Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato Lava ... · b- le nuove attività estrattive,...
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Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Lava 1" Definitivo
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__________________________________________________________________________ -Offidagas S.r.l. –Alcide De Gasperi, n° 13 – 63035 Offida (AP)-
Tel. 0736/880167 – Fax 0736/888319 – e-mail: [email protected]
Relazione di compatibilità ambientale
Lo scopo della presente Relazione di Compatibilità Ambientale è di valutare gli effetti diretti e
indiretti dell’installazione delle opere previste, sulle componenti ambientali e paesaggistiche.
Il riferimento fondamentale resta la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7 recante ”Disciplina della
procedura di valutazione di impatto ambientale” successivamente modificata dalla legge regionale
12 giugno 2007, n.6.
E’ importante sottolineare che tale relazione ha come principale finalità quella di introdurre
all’interno del processo decisionale le tematiche ambientali, per tali motivi il presente elaborato non
riporterà caratteristiche estremamente tecniche, ma rappresenterà un inquadramento generale in cui
saranno evidenziate le problematiche incontrate e le scelte effettuate per la loro soluzione.
Il progetto ha lo scopo di realizzare un impianto solare per la produzione di energia elettrica
attraverso l’installazione di moduli fotovoltaici in grado di convertire in energia elettrica la
radiazione solare che incide sulla superficie, consentendo di ottenere un risparmio di fonti
energetiche non rinnovabili e la produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili.
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L’impianto fotovoltaico, di potenza di picco pari a 994,5 kW verrà installato nel Comune di Offida
su terreno, identificato al Catasto terreni al Foglio 45 Particelle 74, 91.
Al fine di contenere la superficie dell’impianto fotovoltaico sono stati scelti materiali con più alta
efficienza disponibili sul mercato a costi non eccessivi.
Dati principali impianto fotovoltaico
Potenza Nominale kW 994,5
Numero di moduli n. 4.420
Superficie totale dei moduli mq 7.155
Superficie complessiva occupata dal campo
fotovoltaico mq
2 ettari
circa
Dal PRG in adeguamento al P.P.A.R. approvato con delibera della Giunta Provinciale di Ascoli
Piceno n. 173 del 22/04/2004 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 63 del
24/06/2004 risulta che il terreno è identificato come zona agricola ed è soggetto ai seguenti vincoli:
1) Art. 59 - Aree agricole
Per aree agricole si intendono le parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli, ovvero
all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del
bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
Gli usi agricoli sono intesi non soltanto in senso strettamente produttivo, ma anche in funzione di
salvaguardia del paesaggio agrario e dei suoi valori storico-ambientali, del sistema idrogeologico
e dell'equilibrio ecologico complessivo.
In tali zone si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 8 Marzo 1990, n.13.
Gli interventi debbono essere finalizzati al recupero, ove possibile, delle qualità tipiche del
paesaggio agrario.
All'interno di tali aree, in aggiunta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 8 marzo 1990,
n.13, si applicano le seguenti norme specifiche:
- è consentita la realizzazione, sui fondi di pertinenza degli edifici, di strutture aperte e non coperte
per lo svago e il tempo libero quali piscine, campi da gioco (tennis, calcetto, bocce etc.), maneggi,
etc., e di strutture precarie e amovibili quali tende, pergole ecc., spazi aperti attrezzati per il ballo e
lo svago, fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico; tali
manufatti possono occupare una superficie complessiva massima non superiore al 20% del fondo
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con un massimo assoluto di mq. 2.000; esse debbono essere inserite in un'area, di superficie pari
ad almeno il triplo di quella occupata da tali strutture, che deve essere sistemata secondo le
modalità di cui al precedente Art. 17;
- sono vietate le recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali,
salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio
di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari
2) Art. 32 - Area B unità di paesaggio rilevante per l’alto valore del rapporto architettura
ambiente
All'interno di tale area, in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico ambientali, e
della condizione di equilibrio fra fattori antropici e ambiente naturale deve essere attuata la
conservazione e la qualificazione ulteriore dell'assetto attuale.
In tale area è ammessa la trasformazione del territorio con modalità di intervento compatibili con i
caratteri paesistico ambientali e con la condizione di equilibrio fra fattori antropici e ambiente.
All'interno di tale area sono vietati:
a- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e d'alto fusto esistente, tranne le essenze
infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale; resta salvo quanto regolamentato dalla
L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87
per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
b- le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di
interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR;
per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale
di cui agli articoli 57 e 63 bis delle NTA del PPAR con le procedure di cui agli articoli 27 e
63 ter delle stesse NTA;
c- la localizzazione di discariche e/o inceneritori di rifiuti.
In tale area sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri
interventi edilizi, specificamente realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le
nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorale.
All'interno di tale area ogni intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione di
sistemazioni a verde tendenti ad attenuare l'impatto visivo dei nuovi manufatti e delle situazioni di
maggior degrado eventualmente esistenti.
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Dal “regolamento comunale per l’istallazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Offida”
approvato con Deliberazione del consiglio comunale n° 14 del 23/04/2009 risulta che le aree
oggetto di intervento sono individuate in ZONA B.
Fermo restando l’obbligo di rispettare le indicazioni dei precedenti vincoli non ci sono prescrizioni
tali da impedire l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul terreno identificato precedentemente
come ampliamente discusso nello studio di inserimento urbanistico in allegato (Elaborato 11) al
progetto stesso.
Le interazioni tra il progetto e le componenti ambientali sono cosi riassumibili:
- Emissioni di CO2: stimando una producibilità annua di 1.321.033 kWh si è provveduto al
calcolo delle emissioni di CO2 evitate/risparmiate, stimate in 647.152 kg/a;
- Emissioni in atmosfera: il rilascio di inquinanti in atmosfera è previsto solo in fase di
cantiere, a causa dei mezzi utilizzati, escavatori autobetoniera, per la movimentazione di
attrezzature e componenti, e viene valutato come poco significativo;
- Emissioni acustiche e vibrazioni: sono legati alla fase di cantiere e dismissione, a causa
della circolazione dei mezzi nel sito, con ridotti livelli di disturbo. La durata dei lavori per
realizzare tutte le opere necessarie ed installare i pannelli è stimata in circa 4,5 mesi.
Durante la vita utile dell’impianto, i livelli di emissione acustica, dovute al funzionamento
dello stesso, saranno limitate poiché è previsto l’utilizzo di soli macchinari conformi alla
norma EN 11200 (Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli
di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni).
- Paesaggio: l’installazione del campo fotovoltaico comporterà un basso impatto visivo, non
superando in altezza 1,5 metri, e come superficie dei moduli fotovoltaici occuperà 7.155 mq
(superficie radiante);
- Terreno: non si apporteranno significative varianti per quel che riguarda l’andamento del
terreno vista la buona esposizione dello stesso, tuttavia si dovranno effettuare degli scavi, di
profondità 30-60 cm, per i cavidotti e per i plinti; questi ultimi potranno essere rimossi una
volta verificato che l’impianto non rispetti più i minimi requisiti di efficienza richiesti.
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Offida, Febbraio 2011
Il Progettista
Ing. Francesco Colletta
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