REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO · DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’...

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE REV. DATA 0 16.10.2003 1 2 DOCUMENTO GENERALE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO IL DIRETTORE SPP Ing. Alessandro Selbmann IL DIRETTORE GENERALE Dott. Bruno Cisbani

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

REV. DATA 0 16.10.2003 1 2

DOCUMENTO GENERALE DI SICUREZZA E SALUTE

SUL LAVORO

IL DIRETTORE SPP Ing. Alessandro Selbmann

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Bruno Cisbani

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INDICE

Ø FINALITA’ DEL DOCUMENTO………………………………………………………….….4 Ø POLITICA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO………………………..5 Ø ORGANIGRAMMA AZIENDALE…………………………………………...……...………..7 Ø DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’...………………………...9

o DATORE DI LAVORO o DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI o UNITA’ OPERATIVE

Ø SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE……………………………………………18 Ø IL GRUPPO DI RIFERIMENTO AZIENDALE PER LA SICUREZZA……………..….33 Ø I GRUPPI DI LAVORO AZIENDALI PER LA SICUREZZA…………………………….38 Ø SORVEGLIANZA SANITARIA……………………………………………………...….…. 47 Ø FISICA SANITARIA……………………………………………………………………….…53 Ø RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA…….…………....……60 Ø RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI……..….62 Ø GESTIONE DELL’EMERGENZA …………………………………………………….……65 Ø GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI………….73 Ø GESTIONE DEL PERSONALE ………………………...….....…………………………….79

o PREMESSA o INIZIO RAPPORTO DI LAVORO o SPOSTAMENTI, TRASFERIMENTI, COMANDI o FINE RAPPORTO DI LAVORO o LAVORO NOTTURNO o MATERNITA’

Ø GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE (AMBIENTI, IMPIANTI)…………………...87

o PREMESSA o FASE PROGETTUALE o AFFIDAMENTO LAVORI o ESECUZIONE LAVORI o PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO LOCALI o PROCEDURA PER VARIAZIONI, RISTRUTTURAZIONI, TRASFERIMENTI,

CAMBIO DESTINAZIONE D’USO o MANUTENZIONI E VERIFICHE DI SICUREZZA o LOCALI IN LOCAZIONE

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Ø GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO …………………………………..107 o SCELTA o ACQUISTO o COLLAUDO o UTILIZZO o MANUTENZIONI o VERIFICHE DI SICUREZZA

Ø GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE…….……………………..110

o PROPOSTA DI ACQUISTO, DONAZIONE, LOCAZIONE, COMODATO… o ACQUISTO o INSTALLAZIONE E COLLAUDO o CONSEGNA o UTILIZZAZIONE o VERIFICHE E CONTROLLI

Ø PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON INVENTARIABILI…………………………..115

o PROPOSTA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE o ACQUISTO o CONSEGNA o PERIODO DI PROVA o UTILIZZAZIONE

Ø GESTIONE DEI COMPOSTI E PREPARATI CHIMICI…….………………………….118 o SCELTA o ACQUISTO o STOCCAGGIO o DISTRIBUZIONE

Ø GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE……………………121

o PREMESSA o DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE NECESSARIE o SCELTA E ACQUISTO o CONSEGNA o UTILIZZO

Ø LA GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO…………………..…………………………129

o VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE o SCAMBIO DI INFORMAZIONI o COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Ø LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI…………………..………..………….136

o ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI o CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ø L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE………………………………………………139 Ø LA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA………………………………………………147 Ø GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA…….……………...152

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FINALITA’ DEL DOCUMENTO Il presente documento ha come finalità l’integrazione degli obiettivi e delle politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro con la progettazione e la gestione dei sistemi lavorativi dell’Azienda Sanitaria di Viterbo. Tale integrazione definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

POLITICA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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POLITICA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO L’Azienda considera la salute e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro (SSL) come parte integrante della gestione aziendale. La responsabilità della gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze A tal fine l’Azienda si riferisce ai seguenti principi ispiratori: Ø il rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL; Ø il miglioramento continuo e la prevenzione; Ø la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie; Ø la sensibilizzazione e la formazione del personale per svolgere i propri compiti in sicurezza

e per assumere le proprie responsabilità in materia di SSL; Ø il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per

la sicurezza; Ø il riesame periodico della politica di sicurezza e del relativo sistema di gestione; Ø la definizione e la diffusione all’interno dell’Azienda degli obiettivi di SSL e dei relativi

programmi di attuazione. Per l’attuazione della politica per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’azienda tiene in considerazione, ove applicabile, il documento: “LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)” edito dall’UNI nel settembre 2001.

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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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ORGANIGRAMMA AZIENDALE La struttura organizzativa aziendale è riportata nell’Atto Aziendale (Supplemento n°2 del 30.5.2003 al B.U.R.L. n°15 del 30.5.2003).

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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO Secondo l’art.2, comma 1, lettera b) del D.L.vo 626/94, nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione. I poteri di gestione vanno intesi come poteri decisionali e di spesa. In base a questa definizione nell’Azienda il datore di lavoro si identifica con il DIRETTORE GENERALE. Le funzioni del Direttore Generale sono riportati nell’Atto Aziendale. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, il Direttore Generale è responsabile della funzionalità dell’organizzazione aziendale ed in particolare della applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tra le funzioni non delegabili, riservate esclusivamente al Direttore Generale, rientrano: Ø la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (art.4, comma 4,

lettera a, D.Lgs. 626/94); Ø la valutazione dei rischi lavorativi con la elaborazione del relativo documento, per le quali

si avvale del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del medico competente (art.4, commi 1 e 2, D.Lgs. 626/94).

Ad eccezione delle funzioni non delegabili, il datore di lavoro può delegare ad altri soggetti alcuni dei propri obblighi.

I doveri generali sulla sicurezza che fanno capo al Direttore Generale sono: Ø Fornire all’Azienda un’organizzazione razionale nel cui ambito sono presenti le competenze

necessarie per poter gestire, coordinare, controllare e verificare l’andamento delle operazioni e i risultati, in modo che:

o Vengano forniti ambienti, impianti e attrezzature che abbiano i requisiti di salubrità, efficienza e sicurezza in relazione agli scopi da conseguire e agli specifici rischi emergenti dalle particolarità delle lavorazioni da eseguire;

o Per gli immobili utilizzati a qualunque titolo dalla ASL dei quali la stessa non è proprietaria, venga richiesto ai soggetti che ne abbiano l’obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici in uso.

o Vengano mantenuti i livelli di salubrità, efficienza e sicurezza di partenza e vengano migliorati nel corso dell’esercizio secondo il progresso tecnico e l’esperienza;

Ø Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità, definire: o un programma di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione

della salute e per la sicurezza dei lavoratori; o un programma per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute; o un programma per la informazione e la formazione continua di tutto il personale in

materia di sicurezza e salute; Ø Nell’ambito dello schema organizzativo e funzionale dell’Azienda, definire i compiti, le

responsabilità e la relativa autorità in materia di sicurezza e salute;

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Ø Vigilare e controllare affinché i programmi, le attività e le direttive date, riguardanti la sicurezza, vengano concretamente attuate in modo efficiente;

Ø definire l’organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione; Ø Nominare il Medico Competente.

Ad eccezione delle funzioni non delegabili, il Direttore Generale può, al fine di rendere più efficace l’azione di prevenzione e sicurezza, delegare in tutto o in parte ai direttori sanitario e amministrativo e agli altri dirigenti dell’Azienda, le altre funzioni riguardanti la sicurezza. DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE La legislazione, nell’attribuire i poteri, configura anche gli ambiti dei diritti e dei doveri che ciascun soggetto ha nei confronti della sicurezza. I doveri sono legittimamente delegabili a determinate condizioni e determinati criteri. Questa Azienda definisce i seguenti criteri cui intende ispirarsi nell’adozione dell’ISTITUTO DELLA DELEGA: ⇒ La delega deve corrispondere alle effettive necessità dell’organizzazione aziendale (stante la

complessità e l’articolazione dell’Azienda Sanitaria di Viterbo, l’istituto della delega è senz’altro giustificato);

⇒ La delega deve essere conferita con atto scritto; ⇒ L’atto di delega deve essere esplicito e specifico: non ci devono essere dubbi sul contenuto

dell’incarico affidato né sul destinatario; ⇒ Al delegato deve essere attribuita ampia capacità decisionale nelle materie oggetto della delega; ⇒ Il delegato, nei casi previsti, deve poter disporre autonomamente delle somme sufficienti ad

espletare i propri compiti; ⇒ Il delegato deve essere persona capace (capacità tecniche, culturali,….) ed idonea allo

svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati; ⇒ Il delegato deve essere consapevole della delega e deve avere accettato di svolgere l’incarico; ⇒ Il delegante non deve ingerirsi nello svolgimento dei compiti assegnati al delegato; ⇒ Il delegante, se venuto a conoscenza della cattiva gestione della delega, deve intervenire a

pretendere il puntuale svolgimento dei compiti delegati; ⇒ Il delegante deve organizzare un sistema che gli consenta di vigilare sull’operato del delegato.

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DIRIGENTI (DIRETTORI DI DIPARTIMENTO O DI STRUTTURA COMPLESSA, DIRIGENTI DI STRUTTURA SEMPLICE) Organizzano e dirigono il lavoro e impartiscono disposizioni in maniera autonoma nell’ambito dell’unità organizzativa di competenza. I dirigenti aziendali si conformano alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento. Doveri generali : Ø Assicurare l’efficienza e la sicurezza della struttura organizzativa da essi diretta; Ø Assicurare l’efficienza e la sicurezza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature sia nella

fase di progettazione che di gestione, promovendo in continuo l’adeguamento alla evoluzione sia normativa che tecnologica;

Ø Prefissare le direttive generali sulle modalità operative e le tecniche di lavorazione, in particolar modo per i lavori a maggior rischio, aggiornandole in relazione dei mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;

Ø Assicurare il controllo operativo su ambienti, impianti, macchine e attrezzature; Ø Vigilare su tutta l’attività di prevenzione riguardante il rispetto sia dei dettati normativi, sia delle

procedure di sicurezza interne; Ø Fornire la corretta informazione e formazione ai lavoratori; Ø Fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale; Ø Predisporre le misure e l’organizzazione necessarie per la prevenzione degli incendi,

evacuazione dei lavoratori, il pronto soccorso e la gestione delle situazioni di emergenza. In particolare i doveri generali si concretizzano nelle seguenti attività: Ø scelta di ambienti, impianti, attrezzature di lavoro, sostanze dei preparati chimici tenendo conto

delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere e della necessità di ridurre e, se possibile eliminare, i rischi presenti negli ambienti di lavoro;

Ø affidamento dei compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori attraverso il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente;

Ø organizzazione del lavoro e procedure operative adeguate in modo tale da: o Evitare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli fino a valori accettabili; o Limitare al minimo del numero dei lavoratori esposti ai rischi; o Utilizzare correttamente gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro, le sostanze e

i preparati chimici; o segnalare tempestivamente qualsiasi inconveniente che possa pregiudicare la sicurezza e

la salute dei lavoratori Ø attivazione per la risoluzione di problemi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e per

la eliminazione di situazioni di rischio; Ø promozione dell’effettuazione della manutenzione e della pulizia su ambienti, impianti,

attrezzature; Ø assicurare che i lavoratori ricevano la necessaria informazione, formazione e, ove previsto, il

necessario addestramento ai fini della sicurezza e della salute su: o Rischi; o Misure di prevenzione e procedure operative da adottare;

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o Uso corretto di ambienti, impianti, attrezzature, sostanze e preparati chimici, dispositivi di protezione individuale;

o Procedure da attuare in caso di infortunio sul lavoro; Ø assicurare che tutte le necessarie istruzioni per l’uso in sicurezza siano presenti sul posto di

lavoro e siano disponibili i libretti d’uso, le note informative, le schede di sicurezza; Ø organizzazione di un sistema di controllo e verifica per monitorare l’andamento e l’esito delle

attività intraprese ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; Ø collaborazione alla valutazione dei rischi; Ø richiedere l’intervento del Servizio Prevenzione e Protezione in occasione di:

o infortuni sul lavoro o incidenti anche senza infortunio; o interventi degli organi di vigilanza (Vigili del Fuoco, NAS, Vigili Urbani, ARPA,

ecc…) Ø accertarsi affinché i lavoratori esposti ai rischi si sottopongano a sorveglianza sanitaria; Ø garantire l’applicazione delle prescrizioni emesse dal Medico Competente e contenute nei

Certificati di Idoneità; Ø nel caso vengano effettuati interventi all’interno dell’unità organizzativa di competenza da parte

di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi: o organizzazione dell’informazione agli stessi sui rischi specifici esistenti negli ambienti

in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; o organizzazione ed effettuazione della cooperazione per l’attuazione delle misure di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

o coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tramite informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

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PREPOSTI Per ciascuna struttura organizzativa il dirigente responsabile individua l’operatore o gli operatori cui affidare l’incarico di preposto per la sicurezza. I preposti hanno il dovere di far osservare le disposizioni impartite dal dirigente e lo informano circa l’andamento e l’esito delle attività intraprese. I preposti aziendali si conformano alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento. Nell’ambito ed in conformità alle direttive impartite dal dirigente, i preposti: Ø Collaborano con il dirigente coadiuvandolo nello svolgimento dei suoi doveri inerenti la

sicurezza e per la organizzazione del lavoro in sicurezza; Ø Sorvegliano e controllano lo svolgimento delle attività lavorative; Ø Verificano l’attuazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione; Ø Vigilano sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; Ø Si accertano che gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro, i composti o preparati

chimici nonché le attrezzature di protezione vengano utilizzati correttamente; Ø Intervengono direttamente in caso di problemi riguardanti la sicurezza, attivandosi in

accordo con il dirigente, per promuoverne la risoluzione; Ø Informano il dirigente su qualsiasi problema riguardante la sicurezza.

LAVORATORI (CIASCUN OPERATORE DIPENDENTE DELL’AZIENDA) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Azienda. I lavoratori aziendali si conformano alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento secondo la informazione e la formazione ricevuta dai rispettivi dirigenti e preposti. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di

cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

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f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti

gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

i) comunicano senza ritardo al proprio dirigente o al preposto qualsiasi modifica del proprio stato di salute che possa influire sulla idoneità alla mansione specifica (in particolare l’inizio della gestazione) per dar modo agli stessi di adottare, d’intesa con il medico competente, le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi. La comunicazione può essere fatta direttamente al medico competente.

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RUOLO E COMPITI DEI SERVIZI DELL’AZIENDA UNITA’ OPERATIVA IMMOBILI E TECNOLOGIE L’Unità Operativa Immobili e Tecnologie si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento. Per quanto concerne gli ambienti di lavoro e gli impianti:

Ø Assicura che i nuovi ambienti di lavoro e la ristrutturazione di quelli già utilizzati, vengano

progettati nel rispetto della normativa vigente di igiene e sicurezza e assicurino parametri microclimatici e livelli di inquinamento chimico, fisico e biologico compatibili con quelli previsti dalle norme;

Ø Assicura che gli ambienti di lavoro e gli impianti siano messi a disposizione delle unità operative rispondenti alle norme di igiene e sicurezza e assicurino parametri microclimatici e livelli di inquinamento chimico, fisico e biologico compatibili con quelli previsti dalle norme anche provvedendo alle necessarie misurazioni strumentali;

Ø Tiene tutta la documentazione tecnico amministrativa inerente le sicurezza; Ø Assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che vengano mantenuti nel

tempo i livelli di igiene e sicurezza; Ø Controlla e vigilare sulla puntuale osservanza dei contratti di manutenzione; Ø Assicura l’effettuazione dei controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente; Ø Per gli immobili utilizzati a qualunque titolo dalla ASL dei quali la stessa non è proprietaria:

o Per quelli già utilizzati richiede ai soggetti che ne abbiano l’obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici in uso;

o Per quelli di nuova utilizzazione acquisisce dai soggetti che ne abbiano l’obbligo giuridico, tutte le necessarie certificazioni prima della presa in carico;

Ø Predispone programmi per l’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e di igiene evidenziando eventuali priorità;

Ø Predispone programmi per la manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione evidenziando eventuali priorità;

Ø Assicura che nelle varie fasi dell’iter tracciato dalla legge quadro e dal regolamento per le opere pubbliche siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nonché in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili;

Ø Intervenire per quanto di propria competenza nelle situazioni di emergenza ed in particolare secondo quanto previsto dai piani di emergenza.

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UNITA’ OPERATIVA APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA L’Unità Operativa si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento. Per quanto concerne le attrezzature di lavoro (macchinari, apparecchi elettromedicali….) i compiti generali sono: Ø Assicurare che le attrezzature di lavoro acquisite in Azienda:

o siano rispondenti alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza; o siano corredate della necessaria documentazione tecnica, certificativa e informativa; o siano installate secondo le istruzioni del fabbricante; o siano installate in modo tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per altre persone,

tenendo conto degli altri rischi presenti nell’ambiente; o siano sottoposte a regolare manutenzione secondo quanto previsto dal costruttore; o siano sottoposte a controlli periodici di sicurezza secondo le istruzioni del

fabbricante e secondo quanto previsto dalle norme vigenti; UNITA’ OPERATIVA FARMACIA L’Unità Operativa Farmacia collabora, per quanto di propria competenza, con tutte le altre unità operative aziendali sui temi della prevenzione e della protezione dai rischi lavorativi, fornendo anche consulenza e assistenza tecnico scientifica nelle materie specifiche. L’Unità Operativa Farmacia si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento. Con riferimento ai propri compiti istituzionali l’Unità Operativa Farmacia provvede a: Ø controllare che tutto il materiale trattato dal Servizio (dispositivi medici, dispositivi

diagnostici in vitro, dispositivi di protezione individuale, sostanze o preparati chimici, farmaci) che viene fornito all’Azienda e che viene distribuito alle unità operative, sia rispondente alle vigenti normative di sicurezza e sia accompagnato dalla necessaria documentazione tecnica e informativa;

Ø fornire i dispositivi di protezione individuale alle unità operative che ne fanno richiesta; Ø fornire l’informazione agli utilizzatori.

UNITA’ OPERATIVA RISORSE UMANE L’Unità Operativa Risorse Umane si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

* Via S. Lorenzo, 101 – 01100 VITERBO ℡O761-339608 FAX 0761-226472 e.mail: [email protected] www.asl.vt.it/azienda/area_staff/spp

REV. Data

0 10.2.2000 1 11.6.2002 2 1.10.2002 3 31.5.2003

SERVIZIO

PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL DIRETTORE Ing. Alessandro Selbmann

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INDICE

COMPITI DEL SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Ø PRINCIPI GENERALI Ø RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Ø COMPITI E FUNZIONI COMUNI A TUTTI I SETTORI E A TUTTE LE AREE Ø SETTORE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE Ø SETTORE RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI Ø SETTORE RISCHI DA AGENTI CHIMICI Ø SETTORE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E DEI PAZIENTI Ø SETTORE USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Ø SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO Ø SETTORE RISCHI PER LA SICUREZZA Ø SETTORE RISCHI DA AGENTI FISICI Ø AREA A: OSPEDALI BELCOLLE, ACQUAPENDENTE, CIVITACASTELLANA Ø AREA B: OSPEDALI MONTEFIASCONE, RONCIGLIONE, TARQUINIA, AREA

TERRITORIALE

DIAGRAMMA ORGANIZZATIVO

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO Ø PREMESSA

Ø ATTIVITA’ SU RICHIESTA

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COMPITI DEL SERVIZIO I compiti del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale sono quelli stabiliti dall’art. 9 del D.L.gs 626/94. In particolare il Servizio svolge all’interno dell’Azienda le seguenti attività: ⇒ COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE STRATEGICA PER TUTTE LE QUESTIONI

RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA IN AZIENDA Ø Supporto alla Direzione Strategica in campo normativo, tecnico, organizzativo per

l’applicazione in Azienda delle misure di protezione della salute e per la sicurezza; Ø Coordinamento del Gruppo di Riferimento Aziendale per la Sicurezza (vedi

regolamento) Ø Rappresentanza del Datore di Lavoro nei riguardi degli Organi di Vigilanza Ø Presa in carico delle prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza

⇒ INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO, VALUTAZIONE DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA Ø Coordinamento e partecipazione ai Gruppi di Lavoro Aziendali per la Sicurezza (vedi

regolamento) ⇒ COORDINAMENTO DELLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI (art.4

D.Lgs. 626/94) ⇒ CONSULENZA E PARERI PER LA SICUREZZA

Ø In campo tecnico e normativo per la tutela della salute e della sicurezza Ø Sicurezza delle attività nei cantieri di lavoro all’interno dell’Azienda Ø Sicurezza nei lavori affidati in appalto; Ø acquisto dei dispositivi di protezione individuale Ø acquisto di attrezzature di lavoro Ø acquisto di prodotti e preparati chimici Ø sistemazione dei luoghi di lavoro

⇒ INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA Ø Informazione a tutti i dipendenti dell’Azienda Ø Partecipazione alla programmazione dell’attività di formazione Ø Coordinamento dei corsi di formazione per la sicurezza Ø attività didattica specialistica per la sicurezza

⇒ INTERVENTI URGENTI NEI LUOGHI DI LAVORO Ø In caso di infortunio Ø In caso di interventi degli Organi di Vigilanza Ø In caso di situazioni di emergenza

⇒ ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Ø Raccolta informazioni su ogni singolo episodio di infortunio sul lavoro Ø Emissione di documenti statistici aziendali sugli infortuni sul lavoro Ø Assistenza e collaborazione con il Medico Competente nei casi di malattia professionale.

⇒ PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

PRINCIPI GENERALI • Il Servizio Prevenzione e Protezione è articolato in Settori e in Aree coordinati ciascuno da un

referente; • il Servizio, nel garantire per tutta l’Azienda il coordinamento delle attività di cui all’all’art.9

del D.L.626/94, assicura il coordinamento e la sinergia trai compiti dei Settori e delle Aree nell’ottica del lavoro di gruppo.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

COMPITI E FUNZIONI

• Coordinamento, programmazione e verifica di tutte le attività del Servizio; • Coordinamento dei Referenti dei Settori e delle Aree; • Rapporti con la Direzione Generale; • Rapporti con il coordinatore dei Medici Competenti; • Rapporti con il coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; • Rapporti con il coordinamento degli Organi di Vigilanza; • Rappresentanza della Direzione Generale nei gruppi di lavoro aziendali per la sicurezza; • Coordinamento del Gruppo di Riferimento Aziendale per la Sicurezza • Partecipazione alla Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

COMPITI E FUNZIONI COMUNI A TUTTI I SETTORI E A TUTTE LE AREE

Ø Contribuire, insieme ai dirigenti e ai preposti, a fornire informazioni a tutti gli operatori dell’Azienda in merito a:

o L’organizzazione, le funzioni e il ruolo del Servizio Prevenzione e Protezione; o L’organizzazione, le funzioni e il ruolo del Medico Competente; o L’organizzazione della sicurezza in Azienda; o I ruoli dei vari soggetti della sicurezza in Azienda; o I rischi per la sicurezza e la salute e le misure e le attività di protezione e prevenzione

adottate. Ø Fornire consulenza e pareri in campo tecnico e normativo sulla sicurezza e sull’igiene nei

luoghi di lavoro a soggetti ed organismi aziendali; Ø Attività didattica specialistica in materia di sicurezza e salute.

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SETTORE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

COMPITI E FUNZIONI • Programmazione e coordinamento delle attività di informazione e formazione in materia di

sicurezza e salute organizzate dal SPP; • Elaborazione delle metodologie didattiche più opportune da adottare nelle iniziative di

formazione organizzate dal SPP; • Gestione amministrativa del Servizio. REFERENTE DI SETTORE

FUNZIONI: a) programmazione e coordinamento di tutte le attività del settore;

SETTORE PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

COMPITI E FUNZIONI • con riferimento ai compiti di cui all’art.9 del D.L.626/94, effettuazione delle attività

specialistiche relativamente ai rischi di esposizione ad agenti biologici connessi con l’esposizione a: Ø organismi e microrganismi patogeni e non, Ø colture cellulari, Ø endoparassiti umani,

presenti nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione; • pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro aziendali; • pareri sull’acquisto di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale; • interventi nei luoghi di lavoro; • Analisi del fenomeno infortunistico connesso all’esposizione a rischio biologico;

REFERENTE DI SETTORE

FUNZIONI: a) programmazione e coordinamento di tutte le attività del settore con autonomia e

responsabilità proprie e con ampia discrezionalità operativa; b) partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali con compiti di: Ø Responsabile del procedimento di valutazione dei rischi e di elaborazione dei

documenti di sicurezza; Ø Funzioni di segreteria del gruppo di lavoro.

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SETTORE

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI

COMPITI E FUNZIONI: • con riferimento ai compiti di cui all’art.9 del D.L.626/94, effettuazione delle attività

specialistiche relativamente ai rischi di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni: a) rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in

relazione a: 1. ingestione 2. contatto cutaneo 3. inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:

• polveri • fumi • nebbie • gas • vapori

b) agenti cancerogeni e mutageni; • pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro aziendali; • pareri sull’acquisto di sostanze e preparati pericolosi, di attrezzature di lavoro e di dispositivi di

protezione individuale; • interventi nei luoghi di lavoro; • elaborazione delle metodologie di campionamento ambientale di agenti chimici; • esecuzione di campionamenti ambientali di agenti chimici; • Analisi del fenomeno infortunistico connesso al rischio chimico; REFERENTE DI SETTORE

FUNZIONI: a) programmazione e coordinamento di tutte le attività del settore con autonomia e

responsabilità proprie e con ampia discrezionalità operativa; b) partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali con compiti di: Ø Responsabile del procedimento di valutazione dei rischi e di elaborazione dei

documenti di sicurezza; Ø Funzioni di segreteria del gruppo di lavoro.

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SETTORE

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E DEI PAZIENTI

COMPITI E FUNZIONI: • con riferimento ai compiti di cui all’art.9 del D.L.626/94, effettuazione delle attività

specialistiche relativamente ai rischi nelle attività che prevedono operazioni di movimentazione manuale dei carichi o di pazienti;

• pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro aziendali; • pareri sull’acquisto di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale; • interventi nei luoghi di lavoro; • elaborazione delle metodologie di misura dei fattori di rischio; • esecuzione delle misurazioni strumentali necessarie a quantificare il rischio; • Analisi del fenomeno infortunistico connesso al rischio movimentazione manuale carichi; REFERENTE DI SETTORE

FUNZIONI: a) programmazione e coordinamento di tutte le attività del settore con autonomia e

responsabilità proprie e con ampia discrezionalità operativa; b) coordinamento dei FACILITATORI nelle varie unità operative per il rischio da

movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti; c) partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali con compiti di: Ø Responsabile del procedimento di valutazione dei rischi e di elaborazione dei

documenti di sicurezza; Ø Funzioni di segreteria del gruppo di lavoro.

SETTORE USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

COMPITI E FUNZIONI: • con riferimento ai compiti di cui all’art.9 del D.L.626/94, effettuazione delle attività

specialistiche relativamente ai rischi nelle attività che prevedono l’uso di attrezzature munite di videoterminali;

• pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro aziendali; • pareri sull’acquisto di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale; • interventi nei luoghi di lavoro; • elaborazione delle metodologie di misura dei fattori di rischio; • esecuzione delle misurazioni strumentali necessarie a quantificare il rischio; REFERENTE DI SETTORE

FUNZIONI: a) programmazione e coordinamento di tutte le attività del settore con autonomia e responsabilità proprie e con ampia discrezionalità operativa; b) partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali con compiti di: Ø Responsabile del procedimento di valutazione dei rischi e di elaborazione dei

documenti di sicurezza; Ø Funzioni di segreteria del gruppo di lavoro.

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SETTORE

PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO (rtt.12 e 13 D.L.626/94)

COMPITI E FUNZIONI: • con riferimento ai compiti di cui all’art.9 del D.L.626/94, effettuazione delle attività

specialistiche relativamente al rischio di incendio: a) Rischi derivanti dall’uso di sostanze pericolose (infiammabili, comburenti, esplosive); b) Prevenzione e protezione dall’incendio e dall’esplosione; c) Organizzazione e gestione dell’emergenza;

• pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro aziendali; • pareri sull’acquisto di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale; • interventi nei luoghi di lavoro; • coordinamento delle SQUADRE DI EMERGENZA; • programmazione e coordinamento delle prove simulate per l’attuazione dei piani di emergenza; • programmazione e coordinamento dei corsi di formazione per gli operatori delle squadre di

emergenza; • analisi degli incidenti e delle situazioni di emergenza occorsi in Azienda; • Contribuire, insieme ai dirigenti e ai preposti, a fornire informazioni a tutti gli operatori

dell’Azienda in merito alle procedure che riguardano la lotta antincendio e l’attuazione dei piani di emergenza.

REFERENTE DI SETTORE

FUNZIONI: a) programmazione e coordinamento di tutte le attività del settore con autonomia e

responsabilità proprie e con ampia discrezionalità operativa; b) partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali con compiti di: Ø Responsabile del procedimento di valutazione dei rischi e di elaborazione e

aggiornamento dei documenti di sicurezza e dei piani di emergenza; Ø Funzioni di segreteria del gruppo di lavoro.

c) collegamento e raccordo con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

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SETTORE

RISCHI PER LA SICUREZZA

COMPITI E FUNZIONI: • con riferimento ai compiti di cui all’art.9 del D.L.626/94, effettuazione delle attività

specialistiche relativamente ai rischi infortunistici: a) Sicurezza delle strutture b) Sicurezza delle attrezzature di lavoro c) Sicurezza degli impianti

• consulenza sulla sicurezza nei lavori affidati in appalto • consulenza sulla sicurezza delle attività nei cantieri di lavoro all’interno dell’Azienda • pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro aziendali; • pareri sull’acquisto di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale; • interventi nei luoghi di lavoro; • Analisi del fenomeno infortunistico;

REFERENTE DI SETTORE

FUNZIONI: a) programmazione e coordinamento di tutte le attività del settore con autonomia e

responsabilità proprie e con ampia discrezionalità operativa; b) partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali con compiti di: Ø Responsabile del procedimento di valutazione dei rischi e di elaborazione dei

documenti di sicurezza; Ø Funzioni di segreteria del gruppo di lavoro.

SETTORE PROTEZIONE DA AGENTI FISICI

COMPITI E FUNZIONI: • con riferimento ai compiti di cui all’art.9 del D.L.626/94, effettuazione delle attività

specialistiche relativamente ai rischi di esposizione ad agenti fisici connessi con: a) Rumore, vibrazioni e ultrasuoni; b) Radiazioni non ionizzanti; c) Microclima; d) Illuminazione;

• pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro aziendali; • pareri sull’acquisto di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale; • interventi nei luoghi di lavoro; • esecuzione dei monitoraggi ambientali; • elaborazione delle metodologie di campionamento e misurazione di agenti fisici;

Per il momento non si ritiene necessario istituire un vero e proprio settore all’interno del SPP. I compiti del settore potranno essere espletati dal Settore Sicurezza o dal Settore Chimico del SPP usufruendo della collaborazione dalla Unità Operativa Fisica Sanitaria. Tale Unità, infatti, è incaricata per delibera istitutiva (n. 1348 del 29/09/00) e successive assegnazioni di incarico della “attività di consulenza concernente … il rischio fisico in Azienda” e della “…verifica di sicurezza in apparecchiature di imaging acustico ed NMR”. E’ anche attiva nel settore della sicurezza laser (con ispezioni sui siti e sulle nuove apparecchiature).

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AREA A OSPEDALI BELCOLLE, ACQUAPENDENTE, CIVITACASTELLANA

AREA B

OSPEDALI MONTEFIASCONE, RONCIGLIONE, TARQUINIA AREA TERRITORIALE

REFERENTE DI AREA FUNZIONI: a) Effettuazione delle attività di base relativamente ai compiti di cui all’art.9 del

D.L.626/94 con autonomia e responsabilità proprie e con ampia discrezionalità operativa; b) Rapporti con tutte le figure coinvolte nella attività di valutazione dei rischi (dirigenti,

preposti, lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza); c) Rapporti con il Medico Competente locale; d) Rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza locale; e) Rapporti con gli Organi di Vigilanza in sede locale; f) Presenza durante gli interventi degli Organi di Vigilanza; g) Presa in carico delle prescrizioni degli Organi di Vigilanza in sede locale; h) pareri su progetti e su modifiche di luoghi di lavoro; i) pareri sull’acquisto di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale; j) interventi nei luoghi di lavoro.

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DIAGRAMMA ORGANIZZATIVO

DIRIGENTE RESPONSABILE

SETTORE RISCHIO BIOLOGICO

SETTORE RISCHI AGENTI CHIMICI –

CANCEROGENI - MUTAGENI

SETTORE MOVIMENTAZIONE MANUALE

CARICHI E PAZIENTI

SETTORE RISCHIO INCENDIO

AREA A Ospedale BELCOLLE Ospedale ACQUAPENDENTE Ospedale CIVITACASTELLANA

SETTORE FORMAZIONE E

COMUNICAZIONE

AREA B Ospedale MONTEFIASCONE Ospedale RONCIGLIONE Ospedale TARQUINIA SERVIZI EXTRA OSPEDALIERI

SETTORE RISCHI PER LA

SICUREZZA

SETTORE USO VIDEOTERMINALI

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MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREMESSA L’azione del Servizio si può suddividere in: • Attività programmate; • Attività su richiesta, che comprendono:

A) informazione; B) interventi nei luoghi di lavoro; C) interventi urgenti; D) consulenze e pareri.

ATTIVITA’ SU RICHIESTA A) INFORMAZIONE (art.9, comma 1, lettera f) Le attività di informazione verranno erogate compatibilmente con le conoscenze e con i dati in possesso del Servizio, in base allo stato di attuazione del D.Lgs.626, ed in maniera concordata e coordinata con tutti gli altri soggetti tenuti all’obbligo di informazione (datore di lavoro, dirigenti, preposti). Possono essere fornite dal Servizio anche su richiesta di singoli dipendenti dell’Azienda. INFORMAZIONE AI DIPENDENTI Il Servizio fornisce ai dipendenti che ne facciano richiesta, informazioni su: • I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’Azienda in generale; • Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; • I rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta; • Le normative di sicurezza; • Le disposizioni aziendali in materia di sicurezza; • I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di

sicurezza previste dalla normativa vigente; • Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei

lavoratori; • La composizione e i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione; • I nominativi dei lavoratori incaricati della applicazione delle misure di lotta antincendio e di

pronto soccorso.

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INFORMAZIONI AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il Servizio fornisce ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che ne facciano richiesta, informazioni in merito a: • Quanto già previsto per tutti i lavoratori; • Documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; • I dati sulle sostanze e sui preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli

ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. B) INTERVENTI NEI LUOGHI DI LAVORO Il Servizio fornisce pareri, consulenze e valutazioni, su richiesta di: • Dirigenti; • Preposti; • Lavoratori; • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Nella nuova ottica partecipativa disegnata dal D.Lgs.626, il Servizio Prevenzione e Protezione, durante gli interventi nei luoghi di lavoro privilegia una ricerca collegiale del miglioramento della sicurezza e della salute per gli operatori: a tal fine l’intervento viene concordato, a seconda del caso, con il Datore di Lavoro, con il Dirigente del Dipartimento o della Unità Organizzativa interessata. Durante gli interventi programmati degli Organi di Vigilanza (Ispettorato del Lavoro, Ispettori del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza della Azienda stessa, Vigili del Fuoco….) la Direzione Aziendale, i Dirigenti e Preposti debbono richiedere la presenza del Servizio Prevenzione e Protezione in quanto rappresentante del Datore di Lavoro e per tutelare i diritti di tutti i soggetti aziendali nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità. CRITERIO GENERALE PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITA’ A) e B) Le richieste di informazioni e/o interventi vanno indirizzate prioritariamente al preposto, ovvero al dirigente responsabile della propria unità organizzativa, i quali si attiveranno per quanto di loro competenza. E’ comunque possibile che ciascun lavoratore possa direttamente rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione.

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C) INTERVENTI URGENTI I dirigenti e i preposti possono richiedere l’intervento immediato del Servizio Prevenzione e Protezione, che assicura la pronta disponibilità 24 ore su 24, nei seguenti casi: • a seguito di infortuni sul lavoro occorsi a:

- dipendenti dell’azienda; - dipendenti di ditte appaltatrici; - lavoratori autonomi che operano all’interno delle strutture dell’Azienda;

• a seguito di incidenti (anche senza infortunio) relativi a macchine, attrezzature, impianti, strutture;

• a seguito di infortuni occorsi a pazienti, utenti o a visitatori; • in caso di situazioni di emergenza come previsto dai Piani di Emergenza; • in caso di interventi degli Organi di Vigilanza. Tale intervento è finalizzato a fornire consulenza e assistenza per valutare l’ opportunità di porre in atto eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione per evitare successivi infortuni o incidenti. Gli interventi urgenti possono essere richiesti anche verbalmente. D) CONSULENZE E PARERI

I Dirigenti possono richiedere al Servizio Prevenzione e Protezione la consulenza e il parere tecnico e normativo in caso di: Ø scelta e acquisti di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature di lavoro, di sostanze e

preparati chimici; Ø scelta, installazione, messa norma di impianti; Ø progetti di nuovi ambienti, ristrutturazioni o messa a norma di ambienti esistenti; Ø sicurezza delle attività nei cantieri di lavoro all’interno dell’Azienda; Ø sicurezza nei lavori affidati in appalto. Il Servizio Prevenzione e Protezione assicura il parere o la consulenza entro i seguenti tempi:

PARERE O CONSULENZA SU TEMPO MASSIMO DI RISPOSTA progetti di ristrutturazione 30 giorni

Acquisti 15 giorni Il parere o la consulenza vengono espressi tenendo conto delle situazioni strutturali, impiantistiche, organizzative e lavorative riscontrate.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL GRUPPO DI RIFERIMENTO AZIENDALE PER LA SICUREZZA (GRAS)

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

REGOLAMENTO

GRUPPO DI RIFERIMENTO AZIENDALE

PER LA SICUREZZA

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0. PREMESSA Il presente documento disciplina il funzionamento del Gruppo di Riferimento Aziendale per la Sicurezza (GRAS) istituito dal Direttore Generale con Determinazione n°2 del 30 marzo 2000. Il documento rappresenta uno strumento di lavoro in progress, per cui è prevista la possibilità di aggiornamento in base ad eventuali necessità. 1. DESCRIZIONE DELLE REVISIONI Rev.1: Riformulazione degli obiettivi e specificazione dei compiti del gruppo alla luce delle “LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” elaborate dall’UNI e dall’INAIL nel settembre 2001.

1. OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO Obbiettivo del GRAS è quello di supportare la Direzione Strategica nella applicazione in Azienda della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, ed in particolare: Ø nella analisi e valutazione delle criticità, Ø nella individuazione delle priorità, Ø nell’indicazione, nella promozione, nel controllo e nella verifica delle fasi attuative.

2. COMPONENTI DEL GRUPPO E LORO FUNZIONI I componenti del GRAS sono: Ø Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (coordinatore del gruppo); Ø Il Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato; Ø Il Direttore Amministrativo Aziendale o suo delegato; Ø ……Direttori da individuare Ø Il Dirigente U.O. Immobili e Tecnologie; Ø Il Dirigente U.O. Approvvigionamenti e Logistica; Ø Il Dirigente della U.O. Risorse Umane; Ø Il Coordinatore dei Medici Competenti; Ø un operatore del SPP con funzioni di segretario. Il coordinatore del gruppo svolgerà i seguenti compiti: • Convoca le riunioni del gruppo e ne presiede i lavori; • Predispone una relazione periodica per la Direzione Generale; • Formula proposte di aggiornamento del presente documento.

3. FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO Il GRAS si riunisce ogni volta sia necessario. Di ogni riunione verrà redatto verbale a cura del segretario del gruppo.

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4. COMPITI DEL GRAS 5.1 ANALISI E VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’ Ø analisi dei risultati della valutazione dei rischi ……………………………..(dati forniti da SPP) Ø analisi del fenomeno infortunistico in Azienda (dipendenti, pazienti, dipendenti di ditte appaltatrici) ……………………….(dati forniti da SPP) Ø analisi delle malattie professionali dei dipendenti aziendali ……….…....(dati forniti da SPP) Ø analisi dei risultati della sorveglianza sanitaria dei dipendenti ….…………...(dati forniti da MC) Ø analisi delle prescrizioni degli organi di vigilanza (VV.FF., NAS, SPISLL, Igiene Pubblica,…) …………………….…..……..(dati forniti da SPP) Ø analisi delle proposte formulate dai gruppi di lavoro per la sicurezza

………………………………………………………………………..……... (dati forniti da SPP) Ø analisi della normativa vigente in materia di sicurezza e salute 5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ Ø nell’attuazione della normativa Ø nella valutazione dei rischi Ø nell’attuazione delle misure infrastrutturali Ø negli acquisti Ø nelle misure organizzative Ø nella migliore utilizzazione delle risorse umane Ø nelle iniziative di formazione per la sicurezza 5.3 INDICAZIONE E PROMOZIONE DELLE FASI ATTUATIVE Ø creazione di nuovi gruppi di lavoro per la sicurezza Ø attivazione dei processi nelle UU.OO. interessate Ø elaborazione di protocolli aziendali 5.4 CONTROLLO E VERIFICA DELLE FASI ATTUATIVE Ø monitoraggio dell’attuazione delle misure Ø analisi dei dati di ritorno Ø verifica dei risultati Ø monitoraggio dell’attività dei gruppi di lavoro per la sicurezza (dati forniti da SPP)

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UNITA’ OPERATIVA IMMOBILI E

TECNOLOGIE

UNITA’ OPERATIVA RISORSE UMANE

DIRIGENTI -AREA -DIPARTIMENTO -UNITA’ OPERATIVA

PREPOSTI

LAVORATORI

DIREZIONE STRATEGICA

SPP

MC GRUPPO DI

RIFERIMENTO SICUREZZA

GRUPPI DI LAVORO SICUREZZA

RR.LL.SS. RAPPRESENTANTI

LAVORATORI SICUREZZA

UNITA’ OPERATIVA APPROVVIGIONAMENTI

E LOGISTICA

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

I GRUPPI DI LAVORO AZIENDALI PER LA SICUREZZA (GLAS)

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE * Via S. Lorenzo, 101 – 01100 VITERBO ℡O761-339608 FAX 0761-226472 e.mail: [email protected]

rev Data 0 15.5.2002 1

GRUPPI DI LAVORO AZIENDALI

PER LA SICUREZZA (GLAS)

REGOLAMENTO

IL DIRIGENTE SPP

Ing. Alessandro Selbmann

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Bruno Cisbani

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INDICE Ø DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO…………………………….3

Ø ISTITUZIONE …………………………………………………………….3

Ø COMPOSIZIONE …………………………………………………………4

Ø FINALITA’ E COMPITI …………………………………………………6 Ø PROCEDURE DI EMISSIONE / DIFFUSIONE DI DOCUMENTI

E ATTI PRODOTTI…………………………………………………………..8

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DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO I Gruppi di Lavoro Aziendali per la Sicurezza (GLAS) sono strumenti operativi a carattere temporaneo, istituiti per facilitare l’applicazione del D.Lgs. 626/94 nell’ASL. Sono composti da diverse professionalità presenti in Azienda, selezionate in base alla materia trattata ed agli obiettivi che si intendono raggiungere.

ISTITUZIONE La necessità di istituire gruppi di lavoro per la sicurezza scaturisce dalle seguenti considerazioni: Ø l’analisi delle situazioni e lo studio delle soluzioni applicabili necessita di un intervento

multidisciplinare; Ø le misure di prevenzione e protezione da attuare devono essere quanto più possibile condivise, per

superare la complessità della loro attuazione pratica; I gruppi di lavoro vengono istituiti formalmente con determinazione del Direttore Generale. I nominativi dei componenti vengono proposti dal Servizio Prevenzione e Protezione, d’intesa con il Coordinatore dei Medici Competenti e la Dirigenza Aziendale.

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COMPOSIZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE I compiti del Servizio Prevenzione e Protezione sono sanciti dal D.Lgs. 626/94. L’ attività di tutti i gruppi di lavoro è coordinata dal Dirigente del S.P.P., in quanto rappresentante della Direzione Strategica per l’applicazione in Azienda del D.Lgs.626/94. Le finalità ed i compiti dei gruppi di lavoro per la sicurezza sono quelli di integrare l’attività del SPP. In tutti i gruppi di lavoro è presente un Operatore del SPP in qualità di: Ø Responsabile del procedimento di valutazione dei rischi e di elaborazione dei documenti di

sicurezza; Ø Funzioni di segreteria.

MEDICO COMPETENTE Il Medico Competente partecipa ai gruppi di lavoro: Ø In attuazione del D.Lgs. 626/94, in quanto deputato alla valutazione dei rischi insieme al S.P.P.; Ø Per completare il quadro delle conoscenze sui rischi lavorativi, portando al gruppo di lavoro

informazioni sullo stato sanitario del personale esposto ai rischi; Ø per mettere a disposizione le sue conoscenze specifiche. DIREZIONI SANITARIE Le direzioni sanitarie ospedaliere partecipano ai lavori dei gruppi: Ø In quanto deputate a farsi carico degli aspetti igienico organizzativi dei rispettivi Presidi; Ø Per valutare l’applicabilità delle misure tecniche, organizzative e procedurali proposte dal gruppo di

lavoro e quindi programmarne e facilitarne l’applicazione; Ø In quanto specialisti / esperti in igiene ospedaliera.

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UNITA’ OPERATIVE INTERESSATE UNITA’ OPERATIVE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE Ai lavori dei gruppi partecipano rappresentanti delle unità operative oggetto della valutazione, al fine di: Ø Portare un contributo di esperienza e professionalità, nonché di conoscenza della realtà lavorativa

oggetto della valutazione; Ø Concorrere a valutare l’applicabilità delle misure ipotizzate. U.O. APPROVVIGIONAMENTI E U.O. IMMOBILI E TECNOLOGIE I gruppi di lavoro sono integrati con la partecipazione delle Unità Operative Approvvigionamenti e Immobili e Tecnologie con la funzione di: Ø Raccordo tra le misure tecniche ritenute necessarie dal gruppo di lavoro e le unità operative

interessate alla loro realizzazione pratica e successiva gestione; Ø Raccogliere le indicazioni tecniche emerse dai lavori del gruppo, inserendole nella programmazione

delle proprie attività; Ø Dare un contributo di competenza tecnica nella individuazione e nelle scelte effettuate dai gruppi di

lavoro riguardo alle attrezzature ed agli ambienti di lavoro. SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA Il SAI partecipa ai lavori dei gruppi sulla base dei regolamenti aziendali, per mettere in atto le misure di tutela della salute e di sicurezza degli operatori e dell’utenza”. SPECIALISTI ED ESPERTI Ai gruppi di lavoro viene chiamato a partecipare personale con esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche utili nelle varie fasi del lavoro per integrare le professionalità già presenti.

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FINALITA’ E COMPITI

• PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Ferme restando le competenze specifiche sulla valutazione dei rischi che il D.Lgs. 626/94 assegna al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente, la funzione dei gruppi di lavoro è quella di integrare le professionalità presenti nel SPP aziendale, contribuendo a rendere la valutazione più coerente con le varie realtà aziendali. • INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER

IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA E SALUTE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO

A completamento della valutazione dei rischi, il gruppo di lavoro studia ed individua le misure tecniche, organizzative e procedurali più idonee per ridurre i rischi e per aumentare i livelli di sicurezza e salute riscontrati. • ELABORAZIONE delle PROCEDURE DI SICUREZZA e dei SISTEMI DI CONTROLLO I gruppi di lavoro debbono avere al loro interno tutte le figure e le professionalità necessarie per la valutazione della idoneità delle procedure di sicurezza e per la loro successiva approvazione. L’elaborazione delle procedure è di regola demandata alle singole unità operative interessate; il gruppo di lavoro valuterà le procedure sulla base dei risultati della valutazione dei rischi assicurando anche che le procedure siano, oltre che idonee al miglioramento della salute e della sicurezza, anche il più possibile applicabili e condivise anche da parte degli operatori. L’applicazione pratica delle procedure deve comprendere un meccanismo di monitoraggio mediante il quale vengono acquisite eventuali osservazioni, proposte migliorative o proposte di modifica da parte degli operatori. • PROGRAMMAZIONE DEI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DEI

RISULTATI Per la valutazione di determinati rischi si richiede anche l’ esecuzione di misurazioni, campionamenti,ecc… In tal senso il gruppo di lavoro: • individua la necessità di eseguire tali analisi, • formula proposte pratiche sulla metodica più opportuna da adottare, • formula, su basi sia tecniche che economiche, proposte circa il soggetto da incaricare della

esecuzione delle misurazioni; • programma l’esecuzione delle misurazioni; • valuta i risultati delle misurazioni; • individua gli interventi tecnici, organizzativi o procedurali da attuare per migliorare i livelli di

sicurezza e salute.

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• INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA’, DELLE CARATTERISTICHE E PROGRAMMAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

I gruppi di lavoro individuano le necessità e le caratteristiche tecniche delle attrezzature di sicurezza necessarie nei luoghi di lavoro oggetto della valutazione e forniscono il parere all’U.O. Approvvigionamenti e alla Commissione per la Valutazione e l’Acquisto di Attrezzature Sanitarie. La presenza di un operatore della U.O. Approvvigionamenti e Logistica, è finalizzata ad assicurare la programmazione degli acquisti. Una volta acquistate e assegnate, le attrezzature saranno oggetto di verifica per l’accertamento di eventuali criticità o problematiche da parte degli utilizzatori. • INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

NECESSARI I gruppi di lavoro individuano le necessità e le caratteristiche tecniche degli interventi strutturali e impiantistici necessari nei luoghi di lavoro oggetto della valutazione. La presenza di un operatore della U.O. Immobili e Tecnologie, è finalizzata ad assicurare la programmazione degli interventi strutturali e impiantistici necessari (competenza specifica di tale U.O.). In caso di lavori ristrutturazione di ambienti o presidi, i gruppi di lavoro possono essere interessati a formulare pareri o proposte sui progetti, al fine di minimizzare i rischi specifici nell’assetto finale. • INDIVIDUAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI NECESSARI I gruppi di lavoro integrano la funzione di consulenza tecnica sulla individuazione delle caratteristiche dei DPI svolta dal Servizio Prevenzione e Protezione. In particolare il gruppi assicurano l’ applicabilità pratica dei dispositivi, dal punto di vista organizzativo e da quello sanitario. • ANALISI CRITICA DEL FENOMENO INFORTUNISTICO IN AZIENDA I risultati della analisi statistica degli infortuni in Azienda effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione, viene messa a disposizione dei vari gruppi di lavoro per: • completare il quadro di conoscenza dei rischi presenti; • studiare eventuali azioni correttive; • studiare l’evoluzione del fenomeno; • proporre eventuali, ulteriori indicatori da utilizzare in sede di analisi del fenomeno, per una più

completa conoscenza dello stesso. • ELABORAZIONE DEI PIANI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE Il gruppo di lavoro, una volta eseguita la valutazione dei rischi trattati, durante la fase di applicazione pratica delle misure di prevenzione e protezione ha la possibilità di elaborare interventi di formazione per gli operatori che vi risultano esposti, proponendo programmi, docenti, metodologie didattiche d’intesa con la U.O. Formazione, Qualità, Comunicazione interna e Educazione alla Salute ed eventualmente con il Servizio Assistenza Infermieristica per gli interventi mirati al personale infermieristico.

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PROCEDURE DI EMISSIONE / DIFFUSIONE DI DOCUMENTI E ATTI PRODOTTI

I gruppi di lavoro per la sicurezza producono i seguenti atti: Ø DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Ø LINEE GUIDA AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE Ø PARERI O INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e le LINEE GUIDA AZIENDALI , prima della emissione e della successiva diffusione, vanno sottoposte alla Direzione Generale per la necessaria approvazione.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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I MEDICI COMPETENTI In Azienda svolgono il compito di medici competenti, medici dipendenti dell’Azienda stessa, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla vigente normativa. I medici competenti operano nei presidi ospedalieri e nei distretti con una suddivisione delle competenze di tipo territoriale. Le prestazioni relative alla sorveglianza sanitaria vengono tutte effettuate presso la sede di lavoro del personale dipendente, tramite accessi periodici e programmati preventivamente, utilizzando le strutture ambulatoriali messe a disposizione dai direttori sanitari e/o dirigenti dei distretti. L’accesso alle prestazioni da parte dei dipendenti avviene su convocazione scritta effettuata dal personale di direzione sanitaria sulla base di precise indicazioni (scadenze prefissate dal protocollo di sorveglianza sanitaria) che il medico competente ha cura di comunicare periodicamente tramite uno “scadenzario”. Per quanto riguarda l’espletamento degli accertamenti sanitari straordinari: visite a richiesta del dipendente, accertamenti sanitari al rientro di infortunio e/o malattia, accertamenti sanitari di fine rapporto di lavoro, il lavoratore e/o il dirigente (direttore sanitario o di distretto), comunicano per iscritto la richiesta al m.c. che provvede all’effettuazione della prestazione presso le sedi di sua competenza.

RUOLO E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE La figura del medico competente e’ obbligatoriamente prevista in tutte le aziende, pubbliche o private, dove sono presenti rischi o lavorazioni per le quali le normative vigenti prevedono l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. I compiti del medico competente sono stabiliti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs 25/02. In particolare nell’ Azienda essi svolgono le seguenti attività:

VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREVENZIONE Ø COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREDISPOSIZIONE

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Questa collaborazione è assicurata tramite la partecipazione del medico competente sia al Gruppo di Riferimento Aziendale per la Sicurezza (GRAS), sia ai Gruppi di Lavoro Aziendali per la Sicurezza (GLAS), sia ai sopralluoghi che il Servizio Prevenzione e Protezione svolge nei vari luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la tutela della salute delle lavoratrici in gravidanza, il medico competente individua le condizioni di lavoro pericolose e indica le mansioni compatibili con la gravidanza. Il medico competente viene chiamato a partecipare (relativamente ai rischi di natura igienico-sanitaria) alla formulazione di pareri da parte del Servizio Prevenzione e Protezione sugli acquisti e sulla disposizione dei luoghi di lavoro.

Ø VISITA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La visita avviene sia in occasione della valutazione dei rischi, sia durante gli interventi programmati e su richiesta che vengono svolti congiuntamente dai medici competenti e dal SPP.

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Ø PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI Il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (monitoraggio biologico e ambientale) attraverso i Gruppi di Lavoro per la Sicurezza.

Ø PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il medico competente partecipa alla Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione.

ATTIVITA’ CONNESSE AGLI ACCERTAMENTI DELLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI Ø SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria comprende:

1) ACCERTAMENTI PREVENTIVI: Sono l’insieme degli accertamenti di tipo clinico, strumentale e di laboratorio volti a valutare le condizioni (congenite o acquisite) degli organi ed apparati che saranno “bersaglio” dei fattori di rischio professionali, con lo scopo di valutare l’idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica e alla luce dei rischi che questa comporta e sono previsti per tutti i fattori di rischio per i quali e’ in vigore una normativa specifica o per i quali e’ stata formalmente eseguita una valutazione del rischio.

2) ACCERTAMENTI PERIODICI: Sono l’insieme di accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio intesi a controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci e reversibili in senso peggiorativo dello stato di salute causate dall’esposizione a specifici agenti professionali di rischio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono anche utili per valutare eventuali patologie comuni degli organi bersaglio dei fattori di rischio che potrebbero essere insorte dopo gli accertamenti preventivi e periodici effettuati in precedenza e che potrebbero favorire l’insorgenza di una malattia professionale o correlata al lavoro. La loro periodicità viene stabilita per legge, nel caso di rischi normati, o e’ fissata dal medico competente in relazione ai risultati della valutazione del rischio.

3) ACCERTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO: Sono previsti per gli esposti a radiazioni ionizzanti e a rischio chimico non moderato.

4) ACCERTAMENTI A RICHIESTA DEL LAVORATORE: Fanno parte della sorveglianza sanitaria se correlati ai rischi professionali (visita a richiesta periodica anticipata), e/o permettono al medico del lavoro di evidenziare eventuali rischi precedentemente non valutati cui il lavoratore attribuisce la sintomatologia (visita a richiesta del lavoratore). La presenza della reale presenza ed entità dei fattori di rischio viene verificata con il servizio di prevenzione e protezione.

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La finalità della sorveglianza sanitaria e’ di consentire al medico competente di giungere alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni singolo lavoratore e di evidenziare precocemente possibili specifiche modificazioni in senso peggiorativo dello stato di salute del lavoratore esposto ad uno o più specifici fattori di rischio. Il giudizio può essere di tre tipi: 1. idoneità assoluta 2. idoneità con prescrizione (il soggetto può continuare a svolgere la mansione solo se vengono adottate misure adeguate di sicurezza: riduzione della frequenza e durata di alcune fasi del lavoro, uso di specifici DPI, riduzione del peso massimo di carico movimentabile manualmente) 3. non idoneità temporanea o permanente (il soggetto dovrà cambiare mansione o essere trasferito in altro reparto o servizio). Il certificato di idoneità viene redatto in duplice copia: una è rilasciata al dipendente, una è inviata al Direttore della U.O. interessata. Se il certificato contiene prescrizioni, una copia viene inviata al Direttore della U.O. Risorse Umane. Qualora il medico competente esprima un giudizio di non idoneità alla mansione specifica, parziale, o totale, temporanea o permanente ne informa per iscritto il Direttore Sanitario del presidio ospedaliero o del distretto, il dirigente della unità operativa e il lavoratore. Il medico competente non comunica la motivazione per cui si esprime un giudizio di non idoneità, facendo parte del segreto professionale. Nei casi di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale, il lavoratore o il datore di lavoro hanno la possibilità di fare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza (U.O. SPISLL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. La sorveglianza sanitaria viene eseguita nei casi previsti dalla vigente normativa ed in particolare i casi previsti sono rappresentati da due situazioni:

1) casi in cui esiste un’indicazione esplicita da parte del legislatore della specifica lavorazione da sottoporre a sorveglianza sanitaria 2) casi in cui la sorveglianza sanitaria non e’ prevista in maniera specifica dal legislatore ma deriva dall’obbligo generale stabilito dall’art. 3 del D.Lgs 626/94 di ricorrere al controllo sanitario dei lavoratori quale misura di prevenzione in funzione dei rischi specifici, da valutare caso per caso. Tale necessità scaturisce dal documento di valutazione dei rischi.

Ø PREDISPOSIZIONE DI UN PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA GENERALE

Sulla base della conoscenza dei rischi lavorativi dell’analisi delle mansioni specifiche, degli orientamenti legislativi e delle evidenze scientifiche, il medico competente predispone un Protocollo di Sorveglianza Sanitaria. Questo protocollo viene definito per reparto o per mansione e varia per gli accertamenti sanitari preventivi rispetto a quelli periodici e per cessazione del rapporto di lavoro. Il protocollo contiene:

a. gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio necessari a formulare il giudizio di idoneità

b. la periodicità adottata per ogni singolo accertamento (distinguendo tra visita preventiva e visita periodica),

c. i rischi presenti e, dove siano stati valutati, vanno riportati i valori di tali misure, per ogni rischio va indicato il riferimento normativo per cui si attiva la sorveglianza sanitaria, qualora si tratti di un rischio “non tabellato” si farà riferimento all’art. 4 del 626/94.

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Ø ESECUZIONE O PRESCRIZIONE E VALUTAZIONE DI ESAMI CLINICI, BIOLOGICI,

INDAGINI DIAGNOSTICHE, VISITE SPECIALISTICHE

A tal fine il medico competente si avvale, ove possibile, delle strutture e dei medici specialisti dell’Azienda.

Ø ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

la CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO e’ uno degli strumenti essenziali per l’espletamento di una corretta sorveglianza sanitaria dei dipendenti: essa costituisce la memoria storica della loro vita lavorativa ed ha una rilevanza anche medico legale. Costituisce in sostanza un supporto cartaceo indispensabile ai fini della prevenzione. La cartella contiene:

1. indicazioni esplicite dei rischi lavorativi; 2. dati anagrafici; 3. anamnesi familiare; 4. anamnesi fisiologica; 5. anamnesi lavorativa; 6. anamnesi patologica remota e prossima; 7. stato vaccinale; 8. dati riguardanti infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità; 9. un quadro esaustivo clinico del dipendente con esame obiettivo e risultati di accertamenti

integrativi; 10. idoneità alla mansione specifica;

Viene custodita presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della legge sulla privacy.

Ø TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI

CANCEROGENI, AGENTI BIOLOGICI, RADIAZIONI IONIZZANTI. Ø OBBLIGO DELLA DENUNCIA E DEL REFERTO In caso di diagnosi di presunta malattia di origine professionale il medico competente comunica senza ritardo il referto: Ø all’autorità giudiziaria; Ø all’INAIL.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE Ø IL MEDICO COMPETENTE FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI E AI

RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA SUL SIGNIFICATO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI, SULLA NECESSITA’ DI PROSEGUIRLI ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DALLA ESPOSIZIONE AD AGENTI CON EFFETTI A LUNGO TERMINE.

Ø INFORMA CIASCUN LAVORATORE SUI RISULTATI DEI PROPRI ACCERTAMENTI

SANITARI E FORNISCE A RICHIESTA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.

L’informazione avviene in occasione della visita medica.

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Ø COMUNICA NELLA RIUNIONI PERIODICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE I RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E NE ILLUSTRA IL SIGNIFICATO .

Ø PARTECIPA AI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

ORGANIZZATI DALL’AZIENDA E RIVOLTI AL PROPRIO PERSONALE Ø ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI DELLA

SORVEGLIANZA SANITARIA:

Rappresenta l’atto conclusivo dell’operato del medico competente nei confronti del gruppo di lavoratori: è uno strumento utilizzabile per una più completa e mirata valutazione dei rischi, contribuisce alla verifica dell’efficacia delle misure preventive adottate dall’azienda, e’ l’indicatore, in sostanza, per eccellenza di valutazione e di controllo rispetto all’adeguatezza delle misure preventive e protettive messe in atto per contenere i rischi lavorativi. La relazione annuale e’ l’unico modo che consente al medico competente di divulgare i dati sulla salute. Rappresenta anche uno strumento riepilogativo dell’attività svolta dal medico competente. Attraverso l’analisi aggregata dei dati di gruppi omogenei di lavoratori si ricavano utili dati, strumento di conoscenza per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di verifica ed eventuale modifica del documento di valutazione dei rischi.

PRONTO SOCCORSO Il medico competente collabora all’organizzazione del pronto soccorso e alla tenuta dei relativi presidi.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

LA FISICA SANITARIA

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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UNITÀ OPERATIVA DI FISICA SANITARIA Strutture: Laboratorio di Fisica Sanitaria U.O. Radioterapia; Ufficio di Radioprotezione di Belcolle. Principali riferimenti legislativi : D. Lsvo 230/95 ed integrazioni (D. Lsvo 241/00 – D. Lsvo 257/01); D.Lsvo 187/00. D.P.R. 128/69; D.P.R. 761/79; LR 9/88; D.P.R. 542/94. Principali collaborazioni (tutte attivate) : U.O. Radioterapia; UU.OO. Radiologia; Direzioni Sanitarie dei vari PP.OO. ; U.O. Approvvigionamenti e Logistica.; U.O. Immobili e Tecnologie; U.O. Ingegneria Clinica; S.P.P.; U.O. Medici Competenti.

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE 1) ATTIVITÀ CONCERNENTE LE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E GLI

IMPIANTI La struttura segue l’ intero ciclo di produzione di ciascuna singola apparecchiatura dalla sua richiesta da parte della U.O. interessata fino alla sua dismissione. Essa : Ø rilascia pareri alla Commissione Attrezzature in merito alla congruità delle richieste di acquisto o di

dismissione; Ø partecipa alla stesura dei capitolati di appalto per l’ acquisto o la locazione di ciascuna singola

apparecchiatura, definendo in particolare le caratteristiche tecniche minime; Ø esegue le prove di accettazione e di stato tendenti ad accertare, in fase di collaudo, la rispondenza

alle caratteristiche di capitolato e la osservanza dei requisiti minimi di legge sotto il profilo radiologico;

Ø esegue le prove periodiche di costanza allo scopo di verificare la conservazione delle performances della apparecchiatura e suggerisce gli interventi correttivi eventualmente necessari(D. Lsvo 187/00);

Ø si occupa della progettazione dei siti radiologici in ambito aziendale e della loro verifica sotto l’ aspetto della funzionalità radiologica e della radioprotezione (D. Lsvo 230/95);

Ø tiene un elenco aggiornato delle apparecchiature esistenti e del loro status di funzionamento; Ø consiglia la dismissione delle apparecchiature obsolete o non funzionanti; Ø stende ed aggiorna i protocolli per la esecuzione delle prove suddette in modo da mantenere l’

allineamento con il progresso tecnologico. 2) ATTIVITÀ CONCERNENTE LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE La struttura si occupa della ottimizzazione delle procedure di radiodiagnostica, quindi della verifica della osservanza dei livelli di riferimento in diagnostica (questa attività, obbligatoria per legge, verrà attivata nel corso del 2003) e della definizione degli interventi correttivi necessari da apportare alle procedure diagnostiche. Essa inoltre provvede al controllo della registrazione delle procedure ai fini della dosimetria della popolazione (interfacciamento con il Ministero della Sanità). (D. Lsvo 187/00)

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Consulenze varie (con rilascio di relazioni ufficiali firmate) quali : pazienti in gravidanza; pazienti con protesi in NMR o in radioterapia; pazienti con pacemakers in radioterapia; sovrapposizione di campi o dosi di recupero in radioterapia; dispositivi di contenzione o bolus; irradiazione di emoderivati. (D.Lsvo 187/00) 3) ATTIVITÀ CONCERNENTE LA RADIOPROTEZIONE DEL PERSONALE La struttura esegue la sorveglianza fisica di radioprotezione su tutto il personale radioesposto della azienda..La struttura coordina tutti i preposti alla radioprotezione competenti per territorio. (D. Lsvo 230/95) Essa gestisce l’ archivio centralizzato di radioprotezione. 4) ATTIVITÀ CONCERNENTE LA SICUREZZA La struttura assolve funzioni di consulenza sul rischio fisico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (laser, ultrasuoni, campi elettromagnetici) anche di concerto con l’ S.P.P. Alla struttura è attribuito l’ incarico di sicurezza in NMR .(D.P.R. 542/94) 5) ATTIVITÀ CLINICA La struttura assolve tutte le funzioni di treatment planning in radioterapia, dal lato fisico. Tale attività comprende : commissioning dei fasci usati in terapia (al momento uno fotonico e sei elettronici); calibrazione periodica del LINAC; Controlli di qualità periodici su LINAC e simulatore. Formulazione dei piani di trattamento 2D e 3D in collaborazione con il medico radioterapista. Calcolo della dose al punto. Trattamenti con campi complessi (es. linfoma di Hodgkin). (D.Lsvo 187/00) Tale attività è compresa nel tariffario regionale delle prestazioni e fa parte del processo documentato in cartella clinica (la quale è firmata dal personale fisico della struttura per la parte di sua responsabilità). 6) DIDATTICA E FORMAZIONE Il personale della struttura svolge attività di docenza presso il corso di laurea di I° livello per T.S.R.M. attivato dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella sede di Viterbo – ex Osp. Grande degli Infermi, per quanto concerne le discipline fisico-tecnologiche. La struttura collabora alla attività di formazione del personale sanitario alla sicurezza, in relazione ai rischi fisici (D.Lsvo 230/95, D.Lsvo 626/94), anche in collaborazione con l’ S.P.P. e le Direzioni sanitarie. Essa svolge attività di formazione anche informale per il personale medico e T.S.R.M. nei temi connessi al suo ambito. 7) RADIOPROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE In osservanza della LR 9/88, la direzione della struttura è coinvolta nella Commissione Provinciale per la Protezione della popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti. Tale Commissione, ora afferente all’ ARPA Lazio, fornisce pareri tecnici per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l’ installazione di apparecchi radiogeni, soprattutto per uso medico.

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A.S.L. VITERBO

PROCEDURE DI RADIOPROTEZIONE

A) NUOVO ESPOSTO

1. La Direzione Sanitaria comunicherà alla Unità Operativa di Fisica Sanitaria.ed ai medici incaricati della Sorveglianza Medica i nominativi del personale assegnato presso i seguenti reparti con rischio da radiazioni:

Ambulatorio endoscopico Anestesia e Rianimazione Cardiologia Chirurgia Ortopedia Radiologia Radioterapia Sala Operatoria

2. La Unità Operativa di Fisica Sanitaria trasmetterà al Responsabile del reparto la nota con l’indicazione di non esporre il lavoratore a rischio da radiazioni (scheda n.1) con allegata la scheda informativa dell’attivita’ lavorativa (scheda n.2).

3. La Unità Operativa di Fisica Sanitaria farà visionare la scheda compilata all’Esperto

Qualificato che effettuerà la classificazione dell’operatore.

4. Nel caso l’operatore sia classificato “ESPOSTO” l’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. prenderà accordi con il Medico Autorizzato (Cat.A) o il Medico Competente (Cat. B) per la visita medica preventiva.

5. Il Medico addetto alla Sorveglianza Medica comunicherà per iscritto il giudizio di idoneità

all’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. che, in caso di responso positivo, provvederà a consegnare al lavoratore il dosimetro personale e le seguenti note, facendo firmare per ricevuta:

a. lettera con la classificazione e la data di inizio esposizione (scheda n.3); b. le norme interne di protezione; c. le modalita’ di utilizzazione del dosimetro personale. d. la scheda informativa sulle esposizioni precedenti e contemporanee del lavoratore

(scheda n.4) e quella relativa alla dichiarazione del lavoratore esterno/autonomo. e. dichiarazione di consenso relativa alla Privacy

6. L’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. farà compilare e firmare la scheda dosimetrica nel

riquadro delle esposizioni contemporanee.

7. L’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. predisporrà la scheda dosimetrica personale per la vidimazione da parte del Direttore Sanitario.

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8. I Medici addetti alla Sorveglianza Medica trasmetteranno all’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. e al Direttore Sanitario i giudizi di idoneità relativi alle visite mediche preventive e periodiche entro 10 giorni dalla visita.

ATTENZIONE Se l’operatore proviene da un’altra sezione della A.S.L verranno omessi i passi 7),8). L’Unità Operativa di Fisica Sanitaria e il medico incaricato della Sorveglianza Medica provvederanno agli adempimenti interni eventualmente necessari.

B) CESSAZIONE

1. La Direzione Sanitaria comunicherà per scritto all’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. e al Medico addetto alla Sorveglianza Medica la cessazione di un operatore dalle mansioni con rischio da radiazioni, specificando se se tale cessazione è dovuta a:

• fine rapporto di lavoro (dimissioni, pensione, ecc.); • trasferimento presso altri reparti o presidi della A.S.L.; • gravidanza, aspettativa, ecc.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro:

• l’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. provvederà a far chiudere la scheda dosimetrica dall’Esperto Qualificato e a trasmetterla al Medico addetto alla Sorveglianza Medica (scheda n.5);

• il Medico effettuerà la visita finale e provvederà ad inviare all’ISPESL sia la scheda dosimetrica che il documento sanitario.

3. In caso di cessazione dell’esposizione, ma non del rapporto di lavoro, l’Unità Operativa di

Fisica Sanitaria. e il Medico addetto alla Sorveglianza Medica provvederanno a chiudere e conservare, rispettivamente, la documentazione di Sorveglianza Fisica e quella di Sorveglianza Medica, ognuno per quanto di propria competenza.

Viterbo, 7 aprile 2003

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A.S.L. VITERBO

PROCEDURE DI RADIOPROTEZIONE

STUDENTI Corso Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

A) CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE DEGLI STUDENTI DEL CORSO T.S.R.M. A.1) Studenti del I° Anno In linea di massima la loro attività è limitata alla semplice simulazione di procedure radiologiche senza scatto o emissione raggi effettiva. Possono occasionalmente essere presenti in sala comandi durante la emissione raggi (si rammenta che le sale comandi sono classificate zona libera). Sulla base di quanto sopra, gli studenti del primo anno sono classificati non esposti. A.2) Studenti del II° e III° Anno Possono essere coinvolti in esercitazioni con emissione raggi in grafia e scopia, occasionalmente anche in sala raggi ma sempre ad una distanza minima dalla sorgente di almeno due metri. Sulla base di quanto sopra, gli studenti del secondo e terzo anno sono (cautelativamente) classificati esposti di categoria B. In virtù della tipologia delle sorgenti radiogene disponibili al momento in ambito aziendale, gli studenti del II° e III° anno verranno considerati soggetti ad esposizione globale esterna. Sebbene la legge non lo richieda , essi saranno cautelativamente soggetti a dosimetria individuale con film badge. La periodicità delle rilevazioni e registrazioni di dose sarà la stessa che per i lavoratori esposti di categoria B. I limiti di esposizione per apprendisti e studenti di età superiore a 16 anni sono fissati dalla legge come identici ai lavoratori esposti di eguale categoria. Quanto detto non si applica alla Medicina Nucleare. Per la attività didattica presso detta struttura si dovrà provvedere separatamente. Resta inteso che nel periodo estivo (giugno-ottobre) gli studenti del I°, II° e III° anno sono considerati non esposti. A) NUOVI ESPOSTI

9. Il Coordinatore del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica comunicherà, ogni anno accademico e non più tardi del mese di ottobre, alla U.O. Medici Competenti ed alla U.O. Fisica Sanitaria i nominativi degli studenti del II° e III° anno di corso, inclusi i ripetenti ed i fuori corso.

10. La U.O. Medici Competenti provvederà all’ espletamento della visita di idoneità ai sensi del

D. Lsvo 230/95 e successive integrazioni e modificazioni. Copia del certificato di idoneità sarà inviato dalla U.O. Medici Competenti alla U.O. Fisica Sanitaria. Contestualmente alla prima visita medica, la U.O. Medici Competenti farà firmare allo studente la informativa

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sull’ obbligo di visita medica finale. La U.O. Medici Competenti provvederà alla apertura del documento sanitario personale.

11. La U.O. Fisica Sanitaria, in caso di idoneità positiva, provvederà a consegnare allo studente

il dosimetro personale e le seguenti note, facendo firmare per ricevuta:

a. lettera con la classificazione e la data di inizio esposizione (scheda n.3); b. le norme interne di protezione; c. le modalita’ di utilizzazione del dosimetro personale. d. dichiarazione di consenso relativa alla Privacy

12. La U.O. Fisica Sanitaria. farà compilare e firmare la scheda dosimetrica nel riquadro delle

esposizioni contemporanee.

13. La U.O Fisica Sanitaria. predisporrà la scheda dosimetrica personale per la vidimazione da parte del Direttore Sanitario.

14. La U.O. Medici Competenti trasmetterà alla U.O Fisica Sanitaria. e al Direttore Sanitario i

giudizi di idoneità relativi alle visite mediche preventive e periodiche. B) CESSAZIONE

1 Il Coordinatore del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica comunicherà alla U.O. Medici Competenti ed alla U.O. Fisica Sanitaria i nominativi degli studenti del II° e III° anno di corso, inclusi i ripetenti ed i fuori corso, che abbiano terminato o abbandonato il corso degli studi. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla cessazione.

2 In caso di cessazione :

• l’Unità Funzionale di Fisica Sanitaria. provvederà a far chiudere la scheda dosimetrica dall’Esperto Qualificato e a trasmetterla al Medico addetto alla Sorveglianza Medica (scheda n.5);

• il Medico effettuerà la visita finale e provvederà ad inviare all’Ispettorato Medico Centrale sia la scheda dosimetrica che il documento sanitario.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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In base agli accordi intercorsi tra AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO e Organizzazioni Sindacali, sanciti con deliberazione n°1836 del 16.9.1998, il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza risulta come di seguito elencato:

DISTRETTO NUMERO RRLLSS 1 3 2 3 3 6 4 3 5 3

Successivamente la RSU, in data 23.2.2001 ha proceduto, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 626/94, alla designazione dei RRLLSS in ambito aziendale, modificando il numero dei rappresentanti del Distretto 3 in 5 unità e quelli del Distretto 5 in 4 unità:

DISTRETTO NUMERO RRLLSS 1 3 2 3 3 5 4 3 5 4

I nominativi dei RRLLSS designati in data 23.2.2001 erano di carattere temporaneo, in attesa dello svolgimento delle elezioni del rinnovo delle R.S.U. Il rinnovo delle R.S.U. si è svolto in data 20.11.2001 ed è in programma la designazione dei nuovi RRLLSS. Nel frattempo rimangono in carica i precedenti nominativi.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Il Direttore Generale indice almeno una volta all’anno, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, la Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi prevista dall’art. 11 del D.Lgs 626/94. Alla riunione partecipano: Ø il Direttore Generale o suo delegato, Ø il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Ø il Coordinatore dei Medici Competenti, Ø l’Esperto Qualificato (art.80, comma 3, D.Lgs 230/95), Ø i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel corso della riunione vengono presi in esame: Ø i Documenti di Valutazione di Rischi, Ø i dispositivi di protezione individuale, Ø i programmi di informazione e formazione del personale ai fini della sicurezza e della protezione

della salute. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede alla redazione del Verbale della riunione. Il Servizio provvede altresì all’archiviazione dei verbali. L’ASL di Viterbo, nella attuazione del principio che la gestione della sicurezza richiede la partecipazione attiva dei vari soggetti che operano nell’organizzazione del lavoro, ha istituito gruppi di lavoro pluridisciplinari che si riuniscono periodicamente in: Ø riunioni dei Gruppi di Lavoro per la Sicurezza; Ø riunioni del Gruppo di Riferimento per la Sicurezza.

All’interno di questa organizzazione, la Riunione Periodica assume la caratteristica di momento di verifica e controllo di tutta l’attività di prevenzione in Azienda, nonché di integrazione di tutte le diverse funzioni coinvolte.

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RIUNIONI PERIODICHE PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI

RISCHI

RIUNIONI GRUPPO DI

RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA

RIUNIONI GRUPPO DI

LAVORO A

RIUNIONI GRUPPO DI

LAVORO B

RIUNIONI GRUPPO DI

LAVORO C

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DELL’EMERGENZA

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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PREVENZIONE INCENDI

E GESTIONE DELL’EMERGENZA

PREMESSA

Il D.Lgs. 626/94, fra le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori, attribuisce al datore di lavoro anche l’obbligo di adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e in generale per la gestione dell’emergenza di designare gli operatori incaricati dell’attuazione delle misure stesse nonché di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEFINIZIONE DELL’EMERGENZA

Con il D.M. 10.03.98 vengono classificate tutte la attività lavorative in relazione al rischio incendio: • attività a elevato rischio • attività a medio rischio • attività a basso rischio Gli ospedali, per le conseguenze che il verificarsi di un incendio potrebbe avere, sono stati inclusi nelle attività a rischio incendio elevato mentre tutte le strutture territoriali dell’Azienda, terapeutiche e ambulatoriali, e gli uffici amministrativi, ricadono fra quelle a basso rischio in quanto le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai.

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EMERGENZA NEGLI OSPEDALI L’ospedale è una struttura complessa e decisamente vulnerabile in quanto soggetta a numerosi fattori di rischio: • incendio • allagamento • evento sismico • esplosione • nube tossica • dispersione di sostanze chimiche • atto terroristico questo fa si che l’emergenza risulti così strutturata:

In pratica, sia per l’emergenza incendio che per quella derivante da altri fattori, sono previste tre fasi operative che vanno da un primo intervento all’evacuazione parziale dell’area interessata, fino all’evacuazione dell’intero presidio. Ogni fase prevede il coinvolgimento di diverse figure e determina una serie di misure organizzative e procedurali che costituiscono il PIANO DI EMERGENZA INTERNO. LIVELLI DI EMERGENZA

Per la stesura del Piano si rende necessario definire preventivamente i livelli dell’emergenza individuando due condizioni: • EMERGENZA LIMITATA: a seguito di quegli incidenti che possono essere facilmente controllati

anche dal solo personale operativo del reparto o dalla Squadra di Emergenza. Corrispondono a una situazione di pericolo a carattere limitato che non comporta estensione del rischio.

• EMERGENZA ESTESA: a seguito di quegli incidenti che non possono essere controllati soltanto

dalla Squadra di Emergenza ma necessitano della mobilitazione di forze esterne.

EMERGENZA INCENDIO

EMERGENZA ALTRI RISCHI

EVACUAZ. PARZIALE

PRIMO INTERV.

EVACUAZ. TOTALE

EMERGENZA INTERNA

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CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO

A)- OBIETTIVI A CARATTERE GENERALE

• salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, dei degenti, dei visitatori e di altre persone presenti

nell’ospedale • ridurre al minimo eventuali danni ad impianti, attrezzature, documentazioni

B)- OBIETTIVI OPERATIVI • definire una strategia ed una tattica per l’organizzazione e la gestione dell’emergenza • organizzare i soccorsi e l’intervento • evitare che gli effetti dell’incidente si propaghino ad altre zone dell’ospedale • organizzare l’evacuazione delle persone presenti nelle aree a rischio

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C)- STRUTTURA DELL’EMERGENZA COMITATO DI EMERGENZA

COORDINATORE DELL’EMERGENZA

(Direttore San. del presidio)

RESPONSABILE U.O. IMMOBILI E TECNOLOGIE

CAPO DIPARTIM. EMERGENZA

RESP. SERV. PREVENZIONE E

PROTEZIONE

REFERENTE S.A.I.

DITTA MANUTENZ.

IMPIANTI

SQUADRA DI EMERGENZA

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COMPITI DEL COMITATO DI EMERGENZA • VALUTARE PRELIMINARMENTE LE SITUAZIONI SULLA BASE DELLE PRIME

INFORMAZIONI RICEVUTE • RECARSI IL PIU’ PRESTO POSSIBILE PRESSO IL CENTRO DI CONTROLLO

DELL’EMERGENZA (CENTRALINO) • ACQUISIRE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER AVERE UN QUADRO PRECISO

DELL’EVENTO • VALUTARE, DEFINIRE O CONFERMARE LA CATEGORIA DELL’EMERGENZA • VALUTARE POSSIBILI SVILUPPI DELL’INCIDENTE • COORDINARE LA FERMATA O LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI • PREOCCUPARSI CHE IL RIPRISTINO DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI VITALI

AVVENGA IL PRIMA POSSIBILE • DIRIGERE TUTTE LE OPERAZIONI ALL’INTERNO DELL’AREA COINVOLTA • VALUTARE LA NECESSITA’ DELL’ EVACUAZIONE DELL’AREA INTERESSATA E

DALLE ALTRE AREE A RISCHIO E COORDINARNE L’EFFETTUAZIONE • ASSICURARSI CHE LE VITTIME RICEVANO I SOCCORSI NECESSARI • ASSICURARSI CHE VENGA EFFETTUATA LA VERIFICA DEI DISPERSI • ASSICURARSI CHE VENGA ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE • CONTROLLARE IL TRAFFICO DA E VERSO IL LUOGO DELL’INCIDENTE • ASSICURARSI CHE VENGANO PRESERVATE EVENTUALI PROVE DELL’ACCADUTO • DICHIARARE LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

D)- SQUADRE DI EMERGENZA Gli addetti alle squadre di emergenza sono individuati nei Pronto Soccorso di tutti i presidi ospedalieri. Per il presidio di Belcolle, data la diversa consistenza della struttura, è stato necessario estendere la designazione anche al personale in forza ai reparti di Medicina e Ortopedia Uomini e a Malattie Infettive. Gli operatori designati operano sui tre turni lavorativi garantendo quindi una presenza costante di almeno due addetti per ogni turno di lavoro. Tali operatori sono visivamente riconoscibili tramite un fregio identificativo posto sul taschino della divisa. Inoltre, per accrescere il livello di sicurezza, la designazione delle persone suddette è estesa anche agli operatori delle squadre tecniche presenti in ogni ospedale i quali, oltre a garantire un eventuale intervento sugli impianti, sono in grado di offrire un ulteriore contributo nella lotta contro gli incendi.

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D)- STRUMENTI PER L’EMERGENZA • i punti chiave del presidio ospedaliero, cioè il CENTRO DI CONTROLLO (centralino) e il

CENTRO DI COORDINAMENTO DELL’EMERGENZA (Pronto Soccorso) • i luoghi di raduno sicuri, come il compartimento adiacente a quello evacuato e il punto di raccolta

individuato in un’area esterna del presidio • i sistemi di comunicazione e telecomunicazione come tutte le linee telefoniche che fanno capo al

centralino e il ponte radio che collega tutti i presidi ospedalieri dell’Azienda con la centrale operativa del 118

• i dispositivi di protezione individuale in dotazione alle squadre di emergenza, contenuti in appositi

armadi antincendio • i mezzi di trasporto persone quali tutte le ambulanze del 118 e le altre autovetture in dotazione al

presidio

E)- GESTIONE DELL’EMERGENZA In questo capitolo viene definita la segnaletica di sicurezza indicante le procedure da seguire in caso di emergenza. Tali procedure risultano indirizzate a tutte le figure per le quali il Piano di Emergenza prevede un ruolo bel preciso e sempre per questi operatori, vengono predisposte delle schede operative sulle quali sono riportati i relativi compiti.

F)- FORMAZIONE E INFORMAZIONE Il D.M. 10.03.98 stabilisce i contenuti minimi della formazione per gli addetti all’emergenza in relazione alla tipologia delle attività e al livello di rischio incendio delle stesse. In particolare i componenti delle squadre di emergenza partecipano al corso di formazione previsto per le attività a rischio incendio elevato che prevede una parte di teoria, una di addestramento e la verifica finale di idoneità la cui commissione esaminatrice è costituita da funzionari del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Le squadre di emergenza hanno i seguenti compiti: • IN CASO DI CHIAMATA, RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE LA SOSTITUZIONE

TRAMITE PERSONALE DEI REPARTI DI DEGENZA CHE HANNO ALMENO DUE UNITA’ IN SERVIZIO (solo per la squadra del Pronto Soccorso)

• CLASSIFICARE PROVVISORIAMENTE L’EMERGENZA FINO ALL’ARRIVO DEL COORDINATORE

• FAR ALLONTANARE DALLA ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO I PAZIENTI, I VISITATORI ED ALTRI ESTRANEI EVENTUALMETE PRESENTI

• AGIRE CONTRO GLI INCENDI E GLI ALTRI EVENTI • POSSIBILMENTE NON AGIRE MAI DA SOLI MA ALMENO IN COPPIA CON ALTRA

PERSONA • RICERCARE E RECUPERARE I FERITI E PRESTARE I SOCCORSI • RECUPERARE LE VITTIME

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• MANTENERE I SERVIZI DI COLLEGAMENTO, SORVEGLIANZA, PRESIDIO, COMUNICAZIONE, ECC…

• COORDINARE LOCALMENTE LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE • ACCERTARSI DELL’AVVENUTA EVACUAZIONE Come previsto dal decreto ministeriale già citato almeno una volta l’anno in ogni presidio ospedaliero viene effettuata una prova di simulazione incendio finalizzata all’addestramento oltre che delle squadre anche di tutto il personale in genere. Tali prove procederanno gradualmente nel livello di applicazione parallelamente all’evoluzione del Piano di emergenza.

PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA

I Piani di emergenza vengono elaborati da un apposito gruppo di lavoro composto dai Direttori Sanitari di presidio, dall’U.O. Immobili e Tecnologie, dall’ U.O. Approvvigionamenti e Logistica., da personale dell’area infermieristica e dal Servizio Prevenzione.

IL REGISTRO ANTINCENDIO In ottemperanza a quanto sancito dal D.P.R. n°37 del 12.01.98 che disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi di competenza dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, è approntato un apposito registro su cui annotare tutte le operazioni effettuate sui sistemi ed i mezzi di protezione antincendio e l’attività di formazione e informazione del personale. Il registro rappresenta un sistema di gestione il cui obiettivo è costituito dalla corretta pianificazione e programmazione degli interventi effettuati in modo tale da garantire la piena e continua efficienza dei sistemi e delle risorse umane coinvolti nella protezione antincendio. Il registro non è aziendale ma specifico per ciascun presidio ospedaliero all’interno dei quali risulta formalmente individuata una persona per la gestione del registro stesso.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

INDICE PARAGRAFO ARGOMENTO

1. Definizioni 2. Gestione Amministrativa

3. Gestione Civilistica e Penale

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GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

L’Azienda , in armonia con quanto disposto dalle normative vigenti in materia, ha organizzato la gestione degli eventi infortunistici e delle malattie di probabile origine professionale nei modi e con le procedure di seguito indicate. 1.0 DEFINIZIONI Prima di esaminare i criteri, gli adempimenti previsti ed i soggetti interessati alla gestione degli infortuni e delle malattie professionali è bene definire e distinguere le due diverse casistiche;

a) Infortunio sul lavoro violenta lesione di una o più parti del corpo prodotta da un evento indesiderato o da agenti esterni durante l’attività lavorativa con larghi margini interpretativi ( ivi compresi gli infortuni oc- corsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che col- lega due diverse sedi di lavoro o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; fatti salvi i casi di esclusione previsti all’art.12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38). b) Malattia professionale processo morboso direttamente connesso con lo svolgimento della prestazione lavorativa e che agisce lentamente e progressivamente nell’organismo del lavoratore determinandovi una lesione. La lavorazione causa della patologia deve essere compresa nelle tabelle riportate negli allegati 4 e 5 del D.P.R. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Una malattia pertanto non è considerata “professionale” se non è tra quelle tabellate o se il lavoratore non riesce a dimostrare che, pur non essendo tabellata, è stata comunque contratta a causa della lavorazione svolta ( Corte costituzionale, sentenza del 18 febbraio 1988, n° 179; art. 10, comma 4, D. Lgs. 38/2000).

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2.0 GESTIONE AMMINISTRATIVA E STATISTICA DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Con riferimento alla gestione amministrativa degli eventi infortunistici o delle accertate patologie di probabile natura professionale, l’Azienda è organizzata nel modo seguente:

• sono stati designati, con atto formale, in ciascuna delle strutture elencate: o ospedale Acquapendente o ospedale Montefiascone o ospedale Tarquinia o ospedale Civitacastellana o ospedale Ronciglione o ex-FNCA Vetralla o U.O. Risorse Umane Viterbo

due dipendenti dell’area amministrativa quali Responsabili della tenuta e corretta gestione dei registri degli infortuni e delle malattie professionali nonché degli adempimenti relativi alle comunicazioni all’INAIL; a tal uopo i soggetti predetti hanno anche formale atto di delega per la firma, a nome e per conto del datore di lavoro, degli atti necessari alla corretta gestione amministrativa degli eventi in argomento. I termini utili per le relative denunce all’INAIL sono di:

Ø 2 giorni per gli infortuni con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni;

Ø per le malattie di presunta causa professionale, entro 5 giorni dalla data in cui il lavoratore ha presentato denuncia.

• l’U.O. S.P.P. cura anche la gestione statistica degli infortuni e delle malattie professionali e

redige annualmente una relazione organica degli stessi eventi, completa anche di quelli riferiti ad utenti-visitatori e dipendenti di imprese appaltatrici, con una disamina delle dinamiche o eventi più frequenti e/o preoccupanti ed i suggerimenti di carattere tecnico-organizzativo o procedurale per eliminare o ridurre al minimo i rischi eventualmente emersi.

Perché si possa concretizzare quanto in precedenza descritto è indispensabile, oltre che reso obbligatorio dalle normative vigenti: Ø che “i lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, segnalino immediatamente al

proprio dirigente o preposto gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro”;

Ø che il dirigente o preposto avvertito dell’infortunio, invii immediatamente il lavoratore al pronto soccorso per le cure e la refertazione del caso;

Ø che il lavoratore interessato recapitati nel più breve tempo possibile al Responsabile della tenuta del registro infortuni di competenza il referto di infortunio o di malattia di presunta origine professionale relativo all’INAIL.

Il rientro al lavoro del dipendente infortunato è subordinato alla presentazione di relativa certificazione di “avvenuta guarigione” rilasciata dall’INAIL.

Per gli “incidenti” che espongono il dipendente al rischio di contaminazione con liquidi o sostanze biologiche è stata formalizzata la procedura “ post esposizione” che è allegata al presente capitolo.

Alla pagina seguente è riportato, in sintesi, l’iter di una corretta gestione amministrativa dell’infortunio.

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TAVOLA 1

L’INFORTUNATO

RIENTRA AL LAVORO

AVVERTE IL PROPRIO DIRIGENTE

O PREPOSTO

SI RECA ( VIENE INVIATO )

AL PRONTO SOCCORSO

RECAPITA (senza ritardo)

La Certificazione per L’INAIL

Responsabile adempimenti Infortuni e INAIL

COMPLETA IL REGISTRO

INFORTUNI

PRESENTA IL CERTIFICATO DI

AVVENUTA GUARIGIONE al

Responsabile adempimenti Infortuni e INAIL

COMPILA IL REGISTRO

INFORTUNI E TRASMETTE LA

CERTIFICAZIONE ALL’INAIL

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3.0 GESTIONE DELL’ASPETTO CIVILISTICO E/O PENALE CONNESSO CON L’EVENTO INFORTUNISTICO O DELLA MALATTIA PROFESSIONALE Per ogni evento infortunistico determinato da imperizia, imprudenza, negligenza o violazione di legge e per ogni caso di malattia con sospetta origine professionale, è configurabile l’ipotesi di reato per “lesioni personali colpose”. L’organo di vigilanza, attivato attraverso propri canali predefiniti, è tenuto ad intervenire nella immediatezza del fatto, per gli infortuni giudicati di un certo rilievo in relazione alla dinamica od alla prognosi, programmando, invece, nel tempo il sopralluogo negli altri casi. La procedibilità, invece, è obbligatoria “d’ufficio” a partire da prognosi di 40 giorni o quando vi siano lesioni permanenti o vi sia stato imminente pericolo di vita; negli altri casi la procedibilità è solo a querela di parte. L’Azienda, per i casi di cui alla fattispecie, adotta il seguente comportamento:

a) ogni direzione sanitaria dei presidi ospedalieri aziendali, ogni pronto soccorso ed ogni servizio di centralino (interno ai presidi ospedalieri) è in possesso del turno di pronta disponibilità del personale del Servizio Prevenzione e Protezione che è attivato, per ogni infortunio, a prescindere dai giorni di prognosi, a cura del medico del pronto soccorso o del Responsabile del Servizio o U.O. dal quale dipende l’infortunato.

b) detto personale, una volta avvertito, gestisce direttamente l’aspetto “prevenzionistico” dell’evento sentendo l’infortunato e/o eventuali persone presenti al fatto e valutando, unitamente al Responsabile o Preposto del Servizio o U.O. dell’infortunato, se l’evento è meramente accidentale o se sono necessari interventi strutturali, tecnici, procedurali o organizzativi al fine di evitare il ripetersi di situazioni anomale.

c) nel caso di intervento dell’organo di vigilanza, il personale del Servizio Prevenzione e

Protezione assicura la propria presenza per l’intera fase delle indagini curando in modo particolare:

- che tutti gli atti di Polizia Giudiziaria vengano svolti secondo le regole del C.P.P.; - che siano acquisiti agli atti tutti i documenti o informazioni ritenuti utili a difesa

dell’Azienda; - che il verbale di sopralluogo redatto, prima della sottoscrizione per conferma dei presenti,

venga interamente letto ed eventualmente corretto nelle parti non chiare.

Il personale del Servizio P.P., che in questa fase rappresenta il Datore di Lavoro, è delegato a prendere in carico anche eventuali prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza; lo stesso dovrà, nel più breve tempo possibile, trasmettere alla Direzione Generale detto verbale di prescrizioni e concordare con la stessa le azioni future. Sarà cura, comunque, dell’U.O. S.P.P. tenere lo scadenzario aggiornato delle prescrizioni, disposizioni, ordinanze, ecc… ; seguirne l’iter per gli adempimenti e/o richieste di proroghe tenendo informati, senza ritardo, sia la Direzione Generale che i Responsabili di Servizi o UU.OO. direttamente coinvolti, a tal proposito vedasi anche il capitolo relativo alla “gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza”. In tutti i casi di sospette malattie professionali o di infortuni determinati da agenti biologici, chimici, fisici, cancerogeni, movimentazione di carichi o pazienti, il personale dell’U.O. S.P.P. si avvale, per gli adempimenti di competenza e precedentemente illustrati, della collaborazione dei medici competenti e/o di tutte quelle professionalità aziendali ritenute utili allo scopo.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DEL PERSONALE

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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GESTIONE DEL PERSONALE

INDICE PARAGRAFO ARGOMENTO

1. Premessa 2. Inizio rapporto lavoro

3. Spostamenti/trasf/ comandi

4. Fine rapporto lavoro

5. Lavoro notturno

6. Maternità

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GESTIONE DEL PERSONALE

1.0 PREMESSA Agli effetti dell’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si intende per lavoratore qualsiasi soggetto che presta la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari , i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici nonché gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica , universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. In una Azienda complessa ed articolata come è la ASL in argomento sono rappresentate quasi tutte le categorie dei lavoratori, o soggetti ad essi equiparati ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza, in precedenza descritti. Vi sono, infatti, dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con rapporto di lavoro speciale ( SUMAI), allievi universitari dei corsi di laurea breve in scienze infermieristiche o tecnici di radiologia; tirocinanti e/o volontari operanti presso l’Azienda al fine di perfezionare le loro scelte professionali ( medici, biologi, psicologi, assistenti sociali, infermieri, ecc..). Per tutti i soggetti sopra indicati, rientrando a pieno titolo nella definizione di lavoratore espressa dall’art. 2, primo comma lettera a, del D.Lgs. 626/94, trovano applicazione le disposizioni alle normative di sicurezza che, ai fini della corretta e puntuale gestione del personale, comportano gli adempimenti illustrati ai paragrafi successivi, per ogni fase significativa del rapporto di lavoro di seguito elencata:

• Inizio del rapporto di lavoro;

• Spostamenti;

• Fine rapporto;

• Lavoro notturno;

• Maternità.

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2.0 INIZIO RAPPORTO DI LAVORO L’art. 4, comma 5 lettera c, del D.Lgs. 626/94 impone al datore di lavoro/dirigente l’obbligo di tener conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Tradotto in pratica quest’obbligo si può riassumere in due adempimenti fondamentali da porre in essere prima dell’inizio dell’attività lavorativa del neo-dipendente: Ø il primo adempimento è quello di un accertamento sanitario mirato a constatare l’assenza di

controindicazioni all’attività cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art. 16, comma 2 lettera a, D.Lgs. 626/94). A tal fine si precisa che il mero certificato di “ sana e robusta costituzione fisica” non rappresenta adempimento rispetto a quanto dettato dal sopra richiamato art. 16 D.Lgs. 626/94.

Ø Il secondo adempimento è quello relativo alla informazione e formazione dei lavoratori previsto dagli artt. 21 e 22, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 626/94; argomento, questo, trattato in altro specifico capitolo del presente documento.

2.01 I soggetti destinatari dell’obbligo per l’accertamento sanitario preventivo, ognuno per la propria rispettiva competenza, sono:

• Medici Competenti • Medicina Legale • Unità Operativa Risorse Umane – Settore Giuridico- Ufficio Assunzioni a Tempo

Indeterminato (responsabile del procedimento); • Unità Operativa Risorse Umane- Settore Reclutamento Forza Lavoro (responsabile del

procedimento); • Unità Operativa Risorse Umane- Settore Giuridico- Ufficio Tirocini e Volontariato

(responsabile del procedimento); • Servizio Acquisti e Vendite Prestazioni Sanitarie (responsabile del procedimento); • Responsabile del Servizio o UU.OO. che dovrà prendere in forza il lavoratore; • Unità Operativa Fisica Sanitaria.

2.02 L’ U.O. RISORSE UMANE deve:

• Richiedere, tra la documentazione preventiva ad ogni assunzione, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dall’U.O. Medicina Legale;

• Comunicare per scritto anche al coordinatore dei Medici Competenti i nuovi rapporti di lavoro alle dipendenze della ASL;

2.03 I MEDICI COMPETENTI devono:

• Elaborare un protocollo degli accertamenti clinici ed eventuali esami biologici ed indagini diagnostiche cui debbono essere sottoposti i lavoratori preventivamente (non oltre il quindicesimo giorno dalla data di assunzione) alla assegnazione ad una mansione in un reparto o servizio cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria;

• Trasmettere ad ogni Servizio o UU.OO., sopra indicati, l’elenco degli accertamenti preventivi necessari ( per mansione specifica e/o per Reparto o Servizio di destinazione) e le modalità di esecuzione degli stessi;

• Effettuare, senza ritardi, gli accertamenti previsti al personale inviato dai responsabili in precedenza indicati;

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• Valutare, in caso di dipendente proveniente da altre attività lavorative con obbligo di visite mediche, la relativa cartella sanitaria e di rischio (ove presente);

• Trasmettere, al Dirigente del Servizio interessato ed al Responsabile della U.O. Risorse Umane, copia del certificato con il quale si esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore;

• Trasmettere all’U.O. Fisica Sanitaria il giudizio di idoneità ai fini del rilascio del dosimetro personale al lavoratore.

2.04 I Responsabili dei procedimenti dei Servizi o UU.OO. che dovranno prendere in forza il lavoratore, devono:

• Richiedere gli accertamenti sanitari previsti, secondo il protocollo comunicato dai Medici Competenti, ed assicurarsi dell’avvenuto adempimento a tale richiesta;

• Richiedere, in caso il dipendente provenga da altra attività lavorativa con obbligo di visite mediche periodiche, di consegnare o portare in visione al Medico Competente la propria cartella sanitaria e di rischio o di rilasciare una delega scritta perché detta documentazione sia richiesta d’ufficio; in caso di non presentazione della cartella sanitaria e di rischio, richiedere, all’ente di provenienza, copia dell’ultimo certificato di idoneità alla mansione;

• Avviare alla visita medica preventiva presso il Medico Competente con l’indicazione della mansione specifica cui sarà destinato il lavoratore preso in carico;

• Tener conto, nell’affidare al dipendente una mansione o dei compiti lavorativi, delle condizioni di salute del lavoratore attraverso il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal Medico Competente.

In particolare la Direzione Sanitaria di presidio ospedaliero comunica alla U.O. Fisica Sanitaria ed al medico competente i nominativi del personale assegnato presso i reparti con rischio di radiazioni ionizzanti, nonché le nuove assegnazioni.

3.0 SPOSTAMENTI / TRASFERIMENTI / COMANDI In questo paragrafo vengono esaminate esclusivamente le casistiche inerenti agli spostamenti, trasferimenti (interni alla ASL) e comandi esterni. Situazioni diverse (es. trasferimenti o comandi da altre ASL) rientrano nella casistica trattata al precedente paragrafo 2.0. 3.1 DEFINIZIONI

• Spostamento : un cambio di attività, all’interno dello stesso Servizio o U.O., che non comporta mutamenti di qualifica. Tali spostamenti possono essere dettati da motivi organizzativi o di opportunità (es. un infermiere professionale di un reparto con esposizione al rischio di movimentazione pazienti, per motivi di salute, viene adibito all’interno dello stesso Servizio o U.O., ove possibile, ad altra attività non soggetta al rischio movimentazione);

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• Trasferimento: lo spostamento da un Servizio o una U.O. ad altro che potrebbe comportare, qualora definitivo, anche il cambio di qualifica. Tali trasferimenti spesso sono consequenziali al riconoscimento di una patologia che preclude o limita l’idoneità del soggetto ad una attività o mansione specifica. Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria,di cui all’art.16 del D.Lgs. 626/94 detto riconoscimento deve essere certificato dal Medico Competente negli altri casi dal Collegio Medico Legale Aziendale; • Comando: il trasferimento di un soggetto ad altra sede di lavoro o ente diverso, anche interregionale, nei casi e per i motivi previsti dalle normative vigenti ( C.C.N.L. del comparto e Legge 28.07.1999, n° 266). 3.2 ADEMPIMENTI NECESSARI

• Spostamento tale tipo di provvedimento non necessita di atti particolari (delibera o

determinazione) ma può essere attuato anche con una semplice comunicazione verbale del Dirigente del Servizio o U.O.. E’ opportuno, però, formalizzare per iscritto tale provvedimento qualora dettato da motivi di opportunità legati alla salute e sicurezza del lavoratore interessato. Il Dirigente, prima di affidare il nuovo compito al dipendente interessato, dovrà tener conto delle condizioni di salute dello stesso in relazione ai rischi connessi alla nuova attività, avvalendosi della collaborazione del S.P.P. e dei Medici Competenti e, se necessario, della Fisica Sanitaria (vedi Procedure di radioprotezione).

• Trasferimento tale provvedimento, qualunque sia il motivo che lo ha determinato, deve

essere formalizzato dall’U.O. Risorse Umanee comunicato per iscritto ai dirigenti dei Servizi o UU.OO. interessati ( quello di provenienza e quello di destinazione del lavoratore) al lavoratore medesimo e, nel caso di lavoratore soggetto alla sorveglianza sanitaria, ai Medici Competenti. Anche in questo caso il Dirigente, prima di affidare compiti al dipendente interessato, dovrà tener conto delle condizioni di salute dello stesso in relazione ai rischi connessi alla nuova attività, avvalendosi della collaborazione del S.P.P e dei Medici Competenti e, se necessario, della Fisica Sanitaria (vedi Procedure di radioprotezione).

• Comando Tale tipo di provvedimento, da un punto di vista amministrativo,

necessita di essere formalizzato attraverso deliberazione, pertanto gli adempimenti previsti sono a carico del responsabile del procedimento. Detto provvedimento, da un punto di vista della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha rilevanza solamente per il personale in ingresso alla ASL, atteso che l’orientamento giurisprudenziale prevalente individua nel concreto rapporto di subordinazione le figure di lavoratore, di datore di lavoro e dirigente. Per i soggetti in argomento, quindi, vale quanto riportato nei precedenti paragrafi relativi all’inizio del rapporto di lavoro e/o al trasferimento (vedi anche la tabella riassuntiva a conclusione del presente capitolo).

In particolare la Direzione Sanitaria di presidio ospedaliero comunica alla U.O. Fisica Sanitaria ed al medico competente gli spostamenti e i trasferimenti del personale presso i reparti con rischio di radiazioni ionizzanti..

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4.0 FINE RAPPORTO DI LAVORO Qualunque sia il motivo che determina la cessazione del rapporto di lavoro, gli adempimenti previsti sono: PER I LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI E A RADIAZIONI IONIZZANTI

• Sorveglianza sanitaria all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione Il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare;

PER TUTTI I LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

• Archiviazione della cartella sanitaria del soggetto interessato; • Trasmissione, dietro richiesta dell’interessato o di Medico Competente di altra ditta o ente

nuovo sede di lavoro del soggetto, di copia della relativa cartella sanitaria; PER I LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI, CHIMICI, BIOLOGICI, A RADIAZIONI IONIZZANTI

• Trasmissione all’ISPESL, competente per territorio, della cartella sanitaria e di rischio; Per assolvere a tali adempimenti legislativi l’U.O. Risorse Umane comunica per scritto al coordinatore dei Medici Competenti le cessazioni dei rapporti di lavoro. In particolare la Direzione Sanitaria di presidio ospedaliero comunica alla U.O. Fisica Sanitaria ed al medico competente le cessazioni dall’esposizione del personale assegnato presso i reparti con rischio di radiazioni ionizzanti.

5.0 LAVORO NOTTURNO I Dirigenti del personale adibito a lavoro notturno devono preoccuparsi di:

• organizzare i turni in modo tale che l’orario di lavoro non superi le otto ore nelle ventiquattro ore ( fatta eccezione per il personale dirigente e direttivo per il quale non trova applicazione la presente norma);

• interdire dal lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53. 1° comma, D. Lgs.26 marzo 2001, n° 151);

• accertarsi che i lavoratori notturni si sottopongano agli accertamenti sanitari previsti dall’art.

5 del D.lgs. 532/99 attraverso il medico competente.

Altri casi di interdizione dal lavoro notturno possono essere determinati dalla commissione medica aziendale.

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6.0 MATERNITA’ Le normative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità prevedono i seguenti istituti:

• Astensione obbligatoria dal lavoro; • Astensione facoltativa;

• Interdizione dal lavoro

L’astensione obbligatoria prevede un periodo di allontanamento dal lavoro, senza alcuna penalizzazione economica, di cinque mesi, normalmente ripartiti in due mesi antecedenti al parto e tre mesi successivi. L’astensione facoltativa è subordinata ad una precisa richiesta della interessata e prevede riduzioni di stipendio. L’interdizione dal lavoro è concessa dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro a seguito di complicanze della gravidanza certificate o impossibilità di utilizzo della gestante in ambiente idoneo a garantire la salute e la sicurezza. Le lavoratrici soggette a sorveglianza sanitaria per fattori di rischio chimico, fisico, biologico, radiazioni ionizzanti e movimentazione manuale di carichi o pazienti, devono comunicare senza ritardo, al proprio Dirigente, l’inizio della gestazione per dar modo allo stesso di adottare, d’intesa con il medico competente, le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o mansioni di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, dispensandole dal lavoro. Come riportato, infine, al precedente paragrafo 5, deve essere interdetto a tutte le lavoratrici dalla data di accertamento della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino il lavoro dalle ore 24 alle ore 6. In particolare la Direzione Sanitaria di presidio ospedaliero comunica alla U.O. Fisica Sanitaria ed al medico competente i nominativi delle lavoratrici in stato di gravidanza che cessano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE (ambienti, impianti)

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE AMBIENTI / IMPIANTI

INDICE

PARAGRAFO ARGOMENTO

1. Premessa 2. Fase Progettuale

3. Affidamento Lavori

4. Esecuzione lavori

5. Presa in consegna ed utilizzo locali

Variazioni Ristrutturazioni

6. Procedure per Trasferimenti Cambio destinazione d’uso

7. Manutenzioni e verifiche di sicurezza

8. Locali in locazione

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GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

AMBIENTI / IMPIANTI

1.0 PREMESSA La materia trattata nel presente capitolo, dal punto di vista della sicurezza e tutela della salute, è regolamentata dalle seguenti normative:

• Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; • D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; • D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;

• D.P.R. 21 dicembre 1999,n° 554, regolamento di attuazione della legge quadro in materia

di lavori pubblici.

Di seguito, alla luce delle normative di riferimento e per le finalità della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono esaminate tutte le fasi che comportano la gestione delle infrastrutture ASL di Viterbo (progettuale, di appalto, di collaudo, di utilizzo, di manutenzione, di locazione, di verifiche di sicurezza nonché della procedure per variazioni di destinazione d’uso o ristrutturazioni) definendo le procedure corrette da seguire per ogni singola fase. Al fine di una facile lettura del presente capitolo, trattandosi di materia complessa, ogni fase presa in considerazione consterà di una premessa,ove sono riportate tutte le normative di riferimento, e di una tavola riassuntiva ( schema a blocchi) di come, nella ASL di Viterbo, sono pianificate le varie responsabilità e competenze dei singoli soggetti previsti e coinvolti. Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, per ognuna delle fasi trattate, si rende disponibile alla collaborazione con i soggetti incaricati o responsabili dei singoli procedimenti.

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TAVOLA 1

SCHEMA RIASSUNTIVO DELL’ITER TRACCIATO DALLA LEGGE QUADRO E DAL REGOLAMENTO

PER OGNI SINGOLA OPERA PUBBLICA

In vari momenti dell’iter s’inserisce l’affidamento dei servizi d’ingegneria che, per tale motivo, è stato riportato al di fuori della successione delle macrofasi. L’affidamento di detti servizi, infatti, può riguardare la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo e così via.

PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO LAVORI

AFFIDAMENTO

SERVIZI DI INGEGNERIA

ESECUZIONE

CONCLUSIONE

91

2.0 FASE PROGETTUALE La ASL di Viterbo, come ogni pubblica amministrazione, elabora un programma triennale relativo ai “lavori pubblici”, conseguente ad una identificazione e quantificazione dei propri bisogni e subordinato ad uno studio di fattibilità, dando incarico per la redazione al dirigente della u.o. Immobili e Tecnologie. L’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 prescrive che “ le fasi di progettazione,affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento, sono seguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzato dall’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata,alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.

Il Responsabile del Procedimento viene nominato dal dirigente dell’U.O. Immobili e Tecnologie incaricato della redazione del piano triennale progetto. L’ art. 7 del D.P.R. 554/99, appena sopra richiamato, stabilisce che “ il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni”. Considerato che l’art. 2, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 494/96 stabilisce che nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori ( l’alter ego del committente) è il responsabile del procedimento, questo soggetto riassume in se, limitatamente all’incarico ricevuto ed alla autonomia economica, gli obblighi e le responsabilità del committente, stabilite dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96, e quelle proprie del responsabile del procedimento stabilite dall’art. 8 del D.P.R. 554 del 1999. Il committente, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto, può incorrere esclusivamente nella culpa in eligendo, qualora abbia nominato responsabile del procedimento un soggetto con capacità o attitudini non adeguate all’incarico, o alla culpa in vigilando, nel caso non organizzi adeguati controlli sull’operato del soggetto incaricato.

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• Gli obblighi del responsabile del procedimento sono così riassunti :

TAVOLA 2 OBBLIGO RIFERIMENTO LEGISLATIVO

Verifica del rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature; riduzione dei rischi alla fonte.

art. 3 D.Lgs. 626/94

Verifica del rispetto, da parte dei progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti,dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche.

Art. 6 D.Lgs. 626/94

Designa, nei casi previsti, contestualmente all’incarico di progettazione il coordinatore della sicurezza per la progettazione.

Art. 3, comma 3, D.Lgs. 494/96 Art.8, comma 3 lettera c, D.P.R. 554/99

Coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. .8, comma 1 lettera f, D.P.R. 554/99

Vigila sulla attività del coordinatore della sicurezza per la progettazione e valuta il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico predisposto.

Art. 8, comma 3 lettera d, D.P.R. 554/99

Relazione periodicamente il committente circa l’assolvimento dell’incarico ricevuto

Clausola da inserire nell’atto di incarico, prevedendo anche le periodicità, al fine di eliminare la culpa in vigilando a carico del committente.

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TAVOLA 3

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN TRE FASI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Identificazione e quantificazione

dei bisogni

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Studio di fattibilità

PROGRAMMA TRIENNALE

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA

Progetto Preliminare

Elenco Annuale Bilancio

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TAVOLA 4

SOGGETTI INTERESSATI ALLE FASI PROGETTUALI

RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA Con riferimento alle fasi progettuali ed a conclusione del presente paragrafo si individuano i soggetti che hanno obblighi rilevanti nella gestione delle fasi in argomento:

DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE U.O. IMMOBILI E

TECNOLOGIE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

NOMINA RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

Nomina Coordinatore

per la Progettazione

Richieste Parere VV.F.

e Parere Preventivo Dipartimento di Prevenzione

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA

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NOTE ALLA TAV. 4

1) Il responsabile del procedimento, deve essere nominato dal Dirigente dell’U.O. Immobili e Tecnologie obbligatoriamente prima della fase di predisposizione del progetto prelimi- nare da inserire nell’elenco annuale di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 109/94; 2) Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n° 554/99 assume anche il ruolo di Responsabile dei Lavori di cui al D.Lgs. 494/96 e, come tale, rappresenta ed assume le responsabilità proprie del committente ; tale incarico, però, deve essere esplicitamente indicato nell’atto di designazione, volontariamente accet- tato dal responsabile del procedimento al quale deve essere garantita anche l’autonomia decisionale ed economica per adempiere direttamente agli obblighi connessi con la qualifi- ca di responsabile dei lavori, in caso contrario detti obblighi ricadranno immancabilmente sul committente, così come definito all’art. 2 del D.Lgs. 494/96 e dall’atto aziendale; 3) Il responsabile del procedimento, nel suo ruolo di responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione designa, nei casi previsti, il coordinatore per la progettazione.

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RIEPILOGO SINTETICO FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

TAVOLA 5

La Direzione Strategica con il Responsabile del U.O. Immobili e Tecnologie:

Identificano e quantificano i Bisogni Aziendali e Individuano gli Interventi Necessari

Il Dirigente dell’U.O. Immobili e Tecnologie è responsabile di:

Studio di fattibilità; programma triennale; nomina del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ha il compito di: Affidamento elaborazione progetto preliminare, definitivo

ed esecutivo;Elenco annuale dei lavori; Nominare Coordinatore in fase di Progettazione;

Richiedere i pareri preventivi previsti ( VV.F.- Dip. Prev.); Fornire dati ed informazioni sull’andamento delle attività

al Dirigente cui è affidato il programma triennale.

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3.0 FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI La fase in argomento può sinteticamente essere così riassunta:

• BANDO DI GARA RESPONSABILE

• AGGIUDICAZIONE DEL

PROCEDIMENTO

• CONTRATTO

Restando nel mero ambito della Sicurezza e delle normative ad essa riconducibili, le attività appena sopra indicate vedono quale unico soggetto titolare di obblighi penalmente rilevanti il Responsabile del Procedimento . A tale soggetto spettano i compiti di seguito evidenziati:

• Coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara accertandosi in modo particolare che sia messo a disposizione di tutti i concorrenti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e che siano ben evidenziati i requisiti minimi a garanzia della idoneità tecnico-professionale che debbono essere in possesso delle imprese;

• Convoca e presiede le procedure di licitazione privata e di appalto concorso e, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;

Prima di formalizzare l’aggiudicazione dell’appalto e la consegna dei lavori :

• Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e di eventuali lavoratori autonomi;

• Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle posizioni INPS ed INAIL dei lavoratori, delle iscrizioni alle casse edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. (*)

(*) Le stesse procedure, per quanto previste ed applicabili, devono essere seguite anche nella eventualità di lavori in economia ( per cottimi), regolamentati dall’art.142 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554.

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4.0 ESECUZIONE DEI LAVORI Prioritariamente all’inizio della fase esecutiva, il Responsabile del Procedimento dovrà:

• Designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori * (1), nei casi previsti; • Designare il Direttore dei Lavori *(1); • Comunicare alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per

l’esecuzione dei lavori e accertarsi che siano indicati nel cartello di cantiere; • Trasmettere agli organi competenti (Dipartimento Prevenzione ASL e Direzione P.le del

Lavoro) la notifica preliminare, nei casi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 494/96; • Autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori alle imprese esecutrici.

Da questo momento i soggetti titolari di obblighi penalmente rilevanti nella gestione dei lavori in sicurezza sono:

Note: *(1) l’art. 127 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 dispone che “ le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono svolti dal direttore dei lavori ”.

Il Responsabile del Procedimento che rivestendo anche l’incarico di

Responsabile dei Lavori rappresenta il committente e,come tale,

deve verificare gli adempimenti all’art. 4, comma 1, e 5, comma 1 lett.a.

Il Coordinatore in fase di Esecuzione

titolare degli obblighi previsti dall’art.5 del D.Lgs. 494/96

DIRETTORE DEI LAVORI titolare dei compiti previsti dall’art. 124

del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554

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5.0 PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DEI LOCALI Una volta che i lavori sono ultimati e prima che i locali vengano adibiti ad attività lavorative l’u.o. Immobili e tecnologie, nella persona del Dirigente o del Responsabile del Procedimento dovrà essere in possesso di :

• Certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, in relazione alla natura o entità dell’opera eseguita;

• Progetti , dichiarazioni di conformità, certificazione di collaudo di tutti gli impianti a servizio

della struttura o locali ( rilasciati da soggetti abilitati);

• Certificazione di agibilità;

• Fascicolo tecnico, qualora previsto, predisposto dal coordinatore in fase di progettazione e redatto dal coordinatore in fase di esecuzione.

Qualora l’azienda abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera realizzata ovvero parte della stessa prima che intervenga il collaudo provvisorio, si può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni previste dall’art. 200 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554. Il Dirigente o Responsabile Servizio o U.O. nel prendere in consegna i locali a lui affidati dovrà verificarne l’esatta destinazione d’uso progettuale e la rispondenza della stessa alle esigenze operative.

Dovrà verificare altresì il possesso da parte dell’Azienda delle certificazioni in precedenza indicate.

Nel caso di locali adibiti ad uso medico, il Dirigente o Responsabile del Servizio o U.O., dovrà formalizzare la destinazione d’uso dei singoli locali (punto 1.2.01. della norma CEI 64-13.

La procedura di consegna dei locali al Dirigente o Responsabile del Servizio o U.O. deve essere necessariamente formalizzata.

* Per quanto attiene alla gestione delle attrezzature l’argomento è trattato in altro apposito capitolo.

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6.0 PROCEDURE PER VARIAZIONI-RISTRUTTURAZIONI- TRASFERIMENTI- CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

Il presente capitolo contiene tutti gli adempimenti che debbono essere assolti preliminarmente nei casi di trasferimenti, cambio di destinazione d’uso, ristrutturazioni, ampliamenti di locali in cui vengono esercitate attività aziendali o a servizio delle stesse. Anche nei casi in esame l’input è determinato da nuove esigenze o bisogni aziendali o per migliorare le condizioni strutturali o ambientali esistenti al fine di assicurare che luoghi di vita e di lavoro, per dipendenti e gli utenti, siano rispondenti alle vigenti disposizioni in materia. Queste esigenze esplicitate dai responsabili di Servizi o UU.OO. direttamente interessati, una volta recepite dalla Direzione Strategica e trasmesse per competenza al dirigente dell’U.O. Immobili e Tecnologie, se fattibili, anche dal punto di vista della copertura economica, entrano nella programmazione operativa ed esecutiva. Anche in questi casi la figura di riferimento per gli adempimenti in materia di prevenzione è rappresentata dal responsabile del procedimento. Di seguito vengono riportati alcuni esempi esplicativi riferiti ai casi più frequenti in ambito aziendale: 6.01 TRASFERIMENTO DI UNA ATTIVITA’ IN ALTRI LOCALI CON PARI DESTINAZIONE D’USO Non sono necessari adempimenti particolari; è opportuno solamente verificare se, in relazione al numero dei lavoratori che vi saranno impegnati ed in base all’affluenza di eventuale utenza prevista, la superficie in pianta, l’illuminazione ed aerazione naturali sono sufficienti e se gli impianti a servizio sono idonei. Qualora gli impianti elettrici o gli impianti di condizionamento o riscaldamento siano stati oggetto di rifacimento o adeguamento è necessario essere in possesso della attestazione di conformità ai sensi della L. 46/90 ( tale norma trova applicazione anche in locali interni a strutture ospedaliere per i soli impianti elettrici). Per gli impianti elettrici la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico, il responsabile del procedimento del trasferimento dell’attività invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed al Dipartimento di Prevenzione. 6.02 TRASFERIMENTO DI UNA ATTIVITA’ IN ALTRI LOCALI CON DESTI- NAZIONE D’USO PREGRESSA DIVERSA CAMBIO DESTINAZIONE D’USO E’ obbligatorio, ai sensi della Legge Regionale n°76/80 darne comunicazione preventiva al Dipartimento di Prevenzione Aziendale, compilando l’apposito modello “Rapporto Informativo per i nuovi insediamenti, ampliamenti ed adattamenti di locali e/o di impianti già esistenti da adibirsi ad attività produttive di beni e servizi” (allegato al presente capitolo) che ha valore quale notifica ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 303/56. Il parere rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione costituisce garanzia, per il responsabile del Servizio interessato, della idoneità dal punto di vista della prevenzione dei locali esaminati.

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6.03 AMPLIAMENTO DI UNA ATTIVITA’ Il caso di cui alla fattispecie deve necessariamente essere scisso in due sottocasi; il primo riguarda l’accorpamento di altri locali alla attività di riferimento, in questo caso vale quanto già riportato nei due paragrafi precedenti a seconda che i locali da accorpare abbiano già la medesima destinazione d’uso (I° CASO) o occorra un cambio di destinazione d’uso (II° CASO). L’altra ipotesi si riferisce, invece, espressamente alle attività sanitaria nel caso che l’ampliamento, per esempio, riguardi l’aumento del numero dei posti letto e/o l’attivazione di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; in queste eventualità trova puntuale applicazione il D.P.R. 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private. 6.04 RISTRUTTURAZIONI DI LOCALI, EDIFICI, ECC… Nel caso in esame, oltre ai normali adempimenti amministrativi quali la comunicazione al Sindaco (del Comune ove insiste l’immobile) di Dichiarazione Inizio Attività (DIA) a firma di professionista abilitato, vanno assolti, da parte del Responsabile del Procedimento d’intesa con il Dirigente del Servizio o struttura interessata dai lavori, così come gli obblighi previsti dall’art. 7 del D.lgs.626/94 (vedi anche il capitolo gestione appalti); ove necessario, invece, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96 vanno assolti come indicato ai paragrafi precedenti di questo capitolo. Trattandosi di materie complesse, che vanno esaminate caso per caso, è opportuno fare riferimento al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale che deve essere a completa disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni utili per un puntuale e corretto assolvimento degli obblighi sopra indicati. E’ obbligatorio comunque, qualora l’intervento comporti anche modifiche strutturali significative e/o cambi di destinazioni d’uso, darne preventiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione aziendale nei modi e con gli strumenti previsti al precedente paragrafo 6.02. N.B. Nei casi di cambi di destinazione d’uso o interventi con modifiche strutturali di locali siti in edifici in possesso di certificato antincendio o nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è necessario che il Responsabile del Procedimento ne dia comunicazione al Comando Provinciale dei VV.F. corredando la notifica con relazione tecnica a firma di professionista abilitato od a cura dell’U.O. Immobili e Tecnologie.

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6.05 LOCALI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI , NULLA OSTA O CERTIFICAZIONI PARTICOLARI

Nel presente paragrafo sono esaminati i locali soggetti a particolari autorizzazioni nonché le Autorità od Enti preposti al rilascio delle stesse.

LOCALE SOGGETTO TIPO DI CERTIFICAZIONE AUTORITA’ PREPOSTA CUCINE (1) Autorizzazione sanitaria Sindaco MENSE (1) Autorizzazione sanitaria Sindaco Centrale di Produzione Calore con potenzialità superiore a 30 mila Kcal/h

Certificato Prevenzione Incendi

Comando p.le VV.F.

AUTORIMESSE per un numero di veicoli superiori a 9

idem

idem

DEPOSITI GAS COMBUS. IN SERBATOI FISSI : a)- compressi da 0,75 a 2 mc b)- liquefatti da 0,3 a 2 mc

idem

idem

DEPOSITI LIQUIDI INFIAM E/O COMBUSTIBILI > 25 mc

idem

idem

DEPOSITI GAS COMBUREN- TI IN SERBATOI FISSI : a)- compressi > a 3 mc b)- liquefatti > a 2 mc

idem

idem

DEPOSITO MATERIALE CARTACEO superiore a 50 q.li

idem

idem

DEPOSITO DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE superiore a 100 q.li

idem

idem

AMBULATORI MEDICI (2) Nulla-Osta Igienico-Sanitario Dirigente S.I.P.A. LOCALI CON APPARECCHI CONTENENTI ISOTOPI RADIOATTIVI O GENERA- TORI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Comunicazione S.I.P.A. e Direzione Provinciale Lavoro Corredata da relazione di un Fisico Sanitario

-Responsabile S.I.P.A. -Direzione P.le del Lavoro

Note:

(1) Solo se detti servizi sono affidati in appalto; (2) Solo se esterni a strutture ospedaliere.

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6.06 SOGGETTI, UFFICI O SERVIZI PREPOSTI ALLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN PRECEDENZA RIPORTATI Nel presente paragrafo sono individuati i soggetti, uffici o servizi dell’Azienda che hanno il compito di provvedere agli adempimenti in precedenza indicati. E’ il caso di sottolineare che solamente l’U.O. Immobili e Tecnologie può autorizzare lavori edili o ad essi equiparati in locali o strutture aziendali. TIPO DI CERTIFICAZIONE O DOCUMENTAZIONE

AUTORITA’ PREPOSTA AL RILASCIO O RICEVIM.

SOGGETTO O UFFICIO OBBLIGATO

Autorizzazione Sanitaria SINDACO Responsabile ditta appaltatrice Nulla Osta igienico-sanitario Responsabile S.I.P.A. Responsabile del distretto o

u.o. interessata Comunicazione detenzione di apparecchi radioattivi

Responsabile S.I.P.A. Direzione P.le del Lavoro

idem

Certificato Prevenzione Incendi Comando P.le VV.F. Responsabile del Procedimento U.O. Immobili e Tecnologie

Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.)

SINDACO

Professionista Esterno o U.O. Immobili e Tecnologie

Comunicazione ex art. 48 del D.P.R. 303/56 o L.R. 76/80

Dipartimento di Prevenzione Responsabile del distretto o u.o. interessata in collaborazione con l’u.o. SPP

Adempimenti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94

Atti interni da esibire a richiesta dell’organo di vigilanza

Responsabile del distretto o u.o. interessata in collaborazione con SPP e u.o. Immob. e Tecn.

Adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/96

Idem

Responsabile del Procedimento e Coordinatori Sicurezza

Dichiarazione di conformità L. 46/90

Impresa esecutrice impianto Responsabile del Procedimento

notifica impianto elettrico di terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio (D.P.R. 462/2001)

ISPESL Dipartimento di Prevenzione

Responsabile del Procedimento

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7.0 GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E VERIFICHE DI SICUREZZA Per esaminare la gestione delle manutenzioni di strutture ed impianti occorre preliminarmente fare una distinzione tra gli immobili esistenti e quelli in programma di ristrutturazione o costruzione. 7.01 IMMOBILI ESISTENTI Per gli immobili ed impianti già esistenti è organizzata, sotto forma di gestione in appalto, la manutenzione ordinaria di:

• intera struttura ed impianti a servizio della stessa, sotto forma di “Global Service”, per il presidio ospedaliero di Belcolle;

• impianti tecnologici ( termoidraulici, elettrici, ascensori,antincendio montacarichi, ecc…

), sotto forma di singoli appalti per tipologia d’impianto, per tutti i restanti presidi ospedalieri e per le strutture dei Servizi territoriali di proprietà aziendale.

Nei rispettivi capitolati d’appalto, gestiti dall’U.O. Immobili e Tecnologie, sono riportate te tipologie e modalità di intervento, le periodicità delle singole manutenzioni, il soggetto dell’U.O. Immobili e Tecnologie che ha il compito di accertare la puntuale osservanza di quanto contrattualmente stabilito. 7.02 IMMOBILI IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE O COSTRUZIONE Per gli immobili di cui alla fattispecie, può trovare applicazione:

a) l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 494/96 ( cantieri con presenza anche non contemporanea di più imprese e la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno o i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II del D.Lgs. in parola);

b) l’art. 16, comma 5, della Legge 109/94 così come regolamentato dall’art. 40 del D.P.R. 554/99 nei casi di:

• progetti affidati dopo 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (D.P.R. 554/99) se relativi a lavori di importo pari o superiore a € 35.000.000;

• progetti affidati dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (D.P.R. 554/99) se relativi a lavori di importo pari o superiore a € 25.000.000;

• progetti affidati dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (D.P.R. 554/99) se relativi a lavori di importo pari o superiore a € 10.000.000

e inferiori 25.000.000; • progetti affidati dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

(D.P.R. 554/99) se relativi a lavori di importo inferiore a € 10.000.000, fatto salvo il potere di deroga del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge.

Nella ipotesi di cui alla lettera a) le manutenzioni ordinarie relative alle strutture ad agli impianti tecnologici a servizio delle stesse saranno previste e regolamentate dal fascicolo tecnico predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione , completato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e da quest’ultimo consegnato, al termine dei lavori, al responsabile

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del procedimento il quale provvederà affinché le prescrizioni di manutenzione ordinaria contenute nel fascicolo tecnico siano inserite nel programma di manutenzione da chiunque eseguito. Nella ipotesi di cui alla lettera b) dovrà essere redatto il piano di manutenzione costituito dai seguenti documenti operativi:

• manuale d’uso; • manuale di manutenzione; • programma di manutenzione;

Detti documenti devono essere redatti in fase di progettazione e sottoposti, a cura del direttore lei lavori, al controllo ed alla verifica di validità, al termine della realizzazione dell’opera, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori. Copia del manuale d’uso deve essere notificata al responsabile del Distretto, Servizio o U.O. che gestirà l’immobile in argomento o porzione dello stesso. Copia del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione devono essere, invece, notificati al soggetto Responsabile del Procedimento dell’appalto di manutenzione del manufatto. 7.03 VERIFICHE DI SICUREZZA Qualsiasi impianto a servizio di ambienti o luoghi di lavoro deve essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti in materia di tutela della sicurezza e salute dei dipendenti e di eventuali utenti o visitatori. Come già riportato al paragrafo 7.01 tutti gli impianti tecnologici sono già oggetto di regolari manutenzioni ordinarie regolamentate nei capitolati e disciplinari dei singoli appalti. Vi sono però attrezzature, impianti o parti di essi che sono soggetti a verifiche periodiche che possono essere effettuate esclusivamente da Enti o soggetti abilitati ( esempio impianto elettrico di terra, apparecchi a pressione, ascensori, montalettighe ecc..). Lo scadenzario di dette verifiche viene istituito presso l’U.O. Immobili e Tecnologie che individuerà un responsabile del procedimento al quale spetta il compito di provvedere, per tempo, ad inoltrare le relative richieste o solleciti. Tale disposizione è estesa anche per gli immobili in locazione, trattati nel successivo paragrafo, atteso che l’obbligo delle verifiche ricade sulla figura del “ datore di lavoro”.

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8.0 GESTIONE LOCALI IN LOCAZIONE L’Azienda gestisce i locali in locazione, dal punto di vista della prevenzione nei confronti dei dipendenti aziendali nonché di eventuali utenti o visitatori, secondo le seguenti procedure:

a) nomina da parte del Dirigente dell’U.O. Immobili e Tecnologie di un Responsabile del Procedimento che dovrà accertare che l’immobile, o la porzione dello stesso oggetto di locazione, sia in possesso della destinazione d’uso cui il conduttore intende adibirlo;

b) il locatore deve consegnare al conduttore (Responsabile del Procedimento) copia di tutta la

documentazione atta a garantire il tranquillo godimento e l’uso dell’immobile per gli scopi dichiarati, ed in particolare:

• l’agibilità dei locali; • l’idoneità degli impianti che devono essere in possesso di tutte le certificazioni

previste dalle normative vigenti; • la rispondenza dei locali al D.P.R. 384/79 e 503/96 ( assenza di barriere

architettoniche); c) prima della stipula del relativo contratto di locazione, il Responsabile del Procedimento, dovrà

accertarsi che: • ogni singolo locale risulti idoneo all’effettivo uso cui sarà destinato; • che la superficie in pianta, di ogni locale, sia idonea in relazione al numero dei dipendenti

che ivi dovranno svolgere la propria attività; • la sufficiente aerazione ed illuminazione naturale; • la presenza di idonee e sufficienti vie ed uscite di emergenza; • la dotazione sufficiente di idonei servizi igienici.

E’ ovvio che l’accertamento di cui alla lettera c) non può prescindere da una fattiva collaborazione con il Responsabile del Servizio o U.O. direttamente interessata, ferma restando la piena disponibilità del Servizio Prevenzione e Protezione per eventuale assistenza o consulenza.

d) Prima dell’inizio della attività lavorativa nei locali in argomento, il Responsabile del Servizio o

U.O. unitamente al Responsabile del Procedimento, dovranno accertarsi e provvedere affinché:

• L’impianto elettrico, in ogni sua parte, sia idoneo per le singole destinazioni d’uso effettive dei locali ed in relazione agli utilizzatori da esso alimentati;

• Sia presente la segnaletica di sicurezza prevista; • Siano presenti estintori del tipo idoneo ed in numero sufficiente; • Vi sia una illuminazione di sicurezza a garantire la visibilità lungo le vie ed uscite

di emergenza.

e) Il Dirigente del Servizio o U.O. interessata deve impegnarsi affinchè durante l’utilizzo in locazione non devono avvenire mutamenti delle destinazioni dei locali e gli stessi devono essere mantenuti nello stato primitivo di idoneità;

f) Il Responsabile del Procedimento dovrà inserire nel contratto di locazione l’obbligo per il locatore di effettuare tutte le opere di manutenzione straordinaria che nel corso degli anni si rendessero necessari al fine di garantire la rispondenza dei locali ai requisiti minimi di sicurezza ed igiene in relazione alla destinazione d’uso formalizzata.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

PROPOSTA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE

AZIONE UO COMPETENTE RELAZIONE DIRIGENTE UO PROPONENTE VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE DI LAVORO

SPP - MC

VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AZIENDALE

COMMISSIONE ATTREZZATURE AZIENDALE

ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE COMMISSIONE ATTREZZATURE AZIENDALE

ACQUISTO

AZIONE UO COMPETENTE ELABORAZIONE CAPITOLATO TIPO COMMISSIONE GARA ASL SECONDO CAPITOLATO ACQ INDIVIDUAZIONE EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SPP-MC

EVENTUALE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ACQ

INDIVIDUAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI PREVISTI DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

(SPP-UO ACQ)

EVENTUALE ACQUISTO DI PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI

ACQ

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

(UOIT-SPP)

EVENTUALE EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

UOIT

EVENTUALE ACQUISTO ATTREZZATURE ACQ INSTALLAZIONE E COLLAUDO

AZIONE UO COMPETENTE INSTALLAZIONE IN CONFORMITA’ DELLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE

UO IT - UO ACQ

ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE A REGOLA D’ARTE

UOIT – UO ACQ

COLLAUDO UOIT – UO ACQ ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO

UOIT – UO ACQ

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CONSEGNA

AZIONE UO COMPETENTE CONSEGNA DELL’ATTREZZATURA ALL’UO INSIEME AL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

UOIT – UO ACQ

FORMAZIONE ED EVENTUALE ADDESTRAMENTO SULL’USO CORRETTO DELL’ATTREZZATURA

DIRIGENTE – PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

CONSEGNA EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DIRIGENTE-PREPOSTO

CONSEGNA PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI PREVISTI DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONE

DIRIGENTE-PREPOSTO

UTILIZZAZIONE

AZIONE UO COMPETENTE APPLICAZIONE NELL’UO DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI: Ø RIDUZIONE AL MINIMO DEL NUMERO DEGLI ESPOSTI Ø RIDUZIONE AL MINIMO DELLA DURATA E

DELL’INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE

DIR-PREP

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SULLE CORRETTE PROCEDURE DI UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA, DEI DISPOSITIVI ACCESSORI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE COINVOLTE

DIR-PREP

INCARICARE APPOSITO PERSONALE PER L’USO DI ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE O RESPONSABILITA’ PARTICOLARI

DIRIGENTE

UTILIZZO CORRETTO DELL’ATTREZZATURA PERSONALE UTILIZZATORE

MANUTENZIONE PERIODICA COME PREVISTO DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

UO ACQ – UOIT

SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI O INCONVENIENTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

PERSONALE UTILIZZATORE

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPP-MC EVENTUALE PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE AGENTI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI

SPP-MC

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI ESPOSTI

MC

VERIFICHE E CONTROLLI

AZIONE UO COMPETENTE OVE PREVISTO DA NORME, EFFETTUAZIONE VERIFICHE DI PRIMA INSTALLAZIONE E PERIODICHE

UOIT – UO ACQ

110

REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

111

GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE INDICE

1. Premessa

2. Proposta di acquisto /Donazione/Locazione Comodato d’Uso ,ecc..

3. Acquisto

4. Installazione e Collaudo

5. Consegna

6. Utilizzazione

7. Verifiche e Controlli

112

1.0 PREMESSA Nel presente capitolo viene trattata la gestione delle apparecchiature biomediche intese quali:

• Apparecchi elettromedicali ( così come definiti dalla norma CEI 62-5); • Dispositivi medici ( così come definiti dal D. Lgs. 24.02.1997, n° 46).

Al fine, però, di rendere le seguenti indicazioni concretamente attuabili per le apparecchiature biomediche, di seguito trattate, è da intendere gli apparecchi elettromedicali e i dispositivi medici “inventariabili” con esclusione quindi di tutte le attrezzature minute. 2.0 PROPOSTA DI ACQUISTO / DONAZIONE / LOCAZIONE / COMODATO D’USO,

ecc.

AZIONE U.O. COMPETENTE RELAZIONE (input iniziale)

È indispensabile che detta relazione venga redatta riempiendo apposita modulistica predisposta dall’U.O. Approvvigionamenti e Logistica

DIRIGENTE U.O. PROPONENTE correlata dal parere favorevole del Responsabile

Macro C.d.R.

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE DI LAVORO

SPP MC

PARERE TECNICO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL’U.O. I.C.

Responsabile U.O.I.C. detto soggetto, per una corretta valutazione,

deve avvalersi, secondo la tipologia –l’utilizzo specifico ed i rischi correlati con

l’apparecchiatura in esame, dei pareri preventivi delle varie professionalità aziendali ( U.O.I.T. –

SPP- MC- U.O.F.S. ecc…) INDIVIDUAZIONE EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI E

IMPIANTISTICI

U.O.I.T.- S.P.P.

TRASMISSIONE PARERE TECNICO ALL’U.O. APP. e LOG.

Responsabile UOIC

113

3.0 ACQUISTO/ ACCETTAZIONE DONAZIONE/ LOCAZIONE /COMODATO D’USO AZIONE U.O. COMPETENTE

ELABORAZIONE CAPITOLATO TIPO UOIC-UOFS-SPP-MC-UOAPP.e LOG: ELABORAZIONE ATTO ACCETTAZIONE

DONAZIONE AFFARI GENERALI

GARA ASL SECONDO CAPITOLATO U.O. APP.e LOG. EFFETTUAZIONE EVENTUALI INTERVENTI

STRUTTURALI E IMPIANTISTICI U.O. I.T.

INDIVIDUAZIONE EVENTUALI D.P.I. NECESSARI SPP- MC INDIVIDUAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI PREVISTI DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONE

SPP- UO APP.e LOG.

EVENTUALE ACQUISTO DI PRESIDI D.P.I. E DISPOSITIVI NECESSARI

UO APP.E LOG.

4.0 INSTALLAZIONE E COLLAUDO AZIONE U.O. COMPETENTE INSTALLAZIONE IN CONFORMITA’ ALLE ISTRUZIONI

DEL FABBRICANTE Ditta fornitrice

ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE A REGOLA D’ARTE

UOIC

COLLAUDO-ACCETTAZIONE APPARECCHIATURA- ED ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI

CONFORMITA’

UOIC

5.0 CONSEGNA

AZIONE U.O. COMPETENTE CONSEGNA DELL’APPARECCHIATURA BIOMEDICA ALL’U.O. UNITAMENTE AL

LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE

UO APP.e LOG. attraverso la ditta fornitrice

FORMAZIONE ED EVENTUALE

ADDESTRAMENTO SULL’USO CORRETTO DELL’APPARECCHIATURA

DIRIGENTE- PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

attraverso la ditta fornitrice CONSEGNA EVENTUALI D.P.I. NECESSARI PER L’UTILIZZO DELL’APPARECCHIATURA

DIRIGENTE- PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

CONSEGNA EVENTUALI PRESIDI E DISPOSITIVI PREVISTI DAL LIBRETTO DI

ISTRUZIONE

DIRIGENTE- PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

N.B. All’atto della consegna dell’apparecchiatura all’U.O. utilizzatrice deve necessariamente, nei casi previsti, corrispondere anche la notifica di “carico” dell’attrezzatura all’impresa appaltatrice dei servizi di manutenzione delle apparecchiature biomediche.

114

6.0 UTILIZZAZIONE AZIONE U.O. COMPETENTE

APPLICAZIONE NELL’UO DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI

DIRIGENTE- PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SULLE CORRETTE PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE

APPARECCHIATURE

DIRIGENTE- PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

EVENTUALE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PREVISTA

DIRIGENTE- PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

UTILIZZO CORRETTO DELL’APPARECCHIATURA PERSONALE UTILIZZATORE MANUTENZIONE PERIODICA COME PREVISTO DAL

LIBRETTO DI ISTRUZIONI IMPRESA APPALTATRICE UO INGEGNERIA CLINICA

SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI O INCONVENIENTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

PERSONALE UTILIZZATORE

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPP-MC EVENTUALE PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE

AGENTI CHIMICI,FISICI, BIOLOGICI SPP-MC

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI ESPOSTI

MC

7.0 VERIFICHE E CONTROLLI

AZIONE UO COMPETENTE OVE PREVISTO DA NORME,

EFFETTUAZIONE VERIFICHE DI PRIMA INSTALLAZIONE E PERIODICHE

UOIC attraverso impresa appaltatrice

OVE PREVISTO DA DISCIPLINARE DI TECNICO DI APPALTO

DITTA APPALTATRICE

IL DISCIPLINARE TECNICO PER L’APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E IL MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE RELATIVO ALL’ACQUISTO, ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, LOCAZIONE,NOLEGGIO, COMODATO D’USO DELLE ATTREZZATURE BIOMEDICHE, REDATTI A CURA DELLA U.O. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA E U.O. IMMOBILI E TECNOLOGIE– COMPLETANO IL PRESENTE DOCUMENTO DI SICUREZZA AZIENDALE ED INTEGRANO EVENTUALI OMISSIONI NELLA TRATTAZIONE IN PRECEDENZA SCHEMATIZZATA.

115

REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON INVENTARIABILI

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

116

GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI

PROPOSTA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE

AZIONE UO COMPETENTE RELAZIONE DIRIGENTE UO PROPONENTE VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AZIENDALE

COMMISSIONE AZIENDALE

ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE COMMISSIONE AZIENDALE ACQUISTO

AZIONE UO COMPETENTE ELABORAZIONE CAPITOLATO TIPO COMMISSIONE GARA ASL SECONDO CAPITOLATO ACQ INDIVIDUAZIONE EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SPP-MC

EVENTUALE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ACQ

INDIVIDUAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI PREVISTI DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

(SPP-UO ACQ)

EVENTUALE ACQUISTO DI PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI

ACQ

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

(UOIT-SPP)

EVENTUALE EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

UOIT

EVENTUALE ACQUISTO ATTREZZATURE ACQ CONSEGNA

AZIONE UO COMPETENTE CONSEGNA DELL’ATTREZZATURA ALL’UO INSIEME AL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

UOIT – UO ACQ

FORMAZIONE ED EVENTUALE ADDESTRAMENTO SULL’USO CORRETTO DELL’ATTREZZATURA

DIRIGENTE – PREPOSTO DELL’UO UTILIZZATRICE

CONSEGNA EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DIRIGENTE - PREPOSTO

CONSEGNA PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI PREVISTI DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONE

DIRIGENTE - PREPOSTO

117

PERIODO DI PROVA

AZIONE UO COMPETENTE PER TALUNI DISPOSITIVI, PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PUO’ ESSERE PREVISTO UN PERIODO DI PROVA PER AVERE UN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI

DIR-PREP-UTILIZZATORI

UTILIZZAZIONE

AZIONE UO COMPETENTE APPLICAZIONE NELL’UO DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI: Ø RIDUZIONE AL MINIMO DEL NUMERO DEGLI ESPOSTI Ø RIDUZIONE AL MINIMO DELLA DURATA E

DELL’INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE

DIR-PREP

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SULLE CORRETTE PROCEDURE DI UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA, DEI DISPOSITIVI ACCESSORI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE COINVOLTE

DIR-PREP

INCARICARE APPOSITO PERSONALE PER L’USO DI DISPOSITIVI CHE RICHIEDONO CONOSCENZE O RESPONSABILITA’ PARTICOLARI

DIRIGENTE

UTILIZZO CORRETTO DEL DISPOSITIVO PERSONALE UTILIZZATORE

MANUTENZIONE PERIODICA COME PREVISTO DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

UO ACQ

SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI O INCONVENIENTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

PERSONALE UTILIZZATORE

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPP-MC EVENTUALE PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE AGENTI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI

SPP-MC

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI ESPOSTI

MC

118

REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DI SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

119

GESTIONE DI SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI (IN CONTENITORE)

PROPOSTA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE

AZIONE UO COMPETENTE RELAZIONE DIRIGENTE UO PROPONENTE ESAME DEL CICLO LAVORATIVO SPP-MC INDAGINE DI MERCATO SU PRODOTTI ANALOGHI FARM INDIVIDUAZIONE PRODOTTO MENO PERICOLOSO SULLA BASE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA

SPP-MC

VALUTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESISTENTI NEL LUOGO DI UTILIZZO

SPP-MC

ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE SPP-MC-FARM ACQUISTO

AZIONE UO COMPETENTE GARA ASL SECONDO CAPITOLATO ACQ INDIVIDUAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SPP-MC

EVENTUALE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ACQ

INDIVIDUAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI PREVISTI DALLA SCHEDA DI SICUREZZA

(SPP-FARM)

EVENTUALE ACQUISTO DI PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI

ACQ

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E DI ACQUISTO ATTREZZATURE

(UOIT-SPP)

EVENTUALE EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI (aspirazione, ricambio aria,…..)

UOIT

EVENTUALE ACQUISTO ATTREZZATURE (cappe aspirazione, armadi di sicurezza …….)

ACQ

120

CONSEGNA

AZIONE UO COMPETENTE CONSEGNA PRODOTTO ALL’UO INSIEME ALLA SCHEDA DI SICUREZZA

FARM

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SUL CONTENUTO DELLA SCHEDA

CONSEGNA EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CONSEGNA PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI PREVISTI DALLA SCHEDA DI SICUREZZA

UTILIZZAZIONE

AZIONE UO COMPETENTE APPLICAZIONE NELL’UO DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI: Ø RIDUZIONE AL MINIMO DEL NUMERO DEGLI ESPOSTI Ø RIDUZIONE AL MINIMO DELLA DURATA E

DELL’INTENSITA’ DELL’ESPOSIZIONE Ø RIDUZIONE AL MINIMO DELLA QUANTITA’ DEGLI

AGENTI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

DIR-PREP

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SULLE CORRETTE PROCEDURE DI UTILIZZO DEL PRODOTTO, DEI DISPOSITIVI ACCESSORI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE COINVOLTE

DIR-PREP

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPP-MC EVENTUALE PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE AGENTI CHIMICI

SPP-MC

Ø EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI ESPOSTI

MC

121

REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

122

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

INDICE

PARAGRAFO ARGOMENTO

8. Premessa

9. Definizione e caratteristiche necessarie

10. Scelta/ Acquisto

11. Consegna

12. Utilizzo

123

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1.0 PREMESSA

In presenza di un rischio, che non può essere eliminato o sufficientemente ridotto attraverso misure tecniche preventive, con idonee procedure organizzative o da con mezzi di protezione collettivi, il Dirigente deve necessariamente dotare il personale esposto al rischio di idonei D.P.I. La materia relativa all’oggetto è regolamentata dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n° 475 e dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e dalle loro successive integrazioni e modifiche. Gli artt. 40, 41,42,43, 44 e 45 del Dlgs. 626/94 stabiliscono nell’ordine:

• La definizione di D.P.I.; • Quando è obbligatorio il loro utilizzo; • I loro requisiti necessari; • Gli obblighi del Datore di Lavoro (Dirigenti e Preposti); • Gli obblighi dei lavoratori; • I criteri per l’individuazione e l’uso.

Il D.Lgs.475/92 stabilisce, invece, i requisiti essenziali dei d.p.i. nonché i marchi e la documentazione di cui debbono essere dotati. Le fasi della gestione aziendale dei dispositivi di protezione individuale possono essere riassunti nei seguenti quattro momenti significativi:

• Scelta; • Acquisto; • Consegna; • Utilizzo.

E’ bene sottolineare preliminarmente che ad ognuno di questi atti, se viziato da violazioni alle normative sopra citate, corrisponde una responsabilità penale a carico del responsabile del procedimento (dirigente/preposto) titolare o incaricato del relativo atto (scelta, acquisto, consegna, utilizzo, un mancato o scorretto utilizzo dei d.p.i. oltre a comportare responsabilità per il lavoratore può comportarne anche a carico del dirigente e/o preposto per eventuale culpa in vigilando). 2.0 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE NECESSARIE Una corretta scelta dei d.p.i. deve tener conto:

• Dell’adeguatezza dei dispositivi rispetto ai rischi da prevenire; • Dell’adeguatezza rispetto alle condizioni ambientali; • Delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori; • Della adattabilità alle necessità dell’utilizzatore.

Per i motivi appena accennati è necessario che la proposta di acquisto dei d.p.i. venga effettuata dal dirigente dell’u.o. interessata, acquisiti i pareri di :

• Servizio di Prevenzione e Protezione che ha effettuato la valutazione del rischio ; • Medici Competenti per i rischi di natura igienico-sanitaria; • S.I.O.T.A. per i d.p.i. relativi al personale del comparto sanitario; • Rappresentanti dei lavoratori interessati per i lavoratori diversi da quelli del punto precedente

124

• Dipartimento Farmaceutico ove necessario.

Una volta che il dirigente ha acquisito il parere del gruppo di lavoro sopra indicato, provvederà a trasmettere la richiesta, al Servizio/Ufficio incaricato della scelta e acquisto diretto o dell’espletamento delle procedure per eventuali gare.

3.0 SCELTA- ACQUISTO

La scelta ed acquisto dei d.p.i., può avvenire in modo diretto, per importi modesti, attingendo ai fondi economali, oppure attraverso l’espletamento di una gara per l’appalto di fornitura, per quantitativi o importi ragguardevoli. Nel primo caso il responsabile del procedimento deve verificare, avvalendosi anche dell’apporto professionale del S.P.P. aziendale, che i d.p.i. in fase di acquisto corrispondano a quelli indicati e siano in possesso dei requisiti previsti per legge. Nel secondo caso, invece, la commissione che esaminerà le offerte pervenute deve tenere in debito conto i requisiti dei d.p.i. riportati al precedente paragrafo 2.0; a tal fine, pertanto, è indispensabile che della commissione facciano parte i soggetti indicati sempre al suddetto paragrafo 2.0. In determinati casi, la commissione può decidere sulla necessità o meno di effettuare un periodo di prova dei dispositivi prima della aggiudicazione definitiva. Per le quantità di d.p.i. da acquistare è necessario prevedere anche una adeguata scorta degli stessi al fine di evitare improvvise mancanze. 4.0 CONSEGNA Una fase importantissima nella gestione aziendale dei d.p.i. è quella della formalizzazione della consegna dei dispositivi ai lavoratori interessati; tale consegna deve essere preceduta o contesta- le alle informazioni circa il significato dei d.p.i. ed al loro corretto utilizzo. Una fase importante per i seguenti motivi:

• fonte di prova dell’avvenuta consegna; • fonte di prova dell’avvenuta informazione; • trasmissione delle notizie in merito al soggetto cui segnalare eventuali mancanze, difetti

o inconvenienti relativi ai d.p.i; Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, a tal proposito, ha predisposto lo stampato allegato relativo ad una formale e corretta consegna dei d.p.i., significando che i Dirigenti interessati possono avvalersi, per la fase di informazione, delle professionalità specifiche di tecnici del S.P.P. e/o dell’U.O. Medici Competenti. La fase di informazione, da chiunque sia espletata, non può prescindere dalla scheda tecnica a corredo del d.p.i. consegnato. Copia di tale scheda tecnica, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, deve essere conservata in reparto/servizio/ufficio/uu.oo. a disposizione dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti per la sicurezza (r.l.s.). Il deposito di tutti i d.p.i. riferiti al personale sanitario deve essere predisposto nelle farmacie interne ai presidi ospedalieri mentre scorte adeguate per il fabbisogno corrente devono essere attrezzate presso le singole uu.oo. e gestite da un preposto, all’uopo designato dal dirigente.

125

Qualunque sia la modalità di deposito degli altri d.p.i. deve essere comunque nota ai dirigenti e proposti delle uu.oo. interessate i quali debbono assicurare presso i rispettivi luoghi di lavoro scorte adeguate per il fabbisogno corrente. Deve essere comunque noto a tutto il personale interessato, per eventuali situazioni di emergenza, il luogo o il posto cui sono mantenute le scorte dei d.p.i. e deve essere garantita, in ogni caso, l’accessibilità a tale postazione.

5.0 UTILIZZO

Per quanto attiene all’utilizzo dei d.p.i. è opportuno distinguere gli obblighi a carico di: • LAVORATORI • DIRIGENTI E PREPOSTI

5.01. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 44 D.Lgs. 626/94) I lavoratori devono :

• Utilizzare i d.p.i. conformemente all’informazione o formazione ricevute; • Aver cura dei d.p.i. messi a loro disposizione; • Non apportarvi modifiche; • Sottoporsi , nei casi previsti per legge, alla formazione o addestramento sull’uso dei d.p.i. • Segnalare immediatamente, al soggetto indicato dal dirigente, qualsiasi difetto o

inconveniente da essi rilevato nei d.p.i. a loro disposizione.

5.02 OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E PREPOSTI I Dirigenti e preposti devono:

• Effettuare controlli periodici circa l’efficienza dei d.p.i.; • Vigilare sull’utilizzo puntuale e corretto dei d.p.i. in relazione alle direttive impartite e

conformemente alle informazione date; • Controllare frequentemente l’adeguatezza delle scorte e provvedere senza ritardi al puntuale

reintegro delle stesse;

E’ opportuno sottolineare che la tolleranza, di dirigenti e preposti, di situazioni anomale rispetto al puntuale e corretto utilizzo dei d.p.i. da parte dei lavoratori interessati, equivale ad un tacito consenso del modus operandi scorretto vanificando, di fatto, tutta l’opera di informazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’uso corretto dei d.p.i. 5.03 OBBLIGO DEI RESPONSABILI DI FARMACIA

• Controllare con periodicità mensile la situazione di magazzino al fine di provvedere in tempo utile a trasmettere all’ufficio acquisti eventuali ordinativi.

5.04 OBBLIGHI DEI RESPONSABILI ACQUISTI

• Provvedere senza ritardi agli ordinativi necessari senza discostarsi autono- mamente dalla scelta operata dalla commissione preposta.

126

TAVOLA 1

GESTIONE DEI D.P.I. ( TABELLE RIEPILOGATIVE)

PROPOSTA DI ACQUISTO : VALUTAZIONE PRELIMINARE AZIONE U.O. COMPETENTE RICHIESTA CON RELAZIONE SU RISCHI SPECIFICI

DIRIGENTE U.O. INTERESSATA

PARERI INDICATIVI SU D.P.I. NECESSARI E LORO REQUISITI MINIMI

SPP MC

PARERI INDACATIVI CIRCA LE ESIGENZE ERGONOMICHE E ADATTABILITA’ ALLE NECESSITA’ DEGLI UTILIZZATORI

SIOTA- RAPPRESENTANTI LAV.

INDAGINE DI MERCATO FARM. – APPROVV. E LOGISTICA ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

SPP- MC- SIOTA- Rapp.Lav. FARM. APPROVV. E LOGISTICA

SCELTA / ACQUISTO AZIONE U.O. COMPETENTE INDIZIONE GARA (secondo esito della valutazione prelim) APPROVV. E LOGISTICA SCELTA D.P.I. DA ACQUISTARE COMMISSIONE ESAMIN. ACQUISTO D.P.I. APPROVV. E LOGISTICA

CONSEGNA AZIONE U.O. COMPETENTE CONSEGNA D.P.I. ALL’U.O. UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI SICUREZZA

FARM. ACQ.

CONSEGNA AGLI OPERATORI TRAMITE SCHEDA FORNITURA (all. 1)

DIRIG. / PREPOSTO U.O.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE CIRCA IL SIGNIFICATO ED IL CORRETTO USO D.P.I.

DIRIG./PREPOSTO U.O. (eventuale collb. SPP. MC)

127

UTILIZZO AZIONE U.O. o SOGG. COMPETENTE

• Utilizzare i d.p.i. conformemente all’informazione o formazione ricevute;

• Aver cura dei d.p.i. messi a loro disposizione;

• Non apportarvi modifiche; • Sottoporsi , nei casi previsti per legge,

alla formazione o addestramento sull’uso dei d.p.i.

• Segnalare immediatamente, al soggetto indicato dal dirigente, qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei d.p.i. a loro disposizione.

LAVORATORI

• Effettuare controlli periodici circa l’efficienza dei d.p.i.;

• Vigilare sull’utilizzo puntuale e corretto dei d.p.i. in relazione alle direttive impartite e conformemente alle informazione date;

• Controllare frequentemente l’adeguatezza delle scorte e provvedere senza ritardi al puntuale reintegro delle stesse;

DIRIGENTE E PREPOSTO

• Controllare con periodicità mensile la situazione di magazzino al fine di provvedere in tempo utile a trasmettere all’ufficio acquisti eventuali ordinativi.

FARM.

• Provvedere senza ritardi agli ordinativi necessari senza discostarsi autono- mamente dalla scelta operata dalla commissione preposta.

ACQ.

128

ALL. 1 REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Prot. _________________ Viterbo, lì________________________ Oggetto: Fornitura D.P.I. Il sottoscritto , nella sua qualità di Dirigente ( cognome e nome)

del di _______________________________________________ (Servizio-reparto-u.o.) (specificare)

DICHIARA

di aver fornito al dipendente con la mansione di__________________ (cognome e nome) (specificare)

i sottoelencati D.P.I: D.P.I. TIPO E/O MARCA NUMERO E/O PAIA Il lavoratore è stato altresì informato che è suo preciso dovere aver cura dei dispositivi di protezione personali forniti, di non apportarvi modifiche, di utilizzarli nei modi e per le attività illustrate con……. ……………………………………………………………………………………………………………... ( specificare le modalità delle informazioni) e di segnalare con tempestività a ………………………………………………………………………….. (specificare il soggetto)

qualsiasi mancanza, difetto o inconveniente al riguardo. In caso di inadempienza saranno attivate le sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 30, comma 4 lettera d, del vigente C.C.N.L. e, nei casi più gravi possono trovare applicazione le sanzioni penali previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. PER RICEVUTA E PRESA VISIONE IL DIRIGENTE IL DIPENDENTE _________________________________ _________________________

129

REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

LA GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

130

GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO INDICE PARAGRAFO ARGOMENTO

1. PREMESSA 2. VERIFICA

3. INFORMAZIONE

4. COOPERAZIONE

5. COORDINAMENTO

6. PROCEDURE AZIENDALI

131

GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO

1.0 PREMESSA La materia relativa all’oggetto è regolamentata: Ø dalla Legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni e

regolamento di attuazione, per le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti (questo parte è già stata trattata nel capitolo della Gestione delle Infrastrutture,vedi anche il paragrafo 2.1 del presente capitolo);

Ø dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94 , così come integrato e modificato dal D.Lgs. 242/96, in ogni caso di affidamento di lavori all’interno dell’Azienda ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Il succitato art. 7 pone a carico del committente quattro obblighi distinti:

• Obbligo di verifica; • Obbligo di informazione • Obbligo di cooperazione • Obbligo di coordinamento

2.0- OBBLIGO DI VERIFICA (art. 7, comma 1 lettera a- …. Verifica, anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera) Detto obbligo ricade immancabilmente sul funzionario “responsabile del procedimento” che materialmente si occupa della gestione della gara di appalto. Questo obbligo consiste nell’accertamento preliminare circa le capacità delle ditte appaltatrici di gestire in sicurezza, verso i propri lavoratori ed i dipendenti aziendali, le attività oggetto dell’appalto. La suddetta verifica non può esaurirsi con la richiesta del solo certificato camerale ma deve essere finalizzata ad un monitoraggio indicativo circa l’affidabilità dell’impresa sotto l’aspetto sicurezza , per questo motivo è necessario richiedere anche il documento di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94 contenente tra l’altro:

• Il nominativo del responsabile del S.P.P.; • Il nominativo del medico competente ( ove previsto); • Il nominativo dei lavoratori che avranno accesso in azienda o nelle aree ad essa pertinenti,

corredato dalle singole posizioni contributive e assicurative; • una dichiarazione attestante l’avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori circa i rischi

specifici relativi alla attività esercitata. Qualora la ditta appaltatrice, trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 4 comma 11 del D.Lgs. 626/94, presenti la sola autocertificazione dovrà completare la stessa con le notizie sopra elencate.

132

3.0 INFORMAZIONI (art. 7, comma 1 lettera b,….. fornisce alle ditte appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività) Questo obbligo, anch’esso preliminare all’ingresso in ambienti o aree aziendali dei lavoratori delle ditte esterne, consiste nel fornire alle imprese appaltatrici tutte le informazioni circa i rischi esistenti negli ambienti in cui dovranno operare e circa le misure di prevenzione , protezione ed emergenza adottate dall’Azienda. Il puntuale assolvimento dell’obbligo in argomento si realizza nel modo che segue:

• Al momento dell’affidamento dell’appalto, il responsabile del procedimento dovrà trasmettere all’impresa appaltatrice l’opuscolo redatto a cura del S.P.P. Aziendale “ informazioni sui rischi presenti nell’Azienda Sanitaria di Viterbo per gli addetti alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi” relativo ai rischi generali e specifici esistenti nell’ambiente in cui si troveranno ad operare. Tali informazioni comprendono, in generale, anche le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione, ovviamente, ai rischi valutati.

• Al momento dell’ingresso nei singoli ambienti, luoghi di lavoro, per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto informazioni più dettagliate, comprendenti anche eventuali procedure formalizzate o prassi consolidate, saranno fornite direttamente dal Dirigente locale o da un preposto da lui indicato.

4.0 COOPERAZIONE ( art. 7, comma 2 lettera a , … i datori di lavoro committenti cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto) La cooperazione, fra i lavoratori di diverse imprese e nello svolgimento di un lavoro in uno stesso ambiente, è una prassi consolidata da tempo; questa si attua molto spesso attraverso l’uso promiscuo di impianti o attrezzature. L’art. 7 del D.Lgs. 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, impone che la cooperazione e collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, ma estese anche alla prevenzione dei rischi sul lavoro. Ai datori di lavoro (committenti ed appaltatori) viene inoltre richiesto di informarsi reciprocamente sull’andamento delle attività dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti alle interferenze fra i lavoratori di diverse imprese e all’uso comune di impianti ed attrezzature. Qualunque sia il sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

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5.0 COORDINAMENTO ( art 7, comma 2 lettera b, … i committenti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’attività complessiva. Art. 7 , comma 3, …. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) Con la nuova cultura della sicurezza, introdotta dal D.Lgs. 626/94, il committente non può più limitarsi ad una mera azione di “informazione” nei riguardi dell’appaltatore circa i rischi presenti nell’ambiente di lavoro trascurando poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. In base, quindi, al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94, il committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione. Emerge, in questo articolo, la chiara volontà del legislatore di determinare una più rilevante responsabilizzazione del committente nel rapporto con l’appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest’ultimo, sciogliendo, di fatto, qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità di “non ingerenza” del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio, sia per i dipendenti delle imprese appaltatrici che per i lavoratori aziendali e/o utenti, per la totale assenza di organizzazione delle imprese contemporaneamente presenti. 6.0 PROCEDURE AZIENDALI Per motivi di opportunità sono stati distinti gli appalti per lavori pubblici ( attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti) da quelli di fornitura di servizi. Tale distinzione si è resa necessaria perché, ai fini della sicurezza, le sopra indicate attività sono regolamentate da normative diverse. 6.1 NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I LAVORI PUBBLICI

• Legge 11 febbraio 1994, n° 109; • D.Lgs. 14 agosto 1996, n° 494; • Legge 18 novembre 1998, n° 415; • D.Lgs. 19 novembre 1999, n° 528; • D.P.R.21 dicembre 1999, n° 554.

Le procedure aziendali relative a tale materia, come accennato nella premessa al capitolo in argomento, sono state ampiamente trattate in altra parte del presente documento.

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6.2 FORNITURE DI SERVIZI Gli adempimenti previsti ed il significato degli stessi sono stati illustrati nei paragrafi precedenti del presente capitolo; di seguito vengono invece descritte le modalità con le quali si deve ottemperare agli obblighi previsti nonché le uu.oo. o i soggetti sui quali incombe il dovere adempiere ai relativi precetti. Obbligo di verifica Per un puntuale adempimento dell’obbligo in argomento è necessario richiede ed ottenere dalla ditta appaltatrice, prima che abbia inizio l’attività oggetto dell’appalto, la documentazione specificata al paragrafo 1.1 del presente capitolo. Il Dirigente dell’U.O. che formalizzerà il contratto di appalto deve dare precise disposizioni agli eventuali propri collaboratori cui sarà affidata la “responsabilità del procedimento” al fine di soddisfare al precetto in argomento. Si precisa che gli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 626/94 prevedono la responsabilità e le sanzioni per l’inadempienza all’obbligo in argomento sia a carico del dirigente che del preposto (responsabile del procedimento). Obbligo di informazioni Contestualmente agli adempimenti di verifica, appena trattati, il Dirigente o il Responsabile del Procedimento di affidamento dell’appalto dovrà trasmettere alla ditta appaltatrice copia dell’opuscolo “ informazioni sui rischi presenti nell’Azienda Sanitaria di Viterbo per gli addetti alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi”nonché comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale la denominazione della ditta appaltatrice e l’oggetto dell’appalto affidatole. Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, portato così a conoscenza dei fatti e affinché gli obblighi legislativi non si esauriscano in una mera corrispondenza cartacea in special modo per appalti a lungo termine e/o che interessano più uu.oo., dovrà fissare un incontro con i responsabili della ditta appaltatrice nel quale saranno esaminati e discussi i rispettivi documenti di sicurezza, in relazione alla specificità dei lavori oggetto dell’appalto ed alle uu.oo. interessate. Nell’occasione saranno formalizzate eventuali procedure non riportate nell’opuscolo informativo. A tale incontro, se previsto in relazione ai rischi specifici, dovrà partecipare anche il coordinatore dell’u.o. Medici Competenti o un suo delegato. Per quanto attiene, invece, le situazioni di rischio particolari o contingenti presenti nel contesto della esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, le informazioni dettagliate saranno fornite direttamente dal Dirigente locale o da un preposto da lui indicato. Obblighi di Cooperazione e Coordinamento Detti compiti saranno affidati ai Dirigenti delle uu.oo. interessate dall’appalto o ai preposti all’uopo individuati. Tenendo peraltro presente che agli obblighi sin qui descritti va aggiunto anche quello di assicurare un controllo (vigilanza) sul puntuale assolvimento di quanto riportato nel capitolato d’appalto, si ritiene opportuno, anche al fine di evitare al massimo dispersione di risorse umane e organizzazioni di attività parallele, affidare ai soggetti incaricati del controllo in argomento anche la vigilanza circa il puntuale assolvimento agli obblighi di cooperazione e coordinamento mediante specifici quesiti riportati nella check list che i soggetti incaricati debbono periodicamente riempire.

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TABELLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTO AZIONE SOGGETTO RESP. VERIFICA

Accertamento preliminare delle capacità tecnico professionali della ditta appaltatrice ( con la richie- sta della documentazione indicata al par. 1.1)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INFORMAZIONE

• trasmissione preventiva dell’apposito opuscolo redatto dal S.P.P.

(informazioni generiche) • informazioni dettagliate

al momento dell’accesso ai singoli luoghi di lavoro

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE O PREPOSTO U.O.

COOPERAZIONE COORDINAMENTO

Uso promiscuo di impian- ti attrezzature o servizi; Informazione reciproche su rischi specifici; Cooperazione per l’attua- zione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.

DATORE DI LAVORO O PREPOSTO DITTA APPALTATRICE E DIRIGENTE / PREPOSTO U.O. INTERESSATA

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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PREMESSA L’Azienda Sanitaria di Viterbo riconosce l’importanza fondamentale del processo di valutazione dei rischi quale strumento di conoscenza e di identificazione delle criticità per avviare tutte le conseguenti azioni tese al miglioramento dei livelli di sicurezza e salute. Il processo di valutazione contribuisce alla programmazione degli interventi organizzativi, tecnologici e procedurali a livello aziendale. E’ fondamentale, quindi, svolgere una attività in grado di fornire le giuste informazioni per progettare e attuare interventi in grado di affrontare in modo mirato gli aspetti maggiormente significativi che possano favorire in modo rilevante le condizioni di sicurezza. A tal fine la valutazione dei rischi è stata programmata in Azienda, non solo per dar seguito ad un dettame di legge, ma per disporre di uno strumento realmente operativo in grado di fornire indicazioni di cui si necessita per realizzare interventi che concretamente portino a significativi miglioramenti. Per questi motivi la valutazione dei rischi viene effettuata tramite un lavoro di gruppo che vede protagonisti: Ø il Servizio Prevenzione e Protezione e i Medici Competenti; Ø i soggetti che, nell’organigramma aziendale, hanno il compito di organizzare il lavoro; Ø i lavoratori ed i loro rappresentanti; Ø specialisti in grado di dare i contributi tecnico scientifici necessari.

PROGRAMMAZIONE DELLA VALUTAZIONE La programmazione della valutazione dei rischi avviene secondo le seguenti metodologie: Ø annualmente viene concordato a livello aziendale un piano di valutazione dei rischi, secondo criteri

di priorità che tengono conto anche della programmazione generale in Azienda; lo strumento tramite il quale viene discussa e delineata annualmente la programmazione della valutazione è il Gruppo di Riferimento Aziendale per la Sicurezza (GRAS);

Ø al di fuori delle attività programmate, la valutazione dei rischi viene effettuata su richiesta da parte di dirigenti, preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; le richieste vengono evase rispettando criteri di priorità;

Ø l’Azienda riconosce all’analisi statistica del fenomeno infortunistico uno strumento fondamentale di conoscenza che contribuisce alla valutazione dei rischi lavorativi; annualmente viene elaborata dal SPP una relazione a riguardo alla quale viene data ampia diffusione.

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE La valutazione dei rischi viene effettuata in Azienda, coinvolgendo di regola tutti i soggetti che possono dare contributi importanti ai fini sia della conoscenza del fenomeno, sia allo studio delle misure più opportune di prevenzione e protezione da attuare. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono consultati una volta operativi (dopo che hanno ricevuto una formazione adeguata). In tal senso, a seconda della tipologia di problematica da affrontare e della portata dell’intervento, vengono seguite le seguenti metodologie: Ø attivazione dei Gruppi di Lavoro per la Sicurezza, coordinati dal Servizio Prevenzione e Protezione

(vedi capitolo relativo), che hanno trai loro compiti anche quello della valutazione dei rischi;

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Ø interventi del Servizio Prevenzione e Protezione con la collaborazione, ove necessario, del Medico Competente; ad alcune fasi della valutazione partecipano i dirigenti, i preposti e i lavoratori delle unità operative interessate;

Sinteticamente, la valutazione dei rischi viene effettuata secondo le seguenti fasi: Ø FASE CONOSCITIVA: acquisizione di dati e informazioni sull’ambiente di lavoro, sui materiali, su

elementi e composti chimici, sugli agenti fisici e biologici, sui processi lavorativi, sul fenomeno infortunistico e sullo stato di salute dei lavoratori;

Ø FASE VALUTATIVA: valutazione dei rischi e valutazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché individuazione degli operatori esposti;

Ø FASE PROGETTUALE: studio delle misure tecniche, organizzative e procedurali, di prevenzione e protezione concretamente attuabili per migliorare i livelli di sicurezza salute;

Ø FASE PROGRAMMATORIA: programmazione della attuazione delle misure individuate.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI L’azienda Sanitaria di Viterbo adotta criteri di valutazione dei rischi che sono esplicitati su un apposito Documento “CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” a cura del Servizio Prevenzione e Protezione.

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE All’esito della valutazione dei rischi viene emesso un Documento che viene distribuito a tutti i soggetti interessati. Il Documento viene aggiornato periodicamente a seconda di eventuali modifiche o evoluzioni dei rischi.

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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PREMESSA L’ASL di Viterbo, nella convinzione che l’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di sicurezza e salute costituiscono uno strumento decisivo per la realizzazione del modello di prevenzione indicato dal D.Lgs. 626/94, le ha inserite come parte integrante della strategia generale dell’Azienda, al pari della valutazione dei rischi lavorativi. L’Azienda considera la valorizzazione delle risorse umane nel campo dell’igiene e della sicurezza come un processo dinamico che affianca le scelte organizzative e tecnologiche aziendali. Nella convinzione della straordinaria importanza e della grande ricaduta sull’organizzazione e sui comportamenti dei singoli, l’Azienda ha inserito le attività e gli eventi di informazione, formazione e addestramento, in un piano generale coordinato che cammina di pari passo con la valutazione dei rischi lavorativi e con la crescita organizzativa e tecnologica dell’Azienda stessa. Detto piano generale tiene conto altresì di criteri di priorità anche al fine di rendere più proficuo il processo di crescita della cultura della sicurezza a tutti i livelli della organizzazione aziendale. SOGGETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Ø Propone i programmi di informazione e formazione; Ø Partecipa alle attività formative; Ø Coordina eventi formativi; Ø Fornisce ai lavoratori, ai dirigenti ed ai preposti le informazioni secondo i seguenti canali principali:

o In occasione di riunioni, incontri, ecc…; o In occasione di interventi nei luoghi di lavoro durante la valutazione dei rischi, a seguito di

infortunio, su richiesta, ecc….; o Durante i corsi di informazione e formazione.

Le informazioni riguardano: o I contenuti delle norma di igiene e sicurezza; o I ruoli ed i compiti dei soggetti ai vari livelli della organizzazione aziendale; o Il Servizio Prevenzione e Protezione; o I rischi generali connessi con l’attività dell’Azienda in generale; o I rischi specifici connessi con lo svolgimento delle attività lavorative; o Le misure di prevenzione e sicurezza per far fronte ai fattori di rischio.

IL MEDICO COMPETENTE Ø Collabora alle attività di informazione e formazione e partecipa alle iniziative formative; Ø Nel corso della effettuazione degli accertamenti preventivi e periodici, nonché nel corso dei

sopralluoghi, provvede a fornire le informazioni ai lavoratori.

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L’ESPERTO QUALIFICATO Ø Collabora alle attività di informazione e formazione e partecipa alle iniziative formative; Ø Provvede a fornire informazioni ai lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione

limitatamente ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. DIRIGENTI E PREPOSTI Garantiscono che gli operatori che fanno parte delle rispettive Unità Operative e che, comunque, sono inseriti nei rispettivi programmi di lavoro prendendo le necessarie direttive operative, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al rispettivo posto di lavoro ed alle rispettive mansioni. SPECIALISTI Alle iniziative di formazione e addestramento in materia di sicurezza e salute possono venire chiamati a partecipare, in qualità di docenti, specialisti in determinate materie o in determinati settori tecnologici. L’Azienda ha in organico vari specialisti ed esperti che collaborano sia alle attività di valutazione dei rischi, che a quelle di formazione e addestramento in materia di sicurezza e salute. Nel caso si ravvisi la necessità, verrà fatto ricorso a specialisti esterni. Un caso particolare è rappresentato dall’utilizzo di professionalità facenti parte di ditte esterne fornitrici all’ASL di beni e/o servizi acquistati. In questo caso si ritiene opportuno affidare la necessaria formazione e addestramento sull’utilizzo corretto ed in sicurezza di detti beni e/ servizi da parte del personale dipendente ASL alla stessa ditta fornitrice, in quanto in possesso di tutto il bagaglio necessario di conoscenze tecniche e procedurali. La formazione e l’addestramento vanno effettuati sotto il controllo e la responsabilità dei dirigenti ed i preposti delle rispettive Unità Operative. Sarà necessario documentare la avvenuta formazione e addestramento (attestato di partecipazione).

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CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE Il D. Lgs. 626/94 attribuisce alla Formazione un ruolo fondamentale, di importanza strategica nella prevenzione. Il S.P.P. dell’ ASL VT, nell’ esplicare la propria azione tesa al miglioramento costante delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, ha recepito in pieno la nuova ottica apportata dal citato Decreto, dedicando particolare attenzione alle attività di informazione/formazione e addestramento. In particolare, i criteri utilizzati nella progettazione dei Corsi sono i seguenti: - le priorità scaturiscono coordinando gli esiti della valutazione dei rischi effettuata e l’ esame degli infortuni realmente verificatisi nella nostra Azienda; - nel delineare tempi e modi di effettuazione dei Corsi, di norma si fa riferimento alle indicazioni scaturite in seno ai vari Gruppi di Lavoro appositamente individuati ed ai quali partecipano rappresentanti dei vari profili professionali interessati; - la partecipazione dei lavoratori ai Corsi viene stabilita in maniera tale da non interferire nella articolazione del servizio a cui sono assegnati, interessando preventivamente Dirigenti e Preposti delle UU.OO. interessate; - per motivi volti a razionalizzare le risorse ed a raggiungere più facilmente gli obiettivi sperati, l’attività di formazione viene normalmente rivolta a gruppi omogenei di lavoratori; - i criteri di qualità utilizzati sono rispondenti agli standards richiesti, e precisamente: Ø analisi della domanda e dei bisogni formativi dei partecipanti Ø definizione di obiettivi chiari, realistici e misurabili Ø adozione di metodi didattici efficaci e adeguati agli obiettivi, alle persone ed alle risorse

disponibili, nonché di insegnanti qualificati Ø valutazione dei risultati raggiunti in termini di apprendimento Ø valutazione del Corso da parte dei partecipanti

Inoltre, poiché la qualità della formazione, fondata sui criteri sopra elencati rappresenta una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente a garantire l’ effettivo raggiungimento degli obiettivi per i quali la formazione stessa viene messa in atto, grande attenzione viene rivolta a quella che si può definire come utilita’ della formazione. Per poter essere “utile” alla persona, all’ azienda, alla societa’, etc., la “qualità” sopra descritta non deve essere disgiunta dalla concreta possibilita’ di incidere sulla sicurezza e sulla salute. E’ per questo che l’ impronta data ai Corsi è rivolta ad una evoluzione dei comportamenti, che passa attraverso la promozione di una diversa “cultura” della sicurezza, l’ apprendimento di nuove conoscenze, il miglioramento delle capacità relazionali (soprattutto in ambiti in cui la sicurezza dell’ ambiente di lavoro dipende dal buon comportamento di ciascuno). Per ottenere una concreta attuazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia e di conseguenza un reale miglioramento delle condizioni di lavoro, quindi, la strategia che viene messa in atto è quella di coinvolgere i lavoratori quanto più direttamente possibile, (quasi sempre sono direttamente rappresentati in seno all’ équipe dei docenti), proponendo un modello formativo che preveda forme di apprendimento concreto, in stretta correlazione con l’ attività giornalmente svolta e quindi con i problemi che da essa scaturiscono.

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Con ciò riteniamo di stimolare i lavoratori stessi ad assumersi consapevolmente quel “ruolo attivo” che il D.Lgs. 626//94 affida loro, anche perché la misura dell’ utilità della formazione è data dal grado di autonomia dei lavoratori e dalla loro capacità di contribuire alla soluzione dei problemi.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’INFORMAZIONE, DELLA FORMAZIONE E DELL’ADDESTRAMENTO INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERMANENTE da parte di DIRIGENTI E PREPOSTI Rappresenta tutta quella serie di attività di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e salute nei confronti del personale, che le disposizioni legislative affidano al controllo e alla responsabilità del dirigente e del preposto. Tali attività erano previste anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 626/94 in quanto obblighi contenuti anche in leggi precedenti. Con l’entrata in vigore del citato decreto, l’Azienda ha provveduto alla razionalizzazione ed al potenziamento di tali attività. In particolare i dirigenti ed i preposti devono assicurare che ciascun lavoratore riceva la necessaria informazione, formazione e, ove previsto o se necessario, addestramento ai fini della sicurezza e della salute su: Ø Rischi, Ø Misure di prevenzione e procedure operative da adottare, Ø Uso corretto di ambienti, impianti, attrezzature, sostanze e preparati chimici, dispositivi di

protezione individuale. Tali attività debbono essere attivate: Ø Prima dell’affidamento al lavoratore della mansione specifica, Ø Nel caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi, Ø In caso di evoluzione dei rischi lavorativi, Ø In caso di insorgenza di nuovi rischi lavorativi. I dirigenti ed i preposti possono chiedere consulenza al Servizio Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e all’Esperto Qualificato per lo svolgimento di queste attività. Per la formazione e l’addestramento sull’uso di attrezzature, macchinari, impianti, dispositivi, i dirigenti ed i preposti possono chiedere la collaborazione di specialisti delle ditte fornitrici. L’addestramento sarà previsto: Ø Per i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature e dispositivi che richiedono conoscenze e

responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici anche in relazione a quelli causati ad altre persone;

Ø Per l’uso di dispositivi di protezione individuale appartenenti alla terza categoria ai sensi del D.Lgs 475/92 (protezione vie respiratorie, protezione da radiazioni ionizzanti, protezione da chemioterapici antiblastici, ecc..);

Ø Per i lavoratori incaricati delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti.

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INFORMAZIONE PERMANENTE da parte del SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, del MEDICO COMPETENTE, dell’ESPERTO QUALIFICATO Rappresenta l’informazione permanete in materia di sicurezza e salute che questi organismi svolgono nei confronti di tutti gli operatori dell’Azienda, in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia. CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO La programmazione dell’effettuazione dei corsi di formazione per la sicurezza tiene conto dei seguenti elementi: Ø Stato di avanzamento della valutazione dei rischi lavorativi e necessità di rendere coerente l’attività

di formazione con i relativi risultati; Ø Criteri di priorità scaturiti dalla valutazione dei rischi; Ø Armonizzazione con la programmazione generale dell’attività di formazione in Azienda; Ø Rispetto degli obiettivi strategici generali dell’Azienda. CORSI DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI La formazione e l’aggiornamento dei dirigenti responsabili di unità operative in materia di sicurezza e salute vengono ritenuti importanti proprio in considerazione del ruolo essenziale che tali figure svolgono nella organizzazione della prevenzione in Azienda, ed in particolare: Ø Per la valutazione i contenuti delle nuove normative in modo che possano impostare correttamente le

strategie concernenti l’organizzazione in sicurezza dei processi lavorativi; Ø Per contribuire attivamente al processo di valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure

di prevenzione e protezione; Ø Per adempiere correttamente al loro obbligo di informazione e formazione nei confronti dei

lavoratori. Per queste ragioni è stato deciso di iniziare l’attività formativa proprio dai dirigenti. CORSI DI FORMAZIONE PER I PREPOSTI La formazione e l’aggiornamento dei preposti è considerata importante al pari di quella dei dirigenti. Per questa ragione subito dopo CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI Dai risultati della valutazione dei rischi risultano settori lavorativi nei quali si ritiene opportuno affiancare all’opera di informazione e formazione svolta dai dirigenti e dai preposti, corsi di formazione appositamente progettati. Detti corsi vengono programmati in modo da coordinarsi con i risultati della valutazione dei rischi per rendere più efficace l’opera di riduzione dei rischi e di miglioramento costante dei livelli di sicurezza e salute. Nell’Azienda si individuano almeno i seguenti rischi particolari per i quali si ritiene comunque necessaria la progettazione di attività formative mirate: Ø Esposizione ed agenti biologici; Ø Esposizione a chemioterapici antiblastici; Ø Esposizione ad agenti chimici pericolosi; Ø Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;

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Ø Addetti alla movimentazione dei carichi e dei pazienti; Ø Addetti a videoterminali; Ø Esposizione a radiazioni ionizzanti; Ø Esposizione a radiazioni non ionizzanti (laser, onde elettromagnetiche,…..). CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER I LAVORATORI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI In attuazione dell’art.7 del Decreto 10 marzo 1998, l’Azienda assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX. CORSI DI FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Una volta designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sarà opportuno provvedere ad una loro adeguata formazione per metterli in grado di assolvere al meglio ai loro compiti fondamentali per la completa applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94. Si prevede quindi di progettare e realizzare opportuni corsi di formazione mirati a queste specifiche professionalità nel rispetto del Decreto 16 gennaio 1997 (serie generale – n.27) che individua i contenuti minimi della formazione e la durata minima dei corsi.

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INFORMAZIONE FORMAZIONE

ADDESTRAMENTO PERMANENTE

da parte di DIRIGENTI E

PREPOSTI

INFORMAZIONE da parte

SPP-MC-EQ

COLLABORAZIONE

SPP-MC-EQ

CORSI DI FORMAZIONE (E ADDESTRAMENTO)

PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA’ DI

INFORMAZIONE FORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

Ø PER DIRIGENTI Ø PER PREPOSTI Ø PER LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI

PARTICOLARI Ø PER LAVORATORI INCARICATI

DELLA PREVENZIONE INCENDI Ø PER I RAPPRESENTANTI DEI

LAVORATORI PER LA SICUREZZA

147

REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

LA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

148

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

DOCUMENTO Gestione e Revisione Chi è tenuto a conoscerlo DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 4 D.Lgs. 626/94)

Il Direttore Generale, tramite il S.P.P.,

• tutti i dirigenti direttamente o indirettamente interessati al rischio valutato ;

• medici competenti • rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza. RISULTATI DELLE MISURAZIONI DEGLI AGENTI CHIMICI , FISICI E BIOLOGICI

Il S.P.P. e i GRUPPI DI LAVORO all’uopo istituiti;

• Dirigenti dei Servizi o UU.OO. interessate;

• Medici Competenti • RR.LL.SS.

PIANI DI EMERGENZA INCENDIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI

Direttore Sanitario del Presidio con il quale collaborano tutte le figure che fanno parte del Piano, ciascuno per quanto di competenza.

• Dirigenti e Preposti UU.OO. interessate

• Dirigente U.O.Immobili e Tecnologie

• Squadre di Emergenza • personale che nel piano ha un ruolo

attivo • SPP • VV.F. territorialmente competenti

CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI NULLA OSTA PROVVISORI

U.O. Immobili e Tecnologie

• I Direttori Sanitari • Dirigenti delle strutture interessate • Il S.P.P.

LIBRETTI DI OMOLOGAZIONE (ENPI-ANCC-ISPESL) ATTREZZATURE E IMPIANTI

UU.OO. Approvvigionamenti e Logistica e Immobili e Tecnologie, ognuno per le proprie rispettive competenze,

• I Responsabili ed i Preposti dei Servizi o UU.OO. nei quali l’apparecchio o l’impianto di cui trattasi costituisce attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 626/94.

• SPP VERBALI DI VERIFICA ATTREZZATURE (art.35,comma4-quater- Allegato XIV D.Lgs. 626/94)

U.O. Approvvigionamenti e Logistica e U.O. Immobili e Tecnologie, ognuno per le proprie rispettive competenze,

• I Responsabili ed i Preposti dei Servizi o UU.OO. nei quali l’apparecchio o l’impianto di cui trattasi costituisce attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 626/94.

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DOCUMENTO Gestione e Revisione Chi è tenuto a conoscerlo VERBALI DI VERIFICA: • Impianti di messa a

terra • Impianti di

protezione contro le scariche atmosferiche

• Impianti elettrici in luoghi pericolosi

UU.OO. Immobili e Tecnologie, che dovrà provvedere anche alla richieste delle previste verifiche periodiche.

• I Responsabili ed i Preposti dei Servizi o UU.OO. nei quali l’apparecchio o l’impianto di cui trattasi costituisce attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 626/94.

PROGETTI DI LUOGHI O POSTI DI LAVORO E DI IMPIANTI

U.O. Immobili e Tecnologie

• I responsabili dei Servizi o UU.OO. cui i luoghi o posti di lavoro sono destinati,

• SPP

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DA PARTE DI INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI , MACCHINE O ALTRI MEZZI TECNICI

U.O. Immobili e Tecnologie o U.O. Approvvigionamenti e Logistica a seconda delle rispettive competenze.

• I Responsabili ed i Preposti dei Servizi o UU.OO. nei quali l’apparecchio o l’impianto di cui trattasi costituisce attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 626/94.

VERBALI DI PRESCRIZIONE, DI DISPOSIZIONE, DI DIFFIDA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Il S.P.P. , in quanto delegato a rappresentare il Direttore Generale per gli obblighi connessi alla presa in carico degli atti in argomento, alla tenuta del relativo scadenzario, alla redazione di eventuali richieste di proroga o invio di memorie scritte o quant’altro ritenuto necessario.

• La Direzione Aziendale • I responsabili dei Servizi o UU.OO.

comunque interessate al problema rilevato o alla risoluzione dello stesso;

• I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

• I Medici Competenti

VERBALI DELLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il S.P.P. per conto del Direttore Generale

Tutti i partecipanti di diritto alla riunione: • Direttore Generale • R.S.P.P. • Medici Competenti • RR.LL.SS. • Esperto Qualificato oltre ad eventuali altri soggetti chiamati a partecipare in rappresentanza di uno dei membri di diritto o per altri motivi.

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DOCUMENTO Gestione e Revisione Chi è tenuto a conoscerlo ATTESTAZIONE DELLA AVVENUTA FORMAZIONE O ADDESTRAMENTO

Il dirigente e il preposto del Servizio o U.O. relativo ai dipendenti formati.

• RR.LL.SS. • SPP • Medico Competente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI MARCATI “CE”

• dirigenti e preposti dei Servizi o UU.OO. nelle quali il prodotto in argomento viene conservato, manipolato o utilizzato.

• U.O. Approvvigionamenti e Logistica

• SPP

LIBRETTI DI ISTRUZIONE PER L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 37, D.Lgs. 626/94 - DPR 459/96 )

• dirigenti e preposti dei Servizi o UU.OO. nelle quali l’attrezzatura viene utilizzata,

• U.O. Approvvigionamenti e Logistica o U.O. Immobili e Tecnologie, a seconda delle competenze

• Operatori dei Servizi o UU.OOO. ove l’attrezzatura trova impiego.

• SPP • RR.LL.SS.

ISTRUZIONI PER L’USO DEI DISPOSITIVI MEDICI (D.Lgs. 46/97 )

• dirigenti e preposti dei Servizi o UU.OO. nelle quali il prodotto in argomento viene conservato o utilizzato.

• U.O. Ingegneria Clinica o U.O. Farmacia a seconda delle competenze

• Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove il dispositivo trova impiego.

• SPP • RR.LL.SS.

ISTRUZIONI PER L’USO DEI DISPOSITIVI MEDICO –DIAGNOSTICI IN VITRO (D.Lgs. 332/00)

• dirigenti e preposti dei Servizi o UU.OO. nelle quali il prodotto in argomento viene conservato o utilizzato.

• U.O. Farmacia

• Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove il dispositivo trova impiego.

• SPP • RR.LL.SS.

SCHEDE DI SICUREZZA AGENTI CHIMICI (D.Lgs. 25/02-52/97 e 285/98)

• dirigenti e preposti dei Servizi o UU.OO. nelle quali il prodotto in argomento viene conservato o utilizzato.

• U.O. Approvvigionamenti e Logistica o U.O. Farmacia a seconda delle competenze

• Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove l’agente trova impiego.

• SPP • RR.LL.SS.

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DOCUMENTO Gestione e Revisione Chi è tenuto a conoscerlo NOTE INFORMATIVE DEL FABBRICANTE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (all.II D.Lgs. 475/92)

• dirigenti o preposti dei Servizi o UU.OO. nelle quali il dispositivo in argomento viene conservato o utilizzato.

• U.O. Approvvigionamenti e Logistica

• U.O. Farmacia

• Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove il dispositivo trova impiego.

• SPP • Medico Competente • Esperto Qualificato • RR.LL.SS.

VERBALI DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ALL’UTILIZZATORE

• Il Dirigente e il Preposto del Servizio o UU.OO. interessata,

• Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. nei quali detti D.P.I. vengono utilizzati,

• SPP • Medico Competente • RR.LL.SS.

PROCEDURE DI SICUREZZA

• Il Dirigente e il Preposto del Servizio o UU.OO. interessata,

• Operatori direttamente o indirettamente interessati;

• S.P.P. • Medici competenti, • RR.LL.SS. • se necessario, i responsabili delle

ditte appaltatrici, che hanno propri dipendenti nei luoghi o aree interessate dalle procedure in parola,

• se necessario, con apposita segnaletica essenziale, anche gli utenti o visitatori delle strutture.

GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA

• Il medico competente • Dirigente e Preposto del

Servizio o UU.OO. del lavoratore interessato;

• Il Dirigente o il Preposto del Servizio o UU.OO. interessata

• Il diretto interessato; • Il U.O. Risorse Umane

CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO

Il medico competente • Il diretto interessato (può accedere al contenuto)

• Il personale medico dell’Organo di Vigilanza, su precisa delega dell’Autorità Giudiziaria;

REGISTRO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (art.70 D.Lgs. 626/94)

Il medico competente • I lavoratori interessati; • Il Servizio di Prevenzione e

Protezione; • I rappresentati dei lavoratori per la

sicurezza.

REGISTRO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 3 OVVERO 4 (art. 87, D.Lgs. 626/94)

Il medico competente • I lavoratori interessati; • Il Servizio di Prevenzione e

Protezione; • I rappresentati dei lavoratori per la

sicurezza

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REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

DOCUMENTO GENERALE

DI SICUREZZA

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GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

1.0 PREMESSA L’Azienda, in considerazione della complessità dei propri compiti istituzionali, dell’entità del proprio organico e della localizzazione su l’intero territorio provinciale di proprie strutture o servizi, ritiene necessario delegare all’U.O. S.P.P. il compito di rappresentare la Direzione Strategica nei rapporti con l’Organo di Vigilanza, così come definito all’art. 1 lettera b) del D.Lgs. 758/94. 2.0 GESTIONE DEI RAPPORTI La gestione dei rapporti tra Azienda ed Organo di Vigilanza, basate nel più assoluto rispetto dei singoli ruoli, funzioni e compiti istituzionali, è articolata secondo le procedure appresso indicate:

• I Tecnici del Dipartimento di Prevenzione richiedono la presenza di un operatore dell’U.O. S.P.P. nell’ambito degli accessi in ambienti ASL per attività di verifica, controllo o vigilanza;

• Qualora il sopralluogo o accesso è effettuato da Enti o Funzionari “esterni” alla ASL (VV.F.- ISPESL- NAS- ARPA, VV.UU. ecc…) sarà il Responsabile del Servizio o U.O. interessato a richiedere l’intervento di operatori S.P.P. ;

• Gli operatori dell’U.O. S.P.P. garantiscono la loro reperibilità ( H 24) anche per assolvere ai citati compiti d’istituto;

• Gli operatori dell’U.O. S.P.P hanno la delega per la presa in carico di eventuali prescrizioni, disposizioni, ordinanze e verbali in genere riferiti a presunte violazioni in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro;

• La presenza, nel corso delle ispezioni, di operatori dell’S.P.P. è finalizzata per rappresentare e garantire l’Azienda ma non deve in nessun modo essere di ostacolo alle attività ispettive.

• Qualora , a seguito di infortunio, l’intervento dell’operatore S.P.P. dovesse precedere quello dell’Organo di Vigilanza il primo obiettivo dovrà essere quello di evitare ulteriori pericoli o rischi per i dipendenti, utenti, visitatori e raccogliere quante più informazioni possibili al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio. In nessun modo si dovrà intervenire su macchine e impianti o modificare lo stato dei mezzi o luoghi correlati con l’infortunio.

• L’ operatore S.P.P. non ha titolo per assistere ad eventuali sommarie informazioni raccolte dall’Organo di Vigilanza ma ha facoltà di chiedere che vengano trascritte a verbale eventuali dichiarazioni sue o di altre persone a conoscenza di fatti o circostanze inerenti all’infortunio/ malattia professionale o che vengano acquisiti formalmente agli atti documenti o quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa dell’Azienda;

• Il Responsabile del S.P.P. deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, alla Direzione Generale copia di quanto rilasciato dall’Organo di Vigilanza ( prescrizioni, disposizioni, ordinanze, ecc..) e concordare con la stessa le azioni conseguenti;

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• Il responsabile del S.P.P. nomina uno o più collaboratori quali, Responsabili del Procedimento, affinché istituiscano uno scadenzario dei “sospesi con l’Organo di Vigilanza” e seguano gli atti sino all’avvenuto adempimento o alla naturale conclusione di quanto “restato in sospeso”;

• Detti Responsabili del Procedimento controllano le varie scadenze, curano i rapporti con

eventuali altri Servizi o UU.OO. direttamente interessati ( Immobili e Tecnologie, Approvvigionamenti e Logistica, ecc…), provvedono, per tempo, a redigere e sottoporre alla firma del D.G. eventuali richieste di proroghe, ricorsi in opposizione, memorie scritte ecc… ;

• Il nominativo del Responsabile del Procedimento, relativo ad ogni singola pratica aperta, deve essere notificato all’Organo di Vigilanza interessato;

• L’organo di Vigilanza, di conseguenza, notifica a detti Responsabili del Procedimento ogni atto

relativo alla fattispecie in precedenza trattata, fatte salve le situazioni che, ai sensi di legge, richiedono una diversa procedura.

• Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ed il Responsabile dell’U.O. S.P.P.

formalizzano un protocollo corretto ed idoneo e impartiscono precise direttive al fine di una puntuale attuazione delle presenti procedure operative.