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1 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale Conclusa all’Aja il 15 novembre 1965 Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 1994 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 novembre 1994 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 (Stato 15 aprile 2003) Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all’estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile, nell’intento di migliorare a tale scopo l’assistenza reciproca giudiziaria semplifi- cando ed accelerando la procedura, hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all’estero per esservi notificato o comunicato. La Convenzione non si applica quando l’indirizzo del destinatario dell’atto non è conosciuto. Capitolo I: Atti giudiziari Art. 2 Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunica- zione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. L’Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto. RU 1994 2809, 1995 934; FF 1993 III 1005 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807). 0.274.131 Traduzione 1

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Convenzionerelativa alla notificazione e alla comunicazioneall’estero degli atti giudiziari e extragiudiziariin materia civile o commerciale

Conclusa all’Aja il 15 novembre 1965Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19942

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 novembre 1994Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995

(Stato 15 aprile 2003)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari chedevono essere notificati o comunicati all’estero siano conosciuti dai loro destinatariin tempo utile,

nell’intento di migliorare a tale scopo l’assistenza reciproca giudiziaria semplifi-cando ed accelerando la procedura,

hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto leseguenti disposizioni:

Art. 1

La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti icasi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all’estero peresservi notificato o comunicato.

La Convenzione non si applica quando l’indirizzo del destinatario dell’atto non èconosciuto.

Capitolo I:Atti giudiziari

Art. 2

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformitàagli articoli da 3 a 6, l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunica-zione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L’Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

RU 1994 2809, 1995 934; FF 1993 III 10051 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della

presente Raccolta.2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807).

0.274.131Traduzione1

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Procedura civile

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Art. 3

L’Autorità o l’ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origi-ne trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità almodulo modello allegato alla presente Convenzione, senza che sia necessaria lalegalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.

La richiesta deve essere accompagnata dall’atto giudiziario o dalla copia, il tutto induplice esemplare.

Art. 4

Se l’Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono staterispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievoche riguardano la richiesta.

Art. 5

L’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione oalla comunicazione dell’atto:

a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per lanotifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sonodestinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma nonsia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente lettera b), l’atto può sempre essereconsegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l’Auto-rità centrale può chiedere che l’atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una dellelingue ufficiali del suo Paese.

La parte della richiesta conforme al modulo modello allegato alla presente Conven-zione, che contiene gli elementi essenziali dell’atto, viene consegnata al destinatario.

Art. 6

L’Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato atal fine, redige un’attestazione secondo il modulo modello allegato alla presenteConvenzione.

L’attestazione dà atto dell’esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e ladata dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato. Se delcaso, precisa il fatto che ne ha impedito l’esecuzione.

Il richiedente può chiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’Autoritàcentrale o da un’autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.

L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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Art. 7

Le annotazioni stampate nel modulo modello allegato alla presente Convenzionesono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono,inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d’origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua delloStato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Art. 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coerci-zione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunica-zioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all’estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all’uso di tale facoltà sul suo territorio, salvoche l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato diorigine.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare pertrasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altroStato contraente che quest’ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizza-re, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Art. 10

La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichia-ra di opporvisi:

a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari allepersone che si trovano all’estero;

b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre personecompetenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comuni-cazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionario altre persone competenti dello Stato di destinazione;

c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, difar procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamentetramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti delloStato di destinazione.

Art. 11

La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino perammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, vie ditrasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolarela comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

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Art. 12

Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Statocontraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per iservizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

a) l’intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondola legge dello stato di destinazione;

b) l’adozione di una forma particolare.

Art. 13

L’esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alledisposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando loStato richiesto ritiene che l’esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propriasovranità o sicurezza.

L’esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Statorichiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell’affare in causa o nonconosce mezzi legali che rispondano all’oggetto della domanda.

In caso di rifiuto, l’autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indi-candone i motivi.

Art. 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo dinotifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Art. 15

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per lanotifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, eil convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintantoche non si abbia la prova:

a) o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dallalegislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazionedegli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suoterritorio;

b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimo-ra secondo un’altra procedura prevista dalla presente Convenzione,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia laconsegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibi-lità di difendersi.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostantele disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condi-zioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione,o della consegna, sia stata ricevuta:

a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presenteConvenzione;

b) dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà inciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;

c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Statorichiesto, non è stata ottenuta un’attestazione.

Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misuraprovvisoria conservativa.

Art. 16

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmessoall’estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presenteConvenzione, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto noncomparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il conve-nuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizio-ni:

a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenzadell’atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;

b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fon-damento.

La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro untermine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenzadella decisione.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissi-bile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propriadichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dallapronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle perso-ne.

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Capitolo II:Atti extragiudiziari

Art. 17

Gli atti extragiudiziari delle autorità e degli ufficiali «ministeriali» di uno Statocontraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in unaltro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Conven-zione.

Capitolo III:Disposizioni generali

Art. 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cuideterminerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all’Autoritàcentrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Art. 19

La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Statocontraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti,per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che proven-gono dall’estero.

Art. 20

La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino perderogare:

a) all’articolo 3 comma 2, per quanto concerne l’esigenza del duplice esem-plare degli atti trasmessi;

b) all’articolo 5 comma 3, e all’articolo 7, per quanto concerne l’uso dellelingue;

c) all’articolo 5 comma 4;

d) all’articolo 12 comma 2.

Art. 21

Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassial momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione, o successi-vamente:

a) la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18;

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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b) la designazione delle autorità competenti a redigere l’attestazione previstadall’articolo 6;

c) la designazione dell’autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per viaconsolare secondo l’articolo 9.

Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:

a) la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagliarticoli 8 e 10;

b) la dichiarazione prevista dall’articolo 15 comma 2, e dall’articolo 16comma 3;

c) ogni modifica delle designazioni, dell’opposizione e delle dichiarazioni dicui sopra.

Art. 22

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l’avranno ratificata,gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamentefirmate all’Aja il 17 luglio 19053 e il 1° marzo 19544, purché detti Stati siano Partiall’una o all’altra di dette Convenzioni.

Art. 23

La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 23 dellaConvenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja, il 17 luglio 19055, nédell’articolo 24 di quella firmata all’Aja il 1° marzo 19546.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso dimodi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Art. 24

Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagliStati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione,a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

Art. 25

Senza pregiudizio dell’applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzionenon deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e checontengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

3 RS 0.274.114 RS 0.274.125 RS 0.274.116 RS 0.274.12

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Art. 26

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decimasessione della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministerodegli affari esteri dei Paesi Bassi.

Art. 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito delterzo strumento di ratifica previsto dall’articolo 26 comma 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichisuccessivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell’Aja didiritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la suaentrata in vigore in virtù dell’articolo 27 comma 1. Lo strumento di adesione saràdepositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizioneda parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notifi-cata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi apartire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderenteil primo giorno del mese che segue la scadenza dell’ultimo dei termini menzionatiall’articolo precedente.

Art. 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, potrà dichia-rare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori che essorappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avràeffetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degliaffari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall’estensione, il 60°giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Art. 30

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della suaentrata in vigore in conformità all’articolo 27 comma 1, anche per gli Stati chel’avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni,al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l’avrà notificata. LaConvenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 31

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all’arti-colo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizionidell’articolo 28:

a) le firme e le ratifiche di cui all’articolo 26;

b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alledisposizioni dell’articolo 27 comma 1;

c) le adesioni di cui all’articolo 28 e la data in cui esse avranno effetto;

d) le estensioni di cui all’articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto;

e) le designazioni, l’opposizione e le dichiarazioni di cui all’articolo 21;

f) le denunce di cui all’articolo 30 comma 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presenteConvenzione.

Fatto all’Aja, il 15 novembre 1965, in lingua francese e inglese, entrambi i testifacenti egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi delGoverno dei Paesi Bassi e una copia del quale, munita di certificazione di confor-mità, sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati allaDecima sessione della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato.

(Seguono le firme)

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AllegatoModulo di domanda e di attestazione

AnnexeFormules de demande et d’attestation

Domanda ai fini della notifica o della comunicazione all’esterodi un atto giudiziario o extragiudiziario

Demande aux fins de signification ou de notification à l’étrangerd’un acte judiciaire ou extrajudiciaire

Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all’esterodegli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmataall’Aja il 15 novembre 1965

Convention relative à la signification et à la notification à l’étrangerdes actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,signée à La Haye, le 15 novembre 1965

Indennità e indirizzo del richiedente

Identité et adresse du requérant

Indirizzo dell’autorità destinataria

Adresse de l’autorité destinataire

Il richiedente sottoscritto si pregia far pervenire, in duplice esemplare, all’autoritàdestinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all’articolo 5 dellaConvenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario,precisamente:

Le requérant soussigné a l’honneur de faire parvenir – en double exemplaire – àl’autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformé-ment à l’article 5 de la Convention précitée, d’en faire remettre sans retard unexemplaire au destinataire, à savoir:

(identità e indirizzo)

(identité et adresse)

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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a) secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)7.

selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)7.

b) secondo la forma particolare seguente (art. 5 comma 1 lett. b)7.

selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)7:

c) se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2)7.

le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2) 7.

Detta autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplaredell’atto – e relativi allegati7 – con l’attestazione che figura sul verso.

Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exem-plaire de l’acte – et de ses annexes7 – avec l’attestation figurant au verso.

Elenco degli atti

Enumération des pièces

Fatto a , ilFait à , le

Firma e/o timbro

Signature et/ou cachet

7 Cancellare le annotazioni inutili.Rayer les mentions inutiles

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Verso della domandaVerso de la demande

AttestazioneAttestation

L’autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all’art. 6 di detta Conven-zione,

L’autorité soussignée a l’honneur d’attester conformément à l’article 6 de laditeConvention,

1. che la domanda è stata eseguita8

que la demande a été exécutée8

– il (data)

– le (date)

– a (località, via, numero)

– à (localité, rue, numéro)

– in una delle seguenti forme previste dall’articolo 5:

– dans une des formes suivantes prévues à l’article 5:

a) secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)8.

selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)8.

b) secondo la forma particolare seguente8:

selon la forme particulière suivante8:

c) mediante semplice consegna8.

par remise simple8.

8 Cancellare le annotazioni inutili.Rayer les mentions inutiles

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I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a:

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:

– (identità e qualità della persona):

– (identité et qualité de la personne):

– rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatariodell’atto:

– liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire del’acte:

2. che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi9:

que la demande n’a pas été exécutée, en raison des faits suivants9:

In conformità all’articolo 12 comma 2 di detta Convenzione, il richiedente è pregatodi pagare o rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella memoria allegata9.

Conformément à l’article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié depayer ou de rembourser les frais dont de détail figure au mémoire ci- joint9.

Allegati

Annexe

Atti restituiti:

Pièces renvoyées:

Se del caso, gli atti che ne comprovano l’esecuzione:

Le cas échéant, les documents justificatifs de l’exécution:

Fatto a , ilFait à le

Firma e/o timbro/oder Stempel

Signature et/ou cachet

9 Cancellare le annotazioni inutili.Rayer les mentions inutiles.

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Elementi essenziali dell’attoEléments essentiels de l’acte

Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all’estero degli attigiudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all’Aja,il 15 novembre 1965(art. 5 comma 4)

Convention relative à la signification et à la notification à l’étrangerdes actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,signée à la Haye, le 15 novembre 1965(article 5, alinéa 4)

Nome e indirizzo dell’autorità richiedente:

Nom et adresse de l’autorité requérante:

Identità delle parti10:

Identité des parties10:

Atto giudiziario11

Acte judiciaire11

Natura e oggetto dell’atto:

Nature et objet de l’acte:

Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia:

Nature et objet de l’instance, le cas échéant, le montant du litige:

Data e luogo della comparizione11:

Date et lieu de la comparution11:

10 Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmission dell’atto.S’il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l’acte.

11 Cancellare le annotazioni inutili.Rayer les mentions inutiles.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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Autorità che ha pronunciato la decisione12:

Juridiction qui a rendu la décision1:

Data della decisione1:

Date de la décision1:

Indicazione dei termini che figurano nell’atto1:

Indication des délais figurant dans l’acte1:

Atto extragiudiziario1

Acte extrajudiciaire1

Natura e oggetto dell’atto:

Nature et objet de l’acte:

Indicazione dei termini che figurano nell’atto1:

Indication des délais figurant dans l’acte1:

12 Cancellare le annotazioni inutili.Rayer les mentions inutiles.

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Procedura civile

16

0.274.131

Campo di applicazione della convenzione il 5 dicembre 2002

Stati partecipanti RatificazioneAdesione (A)Successione (S)

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda* 17 maggio 1985 S 1° novembre 1981Argentina* 2 febbraio 2001 A 1° dicembre 2001Bahamas* 17 giugno 1997 A 1° febbraio 1998Barbados* 27 settembre 1969 A 1° ottobre 1969Belgio* 19 novembre 1970 18 gennaio 1971Bielorussia* 6 giugno 1997 A 1° febbraio 1998Botswana* 28 agosto 1969 A 1° settembre 1969Bulgaria* 23 novembre 1999 A 1° agosto 2000Canada* 10 aprile 1989 A 1° maggio 1989Cina* 6 maggio 1991 A 1° gennaio 1992

Hong Kong* a 16 giugno 1997 1° luglio 1997Macao* b 10 dicembre 1999 20 dicembre 1999

Cipro* 15 maggio 1983 A 1° giugno 1983Corea (Sud)* 13 gennaio 2000 A 1° agosto 2000Danimarca* 2 agosto 1969 1° ottobre 1969Egitto* 12 dicembre 1968 10 febbraio 1969Estonia* 2 febbraio 1996 A 1° ottobre 1996Finlandia* 11 settembre 1969 10 novembre 1969Francia* 3 luglio 1972 1° settembre 1972Germania* 27 aprile 1979 26 giugno 1979Giappone* 28 maggio 1970 27 luglio 1970Grecia* 20 luglio 1983 18 settembre 1983Kuwait* 8 maggio 2002 A 1° dicembre 2002Irlanda* 5 aprile 1994 4 giugno 1994Israele* 14 agosto 1972 13 ottobre 1972Italia* 25 novembre 1981 24 gennaio 1982Lettonia* 28 marzo 1995 A 1° novembre 1995Lituania* 2 agosto 2000 A 1° giugno 2001Lussemburgo* 9 luglio 1975 7 settembre 1975Malawi* 25 novembre 1972 A 1° dicembre 1972Messico* 30 maggio 2000 A 1° giugno 2000Norvegia* 2 agosto 1969 1° ottobre 1969

a Fino al 30 giugno 1997 la convenzione era applicabile a Hong Kong sulla base di unadichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° luglio 1997,Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblicapopolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984, gliaccordi che erano applicabili a Hong Kong prima della sua retrocessione alla Repubblicapopolare di Cina rimangono applicabili alla RAS.

b Dall’11 febbraio 1999 al 19 dicembre 1999 la Convenzione era applicabile a Macao inbase a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dicembre 1999,Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica PopolareCinese. In base alla dichiarazione cinese del 13 aprile 1987 la Convenzione è applicabiledal 20 dicembre 1999 alla RAS Macao.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

17

0.274.131

Stati partecipanti RatificazioneAdesione (A)Successione (S)

Entrata in vigore

Paesi Bassi* 3 novembre 1975 2 gennaio 1976Aruba 28 maggio 1986 27 luglio 1986

Pakistan* 6 luglio 1989 A 1° agosto 1989Polonia* 13 febbraio 1996 A 1° settembre 1996Portogallo* 27 dicembre 1973 25 febbraio 1974Regno Unito* 17 novembre 1967 10 febbraio 1969

Jersey, Guernsey,Isola di Man, Bermuda,Isole Vergini Britanniche,Isole Cayman,Isole Falkland, Gibilterra,Hong Kong, Montserrat,Isole Pitcairn,Sant’Elena,Isole Turks e Caicos, 20 maggio 1970 19 luglio 1970Anguilla 30 luglio 1982 28 settembre 1982

Repubblica Ceca* 28 gennaio 1993 S 1° gennaio 1993Russia 1° maggio 2001 A 1° dicembre 2001San Marino* 15 aprile 2002 A 1° novembre 2002Seychelles* 18 giugno 1981 A 1° luglio 1981Slovacchia* 26 aprile 1993 S 1° gennaio 1993Slovenia 18 settembre 2000 A 1° giugno 2001Spagna** 4 giugno 1987 3 agosto 1987Sri Lanka* 30 agosto 2000 A 1° giugno 2001Stati Uniti* 24 agosto 1967 10 febbraio 1969

Guam, Porto Rico,Isole Vergini degli StatiUniti d’America 24 agosto 1967 10 febbraio 1969Commonwealth delle IsoleMarianne Settentrionali 31 marzo 1994 30 maggio 1994

Svezia* 2 agosto 1969 1° ottobre 1969Svizzera* 2 novembre 1994 1° gennaio 1995Turchia* 28 febbraio 1972 28 aprile 1972Ucraina* 1° febbraio 2001 A 1° dicembre 2001Venezuela* 29 ottobre 1993 A 1° luglio 1994

* Riserve e dichiarazioni vedi qui di seguito

** Obiezioni vedi qui di seguito

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Procedura civile

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0.274.131

Riserve e dichiarazioni

Antigua e Barbuda

Le autorità competenti designate dal Governo di Antigua e Barbuda sono:

1. The Governor General,Antigua and Barbuda

2. The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda,St. John’s,Antigua

Argentina

1. Articolo 5 comma 3: l’Argentina accetta i documenti che devono esserenotificati o comunicati soltanto qualora vengano inoltrati assieme a una tra-duzione spagnola.

2. Articolo 21 comma 1 lettera a: l’Argentina designa il «Ministerio de Rela-ciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto» quale Autorità centrale.

3. Articolo 21 comma 2 lettera a: l’Argentina si oppone all’uso delle vie di tra-smissione previste nell’articolo 10.

4. Articolo 21 comma 2 lettera b: il Governo argentino accetta la dichiarazioneprevista nell’articolo 15 comma 2 nell’articolo 16 comma 3.

Bahamas

Conformemente agli articoli 2 e 18 della Convenzione, il Commonwealth delleBahamas ha designato l’«Honourable Attorney General» quale Autorità centrale.

Barbados

In conformità degli articoli 21, 2 e 18 della Convenzione, il Governo delle Barbadosha designato il «Registrar of the Supreme Court of Barbados» come autorità centra-le.

Belgio

1. Conformemente all’articolo 2 comma 1, il Ministero della Giustizia, Amministra-zione della legislazione, Place Poelaert 4, 1000 Buxelles, è designato come autoritàcentrale.

2. Il Ministero della Giustizia è parimenti designato come autorità competente aricevere gli atti trasmessi mediante le vie previste nell’articolo 9 comma 1 dellaConvenzione.

3. Il Governo belga si oppone all’uso, sul proprio territorio, della facoltà previstanell’articolo 8 comma 1.

4. Il Governo belga dichiara di prevalersi della disposizione di cui all’articolo 15comma 2.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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0.274.131

5. Conformemente all’articolo 16 comma 3, il Governo belga dichiara inammissibilile richieste di cui all’articolo 16 comma 2 se formulate dopo un anno a decorreredalla pronuncia della decisione.

6. Il Governo belga attira l’attenzione sul fatto che tutte le richieste di notifica ocomunicazione fatte in applicazione dell’articolo 5 comma 1 lettere a) o b) necessi-tano l’intervento di un usciere giudiziario e che le relative spese devono essere rim-borsate conformemente all’articolo 12 della Convenzione.

Bielorussia

Conformemente all’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica di Bielorussia hadesignato quale Autorità centrale:

Ministero della Giustizia della Repubblica di Bielorussia, ul. Kollektornaya 10,220084 Minsk, tel. 00375 172 208 687/208 829; fax 209 684.

Botswana

1. Il Ministro di Stato («Minister of State») presso il Gabinetto del Presidente dellaRepubblica del Botswana è stato designato, in conformità dell’articolo 2 comma 1,come autorità centrale incaricata di ricevere le richieste di notifica o comunicazioneprovenienti da un altro Stato contraente.

2. In applicazione dell’articolo 6 comma 1, il Cancelliere dell’Alta Corte («Registrarof the High Court») del Botswana è stato designato come autorità competente aredigere un’attestazione secondo il modulo modello allegato alla Convenzione.

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, il Ministro di Stato presso ilGabinetto del Presidente è stato designato a ricevere gli atti giudiziari trasmessi pervia consolare.

4. Il Governo del Botswana dichiara di opporsi alle modalità di notifica o comunica-zione di cui all’articolo 10 lettere b) e c).

5. La Repubblica del Botswana dichiara che un giudice dell’Alta Corte del Bots-wana può statuire se sono adempiute tutte le condizioni specificate nell’articolo 15comma 2.

Le autorità designate qui innanzi chiedono che tutti gli atti trasmessi loro pernotifica o comunicazione secondo le disposizioni della Convenzione siano forniti intre esemplari e che, ai sensi dell’articolo 5 comma 3, siano redatti o tradotti in linguainglese.

Con nota dell’8 ottobre 1974, il Gabinetto del Presidente della Repubblica del Bots-wana ha fatto sapere che le autorità designate dal Botswana ai sensi della Conven-zione esigeranno, d’ora innanzi, che tutti gli atti loro trasmessi per notifica o comu-nicazione siano redatti in due esemplari.

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Procedura civile

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0.274.131

Bulgaria

Articolo 5 comma 3:La Repubblica di Bulgaria chiede che l’atto che deve essere notificato o comunicatosia redatto in lingua bulgara o corredato di una traduzione in questa lingua

Articoli 2 e 18:

La Repubblica di Bulgaria designa il Ministero della Giustizia e dell’integrazionegiuridica europea quale Autorità centrale. La stessa Autorità è competente a riceveregli atti che devono essere notificati o comunicati secondo l’articolo 9 comma 1.

Articolo 6 comma 1 e 2:

La Repubblica di Bulgaria designa i tribunali di circondario quali autorità compe-tenti a redigere l’attestazione di notifica o comunicazione.

Articolo 8 comma 2:

La Repubblica di Bulgaria dichiara che sul proprio territorio gli agenti diplomatici oconsolari esteri hanno la facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari ed extra-giudiziari unicamente ai cittadini dello Stato che rappresentano.

Articolo 10:

La Repubblica di Bulgaria si oppone all’uso delle vie di trasmissione previstenell’articolo 10 per la notificazione o la comunicazione.

Articolo 15 comma 2:

I giudici statuiscono qualora siano disponibili gli atti di cui all’articolo 15 comma 2.

Articolo 16 comma 3:

Dopo lo spirare di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione, la Repubbli-ca di Bulgaria non riceverà più le richieste di rimuovere la preclusione relativa adecisioni ai sensi del comma 1.

Canada

1. Autorità centrali (art. 2 e 18 comma 3)

1.1 Autorità centrali delle province e dei territori

Alberta

Attorney General for AlbertaAtt: Executive Director – Court Services9833-109th StreetEdmonton, AlbertaCanada TSK 2E8

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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0.274.131

Columbia britannica

Ministry of the Attorney General for British ColumbiaOffice of the Deputy MinisterFifth Floor, 910 Government StreetVictoria, British ColumbiaCanada V8V 1×4

Manitoba

Attorney General for Manitobac/o «Director –Civil Legal Services»Woodsworth Building6th Floor405 BroadwayWinnipeg, ManitobaCanada, R3C 3L6

Nuovo Brunswick

Attorney General for New BrunswickP.O. Box 6000Fredericton, New BrunswickCanada, E3B 5Hl

Terranova

Department of JusticeConfederation BuildingSt. John’s, NewfoundlandCanada A1C 5T7

Nuova Scozia

Attorney General of Nova ScotiaLegal Services DivisionP.O. Box 7Halifax, Nova ScotiaCanada B3J 2L6

Ontario

Ministry of the Attorney General for OntarioReciprocity Office: Civil Law Division18 King Street EastToronto, OntarioCanada M5C 1C5

Isola Principe Edoardo

Attorney General of Prince Edward IslandOffice of the Deputy MinisterP.O. Box 2000Charlottetown, Prince Edward IslandCanada C1A 7N8

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Procedura civile

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0.274.131

Québec

Ministre de la Justice du Québeca/s Le service juridique1200 route de l’Église5ème étageSte-Foy, QuébecCanada G1V 4M1

Saskatchewan

Minister of Justice for SaskatchewanAtt. of Director of Sheriff Services1874 Scarth Street, 10th FloorRegina, SaskatchewanCanada S4P 3V7

Yukon

Director of Court ServicesDepartment of Justice,Box 2703Whitehorse, YukonCanada Y1A 2C6

Territori del Nord-Ovest

Deputy Minister of JusticeGovernment of the Northwest TerritoriesBox 1320Yellowknife, Northwest TerritoriesCanada X1A 2L9

1.2 Autorità centrale federale

Canada

Directeur, Direction des consultations juridiquesMinistère des Affaires extérieures125 Promenade SussexOttawa, OntarioCanada K1A 0G2

2. Modalità di notifica utilizzate dall’autorità centrale (art. 5)

2.1 Notifica formale (art. 5 comma 1 lett. a)

La notifica sarà eseguita in Canada secondo le modalità previste dalle leggi provin-ciali e territoriali.

2.2 Semplice consegna (art. 5 comma 2)

La notifica mediante semplice consegna non è riconosciuta in Canada.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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2.3 Notifica secondo una forma particolare (art. 5 comma 1 lett. b)

In Alberta, nel Nuovo Brunswick e nell’Ontario, la notifica potrebbe essereeffettuata per posta raccomandata su domanda del richiedente. Nell’Ontariol’autorità centrale trasmetterà gli atti mediante qualsiasi forma postale, a scelta delrichiedente.

2.4 Esigenze di traduzione (art. 5 comma 3)

Per quanto concerne Alberta, la Columbia Britannica, Terranova, la Nuova Scozia,l’Isola Principe Edoardo e il Saskatchewan, tutti gli atti devono essere redatti otradotti in inglese.

Per quanto concerne l’Ontario, il Manitoba e i Territori del Nord-Ovest, gli attidevono essere redatti in inglese o in francese oppure tradotti in una di queste lingue.

Per quanto concerne il Nuovo Brunswick e lo Yukon, tutti gli atti devono essereredatti in inglese o in francese oppure tradotti in una di queste lingue. L’autoritàcentrale del Nuovo Brunswick o dello Yukon può riservarsi il diritto di esigere chegli atti vengano tradotti in inglese o in francese, secondo la lingua recepita dal desti-natario.

Per quanto concerne il Québec sarà chiesta una traduzione qualora il destinatarionon comprenda la lingua nella quale è redatto l’atto. Riguardo alla procedura diintroduzione dell’istanza si esigerà la traduzione di tutti gli atti. Negli altri casipotrebbe bastare la traduzione degli «elementi essenziali dell’atto» se acconsentitodal destinatario. La traduzione dovrà essere eseguita in francese. Tuttavia l’autoritàcentrale può, su richiesta, consentire una traduzione in inglese sempre che il desti-natario comprenda tale lingua.

2.5 Costo (art. 12 comma 2 lett. a)

Il costo d’esecuzione delle richieste di notifica ammonterà a 50 $ canadesi.

3. Autorità competente a redigere l’attestazione di notifica (art. 6)

Oltre alle autorità centrali, gli sceriffi, loro aggiunti, un cancelliere della Corte o ilsuo aggiunto per il distretto giudiziario nel quale il destinatario risiede (salvo aManitoba ove non vi sono distretti giudiziari) o gli uscieri (unicamente per Québec)sono competenti a redigere l’attestazione.

4. Trasmissione per via consolare (art. 9)

Le autorità centrali canadesi, designate in conformità degli articoli 2 e 18, sonocompetenti a ricevere le richieste di notifica trasmesse da un console estero all’inter-no del Paese.

5. Dichiarazioni fatte in virtù degli articoli 15 comma 2 o 16 comma 3

5.1 Proroga da statuire (art. 15 comma 2)

Il Canada dichiara che i giudici possono statuire secondo le condizioni stipulate al-l’articolo 15 della Convenzione.

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Procedura civile

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5.2 Rimozione della preclusione (art. 16 comma 3)

Il Canada dichiara inammissibile una richiesta redatta in virtù dell’articolo 16 seformulata dopo lo spirare di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisionesalvo nei casi particolari sanciti dalle norme del tribunale adito.

Cina

La Repubblica popolare di Cina

1. designa il Ministero della Giustizia della Repubblica popolare di Cina inconformità degli articoli 2 e 9 della Convenzione, come autorità centralecompetente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare dagli Stati esteri.

L’indirizzo postale è il seguente:Bureau of International Judicial Assistance

Ministry of Justice 10, Chaoynagmen Nandajie, Chaoyang District Beijing P.C. 100020;

2. dichiara, in conformità dell’articolo 8 comma 2, che le vie di notifica ocomunicazione di cui al comma 1 del detto articolo possono essere utilizzatesul territorio cinese unicamente se l’atto deve essere notificato o comunicatoa un cittadino dello Stato di origine;

3. si oppone alla notifica o comunicazione di atti sul territorio della Repubblicapopolare di Cina secondo le procedure previste nell’articolo 10 dellaConvenzione;

4. dichiara, in conformità dell’articolo 15 comma 2, che qualora fossero adem-piute le condizioni del detto comma il giudice ha la facoltà di statuire nono-stante le disposizioni del comma 1 del detto articolo e benché non sia stataricevuta alcuna attestazione che dia atto della notifica o della consegna;

5. dichiara, in conformità dell’articolo 16 comma 3, inammissibile la richiestatesa alla rimozione della preclusione derivante dallo scadere del termine diricorso salvo qualora sia stata formulata entro un anno a decorrere dalla datadella sentenza.

Cina Hong Kong:

Il Governo della Repubblica popolare di Cina

1. dichiara, in conformità dell’articolo 8 comma 2 della Convenzione, che laprocedura di notificazione o di comunicazione di cui al comma 1 di dettoarticolo può essere applicata alla RAS di Hong Kong unicamente se l’attodeve essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato di origine;

2. designa, in conformità dell’articolo 18 della Convenzione, lo «Administra-tive Secretary» del Governo della RAS di Hong Kong quale altra autoritàdella RAS di Hong Kong;

3. designa il cancelliere della Corte Suprema della RAS di Hong Kong qualeAutorità ai sensi degli articoli 6 e 9 della Convenzione;

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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4. dichiara, in base alle lettere b e c dell’articolo 10 della Convenzione, chesolamente l’Autorità centrale o l’altra autorità designata dalla RAS di HongKong possono accettare direttamente la notificazione o comunicazione di attitrasmesse per via ufficiale e provenienti da ufficiali ministeriali, o da agenticonsolari o diplomatici degli altri Stati contraenti.

Cina Macao

1. Conformemente all’articolo 18 della Convenzione, il Governo della Repub-blica popolare di Cina designa la Procura della RAS di Macao quale altraautorità della RAS di Macao competente a ricevere e trasmettere le richiestedi notificazione o comunicazione provenienti da un altro Stato contraente.

Conformemente all’articolo 6 della Convenzione designa la Corte Supremaquale autorità competente a redigere un’attestazione in virtù di suddettoarticolo.

Conformemente all’articolo 9 della Convenzione designa la Procura dellaRAS di Macao quale autorità competente a ricevere le richieste di notifica-zione o comunicazione trasmesse da un altro Stato contraente per viaconsolare.L’indirizzo della Procura della RAS di Macao è il seguente:

7th Floor, Dynasty Plaza BuildingAlameda Dr. Carlos d’AssumpçaoNAPEMacau

Conformemente all’articolo 5 comma 3 della Convenzione dichiara che idocumenti che devono essere notificati o comunicati nella RAS di Macao invirtù del comma 1 del detto articolo devono essere scritti o in lingua cinese,o in lingua portoghese oppure corredati di una traduzione in lingua porto-ghese o cinese.

2. Conformemente all’articolo 8 comma 2 della Convenzione, dichiara che levie di notificazione o comunicazione di cui al comma 1 del detto articolopossono essere utilizzate nella RAS di Macao unicamente se l’atto deveessere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato di origine.

3. Conformemente all’articolo 15 comma 2 della Convenzione, dichiara chequalora siano adempiute le condizioni del detto comma il giudice della RASdi Macao può statuire nonostante le disposizioni del comma 1 del dettoarticolo e benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che dia atto dellanotifica o comunicazione, o della consegna.

4. Conformemente all’articolo 16 comma 3 della Convenzione, dichiara inam-missibile nella RAS di Macao la richiesta di restituzione dei termini di ricor-so che non sia stata formulata entro un anno a decorrere dalla data dellasentenza.

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese si assumerà la responsabilità dei dirittie delle obbligazioni internazionali derivanti dall’applicazione della Convenzionealla RAS di Macao.

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Procedura civile

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Cipro

a) Articolo 2

Designazione dell’autorità centrale che assume l’onere di ricevere le richieste dinotifica o comunicazione:

Permanent SecretaryMinistry of Justice and Public OrderCY - 1461 NicosiaFax: (+357 2) 47 63 83

Tel: (+357 2) 30 35 58

b) Articolo 6

Designazione dell’autorità competente a redigere l’attestazione di notifica o comuni-cazione: Ministero della Giustizia.

c) Articolo 9

Designazione dell’autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare:Ministero della Giustizia.

d) Articoli 8 e 10

Nessuna opposizione all’uso delle vie di trasmissione degli atti previste in questiarticoli.

e) Articolo 15

Dichiarazione: il giudice potrà statuire qualora siano adempiute le condizioni di cuial comma 2.

f) Articolo 16

Dichiarazione prevista nel comma 3: la domanda è inammissibile se è formulatadopo lo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla pronuncia della deci-sione.

g) Articolo 18

Altre autorità designate oltre alle autorità centrali: i tribunali della Repubblica.

Competenza: la notifica e comunicazione di atti tramite le proprie cancellerie.

Corea

1. Conformemente all’articolo 8, la Repubblica di Corea dichiara di opporsi allafacoltà di far procedere direttamente, tramite i propri agenti diplomatici o consolari,alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, a persone che si trovano sul suoterritorio, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato a un cittadino delloStato di origine.

2. Conformemente all’articolo 10, la Repubblica di Corea dichiara di opporsi

a. alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari allepersone che si trovano all’estero;

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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b. alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre personecompetenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comuni-cazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionario altre persone competenti dello Stato di destinazione;

c. alla facoltà, per ogni persona interessata a un procedimento giudiziario, difar procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamentetramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti delloStato di destinazione.

3. Conformemente all’articolo 15 comma 2, i giudici della Repubblica di Coreapossono statuire, benché non sia stata ricevuta un’attestazione che dia atto della no-tifica o comunicazione oppure della consegna, a condizione che:

a. l’atto sia stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presenteConvenzione;

b. dalla data di invio dell’atto sia trascorso un termine che il giudice valuterà inciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;

c. malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Statorichiesto, non sia stato possibile ottenere un’attestazione.

Disposizione ai sensi degli articoli 2 e 6

1. Autorità centrale (art. 2)

Ministry of Court Administration(Ministero per l’Amministrazione giudiziaria)Attn.: Director of International Affairs967, Seocho-dong,Seocho-gu, Seoul 137-750KoreaTel.: +2-3480-1378

2. Autorità competente a redigere l’attestazione di notifica o comunicazione(articolo 6):

Oltre all’Autorità centrale, un cancelliere della Corte per il distretto giudiziario nelquale risiede la persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.

Danimarca

Ad Articoli 2 e 18

Il Ministero della Giustizia è designato come autorità centrale.

Ad Art. 6

Il tribunale danese che avesse chiesto la formulazione della notifica è competente aredigere l’attestazione secondo l’articolo 6.

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Procedura civile

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Art. 9

Il giudice locale di prima istanza –tuttavia il presidente del tribunale per quantoconcerne il tribunale di prima istanza a Copenhagen e il tribunale di prima istanzadella città e cantone di ZArhus –è competente a ricevere gli atti trasmessi per viaconsolare secondo l’articolo 9.

Ad Art. 10

La Danimarca non può riconoscere la modalità di far procedere a notificazioni comesancito dall’articolo 10 paragrafo c.

Ad Art. 15

La Danimarca farà uso della facoltà prevista all’articolo 15 comma 2 nel senso che ilgiudice può statuire circa una causa anche se non sono adempiute le disposizionidell’articolo 15 comma 1.

Ad Art. 16

La Danimarca farà uso della facoltà di cui all’articolo 16 comma 3 nel senso chedichiarerà inammissibile una richiesta qualora fosse formulata dopo lo spirare di unanno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

La questione della ripresa di una causa nella quale una persona è giudicata percontumacia è decisa in base alle norme del codice di procedura, articoli 373 e 374,cfr. articolo 434.

Secondo dette norme ogni persona condannata per contumacia in una causa di primaistanza può chiedere la riapertura della causa qualora fosse provato che la contuma-cia non può esserle imputata. Tale richiesta deve essere formulata il più prestopossibile e non può essere presentata dopo un termine di un anno a decorrere dallapronuncia della sentenza.

Egitto

L’Egitto si oppone alla trasmissione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziariconformemente agli articoli 8 e 10 della Convenzione.

Conformemente all’articolo 21, il Governo della Repubblica araba d’Egitto hadesignato il Ministero della Giustizia come autorità centrale ai sensi degli articoli 2 e18.

Estonia

1. La Repubblica d’Estonia si oppone alle forme di notificazione previsteall’articolo 10 lettera c.

2. Sulla base dell’articolo 15 il giudice può statuire se le condizioni indicate sonoadempiute.

3. Il termine previsto nell’articolo 16 comma 3 è di tre anni.

Conformemente all’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica d’Estonia ha desi-gnato quale Autorità centrale il Ministero di giustizia della Repubblica di Estonia.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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0.274.131

Finlandia

1. Il Ministero degli affari esteri, in conformità dell’articolo 2 comma 1, è stato desi-gnato come autorità centrale.

2. A decorrere dal 1° giugno 1982 l’autorità centrale abilitata a ricevere le richiestedi notifica o di comunicazione di cui all’articolo 2 nonché l’autorità competente aricevere gli atti trasmessi per via consolare di cui all’articolo 9, è il Ministero dellaGiustizia.

3. Le autorità finlandesi non sono tenute a far procedere a notificazioni di atti giudi-ziari inoltrati tramite una delle modalità di trasmissione prevista nelle lettere b) e c)dell’articolo 10.

Francia

1. Conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 18, il Ministère de la Justice,Service Civil de l’Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris (1er) èdesignato come autorità centrale ad esclusione di qualsiasi altra autorità.

2. L’autorità competente a redigere l’attestazione prevista nell’articolo 6 è il Procu-ratore della Repubblica nel cui ambito risiede il destinatario dell’atto da notificare.

3. Il Procuratore della Repubblica è parimenti abilitato a ricevere gli atti trasmessiper via consolare secondo l’articolo 9.

4. Il Governo della Repubblica francese dichiara, ai sensi dell’articolo 8, di opporsia far procedere direttamente tramite gli agenti diplomatici e consolari degli Staticontraenti alle notificazioni di atti destinati a persone che non sono originarie diquesti Stati.

5. Il Governo della Repubblica francese dichiara di accettare le disposizionidell’articolo 15 comma 2. Riferendosi all’articolo 16 comma 3 dichiara inoltreinammissibile la richiesta tesa a rimuovere la preclusione derivante dallo scadere deitermini di ricorso se presentata dopo dodici mesi dalla pronuncia della decisione.

Germania

1. Le richieste di notifica o comunicazione devono essere trasmesse all’autoritàcentrale del Land nel quale devono essere eseguite.

Autorità centrale prevista negli articoli 2 e 18 comma 3 della Convenzione sono leseguenti:

Baden-Württemberg Justizministerium Baden-WürttembergSchillerplatz 470173 Stuttgart

Bassa Sassonia Niedersächsiches JustizministeriumAm Waterlooplatz 130169 Hannover

Baviera Präsident des Oberlandesgerichts MünchenPrielmayerstrasse 580097 München

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Procedura civile

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0.274.131

Berlino Senatsverwaltung für Justiz von BerlinSalzburger Strasse 21-2510825 Berlin

Brandeburgo Ministerium der Justiz des Landes BrandenburgHeinrich-Mann-Allee 10714460 Potsdam

Brema Der Präsident des LandsgerichtsDomsheide 1628195 Bremen

Amburgo Präsident des AmtsgerichtsHamburgSievekingplatz 120335 Hamburg

Assia Hessisches Ministerium der JustizLuisenstrasse 1365185 Wiesbaden

Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Ministerium für Justiz, Bundesund Europaangelegen-heiten des Landes Mecklenburg-VorpommernDemmlerplatz 1419053 Schwering

Renania Settentrionale/Vestfalia

Präsident des Oberlandesgerichts DüsseldorfCecilienallee 340474 Düsseldorf

Renania-Palatinato Ministerium der JustizErnst-Ludwig-Strasse 355116 Mainz

Saarland Ministerium der JustizZähringerstrasse 1266119 Saarbrücken

Sassonia Sächisches Staatsministerium der JustizArchivstrasse 101097 Dresden

Sassonia-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-AnhaltWilhelm-Höpfner-Ring 639116 Magdeburg

Schleswig-Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-HolsteinLorentzendamm 3524103 Kiel

Turingia Thüringer Justizministeriumlfred-Hess-Strasse 899094 Erfurt

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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0.274.131

Autorità prevista nell’articolo 21 capoverso 1 lettera c della Convenzione per laSassonia é:

Sassonia Präsident des Oberlandesgerichts DresdenPostfach 12 07 3201008 Dresden

Le autorità centrali sono abilitate a far eseguire le richieste di notifica o comunica-zione direttamente dalla posta ove fossero adempiute le condizioni previstenell’articolo 5 comma 1 lettera a). In tal caso l’autorità centrale consegna alla posta,ai fini della notifica o della comunicazione, l’atto da trasmettere. Negli altri casispetta al tribunale cantonale (Amtsgericht), nella cui circoscrizione deve aver luogola notifica o la comunicazione, eseguire le rispettive richieste. La cancelleria del tri-bunale cantonale procede alla notifica o alla comunicazione.

Una notifica o una comunicazione formale (art. 5 comma 1) è ammissibile soloqualora l’atto da trasmettere sia redatto o tradotto in lingua tedesca.

2. L’attestazione di notifica o comunicazione (art. 6 comma 1 e 2) è redattadall’autorità centrale se quest’ultima ha fatto eseguire la relativa richiesta diretta-mente dalla posta oppure dal cancelliere del tribunale cantonale.

3. Sono competenti a ricevere le richieste di notifica o comunicazione trasmesse pervia consolare all’interno della Repubblica federale di Germania (art. 9 comma 1)l’autorità centrale del Land nel quale deve avere luogo la notifica o la comunica-zione come anche le autorità competenti per ricevere le richieste del console di unoStato estero in virtù dell’articolo 1 della legge del 18 dicembre 1958 in esecuzionedella Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.Secondo detta legge è a tal fine competente il presidente del tribunale regionale(Landgericht) nella cui circoscrizione deve avere luogo la notifica o la comunicazio-ne; detto compito è assunto dal presidente del tribunale cantonale se la richiestadeve essere eseguita nella circoscrizione del tribunale cantonale sottoposto al suocontrollo gerarchico.

4. Conformemente all’articolo 21 comma 2 lettera a), il Governo della Repubblicafederale di Germania si oppone all’uso delle vie di trasmissione previste negliarticoli 8 e 10 della Convenzione. La notifica o comunicazione tramite gli agentidiplomatici o consolari (art. 8) è ammessa solo qualora l’atto debba essere notificatoo comunicato a un cittadino dello Stato di origine.

Conformemente all’articolo 21 comma 2 lettera b, il Governo tedesco ha inviato il19 novembre 1992 una nota al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei PaesiBassi del seguente tenore:

1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 15 comma 1, un giudice tedesco puòstatuire se sono adempiute le seguenti condizioni benché non sia stata ricevuta alcu-na attestazione che dia atto della notifica o comunicazione, o della consegna:

– l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla Convenzione;

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Procedura civile

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0.274.131

– dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà inogni singolo caso e che sarà di almeno sei mesi;

– nonostante quanto diligentemente intrapreso presso le autorità competentidello Stato richiesto, non è stata rilasciata alcuna attestazione.

2. La richiesta tesa a rimuovere la preclusione conformemente all’articolo 16 èinammissibile se formulata dopo lo spirare di un anno a decorrere dallo scadere deltermine inosservato.

Giappone

1. In conformità dell’articolo 2 comma 1, il Ministero degli affari esteri è statodesignato come autorità centrale competente a ricevere le richieste di notifica o co-municazione di un altro Stato contraente.

2. La «District Court», avendo concesso un aiuto in materia di notifica o comunica-zione è stata designata, in conformità dell’articolo 6 comma 1, come autoritàcompetente a stabilire l’attestazione secondo il modulo modello allegato alla Con-venzione.

3. Il Ministero degli affari esteri è stato designato, in conformità dell’articolo 9comma 1, come autorità competente a ricevere gli atti giudiziari trasmessi per viaconsolare.

4. Il Governo del Giappone dichiara di opporsi all’utilizzazione dei mezzi di notificao comunicazione di cui all’articolo 10 lettere b) e c).

5. Il Governo del Giappone dichiara che i tribunali potranno statuire se sono adem-piute tutte le condizioni precisate all’articolo 15 comma 2.

Grecia

Il Governo greco ha designato come autorità centrale ai sensi dell’articolo 2 dellaConvenzione la Direzione degli affari amministrativi e giudiziari del Ministero degliaffari esteri della Repubblica Ellenica.

I giudici della Repubblica Ellenica possono statuire se sono adempiute tutte lecondizioni previste dall’articolo 15 comma 2 lettere a), b) e c) benché non sia stataricevuta alcuna attestazione che dia atto della notifica o comunicazione o dellaconsegna.

Articolo 5 comma 3 della Convenzione:

La Grecia dichiara che la notificazione o comunicazione formali possono essereeseguite soltanto qualora l’atto da trasmettere sia redatto o tradotto in lingua greca.

Articolo 8 della Convenzione:

La Grecia si oppone alla forma di notificazione o comunicazione previstanell’articolo 8, salvo che l’atto sia indirizzato a un cittadino dello Stato richiedente

Articolo 10 della Convenzione:

La Grecia si oppone alla forma di notificazione o comunicazione previstanell’articolo 10.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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Irlanda

Articolo 3

L’autorità o l’ufficiale ministeriale competenti secondo le leggi irlandesi ai finidell’articolo 3 della Convenzione sono l’autorità centrale, un «practising Solicitor»,un «County Registrar» o un «District Court Clerk».

Articolo 15

Conformemente all’articolo 15 comma 2, il giudice irlandese può statuire se sonoadempiute le condizioni enumerate nel secondo comma dell’articolo 15 benché nonabbia ricevuto alcuna attestazione che dia atto della notifica o comunicazione o dellaconsegna.

Articolo 10

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, il Governo d’Irlanda dichiara diopporsi:

i) alla facoltà prevista nell’articolo 10 b) per gli ufficiali ministeriali, funzio-nari o altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere inIrlanda a notifiche o comunicazioni di atti giudiziari direttamente per il tra-mite degli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti, e

ii) alla facoltà prevista nell’articolo 10 c) per ogni persona interessata ad unprocedimento giudiziario, di far procedere a notifiche o comunicazioni diatti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altrepersone competenti,

restando inteso che ciò non tende a vietare a qualsiasi persona di un’altro Stato con-traente, interessata ad un procedimento giudiziario (compreso il suo avvocato) di farprocedere in Irlanda a notifiche o comunicazioni direttamente tramite un «solicitor»in Irlanda.

Il «Master of the Hight Court, Inns Quay, Dublin 7» è designato quale Autoritàcentrale per l’Irlanda conformemente all’articolo 2 ed è l’autorità competente a rila-sciare le attestazioni secondo il modulo modello allegato alla Convenzione.

Israele

a) Ai sensi degli articoli 2, 6 e 18, l’autorità centrale in Israele è il «Director ofCourts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jerusalem».

b) Per quanto concerne l’articolo 10 lettere b) e c) lo Stato d’Israele, in quanto Statodi destinazione, farà eseguire le notifiche o le comunicazioni di atti giudiziarisoltanto dal «Directorate of Courts» e unicamente su richiesta di un’autorità giudi-ziaria o della rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente.

c) La richiesta di rimuovere la preclusione derivante dallo spirare del termine diricorso, ai sensi dell’articolo 16, sarà ammissibile unicamente se è stata formulataentro un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

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Procedura civile

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Italia

a) Ai sensi degli articoli 2 e 18 «l’Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso laCorte d’appello di Roma» è designato come autorità centrale per l’applicazionedell’articolo 5.

b) «Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello e itribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» sono competenti per rilasciarel’attestazione prevista dall’articolo 6.

c) Gli «uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti d’appello e itribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» sono delegati a ricevere, ai finidella notifica, gli atti giudiziari trasmessi dalle autorità consolari o diplomatiche dicui all’articolo 9.

d) Ogni richiesta di notifica, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettere a) e b), richiedel’intervento di un usciere e le relative spese dell’ordine di 6000 lire dovranno esserepagate anticipatamente, salvo intesa durante la restituzione dell’atto notificato.

Tuttavia, le spese relative all’atto notificato ai sensi dell’articolo 12 comma 2 posso-no essere pagate dopo la sua restituzione alle modalità specificate dall’usciere. LoStato italiano non chiederà nessun anticipo o rimborso delle spese per la notifica diatti richiesti dagli Stati contraenti sempre che questi non esigano dal canto loro ilpagamento o il rimborso delle spese per gli atti provenienti dall’Italia.

Kuwait

Sulla base degli articoli 2 e 18 della Convenzione, il «Department of InternationalRelations at the Ministry of Justice of the State of Kuwait» è stato designato qualeAutorità centrale.

Lettonia

Designazione dell’Autorità centrale conformemente all’articolo 2:

Ministry of JusticeBrivibas blvd. 36 Riga, LV-1536Tel.: +371 703 6801 / 703 6716Fax: +371 721 0823 / 728 5575E-Mail: [email protected]

Lituania

Sulla base delle disposizioni dell’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica diLituania designa il «Ministry of Justice of the Republic of Lithuania» quale Autoritàcentrale incaricata di ricevere le richieste di notificazione o comunicazione prove-nienti da un altro Stato contraente;

Sulla base delle disposizioni dell’articolo 8 della Convenzione, la Repubblica diLituania dichiara di opporsi alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziaripreviste in detto articolo, a meno che l’atto debba essere notificato o comunicato aun cittadino dello Stato di origine;

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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Sulla base delle disposizioni dell’articolo 10 della Convenzione, la Repubblica diLituania dichiara di opporsi alle notificazioni o comunicazioni previste in dettoarticolo;

Sulla base delle disposizioni dell’articolo 15 comma 2 della Convenzione, laRepubblica di Lituania dichiara che il giudice della Repubblica di Lituania puòstatuire qualora siano adempiute le condizioni enumerate nell’articolo 15 comma 2 ebenché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che dia atto della notifica o comu-nicazione, o della consegna;

Sulla base delle disposizioni dell’articolo 16 comma 2 della Convenzione, laRepubblica di Lituania dichiara inammissibile la richiesta di restituzione dei terminidi ricorso che non sia stata formulata entro un anno a decorrere dalla data dellasentenza.

Lussemburgo

1. Il «Parquet Général» presso la «Court Supérieure de justice» designato comeautorità centrale ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione.

È parimenti competente a ricevere gli atti trasmessi tramite le vie previste negliarticoli 9 comma 1.

2. Conformemente all’articolo 8, il Governo del Lussemburgo non accetta che agentidiplomatici e consolari procedano direttamente sul suo territorio a notifiche o comu-nicazioni di atti giudiziari a persone che non siano cittadini del loro proprio Paese.

3. Qualora atti giudiziari esteri fossero notificati in applicazione degli articoli 5 lette-ra a) e 10 lettere b) e c) tramite un usciere del Lussemburgo, devono essere redatti inlingua francese o tedesca oppure corredati di una traduzione in una di queste duelingue.

4. Il Governo del Lussemburgo dichiara che, nonostante l’articolo 15 comma 1, isuoi giudici possono statuire se le condizioni di cui al comma 2 del detto articolosono adempiute.

5. Conformemente all’articolo 16 capoverso 3 il Governo del Lussemburgo dichiarainammissibili le richieste di cui al comma 2 dell’articolo 15 se presentate dopo lospirare di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.Malawi

Conformemente all’articolo 21, il Governo del Malawi ha designato «The Registrarof the High Court of Malawi» (P.O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) comeautorità centrale ai sensi degli articoli 2 e 18.

Malawi

Conformemente all’articolo 21, il Governo del Malawi ha designato "The Registrarof the High Court of Malawi" (P.O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) comeautorità centrale ai sensi degli articoli 2 e 8.

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Procedura civile

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0.274.131

Messico

I. Per quanto concerne l’articolo 2: il Governo del Messico designa la Direc-ción General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exterioresquale Autorità centrale incaricata di ricevere le richieste di notificazione ocomunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziari provenienti da un altroStato contraente e di trasmetterle alla competente autorità giudiziaria perl’esecuzione.

II. Per quanto concerne l’articolo 5: gli atti giudiziari ed extragiudiziari chedevono essere notificati o comunicati sul territorio messicano che non sonoredatti in lingua spagnola devono essere corredati di una traduzione equiva-lente. Oltre che in lingua inglese o francese, i formulari indirizzatiall’Autorità centrale conformemente all’articolo 5 della Convenzionedevono essere compilati in lingua spagnola.

III. Per quanto concerne l’articolo 6: l’autorità giudiziaria che si occupadell’affare è anche competente a redigere l’attestazione secondo il modulomodello; l’Autorità centrale ne dichiara unicamente la validità.

IV. Per quanto concerne l’articolo 8: gli Stati contraenti non hanno la facoltà,sul territorio messicano, di far procedere direttamente, tramite i propri agentidiplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari,salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato a un cittadino delloStato di origine e a condizione che un simile modo di procedere non siacontrario all’ordine pubblico o a diritti di singoli.

V. Per quanto concerne l’articolo 10: gli Stati Uniti del Messico non ricono-scono la competenza a consegnare direttamente, conformemente alle proce-dure previste alle lettere a, b, c, gli atti giudiziari a persone che si trovano sulsuo territorio; ciò non si applica se l’autorità giudiziaria ammette in viaeccezionale la semplificazione di formalità divergenti da quelle nazionali ese un simile modo di procedere non pregiudica l’ordine pubblico o i diritti disingoli. La richiesta deve contenere la descrizione delle formalità la cuiapplicazione è necessaria per eseguire la notificazione o comunicazionedell’atto.

VI. Per quanto concerne l’articolo 12 comma 1: le spese causate dalla notifica-zione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziari sono sostenute dalrichiedente, a meno che lo Stato di origine rinunci al pagamento di questespese per la notificazione o comunicazione proveniente dal Messico.

VII. Per quanto concerne l’articolo 15 comma 2: il Governo del Messico nonriconosce la competenza dell’autorità giudiziaria a statuire qualora il conve-nuto non compaia e benché essa non abbia ricevuto dall’estero alcunaattestazione che dia atto della trasmissione, a scopo di notifica o di comuni-cazione, o di consegna degli atti in virtù del comma 1 lettera a.

VIII. Per quanto concerne l’articolo 16 comma 3: il Governo del Messico dichiarainammissibile una simile richiesta qualora sia stata formulata dopo lo spiraredi un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione o di un termine piùlungo che a parere del giudice può essere adeguato.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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0.274.131

Secondo l’interpretazione del Governo del Messico, nei casi in cui è stata pronun-ciata una sentenza senza che il convenuto sia stato regolarmente citato, viene dichia-rata la nullità della procedura in conformità dei rimedi giuridici previsti dalledisposizioni legali vigenti.

Norvegia

1. Conformemente all’articolo 2 è stato designato come autorità centrale il Ministerodi Giustizia, Oslo/Dep.

2. Conformemente all’articolo 6, la giurisdizione del dipartimento o della città nellacui circoscrizione è stato notificato o comunicato l’atto giudiziario, è designata aredigere l’attestazione secondo il modulo modello allegato alla Convenzione.

3. Conformemente all’articolo 9 comma 1, la giurisdizione del dipartimento o dellacittà nella cui circoscrizione risiede o soggiorna il destinatario è competente aricevere gli atti trasmessi per via consolare.

4. Il Governo norvegese si oppone all’utilizzazione sul proprio territorio delle vie dinotifica o comunicazione o di trasmissione di atti previste negli articoli 8 e 10 dellaConvenzione.

5. Le giurisdizioni norvegesi possono statuire qualora fossero adempiute tutte lecondizioni di cui all’articolo 15 comma 2.

6. Conformemente all’articolo 16 comma 3, le richieste tese a rimuovere la preclu-sione in virtù dell’articolo 16 sono inammissibili se presentate alle competentiautorità norvegesi dopo lo spirare di un termine di tre anni a decorrere dalla pronun-cia della decisione.

Paesi Bassi

1. Il Procuratore del Re presso il tribunale circondariale dell’Aja è designato comeAutorità centrale ai sensi dell’articolo 2. L’indirizzo è il seguente:

Arrondissementsparket Den HaagHoofdofficier van JustitiePostbus 203022500 EH THE HAGUE

2. In applicazione dell’articolo 18 comma 1, il Procuratore del Re presso un tribu-nale circondariale altri che quello dell’Aja è parimenti abilitato a ricevere e a dareseguito alle richieste di notifica o comunicazione conformemente agli articoli 3-6della Convenzione, nell’ambito di quest’altro tribunale.

3. Il Procuratore del Re presso il tribunale circondariale nel cui ambito è stata richie-sta la notifica o la comunicazione è abilitato a stabilire l’attestazione di cuiall’articolo 6 della Convenzione.

4. Il Procuratore del Re presso il tribunale circondariale nel cui ambito è richiesta lanotifica o la comunicazione è designato, ai sensi dell’articolo 9 comma 1, comeautorità centrale competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare ai finidella notifica o comunicazione.

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Procedura civile

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5. In deroga alle disposizioni dell’articolo 15 comma 1, il giudice olandese puòstatuire anche se non ha ricevuto alcuna attestazione che dia atto della notifica ocomunicazione o della consegna, sempre che siano adempiute le seguenti condizio-ni:

a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla Convenzione;

b) dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà inogni singolo caso e che sarà di almeno sei mesi;

c) nonostante quanto diligentemente intrapreso presso le autorità competentinon è stata rilasciata alcuna attestazione che dia atto della notifica o comuni-cazione o della consegna.

6. La richiesta di un nuovo termine, ai sensi dell’articolo 16, è inammissibile se nonè formulata entro un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

La Convenzione si applica al Regno in Europa e, dal 27 luglio 1986, ad Aruba.

L’Autorità centrale per Aruba è:Procureur GénéralL.G. Smith Boulevard 42-44Oranjestad, Arubatel.: (297) 834-387/829-132fax: (297) 838-891

Pakistan

1. Il Governo del Pakistan ha designato il Consulente giuridico («Solicitor») delMinistero della Giustizia del Governo del Pakistan a Islamabad come autoritàcentrale incaricata di ricevere le richieste di notifica o comunicazione provenienti daun altro Stato contraente. Oltre all’autorità centrale, i cancellieri («Registrars»)dell’Alta Corte («High Court») di Lahore a Lahore, dell’Alta Corte di Peshawar aPeshawar, dell’Alta Corte del Baluchistan a Quetta e dell’Alta Corte del Sind aKarachi sono parimenti abilitati a ricevere tali richieste nei rispettivi settori dicompetenza territoriale.

2. Se l’attestazione di cui all’articolo 6 non è stata redatta da un’autorità giudiziaria,sarà redatta o vistata dai cancellieri («Registrars») delle Alte Corti («High Courts»).

3. Conformemente all’articolo 8, il Governo del Pakistan non accetta che lo Statorichiedente faccia procedere direttamente tramite i propri agenti diplomatici oconsolari alle notifiche o comunicazioni di atti giudiziari a persone residenti in Paki-stan salvo qualora si tratti di cittadini dello Stato richiedente. Tuttavia non si opponealla facoltà di inviare direttamente per via postale (art. 10a) o tramite ufficiali mini-steriali pakistani (art. 10b) atti giudiziari alle persone interessate se la legislazionedello Stato richiedente ammette siffatta via di trasmissione.

4. In virtù dell’articolo 15 comma 2 si dichiara che nonostante le disposizioni delcomma 1, il giudice può statuire se sono adempiute le seguenti condizioni, benchénon sia stata ricevuta nessuna attestazione che dia atto della notifica o comunica-zione o della consegna:

a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla Convenzione;

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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b) dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà inogni singolo caso e che sarà di almeno sei mesi;

c) nonostante quanto diligentemente intrapreso presso le autorità competentidello Stato richiesto, non è stata rilasciata alcuna attestazione.

5. Riguardo all’articolo 16 comma 3 si dichiara, con la presente, che in caso didecisione resa senza che la parte avversa sia stata ascoltata, una richiesta tesa allarimozione della preclusione è inammissibile se formulata dopo lo scadere del termi-ne stabilito dalla legislazione pachistana.

Polonia

Articolo 2 comma 1

L’Autorità centrale designata per ricevere le richieste di notifica o comunicazioneprovenienti da un altro Stato contraente è il Ministero della Giustizia.

Articolo 18

Le altre autorità designate per ricevere le richieste di notifica o comunicazione sonoi presidenti dei tribunali dei voivodi.

Articolo 6

L’autorità designata nella Repubblica di Polonia per redigere l’attestazione d’esecu-zione è il tribunale che ha eseguito la notificazione o comunicazione.

Articolo 9 comma 1

Le autorità designate a tal fine sono i tribunali dei voivodi.

Articolo 8 e 10

La Repubblica di Polonia dichiara di opporsi nel suo territorio alle forme di notifi-cazione o comunicazione di atti previste dagli articoli 8 e 10.

Portogallo

La Direzione generale dei servizi giudiziari del Ministero di Giustizia è statadesignata come autorità centrale in conformità dell’articolo 2 comma 1.

Sono competenti a redigere le attestazioni di cui all’articolo 6 i funzionari di giusti-zia seguenti: cancellieri (escriv]aes) e uscieri (officiais de diligências).

Conformemente all’articolo 8 comma 2, il Governo portoghese riconosce agli agentidiplomatici o consolari la facoltà di fare notifiche o comunicazioni unicamente ailoro propri cittadini.

Il Governo portoghese dichiara che nonostante le disposizioni dell’articolo 15comma 1 i giudici possono statuire se le condizioni contemplate nel comma 2 deldetto articolo sono adempiute.

Conformemente all’articolo 16 comma 3, il Governo portoghese dichiara che lerichieste di cui all’articolo 16 comma 2 sono inammissibili se redatte dopo lo spiraredi un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

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Procedura civile

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Regno Unito

a) Conformemente agli articoli 2 e 18 della Convenzione è stata designata comeautorità centrale «Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign Affairs»;mentre per l’Inghilterra il Paese del Galles e l’Irlanda del Nord sono state designatele altre seguenti autorità: il «Senior Master of the Supreme Court», Royal Courts ofJustice, Strand, London W.C.2., come anche il «Master (Queen’s Bench and Ap-peals)» Royal Courts of Justice, Belfast 1.

Per quanto attiene la Scozia quale autorità é stata designata:

The Scottish Executive Justice DepartmentCivil Justice & International DivisionHayweightHouse, 23Lauriston StreetEdinburgh EH3 9DQScotlandTel.: 00441312216815Fax: 00 44 131 221 6894.

b) Le autorità competenti a redigere l’attestazione di notifica o di comunicazione, aisensi dell’articolo 6, sono quelle designate in conformità degli articoli 2 e 18.

c) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, il Regno Unito designa comedestinatario degli atti trasmessi per via consolare le stesse autorità designate in virtùdegli articoli 2 e 18.

d) Per quanto concerne le disposizioni dei paragrafi b) e c) dell’articolo 10 gli attitrasmessi per via ufficiale ai fini della notifica o comunicazione saranno accettati nelRegno Unito esclusivamente dall’autorità centrale o dalle altre autorità e unicamentese provengono da ufficiali ministeriali o da agenti consolari o diplomatici degli altriStati contraenti.

e) Il Regno Unito dichiara di accettare le disposizioni dell’articolo 15 comma 2 dellaConvenzione.

f) Per quanto concerne esclusivamente la Scozia, il Regno Unito dichiara inammis-sibile, ai sensi dell’articolo 16 comma 3, una richiesta tesa a rimuovere la preclusio-ne per il fatto che il convenuto non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile aifini della propria difesa, se formulata un anno dopo la pronuncia della decisione.

Le autorità designate dal Regno Unito chiedono che tutti gli atti loro trasmessi invirtù della Convenzione ai fini della notifica o della comunicazione siano forniti indoppio esemplare e, conformemente all’articolo 5 comma 3, siano redatti in linguainglese o tradotti in detta lingua.

Hong Kong

a) Conformemente all’articolo 18, il «Chief Secretary of Hong Kong» è l’autoritàcompetente a ricevere le richieste di notifica o comunicazione secondo l’articolo 2della Convenzione.

b) Ai sensi dell’articolo 6, il «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong»(cancelliere della Corte Suprema di Hong Kong) è l’autorità competente a stabilirel’attestazione di notifica o comunicazione.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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c) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 il «Registrar of the SupremeCourt of Hong Kong» (cancelliere della Corte Suprema di Hong Kong) è statodesignato a ricevere gli atti trasmessi per via consolare.

d) Per quanto concerne le disposizioni dei paragrafi b) e c) dell’articolo 10, gli attitrasmessi per via ufficiale ai fini della notifica o comunicazione saranno accettati aHong Kong solo dall’autorità centrale o da un’altra autorità e solo se provengono daufficiali ministeriali o da agenti consolari o diplomatici degli altri Stati contraenti.

e) Le disposizioni di cui all’articolo 15 comma 2 accettate dal Regno Unito si appli-cheranno parimenti a Hong Kong.

Le autorità designate sotto a)-d) chiederanno che tutti gli atti loro trasmessi pernotifica o comunicazione ai sensi delle disposizioni della Convenzione siano redattiin doppio esemplare in lingua inglese oppure tradotti in questa lingua in virtùdell’articolo 5 comma 3.

Altri territori britannici

Autorità competenti

Isole VerginiBritanniche

The Registrar of the Supreme Court, British Virgin Islands

Isole Cayman Clerk of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands

Isole Falkland The Registrar of the Supreme Court, Stanley, FalklandIslands

Gibilterra The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar

Guernsey The Bailiff, Bailiff’s Office, Royal Court House, Guernsey,Channel Islands

Isola di Man The First Deemster and Clerk of the Rolls, Rolls Office,Douglas, Isle of Man

Jersey The Attorney General, Jersey, Channel Islands

Montserrat The Registrar of the High Court, Montserrat

Isola Pitcairn The Governor and Commander-in Chief, Pitcairn

Sant’Elena The Supreme Court, St. Helena

Isole Turks e Caicos The Registrar of the Supreme Court, Turks and CaicosIslands

Bermuda The Registrar of the Supreme Court, Bermuda

a) Conformemente all’articolo 18, l’autorità indicata accanto ad ogni territorio(dappresso: «l’autorità designata») è l’autorità competente a ricevere, in detto terri-

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Procedura civile

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torio, le richieste di notifica o di comunicazione ai sensi dell’articolo 2 della Con-venzione.

b) Conformemente all’articolo 6, l’autorità competente in ciascun territorio a stabi-lire l’attestazione di notifica o di comunicazione è l’autorità designata.

c) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, l’autorità designata riceverà gliatti trasmessi per via consolare.

d) Per quanto concerne le disposizioni dei paragrafi b) e c) dell’articolo 10, gli attitrasmessi per via ufficiale ai fini della notifica o comunicazione saranno accettati inuno dei territori menzionati qui innanzi dall’autorità designata sempre che proven-gano da ufficiali ministeriali o da agenti consolari o diplomatici di altri Stati contra-enti.

e) Le disposizioni dell’articolo 15 comma 2 accettate dal Regno Unito si appliche-ranno parimenti ai territori elencati qui innanzi.

Le autorità designate chiederanno che tutti gli atti loro trasmessi per notifica ocomunicazione ai sensi delle disposizioni della Convenzione siano redatti in doppioesemplare e, in virtù dell’articolo 5 comma 3, redatti o tradotti in lingua inglese.

Anguilla

a) Conformemente all’articolo 18, il «Registrar of the Supreme Court of Anguilla»(dappresso «l’autorità designata») è l’autorità competente a ricevere le richieste dinotifica o comunicazione ai sensi dell’articolo 2.

b) In virtù dell’articolo 6, l’autorità competente a completare l’atto di notifica ocomunicazione è l’autorità designata.

c) In conformità delle disposizioni dell’articolo 9 l’autorità designata riceverà leattestazioni per via consolare.

d) Per quanto concerne le disposizioni dei paragrafi b) e c) dell’articolo 10, gli attigiudiziari trasmessi per via ufficiale ai fini della notifica o comunicazione sarannoaccettati dall’autorità designata unicamente se provengono da ufficiali ministeriali oda agenti diplomatici o consolari di altri Stati contraenti.

e) Le disposizioni dell’articolo 15 comma 2 accettate dal Regno Unito si appliche-ranno anche ad Anguilla.

L’autorità designata chiederà che tutti gli atti trasmessi per notifica o comunica-zione, in virtù delle disposizioni della Convenzione, siano redatti in doppioesemplare e, conformemente all’articolo 5 comma 3, parimenti redatti o tradotti inlingua inglese.

Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca mantiene le dichiarazioni formulate dalla Cecoslovacchia(vedere Slovacchia).

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San Marino

1. Sulla base dell’articolo 21 comma 1 lettera a, la Repubblica di San Marinodesigna la Segreteria di Stato degli Affari Esteri (Palazzo Begni – Contrada Omerel-li, 31 – 47890 San Marino) quale Autorità centrale competente ai sensi degli articoli2e 18, fatta salva l’applicazione di disposizioni previste da trattati bilaterali checonsentono di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria di San Marino.

2. Sulla base dell’articolo 21 comma 1 lettera b, la Repubblica di San Marinodesigna il Tribunale Civile e Penale quale autorità competente ai sensi dell’arti-colo 6.

3. Sulla base dell’articolo 21 comma 1 lettera c, la Repubblica di San Marino desi-gna la Segreteria di Stato degli Affari Esteri quale autorità competente ai sensidell’articolo 9.

4. Sulla base dell’articolo 21 comma 2 lettera a, la Repubblica di San Marinodichiara di opporsi all’uso dei metodi di trasmissione previsti dagli articoli 8 e 10.

5. Sulla base dell’articolo 21 comma 2 lettera b, la Repubblica di San Marino, aisensi dell’articolo 15 comma 2, dichiara che qualora fossero adempiute tutte lecondizioni menzionate alle lettere a, b, c i suoi giudici possono statuire nonostante ledisposizioni del comma 1 del detto articolo e benché non sia stata ricevuta alcunaattestazione che dia atto della notifica o comunicazione, o della consegna.

Seychelles

Articolo 2L’autorità centrale designata è:The RegistrarSupreme Court,Victoria,MahéRepublic of Seychelles

Articolo 8

Il Governo delle Repubblica delle Seychelles dichiara di opporsi al fatto che unoStato faccia procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agentidiplomatici o consolari alle notifiche o comunicazioni di atti giudiziari alle personeche si trovano all’estero salvo qualora l’atto debba essere notificato o comunicato adun cittadino dello Stato di origine.

Articolo 10

Il Governo della Repubblica delle Seychelles non accetta i comma b) e c) di questoarticolo nella misura in cui consentono di far procedere alle notifiche o comunica-zioni di atti giudiziari da parte di funzionari o altre persone che non siano ufficialiministeriali.

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Procedura civile

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0.274.131

Articolo 15

Il Governo della Repubblica delle Seychelles dichiara che, nonostante le disposi-zioni del comma 1, i giudici possono statuire se sono adempiute le seguenti condi-zioni:

a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla Convenzione;

b) dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà inogni singolo caso e che sarà di almeno sei mesi;

c) nonostante quanto diligentemente intrapreso presso le autorità competentidello Stato richiesto, non è stata rilasciata alcuna attestazione.

Articolo 16

Il Governo della Repubblica delle Seychelles dichiara inammissibile ogni richiestatesa a rimuovere la preclusione se formulata un anno dopo la pronuncia delladecisione.

Slovacchia

La Repubblica slovacca mantiene le dichiarazioni fatte dalla Cecoslovacchia delseguente tenore:

Conformemente all’articolo 8 della Convenzione, gli atti giudiziari non possonoessere notificati o comunicati sul territorio della Repubblica socialista cecoslovaccadirettamente dagli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, salvoqualora l’atto debba essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato diorigine.

Conformemente all’articolo 10, gli atti giudiziari di un altro Paese contraente nonpossono essere comunicati o notificati sul territorio della Repubblica socialista ceco-slovacca né per via postale, né tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altrepersone competenti.

Conformemente all’articolo 15 comma 2 i giudici cecoslovacchi possono statuireanche nei casi in cui non fossero adempiute le condizioni previste nell’articolo 15comma 1.

Il Governo cecoslovacco ha designato come autorità previste negli articoli 2, 6 e 9 leseguenti autorità:

con la competenza per la Repubblica Ceca:Ministerstvo spravedlnosti «Ceské socialistické republiky(Ministero di Giustizia della Repubblica socialista ceca)128 10 Praha 2, Vysehradská 16;

con la competenza per la Repubblica Slovacca:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyZupné namestie 13813 11 BratislavaFax: (0042 1(2) 5935 3604

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Slovenia

La Slovenia designa l’Autorità centrale seguente:

Ministero della Giustizia della Repubblica di SloveniaZupanciceva 31000 Ljubljanatel.: +386 1 478 5244fax: +386 1 426 1050

Spagna

1) Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, lo Stato spagnolo dichiara che i proprigiudici possono statuire se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 15comma 2 benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione di notifica o di consegnadegli atti.

2) Lo Stato spagnolo dichiara che il termine a cui fa riferimento l’articolo 16 è disedici mesi a decorrere dalla data della pronuncia della decisione.

3) Lo Stato spagnolo designa come autorità centrale per redigere le attestazionisecondo il modulo modello allegato alla Convenzione:

Secretaria General Técnica del Ministerio de JusticiaCalle San Bernardo No 6228071 Madrid

Sri Lanka

a) Il Segretario/Ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali èl’Autorità centrale designata in applicazione dell’articolo 2.

b) Il Segretario/Ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali/Can-celliere della Corte d’Appello è l’autorità abilitata a eseguire una richiesta aisensi dell’articolo 6.

c) Conformemente alle esigenze di cui all’articolo 7, i documenti dovrebberoessere redatti in lingua inglese.

d) All’articolo 8, la notificazione o comunicazione per via diplomatica oconsolare è limitata ai cittadini dello Stato d’origine dei documenti.

e) Conformemente all’articolo 9, il Segretario/Ministero degli Affari Esteri èl’autorità competente a ricevere i documenti trasmessi per via consolare.

f) Conformemente alle esigenze di cui all’articolo 10, Sri Lanka non ostacolaun procedimento di cui alla lettera b. Per contro, non vengono accettati iprocedimenti di cui alle lettere a e c.

g) Riguardo all’articolo 15, Sri Lanka dichiara che il giudice può statuire perfi-no in mancanza di un’attestazione che dia atto della notifica o comunicazio-ne, o della consegna, presupposto tuttavia che le condizioni previstenell’articolo 15 siano soddisfatte.

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Procedura civile

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Stati Uniti

1. Conformemente all’articolo 2, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è desi-gnato come autorità centrale che assume, ai sensi degli articoli 3-6, il compito diricevere le richieste di notifica o di comunicazione provenienti da un altro Statocontraente e di darvi seguito.

2. Conformemente all’articolo 6, oltre al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sonodesignati per stabilire l’attestazione secondo il modulo modello allegato allaConvenzione, il Dipartimento di Giustizia e l’«United States Marshal» o il «DeputyMarshal» del territorio giudiziario ove è eseguita la notifica.

3. Conformemente all’articolo 15 comma 2, si afferma che il giudice, nonostante ledisposizioni dell’articolo 15 comma 1, può statuire benché non sia stata ricevutaalcuna attestazione che dia atto della notifica o comunicazione o della consegna,qualora siano adempiute le condizioni dell’articolo 15 comma 2 lettere a), b) e c).

4. Conformemente all’articolo 16 comma 3, una richiesta di cui all’articolo 16 èdichiarata inammissibile se formulata a) dopo lo spirare del termine durante il qualepuò essere eseguita secondo le norme procedurali della Corte ove è stata resa ladecisione, oppure b) dopo lo spirare di un anno a decorrere dalla pronuncia della de-cisione, qualunque fosse la data ulteriore.

5. Conformemente all’articolo 29 è dichiarato che la Convenzione è estesa a tutti gliStati Uniti, al Distretto di Columbia, a Guam, a Porto Rico e alle Isole Vergini.

Con nota del 21 novembre 1973 gli Stati Uniti hanno stilato le seguenti dichiara-zioni:

Il Ministero di Giustizia degli Stati Uniti è stato designato come autorità centrale adecorrere dal 31 dicembre 1973 conformemente alla Convenzione relativa alla noti-ficazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari inmateria civile o commerciale.

Gli atti giudiziari inviati al Ministero di Giustizia devono recare il seguente indi-rizzo:

Office of International Judicial AssistanceDepartment of JusticeWashington D.C. 20530.

Il 31 marzo 1994 gli Stati Uniti hanno formulato la seguente dichiarazione:

Le autorità attualmente designate dagli Stati Uniti a svolgere talune funzioni previstedalla Convenzione saranno parimenti designate a svolgere dette funzioni per ilCommonwealth delle Isole Marianne Settentrionali.

Svezia

1. Il Ministero degli affari esteri: (Indirizzo: Utrikesdepartementet, Juridiska byrán,Box 16121, S-103 23 Stockholm 16, Svezia), è stato designato come autorità cen-trale.

2. L’autorità centrale (Ministero degli affari esteri) è stata designata a ricevere gliatti trasmessi per via consolare ai sensi dell’articolo 9.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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3. Le autorità svedesi non sono tenute a concedere la loro assistenza alle notifiche ocomunicazioni degli atti trasmessi tramite una delle vie previste nell’articolo 10 let-tere b) e c).

In virtù dell’articolo 5 comma 3 l’autorità centrale chiede che ogni atto da notificareo comunicare conformemente al comma 1 del detto articolo sia redatto o tradotto insvedese.

Svizzera13

1. Ad Articolo 1

1. Riferendosi all’articolo 1, la Svizzera ritiene che la Convenzione si applichi inmaniera esclusiva tra Stati contraenti. In particolare ritiene che gli atti il cui destina-tario effettivo è domiciliato all’estero non possano essere notificati o comunicati aun’entità giuridica non autorizzata a riceverli nel Paese in cui sono stati redatti senzaderogare in particolare agli articoli 1 e 15 comma 1 lettera b) della Convenzione.

2. Ad Articoli 2 e 18

2. Conformemente all’articolo 21 comma 1 lettera a), la Svizzera designa le autoritàcantonali elencate qui appresso in quanto autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e18. Le richieste di notifica o comunicazione di atti potranno essere parimenti inviateal Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna che le trasmetterà alle compe-tenti autorità centrali.

Articolo 5 comma 3

3. La Svizzera dichiara che qualora il destinatario non accetti volontariamente laconsegna dell’atto, quest’ultimo potrà essergli notificato o comunicato formalmentein conformità dell’articolo 5 comma 1 se redatto nella lingua dell’autorità richiesta,vale a dire nelle lingue tedesca, francese o italiana, o corredato di una traduzione inuna di queste lingue secondo la regione di Svizzera nella quale l’atto deve esserenotificato o comunicato (cfr. elenco delle autorità svizzere qui appresso).

4. Ad Articolo 6

4. Per redigere l’attestazione prevista nell’articolo 6 la Svizzera, in conformitàdell’articolo 21 comma 1 lettera b), designa il tribunale cantonale competente ol’autorità centrale cantonale.

5. Ad Articoli 8 e 10

5. Conformemente all’articolo 21 comma 2 lettera a) la Svizzera dichiara di opporsiall’uso, sul proprio territorio, delle vie di trasmissione previste negli articoli 8 e 10.

6. Ad Articolo 9

6. Conformemente all’articolo 21 comma 1 lettera c), la Svizzera designa le autoritàcentrali cantonali come autorità competenti a ricevere gli atti trasmessi per viaconsolare ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione.

13 Art. 1 cpv. 3 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807)

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Procedura civile

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Elenco delle autorità svizzere14

a) Autorità centrali cantonali

Cantoni Lingue ufficialit = tedescof = francesei = italiano

Indirizzi

Appenzello Esterno t Kantonsgericht Appenzell A. Rh.,9043 Trogen

Appenzello Interno t Kantonsgericht Appenzell I. Rh.,9050 Appenzell

Argovia t Obergericht des Kantons Aargau,Obere Vorstadt 20, 5000 Aarau

Basilea Campagna t Obergericht des Kantons Basel- Landschaft,4410 Liestal

Basilea Città t Appellationsgericht Basel-Stadt, 4051 Basel

Berna t/f Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion desKantons Bern, Münstergasse 2, 3011 Bern

Friburgo f/t Tribunal cantonal, 1700 Fribourg

Ginevra f Parquet du Procureur général,1211 Genève 3

Glarona t Obergericht des Kantons Glarus,8750 Glarus

Grigioni t Justiz-, Polizei- und SanitätsdepartementGraubünden, 7001 Chur

Giura f Département de la Justice, Service juridique,2800 Delémont

Lucerna t Obergericht des Kantons Luzern,6002 Luzern

Neuchâtel f Département de la justice, de la santé et de lasécurité; service de la justice, Château, 2001Neuchâtel

Nidvaldo t Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans

Obvaldo t Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260,6061 Sarnen

San Gallo t Kantonsgericht St. Gallen, Klosterhof 1,9001 St. Gallen

14 L’elenco è stato adattato giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioniufficiali (RS 170.512.1).Un elenco delle autorità centrali cantonali corredato degli indirizzi completi èdisponibile su Internet al seguente indirizzo:http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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Cantoni Lingue ufficialit = tedescof = francesei = italiano

Indirizzi

Sciaffusa t Obergericht des Kantons Schaffhausen,Postfach 568, 8201 Schaffhausen

Svitto t Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz

Soletta t Obergericht des Kantons Solothurn, 4500Solothurn

Ticino i Tribunale di appello, 6901 Lugano

Turgovia t Obergericht des Kantons Thurgau,8500 Frauenfeld

Uri t Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf

Vallese f/t Tribunal cantonal, 1950 Sion

Vaud f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne

Zug t Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe,6300 Zug

Zurigo t Obergericht des Kantons Zürich,Rechtshilfe, 8023 Zürich

b) Autorità federali

Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

Turchia

1. Conformemente all’articolo 2 comma 1, la Direzione generale degli affari civilipresso il Ministero di Giustizia (Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü,Ankara) è designata come autorità centrale.

2. La Direzione generale degli affari civili presso il Ministero di Giustizia èparimenti competente a redigere l’attestazione prevista nell’articolo 6 della Conven-zione.

3. La Direzione generale degli affari civili è parimenti designata come autoritàcompetente a ricevere gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 9 comma 1 dellaConvenzione.

4. Il Governo della Repubblica di Turchia riconosce agli agenti diplomatici oconsolari la facoltà di procedere alle notifiche o comunicazioni conformementeall’articolo 8 unicamente ai loro propri cittadini.

5. Il Governo della Repubblica di Turchia dichiara di opporsi all’utilizzazione dellemodalità di notifica o comunicazione di cui all’articolo 10 della Convenzione.

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Procedura civile

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6. Il Governo della Repubblica di Turchia dichiara che, nonostante le disposizionidell’articolo 15 comma 1, i giudici possono statuire se sono adempiute le condizionidi cui al comma 2 del detto articolo.

7. Conformemente all’articolo 16 comma 3, il Governo della Repubblica di Turchiadichiara inammissibili le richieste di cui all’articolo 16 comma 2 se formulate dopolo spirare di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Ucraina

1. Articolo 2 della Convenzione: il Ministero della Giustizia dell’Ucraina èl’Autorità centrale dell’Ucraina;

2. Articolo 6 della Convenzione: il Ministero della Giustizia dell’Ucraina e i suoidipartimenti di giustizia territoriali sono competenti a redigere un’attestazione dinotifica o comunicazione;

3. Articolo 8 della Convenzione: sul territorio dell’Ucraina, i documenti giudiziaripossono essere notificati o comunicati tramite agenti diplomatici o consolari unica-mente a cittadini dello Stato di origine;

4. Articolo 9 della Convenzione: il Ministero della Giustizia dell’Ucraina è l’auto-rità competente a ricevere gli atti giudiziari trasmessi per via consolare o, se situa-zioni particolari lo esigono, per via diplomatica;

5. Articolo 10 della Convenzione: l’Ucraina non utilizzerà i metodi di trasmissioneper gli atti giudiziari previsti nell’articolo 10;

6. Articolo 15 della Convenzione: se tutte le condizioni previste nell’articolo 15secondo comma sono soddisfatte, il giudice può statuire nonostante le disposizionidell’articolo 15 comma 1 e benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che diaatto della notifica o comunicazione, o della consegna;

7. Articolo 16 della Convenzione: la richiesta di restituzione dei termini di ricorsoche non sia stata formulata entro un anno a decorrere dalla data della sentenza èinammissibile in Ucraina.

Venezuela

1. Per quanto concerne l’articolo 2:

Il Venezuela designa il «Ministero degli Affari Esteri» quale Autorità centrale.

2. Per quanto concerne l’articolo 5 comma 3:

La Repubblica del Venezuela dichiara che le notifiche o comunicazioni e gli atti ealtri messaggi allegati alle notifiche o alle comunicazioni saranno accettati solo sedebitamente tradotti in lingua spagnola.

3. Per quanto concerne l’articolo 8:

La Repubblica del Venezuela si oppone all’uso, sul proprio territorio, della facoltàprevista nel comma 1 di questo articolo nei confronti delle persone che non fosserocittadini dello Stato di origine.

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Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziarie extragiudiziari in materia civile o commerciale

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4. Per quanto concerne la lettera a) dell’articolo 10:

La Repubblica del Venezuela si oppone alla consegna degli atti per via postale.

5. Per quanto concerne le lettere a), b) e c) dell’articolo 15:

La Repubblica del Venezuela dichiara che i giudici venezuelani possono statuire sesaranno adempiute le condizioni previste nelle lettere a), b) e c) del presentearticolo, benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che dia atto della notificao comunicazione o della consegna.

6. Per quanto concerne l’articolo 16:

La Repubblica del Venezuela dichiara inammissibile la richiesta di cui al secondocomma di questo articolo se redatta dopo lo spirare del termine previsto dalla leggevenezuelana.

Obiezione

Spagna

In riferimento a «Altri territori britannici - Autorità competenti - Gibilterra»:

La Spagna non riconosce «the Supreme Court, Gibraltar» quale autorità competentenel quadro dell’applicazione della presente Convenzione. Di conseguenza, l’interadocumentazione trasmessa da detto organo verrà considerata nulla e non esistente.

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