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Raccolta delle documentazioni necessarie per l’esportazione di grappe e distillati ANNO 2014

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Raccolta delle

documentazioni necessarie

per l’esportazione

di grappe e distillati

ANNO 2014

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 2

INDICE

EUROPA • ALBANIA ……………………………………………………………………………………………… Pag. 5

• BELGIO ………………………………………………………………………………………………… 11

• BOSNIA ERZEGOVINA ………………………………………………………………………….. 13

• BULGARIA ……………………………………………………………………………………………. 15

• CROAZIA ………………………………………………………………………………………………. 16

• DANIMARCA ………………………………………………………………………………………… 18

• FRANCIA ………………………………………………………………………………………………. 20

• MACEDONIA ………………………………………………………………………………………… 22

• MONTENEGRO …………………………………………………………………………………….. 23

• PAESI BASSI ………………………………………………………………………………………….. 24

• POLONIA ………………………………………………………………………………………………. 25

• REGNO UNITO ……………………………………………………………………………………… 27

• ROMANIA …………………………………………………………………………………………….. 31

• RUSSIA …………………………………………………………………………………………………. 33

• SERBIA …………………………………………………………………………………………………. 36

• SLOVENIA …………………………………………………………………………………………….. 38

• SPAGNA ……………………………………………………………………………………………….. 39

• SVEZIA ………………………………………………………………………………………………….. 41

• TURCHIA ……………………………………………………………………………………………….. 43

• UCRAINA ………………………………………………………………………………………………. 44

• UNGHERIA ……………………………………………………………………………………………. 46

AMERICHE • ARGENTINA …………………………………………………………………………………………… Pag. 49

• BOLIVIA …………………………………………………………………………………………………. 53

• BRASILE …………………………………………………………………………………………………. 57

• CANADA ………………………………………………………………………………………………… 61

• CILE ……………………………………………………………………………………………………….. 63

• COLOMBIA …………………………………………………………………………………………….. 68

• PANAMA ………………………………………………………………………………………………... 72

• PERU’ ……………………………………………………………………………………………………… 73

• STATI UNITI D’AMERICA ………………………………………………………………………….. 80

• VENEZUELA …………………………………………………………………………………………….. 85

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 3

ASIA • AZERBAIJAN ………………………………………………………………………………………….. Pag. 89

• CINA ……………………………………………………………………………………………………… 91

• COREA DEL SUD ……………………………………………………………………………………. 93

• EMIRATI ARABI UNITI ……………………………………………………………………………. 97

• GIAPPONE …………………………………………………………………………………………….. 101

• GIORDANIA …………………………………………………………………………………………… 105

• HONG KONG …………………………………………………………………………………………. 107

• INDIA …………………………………………………………………………………………………….. 109

• INDONESIA …………………………………………………………………………………………….. 111

• LIBANO …………………………………………………………………………………………………… 120

• MALAYSIA ………………………………………………………………………………………………. 122

• OMAN ……………………………………………………………………………………………………. 124

• SINGAPORE ……………………………………………………………………………………………. 128

• TAILANDIA ……………………………………………………………………………………………… 134

• TAIWAN …………………………………………………………………………………………………. 138

• VIETNAM ………………………………………………………………………………………………… 140

AFRICA • ALGERIA ………………………………………………………………………………………………….. Pag. 143

• EGITTO ……………………………………………………………………………………………………. 145

• MAROCCO ………………………………………………………………………………………………. 147

• MOZAMBICO …………………………………………………………………………………………… 149

• SUD AFRICA …………………………………………………………………………………………….. 151

• TUNISIA …………………………………………………………………………………………………… 152

OCEANIA • AUSTRALIA ………………………………………………………………………………………………. Pag. 155

Paesi in cui è vietata l’importazione di alcolici e superalcolici

• ARABIA SAUDITA

• CISGIORDANIA

• IRAN

• IRAQ

• KUWAIT

• LIBIA

• QUATAR

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 4

EUROPA

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 5

ALBANIA FATTURA EXPORT Fattura commerciale

Deve contenere gli elementi sotto indicati: - destinatario - data di emissione e numero progressivo - data dell’ordine - descrizione della merce e voce doganale - valore della merce - numero dei colli, peso lordo - peso netto o numero di pezzi - porto di destinazione - ammontare spese di trasporto - ammontare spese di assicurazione - condizioni di pagamento

DICHIARAZIONE DOGANALE Si

DOCUMENTI DI TRASPORTO - trasporto ferroviario: lettera di vettura - trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Loading) - trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea (Air way Bill) - trasporto stradale: Carnet TIR, CMR

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Si

CERTIFICATI DI ANALISI - certificato sanitario per prodotti zootecnici, alimentari, farmaceutici - certificato fitosanitario per prodotti chimici ed agricoli

ETICHETTATURA DEL SUPER - ALCOOLICO

In lingua Albanese.

IMBALLAGGI

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Si

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE

BIOTERRORISM ACT

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IVA 20%

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 6

IMPORTATORE NEL PAESE Dazio doganale: assenti 22071000 22072000 2208 (per l'accisa Vi suggeriamo di consultare la tabella indicata di seguito) Bollo fiscale: €32/1000 bolli

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Per le procedure doganali è necessaria una P. IVA albanese Le bottiglie degli alcoolici devono avere il bollo fiscale prima di entrare nel territorio albanese. Pertanto, è necessario acquistare i bolli fiscali, compilando l'apposito formulario presso la Direzione Generale delle Imposte, e pagare l'accisa, compilando l'apposito formulario presso l'Ufficio Regionale delle Imposte dove l'azienda è/o si registrerà, prima di esportare in Albania. Certificato di origine EUR. 1

22 03 da produttori locali o stranieri in quantità fino al 70 000 ettolitri/anno - da produttori locali o stranieri in quantità da 70 001 fino al 200 000 ettolitri/anno - da produttori locali o stranieri in quantità da 200 001 fino al 300 000 ettolitri/anno - da produttori locali o stranieri in quantità piu' di 300 000 ettolitri/anno

1000 lekë/HL (circa 7,12 €/hl) per la birra con forza alcolica fino al 6 per cento e 1200 lekë/HL (circa 8,54 €/hl) per la birra con forza alcolica piu' di 6 per cento 1200 lekë/HL(circa 8,54 €/hl) per la birra con forza alcolica fino al 6 per cento e 1440 lekë/HL(circa 10,25 €/hl) per la birra con forza alcolica piu' di 6 per cento 1500 lekë/HL(circa 10,67 €/hl) per la birra con forza alcolica fino al 6 per cento e 1800 lekë/HL (circa 12,81 €/hl) per la birra con forza alcolica piu' di 6 per cento 3000 lekë/HL(circa 21,35 €/hl) per

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 7

la birra con forza alcolica fino al 6 per cento e 3600 lekë/HL (circa 25,62€/hl) per la birra con forza alcolica piu' di 6 per cento

22 04 21 22 04 29 22 04 30 22 04 30 10 22 04 30 96 22 04 30 98 22 05 10 10 22 05 90 10 22 06 00 10 22 06 00 51 22 06 00 59 22 06 00 81 22 06 00 89

- da produttori locali o stranieri meno o pari a < = 10 000 ettolitri/anno - da produttori locali o stranieri in quantità piu' di 10.000 ettolitri/anno

3000 lek/ettolitro (circa 21,35€/hl) per i vini con forza alcolica fino al 12,5 % 4000 lek/ettolitro (circa 28,46€/hl) per i vini con forza alcolica piu' di 12,5 % 10000 lek/ettolitro (circa 71,15€/hl) per i vini con forza alcolica fino al 12,5 % 12000 lek/ettolitro (circa 85,38€/hl) per i vini con forza alcolica più di 12,5 %

22 04 10 22 04 21 06 22 04 21 07 22 04 21 08 22 04 21 09 22 05 10 10 22 05 90 10 22 06 00 31 22 06 00 39

2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl)

22 04 21 85 22 04 21 86 22 04 21 87 22 04 21 88 22 04 21 89 22 04 21 90 22 04 21 91 22 04 21 93 22 04 21 94 22 04 21 95 22 04 21 96 22 04 21 97 22 04 21 98 22 04 29 85 22 04 29 86 22 04 29 87

2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl)

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 8

22 04 29 88 22 04 29 89 22 04 29 90 22 04 29 91 22 04 29 93 22 04 29 94 22 04 29 95 22 04 29 96 22 04 29 97 22 04 29 98 22 05 10 10 22 05 10 90 22 05 90 10 22 05 90 90 22 06 00 10 22 06 00 31 22 06 00 39 22 06 00 51 22 06 00 59 22 06 00 81 22 06 00 89

22 04 21 92 22 04 21 93 22 04 21 94 22 04 21 95 22 04 21 96 22 04 21 97 22 04 21 98 22 04 29 92 22 04 29 93 22 04 29 94 22 04 29 95 22 04 29 96 22 04 29 97 22 04 29 98 22 05 10 90 22 05 90 90 22 06 00 10 22 06 00 31 22 06 00 39 22 06 00 51 22 06 00 59 22 06 00 81 22 06 00 89 22 08 20 12

- da produttori locali o stranieri meno o pari a < = 20 000 ettolitri/anno - da produttori locali o stranieri in quantità piu' di 20 000 ettolitri/anno

50 000 lek/ettolitro alcol anidro (circa 355,77€/hl) 65 000 lek/ettolitro alcol anidro (circa 462,50€/hl)

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 9

22 08 20 14 22 08 20 26 22 08 20 27 22 08 20 29 22 08 20 40 22 08 20 62 22 08 20 64 22 08 20 86 22 08 20 87 22 08 20 89 22 08 30 11 22 08 30 19 22 08 30 30 22 08 30 41 22 08 30 49 22 08 30 61 22 08 30 69 22 08 30 71 22 08 30 79 22 08 30 82 22 08 30 88 22 08 40 11 22 08 40 31 22 08 40 39 22 08 40 51 22 08 40 91 22 08 40 99 22 08 50 11 22 08 50 19 22 08 50 91 22 08 50 99 22 08 60 11 22 08 60 19 22 08 60 91 22 08 60 99 22 08 70 10 22 08 70 90 22 08 90 11 22 08 90 19 22 08 90 33 22 08 90 38 22 08 90 41 22 08 90 45 22 08 90 48 22 08 90 52

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 10

22 08 90 54 22 08 90 56 22 08 90 69 22 08 90 71 22 08 90 75 22 08 90 77 22 08 90 78

22 07 10 00 22 08 90 91 22 08 90 99

Alcole etilico non denaturato con titolo alocolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol

45 000 lek/ettolitro alcol anidro (circa 320,19€/hl)

22 07 20 00 Alcole etilico denaturato 0 (zero)

22 08 20 29 Grappe 20 000 lek/ettolitro alcol anidro (circa 142,31€/hl)

Capitoli 17 fino al 22 della Nomenclatura

Tutti i prodotti che hanno una scala alcolometrica effettivamente piu' dell' 1,2 per cento del volume, indipendentemente dal sistema di classificazione NC, ai sensi dell'articolo 64 della legge.

45 000 lek/ettolitro alcol anidro (circa 320,19€/hl)

[email protected]

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BELGIO FATTURA EXPORT Si

DICHIARAZIONE DOGANALE V. documento di trasporto

DOCUMENTI DI TRASPORTO Documento DAA elettronico (sistema EMC – Excise Movement and Control System per merce sottoposta ad accise)

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE No

CERTIFICATI DI ANALISI No

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO V. normativa UE*

IMBALLAGGI V. normativa UE*

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Si, ambito regolamento accise

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

Documento di transito comunitario T1 **

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT Non di applicazione

NOTIFICA PREVENTIVA No

REGISTRAZIONE ETICHETTE No

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Alcole etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande

alcoliche (NC 2204, 2205, 2206 con titolo

alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.)

Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa

comunitaria (=dazio comune all’UEBL+ dazio speciale proprio allo Stato belga). Per le grappe e distillati, le accise ammontano a :

1.895,8558 Euro/hl d’alcole puro alla temperatura di 20°C. Da rilevare che anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa. Attualmente la tassa va pagata nel paese di destinazione, in questo caso in Belgio (all'atto di sdoganamento).

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 12

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

nessuno

*Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su (http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging **http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazione/documento+di+trasporto

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 13

BOSNIA ERZEGOVINA FATTURA EXPORT La fattura commerciale deve contenere le

seguenti informazioni: - Data di emissione e numero progressivo - Nominativo ed indirizzo dell’acquirente e del

fornitore, - Data dell’ordine, - Descrizione della merce e voce doganale, - Prezzo unitario e valore/prezzo complessivo

della merce (specificare se cif, fob, ecc.), - Peso lordo e numero dei colli, - Peso netto (numero di pezzi e peso

kg/pezzo), - Modalità di trasporto.

DICHIARAZIONE DOGANALE

RICHIESTA

DOCUMENTI DI TRASPORTO

SI, CMR

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE

OBBLIGATORIO - Il certificato di origine viene rilasciato

ovvero autenticato dall’ente competente del Paese da cui viene realizzata l’importazione;

- Il certificato di origine deve contenere tutti i dati necessari per l’identificazione della merce a cui si riferisce ed in particolare devono essere indicati i seguenti elementi: il numero di pacchi, la loro tipologia, le diciture e i numeri apportati sui pacchi, la tipologia di merce, la quantità (peso lordo e netto, numero, volume, ecc.), la denominazione e la sede del fornitore;

- Ai fini doganali l’origine della merce viene comprovata tramite l’ EUR1.

CERITIFICATI DI ANALISI

RICHIESTO

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO

SI Bollo di Accise rilasciato dal Ministero delle Finanze della BiH, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento

IMBALLAGGI

-

DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Dichiarazione doganale di importazione (viene

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 14

compilata alla dogana) Documenti di importazione dello spedizioniere (si ottengono in Bosnia Erzegovina durante la procedura di sdoganamento da parte dello spedizioniere)

CONTINGENTE DOGANALE

-

BIOTERORRISM ACT

-

NOTIFICA PREVENTIVA -

REGISTRAZIONE ETICHETTE

OBBLIGATORIA L’etichetta con la traduzione in lingua locale. L’etichetta deve riportare: la denominazione del prodotto, la % di alcool, il peso netto, il numero di serie della produzione, l’anno di imbottigliamento e/o produzione, la scadenza, la denominazione del produttore, il paese d’origine, il paese di produzione,la denominazione e l’indirizzo completo dell’ importatore

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

-IL DAZIO E’ 0%; -L’ACCISA E’ PARI A 15 KM/litro dI alcol assoluto OPPURE PER GLI ALCOLICI A BASE DI FRUTTA 8 KM/litro di alcol assoluto; -L’IVA E’ DEL 17%. Nota: 1KM=0,51€

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE ESPORTATORE

NON ESPLICITAMENTE RICHIESTI

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 15

BULGARIA

FATTURA EXPORT Fattura pro-forma

DICHIARAZIONE DOGANALE NO

DOCUMENTI DI TRASPORTO NO

PACKING LIST NO

CERTIFICATO DI ORIGINE SI

CERTIFICATI DI ANALISI SI - Certificato di analisi del prodotto e Certificato di controllo sanitario

ETICHETTATURA DELLA BIRRA Indicazioni obbligatorie in bulgaro: 1. Denominazione commerciale della bevanda; 2. Volume nominale; 3. Segno "e" - la quantità della bevanda corrisponde esattamente a quanto indicato sull’etichetta; 4. Contenuto alcolico effettivo della bevanda; 5. Numero e/o la data del lotto di produzione, davanti ad essi si mette il segno "L"; 6. Numero della specifica tecnica della bevanda; 7. Nome (azienda) e sede del produttore;

IMBALLAGGI Conformi alla normativa U.E.

DOCUMENTI IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE Non previsto

BIOTERRORISM ACT Non previsto

NOTIFICA PREVENTIVA SI – 2 settimane prima dell’arrivo alla Dogana

REGISTRAZIONE ETICHETTE Non obbligatoria

ACCISE SI – Per l’alcool etilico (tra cui le grappe, cod. Taric 2207 2208) – 1100 Leva (561 euro) per ettolitro di alcool puro. Per i prodotti intermedi – 90 Leva (46 euro) per ogni ettolitro.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

PAD – Documento per le accise L’azienda che invia i prodotti alcolici deve avere un contratto firmato con un deposito fiscale in Bulgaria, deve pagare le tasse e le accise e informare la Dogana del Paese di origine che intende inviare i prodotti alcolici in Bulgaria. L’Agenzia delle Dogane bulgara deve essere avvertita della spedizione dei vini almeno due settimane prima del loro arrivo.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 16

CROAZIA FATTURA EXPORT Richiesta la fattura commerciale

DICHIARAZIONE DOGANALE Dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione Europea; considerato che è entrata nell’area doganale unica dell’UE non è necessario procedere allo sdoganamento ai fini dell’immissione del vino sul mercato croato, qualora si tratti di merce prodotta (o acquistata) in un altro Paese dell’UE

DOCUMENTI DI TRASPORTO

CMR – Lettera di vettura internazionale In data 1° marzo 2013 il Ministero delle Finanze croato ha iniziato con l’applicazione/utilizzo del sistema EMCS ( Excise

Movement Control System), volto a semplificare la procedura di sdoganamento della merce sottoposta ad accisa. Il documento cartaceo AAD è stato sostituito con il format elettronico e-AD (Electronic Accompanying Document) che viene inviato dallo spedizioniere al destinatario/acquirente via sistema EMCS.

ETICHETTATURA DI SUPERALCOLICI

La materia è disciplinata dal Regolamento sui superalcolici (G.U. della Croazia n. 61/09; integrazioni e modifiche G.G. U.U. nn. 141/09, 86/11, 104/11 e 118/12). La legislazione croata in merito è conforme alla seguente normativa Comunitaria:

− Regolamento (CE) N. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo

alla definizione, alla designazione, alla presentazione,

all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni

geografiche delle bevande spiritose e che abroga il

regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

− Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle

legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e

la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa

pubblicità ed altre Direttive europee.

DAZI E/O ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL’IMPORTATORE NEL PAESE

Premesso che l’entrata nell’UE ha abolito i dazi doganali, rimane, comunque, l’obbligo del versamento dell’accisa e dell’IVA. Accise - Nella nuova Legge sulle accise, entrata in vigore il giorno dell’adesione della Croazia all’UE, sono state recepite tutte le disposizioni legislative dell’UE sulle accise; le

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 17

disposizioni della Legge in merito agli importi minimi obbligatori delle accise sono conformi a quelle prescritte dalle Direttive Europee ed in particolare:

− Direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 relativa

all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e

sulle bevande alcoliche

− Direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, relativa al

ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle

bevande alcoliche

In base alla normativa vigente l’ammontare delle accise è il seguente:

− Prodotti intermedi con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 15% vol.:

800 Kune (ca. 107€) per ettolitro di prodotto finito

− Prodotti intermedi con titolo alocolometrico volumico inferiore al 15% vol.

500 Kune (ca. 67€) per ettolitro di prodotto finito

− Superalcolici (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di cui al codice Taric 2208):

− 5.300 kune (ca. 707 €) per ettolitro di alcool puro IVA – l’aliquota ordinaria in Croazia è del 25%.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Prima di iniziare con l’acquisto o l’importazione di bevande alcoliche é necessario rivolgersi all’Ufficio doganale (sotto il Ministero delle Finanze) territorialmente competente per registrarsi come destinatario autorizzato e per ordinare le etichette/bolli di accisa, con le quali vengono contrassegnati i prodotti alcolici indicati sotto il codice della nomenclatura combinata 2208, qualora il contenuto complessivo di etanolo in tali prodotti sia pari o superiore al 15 % del volume dell’imballaggio destinati al consumatore. I particolari sono contenuti nella Legge sulle accise (G.U. n 22/2013, correzioni G.U. 32/2013, integrazioni e modifiche G.U. 81/2013).

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 18

DANIMARCA FATTURA EXPORT Contenuti :

Dati anagrafici sia del venditore che del compratore Data di emissione Numero fattura Tipo e numer di kolli Tipologia di prodotto Quantita´ Prezzo del prodotto Condizioni di consegna Condizioni di pagamento

DICHIARAZIONE DOGANALE VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO”

DOCUMENTI DI TRASPORTO Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.

PACKING LIST Nessun vincolo di compilazione

CERTIFICATO DI ORIGINE NO

CERTIFICATI DI ANALISI NO

IMBALLAGGI Vedi Normativa UE

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

NO

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

NO

CONTINGENTE DOGANALE NO

BIOTERRORISM ACT NO

NOTIFICA PREVENTIVA NO

REGISTRAZIONE ETICHETTE NO

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 19

La tassazione delle bevande alcoliche

In Danimarca le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, punktafgift (accisa sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della loro gradazione alcolica: Modello di applicazione della accisa sulle bevande alcoliche in Danimarca 2014

Liquori e distillati DKK/Litro alcool €/Litro alcool

> 22 % DKK 150,00 € 20,13

Fonte: Skat (www.skat.dk) E’ da tenere presente anche la sovrattassa addizionale per: - vini spumanti con sovrappressione misurata in co2, superiore a 3 BAR 3,06 DKK (€ 0,41) per litro. Per quanto concerne l’imballaggio esiste una specifica accisa pari a 1,60 DKK (€ 0,20) per bottiglia in vetro.

DKK = 0,1342 Euro al 03/03/2014 (tasso di cambio fisso)

In Danimarca l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25% [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 20

FRANCIA FATTURA EXPORT Si

DICHIARAZIONE DOGANALE V. documento di trasporto

DOCUMENTI DI TRASPORTO DAE – DAA – DSA Regolamento CEE n° 684/2009 della Commissione del 24

luglio 2009

Regolamento CEE della Commissione n° 3649/92 del 11

settembre 1992

code général des impôts (CGI) articoli 302 B e successivi

PACKING LIST Si

CERTIFICATO DI ORIGINE No

CERTIFICATI DI ANALISI No

ETICHETTATURA DEL VINO / SUPERALCOLICI

Regolamento (CE) n°1234/2007 del 22 ottobre 2007 « regolamento unico OCM »

Regolamento (CE) n° 607/2009 del 14 luglio 2009 sulle

DOC sulle denominazioni di origine, le indicazioni

geografiche protette, le menzioni tradizionali,

l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti

del settore vitivinicolo

Decreto n°2012-655 del 4 maggio 2012 riguardante

l’etichettatura dei vini e la tracciabilita dei prodotti vitivinicoli

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-

pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-vins

Sono obbligatorie le seguenti menzioni : - denominazione di vendita - volume netto - titolo alcolometrico volumico effettivo - data limite d’utilizzo ottimale - nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore o

dell’imbottigliatore - il lotto di produzione - gli allergeni - il tenore di zucchero

Ricordiamo che secondo l’ordinanza del 02/10/2006, il logo della donna incinta è obbligatorio su tutte le etichette di bevande alcoliche (+1,2% Vol.) vendute in Francia. Il testo

completo della legislazione è consultabile sul seguente link :

http://www.legifrance.gouv.fr/

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 21

IMBALLAGGI

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE No

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992

Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008

La tabella riepilogativa dei diritti d’accisa per le bevande

alcoliche applicabili a partire dal 01 Gennaio 2014 è

disponibile sul seguente link : http://douane.gouv.fr/data/file/7992.pdf Inoltre, esiste in particolare in Francia, una tassa speciale chiamata “Cotisation sécurité sociale” per tutte le bevande alcoliche.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

NOTA BENE

Ministère de l'économie et des finances : (Regolamentazione) DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C [email protected]

Aministrazioni incaricate della sorveglianza del mercato / Ministère de l'économie et des finances : DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C [email protected]

DGDDI (Dogane) – Bureau F3 – [email protected] http://douane.gouv.fr/page.asp?id=288#4

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 22

MACEDONIA FATTURA EXPORT Si

DICHIARAZIONE DOGANALE No

DOCUMENTI DI TRASPORTO Si

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Si, EUR 1

CERTIFICATI DI ANALISI Si

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Si, bollo di accise rilasciato dalla Amministrazione Doganale della Repubblica di Macedonia, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento.

IMBALLAGGI Si

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE No

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Si

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA No

REGISTRAZIONE ETICHETTE Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata o sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, % di alcool, peso netto, numero di serie di produzione, anno di imbottigliamento e/o produzione, scadenza, denominazione del produttore, paese d’origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo di importatore.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE

NEL PAESE

Dazio e’ 0%. L’accisa è pari al 340 MKD per 100% alcol/litro. (1€= 61,35 MKD) L’IVA è del 18%.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI

SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Certificato sanitario (tradotto in macedone) Specifica del produttore (tradotta in macedone) Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 23

MONTENEGRO FATTURA EXPORT Richiesta

DICHIARAZIONE DOGANALE Non obbligatoria DOCUMENTI DI TRASPORTO Richiesti PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Richiesto EUR 1 CERTIFICATI DI ANALISI Richiesti ETICHETTATURA DEL SUPER ALCOOLICO Richiesta etichettatura in lingua locale.

Bollo di accise rilasciato dal Ministero delle Finanze del Montenegro, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento

IMBALLAGGI Richiesti DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e

timbrata per autorizzazione dalla Dogana montenegrina (documento JCI)

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

Richiesti

CONTINGENTE DOGANALE Non richiesto BIOTERRORISM ACT No NOTIFICA PREVENTIVA No REGISTRAZIONE ETICHETTE Obbligatorie etichette in lingua locale, o

sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva in montenegrino. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto e del produttore,anno di produzione, scadenza, peso netto, paese d’origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo dell’importatore,% di alcool

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Se la merce proviene dall’UE il dazio e’ dello 0%, mentre il dazio ordinario e’ del 25% L’IVA e’ del 19%.

Accise: 100 € per hl di contenuto medio di alcool; 650 € per hl di puro alcool

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Certificato sulla provenienza geografica (tradotta in montenegrino)

Certificato sanitario (tradotto in montenegrino). Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualita’ delle competenti Autorita’ locali

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 24

PAESI BASSI FATTURA EXPORT Si

DICHIARAZIONE DOGANALE V. documento di trasporto

DOCUMENTI DI TRASPORTO Documento DAA elettronico (sistema EMC – Excise Movement and Control System per merce sottoposta ad accise)

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE No

CERTIFICATI DI ANALISI No

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO V. normativa UE*

IMBALLAGGI V. normativa UE*

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Si, ambito regolamento accise

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Documento di transito comunitario T1*

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA No

REGISTRAZIONE ETICHETTE No

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Alcole etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche

(NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico

effettivo superiore al 22% vol.)

Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa

comunitaria (=dazio comune all’UEBL+ dazio speciale proprio allo Stato belga). Per le grappe e distillati, le accise ammontano a :

16,86 € Euro/hl/ % volume di alcole puro Da rilevare che anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa. Attualmente la tassa va pagata nel paese di destinazione, in questo caso in Belgio (all'atto di sdoganamento).

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

no

*Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su (http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging ** http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazione/documento+di+trasporto

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 25

POLONIA FATTURA EXPORT Si, sempre obbligatoria

DICHIARAZIONE DOGANALE Documento di trasporto

DOCUMENTI DI TRASPORTO � DAA – Documento Amministrativo di Accompagnamento, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise,

� DAS – Documento di Accompagnamento Semplificato, per i prodotti già assoggettati ad accise ovvero ad accisa assolta.

PACKING LIST No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

CERTIFICATO DI ORIGINE No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

CERTIFICATI DI ANALISI No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE, li può chiedere l’importatore.

ETICHETTATURA DEI SUPERALCOLICI Normativa UE. Va comunque incollato nel retro bottiglia un adesivo in lingua polacca dove devono essere riportate almeno queste informazioni: � Denominazione, Paese di provenienza e dati

identificativi del soggetto che introduce il superalcolico nel mercato.

IMBALLAGGI Normativa UE.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Si, nell’ambito delle normative sull’accisa.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE.

CONTINGENTE DOGANALE No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

BIOTERRORISM ACT No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.

NOTIFICA PREVENTIVA No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE.

REGISTRAZIONE ETICHETTE No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

L’ ACCISA sui superalcolici dal 2014 è di 5.704,00 PLN per 1 ettolitro di etanolo al 100% vol. contenuti nel prodotto finito. Su tutte le tipologie di superalcolici grava l’imposta sul valore aggiun to del 23%. Un importatore di superalcolici (ditta di diritto polacco) deve possedere una apposita licenza per la commercializzazione dei super alcolici all’ingrosso. Secondo le leggi vigenti attualmente in Polonia è necessario apporre le fascette dell’accisa (cosiddette banderuole) sulle bottiglie di superalcolici (o prodotte nel Paese) e destinate alla commercializzazione in Polonia. L’importatore polacco fornisce le fascette dell’accisa al produttore che dovrà incollarle sulle bottiglie.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 26

[email protected]

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Nessuno - Come per tutti i Paesi dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 27

REGNO UNITO

FATTURA EXPORT CMR – Lettera di vettura internazionale - Fattura

DICHIARAZIONE DOGANALE La commercializzazione di vino e prodotti alcolici nel Regno Unito non richiede particolari procedure dal punto di vista doganale, in quanto paese membro dell’U.E. da considerarsi quindi, mercato domestico. Il paese applica ai prodotti alcolici un’accisa (valori accise aggiornati al 2013: http://www.wsta.co.uk/images/stats/excisedutyrates.pdf) che deve essere pagata al momento dell’ingresso del prodotto nel territorio britannico. Le procedure per il pagamento di tale tassa sono le seguenti:

A- Vendita ad importatori

Gli importatori hanno normalmente un numero identificativo di accisa e quindi procederanno direttametne al pagamento della stessa.

B- Vendita a privati e/o entità senza codice accisa

In tale caso si dovrà provvedere al pagamento della tassa. Normalmente vi sono degli spedizionieri che svolgono tale servizio e l’ufficio ICE può provvedere a fornire un elenco utile:

SPEDIZIONIERI / FREIGHT FORWARDERS

1 GeoLogistics Ltd.

Royal Court, 81 Tweedy Road Bromley, Kent BR1 1TW - United Kingdom Tel: (44)(0) 20 8460 5050, Produce Div:(44)(0) 20 8461 8755 Fax: Main:(44)(0) 20 8461 8884, Bromley Branch:(44)(0) 20 8461 8881 Website: http://www.geo-logistics.com E-mail: [email protected]

Referente in Italia

Gelogistics s.r.l. Interporto, km. 20,500 Tangenziale Sud

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 28

10040 Rivalta di Torino – (TO) - Italy Tel: (39) 011 397 5633 Fax: (39) 011 397 5646 E-mail: [email protected] 2 Schenker Ltd. Unitair Centre Great South West Road Feltham Middlesex TW14 8NT – United Kingdom Tel: (44) (0) 20 8890 8899 Fax: (44) (0) 208890 6300 - Fax Ext. 751 0141 (Export) – Fax Ext. 890 8161 (Import) Website: http://www.schenker.com

Referente in Italia

Schenker Italiana S.p.A. Via Fratelli Bandiera n.31 20068 Peschiera Borromeo (MI) – Italy Tel: (39) 02 516661 Fax: (39) 02 5166 6500 Fax Ext. 6795 (Land) - Ext. 505 (Airfreight Export) - Ext. 510 (Airfreight Import) Website: http://www.schenkerit.com E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] 3 Dornack Intl Ltd.

609 London Rd Grays RM20 3BJ – United Kingdom Tel: (44) (0) 17 0868 6960; Direct: (44) (0) 17 0868 6963 Fax: (44) (0) 17 0868 6980 Website: http://www.dornack.com E-mail: [email protected] Referente in Italia

Bracchi S.p.A. Via Venezia, 443 Frazione Badalasco 24045 FARA GERA D’ADDA – BG Tel: (39) 0363 390 225 or Ext. 226 Fax: (39) 0363 390 400

4 Anglo Overseas Ltd.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 29

609 London Road West Thurrock, Grays, Essex RM20 3BJ - United Kingdom Tel: (44) (17) 0868 6868 Fax: (44) (17) 0868 6800 Website: http://www.anglooverseas.com E-mail: (E-mail via the above-mentioned website) Referente in Italia

Eurotir s.r.l. 38, v. Casaloldo 46042 Castel Goffredo (MN) - Italy Tel: (39) 0376 780 551 Fax: (39) 0376 770 928 or (39) 0376 780 705 Website: http://www.eurotir.org E-mail: [email protected]

Il costo del trasporto, sdoganamento e delle imposte sui vini ed altre bevande alcoliche è a carico del mittente. Pagamento delle accise Gli spedizionieri sopra menzionati sono spedizionieri accreditati presso il Custom & Excise ed autorizzati al disbrigo delle pratiche fiscali e doganali (Registered Excise Dealer and Shipper) in possesso del numero di registrazione per il pagamento delle accise e come tali potranno occuparsi per vostro conto di tutte le operazioni doganali necessarie. L’immissione dei vini e bevande alcoliche può avvenire solo su prova dell’avvenuto pagamento delle relative imposte. L’omissione del pagamento di dette tasse sui campioni è considerato reato.

Per qualsiasi informazione contattare: www.wsta.co.uk

DOCUMENTI DI TRASPORTO Il trasporto di prodotti alcolici è accompagnato sempre dal documento di vettura specifico per questo tipo di prodotti (oli minerali, vino, birra, alcolici, prodotti di tabacco, ecc.).

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Come per tutti i Paese dell’U.E. è in vigore il Reg.CE 1234/2007 del 22/10/2007

ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Nel link riporta una ricerca di mercato svolta dal WSTA per quanto riguarda il prodotto vino e super alcolici.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 30

http://www.wsta.co.uk/images/mr/2013WSTAMarketOverview.pdf - Il link introduce il budget 2013 di vino e super alcolici http://www.wsta.co.uk/images/budget/WSTABudgetsubmission13.pdf

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 31

ROMANIA FATTURA Fattura o documento commerciale di

accompagnamento, che devono contenere:

• tutte le informazioni necessari per la completa identificazione della merce;

• indicazione della partita IVA sia dell’acquirente che del fornitore (la verifica della validita’ della partita IVA comunicata dal beneficiario puo’ essere verificata al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?l

ocale=it

DICHIARAZIONE DOGANALE e-AD (documento di accompagnamento elettronico) o DAS (documento di accompagnamento semplificato, nel caso dei prodotti ad accisa assolta)

DOCUMENTI DI TRASPORTO LETTERA DI VETTURA

PACKING LIST Si (distinta colli)

CERTIFICATO DI ORIGINE Non previsto per i prodotti originari dall’UE

CERTIFICATI DI ANALISI Ove richiesto dall’acquirente

ETICHETTATURA Conforme alla normativa dell’UE recepita dalla Decisione del Governo n.106/2002 con le ulteriori modifiche ed integrazioni. Le etichette devono essere redatte anche in lingua romena ed includere obbligatoriamente i seguenti elementi:

• denominazione del prodotto

• lista degli ingredienti (additivi, coloranti,ecc)

• volume nominale

• titolo alcolometrico volumico espresso in % (alla

temperatura di 20° C); il valore si scrive in numeri con massimo una cifra decimale seguita dal simbolo “%vol” e puo’ essere preceduta dalla parola “alcol” o dall’abbreviazione “alc”;

• indicazione che permetta l’identificazione del lotto

• la ragione sociale e la sede del produttore, dell’imballatore o del distributore registrato nell’UE; nel caso dei prodotti importati da Paesi terzi si devono riportare la ragione sociale e la sede dell’importatore e del distributore registrato in Romania

Su alcuni prodotti: bevande fermentate (escluse le birre

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 32

ed i vini), prodotti intermedi ed alcool etilico si applicano delle fascette fiscali

IMBALLAGGI Conforme alla normativa dell’UE

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE No

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Non prevista; solo i documenti nell’ambito del regime di accisa

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

No

CONTINGENTE DOGANALE Non previsto

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA No

REGISTRAZIONE ETICHETTE Non prevista

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

In quanto si tratta di prodotti sottoposti ad accisa, l’acquirente romeno (persona giuridica regolarmente registrata) e’ tenuto, oltre ad ottenere l’autorizzazione di destinatario registrato (codice d’accisa) rilasciata dalle autorità fiscali (Direzioni distrettuali per le Accise e le Operazioni Doganali) a pagare le seguenti accise:

- bevande fermentate (eccetto birra e vini) tranquille 10 euro/ettolitro e spumanti 45 euro/ettolitro;

- bevande fermentate (eccetto birra e vini) per le quali il peso di alcol proveniente dalla fermentazione esclusiva della frutta, succhi di frutta e succhi concentrati di frutta non supera il 50% - 25 euro/ettolitro

- prodotti intermedi 165 euro/ettolitro

- alcole etilico 1000 euro/ettolitro di alcol puro (dal 1 settembre 2013). Un ettolitro di alcol puro rappresenta 100 litri di alcol etilico raffinato, con concentrazione del 100% alcol in

volume, alla temperatura di 20° C, contenuto in una quantità di prodotto alcolico

IVA: 24% La verifica della validità del codice d’accisa (destinatario registrato) può essere effettuata nel sistema SEED

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 33

RUSSIA FATTURA EXPORT Bolletta doganale o DAU

Fattura commerciale, tradotta in lingua russa, indicante la tariffa doganale ed eventualmente la resa Cip (Cost Insurance Policy). Deve indicare, come minimo, la nomenclatura del prodotto, l’indirizzo del destinatario e il numero del porto di ingresso doganale, forma di pagamento. Può essere richiesta anche la documentazione commerciale (contratto, ordine). In particolare la resa Cip, seppure non obbligatoria, è consigliata per evitare valutazioni aggiuntive e discrezionali della dogana russa;

DICHIARAZIONE DOGANALE NECESSARIA

DOCUMENTI DI TRASPORTO CMR, Bill of lading, Air bill of lading

PACKING LIST qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice copia e bilingue

CERTIFICATO DI ORIGINE Certificato di origine della merce (consigliata anche la traduzione in russo)

CERTIFICATI DI ANALISI Certificato sanitario dell'unione doganale Euroasiatica

ETICHETTATURA L’etichetta deve essere in lingua russa e deve essere conforme alla normativa GOST R 51074:2003. Le indicazioni minime da fornire: - Nome del prodotto e categoria - Paese d’origine - Nome e indirizzo del produttore (la denominazione del produttore può essere scritta anche in caratteri latini) - Nome dell’imbottigliatore - Data dell’imbottigliamento - Volume - Marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente) - Contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume - elenco ingredienti - Eventuale contenuto di zucchero

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 34

- Condizioni di conservazione in magazzino, - data di scadenza - eventuale presenza di OGM - Altre eventuali informazioni richieste specificamente dalla legislazione russa e dagli standard governativi* *Avvertenza per i consumatori ll 1 febbraio 2007 e’ entrato in vigore il decreto del Governo russo n. 770 del 15 dicembre 2006, che prevede l’obbligo di apporre in etichetta – per le bevande alcoliche – un’avvertenza per i consumatori relativa ai danni causati da un eccessivo consumo di alcol.

IMBALLAGGI Gli imballaggi in legno (casse di legno, gabbie, pallets) destinati alla Russia devono essere trattati e marchiati secondo la normativa NIMP n°15; questo comporta che l’imballo debba essere esposto alla fumigazione di Bromuro di Metile.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Originale del contratto tra il produttore italiano e l’importatore russo con le specifiche generali per l’intero importo del contratto, specifiche della fornitura ed eventuali allegati al contratto per estensioni, modifiche, ecc. Fattura pro-forma; Documenti che confermano il pagamento dell’anticipo nel caso sia previsto il pagamento anticipato. Documenti che attesta l’importo delle spese di trasporto e di assicurazione.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 35

BIOTERRORISM ACT

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Tutte le grappe devono pagare il 18% di IVA, oltre ai dazi 1.83 euro / litro e le accise.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese Certificato di conformità: i prodotti suscettibili di arrecare danno alla salute della popolazione o dell’ambiente devono essere accompagnati dal certificato di conformità alle norme russe (certificazione Goststandard o GOST-R). Allegare tale certificato può essere a carico dell’esportatore o dell’importatore, a seconda degli accordi tra le parti. Il certificato viene rilasciato da un organo di certificazione autorizzato dalle autorità russe dietro presentazione di apposita istanza corredata dal catalogo dei prodotti, campioni per le prove, codice doganale e altra documentazione tecnica richiesta. Tra i documenti richiesti per l’ingresso della merce anche quelli che attestano lo stato giuridico dell’importatore (registrazione presso le Autorità statali con indicazione del codice relativo alla attività svolta)

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 36

SERBIA FATTURA EXPORT Richiesta

DICHIARAZIONE DOGANALE Richiesta

DOCUMENTI DI TRASPORTO Richiesti

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Richiesto (EUR 1)

CERTIFICATI DI ANALISI Richiesti

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Richiesto Bollo di accise rilasciato dal Ministero delle Finanze della Serbia, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento.

IMBALLAGGI Richiesti

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI

IMPORTAZIONE

Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e timbrata per autorizzazione dalla Dogana serba (documento JCI)

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

Richiesta

CONTINGENTE DOGANALE Non vi sono limiti di quantita’

BIOTERRORISM ACT Non richiesto

NOTIFICA PREVENTIVA Non richiesta

REGISTRAZIONE ETICHETTE Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata o sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, % di alcool, peso netto, numero di serie di produzione, anno di imbottigliamento e/o produzione, scadenza, denominazione del produttore, paese d’origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo di importatore.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

Il dazio e’ dello 0% se la merce proviene dall’UE per tutte le grappe che rientrano nel codice doganale 2208, eccetto il codice doganale 2208 9033 per il quale il dazio anche se proviene dall’UE e’ del 9% e si riferisce alle grappe di prugna. Il dazio ordinario e’ del 30%. L’accise – per le grappe di frutta, uva e grappe speciali e’ di 117,27 din/lit o di 297,52 din/lit per le grappe di cereali e altre (1 Euro = 113,71 dinaro serbo) L’IVA e’ del 20%.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 37

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI

SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Certificato sanitario (tradotto in serbo) Elenco ingredienti (tradotto in serbo) Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie e di qualita’ dalle competenti Autorita’ locali.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 38

SLOVENIA

FATTURA EXPORT Si.

DICHIARAZIONE DOGANALE No.

DOCUMENTI DI TRASPORTO E-AD (Electronic Accompanying Document), emesso dal sistema telematico doganale.

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Vedi normativa UE.

CERTIFICATI DI ANALISI Vedi normativa UE.

ETICHETTATURA Vedi normativa UE. Le diciture sul prodotto devono essere in lingua slovena.

IMBALLAGGI Vedi normativa UE.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE No.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

Vedi documenti di trasporto.

CONTINGENTE DOGANALE No.

BIOTERRORISM ACT No.

NOTIFICA PREVENTIVA No.

REGISTRAZIONE ETICHETTE No.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Secondo il Regolamento sloveno sulle accise (Zakon o trošarinah), l'importo dell'accisa sull'alcool etilico è di €1.200.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

No.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 39

SPAGNA FATTURA EXPORT SI

DICHIARAZIONE DOGANALE NO

DOCUMENTI DI TRASPORTO SI

PACKING LIST SI

CERTIFICATO DI ORIGINE NO

CERTIFICATI DI ANALISI NO

ETICHETTATURA DEL SUPER - ALCOOLICO SI. V. NORMATIVA UE + NORMATIVA LOCALE (normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari: Real Decreto 1334/1999 del 31 luglio e successive modifiche; piu’ quella specifica sul prodotto alcoolico specifico) FASCETTE, DA APPORRE SULLE BOTTIGLIE, RILASCIATE DAL LOCALE MINISTERO DELLE FINANZE E TRASMESSE DALL’IMPORTATORE LOCALE AL FORNITORE ITALIANO.

IMBALLAGGI V. NORMATIVA UE+ NORMATIVA LOCALE

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI

IMPORTAZIONE

SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’ ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI. CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC), SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE ACCISE. NEL CASO LE BOTTIGLIE ABBIANO GIA’ IL CONTRASSEGNO DI STATO BISOGNERA’ INDICARLO.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’ ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI. CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC), SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE ACCISE. NEL CASO LE BOTTIGLIE ABBIANO GIA’ IL CONTRASSEGNO DI STATO BISOGNERA’ INDICARLO.

CONTINGENTE DOGANALE NO

BIOTERRORISM ACT NO

NOTIFICA PREVENTIVA NO

REGISTRAZIONE ETICHETTE REGISTRO DELLE FASCETTE IN UN LIBRO DOVE SI DETTAGLIA LA NUMERAZIONE, DATA IN CUI

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 40

SONO STATE RITIRATE E DATA IN CUI SONO STATE APPOSTE SULLE BOTTIGLIE. INOLTRE, BISOGNERA’ AVERE UN LIBRO DI IMBALLAGGI CON LE FASCETTE APPOSTE IN CUI SI REGISTRANO LE ENTRATE ED USCITE.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

Accisa di € 913,28 per Ettolitro di alcool puro

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI

SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 41

SVEZIA FATTURA EXPORT Contenuti :

Dati anagrafici sia del venditore che del compratore Data di emissione Numero fattura Tipo e numero di kolli Tipologia di prodotto Quantita´ Prezzo del prodotto Condizioni di consegna Condizioni di pagamento

DICHIARAZIONE DOGANALE VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO”

DOCUMENTI DI TRASPORTO Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.

PACKING LIST Nessun vincolo di compilazione

CERTIFICATO DI ORIGINE NO

CERTIFICATI DI ANALISI NO

IMBALLAGGI Vedi Normativa UE

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

NO

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

NO

CONTINGENTE DOGANALE NO

NOTIFICA PREVENTIVA NO

REGISTRAZIONE ETICHETTE NO

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007

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La tassazione delle bevande alcoliche

In Svezia le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, alkoholskatten (tassa sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della loro gradazione alcolica: Modello di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche in Svezia

Prodotto Gradazione percentuale Accisa in valore assoluto

Liquori/distillati >1,2 SEK 506,421 x litro di alcol etilico puro

Fonte: Riksskatteverket

1SEK = 0,1146 Euro al 18/12/2013

In Svezia l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25% In Svezia non é ammessa la vendita libera al pubblico di bevande alcoliche e distillati, in quanto il mercato di questi prodotti é regolato dal monopolio di Stato "Systembolaget". Tutte le bevande alcoliche sono sottoposte ad accise a seconda del grado alcolico e la stessa introduzione nel Paese di tali prodotti e´minuziosamente regolamentata. L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal venditore nei seguenti casi: - quando le bevande alcoliche vengono trasportate dal venditore; - quando é il venditore responsabile del trasporto verso il Paese di destinazione; - quando il venditore indica che il trasporto è incluso nel prezzo della merce. In questo caso si parla quindi di VENDITA A DISTANZA. L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal compratore nel seguente caso: - quando é l'acquirente che organizza e paga il trasporto delle bevande alcoliche in Svezia. In questo caso l'acquirente dovrá comunicare alle autoritá fiscali svedesi SKATTVERKET (http://www.skatteverket.se/) il quantitativo di bevande alcoliche da ordinate, prima del trasporto e dell'arrivo dello stesso in Svezia. Nel caso di vendita a clienti privati l´imposta grava su chi cura il trasporto della merce. Nell´eventualita´sia il venditore ad organizzare e farsi carico del trasporto si e´in regime di " vendita a distanza ". Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure dell´Autorita´competente Skatteverket www.skatteverket.se ( SKV 535 B , versione inglese). Inoltre : http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800025516/1357314825814/535B02.pdf [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 43

TURCHIA

FATTURA EXPORT SI DICHIARAZIONE DOGANALE SI DOCUMENTI DI TRASPORTO SI

PACKING LIST SI CERTIFICATO DI ORIGINE SI CERTIFICATI DI ANALISI SI ETICHETTATURA DEL VINO SI IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Importatore richiede al Ministero dell’Agricoltura

il permesso presentando i seguenti documenti: Fattura proforma, Certificati di analisi di origine e sanitario; documenti relativi alla fase di produzione (con processi produttivi) del prodotto – volume/unita’ di che si vuole importare e periodo di tempo

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA Ministero agricoltura REGISTRAZIONE ETICHETTE SI DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Nel settembre 2014, il governo Turco ha pubblicato con nuove restrizioni le nuove regolamentazioni sui principi e sulle metodologie inerenti alla vendita e presentazione dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche.

Nel mese di Gennaio 2014 il Governo Turco ha comunicato le nuove tasse per i vini e per le bevande superalcoliche: le imposte speciali sul consumo privato sugli alcolici sono attestate sui seguenti valori: Bevande alcoliche e liquori 118,18 lire turche al litro; vodka, gin e geneva 94,09 lire turche al litro;

1. L’IVA 18 % 2. Dazi doganali applicati sulla merce

proveniente dall'UE 50 %

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

[email protected]

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UCRAINA FATTURA EXPORT Dettagliata con l’indicazione di ogni voce

DICHIARAZIONE DOGANALE Secondo la normativa del Paese esportatore

DOCUMENTI DI TRASPORTO AirWaybill / CMR / TIR /

PACKING LIST Si – Dettagliato con l’indicazione di ogni voce

CERTIFICATO DI ORIGINE Viene rilasciato in paese – esportatore

CERTIFICATI DI ANALISI Per importare questi prodotti in Ucraina si deve ottenere il certificato ucraino secondo delibera del “Derzhspozyvstandart n. 379 del 13.09.96

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO In lingua ucraina secondo la legge dell’Ucraina “Sulla qualita’ e sulla sicurezza dei generi alimentari” del 23.12.97 n. 711/97-VR (articolo 38) e la legge “Sul regolamento statale del commercio di bevande alcoliche” del 19.12.95 n. 481/95-VR (articolo 11)

IMBALLAGGI

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE - Documenti di trasporto; - Contratto internazionale; - Fattura; - Dichiarazione doganale.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Si – viene compilata dall’importatore secondo la normativa ucraina – Disposizione del Ministero delle Finanze n. 651 del 30.05.2012

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

- Fattura (invoice); - Documenti di trasporto; - Contratto: secondo la normativa ucraina (in particolare “la Legge sull’attivita’ economica con l’estero”, capitolo 6), il contratto e’ obbligatorio per l’importazione di merce.

CONTINGENTE DOGANALE Dichiarazione doganale

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA No

REGISTRAZIONE ETICHETTE No

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE (c.d. 2208 20 26)

- Dazio doganale: 0 - Accisa 4,5 Euro per 1 litro - L’IVA e’ del 20% (viene applicata per la somma di costo doganale della merce + dazio + accisa)

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Secondo la Legge ucraina “Sul regolamento della produzione e del commercio di bevande alcoliche” del 17.11.2006 n. 374-V, per importare in Ucraina bevande alcoliche bisogna ottenere una licenza presso l’Organo incaricato

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 45

dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina che costa di UAH 780 / anno (Euro 80 circa) ed una licenza per effettuare la commercializzazione all’ingrosso di questo tipo di merce di UAH 500000 / anno (Euro 50000 circa).

[email protected]

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UNGHERIA FATTURA EXPORT Sí.

DICHIARAZIONE DOGANALE No. Per importazioni dall’UE non è necessario procedere allo sdoganamento, trattandosi di merce prodotta o acquistata in un altro stato membro dell’UE.

DOCUMENTI DI TRASPORTO • CMR – Lettera di vettura internazionale.

• e-TKO (e-DAA, documento di trasporto registrato nel sistema EMCS)

CERTIFICATO DI ORIGINE Normalmente non viene presentato, in quanto non è obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è richiesto di presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH).

CERTIFICATI DI ANALISI

Normalmente non viene presentato, in quanto non è obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è richiesto di presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH).

ETICHETTATURA DEGLI ALCOLICI

Conforme alle normative dell’UE. L’etichetta deve essere in lingua ungherese e deve riportare i seguenti dati: - denominazione del prodotto - elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di quantità - contenuto netto - termine minimo di conservazione o data di scadenza nel caso il contenuto di alcol sia inferiore al 10% in volume - condizioni particolari di conservazione - ragione sociale e indirizzo del produttore o dell’importatore - paese d’origine, luogo di provenienza - gradazione alcolica

Ente responsabile: NÉBIH (Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare) www.nebih.gov.hu

DOCUMENTI DI

IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

L’importatore ungherese deve avere l’autorizzazione all’importazione e deve inoltre disporre di un magazzino temporaneo di 100 mq minimi registrato nel sistema delle accise.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

L’Ungheria è membro dell’Unione Europea e, pertanto, l’esportatore italiano e l’importatore ungherese devono registrarsi nel sistema elettronico europeo EMCS (Excise Movement and Control System). La EMCS registra un numero AHK che accompagna la merce spedita. Nel momento della partenza della merce l’esportatore deve digitare i dati specifici dei prodotti spediti. L’importatore ungherese, al momento dell’arrivo, deve confermare la ricezione dei prodotti sempre attraverso il sistema

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 47

EMCS.

CONTINGENTE DOGANALE No.

BIOTERRORISM ACT No.

NOTIFICA PREVENTIVA No.

REGISTRAZIONE ETICHETTE No.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

I prodotti alcolici (codice doganale 2208) sono soggetti ad un’accisa di HUF 25.520, pari a circa € 85/ettolitro. L’IVA è del 27%.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

No. Come per tutti i Paesi dell’UE.

[email protected]

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AMERICHE

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 49

ARGENTINA

FATTURA EXPORT Deve contenere gli elementi sottoindicati: - numero della fattura - luogo e data di emisione - nome ed indirizzo dell’esportatore - nome ed indirizzo dell’importatore - descrizione della merce e voce doganale - quantitá di merce, numero di colli e peso lordo - valore della merce (CIF, FOB, C&F,..) - paese d’origine - porto di imbarco - mezzo di trasporto - porto di destinazione - ammontare delle spese di trasporto - ammontare delle spese di assicurazione - la seguente dichiarazione redatta dall’esportatore: “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente pagados (o a pagarse). Declaro de igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios”. La fattura, esente da visti, e’ richiesta in 4 copie e va redatta in lingua spagnola. E’ tuttavia ammesso l’uso delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, salvo facolta’ della dogana argentina di esigere la traduzione in lingua spagnola. E’inoltre richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la descrizione analitica dell’imballaggio (quantità di casse, quantità di bottiglie per ogni cassa, peso lordo, peso neto, peso totale). La Fattura consolare non e’ richiesta.

DICHIARAZIONE DOGANALE

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 50

DOCUMENTI DI TRASPORTO -Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading) -Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way Bill)

PACKING LIST SI - E’ richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la descrizione analitica dell’imballaggio.

CERTIFICATO DI ORIGINE Per prodotti proveniente del Mercosur o altri Paesi con preferenze tariffarie.

CERTIFICATI DI ANALISI -Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d’origine, e con il visto della Camera di Commercio locale. Con questo certificato l’importatore procederá ad ottenere il numero di registro presso il R.N.P.A. (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare)

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO All’etichetta originale del prodotto deve essere aggiunta un’etichetta complementare con le seguenti informazioni in spagnolo: -denominazione del prodotto, -origine del prodotto -nome ed indirizzo dell’importatore -numero di iscrizione R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) dell’importatore -nome ed indirizzo dell’esportatore -contenuto netto in cl, ml o cc. -gradazione alcolica in % Volume -numero di iscrizione presso il R.N.P.A. (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare) -lotto di produzione -Dicitura: "Beber con moderación" y "Prohibida su venta a menores de 18 años".

IMBALLAGGI La Resoluzione SENASA N° 19/02 (Servizio Nazionale di Sanitá Agroalimentaria) dispone che il legno per imballaggio, supporto e sistemazione, utilizzato per trasportare ogni tipo di merce che si importe nel paese, dovrá essere libero di scorze, insetti e danni derivati di essi. Gli ispettori del SENASA hanno la facoltá di ispezionare i suddetti legni, qualsiasi sia la merce che contengono, cosi come i mezzi di trasporto, allo scopo di determinare lo stato

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 51

fitosanitario.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE

DEFINITIVA (A CONSUMO)

La documentazione che l’importatore deve presentare presso l’INAL per poter commercializzare il prodotto é la seguente: -Certificato originale di libera vendita nel Paese produttore, -Certificato originale di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d’origine, e con il visto della Camera di Commercio locale, -numero di iscrizione presso il R.N.P.A. (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare), -numero di iscrizione presso il R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) dell’importatore, -Fattura commerciale, -Packing List, -Dichiarazione del produttore con il numero di lotto della merce, attestante che la stessa non ha data di scadenza. Il certificato di analisi di origine del prodotto importato dev’essere rilasciato da un laboratorio ufficiale o autorizzato del Paese d’origine. Verificata la conformità di tutte queste informazioni, l’importatore potrà (una volta partita la merce) presentare una copia della polizza di carico (Bill of Lading) per poter iniziare la pratica per ottenere il “certificato di libera circolazione”, documento definitivo per la commercializzazione della merce. Una volta arrivata la merce in dogana, l’importatore dovrà presentare la polizza di carico in originale. Nel momento di ricevere il “certificato di libera circolazione”, l’importatore dovrà firmare una dichiarazione presso l’INAL assumendo la responsabilità per eventuali danni che possa causare il consumo del prodotto.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 52

ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE Non esistono contingenti doganali. Tuttavia l’importazione é soggetta a Regime di “Declaración Jurada Anticipada de Importación”. Questa “Dichiarazione Giurata” é obbligatoria per tutti gli importatori che devono fornire preventivamente dettagliate informazioni sulla natura delle merci che intendano acquistare all’estero, motivandone le ragioni dell’importazione stessa. Ogni intenzione d’acquisto viene sottoposta ai diversi organismi pubblici con eventuali competenze sulle merci dichiarate, che forniscono un parere in merito.

BIOTERRORISM ACT No

REGISTRAZIONE ETICHETTE Si, presso l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti)

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

L’importazione é soggetta al pagamento dei seguenti dazi doganali: dazio: dal 6% al 35% sul valore CIF diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF IVA: 21% sul valore CIF piú gli altri dazi Imposte interne: 20% / 25%

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI

SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

L’importatore di alcolici dev’essere iscritto: -presso la dogana -presso l’INAL – ”Instituto Nacional de Alimentos”. Per essere importatore di alcolici, le persone devono ottenere un numero di registro presso il R.N.P.A. “Registro Nacional de Producto Alimenticio”. L’iscrizione si realizza presso l’INAL. La persona deve essere iscritta presso la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 53

BOLIVIA FATTURA EXPORT La Fattura commerciale deve contenere i seguenti

dati:

• A) numero della fattura e data di emissione

• B) nome e indirizzo dell'esportatore

• C) nome e indirizzo dell'importatore ed eventualmente del consegnatario

• D) descrizione della merce, quantità e prezzo unitario.

• E) porto di spedizione e porto di destino.

• F) indicazione del mezzo di spedizione (via mare, via terra o via aerea)

• G) condizioni di vendita (precisare se le merci sono state spedite in consegna)

• H) paese d'origine della merce (non indispensabile)

• I ) nolo, assicurazione: valore CIF.

• K) numero della licenza d' importazione. La fattura, esente da visti, è richiesta in 1 originale e 1 copia e va redatta in lingua spagnola.

DICHIARAZIONE DOGANALE SI

DOCUMENTI DI TRASPORTO • “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto:

• Bill of lading (via maritima), o air way bill (via aerea)

PACKING LIST SI, Allegato alla fattura

CERTIFICATO DI ORIGINE Si, Certificato di origine della merce in originale

CERTIFICATI DI ANALISI Si

CERTIFICATO SANITARIO Le esigenze del Senasag (*), in relazione al Certificato Sanitario di esportazione del paese di origine della merce, sono: La azienda esportatrice del prodotto alimentare deve adempiere alle normative GMP (buone pratiche alimentari) e SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures), d’accordo a quanto specificato nel CODEX ALIMENTARIUS . Il Certificato Sanitario di esportazione del Paese di Origine deve contenere le seguenti informazioni: - Descrizione e quantità del prodotto - Marca del prodotto

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 54

- Tipologia e dimensioni della confezione - Numero di partita e data di scadenza o

elaborazione - Nome del fabbricante, produttore, venditore e/o

esportatore - Porto d’imbarco della merce - Data di emissione del Certificato - Nome dell’Autorità Sanitaria Ufficiale del paese

di origine Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua spagnola. Tale Certificato è richiesto soltanto per la prima importazione; per le successive basta che il produttore o importatore, assicurino che si tratta dello stesso prodotto importato precedentemente, indicando il numero di registro e autorizzazione rilasciato da Servicio Nacional de Salud, per la commercializzazione nel Paese. Artículo 742.- In tutti i Certificati ai quali si riferisce il presente articolo si deve accertare che la vendita e il consumo del prodotto di cui si tratta è stato autorizzato nel Paese di origine. Tali Certificati dovranno essere vistati dal Console di Bolivia. Artículo 743.- L’ispezione di alimenti e bevande sará a carico degli ispettori sanitari, dipendendi del Ministerio de Salud Pubblica, secondo le normative contenute nel “Manual de normas y procedimientos elaborado por el Servicio Nacional de Salud”.

ETICHETTATURA La normativa boliviana prevede in termini generali che tutta l’informazione deve essere riportata in lingua spagnola, dovendo riportare le seguenti informazioni:

• numero di registro dell’importatore presso il Senasag1

- NIT (Partita Iva) dell’importatore

(*) Servicio Nacional de Sanidad Apropecuaria e Iinocuidad alimenticia – Senasag” appartenente al Ministerio de Agricoltura, Ganadería y Desarrollo Rural” (creato con la Legge 2061 del 16 marzo 2000), è l’Ente preposto per implementare le direttrici per l’applicazione delle misure sanitarie e stabilire le normative e procedure per l’ingresso al Paese di animali, vegetali, prodotti agro- alimentari, alimenti e bevande destinate al consumo umano. Tali normative si basano sul CODEX ALIMENTARIUS stabilito dalla OMC. L’importatore nazionale deve essere registrato presso il Senasag

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 55

- Data di scadenza : deve aver minimo 4 mesi di scadenza all’arrivo alla dogana Boliviana

- Numero della partita

IMBALLAGGI Trattamento degli imballaggi in legno (trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15) I vini e derivati e altri prodotti finali dell’uva di produzione nazionale o importati si commercializzeranno in imballaggi di vetro con capacità non superiore a 5 litri.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Declaración Unica de Importaciones – DUI http://www.sidunea.aduana.gob.bo

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

- Sdoganamento e documenti di importazione - A) Polizza d’Importazione autoliquidata in 6

esemplari in lingua spagnola o inglese - B) Manifesto di carico - C) Fattura commerciale legalizzata - D) Documento d’imbarco - E) Lista d’imbarco - F) Certificato d’origine - G) Preventivo delle spese portuali e di trasporto - H) Guida Ferroviaria o di trasporto utilizzati. - I) Certificato della banca (pagamento delle

imposte). - J) Autorizzazione dell’importatore allo

sdoganamento della merce.

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA I prodotti alimentari e bevande non registrati presso

il SENASAG , devono ottenere una “Autorizzazione

previa” da parte delle autoritá doganali, prima

dell'imbarco della merce nel Paese di origine.

REGISTRAZIONE ETICHETTE Tutti i prodotti alimentari importati devono richiedere al Senasag, l'approvazione del modello dell'etichetta complementare in lingua spagnola, attraverso il modulo: “Solicitud de aprobación del

modelo de etiqueta – UIA INSPECTRL – DJUR001” www.senasag.gob.bo

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 56

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Dazio doganale distillati: 10% ad valorem CIF Aliquota sul Valore Aggiunto (IVA): 14,94% tutte le merci che entrano nel territorio nazionale sono gravate dall’IVA al 13%, ma ai fini contabili si prende in considerazione il tasso nominale del 14,94% sulla base imponibile, la quale è costituita dal valore CIF Frontiera o CIF Dogana più la GA ed altre erogazioni non fatturate necessarie per lo sdoganamento Aliquota sul consumo Specifico (ICE): grava solo su determinati prodotti, come gli autoveicoli, le bevande alcoliche e il tabacco e viene ricalcolata ogni anno. Per il 2013 le aliquote ICE sono: Alcol etilico: 1,36 Bs/Litro Acquavite: 2,77 Bs/litro + 10% aliquota ad valorem Pisco: 2,77 Bs/litro + 5% aliquota ad valorem altri : 2,77% + 10% aliquota ad valorem grappa: 2,77 Bs/litro + 10% aliquota ad valorem Wihisky: 11,52 Bs/litro + 10% aliquota ad valorem rum, vodka, liquori Gin e altri liquori : 2,77 Bs/litro + 10% ad valorem Tasse addizionali: Ley Nº 204 de 15/12/2011. Ley de Creación del

Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo

Imposta all’importazione di alcune bevande alcoliche destinati al finaziamento del Fondo Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (PROLECHE). Tasse (Bs. per litro): - Altre bevande fermentate: miscele di bevande fermentate e bevande analcoliche non riportate altrove: 0,75 Bs/litro - Alcol etilico senza desnaturalizar con un grado alcolico volumétrico inferiore al 80% vol; grappa, liquori e altre bevande spiritose: 1,30 Bs/Litro

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

“Solicitud de permiso fitosanitario, zoosanitario y/o de inocuidad alimentaria de importación” (Senasag – imp.for 001) Certificato di libera vendita al consumo del Paese di origine vistato dal Consolato di Bolivia.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 57

BRASILE FATTURA EXPORT Deve essere redatta in portoghese o in inglese e presentata in

nº 5 copie alle autorità doganali al momento dello sdoganamento.

DICHIARAZIONE DOGANALE

DOCUMENTI DI TRASPORTO SI – Bill of Lading (via maritime) o Air Way Bill (via aerea)

PACKING LIST Allegata alla fatura commerciale con il dettaglio della merce.

CERTIFICATO DI ORIGINE Certificato di origine della merce, rilasciato dalla autorità competente del paese di origine

CERTIFICATI DI ANALISI Il certificato di analisi dovrà contenere obbligatoriamente i parametri analitici di cui si può prendere visione direttamente nell “Anexo VIII” della normativa sopra citata scaricabile nel sito del Ministero Brasiliano dell’Agricoltura mediante l’acesso al seguente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052

ETICHETTATURA DEL SUPER-

ALCOOLICO

L’etichetta potrà essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in portoghese

IMBALLAGGI Pallet in legno trattato (con il relativo certificato comprovante) o in plastica

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

L’importatore dovrà richiedere la Licenza d’Importazione (L.I.) relativa al prodotto specifico

CONTINGENTE DOGANALE NO

BIOTERRORISM ACT NO

NOTIFICA PREVENTIVA NO

REGISTRAZIONE ETICHETTE NO

DAZI E ALTRE IMPOSTE A

CARICO IMPORTATORE NEL

PAESE

Vedi allegato

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI

NECESSARI SECONDO IL PAESE

IMPORTATORE

Normativa SRF nº 504, del 3 febbraio 2005 che determina l’obbligo di apposizione di un sigillo anti-contraffazione per la commercializzazione di tutti i superalcolici nel Paese. Il Brasile giustifica questa norma con la necessità di contrastare adulterazioni, frodi, contrabbando ed evasioni fiscali. In questo caso, la materia è regolata dalla “Receita Federal”, ente fiscale e doganale brasiliano, e non dal Ministero dell’Agricoltura. I sigilli dovranno essere apposti a tutti i superalcolici commercializzati, nazionali e stranieri. Nel caso dei superalcolici importati il sigillo sarà applicato alle singole bottiglie al momento dell’arrivo in dogana dall’importatore.

Secondo la Normativa N°54 del 18 novembre 2009 del Ministero dell’Agricoltura brasiliano è necessario fornire, per ogni spedizione, i Certificati di Origine e di Analisi dei prodotti derivati da

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 58

uva. Questa norma innova la legislazione precedente che richiedeva la registrazione dell’impressa e del prodotto presso gli organi competenti locali. L’etichetta potrà anche essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in

portoghese con la stessa dimensione grafica di quella italiana, proporzionale alla bottiglia e dovrà contenere tutte le informazioni di una etichetta normale secondo il Decreto nº 99.066, de 1990

art.47 e 49 , secondo lo schema riportato di seguito con la relativa traduzione: Nome Do Produto: (Nome Del Prodotto)

Representante Importador: (Rappresentante Importatore)

End: (Indirizzo)

C.N.P.J. (Registro Che Il Rappresentante Vi Deve Fornire)

Produtor: (Produttore)

End.: (Vostro Indirizzo)

Ingredientes : (Ingredienti)

Conservantes: (Conservanti) Origem: (Origine)

Capacidade: (Capacità della bottiglia : 700ml, 1 litro ecc.)

Grad. Alcoólica: (Gradazione alcolica)

Lote N.º _____(N °Lotto) Contem o Não contem Gluten (Contiene o non Contiene GLUTINE) Validade.: (Validità:)

Evite os riscos do consumo excessivo do alcool (Evitare il rischio del consumo eccessivo di alcol)

REGIME DOGANALE BRASILIANO Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte, secondo la tariffa doganale brasiliana.

(*) l’ICMS ha regole ed aliquote che possono variare da Stato a Stato. Le aliquote succitate sono valide per lo Stato di San Paolo. (**) Viene calcolato sul valore del nolo marittimo Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte: Dazio: imposta che incide su tutti i prodotti importati provenienti da paese con i quali il Brasile non ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale. Tra detti paesi, possono essere citati quelli appartenenti al Mercosud, Cile, Bolivia, Venezuela, Messico ecc. Detta imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della merce e la relativa aliquota varia da prodotto a prodotto.

Voce Doganale (NCM)

Prodotto DAZIO IPI ICMS (*)

PIS COFINS AFRMM (**)

2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2208.20.00 Acquaviti di vino o di vinacce 20 % 60% 25% 1,65% 7,60% 25%

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 59

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati). Tale imposta incide pure sui prodotti fabbricati in Brasile, ma secondo una diversa base di calcolo. Nel caso di un prodotto importato, l’IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. Come succede con il dazio, l’aliquota dell’IPI varia da prodotto a prodotto. ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + Altre Spese di Sdoganamento/Imposte e sull’ICMS stessa. È un’imposta statale, che incide su tutti i livelli dell’operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale. L’ICMS, imposta equivalente all’IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. L’aliquota ICMS è territoriale, nel senso che varia da uno Stato all’altro della Federazione brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 18% in conformità con la legislazione interna dello Stato dove transita la merce. A San Paolo, per la maggior parte dei prodotti, le aliquote variano dall’8,8% al 18%. AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul Frette Marittimo). Viene calcolato sul valore del nolo marittimo, nel caso il trasporto venga realizzato via marittima. È un’imposta che è stata creata alfine di genere un fondo per favorire il rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana. PIS (Programma de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade). Il calcolo di tali imposte nell’importazione (la metodologia di calcolo è diversa nel caso di prodotti fabbricati in Brasile) è piuttosto complesso e dipende da un grande numero di variabili che includono, oltre al valore CIF della merce, il dazio, l’IPI, l’ICMS e altre tasse inerenti allo sdoganamento. Si sottolinea che l'ICMS regolato nelle operazioni di importazioni rimane un credito che potrà essere scalato dalla ICMS inerente all’attività aziendale da essere versata mensilmente. Quindi, se in un certo mese determinata ditta deve per esempio versare R$ 100 relativi alle vendite realizzate ed ha un credito di R$ 20,00 di un'importazione fatta precedentemente, alla fine dovrà versare R$ 80,00. PIS e COFINS nell'importazione sono nella quasi totalità dei casi un costo per l'azienda.

Altre imposte/spese inerenti allo sdoganamento includono: Magazzinaggio presso il Magazzino Doganale: 0,65% sul CIF; Tassa di apertura del container (Desconsolidação): US$ 100,00/container; Liberazione della BL: da US$ 35 a US$ 50; Capatazia (uso mano d’opera portuale) per un container da 20”: R$ 190,00; Handling: US$ 30,00; Tassa di Sdoganamento: 0,8% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 450,00 e massimo di R$ 1.500,00); SDA (Tassa obbligatoria +/- equivalente ad un fondo di liquidazione per doganalisti): 2% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 224,00 e massimo di R$ 447,00); Tassa Amministrazione Pratica Sdoganamento: 2% sul valore CIF;

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 60

Spese Varie (fotocopie, trasporto ecc): circa R$ 150,00. [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 61

CANADA FATTURA EXPORT Si, indicando tutte le informazioni previste dalla

normativa canadese. (cf. CCI - Canada Customs

Invoice).

La fattura export deve contenere le seguenti informazioni: denominazione del prodotto, tipo di alcolico, annata, grado alcolico, peso lordo e netto, numero di bottiglie, numero di cartoni e prezzo FOB per singolo prodotto.

DICHIARAZIONE DOGANALE Prevista dalla legge italiana per esportazione extra comunitaria

DOCUMENTI DI TRASPORTO Si (via aerea: Airway Bill; via mare: Ocean Cargo Manifest)

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE No. Richiesto solo per usufruire di tariffe preferenziali, se esistenti

CERTIFICATI DI ANALISI No. Le analisi sono effettuate dai singoli Monopoli.

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Deve essere conforme alla normativa canadese e

contenere sull’etichetta principale le seguenti

informazioni obbligatorie:

- Denominazione del prodotto bilingue

- Paese di origine bilingue

- Tenore in alcol %

- Contenuto netto in ml o litri

Le denominazione di origine possono essere nella

lingua originale.

Sono obbligatorie, ma non è necessario che siano

sull’etichetta principale:

- Nome e indirizzo del fornitore

- Codice universale del prodotto (UCP – EAN) (non

necessario per l’importazione privata)

- Numero di lotto di produzione (non necessario

per l’importazione privata)

Il regolamento federale prevede che tutte le bevande alcoliche vendute in Canada devono riportare l’indicazione in etichetta della presenza di allergeni con la menzione bilingue (francese e inglese) “Contient (nome allergene) / Contains (nome allergene)”. Le sostanze coperte dalla normativa di riferimento sono quelle riportate nel Food and Drugs Act and Regulations. Solo i prodotti alcolici definiti nel Food and Drug Regulations (standardized alcholic beverages),

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 62

sono esenti dall’obbligo di riportare in etichetta la lista degli ingredienti.

IMBALLAGGI Devono essere conformi alle normative federali e rispettare le esigenze dei singoli Monopoli. Gli imballaggi in legno devono essere conformi alle nuove normative internazionali FAO (ISPM-15).

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di solito preparato dal broker in dogana.

CONTINGENTE DOGANALE No.

BIOTERRORISM ACT No.

NOTIFICA PREVENTIVA Non necessaria in quanto la merce viene spedita su richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è per legge federale l’unica figura autorizzata ad importare alcolici in Canada.

REGISTRAZIONE ETICHETTE Non è richiesta la registrazione delle etichette. Tuttavia è consigliato sottomettere la bozza finale all’approvazione dei singoli Monopoli provinciali per assicurarsi che l’etichetta soddisfi a tutte le esigenze federali e provinciali.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Dazi doganali (per litro – variabile a secondo del prodotto), tassa d’accisa federale, tassa federale sul valore aggiunto (GST), tassa provinciale di vendita (TPS); in alcune province GST e TPS sono raggruppate in un’unica tassa Harmonized Sales Tax (HST). Tutte le tasse, dazi, ecc. sono normalmente a carico del Monopolio, unico importatore autorizzato dalla legge federale.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Da concordare eventualmente con i Monopoli.

[email protected] [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 63

CILE

FATTURA EXPORT La Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:

• Nome e natura del prodotto

• Marchio o nome di Fantasia,se esistente

• Tipologia della confezione e volume contenuto

• Graduazione alcolica

• Numero di confezioni che compongono il lotto Dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura

• Certificato assicurazioni (se il valore del premio

assicurativo non è riportato nella Fattura

commerciale).

DICHIARAZIONE DOGANALE SI

DOCUMENTI DI TRASPORTO • “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto:

• Bill of lading (via maritima), o air way bill (via aerea)

PACKING LIST SI, Allegato alla fattura

CERTIFICATO DI ORIGINE Per i Paesi provenienti dall'UE, si deve presentare la certificazione d'origine (Eur - 1) L’ emissione di questo documento è obbligatoria solo per IMBARCHI CHE SUPERANO IL VALORE DI EURO 6.000. Per importi inferiori, nella fattura deve essere chiaramente scritto (in qualsiasi lingua) quanto segue: “ L’ esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia “

CERTIFICATI DI ANALISI Si, é richiesto il Certificato di analisi emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio”

CERTIFICATO SANITARIO E' obbligatorio presentare il Certificato Sanitario del paese di origine (D.F.L. Nº 19-2345 D.O. 26.11.79).

ETICHETTATURA Articolo 35 della legge 18544 Inciso 1: Le etichette devono riportare almeno:

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 64

• Nome e indirizzo dell’imbottigliatore

• nome e natura del prodotto

• gradazione alcolica espressa in gradi Gay Lussac(1)

• volume espresso in unitá del sistema metrico(2)

- il paese di origine - nome e indirizzo dell’ importatore e del

distributore in lingua spagnola -

(1) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta

originale non registri tali menzioni e/o espresse in

altre unità di misura, dovrà segnalarsi

l’equivalenza in lingua spagnola in una etichetta

complementare. Inoltre i prodotti importati in unità

di consumo sigillate potranno essere importati con

le etichette di origine. Ció nonostante si deve

adempiere a quanto menzionato negli inciso 1 e

nell’inciso 4 (**) dell’articolo 35 della legge, in una

etichetta complementare.

(2) Si proibisce l’utilizzo di etichette, confezioni ed imballi con indicazioni geografiche, denominazione di origine, espressioni tradizionali, menzioni complementari di qualità o denominazioni straniere protette e che siano state riconosciute come tali negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile.

IMBALLAGGI • Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine

• Trattamento degli imballaggi in legno (trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15)

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Certificato “Destinacion Aduanera para productos Agropecuarios- CDA”

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

- Documenti di trasporto internazionale “Conocimiento de Embarque”secondo il mezzo di trasporto (aereo, marittimo,terrestre)

- Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:

- Nome e natura del prodotto - Marchio o nome di Fantasia,se esistente - Tipologia della confezione e volume contenuto - Graduazione alcolica (3). - numero di confezioni che compongono il lotto

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 65

- Dichiarazione di congruitá del valore della merce riportato nella fattura

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA No

REGISTRAZIONE ETICHETTE No

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Il DL 825. Art. 42 comma c) stabilisce una sopratassa

del 15% ad Valorem CIF destinata al consumo di bevande alcoliche, vini, spumanti, birra e simili + aliquota IVA del 19%. Dazio generale del 6% Dazio Accordo Cile - UE: 0%2

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Iscrizione nel Registro de Bebidas Alcholics del SAG3: Le bevande alcoliche importate devono essere previamente iscritte nel Registro del SAG, ed essere catalogate come atte al consumo,previa ispezione e analisi di ogni partita 4 .

Per l'iscrizione si deve presentare la seguente

documentazione:

a)natura specifica del prodotto (nome generico)

b)nome di fantasia, se esistente

c)nome e ragione sociale, indirizzo importatore

d)composizione generica del prodotto e materie

prime utilizzate.

Nel caso dei liquori e distillati il SAG potrá inserire il

prodotto nelle classifiche di cui l'Articolo 12 del

Regolamento.

e) Graduazione alcolica

I prodotti che non sono iscritti nel Registro non

possono essere commercializzati nel Paese

Dopo le succesive verifiche si procede alla consegna

della autorizzazione al consumo :

2.- Autorización de uso y disposición de alimentos importados” rilasciata dal Servicio Nacional de Salud – Seremi de Salud

.- Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vermut e bevande aromatizzate di origine europea.

.- Risoluzione N° 2388/2013, comma 2.- “si escludon o dalle analisi le partite di vino e/o bevande alcoliche e aceti provenienti da paesi con i quali il Cile abbia sottoscritto accordi commerciali in vigore o memorandum d’intenti in materia di vini che stabiliscano il riconoscimento e validità delle analisi realizzate nel Paese di Origine, al fine di facilitare il commercio e l’importazione di questi prodotti.”

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 66

Graduazione alcolica minima richiesta - Gruppo 1: - Distillati: 30° - Brandy: 36° - Cognac, rum, armagnac, Gin , Vodka: 37,5° - Whisky: 40° - Gruppo 2 - Liquori: 16° - Gruppo 3 - Cocktail : senza requisiti di gradazione minima.

In ogni caso sarà permessa una tolleranza di fino 0,5 ° inferiore al minimo fissato per ogni tipologia di prodotto o da quello registrato sull’etichetta.

Normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili

Nel paese il Decreto N°78 del 1986, regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili. Le ultime modifiche del 10 luglio 2009, hanno incorporato nell’Articolo 23 il numero 32, in cui viene permessa l’addizione de CMC, per la stabilizzazione tartarica in vini e vini spumati in un dosaggio massimo di 100 mg/L. Per i prodotti importati si evidenziano: Articolo 38: I prodotti che s’importino nel Paese devono adempiere con tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali.

Articolo 40: I prodotti importati non potranno essere commercializzati prima che il Servizio Agricola Ganadero, abbia verificato, mediante analisi, l’adempimento dei requisiti richiesti. All’ingresso del prodotto nella Dogana, il SAG avrà una scadenza di 60 giorni dalla data di ricezione della rispettiva richiesta, per procedere all’ispezione, alla cui scadenza l’importatore potrà disporre liberamente della merce. N. B.: La Risoluzione N° 36172013 del SAG, entrata in vigore il 4 maggio 2013 con l'obiettivo di facilitare le pratiche d'importazione di vino e bevande alcoliche

.-Servicio Agricolo y Ganadero: Ente governativo proposto per la tutela, controllo dei prodotti di origine animale, vegetale importati /esportati

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 67

indica quanto segue: C.1.-B) “ Per l’importazione delle partite di vino e bevande alcoliche comprese nell’Accordo Cile – Unione Europea è riconosciuto e validato il rispettivo Certificato di analisi emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio”

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 68

COLOMBIA FATTURA EXPORT VIENE RICHIESTA.

DICHIARAZIONE DOGANALE VIENE RICHIESTA.

DOCUMENTI DI TRASPORTO SONO RICHIESTI .

PACKING LIST VIENE RICHIESTA.

CERTIFICATO DI ORIGINE NON VIENE RICHIESTO .

CERTIFICATI DI ANALISI VIENE RICHIESTO SULLA BASE DELLA NORMATIVA SULLE BEVANDE ALCOLICHE IN COLOMBIA CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS. IL QUADRO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL REGISTRO SANITARIO PER L’IMPORTAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN COLOMBIA È IL CAPITOLO VIII DEL DECRETO 1686 DEL 2012

ETICHETTATURA DEGLI ALCOLICI VIENE RICHIESTA, SULLA BASE DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO 1686 DEL 2012, CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

IMBALLAGGI NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE VIENE RICHIESTA.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE LA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA CHE L’IMPORTATORE COLOMBIANO DEVE PRESENTARE PER LO SDOGANAMENTO È POSSIBILE RICHIEDERLA ALL’UFFICIO ICE DI BOGOTÁ.

CONTINGENTE DOGANALE NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DELLA GRAPPA O GLI ALCOLICI DALL’ITALIA.

BIOTERRORISM ACT

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE LA REGISTRAZIONE DELLE ETICHETTE DOVRÀ OSSERVARE L’ITER PREVISTO DAGLI ARTICOLI 46 AL 52 DEL DECRETO 1686 DEL 2012, CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/ BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

VEDI ALLEGATO

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 69

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

CONSIDERANDO L’EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO ICE DI BOGOTÁ.

NOTA BENE

REGIME DOGANALE COLOMBIANO Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte (dazio e IVA), secondo la

tariffa doganale colombiana.

VOCE

DOGANALE

PRODOTTO

DAZIO

GENERALE

DAZIO PER

LIBERO

SCAMBIO CON

UE*

IVA

2206

2206.00.00.00

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro di

pere, idromele), miscele di bevande fermentate e

miscugli di bevande fermentate e di bevande non

alcoliche, non nominate né comprese in altre parti

15%

0%

16%

2207

2207.10.00.00

2207.20.00.00

Bevande, liquidi alcolici ed aceti Alcole etilico non denaturato con titolo

alcolometrico volumico superiore o uguale a 80% vol; Alcole etilico ed acquaviti denaturati, di

qualsiasi titolo.

Alcole etilico non denaturato con titolo

alcolometrico volumico superiore o uguale a 80%

vol

Alcole etilico ed acquaviti denaturati, di qualsiasi

titolo

10%

10%

10%

15%

16%

16%

2208

2208.20.21.00

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche.

Distillati di vino (ad esempio 'cognac', 'grappa',

'pisco', 'Singani')

Pisco

15%

0%

35%

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 70

2208.20.22.00

2208.20.29.00

2208.20.30.00

Distillati di vino (ad esempio 'cognac', 'grappa',

'pisco', 'Singani')

Singami

Distillati di vino (ad esempio 'cognac', 'grappa',

'pisco', 'Singani')

Gli altri

Distillati di vinacce (Grappa e simili)

15%

15%

15%

0%

0%

0%

35%

35%

35%

VOCE

DOGANALE

PRODOTTO

DAZIO

GENERALE

DAZIO PER

LIBERO

SCAMBIO CON

UE*

IVA

2208.30.00.00

2208.40.00.00

2208.50.00.00

2208.60.00.00

2208.70.10.00

2208.70.20.00

2208.70.90.00

Whisky

Rum e altre acquaviti provenienti dalla

distillazione, fermentato, di prodotto della canna

da zucchero

Gin e Ginevra

Vodka

Liquori

- di anice

Liquori

- creme

Liquori

- gli altri

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

16.40%

16.40%

0%

16.40%

0%

0%

0%

35%

35%

35%

35%

35%

Creme di meno di 20°

di alcool 16%

Altre creme

35%

Sabaglione, punzone e spuntini di

meno di 20° di alcool

16%

Gli altri

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 71

2208.90.10.00

2208.90.20.00

Alcole etilico non denaturato con titolo

alcolometrico volumico inferiore di 80%

Acquavite di agave (tequila e simili)

15%

5%

0%

0%

sabaglioni, punzoni e aperitivi

35%

35%

35%

VOCE

DOGANALE

PRODOTTO

DAZIO

GENERALE

DAZIO PER

LIBERO

SCAMBIO

CON UE*

IVA

2208.90.42.0

0

2208.90.49.00

2208.90.90.00

Gli altri acquavite

- di anice

Gli altri acquavite

- il resto

Gli altri

- gli altri

15%

15%

15%

0%

20%

0%

35%

35%

Aperitivi inferiore a 20 ° alcolici

16%

Altri aperitivi

35%

*Dal 1 agosto 2013 è in vigore l'accordo di libero scambio tra Colombia e Unione Europea. [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 72

PANAMA FATTURA EXPORT Fattura commerciale emessa dall’esportatore.

DICHIARAZIONE DOGANALE Non è richiesta.

DOCUMENTI DI TRASPORTO Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill).

PACKING LIST Packing list con il dettaglio della merce.

CERTIFICATO DI ORIGINE È obbligatorio.

CERTIFICATO DI ANALISI Certificato rilasciato dalle autorità italiane competenti .

ETICHETTATURA Non esiste una specifica normativa in materia di etichettatura .

IMBALLAGGI Non risultano disposizioni specifiche per gli imballaggi.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

È richiesta la Dichiarazione doganale di importazione.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’IMPORTATORE

Dopo la consegna al vettore della merce, l’esportare dovrà provvedere ad inviare via fax e successivamente in originale la seguente documentazione all’importatore: -Fattura commerciale; -Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill); -Packing List.

CONTINGENTE DOGANALE Non è stato fissato un contingente doganale per l’importazione di grappa e distillati dall’Italia.

DAZI ED ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL’IMPORTATORE

Grappa e distillati: 15% + imposta ITBMS 10%

REGISTRO SANITARIO Occorre la registrazione del prodotto da parte dell’importatore presso l’Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 73

PERU’

FATTURA COMMERCIALE

La dogana peruviana ha stabilito delle istruzioni allo scopo che

l’importatore possa fornire in maniera dettagliata le caratteristiche

della merce, tra cui Fattura Commerciale

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/DUAB5.htm

DICHIARAZIONE DOGANALE

“DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della merce. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D574.htm

DOCUMENTI DI TRASPORTO

Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea)

PACKING LIST Allegata alla fattura commerciale

CERTIFICATO DI ORIGINE

È obbligatorio

CERTIFICATI DI ANALISI

In Perú esistono normative riguardanti la registrazione di prodotti

alimentari e bevande (per la libera commercializzazione), della

DIGESA (Dirección Generale de Salud Ambiental) del Ministero della

Salute peruviano:

Registro Sanitario di Alimenti e Bevande, sulle seguenti basi legali:

- “Legge N° 26842, Art. 91° del 20-07-97”

- “D.S. N° 007-98-SA, Art. 105° (25-09-98)”,

- “Legge n° 27821, Legge de promoción de suplementos nutricionales,

Art. 3° del 16/10/02”

- “Legge N° 28405, Art 9°”

- “Legge N° 716, Legge de protezione al consumatore”

- “Legge N° 29571, Codice di Protezione al Consumatore”

I principali REQUISITI sono i seguenti ed è possibile visualizzarli nel seguente:

http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28

1. Formulario per la registrazione sanitaria, indirizzato al Direttore

Esecutivo di “Igiene Alimentare e Zoonosi” con carattere di “Dichiarazione Giurata”, che contengano il N° di “RUC – Registro Unico del Contribuente”, firmato dal rappresentante legale.

E’ possibile ottenere il documento di registrazione sanitaria o iscrizione di prodotti alimentari (prodotti alimentari e/o vino) e fabbricati ALL’ESTERO destinati all’esportazione in Perú, attraverso il seguente link: http://www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls

2. Risultato delle analisi fisiche, chimiche e microbiologiche del

prodotto finito, attestante la conformità alle normative sanitarie in vigore, concesso da un laboratorio accreditato del laboratorio di controllo di qualità della fabbrica.

3. Certificato di libera commercializzazione o certificato sanitario

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 74

emesso dall’Autorità competente del Paese di origine, in originale e copia validata dal Consolato.

4. Etichettato dei prodotti, in lingua spagnola legge 28405) (vedi etichettatura del vino).

5. I prodotti alimentari e bevande di regime speciale, dovranno segnalare le proprietà nutrizionali e dovranno essere accompagnati dal certificato di analisi de bromato emesso da un laboratorio accreditato dall’INDECOPI.

ETICHETTATURA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Dall’1.6.2005 è in vigore la legge N° 28405 (30.11.04) sull’etichettatura dei prodotti industriali http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGLAMENTOS/Legge28405(1).pdf e relativa Regolamentazione, D.S. N° 020-2005-PRODUCE (26-05-05) http://www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comunicados/2005/mayo/DS020-2005-PRODUCE.pdf che impone l’obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di prodotto ed il contenuto. La normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità e sull’etichettature Legge n° 28681 e la sua regolamentazione con D.S. n° 012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei commercializzatori, evidenzia che potrebbe danneggiare la salute. http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/LEG_00022_ds%20012-2009%20sa%20reglamento%20de%20ley%2028681%20alcohol%202009.pdf A questo riguardo, si dovrà evidenziare nell’etichetta: “PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS” “SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO MANEJES”

IMBALLAGGI

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 75

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

I documenti generali che richiede la SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono:

• Documento del trasporto (Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea))

• Fattura commerciale

• Certificato d’origine

• Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci

• “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della merce.

Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al 59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm

b. www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion-II/Proc_24.xls

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Tutte le procedure per un’importazione definitiva sono regolate sulla base delle seguenti normative, che si possono visualizzare nel link della Dogana peruviana di seguito indicato: http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/base_legal.html http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/importac/procGenerale/index.html • Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge

Generale Doganale, approvata con D.S. N° 031-2009-EF pubblicata in data 11.02.2009.

• Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. Nº 010-2009-EF pubblicato in data 16.01.2009.

• Legge Generale Doganale, approvata con D.L. Nº 1053 pubblicata in data 27.06.2008. Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF pubblicato in data 26.01.2005.

• Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D. L Nº 943, Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria Nº 210-2004-SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e la sua normativa di modificazione.

• Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. Nº 129-2004-EF pubblicato il 12.09.2004 e successive norme di modificazione. Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge Nº 28008 pubblicata in data 19.06.2003 e la sua normativa di modificazione.

• Regolamento della Legge delle violazioni Doganali, approvato con D.S Nº 121-2003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e la sua normativa di modificazione.

• Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore -DAV da parte degli operatori di qualunque Paese, approvata con Risoluzione

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 76

dell’Intendenza Nazionale Nº 000 ADT/2002-000051 pubblicata il in data 11.01.2002.

• Legge delle Procedure Amministrative Generale, Legge Nº 27444 pubblicata il in data 11.04.2001 e la sua normativa di modificazione.

• Istruzioni per la compilazione della “Declaración Única de Aduanas (DUA)” INTA-IT.00.04, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000-002180 pubblicata in data 02.08.2000, e la sua normativa di modificazione.

• Forme ed istruzioni della “Declaración Única de Aduanas (DUA)”, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000-000750 pubblicata in data 22.03.2000.

• Regolamento dell’Accordo relativo alla applicazione del Articolo VII dell’Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato por Decreto Supremo Nº 186-99-EF pubblicato in data 29.12.1999, e la sua normativa di modificazione e di ampliamento.

• Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo Nº 135-99-EF pubblicato in data 19.08.1999 e la sua normativa di modificazione.

• Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria N° 007-99/SUNAT pubblicata in data 24.01.1999.

• Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvato con la Decisione Nº 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Accordo in data 27.06.1995.

• Accordo relativo alla applicazione dell’Articolo VII dell’Accordo Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato con Risoluzione Legislativa Nº 26407 pubblicata in data 18.12.1994.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

I documenti generali che richiede la SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono:

• Documento del trasporto (Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea))

• Fattura commerciale

• Certificato d’origine

• Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci

• “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della merce.

Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al 59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm

CONTINGENTE DOGANALE

La procedura specifica per l’applicazione dei contingenti doganali all’importazione di merce sono regolati per ciacun accordo commerciale internazionale sottoscritto dal Perú, INTA-PE.01.18 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/contingentes.html

BIOTERRORISM ACT Sussiste specialmente per assicurare i prodotti alimentari destinati agli Stati Uniti:

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 77

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/bioterrorismo/index.htm

NOTIFICA PREVENTIVA

No

REGISTRAZIONE ETICHETTE

No

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Per tutto il capitolo 22: vini, spumanti, grappa i dazi sono stati ridotti dal 9% al 6%, con DS 279 EF a partire dal 31/12/2010 : Tuttavia a maggio del 2013 sono state modificate le “Imposte Selletivo al Consumo per vini e distillati” da un minimo del 20% ad un massimo del 25%. Per i vini e distillati con una percentuale superiore ai 20% saranno sottomesse a pagamento fisso di S/. 3,4 / a litro o un tasso al valore del 25%. Nel caso della birra é stato stabilito come come Imposte selletivo al Consumo da un minimo del 27,8% fino ad massimo del 30%. Inoltre le bevande che possiedano tra 0% e 6% di alcool sono soggette a pagare un’ammontare fisso di S/. 1.35 (moneta locale: nuevos soles)/ a litro e/o un tasso secondo il prezzo di vendita al pubblico di 30%.

Gravámenes Vigentes 22.04.21

vino, spumanti, distillati

22.03

birra

Ad / Valorem 6% 6%

Impuesto Selectivo al Consumo

20% 27.8%

Impuesto General a las Ventas

16% 16%

Impuesto de Promoción Municipal

2% 2%

Derecho Específicos N.A. N.A.

Derecho Antidumping N.A. N.A.

Seguro 1.75% 1.75%

Sobretasa 0% 0%

Unidad de Medida: (*) (*)

Fonte: Dogana Peruviana– Elaborazione Desk Italia-Perú http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 78

IMPORTATORE

DISTRIBUZIONE E SETTORE RETAIL

Il vino è commercializzato sia nel settore retail, enoteche o negozi specializzati per la vendita di vini e distillati, che nei ristoranti e catene alberghiere di livello alto e medio. Il settore "retail” ha avuto una crescita molto sostenuta negli ultimi anni, in termini di numero di supermercati, di grandi magazzini e di centri commerciali ed ha chiuso il 2013 con vendite per oltre USD 6 miliardi. La figura delle catene dei supermercati che peraltro includono un ampio

reparto di vini, in alcuni casi in area chiusa e temperata) in cui appaiono

quattro strutture principali, TOTTUS (investimento Cileno), PLAZA VEA,

SUPERMERCADOS PERUANOS, e WONG – quest’ultimo di proprietà

CENCOSUD – sempre investitore cileno-, che sono indirizzati ai segmenti di

mercato sia alto e medio, mentre per operare in questo ultimo assumono

nomi diversi come gli ipermercati Plaza Vea e Metro (appartenenti a

Supermercados Peruanos e a CENCOSUD rispettivamente); gli acquisti

avvengono direttamente dai produttori locali e distributori, nonché con

importazioni dirette. Durante l’ultima edizione della EXPOVINO (organizza

Cencosud) hanno dichiarato che solo nel settore vino si muove USD 36 milioni,

con circa 500 marche, ed un consumo medio di 18/20 litri per capita, mentre i

supermercati hanno una partecipazione del 60% del mercato.

La catena Wong (Wong e Metro) possiede 18 punti di vendita,

Supermercati Peruviani (Plaza Vea e Vivanda) possiede 24 e Tottus

possiede 16 punti di vendita.

“Supermercados Peruanos” ha rivisto al rialzo le sue previsioni di

investimento

portandole all’inaugurazione di ulteriori ipermercati e supermercati

con marchio “VIVANDA”, indirizzato ai segmenti medio-alto.

CONSUMO PER CAPITA

- Consumo per capita di vino 18/20 litri (Cencosud – Expovino) - Consumo per capita di birra 45 litri (fonte AMBEV Perú)

RISTORAZIONE

Altri fattori che hanno contribuito ad aumentare la domanda di vino – oltre

che dal ricordato maggiore potere d’acquisto della popolazione ha

incrementato l’offerta di infrastrutture alberghiere e ristoranti di alto livello,

non solo a Lima ma anche all’interno del Paese, nonché dalla

costante promozione della gastronomia nazionale ed internazionale, dalla

crescita delle scuole di cucina e dalla diffusione di enoteche a livello

nazionale.

Secondo l’Associazione Alberghiera del Perú, nel corso del 2011-2012

apriranno 42 nuovi alberghi di lusso (Westin, Hilton, Decameron, etc) ed

“alberghi boutique”, nelle principali città turistiche del Paese (Lima, Piura,

Cusco, Paracas, Arequipa).

Nel 2013 continua l’investimento alberghiero dovuto ai grandi eventi di rilievo

internazionali che ospiterá il Perú, della COP 20 (Dic. 2014), “Riunione dei

Governatori Banca Mondiale/Fondo Monetario Internazionale (Ott. 2015), dei

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 79

Giochi Panamericani (2019)

http://www.ahora-peru.com/ - http://www.sociedadhotelesdelperu.org/

ENTITÀ DI FORMAZIONE DI SOMMELIER E PROMOZIONE DEL VINO

INSTITUTO DEL VINO Y EL PISCO- IDVIP Appartiene all’Università San Martín de Porras http://www.idvip.edu.pe/ ESCUELA PERUANA DE SOMMELIERS http://sommeliersperu.edu.pe/ FACULTAD ADMINISTRACION HOTELERA, TURISMO y GASTRONOMIA Appartiene all’Università San Ignacio de Loyola http://www.usil.edu.pe/0/facultad.aspx?PFL=8 ASOCIACION PERUANA DE SOMMELIERS http://www.sommelierperu.blogspot.com/ Blog DESTILANDO VINO – appartenente al Giornale El Comercio http://blogs.elcomercio.pe/destilandopisco/2013/12/el-espiritu-del-vino-agenda-20.html Pagina BARRICAS - Promozione dei Vini in Perú http://barricas.com/

RIVISTE E PROMOTORI DEL VINO

DIONISOS EL CLUB DEL VINO http://www.dionisos.com.pe/ SOMMELIER http://www.sommelier.com.pe/

EXPOSIZIONE DI VINI

EXPOVINO https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/mundo_vinos/index.html Organizzata dalla catena di supermercati WONG, per promuovere i vini che ha nei propri negozi e invita ai fornitori di quei vini, siano locali che stranieri. settore: gastronomia MISTURA – Lima, settembre 2014 http://mistura.pe/ Organizzata da APEGA – Societá Peruviana di Gastronomia EXPOALIMENTARIA – Lima, ottobre 2013 http://www.expoalimentariaperu.com/ Organizzata da ADEX – Associazione di Esportatori - Promperu

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 80

STATI UNITI D’AMERICA Le normative statunitensi che regolano la commercializzazione di distillati sono stabilite dal TTB -Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau - ente Federale preposto ad effettuare sia controlli qualitativi sul prodotto locale e importato, che controlli fiscali sugli importatori. Siccome il medesimo ente Federale regola l'importazione di tutte le bevande alcoliche, inclusi i vini, è relativamente facile per gli importatori di vino ottenere anche le licenze per i liquori. Va notato che si tratta di separate licenze di importazione e che non tutti gli importatori di vino sono muniti del permesso per importare anche distillati alcolici. Per ottenere tale permesso, l’importatore deve rivolgersi al seguente ufficio: TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU 650 Massachusetts Avenue Washington, DC 20226 www.ttb.gov Non e’ necessario effettuare le analisi chimiche sui distillati, in quanto il TTB accetta gli standards italiani. Tuttavia, il TTB si riserva il diritto di richiedere - spesso prima di approvare le etichette - l’effettuazione di tali analisi nel caso dei distillati aromatizzati (es.: Sambuca). I campioni sottoposti a tali analisi devono essere accompagnati da una dichiarazione, su carta intestata del produttore, indicante il metodo di produzione e gli ingredienti utilizzati. Le analisi vengono effettuate dal seguente laboratorio federale: TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU NATIONAL LABORATORY CENTER 6000 Amendale Road Amendale, Maryland Att. Dr. Abdul Maboud - Chief Alcohol and Tobacco Section Tel: 240/ 264-3700 L’approvazione della relativa etichetta viene richiesta all'ufficio competente del TTB: TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU Product Compliance Division 650 Massachusetts Avenue Washington, D.C. 20226 Tel: 202/ 927-5000

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 81

L'importatore deve allegare alle etichette gli appositi formulari TTB indicanti anche il numero della licenza d'importazione. Ciò in effetti rende l'importatore l'unico abilitato ad iniziare le pratiche per ottenere l'approvazione delle etichette. Nonostante le suddette analisi, campioni di prodotto vengono poi saltuariamente prelevati al porto d'entrata da agenti doganali e poi inoltrati al TTB per verificare se contengono ingredienti non permessi dalla U.S. Food and Drug Administration e quindi ritenuti nocivi al consumatore. Per le grappe, il TTB ha stabilito i seguenti limiti di tolleranza: -ALCOOL METILICO 0.35 percento al volume Per sostanze volatili ed alcoli superiori, il TTB non dispone di precisi standards. Per gli alcoli superiori nelle grappe (higher alcohols - 3/4/5 carbons) indicativi del processo di fermentazione, standards italiani sarebbero pure adeguati. (Il TTB tiene a verificare che il prodotto sia il risultato processo della fermentazione della distillazione - non prodotto chimicamente). -RAME 1300 ppb (parti per miliardo Sia il TTB che la Food & Drug Administration (FDA), ambedue enti preposti al controllo dei generi per il consumo umano, non hanno mai fissato un proprio livello di tolleranza per il contenuto di rame nelle bevande alcoliche. Si basano invece sul limite prescritto dalla Environmental Protection Agency (EPA) il cui compito è la tutela dell'ambiente, che lo definisce a 1300 ppb (parti per miliardo), lo stesso valore fissato per l'acqua potabile. ETICHETTATURA: Le etichette di tutti i distillati alcolici commercializzati negli USA devono riportare le seguenti informazioni:

-MARCA -TIPO DI BEVANDE (es. Amaretto) -PAESE DI ORIGINE (Product of Italy) -CONTENUTO NETTO DEL RECIPIENTE (vedi Misure Standard) -CONTENUTO ALCOLICO (indicato in proof oppure “35% Alc. by Volume”) -NOME E INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE COME APPARE SULLA LICENZA D'IMPORTAZIONE. Va pure indicata sull'etichetta l'eventuale presenza del colorante FD&C Yellow Nr. 5, noto per creare varie reazioni allergiche. Inoltre, l'indicazione dell'uso di eventuali coloranti artificiali deve essere fatta sull'etichetta frontale del prodotto nel seguente modo: "CERTIFIED COLOR" or "ARTIFICIALLY COLORED". Va inoltre indicata sull'etichetta l'eventuale presenza di solfati in parti eccedenti 10/milione, utilizzando una delle seguenti apposite indicazioni:

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 82

"CONTAINS A SULFITE", "CONTAINS SULFITES" oppure "CONTAINS SULFIDING AGENTS" Non è necessario indicare il periodo di invecchiamento ("age statement"). Negli USA è inoltre obbligatorio riportare la seguente dizione sull'etichetta (sull'etichetta frontale o sulla contro etichetta) di tutte le bevande alcoliche: birra, vini e distillati. "WARNING: A) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. B) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems". Possono essere immessi sul mercato statunitense soltanto recipienti del tipo approvato dal TTB per distillati alcolici e soltanto nelle seguenti misure standard: MISURE STANDARD

- in bottiglia: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1 L, 1,75 L - in lattina: 50 ml, 100 ml, 200, 355 ml La gradazione alcolica americana è fatta in base ai "proof ", cioè la percentuale di alcool etilico in un liquido alla temperatura di 15,5 gradi centigradi-raddoppiata (rapporto di conversione 1 grado = 2 proof). TASSE FEDERALI

Le tasse federali sui liquori importati vengono stabilite sulla base della gradazione alcolica, cioè per "proof gallon". Per un liquore o distillato con il massimo di grado alcolico (100 proof) la tassa federale ammonta a 13,50 dollari per gallone. Se invece il distillato contiene 90 proof (=45º) la tassa è pari al 90% di 13,50 dollari, quindi per questo distillato la tassa sarà di 12,15 dollari per gallone. Se il distillato contiene invece 80 proof (=40º) la tassa è pari all'80% di 13,50 dollari, cioè 10,80 dollari per gallone. E così via per le gradazioni più basse. TASSE - NEW YORK STATE/ NEW YORK CITY

Per lo Stato di New York le tasse imposte su distillati con gradazione alcolica superiore a 48 proof (cioè 24º) sono di $1,70/litro. Per distillati alcolici con gradazione inferiore a 48 proof la tassa imposta è di $0,67/litro. Per la città di New York, invece, la tassa applicata sui liquori e’ di $0,26/litro. DAZI DOGANALI

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 83

- BRANDY (non esiste per la grappa una specifica voce doganale, e pertanto viene considerata come brandy) -se prezzo per 4 litri non supera $3,43 dazio = 26,4 centesimi/proof liter - contenitori superiori ai 4 litri dazio = 10,6 centesimi/proof liter -se prezzo supera $3,43 (qualsiasi misura) dazio = 10,6 centesimi/proof liter - VODKAS

- se prezzo per 4 litri non supera $2,05 dazio = 59,5 centesimi/proof liter - contenitori superiori ai 4 litri dazio = 29 centesimi/proof liter - se prezzo supera $2,05 dazio = 11,6 centesimi/proof liter - GIN, CORDIALI,

LIQUORI, KIRSHWASSER dazio = 11,6 ¢/ proof liter (proof liters = % alcool : 4 x numero di litri) Si ricorda che il limite di tolleranza per metanolo nelle grappe importate è di 0,35 % al volume e che non è necessario indicare il periodo di invecchiamento ("age statement"). Inoltre, sono obbligatori i requisiti delle seguenti leggi: LEGGE CONTRO IL BIOTERRORISMO - REGISTRAZIONE PRESSO LA FDA: A partire dal 12 dicembre 2003 tutte le aziende che producono, trattano, confezionano o detengono alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali negli Stati Uniti, debbano registrarsi presso la Food and Drug Administration (FDA) e notificare (Prior Notice), sempre alla FDA, ogni spedizione (inclusa campionatura) effettuata negli USA secondo le regole stabilite dal "Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act" del 2002 (la legge contro il bioterrorismo). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della FDA: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. La FDA rende obbligatoria la figura dell'agente USA, che deve essere nominato dall'azienda che si registra, per tutti gli Stati Uniti. Chiunque sia residente legale negli Stati Uniti puo' fare da agente, purche' la persona privata o la ditta sia nominata da parte dell'azienda che si registra. Il ns. ufficio dispone di nominativi di societa' private che fanno da agenti per la registrazione FDA di aziende italiane. L'agente USA fa da tramite nelle comunicazioni tra la FDA e l'azienda straniera, per comunicazioni abituali e di emergenza. L'agente USA sara' la persona contattata dalla FDA nel caso di un'emergenza, a meno che la registrazione non indichi un altro contatto per le emergenze. La FDA ritiene l'agente quale rappresentante dell'azienda registrata. Di conseguenza, tutte le informazioni trasmesse dalla FDA all'agente sono considerate dalla FDA come trasmesse all'azienda registrata.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 84

LEGGE SUGLI ALLERGENI: Il 1 gennaio 2006 e' entrata in vigore anche la Legge della Food and Drug Administration (FDA) riguardante l'etichettatura degli allergeni nei prodotti alimentari e, nel futuro, anche dei vini. Secondo tale legge, l'etichetta di tali prodotti deve specificare, in termini di uso comune e molto espliciti, la presenza dei seguenti ingredienti: latte, uova, grano, soia, frutta secca (peanuts, tree nuts), pesce e crostacei. Inoltre, l'etichetta deve indicare se un altro degli ingredienti contenuti nel prodotto e' stato in contatto con uno o piu' di questi allergeni. Gli allergeni possono essere elencati sull'etichetta assieme agli altri ingredienti oppure separatamente, per esempio: "Contains milk", "Contains egg", ecc. Non e' disponibile una versione italiana della norma. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/alrgact.html Per quanto riguarda il commercio con i prodotti biologici, Vi preghiamo notare che la legislazione americana richiede che i prodotti biologici esportati negli USA siano certificati da una delle agenzie accreditate presso il Dipartimento americano dell'Agricoltura (USDA). Per controllare lo stato aggiornato degli acrediti, consultare il sito ufficiale dell'USDA: http://www.ams.usda.gov/nop/CertifyingAgents/Accredited.html#topForeign [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 85

VENEZUELA

FATTURA EXPORT FATTURA COMMERCIALE EMESSA DALL’ESPORTATORE.

DICHIARAZIONE DOGANALE NON È RICHIESTA.

DOCUMENTI DI TRASPORTO ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL).

PACKING LIST PAcKING LIST CON IL DETTAGLIO DELLA MERCE.

CERTIFICATO DI ORIGINE NON È RICHIESTO IL CERTIFICATO DI ORIGINE CHE È INVECE OBBLIGATORIO PER LE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI CON I QUALI IL VENEZUELA HA FIRMATO ACCORDI PREFERNZIALI DI INTERSCAMBIO COMMERCIALE.

CERTIFICATI DI ANALISI -CERTIFICATO DI ANALISI RILASCIATO DA UN LABORATORIO D'ANALISI RICONOSCIUTO DALLE AUTORITÀ ITALIANE; -IN PRESENZA DI GRAPPA E DISTILLATI ITALIANI INVECCHIATI, VIENE RICHIESTO IL CERTIFICATO CHE ATTESTI IL PERIODO DI INVECCHIAMENTO DELLA GRAPPA E DEI DISTILLATI E L’ORIGINE, RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI; -CERTIFICATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI (PUÒ ESSERE RILASCIATO ANCHE DALLE CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI), NEL QUALE SI ATTESTI CHE LA GRAPPA ED I DISTILLATI ITALIANI IN ESPORTAZIONE VERSO IL VENEZUELA SONO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA E SONO IDONEI AL CONSUMO UMANO.

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO LE ETICHETTE DEVONO GIÀ ESSERE STATE REGISTRATE PRESSO IL MINISTERO VENEZUELANO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD . PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO SANITARIO OCCORRE CONSEGNARE: -7 ESEMPLARI IN LINGUA SPAGNOLA DI ETICHETTE CON LE QUALI VERRÀ COMMERCIALIZZATA LA GRAPPA E IL DISTILLATO ITALIANO IMPORTATO IN VENEZUELA; LE ETICHETTE DEVONO RIPORTARE: IL NOME DESCRITTIVO DEL PRODOTTO, MARCA, RAGIONE

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 86

SOCIALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE, INDICAZIONE DELL’IMPORTATORE E RAPPRESENTANTE, CONTENUTO E GRADO ALCOLICO, NUMERO DI REGISTRO SANITARIO; -4 CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL PRODOTTO CHE SI VUOLE REGISTRARE; -LETTERA DI AUTORIZZAZIONE O DELEGA, CON LA QUALE L’ESPORTATORE AUTORIZZA IL RICHIEDENTE VENEZUELANO AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SANITARIA IN VENEZUELA.

IMBALLAGGI NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI IMBALLAGGI.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

UNA VOLTA GIUNTA LA MERCE IN VENEZUELA E DEPOSITATA IN MAGAZZINO, L’AGENTE DOGANALE DISPONE DI CINQUE GIORNI LAVORATIVI PER PREDISPORRE I SEGUENTI DOCUMENTI: -DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR(FORMULARIO 87 DAV); -DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA), RILASCIATO DAL SISTEMA INFORMATICO SIDUNEA. CERTIFICATO CHE ATTESTA L’INSERIMENTO DELLA GRAPPA ED I DISTILLATI ITALIANI IMPORTATI DA PARTE DELLA DITTA IMPORTATRICE NEL REGISTRO SANITARIO TENUTO DAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’IMPORTATORE

DOPO LA CONSEGNA AL VETTORE DELLA MERCE, L’ESPORTATORE DOVRÁ PROVVEDERE AD INVIARE VIA FAX E SUCCESSIVAMENTE IN ORIGINALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ALL’IMPORTATORE: -FATTURA COMMERCIALE; -ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL); -PACKING LIST.

CONTINGENTE DOGANALE NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DI GRAPPA E DISTILLATI DALL’ITALIA.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 87

DAZI ED ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL’ IMPORTATORE

COMMISSIONE DELL’1% PER IL SERVIZIO DOGANALE DI NAZIONALIZZAZIONE ED AI DAZI DOGANALI DEL 20%, ENTRAMBI CALCOLATI SU VALORE CIF DELLA MERCE IMPORTATA. SUL VALORE CIF, AUMENTATO DELLE IMPOSTE SOPRAINDICATE, VIENE APPLICATA L’IVA (12%).

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI

CONSIDERANDO L’EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO ICE DI CARACAS

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 88

Asia

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 89

AZERBAIJAN

FATTURA EXPORT

SI – La fattura dovra’ riportare il valore totale della merce esportata.

DICHIARAZIONE DOGANALE SI - La dichiarazione doganale dovra’ contenere necessariamente: La Partita IVA, dati anagrafici, recapiti del dichiarante, nome e codice del paese, paese di origine, paese di destinazione, codice del paese di destinazione.

DOCUMENTI DI TRASPORTO SI - Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura aerea/terra

PACKING LIST SI

CERTIFICATO DI ORIGINE SI

CERTIFICATI DI ANALISI SI

ETICHETTATURA DEL VINO SI – La legge azera dispone l’obbligo di etichettare il prodotto e di inserire le informazioni tecniche e commerciali in lingua azera: es. Nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, possibilmente etc.,

IMBALLAGGI La documentazione di trasporto e la dichiarazione doganale d’importazione dovranno riportare la tipologia di imballaggio dei prodotti.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE - Contratto commerciale anche in lingua azera, meglio se in doppia lingua;

- Licenza per importazione, vendita all’ingrosso e/o al dettaglio degli alcolici

- Certificato fitosanitario - certificato di conformità

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Documenti DAU

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura

CONTINGENTE DOGANALE NO

BIOTERRORISM ACT NO

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE NO

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

- Dazio di importazione - 1,4$ per 1 litro - Accisa - 2,5 $ per 1 litro - 18% di IVA della somma totale - 10 Euro per la dichiarazione doganale fino

alla somma di 1.000 Euro - 50 Euro per la dichiarazione doganale fino

alla somma di 10.000 Euro

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 90

- 100 Euro per la dichiarazione doganale fino alla somma di 100.000 Euro

- 275 Euro per la dichiarazione doganale per le somme superiori a 100.000 Euro

NB. Dopo l’orario lavorativo (09.00-18.00), il

sabato e la domenica i costi per la dichiarazione

dogarane d’importazione saranno raddoppiati.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Per la birra vale la stessa procedura doganale, in particolare : Dazio 1,4 USD al litro; Accise 2,5 USD al litro; IVA 18% sul totale dato da= costo della merce+ dazio + accise+ spese di sdoganamento (altri oneri doganali); [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 91

CINA FATTURA EXPORT SI’

DICHIARAZIONE DOGANALE SI’

DOCUMENTI DI TRASPORTO SI’

PACKING LIST SI’

CERTIFICATO DI ORIGINE SI’

CERTIFICATI DI ANALISI SI’

ETICHETTATURA DEL VINO SI’

IMBALLAGGI Gli imballaggi devono essere di un materiale idoneo, secondo gli accordi stipulati tra venditore e compratore, in maniera che la qualita’ del prodotto non sia compromessa. In caso di imballaggi in legno, e’ comunque necessario preparare il certificato fitosanitario (trattamento termico/fumigazione).

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE I documenti normalmente richiesti sono: -contratto di vendita o conferma dell’ordine; -fattura; -packing list; -cargo manifest; -bill of lading (B/L o Airway B/L) -avviso di spedizione; -certificato di origine; -certificato sanitario; -campione dell’etichetta tradotto in cinese; -certificato fitosanitario;

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA

CONTINGENTE DOGANALE NO

BIOTERRORISM ACT NO

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE L’etichetta deve recare obbligatoriamente i seguenti elementi, scritti in cinese: -denominazione e marchio del prodotto; -luogo di origine; -elenco degli ingredienti; -peso netto e volume (ml); -gradazione alcolica (% V/V); -data di produzione(dd/mm/yy); -data di scadenza (dd/mm/yy); -condizioni di conservazione; -produttore e indirizzo; -importatore/distributore e indirizzo;

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 92

-codice identificativo del prodotto in base alla applicabile normativa nazionale. Riportare la dicitura in lingua cinese “bere

eccessivamente e’ dannoso alla salute”. Deve essere indicato il periodo di consumo qualora il titolo alcometrico o gradazione alcolica e’ minore del 10%. Vi sono differenze tra la normativa cinese e gli standard cinesi per quanto riguarda le quantita’ consentite di determinati ingredienti: il quantitativo consentito di metanolo e’ 1.2 g/vol (calcolato sul 60% di alcool) per la normativa cinese, mentre per gli standard europei deve essere inferiore a 10 g/vol. Qualora il prodotto ecceda i limiti consentiti per questo ingrediente, verra’ rispedito al Paese d’origine o eliminato da parte dello Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau.

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

- VAT (IVA): 17%

- tassa di importazione(MFN): 10%

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

NO

NOTA BENE

[email protected] [email protected] [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 93

COREA DEL SUD FATTURA EXPORT SI, e’ necessaria (invoice)

DICHIARAZIONE DOGANALE SI (vedasi “import declaration”

DOCUMENTI DI TRASPORTO SI (B/L, packing list)

PACKING LIST SI, e’ necessaria

CERTIFICATO DI ORIGINE *SI (Non e’ un documento obbligatorio per lo

sdoganamento ma viene richiesto dagli

importatori per evitare eventuali problemi)

CERTIFICATI DI ANALISI *SI(Non e’ un documento obbligatorio per lo

sdoganamento ma viene richiesto dagli

importatori per evitare eventuali problemi

quando la merce entra nel Paese. Il vino infatti

deve essere conforme agli standards locali

relativamente alla presenza di alcune sostanze.

In caso di non conformità vi è il rischio che il

vino venga rispedito al Paese d’origine.)

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO vedasi “registrazione etichette”

IMBALLAGGI SI, sono necessari

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Fattura, B/L, Packing List, *Certificato d’origine, *Certificato di analisi

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI (vedasi “import declaration”)

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

SI (B/L, packing list)

CONTINGENTE DOGANALE NO, non si applica

BIOTERRORISM ACT NO, non esiste

NOTIFICA PREVENTIVA NO, non e’ necessaria

REGISTRAZIONE ETICHETTE

(in lingua coreana)

*E’ un obbligo dell’importatore per sdoganare il

vino. Molti importatori mandano il testo e/o

l’etichetta ai produttori perche’ li applichino

sulla bottiglia in Italia prima dell’imballaggio,

cosi’ da risparmiare tempo e costo della

manodopera.

In caso contrario gli importatori stessi devono

provvedere direttamente ad applicare le

etichette nei magazzini della dogana, aprendo

tutti i cartoni ed apponendole sulle bottiglie una

ad una. Nel caso dell’invio dei campioni la

registrazione non viene richiesta.

Informazioni da riportare nell’etichetta locale

-Nome del Prodotto

-Tipologia del Prodotto

-Paese d’Origine

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 94

-Ragione Sociale, Indirizzo, e N. Telefono

dell’Importatore

N° di Registrazione / Licenza dell’Importatore

-Peso Netto del Prodotto, Data di

imbottigliamento

-Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative

Percentuali, % di Alcool Contenuto

-Restituzione e/o ricambio del prodotto

-Consigli per la conservazione

-Avvertimento sulla salute, Limite d’eta’ per la vendita

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

-Tassa di importazione:14.5%(CIFx14.5%) -Tassa sui prodotti alcolici:72% ((CIF+importo di tassa di import.) x72% ) -Tassa sull’educazione :10%(importo di tassa sui prodotti alcolici x10%) -VAT(IVA):10% *L’accordo di libero scambio tra la Corea del Sud e l’UE (e quindi anche l’Italia) e` stato ratificato ed e` in vigore a partire dal 1 luglio 2011. Per poter beneficiare di tale esenzione, l’azienda esportatrice si dovra’ dotare del “Certificato di Esportatore Autorizzato”, che’ e’ rilasciato dalla Direzione delle Dogane regionalmente competente che ne stabilisce la relativa procedura. -Tassa di importazione con l’accordo FTA

2013.07.01~2014.06.30 14.5%

2014.07.01~2015.06.30 12.7%

2015.07.01~2016.06.30 10.9%

2016.07.01~2017.06.30 9%

Standard applicati per il brandy (inclusa la grappa) importato in Corea

Methanol < 1.0 (mg/mL)

Aldehyde <70 (mg/100mL)

La Corea e’ un Paese molto sensibile sulle problematiche salutistiche e il MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) sta ponendo controlli piu` rigidi sulle sostanze e gli additivi presenti nei prodotti alimentari. Gli esportatori italiani dovranno tenersi costantemente aggiornati sull’ evoluzione della

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 95

normativa e del mercato trasmettendo tutti i documenti agli importatori prima di effettuare la spedizione per evitare eventuali problemi.

Import declaration (Korea Customs Service : www.customs.go.kr)

Import declaration

Classification Declaration before

departure

Declaration

before the port

entry

Declaration

before

arriving at

the bonded

area

Declaration

after being

stored in the

bonded area

Time for declaration

Five days before the

port entry to Korea

(one day prior for

the aircrafts), the

ships (aircrafts)

containing the

goods depart for the

port of coaling

Five days

before the port

entry to Korea

(one day for

the aircraft)

the ships

(aircrafts)

depart the port

entry and make

the declaration

Before

arrival of the

goods to be

carried into

the bonded

area

After the

goods have

been stored

in the

bonded area

Goods subject to

declarations

Goods which

must be imported in

ships

Imported

goods by ship from

Japan, China, Taiwan

and Hong Kong

No restrictions No

restrictions

No

restrictions

Reporting agencies

Customs at the port

entry at the

destination

Customs at the

port entry at

the destination

Jurisdiction

customs in

the

scheduled

bonded area

Jurisdiction

customs in

the bonded

area for the

goods

Time for notifying the Time for submitting Date of import Date of Date of

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 96

Import declaration

Classification Declaration before

departure

Declaration

before the port

entry

Declaration

before

arriving at

the bonded

area

Declaration

after being

stored in the

bonded area

goods subject to

inspection

the documents that

prove that the ships

(aircrafts) have set

out (Departure

declaration for and

the shipping invoice)

declaration import

declaration

import

declaration

Inspection

omitted

After submitting the

shipping invoice

After

submitting the

shipping

invoice

After

reporting the

arrival at the

bonded area

After the

import

declaration Time of

acceptance

of the

declaration Goods

subject to

inspection

After the

completion of goods

inspection

After the

completion of

goods

inspection

After the

completion

of goods

inspection

After the

completion

of goods

inspection

Import declaration customs

• Reporting before the departure or before the port entry: the customs collector under the jurisdiction of the scheduled port entry by the ships which contain the import goods

• Declaration before arriving at the bonded area: The customs collector under the jurisdiction of the bonded area where the import goods are scheduled to arrive

• Declaration after the goods are stored in the bonded area: The declaration must be made to the customs collection under the jurisdiction of the bonded area where the import goods are stored.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 97

EMIRATI ARABI UNITI DOCUMENTI ESPORTAZIONE I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’

origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata degli E.A.U. a Roma

FATTURA EXPORT Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i seguenti elementi:

- Destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell’ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio.

- Certificata dalla Camera di Commercio.

- Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere.

- Deve contenere la seguente dichiarazione: “The goods are neither of Israel origin nor do they contain

Israeli materials nor are being exported from Israel”.

DICHIARAZIONE DOGANALE Dazi Dogonali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura. Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è pari al 30%. Per la vendita al dettaglio s’impone un dazio aggiuntivo del 30% sul totale del prezzo prodotto+dazio del 50%.

DOCUMENTI DI TRASPORTO Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading). Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way bill)

PACKING LIST Si’

CERTIFICATO DI ORIGINE Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve essere emesso dalla Camera Di Commercio:

- Product Type (Tipo di prodotto)

- Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto)

- Country of Origin (Paese di Origine) Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.

CERTIFICATI DI ANALISI Si’

ETICHETTATURA DEL SUPER-

ALCOOLICO

Deve essere specificato il seguente:

• prodotti e marchio

• identificazione del lotto

• date di produzione e scadenza

• paese di origine

• nome produttori

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 98

• peso contenuto netto in unità metriche

• elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione

L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve:

• Essere difficile da rimuovere o modificare.

• Se il prodotto contiene qualsiasi componente d’origine animale bisogna precisare di quale animale si tratta.

• Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e leggibili.

L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti:

• I nomi degli additivi (se ci sono)

• Il contenuto netto (peso o volume)

• Il nome e l’indirizzo del fabbricante

• Il nome della marca

• Il paese d’origine

• Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile) L’Etichetta non deve essere:

• Falsa o ingannevole

• Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto alimentare

• La data non deve essere coperta, alterata o cancellata.

L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo. Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente:

• Il nome del prodotto e marchio

• L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione

• Il nome e l’indirizzo del fabbricante

• Il paese d’origine

• Il contenuto netto (peso o volume)

IMBALLAGGI Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI

IMPORTAZIONE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 99

Documento di Trasporto Packing List

CONTINGENTE DOGANALE

BIOTERRORISM ACT

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI

NECESSARI SECONDO IL PAESE

IMPORTATORE

Limitazioni

L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane la quantita` permessa all’importazione per consumo personale e` pari a 4 litri. L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere ed e` soggetta a licenza d’importazione rilasciata dall’Economic Development Department ed dal Ministero della Salute di ciascun Emirato ad eccezione degli Emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah, che ne hanno proibito l’importazione, la commercializzazione e il consumo nei loro territori. L’Emirato di Sharjah ha recentemente proibito l’importazione e la rivendita della birra analcolica. Sistemi di pagamento

Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita penalmente.

Altri requisiti

Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con un’operatore locale registrato alla camera di commercio. A Dubai, esistono solamente sei ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche: 1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Dubai,

Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE. Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected] 2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD

Mr. Dan Grieve, purchaser Manager Po Box 32321 Dubai United Arab Emirates. Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected] 3/ ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY

Contatto: Mr. Ali Ahmed Al Maheree, General Manager P.O. Box 46806Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tel: +971 02-444 7228-Fax: +971 2 4448495 - Email: [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 100

4/ DUBAI DUTY FREE

Contatto: Mr.Arvin, Purchasing Department. E-mail: [email protected] Tel : (971-4) 601 9597 FAX: (971-4) 4-224 4323 5/TRUEBELL MARKETING AND TRADING LLC Contatto: Mr. Peter Hinde. Po Box: 4146, Sharjah, UAE. Tel: +971 6 5342111 – Fax: +971 6 5342112 – Email: [email protected] 6/ROOTSTOCK Contatto: Karl Coveney - General Manager, Umm Al Quwain, United Arab Emirates Tel: +971 50 556 7800 - Email: [email protected]

Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti)

La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti. Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando essa risultera’ regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 101

GIAPPONE FATTURA EXPORT (INVOICE) Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti,

descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. E’ emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore. Elementi da indicare in fattura: dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un´attività commerciale con l´estero); data emissione e numero progressivo; nome ed indirizzo completo dell’ordinante; nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della merce (se diverso dall’ordinante); data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d’ordine; caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce); dichiarazione sull’origine della merce; valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2000: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro); tipo d’imballaggio; marcature; numero dei colli, peso lordo; peso netto o numero di pezzi; clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi d’interpretazione è bene riportare la dicitura “Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d’oneri e responsabilità tra venditore e compratore); luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce; ammontare delle spese di trasporto; ammontare delle spese d’assicurazione; valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; eventuali sconti; dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE; è consigliabile apporre il timbro e la firma.

DICHIARAZIONE DOGANALE Vedi “DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE”

DOCUMENTI DI TRASPORTO Polizza di carico marittima (Bill of Lading-Connaissement)

Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 102

La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo rappresentativo della merce, perciò si trasferisce la proprietà della merce mediante la sua girata. E’ di solito emessa in tre originali più un certo numero di copie non negoziabili, e l’insieme degli esemplari si chiama gioco completo. La polizza di carico marittima può quindi essere nominativa, all’ordine o al portatore. Quella al portatore, dà diritto, al possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna della merce da parte del capitano della nave. Quelle all’ordine e nominative, devono invece essere girate per trasferire la disponibilità della merce. La P/C all’ordine si trasferisce mediante girata che può essere piena o in bianco. E’ piena se è indicato il nome del giratario e in bianco se c’è solo la firma del girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena, datata e autenticata, ed è obbligatoria in questo caso l’indicazione del destinatario. Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi, con le seguenti clausole limitative: “ricevuto per l’imbarco” se riguarda merci giunte alla compagnia di navigazione, ma non ancora a bordo della nave; “diretta” o “cumulativa”, riguarda il trasporto di merci eseguito cumulativamente da diversi vettori; “pulita o sporca” a seconda che su di essa siano o no riportate annotazioni o riserve circa la stato della merce o di condizionatura di essa; “vecchie” o “stantie” (Stale of date) sono quelle che sono presentate oltre 21 giorni dalla loro emissione, in utilizzo di crediti documentari; “valutate o aperte” se indicano o no il valore della merce caricata. Lettera di trasporto aereo (Air Way Bill)

Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l’emissione della lettera di trasporto aereo (AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera d’istruzioni del mittente. L’emissione effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e prima di essere effettivamente caricata sull’aeromobile. La lettera di trasporto aereo è emessa in 12 esemplari di cui tre originali. La Lta non è titolo rappresentativo della merce. Il destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a ritirare la merce senza esibire il terzo originale della Lta.

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Non e’ richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta puo’ essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 103

documentario. E’ rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese.

CERTIFICATI DI ANALISI Viene rilasciato da laboratori italiani o giapponesi, possibilmente,

riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. (Per i nominativi di tali

laboratori italiani, vedi l’elenco riportato sul sito del competente

ministero giapponese: http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf).

La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei distillati e liquori, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato.

acido sorbico non consentito

acido salicilico non consentito

anidride solforosa inferiore a 30 ppm

alcol metilico inferiore a 1 mg/cm3 di alcol idrato

alcol metilico per uso dolciario

inferiore a 5 mg/cm3. Deve essere indicato: “prodotto per uso dolciario”

coloranti da dichiarare ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Etichettatura obbligatoria

I distillati e liquori destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard d’etichettatura secondo la Legge dell’Associazione per il Commercio d’Alcolici, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per alcolici d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad apporre sui contenitori l’etichetta di cui sotto. Tal etichettatura deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale.

• Le diciture da riportare in lingua giapponese sull’etichetta obbligatoria sono:

• Nome del prodotto/tipo di distillati/liquori.*

• Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es. anidride solforosa).

• Contenuto alcolico.

• Quantità contenuta/volume del contenitore.

• Paese d’origine.

• Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore.

• Indicazione della proibizione del consumo per minorenni;

• Indicazione dell’avviso del consumo per le donne incinte. Nota: Secondo quanto stabilito dalla Liquor Tax Act, le bevande alcoliche sono classificate nelle seguenti tipologie le cui relative denominazioni vanno riportate sull’etichetta: Seishu (Sake), Gosei Seishu (Sake sintetico), Shochu (alcolici tradizionali

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 104

giapponesi distillati da riso, orzo, patata ecc.), Mirin (fermentati di riso tradizionali giapponesi ), Birra, Kajitsushu (vini e altri alcolici fermentati di frutti), Wiskey/Brandy, Spirits (alcolici che superano 37 gradi), Liquori (alcolici che superano 12 gradi), Altri alcolici che non rientrano nelle categorie summenzionate. In Giappone, la grappa e’ classificata come Wiskey/Brandy. Etichettatura industriale volontaria.

L’indicazione sull’etichetta che riguardi solo l’origine del prodotto, pone ancora delle difficoltà per il consumatore nel cercare di capire le caratteristiche della bevanda. Anche se non è obbligatorio, i produttori utilizzano ulteriori etichette in giapponese che ne facilitino la comprensione. Queste riportano informazioni quali la descrizione del gusto, l’uvaggio e l’origine delle uve.

IMBALLAGGI Generalmente 6, 12, 24 bottiglie a collo.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI

IMPORTAZIONE

“Notification form for importation of foods, etc.. A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcun’analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. E’ consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto all’arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

Vedi “DOCUMENTI DI TRASPORTO”

CONTINGENTE DOGANALE Non limitato

BIOTERRORISM ACT Non esiste

NOTIFICA PREVENTIVA Generalmente non richiesta

REGISTRAZIONE ETICHETTE Facoltativa

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

Per i distillati di vino o vinacce non si applicano dazi doganali all’importazione (codice doganale 2203), ma si applica la tassa sugli alcolici di 367.188yen/kl fino a 37 gradi di contenuto alcolico, che diventa di 367.188 piu’ 9.924 yen/kl per ogni grado eccedente i 37.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 105

GIORDANIA FATTURA EXPORT Fattura Commerciale, in tre esemplari con l’indicazione

del paese di origine, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that it is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian”.

DICHIARAZIONE DOGANALE IM4

DOCUMENTI DI TRASPORTO -Polizza di carico “clean on board” (per trasporto via mare) -lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea)

PACKING LIST e’ richiesto

CERTIFICATO DI ORIGINE e’ richiesto (vedi documenti di spedizione all’importazione)

CERTIFICATI DI ANALISI Non e’ richiesto

ETICHETTATURA DEL VINO devono essere indicati in lingua inglese i seguenti: - il paese di origine; - nominativo del produttore; - denominazione del prodotto; - volume; - anno di produzione; - percentuale dell’alcool; - marchio commerciale

IMBALLAGGI In casse da 6 oppure da 12 bottiglie

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

IM4

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’ESPORTAZIONE

La birra e prodotti alcolici importati in Giordania devono essere accompagnati dai seguenti documenti legalizzati e timbrati dal Consolato della Giordania o dalla Camera di Commercio Italo Araba di Roma : - Certificato di origine; - Certificato Sanitario; - Fattura Commerciale in tre esemplari con l'indicazione del paese di origine.

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA Se richiesta dall’importatore

REGISTRAZIONE ETICHETTE Se richiesta dall’importatore

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO l'importazione di birra e alcolici e’ soggetta al

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 106

IMPORTATORE NEL PAESE pagamento di una tassa (Unificata) del 200% sul valore CIF di fattura, una tassa (Speciale) di JD 2 per ogni litro importato e una tassa sulle vendite del 16% sul totale con le tasse suindicate. (1 JD = Euro 1,03 circa – cambio medio in data 24/12/2013).

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Una licenza di importazione di prodotti alcolici. All'arrivo della merce, le autorità locali richiedono 2 campioni di ogni tipo di prodotto che vengono sottoposti ad analisi, e solo dopo esito positivo la merce potrà essere sdoganata e messa in vendita. AGGIORNATO AL 2013 – Per ulteriori informazioni

rivolgersi all’ufficio di Amman

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 107

HONG KONG FATTURA EXPORT √

DICHIARAZIONE DOGANALE √

DOCUMENTI DI TRASPORTO √

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Non obbligatorio ma raccomandato

CERTIFICATI DI ANALISI Non obbligatorio ma raccomandato

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO √

IMBALLAGGI √

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE √

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE NO

BIOTERRORISM ACT NO

NOTIFICA PREVENTIVA NO

REGISTRAZIONE ETICHETTE NO

ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL

PAESE

I liquori con una gradazione alcolica di oltre il 30% in volume misurato ad una temperature di 20ºC, sono soggetti ad un dazio del 100%.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI

SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

NOTA: Per facilitare le operazioni di sdoganamento e’ importante che sulla fattura commerciale siano descritti e dettagliati tutti gli elementi necessari per determinare la tassazione come: Nome del brand Gradazione alcolica Paese d’origine Capacita’ in ml della bottiglia Dimensione dell’imballaggio e nr. bottiglie per cartone Tipo di imballaggio

√: Obbligatorio

Import Duty on wines

Type of Liquor : Rate Liquor with an alcoholic strength of more than 30% by volume measured at a temperature of 20C 100% Liquor, other than wine, with an alcoholic strength of not more than 30% by volume measured at a temperature of 20C 0%

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 108

You are suggested visiting the website of the Customs Department of the Hong Kong SAR at http://www.customs.gov.hk/eng/major_dutiable_freeport_e.html#liq for more information concerning the import regulations / procedures in Hong Kong. Labeling laws of liquor in Hong Kong

According to Cap 109A of the Laws of Hong Kong, the alcohol strength of the wine in % should be on the label. Furthermore, the Customs and Excises Department of Hong Kong (www.customs.gov.hk) recommends the following items to be present on the label for tax assessment:

• Brand name

• Vintage

• Winery

• Grape varieties • Country of origin

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 109

INDIA FATTURA EXPORT 3 Invoices in original

DOCUMENTI DI TRASPORTO AWB [Airway Bill]/ Bill of Lading [by sea]

CERTIFICATI DI ANALISI Certificate of analysis required

CERTIFICATO DI ORIGINE Mandatory [with complete details of country, region & DOC/ DOCG ... details]

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Mandatory one label indicating type of wine & grape variety and the other label with producers details etc

IMBALLAGGI Packaging details must be clearly and explicitly indicated [No. of bottles per case, quantity per bottle etc]. If the packing material is wood, fumigation certificate must be provided.

CONTINGENTE DOGANALE DO [Delivery order from Airline of Shipping liner DOUBLE DUTY BOND BANK GUARANTEE (if required)

REGISTRAZIONE ETICHETTE Registration of labels and/ or brands in India states [Maharashtra, Goa, Karnataka.....] where the grappa is to be retailed. This registration in certain states needs yearly renewal.

ETICHETTATURA DI IMPORTAZIONE Labels must include the following information:

• Name, trade name, or description of the product

• Net weight and gross weight

• Date markings, including shelf life of the product and/or expiration dates

• Special instructions for storage or use

• Bar codes (if applicable) are issued by EAN (European Article Numbering) at New Delhi

• Market retail price depending on the Indian state [Maharashtra, Goa, Karnataka....] of sale, including taxes, duties, transportation

• Distinctive batch, lot, or code number

• Month and year the product was manufactured or packed

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

The custom duty on imported grappa is 111 % All the states of India impose an excise duty on imported spirits; these excise duties are different in all states of India. There is also an octroi [entry tax] imposed in some zones (eg. Mumbai]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 110

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI

SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

-

[email protected] [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 111

INDONESIA FATTURA EXPORT

INVOICE EXPORT

Regular Export invoice needed to proceed with the importation

DICHIARAZIONE

DOGANALE

CUSTOMS DECLARATION

Regular Custom declaration needed to proceed with the importation

DOCUMENTI DI

TRASPORTO TRANSPORT DOCUMENTS

Regular transport documents is required by the importers to process the importation

PACKING LIST

PACKING LIST Packing list is obligatory to provide to the importers for them to process the importation of the wines and spirits

CERTIFICATO DI

ORIGINE

CERTIFICATE OF ORIGIN

Certificate of Origin is compulsory to for entering the port in Indonesia

CERTIFICATI DI

ANALISI

CERTIFICATES OF ANALYSIS

Certificate of Analysis issued by the authorized body in Italy endorse at the Indonesian Embassy in Rome

ETICHETTATIRA DEL VINO ETICHETTATIRA WINE

Labelling must be done in Indonesian language produced by the factory

IMBALLAGGI

PACKAGING NO SPECIAL REGULATION MINIMUM 12 BOTTLES ONE CARTOON

DOCUMENTI DI

IMPORTAZIONE DOCUMENTS IMPORT

PROCEDURE OF IMPORTING WINES AND SPIRITS TO INDONESIA

FOREIGN SUPPLIER APPOINTMENT INDONESIAN IMPORTERS/REGISTERED OR AUTHORIZED IMPORTERS AS AGENT TO IMPORT WINES REGISTERED IMPORTERS APPLY FOR QUOTAS TO DEPARTMENT OF TRADE OF INDONESIA (BRAND NAMES AND FORCAST OF IMPORTS INDICATED AFTER QUOTAS APPLICATION RELEASE BY THE MINISTER OF TRADE OF INDONESIA INDICATING THE TYPE/THE AMOUNT OF WINES AND SPIRITS CAN BE IMPORTED BY THE IMPORTERS APPLY FOR ML (MAKANAN LUAR OR IMPORTED PRODUCTS) NUMBER AT THE FOOD AND DRUG CONTROL BOARD (MEDICAL LICENSE )

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 112

IMPORTERS ARE ALLOWED TO PLACE ORDER AND PROCEED WITH THE IMPORTATION

LICENSE AND DOCUMENT NEEDED FOR IMPORTING WINES AND SPIRITS TO INDONESIA

To be approve as IT-MB (Registered Importer for Alcoholic Drinks) company must have the followings :

1. IMPORT LICENSE ISSUED BY THE DEPARTMENT OF TRADE OF INDONESIA ; Name : Importir Terdaftar Minuman Beralkohol or IT-MB or “SIUP M.B.” (Import license for Minuman Ber-alkohol or alcoholic Drinks)

2. LICENSE ISSUED BY THE CUSTOM EXCISE DEPARTMENT OF

INDONESIA Name : “NPPBKC” (Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)

3. Appointment letter from the principals must be endorse by the Indonesian Embassy after legalized by a notary in Italy. Statement/recommendation letter from Indonesian Embassy (in this case) in Rome indicating that the Italian supplier/principal/owner of brand is authorized to appoint a foreign distributor and that they have a distribution network.

Address : Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 53-55, 00187 Roma, Italia, T: +39064200911, F: +39064880280 / +390648904910, Commercial Attaché [email protected]

4. Other necesary license needed to have importare regular ; Angka Pengenal Import (API)/Import license, Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)/registered importers, Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)/Tax number, Nomor Identitas Kepabeanan

(NIK)/Custom number.

DICHIARAZIONE

DOGANALE DI

Customs declaration of imports needed to proceed with the import

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 113

IMPORTAZIONE

CUSTOMS DECLARATION OF IMPORTS

to the country

DOCUMENTI DI

SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE DOCUMENTS SPEDIZIONEALL'IMPORTAZIONE

DOCUMENTATION NEEDED FOR THE IMPORT PROCEDURE :

Documentation to be prepared by local Distributor/pricipals :

1. INVOICE

2. PACKING LIST (in side the boxes)

3. BILL OF LEADING (B.L).

4. Other standard import documents 5. ML registration number is required (certificate release by

BPOM – food and drug control board after series of examination)

SUBMIT ALL DOCUMENTATION TO THE CUSTOM OFFICE

ALL DOCUMENTATION :

Calculation of Tax Excise of the wines/spirit to be imported

accordingly to the Custom Tariff Taxes, VAT, Local Tax, Stamp Duty,

Label Taxes

TAX – DUTY PAID

RELEASE BY THE CUSTOM OFFICE

TO AUTHORIZED IMPORTERS TO STORE IN THEIR WARE HOUSE

IMPORTERS WILL STICK STAMP DUTY TO EACH BOTTLES

BEFORE RELEASING THE APPOINTED DISTRIBUTORS

AUTHORIZE IMPORTERS

CONTINGENTE DOGANALE

Importation of wines and spirits are set by Quotas fixed by the Department of Trade of Indonesia. Only registered importers of alcoholic drinks are allowed to import (IT – MB). The regulation has change, now a private company who have been dealing in the wine/spirit business and have established cooperation with several numbers of foreign principals may registered to become importer not as previously where only a state owned company PT. Sarina (Persero) - the state own company can importer wines and spirits, but also other privately owned company can be importer.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 114

BIOTERRORISM ACT

Until this moment no information

NOTIFICATION PREVENTIVA

IMPORT CAN ONLY BE DONE BY IMPORTERS WINES AND SPIRITS WHO HAVE IMPORT LICENSE REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM /FOOD AND DRUG CONTROL BOARD IS NEEDED

REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM

FOOD AND DRUG CONTROL BOARD

Before importing the wines and spirits it is compulsory to registered the wines/spirit at the BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan Minuman) or Food and Drug Control Board procedure will need at least 45 working days after documents being submitted. In order to have registration number at the BPOM or ML number the following are required :

Documents

Needed Content Conditions

Appointment

letter

List of product with

total minimum

quantity of 3000

dozens / year.

Legalized by notary

public and

Indonesian Embassy

in

Rome - Italy.

Health certificate

/ free sale

certificate

-

Issued by Italian

government

accreditted

organization.

List of

Ingridients/

Certificate of

Composition

Sorted by highest

percentage to

lowest

-

Generic

Production Flow

Chart

General production

flow chart for each

category: Red,

White, Sparkling,

Rose.

-

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 115

Certificate of

Analysis

Test of: ethanol

(alcohol content);

methanol; heavy

metals;

Microbiology;

Preservatives;

Sweetener.

Issued by

government

accreditted

organization

Label with

Indonesian

language

Importers name,

composition,

warning (21 y.o.

and pregnant

women), ML

number.

-

REGISTRAZIONE ETICHETTE

YES NEEDED MUST BE IN INDONESIAN LANGUAGE

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATO NEL PAESE

STAMP DUTY / LABELLINGS:

(PITA CUKAI- Stamp Duty stickers for the bottle) stamp duty - charged for alcoholic drinks. Local production as well as for imported alcoholic drinks. Stamp Duty ranging from Rp. 11.000 up to Rp. 130.000 / per litter. Applying the following categories (when a beverage belongs to two categories not on the same line, the highest excise is applied)

A B C

VAT from

Local Tax

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 116

Article 22 2,5% 2,5% 2,5%

Note: Finance Minister Decree; 43/M-Dag/Per/9/2009 efferctive 1

April 2010.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

REGULATION ON IMPORT

OF WINES AND SPIRITS TO INDONESIA

It is anticipated however that in terms of commercial relations with Italy, including tariff and non tariff barriers are more meaningful for our exports can be reported precisely those on wine and spirits. The wine was taxed until the end of March 2010 from a high taxation: import duty (150%) + luxury tax (40-150% ad valorem) and there was a state monopoly in the import given to the state-owned company PT Sarinah, now there are at least 11 companies registered / have license to imports wines and spirits where on 1 April 2010 the state monopoly was lifted.

Since 1 April 2010 the new tax regime on alcohol include: 1. the abolition of the luxury tax, offset by a sharp rise in excise duty, by about 200-300% depending on alcohol content for the three categories established by the Indonesian Ministry of Finance: <5% 5-20%> 20%. It also changes the basis for the application, of not more than ad valorem (which gave rise to the phenomena of under-invoicing of amounts), but volume, per liter. 2. The import tax remains as it was before, that is 150% ad valorem.

TYPES OF ALCOHOLIC ALLOWED TO BE IMPORTED TO INDONESIA

HS CODE

TYPE OF PRODUCTS

22.03

Beer made from malt

2203.00.10.00 Stout and Porter

2203.00.90.00 Other, including Ale

22.04 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must order than that of

22.04.10.00.00 Sparkling wines

Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by

2204.21 In containers holding 2 or less

Wine

2204.21.11.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.

2204.21.12.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol.

Grape must with fermentation prevented

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 117

Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol

2204.21.21.00 Of an alcohol strength by volume not exceeding 15% vol.

2204.21.22.00 Of an alcohol strength by volume exceeding 15% vol.

2204.29 Other

Wine

2204.29.11.00 Of an alcohol strength by volume not exceeding 15% vol.

2204.29.12.00 Of an alcohol strength by volume exceeding 15% vol.

Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol

2204.29.21.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.

2204.29.22.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol.

2204.30 Other grape must

2204.30.10.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.

2204.30.20.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol.

22.05 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

2205.10 In containers holding 2 or less

2205.10.10.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.

2205.10.20.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol.

2205.90 Other

2205.90.10.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.

2205.90.20.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol.

22.06 Other fermented beverages (for example cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

2206.00.10.00 Cider and perry

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 118

2206.00.20.00 Sake (rice wine)

2206.00.30.00 Toddy

2206.00.40.00 Shandy

2206.00.90.00 Other, including mead

22.08 Under natured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume; spirit, liqueur and other spirituous beverages

2208.20 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

2208.20.10.00 Brandy of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol.

2208.20.20.00 Brandy of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol.

2208.20.30.00 Other of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol.

2208.20.40.00 Other of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol.

2208.30 Whiskies

2208.30.10.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol.

2208.30.20.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol.

2208.40 Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products

2208.40.10.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol.

2208.40.20.00 Of an alcoholic strength by Volume exceeding 46% vol.

2208.05 Gin and Gebene

2208.50.10.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol.

2208.50.20.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol.

2208.60 Vodka

2208.60.10.00 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol.

2208.60.20.00 Of an alcoholic strength by Volume exceeding by volume 46% vol.

2208.70 Liqueurs and Cordials

2208.70.10 Of an alcoholic strength by volume not exceeding 56% vol.

2208.90 Other

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 119

2208.90.10.00 Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol.

2208.90.20.00 Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol.

2208.90.30.00 Other samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol.

2208.90.40.00 Other samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol.

2208.90.50.00 Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol.

2208.90.60.00 Arrack of pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol.

2208.90.70.00 Bitter and similar beverages of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol.

2208.90.90.00 Other

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 120

LIBANO FATTURA EXPORT Fattura commerciale, in tanti esemplari quanti

richiesti dal cliente (di norma 3), redatta in lingua francese o inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall’esportatore: “We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described hererein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian”.

DICHIARAZIONE DOGANALE IM4

DOCUMENTI DI TRASPORTO • Polizza di carico”clean on board” (per trasporto via mare)

• Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea)

PACKING LIST Richiesto

CERTIFICATO DI ORIGINE Non obbligatorio

CERTIFICATI DI ANALISI Accettati analisi da laboratori accreditati dal Paese di provenienza (UE compresa)

ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Conforme alla normativa dell’UE. Deve essere menzionato (in francese od in inglese): liqueur, se la denominazione sembra poco chiara in italiano Sono anche obbligatori in lingua francese o inglese: - nome del produttore/imbottigliatore - paese di origine; - nome del super-alcoolico; - marchio di fabbrica “Trade Mark”; - volume di graduazione alcolica in %; - volume nominale - numero del lotto

IMBALLAGGI Conformi alla normativa dell’UE I cartoni devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE Non previsto

BIOTERRORISM ACT Non previsto

NOTIFICA PREVENTIVA Non prevista

REGISTRAZIONE ETICHETTE Non obbligatoria

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Dazio doganale del 15%, con un minimo di percezione di 200L.L./Litro 1US$ = 1507 L.L.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 121

Oltre al dazio, grava sui distillati e liquori l’IVA, pari al 10% del valore CIF + dazio. Le spese accessorie (diritti di banchina, facchinaggio, ispezione, ecc) sono variabili, ma rientrano nell’ordine di $400-600 per bolletta doganale, a prescindere dal valore della merce.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

- Certificato Euro1 per tariffa preferenziale - Una licenza di importazione di prodotti alcolici, rinnovabile ogni anno, viene rilasciata dal Ministero delle Finanze agli importatori locali di bevande alcoliche, dietro pagamento di 900.000 lire libanesi (circa 515 euro/marchio/etichetta) da parte degli stessi. - E’ obbligatorio di riportare sulle fatture commerciali, il numero identificativo dei prodotti, secondo il sistema armonizzato. - all’arrivo della merce: Una bottiglia di ciascun tipo di liquori va presentata come campionatura per l’analisi a cura del Ministero competente.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 122

MALAYSIA FATTURA EXPORT OBBLIGATORIO

La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi:

• Dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente

• Descrizione dei beni

• Quantità, specificando pesi e misure

• Il prezzo dei beni La fattura e tutta la documentazione dovranno essere compilate in lingua malese o inglese. Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglie per ogni etichetta), sulla fattura pro-forma ci deve essere la dizione “SAMPLE ONLY”.

DICHIARAZIONE DOGANALE

OBBLIGATORIO

DOCUMENTI DI TRASPORTO

OBBLIGATORIO - AIR WAY BILL per via area - BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo

PACKING LIST OBBLIGATORIO

CERTIFICATO DI ORIGINE SU RICHIESTA

CERTIFICATI DI ANALISI SU RICHIESTA

ETICHETTATURA DEI SUPERALCOLICI

Food Act 1983 (Act 281)Informazioni e dettagli riguardano (1) produttori, (2) importatori, (3) peso netto devono essere redatti in inglese o malese.

Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci deve essere la dicitura: “ARAK MENGANDUNGI __% ALKOHOL” (Bevanda alcolica contenente __% di alcol), in maiuscolo grassetto, di caratteri sans serif e di dimensione non meno di 12 punti. Ulteriori informazioni su: http://fsq.moh.gov.my/v4/index.php/perundangan2/food-regulations-1985.

IMBALLAGGI Le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro,

lattina d’alluminio, bottiglia plastica oppure bottiglia di porcellana

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 123

DOCUMENTI DI

IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

OBBLIGATORIO a carico dell’importatore

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

OBBLIGATORIO - AIR WAY BILL per via area - BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo

CONTINGENTE DOGANALE NON APPLICABILE

BIOTERRORISM ACT NON APPLICABILE

NOTIFICA PREVENTIVA NON APPLICABILE

REGISTRAZIONE ETICHETTE

OBBLIGATORIO Gli importatori devono fornire annualmente l’elenco di etichette per il rinnovo di licenza di importazione di bevande alcoliche. Non si possono aggiungere nuove etichette prima della scadenza della licenza

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

SUPERALCOLICI: Dazio all’importazione: RM 20 – RM 93,50 al litro Imposta di consumo: RM 9 – RM 42,50 al litro + 15% Sales Tax : 5% Per aggiornamenti sui dazi di import, vedi:

http://tariff.customs.gov.my/

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Licenza di importazione per bevande alcoliche - da rinnovare ogni anno Gli importatori devono mettere sul contenitore di tutti i vini e liquori un’etichetta di sicurezza:

- ROSSO significa i dazi e le imposte sono stati pagati - VERDE per i beni esenti da imposta - VIOLA per i beni prodotti in loco.

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 124

OMAN

I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’ origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata dell’Oman a Roma

FATTURA EXPORT Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i seguenti elementi:

- Destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell’ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio.

- Certificata dalla Camera di Commercio.

- Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere.

- Deve contenere la seguente dichiarazione: “The goods are neither of Israel origin nor do they contain

Israeli materials nor are being exported from Israel”.

DICHIARAZIONE DOGANALE Dazi Dogonali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura. Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è pari al 100%.

DOCUMENTI DI TRASPORTO Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading). Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way bill)

PACKING LIST Si’

CERTIFICATO DI ORIGINE Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve essere emesso dalla Camera Di Commercio:

- Product Type (Tipo di prodotto)

- Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto)

- Country of Origin (Paese di Origine) Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.

CERTIFICATI DI ANALISI Si’

ETICHETTATURA DEL SUPER-

ALCOOLICO

Deve essere specificato il seguente:

• prodotti e marchio

• identificazione del lotto

• date di produzione e scadenza

• paese di origine

• nome produttori

• peso contenuto netto in unità metriche

• elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 125

L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve:

• Essere difficile da rimuovere o modificare.

• Se il prodotto contiene qualsiasi componente d’origine animale bisogna precisare di quale animale si tratta.

• Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e leggibili.

L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti:

• I nomi degli additivi (se ci sono)

• Il contenuto netto (peso o volume)

• Il nome e l’indirizzo del fabbricante

• Il nome della marca

• Il paese d’origine

• Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile) L’Etichetta non deve essere:

• Falsa o ingannevole

• Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto alimentare

• La Data non deve essere coperta, alterata o cancellata.

L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo. Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente:

• Il nome del prodotto e marchio

• L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione

• Il nome e l’indirizzo del fabbricante

• Il paese d’origine

• Il contenuto netto (peso o volume)

IMBALLAGGI Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI

IMPORTAZIONE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi Documento di Trasporto Packing List

CONTINGENTE DOGANALE

BIOTERRORISM ACT

NOTIFICA PREVENTIVA

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 126

REGISTRAZIONE ETICHETTE

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI

NECESSARI SECONDO IL PAESE

IMPORTATORE

Limitazioni

L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane e piu’ di 21 anni, la quantita`permessa all’importazione per famiglia e` pari a 24 lattine o 2 litri di alcol o 2 litri di vino. L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere e in negozi specializzati, e` soggetta a licenza d’importazione rilasciata da Ministry of Commerce and Industry (MOCI) e della Camera di Commercio dell’Oman. Sistemi di pagamento

Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita penalmente. Altri requisiti

Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con un’operatore locale registrato presso la Camera di Commercio. In Oman, esistono solamente cinque ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche: 1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Oman, Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE. Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected] (Hanno sede a Dubai, EAU.) 2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD

Contatto: Mr. Dan Grieve-Purchasing Manager or Mrs Nickie Tilbury–Marketing Manager, wine Po Box 2321 Dubai United Arab Emirates. Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected] (Hanno sede a Dubai, EAU.) 3/ Gulf Supplies & Services

Contatto: Mr. Vishwanath Chavan, Group Sales & Marketing Manager P.O. Box 3650, Ruwi, Muscat, Oman Tel: (+968) 2448 2333 -Fax: (+968) 2448 9489 – Email: [email protected] o [email protected] Web: http://www.gulfsupplyoman.com

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 127

4/ Marketing and Services Co

Contatto: Mr Joseph Abdo-General Manager P.O.Box: 3828, Ruwi, Oman Email: [email protected] Tel : (968) 24 703057 FAX: (968) 24 705455

5/ Desert Trading Co. LLC

Contatto: Mr Simon Mathew – Country Manager, Mr Lawrence Chandran – Operation Manager. Po Box: 1644, Muscat, Oman. Tel: +968 24793720 – Fax: +968 24793720 – Email: [email protected] or [email protected] E’ consigliabile spedire alle Autorità Sanitarie un campione dei prodotti per ottenere il nulla osta per l’importazione. Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti)

La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.

Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando essa risulta regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario. [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 128

SINGAPORE INFORMAZIONI ESSENZIALI PER IMPORTATORI ED ESPORTATORI STRANIERI

L’ufficio doganale di Singapore consiglia fortemente agli

importatori/esportatori stranieri di prendere contatto con

un’azienda autorizzata nel trasporto merci, in modo da essere

guidati nella presentazione del necessario declaration permit e della

documentazione di supporto, qualora siano interessati ad esportare

prodotti verso il mercato di Singapore.

Si prega di consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato

di seguito), in modo da prendere visione dei nominativi delle

imprese di trasporto merci consigliate dalla dogana di Singapore:

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+of+Some+

Service+Centres.htm

Per gli esportatori stranieri che hanno intenzione di esportare I

propri prodotti in Singapore per la prima volta, si prega di

consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato di

seguito), al fine di prendere visione delle procedure necessarie:

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Transacting+with+Custo

ms+for+the+First+Time.htm

Le procedure fondamentali sono:

1) Attivazione dell’Account doganale

2) Ottenimento del permesso doganale

3) Richiesta per l’Inter-Bank GIRO Account

4) Autorizzazione delle autorita’ competenti

EXPORT PERMIT

(Permesso doganale)

Obbligatorio:

• Consegna elettronica alla dogana di Singapore e alle

autorita’ competenti, utilizzando TradeNet®, per valutazione

e approvazione. Sito Web: http://www.customs.gov.sg

• Tutti gli enti che hanno intenzione di stabilire attivita’ di

import/export a Singapore, o fare richiesta per

autorizzazioni o certificati per import/export e trasbordo

tramite TradeNet®, devono attivare un account doganale.

CUSTOMS DECLARATION

(dichiarazione doganale)

Obbligatorio:.

• IN-Payment declaration- per il pagamento di dazi e/o GST

(IVA) sui prodotti che saranno consumati a Singapore.

• IN-Non-Payment declaration – rimozione delle merci dal

punto di arrivo (via mare, aria, terra e rotaia) a sedi

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 129

autorizzate o altri punti di stoccaggio autorizzati.

• Dichiarazione di trasbordo/trasloco

Per maggiori informazioni, visitare il sito web della dogana di Singapore (www.customs.gov.sg) o contattare direttamente l’ufficio doganale: Singapore Customs

55 Newton Road, #10-01

Revenue House

Singapore 307987

Fax: (65) 6250 8663

Tel: (65) 6355 2000

Email: [email protected]

SUPPORTING DOCUMENTS

(documenti di supporto)

E’ obbligatorio presentare alla dogana di Singapore I seguenti

documenti di supporto solo nel caso siano richiesti o se parte dei

documenti richiesti nelle permit conditions.

• Polizza di carico (lading bill) o lettera di vettura aerea

(airway bill), dalla data dell’approvazione del permesso.

• Fattura commerciale (commercial invoice)

• Bolla di accompagnamento (packing list)

CERTIFICATE OF ORIGIN

(certificazione di origine)

A seconda di quanto stabilito dall’ente regolatore del paese

d’origine, la certificazione di origine per una merce puo’ essere

presentata sotto forma di autocertificazione

dall’importatore/esportatore all’interno della fattura riguardante la

merce, oppure attraverso una lettera ufficiale

dell’importatore/esportatore. La certificazione di origine puo’ essere

inoltre prodotta attraverso la richiesta del certificato presso un ente

autorizzato operante nel paese esportatore. Gli esportatori sono

tenuti a prendere visione delle condizioni richieste per le

certificazioni nei vari schemi preferenziali e negli accordi di libero

scambio, e produrre il certificato di origine appropriato per le

proprie esportazioni.

Le certificazioni di origine sono classificate in due tipologie:

Certificazione ordinaria e certificazione preferenziale.

� La certificazione di origine ordinaria e’ un documento che puo’

essere utilizzato per assicurare I propri comparatori che I

prodotti esportati sono stati interamente acquisiti.

� La certificazione di origine preferenziale e’ un documento che

puo’ concorrere ad incrementare il vantaggio competitivo delle

proprie esportazioni, consentendo ai propri compratori di

godere di un trattamento tariffario preferenziale quando

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 130

importano i relativi prodotti soggetti ad uno degli accordi di

libero scambio (FTA) o a schemi preferenziali.

Back-to-Back preferential Certificate of Origin (CO) e’ una

certificazione di origine preferenziale prodotta dalla dogana di

Singapore per le esportazioni di merci, basata sul certificato di

origine emesso dall’iniziale controparte esportatrice. Le richieste per

il Back-to-Back CO vanno presentate tramite

TradeNet®. L’esportatore e’ tenuto a completare la domanda per

ogni lotto e faxare i documenti di supporto richiesti, come indicato

nelle linee guida relative ai documenti di supporto richiesti per fare

domanda per il Back-to-Back Certificate of Origin.

Indicazioni per l’esportatore non produttore

L’esportatore che non e’ il produttore delle merci, puo’ comunque

fare richiesta per una certificazione di origine ordinaria o

preferenziale, fatto salvo che l’esportatore abbia ottenuto la

necessaria prova documentale dal produttore, in modo da provare

che le merci soddisfino la normativa relativa al certificato di origine

che l’esportatore vuole richiedere. L’esportatore e’ tenuto ad

indicare il nome dell’azienda/ente produttore, dettagli e numero di

telefono di un referente del produttore, ed indicarli nelle note

(trader’s remark) della propria TradeNet® application.

CERTIFICATES OF

ANALYSIS

(certificazione di origine)

A discrezione della dogana, potranno essere effettuate analisi su

campioni di bevande alcoliche importate.

L’importatore locale deve essere registrato come AVA importer, al

fine di importare liquori. Per maggiori informazioni consultare il sito

web dell’AVA (www.ava.gov.sg)

SPIRITS LABEL

(etichettatura dei liquori)

Nel caso la partita sia destinata solamente al mercato

singaporiano, le etichette possono essere stampate in Italiano.

Qualora la partita di liquori sara’ ri-esportata verso paesi del sud-

est asiatico, attraverso Singapore, le etichette devono essere

stampate in Inglese.

Per quanto riguarda l’etichettatura della liquori, le seguenti informazioni devono essere espresse nell’etichetta: Nome, tipo e descrizione dei liquori Sono richiesti nome o descrizione comuni, sufficienti ad indicare la vera natura del prodotto alimentare Volume netto

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 131

Il volume minimo dei liquori, espresso in termini volumetrici (ml, litres) o in peso netto (g, kg) o in ogni altra misura , deve essere stampato sull’etichetta per indicare la quantita’ del contenuto. Nel caso si utilizzi una misura di peso, indicazioni come “netto” dovrebbero essere utilizzate per descrivere il metodo di misurazione. Nominativo e indirizzo del produttore e dell’importatore Nome e indirizzo del produttore, imballatore o venditore locale devono essere stampati sull’etichetta del prodotto di origine locale. Nel caso di alimenti importati, l’etichetta deve indicare il nome e indirizzo dell’importatore,distributore o agente. Indirizzi troppo concisi, facsimili o relativi ad uffici postali non sono accettati Paese di origine dei liquori Il nome del paese di origine dei liquori deve essere indicato sull’etichetta del prodotto importato. Il nome della regione, citta’ o provincia di origine non sono sufficienti per indicare l’origine del prodotto. Per maggiori informazioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari, si prega di consultare il sito web www.ava.gov.sg o contattare direttamente l’ufficio Food Control Division: Food Control Division Agri-Food & Veterinary Authority 5 Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND Complex, Singapore 069110 Tel: 6325 7625 Fax: 6223 5383

PACKAGING (confezione) Non ci sono restrizioni nel confezionamento/imballaggio dei prodotti provenienti dall’Italia.

SHIPPING DOCUMENTS IMPORT

I documenti richiesti sono quelli indicati sopra.

TARIFF QUOTA N/A

BIOTERRORISM ACT La normativa sulle armi chimiche (proibizione) del 2007 e’ applicata dal 14 dicembre 2007, al fine di mettere in pratica un insieme di linee guida procedurali contenute nella legge sulla gestione delle armi chimiche (proibizione). Nello specifico, la normativa identifica le condizioni per l’approvazione della licenza, le eccezioni relative a certe miscele a bassa concentrazione di certe sostanze chimiche, e l’obbligatorieta’ di presentare delle note informative al direttore generale della dogana relative ad attivita’ che riguardino tali

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 132

sostanze chimiche. In linea con le modifiche apportate, il “Strategic good permit” non sara’ richiesto prima delle esportazioni di miscele a bassa concentrazione. Tuttavia, se la miscela contiene anche altre sostanze chimiche incluse nel Strategic Good Act, l’autorizzazione e’ comunque richiesta come stabilito dalla normativa.

PRIOR NOTIFICATION

N/A

RECORD LABELS Controllate dalla dogana

DUTIES AND OTHER TAXES CHARGED IN THE IMPORTING COUNTRY (dazi e altre tasse applicate nel paese importatore)

A Singapore i liquori sono soggetti a dazi doganali, disponibili in

dettaglio all’indirizzo web:

http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.htm

Il dazio e’ stato standardizzato a S$ 70 (dollari di Singapore) per

litro di alcol per altri tipi di liquori, come i distillati.

Tutte le merci importate in Singapore sono soggette alla Goods and Services Tax (GST), imposta al 7 per cento del costo CAT della merce (costo, assicurazione, trasporto). GST viene considerata applicabile quando le merci lasciano la nave, aereo o treno, ed entrano in territorio singaporiano Imposta Ad Valorem o tasse/dazi specifici Ci sono quattro categorie di merci soggette a dazi nello Stato di Singapore: liquidi inebrianti, tabacco, veicoli a motore e prodotti petroliferi. Dal momento che i distillati ricadono all’interno della categoria dei liquidi inebrianti, sono soggetti all’applicazione di imposte ad valorem o dazi specifici. Il venditore e’ tenuto a pagare I costi e il trasporto necessario per l’importazione delle merci fino al porto di arrivo. Gli eventuali costi derivanti dallo smarrimento o danneggiamento dei beni, avvenuti a seguito della consegna della merce, sono trasferiti dal venditore al compratore. Tuttavia, tra i costi da sostenere, il venditore deve comunque dotarsi di un’assicurazione per la copertura dell’eventuale danneggiamento o smarrimento delle merci da parte del compratore. Conseguentemente, il venditore contrae l’assicurazione e si predispone per il pagamento del premio. Inoltre, per quanto riguarda quest’ultima polizza, il venditore e’ solamente tenuto a contrarre l’assicurazione minima. Nel caso in cui il compratore abbia intenzione di avere una copertura piu’ estesa, dovra’ accordarsi con il venditore o sottoscrivere lui stesso una polizza

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 133

extra. Gli operatori commerciali possono utilizzare il tasso standard dellla dogana di Singapore per il calcolo del costo per il trasporto e l’assicurazione, al fine di ottenere il costo totale della merce. Tutti i pagamenti relativi ai dazi e al GST vanno effettuati nei confronti della dogana di Singapore, attraverso l’Inter-Bank GIRO (IBG) facility. Tariffa preferenziale Un tasso preferenziale sulla tariffa e’ esteso ai paesi partner che

hanno sottoscritto un accordo di libero scambio (FTA) con

Singapore. Questo significa che i dazi doganali su certe tipologie di

prodotti importati da paesi partner dell’FTA, sono minori o eliminati

totalmente.

Tariffa preferenziale per prodotti di importazione entranti in

Singapore

Sotto gli FTA di Singapore, l’importazione di prodotti provenienti da

paesi partner nell’FTA saranno soggetti a minori dazi doganali o alla

completa esenzione da tali tariffe.

Tariffa preferenziale per prodotti provenienti da Singapore e diretti

a pesi partner negli FTA.

Le tariffe doganali per I prodotti di Singapore, esportati verso paesi

partner in FTA che soddisfino la normativa di origine saranno piu’

ridotte o totalmente eliminate .

La lista completa dei paesi partner con Singapore negli FTA, la

normativa di origine, l’elenco dei prodotti che sono soggetti a

trattamenti preferenziali , si prega di visitare il relativo sito web

tenuto dal Ministero del Commercio e dell’Industria di Singapore:

http://www.fta.gov.sg/

ANY OTHER DOCUMENTS REQUIRED UNDER THE IMPORTING COUNTRY

N/A

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 134

TAILANDIA FATTURA EXPORT Yes

DICHIARAZIONE DOGANALE Yes

DOCUMENTI DI TRASPORTO Bill of lading

PACKING LIST Yes

CERTIFICATO DI ORIGINE Yes

CERTIFICATI DI ANALISI Not obligation, but may require (case by case)

ETICHETTATURA DEL VINO Please see ‘Remark’ below

IMBALLAGGI Please see ‘Remark’ below

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE (1) Import Declaration (2) Import Permit (3) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill (4) Invoice (5) Packing List (6) Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand (7) Certificates of Origin (8) Other relevant documents such as catalogue, product ingredients, etc.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE (1) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill (2) Invoice (3) Packing List (4) Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand (5) Certificates of Origin (6) Certificate of analysis (7) Other relevant documents such as catalogue, product ingredients, etc.

CONTINGENTE DOGANALE no

BIOTERRORISM ACT no

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE The importer has to contact the Excise Department under Ministry of Finance of Thailand to apply for import license. The importer needs to submit Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Please see ‘Remark’ below

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Please see ‘Remark’ below

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 135

Customs Regulations for wine and alcoholic beverages :

Wine and alcoholic beverages fall under special food and beverage category and it is under the control of the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance. According to import regulation, an importer has to apply for license to sell liquor to be able to trade in liquor at the

Excise Department. The importer needs to apply for Vendor License Type 1. This license is valid for 1 year. The annual fee for Vendor License is Baht 8,250+ Baht 1,000 if the warehouse is separated from the office (at the moment, 1 Euro = 44 Baht). In addition, it is required by the Excise Department for the importer to pay Baht 100,000 as the guaranteed deposit. An importer also has to apply for an Import Permit which costs Baht 200 for every importation. To derive the Import Permit, the importer has to submit to the Liquor Division, Excise Department,

Ministry of Finance, the followings :

• The Vendor License Type 1 to sell liquor (Vendor License Type 1 : sell all types of liquor more than 10 litres) ; and

• 2 copies of invoice or Pro-forma invoice ; and

• To import wine into Thailand, the importer must apply for an import licence and present the following documents to the Excise Department:

• A copy of certificate of origin

• A sample of each product label. All labels must contain the following information in Thai or English:

Name and brand of the product Details of sole importer/distributor including name, company address and telephone number Details of manufacturer including company name and source of product Net weight/volume of product Percentage of alcoholic content

• 11 examples of label for each type of wine to be brought to Thailand by specifying name and location of importer, product name, alcohol degree, size of wine container, name and location of wine producer.

Labels: In the label, it is required to state the followings:

• Name and address of producer of wine; name of country of origin; degree of alcohol; size of container

It will be necessary for the importer to add stickers with indication in both English and/or Thai language stating the followings:

• Name and address of permitted importer

• Children under 18 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 136

capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 18year.

IMPORT DUTIES FOR WINES

Customs tariff or Harmonized codes and Definitions:

HS Code 2204.1000.001 :Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading

20.09- Sparkling wine: Champagne

(Import tax = Advalorem tax 54%)

HS Code 2204.1000.090: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading

20.09- Sparkling wine: Other Sparkling wine

(Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol )

(Import tax = Advalorem tax 54%)

HS Code 2204.2111.000 : Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading

20.09. – Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength

by volume not exceeding 15% vol.

(Import tax = Ad valorem tax 54%)

HS Code 2204.2121.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading

20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength

by volume not exceeding 15% vol.

(Import tax = Ad valorem tax 60%)

HS Code 2204.2122.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading

20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength

by volume exceeding 15% vol

(Import tax = Ad valorem tax 60%)

HS Code 2204.2911.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading

20.09. - Container holding more than 2 litres Of an alcoholic strength by

volume not exceeding 15% vol

(Import tax = Ad valorem tax 54%)

** Remark: From November 2006, the Customs Department has started collecting import tariff according to the

“custom evaluation” instead of the invoice price which has always been done previously.

It will be necessary for any producer to check any crucial part of this information with your importer before contracting due to the technical nature and the possibility of different interpretation.

New Excise Tax Rates for Alcoholic Beverages in Thailand (enforced on 3 September 2013)

Excise Tax

Specific (whichever is higher)

Description

Ad Valorem

(%)

Baht/Liter of

Pure Alcohol Baht/Liter

Specific (Additional

Tax for Exceeded

Degree of Alcohol

Content:

Baht/Liter/Degree)

1. Ferment alcoholic beverage

1.1 Beer (by alcohol content)

(1) not exceeding 7 degrees 48 155 8

(2) exceeding 7 degrees 48 155 8 3

1.2 Wine (by alcohol content)

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 137

(1) not exceeding 15 degrees, with Bt600 or lower last wholesale price (exclude VAT) 0 1,000 225

(2) Not exceeding 15 degrees, and exceeding Bt600 or lower last wholesale price (exclude VAT) 36 1,000 225

(3) Exceeding 15 degrees, with Bt600 or lower last wholesale price (exclude VAT) 0 1,000 225 3

Exceeding 15 degrees, and exceeding Bt600 last wholesale price 36 1,000 225 3

1.3 others (by alcohol content, apart

form 1.1 and 1.2)

(1) Not exceeding 15 degrees 5 70 10

(2) Exceeding 15 degrees 5 70 10 3

2. Distille alcoholic beverage

2.1 White spirits (by alcohol content)

(1) Not exceeding 40 degrees 4 145 40

(2) Exceeding 40 degrees 4 145 40 3

2.2 Others (by alcolhol content)

(1) Not exceeding 45 degrees 25 250 50

(2) Exceeding 45 degrees 25 250 50 3

Source: Excise Department and Notification of Ministry of Finance on classification and new excise tax rates for

alcoholic Beverage in Thailand, published in Royal Gazzette on 3 September 2013

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 138

TAIWAN

FATTURA EXPORT sì

DICHIARAZIONE DOGANALE sì

DOCUMENTI DI TRASPORTO sì

PACKING LIST sì

CERTIFICATO DI ORIGINE sì

CERTIFICATI DI ANALISI sì

ETICHETTATURA DEL SUPER-

ALCOOLICO

sì , con etichetta in cinese tradizionale.

IMBALLAGGI con legno trattato ed altre indicazioni fornite dall’importatore

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE 1. A photocopy of the tobacco and/or alcohol importer business license or an approval issued by Ministry of Finance is required. Provided that the importation is for self-consumption and the quantity does not exceed the following, the above mentioned documents are not required: (1) Tobacco: 1,000 cigarettes, 125 cigars or 5 pounds of cut tobacco. (2) Alcoholic beverage: 5 liters.2. For importation of tobacco products to repackage, the usage should be specified during customs clearance, and the certificate of origin issued by the government or chambers of commerce authorized by the government of the country of production is required.

2. Importation of alcohol shall be made in accordance with "Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol" jointly promulgated by the Ministry of Finance and the Ministry of Health and Welfare. The importer shall apply for inspection to the Ministry of Finance.

3. Importation of Mainland China products is prohibited.

DICHIARAZIONE DOGANALE DI

IMPORTAZIONE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE Non esiste alcun contingente per l’import, solo per invio dei campioni

BIOTERRORISM ACT N/A

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 139

NOTIFICA PREVENTIVA sì

REGISTRAZIONE ETICHETTE sì

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

Il dazio sulla grappa e sui distillati e’ del 0%. La tassa all’importazione e’ NTD 2,50 per litro per ogni grado di alcool. L’ IVA 5%.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI

NECESSARI SECONDO IL PAESE

IMPORTATORE

Maggiori informazioni sul ns. website “Italian Wines and food in Taiwan” http://www.enjoygourmet.com/italianwines/eindex.html E il sito di “National Treasury Angency” http://www.nta.gov.tw/web/Announce/listAnnounceEng.aspx?c0=316

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 140

VIETNAM FATTURA EXPORT Yes. 2 hard copies, in English or Vietnamese

DICHIARAZIONE DOGANALE Yes. Custom declaration can be done by the importer at border gate or through electronic custom declaration.

DOCUMENTI DI TRASPORTO Yes. 1 hard copy

PACKING LIST Yes. 1 hard copy

CERTIFICATO DI ORIGINE Yes. 1 hard copy

CERTIFICATI DI ANALISI Yes. The certificate will be issued by Vietnam Ministry of Health

ETICHETTATURA DEL VINO Yes. Conditions for labelling have to conform with local government requirement

IMBALLAGGI Yes. Complied to international packaging standard

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Custom declaration form, Business contract, Packing list, Import license, Business license of the importer, Certificate of origin and of health, Letter of assignment or authorization

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Yes. Custom declaration can be done by the importer at border gate or through electronic custom declaration.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Yes. Documents relating to shipping such as bill of lading, L/C

CONTINGENTE DOGANALE Quota is applied for wine and liquor import

BIOTERRORISM ACT Si, per primi campioni

NOTIFICA PREVENTIVA No

REGISTRAZIONE ETICHETTE Product label has to be registered with Vietnam Ministry of Science and Technology

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Import tax: 45%; Special consumption tax: 50%; Value-added Tax: 10%

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

LETTERA D’AUTORIZZAZIONE (allegato) *

In addition to the above-mentioned documents, businessman shall have to submit the Letter of Assignment or Authorization as the distributor, importer of the genuine manufacturing, trading brand or agent contract of such genuine manufacturing, trading brand.

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 141

<Your company letterhead> <Place & Date> LETTERA D’AUTORIZZAZIONE / LETTER OF AUTHORIZATION

<YOUR COMPANY NAME>, con sede in <your company address> autorizza <YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> a importare e distribuire I seguenti vini in Vietnam: We, <YOUR COMPANY NAME>, whose address in <YOUR ADDRESS> hereby authorise <YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> to import and distribute the following wines to Vietnam - Your product name no. 1 - Your product name no. 2 - Your product name no. n Validità: dal <Date> Validation: from <Date > (signed and sealed) Full name of your company’s director whose signature has been registered at the Chamber of Commerce

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 142

AFRICA

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 143

ALGERIA

FATTURA EXPORT Devono essere indicati : prezzo unitario, quantità, origine merce, l’incoterm , modo di pagamento : (Lettera di credito obbligatoria) La fattura deve essere firmata con timbro umido

DICHIARAZIONE DOGANALE

DOCUMENTI DI TRASPORTO • Polizza di carico”clean on board” (per trasporto via mare)

• Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea)

Con menzione : Freight prepaid - Boarding list L’assicurazione deve obbligatoriamente essere pagata in Algeria

PACKING LIST Richiesto

CERTIFICATO DI ORIGINE Obbligatorio

CERTIFICATI DI ANALISI Accettati analisi da laboratori indipendenti dal produttore

ETICHETTATURA Indicazioni obbligatorie in arabo : - Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento - ragione sociale del produttore ; - nome; - Paese di provenienza - volume di graduazione alcolica in %; - volume nominale - numero del lotto - dicitura “contiene solfiti”

IMBALLAGGI Conformi alla normativa dell’U.E. I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica.

DOCUMENTI IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE Non previsto

BIOTERRORISM ACT Non previsto

NOTIFICA PREVENTIVA Non prevista

REGISTRAZIONE ETICHETTE Non obbligatoria

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Dazio doganale del 30% IVA 17% Imposta inderetta relativa al diritto di circolazione per ettolitro di alcol puro :

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 144

1) 14 Euros per gli alcolici utilizzati nella preparazione di vini spumanti e di vini dolci naturali che beneficiano del regime fiscale dei vini

2) 642 Euros per gli aperitivi a base di vini, vermut, vini di liquori e derivati, vini dolci naturali sottoposti al regime discale degli alcolici, vini e liquori di origine straniera che usufruiscono di una denominazione di origine o controllata o regolamentata non che per crema di “cassis”

3) 917 Euros per Whiskies ed aperitivi a base di alcolici come bitters, amari, anice, e caltrami

4) 642 euros per i rhums e per i prodotti non riportati ai punti 1) 2) e 3).

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Certificato Euro1 Documento “Acquist du sergice des alcools” rilasciato dall’Amministrazione delle imposte in loco

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 145

EGITTO

FATTURA EXPORT Fattura commerciale, in 4 esemplari, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall’esportatore: “We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian”.

DICHIARAZIONE DOGANALE SI

DOCUMENTI DI TRASPORTO Polizza di carico (in 3 copie) ”Bill of Lading” (per trasporto via mare) Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea) Polizza di assicurazione (2 copie)

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Si

CERTIFICATI DI ANALISI Si

ETICHETTATURA DEL VINO Sono obbligatori in lingua francese o inglese: - Il Paese di produzione (Produced in Italy) - Alcool effettivo - Volume nominale e tutto quello richiesto nei Paesi UE

IMBALLAGGI I cartoni devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se i cartoni di vino sono su pallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati.

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI

IMPORTAZIONE

SI

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

ALL’IMPORTAZIONE

Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi Polizza di carico “Bill of Lading”(per trasporto via mare) Lettera di vettura “air way-bill” per trasporto via aerea Packing List Certificato Euro1 (per le merci con un valore a partire da Euro 6.000,00).

CONTINGENTE DOGANALE No

BIOTERRORISM ACT No

NOTIFICA PREVENTIVA No

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 146

REGISTRAZIONE ETICHETTE Non obbligatoria

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO

IMPORTATORE NEL PAESE

Dazio doganale del 3000% ad valorem CIF. Viene inoltre aggiunta una tassa sulle vendite “sales tax” pari al 10% del valore CIF aumentato dall’importo del dazio doganale.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI

NECESSARI SECONDO IL PAESE

IMPORTATORE

- all’arrivo della merce: Una bottiglia di ciascun tipo va presentata come campionatura per analisi a cura del Ministero competente.

NOTA BENE I quantitativi limitati alla domanda - che nasce dal turismo e dagli stranieri residenti – sono introdotti dai principali alberghi internazionali e dal “Duty Free Shop Co.” che vende a stranieri nei propri 8 negozi sparsi nel paese (6 al Cairo).

Per quanto riguarda la birra, le procedure sono uguali a quelle del vino. Esiste in Egitto un unica aziende produttrice di birra "Al Ahram Beverages Co." che riesce a soddifare il fabbisogno interno e che esporta i suoi prodotti anche all'estero. Al riguardo precisiamo che l'Egitto essendo un paese in prevalenza di religione musulmana che vieta l'uso di alcolici, i quantitavi limitati di domanda di birra e di superalcolici nascono dal turismo e dagli stranieri residenti e sono introdotti dal "Duty Free Shop Co." che vende ai stranieri tramite 8 negozi sparsi nel paese [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 147

MAROCCO FATTURA EXPORT Obbligatoria

DICHIARAZIONE DOGANALE Obbligatoria

DOCUMENTI DI TRASPORTO Obbligatorio – Tale documento deve riportare in dettaglio tutta la documentazione in allegato che accompagni la merce.

PACKING LIST Obbligatorio – Per identificare il contenuto dei pacchi importati durante il controllo delle autorità doganali

CERTIFICATO DI ORIGINE Obbligatorio

CERTIFICATI DI ANALISI Obbligatorio - Vista la legge n°13-83 relativa alla repressione delle frodi, gli agenti delle dogane e delle entrate sono abilitate ad effettuare i necessari controlli per ricercare e constatare le infrazioni alla soppracitata legge. E’ previsto anche un prelievo di campionatura per eseguire delle analisi di conformità presso laboratori competenti in materia.

ETICHETTATURA Obbligatoria - Recentemente, si sono resi obbligatori l’etichettatura in lingua araba per i prodotti alimentari e l’indicazione delle coordinate dell’importatore marocchino su tutte le merci importate – Legge n° 13-83 art.16 -

IMBALLAGGI SI

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE SI

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Obbligatoria – Gli importatori abilitati all’importazione di bevande alcoliche dipongono di una apposita licenza. Per ottenerla la legge prevede delle condizioni molto particolari, che ostacolano l’importazione e la distribuzione di tale prodotto.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Per il fornitore : Fattura Proforma –Lettera di vettura –Packing list – certificato di origine – certificato di analisi (ulteriore documentazione va richiesta direttamente dall’importatore)

CONTINGENTE DOGANALE SI

BIOTERRORISM ACT --

NOTIFICA PREVENTIVA La notifica preventiva va rilasciata dalle autorità competenti per la repressione delle frodi

REGISTRAZIONE ETICHETTE Obbligatoria – Monopolio dello Stato

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Nonostante l’accordo di libero scambio tra

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 148

NEL PAESE Marocco e UE entrato in vigore ormai dal 01 marzo 2012, l’importazione delle bevande alcoliche sono sottoposte a dazi doganali elevati : Dazio all’importazione : 39,2% (secondo la convenzione bilaterale) Tassa Parafiscale all’Importazione : 0,25% TIC – Imposta di Consumo Interno :

• Liquori e super alcolici da 1050 a 1500 euro per ettolitro

IVA specifica sul TIC : 10 euro per ettolitro IVA ad valorem : 20% Marcatura :

• Grappe e distillati : 3,20 centesimi di euro per ogni bottiglia

Contributo (da quantificarsi) sulla CRM – Mezza luna Rossa Marocchina per la marcatura.

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Le autorizzazioni e dichiarazioni per l’importazione sono a carico dell’importatore

NOTA BENE AGGIORNATO AL 2014 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di Casablanca

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 149

MOZAMBICO

FATTURA EXPORT si. Deve contenere le seguenti informazioni: anagrafica completa del fornitore/esportatore; data di emissione e numero, descrizione della merce, quantità e marca, peso, prezzo unitario, valore di transazione e moneta, condizioni di consegna (incoterms)

DICHIARAZIONE DOGANALE

Obbligatoria. Presentata dall'importatore o da un suo rappresentate legale

DOCUMENTI DI TRASPORTO

AWB [Airway Bill]/ Bill Of Lading [by sea]

PACKING LIST SI

CERTIFICATO DI ORIGINE SI

CERTIFICATI DI ANALISI

ETICHETTATURA Si - LEGGE 22 del 2009 su protezione dei consumatori

IMBALLAGGI

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE

- FATTURA e documenti di spedizione- Dichiarazione doganale Le operazioni doganali devono essere effettuate tramite un Agente (Despachante). Gli importatori devono essere iscritti ad un apposito registro tenuto presso il Ministero dell'industria e Commercio

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

La dichiarazione doganale puo' avere le seguenti forme: Documento UNICO (DU) per i regimi normali; Documento Unico Abbreviato (DUA) per per valori inferiori a 37 Milioni di Meticais (Valore FOB)· Despacho Semplificado (DS) per valori inferiori o uguali a 12 Mil. Di Meticais che non siano destinati a fini commerciali

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

CONTINGENTE DOGANALE

BIOTERRORISM ACT

NOTIFICA PREVENTIVA La procedura doganale inizia alla presentazione della Dichiarazione Doganale, questa puo' essere presentata anche prima dell'arrivo della Merce.Per tale categoria di prodotti non e' prevista l'Ispezione pre imbarco.

REGISTRAZIONE ETICHETTE

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Ad Valorem: Diritti Doganali: 20% Imposte di Consumo: 75% con un minimo di 160 meticais a litro IVA: 17%

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 150

IMPORTATORE

NOTA BENE

1 Euro circa 40 Meticais Link: Autorità Tributaria http://www.at.gov.mz/ Sportello Unico doganale: http://www.mcnet.co.mz/ Portale del Governo http://www.portaldogoverno.gov.mz/Servicos/comercioExt/regimeAd/ [email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 151

SUD AFRICA

FATTURA EXPORT Fattura commerciale, redatta in lingua inglese, in 4 copie, di cui

una in originale, indicando:

• nome e domicilio del venditore e del compratore

• numero d’ordine e data di emissione della fattura e data di stipula del contratto

• elementi di identificazione dei colli (numero, tipo di imballaggio, peso lordo e volume, marchio)

• denominazione commerciale delle merci con indicazione del codice doganale a tariffa integrata

• quantità delle merci

• prezzi delle merci

• termini di consegna e pagamento

• modalità di resa (FOB, CIF, ecc)

• polizza di carico

• documenti di assicurazione

DICHIARAZIONE DOGANALE Certificato EUR1 rilasciato dalla Dogana Italiana

DOCUMENTI DI TRASPORTO Documenti di spedizione rilasciati dallo spedizioniere in Italia

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE Certificato di origine modulo SAD 500 rilasciato dalla Dogana Sudafricana

CERTIFICATI DI ANALISI Certificato di analisi rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano, dietro invio della scheda Application for credit

facility dall’importatore sudafricano

ETICHETTATURA Prescrizioni devono essere in conformita’ con i requisiti riportati nella normativa sudafricana. E’ inoltre, obbligatorio, indicare il B

code (identificazione dell’importatore sudafricano). Il B code e’

rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano,

dietro rilascio della licenza di importazione.

IMBALLAGGI Bottiglie di 750 ml oppure 1 litro

DOCUMENTI DI

IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE

DI IMPORTAZIONE

Certificato di sdoganamento (Removal Certificate), rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 152

TUNISIA

DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT OBBLIGATORIA - Fattura commerciale, in vari

esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 6), redatta preferibilmente in lingua francese, se no in lingua inglese

DICHIARAZIONE DOGANALE OBBLIGATORIA IM4

DOCUMENTI DI TRASPORTO OBBLIGATORIA - Polizza di carico”clean on board” (per trasporto

via mare) - LTA - Lettera di vettura “airwaybill” (per

trasporto via aerea) - CMR (Convenzione Trasporto Internazionale

Merci) per via terrestre

PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE E' obbligatorio per tutte le marche di prodotti

CERTIFICATI DI ANALISI SI, oltre alle analisi effettuate nei paesi di

provenienza, spesso vanno effettuate ulteriori analisi con prelevamento di un campione (una o più bottiglie di ogni marchio di fabbrica “ Trade Mark”

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALCOLICI E' obbligatoria su tutti prodotti specie in francese ed è preferibile anche in arabo, in particolare riguardo a : - Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento (prodotto in Italia..) - ragione sociale del produttore e/o dell’azienda imbottigliatrice; - marchio del prodotto (marchio di fabbrica “ Trade Mark”) - Paese di provenienza - volume di graduazione alcolica in % - volume nominale - numero del lotto - data di scadenza

IMBALLAGGI SI, con conformità alle norme europee, particolarmente in appositi cartoni

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

SI, obbligatoria in quanto le importazioni tunisine, non essendo libere, sono sottoposte al rilascio della relativa autorizzazione, rilasciata dal locale Ministero del Commercio che è di difficile ottenimento

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

OBBLIGATORI

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 153

In caso di importazioni temporanee (in occasione di fiere, degustazioni in albergo, cerimonie particolari), è raccomandato l'utilizzo del Carnet ATA.

CONTINGENTE DOGANALE Non previsto BIOTERRORISM ACT Non obbligatoria

NOTIFICA PREVENTIVA Non obbligatoria

REGISTRAZIONE ETICHETTE Non obbligatoria

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

I dazi applicati all’importazione di grappe/distillati e prodotti alcolici in genere (es. wisky, gin, vodka, cognac, grappa ed altri distillati) in Tunisia sono in linea di massima attorno al 36% se provenienti da paesi fuori U.E. e del 10 % se di provenienza U.E. (Tasso preferenziale) allorchè per altri prodotti alcolici (come ad es. Pastiss ed altri liquori come aperitivi) il Dazio Doganale è dello 0% se provenienti da U.E., mentre la tassa s/Valore aggiunto (taxe sur la Valeur Ajoutée) (IVA) è del 18 %, oltre al D.c. Dazio al consumo (Droit de Consommation) variabile a seconda della tipologia del prodotto importato. In aggiunta a questo, è applicata una ulteriore tassa fissa del 3 % relativa alle prestazioni doganali : R.P.D.> Redevance de Prestation Douanière

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Certificato Eur 1 E' richiesto anche il DAU : Documento Amministrativo Unico E’ obbligatorio di precisare sulle fatture commerciali, il numero identificativo dei prodotti, secondo la nomenclatura di « Bruxelles »

[email protected]

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 154

OCEANIA

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 155

AUSTRALIA FATTURA EXPORT The Commercial Invoice is supplied by the exporter to provide the price,

description and other particulars of the transaction. The terms of sale,

known as the incoterm, is to appear on the invoice, i.e. FOB, CIF, for

Customs valuation purpose. The commercial invoice is a legal document

that is to be signed by the responsible exporting party attesting to the

veracity of the information being declared.

The packing list serves to itemize the details of a shipment. It is provided by

the exporter and is a standard document that accompanies the commercial

invoice. The packing list facilitates the customs clearance process for the

customs broker, since often times a customs entry must provide itemized

costs and weights of goods packaged within each box.

DICHIARAZIONE DOGANALE

Customs entry done on line by custom agent.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

The airway bill (AWB) is a non-negotiable transport document issued by

the air carrier or by the forwarder which serves to indicate acceptance of

goods for carriage and the terms and conditions of the carriage. Since the

AWB is non-negotiable, it does not evidence title to the goods.

AWB's are issued in 3 originals, one for the carrier, one for the consignee,

and one for the shipper. Therefore, a letter of credit for an airshipment

should not require presentation of more than one original, nor should it

specify a full set of original airway bills. The AWB is issued by the air carrier

in the country of embarkation. Generally, a copy of the AWB is presented

to customs upon entry.

The Bill of Lading (B/L) is a transport document issued by the ocean carrier

or forwarder covering a shipment of goods via ocean. It can either be a

negotiable or non-negotiable document supplied by the carrier or

forwarder to confirm on board carriage of cargo. Multi-modal bills or

through B/Ls are as a rule non-negotiable. The negotiable ocean bill of

lading may be endorsed and transferred to a third party while the goods

are in transit. The bill of lading is presented to customs upon entry and

serves to verify that the description on the bill of lading matches the

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 156

description and quantities specified on the commercial invoice and carrier

manifest. The ocean freight used for customs valuation purposes also may

appear on the bill of lading.

PACKING LIST

CERTIFICATO DI ORIGINE

Rules of origin are the rules applied to determine from which country a

good originates for international trade purposes. Rules of origin are

necessary for both preferential reasons i.e. determining eligibility for

benefits such as reduced rates of duty, and non-preferential reasons such

as the imposition of anti-dumping and countervailing duties, country of

origin marking, etc.

CERTIFICATI DI ANALISI

www.foodstandards.gov.au

ETICHETTATURA DEI SUPERALCOLICI

The labelling requirements for alcoholic beverages are ruled by the Food Standards Australia and New Zealand. These requirements apply to beverages such as beer, wine and spirits. Alcohol products imported into Australia for sale on the domestic market may be required to display certain information on the label including the number of standard drinks. Importers should check with www.foodstandards.gov.au for information on alcohol product labelling: Chapter 1 General Food Standars / Part 1.2 Labelling and other Information Requirements AND Chapter 2 Food Product Standards / Part 2.7 Alcoholic Beverages).

IMBALLAGGI The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity

Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced

as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) and less

than container load (LCL) consignments be accompanied by a packing

declaration certifying that the packing materials used are in accordance

with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures). The

Packing Declaration may also be stated on the packing list or the

commercial invoice accompanying the import consignment. In order to

minimize problems with interpretation, the statement must be worded as

specified in the sample below. Shipments without such a declaration will be

routed for physical inspection and cargo release will be delayed. The

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity

Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced

as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL)

consignments transported via ocean carriage be accompanied by a

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 157

Container Cleanliness Statement.

A separate Container Cleanliness Statement is not mandatory. The

statement may also be stated on the packing list, packing declaration, or

the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to

minimize problems with interpretation, the statement must be worded as

specified in the sample below. FCL shipments without such a declaration

will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed.

DOCUMENTI DI

IMPORTAZIONE

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

In accordance with the Australian Customs Act of 1901, all importations

into Australia are to be declared. Import declarations in Australia are

lodged either by the importer or appointed customs broker via the

electronic Integrated Cargo System (ICS). Imported goods with a customs

value of AUD 1000 or less may be declared as a Self Assessed Clearance

Declaration (SAC) which also is lodged electronically. Upon customs

clearance, Customs transmits via the ICS an Authority to Deal which

confirms that the import may enter the commerce of Australia.

IMPORTED GOODS WITH A VALUE ABOVE A$1000 Air/sea cargo or post

If imported alcohol and/or tobacco products in a consignment valued

above A$1000 arrive by air or sea cargo or by post, in most cases, you will

be required to make an import declaration. For more information see the

fact sheet Import Declarations on the Customs and Border Protection

website at:

www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ImportDeclarationsWEB.pdf

Fees: Australian customs will asses GST and AQIS fee.

Process Time: Electronic entries lodged via ICS are processed upon receipt.

Customs aims to transmit an Authority to Deal notification within 30

minutes of receiving payment of applicable duties, taxes and charges.

Clearance time also depends on the customs' selectivity setting and

whether the commodity is subject to intervening authority regulations.

Length of Validity: Import declarations are to be maintained within the

importer's file for 5 years in accordance with Customs Act 1901.

Registration with Customs is needed in order to use the Integrated Cargo

System (ICS) for the lodging of import declarations. Registration can be

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 158

carried out by submitting the information contained on the form B319

electronically or may be submitted manually at a customs counter at the

port of entry.

� Australian Customs Service

Customs House

5 Constitution Avenue

AU-Canberra ACT 2601

Tel: 61 2 62756666

www.customs.gov.au

Fees: No customs fee but customs broker may charge a fee to send

registration electronically.

Process Time: Within same business day

Length of Validity: Indefinite

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE

As above

CONTINGENTE DOGANALE

As above

BIOTERRORISM ACT No relevant to alcohol products

NOTIFICA PREVENTIVA

REGISTRAZIONE ETICHETTE

Trade mark checked by customs

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE

Regardless of the value of imported alcohol products, you will be liable for import tax, custom’s duty, Goods and Services Tax (GST) and Wine Equalisation Tax (WET) if applicable. GST is 10%, WET is 29%, Import Tax is 5%. Duty for alcohol products

Different duty rates apply to alcoholic beverages dependent upon the type of beverage and its alcohol content (lal = litres of alcohol). There is no general formula, rate or amount that applies. Some wines are subject to a percentage rate of duty and others are subject to a percentage duty rate applied to the value of the wine and a fixed rate per lal. Information on tariff classifications can be found at www.customs.gov.au/tariff/tariff.asp Customs duty rates are subject to change. Importers are advised to check the current published rates. GST – Imported alcohol and tobacco products are subject to GST at a rate of

Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014 159

10% of the Value of the Taxable Importation (VoTI). The VoTI is the sum of: • the customs value • any duty payable • the amount paid or payable to transport the goods to Australia and to insure the goods for the transport • WET, if applicable. WET – Wine products are also subject to Wine Equalisation Tax (WET) at a rate of 29%. For further information please refer to: www.customs.gov.au

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE

Revocation of Gift Concessions for Alcoholic Beverages and Tobacco

Products, effective 1 October 2008

In accordance with Australian Customs Notice 2008/43, the gift concessions

for gifts valued under $200 per consignment of alcoholic beverages and

tobacco has been revoked effective 1 October 2008.

Under the gift concession by-law 9740019 of 17 September 1997, gifts

valued under $200 of such items were exempt from duty and tax when

imported into Australia. Effective 1 October 2008, gift consignments of such

products will be subject to duties and taxes. The uniform duty and tax free

threshold for all imported goods of $1000 AU does not include alcoholic

beverages and tobacco products.

Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, Tel: 02 6275 6542

[email protected]