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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014) DCA n. 106 del 25 Novembre 2014 OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013. Obiettivo SVET lO. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

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REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo iProgrammi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191,nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)

DCA n. 106 del 25 Novembre 2014

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 165/2012 come modificato dalDPGR-CA n. 125/2013. Obiettivo SVET lO.

Pubblicato sul Bollettino Ufficialedella Regione Calabria n. del _

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REGIONE CALABRIA

IL COMMISSARIO AD ACTA(per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmioperativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato conDeliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)

VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge lO Ottobre 2007, n. 159, convertito conmodificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, ilMinistro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporticon le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominatoCommissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario didetta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguitoriportati:

1) conclusione entro il 15 ottobre 2010 del processo di certificazione della posizione debitoriaregionale;

2) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidinon in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti perle corrispondenti strutture private accreditate;

3) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

4) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;

5) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano;

6) interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, finalizzati al suo riallineamento agli obiettiviprogrammati in sede nazionale;

7) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relativeprestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies,comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relativetariffe;

8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;

9) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali,mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

lO) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

Il) revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dipreventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, Incoerenza con le linee del Piano di rientro;

12) introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 15912007, al fine diassicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su propostadel Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopol'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovateprofessionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare lA. r

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Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incaricocommissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per leregioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predettalegge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano dirientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dalCommissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 4.8.2010 e 29.10.2013 con le quali sono statirispettivamente nominati quali sub commissari Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dott. Andrea Urbani;

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunionedel 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015;

VISTO l'articolo 2, comma 84-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che in caso didimissioni o di impedimento del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina unCommissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83fino all'insediamento del nuovo Presidente o alla cessazione della causa di impedimento. Il comma siapplica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge l°ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, esuccessive modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014 con la quale è stato conferito alGen. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro daidisavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, dellalegge 30 dicembre 2009, n. 191, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta della RegioneCalabria;

RILEVA TO che con la anzidetta Deliberazione:

a) sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro temporedella Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosiaggiornati i termini ivi indicati;

b) è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di:adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, e gli interventi necessari a garantire, in manierauniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni diefficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità;rimuovere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, iprovvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che sianodi ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché incontrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verificae dai Ministeri affiancanti, anche in relazione alle attribuzioni di funzioni direzionali provvisorie delleaziende sanitarie, valutando altresì, ove necessario, nelle more delle nomine dei vertici aziendali daparte delle nuova giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, deldecreto legge n. 15912007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.

CONSIDERA TO che:

- con nota del Ministero della Salute DGSAF prot. 9875 del 15 maggio 2013 "implementazionedel! 'anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852104" è stato dato avvio allaomogeneizzazione della nomenc1atura degli Stabilimenti, secondo la master list condivisa a livellointerregionale;

-l'allegato l/bis al DPGR n. 16512012 come modificato ed integrato dal DPGR-CA n. 12512013,deve essere sostituito alla luce delle definizioni di cui sopra;

CHE con l'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge di conversione Ilagosto 2014, n. 116) all'art. l/bis comma 2, è previsto che "l'obbligo di registrazione di cui

~V

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all'articolo 6 del regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla ostasanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività previstaper l'esercizio dell'impresa";

CONSIDERA TO altresì che:

- dalle evidenze rilevate nel corso degli audit regionali effettuati ai sensi dell' art. 4 paragrafo 6 delRegolamento (CE) 88212004, è emerso che permangono a livello territoriale problematicherelative alla incompletezza degli elenchi anagrafici degli Stabilimenti di cui all' art. 31 par. l lett.b) del Regolamento stesso, con particolare riferimento a quelli operanti e autorizzati in dataantecedente l'entrata in vigore del Reg. CE 852/04 e agli OSA della produzione primaria;

CONSIDERA TO inoltre che:

-la Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 24/10/2012 ha ribadito, tra l'altro, la correttavigenza dell' Autorizzazione regionale prevista agli articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176del 08/1 0120 Il, relativa all'utilizzo delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

- che tali stabilimenti sono inclusi nella master list sopra richiamata, verso i quali rilasciare ilriconoscimento regionale previsto all'art. 6 paragrafo 3 del Reg. CE 852/04;

RITENUTO pertanto di dover fornire utili indicazioni alle Autorità Competenti Locali,rappresentate ai sensi del D .1gs. 193/2007 dai Servizi Veterinari e dai Servizi di Igiene degliAlimenti e Nutrizione afferenti i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, inmerito ai punti sopra richiamati;DATO ATTO che negli allegati A, B e C e relativa modulistica, acclusi al presente atto percostituirne parte integrante e sostanziale, sono riportate le procedure operative per la gestione degliaspetti relativi alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti rientranti nel campo diapplicazione dei Regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene";VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 88 comma l letto c) cheattribuiva alle Province le funzioni amministrative riguardanti ''provvedimenti e adempimentirelativi alle acque minerali e termali" e ritenuto di dover specificare che, alla luce della normativacomunitaria sopra richiamata, le autorizzazioni ex articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del08/1012011, di specifica pertinenza sanitaria, non rientrino tra i provvedimenti e adempimenti di cuiall'art. 88 comma l lett. c) della L.R. 3412002 stessa;VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 17/0512012 "Linee Guida perl'organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per attività produttive (SUAP) ";VISTO il Decreto Legge del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppodel Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Legge di conversione dell' 8 novembre2012 n. 189 - G.U10 novembre 2012);VISTI:-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75212010 e s.m.i.- il DM 18/10/1998;- il Reg. CE 88212004;- i Reg. CE 178/2002 - 852, 853,85412004;- il D. Lgs. 193/2007;- il Regolamento Regionale 23/03120 l O;- il DPGR - CA n. 62 del 23 maggio 2013;- i DPGR n. 165/2012 e n. 12612013;- i DPGR n. 12712013 e n. 14/2014;- Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge di conversione Il agosto 2014, n. 116);

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SU proposta della Task Force Veterinaria di cui al DPGR 56/2011 di concerto con l'Ufficio IgieneAlimenti e Bevande del Settore Area LEA del Dipartimento Regionale Tutela della Salute ePolitiche Sanitarie;VISTA l'istruttoria compiuta dal Dirigente Reggente del Servizio Veterinario ed Igiene degliAlimenti, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. 9/2001;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto materialmente dal Dr. Pasquale Turnoquale Responsabile del Procedimento;

DECRETAPer le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROV ARE la procedura operativa relativa alle attività di registrazione degli Stabilimenti dicui all'art. 6 par. 2 del Reg. CE 852/04, di cui all' allegato A, parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento, che integra quanto contenuto nel DPGR n. 165/2012 come modificato dalDPGR-CA n. 125/2013 ed abroga l'allegato l/bis al DPGR n. 165/2012:

DI APPROVARE la procedura operativa e relativa modulistica di cui all' allegato B, parteintegrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le attività di riconoscimento, aisensi dell'art. 6 par. 3 letto a) del Reg. CE 852/04, degli Stabilimenti di utilizzazione delle acqueminerali naturali e delle acque di sorgente, previste, quale autorizzazione regionale, dagli artt. 6 e22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/1 0/20 Il;DI APPROVARE la procedura operativa di cui all' allegato C, parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento, concernente le indicazioni relative agli elenchi anagrafici degliStabilimenti di cui all'art. 31 par. 1 lett. b) ed f) e le tariffe per i riconoscimenti regionali;DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioniregionali in materia;DI TRASMETTERE il presente decreto ai Ministeri affiancanti, al Dirigente Generale delDipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute per lapubblicazione sul BURC telematico e sul sito web dello stesso Dipartimento della RegioneCalabria

Il Dirigente del Servizio

.J!Fh>quace

I ~in~ente?e~~~;rr-~~.nerale

Sub Commissario

rrt:r:\r~

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ALL. A al DCA del .

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DPGR 0.165/2012 COME MODIFICATO EDINTEGRATO DAL DPGR-CA o. 125/2013

rl!U ·Pagina 1 all.A

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AbrogazioniL'allegato 1/bis del DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è abrogato e sostituitodal resente alle ato.

specificazioni altro

- attività registrate852

In relazione ai capitoli "Registrazione" e "procedure di registrazione" pago5 e 6 alloA al DPGR n. 165/2012,considerato che con la nota DGSAF n. 9875 del 15 maggio 2013 ''Implementa:done dell 'anagrajè degli JtabilimentiregÌJtratiai JenJi del Reg. CE n. 852/2004", il Ministero della Salute ha avviato il percorso di omogeneizzazione dellanomenclatura e tassonomia degli stabilimenti degli Operatori del Settore Alimentare, ai fini delle univochemodalità di registrazione sanitaria sull'intero territorio nazionale, sulla base della maJter IÌJt condivisa con ilCoordinamento Interregionale Sicurezza Alimentare, si riporta di seguito la tabella con la specificazione degliStabilimenti da' ai sensi del CE

Produzione dialimenti inallevamento

Coltivazioni non permanenti ad usoalimentare umano

Produzione di conserve esemiconserve vegetali (II gamma)

L'attività diproduzione,trasformazione econfezionamentocomprende di per sèlacommerciaI izzazioneall'ingrosso dei propriprodotti. Qualoral'OSA volesse anchevendere i propriprodotti alconsumatore finale,

1----+-:::---:---:--....".----:7""'---;-;--,---1-----------1 deve esplicitamenteProduzione di vegetali secchi e/o comprende le spezie aggiungere taletostati attributo (campo 3g

t--;P:;-r-od"7u-z...,.io-n-e-d-;-:i-+------1r.P:;-r-o"7du-z...,.io-n-e--;:--;--:-::-fi::-ru-tt---a-e-;-di:---+----------l del format di

bevande di frutta 10.32.00 ortaggi registrazione)all'attività di

t--.....:..:c==--+---t-P;:;'r-o-;d-uz-,i-on-e-d-;-i---o"7lt:-·o--------f----------1produzione,

trasformazione e1----+-:::---:---:--....".----;-----:-:----1------,--;--:,.,-------1 confezionamento.

Produzione di grassi vegetali margarina e simili

Vegetali -produzione,

trasformazione econfezionamento di

vegetali

Produzione di vegetali congelati esurgelati (III gamma - ortofrutticoli

Produzione di prodotti pronti ali 'usoo altrimenti detti "fresh cut" - IVgamma - e ortofrutticoli precotti-V gamma

Lavorazione difrutta e di ortaggi(esclusi i succhi difrutta e di ortaggi)

Produzione di oliie grassi vegetali

e miscelatura11.01.00 degli alcolici

Produzione dibevande alcoliche

Produzione di vini e mosti

n.b.: I gamma (vegetalifreschi che ricevonouna ridotta o nulla

attività dicondizionamento:Refrigerazione /trattamento con

atmosfera modificata;possono essere immessi

sul mercatoimmediatamente dopo

la raccolta) va inproduzione primaria

~ di illtri vini il11.03 base di frutta

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Produzione di birra, malto e altrebevande fermentate non distillate

molitura di frumento e altri cereali

Lavorazione del risoLavorazione di 10.61.30

cereal i, sem i, Altre lavorazioni di semi, granaglie elegumi e tuberi legumi

Produzione di amidi e di prodottiamidacei

produzione di Produzione di zuccherozucchero 10.81

Lavorazione del Lavorazione del caffècaffè

10.83.01

lavorazione del tè Lavorazione del tè e di altried altri vegetali per 10.83.02 preparati per infusi

infusi

Produzione diProduzione di paste alimentari, di comprensivo di paste

pasta secca e/o 10.73cuscus e di prodotti farinacei simili farcite

fresca

Produzione di Produzione di pane, pizza e altripane, pizza e prodotti da forno freschi e secchi

prodotti da forno e Produzione di prodotti di pasticceriadi pasticceria -freschi e secchi freschi e secchi

Prodotti da forno e Produzione di Produzione di prodotti di gelateriadi pasticceria, gela.~. prodotti di (in impianti non riconosciuti)

e piatti pronti ~ gelateria (inProduzione, impianti non

trasformazione e riconosciuti) L'attività di

congelamen*.-,.produzione e produzione di produzione,lavorazione del cacao,cioccolato,caramelle e trasformazione ecioccolato, confetterie confezionamentoproduzione 10.82 comprende di per sèpastigliaggi,gomme, la

confetti,caramelle, commercializzazioneecc. all'ingrosso dei propri

Produzione di cibi Produzione di cibi pronti in genere prodotti. Qualorapronti in genere (prodotti di gastronomia, di l'OSA volesse anche

rosticceria, di friggitoria, ecc.)Produzione delle Produzione delle bibite analcoliche vendere i propri

bibite analcoliche,prodotti al

delle acque consumatore finale,

minerali e di altre produzione di ghiaccio deve esplicitamenteacque in bottiglia aggiungere tale

Altri alimenti - Estrazione di sale attributo (campo 3g08.93.00 del format di

industrie di prod. e registrazione)trasf. all'attività di

SaleProduzione di sale iodato produzione,

trasformazione econfezionamento.

macellazione ed macellazione ed eviscerazione dieviscerazione di prodotti della pesca presso aziendeprodotti della di acquacoltura per la vendita diretta

Alimenti di ol"i e pesca presso al consumatore finale o a dettagliantianhnale ~ aziende di della provincia/province contermini

regis~l"llteper acquacolturamacellazione di macellazione di avicunicoli presso

prQ(lu.Zion~, avicunicoli presso aziende agricoletrasformazione e aziende agricoleconfezionamento Iavorazione e lavorazione e trasfonnazione di

trasformazione di carne, prodotti a base di carne ecarne, prodotti a preparazioni di carne in impianti nonbase di carne e riconosciuti funzionalmente annessi

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preparazioni dicarne in impiantinon riconosciutifunzionalmente

annessi a eserciziodi vendita, contigui

o meno ad essi

contigui o

Ristorazione

lavorazione etrasformazione diprodotti della

pesca in impiantinon riconosciutifunzionalmente

meno ad essi

lavorazione e trasformazione diprodotti della pesca in impianti nonriconosciuti funzionalmente annessia esercizio di vendita, contigui omeno ad essi

e lavorazione di prodottidell'apiario

Ristorazionecollettiva

(comunità edeventi)

Ristorazionepubblica

Produzione di prodotti a base di latte(in impianti non riconosciuti)

Produzione pasti pronti perristorazione collettiva (cateringcontinuativo e

in

Commercioall'ingrosso di

alimenti e bevande,cash and carry

ristorazione collettiva (Mense,Terminali di distribuzione e Sedi pereventi e

condiretta anche connessa con aziendeagricole

Commercio all'ingrosso - condeposito

Commercio aldettaglio di

alimenti e bevande

esercizisomministrazione tipoA (ex L. 25-08-1991 n.287) (ristoranti,trattorie, tavole calde,pizzerie, birrerie,agriturismi, pub)

esercizisomministrazione tipoB (ex L. 25-08-1991 n.287)

tra o trafornitore e dettagliante

Commercio al dettagliobevande in Esercizi di vicinato delsettore alimentare

aventisuperficie di venditanon superiore a 150 mq.nei comuni conpopolazione residenteinferiore a 10.000abitanti e a 250 mq. neicomuni conpopolazione residentesuperiore a 10.000

abitanti ( art. 4, letterad, D.L.vo 31 marzo

le singole attività diproduzione/lavorazione site all'interno di

tali strutture divendita devono essereregistrate secondo lealtre sezioni della

master list

e \r.wna 4 mIA

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Commercioambulante

Distributori

deposito contoterzi di alimentinon soggetto ariconoscimento

Piattaforma didistribuzione

alimenti

. al dettaglio di alimenti ebevande in attività commercialiaventi le caratteristiche di Mediastruttura di vendita

1998, n. 114)

Esercizi aventisuperficie superiore ailimiti previsti per gliesercizi di vicinato efino a 1.500 mq neicomuni conpopolazione residenteinferiore a 10.000abitanti e a 2.500 mq.nei comuni conpopolazione residentesuperiore a 10.000abitanti ( art. 4, letterae, D.L.vo 31 marzo1998, n. 114)

Esercizi aventisuperficie superiore ailimiti previsti per lemedie strutture divendita ( art. 4, lettera f,D.L.vo31 marzo 1998,n. 114)

con o senzastrutture annesse, siaregistrate chericonosciute

Commercio al dettaglio di alimenti ebevande in attività commercialiaventi le caratteristiche di Grandestruttura di vendita

Commercio al dettaglio percorrispondenza/internet

Commercio ambulante a posto fisso il commercio ambulantecomprende la

f----+--:C=-o-m-m-e-rc-:i-o-a-m-:b-u-:I-an-t-e-:i-:ti-n-er-an-te--somministrazione

distributori automatici di alimenticonfezionati e bevande

trattata c.d. "casette dell'acqua"

deposito conto terzi di alimenti inregime di temperatura

deposito conto terzi di alimenti nonin regime di temperatura

Piattaforma di distribuzione alimenti

depositofunzionalmente

ma nonmaterialmenteannesso ad

esercizi di venditadi alimenti

si fa riferimento aidepositi con sede

r---I~dke~p~o~si~to~~iofiailne;nenm;Ua~nmo;;nll diversa (punto 2 delmaterialmente annessi ad esercizi di modello divendita non in regime di temperatura registrazione)

trasporto dialimenti e

bevande contoterzi

trasporto conto terzi di alimenti incisterna

Le aziende che siregistrano per il

f-----1I---,---,-,-,-;C"""'c:--:-:-;-----j trasporto di alimenti e

f----f-'-'-""'--'-'-"---'..:.---"''-'-''''';-':-:'''-:c:-'--:----; bevande conto terzitrasporto conto terzi di alimenti non devono inoltre elencarein regime di temperatura controllata tipo, numero e dati

identificativi dei mezzidi trasporto

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La MaJter LiJt ha esclusivamente finalità sanitarie e rappresenta il riferimento univoco per l'intero territorionazionale, ai fini della conoscenza del panorama produttivo e della pianificazione (programmazione inconsiderazione della categorizzazione dei rischi) e rendicontazione dei controlli ufficiali eseguiti ai sensi dellanormativa vigente nel settore sanitario.In particolare, rispetto al D.M. del 1998 è stata modificata la suddivisione delle Macroaree ed è stata ritenutainsufficiente la classificazione in base ai codici ATECO, che è risultata fino ad oggi limitativa per laindividuazione di specifiche atti~ità produttive (per es. integra tori alimentari, vegetali congelati, prodotti Vgamma, ecc.)La MaJter LiJt individua le macroaree, le aggregazioni e le attività ad oggi ritenute necessarie e potrà esseresuccessivamente integrata da ulteriori indicazioni che si rendessero eventualmente necessarie in futuro.

Specificazioni relative agli elenchi degli Stabilimenti OSA e loro registrazioneLe AASSPP assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativaagli operatori registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e relativi esiti.La registrazione si deve basare su un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale.Sulla base di quanto già regolamentato a livello regionale, le informazioni concordate a livello interregionale pergarantire l'uniformità dei dati relativi agli OSA su tutto il territorio nazionale, dovranno prevedere ulterioridettagli.I campi del tracciato record dovranno, quindi, contenere:

1. IDENTIFICAZIONE IMPRESAa) Ragione sociale/ denominazione fiscaleb) Sede legalec) Identificativo fiscale (C.F. o p.. IVA)d) Rappresentante legalee) nOidentificativo univoco [solo per trasportatori animali]f) Data chiusura impresa (allineare con gli operatori)g) Stato attività dell'impresa (in attività o meno)h) Data e motivazione dei cambiamenti di stato

Rapporto tra IMPRESA e SEDE (da valutare il caso in cui in un'unica sede insistono più imprese)

SEDEII OPERATIVA/E2.a)b)c) nOdi registrazione [per le imprese registrate ftno ad oggi per risolvere il problema di chi ha già più di uncodice, il numero di registrazione può essere multiplo specificando la diversa attività]

Coordinate geograficheIndirizzo (riferimenti territoriali compresa la competenza sanitaria)

Rapporto tra SEDE e ATTIVITA'

3. ATTIVITA' PRODUTTIVECodice attività da master list 852a)

b)c)d)e)f)g) Attributi dell'attività (ad esempio, per le attività di produzione, trasformazione e confezionamento qui vaindicata l'eventuale vendita delle proprie produzioni al consumatore finale)

Descrizione attività/ descrizione relativa al Codice attività da master list 852Data inizio attivitàData variazione attivitàStato attività (se l'attività è sospesa, revocata, o in attività)Data e motivazione dei cambiamenti di stato

In particolare, per identificare in modo univoco un'impresa, l'attività svolta ed il luogo in cui viene svolta, unapossibile soluzione è quella utilizzare un codice composto da tre parti:(IDENTIFICATIVO FISCALE) + (COORDINATE GEOGRAFICHE) + (CODICE attività da master list852)

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Master list stabilimenti soggetti a Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/04Analogamente a quanto sopra descritto, per gli Stabilimenti degli OSA soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg.CE 852/04, ferme restando le procedure operative già codificate per tali adempimenti e la tipologia diinformazioni necessarie a costituire i tracciati record, si applica la nomenclatura e la tassonomia indicata nella

t t b Ilseguen e a e a:

Macroaree AggregazioniAttività

Codice DescrizioneProduzione di germogli per l'alimentazione Produzione di germogli per l'alimentazione

Produzione Primaria umana e di semi per la produzione di umana e di semi per la produzione digermogli germogli

Altri alimenti - industrie di prod. e Produzione delle bibite analcoliche, delle imbottigliamento di acque mineralitrasf. acque minerali e di altre acque in bottiglia

Produzione di integratori alimentariConfezionamento di integratori alimentariProduzione di derivati del latte addizionati divitamine e minerali

Industrie Industrie Produzione di paste alimentari, prodotti daProduz./Trasform/confezionameno Produz./Trasform/confezionamento forno e pasticceria, e prodotti similiAlimenti addizionati di vitamine e Alimenti addizionati di vitamine e addizionati di vitamine e minerali

minerali, Reg. 1925/2006 e di minerali, Reg. 1925/2006 e di Integratori Produzione di altri prodotti alimentari ncaIntegratori alimentari alimentari addizionati di vitamine e minerali

Produzione delle bibite analcoliche, e altrebevande addizionate di vitamine e mineraliConfezionamento di alimenti addizionati divitamine e minerali

IndustrieProduzione di alimenti a fini medici specialiConfezionamento di alimenti a fini medici

Produz./Trasform/confezionament Industrie specialio Alimenti senza glutine, Alimenti Produz./Trasformlconfezionamento

Produzione di alimenti senza glutinea tini medici speciali e altri Alimenti senza glutine, Alimenti a finialimenti ex Dir. 2009/39 e medici speciali e altri alimenti ex Dir. Confezionamento di alimenti senza glutine

modifiche e/o aggiornamenti ad 2009/39 e modifiche e/o aggiornamenti ad Produzione di altri alimenti ex Dir. 2009/39esclusione di quelli destinati a esclusione di quelli destinati a lattanti e a e modifichelattanti e a bambini nella prima bambini nella prima infanzia Confezionamento di altri alimenti ex Dir.

infanzia 2009/39 e modifiche

Produzione di formule per lattanti e diproseguimento e Iatti destinati ai bambininella prima infanzia

Industrie Confezionamento di formule per lattanti e di

Produz./T rasform/ confezionament Industrieproseguimento e latti destinati ai bambini

o formule per lattanti e di Produz./Trasform/confezionamento nella prima infanzia

proseguimento (Dir. 141/2006, formule per lattanti e di proseguimento Produzione di alimenti a fini medici speciali

modifiche e/o aggiornamenti), latti (Dir. 141/2006, modifiche e/o per lattanti e/o bambini nella prima infanzia

destinati ai bambini e alimenti per aggiornamenti), latti destinati ai bambini e Confezionamento di alimenti a fini medicila prima infanzia (Dir. 125/2006, alimenti per la prima infanzia (Dir. speciali per lattanti e/o bambini nella primamodifiche e/o aggiornamenti) 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) infanziaalimenti a fini medici speciali e alimenti a fini medici speciali e altri Produzione di alimenti per la prima infanziaaltri dietetici (dir. 2009/39, dietetici (dir. 2009/39, modifiche e/o Confezionamento di alimenti per la prima

modifiche e/o aggiornamenti) aggiornamenti) destinati a lattanti e infanziadestinati a lattanti e bambini nella bambini nella prima infanzia Produzione di altri prodotti alimentari nca

prima infanzia per lattanti o bambini nella prima infanziaConfezionamento di altri prodotti alimentarinca per lattanti o bambini nella primainfanzia

produzione e confezionamento di additivi produzione e confezionamento di additivialimentari alimentari

Prod.e conf.di additivi,aromi ed produzione e confezionamenti di aromi produzione e confezionamenti di aromienzimi alimentari alimentari

produzione e confezionamento di enzimi produzione e confezionamento di enzimialimentari alimentari

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L'implementazione delle banche dati informatizzate a livello di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, fruibileper tutti i Servizi che si occupano di Sicurezza Alimentare, nell'ambito della gestione in carico ai Dipartimenti diPrevenzione, deve consentire l'identificazione univoca delle imprese presenti su ciascun territorio,l'acquisizione dei dati a livello regionale, nonché il raccordo con i sistemi informativi nazionali attivi(SINVSA, VIG, NSIS).

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ALL. B al DCA del. ,

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DPGR n. 165/2012 COME MODIFICATO EDINTEGRATO DAL DPGR-CA n. 125/2013

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Il DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è integrato con il presente allegato.

Stabilimenti di utilizzazione di acque minerali

Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione delleacque minerali naturali" all'art. 6 prevede che l'utilizza;;jone di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta cometale ai semi dell'articolo 4, e' subordinata all'autorizza;;jone regionale':Ai fini del rilascio di detta autorizzazione deve essere accertato, tra l'altro, che le condizioni di utilizzazione ed inparticolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche.Analogamente tale autorizzazione è richiesta, ai sensi dell'art. 22 del citato D. Lgs. n. 176/2011, anche perl'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta a livello Ministeriale.Dallo gennaio 2006 sono in vigore i Regolamenti Comunitari del cosiddetto "pacchetto igiene" ed in particolareil Regolamento CE 852/2004, nel quale, all'art. 6 paragrafo 2 si prevede che "ogni operatore del settore alimentarenott/ìca all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controlloche mgua una quaùiasi delle./àsi di produ;;jone, traJforma;;jone e distribu;;jone di alimenti ai fini della registra;;jone del suddettostabilimento ed al paragrafo 3 del medesimo articolo, che "gli operatori del settore alimentare provvedono affinché glistabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispe;;jone, se il riconoscimento è pmcritto: a) anorma della legisla;;jonena;;jonale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato .... ':Pertanto, la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti prevede la registrazione o ilriconoscimento delle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, da parte dell'Autorità Competente;L'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CE 882/04 dispone che le Autorità Competenti stabiliscono le procedure pergli Operatori del Settore Alimentare sia ai fini della registrazione, che per il riconoscimento dei rispettiviStabilimenti.Con i DPGR n. 165/2012 e n. 126/2013 sono state fissate, a livello regionale, le procedure per la registrazioneattraverso SCIA ed il riconoscimento regionale subordinato ad accertamento preventivo ai sensi dell'art. 31paragrafo 2 lett. b) c) d) e) f), degli Stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione del Reg. CE 852/04,includendo talune tipologie di produzione, quali gli additivi alimentari e gli aromi, per le quali la legislazionenazionale fissava un procedimento di autorizzazione ed aventi ruolo strategico nella sicurezza alimentare.La Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 24/10/2012:- ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 29 e 30 del decretolegislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e lacommercializzazione delle acque minerali naturali), sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117,primo comma, della Costituzione;- ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 1, 16, 17, 22 e 23,comma 1,29 e 30 del medesimo D. Lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt.117, terzo comma, e 118 della Costituzione;- ha ribadito la corretta vigenza dell'Autorizzazione prevista agli articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del08/10/2011, in forza della normativa comunitaria, con la quale si è ritenuta prevalente, rispetto a quella dellasemplificazione amministrativa dei procedimenti, la f111alitàdi assicurare la tutela della salute dei consumatori diacque minerali, come peraltro previsto dall' art. 34 del D.L. n. 201 del 2011.Si ritiene che il procedimento amministrativo relativo a tali autorizzazioni, rientri nelle specifiche competenze ditipo sanitario e specificamente nella materia concernente l'igiene dei prodotti alimentari e quaùivoglia fase dellaprodu;;jone, della tra~forma;;jone e della distribu;;jone di alimenti, come definiti nel Reg. CE 178/2002.Si deve rilevare che seppure la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 88 comma 1 lett. c)attribuiva alle Province le funzioni amministrative riguardanti ''provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali eterma!t", alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata, le autorizzazioni ex articoli 6 e 22 del DecretoLegislativo n. 176 del 08/10/2011, di specifica pertinenza sanitaria, non possono essere considerati tra iprovvedimenti e adempimenti di cui all'art. 88 comma 1lett. c) della L.R. 34/2002.Nel presente atto si intende disciplinare a livello regionale i procedimenti di autorizzazione ex articoli 6 e 22 delDecreto Legislativo n. 176 del 08/10/2011, considerandoli quali riconoscimenti regionali ai sensi dell'art. 6paragrafo 3 lettoa) del Reg. CE 852/04, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia.Per tali tipologie di stabilimenti, le procedure per il riconoscimento sono quelle definite nell'allegato 6 alDPGR n. 165/2012 e la modulistica da utilizzare è allegata al presente atto.Si considerano, come riconosciuti, gli stabilimenti già in possesso dell'autorizzazione all'utilizzazione rilasciatacon atto regionale o con atto della Provincia, in data antecedente la data di approvazione del presente atto; perquesti Stabilimenti si applica altresì il capitolo "Trasmissioni informazioni Stabilimenti riconosciuti" inallegato 1 al DPGR-CA n. 125/2013.Restano fatte salve le altre disposizioni relative alle concessione minerarie ed ogni altra norma applicabile.

Pagina 2 ali. Be1('

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ALL. 7

Spazio per apportare il timbro di protocollo presso Data, Prot. _

l'ASP [lConsegna a mano ufficio protocollo*

[lPosta raccomandata*

[lConsegna a mano altro ufficio preposto*

[lPosta elettronica certificata

ALSUAP

del Comune di .

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 6 regolamento CE/852/2004/ artt. 6 e 22 D.Lgs. 176/2011,alla utilizzazione di acqua minerale naturale o acqua di sorgente riconosciuta come tale dal Ministerodella Salute.

1. Operatore del settore alimentare

II/la sottoscritto/a:

Cognome: . Nome: .

Codice Fiscale: .

Data di nascita ./ ./ .

Telefono: FAX: .

Cittadinanza...................................... Sesso D M D F

e-mail. @ .

Luogo di nascita: Comune Provincia........ Stato .

Residenza: Comune Provincia .

Via/Piazza N° .

nella sua qualità di:

C.A.P .

D Titolare dell'omonima impresa individuale:

Partita I.VA (se già iscritto): .

con sede legale nel Comune di . Provincia .

Via/Piazza W CAP Tel .

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di .

D Legale rappresentante della Società/Ente:

Denominazione o ragione sociale

Codice Fiscale: Partita IVA (se diversa da C.F.): .

e-mail. @ .

con sede legale nel Comune di Provincia .

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VialPiazza N° C.A. P Tel .

N. d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di .

CHIEDE

Il RICONOSCIMENTO (Autorizzazione Regionale ex artt. 6 e 22 D. Lgs. 176/2011) per:

outilizzazione - imbottigliamento (art. 6) O immissione in commercio (art. 22)

Odi acque minerali naturali,

Odi acque di sorgente

Odi preparazione di bibite analcoliche

da effettuarsi nei locali dello stabilimento sito nel comune di .

Via , n .

Tel. e-mail .

A tal proposito il sottoscritto DICHIARA (barrare la casella corrispondente) sotto la propria responsabilitàche:- il responsabile dello stabilimento è il Sig .

o che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratorio interno.o che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratori esterni accreditati e

registrati,n. accreditamento n. iscrizione elenco regionale Regione .di cui si allega convenzione 1contratto

o che la denominazione dell'acqua minerale è .di cui si allegano prototipi di etichette.

o che le attività di trasporto sono connesse funzionalmente alla attività principale con gli automezzitargati. .

di cui si allegano copie delle carte di circolazioneIl Sottoscrittola dichiara inoltre:

o di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivicompresa la cessazione dell'attività, utilizzando la modulistica vigente a livello regionale.

o di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti dilegge previsti ai fini dell'avvio della attività.

o di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioneo uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

LUOGO DATA FIRMA

(allegare documento di identità)

Il Sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che idati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito delprocedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda di riconoscimento

DATA FIRMA

Pagina 4 ali. B

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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE in quadruplice copia * (barrare la casella corrispondente):

D decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale o provvedimento sul riconoscimento dell'acqua disorgente, del Ministero della Salute;

Dconcessione mineraria rilasciata dall'Autorità Competente;

D planimetria in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, con descrizione dei locali, indicazionedella relativa destinazione d'uso e la tipologia e disposizione spaziale delle attrezzature (Iay-out);

D relazione sottoscritta dal L.R. sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dellostabilimento e relazione descrittiva delle linee di imbottigliamento, del processo di utilizzazione (inclusol'impiego per la produzione di bevande analcoliche); opere di canalizzazione,caratteristiche degli impianti,operazioni effettuate (artt. 7,8,23 e 24 D.lgs. 176/2011);

D autocertificazione relativa allo smalti mento o allontanamento acque reflue di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.e all'approvvigionamento idrico;

D autocertificazione relativa alle quantità annue imbottigliate e relativa regolarità del pagamento dei canoniprevisti (DGR n. 183 del 26.04.2012, L.R. n. 40/2009, R.R. n. 3/2011 e ss.mm ..ii.);

D autocertificazione relativa alla sussistenza della documentazione amministrativa presentata in sede diistanza per la concessione mineraria;

D schede tecnico-descrittive sui contenitori utilizzati e dichiarazioni di conformità;

D una marca da bollo del valore prescrittivo* (oltre a quella già apposta sulla presente istanza).

D ricevuta di versamento a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale per il sopralluogo igienico-sanitario

D ricevuta di versamento da effettuarsi secondo tariffario regionale a favore della Regione Calabria -Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (causale: riconoscimento regionale)

Daltro .

* fino ad entrata a regime sistema elettronico SUAP

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ALL. C al DCA del. .

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DPGR n. 165/2012 COME MODIFICATO EDINTEGRATO DAL DPGR-CA n. 125/2013

Pagina 1 alI. C

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Il DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è integrato con il presente allegato.

I Specificazioni relative alla produzione primaria

In relazione agli adempimenti di registrazione relativi agli OSA della produzione primaria ed a quanto fissatonell'Accordo Stato Regioni Rep. atti nO59/CSR del 29.04.2010 (G.u. nO121 del 26.05.2010), le attività che alladata di entrata in vigore della regolamentazione regionale di applicazione del ''pacchetto igiene" (DGR523/2007) erano in possesso di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non hannonecessità di effettuare un'ulteriore segnalazione ai fini della registrazione/S.C.I.A. prevista dal Reg.852/2004 e devono, pertanto, essere considerate "notificate" all'Autorità Competente.Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 Qeggedi conversione 11 agosto 2014, n. 116)all'art. l/bis comma 2 è previsto che" L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalleimprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazioneo segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

Pertanto si ritiene che le aziende di produzione primaria che a tale data operavano e avevano notificatoin qualche forma la propria attività ad una Autorità Competente ai sensi di una delle seguentinormative:

• D. Lgs. 531/92 attuazione della direttiva 91/493/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili allaproduzione e commercializzazione dei prodotti della pesca• D.lgs. 530/92 attuazione della direttiva 91/492/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili allaproduzione e commercializzazione dei molluschi bivalvivivi• DPR 555/92 regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CE che stabilisce norme di polizia sanitariaper i prodotti di acquacoltura• DPR 317/96 regolamento recante norme alla direttiva 92/102/CE relativa all'identificazione e allaregistrazione degli animali• DPR 54/97 regolamento recapte attuazione delle direttive 92/46/CE e 92/47 in materia di produzione eimmissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte• DPR 395/98 regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minimedi lotta contro alcune malattie di molluschi bivalvi• Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce unsistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti abase di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (2).• Decisione della Commissione del 23 ottobre 2000 (2000/678/CE) che stabilisce le modalità di registrazionedelle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/ CEEdel Consiglio• Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (art.22) legge di recepimento di norme UE (Modifiche all'articolo 12 deldecreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiornala direttiva 64/432/ CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animalidelle specie bovina e suina).• Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per laprotezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.• Direttiva 2002/04 della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti diallevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio• Regolamento (CE) n.21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione edi registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ledirettive 92/102/CEE e 64/432/CEE• Legge 313 del 24 dicembre 2004 disciplina per l'apicoltura• Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto diutilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzionianimali• Decreto Ministeriale 5 maggio 2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafeequina da parte dell'UNIRE

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• Decisione della Commissione del 15 dicembre 2006 (2006/968/CE) recante attuazione del regolamento (CE)n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica deglianimali delle specie ovina e caprina• Regolamento 1/2005 CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate chemodifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;• Reg. CE n. 183 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igienedei mangimi• D.M. n. 185/91 Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizioneed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato dialta qualità• Sistema Informativo Agricolo Nazionale: legge4 giugno 1984,n.194 interventi a sostegno dell'agricoltura

possono svolgere la loro attività senza ulteriori obblighi relativi alla notifica ai fini della registrazione.

Si precisa che ogni ulteriore attività intrapresa che non rientri nella produzione primaria animale e/ovegetale (ad esempio: caseificio, salumificio essiccazione dei prodotti o la produzione di conservealimentari etc) deve essere notificata tramite SCIA o riconosciuta.Analogamente nuove attività o variazioni dell'esistente, rendono inapplicabile tale esonero.Sono altresì escluse da tale esonero le attività per le quale sia previsto il riconoscimento.

I Specificazioni relative agli OSA già in possesso di autorizzazione sanitaria o nulla osta sanitario

La normativa regionale aveva previsto che le imprese alimentari già in possesso alla data di entrata in vigoredella regolamentazione regionale di applicazione del ''pacchetto igiene" (DGR 523/2007), diAutorizzazione o nulla osta Sanitario o di una Registrazione/DIA o altro titolo assimilabile, rilasciati inconformità a norme specifiche e di settore in materia, dovevano essere registrate d'ufficio.Considerato che tali adempimenti, non risultano omogeneamente effettuati nel territorio regionale ed atteso chequesti Stabilimenti degli OSA devono essere parte essenziale degli elenchi di cui all'art. 31 del Reg. CE 882/04, aifini della categorizzazione del rischio e della pianificazione dei controlli, presso ciascuna ASP dovrà, attraversoapposita conferenza dei Servizi, che coinvolga i SUAP e le Associazioni di categoria, definirsi idonea proceduraper:

gestire azioni semplificate per la regolarizzazione di tali OSA;individuare, con opportuni elenchi, gli Stabilimenti da registrare d'ufficio.

Ciò in quanto, con l'entrata in vigore del regime di SCIA, l'Azienda Sanitaria non è più diretta titolare a riceverela notifica prevista ex art. 6 del Reg. CE 852/04 (che deve avvenire attraverso i SUAP), ma solo di uno degliendoprocedimenti conseguenti alla segnalazione.Resta inteso che tali Stabilimenti, comunque, devono intendersi già notificati all'Autorità Sanitaria, salvo che nonsiano intervenute modifiche e/o variazioni non notificate e che l'unico adempimento è relativo alla completezzadegli elenchi anagrafici degli stabilimenti presenti nel territorio di competenza di ciascuna ASP, ai fini dellaprogrammazione dei co.La registrazione operata secondo quanto previsto nel presente paragrafo è da intendersi dunque qualemero censimento delle attività operanti nel settore alimentare sul territorio ASP, per le quali rimane validol'atto autorizzativo preesistente.

I Elenchi presso le AASSPP degli operatori Registrati/Riconosciuti

Ai fini della registrazione d'ufficio, con riferimento all'art. 6 del Reg. CE 852/04 e dell'aggiornamento, dellacompletezza e della piena fruibilità per i Servizi del CU degli elenchi degli Stabilimenti (ex art. 31 Reg. CE882/04) effettivamente attivi sul territorio di ciascuna ASP, dovranno pertanto utilizzarsi:

elenchi conseguenti alla.registrazione/ notifica nell'ambito della produzione primaria, effettuata inbase a norme specifiche del settore veterinario (che come detto non sono soggette a nuovanotifica se presenti alla data di entrata in vigore della DGR 523/07) e, per le quali sono daritenersi assolti gli obblighi previsti dall'art. 6, punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 conl'inserimento nelle banche dati esistenti (giusto quanto previsto dal Decreto-Legge 24 giugno 2014,n. 91 -legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 -);elenchi conseguenti l'iscrizione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) pressol'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), per le aziende di produzione primaria che

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trattano alimenti di orlgme vegetale (che come detto non sono soggette a nuova notifica sepresenti alla data di entrata in vigore della DGR 523/07) e, per le quali sono da ritenersi assolti gliobblighi previsti dall'art. 6, punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 con l'inserimento nellebanche dati esistenti; le ASP potranno a tale scopo consultare, in modalità telematica, il SistemaInformativo Agricolo N azionale, con specifica richiesta di accesso istituzionale.

Presso ciascuna ASP dovrà, attraverso apposita conferenza dei Servizi, che coinvolga i SUAP, le Camere diCommercio, il Dipartimento RegionaleAgricoltura e le Associazioni di categoria, defmirsi idonea procedura per:

gestire azioni semplificate per la regolarizzazione degli OSA della produzione primaria presenti indatabase di specifica normativa di settore (vedi paragrafo "Specificazioni relative alla produzioneprimaria") nel periodo successivo all'approvazione della DGR 523/07 fino alla data di entrata in vigoredel presente atto;individuare, con opportuni elenchi, gli Stabilimenti degliOSA da registrare d'ufficio.

L'anagrafe degli Stabilimenti dovrà altresi considerare gli OSA oggetto di riconoscimento ai sensi della normativavigente.

Specificazioni relative a talune tipologie di registrazione

D Stabilimento in cui opera una sola ImpresaPremesso che il numero di registrazione identifica lo stabilimento di lavorazione, indipendentemente dalleattlvlta svolte, il titolare/legale rappresentante dell'impresa presenta sempre un'unica istanzaindipendentemente dal numero di attività svolte con la relativa modulistica. Nell'atto di registrazioneverranno indicate tutte le attività

D Strutture in cui operano due o più OSAIn caso di particolari esercizi commerciali (ad es. supermercati, centri commerciali, mercati coperti e non,etc. ovvero esercizi che utilizzano spazi e/o attrezzature comuni, gestori di banchi) nei quali sono presentidue o più operatori del settore alimentare, ciascun titolare/legale rappresentante dell'impresa procede comespecificato al punto A.n numero di registrazione identifica la parte dello stabilimento (parte specifica e parte comune) dove sisvolge l'attività. Tali spazi devono risultare ben evidenziati nella planimetria e nella relazione tecnicaallegate all'istanza.

D Trasporto alimentiNon è necessario produrre specifica SCIA per tutti gli automezzi funzionalmente connessi allosvolgimento dell'attività principale, indipendentemente dalla tipologia di alimenti trasportati, questiverranno descritti all'interno della segnalazione dell'attività principale (ad. macelleria, caseificiopescheria,fruttivendolo etc.) ivi comprese le attività soggette a riconoscimento.Ogni mezzo utilizzato per il trasporto di alimenti potrà esser sottoposto alle necessarie verifiche secondo lanormativa vigente ed allo stesso sarà assegnato il numero con cui l'attività è stata registrata o riconosciutaseguito dalla targa dell'automezzo o dal numero di matricola, o altro sistema, per le autocisterneUn OSA che effettua esclusivamente attività di trasporto, deve presentare la segnalazione per l'attività ditrasporto.

O Trasporto animaliAi sensi del del Reg.(CE) n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004 che disciplina il trasporto di animali,mezzi a tal fineautorizzati assolvono all'obbligo della registrazionePer quanto non rientri tra gli obblighi autorizzativi del Reg. 1/05 l'allevatore/OSA presenta appositasegnalazione per la registrazione del mezzo, quale attività connessa a quella principale di allevamento, macelleriaetc.

O SagrePer sagre, cosi come definite e regolamentate dal D. Lgs. 114/98 integrato dall'O.M. 03/04/02, si intendono lefeste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate,connotate da trattenimento o svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili percontenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato odi sportIndipendentemente dalla durata, è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento (ditta individuale/comitatoorganizzatore/ ente etc.) di indicare nella S.c.I.A. il programma della manifestazione (data inizio e fine, orari diapertura al pubblico).

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Se a presentare la S.C.LA. è il rappresentante di una Società/Ente/ Associazione/Comitato essa. sarà unica edalla stessa deve essere allegato l'elenco degli OSA coinvolti nella manifestazione. Per gli operatori non inseriti inelenco c'è l'obbligo della S.C.LA. individuale.In relazione alla formazione del personale si applica quanto previsto dallaDGR n. 28/2012.

D Vendite via InternetTali imprese rientrano nella definizione di impresa alimentare e sono soggette alle norme pertinenti dellalegislazione alimentare, e come tale devono segnalare l'inizio dell'attività

D Attività di congelamento e di confezionamentoLe attività di congelamento effettuate in esercizi di produzione e di confezionamento sottovuoto nellavendita al dettaglio e somministrazione, non necessitano di specifica segnalazione; tali attività e leattrezzature correlate verranno descritte nella sola relazione tecnica allegata alla Segnalazione Certificata diInizio Attività o di Modifica; se l'attività di congelamento è finalizzata alla vendita di prodotti congelati(sfusi o confezionati) è necessaria la registrazione tramite SCIA.

D Deposito temporaneo di alimenti confezionati non deperibili per scopi umanitariNon è soggetto a SCIA l'utilizzo di spazi adibiti a deposito temporaneo di alimenti confezionati non deperibili dadistribuire a scopo benefico da parte di Parrocchie, Associazioni, Enti no profit o altri soggetti, fermorestante il rispetto delle norme di corretta prassi igienica.

D Vendita di funghi freschi spontaneiTale attività può essere notificata solo se l'esercente è stato riconosciuto idoneo da parte dell'ASPall'identificazione delle specie fungine commercializzate. Al [me di ottemperare a quanto disposto dall'art 2 delDPR 14.07.1995,n. 376 e dalla Legge Regionale n. 30/2001 e ss.mm.ii., la SCIA relativa alla notifica sanitaria aisensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 dovrà essere trasmessa da parte del SUAP e dovrà contenere il certificatodi idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato da parte del SIAN.

D Attività di ristorazione per Forze Armate, Polizia, Polizia Penitenziaria, VVF, e analoghiL'attività di produzione e somministrazione pasti per esclusivo uso del pmonale delle Amministrazioniappartenenti alle suddette categorie è soggetta alla vigilanza degli organi a ciò deputati, afferenti ai Ministeri dicompetenza (art 6 L. 833/78, Dlgs 112/98, ecc). Tale attività non è pertanto soggetta a notifica ai fini dellaregistrazione ai sensi del Reg CE 852/04 e della presente Determinazione.Resta soggetta all'obbligo di notifica ai fini della registrazione l'attività di produzione e somministrazione pastidestinati ai detenuti o altre categorie di utenza, ancorché svolta all'interno delle strutture di taliAmministrazioni.

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Competenze multidisciplinari SVET/SIAN ai fini della registrazione delle attività e ControlloUfficiale

La Regione Calabria, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE 882/04 art. 6lett. c) intende garantireche le attività multidisciplinari, sia a livello delle verifiche in sede di registrazione, che nell'utilizzo deglistrumenti del controllo ufficiale, siano procedurate, programmate e realizzate in forma congiunta tra iServizi Veterinari e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, anche in relazione alla necessità di ottimizzazionedelle risorse umane e del principio di efficienza ed efficacia dei controlli.Le modalità di integrazione ed organizzazione delle attività multidisciplinari sono definite e formalizzate acura dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (sentiti iServizi interessati) che, allo scopo, potranno individuare a livello dipartimentale personale sanitario concompetenze specifiche in materia, ai fini delle necessarie attività di supporto.Si tenga conto che il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 (legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) haperaltro stabilito la necessità di razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, evitandoduplicazioni e sovrapposizioni di interventi, eliminando attività non necessarie e garantendo la proporzionalitàdei controlli stessi.Pertanto nelle more della definizione di modalità operative che rispondano all'esigenza di coordinamento earmonizzazione dei complessivi controlli nel settore agroalimentare di concerto con le altre AutoritàCompetenti (anche in relazione all'art. 1 del Decreto Legge 91/2014), si ritiene utile ribadire la necessità dioperare interventi congiunti tra i Servizi afferenti i Dipartimenti di Prevenzione, nei settori in cui insistonole competenze operative di due o più Servizi.A tal fine, si riporta di seguito la tabella della master list, con l'indicazione, nell'ultima colonna, del Servizioesclusivamente competente alle verifiche in sede di registrazione degli OSA e al conseguente ControlloUfficiale, ovvero delle situazione in cui tali attività devono essere condotte in forma congiunta earmonizzata, trattandosi di .stabilimenti nei quali siano presenti prodotti di origine animalecongiuntamente a prodotti di origine non animale.

Si ritiene che per i seguenti stabilimenti Le verifiche connesse alla fase di registrazione e il relativoControllo Ufficiale è da definirsi sempre in ambito multidisciplinare SIAN/SVET:

D ristorazione sotto TUTTE le varie forme;D supermercati (con gastronomia, macelleria, pescheria, congiunte ad altre vendite/preparazioni)D depositi, cash & carry, centri di distribuzione con tipologie alimentari misteD pasticcerie, produzione paste alimentari, gelaterie (laddove sia presente l'utilizzo di alimenti misti

animale/non animale in misura equivalente)

Per quanto attiene le competenze relative ai riconoscimenti di cui ai Reg. CE 852/04 e CE 853/04, siritiene non sussistano problematiche interpretative riferibili alla esclusiva competenza dei rispettivi Servizi.

Il Competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, valuterà la correttaapplicazione di quanto sopra riportato e definirà dopo dodici mesi dall'attuazione eventuali ulteriori attivitàda svolgere in forma integrata elo congiunta.

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Tariffe di riconoscimento

Nelle more della definizione del complessivo tariffario regionale per le prestazioni connesse alla SicurezzaAlimentare, si riporta di seguito la tabella relativa ai diritti che gli OSA devono versare alla Regione Calabriasu c/ c dedicato, ai fini di talune attività (escluse le prestazione delle AASSPP effettuate ai sensi del D. Lgs.194/08):

Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai requisiti previsti dalle normativecomunitarie per stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE 852/2004, 853/04,1069/2009, 183/2005, 1831/2003, dalle normative sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, gliintegra tori alimentari, gli alimenti addizionati di vitamine e minerali e gli additivi, nonché dalle normative sullariproduzione animale:

TIPOLOGIA STABILIMENTO DIRITTI+: NOTEStabilimenti con superficie complessiva fino 250,00 Gli OSA già riconosciuti che

a 200 mq hanno autocertifica to laStabilimenti con superficie complessiva fino 450,00 disponibilità al versamento dei

a 400 m'l diritti di riconoscimen toStabilimenti con superficie complessiva fmo 650,00 all'atto dell'approvazione delle

a 1500 mq tariffe, dovranno versare ilStabilimenti con superficie complessiva oltre 950,00 relativo importo entro 30

ai 1500 mq glOrnl dal ricevimento dellaAggiornamento con modifiche dell'atto di € 180,00 comunicazione regionale.riconoscimento a seguito di variazionistrutturali/ impian tistiche/ produttivePer il cambio della ragione sociale € 120,00

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