QUATTROCCHIO L.M. Forme Di Concordato. Concordato Liquidatorio e Con Continuità Aziendale1

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  • FORME DI CONCORDATO. CONCORDATO LIQUIDATORIO

    E CON CONTINUITA AZIENDALE. (artt. 161 e 186-bis l.fall.)

    Forme di concordato:

    Concordato liquidatorio Concordato con continuit aziendale

    Concordato misto

    Ipotesi di continuit aziendale:

    Continuit totale o parziale (liquidazione dei beni non funzionali allesercizio

    dellimpresa)

    Continuit diretta

    Continuit indiretta

    o Tipica: tutela dei creditori concorsuali della old legal entity in default (o bad company), nonch dei soci e dei creditori della new legal entity in

    bonis (o good company)

    o Atipica: tutela esclusiva dei soci e dei creditori della new legal entity in bonis (o good company)

    Fattispecie di continuit indiretta:

    Esercizio diretto dellazienda da parte della old legal entity in default (o bad

    company), cui faccia seguito la cessione o il conferimento

    Esercizio indiretto (temporaneo) dellazienda tramite un contratto daffitto o un contratto preliminare, anche stipulato anteriormente allaccesso alla

    procedura da parte di una new legal entity in bonis (o good company), cui

    faccia seguito la cessione o il conferimento: la norma parla di cessione o

    conferimento di azienda in funzionamento e non di impresa in

    funzionamento

  • Continuit indiretta tipica o Cessione dazienda (in esercizio):

    la fattispecie si realizza nel caso in cui il prezzo che costituisce la provvista per il pagamento dei creditori concorsuali sia

    pagato ratealmente ed origini dai cash-flow della cessionaria

    per assicurare lefficacia dei rimedi di cut off necessario che la cessione sia sottoposta a condizione risolutiva ovvero che sia

    prevista la riserva di propriet e siano contemplati adeguati

    meccanismi di controllo

    o Conferimento dazienda (in esercizio): la fattispecie si realizza nel caso in cui la provvista per il

    pagamento dei creditori concorsuali consista in un flusso di

    dividendi ed origini dai cash-flow della conferitaria lefficacia dei rimedi di cut off limitata dalla circostanza che il

    conferimento non pu essere sottoposto a condizione risolutiva o

    a riserva di propriet, mentre possibile contemplare adeguati

    meccanismi di controllo

  • Continuit indiretta atipica o Cessione dazienda (in esercizio):

    la fattispecie si realizza nel caso in cui il prezzo sia pagato allatto del trasferimento o sia comunque garantito, ma la societ

    cessionaria intenda comunque beneficiare della previsione

    secondo cui i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito

    del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si

    risolvono per effetto dellapertura della procedura; nonch della

    norma in base alla quale lammissione al concordato preventivo

    non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il

    professionista designato dal debitore di cui allart. 67 l.fall. ha

    attestato la conformit al piano e la ragionevole capacit di

    adempimento; ed infine della disposizione per cui il giudice

    delegato, allatto della cessione o del conferimento, dispone la

    cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni

    in caso contrario non si pu parlare di concordato con continuit aziendale, ma di concordato liquidatorio di universalit

    o Conferimento dazienda (in esercizio): la fattispecie si realizza nel caso in cui la partecipazione sia

    venduta ed il prezzo sia pagato allatto del trasferimento o sia

    comunque garantito, ma la societ conferitaria intenda

    beneficiare della previsione secondo cui i contratti in corso di

    esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con

    pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto

    dellapertura della procedura; nonch della norma in base alla

    quale lammissione al concordato preventivo non impedisce la

    continuazione di contratti pubblici se il professionista designato

    dal debitore di cui allart. 67 l.fall. ha attestato la conformit al

    piano e la ragionevole capacit di adempimento; ed infine della

    disposizione per cui il giudice delegato, allatto della cessione o

    del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e

    trascrizioni

  • in caso contrario non si pu parlare di concordato con continuit aziendale, ma di concordato liquidatorio di universalit

    trasformata in bene di secondo grado (la partecipazione)

  • Contenuto del piano:

    Concordato liquidatorio:

    o Il piano deve contenere la descrizione analitica delle modalit e dei tempi delladempimento

    Concordato con continuit:

    o Il piano deve contenere la descrizione analitica delle modalit e dei tempi delladempimento

    o Il piano deve contenere lanalitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dellattivit dimpresa: business plan economico

    o Il piano deve contenere lanalitica indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalit di copertura: business plan

    finanziario

    Contenuto della relazione del professionista:

    Concordato liquidatorio:

    o La relazione deve attestare la veridicit dei dati aziendali e la fattibilit del piano

    Concordato con continuit:

    o La relazione deve attestare la veridicit dei dati aziendali e la fattibilit del piano

    o La relazione deve attestare che la prosecuzione dellattivit dimpresa prevista dal piano di concordato funzionale al miglior soddisfacimento

    dei creditori; la comparazione dovrebbe essere fatta avendo riguardo

    allalternativa liquidatoria, eventualmente concordataria

    Non pare sia necessaria una disclosure sulle eventuali azioni risarcitorie o recuperatorie

    esercitabili in sede fallimentare: infatti, nellipotesi di concordato liquidatorio tale

    disclosure non prevista

  • Strumenti di monitoraggio:

    Concordato liquidatorio: controllo diretto da parte del commissario giudiziale

    Concordato con continuit:

    o Continuit diretta: controllo diretto da parte del commissario giudiziale (verosimile non necessit del liquidatore giudiziale)

    o Continuit indiretta: Cessione dazienda:

    Strumenti contrattuali (follow up): bilanci infrannuali

    (secondo OIC 6), covenant, ecc..

    Conferimento dazienda: Strumenti ad efficacia reale: previsione statutaria

    Strumenti ad efficacia obbligatoria: patti parasociali

    Se la conferitaria una s.r.l.: controllo del socio (art. 2476 c.c.)

    Strumenti contrattuali (follow up): bilanci infrannuali

    (secondo OIC 6), covenant, ecc..

  • Strumenti di intervento (cut off): Concordato liquidatorio: controllo diretto del commissario giudiziale

    o Prima dellomologazione: revoca del concordato o Dopo lomologazione: risoluzione in caso di inadempimento di non

    scarsa rilevanza; legittimazione esclusiva dei creditori

    Concordato con continuit diretta: controllo diretto del commissario giudiziale

    o Prima dellomologazione: revoca del concordato ove si accerti che lesercizio dellattivit dimpresa cessato o risulta manifestamente

    dannoso per i creditori

    o Dopo lomologazione: comunicazione del commissario giudiziale a tutti i creditori di inadempimento di non scarsa rilevanza; legittimazione

    esclusiva dei creditori alla risoluzione

    Concordato con continuit indiretta: controllo del commissario giudiziale (bilanci infrannuali secondo OIC 6, covenant, ecc.)

    o Cessione dazienda: Prima dellomologazione: il rimedio della revoca con

    retrocessione dellazienda pu realizzarsi soltanto nel caso in cui

    nel contratto di cessione sia stata apposta una condizione

    risolutiva ovvero sia stata prevista la riserva di propriet

    Dopo lomologazione: il rimedio della risoluzione del concordato in caso di inadempimento di non scarsa rilevanza con

    retrocessione dellazienda pu realizzarsi soltanto nel caso in cui

    nel contratto di cessione sia stata apposta una condizione

    risolutiva ovvero sia stata prevista la riserva di propriet

    o Conferimento dazienda: Prima dellomologazione: il rimedio della revoca con

    retrocessione dellazienda sterilizzato dalla circostanza che il

    conferimento non pu essere sottoposto a condizione risolutiva o

    a riserva di propriet

    Dopo lomologazione: il rimedio della risoluzione del concordato in caso di inadempimento di non scarsa rilevanza con

    retrocessione dellazienda sterilizzato dalla circostanza che il

  • conferimento non pu essere sottoposto a condizione risolutiva o

    a riserva di propriet

  • PRINCIPI DI DIRITTO CONTENUTI NELLA

    SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

    (Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521) Il concordato preventivo come contratto: centralit di soluzioni fondate sullassetto

    negoziale, con la precisazione che rilevano in misura importante anche i riflessi

    pubblicistici e ci condiziona linterpretazione sui poteri del tribunale

    Conferma dellelemento essenziale rappresentato dalla causa consistente nella

    regolazione della crisi attraverso il soddisfacimento dei creditori:

    La funzione economico-sociale del concordato preventivo quella di regolare la crisi dellimprenditore: quindi un concordato che non regoli la crisi da

    considerarsi privo di causa

    La regolazione della crisi deve avvenire mediante il soddisfacimento delle ragioni dei creditori (in una cornice temporale determinata): nel caso in cui ai

    creditori nulla venisse proposto o la proposta dovesse considerarsi irrisoria, il

    concordato sarebbe privo di causa

    La sussistenza della causa non dipende dalla misura del soddisfacimento (che va

    rimessa al giudizio dei creditori, perch valutazione di convenienza), ma dal fatto

    che un soddisfacimento vi sia e sia economicamente quantificabile

    Dubbio se sia necessario un soddisfacimento minimale anche sul riflesso che

    lindicazione nella proposta della misura del soddisfacimento dei creditori non

    necessaria (e tantomeno vincolante): la legge non prevede la promessa di una

    certa misura di soddisfacimento (n una qualsivoglia forma di garanzia dello

    stesso); ci che conta che il debitore si assuma unobbligazione determinata e

    riconoscibile

    Massima flessibilit possibile nella proposta concordataria: non necessario che il

    soddisfacimento avvenga attraverso il pagamento di una somma di denaro:

    devono considerarsi legittime forme di soddisfacimento del credito di altra natura

    (utilit, economicamente determinabili, diverse dal denaro)

  • Distinzione fra:

    Fattibilit Giuridica: nella motivazione si fa lesempio della previsione della

    cessione di un bene altrui e si precisa che un concordato liquidatorio che avesse

    un piano fondato sulla vendita di un bene altrui sarebbe giuridicamente non

    fattibile

    Fattibilit Economica: valutazione prognostica in ordine alla fattibilit del piano Completezza Informativa: compendio di informazioni che debbono affluire ai

    creditori (consenso informato) e che provengono dallattestatore e dal

    commissario giudiziale; il valore dellinformazione elevato a requisito di

    legittimit del procedimento: pu essere sindacata dal giudice la circostanza che

    vi sia stato un difetto nella trasmissione delle informazioni ai creditori

    Convenienza: il giudizio di convenienza assoluta o relativa (c.d. convenienza comparata) spetta ai creditori (Risk Appetite: politica di assunzione e

    mitigazione del rischio); il tribunale conserva un potere surrogatorio in sede di

    giudizio di omologazione se i creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei

    crediti ammessi al voto contestano la convenienza della proposta, il tribunale pu

    omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto

    in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (art.

    180, comma 4, l.fall.)

    Altri vizi derivanti da errori di calcolo: il piano prevede il soddisfacimento dei

    creditori ma si fonda su un errore di computo

    Omogeneit del tipo di sindacato esercitabile nelle varie fasi del procedimento:

    Ammissione Revoca

    Omologazione

  • Ipotesi di Disaster Recovery (sintagma inglese mutuato dalla scienza aziendalistica): Prima dellomologazione (e prima del voto):

    o Il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dellattivo, dolosamente omesso di denunciare uno o

    pi crediti, esposto passivit insussistenti o commesso altri atti in frode

    (art. 173, comma 1, l.fall.)

    o Il tribunale accerta che il debitore, durante la procedura di concordato, ha compiuto atti eccendenti lordinaria amministrazione non autorizzati

    o comunque, diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 173, ult. co.,

    l.fall.)

    o Il tribunale accerta che mancano le condizioni prescritte per lammissibilit del concordato (art. 173, ult. co., l.fall.)

    Prima dellomologazione (ma dopo il voto): se il commissario giudiziale rileva, dopo lapprovazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilit,

    ne deve dare avviso ai creditori affinch questi possano costituirsi nel giudizio

    di omologazione (art. 179, comma 2, l.fall.). La circostanza che lavviso sia

    diretto ai creditori e non, invece, rivolto al tribunale conferma che il tribunale

    non si esprime sulla fattibilit economica.

    In sede di omologazione: il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti dufficio, ma non pu estendere il proprio sindacato alla

    fattibilit economica (la valutazione di convenienza comparata scaturisce da un

    potere surrogatorio circoscritto ad un caso particolare)

    Dopo lomologazione: ciascun creditore pu richiedere la risoluzione del

    concordato in caso di inadempimento di non scarsa rilevanza (art. 186 l.fall.)

  • RAPPRESENTAZIONE INSIEMISTICA DELLA VERIFICA DI COMPLIANCE

    DELLA DOMANDA CONCORDATARIA

    Universo = {Fattibilit Giuridica} U {Fattibilit Economica} U {Completezza Informativa}

    Relazione dellAttestatore = {Fattibilit Giuridica} U {Fattibilit Economica} U {Completezza Informativa}

    Decreto di Ammissione del Tribunale = {Fattibilit Giuridica} U {Completezza Informativa}

    Creditori = {Fattibilit Giuridica} U {Fattibilit Economica} U {Completezza Informativa} U {Convenienza}

    Interrogativi:

    {{Fattibilit Giuridica} U {Fattibilit Economica} U {Completezza Informativa}} = Insieme Vuoto?

    {Fattibilit Economica} {Completezza Informativa} = Insieme Vuoto?

    {{Fattibilit Giuridica} U {Completezza Informativa}} {Convenienza} = Insieme Vuoto?

  • PRINCIPI DI DIRITTO CONTENUTI NELLA

    SENTENZA DELLA CASSAZIONE (Cass. 23 giugno 2011, n. 13818)

    La revoca dellammissione pu essere disposta soltanto:

    A fronte del compimento di atti antecedenti al deposito del ricorso che, risultando privi ex ante di unidonea giustificazione sotto il profilo

    imprenditoriale, si siano tradotti nel depauperamento del patrimonio del

    debitore, incidendo significativamente sulla proposta

    Gli atti in frode, per avere rilievo ai fini della revoca dellammissione, devono

    essere accertati dal commissario giudiziale, e quindi dallo stesso scoperti in

    quanto prima ignorati dagli organi della procedura o dai creditori: non rilevano

    se sono stati enunciati nella domanda concordataria

    Gli atti in frode non vengono in considerazione in quanto tali giacch si

    realizzerebbe un giudizio di meritevolezza , n per limpatto negativo spiegato

    sul patrimonio del debitore, bens nella misura in cui il loro occultamento in

    sede concordataria sia idoneo a impedire la formazione di un consenso

    pienamente informato

    La rilevanza degli atti in frode comunque legata alla condizione della

    correlazione tra la condotta fraudolenta e la domanda di concordato, nel senso

    che non qualsiasi fatto fraudolento o astrattamente idoneo a determinare un pregiudizio per i creditori dellimpresa pu contare ai fini dellinterruzione

    della procedura, soprattutto se verificatosi ben prima della proposta di

    concordato, ma possono contare solo quelle condotte che siano specificamente finalizzate a trarre in inganno il ceto creditorio in vista delladunanza di cui

    allart. 174 l. fall., influenzandone la manifestazione di voto

    E ancora Nessun intervento sul patrimonio del debitore di per s qualificabile come atto di frode ma solo lattivit del proponente il concordato volta ad

    occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale

    situazione del debitore influenzando il loro giudizio, ogni diversa interpretazione attribuendo alla disposizione in esame [i.e. allart. 173 l. fall.:

  • n.d.r.] una connotazione di incomprensibile ed incongruo fossile normativo del tutto incompatibile con la nuova disciplina in quanto reintrodurrebbe, in

    sostanza, il requisito, apertamente ripudiato dal legislatore, della meritevolezza

    da valutarsi da parte del tribunale In definitiva, il divieto di proseguire liter concordatario non discende sic et

    simpliciter dal compimento di atti depauperativi, ma dal loro successivo

    occultamento, poich cos facendo si sottrarrebbero al ceto creditorio

    informazioni indispensabili in vista della formazione di un consenso informato

    circa i termini della proposta

  • Lart. 173, comma 1, l.fall., prevede due categorie di atti in frode:

    Atti in frode nominati: il debitore ha occultato o dissimulato parte dellattivo,

    dolosamente omesso di denunciare uno o pi crediti, esposto passivit

    insussistenti.

    Atti in frode innominati: il debitore ha commesso altri atti di frode

    Interrogativi:

    Gli atti in frode innominati sono rappresentati da tutti gli atti depauperativi, con

    rilevanza penale o anche soltanto civilistica?

    In caso affermativo, perch il legislatore ha ritenuto di enunciare soltanto alcuni di essi e non ha invece operato un rinvio generalizzato ai reati fallimentari, ai

    reati societari ovvero alle fattispecie che costituiscono comunque fonte di

    responsabilit civile o penale?

    Si potrebbe ritenere che lesigenza di disclosure sia finalizzata a garantire al ceto

    creditorio lespressione di un consenso consapevole od informato, avendo

    riguardo allalternativa fallimentare

    Occorre, tuttavia, chiedersi se esista un obbligo di disclosure nellambito del

    piano e dellattestazione sulleventuale esito di azioni risarcitorie

    Tale obbligo non pare previsto, giacch lipotesi sopra richiamata il tribunale conserva un potere surrogatorio in sede di giudizio di omologazione se i

    creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto

    contestano la convenienza della proposta, il tribunale pu omologare il

    concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto in misura non

    inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (art. 180, comma 4,

    l.fall.) ha natura meramente surrogatoria ed eventuale

    Rimedi alternativi:

    Art. 236 l.fall.: applicazione dei reati fallimentari al concordato preventivo Art. 240 l.fall.: legittimazione del commissario giudiziale alla costituzione di

    parte civile nel procedimento penale

    Azione di responsabilit civile: questione dibattuta

  • REGOLE DI BEST PRACTICE

    Rinvio al documento:

    Redazione del piano e dellattestazione nel concordato preventivo. Disclosure e attivit di monitoraggio nella fase di esecuzione. Rassegna della best practice in

    materia.