Rassegna stampa - Anzola dell'Emilia · 2012-11-05 · Il Resto del Carlino Bologna Il Sole 24 Ore...

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Ufficio stampa

Rassegna stampalunedì 5 novembre 2012

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Il Resto del Carlino Bologna

Il Sole 24 Ore

Italia Oggi

INDICE

QS: CLASSIFICHE05/11/12 Sport 3

QS: Promozione girone b Pareggio tra l’ Anzolavino e Zola. Scivolone per il Faro e il Val.sa Il Monte SanPietro ferma la capolista Axys Calderara05/11/12 Sport 5

Basket05/11/12 Sport 6

QS: Basket05/11/12 Sport 7

Ci sono margini per migliorare05/11/12 Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione 9

L'Emilia Romagna testa la white list obbligatoria05/11/12 Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione 10

NORME E TRIBUTI: Affidatari della riscossione, l'aggio entra in campo Iva05/11/12 Pubblica amministrazione 11

NORME E TRIBUTI: Il pagamento si scontra col Patto05/11/12 Pubblica amministrazione 12

NORME E TRIBUTI: Anci risponde05/11/12 Pubblica amministrazione 13

NORME E TRIBUTI: Revoca del segretario soggetta a verifica05/11/12 Pubblica amministrazione 14

NORME E TRIBUTI: Piccoli comuni insieme anche per l'urbanistica05/11/12 Pubblica amministrazione 15

NORME E TRIBUTI: La convenzione salva il personale05/11/12 Pubblica amministrazione 16

NORME E TRIBUTI: Le massime05/11/12 Pubblica amministrazione 17

NORME E TRIBUTI: Le scadenze05/11/12 Pubblica amministrazione 18

NORME E TRIBUTI: Doppio vincolo per le risorse ai contratti locali05/11/12 Pubblica amministrazione 19

Trasparenza della p.a. online05/11/12 Pubblica amministrazione 20

Saldo in 30 giorni o interessi top Cambiano le regole per la p.a.05/11/12 Pubblica amministrazione 23

Contribuenti, comuni, Caf Il modello Imu scontenta tutti05/11/12 Pubblica amministrazione 26

Conguagli Imu di dicembre, contribuenti nel limbo05/11/12 Pubblica amministrazione 29

Prestentazione con termine mobile05/11/12 Pubblica amministrazione 31

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Squadra

tummka S. M. Coditiurrie Tresigatte San Casto Cornacchie Bosco Pogges* W. P. Gorine Consandoto Nuova Cedigerese

MeolA Beviiacquese

Vottanese Argenta

Argetatese Casurnaro

M.l N

Rei Totale

9 18 -13

P.ti

9 4 2 3

9 3 2 2

9 2 9 2 9 2 3 4

9 2 3 3 5

-18

Totale P.ti Squadra

12 Faenza

12 San Patrizio

12 Centese

12 Sant'Agostitto

12 Casalecchio

12 Crevatersre

12 Dozzese

12 Lavezzoka

12 Reali. San lazzare

12 Coriitetta

12 Porti.serise

12 Castel Reno Centese Masi Torcilo Canaelice Ociatde Voghiera XII Monelli

ondettese Ozzanese

Veniteti Bondenese-Conselice 0-1 Centese-Casalecchia 1-1 Crevatcore-Castel. Guaii° 3-1 Dozze.se-X0 toreeeE 1-1 Faenza-Ozzanese 4-1 Guatclo Vogbiera-Reat S. Lazza ro 0-5 Lavezzota- Progresso 2.-1 Portuense-SantAgostino 2-2 Reno Centese-Masi Torca 1-1 San Patrizio-Corticella 3-2 ........................................

29 19 24 21

EE 19 15 17

16 21 17

2 8 10 18 Al: 9

1 3 3 10 25 l -16 Arassimo Terna

Casatecchio-San Patrizia Castet Ouetto-Ouatdo Vogbiora Con selice-Partuen se Corticotia-Ozzanese Lavezzola-Bundenese Masi Toretto-Faenza Progressa-Centese Rea t San Lazzaro-Dozzese Sant'Agost ino-Crevalcore XEI Moretti-Reno Contese

rgenta-Bosco Casumaro-Poi. Argetatese

Conca ndoio-Bevitacq case

Oranarnica-S. M. Codifiume Nuova Codigorese-Mesota

Poggese-Comacchio San Carlo ani. P. 13orinu

Matta nese-Tresiqa EEa

Bev ikacquese-Ora na m ica Bosco-Nuova Codigorese

Comacc Sto-Volta nese

Mesata-Casuma re Pot. Argelatese-Poggese

S. M. Cudifiurne-San Carte Tresigatto-Consandoto

W. P. dorino-Argenta

1-1 0-0

2-1

0-0 2-1

0-1 3-0

1-2

o xto

il Resto del Carlino

BOLOGNA Direttore Responsabile: Giovanni Morandi

05/11/2012 press LinE

Periodicità: Quotidiano

Tiratura: n.d.

Diffusione: n.d.

•z-,D

Scan Faro Coop Valsa Ornd Monte San Pietro Sotterese Monteorniirarti Florano Concordia Pokinago San Usatici Zolla Predosa Anzotavino Reat Castettarano La Piene Nenantota

" littutt

Anzetavirio-Pota Predona 1-1 Monte S. Pietra-Axys T Calaerara 2-1 Patinago-Casaigrandese 1-5 R. Casteitarane-la Pieve Nenantnta 2-0 San Cesario-Fierann 2-3 Scandianese-Monteembrare 2-2

okierese-San Miebelese 1-1 Valsa Onta-Concordia O- I

Esperi-Fora Coni 1-0

Squadra

metta stethotog nese tarla St.ode

Fessatene Medicina Vadese Sete Luna

Tozzona Pedata Cotig noia

Casieidehote Siepetunga arnie Terme Cagliari

Sokaroto Sesta (malese

65 Rota Pianorese

,ag Bar i-Fossatune 1-1 astetdebote-Sesta i motese 1-0

ot ignuta-Tozzona Pedagna 3-1

Medicina-Castetbotog nese 0-2 Osteria Orande-Sotaruto 1-0

Pianorese-Sieuetunga 0-5 Por retta-65 Fata 1-0

ioteiTermer-Vadese .Sote

Axys T. Ca Edera ra-Concardia Casatgrandese-Scandianese Faro Coop-Anzokavino Fiorano-Rea Castekkara no La Pieve Nonantota-Valsa Bakci Monteornbraro-Visport Potinago-San Cesario San M ic betese-Monte San Pietro tela Predosa-Sotierese ..........................

Ret

-7 -10 -7

-10 15 -11 14 -13

2 7 6 26

txosst?fcO:lomo I` 65 Futa-Medicina Casteibolog nese-Cotig nota

Falsatane-Rioto Terme

Sesto irnokese-Porretta Siepetunga-Casteldebote

Soia rato-Cagliari Tuzzona Pedagna-Osteria Orande

Vadese Sete L una-Pia riore.e

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totaie P.ti Squadra

Cote= baro Savignanese Cariptoetì Casteknoove

tog nese rto

Basco Caveta Vignotese Rotentia Caka Sono ,» Ma ranette CaStetketteSe essa Alrene Gorzane

11i

7 0 1& 8 5 6 2 16 9 5 2 2 20 7

5 2 2 15 9 4 3 2 14 10

10 8 12

Reti

lAaltail

Airone-Gorzano

" sca-Cavoia Carpineti-Vignaiese

Rateglia-Cal rara Samognia

Sala Elalognese-Maraneilo Savignanese-Casteliettese

Spitamberto-Castelnuove

ozsirno Tomo

1-1 Catcara Samoggia-Zocra

2-2 Castettettese-Sata Bolognese 0-1 Castetnuovo-Savignanese

1-1 Cavota-Carninet i

2-0 Cotombare-Spilamberto 3-2 i3ortrano-basca

0-1 Mara:lene-Airone d. Vignotese-Roteglia

Squadra

lan

a.rithea

nenia

Ma rsabotte

San Oenedetto United 907

atese urina

totese

esente Rauca

élonzune Appennloo

1SWtatjnU

Borionia-Verdurina 0-2

Mordefrodente ind-Ceratolese 0-0

Mori:uno-United F07 1-1

lan di Setta-Mar:a botto 1-0

Ponte Ronca-Bazzanese 0-1

San Benedetto-Appennino 0-0

0-1 .

0 4

Presumo Terne

Appennino-Ponte Ronca

Raz:anse-Riai; di Setta

Ca rio.ra-San Benedetto.

Ceretotese-8orionia

Marzabetto-Monzun°

United F07 -Montefredento Utd

Venturina-Vergatele .......................

Squadra

Nuova Aurora

eattìera 2009 eakeazza

eavellese

Burana

Masseee Casette Frutteti Fransetino

Vlgaranese X 6starthl Piumazzo

rigo Costa

Pentetagoscure

Mlrabetle

Young Eigays C.

P.ti G

Totale V N

Reti F S

8 5 2 1

asuLEA

8i:rana-Gallo 0-1

Frutteti itrancolino-fiaieazza 1-2

uova Aurora-fiailiera 2009 1-1

Pootetagescure-Massese Casette 1-1

lino Costa-Pii/mazzo 3-3

iinaranoso X Martiri-Gavoltese 2-3

2-2

Ptesslino TOtue.

Caldera 2009-Galeazza

031in-tino Costa

Mira bello- Frutteti Francolino

quadra V N

P.ti

Matathergo

Monterenxio

Lame

0OPOrtiVO 2007 g. Castet Guelfoo

Futura Antnn

assarn

Budrio 2000

Serena 00

Attedo-Futura 2-0

San Lazzaro-Reat San Antonio 1-2

SaranozzaBudrio 2000 3-0

Serena 80-Deportivo 2007 2-3

S p. Castel Duelfo-Monterenzio 0-3

Virtus

Tomo

Budrio 2000-San Lazzaro

Deportivo 2007-Virtus Calcio

Futura -Sp. Castel Guetfo

Ma taiiterno-Lame

Monterenzio-Serena 80

Real San Antonio-Attedo

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Promoúone ffirone b Pareggio tra I' Anzotavino e Zola, Scivolone per it Faro e it VaL.sa

Il Monte San Pietro ferma la capolista Axys Caiderara

ANZOLAVINO: Menarini, Monaco, Sabbi, Carnali, Pelotti, Vigna (29' st Bartoli), Mantovani, Benuzzi (18' st Franchi), Monti, Magnani G., Andre-an (38' st Magnani M.), Allo Fochi, ZOLA PREDOSA: Fanti, Malizia, Fiammati, Puopoto (2' st Dalle Don-ne), Pastore, Motta, Ouaclretti, Vec-chi, Cataldo, Cavattari (10' st Maz-zeo), Ferriero. Al). Rossi. Arbitro: (:riscuoto di Rimini. Reti: 12'st Ferrario; 37'st Pelotti . Note: ammonizioni: Mantovani, Pe-lotti, Monaco, Ferriero, Malizia, Fiammati.

Anzota UN PUNTO per uno tra Anzolavi-no e Zola Predosa. L'Anzolavino parte forte e al 6' la palla arriva in area dello Zola dove Monti racco-glie e la passa indietro per Carroli che tira, ma la palla finisce alta. Il secondo tempo porta dopo 12 mi-nuti gli ospiti in vantaggio con Ferriero. L'Anzolavino continua a spingere e trova il pareggio al 37' con un cross di Monaco dalla destra: Vignoli riesce a tirare, Fanti respinge ma sulla ribattuta Pelotti in mischia insacca.

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Eajle3r.grza morder.te, partite tra 5 sui. fut ire

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DIVISIONE NAZIONALE A

ANZOLA: Zanata 14, Mazzanti 12, Ungaro 6, Venturi 3, Fiorini 2, Larn-bertini 11, Franchini 10, Di Tatia, Po-tozzi 'i, Cavalieri, KaLIUS. AR. E3inetti. SCUOLA BASKET CAVR1AGO: Croci 24, Fantini 1, Ligabue 5, Menozzi 4, L. Monticetti 10, Cotta, Cacciavillani 4, L. tvionticetli 15, Mano 16, Calva-no 1. MI DegrIncerti Tocci. Arbitri. Ferrari e Morana. Note: parziali 16-13; 30-35; 40-62.

nn•

VIS PERSICETO: Besc:emil 1, E3enuz-zi 9, Cazzoti n.e., Cornate 2, Missoni 6, Aspergo, Letti 9, Botdini 15, Luppi 5, Rusticetb 2. A1.1.. MAG1K BASKET: Donadei, Grignaffi-ni 2, Tibotto 9, Di Noia 13, Bacchia 3, Cavagheri, Goicloni 8, Gibertini 4, Diemmi 15, Otangundoye 2. Alt. Brarnbitta. Arbitri: Ciancabitta e Zaniboni. Note parziali 13-12; 28-19; 41-36.

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PE PS

95 251

306 264

14

302 263

270 286 2135 277

24i 24 11,

292 272

298 282

269 256

309 253 326

241 3132

242 322

mon, 019551919"1":ppg,z%

Cantiglione Mord-Si:ma Imola 71-69 Asceti-Luì Porto Reca nati

Dado San Marino-5:1Na Rodavo 82-74 13no Reggio Ernitia-Porto S.Elpidio

Globo Ganianeva-P;saro m Pesare 46-61 O rva lugo-Otoloo GiLdjanova

lato San Lazzaro-Porto5 agio 86-76 Pisarurn Pesaro-.lato San Lazzaro

Luì Parte Recanati-Bm , Reggio Emilio 70-81 Porto San Giorgio-Spider Fabriano

Porto San Giorgio-Ascoli 77-99 Scirea Bertinoro-Castiglione Murri

Spider . Fabrianorpria .lno_ . a6 75 Sipma Imola Oado San Manno

P.ti P Squadra

Castietlene t4urri

Porto S.Etpidio

M Pesare

rtinoro

5}P} Lessare

Parc« Reggio Emitia

Aszoti

Porto San Gîorgftz

Lui Porto Resanati

Spider Fabriano

PF PS

389

370

320

335

319

352

352

320

278

.307

346

354

355

Squadra

OttaStatta

Scesela Cavriago

Morconi

Ftaoaranu Carpi Castetfranco

Correggi)

Robasket

294 322

264 342

243 318

Squadra

renerel»

Alce Junior For L

Massa 1947

Budrio 2012

Virtus Medielne

Ponteveectdo

Attedo

Vis Trebbo

evd gasket CLub

New FEylee Rafie

Vektone

Llhertas Ghepard

4.

P.ti

P PF

PS

376

380 316

395

293 266

328 349

299 264

395 362 ''

264 266

237 243

321 358

349 395

263 287

340 431

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Squadra

Gte Trevuebe !topa Engineering Torino

timpia blatera Lago Maggiore Eagtes Bologna Moncada Agrigento Lucca Firenze San 'vite Chtsti Liognatic Bari Casstpustertenge Reeanati Ferrara 251 Futgor ttinegna San Severo Latina Banket Mirandoto Reggio Catabria Perugia

Blu Trovigiio.Ferrara 2011 73.65

Rigar Omegna-Casaknosterkenge 76-67

Lago Maggiora-Eagles Bologna 56-59

Latina Racket-Firenze 76-82

M irandola-Perugia 59-59

iviencada Agrigento-Liornatic Bari 69-91

Recanati-San Severa 79-99

Reggio Calabria .Kopa Enght. Torino 56-7!

San Vita Chieti-Olimpia Malora 89-68

Ha ripagato Lucca

PF

b58 6313

547 581

536 603

546 591

571 603

585 24

495 555

528 660

576 503

507 520

503

528 24

525 488

501 561

630 574

599 614

•41

626 2,72.

563

Casaiposlerengo-bloneada Agr!gonlo

Eagles Botogna-Latina Pubi Ferrara 2011-Perogia

Firenze-Nlirandela

Kapa Engineering Torino-Fulgor Onlegna Liorna65 Bari .Locca

San Severa-Lago Maggiore

Onrapia blatera« 85 Treviglio

i'erugia-San Vite Chieti

Spesa Reggio Calabria

o

a `OD

'Sul

Annota-Scuota Casino

Arena-Muovono Carpi

Casfoliranco Emilia-Duastalla

Mareoni-Correggin

Nevellara-Arbor

ebaskei-Gueroino

67-80 4 Torri Ferra ra-Nove.11a ra

74-92 Arbor-kiarconi

64-90 Castelfranco Ernia-Arena

69-64 Correggio-Anzola

76-61 Quercino-Scuota Cavriago

82-62 Nazareno Carpi-Rebasket

Riposa Guastai:a

R!111111:1:H:

Altedo-Vis Tre8ho 78-64

Cori Basket Club- Libertas Dilegui! 53-47

Granarole-Vollono 67.57

Massa 1947-Budrie 2012 76-63

505 Fiving salls-Aios Junior Farli 61-67

Virtus Medicina-Castenaso 00-65

0935.1910 Tannlm ..

Castenaso-Aics Junior Farei

Libertas Ghepard-Oranarolo

Massa 1947-Cod Basket Club

Pontevecon io-Al tedo

Vis Trebbo-8udrio 2012

Sottane-New Flying i3atis

Riposa Virtus Medicina .................................................

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Squadra

P.ti

P

PF PS

Vis Perelcato

Castello 2001

La Competition

Aqulta Pea Modena

Audace Gatto

tue Parma

Pieve

Canderara Maalk

Ssiotaim

Piacenza

402 426 305

395 378

2 340 367 390 378 380 388 387 404

351 426 425

6 2 4 395 346 334 334

6 362

60-43

41-74 75-69

73-66 45-59

56-60

59- 59

PeRadei9790;9M:::

Audace-PaRayicini Castello 2001-Sciota im Cus Parma-Aquila Gallo-lg Coropetition

blagik-Calderara Pieye-Piacenza

Salso-Psa Modena

Sampoleee -Vís Persicelo

Aquila-Osa Modena Ca1derara-Oado

Con Parma-Sampolese Lg Competition-Audace

PaRavicini-Pieve Piacenza-Castello 2001

Sciotaim-Salso

Squadra

Paaaiseta

Granareto

larglea Soffi Okinuna Castano 2010

Santorcangeto

San MamoEn

erite /mota Stare

RiiCCIOne Vani

Pus Welcome

Raeu Tribe

Radiarla Argenta

tting Pige

ali

enta-Stars o Tribe-Veni

Oiorgina Saiti-Olimpia Castello Ouello-Betilaria

Raggisolaris-Oranaro10 ..iccione-Pgs Welcome

RoEling Pigs-Santarcangelo

San Flamele-Orito Emula ................................

PS PS

335 450 398 499

462 418

3 422 367 375 409 455 349 395 406 302 423 362

375 485 Pr4os nu Turno ::

63-59 Setta ria-Olorgina Sali 60-81 Orife Imola-Argenta

106-90 Olimpia Castello 2010-Rolling Figs Oggi Pgs Welcome-Ouoito

79-57 San Marcalo-Raggisolaris 02-73 Sa nta rca ngelo-Ora na roto

76-81 Stare-Baso Tribe

79-60

86 103

Squadra

mq

Placenza

Musitm,R Pesaro

Ruaby Odorato

Union Tirreno

Flrenze

Viterbo

Reno Rotogna

Livorno

En-eeraenti Cecina

N

5 5 0 0

0 2

SS

45

46

79

-17

-43

-21

-85

rota in Punti i Cif f.

91 35

128 83

1

96 50

113 79

138 59

57 100

74 130

96 117

`74 147

72 157

Totale 19

V N

o

-zi

Squadra

Parrn

Terni

E3oLoRni3

Imola

Joso 20

Cus Siena

San Beeedett

Cesena

ì Firenze

ai:abitati

Punti i Diff. F

145 58 0 7

112 54 58

77 97 -20

93 93 0

78 5

136 107 29

72 65 7

64 82 -18

73 96 ..23

93 68 25

56 229

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RieuRaft

o

Firenze-Livorno 0-15

ustang Pesaro-Reno 8Mogna 37-20

iaconza-Cus Perugia 13-20

Prato Sesto-Vasari Areno 24-9

ugby Noceto-Emergenti Cecina 25-3

Tirrena Viterbo 41-3 .0nion

Cus Perugia-Firenze

Livorno-Emergenti Carica

urine Tirrena-Piacenza

Reno 8ologna-Rugby Noceto

Vasari Arezzo-Mustang Pesaro

Viterbo-Prato Sesto

Bologna 1928-Forlì 16-5

l.esena-Firenze 19-12

Città di Castello-Jesi 70 16-42

Cus Siena-Terni 10-34

Parma-Imola 29-6

1:1a riposato San Benedetta

Forlì-Cesena

Jesi 70-Bologna 1928

Parma-Città di Castello

San Benedetto-Cus Siena

Terni-Firience

Riposa Imola

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S°Ierld CAS

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Il percorso normativo T1PS

LEGGE 122/2012

La legge 122 dell ° agosto, che ha convertito il decreto 74 del 6 giugno, emanato a seguito delterremoto dello scorso maggio, prevedeva all'articolo 5-bis l'istituzione di white list presso le prefetture, dove iscrivereimprese della filiera edile, appartenenti a 8 comparti ben segnalati, «non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa»

POST TERREMOTO

agosto

DL 174/2012

Il decreto legge 174 del 10 ottobre scorso (il cosidetto "Enti locali") va a modificare l'articolo 5-bis della legge 122/2012, indicando esplicitamente l'obbligo, per le imprese appartenenti agli otto comparti segnalati nella legge 122 di aver almeno presentato nelle prefetture interessate la domanda di iscrizione alle white list

GIRO DI VITE

10 ottobre

L ANTICOFFZLIZIONE

La legge anticorruzione prevede la creazione di elenchi, in tutte le prefetture d'Italia, nei quali inserire le imprese ai riparo da sospetti di infiltrazione mafiosa. Il vantaggio per le imprese saranno le semplificazioni negli adempimenti antimafia. Maper le aziende non è prevista alcuna obbligatorietà di iscrizione

NORMA NAZIONALE

31 ottobre

• INTERVISTA Paolo Buzzetti Presidente Ance

«Ci sono margini per migliorare» «Non bisogna dimenticare il

punto di partenza, che è quello di una normativa dalla storia estre-mamente travagliata».

Paolo Buzzetti, 56 anni, presi-dente nazionale dei costruttori edili dell'Ance, ci tiene a premet-tere che comunque un risultato positivo è stato raggiunto con la nuova legge anticorruzione vara-ta in via definitiva dalla Camera il 31 ottobre. «È passato un princi-pio importante, ma sulle white list manca un aspetto per noi fon-damentale», precisa Buzzetti.

Quale? Era necessario prevedere l'ob-

bligatorietà dell'iscrizione agli elenchi, ai fmi dell'esercizio delle attività, per i fornitori e prestatori di servizi di cui noi stessi per pri-mi usufruiamo. Del resto, l'espe-rienza relativa alle previsioni legi-

slative di white list non obbligato-rie, ma facoltative, in Abruzzo non ha dato risultati significativi.

E infatti nelle aree colpite dal terremoto di maggio quel-la dell'iscrizione alle white list è prevista come conditio sine qua non per le imprese che ope-rano nella filiera.

A maggior ragione era da pre-vedere l'obbligatorietà anche a li-vello nazionale. Tutto ciò avreb-be reso possibile una maggiore trasparenza. E ci avrebbe avvan-taggiato perché per le nostre atti-vità avremmo scelto in un novero di imprese di cui la Prefettura stes-sa avrebbe sancito la mancanza di infiltrazioni da parte della crimi-nalità. Detto questo, tengo ancora a sottolineare che un grosso pas-so avanti c'è comunque stato.

Perché secondo lei non si è

Presidente Ance. Paolo Buzzetti

«La legge ha il merito di aver sancito il principi ma ora sono necessari interventi correttivi»

arrivati all'obbligatorietà del-le white list?

Indiscutibilmente l'obbligato-rietà rende necessario un maggio-re sforzo di controllo da parte del-le Prefetture. Credo che sia stato fatto un ragionamento legato ai mezzi e alle risorse in campo.

L'anticorruzione è legge. Per rivedere questo punto del-le white list servirebbe un al-tro intervento normativo. Lo credete possibile?

L'esperienza degli ultimi tem-pi ci dimostra che c'è una conti-nua manutenzione delle leggi. Ci auguriamo che il Governo ac-colga queste nostre esortazioni. Del resto il rischio è che tutto si risolva in un flop. Ed è un pecca-to, proprio ora che siamo arriva-ti al punto finale.

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L'Emilia-Romagna testa la white list obbligatoria Iscrizione necessaria per i lavori post terremoto PAGINA A CURA DI Andrea Biondi Lvuo La possibilità c'era, prevista dal decreto legge 174 ("Enti loca-li") del io ottobre. La Regione Emilia-Romagna non ha atteso la conversione in legge per passare ai fatti. Il risultato è l'ampliamen-to dell'elenco dei settori le cui im-prese, per potersi sedere al tavo-lo della ricostruzione, devono quantomeno aver presentato alle prefetture domanda d'iscrizione alle "white list".

E così accanto ai fornitori di calcestruzzi, piuttosto che alle imprese di movimento terra o a quelle di fornitura di ferro lavora-to (in generale le attività della fi-liera edile già messe nero su bian-co dalla direttiva Maroni del 23 giugno 2010), tra le aziende che devono dimostrare di non essere in odor di mafia finiscono anche quelle nei settori dei macchinari, dei b eni strumentali, degli arredi, piuttosto che le imprese stesse di costruzione che, per esempio, forniscono moduli abitativi o fan-no «attività di restauro e ripristi-no e risanamento di edifici pub-blici» oppure quelle che si occu-pano di «opere di urbanizzazio-ne primaria e secondaria».

Tutto ruota attorno all'ordi-nanza 63 del 25 ottobre scorso, emanata dal presidente della Re-gione Vasco Errani in qualità di commissario delegato. Un atto che rappresenta senz'altro un unicum. Per rendere meglio l'idea, basti pensare che a livello nazionale neanche una settima-

na fa - i131 ottobre - dopo un lun-go battage la C amera ha approva-to in via definitiva la legge anti-corruzione (si veda anche l'inter-. vista in pagina), la quale prevede l'istituzione, presso le prefetture, tenute poi ai controlli, di white list, intese come «elenco di forni-tori, prestatori di servizi ed esecu-tori di lavori non soggetti a tenta-tivo di infiltrazione mafiosa». La stessa norma tuttavia non preve-de obbligo d'iscrizione, lascian-do il ruolo di "sirena tentatrice" alla maggiore semplificazione, con l'esenzione, per le aziende in

I TIMORI Per gli industriali le criticità dell'ordinanza Errani sono legate all'ampio raggio delle attività sottoposte alle nuove regole

elenco, dal presentare la docu-mentazione antimafia. La parten-za non sarà neanche immediata: servirà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 6o giorni, per defi-nire modalità di istituzione e ag-giornamento degli elenchi.

Riguardo alle terre colpite dal-le scosse di terremoto del 20 e 29 maggio scorso, la normativa sul-le white list (previste già in Abruzzo come per l'Exp o di Mila-no, ma sempre in maniera facolta-tiva) aveva già fatto un passo'in avanti. La legge 122 — che ha con-

vertito il decreto 74 dello scorso 6 giugno - all'articolo 5-bis parla esplicitamente delle white list di imprese «cui si rivolgono gli ese-cutori dei lavori di ricostruzio-ne», segnalando otto comparti a maggiore rischio di infiltrazione da parte della criminalità.

Per evitare qualsiasi problema di interpretazione un'ulteriore modifica è arrivata con il dl 174 che aggiunge che «per l'affida-mento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di at-tività indicate nel comma 2 è ne-cessario comprovare quantome-no l'avvenuta presentazione del-la domanda d'iscrizione» alle white list. In più il decreto aggiun-ge ai comparti anche gli ulteriori «individuati per ogni singola Re-gione con ordinanza in qualità dì commissario delegato». Per Ga-briele Buia, presidente dell'Ance Emilia-Romagna, l'obbligatorie-tà di iscrizione alle white list «è positiva, perché come imprese di costruzione siamo più tutelati nella scelta dei nostri fornitori».

Se su questo l'accordo è più o meno unanime, i dubbi arrivano poi sulla successiva ordinanza 63 e all'estensione del campo di ap-plicazione. Con casi che potreb-bero anche risultare di difficile gestione. Per esempio, proprio sulle imprese produttrici di mac-chinari e le cui forniture rientra-no nell'affaire della ricostruzio-ne post sisma che potrebbero, co-me spesso accade, non essere ita-liane. Secondo -l'ordinanza però anche loro sono tenute a presen-

tare, alle prefetture competenti e tenute ai controlli (Bologna, Mo-dena, Reggio Emilia o Ferrara) domanda di iscrizione alla white list. C'è poi da considerare il fatto-re dei tempi di fornitura, che po-trebbe inevitabilmente dilatarsi. «Stiamo ancora valutando gli ef-fetti che questa nuova disposizio-ne introdotta dalla Regione Emi-lia-Romagna potrà avere sulle im-prese», afferma Maurizio Mar-chesini, presidente di Confindu-stria Emilia-Romagna. «Siamo perplessi, c'è il rischio concreto -aggiunge - di mettere in difficol-tà le aziende e rendere più lungo e complesso il percorso di piena ripresa delle attività».

Di certo l'ordinanza dimostra d'altro canto quanta preoccupa-zione cì sia in Regione sui rischi legati alla spartizione di una torta da 6 miliardi di euro (domande di contributo possibili dal 15 novem-bre). «Crisi economica e necessi-tà di ricostruire - dice Gian Carlo Muzzarelli, assessore regionale alle Attività produttive-sono fat-tori che possono fare gola alle ma-fie e aprire loro il terreno: del re-sto, non è certo una novità che le ricche e produttive regioni del nord rappresentino un bersaglio per le infiltrazioni. Noi abbiamo voluto mettere subito il freno, a partire da leggi precedenti e indi-pendenti dal terremoto, come la n del 2010 e la 3 del 2011, facendo capire che in Emilia-Romagna per loro non c'è posto».

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L:Engin-R..1,qm testa landlitelistobblieuroria

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Marco Nocivelli

Nel secondo decreto legge sulla crescita (D1179/2012) com-paiono due modifiche alla leg-ge Iva significative per gli enti locali. Il comma 2 dell'articolo 38 interviene sugli articoli 4 e io del Dpr 633/72.

Nel comma 5 dell'articolo 4 (dedicato al presupposto sog-gettivo di applicazione dell'im-posta) è stato introdotto ún principio fondamentale che da sempre è contenuto nella legge comunitaria Iva (l'articolo 13 della direttiva 2006/112/Ce), che sta alla radice della tassabili-tà delle attività economiche (quelle da cui conseguono in-troiti) svolte dagli enti pubblici.

Ora, nell'articolo 4, compare il precetto comunitario secon-do cui non sono considerate at-tività commerciali «le operazio-ni effettuate dallo Stato, dalle re-gioni, dalle province, dai comu-

dagli altri enti di diritto pub-blicoell'amhito di attività di pubblica autorità».

Dal punto di—vikta stretta-mente finanziario, là. --modifica non comporta alcun effetto. Proprio perché la condizione

di intassabilità degli enti pub-blici (in particolare gli enti lo-cali) era già prevista dall'ordi-namento comunitario, l'indero-gabilità di quest'ultimo rende-va il principio cogente anche in Italia, benché non recepito dal nostro legislatore.

Tuttavia, si tratta di un'im-portante modifica dal punto di vista simbolico. L'assenza nell'articolo 4 (già lacunoso per-ché manca la definizione di atti-vità economica) della discrimi-nazione tra attività esercitate in regime pubblicistico e attività regolate da norme di diritto co-mune, è stato foriero di macro-scopici equivoci, spesso appro-dati nelle aule di giustizia tribu-taria, peraltro in un ramo dell'Iva, l'applicazione dell'im-posta agli enti non commercia-li, già di per sé assai complesso.

Si citano, tra le più eclatanti contese, la condanna della Cor-te di giustizia europea che l'Ita-lia subì per aver incamerato l'Iva sulle concessioni cimiteria-li (sentenza del 17 ottobre 1989, cause riunite 239/87 e 129/88) e la pretesa inapplicabilità dell'imposta alle locazioni atti-

ve degli enti locali, tesi recente-mente abbandonata dall'agen-zia delle Entrate (risoluzione 169 del i °luglio 2009).

Ma forse la più dirompente e attuale tra tutte le questioni è quella che riguarda il regime fi-scale della tariffa per l'igiene ambientale (Tia). Sarebbe ba-stato, infatti, fin dall'avvento del Dlgs 22/97 (il decreto Ron-chi), mettere in relazione il precetto comunitario con l'ob-bligatorietà ex lege del servi-zio di smaltimento rifiuti (dei comuni a fornirlo, in regime di privativa, e dei cittadini a usu-fruirne) per escludere alla ra-dice la pretesa dell'Iva, in quanto servizio reso in regime pubblico autoritativo, evitan-do così il groviglio di norme, sentenze e capziose interpre-tazioni a cui si è approdati.

Ben venga quindi la riformu-lazione dell'articolo 4, anche se sarebbe opportuno accogliere nel nostro ordinamento la defi-nizione chiara e puntuale di atti-vità economica contenuta nell'articolo 9 della direttiva ol-tre che, tornando alla soggetti-vità passiva degli enti pubblici,

al principio della tassazione qualora siano svolte attività in regime pubblico autoritativo ma potenzialmente produttive di distorsioni della concorren-za (articolo 13).

Riscossione dei tributi L'altra modifica al Dpr 633/72 introdotta dal decreto sullo svi-luppo è di carattere ben più so-stanziale. Nell'articolo io, com-ma i, n. 5), è stata notevolmente ridimensionata l'esenzione pre-vista per i servizi di riscossione dei tributi. Prima la norma stabi-liva che erano esenti tutte le operazioni relative alla riscos-sione dei tributi.

Ora il nuovo n. 5) dell'artico-lo io stabilisce che sono esenti soltanto le operazioni relative ai versamenti di imposte effet-tuati per conto dei contribuen-ti. Esemplificando, restano nel regime di esenzione i compensi spettanti alle banche per il servi-zio F24 ed F23.

Anche per gli enti locali la nuova disposizione comporta un immediato aumento di spe-sa: infatti, l'attuale formulazio-ne rende imponibile l'aggio cor-risposto agli affidatari della ri-scossione dei tributi comunali (ad esempio Tosap e imposta sulla pubblicità) iscritti all'Al-bo ministeriale dei soggetti abi-litati a effettuare attività di ac-certamento e riscossione dei tri-buti locali, in base all'articolo 53 del Dlgs 446/97.

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Dì cresdta. Esenti i compensi alle banche per gli F24

Affidataci della riscossione, l'aggio entra in campo Iva

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commer Obbligo di versamento a 30-60 giorni e tassi maggiorati per i ritardi solo sui contratti dal 2013

Il pagamento si scontra col Patto Via libera al Dlgs sui termini ridotti - Da gennaio vincoli estesi ai mini-enti

Patrizia Raffini

Interessi di mora con tasso Bce maggiorato dell'8% per i pa-gamenti oltre il termine e rim-borso obbligatorio delle spese di recupero; sono alcune delle novità che andranno seguite per i pagamenti dei contratti sti-pulati dalle Pa dal i° gennaio 2013 (non si estendono retroatti-vamente ai contratti già conclu-si). Le nuove regole sono arriva-te la scorsa settimana, con l'ap-provazione del Dlgs di recepi-mento della direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. L'ambito di applicazione, come per il Dlgs legislativo 231/2002 con cui il nostro Paese aveva at-tuato la precedente direttiva, è riferito alle transazioni com-merciali, cioè ai contratti che comportano la consegna di mer-ci o la prestazione di servizi con-tro il pagamento di un prezzo.

Ipagamenti nei contratti stipu-lati dalla Pa dovranno prevedere

termini di regola non superiori a 3o giorni; che potranno essere portati al massimo a 6o, se le par-ti concordano per iscritto e se ciò risulta oggettivamente giustifica-to dal contratto o da particolari circostanze.

Per disincentivare i ritardi è previsto l'obbligo di corrisponde-

LE NUOVE REGOLE Impossibile inserire clausole che allungano i tempi, o modificano la data di fattura Obbligo di riconoscere anche i micro-interessi

re interessi legali dimora, a un tas-so minimo che non può essere in-feriore al tasso Bce maggiorato dell'8%; gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scaden-za del termine, senza che sia ne-cessaria la costituzione in mora.

Fra le conseguenze negative del ritardo è stato inserito anche il diritto del creditore al risarci-mento dei costi amministrativi e interni di recupero del credito, che sono forfetizzati in 40 euro, salvo la prova di maggiori costi; anche questo rimborso, come gli interessi, va corrisposto senza che sia necessaria la costituzio-ne in mora e indipendentemente dalla dimostrazione di aver so-stenuto costi.

Sono nulle per legge, senza am-missione di prova contraria in quanto considerate gravemente inique, le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mo-ra e nei contratti della Pa la clau-sola relativa alla predetermina-zione o modifica della data di rice-vimento della fattura. Inoltre si presume gravemente iniqua la clausola che esclude il risarci-mento dei costi di recupero del credito. Tra le novità viene meno l'esclusione delle richieste diinte-

I paletti

01 I PATTO DI STABILITÀ A bloccare i paúmenti è spesso la decisione di impegni di spesa che poi non trovano capienza nei limiti imposti dal Patto. Dell° gennaio prossimo i vincoli del Patto di stabilità saranno estesi ai Comuni fra mille e 5mita abitanti

02 I RESPONSABILITÀ Le norme impongono ai funzionari di non firmare atti di spesa che non trovino capienza nei limiti ai pagamenti consentiti dal Patto di stabilità

03 I PROGRAMMAZIONE Obbligatoria per tutti la definizione di un piano dei pagamenti che rispetti il Patto

ressi inferiori a 5 euro. Nei casi di pagamenti a rate, gli interessi e il risarcimento maturano dalle sin-gole rate scadute.

La tutela della tempestività dei pagamenti è da tempo presente negli interventi del legislatore, ed ha già ispirato numerose misu-re a carico delle amministrazioni pubbliche. Va ricordato innanzi tutto l'obbligo imposto a tutte le Pa di adottare, entro i131 dicem-bre 20091e opportune misure or-ganizzative per garantire il tem-pestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, for-niture e appalti.

Relativamente al Patto di stabi-lità, con il cosiddetto visto di compatibilità monetaria, il fun-zionario che adotta provvedi-menti con impegni di speSa deve accertare preventivamente che ilprogramma dei conseguentipa-gamenti sia compatibile con i re-lativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

(articolo 9, comma i, del DL 78/2009). In sostanza, l'obbligo di verificare la compatibilità del-la spesa con i limiti previsti dal Patto è finalizzato a prevenire l'insorgenza di spese e quindi di contratti da cui scaturiscano pa-gamenti non compatibili con i vincoli del Patto stesso. A ciò si aggiunge la necessità di program-mazione dei pagamenti, altro strumento utile al raggiungimen-to degli obiettivi del Patto di sta-bilità da parte delle Pa. Patto di stabilità che dali °gennaio 2013 sa-rà esteso per la prima volta an-che ai Comuni con popolazione compresa fra mille e 5mila abitan-ti, ai quali si raccomanda quindi di adottare da subito, qualora non lo avessero già effettuato, la programmazione degli incassi e dei pagamenti ed il visto di com-patibilità . monetaria, la cui man-canza è fonte di responsabilità amministrativa.

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Casa occupata, decide il giudice ordinario Salvatore Dettori 2.,.; Al giudice ordinario l'occu-pazione senza titolo dell'alloggio popolare: così ha stabilito il Con-siglio di Stato nella pronuncia 4441 del 3 agosto 2012. La Cassa-zione ha precisato che, in tema di edilizia economica e popolare, il riparto di giurisdizione tra giudi-ce amministrativo eordina rio, an-che dopo l'entrata in vigore del Codice delprocesso amministra-tivo (Dlgs 104/2010); trae origine dall'essere la controversia relati-va alla fase antecedente o succes-

siva alprovvedimento di assegna-zione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare dellaPanonèpiù ricon-ducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'am-bito diunrapportopariteticosog-getto alle regole del diritto priva-to.A maggior ragione, perigiudi-ci diPalazzo Spada, c'èlagiurísdi-zione delgiudice ordinario quan-do il privato occupa senza titolo l'alloggio ed è destinatario di un'intimazione al suo rilascio.

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Contributi per togliere barriere architettoniche r Si può accogliere la richiesta di contributo per eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 9, comma 1, legge 13/89), per una casa unifamiliare di nuova costruzione, per la quale è già stato rilasciato il permesso di costruire al momento della richiesta di contributo con i relativi lavori in fase avanzata di completamento?

La norma connette la concessione dei contributi indicati alla realizzazione di opere da esegui re i n «edifici esistenti». L'esistenza di questo presupposto o condizione, deve essere valutata, secondo i principi generali, al momento della presentazione della domanda di concessione dei contributi. Perciò dovrebbe concludersi che non è sufficiente far riferimento all'esistenza del mero titolo abilitativo a costruire l'immobile in cui devono essere posizionate le operefinalizzate al superamento delle barriere architettoniche. La domanda, per queste ragioni, dovrebbe ritenersi inammissibile, anche considerato che la normativa collega la concessione deì contributi a situazioni peculiari (di norma, per accedere ai contributi il disabile deve avere effettiva, stabile e abituale dimora nell'immobilesu cui si intende intervenire) che presuppongono la preventiva esistenza dell'immobile su cui intervenire.

L'accertamento di conformità (in cittadino chiede

accertamento di conformità in base all'articolo 140, legge regionale Toscana 1/2005 per lavori eseguiti nell'attico di un palazzo presentando l'assenso dei condomini. Nell'istruire la pratica rileviamo che l'intero palazzo è stato costruito in difformità alla concessioneedilizia (unica) per cui abbiamo sospeso la pratica in

attesa che il condominio presenti richiesta di accertamento di conformità in sanatoda. È corretto?

La nozione di costruzione rilevante per la configurazione di un abuso edilizio è quella che riguarda opere caratterizzate da unità funzionale e da autonoma utilizzabilità: occorre cioè aver riguardo alle singole opere abusive aventi specifica rilevanza e autonomamente utilizzabili e costituenti di norma una unità immobiliare e non il complesso delle opere (circolare del ministero dei Lavori pubblici 17 giugno 1995 n. 2241/UL). Per queste ragioni la giurisprudenza è in genere orientata in senso negativo ad ammettere sanatorie parziali, limitate a parti dell'intervento abusivo (Cassazione, sezione III, sentenze n. 4752/2008 e n. 291/2003). Si ritiene pertanto corretta la posizione del Comune, nei limiti in cui si può ritenere che si tratti di opere riconducibili a un unico intervento abusivo dal punto di vista funzionale e se lo stesso attico non risulterebbe utilizzabile senza la sanatoria dell'intero immobile.

«Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» — solo se sono abbonati — per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it.I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 067629110 «[email protected]».

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Anticorrun ne. Modifiche al Tuel

Revoca del segretario soggetta a verifica Francesco D'Angelo

Le disposizioni approvate in via definitiva dalla Camera sulla repressione della corru-zione vedono il segretario co-munale come soggetto chiama-to ad assolvere, negli enti locali, le funzioni di responsabile del-la prevenzione della corruzio-ne attribuendogli precise fun-zioni (tra le altre, la pre disp osi-zione delpiano triennale dipre-venzione della corruzione e la vigilanza sulla sua attuazione) e ampie responsabilità di natu-ra disciplinare e erariale in ca-so di omissione di controllo.

Quello che emerge dalla di-sciplina è però il fatto che a fronte di queste ulteriori fun-zioni di garanzia e controllo e delle responsabilità previste, nessuna garanzia sostanziale è prevista p er il segretario comu-nale: È semplicemente aggrava-ta la procedura di revoca previ-sta dall'articolo ioo del Tuel (Dlgs 267/200o), prevedendo che il provvedimento di revo-ca del sindaco per gravi viola-zioni d'ufficio sia comunicato tramite il prefetto all'autorità nazionale anticorruzione, che

entro 3o giorni vaglierà se la re-voca si ricolleghi o meno alle at-tività anticorruzione svolte dal segretario. Trascorso il termi-ne senza obiezioni da parte dell'autorità, la revoca del se-gretario diventerà efficace.

Si tratta di una garanziablan-da, più formale che sostanziale, dato che a oggi i casi di revoca dei segretari in base all'articolo ioo del Tuel sono sporadici.

Il provvedimento quindi nulla prevede su maggiori ga-ranzie, sia nella nomina, sia nella non conferma del segre-tario, auspicate dall'apposita commissione ministeriale ma soprattutto da settori della ca-tegoria, in considerazione del fatto che la nomina fiduciaria e lo spoil sistem automatico, mal si conciliano con le sem-pre più ampie funzioni di con-trollo e garanzia che sono asse-gnate ai segretari.

Si pensi infatti alle funzioni di controllo e garanzia previste sia nel provvedimento anti cor-ruzione, sia nel decreto legge 174/2012 in materia di controlli sugli enti locali.

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Pkco]i Comuni insieme anche'', rurbanisdea

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EMLuZitt WICZENTZERMIZMUDGEMSDIKa Z2ZilaWDIUME52115211=5.

Le scadenze. Le materie sottoposte da gennaio all'obbligo di gestione associata

Piccoli Comuni insieme anche per l'urb stica La spending review ha «liberato» dalle limitazioni i segretari

Arturo Bianco

izzi La gestione della segreteria comunale non rientra tra le fun-zioni fondamentali che i piccoli Comuni devono gestire necessa-riamente informa associata, men-tre gli strumenti urbanistici do-vranno essere adottati in modo unitario. Con i correttivi portati dal D195/2012 si definisce il qua-dro normativo delle gestioni che i Comuni fino a 5mila abitanti devono mettere in cantiere in queste settimane perché siano operative dal 1° gennaio prossi-mo. Regole che si aggiungono al superamento delvincolo peri Co-muni al di sotto dei mille abitanti

di dare corso alla gestione asso-ciata di tutte le attività e alla spin-ta a fare ricorso alle convenzioni rispetto alle Unioni.

Senza dimenticare che entro la fine di marzo in questi centri le gare dilavori pubblici, di beni e di forniture dovranno essere reali z-zate dalle centrali uniche di com-mittenza e non più dalle singole amministrazioni: è questo unvin-colo che si applica anche alle atti-vità che i singoli Comuni potran-no continuare a svolgere da soli.

11 passaggio da un'individua-zione delle attività che i piccoli Comuni devono gestire insieme basata sui capitoli di bilancio a una che assume una logica istitu-zionale è assai corretto in termini di impostazione e di efficienza, ma pone problemi di prima appli-cazione. Si passa, in primo luogo, dalle attività generali, di ammini-strazione e controllo per almeno il 70% della spesa corrente all'or-ganizzazione generale dell'ammi-nistrazione, gestione fmanziaria

e contabile e controllo. La norma precedente imponeva di mettere insieme almeno i170% della spe-sa del personale, della ragioneria e dei compiti generali, ambito in cui rientrava la segreteria comu-nale, che quindi doveva essere gestita in modo unitario salvo il caso in cui il Comune avesse de-ciso di considerarla compresa tra la quota di spesa esclusa. Adesso si resta nell'ambito dell'organizzazione generale di queste attività, con una specifi-ca attenzione al settore fmanzia-rio. La limitazione alla organiz-zazione generale determina co-me conseguenza che non è indi-spensabile mettere insieme le segreterie nell'ambito della ge-stione unitaria della funzione.

Considerazioni analoghe si devono fare anche per l'organiz-zazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito co-munale. La norma non obbliga i piccolimunicipi amettere insie-me la gestione dei servizi idrici,

di distribuzione del gas, dei tra-sp orti pubblici locali, ma a detta-re in modo unitario le regole fondamentali. Mentre devono mettere insieme, per esplicita indicazione, la gestione del ser-vizio rifiuti, insieme alla riscos-sione dei relativi tributi.

È rilevante la scelta del Dl 95 di imporre la gestione associata della pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, mentre in precedenza ci si riferi-va solamente al governo del terri-torio e dell'ambiente. Questa scelta determina che sia gli stru-menti urbanistici sia quelli edili-zi saranno gestiti in forma asso-ciata; anche il rilascio dei per-messi edilizi dovrebbe quindi es-sere gekito in forma associata Queste scelte confermano che i compiti più importanti che i pic-coli Comuni potranno continua-re a gestire da soli sono i lavori pubblici, ambito che con il D1 95 si estende anche alla viabilità.

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ancheperPurbanisdca

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11S°Ierld CAS

Direttore Responsabile: Roberto Napoletano

Modelli organizzativi. Le resistenze

La convenzione salva il personale kon: Larealizzazione dellagestio-ne associata delle funzioni fonda-mentali da parte dei piccoli Co-muni determina un primo, certo, risparmio nella diminuzione del numero dei responsabili, e quindi della relativa spesa. Il che sta già provocando ostilità deiverticibu-rocratici di questi enti verso la concreta applicazione della ge-stione associata, ostilità che si ag-giunge a quella che serpeggia tra tutto il personale dei piccoli Co-muni, preoccupato di dovere mu-tare sede e datore di lavoro.

Infatti se fino a oggi tre Comu-

ni gestivano la polizia locale ed avevano ognuno il proprio re-sponsabile che godeva quindi delle indennità di posizione e di risultato, con la gestione associa-ta il responsabile non potrà che essere uno solo e l'indennità una sola. Questo effetto sarà prodot-to sia nel caso di unioni che in quello delle convenzioni.

Le sezioni regionali di control-lo della Corte dei conti del Pie-monte (parere n. 287/2012) e della Lombardia (parere n. 426/2012) hanno già chiarito che non è pos-sibile prevedere più responsabili

per la stessa funzione nel caso di gestione associata. In caso di rea-lizzazione della gestione associa-ta tramite l'unione i Comuni do-vranno trasferire definitivamen-te a questo soggetto i dipendenti impegnati nello svolgimento di questa attività e cancellare i posti dalla propria dotazione organica. Conseguenze a cui la gran parte del personale guarda con sfidu-cia perché si ritiene che l'unione sia un datore di lavoro meno cer-to. Mentre nel caso delle conven-zioni è sufficiente la semplice as-segnazione funzionale: si rimane

dipendenti del Comune e i posti non vengono cancellati dalla do-tazione organica. Il che è una del-le ragioni che incentivano la ge-stione associata attraverso la con-venzione. In molte realtà, inoltre, la sede di lavoro potrebbe essere modificata. Se aggiungiamo che non è prevista alcuna forma dì incentivazione, cui invece si può dare corso solamente nel ca-so di utilizzo in parte alle dipen-denze del Comune ed in parte al-le dipendenze della gestione as-sociata, l'ostilità della gran par-te del personale si accresce. Il che costituisce uno degli ostaco-li di maggiore rilievo al succes-so della gestione associata.

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anche per l'urbanistica

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ll'erld CAS Direttore Responsabile: Roberto Napoletano

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A CURA DI Vittorio Italia

CONSIGLIO COMUNALE Revoca del presidente È illegittima la deliberazione del consiglio comunale che revoca il presidente se non è preceduta da una concreta verifica degli inadempimenti che gli sono attribuiti. Tar Campania - Napoli, sezione I, 24 ottobre 2012, n. 4217

La sentenza è da condividere.Il consiglio doveva esaminare se i comportamenti erano contrari alla neutralità, imparzialità e terzietà della sua funzione.

ENTI LOCALI Inquadramento del personale L'inquadramento del personale degli enti locali è determinato dal contenuto proprio della qualifica funzionale, e non può avvenire sulla base delle mansioni - anche superiori -svolte in via di fatto. Tar Campania - Napoli, sezione V 15 ottobre 2012, n. 4118 o La sentenza ha precisato che l'inquadramento è attività amministrativa non discrezionale, e che il rapporto di pubblico impiego non può essere assimilato -per questo aspetto -al rapporto di lavoro privato.

PARTECIPATE Accesso agli atti del consigliere Il consigliere ha diritto di accedere agli atti di una società autostradale partecipata, per conoscere il numero delle "tessere di circolazione, a disposizione di privati che così non pagavano il pedaggio. Tribunale giustizia amministrativa Trento, sezione unica, 12 ottobre 2012, n. 305 E Questo accesso rientrava nelle funzioni del consigliere, anche per valutare l'incidenza di queste "tessere" sull'investimento economico effettuato dal Comune.

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A CURA DI Claudio Carbone

SPENDING REVIEW Società partecipate: tagli da programmare Entro il 14 novembre, le pubbliche amministrazioni possono predisporre piani di razionalizzazione delle società controllate. Vanno individuate le attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative previste dall'articolo u8 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società in house (articolo 4, comma 3-sexies, del D195/ 2012 ).

INDEBITAMENTO All'Economia la mappa del credito Entro il 15 novembre le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Città metropolitane, le comunità montane e isolane, i consorzi tra enti territoriali e le Regioni comunicano al ministero dell'Economia i dati relativi all'indebitamento: credito a breve, mutui, derivati, obbligazione cartolarizzazioni (articolo i, comma Dm389/2oo3).

RISCOSSIONE Incassi da girare alla tesoreria Entro 1'u novembre, gli agenti della riscossione devono riversare alla tesoreria le somme riscosse nella decade precedente (articolo 22, comma 1, del Dlgs 112/1999).

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EDILIZIA Censimento dell'abusivismo Entro il 15 di novembre, il segretario comunale redige e pubblicai dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, segnalati dalla polizia giudiziaria e li trasmette all'autorità giudiziaria, alla Regione e al ministero delle Infrastrutture (articolo 31, comma, del Dpr 380/2001).

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ll'erld CAS Direttore Responsabile: Roberto Napoletano

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pressunE

Direttore Responsabile: Roberto Napoletano

T-523E2115252 ,2M12EM

Corte dei c nti. Fondi decentrati

Doppio vincolo per le risorse ai contratti locali Luciano Cimbolini

, - A Per inserire qualunque ti-po di risorse variabili nel fondo, ivincoli di finanzapubblicavan-no rispettati non solo nell'anno precedente ma anche in quello in corso. A questa conclusione è giunta la Sezione di controllo della Corte dei conti della Lom-bardia con il parere 422/2012.

Un Comune, richiamando l'articolo 4o, comma 3-quin-quies DIgs1.65/2om, nella parte in cui dispone che «gli enti loca-li possono destinare risorse ag-giuhtive alla contrattazione in-tegrativa nei limiti stabiliti dal-la contrattazione nazionale (...) nel rispetto dei vincoli di bilan-cio e del Patto di stabilità», ha chiesto se i vincoli da rispetta-re siano quelli dell'anno prece-dente o sia necessario assicu-rarne il rispetto anche in fase di previsione e stanziamento del-l'esercizio in corso.

Il Comune nell'anno prece-dente ha rispettato il Patto e gli altri vincoli di fmanza pub-blica. Nell'esercizio in corso risulta in linea con l'articolo 9, commii. e 2-bis del Dl 78/2010, ma non è in grado di consegui-re l'obiettivo di progressiva ri-duzione della spesa di perso-nale (articolo i, comma557 del-la legge 296/2006), a causa dell'inserimento di risorse va-riabili nel fondo per la contrat-tazione integrativa.

Con una motivazione tan-to sintetica quanto efficace, i giudici lombardi hanno riba-dito che in fase di deliberazio-ne ed erogazione delle risor-se aggiuntive, sono tenuti a ri-spettare anche in sede previ-sionale gli obiettivi del Patto e le norme di contenimento della spesa di personale.

I vincoli, infatti, sono dettati a tutela dell'unità economica della Repubblica e per il con-corso delle autonomie alla rea-

lizzazione degli obiettivi di fi-nanza pubblica e costituiscono principi fondamentali di coor-dinamento della finanza pub-blica ex articoli n7, comma 3 e 119, comma 2 della Costituzio-ne. La loro funzione principale è assicurare ex ante il consegui-mento di obiettivi fondamenta-li all'unità economico-giuridi-ca della Repubblica.

Siprecisa che, in caso disupe-ramento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione inte-grativa, la legge obbliga al recu-pero nella sessione negoziale successiva e che, nei casi di vio-lazione dei limiti di legge, le clausole contrattuali decentra-te sono nulle, non possono esse-

PROGRAMMAZIONE L'inserimento di risorse variabili è possibile se l'ente rispetta i vincoli del Patto dell'anno precedente e dell'esercizio in corso

re applicate e sono sostituite ex articoli 1339 e 1419, comma 2 del Codice civile. Lo sforamento dei limiti di spesa e la violazio-ne del Patto, in questo contesto, rappresentano un impedimen-to insuperabile all'inserimento nel fondo di risorse integrative, anche se tempestivamente deli-berate ed impegnate.

Gli enti locali, di conseguen-za, nella deliberazione ed ero-gazione di risorse aggiuntive debbono rispettare gli obietti-vi del patto e le norme di conte-nimento della spesa di perso-nale, fra cui l'articolo i, comma 557, anche con riferimento all'esercizio finanziario ventu-ro o in corso, attraverso lo stru-mento del bilancio di previsio-ne ed i relativi assestamenti.

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Stop all'omertà tra impiegati pubblici

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9 ECIINUSLIED.1:111.11MICII 11: POUTICO

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05/11/2012

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Trasparenza della p.a. online

La trasparenza della p.a. passa dal sito internet. Dal sito istituzionale devono essere assicura-

te le informazioni relative ai procedimenti amministrativi. Il tutto in un quadro di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Nei siti web istituzionali del-le amministrazioni pubbliche si devono trovare le comuni-cazioni di atti istituzionali (ad esempio, bilanci e conti consuntivi), ma anche dati statistici per la valutazione della regolarità ed efficien-za dell'amministrazione (ad esempio, i costi unitari di rea-lizzazione delle opere pubbli-che e di produzione dei servizi erogati ai cittadini)

Tramite la rete deve avveni-re il dialogo tra ente pubblico e cittadino e impresa con rife-rimento all'iter di una singola pratica. Non si deve perdere tempo allo sportello pubblico e l'amministrazione deve ri-spondere per posta elettroni-ca. Per arginare la corruzione la legge appena approvata dal parlamento (atto camera 4434-B) agisce non solo sul versante repressivo penale, ma anche su quello preventi- e vo: questo significa impedire che si creino le condizioni in cui la corruzione attecchisce. Una amministrazione efficien-te e rapida argina le situazio-ni in cui per far andare avanti la pratica bisogna pagare un prezzo illecito. Ma vediamo le novità della legge sotto il pro-filo della trasparenza ammi-nistrativa.

Tutto sul web. La legge fa un elenco degli atti da mette-re sotto i riflettori. Si tratta di autorizzazioni e concessio-ni; appalti e gare pubbliche; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sus-

Stop all'omertà tra impiegati pubblici. Chi vuoi denun-ciare il malaffare ha la garanzia di rimanere anonimo e di non subire ritorsioni. La legge anticorruzione vuole creare una corsia preferenziale per chi, testimone ocula-re di illeciti ai danni della collettività, vuole denunciare i colpevoli. Viene così previsto che il pubblico dipendente che denun-cia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o anche solo riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o in-diretta, con effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Non può essere trasferito di ufficio o di mansioni e nep-pure può essere dequalificato. Inoltre nell'ambito del procedimento disciplinare, l'iden-tità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito di-sciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Inoltre la denuncia è sottratta all'accesso ai documenti amministrativi. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Si tratta questa di una evenienza che non dovrebbe veri-ficarsi spesso e, quindi, l'anonimato del segnalante deve ritenersi salvo.

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LE NOVITÀ IN PL

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05/11/2012

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Denuncia dipendenti infedeli

Rischio mafia

Appalti

Individuata nella commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (civit) l'autorità nazionale anticorruzione

Pubblicità dell'attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri, e nell'attribuzione di posizioni dirigenziali Obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche ammini-strazioni

Disciplina più severa in materia di incompatibilità, cumulo di im-pieghi e incarichi di dipendenti pubblici Da definire un codice di comportamento dei pubblici dipendenti

V Da definire illeciti e delle sanzioni disciplinari relative ai termini dei procedimenti amministrativi

Delega al governo per l'adozione entro un anno di un Testo unico in materia di incandidabiltà e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive per delitti non colposi. (Accolto ordine del giorno che impegna impegna il governo ad esercitare entro un mese la delega

Tutela dell'identità pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite,apprese in ragione del suo rapporto di lavoro

Elencate le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa: a) trasporto di materiali a discarica per con-to di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotr asporti per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri

✓ Istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Incrementato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una pubblica ammi-nistrazione

Nel giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del di-; pendente pubblico il danno all'immagine della p.a.: è quantificato

in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patri-moniale di altra utilità illecitamente percepita

Misure organizzative da parte delle amministrazioni in caso di rinvio a giudizio di un dipendente per concussione per induzione

Modificato il procedimento di revoca dei segretari comunali. 2,, , - '3:VgnetoguatRRENNIRRRON.PURY"

sidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi eco-nomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e pri-vati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Tempi senza veli. La leg-ge stabilisce che le ammini-strazioni devono provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimen-tali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. Inoltre i risultati del monito-raggio devono essere consulta-bili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Per il cittadino. Ogni am-ministrazione pubblica deve rendere noto, sul proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino pos-sa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazio-ni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Appalti. Con riferimen-to alle gare e alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici la legge precisa che cosa debbono pubblicare le stazioni appaltanti sul sito web. Ecco l'elenco: la strut-tura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di com-pletamento dell'opera, servi-zio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltre, tali informa-zioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese libe-ramente scaricabili in un for-mato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini stati-stici, i dati informatici.

Danno d'immagine

Dipendenti pubblici rinviati a giudizio

Segretari comunali

Autorità anticorruzione

Trasparenza atti

incompatibilità

Testo unico sull'incandidabilità

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Conflitto di interessi, astensione codificata Codificato l'obbligo di astensione per il di-pendente pubblico in conflitto di interessi. Non si tratta solo di una manovra di facciata o simbolica. La precisazione dell'obbligo di imparzialità in una norma ad hoc renderà più facile contestare il reato di abuso di ufficio e quindi la repressione penale a carico del fun-zionario pubblico infedele. La legge anticor-ruzione esplicita la regola dell'astensione in caso di conflitto di interessi. Pertanto il re-sponsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valu-tazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. L'obbligo di astenersi sorge anche nel caso di minimo dubbio di favoritismi o di inquinamen-to del pubblico interesse. L'articolazione degli uffici e l'apparato organizzativo pubblico sono tali da far ritenere trascurabile la possibilità di un blocco dell'attività a causa delle obbli-gatorie astensioni. Anche se va riconosciuto che il problema c'è per gli enti di modeste di-mensioni, ad esempio i piccoli comuni. Fa appello alla imparzialità anche la modifica alla legge 241/1990 sugli accordi sostitutivi o integrativi di un provvedimento amministrati-vo: la p.a. anziché agire con un atto autoritati-vo (ad esempio un'ordinanza) stipula un con-tratto o una convenzione con gli interessati.

Naturalmente l'accordo è uno strumento che dà maggiore spazio alle richieste del privato. La legge anticorruzione specifica che se al posto di un atto autoritativo si opera con un accordo, l'amministrazione è tenuta a dare puntuali ragioni e a far emergere l'interesse pubblico ad agire così. Se poi non basta la prevenzione, bisogna agire con la repressione. Ad esempio può scattare la responsabilità erariale per danno all'ammi-nistrazione, accertata dalla corte dei conti. In caso di danno alla pubblica amministrazione e di danno all'immagine dell'ente, la corte dei conti può condannare il dipendente infedele o il componente di un ente pubblico (anche il titolare di cariche elettive, come assessori o consiglieri) a risarcire i danni, anche di imma-gine. Il problema è, però, la quantificazione di un danno, quello all'immagine, che non ha parametri patrimoniali Il problema è risolto d'ufficio, per i dipenden-ti, dalla legge anticorruzione, che dispone che nel giudizio di responsabilità, l'entità del dan-no all'immagine della pubblica amministrazio-ne derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione ac-certato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimo-niale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

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Il dlgs che dimezza i tempi di pagamento. Ma lo stock di crediti incagliati e ormai ingestibile

Saldo in 30 giorni o interessi top Cambiano le regole per la p.a.

Pagina a cura DI MATTEO BARBERO

o bbligo di saldare le fatture entro uno o al massimo due mesi e in-teressi di mora intorno

al 10% per i ritardatari. Basteranno queste misure

per riportare a un livello fisio-logico i tempi di pagamento della p.a.? Lo scorso 31 ottobre il governo ha licenziato uno schema di decreto legislativo che recepisce nel nostro ordi-namento la direttiva n. 2011/7/ Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle tran-sazioni commerciali. Come noto, il problema dei ritardi riguarda soprattutto le fatture emesse nei confronti di soggetti pub-blici, che spesso costringono i creditori ad aspettare il saldo per mesi (e nei casi peggiori anni) Tale prassi è purtroppo molto diffusa nel nostro paese. Secondo lejilevazioni dell'Ance, la p.a. paga, in media, con un ritardo di 114 giorni, ma in al-cuni casi si superano i due anni Il dato più allarmante, però, è il continuo peggioramento del-la situazione. Complice la crisi economica, mentre nel 2010 circa la metà delle imprese segnalava aumenti nei ritar-di, il dato per il 2011 è salito al 77%. Nella quasi totalità dei casi (97%), inoltre, gli ultimi 12 mesi non hanno portato alcun

miglioramento. Tale quadro è confermato da

una recente indagine di Confa-pi, secondo cui sei pmi su dieci hanno riscontrato, negli ultimi quattro anni, un allungamento dei tempi medi per i pagamen-ti, mentre una su due denuncia ritardi superiori all'anno. In pratica, quando va bene i tem-pi di pagamento rimangono in-variati, ma sempre più spesso continuano ad allungarsi.

Non sorprende, quindi, che negli anni passati si sia ac-cumulato uno stock di crediti incagliati di proporzioni im-pressionanti. La cifra comples-siva non è neppure facilmente verificabile, dato che le attuali regole della contabilità pubbli-ca non consentono agevolmen-te di distinguere, nel coacervo dei «residui passivi» della p.a., i debiti veri e propri. In ogni caso, si tratta di un numero che oscilla fra i 70 e i 100 miliardi di euro. Le imprese interessate rischiano di cadere in un cir-colo vizioso da cui è difficile uscire: i ritardati pagamenti rischiano di generare irregola-rità fiscali (con tutte le conse-guenze del caso) e contributive (che, fotografate nei Durc, im-pediscono di accedere a nuove commesse).

Ecco perché sono sempre più diffusi i casi di fallimenti di im-prese «in bonis».

In questo contesto si inseri-

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Saldo io 30 giorni o iideressi lop Cambiano le regole per la p.a.

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sce il provvedimento varato la scorsa settimana dal Governo. Come detto, esso è stato adotta-to per adeguare il diritto inter-no alle indicazioni sempre più

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Le principali novità

stringenti provenienti da Bru-xelles, che ha fatto della repres-sione dei pagamenti-lumaca un obiettivo strategico.

Il decreto del Governo cor-

regge il precedente dlgs 231/2002 (anch'esso a suo tempo adottato per recepire una direttiva europea, la n. 2000/35/

Le precedenti misure

Proprio il Patto ha finora ostacolato la piena attuazione del-le misure già varate dal Governo per ac-celerare i pagamenti arretrati, imperniate sul meccanismo del-la certificazione dei crediti da parte della p.a. debitrice. I re-lativi vincoli, infatti, spesso costringono ad emettere la certifi-cazione senza indica-re la data di effettua-zione del pagamento, ostacolando le impre-se nei rapporti con le banche

Ce) prevedendo due principali novità, che diventeranno ope-rative per tutte le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013.

In primo luogo, alle p.a. vie-ne imposto di effettuare i paga-menti entro un termine molto breve: di norma non si potran-no superare i 30 giorni e solo in casi eccezionali si potrà ar-rivare a 60.

In secondo luogo, chi non ri-spetterà questo timing dovrà corrispondere alla contropar-te un interesse molto elevato, pari al tasso fissato dalla Ban-ca centrale europea maggiorato dell'8% (al momento, quindi, la soglia si aggira intorno al 10%). Tale sanzione scatterà in auto-matico (ovvero senza necessità di costituzione in mora) dal giorno successivo alla scadenza del termine

Si tratta di una disciplina più restrittiva della preceden-te, che pure imponeva in via generale di pagare entro un mese e fissava uno spread ele-vato (+7%) rispetto al tasso Bce, ma che consentiva sia stabilire un termine superiore a quello legale, sia di fissare in diversa misura il tasso degli interessi dovuti nell'ipotesi di ritardato pagamento. Sebbene fosse pre-visto espressamente il divieto (sanzionato con la nullità par-ziale) di clausole gravemente inique per il creditore, spesso quest'ultimo ha stentato ad ottenere giustizia, perlopiù a causa della mancanza di forza contrattuale

D'ora in avanti, invece queste deroghe non saranno più con-sentite.

Ma sarà sufficiente a correg-gere una tendenza così radicata e che affonda le proprie radici nei mali atavici del sistema pubblico italiano?

Qualche dubbio, al riguardo, è legittimo. Riproduzione riservata

Cosa cambia?

In precedenza, il dlgs 231/2002 imponeva già in via generale di pagare entro un mese e fissava uno spread elevato (+7%) rispet-to al tasso Bce, ma consentiva sia stabi-lire un termine supe-riore a quello legale, sia di fissare in di-versa misura il tasso degli interessi dovuti nell'ipotesi di ritardato pagamento. D'ora in avanti, invece queste deroghe non saranno più consentite.

e criticità

Il nuovo provvedi-mento si inserisce in un quadro di finanza pubblica estrema-mente complicato, lasciando irrisolti i principali nodi che hanno fatto espio dere il fenomeno dei pagamenti lumaca da parte delle p.a. Pesa-no, soprattutto, il Pat-to di stabilità interno, che rappresenta la principale causa dei ritardi e che dal 2013 si applicherà a tutti i comuni con più di 1 000 abitanti (finora la soglia è stata fissa-ta a 5.000) e i continui tagli imposti agii enti territoriali dalle recen-ti manovre finanziarie

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Salilo in 30 giorni o inderessi lop

Cambiano le regole per la p.a.

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Il problema è nella finanza pubblica Il fenomeno dei ritardati pagamenti della p.a. è in continuo peggioramento. Difficile pen-sare che bastino un tratto di penna e pochi mesi (quelli che ci separano dal prossimo capodanno, quando, come detto, decollerà il nuovo regime) per invertire il trend. Certamente, per rispettare i nuovi termini non basterà - come invece suggerisce la rela-zione illustrativa al nuovo decreto - modifica-re «la modulistica contrattuale e le procedure interne di pagamento». Le cause, infatti, sono ben più profonde e strutturali e si collegano al pessimo stato della nostra finanza pubblica, il cui risana-mento ha imposto in questi anni una serie di manovre «lacrime e sangue», che hanno finito per irrigidire ulteriormente i bilanci già da tempo traballanti di Stato, Regioni, Asl ed Enti locali. Il problema si pone soprattutto per questi ul-timi, che in quanto terminali della macchina pubblica sono quelli che più frequentemente entrano in diretto contatto con i fornitori privati. Il problema principale, in questo caso, si chiama Patto di stabilità interno, in-dicato in tutte le indagini come il fattore che più di ogni altro contribuisce a rallentare i pagamenti, con effetti più deleteri di quelli legati all'inefficienza della p.a. e all'ecces-so di burocrazia. Ebbene, non solo le regole del Patto non paiono destinate a cambiare nel breve periodo (ogni riforma in materia, ha dichiarato il premier in occasione della recente assemblea nazionale Anci, è subor-dinata al buon esito dei negoziati in corso in sede europea per alleggerire il peso della

governante economica comunitaria), ma dal prossimo anno si applicheranno ad una platea ancora più vasta di enti, includendo tutti i comuni con più di 1.000 abitanti (finora la soglia è stata fissata a 5.000). Per una strana coincidenza, la dead line per l'estensione del Patto coincide con quel-la prevista per l'applicazione delle nuove, draconiane misure anti-ritardo (1° gennaio 2013). Quanti enti riusciranno ad adeguarsi? E che ne sarà degli altri? Finiranno schiacciati sot-to il peso degli interessi di mora? Proprio il Patto, del resto, ha finora forte-mente condizionato l'efficacia delle misure varate dal Governo per iniziare a scalfire l'enorme montagna del pregresso, imper-niate sul meccanismo della certificazione dei crediti da parte della p.a. debitrice. Ben pochi enti, infatti, sono in grado di certifi-care la sussistenza di un credito indicando anche la data entro cui provvederanno al pagamento. Il rischio di trovarsi poi fuori Patto (esponendosi al rischio di andare in dissesto) è troppo grande. Ma senza indica-zione della data le banche storcono il naso. Più in generale, è sempre più difficile ne-gare che i continui tagli imposti agli enti territoriali (da ultimo, ad opera della legge di stabilità in corso di approvazione) siano sostenibili senza incidere sui servizi e senza rallentare i procedimenti di spesa. In man-canza di una correzione di rotta, il rischio è quello di uccidere il debitore (pubblico) e con esso, inevitabilmente, anche i suoi mal-capitati creditori (privati).

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La dichiarazione approvata. Per i commercialisti un mese per consultare più, di 16 mila delibere

Contribuenti, comuni, Caf Il modello Imu scontenta tutti Pagine a cura

IM MAURIZIO BONAZZI

Sono serviti dieci mesi di tempo per l'approva-zione della dichiarazio-ne Imu e delle relative

istruzioni. Che alla fine, però, un obiettivo hanno raggiunto: ora sono tutti scontenti. I con-tribuenti, che per sapere se sono tenuti all'obbligo dichiarativo dovranno districarsi tra regola-menti, contratti di locazione, atti di separazione, autocertificazio-ni e quant'altro. I comuni, che costretti a dotarsi di strumenti di indagine degni delle migliori agenzie investigative. E poi i Caf e i commercialisti che avranno meno di un mese di tempo per consultare più di 16 mila deli-bere e analizzare nuovamente la posizione dei loro assistiti per capire se la dichiarazione deve essere presentata. Basti pensare che se il comune ha fissato un'aliquota ridotta per i Sabbricati locati, il proprietario dovrà prima verificare se l'atto deliberativo del consiglio comu-nale prevede specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevo-lazione. Qualora venga prevista, ad esempio, la consegna del con-tratto di locazione o la presen-tazione di un'autocertificazio-ne, allora, la dichiarazione Imu non dovrà essere presentata in quanto, di fatto, viene sostituita dalla documentazione richiesta dal comune. Se invece il comune

non prevede alcun onere certifi-cativo, allora il contribuente do-vrà verificare la data di registra-zione del contratto di locazione (o della cessione, proroga o riso-luzione) perché da111/7/2010, in sede di registrazione dei predetti atti, è obbligatoria l'indicazione dei dati catastali. Cosicché il modello Imu sarà necessario solo se quei dati non sono mai stati comunicati all'Agenzia delle entrate. Semplice no? Le istruzioni precisano an-che che la dichiarazione non potrà essere pretesa né per l'abitazione principale né per le sue pertinenze (garage, box, autorimesse). E neppure per i fabbricati degli anziani che hanno trasferito la residenza in istituti di riposo e a favore dei quali il comune ha dispo-sto l'assimilazione all'abitazio-ne principale. Questo perché, si legge nelle istruzioni, sono informazioni già note all'ente impositore. Ora, passi per l'abi-tazione principale (per la qua-le è indiscutibile che l'ufficio anagrafe sia a conoscenza del-la residenza del contribuente), ma appare, quanto meno, sor-prendente l'affermazione che l'ufficio tributi sia poi in grado di sapere se un fabbricato ac-catastato in categoria catastale C/2, in C/6 o in C/7 è «effettiva-mente» destinato a pertinenza dell'abitazione principale. Se invece pertinenza dell'abitazio-

ne è un'area edificabile, allora, in questo caso, la dichiarazione deve essere prodotta. Eppure sempre di pertinenze si tratta. Altrettante perplessità suscita il passaggio delle istruzioni ove si afferma che chi si occupa dei controlli Imu è in grado di sapere che la nuova residenza anagrafi-ca del pensionato (che peraltro potrebbe essere stata oggetto di trasferimento in un altro comu-ne) corrisponda al luogo di ubica-zione di una casa di riposo. Venti di semplificazione, verrebbe da dire. Già, se non fosse che poi le istruzioni impongono, in caso di acquisto o di cessione del «diritto sull'immobile», l'indicazione, nel modello, dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il relativo atto. Cioè un'informazione — peraltro inutile — che i comuni possono acquisire attraverso la consul-tazione delle banche dati che l'amministrazione finanziaria mette a loro disposizione.

Principio. Ma vediamo il percorso che occorre seguire per capire quando deve essere pre-sentata la dichiarazione Imu. Le istruzioni, approvate con decre-to del 30/10/2012, precisano che l'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui siano inter-venute modificazioni soggettive ed oggettive che determinano un diverso debito d'imposta. La regola generale trova però due importanti deroghe.

Il modello non deve essere presentato quando le predette variazioni risultano dalle di-chiarazioni lei già presentate dallo stesso contribuente oppu-re quando si tratta di modifica-zioni conoscibili dal comune. Va da sé che la dichiarazione non è dovuta se il contribuente è tenu-to a seguire le specifiche moda-lità stabilite dal comune per il riconoscimento di determinate agevolazioni, anche la fattispe-cie che lo riguarda rientra nella lunga elencazione fornita dal Mef. In altri termini, il contri-buente, per sapere se è tenuto alla presentazione della dichia-razione, dovrà prima verificare se la variazione soggettiva (ad es. la separazione coniugale) od oggettiva (ad. es. l'acquisto di un'area edificabile o la stipu-la di un contratto di leasing) è contenuta nell'elencazione tas-sativa contenuta nelle istruzioni ministeriali allegate al modello Imu (che costituisce un limite invalicabile anche alla potestà regolamentare dei comuni) e se così è, prima di predisporla e consegnarla al comune, qualora si tratti di una fattispecie che rientra in un regime agevolato (es. aliquota ridotta), dovrà ac-certare se il comune richiede do-cumentazione con la quale viene a conoscenza di ciò che, in via generale, dovrebbe essere reso noto con il modello Imu. Se così sarà la dichiarazione non dovrà essere presentata.

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SI

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one Imu nelle situazioni più diffuse • , ' . • , • 1271, WIPP gll,

Abitazione principale e relative pertinenze

Immobili locati laddove il comune ha fissato un'aliquota ridotta

Immobili d'impresa

Immobili degli enti non commerciali

711

Unica unità immobiliare nella quale NO il nucleo familiare risiede e dimora

abitualmente

Coniugi non legalmente separati che dimorano e risiedono in fab-bricatí diversi situati nello stesso comune

Si tratta di Un'area nella quale è in-, tervenuta un'oggettiva e funzionale

modificazione atta a sterilizzare, in concreto, la potenzialità edifícatoria

Se la casa si trova nel comune di celebrazione del matrimonio o in quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario

In caso contrario (il coniuge non SI assegnatario non è tenuto alla pre-

sentazione)

Neppure nel caso il comune l'abbia NO

assimilato all'abitazione principale

Nel caso in cui il comune l'abbia assimilato all'abitazione principale

In caso contrario

Il requisito di ruralità sarà desumí-bile dalle risultanze catastali

✓ Se il comune chiede documen-tazione (contratto, autocertifica-zione ecc)

✓ Se il contratto è stato registrato (anche per cessione, proroga o risoluzione) dopo il 30/6/2010

Se il comune non chiede docu-SI* mentazione e il contratto è stato

registrato prima dell'1/7/2010

Se il comune non ha fissato un'ali-quota ridotta

Se il comune ha fissato un'aliquota ridotta

Se sussistono (vengono acquisite o perse) le condizioni per l'esen-zione di cui all'art. 7, lett. I) dlgs n. 504/1992

Area edificabile pertinenzial al fabbricato

Casa assegnata dal giudice della separazione

Alloggio dell'anziano o del disabile lungodegente

Fabbricato del cittadino italiano residente all'estero

Fabbricati rurali

SI

SI

NO

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NO

NO

NO

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t az 9 ECIINUSLIED.1:111.11MICII 11: POUTIC.0

Esclusi i rurali, dentro gli immobili storici Fabbricati rurali fuori dalla dichiarazione Imu, immobili di interesse storico e artistico, invece, dentro. Le istruzioni alla dichiarazione Imu, in-fatti, da una parte, precisano che i proprietari dei fabbricati rurali non dovranno presentarla in quanto i comuni potranno verificare, attraverso una consultazione della banca dati catastale, se per tali fabbricati risultano presentate le doman-de per il riconoscimento della ruralità, ma poi, dall'altra, inseriscono nella lista dei contribuenti tenuti all'obbligo dichiarativo i possessori dei fabbricati di interesse storico o artistico. Eppu-re, anche per tali immobili, l'Agenzia del territo-rio, con la circolare n. 5 del 2012, ha precisato negli atti catastali verrà riportata l'annotazione: «Immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del dlgs n. 42 del 2000». Ciò posto, non si comprende quindi per quale motivo i fabbricati di interesse culturale non dovrebbero essere esonerati dalla presentazione del modello Imu come invece è riconosciuto per quelli rurali. Pre-so comunque atto delle indicazioni ministeria-li, è allora bene precisare che la denuncia deve essere presentata entro 90 giorni da quando

l'immobile è stato riconosciuto di interesse cul-turale (entro il 30/11/2012 se ciò è avvenuto nei primi otto mesi del 2012) in quanto è da ritener-si che qualora la predetta caratteristica sia già stata dichiarata ai fini Ici, il contribuente non sarà tenuto a presentare anche quella dell'Imu, trattandosi di una caratteristica dell'immobile già resa nota al comune. Per tornare ai fabbricati rurali è previsto, come detto, un esonero genera-lizzato a prescindere dal fatto che la loro desti-nazione sia abitativa o strumentale all'attività agricola. Questo perché per i fabbricati rurali ad uso abitativo valgono le stesse regole applicabili a tutti gli altri fabbricati. Va da sé che l'obbligo dichiarativo potrebbe sussistere nel caso in cui il fabbricato rurale abitativo sia stato locato ad un agricoltore se si verificano le condizioni indicate nella tabella. Se si tratta invece di costruzioni rurali strumentale (stalle, capannoni ecc.) il mo-dello Imu non andrà presentato né nel caso in cui l'imposta sia dovuta, né nell'ipotesi in cui il fabbricato sia esente in quanto ubicato in uno dei comuni classificati montani, o parzialmente montani, dall'Istat.

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t Q131TIMANO ECIINUM11:0. Gli '111MICII 11: POUTICO 9

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Conguagli Imu di dicembre contribuenti nel limbo Conguagli Imu di dicembre nelle sabbie mobili. A tutt'oggi, infatti, non è .ancora dato sapere come si deve comportare il contribuente nel caso in cui a giugno abbia versato allo Stato o al comune somme che, a seguito delle decisioni assunte dall'ente locale dopo il 18 giugno, si dimostrano, in tutto in parte, non dovute. È il caso, per fare un esempio, del fabbricato posseduto dall'anziano che ha trasferito la re-sidenza nella casa di riposo e per il quale il consiglio comunale ha disposto, dopo la scadenza dell'ac-conto, l'assimilazione all'abitazione principale, con conseguente applica-zione dell'aliquota ridotta, delle de-trazioni e del versamento dell'intera imposta al solo comune. A ciò si aggiunga che i contribuenti brancolano nel buio anche in merito alle procedure di rimborso dei vers. samenti Inni riguardanti la quota riservata allo Stato, come potrebbe essere accaduto nell'ipotesi in cui

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"9134013,4~3254-9-w4,1,0~4410",

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Alcuni esempi n,rn ,fr,m° frfr,i'mfrfrfrr9 'fr".40 g nt.yrei-1 kw- -„Air

e Caso 1 - Fabbricato non locato (base imponibile € 100.000) posseduto da un anziano che ha

trasferito la propria residenza nella casa di riposo. Versamento in acconto effettuato secondo l'aliquota di legge. In data 22/9/2012 il comune ha assimilato tali fabbricati all'abitazione princi-

pale, fissando, per queste ultime, un'aliquota del 5 per mille.

4' Acconto di giugno = € 100.000 x 0,76% : 2 = € 380 Quota comune € 190 - Quota Stato € 190

Saldo di dicembre = € 100.000 x 0,5% = € 500 - € 200 (detrazione) = = € 300 - € 380 (acconto complessivo) = € 80 a credito

Il contribuente chiederà 80 euro a rimborso al comune. Dovranno poi essere stabilite le modalità

con le quali il comune riceverà dallo Stato 190 euro versati dal contribuente a giugno

Caso 2‘ - Fabbricato concesso in comodato al figlio. Versamento in acconto effettuato secondo l'aliquota di legge. In data 30/6/2012 il comune ha fissato un'aliquota del 6 per mille.

'411 Ac conto di giugno = € 100.000 x 0,76% : 2 = € 380

Quota comune € 190 - Quota Stato € 190 l'imposta sia stata erroneamente 40, versata per un inunobile esente. 3 .,,,,:';•q,

111 attesa di conoscere il pensier'o Saldo di dicembre = E 100 .000 x 0,5% = €500 - 380 (acconto) = € 120 n"

ufficiale del competente ministero, .,, è da ritenere che l'unico hiterlocu- i II contribuente verserà allo Stato 120 euro. Dovranno poi essere stabilite le modalità con le tor.e per il contribuente vada hidi i quali il comune riverserà allo Stato 70 euro (incassati in eccedenza a giugno) posto che su tale viduato nel comune. Ciò in quanto, , , . nonostante una quota dell'impos

ta fabbricato allo Stato spettano in ogni caso 380 euro t

sia riservata allo Stato (con ecce- "'-'4 -°"' ,,,,, -,Y.4,Min ,-., , , " '. 40,40,144,,t •Po'''',n,01,1?I'«'''''k2e V,,"#99:,',.,10.,,,-C,',4 ',,,,t ':;,'" i• ,:''''`U,,,:',,,',;',:;,* ,'",',,,,. " , ',2 .2,' ,, t'z'-, ,5:0'r ,--',t,CoAkt,l'*'1.:,,T,, k;,,,,,1-

zione di quanto dovuto per le abi- •

Utzioni principali, per i fabbricati

,,

rurali strumentali e per gli alloggi posseduti da «ex Iacp» e cooperati- ', ve a proprietà indivisa), l'huti resta un'imposta comunale alla quale si applicano le disposizioni generali in tema di tributi locali. Non è un caso che l'art. 13, comma 11, del dl n. 201/2011 faccia riferimento a una «quota riservata» allo Stato e

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Termine d 13resent

TERMINE IMPOSTA SANZIONE RIDOTTA

Entro 180 gg dalla variazione Pagata regolarmente i € 5 (1/10 di € 51)

(90 dalla scadenza) Omessa

10% dell'imposta dovuta (1/10 del 100%)

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Presentazioni con termine mobile

Termini di presentazione

Entro 90 giorni

rat

zion

dì in G^SIf1 di

entre per gli eventi rilevan-ti ai fini Imu intervenuti

dall'1/1/2012 al 31/8/2012, se ricompresi tra quelli tas-sativamente elencati nelle istruzioni ministeriali, 1 dichiarazione dovrà essere presentata al comune (o spedita con raccomanda-ta o inviata a mezzo Pec) entro il prossimo 30 no-vembre, a regime l'obbligo dichiarativo dovrà essere assolto entro 90 giorni da quando si è verificata la variazione.

Si tratta di un termine mobile destinato a genera-re, per mancata conoscen-za dell'obbligo, un numero rilevante di omissioni dichiarative che spesso non potranno neppure essere ravvedute.

Un esempio aiuta a capire il pro-blema. Si supponga il caso del giudice della separazione che abbia assegna-to, con sentenza omologata in data 28/9/2012, la casa ad uno dei due «ex coniugi» e che tale fabbricato si trovi in un comune diverso da quello di ce-lebrazione del matrimonio o da quello di nascita dell'assegnatario. Posto che ai fini Imu il soggetto passivo diventa esclusivamente l'ex coniuge assegnata-rio, quest'ultimo, nel nostro caso, sarà tenuto a presentare la dichiarazione entro il 27/W2012 (cioè entro 90 giorni dall'omologa della sentenza). Un'even-tuale omissione potrebbe pertanto esse-

re sanata, pagando il 10% dell'imposta dovuta con un minimo di 51 euro, entro il 27/3/2013 (vale a dire entro 90 gior-ni dalla scadenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c, del dlgs n. 472/1997). Cioè prima del consueto periodo du-rante il quale i contribuenti, recandosi presso Caf e studi professionali per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, potrebbero venire a conoscen-za dell'obbligo dichiarativo Imu che si risulta irrimediabilmente omesso. Per evitare queste inevitabili e spiacevoli situazioni, figlie di un'estrema farra-ginosità delle norme che rendono, di fatto, quasi impossibile ai contribuen-ti l'esatto adempimento fiscale senza l'ausilio degli operatori del settore, in assenza di un auspicato intervento

legislativo sarebbe opportuno che i comuni introducessero una norma regolamentare con la quale allinea-re, come accadeva per l'Ici, il termine di presentazione della dichiarazione Imu con quella dell'Irpef (oppure prevedere una scadenza fissa quale ad esempio il 30 di giugno dell'anno successivo). A ben vedere; il mini-stero delle finanze, con le istruzioni alle dichiarazioni Ici, aveva precisa-to che il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare di cui all'art. 52 del dlgs n. 446/1997 (ri-conosciuta anche in tema di Imu), poteva fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazio-ne dandone capillare informazione ai contribuenti.

Data della variazione da dichiarare

Dalr1/9/2012

Tra il 1/1/2012 e il 31/8/2012 Entro il 30/11/2012

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omissione

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