QUADERNO TEMATICO N.1/2017 · 2017-02-27 · PREMESSA Il Decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016,...

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AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO SERVIZI E CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2017 DECRETO LEGGE N.193 DEL 22 OTTOBRE 2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) a cura di Francesca Costantino 1

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AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

UFFICIO SERVIZI E CONSULENZA

QUADERNO TEMATICO N.1/2017

DECRETO LEGGE N.193 DEL 22 OTTOBRE 2016

(collegato fiscale alla legge di bilancio 2017)

a cura di Francesca Costantino

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PREMESSA

Il Decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016, rubricato "Disposizioni urgenti in materia

fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", è stato convertito con modificazioni

dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.282 del 1° dicembre

2016.

Il provvedimento, c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (di seguito:

decreto o collegato), introduce numerose disposizioni in ambito fiscale che riguardano le

imprese, i lavoratori autonomi ed, in maniera trasversale, tutti i contribuenti.

Il presente quaderno vuole offrire un quadro di sintesi delle novità di maggiore interesse.

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INDICE

Soppressione Equitalia e Istituzione Agenzia delle Entrate-Riscossione pag. 07

1. Disposizioni in materia di riscossione locale pag. 10

2. Potenziamento della riscossione pag. 11

Rottamazione dei ruoli pag. 12

1. Modalità versamento somme pag. 13

2. Iter di adesione pag. 15

3. Adempimenti di Equitalia pag. 16

4. Decadenza dall'agevolazione pag. 17

5. Effetti della definizione pag. 18

6. Definizione carichi parzialmente pagati pag. 20

7. Definizione carichi relativi a proposte di accordo e

piano del consumatore pag. 22

8. Carichi esclusi pag. 23

9. Definizione carichi debitori sottoposti a procedure concorsuali

e piano del consumatore pag. 24

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INDICE -segue

Comunicazioni rilevanti ai fini IVA pag. 27

1. Comunicazione dati fatture e bollette doganali pag. 27

2. Liquidazioni periodiche pag. 29

3. Tax compliance pag. 32

4.Credito d'imposta pag. 33

5.Sanzioni pag. 35

6. Soppressione adempimenti pag. 37

Dichiarazione IVA autonoma pag. 38

Tax free shopping pag. 39

Dichiarazione integrativa a favore pag. 40

1. Effetti dichiarazione presentata ai fini II.DD. pag. 42

2. Effetti dichiarazione presentata ai fini IVA pag. 43

3. Effetti dichiarazione su termini accertamento pag. 45

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INDICE –segue

Voluntary disclosure pag. 46

Studi di settore e Indici di affidabilità pag. 51

Semplificazioni fiscali pag. 52

1. Movimentazioni bancarie professionisti pag. 53

2. Movimentazioni bancarie imprese pag. 53

3. Prestazioni viaggio e trasporto lavoratori autonomi pag. 54

4. Notificazioni pag. 55

5. Certificazione unica pag. 59

6. Sospensione termini pag. 59

7. Termini versamento imposte pag. 60

8. Proroga tacita regimi opzionali pag. 61

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INDICE -segue

9. Rimborsi IVA pag. 64

10. Chiusura d'ufficio partite IVA inattive pag. 65

11. Cedolare secca pag. 66

12. Registrazione sentenze e atti giudiziari pag. 67

13. Visto infedele pag. 68

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SOPPRESSIONE EQUITALIA e ISTITUZIONE AGENZIA

DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

(artt.1, 2 e 3)

Art.1

Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello

Stato

A decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia (di seguito: Equitalia) sono

sciolte e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all'Agenzia

delle entrate.

Dalla suddetta data, le funzioni della riscossione sono esercitate dal nuovo ente strumentale,

denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", che subentra nei rapporti giuridici attivi e

passivi, anche processuali, di Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione.

L'ente può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei

comuni, delle province e delle società partecipate.

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SOPPRESSIONE EQUITALIA E ISTITUZIONE AGENZIA

DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -segue

L’ente può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ed, a specifiche

condizioni, degli avvocati del libero foro, mentre può avvalersi, davanti al tribunale e al

giudice di pace, di propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio

personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie, l'Ente può

stare in giudizio direttamente. Per questioni di massima o aventi notevoli riflessi

economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la

trattazione della causa.

Salvo quanto previsto dal decreto, l’ente è sottoposto alle disposizioni del codice civile e

delle altre leggi relative alle persone giuridiche private ed, ai fini dello svolgimento

della propria attività, può utilizzare anticipazioni di cassa.

Nel rapporto con i contribuenti, l'ente deve conformarsi ai principi dello Statuto dei

diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale

collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi di

cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del

contribuente.

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SOPPRESSIONE EQUITALIA E ISTITUZIONE AGENZIA

DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -segue

Con l'atto aggiuntivo alla convenzione, stipulato annualmente tra il MEF e l'Agenzia

delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e

contribuente sono perseguiti criteri di trasparenza, che consentano di risalire con

certezza al debito originario anche mediante l'istituzione di uno sportello unico

telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti.

Fino alla data del 1° luglio 2017, l'attività di riscossione prosegue nel regime

giuridico vigente.

I riferimenti contenuti nelle norme agli ex concessionari del servizio nazionale della

riscossione e agli agenti della riscossione devono intendersi riferiti all'Agenzia delle

entrate-Riscossione.

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SOPPRESSIONE EQUITALIA E ISTITUZIONE AGENZIA

DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -segue

Art.2

Disposizioni in materia di riscossione locale

E' prorogata al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di

Equitalia per la riscossione delle proprie entrate.

Dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare l'affidamento all'Agenzia delle

entrate-Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle

proprie entrate e di quelle delle società partecipate.

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SOPPRESSIONE EQUITALIA E ISTITUZIONE AGENZIA

DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -segue

Art.3

Potenziamento della riscossione

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e

le informazioni, alle quali è già autorizzata ad accedere, anche ai fini dell'esercizio

delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

L’Agenzia può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego

accedendo direttamente alle banche dati dell'INPS, per l’attivazione mirata delle

norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità (art.72-ter del DPR

29 settembre 1973, n.602).

L'Agenzia delle entrate-Riscossione può utilizzare i suddetti dati ed informazioni per

l'attività di riscossione.

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ROTTAMAZIONE RUOLI

Art.6

Definizione agevolata

L'art.6 del decreto prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti

della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. La definizione può

riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Il debito si estingue mediante il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di

capitale e di interessi e delle somme spettanti ad Equitalia a titolo di aggio, rimborso

delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di

pagamento.

Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme

aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

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Modalità di versamento delle somme

Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione oppure possono essere

dilazionate in rate per un numero non superiore a cinque.

Tre rate devono essere versate nel 2017 e le restanti due nel 2018, entro la data del 30

settembre 2018.

L'importo delle rate deve essere di pari importo per ciascuna annualità considerata.

In ogni caso, il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere

versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018.

La scadenza delle singole rate è fissata:

per l'anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre;

per l'anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.

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Sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto

2017.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato con le

seguenti modalità:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella dichiarazione

di adesione;

b) mediante bollettini precompilati che Equitalia deve allegare alla comunicazione da

inviare al debitore che non ha richiesto di eseguire il versamento con la suddetta

modalità;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

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Iter di adesione

Il contribuente deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata

mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine ultimo del 31

marzo 2017.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione di:

modalità di pagamento scelta tra unica soluzione ovvero pagamento a rate, indicando

il numero delle stesse sino al massimo di cinque;

assenza di giudizi relativi ai carichi cui si riferisce la dichiarazione

ovvero

in ipotesi di esistenza di giudizi pendenti, l'impegno a rinunciare agli stessi.

La dichiarazione può essere integrata -entro la data di scadenza del 31 marzo 2017-

mediante la presentazione di un nuovo modulo. In tal modo, possono essere corretti

eventuali errori nella compilazione e/o possono essere definiti ulteriori carichi

precedentemente non indicati.

I moduli DA1 e DA2 (per carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del

consumatore”) sono disponibili nel sito internet www.gruppoequitalia.it.

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Adempimenti di Equitalia

Equitalia fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con

modalità agevolate, sia presso i propri sportelli sia nell'area riservata del sito internet

www.gruppoequitalia.it.

Entro il 28 febbraio 2017, Equitalia deve comunicare a tutti i debitori i carichi affidati

nel 2016 per i quali non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, non risulti

inviata l'informazione di presa in carico ovvero non risulti notificato l'avviso di

addebito di crediti contributivi.

La comunicazione, da inviare con posta ordinaria, prescinde dalla presentazione di

domanda di adesione.

Entro il 31 maggio 2017, Equitalia deve comunicare ai debitori che hanno presentato

domanda di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

definizione nonché quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

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Decadenza dalla definizione agevolata

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del

piano di dilazione prescelto, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i

termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione

di adesione.

Nella suddetta ipotesi, le somme già versate sono acquisite a titolo di acconto dell'importo

complessivamente dovuto e non si realizza l'estinzione del debito residuo.

L'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Il pagamento del debito residuo non può essere rateizzato. In deroga alla disciplina

generale, il debito residuo è rateizzabile qualora non sia stato oggetto di precedente

rateizzazione ed all'ulteriore condizione che siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la

notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di adesione.

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Effetti della definizione agevolata

La presentazione della dichiarazione comporta la sospensione dei termini di prescrizione e

di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione agevolata e la

sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, degli

obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni relativamente alle rate in scadenza

in data successiva al 31 dicembre 2016.

L'agente della riscossione:

non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e

ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di

presentazione della dichiarazione;

non può proseguire le procedure di recupero coattivo avviate precedentemente, semprechè

non ricorra una delle seguenti condizioni:

a. non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;

b. non sia stata presentata istanza di assegnazione;

c. non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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ROTTAMAZIONE RUOLI -segue

A seguito del pagamento delle somme dovute, l’agente della riscossione è

automaticamente discaricato dell’importo residuo e deve trasmettere, anche in via

telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l’elenco dei debitori

che hanno aderito alla definizione agevolata e dei codici tributo per i quali è stato

effettuato il versamento.

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Definizione agevolata per carichi parzialmente pagati

La possibilità di accedere alla definizione agevolata è riconosciuta anche ai debitori che

hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di

dilazione emessi dall'agente della riscossione, a condizione che siano stati effettuati

tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

Per la determinazione delle somme dovute per la definizione, si tiene conto degli

importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese per le procedure

esecutive e spese di notifica della cartella di pagamento.

Restano definitivamente acquisite e non danno titolo a rimborso le somme versate,

anche anteriormente alla definizione agevolata, a titolo di sanzioni, interessi di

dilazione, interessi di mora e, per i crediti previdenziali, a titolo di sanzioni e somme

aggiuntive.

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Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione

determina la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere, precedentemente

accordata dall’agente della riscossione.

Qualora il pagamento parziale del carico corrisponda alla somma dovuta per beneficiare

della definizione agevolata, il debitore deve manifestare la volontà di aderire alla

definizione stessa mediante la tempestiva presentazione della dichiarazione di adesione ma

senza dover eseguire alcun versamento.

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Definizione agevolata per carichi relativi a proposte di accordo e piano del consumatore

Possono formare oggetto della definizione agevolata anche i carichi affidati agli agenti

della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza

presentata dai debitori nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da

sovraindebitamento, previste dall'art.6 della legge 27 gennaio 2012, n.3.*).

Nelle proposte di accordo o nel piano del consumatore presentate nell'ambito delle

predette procedure, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le

sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive gravanti su

crediti previdenziali, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle

modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o

del piano del consumatore.

In tale caso, i debitori devono presentare la dichiarazione di adesione utilizzando il

modulo DA2.

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Carichi esclusi dalla definizione agevolata

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della

riscossione riguardanti:

le risorse proprie tradizionali UE: dazi doganali, contributi provenienti

dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, IVA riscossa

all'importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e

sentenze penali di condanna;

le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione

degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

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Definizione agevolata riguardante debitori soggetti a procedure concorsuali e a

procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa , previste dal regio decreto

16 marzo 1942, n.267

Le somme utilizzate per aderire alla definizione agevolata sono qualificate come

crediti prededucibili.

Attraverso il richiamo degli articoli 111 e 111-bis della legge fallimentare, è

previsto che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano destinate, con

priorità, alla definizione agevolata. Conseguentemente, viene modificato l’ordine di

ripartizione dell’attivo.

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ROTTAMAZIONE RUOLI -segue

NOTE

articolo 6 della legge 27 gennaio 2012, n.3

"1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a

procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente sezione, è consentito al debitore

concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi

disciplinata dal presente capo. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un

piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo

8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di

adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per

scopi estranei all'attivitaà imprenditoriale o professionale eventualmente svolta."

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ROTTAMAZIONE RUOLI -segue

Per saperne di più

Art.6 decreto legge 22 ottobre 2016, n.193

Modulo di adesione DA2 per carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del

consumatore”

Guida alla compilazione del modulo di adesione, disponibile nel sito internet

www.gruppoequitalia.it.

Faq nel sito www.gruppoequitalia.it.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA

Articolo 4

Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

Il comma 1 dell'art.4 del decreto riscrive l'art.21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, ed, in

luogo dell'invio annuale del c.d. spesometro, introduce un nuovo obbligo di trasmissione

telematica all’Agenzia delle entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con

periodicità trimestrale.

I soggetti passivi IVA devono trasmettere i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate,

delle relative note di variazione e delle bollette doganali.

Sono esonerati da tale adempimento:

i produttori agricoli situati nelle zone montane, esentati dal versamento dell’IVA e dagli

obblighi documentali e contabili connessi;

i soggetti che hanno optato per il nuovo regime forfetario o per il regime dei minimi;

le Amministrazioni Pubbliche limitatamente all’invio dei dati delle fatture ricevute, in quanto

trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. Rimane, invece, l’obbligo di invio dei dati delle

fatture emesse verso soggetti diversi da P.A., non trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

I dati da trasmettere comprendono almeno i seguenti elementi:

dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

data e numero della fattura;

base imponibile;

aliquota applicata;

imposta;

tipologia dell'operazione.

Per maggiori chiarimenti, si rinvia alla circolare n.1 del 7 febbraio 2017.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

Liquidazioni periodiche

Il comma 2 dell'articolo 4 del collegato introduce gli articoli 21-bis e 21-ter al decreto legge

n.78 del 2010.

Art.21-bis

I soggetti IVA sono tenuti a trasmettere trimestralmente, entro gli stessi termini e modalità

di cui all'articolo 21, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito.

I soggetti passivi che esercitano più attività devono presentare una sola comunicazione

riepilogativa per ciascun periodo.

Sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi IVA non obbligati alla presentazione

della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. i

contribuenti che hanno optato per il nuovo regime forfetario).

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

Cadenza trasmissione dati e liquidazioni periodiche

La trasmissione dei dati relativi alle fatture ed alle liquidazioni periodiche ha cadenza

trimestrale e deve essere effettuata entro le seguenti date:

1° trimestre gennaio-marzo: entro il 31 maggio;

2° trimestre aprile-giugno: entro il 16 settembre;

3° trimestre luglio-settembre: entro il 30 novembre;

4° trimestre ottobre-dicembre: entro il mese di febbraio.

In base all'attuale disposizione, per il primo anno di applicazione, la comunicazione

delle fatture emesse e ricevute relativa al 1° semestre 2017 deve essere effettuata entro il

25 luglio 2017.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

Si segnala che, nel corso dell’edizione di Telefisco 2017, il viceministro dell’Economia e

delle Finanze ha anticipato che sarà presentato un emendamento al disegno di legge di

conversione del decreto legge n.244 del 30 dicembre 2016 (cd. decreto milleproroghe).

In base a tale emendamento, limitatamente all'anno 2017, per le comunicazioni dei dati

delle fatture, bollette doganali e relative variazioni saranno previsti due invii semestrali.

Per la trasmissione delle liquidazioni periodiche l'invio è trimestrale anche per il 2017.

Per gli anni successivi, rimane l'obbligo di invio trimestrale sia per le comunicazioni dei

dati sia per le liquidazioni periodiche, da eseguire entro le scadenze prima evidenziate.

Si precisa che è in corso l'iter di conversione.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA

Tax compliance

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo

intermediario, le risultanze derivanti dall’esame comparato dei dati relativi a fatture

emesse e ricevute, bollette doganali e relative variazioni, dei dati delle liquidazioni

periodiche nonché dei relativi versamenti IVA.

Qualora emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il

contribuente è informato dell’esito, con modalità che saranno indicate con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contribuente può fornire chiarimenti e segnalare elementi non considerati o valutati

erroneamente ovvero può versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del

ravvedimento operoso.

In questa ipotesi, è prevista l’applicazione dell’articolo 54-bis, comma 2-bis, del DPR

n.633 del 1972 che consente all’Agenzia delle entrate di verificare l’effettivo

versamento dell’imposta prima della presentazione della dichiarazione annuale.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

Art.21-ter

Credito d'imposta

Ai soggetti in attività nel 2017, in relazione ai nuovi obblighi (comunicazioni

trimestrali dei dati delle operazioni rilevanti e dei dati contabili delle liquidazioni

periodiche IVA) ovvero che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle

fatture elettroniche, è attribuito il credito di imposta pari ad euro 100 per

l’adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi.

Il credito compete ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per

l’adeguamento è stato sostenuto, hanno realizzato un volume di affari non superiore ad

euro 50.000.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle

dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

Gli stessi soggetti possono usufruire di un ulteriore credito d'imposta, pari ad euro 50,

qualora esercitino l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i

nuovi misuratori telematici entro la data del 31 dicembre 2017.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Entrambi i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e sono utilizzabili,

esclusivamente, in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

I crediti competono secondo la regola "de minimis".

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati

delle fatture e delle liquidazioni

Il comma 3 dell'art.4 del collegato aggiunge all'art.11 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n.471 i commi 2-bis e 2-ter riguardanti, rispettivamente, le violazioni della

trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche.

Ante modifiche, le suddette violazioni erano punite con la sanzione da euro 250 a euro

2.000.

comma 2-bis

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, si applica la sanzione di euro 2 per

ciascuna fattura, con il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione

omessa ovvero la trasmissione corretta è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza.

Non si applica il cumulo giuridico.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

comma 2-ter

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni

periodiche, si applica la sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro

2.000.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione omessa ovvero la trasmissione

corretta è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

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COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI IVA-segue

Soppressione adempimenti

Dal 1° gennaio 2017, non devono essere adempiuti i seguenti adempimenti:

comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli

operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio;

comunicazioni degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari

di beni e servizi;

comunicazioni delle operazioni effettuate con i Paesi black list di importo complessivo

annuale superiore ad euro 10.000. Si precisa che tale adempimento è abrogato a partire

dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

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DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

Articolo 4

Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

Con l'art.1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità

2015), erano state modificate le disposizioni riguardanti la presentazione della

dichiarazione annuale unificata.

Secondo le previsioni contenute nella legge di stabilità 2015, a decorrere dalla

dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2015, i contribuenti dovevano presentare la

dichiarazione IVA, in via autonoma, entro il mese di febbraio.

Con il successivo decreto legge 31 dicembre 2014, n.192 (cd. decreto milleproroghe),

l’abrogazione della presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma unificata è

stata rinviata al 2016.

Pertanto, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2016, i

contribuenti devono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma.

L'art.4, comma 4, lett.d), del collegato prevede che la dichiarazione relativa all'IVA

dovuta per il 2016 deve essere presentata nel mese di febbraio mentre quella relativa

alle successive annualità nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

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TAX FREE SHOPPING

Articolo 4-bis

Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping

A partire dal 1° gennaio 2018, l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di

valore complessivo superiore ad euro 155 destinati all'uso personale o familiare, da

trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, deve

essere effettuata dal cedente con modalità elettronica.

Per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema

OTELLO*) e per permettere la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio

nazionale, con successiva determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono previsti modalità e

contenuti semplificati della fatturazione dei suddetti beni, in deroga a quanto previsto

dall'art. 21, comma 2, del DPR n.633 del 1972.

*) OTELLO è un progetto finalizzato alla digitalizzazione del processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulla

fattura per avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio

nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE .

39

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Articolo 5

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento

L'art.5 del decreto ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art.2 del DPR 22 luglio 1998,

n.322 ed ha aggiunto i commi da 6-bis a 6-quinquies all'art.8 del medesimo decreto, che

regolamentano, in maniera distinta, la presentazione delle dichiarazioni integrative per le

imposte dirette e per l'IVA.

L'intervento normativo ha esteso la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a

favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al

periodo d'imposta successivo, ma entro i termini previsti per l'accertamento delle varie

imposte.

In tal modo, le due ipotesi (integrativa a favore ed integrativa a sfavore) sono allineate

sullo stesso intervallo temporale.

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE-

segue

Il legislatore ha inteso individuare, in maniera puntuale, le ipotesi nelle quali è

possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa.

Nello specifico, le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti d'imposta e

dell'IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli

che hanno determinato l'indicazione:

di un maggiore o di un minore imponibile;

di un maggiore o di un minore debito d'imposta;

di un maggiore o di un minore credito;

di una maggiore o di una minore eccedenza IVA.

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE-

segue

Effetti derivanti dalla dichiarazione integrativa presentata ai fini delle imposte dirette -

art.2, comma 8-bis, del DPR n.322 del 1998

Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata entro il termine prescritto per la

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito derivante

dal minor debito o dal maggiore credito può essere utilizzato in compensazione.

Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il suddetto termine,

l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti

maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione integrativa.

In tal caso, nella dichiarazione di quel periodo d'imposta deve essere indicato il credito

risultante dalla dichiarazione integrativa.

L'eventuale credito derivante dalla correzione di errori contabili di competenza può essere,

comunque, utilizzato in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. 241 del 1997, anche se la relativa

dichiarazione integrativa sia stata presentata oltre il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE-

segue

Effetti derivanti dalla dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'IVA -

art.8, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del DPR n.322 del 1998

Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata entro il termine prescritto

per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il

credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può avere

una delle seguenti utilizzazioni:

essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione

annuale;

essere utilizzato in compensazione, ex art.17 D.Lgs. n.241 del 1997;

essere chiesto a rimborso, semprechè ricorrano i presupposti in riferimento all'anno

per cui è presentata la dichiarazione integrativa.

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE-

segue

Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il suddetto termine, l'eventuale credito può

avere una delle seguenti utilizzazioni:

essere chiesto a rimborso, semprechè ricorrano i presupposti in riferimento all'anno per cui è

stata presentata la dichiarazione integrativa;

essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal

periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In

tal caso, nella dichiarazione IVA di quel periodo d'imposta deve essere indicato il credito

risultante dalla dichiarazione integrativa.

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE-

segue

Effetti della dichiarazione integrativa ai fini dei termini per l'accertamento

Vengono rivisti i termini di accertamento con la finalità di coordinamento con le nuove

disposizioni introdotte con il comma 6-bis dell'art.8 del DPR n.322 del 1998.

In caso di dichiarazione integrativa, presentata sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini

IVA, i termini per l’accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento

decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

La riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente “ai soli” elementi oggetto

dell’integrazione.

NOTE

• L’art.1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) prevede che, in

caso di dichiarazione integrativa, i termini per l’accertamento e per la notifica delle cartelle di

pagamento decorrano dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

• Per effetto delle modifiche, la relativa disposizione riguarda anche i casi di integrazione della

dichiarazione IVA.

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VOLUNTARY DISCLOSURE

Articolo 7

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate

E' prevista la riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione

volontaria (cd. voluntary disclosure) nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2016 (data

di entrata in vigore del decreto) ed il 31 luglio 2017.

La norma trova applicazione sia per l’emersione di attività estere sia per le violazioni

dichiarative relative a imposte erariali.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

E' consentita la presentazione dell'istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per

le attività detenute all'estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il

30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia.

Analogamente, è prevista la possibilità di presentare istanza anche se in precedenza ci si

è avvalsi della voluntary disclosure 2014 limitatamente ai profili internazionali.

E' previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui

redditi e dell’IVA, nonché di contestazione delle sanzioni.

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VOLUNTARY DISCLOSURE -segue

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura, è possibile

usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi limitatamente al 2016 e per la

frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza, a

condizione che tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di

accompagnamento all’istanza e che si versi in unica soluzione, entro il 30 settembre

2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

E' prevista la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a

specifici delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, dichiarazione

infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso

versamento IVA) fino alla data del versamento della prima o unica rata delle somme

dovute per accedere alla collaborazione volontaria.

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VOLUNTARY DISCLOSURE -segue

Il contribuente deve versare spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre

2017, o in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro la medesima

data del 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi,

interessi e sanzioni. Non può avvalersi della compensazione.

Effetti

Il versamento delle somme dovute comporta la non punibilità per alcuni reati e la

riduzione delle sanzioni, con decorrenza dal versamento dell'intero importo in unica

soluzione o della terza rata.

L’Agenzia delle entrate deve comunicare l’avvenuto perfezionamento della procedura

di collaborazione volontaria.

In caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro il 30 settembre

2017, l’Agenzia delle entrate può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le procedure

dell’adesione all’invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 30 dicembre

2014, poi abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell’ambito della complessiva riforma

del ravvedimento operoso.

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VOLUNTARY DISCLOSURE -segue

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della

procedura.

Sono previste conseguenze sanzionatorie differenziate a seconda che il contribuente

ricada nell'ipotesi di mancato versamento ovvero di versamento insufficiente ed, in

quest'ultimo caso, graduando ulteriormente secondo lo scostamento dall'importo

dovuto.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2017 sono state

approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello

per la richiesta di accesso alla voluntary e alcune modifiche alle istruzioni per la

compilazione del medesimo modello.per la trasmissione telematica dei dati

relativi al modello

per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione

volontaria

,

ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193,

E 49

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VOLUNTARY DISCLOSURE –segue

Per saperne di più

articoli da 5-quater a 5-octies del decreto legge 28 giugno 1990, n.167

circolare n.6 del 19 febbraio 2015

circolare n.10 del 13 marzo 2015

circolare n.27 del 16 luglio 2015

circolare n.31 del 28 agosto 2015

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n.25749 del 3 febbraio 2017

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STUDI DI SETTORE ED INDICI DI

AFFIDABILITA'

Articolo 7-bis

Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli

obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale

soppressione della disciplina degli studi di settore

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito decreto

ministeriale sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli

di premialità per i contribuenti più affidabili.

La premialità può consistere, anche, nell'esclusione o nella riduzione dei termini per

gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi

tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i

contribuenti.

Contestualmente all'adozione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, cessano di

avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di

settore ed ai parametri.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Articolo 7-quater

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI -segue

MOVIMENTAZIONI BANCARIE DEI PROFESSIONISTI

Viene modificato l’articolo 32, comma 1, del DPR n.600 del 1973 mediante l'eliminazione

del riferimento ai “compensi” dei professionisti.

Pertanto, nell’ambito della disciplina dell’attività di rettifica ed accertamento presuntivo,

non sussiste la presunzione legale di evasione per le movimentazioni bancarie dei lavoratori

autonomi (prelievi ed accreditamenti).

MOVIMENTAZIONI BANCARIE DELLE IMPRESE

Con riferimento alle imprese, i prelievi o le riscossioni, di importo superiore ad euro 1.000

giornalieri e comunque ad euro 5.000 mensili, fanno scattare la presunzione di evasione

qualora non sia indicato il soggetto beneficiario e le movimentazioni bancarie non risultino

dalle scritture contabili.

In tal caso, i prelievi e le riscossioni sono posti come ricavi o compensi a base delle

rettifiche e degli accertamenti.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI -segue

PRESTAZIONI DI VIAGGIO E TRASPORTO RESE DA LAVORATORI AUTONOMI

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, le prestazioni di

viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi

in natura per il professionista.

Ne consegue che a tali tipologie di spesa viene esteso il regime fiscale previsto per le

spese di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente, di cui all’art.54,

comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n.917.

Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n.175

e 2014, n.175

Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n.175

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI -segue

NOTIFICAZIONI

NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E ALTRI ATTI

La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, alle imprese individuali o

costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con

legge, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del

destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di PEC.

Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio deve effettuare un secondo

tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche il secondo invio non ha esito positivo (casella satura o indirizzo non valido o

non attivo), la notificazione va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area

riservata del sito internet della società InfoCamere scpa e pubblicazione, entro il secondo

giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso per la durata di quindici giorni.

L'ufficio deve darne comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, la notifica si intende

perfezionata:

per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella pec trasmette la ricevuta di

accettazione con attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;

per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella suddetta ricevuta di

accettazione ovvero (in ipotesi di notifica effettuata con le diverse modalità prima

delineate) nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nel

sito della InfoCamere Scpa.

Per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di PEC, la notifica può essere

eseguita, su richiesta, all’indirizzo di PEC di un soggetto differente (ad esempio,

coniuge, parente o affine entro il quarto grado), secondo le modalità stabilite con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La disposizione trova applicazione per le notificazioni da effettuare a decorrere dal 1°

luglio 2017. Per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017, resta valida la disciplina

previgente.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

La notifica delle cartelle di pagamento deve essere eseguita all’indirizzo del

destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica

certificata (INI-PEC).

Per coloro che, pur non essendo obbligati alla PEC da indicare nell’INI-PEC, ne

facciano richiesta, la notificazione può avvenire all’indirizzo indicato all’atto della

richiesta.

Per soddisfare la massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le

notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relativi a soggetti che

hanno richiesto la notificazione all’indirizzo PEC, effettuate con modalità differenti

nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del decreto (3/12/2016), devono essere rinnovate mediante invio

all’indirizzo PEC.

I termini di impugnazione decorrono dalla data di rinnovazione della notifica.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

NOTIFICA ATTI CATASTALI

La notificazione degli atti relativi alle operazione catastali ed alle correlate sanzioni

può essere eseguita anche a mezzo di PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi istituiti

dalla legge.

Alle notificazioni dei suddetti atti si possono applicare le vigenti disposizioni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60 del DPR n.600 del 1973).

NOTIFICA A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nel caso di pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere effettuata

all’indirizzo risultante dall’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei

gestori di pubblici servizi.

Le suddette disposizioni sono applicabili alle notificazioni da effettuare a decorrere dal

1° luglio 2017.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

CERTIFICAZIONE UNICA

Il termine entro il quale le certificazioni uniche inviate dai soggetti obbligati ad operare le

ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori,

devono essere consegnate agli interessati è posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo.

La disposizione si applica a decorrere dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni

riguardanti il periodo d’imposta 2016.

SOSPENSIONE TERMINI

E' prevista la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei

documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da

altri enti impositori.

La sospensione si aggiunge al termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle

somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis del DPR n.600 del 1973 e

54-bis del DPR n.633 del 1972), dei controlli formali (articolo 36-ter del DPR n.600 del

1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

E' prevista la cumulabilità dei termini di sospensione dell’accertamento con adesione al

periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE

Il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP da parte delle persone fisiche, delle

società di persone e delle associazioni, di cui all’articolo 5 del DPR n.917 del 1986, è

posticipata dal 16 al 30 giugno.

Il versamento dell’IRES e dell’IRAP é posticipato dal giorno 16 del sesto mese

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del sesto mese

successivo.

Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.

Il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere effettuato

entro il 16 marzo di ciascun anno. Il versamento può essere differito alla scadenza

prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con

la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

PROROGA TACITA REGIMI OPZIONALI

In tutti gli articoli del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), la locuzione “mancato

rinnovo” viene sostituita con la parola “revoca”.

Tale modifica comporta che le opzioni esercitabili per i diversi regimi contenuti nel

TUIR si intendono tacitamente prorogate, a meno che non intervenga l’espressa revoca

da parte del soggetto interessato.

In ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale, al termine del triennio (che

rappresenta la durata di tale regime fiscale) l’opzione si intende tacitamente rinnovata

per un altro triennio a meno che non intervenga apposita revoca.

Tale disposizione si applica al termine di ciascun triennio (art.115, comma 4, TUIR).

In ipotesi di opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti si

dispone la tacita prosecuzione per un ulteriore triennio a meno che non sia

esplicitamente revocata. Tale disposizione si applica al termine di ciascun triennio

(art.117, comma 3, TUIR).

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

In ipotesi di rinnovo tacito, il soggetto controllante può modificare il criterio utilizzato

per l’attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione

di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che le hanno prodotte, dandone

comunicazione nella dichiarazione dei redditi (art.117, comma 3, ultimo periodo, del

TUIR).

In caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio,

le perdite fiscali (in alternativa alla permanenza nell'esclusiva disponibilità del soggetto

controllante) possono essere attribuite alle società che le hanno prodotte, al netto di

quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo criteri

stabiliti dai soggetti interessati e comunicati all’Agenzia delle entrate al momento della

comunicazione dell’esercizio dell’opzione o di rinnovo tacito della stessa.

Entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo, la società o ente controllante è

tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuito a

ciascun soggetto (art.124, comma 4, del TUIR).

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

In ipotesi di consolidato mondiale, si prevede il rinnovo tacito dell’opzione allo

scadere del termine dei cinque anni.

Per l’esercizio delle opzioni che richiedono la comunicazione con la

dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del

regime opzionale, qualora l’adempimento non sia tempestivamente eseguito,

resta ferma l’applicazione della remissione in bonis (art.2 DL 2 marzo 2012,

n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44).

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

RIMBORSI IVA

Viene modificato l’art.38-bis, commi 3 e 4, del DPR 26 ottobre 1972, n.633 mediante

la previsione di un maggiore valore dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di

apposita garanzia da parte del beneficiario, che passa da euro 15.000 a euro 30.000.

CHIUSURA D’UFFICIO PARTITE IVA INATTIVE

Viene sostituito il comma 15-quinquies dell’art.35 del DPR 26 ottobre 1972, n.633,

riguardante la cessazione d’ufficio delle partite IVA inattive.

E’ prevista la chiusura d’ufficio, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle partite IVA

dei soggetti che risultano non avere esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività

di impresa, artistiche o professionali, escludendo la previgente procedura che

prevedeva il contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuente.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e

le modalità di applicazione della disposizione, prevedendo forme di comunicazione

preventiva al contribuente.

E’ abrogata la norma che sanzionava la mancata presentazione della dichiarazione di

cessazione di attività ai fini IVA (art.5, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471).

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

CEDOLARE SECCA

Viene modificato l’art.3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 mediante la sostituzione

del comma 3.

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto

non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca in presenza di un

comportamento fiscale coerente con il regime agevolato.

Il “comportamento concludente” si realizza qualora il contribuente abbia effettuato

i versamenti e dichiarato i relativi redditi da cedolare secca nella dichiarazione dei

redditi.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche

tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata

l’opzione per la cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento si

applica la sanzione nella misura fissa di euro 100 ridotta a euro 50, se la

comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

REGISTRAZIONE SENTENZE E ATTI GIUDIZIARI

Viene modificato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n.115),. Precisamente, gli articoli 73 e 73-bis.

La registrazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari, nel processo civile e

amministrativo, di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Le parti possano segnalare all’ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti validi per

la registrazione, con prenotazione a debito, dei suddetti atti giudiziari nel termine di dieci

giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.

L’ufficio giudiziario deve motivare l’eventuale mancata ammissione del provvedimento

alla prenotazione a debito con apposito atto da trasmettere all’ufficio finanziario insieme

alla richiesta di registrazione.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

La registrazione delle sentenze, nel processo penale, di condanna al risarcimento del

danno deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della

sentenza e non più nel termine di cinque giorni.

Analogamente a quanto previsto per la registrazione delle sentenze e degli altri atti

nel processo civile e amministrativo, le parti possano segnalare all’ufficio

giudiziario la sussistenza dei presupposti validi per la registrazione, con

prenotazione a debito, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o

emanazione.

L’ufficio giudiziario deve motivare l’eventuale mancata ammissione del

provvedimento alla prenotazione a debito con apposito atto da trasmettere all’ufficio

finanziario insieme alla richiesta di registrazione.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

Specularmente, sono modificate talune disposizioni del Testo Unico dell’imposta di

registro (DPR 26 aprile 1986, n.131) che regolamentano la registrazione delle sentenze e

degli altri atti giudiziari. Precisamente, gli articoli 13, 59 e 60.

Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai

decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la

registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento

è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli

elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro

trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

Ante modifiche, i cancellieri dovevano richiedere la registrazione “entro cinque giorni”

dalla data in cui il provvedimento era pubblicato o emanato, qualora dagli atti fossero

desumibili gli elementi dell’art.67, comma 4-bis, ovvero “entro cinque giorni” dalla

data di acquisizione di tali elementi.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

La registrazione a debito è prevista, oltre che per le sentenze, anche per gli altri atti

degli organi giurisdizionali.

In materia di registrazione a debito, l’ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che

consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell’ambito

applicativo degli altri atti giurisdizionali o delle sentenze che condannano al

risarcimento del danno da fatti costituenti reato, può sospendere la liquidazione e

segnalare la sussistenza di tali elementi all’ufficio giudiziario.

Nel termine di trenta giorni, l’ufficio giudiziario deve fornire all’ufficio finanziario il

proprio parere motivato, con apposito atto, circa l’eventuale mancata ammissione del

provvedimento alla prenotazione a debito.

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SEMPLIFICAZIONI FISCALI –segue

VISTO INFEDELE

E' sostituito il quinto ed il sesto periodo dell’articolo 39, comma 1, lettera a), del

D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 in materia di sanzioni in caso di rilascio del visto di

conformità o di asseverazione infedele.

Il CAF o il professionista, anche oltre il vigente termine del 10 novembre, ha la

possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero,

qualora questi non intenda presentarla, può presentare una comunicazione dei

dati relativi alla rettifica, a condizione che l’infedeltà del visto non sia già stata

contestata.

In tal caso, è dovuta la sola sanzione riducibile ai sensi dell'art.13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (cd. ravvedimento operoso).

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COLLEGATO FISCALE

I documenti citati nel presente quaderno sono disponibili alla sezione

Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it e quelli

relativi alla rottamazione dei ruoli al sito internet

www.gruppoequitalia.it

redatto nel mese di febbraio 2017

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