RAPPORTO DI RICERCA (Perugini- Ziino) PREMESSAsna.gov.it/ · Si tratta di Luca Pacioli, ... Zappa...
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RAPPORTO DI RICERCA (Perugini- Ziino)
PREMESSA
L’esigenza di dare rappresentazione simbolica agli accadimenti economici è antica quanto
l’operare economico dell’uomo, con le relative problematiche legate all’accumulazione,
all’amministrazione e al consumo della ricchezza si intuisce facilmente, pertanto, che
l’attività dedicata a far fronte ad una simile necessità (si parla in proposito di arte
contabile) ha origini lontanissime e che il suo evolversi è legato, da una parte, al diverso
manifestarsi nel tempo dell’umano agire in campo economico (e, quindi, del differente
atteggiarsi del fenomeno aziendale) e, dall’altra, all’affinarsi degli strumenti tecnici e
simbolici di cui tale attività si avvale.
Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) le province che lo costituivano
conoscono un’epoca di arretramento che non può certo risparmiare la rigogliosa vita
economica del periodo precedente. Occorrono alcuni secoli perché l’immenso patrimonio
culturale e organizzativo della civiltà romana si possa fondare con vigore, gettando le basi
per una nuova cultura comune europea.
È l’inizio di una nuova stagione che vede il nostro Paese come protagonista. È proprio
durante questa rinascita, con l’affermarsi di un’economia artigianale e mercantile, che
avviene un’invenzione a dir poco rivoluzionaria: l’introduzione del sistema di
numerazione di derivazione indo – araba1.
Indubbiamente, la maggiore semplicità e comodità del nuovo metodo rispetto a quello
romano ha l’effetto di favorire lo sviluppo del “pensiero aritmetico” e delle sue
applicazioni. Non è un caso che le prime trattazioni di computisteria siano da imputare a
studiosi di matematica e non è un caso che sia proprio un matematico ad elaborare la
prima esposizione sistematica di quello che passerà alla storia come il metodo contabile
della “partita doppia”. Si tratta di Luca Pacioli, itinerante frate francescano originario di
Borgo San Sepolcro, che nel 1494 dà alle stampe a Venezia la “Summa de Arithmetica,
1 La prima opera in cui se ne trova il ricorso per una trattazione di computisteria è il “Liber Abaci”, datato 1202, e ne è autore il matematico pisano Leonardo Fibonacci; secondo alcune proposizioni avanzate recentemente la diffusione in Occidente, per altro vivamente contrastata, del nuovo sistema di conteggio è da attribuire, però, innanzitutto all’opera del religioso Gerberto di Aurillac, futuro Papa Silvestro II, vissuto a cavallo tra X e XI secolo.
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Geometria, Proportioni et Proportionalità”. La Distinctio IX dell’opera contiene il
Tractatus XI, intitolato “De Computis et Scripturs”, il quale affronta la modalità di tenuta
dei conti dell’azienda mercantile attraverso la doppia scritturazione.
In verità le origini del nuovo metodo sono ancora oscure. Con tutta probabilità sono da
ricondurre alla pratica dei mercanti delle fiorenti città italiane commercialmente attive in
tutto il mondo allora conosciuto; ciò che sappiamo con certezza è che Frà Luca è il primo
a farne una organica trattazione destinata alla divisione e questo ne fa il primo dei moderni
ragionieri.
Se gli anni che vanno dal Cinquecento al Settecento sono di sistemazione, di
assestamento, non si può dire lo stesso per il periodo Ottocentesco. In particolare dalla
metà dell’Ottocento gli studi di contabilità vengono animati da nuovi impulsi. La realtà
economica è mutata, gli effetti della rivoluzione industriale iniziano a sentirsi, seppure
timidamente, anche in Italia e, soprattutto, emergono personalità capaci di intuire che
nuove prospettive per l’antica arte contabile possono essere assicurate solo da una
strutturazione che ne faccia una vera e propria scienza moderna.
Un riferimento temporale importante è il 1840, anno di pubblicazione de “La contabilità
applicata alle amministrazioni private e pubbliche” ad opera di Francesco Villa. L’autore,
che anche nei lavori successivi si segnala per il rigore scientifico e la profondità con cui
affronta la materia, avverte come la ragioneria non possa essere ristretta alle mere regole
di tenuta dei libri mercantili, tentando di introdurre lo studio amministrativo accanto allo
studio contabile.
È l’inizio di un periodo particolarmente florido per gli studi sull’azienda; si assiste al
succedersi di contributi e di animosi dibattiti tra gli studiosi dell’epoca. Antonio Tonzig e
Francesco Marchi, ancora per fare dei nomi, sono tra i protagonisti dello sviluppo della
nuova Ragioneria scientifica. Vengono a costituirsi delle vere e proprie scuole di pensiero
con propri caratteri distintivi.
Il primo movimento capace di dare un nuovo indirizzo agli studi è senz’altro quello
facente capo a Giudeppe Cerboni, ideatore del pensiero logismologico e della
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logismografia, complesso sistema contabile fondato sulla “teoria personalistica dei conti”.
È il primo autore a considerare la scienza contabile distinta dalla Ragioneria e a ritenere
che le aziende obbediscono ad “una legge generale di similarità che la riconduce ad un
tipo unico e universale”2.
Alla scuola cerboniana, si contrappone un’altra corrente capace di prevalere per la sua
maggiore aderenza alla reale fenomenologia delle situazioni aziendali. Si tratta dei
cosiddetti patrimonialisti per il preciso riferimento dottrinale a Fabio Besta, al quale si
deve la nascita del sistema contabile del patrimonio basato sulla sua teoria dei conti a
valore. Il Besta è riconosciuto come il massimo esponente ed il principale artefice della
formazione scientifica della Ragioneria ed a tutt’oggi i suoi tre volumi de “La Ragioneria”
(1881) rappresentano, riprendendo le parole di Egidio Giannessi, “la pietra angolare su cui
è costruito l’edificio delle nostre discipline”3.
Zappa supera le diversità tecnico – operative delle varie tipologie aziendali focalizzando
l’attenzione sull’ordine economico dei fatti di gestione come denominatore comune. Le
sue teorie vengono accolte in un nuovo approccio contabile denominato “sistema del
reddito”.
Si tratta di una nuova e decisiva spinta che traccia il quadro di riferimento per tutti i
successivi passi condotti nel nostro secolo.Il nuovo contesto vede nuovi attori percorrere
con differenti caratterizzazioni le linee di sviluppo che scaturiscono dalle idee zappaine
innestate nelle fondamenta gettate dall’opera del Besta. Vale la pena di ricordare il
contributo di eminenti studiosi come Alberto Ceccherelli, Lorenzo De Minico, Aldo
Amaduzzi e Pietro Onida.
Sono gli anni in cui si consolidano le maggiori scuole locali di pensiero in corrispondenza
alle sedi universitarie in cui i principali protagonisti svolgono la propria attività
accademica.
Lo studio è il risultato del lavoro comune di Paolo Perugini ed Ottavio Ziino. In termini
più specifici, tuttavia, l’Analisi del bilancio dell’anno 1880, gli Aspetti contabili del
2 Fra gli allievi del Cerboni si annoverano Alberico Bonalumi, che ebbe un grande merito nella piena diffusione del metodo logismografico, Giovanni Massa, Vincenzo Gitti, Achille Sanguinetti, Cliofonte Bellini e Giovanni Rossi, ritenuto il più autorevole interprete del pensiero cerboniano.
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Bilancio del periodo 1904-05 e del periodo 1924-25 sono da attribuire ad Ottavio Ziino, la
raccolta degli allegati è stata effettuata da entrambi, mentre la rimanenza parte dello studio
è da attribuire a Paolo Perugini.
3 Tra i suoi numerosi seguaci, quello che è riuscito ad evolvere il pensiero del Maestro e a dar vita ad una nuova impostazxione e Gino Zappa: celebra la nascita dell’Economia Aziendale come sintesi unificante le tre dottrine in cui si era soliti ripartire gli studi aziendali (organizzazione, amministrazione, rilevazione).
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ALCUNI ELEMENTI DI CARATTERE GIURIDICO SUL BILANCIO DELLO STATO NEL PERIODO
1869-1870
L’organizzazione contabile.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 22 Aprile 1869 n.5026 all’art. 17 è statuito che ci sia
una Ragioneria Generale ed una Direzione generale del Tesoro alla immediata
dipendenza del Ministro delle Finanze. Compito della Ragioneria è quello di riassumere e
tenere in evidenza, con il metodo della scrittura doppia, i risultati dei conti delle
riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, nonché delle spese ordinate e
sostenute in relazione, non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi e alla
responsabilità di ciascuna Amministrazione. Inoltre ad essa fa capo la rilevazione delle
variazioni della consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato (art.18).
Tra gli altri compiti rientranti nella sfera di competenza della Ragioneria Generale vi è
quello di predisporre, sulla base delle proposte e con gli elementi trasmessi dai singoli
Ministeri a quello delle Finanze, il progetto dei bilanci da sottoporre all’approvazione del
Parlamento; alla stessa fa capo pure la stesura dei bilanci consuntivi dell’amministrazione
dello Stato al termine di ogni anno finanziario (art.19).
La Ragioneria generale è retta da un Ragioniere generale, il quale è ritenuto direttamente
responsabile della veridicità e della tempestività delle registrazioni contabili: i Ragionieri
vengono nominati su proposta del Ministro delle Finanze d’accordo con il Ministro cui la
Ragioneria è addetta. Infatti gli uffici della Ragioneria presso le amministrazioni centrali
devono tenere le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale: a tale
fine sovrintende il Ragioniere generale (artt. 20-21).
Il Bilancio e l’anno finanziario.
L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina con l’ultimo giorno di dicembre
(art.23). Nel conto dell’anno finanziario sono incluse le riscossioni ed i pagamenti che
hanno effettivamente luogo entro l’anno: è ovvio, quindi, che il termine dell’anno
finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre (art.24).
Il Ministro delle Finanze, nei primi quindici giorni di marzo, dovrà presentare al
Parlamento il bilancio dell’anno seguente, cioè lo stato di prima previsione delle entrate e,
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per ciascun Ministero, lo stato di prima previsione delle spese per lo svolgimento dei suoi
rispettivi servizi. Tali preventivi dovranno successivamente essere approvati per legge
prima del primo gennaio. Tra gli altri compiti fondamentali del Ministero delle Finanze,
rientra anche quello di presentare, ancora nei primi quindici giorni di marzo dell’anno cui
il bilancio si riferisce, il bilancio definitivo di previsione, comprensivo delle rettifiche e
delle aggiunte delle spese relative a ciascun Ministero, in relazione anche ai residui
dell’esercizio dell’anno precedente e con il progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e
le spese. Unitamente al bilancio definitivo di previsione, dovrà essere presentata la
situazione del Tesoro risultante al termine dell’anno finanziario scaduto alla fine
dell’antecedente mese di dicembre, cioè le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi
della gestione dell’anno stesso (art.26).
Dal punto di vista strettamente contabile, le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e
straordinarie; le spese ordinarie, a loro volta, si distinguono in fisse e variabili.
Le entrate e le spese, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono ripartite in capitoli.
Nel bilancio definitivo, infine, devono essere indicati i mezzi attraverso i quali giungere al
pareggio dell’entrata con la spesa.
Dopo l’approvazione del bilancio di prima previsione, ogni Ministero ripartirà
definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo. Rientra nelle facoltà
concesse a ciascun Ministero trasportare, all’interno di ciascun capitolo, da un articolo
all’altro i fondi assegnati. Tanto la ripartizione in articoli, quanto la movimentazione di
fondi da un articolo ad un altro devono, comunque, essere sempre approvati con Decreto
Ministeriale da registrare a sua volta alla Corte dei Conti (art.30).
Da ciò deriva che, una volta approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non
potrà essere autorizzata che tramite una Legge Speciale, nella cui proposta devono essere
indicati i mezzi tramite i quali soddisfare tale nuova spesa (art.31). Qualora si
manifestassero delle deficienze nelle assegnazioni del bilancio, queste saranno inscritte in
due capitoli, l’una sotto la denominazione di “Fondo di riserva” per quanto riguarda le
spese obbligatorie e d’ordine, l’altra sotto la denominazione di “Fondo per le spese
impreviste”. È ovvio, quindi, che nella Legge annuale di bilancio deve essere specificato
l’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine. Il prelevamento di somme dal Fondo di
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riserva e la loro iscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d’ordine deve essere
fatta con Decreto del Ministro delle Finanze registrato alla Corte dei Conti; il
prelevamento di somme dal Fondo per le spese impreviste e la loro iscrizione ai vari
capitoli del bilancio, invece, avviene con Decreto Reale promosso dal Ministro delle
Finanze previa deliberazione del Consiglio dei Ministri: tali decreti dovranno essere
presentati al Parlamento alla prima sua convocazione per essere convertiti in Legge
(art.32).
Analisi delle Entrate dello Stato.
Le somme riscosse a qualunque titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, sono
integralmente versate nelle casse del Tesoro nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti
vigenti: il denaro è accompagnato da un conto sommario di cassa. Sia tale conto che
l’attività degli Agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della Direzione
Generale del Tesoro (artt.36-37).
Analisi delle Spese dello Stato.
Le spese sono ordinate dai Ministri nei limiti dei fondi assegnati in bilancio: tali fondi non
possono in alcun modo essere incrementati con entrate o profitti, qualunque sia la loro
provenienza (art.39).
La procedura in base alla quale viene sostenuta una spesa pubblica si compone di diverse
fasi: innanzitutto, prima che un Ministero emetta una mandato di pagamento, si verifica la
causa legale e la giustificazione della spesa; successivamente si liquida il conto, si verifica
che non sia violata alcuna legge e che la somma da sostenere sia nei limiti del bilancio,
infine si accerta che ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, indicato nel
mandato. Ogni mandato di pagamento deve recare la firma del Ministro nonché del Capo
della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero. Tale mandato, successivamente, viene
trasmesso alla Corte dei Conti che, verificato il rispetto dei vincoli legali e di bilancio,
appone il suo visto e lo invia al Direttore Generale del tesoro il quale, a sua volta, lo
ammette a pagamento corredato dalle indicazioni al Tesoriere, al Cassiere o Percettore che
lo deve estinguere.
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La procedura si completa con la comunicazione giornaliera che la Direzione Generale del
Tesoro fa alla Ragioneria generale del complessivo ammontare dei mandati ammessi a
pagamento per ciascun capitolo del bilancio di ogni Ministero (art.40).
Particolare attenzione meritano le spese fisse sostenute dallo Stato, intese come gli
stipendi degli impiegati, le pensioni, gli affitti degli immobili e le spese simili con importo
e scadenza predeterminati. Il pagamento di tali spese avviene tramite prospetti emessi
dalla Direzione generale del Tesoro i quali vengono dapprima firmati dal Direttore
generale e, successivamente, registrati alla Corte dei Conti e trasmessi ai Tesorieri
provinciali. È a questi ultimi che spetta il compito, seguendo le indicazioni imposte dal
Regolamento, di saldare materialmente i creditori.
La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sarà, poi, data alla Corte dei Conti
tramite i conti mensili (art.49).
È evidente che quando la spesa da sostenere eccede la somma stanziata nel relativo
capitolo del bilancio, e ad essa non si può fare fronte tramite il fondo di riserva, il mandato
non può essere registrato alla Corte dei Conti e quindi viene automaticamente annullato.
Lo stesso discorso può essere riproposto nel momento in cui venga presentato alla Corte
dei Conti un mandato riferito ad un capitolo già esaurito del bilancio (art.50).
Da notare, infine, che possono essere sostenute dopo il primo gennaio, anche prima
dell’approvazione del bilancio definitivo dell’anno finanziario, le spese autorizzate nel
bilancio dell’anno precedente, che sono state impegnate ma non pagate prima della sua
chiusura: nel rispetto, però, soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di dicembre
e con l’accortezza di effettuarne comunque l’imputazione ai corrispondenti capitoli del
nuovo bilancio. Per quanto riguarda, invece, i mandati che sono stati regolarmente emessi
durante l’esercizio dell’anno finanziario, questi sono pagabili anche dopo la scadenza di
esso, effettuando l’imputazione ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio. Qualora tali
mandati non saranno pagati nemmeno nel corso dell’anno finanziario seguente, alla fine di
tale secondo esercizio essi si considereranno definitivamente annullati, salvo il diritto del
creditore di chiederne il rinnovo qualora esso non sia caduto in prescrizione secondo
quanto previsto dal Codice Civile o dalle Leggi Speciali.
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Rendiconto dell’Amministrazione dello Stato.
Al termine dell’anno finanziario deve essere compilato il conto consuntivo
dell’amministrazione di ciascun Ministero ad opera del capo della Ragioneria addetta al
Ministero stesso. Tale conto, successivamente, deve essere trasmesso alla Ragioneria
generale non più tardi del mese di aprile successivo al termine dell’anno finanziario; non
oltre il mese di luglio, invece, il Ministro delle Finanze, per cura del Ragioniere generale,
deve trasmettere alla Corte dei Conti il rendiconto consuntivo dell’amministrazione di
tutto lo Stato (art.64).
Il rendiconto generale consuntivo si compone del conto delle entrate e delle spese
rappresentanti l’effettivo esercizio finanziario dell’anno: da tale conto risulterà,
confrontando per ogni capitolo del bilancio di previsione le somme in esso previste,
l’effettivo ammontare delle somme riscosse, di quelle pagate e di quelle ancora da pagare
in adempimento degli ordini già spediti dai Ministri. A corredo del rendiconto generale
consuntivo deve essere allegato:
- il conto generale di cassa dal primo gennaio al 31 dicembre;
- lo stato patrimoniale attivo e passivo al primo gennaio dell’anno a cui si riferisce il
rendiconto, con l’indicazione delle variazioni eseguite nell’anno, e lo stato
patrimoniale alla fine di detto anno;
- i conti speciali dell’andamento della liquidazione dell’asse ecclesiastico, del
movimento dei buoni del Tesoro, di tutte le operazioni finanziarie di tesoreria e di
zecca, ed in genere di qualsiasi altra operazione od azienda in cui siano coinvolte le
Finanze del Regno (art.65).
La procedura si conclude con la revisione finale del conto consuntivo generale da parte
della Corte dei Conti, da cui scaturisce una relazione al Parlamento che verrà poi
trasmessa al Ministero delle Finanze, che a sua volta la presenterà alla Camera con il
relativo progetto di Legge della relativa approvazione.
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ANALISI CONTABILE DEL BILANCIO DELL’ANNO
1869 - 1870
Premessa : L’Amministrazione pubblica.
L’amministrazione pubblica è quella che vigila e provvede al regolare andamento dei
servizi pubblici e, per far fronte alle relative spese, lo Stato ha la necessità di
corrispondenti entrate.
In uno Stato retto a sistema costituzionale è il Potere legislativo, che è demandato al
Parlamento Nazionale, quello che determina con apposite leggi la natura e la misura tanto
delle entrate come delle spese occorrenti nel corso di un anno.
Tenere esatte e regolari scritture della cronologia delle entrate e delle spese, dell’aumento
e della diminuzione dei beni immobili e dei beni mobili di proprietà demaniale, è ciò che
costituisce la contabilità dello Stato .
I sistemi di tenuta delle scritture.
Si conoscono due principali sistemi per tenere i conti, il primo, detto delle scritture in
partita semplice, l’altro detto delle scritture in partita doppia, ossia per bilancio.
Col secondo, e più importante, metodo delle scritture per bilancio si tiene conto non solo
del dare dei debitori dello Stato, ma ancora dell’avere dello Stato medesimo, rappresentato
da uno dei suoi conti generali. Cosicché se ci sono più debitori verso lo Stato per un
medesimo oggetto, dal suddetto conto generale risulterà ben evidente il complessivo
credito dello Stato verso i singoli debitori, e così si avrà sempre la maggior garanzia
possibile dell’esattezza delle scritture passate sui libri, in modo che se un errore fosse stato
fatto in qualcuna delle partite di debito o di credito, il totale del dare dei conti debitori non
potrebbe risultare uguale all’avere dei conti creditori.
Lo stesso dicasi delle partite di debito dello Stato verso i suoi creditori.
Quindi il Ministro delle Finanze constatata l’utilità di introdurre nella pubblica
Amministrazione il sistema delle scritture per bilancio, promosse la legge
sull’Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale, emanata il
22 aprile 1869 e con la quale venne istituita una Ragioneria generale con lo scopo di
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riassumere i risultati dei conti delle diverse Amministrazioni centrali e tenere le proprie
scritture col sistema della partita doppia.
Le scritture per bilancio.
Principio fondamentale di un razionale e completo sistema di contabilità è quello di tenere
un conto per tutti coloro che hanno un interesse economico od azione nell’azienda alla
quale si riferisce la tenuta dei conti.
Le scritture, in relazione all’epoca nella quale vengono passate sui libri, riflettono tre
distinti periodi di tempo cioè:
Periodo 1°. Impianto dei conti, il quale può aver luogo:
a) per il patrimonio dello Stato, col primo giorno di ciascun esercizio;
b) per le pubbliche entrate e per le spese, dal giorno dell’approvazione del bilancio
preventivo dello Stato.
Periodo 2°. Svolgimento dei conti, che ha luogo in tutte le epoche dell’esercizio, a
seconda che vi sia aumento o diminuzione nei beni del patrimonio dello Stato, o che si
effettuino entrate o spese in base alle previsioni di bilancio; e più precisamente all’inizio
di ogni mese, od in quelle altre epoche prescritte, in cui i contabili ed agenti secondari
trasmettono alle Amministrazioni i loro conti di gestione.
Periodo 3°. Bilancio dei conti che ha luogo al termine dell’esercizio finanziario.
Sarà in seguito esaminata l’applicazione di tali regole sui registri della Ragioneria
generale.
Ragioneria Generale.
Alla Ragioneria generale spetta di riassumere e tenere in evidenza:
a) le variazioni che si verificano nella consistenza del Patrimonio mobile ed immobile
dello Stato;
b) i risultati dei Conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle
spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli di bilancio, ma anche ai vari
servizi e alla responsabilità di ciascuna Amministrazione (art. 18 della legge ).
In base alle suddette disposizioni spetta quindi alla Ragioneria generale di impiantare:
- i Conti dei beni immobili e mobili costituenti il Patrimonio dello Stato;
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- i Conti relativi alle entrate previste, accertate, riscosse e versate nelle Tesorerie al fine
di essere in grado di conoscere in qualunque epoca dell’anno, quali e quante siano
l’entrate da riscuotere e l’ammontare di quelle riscosse dai contabili e non ancora
versate nelle Tesorerie;
- i Conti relativi alle spese previste, accertate e soddisfatte al fine di poter conoscere, in
ogni momento, quali e quante siano le spese che rimangono da soddisfare, e di queste,
l’ammontare di quelle per le quali furono emessi mandati di pagamento nonché quelle
per le quali rimane ancora di provvedere.
L’Amministrazione del Patrimonio dello Stato.
Per la parte che riguarda l’Amministrazione del Patrimonio dello Stato, la legge del 22
aprile 1869, prescrive:
“Art.1 – i beni immobili dello Stato tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata
proprietà, fruttiferi o infruttiferi si amministrano per cura del Ministero delle finanze”.
“ I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del
Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano
nell’Amministrazione delle Finanze”.
“ Ciascun Ministero provvede all’Amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso
proprio o di servizi da esso dipendenti”.
“Art.2 – a cura del Ministro delle Finanze sarà formato l’inventario di tutti i beni immobili
di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri,
ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore”.
“ Ciascun Ministro farà compilare l’inventario dei mobili, materiali e mobilie di spettanza
dello Stato a tutto dicembre 1869”.
“ Il regolamento determinerà le norme per la formazione specifica e la conservazione dei
detti inventari”.
Tali inventari (vedi allegato 1) vanno a costituire la parte Attiva del Patrimonio insieme ai
debitori dello stesso Stato. La parte passiva del Patrimonio, invece, è composta dal
cosiddetto “debito pubblico”, con la quale dicitura si intende annoverare quei debiti a
lungo termine rappresentati da rendite consolidate e da debiti iscritti e non iscritti nel
cosiddetto “Gran Libro”.
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LE SCRITTURE CONTABILI IN PARTITA DOPPIA
PER I MINISTERI E PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
In esecuzione della L. 22 Aprile 1869, N. 5026
Premessa.
Al fine di constatare i fatti relativi alla Pubblica Amministrazione, i Ministeri e le
Amministrazioni centrali dello Stato tengono un Giornale e un Libro Mastro in partita
doppia, secondo quanto prescritto dalla legge 22 aprile 1869 N. 5026, nei quali registri
vengono segnate, sommariamente e per ordine di data, tutte le operazioni concernenti le
entrate e le spese dello Stato, nonché le variazioni che si verificano nei beni del
Patrimonio dello Stato.
Le stesse operazioni vengono pure riportate dettagliatamente sopra libri ausiliari e di
sviluppamento, dei quali il numero e la forma varia secondo le circostanze e i cui modelli
possono essere più o meno conformi a quelli attualmente in uso presso i Ministeri.
La teoria del sistema di scritture in “Partita Doppia”.
In ogni Azienda tanto pubblica quanto privata si distinguono tre qualità di persone che vi
hanno interesse ed azione, e sono: il proprietario o colui che fornisce le sostanze, ed a
conto del quale va l’azienda; i consegnatari o coloro i quali prendono in consegna le merci
ed il danaro; i corrispondenti o coloro coi quali si fanno affari a dilazione.
È dal tenere queste tre tipologie di Conti che viene a costituirsi quel sistema completo di
scritture che fu detto a partita doppia derivante dalla doppia scrittura della stessa partita,
cioè l’una a debito di uno di quegli individui, e l’altra a credito di un’altro di essi. Quindi,
la regola fondamentale di tale sistema può riassumersi in questo principio:
addebitare chi riceve un valore o chi di un valore diviene debitore, ed accreditare chi lo
dà o chi ne diviene creditore.
Applicando questo principio generale alla Contabilità dello Stato, troviamo che lo Stato, al
quale appartengono tutti i beni immobili, mobilie e materiali, le rendite derivanti da detti
beni, e le entrate provenienti da imposte e tasse, è il proprietario; che i tesorieri e gli altri
contabili aventi in custodia denaro o beni appartenenti allo Stato, sono i consegnatari; e
che, infine, i contribuenti ed i creditori e debitori diversi dello Stato rappresentano
altrettanti corrispondenti.
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Tenendo Conti ad ognuna di queste tre qualità di persone, si otterrà un sistema di scritture
completo, come si usa molto efficacemente in un ben ordinato sistema di tenuta di conti di
un’azienda commerciale; mentre però in commercio le scritture segnano sempre fatti
compiuti, nell’Amministrazione, invece, deve tenersi conto di dati preventivi in base ai
quali i fatti possono compiersi: questi dati sono i Bilanci attivo e passivo, i quali fissano la
natura ed il limite delle Entrate e delle Spese pubbliche.
Divisione della contabilità generale dello Stato in contabilità distinte per le entrate, per
le spese e per il materiale.
Come l’azione amministrativa si riferisce distintamente alla gestione del Bilancio attivo e
del Bilancio passivo e all’Amministrazione dei beni del Patrimonio delle Stato, così la
Contabilità generale deve anch’essa essere tenuta divisa in tre categorie, cioè:
Contabilità del Bilancio attivo,
Contabilità del Bilancio passivo,
Contabilità del Materiale, ossia dei Beni del Patrimonio dello Stato.
La Contabilità del Bilancio attivo avrà per scopo quello di prendere atto e tenere in
evidenza:
a) le entrate previste con la legge di bilancio e con le leggi speciali;
b) le entrate accertate o con il mezzo dei ruoli o in seguito delle riscossioni;
c) i versamenti di danaro fatti dai Contabili riscossori o dai debitori diretti nelle Tesorerie
dello Stato,
d) le operazioni che sono la conseguenza di quelle sopra indicate.
La Contabilità del Bilancio passivo mirerà a prendere atto e tenere in evidenza:
a) le spese autorizzate con la legge di bilancio e con le leggi successive;
b) le spese accertate;
c) le spese pagate;
d) le altre operazioni che ne sono la conseguenza.
La Contabilità del materiale, infine, avrà come scopo quello di prendere atto e tenere in
evidenza:
a) i beni immobili, mobilie e materiali in essere l’ultimo giorno dell’anno precedente;
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b) i beni di qualunque natura, acquistati o che pervengono per qualsivoglia titolo in
proprietà dello Stato;
c) i beni alienati, consumati, deteriorati o che si cedono ad altri;
d) i beni in essere l’ultimo giorno dell’anno.
È ovvia la necessità di tenere distinta la contabilità del materiale da quella dei bilanci onde
evitare pericolose confusioni.
Le scritture contabili si riferiscono a tre epoche principali, è sono:
Epoca 1 - impianto dei conti, il quale può aver luogo appena promulgata la legge che
approva i Bilanci dello Stato.
Epoca 2 - svolgimento dei conti che ha luogo nel corso dell’esercizio finanziario.
Epoca 3 - assestamento dei conti che ha luogo terminato l’esercizio finanziario.
La contabilità delle Entrate.
Il Bilancio attivo rappresenta lo Stato ossia il Proprietario, ed i singoli capitoli delle
entrate rappresentano i Corrispondenti ossia i contribuenti.
Quindi, perché le scritture siano complete, si deve dar debito a ciascun capitolo delle
Entrate che rappresentano la massa dei contribuenti per quel dato ramo, e credito al
Bilancio che raffigura lo Stato.
Le Entrate si sviluppano in tre distinti periodi di tempo, cioè:
I periodo: quando sono ordinate per Legge in misura presuntiva;
II periodo: quando vengono accertate o per mezzo di ruoli nominativi che ne rendono più
esatta la misura, od in seguito di riscossione eseguita dagli agenti riscossori;
III periodo: quando vengono versate nelle Tesorerie dello Stato.
È quindi ovvio che le relative scritture, per essere efficaci, devono tenere sempre in
evidenza i risultati delle entrate in ognuna di dette fasi: per fare ciò, si dovrebbero
accendere sul libro Mastro tre Conti per ogni capitolo di entrate al fine di segnare, in uno
le entrate previste con la Legge di Bilancio e quelle che si aggiungono o eliminano con le
Leggi speciali; nel secondo le entrate accertate o con il mezzo di ruoli a carico dei
riscossori, o con la riscossione eseguita dagli stessi nonché quelle stornate se considerate
inesigibili; infine nel terzo le entrate versate nelle Tesorerie.
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Ma siccome tale processo sarebbe troppo lungo, soprattutto in relazione alla molteplicità
dei Capitoli, lo stesso risultato può essere ottenuto, molto più brevemente, dividendo il
conto di ciascun Capitolo in tre colonne corrispondenti alle distinzioni sopra indicate.
Per cui, non appena approvato il Bilancio attivo di prima previsione, la Ragioneria
speciale di ciascuna Amministrazione centrale, per la parte che la riguarda, impianta sul
Mastro:
a) Un Conto generale al Bilancio attivo che rappresenta lo Stato, e lo accredita delle
somme che sotto il titolo d’imposte e di tasse diverse, i contribuenti dovranno pagare
allo Stato medesimo sulla base di detto Bilancio, colonna prima;
b) Altrettanti Conti quanti sono i capitoli delle Entrate che rappresentano i
corrispondenti, ossia i contribuenti, i quali verranno addebitati delle somme da essi
dovute allo Stato come sopra indicato, colonna prima.
L’accertamento delle entrate si effettua o prima della loro riscossione a mezzo dei ruoli
delle Imposte dirette, di quadri di classazione, od all’atto della riscossione dei proventi
delle Gabelle, delle Poste, dei Telegrafi ecc.; per cui, come diverso è il modo di
accertamento, diverso risulta essere il modo d’iscrizione sui libri contabili. Ma siccome
tanto delle Entrate accertate a mezzo di ruoli, come di quelle effettivamente riscosse, ne
sono tenuti contabili gli Agenti riscossori, così, tanto delle prime quanto delle altre ne sarà
dato debito ai Contabili stessi e per essi alle Intendenze di Finanza, secondo quanto
previsto dall’Art. 34 della nuova Legge escluse, però, quelle entrate la cui riscossione è
stata ceduta ad imprese, e per qualsiasi titolo, ne è stato autorizzato il versamento
direttamente nelle Tesorerie dello Stato e per le quali, anziché le Intendenze di Finanza,
verranno addebitati gli stessi debitori diretti su di un Conto appositamente aperto sul
Mastro.
Compiuta la formazione dei ruoli delle Imposte dirette, e rimessi questi ruoli alle
Intendenze di Finanza affinché tramite i Contabili ne curino la riscossione, la Ragioneria
speciale aprirà un Conto sul Mastro a ciascuna Intendenza di Finanza alla quale vengono
consegnati i ruoli d’Imposte da riscuotere, e l’addebiterà dell’ammontare di detti ruoli,
secondo quanto disposto dall’art. 34 succitato, e quindi ne darà credito ai Conti dei
corrispondenti capitoli di entrate dirette nella colonna delle somme accertate (colonna
seconda).
17
Così, risultando dai Conti e prospetti riassuntivi mensili delle Intendenze di Finanza le
riscossioni fatte dai Contabili per le tasse indirette, la Ragioneria ne darà parallelamente
debito a dette Intendenze di Finanza e credito ai corrispondenti capitoli delle Entrate
indirette, alla colonna delle somme accertate (colonna seconda).
Man mano, quindi, che dalle quietanze o da altri documenti uniti ai Conti e prospetti
mensili risultano versamenti fatti nelle Tesorerie dello Stato, o pagamenti di spese,
estinzioni di abbuoni od assegni per conto dell’Amministrazione centrale, la Ragioneria
speciale darà credito al Conto delle Intendenze di Finanza delle somme come sopra
versate o pagate dai Contabili, e debito al Conto dei relativi capitoli in colonna terza.
Chiuso, infine, l’Esercizio Finanziario e volendo procedere all’assestamento dei Conti
delle Entrate, l’Amministrazione finanziaria desumerà dalle somme accertate a carico dei
Contabili, e per essi delle Intendenze di Finanza, sulla base dei ruoli, le quote che dagli
incombenti praticati senza effetto si devono ritenere come inesigibili, affinché
l’ammontare dei residui attivi non sia illusorio, ma reale. Emanato poi il provvedimento
con il quale viene legalmente autorizzato il depennamento dai ruoli delle quote inesigibili,
la Ragioneria speciale ne darà debito al Conto dei relativi capitoli (colonna seconda) e
credito al Conto delle Intendenze, al fine di stornare dal loro carico l’ammontare delle
quote inesigibili.
Quindi, eseguiti i necessari passaggi tra i Conti dei capitoli d’entrata e quello del Bilancio
di previsione, ed addebitata la Direzione generale del Tesoro, alla quale si aprirà a tal fine
un conto sul Mastro, delle somme versate nelle Tesorerie risultanti dalla colonna terza dei
Conti dei capitali, al fine di bilanciare i conti stessi, la Ragioneria speciale riassumerà i
risultati di ciascun Conto in un Conto finale, che può essere intitolato Bilancio di
Chiusura, e che si apre sul libro Mastro addebitandolo di tutte le rimanenze passive ed
accreditandolo di tutte quelle attive degli altri Conti.
Tale Conto presenterà, quindi, la vera e reale situazione dello Stato per la parte del
Bilancio Attivo che si riferisce al ramo di servizio di cui si tengono le scritture.
18
La contabilità delle Spese. L’atto del Bilancio passivo è quella Legge con la quale vengono fissate le spese che i
Ministeri sono autorizzati ad effettuare per i servizi pubblici.
Il Bilancio passivo rappresenta lo Stato, cioè il proprietario, il quale s’impegna nella
fornitura dei fondi necessari per la gestione dell’Azienda, ed i singoli capitoli di spesa
rappresentano i corrispondenti in cui favore sono devoluti i pubblici servizi.
Al fine, però, di rendere le scritture complete, occorre addebitare al Bilancio passivo e
accreditare a ciascun Capitolo di spesa le somme stanziate in Bilancio. Le spese si
sviluppano in diversi periodi che si possono raggruppare in tre principali, cioè: all’atto
della loro preventiva approvazione; all’atto del loro accertamento e all’atto del loro
pagamento. È importante quindi, tenere costantemente distinti i risultati di ciascuna di
queste tre fasi, al fine di poter conoscere tanto nel corso dell’esercizio, quanto alla
scadenza dello stesso, l’entità delle spese autorizzate, accertate e pagate.
Ma per non aprire tre conti per ciascun capitolo di spesa, allo scopo di tenere in evidenza
tali tre fasi, si divideranno (come già si è detto per le Entrate) i Conti dei capitoli in tre
distinte colonne nelle quali, la prima riporta le somme previste, la seconda le somme
accertate e la terza riporta le somme pagate.
A questo scopo, ciascun Ministero apre sul libro Mastro:
a) un Conto al Bilancio passivo addebitandolo delle somme stanziate in Bilancio per il
ramo di servizio del quale si tengono le scritture;
b) un Conto a ciascun capitolo di spesa accreditandolo, nella colonna prima, delle somme
inscritte in Bilancio.
Le stesse scritture si terranno per quelle spese che venissero autorizzate nel corso
dell’Esercizio con Leggi speciali. Nel caso in cui fosse necessario l’annullamento di
qualcuna delle somme inscritte in Bilancio o di parte delle stesse, si darà credito al Conto
Bilancio passivo e debito al Conto del relativo capitolo del Bilancio, colonna prima, delle
somme annullate con Leggi speciali.
L’accertamento delle spese, potendo effettuarsi prima o all’atto stesso del pagamento,
comporta che le relative scritture contabili saranno diverse secondo che l’accertamento
abbia luogo nell’uno o nell’altro modo.
Trattandosi, però, di spese che tramite distinte di credito dei singoli imprenditori di opere
o di provviste vengono accertate prima del loro pagamento, il Ministero ne darà credito al
19
Conto del Creditore che verrà, a tal fine, aperto sul Mastro, e debito al Conto del relativo
capitolo di spesa, che deve già essersi aperto in colonna seconda. Quando poi si tratta di
spese il cui accertamento ha luogo all’atto stesso del pagamento, allora si darà delle stesse
credito al Conto del relativo capitolo in colonna terza (pagamenti) e debito al Conto stesso
in colonna seconda (accertamenti).
Infine quando il Ministero emette mandati di pagamento, darà credito del loro ammontare
al Conto del relativo capitolo, colonna terza, (pagamenti) e debito al creditore che prima
era stato accreditato, se le spese sono di natura tale per cui l’accertamento ha luogo prima
del pagamento, od al credito del capitolo stesso, colonna seconda, (accertamenti) se,
invece, il pagamento riflette quelle tali spese il cui accertamento ha luogo
contemporaneamente al pagamento.
Qualora le distinte di credito, in seguito della liquidazione fattane, abbiano dato luogo ad
aumenti o diminuzioni per rettificazioni di errori sulle stesse riscontrati, si passeranno
analoghe scritture sui libri della Ragioneria: nel caso di rettifiche in aumento, si dà debito
al Conto del capitolo, colonna seconda, e credito al Conto dell’imprenditore di opere o
servizi; nel caso di rettifiche in diminuzione, invece, si dà debito al Conto
dell’imprenditore e credito al Conto del capitolo di spesa, colonna seconda.
Nel caso in cui il realizzatore di opere o servizi venga ritenuto Contabile di qualche partita
per degradazioni o smarrimenti di oggetti affidatigli o per ritardo nella consegna dei
medesimi, il Ministero dà debito al Conto dell’impresa del relativo importo, e credito al
Conto del corrispondente capitolo di spesa, colonna seconda, qualora la relativa somma
non debba essere rimborsata in denaro alla parte danneggiata; oppure al Conto stesso,
colonna terza, se la somma citata viene rimborsata con emissione di apposito mandato.
Trattandosi di apertura di crediti a favore di Ufficiali delegati per spese da sostenere in
economia, la Ragioneria, all’atto dell’apertura del credito, accrediterà il titolare e
addebiterà il Conto del relativo capitolo di spesa, colonna seconda, dell’ammontare
corrispondente al credito autorizzato (art. 41 della Legge). Man mano, quindi, che il
titolare, disponendo del credito assegnatogli emette buoni di pagamento, ovvero trasmette
il conto documentato delle somme erogate, addebiterà il titolare stesso e accrediterà il
relativo capitolo, colonna terza (art. 45 della Legge).
Terminata l’operazione che originò l’apertura del credito si bilancerà il conto del titolare
addebitandolo della somma che è rimasta disponibile ed accreditandone il relativo
20
capitolo, colonna seconda, al fine di annullare la somma sopravanzata ai bisogni di quel
servizio.
Una volta chiuso l’Esercizio finanziario, volendosi procedere all’assestamento definitivo
delle spese, la Ragioneria, eseguiti i passaggi occorrenti tra l’uno e l’altro dei Conti dei
capitoli, ed accreditato il Conto della Direzione generale del Tesoro, che a tal fin aprirà
anche sul Mastro, dell’ammontare dei mandati estinti e risultanti dalla differenza tra il dare
e l’avere della colonna terza di ciascun capitolo (al fine di bilanciare i conti degli stessi),
riassume i risultati di ciascun Conto in un Conto finale che può denominarsi Bilancio di
Chiusura che si apre sul libro Mastro, addebitandolo di tutte le rimanenze attive ed
accreditandolo di tutte quelle passive degli altri Conti.
Questo Conto presenta la vera e reale situazione dello Stato per la parte del Bilancio
passivo che si riferisce al ramo di servizio di cui si tengono le scritture.
La contabilità del materiale.
Si è detto in precedenza come talune delle Entrate e delle Spese siano più fittizie che reali
perché, per esse, se da una parte lo Stato riceve o paga denaro, dall’altra dà o riceve
materiali, cosicché non si fa che cambiare un valore con un altro equivalente.
Infatti, le Entrate derivanti da alienazioni di beni costituiscono, da una parte aumento nel
valore di Cassa, e dall’altra diminuzione nel valore del Patrimonio dello Stato; e le spese
causate da acquisto di beni costituiscono una diminuzione nel valore di cassa, ed aumento
nel valore del Patrimonio dello Stato. Quindi un tale movimento in aumento e in
diminuzione nel Patrimonio dello Stato obbliga a tenere una serie di Conti speciali, nei
quali vengono riportati tali movimenti.
Siccome, però, i beni mobili ed immobili di pertinenza dello Stato sono dati in consegna
ad Ufficiali Contabili che devono rispondere della loro integrità e della loro conservazione
in buona condizione si terrà conto per ciascun Consegnatario e per lo Stato stesso
(proprietario), del movimento di beni di qualunque natura che appartengano allo Stato. Da
quanto detto ne deriva la necessità d’istituire su di un apposito libro Mastro in ciascuna
Ragioneria speciale:
a) un Conto a ciascun Contabile consegnatario, al fine di addebitarlo del valore dei beni
che risultavano in sua consegna l’ultimo giorno dell’anno precedente, sulla base
dell’inventario che a tale scopo deve essere stato redatto, e del valore degli altri oggetti
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successivamente affidati alla sua custodia e risultanti da appositi verbali
d’introduzione o di carico; e di accreditarlo del valore di quei beni od effetti che
verranno da lui riconsegnati di volta in volta o dei quali ne venisse altrimenti scaricato
con appositi ordini Ministeriali;
b) un Conto al Demanio dello Stato, come proprietario, al fine di accreditarlo del valore
dei beni in essere all’ultimo giorno dell’anno precedente, e di quelli che per acquisto
od in qualunque altro modo perverranno nel corso dell’anno in proprietà dello Stato;
ed addebitarlo del valore di quelli che per consumo, vendita o deterioramento
cesseranno di appartenere allo Stato.
Gli oggetti che per esigenze di servizio passano da uno ad un altro Contabile, come ad
esempio gli effetti militari che da uno dei diversi magazzini dell’Amministrazione passano
ai Corpi o Stabilimenti militari, saranno portati a debito del Contabile ricevente ed a
credito del Contabile cedente, senza che il Conto del Demanio dello Stato debba per
questo subire variazioni.
Il valore dei materiali che verranno consumati interamente o deteriorati per uso dei
pubblici servizi, sarà addebitato al Conto del Demanio dello Stato al fine di diminuire
l’entità del Patrimonio, oppure riassunto in Conti transitori detti diminuzioni, consumi,
deterioramenti ecc., al fine di tenerne in evidenza l’ammontare, ed accreditato al
Contabile che aveva in consegna detti materiali.
Il valore dei materiali che si acquisteranno o perverranno in qualunque modo in proprietà
dello Stato, invece, sarà accreditato al Conto Demanio oppure riassunto in Conti transitori
detti aumenti, acquisti, espropriazioni, ecc., e addebitato ai Contabili consegnatari che
ricevono i materiali stessi.
Alla scadenza dell’anno si pareggiano detti Conti transitori con il Conto Demanio dello
Stato, al fine di ridurre al suo vero e reale valore il conto stesso che rappresenta il valore
totale del Patrimonio dello Stato. Quindi si procede alla chiusura di tutti i conti portando i
risultati passivi degli stessi nel Dare del Conto Bilancio di Chiusura, che a tal fine verrà
aperto sul Mastro, e portando i risultati attivi nell’Avere dello stesso Conto Bilancio.
Quest’ultimo Conto presenterà, così, la vera e reale situazione del Patrimonio dello Stato
all’ultimo giorno dell’anno.
22
Conclusioni.
Le scritture tenute nel modo sopra esposto fanno sì che i Conti di ciascun capitolo del
Bilancio presentino:
- nella prima colonna, da una parte, le somme inscritte nel Bilancio di prima previsione
(art. 25 della nuova Legge), e quelle aggiuntevi con la Legge del Bilancio definitivo di
previsione (art. 26), o con Leggi speciali; dall’altra parte, le somme diminuite od
annullate con la Legge del Bilancio definitivo o con Leggi speciali.
- nella seconda colonna, da una parte le somme accertate, mentre dall’altra le somme
stornate, cioè da diminuirsi dell’ammontare degli accertamenti.
- Nella terza colonna, per le Entrate, le somme versate nelle Tesorerie dello Stato
mentre per le Spese, da una parte le spese soddisfatte e per le quali sono stati emessi
mandati di pagamento; dall’altra l’ammontare dei mandati che alla scadenza
dell’Esercizio, non essendo stati riscossi, dovessero essere annullati.
In questa maniera risulterà di immediata evidenza la differenza tra le somme accertate e
quelle previste, al fine di provocarne la necessaria regolarizzazione con la Legge di
assestamento definitivo dei Bilanci. Inoltre risulterà ben visibile la differenza tra le entrate
riscosse o le spese pagate e quelle accertate, al fine di passarla, sotto forma di residui attivi
o passivi, al Bilancio dell’esercizio successivo.
La colonna esterna è quella che serve, invece, per il controllo numerico delle partite
passate dal Giornale al libro Mastro.
In questa maniera il Ragioniere, avendo sempre bene in evidenza la somma delle
previsioni e dei pagamenti da una parte, e la somma degli accertamenti dall’altra parte,
potrà praticare costantemente la necessaria vigilanza al fine di far rientrare nel limite delle
assegnazioni fatte i pagamenti per i quali viene richiesto di emettere mandati, ma
soprattutto di creare una relazione tra spese da sostenere e fondi disponibili, tenuto conto
delle spese già accertate sebbene non ancora soddisfatte. E questo è quanto forma il
cardine di un buon sistema di contabilità.
Con i conti quindi degli Agenti Contabili delle Imposte Dirette e delle altre Entrate
diverse, e quelli dei debitori diretti, si ha da una parte il rispettivo carico per le Entrate
accertate a mezzo di ruoli, contratti d’appalto o di cessione, ecc., e quelle effettivamente
riscosse; e dall’altra parte lo scarico per i versamenti effettuati nelle Tesorerie dello Stato.
23
Con i Conti dei diversi creditori dello Stato si ha, da una parte il credito di questi ultimi
per Spese accertate, e dall’altra parte il debito degli stessi per spese soddisfatte o per le
quali sono stati emessi mandati di pagamento.
Con i Conti della direzione generale del Tesoro si ha con uno le Entrate versate, e con
l’altro le spese pagate nel corso dell’Esercizio.
Infine con i Conti del Bilancio di Chiusura si ha: relativamente alle Entrate, da una parte le
Entrate dell’Esercizio e dall’altra i debiti dei Tesorieri per le Entrate versate, i debiti dei
Contabili e quelli dei debitori diretti per le Entrate non ancora versate, che costituiscono i
residui attivi. Per le Spese, invece, si ha: da una parte le Spese dell’Esercizio, e dall’altra i
crediti dei Tesorieri per le Spese soddisfatte e quelli degli altri creditori per Spese non
ancora soddisfatte, che costituiscono i residui passivi.
Seguono in Allegato modelli di contabilità ad esemplificazione di quanto esposto:
- All. 1 Stato Patrimoniale attivo e passivo dell’anno 1870 – 1871;
- All. 2 Libro Giornale dell’anno 1870;
- All. 3 Libro Mastro dell’anno 1870.
24
ALLEGATO 1
25
RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO dell’anno 1870
26
Stato patrimoniale attivo e passivo alla fine dell’anno 1871 All. 1 1/2
27
Stato patrimoniale attivo e passivo alla fine dell’anno 1871 All. 1 2/2
28
29
ALLEGATO 2
30
All. 2 1/2
31
All. 2 2/2
32
ALLEGATO 3
33
34
All. 3 1/3
35
All. 3 2/3
36
All. 3 3/3
37
ANALISI DEL BILANCIO DELL’ANNO 1880
Rivestono particolare valore conoscitivo alcuni prospetti componenti il Rendiconto
generale del Patrimonio dello Stato per l’anno 1880, in quanto riportano, sia in forma
sintetica che disaggregata e secondo modalità nel seguito esposte, i principali cespiti del
patrimonio.
Il primo di questi prospetti, denominato Movimento del patrimonio dello Stato nell’anno
1880 (All. A), evidenzia per sintesi le attività e le passività che vengono riportate in uno
schema a sezioni contrapposte.
Alla suddetta esposizione delle attività e passività si accompagnano dei rimandi ad altri
prospetti, onde meglio descrivere la formazione delle poste.
Un elemento rilevante del prospetto in argomento e, peraltro, anche dei successivi, attiene
al fatto che vengono distintamente esposte (senza quindi compensi di partite) le
consistenze delle varie voci ad inizio esercizio (01.01), le variazioni in diminuzione e
quelle in aumento, nonché la loro consistenza a fine periodo (31.12).
La sezione Attività del prospetto Movimento del patrimonio dello Stato nell’anno 1880
riporta due macrovoci Attività disponibili e Attività non disponibili per destinazione
classificate, come meglio descritto in seguito, sulla base del loro differente grado di
“esigibilità”.
La prima delle macrovoci in questione (Attività disponibili) sintetizza, come si evince dal
successivo prospetto denominato Dimostrazione del movimento delle Attività e Passività
finanziarie nell’anno 1880 (V. All. B), le disponibilità presenti in bilancio sotto forma di
“fondo di cassa”, “crediti di tesoreria” e “resti attivi di bilancio”.
Il secondo macroaggregato del prospetto Movimento del patrimonio dello Stato nell’anno
1880, Attività non disponibili per destinazione riporta invece per sintesi la valorizzazione
dei beni immobili e mobili dello Stato che trovano maggiori dettagli in un successivo
schema chiamato Dimostrazione del movimento delle attività diverse non disponibili per
destinazione e delle passività consolidate, redimibili coi fondi propri del bilancio e
vitalizie nell’anno 1880, (V. ALL. C1 e C2).
38
Tale circostanza assume particolare valore conoscitivo, in quanto dà evidenza del fatto che
il bilancio dello Stato era fatto per contrapposizione fra attività e passività non meramente
finanziarie ma includeva, fra le prime, anche attività immobiliari e materiali,
Da ciò si deduce che:
• i saldi del bilancio erano il frutto di variazioni di consistenze di diversa natura
(finanziarie e patrimoniali) e, per forza di cose, finivano con il ricomprendere le
permutazioni tra elementi del patrimonio;
• era possibile seguire la variazione delle voci costituenti anche il patrimonio
immobiliare e mobile dello Stato il quale era quindi oggetto di monitoraggi e
valorizzazioni puntuali in sede di consuntivo.
Il prospetto Dimostrazione del movimento delle attività diverse non disponibili … (All C1
e C2) evidenzia, sempre nella sezione attività, le singole voci costituenti il patrimonio dei
beni immobili e mobili dello Stato che sono suddivisi anche per Amministrazione che ne
ha la disponibilità e per loro tipologia, sicché è possibile comprendere i diversi consumi di
risorse e l’entità del loro reintegro (colonne variazioni in diminuzione e in aumento).
Unitamente a ciò appare utile notare che la suddivisione dei beni mobili tra quelli che
potremmo definire legati all’attività dell’Amministrazione (chiamati Fondi e dotazioni
amministrative e comprendenti, ad es., carta filigranata – Ministero delle Finanze) e quelli
detti di utilità nazionale (es. oggetti di antichità) dà conto in maniera immediata delle loro
diverse finalità, utilizzi, etc (V. anche ALL D).
Tornando al prospetto Movimento del patrimonio dello Stato nell’anno 1880 (All. A) è
anche di interesse particolare la sezione passività che riporta due macrovoci Passività
effettive e Passività consolidate redimibili coi fondi propri del bilancio e vitalizie. Tale
sezione presenta logiche di formazione simili alla sezione attività.
La prima macrovoce, denominata Passività effettive, riporta debiti che potremmo definire
a breve termine (tesoreria e resti passivi di bilancio) o, comunque, connessi alla gestione
monetaria e al connesso corso forzoso (V. prospetti Dimostrazione del movimenti delle
Attività e Passività finanziarie nell’anno 1880 e Dimostrazione del movimento delle
attività diverse non disponibili …. ALL B, C1 e C)
La macrovoce Passività consolidate redimibili coi fondi propri del bilancio e vitalizie
evidenzia, invece (V. ALL C1 e C2), debiti a più lungo termine o senza scadenza.
39
L’utilità del descritto metodo di rendicontazione è anche dovuta alla circostanza che è
possibile comprendere le variazioni di tutte le essenze del patrimonio dello Stato
(immobili, mobili, finanziarie, a breve termine, etc.) unitamente al loro consumo
complessivo e suddiviso, ove utile, per Amministrazione responsabile.
Il Bilancio consuntivo era quindi strumento di controllo dell’operato delle parti in cui si
componeva l’Amministrazione e di spiegazione dell’utilizzo delle risorse (beni di
consumo, immobili, etc.), onde potere meglio indagare sulle ragioni della variazione della
posizione finanziaria netta dello Stato (sia complessiva che, volendo, per durata delle
scadenze), dovuta, come è evidente, a diversi possibili motivi: il finanziamento delle
esigenze correnti, l’acquisto di beni immobili o mobili, etc..
Sempre relativamente al consuntivo appare utile riportare due ulteriori prospetti
rispettivamente denominati Conto Consuntivo dell’Entrata e Conti Consuntivi della
Spesa. Il primo schema evidenzia, secondo il tipo di entrata, la sua evoluzione da inizio a
fine periodo, mentre il secondo pone in luce l’evoluzione delle diverse spese per ciascuna
amministrazione.
Il congiunto esame di tutti i prospetti appena richiamati consente, come è ovvio, ulteriori
considerazioni che si tralasciano in questa sede per evidenti ragioni espositive.
40
ALLEGATO A
41
RENDICONTO GENERALE
DEL PATRIMONIO DELLO STATO per l’anno 1880
42
All. A 1/2 Movimento del patrimonio dello Stato nell’anno 1880
43
All. A 2/2 Movimento del patrimonio dello Stato nell’anno 1880
44
ALLEGATO B
45
All. B 1/2 Dimostrazione del movimento delle Attività e Passività finanziarie nell’anno 1880
46
All. B 2/2 Dimostrazione del movimento delle Attività e Passività finanziarie nell’anno 1880
47
ALLEGATO C
48
All. C1 1/2 Dimostrazione del movimento delle Attività diverse non disponibili per destinazione e delle Passività consolidate, redimibili coi fondi propri del bilancio e vitalizie nell’anno 1880
49
All. C1 2/2 Dimostrazione del movimento delle Attività diverse non disponibili per destinazione e delle Passività consolidate, redimibili coi fondi propri del bilancio e vitalizie nell’anno 1880
50
All. C2 1/2 Dimostrazione del movimento delle Attività diverse non disponibili per destinazione e delle Passività consolidate, redimibili coi fondi propri del bilancio e vitalizie nell’anno 1880
51
All. C2 2/2 Dimostrazione del movimento delle Attività diverse non disponibili per destinazione e delle Passività consolidate, redimibili coi fondi propri del bilancio e vitalizie nell’anno 1880
52
ALLEGATO D
53
All. D 1/2 Dimostrazione del movimento delle Attività diverse disponibili e delle Passività effettive nell’anno 1880
54
All. D 2/2 Dimostrazione del movimento delle Attività diverse disponibili e delle Passività effettive nell’anno 1880
55
ALLEGATO E
56
CONTO CONSUNTIVO ELL’ENTRATA per l’anno 1880
57
Entrata
58
Entrata
59
Entrata
60
CONTI CONSUNTIVI DELLA SPESA dei diversi Ministeri per l’anno 1880
61
All. F
62
All. F
63
GLI ASPETTI LEGISLATIVI DEL BILANCIO DEL PERIODO 1904-1905
Si prende ora in esame il bilancio relativo agli anni 1904 – 1905 che evidenzia modifiche
rispetto agli schemi di bilancio degli anni precedenti che risultano redatti sulla base delle
disposizioni riportate nella Legge 22.04.1869 n° 5026. Si è infatti già visto come il
bilancio dell’anno 1870 abbia recepito, in larga misura, le disposizioni sancite dalla
suddetta legge e che anche il bilancio dell’anno 1880 sia redatto sulla base dei medesimi
schemi di quello del 1870.
Sempre con riguardo alle disposizioni legislative in materia di bilancio appare utile notare
come la prima rilevante legge di modifica alla già citata legge 22 aprile 1869 n.5026
sull’Amministrazione della contabilità dello Stato, è rappresentata dalla legge 8 luglio
1883: tale ultima legge presenta aspetti che appare utile riportare per meglio inquadrare la
struttura del bilancio dello Stato durante il periodo in esame.
L’anno finanziario comincia con il 1° luglio e termina con il 30 giugno dell’anno seguente
(art.1). Tale bilancio (identificato nel corpo della legge con i termini “anno finanziario”)
comprende:
a) il conto del bilancio;
b) il conto generale del patrimonio dello Stato (art.2).
Il conto del bilancio si compone:
- delle entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;
- delle spese ordinate e liquidate e di quelle impegnate nello stesso periodo di tempo in
virtù di decreti registrati alla Corte dei Conti, le quali spese saranno imputate nei modi
stabiliti dal regolamento;
- delle riscossioni degli agenti, dei versamenti nelle casse del Tesoro e dei pagamenti
effettuati nel periodo di tempo considerato (art.3).
Fanno parte, invece, del conto generale del patrimonio, oltre le variazioni che apporta in
esso l’esercizio del bilancio, anche tutte quelle che si manifestano nelle consistenze
patrimoniali (art.4).
Di un certo interesse è il contenuto dell’art. 5 che sancisce la netta separazione tra il conto
dei residui e quello della competenza, unitamente alla perenzione dei residui non pagati
64
dopo il trascorrere di un quinquennio. La previsione di perenzione quinquennale non
significa, tuttavia, anche una previsione di prescrizione in quanto i residui passivi possono
riproporsi in bilancio anche dopo la loro perenzione.
È stabilito che nel mese di novembre1 il Ministro del Tesoro presenta al Parlamento, il
bilancio di previsione dell’esercizio seguente, un progetto di legge per l’assestamento del
bilancio preventivo dell’esercizio in corso e il rendiconto generale dell’esercizio terminato
il 30 giugno precedente (art.6). In particolare il bilancio di previsione si compone dello
stato di previsione dell’entrata e di quello della spesa distinti, questi ultimi, per ministeri2.
Tali stati di previsione saranno accompagnati da un riepilogo da cui emergono i risultati
complessivi e saranno approvati con apposite leggi specifiche: il riepilogo, invece, sarà
approvato con la stessa legge relativa allo stato di previsione dell’entrata (art.7). Il sistema
di approvazione, come si può notare, presenta notevoli similitudini con le odierne
modalità di approvazione del bilancio dello Stato.
Relativamente ai conti dello Stato, infine, è stabilito che questi abbiano a corredo la
dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella
patrimoniale, nonché di tutti quei conti speciali che saranno necessari a dimostrare ed
illustrare le risultanze dei singoli servizi. Fanno parte di tali conti speciali i conti per
l’Amministrazione dell’Asse Ecclesiastico, i conti per le operazioni di credito i conti delle
casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impiegata la
sostanza erariale (art.11).
È stabilito che, entro il mese di dicembre il Ministro del Tesoro faccia l’esposizione
finanziaria. È altresì ovvio che restano valide tutte le disposizioni precedenti non
modificate da tale legge.
Un’altra legge molto importante di modifica della contabilità generale dello Stato è la
legge 11 luglio 1889. Essa, innanzitutto, stabilisce che il progetto di legge per
l’assestamento del bilancio dell’esercizio si componga del prospetto dei capitoli di
bilancio da variarsi, delle variazioni che occorrano nelle previsioni delle entrate e delle
1 Si ricorda, per inciso, che l’anno finanziario inizia il primo Luglio. 2 Tale ultima previsione, come è noto, è rimasta in vigore fino ai nostri giorni.
65
spese obbligatorie e d’ordine e del riepilogo del bilancio di previsione, rettificato con le
modifiche risultanti dalle suddette variazioni (art.1).
Relativamente alle spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme non
impegnate alla chiusura dell’esercizio devono andare in economia. Si considerano come
impegnate le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, o per contratto, o come
compenso di opere prestate o di forniture effettuate nel corso dell’esercizio: è ovvio che
l’impegno legale di ogni somma deve essere accertato dalla Corte dei Conti e nel
Rendiconto consuntivo devono essere specificate le cause di ogni singolo impegno.
Per eventuali maggiori spese occorrenti oltre gli stanziamenti di bilancio, è possibile
presentare, contemporaneamente al rendiconto consuntivo, un separato disegno di legge
complessivo relativamente alle spese obbligatorie e d’ordine. Maggiori spese di altra
natura, invece, dovranno essere proposte con un disegno di legge speciale per ogni
capitolo del bilancio al quale si riferiscono e saranno comprese nel rendiconto
dell’esercizio, quando i relativi disegni di legge siano proposti anteriormente o
contemporaneamente alla presentazione del consuntivo. Nel caso in cui, invece, il
consuntivo fosse stato approvato, le ulteriori variazioni che fossero necessarie a causa di
un aumento delle spese, saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza
dell’esercizio in corso (art.3).
Un’ultima significativa legge di modifica è rappresentata dalla legge del 4 giugno 1893
che modifica/integra in alcuni punti la legge appena analizzata del 1889. I punti salienti
possono essere così sintetizzati:
- nel caso in cui il rendiconto consuntivo fosse già stato parificato dalla Corte dei Conti,
eventuali variazioni conseguenti ad aumenti di spesa occorrenti nei residui dell’ultimo
esercizio o dei precedenti, saranno iscritte in appositi capitoli di bilancio di
competenza dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto stesso;
- nel caso in cui, invece, il rendiconto non fosse ancora stato parificato dalla Corte dei
Conti, le ulteriori variazioni in seguito ad un aumento di spesa eventualmente
occorrenti nei residui dell’ultimo esercizio, saranno iscritte in appositi capitoli del
bilancio di competenza dell’esercizio che si considera, chiedendone l’approvazione
con separati disegni di legge, come accade nel caso delle eccedenze sulle assegnazioni
di competenza dell’esercizio stesso.
66
ASPETTI CONTABILI DEL BILANCIO DEL PERIODO 1904 - 1905
Come già visto, le disposizioni in materia prevedevano un esercizio diverso dall’anno
solare e coincidente con il periodo 01.07.x1-30.06.x2.
Il bilancio consuntivo risulta composto di numerosi prospetti e per un elenco degli stessi si
rimanda all’All. I.
Ai nostri fini appare opportuna una breve analisi dei seguenti schemi:
• il Riassunto generale del conto patrimoniale basato sulla consistenza (All. II);
• il Riassunto della consistenza e del movimento delle attività (All. III);
• il Riassunto della consistenza e del movimento delle passività (All. IV);
• il Riassunto del conto generale delle rendite e delle spese e di altri aumenti e
diminuzioni patrimoniali (All. V);
Il Riassunto generale del conto patrimoniale basato sulla consistenza è così
schematizzabile (ultima colonna ns aggiunta):
Riassunto generale del conto patrimoniale basato sulla consistenza
A B C (A-B) Parte attiva Parte passiva nostra aggiunta
1
Consistenza attiva al
01.07.1904 8.390.227.170,17
Consistenza passiva al
01.07.1904 17.601.204.310,57 -9.210.977.140,40
2 Aumenti di beni e crediti 13.316.239.661,07
Diminuzione di beni e di
crediti 13.334.272.747,22 - 18.033.086,15
3 Diminuzione di debiti 5.040.897.712,45
Aumenti di debiti 5.130.228.341,67 - 89.330.629,22
4
Consistenza passiva al
30.06.1905 17.690.534.939,79
(A1 + A2 - B2)
Consistenza attiva al
30.06.1905 8.372.194.084,02
(B3-A3+B1) - 107.363.715,37
Come è evidente esso sintetizza distintamente le variazioni avvenute nei beni e crediti e
nei debiti.
Tali variazioni se “impieghi” trovano espressione nella sezione attività e se “fonti” in
quella passività: la differenza evidenzia quindi un miglioramento (aumento beni e crediti +
67
diminuzione debiti > diminuzione beni e crediti + aumento debiti) o un peggioramento
(aumento debiti + diminuzione beni e crediti > diminuzione debiti + aumento beni e
crediti) patrimoniale.
La descritta rappresentazione assomiglia molto agli schemi iniziali utilizzati per pervenire
ad un prospetto fonti - impieghi aziendale.
I successivi due prospetti (Riassunto della consistenza e del movimento delle attività ALL
III e Riassunto della consistenza e del movimento delle passività ALL IV), richiamati
peraltro dallo schema prima analizzato, mostrano le variazioni intervenute distinte per loro
causale e cespite.
Infine il Riassunto del conto generale delle rendite e delle spese e di altri aumenti e
diminuzioni patrimoniali (All V) riporta i totali grezzi più significativi delle sezioni dei tre
schemi prima visti, la gestione dei residui di bilancio e, quindi, a pareggio, il
“peggioramento patrimoniale” come calcolato nello schema Riassunto generale del conto
patrimoniale basato sulla consistenza.
Un ulteriore spiegazione del risultato patrimoniale e un raccordo tra tale risultato e le altre
gestioni del bilancio viene esposta nella Nota preliminare sul rendiconto patrimoniale
laddove viene riportato
<<1°) Gestione del bilancio di competenza: Le entrate del bilancio, depurate da tutti i movimenti patrimoniali, (vedasi Sezione III del rendiconto) han dato una rendita netta di
L.1,826,442,686.52
mentre le spese, pure depurate dai movimenti patrimoniali, è stata di
L.1,652,149,440.50
quindi una differenza attiva di L. 174,293,246.02
2°) Gestione dei residui: L’aumento dei residui attivi, più l’importo degli acquisti fatti coi residui passivi è stato di
L. 45,627,469.48
da cui dedotta la diminuzione verificatasi nei residui attivi, per rettificazioni ed altre cause, e l’aumento accertato nei residui passivi in
L. 7,227,978.88
si ha pure una differenza attiva di Totale miglioramento
L. 38,399,481.60 L.212,692,727.62
3°) Gestione fuori bilancio: In questa parte di gestione si ebbero:
68
diminuzioni di attività e aumento di passività, di aumenti di attività e diminuzioni di passività per
L.494,816,146.0 L.174,759,703.0
quindi un peggioramento di L. 320,056,442.99 da cui dedotto il miglioramento suddetto, si ha una differenza complessiva di
L. 107,363,715.37
che rappresenta appunto il peggioramento patrimoniale avuto nell’esercizio 1904-905.>> Come risulta evidente il consuntivo in parola presenta quelle stesse caratteristiche
conoscitive già riscontrate in sede di analisi del rendiconto 1880 unitamente ad una
maggiore spiegazione dei nessi tra la gestione patrimoniale, quella finanziaria e quella,
distinta, dei residui di bilancio che trovano raccordo logico e quantitativo.
69
ALLEGATO I
70
All. I 1/3
71
All. I 2/3
72
73
All. I 3/3
74
ALLEGATO II
75
All. II 1/2 Riassunto Generale del Conto Patrimoniale basato sulla consistenza
76
All. II 2/2 Riassunto Generale del Conto Patrimoniale basato sulla consistenza
77
ALLEGATO III
78
All. III 1/2 Riassunto della consistenza e del movimento delle attività
79
80
All. III 2/2 Riassunto della consistenza e del movimento delle attività
81
82
ALLEGATO IV
83
All. IV 1/2 Riassunto della consistenza e del movimento delle passività
84
All. IV 2/2 Riassunto della consistenza e del movimento delle passività
85
86
ALLEGATO V
87
All. V 1/2 Riassunto del Conto generale delle rendite e delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali
88
All. V 2/2 Riassunto del Conto generale delle rendite e delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali
89
ASPETTI LEGISLATIVI DEL BILANCIO
DEL PERIODO 1924 – 1925
In relazione al periodo in esame, la più importante normativa cui fare riferimento è
rappresentata dal Regio Decreto n. 2440 del 18 Novembre 1923 – Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Tale decreto,
emanato in virtù della legge di delegazione di poteri 3 Dicembre 1922 n. 1601, sostituisce
il Regio Decreto 17 Febbraio 1884, n. 2016.
Organizzazione Amministrativo – Contabile.
A questo decreto sono da ricondurre alcune importanti modifiche alle norme di
amministrazione del patrimonio dello Stato e ai sistemi di tenuta della contabilità.
Dal punto di vista organizzativo il decreto ripropone l’impostazione secondo la quale la
Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del Tesoro sono alla dipendenza
del Ministro delle Finanze (attuale Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per effetto del D.Lgs. n.430 del 5 Dicembre 1997), e a loro
volta le ragionerie delle amministrazioni centrali dipendono dalla Ragioneria generale.
Il Direttore generale del Tesoro assomma, tra le sue funzioni, quella di sovrintedere al
servizio di Tesoreria dello Stato, di provvedere al movimento di fondi ed eseguire le
operazioni finanziarie di tesoreria che sono a lui ordinate dal Ministero delle Finanze (art.
23). La Ragioneria generale dello Stato, invece, riassume i risultati dei conti delle entrate
accertate, riscosse e versate, nonché delle spese impegnate e pagate; riassume, inoltre, le
modifiche che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello
Stato: è proprio in virtù di queste importantissime funzioni che le ragionerie delle
amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla
ragioneria generale e devono trasmettere alla stessa i conti periodici, nonché tutti gli altri
elementi e notizie, necessari allo svolgimento delle sue funzioni (art. 24).
Tra le funzioni che rientrano nelle competenze della Ragioneria generale, inoltre, sono
sicuramente di rilievo quelle svolte in tema di bilancio: essa infatti, sulla base delle
90
proposte e sugli elementi trasmessi dai singoli ministeri a quello delle Finanze, predispone
il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il
rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento (art. 25). È ovvio che la
Ragioneria generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del supporto
indispensabile delle ragionerie centrali le quali, ciascuna sull’attività di ogni Ministero,
vigilano affinché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministero
delle Finanze per la conservazione del patrimonio dello Stato, per l’esatto accertamento
delle entrate e per la regolare gestione dei fondi di bilancio. Ciascuna ragioneria delle
amministrazioni centrali, quindi, compila gli schemi degli stati di previsione dell’entrata e
della spesa ed il rendiconto consuntivo che verranno poi trasmessi al Ministero delle
Finanze per il tramite rappresentato dalla Ragioneria generale (art. 27-28): è il Ministro
delle Finanze, infatti, che esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le
amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.
Anno finanziario e Bilancio di previsione.
L’anno finanziario ha una durata che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno,
anche se per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese
impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti può essere protratta al 31 gennaio
successivo (art. 30).
I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati:
- nel conto del bilancio;
- nel conto generale del patrimonio dello Stato.
Il conto del bilancio comprende:
- le entrate accertate e scadute durante l’anno finanziario;
- le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;
- le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro ed i pagamenti
riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelle anteriori effettuate entro il 31
dicembre.
Il conto generale del patrimonio riassume, invece, oltre le variazioni che apporta in esso la
gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verifichino durante
l’esercizio nelle attività e passività patrimoniali (artt. 30/33).
91
La procedura di stesura e approvazione del bilancio si apre con la presentazione al
Parlamento da parte del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica:
- nel mese di luglio, del rendiconto generale dell’esercizio finanziario scaduto il 31
dicembre precedente;
- nel mese di settembre, del bilancio di previsione per l’anno finanziario che inizia il 1°
gennaio successivo. Esso si compone dello stato di previsione dell’entrata, dello stato
di previsione della spesa (entrambi illustrati da note preliminari) distinto per Ministeri
e del quadro generale riassuntivo, che include una sezione indicante le variazioni
analitiche rispetto alle previsioni dell’anno precedente (art. 34).
Il tutto costituisce oggetto di un unico disegno di legge.
Le entrate dello Stato sono ripartite:
- in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano dall’alienazione e
dall’ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti;
- in categorie, secondo la loro natura;
- in rubriche, secondo l’organo al quale ne è affidato l’accertamento;
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
Le spese dello Stato, invece, sono ripartite:
- in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (che comprende le altre
spese e l’onere degli ammortamenti) ovvero della parte in conto capitale (che
comprende le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, nonché le operazioni
per la concessione di crediti);
- in sezioni, secondo l’analisi funzionale;
- in rubriche, secondo l’organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono
gli oneri relativi;
- in categorie, secondo l’analisi economica;
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
Distinta esposizione rispetto alle precedenti entrate e spese trovano, invece, le entrate e le
spese connesse alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.
Nel quadro generale riassuntivo, in particolare, è data distinta indicazione:
- del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il
totale delle spese correnti;
92
- del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di
qualsiasi natura, incluse quelle connesse ad operazioni di accensione e rimborso di
prestiti (art. 37).
Prima dell’inizio di ogni esercizio, ciascun ministero, d’accordo con il Ministero del
Tesoro, provvede a ripartire nei succitati articoli la somma stanziata sui singoli capitoli, in
relazione alla natura delle spese ed all’orientamento dei servizi: non è consentito il
trasporto di fondi da un capitolo all’altro; è invece ammesso il passaggio di fondi da un
articolo all’altro dello stesso capitolo (artt. 38-38 bis).
Nello stato di previsione della spesa del ministero delle Finanze, nello specifico, è istituito
un “fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine”; da tale fondo possono essere
prelevate ed iscritte ai competenti capitoli, le somme occorrenti:
- per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto;
- per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in
connessione con l’accertamento e la riscossione delle entrate (art. 40).
Eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio possono essere compensate tramite un
“fondo di riserva per le spese impreviste” istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle Finanze: a tale fondo si può “accedere” solo ed esclusivamente tramite
decreti reali promossi dal Ministero delle finanze (art. 42). Le spese per le quali, invece,
non si può provvedere nei modi appena indicati, debbono essere autorizzate per legge (art.
43).
Entrate dello Stato.
Le somme di spettanza dello Stato incassate a qualsiasi titolo da parte degli incaricati della
riscossione vengono integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti (art. 46): a tal proposito, i tesorieri trasmettono mensilmente
al direttore generale del tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli
agenti della riscossione, da parte loro, comunicano alle amministrazioni da cui dipendono,
ogni due mesi o periodo diverso stabilito dai regolamenti, i conti degli accertamenti, delle
riscossioni e dei versamenti eseguiti (artt. 45-46).
93
Spese dello Stato.
I Ministri possono impegnare ed ordinare le spese solo ed esclusivamente nei limiti dei
fondi assegnati in bilancio.
Relativamente alle spese straordinarie, ripartite per legge in più esercizi finanziari,
l’impegno può estendersi a più anni anche se, comunque, i pagamenti devono essere
contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; per quanto riguarda le spese
ordinarie, invece, possono essere assunti impegni a carico dell’esercizio successivo solo
quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
È ovvio che, stando alle disposizioni di legge, nessun Ministro ha la facoltà di avvalersi di
entrate e profitti, qualunque sia la loro provenienza, per accrescere le assegnazioni fatte in
bilancio per le spese dei rispettivi servizi (art. 49).
L’effettivo pagamento delle spese dello Stato si può effettuare, secondo le disposizioni di
legge:
- tramite assegni a favore dei creditori, tratti sull’istituto bancario incaricato del servizio
di tesoreria;
- con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia tramite
assegni, sia mediante prelevamento di fondi;
- in base a ruoli, per le spese fisse aventi scadenze determinate;
- tramite ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato (art. 54).
Per quanto riguarda, invece, le spese fisse in importo e da estinguersi a scadenze
determinate (come ad esempio gli stipendi, le pensioni, i fitti), possono essere pagate in
base a ruoli emessi dalle amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla ragioneria e
dalla Corte dei Conti: per tali spese, il mese è calcolato sempre di trenta giorni (art. 62).
Come detto in precedenza, incombe sul capo della Ragioneria l’onere di apposizione del
visto su titoli di pagamento o su atti di impegno di spesa. Qualora egli non reputi
opportuno l’apposizione di tale visto, il succitato onere ricade direttamente sul Ministro:
sarà lui ad assumersi la totale responsabilità dell’approvazione o meno di tale ordine di
spesa. Rimane inteso che l’ordine di pagamento non può mai essere concesso per spese
che eccedono la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad
un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla
competenza (art. 64).
94
Rendimento dei conti dell’amministrazione dello Stato.
Al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della ragioneria,
compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale relativo alla propria
amministrazione. Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del
giorno 30 del mese di novembre successivo al termine dell’anno finanziario e, non più
tardi del 31 dicembre, il Ministro delle Finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette
alla Corte dei Conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto.
Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti.
La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione
del preventivo e comprende:
- le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le spese di competenza dell’anno, accertate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio
complessivamente in conto competenza e in conto residui;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
La seconda parte, invece, riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato,
con le variazioni che hanno subito:
- le attività e le passività finanziarie proprie del conto del Tesoro;
- i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le
altre attività disponibili;
- i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale artistico e
scientifico e le altre attività non disponibili;
- le passività consolidate e le passività diverse.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei vari punti di
concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale ed essere corredato dei
conti speciali dimostrativi dei risultati dei singoli servizi (art. 78).
Il rendiconto generale, in seguito, viene parificato dalla Corte dei Conti la quale ne fa
relazione motivata e la trasmette al Ministero delle Finanze, affinché questi possa
presentarla al Parlamento. Entro il primo giorno festivo del mese di ottobre, infine, il
95
Ministro per il bilancio fa l’esposizione economico – finanziaria e il Ministro per il tesoro
l’esposizione relativa al bilancio di previsione (artt. 79-80).
96
ASPETTI CONTABILI DEL BILANCIO DEL PERIODO 1924 - 1925
Il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato (relativamente a tale rendiconto si
premette come lo stesso non rispecchia le disposizioni introdotte con il Regio Decreto
n.2440 infatti, ad esempio, l’esercizio è dall’1/07 al 30/06) per l’esercizio finanziario 1924
- 25 si compone del Conto consuntivo del bilancio e del Conto generale del Patrimonio
dello Stato.
I prospetti contenuti nel primo documento in questione (ALL a) mirano ad evidenziare,
secondo diversi profili (funzione, capitoli, etc), la gestione di competenza, di cassa e dei
residui delle entrate ed uscite di bilancio.
Vengono inoltre esposti appositi distinti prospetti sulla attività poste in essere dai singoli
Ministeri e sugli Enti ed Aziende gestite dallo Stato
Con riferimento ai singoli capitoli di spesa (similari notizie riguardano comunque anche i
capitoli dell’entrata) il dettaglio delle informazioni è assai vasto. Vengono infatti riportati
per Ministero:
• il numero del capitolo dell’esercizio rendicontato e quello dei due precedenti;
• la denominazione;
• gli importi previsti;
• la rendicontazione degli importi di competenza: le somme pagate, rimaste da
pagare, il loro totale e le economie o le maggiori spese;
• la rendicontazione dei residui degli esercizi precedenti: gli importi iniziali, i
pagamenti, gli importi rimasti da pagare, il loro totale e le economie o eccedenze
per assegnazioni speciali;
• i pagamenti complessivi;
• i residui passivi a fine esercizio.
Il Conto Generale del Patrimonio dello Stato riporta invece la documentazione atta a
comprendere le variazioni delle attività e passività dello Stato e il raccordo tra queste e il
conto del Bilancio (come d’altronde già visto per l’esercizio 1880).
97
Il documento in questione contiene prospetti (All. b) coordinati fra loro e volti ad
evidenziare la situazione patrimoniale dello Stato e le variazioni dei singoli cespiti sulla
base di successivi approfondimenti e differenziate metodologie.
Il capo I contiene sei prospetti volti alla rappresentazione dei risultati generali della
situazione patrimoniale, le variazioni intervenute nelle attività e passività, gli elementi
costituenti il risultato economico dell’esercizio, la situazione del tesoro e la concordanza
del conto del bilancio con quello del patrimonio.
Fra i tanti altri prospetti contenuti nel Rendiconto generale della Amministrazione dello
Stato appare utile un breve commento relativamente al prospetto denominato Riassunto
dei conti generali del patrimonio dello stato per l’esercizio finanziario 1924-25 (All c). Il
prospetto in discussione è così sintetizzabile:
PARTE I - ATTIVITA'
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'
Riferimento ai conti
consistenza 01.07.24
Variazioni in aumento
variazioni in diminuzione
consistenza 30.06.25
attività finanziarie proprie del Tesoro x Xxxx xxxx xxxx xxxx
attività disponibili … x Xxxx xxxx xxxx xxxx … x Xxxx xxxx xxxx xxxx attività non disponibili … x Xxxx xxxx xxxx xxxx … x Xxxx xxxx xxxx xxxx Totale Xxxx xxxx xxxx xxxx aumento/riduzione della consistenza delle attività xxxx
eccedenza delle passività al 01.07.24 Xxxx al 30.06.25 xxxx miglioramento/peggiora-mento patrimoniale xxxx
totali a pareggio complessivo Xxxx xxxx xxxx xxxx PARTE II - PASSIVITA'
CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITA'
Riferimento ai conti
consistenza 01.07.24
variazioni in aumento
variazioni in diminuzione
consistenza 30.06.25
Passività finanziarie passività proprie del conto del tesoro x Xxxx xxxx xxxx xxxx
biglietti di Stato a corso legale Xxxx xxxx xxxx xxxx
98
passività consolidate -perpetue e redimibili - e passività diverse
x Xxxx xxxx xxxx xxxx
Totale Xxxx xxxx xxxx xxxx aumento/riduzione della consistenza delle passività xxxx
totali a pareggio complessivo Xxxx xxxx xxxx xxxx
Tale prospetto riporta quindi le attività, comprensive anche della valorizzazione dei beni
immobili e mobili, e le passività distinte, rispettivamente, sulla base della loro
disponibilità oppure della loro scadenza. Esso inoltre sintetizza specificatamente le
variazioni avvenute nei beni e crediti e nei debiti.
Tali variazioni, diversamente da altri prospetti prima visti con riferimento a precedenti
esercizi, non vengono riportate se “impieghi” nella sezione attività e se “fonti” in quella
passività ma, invece, in corrispondenza del cespite interessato dalla variazione.
La descritta rappresentazione mira quindi ad una rappresentazione complessiva delle
attività e passività e dell’ammontare delle loro variazioni: il raccordo tra il
miglioramento/peggioramento patrimoniale e i risultati dei conti accesi alle variazioni
dovute alla gestione accresce ulteriormente il valore informativo del bilancio consuntivo
in discussione.
99
ALLEGATO A
100
All. a 1/6
101
102
103
All. a 2/6
104
All. a 3/6
105
106
107
All. a 4/6
108
109
110
All. a 5/6
111
112
All. a 6/6
113
114
115
ALLEGATO B
116
All. b 1/6
117
118
All. b 2/6
119
120
All. b 3/6
121
122
All. b 4/6
123
124
All. b 5/6
125
126
All. b 6/6
127
128
ALLEGATO C
129
All. c 1/3
130
All. c 2/3 Riassunto dei conti generali del patrimonio dello Stato per l’esercizio finanziario 1924-1925
Parte I. - ATTIVITA’
131
All. c 3/3 Riassunto dei conti generali del patrimonio dello Stato per l’esercizio finanziario 1924-1925
Parte II - PASSIVITA’
132
ASPETTI LEGISLATIVI DEL BILANCIO DEL PERIODO 1943 – 1944
Una prima modifica relativamente al bilancio del periodo 1943 – 1944 è dettata dalla
Legge n. 2783 del 9 dicembre 1928 intitolata “modificazioni alla legge per la contabilità
generale dello Stato”.
Dal punto di vista organizzativo la legge stabilisce che durante l’esercizio finanziario il
Ragioniere generale dello Stato comunica al direttore generale del tesoro le variazioni di
bilancio disposte mediante decreti Ministeriali in dipendenza di autorizzazioni legislative;
il direttore generale del tesoro, a sua volta, comunica al Ragioniere generale le situazioni
di cassa. Per tutte le operazioni finanziarie, di tesoreria o di portafoglio dalle quali
derivino, o possono derivare, effetti sul bilancio, il direttore generale del Tesoro e il
contabile del portafoglio sono tenuti, sotto la propria personale responsabilità e prima che
le operazioni abbiano corso, a darne comunicazione al ragioniere generale dello Stato, il
quale ha il compito di comunicare le proprie eventuali osservazioni al Ministro per le
Finanze, il quale è colui che vista e approva ogni movimento monetario (art. 3).
La Direzione generale del Tesoro invia, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Ragioneria
generale dello Stato la situazione delle attività e delle passività della gestione del
portafoglio con gli opportuni allegati illustrativi.
Organizzazione contabile.
Entro il mese di dicembre la Direzione generale del tesoro compila il preventivo di cassa
dell’esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi semestrali. Tale preventivo, oltre
il presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi ed i pagamenti di cui è prevista la
realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in
conto dei debiti e crediti di tesoreria.
Alla fine di ciascun trimestre il suddetto preventivo viene riveduto al fine di tener conto
degli elementi che determinano eventuali variazioni nelle valutazioni effettuate. Al fine di
formare il preventivo di cassa, la Ragioneria generale dello Stato raccoglie dalle
Amministrazioni centrali, tramite le rispettive ragionerie, ed entro il giorno 10 dei mesi di
133
giugno, settembre, dicembre e marzo, i dati occorrenti per stabilire le previsioni degli
incassi e dei pagamenti che si riferiscono alla gestione del bilancio. Sulla base di tali dati,
la Ragioneria generale dello Stato riassume le previsioni di cassa relative alla suddetta
gestione e le comunica, non più tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi sopra citati, alla
Direzione generale del Tesoro. Una volta realizzato, compilato e riveduto, il preventivo di
cassa è, in ogni trimestre, sottoposto dal direttore generale del Tesoro al Ministro delle
Finanze e successivamente trasmesso in copia alla Ragioneria Generale.
Per quanto riguarda la durata dell’anno finanziario, in modifica della legge n.2440 del 18
novembre 1923, è stabilito che esso abbia inizio con il 1° luglio e termine con il 30 giugno
dell’anno seguente: in particolare per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per
i pagamenti delle spese impegnate entro il 30 giugno la chiusura dei conti è protratta al 31
luglio successivo (art. 30).
Nel conto del bilancio sono comprese:
- le entrate accertate e scadute durante l’anno finanziario;
- le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;
- le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro e i pagamenti riguardanti
lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, ma comunque effettuati entro il già
citato termine del 31 luglio (art. 32).
Nel successivo mese di gennaio il ministro delle finanze presenta al parlamento.
- il rendiconto generale dell’esercizio scaduto al 30 giugno;
- il bilancio di previsione dell’esercizio futuro, costituito dallo stato di previsione
dell'entrata e da quelli delle spese distinti per ministeri (art. 34).
Le altre modifiche apportate alla legge del 1923 sono per lo più modifiche contabili. In
particolare è stabilito che il conto dei residui del bilancio sia tenuto distinto da quello della
competenza, in modo tale che nessuna spesa riguardante i residui possa essere imputata
sui fondi della competenza e viceversa: nello specifico i residui passivi della parte
ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si
riferiscono possono riprodursi in uno speciale capitolo dei bilanci successivi; i residui
passivi della parte straordinaria, invece, si possono mantenere in bilancio fino a che
134
sussiste la necessità delle spese per cui gli stanziamenti sono stati istituiti, ma in ogni caso
non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto l’ultimo stanziamento.
135
ASPETTI FINANZIARI DEL BILANCIO DEL PERIODO 1943 - 1944
L’esercizio in discussione è coincidente, come prima detto, con il periodo 01.07.19XX-
30.06.19XX+1.
Dall’analisi dell’indice del documento (All. A1) il rendiconto riporta, oltre alla Nota
preliminare, oggetto peraltro di successiva breve analisi (All. A2), il Conto generale del
patrimonio dello Stato suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Sezione I - Conti generali;
• Sezione II - Dimostrazione dei punti di concordanza tra gli accertamenti di
competenza del bilancio ed il conto del patrimonio;
• Sezione III - Conto generale delle rendite e delle spese e di altri aumenti e
diminuzioni patrimoniali;
• Sezione IV - Attività e passività classificate secondo i vari ministeri che le hanno
in gestione.
Alle suddette sezioni si accompagnano i Conti speciali dimostrativi suddivisi per
Ministeri.
La Nota preliminare riporta chiarimenti di vario genere sull’esercizio. Da tale documento
è possibile comprendere:
1. le ragioni del peggioramento patrimoniale (differenza tra attività e passività
calcolate ad inizio e fine esercizio) esposte con riguardo alle singole voci del
bilancio (es. variazioni delle attività finanziarie, di quelle disponibili, etc.), ai
differenti ministeri e al loro totale;
2. le connessioni tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, con espressa
dimostrazione delle variazioni della consistenza patrimoniale e delle influenze
dell’esercizio del bilancio sul patrimonio;
3. quanto le singole gestioni (del bilancio di competenza, dei residui di bilancio e del
patrimonio non finanziario) abbiano influito sul risultato economico dell’esercizio.
Alla nota preliminare seguono una serie di prospetti riportati nelle sezioni prima descritte
e volti a rendicontare l’esercizio in discussione. Il primo di questi, ossia il Riassunto dei
conti generali per l’esercizio finanziario 1943-44 (All. A3) rispecchia il prospetto
136
denominato Riassunto dei conti generali del patrimonio dello stato per l’esercizio
finanziario 1924-25 (All. c) prima visto, come d’altronde molti dei successivi, sicché non
saranno oggetto di successiva analisi.
Sempre al fine di descrivere l’informativa presente nel rendiconto in argomento appare
utile fare menzione della presenza (All. A4) di prospetti volti a comprendere l’attività
posta in essere dai singoli Ministeri.
Da tali schemi, presenti peraltro nei rendiconti di precedenti esercizi, è possibile
comprendere, per la parte ordinaria, per quella straordinaria nonché nel totale, le
previsioni iniziali la gestione dei residui e i saldi di fine anno.
137
ALLEGATO A/1
138
All. A1 1/3
139
140
141
All. A1 2/3
142
143
All. A1 3/3
144
ALLEGATO A/2
145
All. A2 1/9
146
All. A2 2/9
147
148
All. A2 3/9
149
All. A2 4/9
150
151
All. A2 5/9
152
All. A2 6/9
153
All. A2 7/9
154
155
156
All. A2 8/9
157
158
All. A2 9/9
159
160
ALLEGATO A/3
161
All. A3 1/2 Riassunto dei conti generali per l’esercizio finanziario 1943-44
162
All. A3 2/2 Riassunto dei conti generali per l’esercizio finanziario 1943-44
163
ALLEGATO A/4
164
All. A4 1/9
165
All. A4 2/9
166
All. A4 3/9
167
All. A4 4/9
168
All. A4 5/9
169
All. A4 6/9
170
All. A4 7/9
171
All. A4 8/9
172
All. A4 9/9
173
ANALISI DEL BILANCIO DELL’ANNO 1957 – 1958
Il Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1957 –
58 si compone di numerosi prospetti (si veda in proposito l’Allegato I) ed è suddiviso
nelle seguenti principali sezioni:
- Conti generali. Essi evidenziano la consistenza al principio e alla fine dell’esercizio,
nonché le variazioni in aumento e in diminuzione per le singole specie di beni, crediti
e debiti;
- Dimostrazione dei punti di concordanza tra gli accertamenti di competenze del
bilancio e il conto del patrimonio. Tale prospetto riassume i movimenti patrimoniali
derivanti dagli accertamenti di competenza del bilancio e determina l’ammontare
dell’entrata netta e della spesa netta, corrispondenti al beneficio od alla perdita
apportati dalla gestione di competenza del bilancio al patrimonio finanziario;
- Conto generale delle rendite e delle spese. Questo è il prospetto economico del
rendiconto dal quale risultano i profitti e le perdite dovuti tanto alla gestione del
bilancio, quanto alla gestione del patrimonio;
- Attività e passività classificate in relazione ai Ministeri che le hanno in gestione. In
tale schema le attività e le passività vengono classificate in tabelle separate, ognuna
per ciascun Ministero, ed il relativo ammontare viene riepilogato in un prospetto
riassuntivo le cui risultanze concordano con quelle del conto sintetico della sezione dei
conti generali.
Risultati della Gestione Patrimoniale.
Un primo prospetto, denominato Riassunto dei conti generali per l’esercizio finanziario
1957 – 58, si compone di due parti aventi il fine di sintetizzare le attività e le passività.
Tale prospetto risulta così sintetizzabile (vedasi Allegato II):
174
CONSISTENZA AL
1 LUGLIO 1957 (milioni di lire)
CONSISTENZA AL
30 GIUGNO 1958 (milioni di lire)
DIFFERENZE
ATTIVITA’
Attività
finanziarie
1.461.573 1.930.055 + 468.482
Attività
disponibili
Immobili, mobili,
crediti e titoli cred.
1.219.429 1.262.666 + 43.237
Beni di natura industriale
181.570 187.867 + 6.297
Attività non disponibili
Materiali
militari
1.806.282 1.893.890 + 87.608
Beni destinati ai servizi dello
Stato
705.397 771.928 + 66.531
Materiale scientifico ed
artistico
16.534 21.508 + 4.974
TOTALE ATTIVITA’
5.390.785 6.067.914 + 677.129
PASSIVITA’
Passività finanziarie
5.577.861 6.247.310 + 669.449
Passività consolidate,
perpetue, redimibilie
diverse
2.488.174 2.507.663 + 19.489
TOTALE PASSIVITA’
8.066.035 8.754.973 + 688.938
ECCEDENZA PASSIVA
2.675.250 2.687.059 + 11.809
175
Dallo schema che precede si rileva, quindi, che mentre al 1° luglio 1957 :
- le attività ammontavano a milioni 5.390.785
- le passività ammontavano a milioni 8.066.035
con un’eccedenza passiva pari a milioni 2.675.250
al 30 giugno 1958
- le attività ammontavano a milioni 6.067.914
- le passività ammontavano a milioni 8.754.973
con un’eccedenza passiva pari a milioni 2.687.059
con un conseguente peggioramento pari a milioni 11.809
Come detto precedentemente, una sezione molto importante del rendiconto è rappresentata
dalla Dimostrazione di concordanza del conto del bilancio con quello del patrimonio. In
esso viene messo in evidenza l’ammontare degli elementi patrimoniali non finanziari che
hanno influito negli accertamenti del bilancio.
Risulta:
che concorsero a formare entrate di bilancio: diminuzioni di attività, per vendite di beni ed esazioni di crediti
Mil. 32.753
aumenti di passività per accensione di debiti Mil. 333.198
con un peggioramento patrimoniale di --------------- Mil. 365.951
che derivano da spese di bilancio: aumenti di attività per nuovi acquisti di beni
Mil. 233.395
diminuzioni di passività per estinzioni di debiti Mil. 274.771
con un miglioramento di --------------- Mil. 508.166
----------------
la consistenza patrimoniale non finanziaria si trova, quindi, migliorata di
Mil. 142.215
se il detto miglioramento di Mil. 142.215
si detrae dal disavanzo risultante dal bilancio di competenza in
Mil. 263.442
----------------
176
si ha che l’esercizio del bilancio ha arrecato al patrimonio un peggioramento di
Mil. 121.227
L’ammontare dei fatti di gestione modificativi, come rendite, spese, sopravvenienze,
cessioni di attività, consumi ecc. che hanno determinato il peggioramento patrimoniale di
milioni 11.809 viene riepilogato nel conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese
che presenta i seguenti valori:
1°) Gestione del bilancio di competenza: Le entrate del bilancio di competenza, depurate dai movimenti patrimoniali, hanno una rendita netta di mentre le spese di bilancio, pure depurate dai movimenti patrimoniali, sono state di
Mil. 3.085.700 Mil. 3.206.927
con una differenza passiva di ------------------- Mil. 121.227
2°) Gestione dei residui di bilancio L’ammontare dei residui passivi eliminati per rettificazioni e quello delle somme erogate in conto residui per acquisto di beni o per estinzione di passività ammontavano a Contrapponendovi la diminuzione per cessazione di partite verificatesi nei residui attivi e l’importo per vendite di beni e rate di crediti scadute comprese nei residui stessi in
Mil. 151.854 Mil. 184
si ha una differenza attiva di ------------------- Mil. 151.670
3°) Gestione della tesoreria In tale gestione si sono avute: diminuzioni di attività nella Cassa in seguito a cessazione di partite per decreti ministeriali di scarico
Mil. 2
4°) Gestione del patrimonio non finanziario In tale sezione si sono avute: aumenti di atività: - nei beni immobili, mobili, creduti e titoli di credito - nei beni di natura industriale - nei materiali militari di terra, di mare e di aria - nei beni destinati ai servizi dello Stato - nel materiale scientifico ed artistico
Mil. 21.551 Mil. 6.630 Mil. 274.665 Mil. 54.164 Mil. 4.054
------------------- Mil. 361.064 diminuzione di passività: nelle passività consolidate, perpetue, redimibili e nelle passività diverse
Mil. 6.905
------------------- Mil. 367.969
diminuzioni di attività: - nei beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito - nei beni di natura industriale - nei materiali militari di terra, di mare e di aria - nei beni destinati ai servizi dello Stato - nel materiale scientifico ed artistico
Mil. 31.587 Mil. 7.719 Mil. 339.350 Mil. 20.039 Mil. 73
------------------- Mil. 398.768
177
aumenti di passività: nelle passività consolidate, perpetue, redimibili e nelle passività diverse
Mil. 11.451
Totale peggioramenti ------------------- Mil. 410.219 Differenza passiva ------------------- Mil. 42.250
----------------Peggioramento patrimoniale determinato dalle tre gestioni Mil. 11.809
178
ALLEGATO I
179
All. I 1/4
180
181
182
All. I 2/4
183
All. I 3/4
184
185
186
All. I 4/4
187
188
189
ALLEGATO II
190
All. II 1/6 Riassunto dei conti generali per l’esercizio finanziario 1957-58
191
192
All. II 2/6 Riassunto dei conti generali per l’esercizio finanziario 1957-58
193
194
All. II 3/6
195
All. II 4/6
CAMERA DEI DEPUTATI
IV LEGISLATURA
N. 598
RENDICONTO GENERALE DELLA
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO per l’esercizio finanziario 1957-58
PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO (MEDICI)
il 16 ottobre 1963
PARTE I
CONTO BEL BILANCIO
VOLUME SECONDO
Entrata - Tesoro - Finanze - Grazia e giustizia - Affari esteri – Pubblica istruzione
196
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
197
All. II 5/6 Entrata
198
All. II 6/6