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TITOLO DOCUMENTO CIRCOLARE AREA TEMATICA SINDACALE Circolare n. 14789 - Data 1.8.2014 OGGETTO del documento Aliquote contributive per il settore agricolo. Anno 2014. Precedenti circolari cui si fa riferimento* Circolari n.14560 del 28.01.2014; n.14571 del 6.02.2014; n. 14574 del 10.02.2014; n.14575 dell'11.02.2014; n.14671 del 23.04.2014; n.14686 del 12.05.2014; n.14714 del 4.06.2014; n.14722 del 10.06.2014; n.14733 del 16.06.2014; n.14757 del 2.07.2014; n.14764 del 9.07.2014. Riferimenti legislativi * Commento * La circolare contiene le tabelle, elaborate, come di consueto, dalla direzione sindacale, delle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l’anno 2014. Conseguenze operative * Allegati *Campi non obbligatori

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TITOLO DOCUMENTO CIRCOLARE

AREA TEMATICA SINDACALE

Circolare n. 14789 - Data 1.8.2014

OGGETTO del documento

Aliquote contributive per il settore agricolo. Anno 2014.

Precedenti circolari cui si fa riferimento*

Circolari n.14560 del 28.01.2014; n.14571 del 6.02.2014; n. 14574 del 10.02.2014; n.14575 dell'11.02.2014; n.14671 del 23.04.2014; n.14686 del 12.05.2014; n.14714 del 4.06.2014; n.14722 del 10.06.2014; n.14733 del 16.06.2014; n.14757 del 2.07.2014; n.14764 del 9.07.2014.

Riferimenti legislativi *

Commento * La circolare contiene le tabelle, elaborate, come di consueto, dalla direzione sindacale, delle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l’anno 2014.

Conseguenze operative *

Allegati

*Campi non obbligatori

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Area Sindacale RC.TP.DL.arf Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 RomaCircolare n. 14789 tel.: +39 06 68.52.361 fax: +39 06 .6852360Prot. n.1349/Cir2014/Aliquote.2014 e-mail: [email protected]

sito web: www.confagricoltura.it

Oggetto: Aliquote contributive per l'anno 2014.

In allegato alla presente provvediamo a trasmettere le tabelle relative alle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l’anno 2014.

È opportuno precisare che i dati contenuti nelle tabelle sono già stati comunicati via via con apposite circolari emanate in corso d’anno (circolari n.14560 del 28.01.2014; n.14571 del 6.02.2014; n. 14574 del 10.02.2014; n.14575 dell'11.02.2014; n.14671 del 23.04.2014; n.14686 del 12.05.2014; n.14714 del 4.06.2014; n.14722 del 10.06.2014; n.14733 del 16.06.2014; n.14757 del 2.07.2014; n.14764 del 9.07.2014). Abbiamo comunque ritenuto opportuno provvedere, come di consueto, ad un riepilogo generale.

Ricordiamo qui di seguito le innovazioni normative che, per il 2014, hanno interessato il nostro settore.

LAVORATORI DIPENDENTI

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota

A partire dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall’art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 146 del 1997.

Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell’aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell’aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro.

Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall’art. 3, c. 23, della legge n.335/1995.

Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell’aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998.

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Resta quindi solo l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione

L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

In altre parole se per un lavoratore viene conferito l’intero TFR l’esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l’esonero dal contributo è direttamente proporzionale.

Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa.

L’art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino al 20141. Con l'anno in corso dunque la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali.

L’esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l’esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L’art. 4, commi 28-29 della legge 92/2012 (cd. Riforma Fornero)2 ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività 3,

1 La misura dello sgravio contributivo è fissata con la seguente progressione annuale dalla tabella A allegata alla legge n. 266/2005:2008 0,19 punti percentuali;

2009 0,21 punti percentuali;

2010 0,23 punti percentuali;

2011 0,25 punti percentuali;

2012 0,26 punti percentuali;

2013 0,27 punti percentuali;

dal 2014 0,28 punti percentuali.

2 Cfr. ns. circ. n. 14079 del 19/07/2012 e n. 14077 del 16/07/2012.3 Cfr. circolare confederale n. 14015 del 7/5/2012.

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essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura agevolativa4.

Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni:

previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;

incerte nella corresponsione o nell’ammontare;

correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità5.

Contribuzione per il finanziamento dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)

Come noto, la cd. Riforma Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012)6 ha istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi da tale data - una nuova forma di ammortizzatore sociale denominata “assicurazione sociale per l’impiego” (ASPI) che sostituisce, a regime, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile.

È invece rimasta in vigore la disoccupazione agricola.

Sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa nuova forma di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, c. 3, legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione agricola.

Contributo ordinario

Il finanziamento dell’ASPI avviene attraverso il contributo già destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della legge n. 160/1975, pari all’1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000, dell’art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 della legge n. 248/2005.

4 È stato conseguentemente abrogato l’art. 33, c.14, della legge 183/2011 che regolamentava la decontribuzione in oggetto con riferimento all’annualità 2012 (cfr. ns. circolare n. 13857 del 17/11/2011).5 Si ricorda che per l’anno 2013 l’accesso agli sgravi in questione è stato disciplinato dal decreto interministeriale 14/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29/05/2014, e le relative istruzioni operative per la presentazione dell’istanza di sgravio da parte dei datori di lavoro interessati sono state definite con la circolare INPS n. 78 del 17/06/2014 ed il messaggio INPS n. 5887 dell'8/07/2014 (cfr. ns. circolari n. 14733 del 16/06/2014 e n. 14764 del 9/07/2014).6 Cfr. ns. circ. n. 14077 del 16/7/2012.

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Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli – rientrano nell’ambito di applicazione dell’ASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

La medesima legge di riforma ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, finalizzato a finanziare l’ASPI.

Il contributo non è dovuto per:

i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n.

1525/1963, nonché per quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31/12/2011 (quest’ultima eccezione opera solo per gli anni 2013 – 2015);

gli apprendisti; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale (e non più solo alle ultime sei mensilità). Ed infatti, l'art. 1, c. 135, della legge 28.12.2013 n. 147 (la legge di stabilità per il 2014) ha abrogato - con decorrenza 1.1.2014 e con riferimento alle trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti da tale data - la previsione, contenuta nella riforma Fornero, che limitava alle sole ultime 6 mensilità il diritto del datore di lavoro alla restituzione della contribuzione addizionale versata.7

La restituzione avverrà solo successivamente al decorso dell’eventuale periodo di prova.

La restituzione del contributo addizionale nei nuovi limiti sopradetti (e cioè non solo per le ultime 6 mensilità) spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio INPS n 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell’ipotesi di riassunzione la contribuzione da restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all’intervallo tra i due rapporti.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

La Riforma Fornero ha introdotto anche un disincentivo di carattere economico al licenziamento dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, rappresentato da una contribuzione aggiuntiva commisurata al trattamento mensile dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego-ASPI.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, infatti, in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile dell’ASPI per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine).

7 Cfr. ns. circolare n. 14533 del 9 gennaio 2014.5

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Il contributo aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Una norma transitoria prevede l’esclusione dall’obbligo di corrispondere il contributo aggiuntivo nel periodo 2013-2015 in alcuni particolari casi, come i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto o le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato nel settore edile.

Esclusione operai agricoli

L’assicurazione sociale per l’impiego, così come le disposizioni in materia di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute nell’art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001.

Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di ASPI sopra rappresentata, compresa l’addizionale dell’1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine, è applicabile agli operai agricoli.

Le novità in materia di ASPI e relativa contribuzione sono invece applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura, nonché ai dipendenti delle Associazioni di categoria (Unioni, Federazioni e Confederazione) e degli enti e società collegate.

Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione)

I commi 62-64 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul Welfare) hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.

L’introduzione di tale contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008 non ha determinato tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo, giacché è stata corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l’aliquota per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

A seguito di tale modifica, anche i datori di lavoro agricolo che occupano operai possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

In caso di adesione il contributo dello 0,30% sarà trasferito dall’INPS a FOR.AGRI e l’azienda interessata potrà accedere ai finanziamenti dei piani formativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del fondo.

È appena il caso di precisare che le aziende che non aderiscono al fondo pagheranno comunque il contributo dello 0,30% – che l’INPS destinerà alla solidarietà generale – senza poter accedere ai benefici derivanti dall’iscrizione al fondo.

Si sottolinea altresì che l’iscrizione al Fondo ha effetto non più dall’anno successivo bensì dal periodo di paga nel quale la stessa viene effettuata (cfr. ns. circ. n. 13539 del 19.02.2010 e n. 13463 del 6.10.2009).

Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40 del 22/02/2011, l’INPS ha chiarito che sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30%) non trovano applicazione le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (cfr. ns. circ. n. 13715 del 23/02/2011).

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Con l’occasione si rende noto che, sulla base dei dati forniti dall’INPS, le adesioni a FOR.AGRI da parte dei datori di lavoro agricolo che occupano operai, pur in costante crescita, continuano ad essere inferiori rispetto alle aspettative e alle potenzialità del settore.

Si rinnova quindi l’invito a tutte le Unioni e Federazioni a promuovere presso le aziende associate l’adesione a FOR.AGRI che, come detto, non implica alcun costo aggiuntivo per l’impresa interessata, riconoscendole la possibilità di ottenere dal Fondo il finanziamento di piani per la formazione continua dei propri dipendenti8.

Riduzione contribuzione INAIL (14,17 per cento)

Come noto, l’art. 1, comma 128, della legge di stabilità per il 2014 (legge 28 dicembre 2013, n. 147)9, ha previsto la riduzione della contribuzione antinfortunistica per 1 miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi di euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro nel 2016.

La riduzione contributiva - la cui attuazione è rinviata al Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, su proposta dell’INAIL - deve:

riguardare "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

tenere conto dell’andamento infortunistico aziendale; definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato

l’attività da non oltre un biennio; essere operata distintamente per singola gestione assicurativa dell’INAIL, tenuto conto

dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Il Decreto del 22/04/2014 del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, e la determina n. 67/2014 del Presidente dell'INAIL10, con cui è stata data attuazione al beneficio per l'anno in corso, hanno stabilito che la riduzione della contribuzione antinfortunistica - che opera su tutte le tipologie di premi e contributi agricoli, compresi quelli dei lavoratori autonomi (ad esclusione degli Imprenditori Agricoli Professionali che, come noto, non sono soggetti alla contribuzione INAIL) - è fissata per l'anno 2014 nella misura del 14,17 per cento.

Per quanto riguarda l'applicazione della riduzione alle aziende agricole, l'INPS e l'INAIL (circolare n. 83/2014 per l'INPS e n. 32/2014 per l'INAIL), hanno precisato quanto segue:

la riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo (ad es. le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate) e si applica al contributo assicurativo dovuto, al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni;

il beneficio spetta se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria di riferimento. Tali indici esprimono il numero di giornate di lavoro perse da ciascun addetto per anno per infortunio o

8 Per le modalità di adesione a FOR.AGRI si rinvia alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento (n. 13539 del 19.02.2010, n. 13463 del 6.10.2009, n. 13321 del 16.03.2009, n. 13152 del 9.07.2008, n. 12860 del 21.09.2007) nonché al sito internet del Fondo (www.foragri.com). 9 Cfr. ns. circ. n. 14534 del 9/01/2014.10 Cfr. ns. comunicazione del 27.03.2014.

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malattia professionale secondo gli standard internazionali. Per gli operai agricoli dipendenti l’IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l’IGM è pari 12,84;

per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, l'accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti non richiede la presentazione di alcuna istanza11, mentre per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, l'accesso al beneficio richiede da parte delle aziende interessate la presentazione di apposita istanza12.

La riduzione riguarda anche le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione ex lege n. 240/84, nonché le nostre Unioni e Federazioni, le Società di servizi e gli Enti collegati per il personale assicurato all’INAIL (cfr. in proposito ns. circ. n. 14686 del 12/05/2014, n. 14557 del 27.01.2014, n. 14534 del 09/01/2014 e la Comunicazione del 27/03/2014).

Sgravio INAIL premiale (fino al 20 per cento)

L'art. 60 della legge n. 247/200713 ha disposto la riduzione dei contributi antinfortunistici per datori di lavoro agricolo attivi da almeno due anni che:

a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni (e dunque dal d.lgs. n. 81/2008) e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano stati destinatari dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (sospensione dell’attività imprenditoriale).

Lo sgravio è concesso nel limite di un plafond annuo di 20 milioni di euro ed è pari ad una percentuale determinata di anno in anno (non superiore al 20 per cento dei contributi antinfortunistici dovuti) sulla base del numero di aziende aventi diritto.

La procedura individuata dall’INAIL è analoga a quella già in vigore per le imprese di altri settori produttivi e richiede la presentazione, in via telematica, di un’apposita richiesta di ammissione al beneficio secondo le indicazioni diramate con la circolare INAIL n. 61 del 9 novembre 2012 (cfr. ns. circ. n. 14145 del 13/11/2012).

Con riferimento all’anno in corso (2014), il periodo per la presentazione dell’istanza telematica per l’applicazione dello sgravio in oggetto va dal 3 giugno al 3 luglio (non rileva in alcun modo l’ordine cronologico di presentazione delle domande)14. Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da INPS e INAIL verranno individuate le aziende beneficiarie dello sconto e sarà calcolata la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2014, che sarà fissata con successiva determina del Presidente dell'INAIL. A questo punto le aziende ammesse allo sgravio saranno comunicate all’INPS che computerà la percentuale di sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell'annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno oggetto dello sconto.

Si precisa che lo sgravio in commento è diverso e distinto dalla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al paragrafo precedente,

11 Nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del mod. F24, inviata dall'INPS ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi agricoli, viene evidenziata l'eventuale applicazione della riduzione in oggetto.12 Cfr. ns. circolari n. 14748 del 27.06.2014 e n.14727 del 12.06.2014.13 Cfr. circ. n.14145 del 13/11/2013, n.14408 del 2/08/2013, n.14394 del 24/07/2013, n. 14145 del 13/11/2012.14 Cfr. nota INAIL del 28/05/2014 (cfr. ns. circ. n.14714 del 4.06.2014).

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disposta dall'art. 1, c. 128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) e attuata con la determina n. 67/2014 del Presidente dell'INAIL.

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Agevolazioni per zone montane e svantaggiate

Come noto il comma 45 dell’art. 1 della legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità per il 2011) 15 ha previsto che “a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.

La legge di stabilità per il 2011 ha dunque messo a regime, senza soluzione di continuità, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge n. 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate) che troveranno applicazione anche per gli anni successivi senza la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga.

Pertanto in virtù di tale norma e dei rinvii “a catena” ivi contenuti 16, le agevolazioni contributive che trovano applicazione per il 2011 sono quelle previste dall’art. 01, c.2, della legge n. 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al:

75 per cento nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);

68 per cento nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ob. 1, reg. (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Si sottolinea che la decorrenza della norma è stata fissata retroattivamente al 1° agosto 2010, e ha consentito quindi l’applicazione delle agevolazioni contributive in questione senza soluzione di continuità, dalla precedente scadenza delle stesse (31 luglio 2010)17.

Si ricorda infine che:

per l’individuazione delle zone occorre fare riferimento alla deliberazione 25 maggio 2000, n. 42 del CIPE pubblicata sulla G.U. n. 161 del 12 luglio 2000 (cfr. ns. circ. n. 11029 del 7/09/2000);

l’agevolazione in questione riguarda anche i contributi dovuti all’INPS dalle imprese agricole per gli impiegati, quadri e dirigenti (cfr. circ. INPS n. 166 del 29/09/2000 trasmessa con ns. circ. n. 11052 dell’11/10/2000);

i lavoratori non hanno diritto, sulla loro quota di contribuzione, ad alcuna riduzione;

le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non trovano applicazione sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30%)18.

15 Cfr. ns. circ. n.13691 del 24.01.2011 e n. 13672 del 9.12.2010. 16 La norma in commento fa riferimento all’art. 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che rinvia all’art. 1- ter della legge n. 205/2008 che a sua volta rinvia all’art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006.17 Come si ricorderà l’art. 2, c. 49, della legge finanziaria 2010 (legge 23.12.2009, n. 191) aveva prorogato solo fino al 31.07.2010 la misura delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti in zone montane o svantaggiate previste dall’art. 01, c. 2, della legge 11/3/2006, n. 81. Pertanto a decorrere dal 1° agosto 2010, la misura delle riduzioni contributive – prima della proroga in commento – era pari al 70% nei territori montani ed al 40% nelle zone svantaggiate (cfr. ns. circ. n. 13632 del 30.07.2010). Per le modalità di recupero dei contributi versati in eccesso a partire da quelli relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2010 si veda la circolare INPS n. 40/2011 (cfr. ns. circ. n. 13715 del 23.02.2011).18 Cfr. ns. circ. n. 13715 del 23/02/2011.

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Retribuzione imponibile. Eliminazione del salario medio convenzionale

A decorrere dal 1° gennaio 2006 – in virtù dell’art. 01, c. 4, legge n. 81/2006 – la retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutte le categorie di lavoratori agricoli dipendenti è rappresentata da quella effettivamente corrisposta nel rispetto della contrattazione collettiva e dei minimali di legge, ai sensi dell’art. 1, c. 1, legge n. 389/89.

Questa previsione ha determinato il definitivo superamento del salario medio convenzionale di cui all’art. 28 del d.p.r. n. 488/68, ai fini che qui interessano.

La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 785) con norma di interpretazione autentica, ha precisato tuttavia che il salario medio convenzionale continua a trovare applicazione per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonché per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

La non applicabilità del salario medio convenzionale prevista dall’art. 01, c. 4, della legge n. 81/2006, deve dunque intendersi limitata ai datori di lavoro che occupano operai a tempo indeterminato e determinato.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, invece, il salario medio convenzionale continua a rappresentare il parametro di riferimento per i contributi previdenziali ed assistenziali previsti, nonché per le relative prestazioni, considerato che tale categoria di soggetti, non rientrando nell’ambito dei lavoratori subordinati, non percepisce compensi che possano essere qualificati come retribuzioni.

Analogamente il salario medio convenzionale continua ad essere applicabile agli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i quali l’onere contributivo e la misura delle prestazioni è correlato, anche, a detto parametro.

Per l’anno 2014 le retribuzioni medie giornaliere valevoli ai fini sopra indicati sono state determinate con il decreto direttoriale del 29 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2014, che si allega in calce.

Apprendisti

La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti – già determinata in misura fissa settimanale – a decorrere dal 1° gennaio 200719 è fissata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1, c. 773, legge n. 296/2006)20. La ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate è stata stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2007.

L’aliquota contributiva del 10 per cento riguarda anche altre tipologie contrattuali i cui obblighi contributivi sono fissati dalla legge in misura pari a quella degli apprendisti. Nell’aliquota in questione è compresa anche la quota (0,53 per cento) destinata al finanziamento dell’indennità giornaliera di malattia che, come noto, è stata estesa anche agli apprendisti.

Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota dovuta per gli apprendisti è ridotta all’1,5 per cento nel primo anno di contratto e al 3 per cento nel secondo anno di contratto. Dal terzo anno è comunque dovuta l’aliquota ordinaria del 10 per cento. L’agevolazione in questione è applicata solo ed esclusivamente per i contratti di apprendistato.

19 Cfr. circ. INPS n. 22 del 23 gennaio 2007.20 La legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012, art. 2, c. 36 e 37) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, pari all’1,31% della retribuzione imponibile.

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Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016 è previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10 per cento fino alla scadenza del contratto di apprendistato21 (art. 22, legge n. 183/2011 - legge di stabilità per il 2012). L’agevolazione in questione (sgravio totale triennale) si applica nei limiti della disciplina comunitaria degli aiuti “ de minimis”22 (si ricorda che per il settore agricolo, come noto, il limite in questione era fissato in 7.500 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dal regolamento CE n. 1998/2006; a decorrere dal 1 gennaio 2014 il limite è stato elevato a 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari dal nuovo Regolamento CE n. 1408/2013).

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 – a seguito della estensione della assicurazione sociale per l’impiego ai lavoratori apprendisti operata dall’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012 – i datori di lavoro che occupano apprendisti sono tenuti a corrispondere anche la contribuzione destinata al finanziamento dell’ASPI, pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile (comprensiva dello 0,30% di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 destinato al finanziamento della formazione continua). Non è ancora stato definitivamente chiarito se questa contribuzione sia dovuta anche per gli operai agricoli assunti con contratto di apprendistato, giacché, come noto, tale categoria di lavoratori agricoli è esclusa dall’ambito di applicazione dell’ASPI e della relativa contribuzione.

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale ( EBAN, già FISLAF)

Ancorché si tratti di una contribuzione di origine contrattuale e non legislativa, merita comunque di essere ricordato in questa sede che a decorrere dai contributi relativi alla manodopera occupata nel primo trimestre 2014 (in scadenza il 16 settembre p.v.), diviene operativo il nuovo sistema di contribuzione della bilateralità nazionale (EBAN), delineato dal vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.

La nuova contribuzione all’EBAN dovrà essere versata col mod. F 24 utilizzando la causale contributo “EBAN” individuata appositamente dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 2/E del 9.01.2014 (all. 2). In particolare, in sede di compilazione del modello di pagamento, la suddetta causale (EBAN) deve essere esposta dai datori di lavoro in un’apposita riga della sezione “INPS” del modello F24, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente e nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice alfanumerico riportato nel prospetto informativo inviato dall'INPS. I versamenti effettuali dai datori di lavoro con la predetta specifica causale contributo“EBAN”, saranno destinati dall’Agenzia delle Entrate direttamente all'Ente bilaterale (per approfondimenti si veda la nostra circolare n. 14736/2014).23

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, A PROGETTO E OCCASIONALI

Il comma 57 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero)24, come modificato dall’art. 46-bis, c. 1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cd. decreto sviluppo)25, ha stabilito un percorso di graduale aumento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS (di cui all’art. 2, c. 26 della legge n. 335/1995) e della corrispondente aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fino a raggiungere nel 2018 il 33 per cento (24 per cento per coloro che sono iscritti ad altra gestione).

La legge di stabilità per il 2014 (art. 1, c. 491 e 744, legge n. 147/2013)26 è ulteriormente intervenuta sull'argomento, revisionando la misura delle aliquote per alcune delle categorie di soggetti scritti alla gestione separata INPS:21 Cfr. ns. circ. n. 13857 del 17/11/2011.22 Cfr. circ. INPS n. 128 del 2 novembre 2012.23 La sede dell’EBAN è in via Flavia 3, 00187 Roma ed il codice fiscale è il seguente: 9773617058624 Cfr. ns. circ. n. 14079 del 19/7/2012 e n. 14077 del 16/7/2012.25 Cfr. ns. circ. n. 14101 del 4/9/2012.26 Cfr. ns. circolare n. 14533 del 9 gennaio 2014.

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per i pensionati e per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota sale al 22 per cento (prima: 21 per cento) per il 2014 ed al 23,5 per cento (prima: 22 per cento) per il 2015;

per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA la contribuzione relativa al 2014 viene fissata allo stesso valore del 2013: 27 per cento (mentre per i restanti soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria viene confermato per il 2014 il già previsto aumento al 28 per cento).

Alla luce di tali modifiche, i progressivi aumenti di aliquota per la gestione separata risultano essere quelli indicati nella seguente tabella:

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GESTIONE SEPARATA INPS

Anni Aliquote (%)Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria

Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria

2013 2727 202014 27 Per i lavoratori

autonomi titolari di partita

IVA

22

28 Per i restanti soggetti

2015 30 23,52016 31 242017 32 242018 33 24

Pertanto le aliquote contributive pensionistiche della gestione separata per l’anno 2014 sono pari a:

28% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie, ad eccezione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA per i quali l'aliquota rimane quella in vigore nel 2013 e cioè 27%;

22% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie e per quelli già titolari di pensione (per tali soggetti l’aliquota è stata innalzata di ben 2 punti percentuali rispetto al 2013).

Le predette aliquote valgono anche per il computo delle prestazioni pensionistiche e sono applicabili a tutte le categorie di iscritti alla gestione separata, compresi gli associati in partecipazione.

Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra committente (sul quale gravano i 2/3 del contributo) e collaboratore (sul quale grava 1/3 del contributo).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le citate modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) per i collaboratori coordinati e continuativi valgono anche gli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003, sono tenuti all’iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, legge n. 335/95.

Pertanto, anche per tale categoria di soggetti l’aliquota contributiva pensionistica per l’anno 2014 è pari al 28 per cento per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie ed al 22 per cento per i soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell’onere contributivo resta fissata nel 55 per cento a carico dell’associante e nel 45 per cento a carico dell’associato.

LAVORATORI AUTONOMI (CD, CM, IAP)27 Come si ricorderà, l’aliquota era già stata oggetto di aumento per l’anno 2012 ad opera della legge di stabilità (legge n. 183/2011). Cfr. ns. circ. n. 13932 del 21/2/2012, n. 13899 del 9/1/2012 e n. 13857 del 17/11/2011.

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> di 21 anni < di 21 anni > di 21 anni < di 21 anni2011 20,3 17,8 17,3 12,82012 21,6 19,4 18,7 152013 22 20,2 19,6 16,52014 22,4 21 20,5 18

82015 22,8 21,8 21,4 19,52016 23,2 22,6 22,3 212017 23,6 23,4 23,2 22,5

dal 2018 24 24 24 24

Contribuzione coltivatori diretti (%)

annizona normale zona svant./montana

Com’è noto, con l’entrata in vigore del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale è stata sostituita da quella dell’imprenditore agricolo professionale (cfr. ns. circ. n. 11648 del 22/06/2004 e circ. dell’uff. legale n. 11598 del 23.04.2004). Poiché qualunque riferimento nella legislazione vigente alla qualifica di IATP deve intendersi riferita alla nuova qualifica di IAP, anche per la contribuzione obbligatoria per l’anno 2013 si prende in considerazione l’imprenditore agricolo professionale (IAP) e non più lo IATP.

Reddito medio convenzionale

Per il 2014 la retribuzione media convenzionale per la determinazione delle quattro fasce di reddito di cui all’art. 7 della legge n. 233/1990 è pari a € 54,65. Di conseguenza i redditi convenzionali imponibili, sui quali calcolare i contributi dovuti, sono i seguenti:

1^ Fascia € 8.525,4 (€ 54,65 x 156 gg)

2^ Fascia € 11.367,2 (€ 54,65 x 208 gg)

3^ Fascia € 14.209,00 (€ 54,65 x 260 gg)

4^ Fascia € 17.050,8 (€ 54,65 x 312 gg)

Aliquota contributo IVS

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

La legge n. 214/2011 (cd. Manovra Monti) ha previsto, a decorrere dall’anno 2012, un percorso di graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che porterà nel 2018 al raggiungimento di un’unica aliquota pensionistica del 24% per tutti i soggetti (adulti e minori di 21 anni) operanti in qualsiasi territorio (zone montane e svantaggiate)28:

28 Cfr. ns. circ. n. 13883 del 12.12.2011 e n. 13903 dell’11.01.2012.15

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Pertanto le aliquote contributive pensionistiche dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per l’anno 2014 sono pari al 22,4% nelle zone normali (21% per i minori di anni 21) ed al 20,5% nelle zone montane e svantaggiate (18% per i minori di anni 21) 29.

Imprenditori agricoli professionali

Per gli imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP) il sopra citato percorso di graduale innalzamento delle aliquote pensionistiche non aveva trovato applicazione nell’anno 2012 in quanto la cd. Manovra Monti (legge n. 214/2011) non aveva espressamente ricompreso questa categoria professionale.

La sopraggiunta legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012, art. 2, c.88 – cd. legge Fornero) ha però successivamente esteso anche agli imprenditori agricoli professionali, ma solo a far data dal 1° gennaio 2013, il percorso di graduale innalzamento delle aliquote contributive già disposto dalla “manovra Monti” per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri30.

Pertanto le aliquote contributive pensionistiche degli IAP, per l’anno 2014 sono pari al 22,4% nelle zone normali (21% per i minori di anni 21) ed al 20,5% nelle zone montane e svantaggiate (18% per i minori di anni 21).

Contributo addizionale IVS

L’importo di tale contributo per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 è passato da € 101,4 annui per il 2013, a € 102,96 annui per il 2014 (€ 0,66 giornaliere per 156 giornate).

Contributo maternità

Il contributo per la maternità resta fissato anche per il 2014 in € 7,49 annui pro-capite. Si ricorda che esso è dovuto non solo dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ma anche dagli IAP (già IATP), ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 151/2001 che ha recepito la pronuncia in tal senso della Corte Costituzionale (sentenza n. 361 del 12.7.2000).

Contribuzione INAIL

Per l’anno 2014 il contributo capitario antinfortunistico dovuto dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni, essendo stato raggiunto nel 2005 l’aumento previsto dal d.lgs. n. 38/2000 (di riordino dell’assicurazione infortuni), rimane fissato nella misura di € 768,50 nelle zone normali e di € 532,18 nelle zone montane e svantaggiate.

Si ricorda31 che la riduzione della contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali fissata nella misura del 14,17 per cento per l'anno 2014 - disposta dall'art. 1, c. 128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013)32 - opera anche sui contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli (sono esclusi i soli IAP in quanto, come noto, non soggetti alla contribuzione

29 Al fine dell’individuazione dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.30 Cfr. ns. circ. n. 14084 del 26.07.2012 e n. 14077 del 16.07.2012.31 Cfr. ns. circ. n. 14686 del 12.05.2014, n. 14722 del 10.06.2014, n. 14757 del 2.07.2014. 32 Cfr. ns. circ. n. 14686 del 12.05.2014 e n. 14534 del 9.01.2014.

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antinfortunistica). La riduzione spetta automaticamente (e dunque senza necessità di istanza di parte) 33 se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM). Tali indici, le cui modalità di calcolo sono dettagliatamente indicate nella determina n. 67/2014 del Presidente dell'INAIL34, esprimono il numero di giornate di lavoro perse da ciascun addetto per anno per infortunio o malattia professionale secondo gli standard internazionali. Per i lavoratori agricoli autonomi l’IGM è pari a 12,84. La riduzione opera sul premio finale dovuto, al netto di tutte le eventuali altre agevolazioni previste dalla legge (ad esempio agevolazione per zona svantaggiata o montana).

Addizionale INAIL per la copertura del danno biologico (anno 2012)

Unitamente alla contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni per l’anno 2014 viene posto in riscossione il contributo addizionale INAIL per la copertura del danno biologico relativo all’anno 2012, nella misura dello 0,16 per cento dei contributi assicurativi stabilita dal decreto del Ministero del lavoro 10 aprile 2013 (cfr. circolare confederale n. 14462 del 5.11.2013).

L’importo di tale contributo addizionale relativo all’anno 2012 è pari a € 1,23 per i lavoratori autonomi operanti in zone non agevolate e a € 0,85 per quelli operanti nelle zone agevolate (montane e svantaggiate).

Limiti di reddito agrario per l’inclusione nelle fasce

A decorrere dal 1° luglio 1997, in virtù dell’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 146/97, i limiti di reddito agrario per l’inclusione in una delle quattro fasce di reddito convenzionale (di cui alla tab. D allegata alla legge n. 233/90) sono i seguenti:

FASCE DI REDDITO AGRARIO

LEGGE n. 233/90(sino al 30/06/1997)

DLGS n. 146/97(dal 01/07/1997)

Coeff. di moltipl.

Per il redd. Medio

convenzionale

1 da 0 a 361,51 € Da 0 a 232,40 € 1562 da 361,52 € a 1.549,37 € Da 232,41 € a 1.032,91 € 2083 da 1.549,38 € a 3.615,19 € Da 1.032,92 € a 2.324,05 € 2604 oltre 3.615,20 € Oltre 2.324,06 € 312

Opzione per fascia superiore

I lavoratori autonomi agricoli che ricadono nel nuovo regime di calcolo contributivo della pensione, possono optare per la fascia di reddito convenzionale superiore rispetto a quella di appartenenza (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 146/97).

33 La riduzione sulla contribuzione INAIL viene espressamente indicata nel prospetto informativo inviato dall'INPS ai contribuenti per il pagamento con il modello F24. 34 Cfr. ns. circ. n. 14686 del 12.05.2014.

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Dimezzamento contributi ultrasessantacinquenni

I lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni titolari di una pensione INPS, possono chiedere il dimezzamento dei contributi previdenziali dovuti a decorrere dal 1998, con conseguente dimezzamento delle prestazioni (cfr. ns. msg. n. 19/98 del 3/4/98 e circ. n. 10745 del 24/02/99).

Al riguardo si ricorda che la riduzione al 50% è stata estesa per legge (art. 42, legge n. 289/2002) dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex-INPDAI, ora pensionati INPS.

Di contro – a seguito di nota del Ministero del Lavoro del novembre 2012 – analoga opportunità è stata negata ai lavoratori autonomi già pensionati ex-IPOST, ex-INPDAP ed ex-ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni.

Modalità di pagamento

Come di consueto i contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli dovranno essere corrisposti mediante modello F24 in quattro rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 16 luglio, 16 settembre, 17 novembre 2014 e 16 gennaio 2015.

Cordiali saluti.

Roberto CaponiDirettore

All.ti vari

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PREV-2014 TAB. N° 1

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO OPERAI A TEMPO DETERMINATO

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) 28,10 19,26 8,84 28,10 19,26 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

1,41 1,41 1,41 1,411,50 1,50 1,50 1,50

ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,2435 13,2435 13,2435 13,2435

INDENNITA' MALATTIA 0,683 0,683 0,683 0,6830,20 0,20

TOTALE CO NTRIBUTI 45,1365 36,2965 8,84 44,9365 36,0965 8,84

NOTE:

(6) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanziaper il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributodello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)CASSA INTEGRAZIONE SALARI (5)

FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (6)

(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non siapplicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011). (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle formepensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in annofino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incideprioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioniper il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere uncontributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTIDI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(5) L. 26 /9 /1981, n. 537, di conversione del D.L. 402/81 (art. 11). Il contributo C.I.S.O.A. non è dovuto per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni. I CC. DD. non sono tenuti a corrispondere tale contributo per i propri operai (art. 19, Legge n. 457/72).

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PREV-2014 TAB. N° 2

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO OPERAI A TEMPO DETERMINATO VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1)(6) 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

1,41 1,41 1,41 1,41CASSA INTEGRAZIONE SALARI 1,50 1,50 1,50 1,50ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,2435 13,2435 13,2435 13,2435

INDENNITA' MALATTIA 0,683 0,683 0,683 0,6830,20 0,20

TO TALE CO NTRIBUTI 49,3365 40,4965 8,84 49,1365 40,2965 8,84

NOTE:

(6) Alle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n.81/2006, giacchè con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendentiprevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non siapplicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere uncontributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle formepensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in annofino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incideprioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioniper il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.(5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanziaper il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributodello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

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PREV-2014

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO OPERAI A TEMPO DETERMINATO VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) 28,10 19,26 8,84 28,10 19,26 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

1,38 1,38 1,38 1,38ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,2435 13,2435 13,2435 13,2435

INDENNITA' MALATTIA 0,683 0,683 0,683 0,683FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5) 0,20 0,20

TO TALE CO NTRIBUTI 43,6065 34,7665 8,84 43,4065 34,5665 8,84

NOTE:

(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non siapplicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).

TAB. N° 3

ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTIDI AZIENDE DIRETTO COLTIVATRICI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle formepensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in annofino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incideprioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioniper il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.(5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanziaper il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributodello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere uncontributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

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PREV-2014 TAB. N° 4

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

T O T A L E AZIENDA LAVORATORE T O T A L E AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

0,67 0,67 0,67 0,671,40 1,40

CISOA (6) 1,50 1,50 1,50 1,50

TO TALE CO NTRIBUTI INPS 34,47 25,63 8,84 35,87 27,03 8,84

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI EDEXTRA PROFESSIONALI 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50FONDO DI PREVIDENZA 4,00 2,50 1,50 4,00 2,50 1,50ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6,00 6,00 6,00 6,00

TO TALE CO NTRIBUTI ENPAIA (7) 11,00 9,00 2,00 11,00 9,00 2,00

NOTE:

ASPI ADDIZIONALE (5)

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento diattività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore devecorrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64.L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perchè0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(6) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti, il contributo CISOA non è dovuto (cfr. messaggio INPS n.284 del09/05/2002)

IMPIEGATI AGRICOLI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

C O N T R I B U T I I. N. P. S.

C O N T R I B U T I E. N. P. A. I. A.

(7) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l’ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo deicontributi stessi.

IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO

ASPI ORDINARIA (2) (3) (4)

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1°/1/2013 per causa diversadalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negliultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e allemodalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

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PREV-2014 TAB. N° 5

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

T O T A L E AZIENDA LAVORATORE T O T A L E AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

0,67 0,67 0,67 0,671,40 1,40

TO TALE CO NTRIBUTI INPS 32,97 24,13 8,84 34,37 25,53 8,84

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI EDEXTRA PROFESSIONALI 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00FONDO DI PREVIDENZA 4,00 2,50 1,50 4,00 2,50 1,50ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6,00 6,00 6,00 6,00

TO TALE CO NTRIBUTI ENPAIA (6) 12,00 9,50 2,50 12,00 9,50 2,50

NOTE:

ASPI ORDINARIA (2) (3) (4)ASPI ADDIZIONALE (5)

C O N T R I B U T I E. N. P. A. I. A.

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore devecorrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(6) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l’ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo deicontributi stessi.

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64.L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perchè0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1°/1/2013 per causa diversadalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negliultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e allemodalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento diattività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

DIRIGENTI AGRICOLI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

C O N T R I B U T I I. N. P. S.

DIRIGENTII A TEMPO INDETERMINATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO

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PREV-2014

OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO OPERAI A TEMPO DETERMINATO

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. (1)(10) - FONDO PENSIONI 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

1,38 1,38 1,38 1,38CASSA INTEGRAZIONE SALARI 1,50 1,50INDENNITA' MALATTIA 0,683 0,683 0,683 0,683

0,20 0,20

TO TALE CO NTRIBUTI AGRICO LI 34,563 25,723 8,84 35,8630 27,0230 8,84

1,90 1,900,90 0,60 0,300,30 0,30

3,100 2,800 0,30

NOTE:

TO TALE CO NTRIBUTI INDUSTRIALI (9)

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore devecorrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(8) Per gli OTI e gli OTD (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007) le aliquote per la determinazione dei contributi dovuti all'INAIL sonodiversificate a seconda del tipo di lavorazione effettuata.(9) Per gli OTI i contributi dovuti alla CUAF, alla CIG e all’INAIL debbono venire corrisposti con le norme del settore industriale,mentre per gli OTD i soli contributi dovuti all'INAIL debbono essere corrisposti con le norme del settore industriale (cfr. art. 1, c.61, l. n. 247/2007).

(6) Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,20%.(7) Contributo dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,38) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pariallo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS 40/2011 e circ. conf. 13715 del 23/02/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali.L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazioneo su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionalealle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo digaranzia per il TFR (di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quotadi TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. Da sottolineare che per gli operaiagricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori nonpossono beneficiare di tale misura compensativa.

TAB. N° 9

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)

FONDO GARANZIA FINE RAPPORT O (5)

CASSA INTEGRAZIONE SALARI (6)

(10) Alle imprese cooperative ex lege n. 240/1984 che operano con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gliaumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n. 81/2006, giacchè con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n.335/1995.

CIG STRAORDINARIA (7)MOBILITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI (8)

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PREV-2014

OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO OPERAI A TEMPO DETERMINATO

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE IN COMPLESSO AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. (1)(10) - FONDO PENSIONI 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

1,38 1,38 1,38 1,38CASSA INTEGRAZIONE SALARI 1,50 1,50INDENNITA' MALATTIA 0,683 0,683 0,683 0,683

0,20 0,20

TO TALE CO NTRIBUTI AGRICO LI 34,563 25,723 8,84 35,8630 27,0230 8,84

1,90 1,900,90 0,60 0,300,30 0,30

3,100 2,800 0,30

NOTE:

TO TALE CO NTRIBUTI INDUSTRIALI (9)

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore devecorrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(8) Per gli OTI e gli OTD (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007) le aliquote per la determinazione dei contributi dovuti all'INAIL sonodiversificate a seconda del tipo di lavorazione effettuata.(9) Per gli OTI i contributi dovuti alla CUAF, alla CIG e all’INAIL debbono venire corrisposti con le norme del settore industriale,mentre per gli OTD i soli contributi dovuti all'INAIL debbono essere corrisposti con le norme del settore industriale (cfr. art. 1, c.61, l. n. 247/2007).

(6) Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,20%.(7) Contributo dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,38) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pariallo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS 40/2011 e circ. conf. 13715 del 23/02/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alleforme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali.L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazioneo su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionalealle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo digaranzia per il TFR (di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quotadi TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. Da sottolineare che per gli operaiagricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori nonpossono beneficiare di tale misura compensativa.

TAB. N° 9

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)

FONDO GARANZIA FINE RAPPORT O (5)

CASSA INTEGRAZIONE SALARI (6)

(10) Alle imprese cooperative ex lege n. 240/1984 che operano con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gliaumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n. 81/2006, giacchè con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n.335/1995.

CIG STRAORDINARIA (7)MOBILITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI (8)

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PREV-2014 TAB. N°10

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

T O T A L E AZIENDA LAVORATORE T O T A L E AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

0,64 0,64 0,64 0,641,40 1,40

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (5) 1,90 1,90 1,90CASSA INTEGRAZIONE STRAORD. (6) 0,90 0,60 0,30 0,60 0,30CONTRIBUTO DI MOBILITA' (6) 0,30 0,30 0,30 0,30

TO TALE CO NTRIBUTI INPS (7) 36,04 26,90 9,14 37,44 28,30 9,14

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI EDEXTRA PROFESSIONALI 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50FONDO DI PREVIDENZA 4,00 2,50 1,50 4,00 2,50 1,50ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6,00 6,00 6,00 6,00

TO TALE CO NTRIBUTI ENPAIA (8) 11,00 9,00 2,00 11,00 9,00 2,00

NOTE:

IMPIEGATI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

ASPI ADDIZIONALE (4)ASPI ORDINARIA (2) (3)

C O N T R I B U T I I. N. P. S.

IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1°/1/2013 per causa diversadalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negliultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e allemodalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

C O N T R I B U T I E. N. P. A. I. A.

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore devecorrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(8) All’ENPAIA è inoltre dovuta un’addizionale pari al 4% sull’importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione(art. 2 della legge n. 1655/1962).

(6) Il contributo CIG straordinaria ed il contributo di mobilità sono dovuti solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.(7) Il totale dei contributi INPS corrisponde a quello dovuto dalle coop. con più di 15 dipendenti e fino a 50. Per le cooperative cheoccupano fino a 15 dipendenti o più di 50 vedi note 5 e 6.

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento diattività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.(5) Per le cooperative con più di 50 dipendenti l'aliquota è del 2,20%.

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PREV-2014 TAB. N°11

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO A CARICO A CARICO

T O T A L E AZIENDA LAVORATORE T O T A L E AZIENDA LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) 32,30 23,46 8,84 32,30 23,46 8,84 (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)

0,64 0,64 0,64 0,641,40 1,40

CONTRIBUTO DI MOBILITA' (5) 0,30 0,30 0,30 0,30

TO TALE CO NTRIBUTI INPS (6) 33,24 24,40 8,84 34,64 25,80 8,84

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI EDEXTRA PROFESSIONALI 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00FONDO DI PREVIDENZA 4,00 2,50 1,50 4,00 2,50 1,50ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6,00 6,00 6,00 6,00

TO TALE CO NTRIBUTI ENPAIA (7) 12,00 9,50 2,50 12,00 9,50 2,50

NOTE:

DIRIGENTI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO

ASPI ORDINARIA (2) (3)ASPI ADDIZIONALE (4)

C O N T R I B U T I I. N. P. S.

DIRIGENTII A TEMPO INDETERMINATO

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1°/1/2013 per causa diversadalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negliultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e allemodalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

C O N T R I B U T I E. N. P. A. I. A.

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore devecorrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(6) Il totale dei contributi INPS corrisponde a quello dovuto dalle coop. con più di 15 dipendenti. Per le coop. fino a 15 dipendenti cfr. nota 5.

(7) All’ENPAIA è inoltre dovuta un’addizionale pari al 4% sull’importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione(art. 2 della legge n. 1655/1962).

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento diattività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.(5) Il contributo mobilità è dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

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PREV-2014 TAB. N° 12

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

-CONTRIBUTO F.P.L.D. 23,81 9,19 23,81 9,190,45 0,45

ASPI ADDIZIONALE (6) 1,400,20 0,20

24,46 9,19 25,86 9,19

NOTE:

DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI NON ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEGNI FAMILIARI

ASPI ORDINARIA (3)(4)(5)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (7)

TO TALE CO NTRIBUTI (8)

ASSICURAZIONE I.V.S. (1) (2)

A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

A CARICO DEL LAVORATORE

VOCI CONTRIBUTIVELAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORIA A TEMPO DETERMINATO

(8) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(2) Nel 2011 si è concluso il percorso di aumenti biennali disposto dal d. int. 21/2/96 per l'aliquota del contributo fondo lavoratori a carico del datore di lavoro.(3) Aliquota così ridotta (già pari a 1,45) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionist iche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

A CARICO DEL LAVORATORE

(5) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art . 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di (6) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di at tività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(7) L’art . 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art icolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

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PREV-2014 TAB. N° 12BIS

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

-CONTRIBUTO F.P.L.D. 23,81 9,19 23,81 9,19MATERNITA' 0,24 0,24

1,61 1,61ASPI ADDIZIONALE (3) 1,40

0,20 0,20ASSEGNI FAMILIARI (5) (6) 0,68 0,68

26,54 9,19 27,94 9,19

NOTE:

(4) L’art . 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art icolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

(5) Aliquota così ridotta (già pari a 1,68) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(6) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionist iche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(7) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (4)

TO TALE CO NTRIBUTI (7)

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia è pari a € 46.031,00 (€ 3.836,00 mensili).

(2) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art . 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(3) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di att ività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

LAVORATORIA A TEMPO DETERMINATO

A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

A CARICO DEL LAVORATORE

A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

A CARICO DEL LAVORATORE

ASSICURAZIONE I.V.S. (1)

VOCI CONTRIBUTIVELAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEGNI FAMILIARI

ASPI ORDINARIA (2)

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PREV-2014 TAB. n.13

A CARICO A CARICO

COMMITTENTE COLLABORATORE

28,00 18,67 9,330,72 0,48 0,24

TOTALE CO NTRIBUTI 28,72 19,15 9,57

A CARICO A CARICO

COMMITTENTE COLLABORATORE

27,00 18,00 9,000,72 0,48 0,24

TOTALE CO NTRIBUTI 27,72 18,48 9,24

A CARICO A CARICO

COMMITTENTE COLLABORATORE

22,00 14,67 7,33

TOTALE CO NTRIBUTI 22,00 14,67 7,33

NOTE:

ASSICURAZIONE I.V.S. (1)

(4) Aliquota così fissata dal c.744 dell'art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

IN COMPLESSO

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

IN COMPLESSO VOCI CONTRIBUTIVE

ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (2)

VOCI CONTRIBUTIVE

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE IN COMPLESSO

(3) Per i collaboratori adibiti ad attività per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensidell'art.5, d.lgs.38/2000 - e cioè per i collaboratori che svolgano le attività previste dall'art.1 del T.U. infortuni, ovvero siavvalgano per l'esercizio delle proprie mansioni, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti - icommittenti sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo, la cui misura varia in relazione alrischio specifico. Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.

ASSICURAZIONE I.V.S. (4)ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)

ASSICURAZIONE I.V.S. (4)MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (2)ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)

TITOLARI DI PARTITA IVA

(1) Aliquota così aumentata dall'art. 2, c. 57, della l.n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art.46-bis,c.1,lettera g)della legge n. 134/2012 (cfr. ns. circ. n. 14101 del 4/9/2012).(2) Art. 7 del d.m. 12/07/2007. Cfr. ns .circ. n. 12921 del 26/11/2007.

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PREV-2014 TAB. n.14

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO

IN COMPLESSO COMMITTENTE COLLABORATORE

28,00 15,40 12,60

0,72 0,396 0,324

TOTALE CO NTRIBUTI 28,72 15,796 12,924

VOCI CONTRIBUTIVE A CARICO A CARICO

IN COMPLESSO COMMITTENTE COLLABORATORE

22,00 12,10 9,90

TOTALE CO NTRIBUTI 22,00 12,10 9,90

NOTE:

(2) Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria titolari di partita IVA l'aliquota è pari al 27% (aliquotacosì fissata dal c.744 dell'art.1 della legge n.147/2013). La ripartizione dell’onere contributivo resta fissata nel 55 percento a carico dell’associante e nel 45 per cento a carico dell’associato.

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (3)(4)

ASSICURAZIONE I.V.S. (1)(2)

ASSICURAZIONE INFORTUNI (5)

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

(6) Aliquota così fissata dal c.744 dell'art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

ASSICURAZIONE INFORTUNI (5)

ASSICURAZIONE I.V.S. (6)

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

(5) I soggetti che nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative devono eserecoperti dall'assicurazione infortuni INAIL contro il rischio derivante dall'attività svolta (cfr. sentenza della CorteCostituzionale n.332 del 2-15 luglio 1992). Il premio è a carico all'associante.

(1) Aliquota così aumentata dall'art. 2, c. 57, della l.n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art.46-bis,c.1,lettera g)della legge n. 134/2012 (cfr. ns. circ. n. 14101 del 4/9/2012).

(4) Cfr. circ. INPS n. 99 del 10/08/2005.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

(3) Art. 7 del d.m. 12/07/2007. Cfr. ns .circ. n. 12921 del 26/11/2007.

2

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B. N° 15

APPRENDISTATO

ANNO 2014

Voci Contributive A carico del datore (1)

(%)

A carico del dipendente

(%)F.P.L.D. 9,01 5,84 (2)

CUAF 0,11MALATTIA 0,53MATERNITA 0,05INAIL 0,30TOTALE 10,00 (3) 5,84

ASPI (4) 1,61TOTALE 11,61 5,84

1. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti a far data dal 1° gennaio 2007 è stata fissata dal d.m. 28/03/2007, in attuazione dell’art. 1, c. 773, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

2. L’art. 1, comma 769 della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l’aumento dello 0,3 per cento dell’aliquota del contributo per il finanziamento del Fondo pensioni a carico di tutti i lavoratori dipendenti, apprendisti compresi.

3. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota dovuta per gli apprendisti è ridotta all’1,5 per cento nel primo anno di contratto e al 3 per cento nel secondo anno di contratto. Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016 è previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (art. 22, legge n. 183/2011 - legge di stabilità per il 2012).

4. Non è ancora stato chiarito se il contributo ASPI sia dovuto o meno dagli operai agricoli assunti con contratto di apprendistato.

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TAB. 16

LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLIContributi per l’anno 2014

COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI

Voci Contributive Zone normali Zone mont. e svantagg.

I.V.S.- contributo in % (1)(2) 22,4 % 20,5 %- contributo addizionale ex lege n. 160/1975 € 102,96 €

102,96

INAIL € 768,50 € 532,18

Maternità € 7,49 € 7,49

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Voci Contributive Zone normali Zone mont. e svantagg.

I.V.S.- contributo in % (1)(3) 22,4 % 20,5 %- contributo addizionale ex lege n. 160/1975 € 102,96 €

102,96 Maternità € 7,49 € 7,49

(1) I redditi convenzionali sui quali vanno applicate le aliquote sono, a seconda delle fasce, i seguenti:

FASCIA 1 € 8.525,4 (€ 54,65 * 156)FASCIA 2 € 11.367,2 (€ 54,65 * 208)FASCIA 3 € 14.209,00 (€ 54,65 * 260)FASCIA 4 € 17.050,8 (€ 54,65 * 312)

(2) Per i giovani coltivatori diretti, coloni e mezzadri di età inferiore a 21 anni il contributo è del 21% per le zone normali e del 18% per le zone montane e svantaggiate (d.l. 22 maggio 1993, n. 155 convertito in legge n. 243/93; l. 449/97, art. 59; legge n. 214/2011).

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(3) Per i giovani imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 21 anni il contributo è del 21% per le zone normali e del 18% per le zone montane e svantaggiate (d.l. 22 maggio 1993, n. 155 convertito in legge n. 243/93; l. 449/97, art. 59).

N.B - Nel caso di rapporti associativi i contributi previdenziali sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del colono o mezzadro (art. 7, c. 4, l. n. 233/90) . Il contributo infortuni è invece ripartito in proporzione alla percentuale di divisione del reddito stabilita dal contratto associativo.

TAB. 17

COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI (importi in euro)Anno 2014

Fascia MAGGIORI DI 21 ANNIZone normali

MAGGIORI DI 21 ANNIZone montane e

svantaggiateMINORI DI 21 ANNI

Zone normali

MINORI DI 21 ANNIZone montane e

svantaggiate1 € 2.788,64 € 2.390,34 € 2.669,28 € 2.177,202 € 3.425,20 € 2.972,91 € 3.266,06 € 2.688,733 € 4.061,77 € 3.555,48 € 3.862,84 € 3.200,254 € 4.698,33 € 4.138,04 € 4.459,62 € 3.711,77

COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRIULTRASESSANTACINQUENNI PENSIONATI (importi in euro)

Anno 2014

Fascia Zone normali Zone montane e svantaggiate

1 € 1.782,31 € 1.465,002 € 2.100,60 € 1.756,293 € 2.418,88 € 2.047,574 € 2.737,16 € 2.338,86

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TAB. 18

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (importi in euro)Anno 2014

Fascia MAGGIORI DI 21 ANNIZone normali

MAGGIORI DI 21 ANNIZone montane e

svantaggiateMINORI DI 21 ANNI

Zone normali

MINORI DI 21 ANNIZone montane e

svantaggiate1 € 2.020,14 € 1.858,16 € 1.900,78 € 1.645,022 € 2.656,70 € 2.440,73 € 2.497,56 € 2.156,553 € 3.293,27 € 3.023,30 € 3.094,34 € 2.668,074 € 3.929,83 € 3.605,86 € 3.691,12 € 3.179,59

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALIULTRASESSANTACINQUENNI PENSIONATI (importi in euro)

Anno 2014

Fascia Zone normali Zone montane e svantaggiate

1 € 1.013,81 € 932,822 € 1.332,10 € 1.224,113 € 1.650,38 € 1.515,39 4 € 1.968,66 € 1.806,68