Quattro sentenze 2016 n. 4

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Forum APPALTI Associazione senza scopo di lucro per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici 1 QUATTRO SENTENZE ( N. 4 del 6 febbraio 2016 ) ESTENSIONE DEGLI APPALTI SANITARI CENTRALIZZATI L’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 dispone che gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP. L’art. 17 D.L. 98/2011, inoltre, consente alle aziende sanitarie di stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, oppure tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratti stipulati da altre aziende sanitarie mediante gare d’appalto. (CONSIGLIO DI STATO N. 445/2016). AFFIDAMENTO DIRETTO PER RAGIONI DI URGENZA Il sistema di scelta del contraente con procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 57, comma 2, lett. c) del Codice appalti rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva. Ciò premesso, è stato dichiarato legittimo l’affidamento temporaneo, in via diretta, della gestione di un impianto natatorio con un provvedimento resosi necessario per evitare di far fronte a costi non sostenibili derivanti dal pericolo di una “non gestione” della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all’ente sarebbero potuti derivare dall’eventuale danneggiamento degli impianti. (CONSIGLIO DI STATO N. 413/2016). SOCCORSO ISTRUTTORIO E ALLEGATO IIB L’istituto del soccorso istruttorio, espressione del generale principio del favor partecipationis, mira a scongiurare l’applicazione di sanzioni espulsive di carattere eccessivamente formalistico, ma può anche considerarsi un precipitato tecnico del principio di economicità. Ne consegue che l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto un servizio riconducibile all’Allegato

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Forum APPALTI

Associazione senza scopo di lucro per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici

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QUATTRO SENTENZE

( N. 4 del 6 febbraio 2016 )

ESTENSIONE DEGLI APPALTI SANITARI

CENTRALIZZATI L’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 dispone che gli enti del

servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali

regionali di acquisto di riferimento e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da

CONSIP. L’art. 17 D.L. 98/2011, inoltre, consente alle aziende sanitarie di

stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, oppure tramite affidamento diretto a condizioni

più convenienti in ampliamento di contratti stipulati da altre aziende sanitarie mediante gare d’appalto.

(CONSIGLIO DI STATO N. 445/2016).

AFFIDAMENTO DIRETTO PER RAGIONI DI URGENZA Il sistema di scelta del contraente con procedura negoziata senza

pubblicazione del bando ex art. 57, comma 2, lett. c) del Codice appalti rappresenta un’eccezione al principio generale della

pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per

la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva. Ciò premesso,

è stato dichiarato legittimo l’affidamento temporaneo, in via diretta, della gestione di un impianto natatorio con un

provvedimento resosi necessario per evitare di far fronte a costi non sostenibili derivanti dal pericolo di una “non gestione” della

struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all’ente sarebbero

potuti derivare dall’eventuale danneggiamento degli impianti. (CONSIGLIO DI STATO N. 413/2016).

SOCCORSO ISTRUTTORIO E ALLEGATO IIB

L’istituto del soccorso istruttorio, espressione del generale principio del favor partecipationis, mira a scongiurare l’applicazione

di sanzioni espulsive di carattere eccessivamente formalistico, ma può anche considerarsi un precipitato tecnico del principio di

economicità. Ne consegue che l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto un servizio riconducibile all’Allegato

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IIB al Codice appalti implica anche il richiamo al soccorso istruttorio di cui agli artt. 46 e 38 del medesimo Codice.

(TAR PUGLIA, LECCE, N. 241/2016).

SOCCORSO ISTRUTTORIO E OFFERTA TECNICA Quando l’offerta tecnica è caratterizzata da un’incompletezza

talmente grave da minarne l’affidabilità e la valutabilità, non sussiste alcuna possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio a fini

di integrazione o chiarimento. (TAR SARDEGNA N. 88/2016).

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