REGIONE CALABRIA · - la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione...

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REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)(ai sensi dell’art. 1-bis della L. 365/2000, dell’art.17 Legge 18 maggio 1989

n. 183, dell’art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267)

NORME DI ATTUAZIONEE

MISURE DI SALVAGUARDIA

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALIParte I – Soggetti, finalità e contenuti

Art. 1 (Finalità).Art. 2 (Aggiornamento e pubblicità del PAI).Art. 3 (Ambito territoriale di applicazione).Art. 4 (Ambito giuridico di applicazione e soggetti destinatari).Art. 5 (Effetti giuridici).Art. 6 (Elaborati del PAI).

Parte II - Metodologia del PAI

Art. 7 (Metodologia del PAI) ...................................................................................................... .Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera) ................................................................. .Art. 9 (Aree pericolose) .............................................................................................................. .Art. 10 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di frana) ............................................... .Art. 11 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo d’inondazione).Art. 12 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di erosione costiera) ............................ .Art. 13 (Compatibilità delle attività estrattive) ............................................................................. .Art. 14 (Interventi) ........................................................................................................................ .Art. 15 (Attività di monitoraggio e controllo) .............................................................................. .

TITOLO II – NORME SPECIFICHEParte I - Assetto geomorfologico

Art. 16 (Disciplina delle aree a rischio R4 e delle aree in frana ad esse associate).Art. 17 (Disciplina delle aree a rischio R3 e delle aree in frana ad esse associate) ...................... .Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse associate).Art. 19 (Ulteriore disciplina delle aree con pericolo di frana) ...................................................... .Art. 20 (Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana).

Parte II - Assetto Idraulico

Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R4) ......................................................... .Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3) ......................................................... .Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R2, R1) .................................................... .Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione) ....................................... .Art. 25 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione).Art. 26 (Verifica di compatibilità dei progetti ).

TITOLO III - ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA

Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera) ........................................................ .Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera) ................................................. .

TITOLO IV – PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 29 (Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio) ............................................... .Art. 30 (Interventi di difesa dalle frane, dalle inondazioni e dall’erosione costiera delle reti

infrastrutturali) ................................................................................................................ .

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Norme di Attuazione

TITOLO IPRINCIPI GENERALI

Parte ISoggetti, finalità e contenuti

Art. 1 (Finalità)1. Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore

di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e dipianificazione mediante il quale l’Autorità di Bacino Regionale della Calabria (in seguitodenominata ABR), pianifica e programma le azioni e le norme d’uso finalizzate allasalvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.

2. Il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio di competenza dell’ABR adeguati livelli disicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo difrana, l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, el’assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera.

3. Le finalità del PAI sono perseguite mediante:

- l’adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali;

- la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni didissesto considerati;

- la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo inrelazione al diverso livello di rischio;

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché allatutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazionedelle aree degradate;

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, chedeterminino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delleinfrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recuperodelle caratteristiche naturali del terreno;

- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua;

- la definizione dei programmi di manutenzione;

- l’approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio;

- la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri conparticolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.

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Art. 2 (Aggiornamento e pubblicità del PAI)1. E’ espressamente previsto, da parte dell’ABR, il periodico aggiornamento del PAI in termini sia

di conoscenza sia di approfondimenti specifici trattandosi di uno strumento dinamico dellapianificazione di bacino. L’ABR è delegata all’elaborazione dei successivi aggiornamenti, acadenza di norma quinquennale. Il Comitato Istituzionale approva il PAI e lo notifica allaGiunta Regionale.

2. E’ inoltre espressamente previsto l’aggiornamento delle aree perimetrate e delle relative misuredi salvaguardia, in senso restrittivo e non, da parte dell’ABR e previa approvazione delComitato Istituzionale, con le con le modalità dell’art. 1 comma 1-bis della legge n. 267/1998,dell’art. 9 della legge n. 226/1999 e dell’art. 1 della legge 365/2000, in funzione di:

- indagini e studi a scala di dettaglio;- richieste di amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;- nuovi eventi;- nuove acquisizioni conoscitive derivanti da indagini e studi specifici;- variazione delle condizioni di rischio derivanti da:

a) effetto di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, ulteriori studi, sistemi dimonitoraggio, ecc.;

b) realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle areeinteressate;

c) effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.

3. Allo scopo di promuovere un’adeguata attività di informazione, formazione e ricerca aventefinalità di prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, la Regione Calabriapromuove, per il tramite dell’ABR e con il contributo dei soggetti interessati, nelle forme e neimodi opportuni, iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze; promuove altresì la liberacircolazione dei dati riguardanti la difesa del suolo e, con cadenza quinquennale, organizza laconferenza regionale per la tutela e valorizzazione del suolo.

Art. 3 (Ambito territoriale di applicazione)1. L'ambito di riferimento del PAI è costituito da tutto il territorio di competenza dell'Autorità di

Bacino Regionale della Calabria che comprende i bacini idrografici di rilievo regionale, cosìcome raggruppati in n. 13 aree programma ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1996

2. Il PAI include inoltre l’ambito territoriale relativo al bacino interregionale del fiume Lao, inconformità alle norme vigenti.

3. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto geomorfologico il Piano si riferisce alterritorio di tutti i comuni della Calabria e di quelli della Regione Basilicata ricadenti nel bacinodel fiume Lao.

4. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto idraulico il presente Piano individuae denomina i bacini e i corsi d’acqua della Calabria così come rappresentati, codificati edenominati nel “Catasto del reticolo idrografico” allegato al PAI, del quale costituisce parteintegrante.

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Art. 4 (Ambito giuridico di applicazione e soggetti destinatari)1. Il Piano è adottato ai sensi dell’art. 1-bis della L. 365/2000 e dell’art. 17 comma 6-ter della

legge 18 maggio 1989 n. 183 (in seguito denominata L. 183/89) e successive modificazioninonché ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n° 493, dell’art.1 del D.L. 11 giugno 1998 n° 180(in seguito denominato D.L. 180/98) convertito con legge 3 agosto 1998 n° 267 e successivemodificazioni, e della Legge Regionale n° 35/1996.

2. Le misure di salvaguardia, le norme di attuazione e i programmi di intervento del PAI sonorivolte ai soggetti privati, alle province, ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi dibonifica, agli enti pubblici, alle società concessionarie e alle associazioni fra i soggetti anzidettiche, a qualsiasi titolo, amministrano, realizzano o esercitano diritti su beni immobili pubblici oprivati, ricadenti nel territorio di competenza dell’ABR.

3. Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppoeconomico e di uso del suolo e prevale, ai sensi della legge n. 183/1989 e successivemodificazioni e integrazioni, su tutti gli strumenti di piano e programmatici della regioneCalabria e degli enti locali.

4. La regione Calabria, ai fini delle verifiche di conformità urbanistica relative ad opere delloStato, si uniforma alle Norme di Attuazione del presente Piano.

Le norme di cui al presente Piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nellalegislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, neglistrumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani ditutela del territorio ivi compresi i piani paesistici.

Art. 5 (Effetti giuridici)1. Agli effetti dell’art.17, comma 6-bis della L. 183/89, dall'adozione del Piano sono dichiarate

immediatamente vincolanti per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici nonché per i soggettiprivati, le prescrizioni di cui ai successivi articoli limitatamente alle aree perimetrate negliallegati.

2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano iniziati alladata di adozione del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.In ogni caso al titolare della concessione o dell'atto amministrativo dovrà esseretempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di pericolorilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 2 della L. 365/2000.

3. Fermo rimanendo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedentecomma, la Regione, ai sensi del comma 6, art. 17, della L. 183/89 e dell’art. 69 del legge616/1977, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano:

- emana, tramite il Dipartimento Urbanistica, di concerto con l’ABR, le disposizioni concernentil'attuazione dello stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli enti territorialmenteinteressati al Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico,adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto delcomma 6, art. 17 della L. 183/1989;

- provvede, tramite l’ABR, alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico eall’elaborazione delle relative norme ai sensi del RDL 30/12/1923 n. 3267 e del R.D. 16/5/1926n. 1126;

- emana, tramite il Dipartimento n. 1, Presidenza – settore Protezione Civile, le direttive perl’adozione delle misure di protezione civile connesse al PAI così come previsto dalla L.R. n.4/1997.

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4. I comuni provvedono, nei novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 3, allatrasposizione cartografica dei limiti delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità di cui agliarticoli seguenti, alla scala adottata dai piani regolatori e/o su base catastale. Eventuali problemid'interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsadefinizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e statodei luoghi, sono risolti a vantaggio della sicurezza.

5. L'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni interessati da perimetrazione di aree apericolosità e/o rischio molto elevata ed elevata di cui agli articoli seguenti è subordinata alcompletamento della procedura di cui al comma 3.

6. I manufatti lambiti o attraversati dal limite delle perimetrazione delle aree a diverso grado dirischio e pericolosità sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizionipiù restrittive.

7. In caso di mancata attuazione o d’inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli entiinteressati, la Regione, per il tramite dell’ABR, attiva i poteri sostitutivi.

8. Le norme di attuazione che per loro natura coinvolgono anche parzialmente aree ricadenti oltreil limite anzidetto, ma comunque entro il territorio regionale, sono da ritenersi valide ed efficacifino a diversa ed esplicita disposizione dell’autorità di bacino limitrofa competente.

9. Le misure di salvaguardia introdotte dal PAI non si applicano ai procedimenti di condonoedilizio di cui agli artt. 31 e seguenti della legge 47/1985 ed all’art. 39 della legge 724/1994.

Art. 6 (Elaborati del PAI)1. Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione tecnica;b) Specifiche tecniche;c) Catasto del reticolo idrografico in formato cartaceo e digitale;d) Catasto delle opere idrauliche nei bacini idrografici della Calabria;e) Dossier rischio idrogelogico nei Comuni della Calabria;f) Elaborati cartografici di analisi e di sintesi:

f.1 CARTOGRAFIA A SCALA 1:250.000

1. Carta geologica2. Carta litologica3. Carta della permeabilità4. Carta degli usi del suolo5.a Carta dell’esposizione dei versanti5.b Carta delle pendenze6.a Carta del reticolo idrografico, dei limiti di bacino e delle aree programma6.b Carta della localizzazione delle opere idrauliche7. Carta delle stazioni di misura idropluviometriche8. Carta delle opere di sbarramento e ritenuta9. Carta dei vincoli10. Carta delle infrastrutture11. Carta degli elementi vulnerabili12. Carta dell’evoluzione della linea di riva13. Carte di sintesi del rischio di erosione costiera14.a Carta delle aree storicamente inondate

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14.b Carta delle aree inondabili per rottura di sbarramento14.c Carta di sintesi del pericolo e rischio di inondazione15. Carta di sintesi del pericolo di frana e delle relative aree a rischio

f.2. CARTOGRAFIA A SCALA 1:5.000, 1: 10.000, 1:25.000,1:50.000

12.1 Carta dell’evoluzione della linea di riva – scala 1:50.00012.2 Perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera - scala 1:10.00014.1 Aree storicamente inondate – scala 1:5.00014.2 Localizzazione dei punti critici - scala 1:5.00014.3 Carta degli elementi esposti - scala 1:5.00014.4 Perimetrazione aree a rischio - scala 1:5.00014.5 Carta del rischio idraulico - scala 1:25.00015.1 Carta inventario dei centri abitati instabili – scala 1:10.00015.2 Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio – scala 1:10.00015.3 Carta inventario delle frane relative alle infrastrutture (strade, ferrovie e reti di servizio) e beni

culturali e ambientali – scala 1:25.000.

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PARTE IIMETODOLOGIA DEL PIANO

Art. 7 (Metodologia del PAI)Il Piano si articola in:

- attività conoscitiva, formulazione di specifiche, modellazione;

- rilevazioni e misure;

- perimetrazioni di aree a differente livello di pericolosità, vulnerabilità e rischio;

- vincoli che si applicano alle aree soggette a rischio e/o pericolose e altre misure di salvaguardiadi tipo non strutturale;

- interventi strutturali destinati alla rimozione o mitigazione del rischio idrogeologico;

- monitoraggio per il controllo delle aree a rischio e/o pericolose e la raccolta d'informazioni perl'aggiornamento del Piano;

- banche dati del Sistema Informativo del Rischio Idrogeologico in Calabria (SIRICA).

Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera)1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a

proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane,inondazioni o erosione costiera.

2. Il Piano individua, nella presente stesura, il rischio nell’ambito delle aree in frana, che possonoessere inondate, oppure soggette ad erosione costiera, caratterizzate dalla contestuale presenza dielementi esposti a rischio.

3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i benimobili e immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi difrana, inondazione ed erosione costiera.

4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini delleprogrammazione degli interventi, in tre categorie:

- rischio di frana;

- rischio d'inondazione;

- rischio di erosione costiera.

5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al D.P.C.M. 29 settembre 1998, sono definitiquattro livelli:

- R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perditadi vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; dannigravi alle attività socio-economiche;

- R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali adedifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;

- R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minoriagli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto perl’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle attivitàeconomiche;

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- R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sonolimitati.

Art. 9 (Aree pericolose)1. Nell’attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio,

corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i datidisponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà esserequantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate:

a) aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell’inventario delle franerilevate, così come definite nelle specifiche tecniche del PAI e localizzate nelle corrispondentitavole grafiche di cui agli allegati 15.2. e 15.3.;

b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d’acqua dicui all’articolo 3, comma 4 per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;

c) aree con pericolo di erosione costiera, che interessano i tratti di spiaggia in erosione retrostantila linea di riva per una fascia non minore di m 50 nei tratti ove è presente un processo attivo diarretramento della predetta linea.

Art. 10 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di frana)1. Il PAI riporta le situazioni di pericolo e/o di rischio connesse alla presenza di frane, rilevate e

cartografate dall’ABR tramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza eriguardanti i centri abitati censiti alla data del 31 ottobre 2001 (vedi elenco allegato), le retiinfrastruttrali, i beni soggetti a vincoli di legge e gli altri beni esposti di cui al D.P.C.M.29.09.1998.

2. In fase di aggiornamento si procederà all’ulteriore individuazione di aree a rischio di frana noncontemplate nella presente prima versione, si procederà inoltre all’elaborazione di specifiche eall’avvio delle attività relative alla valutazione della pericolosità e del rischio relativamente allefrane di prima generazione relative ad aree sperimentali significative per l’intero territorio dellaCalabria.

3. Sulla base del livello di rischio dei fenomeni di frana rilevati, il PAI disciplina l’uso delterritorio in tali aree in relazione alle seguenti classi di cui all’”Atto di indirizzo ecoordinamento per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico”(D.P.C.M. 29.09.1998) ed alle specifiche tecniche adottate dalla regione Calabria especificamente contrassegnate dalle sigle R4, R3, R2, R1.

4. Sulla base dei livelli di pericolosità e di quelli di intensità ad essi connessi, il PAI disciplinal’uso del territorio anche nelle aree in frana non oggetto delle perimetrazioni di cui al commaprecedente. Tali aree corrispondono alle frane censite e rappresentate nella cartografia a scala1:10.000 e 1:25.000 di cui agli allegati 15.2. e 15.3.

Art. 11 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo d’inondazione)Il presente Piano riporta le situazioni di rischio e/o pericolo d'inondazione stimate dall’Autoritàtramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza. Sulla base delle caratteristiche deifenomeni rilevati o attesi e delle indagini esperite il PAI disciplina l’uso del territorio nelle:

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a) aree perimetrate mediante modellazione analitica con attribuzione delle classi R4, R3, R2 e R1;

b) aree storicamente inondate e/o localizzate dai Piani di Protezione Civile e riportate nell’Atlanteallegato al piano; aree all’intorno di punti critici rilevati e indicati nel PAI (riduzioni di sezioni,ostruzioni, rotture d’argine, ecc.).

c) rimanenti aree lungo i corsi d’acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico e non ricadenti inquelle di cui ai punti a e b, di cui all’art. 9 comma b.

Art. 12 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di erosione costiera)1. Il PAI riporta le perimetrazioni delle aree a rischio di erosione costiera nei tratti di costa con

livelli R3 ed R2 e rappresentate nell’“Atlante dei centri abitati a rischio di erosione costiera” dicui all’allegato 12.2.. Il PAI riporta altresì le aree con fenomeni di arretramento della linea diriva per effetto dell’erosione costiera di cui all’allegato 12.1. individuando una fascia ovesussiste pericolo di erosione costiera di m 50 parallela alla linea di riva nel suo attuale assetto.

Art. 13 (Compatibilità delle attività estrattive)1. Le attività di escavazione di sabbia e ghiaia nell’alveo dei corsi d’acqua, al di fuori del Demanio

Fluviale per il quale valgono le prescrizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e nelle spiaggee fondali lacuali e di coltivazione di cave e torbiere, (così come definite dal D.P.R. 24 luglio1977 n. 616), sono individuate nell’ambito dei piani di settore i quali devono garantire lacompatibilità delle stesse con le finalità del PAI. A tal fine i Piani di Settore regionali eprovinciali, o loro varianti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.

2. I medesimi piani di settore devono definire le modalità di ripristino ambientale coerenti con lefinalità e gli effetti del PAI, delle aree estrattive al termine della coltivazione, nonché dimanutenzione e gestione a conclusione dell’attività e di recupero ambientale per quelli insistentiin aree protette.

3. I Piani di Settore, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguatialle norme del PAI medesimo.

4. Nelle more di approvazione dei Piani di Settore, i progetti delle attività di cava devono esserecorredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.

5. Non è consentita l’allocazione di impianti per il trattamento degli inerti nelle aree a rischioidraulico elevato e molto elevato (R3, R4).

Art. 14 (Interventi)1. A norma dell'articolo 7, gli interventi previsti dal PAI sono finalizzati alla rimozione o alla

mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di erosione costiera.

2. Vengono considerate le seguenti classi d'intervento:- interventi destinati all’eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo nelle aree

interessate dall'intervento (opere di sistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesadalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.).

- interventi destinati a ridurre l'entità degli elementi a rischio (delocalizzazione permanente,misure preventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti arischio), o all'attenuazione dei danni prodotti dall'evento (rinforzo delle strutture, misure disoccorso, ecc.).

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Art. 15 (Attività di monitoraggio e controllo)1. Il PAI prevede la costruzione del Sistema Informativo del Rischio Idrogeologico in Calabria

(SIRICA) e il monitoraggio, ovvero il controllo delle situazioni di rischio e di pericolo, conl’acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare ed integrare la banca dati realizzatadall’ABR, garantendo in tal modo il continuo adeguamento del PAI, la sua fruizione el’interscambio di dati e informazioni con il Dipartimento 1, Presidenza – settore ProtezioneCivile, deputato anche alla gestione delle situazioni di emergenza.

2. Per l’aggiornamento costante della cartografia e della banca dati l’ABR:

a) predispone uno “sportello” e un proprio sito web presso l’ABR stessa, dedicatoall’acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di rischio e/o pericolo da parte delleamministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati. Tale sportello acquisisce anche ladocumentazione fornita dai soggetti interessati ai fini dell'aggiornamento dellaperimetrazione delle carte della pericolosità e di rischio di cui all’art. 2, commi 1 e 2;

b) effettua studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate deicorsi d’acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e l’evoluzione dellalinea di riva. Nell’ambito delle attività di cui ai commi precedenti, il sistema cartograficoregionale funge da supporto tecnico.

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TITOLO II NORME SPECIFICHE

Parte I

Assetto geomorfologico

Art. 16 (Disciplina delle aree a rischio R4 e delle aree in frana ad esse associate)1. Nelle aree a rischio R4 e nelle aree in frana ad esse associate:

a) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello dirischio e/o pericolo;

b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;

c) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti o oleodottied elettrodotti o altre reti di servizio;

d) per le opere già autorizzate e non edificate dovranno essere attivate procedure e interventifinalizzati all’eliminazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La documentazionetecnica comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del rischio sarà trasmessaall’Autorità che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, provvederà adaggiornare la Carta della pericolosità e del rischio;

e) non sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaiedi piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresìessere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma diquanto previsto dal R.D.L. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, nellearee a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11della legge 21.11.2000, n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;

f) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto dellefinalità del PAI.

2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree R4 e nelle aree in frana ad esseassociate sono consentiti:

a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica esistemazione dei movimenti franosi;

b) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilitàdei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;

c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e mutamenti didestinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definita alla lettera a) dell'art. 31 della L.457/1978, senza aumento di superficie e volume;

f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opereinfrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;

g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufattivincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazioneurbanistica e territoriale vigenti.

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3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), e), f), e g) dovranno esserecorredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri chel’intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello dirischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni dirischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo pareredell’ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni .

4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto inatto sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tuteladella pubblica incolumità.

Art. 17 (Disciplina delle aree a rischio R3 e delle aree in frana ad esse associate)1. Nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate, riguardo agli interventi non

consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stessedisposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 16.

2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana adesse associate sono consentiti:

a) gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte leopere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;

b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenentia specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate lepiante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dalR.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o conpericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge21.11.2000, n. 353,qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;

c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti didestinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti alle lettere a) e b)dell'art. 31 della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;

f) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alla lettera c) dell'art. 31della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;

g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opereinfrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;

h) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufattivincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazioneurbanistica e territoriale vigenti.

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), e), f), g) e h) dovrannoessere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri chel’intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello dirischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di

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rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo pareredell’ABR, da esprimersi entro sessanta giorni.

4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto inatto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quellivolti alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse associate)Nelle aree predette:

a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla basedi opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell’area edelle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera effettuate da un professionistaabilitato;

b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenentia specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate lepiante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dalR.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o conpericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge21.11.2000 n. 353 del, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;

c) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto dellefinalità del PAI.

Art. 19 (Ulteriore disciplina delle aree con pericolo di frana)1. L’ABR, nel triennio 2002 – 2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L. 183/89,

provvederà ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettivapericolosità, con perimetrazione delle aree che possono essere interessate anche da frane diprima generazione.

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione dell’areedefinite pericolose. Tali studi saranno presi in considerazione dall’ABR solo se rispondenti airequisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche.

3. L’ABR, a seguito di studi eseguiti come ai punti 1 e 2, provvede ad aggiornare laperimetrazione delle aree a pericolo di frana secondo la procedura di cui all’art. 2, commi 1 e 2.

Art. 20 (Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana)1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo

PRG o di sue varianti ai sensi delle leggi regionali vigenti, le amministrazioni e gli enti pubbliciinteressati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione, art.2 commi 1 e 2, delle aree a pericolo di frana molto elevato ed elevato di cui agli artt. 8 e 9 inbase a più approfondite conoscenze delle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. Taliproposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specificirilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche.

2. L’ABR, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati,provvede, entro 90 giorni dall’acquisizione delle proposte di rettifica, all’eventualeaggiornamento del PAI.

3. Nelle aree in frana comunque individuate, ove i Comuni rilevano situazioni di pericolosità erischio che non siano già comprese negli elenchi e nelle perimetrazione delle situazioni di

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pericolosità e rischio di cui all’articolo 6 (“inventario dei centri abitati instabili”), i Comuniprocedono a delimitare le situazioni di rischio secondo i criteri contenuti nell’Atto di indirizzo ecoordinamento emanato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998 e con le modalità di cui all'allegatoalle presenti norme recante “Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione dellesituazioni di rischio di frana”.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo sono invitati a comunicare all'Autorità ogninuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche aseguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delleperimetrazione.

Parte IIAssetto idraulico

Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell’art. 11, il PAI persegue l’obiettivo di garantirecondizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamicodell’alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi equelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e

risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materiadi sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventidi riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamentosismico;

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle retiidriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;

e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazionedell'Autorità di Bacino, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e avalle dell'area oggetto dell'intervento;

f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti alrischio, senza aumento di superficie e di volume;

g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai serviziessenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o arete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizioneche non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;

h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comportimodifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale allaricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenzaantropica;

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j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo danon recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

k) interventi di manutenzione idraulica, come definiti nelle specifiche tecniche.3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia

idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio d’inondazione R3)1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica,

mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni,unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelledi carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;

b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi nonaumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attualecapacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;

c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;

d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsisecondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio d’inondazione R2 e R1)1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o

seminterrati ad uso abitativo e commerciale.

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)1. L’ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L. 183/89,

provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettivapericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all’art. 11.

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione dellapericolosità delle aree d’attenzione di cui all’art. 9 comma b. Tali studi verranno presi inconsiderazione dall’ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicatinelle specifiche tecniche.

3. L’Autorità, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare laperimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all’art. 2 comma 2.

4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 delpresente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le areea rischio R4.

Art. 25 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione)1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo

PRG o di sue varianti ai sensi della DGR 2649/99, le amministrazioni e gli enti pubbliciinteressati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione

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delle aree a rischio d'inondazione molto elevato ed elevato di cui agli artt. 8 e 9, in base a piùspecifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di inondazione. Tali proposte direttifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievitopografici, come indicato nelle specifiche tecniche.

2. Nelle aree inondabili comunque individuate, ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità erischio che non siano comprese nelle situazioni di pericolosità e rischio di cui agli artt. 22, 23,24, 25, essi procederanno a delimitare le situazioni di rischio secondo i criteri contenutinell’Atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM del 29 settembre 1998 e con le modalitàdi cui alle allegate specifiche tecniche.

3. L’Autorità di Bacino, entro 90 giorni dall’acquisizione delle proposte di modifica di cui alprecedente comma 1, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggettiinteressati, provvede alla verifica e all’eventuale accettazione dell’istanza di modifica e,successivamente, all’aggiornamento del PAI secondo quanto previsto dall’art. 2 commi 1 e 2.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogninuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche aseguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delleperimetrazioni.

5. Per l’area urbana di Crotone valgono le perimetrazione e relative misure di salvaguardia assunteai sensi dell’OM n. 97/K del 30/04/1998, intendendosi che le “zone ad alto rischio diinondazione” sono classificate R4, le “zone a moderato rischio di inondazione” sono classificateR3 e le “zone a limitato rischio di inondazione“ sono classificate R2. La presente norma vigefino alla data di completamento delle opere idrauliche in corso di realizzazione relativamente alfiume Esaro e al torrente Passovecchio.

Art. 26 (Verifica di compatibilità dei progetti)1. L’ABR definisce, entro novanta giorni dall’approvazione del PAI, con proprie direttive:

a) i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o la verifica delle diverseopere;

b) i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento e diattraversamento.

2. Nelle more di emanazione delle direttive vigono le norme preesistenti all’approvazione del PAI.

3. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti edelle infrastrutture interferenti con i corsi d’acqua, salvo i casi espressamente previsti da altrenorme di legge e quanto disposto dall’art. 17 delle presenti norme, le Amministrazionicompetenti all’approvazione o al rilascio di nulla osta sono tenute a rispettare le direttive di cuial precedente comma e a trasmettere all’ABR, per conoscenza, la documentazione relativa e ilprogetto delle opere.

4. Le stesse amministrazioni possono applicare deroghe in relazione a particolari situazionicollegate sia a specifiche modalità d’uso del territorio e relativi insediamenti, sia allecaratteristiche idrologiche dei corsi d’acqua, esplicitando le motivazioni delle scelte compiute eindicando gli effetti sulle opere progettate e sul livello di rischio per il territorio.

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5. Ogni variazione rispetto ai valori definiti nelle direttive di cui al precedente comma 1, vienecomunicata dall’amministrazione competente per l’approvazione all’ABR, che provvede, sedel caso, a validare i dati ed eventualmente ad aggiornare le tabelle di riferimento.

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TITOLO IIIASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA

Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio d’erosione costiera)1) Nelle aree a rischio d’erosione costiera il PAI persegue l’obiettivo del mantenimento e del

recupero delle condizioni d’equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento dellespiagge erose.

2) Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi equelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro

e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme inmateria di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonchéinterventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento eadeguamento sismico;

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle retiidriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;

e) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti alrischio, senza aumento di superficie e di volume;

f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai serviziessenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture altrimentilocalizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che noncostituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;

g) interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturalialterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;

h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizioper la pubblica incolumità in caso di mareggiata;

i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opereinfrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.

3) I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere b), c), d), e), f), g), h), i) dovrannoessere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia, il quale dimostri chel’intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processid’erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni dirischio. Tale studio dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo pareredell’ABR, che deve esprimersi entro sessanta giorni.

4) Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilitàstrutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gliinterventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

5) Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunaricostieri.

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Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo d’erosione costiera)

1. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelledi carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;

b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie evolume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportinosignificativo ostacolo ai processi di ripascimento;

c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;

d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsisecondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

2. Nelle aree con pericolo d’erosione costiera la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasinatura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini, estese su tutta l'unitàfisiografica e di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nellecondizioni “ante”, “post” e in corso d’opera, da eseguirsi ad opera di un professionista abilitato.

3. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunaricostieri.

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TITOLO IVPIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 29 (Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio)1) Gli interventi previsti dal PAI, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e di

erosione costiera, sono attuati in tempi successivi anche per singole parti del territorio,attraverso programmi triennali d’intervento ai sensi dell’art. 21 e segg. della L. 183/89, redattitenendo conto delle priorità e dei contenuti del PAI.

2) L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, alla quantificazione deinecessari finanziamenti.

3) La priorità degli interventi è stabilita sulla base del rischio, assumendo quale valore massimoquella connessa ai siti ove sussista la possibilità di perdita di vite umane.

4) Una volta ultimato un intervento l'ABR procede alla riclassificazione delle aree interessatesecondo le procedure di cui all'articolo 2 commi 1 e 2.

5) L’Autorità di Bacino, in accordo con i comuni interessati, tenuto conto dei piani provinciali,sulla base di un’adeguata documentazione perimetra le aree da assoggettare a delocalizzazione.

6) I programmi triennali di cui al comma 1 riguardano principalmente le seguenti categoried’intervento:

- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti, rivolti alla conservazione dellasicurezza attuale del territorio attraverso il mantenimento dell’officiosità delle sezioni, intesacome vocazione delle stesse a garantire il normale deflusso delle acque; alla salvaguardia dellecaratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale; al rispetto delle aree di naturale espansione; allaprotezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità; al trattenimento idrico aifini della riduzione del deflusso superficiale e dell’aumento dei tempi di corrivazione; almantenimento delle condizioni di equilibrio della linea di riva; alla salvaguardia dellevegetazioni riparie a tutela degli argini; alla rimozione della vegetazione in alveo ondeconsentire il normale deflusso delle acque e impedire la trattenuta di rifiuti;

- opere di sistemazione, di difesa del suolo e di salvaguardia della costa. Si tratta degli interventidi regimazione e difesa idraulica capaci di aumentare il tempo di ritorno critico dell’astafluviale di tipo attivo o passivo atti a favorire la progressiva dismissione e rinaturazione delleopere non funzionali alla sicurezza idraulica; di quelli di sistemazione dei versanti atti aripristinarne le condizioni di stabilità; di quelli finalizzati al contenimento dei fenomeni dierosione costiera e al ripascimento delle spiagge;

- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti. Nelle zone di esondazioni, inassenza di elementi a rischio, sono favoriti gli interventi finalizzati al loro mantenimento eampliamento, anche attraverso l’acquisizione di aree da destinare al demanio, la dismissionedelle concessioni in atto non compatibili con la finalità del piano, il ripristino e l’ampliamentodelle aree a vegetazione spontanea. Nei piccoli bacini costieri sono impediti tutti gli interventiche possono limitare o ostacolare la formazione e il trasporto di materiale solido al mare.Eventuali azioni di riduzione e mitigazione del rischio, devono essere realizzate in modo da nonincidere sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato;

- adeguamento delle opere viarie di attraversamento. Le opere di attraversamento stradale oferroviario o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico dovrannoessere verificate e/o progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verificaidraulica di cui alle specifiche tecniche emanate dall’ABR.

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Art. 30 (Interventi di difesa dalle frane, dalle inondazioni e dall’erosione costiera delle retiinfrastrutturali)

Gli enti proprietari o detentori a qualsiasi titolo di reti infrastrutturali (viabilità, metanodotti eoleodotti, elettrodotti, ferrovie, acquedotti) devono:

a) adottare, entro 24 mesi dall’approvazione del PAI, un programma per la messa in sicurezzadelle rispettive reti nei punti di criticità individuati dal PAI previa verifica delle esistentiinfrastrutture a rete e delle vie di comunicazione che attraversano le zone con pericolod'inondazione, di frana ed erosione costiera;

b) trasmettere all’ABR, dopo il periodo di cui al comma precedente con cadenza annuale, unrapporto sullo stato delle reti sotto il profilo del rischio idrogeologico e di erosione costiera,sulle misure di salvaguardia adottate, sui sistemi di monitoraggio e sui nuovi tratti realizzati odismessi.

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ALLEGATO (Rif. Art. 10)

ELENCO DEI CENTRI ABITATIINSTABILI PER FRANA-(Censiti al 31/10/2001)-

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Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoAcquaformosa CS 078-001 Acquaformosa

Acquappesa CS 078-002Acquappesa - Intavolata - Terme Luigiane - Bergamotto -Santa Rosalia - San Iorio

Acri CS 078-003 AcriAcri CS 078-003/1 San Giacomo d'Acri - CasalinellaAcri CS 078-003/2 GioiaAcri CS 078-003/3 Chimento - GuglielmoAcri CS 078-003/4 MontagnolaAcri CS 078-003/5 SerricellaAiello Calabro CS 078-004 Aiello CalabroAieta CS 078-005 AietaAlbidona CS 078-006 AlbidonaAlessandria del Carretto CS 078-007 Alessandria del CarrettoAltilia CS 078-008 - 078-059 Altilia - Maione - GrimaldiAltomonte CS 078-009 AltomonteAmantea CS 078-010 AmanteaAmantea CS 078-010/1 Sant' AngeloAmantea CS 078-010/2 Campora San GiovanniAmendolara CS 078-011 Amendolara

Aprigliano CS 078-012 - 078-098Aprigliano - Guarno - Grupa - Vico - Corte - Agosto - SanNicola - Petrone - Pietrafitta

Belmonte Calabro CS 078-013Belmonte Calabro - Vada - Annunziata - Salice - Palombelli -Regastili

Belmonte Calabro CS 078-013/1 Santa BarbaraBelsito CS 078-014 - 078-078 Belsito - Surda - MarziBelvedere Marittimo CS 078-015 Belvedere Marittimo - Sant'AndreaBelvedere Marittimo CS 078-015/1 San Nicola - Laise - QuattromaniBianchi CS 078-016 Bianchi - Palinudo - Serra di Piro - Censo - Morachi - RonchiBisignano CS 078-017 BisignanoBocchigliero CS 078-018 BocchiglieroBonifati CS 078-019 Bonifati - San CandidoBonifati CS 078-019/1 Torrevecchia - Timpone - PeroBuonvicino CS 078-020 BuonvicinoBuonvicino CS 078-020/1 Celle - Fico Bianco - PalazzaCalopezzati CS 078-021 CalopezzatiCaloveto CS 078-022 CalovetoCampana CS 078-023 CampanaCanna CS 078-024 - 078-086 Canna - NocaraCariati CS 078-025 CariatiCarolei CS 078-026 Carolei - Piè La Terra - PantanolungoCarpanzano CS 078-027 Carpanzano

Casole Bruzio CS078-028 - 078-095- 078-141

Casole Bruzio - Scalzati - Verticelli - Pedace - Perito - SerraPedace - Trenta (parziale)

Cassano allo Ionio CS 078-029 Cassano allo Ionio

Castiglione Cosentino CS 078-030Castiglione Cosentino - Crocevia - San Leonardo - Muzio -Fornaci - Ponte Crati

Castrolibero CS 078-031 Castrolibero - Andreotta - Santa Lucia - FontanesiCastroregio CS 078-032 Castroregio

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Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoCastroregio CS 078-032/1 FarnetaCastrovillari CS 078-033 CastrovillariCelico CS 078-034 Celico

Cellara CS078-035 - 078-053- 078-097 Cellara - Figline Vegliaturo - Piane Crati

Cerchiara di Calabria CS 078-036 Cerchiara di CalabriaCerisano CS 078-037 Cerisano - Valli - ZadianaCervicati CS 078-038 - 078-123 Cervicati - San Marco ArgentanoCerzeto CS 078-039 Cerzeto - San Giacomo - CavallerizzoCetraro CS 078-040 Cetraro - San Filippo-Battendieri - Ceramile - San FrancescoCivita CS 078-041 CivitaCleto CS 078-042 Cleto - PalmentaCleto CS 078-042/1 SavutoColosimi CS 078-043 Colosimi - Rizzuti - Volponi - Carrano - Arcuri - GigliottiCorigliano Calabro CS 078-044 Corigliano CalabroCosenza CS 078-045 CosenzaCosenza CS 078-045/1 CosenzaCosenza CS 078-045/2 Sant'IppolitoCosenza CS 078-045/3 Borgo PartenopeCosenza CS 078-045/4 Donnici Superiore - Donnici InferioreCropalati CS 078-046 CropalatiCrosia CS 078-047 CrosiaCrosia CS 078-047/1 MirtoDiamante CS 078-048 DiamanteDiamante CS 078-048/1 CirellaDipignano CS 078-049 Dipignano - Tessano - BassoDipignano CS 078-049/1 Laurignano - TessanoDomanico CS 078-050 Domanico - LaconeFagnano Castello CS 078-051 Fagnano Castello - MirabellaFalconara Albanese CS 078-052 Falconara Albanese - Torremezzo di Falconara

Figline Vegliaturo CS078-035 - 078-053- 078-097 Cellara - Figline Vegliaturo - Piane Crati

Firmo CS 078-054 Firmo

Fiumefreddo Bruzio CS 078-055Fiumefreddo Bruzio - Terre Donniche - La Pietra - S.Biase -Destro -Stazione di Fiumefreddo Bruzio

Francavilla Marittima CS 078-056 Francavilla MarittimaFrascineto CS 078-057 Frascineto - EianinaFuscaldo CS 078-058 Fuscaldo - Scarcelli - CotugniFuscaldo CS 078-058/1 Cariglio - TorrettaGrimaldi CS 078-008 - 078-059 Altilia - Maione - GrimaldiGrisolia CS 078-060 - 078-071 Grisolia - MaieràGuardia Piemontese CS 078-061 Guardia Piemontese - Guardia Piemontese MarinaLago CS 078-062 Lago - Greci - PiscopieLago CS 078-062/1 Aria dei LupiLago CS 078-062/2 TerratiLaino Borgo CS 078-063 Laino BorgoLaino Castello CS 078-064 Laino CastelloLappano CS 078-065 Lappano - AltavillaLattarico CS 078-066 Lattarico - Regina - Palazzello - Piretto

26

Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoLongobardi CS 078-067 Longobardi - Longobardi Marina - PiroLongobucco CS 078-068 LongobuccoLongobucco CS 078-068/1 Destro - MancoLongobucco CS 078-068/2 OrtianoLungro CS 078-069 Lungro - San LeonardoLuzzi CS 078-070 Luzzi - Timparello - Torre Malizia - Serracivita - SambucinaMaierà CS 078-060 - 078-071 Grisolia - MaieràMalito CS 078-072 MalitoMalvito CS 078-073 MalvitoMandatoriccio CS 078-074 MandatoriccioMangone CS 078-075 - 078-134 Mangone - Santo Stefano di Rogliano - Piano LagoMarano Marchesato CS 078-076 Marano Marchesato - Malvitani - Carmine - PerriMarano Principato CS 078-077 Marano Principato - BiscigliettoMarzi CS 078-014 - 078-078 Belsito - Surda - MarziMendicino CS 078-079 Mendicino - San Bartolo - MalaugelloMendicino CS 078-079/1 Pasquali - Rosario - TivolillaMongrassano CS 078-080 Mongrassano

Montalto Uffugo CS 078-081Montalto Uffugo - Vaccarizzo - Parantoro - Santa Maria laCastagna

Montalto Uffugo CS 078-081/1 CaldopianoMontegiordano CS 078-082 MontegiordanoMontegiordano CS 078-082/1 Montegiordano MarinaMorano Calabro CS 078-083 Morano CalabroMormanno CS 078-084 Mormanno - Donna BiancaMottafollone CS 078-085 MottafolloneNocara CS 078-024 - 078-086 Canna - NocaraOriolo CS 078-087 OrioloOrsomarso CS 078-088 OrsomarsoPaludi CS 078-089 PaludiPanettieri CS 078-090 PanettieriPaola CS 078-091 PaolaPapasidero CS 078-092 Papasidero - AvenaParenti CS 078-093 ParentiPaterno Calabro CS 078-094 Paterno Calabro

Pedace CS078-028 - 078-095- 078-141

Casole Bruzio - Scalzati - Verticelli - Pedace - Perito -SerraPedace - Trenta (parziale)

Pedivigliano CS 078-096 Pedivigliano - Pittarella - VillanovaPedivigliano CS 078-096/1 Borboruso

Piane Crati CS078-035 - 078-053- 078-097 Cellara - Figline Vegliaturo - Piane Crati

Pietrafitta CS 078-012 - 078-098Aprigliano - Guarno - Grupa - Vico - Corte - Agosto - SanNicola - Petrone - Pietrafitta

Pietrapaola CS 078-099 PietrapaolaPlataci CS 078-100 PlataciPraia a Mare CS 078-101 Praia a MarePraia a Mare CS 078-101/1 FiuzziRende CS 078-102 Rende - Nogiano - MalvitaniRende CS 078-102/1 Arcavacata - Santo StefanoRende CS 078-102/2 Surdo

27

Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoRocca Imperiale CS 078-103 Rocca ImperialeRoggiano Gravina CS 078-104 Roggiano GravinaRogliano CS 078-105 RoglianoRogliano CS 078-105/1 BalzataRose CS 078-106 RoseRoseto Capo Spulico CS 078-107 Roseto Capo SpulicoRossano CS 078-108 Rossano - SeminarioRossano CS 078-108/1 Lampa Patire - PiraginetiRota Greca CS 078-109 Rota GrecaRovito CS 078-110 Rovito - Motta - Flavetto - PianetteSan Basile CS 078-111 San BasileSan Benedetto Ullano CS 078-112 San Benedetto Ullano - Marri - Piano dei Rossi

San Cosmo Albanese CS078-113 - 078-118- 078-152

San Cosmo Albanese - San Giorgio Albanese - VaccarizzoAlbanese

San Demetrio Corone CS 078-114 San Demetrio Corone - Sofferetti - MacchiaSan Donato di Ninea CS 078-115 San Donato di NineaSan Donato di Ninea CS 078-115/1 PolicastrelloSan Fili CS 078-116 San Fili - BucitaSangineto CS 078-117 Sangineto

San Giorgio Albanese CS078-113 - 078-118- 078-152

San Cosmo Albanese - San Giorgio Albanese - VaccarizzoAlbanese

San Giovanni in Fiore CS 078-119 San Giovanni in FioreSan Lorenzo Bellizzi CS 078-120 San Lorenzo BellizziSan Lucido CS 078-122 San LucidoSan Marco Argentano CS 078-038 - 078-123 Cervicati - San Marco ArgentanoSan Martino di Finita CS 078-124 San Martino di Finita - Santa Maria le GrotteSan Nicola Arcella CS 078-125 San Nicola ArcellaSan Pietro in Amantea CS 078-126 San Pietro in AmanteaSan Pietro in Guarano CS 078-127 San Pietro in Guarano - RedipianoSan Sosti CS 078-128 San SostiSan Sosti CS 078-128/1 MacellaraSanta Caterina Albanese CS 078-129 Santa Caterina Albanese - Ioggi - PianetteSan Vincenzo La Costa CS 078-135 San Vincenzo la Costa - San Sisto dei Valdesi - GesuitiSanta Domenica di Talao CS 078-130 Santa Domenica di TalaoSanta Maria del Cedro CS 078-132 Santa Maria del Cedro - DestriSanta Sofia d'Epiro CS 078-133 Santa Sofia d'EpiroSant'Agata d'Esaro CS 078-131 Sant'Agata d'EsaroSanto Stefano di Rogliano CS 078-075 - 078-134 Mangone - Santo Stefano di RoglianoSaracena CS 078-136 SaracenaScala Coeli CS 078-137 Scala CoeliScala Coeli CS 078-137/1 San MorelloScalea CS 078-138 ScaleaScigliano CS 078-139 Scigliano - Calvisi - Lupia - Petrisi - CupaniScigliano CS 078-139/1 Diano - CelsitaSerra d'Aiello CS 078-140 Serra d'Aiello

Serra Pedace CS078-028 - 078-095- 078-141

Casole Bruzio - Scalzati - Verticelli -Pedace - Perito - SerraPedace - Trenta (parziale)

Spezzano Albanese CS 078-142 Spezzano AlbaneseSpezzano della Sila CS 078-143 - 078-144 Spezzano della Sila

28

Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoSpezzano Piccolo CS 078-143 - 078-144 Spezzano Piccolo - MacchiaTarsia CS 078-145 TarsiaTerranova da Sibari CS 078-146 Terranova da SibariTerravecchia CS 078-147 TerravecchiaTorano Castello CS 078-148 Torano Castello - SartanoTortora CS 078-149 TortoraTrebisacce CS 078-150 TrebisacceTrenta CS 078-151 Trenta (parziale) - Magli - Morelli

Vaccarizzo Albanese CS078-113 - 078-118- 078-152

San Cosmo Albanese - San Giorgio Albanese - VaccarizzoAlbanese

Verbicaro CS 078-153 VerbicaroVillapiana CS 078-154 VillapianaZumpano CS 078-155 Zumpano - Contrada Malavicina - RovellaAlbi CZ 079-002 Albi - San GiovanniAmaroni CZ 079-003 AmaroniAmato CZ 079-004 - 079-077 Amato - MiglierinaAndali CZ 079-005 - 079-009 Andali - BelcastroArgusto CZ 079-007 ArgustoBadolato CZ 079-008 BadolatoBelcastro CZ 079-005 - 079-009 Andali - BelcastroBorgia CZ 079-011 - 079-108 Borgia - San FloroBotricello CZ 079-012 BotricelloCaraffa di Catanzaro CZ 079-017 Caraffa di CatanzaroCardinale CZ 079-018- 079-148 Cardinale - Novalba di Cardinale - Torre di RuggieroCarlopoli CZ 079-020 Carlopoli - CastagnaCatanzaro CZ 079-023 Catanzaro - Catanzaro SalaCatanzaro CZ 079-023/1 Cava - Sant'Anna - CampagnellaCatanzaro CZ 079-023/2 Santa MariaCatanzaro CZ 079-023/3 CorvoCatanzaro CZ 079-023/4 BaroneCatanzaro CZ 079-023/5 Catanzaro LidoCatanzaro CZ 079-023/6 Pontegrande - Siano - IanòCatanzaro CZ 079-023/7 GaglianoCatanzaro CZ 079-023/8 Sant'Elia - Rombolotto

Cenadi CZ079-024 - 079-088- 079-122 Cenadi - Olivadi - San Vito sullo Ionio

Centrache CZ 079-025 CentracheCerva CZ 079-027 CervaChiaravalle Centrale CZ 079-029 Chiaravalle CentraleCicala CZ 079-030 CicalaConflenti CZ 079-033 Conflenti - Conflenti Superiore - Conflenti InferioreCortale CZ 079-034 CortaleCropani CZ 079-036 CropaniCuringa CZ 079-039 CuringaDavoli CZ 079-042 DavoliDecollatura CZ 079-043 Decollatura - TomainiFalerna CZ 079-047 FalernaFalerna CZ 079-047/1 Castiglione Marittimo - Guori - Marina ScaloFeroleto Antico CZ 079-048 - 079-096 Feroleto Antico - Pianopoli

29

Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoFossato Serralta CZ 079-052 Fossato Serralta - Maranise - SavuciGagliato CZ 079-055 GagliatoGasperina CZ 079-056 GasperinaGimigliano CZ 079-058 GimiglianoGimigliano CZ 079-058/1 Cavorà - LenticchiaGirifalco CZ 079-059 GirifalcoGizzeria CZ 079-060 Gizzeria - ScaramellaGizzeria CZ 079-060/1 Il PratoGuardavalle CZ 079-061 GuardavalleIsca sullo Ionio CZ 079-063 Isca sullo IonioJacurso CZ 079-065 JacursoLamezia Terme CZ 079-160 Nicastro - BellaLamezia Terme CZ 079-160/1 Acquadauzano - Acquafredda - Cantarelle - GrozzanellaLamezia Terme CZ 079-160/2 Gabella - SambiaseLamezia Terme CZ 079-160/3 Fronti - ZangaronaMagisano CZ 079-068 Magisano - San Pietro Magisano - VincoliseMaida CZ 079-069 MaidaMaida CZ 079-069/1 Piano della ForcaMaida CZ 079-069/2 Fontana CostantinoMarcedusa CZ 079-071 MarcedusaMarcellinara CZ 079-072 MarcellinaraMartirano CZ 079-073 MartiranoMartirano Lombardo CZ 079-074 Martirano LombardoMiglierina CZ 079-077 MiglierinaMontauro CZ 079-080 MontauroMontepaone CZ 079-081 MontepaoneMotta Santa Lucia CZ 079-083 Motta Santa LuciaNocera Tirinese CZ 079-087 Nocera Tirinese

Olivadi CZ079-024 - 079-088- 079-122 Cenadi - Olivadi - San Vito sullo Ionio

Palermiti CZ 079-089 PalermitiPentone CZ 079-092 PentonePetrizzi CZ 079-094 PetrizziPetronà CZ 079-095 PetronàPianopoli CZ 079-048 - 079-096 Feroleto Antico - PianopoliPlatania CZ 079-099 Platania - SambatePlatania CZ 079-099/1 Campo Chiesa - Panetti - Pietra - SirugoSan Floro CZ 079-011 - 079-108 Borgia - San FloroSan Mango d'Aquino CZ 079-110 San Mango d'AquinoSan Pietro a Maida CZ 079-114 San Pietro a MaidaSan Pietro Apostolo CZ 079-115 San Pietro ApostoloSan Sostene CZ 079-116 San SosteneSan Sostene CZ 079-116/1 Stazione di San Sostene

San Vito sullo Ionio CZ079-024 - 079-088- 079-122 Cenadi - Olivadi - San Vito sullo Ionio

Santa Caterina dello Ionio CZ 079-117 Santa Caterina dello IonioSanta Caterina dello Ionio CZ 079-117/1 MarinaSant'Andrea Apostolo dello Jonio CZ 079-118 Sant'Andrea Apostolo dello JonioSatriano CZ 079-123 Satriano

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Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoSellia CZ 079-126 SelliaSellia Marina CZ 079-127 Sellia Marina - Uria - CalabricataSerrastretta CZ 079-129 SerrastrettaSerrastretta CZ 079-129/1 ViteraleSerrastretta CZ 079-129/2 Angoli - MigliusoSersale CZ 079-130 SersaleSettingiano CZ 079-131 SettingianoSimeri Crichi CZ 079-133 CrichiSimeri Crichi CZ 079-133/1 SimeriSorbo San Basile CZ 079-134 Sorbo San BasileSoverato CZ 079-137 Soverato - Soverato SuperioreSoveria Mannelli CZ 079-138 Soveria Mannelli - CollaSoveria Simeri CZ 079-139 Soveria SimeriSquillace CZ 079-142 SquillaceStalettì CZ 079-143 Stalettì - CopanelloStalettì CZ 079-143/1 Caminia - PietragrandeTaverna CZ 079-146 TavernaTiriolo CZ 079-147 TirioloTiriolo CZ 079-147/1 Locc. Sarrottino - PratoraTorre di Ruggiero CZ 079-018- 079-148 Cardinale - Torre di RuggieroVallefiorita CZ 079-151 VallefioritaZagarise CZ 079-157 ZagariseBelvedere di Spinello KR 101-001 Belvedere di Spinello - Santa Maria della ScalaCaccuri KR 101-002 CaccuriCaccuri KR 101-002/1 Santa RaniaCarfizzi KR 101-003 CarfizziCasabona KR 101-004 CasabonaCasabona KR 101-004/1 ZingaCastelsilano KR 101-005 CastelsilanoCerenzia KR 101-006 CerenziaCirò KR 101-007 CiròCirò Marina KR 101-008 Cirò MarinaCotronei KR 101-009 CotroneiCrotone KR 101-010 CrotoneCrotone KR 101-010/1 Crotone SudCrotone KR 101-010/2 Capo ColonnaCrotone KR 101-010/3 PresticaCrotone KR 101-010/4 PapaniceCrucoli KR 101-011 CrucoliCutro KR 101-012 CutroIsola di Capo Rizzuto KR 101-013 Isola di Capo RizzutoIsola di Capo Rizzuto KR 101-013/1 Capo RizzutoIsola di Capo Rizzuto KR 101-013/2 Le CastellaMelissa KR 101-014 MelissaMelissa KR 101-014/1 Torre MelissaMesoraca KR 101-015 Mesoraca - FilippaPallagorio KR 101-016 PallagorioPetilia Policastro KR 101-017 Petilia Policastro - ForestaRocca di Neto KR 101-019 Rocca di Neto

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Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoRoccabernarda KR 101-018 RoccabernardaSan Mauro Marchesato KR 101-020 San Mauro MarchesatoSan Nicola dell'Alto KR 101-021 San Nicola dell'AltoSanta Severina KR 101-022 Santa SeverinaSanta Severina KR 101-022/1 AltiliaSavelli KR 101-023 SavelliScandale KR 101-024 ScandaleStrongoli KR 101-025 StrongoliUmbriatico KR 101-026 UmbriaticoVerzino KR 101-027 VerzinoVerzino KR 101-027/1 VigneAfrico RC 080-001 AfricoAfrico RC 080-001/1 Africo NuovoAgnana Calabra RC 080-002 Agnana CalabraAnoia RC 080-003 Anoia - Anoia Inf. - Anoia Sup.Antonimina RC 080-004 AntoniminaArdore RC 080-005 Ardore - BombileArdore RC 080-005/1 San NicolaBagaladi RC 080-006 BagaladiBagnara Calabra RC 080-007 Bagnara Calabra - Ceramida - Pellegrina - MarinellaBagnara Calabra RC 080-007/1 Solano InferioreBenestare RC 080-008 BenestareBenestare RC 080-008/1 RussellinaBianco RC 080-009 Bianco - PardescaBivongi RC 080-010 BivongiBova RC 080-011 BovaBova Marina RC 080-013 Bova MarinaBova Marina RC 080-013/1 San PasqualeBovalino RC 080-012 Bovalino - PozzoBrancaleone RC 080-014 Brancaleone - Brancaleone Marina - Brancaleone NuovaBruzzano Zeffirio RC 080-015 Bruzzano ZeffirioBruzzano Zeffirio RC 080-015/1 MotticellaCalanna RC 080-016 CalannaCamini RC 080-017 CaminiCampo Calabro RC 080-018 Campo Calabro - Campo Piale - MusalàCandidoni RC 080-019 CandidoniCanolo RC 080-020 CanoloCaraffa del Bianco RC 080-021 Caraffa del Bianco - Crocefisso (comune di Bianco)Caraffa del Bianco RC 080-021/1 Cardeto RC 080-022 CardetoCareri RC 080-023 CareriCasignana RC 080-024 CasignanaCaulonia RC 080-025 CauloniaCaulonia RC 080-025/1 Pirarelli - San Nicola - Pezzolo - Popelli - Salincriti - Calatria

Caulonia RC 080-025/2Agromastelli - Campoli Ceresara - Campoli Sambucato -Campoli Ruvetti

Caulonia RC 080-025/3 UrsiniCiminà RC 080-026 CiminàCinquefrondi RC 080-027 Cinquefrondi

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Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoCittanova RC 080-028 CittanovaCondofuri RC 080-029 Condofuri - GrottaCondofuri RC 080-029/1 San CarloCondofuri RC 080-029/2 Condofuri MarinaCosoleto RC 080-030 Cosoleto - SitizanoCosoleto RC 080-030/1 AcquaroDelianuova RC 080-031 DelianuovaFeroleto della Chiesa RC 080-032 Feroleto della Chiesa - PlaesanoFerruzzano RC 080-033 Ferruzzano - SaccutiFerruzzano RC 080-033/1 Ferruzzano StazioneFiumara di Muro RC 080-034 Fiumara di MuroGalatro RC 080-035 GalatroGerace RC 080-036 GeraceGiffone RC 080-037 GiffoneGioia Tauro RC 080-038 Gioia TauroGioiosa Ionica RC 080-039 Gioiosa IonicaGrotteria RC 080-040 GrotteriaGrotteria RC 080-040/1 CatelisanoGrotteria RC 080-040/2 Aspalmo - RitortoLaganadi RC 080-041 LaganadiLaureana di Borrello RC 080-042 Laureana di Borrello - Bellantone - StelletanoneLocri RC 080-043 LocriLocri RC 080-043/1 MoschettaLocri RC 080-043/2 MericiMammola RC 080-044 MammolaMarina di Gioiosa Ionica RC 080-045 Marina di Gioiosa IonicaMaropati RC 080-046 Maropati - TritantiMartone RC 080-047 MartoneMelicuccà RC 080-048 MelicuccàMelicucco RC 080-049 Melicucco

Melito Porto Salvo RC 080-050Melito Porto Salvo - San Leonardo (fraz. Comune di Roghudi)- Musa - Prunella

Melito Porto Salvo RC 080-050/1 Pentidàttilo - Caredia-LaccoMolochio RC 080-051 MolochioMonasterace RC 080-052 MonasteraceMontebello Ionico RC 080-053 Montebello IonicoMontebello Ionico RC 080-053/1 Fossato Ionico - Stinò - Molaro - ColettaMontebello Ionico RC 080-053/2 Stinò - Molaro - ColettaMontebello Ionico RC 080-053/3 Saline Ioniche - Sant'EliaMotta San Giovanni RC 080-054 Motta San GiovanniMotta San Giovanni RC 080-054/1 Paterriti (frazione di Reggio Calabria)Oppido Mamertina RC 080-055 Oppido Mamertina - Messignadi - TresilicoOppido Mamertina RC 080-055/1 Oppido Mamertina RC 080-055/2 PiminoroPalizzi RC 080-056 Palizzi - PietrapennataPalizzi RC 080-056/1 Palizzi MarinaPalmi RC 080-057 PalmiPalmi RC 080-057/1 Lido di Palmi - Pietrenere - Tonnara - TaureanaPazzano RC 080-058 Pazzano

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Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoPlacanica RC 080-059 PlacanicaPlatì RC 080-060 PlatìPolistena RC 080-061 PolistenaPortigliola RC 080-062 PortigliolaReggio Calabria RC 080-063 Catona - SambatelloReggio Calabria RC 080-063/1 Pentimele - VitoReggio Calabria RC 080-063/2 Arasì - Ortì - StraoriniReggio Calabria RC 080-063/3 Reggio CentroReggio Calabria RC 080-063/4 Mosorrofa - TerretiReggio Calabria RC 080-063/5 GallinaReggio Calabria RC 080-063/6 ArmoReggio Calabria RC 080-063/7 Càndico - Cileo - Martellio - Oliveto - Rosario ValanidiReggio Calabria RC 080-063/8 PaviglianitiReggio Calabria RC 080-063/9 Croce Valanidi - Perara - Macellara - PaterritiReggio Calabria RC 080-063/10 PellaroReggio Calabria RC 080-063/11 Bocale - San FilippoRiace RC 080-064 RiaceRizziconi RC 080-065 RizziconiRoccaforte del Greco RC 080-066 Roccaforte del Greco - GhorioRoccella Ionica RC 080-067 Roccella IonicaRoghudi RC 080-068 Roghudi - GhorioRosarno RC 080-069 RosarnoSamo RC 080-070 SamoSan Giorgio Morgeto RC 080-071 San Giorgio MorgetoSan Giovanni di Gerace RC 080-072 San Giovanni di GeraceSan Lorenzo RC 080-073 San LorenzoSan Luca RC 080-074 San LucaSan Pietro di Caridà RC 080-075 San Pietro di Caridà - Caridà - San Pier FedeleSan Procopio RC 080-076 San Procopio

San Roberto RC 080-077San Roberto - Colelli - Acquacalda - San Peri - Milanesi (fraz.Comune di Calanna)

San Roberto RC 080-077/1 CastagnerellaSanta Cristina d'Aspromonte RC 080-078 Santa Cristina d'AspromonteSant'Agata del Bianco RC 080-079 Sant'Agata del BiancoSant'Alessio in Aspromonte RC 080-080 Sant'Alessio in AspromonteSant'Eufemia d'Aspromonte RC 080-081 Sant'Eufemia d'AspromonteSant'Ilario dello Ionio RC 080-082 Sant'Ilario dello Ionio - CondoianniSanto Stefano in Aspromonte RC 080-083 Santo Stefano in AspromonteSanto Stefano in Aspromonte RC 080-083/1 Gambarie d'AspromonteScido RC 080-084 Scido - San GiorgioScilla RC 080-085 ScillaScilla RC 080-085/1 FavazzinaScilla RC 080-085/2 Solano SuperioreSeminara RC 080-086 Seminara - BarritteriSerrata RC 080-087 SerrataSiderno RC 080-088 Siderno SuperioreSiderno RC 080-088/1 Salvi - FerraroSinopoli RC 080-089 Sinopoli Superiore - Sinopoli InferioreStaiti RC 080-090 Staiti

34

Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoStignano RC 080-091 StignanoStilo RC 080-092 StiloTaurianova RC 080-093 TaurianovaTaurianova RC 080-093/1 San MartinoTerranova Sappo Minulio RC 080-094 Terranova Sappo Minulio - ScroforioVarapodio RC 080-095 VarapodioVilla San Giovanni RC 080-096 Villa San GiovanniAcquaro VV 102-001 Acquaro - LimpidiArena VV 102-002 ArenaBriatico VV 102-003 BriaticoBriatico VV 102-003/1 San CostantinoBrognaturo VV 102-004 BrognaturoCapistrano VV 102-005 CapistranoCessaniti VV 102-006 CessanitiCessaniti VV 102-006/1 San Marco - San ConoCessaniti VV 102-006/2 Mantineo - PannaconiDasà VV 102-007 DasàDinami VV 102-008 Dinami - Melicuccà - MonsoretoDrapia VV 102-009 Drapia - GasponiDrapia VV 102-009/1 Brattirò - CarìaFabrizia VV 102-010 FabriziaFiladelfia VV 102-011 FiladelfiaFiladelfia VV 102-011/1 Maiodi - DorinchiFiladelfia VV 102-011/2 MontesoroFilandari VV 102-012 Filandari - ArzonaFilogaso VV 102-013 FilogasoFrancavilla Angitola VV 102-014 Francavilla AngitolaFrancica VV 102-015 FrancicaGerocarne VV 102-016 Gerocarne - CianoGerocarne VV 102-016/1 S. AngeloIonadi VV 102-017 Ionadi - NaoJoppolo VV 102-018 Joppolo - CaronitiJoppolo VV 102-018/1 Coccorino - CoccorinelloLimbadi VV 102-019 Limbadi - Motta Filocastro - MandaradoniMaierato VV 102-020 MaieratoMileto VV 102-021 Mileto - ParavatiMileto VV 102-021/1 Comparni - San GiovanniMongiana VV 102-022 MongianaMonterosso Calabro VV 102-023 Monterosso CalabroNardodipace VV 102-024 NardodipaceNardodipace VV 102-024/1 Ragonà - San TodaroNicotera VV 102-025 Nicotera - Nicotera MarinaParghelia VV 102-026 Parghelia - FitiliParghelia VV 102-026/1 BordilaPizzo VV 102-027 PizzoPizzo VV 102-027/1 Stazione Pizzo - MaieratoPizzoni VV 102-028 PizzoniPolia VV 102-029 Polia - Celia - Pogliolo - Menniti - Tre Croci - LiaRicadi VV 102-030 Ricadi - Santa Maria - Capo Vaticano - Santa Domenica

35

Comune Prov.N°

TAVOLAElab. 15.2

Centri abitati (Capoluoghi diComune, Frazioni, Località)

Compresi nell'Elaborato CartograficoRicadi VV 102-030/1 Ciaramiti - San NicolòRombiolo VV 102-031 Rombiolo - MoladiSan Calogero VV 102-032 San Calogero - CalimeraSan Costantino Calabro VV 102-033 San Costantino CalabroSan Gregorio d'Ippona VV 102-034 San Gregorio d'Ippona - ZammaròSan Nicola da Crissa VV 102-035 San Nicola da CrissaSant'Onofrio VV 102-036 Sant'OnofrioSerra San Bruno VV 102-037 Serra San BrunoSimbario VV 102-038 SimbarioSorianello VV 102-039 SorianelloSoriano Calabro VV 102-040 Soriano CalabroSpadola VV 102-041 SpadolaSpilinga VV 102-042 SpilingaStefanaconi VV 102-043 StefanaconiTropea VV 102-044 TropeaVallelonga VV 102-045 VallelongaVazzano VV 102-046 VazzanoVibo Valentia VV 102-047 Vibo ValentiaVibo Valentia VV 102-047/1 Triparni - Vena Inferiore - Vena Superiore - Vena MediaVibo Valentia VV 102-047/2 PiscopioVibo Valentia VV 102-047/3 Vibo Valentia Marina - Longobardi - San Pietro di BivonaZaccanopoli VV 102-048 ZaccanopoliZambrone VV 102-049 ZambroneZambrone VV 102-049/1 Daffinà - DaffinacelloZungri VV 102-050 Zungri - PapagliontiCastelluccio Inferiore PZ 076-022 076-023 Castelluccio Inferiore - Castelluccio SuperioreCastelluccio Superiore PZ 076-022 076-023 Castelluccio Inferiore - Castelluccio SuperioreRotonda PZ 076-070 Rotonda

Viggianello PZ 076-097Viggianello - S. Ianni - Gallizzi - Ficarelle - Pezzo la Corte - S.Onofrio - Piano lo Sfano