riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell’ambito del periodo temporale di validità:

dell’intervento,

dell’operazione.

Si rammenta che con “intervento” si possono definire i programmi operativi o i documenti unici di programmazione, i programmi di iniziativa comunitaria nonché il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative

Con il termine di “operazione” di definisce ogni progetto o azione realizzato dei beneficiari finali degli interventi.

Che per essere ammissibile un costo in generale debba risultare sostenuto nell’arco temporale di validità dall’intervento (dalla data di ricezione della domanda di intervento da parte della Commissione fino alla data stabilita dalla Decisione di partecipazione dei Fondi, eventualmente prorogata dalla Commissione) è previsto dall’art. 30, comma 2, del Regolamento 1260/99.

Che il costo sia ammissibile solo se sostenuto nel “..periodo di cofinanziamento dell’operazione..” è stabilito espressamente solo nel caso degli oneri di ammortamento (Regolamento (CE) 1685/2000), ma può essere considerato principio di validità generale per tutti i costi diretti. Nel caso dei costi indiretti si considera ammissibile la quota prorata, calcolata come descritto al paragrafo precedente, sull’ammontare dei costi maturati negli esercizi in cui l’operazione ha avuto svolgimento anche parziale e pagati anche nell’esercizio successivo.

Altra condizione di ammissibilità, prevista dal Regolamento 1260/99 è che il risultato dell’operazione finanziata dai Fondi strutturali non subisca modificazioni sostanziali nei cinque anni successivi alla data di ammissione (si tratta del caso in cui si consideri un’operazione che dia luogo ad un’opera stabile ad utilità ripetuta).

Ovviamente il periodo connesso alla riconoscibilità con riferimento alla singola operazione non può che essere stabilito dall’Autorità di gestione.

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Costi comprovabili

“.. i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente..” (Regolamento (CE) 1685/2000 (norma n. 1 – paragrafo 2).

I costi per risultare ammissibili in generale devono pertanto essere “provati”.

Costi legittimi

Per poter essere considerati ammissibili in generale, i costi non solo devono essere sostenuti, imputati, provati, ecc. in conformità alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e, per quanto rileva in questa sede, del Fondo Sociale Europeo, ma anche delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali.

In particolare i costi sono legittimi se sostenuti in conformità anche delle leggi in materia fiscale e contabile.

In ogni caso l’illegittimità deve configurarsi quale sinonimo di violazione di legge o di altra disposizione imperativa.

Costi contabilizzati

Nel rispetto della normativa vigente, i costi per essere ammissibili devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall’Autorità di Gestione.

Costi contenuti nei limiti autorizzati

I costi sono ammissibili solo se contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati dall’Autorità di gestione o da altra Pubblica Amministrazione competente.

LA RENDICONTAZIONE E LE ALTRE FORME DI GIUSTIFICAZIONE E PROVA DELLA SPESA

La regola generale

I pagamenti della Commissione a titolo dei Fondi strutturali non possono che riferirsi a “..spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.” (art. 32, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1260/99).

La regola generale sopra richiamata può essere sviluppata desumendone due principi che assumono un profilo fondamentale:

i pagamenti effettuati dalla Commissione sono a titolo di “rimborso delle spese”, devono cioè corrispondere, trovare giustificazione e prova in costi sostenuti effettivamente;

il livello di spesa che rileva ai fini dei pagamenti della Commissione è quello dei costi “giustificati” da parte dei “beneficiari finali”.

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I beneficiari finali sono definiti quali organismi o imprese pubbliche o private del tipo stabilito nel complemento di programmazione “..direttamente responsabili della attuazione dell’azione specifica” (Regolamento (CE) n. 1685/2000, Allegato “norma n. 1”, paragrafo 1.3).

La regola generale sopra richiamata è passibile di diversa applicazione, per espressa o estensiva interpretazione della normativa comunitaria, in relazione alle procedure di individuazione del beneficiario finale nonché del tipo di rapporto che intercorre fra l’autorità di gestione ed il medesimo beneficiario finale.

In particolare l’applicazione è diversa a seconda che si manifesti una delle circostanze di seguito sinteticamente definite:

1. il beneficiario finale è stato individuato senza l’esecuzione di una gara di appalto, perché questa non è richiesta dalla natura della prestazione di cui trattasi (è il caso tipicamente di tutte le operazioni aventi contenuto formativo);

2. il beneficiario finale è stato individuato con l’esecuzione di una gara di appalto (da considerarsi in senso lato come una delle procedure comunque stabilite dalla normativa in materia di appalti di pubblici servizi o da quella in materia di appalti di opere pubbliche);

3. l’azione configura un “regime di aiuti” ai sensi dell’articolo 87 del Trattato;4. l’azione è attuata “direttamente” dall’Autorità di gestione.

2.3) IL SUBAPPALTO

Alla disciplina sul subappalto è dedicato il paragrafo 3. “SUBAPPALTO” della Norma n. 1 “Spese effettivamente sostenute” dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

La disciplina prevede che “…Fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese relative ai seguenti subappalti, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:

a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;

b) subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati…”.

Tutte le altre ipotesi di subappalto danno origine a dei costi che non subiscono ulteriori restrizioni in ordine alla loro ammissibilità per il fatto di essere originati in un regime di subappalto.

I vincoli stabiliti per i casi di subappalto riguardano i soli casi che le attività siano state affidate in gestione da parte dell’Autorità pubblica competente con le procedure di appalto. Restano pertanto esclusi i casi di delega di attività non affidate in gestione mediante procedura di appalto (es. delega di quote di attività formative affidate in gestione mediante concessione).

I subappaltatori “…si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto…” (Norma n. 1, paragrafo 3.2).

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Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 4 “Precisazioni sul concetto di costi reali” -, la regolamentazione introdotta con la Norma n. 1 – paragrafo 3. - menzionata, innova nei termini di rendere di fatto più agevole la pratica del subappalto, almeno per quanto riguarda i vincoli comunitari relativi all’ammissibilità dei costi originati nell’ambito del subappalto medesimo.

La richiamata Scheda n. 4 – paragrafo 2 - prevedeva infatti che “…Sono escluse le due ipotesi seguenti:

oltre due livelli di subappalto o subappalti ingiustificati, che non determinano alcun valore aggiunto i contratti tramite intermediari/consulenti in cui l’importo da pagare è espresso in percentuale dell’importo cofinanziato…”.

Rispetto a tali disposizioni sono infatti venuti meno due importanti vincoli: il divieto del subappalto oltre i due livelli e la necessità che il subappalto sia “giustificato”.

Sulla base della normativa nazionale, permane comunque la necessità che il subappalto sia autorizzato dall’Autorità appaltante, ed è in questa sede che dovranno essere verificati i due requisiti imposti dalla normativa comunitaria.

Si tratta di due vincoli di non sempre facile valutazione, e pertanto nella maggioranza dei casi necessariamente da far oggetto di ulteriore analisi in termini di “discrezionalità amministrativa”:

1. i costi aggiuntivi previsti quali conseguenze del subappalto devono trovare equivalente riscontro in termini di “valore aggiunto” prodotto quale richiesto seguito del subappalto medesimo;

2. i pagamenti effettuati a favore del subappaltatore devono essere in ogni caso commisurati all’effettivo valore dell’opera o del servizio da questi prestato.

Oltre a tali vincoli imposti dalla normativa comunitaria e sopra richiamati, sembra forse il caso di richiamare che la P.A. che autorizza il subappalto ha anche l’onere di verificare:

che il subappaltatore disponga dei richiesti requisiti tecnici e finanziari,

che l’operazione sia rispettosa della normativa antimafia,

che la facoltà di subappaltare, fatta oggetto di richiesta di autorizzazione, sia accompagnata dalla specificazione della tipologia degli interventi fatti oggetto di subappalto ed il loro valore.

NORME SPECIFICHE

LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DI DETERMINATE FATTISPECIE DI COSTO

Premessa metodologica

In questo paragrafo saranno prese in considerazione in maniera dettagliata quelle fattispecie di costo sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche di ammissibilità.

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In particolare si tratta di regole che “vincolano” l’ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di costo al rispetto di “limiti“ o “condizioni” stabiliti.

In altri termini, un costo riferibile alle citate fattispecie per risultare ammissibile deve risultare non solo rispettoso dei principi generali dettagliati al precedente paragrafo 2.1) ma anche aver “assolto” le condizioni ed essere contenuto nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria specifica ad esso riferibile.

La normativa comunitaria in questione è quella contenuta prevalentemente nel Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 “recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali”.

In molti casi, e soprattutto per le azioni a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, le disposizioni contenute nel richiamato Regolamento modificano in maniera sostanziale le condizioni di ammissibilità contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Denominata SEM 2000).

Di seguito saranno considerate dettagliatamente le principali fattispecie normate, introducendo, laddove opportuno per apprezzare le innovazioni che caratterizzano la programmazione 2000-2006, anche un confronto con le disposizioni preesistenti (contenute nella richiamata decisione denominata SEM 2000).

Le fattispecie analizzate non sono tutte quelle contenute nel richiamato Regolamento (CE) 1685/2000, ma solo quelle che si ritengono più direttamente coinvolte nell’attuazione di interventi a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

In particolare non vengono considerate le disposizioni contenute nella Norma n. 2 “Contabilizzazione delle entrate”, nella Norma n. 8 “Fondi per mutui e capitali di rischio” e nella Norma n. 9 “Fondi di garanzia”; per la trattazione dei casi ivi contenuti si rimanda all’approfondimento del contenuto delle Norme richiamate, che peraltro non comportano particolari dubbi interpretativi.

Anche la Norma n. 12 “Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione dell’operazione” non viene fatta oggetto di esame specifico.

Tale Norma infatti non introduce delle condizioni relative all’ammissibilità dei costi, quanto piuttosto dei vincoli all’ammissibilità delle azioni: un determinato costo è ammissibile se è pertinente ed inerente ad una azione anche “geograficamente” ammissibile.

Per quanto riguarda l’obiettivo 1, le cosiddette “spese di investimento” possono assumere la configurazione di spese non ammissibili al cofinanziamento del Fondo sociale europeo qualora queste si estrinsechino quali spese per infrastrutture e grandi attrezzature.

I costi di ammortamento di immobili e attrezzature

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 1 “Spese effettivamente sostenute” – paragrafo n. 1.5 dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

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Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 6 “Ammortamenti” -, la regolamentazione introdotta con la Norma n. 1 – paragrafo 1.5 - menzionata, non risulta introdurre innovazioni di carattere particolarmente rilevante.

La richiamata Scheda n. 6 prevedeva infatti che “…Secondo le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento FSE, gli ammortamenti di beni immobili (ma in nessun caso l’acquisto) e di materiale, nella misura in cui rientrano fra i costi di funzionamento o i costi operativi legati alla formazione o ad ogni altra azione ammissibile, sono sovvenzionabili, previa eventuale detrazione degli importi che hanno già beneficiato di un cofinanziamento dei Fondi strutturali, purché detti ammortamenti si riferiscano alle azioni di cui all’articolo 1 del Regolamento del FSE, formino oggetto di una tabella basata su un metodo che rispetti la normativa nazionale e corrispondano ad un investimento ufficialmente inserito nella contabilità del beneficiario finale…”.

Le condizioni di ammissibilità che sono state sottolineate nel testo sopra riportato sono sostanzialmente equivalenti alle condizioni riportate nel paragrafo 1.5 della Norma n. 1 del Regolamento 1685/2000.

Tale norma conferma infatti l’ammissibilità dei costi di ammortamento di immobili o attrezzature a condizione che “…:

a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all’acquisto degli immobili o impianti in questione;

b) il costo dell’ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; e

c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell’operazione in questione….”

Rispetto a quanto sopra richiamato, una particolare problematica è rappresentata dal divieto (sub. a) di cumulo fra riconoscimento di costi di acquisto e costi di ammortamento dei medesimi beni, divieto ovvio qualora i Fondi strutturali abbiano concorso in misura integrale (tenuto conto delle percentuali di contribuzione che ne caratterizzano di volta in volta l’operatività storica) all’acquisto di detti beni mentre negli altri casi si ritiene debba essere interpretato, analogamente a quanto previsto in SEM 2000, nei termini di “…previa eventuale detrazione degli importi che hanno già beneficiato di un cofinanziamento dei Fondi strutturali…” (possibile ammissibilità dei costi di ammortamento di beni in misura calcolata tenendo conto del costo di acquisto al netto di eventuali cofinanziamenti comunitari). E’ così fatta salva la prescrizione, peraltro del tutto ovvia, di non contribuire due volte allo stesso costo.

A prescindere dalla previsione regolamentare “..ammortamento di immobili o attrezzature…”, si ritiene inoltre possibile la riconoscibilità di costi di ammortamento relativi all’acquisizione ed utilizzo, con riferimento all’attuazione di azioni ammissibili, di tutti i beni o altre utilità che sulla base della normativa nazionale vigente sono fatti oggetto del dispositivo dell’ammortamento (utilità ripetuta).

I contributi in natura.

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Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 1 “Spese effettivamente sostenute” – paragrafo 1.6 - dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000), la regolamentazione introdotta con la Norma n. 1 – paragrafo 1.6 - menzionata, innova in maniera non particolarmente sostanziale.

SEM 2000 prevedeva infatti il principio rigoroso, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento comunitario, che “…Le spese effettivamente sostenute devono corrispondere a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente…” , con la sola apertura prevista nel caso di interventi sostenuti dal FEAOG – sezione Orientamento : “…Al fine di stabilire il costo di taluni lavori effettuati dai beneficiari per proprio conto e nell’ambito di investimenti cofinanziati, gli stati membri possono fissare delle tariffe per prezzi unitari. Tali tariffe esonerano il beneficiario finale dall’obbligo di presentare fattura per tali lavori…”(“apertura” molto utilizzata nell’àmbito dell’operatività di tale Fondo).

Tale decisione prevedeva viceversa la riconoscibilità dei contributi in natura solo in termini di “…cofinanziamento nazionale (pubblico e privato)…” (Scheda n. 7 “cofinanziamento nazionale in natura”), mai in termini di copertura del cofinanziamento comunitario.

Analogamente, come già anticipato nel capitolo 2, la normativa introdotta con il Regolamento (CE) 1685/2000, che dispone alla Norma 1, paragrafo 1.6 che “…I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria;

c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;

d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;

e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività eseguita…”.

Specificando peraltro, al paragrafo 1.4 della medesima Norma, che “…il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un’operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell’operazione, escludendo i contributi in natura…”.

Siamo, come anticipato nel capitolo 2, nell’ambito dei cosiddetti “costi figurativi”, che non hanno dato luogo a pagamenti.

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Vengono peraltro riconosciuti, ancorché indirettamente, dei valori economici per delle utilità di cui hanno beneficiato i processi di attuazione delle azioni ammissibili.

Proprio perché non si tratta di costi, nel senso pieno del termine, il Regolamento li definisce “contributi in natura”.

Il principio generale è quello della loro ammissibilità a titolo di solo cofinanziamento nazionale purché possano, in estrema sintesi, essere fatti oggetto dell’attribuzione di un valore attraverso dei calcoli oggettivi (cfr. quanto previsto alla lettera e) o attraverso perizie di professionisti indipendenti (cfr. quanto previsto alla lettera d), nel rispetto della necessaria imparzialità (cfr. quanto previsto alla lettera c).

Per il resto il Regolamento propone esclusivamente una elencazione esemplificativa dei possibili casi di “contributo in natura” (elencazione aperta).

Si rammenta infine che anche nel caso in esame “…gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose…”.

Le spese generali.

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 1 “Spese effettivamente sostenute” – paragrafo 1.7 - dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

La Norma menzionata richiama, confermandola, l’ammissibilità di tutti quelli che potrebbero essere definiti “costi indiretti”, senza opportunamente elencare un numero chiuso di detti costi.

Ovviamente l’ammissibilità di un costo indiretto, o spesa generale, è stabilita da altri principi e condizioni (generali) non sintetizzate nella suddetta Norma che si limita a richiamare il principio dell’effettività: “…basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione cofinanziata dai Fondi strutturali…” e prevedere un principio di imputazione stabilito necessario: “…imputate con il calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato…”.

Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) – che riservava al tema “dell’imputazione delle spese indirette” la Scheda n. 5, la regolamentazione stabilita dalla Norma n. 1 – paragrafo 1.7 menzionata, è sostanzialmente equivalente.

Si tenga peraltro presente che anche nel caso in esame “…gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile…”.

Gli oneri relativi a conti bancari

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 3 “Oneri finanziari e di altro genere e spese legali” – paragrafo 2 - dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Le disposizioni contenute, sono sostanzialmente identiche a quelle recate dalla Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di

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approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 10 “Spese finanziarie, bancarie e legali”.

La richiamata Scheda prevedeva infatti che “…Qualora il cofinanziamento richieda l’apertura di un conto bancario distinto per ciascun progetto, le spese di apertura e di mantenimento del conto stesso rientrano fra le spese amministrative relative al progetto e sono pertanto ammissibili, tranne gli interessi debitori…”, mentre la Norma n. 3 – paragrafo 3 – del Regolamento 1685/2000, stabilisce “…Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l’apertura di un conto o di più conti bancari distinti per l’esecuzione di ciascuna operazione, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili…”.

Disposizioni sostanzialmente equivalenti se si tiene conto che la stessa Norma 3 – paragrafo 1 dispone che gli “…oneri meramente finanziari non sono ammissibili…” e pertanto anche gli interessi debitori.

In ogni caso vale comunque il principio che la spesa deve essere ben specificata e risultare distintamente ed espressamente riferita alle operazioni di movimentazione finanziaria.

I costi relativi a parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o finanziaria, nonché le spese per contabilità o revisione contabile

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 3 “Oneri finanziari e di altro genere e spese legali” – paragrafo 3 - dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Si tratta di disposizioni equivalenti a quelle contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 10 “Spese finanziarie, bancarie e legali” – paragrafo 4.

Il richiamato paragrafo 4 “Spese di consulenza legale …, spese notarili e spese di consulenza tecnica o finanziaria ai fini della preparazione e/o della realizzazione del progetto” della Scheda 10 di SEM 2000 disponeva infatti “…Tali spese sono ammissibili se sono direttamente legate al processo e necessarie per una corretta preparazione o esecuzione dello stesso…”.

Il paragrafo 3 della Norma n. 3 “Parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria, nonché spese per la contabilità o revisione contabile” del Regolamento 1685/2000, prevede analogamente: “… Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all’operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti imposti dall’autorità di gestione…”.

Per quanto riguarda determinate spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo opere, ecc.), queste sono ammissibili nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa specifica che riguarda gli ordini professionali.

Le spese per garanzie

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Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 3 “Oneri finanziari e di altro genere e spese legali” – paragrafo 4 “Spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari” dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Tale paragrafo recita “…Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l’intervento…”.

In particolare, l’ordinamento nazionale in materia di garanzie richieste a fronte di contratti che comportano pagamenti da parte dalla Pubblica Amministrazione prevede fra l’altro l’ammissibilità a titolo di garanzia sia di polizze fidejussorie (dette fidejussioni assicurative) che di fedejussioni bancarie. Gli oneri relativi all’acquisizione e mantenimento di entrambe le fattispecie di garanzia sono riconosciuti ammissibili nell’ambito del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Non così nelle preesistenti disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 11 “Spese di garanzia bancaria”, che prevedeva “…Le spese di garanzia bancaria sono ammissibili esclusivamente nel caso di sovvenzioni globali…”.

Si tratta di una innovazione di portata rilevante.

In ogni caso vale comunque il principio che la spesa deve essere ben specificata e risultare distintamente ed espressamente riferita alle operazioni di movimentazione finanziaria.

I costi relativi all’acquisto di beni immobili, compresi i terreni

Si tratta di fattispecie regolate dalle Norme n. 6 “Acquisto di beni immobili” e n. 5 “Acquisto di terreni” dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” - Scheda n. 13 “Acquisto di terreni” e Scheda n. 14 “Acquisto di beni immobili”, la regolamentazione introdotta con le Norme n. 5 e n. 6 del Regolamento 1685/2000 rappresenta una delle innovazioni di maggior portata per quanto riguarda l’operatività del Fondo Sociale Europeo.

Si rammenta infatti a tal proposito:

1. che la Scheda n. 13 “Acquisto di terreni” prevedeva, per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo che “…La spesa in questione non è ammissibile al cofinanziamento…”(in relazione a quanto anche previsto dall’art. 2 del Regolamento FSE);

2. che la Scheda n. 14 “Acquisto di beni immobili” prevedeva, per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo che “…Il FSE non contribuisce in nessun caso al finanziamento dell’acquisto di beni immobili (possono essere finanziati soltanto gli ammortamenti dell’immobile per il periodo di durata della formazione…”.

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La norma n. 6 del Regolamento 1685, prevede invece che “…L’acquisto di un bene immobile … costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell’operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigide…”.

Le condizioni di ammissibilità dei costi di acquisto di beni immobili sono le seguenti:

il prezzo di acquisto non deve superare il prezzo di mercato, sulla base di quanto certificato da un professionista indipendente o da un organismo autorizzato;

secondo quanto attestato nella medesima certificazione, l’immobile deve essere conforme alla normativa nazionale;

che il cofinanziamento in termini di riconoscimento del costo di acquisto non si cumuli, con riferimento allo stesso bene, con un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti;

il bene deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall’Autorità di gestione;

l’immobile deve essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell’operazione;

mantenimento della destinazione d’uso per almeno 5 anni (articolo 30, comma 4 del Regolamento (CE) 1260/99).

Le condizioni di ammissibilità dei costi di acquisto di terreni sono le seguenti:

l’acquisto deve essere strettamente connesso alle finalità dell’operazione; il costo dell’acquisto del terreno non può superare il 10% del costo totale

dell’operazione (salve operazioni di tutela ambientale o intese specifiche da parte della Commissione);

il prezzo di acquisto non deve superare il valore di mercato, sulla base di quanto certificato da un professionista indipendente o da un organismo autorizzato.

mantenimento della destinazione d’uso per almeno 5 anni (articolo 30, comma 4 del Regolamento (CE) 1260/99).

I costi relativi all’acquisto di materiale usato

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 4 “Acquisto di materiale usato” dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Tale Norma dispone: “…L’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigorose…”.

Non così nelle preesistenti disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 12 “Acquisto di materiale usato”, che prevedeva, per il FSE “…Fra le azioni cofinanziate dal FSE è escluso l’acquisto di materiale usato, …”.

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Si tratta di una innovazione apprezzabile.

Le tre condizioni perché il costo di acquisto di materiale usato risulti ammissibile, sono:

che il cofinanziamento in termini di riconoscimento del costo di acquisto non si cumuli, con riferimento allo stesso bene, con un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti;

che l’acquisto sia vantaggioso rispetto all’acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato;

che le caratteristiche del bene lo rendano adeguato alle esigenze di utilizzo (compreso il corretto funzionamento) ed attinente all’attività o all’operazione finanziata;

mantenimento della destinazione d’uso per almeno 5 anni (articolo 30, comma 4 del Regolamento (CE) 1260/99).

I costi relativi ad imposte e tasse.

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 7 “IVA ed altre imposte e tasse” dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 15 “IVA ed altre imposte e tasse” -, la regolamentazione recata dalla Norma n. 7 menzionata, anche se formalmente più semplice ma maggiormente restrittiva, può essere considerata agli effetti pratici del tutto equivalente.

La richiamata Scheda n. 15 di SEM 2000 prevedeva infatti che “…L’IVA che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo non può essere considerata sovvenzionabile e pertanto non può essere cofinanziata dai Fondi strutturali…”.

Analogamente, il paragrafo 1. della Norma n. 7 del Regolamento 1685/2000, recita “…L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale…L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario…”.

Per quanto riguarda le altre imposte e tasse, la Scheda n. 15 di SEM 2000 prevedeva “…Come l’IVA, così anche le altre categorie di imposte, tasse ed oneri … che possono derivare da finanziamenti comunitari sono sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali…”.

Analogamente, il paragrafo 4. della Norma n. 7 del Regolamento 1685/2000, recita “…Le altre imposte, tasse o oneri … che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario…”.

La nuova disciplina, non prevede i meccanismi di verifica dell’ammissibilità contenuti in SEM 2000, ma introduce una innovazione che dal punto di vista

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giuridico formale ha un certo peso: “…in nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa..”. Analogamente a quanto visto nel caso dei contributi in natura, gli oneri connessi all’IVA possono pertanto concorrere alla determinazione del cofinanziamento nazionale ma mai essere computati come corrispondenti a quello comunitario.

I costi per Leasing

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 10 “Locazione finanziaria (“Leasing”)” dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” - Scheda n. 20 “Leasing” -, la regolamentazione introdotta con la Norma n. 10 menzionata, innova in maniera rilevante soprattutto per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo.Secondo la dottrina giuridica (nozione generale comunemente accolta) il “leasing” è “…un’operazione finanziaria con la quale una parte concede ad un’altra il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale è prevista, a favore della parte che ha ricevuto il godimento, la possibilità di scelta tra vari comportamenti, e cioè:- o restituire il bene,- o proseguire nel godimento, versando un canone notevolmente ridotto,- o acquistarne la proprietà, pagando una ulteriore somma,- o richiederne la sostituzione con altro bene meglio utilizzabile,- o agire in altre forme contrattualmente stabilite…”. (Fiale A., Diritto commerciale, Ed. Simone, Napoli, 1994).

Con la denominazione “leasing” sono nella pratica definiti due differenti istituti: il leasing c.d. “operativo” e il “leasing” c.d. “finanziario”. I due istituti sono notevolmente diversi soprattutto in termini di natura giuridica. L’intestazione della Norma n. 10 del Regolamento 1685/2000 lascia peraltro intendere che le disposizioni ivi contenute possano essere riferite, anche se questo a volte potrebbe risultare non del tutto agevole o comunque equivalente, nella stessa maniera ad entrambi gli istituti.

La medesima norma introduce viceversa una regolamentazione specifica per quanto riguarda il “lease back”, le cui condizioni di ammissibilità si tratteranno al termine di questo paragrafo come caso di “aiuto all’utilizzatore”.

La norma in esame garantisce preliminarmente l’ammissibilità generale della “..spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria..” alle condizioni di seguito stabilite (paragrafo 1 della Norma n. 10).

Analogamente a quanto previsto nella Decisione SEM 2000 la norma distingue poi le due seguenti possibilità: “Aiuto concesso attraverso il concedente” (quello che in SEM 2000 veniva definito “leasing diretto”), e “aiuto all’utilizzatore” (quello che in SEM 2000 veniva definito “leasing indiretto”).

E’ ammessa pertanto la duplice possibilità che il finanziamento comunitario sia erogato sia al concedente (impresa concedente nel caso di leasing operativo e società finanziaria nel caso di leasing finanziario) che all’utilizzatore, anche se in entrambi i casi il beneficiario in ultima istanza come si vedrà è comunque l’utilizzatore.

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Rispetto alle disposizioni contenute in SEM 2000 vengono meno in entrambi i casi le differenziazioni stabilite per il Fondo Sociale Europeo rispetto agli altri Fondi strutturali, che erano motivate dalla circostanza che “..il FSE non cofinanzia l’acquisto di beni, ma soltanto la loro locazione o il loro ammortamento per la durata dell’azione…” (Scheda n. 20 di SEM 2000).

In particolare vengono meno anche per il Fondo Sociale Europeo le seguenti speciali condizioni (applicabili solo per detto Fondo secondo quanto previsto dalla richiamata Decisione):

1) la non obbligatorietà in generale della clausola di riacquisto (detta clausola diventa pertanto obbligatoria anche per il FSE nel caso di “aiuto concesso attraverso il concedente”, come era in precedenza per gli altri Fondi. La clausola rimane invece solo eventuale, modificando in tale direzione la disposizione previgente per gli altri Fondi, nel caso di “aiuto all’utilizzatore”);

2) la necessaria verifica che “..il costo sostenuto dal beneficiario finale a titolo di leasing non superi il costo che avrebbe comportato la locazione dello stesso materiale, purché si offra tale possibilità. In caso contrario, il sovrapprezzo dovuto al ricorso al leasing al posto della semplice locazione sarà dedotto dalle spese sovvenzionabili..” (tale vincolo viene del tutto meno nel caso di “aiuto concesso attraverso il concedente” mentre viene allargato nel caso di “auto all’utilizzatore” alla necessaria dimostrazione che “..la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l’uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile..”).

Con le disposizioni contenute nella Norma n. 10 del Regolamento 1685/2000, l’ammissibilità dei costi connessi al leasing viene sottoposta alle stesse condizioni previste per la generalità degli altri Fondi strutturali sia nel caso di “Aiuto concesso attraverso il concedente” che di “aiuto all’utilizzatore”.

AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

Le disposizioni contenute nella Norma n. 10, per quanto riguarda l’aiuto concesso attraverso il concedente, risultano del tutto corrispondenti a quelle contenute nella Scheda n. 20 di SEM 2000 per la generalità dei Fondi strutturali.

L’obiettivo del cofinanziamento ammissibile deve essere quello di “...ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria...” (paragrafo 2.1 della Norma n. 10).

Il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario è “…il concedente..” (paragrafo 2.1 della Norma n. 10).

Nel caso di “aiuto concesso attraverso il concedente” i contratti di leasing che possono dare origine a spesa ammissibile sono solo quelli che comportano “…una clausola di riacquisto..” oppure prevedere “…una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto..”. (paragrafo 2.2 della norma n. 10). Tale disposizione non risulta obbligatoria, come vedremo, nel caso di “aiuto all’utilizzatore”. Non è stabilita ovviamente alcuna durata massima ne alcuna condizione per quanto riguarda la determinazione della quota di riacquisto.

In questo caso, ciò che risulta ammissibile al cofinanziamento comunitario è il costo di “…acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura

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quietanzata o da altro documento contabile avente forza probatoria equivalente. L’importo massimo ammissibile “…non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria…” (paragrafo 2.4 della Norma n. 10).

Come già previsto in SEM 2000, “…in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, il concedente (destinatario diretto del cofinanziamento) si impegna a restituire … la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo…” (paragrafo 2.3 della Norma n. 10).

Tutte le altre spese connesse con il contratto di leasing e non corrispondenti al costo di acquisto del bene concesso “…in particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile…” (paragrafo 2.5 della Norma n. 10).

Beneficiario dell’aiuto è comunque, ancorché indirettamente, l’utilizzatore che deve verificare “…una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale…” (paragrafo 2.6 della Norma n. 10).

L’onere di dimostrare che il beneficio comunitario verrà trasferito all’utilizzatore spetta al concedente “…elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti…” (paragrafo 2.7 della Norma n. 10).

Ovviamente le condizioni del contratto di leasing “…devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità…” (paragrafo 2.8 Norma n. 10).

In sintesi, i costi ammissibili, in caso di “aiuto concesso attraverso il concedente”, sono solo quelli di acquisto del bene da parte dello stesso concedente, che può essere rimborsato in detta misura con il cofinanziamento comunitario. Tutti gli altri oneri, propri del contratto di leasing, non sono riconoscibili. Dell’intervento comunitario beneficia indirettamente l’utilizzatore che deve vedere ridotti proporzionalmente i propri canoni e comunque non peggiorate a proprio danno le condizioni di acquisizione in leasing rispetto a quelle normali di mercato.

AIUTO CONCESSO ALL’UTILIZZATORE

Si tratta di una fattispecie molto diversa da quella precedente e trattata in maniera dissimile, per molti aspetti, rispetto alle regole contenute in SEM 2000 (verranno segnalati puntualmente di seguito i maggiori elementi di difformità)

Il beneficiario del cofinanziamento comunitario è l’utilizzatore.

I costi ammissibili al cofinanziamento non sono quelli di acquisto ma quelli connessi ai “…canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente…” (paragrafo 3.2 della Norma n. 10).

SEM 2000 prevedeva alla Scheda n. 20, nel caso di “leasing indiretto” (che abbiamo visto essere assimilabile al caso di “aiuto all’utilizzatore”) e per quanto riguarda l’intervento di Fondi diversi dal FSE che “…i contratti di leasing che beneficiano dell’intervento devono includere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo di leasing che corrisponde alla vita utile del bene che è oggetto del contratto…”. Non così per quanto riguarda l’operatività del FSE, che non imponeva tali condizioni essendo fortemente condizionato dal vincolo che “…il

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FSE cofinanzia soltanto una parte dei canoni pagati dal beneficiario finale del contratto di leasing … pro rata temporis della durata dell’azione di formazione o di ogni altra azione sovvenzionabile…”.

La Norma n. 10 del Regolamento 1685/2000 prevede viceversa due possibilità:

1) se i contratti di locazione finanziaria contengono una clausola di riacquisto o prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, “…l’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene …Gli altri costi connessi al contratto … non costituiscono (analogamente al caso di aiuto concesso attraverso il concedente) una spesa ammissibile...” (paragrafo n. 3.3 Norma n. 10). In questo caso comunque l’aiuto comunitario “… è versato all’utilizzatore … sulla base dei canoni effettivamente pagati…”. Ovviamente “…se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all’intervento comunitario (termine ultimo per la contabilizzazione delle spese relative al Programma Operativo o al DOCUP), viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati … fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all’intervento (Programma Operativo o DOCUP) (paragrafo 3.4 della Norma n. 10).

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, “…i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile. Tuttavia, l’utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l’uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo…. I costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile…” (paragrafo 3.5 della Norma n. 10).

La norma n. 10 dispone inoltre una puntualizzazione, nel caso di aiuto all’utilizzatore, della possibilità che “…gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile …”.

Tale norma prevede infine l’ammissibilità espressa dei canoni connessi alla VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK), disponendo che “I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente locazione finanziaria possono costituire una spesa ammissibile a norma del punto 3 (come una delle possibili formule in cui si esplica il caso di “aiuto all’utilizzatore”). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario” (paragrafo 4. della norma n. 10).

Secondo la dottrina giuridica l’operazione di lease-back è un operazione finanziaria con la quale un bene (frequentemente un immobile) viene alienato dal proprietario ad un’impresa di leasing, che si impegna a concedere lo stesso bene in godimento al venditore ed a riconoscergli un diritto di riscatto, trascorso un determinato periodo di tempo.

Un problema che si pone a monte dell’applicazione della previsione contenuta nel Regolamento comunitario riguarda peraltro la liceità del lease-back (o locazione di ritorno) nel nostro ordinamento. L’orientamento prevalente a tal proposito prevede che debbano essere verificati, caso per caso, gli scopi effettivamente perseguiti dalle parti, non potendosi procedere a classificazioni in astratto, considerando illecite quelle operazioni indirizzate a realizzare mere forme di garanzia reale (vendite a scopo di garanzia).

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Qualora il contratto risulti lecito secondo l’ordinamento nazionale, il Regolamento comunitario prevede l’ammissibilità al cofinanziamento dei canoni pagati dall’utilizzatore nei limiti e secondo le disposizioni previste per la generalità dei casi di “aiuto all’utilizzatore” (paragrafo 3 della norma n. 10).

E’ viceversa esclusa la riconoscibilità dei costi di acquisto sostenuti dall’impresa di leasing.

Le spese sostenute dalla pubblica amministrazione nella gestione ed esecuzione.

Si tratta di una fattispecie regolamentata dalla Norma n. 11 “Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi Strutturali” dell’allegato “norme sull’ammissibilità” del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

Rispetto alle disposizioni contenute nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 22 “Spese delle amministrazioni pubbliche, compresi gli stipendi dei funzionari degli Stati membri” -, la regolamentazione introdotta con la Norma n. 11 menzionata, introduce una notevole semplificazione della disciplina di riferimento ed in generale un allargamento dei casi di ammissibilità.

La richiamata Scheda n. 22 prevedeva infatti in generale la riconoscibilità delle sole “…spese aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, e legate a esigenze espresse e supplementari previste dalla normativa…” imponendo l’onere allo Stato membro di “…dimostrare che si tratta di spese aggiuntive…” ed inoltre che “…Tali spese dovranno essere accettate in via preliminare dai servizi della Commissione…”.

La norma introdotta dal Regolamento 1685/2000, prevede due regimi, il primo per i costi conseguenti all’attuazione di azioni diverse dall’assistenza tecnica, il secondo per i costi conseguenti ad azioni di assistenza tecnica.

AZIONI DIVERSE DALL’ASSISTENZA TECNICA

Nel caso di azioni aventi obiettivo e contenuto diversi rispetto alle azioni di assistenza tecnica, è prevista l’applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 “Spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche in relazione all’esecuzione di operazioni” della richiamata Norma 11.

In tal caso, i seguenti oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche in relazione all’esecuzione di operazioni sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali a condizione che non rientrino “…nelle responsabilità istituzionali della pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo…”:

a) “…costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell’esecuzione di un’operazione. Tali costi devono essere fatturati ad un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi forza probatoria equivalente che permettano di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale operazione;

b) costi relativi all’esecuzione di un’operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegue un’operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. La spesa in questione deve riferirsi alla spesa

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sostenuta effettivamente e direttamente sull’operazione cofinanziata ed essere certificata sulla base di documenti che permettono l’identificazione dei costi reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione…”

La fattispecie sub. a) è quella di un servizio (connesso ad una operazione cofinanziata) reso da una pubblica amministrazione che non è beneficiario finale: sono ammessi i costi relativi a prestazioni professionali (da leggersi in termini di “prestazioni di servizio”) sia fatte oggetto di fatturazione al beneficiario finale da parte della pubblica amministrazione esecutrice sia fatte oggetto di certificazione da parte di questa sulla base di documenti idonei.

La fattispecie sub. b) è quella di una azione direttamente eseguita da una pubblica amministrazione che è beneficiario finale: sono ammessi tutti i costi relativi all’esecuzione dell’operazione, compresi i costi per l’acquisizione di servizi, certificati sulla base di documenti che permettano l’identificazione dei costi reali sostenuti con riferimento all’operazione di cui trattasi.

Siamo di fronte, come è possibile facilmente desumere, di una norma generale molto ampia, che ammette di fatto la riconoscibilità delle spese sostenute dalla PA ad esclusione di quelle connesse ad azioni riferibili a responsabilità istituzionali specifiche (da verificare con riferimento ai fini ordinamentali dell’Amministrazione coinvolta) o alle normali mansioni (concetto meno preciso che potrebbe dare adito a volte a dubbi applicativi). Per quanto riguarda in particolare la verifica se una attività rientri o meno nella “responsabilità istituzionale” di una Pubblica amministrazione non si dovrà comunque aver attenzione alla normativa generale sulle funzioni istituzionali generali dell’Amministrazione (nel qual caso tutte le azioni rientrerebbero nella “responsabilità” della PA) quanto piuttosto le norme specifiche che regolano determinate funzioni o compiti specifici da attuare con riferimento agli obiettivi della programmazione comunitaria.

AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA

Come disposto dal paragrafo 1 della Norma n. 11: “…Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne per quanto previsto al punto 2 e per quanto rientra nelle categorie indicate al punto 2.1…”.

Nella Norma richiamata ricadono le sole pubbliche amministrazioni che attuano azioni di assistenza tecnica e non i casi in cui la PA attui direttamente, o tramite suo delegato, determinate tipologie di intervento dei fondi strutturali diverse dalle misure di assistenza tecnica, governo e accompagnamento dell’intervento, come sopra già richiamato.

Nei soli casi in cui la PA attui azioni di assistenza tecnica, i limiti complessivi ritenuti ammissibili al cofinanziamento comunitario, per ciascun intervento, sono stabiliti, nei casi previsti al paragrafo 2.1 della Norma in esame, o non stabiliti, nei casi previsti al paragrafo 3 della medesima Norma, in percentuale rispetto all’ammontare complessivo del cofinanziamento dell’intervento.

La norma peraltro non reca particolari disposizioni in ordine alle condizioni di ammissibilità dei costi a seconda della loro natura, se non per il caso particolare delle spese per stipendi.

In particolare, nel caso di azioni di assistenza tecnica sottoposte alla regole generale (azioni di cui al paragrafo 2.1 della Norma n. 11), sono espressamente ammissibili i costi per stipendi (inclusi i contributi previdenziali) solo nei due seguenti casi:

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a) “…personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata all’autorità competente …” (per svolgere l’operazione di cui trattasi);

b) …altro personale impiegato per espletare i compiti…” (connessi alla medesima operazione).

“…il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l’ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l’intervento…”.

Nel caso di azioni di assistenza tecnica diverse da quelle sottoposte alla regola generale (paragrafo 3 della Norma 11), la spesa per stipendi, come vedremo di seguito, non è ammissibile.

I COSTI NON AMMISSIBILI

Scopo del presente paragrafo è quello di trattare in maniera sintetica i soli casi di inammissibilità di determinate tipologie di costo specificamente previsti nella normativa comunitaria (ovvero nel Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 “recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali”) oppure conseguenti all’assunzione di indirizzi di coordinamento degli interventi a titolo dei diversi obiettivi dei Fondi a finalità strutturale da parte delle Direzioni Generali “Occupazione e Affari Sociali” e “Politica Regionale” della Commissione Europea.

Come è già stato detto, un costo per essere ammissibile al cofinanziamento comunitario deve contestualmente assolvere a tre requisiti:

1. essere riferibile ad una tipologia di costo non dichiarata inammissibile;

2. rispettare le condizioni ed i limiti di ammissibilità eventualmente stabiliti (solo per determinate fattispecie espressamente previste) dalla normativa comunitaria e sintetizzati nel precedente paragrafo 3.1;

3. rispondere in termini positivi ai principi di ammissibilità generale richiamati al precedente paragrafo 2.1).

Obiettivo del presente paragrafo è quello di riepilogare i casi (le tipologie di costo) che, per consentire di assolvere alla verifica richiamata al precedente punto 1., si devono ritenere di inammissibilità espressa.

Si rimarca che, secondo peraltro quanto già indicato, i costi inammissibili non sono solo quelli riferibili alle tipologie dichiarate espressamente tali dalla normativa o da disposizioni amministrative comunitarie ma, oltre a questi, anche tutti quelli che non rispettano i principi di ammissibilità generale e quelli che eventualmente non rispettano i vincoli o le condizioni di ammissibilità stabilite dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000.

Tutto ciò premesso, si riepilogano i casi in cui una disposizione normativa o amministrativa comunitaria dichiara una determinata fattispecie di costo espressamente ed in ogni caso “inammissibile”.

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Nell’elencazione sono riferiti i soli casi di tipologie di costo che non risultano mai ammissibili al cofinanziamento del Fondo sociale europeo. Viceversa, le tipologie di costo che, a determinate condizioni, possano risultare ammissibili, sono già state trattate nel precedente paragrafo 3.1.

Oneri finanziari

“…Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali…”(Norma n. 3. “Oneri finanziari e di altro genere e spese legali” del Regolamento (CE) 1685/99).

Le tipologie di costo considerate nella categoria “oneri finanziari”, che risultano inammissibili sono, come si è visto 4:

1. gli interessi debitori (salve eccezioni di modestissima portata indicate nella richiamata Norma n. 3),

2. gli aggi,

3. le spese e le perdite di cambio,

4. altri oneri meramente finanziari (escluse le spese di apertura e gestione di conti bancari che, come è già stato detto, in alcuni casi possono essere riconosciute come ammissibili).

La non ammissibilità delle spese richiamate era prevista già nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (SEM 2000) – Scheda N. 10 “Spese finanziarie, bancarie e legali” – paragrafo n. 1. (Spese finanziarie).

Ammende, penali e spese per controversie legali

Si tratta di oneri connessi ad ipotesi di “patologia” della gestione delle azioni fatte oggetto di cofinanziamento (anche non determinate a cause imputabili al destinatario del cofinanziamento medesimo), in quanto, a titolo esemplificativo:

conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative da parte della Pubblica Amministrazione (ammende);

conseguenza di violazione di impegni contrattuali assunti (penali);

conseguenza di azioni intese alla tutela di interessi lesi (spese legali).

La non ammissibilità delle spese richiamate era prevista già nella Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Denominata SEM 2000) – Scheda N. 10 “Spese finanziarie, bancarie e legali” – paragrafo n. 3. (Ammende, penali e spese per procedure giudiziarie).

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Stipendi del personale della pubblica amministrazione impiegato in azioni “diverse” di assistenza tecnica

Nel caso il personale della pubblica amministrazione (o altri funzionari pubblici) venga utilizzato per l’attuazione di azioni di assistenza tecnica diverse dalle seguenti:

a) …preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell’intervento e delle operazioni;

b) riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative all’attuazione dell’intervento …;

c) …revisione contabile e controlli in loco delle operazioni…(Norma n. 11 – paragrafo 2.1 - del Regolamento (CE) 1685/2000)

e cioè, a titolo esemplificativo, per l’attuazione di azioni di assistenza tecnica quali: “…studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e …acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione…” (Norma n. 11 – paragrafo 3. – del Regolamento (CE) 1685/2000), la spesa per i relativi stipendi non è mai ammissibile. (Norma n. 11 – paragrafo 3. – del Regolamento (CE) 1685/2000).

La previsione regolamentare sopra richiamata, può essere considerata addirittura più restrittiva rispetto a quanto previsto nell’ambito della Decisione n. C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 che “modifica le decisioni di approvazione dei Quadri comunitari di sostegno, dei Documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia” (Decisione denominata SEM 2000) - Scheda n. 22 “Spese delle amministrazioni pubbliche, compresi gli stipendi dei funzionari degli stati membri”, che prevedeva, pur con diverse eccezioni di non sempre facile interpretazione, che “…non sono eligibili le spese delle amministrazioni pubbliche e gli stipendi dei funzionari… nazionali e territoriali per l’assolvimento delle mansioni quotidiane di gestione…”.

La non ammissibilità dei costi per stipendi del personale della pubblica amministrazione utilizzato per le azioni diverse di assistenza tecnica individuate dal Regolamento 1685/200, vale infatti anche qualora le attività di cui trattasi siano aggiuntive a quelle ordinarie ed a prescindere da eventuali ulteriori possibili deroghe che SEM 2000 in molti casi prevedeva.

Spese di investimento nell’ambito dell’operatività degli obiettivi territoriali 1 e 2

Si tratta di una problematica non rinvenibile a livello di regolamentazione comunitaria, ma che ha trovato evidenza nell’ambito dell’assunzione di una “posizione” comune da parte delle Direzioni Generali “Occupazione e Affari Sociali” e “Politica Regionale” della Commissione Europea (note a firma congiunta dei due Direttori Generali prot. N. 010246 di data 1.08.2000 e prot. N. 620175 di data 19.03.2001).

Tale posizione viene motivata con il riferimento all’articolo 4 del Regolamento (CE) 1784/99 che impone “…al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato … gli interventi attuati … sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci …”.

Tale “posizione” assume un significato ed una portata diverse a seconda dell’obiettivo comunitario considerato.

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OBIETTIVO 3

La “posizione” richiamata chiarisce che “…il FSE può intervenire per finanziare le infrastrutture e le attrezzature ammissibili ai sensi del suo Regolamento unicamente nel quadro dei programmi dell’obiettivo 3…”, in altre parole si ribadisce che non vi sono limiti, se non quelli propri della normativa comunitaria e nazionale (ampiamente trattati in questo lavoro), all’ammissibilità al cofinanziamento FSE di tutte le fattispecie di costo, compresi i costi per investimenti in infrastrutture ed attrezzature (spese di investimento), conseguenti alla realizzazione di azioni ammissibili nell’ambito dell’operatività dell’obiettivo 3.

L’obiettivo 3 copre territorialmente anche le aree obiettivo 2 e pertanto può intervenire a riconoscere e cofinanziare “spese di investimento” anche nell’ambito di queste ultime ma sempre con riferimento ad azioni previste nella programmazione obiettivo 3.

OBIETTIVO 1

Nelle Regioni obiettivo 1 è esclusa l’operatività dell’obiettivo 3.

In queste trova pertanto piena efficacia la prescrizione che le spese di investimento definibili quali “spese per infrastrutture” e “spese per grandi attrezzature” non possono essere riconosciute al cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Non sempre facile è comunque comprendere cosa esattamente debba essere inteso con i concetti di “infrastrutture” e “grandi attrezzature”, anche perché l’elencazione esemplificativa fornita dai Servizi della Commissione non sempre è di particolare aiuto nei casi non espressamente richiamati.

Al fine di fornire alcune indicazioni utili ad una applicazione omogenea delle prescrizioni contenute nella “posizione” richiamata, tenendo ovviamente in evidenza gli esempi ivi formalizzati, è possibile richiamare i casi di inammissibilità al finanziamento del FSE delle tre seguenti fattispecie di costi:

costi relativi all’acquisizione di beni immobili (unica possibile traduzione, con riferimento ai termini utilizzati dalla normativa nazionale, con conseguente possibile applicazione della prescrizione ai singoli casi concreti, del concetto di “finanziamento di infrastrutture”);

costi relativi all’acquisizione di attrezzature (beni mobili) il cui valore economico unitario sia superiore alla soglia prescritta per l’attivazione di una gara di appalto (una delle poche, semplici, possibili ed inequivocabili traduzioni del concetto forse troppo generico di “finanziamento di grandi attrezzature”);

costi relativi alla costituzione o acquisizione di “reti di trasmissione” o all’acquisto di “elaboratori di tipo mainframe”.

4) PIANO INDICATIVO DEGLI ELEMENTI DI COSTO

Quella che viene presentata nel presente capitolo è una proposta di schema di classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, riferibili a tutte le possibili azioni attuabili (lo schema risulta pertanto utilizzabile indistintamente sia per azioni di aiuto alle persone, sia per azioni di assistenza alle strutture ed ai sistemi sia infine per misure di accompagnamento).

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La schematizzazione presente costituisce una prima e generale “struttura di riferimento”, che non ha alcuna pretesa di risultare esaustiva, almeno per quanto riguarda il livello delle “voci analitiche di costo”, tenuto conto della finalità della proposta (“neutra” per quanto riguarda le specifiche tipologie di intervento a cui può essere applicata) nonché dell’impossibilità di considerare a livello generale tutte le specificità che caratterizzano le diverse programmazioni delle Autorità di Gestione regionali e nazionali.

La proposta richiede pertanto, prima di poter essere applicata, una attività di “ulteriore specificazione di dettaglio”, con riferimento alle caratteristiche specifiche delle tipologie di azione definite nell’ambito delle singole programmazioni, attività riservata alle Autorità di gestione competenti.

La proposta non ha inoltre alcun carattere prescrittivo, lasciando spazio alle singole Autorità titolari di interventi cofinanziati di utilizzare schematizzazioni diverse o di introdurre delle modificazioni allo schema proposto.

Ha viceversa principalmente lo scopo di proporre un modello che, in quanto condiviso, possa costituire un elemento di possibile prima e assolutamente generale “omogeneizzazione” o comunque almeno di “confrontabilità” degli schemi, dei processi e delle entità economiche conseguenti a tali processi, di cui sono titolari esclusivi le singole Autorità di gestione.

Come già indicato, lo schema proposto è il frutto dell’obiettivo di volerlo utilizzare per classificare tutti i costi imputabili al cofinanziamento del FSE. Per quanto riguarda la classificazione dei costi relativi ad azioni da realizzare dai beneficiari finali in regime di concessione è possibile fare riferimento allo schema di “Conto Economico” presentato in allegato 2 9

La schematizzazione generale proposta in questa sede è strutturata su quattro livelli:

1. per macro voce di costo;

2. per voce analitica di costo;

3. per modalità di imputazione dei costi;

4. per natura di costo.

La schematizzazione per macro voce di costo riguarda una convenzionale classificazione logica e/o cronologica in grado di rappresentare il significato economico del singolo costo nell’ambito della singola azione.

Le macro voci di costo proposte sono le seguenti:1. Preparazione;2. Realizzazione;3. Diffusione risultati;4. Direzione e valutazione;

9) E’ stata prevista la possibilità di inserire il valore relativo ad eventuali acquisizioni di beni strumentali ad utilità pluriennale. L’utilità dell’inserimento di tale nota, tecnicamente distinta dal concetto di conto economico in quanto di rilevanza patrimoniale, deve individuarsi nell’esigenza di un unico modello di rappresentazione per tutte le azioni finanziate in regime di concessione, comprendendo, quindi anche le azioni che prevedono l’affidamento di compiti di acquisto di beni strumentali pluriennali (tipicamente quelle finalizzate all’adeguamento di dotazioni strumentali).

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5. Costi di funzionamento;Si individua, inoltre una distinta macrovoce patrimoniale idonea a rappresentare gli oneri finanziari di acquisto di immobilizzazioni, tecnicamente separata dalle altre macrovoci di costo, che rappresentano, invece, gli oneri economici legati all’utilizzo o impiego di beni o servizi:

6. Acquisizione di beni strumentali.

Tale macrovoce, in cui devono trovare rappresentazione gli oneri finanziari di acquisto di beni a utilità ripetuta, deve essere utilizzata per le azioni di “Assistenza alle strutture ed ai sistemi” e in tutti i casi nei quali tali forme di acquisizione costituiscano uno degli oggetti specifici dell’azione cofinanziata.

Il secondo livello di classificazione propone l’articolazione delle macro voci di costo in voci analitiche di costo da definire tenuto conto delle caratteristiche proprie di ciascuna azione (natura dell’azione). A titolo puramente indicativo viene fornito in allegato un esempio di piano dei conti analitico.

Il terzo livello di classificazione riguarda la modalità di imputazione dei costi elementari alle singole operazioni, distinguendo tra quelli direttamente imputabili ad una sola operazione e, viceversa, quelli riferibili a questa solo in parte. Si distinguono pertanto:

1. costi diretti dell’operazione;

2. costi indiretti dell’operazione.

Infine, il quarto livello di classificazione proposto e quello che fa riferimento alle categorie elementari di costo, secondo una analisi di tipo economico, cioè secondo la specifica natura dei costi.

In sintesi, le principali categorie di costo possono essere individuate come di seguito specificato:

1. Costi per il personale dipendente

2. Costi per i servizi;

3. Costi relativi all’acquisizione ed all’utilizzazione di beni.

Conto economico (preventivo e consuntivo) per le attività a cofinanziamento FSE nel caso in cui queste siano attuate in regime di concessione (vedi Tab. sezione E del Formulario )

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