Prove Legali vs Libero Con Vinci Men To

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Storia del diritto processuale e degli ordinamenti giudiziariProf. Paolo Alvazzi del Frate

Esposizione del 7/4/2009 - Francesca Pucci

Sistema delle Prove Legali VS Sistema del Libero Convincimento del Giudice

Tra il XVII e il XVIII si sviluppano tre importanti ideologie penalistiche:1. Dottrina utilitaristica2. Umanità della pena3. Teoria proporzionalista (tra reato e pena)

Queste 3 ideologie si soffermano sui comportamenti meritevoli di sanzione e sulle pene e non invece sui modi di accertamento delle fattispecie da sanzionare (vedi inquisizione penale).Nel 1700 si sviluppano quindi 2 teorie specifiche:

a) Prova legaleb) Libero accertamento del giudice

a) La legge predetermina la forza probatoria di ogni tipo di prova, quindi il giudice è vincolato e ha poteri limitati. Questa tipologia fu adottata dai sovrani contro le giurisdizioni che erano centri di potere (es. feudale ed ecclesiastico).b) Il giudice deve apprezzare liberamente le prove. Nel 1700 questa tipologia viene adottata dai sovrani che confidavano nella capacità tecnica e nel disinteresse dei giudici come mezzo efficace del diritto sostanziale penale.

Nel XVIII secolo c’è un’associazione tra l’ideologia dell’umanità della pena e la teoria del libero convincimento del giudice: quest’ultima era contraria alla tortura come mezzo di inquisizione penale, mentre nel sistema delle prove legali la prova di maggior valore era la confessione e si otteneva solitamente con la tortura inquisitoria. Riducendo il valore delle prove legali si riduceva il ricorso alla tortura. Fino agli ultimi anni del ‘700 prevale il sistema delle prove legali: dopo il 1764, con Beccaria, inizia l’illuminismo penale.

Sistema delle PROVE LEGALI

(*) Nel XVI sec. i poteri statuali fissano regole e istituti del processo inquisitorio romano-canonico; il modello inquisitorio viene quindi riconosciuto a livello normativo ed è quest’ultima una importante manifestazione della nascita dello stato assoluto.Tutto ciò ha due particolari conseguenze sulla giustizia penale:

1) Si accentua l’efficacia repressiva;2) Si delimita il potere discrezionale del

giudice.

Dal momento che la pre valutazione della prova legale è contenuta appunto nella legge, è opportuno analizzare alcune delle più importanti regolamentazioni, a partire dal XV-XVI secolo, di due modelli legislativi particolarmente significativi: la Francia e la Germania.

IL MODELLO FRANCESE1498: <<Ordonnance di Blois>>Essa rappresenta la prima importante regolamentazione delle forme inquisitorie in Francia. Codifica il dualismo del rito ordinario e straordinario, stabilendo la disciplina di entrambi.

LIBERO CONVINCIMENTO del GIUDICE

Attualmente nel nostro ordinamento le prove sono rimesse alla valutazione del giudice.

<<Art. 116 C.P.C.: Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti(…).>>

L’eccezione contemplata dalla parola <<altrimenti>> risiede nelle regole di prova legale, valide SOLO ED ESCLUVAMENTE nell’ambito del processo civile.Le prove legali impongono la verità legale della prova: esse sono, ad esempio:

1) L’atto pubblico;2) La confessione come dichiarazione di fatti

a se sfavorevoli e favorevoli all’altra parte resa in un interrogatorio formale;

3) La scrittura privata;4) Il giuramento.

Il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice è INVECE sistema OBBLIGATORIO nel processo penale, dove la garanzia contro il mero

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Per quest’ultimo stabilisce precise regole riguardo la segretezza e l’istituto della tortura, attuabile solo secondo precise modalità e forme, grazie al quale s’introduce la scrittura nel processo.<<Art.113: Le confessioni ottenute sono considerate valide solo se ripetute di fronte alla corte, senza alcuna costrizione e fuori dalla camera della tortura.>>;<<Art. 114: L’imputato che ricusi di confessare o di confermare la confessione non può essere sottoposto nuovamente a tortura se non in presenza di nuovi elementi indiziari.>>;<<Art. 118: Qualora il rito straordinario non abbia condotto a conclusioni apprezzabili, è possibile proseguire e concludere il processo secondo le forme ordinarie.>>

1539: <<Ordonnance di Villers-Cotterets>>Essa conferma tendenzialmente l’assetto del processo penale, già emerso a Blois, che rimarrà pressoché immutato fino all’Ordonnance Criminelle del 1670. Unica modifica rilevante al procedimento è la divisione in due parti diseguali: la fase istruttoria e la fase di giudizio. La prima richiede il concorso sia di un procuratore pubblico sia di un unico giudice d’istruzione, dotato di larghissimi poteri discrezionali, che può avviare il procedimento ex officio, ed esclude esplicitamente la figura dell’avvocato difensore.<<Art. 163: L’imputato ha diritto di proporre appello alla competente corte sovrana contro il rinvio alla tortura.>>;<<Art. 164: L’imputato che sia riuscito a resistere alla tortura e non abbia confessato ha diritto non solo alla assoluzione ma anche alla “reparation de la calumnieuse accusation”.>>

1670: <<Ordonnance Criminelle>>Essa è un’importante iniziativa legislativa di Jean-Baptiste Colbert sulla procedura penale che, sulla base delle Ordonnance analizzate sinora, stabilì un sistema intimidatorio basato sulla torura.

IL MODELLO TEDESCOSin dal XV sec. nei paesi tedeschi la presenza di forme processuali inquisitorie è ormai indiscutibile.

1498: <<Wormser Reformation>>Questa riforma, parte di una revisione più generale del diritto, è una raccolta in sei libri, di cui l’ultimo si occupa del diritto e della procedura penale.Introduce limiti formali e garanzie, particolarmente innovativi per il periodo, oltre ad un accurato sistema di valutazione degli indizi necessari alla tortura, distinguendo questi ultimi dagli indizi necessari per la condanna.Contrappone al rito ex officio la forma privata di avvio del procedimento, che però risulta essere troppo onerosa per la parte e rende comunque

arbitrio è l’obbligo di motivazione.

<<Art. 192 C.P.P.: Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.(…).>>

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preferibile il ricorso all’azione pubblica.

1499-1506: <<Ordinanze Criminali dell’Imperatore Massimiliano I>>Queste Ordnungen si discostano totalmente dalla legislazione di Worms perché rappresentano una manifestazione della prassi inquisitoria indipendente dagli influssi romano-canonici. Attribuiscono massima discrezionalità ai funzionari pubblici e affidano un particolare ruolo, in materia probatoria, agli scabini: questi <<assistono alla torura e con la loro testimonianza sono in grado di rendere irrevocabile e definitiva la confessione così ottenuta.>>

1507: <<Constitutio Criminalis Bambergensis>>Si propone come modello strutturale e sostanziale per la Constitutio Carolina (1532) e per alcune dichiarazioni di principio molto innovative per il periodo, addirittura assimilabili alla filosofia moderna del processo penale .<<Art. 13: E’ meglio assolvere un colpevole che condannare a morte un innocente.>>

1532: <<Constitutio Criminalis Carolina>>Promulgata dall’imperatore Carlo V d’Asburgo, rimarrà fin oltre il XVIII sec. la fonte principale di diritto penale sostanziale e procedurale. Motivo principale di questo successo legislativo è l’inserzione nel testo della Carolina, a seguito di forti obiezioni da parte delle autonomie locali, della c.d. Clausola di salvaguardia: questa garantisce il rispetto delle pratiche, delle regole e degli usi locali. Questa clausola rende la Carolina una fonte di diritto comune sussidiario, ma allo stesso tempo un modello generale di procedura sempre e comunque percorribile.E’ più vicina al modello italiano nelle forme inquisitorie come dimostra l’esplicito riferimento alla difesa dell’imputato; elabora una puntigliosa teoria degli indizi e costruisce un sistema di prove legali. Impone la composizione collegiale nei casi che comportino pena capitale: il giudice togato dovrà quindi essere affiancato da un collegio di scabini.La scrittura ha una sua propria disciplina secondo la quale il cancelliere verbalizza ogni atto del processo e ogni verbale viene raccolto nell’apposito “fascicolo processuale” che sarà l’unica base sulla quale il giudice costruirà la decisione finale.Istituisce un catalogo di garanzie dal quale si evince che la legislazione non si fida totalmente della confessione sotto tortura (che è comunque al vertice del sistema delle prove legali).L’art. 20 vieta la torura in assenza di <indizi sufficienti>;L’art. 22 vieta espressamente di fondare la condanna su presunzioni e prove indiziarie;

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L’art. 24 fornisce un elenco non tassativo e estensibile analogicamente di indizi necessari alla tortura;<<Artt. 54 e 55: Il giudice controlla i contenuti della confessione in modo che l’autoincriminazione abbia contenuti conclusivi>>;L’art. 56 vieta al giudice di ricorrere a domande suggestive;L’art. 61 prescrive sanzioni per il giudice che abbia inflitto tortura in violazione delle norme e, in tal caso, riconosce all’imputato il diritto al risarcimento.

(*) Per i riferimenti storici e legislativi della parte sul sistema delle prove legali si fa riferimento all’articolo sul processo penale del prof. E.Dezza, “Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell’Europa del XVI secolo” pubblicato sul blog Corsi di storia del diritto medievale e moderno. http://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Dezza-Processo-penale-modulo-inquisitorio.htm