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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORME SULLA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ Documentazione normativa

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NORME SULLA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Documentazione normativa

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NORME SULLA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Testo della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6

coordinato con le modificazioni successive -

Regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili

Delibere di attuazione

Aggiornato al 02 settembre 2015

a cura del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica

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TESTI COORDINATI Testo della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità", coordinato con le modificazioni ad essa apportate, da ultimo, dall’art. 50 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e dalla D.G.P. 31 agosto 2015, n. 1494 individuazione dei criteri per la determinazione dell’indennità di coltivazione di cui all’art. 20, comma 3 bis.

INDICE

TITOLO I: ESPROPRIAZIONI.......................................................................... pag. 5 CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI................................................................ pag. 5 Articolo 1 - Ambito di applicazione ...........................................................pag. 5 Articolo 2 - Accesso alla proprietà privata ...............................................pag. 5 Articolo 3 - Commissione provinciale per le espropriazioni.....................pag. 6 CAPO II: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.............................................. pag. 6 Articolo 4 - Inizio della procedura espropriativa......................................pag. 6 Articolo 5 - Utilizzazione agricola delle aree............................................pag. 7 Articolo 6 - Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità.............pag. 7 Articolo 7 - Pagamento dell'indennità .......................................................pag. 8 Articolo 8 - Decreto di espropriazione ......................................................pag. 9 Articolo 9 - Rideterminazione dell’indennità e opposizione alla stima.....pag. 10 Articolo 10 - Procedura abbreviata.............................................................pag. 10 CAPO III: INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE .............................................. pag. 11 Articolo 11 - Criteri di determinazione........................................................pag. 11 Articolo 12 - Definizioni ..............................................................................pag. 11 Articolo 13 - Indennità per le aree non edificabili ......................................pag. 11 Articolo 14 - Indennità per le aree edificabili .............................................pag. 12 Articolo 15 - Indennità per le aree edificate................................................pag. 12 Articolo 15 bis - Espropriazioni parziali...........................................................pag. 13 Articolo 16 - Indennità di asservimento.......................................................pag. 13 Articolo 17 - Omissis....................................................................................pag. 13 Articolo 18 - Omissis....................................................................................pag. 13 Articolo 19 - Omissis....................................................................................pag. 13 Articolo 20 - Indennità di coltivazione ........................................................pag. 14 Articolo 20 bis - Omissis..................................... pag. 14 Articolo 21 - Rimborsi..................................................................................pag. 15 TITOLO II: RETROCESSIONI.......................................................................... pag. 15 Articolo 22 - Retrocessione parziale............................................................pag. 15 Articolo 23 - Procedura ...............................................................................pag. 15 Articolo 24 - Esclusioni................................................................................pag. 16 Articolo 25 - Retrocessione totale................................................................pag. 16

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TITOLO III: OCCUPAZIONI............................................................................. pag. 17 CAPO I: OCCUPAZIONE TEMPORANEA..................................................... pag. 17 Articolo 26 - Interventi consentiti ................................................................pag. 17 Articolo 27 - Procedura ...............................................................................pag. 17 Articolo 28 - Decreto di occupazione temporanea ......................................pag. 17 CAPO II: OCCUPAZIONE D'URGENZA ........................................................ pag. 18 Articolo 29 - Occupazione anticipata ..........................................................pag. 18 Articolo 29 bis - Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori.......... pag. 18 Articolo 30 - Occupazione per forza maggiore e urgenza...........................pag. 19 TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE ...... pag. 19 Articolo 31 - Regolazione tavolare di vecchie pendenze.............................pag. 19 Articolo 31 bis - Procedure espropriative decadute..........................................pag. 20 Articolo 32 - Retrocessione di edifici espropriati ai sensi della legge

regionale 17 maggio 1956, n. 7.............................................. pag.

21

Articolo 33 - Commissione tecnica ..............................................................pag. 21 Articolo 33 bis - Anticipazione dell’indennità di cui all’articolo 46 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359 ............................................... pag.

21

Articolo 33 ter - Indennizzo per il rilascio dell’immobile............................. pag. 21 Articolo 34 - Abrogazioni ............................................................................pag. 22 Articolo 35 - Disposizione transitoria .........................................................pag. 22 Articolo 35 bis - Definizione delle procedure espropriative di cui alla

legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31............................ pag.

23

Articolo 36 - Omissis....................................................................................pag. 23 Articolo 37 - Omissis....................................................................................pag. 23 NOTE ................................................................................................pag. 24 Regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) pag. 27 Delibera n. 4695 del 13-04-1993 - L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, art. 4. Ulteriore documentazione da depositare per promuovere procedure di esproprio. pag. 30 Delibera n. 1444 del 11-06-2001 - Criteri per l'individuazione delle opere in relazione alle quali è applicabile l'occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 29 bis della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m.. pag. 32 Delibera n. 3102 del 06-12-2002 - Criteri per la determinazione dell'indennizzo per il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 33 ter della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm. pag. 34 Delibera n. 1494 del 31-08-2015 - Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge sulle espropriazioni): individuazione dei criteri per la determinazione dell’indennità di coltivazione di cui all’art. 20, comma 3 bis pag. 37 Allegato 1 alla Delibera n. 1494 del 31-08-2015 – Relazione matematica che definisce il parametro km pag. 40 Allegato 2 alla Delibera n. 1494 del 31-08-2015 – Parametri km relativi ai vari distretti d’estimo e alle varie colture pag. 41

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LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 1993, n. 6 Norme sulla espropriazione per pubblica utilità (1) (b.u. 2 marzo 1993, n. 10)

TITOLO I ESPROPRIAZIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla espropriazione della proprietà di immobili o di altri diritti relativi ad immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti alla realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti pubblici funzionali della Provincia, dei comuni, dei consorzi tra comuni, dei comprensori, delle loro aziende e di ogni altro soggetto legittimato ad adire la procedura espropriativa nelle materie nelle quali la Provincia esplica la propria competenza legislativa od amministrativa. 2. Qualora l'espropriazione abbia per oggetto diritti reali diversi dalla proprietà i riferimenti ai proprietari contenuti nella presente legge si intendono effettuati ai titolari dei predetti diritti reali.

Art. 2 Accesso alla proprietà privata

1. I tecnici incaricati della redazione di progetti di opere o di interventi di interesse pubblico e di indagini tecniche relative all'applicazione di leggi provinciali possono entrare nelle proprietà private e procedere alle misurazioni, ai sondaggi ed alle altre operazioni planimetriche dipendenti dall'incarico ricevuto, purché siano muniti di autorizzazione nominativa e fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi danno arrecato. 2. L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale. Tuttavia, ove l'accesso debba essere effettuato per la realizzazione di un'opera comunale ricadente nel territorio dello stesso comune, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco. 3. L'autorizzazione deve contenere i termini entro cui possono essere eseguite le operazioni. A spese di chi richiede l'accesso, il provvedimento è notificato o comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario e, se conosciuto, all'attuale possessore almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni. 4. I proprietari possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia.

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Art. 3 Commissione provinciale per le espropriazioni

1. E' istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) composta da: a) cinque dipendenti della Provincia esperti nelle materie tecniche, amministrative e contabili; b) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali agricole più rappresentative nell'ambito provinciale, da esse designato; c) quattro esperti di estimo urbano, designati dal comitato interprofessionale degli ordini e dei collegi degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agronomi della provincia di Trento, uno dei quali su proposta dell'associazione della proprietà edilizia; 2. La CPE è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura; con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale nomina il presidente della CPE scegliendolo tra i membri di cui al comma 1, lettera a). I componenti della CPE possono essere riconfermati. 3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è nominato un supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del titolare. 4. Le riunioni della CPE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio espropriazioni. 6. Ai componenti della CPE sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia (2).

CAPO II

PROCEDIMENTO ESPOROPRIATIVO

Art. 4 Inizio della procedura espropriativa

1. La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal progetto definitivo o preliminare dell'opera approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, ovvero dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno della spesa presunta per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale per trenta giorni

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consecutivi e da comunicare ai proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possessori mediante notificazione nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5. 3. Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all’albo comunale previsto dal comma 2 gli interessati possono presentare osservazioni, depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine, per la determinazione del valore venale del bene ai fini del calcolo dell’indennità di esproprio, i proprietari o gli usufruttuari, quando sul bene insiste il diritto di usufrutto, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali o personali a favore di terzi e alla loro durata, inclusi i contratti per i quali l’articolo 20, comma 3, prevede l’erogazione di un’indennità aggiuntiva e possono altresì chiedere che siano comprese tra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o terreni qualora le medesime siano ridotte in modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole. Il sindaco, entro successivi quindici giorni, trasmette tutti gli atti, con le eventuali deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al servizio provinciale per le espropriazioni. 4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario, la notificazione degli ulteriori atti della procedura espropriativa è sostituita da avviso da affiggersi per venti giorni consecutivi nell'albo del comune nel cui territorio è sita la realità da espropriare. 4 bis. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell’indennità prevista dall’articolo 20 è recapitata al promotore dell’espropriazione entro il termine perentorio di trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all’albo comunale dell’avviso ai sensi del comma 2 (3).

Art. 5 Utilizzazione agricola delle aree

1. Qualora vi siano osservazioni attinenti la localizzazione dell'opera o dell'intervento da realizzare in riferimento alla utilizzazione agricola in atto delle aree, entro venti giorni dal ricevimento, il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato può invitare il soggetto cui compete l'individuazione delle aree da espropriare a riconsiderare, nel quadro degli strumenti urbanistici in vigore, la propria scelta. Qualora la scelta sia confermata, il Presidente provvede a' sensi dell'articolo 6.

Art. 6 Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero la conferma di cui all'articolo 5, comma 1, il Presidente della Giunta provinciale, accertata la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza l'esecuzione delle espropriazioni. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni del promotore dell'espropriazione previo parere, se le osservazioni sono di carattere tecnico, del servizio provinciale competente, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

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2. Se la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1. In caso contrario, ove motivatamente richiesto, il Presidente della Giunta provinciale con lo stesso decreto dichiara la pubblica utilità e, qualora necessario, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi. 3. Il decreto stabilisce i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti le espropriazioni ed i lavori. Detti termini possono essere prorogati per casi di forza maggiore. 4. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente della Giunta provinciale indica la misura delle indennità, determinate dal servizio espropriazioni a norma del capo III, da corrispondere agli aventi diritto dal promotore delle espropriazioni. 5. Il decreto reca menzione delle modalità di pagamento delle indennità ed è notificato ai proprietari e al promotore dell'espropriazione, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale. 6. Qualora l'immobile da espropriare sia gravato da ipoteca o da usufrutto, il decreto viene notificato anche ai titolari dei predetti diritti reali.

7. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 1 i proprietari possono convenire con il promotore dell'espropriazione la cessione volontaria degli immobili per un prezzo pari all'indennità. La cessione volontaria ha efficacia sostitutiva del decreto di espropriazione. La registrazione e l'intavolazione sono eseguite a cura e a spese del promotore dell'espropriazione nei modi e termini di legge (4).

Art. 7 Pagamento dell'indennità

1. L'indennità di espropriazione è corrisposta a seguito della notificazione del decreto di cui all'articolo 6. A tal fine i proprietari devono una dichiarazione, con firma autenticata, contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. 2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca o da usufrutto, per ottenere il pagamento dell'indennità i proprietari allegano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà, la dichiarazione con l'obbligo di cui al comma 1 nonché, in caso di ipoteca, l'autorizzazione dell'ipotecante alla riscossione delle somme. 3. Il promotore dell'espropriazione provvede al pagamento dell'indennità di espropriazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta a' sensi dei commi 1 o 2, anche in pendenza di rideterminazione dell'indennità o di opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9. Quando le espropriazioni sono promosse da soggetti diversi dagli enti pubblici o quando l'ente promotore si avvale di altri soggetti ai sensi del comma 4 bis, le indennità non pagate devono essere depositate presso un istituto di credito.

4. Qualora il promotore dell'espropriazione sia la Provincia, al pagamento delle indennità e relative maggiorazioni può provvedere un funzionario delegato individuato dalla Giunta provinciale tra il personale assegnato al servizio espropriazioni, in base

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all'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7. 4 bis. La Provincia può pagare le indennità di espropriazione e le relative maggiorazioni anche tramite le proprie società partecipate, elencate nell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nell'ambito dei rapporti convenzionali con queste società. La stessa facoltà spetta agli enti locali, con riferimento alle proprie società controllate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 1 o 2 non sospende la procedura espropriativa e comunque nessun interesse viene calcolato sull'indennità da corrispondere.

6. Esistendo vincoli reali sui beni od opposizioni al pagamento delle indennità e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuirle, il pagamento si effettua in base alla pronuncia dell'autorità giudiziaria competente adita ad istanza della parte più diligente (5).

Art. 8 Decreto di espropriazione

1. Il Presidente della Giunta provinciale, qualora il promotore dell'espropriazione sia un

ente pubblico, ad esclusione dei casi di pagamento a mezzo delle società partecipate previste dall'articolo 7, comma 4 bis, pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù decorsi sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 ovvero, nel caso in cui venga chiesta la rideterminazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 9, successivamente all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa di cui al medesimo articolo 9, comma 5, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento. Negli altri casi il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù dopo aver accertato l'avvenuto pagamento dell'indennità, eventualmente rideterminata ai sensi dell'articolo 9, o il deposito della medesima o la costituzione in mora del creditore, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento.

2. Il decreto è notificato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 5 nelle forme ivi previste.

3. Pronunciata la costituzione coattiva di servitù o l'espropriazione, che comporta di

diritto l'estinzione degli altri diritti reali eventualmente esistenti sul bene ed intavolato il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

3 bis. Se dopo l’adozione del decreto di espropriazione e prima della presentazione

dell’istanza tavolare l’ufficio del catasto, ai sensi della normativa regionale in materia di aggiornamento e di modifica delle mappe catastali, ricalcola la superficie del bene oggetto del provvedimento di esproprio senza che questo comporti una modifica della sua configurazione oggettiva, non si procede al ricalcolo della indennità come determinata ai sensi dell’articolo 6, comma 4 (6).

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Art. 9 Rideterminazione dell'indennità e opposizione alla stima

1. Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il promotore

dell'espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere la rideterminazione dell'indennità alla CPE mediante ricorso da notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta provinciale.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso la CPE ridetermina la misura dell'indennità a norma del capo III.

3. Il servizio espropriazioni notifica al ricorrente e agli altri interessati, nelle forme

previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale, le determinazioni effettuate dalla CPE.

4. Gli interessati possono proporre all'autorità giudiziaria competente opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 o dalla rideterminazione dell'indennità di cui al presente articolo, ai sensi della normativa statale. In caso di opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 è tuttavia preclusa la proponibilità della richiesta di rideterminazione dell'indennità ai sensi del comma 1.

5. Entro novanta giorni dalla notifica di cui al comma 3, l'ente promotore integra l'impegno di spesa per le espropriazioni nella misura necessaria a seguito della rideterminazione dell'indennità (7).

Art. 10 Procedura abbreviata

1. Ove sia approvato un progetto esecutivo di un'opera pubblica o un intervento

conforme agli strumenti urbanistici in vigore e dichiarato per legge di pubblica utilità, gli enti pubblici competenti all'esecuzione dei lavori possono chiedere al servizio espropriazioni la determinazione, a' sensi della presente legge, dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto.

2. Il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù previo accertamento dell'avvenuto pagamento e su richiesta del promotore dell'espropriazione, dei proprietari e degli altri aventi diritto, che dichiarano l'intervenuta accettazione delle indennità determinate in loro favore ai sensi del comma 1. Tale richiesta è corredata, in quanto necessario, dagli atti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2 bis. Il decreto di espropriazione deve fare espressa menzione della norma di legge da cui discende la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi nonché riportare i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti i lavori, prorogabili ai sensi dell'articolo 6, comma 3 (8).

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Capo III INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 11 Criteri di determinazione

1. L'indennità di espropriazione è determinata in ragione di parametri diversificati a

seconda che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili, aree edificate.

2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.

Art. 12 Definizioni

1. Sono considerare aree non edificabili:

a) quelle vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale e improduttiva; b) quelle soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio ed alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali; c) quelle di rispetto cimiteriale; d) la viabilità nonché le aree destinate agli impianti di risalita e alle piste da sci, insistenti sulle aree sopra definite; e) omissis

2. Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e d), nonché quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettere b) e c).

3. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro strette pertinenze (9).

Art. 13 Indennità per le aree non edificabili

1. Per le aree non edificabili previste dall’articolo 12, comma 1, lettera a), l’indennità

di espropriazione è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

2. Per le aree non edificabili diverse da quelle indicate nel comma 1 l’indennità di

esproprio è determinata in misura pari al valore venale del bene. 3. L’indennità di esproprio è quantificata dalla struttura provinciale competente in

materia di espropriazioni. Si applica l’articolo 14, comma 2 (10).

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Art. 14 Indennità per le aree edificabili

1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al

valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni. Il predetto valore è ridotto di un importo pari all'indennità eventualmente corrisposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 20.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere o interventi di riforma economico-sociale individuati dal regolamento di cui al comma 4. Rientrano comunque tra tali opere e interventi quelli disposti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", e del piano provinciale della mobilità, nonché le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale e individuate dal predetto regolamento.

3. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di mercato è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

4. Il regolamento di attuazione di questo articolo è approvato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, reso entro trenta giorni dalla richiesta, e disciplina in particolare: a) i criteri e le modalità, anche organizzative, per la quantificazione del valore venale delle aree edificabili; b) le disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

4 bis. Anche ai fini del calcolo dell'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 15, nell'ambito dei criteri di cui al comma 4, lettera a), il regolamento definisce specifiche modalità di calcolo per la determinazione del valore venale delle aree a ridotta potenzialità edificatoria, quali la stretta pertinenza e le aree su cui sorgono costruzioni. Il regolamento può inoltre prevedere forme di indennizzo legate alla diminuzione del valore dell'area non espropriata per effetto dell'espropriazione (11).

Art. 15 Indennità per le aree edificate

1. Per le aree edificate l'indennità di espropriazione è determinata dalla somma

dell'indennità di espropriazione dell'area, valutata come edificabile secondo i criteri di cui all'articolo 14, e del valore delle costruzioni interessate dall'espropriazione.

2. Per le costruzioni che alla data della notifica di cui all'articolo 4, comma 2, siano realizzate senza concessione edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di espropriazione è corrisposta tenendo conto solo del valore dell'area eventualmente eccedente quella soggetta ad acquisizione gratuita ai sensi degli articoli 121, comma 8 e 122, commi 3 e 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

3. Per le costruzioni che risultino realizzate anteriormente al 30 gennaio 1977 in assenza della licenza edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di

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espropriazione è corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area. L'indennità di espropriazione è altresì corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area qualora alla data della notificazione di cui all'articolo 4, comma 2, le costruzioni risultino realizzate in base a licenza o concessione edilizia annullata.

4. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, l'indennità relativa alle costruzioni è determinata a seguito del rilascio del relativo titolo in sanatoria (12).

Art. 15 bis Espropriazioni parziali

1. Nel caso di espropriazioni parziali l'indennità è commisurata alla differenza tra il

valore dell'immobile prima dell'espropriazione e il valore della parte residua dell'immobile medesimo, stabiliti ai sensi del presente capo (13).

Art. 16 Indennità di asservimento

1. Per il danno derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù spetta

al proprietario una indennità proporzionale all'indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire o asservita e alla perdita di valore che le realità subiscono o hanno subito.

2. Per il danno derivante dall'imposizione della servitù di elettrodotto, per l'area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto viene corrisposto un terzo dell'indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, è corrisposta l'indennità piena di espropriazione.

3. Non spetta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. Sono comunque rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva la facoltà del promotore dell'espropriazione di eseguirle direttamente.

Art. 17 - Art. 19 omissis (14)

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Art. 20 Indennità di coltivazione

1. omissis.

1 bis. omissis.

2. Se l'area da espropriare, classificata non edificabile, è coltivata o adibita ad attività agricola dal proprietario o dall'usufruttuario, è corrisposta ad essi, oltre all'indennità di espropriazione, un'indennità aggiuntiva, a condizione che il proprietario o l'usufruttuario risulti iscritto da almeno un anno al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale come imprenditore agricolo o coltivatore diretto, o, se esonerato da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), risulti comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata.

3. L'indennità aggiuntiva prevista dal comma 2 spetta al fittavolo o al mezzadro a condizione che essi coltivino o adibiscano ad attività agricola l'area da espropriare e risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, nella sezione speciale come imprenditori agricoli o coltivatori diretti, da almeno un anno, o, se esonerati da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997, risultino comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata. L'indennità spetta anche al titolare d'impresa agricola o alla società agricola che, alle stesse condizioni, coltivi o adibisca ad attività agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci. L'indennità prevista da questo comma è corrisposta anche nel caso di espropriazione di area classificata edificabile o edificata; per quest'ultima la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto.

3 bis. L’indennità di coltivazione è determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta

provinciale sulla base del parametro della coltura praticata, tenendo conto anche degli eventuali contratti di affitto o di mezzadria o della sussistenza di un diritto di usufrutto.

4. I requisiti previsti dai commi 2 e 3 devono sussistere sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 che alla data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione del decreto disciplinato dall’articolo 6 si provvede al pagamento dell'indennità aggiuntiva ovvero all'assunzione dell'impegno di spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento (15).

Art. 20 bis omissis (16)

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Art. 21 Rimborsi

1. Ai soggetti espropriati, su presentazione di idonea documentazione, oltre

all'indennità di esproprio spetta una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente all'espropriazione.

TITOLO II RETROCESSIONI

Art. 22 Retrocessione parziale

1. Dopo l'esecuzione di un'opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale

fine espropriato non abbia avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu distaccato il fondo espropriato, hanno diritto di ottenere la retrocessione entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori.

2. Il prezzo di retrocessione di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione. Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo di retrocessione è determinato in misura pari all'indennità corrisposta per l'espropriazione, comprensiva degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento dell'indennità medesima, rivalutata secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di retrocessione. Dal prezzo di retrocessione sono comunque detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all'indennità percepita. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla retrocessione sono a carico dell'ente espropriante salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme di legge (17).

Art. 23 Procedura

1. Il soggetto che ha promosso l'espropriazione indica, con avviso da comunicarsi ai

precedenti proprietari e da pubblicarsi all'albo del comune territorialmente competente per la durata di sessanta giorni, i beni che, non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, possono essere rivenduti.

2. Entro i tre mesi successivi alla pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, fanno espressa dichiarazione da notificare all'espropriante ed al Presidente della Giunta

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provinciale. Nei trenta giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza.

3. Ove l'avviso di cui al comma 1 non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono chiedere al Presidente della Giunta provinciale di dichiarare con proprio decreto che i beni non servono più all'opera o all'intervento di pubblica utilità.

Art. 24 Esclusioni

1. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 non sono applicabili alle frazioni dei fondi

che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario a' sensi dell'articolo 4, comma 3, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

Art. 25 Retrocessione totale

1. Compiuta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non siano

stati eseguiti o siano trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo determinato a' sensi dell'articolo 22, comma 2.

2. Negli stessi casi sono sempre applicabili le disposizioni degli articoli 22 e 23.

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TITOLO III OCCUPAZIONI

Capo I OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 26

Interventi consentiti

1. Le aree necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di pubblica utilità possono essere occupate temporaneamente per stabilire cantieri, per deposito di materiale, per praticarvi passaggi provvisori e per altri usi necessari.

2. All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.

Art. 27 Procedura

1. Chi abbia interesse all'occupazione presenta domanda al Presidente della Giunta

provinciale con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle modalità di utilizzo, nonché della facoltà di cui al comma 2.

2. La domanda è corredata della prova della sua notificazione ai proprietari interessati i quali, entro il termine di venti giorni, hanno facoltà di presentare le loro osservazioni al Presidente della Giunta provinciale.

Art. 28 Decreto di occupazione temporanea

1. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni il Presidente della

Giunta provinciale, se ritiene fondata la domanda, autorizza con proprio decreto l'occupazione fissandone la durata, le modalità, le eventuali limitazioni, nonché la relativa indennità.

2. L'indennità, determinata dal servizio espropriazioni, è dovuta per ogni anno nella misura del 6 per cento dell'indennità di espropriazione calcolata a norma del capo III del titolo I e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo, a decorrere dalla data di emissione del decreto. Alla fine dell'occupazione sono altresì quantificati eventuali danni derivati dalla medesima.

3. Il decreto è notificato al richiedente l'occupazione temporanea e ai proprietari interessati nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

4. L'indennità fissata con il decreto di occupazione temporanea è pagata dal richiedente l'occupazione medesima a fine occupazione, ovvero semestralmente qualora la stessa si protragga per più di sei mesi e per ogni semestre risulti dovuta una somma superiore a lire 100.000 (18).

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CAPO II OCCUPAZIONI D’URGENZA

Art. 29 Occupazione anticipata

1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 ed autorizzate le espropriazioni,

su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo il Presidente della Giunta provinciale emette il decreto di occupazione anticipata delle aree da espropriare per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.

2. Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non intervenga entro il termine di un mese dalla data della sua emanazione. L'occupazione non può essere protratta oltre il termine finale stabilito a' sensi dell'articolo 6, comma 3.

3. Per l'occupazione anticipata non è corrisposta alcuna indennità.

Art. 29 bis Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori

1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5, e purché sia intervenuta

l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia, su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo è emesso, previo accertamento della regolarità della procedura e della sussistenza dei presupposti di legge, il decreto che autorizza l'occupazione delle aree da espropriare occorrenti per l'esecuzione dei lavori. Il decreto, menzionate espressamente le norme di legge da cui discende la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi, si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni dei promotori presentate ai sensi dell'articolo 4, nonché sull'eventuale conferma di cui all'articolo 5, comma 1. Il presente articolo si applica con riferimento alle tipologie di opere individuate dalla Giunta provinciale in relazione alle caratteristiche delle stesse e alla rilevanza dell'intervento da realizzare.

2. Ove sia data applicazione al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 6 è emanato esclusivamente ai fini dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo; con il medesimo decreto è autorizzata inoltre l'occupazione anticipata di cui all'articolo 29.

3. Per l'occupazione effettuata ai sensi del presente articolo unitamente all'indennità

di espropriazione determinata con il decreto assunto ai sensi dell'articolo 6, è dovuta per ogni anno un'indennità del 6 per cento dell'indennità di espropriazione, da corrispondere nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla data di emissione del decreto di cui al comma 1 e fino all'emissione del decreto previsto dal medesimo articolo 6.

4. Il decreto di cui al comma 1 ha effetto per la durata di un anno dalla data della sua emanazione, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di necessità e comunque non oltre la data da cui è autorizzata l'occupazione anticipata con il decreto di cui all'articolo 6. Il decreto di cui al comma 1 perde in ogni caso efficacia qualora l'occupazione non intervenga entro il termine di un mese dalla data di emanazione (19)

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Art. 30 Occupazione per forza maggiore e urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o di assoluta necessità o urgenza, il Presidente della

Giunta provinciale, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, può ordinare, con decreto da notificare ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorrono all'esecuzione delle opere necessarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1 o con successivo decreto, il Presidente della Giunta provinciale stabilisce l'indennità da corrispondere ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.

3. In caso di urgenza tale da non consentire l'intervento del Presidente della Giunta provinciale, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 con l'obbligo di comunicare immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa autorizzazione.

4. L'occupazione temporanea non può essere protratta oltre il termine di due anni decorrenti dalla data di autorizzazione. Qualora occorra renderla definitiva si procede secondo le norme della procedura espropriativa, restando sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 31 Regolazione tavolare di vecchie pendenze

1. A favore di enti pubblici o loro aziende o società è autorizzata, qualora ricorrano le

condizioni di cui al comma 2, l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 è richiesto che dette opere esistano da più di venti anni ovvero, nel caso di opere realizzate da soggetti privati, ne risulti attestata la destinazione ad uso pubblico da più di vent'anni.

3. Il decreto può essere emanato, su richiesta dei proprietari tavolari, anche prima del decorso dei vent'anni, purché risultino prescritti i diritti al risarcimento del danno e all'indennità di espropriazione.

4. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria e sono notificati agli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Per i

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beni oggetto di regolazione rappresentati da parti comuni di condomini, è sufficiente che la notifica sia effettuata al solo amministratore condominiale, anziché a ciascuno dei proprietari delle singole porzioni materiali (20).

Art. 31 bis Procedure espropriative decadute

1. Nel caso in cui la Provincia, nell'esercizio delle funzioni delegate dal decreto

legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), rinnovi le procedure espropriative attivate dall'ANAS e successivamente decadute a causa della mancata conclusione nei termini, il calcolo dell'indennità di espropriazione per i terreni edificabili e non edificabili si effettua con riferimento alla situazione dei luoghi esistente al momento dell'avvio della procedura da parte dell'ANAS e descritta da quest'ultima negli stati di consistenza, sempre che all'avvio delle procedure espropriative provinciali i terreni interessati risultino incolti, fermo restando che non è dovuta l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 20. In tal caso al titolare del fondo o al suo erede che risulti ancora proprietario del fondo spetta, con le modalità stabilite dall'articolo 6, un indennizzo determinato sulla base del mancato beneficio fondiario derivante dal cambio di coltura nel periodo intercorso tra le due procedure, per un massimo di cinque anni. A tal fine l'interessato presenta, entro il termine previsto dall'articolo 20, comma 4, un'istanza corredata da una perizia tecnica asseverata.

2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il progetto di opera viaria predisposto dall'ANAS e utilizzato per l'avvio delle procedure espropriative sia stato modificato dopo il subentro della Provincia nelle funzioni descritte dal decreto legislativo n. 320 del 1997.

3. Dall'indennità spettante ai sensi di questa legge sono detratte la somma ricevuta dai proprietari a titolo di indennità di espropriazione e l'eventuale maggiorazione per accettazione corrisposta sulla base della procedura attivata dall'ANAS. Per i terreni in corso di coltivazione all'avvio delle procedure provinciali, dall'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 20 ed entro i limiti del suo ammontare, se riconosciuta, è detratta inoltre la maggiore indennità eventualmente corrisposta da parte dell'ANAS per la coltivazione del fondo. Nel caso sia intervenuto, per qualunque causa, il trasferimento della proprietà, sull'indennità spettante all'ultimo proprietario sono operate le medesime detrazioni; qualora il terreno sia stato diviso la detrazione è effettuata in rapporto alla superficie dei nuovi fondi.

4. In relazione ai rapporti tra l'ANAS e i proprietari dei fondi di cui al presente articolo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 29, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) (21).

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Art. 32 Retrocessione di edifici espropriati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7

1. Per gli edifici e relative pertinenze, espropriati per la realizzazione di insediamenti

produttivi e non utilizzati al fine per il quale si era provveduto all'espropriazione medesima e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata la procedura di cui all'articolo 45 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 ma non sia ancora stato determinato il prezzo di retrocessione, tale prezzo è pari all'indennità risultante dal decreto di espropriazione o dalla sentenza qualora l'indennità sia stata determinata dall'autorità giudiziaria. Al prezzo così stabilito sono aggiunti gli interessi legali per il periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di retrocessione (22).

2. Qualora non sia stata pagata l'indennità di espropriazione non è dovuto alcun prezzo di retrocessione.

3. La retrocessione è attuata con decreto del Presidente della Giunta provinciale e tutti gli oneri relativi, compresa la sua intavolazione, sono a carico dell'ente a favore del quale era stata pronunciata l'espropriazione.

Art. 33 Commissione tecnica

1. La Giunta provinciale provvede alla formazione della CPE nella composizione di

cui all'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La CPE si sostituisce a far tempo dal suo insediamento nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla commissione prevista dall'articolo 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, così come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14.

Art. 33 bis Anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359

1. La Provincia è autorizzata ad anticipare l'onere finanziario per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) a ristoro di pregiudizi arrecati a terzi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate in tutto od in parte dalla Provincia, salvo rivalsa nei riguardi del promotore dell'espropriazione, previa stipulazione di apposita convenzione.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 (23).

Art. 33 ter Indennizzo per il rilascio dell'immobile

1. Qualora l'espropriazione richieda il rilascio dell'immobile, l'ente promotore

dell'espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l'immobile sulla base di titolo

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idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione per comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori di cui all'articolo 6 (24).

Art. 34 Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 2 e 3, sono abrogate le

disposizioni seguenti: a) titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31; b) legge provinciale 28 luglio 1973, n. 20; c) legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33; d) legge provinciale 9 ottobre 1978, n. 41; e) legge provinciale 2 giugno 1980, n. 16; f) legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14; g) articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4; h) legge provinciale 24 novembre 1988, n. 43. 2. Cessa inoltre di applicarsi la legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. 3. Eventuali rinvii previsti in altre disposizioni provinciali alle norme di cui al comma 1 si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

Art. 35 Disposizione transitoria

1. Gli atti della procedura espropriativa compiuti fino alla data di entrata in vigore

della presente legge conservano la loro efficacia. 2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emesso il

decreto di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, la procedura espropriativa continua ad essere svolta in osservanza delle leggi provinciali di cui all'articolo 34, commi 1 e 2. Tuttavia si procede alla determinazione dell'indennità da parte del servizio espropriazioni secondo quanto previsto dalla presente legge qualora l'indennità non sia ancora stata determinata, nonché nei casi in cui, successivamente all'entrata in vigore, venga presentata nei termini prescritti opposizione alla stima di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 così come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 ovvero la medesima non sia stata ancora decisa. Avverso tale determinazione dell'indennità non è ammessa opposizione amministrativa.

3. Nei casi di opposizione alla stima pendenti avanti all'autorità giudiziaria e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al pagamento dell'indennità già determinata, alla medesima data, in via amministrativa.

4. In sede di prima applicazione la CPE provvede entro sessanta giorni agli adempimenti di cui agli articoli 13, 18 e 19 per l'anno solare in corso.

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5. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale determina la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5 bis. Nei comuni nel cui territorio sia in corso la procedura di ripristino del libro fondiario, il pagamento delle indennità di espropriazione determinate ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ovvero rideterminate ai sensi del comma 2 del presente articolo, ha luogo anche prima del trasferimento tavolare dell'immobile dipendente dal decreto definitivo di espropriazione (25).

Art. 35 bis Definizione delle procedure espropriative di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31

1. Al fine di agevolare l'iscrizione nei libri fondiari della proprietà e degli altri diritti

reali oggetto di procedure espropriative soggette, ai sensi dell'articolo 35, alla disciplina di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, che siano state avviate e non concluse da parte di enti locali, il Presidente della Giunta provinciale invita l'ente locale interessato a predisporre o ad adottare gli atti necessari non ancora compiuti, fissando un congruo termine.

2. In caso di inosservanza del termine la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige). In tal caso gli oneri derivanti dallo specifico atto che dovrà essere adottato sono a carico dell'ente inadempiente (26).

Art. 36 - Art. 37 omissis (27)

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NOTE (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sugli espropri", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. (2) Articolo già modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, e così sostituito dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e modificato dall’art. 50, comma 1 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (3) Articolo così modificato dall'art. 60 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dall'art. 27 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. e dall’art. 50, comma 2 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). Per l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda vedi le deliberazioni della Giunta provinciale 13 aprile 1993, n. 4695 (b.u. 18 maggio 1993, n. 22), 6 febbraio 1998, n. 714 (b.u. 23 giugno 1998, n. 26) e 12 novembre 2004, n. 2599 (b.u. 23 novembre 2004, n. 47). (4) Comma così modificato dall’art. 50, comma 3 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (5)Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall’art. 50, comma 4 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (6)Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall’art. 50, comma 5 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 12) e dall’art. 126 della legge provinciale per il governo del territorio 2015. (7) Articolo così sostituito dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (8) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (9) Articolo così sostituito dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, e modificato dall'art. 27 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. (10) Articolo già dichiarato illegittimo con sentenza della corte costituzionale 2 luglio 2014, n. 187 (g.u. 9 luglio 2014, I serie speciale, n. 29) e così sostituito dall’art. 50, comma 6 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (11) Articolo già modificato dall'art. 23 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, sostituito dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, modificato dall'art. 58 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, così sostituito dall'art. 154, comma 1 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa a questa sostituzione vedi il comma 3 dello

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stesso art. 154) e modificato dall'art. 13 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4. Per il regolamento d'attuazione vedi il d.p.p. 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg. (12) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (13) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (14) Articoli abrogati dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (15) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 65, comma 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 3 dello stesso art. 65), dall'art. 58, comma 3 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 6 dello stesso art. 58), dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 154, comma 2 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 3 dello stesso art. 154) e dall’art. 50, comma 7 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (16) Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e abrogato dall’art. 50, comma 8 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (17) Articolo così modificato dall'art. 41, comma 1 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa alla modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 41) e dall'art. 58 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. (18) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall’art. 50, comma 9 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (19) Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e così modificato dall’art. 50, comma 10 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 11). (20) Articolo già modificato dall'art. 27 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, e così sostituito dall'art. 15 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5. (21) Articolo aggiunto dall'art. 65 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così modificato dall'art. 17 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9 e dall'art. 58, comma 5 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 7 dello stesso art. 58). (22) Per la l.r. 17 maggio 1956, n. 7, concernente "Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella regione Trentino - Alto Adige", vedi b.u. 20 maggio 1956, n. 10. Questa legge è stata modificata dalle leggi regionali 14 maggio 1963, n. 16 (b.u. 21 maggio 1963, n. 21), 23 luglio 1964, n. 2 (b.u. 28 luglio 1964, n. 31), 17 febbraio 1966, n. 5 (b.u. 22 febbraio 1966, n. 8) e 4 agosto 1971, n. 25 (b.u. 17 agosto 1971, n. 33, suppl. ord.); inoltre la Corte

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costituzionale, con sentenza 30 aprile 1999, n. 147 (g.u. 5 maggio 1999, I serie speciale, n. 18), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25 della legge. (23) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (24) Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. (25) Comma aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (26) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (27) Disposizioni finanziarie.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 2426/ Leg Approvazione del regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) (b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2)

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme

sull'espropriazione per pubblica utilità) questo regolamento detta le norme relative alla determinazione del valore venale delle aree definite dall'articolo 12, commi 2 e 3, della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

Art. 2 Valore venale del bene

1. Ai fini di questo regolamento per valore venale del bene si intende il valore che il

bene ha in comune commercio.

2. Il valore venale del bene è determinato in riferimento ad elementi oggettivi e stabili, in applicazione dei criteri individuati dall'articolo 3.

Art. 3 Criteri di quantificazione del valore venale delle aree edificabili ed edificate

1. Il valore venale delle aree edificabili è determinato tenendo conto:

a) della destinazione urbanistica dell'area alla data del decreto, previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1993, che autorizza le espropriazioni; b) dell'incidenza di costruzioni sull'area soggetta ad espropriazione o parzialmente espropriata.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1993, se la destinazione urbanistica dell'area oggetto di espropriazione è quella di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale del bene è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

3. Ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione per le aree edificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1993, il valore venale dell'area è calcolato secondo il criterio dell'effettiva edificabilità dell'area espropriata, in particolare: a) se la superficie da espropriare è parte di un'area edificata satura, sulla quale quindi non residua potenzialità edificatoria in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, il valore venale di essa è calcolato ai sensi del comma 4; b) se la superficie da espropriare è parte di un'area non satura il valore venale di essa è dato dalla somma del valore venale della superficie strettamente correlata alla volumetria esistente, considerata come area sulla quale non residua alcuna capacità

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edificatoria, calcolato ai sensi della lettera a) e del valore venale, correlato alla rimanente potenzialità edificatoria, calcolato ai sensi del comma 1.

4. Il valore venale della stretta pertinenza non può superare il 50 per cento del valore venale calcolato per la medesima area edificabile, libera e con cubatura pari all'indice medio della zona edificata circostante, se al momento della valutazione estimativa l'area oggetto di espropriazione è compresa in un'area edificata.

5. Qualora all'area della stretta pertinenza permanga una residua potenzialità edificatoria il calcolo dell'indennità seguirà i criteri previsti dal comma 3, lettera b).

6. Nelle zone prive di un mercato immobiliare di riferimento, il valore venale delle aree edificabili è fissato al 15 per cento dei prezzi medi commerciali degli immobili, riportati nelle pubblicazioni specializzate a diffusione provinciale, rapportato ad un lotto avente un indice medio di edificabilità pari a 1,5 metri cubi su metro quadro e considerando un interpiano pari a 3 metri.

7. Ove il piano regolatore generale (PRG) preveda la demolizione delle costruzioni presenti sull'area oggetto di espropriazione e le stesse non risultino utilizzabili anteriormente alla data di emanazione del decreto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1993, l'indennità di espropriazione è costituita dal valore venale dell'area libera, valutata come edificabile, decurtato del costo di demolizione.

Art. 4 Riduzione dell'indennità di espropriazione

1. La riduzione del 25 per cento dell'indennità di espropriazione, prevista dall'articolo

14 della legge provinciale n. 6 del 1993, si applica quando l'espropriazione è volta alla realizzazione dei seguenti interventi ed opere: a) interventi previsti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21); b) interventi previsti nel piano provinciale della mobilità, di cui all'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000); c) attrezzature di livello provinciale e altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale, individuate dall'articolo 5, comma 1.

2. L'indennità di espropriazione è inoltre ridotta del 25 per cento ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6, quando l'espropriazione è prevista dagli accordi di programma quadro o da intese fra Stato, Provincia ed altri enti territoriali.

Art. 5 Infrastrutture ed opere di riforma economico sociale

1. Le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma

economica previste dal piano urbanistico provinciale per la cui realizzazione si applica la riduzione prevista dall'articolo 4 sono le scuole medie superiori e di formazione professionale, le strutture universitarie, le strutture ospedaliere, il carcere provinciale, gli impianti e le attività di recupero e di smaltimento di rifiuti e gli impianti di

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depurazione delle acque reflue urbane, previsti dall'articolo 31, commi 1 e 3 delle norme di attuazione di cui all'allegato B al piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 28 maggio 2008, n. 5.

Art. 6

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del piano provinciale della mobilità previsto dall'articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, la riduzione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), si applica alle opere individuate dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

2. In esito alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione nelle ipotesi previste dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 154 della legge urbanistica provinciale, gli interessi sono dovuti al tasso legale solo sulla maggiore somma eventualmente spettante all'espropriato.

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Delibera n. 4695 del 13-04-1993 proposta da BAZZANELLA L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, art. 4. Ulteriore documentazione da depositare per promuovere procedure di esproprio. Il relatore comunica: In data 17 marzo 1993 è entrata in vigore la Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità". La citata legge, all'art. 4, comma 1, prevede quanto segue. "La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del Comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno di spesa previsto per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale." L'art. 35 (norma transitoria) prevede altresì che la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo sopra riportato sia adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Si ritiene pertanto di dover, con la presente deliberazione, individuare la documentazione da depositare nella Segreteria del Comune interessato per iniziare la procedura espropriativa così come previsto dall'art. 4, tenendo presente che sulla base delle disposizioni della legge e con riferimento a tale documentazione l'Ente promotore delle espropriazioni è tenuto a predisporre, nei termini di legge: - il pagamento dell'indennità di espropriazione nella sua totalità così come è stata stimata sulla base della documentazione che si stabilisce con la presente deliberazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dagli aventi diritto (art. 7); mentre il Servizio Espropriazioni a sua volta è tenuto ad: - emettere il decreto di esproprio decorsi 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 4; il decreto di espropriazione costituisce titolo per l'iscrizione tavolare della proprietà a favore dell'Ente promotore dell'espropriazione. Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" in particolare gli artt. 4 e 35; - ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

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d e l i b e r a 1) L'ulteriore documentazione da allegare alla domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo, è così determinata: A) relazione illustrativa dell'opera o dell'intervento che si intende realizzare; B) estratto mappa catastale con evidenziate le superfici da espropriare qualora si tratti di espropriazione totale di particelle; - tipo di frazionamento qualora si tratti di espropriazione parziale di particelle; - tracciato o individuazione definitivi della superficie da asservire predisposti su estratto

mappa catastale nel caso di richiesta di imposizione di servitù; - rilievo planivolumetrico dell'edificio con evidenziata la parte da acquisire nel caso di

espropriazione di edifici o di parte degli stessi; C) elenco delle superfici da espropriare o da asservire. Tale elenco dovrà contenere: - indicazione delle singole realità; - indicazione della superficie originaria per ogni realità; - indicazione della superficie soggetta ad esproprio e/o asservimento per ogni realità; - indicazione della partita tavolare; - indicazione dei proprietari tavolari ed eventuali aggravi; D) planimetria degli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente in salvaguardia con le norme di attuazione relative alla superficie di cui si richiede l'esproprio e/o l'asservimento. In alternativa certificazione urbanistica del Sindaco nel cui territorio si trova l'immobile da espropriare/asservire; E) descrizione particolareggiata dello stato degli immobili da espropriare e/o asservire con evidenziati possibili eventuali danni alla parte residua. La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo, qualora la stessa non sia già parte integrante della documentazione prevista dall'art. 4 della L.P. n. 6. 2) E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

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Delibera n. 1444 del 11-06-2001 proposta da CASAGRANDA Criteri per l'individuazione delle opere in relazione alle quali è applicabile l'occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 29 bis della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m.. Il relatore comunica: Con il comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 è stato inserito nella legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m. l'art. 29 bis, disciplinante il nuovo istituto dell'occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori. Tale tipo di occupazione è stato introdotto per far fronte alle difficoltà che possono derivare, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, laddove nelle more della procedura espropriativa si addivenga all'aggiudicazione dei lavori senza che sia ancora stata autorizzata l'esecuzione del piano delle espropriazioni. Peraltro il legislatore ha previsto che l'articolo 29 bis sia applicabile solo con riferimento alle tipologie di opere individuate dalla Giunta provinciale. Il verificarsi della situazione ora descritta, infatti, dovrebbe rivestire il carattere dell'eccezionalità derivante da particolari ragioni di urgenza nella realizzazione dell'opera, in quanto, solo in questo caso troverebbe giustificazione, oltre che l'appesantimento del procedimento, anche il maggior onere conseguente al pagamento dell'indennità di occupazione. Si ritiene pertanto che, alla luce della ratio della norma, la tipologia di opere per la quale l'applicazione dell'istituto può apparire corretta sia rappresentata da sole opere pubbliche, i lavori relativi alle quali siano stati dichiarati indifferibili ed urgenti, appartenenti alle seguenti categorie: - opere pubbliche, quali ad esempio strade, acquedotti e fognature, che per il loro sviluppo lineare sono caratterizzate dall'elevato numero di soggetti passivi della procedura di esproprio o d asservimento con conseguente dilatazione dei tempi di istruttoria in relazione a tali procedimenti; - opere pubbliche in relazione alle quali il mancato tempestivo inizio dei lavori potrebbe comportare la revoca dei finanziamenti statali o comunitari connessi; - opere pubbliche, quali ad esempio scuole, asili, ospedali ed interventi di edilizia abitativa pubblica, la cui realizzazione risulti, sulla base di adeguata motivazione da parte dell'ente promotore delle espropriazioni, assumere rilevanza prioritaria nell'ambito dei servizi sociali. Peraltro, pur così delimitato l'ambito oggettivo, si ritiene corretto, visti i rilevanti aspetti di discrezionalità, subordinare il ricorso all'istituto dell'occupazione di cui all'articolo 29 bis, all'espressione di un parere positivo sull'opportunità della sua applicazione da parte dell'esecutivo dell'ente promotore cui è demandato di individuare le priorità nell'ambito dei singoli strumenti di programmazione. Sarà quindi cura del responsabile del procedimento preordinato alla realizzazione di un'opera ricadente nelle categorie sopra indicate, attivarsi per acquisire il parere suddetto. Tutto ciò premesso:

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LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m.; - visto il comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a 1. di individuare come opere pubbliche per le quali sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 29 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m., le opere pubbliche di competenza della Provincia o dei Comuni, nonchè loro enti funzionali, loro aziende e loro società, i cui lavori siano stati dichiarati indifferibili ed urgenti, appartenenti alle seguenti tipologie: - opere pubbliche a sviluppo lineare; - opere pubbliche la cui realizzazione è finanziata dallo Stato o dalla Comunità Europea ed è assoggettata a scadenze inderogabili, pena la revoca del finanziamento stesso; - opere pubbliche, la cui realizzazione risulti, sulla base di adeguata motivazione da parte dell'ente promotore delle espropriazioni, assumere rilevanza prioritaria nell'ambito dei servizi sociali; 2. di dare atto che, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1, l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 29 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è subordinato all'acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere favorevole dell'esecutivo dell'Ente promotore delle espropriazioni. 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

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Reg.delib.n. 3102 Prot. n. 780/RIS.-C5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Criteri per la determinazione dell'indennizzo per il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 33 ter della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.

Il giorno 06 Dicembre 2002 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE Lorenzo Dellai

Presenti: ASSESSORE SOSTITUTO Roberto Pinter

ASSESSORI EFFETTIVI Remo Andreolli

Marco Benedetti

Oliva Berasi

Mauro Leveghi

Mario Magnani

Claudio Molinari

Sergio Muraro

Dario Pallaoro

Assenti: Silvano Grisenti

Assiste: IL DIRIGENTE Marco Moreschini Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il relatore comunica: Con il comma 6 dell’art. 39 della Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è stato inserito l’art. 33 ter nella Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm, disciplinante il riconoscimento di un indennizzo per il rilascio degli immobili espropriati. Tale tipo di indennizzo è stato introdotto per far fronte alle difficoltà che possono derivare, in capo ai soggetti espropriati che occupano gli immobili, per il trasferimento ed il successivo utilizzo dei beni mobili siti all’interno degli immobili espropriati.

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Peraltro, il legislatore ha previsto di fissare con deliberazione della Giunta Provinciale la misura massima di tale indennizzo, la documentazione comprovante le spese sostenute, nonché la fissazione dei termini per la presentazione di tale documentazione. Si ritiene pertanto che, alla luce della ratio della norma, la misura massima di tale indennizzo non possa in alcun caso superare il 20% dell’indennità dovuta per l’espropriazione degli immobili. Si ritiene, inoltre, utile suddividere i criteri per il riconoscimento di tale indennizzo in due fattispecie e precisamente: un criterio per il rilascio di immobili adibiti ad abitazione ed un criterio per gli immobili adibiti ad attività commerciali, industriali e produttive. Nel caso di immobili destinati ad abitazione si ritiene di individuare l’indennizzo pari alla spesa, sostenuta da colui che utilizza l’immobile sulla base di un idoneo titolo, appositamente documentata con fattura debitamente quietanzata e rilasciata dalla ditta che ha effettuato il trasloco dei beni. Nel caso di immobili destinati ad altre attività quali commerciale, industriale e produttive, oltre al criterio per indennizzo per immobili destinati ad abitazione, qualora vi siano beni particolari quali ad esempio arredi o particolari attrezzature che non possono essere spostate senza compromettere la funzionalità delle stesse, l’indennizzo è fissato nella misura variabile fra il 50% e l’80% del costo dell’apparecchiatura sostitutiva. Tale spesa deve essere comprovata con la fattura rilasciata dalla ditta che ha fornito l’attrezzatura sostitutiva, opportunamente quietanzata, mentre la percentuale variabile dal 50% all’80% è determinata in base allo stato di obsolescenza dell’attrezzatura esistente. Al fine di ottenere tale indennità colui che utilizza l’immobile sulla base di idoneo titolo deve fare apposita richiesta fornendo, se diverso dal proprietario, copia dell’idoneo titolo per l’uso dell’immobile, nonché originale o copia conforme delle fatture quietanzate. Il termine per la presentazione della documentazione è fissato in due anni dall’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre la scadenza del termine di fine lavori di cui all’art. 6 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.. Nel caso particolare di indennizzi per un importo superiore ad Euro 20.000,00, tale indennizzo può essere provvisoriamente quantificato sulla base di un preventivo di spesa e può essere liquidato un acconto pari alla misura massima del 50% del preventivo stesso. A tal fine gli interessati dovranno fare apposita richiesta con l’impegno di completare entro un anno dal pagamento della documentazione richiesta pena la decadenza dal godimento dell’indennità stessa. Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

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- udita la relazione; - vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm; - visto il comma 6 dell’art. 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a 1. di fissare la misura massima dell’indennità dovuta per il rilascio dell’immobile pari al 20% dell’indennità dovuta per l’espropriazione dell’immobile stesso con l’esclusione di eventuali indennità aggiuntive; 2. di fissare il criterio per la determinazione dell’indennizzo relativo al trasferimento di immobili adibiti ad abitazione pari alla spesa, sostenuta da colui che utilizza l’immobile sulla base di idoneo titolo; 3. di fissare il criterio per la determinazione dell’indennizzo relativo al trasferimento di immobili destinati ad altre attività quali commerciale, industriale e produttiva, oltre al criterio già individuato per immobile ad uso abitativo e qualora vi siano beni particolari quali ad esempio arredi o particolari attrezzature che non possono essere spostate senza compromettere la funzionalità delle stesse, in misura variabile fra il 50% e l’80% del costo dell’apparecchiatura sostitutiva; tale percentuale è determinata in base allo stato di obsolescenza dell’attrezzatura esistente; 4. di prevedere la documentazione da presentare per l’ottenimento di tale indennità sia costituita da apposita richiesta, con allegata copia del titolo idoneo per l’uso dell’immobile qualora il richiedente sia diverso dal proprietario o usufruttuario, nonché originali o copie conformi delle fatture quietanzate; 5. di fissare il termine per la presentazione della domanda in anni due dall’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre la scadenza del termine di fine lavori di cui all’art. 6 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm.; 6. nel caso particolare di indennizzi di importo superiore ad Euro 20.000,00, lo stesso può essere provvisoriamente quantificato sulla base di un preventivo di spesa e può essere liquidato un acconto pari al 50% del preventivo stesso. A tal fine gli interessati dovranno impegnarsi ad inviare all’ente espropriante la documentazione completa entro un anno dal pagamento dell’acconto, fornendo le fatture quietanzate, pena la decadenza del godimento dello stesso e la restituzione dell’acconto ricevuto; 7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

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Reg.delib.n. 1494 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge sulle espropriazioni): individuazione dei criteri per la determinazione dell’indennità di coltivazione di cui all’art. 20, comma 3 bis Il giorno 31 agosto 2015 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE Ugo Rossi

Presenti: ASSESSORI Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Mauro Gilmozzi

Luca Zeni

Assenti: Alessandro Olivi

Sara Ferrari

Tiziano Mellarini

Assiste: IL DIRIGENTE Giovanni Gardelli Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il Relatore rileva quanto segue: con l’art. 50 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, è stato introdotto il comma 3 bis dell’art. 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 il quale prevede che l’indennità di coltivazione sia determinata secondo dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sulla base del parametro della coltura praticata, tenendo conto anche degli eventuali contratti di affitto o di mezzadria o della sussistenza di un diritto di usufrutto; in generale, la novità introdotta dall’art. 50 della L.P. 14/2014 consiste nel valutare l’indennità di esproprio facendo riferimento al valore di mercato per tutti i tipi di aree espropriate con conseguente soppressione dei valori agricoli medi fissati dalla Commissione provinciale per le espropriazioni finora utilizzati, oltre che per il calcolo dell’indennità di esproprio relativa ad aree classificate come non edificabili, anche per il calcolo dell’indennità aggiuntiva, ora definita indennità di coltivazione;

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in considerazione di tale nuova impostazione normativa, è emersa la necessità di definire un criterio da utilizzare per la definizione dell’ammontare dell’indennità di coltivazione spettante al coltivatore, coerente con il nuovo assetto normativo e riferita alle seguenti colture: arativo, prato, orto, frutteto, vigneto, pascolo (terreno prativo situato ad una quota inferiore o uguale a 1.500 m sul livello del mare), alpe (terreno prativo situato ad una quota superiore a 1.500 m sul livello del mare) e bosco; la ricerca si è orientata sull’individuazione di criteri che fossero quanto più possibile determinabili oggettivamente, senza valutazioni di tipo soggettivo. Tale garanzia di oggettività si è trovata utilizzando le tariffe d’estimo, già in essere presso gli Uffici del Catasto, che divide il territorio provinciale in n. 14 distinti compartimenti definiti “distretti d’estimo”. Applicando la formula riportata nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si perviene al valore del parametro medio “Km” che, moltiplicato per il valore agricolo di mercato, definisce il valore dell’indennità di coltivazione. In ogni distretto sono previste fino a un massimo di 10 tipologie colturali ripartite a loro volta in classi (da 1 a 8), differenziate in base alla rispettiva produttività (la 1° classe è la più produttiva); il parametro medio “Km” sopra definito, da adottarsi nel calcolo dell’indennità di coltivazione, non potrà superare mai il valore limite di 0,500; Nell’Allegato 2 sono riportati i coefficienti ottenuti per i vari distretti d’estimo e colture che definiscono il parametro “Km che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; per le aree classificate come “edificabili” e “non edificabili”, il valore agricolo di mercato da adottarsi nel calcolo dell’indennità di coltivazione, dovrà adeguarsi alle eventuali riduzioni previste dalla norma per l’indennità di espropriazione; per effettuare una valutazione che sia quanto più possibile aderente al valore agricolo reale del fondo, deve essere considerata la coltura effettivamente praticata e quindi, se tale coltura corrisponde a quella risultante dal catasto, si terrà conto dei redditi medi indicati al Catasto. Diversamente, se la coltura praticata risulta diversa da quella indicata in Catasto, i redditi saranno calcolati applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura avente caratteristiche simili a quella praticata; nel caso di utilizzazione a fini comunque agricoli, di superfici non coltivate, piazzali o aree pertinenziali dell’edificio, i redditi da utilizzare nel calcolo sopra definito, saranno individuati applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla coltura dell’orto; qualora la coltura effettivamente praticata non sia prevista nel distretto d’estimo considerato, e non sia altresì presente nessun’altra fattispecie colturale tale da poter creare con essa un confronto per analogia, dovrà essere utilizzata la tariffa d’estimo media attribuibile alla coltura dell’orto; Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

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- udita la relazione; - vista la Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6; - visto l’art. 50 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14; - visti gli atti sopracitati; - a voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A 1) di individuare l’ammontare dell’indennità di coltivazione, dovuta ai sensi del nuovo

comma 3 bis dell’art. 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, così come rappresentato dalla relazione matematica riportata nell’ALLEGATO 1, che congiuntamente all’ALLEGATO 2 costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che il parametro dei redditi medi “Km” sopra definito, da adottarsi nel calcolo dell’indennità di coltivazione, non potrà superare mai il valore limite di 0,500;

3) ai fini dell’attività agricola sono considerate le seguenti colture catastali: arativo, prato, orto, frutteto, vigneto, pascolo (terreno situato ad una quota inferiore o uguale a 1.500 m s.l.m.), alpe (terreno situato ad una quota superiore a 1.500 m s.l.m.) e bosco;

4) che per le aree classificate come “edificabili” e “non edificabili”, il valore agricolo di mercato da adottarsi nel calcolo dell’indennità di coltivazione, dovrà adeguarsi alle eventuali riduzioni previste dalla norma per l’indennità di espropriazione;

5) nel caso in cui la coltura effettivamente praticata sia diversa da quella indicata in Catasto, di calcolare l’indennità di coltivazione di cui alla relazione indicata al punto 1) utilizzando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità colturale avente caratteristiche simili a quella praticata;

6) nel caso di utilizzazione a fini comunque agricoli, di superfici non coltivate, piazzali o aree pertinenziali dell’edificio, di calcolare l’indennità di coltivazione applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla fattispecie colturale dell’orto;

7) nel caso in cui la coltura effettivamente praticata non sia prevista nel distretto d’estimo considerato e non sia altresì presente nessun’altra fattispecie colturale tale da poter creare con essa un confronto per analogia, dovrà essere utilizzata la tariffa d’estimo media attribuibile alla coltura dell’orto.

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Allegato parte integrante ALLEGATO 1 Legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (legge sulle espropriazioni): individuazione dei criteri per la determinazione dell’indennità di coltivazione di cui all’art. 20, comma 3 bis. L’art. 50 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 il quale prevede che l’indennità di coltivazione venga determinata secondo dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sulla base del parametro della coltura praticata, tenendo conto anche degli eventuali contratti di affitto o di mezzadria o della sussistenza di un diritto di usufrutto; La scelta adottata è quella di relazionare il valore agricolo di mercato del bene al parametro “Km” definito dal rapporto fra il reddito agrario medio e la somma fra lo stesso ed il corrispondente reddito dominicale medio, rapporto a cui è aggiunto il millesimo della semisomma fra i due summenzionati redditi agrario e dominicale medi. Detta relazione è rappresentata matematicamente dalla formula e relative indicazioni sotto indicate: Indennità di coltivazione = VAE x Km dove: VAE = valore agricolo di mercato dell’area in esame;

Km = {[RA m / (RAm + RDm)] + [(RAm + RDm)/2/1000]} così come peraltro rilevabile direttamente nell’allegato 2;

RAm, RDm = reddito agrario e dominicale medio calcolato per ogni fattispecie colturale e relativo distretto d’estimo in base alle corrispondenti tariffe d’estimo utilizzate dal Catasto Fondiario

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Allegato parte integrante ALLEGATO 2

Legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (legge sulle espropriazioni): individuazione dei criteri per la determinazione dell’indennità di coltivazione di cui all’art. 20, comma 3 bis. Nel seguito sono riportate per ogni distretto d’estimo e relative fattispecie colturali i coefficienti “Km” da utilizzare per il calcolo dell’indennità di coltivazione individuata dalla presente deliberazione:

Distretto d’estimo n. 1:

BIENO, BORGO, BOSENTINO, CALCERANICA, CALDONAZZO, CARZANO, CASOTTO, CASTELLO TESINO, CASTELNUOVO, CENTA, CINTE TESINO I, CINTE TESINO II, GRIGNO, IVANO FRACENA, LAVARONE, LEVICO, LUSERNA - LUSÉRN, NOVALEDO, OSPEDALETTO, PEDEMONTE, PIEVE TESINO, RONCEGNO, RONCHI, SAMONE, SCURELLE, SPERA I, SPERA II, STRIGNO, TELVE DI SOPRA, TELVE DI SOTTO, TORCEGNO, VATTARO, VILLA AGNEDO ARATIVO RDm: 21,50 RAm: 11,81 Km: 0,372

PRATO RDm: 22,34 RAm: 17,43 Km: 0,458

ORTO RDm: 48,32 RAm: 25,45 Km: 0,382

FRUTTETO RDm: 98,13 RAm: 49,06 Km: 0,407

VIGNETO RDm: 23,56 RAm: 18,40 Km: 0,460

PASCOLO RDm: 4,13 RAm: 1,55 Km: 0,276

ALPE RDm: 5,23 RAm: 2,07 Km: 0,288

BOSCO RDm: 17,19 RAm: 1,84 Km: 0,107

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Distretto d’estimo n. 2:

CAMPITELLO – CIAMPEDEL, CANAZEI – CIANACEI, CAPRIANA, CARANO, CASTELLO FIEMME, CAVALESE, DAIANO, FORNO, MAZZIN – MAZIN, MOENA I - MOENA I, MOENA II - MOENA II, PANCHIÀ, PERA, POZZA – POZA, PREDAZZO, ROVER CARBONARE, SORAGA I - SORAGA I, SORAGA II - SORAGA II, STRAMENTIZZO, TESERO, VALFLORIANA, VARENA, VIGO DI FASSA – VICH, ZIANO ARATIVO RDm: 18,52 RAm: 10,18 Km: 0,369

PRATO RDm: 21,69 RAm: 12,69 Km: 0,386

ORTO RDm: 49,06 RAm: 29,70 Km: 0,416

FRUTTETO RDm: --,-- RAm: --,-- Km: -,---

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VIGNETO RDm: 12,05 RAm: 12,05 Km: 0,512

PASCOLO RDm: 4,05 RAm: 1,63 Km: 0,290

ALPE RDm: 4,72 RAm: 2,07 Km: 0,308

BOSCO RDm: 17,82 RAm: 3,42 Km: 0,172

______

Distretto d’estimo n. 3:

BANCO, BOZZANA, BREZ, CAGNÒ, CASEZ, CIS, CLES, CLOZ, CUNEVO, DAMBEL, DERMULO, FLAVON, LIVO, MECHEL, NANNO, PREGHENA, REVÒ, ROMALLO, SAN GIACOMO (distretto MALÉ), SANZENO, TASSULLO I, TASSULLO II, TASSULLO III, TERRES, TUENNO ARATIVO RDm: 18,85 RAm: 10,91 Km: 0,382

PRATO RDm: 24,47 RAm: 14,33 Km: 0,388

ORTO RDm: 66,28 RAm: 36,15 Km: 0,404

FRUTTETO RDm: 166,30 RAm: 86,15 Km: 0,458

VIGNETO RDm: 18,89 RAm: 12,84 Km: 0,421

PASCOLO RDm: 2,93 RAm: 1,29 Km: 0,308

ALPE RDm: 4,99 RAm: 1,81 Km: 0,269

BOSCO RDm: 15,57 RAm: 2,80 Km: 0,161

______

Distretto d’estimo n. 4:

ALMAZZAGO, AMBLAR, ARNAGO, BOLENTINA, BRESIMO, CALDES, CARCIATO, CASTELFONDO, CASTELLO (distretto MALÉ), CAVARENO, CAVIZZANA, CELENTINO, CELLEDIZZO, COGOLO, COMASINE, COREDO I, COREDO II, CROVIANA, DEGGIANO, DIMARO, DON, FONDO, MAGRAS, MALÉ, MALOSCO I, MALOSCO II, MASTELLINA I, MASTELLINA II, MENAS, MESTRIAGO, MEZZANA, MONCLASSICO, MONTES, ORTISÈ, OSSANA, PEIO, PELLIZZANO, PIANO, PRESSON, RABBI, ROMENO, RONZONE I, RONZONE II, RUFFRÈ, RUMO, SALTER MALGOLO, SAMOCLEVO, SARNONICO, SEIO I, SEIO II, SFRUZ, SMARANO, TAVON, TERMENAGO I, TERMENAGO II, TERZOLAS, TRES, VASIO ARATIVO RDm: 21,50 RAm: 11,81 Km: 0,372

PRATO RDm: 22,34 RAm: 17,43 Km: 0,458

ORTO RDm: 48,32 RAm: 25,45 Km: 0,382

FRUTTETO RDm: 98,13 RAm: 49,06 Km: 0,407

VIGNETO RDm: 23,56 RAm: 18,40 Km: 0,460

PASCOLO RDm: 4,13 RAm: 1,55 Km: 0,276

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ALPE RDm: 5,23 RAm: 2,07 Km: 0,288

BOSCO RDm: 17,19 RAm: 1,84 Km: 0,107

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Distretto d’estimo n. 5:

CANAL SAN BOVO I, CANAL SAN BOVO II, FIERA DI PRIMIERO, IMER I, IMER II, MEZZANO, SAGRON, MIS, SIROR, TONADICO I, TONADICO II, TRANSACQUA ARATIVO RDm: 16,38 RAm: 9,74 Km: 0,386

PRATO RDm: 21,17 RAm: 13,94 Km: 0,415

ORTO RDm: 49,06 RAm: 29,70 Km: 0,416

FRUTTETO RDm: --,-- RAm: --,-- Km: -,---

VIGNETO RDm: --,-- RAm: --,-- Km: -,---

PASCOLO RDm: 5,08 RAm: 1,81 Km: 0,266

ALPE RDm: 5,31 RAm: 2,07 Km: 0,284

BOSCO RDm: 21,09 RAm: 2,32 Km: 0,111

______

Distretto d’estimo n. 6:

ARCO, COLOGNA GAVAZZO, DRENA, DRO, NAGO TORBOLE, OLTRESARCA, PREGASINA, RIVA, ROMARZOLLO, TENNO ARATIVO RDm: 28,28 RAm: 15,62 Km: 0,378

PRATO RDm: 25,76 RAm: 15,69 Km: 0,400

ORTO RDm: 57,91 RAm: 33,12 Km: 0,410

FRUTTETO RDm: 103,29 RAm: 51,65 Km: 0,410

VIGNETO RDm: 51,65 RAm: 32,46 Km: 0,428

PASCOLO RDm: 4,99 RAm: 1,89 Km: 0,278

ALPE RDm: 5,51 RAm: 2,07 Km: 0,277

BOSCO RDm: 16,44 RAm: 3,03 Km: 0,166

______

Distretto d’estimo n. 7:

BARCESINO, BEZZECCA, BIACESA, ENGUISO, LEGOS I, LEGOS II, LENZUMO, LOCCA, MEZZOLAGO, MOLINA, PIEVE DI LEDRO, PRANZO, PRÈ, TIARNO DI SOPRA, TIARNO DI SOTTO, VILLE DEL MONTE

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ARATIVO RDm: 20,98 RAm: 12,39 Km: 0,388

PRATO RDm: 23,89 RAm: 13,94 Km: 0,387

ORTO RDm: 43,90 RAm: 30,99 Km: 0,451

FRUTTETO RDm: --,-- RAm: --,-- Km: -,---

VIGNETO RDm: 30,99 RAm: 20,66 Km: 0,426

PASCOLO RDm: 4,03 RAm: 1,24 Km: 0,238

ALPE RDm: 2,91 RAm: 1,10 Km: 0,276

BOSCO RDm: 14,53 RAm: 2,26 Km: 0,143

______

Distretto d’estimo n. 8:

ALA, ALDENO, AVIO, BESENELLO, BORGHETTO A/A, BRANCOLINO, CALLIANO I, CALLIANO II, CALLIANO III, CASTELPIETRA , CHIZZOLA, FOLAS-REVIAN, ISERA, LIZZANA, MARANO, MARCO, MORI, NOARNA, NOGAREDO, NOMI, NORIGLIO, PEDERSANO, PILCANTE, POMAROLO I, POMAROLO II, ROVERETO, SACCO, S.MARGHERITA, SASSO, SAVIGNANO I, SAVIGNANO II, SERRAVALLE, VILLALAGARINA, VOLANO ARATIVO RDm: 26,02 RAm: 16,27 Km: 0,406

PRATO RDm: 28,63 RAm: 17,78 Km: 0,406

ORTO RDm: 66,95 RAm: 34,73 Km: 0,393

FRUTTETO RDm: 109,75 RAm: 54,87 Km: 0,415

VIGNETO RDm: 49,58 RAm: 32,34 Km: 0,436

PASCOLO RDm: 4,96 RAm: 1,76 Km: 0,265

ALPE RDm: 4,80 RAm: 1,55 Km: 0,247

BOSCO RDm: 8,78 RAm: 1,10 Km: 0,116

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Distretto d’estimo n. 9:

BRENTONICO, CASTELLANO, CHIENIS, CIMONE, GARNIGA, LENZIMA, MANZANO, NOMESINO, PANNONE, PATONE, RONZO, VALLE, VARANO ARATIVO RDm: 25,31 RAm: 15,57 Km: 0,401

PRATO RDm: 26,19 RAm: 15,86 Km: 0,398

ORTO RDm: 75,80 RAm: 36,15 Km: 0,372

FRUTTETO RDm: 82,63 RAm: 41,32 Km: 0,395

VIGNETO RDm: 41,32 RAm: 21,30 Km: 0,371

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PASCOLO RDm: 4,85 RAm: 1,86 Km: 0,280

ALPE RDm: 4,43 RAm: 1,92 Km: 0,305

BOSCO RDm: 9,89 RAm: 0,89 Km: 0,088

______

Distretto d’estimo n. 10:

FOLGARIA, RONCHI DI ALA, TERRAGNOLO, TRAMBILENO, VALLARSA ARATIVO RDm: 23,83 RAm: 14,24 Km: 0,393

PRATO RDm: 24,27 RAm: 15,05 Km: 0,403

ORTO RDm: 61,33 RAm: 38,09 Km: 0,433

FRUTTETO RDm: --,-- RAm: --,-- Km: -,---

VIGNETO RDm: 11,57 RAm: 7,02 Km: 0,387

PASCOLO RDm: 3,72 RAm: 1,45 Km: 0,283

ALPE RDm: 3,39 RAm: 1,33 Km: 0,284

BOSCO RDm: 13,88 RAm: 1,42 Km: 0,101

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Distretto d’estimo n. 11:

AGRONE, ANDOGNO, ARMO, BALBIDO, BALLINO, BERSONE, BLEGGIO INFERIORE, BLEGGIO, SUPERIORE, BOCENAGO, BOLBENO, BOLLONE, BONDO, BONDONE, BONDONE STORO, BONO, BORZAGO, BREGUZZO I, BREGUZZO II, BRIONE, CADERZONE, CAMPO, CARES, CARISOLO I, CARISOLO II, CASTELLO (distretto TIONE), CAVRASTO, CIMEGO I, CIMEGO II, COLOGNA, COMANO, COMIGHELLO, CONDINO, CRETO, DAONE, DARÈ, DARZO, DASINDO, DORSINO, DUVREDO, FAVRIO, FIAVÈ, FISTO, GIUSTINO I, GIUSTINO II, GODENZO, JAVRÈ, LARDARO I, LARDARO II, LARIDO, LODRONE, LOMASO, LUNDO, MADICE, MAGASA, MASSIMENO I, MASSIMENO II, MOERNA, MONTAGNE, MORTASO I, MORTASO II, PELUGO, PERSONE, PINZOLO, POIA, POR, PRASO, PREMIONE, PREORE, PREZZO, RAGOLI I, RAGOLI II, RANGO, RONCONE, SAN LORENZO (distretto TIONE), SAONE, SCLEMO, SEO, STENICO I, STENICO II, STORO, STRADA I, STRADA II, STREMBO I, STREMBO II, STUMIAGA, TAVODO, TIGNERONE, TIONE I, TIONE II, TURANO, VERDESINA, VIGO LOMASO, VIGO RENDENA, VILLA BANALE, VILLA RENDENA, ZUCLO I, ZUCLO II ARATIVO RDm: 19,75 RAm: 11,88 Km: 0,392

PRATO RDm: 18,79 RAm: 10,26 Km: 0,368

ORTO RDm: 48,63 RAm: 30,13 Km: 0,422

FRUTTETO RDm: 35,51 RAm: 17,75 Km: 0,360

Page 46: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO · 4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario,

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VIGNETO RDm: --,-- RAm: --,-- Km: -,---

PASCOLO RDm: 3,70 RAm: 1,38 Km: 0,275

ALPE RDm: 4,07 RAm: 1,55 Km: 0,279

BOSCO RDm: 14,14 RAm: 1,61 Km: 0,110

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Distretto d’estimo n. 12:

BASELGA DEL BONDONE, BRUSINO, CADINE, CALAVINO, CANALE, CASTAGNÈ, CIAGO I, CIAGO II, CIVEZZANO, COGNOLA, COSTASAVINA, COVELO, FAEDO, FRAVEGGIO I, GARDOLO, GIOVO, GRUMO, ISCHIA, LAGUNA MUSTÈ I, LAGUNA MUSTÈ II, LASINO, LAVIS, LON I, LON II, MADRANO, MATTARELLO, MEANO, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MONTEVACCINO, NAVE SAN ROCCO, PADERGNONE, PERGINE I, POVO, RAVINA, ROMAGNANO, RONCOGNO, ROVERÈ DELLA LUNA, SAN MICHELE, SARDAGNA, SERSO, SOPRAMONTE, STRAVINO, SUSÀ, TENNA, TERLAGO, TRENTO, VEZZANO (distretto TRENTO), VIGALZANO, VIGO CAVEDINE, VIGOLO, VIGOLO VATTARO, VILLAMONTAGNA, VILLAZZANO, ZAMBANA I ARATIVO RDm: 30,73 RAm: 19,11 Km: 0,408

PRATO RDm: 30,28 RAm: 21,82 Km: 0,445

ORTO RDm: 65,98 RAm: 33,83 Km: 0,389

FRUTTETO RDm: 121,37 RAm: 60,68 Km: 0,424

VIGNETO RDm: 57,33 RAm: 35,31 Km: 0,427

PASCOLO RDm: 4,50 RAm: 1,84 Km: 0,293

ALPE RDm: 5,94 RAm: 2,50 Km: 0,300

BOSCO RDm: 13,82 RAm: 2,97 Km: 0,185

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Distretto d’estimo n. 13:

ANDALO, CAMPODENNO I, CAMPODENNO II, CAVEDAGO, DARDINE, DENNO I, DENNO II, DERCOLO I, DERCOLO II, FAI, FRAVEGGIO II, LOVER, MARGONE, MASI DI VIGO, MOLLARO, MOLVENO, PRIÒ, QUETTA I, QUETTA II, RANZO, SEGNO, SPORMAGGIORE, SPORMINORE, TAIO, TERMON I, TERMON II, TORRA, TOSS, TUENETTO, VERVÒ, VIGO, VION, ZAMBANA II ARATIVO RDm: 17,75 RAm: 10,65 Km: 0,389

PRATO RDm: 18,40 RAm: 14,20 Km: 0,452

ORTO RDm: 62,41 RAm: 35,29 Km: 0,410

Page 47: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO · 4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario,

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FRUTTETO RDm: 114,91 RAm: 57,46 Km: 0,419

VIGNETO RDm: 19,92 RAm: 17,71 Km: 0,490

PASCOLO RDm: 3,62 RAm: 2,58 Km: 0,419

ALPE RDm: 4,22 RAm: 3,44 Km: 0,453

BOSCO RDm: 18,37 RAm: 1,62 Km: 0,091

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Distretto d’estimo n. 14:

ALBIANO, BASELGA DI PINÈ I, BASELGA DI PINÈ II, BEDOLLO, CANEZZA, CEMBRA, FALESINA, FAVER, FIEROZZO – VLARÖTZ, FORNACE, FRASSILONGO – GARAIT, GRAUNO, GRUMES, LASES, LISIGNAGO, LONA, LONA LASES II, MALA, MIOLA I, MIOLA II, NOGARÈ, PALÙ DEL FERSINA - PALAI EN BERSNTOL, PERGINE II, SANT'ORSOLA, SEGONZANO, SEVIGNANO, SOVER, VALDA, VIARAGO, VIGNOLA I, VIGNOLA II ARATIVO RDm: 22,98 RAm: 14,98 Km: 0,414

PRATO RDm: 25,57 RAm: 18,72 Km: 0,427

ORTO RDm: 55,26 RAm: 35,12 Km: 0,434

FRUTTETO RDm: 82,63 RAm: 41,32 Km: 0,395

VIGNETO RDm: 35,64 RAm: 20,66 Km: 0,395

PASCOLO RDm: 3,62 RAm: 1,55 Km: 0,303

ALPE RDm: 3,81 RAm: 1,74 Km: 0,317

BOSCO RDm: 13,06 RAm: 2,66 Km: 0,177