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COMUNE DI FALCONARA ALBANESE PROVINCIA DI COSENZA Via Matteotti n. 26 Tel. 0982 82018 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii. Documento Definitivo ELABORATO Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Rosario Sessa I PROGETTISTI: Ing. Rosario Sessa Ing. Marida Martino Dott. Pianif. Francesco Bassetti Dott. Geol. Pietro Ianni Dott. Forestale Franco Pignataro IL SINDACO Geom. Ercole conti R02

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COMUNE DI FALCONARA ALBANESE PROVINCIA DI COSENZA

Via Matteotti n. 26 Tel. 0982 82018

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii.

Documento Definitivo

ELABORATO Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Rosario Sessa

I PROGETTISTI: Ing. Rosario Sessa Ing. Marida Martino Dott. Pianif. Francesco Bassetti Dott. Geol. Pietro Ianni Dott. Forestale Franco Pignataro

IL SINDACO Geom. Ercole conti

R02

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1 Finalità del P.S.C. e del R.E.U.

Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Osservanza del Regolamento Edilizio ed Urbanistico Art. 3 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali Art. 4 - Oggetto del Regolamento Edilizio ed Urbanistico Art. 5 - Validità ed efficacia Art. 6 - Adeguamento del Regolamento Edilizio ed Urbanistico alle nuove disposizioni nazionali e regionali

TITOLO SECONDO DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE,

STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI (art. 53 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.)

CAPITOLO 1 Dotazione degli insediamenti

Art. 7 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti. Art. 8 - Aree per attrezzature spazi collettivi (ambiti relazionali) Art. 9 - Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici Art. 10 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi Art. 11 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione Art. 12 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Casi di monetizzazione (art. 53 della L.U.R. n. 16/02 e ss.mm.ii.)

CAPITOLO 2 Dotazione ecologiche

Art. 13 – Dotazioni ecologiche Art. 14 - Permeabilità dei suoli Art. 15 - Verde pubblico e privato Art. 16 - Indicazioni per la Rete Ecologica Comunale e dotazioni ecologiche ambientali Art. 17 - Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare

TITOLO TERZO REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO - EDILIZIE

CAPITOLO 1 Generalità inerenti il P.S.C.

Art. 18 - Documenti ed elaborati costituitivi il P.S.C. Art. 19 - Elementi di determinazione Art. 20 - Modalità di articolazione del territorio comunale

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Art. 21 - Classificazione del territorio, sistemi insediativi e destinazione d’uso Art. 22 - Perequazione urbanistica

CAPITOLO 2 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo Storico

Art. 23 - Ambito a carattere storico (A.S.) Art. 24 - Unità Edilizie di pregio storico-identitario-culturale-testimoniale (U.E.) Art. 25 - Aree libere e giardini interni all’Ambito a carattere Storico A.S.

CAPITOLO 3 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo Urbanizzato

Art. 26 - Ambito Residenziale di Completamento (A.R.C.) Art. 27 - Ambito Urbano Esterno di Completamento (A.U.E.C.) Art. 28 - Ambito Urbano Edificato Saturo (A.U.E.S.) Art. 29 - Ambito di Completamento a Media e Bassa Densità (A.C.M.B.)

CAPITOLO 4 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione

Art. 30 - Ambito per Nuovi Insediamenti (A.N.I.) Art. 31 - Ambito per Nuovi Insediamenti Esterni al Centro Storico (A.N.I.E.) Art. 32 - Ambito Integrato Residenziale Produttivo Commerciale (A.I.R.P.C.) Art. 33 - Ambito Specializzato Turistico e dei Servizi Integrati (A.T.S.I.) Art. 34 - Ambito per Nuovi Insediamenti a carattere Misto in corso di attuazione (A.N.I.M.) Art. 35 - Ambito per Nuovi Insediamenti Artigianali Commerciali e Piccola Industria in corso di attuazione (A.N.I.A.C.) Art. 36 - Ambito per Nuovi Insediamenti Residenziali ed Artigianali in corso di Attuazione (A.N.I.R.A.) Art. 37 - Ambito per Nuovi Insediamenti Residenziali in corso di attuazione (A.N.I.R.) Art. 38 - Ambito per Nuovi Insediamenti Turistici - Alberghieri in corso di attuazione (A.N.I.T.A.)

CAPITOLO 5 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Agricolo e forestale

Art. 39 - Articolazione del territorio rurale Art. 40 - Interventi ordinari, connessi e non all’attività agricola Art. 41 - Interventi edilizi che non fanno parte delle attività agricole Art. 42 - Finalità Art. 43 - L’Unità Aziendale Minima Art. 44 - Rilascio del Permesso di costruire nelle zone agricole Art. 45 - Lotto minimo Art. 46 - Ambito Agricolo (A.A.) Art. 47 - Ambito Agricolo Turistico (A.A.T.) Art. 48 - Ambito Boscato o da Rimboschire (A.B.) Art. 49 - Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale non sono suscettibili di insediamento

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Art. 50 - Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo - pastorale

CAPITOLO 6 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche

Art. 51 - Attrezzature di servizio di uso pubblico e collettivo Art. 52 - Servizi Pubblici Locali (S.P.L.) Art. 53 - Servizi Sportivi (S.S.) Art. 54 - Servizi per l’Istruzione (S.I.) Art. 55 - Servizi Religiosi (S.R.) Art. 56 - Verde Pubblico Attrezzato (V.P.A.) Art. 57 - Verde Pubblico Art. 58 - Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione (S.A.B.) Art. 59 - Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione posti a Nord e a monte del Lungomare (S.A.B.L.)

CAPITOLO 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Relazionale e delle Infrastrutture

Art. 60 - Aree destinate alla viabilità Art. 61 - Strade private in territorio rurale Art. 62 - Parcheggi Art. 63 - Percorsi pedonali e piste ciclabili Art. 64 - Classificazione delle strade Art. 65 - Impianti di distribuzione dei carburanti

CAPITOLO 8 Sistema di tutela e salvaguardia

Art. 66 - Vincolo paesaggistico Art. 67 - Vincolo Idrogeologico e Forestale Art. 68 - Vincolo di rispetto dei corsi d’acqua Art. 69 - Zona di tutela assoluta e zona di rispetto dei pozzi di acqua potabile e idropotabile Art. 70 - Ambito di rispetto depuratore Art. 71 - Ambito di rispetto cimiteriale Art. 72 - Ambito di rispetto stradale Art. 73 - Ambito di rispetto ferroviario Art. 74 - Fascia di rispetto elettrodotto Art. 75 - Aree necessarie ai fini della Protezione Civile

TITOLO QUARTO MODALITA’ DI GESTIONE E STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPITOLO 1 Competenze, procedure e adempimenti Piani Attuativi Unitari, Opere pubbliche e Piani di

settore

Art. 76 - Opere pubbliche di competenza comunale

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Art. 77 - Progetti e programmi per settori specifici Art. 78 – I Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) Art. 79 - Documenti costitutivi dei Piani Attuativi Urbanistici (P.A.U.) Art. 80 - Domanda e procedura di valutazione dei P.A.U. di iniziativa privata Art. 81 - Procedura di valutazione dei P.A.U. di iniziativa pubblica Art. 82 - Approvazione e validità dei P.A.U. Art. 83 - Varianti P.A.U. Art. 84 - Intervento unitario convenzionato

TITOLO QUINTO DISCIPLINA DEL PROCESSO EDILIZIO

CAPITOLO 1 Sportello Unico per l’edilizia

Art. 85 - Sportello Unico per l’edilizia Art. 86 - Conferenza dei servizi

CAPITOLO 2 Titoli abilitativi

Art. 87 - Fasi del processo edilizio Art. 88 - Strumenti del processo edilizio Art. 89 - Opere soggette al Permesso di costruire Art. 90 - Opere soggette ad Autorizzazione Art. 91 - Opere soggette a Denuncia di Inizio attività Art. 92 - Soggetti aventi titolo e documenti attestanti il titolo Art. 93 - Cambio di intestazione (“voltura”)

CAPITOLO 3 Attività edilizia libera

Art. 94 - Opere e lavori eseguibili senza Permesso di costruire, Autorizzazione e/o Denuncia d’Inizio Attività Art. 95 - Istruttoria per l’attività edilizia delle Pubbliche amministrazioni Art. 96 - Opere pubbliche e opere conseguenti ad Accordi di programma Art. 97 - Opere e lavori eseguibili d’urgenza

CAPITOLO 4 Permesso di costruire

Art. 98 - Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire Art. 99 - Permesso di costruire - Domanda Art. 100 - Permesso di costruire - Documenti a corredo della domanda Art. 101 - Permesso di costruire - Documenti a corredo della domanda - Casi particolari Art. 102 - Istruttoria per il rilascio del Permesso di costruire Art. 103 - Rilascio del Permesso di costruire Art. 104 - Contributo per il rilascio del Permesso di costruire Art. 105 - Efficacia e validità del Permesso di costruire - Responsabilità Art. 106 - Contenuti dell’atto del Permesso di costruire

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Art. 107 - Permesso di costruire in deroga Art. 108 - Decadenza del Permesso di costruire Art. 109 - Pubblicità del Permesso di costruire Art. 110 - Proroga dei termini

CAPITOLO 5 Denuncia di Inizio Attività

Art. 111 - Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) - Domanda e documenti a corredo Art. 112 - Pubblicità e responsabilità Art. 113 - Richiesta di D.I.A. in sanatoria - Accertamento di conformità

CAPITOLO 6 Segnalazione certificata di inizio attività

Art. 114 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) - Requisiti, presupposti e casi di esclusione Art. 115 - Documentazione a corredo Art. 116 - Istruttoria e nullità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

CAPITOLO 7 Autorizzazione

Art. 117 - Autorizzazione - Domanda Art. 118 - Autorizzazione - Documentazione a corredo della domanda Art. 119 - Modalità per le Autorizzazioni Art. 120 - Rinnovo, decadenza, revoca e annullamento delle Autorizzazioni

CAPITOLO 8 Esecuzione dei titoli abilitativi

Art. 121 - Comunicazione di inizio dei lavori Art. 122 - Inizio dei lavori e formalità da esperire Art. 123 - Vigilanza durante l’esecuzione delle opere Art. 124 - Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti Art. 125 - Variazioni minori in corso d’opera Art. 126 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici Art. 127 - Interruzione dei lavori Art. 128 - Ultimazione del rustico e dei lavori Art. 129 - Inadempienza delle disposizioni regolamentari

CAPITOLO 9 Conclusione dei lavori

Art. 130 - Comunicazione di fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità Art. 131 - Verifica di conformità dell’opera eseguita Art. 132 - Certificazione energetica degli edifici Art. 133 - Attestazione della conformità edilizia e agibilità sulla base della dichiarazione di conformità Art. 134 - Certificato di conformità edilizia e agibilità parziale Art. 135 - Certificato di conformità edilizia e agibilità provvisorio Art. 136 - Certificazione degli immobili di vecchia costruzione Art. 137 - Tolleranze costruttive Art. 138 - Numeri civici

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Art. 139 - Costruzioni legittimate a tempo determinato Art. 140 - Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato Art. 141 - Richiesta di permesso di costruire in sanatoria - Accertamento di conformità Art. 142 - Prescrizioni per abusi edilizi minori Art. 143 - Ordine di manutenzione e sicurezza delle costruzioni Art. 144 - Utilizzazione abusiva delle costruzioni e dichiarazione di inagibilità Art. 145 - Certificato di destinazione urbanistica Art. 146 - Sistema sanzionatorio in materia edilizia

TITOLO SESTO NORME COSTRUTTIVE, RISPARMIO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO

TECNOLOGICO, SICUREZZA IDROGEOLOGICA E SICUREZZA ANTISISMICA

CAPITOLO 1 Disciplina estetica degli edifici e degli insediamenti e decoro urbano

Art. 147 - Elementi di qualità urbana Art. 148 - Norme per le zone d’interesse artistico, naturalistico ed ambientale Art. 149 - Aspetto e manutenzione degli edifici Art. 150 - Tinteggiature esterne Art. 151 - Elementi aggettanti Art. 152 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico Art. 153 - Recinzione, sistemazione e manutenzione delle aree fabbricabili Inedificate Art. 154 - Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne e cartelli pubblicitari Art. 155 - Edicole e chioschi Art. 156 - Fioriere Art. 157 - Servitù pubbliche Art. 158 - Allineamenti Art. 159 - Coperture, canali di gronda, pluviali Art. 160 - Cassette per corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica e acqua Art. 161 - Apparati tecnologici - Impatto visivo ed ambientale Art. 162 - Coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi o ad altre attività – Dehors Art. 163 - Spazi pubblici - Piazze Art. 164 - Spazi pubblici attrezzati a parco, ad attività ricreative e sportive, giardini di quartiere Art. 165 - Zone Verdi e parchi Art. 166 - Marciapiedi Art. 167 - Autorimesse Art. 168 - Passi carrabili e uscite dalle autorimesse Art. 169 - Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico Art. 170 - Infissi e serramenti esterni

CAPITOLO 2 Distanze

Art. 171 - Distanza da un confine Art. 172 - Distanze minime dai confini Art. 173 - Distanza da un confine di proprietà Art. 174 - Distanza dal confine di zone di interesse pubblico Art. 175 - Distanza fra pareti antistanti di due edifici

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Art. 176 - Deroga alle distanze

CAPITOLO 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della

risorsa idrica

Art. 177 - Obiettivi generali Art. 178 – Edilizia ed urbanistica ecosostenibile: principi fondamentali Art. 179 - Finalità Art. 180 – Categorie di intervento Art. 181 - Valorizzazione del rapporto sito - edificio Art. 182 – Progettazione bio - climatica Art. 183 – Efficienza energetica degli impianti Art. 184 – Sostenibilità energetica dei fabbricati Art. 185 - Semplificazioni dei procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili Art. 186 - Risanamento dell’aria e riduzione dell’inquinamento atmosferico, luminoso, acustico, del suolo e da radon Art. 187 - Riduzione dei consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero nel ciclo naturale delle acque, la depurazione e il riutilizzo per gli usi compatibili Art. 188 - Norme per la difesa della vegetazione nei cantieri Art. 189 - Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.)

CAPITOLO 4 Norme per la sicurezza degli edifici

Art. 190 - Sicurezza alla stabilità delle strutture portanti Art. 191 - Sicurezza da costruzioni che minacciano pericolo Art. 192 - Protezione contro gli incidenti da caduta Art. 193 - Sicurezza degli impianti Art. 194 - Protezione antincendio Art. 195 - Sicurezza nei fabbricati speciali

CAPITOLO 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica

Art. 196 - Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione Art. 197 - Il rischio sismico Art. 198 - Il rischio idraulico Art. 199 - Salvaguardia e tutela della rete idrografica superficiale Art. 200 - Salvaguardia e tutela delle acque sotterranee Art. 201 - Zone di ricarica degli acquiferi Art. 202 - Prescrizioni tecniche per l’attuazione degli interventi edilizi ai fini della riduzione degli impatti sul sistema idrogeologico Art. 203 - Conservazione dei pozzi freatici esistenti Art. 204 - Acque reflue Art. 205 - Acque superficiali e sotterranee Art. 206 - Pericolosità geologica: fattibilità delle azioni di piano Art. 207 - Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni Art. 208 - Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni

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Art. 209 - Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni Art. 210 - Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni Art. 211 - Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni

CAPITOLO 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie:

abbattimento delle barriere architettoniche

Art. 212 - Prescrizioni e norme riguardanti la eliminazione delle barriere architettoniche Art. 213 - Percorsi pedonali Art. 214 - Parcheggi pubblici e/o di pertinenza delle costruzioni Art. 215 - Accessi Art. 216 - Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione – corridoi - passaggi Art. 217 - Percorsi interni verticali: scale – rampe – ascensori - impianti speciali Art. 218 - Percorsi esterni orizzontali di pertinenza alle costruzioni Art. 219 - Locali igienici Art. 220 - Pavimenti Art. 221 - Infissi: porte – finestre – parapetti Art. 222 - Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici - cassette per corrispondenza Art. 223 - Edilizia abitativa: alloggio Art. 224 - Sale e luoghi per riunioni e spettacoli Art. 225 - Locali pubblici Art. 226 - Deroghe Art. 227 - Sanzioni

TITOLO SETTIMO PRESCRIZIONI VARIE

CAPITOLO 1 Disciplina della fabbricazione delle abitazioni e attrezzature rurali

Art. 228 - Norme edilizie Art. 229 - Norme igieniche Art. 230 - Manutenzione delle abitazioni rurali Art. 231 - Collegamenti alla viabilità Art. 232 - Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti Art. 233 - Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità Art. 234 - Ispezioni e sanzioni Art. 235 - Fabbricati rurali di servizio all’azienda Art. 236 - Fabbricati per l’allevamento di animali domestici per l’autoconsumo Art. 237 - Fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici aziendali Art. 238 - Custodia dei liquami e contenitori per il loro stoccaggio

CAPITOLO 2 Disciplina per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia cellulare

Art. 239 - Finalità Art. 240 - Misure di tutela Art. 241 - Regime autorizzatorio Art. 242 - Domanda e documentazione

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Art. 243 - Ubicazione degli impianti Art. 244 - Controlli Art. 245 - Responsabilità e inadempienze Art. 246 - Impianti esistenti

CAPITOLO 3 Disciplina dei complessi ricettivi complementari (Campeggi e similari)

Art. 247 - Ambito di applicazione Art. 248 - Modalità per l’installazione Art. 249 - Definizione di complessi turistici ricettivi complementari Art. 250 - Domanda di permesso per l’allestimento Art. 251 - Documentazione a corredo delle domande Art. 252 - Dimensionamento e norme specifiche dei complessi ricettivi complementari Art. 253 - Parcheggi e strade interne Art. 254 - Servizi e attrezzature comuni nei complessi ricettivi complementari Art. 255 - Attrezzature tecnologiche Art. 256 - Norme per la godibilità generale dei complessi ricettivi complementari Art. 257 - Divieti

CAPITOLO 4 Disciplina delle altre autorizzazioni

Art. 258 - Campeggi liberi occasionali Art. 259 - Sosta continuata di roulottes e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico Art. 260 - Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili Art. 261 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili Art. 262 - Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico Art. 263 - Deposito di materiali su aree scoperte Art. 264 - Esposizione a cielo libero di merci e materiali in genere Art. 265 - Accumulo di discariche di rifiuti solidi, relitti e rottami

CAPITOLO 5 Disciplina per l’apertura e la coltivazione delle cave e torbiere

Art. 266 - Modalità per l’apertura e la coltivazione Art. 267 - Domanda di concessione per l’apertura di cave o torbiere Art. 268 - Documenti tecnici da allegare alla domanda di permesso all’apertura della cava Art. 269 - Procedura per il rilascio del permesso Art. 270 - Decadenza in caso di interruzione della coltivazione Art. 271 - Cave e torbiere esistenti

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TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

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CAPITOLO 1 Finalità del P.S.C. e del R.E.U.

Art. 1 Principi e scopi

1. Le presenti norme disciplinano gli interventi urbanistici, edilizi ed ambientali per l’attuazione del P.S.C. del Comune di Falconara Albanese, ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 16 Aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii, della Legge Urbanistica nazionale n. 1150/1942, come in seguito modificata ed integrata, e nel rispetto delle altre norme legislative vigenti, statali e regionali. 2. La pianificazione urbanistica comunale si ispira alle seguenti finalità generali:

promuovere un equilibrato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema economico-produttivo;

salvaguardare le risorse storiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali;

promuovere il miglioramento della qualità urbana attraverso interventi di riqualificazione dei tessuti esistenti;

garantire la compatibilità e la sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche future con le risorse presenti e l’identità storico - culturale del territorio.

3. In particolare disciplina la elaborazione, la formulazione e la realizzazione di:

nuove costruzioni;

attività sul patrimonio edilizio esistente;

interventi di demolizione e ricostruzione. 4. Il R.E.U., oltre a disciplinare gli interventi di cui al comma 2, stabilisce:

le modalità d’intervento negli ambiti definiti dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.);

i parametri urbanistici ed edilizi ed i criteri per il loro calcolo;

le norme igienico - sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;

le norme sul risparmio energetico e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

le modalità di gestione tecnico - amministrative degli interventi edilizi ed urbanistici.

Art. 2 Osservanza del regolamento edilizio ed urbanistico

1. Per gli effetti del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., il committente, il direttore dei lavori e l’esecutore delle opere sono responsabili di ogni inosservanza alle norme di legge e di regolamento e alle prescrizioni e modalità esecutive fissate dal Permesso di costruire. 2. Chiunque intende procedere agli interventi di cui all’Art. 1 deve chiedere apposito Permesso di costruire o presentare Denuncia di Inizio Attività al Dirigente del settore corrispondendo il pagamento degli eventuali oneri, secondo quanto previsto dal D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii..

Art. 3 Rapporti con altri piani e regolamenti comunali

1. Oltre alle prescrizioni del presente P.S.C. si applicano, se non in contrasto, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune. 2. Il rilascio di Permessi di costruire in deroga alle prescrizioni del R.E.U. è ammesso nei casi espressamente consentiti dalla legge. 3. I Piani Urbanistici Attuativi (P.A.U.) e di settore, definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del P.S.C., rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

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4. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla legislazione regionale.

Art. 4 Oggetto del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.E.U.)

1. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) è redatto ai sensi dell’Art. 21 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii.: “il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano Strutturale Comunale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione”. Ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti relativi agli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, alle destinazioni d'uso, nonché alle modalità attuative e alle procedure da seguire. 2. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.), annesso al P.S.C. ed in conformità ad esso stabilisce:

- le trasformazioni e gli interventi relativi ai sistemi che caratterizzano il territorio comunale. In particolare il P.S.C. individua:

Sistema Insediativo Storico;

Sistema Insediativo Urbanizzato;

Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione;

Sistema Agricolo e Forestale;

Sistema dei servizi e delle attrezzature specialistiche;

Sistema di tutela e salvaguardia. 3. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.), inoltre, contiene:

le norme urbanistiche ed edilizie attinenti alle attività di costruzione, di risparmio energetico e sicurezza antisismica, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche e sanitarie di interesse edilizio, la disciplina degli elementi urbanistici e architettonici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente costruito;

i vincoli e le condizioni di fatto e di diritto relative alle trasformazioni del territorio e degli immobili, ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico - culturali presenti e alla qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, anche in riferimento agli strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata (disposizioni legislative e strumentali ai diversi livelli di governo del territorio);

l’insieme delle regole relative alle dotazioni territoriali di standards e infrastrutture di interesse generale, nonché le modalità di concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;

l’insieme delle regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio;

i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici e sanitari di interesse edilizio;

i parametri urbanistici ed edilizi e le metodologie per il loro calcolo;

la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, la cui determinazione viene effettuata dal Comune con apposita deliberazione annuale;

le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali, la cui determinazione viene effettuata dal Comune con apposita deliberazione annuale.

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Art. 5 Validità ed efficacia

1. Il R.E.U. deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano Strutturale Comunale. In caso di non conformità di indicazioni, scritte o grafiche, del R.E.U. alle disposizioni del P.S.C., queste ultime devono intendersi comunque prevalenti. 2. Dalla data di entrata in vigore, il presente R.E.U. assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale. 3. I Permessi di costruire, concessioni e/o autorizzazioni per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del R.E.U., anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge (Testo Unico Edilizia n. 380/2001). 4. Il presente Regolamento non si applica, inoltre, agli interventi edilizi per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di Permesso di costruire, concessione e/o autorizzazione in data antecedente a quella di adozione.

Art. 6 Adeguamento del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) alle nuove disposizioni nazionali e regionali

1. L’entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali attinenti alle materie considerate dal presente regolamento comporta l’adeguamento automatico del testo regolamentare senza che ciò costituisce variante al regolamento stesso.

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TITOLO SECONDO DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE,

STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI (Art. 53 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.)

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CAPITOLO 1 Dotazione degli insediamenti

Art. 7 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;

la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;

gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;

la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altre forme di energia;

gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;

le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa se l'area di intervento è servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra e per come descritte nella legislazione vigente in materia. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di:

allacciamento alla rete di distribuzione idrica;

allacciamento ad un collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;

spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti in applicazione del vigente Regolamento Comunale;

accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;

spazi di parcheggio pubblico salvo che per le zone storiche e di completamento edilizio;

allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas, se esistente in quella zona la linea adduttrice principale;

allacciamento ad una rete di telecomunicazione, salvo che per le zone del tipo agricolo. Qualora tali opere non esistano, o esistano solo in parte, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del richiedente l’intervento all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o completarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

3. In tutti i casi in cui il richiedente non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri relativi, per la loro realizzazione:

nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto;

in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal Comune.

4. Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantita l'esistenza sono le seguenti:

strada di accesso (anche non asfaltata);

rete di distribuzione dell'energia elettrica;

rete di distribuzione dell'acqua;

allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dagli organismi competenti.

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Art. 8 Aree per attrezzature e spazi collettivi (ambiti relazionali)

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. 2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

a) l'istruzione; b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) le attività culturali, associative e politiche; e) il culto; f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.

3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nelle tavole del P.S.C. e del R.E.U., insieme con le aree a ciò destinate individuate dai Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione del successivo Art. 10, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal P.S.C.. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso convenzioni speciali e/o concessioni di diritto di superficie. 4. Per quanto riguarda gli usi ammissibili, le modalità di attuazione, gli usi ammessi e i tipi di intervento si rimanda alla Titolo Terzo − Capitolo 6 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche.

Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici

1. I parcheggi vengono distinti in due classi: a) parcheggi pubblici;

di urbanizzazione primaria (P1);

di urbanizzazione secondaria, ovvero rientranti nelle attrezzature e spazi collettivi (P2); b) parcheggi pertinenziali.

di uso riservato (Pr);

di uso comune (Pc);

parcheggi privati non pertinenziali. 2. I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni, la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della Strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento. 3. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione e/o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati. 4. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da

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cui dipendono, nella misura prescritta al Titolo Terzo – Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi del presente R.E.U.. 3. I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive. 4. I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti, cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici, assumendo quelle di parcheggi pertinenziali. 5. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. 6. Nei limiti delle dotazioni minime prescritte al Titolo Terzo – Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi in relazione ai vari tipi di insediamento, e ai fini dell'applicazione del P.S.C e del R.E.U. essi non possono essere considerati come unità immobiliari autonome separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. 7. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa Unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o Unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e purché collegata alla struttura di riferimento con un percorso pedonale e senza barriere architettoniche. 8. I parcheggi pertinenziali sono di norma di uso comune (Pc), ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza: ad esempio i clienti di un’attività commerciale, gli utenti di un servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio residenziale o di un’attività produttiva, e simili. Pertanto i parcheggi pertinenziali di uso comune (Pc) devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge; nel caso della funzione residenziale i parcheggi pertinenziali di uso comune possono essere chiusi nelle ore notturne. 9. Una parte dei parcheggi pertinenziali possono essere di uso riservato (Pr), ossia parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli abitanti di un immobile residenziale, gli addetti di una determinata attività economica, gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili). 10. Si considerano parcheggi privati non pertinenziali:

i parcheggi di pertinenza di determinate unità immobiliari, in eccedenza alle quantità minime prescritte al successivo Titolo Terzo – Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi;

i parcheggi di uso privato realizzati autonomamente, senza vincoli di pertinenza con altre unità immobiliari;

gli spazi adibiti all'esercizio di un’attività privata di parcheggio (tipo d'uso urbanistico U20). 11. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, anche ai fini del rispetto della Legge 24 marzo 1989 n. 122, la superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25,00. 12. Nei parcheggi pubblici P e in quelli pertinenziali di uso comune Pc le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml. 2,50 x 5,00. 13. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, massimo un piano in elevazione, nell’ambito delle quantità di edificazione ammesse. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del R.E.U. ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento, in particolare le norme relative alla raccolta e smaltimento delle acque di

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prima pioggia. Le aree adibite a parcheggio, comunque denominate, hanno l’obbligo della realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge,quando la superficie di parcamento (stalli + aree di manovra) sia superiore a mq 500,00. 14. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati e sistemati ai sensi delle norme del presente Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.). 15. I parcheggi pertinenziali riservati Pr possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure coperti, ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio. Qualora siano interrati fuori dalla sagoma, la relativa soletta di copertura dovrà consentire, ovunque possibile, la formazione di tappeto erboso con cespugli. 16. Le autorimesse per parcheggi Pr possono anche costituire un edificio autonomo costituente pertinenza dell'edificio principale; è comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale. 17. In tutte le tipologie di parcheggio dovranno essere individuati, nelle percentuali previste dalla legge, appositi stalli destinati agli utenti diversamente abili, posizionati in zone che determinano l’immediato accesso alle strutture da servire.

Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi

1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione (a mezzo di P.A.U. di qualsiasi genere) in Ambito o sub ambito non ancora adeguatamente urbanizzato e/o da riqualificare devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per attrezzature e spazi collettivi di cui al presente articolo. Nella fatti specie detto obbligo trova riscontro nella formazione dei Piani di Lottizzazione Convenzionata di cui all’Art. 24 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.. Le quantità minime sono distinte in: aree P, da attrezzare a parcheggi pubblici, e aree U per servizi generali, quali aree a verde pubblico o per la realizzazione di altri tipi di attrezzature collettive. 2. Le norme relative alle cessioni in oggetto vengono definite dal R.E.U. e dal P.S.C. in riferimento ad ogni singolo Ambito o sub ambito urbanistico in applicazione dell’Art. 53 della L.U.R., allo stesso modo sono definiti i parametri quantitativi/qualitativi connessi con ogni singolo Ambito e sub ambito. 3. Le relative quantità sono definite per ogni singolo Ambito e/o sub ambito e potranno essere monetizzate in applicazione delle norme previste dal presente R.E.U.. 4. In linea generale, e salvo maggiori specificazioni di dettaglio, da definirsi per ogni singolo Ambito e sub ambito, le dotazioni territoriali minime pari a 24,00 mq/abitante insediato (1 abitante residenziale stanziale pari a 100 mc di costruito - uguale a 33,33 mq di SC autorizzata- ; 1 abitante di carattere turistico pari a 80 mc di costruito - uguale a 26,60 mq di SC autorizzata ) sono ripartite come di seguito:

Tipologia P.A.U. ad uso esclusivo residenziale stanziale

P.A.U. ad uso esclusivo residenziale

turistico e ricettivo

P.A.U. ad uso misto turistico

e residenziale stanziale

Per l’istruzione mq/ab*. 5,00 mq/ab. 0,00 mq/ab. 0,00

Per attrezzature comuni mq/ab. 4,00 mq/ab. 2,00 mq/ab. 4,50

Per spazi pubblici attrezzati mq/ab. 12,00 mq/ab. 18,00 mq/ab. 16,00

Per parcheggi pubblici mq/ab. 3,00 mq/ab. 4,00 mq/ab. 3,50

*un abitante = a 33,33 mq di SC

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Le suddette quantità non possono essere disaggregate in unità spaziali inferiori a mq. 500,00, pertanto, qualora singolarmente dovessero determinare superfici inferiori, le stesse dovranno essere accorpate sino a raggiungere detta quantità minima. La loro localizzazione dovrà essere tale da garantire la piena fruibilità del servizio da realizzare con particolare attenzione al rispetto della normativa per i disabili. E’ pertanto vietato utilizzare porzioni di terreno, che a sistemazione avvenuta, abbiano pendenze superiori al 10% e difficilmente accessibili dalla viabilità carrabile e pedonale prevista nel P.A.U. da approvare. Devono, inoltre, essere previste, e realizzate a spese e cura del richiedente, tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dall’Art. 4 coma 1 della Legge n. 847/64 ad eccezione di quelle di cui alla lettera b) e lettera g) del medesimo articolo in quanto ricomprese nella succitata tabella.

Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione

1. Le quantità di aree da cedere ai sensi dell’articolo precedente si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra. 2. Le aree per parcheggi P si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma i parcheggi P devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con alberi posti mediamente ogni ml. 5,00/6,00; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq. 2,00, separata dagli stalli di stazionamento in modo che non vi possa sversare l’acqua piovana che cade sugli stalli stessi; i posti auto devono essere dotati di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e di immissione in apposita fossa deseolatrice prima dell’ immissione nella fognatura pubblica, il tutto in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia (smaltimento delle acque di prima pioggia). 3. I parcheggi P possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano interrati. 4. Le aree U per servizi, salvo diversa indicazione delle singole norme specifiche di zona, devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le altre norme di cui al presente Regolamento e ad eventuali progetti specifici, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde. 5. Non sono computabili come U per servizi, le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 500,00, nonché le fasce fino a una profondità di ml. 10,00 lungo le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere. Le aree ricadenti in tali fasce, nonché le aiuole e le alberature stradali sono da considerarsi dotazioni ecologiche e ambientali. 6. La localizzazione delle aree per i servizi deve avvenire in modo che esse siano perfettamente accessibili ad ogni tipologia di utenza, con particolare riguardo alle categorie sociali più deboli e svantaggiate (anziani, diversamente abili, bambini, etc.). Esse, pertanto, non potranno essere localizzate in zone non direttamente servite dalla viabilità carrabile e/o pedonale, avendo cura di evitare l’insediamento dei servizi su superfici, che a sistemazione avvenuta, abbiano pendenze superiori al 10% e, qualora ciò non sia possibile per acclarati motivi ed opportunità, realizzando camminamenti e percorsi di facile percorribilità al loro interno, nel pieno rispetto delle vigenti normative per favorire dette utenze svantaggiate.

Art. 12 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Casi di monetizzazione (Art. 53 della L.U.R. n.

19/02 e ss.mm.ii.)

1. In attesa delle determinazioni della Giunta Regionale, di cui al comma 5 dell’Art. 53 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. di norma si monetizza quando:

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l'area da cedere come P1 ha una dimensione inferiore a quella corrispondente a due posti auto;

l'area da cedere come U per servizi è inferiore a mq. 150,00; Al di sopra di tali soglie minime la monetizzazione è soggetta ai seguenti criteri:

a) nel territorio urbano consolidato e negli ambiti specializzati per attività produttive, negli interventi diretti il Responsabile del Servizio, può accettare o prescrivere che in luogo della cessione delle aree sia applicata la monetizzazione, secondo i criteri stabiliti dalla delibera comunale relativa agli oneri di urbanizzazione. b) la monetizzazione non va di norma applicata, salvo valutazioni particolari, in caso di insediamento, anche per cambio d’uso, di nuove attività terziarie. Si procederà comunque alla monetizzazione nel caso di cambio d’uso finalizzato all’apertura di attività commerciali e/o terziarie all’interno degli ambiti storici e degli ambiti dichiarati saturi soltanto allorquando sia dimostrata l’impossibilità di reperire dette superfici in maniera funzionalmente idonea.

2. In particolare per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:

nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;

nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato, purché nell’ambito del territorio urbano consolidato e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

3. La monetizzazione avverrà riconoscendo ad ogni mq di superficie non ceduta il valore ad esso riferito in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di esproprio per le aree edificabili. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune dovranno essere riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento. 4. Nel territorio rurale laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione con valore riferito alle aree agricole.

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CAPITOLO 2 Dotazione ecologiche

Art. 13 Dotazioni ecologiche

1. Le dotazioni ecologiche – ambientali, ai sensi della L.U.R. n° 19/2002 e ss.mm.ii., sono costituite dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. 2. Le dotazioni ecologiche – ambientali, in particolare, sono volte:

a) al contenimento dei consumi energetici; b) alla tutela delle qualità dell’aria e dell’acqua e alla prevenzione dal rischio del loro inquinamento; c) alla gestione integrata del ciclo idrico; d) alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico; e) al mantenimento della permeabilità dei suoli e dei sottosuoli; f) al riequilibrio ecologico – ambientale; g) alla raccolta differenziata dei rifiuti.

3. Oltre alle infrastrutture per l’urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti sono individuate come dotazioni ecologico – ambientali del territorio:

a) le aree pubbliche sistemate a verde alberato e/o cespugliato nel territorio urbanizzato ed urbanizzabile (parchi urbani e giardini di quartiere); b) le aree riservate alla realizzazione delle fasce di rispetto e ambientazione al sistema della mobilità ed il verde di compensazione ambientale; c) le aree di verde privato e/o condominiale di pertinenza delle costruzioni e il verde di compensazione ambientale; d) gli spazi permeabili negli ambiti urbani; e) gli slarghi e le piazze con funzioni di qualificazione dell’ambiente urbano; f) le aree a verde boscato, il patrimonio arboreo, le zone di tutela naturalistica; g) i corridoi ecologici e le aree di rinaturalizzazione laterali ai canali e ai corsi d’acqua; h) il sistema degli interventi di diversa tipologia necessari a prevenire e mitigare i rischi di inquinamento (acustico, atmosferico, elettromagnetico); i) il sistema degli interventi necessari a prevenire i rischi naturali ed in particolare quelli indispensabili a prevenire il rischio idraulico, il rischio idrogeologico, il rischio sismico; j) il sistema degli interventi per la tutela della viabilità storica, per il miglioramento della viabilità urbana e rurale; k) il sistema degli interventi per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili; l) il sistema degli interventi per la promozione della Raccolta Differenziata e il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e assimilabili.

4. Rientrano nelle dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali fissata dal presente Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.). 5. Costituiscono altresì dotazioni ecologiche, le quali non possono essere computate tra le aree standard di urbanizzazione primaria e secondaria, le aiuole e le alberature stradali, le aree a verde pubblico inferiori a mq 50,00.

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6. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologico – ambientali sono richiesti tanto nel territorio urbanizzato e urbanizzabile quanto nel territorio rurale per tutti gli interventi urbanizzativi ed edificatori che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria. 7. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologico – ambientali di cui alle lettere c), d), f), i), l) è obbligatorio per tutti gli interventi conservativi, di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione che comportano un aumento di Superficie Coperta (S.C.) e/o di carico urbanistico, indipendentemente dall’Ambito in cui essi ricadono. 8. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologico – ambientali di cui alla lettera b) è richiesto in tutti gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione che riguardano la viabilità pubblica, con obbligo di arretramento dell’edificazione dal confine stradale. 9. Per quanto concerne il verde di compensazione ambientale, questa specifica dotazione ecologica è richiesta in tutti gli interventi che, per qualsiasi motivo, contemplino l’abbattimento di alberature di alto fusto, di siepi, di macchie di vegetazione spontanea. In tali casi la quantità di piante da introdurre a compensazione del patrimonio vegetale abbattuto è disciplinato dal successivo Art. 15 del presente Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.). Detta piantumazione, ove esistano lo spazio e le condizioni, dovrà essere effettuata sulle aree di proprietà del richiedente il titolo abilitativo, altrimenti saranno indicate dal Comune le aree idonee tra quelle già nella disponibilità del pubblico demanio. 10. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologico – ambientali di cui alle lettere a), e) è richiesto in tutti gli ambiti soggetti a nuovi insediamenti tramite Piano Attuativo Unitario (P.A.U.). 11. La competenza della realizzazione delle dotazioni ecologiche − ambientali è sempre del soggetto attuatore. 12. Nel caso in cui alle stesse provveda l’Autorità Comunale, ovvero i soggetti gestori delle reti per esigenze di coordinamento o per motivi di pubblica utilità, il privato interessato al titolo abilitativo del processo edilizio, colui che presenta la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o il soggetto titolare dell’intervento urbanizzativo, dovranno corrispondere gli oneri conseguenti nei modi di legge.

Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.)

13. Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) di Falconara Albanese (CS) si prefigge tra i suoi obiettivi ambientali anche il miglioramento e il contenimento della permeabilità del suolo. 14. Nella progettazione di nuovi edifici e nelle sistemazioni esterne le presenti norme prevedono il soddisfacimento dei parametri ecologici relativi all’Indice di Permeabilità – definito con l’acronimo “IPe” – ed al verde sulla base delle seguenti definizioni:

superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, rappresenta la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da manufatti (fuori o entro terra) che impedisce alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riduce l'entità di tale penetrazione;

Superficie Permeabile (S.P.) di un lotto è la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di manufatti fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera;

Indice di Permeabilità (IPe) è dato dal rapporto percentuale fra la Superficie Permeabile (S.P.) e la Superficie Fondiaria (S.F.) oppure la superficie territoriale (S.T.).

15. I suddetti Indici possono essere motivatamente ridotti sulla base di una specifica analisi e di una corretta progettazione del suolo che tenga conto degli specifici assetti geologici – idrogeologici e botanico – vegetazionali, nonché di soluzioni alternative riferite alle migliori tecnologie disponibili, come, ad esempio, sistemi per la raccolta dell’acqua piovana per il suo riutilizzo a fini irrigui o igienico – sanitari (scarichi bagni) o l’uso di materiali permeabili.

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16. Negli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano la quasi totalità del lotto o per soddisfare standard di legge quali la realizzazione di autorimesse interrate con relative rampe di accesso, si ritiene possano essere realizzate soluzioni alternative per il soddisfacimento degli standard come la raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acqua piovane. La capacità di raccolta, il convogliamento dei canali e l’assorbimento del terreno dovrà essere dimostrato da relazione tecnica redatta da geologo. 17. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si deve minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo attraverso l’uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. 18. La realizzazione delle opere non deve alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell’efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 19. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di Superficie Fondiaria (S.F.) resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime previste per ogni singolo Ambito o Sub-ambito. 20. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata, piazzali e parcheggi devono essere realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possono essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici. 21. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno. 22. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 2,00 per albero e delimitata, rispetto ai posti-auto, da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dai posti auto. 23. Negli Ambiti territoriali di completamento e/o di espansione edilizia si ritiene di individuare delle soluzioni alternative per il soddisfacimento dell’Indice di Permeabilità (IPe) sulla base dei seguenti gradi di permeabilità:

Area sistemata a verde Grado di permeabilità = 100%

Ghiaia Grado di permeabilità = 90%

Grigliato alveolare in polietilene o altro materiale plastico riciclato con riempimento di terreno misto a torba

Grado di permeabilità = 90%

Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls posati a secco con riempimento di terreno misto a torba

Grado di permeabilità = 70%

Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls, porfido o altro materiale posato a secco su fondo in sabbia e sottofondo in ghiaia

Grado di permeabilità = 50%

A titolo semplificativo si segnalano le seguenti soluzioni:

area con Superficie fondiaria (S.F.) di mq 1.000,00;

Indice di Permeabilità (IPe) = 40%;

Superficie Permeabile (S.P.) mq 400,00.

1° Soluzione Si lasciano mq 400,00 sistemati a verde.

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2° Soluzione Si lasciano mq 200,00 sistemati a verde (50% IPe), la rimanente area sarà sistemata a ghiaia: mq 222,00 (mq 200,00/0,9), per un totale di mq 422,00.

3° Soluzione Si lasciano mq 200,00 sistemati a verde (50% IPe), la rimanente area sarà sistemata a grigliato alveolare in polietilene o altro materiale plastico riciclato con riempimento di terreno misto a torba: mq 222,00 (mq 200,00/0,9), per un totale di mq 422,00.

4° Soluzione Si lasciano mq 200,00 sistemati a verde (50% IPe), la rimanente area sarà sistemata con pavimentazione in masselli autobloccanti in cls posati a secco con riempimento di terreno misto a torba: mq 286,00 (mq 200,00/0.7), per un totale di mq 486,00.

5° Soluzione Si lasciano mq 200,00 sistemati a verde (50% IPe), la rimanente area sarà sistemata pavimentazione in masselli autobloccanti in cls, porfido o altro materiale posato a secco su fondo in sabbia e sottofondo in ghiaia: mq 400,00 (mq 200,00/0.7), per un totale di mq 600,00.

Art. 15 Verde pubblico e privato

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. 2. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica. 3. L’Autorità Comunale ha facoltà di imporre la messa a dimora di alberi, arbusti, siepi ed altri vegetali su aree di proprietà privata nel caso queste fronteggino gli spazi pubblici. 4. Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte del Comune di Falconara Albanese (CS). 5. Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei, possibilmente, della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito – sanitarie. 6. Nell’ambito di applicazione del presente Regolamento è vietato l’abbattimento, la rimozione, il danneggiamento e la modifica in modo essenziale della struttura e delle radici degli esemplari arborei presenti su tutto il territorio comunale. In particolare costituiscono danneggiamento alle radici, e sono pertanto vietate, le seguenti operazioni:

a) pavimentazione della superficie con un manto impermeabile (ad esempio asfalto o calcestruzzo) a distanza inferiore a cm 100,00 dal tronco; b) scavi o ammassi di materiale e detriti; c) deposito o sversamento di sali, oli, acidi o basi; d) fuoriuscita di gas ed altre sostanze dannose da condutture; e) accensione di fuochi e scarico di materiale inquinanti:

Per i divieti di cui alle lettere b), c), d), e) la distanza minima è quella superiore all’area descritta dalla proiezione a terra della chioma. Costituiscono modifica, e sono parimenti vietati, interventi su alberi e arbusti che mutino essenzialmente l’aspetto caratteristico o ne compromettano l’ulteriore crescita degli stessi.

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Costituiscono danneggiamento grave, e sono pertanto vietati, gli interventi di “capitozzatura” (cioè il taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale). 7. Sono ammessi abbattimenti nel caso in cui:

a) il proprietario, in base a prescrizioni del diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o a modificare gli esemplari arborei e arbustivi; b) dall’albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possono essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile; c) l’albero o l’arbusto sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile; d) la rimozione dell’albero o dell’arbusto sia urgente e necessaria per prevalenti interessi pubblici; e) l’albero o l’arbusto sia presente all’interno delle fasce di rispetto di impianti tecnologici aerei o di sottosuolo (linee elettriche, telefoniche, di acquedotto, di gas, metanodotti, oleodotti, etc.) ove esistano disposizioni proprie dei suddetti impianti che lo vietino o ne richiedano la rimozione; f) la rimozione dell’albero o dell’arbusto sia motivata dalla necessità di eliminare danni alla proprietà privata (radici contro i fabbricati, insalubrità dei locali determinata dall’essenza arborea presente o altro a questi assimilabile); g) una utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche del presente Regolamento non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali.

8. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla − osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato o degli Uffici Regionali preposti. Nel nulla − osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante adulte per ciascuna abbattuta anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche. 9. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 10. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica stradale, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 11. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 12. Le potature, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi della pianta e ad assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, debbono essere eseguite a regola d’arte. Ogni intervento di potatura non eseguito con tale criterio e ogni altro intervento atto, in relazione alla specie e alla condizione dell’albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come abbattimento. 13. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi adulte, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione. 14. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare anche le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a cm. 8,00 - rilevato a ml. 1,00 dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale e la chioma; previo nulla − osta del Responsabile del Settore ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni. 15. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente la quota minima di Superficie Permeabile (S.P.) in rapporto alla Superficie Fondiaria (S.F.) o Superficie Territoriale (S.T.), nelle altre zone in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie

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scoperta di pertinenza degli edifici, secondo le modalità definite nel precedente Art. 14. Tale area potrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata, se non espressamente indicato, di almeno 4 alberi d'alto fusto ogni 100 mq di Superficie Complessiva, nonché di essenze arbustive pari ad 1 arbusto ogni 100 mq di Superficie Complessiva. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti tra le essenze arboree ed arbustive di cui al successivo Art. 16 secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore a ml. 3,00 e un diametro, misurato a ml. 1,00 da terra, non inferiore a cm. 8,00. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia). 16. Nelle zone a prevalenti insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo i lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali. Dovranno, inoltre, essere realizzati opportuni presidi idonei ad abbattere i fenomeni di inquinamento acustico se questo dovesse superare i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia. 17. Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi fra quelle indicate al successivo Art. 17. 18. Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere prescelte essenze arboree ed arbustive fra quelle indicate al successivo Art. 17. 19. Le aree a verde privato sono porzioni, ancorché non individuate cartograficamente, degli Ambiti urbani, come appresso definiti, non edificate e non edificabili in relazione alla presenza di condizioni morfologiche inidonee (ad es. distanze fra i fabbricati) o in quanto pertinenze di fabbricati già edificati, prospicienti luoghi pubblici o di uso pubblico o comunque esposti a pubblica vista, i quali devono essere preferibilmente destinati, sistemati ed utilizzati in modo decoroso come verde privato di pertinenza delle Unità Edilizie di appartenenza. In queste aree è ammessa l’installazione di elementi di arredo non permanenti quali gazebo, frangisole, pergolati, etc.., ed è vietato l’uso di tali spazi (prospicienti la pubblica via) per accogliere manufatti precari o per deposito di materiale in disuso. La rimodellazione delle terreno ricadente nel verde privato è ammessa a mezzo di D.I.A. quando le opere ed essa connesse (formazioni di muri, scarpate, etc.) sono di modesta entità ed i relativi manufatti abbiano un’altezza non superiore a ml. 2,00. Sulle aree a verde privato resta ammessa anche la coltivazione del terreno ai fini agricoli e si impone il mantenimento in buono stato igienico sanitario in modo da non arrecare disagio alle proprietà confinanti ed al pubblico decoro. 20. L’Amministrazione Comunale, riconoscendo il rilievo anche negli aspetti culturali, sociali, scientifici, didattici e ricreativi del verde, al fine di salvaguardare il paesaggio e l’ambiente, nonché assicurare alla collettività il corretto uso del territorio, adotterà un Piano Comunale di tutela e valorizzazione di tutti gli spazi verdi (pubblici e privati) presenti sul territorio comunale. Nel suddetto Piano dovranno essere individuate le aree verdi, sulla base di quanto già previsto nell’ambito del Piano Comunale Strutturale (P.S.C.). In particolare verranno dettate le disposizioni per la tutela di:

parchi e giardini comunali;

aree vincolate;

verde di arredo urbano (alberate stradali, aiuole, fioriere, verde spartitraffico);

spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);

aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;

spazi di proprietà pubblica con destinazione a verde affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;

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giardini privati;

orti urbani pubblici e privati;

fasce di rispetto;

aree incolte marginali, sentieri, siepi e filari campestri. Fino all’adozione del suddetto atto di pianificazione, permangono le prescrizioni vigenti di protezione in base alle leggi in materia, alle indicazioni del Piano Comunale Strutturale (P.S.C.) e a quanto previsto dal presente Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

Art. 16 Indicazioni per la Rete Ecologica Comunale e dotazioni ecologiche ambientali

1. Un progetto di Rete Ecologica Comunale ha l’obiettivo fondamentale di riconoscere la trama esistente di habitat naturali e seminaturali propria di un territorio e di assicurare il consolidamento e il potenziamento di un sistema interconnesso di spazi in grado di salvaguardare e migliorare la diversità biologica di quel territorio. Per questo scopo non si tratta tanto di “creare” una rete ecologica ma piuttosto di mantenere il più possibile vitale ed efficace quella esistente, intervenendo dove necessario per rimediare a impoverimenti avvenuti o per recuperare connessioni importanti che sono state interrotte in seguito a modificazioni del territorio, in prevalenza derivate da attività umane. 2. Il P.S.C. nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione ecologica con il territorio della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico circostante; b) assicurare che nel territorio rurale sia favorita la presenza di spazi naturali o semi - naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; c) promuovere un sistema a rete che interconnetta l’insieme dei principali spazi naturali o semi - naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori; d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro; e) promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico - ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione; f) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico - produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica; g) promuovere il controllo della forma urbana e dell’infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo - morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica; h) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo, di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti; i) promuovere il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Pubblica Amministrazione o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata di obiettivi concreti e condivisi;

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j) associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio.

3. I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli. Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai commi precedenti, costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell’attuazione dei piani ai sensi della L.U.R. 16 Aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii.. 4. Costituiscono la Rete Ecologica Comunale di Falconara Albanese i seguenti elementi strutturali

individuati nella Tavola AT 03 - Indicazioni per la Rete Ecologica Comunale e dotazioni ecologiche ambientali:

a) aree nucleo (core areas), gli ecosistemi più significativi, dotati di un’elevata naturalità, che costituiscono l’ossatura della rete. Le core areas sono costituiti dai territori boscati e dagli ambienti seminaturali; b) fasce di connessione (corridoi ecologici) ovvero porzioni continue di territorio in grado di svolgere funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie e aree puntiformi o frammentate (dette stepping stones) che possono essere importanti per sostenere specie di passaggio, ad esempio fornendo utili punti di appoggio durante la migrazione di avifauna. Tali corridoi ecologici sono costituiti da elementi ecologici lineari, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, che conservano caratteristiche di naturalità o semi-naturalità non completamente compromesse in grado di svolgere, con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica d’area vasta mediante ecosistemi lineari terrestri e acquatici. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d’acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza. Nella Tavola AT 03 - Indicazioni per la Rete Ecologica Comunale e dotazioni ecologiche ambientali sono stati individuati:

i corsi d’acqua principali con funzione di connessione ecologica (Corridoi fluviali principali);

i corsi d’acqua secondari con funzione di connessione ecologica (Corridoi fluviali secondari);

i corridoi terrestri: l’arenile, le strade campestri e i sentieri;

le formazioni vegetali lineari: filari e siepi continue e/o discontinue esistenti, filari e siepi di progetto e/o da potenziare;

Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti in funzione del recupero della funzionalità fluviale e prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d’attuazione delle reti ecologiche; c) aree tampone (buffer zones o aree cuscinetto), contigue alle aree nucleo, che svolgono una funzione di protezione con una sorta di effetto filtro. Costituiscono tali aree:

le Zone agricole da consolidare come aree cuscinetto e in cui realizzare corridoi ecologici di connessione;

le Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale non sono suscettibili di insediamento, cioè le aree inedificabili;

d) aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici. Costituiscono le stepping zones:

parchi e giardini pubblici attrezzati;

aree attrezzate per lo sport;

aree pubbliche di progetto destinate a verde e/o ad aree attrezzate;

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altri spazi naturali pubblici non a libera evoluzione, le quali corrispondono alle aree demaniali prospicienti il lungomare della Frazione Torremezzo;

5. Per ottenere una soddisfacente Rete Ecologica locale dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:

a) le aree nucleo (core areas) possono essere modificati sulla base delle risultanze dell’analisi ecologica, al fine di escludere le aree aventi destinazioni d’uso non compatibili e di specificarne l’articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere consentite solo per l’attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l’assenza di alternative progettuali e purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico finale complessivo risulti incrementato rispetto a quello iniziale; b) le fasce di connessione (corridoi ecologici) possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell’analisi ecologica, di rettifiche e specificazioni tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone l’articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere consentite solo per l’attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l’assenza di alternative progettuali e purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico finale complessivo risulti incrementato rispetto a quello iniziale. In particolare, il mantenimento dei corridoi ecologici è determinante per garantire gli spostamenti (per fini trofici, di riproduzione) della componente faunistica. Questo deve svilupparsi attraverso azioni di livello locale che valorizzino le unità lineari, naturali o semi - naturali in grado di svolgere le funzioni di collegamento biologico tra gli elementi che caratterizzano l’ecomosaico a scala locale, garantendo così la continuità delle rete ecologica; c) le aree tampone (buffer zones o aree cuscinetto) sulla base delle risultanze dell’analisi ecologica possono essere modificati, sostituiti e compensati con altre unità areali di valore naturale o semi - naturale, anche di nuovo impianto, purché sia garantita la funzionalità della rete ed in particolare di quella di area vasta ed il bilancio ecologico complessivo non risulti diminuito;

6. In generale nelle unità funzionali che costituiscono la Rete Ecologica Comunale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all’aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma non è consentita l’impermeabilizzazione dei suoli. In generale sono ammessi gli interventi contemplati dagli Articoli delle presenti norme relativamente agli ambiti di competenza se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza delle singole aree. 7. Il R.E.U. disciplina le modalità di realizzazione e gestione degli elementi della Rete Ecologica in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva, la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di nodo (core areas, buffer stones, stepping zones) o di connessione ecologica (corridoi fluviali e terrestri) e da garantire la conservazione e l’impiego di specie vegetali autoctone di cui al successivo Art. 17 del R.E.U. medesimo.

Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare

1. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in: a) alberi ad alto e medio fusto; b) arbusti medio bassi, cespugli e/o siepi.

2. Alberi ad alto e medio fusto:

Palma Washingtonia Filifera: albero sempreverde che può raggiungere l'altezza di ml. 15,00, con foglie divise, fino alla metà del lembo, in segmenti rigidi e appuntiti. La fronde sono ornate da numerose fibre sottili e arricciate;

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Palma Washingtonia Robusta: albero sempreverde che può raggiungere l'altezza di ml. 15,00, con chioma sferica, di colore verde grigiastro. Il tronco, eretto, robusto, liscio e trasversalmente rugoso, si allunga con il rinnovo delle foglie ed è avvolto nella porzione superiore da un caratteristico manicotto costituito dai resti sfibrati delle foglie morte;

Palma Phoenix Canariensis: palma arborea del tutto simile a quella da datteri, ma di taglia leggermente inferiore. È caratterizzata da un fusto cilindrico e foglie;

Palma Phoenix Dactifera: palma imponente con tronco molto slanciato, alto fino a ml. 30,00, vistosamente coperto dai resti delle guaine delle foglie cadute. Le foglie, riunite in un numero massimo di 20-30 a formare una rada corona apicale, sono pennate, lunghe fino a ml. 6,00, le superiori ascendenti, le basali ricurve verso il basso, con segmenti coriacei, lineari, rigidi e pungenti, di colore verde-glauco;

Palma Chamaerops Humilis: palma a crescita lenta, alta fino a ml. 15,00, su un tronco eretto di aspetto arboreo. Foglie a ventaglio, appuntite e rigide, di grandi dimensioni (lunghe fino a cm. 60,00), color verde medio, riunite in un denso ciuffo terminale sulla cima del tronco. Fiore giallo limone, poco significativo ma abbondante, riunito a grappolo;

Conifera Pinus Pinea (Pino Marittimo): conifera ad alberello con chioma rotondeggiante, aghi verde brillante, crescita media di ml. 10,00 di altezza;

Conifera Pinus Halepensis (Pino d’Aleppo): conifera sempreverde originaria della zonamediterranea. I pini d’Aleppo sono abbastanza longevi e gli esemplari adulti possono raggiungere dimensioni intorno ai ml. 15,00-20,00 d'altezza. La chioma è piramidale negli esemplari giovani, diviene globosa con gli anni, rimanendo sempre d'aspetto disordinato. La corteccia del tronco corto e robusto è grigia, diviene scura e profondamente fessurata. I fiori maschili sono giallo-arancione, fioriscono in primavera inoltrata; le pigne sono ovali, allungate, di dimensioni medie, impiegano due anni per maturare e per liberare i piccoli semi alati. Gli aghi sono lunghi cm. 8,00-10,00 e crescono solitamente appaiati, di colore verde chiaro, tendente al grigio-blu;

QuercusIlex: sempreverde a crescita lenta, con ampia chioma fitta a portamento sferico, altezza che può superare i ml. 20,00 e foglia relativamente piccola (lunga sempre meno di cm. 10,00), coriacea, spesso a margine dentato (simile a quella dell'agrifoglio), color verde scuro, più chiara con riflessi argentati sulla pagina inferiore;

Eleagnus Augustifolis: arbusto dalla chioma cinerea, fitta e molto globosa, alto fino a ml. 6,00. Presenta rami leggermente pendenti, provvisti di spine, ricoperti di una patina argentea facilmente eliminabile, foglie alterne, lanceolate, a margine intero, coriacee, ricoperte da una patina biancastra sulla pagina inferiore, pelose che proteggono la pianta da un'eccessiva traspirazione, fiori ascellari di color giallo e frutti adrupa;

Populus Nigra (Pioppo): pianta arborea, caratterizzata da chioma rotonda, a cupola, o allungata, abbastanza ampia, ma rada, che raggiunge rapidamente i ml. 30,00 - 35,00 di altezza. Le foglie sono alterne, verde scuro sulla pagina superiore e verde-giallastro sulla pagina inferiore, di forma triangolare o a diamante, con il margine dentato. La corteccia è grigia negli esemplari giovani, tende a scurirsi con l'età della pianta, solcata da profonde fessure. Gli amenti maschili e femminili crescono su alberi diversi, quelli femminili sono ciuffetti bianchi e cotonosi di semi, quelli maschili sono grigi, marroni o rossastri. Tende a sviluppare lunghe radici superficiali tondeggianti che ondeggiano anche con venti molto lievi;

Tamarix Gallica: arbusto o alberello di ml. 5,00 - 6,00 con rami eretti; corteccia liscia, di colore rossiccio con screpolature longitudinali; foglie persistenti, squamiformi ed acuminate; infiorescenze in amenti terminali di forma cilindrica. Caratterizzata da frutti a forma dicapsule lisce con semi molto piccoli;

Laurus Nobilis: arbusto aromatico sempreverde di grandi dimensioni, che può assumere la forma di cespuglio, oppure quella conica ad albero. Le foglie sono lucide, di colore verde brillante ed ovali;

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se tagliate, rilasciano un profumo molto gradevole. In primavera si riempie di piccole infiorescenze di colore giallo-verde. I frutti sono delle bacche di forma ovale e di colore nero. Il Laurus può raggiungere un'altezza di ml. 12,00 ed un diametro di 10.

Palma nana: pianta d'aspetto cespitoso, acaule o con fusti multipli, alte fino a ml. 2,00, coperte da fibre e dai resti dei piccioli fogliari. Le foglie sono persistenti, a ventaglio, rigide e dritte, con lunghi e sottili piccioli muniti di spine laterali e lamina divisa in 16 - 20 segmenti appuntiti. I fiori, unisessuali o ermafroditi, sono piccoli, gialli, riuniti indense pannocchie che si originano tra i piccioli fogliari, avvolte da una spata bivalve. Ifrutti sono carnosi, ovoidali, di colore giallo-rossastro, lunghi cm. 2,00-3,00, non commestibili;

Hibiscus syriacus: Arbusto perenne, rustico, a foglia caduca, di altezza massima pari a ml. 2,00-4,00. Produce fiori abbastanza grossi, solitari, durante la stagione estiva;

Oleandro Nerium Oleander: arbusti sempreverdi, coltivati soprattutto per la fioritura ornamentale, continua dalla fine della primavera all'inizio dell'autunno, e per l'aspetto decorativo del fogliame sempreverde;

Tammarix Parviflora : pianta legnosa con portamento cespuglioso;

Palma Cordyline Australis: piccola palma a crescita lenta, con foglie a spada (ml. 1,00) o a rosetta su ogni fusto, fiori piccoli color bianco-panna profumati, in spighe terminali, frutti bianchi globosi;

Arbustus unedo (Corbezzolo): albero o arbusto sempreverde originario che può raggiungere i ml. 9,00 - 10,00 di altezza, ma che più comunemente rimane di dimensioni intorno ai ml. 4,00 - 5,00. Ha corteccia grigio-marrone, che si sfoglia; le foglie sono oblunghe-lanceolate, dentate, verde scuro e lucide, simili a quelle dell'oleandro. A fine estate produce innumerevoli fiorellini bianchi, in alcune varietà soffuse di rosso o di verde, a forma di campana; nello stesso periodo maturano i frutti, che quindi impiegano quasi un anno intero per maturare, la particolarità del corbezzolo consiste nel fatto che sulla stessa pianta si possono trovare frutti maturi e fiori contemporaneamente. I frutti sono tondeggianti, giallo-rossi, dolci, con scorza leggermente rugosa, quando sono maturi tendono a cadere dall'albero.

3. Arbusti medio bassi, cespugli e/o siepi

Euonimus Japonicus: arbusti di altezza pari a ml. 1,20 - 1,70, portamento sferico, foglia marginata di giallo - oro o marginata di bianco. Si utilizzano prevalentemente per bordure e siepi basse;

Pitosporo: arbusti e di alberi di piccole dimensioni, sempreverdi, semirustici e dotati di un fogliame molto ornamentale. Sono particolarmente adatti per essere coltivati in serra, nelle vasche, ma anche come cespugli nei giardini delle zone con clima mite; nelle zone litoranee sono utilizzati per formare siepi. A scopo ornamentale si è diffusa la varietà P.variegatum con le foglie chiazzate di verde-giallastro e orlate di bianco crema.

Rosmarino: pianta arbustiva sempreverde, originaria delle regioni mediterranee, cresce fino a ml. 2,00 di altezza ed è coltivata per le sue proprietà aromatiche. I fiori sono generalmente azzurri. Dalle foglie si ricava un olio adoperato nei profumi e nei saponi;

Salvia Officinalis: arbusto che in natura può raggiungere i cm. 60,00 d'altezza, con foglie molto profumate, assai utilizzate in cucina. Durante il periodo invernale alcune varietà perdono completamente le foglie mentre altre sono semipersistenti. Fiori azzurro-violache sbocciano in estate;

Santolina: arbusto cespuglioso perenne alto da cm. 20,00 a cm. 50,00, compatto e decorativo sia d’inverno per il colore cinerino dei rami, sia d’estate per i capolini gialli. Il fusto è legnoso alla base con numerose ramificazioni erette. Le foglie sono vellutate, biancastre, piccole e strette.

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TITOLO TERZO REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO - EDILIZIE

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CAPITOLO 1 Generalità inerenti il P.S.C.

Art. 18 Documenti ed elaborati costituitivi il P.S.C.

1. Oltre che dal presente Regolamento Edilizio e Urbanistico (R.E.U.), il P.S.C. si compone di:

QSE - QUADRO STRUTTURALE ECONOMICO E CAPITALE SOCIALE 01 - Sistema delle comunicazioni e caratteristiche socio-economiche (TAV)

QNP - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE 01 - Previsioni strumenti urbanistici sovraordinati (TAV) 02 - Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (TAV) 03 - Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) vigente (TAV) 04 - Pianificazione attuativa: Piano Comunale Spiaggia (TAV) 05 - Pianificazione attuativa: Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) (TAV) 06 - Indicazioni e Prescrizioni di massima per la Protezione Civile Comunale (TAV) 07 - Sistema di tutela e salvaguardia. Individuazione delle invarianti strutturali (TAV)

QAP - QUADRO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 01 - Analisi della percezione visiva dinamica del paesaggio (TAV) 02 - Analisi della percezione visiva statica del paesaggio (TAV) 03 - Analisi della intervisibilità paesaggistica (TAV) 04 GEO02 - Carta Geologica (TAV) 05 GEO03 - Sezioni stratigrafiche (TAV) 06 GEO04 - Carta geomorfologica (TAV) 07 GEO05 - Carta idrogeologica e del sistema idrografico (TAV) 08 GEO06 - Carta clivometrica o dell'acclività (TAV) 09 GEO07 - Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica (TAV) 10 GEO08 - Carta dei Vincoli (TAV) 11 GEO09 - Carta di sintesi (TAV) 12 GEO10 - Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di piano (TAV) 13 - Carta agropedologica (TAV) 14 - Uso del Suolo (TAV) 15 - Usi civici (TAV) 16 - Carta della zonizzazione del territorio agricolo (TAV)

QSM - QUADRO STRUTTURALE MORFOLOGICO 01 - Evoluzione cronologica e fasi di accrescimento della struttura urbana e territoriale (TAV) 02 - Analisi del sistema della viabilità e delle connessioni (TAV) 03 - Reti ed impianti tecnologici esistenti (TAV) 04 - Analisi delle tipologie degli organismi edilizi (TAV) 05 - Analisi delle tipologie di copertura degli organismi edilizi (TAV) 06 - Analisi delle destinazioni d'uso degli attacchi a terra dell'edilizia di base (TAV) 07 - Analisi del numero di piani degli organismi edilizi (TAV) 08 - Le componenti del paesaggio urbano e periurbano (TAV)

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QSC- SINTESI CONOSCITIVA 01 - Elementi caratterizzanti: Valori o Opportunità (TAV) 02 - Elementi caratterizzanti: Problemi o Rischi (TAV)

AT - ASSETTO DEL TERRITORIO 01 - Classificazione del territorio (TAV) 02 - Ambiti progettuali e Azzonamento (TAV) 03 - Indicazioni per la Rete Ecologica Comunale e dotazioni ecologiche ambientali (TAV)

RELAZIONI R01 - Relazione generale R02 - Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) R03 - Dimensionamento e verifica standards R04 - Relazione agropedologica R05 GEO001 - Relazione geologica R06 - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) R07 - Coerenza normativa e strategica del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) con il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R.P.) della Regione Calabria e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) della Provincia di Cosenza R08 - Confronto tra Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente e proposta di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.): calcolo consumo di suolo R09 - Confronto tra Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente e proposta di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.): calcolo volumi R10 - Elementi esplicativi: integrazioni e osservazioni al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) R11 - Elementi esplicativi: integrazioni e osservazioni alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) R12 - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): Sintesi non tecnica

Nel caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati in scala più dettagliati. Nel caso di discordanza fra i contenuti degli elaborati grafici e quelli delle presenti norme tecniche, prevalgono questi ultimi. Il "limite di utilizzo edificatorio", derivante dalle tavole dello studio geomorfologico, e riportato nelle tavole progettuali, laddove ricada all'interno di zone urbanistiche, definisce unicamente le relative parti direttamente interessabili dall'edificazione, per cui resta ferma la piena utilizzabilità dell'interezza delle zone urbanistiche eventualmente interessate, sia sotto il profilo del calcolo delle quantità edificabili ai fini agricoli, sia sotto quello della realizzabilità di servizi pubblici e/o ad uso collettivo che non implichino edificazione. Le Zone “non idonee all’edificazione”, derivante dalle tavole geomorfologiche, e riportate nelle tavole progettuali, sono aree ove si sconsiglia l’edificazione a carattere intensivo per le evidenti carenze idro-geo-morfologico, elevata acclività ed erosione fluvio - torrentizia.

Art. 19 Elementi di determinazione

1. Le norme P.S.C. si occupano:

delle destinazioni d’uso del suolo per ogni parte del territorio comunale, distinguendo le zone consolidate (territorio urbanizzato) da quelle non urbanizzate, da quelle agricole;

delle aree necessarie, delle modalità e dei caratteri edificatori per la realizzazione di nuovi insediamenti, residenziali produttivi e di servizio, e per il recupero di quelli esistenti;

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delle aree da sottoporre a norme particolari ai fini della tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, della difesa del suolo, nonché al recupero edilizio e/o urbanistico;

dell’organizzazione delle attrezzature e dei servizi collettivi di interesse pubblico in misura adeguata agli standards urbanistici;

dei tracciati della rete stradale con l’indicazione delle gerarchie e delle relative attrezzature di servizio, nonché degli impianti tecnologici d’interesse pubblico e della loro collocazione sul territorio;

delle aree vincolate in quanto zone di rispetto relative: alla viabilità urbana ed extraurbana, agli impianti ferroviari, alle attrezzature cimiteriali, alle fasce fluviali, ai servizi od agli impianti produttivi nocivi, etc..

2. Per ciascun ambito in cui il P.S.C. classifica il territorio comunale sono espresse, al Titolo Terzo, le possibilità di trasformazione fisica e funzionale degli immobili e delle aree, formulate ed articolate attraverso una appropriata combinazione: degli usi del territorio, della potenzialità edificatoria, dei parametri edilizi ed urbanistici, dei tipi di intervento e degli strumenti di attuazione, a cui si possono aggiungere di volta in volta norme di carattere gestionale, specifiche prescrizioni o norme di tutela che interessano l’immobile e/o l’area desunte e dettate dalla Tavola 10 GEO08 - Carta dei Vincoli e/o dalla Tavola 12 GEO10 - Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di piano.

Art. 20 Modalità di articolazione del territorio comunale

1. Il P.S.C. per dettare la disciplina degli interventi sul territorio contempla: a) sistemi insediativi e ambiti di intervento articolati in base alle diverse peculiarità individuate, per ciascuno dei quali prevede una normativa urbanistico - edilizia e precisa i tipi e modi d’intervento; b) zone territoriali omogenee individuate e articolate sulla base della legislazione nazionale e regionale vigente e individuate da differenti campiture; c) aree vincolate sottoposte a particolari prescrizioni di uso sia per la loro funzionalità che per la difesa idrogeologica e la tutela paesaggistica e ambientale; d) aree per la viabilità articolate gerarchicamente rispetto all’importanza dei collegamenti; e) aree per attrezzature: individuate tenendo conto dell’edificazione esistente e di quella futura.

Art. 21 Classificazione del territorio, sistemi insediativi e destinazione d’uso

1. Il P.S.C., ai sensi dell’Art. 20 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii. e sulla base degli studi e delle analisi svolte all’interno del Quadro Conoscitivo, classifica il territorio comunale in:

Urbanizzato;

Urbanizzabile;

Agricolo e Forestale. 2. La relativa perimetrazione è riportata nelle Tavole AT 01 e AT 02 in scala 1:5.000 e le perimetrazioni introdotte sono vincolanti per la definizione degli interventi. 3. Il territorio Urbanizzato è costituito dalle parti di città e/o territorio, anche di carattere storico, caratterizzate dalla presenza di insediamenti organizzati con continuità per usi urbani. Tali aree sono servite da viabilità ed infrastrutture a rete (pubblica illuminazione, rete idrica e rete fognaria). 4. Il territorio Urbanizzabile comprende terreni che sono destinati dal P.S.C. a nuovi servizi e a nuovi insediamenti abitativi, commerciali, turistico-ricettivi e produttivi, diversi dall’uso agricolo. 5. Il territorio Agricolo e Forestale comprende quelle parti di territorio non urbanizzato, costituito da ambiti naturali, seminaturali ed agricoli, non pienamente serviti da infrastrutture viarie ed a rete (pubblica illuminazione, rete idrica e rete fognaria), destinate dal Piano Strutturale Comunale al mantenimento degli usi agricoli e forestali e/o ad attività ad esse connesse, comprese quelle

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residenziali, sportive e turistico-ricettive e, in ogni caso, strettamente connessi con il carattere agricolo dell’area. Il territorio Agricolo e Forestale è ulteriormente classificato in sottozone, come previsto dall’Art. 50 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii.. 6. Vi sono, infine, le aree in cui è sconsigliabile una trasformazione in senso urbano per le quali prevedere un regime di tutela e conservazione: si tratta di quelle porzioni di territorio comunale per le quali la trasformazione in senso urbano presenta difficoltà di attuazione o costi particolarmente elevati legati a motivi quali la distanza da aree già urbanizzate, le cattive condizioni di accessibilità (mobilità viaria e pari opportunità), l’ assenza di qualunque opera di urbanizzazione e/o gli eccessivi costi per la loro infrastrutturazione. 7. Al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, salvaguardando e valorizzando le risorse presenti, il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) individua e disciplina all’interno del territorio comunale 6 sistemi:

a) Sistema Insediativo Storico; b) Sistema Insediativo Urbanizzato; c) Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione; d) Sistema Agricolo e Forestale; e) Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche; f) Sistema di Tutela e Salvaguardia. a) Sistema Insediativo Storico Il Sistema Insediativo Storico comprende il Nucleo Storico e le singole Unità Edilizie di pregio storico-identitario-architettonico-culturale, nonché le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante. Per Nucleo Storico si intende il tessuto urbano di antica formazione che conserva, nelle caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, nonché delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione. Per Unità Edilizie di pregio storico-identitario-architettonico-culturale si intendono le unità edilizie che, per l’insieme delle loro caratteristiche strutturali, distributive e compositive, e dei loro elementi, rappresentano esemplari altamente significativi sotto il profilo del valore artistico e della cultura architettonica locale. Essi consistono in unità edilizie residenziali (palazzi signorili).

b) Sistema Insediativo Urbanizzato Il Sistema Insediativo Urbanizzato comprende gli ambiti residenziali saturi (cioè quelle parti di territorio già urbanizzate per le quali il processo edificatorio si ritiene concluso) o di completamento e le parti di territorio urbanizzato esterne ai perimetri dei maggiori nuclei insediativi, cioè le Frazioni. Il P.S.C. individua per tale sistema insediativo specifiche modalità di attuazione che prevedono, in linea di massima, azioni tese al completamento della struttura urbana esistente, alla diversificazione delle funzioni presenti, alla dotazione di Standard qualitativi capaci di innalzare la qualità della vitae, per quanto possibile, modalità di collegamento sostenibili (percorsi pedonali e ciclabili).

c) Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione Il Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione comprende le parti di territorio inedificate, con particolare vocazione ad accogliere lo sviluppo urbanistico ed edilizio, in quanto attraversate dalle principali reti infrastrutturali o poste a ridosso di insediamenti consolidati. Tali aree sono presenti nelle diverse parti del territorio comunale. Il P.S.C. individua diversi ambiti di intervento, sottoposti a specifica normativa: in linea di massima per tale sistema si prevedono azioni tese a rafforzare la struttura urbana esistente mediante l’inserimento di attività specializzate, di funzioni

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urbane diversificate, garantendo, nel contempo, aree per il verde pubblico attrezzato, aree per servizi, parcheggi e modalità di collegamento sostenibili (percorsi pedonali e ciclabili).

d) Sistema Agricolo e Forestale Il Sistema Agricolo e Forestale comprende tutti quegli ambiti su cui organizzare attività e forme di riserva e tutela legate al patrimonio agricolo, forestale e montano. Il Piano Strutturale Comunale individua per tale sistema specifiche modalità di attuazione che prevedono, in linea di massima, azioni tese alla tutela e alla valorizzazione degli ambiti agricoli e boscati.

e) Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche Il Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche comprende tutti quegli ambiti, all’interno dei diversi nuclei insediativi presenti sul territorio falconarese, già impegnate da servizi e attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse, nonché tutte le aree non edificate che il P.S.C. destina a servizi pubblici o di uso pubblico, quale supporto al carattere residenziale e alle attività economiche, amministrative e turistico-ricettive. Il P.S.C. individua per tale sistema insediativo specifiche modalità di intervento (per gli ambiti già esistenti) e di attuazione per gli ambiti di nuova previsione. Comprende in generale, le attrezzature collettive così come specificate dalla Circolare Ministeriale LL.PP. 25 gennaio 1967 n. 425. È importante ricordare che le dotazioni territoriali minime previste all’interno del sistema insediativo in trasformazione (Standard Urbanistici) costituiscono le nuove aree pubbliche per l’inserimento di nuovi servizi e attrezzature d’interesse pubblico.

f) Sistema di Tutela e Salvaguardia Il sistema di Tutela e Salvaguardia comprende tutte le aree per le quali il P.S.C., anche in funzione delle disposizioni legislative nazionali e regionali, propone misure di tutela e/o vincoli alle modalità di utilizzo. Tale sistema comprende, ad esempio, i caratteri ambientali del territorio costiero, le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, della rete stradale e ferroviaria, le fasce di rispetto cimiteriale, dei depuratori, degli elettrodotti, le aree a rischio idraulico, le aree a rischio frane.

8. Coerentemente con quanto stabilito dalla Legge Urbanistica Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii e dalle relative Linee Guida di Attuazione, i sistemi individuati e i relativi sotto-ambiti di intervento sono ricondotti a quanto stabilito all’Art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444. In virtù di ciò il territorio comunale è suddiviso in zone urbanistiche in riferimento alle “zone territoriali omogenee” definite dal sopra richiamato Art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, nell’ambito delle quali il P.S.C. definisce le destinazioni d’uso, le modalità costruttive e di intervento, nonché le prescrizioni di vincolo e di salvaguardia ambientale, con le diverse campiture nelle planimetrie di zonizzazione, ed attraverso le presenti norme. Il Sistema Insediativo Storico e i relativi sottoambiti sono ricompresi nella Z.T.O. “A” che comprende insediamenti o edifici di valore storico-ambientale; Il Sistema Insediativo Urbanizzato e i relativi sottoambiti sono ricompresi nella Z.T.O. “B” che comprende le zone edificate sature e/o di completamento a diversa destinazione. Il Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione e i relativi sotto-ambiti sono ricompresi nella Z.T.O. “C” per le zone inedificate di espansione residenziale, turistiche - alberghiere; e nella Z.T.O. “D” per gli insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale e della media e grande distribuzione commerciale. Il Sistema Agricolo e Forestale e i relativi sotto-ambiti sono ricompresi nella Z.T.O. “E” che comprende gli insediamenti a carattere agricolo, forestale, o ad attività ad esse connesse, comprese la residenza, le attività turistico-ricettive e quelle sportive ed ivi comprese le aree che per condizione morfologica, ecologica, paesaggistico - ambientale ed archeologica non sono suscettibili di insediamento.

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Il Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche e i relativi sottoambiti sono ricompresi nella Z.T.O “F” che comprende attrezzature, servizi ed impianti sia a livello di quartiere che a livello urbano, attrezzature e servizi sportivi; servizi scolastici, attrezzature e servizi di supporto alla balneazione, piazze, verde e parchi pubblici attrezzati, aree servizi ed aree di protezione civile. Alle suddette zone urbanistiche possono sovrapporsi i vincoli derivanti dal Sistema di Tutela e Salvaguardia:

Vincolo di rispetto stradale e ferroviario;

Vincolo paesaggistico;

Vincolo di rispetto dei corsi d’acqua;

Vincolo di elettrodotto, gasdotto etc.;

Vincolo cimiteriale;

Vincolo protezione civile;

Vincolo idrologico e forestale;

Vincolo idrologico a protezione delle falde acquifere;

Vincolo P.A.I.. Sono altresì individuate le aree per la viabilità con relativi svincoli, piazze e parcheggi.

Art. 22 Perequazione urbanistica

1. Nel rispetto dei principi della LU.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e, in particolare, dell’Art. 54, il R.E.U. si fa garante della perequazione urbanistica, distribuendo equamente i valori immobiliari prodotti dall’attuazione del P.S.C. e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. 2. Le norme relative ai singoli Ambiti per come definiti dal presente R.E.U. fissano quantità e qualità delle dotazioni di spazio pubblico e di aree per attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico. 3. Le aree acquisite dal Comune in sede perequativa faranno parte del patrimonio pubblico e ad esse si applica la conseguente normativa. 4. Per perequazione si intende quel principio etico e giuridico per una giustizia distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e per la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree al servizio della collettività, riconoscendo ai proprietari un reale diritto edificatorio, secondo la classe a cui i loro terreni appartengono, determinato dall’Indice Convenzionale di Edificabilità (ICE) che misura la quantità di edificazione spettante al terreno. Perequazione è anche la pratica urbanistica che, a fronte della gratuita cessione di terreni privati per opere pubbliche o della realizzazione di opere di urbanizzazione, concede il diritto a costruire case private in altre aree. 5. Il P.S.C. individua gli ambiti soggetti ai meccanismi della “perequazione urbanistica”. Essi sono classificati, ai fini della L.R. 16 aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii., in Ambiti Territoriali Unitari (A.TU.). Sulla base delle condizioni di fatto e di diritto, il presente P.S.C. definisce le regole della perequazione urbanistica. Le presenti norme garantiscono comunque la partecipazione pro quota dei vari proprietari agli impegni convenzionali e alle possibilità di trasformazione. 6. Gli A.T.U. possono riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue che, tuttavia, concorrono alla organizzazione di parti di città o di quartiere secondo un progetto coordinato. 7. Le proposte planivolumetriche presentate da privati possono essere suddivise in stralci funzionali da concordare con il Comune. Il perimetro di ciascun stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione degli edifici e dei servizi ed attrezzature pubbliche. La realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, necessarie per la realizzazione dell’intervento, avviene attraverso la strumento della “perequazione urbanistica”, con oneri suddivisi in percentuali tra il Comune e i privati, secondo lo schema di convenzione fornito dal Comune stesso. 8. Gli Ambiti Territoriali Unitari (A.TU.), individuate in planimetria con apposite sigle, si articolano in gruppi cui è attribuito uno specifico Indice di fabbricabilità territoriale (It).

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9. L’Indice perequativo è attribuito a tutte le proprietà dell’Ambito che individuano di volta in volta le modalità più appropriate per la realizzazione delle volumetrie attribuite dal P.S.C.. analogamente tutte le proprietà concorrono pro quota alla corresponsione degli oneri concessori nelle forme stabilite dall’Amministrazione Comunale. 10. La Superficie territoriale (St) di ogni perequazione viene divisa in Superficie edificabile (Se) e Superficie pubblica (Sp). Per Superficie edificabile (Se) si intende la zona in cui è concentrata l’edificazione, compresa la viabilità ad essa funzionale. Per Superficie pubblica (Sp) si intende la superficie da cedere o convenzionare con l’Amministrazione Comunale, la quale dovrà comprendere anche gli standard primari destinati a verde e parcheggio. La situazione patrimoniale degli standard primari sarà definita in sede di redazione dello strumento attuativo e relativa convenzione. In ogni perequazione dovranno essere rispettati i seguenti rapporti:

Se = ≤ 60% St

Sp= ≥ 40% St Attuazione della Perequazione urbanistica

11. In ciascun Ambito di perequazione dovrà essere individuata la Superficie edificabile (Se) e la superficie da tenere libera da edificazione: quest’ultima è la parte di territorio che, per caratteristiche orografiche o previsioni urbanistiche, non è idonea all’edificazione e può non corrispondere alla Sp come sopra descritta. 12. In applicazione del comma 5.6.5 delle Linee Guida della L.U.R., al fine di compensare le spese sostenute per l’attuazione della perequazione, si stabilisce un incremento della capacità edificatoria (bonus compensativo) dell’1% (uno per cento), non “calcolato ai fini del carico urbanistico e potrà essere utilizzabile in proprio o liberamente commerciabile, all’interno del medesimo comparto”. 13. Nella redazione degli strumenti attuativi (P.A.U.) dovranno essere:

precisate le regole specifiche e le condizioni della perequazione;

previsti parcheggi da mettere a disposizione del pubblico nella misura di almeno 5 mq di parcheggio effettivo per ogni abitante insediabile. Dovrà essere, inoltre, indicata l’ubicazione dell’ulteriore spazio a parcheggio privato pari ad almeno un posto auto per alloggio. Ogni posto auto deve avere le dimensioni minime di ml. 2,50 x 5,00. Tale spazio deve essere ricavato all’esterno della recinzione e, preferibilmente, in prossimità degli accessi all’edificio. Detti parcheggi sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall’Art. 5 del D.M. 1444/68. Le aree destinate a parcheggi dovranno essere il più possibile raggruppate ed essere agevolmente raggiungibili dalla pubblica via.

14. All’interno degli Ambiti in cui sono presenti edifici per i quali è consentita la demolizione, il loro volume viene riconosciuto in aggiunta a quello definito dall’Indice territoriale. La definizione della cubatura di detti edifici dovrà risultare da un accurato rilievo grafico e fotografico. Il nuovo volume sarà assoggettato al contributo degli oneri di urbanizzazione come nuovo edifico. I volumi che vengono riconosciuti sono quelli realizzati prima del 1967, quelli regolarmente assentiti o condonati. 15. Nel caso vi siano, all’interno dell’A.T.U., edifici preesistenti, i quali per il loro valore costruttivo o storico-architettonico e/o ambientale vengano mantenuti, posso essere stralciati dall’intervento a condizione che l’area di loro pertinenza abbia una superficie così calcolata:

per gli edifici ad un solo piano, il doppio dell’area di sedime dell’edificio preesistente;

per gli edifici a due piani, il triplo dell’area di sedime del fabbricato stesso;

per gli edifici a tre piani il quadruplo dell’area di sedime del fabbricato esistente;

gli edifici esistenti e le loro pertinenze calcolate come sopra, possono essere esclusi dalla perequazione;

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l’incidenza delle varie proprietà all’interno di ciascuna perequazione viene stabilita in ragione delle specifiche potenzialità edificatorie. La potenzialità edificatoria viene definita moltiplicando la superficie in proprietà che ricade all’interno di ciascuna area unitaria per il rispettivo indice territoriale: a tale risultato va aggiunta l’entità dell’eventuale volume di demolizione come stabilito dal presente comma.

16. Gli obblighi convenzionali saranno determinati in base alla presentazione di tutti gli elaborati di carattere tecnico ed economico che consentano all’Amministrazione Comunale di valutare, in modo appropriato, il principio dell’unitarietà del progetto, la modalità di cessione delle aree e la corresponsione degli oneri accessori. 17. I nuovi interventi sono soggetti all’approvazione di un Piano Attuativo Urbanistico (P.A.U.) che preveda, inoltre, la dotazione di aree per servizi a standard secondo le modalità di legge e la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sede propria. Tali percorsi dovranno garantire una adeguata mobilità all’interno delle are perequate ed un agevole collegamento con la viabilità in generale. Gli interventi sono da considerarsi conformi a quanto definito dal P.S.C. quando rispettano le aree destinate alle varie funzioni e l’Indice di edificabilità territoriale. Sono consentite, peraltro, limitate variazioni ai perimetri di dette aree per aggiustamenti conseguenti ad esigenze funzionali e/o alla particolare orografia dei suoli. 18. È sempre ammessa la realizzazione di opere pubbliche approvate dal Consiglio Comunale. 19. Le aree interessate da tali opere, in ogni caso, concorrono alla determinazione del volume edificabile entro il confine dell’area perequata. 20. Negli Ambiti di perequazione, in quanto zone di espansione, possono essere collocate aree relative a piani PEEP ai sensi della normativa vigente. In ogni caso il Comune, nell’ambito delle sue competenze, potrà adottare un regolamento o una direttiva del Consiglio Comunale che disciplini i rapporti patrimoniali conseguenti all’attuazione di strumenti urbanistici. 21. Nel caso la volumetria da convenzionare sia inferiore a 500 mc è facoltà del Consiglio Comunale concederne la monetizzazione, definita su stima, come differenza fra il valore di mercato e quello dell’edilizia convenzionata.

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CAPITOLO 2 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo Storico

Art. 23 Ambito a carattere Storico (A.S.)

1. Caratteri morfologici e funzionali In applicazione del “Disciplinare per gli Interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito” di cui all’art. 48 della L.U.R., approvato dalla Giunta Regionale con Delibera del 26/04/2012 e pubblicato sul BUR in data 16/07/2012, il P.S.C. individua ai sensi della L.U.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii. le aree urbane che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione. L’Ambito a carattere Storico (A.S.) del Comune di Falconara Albanese, di superficie pari a mq 72.850,186, comprende nuclei e singoli edifici ritenuti di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante. Degli “insediamenti urbani storici” è prescritta:

la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro ed il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;

il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.

2. Obiettivi generali dell’intervento per l’Ambito a carattere Storico (A.S.) sono i seguenti:

mantenere la popolazione attuale (proprietari, residenti e affittuari);

mantenere e salvaguardare le caratteristiche morfologiche e tipologiche del tessuto urbano storico (vie, fabbricati, spazi, etc.);

conservare le presenze di valore storico-architettonico-culturale-identitario;

mantenere gli spazi e le aree verdi e le aree libere;

progettare il restauro conservativo ed il risanamento igienico delle residenze e degli edifici destinati al commercio ed all'artigianato;

favorire la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per la residenza, il commercio e l'artigianato non nocivo;

definire la normativa per l'allontanamento di attività nocive comunque incompatibili col carattere residenziale del tessuto urbano;

prevedere la possibilità di modifiche di destinazioni d'uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative; subordinatamente per attività commerciali ed artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori;

recuperare a fini abitativi e commerciale il patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.

3. Funzioni ed usi ammessi Nell’Ambito a carattere Storico (A.S.):

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U48, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

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la conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso attuali (desunte dallo stato di fatto) deve avvenire nel rispetto delle presenti norme, della disciplina per gli insediamenti delle attività economiche e del commercio, delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, nonché del Disciplinare;

è sempre facoltà del Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell’A.S.L., opporre divieto a destinazioni d’uso che, a causa del tipo di attività svolta e dei movimenti di traffico indotti, risultino incompatibili con i caratteri propri dell’Ambito a valenza testimoniale e/o degli edifici storici. Sono comunque vietate destinazioni d’uso per attività rumorose, nocive o inquinanti;

è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati per come previsto al Titolo Sesto – Capitolo 3 Norme per la riduzione dei consumi energetici e la diffusione delle fonti rinnovabili e per i miglioramenti tecnologici, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

i locali al 1° piano degli edifici in Ambito A.S. possono essere destinati oltre che a residenza a tutte le altre attività tra quelle ammesse per la zona;

i locali posti al piano terra e piano interrato, qualunque sia la loro destinazione attuale, possono essere destinati ad attività non residenziali, fra quelle ammesse;

i locali destinati a commercio al minuto (U4) devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici o dalle aree cortilive, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; l’attività commerciale al primo piano è ammessa solo come sviluppo della stessa attività al piano terra, ad esso collegata direttamente;

specificazioni e limitazioni agli usi consentiti possono essere introdotte dagli strumenti attuativi, tra i quali i programmi integrati, i programmi di riqualificazione urbana e i progetti di valorizzazione commerciale; questi ultimi in particolare possono disciplinare entro ambiti definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l'area e potenziare il servizio commerciale presente. Quanto sopra sempre nel pieno rispetto del Disciplinare.

4. Modalità di attuazione

Piano di Recupero (PdR).

Il Piano del colore.

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi ammessi, (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.), con modalità diretta sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC). Tutti gli interventi edilizi ammessi e il Piano di Recupero (PdR) sono soggetti all’obbligo, ai fini della ricomposizione delle caratteristiche del tessuto storico, di riproporre i caratteri dell’impianto tipologico e di mantenere le cortine edilizie esistenti sulle strade. Le prescrizioni di carattere morfologico che devono essere osservate per tutti gli interventi del nucleo di antica formazione, indipendentemente dalla loro modalità di attuazione e riguardano: a) le emergenze, per le quali è fatto obbligo di tutela in particolare per:

androni e passi carrai: è vietato chiudere passaggi esistenti che mettono in comunicazione edifici o cortili o altri spazi di pertinenza;

archi e portali presenti nell’ambito del tessuto storico devono essere rigorosamente conservati. Sono ammessi solo interventi di restauro e di consolidamento;

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b) spazi pubblici e privati: questi spazi dovranno essere conservati ed essere oggetto di interventi manutentivi e di restauro. Gli interventi devono tendere alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche originarie della piazza o del giardino e rispettare l’andamento naturale del terreno; c) prescrizioni morfologiche generali:

cortine stradali: per ogni tipo di intervento è obbligatoria la conservazione delle cortine stradali esistenti, nonché gli allineamenti esistenti sul filo stradale in coerenza con l’impianto del contesto urbanistico interessato;

fronti edilizi: per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo è fatto obbligo di conservazione dei fronti edilizi stradali, i quali possono essere oggetto solo di interventi di recupero e di valorizzazione, con particolare riguardo alla posizione ed alle finiture della gronda, alle partiture architettoniche, ai fregi, alle decorazioni e ai rapporti dimensionali delle finestre e dei balconi;

muri di recinzione di impianto storico, compresi i loro portali ed i cancelli su strada, sono soggetti all'obbligo di conservazione attraverso interventi di restauro e risanamento, in quanto per la loro collocazione, giacitura e architettura costituiscono elementi fondamentali della definizione dello spazio pubblico e dell'identità del luogo. Eventuali nuove recinzioni su strada potranno essere realizzate esclusivamente con caratteristiche di finitura analoghe a quelle tradizionali. Ove non poste in proseguimento o in sostituzione delle recinzioni tradizionali, le nuove recinzioni potranno essere realizzate con inferriate in metallo verniciato o in ferro battuto, eventualmente sovrastanti uno zoccolo in muratura intonacata o in mattoni a vista. Sono tassativamente vietate le recinzioni in blocchi di cemento o altri manufatti di cemento prefabbricati. È rigorosamente vietato costruire nuove recinzioni di qualsiasi tipo (anche in rete metallica) all'interno dei cortili, se non in sostituzione di recinzioni preesistenti o per delimitare i confini di proprietà esistenti prima della data di approvazione delle presenti norme;

l'inserimento di ascensori per disabili è sempre consentito, condizionato al solo rispetto degli ambienti caratterizzati da elementi di valore artistico ed architettonico e, nel caso in cui fossero collocati all’esterno, al rispetto della distanza dai confini di proprietà;

non possono essere modificate le partizioni e le bucature dei prospetti;

non possono essere realizzati balconi di nuova costruzione;

superfetazioni: è assolutamente vietato realizzare tettoie e/o parti aggettanti chiuse o aperte e/o tamponamenti di qualsiasi tipo di logge, ballatoi, balconi, terrazzi e porticati non coerenti con il contesto urbanizzato.

d) prescrizioni sui materiali: è obbligatorio l'uso di materiali tradizionali per le parti dell'edificio a contatto con l'atmosfera esterna. Pertanto, tranne che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo in cui sia inequivocabilmente dimostrato l'impiego originario di materiali diversi, si dovrà comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

coperture: coppo o tegola a canale (portoghese, olandese e simili), in laterizio o altro materiale che garantisca il medesimo aspetto (cemento); l’utilizzo di materiali diversi più leggeri e ammesso in casi particolari e dimostrabili. Non è ammessa la modifica del manto di copertura né la trasformazione in terrazzi praticabili;

nel rivestimento murario, deve essere utilizzato intonaco a calce trattato a frattazzo;

non è mai consentito l’utilizzo di intonaci di tipo plastico;

le grondaie ed i pluviali dovranno essere collocati in modo da non creare turbamento all'estetica dell'edificio e non potranno essere in PVC;

non è mai consentito l’impiego di infissi in alluminio anodizzato di colore bronzo e alluminio. E consentito l’impiego di infissi in alluminio smaltato, di PVC, in legno, finiti al naturale o verniciati e in legno-alluminio, in colorazioni tradizionali e locali, in armonia con le finiture e colorazioni della facciata.

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e) prescrizioni morfologiche particolari per interventi di restauro e di risanamento conservativo Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo dovranno utilizzare le tecnologie costruttive ed i materiali secondo le modalità di seguito specificate.

parti strutturali Le strutture murarie verticali interne ed esterne devono essere conservate. Sono ammessi consolidamenti e ripristini, nonché tamponature e/o parziali aperture, comunque in conformità con le prescrizioni morfologiche generali. In caso di impossibilità di recupero dei muri mediante tecniche ordinarie, per instabilità e/o imbibizione, sono consentite parziali demolizioni e ricostruzioni che non comportino conseguenze alle strutture orizzontali esistenti. Le strutture orizzontali devono in generale essere conservate. Sono ammessi consolidamenti, ripristini e sostituzioni parziali o totali dei solai esistenti, nel rispetto delle tecnologie in uso nella tradizione locale. Le coperture devono essere conservate, ripristinate e sostituite con le stesse modalità di cui al punto precedente. Sono ammesse aperture di lucernari sui tetti a falde inclinate ma in misura non superiore al 20% della superficie del tetto limitate a rendere abitabili i vani corrispondenti;

parti non strutturali È prevista la conservazione od il ripristino del manto di copertura in coppi. Non sono ammessi i corpi tecnici al di sopra delle coperture, mentre la conservazione di camini, torrini, altane, etc. dovrà essere valutata in sede di progetto. È prescritta la conservazione od il ripristino dei cornicioni esistenti. I canali di gronda dovranno essere a sezione tonda e realizzati in rame o lamiera zincata preverniciata. È previsto il rivestimento delle murature con intonaco a base di calce. La soluzione a mattoni a vista potrà essere ammessa solo quando si tratti di edifici sorti con queste finiture. Sono fortemente sconsigliati i rivestimenti con malta di cemento, salvo che per gli zoccoli degli edifici. Nelle more della redazione e approvazione di uno specifico Piano del Colore (che potrà essere redatto anche indipendentemente dal PdR), il colore della tinteggiatura esterna deve essere effettuata con colorazioni tenui e monocromatiche, deve rispettare le colorazioni tradizionali locali e deve essere estesa a tutte le facciate dell’unita edilizia. La medesima tinteggiatura si intende estesa anche agli eventuali annessi compresi nell’area di pertinenza dell’Unita Edilizia. Le finestre ed i portoni devono essere mantenuti nelle loro dimensioni, posizioni e caratteristiche, salvo i casi in cui l'analisi storico - critica dell'Unità Edilizia non evidenzi la necessità di realizzare una diversa partitura dei prospetti. Gli infissi esistenti dovranno essere restaurati, ripristinati o sostituiti con altri, anche utilizzando tecniche moderne, ma nel rispetto della forma e del colore originali. È vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato. L'oscuramento esterno dovrà essere del tipo a persiana. Non è ammesso l’uso di avvolgibili, a meno che non fossero già previsti nel progetto originario. Le parti in ferro dovranno essere improntate alla massima semplicità e realizzate con ferri pieni (tondi, quadri o piatti).

Art. 24 Unità Edilizie di pregio storico-identitario-culturale-testimoniale (U.E.)

1. Per Unità Edilizie di pregio storico-architettonico (U.E.) si intendono le Unità Edilizie residenziali (palazzi signorili) che, per l'insieme delle loro caratteristiche strutturali, distributive e compositive, e dei loro elementi, rappresentano esemplari altamente significativi, sotto il profilo del valore artistico, della cultura architettonica falconarese. 2. Le trasformazioni fisiche ammissibili nelle Unità Edilizie indicate appartenenti alla categoria delle Unità edilizie di rilevante pregio storico-architettonico comprendono:

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A. il restauro e/o la valorizzazione degli aspetti e degli elementi architettonici, nonché il ripristino degli elementi originali alterati, mediante:

a1. il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; le aperture esistenti di porte e finestre devono essere conservate nel loro numero e nella loro forma, dimensione e posizione; le modifiche ed i ripristini di aperture sono ammissibili e/o prescritti solamente quando, mediante saggi e scrostature di intonaci, ovvero esauriente documentazione storica, si dimostrino preesistenze, ed esse siano coerenti con l'impianto complessivo, dell'Unità Edilizia, di cui è previsto il mantenimento; a2.la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo caratteristico dell'Unità Edilizia interessata; la conservazione od anche il ripristino di un impianto distributivo organizzativo che si discosti da quello caratteristico dell'Unità Edilizia sono ammissibili e/o prescritti solamente quando, mediante esauriente documentazione, si dimostri che tali scostamenti sono stati propri dell'impianto originario dell'Unità Edilizia interessata e/o della sua crescita organica nel tempo; a3. il restauro o il ripristino degli ambienti interni; a4. la conservazione o il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali caratteristici dell'Unità edilizia interessata, quali scale, androni, atri, porticati e simili; la conservazione od anche il ripristino di collegamenti verticali e/o orizzontali che si discostino da quelli caratteristici dell'Unità Edilizia sono ammissibili e/o prescritti solamente quando, mediante esauriente documentazione, si dimostri che tali scostamenti sono stati propri dell'assetto originario dell'Unità Edilizia interessata e/o della sua crescita organica nel tempo; a5. il ripristino o la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite;

B. il consolidamento, ovvero la sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero ancora la ricostruzione per quanto distrutti, ma comunque senza modificazione della posizione o della quota, nonché con materiali tradizionali, uguali o tecnicamente equivalenti a quelli preesistenti, e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle preesistenti, dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; tetto, con ripristino del manto di copertura originale e caratteristico; scale, nel rispetto di quanto disposto alla precedente lettera a4.; C. la eliminazione delle superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto incongruo rispetto alle caratteristiche sia dell'impianto originario dell'Unità Edilizia che della sua crescita organica nel tempo, e che non rivesta alcun interesse per la lettura filologica e per la definizione delle caratteristiche tipologiche dell'Unità edilizia stessa; D. l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari essenziali, nel rispetto di ogni altra prescrizione delle presenti norme.

3. Le trasformazioni fisiche ammissibili in tali Unità edilizie devono in ogni caso assicurare la conservazione e/o il ripristino degli elementi architettonici esterni, con particolare riguardo:

a) alle coperture; b) agli infissi, che vanno sostituiti, ove necessario, con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia; c) agli intonaci, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie, e mediante tecniche appropriate; d) alle porte, alle finestre ed alle altre aperture, in pietra, marmo, mattoni od altro materiale caratteristico della tradizione locale, che vanno restaurate o ripristinate utilizzando il medesimo materiale preesistente, ovvero quello degli stessi elementi architettonici presente nella specifica Unità Edilizia;

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e) agli elementi decorativi dei prospetti, come griglie e balconi in ferro, rilievi e simili, che di norma non possono essere rimossi, alterati o sostituiti, salvo conforme parere della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

4. E' prescritta in ogni caso la conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi superstiti che rivestano un interesse storico, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio, quali finestre ad arco in pietra, patere, formelle, cornicioni etc.. 5. E' altresì prescritta in ogni caso:

a) la sostituzione di eventuali elementi o parti di elementi architettonici irrecuperabili in pietra, marmo, mattoni e simili, quali lesene, capitelli, bancali e soglie, mensole, cornici, decorazioni interne ed esterne ed altro, con gli stessi materiali; b) la sostituzione di eventuali elementi e strutture architettoniche in legno, fatiscenti, caratteristiche della tradizione locale, come trabeazioni, pilastri, soffitti esterni e interni, e simili, con lo stesso materiale.

6. In ogni caso di effettuazione di trasformazioni fisiche ammissibili può essere richiesta: a) la coloritura di superfici di qualsiasi genere con tinte idonee; b) la rimozione di recinzioni, cornici e sbalzi, manti di copertura estranei alla tradizione locale, e la loro sostituzione con materiali idonei.

7. La scelta dei colori da usare nelle coloriture dei prospetti esterni deve essere di norma riferita: a) al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi prospetti; b) nei casi di ricostruzione delle Unità Edilizie, alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale; c) alla valutazione globale di un tratto sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente nel quale è inserita l'Unità Edilizia interessata, intendendosi l'ampiezza riferita alle fronti affacciantisi su di un elemento unitariamente identificabile di viabilità.

8. E' comunque consentito, nel rispetto di ogni altra prescrizione delle presenti norme, provvedere al riordino ed alla installazione di:

a) canne fumarie e comignoli, in conformità alle caratteristiche della categoria di appartenenza dell'Unità Edilizia interessata, nonché alle caratteristiche tipologiche e formali tradizionali delle medesime canne fumarie e comignoli; b) impianti tecnologici di servizio; c) antenne televisive, di norma per realizzare sistemi centralizzati; d) impianti generali, quali idrici, di riscaldamento, di fognatura, di scarico pluviale e simili; la nuova installazione dei predetti impianti deve essere progettata in modo da evitare incavi nei muri portanti o di controvento che riducano lo spessore della muratura di più del 10%, salva dimostrazione sia della necessità di una maggiore riduzione che del suo non comportare rischi per la stabilità della struttura verticale; e) ascensori e montacarichi qualora non compromettano i valori architettonici e le caratteristiche tipologiche dell'Unità Edilizia interessata, nonché il profilo altimetrico delle coperture; in particolare non sono ammessi i volumi tecnici che alterino le coperture a tetto esistenti e/o caratteristiche della categoria di appartenenza dell'Unità Edilizia interessata, con trasformazione, anche parziale, in copertura a terrazzo; f) servizi interni quali bagni e cucine, anche in blocchi unificati, se del caso dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione spinta; è prescritto - ove sia prioritario il rispetto delle caratteristiche tipologiche e delle strutture dell'Unità Edilizia interessata - l'uso di elementi leggeri prefabbricati.

9. La realizzazione di nuove aperture al piano terra delle Unità Edilizie, funzionali all'accesso ad ambienti utilizzabili per attività non abitative, ovvero all'esposizione e/o alla commercializzazione di

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beni, sempre ove e per quanto consentibile ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Capo, deve uniformarsi all'insieme dei seguenti criteri:

a) devono essere in ogni caso salvaguardati gli impianti compositivi relativi al fronte interessato; b) le dimensioni delle bucature devono essere rapportate all'entità della superficie del fronte e delle aperture preesistenti; c) devono essere mantenute e/o riproposte le gerarchie dei valori nel contesto generale dei fronti affacciantisi sull'interessato elemento unitariamente identificabile di viabilità.

10. Negli Ambiti U.E. la conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso attuali (desunte dallo stato di fatto) deve avvenire nel rispetto delle stesse norme definite per l’Ambito a carattere Storico A.S. definito all’articolo precedente. 11. Le destinazioni d’uso ammesse negli edifici ed aree comprese nel perimetro degli ambiti U.E. sono in linea generale il ripristino degli usi originari, gli usi residenziali permanenti e quelli temporanei (funzioni ricettive, residenze speciali, agriturismo, etc.) e tutti gli usi anche non citati legati alle attività sociali e culturali e al terziario di servizio a basso carico di utenza. 12. Le modifiche alle destinazioni d’uso, connesse o meno a trasformazioni fisiche, sono soggette alle stesse procedure previste per gli ambiti A.S.. 13. I locali al 1° piano degli edifici possono essere destinati oltre che a residenza a tutte le altre attività tra quelle ammesse per la zona A.S.. 14. I locali posti al piano terra e piano interrato, qualunque sia la loro destinazione attuale, possono essere destinati ad attività non residenziali, fra quelle ammesse. 15. Specificazioni e limitazioni agli usi consentiti possono essere introdotte dagli strumenti attuativi, tra i quali i programmi integrati, i programmi di riqualificazione urbana e i progetti di valorizzazione commerciale. Questi ultimi in particolare possono disciplinare entro ambiti definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l'area e potenziare il servizio commerciale presente.

Art. 25 Aree libere e giardini interni all’Ambito a carattere Storico A.S.

1. Le aree libere da costruzioni dovranno essere sistemate in maniera decorosa e permanente; potranno essere utilizzate come “aree verdi” o “aree pavimentate” con i seguenti criteri, validi per tutti i tipi di intervento:

“aree verdi”: potranno essere destinate a parco, giardino o orto urbano, con adeguate piantumazioni e possibilità di realizzazione delle opere di arredo (gazebo, chioschi aperti, fontane, pergolati, etc.) nel rispetto di quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 1 Disciplina estetica degli edifici e degli insediamenti e decoro urbano di questo R.E.U.;

“aree pavimentate”: potranno essere destinate a cortile, parcheggio, percorso pedonale o carraio, con pavimentazione in terra battuta, ghiaia, acciottolato, lastre di pietra non levigata, mattoni, massetti di cemento (autobloccanti) di forma e colore adatti all’ambiente circostante.

2. Nelle aree destinate a verde dovranno essere impiegate preferibilmente essenze di tipo autoctono, secondo le indicazioni riportate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazioni ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare. 3. La pavimentazione dei cortili e degli androni aperti dovrà essere conservata o ripristinata. È fatto obbligo di conservazione delle pavimentazioni esistenti realizzate con pietra di tipo locale. Una loro sostituzione è consentita solo se migliorativa e conforme ai criteri del presente articolo. 4. Nella sistemazione delle aree pavimentate, deve essere mantenuto il più alto tasso di permeabilità, con soluzioni e materiali che mantengano inalterata, in superficie ed in profondità, la capacità del suolo di filtrare le acque meteoriche verso le falde acquifere. Ogni intervento previsto sull’Unità Edilizia deve tendere ad un’adeguata sistemazione, garantendo la permeabilità del terreno sottostante.

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CAPITOLO 3 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo Urbanizzato

Il Sistema Insediativo Urbanizzato comprende gli ambiti residenziali consolidati o di completamento e le parti di territorio urbanizzato esterne ai perimetri dei maggiori nuclei insediativi, cioè le Frazioni. Il P.S.C. individua per tale sistema insediativo specifiche modalità di attuazione che prevedono, in linea di massima, azioni tese al completamento della struttura urbana esistente, alla diversificazione delle funzioni presenti e alla dotazione di Standard qualitativi capaci di innalzare la qualità della vita. Fanno parte del Sistema Insediativo Urbanizzato i seguenti Ambiti, sottoposti a specifica normativa e articolati ciascuno in sotto-ambiti:

Ambito Residenziale di Completamento (A.R.C.);

Ambito Urbano Esterno di Completamento (A.U.E.C.);

Ambito Urbano Edificato Saturo (A.U.E.S.);

Ambito di Completamento a Media e Bassa Densità (A.C.M.B.).

Entro tali Ambiti il P.S.C. persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, nonché di miglioramento delle dotazioni.

Art. 26 Ambito Residenziale di Completamento (A.R.C.)

Ricadono nell’Ambito Residenziale di Completamento (A.R.C.) le parti di territorio già edificate o comunque interessate dall’edificazione nei limiti stabiliti dall'Art. 2 del D.M. 1444/68 e nelle quali sono almeno in parte presenti le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria. Per tali Ambiti il P.S.C. persegue strategie di conferma e completamento del tessuto edilizio esistente ed obiettivi di riordino urbanistico, di riqualificazione architettonica e di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza, proponendosi, ove possibile, l’aumento delle dotazioni territoriali come specificato nel medesimo R.E.U.. L’accessibilità a tali sotto-ambiti è garantita da viabilità già esistente di livello comunale e di livello statale (Strada Statale S.S. 18 e/o Strada Provinciale). È articolato nei seguenti sotto-ambiti:

A.R.C. 1 = 3.215,866 mq; A.R.C. 2 = 3.434,809 mq; A.R.C. 3 = 8.426,170 mq; A.R.C. 4 = 14.890,774 mq; A.R.C. 5 = 4.066,195 mq; A.R.C. 6 = 7.412,859 mq; A.R.C. 7 = 8.940,703 mq; A.R.C. 8 = 6.357,622 mq; A.R.C. 9 = 18.260,001 mq; A.R.C. 10 = 5.631,261 mq.

Al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione all’interno degli Ambiti deve perseguire la qualità architettonica degli interventi edilizi, la realizzazione di spazi di interesse pubblico di alta qualità, il corretto inserimento nel paesaggio di contesto. In tal senso, quindi, particolare cautela dovrà essere rivolta ai fronti edilizi verso il territorio aperto attraverso l’adozione di idonee misure di mitigazione e di perimetrazione del margine urbano con essenze arboree ed arbustive disposte a filare. Inoltre, quale misura di coerenza

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progettuale con il contesto urbano si dovranno prevedere le cautele più opportune (dimensione e caratteristiche generali del manufatto, misure di mitigazione arborea, etc.) affinché i nuovi manufatti siano dimensionati con attenzione agli edifici già esistenti e posti in Ambiti contigui. Ambito A.R.C. 1

1. Caratteri morfologici e funzionali L’Ambito in oggetto, collocato in Via Marinella nella Frazione Torremezzo, è inserito in un tessuto urbano a carattere prevalentemente residenziale ed è già dotato delle infrastrutture primarie e secondarie. L’accessibilità a tale Ambito risulta essere buona ed è garantita dalla vicina Strada Statale 18 e dalla viabilità comunale sulla quale si affaccia. La sua posizione è contigua ad aree residenziali costituite da edifici plurifamiliari (2 - 3 piani), ognuno dei quali risulta dotato di giardino pertinenziale e/o privato.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In tale Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a torre, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

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tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con gli altri Ambiti vicini;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 mq ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,30 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

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De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo - Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 2

1. Caratteri morfologici e funzionali L’Ambito in oggetto, collocato in Via Marinella nella Frazione Torremezzo, è inserito in un tessuto urbano a carattere prevalentemente residenziale ed è già dotato delle infrastrutture primarie e secondarie. L’accessibilità a tale Ambito risulta essere buona ed è garantita dalla vicina Strada Statale 18 e dalla viabilità comunale sulla quale si affaccia. Il lotto, libero da edificazioni, presenta una configurazione geometrica rettangolare definita dalla viabilità esistente e dalla contiguità ad aree già edificate costituite da edifici plurifamiliari (2 - 3 piani), ognuno dei quali risulta dotato di giardino pertinenziale e/o privato.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a torre, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con gli altri Ambiti vicini;

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,30 mc/mq;

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 3

1. Caratteri morfologici e funzionali L’Ambito in oggetto, collocato in Via Lungomare/Via degli Oleandri nella Frazione Torremezzo, è inserito in un tessuto urbano a carattere prevalentemente residenziale ed è già dotato delle infrastrutture primarie e secondarie. L’accessibilità a tale Ambito risulta essere buona, garantita dalla vicina Strada Provinciale 39 (Via degli Oleandri) e da viabilità comunale sulla quale si affaccia. La sua posizione è contigua ad aree residenziali costituite da edifici plurifamiliari a più piani, ognuno dei quali risulta dotato di giardino pertinenziale e/o privato.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a torre, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli altri Ambiti vicini e, in particolare, con le aree demaniali e l’arenile localizzati a ridosso di tale Ambito;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U. ;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.;

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

56

- indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo - Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 2,00 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 3;

H max = ml. 10,20;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 4

1. Caratteri morfologici e funzionali L’Ambito in oggetto, collocato in Via S.S. 18 nella Frazione Torremezzo, è già dotato delle infrastrutture primarie e secondarie. La sua posizione è contigua al tracciato della più importante arteria di comunicazione che attraversa il territorio comunale da Nord a Sud (la Strada Statale S.S. 18, la quale garantisce una accessibilità diretta all’Ambito stesso) e ad aree residenziali costituite da edifici plurifamiliari (a 2 - 3 piani), ognuno dei quali risulta dotato di giardino pertinenziale e/o privato.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

57

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a torre, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli altri Ambiti vicini e, in particolare, con l’area a Verde Pubblico Attrezzato (V.P.A.) di futura realizzazione localizzata ad Est di tale Ambito e con quella già esistente localizzata a Sud;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,30 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 5 1. Caratteri morfologici e funzionali

L’Ambito in oggetto, collocato in Via Paradiso nella Frazione Torremezzo, è inserito in un tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale ed è già dotato sia delle infrastrutture primarie e secondarie sia di una buona accessibilità garantita dalla vicina Strada Statale S.S. 18 e da viabilità comunale. La sua posizione è contigua ad aree prevalentemente residenziali costituite da edifici plurifamiliari (a 2 - 3 piani), ognuno dei quali risulta dotato di giardino pertinenziale e/o privato.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

Page 59: PROVINCIA DI COSENZA Via Matteotti n. 26 Tel. 0982 82018 - Regolamento... · 2018. 2. 1. · PROVINCIA DI COSENZA 26 Tel. 0982 82018 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Legge Urbanistica

Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U.).

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con gli Ambiti vicini, in particolare, con l’area a Verde Pubblico Attrezzato (V.P.A.) già esistente localizzata ad Ovest;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

Page 60: PROVINCIA DI COSENZA Via Matteotti n. 26 Tel. 0982 82018 - Regolamento... · 2018. 2. 1. · PROVINCIA DI COSENZA 26 Tel. 0982 82018 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Legge Urbanistica

Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

60

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,30 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 6

1. Caratteri morfologici e funzionali L’Ambito, collocato in Via Fabiano nella Frazione Torremezzo, è contiguo ad Est con aree prevalentemente residenziali costituite da edifici plurifamiliari a 2 − 3 piani e a Ovest con un Ambito per Nuovi Insediamenti Turistici-Alberghieri in corso di attuazione (A.N.I.T.A.) soggetto a P.A.U.. L’Ambito in oggetto risulta già dotato delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie ed è caratterizzato da una buona accessibilità, garantita dalla vicina Strada Statale S.S. 18 e da viabilità di connessione comunale.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

61

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantireil rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con gli Ambiti vicini;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

62

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,30 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 7

1. Caratteri morfologici e funzionali Insediamento a bassa densità collocato in Via P. Mancini in Falconara Capoluogo, è costituito da edifici residenziali uni-plurifamiliari a 2 - 3 piani, da ampi spazi aperti e circondato da area agricola e da due Ambiti per Nuovi Insediamenti. L’Ambito A.R.C. 7 risulta già dotato di infrastrutture primarie e secondarie e presenta una buona accessibilità.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

63

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà tenere conto della adiacenza di aree agricole;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli Ambiti vicini, in particolare con la confinante area agricola e con le aree per standard urbanistici che saranno cedute a seguito dell’attuazione dei vicini Ambiti per Nuovi Insediamenti (A.N.I. 2, A.N.I. 3 e A.N.I. 4);

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni diaree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 8 1. Caratteri morfologici e funzionali

Insediamento a bassa densità collocato in Via P. Mancini in Falconara Capoluogo, è costituito da edifici residenziali uni-plurifamiliari a 2 - 3 piani, da ampi spazi aperti e circondato da un Ambito per Nuovi Insediamenti (A.N.I.). Anche l’Ambito A.R.C. è già dotato di infrastrutture primarie e secondarie.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

65

patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli Ambiti vicini e, in particolare, con le aree per standard urbanistici che saranno cedute a seguito dell’attuazione dei vicini Ambiti per Nuovi Insediamenti (A.N.I. 2, A.N.I. 3 e A.N.I. 5);

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

66

generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.R.C. 9

1. Caratteri morfologici e funzionali L’area, di forma regolare e pianeggiante, è localizzata in Via P. Mancini/Via Dragonetto Staffa in Falconara Capoluogo, ed è costituito da un insediamento a bassa densità costituito da edifici plurifamiliari a più piani, da ampi spazi aperti, circondato da aree ad uso agricolo e già dotato di infrastrutture primarie e secondarie.

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

67

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà tenere conto della adiacenza di aree agricole;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

68

della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con le aree agricole vicine e con gli altri Ambiti;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto – Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo - Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

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Ambito A.R.C. 10 1. Caratteri morfologici e funzionali

L’area, di forma regolare e pianeggiante, è localizzata in Via Dragonetto Staffa in Falconara Capoluogo, prossima ad aree parzialmente edificata e ad un Ambito per Nuovo Insediamento (A.N.I. 4). L’accessibilità è buona e l’area risulta già dotata delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

2. Obiettivo generale dell’intervento Le finalità del progetto sono orientate a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso il completamento della struttura urbana coerentemente con l’impianto urbanistico circostante. La proposta progettuale, infatti, si configura quale intervento di edilizia residenziale a scala urbana nel quale promuovere i criteri della sostenibilità ambientale e di una progettazione urbanistica e architettonica sensibile attraverso il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio e prevedendo un mix funzionale a scala urbana compatibile con la residenza: attività commerciali, ricettive, di servizio e pubblici esercizi di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà tenere conto della adiacenza di aree agricole;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate bi-familiari, a schiera e/o in linea;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

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tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli Ambiti vicini, in particolare con e con le aree per standard urbanistici che saranno cedute a seguito dell’attuazione dei vicini Ambiti per Nuovi Insediamenti (A.N.I. 4) e con l’area agricola confinate a Nord;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto – Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo - Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

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Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Art. 27 Ambito Urbano Esterno di Completamento (A.U.E.C.)

Ricadono nell’Ambito Urbano Esterno di Completamento (A.U.E.C.) quegli Ambiti urbanizzati esterni ricompresi entro un contesto rurale collinare in cui il tessuto edilizio è costituito da una sequenza di lotti di case unifamiliari con giardino e/o orto privato allineati e organizzati prevalentemente lungo la strada o da piccoli complessi di edifici aggregati. Tali insediamenti a carattere prevalentemente residenziale restano in stretto rapporto con il sistema agricolo in cui sono ubicati, ma risultano privi di servizi, attrezzature e attività commerciali. È articolato nei seguenti Sotto-ambiti:

A.U.E.C. 1 = 45.993,836 mq; A.U.E.C. 2 = 52.446,219 mq.

Al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione all’interno degli Ambiti deve perseguire la qualità architettonica degli interventi edilizi, la realizzazione di spazi di interesse pubblico di alta qualità, il corretto inserimento nel paesaggio di contesto. In tal senso, quindi, particolare cautela dovrà essere rivolta ai fronti edilizi verso il territorio aperto attraverso l’adozione di idonee misure di mitigazione e di perimetrazione del margine urbano con essenze arboree ed arbustive disposte a filare. Inoltre, quale misura di coerenza progettuale con il contesto urbano si dovranno prevedere le cautele più opportune (dimensione e caratteristiche generali del manufatto, misure di mitigazione arborea, etc.) affinché i nuovi manufatti siano dimensionati con attenzione agli edifici già esistenti e posti in ambiti contigui.

Ambito A.U.E.C. 1 1. Caratteri morfologici e funzionali

L’Ambito in oggetto è localizzato nella Frazione Pazzuolo, in un contesto di mezzacosta altamente panoramico: si tratta di insediamenti a bassa densità a carattere residenziale, già dotato delle infrastrutture primarie e secondarie nonché di una buona accessibilità garantita da viabilità comunale di collegamento tra la Frazione Torremezzo e il Centro Capoluogo di Falconara.

2. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare, migliorare e qualificare tali nuclei insediativi diffusi presenti sul territorio comunale, attraverso il completamento della struttura urbana e il potenziamento della dotazione di funzionali compatibili con l’utilizzazione residenziale, l’inserimento di attività commerciali, ricettive e di servizio di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U24, U28, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

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4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U.).

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Costruzione (NC).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà: - tenere conto della adiacenza di aree agricole e di aree ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 4 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”); - tenere conto del carattere di panoramicità dell’area; - garantire una relazione tra gli stessi e il carattere di ambientale-naturalistico e paesaggistico del contesto: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea, in ogni caso coerenti con il contesto circostante e panoramico dell’area;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto - Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con le aree agricole vicine;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto – Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità

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generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo - Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

per le porzioni di Ambito ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche secondo quanto indicato al Titolo Sesto – Capitolo 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica, comma 3 Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 0,80 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,20;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo - Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

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Ambito A.U.E.C. 2 1. Caratteri morfologici e funzionali

Localizzato nella Frazione Pazzuolo e in un contesto di mezzacosta altamente panoramico, si tratta di un ambito che comprende insediamenti a bassa densità a carattere residenziale, già dotato delle infrastrutture primarie e secondarie nonché di una buona accessibilità garantita da viabilità comunale di collegamento tra la Frazione Torremezzo e il Centro Capoluogo di Falconara.

2. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare, migliorare e qualificare tali nuclei insediativi diffusi presenti sul territorio comunale, attraverso il completamento della struttura urbana e il potenziamento della dotazione di funzionali compatibili con l’utilizzazione residenziale, l’inserimento di attività commerciali, ricettive e di servizio di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U24, U28, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U.).

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà: - tenere conto della adiacenza di aree agricole; - tenere conto del carattere di panoramicità dell’area; - garantire una relazione tra gli stessi e il carattere di ambientale-naturalistico e paesaggistico del contesto: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea, in ogni caso coerenti con il contesto circostante e panoramico dell’area;

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con le aree agricole vicine;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

per le porzioni di Ambito ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche secondo quanto indicato al Titolo Sesto − Capitolo 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica, comma 3 Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed

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arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 0,80 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,20;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo - Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Art. 28 Ambito Urbano Edificato Saturo (A.U.E.S.)

Ricadono nell’Ambito Urbano Edificato Saturo (A.U.E.S.) quegli Ambiti urbanizzati caratterizzati da tessuti compatti il cui carico urbanistico è da ritenersi consolidato e saturo, a motivo delle particolari condizioni morfologiche ed ambientali del territorio interessato, della densità edilizia, della carenza di spazi scoperti, della dotazione di aree ed opere di urbanizzazione, delle caratteristiche e della capacità di assorbimento delle reti tecnologiche, della dotazione di infrastrutture e di piccole attività commerciali di vicinato. L’assetto insediativo di tali aree è, in genere, riconoscibile per consolidamento delle relazioni tra edifici e maglia viaria, tra edificato e spazi liberi. Si tratta di parti di territorio totalmente edificate con continuità, di formazione anche abbastanza recente, occupate prevalentemente da insediamenti residenziali, corrispondente al tessuto edilizio costituito da isolati prevalentemente delimitati dalle sedi stradali e con fronti edilizi compatti. L’Ambito in oggetto presenta un buon livello qualitativo di dotazione di servizi, discrete condizioni generali dell’ambiente urbano e la funzione abitativa coesiste senza particolari condizioni di incompatibilità. L’Ambito si considera saturo in quanto si ritiene concluso il processo edificatorio.

1. Caratteri morfologici e funzionali Tale Ambito, articolato in Sotto-ambiti, interessa sia la Frazione Torremezzo che il Capoluogo di Falconara. Per la Frazione Torremezzo si è individuato da Est ad Ovest: a) una prima fascia che va dalla spiaggia al rilevato ferroviario, comprende le parti di territorio edificate a partire dagli anni ’60 e fino agli anni ’80. Tale fascia di territorio è caratterizzata da un tessuto abbastanza compatto che disegna una maglia regolare e continua, costituito dalla presenza di abitazioni plurifamiliari di taglio dimensionale medio-grande, con una altezza variabile da 2 ai 7 livelli, ognuno dotato di proprio spazio pertinenziale, determinati dalla viabilità di accesso alle singole strutture edilizie. In questa fascia sono concentrate la quasi totalità delle attività commerciali e alcune funzioni specialistiche pubbliche presenti nella Frazione Torremezzo. Fanno parte di tale fascia i seguenti Sotto-ambiti:

A.U.E.S. 1 = 12.388,469 mq; A.U.E.S. 2 = 1.790,103 mq;

A.U.E.S. 3 = 6.814,711 mq; A.U.E.S. 4 = 2.227,077 mq;

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A.U.E.S. 5 = 3.795,045 mq; A.U.E.S. 6 = 2.063,530 mq;

A.U.E.S. 7 = 1.237,275 mq; A.U.E.S. 8 = 1.431,016 mq;

A.U.E.S. 9 = 1.886,186 mq; A.U.E.S. 10 = 1.657,122 mq;

A.U.E.S. 11 = 9.895,416 mq; A.U.E.S. 12 = 1.564,594 mq;

A.U.E.S. 13 = 2.135,680 mq; A.U.E.S. 14 = 6.379,380 mq;

A.U.E.S. 15 = 2.417,500 mq; A.U.E.S. 16 = 3.954,450 mq;

A.U.E.S. 17 = 7.140,589 mq; A.U.E.S. 18 = 10.378,731 mq;

A.U.E.S. 19 = 5.956,452 mq;

b) una seconda fascia ricompresa tra lo stesso rilevato ferroviario e quello della S.S. 18, comprende le parti di territorio edificate in tempi più recenti (da metà anni ‘70 in avanti) ed è caratterizzata anch’essa da un tessuto regolare e continuo a maglia ortogonale, priva di piazze, marciapiedi e di altri percorsi idonei alla mobilità lenta: l’unico slargo presente è quello prospiciente la Chiesa di San Salvatore. Questa fascia di territorio presenta diverse aree verdi di proprietà pubblica e privata, alcune funzioni specialistiche pubbliche e la quasi assenza di attività commerciali. Il tipo edilizio più diffuso è quello plurifamiliare a 2-3 livelli, dal taglio dimensionale piccolo, ma dotato ognuno del proprio spazio pertinenziale il più delle volte adibito a giardino e/o orto privato. Fanno parte di tale fascia i seguenti Sotto-ambiti:

A.U.E.S. 20 = 7.643,780 mq; A.U.E.S. 21 = 9.818,361 mq;

A.U.E.S. 22 = 6.997,936 mq; A.U.E.S. 23 = 2.456,535 mq;

A.U.E.S. 24 = 2.839,452 mq; A.U.E.S. 25 = 3.953,171 mq;

A.U.E.S. 26 = 9.787,659 mq; A.U.E.S. 27 = 9.988,642 mq;

A.U.E.S. 27 = 1.875,293 mq; A.U.E.S. 28 = 1.875,293 mq;

A.U.E.S. 29 = 1.242,738 mq; A.U.E.S. 30 = 2.348,669 mq;

A.U.E.S. 31 = 3.088,932 mq; A.U.E.S. 32 = 2.409,323 mq;

A.U.E.S. 33 = 2.549,453 mq; A.U.E.S. 34 = 6.540,189 mq;

A.U.E.S. 35 = 388,590 mq; A.U.E.S. 36 = 6.048,398 mq;

c) una terza fascia ricomprende le aree ad Ovest del tracciato stradale della S.S. 18 e fino ad arrivare ai primi rilievi collinari, anch’essa edificata a partire da metà anni ‘70 in avanti e a carattere esclusivamente residenziale, costituita da edifici plurifamiliari a 2-3 livelli, di taglio dimensionale piccolo e presenta una sola area a verde pubblico attrezzato. Fanno parte di tale fascia i seguenti Sotto-ambiti:

A.U.E.S. 37 = 1.661,080 mq; A.U.E.S. 38 = 18.907,928 mq;

A.U.E.S. 39 = 10.116,228 mq; A.U.E.S. 40 = 18.836,449 mq;

A.U.E.S. 41 = 941,386 mq; A.U.E.S. 42 = 5.248,338 mq;

A.U.E.S. 43 = 1.444,830 mq; A.U.E.S. 44 = 13.282,599 mq;

A.U.E.S. 45 = 21.308,120 mq;

Per il Capoluogo di Falconara, invece, si sono individuati i seguenti Sotto-ambiti:

A.U.E.S. 46 = 4.476,152 mq; A.U.E.S. 47 = 1.097,847 mq;

A.U.E.S. 48 = 1.530,670 mq; A.U.E.S. 49 = 5.031,185 mq;

A.U.E.S. 50 = 2.509,514 mq.

2. Obiettivo generale dell’intervento

Gli interventi sono orientati:

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al rafforzamento e alla qualificazione di tali nuclei insediativi, attraverso l’inserimento di attività commerciali, ricettive e di servizio di iniziativa privata;

al mantenimento e qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali;

al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano;

alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti;

a favorire una equilibrata integrazione tra funzione abitativa ed attività economiche e sociali con essa compatibili.

3. Funzioni ed usi ammessi Negli Ambiti Urbani Edificati Saturi (A.U.E.S.):

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U22, U23,U24,U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore;

in tutti i casi la superficie utile destinata alla residenza e alla residenza collettiva deve essere superiore al 60% di quella massima ammissibile.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D). Gli interventi in tali tessuti, pertanto, sono finalizzati alla rigenerazione degli edifici, verso una loro più efficiente prestazione ambientale, escludendo, quindi, appesantimento dei tessuti urbani e senza la perdita di relazioni fra spazi pubblici e privati.

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

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è possibile la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli Ambiti vicini, in particolare con le aree verdi e, per quanto possibile, con le aree demaniali e con l’arenile;

tutti gli interventi dovranno puntare all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

per le porzioni di Ambito ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche secondo quanto indicato al Titolo Sesto − Capitolo 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica, comma 3 Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%; - indice di piantumazione = n° 1 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00.

Art. 29 Ambito di Completamento a Media e Bassa Densità (A.C.M.B.)

Ricadono nell’ Ambito di Completamento a Media e Bassa Densità (A.C.M.B.) quegli Ambiti urbanizzati riconducibili alla zona collinare panoramica di Via della Collina nella Frazione Torremezzo, ricompresi entro un contesto rurale collinare in cui il tessuto edilizio è costituito da una sequenza di lotti di case plurifamiliari ed unifamiliari con giardino e/o orto privato allineati e organizzati prevalentemente lungo la strada o da piccoli complessi di edifici aggregati. È articolato nei seguenti Sotto-ambiti:

A.C.M.B. 1 = 49.152,542 mq; A.C.M.B. 2 = 42.679,553 mq; A.C.M.B. 3 = 10.226,873 mq.

Al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione all’interno degli Ambiti deve perseguire la qualità architettonica degli interventi edilizi, la realizzazione di spazi di interesse pubblico di alta qualità, il corretto inserimento nel paesaggio di contesto. In tal senso, quindi, particolare cautela dovrà essere rivolta ai fronti

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edilizi verso il territorio aperto attraverso l’adozione di idonee misure di mitigazione e di perimetrazione del margine urbano con essenze arboree ed arbustive disposte a filare. Inoltre, quale misura di coerenza progettuale con il contesto urbano si dovranno prevedere le cautele più opportune (dimensione e caratteristiche generali del manufatto, misure di mitigazione arborea, etc.) affinché i nuovi manufatti siano dimensionati con attenzione agli edifici già esistenti e posti in ambiti contigui.

1. Caratteri morfologici e funzionali Tali insediamenti, a carattere residenziale, restano in stretto rapporto con il sistema agricolo in cui sono ubicati: nonostante vi siano già presenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultano privi di servizi, attrezzature e attività commerciali. L’accessibilità a tali Ambiti è garantita principalmente dalla Strada Statale 18 e da viabilità comunale (Via della Collina appunto) che permette il collegamento dalla Frazione Torremezzo al Centro Capoluogo di Falconara.

2. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare, migliorare e qualificare tali nuclei insediativi diffusi presenti sul territorio comunale, attraverso il completamento della struttura urbana, il miglioramento della qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio, il potenziamento della dotazione di funzionali compatibili con l’utilizzazione residenziale e l’inserimento di attività commerciali, ricettive e di servizio di iniziativa privata.

3. Funzioni ed usi ammessi Nell’Ambito di Completamento a Media e Bassa Densità (A.C.M.B.):

sono consentiti le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U24, U28, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà: - tenere conto della adiacenza di aree agricole; - tenere conto del carattere di panoramicità dell’area; - garantire una relazione tra gli stessi e il carattere di ambientale-naturalistico e paesaggistico del contesto: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio e la

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formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a schiera e/o in linea, in ogni caso coerenti con il contesto circostante e panoramico dell’area;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con gli altri Ambiti vicini, in particolare con le aree agricole;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto – Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

per le porzioni di Ambito ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche secondo quanto indicato al Titolo Sesto – Capitolo 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica, comma 3 Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.;

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- indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 0,50 mc/mq;

Rapporto di copertura (Q) = 40% di SF;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 1;

H max = ml. 4,00;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo - Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

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CAPITOLO 4 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione

Il Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione riguarda ambiti urbanizzabili a destinazione prevalentemente residenziale e servizi e che risultino ancora inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità stabiliti dal D.M. n. 1444/68. Fanno parte del Sistema Insediativo Urbanizzabile in Trasformazione i seguenti Ambiti, sottoposti a specifica normativa e articolati ciascuno in Sotto-ambiti:

Ambito per Nuovi Insediamenti (A.N.I.);

Ambito per Nuovi Insediamenti Esterni al Centro Storico (A.N.I.E.);

Ambito Integrato Residenziale Produttivo Commerciale (A.I.R.P.C.);

Ambito Specializzato Turistico e dei Servizi Integrati (A.T.S.I.);

Ambito per Nuovi Insediamenti a carattere Misto in corso di attuazione (A.N.I.M.);

Ambito per Nuovi Insediamenti Artigianali Commerciali e Piccola Industria in corso di attuazione (A.N.I.A.C.);

Ambito per Nuovi Insediamenti Residenziali ed Artigianali in corso di Attuazione (A.N.I.R.A.);

Ambito per Nuovi Insediamenti Residenziali in corso di attuazione (A.N.I.R.);

Ambito per Nuovi Insediamenti Turistici-Alberghieri in corso di attuazione (A.N.I.T.A.).

Art. 30 Ambito per Nuovi Insediamenti (A.N.I.)

Ricadono nell’Ambito per Nuovi Insediamenti (A.N.I.) quegli Ambiti urbanizzabili a destinazione prevalente residenziale e servizi e che risultino ancora in edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità stabiliti dal D.M. 1444/68. Coincidono con aree inedificate immediatamente contigue ai centri già urbanizzati che risultano idonee alla trasformazione urbanistica per le loro caratteristiche di localizzazione, infrastrutturazione, per possibilità di raccordo ed integrazione con il sistema dei servizi e per sostenibilità ambientale e territoriale. Per detti Ambiti il P.S.C. si ispira a strategie di sviluppo sostenibile degli insediamenti abitativi e di potenziamento del sistema dei servizi e del verde, secondo logiche di mitigazione degli impatti, perseguendo obiettivi di miglioramento della qualità del vivere e dell’abitare. L’accessibilità ai diversi sotto-ambiti è garantita sia da viabilità di tipo statale (Strada Statale S.S. 18 e Strade Provinciali) sia da viabilità di livello comunale. È articolato nei seguenti Sotto-ambiti:

A.N.I. 1 = 41.958,301 mq; A.N.I. 2 = 9.133,154 mq; A.N.I. 3 = 31.403,213 mq; A.N.I. 4 = 15.899,450 mq; A.N.I. 5 = 2.179,218 mq.

Al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione all’interno degli Ambiti deve perseguire la qualità architettonica degli interventi edilizi, la realizzazione di spazi di interesse pubblico di alta qualità, il corretto inserimento nel paesaggio di contesto. In tal senso, quindi, particolare cautela dovrà essere rivolta ai fronti edilizi verso il territorio aperto attraverso l’adozione di idonee misure di mitigazione e di perimetrazione del margine urbano con essenze arboree ed arbustive disposte a filare. Inoltre, quale misura di coerenza progettuale con il contesto urbano si dovranno prevedere le cautele più opportune (dimensione e

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caratteristiche generali del manufatto, misure di mitigazione arborea, etc.) affinché i nuovi manufatti siano dimensionati con attenzione agli edifici già esistenti e posti in ambiti contigui.

La modalità di attuazione è rappresentato da Piano di Lottizzazione (P.A.U.), sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata in applicazione delle presenti norme e dall’intervento diretto nel caso di Ambiti caratterizzati da elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U.. La formazione del P.A.U. determina l’individuazione di tutte le aree e le opere necessarie ad urbanizzare l’Ambito. In linea generale:

a) la viabilità principale e secondaria di pertinenza in modo funzionale al carico urbanistico complessivo (strade di tipo F secondo quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture Capitolo Art. 60 Classificazione delle strade del presente R.E.U.; b) le aree per i parcheggi di urbanizzazione primaria in ragione di mq 2,5 per ogni 33,33 mq di SC per la sola funzione residenziale secondo quanto previsto al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 8 punto h) – Aree per attrezzature spazi collettivi (ambiti relazionali) del presente R.E.U.; c) le aree per i parcheggi di urbanizzazione secondaria in ragione di quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 63 Parcheggi del presente R.E.U.; d) le aree per i servizi scolastici dell’ obbligo in ragione di mq 4,5 per ogni 33,33mq di SC; e) le aree per le attrezzature generali secondo quanto previsto al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 8 punti b), c), d) Aree per attrezzature spazi collettivi (ambiti relazionali) del presente R.E.U. in ragione di mq 2,00 per ogni 33,33 mq di SC; f) le aree per il verde attrezzato secondo quanto previsto al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 8 punti f), g) Aree per attrezzature spazi collettivi (ambiti relazionali) del presente R.E.U. in ragione di mq 15,00 per ogni 33,33 mq di SC.

La formazione del P.A.U determina l’obbligo, da parte della proprietà interessata dal medesimo P.A.U., della cessione, a titolo gratuito, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione come sopra definite, nonché l’ obbligo della realizzazione delle medesime opere urbanizzative compreso gli impianti a rete ed in particolare:

A. rete di distribuzione idrica idonea a servire tutte le Unità edilizie individuate dal P.A.U.; detta rete dovrà essere allacciata, sempre a cure e spese della proprietà interessata, alla condotta principale secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale; B. rete di raccolta fognaria (acque bianche ed acque nere in condotte separate) dimensionata in ragione delle utenze da servire sino al collettore principale. Il relativo punto di conferimento verrà indicato dall’ Ufficio Tecnico Comunale. La rete di raccolta delle acque bianche dovrà comunque essere predisposta anche in assenza di rete principale di raccolta in modo da potere essere allacciata ad essa allorquando sarà realizzata; C. rete elettrica secondaria, compresa la realizzazione delle relative cabine di trasformazione, sino a servire le singole Unità edilizie secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’ Ente gestore la rete principale; D. rete telefonica a servizio delle singole Unità edilizie secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’Ente gestore la rete principale; E. rete di distribuzione del gas dal punto di allaccio alla rete principale sino al contatore di ogni singola Unità edilizia secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall’Ente gestore il servizio; F. pubblica illuminazione a servizio della viabilità, carrabile e pedonale, nonché dei parcheggi pubblici e delle aree a verde, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allacciata alla rete comunale esistente;

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G. la viabilità, carrabile e pedonale, interna al P.A.U. opportunamente connessa alla viabilità esistente comunale anche a mezzo di svincoli, rotatorie, etc., secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale. Detta viabilità avrà sezione non inferiore a ml. 7,00 oltre cunette e marciapiedi conformi alle disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché eventuali piste ciclabili. Detta viabilità dovrà essere dotata di opportuno sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con conferimento ad un sito indicato dall’Ufficio Tecnico Comunale, il tutto con particolare attenzione allo smaltimento delle acque di prima pioggia in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. La sola viabilità a senso unico potrà avere sezione pari a ml. 5,00 oltre cunette e marciapiedi a norma. In generale non è ammessa la viabilità a fondo cieco, che risulta realizzabile soltanto nei casi in cui dovesse essere dimostrata inconfutabilmente l’impossibilità di un adeguato allacciamento alla viabilità pubblica esistente; in tale estremo caso la stessa dovrà essere dotata di idonea piazzola di inversione di marcia (raggio esterno non inferiore a ml. 12,00) e comunque non potrà avere una sezione stradale inferiore a ml. 7,00 oltre cunette e marciapiede a norma. Tutta la viabilità, carrabile e pedonale, dovrà essere realizzata in base alle specifiche tecniche fornite dall’ Ufficio Tecnico Comunale e comunque asfaltata con strato di bynder e tappetino di usura su sottostante massicciata; H. parcheggi pubblici, dimensionati secondo quanto previsto ai precedenti punti b) e c); I. aree per il verde pubblico attrezzato, in ragione delle quantità di cui al punto f) che precede, opportunamente sistemate, illuminate ed attrezzate, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Ambito A.N.I. 1 1. Caratteri morfologici e funzionali

Questo Ambito è localizzato nella Frazione Torremezzo, in contiguità con l’asse stradale della Statale 18, dal quale è possibile accedere in modo diretto all’Ambito stesso. L’Ambito è costituito da un’area pressoché libera da edificazione.

2. Obiettivo generali dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare e qualificare il nucleo insediativo della Frazione Torremezzo attraverso un progetto unitario finalizzato al completamento e all’ampliamento della struttura urbana consolidata, al miglioramento delle condizioni di accessibilità ed al potenziamento della dotazione di nuove aree da destinare a servizi, attrezzature collettive e verde, favorendo, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., una mixitè funzionale di attività compatibili tra loro (miste residenziali e attività compatibili, comprese le turistiche stagionali, direzionali, commerciali, ricettive e alberghiere). Gli interventi dovranno assoggettarsi ad una progettazione volta ad attuare un corretto inserimento paesistico ed ambientale, nonché di mitigazione degli impatti con il territorio agricolo e costruito preesistente.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

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4. Modalità di attuazione

Piano di Lottizzazione (P.A.U.), sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata in applicazione delle presenti norme, da attuare mediante perequazione urbanistica secondo quanto indicato al Titolo Terzo − Capitolo 1 Generalità inerenti il P.S.C., Art. 22 Perequazione urbanistica;

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel P.A.U. approvato, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del P.A.U.. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di recupero (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a torre, in linea e/o a schiera;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

le aree di cessione per spazi a verde pubblico e servizi saranno localizzate in continuità con gli spazi pubblici esistenti (viabilità e altri servizi) in modo da garantire un facile ed immediato collegamento tra gli stessi;

la progettazione degli spazi da destinare a verde pubblico dovrà garantire una relazione tra verde e microclima: una corretta qualificazione ambientale del verde a corredo del costruito dovrà prevedere la scelta delle specie vegetali idonee consentendo il richiamo delle caratteristiche del paesaggio circostante;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli spazi ad uso pubblico e con gli altri Ambiti vicini;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

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le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo: in particolare gli interventi da realizzare con Piano Attuativo dovranno garantire una continuità del sistema del verde attraverso una corretta individuazione delle aree a servizi pubblici e del verde privato all’interno del Piano Attuativo stesso, e la salvaguardia degli elementi vegetazionali esistenti;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

per le porzioni di Ambito ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche secondo quanto indicato al Titolo Sesto − Capitolo 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica, comma 3 Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,10 mc/mq;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 3 per usi U40 (Attività ricettive alberghiere);

H max per usi U40 (Attività ricettive alberghiere) = ml. 10,20;

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

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Ambito A.N.I. 2 1. Caratteri morfologici e funzionali

L’Ambito A.N.I. 2 è localizzato in Falconara Capoluogo (Via P. Mancini/Via Dragonetto Staffa), in contiguità con aree residenziali parzialmente edificate (A.C.R. 7) e con un Ambito destinato a Servizi per l’Istruzione (sede attuale della Scuola Media Inferiore). L’accessibilità all’Ambito è assicurato da viabilità comunale principale che collega il Capoluogo con la Frazione Torremezzo.

2. Obiettivo generali dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare e qualificare il nucleo insediativo del Capoluogo attraverso un progetto unitario finalizzato al completamento e all’ampliamento della struttura urbana consolidata, al miglioramento delle condizioni di accessibilità ed al potenziamento della dotazione di nuove aree da destinare a servizi, attrezzature collettive e verde, favorendo, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., una mixitè funzionale di attività compatibili tra loro (miste residenziali e attività compatibili, comprese le turistiche stagionali, direzionali, commerciali, ricettive e alberghiere). Gli interventi dovranno assoggettarsi ad una progettazione volta ad attuare un corretto inserimento paesistico ed ambientale, nonché di mitigazione degli impatti con il territorio agricolo e costruito preesistente.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel P.A.U. approvato, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del P.A.U.. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di recupero (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà: - tenere conto della adiacenza di aree agricole;

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- tenere conto del carattere di panoramicità dell’area; - garantire una relazione tra gli stessi e il carattere di ambientale - naturalistico e paesaggistico del contesto: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bi-familiari, a torre, in linea e/o a schiera, in ogni caso coerenti con il contesto circostante e panoramico dell’area;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

le aree di cessione per spazi pubblici e servizi saranno localizzate in continuità con gli spazi pubblici esistenti (viabilità e altri servizi) in modo da garantire un facile ed immediato collegamento tra gli stessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli spazi ad uso pubblico e con gli altri Ambiti vicini, in particolare con le aree agricole;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.;

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- indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto al Titolo Terzo − Capitolo 7, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.N.I. 3 1. Caratteri morfologici e funzionali

L’Ambito A.N.I. 3 è localizzato in Via Dragonetto Staffa in Falconara Capoluogo, in contiguità con aree residenziali parzialmente edificate (A.C.R. 11) e sature (A.U.E.S. 45) e con aree agricole. L’accessibilità all’Ambito è assicurato da viabilità comunale.

2. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare e qualificare il nucleo insediativo del Capoluogo attraverso un progetto unitario finalizzato al completamento e all’ampliamento della struttura urbana consolidata, al miglioramento delle condizioni di accessibilità ed al potenziamento della dotazione di nuove aree da destinare a servizi, attrezzature collettive e verde, favorendo, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., una mixitè funzionale di attività compatibili tra loro (miste residenziali e attività compatibili, comprese le turistiche stagionali, direzionali, commerciali, ricettive e alberghiere). Gli interventi dovranno assoggettarsi ad una progettazione volta ad attuare un corretto inserimento paesistico ed ambientale, nonché di mitigazione degli impatti con il territorio agricolo e costruito preesistente.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

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5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà: - tenere conto della adiacenza di aree agricole; - tenere conto del carattere di panoramicità dell’area; - garantire una relazione tra gli stessi e il carattere di ambientale - naturalistico e paesaggistico del contesto: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bifamiliari, a torre, in linea e/o a schiera, in ogni caso coerenti con il contesto circostante e panoramico dell’area;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

le aree di cessione per spazi pubblici e servizi saranno localizzate in continuità con gli spazi pubblici esistenti (viabilità e altri servizi) in modo da garantire un facile ed immediato collegamento tra gli stessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli spazi ad uso pubblico e con gli altri Ambiti vicini, in particolare con le aree agricole;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

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qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 3 per usi U40 (Attività ricettive alberghiere);

H max per usi U40 (Attività ricettive alberghiere) = ml. 10,20;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.N.I. 4

1. Caratteri morfologici e funzionali L’Ambito A.N.I. 4 è localizzato in Via Dragonetto Staffa in Falconara Capoluogo. Si tratta di un’area pressoché pianeggiante in contiguità con area residenziale parzialmente edificata (A.C.R. 11) e con aree agricole. L’accessibilità all’Ambito è assicurato da viabilità comunale.

2. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare e qualificare il nucleo insediativo del Capoluogo attraverso un progetto unitario finalizzato al completamento e all’ampliamento della struttura urbana consolidata, al miglioramento delle condizioni di accessibilità ed al potenziamento della dotazione di nuove aree da destinare a servizi, attrezzature collettive e verde, favorendo, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., una mixitè funzionale di attività compatibili tra loro (miste residenziali e attività compatibili, comprese le turistiche stagionali, direzionali, commerciali, ricettive e alberghiere).

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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Gli interventi dovranno assoggettarsi ad una progettazione volta ad attuare un corretto inserimento paesistico ed ambientale, nonché di mitigazione degli impatti con il territorio agricolo e costruito preesistente.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo Ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà: - tenere conto della adiacenza di aree agricole; - tenere conto del carattere di panoramicità dell’area; - garantire una relazione tra gli stessi e il carattere di ambientale-naturalistico e paesaggistico del contesto: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bifamiliari, a torre, in linea e/o a schiera, in ogni caso coerenti con il contesto circostante e panoramico dell’area;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

le aree di cessione per spazi pubblici e servizi saranno localizzate in continuità con gli spazi pubblici esistenti (viabilità e altri servizi) in modo da garantire un facile ed immediato collegamento tra gli stessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli spazi ad uso pubblico e con gli altri Ambiti vicini, in particolare con le aree agricole;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

per le porzioni di Ambito ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche secondo quanto indicato al Titolo Sesto − Capitolo 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica, comma 3 Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni; la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 3 per usi U40 (Attività ricettive alberghiere);

H max per usi U40 (Attività ricettive alberghiere) = ml. 10,20;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

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Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo al Titolo Terzo − Capitolo 7 Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Ambito A.N.I. 5 1. Caratteri morfologici e funzionali

L’Ambito A.N.I. 5 è localizzato in Via Matteotti in Falconara Capoluogo. Si tratta di un’area pressoché pianeggiante in contiguità con aree residenziali parzialmente edificate (A.C.R. 9), con aree edificabili (A.N.I.E. 5) e con aree edificate sature (A.U.E.S. 47). L’accessibilità all’Ambito è assicurato da viabilità comunale.

2. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare e qualificare il nucleo insediativo del Capoluogo attraverso un progetto unitario finalizzato al completamento e all’ampliamento della struttura urbana consolidata, al miglioramento delle condizioni di accessibilità ed al potenziamento della dotazione di nuove aree da destinare a servizi, attrezzature collettive e verde, favorendo, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., una mixitè funzionale di attività compatibili tra loro (miste residenziali e attività compatibili, comprese le turistiche stagionali, direzionali, commerciali, ricettive e alberghiere). Gli interventi dovranno assoggettarsi ad una progettazione volta ad attuare un corretto inserimento paesistico ed ambientale, nonché di mitigazione degli impatti con il territorio agricolo e costruito preesistente.

3. Funzioni ed usi ammessi In questo ambito:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U17, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U40, U41, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammesse funzioni residenziali fino ad un massimo del 70%, funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili fino ad un massimo del 50%;

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

4. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

5. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

6. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico – ambientale

la pianificazione e la progettazione degli insediamenti dovrà:

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- tenere conto della adiacenza di aree agricole; - tenere conto del carattere di panoramicità dell’area; - garantire una relazione tra gli stessi e il carattere di ambientale-naturalistico e paesaggistico del contesto: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bifamiliari, a torre, in linea e/o a schiera, in ogni caso coerenti con il contesto circostante e panoramico dell’area;

per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

le aree di cessione per spazi pubblici e servizi saranno localizzate in continuità con gli spazi pubblici esistenti (viabilità e altri servizi) in modo da garantire un facile ed immediato collegamento tra gli stessi;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto degli aspetti bioclimatici ed energetici mediante l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale, con gli spazi ad uso pubblico e con gli altri Ambiti vicini, in particolare con le aree agricole;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.;

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

97

- indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,50;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo al Titolo Terzo − Capitolo 7, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Art. 31 Ambito per Nuovi Insediamenti Esterni al Centro Storico (A.N.I.E.)

Ricadono nell’Ambito per Nuovi Insediamenti Esterni al Centro Storico (A.N.I.E.) le parti di territorio più vicine al Nucleo Storico del Capoluogo. L’accessibilità a tali Sotto-ambiti è garantita da viabilità comunale. Sono presenti opere di urbanizzazione primaria e secondarie. È articolato nei seguenti Sotto-ambiti:

A.N.I.E. 1 = 1.152,269 mq, A.N.I.E. 2 = 2.621,392 mq; A.N.I.E. 3 = 2.515,645 mq; A.N.I.E. 4 = 3.281,841 mq; A.N.I.E. 5 = 15.891,852 mq.

Al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione all’interno degli Ambiti deve perseguire la qualità architettonica degli interventi edilizi, la realizzazione di spazi di interesse pubblico di alta qualità, il corretto inserimento nel paesaggio di contesto. In tal senso, quindi, particolare cautela dovrà essere rivolta ai fronti edilizi verso il territorio aperto attraverso l’adozione di idonee misure di mitigazione e di perimetrazione del margine urbano con essenze arboree ed arbustive disposte a filare. Inoltre, quale misura di coerenza progettuale con il contesto urbano si dovranno prevedere le cautele più opportune (dimensione e caratteristiche generali del manufatto, misure di mitigazione arborea, tipologie di materiali, colori, etc.) affinché i nuovi manufatti siano dimensionati con attenzione agli edifici già esistenti del vicino Nucleo storico del Capoluogo.

1. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a rafforzare e qualificare tali parti del territorio, attraverso un progetto unitario finalizzato al completamento e all’ampliamento della struttura urbana, all’inserimento di attività commerciali, ricettive e di servizio di iniziativa privata favorendo, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., una mixitè funzionale di attività compatibili tra loro (miste residenziali e attività compatibili, comprese le turistiche stagionali, direzionali, commerciali, ricettive e alberghiere). Gli interventi dovranno assoggettarsi ad una progettazione

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volta ad attuare un corretto inserimento paesistico ed ambientale, di mitigazione degli impatti con il territorio circostante, nonché un miglioramento della qualità architettonica e degli spazi aperti in una zona “cuscinetto” tra il nucleo urbanizzato più antico di Falconara, le aree urbanizzate già consolidate e le aree agricole.

2. Funzioni ed usi ammessi Negli Ambiti per Nuovi Insediamenti Esterni al Centro Storico (A.N.I.E.):

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U2, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U19, U20, U21, U23, U24, U40, U41, U46, U47, U49, U51 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

3. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

4. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi ammessi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

5. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie di case unifamiliari isolate, bifamiliari e/o a schiera;

in ragione della contiguità dell’Ambito a carattere Storico A.S. del Capoluogo, particolare attenzione progettuale dovrà essere indirizzata alla qualità architettonica degli interventi, all'alto valore della continuità storica degli insediamenti, alla qualità degli spazi pubblici, nonché alla ricchezza della diversità urbana;

al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione degli insediamenti deve porre particolare attenzione alle aree contigue, garantendo una relazione con il confinante l’Ambito a carattere Storico da una parte e con le aree agricole dall’altro: una corretta qualificazione del costruito dovrà prevedere, quindi, una scelta dei materiali di costruzione (rivestimenti esterni, colore della tinteggiatura esterna, manto delle coperture del tetto e tipo di infissi) che cosentino il richiamo delle caratteristiche del paesaggio storico e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

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i piani terra dei fabbricati potranno essere destinati anche ad usi diversi da quelli residenziali, comunque tra quelli ammessi;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e con gli altri Ambiti vicini, in particolare con le aree agricole e con l’Ambito a carattere Storico;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U..

6. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 7,20;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 5,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7 Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

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Art. 32 Ambito Integrato Residenziale Produttivo Commerciale (A.I.R.P.C.)

Ricadono nell’Ambito Integrato Residenziale Produttivo Commerciale (A.I.R.P.C.) quegli Ambiti urbanizzabili a destinazione “mista” residenziale – produttivo – commerciale, in parte e/o già servite dalle opere di urbanizzazione primarie secondarie, le quali, comunque, andranno migliorate e potenziate al fine di servire meglio gli Ambiti in oggetto. Si tratta di aree pianeggianti localizzate nella Frazione Torremezzo, lungo la Strada Statale 18, confinanti con aree parzialmente urbanizzate e/o in trasformazione. In particolare le aree in oggetto rappresentano porzioni di territorio idonee alla trasformazione essendo in adiacenza (e/o comunque vicine) ad un Ambito per Nuovo Insediamento a carattere artigianale commerciale e piccola industria in corso di attuazione (A.N.I.A.C.) soggetto a P.A.U., configurandosi, così, come completamento della stessa. L’accessibilità ai diversi Sotto-ambiti è garantita sia viabilità di tipo Statale (Strada Statale 18, come già evidenziato, e Strade Provinciali) sia da viabilità comunale. È articolato nei seguenti Sotto-Ambiti:

A.I.R.P.C. 1 = 2.887,558 mq; A.I.R.P.C. 2 = 5.656,156 mq; A.I.R.P.C. 3 = 16.320,192 mq; A.I.R.P.C. 4 = 6.738,321 mq; A.I.R.P.C. 5 = 25.538,045 mq; A.I.R.P.C. 6 = 7.348,212 mq; A.I.R.P.C. 7 = 5.904,751 mq; A.I.R.P.C. 8 = 13.278,658 mq; A.I.R.P.C. 9 = 1.564,095 mq.

Al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione all’interno degli Ambiti deve perseguire la qualità architettonica degli interventi edilizi, la realizzazione di spazi di interesse pubblico di alta qualità, il corretto inserimento nel paesaggio di contesto. In tal senso, quindi, particolare cautela dovrà essere rivolta ai fronti edilizi verso il territorio aperto attraverso l’adozione di idonee misure di mitigazione e di perimetrazione del margine urbano con essenze arboree ed arbustive disposte a filare. Inoltre, quale misura di coerenza progettuale con il contesto urbano si dovranno prevedere le cautele più opportune (dimensione e caratteristiche generali del manufatto, misure di mitigazione arborea, etc.) affinché i nuovi manufatti siano dimensionati con attenzione agli edifici già esistenti e posti in ambiti contigui.

1. Obiettivo generale dell’intervento Gli interventi sono orientati a dotare il nucleo insediativo della Frazione Torremezzo di un’area per le produzioni commerciali, artigianali e produttive non moleste attraverso un progetto unitario finalizzato al completamento della struttura urbana e alla realizzazione di un tessuto economico e produttivo competitivo ed in grado di attrarre investimenti (anche esterni al territorio comunale) centrato sulle produzioni artigianali. Gli interventi previsti, inoltre, permetteranno la realizzazione di una serie di infrastrutture che miglioreranno l’accessibilità e la vivibilità anche per le aree adiacenti e per le strutture già presenti all’interno dell’Ambito stesso. L’obiettivo della pianificazione di tali ambiti è quello di garantire e favorire una mixitè urbana come valore della città sostenibile, prevedendo la commistione di funzioni che siano comunque tra loro compatibili e non inquinanti, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii..

2. Funzioni ed usi ammessi Nell’Ambito Integrato Residenziale Produttivo Commerciale (A.I.R.P.C.):

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U1, U3, U5, U6, U6.1n, U6.2n, U9, U11, U12, U13, U14, U20, U24, U26, U27, U28, U31, U35, U38, U45, U47, U49 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.);

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sono ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore;

sono ammesse funzioni residenziali connesse con le attività produttive fino ad un massimo del 40%.

3. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

4. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) sugli (eventuali) edifici esistenti:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

5. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

le aree di cessione per spazi pubblici e servizi saranno localizzate in continuità con gli spazi pubblici esistenti (viabilità e altri servizi) in modo da garantire un facile ed immediato collegamento;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) per gli edifici esistenti potranno prevedere il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati secondo quanto le disposizione del Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica, Art. 189 Recupero sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.) del presente R.E.U.;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e gli altri Ambiti vicini;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

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per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

per le porzioni di Ambito ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (Riferimento: Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche secondo quanto indicato al Titolo Sesto – Capitolo 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica, comma 3 Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde e alla piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area, attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 40%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.; - indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 16 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U.; - la piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere realizzate fin dalle prime fasi del cantiere e l’attecchimento dovrà essere monitorato per garantire la sostituzione delle eventuali fallanze.

6. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 1,50 mc/mq;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2;

H max = ml. 8,00;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = allineamento al filo degli edifici circostanti/costruzione in aderenza/costruzione sul confine/ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Art. 33 Ambito Specializzato Turistico e dei Servizi Integrati (A.T.S.I.)

Ricadono nell’Ambito Specializzato Turistico e dei Servizi Integrati (A.T.S.I.) le parti di territorio urbanizzabili a destinazione prevalentemente turistico - ricettiva e servizi e che risultano ancora inedificate. Si tratta di un’area sita in Contrada Fabiano nella Frazione Torremezzo, confinante con Strada Statale S.S. 18, Strada Provinciale 39. L’area, completamente pianeggiante, presenta, quindi, una buona accessibilità e risulta già dotata delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie. È articolato nel seguente Sotto-ambito:

A.T.S.I. 1 = 16.551,778 mq.

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Al fine di garantire, mediante una progettazione unitaria, l’interazione tra architettura, pianificazione urbanistica e infrastrutturale, la progettazione all’interno degli Ambiti deve perseguire la qualità architettonica degli interventi edilizi, la realizzazione di spazi di interesse pubblico di alta qualità, il corretto inserimento nel paesaggio di contesto. In tal senso, quindi, particolare cautela dovrà essere rivolta ai fronti edilizi verso il territorio aperto attraverso l’adozione di idonee misure di mitigazione e di perimetrazione del margine urbano con essenze arboree ed arbustive disposte a filare. Inoltre, quale misura di coerenza progettuale con il contesto urbano si dovranno prevedere le cautele più opportune (dimensione e caratteristiche generali del manufatto, misure di mitigazione arborea, etc.) affinché i nuovi manufatti siano dimensionati con attenzione agli edifici già esistenti e posti in Ambiti contigui, nonché alle aree ad elevato valore paesaggistico - ambientale ed ecologico localizzate nelle vicinanze.

1. Obiettivo generale dell’intervento L’intervento è orientato a rafforzare e qualificare le attività turistico - ricettiva del nucleo insediativo della Frazione Torremezzo, la cui vocazione principale risulta essere di tipo turistica. In particolare l’intervento è finalizzato al potenziamento e miglioramento dell’offerta, nonché alla diversificazione di modalità e tipologie di turismo (alberghiero, residenziale, di tipo assistenziale e riabilitativo, congressuale, etc.) al miglioramento delle condizioni di accessibilità e di dotazione di nuove aree da destinare a impianti sportivi, verde, servizi e parcheggi direttamente connesse con le strutture turistiche da realizzare.

2. Funzioni ed usi ammessi Nell’Ambito Specializzato Turistico e dei Servizi Integrati A.T.S.I.:

sono consentiti in generale le seguenti destinazioni d’uso: U19, U20, U24, U40, U41, U42 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.); e attività commerciali e di servizio di supporto (U5, U6,U14, U16, cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.), fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore.

3. Modalità di attuazione

Intervento diretto in virtù dell’elevata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, secondo quanto indicato nel presente R.E.U..

4. Interventi edilizi ammessi (pubblici/privati) Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Cambio d’Uso (con o senza opere) per gli usi consentiti ed ammessi (CU);

Demolizione (D);

Nuova Edificazione (NE).

5. Criteri per progettazione urbanistica e la qualità ecologico - ambientale

la struttura degli insediamenti dovrà essere caratterizzata da tipologie a blocchi, a torre, a schiera o in linea;

le aree di cessione per spazi pubblici e servizi saranno localizzate in continuità con gli spazi pubblici esistenti (viabilità e altri servizi) in modo da garantire un facile ed immediato collegamento;

la progettazione degli spazi da destinare a verde pubblico dovrà garantire una relazione tra verde e microclima: una corretta qualificazione ambientale del verde a corredo del costruito dovrà prevedere la scelta delle specie vegetali idonee consentendo il richiamo delle caratteristiche del paesaggio storico e la formazione di un gradiente di “ruralità” e/o di “naturalità” man mano che ci si sposta all’esterno dei centri abitati;

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Comune di Falconara Albanese (CS) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

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tutti gli interventi edilizi dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti rinnovabili e risparmio della risorsa idrica del presente R.E.U.;

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale (cfr. Allegato “Norme Igienico - Sanitarie” al presente R.E.U.);

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni all’Ambito stesso, di collegamento con la viabilità comunale e gli altri Ambiti vicini;

gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di aree per spazi a verde pubblico attrezzato, impianti sportivi, strutture complementari, attrezzature, servizi e parcheggi;

gli interventi che prevedono la realizzazione di campeggi e similari dovranno rispettare quanto previsto al Titolo Settimo − Capitolo 3 Disciplina dei complessi ricettivi complementari (Campeggi e similari) del presente R.E.U.;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche del presente R.E.U.;

le aree per standard urbanistici dovranno essere calcolati nella misura di mq 24,00 ad abitante teorico insediabile. Esse dovranno essere monetizzati, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, per i lotti compresi in una superficie di mq 2.500,00. Per i lotti con superfici superiori a mq 2.500,00 le aree per standard dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di costruire;

qualsiasi tipo di attività e/o di intervento dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesistici del luogo;

per le aree e/o porzioni di aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia del presente R.E.U.;

la trasformabilità delle aree è correlata alla realizzazione di opere a verde, attraverso piantumazione di specie arboree ed arbustive prevalentemente autoctone, che permettano il mantenimento della continuità ecologica e la differenziazione ecotonale, nonché il mantenimento delle tipologie floristiche tipiche dell'area;

indice di permeabilità all’interno dei lotti = ≥ 50%, da attuare secondo quanto disciplinato al Titolo Secondo − Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 14 Permeabilità dei suoli (S.P.) del presente R.E.U.;

indice di piantumazione = n° 4 alberi/100 mq di SC e n° 1 arbusto/100 mq di SC, realizzando filari lungo le sedi viari e lungo il perimetro di intervento, scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazioni ecologiche, Art. 17 Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare del presente R.E.U.;

6. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di fabbricabilità If = 0,80 mc/mq + 30% per strutture turistico-ricettive ed alberghiere;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 1 per strutture a bungalow; 3 per strutture turistico-ricettive ed alberghiere;

H max = ml. 3,50 per le strutture a bungalow; ml. 10,50 per strutture turistico-ricettive ed alberghiere;

Lotto minimo = mq 1.000,00

Dc (distanza confine di proprietà) = ml. 5,00;

De (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00;

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Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

Dotazione aree a parcheggio pertinenziali = secondo quanto stabilito al Titolo Terzo − Capitolo 7, Art. 62 Parcheggi e secondo quanto precisato al Titolo Secondo – Capitolo 1, Art. 9 Parcheggi: definizioni e requisiti tipologici, Art. 10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi, Art. 11 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

Art. 34 Ambito per Nuovi Insediamenti a carattere Misto in corso di attuazione (A.N.I.M.)

1. L’Ambito di cui al presente articolo riguarda quelle aree o parte di esse previste dal P.R.G. attualmente vigente con la stessa destinazione urbanistica, per le quali era in corso un Piano Attuativo Unitario (P.A.U.) di iniziativa pubblica. 2. Per tali Ambiti valgono tutte le norme, i parametri e gli obblighi già convenzionati. 3. Funzioni ammesse: secondo quanto previsto nel P.A.U.. 4. L’edificazione sarà organizzata ed eseguita secondo quanto previsto nel P.A.U.. 5. Nel caso non si dia luogo alla Lottizzazione d’ufficio si può procedere secondo i parametri e le indicazioni di seguito riportati e utilizzati nel P.A.U. di iniziativa pubblica:

St = secondo la perimetrazione indicata negli elaborati grafici (zonizzazione) del P.R.G.;

It = 0,70 mc/mq;

If = 1,10 mc/mq (esclusi gli aumenti percentuali per attività ricettive);

Dc = ml. 20,00 minimo dal perimetro dei comprensori;

H max Edifici a servizio delle strutture ricettive = ml. 3,50 per n° 1 piano fuori terra;

H max Edifici turistico residenziali, pensioni = ml. 7,50 per n° 2 piani fuori terra;

H max Alberghi, residences = ml. 10,20 per n° 3 piani fuori terra;

Rc = 35% fabbricato fuori terra, 70% piano interrato;

Lotto minimo = mq 6.000 se iniziativa privata, intero comparto se iniziativa pubblica;

Dc (distanza dai confini) − H:2

minimo ml. 5,00 con possibilità di costruire in aderenza ad altri fabbricati esistenti a confine;

− minimo ml. 7,00 da proprietà ANAS. Può essere consentita la edificazione a confine nel caso di presentazione congiunta del progetto edilizio di nuovo fabbricato da parte dei confinanti, oppure in presenza di specifico atto bilaterale d’ obbligo regolarmente registrato.

Df (distanza dai fabbricati) − (H1 + H2) : 2

minimo ml. 10,00 con possibilità di costruire in aderenza;

Ds (distanza dalle strade) − ml. (5,00 + 3,50) dall’ asse delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza inferiore a ml. 7,00; − ml. 7,50 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00; − ml. 10,00 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza superiore a ml. 15,00; − ml. 5,00 dal ciglio delle strade carrabili private ad uso condominiale; − ml. 15,00 dal ciglio della SS. n° 18 Variante;

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− ml. 10,00 dal ciglio della strada comunale di collegamento Falconara Centro -Torremezzo, dall’ incrocio all’ altezza dell’ edificio scolastico (scuola media) fino all’ allaccio con la ex SS. n° 18;

lo strumento urbanistico attuativo di questa Zona dovrà prevedere per aree pubbliche la quantità minima di mq 24,00 per ogni 100 mc di costruzione, così suddivisi:

− mq 5,00 istruzione, attrezzature di interesse comune, per pubblici servizi, da definirsi in sede di strumento urbanistico attuativo, tenuto anche conto della possibilità di modifica di tali destinazioni senza obbligo di varianti di cui al quarto comma dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n° 1; − mq 15,00 verde pubblico attrezzato di cui almeno mq. 5,00 attrezzati per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti ed il rimanente attrezzato a parco anche naturale, con esclusione di fasce verdi lungo le strade; − mq 4,00 parcheggi pubblici;

gli edifici a due piani dovranno essere posizionati in primis verso i margini esterni dei comprensori, mentre gli edifici a tre piani dovranno essere ubicati in posizione retrostante;

tutto il margine dei comprensori dovrà essere piantumato con doppio filare di alberi (querce, lecci, pini, ulivi);

ricavata la volumetria prevista per ogni singolo fabbricato ripartendo tra i lotti la volumetria totale derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricazione territoriale, tale singola volumetria potrà essere aumentata del 20% (ventipercento) a beneficio esclusivo di edifici previsti per attività ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) e di ristorazione;

un ulteriore incremento del 5% (cinquepercento) della sopracitata volumetria per attività ricettive potrà essere consentito per la realizzazione di strutture edilizie annesse a servizio esclusivo di esse (servizi per impianti sportivi, servizi per baby garden, sale convegni, palestre, ecc.).

Art. 35 Ambito per Nuovi Insediamenti Artigianali Commerciali e Piccola Industria in corso di attuazione

(A.N.I.A.C.)

1. L’Ambito di cui al presente articolo riguarda quelle aree o parte di esse previste dal P.R.G. attualmente vigente con la stessa destinazione urbanistica, interessati da Piano Attuativo Unitario (P.A.U.) approvato ancora in corso di trasformazione.

Art. 36 Ambito per Nuovi Insediamenti Residenziali ed Artigianali in corso di attuazione (A.N.I.R.A.)

1. L’Ambito di cui al presente articolo riguarda quelle aree o parte di esse previste dal P.R.G. attualmente vigente con la stessa destinazione urbanistica, per le quali era in corso un Piano Attuativo Unitario (P.A.U.). 2. Per tali Ambiti valgono tutte le norme, i parametri e gli obblighi già convenzionati. 3. Funzioni ammesse: secondo quanto previsto nel P.A.U.. 4. L’edificazione sarà organizzata ed eseguita secondo quanto previsto nel P.A.U.. 5. Nel caso non si dia luogo alla Lottizzazione d’ufficio si può procedere secondo i parametri di seguito riportati e utilizzati nel P.A.U. di iniziativa pubblica:

St = secondo la perimetrazione indicata negli elaborati grafici (zonizzazione) del P.R.G.;

It = 0,70 mc/mq;

If = 1,00 mc/mq (esclusi gli aumenti percentuali per attività commerciali e/o artigianali);

H Max = ml. 7,50 per n° 2 piani fuori terra;

H max = ml. 4,50 per depositi commerciali e/o laboratori artigiani;

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Rc = 0,40% fabbricato fuori terra;

Rc = 0,70% piano interrato;

Lotto minimo = mq 6.000 se iniziativa privata, intero comparto se iniziativa pubblica;

Dc (distanza dai confini) − H:2

minimo ml. 5,00 con possibilità di costruire in aderenza ad altri fabbricati esistenti a confine;

− minimo ml. 7,00 da proprietà ANAS. Può essere consentita la edificazione a confine nel caso di presentazione congiunta del progetto edilizio di nuovo fabbricato da parte dei confinanti, oppure in presenza di specifico atto bilaterale d’ obbligo regolarmente registrato.

Df (distanza dai fabbricati) − (H1 + H2) : 2

minimo ml. 10,00 con possibilità di costruire in aderenza;

Ds (distanza dalle strade) − ml. (5,00 + 3,50) dall’ asse delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza inferiore a ml. 7,00; − ml. 7,50 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00; − ml. 10,00 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza superiore a ml. 15,00; − ml. 5,00 dal ciglio delle strade carrabili private ad uso condominiale; − ml. 10,00 dal ciglio della strada comunale di collegamento Falconara Centro -Torremezzo, dall’ incrocio all’ altezza dell’ edificio scolastico (scuola media) fino all’ allaccio con la ex SS. n° 18;

in considerazione del soddisfacimento dello standard relativo al verde pubblico attrezzato esistente e previsto a servizio dell' intero centro di Falconara Albanese e della località Torremezzo, lo strumento urbanistico attuativo di questa Zona dovrà prevedere per aree pubbliche la quantità minima di mq. 12,00 ogni 80 mc. di volumetria residenziale, così suddivisi:

− mq. 4,00 istruzione; − mq. 3,00 attrezzature di interesse comune ed altre da definirsi in sede di strumento urbanistico attuativo, tenuto anche conto della possibilità di modifica di tali destinazioni senza obbligo di varianti di cui al quarto comma dell' art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n° 1; − mq. 2,50 spazi pubblici attrezzati a parco anche naturale e per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; − mq. 2,50 parcheggi pubblici;

si debbono inoltre prevedere per ogni mq. di superficie lorda dei volumi destinati ad attività commerciali (ottenuta dividendo le volumetria totale a ciò destinata, comprensiva dell'eventuale aumento percentuale previsto c.s. dallo strumento attuativo, per l’altezza interpiano virtuale di ml. 4,00), esclusa la superficie delle sedi viarie:

− mq. 0,40 parcheggi pubblici − mq. 0,40 attrezzature di interesse comune, ecc., da definirsi in sede di strumento urbanistico attuativo, tenuto anche conto della possibilità di modifica di tali destinazioni senza obbligo di varianti di cui al quarto comma dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n° 1;

ricavata la volumetria prevista per ogni singolo fabbricato ripartendo tra i lotti la volumetria totale derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricazione territoriale, tale singola volumetria potrà essere aumentata fino al 30% (trentapercento) con esclusiva destinazione per depositi commerciali e/o laboratori artigiani, anche con depositi all'aperto.

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Art. 37 Ambito per Nuovi Insediamenti Residenziali in corso di attuazione (A.N.I.R.)

1. L’Ambito di cui al presente articolo riguarda quelle aree o parte di esse previste dal P.R.G. attualmente vigente con la stessa destinazione urbanistica, per le quali era in corso un Piano Attuativo Unitario (P.A.U.). 2. Per tali ambiti valgono tutte le norme, i parametri e gli obblighi già convenzionati. 3. Funzioni ammesse: secondo quanto previsto nel P.A.U.. 4. L’edificazione sarà organizzata ed eseguita secondo quanto previsto nel P.A.U.. 5. Nel caso non si dia luogo alla Lottizzazione d’ufficio si può procedere secondo i parametri di seguito riportati e utilizzati nel P.A.U. di iniziativa pubblica:

St = secondo la perimetrazione indicata negli elaborati grafici (zonizzazione) del P.R.G.;

It = 0,80 mc/mq;

If = 1,10 mc/mq (esclusi gli eventuali aumenti percentuali per attività commerciali, artigianali, di ristorazione e ricettive);

H Max = ml. 7,50 per n° 2 piani fuori terra;

H max = ml. 10,20 per n° 3 piani fuori terra per attività ricettive;

Rc = 35% fabbricato fuori terra;

Rc = 70% piano interrato.

Lotto minimo = mq 6.000 se iniziativa privata, intero comparto se iniziativa pubblica;

Dc (distanza dai confini) − H:2

minimo ml. 5,00 con possibilità di costruire in aderenza ad altri fabbricati esistenti a confine;

− minimo ml. 7,00 da proprietà ANAS. Può essere consentita la edificazione a confine nel caso di presentazione congiunta del progetto edilizio di nuovo fabbricato da parte dei confinanti, oppure in presenza di specifico atto bilaterale d’ obbligo regolarmente registrato.

Df (distanza dai fabbricati) − (H1 + H2) : 2

minimo ml. 10,00 con possibilità di costruire in aderenza.

Ds (distanza dalle strade) − ml. (5,00 + 3,50) dall’ asse delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza inferiore a ml. 7,00; − ml. 7,50 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00; − ml. 10,00 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza superiore a ml. 15,00; − ml. 5,00 dal ciglio delle strade carrabili private ad uso condominiale; − ml. 10,00 dal ciglio della strada comunale di collegamento Falconara Centro -Torremezzo, dall’ incrocio all’ altezza dell’ edificio scolastico (scuola media) fino all’ allaccio con la ex SS. n° 18;

in considerazione del soddisfacimento dello standard relativo al verde pubblico attrezzato esistente e previsto a servizio dell' intero centro di Falconara Albanese, lo strumento urbanistico attuativo di questa Zona dovrà prevedere per aree pubbliche la quantità minima di mq. 12,00 per ogni 80 mc. di volumetria residenziale, così suddivisi:

− mq. 4,00 per l’ istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell' obbligo; − mq. 3,00 attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre, da

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definirsi in sede di strumento urbanistico attuativo, tenuto anche conto della possibilità di modifica di tali destinazioni senza obbligo di varianti di cui al quarto comma dell' art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n° 1; − mq. 2,50 spazi pubblici attrezzati a parco anche naturale e per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; − mq. 2,50 parcheggi pubblici.

si debbono inoltre prevedere per ogni mq. di superficie lorda dei volumi destinati ad attività commerciali (ottenuta dividendo le volumetria totale a ciò destinata, comprensiva dell' eventuale aumento percentuale previsto c.s. dallo strumento attuativo, per l’ altezza interpiano virtuale di ml. 4,00), esclusa la superficie delle sedi viarie:

− mq. 0,40 parcheggi pubblici − mq. 0,20 attrezzature di interesse comune, da definirsi in sede di strumento urbanistico attuativo, tenuto anche conto della possibilità di modifica di tali destinazioni senza obbligo di varianti di cui al quarto comma dell' art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n° 1; − mq. 0,20 spazi pubblici attrezzati a parco anche naturale con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

ricavata la volumetria prevista per ogni singolo fabbricato ripartendo tra i lotti la volumetria totale derivante dall' applicazione dell' indice di fabbricazione territoriale, tale singola volumetria potrà essere aumentata fino al 10% (diecipercento), percentuale da riservarsi esclusivamente a negozi e/o laboratori artigiani da ubicarsi al piano terra degli edifici residenziali. Tale aumento potrà raggiungere il 30% (trentapercento) nel caso di attività di ristorazione;

ove si prevedesse la realizzazione di edifici destinati a strutture ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) la volumetria del fabbricato come sopra prevista potrà essere aumentata del 30% (trentapercento).

Art. 38 Ambito per Nuovi Insediamenti Turistici-Alberghieri in corso di attuazione (A.N.I.T.A.)

1. L’Ambito di cui al presente articolo riguarda quelle aree o parte di esse previste dal P.R.G. attualmente vigente con la stessa destinazione urbanistica, per le quali era in corso un Piano Attuativo Unitario (P.A.U.). 2. Per tali ambiti valgono tutte le norme, i parametri e gli obblighi già convenzionati. 3. Funzioni ammesse: secondo quanto previsto nel P.A.U.. 4. L’edificazione sarà organizzata ed eseguita secondo quanto previsto nel P.A.U. in corso di attuazione. 5. Nel caso non si dia luogo alla Lottizzazione d’ufficio si può procedere secondo i parametri di seguito riportati e utilizzati nel P.A.U. di iniziativa pubblica:

St = secondo la perimetrazione indicata negli elaborati grafici (zonizzazione) del P.R.G.;

It = 0,70 mc/mq;

If = 1,10 mc/mq (esclusi gli aumenti percentuali per attività di servizio annesse a quelle ricettive);

Dc = ml. 20,00 minimo dal perimetro dei comprensori;

H max = Edifici a servizio delle strutture ricettive: ml. 3,50 per n° 1 piano fuori terra;

H max = Pensioni: ml. 7,50 per n° 2 piani fuori terra;

H max = Alberghi, residences: ml. 10,20 per n° 3 piani fuori terra.

Rc = 35% fabbricato fuori terra;

Rc = 70% piano interrato;

Lotto minimo = mq 6.000 se iniziativa privata, intero comparto se iniziativa pubblica;

Dc (distanza dai confini) − H:2

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minimo ml. 5,00 con possibilità di costruire in aderenza ad altri fabbricati esistenti a confine;

− minimo ml. 7,00 da proprietà ANAS. Può essere consentita la edificazione a confine nel caso di presentazione congiunta del progetto edilizio di nuovo fabbricato da parte dei confinanti, oppure in presenza di specifico atto bilaterale d’ obbligo regolarmente registrato.

Df (distanza dai fabbricati) − (H1 + H2) : 2

minimo ml. 10,00 con possibilità di costruire in aderenza.

Ds (distanza dalle strade) − ml. (5,00 + 3,50) dall’ asse delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza inferiore a ml. 7,00; − ml. 7,50 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00; − ml. 10,00 dal ciglio delle strade esistenti e da quelle previste dal P.R.G. di larghezza superiore a ml. 15,00; − ml. 5,00 dal ciglio delle strade carrabili private ad uso condominiale; − ml. 10,00 dal ciglio della strada comunale di collegamento Falconara Centro -Torremezzo, dall’ incrocio all’ altezza dell’ edificio scolastico (scuola media) fino all’ allaccio con la ex SS. n° 18;

lo strumento urbanistico attuativo di questa Zona dovrà prevedere per aree pubbliche la quantità minima di mq. 24,00 per ogni 100 mc. di costruzione, così suddivisi:

− mq. 5,00 istruzione, attrezzature di interesse comune, per pubblici servizi, da definirsi in sede di strumento urbanistico attuativo, tenuto anche conto della possibilità di modifica di tali destinazioni senza obbligo di varianti di cui al quarto comma dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n° 1;

− mq. 15,00 verde pubblico attrezzato di cui almeno mq. 5,00 attrezzati per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti ed il rimanente attrezzato a parco anche naturale, con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

− mq. 4,00 parcheggi pubblici;

gli edifici a due piani dovranno essere posizionati in primis verso i margini esterni dei comprensori, mentre gli edifici a tre piani dovranno essere ubicati in posizione retrostante;

tutto il margine dei comprensori dovrà essere piantumato con doppio filare di alberi (querce, lecci, pini, ulivi);

potrà essere consentito un incremento del 5% (cinquepercento) della volumetria per attività ricettive per la realizzazione di strutture edilizie annesse a servizio esclusivo di esse (servizi per impianti sportivi, servizi per baby garden, sale convegni, palestre, ecc.).

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CAPITOLO 5 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Agricolo e Forestale

Art. 39 Articolazione del territorio rurale

1. Il territorio rurale è costituito dall’insieme delle aree non urbanizzate, oggetto delle misure di salvaguardia del valore naturale ambientale e paesaggistico, nelle quali deve essere garantito lo sviluppo di attività agricole sostenibili. 2. IL P.S.C. individua i seguenti ambiti del territorio rurale in base alle specifiche analisi svolte dalla relazione agro - pedologica e limitatamente alle condizioni orografiche e colturali esistenti nel territorio comunale:

Ambiti Agricoli (A.A.): aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola;

Ambiti Agricoli Turistici (A.A.T.): aree a destinazione prevalente turistico - agricola, localizzate nelle aree più interessanti dal punto di vista paesaggistico del territorio comunale, spesso caratterizzate da preesistenze e per le quali si prevede uno sviluppo turistico;

Ambiti boscati o da Rimboschire (A.B.): aree su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha;

Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo − pastorale;

Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico - ambientali non sono suscettibili di insediamenti.

3. Nel territorio rurale, ad eccezione degli ambiti per i quali vale la disciplina specifica, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi e modifiche allo stato dei luoghi se conformi ai seguenti usi agricoli o rurali: attività di coltivazione del terreno, sorveglianza delle culture e/o degli impianti, selvicoltura, funghicoltura, florovivaismo, agriturismo; allevamento di animali; attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura, secondo la tecnica che la governa e che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà del terreno e/o dagli animali allevati su di esso. Sono altresì ammessi gli interventi edilizi non connessi all’attività agricola, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 40 Interventi ordinari, connessi e non all’attività agricola

1. Nel territorio rurale sono consentite le seguenti funzioni agricole propriamente dette:

U32, U33, U34, U35, U36 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.). 2. Sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni prescritte nel P.S.C. e specificate nel R.E.U., i seguenti usi:

U9, U24, U28, U29, U37, U38, U39, U43, U44, U45, U47, U49, U51, U52, U54 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.).

3. Sono inoltre consentiti, solo in quanto preesistenti, oppure in quanto considerati compatibili in determinati casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, i seguenti ulteriori usi:

U1, U2, U5, U10, U11, U12, U15 con carico urbanistico con SC inferiore a mq. 300,00; U16, U17, U18, U21, U22, U40 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.).

4. Nelle zone a destinazione agricola è vietata:

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ogni attività comportante trasformazioni dell’uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l’allevamento e valorizzazione dei prodotti;

ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);

la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione.

Art. 41 Interventi edilizi che non fanno parte delle attività agricole

1. Nel territorio rurale gli interventi edilizi non connessi all’attività agricola riguardano prioritariamente il recupero degli edifici non più funzionali all’attività agricola. 2. Gli edifici, con le relative aree di pertinenza, non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, non aventi destinazione produttiva, possono essere recuperati e adibiti a funzioni prevalentemente residenziali e di complementarietà alla residenza. 3. Gli interventi di sostituzione edilizia, ove necessario per motivi di sicurezza inerenti alla documentata instabilità della costruzione, devono essere ubicati all’interno dell’originaria pianta dell’edificio sul lotto; nel caso in cui gli edifici da demolire siano ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradale, i nuovi edifici potranno essere posizionati al di fuori di esse. Tali interventi devono rispettare i volumi e le altezze preesistenti, nonché disegni, tecniche e materiali propri della tradizione locale. 4. Non è ammessa la ricostruzione di edifici soggetti a vincolo conservativo abusivamente demoliti o lasciati deperire. 5. E’ consentito l’utilizzo di area agricola, per quanto strettamente necessario, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire, sull’area di pertinenza, la dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio di pubblici esercizi. I parcheggi devono essere realizzati con tecniche e materiali rispettosi delle caratteristiche del contesto e tali da non compromettere gli usi agricoli. 6. In tutti gli edifici privi di funzione abitativa e non altrimenti disciplinati sono ammessi solo usi di servizio alla residenza, quali autorimesse, cantine, lavanderie, stenditoi, depositi attrezzi. Non è consentito il recupero abitativo di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario o assimilabile a questi. 7. E’ fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, mediante studio complessivo esteso all'intera area di intervento e riferito al sistema complessivo di depurazione dei reflui domestici in relazione al numero massimo di abitazioni possibili e quindi di abitanti/equivalenti, con applicazione del concetto di invarianza idraulica e recupero/riutilizzo delle acque. 8. E’ fatta salva la facoltà di prescrivere l’allacciamento alla pubblica fognatura quando tecnicamente possibile, in relazione all’ubicazione e consistenza dell’insediamento.

Art. 42 Finalità

1. Gli interventi edilizi nel territorio agricolo hanno l’obiettivo di consentire un uso corretto dei suoli e di programmare lo sviluppo economico favorendo la permanenza della popolazione nelle zone rurali. Pertanto i principi ispiratori sono:

a) realizzare adeguate infrastrutture nelle aree agricole; b) favorire l’uso integrato delle risorse disponibili (agricole, ambientali, storico e culturali); c) favorire il ricambio generazionale e l’accorpamento per aumentare le dimensioni aziendali; d) valorizzare le produzioni tipiche di pregio e adottare tecniche colturali eco - sostenibili; e) favorire l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto.

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Art. 43 L’Unità Aziendale Minima

1. Per "Unità Aziendale Minima", ai fini degli strumenti urbanistici, si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico - economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative). 2. L'Unità Aziendale Minima costituisce l'unità di intervento per il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi finalizzati all'attività agricola. 3. L'Unità Aziendale Minima può essere costituita da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare), in affitto con contratto di affitto regolarmente registrato di durata almeno quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi. Nei casi in cui l'Unità Aziendale non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di rilascio o la presentazione di titoli abilitativi dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità agricola ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità agricola, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno venga utilizzata per un intervento edilizio su un terreno di proprietà diversa, il vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico trascritto fra le parti interessate. 4. L'Unità Aziendale Minima può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati o in assenza di questi nel corpo aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore. 5. L'Unità Aziendale Minima può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni diversi; in tal caso le richieste di rilascio o la presentazione di titoli abilitativi per interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in comuni diversi devono sempre essere accompagnate da P.I.A., da inviarsi anche agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, perché ne possano valutare la correttezza rispetto agli atti pregressi e tenere conto nell'eventualità di successive richieste.

Art. 44 Rilascio del permesso di costruire nelle zone agricole

1. Il Permesso di costruire, nelle aree agricole, è concesso alle aziende agricole con estensione (coacervo delle aree anche non limitrofe purché compresi nell’ambito del territorio comunale) uguale o superiore all’Unità Aziendale Minima (Art. 50, comma 5) e la necessità dell’intervento edilizio deve scaturire dalla relazione tecnica - economica e dal piano di sviluppo aziendale (dimostrabile con il piano di sviluppo aziendale redatto da un tecnico agricolo abilitato). 2. Se i fabbricati sono destinati ad attività agrituristica bisogna attenersi a quanto previsto dall’Art. 2 della L. R. n. 22 dello 07/09/1988, “Promozione e sviluppo dell’agriturismo in Calabria”. In generale per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo si rimanda a quanto previsto dal comma 4 dell’Art. 52 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii..

Art. 45 Lotto minimo

1. L’estensione del lotto minimo per le nuove costruzioni non può essere inferiore a 1,00 ettaro in terreni di qualunque altro ordinamento colturale.

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Art. 46 Ambito Agricolo (A.A.)

1. L’Ambito Agricolo (A.A.) comprende le aree agricole che non sono considerate boscate e che, comunque, anche in assenza di specifici vincoli di tutela paesistica o idrogeologica o d'altra natura, contribuiscono a costituire la cornice naturalistica del territorio storico e urbanizzato. In tale sottozona valgono tutte le nome previste per le zone agricole. 2. L’Ambito Agricolo è destinato prevalentemente all’esercizio delle attività agricola, silvo - pastorale e zootecnica o ad attività connesse con l’agricoltura, anche di carattere agrituristico, di turismo rurale o di altre forme di turismo complementari (campeggi e similari). 3. Le attività edilizie ammissibili sono comunque subordinate alla redazione di un piano di utilizzazione aziendale: tale piano non potrà comunque superare un indice di fabbricabilità generale pari a 0,1 mq/mq. Sono esclusi dal calcolo delle superfici le opere necessarie alla regimazione delle acque e per la sistemazione idrogeologica. 4. Fermo il rispetto delle norme e prescrizioni di natura igienico - sanitaria, gli annessi agricoli debbono essere strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza. E’ ammesso che possano essere collegati con l’edificio destinato ad abitazione a mezzo di porticati aperti e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 10,00. 5. Nelle zone agricole l’edificazione consentita deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli, comprendendovi, in conformità delle leggi che lo consentano, l’attività di agriturismo e turismo rurale. 6. Tutti gli interventi edilizi dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Norme per la riduzione dei consumi energetici e la diffusione delle fonti rinnovabili e per i miglioramenti tecnologici del presente R.E.U.. 7. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto – Capitolo 6 “Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche” del presente R.E.U.. 8. Per le aree eventualmente ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia. 9. Per le aree eventualmente ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (vedere Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche; 10. Tali costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a mq. 10.000,00 interamente di proprietà del richiedente la concessione (è ammissibile l’asservimento di superfici, sempre dello stesso proprietario, ricadenti nello stesso Comune di Falconara Albanese ) e devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:

SM = 10.000 mq;

Indice di fabbricabilità If = 0,013 mq/mq per strutture a scopo residenziale;

Indice di fabbricabilità If = 0,10 mq/mq per attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e agrituristica;

Numero massimo dei livelli fuori terra = 2

Hmax = ml. 7,50 (salvo costruzioni particolari: silos, serbatoi idrici, etc.);

Dc confine di proprietà = ml. 10,00;

Dc tra fabbricati = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

nel caso di allevamenti di allevamenti (equini, ovini, etc.) le distanze devono essere le seguenti:

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- Distanza minima dai confini di proprietà: ml. 20,00; - Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: ml. 60,00; - Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: ml. 10,00; - Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di espansione con destinazione prevalentemente residenziale: ml. 200,00. Gli interventi edilizi riguardanti allevamenti esistenti non rispettanti le distanze minime di cui sopra sono ammissibili in deroga a tali distanze a condizione che siano accompagnati da provvedimenti tecnici e/o organizzativi per l'abbattimento degli odori molesti, sentiti ARPACAL e ASL.

11. La possibilità di costruire edifici destinati a funzioni connesse allo svolgimento di attività agricole si intende utilizzabile una sola volta su una determinata porzione di terreno, ma sono realizzabili anche per fasi successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per gli usi U32, U33, U34, U35, U37 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) sono riferite, ciascuna, all'unità fondiaria agricola, e sono quindi cumulabili sulla medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate comprensive della SC di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola, destinata ai medesimi usi. 12. Negli ambiti del territorio rurale ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo la data di adozione del P.S.C. è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio/efficacia del titolo abilitativo, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato per il rilascio/efficacia di ulteriori titoli abilitativi solamente congiuntamente all'edificio stesso. 13. Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo o gli annessi rustici (stalle, silos, depositi, cantine, oleifici etc.) sono subordinate:

a) che l'edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di un fondo rustico e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari; b) che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate, con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero da un piano equivalente previsto dalle leggi; c) alla sottoscrizione di apposite convenzioni od atti unilaterali d'obbligo, da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune ed a spese degli aventi titolo al rilascio dei provvedimenti abilitativi ad effettuare le predette trasformazioni, con cui questi ultimi, nonché i proprietari dei terreni ove siano soggetti diversi dai primi, assumono, per quanto di rispettiva pertinenza, per sé e per i propri aventi causa, per un periodo non inferiore a 10 anni, e con previsione di prestabilite specifiche sanzioni per gli inadempimenti, gli impegni:

- di non operare mutamenti dell’uso degli edifici, o delle loro parti, se non eventualmente quelli tra l’utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura e l’utilizzazione con annesso rustico, o viceversa, e comunque alle condizioni per ciò stabilite ed in base a nuovo relativo provvedimento abilitativo; - di non consentire l’utilizzazione degli edifici, o delle loro parti, ad uso abitativo stabile, a soggetti non aventi i requisiti; - di non frazionare né alienare separatamente il fondo per la quota corrispondente alla superficie fondiaria minima. In ogni caso tutti gli interventi dovranno essere realizzati in maniera da non creare impatto con l’ambiente circostante, cioè con materiali naturali propri dell’area, ricorrendo, ove necessario, a schermature idonee a ripristinare il manto vegetale.

14. Nei nuovi interventi di Nuova Edificazione (NE), Ampliamento (AM), il rilascio del Permesso di costruire o l’efficacia della D.I.A. sono subordinati alla individuazione planimetrica su base catastale del terreno e degli edifici dell'intera unità agricola considerata ai fini dell'edificazione, nella quale potranno essere ulteriormente rilasciati nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di altri edifici solamente considerando la S.C. degli edifici già autorizzati.

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15. Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di Permesso di costruire o alla Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A) deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dalla data di adozione dell’ultimo P.R.G. previgente al momento della richiesta. Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili, contratti di affitto o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte dell’Ufficio Tecnico) deve illustrare:

a) lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola alla data di approvazione dell’ultimo P.R.G. previgente in termini di terreni ed edifici; b) le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, e relativi terreni asserviti; c) la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuna destinazione d'uso, la SU e la SAC legittimamente in essere.

16. L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza agricola comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, trascritto nei termini indicati al comma 4 dell'Art. 52 della Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii., viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. 17. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 6 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale (Art. 52 - Criteri per l’edificazione in zona agricola - Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii.).

Art. 47 Ambito Agricolo Turistico (A.A.T.)

1. Sono ambiti agricoli a destinazione prevalente turistico - agricola, localizzate nelle aree più interessanti dal punto di vista paesaggistico del territorio comunale, spesso caratterizzate da preesistenze. 2. In tali ambiti sono ammessi interventi per come indicati nella Titolo Settimo − Capitolo 3 Disciplina dei complessi ricettivi complementari (Campeggi e similari) del presente R.E.U., nonché attività di ristorazione, servizi (maneggi, tiro a piattello, piste per mountain bike, campi di gioco per bocce, attività di escursionismo, attività di trekking, etc.) compatibili con il carattere agricolo dell’area. 3. Gli interventi nell’ambito hanno come scopo:

rafforzare le attività turistico - agricolo su alcune delle aree più interessanti dal punto di vista paesaggistico e panoramico del territorio comunale, attraverso un progetto unitario finalizzato al potenziamento e miglioramento dell’offerta di modalità e tipologie di turismo rurale, delle condizioni di accessibilità e di dotazione di nuove aree da destinare ad attrezzature e verde direttamente connesse con il sistema agricolo e forestale.

4. Modalità di attuazione per tale ambito: Piano di Utilizzazione Aziendale e Piano Attuativo Unitario (P.A.U.) con previsioni planovolumetriche estesi ad una superficie minima di intervento pari a mq. 10.000,00. 5. In tali ambiti occorre il rispetto dei seguenti criteri di progettazione urbanistica e di qualità ecologico-ambientale:

la struttura dell’insediamento turistico agricolo dovrà essere caratterizzata da tipologie tipiche dell’ambiente rurale (casali, aggregazioni binate, a corte);

tutti gli interventi edilizi dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio energetico e al miglioramento tecnologico secondo quanto stabilito al Titolo Sesto − Capitolo 3 Norme per la riduzione dei consumi energetici e la diffusione delle fonti rinnovabili e per i miglioramenti tecnologici del presente R.E.U.;

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gli interventi che prevedono la realizzazione di campeggi e similari dovranno rispettare quanto previsto al Titolo Settimo – Capitolo 3 Disciplina dei complessi ricettivi complementari (Campeggi e similari) del presente R.E.U.;

tutti gli interventi dovranno essere realizzati puntando all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto al Titolo Sesto – Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche;

per le aree eventualmente ricadenti in zona sottoposta a vincolo gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto al Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia;

per le aree eventualmente ricadenti in Classe di fattibilità della azioni di piano 3 (vedere Tavola QAP12 GEO10 “Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di Piano e Tavola AT 02 “Ambiti progettuali e Azzonamento”) gli interventi progettuali dovranno prevedere studi ed indagini ambientali e geognostiche di dettaglio ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche;

l’edificazione dovrà permettere la creazione di punti di sosta per il ristoro, aree pic-nic, di aree per spazi a verde pubblico attrezzato, aree ed impianti sportivi, strutture complementari, attrezzature, servizi e parcheggi direttamente connesse al sistema agricolo e forestale;

gli interventi dovranno prevedere, inoltre, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni ai complessi turistici, di collegamento con la viabilità comunale e con gli Ambiti vicini;

indice di permeabilità all’interno dell’ambito di intervento = ≥ 70%

indice di piantumazione = n° 3 alberi/100 mq di SC e n° 3 arbusti/100 mq di SC (realizzando filari lungo la viabilità comunale).

6. In tale ambito sono ammesse in generale le seguenti destinazioni d’uso:

U17, U24, U33, U37, U40, U41, U42 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.). 7. In tale ambito occorre il rispetto dei seguenti parametri:

SM = 10.000 mq;

Numero massimo dei livello fuori terra = 2;

H max = ml. 7,00;

Dc confine di proprietà = ml 10,00;

Dc tra fabbricati = ml 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml 10,00

Larghezza della sede stradale interna privata = ml 6,00;

Indice di fabbricabilità If = 0,013 mq/mq. 10. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 6 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale (Art. 52 - Criteri per l’edificazione in zona agricola - Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii.).

Art. 48 Ambito Boscato o da Rimboschire (A.B.)

1. Comprendono le aree boscate di proprietà comunale e/o privata in cui tutti gli interventi previsti saranno regolati da appositi Piani economici di assestamento o da specifici Piani di Utilizzazione, di iniziativa pubblica, privata e/o mista, da sottoporre all’approvazione dei competenti organi regionali, in cui siano previste tutte le utilizzazioni da effettuare nell’arco temporale del piano stesso. 2. In assenza di detto Piano, per le aree in esame dovrà essere vietato qualsiasi intervento, compreso il taglio ordinario, salvo, per quest’ultimo intervento, specifiche approvazioni da parte del competente ufficio decentrato delle autorità forestali. 3. Il predetto Piano dovrà prevedere, oltre le ordinarie operazioni culturali e di taglio, anche gli interventi migliorativi con la reintroduzione delle specie tipiche della zona e della specifica area

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fitoclimatica; gli interventi per la protezione del suolo e per la regimentazione delle acque; le infrastrutture necessarie per la utilizzazione, la protezione e la fruizione del bosco; le linee tagliafuoco, i punti fissi di imposto per il carico della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza ed al taglio dei boschi; la identificazione e la regolamentazione delle attività praticabili nel bosco con particolare riferimento:

a) all’allevamento zootecnico, ivi compreso l’allevamento dei selvatici, con la quantificazione del carico del bestiame ammissibile, delle necessarie strutture per il ricovero, per la alimentazione, per l’abbeveratura ed il controllo sanitario degli animali; b) all’attività turistica ricreativa, con la quantificazione di tutti gli interventi necessari alla ecologicamente corretta funzione del bosco inclusi in ogni caso impianti ricreativi, campeggi permanenti ed attrezzature di servizio, dettando anche le norme per la costruzione dei manufatti sia per la gestione dei campeggi che delle attrezzature di servizio e di impianti scoperti per la pratica sportiva; c) alla raccolta dei prodotti del sottobosco con le indicazioni delle norme e dei tempi atti alla salvaguardia delle risorse del bosco.

4. Deve essere normalmente esclusa l’apertura di nuove strade, la trasformazione delle esistenti mediante l’uso del manto bituminoso, l’allargamento delle medesime che non sia strettamente giustificato da ragioni tecniche. 5. Le piste, anche occasionali, necessarie per il controllo e l’utilizzazione del bosco devono essere contenute nello stretto indispensabile, devono essere circoscritte in modo tale da evitare di non determinare ruscellamenti delle acque e devono essere stabilite norme per la loro eventuale fruizione con mezzi meccanici. 6. In ogni caso, gli interventi da prevedere dovranno essere realizzati in maniera da non creare impatto con l’ambiente circostante, cioè con materiali naturali propri dell’area, ricorrendo, ove necessario, a schermature idonee a ripristinare il manto vegetale. 7. I Piani di Utilizzazione non potranno superare un Indice di fabbricabilità It pari a 0,010 mq/mq. Sono esclusi dal calcolo delle superfici le opere necessarie alla regimazione delle acque e per la sistemazione idrogeologica.

Art. 49 Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali non sono suscettibili di

insediamenti

1. Comprende le aree e le zone “ non idonee all’edificazione” derivanti dagli elaborati di analisi e riportate nelle tavole progettuali. 2. Sono aree ove si sconsiglia l’edificazione per le evidenti carenze idro - geo - morfologiche, elevata acclività ed erosione fluvio - torrentizia o disposizioni normative e/o regolamentari prevalenti (aree di attenzione e rischio, ivi compresi i perimetri di frana associati R3 - R4 del P.A.I.). Tali aree ricadono, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della Regione Calabria, in Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori preclusivi richiamati dalle Linee Guida. 3. In queste aree possono attuarsi attività agro - ambientali (colture biologiche), colture ed allevamenti alternativi a carattere molto estensivo, quali allevamenti avifaunistici, apicoltura, etc., ed iniziative di recupero in termini forestali. 4. In queste aree sono ammesse le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica. 5. In queste aree dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

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6. In queste aree è vietata ogni trasformazione del suolo di iniziativa privata (apertura di strade, scavi e riporti di terra, scarico di rifiuti, formazione di depositi di materiale anche a cielo aperto, spargimento di rifiuti liquidi, formazione di nuovi scarichi di acque da condotte artificiali o da deviazione di corsi esistenti, modificazioni al deflusso di acque meteoriche o sorgive, formazione di terrazzamenti artificiali, muri di sostegno anche a secco, istallazione di tettoie); 7. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’Art. 31, lettera a, b) ed e) della Legge 457/1978 e ss.mm.ii., nonché interventi di adeguamento sismico. 8. Si dovranno, inoltre, fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. 9. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’Autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico. 10. Per i fabbricati esistenti, ove non siano individuati tra le unità di spazio soggette a particolari discipline, sono comunque compatibili le seguenti utilizzazioni:

attività connesse con l’agricoltura;

attività produttive agro - industriali;

abitazioni ordinarie;

abitazioni rurali;

artigianato ed industria non molesta di produzione di beni vari;

esercizi commerciali al dettaglio;

pubblici esercizi;

esercizi alberghieri e ricettivi e attività connesse con il turismo;

attrezzature tecnologiche.

Art. 50 Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo - pastorale

1. Comprende per lo più terreni pascolativi e boschivi, ove si raccolgono i prodotti del sottobosco e la legna per uso domestico, in osservanza della vigente legislazione nazionale e regionale. 2. Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) individua nell’Elaborato “QAP-15 Usi civici” i terreni rientranti nel Comune di Falconara Albanese (CS) assoggettati ad uso civico. 3. L’uso delle terre civiche è regolamentato dalla L. 1766/1927 e dal R.D. 332/1928 “Regolamento per la esecuzione della Legge 1766/1927”. La L. 1766/1927 contiene le disposizioni da osservare per l’accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una Frazione di un Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, Università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all’esercizio di usi civici. 4. Le aree assoggettate ad usi civici sono sottoposti alla tutela paesaggistica prevista dagli Artt. 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. 5. In Calabria gli usi civici sono disciplinati dalla Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18, “Norme in materia di usi civici”. 6. La suddetta Legge ha come oggetto e finalità i seguenti punti:

Le disposizioni contenute nella presente Legge sono intese a disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive.

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I terreni di uso civico e le proprietà collettive sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.

La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell’uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.

La Legge, in attuazione dell’Art. 118 della Costituzione e degli Artt. 2 lettera e) e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovracomunale.

7. Secondo la Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18, “Norme in materia di usi civici” gli usi civici oggetto di disciplina sono:

diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti ad una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;

diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti ad una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenenti al Comune, Frazione o associazione.

8. La Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18, “Norme in materia di usi civici” stabilisce che gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono. 9. Con riferimento a tali terreni dovrà essere redatto l’inventario per il corretto utilizzo del patrimonio complessivo costituente le aree assoggettate ad uso civico, al fine di regolamentare tutte le attività agro-silvo-pastorali. 10. Parallelamente è necessario attivare procedimenti legali e amministrativi per lo svincolo di alcuni diritti di uso civico, quando possibile, nonché per le verifiche demaniali attraverso procedure di accertamento, sanatoria, recupero e reintegrazione.

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CAPITOLO 6 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche

Art. 51 Attrezzature di servizio di uso pubblico e collettivo

1. Riguarda le aree già impegnate o non edificate che il P.S.C. destina a servizi pubblici e/o di uso pubblico. Comprendono, in generale, le attrezzature collettive così come specificate dalla Circolare Ministeriale LL.PP. 25 gennaio 1967 n. 425. 2. Oltre agli interventi consentiti in ogni sottozona, sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b),c), e d) dell’Art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. 3. Tale zona si articola nelle seguenti sottozone riferite ai livelli (locali e comprensoriali) di importanza delle attrezzature e ai diversi tipi: Servizi Pubblici Locali (S.P.L.), Servizi Sportivi (S.S.), Servizi per l’Istruzione (S.I.), Servizi Religiosi (S.R.), Verde Pubblico Attrezzato (V.P.A.), Verde Pubblico, Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione (S.A.B.), Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione posti a Nord e a monte del Lungomare (S.A.B.L.). 4. Le aree ricadenti all’interno del Sistema Insediativo dei Servizi e Attrezzature Specialistiche possono essere sia di proprietà pubblica che privata.

Art. 52 Servizi Pubblici Locali (S.P.L.)

1. Tale Ambito è destinato a servizi pubblici locali: sedi uffici comunali (attività direzionali), sedi di associazioni culturali (Attività di interesse comune di tipo civile), etc., gestiti da enti pubblici o concessionari di pubblici servizi. 2. Tali aree potranno essere ricavate anche nelle aree standard individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di specificazione (anche mediante progetti complessi che ne individuano risorse e modalità di gestione), purché tali utilizzazioni siano compatibili con il complesso delle utilizzazioni previste. 3. In detti Ambiti sono ammessi i seguenti usi:

U3, U21 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.). 4. Modalità di attuazione

Intervento edilizio diretto. 5. Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’uso negli ambiti d’uso previsti (CU). 6. In tale zona, gli strumenti di pianificazione urbanistica di attuazione, od i progetti preliminari di opere pubbliche, devono prevedere, le realizzazione di edifici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai parametri urbanistici ed edilizi:

UF max = 0,50 mq/mq.;

NP max = 2;

Q max = 40%;

Dc (distanza dai confini) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

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Df (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00.

Art. 53 Servizi Sportivi (S.S.)

1. Tale Ambito è destinato a servizi e attrezzature per lo sport, gestiti da enti pubblici o concessionari di pubblici servizi. 2. Tali aree potranno essere ricavate anche nelle aree standard individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di specificazione (anche mediante progetti complessi che ne individuano risorse e modalità di gestione), purché tali utilizzazioni siano compatibili con il complesso delle utilizzazioni previste. 3. In detti Ambiti sono ammessi i seguenti usi :

U11, U24 U21 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.). 4. Modalità di attuazione:

Intervento edilizio diretto. 5. Gli interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.) ammessi sono:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’uso negli ambiti d’uso previsti (CU). 6. In tale zona, gli strumenti di pianificazione urbanistica di attuazione, od i progetti preliminari di

opere pubbliche, devono prevedere, le realizzazione di edifici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai parametri urbanistici ed edilizi:

UF max = 0,20 mq/mq.;

SP min = 70%;

Dc (distanza dai confini) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

Df (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00.

Art. 54 Servizi per l’Istruzione (S.I.)

1. Tale Ambito è destinato a servizi e attrezzature per l’istruzione, gestiti da enti pubblici o concessionari di pubblici servizi. 2. Oltre alle utilizzazioni compatibili sopra evidenziate, sono ammesse utilizzazioni quali parchi ed orto botanico. 3. Tali aree potranno essere ricavate anche nelle aree standard individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di specificazione (anche mediante progetti complessi che ne individuano risorse e modalità di gestione), purché tali utilizzazioni siano compatibili con il complesso delle utilizzazioni previste. 4. In detti Ambiti sono ammessi i seguenti usi:

U23, U25 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.). 5. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.):

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’uso negli ambiti d’uso previsti (CU).

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6. Modalità di attuazione:

Intervento edilizio diretto. 7. In tale zona, gli strumenti di pianificazione urbanistica di attuazione, od i progetti preliminari di opere pubbliche, devono prevedere, le realizzazione di edifici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai parametri urbanistici ed edilizi:

UF max = 0,50 mq./mq.;

NP max = 3

SP min = 50%;

Dc (distanza dai confini) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

Df (distanza tra fabbricati) = ml. 10,00. 8. Per le attrezzature scolastiche le norme tecniche da osservare si rifanno alle disposizioni previste dalla Legge 412/75 e dal DM 18 dicembre 1975 e ss.mm.ii..

Art. 55 Servizi Religiosi (S.R.)

1. L’ Ambito in oggetto è destinato a Servizi Religiosi (S.R.). 2. Tali aree potranno essere ricavate anche nelle aree standard individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di specificazione (anche mediante progetti complessi che ne individuano risorse e modalità di gestione), purché tali utilizzazioni siano compatibili con il complesso delle utilizzazioni previste. 3. In detti Ambiti sono ammessi i seguenti usi:

U16, U21, U22 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.). 4. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.):

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’uso negli ambiti d’uso previsti (CU). 5. Modalità di attuazione:

Intervento edilizio diretto. 6. In tale zona, gli strumenti di pianificazione urbanistica di attuazione, od i progetti preliminari di opere pubbliche, devono prevedere, le realizzazione di edifici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai parametri urbanistici ed edilizi :

UF max = 0,50 mq/mq.;

NP max = 2;

Q max = 40%;

Dc (distanza dai confini) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml. 10,00;

Df (distanza tra fabbricati) = ml.10,00;

Parcheggi = 4 mq/20 mc.

Art. 56 Verde Pubblico Attrezzato (V.P.A.)

1. Gli Ambiti in oggetto sono destinati al verde pubblico, naturale o attrezzato, ivi compresi, se reputato necessario, impianti sportivi a diversi livelli.

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2. Tali aree potranno essere ricavate anche nelle aree standard individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di specificazione (anche mediante progetti complessi che ne individuano risorse e modalità di gestione), purché tali utilizzazioni siano compatibili con il complesso delle utilizzazioni previste. 3. In dette Zone è consentita unicamente la realizzazione di manufatti che ne integrano le funzioni, come attrezzature per il gioco, lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi. 4. I complessi funzionali di queste zone, incluse le parti di territorio destinato a verde e compresi i relativi impianti e manufatti, possono essere realizzati e gestiti da enti e privati, attraverso concessioni che regolino le caratteristiche e le condizioni d’uso, tra le quali deve essere, comunque, compresa la proprietà pubblica e le modalità di accessibilità pubblica. 5. In detti ambiti sono ammessi i seguenti usi:

U8, U11, U24 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.).. 6. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.).:

Manutenzione Ordinaria (MO);

Manutenzione Straordinaria (MS);

Restauro e risanamento Conservativo (RC);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Cambio d’uso negli ambiti d’uso previsti (CU). 7. Modalità di attuazione:

Intervento edilizio diretto. 8. Gli strumenti di pianificazione urbanistica di attuazione, od i progetti preliminari di opere pubbliche, devono prevedere, per dette zone:

a) la sistemazione di non meno dell'80% della superficie territoriale complessiva dell'ambito quali giardini autonomi, prevalentemente alberati, dotati di percorsi pedonali, di manufatti di arredo e di servizio, ivi comprese attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi; b) la sistemazione della quota restante della superficie territoriale complessiva dell'Ambito quali impianti scoperti per la pratica sportiva.

9. Nel caso di impianti sportivi di livello di quartiere, comunale e/o sovracomunale, gli stessi dovranno rispettare i seguenti parametri:

UF max = 0,05 mq/mq;

SP min = 90%

H max = mt 3,50;

Dc (distanza dai confini) = ml. 10,00;

Ds (distanza dal confine stradale) = ml.10,00;

Df (distanza tra fabbricati) = ml.10,00.

Art. 57 Verde Pubblico

1. Fanno parte di tale ambito le aree di proprietà pubblica parallele alle principali vie di comunicazione. 2. Tali aree sono da considerarsi dotazioni ecologiche ed ambientali.

Art. 58 Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione (S.A.B.)

1. Le aree indicate e delimitate come Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione (S.A.B.) sono disciplinate dal Piano Comunale Spiaggia (P.C.S.), secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. 2. Nelle aree indicate e delimitate come Servizi e Attrezzature di supporto alla balneazione (S.A.B.) è prescritta la conservazione della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato

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morfologico e vegetazionale delle duna, nonché della vegetazione esistente. In tali aree sono pertanto vietati:

a) l'asporto di materiali sabbiosi dall'arenile e dalle dune e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali; b) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, ed in particolare l'abbattimento degli esemplari arborei e/o arbustivi componenti gli ambienti boscati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e/o arbustive non autoctone o naturalizzate con altre in grado di ricreare un sistema ambientale vegetazionale tipico, ed avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente; c) l'introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone o naturalizzate; d) qualsiasi forma di cementificazione.

3. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammissibili: a) la collocazione provvisoria e stagionale di tavolame o di analoghi materiali amovibili al fine di realizzare percorsi lineari di accesso alla battigia; b) l'installazione, al termine dei percorsi di cui alla precedente lettera, di attrezzature mobili strettamente funzionali alla vigilanza della balneazione; c) la costruzione di attrezzature balneari e servizi strettamente connessi quali: cabine spogliatoio; servizi igienici; docce (realizzabili anche all'esterno); deposito di ombrelloni, sedie a sdraio, attrezzi e simili; nonché locali di divertimento, di ristoro e di svago.

4. Per tali aree è già vigente un Piano Comunale Spiaggia, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. Eventuali varianti generali e/o parziali allo strumento urbanistico di attuazione dovrà prevedere esclusivamente l’utilizzo di manufatti realizzati con strutture precarie e facilmente rimovibili. 5. I manufatti potranno avere un'altezza massima, dalla quota del terreno al punto di incontro della parete verticale con la struttura di copertura, non superiore a ml. 3,50. I manufatti devono essere realizzati prevalentemente con materiali tradizionali. I predetti manufatti sono realizzabili sopra pedane in legno rispetto alla quota del terreno. La pavimentazione con materiali impermeabili o non filtranti è ammessa esclusivamente per gli spazi destinati a servizi igienici e/o a docce. 6. Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di recinzioni di alcun genere salve fatte delimitazioni mobili con montanti in legno o metallo e correnti in corde di materiale naturale o artificiale. 7. Gli spazi scoperti all’intorno dei manufatti, possono essere attrezzati per la sosta e la ristorazione, con tavolini e sedie e/o panchine. Di tali spazi è ammessa la copertura in legno o con tende avvolgibili o teli riponibili, ovvero con pergolati vegetali, su supporti in legno od in metallo. 8. I manufatti devono essere allacciati alla rete fognaria ove esistente. Qualora non esista la rete fognaria, i predetti manufatti devono essere dotati di idoneo sistema di smaltimento. 9. La realizzazione, il mantenimento e la gestione dei servizi di supporto alla balneazione di cui al presente articolo sono concesse in base a progetti unitari, in scale architettoniche esecutive (dalla scala 1:100 alle scale di dettaglio 1:20 e 1:5) riferiti a ciascun nucleo di servizi. Di tali progetti devono essere rappresentate tutte le caratteristiche estetiche e, per questo, essi devono essere corredati di tavole a colori e di elaborati e campioni illustranti qualità dei materiali e i colori degli stessi. I progetti saranno obbligatoriamente allegati a idonee convenzioni mediante le quali, prestando adeguate garanzie e convenendo l'applicazione di specifiche sanzioni per gli inadempimenti, i soggetti interessati garantiscano il rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, ed altresì l'espletamento di funzioni di pulizia e di vigilanza.

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Art. 59 Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione posti a Nord e a monte del Lungomare

(S.A.B.L.)

1. Le aree indicate e delimitate come Servizi e Attrezzature di supporto alla Balneazione posti a Nord e a monte del Lungomare (S.A.B.L.) sono disciplinate dal Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.), secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Nelle aree indicate e delimitate come Servizi e Attrezzature di supporto alla balneazione posti a Nord e a monte del Lungomare (S.A.B.L.) è prescritta la conservazione della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale esistente. 3. In tali aree sono pertanto vietati:

a) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, ed in particolare l'abbattimento degli esemplari arborei e/o arbustivi componenti gli ambienti boscati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e/o arbustive non autoctone o naturalizzate con altre in grado di ricreare un sistema ambientale vegetazionale tipico, ed avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente; b) l'introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone o naturalizzate; c) qualsiasi forma di cementificazione.

3. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammissibili: a) la costruzione di attrezzature strettamente funzionali alla attività di balneazione da svolgere sull’antistante arenile:

locali di ristoro (pizzerie, bar, ristoranti, tavole calde, etc.), di svago e locali di divertimento;

impianti per la pratica sportiva (sport di terra: campo di calcetto, campo di volley, bocce, etc.) ed il relax;

aree ricreative per bambini (gonfiabili, giostre, piccoli parchi giochi, etc.), ludiche e per piccoli spettacoli (anche con la realizzazione di pedane in legno semplicemente appoggiate al suolo);

chioschi e/o gazebi per edicole, per la vendita di prodotti tipici locali; b) i relative servizi di supporto alle attività di cui sopra: docce e servizi igienici, parcheggi.

4. I manufatti e tutte le opere dovranno avere caratteristiche tecniche - costruttive tali da risultare interamente di facile rimozione. 5. I manufatti e tutte le opere dovranno rispettare tutte le disposizioni del presente R.E.U. previste al:

Titolo Terzo − Capitolo 8 Sistema di tutela e salvaguardia;

Titolo Sesto − Capitolo 1 Disciplina estetica degli edifici e degli insediamenti e decoro urbano, Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche;

Titolo Settimo − Capitolo 4 Disciplina delle altre autorizzazioni. 6. I manufatti potranno avere un'altezza massima, dalla quota del terreno al punto di incontro della parete verticale con la struttura di copertura, non superiore a ml. 3,50. I manufatti devono essere realizzati prevalentemente con materiali tradizionali. I predetti manufatti sono realizzabili sopra pedane in legno rispetto alla quota del terreno. La pavimentazione con materiali impermeabili o non filtranti è ammessa esclusivamente per gli spazi destinati a servizi igienici e/o a docce. 7. Su tali aree non è ammessa la realizzazione di recinzioni di alcun genere salve fatte delimitazioni mobili con montanti in legno o metallo e correnti in corde di materiale naturale o artificiale. 8. I manufatti devono essere allacciati alla rete fognaria ove esistente. Qualora non esista la rete fognaria, i predetti manufatti devono essere dotati di idoneo sistema di smaltimento. 9. I manufatti devono essere tali da evitare il più possibile la chiusura delle visuali verso il mare, l’orizzonte marino, le dune e le spiagge.

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CAPITOLO 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle

Infrastrutture

Art. 60 Aree destinate alla viabilità

1. La gerarchia delle strade urbane principali, le loro caratteristiche funzionali (dimensionamento, fasce di rispetto, alberature, etc.) e quelle delle attrezzature ad esse connesse sono indicate nelle tavole del Piano che fa parte integrante delle presenti norme. 2. All’interno della maglia viaria principale, la viabilità delle lottizzazioni e dei piani particolareggiati deve essere organizzata funzionalmente in modo da garantire il raccordo con la suddetta maglia, la correlazione fra lottizzazioni contermini, la formazione di adeguate aree di sosta e parcheggio. 3. La larghezza minima delle strade, ad eccezione di quelle di servizio alle aree agricole, non potrà essere inferiore a ml. 6,00, esclusi i marciapiedi, nelle zone accidentate o collinari, e a ml. 8,00, esclusi i marciapiedi, nelle altre zone. A tale larghezza dovranno adeguarsi anche le strade esistenti, ove possibile. 4. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte possono essere ammesse (sino ad un minimo di sezione pari a ml. 5,00) per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di proprietà e gestione privata, al servizio di non più di quattro Unità edilizie. Ove sia a fondo cieco, la viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno. 5. Nelle zone urbane la larghezza dei marciapiedi non può essere inferiore a ml. 1,50 su un lato o entrambi i lati. 6. Le indicazioni del P.S.C. relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore vincolante per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e degli svincoli e le caratteristiche della sede stradale. 7. E' in ogni caso da considerare vincolante la profondità delle zone di rispetto stradale. 8. Congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade previste devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione paesaggistica dell’infrastruttura.

Art. 61 Strade private in territorio rurale

1. Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a ml. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%. 2. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l’allargamento di tali strade oltre la sezione di ml. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti. E’ tuttavia ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16%. 3. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà di norma in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto e cemento.

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Art. 62 Parcheggi

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore a mq. 1,00 ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell'Art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dalla Legge n. 122/1989. Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio. 2. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di lottizzazione deve essere reperita un'area pari a mq. 1,00 ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico. 3. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare a parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 15,00 ogni 100 mq. di superficie utile coperta. 4. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio deve essere incrementata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 17/99. La norma di cui al presente comma vale anche per la parte commerciale di edifici a destinazione mista (residenziale/commerciale). Deroghe al presente comma si applicano per gli esercizi di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti in edifici esistenti alla data del 27.09.2001. 5. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni mq. 20,00 di superficie.

Art. 63 Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. La localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di coordinamento. 2. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a ml. 1,50, da elevarsi ad almeno ml. 3,00 nel caso di percorsi alberati; con funzione di spartitraffico, minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici preesistenti. 3. La larghezza ordinaria dei percorsi pedonali può ridursi fino al minimo di ml. 1,00 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, etc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di ml. 1,00. 4. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata. 5. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano - altimetrica delle superfici, si dovrà realizzare una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale. 6. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole. 7. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a ml. 2,50 affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di ml. 2,00. 8. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiate.

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9. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano - altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

Art. 64 Classificazione delle strade

1. Le strade sono classificate dagli organi competenti ai sensi del D.L. 3 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.. 2. La classificazione delle strade è la seguente:

Strade extraurbane principali - Tipo B (strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con due corsie per senso di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso).

Strade extraurbane secondarie - Tipo C (strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine). Esse sono accessibili attraverso le immissioni attualmente esistenti o quelle previste dal P.S.C., nonché attraverso nuove immissioni purché distanti da quelle preesistenti o previste dal P.S.C. a non meno di ml. 300,00.

Strade urbane di quartiere - Tipo E (strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata). Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, per tali strade negli interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Ampliamento, deve essere rispettata una distanza minima di ml. 10,00 dal confine stradale.

Strade extraurbane locali - Tipo F (tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali al di fuori dei centri abitati).

Strade urbane locali - Tipo F - (tutte le restanti strade interne ai centri abitati, non facenti parte degli altri tipi di strade).

Art. 65 Impianti di distribuzione dei carburanti

1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto:

del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, Decreto Legislativo 08 settembre 1999, n. 346 e ss.mm.ii.;

dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20 ottobre 1998;

e delle norme di cui ai commi seguenti. 2. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati esclusivamente secondo le tipologie delle "stazioni di rifornimento" e "stazioni di servizio" e possono essere localizzati esclusivamente:

nelle zone destinate a fascia di rispetto della sede stradale;

negli ambiti specializzati per attività produttive;

nel territorio rurale, esclusivamente in fregio alle strade statali o provinciali; nel territorio rurale l’impianto può occupare una fascia della profondità massima di ml. 50,00 dal limite della sede stradale. L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico - culturale di cui al Titolo IV; non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica:

fasce di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d’acqua;

aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale;

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aree boscate. 3. Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari:

attività di commercio al dettaglio di vicinato (U5), nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 11 febbraio 1998, n. 32;

pubblici esercizi (U11);

servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli. 4. Parametri edilizi

UF max = 0,05 mq/mq (con esclusione delle pensiline);

H max = ml. 3,50 ad eccezione delle pensiline e delle tettoie; (nei soli impianti di nuova realizzazione) SF min = 3.000 mq. e SF max = 10.000 mq. (nei soli impianti di nuova realizzazione) SP min = 20% della SF;

distanza minima degli edifici (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale: − all’esterno del Territorio Urbanizzato pari all’ampiezza della fascia di rispetto stradale, con un minimo di ml. 20,00; − all’interno del Territorio Urbanizzato: ml. 10,00 ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti dell’impianto, se inferiore a ml. 10,00;

distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale: ml. 3,00 da altri edifici confinanti ml. 5,00;

distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: ml. 10,00. 5. Prescrizioni in rapporto alla sede stradale.

Si richiama il rispetto delle norme previste all’Art. 60 del D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Lo spartitraffico deve essere ubicato a una distanza minima di ml. 2,00 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di cm. 80,00.

6. Mitigazione degli impatti In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima pioggia depurate e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. Negli impianti situati al di fuori del Territorio Urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

7. Attuazione La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione.

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CAPITOLO 8 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone:

Sistema di Tutela e Salvaguardia

Art. 66 Vincolo paesaggistico

1. Qualunque intervento riguardante aree e manufatti soggetti a tali vincoli, ai sensi delle Leggi ex 1 giugno 1939, n. 1089; ex 29 giugno 1939, n. 1497; ex 8 agosto 1985, n. 431 e L. R. 12 aprile 1990, n. 23, oggi D. Lgs n° 42/2004 e ss.mm.ii., e tutela paesistica della zona costiera ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del Reg. del R.D. del 3/6/'40 n. 1357 ai sensi del D.M. 27-07-1972 recante dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell’ambito del Comune di Falconara Albanese, sono soggetti al rispetto della specifica normativa di settore, degli eventuali piani redatti ai sensi di tali leggi, nonché al parere degli organi preposti all’osservazione di detti vincoli. 2. Gli indirizzi, le prescrizioni e le misure sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi dell’area, a cui si riferiscono le azioni programmatiche degli obiettivi di qualità paesaggistica. In particolare, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere curati interventi di rinaturalizzazione tendenti a ripristinare i valori naturalistici tipici dell’area, mediante la piantumazione delle essenze tipiche, mentre per interventi di nuova edificazione dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

a) Valori cromatici

Tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno, ed il bianco, tenendo conto del contesto edificato e paesaggistico in cui si inserisce;

l'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne. Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati eventuali campioni dei toni di contrasto. Non sono ammessi serramenti nei colori bronzei, dorati o metallizzati.

b) Criteri paesaggistici per destinazioni residenziali, turistiche, ricettive, terziarie e loro pertinenze

La progettazione di costruzioni aventi tipologie residenziali, turistiche, ricettive e terziarie e delle relative pertinenze deve adeguarsi ai seguenti criteri:

- copertura con tetto a falda, con inclinazione max 35 gradi; - copertura piana con sistemazioni esterne a pergolato e/o a giardino pensile; - altezza massima ml. 12,50 misurata al colmo delle falde o abbaini, per le destinazioni ricettive e terziarie e per i fabbricati anche residenziali da realizzare in aree di completamento; - altezza massima ml. 10,50 misurata al colmo delle falde o abbaini, per le destinazioni residenziali e turistiche; - manto di copertura in coppi o tegole portoghesi, tegole marsigliesi; - fronti mare continui non superiori a ml. 20,00, collegabili con elementi di completamento aperti, quali portici, gallerie, pensiline, etc., a carattere esclusivamente distributivo e decorativo; - i rivestimenti esterni in pietre naturali, cotto faccia a vista, mattoni faccia a vista, oppure intonacati con tinteggiatura nei valori cromatici di cui al punto precedente; - nel risanamento di vecchie murature devono essere studiate soluzioni che riprendano le malte originarie, consolidandone la tenuta; - le strutture portanti a vista possono essere in legno, legno lamellare, ferro anticato.

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c) Criteri paesistici per destinazioni produttive e commerciali per la media e grande distribuzione e loro pertinenze

Le indicazioni paesistiche di cui al punto precedente si applicano all'edificazione di tipologie produttive, commerciali e relative pertinenze con le seguenti ulteriori specificazioni:

- le tipologie di intervento relative alle strutture a destinazione industriale - artigianale e commerciale per la media e grande distribuzione potranno essere realizzate esclusivamente nelle aree retrostanti il rilevato ferroviario, in modo da non essere rilevabili dal mare. In ogni caso i fronti continui delle strutture a destinazione industriale - artigianale e commerciale per la media e grande distribuzione non potranno essere superiori di norma a ml. 40,00, collegabili con elementi di completamento aperti, quali portici, gallerie, pensiline, etc., a carattere esclusivamente distributivo e decorativo; nel caso le particolari esigenze delle costruzioni, dettate dalle specifiche destinazioni determinino lunghezza dei fronti superiore a ml. 40,00, gli stessi dovranno essere adeguatamente articolati mediante elementi architettonici, arretramenti, etc.; sono ammessi per la copertura materiali adeguati alla tipologia specifica; - le tipologie di intervento relative alle strutture a destinazione produttiva agricola potranno avere fronti mare continui non superiori a ml. 50,00, nel caso le particolari esigenze delle costruzioni dettate dalle specifiche destinazioni, determinino lunghezza dei fronti superiore a ml. 50,00, gli stessi dovranno essere adeguatamente articolati mediante elementi architettonici, arretramenti, etc.; - le coperture possono avere inclinazione inferiore ai 20° o essere di tipo piano. Sono ammesse le seguenti tipologie edilizie: - oltre alle strutture edilizie evocanti le tipologie tradizionali dell’architettura locale potranno essere realizzati capannoni in prefabbricato cementizio a scomparsa, in pannelli prefabbricati in graniglia o bocciardati; - capannoni con struttura in acciaio, tensostrutture, o strutture reticolari spaziali; - altezza massima all’estradosso dell’ultimo solaio ml. 10,50.

d) Criteri paesaggistici per la progettazione degli spazi aperti

La progettazione degli spazi aperti deve prevedere l'impianto a verde per superfici non inferiori al 40% per i lotti residenziali e misti; al 30% negli altri casi (quanto più possibile mediante il mantenimento delle essenze esistenti). La superficie a verde deve essere il più possibile accorpata, e comprendere eventuali superfici alberate già presenti sul lotto. Tutti gli alberi di ulivo presenti ed eventualmente interessati dalle trasformazioni edilizie dovranno essere ripiantumate all’interno della stessa area. Nell'alberatura di nuovo impianto devono essere preferite le specie tipiche locali ovverosia le essenze arboree ed arbustive tipiche dell’ambiente mediterraneo. Nella sistemazione a verde che hanno funzioni di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo ed in particolare le seguenti proporzioni:

impianti arborei: almeno l’80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;

per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenza autoctone o acclimatate;

- di norma per la realizzazione di prati si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; - le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e similari);

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- le quantità minime di alberature da impiantare dovrà essere in rapporto di almeno 4 alberi per 100 mq. di superficie da realizzare; - le aree destinate a parcheggio, di superficie superiore a mq. 100,00, compreso l'esistente, debbono essere formati in materiale drenante, salvo comprovate esigenze produttive, e debbono armonizzarsi ai valori cromatici prescritti; - il consolidamento delle scarpate e degli scavi deve avvenire prioritariamente con tecniche d’Ingegneria Naturalistica. La progettazione delle recinzioni sarà formata in osservanza ai seguenti criteri: - permeabilità ottica; - materiale d'uso il legno, pietra locale, il ferro; - altezza massima del piano di campagna ml. 1,60; - altezza dello zoccolo, ammesso anche in cemento, cm. 80,00 dal piano di campagna; - è ammesso accompagnare alla recinzione una siepe ornamentale.

Art. 67 Vincolo Idrogeologico e Forestale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale l’esecuzione di qualsiasi opera edilizia o di trasformazione del territorio è sottoposta a rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, a norma dell'Art. 20 del R.D.L. n. 1126/1920 e ss.mm.ii.. 2. Nei boschi e nelle foreste sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle vigenti norme in materia.

Art. 68 Vincolo di rispetto dei corsi d’acqua

1. Nelle zone di rispetto dei corsi d’acqua sono consentite solo le opere necessarie alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature e del verde esistente o alla sistemazione idrogeologica dei terreni nonché gli interventi sull’edilizia esistenti di cui all’Art. 3, lettere b) e c) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.. 2. Il vincolo si concretizza nell’osservanza delle norme stabilite dal R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.. 3. In relazione all’importanza dei corsi d’acqua, al loro regime e alla natura geologica delle aree ai bordi, nelle tavole di zonizzazione sono state individuate le fasce di inedificabilità entro cui sono consentite le opere di cui al primo comma. Restano comunque valide le prescrizioni dello studio geologico in assenza di interventi di difesa e/o bonifica. 4. Dove non espressamente graficizzate, e limitatamente ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, valgono le prescrizioni del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Art. 69 Zona di tutela assoluta e zona di rispetto dei pozzi di acqua potabile e idropotabile

1. La Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni con una estensione di ml. 10,00 di raggio dal punto di captazione, salvo casi di dimostrata impossibilità, e deve essere recintata e adeguatamente protetta. 2. All’interno dell’Area di tutela assoluta dei pozzi idropotabili possono essere esercitate solo attività connesse alla gestione della captazione e realizzate unicamente opere di captazione ed infrastrutture di servizio, fatta salva la possibilità della messa in opera di infrastrutture di pubblico interesse non passibili di interazione alcuna con le risorse idriche oggetto di tutela.

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3. L’aggiornamento delle Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è effettuata con decreto dirigenziale. 4. Le fasce di rispetto come sopra determinate, ancorché non edificabili, concorrono alla formazione della SC e/o volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona in cui ricadono. 5. La Zona di rispetto dei pozzi idropotabili è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, in cui devono essere tutelate qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche captate. 6. Le Zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In queste aree si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 7. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, la Regione individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva.

8. Le Regioni disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: a) fognature; b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 7.

9. Le fasce di rispetto come sopra determinate, ancorché non edificabili, concorrono alla formazione della SC e/o volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona in cui ricadono.

Art. 70 Ambito di rispetto depuratore

1. La fascia di rispetto dei depuratori resta fissata in applicazione del disposto della Delibera del Comitato dei Ministri per l’inquinamento del 4 febbraio 1977 in ml. 100,00 (Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.) Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

Art. 71 Ambito di rispetto cimiteriale

1. Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l’inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. 2. L’uso ammesso è U50; è ammesso, inoltre, l’uso U8 (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale. 3. Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti indici:

H max = ml. 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore).

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4. Le aree con vincolo cimiteriale, riguardante il Cimitero e le relative fasce di rispetto, sono soggette alla disciplina stabilita dall’Art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 10 ottobre 1957, n. 938 e ss.mm.ii.. 5. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti. 6. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

a) elementi viari; b) parcheggi scoperti, nonché parcheggi coperti interrati; c) reti idriche; d) reti fognanti; e) metanodotti, gasdotti e simili; f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; g) giardini autonomi; h) manufatti amovibili e/o precari.

7. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono inoltre ammissibili le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di Manutenzione Ordinaria, di Manutenzione Straordinaria e di Restauro e Risanamento conservativo.

Art. 72 Ambito di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche concorrono alla formazione della volumetria di zona ma restano sempre inedificabili. 2. Le fasce di rispetto stradale nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Sono ammessi gli usi U43, U46, U47, U48, U49 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.), oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso U10 nei limiti e con le prescrizioni di cui al Titolo Terzo – Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 65 Impianti di distribuzione dei carburanti del presente R.E.U.. 3. Le fasce di rispetto stradale nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico (con i limiti di cui al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 11 comma 5 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione, a parcheggi pubblici e privati. 4. Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all’interno di P.A.U. devono essere sistemate secondo le seguenti prescrizioni:

a) per una fascia della larghezza di cm. 50,00 a partire dal confine del marciapiedi l’area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all’ Amministrazione Comunale in aggiunta alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art.10 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi del presente R.E.U.; b) per la parte restante oltre i primi cm. 50,00 le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 11 comma 5 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione del presente R.E.U..

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5. Per costruzioni ad uso U10, sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui di cui al Titolo Terzo – Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 65 Impianti di distribuzione dei carburanti del presente R.E.U.. 6. Per ciascun Ambito o Sotto-ambito in cui è classificato il territorio comunale viene indicato la distanza dal confine stradale. In ogni caso le distanze dal confine stradale dovranno essere puntualmente verificate in sede di pianificazione attuativa e/o di progettazione esecutiva, avendo valore meramente indicativo quelle graficamente evidenziate sulle Tavole di zonizzazione. 7. Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme del R.E.U. relative alle distanze minime dal limite di sede stradale. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753. 8. Le fasce di rispetto se adibite alle colture agricole sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle zone agricole. 9. Allineamento prevalente per le nuove costruzioni.

Nei casi di edificazione in lotti liberi o di ampliamenti edilizi in zone già edificate (zone sature, lotti interclusi), l’Amministrazione Comunale può autorizzare distanze dalle strade inferiori rispetto a quelle minime, in modo da formare un unico allineamento.

10. Nelle fasce di rispetto stradale sono inoltre ammissibili le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di Manutenzione Ordinaria, di Manutenzione Straordinaria, di Restauro e Risanamento conservativo, di Ristrutturazione e di Ampliamento purché da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Art. 73 Ambito di rispetto ferroviario

1. L’ambito (o fascia) di rispetto ferroviario è prevista ed indicata nelle planimetrie del P.S.C. sia all’interno che all’esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a ml. 30,00 misurati in base alla legge. 2. Detta fascia individuata concorre comunque alla formazione della volumetria di zona ma resta sempre inedificabile a meno di eventuali deroghe concesse dell’ente gestore. 3. Le fasce di rispetto ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Sono ammessi gli usi U43, U46, U47, U48, U49 (cfr. Allegato “Definizioni” al presente R.E.U.), oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. 4. Le fasce di rispetto ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico (con i limiti di cui al Titolo Secondo − Capitolo 1 Dotazione degli insediamenti, Art. 11 comma 5 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione, a parcheggi pubblici e privati. 5. Sugli edifici legittimamente esistenti entro le fasce di rispetto sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro e risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (RE), Demolizione (D) e Ricostruzione nello stesso sito del fabbricato demolito, nonché interventi di Ampliamento, nel rispetto della normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente la ferrovia. 6. Nelle fasce di rispetto ferroviario all’interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento in deroga alla fascia di tutela, qualora

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autorizzati dall’ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie. Per costruzioni ad uso U10, sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui al Titolo Terzo – Capitolo 7 Prescrizioni relative ad ambiti, zone e sottozone: Sistema Relazionale e delle Infrastrutture, Art. 65 Impianti di distribuzione dei carburanti del presente R.E.U.. 7. La fascia di rispetto ferroviario è definita dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 Art. 49, e concorre alla formazione dell’indice territoriale/fondiario di zona. 8. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono le norme di cui al D.P.R.. 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 74 Fascia di rispetto elettrodotto

1. Le tavole del P.S.C. individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti. 2. Al contorno degli elettrodotti è indicata inoltre nelle medesime tavole una “fascia di attenzione”. 3. I fabbricati adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza prolungata di persone, non possono essere edificati a distanze inferiori a quelle sotto indicate dalle linee elettriche aeree esterne:

linee elettriche a 60 KV ml. 11,00 dal filo centrale;

linee elettriche a 220 KV: ml. 18,00;

linee elettriche a 380 KV: ml. 29,00. 4. In ogni caso le “fasce di rispetto”, costituenti l’effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, si devono intendere quelle definite dall’Ente Gestore la linea elettrica. Pertanto le richieste di utilizzazione a scopi edificatori di superficie che ricadono in prossimità di conduttori elettrici, loro sostegni, cabine di trasformazione etc., devono assumere apposita dichiarazione e/o certificazione che attesti la distanza minima da rispettare per il posizionamento del fabbricato. 5. All’interno delle fasce di rispetto, come sopra definite, non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d’uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali: le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere. 6. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione. 7. Per ogni richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte inprossimità delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di queste, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato. 8. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del P.T.C.P.. 9. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole del P.S.C. decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata.

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10. Le aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto e di attenzione concorrono comunque alla formazione della volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona edificabile immediatamente adiacente. 11. L’individuazione grafica dell’ampiezza delle fasce di attenzione e delle distanze di prima approssimazione è indicativa: in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo del reale posizionamento della linea o della cabina e della tipologia delle stesse. 12. Il R.E.U. recepisce attraverso decreto dirigenziale la riduzione delle fasce di rispetto e delle distanze di prima approssimazione degli elettrodotti in seguito ad interventi che ne comportano la riduzione dei campi elettromagnetici e l’eliminazione delle fasce in seguito alla dismissione dell’elettrodotto medesimo. 13. Le fasce di rispetto come sopra determinate, ancorché non edificabili, concorrono alla formazione della SC e/o volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona in cui ricadono.

Art. 75 Aree necessarie ai fini della Protezione Civile

1. Alcune Zone (Aree di attesa - Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse - Aree di ricovero della popolazione), individuate e perimetrate nelle tavole di Piano sono normate e regolamentate dal Piano Comunale di Protezione.

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TITOLO QUARTO MODALITA’ DI GESTIONE E STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

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CAPITOLO 1 Competenze, procedure e adempimenti Piani Attuativi Unitari, Opere pubbliche e

Piani di settore

Art.76 Opere pubbliche di competenza comunale

1. Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta Comunale senza obbligo di rilascio di Permesso di costruire. 2. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti secondo i dettati e le prescrizioni di cui all’Art. 25 e successivi del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. 3. Il progettista assevera la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici. 4. E’ fatta salva l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. 5. Una copia della Relazione Tecnica e degli elaborati tecnici di progetto dell’opera pubblica e delle relative varianti sono trasmessi all’Ufficio Tecnico.

Art. 77 Progetti e programmi per settori specifici

1. In aggiunta agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, il Consiglio Comunale può adottare appositi strumenti progettuali, di piano e di programma per settori specifici, quali ad esempio:

a) piano per la tutela delle zone collinari; b) piano del verde; c) piano per l'arredo urbano ed il colore; d) piano per la viabilità ed il traffico; e) progetti di valorizzazione commerciale; f) piano per la circolazione dei portatori di handicap.

2. Nei casi di cui al primo comma, le opere edilizie ricadenti nell'ambito di detti piani e progetti settoriali approvati, dovranno risultare conformi, oltre che agli strumenti urbanistici, anche alle prescrizioni relative.

Art. 78 I Piani Attuativi Unitari (P.A.U.)

1. I Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) sono quegli strumenti che, in accordo con le previsioni del P.S.C. e delle relative norme di attuazione, precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano e regolamentano l’attuazione. Rientrano tra questi:

a) i Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica o Privata; b) i Piani di lottizzazione di iniziativa Privata o Pubblica; c) i Piani di Zona (P.E.E.P.); d) i Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); e) i Piani di Recupero Pubblici e Privati (P.d.R.); f) i Piani Comunali di Protezione Civile; g) il Piano Comunale Spiaggia (P.C.S.); h) il Piano di utilizzazione aziendale.

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Art. 79 Documenti costitutivi dei Piani Attuativi Unitari (P.A.U.)

1. I Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) devono contenere: a) il titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi; b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione; c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superficie in scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare; d) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; e) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello; f) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con l'indicazione di tutte le essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche interrate o aeree, e relative servitù; viabilità e toponomastica; vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico testimoniale; altri eventuali vincoli in essere; g) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista; h) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: numerazione delle unità di intervento, reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal POT, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di parcheggio pubblici; posizionamento indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati; posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti; i) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici; j) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, e modalità di allacciamento alle reti pubbliche, ivi compresa la definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale; relative previsioni di spesa di massima; gli elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare l’eventuale coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto; k) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa; l) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in particolare chiarire quali elementi del P.A.U. siano vincolanti per i successivi interventi edilizi e quali elementi possono eventualmente essere variati, e l'entità ammissibile di tali variazioni; m) relazione illustrativa, contenente fra l’altro il confronto degli indici di progetto con gli indici del POT.; n) computo metrico - estimativo delle opere necessarie per la realizzazione delle dotazioni territoriali previste dal Piano; o) dichiarazione del responsabile del servizio attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate beni paesaggistici e ambientali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico - forestale; all'interno della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale; in area soggetta a consolidamento dell'abitato; p) tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e superficie complessiva edificabile massima suddivisa per ciascuna unità di intervento e per le destinazioni d’uso previste, superficie permeabile minima complessiva e suddivisa per unità di intervento,

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quantificazione e destinazione delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; numero degli abitanti o degli addetti insediabili; q) schema di convenzione.

2. Alla richiesta devono inoltre essere allegati gli ulteriori elaborati tecnici eventualmente richiesti ai sensi delle Norme del P.S.C. o del P.O.T.; ad esempio: verifica della capacità dei collettori e degli impianti di depurazione a cui recapitano le reti di smaltimento dei reflui della zona interessata rispetto ai nuovi carichi previsti, etc.. 3. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 lettera q) deve contenere:

i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al comma 1 punto n), le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;

il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;

gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;

i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per l’inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel Piano;

nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;

gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.

4. Alla proposta di P.A.U. dovranno inoltre essere allegati a cura dei richiedenti, se necessari, i seguenti pareri o autorizzazioni da Enti diversi:

parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale parere è richiesto in conformità all'Art. 27 della Legge n. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti. In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti;

autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade;

approvazione degli schemi degli impianti di cui al punto j) del comma 1 da parte delle aziende fornitrici dei servizi;

altri nulla - osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.

5. Tutti gli elaborati tecnici di cui al comma 1 devono essere presentati in cinque copie firmate da un tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Per i Piani attuativi di iniziativa pubblica firma quale proponente il Dirigente preposto o suo delegato.

Art. 80 Domanda e procedura di valutazione dei P.A.U. di iniziativa privata

1. Condizione preliminare per l’approvazione di un P.A.U., qualora sia di iniziativa privata, è che gli interventi in esso previsti siano compresi fra quelli da attuare.

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2. Verificate le condizioni di cui ai commi precedenti l’avente o gli aventi titolo inoltrano al Sindaco apposita domanda di approvazione della proposta di Piano, contenente: generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del richiedente o dei richiedenti, dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire, ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e spese postali, generalità del tecnico abilitato responsabile del Piano. 3. A seguito della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli Artt. 4 e 5 della Legge 7 giugno 1990, n. 241. 4. Il responsabile del procedimento verifica;

a) che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari; b) che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato; c) che la proposta di piano sia conforme al R.E.U. vigente ovvero comporti varianti a quest’ultimo, comunque nei limiti del rispetto del P.S.C.; d) se siano stati allegati i pareri e le autorizzazioni preventive.

5. Gli Uffici comunali valutano, inoltre, dal punto di vista degli interessi della collettività, rappresentati dall’Amministrazione Comunale:

a) che le proposte progettuali riguardo alle opere di urbanizzazione primaria siano soddisfacenti in termini di efficienza, di efficacia, di sicurezza e di buona manutenibilità, e si integrino con il sistema di urbanizzazioni in cui si inseriscono; b) che proposte progettuali riguardo alle aree da cedere al Comune quali dotazioni di aree per attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti in termini di dimensione, localizzazione, fruibilità da parte degli utenti, efficacia rispetto alle esigenze e di buona manutenibilità; c) che le proposte progettuali riguardo alle tipologie edilizie e alle destinazioni d’uso siano soddisfacenti in termini di impatto ed inserimento nel contesto.

6. Il responsabile del procedimento: a) svolge le verifiche di cui al comma 5; b) provvede a richiedere i pareri preventivi e le autorizzazioni necessarie da parte di ARPACAL, ASL e di altri Enti nel caso non siano state già prodotte; c) svolge, con il concorso dei diversi uffici del Comune, anche eventualmente indicendo una conferenza di servizi interna, le valutazioni di cui al comma 6;

7. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui al comma 5. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda. 8. La domanda che non contenga la documentazione prescritta è inammissibile. Decorsi inutilmente 90 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio. 9. Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione, ovvero dal ricevimento dei pareri preventivi ed autorizzazioni necessarie che non fossero state allegate, il responsabile del procedimento, effettuate le valutazioni di cui al comma 6, provvede:

a depositare il Piano presso la Segreteria del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge;

oppure ad esprimere parere negativo, a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali e dagli altri Enti competenti, e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune rielaborazioni.

10. In caso di restituzione ai proponenti, la procedura di cui ai commi da 3 a 9 viene reiterata sulla base della presentazione di una nuova proposta adeguata ai rilievi sollevati.

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Art. 81 Procedura di valutazione dei P.A.U. di iniziativa pubblica

1. La proposta di Piano, prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale, viene comunque sottoposta alle valutazioni di cui al comma 6 del precedente articolo da parte degli Uffici comunali competenti, e ai pareri di ARPACAL – ASL e degli Uffici Provinciali ex Genio Civile. 2. Acquisiti i pareri e le autorizzazioni prescritte ed effettuate le eventuali rielaborazioni conseguenti, la proposta di Piano è adottata dal Consiglio Comunale. Il Piano adottato è quindi depositato presso i preposti Uffici del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge

Art. 82 Approvazione e validità dei P.A.U.

1. I Piani Attuativi Unitari di iniziativa pubblica adottati e le proposte di Piano di iniziativa privata sono depositati presso i preposti Uffici del Comune per la durata di giorni 30 consecutivi. Le proposte di P.A.U. di iniziativa privata sono depositate dopo aver ricevuto gli eventuali pareri previsti. 2. Per i P.A.U. di iniziativa pubblica il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e pubblicato sulla stampa locale. Dei P.A.U. di iniziativa privata viene data adeguata diffusione mediante i mezzi di informazione del Comune. 3. Chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito. 4. I proprietari di immobili interessati dal Piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 gg. successivi alla data del compiuto deposito. 5. Sono fatte salve le diverse norme procedurali di approvazione stabilite da leggi nazionali o regionali con riguardo a specifici tipi di Piani Urbanistici Attuativi. 6. Nella medesima delibera di approvazione è indicato il termine per l’attuazione del Piano, che dovrà essere pari o inferiore a 10 anni. Per i Piani di Iniziativa pubblica dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali devono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni. Per i Piani Attuativi per i quali, al momento dell’approvazione non sia stato indicato un termine di validità, si intende che il termine è pari a 10 anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Scaduto il termine di validità, il Piano e la relativa convenzione sono decaduti; per le parti non attuate può essere successivamente approvato un nuovo P.A.U. conforme alle norme a quel momento vigenti. 7. Per i P.A.U. di iniziativa privata l'avvio dell’attuazione del Piano è subordinata alla stipula della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano ed alla successiva trascrizione a cura e spese del soggetto attuatore. 8. Qualora, scaduto il termine di validità del Piano, le opere di urbanizzazione non siano state completate, il soggetto attuatore perde il diritto alla restituzione della cauzione, che viene incamerata dal Comune, il quale ha facoltà di provvedere alla ultimazione delle opere di urbanizzazione addebitando le spese al soggetto inadempiente, maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori danni. 9. Durante l’attuazione del Piano, il responsabile del Settore, dopo il favorevole collaudo di opere di urbanizzazione per un valore pari ad almeno il 60 % del totale previsto in convenzione, autorizza lo svincolo del 50% della cauzione. Al favorevole collaudo del totale delle opere previste, il responsabile del Settore/Servizio autorizza lo svincolo del restante 50% della cauzione.

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Art. 83 Varianti P.A.U.

1. Le eventuali varianti a P.A.U. approvati seguono lo stesso iter di approvazione degli strumenti originari. 2. Le varianti non sostanziali (e comunque nel rispetto delle norme degli strumenti urbanistici generali P.S.C. - R.E.U.) che:

non incidano sulla quantità edificatoria prevista;

non modifichino sostanzialmente l’assetto generale del Piano approvato;

non modifichino la quantità di dotazioni territoriali prevista;

non prevedano l’insediamento di attività a più intenso impatto ambientale;

non prevedano modifiche sostanziali ai parametri edilizi (altezze max, distanze, densità fondiaria, etc.) ed alla distribuzione delle masse;

non prevedano in genere variazioni comportanti la modifica di diritti reali degli aventi causa diretta o indiretta;

non prevedano modifiche alla convenzione;

potranno essere approvate, dopo le verifiche d’ufficio previste all’Art. 98 con semplice delibera di Giunta Comunale, senza la pubblicazione di cui al precedente articolo.

Art. 84 Intervento unitario convenzionato

1. Nelle parti di ambiti urbani consolidati individuate dal P.S.C. può essere richiesta la presentazione di un progetto unitario esteso all’intera parte di territorio perimetrata, al fine di garantire, attraverso apposita convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, il coordinamento delle azioni e la possibilità di subordinare l’attuazione dell’intervento al verificarsi delle condizioni previste dal P.S.C. (cessione di aree, realizzazione di opere, etc.). 2. Per l’Intervento unitario sono richiesti gli stessi elaborati richiesti per il P.A.U..

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TITOLO QUINTO DISCIPLINA DEL PROCESSO EDILIZIO

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CAPITOLO 1 Sportello Unico per l’edilizia

Art. 85 Sportello Unico per l’edilizia

1. Ai sensi dell’Art. 71 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvede, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso, di autorizzazione o di denuncia di inizio attività. 2. Contestualmente alla costituzione dello Sportello Unico, nomina, ai sensi dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 3 dell'Art. 1 della Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria", un responsabile dell'intero procedimento. 3. Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di Permessi di costruire, alle domande di autorizzazione e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi di legge; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'Art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei Permessi di costruire, delle autorizzazioni, dei certificati di abitabilità e agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.

Art. 86 Conferenza dei servizi

1. Il Responsabile del procedimento, dunque, al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria delle pratiche edilizie e urbanistiche, nonché per consentirne un esame contestuale da parte delle varie unità organizzative interessate, può indire la Conferenza dei Servizi, a scopi istruttori e decisori, formalizzando le decisioni raggiunte. Redige quindi una dettagliata relazione contenente la qualifica tecnico - giuridica dell’intervento proposto, le valutazioni sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e dà conto di tutte le memorie e contro deduzioni presentate. 2. Alle riunioni della Conferenza dei Servizi possono essere chiamati ad intervenire, a norma di legge, gli enti e le amministrazioni interessati dai contenuti e dai profili del progetto presentato. 3. Il progettista può partecipare alla Conferenza dei Servizi per illustrare i propri elaborati.

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4. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere o di provvedimento definitivo.

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CAPITOLO 2 Titoli abilitativi

Art. 87 Fasi del processo edilizio

1. Ai fini del presente R.E.U. il processo edilizio, che può trovare applicazione tramite intervento edilizio diretto o piano urbanistico attuativo, si compone di:

progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo;

esecuzione dell’opera, comprensiva di eventuali varianti al progetto approvato;

controlli sull’attività edilizia in corso;

conformità edilizia e agibilità. 2. Competenze: Vengono di seguito elencate le competenze dei principali soggetti coinvolti nel processo edilizio, relativamente agli interventi privati, di carattere amministrativo, nei rapporti con il Comune (elenco non esaustivo):

Competenze della committenza a) presentazione della D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ed eventuali varianti; b) presentazione richiesta di Permesso di costruire, ed eventuali varianti; c) comunicazione data inizio lavori; d) comunicazione data ultimazione lavori; e) presentazione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); f) pagamento oneri e diritti comunali; g) ritiro del Permesso di costruire e/o della copia vistata della D.I.A. e/o S.C.I.A.; h) presentazione eventuali richieste di proroga; i) presentazione richiesta di valutazione preventiva; j) acquisizione di eventuali pareri di soggetti esterni al Comune nei modi previsti dalle norme; k) presentazione relazione di cui alla Legge n. 10/91 (isolamento termico); l) presentazione delle documentazione relativa alla esecuzione degli impianti (Legge n. 37/2008) o nomina collaudatori; m) presentazione richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Competenze del professionista (progettista, direttore lavori, collaudatore, etc.) a) sottoscrizione degli elaborati progettuali; b) asseverazione sulla conformità delle opere; c) sottoscrizione delle relazioni di collaudo; d) sottoscrizione della scheda tecnica descrittiva.

Competenze dell’esecutore (in caso di lavori in economia a carico della committenza): a) presentazione relazione di calcolo per il cemento armato e le strutture metalliche (Legge n. 1086/1971), e documentazione conseguente.

Competenze del Comune a) informazioni, pubblicazione atti e divulgazione; b) accesso agli atti e documenti; c) fornitura modulistica in forma cartacea ed informatica; d) ricezione atti e documenti; e) istruttorie nei limiti e competenze di legge; f) acquisizione pareri competenti di cui al D.P.R. n. 380/01 a soggetti esterni al Comune ove previsto dalle procedure; g) controllo sui diritti e contributi spettanti al Comune di Falconara Albanese;

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h) rilascio atti e documenti; i) controlli del processo edilizio in corso d’opera e finali; j) emanazione sanzioni di competenza; k) ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti.

Art. 88 Strumenti del processo edilizio

1. Sono titoli abilitativi il Permesso di costruire e la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

Art. 89 Opere soggette al Permesso di costruire

1. Il Permesso di costruire deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’edilizia per tutte le opere edilizie, escluse quelle afferenti all’Attività edilizia libera e agli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). 2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi dell’Art. 54 del D. Lgs. n. 267/00, non è richiesto il Permesso di costruire, limitatamente alle opere ingiunte. 3. Sono in particolare soggetti al rilascio del Permesso di costruire i seguenti interventi:

a) gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o di ricostruzione di edifici con variazione di sagoma, o sedime o volume, impianti e infrastrutture, salvo i casi di cui al comma precedente; b) le varianti a Permessi di costruire già rilasciati e in corso di validità consistenti in variazioni essenziali.

4. Non costituiscono trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e non sono quindi soggette ad autonomo titolo abilitativo le opere provvisorie di cantiere ossia gli interventi e le costruzioni provvisorie finalizzate alla realizzazione di un'opera edilizia concessa e al servizio dei lavoratori a ciò impegnati; tali opere di cantiere possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere stesso. 5. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a Permesso di costruire è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per le corrispondenti opere. 6. Il Permesso di costruire può essere:

a) gratuito, nei casi previsti dalla legge; b) oneroso: l'importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta qualora corredata della documentazione prevista e non soggetta ad interruzione dei termini per richiesta di integrazione documentale e di contenuti; c) convenzionato. La Regione stabilisce con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a Permesso di costruire o a Denuncia di Inizio Attività. La Regione può altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio del carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del Permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia. Il Permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia titolo.

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Art. 90 Opere soggette ad Autorizzazione

1. Sono soggette ad Autorizzazione, con la procedura all’uopo stabilita, secondo le leggi, le disposizioni regolamentari e gli strumenti urbanistici vigenti, con l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento:

a) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio, ai sensi dell’Art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disposizione generale ed a puro titolo esemplificativo, è necessaria la Autorizzazione Edilizia anche per:

a) insegne; b) installazioni pubblicitarie fisse; c) tende aggettanti mobili o fisse; d) sistemazioni esterne di aree libere che comunque non prevedano l’esecuzione di costruzioni in elevazione o nel sottosuolo; e) allestimenti di spazi pubblici in concessione stagionale o permanente con elementi fissi per i quali non sia richiesta la Concessione Edilizia; f) installazione di strutture a carattere precario e temporaneo.

3. L’Autorizzazione è rilasciata dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia titolo.

Art. 91 Opere soggette a Denuncia di Inizio attività (D.I.A.)

1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) obbligatoria: a) gli interventi di manutenzione straordinaria; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; c) gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) e di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale; d) gli interventi di restauro scientifico, di ripristino tipologico e di recupero di aree libere escluso l’esecuzione di nuovi manufatti; e) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, nonché gli immobili aventi valore storico - architettonico individuati dal P.S.C., o qualora riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino la sagoma dell'edificio; f) gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti; g) gli interventi di cambio d'uso con o senza opere, ivi compresa la realizzazione di depositi a cielo aperto se non connessa con opere richiedenti il Permesso di costruire, e con esclusione del caso in cui il nuovo uso sia afferibile alle medie o grandi strutture di vendita; h) gli interventi di modifica funzionale di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di nuovi spazi chiusi o spazi coperti; i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; j) cartelloni pubblicitari superiori a mq. 5,00; k) le variazioni a D.I.A. già presentate; l) le variazioni minori in corso d’opera; m) gli interventi per realizzare parcheggi coperti o scoperti da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, nei casi di cui all'Art. 9 comma 1 della Legge n. 122/1989, con esclusione degli immobili ricadenti nei centri storici, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

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n) opere pertinenziali di edifici esistenti mediante ampliamento o costruzione di corpo separato, qualora l’intervento non comporti un aumento di volume o della SU superiore al 20% dell’edificio principale; o) gli interventi di significativa modificazione morfologica del suolo; p) gli interventi di demolizione totale o parziale; q) opere previste all’interno di Piani Attuativi Urbanistici (P.A.U.), qualora lo stesso strumento urbanistico individui in modo specifico, per ciascun lotto od unità minima d’intervento i seguenti elementi:

allineamenti planimetrici degli edifici;

altezza degli edifici;

edificabilità massima ammessa;

sagoma plano - altimetrica degli edifici e tipologia delle coperture;

tipologie degli edifici;

n° dei piani previsti;

caratteristiche architettoniche e di finitura degli edifici; r) le opere di urbanizzazione inerenti strumenti urbanistici attuativi, qualora il progetto delle stesse sia “esecutivo”, così come definito dal comma 5 dell’Art. 93 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163; s) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW.

2. Nel caso di opere da realizzarsi in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi del D. Lgs. n. 267/00, non è richiesto il titolo abilitativo, limitatamente alle opere ingiunte. 3. In corso di validità di un Permesso di costruire non è consentito presentare una D.I.A. relativa al medesimo immobile o unità immobiliare, salvo che sia limitata alle variazioni in corso d’opera. 4. L'apertura e l'esercizio di cave e torbiere è soggetto ad autorizzazione da parte del Responsabile del Settore ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. 5. Qualora, per lo stesso edificio od unità immobiliare, siano richieste più D.I.A., tali da configurare nel loro insieme, un intervento assoggettabile a Permesso di costruire, l’interessato dovrà presentare, nel termine fissato dal Responsabile del procedimento, regolare domanda di Permesso di costruire. La Regione con legge può ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'Art. 44 del T.U. dell’Edilizia. La realizzazione di taluni interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistica - ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.. Analogamente, la realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a normative particolari, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

Art. 92 Soggetti aventi titolo e documenti attestanti il titolo

1. Hanno titolo a richiedere il Permesso di costruire e a presentare la D.I.A. i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi:

a) il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari; b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione;

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e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo; f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'Art. 1577 del Codice Civile; g) l'affittuario agrario (Legge n. 11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. n. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione; h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:

il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;

l'assegnatario di terre incolte;

il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;

il concessionario di una concessione di occupazione di suolo pubblico;

il concessionario di miniere e di beni demaniali;

per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale;

colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; i) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento; j) in luogo del titolare possono presentare domanda:

il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico;

l’amministratore di condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolare assemblea condominiale;

il curatore fallimentare;

il commissario giudiziale;

l'aggiudicatario di vendita fallimentare. 2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), j), il possesso del titolo può essere autocertificato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 3. Nei casi f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'Art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nel caso h) va allegata copia del provvedimento autorizzativo.

Art. 93 Cambio di intestazione (“voltura”)

1. Il Permesso di costruire e la D.I.A. sono trasferibili insieme all’immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio, ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso dei termini per l’inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi. 2. In caso di trasferimento i soggetti dovranno presentare all’Amministrazione Comunale in allegato alla richiesta di voltura, una comunicazione nella quale dovranno dichiarare di avere acquisito il titolo ad intervenire sull’immobile o su porzione di esso, allegando copia del relativo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Su richiesta dei successori o aventi causa lo Sportello Unico rilascia apposito atto di voltura del titolo abilitativo. 3. Nel caso in cui il cambio di intestazione sia richiesto nel corso dell’istruttoria, prima del rilascio del Permesso di costruire, la comunicazione di acquisizione del titolo ad intervenire sull’immobile o su

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porzione di esso dovrà essere presentata in forma di integrazione alla domanda di Permesso di costruire, allegando copia del relativo titolo di proprietà o di altro diritto comprovante il titolo richiesto.

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CAPITOLO 3 Attività edilizia libera

Art. 94 Opere e lavori eseguibili senza Permesso di costruire, Autorizzazione e/o Denuncia d’Inizio

Attività (D.I.A.)

1. Non sono soggetti a titoli abilitativi e sono quindi attuati liberamente senza necessità di comunicazione allo Sportello Unico, nel rispetto delle norme aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e fatti salvi gli obblighi derivanti da vincoli e tutele sovraordinate:

a) gli interventi di Manutenzione Ordinaria di cui all’Art. 3, comma 1, lett. a, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.; b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II del Titolo I del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico architettonico individuati dal P.S.C. e purché non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) inferriate, vetrine, bacheche, fioriere, panchine, fontane (ferma restando l’autorizzazione all’occupazione qualora insistano su spazi pubblici o ad uso pubblico), coerenti con le prescrizioni di cui alle presenti norme; e) casette in legno o in materiale “leggero” di superficie netta massima di mq. 9,00 e altezza il colmo di ml. 2,50 (ferma restando l’autorizzazione all’occupazione qualora insistano su spazi pubblici o ad uso pubblico); f) tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, gazebi, fino a mq. 15,00 di superficie netta, coerenti con le prescrizioni di cui alle presenti norme (ferma restando l’autorizzazione all’occupazione qualora insistano su spazi pubblici o ad uso pubblico); g) manufatti temporanei e/o stagionali asportabili - dehors coerenti con le prescrizioni di cui alle presenti norme (ferma restando l’autorizzazione all’occupazione qualora insistano su spazi pubblici o ad uso pubblico); h) elementi di copertura mobile di spazi aperti (tende parasole retrattili o avvolgibili applicate ad edifici o con supporto autonomo) e coerenti con le prescrizioni di cui alle presenti norme (ferma restando l’autorizzazione all’occupazione qualora insistano su spazi pubblici o ad uso pubblico); i) piscine smontabili appoggiate al suolo di superficie non superiore a mq. 20,00, campi da bocce singoli od impianti sportivi similari a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo, coerenti con le prescrizioni di cui alle presenti norme; j) le recinzioni da realizzarsi ai fini della salvaguardia delle coltivazioni e costituite da pali semplicemente infissi nel terreno e da rete metallica o da fili lisci, coerenti con le prescrizioni di cui alle presenti norme; k) altre opere che, in via analogica, siano riconducibili alle tipologie sopra indicate che siano coerenti con le prescrizioni di cui alle presenti norme.

2. Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno comunque essere inseriti in modo corretto nel contesto urbano ed istallati nel rispetto di tutte le altre norme vigenti in materia con riguardo, in particolare, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica e privata ed essere realizzati nel rispetto del Codice Civile. 3. Resta ferma la necessità di acquisire eventuali pareri, autorizzazioni, nullaosta, concessioni etc., previsti da specifiche norme di settore, od autorizzazioni di carattere condominiale. In ogni caso, il

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proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo, ha l’obbligo di comunicare al Comune, la tipologia l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

Art. 95 Istruttoria per l’attività edilizia delle Pubbliche amministrazioni

1. Non sono soggette ad alcun titolo abilitativo, e sono approvati dai rispettivi enti pubblici di competenza, i progetti relativi alle seguenti opere ed interventi:

le opere, gli interventi e i programmi d’intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’Art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;

le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;

le opere pubbliche dei Comuni. 2. Gli elaborati progettuali devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed al relativo regolamento di attuazione. 3. Fermo restando caratteri di qualità urbana ed edilizia, qualora valutato necessario dal Responsabile di Settore/Servizio, il progetto di opere pubbliche comunali e di opere pubbliche da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali o da enti istituzionalmente competenti, è sottoposto, da parte dello Sportello Unico, all’accertamento di conformità alle norme urbanistico - edilizie, nonché alle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

Art. 96 Opere pubbliche e opere conseguenti ad Accordi di programma

1. Non sono assoggettati a titolo abilitativo, ma vengono approvati dall’ente competente, previo procedimento di accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, i progetti relativi a:

a) opere pubbliche comunali, il cui progetto è approvato dal competente organo comunale; b) opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; c) opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; d) opere, interventi e programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’Art. 34 del D. Lgs. n. 367/2000. In tal caso la deliberazione approvata dell’accordo di programma ha il valore di Permesso di costruire. e) per le opere eseguite da enti, società o aziende depositarie uniche per la tipologia dei lavori; f) i progetti di cui al presente comma sono approvati dal competente organo comunale, provinciale, regionale, etc., senza l'obbligo di rilascio di Permesso di costruire o della presentazione di Denuncia di Inizio Attività.

2. Ad esclusione dei progetti comunali, i rimanenti dovranno comunque essere presentati al Comune che provvederà a rilasciare un nulla - osta o parere di competenza all'esecuzione dei lavori. 3. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti ed asseverati secondo quanto previsto dalla presente normativa per il rilascio del Permesso di costruire o per la D.I.A., e secondo quanto previsto dalla specifica legislazione vigente per le opere pubbliche di cui trattasi.

Art. 97 Opere e lavori eseguibili d’urgenza

1. Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere, provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l’obbligo per il

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proprietario di darne immediata comunicazione al Dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale e di presentare sollecitamente la richiesta dovuta.

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CAPITOLO 4 Permesso di costruire

Art. 98 Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire

1. Il Permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici (P.S.C., P.O.T. e Piani Attuativi) e del R.E.U. vigente. 2. Il Permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. 3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di Permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia opera fino all’approvazione del piano e comunque non oltre cinque anni dall’adozione.

Art. 99 Permesso di costruire - Domanda

1. Le domande per ottenere il Permesso di costruire a eseguire e/o modificare le opere vanno redatte in carta da bollo indirizzandole al Dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale e devono contenere:

nome, cognome, domicilio, numero del codice fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non è proprietario dell’area la domanda deve riportare anche le generalità e la firma del proprietario; inoltre se proprietario è una persona giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza);

nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze) e iscritto al rispettivo albo professionale;

nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del Direttore dei lavori che deve essere un tecnico c.s. (tale indicazione e firma può essere differita all’atto della comunicazione dell’inizio dei lavori);

nome, cognome, indirizzo, numero del codice fiscale e firma del Costruttore ed a norma di legge, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell’impresa stessa e dell’assistente (tali indicazioni e firme possono essere differite c.s.);

nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in “diretta economia”, quindi senza una impresa costruttrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere.

2. Nella domanda devono, inoltre, risultare esplicitamente:

l’impegno di accettare e di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, nonché di osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;

l’elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;

l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell’assistente qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza d’ufficio del Permesso di costruire;

l’eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario dell’area, della persona od

ente cui deve essere intestato il Permesso di costruire se diversa dal richiedente;

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la documentazione attestante che il richiedente del Permesso di costruire rientra tra gli aventi titoli legittimati.

3. La domanda di Permesso di costruire deve essere corredata da un minimo di tre copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e il rilascio di copie. 4. All’atto della presentazione della domanda, l’Amministrazione Comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l’indicazione dei seguenti elementi:

numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;

data del ricevimento della domanda stessa.

Art. 100 Permesso di costruire - Documenti a corredo della domanda

1. Il progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati:

domanda debitamente compilata in ogni sua parte;

corografia in scala non inferiore a 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente con indicazione dell’area di intervento (se preceduto da un Piano Attuativo Unitario estratto dello strumento esecutivo con indicazione del lotto);

estratto di mappa della località, in scala catastale, esteso ad un’area di almeno ml. 100 circostanti la proprietà del richiedente con indicazioni:

- dell’orientamento; - del foglio e numero di mappa; - delle costruzioni esistenti e/o aventi concessioni edilizie; - degli adiacenti spazi pubblici; - distanze dai confini e fabbricati; - degli accessi, dei servizi, delle eventuali opere di urbanizzazione;

planimetria quotata della zona in scala 1:500 e/o 1:200, estesa per un raggio di ml. 40 almeno, dalla quale risulti l’ubicazione della proprietà oggetto della richiesta di Permesso di costruire, la larghezza ed il nome delle strade esistenti adiacenti, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi proprietari, le altezze e distanze degli edifici circostanti; lo stato di diritto rispetto a servitù attive e le indicazioni degli alberi d’alto fusto esistenti;

titolo di proprietà o di disponibilità dell’area e/o certificato catastale rilasciato in data anteriore a 6 mesi;

planimetria del lotto in scala 1:500 e/o 1:200, recante: a) gli estremi dell’approvazione comunale della lottizzazione della quale il lotto stesso faccia eventualmente parte; b) l’indicazione degli edifici e delle proprietà confinanti; c) l’indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione dell’area non edificata; d) l’andamento altimetrico dell’area e di quelle limitrofe; e) la precisa ubicazione prevista per le opere progettate; f) l’indicazione del tipo di recinzione; g) allacci ai pubblici servizi (rete idrica, rete di scarico acque nere, rete di scarico acque bianche, rete energia elettrica, rete gas metano, rete telefonica);

piante quotate dei singoli piani, in scala 1:100, compresi quelli interrati, dalle fondazioni e delle coperture, con l’indicazione delle costruzioni terminali (volumi tecnici) e della destinazione dei singoli locali;

almeno due sezioni verticali quotate in scala 1:100, una trasversale ed una longitudinale, seconda la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che contempli anche i distacchi dai

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fabbricanti confinanti per una estensione minima oltre ai confini del lotto di almeno ml. 40,00 e con l’indicazione del terreno prima e dopo la prevista sistemazione;

prospetti esterni in scala 1:100, con le quote dei piani e delle coperture, riferiti alle quote stradali e alle più basse sistemazioni esterne;

relazione illustrativa e progetto in due copie degli impianti tecnologici;

computo dei volumi previsti a verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;

relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride, degli allacciamenti rete energia elettrica, rete telefonica e rete distribuzione gas metano;

documentazione di cui alla vigente normativa in materia di certificazione energetica di cui alla normativa vigente;

documentazione di cui alla vigente normativa in materia di impatto acustico di cui alla normativa vigente;

dichiarazione di conformità urbanistica - edilizia e di verifica dei requisiti tecnici e di superamento delle barriere architettoniche;

dichiarazione di conformità alla normativa sismica oppure di trascurabile importanza delle opere in progetto;

relazione tecnica di accompagnamento dell’istanza contenente la previsione degli inerti prodotti nel corso dei lavori, dichiarazione della proprietà, resa secondo lo schema regionale, con l’impegno a conferire tutti gli inerti prodotti ad un impianto di trattamento autorizzato.

Art. 101 Permesso di costruire - Documenti a corredo della domanda - Casi particolari

1. Per gli interventi su edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi del presente R.E.U. gli elaborati di progetto devono contenere, oltre gli elementi di cui all’articolo precedente, anche le seguenti specifiche:

rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie e dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi, ed ogni altro elemento caratterizzante;

rilievo dello stato edilizio, in scala 1:50, con tutte le piante e le sezioni necessarie alla completa descrizione degli organismi architettonici, con l'indicazione dettagliata dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive e dei materiali edili e di finitura, delle patologie edilizie, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;

rilievo di tutti i particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione fotografica nel caso non si tratti di elementi sottoposti a restauro scientifico;

documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio;

relazione illustrativa dettagliata sulle tecniche di restauro e/o di ristrutturazione/risanamento che si intendono seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture di ogni elemento.

2. In funzione del tipo di intervento e/o di uso devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

documentazione fotografica a colori dei luoghi e/o del/dei fabbricato/i in formato non inferiore a cm. 15x10 (si evidenzi l’inserimento dell’opera nel contesto) oggetto di intervento con esatta indicazione dei punti di presa (per gli edifici classificati è necessaria la documentazione fotografica anche dei vani interni);

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planimetria della zona di intervento in scala 1:200 o 1:500 (stato di fatto e progetto) con indicazione delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati, delle quote planimetriche e altimetriche, delle specie arboree (con diametro del tronco a ml. 1,00 di altezza) ed arbustive, delle pavimentazioni, dei muri e delle recinzioni esistenti e di progetto;

scheda informativa per gli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute;

profili ambientali dell’area di intervento in scala 1:200 o 1:500 con indicazioni degli eventuali volumi di sterro e di riporto e delle quote altimetriche esistenti e di progetto;

schema dell’impianto di smaltimento delle acque reflue e meteoriche e relazione descrittiva dello stesso;

elaborati, relazione e dichiarazione di conformità per il rispetto della Legge n. 13/89, D.M. 236/89 e Art. 24 della Legge n. 104/92 in materia di eliminazione di barriere architettoniche;

relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 ai fini dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’Art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., od autorizzazione paesaggistica qualora già rilasciata;

atto di assenso dei confinanti per le costruzioni a distanze dal confine inferiori a quelle prescritte, qualora previsto dal presente R.E.U.;

relazione geologica o geotecnica;

relazione idraulica in caso di tombamento od interramento di fossi o canali;

certificato del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale in data non anteriore ad un anno;

Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.) ai sensi delle N.T.A. della Classificazione acustica del territorio comunale;

valutazione previsionale di clima acustico (VPCA);

progetto degli impianti tecnologici ai sensi del D.M. 37/2008 e DPR 447/91 o dichiarazione sostitutiva;

documentazione relativa al consumo energetico di cui la Legge n. 10/91, al D.P.R. n. 412/93 e al D. Lgs. n. 192/2005 modificato dal D. Lgs. n. 311/06 e certificazione energetica dell’edificio di cui all’Art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche; tale certificazione potrà essere presentata anche prima del rilascio del Permesso di costruire;

schema di atto di vincolo pertinenziale per le autorimesse realizzate ai sensi dell’Art. 9 della Legge n. 122/89 e ss.mm.ii.;

modello statistico ISTAT debitamente compilato e firmato (solo per ampliamenti e nuova costruzione);

progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti di tali dotazioni;

relazione sull’individuazione degli impatti ambientali ai fini della procedura di “screening”, ovvero Studio di impatto ambientale ai fini della procedura di V.I.A. nei casi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006;

piano di smaltimento dei rifiuti di cantiere, relazione tecnica di accompagnamento dell’istanza contenente la previsione degli inerti prodotti nel corso dei lavori, dichiarazione della proprietà, resa secondo lo schema regionale, con l’impegno a conferire tutti gli inerti prodotti ad un impianto di trattamento autorizzato;

domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e ss.mm.ii.;

documentazione in materia di prevenzioni incendi o dichiarazione di esenzione;

documentazione attestante la previsione, per gli edifici di nuova costruzione, dell’istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell’Art. 4, comma 1bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dal comma 289 dell’Art. 1 della Legge n. 244/2007;

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modulo di calcolo del contributo di costruzione e delle monetizzazioni debitamente compilato;

attestazione di versamento dell’oblazione (solo per sanatoria o parziale sanatoria);

documentazione di eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla - osta statali, regionali, comunali e di altri Enti, quando siano prescritti.

3. Per le opere di urbanizzazione primaria deve essere allegata la seguente documentazione: a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:

rilievo del verde;

costruzioni e manufatti esistenti;

elettrodotti, metanodotti, fognature, acquedotti, illuminazione pubblica e altre reti con relative servitù;

viabilità e toponomastica;

impianti per l’emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile; b) planimetria di progetto, in scala non inferiore a 1/500, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per la sosta ed il parcheggio; c) sezioni e profili, almeno in scala 1/200, debitamente quotati; d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell’allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, da concordarsi con gli Enti erogatori dei servizi; e) progetto dell’impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine; f) particolari costruttivi; g) scheda tecnica riassuntiva dei dati urbanistici ed edilizi; h) pareri degli Enti erogatori dei servizi previsti nel progetto. Gli elaborati di cui alle lettere d), e), f), dovranno essere in scala adeguata per una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari. Gli elaborati sopraccitati dovranno essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm 210 x 297) e dovranno contenere, in testata, l’indicazione dell’intervento e l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati. Nel caso di varianti in corso d’opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici, gli estremi del Permesso di costruire sul quale è richiesta la variante ed il numero progressivo della variante stessa. Eventuali ulteriori elaborati dovranno essere presentati qualora previsti da specifiche norme di settore o su richiesta di Enti od organi ai quali per legge è demandata l’emissione di pareri di competenza.

4. Per le opere di ristrutturazioni, trasformazioni, ricostruzioni, ampliamento e restauro:

elaborati progettuali in triplice copia, firmati dal proprietario/i e dal professionista: quest’ultimo deve recare sul progetto il timbro con indicazione del numero di iscrizione all’albo di appartenenza;

estratto del P.R.G. con indicazione dell’area oggetto dell’intervento;

estratto di mappa della località, in scala catastale, esteso ad un’area di almeno ml. 100 con indicazione:

- dell’orientamento; - del foglio e numero di mappa; - delle costruzioni esistenti e/o aventi concessioni edilizie; - degli adiacenti spazi pubblici; - distanze dai confini e fabbricati; - degli accessi, dei servizi, delle eventuali opere di urbanizzazione;

documentazione fotografica dello stato attuale;

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relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride;

pianta quotata dello stato di fatto in scala 1:100, con indicazione delle destinazione d’uso in atto e colorazione in giallo delle parti che si demoliscono;

piante quotate riproducenti la sistemazione definitiva di progetto in scala 1:100, con indicazioni delle nuove destinazioni d’uso in previsione e colorazione in rosso degli interventi delle stesse;

atto di proprietà. 5. Nei progetti di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti deve essere allegato il rilievo quotato in scala non inferiore a 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni di uso relative alle piante di tutti i piani, interrati e non, le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica. Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, la larghezza ed altezza delle aperture, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’edificio. Nel caso di divergenza tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche. Nel caso di progetti riguardanti la costruzione o la ristrutturazione di impianti, attrezzature ed edifici (o parte di essi) pubblici aperti al pubblico, deve essere allegata apposita tavola illustrativa delle percorrenze e degli spazi predisposti per facilitare le persone con limitate o impedite capacità motorie. Tutto ciò ai fini dell’applicazione delle norme riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche e per un’immediata visualizzazione dell’adeguamento dei progetti alle stesse. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di Permesso di costruire concernenti varianti di progetti già approvati. Nel caso che le acque luride debbono allontanarsi utilizzando tubazioni o corsi d’acqua privati, deve essere allegata alla domanda anche copia delle relative concessioni, e nel caso la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato il progetto di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride redatto secondo la legislazione vigente approvato dall’Ufficio Sanitario. Per le aree, gli edifici e le opere soggetti a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi nulla osta, permessi e/o autorizzazioni. La domanda deve essere altresì accompagnata, ove richiesto, prima del rilascio del Permesso di costruire, da nulla-osta del Comando Provinciale dei VV.FF., dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, della Soprintendenza Archeologica, della Soprintendenza ai Beni Ambientali, degli uffici regionali competenti ai sensi della normativa vigente, nonché dall’autorizzazione, ove del caso, per gli accessi alle strade statali e nazionali fuori dal centro abitato. Per le opere sismiche deve essere esibita prima dell’inizio dei lavori la denuncia e l’avvenuto deposito delle opere da realizzarsi, ai sensi delle leggi Nazionali e Regionali, all’ufficio regionale competente. Per i Permessi di costruire convenzionati deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione - tipo predisposta, ai sensi della legislazione vigente dal Comune; tale atto deve essere, prima del rilascio del Permesso di costruire, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del richiedente. 6. Per i permessi di costruire onerosi deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del volume e delle superfici, ai fini della determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione la relativa domanda per la realizzazione delle opere suddette deve essere presentata insieme al Permesso di costruire, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie. Qualora l’opera sia inclusa in un’utilizzazione del suolo per la quale sia necessaria una preventiva autorizzazione, la relativa domanda di Permesso di costruire deve essere preceduta dall’autorizzazione

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di cui sopra; nel caso in cui essa sia stata già rilasciata, alla relativa domanda di Permesso di costruire, deve essere allegata copia autentica dell’autorizzazione suddetta.

Art. 102 Istruttoria per il rilascio del Permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del Permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo Sportello Unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal Regolamento Edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 2. A seguito della presentazione della domanda di Permesso di costruire, lo Sportello Unico comunica l’avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso, ai sensi dell’Art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. 3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del procedimento provvede:

a) a verificare la completezza della documentazione presentata; b) a verificare la regolare sottoscrizione degli elaborati di progetto e delle dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali dell'opera, da parte di un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto; c) ad accertare che l'intervento progettato corrisponda alla tipologia di intervento indicata nella richiesta.

4. In caso di carenza documentale od irregolarità dei documenti presentati il Responsabile del procedimento provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. La richiesta produce l’effetto dell’interruzione del termine di cui al precedente comma 3 il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento della documentazione integrativa. 5. Le verifiche di cui al comma precedente non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. In particolare, quanto al soddisfacimento progettuale dei requisiti tecnici, il rilascio del Permesso di costruire è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti od obbligatori definiti dal presente R.E.U.. 6. La richiesta di Permesso di costruire che non contenga la documentazione prevista è improcedibile. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello Unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del Permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 4. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

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7. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli Artt. 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente decorre dall'esito della conferenza. Il provvedimento finale, che lo Sportello Unico provvede notificare all'interessato, è adottato dal Dirigente o dal Responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 5, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 7. Dell'avvenuto rilascio del Permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del Permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del Responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di Permesso di costruire si intende formato il silenzio - rifiuto. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare.

Art. 103 Rilascio del Permesso di costruire

1. Il rilascio del Permesso di costruire da parte del Responsabile è subordinato, ad eccezione dei casi previsti dalla legislazione vigente, ove per legge anche all’approvazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico, per le richieste riguardanti aree o edifici ricadenti nell’ambito del programma pluriennale stesso, al rispetto delle norme del presente Regolamento, salvo ulteriori limitazioni prescritti dagli strumenti urbanistici generali e/o esecutivi. 2. Il Permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle leggi vigenti e in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del presente Regolamento. 3. Per gli immobili di proprietà dello Stato il Permesso di costruire è dato a coloro che siano muniti dal titolo, rilasciato dai competenti organi dell’amministrazione, al godimento del bene. 4. Per i progetti respinti viene data comunicazione motivata all’interessato entro i tempi precedentemente menzionati. 5. Per i progetti approvati viene fatta analoga comunicazione all’interessato invitandolo a ritirare in Comune il relativo Permesso di costruire. In caso di mancato ritiro entro 6 mesi il Permesso di costruire s’intende decaduto. 6. Il Permesso di costruire può essere condizionato all’osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni. 7. Il Permesso di costruire viene notificato al richiedente corredato da una copia dei disegni approvati debitamente vistata dal Comune. 8. Dell’avvenuto rilascio del Permesso di costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell’Albo Pretorio del Comune, con la specificazione del titolare, della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione. L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, del Permesso di costruire e ricorrere contro il rilascio dello stesso quando ne ricorrono i presupposti e pertanto passibile di annullamento.

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9. Il Permesso di costruire può essere rilasciato anche ad un solo dei comproprietari del suolo e/o del manufatto purché comprovi mediante atto notorio di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri comproprietari. 10. Qualora non già allegata alla domanda, prima del rilascio del Permesso di costruire dovrà essere presentata la certificazione energetica dell’edificio di cui all’Art. 6 del D. Lgs n. 192/2005. 11. Il Permesso di costruire viene rilasciato, con allegata una copia dei disegni approvati, e con l’indicazione dei termini di inizio ed ultimazione lavori, fissati rispettivamente in un anno e in tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo, e comunque fatti salvi eventuali diritti di terzi. 12. All’atto del ritiro deve essere fornita al Comune:

ricevuta attestante l’avvenuto versamento dei diritti di segreteria;

ricevuta dell’eventuale contributo di costruzione e delle eventuali monetizzazioni dai parcheggi pubblici e/o del verde pubblico;

marca da bollo da apporre sul provvedimento;

file georeferenziato indicante la sagoma planimetrica dell’edificio sulla C.T.R. in formato dwg (solo per ampliamenti, nuova costruzione e ricostruzione).

13. Copia del Permesso di costruire e dei relativi allegati, debbono essere conservati presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 104 Contributo per il rilascio del Permesso di costruire

1. Il Permesso di costruire comporta il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, da stabilirsi con deliberazione del Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti, salvo le esenzioni o riduzioni previste per legge. 2. La quota commisurata al contribuito delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune all’atto del rilascio della concessione edilizia. 3. A scomputo parziale o totale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione. 4. Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, e il relativo importo deve essere versato dal richiedente attraverso polizza fideiussoria bancaria, unitamente ad atto d’obbligo ad eseguire le opere di cui sopra; tale polizza è svincolata al collaudo delle opere stesse. 5. La quota del contributo relativo al costo di costruzione è determinata prima del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d’opera con i modi e le garanzie stabilite dal Comune, e, comunque, non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori. 6. A garanzia di tale versamento, all’atto del rilascio del Permesso di costruire, il concessionario deposita una fideiussione bancaria dell’importo dovuto maggiorato del 20%.

Art. 105 Efficacia e validità del Permesso di costruire - Responsabilità

1. Il rilascio del Permesso di costruire fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi, e le opere con lo stesso approvate si intendono concesse nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistico - edilizia. 2. Il Permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica e giuridica alla quale è intestato. 3. In caso di trasferimento del Permesso di costruire o dell'immobile, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare del Permesso di costruire devono chiedere la variazione dell'intestazione del Permesso di costruire.

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4. In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il Permesso di costruire originario. 5. Il titolare del Permesso di costruire, il progettista, il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice (e l’assistente, nel caso di lavori in economia) sono responsabili, per le rispettive competenze di legge, delle inosservanze sia delle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità d’esecuzione stabilite nel Permesso di costruire.

Art. 106 Contenuti dell’atto del Permesso di costruire

1. L'atto del Permesso di costruire deve contenere: a) gli estremi della richiesta e del rilascio; b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del Permesso; c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento; d) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del Permesso; e) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il Permesso è subordinato e della relativa convenzione urbanistica; f) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale necessarie; il Permesso deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi; g) la salvaguardia dei diritti di terzi; h) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori; i) l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del richiedente; j) l'entità e le modalità di versamento del contributo di costruzione, secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali.

2. Il Permesso di costruire deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:

di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;

di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica, presso lo Sportello Unico competente, ai sensi della Legge n. 1086/71, del D.P.R. n. 380/2001, della Legge n. 64/74, del D.M. 14/09/05;

di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano dell'apposito modulo, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscriverlo, prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere;

di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla Legge n. 10/91 e al D. Lgs. n. 192/05, modificato dal D. Lgs. n. 311/06 (contenimento dei consumi energetici);

di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi del Permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi dei relativi indirizzi;

di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del Permesso di costruire e degli elaborati allegati;

di richiedere le eventuali visite di controllo;

di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;

di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti e/o obbligatori;

di concordare con lo Sportello Unico o con l’Ufficio Tecnico Comunale, le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano;

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di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;

di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;

di iniziare l'utilizzo della costruzione solo ad avvenuto rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;

di comunicare alle autorità competenti eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, storico od artistico.

Art. 107 Permesso di costruire in deroga

1. Il Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e al presente Regolamento, può essere rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ed a condizione che la deroga non comporti modifiche ai piani regionali o provinciali. 2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del P.O.C., del P.A.U. e dal presente R.E.U.. 3. La deroga viene approvata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa istruttoria tecnica ed acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni obbligatorie. Solo successivamente il Responsabile dello Sportello Unico rilascia il provvedimento in deroga. 4. Ai fini del presente articolo, si intende per edificio o impianto pubblico o di interesse pubblico, ogni edificio o impianto, di proprietà pubblica o privata, il cui interesse è qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dalla pubblica amministrazione. 5. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii..

Art. 108 Decadenza del Permesso di costruire

1. Il titolo Permesso di costruire decade nei seguenti casi: a) mancati inizio ed ultimazione lavori nei termini dichiarati, salvo proroghe; b) entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistico - edilizie, salvo che i lavori vengano completati nei termini di legge stabiliti nel Permesso stesso; c) annullamento del Permesso di costruire per mancanza di legittimità.

2. La decadenza nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma avviene di diritto. Il responsabile ne da comunque comunicazione al progettista, al direttore dei lavori e al richiedente. Nei casi di cui alle lettere b) e c) la decadenza viene attestata dal responsabile dello Sportello Unico con apposito atto, e notificata agli interessati. 3. In caso di decadenza del Permesso di costruire ad opere già iniziate, la realizzazione della parte di opere non realizzate è subordinata a nuovo titolo abilitativo da rilasciarsi in conformità a nuove norme urbanistico - edilizie eventualmente sopravvenute, ed all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione riferito alle sole parti non ancora eseguite.

Art. 109 Pubblicità del Permesso di costruire

1. L’elenco dei Permessi di costruire rilasciati, con specificazione del titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 2. Chiunque può prendere visione, presso lo Sportello Unico per l’edilizia, dei Permessi di costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e relativi allegati. La richiesta di visione degli atti ed eventualmente la richiesta di copia, potrà avvenire solo previa qualificazione dell’interesse specifico e

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all’esatta citazione degli elementi identificativi del Permesso di costruire, nonché il pagamento di un corrispettivo per le spese di copia.

Art. 110 Proroga dei termini

1. Su richiesta presentata prima della scadenza, il termine per l’inizio dei lavori può essere prorogato dal Responsabile dello Sportello Unico per una sola volta, per un massimo di un anno, con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà dell’interessato. 2. Su richiesta presentata prima della scadenza, il termine per la fine lavori può essere prorogato dal Responsabile dello Sportello Unico per una sola volta, per un massimo di un anno, con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà dell’interessato.

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CAPITOLO 5 Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

Art. 111 Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) - Domanda e documenti a corredo

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo Sportello Unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie, e la relazione tecnica di accompagnamento dell’istanza contenente la previsione degli inerti prodotti nel corso dei lavori, e la dichiarazione del proprietario, resa secondo lo schema regionale, con l’impegno a conferire tutti gli inerti prodotti ad un impianto di trattamento autorizzato. 2. La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione Comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. La sussistenza del titolo è provata con la copia della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. 5. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 6. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo Sportello Unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

Art. 112 Pubblicità e responsabilità

1. In materia di pubblicità e di responsabilità riguardanti la Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.), valgono le stesse disposizioni indicate per il Permesso di costruire.

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Art. 113 Richiesta di D.I.A. in sanatoria - Accertamento di conformità

1. Nei casi di richiesta di Permesso di costruire o D.I.A. in sanatoria, ove ricorrano le condizioni di legge, la richiesta è presentata allo Sportello Unico dall'avente titolo, in conformità alle norme del presente Regolamento. 2. Alla richiesta debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto previsti, i seguenti documenti:

a) relazione descrittiva dell'intervento con riferimento alla sua conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria; b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente eseguite, e con grafia diversa le opere eseguite in parziale difformità; c) dichiarazione della data di avvenuta esecuzione delle opere oggetto di sanatoria, per le quali si richiede la sanatoria.

3. Sulla richiesta di sanatoria il Responsabile dello Sportello Unico si pronuncia entro i termini fissati dalla legge per i singoli titoli edilizi (Permesso di costruire o D.I.A.). Trascorsi inutilmente tali termini, la richiesta si intende accolta.

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CAPITOLO 6 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

Art. 114 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) - Requisiti, presupposti e casi di esclusione

1. Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) tutti quegli interventi per i quali il rilascio dell’atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In particolare, sono realizzabili mediante S.C.I.A. gli interventi non riconducibili all’Attività Edilizia Libera e a Permesso di costruire, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente. Sono, altresì, realizzabili mediante S.C.I.A. le varianti a Permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire. 2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia un titolo legittimante sull’immobile stesso. 3. L’attività oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della Segnalazione all’amministrazione competente.

Art. 115 Documentazione a corredo

1. La Segnalazione è corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli Artt. 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; b) attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all’Art. 119; c) elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione; d) autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Art. 116 Istruttoria e nullità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. L’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all’Art. 119, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 2. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di

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quelle di cui al Capo VI del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo comma, all’Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 4. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’Art. 20. 5. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all’Art. 78 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

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CAPITOLO 7 Autorizzazione

Art. 117 Autorizzazione - Domanda

1. Chiunque intende richiedere le autorizzazioni deve presentare al Dirigente o al Responsabile del competente ufficio comunale domanda in carta da bollo, contenente l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo nonché la firma del richiedente. 2. Nella domanda oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell’oggetto devono risultare esplicitamente:

l’impegno di osservare le norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico, le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio regionale e nazionale;

l’elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente. 3. All’atto della presentazione della domanda, l’Amministrazione Comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l’indicazione dei seguenti elementi:

numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;

data del ricevimento della domanda stessa;

nome e cognome di chi per conto del Comune l’ha ricevuta.

Art. 118 Autorizzazione - Documentazione a corredo della domanda

1. A corredo della domanda deve essere allegata di norma la seguente documentazione:

planimetria o pianta quotata dell’area o dell’immobile con l’individuazione dell’opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;

almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza;

relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell’opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonia, etc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, etc.), nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (vie o piazze);

ove il caso, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l’Autorizzazione;

per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dal richiedente i relativi e specifici permessi e/o nulla osta.

2. Per le opere e gli interventi che interessino interi edifici, a corredo della domanda deve, di norma, essere allegato il progetto costituito dagli elaborati previsti nell’articolo relativo per la domanda del Permesso di costruire. 3. All’atto della presentazione della domanda, l’Amministrazione comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l’indicazione dei seguenti elementi:

numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;

data del ricevimento della domanda stessa;

nome e cognome di chi per conto del Comune l’ha ricevuta.

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Art. 119 Modalità per le Autorizzazioni

1. Nell'atto di Autorizzazione sono stabilite dal Responsabile le condizioni e le norme alle quali s’intende subordinata, la relativa durata e l'ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere al Comune. 2. Il Responsabile, ha la facoltà di imporre con l'Autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica. 3. Le Autorizzazioni s’intendono in tutti i casi accordate:

senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;

con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

Art. 120 Rinnovo, decadenza, revoca e annullamento delle Autorizzazioni

1. Per le Autorizzazioni l'interessato può, entro in termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Responsabile. anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo. 2. L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'Autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso, l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova Autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni. 3. Il rinnovo delle Autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 4. Le Autorizzazioni possono, in genere, essere revocate, quando sono state ottenute con dolo od errore provocato dall'interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di elaborati alterati. 5. L'Autorizzazione cessa di avere efficacia dalla data del provvedimento della revoca. 6. Nei casi di decadenza e di revoca il titolare dell'Autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo. 7. Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti, che sono soggetti a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario e/o altra procedura nel rispetto del presente Regolamento.

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CAPITOLO 8 Esecuzione dei titoli abilitativi

Art. 121 Comunicazione di inizio dei lavori

1. Il titolare del Permesso di costruire deve comunicare allo Sportello Unico la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o a mezzo di consegna diretta a mano. 2. Alla comunicazione occorre allegare (se non già depositati):

il progetto degli impianti tecnologici di cui al D.M. n. 37/08;

il progetto dell’impianto termico di cui alla Legge n. 10/91 ed al D.Lgs n. 192/05 e ss.mm.ii.;

il progetto delle strutture in c.a., c.a.p. o in acciaio ai sensi della Legge n. 1086/71;

il progetto delle strutture ai sensi del D.M. 14 settembre 2005 e della normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica;

dichiarazione di regolarità contributiva della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori (D.U.R.C.);

dichiarazione dell’organico medio annuo della/e impresa/e appaltatrice/i;

piano di allontanamento e recupero dei materiali di risulta del cantiere.

Art. 122 Inizio dei lavori e formalità da esperire

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del Permesso di costruire o il direttore dei lavori deve richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale (che le fornisce redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e dal rappresentante del predetto Ufficio Tecnico):

a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali nonché tutte quelle indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissioni delle fogne private in quella comunale e i punti di presa dell'acquedotto ove esista, e di tutti gli altri impianti di urbanizzazione primaria (rete elettrica, telefonica, del gas, etc.).

2. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di cui al comma precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a svolgere le operazioni suddette. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori può dare inizio ai lavori. 3. Il titolare del Permesso di costruire non può comunque dare inizio ai lavori se prima non sia stato da lui comunicato al Responsabile il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonché il nominativo e la residenza del costruttore e tale comunicazione non sia stata confermata dalla firma di questi ultimi. Ogni variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati al Responsabile entro 8 giorni. 4. Il titolare del Permesso di costruire o il Direttore dei Lavori deve comunicare la data di effettivo inizio dei lavori mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento. 5. Nel caso di necessità di occupazione del suolo pubblico deve essere fatta separata domanda al Responsabile con l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere onde ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori. 6. Ai fini della validità del Permesso, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, all’esecuzione degli scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni (in tutto o in parte) e nell'inizio

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delle opere in elevazione. Comunque non possono considerarsi validi i Permessi il cui inizio non sia stato comunicato.

Art. 123 Vigilanza durante l’esecuzione delle opere

1. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dello Sportello Unico che svolge tale attività avvalendosi della Polizia Municipale, degli Uffici tecnici comunali e/o delle strutture sanitarie territoriali. 2. Il Permesso di costruire, comprensivo di copia degli elaborati tecnici approvati e timbrati dall'Amministrazione Comunale, ovvero la D.I.A., comprensiva degli elaborati tecnici firmati dal progettista, devono essere depositati in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche. 3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere; per le manutenzioni straordinarie il formato minimo della tabella deve essere UNI A3; per gli altri interventi soggetti a D.I.A.: UNI A2; per gli interventi soggetti a Permesso di costruire: UNI A1. Tale tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 4. Il Comune, tramite gli organi preposti sopra menzionati, può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni. 5. Qualora i controlli accertassero la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazioni minori in corso d'opera e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello Unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente. 6. Qualora, in seguito all’esecuzione dei lavori, venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico od artistico, il titolare del provvedimento abilitativo deve informare il Comune e gli Enti competenti, al fine di consentire l’attivazione degli stessi, e sospendere i lavori medesimi sino alla compiuta verifica da parte degli stessi.

Art. 124 Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti

1. Le variazioni essenziali rispetto al Permesso di costruire o alla D.I.A. sono in particolare: a) mutamento della destinazione d’uso che comporta una variazione del carico urbanistico; b) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta (SQ), al rapporto di copertura (rapporto tra la SQ e la SF), al perimetro, all’altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza; c) gli aumenti di cubatura rispetto al progetto del 10% e comunque superiori a mc. 300,00, con esclusione di quelli che riguardino soltanto dei volumi tecnici; d) gli aumenti della superficie utile superiori a mq. 100,00; e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica; f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico - architettoniche, dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.

2. Le variazioni essenziali a Permessi di costruire o D.I.A. in corso di validità, e comunque le variazioni che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura della costruzione, sono richieste allo Sportello Unico, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera comunque prima di realizzare le opere variate, tramite nuova richiesta di Permesso di costruire o nuova D.I.A.. La

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richiesta o la comunicazione ed ogni elaborato, dovranno indicare in evidenza gli estremi del precedente Permesso di costruire o D.I.A. a cui la variante si riferisce. Il nuovo titolo edilizio in variante (Permesso di costruire o D.I.A.) è sottoposto al procedimento che gli è proprio, secondo quanto previsto dal presente R.E.U.. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti il nuovo titolo abilitativo in variante costituisce parte integrante dell’originario titolo abilitativo e non ne modifica i termini di decadenza. 4. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano applicazione ai fini:

a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo; b) della individuazione delle variazioni in corso d’opera; c) dell’applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.

Art. 125 Variazioni minori in corso d’opera

1. Le variazioni minori in corso d'opera sono quelle che:

risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati;

risultano conformi alla normativa edilizia vigente;

non modificano gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura della costruzione;

non comprendono mutamenti d’uso tali da determinare aumento del carico urbanistico;

non comportano scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta (SQ), al rapporto di copertura (rapporto tra la SQ e la SF), al perimetro del sedime, all’altezza degli edifici, alle distanze fra edifici e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del sedime sull’area di pertinenza;

non comportano aumenti del volume della sagoma o dell’involucro rispetto al progetto originario superiori al 10% e comunque superiori a mc. 300,00, con esclusione di quelli che riguardano le superfici accessorie;

non comportano aumenti della superficie utile (SU) superiori a mq. 100,00;

non violano le eventuali prescrizioni contenute nell’originario Permesso di costruire. 2. Le variazioni minori in corso d'opera sono soggette a D.I.A., che può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni stesse, e comunque prima della formale comunicazione di ultimazione dei lavori. 3. Alla D.I.A. di variante in corso d’opera devono essere allegati gli elaborati grafici (una copia), nei quali siano evidenziate separatamente:

la soluzione progettuale finale (variante richiesta);

la sovrapposizione fra la soluzione approvata e quella finale richiesta, utilizzando grafie diverse per le parti non realizzate o da demolire, per quelle di nuova previsione, e per le parti da sostituire o da consolidare;

ogni altro documento necessario per la presentazione della D.I.A.. 4. La Denuncia e gli elaborati grafici devono essere firmati dal titolare del Permesso di costruire o della D.I.A. e dal Direttore dei Lavori. 5. La D.I.A. può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del progettista che asseveri, ai sensi dell’Art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al R.E.U. e alla valutazione preventiva, ove acquisita. 6. La D.I.A. costituisce parte integrante dell’originario titolo abilitativo e per essa si applica la procedura ed è richiesta la documentazione.

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Art. 126 Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici

1. Il titolare del provvedimento abilitativo ad eseguire i lavori, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve informarne il Comune e la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria ai fini di valutare la necessità di indagini di accertamento archeologico preventivo. 2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, dovranno essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia (D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Art. 127 Interruzione dei lavori

1. Nella eventualità che i lavori dovessero essere sospesi, il proprietario deve preavvisare il Dirigente o il Responsabile del competente Ufficio Comunale affinché questi, se è il caso possa disporre i provvedimenti necessari per assicurare durante l'interruzione dei lavori la pubblica incolumità nonché il pubblico decoro dare, di tali disposizioni, comunicazione all'interessato che le deve realizzare.

Art. 128 Ultimazione del rustico e dei lavori

1. Non appena il fabbricato risulti nel rustico e negli impianti tecnici, prima di eseguire gli intonaci, il Direttore dei Lavori, ovvero il proprietario, è obbligato a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede ad accertare se la costruzione è rispondente alle norme del Regolamento Edilizio, in particolare per quanto riguarda gli impianti igienico sanitari e quanto altro non più agevolmente controllabile a costruzione finita. 2. Il Direttore dei Lavori, ovvero il proprietario, ad ultimazione dei lavori deve chiedere al Comune, mediante comunicazione scritta, la visita definitiva per il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità. 3. Per ultimazione dei lavori, relativi all'opera oggetto di Permesso di costruire, Autorizzazione e/o D.I.A., si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto.

Art. 129 Inadempienza delle disposizioni regolamentari

1. La contravvenzione alle norme del presente Regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), alle modalità esecutive fissate nel Permesso di costruire e, più in genere, ad ogni altra norma legislativa, o regolamentare che risulti applicabile, comporta l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari e delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti. Quando l'inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite a cura delle amministrazioni statali, il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale ne informa il Ministro del LLPP tramite l'ufficio regionale competente a norma della legge urbanistica.

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CAPITOLO 9 Conclusione dei lavori

Art. 130 Comunicazione di fine lavori e domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate e secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di conformità edilizia viene rilasciato per tutte le opere relative ad interventi di:

Nuova Edificazione (NE);

Ristrutturazione Urbanistica (RU);

Ristrutturazione Edilizia (RE);

Demolizione (D);

Ampliamenti (AM);

Ripristino Tipologico (RT). 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma precedente, il soggetto titolare del Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'Art. 6 del Regio Decreto - Legge 13 aprile 1939, n. 652 e ss.mm.ii..

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità 5. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto è tenuto a presentare allo Sportello Unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in Catasto ai sensi delle normative vigenti, comprensiva delle planimetrie; b) scheda tecnica descrittiva relativa all'immobile realizzato, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del Codice Penale, oltre alla dichiarazione di conformità di cui al terzo comma del medesimo Art. 60; c) certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato o metalliche, ove presenti, e di conformità alle norme antisismiche, quando richiesto; d) certificato finale di prevenzione incendi o in assenza dello stesso, Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. n. 37/98 e di conformità all’esame progetto, con attestazione dell’avvenuta ricezione da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco; e) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare del Permesso e dal direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio; f) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati nell'immobile ai sensi dell'Art. 9 della Legge n. 46/90. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver eseguito l'impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera a regola d'arte; g) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ss.mm.ii.; h) collaudo delle murature ai sensi della normativa vigente; i) autorizzazione all'esercizio ed impiego dell'impianto ascensore; j) documentazione relativa il D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii.; k) ogni altra documentazione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

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l) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti.

Art. 131 Verifica di conformità dell’opera eseguita

1. Al momento di presentazione della domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità, lo Sportello Unico comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del procedimento ai sensi degli Art. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione, il Responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. I termini di cui ai commi ed articoli successivi riprendono a decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione. In caso di mancata integrazione o regolarizzazione della domanda entro 90 giorni, la stessa viene archiviata e considerata priva di effetti. Il soggetto interessato dovrà presentare una nuova domanda. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo delle opere strutturali, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia; b) certificato finale di prevenzione incendio, in mancanza del certificato, copia della richiesta di collaudo, presentata ai VV.FF., oppure dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare del Permesso di costruire e dal direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio; c) dichiarazione presentata per l'iscrizione o la variazione dell'immobile al catasto; d) scheda tecnica descrittiva delle unità immobiliari realizzate, debitamente sottoscritte, anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del Codice Penale, dal direttore dei lavori o altro tecnico abilitato, integrata dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico e dall’attestato di qualificazione energetica; e) certificazione energetica dell’edificio, di cui all’Art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 e succ. Linee guida; f) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati nell'immobile ai sensi dell'Art. 7 del D.M. n. 37/2008. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver eseguito l'impianto a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte; g) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'Art. 62 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della parte II del suddetto D.P.R., o certificato sostitutivo; h) la documentazione a), b), c) indicata all’articolo precedente; i) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; j) copia della domanda di attribuzione del numero civico qualora siano state create nuove unità immobiliari; k) rilievo fotografico dello stato finale delle corti ex - agricole e/o degli edifici oggetto di intervento situati negli ambiti agricoli, secondo i formati e le indicazioni fornite dallo Sportello Unico.

4. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro scientifico e cambio d’uso è ammesso il semplice deposito della scheda tecnica descrittiva in luogo della richiesta di certificato di conformità edilizia ed agibilità, solo se l’unità immobiliare/edificio è già dotato di tale certificato.

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5. La ritardata o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, laddove richiesto, o il mancato deposito della scheda tecnica descrittiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'agibilità' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 7. In assenza dell'autorizzazione di abitabilità e/o agibilità è fatto divieto agli Uffici comunali di effettuare gli allacci ai servizi pubblici (acqua, fognatura, gas, etc.).

Art. 132 Certificazione energetica degli edifici

1. Al termine della costruzione, e nei casi previsti dal D. Lgs 19 agosto 2005, n° 192 e ss.mm.ii., deve essere attestata la “certificazione energetica dell’edificio”, redatta secondo i criteri e le metodologie stabilite dalle normative ed indirizzi citati e rilasciata da un soggetto accreditato (DECRETO 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). 2. L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.

Art. 133 Attestazione della conformità edilizia e agibilità sulla base della dichiarazione di conformità

1. Qualora, entro 90 giorni dalla data di regolare presentazione della richiesta di certificato di conformità edilizia, lo Sportello Unico non abbia rilasciato il Certificato di conformità edilizia ed agibilità, né abbia comunicato al richiedente che nei controlli si sono riscontrate difformità, la conformità edilizia ed agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella Scheda tecnica descrittiva. In tale caso la Scheda Tecnica medesima tiene luogo del Certificato di conformità e agibilità.

Art. 134 Certificato di conformità edilizia e agibilità parziale

1. Su specifica istanza dell’interessato è ammesso il rilascio di un Certificato di conformità edilizia ed agibilità “parziale”, qualora trattasi di una parte di opera già funzionalmente ultimata e fruibile. 2. A tal fine, per la parte di opera interessata, dovrà comunque essere presentata tutta la documentazione prevista agli articoli precedenti. 3. In caso di alcune unità immobiliari di un nuovo fabbricato, in attesa di ultimazione delle finiture delle restanti unità, purché siano realizzate le parti comuni, dovranno essere certificate ed asseverate l’idoneità statica dell’intero edificio e la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni progettuali ed impiantistiche che ne regolano l’utilizzo.

Art. 135 Certificato di conformità edilizia e agibilità provvisorio

1. Fermo restando il procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui ai precedenti articoli, in attesa del sopralluogo o del rilascio del certificato medesimo, da parte dello Sportello Unico per l’edilizia, il soggetto interessato può presentare una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata di certificazione di conformità dei lavori eseguiti, con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia.

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2. Lo Sportello Unico rilascia all’interessato ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, fermo restando quanto dovesse emergere dal controllo del Dirigente o del Responsabile del competente ufficio comunale.

Art. 136 Certificazione degli immobili di vecchia costruzione

1. Per gli edifici o loro parti costruiti anteriormente all’anno 1967, e che non sono stati successivamente interessati da interventi edilizi di trasformazione, la sussistenza dei requisiti necessari per l’utilizzazione degli immobili può essere attestata con una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, da parte di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà o da chi ne abbia interesse. 2. Nella perizia giurata di cui al comma precedente sarà dichiarato:

la data di ultimazione dei lavori dell’immobile;

il possesso dei requisiti di salubrità di cui al presente R.E.U. ed alla normativa vigente;

il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione dell’inquinamento idrico e atmosferico, di iscrizione al catasto dell’immobile.

Art. 137 Tolleranze costruttive

1. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusi, le difformità verificatesi in sede di costruzione e rilevate a processo edilizio concluso, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure indicate nel progetto approvato. In ogni caso non è mai considerabile nell'ambito della tolleranza una difformità dalla misura dichiarata superiore a cm. 30,00. 2. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa, all'allineamento dei fabbricati, per le misure lineari minime e massime, per la capacità edificatoria massima e per quanto riguarda gli aspetti metrici delle opere riguardanti il soddisfacimento dei requisiti definiti cogenti. 3. La tolleranza non è ammessa nel caso di beni culturali tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.

Art. 138 Numeri civici

1. Su richiesta dell’interessato, per nuove costruzioni, frazionamenti o cambi d’uso e ampliamenti con creazione di nuove unità immobiliari, l'Amministrazione Comunale assegna ad ogni fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni e fa apporre a spese degli interessati l'indicatore del numero assegnato. 2. All’interessato, contestualmente all’attribuzione del civico viene consegnato un fac - simile dell’indicatore del numero a cui si dovrà uniformare nella scelta, utilizzando materiale resistente ed obbligandosi a conservarlo ed a mantenerlo sempre visibile. Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, l'Amministrazione può applicare indicatori provvisori. 3. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un’altezza variabile da ml. 2 - 3 e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario. 4. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono realizzate a spese dell'Amministrazione Comunale.

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5. L’Amministrazione Comunale provvede a far apporre la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente, per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi commerciali e simili) accessibili dalla pubblica via. 6. L'Amministrazione Comunale fornisce altresì i criteri per l'indicazione degli accessi interni (accessi indiretti all’area di pubblica circolazione). 7. L'indicatore ecografico interno viene posato a cura del proprietario. Qualora le numerazione interna non venisse realizzata dal proprietario, vi provvede l'Amministrazione addebitandone le spese al proprietario.

Art. 139 Costruzioni legittimate a tempo determinato

1. Le costruzioni realizzate sulla base di regolari Permessi di costruire o D.I.A., sono legittimate di norma a tempo indeterminato. 2. I soli casi nei quali una costruzione può essere legittimata a tempo determinato sono i seguenti:

a) costruzioni su suolo pubblico, sulla base di una "concessione di occupazione di suolo pubblico"; tali occupazioni sono definite:

"permanenti" quando la durata è superiore all'anno ed è espressa in anni;

"temporanee" quando la durata è inferiore all'anno ed è espressa in giorni; rientrano in questa casistica le concessioni decennali di posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

b) costruzioni su aree demaniali (fra le quali in particolare gli stabilimenti balneari disciplinati dagli Artt. 36 - 39 del Codice della navigazione e dagli Artt. 4 - 40 del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni).

3. L'eventuale rilascio di Permesso di costruire o D.I.A. per la realizzazione di costruzioni nei casi di cui al comma precedente è atto distinto dall'atto di concessione amministrativa ed è sempre accompagnato da una convenzione, con relativa polizza fideiussoria o deposito cauzionale, con la quale il concessionario si impegna alla rimozione di quanto costruito e alla rimessa in pristino del sedime alla scadenza del periodo concesso; la validità della convenzione, del Permesso di costruire, o della D.I.A. può essere rinnovata al termine del periodo concesso.

Art. 140 Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato

1. In tutti i casi di interventi su edifici o impianti preesistenti, la presentazione della domanda di Permesso di costruire o della D.I.A. è subordinata alla preliminare verifica di legittimità dello stato di fatto, sulla base del riscontro con documenti probanti quali il più recente titolo abilitativo (Permesso di costruire, Concessione o Autorizzazione o D.I.A. o Licenza edilizia o domanda di concessione in sanatoria) riguardante l’immobile, o ancora, in mancanza, di qualsiasi documento autorizzativo, sulla base di documentazione catastale (piante in scala 1:200). 2. La conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato deve essere asseverata nella dichiarazione di conformità urbanistico - edilizia firmata dal progettista responsabile di cui, richiamando gli estremi degli atti autorizzativi o degli altri documenti probanti. 3. Nel caso che siano rilevate difformità riconducibili ai casi di prescrizione di abusi edilizi minori alla domanda di Permesso di costruire o alla D.I.A. deve essere allegato un atto sostitutivo di notorietà, firmato dall’avente titolo, che dichiari che le difformità rientrano nei casi suddetti, essendo trascorso dalla loro esecuzione un periodo di tempo maggiore di quello minimo richiesto. 4. Nei casi che siano rilevate difformità non rientranti nei casi ammissibili di cui sopra, la domanda di Permesso di costruire deve essere accompagnata, ovvero la D.I.A. deve essere preceduta, dalla richiesta di sanatoria. È possibile richiedere il Permesso di costruire o presentare una D.I.A. a parziale sanatoria,

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in cui includere la descrizione delle opere difformi e quella delle nuove opere da eseguirsi. In tali titoli edilizi dovranno essere separatamente ed accuratamente individuate le opere soggette a sanatoria e quelle di nuovo intervento.

Art. 141 Richiesta di Permesso di costruire in sanatoria - Accertamento di conformità

1. Nei casi di richiesta di Permesso di costruire o D.I.A. in sanatoria, ove ricorrano le condizioni di legge, la richiesta è presentata allo Sportello Unico dall'avente titolo, in conformità alle norme del presente Regolamento. 2. Alla richiesta debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto previsti, i seguenti documenti:

a) relazione descrittiva dell'intervento con riferimento alla sua conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria; b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente eseguite e con grafia diversa le opere eseguite in parziale difformità; c) dichiarazione della data di avvenuta esecuzione delle opere oggetto di sanatoria, per le quali si richiede la sanatoria.

3. Sulla richiesta di sanatoria il Responsabile dello Sportello Unico si pronuncia entro i termini fissati dalla legge per i singoli titoli edilizi (Permesso di costruire o D.I.A.). Trascorsi inutilmente tali termini, la richiesta si intende accolta.

Art. 142 Prescrizioni per abusi edilizi minori

1. Si ritengono sanate con semplice autodichiarazione e a titolo gratuito, e non si procede quindi all’applicazione delle relative sanzioni, le abusività edilizie classificabili nei casi seguenti:

a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla loro ultimazione; b) ogni altra abusività relativa ad edifici o impianti che non abbia comportato aumento della SC o modifica della sagoma o dell’involucro, qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione; c) interventi relativi a opere di arredo urbano o cortilivo ed opere pertinenziali soggette a titolo abilitativo, purché si tratti di opere conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e non in contrasto con quelli adottati, qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione.

2. Tali abusi si ritengono sanate anche sugli immobili soggetti alle tutele previste dal D. Lgs. n. 42/04 se preventivamente si è ottenuto il parere di compatibilità paesaggistica da parte della competente Soprintendenza. 3. Ai fini della dimostrazione della data di compimento dell’abuso dovrà essere presentata idonea documentazione probatoria. 4. In mancanza della documentazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata allo Sportello Unico una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nel quale si dichiara che le difformità rientrano nei casi di cui al primo comma, essendo trascorso dalla loro esecuzione un periodo di tempo maggiore di quello minimo richiesto.

Art. 143 Ordine di manutenzione e sicurezza delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere mantenute, in ogni loro parte, in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, nel territorio sia urbano che extraurbano.

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2. Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico e sanitario o dalla Polizia Municipale per accertare le condizioni degli edifici e, quando le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il proprietario deve provvedere agli interventi necessari. 3. Qualora il proprietario non provveda, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro, e assegnare un termine per l'esecuzione. 4. Decorso inutilmente tale termine, si darà corso all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti ed inoltre l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere in danno del proprietario stesso per far eseguire quelle opere di riparazione, di ripulitura e di ritinteggiatura che risultassero necessarie. 5. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva D.I.A. o Permesso di costruire, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico, al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi il necessario titolo edilizio (D.I.A. o Permesso di costruire).

Art. 144 Utilizzazione abusiva delle costruzioni e dichiarazione di inagibilità

1. Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco può ordinare l’inagibilità di una costruzione o un'unità immobiliare, a norma dell'Art. 222 del R.D. n. 1265/1934, e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati. L’Art. 221 del T.U.L.S. R.D. n. 1265/34 così come modificato dal D.L.G.S. 13 dicembre 1999, n. 507 prevede, per il proprietario che abita o permette l’abitazione di nuovi edifici o parti di essi, l’applicazione delle opportune sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Per le abitazioni esistenti, il Responsabile dell’ufficio competente può dichiarare inagibile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;

alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo, etc.);

insufficienti requisiti di superficie;

insufficienti condizioni di aerazione ed illuminazione;

mancanza disponibilità acqua potabile;

assenza di servizi igienici;

mancanza allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento di acque reflue.

3. Sono dichiarate, altresì, inagibili tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone portatori di handicap. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico - edilizie. 4. L'ordinanza di inagibilità si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all'effettuazione di verifiche a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva.

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Art. 145 Certificato di destinazione urbanistica

1. Il certificato di destinazione urbanistica è l’atto che contiene le prescrizioni urbanistiche relative ad una determinata area indicata ed individuata nella richiesta ed è rilasciato in base alle disposizioni, modalità, tempi e fattispecie, stabiliti dall’Art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.. 2. L’avente titolo, i notai od i tecnici ufficialmente incaricati dall’avente titolo, sono legittimati a richiedere allo Sportello Unico il rilascio del certificato di destinazione urbanistica. 3. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, regolarmente sottoscritta dal richiedente, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare l’area oggetto dell’istanza, in particolare identificativi catastali ed estratto di mappa aggiornato, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta, con chiara individuazione dei mappali catastali per cui si richiede la certificazione. 4. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal SUE entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda con allegato una copia dell’estratto di mappa presentato dal richiedente ed una copia dell’estratto degli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati. 5. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente prima del suddetto termine.

Art. 146 Sistema sanzionatorio in materia edilizia

1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni in caso di accertamento di opere effettuate in difformità dagli strumenti urbanistici comunali, dal presente Regolamento o dai titoli abilitativi rilasciati, e costituenti “abuso edilizio”, si applica la disciplina prevista dal Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. L’inosservanza al presente R.E.U., qualora costituisca esclusivo illecito amministrativo, è sanzionata ai sensi dell’Art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), secondo quanto previsto da apposito provvedimento comunale di definizione delle rispettiva sanzione.

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TITOLO SESTO NORME COSTRUTTIVE, RISPARMIO ENERGETICO, MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI,

SICUREZZA IDROGEOLOGICA E SICUREZZA ANTISISMICA

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CAPITOLO 1 Disciplina estetica degli edifici e degli insediamenti e decoro urbano

Art. 147 Elementi di qualità urbana

1. Si definiscono interventi di arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell’immagine urbano - paesaggistica dei luoghi con esclusione di quei manufatti destinati ad attività economiche e che determinano una maggiore funzionalità degli spazi ed ambienti urbani. 2. Rientrano in particolare fra le opere di arredo urbano, anche in relazione al loro impatto visivo:

a) monumenti, lapidi e cippi commemorativi; b) fontane, fioriere ed oggetti decorativi ed artistici; c) insegne e indicatori segnaletici e pubblicitari; d) pensiline, cabine e box di pubblico servizio; e) apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici; f) panchine, dissuasori di sosta, cestini portarifiuti, portabiciclette etc..

3. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri elementi che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere inseriti in modo armonico nel fabbricato, nel suo intorno, istallati a regola d’arte nel rispetto delle eventuali tutele di cui al D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. ed in base alle indicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 148 Norme per le zone d’interesse artistico, naturalistico ed ambientale

1. Nelle zone di cui al presente articolo, in assenza di particolari strumenti urbanistici attuativi, sono consentiti, se non diversamente previsto dal P.S.C., i seguenti interventi: Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro e risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia (RE). 2. Quando i suddetti interventi riguardano le facciate degli edifici, è prescritta la conservazione dei materiali esistenti, degli elementi architettonici applicate sulle facciate, aventi caratteristiche storico artistiche di pregio o interessanti come testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapide, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, etc., nonché il rifacimento di cornici e sagomature o decorazione di cui esistono tracce individuabili. 3. Gli infissi esterni dovranno avere la stessa dimensione e forma di quelli originari, nonché lo stesso spartito quando questo sia individuabile.

Art. 149 Aspetto e manutenzione degli edifici

1. Tutte le parti degli edifici, sia pubblici che privati, nonché le eventuali aree a servizio degli stessi devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino sia per quanto si riferisce ai materiali da impiegare, che agli intonaci, alle tinte e alle decorazioni, con speciale riguardo all’eventuale importanza artistica degli edifici vicini. 2. Le costruzioni devono avere un aspetto architettonico ed estetico pertinente alla tipologia dell’edificio e inserirsi correttamente nell’ambiente in cui sorgono. 3. Nelle pareti prospettanti su spazi pubblici, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione, condizionatori e simili, canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisce armoniosamente e funzionalmente con preciso carattere architettonico.

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4. Quando le fronti di un edificio siano, a parere degli organi comunali competenti, indecorose per l’ambiente, il Dirigente ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e ripristino entro un termine non superiore a quattro mesi, decorso il quale i lavori sono eseguiti d’ufficio con recupero delle spese relative mediante applicazione delle disposizioni di legge.

Art. 150 Tinteggiature esterne

1. Le facciate e gli esterni di tutti gli edifici devono adottare colori preventivamente approvati dall’autorità comunale. 2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla presentazione, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, di una domanda corredata dalla seguente documentazione:

modulo colore secondo lo schema fornito dall’Amministrazione Comunale;

documentazione fotografica (minimo 2 fotografie formato cm. 10 x 15 riguardante l’intervento specifico e le immediate vicinanze).

3. Sono da evitare sia per i rivestimenti, che per le tinteggiature, colori estranei all’intonazione dell’edilizia locale, che predilige le sfumature calde e smorzate delle terre naturali.

Art. 151 Elementi aggettanti

1. Nessuno aggetto di sporgenza maggiore di cm. 15,00 può essere ammesso ad una quota inferiore a ml. 3,00 in prospetti che si affacciano su spazi pubblici. Tale divieto è esteso anche ad aggetti mobili o provvisori. 2. Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi, gli infissi che si aprono verso l’esterno non possono essere tenuti ad un’altezza inferiore a ml. 2,50. 3. Balconi e pensiline sporgenti non sono consentiti su strade pubbliche di larghezza totale (compreso eventuali marciapiedi) minore di ml. 8,00; inoltre devono essere posizionati a quota non inferiore a ml. 3,00 se la strada è fornita di marciapiedi e sono contenuti entro cm. 30,00 all’interno del filo marciapiede, altrimenti devono essere posizionati ad una quota non inferiore a ml. 4,50 dal piano stradale. 4. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocate ad altezza inferiore a ml. 3,00 se contenuti entro cm. 30,00 all’interno del filo del marciapiede, a ml. 4,50 altrimenti. 5. E’ ammessa deroga a questa norma nel caso di edifici e particolari architettonici esistenti e soggetti a restauro scientifico o a restauro e risanamento conservativo.

Art. 152 Tende aggettanti sullo spazio pubblico

1. Quando non intralcino il libero transito e non impediscono la visuale in danno del vicino, il Dirigente dell’ufficio può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportuno dettare caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico. 2. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad un’altezza inferiore a ml. 2,20 dal marciapiede. 3. Tali tende di norma sono vietate nelle strade prive di marciapiede a meno che le strade non siano ad esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità. 4. Al fine di ottenere unità e organicità nell’arredo urbano, nel caso di tende aggettanti sullo stesso fronte di un edificio, anche se di proprietà diverse, le stesse devono essere realizzate con modalità, dimensioni e decorazioni omogenee.

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5. L’autorizzazione ad apporre tende può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.

Art. 153 Recinzione, sistemazione e manutenzione delle aree fabbricabili inedificate

1. Le recinzioni devono essere consone al decoro e alla tipologia urbana e del paesaggio. 2. Le recinzioni verso strade pubbliche o private dovranno avere una parte muraria di altezza non superiore a ml. 1,00 e sovrastante cancellata trasparente di altezza massima di ml. 1,50 (ml. 2,50 complessivi). 3. Lungo i confini di proprietà private possono essere in opera muraria sino all’altezza di ml. 1,50. 4. Le recinzioni verso qualsiasi strada o spazio pubblico devono rispettare le seguenti distanze ed in ogni caso devono essere rispettate le norme relative alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta dalla normativa vigente:

per strade aventi larghezza (L) maggiore o uguale a ml. 7,50 possono essere poste sul confine della strada;

per strade aventi larghezza (L) minore a ml.7,50 devono essere poste ad una distanza, in parti uguali dall’asse stradale, tale da ottenere una fascia stradale di almeno ml. 7,50;

nel caso in cui la recinzione prospetta su strade delimitate da fabbricati tale distanza (compensazione fino al raggiungimento dei ml. 7,50) deve essere sempre rispettata.

5. Gli accessi carrabili su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale di almeno ml. 3,00, in modo da consentire la sosta di un veicolo in entrata o in uscita d’innanzi al cancello stesso all’esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità. 6. Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica. 7. Il Dirigente può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 154 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne e cartelli pubblicitari

1. L’apposizione anche provvisoria, di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali o professionali, cartelli pubblicitari, etc., è subordinata all’autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tributi. 2. L’autorizzazione è rilasciata purché l’opera non danneggi il decoro dell’ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o sfondi paesistici. In caso di riparazione o modifiche del piano stradale che ne richiedono la temporanea rimozione, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in ripristino, con le modifiche necessarie, a loro cura e spesa. 3. Qualora non ottemperino, il Dirigente può ordinare la rimozione d’ufficio con spese a carico dell’inadempiente. 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate per ragioni di pubblica utilità o pubblico decoro. 5. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare; b) disegni nel rapporto non inferiore a 1:20; c) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 dell’immobile o del luogo ove si intende collocare l’opera; d) fotografie dove risulti l’ubicazione dell’oggetto dell’autorizzazione.

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6. Di norma non è consentita l’apposizione di insegne a bandiera che può tuttavia essere autorizzata per insegne di limitata sporgenza e purché il bordo inferiore sia posto ad una altezza non inferiore a ml. 4,50 dal suolo pubblico.

Art. 155 Edicole e chioschi

1. L’Amministrazione Comunale può concedere l’istallazione su suolo pubblico o privato di manufatti chiusi (edicole o chioschi) per specifiche attività (es. rivendita di giornali e riviste, gelaterie etc.). 2. Detti manufatti possono essere collocati anche su marciapiedi o viali pedonali esistenti, purché venga mantenuto uno spazio libero per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a ml. 2,00 intorno al manufatto, e sia garantita l’accessibilità a tali strutture da parte di portatori di handicap motori; essi possono essere collocati su appositi spazi pubblici anche nel Centro Storico, purché non intralcino la viabilità in genere. 3. I chioschi e le edicole devono essere realizzati in materiale ligneo o in struttura di ferro e tamponamento in vetro. Devono inserirsi correttamente sotto il profilo sia estetico che compositivo, nel contesto delle apparenze architettoniche e delle quinte sceniche che circondano la zona.

Art. 156 Fioriere

1. La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o di quello privato complementare ad una attività di pubblico esercizio, commerciale, terziaria o produttiva. 2. Il posizionamento di fioriere è normalmente ammesso a titolo temporaneo e comunque con obbligo di immediata rimozione su richiesta della pubblica amministrazione. 3. Non sono ammessi contenitori in materiale plastico.

Art. 157 Servitù pubbliche

1. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare e mantenere, sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano, a sua cura e spese: a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) mensole, ganci, tubi per l’illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici; e) lapidi, fregi e decoro aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; f) quant’altro di pubblica utilità.

2. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono state collocate le cose che sono oggetto della servitù di cui sopra, non possono rimuoverle, non occultarle né sottrarle alla pubblica vista. 3. Qualora vengano distrutte o danneggiate per fatti imputabili ai proprietari stessi, essi sono tenuti a ripristinarle immediatamente a proprie cura e spese. 4. Nel caso in cui l’apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e spesa del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune. 5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici, ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori o in generale servitù pubbliche, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Dirigente, il quale prescriverà i provvedimenti che riterrà opportuni.

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Art. 158 Allineamenti

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. 2. Potranno essere consentiti diversi allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente Regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Art. 159 Coperture, canali di gronda, pluviali

1. Le coperture, i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, etc.) nonché i canali di gronda, pluviali, bancali, dovranno essere considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. 2. Le coperture degli edifici, se realizzate a falde inclinate, devono preferibilmente avere una forma semplice e una pendenza conforme ai modelli dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo con pendenza compresa fra il 30% e il 35%). Devono essere evitate forme complicate e atipiche o pendenze eccessive e con manto di copertura in laterizio, o comunque di colore richiamante quello del laterizio, salvo che si tratti di edifici di forma o dimensioni particolari. Resta sempre esclusa la possibilità di realizzare falde con lamiere di qualsiasi tipo e forma. 3. Laddove non diversamente stabilito dalla presenti norme, sono ammesse gronde e pluviali di qualsiasi materiale (rame, lamiera zincata, acciaio inox, pvc, etc.) in forme e sezioni varie non superiore comunque a cm. 15,00 di diametro. Dovrà essere comunque rispettata l’omogeneità di materiale e tipo di profilo tra gronde e pluviali per ogni Unità edilizia.

Art. 160 Cassette per corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica e acqua

1. Tutti gli edifici di abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali o artigianali, gli uffici, etc. non provvisti di portineria, devono essere dotati nell'ingresso o in prossimità di esso di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste, posti ad altezza massima da terra pari a ml. 1,20. 2. I contatori sia per l'erogazione di gas ad uso domestico od industriale, sia per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti.

Art. 161 Apparati tecnologici - Impatto visivo ed ambientale

1. Gli apparati tecnologici (condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria, etc.) posti all’esterno degli edifici, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico, perseguendo l’omogeneità di facciata, e nel rispetto della tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica e privata; tali istallazioni non dovranno comunque in nessun caso interessare i fronti principali prospicienti spazi pubblici. 2. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione, come pure per le radio - antenne della telefonia cellulare. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni

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condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva. 3. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva devono essere collocate sulla copertura degli edifici, o sulle pareti degli stessi purché non prospicienti su spazi pubblici. 4. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale, le antenne di cui al comma precedente debbono essere possibilmente unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera). 5. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza, devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile, in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea soluzione architettonica. È comunque facoltà del Responsabile del procedimento richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l’installazione dell’impianto centralizzato di antenna radio - televisiva, con l’eliminazione delle singole antenne. I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire disponendoli di norma all’interno delle pareti dell'edificio. Quando i cavi debbono essere collocati all'esterno la loro sistemazione deve avvenire in appositi incavi opportunamente rivestiti. 6. Potranno essere installati collettori solari:

a) sulla copertura dell’edificio solamente se posizionati a raso della falda; b) nell’ambito della corte di pertinenza solamente se posizionati in zona non prospiciente le pubbliche vie o aree pubbliche, a condizione che gli stessi vengano adeguatamente schermati con adeguate recinzioni armonizzate all’edificio principale o mediante piantumazione di siepi vive; c) fuori dai casi di cui sopra, l’installazione sarà consentita salvo parere appositi.

7. I motori degli impianti di climatizzazione devono essere installati sui fronti posteriori dell’edificio, e quindi non direttamente prospettanti la pubblica via o zone di uso pubblico; ove ciò non risulti possibile, potranno essere installati anche sui fronti principali a condizione che vengano posizionati in apposite nicchie ricavate sul prospetto e coperte con griglia metallica, o comunque opportunamente mimetizzate in armonia con il prospetto dell’edificio. I condotti di collegamento tra il motore e gli elementi interni dovranno di norma essere incassati nelle pareti dell’edificio; quando ciò non risulti ammissibile gli stessi dovranno essere rivestiti con materiali armonizzati alle finiture del fabbricato. 8. Per “le stazioni radiobase per telefonia mobile”, prima del rilascio della autorizzazione alla istallazione degli impianti, il richiedente deve acquisire il parere tecnico presso gli enti competenti per il territorio. La documentazione tecnica deve contenere la dimostrazione teorica del rispetto dei limiti di legge per la popolazione e il calcolo previsionale delle distanze di rispetto compatibili con la sicurezza dei soggetti esposti (di cui al D.M. n. 381/98). Sempre a proposito delle “stazioni radiobase per telefonia mobile”, ad avvenuta istallazione e prima dell’attivazione dell’impianto è necessario che vengano certificate dal richiedente le rilevazioni strumentali delle intensità dei campi elettromagnetici. 9. In particolare, nel territorio rurale e nei centri storici tali apparati tecnologici dovranno assumere caratteristiche cromatiche, morfologiche e di posizionamento tali da non alterare la percettività complessiva delle caratteristiche architettoniche dell’immobile e da non costituire impatto visivo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Art. 162 Coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi o ad altre attività - Dehors

1. È consentita la fruizione stagionale da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) e/o altre attività di carattere commerciale o di servizio, amministrativo, di spazi esterni d’uso pubblico o privato, antistanti o adiacenti le attività stesse, in posizione tale da non pregiudicare la visibilità del traffico veicolare ed il transito pedonale sui marciapiedi o su portici, che dovrà essere garantito per una larghezza minima di ml. 1,50.

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2. Tali strutture dovranno garantire accessibilità da parte di portatori di handicap nonché dotazione di servizi igienici idonei all’uso in caso l’attività riguardi pubblici esercizi. 3. Le eventuali coperture stagionali degli spazi collegati alle attività, dovranno essere realizzate con strutture e materiali leggeri (metallo, legno, tende), coperture a doppia falda o falde multiple, strutture a padiglione con possibilità di chiusura temporanea. 4. Gli interventi di cui sopra dovranno comunque essere inseriti correttamente sotto il profilo estetico nel contesto urbano ed architettonico ed istallati nel rispetto di tutte le norme vigenti disciplinanti la materia con riguardo, in particolare, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica e privata e dovranno essere rimosse al termine del periodo indicato dall’Amministrazione pubblica nell’apposita autorizzazione amministrativa.

Art. 163 Spazi pubblici - Piazze

1. Gli spazi pubblici adibiti a piazze dovranno essere caratterizzati da sobrietà compositiva per materiali impiegati e da omogeneità nell’utilizzo delle tipologie di arredo urbano, perseguendo qualità visiva e percettiva d’insieme con i fronti edilizi perimetrali. 2. Pavimentazioni e cordonature dovranno essere realizzati preferibilmente con materiali in pietra naturale, tenendo conto dell’inserimento e coordinamento con i marciapiedi perimetrali dei fronti edilizi, con i quali debbono raccordarsi senza barriere architettoniche.

Art. 164 Spazi pubblici attrezzati a parco, ad attività ricreative e sportive, giardini di quartiere

1. Gli spazi a verde attrezzato per il gioco e lo sport debbono essere caratterizzati da un’equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a prato, con buona presenza di macchie e siepi arbustive. 2. Le aree pavimentate debbono essere realizzate con buona cura dei materiali e del disegno architettonico, con distribuzione dei percorsi in modo uniforme su tutta l’area, assicurando la totale assenza di barriere architettoniche. 3. Le dotazioni di attrezzature ricreative e sportive debbono essere ponderate alla dimensione dell’area ed alla distribuzione delle stesse sul territorio, in funzione delle potenzialità di fruizione (attrezzi ginnici vari, percorsi sportivi, campetti di basket, calcetto, pallavolo) con eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini. 4. Nelle aree dovranno essere previsti idonei impianti di illuminazione, fontanelle, e, laddove possibile, impianti di irrigazione. 5. Particolare attenzione dovrà essere posta alla dotazione di arredi quali panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, sia per quanto riguarda il numero che l’ubicazione. 6. Tutto il sistema vegetazionale delle aree (tipologia e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie) deve dare idea di unitarietà dell’area privilegiando specie autoctone e favorendo l’inserimento nel paesaggio urbano in un corretto rapporto con il tessuto edilizio circostante.

Art. 165 Zone verdi e parchi

1. Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi. 2. Quando per l’esecuzione di opere edilizie e per altri motivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto, si deve provvedere, nella restante area libera alla messa a dimora di tre nuove piante adulte per ciascuna abbattuta, possibilmente della stessa grandezza ed assenza. 3. Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere autorizzato.

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4. Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.

Art. 166 Marciapiedi

1. L’Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali. 2. I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti la rispettiva proprietà. 3. In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che comportano la temporanea rimozione di mostre, vetrine, chioschi o altri elementi occupanti il suolo o lo spazio pubblico, dietro invito dell' Ufficio Tecnico Comunale, gli interessati sono obbligati ad eseguire con sollecitudine la rimozione e la successiva ricollocazione in sito, con le modifiche resesi eventualmente necessarie, il tutto a loro spese e responsabilità. 4. Ove questi non ottemperino, si può ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese.

Art. 167 Autorimesse

1. Le autorimesse chiuse pertinenziali devono di norma essere situate ai piani terreni o interrati all'edificio di cui sono pertinenza. La realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti edifici separati dall'edificio principale è ammessa solo attraverso soluzioni architettoniche integrate al contesto. 2. Negli edifici condominiali con più di quattro unità immobiliari, a palazzina o in linea, deve essere evitata la realizzazione di autorimesse al piano terreno con le aperture in sequenza all'esterno dell'edificio nel lato o nei lati prospicienti le strade pubbliche. Tale soluzione può viceversa essere accettabile per le tipologie a schiera e nelle case monofamiliari o bifamiliari.

Art. 168 Passi carrabili e uscite dalle autorimesse

1. A servizio della proprietà fronteggiante la strada è consentito di fare eseguire, nella cordonatura del marciapiede, un passo carrabile per veicoli, alle seguenti condizioni:

a) che non sia a distanza inferiore di ml. 10,00 da un incrocio stradale; b) che non sia a distanza inferiore a ml. 1,60 da un altro passaggio veicolare; c) che non sia a distanza inferiore a cm. 80,00 dal limite laterale della proprietà; d) che non crei, a giudizio delle autorità comunali, pregiudizio di sicurezza e di circolazione veicolare e pedonale.

2. Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a ml. 3,50 se la rampa è rettilinea, e ml. 4,00 se curva; tale larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 15%, eventualmente aumentabile fino a un massimo del 20% se la rampa è rettilinea. Si richiama in materia il rispetto delle norme di cui al D.M. 1 febbraio 1986 e ss.mm.ii. “ Norme di sicurezza antincendio per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili”. 3. Gli ingressi veicolari in proprietà privata devono essere in piano a quota marciapiede; le eventuali rampe, al fine di permettere la libera visibilità, dovranno iniziare a non meno di ml. 4,50 dal limite di proprietà o comunque dal limite delle sedi soggette al pubblico passo, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti,

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in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di pre - segnalazione acustica e visiva delle auto in uscita. 4. La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all’autorizzazione, previo versamento della relativa tassa, del Dirigente o Responsabile dell’ufficio preposto. 5. Alla domanda inerente la richiesta di autorizzazione per la realizzazione del passo carrabile, devono essere allegati i seguenti documenti:

estratto del P.S.C. ed estratto di mappa;

il disegno del passo carrabile in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione del perimetro del fabbricato e/o della proprietà interessata;

i particolari del tipo di manufatto in progetto;

almeno 2 fotografie riguardante la zona d’intervento.

Art. 169 Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

1. Le aperture dei sotterranei su spazi di uso pubblico dovranno essere praticate verticalmente sulle strutture perimetrali e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto passaggi coperti, purché dotate di chiusure adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti. 2. Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. 3. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

Art. 170 Infissi e serramenti esterni

1. Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme. 2. Per gli infissi degli edifici è ammesso l’utilizzo di qualsiasi materiale ad eccezione dell’alluminio anodizzato nelle tinte bronzo o alluminio, salvo quando diversamente stabilito dal R.E.U. per specifici ambiti e sub ambiti territoriali individuati dal P.S.C.. 3. E’ prescritto il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi di tipo tradizionale.

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CAPITOLO 2 Distanze

Art. 171 Distanza da un confine

1. La distanza di un edificio da un confine, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta dell'edificio stesso e sul confine considerato. 2. Non si considerano nella misura della distanza:

i corpi di fabbrica interrati che sporgano dal terreno per non più di cm. 40,00;

gli elementi aggettanti a sbalzo, purché non sporgano dai piani della sagoma per più di ml. 1,50; in ogni caso la distanza dal confine non può essere inferiore a ml. 5,00;

le componenti di impianti degli edifici purché non sporgano dai piani della sagoma per più di ml. 1,50.

3. La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici si misura in analogia agli edifici, a partire dai punti del perimetro del suo sedime.

Art. 172 Distanze minime dai confini

1. Le distanze minime dai confini da considerare nelle opere edilizie sono le seguenti:

Dc = distanza dal confine di proprietà,

Ds = distanza dal confine di zona urbanistica di interesse pubblico. 2. Per le distanze di cui al comma precedente, salvo diversa esplicita indicazione degli strumenti urbanistici vigenti, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti. 3. Tali valori minimi valgono con riferimento in generale agli edifici, e per analogia agli impianti, che abbiano uno sviluppo dimensionale anche in elevazione. Viceversa non si applicano, fatto salvo il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile, per quegli edifici o impianti che non presentino uno sviluppo in altezza superiore a cm. 40,00 fuori terra (ad esempio campi sportivi o costruzioni interrate), per le infrastrutture e per i manufatti diversi.

Art. 173 Distanza dal confine di proprietà (Dc)

1. Negli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS) , Restauro e risanamento Conservativo (RC):

Dc = valore preesistente 2. Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE):

Dc maggiore o uguale al valore preesistente. 3. Negli interventi di Nuova Edificazione (NE), Ricostruzione, Ampliamento (AM) e nella generalità dei casi:

Dc maggiore o uguale a ml. 5,00 4. Quando un edificio esistente è sul confine, può essere sottoposto ad interventi di Ricostruzione e Ampliamento anche sul confine, così come è ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio stesso. 5. E’ possibile l’ampliamento o la nuova edificazione sul confine, subordinata all’assenso del confinante, corredato dall’impegno di costruire, eventualmente, a propria volta sul confine stesso. 6. Qualora un edificio abbia una parete cieca posta a meno di ml. 5,00 dal confine, l’eventuale apertura di finestre non è ammessa, se non in base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato

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con atto pubblico, registrato alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della S.C.I.A. o D.I.A. o della richiesta di Permesso di costruire.

Art. 174 Distanza dal confine di zona di interesse pubblico (Ds)

1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza Ds è soltanto quello che delimita zone con destinazioni di uso pubblico o di interesse pubblico (zone stradali o ferroviarie, zone destinate ad attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture e attrezzature di interesse generale) da zone con destinazione diversa; non si considera il confine fra l'area di intervento edilizio e le aree che vengono scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria. 2. Per la distanza Ds i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti negli articoli precedenti; valori inferiori sono ammessi solo nel caso degli allineamenti. 3. Nel caso di confine con zona stradale, la distanza Ds dal limite stradale può essere fissata dagli strumenti urbanistici, in misura diversa da quella di cui ai commi precedenti, in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa. Valgono in ogni caso le distanze minime fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 175 Distanza fra pareti antistanti di due edifici (De)

1. Si definiscono chiusure verticali di un edificio le UT pareti perimetrali (verticali o subverticali), nonché i relativi infissi. Nel seguito del presente articolo si utilizzerà il termine di uso comune "pareti" nel significato del termine più generale "chiusure verticali". 2. Si definisce convenzionalmente distanza fra pareti antistanti di due edifici, o semplicemente distanza fra due edifici (De), la distanza minima intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta dell'altro, misurata in pianta (sul piano orizzontale) e in direzione perpendicolare al perimetro in quel punto. 3. Si definisce parete (o porzione di parete) antistante (o frontistante o prospiciente) di un edificio rispetto ad un altro edificio, quella parete o porzione di parete per tutti i punti della quale la distanza dall'altro edificio sia misurabile, con le modalità di cui al comma precedente (e non infinita). 4. La distanza fra una parete antistante di un edificio e l'edificio che ha di fronte (che non sia unito o aderente al primo) deve rispettare i seguenti valori minimi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 5. Negli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro e risanamento Conservativo (RC):

De = al valore preesistente. 6. Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE):

De = maggiore o uguale al valore preesistente. 7. Negli interventi di Nuova Edificazione (NE), Ricostruzione, Ampliamento (AM) quando le due pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a ml. 12,00:

De = maggiore o uguale a ml. 10,00. 8. Negli interventi di Nuova Edificazione (NE), Ricostruzione, Ampliamento (AM) quando una o entrambe le pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a ml. 12,00:

De = maggiore o uguale all'altezza della più alta fra le due pareti prospicienti. 9. Gli interventi di Ampliamento sono ammissibili anche nel caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai commi 8 e 9, a condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata; in particolare negli interventi di ampliamento per sopraelevazione i limiti di cui ai commi 8 e 9 vanno verificati misurando la distanza alla quota della porzione sopraelevata.

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10. Nei casi di realizzazione di cavedi o pozzi luce, il valore minimo da rispettare può essere ridotto fino a:

De = ml. 5,00. 11. Ai fini del presente articolo non si considerano pareti finestrate le pareti di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente aperture poste a non meno di ml. 4,00 di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (tipo "sheds" o simili).

Art. 176 Deroghe alle distanze

1. Le norme di cui ai precedenti articoli e relative ai valori minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti:

a) edifici, impianti e manufatti di interesse pubblico (cabine, centraline, manufatti tecnologici facenti parte delle reti di distribuzione di acqua, gas, elettricità etc.); b) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di Piani urbanistici attuativi approvati che prescrivano o consentano distanze minime diverse.

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CAPITOLO 3 Sostenibilità e mitigazione ambientale: edilizia ed urbanistica ecosostenibile, riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, diffusione delle fonti

rinnovabili e risparmio della risorsa idrica

Art. 177 Obiettivi generali

1. La sostenibilità ambientale riguarda da un lato aspetti di sostenibilità energetica dei fabbricati, con riduzione dei consumi/emissioni e dell’uso di energia non rinnovabile e materiali non riciclabili e dall’altro aspetti relativi al corretto inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo, oltre alla corretta progettazione, adeguate sistemazioni a verde delle aree scoperte e l’impiego di filari, siepi, barriere vegetali per migliorare la protezione dall’insolazione e/o mitigare l’impatto di strutture, edifici o impianti impattanti. 2. E’ auspicata l’applicazione più estesa possibile di criteri progettuali eco - compatibili, finalizzata a una gestione efficiente dei flussi di risorse e la tutela della qualità ambientale, al fine di ottimizzare le attività umane rispettando l’ecosistema per assicurare alle generazioni future quantità e qualità di risorse analoghe a quelle odierne. Le tipologie edilizie, la morfologia del luogo, i pendii, le conformazioni degli spazi aperti, la suddivisione del suolo, i manufatti preesistenti, sono alcuni tra gli elementi che definiscono i caratteri tipologici dello spazio costruito, ponendo come invariante fondamentale la tutela ambientale e del paesaggio e un corretto funzionamento bioclimatico dell’edificio. 3. I principali criteri progettuali urbanisticamente corretti ed ecocompatibili sono cosi sinteticamente riassumibili:

A. l’integrazione dell’intervento con l’ambiente costruito:

riferimenti plani-volumetrici e scelte cromatico-materiche coerenti con le caratteristiche del luogo;

uso di alberature come schermature da fonti di inquinamento visivo e acustico;

distribuzione degli spazi interni, garantendo il massimo accesso al sole dei locali di soggiorno, localizzare spazi di accumulo a sud e locali di servizio come spazi tampone a nord;

differenziazione tipologico-funzionale dei fronti dei nuovi edifici in funzione dell'orientamento, a nord con minori o più piccole aperture rispetto a sud, perseguendo la tipologia degli alloggi a doppio affaccio;

verifica nella scelta del sito la distanza da cabine di trasformazione, elettrodotti, antenne di trasmissione, di telefonia cellulare, tv, etc.;

B. l’integrazione dell’intervento con l’ambiente naturale:

orientamento degli edifici di progetto studiata in funzione della massima disponibilità solare (geometrie solari), del minimo ombreggiamento degli edifici esistenti e di protezione dai venti dominanti;

uso di essenze vegetali compatibili con il contesto ambientale naturalistico e paesaggistico;

progettazione del verde e della piantumazione in maniera da ridurre la riflessione indesiderata del calore e ombreggiare le facciate più soleggiate in estate e a riparo dai venti freddi da nord;

adattamento alla morfologia del sito;

raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche;

utilizzo di materiali che consentano il drenaggio dell’acqua piovana;

riduzione dell’inquinamento.

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Art. 178 Edilizia ed urbanistica ecosostenibile: principi fondamentali

1. Il P.S.C. e il R.E.U. promuovono la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di interventi di urbanistica e di opere pubbliche e private volte a tutelare la salute pubblica e la qualità della vita. A tal fine si potranno individuare e definire gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana, rispondenti alle suddette finalità. 2. Gli interventi di edilizia ecosostenibile poggiano su principi di compatibilità con l’ambiente e il miglioramento della qualità della vita, soddisfacendo i seguenti requisiti che:

a) favoriscano la riduzione dei consumi energetici, attraverso interventi che diminuiscono il fabbisogno nelle abitazioni, aumentando l’isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari passivi e l’efficienza negli usi; diminuzione dell’inquinamento luminoso; b) favoriscano diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell’acqua igienico - sanitaria e la produzione di energia elettrica; c) intervengano sul c.d. ciclo dell’acqua, riducendo fabbisogni e consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero, la depurazione, il riutilizzo per gli usi compatibili; intervengano nella direzione di aumentare la permeabilità dei suoli; sviluppino l’utilizzo di tecnologie e sistemi di risparmio; d) garantiscono il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori; e) si avvalgono di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissioni di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo; f) privilegiano l’impiego di materiali e manufatti recuperabili e riutilizzabili anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico; g) conservano, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.

3. Il raggiungimento dei requisiti di cui al comma precedente deve avvenire sia attraverso una riduzione del fabbisogno degli edifici (interventi passivi) e sia con produzioni di energia da fonti rinnovabili (interventi attivi). Per interventi passivi si intendono quegli interventi che aumentano l’isolamento termico degli edifici, migliorano gli apporti solari, ottimizzano le esposizioni. Per interventi attivi si intendono tutte le installazioni impiantistiche atte a ridurre i fabbisogni energetici con l’impiego di materiali e tecnologie avanzate, installazioni di apparecchi ed impianti per la produzione di energia dal sole, vento, geotermia e quanto di meglio si presenta sul mercato, in materia. Sono altrettanto importanti le soluzioni tecnologiche che mirano al risparmio dell’acqua, riducendo fabbisogni e consumi di acqua negli edifici attraverso il recupero, la depurazione, il riutilizzo per gli usi compatibili, e aumentando la permeabilità dei suoli. 4. Negli interventi soggetti a P.A.U. (Piani Attuativi Unitari) e/o a interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica di significativa rilevanza, dovranno essere adottate le conseguenti azioni di miglioramento ambientale le quali devono essere opportunamente descritte e dimensionate in sede di richiesta del titolo edilizio.

Art. 179 Finalità

1. Le presenti disposizioni hanno il fine di promuovere la sostenibilità ambientale del settore abitativo, la certificazione energetica degli edifici, il risparmio della risorsa idrica, la riduzione dell’inquinamento, il recupero dei sottotetti e locali seminterrati e interrati. Le finalità sono tali da:

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garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell’attuale stato dell’arte in campo scientifico e nel settore edilizio;

emanare regole semplici, essenziali e di pura indicazione procedurale;

rendere esplicito il fabbisogno termico dell’edificio e l’immediata identificazione dei costi di gestione dello stesso;

determinare un risparmio economico e gestionale nel breve - medio periodo;

determinare una rivalutazione economica del bene “casa”, risparmio e risanamento ambientale, nel lungo periodo.

Art. 180 Categorie di intervento

1. Sono tre le categorie fondamentali da tenere conto che contemplano le opportunità di intervento possibili nelle trasformazioni edilizie e urbanistiche ai fini del perseguimento della sostenibilità ambientale:

a) i contenuti che nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione devono essere considerati "obbligatori"; b) i requisiti e le applicazioni che devono essere favoriti e incentivati nei nuovi interventi edilizi e nelle ristrutturazioni; c) le semplificazioni amministrative per l’installazione delle fonti rinnovabili.

Art. 181 Valorizzazione del rapporto sito - edificio

1. Ai fini di una corretta progettazione dei fabbricati ma anche delle lottizzazioni e degli insediamenti più in generale, ottimizzandone la resa energetica e il comfort, occorre conoscere le condizioni di contesto (analisi del sito):

andamenti giornalieri e stagionali delle temperature dell’aria, le direzioni, intensità e frequenze dei venti, l’intensità della radiazione solare;

andamento del terreno, la presenza di acque superficiali o negli strati più alti del sottosuolo;

presenza di vegetazione o di altri elementi ombreggianti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;

contesto costruito: edifici e strutture in prossimità dell’area di intervento e loro interazione con il soleggiamento e la ventilazione naturale del sito, collegamento con le strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti quali la panoramicità, etc.;

2. La progettazione bioclimatica in grado di risparmiare in forma “passiva” parte dell’energia richiesta per il riscaldamento, raffrescamento e illuminazione dell’edificio, dovrà partire dall’analisi del sito e, sulla base delle caratteristiche del luogo, si progetterà la posizione, l’orientamento, la forma, l’involucro esterno dell’edificio e l’integrazione tra questo e le sistemazioni esterne in modo da sfruttare al meglio i fattori climatici. In particolare la pianificazione urbanistica e la progettazione dei lotti da edificare, della viabilità e dei singoli edifici secondo i criteri della bioclimatica dovrà tendere a:

garantire, per tutti gli edifici, un accesso ottimale alla radiazione solare in modo da assicurare un corretto illuminamento naturale nei vari ambienti;

consentire che le coperture, le facciate a Sud e a Ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti, per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;

garantire l’irraggiamento solare diurno tutto l’anno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o per le superfici predisposte per la loro installazione (tetti di piscine o impianti sportivi, strutture sanitarie, etc. con elevati consumi di acqua calda sanitaria);

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trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini, etc.);

predisporre adeguate schermature, preferibilmente alberature, per proteggere gli edifici e le aree di soggiorno esterne dai venti invernali prevalenti.

Solo successivamente si potranno compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistiche per la climatizzazione invernale ed estiva nonché per l’illuminazione artificiale, in funzione degli apporti energetici gratuiti dovuti al sole e alla ventilazione naturale. 3. Generalmente è preferibile impiegare sistemi passivi (che utilizzino le dinamiche termodinamiche naturali e le proprietà intrinseche dei materiali per funzionare), pur valutando di caso in caso l’utilità, la semplicità d’uso, l’efficacia e i costi (di installazione e di gestione) dei sistemi attivi e mobili meccanizzati o automatizzati disponibili sul mercato. I criteri di corretta progettazione bioclimatica riguardano a varia scala sia gli aspetti insediativi, che tipologici che dei materiali e degli impianti. 4. Il verde dovrà avere non soltanto una funzione ornamentale e di completamento del progetto architettonico, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima del sito. Le piante mitigano i picchi di temperatura estiva grazie alla capacità di regolare la temperatura e l’umidità dell’aria per mezzo dell’evapotraspirazione, nonché grazie all'ombreggiamento prodotto dalla loro chioma che, evitando l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti, riducono l’accumulo termico. Nella stagione fredda, inoltre, il verde può essere utile come barriera antivento per proteggere gli edifici e gli spazi esterni dai freddi venti invernali. Inoltre, grazie ai processi metabolici naturali della fotosintesi clorofilliana, il verde svolge l’importante funzione di ridurre gli inquinanti presenti in atmosfera, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria. Per quanto riguarda gli edifici, la disposizione della vegetazione (o altri schermi) in grado di massimizzare l'ombreggiamento degli stessi è specificato nel successivo articolo. Per quanto riguarda l'ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o di altre zone stradali utilizzate per lo stazionamento dei veicoli, risultati significativi vengono ottenuti attenendosi alle seguenti prescrizioni:

gli alberi messi a dimora devono garantire una superficie coperta dalla loro chioma pari almeno al 50% dell'area lorda;

il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a ml. 1,00 e di opacità superiore al 75%.

Art. 182 Progettazione bioclimatica

1. Orientamento e forma degli edifici La progettazione degli edifici deve essere concepita in un’ottica di risparmio energetico e il sito è il primo dei fattori che influisce sui consumi: l’esposizione continua ai venti dominanti sottrae calore, le posizioni in ombra sono negative (versanti Nord, alberi sempreverdi ravvicinati, etc.). Lo sfruttamento del sole, inteso come fonte di energia e apporto di calore indiretto è un fattore determinante per ridurre i consumi per riscaldamento e illuminazione. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati, riprendendo la tipologia insediativa tradizionale, con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est - Ovest e quindi il prospetto principale (facciata) rivolto a Sud, con una tolleranza di ± 20°. Inoltre gli edifici di nuova costruzione devono possibilmente essere collocati all'interno del lotto in modo tale da minimizzazione le interferenze dovute alla presenza di edifici circostanti ed alle loro ombre portate. Gli edifici residenziali di nuova edificazione devono essere progettati considerando questi aspetti. Ove non sia possibile rispettare l’ideale orientamento del fabbricato (perché prevalgono le corrette relazioni

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con gli edifici all’intorno), tali considerazioni si applicheranno alla distribuzione delle finestrature e degli spazi interni:

sul lato esposto a Sud dovranno essere concentrate le aperture più grandi per captare più luce e calore durante l’inverno e le stesse dovranno essere opportunamente schermate d’estate, con alberature (a foglia caduca), o con l’utilizzo di brise - soleil orientabili, per mitigare l’incursione termica;

nei locali rivolti a Sud dovranno essere concentrati gli spazi dell’abitare quotidiano (cucina, soggiorno, camere), mentre gli spazi serventi (scale, depositi, servizi, lavanderie) dovranno essere posti preferibilmente a Nord poiché hanno un’esigenza minore di calore e di illuminazione, fungendo, inoltre, da elemento di transizione tra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;

le aperture di maggiori dimensioni dovranno essere localizzate nel quadrante geografico Sud - Est, Sud - Ovest, in modo da poter godere del maggiore soleggiamento invernale;

le dimensioni delle superfici d’involucro disperdente verso l’esterno devono essere tendenzialmente ridotte per ridurre lo scambio energetico (volumi non eccessivamente articolati);

l’involucro dell’edificio deve essere progettato in modo da eliminare le perdite di calore in inverno e il surriscaldamento d’estate. Particolare attenzione deve essere posta ai serramenti (da isolare con vetri doppi o tripli), all’isolamento termico e acustico, all’eliminazione di ponti termici, alla presenza di elementi che consentano di schermare le superfici vetrate dagli agenti esterni (sole, vento, rumore), alla corretta ventilazione interna.

La forma dell’edificio influisce in maniera significativa sull'intensità degli scambi termici. Il passaggio di energia tra ambienti riscaldati e non, o tra interno ed esterno dell'edificio, avviene attraverso le superfici di contatto dei vani e le pareti dell’involucro: maggiore è la superficie che racchiude il volume riscaldato, più elevato sarà lo scambio energetico. Per edifici compatti la superficie disperdente risulta inferiore rispetto a edifici articolati, rendendo più semplice il raggiungimento di una maggiore efficienza termica, senza interventi specifici sulle strutture isolanti. A tal proposito, quindi, è consigliabile negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni:

sia adottata un'impostazione planivolumetrica che preveda basso indice di compattezza, calcolato come rapporto tra superficie disperdente e volume interno riscaldato (S/V < 0,4);

porticati sul fronte Sud, di altezza e profondità idonea a schermare la parete retrostante dalla radiazione solare diretta;

sia minimizzata la superficie di contatto tra vani riscaldati e vani non riscaldati;

balconate e terrazzi siano concepiti come elementi esterni, strutturalmente svincolati dell’involucro riscaldato, impiegando preferibilmente strutture leggere con ancoraggi, evitando ponti termici disperdenti;

logge coperte e verande svolgano funzione di elementi di accumulo dell'energia termica solare, al fine di ottenere un apporto energetico favorevole al bilancio termico complessivo.

2. Infissi e chiusure trasparenti Nella realizzazione delle fonometrie e nella realizzazione e protezione degli infissi devono essere seguiti alcuni utili criteri realizzativi.

Posizionamento: le finestrature devono essere previste sui fronti degli edifici in relazione all’orientamento solare, evitando eccessive dispersioni degli ambienti in inverno per l’eccessiva dimensione e frequenza delle finestre sui fronti Nord, o problemi di surriscaldamento degli ambienti in estate per troppe aperture sul fronte Est o Ovest. Se invece si dispone di poche aperture finestrate sul fronte Sud si perde l’opportunità di catturare l’irraggiamento solare in inverno e di goderne i benefici in termini di riscaldamento gratuito degli ambienti e di benessere legato alla illuminazione naturale. Preferibilmente la facciata Sud dell’edificio dovrà essere dotata di superfici vetrate pari ad almeno il 40% del totale delle superfici vetrate (foro finestra), escludendo dal conteggio le eventuali superfici vetrate esterne delle serre solari.

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Miglioramento dell’efficienza termica: utilizzando un vetrocamera bassoemissivo (un deposito bassoemissivo è un sottile strato di metalli nobili, invisibile ad occhio nudo, che viene applicato sulla faccia di uno dei vetri formanti il vetrocamera e che serve a lasciare passare in abbondanza l'irraggiamento solare entrante negli ambienti di vita e invece ad ostacolare la fuga del calore verso l’esterno, sfruttando positivamente l’effetto serra) è possibile risparmiare combustibile per il riscaldamento e aumentare il comfort vicini alla vetrata. E’ consigliabile che tutte le nuove edificazioni siano dotate di vetrocamera con deposito basso emissivo, con valori Uw (W/mqK) inferiori di almeno il 20% dei valori fissati per normativa e che tale indicazione sia assunta anche per le sostituzioni di infissi. A maggiore ragione tali infissi andranno accuratamente protetti dall’insolazione estiva diretta.

Ombreggiamento: le finestrature esposte all’irradiazione solare, utilissima d’inverno, dovranno essere ombreggiate o ombreggiabili nel periodo estivo per evitare il surriscaldamento dei locali interni impiegando varie modalità, anche tra esse combinate:

- mediante essenze verdi a foglia caduca: la presenza di alberature a foglia caduca a distanza adeguata dall’edificio (sufficientemente vicina da produrre ombra ma non tanto da interferire con l’apparato radicale o l’estensione della chioma) produce ombra in estate e lascia penetrare l’energia elio termica in inverno. Nei nostri climi è, inoltre, opportuno lasciare che in estate le brezze si muovano liberamente a livello del suolo, producendo un positivo effetto raffrescante, preferendo, quindi, essenze a chioma alta vicino all’edificio; - mediante dispositivi: sul fronte Sud sono facilmente progettabili elementi edilizi sporgenti progettati per schermare il sole estivo (che compie un percorso alto nel cielo), lasciando entrare la luce e l’energia termica in inverno (quando l’inclinazione solare si abbassa al minimo), secondo forme che ben si integrino con la tipologia edilizia tradizionale e montando il serramento sul filo interno in modo da sfruttare per l’ombra tutto lo spessore murario (evitando in ogni caso tendaggi e soluzioni provvisorie o sporti e tettoie applicate impropriamente ai prospetti), arretrando preferibilmente le finestrature più grandi con formazione di porticati coperti. È da prevedersi sempre l’installazione di opportuni dispositivi di ombreggiamento (brise - soleil orientabili o analoghi) delle finestrature sui fronti Ovest ed Est che ricevono maggiore irraggiamento solare in estate e lo stesso vale, a maggiore ragione, per i lucernari su spazi abitati chiusi. Se questi dispositivi sono mobili si avrà l’opportunità di ottenere sempre il migliore rapporto tra l’energia termica schermata e l’energia luminosa lasciata entrare. L’ombreggiamento delle finestrature sul fronte Sud a mezzo di dispositivi esterni mobili è in ogni caso utile, tanto più per le aperture grandi, per schermare l’irraggiamento solare orizzontale riflesso detto “di albedo”. - Vetrocamera con vetro selettivo a controllo solare o con pellicola equivalente: da adottarsi ove per fini figurativi o per errori progettuali una finestra sia colpita dal sole e non ombreggiabile in alcun modo, avendo presente che si risolve cosi parzialmente il problema del surriscaldamento estivo ma si peggiora il comportamento invernale.

3. Tecniche di illuminazione naturale Quando un locale non può essere illuminato direttamente dalla luce esterna e possibile condurvi luce attraverso appositi dispositivi tecnici, come tubi o pozzi di luce (pareti interne altamente riflettenti) con in sommità un elemento captatore fisso o motorizzato e in grado di seguire il percorso del sole. Anche in presenza di un ambiente direttamente accessibile alla luce solare è possibile intervenire con dispositivi per aumentare l’ingresso di luce in profondità negli ambienti o avere una più idonea distribuzione all’interno degli stessi (ad esempio posando accanto ad una finestra, a quota maggiore di ml. 2,00 dal pavimento, una mensola superiormente specchiante riflettente verso il soffitto della stanza). Si tratta di progettare ed orientare correttamente superfici dotate di opportune caratteristiche di riflessione, rifrazione, protezione antiabbagliamento, ottenendo un risparmio energetico oltre ad un maggiore comfort di vita negli spazi dotati di tali dispositivi. Un pozzo di luce può illuminare più vani dai

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quali risulti diviso a mezzo di elementi trasparenti; allo stesso modo una lampada collocata in una stanza può servire da luce di cortesia per un corridoio passando attraverso il sopraluce di una porta.

4. Involucro esterno Oltre agli infissi, punti sensibili nello scambio energetico, l’intero involucro edilizio dev’essere realizzato con attenzione alle prestazioni termiche:

Tetto e pareti ventilate ad Est ed Ovest: considerato il forte irraggiamento estivo su tali parti è bene prevedervi soluzioni ventilate in modo che il calore raccolto dall’aria di ventilazione nell’intercapedine venga naturalmente allontanato dall’edificio consentendo anche una più rapida asciugatura delle pareti bagnate dalla pioggia. Lo stesso meccanismo di allontanamento dell’aria calda è applicabile sul tetto creando un’intercapedine ventilata tra manto esterno e pacchetto isolante aspirando naturalmente aria dalla linea di gronda e rilasciandola da appositi camini o dalla linea di colmo.

Finiture finalizzate al controllo microclimatico interno (rampicante sempreverde, colori chiari, finiture selettive): oltre all’ombreggiamento naturale, l’attività vegetativa estiva che le piante praticano giornalmente assorbendo acqua dal suolo e facendola trasformare in vapore è un fenomeno che necessita di calore e lo sottrae perciò allo spazio immediatamente circostante le foglie. In inverno l’attività vegetativa delle piante è molto rallentata e le foglie intrappolano aria tra loro proteggendo il muro dai venti ed evitando che per effetto camino l’aria fredda vi scorra a contatto scaldandosi e salendo, rubandovi in tal modo calore. Anche l’uso di colori chiari o di finiture degli intonaci a grana molto grossa contribuisce a mantenere più freschi gli edifici in estate perché il calore dovuto all’irraggiamento solare diretto viene in tal modo assorbito in misura minore (nel caso di superfici chiare o selettive) o disperso in misura maggiore (nel caso di finiture scabre o molto articolate), che espongono più superficie all’esterno e generano su di essa zone alternativamente in ombra.

Dispositivi bioclimatici passivi: esistono numerose tecniche sviluppate al fine di migliorare lo sfruttamento passivo dell’energia solare nei fabbricati. In ogni caso non possono essere applicate casualmente sui fabbricati ma vi dev’essere una progettazione che ne curi la corretta integrazione architettonica con il corpo edilizio. Si elencano di seguito le soluzioni più impiegate:

- Muri “di Trombe”: dispositivi passivi per la cattura del calore solare formato da un vetro dietro al quale, a pochi centimetri, viene posizionato una muratura pesante e scura che si riscalda con l’irraggiamento solare mentre l’effetto serra impedisce che il calore sviluppatosi si perda verso l’esterno, il calore accumulato viene veicolato verso spazi interni per irradiamento o con aria fatta muovere naturalmente (attraverso bocchette di ventilazione poste alla base ed in sommità del muro) o con l’ausilio di ventilatori; - Serre solari: spazio vetrato chiuso e collegato alla costruzione con aperture apribili (nel rispetto dei requisiti di aeroilluminazione dei locali abitativi cui si addossano) accresce il contributo della radiazione solare, trasformata in energia termica e immagazzinata all’interno della serra, che viene fornita all’edificio. In tal modo viene a ridursi il fabbisogno di calore dall’impianto di riscaldamento, utile anche come “giardino d’inverno”, mentre d’estate essa dovrà essere apribile per fare uscire l’aria calda (attenzione ai materiali per i fenomeni di condensa); - Collettori solari ad aria: tecnologia del tutto similare a quelle per la realizzazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria è possibile realizzare dispositivi bioclimatici costituiti da collettori solari ad aria, per il preriscaldamento dell’aria di rinnovo dei locali od il riscaldamento dell’aria interna eventualmente da abbinarsi ai Sistemi “Barra - Costantini” facendo scorrere l’aria riscaldata entro cavita nei solai producendo un accumulo di calore in profondità (attenzione alle prestazioni acustiche degli elementi edilizi e della pulibilità di tutte le canalizzazioni);

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- Ventilazione naturale notturna: per conseguire un raffrescamento passivo dell’edificio nella stagione calda è particolarmente efficace nei nostri climi la ventilazione notturna, indicata la ventilazione degli ambienti sottotetto ed, in secondo luogo, di tutti gli altri ambienti non occupati nel periodo notturno; il migliore innesco e sfruttamento della ventilazione naturale si ottiene disponendo aperture su fronti contrapposti della costruzione (preferibilmente su fronti sopravento e sottovento) o, in alternativa, in un punto basso, vicino all’attacco a terra dell’edificio (meglio se in prossimità di una zona inerbita) ed uno in alto( prevedere protezioni anti-intrusione e contro l’ingresso di insetti od animali ed evitare invece la ventilazione diurna, dato l’elevato tenore di umidita presente nell’aria nel nostro clima); - Involucro a doppia pelle: sistema tecnologico sofisticato e impiegato di solito in edifici di dimensioni ragguardevoli costruiti come involucri edilizi interamente avvolti in un ulteriore involucro vetrato sfruttando l’effetto serra e creando una intercapedine a temperatura intermedia tra quella esterna ed interna, riducendo di molto le fughe di calore. Non sono tuttavia da sottovalutare in questi casi gli aspetti di inserimento nel contesto edilizio oltre ai rischi di surriscaldamento estivo; - Coperture ombreggiate: in edifici nuovi e di concezione moderna (preferibilmente volumi commerciali, produttivi e similari), ove correttamente progettate e inserite nel contesto è possibile prevedere strutture di ombreggiamento sospese sopra la copertura (tettoia o lamelle frangisole); anche i pannelli solari fotovoltaici presentano questa funzione aggiuntiva. L’attenzione è a ombreggiare in estate e consentire il soleggiamento invernale (ove possibile per l’ombreggiamento è in ogni caso sempre preferibile l’impiego di alberature a foglia caduca); - Coperture inverdite: al fine di limitare l’ingresso di calore nelle abitazioni e possibile ricoprire i tetti o terrazzi piani con un manto di essenze vegetali piantumate in apposite miscele colturali la cui azione vegetativa produrrà durante il giorno un raffrescamento (evapotraspirazione) e un ombreggiamento della superficie interessata, abbattendo inoltre le polveri sospese e contenendo acque meteoriche nel corso di acquazzoni abbondanti, accumulandole inizialmente e riducendone il tempo di corrivazione; - Coperture e pareti ventilate: ventilare abbondantemente lo spazio che sta sotto il manto di copertura (soluzione oramai molto diffusa) consente che calore venga allontanato insieme all’aria stessa attraverso il colmo della copertura; la ventilazione di copertura può essere utilmente integrata con quella realizzata nelle pareti perimetrali: questo mantiene inoltre il pacchetto di copertura e le murature più asciutte, con allontanamento dell’eventuale vapore che lo raggiungesse, e la maggior durata di molti elementi costruttivi (laterizio, calcestruzzo, legno, metalli soggetti a corrosione per permanenza in ambienti umidi, etc.).

5. Tecniche di controllo climatico con impiego del verde Nel progettare le piantumazioni di piante in un giardino e possibile tenere in opportuna considerazione la direzione dei venti dominanti estivi ed invernali, al fine di lasciare scorrere i primi anche in prossimità dell’edificio e schermare questo dagli altri. Attraverso opportune disposizioni di piante, appositamente scelte, si può ottenere anche un reindirizzamento dei venti o la protezione solare di elementi dell’edificio al fine di evitarne il surriscaldamento estivo. Per ottenere quest’ultimo beneficio, tuttavia, le piante devono essere messe a dimora molto vicino all’edificio.

6. Tetti verdi Le coperture piane degli edifici possono essere realizzate col sistema a "tetto verde". Le coperture degli edifici costituiscono punto critico per il raggiungimento di elevati livelli di isolamento termico a causa delle naturale tendenza dell'aria calda a disperdersi verso l'alto. La sistemazione a verde delle coperture orizzontali è consigliata:

per la sua capacità di ridurre le escursioni termiche estive dovute all’insolazione sulle superficie;

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perché assorbe l’acqua meteorica riducendo il carico idrico al suolo e quindi le vasche di accumulo e/o le cisterne;

perché aumenta sensibilmente il potere fono - isolante della copertura;

perché assorbe, in proporzione alla sia estensione, una quota parte delle polveri sottili dell’atmosfera;

perché viene a costituire una isola di mitigazione del calore, grazie all’evaporazione dell’acqua immagazzinata nello strato vegetativo;

perché protegge gli stati di impermeabilizzazione sottostanti lo strato vegetativo dall’azione del sole.

Le coperture verdi sono normate dalla U.N.I. 11235/2007 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde", la quale definisce le regole di progettazione, esecuzione, manutenzione e controllo di coperture a verde. La norma fornisce le specifiche e i criteri di calcolo riguardanti la composizione degli strati primari (portante, di tenuta, di protezione dall’azione delle radici, drenanti, filtranti, di accumulo idrico, strati colturali e di vegetazione, etc.) e di quelli secondari (strato di barriera a vapore, strato termoisolante, strato di pendenza, di protezione, di zavorramento, strato antierosione, impianti di irrigazione, etc.), in funzione delle particolari situazioni di destinazione d’uso, di contesto climatico e di contesto edilizio, indicando gli spessori minimi da utilizzare in base al tipo di vegetazione. Quando si parla di tetto verde si distingue tra le due principali tipologie di inverdimento: quello estensivo e quello intensivo, i quali si differenziano per costi di costruzione, oneri di manutenzione e prestazioni globali. Per verde estensivo si intende un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono poste, che richiede spessori di substrato di coltivazione limitati (cm. 8,00 - 10,00) e minimi interventi di manutenzione; per verde intensivo si intende un sistema che richiede maggiori cure rispetto al precedente, uno spessore di substrato di coltivazioni compreso tra i cm. 15,00 e i cm. 50,00 e l’ausilio di una manutenzione di maggiore intensità, in funzione delle associazioni di specie vegetali. Negli edifici di idonee dimensioni deve essere valutata la possibilità di rendere tali superfici accessibili al pubblico, ad integrazione del sistema degli spazi verdi urbani. Deve esserne comunque garantito l'accesso per la manutenzione.

7. Materiali e tecniche ecocompatibili Ai fini di una progettazione sostenibile si raccomanda nella realizzazione delle opere l’uso di tecnologie e materiali ecocompatibili che abbiano un limitato impatto ambientale in tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione, alla messa in opera, fino alla loro demolizione o smaltimento. Processi produttivi e prodotti edilizi che non sono nocivi per gli esseri umani o per l'ambiente sono definiti ecocompatibili e la progettazione deve seguire i seguenti principi:

l’indagine preliminare per individuare, localizzare e misurare eventuali fattori perturbatori ed inquinanti che possono esistere nell’ambiente, nei materiali e negli impianti;

l’analisi della potenzialità energetica del sito che dovrà essere utilizzata al massimo grado, permettendo un microclima sempre gradevole in un ambiente naturale riequilibrato;

la tutela e la salvaguardia dell’ambiente anche in caso di inserimenti che devono soddisfare alla condizione di compatibilità.

L’opera deve essere progettata e realizzata in modo tale da non pregiudicare l’igiene o la salute di chi la occupa o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

a) sviluppo di gas tossici; b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi; c) emissione di radiazioni pericolose; d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo; e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fiumi o dei Rifiuti solidi o liquidi;

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f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera. I materiali ecocompatibili che garantiscono la salubrità dei luoghi abitati e la riduzione dell’impatto del costruito sono:

a) quelli dotati di certificazione di prodotti che attesti il basso impatto ambientale per l’intero ciclo di vita (marchio europeo Ecolabel, Anab, EPD - Environmental Product Declarations, ISO tipo 1); b) quelli che rispondono positivamente ai seguenti requisiti relativi all’ottenimento di un uso razionale delle risorse, il benessere dell’utenza, la salvaguardia dell’ambiente:

origine dei materiali: saranno considerati come ecocompatibili i materiali non derivanti dal petrolio né di origine chimica, che utilizzino materie prime rigenerabili, ampiamente disponibili o riciclate;

provenienza dei materiali: si considerano preferibili le materie prime locali, in quanto generalmente più adatte alle caratteristiche climatiche del luogo (questa opzione comporta anche minori costi di trasporto);

fase di produzione: produzione tramite processi realizzati in aziende dotate di sistema di gestione ambientale certificato;

fase di esercizio: l’emissione di sostanze nocive (VOC e microfibre) nell’ambiente in fase di utilizzo dei materiali e la presenza di fumi nocivi e tossici in caso di incendio;

fase di smaltimento: la riciclabilità dei materiali, allo scopo di favorire l’utilizzo di prodotti caratterizzati da un ciclo di vita il più possibile chiuso;

c) sono accompagnati, in qualità di prodotti artigianali, da autocertificazione della ditta produttrice attestante l’origine e la provenienza dei materiali, l’assenza di emissioni nocive in fase di esercizio e la possibilità di riciclo.

In assenza di etichetta ecologica il produttore deve fornire una dichiarazione completa, in forma esplicita, tecnicamente valida e chiara, delle materie prime componenti, del “principio” e del luogo di produzione, nonché tutte le istruzioni e avvertenze di utilizzo e smaltimento del prodotto. Nella scelta dei materiali utilizzati per le finiture interne degli edifici bisogna inoltre considerare la “certificazione di bassa emissione di VOC”, cioè utilizzare materiali considerati non pericolosi per l’uomo, cioè che emettano basse quantità di “Composti Organici Volatili” nell’ambiente, che non inquinino l’aria, l’acqua e che in caso di incendio non rilascino sostanze nocive. I criteri di scelta dei materiali devono rispondere ai seguenti punti fondamentali:

utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, per incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione locale, al fine di ridurre i costi ambientali dei trasporti;

usare materie prime rinnovabili;

privilegiare quei materiali naturali non nocivi o che non siano inquinanti o inquinati da trasformazioni che possano aver alterato le loro caratteristiche e che in ogni fase di utilizzo e trasformazione conservino costantemente la propria bio - ecologicità;

fare uso di materiali o prodotti che siano riciclabili e riutilizzabili;

usare quelli che non presentino radioattività in quantità riconosciuta come nociva per la salute dell’uomo;

scegliere materiali che abbiano considerato il risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

materiali che garantiscano durabilità nel tempo.

La scelta dei materiali, inoltre, deve essere effettuata minimizzando l'impatto che essi esercitano: a) sulla salute e sul benessere abitativo degli occupanti dell'edificio, al fine di prevenire efficacemente la sick building syndrome, ovvero la “sindrome da costruzione malsana”;

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b) sull'ambiente e sulle persone, in termini di costi ambientali e sociali relativi alla loro produzione, uso e destinazione, non solo in relazione al costo di base primario, ma per il peso del loro intero ciclo di vita (acquisizione delle materie prime, trasporto, manifattura/trasformazione, smaltimento).

Tutti i materiali da impiegare nei lavori edili devono essere perfettamente lavorati, della migliore qualità e accompagnati dalle rispettive certificazioni o con marchi riconosciuti. Si preferiranno, inoltre, quei materiali nella cui produzione non siano stati usati:

a) gas suscettibili di alterare il clima; b) ogni prodotto con presenza di solventi, formaldeide o addittivati con prodotti sintetici di derivazione petrolchimica in genere; c) legni di latifoglie tropicali; d) materiali in cui sia presente radioattività; e) materiali e procedimenti in cui l’eco-bilancio non garantisca la sostenibilità.

In particolare i materiali da utilizzare devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) Materiali, rivestimenti, colori, finiture ecocompatibili all’esterno Si ritiene opportuno privilegiare materiali e finiture naturali o riciclabili che richiedano un basso consumo di energia e un ridotto impatto ambientale nell’intero ciclo di vita. Sono da preferire prodotti innocui per la salute degli abitanti, anziché materiali che riducono le capacita di traspirazione, di isolamento e volano termico, di omogeneità e salubrità complessiva dell'involucro edilizio. L’impiego di materiali ecocompatibili deve, comunque, garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. b) Murature Fatto salvo il rispetto dei requisiti delle norme vigenti in materia di sicurezza e stabilità degli edifici, valgono i principi sopra esposti. Potranno essere utilizzati materiali biocompatibili come ad esempio quelli di seguito riportati:

possono essere usati mattoni in laterizio alveolato microporizzato con farina di legno, prodotti con garanzie di ecologicità e purezza delle materie prime;

in alcune parti dell'edificio potranno essere utilizzati murature in argilla cruda o laterizio porizzato con funzioni di regolatore termoigrometrico, utilizzabili anche per la totalità o per alcune parti delle abitazioni strutture e rivestimenti in legno, preferendo per quest’ultime le zone esposte a Sud.

c) Pavimentazioni Seguendo i principi sopra esposti, per le pavimentazioni è possibile utilizzare materiali come:

legno prelevato preferibilmente da coltivazioni programmate, privilegiando le essenze di specie di provenienza locale ed europea e scoraggiando quelle di provenienza esotica o in via di estinzione o che richiedano un notevole dispendio di energia per il trasporto e che non sia trattato con vernici o altre sostanze nocive;

il cotto che non sia trattato con vernici o altre sostanze nocive, o oppure linoleum naturale. d) Finiture Evitare vernici ed impregnanti per il legno o trattamenti per il cotto che non siano di origine naturale e privi di sostanze inquinanti; nel caso di ceramiche, marmi, evitare quelli che possono essere fonti di radiazioni. e) Legno Privilegiare le essenze di specie di provenienza locale ed europea scoraggiando quelle di provenienza esotica, o in via di estinzione, o che richiedano un notevole dispendio di energia per il trasporto. Sarebbe preferibile la stagionatura naturale e l’esclusione di sostanze impregnanti derivate da sintesi petrolchimica preferendo i sali di boro o impregnanti e colori naturali a base di resine e oli vegetali.

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f) Calcestruzzi e cementi armati Solai di piano ed eventuali strutture orizzontali e verticali (pilastri, cordoli) potranno essere realizzati in c.l.s. impiegando come legante un cemento derivante da lavorazioni che non utilizzino sostanze chimiche addittivanti estranee. Nel caso si vogliano ottenere particolari prestazioni, il c.l.s. potrà essere confezionato preferendo di curare il dosaggio, la granulometria degli inerti e il rapporto acqua - cemento, e nel caso questo non fosse sufficiente si potrà ricorrere ad additivi ecocompatibili. g) Intonaci e calci Gli intonaci possono essere scelti tra quelli traspiranti e privi di sostanze nocive privilegiando come componente la calce. La calce naturale presenta ottime caratteristiche isolanti e regolatrici termo igrometriche, mentre gli intonaci esterni potranno avere, anche se non indispensabile per intonaci ben studiati nelle percentuali e qualità, piccole quantità di cemento preferibilmente bianco (gran parte dei componenti naturali). Le calci possono essere scelte tra quelle provenienti da materie prime naturali e senza alcun additivo, preferendo l’uso della calce idraulica naturale. h) Isolamento termico e acustico Le coibentazioni ed ogni altro isolamento non devono alterare significativamente l'immagine esteriore dei manufatti. Gli interventi vanno condotti impiegando le più idonee tecniche costruttive atte a realizzare un sistema termoisolante e traspirante, evitando la formazione di ponti termici tra interno e esterno. Per l’isolamento delle abitazioni e degli impianti è possibile usare materiali naturali rispondenti alle norme vigenti quali ad esempio:

argilla espansa e minerali adatta per intercapedini e di alleggerimento per malte e massetti;

fibra di cellulosa ottenuta dal riciclaggio della carta prive di sostanze nocive;

fibra di legno ricavata da trucioli o da lana di legno, provenienti dagli scarti non trattati delle segherie;

fibra di cocco;

fibra di juta: è un materiale tessile ricavato dalla corteccia di piante esotiche che dopo una serie di lavorazioni diventa un tessuto sotto forma di feltro, utilizzato per sigillare spazi vuoti nei telai dei serramenti oppure come isolante acustico nei solai in legno;

sughero da utilizzare sfuso in granuli come isolamento per intercapedini o nei massetti, oppure in pannelli nei cappotti esterni, nelle intercapedini dei muri, nei solai e tetti;

altre fibre naturali. i) Vernici, colori, collanti, solventi e impregnanti La composizione dei colori, vernici etc., preferibilmente da sostanze naturali, per garantire la migliore qualità ecocompatibile ed il basso impatto ambientale, evitando di conseguenza sostanze artificiali o derivate da sintesi petrolchimica.

Deve essere, comunque, garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici.

Art. 183 Efficienza energetica degli impianti

1. Ventilazione meccanica Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o per quelli oggetto di ristrutturazione, nel caso non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali esterne (per esempio attraverso la ventilazione naturale), al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0,5 vol/h.

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2. Impianti centralizzati di produzione calore Negli edifici di nuova costruzione composti da più di 4 unità abitative si consiglia di prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Il requisito è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione costituiti da un numero di unità abitative uguale o superiore ad 8.

3. Sistemi di produzione ad alto rendimento Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di ristrutturazione che riguardino singole abitazioni nei quali è prevista la completa sostituzione dell’impianto di riscaldamento, è favorita l’installazione di caldaie a condensazione nel caso in cui il vettore energetico utilizzato è il gas o sistemi di efficienza uguale o maggiore. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di ristrutturazione che riguardano complessi edilizi pubblici e privati nei quali è prevista la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, è favorita l’installazione di impianti di micro - cogenerazione alimentati a gas, anche abbinati con macchine frigorifero ad assorbimento (trigenerazione). Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione è favorito l’utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali di climatizzazione.

4. Contabilizzazione energetica Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, per gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

5. Regolazione locale temperatura dell’aria Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

6. Sistemi a bassa temperatura Al fine del mantenimento della temperatura dell’aria in condizioni di comfort senza movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo, con il minimo utilizzo delle risorse energetiche, per tutti gli interventi è consigliato impiegare soluzioni avanzate per ottimizzare la propagazione del calore (o raffrescamento) per irraggiamento, quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, nei soffitti, nelle pareti.

7. Efficienza illuminazione artificiale È raccomandato per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. Negli apparecchi per l’illuminazione si deve provvedere alla sostituzione, ove possibile, delle comuni lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica.

8. Efficienza elettrodomestici È consigliato installare elettrodomestici a basso consumo, certificati in classe A o superiore secondo la Direttiva 2010/30/Ue “Norme sull'etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici e di altri prodotti connessi all'energia”.

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Art. 184 Sostenibilità energetica dei fabbricati

L’avvio verso una progressiva riduzione dei consumi e dell’uso di materiali non rigenerabili o riciclabili nell’edilizia, e quindi verso una riduzione delle emissioni inquinanti sia in fase d’uso che a fine ciclo, emissioni o esternalità dannose sia per i residenti che per l’ambiente, rappresenta una scelta auspicabile da un lato ed obbligata dall’altra, considerati i costi e la limitatezza delle fonti energetiche non rinnovabili oltre alle crescenti pressioni antropiche sull’ambiente che infine ricadono sulla qualità dell’aria, delle acque, degli alimenti, e quindi sulla salute umana. Riguardo alla sostenibilità ambientale dell’edificato sarà, quindi, necessario intervenire su più fronti: a livello di sito, di edificio, di impianti ed attrezzature presenti nell'edificio o nella struttura ma anche modificando gli stili di vita. Il benessere insediativo umano è dato da fattori che riguardano il sito, rispetto al quale dovrà essere verificata o garantita la salubrità rispetto alla presenza di alcuni fattori negativi rilevanti quali:

acque stagnanti;

inquinamento nel suolo dovuto ad insediamenti o attività precedenti;

gas radon;

campi elettromagnetici e/o elettrostatici di valore non compatibile con il tempo di permanenza;

rumore per altri insediamenti presenti o per il traffico stradale;

venti dominanti che incidono sulla dispersione termica dei fabbricati. All’interno dei locali abitativi saranno rilevanti aspetti di carattere ambientale:

qualità del paesaggio in cui l'edificio è inserito;

qualità degli ambienti che si utilizzano;

qualità e quantità della luce naturale e artificiale che illuminano l’ambiente;

colori che ci circondano;

suoni che ci circondano. Oltre ad aspetti tecnici:

le prestazioni energetiche del fabbricato;

l’efficienza energetica degli impianti;

l’impiego di dispositivi bioclimatici;

l’assenza di sostanze tossiche nei materiali di costruzione;

l’impiego di materiali e tecniche ecocompatibili.

1. Prestazioni energetiche del fabbricato L’obiettivo generale consiste nel diminuire progressivamente i consumi di energia primaria da fonti energetiche non rinnovabili ed incentivare un sempre maggiore uso di quelle rinnovabili. A tale fine assume un’importanza primaria la qualità dell’involucro edilizio ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche, anche in considerazione del fatto che l’involucro ha una durata nel tempo maggiore rispetto agli impianti ed alle altre tecnologie applicabili. Oltre alla prestazione energetica obbligatoria prevista dalla normativa vigente, risulta auspicabile raggiungere obiettivi di prestazione superiori, ai quali corrispondono minori futuri costi di gestione, avendo come riferimento quanto previsto dal D.Lgs. n. 311/2006 o dall’attestazione di qualificazione energetica che individuano le seguenti classi prestazionali, dove la lettera A indica le prestazioni energetiche migliori (consumi bassi) e la lettera G le meno efficienti (consumi più alti): Una corretta esecuzione e isolamento del fabbricato garantiscono buoni elementi di comfort, ma in periodo invernale è necessario un ulteriore apporto energetico per il raggiungimento del benessere ambientale: e questo dovrà essere assicurato privilegiando l’utilizzo delle energie rinnovabili (biomassa, sole, vento, geotermico, idroelettrico, etc.) e l’utilizzo di energie e materiali che comportano un minor impatto per l’ambiente. Per fabbisogno energetico residuo si intende il fabbisogno di energia per la

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climatizzazione degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, per l’illuminazione degli ambienti e per lo sviluppo dell’attività umana, risultante dopo aver operato correttamente in termini di localizzazione, orientamento e realizzazione dell’involucro dell’edificio. L’impatto ambientale dev’essere valutato sull’intero ciclo del prodotto: dall’estrazione dei materiali base per la produzione dei componenti, alle modalità di realizzazione dei manufatti e degli impianti, alla gestione e manutenzione di manufatti e degli impianti realizzati, allo smantellamento degli elementi edilizi e degli impianti realizzati, alle possibilità di riuso, riciclaggio, recupero anche di tipo energetico dei materiali e prodotti alla fine del loro periodo di vita per ricostituire i prodotti base per un nuovo manufatto o impianto. I collettori solari, i pannelli fotovoltaici e gli impianti dovranno essere ben integrati nell’involucro edilizio o in subordine essere posizionati con il minor impatto visivo possibile.

2. Fonti rinnovabili I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione stabiliti dalla normativa vigente al momento della richiesta del pertinente titolo edilizio. Tra i sistemi di produzione dell’energia e del calore che utilizzino fonti rinnovabili vi sono i seguenti:

Solare termico: per produzione di acqua calda per usi igienici e l'integrazione diretta di sistemi di riscaldamento (specialmente quelli che sfruttano impianti a bassa temperatura) o di altri sistemi che sfruttano energie rinnovabili o non. I nuovi interventi edilizi e le ristrutturazioni che riguardino almeno il 50% delle superfici devono prevedere l’installazione di pannelli solari termici per soddisfare il fabbisogno di acqua calda per gli usi igienico - sanitari. La progettazione deve avere come obiettivo di integrare i pannelli solari nei tetti privilegiando l’esposizione a Sud, Sud - Est, Sud - Ovest e a Est e Ovest nei casi di effettiva impossibilità di utilizzo di orientamenti migliori, nel rispetto del presente Regolamento. Gli impianti devono essere posizionati con la stessa pendenza della falda (modo retrofit) o integrati in essa (modo strutturale); i serbatoi di accumulo devono essere posizionati preferibilmente all’interno degli edifici e qualora ciò non sia possibile oppure non sono accorpati al collettore devono essere coibentati. In caso di edifici ricadenti nel Centro Storico ed edifici vincolati o nel caso di nuovi edifici o di rifacimento completo della struttura di copertura il pannello dovrà, inoltre, essere integrato con il manto di copertura. In tutto il territorio comunale è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, impianti per la produzione di energia rinnovabile, anche con l'utilizzo di supporti - se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale -

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purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di ml. 1,30, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico e paesaggistico - ambientale. Possono essere autorizzate, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale, soluzioni di utilizzo dell’inserimento di pannelli fotovoltaici su pergolati, purché l’intervento sia armonizzato con l’edificio e riguardi l’intero organismo edilizio. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti vanno predisposte le opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire l’installazione di impianti solari termici. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano gli edifici sottoposti a vincolo e le impossibilità di natura tecnica che il progettista con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.

Solare fotovoltaico: per la produzione dell'energia elettrica per un utilizzo diretto in corrispondenza o in prossimità del luogo di produzione, oppure per gli usi locali con cessione e/o vendita delle quote in eccesso all'ente (soggetto) gestore o distributore dell'energia elettrica. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di ristrutturazione è auspicabile prevedere l’installazione di pannelli fotovoltaici considerando quale obiettivo la produzione di 1Kw per ciascuna unità abitativa e di almeno 5 kW per i fabbricati produttivi, commerciali e assimilabili. Per complessi insediativi è auspicabile un impianto centralizzato che copra il fabbisogno di energia elettrica delle parti comuni. L’installazione deve avere come obiettivo di integrare i pannelli solari nei tetti a falde e nei tetti piani. I moduli fotovoltaici richiedono disponibilità di spazio superiore a quelli per il solare termico, precisa inclinazione, assenza di ombreggiamento e orientamento geografico: a tal proposito è preferibile una esposizione a Sud, Sud - Est, Sud - Ovest secondo una inclinazione ottimale. È raccomandata, inoltre, una progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici quali “elementi integrati”, ai quali assegnare oltre ai compiti energetici funzioni architettoniche, del tipo: coperture, serramenti, parapetti, pensiline, pergole, etc.. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti vanno predisposte le opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire l’installazione di impianti solari fotovoltaici. La predisposizione ad accogliere gli impianti fotovoltaici è obbligatoria per i nuovi edifici già in fase di progettazione.

Eolico: per la produzione di energia elettrica o meccanica con l'utilizzazione in sito o per la produzione dell'energia elettrica per gli usi locali con cessione e/o vendita delle quote in eccesso all'ente gestore o distributore dell'energia elettrica con le stesse potenzialità indicative degli impianti fotovoltaici.

Sistemi solari passivi (serre): sia nelle nuove costruzioni sia in quelle esistenti gli edifici possono essere dotati di sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare (serre), applicati sui balconi o integrati nell'organismo edilizio. Tali strutture devono essere realizzate con specifico riferimento al risparmio energetico dimostrando progettualmente la loro funzione di riduzione dei consumi e non possono ospitare locali riscaldati o abitabili e ridurre i parametri igienico sanitari dei locali adiacenti. Sia nelle nuove costruzioni sia in quelle esistenti le serre ed i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi od integrate nell’organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

a) dimostrino, attraverso calcoli energetici eseguiti in base alle norme UNI e da allegarsi al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; b) siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest; c) abbiano una profondità non superiore a 1 m.; d) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante;

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e) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; f) la struttura di chiusura sia completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto; g) rappresentino, in caso di edificio condominiale, un intervento prospetticamente uniforme.

Idroelettrico: per la produzione di energia elettrica sfruttando l'energia potenziale o l'energia cinetica di corsi d'acqua (torrenti, rogge, etc.) con le stesse indicazioni valide per l’eolico.

A biomassa: per la produzione di calore, preferibilmente, e/o energia elettrica, con le molte modalità applicabili, sia utilizzando residui delle lavorazioni del legno o di altre componenti vegetali, cippato, pellets o altri componenti del legno che non permettono una utile trasformazione in prodotti e manufatti, sia sfruttando residui di allevamenti con produzione di biogas oppure cicli di fermentazione anaerobica di colture specializzate per la produzione di biogas o di prodotti liquidi (bioetanolo, biodiesel, oli vegetali, etc.) da utilizzare per il funzionamento di motori a combustione interna per la produzione combinata di energia elettrica e calore o di energia meccanica e calore o per il trasporto. I generatori di calore alimentati da biomassa combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla Classe 3 di cui alla norma Europea UNIEN 303 - 5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c) utilizzare biomassa combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X, Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'installazione di impianti a biomasse vegetali è raccomandato predisporre un vano tecnico o un serbatoio apposito da destinare allo stoccaggio del combustibile, nonché di un sistema di alimentazione e movimentazione automatica del combustibile stesso.

Cogenerazione: per la produzione combinata di energia e di calore da utilizzare per i fabbisogni relativi all’uso dell’edificio e delle attività che in esso si svolgono, per la climatizzazione degli ambienti (sia in riscaldamento che in raffrescamento) e per la produzione di acqua calda per usi igienici. Può essere ottenuta in vari modi tra i quali:

a) motore endotermico (alimentato a gas naturale, GPL, biogas o a combustibili liquidi) abbinato ad un generatore elettrico ed equipaggiato dei sistemi di recupero termico legato al raffreddamento del motore e ai prodotti della combustione (gas di scarico); b) microturbina a gas abbinata al generatore elettrico ed equipaggiato dei sistemi di recupero termico legato al raffreddamento della microturbina e ai prodotti della combustione (gas di scarico). Poiché tali sistemi generano energia elettrica in corrispondenza dell’utilizzatore finale, non sono presenti le perdite legate alla trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica stessa. E’ opportuno che la cogenerazione ottenuta con i sistemi sopra indicati sia dimensionata per coprire almeno il 50% del fabbisogno termico per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria e titolo di merito.

Geotermico: per la produzione e/o lo smaltimento di calore in misura maggioritaria rispetto ai fabbisogni legati alla climatizzazione mediante sorgente geotermica realizzata:

a) sfruttando l'assorbimento e/o lo smaltimento di calore mediante pozzi geotermici senza il prelievo dell'acqua di falda (previa o autorizzazione degli organi competenti); b) sfruttando l'assorbimento e/o lo smaltimento di calore con l'emungimento di acqua da pozzo (previa autorizzazione degli organi competenti), e con riconsegna, senza alterazioni chimico - batteriologica dell'acqua utilizzata, nelle stesse falde di prelievo (previa autorizzazione degli organi competenti per l'inquinamento);

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c) sfruttando l'assorbimento e/o lo smaltimento di calore mediante il passaggio di tubazioni o canali nel suolo al fine di pre - riscaldare o pre - raffreddare un fluido utilizzato direttamente nella climatizzazione degli ambienti o ad ausilio di macchinari per la generazione del calore (fluidi caldi e freddi) (previa autorizzazione degli organi competenti).

Con pompe di calore: esse valorizzano l’energia disponibile a temperature praticamente non utilizzabili, modificandone tale parametro portandolo ad un valore compatibile per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici. Le pompe di calore possono essere utilizzate:

a) in abbinamento alle fonti energetiche geotermiche; b) sfruttando l'assorbimento e/o lo smaltimento di calore mediante l'utilizzo di acque superficiali (corsi d'acqua, rogge, laghi o bacini) e riconsegnando l'acqua utilizzata con caratteristiche fisico - chimiche analoghe a quelle di prelievo e con Dt (gradiente di temperatura) compatibile con le disposizioni legislative e normative vigenti in materia; c) sfruttando l'assorbimento di calore mediante l'utilizzo di un fluido vettore caldo derivante da cascami termici (residui energetici di lavorazione) e/o da cicli di ricambio e rinnovo dell'aria dagli ambienti; d) sfruttando l'assorbimento e lo smaltimento di calore mediante l'utilizzo dell'aria (con particolare attenzione agli aspetti di impatto architettonico e acustico che tali sistemi possono generare); e) sfruttando la combustione tradizionale con pompe di calore ad assorbimento con coefficiente di prestazione C.O.P.>1,3.

Recupero termico: sopperendo a parte del fabbisogno di energia recuperandola da fluidi che hanno completato il loro ciclo di lavoro come, ad esempio, sfruttando il calore (sia in riscaldamento che in raffrescamento) associato a fluidi alla fine o durante le fasi di cicli produttivi o di climatizzazione (scambiatori e/o recuperatori acqua - acqua, aria - acqua, acqua - aria, etc.).

3. Fonti non rinnovabili Qualora l'energia necessaria non sia disponibile con i metodi sopra indicati (o altri ad essi assimilabili) o implichi investimenti non ragionevolmente accettabili, si può ricorrere a fonti energetiche non rinnovabili e, quindi, principalmente provenienti da combustibili fossili. Anche in questo caso si dovranno privilegiare tutti quei sistemi che valorizzano l'efficienza energetica della trasformazione come:

a) produzione di calore con generatori a condensazione e a basse emissioni; b) produzione di calore con generatori di calore ad alto rendimento e a basse emissioni.

I valori dei rendimenti obbligatori per tali tipi di generatore sono quelli indicati nel D. Lgs. n. 192/05 e D. Lgs. n. 311/06. Nella logica di ridurre la proliferazione di generatori di calore di piccola potenza, che comportano la costituzione di una eccessiva potenza installata rispetto alle effettive necessita e un incremento dei centri di pericolo nei punti di alimentazione con gas combustibile, oltre che per migliorare il rendimento globale del sistema, è preferibile la realizzazione di centrali di cogenerazione e/o di produzione e distribuzione del calore mediante il teleriscaldamento o la realizzazione di centrali di produzione del calore a servizio di più unita abitative o funzionali (residenziale, direzionale, produttivo, etc.), con adozione di affidabili sistemi di contabilizzazione del calore.

4. Distribuzione e utilizzazione del calore Le reti di distribuzione del fluido termovettore, di collegamento dei sistemi di produzione di calore con gli utilizzatori (pannelli radianti, radiatori, etc.), dovranno garantire il raggiungimento di livelli di disperdimento estremamente bassi e in ogni caso conformi a quelli previsti dalla normativa vigente. La logica energeticamente migliore, anche in relazione alle condizioni di comfort ambientale raggiungibili, è quella di produrre, distribuire, utilizzare fluidi vettori alla più bassa temperatura

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possibile in relazione alla funzione che i sistemi di utilizzazione sono chiamati a svolgere, favorendo i sistemi di utilizzatori del calore del tipo:

a) pannelli radianti a bassa temperatura a pavimento e/o parete o soffitto (sfruttando l'effetto radiante con correzione della temperatura media radiante all'interno degli ambienti), utilizzabili anche per il raffrescamento degli ambienti in condizioni di umidità controllata con una copertura superficiale > del 60% di quella afferente ai locali climatizzati; b) convettori a bassa temperatura utilizzabili anche nelle sostituzioni dei radiatori, dimensionati per alte temperature normalmente presenti nei fabbricati esistenti; c) mobiletti termoventilanti dimensionati per bassi valori della temperatura dell'acqua di mandata utilizzabili anche negli impianti di raffrescamento degli ambienti; d) unità di trattamento dell'aria con batterie di scambio dimensionate per basse temperature di mandata; e) radiatori dimensionati per bassi valori della temperatura media dell’acqua; f) sistemi radianti a media ed alta temperatura in quelle realtà in cui la rapida messa a regime del sistema e i relativamente ridotti tempi di utilizzo degli ambienti da climatizzare, sono la prerogativa fondamentale; g) ad attivazione termica della massa (TABS).

Gli utilizzatori indicati potranno richiedere tempi di funzionamento maggiori nell’arco dell’intera giornata al fine di ottimizzare le condizioni di lavoro dei sistemi di produzione e sfruttare al meglio la dinamica dei fabbricati legata alla costante di tempo del fabbricato stesso. L’utilizzazione dei sistemi indicati in b), c), d), è vivamente consigliata nei sistemi con generatori a pompa di calore e nell’utilizzo della tecnica della condensazione.

5. Risparmio nell’uso dell’energia elettrica L'energia elettrica è una forma energetica pregiata e trasformabile nella quasi totalità delle altre forme di energia. Tuttavia il rendimento della trasformazione da energia primaria utilizzata nelle centrali termoelettriche fino all'utenza finale e di circa il 36% e pertanto è opportuno contenere tutti gli sprechi nell’utenza finale, in particolare e bene:

non utilizzare direttamente l'energia elettrica per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria;

impiegare conduttori adeguatamente dimensionati per ridurre le perdite di energia per effetto Joule e la cadute di tensione in linea;

ridurre le perdite in linea utilizzando l'energia elettrica con elevati fattori di potenza (rifasamento delle linee e degli utilizzatori come ad esempio motori, reattori, lampade, etc.);

staccare l’alimentazione agli utilizzatori elettrici non in uso (interruttori crepuscolari, temporizzatori, sonde uomo presente, elettrodomestici non lasciati in stand-by);

utilizzare elettrodomestici e apparecchiature certificati nella massima classe di efficienza energetica e in modo corretto (ad es. frigoriferi e congelatori lontani da fonti di calore, etc.);

utilizzare condizionatori d'aria solo se non si riesce ad ottenere accettabili condizioni di benessere con altri sistemi (schermature, vetri selettivi, isolamento dei fabbricati, ventilazione naturale degli ambienti e delle pareti esposte al sole e del tetto).

L'illuminazione artificiale dovrà essere utilizzata solo quando, nell'arco della giornata o per altre ragioni di carattere tecnico - economico, non è utilizzabile la luce naturale che resta, nella quasi totalità dei casi, il migliore sistema di illuminazione. E’ opportuno procedere con un adeguato progetto illuminotecnico, sulla base di una accurata analisi dei fabbisogni e delle strategie per soddisfarli, impiegando diffusamente dispositivi a basso consumo e predisposti per lo stacco della tensione nei momenti di non utilizzo.

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Art. 185 Semplificazioni dei procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili

1. L’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile sono così regolamentate: a) è considerata attività libera:

installazione di pannelli per impianti solari termici per una superficie inferiore o uguale ai mq. 20,00;

installazione di impianti fotovoltaici per una potenza inferiore o uguale ai 3kW;

installazione di impianti eolici per una potenza inferiore o uguale a 5kW; b) sono soggetti a DIA:

installazioni di pannelli per impianti solari termici per una superficie fra i mq. 20,00 e i mq. 100,00;

installazione di impianti fotovoltaici per una potenza superiore ai 3 kW e inferiori ai 10 kW;

installazione di impianti eolici per potenze comprese fra i 5kW e i 50kW. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano gli edifici sottoposti a vincolo.

2. Nelle aree a destinazione agricola, artigianale e produttiva l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile dal vento attraverso impianti eolici di piccola taglia, con generatori di altezza fino a ml. 20,00 e di potenza complessiva fino a 80 chilowatt è soggetta a Dichiarazione di Inizio Attività. Sono fatte salve le specifiche indicazioni di tutela paesaggistiche e ambientale che riguardino le aree.

Art. 186 Risanamento dell’aria e riduzione dell’inquinamento atmosferico, luminoso, acustico, del suolo e

da radon

1. Inquinamento atmosferico Per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico si specifica quanto segue:

nella progettazione degli insediamenti vanno utilizzate barriere vegetali al fine di limitare la diffusione delle polveri totali. Le barriere vegetali dovranno essere progettate scegliendo tra le essenze arboree ed arbustive indicate al Titolo Secondo – Capitolo 2 Dotazione ecologiche, Art. 16 “Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare” del presente R.E.U.;

la tipologia urbana ed edilizia dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici;

negli impianti tecnologici degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza energetica e che minimizzino le emissioni in atmosfera;

nei nuovi insediamenti gli elettrodotti vanno interrati e solo quando questo non sia possibile vanno assicurate delle fasce di ambientazione per la mitigazione dell’inquinamento elettromagnetico.

2. Inquinamento acustico Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell’insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici. Il problema del rumore all’interno delle zone residenziali è legato principalmente al traffico stradale di contorno. I progetti edilizi dovranno prevedere il mantenimento e la sostituzione delle mura di recinzioni esistenti lungo le strade, in quanto le stesse permettono una seppur minima attenuazione del rumore. In generale lungo le strade e consigliabile la piantumazione di barriere verdi sul retro delle recinzioni venendo a costituire, le stesse, un buon livello di attenuazione verso le aree pedonali. Le superfici a verde garantiscono infatti, empiricamente, un livello di attenuazione del rumore di circa 4,6 dBA per ogni raddoppio della distanza dalla fonte del rumore. Nella realizzazione o recupero dei fabbricati residenziali esistenti, inoltre, si ricordano le regole di buona progettazione che prevedono di

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posizionare i locali che necessitano di maggiore quiete (camere da letto) sul lato dell’edificio meno esposto al rumore del traffico, di utilizzare materiali con elevato potere fonoassorbente e di schermare, nelle aree a verde privato, le sorgenti di rumore veicolare con fasce vegetali composte da specie arboree e arbustive che possano contribuire all’attenuazione del rumore. Nell’ambito dei nuovi Piani Urbanistici Attuativi la realizzazione delle opere viarie dovrà avvenire con l’utilizzo di miscele di asfalto fonoassorbente ai fini di attenuare l’inquinamento da rumore. Inoltre dovranno essere realizzati dei rallentatori di velocità a norma del Codice della Strada e di adeguata larghezza sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale. Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati (e la loro funzionalità dimostrata da relazione redatta da tecnico competente in acustica) dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico - ambientale e realizzati prima dell’utilizzazione degli insediamenti. Dovranno essere evitati, salvo casi specificamente autorizzati dal Comune, impianti sonori all’esterno di esercizi commerciali e/o ricettivi.

3. Inquinamento luminoso Nella progettazione delle opere ed in particolare delle opere di urbanizzazione primaria (sia nei P.A.U. come negli interventi diretti) le illuminazioni esterne di strade, spazi liberi e parcheggi, pubblici e privati, l’installazione e l’esercizio di impianti di illuminazione a scopo pubblicitario devono essere realizzate con impianti caratterizzati per ridurre l’inquinamento luminoso e i consumi energetici. In particolare si devono applicare le seguenti indicazioni:

impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nel Centro Storico e per l’illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali, mentre nei luoghi in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica);

in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici, privati a destinazione direzionale, nonché nelle parti comuni degli edifici con altre destinazioni, è previsto l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza e da sensori di illuminazione naturale;

per l’illuminazione di edifici e monumenti gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore 24;

per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree in genere devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti;

vietare l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati;

nelle aree esterne sia private sia pubbliche di edifici di nuova costruzione o interessati da ristrutturazione i corpi illuminanti devono avere il flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni, fatte salve le eccezioni già previste dalle norme di rango superiore;

le linee di pubblica illuminazione a servizio di strade e parcheggi di nuova realizzazione o interessate da ristrutturazione saranno dotate di regolatori di flusso;

l’illuminazione di insegne pubblicitarie non dotate di luminosità propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità e all’individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l’orario di chiusura,

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evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso dalla sorgente;

limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i 60° dalla verticale;

utilizzare sistemi a tecnologia a LED;

adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50% del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogni qualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza e garantendo una omogeneità dell’illuminamento stesso in conformità alla normativa vigente in materia.

In particolare si consiglia, per le aree pubbliche, l’utilizzo di punti luce con palo ad altezza variabile e dotati di tecnologia a LED che permette una più facile ed affidabile regolazione del flusso luminoso, permettendo di sfruttare la massima intensità luminosa massimizzando, contemporaneamente, il risparmio energetico.

4. Inquinamento del suolo Piazzole per rifiuti solidi urbani (RSU) e per la raccolta differenziata Qualsiasi nuova lottizzazione residenziale, commerciale, artigianale - industriale, turistica o qualsiasi strumento attuativo previsto dal Piano Strutturale Comunale dovrà prevedere delle piazzole riservate ai R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) ed alle raccolte differenziate previste dalla legge. Il conferimento e la raccolta dei Rifiuti solidi Urbani dovrà essere garantita attraverso la realizzazione di: Piazzole per R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) Le piazzole dovranno:

essere ricavate da fregio alle sedi stradali in zone che permettano il movimento e le manovre di automezzi pesanti;

rispettare il nuovo Codice della Strada (adeguata distanza dagli incroci, non costituire ostacolo alla circolazione, etc.);

essere interne, di norma, almeno m 1,50 dalla pavimentazione stradale;

essere ubicate presso ciascuna area residenziale, produttiva, commerciale e di servizi;

ottemperare alle prescrizioni della Legge n. 13/89 sulla eliminazione delle barriere architettoniche;

avere, in prossimità, una caditoia sifonata collegata alla fognatura delle acque nere;

essere pavimentate e ben delimitate. Piazzole per R.S.A.U. (Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani) Le piazzole dovranno:

essere previste all’interno di ciascuna attività industriale, artigianale, agricola, commerciale e di servizi;

essere ben pavimentate e delimitate, ricavate in aree che permettano il movimento e le manovre di automezzi pesanti;

avere una superficie minima sufficiente al conferimento degli R.S.A.U. dell’attività che è ospitata.

Piazzole per R.D. (Raccolta Differenziata) Le piazzole dovranno:

essere previste all’interno di ciascuna attività industriale, artigianale, agricola, commerciale e di servizi;

essere previste nelle zone residenziali, centri urbani e centri di attività commerciale e dovranno: - essere ricavate da fregio alle sedi stradali in zone che permettano il movimento e le manovre di automezzi pesanti;

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- rispettare il nuovo Codice della Strada (adeguata distanza dagli incroci, non costituire ostacolo alla circolazione, etc.); - essere interne, di norma, almeno m 1,50 dalla pavimentazione stradale; - avere, in prossimità, una caditoia sifonata collegata alla fognatura delle acque nere;

dovranno avere un’area pavimentata e ben delimitata;

il loro usuale spazio di ubicazione, sia su spazi pubblici o di uso pubblico che privati, dovrà essere perimetrato su 3 lati con formazione di quinta arborea e/o arbustiva di adeguate dimensioni.

5. Inquinamento da Radon Il radon è un gas radioattivo, altamente nocivo per la salute umana, presente nel suolo e nei materiali da costruzione, che tende a diffondersi nelle abitazioni. Negli ambienti chiusi quali le abitazioni ed i luoghi di lavoro si concentra risalendo dal sottosuolo ed entrando attraverso il contatto terreno/fondazioni tramite fessure anche microscopiche. Il radon è anche presente nei materiali da costruzione provenienti da terreni particolarmente ricchi di uranio ed, in alcuni casi, nelle acque. Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del radon, in tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione (Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Restauro e Ristrutturazione), nell’intento di dare attuazione alla raccomandazione n. 143 del 21 febbraio 1990 della Commissione Europea “Sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi”, gli interventi dovranno essere finalizzati a garantire che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti di 200 Bq (Berequel) imposti dalla Comunità Europea. In considerazione del fatto che solitamente questo gas interessa i piani interrati, seminterrati e terra dei fabbricati, nelle nuove costruzioni e in quelli soggetti a ristrutturazione (Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Restauro e Ristrutturazione), gli interventi dovranno essere finalizzati alla riduzione del pericolo di formazione radon assumendo i seguenti accorgimenti elementari:

prediligere suoli con un’alta concentrazione di argille e limi, un terreno compatto che, a differenza di suoli porosi e facili alla fessurazione, creano una barriera alla emissione del gas nell’ambiente esterno;

utilizzare pietre arenarie o marmi, a scapito di pietre porose;

isolamento delle fondazioni;

posa di una barriera impermeabile (possibile solo in caso di nuova costruzione): ad esempio fogli di polietilene sovrapposti e termosaldati, guaine fibrobituminose o in pvc sovrapposte sfiammate o termoisolate, membrane liquide, asfalto a caldo, specifiche membrane antiradon, etc., possibilmente abbinati a strati di scorrimento (tipo tessuto non tessuto) al fine di evitare fessurazioni dovute ad assestamenti strutturali dell’edificio;

la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;

messa in opera di barriera ritardante al carbone attivo e zeolite;

creazione di ricambio d’aria a vespaio al piano terra degli edifici. Nella realizzazione di getti, nelle riprese degli stessi o negli attacchi parete/solaio, va posta particolare cura realizzando opportuni giunti e sigillature nelle eventuali crepe al fine di evitare il passaggio di radon. Utile può essere l’impiego di leganti antiritiro per i getti controterra. Sono consentiti accorgimenti di tipo attivo (depressurizzazione del vespaio, depressurizzazione del suolo, ventilazione forzata del vespaio, etc.). Possono essere realizzati contestualmente più interventi di cui al comma precedente. Nel caso di fabbricati con locali interrati, deve essere garantita una adeguata ventilazione degli stessi e la coibentazione del solaio di separazione dai locali abitabili del piano terra.

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Per gli edifici esistenti nel caso di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione andranno apportati, in relazione agli interventi previsti ed alle caratteristiche dei fabbricati, gli stessi accorgimenti dei punti precedenti.

Art. 187 Riduzione dei consumi di acqua nelle abitazioni attraverso il recupero nel ciclo naturale delle

acque, la depurazione e il riutilizzo per gli usi compatibili

Nel ciclo dell’acqua è opportuno operare a vari livelli: innanzitutto alterando il meno possibile l’idrologia dell’area e la naturale dinamica di deflusso delle acque meteoriche; separando i percorsi acque bianche e acque nere (minor impegno per la fognatura pubblica, risparmio nel dimensionamento e nell’esercizio dei depuratori), trattando adeguatamente le diverse tipologie (acque meteoriche dilavanti superfici non carrabili e non inquinanti separate da acque dilavanti piazzali o superfici inquinanti che andranno disoleate o depurate; acque saponate distinte da acque bionde e nere); favorendo il naturale assorbimento del terreno delle acque provenienti da aree verdi (prati, giardini, orti, parchi, boschi) e convogliare le quantità in esubero solo quando possono compromettere l’assetto idrogeologico dell’area; riducendo i consumi di acqua potabile per usi domestici e sanitari. La riduzione dei consumi di acqua nelle abitazioni può essere ottenuta attraverso interventi di tipo diretto e di tipo indiretto. Il risparmio idrico diretto, nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardino almeno il 50% dell’edificio e il rifacimento degli impianti idrici, può essere ottenuto con l'applicazione all’impianto idrico - sanitario di appositi dispositivi di controllo, atti a favorire il risparmio idrico, diversificati per complessità e funzione, quali: rubinetterie a chiusura automatica temporizzata, diffusori frangi - getto ed erogatori per le docce di tipo fit - air, che introducono aria nel getto applicati ai singoli elementi erogatori, l'installazione di cassette di scarico dei wc dotate di comando di erogazione differenziata o modulazione del volume d’acqua; l'adozione, in edifici pubblici o privati non residenziali, di miscelatori automatici a tecnologia termostatica che mantengono costante la temperatura dell'acqua nel circuito di distribuzione. Il risparmio idrico indiretto può essere ottenuto nelle aree residenziali attraverso il riutilizzo delle acque meteoriche, provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, l’alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, usi tecnologici relativi quali, ad esempio, a sistemi di climatizzazione passiva/attiva oppure l’alimentazione (integrativa) delle reti antincendio. Analogamente nelle aree produttive e commerciali il risparmio idrico indiretto può essere ottenuto attraverso il riutilizzo delle acque meteoriche, provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, quali acque di processo o per usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva oppure l’alimentazione (integrativa) delle reti antincendio). I tetti, le coperture e le superfici fabbricate in genere, esposti alle acque meteoriche, devono essere predisposti, costruiti ed organizzati in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l’allontanamento delle acque stesse. A tal proposito: le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta (convogliamento in cisterna o vasca d’accumulo idoneamente dimensionati) e da questa creare una specifica rete autonoma di distribuzione delle acque non potabili raccolte, separata dalla rete idrica principale e segnalata secondo normativa vigente per evitarne usi impropri. Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la sistemazione esterna di piazze e spazi pubblici, nonché delle aree libere nei nuovi interventi edilizi deve prevedere superfici permeabili e utilizzo di alberature ad alto fusto per come indicato in ciascun Ambito e/o sottoambito nel quale è suddiviso il territorio comunale.

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Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve garantire la permeabilità delle aree attraverso la scelta di superfici che consentano la crescita dell’erba, con griglie antisdrucciolo e alberature ad alto fusto distribuite nell’area e in numero minimo di 1 ogni 4 posti auto.

Art. 188 Norme per la difesa della vegetazione nei cantieri

1. Le misure da adottare per la difesa della vegetazione nelle aree di cantiere sono le seguenti:

Difesa di superfici vegetali Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno ml. 1,80. Nell’ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di ml. 5,00 dalla chioma di alberi e cespugli. Fuochi all’aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di ml. 20,00 dalla chioma di alberi e cespugli.

Difesa delle parti aeree degli alberi Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell’ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno ml. 1,50. Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell’intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno ml. 2,00, disposta contro il tronco, con l’interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili. I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l’alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell’albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno ml. 1,50 attorno alla chioma dell’albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad ½, per specie dotate di apparato radicale superficiale. Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione. Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all’interno di una superficie estesa almeno ml. 1,50 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a ml. 2,50. In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a ml. 1,50 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a ml. 2,00 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

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Le radici devono essere protette contro l’essicazione e contro il gelo.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata Nella stagione vegetativa precedente l’apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a ml. 1,50 dal tronco, per uno spessore di circa cm. 50,00 a partire dalla parete della futura fossa di cantiere ed a una profondità di almeno cm. 30,00 sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di ml. 2,50. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell’albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di sacco. Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all’apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l’albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a ml. 1,50 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l’uno dall’altro, non inferiore a ml. 1,50.

Art. 189 Recupero dei sottotetti e locali seminterrati e interrati (Art. 49 della L.U.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.)

1. Ai fini di preservare il territorio da nuove edificazioni, per le aree urbanizzate è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

a) sottotetti, i locali sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio con copertura a tetto; b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano; c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano, purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:

requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086;

altezza media ponderale del sottotetto sia di almeno ml. 2,20, ridotta a ml. 2,00 per i comuni posti a quota superiore a ml. 800 s.l.m., calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a ml. 1,50 per la superficie relativa;

rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a ml. 1,50;

di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;

la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;

gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l’altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a ml. 2,70;

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è consentita, ai fini dell’osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

per i seminterrati e gli interrati:

altezza interna non inferiore a ml. 2,70;

aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d’impianto di ventilazione meccanico per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l’utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

è consentito l’utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell’ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l’integrazione e il miglioramento della funzione terziario commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l’altezza dell’ambiente al di sotto di ml. 2,70;

gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A..

2. Il recupero dei sottotetti e locali seminterrati e interrati definiti al comma precedente riguarda solo i fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii.. 3. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell’edificio cui l’intervento si riferisce. 4. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei locali seminterrati e interrati ad uso terziario/commerciale non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica.

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CAPITOLO 4 Norme per la sicurezza degli edifici

Art. 190 Sicurezza alla stabilità delle strutture portanti

1. Gli edifici e i manufatti in genere devono essere progettati e realizzati in modo da garantire alla struttura nel suo insieme e nelle varie parti che la costituiscono, la conservazione nel tempo e la capacità di resistere alle azioni cui sarà sottoposta nelle condizioni normali di esercizio. 2. Valgono, pertanto, le norme di calcolo e verifica contenute nella legislazione vigente, relativa ai carichi nelle strutture, alle costruzioni in c.a. e a strutture metalliche, alle fondazioni, ai muri di contenimento, alle tecniche antisismiche, etc.. 3. Per i fabbricati esistenti è sempre possibile eseguire lavori di adeguamento/miglioramento sismico nel rispetto della Normativa vigente, indipendentemente dall’Ambito Territoriale Unitario (A.T.U.) in cui essi ricadono.

Art. 191 Sicurezza da costruzioni che minacciano pericolo

1. Per le costruzioni che minacciano rovina, dalle quali derivi pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti sono tenuti a presentare immediata denuncia al Comune e agli altri eventuali enti competenti, nonché a provvedere con urgenza a realizzare opere provvisionali e di segnalazione, atte a salvaguardare l’incolumità di persone e cose. 2. Il Sindaco, sentiti gli uffici competenti, ingiunge al proprietario i provvedimenti più urgenti da prendere e fissa modalità e tempi di esecuzione delle opere. 3. In caso di inadempienza da parte degli interessati, Il Sindaco provvede a dare esecuzione degli interventi richiesti, con spese a carico dell’inadempiente, a norma della legislazione vigente e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

Art. 192 Protezione contro gli incidenti da caduta

1. Gli edifici di qualunque tipo devono essere realizzati in modo tale da garantire gli occupanti dai rischi di incidenti, cadute e ferimenti. 2. Per soddisfare questo requisito devono rispettare le seguenti prescrizioni:

le finestre devono essere provviste di una protezione, davanzale o barra d’appoggio, alta almeno ml. 1,00 dal pavimento;

i parapetti, le ringhiere di scale, le ringhiere di balconi, etc. non devono essere scalabili, attraversabili, né sfondabili per urto accidentale e devono avere altezza non inferiore a ml. 1,00.

Art. 193 Sicurezza degli impianti

1. Gli impianti delle costruzioni (elettrico, gas, termico, etc.) devono assicurare che in condizioni di uso normale, siano nulli i rischi di folgorazione, asfissia, esplosione, incidenti meccanici, ustione. 2. Per questo fine gli impianti devono essere conformi alle norme CEI ed occorre rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti ed alla protezione dagli incendi.

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Art. 194 Protezione antincendio

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti, assoggettati ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, il rilascio del certificato di agibilità, è subordinato al parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in seguito a collaudo, quando le costruzioni stesse rientrino in una delle seguenti categorie:

edifici adibiti a qualsiasi uso con altezza superiore a ml. 24,00;

strutture alberghiere, scuole, ospedali, case di cura, collegi, case di riposo, grandi magazzini, sale di esposizione, cinema ed altri edifici destinati alla collettività o al ritrovo;

autorimesse pubbliche e private con più di nove posti macchina;

costruzioni industriali e artigianali, commerciali, depositi e magazzini in genere;

edifici con impianto di riscaldamento avente potenzialità maggiore di 30.000 Kcal/h. 2. Gli edifici con altezza inferiore a quella indicata nel comma precedente, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

essere organizzati con vie d’uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti in caso d’incendio o di pericoli di altra natura;

i vani scala e ascensore di accesso ai piani non devono essere in comunicazione diretta con garages, magazzini, depositi. Essi possono comunicare con quest’ultimi solo attraverso aree scoperte o disimpegni areati dall’esterno e provvisti di porte metalliche;

ogni scala può servire fini a un massimo di mq. 500,00 di superficie coperta e non più di 5 alloggi per piano, nel caso di edifici residenziali; fino ad un massimo di mq. 300,00 di superficie coperta per piano per edifici ad uso: uffici, alberghi, scuole, commercio, industria, etc.;

le strutture portanti delle rampe di scale e dei pianerottoli devono essere realizzati in c.a. o in materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza termica e meccanica;

i muri divisori di alloggi serviti da scale diverse, devono essere realizzati in modo da resistere al fuoco per almeno 120 minuti. Edifici a grande lunghezza devono essere dotati, almeno ogni ml. 30,00 di muri resistenti al fuoco per non meno di 120 minuti, prolungati di almeno ml. 0,50 oltre la copertura.

Art. 195 Sicurezza nei fabbricati speciali

1. Nei fabbricati a destinazione d’uso speciale valgono, oltre alle norme di cui al precedente Art. 189, le seguenti prescrizioni:

a) i laboratori e i fabbricati a uso industriale, commerciale o per il pubblico ritrovo devono essere dotati di un numero di uscite di sicurezza, con l’apertura verso l’esterno, che consente il facile esodo delle persone e l’agevole intervento delle squadre di soccorso. Il numero, l’ubicazione e le caratteristiche delle uscite di sicurezza devono rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia; b) i locali destinati a lavorazione o deposito di materiale che comportino pericolo di incendio devono avere strutture resistenti al fuoco ed essere dotati di impianto di spegnimento. Nelle abitazioni non possono esservi ambienti adibiti a deposito o a laboratorio che possono comportare pericolo di scoppio o di incendi. Nei fabbricati in cui una parte è adibita ad abitazioni ed un’altra parte è adibita a deposito o laboratorio artigianale o industriale, le due parti devono essere separate da muri tagliafuoco e le eventuali aperture di comunicazioni devono essere munite di porte tagliafuoco.

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CAPITOLO 5 Norme per la sicurezza idrogeologica e la sicurezza antisismica

Art. 196 Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione

1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troveranno applicazione il D.M. 11.03.1988 e il D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii. insieme all’O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003. 2. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico e sismico. 3. Il rilevamento geomorfologico di dettaglio dovrà individuare eventuali nuove forme morfo - evolutive (di nuova generazione o non ponderate alla scala di Piano) attraverso pozzi o sondaggi per definire la morfologia profonda del sito. 4. Per definire puntualmente la caratterizzazione è necessaria una campagna geognostica con analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati prelevati entro sondaggi a carotaggio; indagini in sito, sia dirette (carotaggi continui, SPT, DPSH, CPT, ecc.) che indirette (prove Down Hole e/o Cross Hole, indagini sismiche a rifrazione, MASW, ecc.) necessarie per stimare gli spessori, valutare le caratteristiche geotecniche e determinare le Vs dei terreni investigati. L’esecuzione delle indagini deve essere condotta nel rispetto delle raccomandazioni indicate dalle norme A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana, 1977), comunemente riconosciute come termini di riferimento per la programmazione e la regolare esecuzione degli aspetti operativi relativi alle indagini geotecniche. Le indagini e prove dovranno essere commisurate alle problematiche connesse al tipo di intervento ed alle dimensioni ed importanza dello stesso. 5. L'esecuzione delle campagne geognostiche dovrà essere estesa sino alla profondità dove si ha influenza diretta o indiretta delle trasformazioni e/o utilizzazioni considerate, volta a definire le caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo con la parametrizzazione geotecnica, la pressione ammissibile sul terreno di fondazione, la stima dell’entità di eventuali cedimenti. 6. Particolare attenzione dovrà essere prestata all’individuazione di eventuali orizzonti a bassa resistenza, comprensibili oppure suscettibili di essere soggetti a liquefazione in condizioni sismiche, nonché alla definizione dell’eventuale falda presente nel primo sottosuolo. 7. Le strutture di fondazioni di edifici e manufatti in genere dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto agli effetti delle variazioni meteoclimatiche stagionali. 8. Bisognerà evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati. 9. Bisognerà evitare che la medesima fondazione poggi su terreni diversi dal punto di vista litotecnico, onde prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità da terremoto o di amplificazione sismica causati dal contrasto di rigidità tra terreni diversi. 10. Bisognerà evitare l’adozione di strutture di fondazione misto (ad esempio fondazioni nastriformi superficiali e pali per il medesimo manufatto o edificio) al fine di limitare i cedimenti differenziali e risposte differenziate da parte dell’insieme terreno - struttura in condizioni di scuotimento sismico. 11. Bisognerà, sempre, garantire il controllo delle acque superficiali.

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12. Nel caso di progetti di opere classificate come strategiche o rilevanti, nello studio di cui al comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dallo studio della pericolosità sismica locale, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali. 13. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere realizzati prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti.

14. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazionedei Piani attuativi, comunicazione/denuncia di inizio attività.

Art. 197 Il rischio sismico

1. Ai sensi della Nuova Classificazione Sismica Del Territorio Nazionale (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3274, marzo 2003), l’area di studio viene classificata zona sismica di n° 1. 2. Le condizioni morfologiche locali, la sovrapposizione di unita litostratigrafiche a differente rigidità e la frequenza di pareti subverticali e di posizioni di cresta, determinano, sotto il profilo geomorfologico, un elemento di vulnerabilità sismica. Inoltre, le caratteristiche aggregative del patrimonio edilizio dei Comuni di studio, sono fattori che determinano una amplificazione della risposta sismica locale. 3. In relazione alla pericolosità sismica e di elementi di esposizione al rischio sismico, risulta necessario, l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dell’edificato esistente, in speciale modo lungo le faglie che attraversano il centro urbano in cui sono prevedibili possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione in caso di scuotimento sismico, e nelle altre situazioni a maggiore pericolosità sismica locale. 4. Per le aree insediate e infrastrutturate, resta fissato il principio che la riduzione del rischio sismico dovrà essere uno degli elementi da considerare all’interno di ogni strumento di pianificazione. Pertanto, per ogni strumento subordinato e attuativo, lo studio di pericolosità sismica, approfondito nella misura necessaria e soggetto alle prescrizioni relative alla localizzazione delle aree di espansione e delle infrastrutture di cui al punto 5.7.2 delle Linee Guida della Legge Urbanistica vigente, dovrà essere accompagnato da uno studio di vulnerabilità edilizia - urbana e delle infrastrutture e della mobilita, ai fin dell’identificazione dei rischi. 5. In fase di Pianificazione attuativa, per verificare il rischio sismico locale, dovranno essere effettuate:

a) un’analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione; b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna; c) una generazione di accelerogrammi sintetici compatibili con i risultati dell’analisi probabilistica della pericolosità sismica; d) la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto; e) la verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni.

Art. 198 Il rischio idraulico

1. Nelle aree a rischio idraulico indicate nelle tavole allegate allo studio geologico - geomorfologico del P.S.C. valgono le prescrizioni richiamate nelle “Norme di Attuazione del P.A.I.” - Capitolo “ Rischio Idraulico”- nonché le Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti

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con i corsi d’acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree di attenzione e l’aggiornamento delle aree a rischio d’inondazione (P.A.I. Calabria). 2. Inoltre si raccomandano, per la mitigazione del rischio idraulico, interventi quali:

la manutenzione ordinaria;

gli interventi di idraulica forestale;

gli interventi di rinaturamento. 3. Risulterà importante ed essenziale un monitoraggio frequente delle aste torrentizie per evitare che, specialmente in prossimità degli attraversamenti fluviali stretti evidenziati nella carta idrogeologica e non adeguati alla sezione del torrente, l’accumulo di materiale di ogni genere e/o tronchi di alberi possano ostruire il normale deflusso delle acque, provocando delle vere e proprie dighe temporanee che svuotandosi all’improvviso potrebbero fare aumentare in modo non controllato le portate a valle.

Art. 199 Salvaguardia e tutela della rete idrografica superficiale

1. Al fine di assicurare un buono, libero, costante e regolare deflusso delle acque superficiali ed evitare cosi danni all’ambiente, alle proprietà pubbliche e private, tutti i corsi d’acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque (fiumi, torrenti, fossi, canali e scoli) andranno opportunamente tutelati e salvaguardati. Nessun corso idrico contribuente al drenaggio delle acque superficiali del territorio, anche se temporaneo, potrà in alcun modo essere eliminato. 2. Qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura che preveda l’impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche. 3. In caso di spostamento di fossati e/o canali pubblici, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, dovrà essere garantito sempre in ogni caso il corretto deflusso e drenaggio delle acque. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (principale e/o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. 4. I corsi idrici i cui invasi risultino insufficienti al normale deflusso dell’acqua, alla luce anche dei nuovi regimi di pioggia degli ultimi anni, dovranno essere opportunamente risezionati, con una sezione e/o una pendenza di scorrimento delle acque adeguate per la portata del sito. 5. I corsi idrici che risultano troncati andranno proseguiti nella loro sezione fino a convogliarli nel fosso e/o collettore più vicino e sicuro. 6. Prima dell’inizio della stagione delle piogge tutti i torrenti, fossi canali e scoli andranno ripuliti e verificato che non vi siano elementi di ostacolo al normale deflusso delle acque. 7. L’Amministrazione vigilerà affinché anche i fossi e gli scoli dei terreni delle proprietà private risultino sempre efficienti e affinché si provveda in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa. Non si potrà interrompere il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. 8. Alla luce di tutto ciò e per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio delle acque di deflusso superficiale, nella Tavola 15 GEO10 - Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di piano intorno a ciascun corso d'acqua (del reticolo maggiore e/o minore), cartografato dalla Carta tecnica di base e stata perimetrata un’area di inedificabilità, a significare che nessun corso idrico (torrente, fosso, canale) potrà essere eliminato o annullato. 9. Lo spostamento di fossati e/o canali potrà realizzarsi soltanto se, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, sarà garantito, sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque con sezioni adeguate alla portata idrica dell'area e con il convoglio degli stessi nei collettori principali. L’areale di risulta derivante dallo spostamento assumerà la destinazione urbanistica

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dell’area limitrofa. E’ inteso che con lo spostamento di fossati e/o canali viene spostato anche l’areale di inedificabilità ad esso associato.

Art. 200 Salvaguardia e tutela delle acque sotterranee

1. Nella Tavola dei Vincoli allegata allo studio geologico - geomorfologico del P.S.C. sono individuate: a) le aree di tutela assoluta dai punti di captazione acquedottistica; b) le aree di rispetto dai punti di captazione acquedottistica.

2. Le aree di cui al precedente punto 1, lettera a), ai sensi dell’Art. 94, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006, devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 3. Nelle aree di cui al precedente punto 1, lettera b), sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

aree cimiteriali;

apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;

gestione di rifiuti;

stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

pozzi perdenti;

pascolo e stabulazione di bestiame.

Art. 201 Zona di ricarica degli acquiferi

1. Nelle zone di ricarica degli acquiferi le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente allo svolgimento di uno studio idrogeologico di dettaglio, esteso ad un significativo intorno dell'area interessata, effettuato con la seguente procedura:

valutazione del parametro di propagazione: identificazione, localizzazione e valutazione quantitativa della risorsa significativa, attraverso la sua caratterizzazione geometrica ed il calcolo dei parametri idrogeologici dell'acquifero; censimento dei pozzi presenti ed esecuzione di prove a portata costante;

valutazione dei parametri di penetrazione, abbattimento ed infiltrazione: caratterizzazione idrogeologica della copertura satura ed insatura per mezzo di prove in situ (geomeccaniche, geofisiche e di permeabilità), caratterizzazione cliviometrica;

verifica quantitativa della vulnerabilità dell'acquifero in relazione ai tempi di arrivo dei possibili fattori inquinanti.

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Art. 202 Prescrizioni tecniche per l’attuazione degli interventi edilizi ai fini della riduzione degli impatti

sul sistema idrogeologico

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di Superficie Fondiaria (S.F.) resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le indicazioni del Titolo Secondo - Capitolo 2 Dotazioni ecologiche Art. 14 Permeabilità dei suoli.

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e zona di ricarica degli acquiferi 2. Fondazioni Le strutture profonde (pali) congiungono la superficie con l’intero spessore dell’acquifero e rappresentano la porta di facile accesso di ogni contaminante presente in superficie. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e zona di ricarica degli acquiferi l’impiego di questo tipo di fondazione può essere accettato solamente nelle situazioni di accertata necessità, ed in questo caso occorre che un intorno di almeno ml. 2,00 della palificata o del singolo elemento venga impermeabilizzato. Il tipo di fondazioni consigliabile è superficiale: platea, travi rovesce oppure plinti. La platea può essere realizzata entro il primo metro di sottosuolo (compresa l’eventuale nervatura rovescia) e, quindi, incide molto poco sull’acquifero insaturo; mantiene una discreta distanza di salvaguardia dal tetto della falda, anche in condizioni di piena; consente, in associazione con l’impiego di apposito tessuto non tessuto, di ottenere una garantita impermeabilizzazione dell’intera area di sedime dell’edificio. Questa appare come la scelta strutturale più congrua per diminuire artificialmente la vulnerabilità naturale dell’area. Le travi rovesce sono di norma impostate a ml. 1,50 - 2,00 dal piano di campagna, cioè fuori delle variazioni volumetriche stagionali dei sedimenti a tessitura fine, e nelle zone in oggetto a contatto con le più superficiali tessiture granulari. In questo caso si manterrebbe una porzione di quasi ml. 1,00 di insaturo a salvaguardia del tetto della falda nella stagione di massima risalita possibile e circa ml. 2,00 nella stagione di magra. Questa struttura appare più impattante della platea: incrementa, infatti, la vulnerabilità naturale ed, inoltre, offre meno garanzie di poter realizzare una sicura impermeabilizzazione del sovrastante solaio. I plinti sono di norma inseriti a profondità maggiori, per garantire minori cedimenti differenziali puntuali, non compensati dalla unitarietà della struttura, e quindi costituiscono un incremento di vulnerabilità per la falda: sono quindi sconsigliati. 3. Vani interrati La realizzazione di vani interrati produce un incremento di vulnerabilità idrogeologica al suo perimetro, a causa dell’eliminazione di uno spessore consistente dell’insaturo che attualmente protegge il freatico, ed è, quindi, da limitare nelle zone di tutela in oggetto, fatti salvi casi particolari corrispondenti ad esigenze funzionali adeguatamente motivate. In particolare la realizzazione di serbatoi o depositi sotterranei di carburanti o di fluidi e sostanze idroinquinanti, inoltre, aumenta la pericolosità connessa ad incidenti durante le operazioni di riempimento, o alle possibilità di rotture non facilmente monitorabili dalla superficie. Nelle condizioni di sito è opportuno che tutti i depositi e serbatoi siano esterni, facilmente ispezionabili, dotati di vasca esterna di contenimento di sicurezza per eventuali sversamenti o perdite accidentali. 4. Reti interrate Le reti interrate dovranno essere realizzate solo esternamente all’edificio, in particolare i tratti di fognatura in allontanamento dagli edifici, fino al raccordo con il collettore comunale, o almeno per i primi ml. 20,00, saranno eseguite con alloggiamento ispezionabile a fondo impermeabilizzato e con pendenze di esercizio non inferiori allo 0,8 %. Questa misura è tesa a garantire un facile e veloce scorrimento delle acque nere per condurle rapidamente ad una discreta distanza dalla zona a maggior rischio di inquinamento (perimetro dell’edificio).

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Ambiti specializzati per attività produttive 5. La pavimentazione del piano terreno degli edifici a destinazione produttiva, commerciale o sanitaria dovrà garantire una completa impermeabilità. La raccolta delle acque e dei fluidi dispersi sulla pavimentazione dovrà avvenire con apposite condutture o, eventualmente, canalette coperte da griglie (ispezionabili), ricavate direttamente nella platea di fondazione impermeabilizzata, oppure nell'eventuale solaio di pavimentazione. In ogni caso non dovranno essere realizzate fognature direttamente a contatto con il terreno sotto la pavimentazione del piano terra dell’edificio. I pozzetti di raccolta dovranno essere realizzati nel numero minore possibile e con assoluta impermeabilizzazione del fondo e delle pareti. 6. L’eventuale piazzale di carico – scarico merci deve essere progettato garantendo la totale impermeabilità del sottosuolo, ed il contenimento laterale dei fluidi. I piazzali dovranno essere dotati di tombini e fognatura di raccolta delle acque a tenuta, con recapito in una vasca dotata di saracinesca facilmente azionabile in uscita. Detta vasca fornisce la possibilità di raccogliere e contenere i fluidi accidentalmente dispersi sul piazzale stesso. Nel sistema di raccolta del piazzale si dovrà tenere conto della raccolta delle acque di prima pioggia (10 minuti) che dovranno essere recapitate ad apposita vasca di depurazione, prima di essere avviate alla fognatura. 7. I parcheggi è opportuno vengano realizzati ad almeno ml. 10,00 di distanza dai muri perimetrali dell’edificio e di ogni altra struttura presente, abbiano il fondo impermeabile, in corrispondenza delle zone di sosta degli automezzi, per impedire la dispersione nel suolo delle perdite dai motori e dagli impianti di condizionamento.

Cantieristica 8. Nella fase di costruzione sono richieste le seguenti mitigazioni di carattere generale relative a possibili inquinamenti delle acque di superficie e sotterranee:

nei piazzali e nelle aree di accesso ai mezzi meccanici esecuzione di cunette di contenimento stabili collegate a pozzetto di raccolta con possibilità di avviare le acque ad un impianto di decantazione e disoleazione connesso alla fognatura (solo per cantieri di edifici aventi un volume complessivo superiore a mc. 1500,00;

l’immissione in fognatura delle acque torbide deve essere impedita per evitare ovvi problemi di carico solido: sabbie, fango, che potrebbero provocare l’interramento del collettore fognario con gravi danni e possibilità di forte riduzione dell’officiosità della rete (per tutti i cantieri);

spruzzatori per le gomme degli autocarri in uscita sulla viabilità ordinaria e per i piazzali esterni al cantiere (solo per cantieri di edifici aventi un volume complessivo superiore a mc. 1500,00).

Art. 203 Conservazione dei pozzi freatici esistenti

1. I pozzi freatici devono essere mantenuti nelle condizioni di sicurezza dettate dai relativi regolamenti locali, e sono tutelati per un uso congruo alla qualità delle acque della falda locale (l’uso potabile deve essere specificamente autorizzato e periodicamente controllato). 2. L’eventuale chiusura per interramento di un pozzo freatico, dovrà essere segnalata all’Ufficio Tecnico Comunale. Prima della chiusura e successivo tombamento il pozzo dovrà essere bonificato mediante lo svuotamento dell’acqua e l’accurata ripulitura del fondo fino al raggiungimento del sedimento in posto (espurgo anche del fango di fondo). 3. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare pozzi freatici a largo diametro (vecchio pozzo con il secchio, in genere di profondità non superiore a ml. 21,00 dal p.c.) come “avanpozzo” di prelievi effettuati in acquiferi confinati sottostanti (a profondità superiori a ml. 21,00), o comunque di perforare il fondo con nuovi pozzi di piccolo diametro. Questa pratica è particolarmente pericolosa perché apre una via di

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comunicazione tra la falda freatica, in genere di qualità più scadente, e gli acquiferi confinati sottostanti, più trasmissivi, e sede di falde di migliore qualità.

Art. 204 Acque reflue

1. Le acque reflue debbono essere convogliate a cura della proprietà nella fognatura comunale, laddove esistente, oppure ad altro idoneo impianto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, etc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere un nuovo Permesso di costruire allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni. 3. Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere duali, ossia separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.

Art. 205 Acque superficiali e sotterranee

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, debbono essere convogliate nella apposita rete di smaltimento, se esistente, con espresso divieto di convogliamento nella rete fognaria comunale. E’ ammesso il convogliamento nei fossi naturali e di scolo esistenti. 2. Le acque meteoriche provenienti dai coperti degli edifici devono essere, in alternativa:

reimmesse nel sottosuolo attraverso qualunque dispositivo che consenta la dispersione, con sistemi che tutelino comunque le falde sotterranee

recuperate tramite vasche o serbatoi di raccolta, al fine del loro riutilizzo nel ciclo dell’impiantistica idraulica.

3. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'autorizzazione del Comune. 4. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'autorizzazione edilizia per le sole opere edilizie connesse. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in sede di richiesta di autorizzazione edilizia, dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua che sarà sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità previste dalla normativa in materia. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate dagli uffici competenti (Servizio Provinciale Difesa del Suolo e Demanio idrico), ai quali spetta pure il rilascio della concessione autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee.

Art. 206 Pericolosità geologica: fattibilità delle azioni di piano

1. La Tavola 12 GEO10 - Carta delle pericolosità geologiche - Fattibilità delle azioni di piano è stata elaborata in scala 1:5.000 per l’intero territorio comunale e fornisce indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.

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2. Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi di fattibilità geologica in relazione alla pericolosità geologico - sismica e idraulica, con grado di limitazione d’uso del territorio crescente. Per ogni classe vengono introdotte norme che precisano, in funzione delle tipologie di fenomeno in atto, gli interventi ammissibili, le precauzioni da adottare e indicazioni per eventuali studi approfondimento.

Art. 207 Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni

1. Zone idonee all’utilizzazione urbanistica. In questa classe ricadono le aree del territorio comunale per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico - tecnico - ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle. 2. Non presentano allo stato attuale, pericolosità geologico - tecnico - ambientali e/o sismiche rilevanti e non si evidenziano problemi legati ad eventi idrogeologici che possano modificare le condizioni di stabilita in modo tale da limitarne l’utilizzo urbanistico.

Art. 208 Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni

1. Aree con condizioni di pericolosità moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. Risultano zone idonee all’utilizzazione urbanistica previo accorgimenti e interventi di sistemazione e bonifica, in generale, di non rilevante incidenza tecnico - economica, precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico – tecnico - ambientale. 2. Presentano, in generale, un grado di pericolosità moderato legato, prevalentemente, ad una variabilità litologica e granulometrica, verticale e orizzontale dei terreni e a pendenze, seppur nel complesso moderate. 3. Lo studio geologico - tecnico di dettaglio dovrà verificare essenzialmente: la posizione della falda, i cedimenti del terreno in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture, la diversa rigidità dei terreni, il piano di fondazione più adatto da adottare, nonché le strutture più adeguate alla morfologia dei versanti. 4. Rientrano, in generale, in questa classe:

fasce a cavallo di litotipi a caratteristiche tecniche diverse;

fasce a cavallo di faglie;

aree con versanti, in generale, moderatamente inclinati;

aree con assetti stratigrafici rappresentati dai depositi alluvionali di tipo conglomeratici - sabbiosi - limosi delle zone vallive, con spessori variabili.

Art. 209 Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni

1. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati. Queste zone presentano un grado medio - alto di pericolosità geologica e sismica. 2. Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagini di approfondimento; tali zone possono rendersi, pertanto, idonee all’utilizzazione urbanistica soltanto previa la realizzazione di supplementi di analisi di approfondimento, per acquisire una maggiore conoscenza geologico - tecnica dell'area e del suo intorno, ove necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulico-forestali, ambientali, pedologici, etc.). Ciò dovrà consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico – tecnico - ambientale per area, e quindi l’idoneità del sito in funzione delle opere da realizzare. Per gli

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ambiti territoriali di questa classe dovranno essere previsti interventi di rinaturalizzazione, attraverso tecniche di interventi di ingegneria naturalistica per una migliore valorizzazione del paesaggio. 3. Gli interventi sul costruito dovranno essere volti ad opere di miglioramento sismico e consolidamento statico. 4. Rientrano, in generale, in questa classe:

tutte le aree in frana classificate P.A.I. e confermate pericolose o a rischio (R2 - R1);

fasce di rispetto intorno ai perimetri di frana non classificati dal P.A.I. e cartografati in questa fase di studio;

fasce di brusca variazione litologica o aree di contatto tra litotipi aventi caratteristiche meccaniche molto diverse;

aree potenzialmente instabili a grado medio (versanti irregolari, versanti con acclività compresa tra il 35 - 50%, aree di frane inattive, aree a deflusso selvaggio);

aree di cresta rocciosa, cocuzzolo o dorsale stretta, aree di bordo o ciglio di scarpata.

Art. 210 Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni

1. L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti. 2. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi cosi come definiti dall'Art. 1, lettere a), b), e) della Legge n. 457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico. 3. In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano. 4. Rientrano, in generale, in questa classe:

aree in frana classificate P.A.I. e confermate pericolose o a rischio (R4 - R3);

aree in frana e zone franose non classificate dal PAI e cartografate in questa fase di studio;

aree potenzialmente instabili di grado elevato, rappresentabili dalle zone eccessivamente acclivi, in rapporto al substrato roccioso, al suo stato fisico a alle condizioni di giacitura degli strati (in generale: zone con acclività >50%, con ammassi rocciosi con giacitura sfavorevole degli strati e intensa fatturazione);

aree soggette a crolli di detriti e/o massi;

aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (zona di tutela assoluta, zona di rispetto);

aree potenzialmente inondabili;

aree a rischio idraulico definite dal P.A.I. di ”attenzione“;

aree di salvaguardia del reticolo idrografico superficiale.

Art. 211 Fattibilità delle azioni di piano: prescrizioni

1. Fermo restando la disciplina delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I. della Regione Calabria e il quadro di pericolosità e rischio definito da tale Strumento Sovraordinato, che il P.S.C. ha fatto proprie e alle quali integralmente si rimanda, le indicazioni inerenti alle classi di fattibilità sono correlate anche alle disposizioni dei successivi punti del presente articolo. 2. Zone ricadenti nella Classe 2:

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gli studi geologici di dettaglio dovranno, in generale, verificare le specifiche problematiche legate ai diversi fattori limitativi rientranti in tale classe di fattibilità;

per le aree in pendenza gli interventi si dovranno effettuare per comparti, da realizzarsi con ripianamenti del pendio previsti in fase di progettazione; i fronti di scavo dovranno essere tutelati da strutture di contenimento opportunamente dimensionate;

riguardo alla indicazioni relative alle fasce dove il loro utilizzo presuppone sbancamenti che possono condizionare la scelta delle tipologie costruttive, e da evidenziare che le modificazioni alla geometria dei profili naturali attuali dovranno essere adeguate all’entità dell’inclinazione attuale dei versanti;

i fronti scavo dovranno quindi essere di altezza limitata e con la riprofilatura di gradoni e la realizzazione di strutture di contenimento adeguate, tenendo conto delle diverse spinte agenti dai terreni di terrapieno, fermo restando l’obbligo di eseguire, in sede di progettazione di opere, le verifiche di stabilita cosi come prescritte dalle Normative vigenti (D.M. 11.3.1988, N.T.C. 2008 e ss.mm.ii.);

bisognerà, inoltre, porre particolare attenzione alla gestione dei fronti aperti nei versanti, dal punto di vista delle alterazione o modificazione della circolazione delle acque superficiali e sotterranee, per la cui regimazione sarà necessario prevedere tutte le opere di canalizzazione e opere di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento superficiale;

in corrispondenza di lineamenti tettonici, gli studi e le indagini di dettaglio dovranno essere, comunque, molto puntuali ed articolati, al fine di individuare piani di posa dei manufatti (che dovranno essere posti sempre a distanza di assoluta sicurezza dalla linea di faglia stessa ) in ogni caso, omogenei dal punto di vista della rigidità dei terreni;

le stesse prescrizioni di indagini di approfondimento valgono anche per tutte le fasce a contatto tra litotipi a comportamento meccanico diverso;

in corrispondenza di affioramenti di prodotti di dilavamento e/o di soliflussione, che presentano spessore variabile e che ricoprono e obliterano la formazione in posto, gli studi di dettaglio dovranno individuare, principalmente, lo spessore di tali coperture, e le loro caratteristiche geotecniche puntuali considerato che si presentano generalmente poco costipati e con consistenti variazioni granulomertiche, sia orizzontali che verticali, valutando caso per caso la loro asportazione e/o la loro idoneità, quali piani di posa di fondazione di manufatti;

in corrispondenza degli affioramenti alluvionali fissati dalla vegetazione delle pianure alluvionali presenti nel territorio di studio, si dovrà altresì tener conto:

- della copertura dei depositi alluvionali che spesso presentano una consistente eterogeneità litologica e granulometrica sia orizzontale che verticale; - della falda idrica superficiale notevolmente oscillante in quanto legata ai processi infiltrativi delle piogge che, nei periodi di ricarica, può risultare prossima al piano campagna;

pertanto, lo studio geologico - tecnico di dettaglio dovrà verificare anche la possibile interferenza della falda con le strutture di fondazione e con il manufatto stesso, per cui occorrerà valutarne puntualmente l’interazione e l’opportunità di realizzare o meno eventuali piani interrati;

possibili fenomeni di liquefazione in condizioni sismiche di eventuali strati sabbiosi sciolti in falda.

3. Nelle zone ricadenti nella Classe 3:

limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo e quindi qualsiasi ammissione di opere, è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico - tecnica dell'area e del suo intorno, ove necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, ambientali, pedologici, etc.). Ciò dovrà consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico - tecnico ambientale per area,

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e, in caso di sostenibilità degli interventi, le condizioni di sostenibilità. Inoltre, per gli ambiti territoriali di questa classe a rischio geomorfologico dovranno essere previsti interventi di rinaturalizzazione, attraverso tecniche di interventi di ingegneria naturalistica per una migliore valorizzazione del paesaggio;

le indagini suppletive dovranno, in particolare, verificare il diverso grado di rigidità e il diverso comportamento meccanico, in condizioni sismiche dei terreni, in tutte le condizioni a maggiore vulnerabilità sismica e in particolare nelle aree di brusca variazione litologica di contatto tra litotipi aventi caratteristiche meccaniche molto diverse, tutto ciò al fine di verificare l’ammissibilità di opere in tali ambiti a maggiore rischio sismico;

in prossimità di cigli e/o bordi di scarpate gli studi di maggiore approfondimento dovranno verificare anche lo stato di alterazione e/o fatturazione dei terreni, in prospettiva di possibili ribaltamenti e/o distacchi di blocchi rocciosi in condizioni sismiche, con conseguente arretramento dell’orlo di scarpata; gli edifici siano ubicati, in ogni caso, a distanza di assoluta sicurezza da orli di terrazzi, pareti o scarpate, e da eventuali cigli di distacco;

per i versanti, in particolare con acclività accentuate, gli studi di approfondimento dovranno prevedere dettagliate e globali verifiche di stabilita degli stessi, cosi come prescritte dalle Normative vigenti (D.M. 11.3.1988, Testo Unico 14/01/2008 e ss.mm.ii.), prima e dopo gli eventuali interventi di progetto;

nelle aree classificate dal P.A.I. a rischio medio e moderato (R2 ed R1) e le aree in frana associate sono soggette comunque, in ogni caso, sempre prima di qualsiasi ammissione di opere, oltre a tutti gli approfondimenti su esposti, anche alla disciplina dell’Art. 18 delle NA & MS che prevede che “ la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazione della stabilita globale dell’area e delle opere nelle condizioni “ ante”,” post” e in corso d’opera”;

in vicinanza di qualsiasi forma di dissesto individuata e cartografata in questa fase di analisi qualsiasi ammissione di opere necessita comunque sempre, prima, di attente e puntuali analisi di approfondimento e supplementi di indagini della zona, al fine di progettare anche, gli interventi più idonei (opere di ingegneria naturalistica, regimazione e canalizzazione delle acque superficiali e profonde) per la non propagazione dei fenomeni di dissesto circostanti.

4. Nelle zone ricadenti nella Classe 4:

non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche ed opere che non consistano in interventi finalizzati alla bonifica ed alla messa in sicurezza geomorfologica ed idraulica dei siti, ovvero in opere di protezione idrogeologica;

per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi cosi come definiti dall’Art. 31, lettere a) e b) della Legge n. 457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico. Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l’approvazione de parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la natura di grave rischio geologico;

si richiamano, inoltre, gli Art. 16 - 17 - 21 - 24 delle” Norme di Attuazione del P.A.I.” della Regione Calabria per la disciplina di tutte quelle aree rientranti in tale classe da rischi dettati dal P.A.I.;

nelle aree, in particolare in cui si possono verificare cadute di massi e/o detriti e nelle aree in frana per crollo si rendono necessari interventi di controllo di detti fenomeni (opere di paramassi, reti metalliche, cementazione fratture) a garanzia della sicurezza delle strutture edificate e/o reti viarie esistenti, considerato altresì la difficolta a definire, alla scala di studio,l’area di influenza di tali fenomenologie;

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l’area di inedificabilità intorno a ciascun corpo idrico cartografato, per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio delle acque di deflusso superficiale sta a significare che nessun corso idrico (torrente , fosso, canale) potrà essere eliminato o annullato;

lo spostamento di fossati e/o canali potrà realizzarsi soltanto se, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, sarà garantito, sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque, con sezioni adeguate alla portata idrica dell'area e con il convoglio degli stessi nei collettori principali;

è inteso che l’eventuale spostamento di un fosso, e/o canale superficiale comporta anche lo spostamento dell’areale di inedificabilità ad esso associato.

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CAPITOLO 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture

edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche

Art. 212 Prescrizioni e norme riguardanti la eliminazione delle barriere architettoniche

1. Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o i portatori di minorazioni, sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione, le soluzioni progettuali urbanistico - edilizie devono tendere alla eliminazione delle “barriere architettoniche”. 2. Tali barriere sono costituite essenzialmente da elementi che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, etc.). ovvero di esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, aperture di porte, etc.). 3. Il rilascio del Permesso di costruire da parte del Dirigente del settore, per la costruzione, la ristrutturazione o le modifiche di edifici ed attrezzature, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (spazi verdi, spazi di parcheggio, percorsi pedonali, etc.), è subordinata ad una effettiva verifica tecnica che il progetto sia stato redatto tenendo conto, anche, dell’aspetto in questione. 4. Gli articoli che seguono riguardano le prescrizioni da adottare per tutte le costruzioni, gli ambienti, le strutture, anche a carattere temporaneo, e per i servizi di trasporto pubblico, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone e precisamente:

per gli edifici, compreso quelli destinati al culto, per le strutture ed attrezzature degli spazi pubblici, per gli spazi ed ai percorsi pedonali, per le zone di sosta e di parcheggio dei veicoli, per i parchi e i giardini pubblici, per le aree verdi, per le zone attrezzate, per i giochi dei bambini ed in generale per i luoghi aperti o chiusi, destinati alle attività del tempo libero, per gli arredi urbani;

per gli edifici, alle strutture, alle attrezzature degli spazi di proprietà privata anche aperti al pubblico o destinati ad uso collettivo sociale e per il tempo libero anche a carattere temporaneo, ivi comprese le strutture ricettive e di ospitalità, per gli edifici ed i locali adibiti ad attività lavorative legate ai settori primario, secondario e terziario, per le parti comuni e quelli che consentono l’accesso ai singoli alloggi degli edifici adibiti a residenza, sia di proprietà pubblica che privata;

per i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui agli edifici ed attrezzature precedenti.

Art. 213 Percorsi pedonali

1. Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell’edificio o delle attrezzature con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l’avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso. 2. La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di ml. 1,50. Il dislivello ottimale tra il percorso pedonale e il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacente, è di cm. 2,50; non deve comunque superare i cm. 15,00. 3. Ogni qualvolta il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di raccordo con pendenza non superiore al 15% e larghezza pari a quella del percorso. 4. La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%. Tale pendenza può essere elevata ad un massimo dell’8% solo quando siano previsti:

un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di ml. 1,50 ogni dieci metri di sviluppo del percorso;

un cordolo sopraelevato di cm. 10,00 da entrambi i lati del percorso pedonale;

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un corrimano posto ad un’altezza di cm. 80,00 e prolungato per cm. 50,00 nelle zone di piano, lungo un lato del percorso.

5. La pavimentazione del percorso deve essere antisdrucciolevole. I cigli del percorso, ove previsto, devono essere di materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva ed acustica. Devono essere di colore e caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverso dalla pavimentazione. 6. Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe siano inserite griglie (per l’areazione di locali o intercapedini, etc.) queste non devono presentare dislivelli ed essere costruite in modo da non costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine o per chi fa uso di bastone. 7. L’interspazio massimo tra gli elementi della griglia, nel senso di marcia, non deve essere superiore a cm. 1,50.

Art. 214 Parcheggi pubblici e/o di pertinenza delle costruzioni

1. Al fine di agevolare le persone con ridotte o impedite capacità motorie, è necessario prevedere la zona di parcheggio, riservato e opportunamente segnalato, in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. 2. Detta zona non deve distare, di norma, più di ml. 50,00 dall’accesso all’edificio, deve essere previsto almeno un posto ogni 50 macchine o frazione. 3. L’area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto di persone invalide deve avere una larghezza minima di ml. 3,20 di cui ml. 1,70 per l’ingombro dell’autovettura e ml. 1,50 per il libero movimento dell’invalido nelle fasi di trasferimento. 4. Le due zone (quella d’ingombro dell’autovettura e quella di movimento dell’invalido) devono essere differenziate mediante variazione di colore, ovvero la zona di movimento deve essere caratterizzata da strisce bianche trasversali (zebre).

Art. 215 Accessi

1. Per agevolare l’accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere degli spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

gli accessi devono avere una luce netta minima di ml. 1,50;

le zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a ml. 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;

il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell’accesso;

le eventuali differenze di quota non devono superare cm. 2,50 ed essere sempre arrotondate o in caso contrario devono essere raccordate con rampe conformi a quanto prescritto per le rampe.

Art. 216 Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione - corridoi - passaggi

1. Lo spostamento all’interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali. 2. Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:

il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a ml. 1,50;

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la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;

ogni piattaforma di distribuzione, negli edifici pubblici, deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

Art. 217 Percorsi interni verticali: scale - rampe – ascensori - impianti speciali

a) Scale 1. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con rampe o ripiani di adeguato sviluppo. 2. La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini. 3. La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale. 4. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm. 30,00 ed una alzata massima di cm. 16,00, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati. 5. Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di cm. 90,00 ed essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità. 6. Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva. 7. Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionale all’età minima degli utenti. 8. Le rampe delle scale di larghezza superiore a ml. 1,80 devono avere un corrimano sui due lati ed il corrimano poggiato alla parete deve prolungarsi di cm. 30,00 oltre il primo e l’ultimo gradino. 9. Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con una altezza minima di ml. 1,00.

b) Rampe 1. L’integrazione dei collegamenti verticali può essere attuata con rampe e/o ripiani. 2. La larghezza minima di una rampa non può essere inferiore a ml. 1,50. 3. Ogni ml. 10,00 di lunghezza o in presenza di porte, la rampa deve presentare un ripiano di larghezza minima di ml. 1,50 al netto dell’ingombro di apertura di eventuale parete.

c) Ascensori 1. In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra, ad eccezione di quelli di edilizia residenziale abitativa di cui si dirà al punto successivo, deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti caratteristiche:

una lunghezza minima di ml. 1,50 ed una larghezza minima di ml. 1,37;

avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm. 90,00. 2. Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

lunghezza ml. 1,30 e larghezza cm. 90,00;

porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di cm. 85,00. d) Pedane elevatrici - piattaforme mobili

1. Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo - assistiti per il trasporto verticale di persone quali ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

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2. Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l’utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti da agenti atmosferici.

Art. 218 Percorsi esterni orizzontali di pertinenza alle costruzioni

1. In tutte le costruzioni e le strutture, comprese quelle residenziali abitative, al fine di consentire l’accesso e la distribuzione agli edifici è consentito realizzare percorsi esterni orizzontali (ballatoi di distribuzione). Gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

larghezza minima ml. 1,50;

eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con una altezza minima di ml. 1,00.

Art. 219 Locali igienici

1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle residenziali abitative, al fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe e garantire le seguenti prestazioni minime:

a) porte, di luce netta non inferiore a cm. 85,00, apribili verso l’esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a ml. 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro d’apertura delle porte; b) il locale igienico deve essere attrezzato con una tazza e accessori, lavabo, specchio corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all’accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l’avvicinamento e la rotazione di una carrozzina, dall’altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l’asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di ml. 1,40 dalla parete laterale sinistra e ad una distanza di cm. 40,00 dalla parete laterale destra; c) la distanza tra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno cm. 80,00; d) l’altezza del piano superiore della tazza deve essere di cm. 50,00 dal pavimento; e) gli accessori devono essere sistemati in modo tale da rendere l’uso agevole ed immediato; f) il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente allo accesso; g) il piano superiore del lavabo deve essere posto ad una altezza di cm. 80,00 dal pavimento, deve essere di tipo a mensola in maniera di consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle; h) i corrimani orizzontali e verticali devono essere in tubi di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura; i) il campanello elettrico deve essere di tipo a cordone in prossimità della tazza wc, con soneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l’immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

Art. 220 Pavimenti

1. I pavimenti all’interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti d’uso, mediante una adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

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essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscono anche la perfetta planarità e continuità;

non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide di risalto.

Art. 221 Infissi: porte - finestre - parapetti

1. Le porte devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzine tenendo presente che le dimensioni medie di una carrozzina sono di cm. 75,00 di larghezza e ml. 1,10 di lunghezza, la luce netta della porta non deve essere inferiore a cm. 85,00. Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare qualsiasi danno in caso di rottura. 2. Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:

sistemi di apertura e di chiusura di infissi che, posti ad altezza di cm. 90,00 nelle porte e di ml. 1,20 nelle finestre, ne facilitano la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedite capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è preferibile l’uso di maniglie a leva;

modalità esecutive per le finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.

Art. 222 Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici - cassette per corrispondenza

1. Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente, ad un’altezza di ml. 1,20 dal pavimento. 2. Le prese di corrente devono essere poste ad un’altezza minima di cm. 45,00. 3. Piastre e pulsanti devono essere individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla. 4. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica. 5. In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne una di cui l’accessorio più alto si trovi tra cm. 90,00 e ml. 1,20.

Art. 223 Edilizia abitativa: alloggio

1. Gli alloggi degli edifici ad uso residenziale abitativo devono sempre garantire la visibilità e l’adattabilità. 2. Per garantire la visibilità devono essere rispettate le seguenti minime prescrizioni:

a) porte d’ingresso di larghezza non inferiore a cm. 90,00; b) porte interne di accesso alla zona giorno e ad un servizio igienico di larghezza non inferiore a cm. 80,00.

3. Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l’esecuzione di lavori che non modificano la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo i seguenti minimi requisiti:

a) corridoi: larghezza non inferiore a ml. 1,20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso; b) cucine: larghezza di passaggio interno di ml. 1,35x1,50 tra i mobili, le apparecchiature e l’ingombro di apertura delle porte;

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c) camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di cm. 90,00 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza di ml. 1,10 del letto stesso; d) bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a ml. 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte, che devono essere apribili preferibilmente verso l’esterno o scorrevoli, spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed all’altezza del wc.

Art. 224 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d’uso pubblico o di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie. 2. Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavato tra le file di poltrone e riservate alle persone con carrozzine.

3. Per le persone utilizzanti carrozzine gli stalli liberi ad essi riservati devono essere pari ad un posto per ogni duecento (o frazioni di duecento) posti normali. 4. Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

larghezza minima ml. 1,10;

lunghezza minima ml. 1,30;

pavimento orizzontale;

spazio libero anteriore e posteriore, per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e lunghezza non inferiore a ml. 1,00.

5. Nelle nuove costruzioni e, ove possibile negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzata, l’accessibilità al palco e l’adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

Art. 225 Locali pubblici

1. All’interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite i seguenti requisiti minimi:

all’interno di banche, uffici amministrativi, supermercati, etc., i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico, dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;

nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancellate a spinta, etc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;

eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche ai disabili su carrozzina.

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Art. 226 Deroghe

1. Le prescrizioni di cui al presente capitolo sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto delle normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per i singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. 2. Per gli edifici soggetti a vincolo di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Art. 1 ed alla Legge del 1 giugno 1939, n. 1089 Art. 2, la deroga è consentita secondo le procedure di autorizzazione previste dagli Artt. 4 e 5 della Legge n. 13/89. 3. Sono ammesse soluzioni alternative, così come definite dall’Art. 72 del Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondano ai criteri di progettazione di cui all’Art. 4 dello stesso decreto.

Art. 227 Sanzioni

1. L’ inosservanza delle norme del presente capitolo da parte del titolare del Permesso di costruire, del committente e del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all’Art. 8, comma 1 lett. c) della Legge n. 47/85, cui consegue l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 2. Qualora le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte di persone handicappate, si applicano inoltre le sanzioni di cui al comma 7 dell’Art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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TITOLO SETTIMO PRESCRIZIONI VARIE

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CAPITOLO 1 Disciplina della fabbricazione delle abitazioni e attrezzature rurali

Art. 228 Norme edilizie

1. Le costruzioni, destinate ad abitazione o ad attività turistiche ricettive, in zone classificate agricole dal P.S.C., sono soggette alla rispondenza di tutte le disposizioni relative alle costruzioni per civili abitazioni contenute nel presente Regolamento salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo.

Art. 229 Norme igieniche

1. Le abitazioni rurali devono essere provviste di acqua potabile di conduttura o di pozzo, costruito secondo le norme vigenti di igiene, chiuso, provvisto di pompa o quanto meno di cisterna igienicamente costruita e protetta. 2. Le cisterne sono consentite, per uso potabile, solo ove non sia possibile approvvigionarsi di acqua in altro modo. 3. La cisterna deve essere realizzata in materiale impermeabile ed il fondo deve essere costruito in modo da potersi facilmente spurgare. 4. La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l’attingimento deve avvenire esclusivamente da pompa. 5. In assenza di acquedotto comunale la potabilità deve essere certificata dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi e l’uso deve essere consentito dall’ASL. 6. Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, accessibile da apposito disimpegno e mai in diretta comunicazione con i vani abitabili, areato ed illuminato direttamente dall’esterno. 7. Per lo scarico delle acque nere e luride devono osservarsi le disposizioni di cui al presente Regolamento. 8. Gli impianti per la depurazione delle acque luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna o delle condutture. 9. E’ fatto divieto di adibire i locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. A tale operazione devono essere adibiti appositi locali.

Art. 230 Manutenzione delle abitazioni rurali

1. Analogamente a quanto prescritto per le costruzioni in genere, le abitazioni devono essere mantenute in modo conforme alle esigenze di abitabilità, igiene e decoro.

Art. 231 Collegamenti alla viabilità

1. Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e/o vicinale, con strade mantenute, a cura e spese dei proprietari, e tali da permettere il normale accesso delle auto ed evitare qualsiasi danno o incidente dovuto al cattivo stato delle medesime. 2. Tali strade vanno considerate a tutti gli effetti strade private.

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Art. 232 Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti

1. In caso di ristrutturazione o manutenzione delle costruzioni rurali esistenti, devono essere per quanto possibile, rispettate le prescrizioni previste per le nuove abitazioni dal presente Regolamento. 2. Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:

a) l’allontanamento delle acque piovane nonché di quelle nere e luride deve essere effettuato, per le acque meteoriche mediante cunetta impermeabile o condotta interrata, e per le acque nere e luride secondo quando stabilito dalla legislazione vigente; b) devono essere abolite le stalle e i ricoveri di bestiame realizzati sotto l’abitazione. Tali locali, opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come depositi , magazzini etc.; c) si deve realizzare sotto il pavimento del piano terra destinato ad abitazione un vespaio o camera d’aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore minimo di cm. 20,00 e soprastante strato impermeabilizzante. Tale vespaio può essere realizzato sopra il pavimento a condizione che l’altezza del locale non risulta inferiore a ml. 2,70. I pavimenti devono essere in materiale idoneo a consentire un’accurata pulizia; d) tutti i locali devono essere intonacati all’interno. Qualora vi siano tracce d’umidità si devono eseguire opere atte a rendere i muri permanentemente asciutti; e) ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra per ricevere aria e luce dall’esterno; f) le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono essere in condizione di garantire la sicurezza; g) i tetti delle case di abitazione devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno.

Art. 233 Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità

1. L’adeguamento relativo alle condizioni igieniche e sanitarie, agli accessi, alle stalle, alla manutenzione in genere della abitazioni rurali esistenti, deve essere effettuato entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 234 Ispezioni e sanzioni

1. Il Sindaco può fare compiere dai tecnici comunali e dall’ASL, ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, al fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente Regolamento. 2. Qualora la costruzione o parti di essa risultassero inagibili, il Sindaco/Dirigente può ordinare lo sgombero, a norma della legislazione vigente. 3. Se il proprietario delle case rurali non mantiene le abitazioni di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi di sua proprietà nelle condizioni di abitabilità stabilite negli articoli precedenti, il Sindaco/Dirigente può fare eseguire d’ufficio i lavori necessari a raggiungere tali condizioni seguendo la procedura prevista dalla legislazione vigente.

Art. 235 Fabbricati rurali di servizio all’azienda

1. Sono fabbricati di servizio alle aziende: i fienili, i depositi per prodotti agricoli, magazzini per mangimi, sementi, antiparassitari, fertilizzanti, ricovero macchine ed attrezzi. 2. Nella loro progettazione è opportuno tenere presente quanto segue:

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i fienili devono essere costruiti sufficientemente distanti dagli altri fabbricati per circoscrivere eventuali pericoli d’incendio;

nei magazzini per ortofrutticoli di tipo aziendale devono essere previsti due distinti reparti: 1) locali di lavorazione; 2) locali di conservazione. In questi ultimi si dovrà prevedere il pavimento rialzato di almeno cm. 90,00 sul piano campagna per agevolare le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporti, nonché un’ampia superficie vetrata (1/5 - 1/10 della superficie del locale, a seconda che prevalgono lavori invernali o estivi) per assicurare una illuminazione naturale uniforme.

3. Devono essere inoltre provvisti di locali per l’immagazzinamento temporaneo dei prodotti e locali per il lavaggio, la cernita e l’incassettamento. I locali di conservazione devono essere dotati di apposite celle frigorifere per assicurare il mantenimento dei prodotti ad una temperatura compresa tra lo 0 e gli 8 °C.

Art. 236 Fabbricati per l’allevamento di animali domestici per l’autoconsumo

1. Le costruzioni adibite all’allevamento di animali domestici, quali i pollai, porcili, conigliaie, etc.. devono essere realizzati in struttura muraria. 2. Le porcilaie devono essere realizzati ad una distanza minima di ml. 30,00 dalle abitazioni e dalle strade, salvo maggiori distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale. Devono essere sufficientemente areati ed avere pavimento inclinato per facilitare le opere di pulizia. 3. I pollai e le conigliere devono essere possibilmente distaccati dalle residenze e, comunque, non possono essere in diretta comunicazione con le stesse.

Art. 237 Fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici aziendali

1. Qualunque costruzione destinata all’allevamento zootecnico aziendale e/o interaziendale (stalle, porcilaie, scuderie, ovili, capannoni per zootecnia minore) deve essere realizzata con tecniche costruttive tali da consentire soluzioni distributive interne razionali e conformi alle specializzazioni dei diversi allevamenti. 2. In particolare devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici più idonei alla difesa contro l’umidità ed atti ad impedire la dispersione nel terreno circostante dei liquami e dei materiali di rifiuto. 3. Il dimensionamento dei ricoveri deve essere fatto in funzione del sistema di allevamento, del ciclo di produzione e del numero dei capi allevati differenziato in capi grossi e capi piccoli. 4. Le nuove costruzioni devono essere indipendenti dalle residenze e distare dalle stesse non meno di ml. 30,00; nel caso di interventi su fabbricati esistenti destinati alla produzione zootecnica ed ubicati in aderenza alle abitazioni rurali, occorre separare tali fabbricati dalle abitazioni, occorre che abbiano aperture a distanza non inferiore di ml. 3,00 in linea orizzontale da eventuali finestre delle abitazioni e che non aprono sulla stessa facciata. 5. Le pavimentazioni, le mangiatoie e le cunette di scolo devono essere realizzate in materiale impermeabile. 6. E’ buona norma dotare i ricoveri di adeguate finestrature e delle necessarie coibentazioni per consentire il raggiungimento di condizioni ambientali vicine a quelle ottimali delle specie animali allevate.

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Art. 238 Custodia dei liquami e contenitori per il loro stoccaggio

1. I liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici dovranno essere raccolti e conservati, prima del loro spargimento, in manufatti (concimaie, cisterne, vasche etc.) a perfetta tenuta, o in bacini di accumulo impermeabilizzati, ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata da indagine geologica. 2. Tali contenitori dovranno essere costruiti e condotti in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e devono distare da pozzi, acquedotti serbatoi d’acqua e da qualsiasi abitazione o via pubblica, almeno ml. 30,00 e dovranno presentare caratteristiche costruttive idonee e diverse a seconda del tipo di liquame prodotto (liquidi, semiliquido, solido). 3. Gli allevamenti bovini a stabulazione fissa e i ricoveri devono essere dotati di una concimaia a platea impermeabile, munita di muretto perimetrale di contenimento e relativi pozzetti per le urine e dimensionati sulla base dei capi di bovini allevati. I ricoveri di bovini e suini a stabulazione libera con pavimento fessurato (grigliato) devono essere provvisti di una cisterna per il letame liquido, costruita in muratura o in calcestruzzo a perfetta tenuta. 4. Nei ricoveri con lettiera permanente integrale (ad esempio negli allevamenti ovini-caprini etc.) non è indispensabile prevedere strutture per la conservazione del letame a condizione che la lettiera possa essere rimossa non prima di tre mesi.

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CAPITOLO 2 Disciplina per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia cellulare

Art. 239 Finalità

1. Il presente capitolo, in attuazione del Decreto del 10 settembre 1998, n. 381, della Legge del 22 febbraio 2001, n. 36 e nel rispetto delle vigenti normative statali, regionali e delle direttive CE, detta misure atte a prevenire i danni alla salute, all’ambiente e al paesaggio, prodotti dall’inquinamento elettromagnetico generato da ripetitori per la telefonia cellulare. 2. Non sono da considerarsi regolamentate le antenne dei radioamatori C.B., antenne militari e antenne di associazioni di volontariato, che comunque devono rispettare le norme vigenti.

Art. 240 Misure di tutela

1. Le misure di tutela previste dagli articoli seguenti mirano in modo prioritario alla difesa della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione della popolazione all’emissione di onde elettromagnetiche nel breve, medio e lungo periodo, alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e dei beni ambientali. 2. In ottemperanza a quanto sopra e secondo i principi di precauzione e prevenzione, il criterio cui ci si riferisce prioritariamente è la minimizzazione dell’esposizione della popolazione all’emanazione di onde elettromagnetiche al fine della tutela della salute.

Art. 241 Regime autorizzatorio

1. Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di autorizzazione, previo parere del servizio urbanistico in relazione al contesto dei luoghi, della A.S.L., per valutare l’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall’impianto e il rispetto dei limiti di inquinamento acustico e, se dovuto, della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per il nulla osta relativo alla tutela ambientale, paesaggistica e monumentale. Per lo snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni di legge in materia di conferenza dei servizi.

Art. 242 Domanda e documentazione

1. La domanda, conforme al modello di cui all’allegato A del D. Lgs. n. 198/2002, realizzata al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, in bollo, firmata dall’avente titolo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell’ubicazione; b) stralcio del P.S.C. con indicata l’area d’intervento; c) planimetria catastale estesa ad un raggio non inferiore a ml. 200,00 dall’area d’intervento; d) elaborati grafici dello stato di fatto; e) elaborati grafici di progetto - piante, prospetti, sezioni; f) documentazione fotografica; g) relazione tecnica descrittiva;

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h) dichiarazione (o fotocopia autenticata), ove necessario, dell’autorizzazione ministeriale rilasciata all’impresa installatrice, prevista dal D. M. 23 maggio 1992, n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell’attestato di avvenuto versamento della quota annuale; i) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell’impianto; j) certificazione delle caratteristiche tecniche e radioelettriche dell’impianto, riportanti i parametri necessari ad una adeguata stima preventiva dell’intensità del campo emesso ed in particolare: banda di frequenza nella quale opererà l’impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza nominale in uscita espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di radiazione espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale, guadagno massimo di potenza dell’antenna; direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; dimensioni degli elementi irradianti, eventuale inclinazione complessiva elettrica e meccanica; k) pareri previsti dall’articolo precedente; l) la valutazione dell’inquinamento acustico al fine del rispetto dei limiti per le emissioni di rumore causate dall’impianto; m) indicazione delle misure necessarie per rendere l’impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori.

2. Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da uno dei soggetti legittimati a chiedere il Permesso di costruire e da un tecnico abilitato, il quale assume ogni responsabilità relativa. 3. Direttore lavori ed assuntore degli stessi possono essere indicati anche dopo la presentazione della domanda e comunque prima dell’inizio dei lavori; 4. Le eventuali sostituzioni del direttore o dell'assuntore dei lavori o del responsabile del cantiere devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Comune, contestualmente, dal titolare del permesso e dagli interessati.

Art. 243 Ubicazione degli impianti

1. Le infrastrutture per impianti di telefonia cellulare possono essere ubicati in qualsiasi zona dello strumento urbanistico, alle seguenti condizioni:

a) Antenna a palo infisso a terra: distanza ml. 100,00 dall’edificio più vicino e non inferiore a ml. 200,00 da scuole di ogni ordine e grado, asili, ospedali, case di cura, aree destinate all'infanzia, collegi, centri di accoglienza per minori, centri di recupero, residenze per anziani o adulti inabili. b) Antenne poste sugli edifici esistenti: possono essere installati a condizione che non esistono edifici più alti ad una distanza inferiore a ml. 50,00 e che non ci siano edifici pubblici di cui al punto precedente a distanza inferiore a ml. 200,00. Tale limitazione non si applica agli impianti con potenza immessa in antenna inferiore a 5 Watt.

2. Nel caso di installazione sugli edifici esistenti si potrà prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dimessi e non più funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza. 3. Per gli immobili di proprietà di enti pubblici o di privati, dovrà essere data preventiva informazione agli inquilini residenti circa la stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare gli impianti di trasmissione e le apparecchiature di servizio agli stessi. Tale informazione preventiva dovrà risultare da un verbale di assemblea o da copia della comunicazione scritta inviata dal proprietario. 4. Qualora l’installazione degli impianti e degli apparecchi tecnici a loro servizio comporti l’utilizzazione di volumi adibiti a servizi di uso comune (stenditoi, lavatoi, etc.) dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante degli inquilini residenti, mediante voto conforme all’assemblea dei condomini, ovvero degli inquilini nel caso di immobili di proprietà privata o

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di enti pubblici, nelle forme previste dagli Artt. 1120 e 1136 del Codice Civile e dall’Art. 10 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 244 Controlli

1. Tutti gli impianti dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che in caso dei superamenti dei valori massimi autorizzati la riduca automaticamente o disattivi l’impianto stesso. Tecnici incaricati dal Comune dovranno avere la possibilità di effettuare controlli per verificare la funzionalità del dispositivo stesso. 2. Per ogni sito sede di impianti dovrà essere installato un idoneo apparecchio di rilevazione continua delle emissioni per un monitoraggio del campo elettromagnetico in corrispondenza delle aree e degli edifici più esposti. Il numero di rilevamenti annui, da parte dei tecnici incaricati dal Comune, dovrà essere non inferiore a 6. 3. I dati di tali rilevamenti saranno resi accessibili ai cittadini su loro semplice richiesta.

Art. 245 Responsabilità e inadempienze

1. Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi. 2. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all’autorità competente. 3. L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente Regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art. 246 Impianti esistenti

1. I gestori degli impianti esistenti dovranno inviare al Comune ed al competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B allegati al D. Lgs. n. 198/2002, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. 2. Gli impianti esistenti, regolarmente autorizzati, ma non conformi alle presenti norme, fatte salve verifiche di compatibilità con gli insediamenti circostanti, possono essere solo oggetto di manutenzione ordinaria senza aumento della potenza installata o dell’altezza. 3. In caso di manutenzione straordinaria o sostituzione, gli stessi dovranno essere adeguati alle presenti prescrizioni.

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CAPITOLO 3 Disciplina dei complessi ricettivi complementari (campeggi e similari)

Art. 247 Ambito di applicazione

1. Il presente capitolo disciplina i complessi ricettivi sulla base della Legge Regionale 11 luglio 1986, n. 28 “Ricezione turistica all'aria aperta”.

Art. 248 Modalità per l'installazione

1. L'attività di trasformazione urbanistica consistente nell'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, villaggi - camping, o asili per costruzioni destinate ad alloggi temporanei, itineranti e simili, subordinata a permesso per l’allestimento del complesso. 2. Il permesso per l'allestimento dei complessi ricettivi complementari di cui al comma precedente, può essere rilasciato dal Dirigente del settore proposto soltanto nelle aree destinate, dallo strumento urbanistico vigente, a tale scopo, nel rispetto delle norme in esso espressamente previste, ferma restando la necessità dell'acquisizione da parte del titolare o gestore delle altre autorizzazioni richieste per l'apertura e l'esercizio dei singoli complessi.

Art. 249 Definizione di complessi turistici ricettivi complementari

1. Si intende per attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. 2. In particolare sono aziende ricettive complementari gli esercizi pubblici, a gestione unitaria, che in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti, sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 3. Le aziende ricettive complementari possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori. 4. Sono considerate aziende ricettive complementari i complessi come di seguito definiti:

Campeggi: sono aziende ricettive all'aria aperta per il soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per vie ordinarie senza ricorrere a trasporto eccezionale e dotati delle indispensabili attrezzature e servizi nonché delle necessarie infrastrutture;

Villaggi – Camping: sono quelle aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per il soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Esse possono contenere tende, roulottes e altri manufatti realizzati in materiali leggeri (bungalows, case mobili, etc.) non vincolati permanentemente al suolo ma soltanto appoggiati o ancorati.

5. In tali complessi è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi (tende, roulottes, etc.) purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 250 Domanda di permesso per l’allestimento

1. La domanda per l'allestimento di aree per villaggi campeggi deve esplicitamente contenere:

l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente e la designazione dell'eventuale gestore dell'esercizio;

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le date d’apertura e chiusura annuale del complesso;

l'impegno di comunicare al Comune il nominativo della persona residente nel Comune o ivi domiciliata responsabile del complesso nei periodi di chiusura, almeno quindici giorni prima della chiusura stessa.

Art. 251 Documentazione a corredo delle domande

1. A corredo della domanda di cui al precedente articolo devono essere di norma allegati i seguenti elaborati tecnici in sei copie:

a) corografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente; b) estratto autentico di mappa - rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte alla individuazione della località; c) planimetria, con curve di livello, della località relativa allo stato di fatto in scala non inferiore a 1: 500 con l'indicazione delle alberature d'alto fusto, delle zone di macchia o di sottobosco, delle colture, degli edifici e di ogni altro manufatto, e della larghezza delle strade esistenti, nonché i nomi dei proprietari confinanti; d) planimetria di progetto, come al precedente punto c) con l'indicazione delle aree con le varie destinazioni di uso delle piazzole relative alle unità mobili o semipermanenti, e di tutte le opere da realizzare di qualsiasi tipo e consistenza; e) planimetria di progetto, come al precedente punto d), con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognante e sistema di depurazione, rete idrica, rete elettrica, etc.); f) prospetti e piante degli edifici per attrezzature e servizi comuni redatti secondo le prescrizioni del presente Regolamento; g) dettagli esecutivi dei vari tipi dei servizi igienici e sanitari, dei sistemi di scarico, evacuazione, depurazione, etc..

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, nonché ulteriori disegni, fotografie che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata. 3. La domanda deve essere inoltre corredata da una relazione che specifichi la natura giuridica del diritto di uso del suolo per cui si chiede la concessione, il modo di alimentazione e il fabbisogno giornaliero dell'acqua potabile, il tipo e il numero delle installazioni sanitarie, il modo di evacuazione delle acque luride, il modo di rimozione e di distruzione quotidiana delle immondizie, il modo di illuminazione, il numero massimo dei campeggiatori, la descrizione dei tipi di tende, cabine, bungalows o case mobili etc. previsti nel complesso ricettivo, la descrizione dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne del fabbricati e delle opere, le disposizioni previste per la manutenzione e la conservazione del patrimonio vegetale e per la pulizia del complesso ricettivo, il tipo di recinzione.

Art. 252 Dimensionamento e norme specifiche dei complessi ricettivi complementari

1. La superficie minima per l'installazione di un campeggio o di un villaggio camping è pari a mq. 10.000,00. 2. Le strutture dovranno essere realizzate con tutti gli standards ed i servizi della Legge Regionale 28 marzo 1985, n. 13 e Legge Quadro 17 maggio 1983, n. 217. Dovrà, inoltre, essere rispettato tutto quanto previsto dal vigente Piano Comunale Spiaggia ed in particolare: i parametri urbanistici; le norme tecniche e sui materiali; gli accessi al mare previsti nel Piano Comunale Spiaggia; ogni tipo di vincolo previsto dalle vigenti norme in materia; la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 3. Per la classificazione dei complessi turistici all’aria aperta (camping e villaggi - camping) si dovrà fare riferimento alla Legge Regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Allegato A, Tabella B, Tabella C e quant’altro

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in essa contenuto). In ogni caso i bungalows o case su ruote (disposte singolarmente ovvero a schiera) dovranno avere una superficie utile massima lorda inferiore a mq. 35,00. 4. La Tabella C di cui alla L. R. n. 28/1986 verifica la presenza dei servizi, delle attrezzature e degli impianti complementari. Per servizi e attrezzature comuni s’intendono: bar, ristorante, spaccio, attrezzature sportive (piscine, tennis, bocce, etc.), attrezzature ricreative (giochi bimbi, locali e spazi per l'incontro, televisione, etc.), pronto soccorso, servizi igienici, impianto telefonico d'uso comune, servizio accettazione e custodia, etc.. 5. Il numero massimo delle presenze contemporanee non può essere superiore a 170 unità per ettaro dell'area totale del complesso. 6. La superficie effettiva utilizzabile per l'installazione delle unità mobili (tende, roulottes, etc.) ovvero dei manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri (case mobili, bungalows, etc.), non deve superare 1/3 della superficie totale del complesso. 7. Della rimanente superficie, almeno la metà deve restare allo stato naturale, salvo eventuale piantumazione o rimboschimento. Sulla restante superficie devono essere previsti i servizi e le attrezzature comuni relativi al complesso. 8. La superficie realizzabile, per detti servizi e attrezzature, non può superare il valore di 0,05 mc/mq considerando la superficie dell'intero complesso; l'altezza massima non può superare i ml. 3,50. 9. E' vietato, all'interno dell'area del complesso, procedere all'abbattimento di qualsiasi albero d'alto fusto e alla rimozione di eventuale sottobosco per più del 50%. 10. E' consentita la parziale livellazione dei terreni, purché essa sia eseguita in modo da formare scarpate verdi ovvero con eventuale costruzione di manufatti di sostegno, in materiale naturale (legno, pietra, etc.) di altezza non superiore a ml. 1,50. 11. Gli eventuali differenti livelli delle varie zone del complesso devono essere collegati anche mediante rampe pedonali con le caratteristi che di cui al Titolo Sesto − Capitolo 6 Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche. 12. E' prescritto l'impianto di nuove alberature d'alto fusto, di essenza locale, per la formazione di zone verdi a parco, attrezzate o no, nella misura minima di una pianta ogni mq. 100,00, qualora non esistano in loco. Almeno il 10% della superficie, per l'installazione delle unità mobili o dei manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri, deve essere dotato di alberi o attrezzature atte alla creazione di zone d'ombra, mediante uso di stuoie o incannucciate con esclusione di materiali plastici, lamiera metallica, lastre in eternit o similari. 13. L'area del complesso deve essere, di norma, munita di recinzione costituita essenzialmente con siepi, reti metalliche, etc., con esclusione di murature di altezza superiore a cm. 50,00. 14. Per le costruzioni fisse valgono tutte le disposizioni del presente Regolamento edilizio per i fabbricati in genere. 15. Gli eventuali edifici rurali esistenti, che ricadono nella zona interessata dal complesso, possono essere mantenuti e ristrutturati per attrezzature necessarie o complementari al funzionamento del complesso stesso. 16. Le piazzole per le unità mobili (tende, roulotte, etc.), non possono avere superficie inferiore a mq. 60,00. 17. Le piazzole per i manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri ("case mobili", bungalows, etc.) non possono avere superficie inferiore a mq. 120,00. 18. Su ogni piazzola non può essere installata più di una unità mobile ovvero più di un manufatto semipermanente realizzato in materiali leggeri con una densità media di quattro persone. 19. E' consentita, eccezionalmente, la suddivisione di una piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre persone ognuna, rimanendo in ogni caso invariato la capacità ricettiva totale del complesso.

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Art. 253 Parcheggi e strade interne

1. In prossimità del locale di ricezione deve essere prevista un'area di sosta con un numero di posti - auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole. 2. All'interno del complesso ricettivo devono essere predisposte una o più' aree, appositamente segnalate, per il parcheggio dei veicoli dei campeggiatori; la sosta delle automobili nel resto del complesso è di regola vietata. 3. Le aree per il parcheggio devono essere ubicate in modo da non eliminare alberi d'alto fusto. Tali parcheggi devono essere dimensionati nelle quantità minime di un posto auto per ogni piazzola prevista nel campeggio. 4. Le aree adibite a parcheggio e la viabilità interna devono essere costipate e indurite superficialmente a prova di acqua e di polvere.

Art. 254 Servizi e attrezzature comuni nei complessi ricettivi complementari

1. I servizi igienico - sanitari di uso comune, con suddivisione per sesso, devono essere dimensionati nella quantità minima di:

1 WC ogni 20 persone o frazione di 20;

1 lavabo ogni 20 persone o frazione di 20;

1 box-doccia ogni 25 persone o frazione di 25;

docce all'aperto nella misura minima di una ogni 40 persone. 2. Tali servizi devono essere suddivisi a gruppi e localizzati in modo da poter servire, col minimo dei percorsi, tutte le piazzole. 3. Devono inoltre essere previsti gruppi di lavelli per stoviglie e vasche per lavabiancheria nella misura minima di una ogni 50 persone, e fontanelle di acqua potabile in ragione di una ogni 40 persone. 4. I manufatti destinati a contenere i suddetti servizi devono essere realizzati con materiali e sistemi costruttivi idonei, limitando le murature, al minimo. 5. Le altre attrezzature di uso comune devono essere realizzate, preferibilmente, con materiali semplici (pietra, legno, c.a. in vista, etc.) e ben inserite nell'ambiente. 6. Per la copertura di tali attrezzature è vietato l'uso dei materiali plastici, di lamiera metallica e similari.

Art. 255 Attrezzature tecnologiche

1. Devono essere installate, in modo da non disturbare la continuità naturale dell'ambiente, le attrezzature di seguito elencate:

a) Impianto idrico L'approvvigionamento idrico deve garantire almeno 70 litri di acqua al giorno per persona e deve essere comunque dotato di serbatoi che garantiscono una autonomia di almeno 24 ore. Se il complesso ospita più di 300 persone, tale quantità va aumentata di litri 10 a persona. b) Rete fognante per acque luride, nere e meteoriche Deve essere realizzata secondo le norme vigenti e quanto contenuto nel presente Regolamento. La rete fognante deve essere allacciata alla fognatura comunale ovvero provvista di proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque dimensionato per la capienza massima del complesso. c) Raccolta dei rifiuti. In ogni complesso ricettivo devono essere assicurati efficienti accorgimenti di riparo e chiusura dei punti di raccolta dei rifiuti.

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Per lo scarico delle immondizie deve essere predisposto, al minimo, un recipiente chiuso, inodore, lavabile, di almeno 1,00 litri di capacità ogni sei piazzole o frazione di 6. I recipienti devono essere disposti all'ombra, ad almeno ml. 10,00 dalla più vicina piazzola e ad una distanza non superiore a ml. 50,00 da quella più lontana. Essi devono essere periodicamente svuotati, lavati, disinfettati, disinfestati. E' obbligatorio prevedere appositi recipienti per l'eliminazione dei contenitori di vetro e metallici. d) Impianto elettrico e di illuminazione Devono essere realizzati con cavi interamente isolati e con sistemi di sicurezza corrispondenti alle norme CEI, intubati ed interrati nelle aree esterne alle piazzole. L'impianto di illuminazione deve prevedere punti luce ad una distanza massima di ml. 50,00 l'uno dall'altro e disposti in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità, veicolare e pedonale, nonché dei servizi ed attrezzature comuni. Il complesso ricettivo deve altresì essere dotato di impianto di illuminazione autonomo capace di garantire in qualunque momento una sufficiente illuminazione delle parti comuni per almeno 10 ore consecutive. e) Impianto antincendio Deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti. In ogni complesso deve esserci almeno un estintore antincendio, in provato stato di funzionamento, ogni 100 persone; gli estintori devono essere ubicati in modo da non distare più di ml. 50,00 dalla piazzola più lontana. E' inoltre opportuno che i complessi ricettivi complementari siano dotati di impianto per l'utilizzazione di energia alternativa (solare, eolica, etc.) in particolare per la fornitura di acqua calda.

Art. 256 Norme per la godibilità generale dei complessi ricettivi complementari

1. Al fine di migliorare la godibilità generale dei complessi ricettivi complementari e di consentirne l'utilizzazione anche agli anziani ed alle persone con limitate capacità motorie, nell'ambito dei complessi stessi, devono essere evitate le barriere architettoniche di cui alla legislazione vigente. 2. Almeno per i servizi e le attrezzature comuni, nonché, per una quota parte, delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo, e comunque nella misura non inferiore al 5% del totale, devono essere rispettate le norme contenute al Titolo Sesto – Capitolo 6 “Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie: abbattimento delle barriere architettoniche”. In particolare deve essere previsto almeno un locale igienico, un lavabo e una doccia con le caratteristiche di cui alle prescrizioni in materia. Inoltre è opportuno che nei villaggi turistici alcune delle unità temporanee semipermanenti (bungalows, case mobili, etc.) abbiano le caratteristiche di cui alle norme e prescrizioni in materia.

Art. 257 Divieti

1. E' comunque vietato l'allestimento dei complessi ricettivi complementari:

lungo le autostrade, le strade statali, provinciali, comunali e locali, ai sensi del Codice della Strada, per le distanze ivi stabilite maggiorate di ml. 20,00;

in un raggio di ml. 200,00 dalle opere vincolate ai sensi della ex Legge 1-6-1939, n. 1089 (oggi D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), relativa alla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e dai cimiteri;

in un raggio di ml. 300,00 dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi pubblici di acqua potabile, nonché da impianti di depurazione, di incenerimento, discariche e similari;

ad una distanza inferiore a ml. 50,00 dall'argine di fiumi o corsi d'acqua perenni, salvo maggiori distanze stabilite dalle norme di P.S.C. o dal P.A.I..

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CAPITOLO 4 Disciplina delle altre autorizzazioni

Art. 258 Campeggi liberi occasionali

1. La richiesta di campeggi liberi occasionali, per un limitato numero di presenze, organizzati da privati nonché da Enti, è soggetta ad autorizzazione. 2. Tali campeggi possono essere allestiti esclusivamente in località salubri in cui non esista, tra l’altro, alcuna difficoltà per il deflusso delle acque meteoriche, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici. 3. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato all’assenso dimostrato dal proprietario del suolo; il Comune può imporre l’osservanza di particolari prescrizioni e cautele per disciplinare la

raccolta dei rifiuti e la prevenzione degli incendi.

Art. 259 Sosta continuata di roulottes e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo

pubblico

1. La sosta continuata, per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, di roulottes e di veicoli attrezzati per il pernottamento deve essere autorizzata dal Responsabile del procedimento ed avvenire sul suolo pubblico indicato nell’autorizzazione stessa. 2. Ai fini di mantenere il carattere pubblico del suolo e della carreggiata stradale e di non sottrarre notevoli spazi al parcheggio di veicoli circolati, la sosta sulle vie e sugli spazi pubblici può essere autorizzata per un periodo massimo di trenta giorni; dopo tale periodo le roulottes ed i veicoli di cui sopra devono essere rimossi o ricoverati in apposite aree pubbliche o private. 3. Trascorso un congruo periodo di tempo, tale da giustificare l’uso della roulotte o del veicolo attrezzato per il pernottamento, l’autorizzazione può essere ripetuta. 4. Durante la sosta le roulottes o gli altri veicoli suddetti devono tenere ben visibile l’autorizzazione onde consentire gli opportuni controlli; a detti veicoli non possono essere eliminate le ruote e sostituite con appositi sostegni.

Art. 260 Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

1. L’installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi, prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar, etc.,), nonché destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi, a magazzino, etc., di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine ed altri impianti sportivi, etc.), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, etc., è soggetta ad autorizzazione, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private. 2. L’autorizzazione è rilasciata, a tempo determinato, e per periodi differenti a seconda del tipo d’installazione richiesto, sentito il parere dell’Ufficiale sanitario comunale. 3. L’autorizzazione è subordinata al rilascio da parte dell’interessato di un atto di rinuncia al plus-valore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, a semplice richiesta dell’Amministrazione, in caso non venga rinnovata l’autorizzazione stessa, con garanzia per l’eventuale rimozione dell’opera da parte del Comune. 4. Non è ammessa la realizzazione e l’installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l’impiego continuativo di

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mezzi di qualsiasi genere (roulottes o case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste.

Art. 261 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

1. Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l’installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, etc.). 2. Dette costruzioni non devono, comunque, essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni toponomastiche. 3. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l’aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, di norma, inferiore a ml. 1,50, né inferiore a un terzo della larghezza dello stesso. 4. È opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a ml. 2,00. 5. Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche. 6. La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente i mq. 6,00 e l’altezza massima totale non può superare i ml. 3,00. 7. Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate. 8. Nel caso di più richieste per l’installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da destinare ad usi diversi, dette strutture devono essere collocate tra di loro ad una distanza minima pari all’altezza massima. 9. Le installazioni di tendoni e similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare impedimenti per il normale andamento del traffico. 10. Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ad essere ubicate in maniera che l’installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell’igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio. 11. Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell’area disponibile. 12. L’accesso e l’uscita del pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità. 13. Sono invece ammessi nelle zone produttive ma sempreché, a giudizio del Responsabile del procedimento e sentiti il Tecnico e l’Ufficiale Sanitario Comunale, essi non costituiscano bruttura o pericolo per l’igiene pubblica o del suolo per l’incolumità delle persone. 14. Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tali attività possono trovare opportuna collocazione all’interno delle zone industriali ed artigianali e non devono comunque risultare visibili dalle strade di primaria importanza. 15. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle su esposte condizioni sotto pena dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 262 Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico

1. L’occupazione anche temporanea del suolo e dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione specifica del Responsabile del procedimento, il quale può accordarla quando ritenga

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l’occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità. 2. Il Responsabile del procedimento può anche consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi o con costruzioni precarie con l’osservanza delle norme contenute nel Presente Regolamento. 3. È vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. 4. Il Responsabile del procedimento può concedere l’occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con grate, cunicoli o con impianti per servizi pubblici di trasporto o canalizzazioni idriche, elettriche, etc., il cui progetto deve, però, rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente Regolamento. 5. Il richiedente in tal caso, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito. 6. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse ed il Responsabile del procedimento può prescrivere la costituzione di un deposito presso la Tesoreria comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate dagli interessati. 7. Per quanto riguarda le grotte, cunicoli e simili da realizzarsi nel sottosuolo, il relativo Permesso di costruire o autorizzazione è subordinata all’assunzione da parte del richiedente degli impegni di competenza. 8. La cubatura sotterranea per volumi complementari alla residenza (cantine, garage, etc.) deve essere rapportata alle esigenze delle abitazioni a cui si riferisce; in caso di volumi interrati complementari ad attività produttive, commerciali, etc., il Permesso di costruzione è condizionata anche alle prescrizioni previste dallo strumento urbanistico, generale o attuativo (quali ad es. destinazioni di uso ammesse o compatibili, percentuale delle cubature extra - residenziali).

Art. 263 Depositi di materiali su aree scoperte

1. I depositi di materiali alla rinfusa o accatastati visibili dalla strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone industriali, ma sempre che a giudizio del Sindaco, sentiti gli organi competenti, non costituiscono bruttura o pericolo per la igiene pubblica e del suolo, o per l’incolumità pubblica e privata.

Art. 264 Esposizione a cielo libero di merci e materiali in genere

1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto. 2. Con autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione di depositi provvisori di inerti provenienti da demolizioni e destinati al riciclaggio. L’autorizzazione per tali depositi temporanei non può riguardare le aree tutelate nonché le aree di pertinenza di edifici tutelati, in quanto riconosciuti di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale. Si richiama inoltre il rispetto delle disposizioni di tutela idrogeologica. 3. Tale autorizzazione non è richiesta se l’esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere e i mercati.

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Art. 265 Accumulo o discariche di rifiuti solidi, relitti e rottami

1. La formazione anche temporanea di rilevati su suolo pubblico o privato per l’accumulo di rifiuti solidi (cascami, relitti e rottami, etc.) o per l’apertura di nuove discariche è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento, sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario Comunale. 2. Tali accumuli e discariche devono essere ubicati, in ogni caso, il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti. 3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla preventiva valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico da eseguirsi da un tecnico nominato dal Comune ma a spese del richiedente, di assenza di pericolo per l’inquinamento delle acque superficiali e profonde ed alla garanzia di adatto materiale di copertura. 4. I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento e, comunque, in modo da non determinare cavità ed ineguaglianze che permettano il ristagno dell’acqua.

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CAPITOLO 5 Disciplina per l’apertura e la coltivazione delle cave e delle torbiere

Art. 266 Modalità per l’apertura e la coltivazione

1. L’attività di trasformazione urbanistica consistente nell’esecuzione di opere per l’apertura e la coltivazione di cave e torbiere e subordinata al permesso per l’apertura della cava con atto d’obbligo. 2. Il permesso con atto d’obbligo può essere rilasciata soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico vigente quali zone agricole ordinarie, fermo la compatibilità geomorfologica e la necessità di eventuali altre autorizzazioni di legge.

Art. 267 Domanda di concessione per l’apertura di cave o torbiere

1. La domanda per l’apertura e la coltivazione della cava o torbiera deve esplicitamente contenere: a) l’impegno di osservare le norme dello strumento urbanistico vigente e del presente Regolamento, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti specifiche dell’attività estrattiva; b) il titolo che conferisce il diritto alla coltivazione (proprietario, locatario, concessionario, etc.); c) l’eventuale copia della domanda di esercizio presentata al Comune e al Distretto Minerario ai sensi della legislazione vigente; d) il nominativo del Direttore della cava.

Art. 268 Documenti tecnici da allegare alla domanda di permesso all’apertura della cava

1. Il piano, da redigersi da un professionista abilitato esperto nel ramo, in sei copie, relative alle aree interessate alla coltivazione, comprese le eventuali zone di rispetto, deve essere composto dai seguenti elaborati:

stralcio dello strumento urbanistico vigente, in scala 1:5000, con l’indicazione anche della destinazione delle zone limitrofe all’area d’intervento e degli eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, etc.;

estratto autentico di mappa, in scala 1:1000 o 1:2000, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte ad individuare la località;

planimetria dello stato di fatto, in scala non inferiore a 1:2000, con l’indicazione della viabilità esistente, delle zone limitrofe e dell’altimetria, allo scopo di conoscere il rapporto fra la zona della cava ed il restante territorio;

inquadramento geologico costituito da una relazione tecnica e da specifica cartografia, in scala non inferiore a 1:2000, comprendente un congruo numero di sezioni geologiche;

piano di coltivazione costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica, in scala 1:5000 o 1:2000, estesa all’area d’intervento, con tipo e modalità di coltivazione della cava, le opere, necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti e le indicazioni di massima delle opere edilizie necessarie;

progetto di sistemazione paesaggistica, esteso a tutta l’area di influenza della cava, costituito da una relazione e da una planimetria, in scala opportuna, con la indicazione delle sistemazioni e delle opere di ripristino del manto vegetale e delle alberature, delle scarpate definitive, a seconda del tipo di coltivazione;

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il programma economico finanziario, in relazione al piano di coltivazione e alla consistenza del giacimento, che deve illustrare la produzione media annua, le caratteristiche del materiale da estrarre, la utilizzazione, la distribuzione dello stesso, etc.;

lo schema di atto d’obbligo, da stipulare con il richiedente, che preveda: a) l’assunzione a carico dello stesso della realizzazione delle opere necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti; b) l’impegno ad eseguire, a proprie cure e spese, le opere necessarie per la sistemazione degli scarichi, delle zone di cava abbandonate e di ogni altra area utilizzata, in modo da ripristinare il manto vegetale con opportune alberature, rimboschimenti, rinzollamenti e quante altre opere si rendono necessarie a garantire l’equilibrio idrogeologico e l’aspetto paesistico, così come risulta dal progetto di sistemazione paesaggistico; c) il termine entro cui deve essere ultimata l’esecuzione delle varie opere di cui ai punti 1. e 2.; d) congrue ed idonee garanzie per l’adempimento di cui ai punti precedenti.

Art. 269 Procedura per il rilascio del permesso

1. Per il rilascio del permesso si applica la procedura di cui al precedente Art. 85 di questo stesso R.E.U.. Il Dirigente rilascia il permesso previa definizione e registrazione, a norma di legge, dell’atto d’obbligo.

Art. 270 Decadenza in caso di interruzione della coltivazione

1. Nel caso di interruzione della coltivazione della cava da parte del concessionario, per un periodo di tempo superiore a due anni, la concessione si intende decaduta.

Art. 271 Cave e torbiere esistenti

1. Per le cave e torbiere esistenti, in zone ammesse dallo strumento urbanistico, il titolare al fine di proseguire l’attività deve provvedere entro sei mesi a regolarizzare la sua posizione mediante richiesta di permesso con atto d’obbligo adeguandosi alle norme del presente capitolo.