Protocollo Tecnico tra Provincia di Grosseto e ISPRA per la...

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Protocollo Tecnico tra Provincia di Grosseto e ISPRA per la gestione faunistico venatoria e le azioni di controllo (art.19 Legge n.157/92 ed art.37 L.R.T. n.3/94) delle popolazioni di Cinghiale, Volpe, Corvidi, Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città.

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Protocollo Tecnico tra Provincia di Grosseto e ISPRA per la gestione

faunistico venatoria e le azioni di controllo (art.19 Legge n.157/92 ed

art.37 L.R.T. n.3/94) delle popolazioni di Cinghiale, Volpe, Corvidi,

Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città.

Estratto Protocollo Tecnico tra Provincia di Grosseto e ISPRA

Modalità di intervento di controllo delle popolazioni di Cinghiale, Volpe, Corvidi, Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città.La Provincia, accertata formalmente l'inefficacia degli interventi ecologici adottati, approva le modalità operative per la realizzazione del piano di controllo di suddette specie.

CINGHIALE (Sus scrofa)

ProceduraSegnalazione all'ATC su apposita modulistica, predisposta dalla Provincia.Le richieste provenienti da ATC, AFV, ATV dovranno contenere la localizzazione, possibilmente mediante GPS, ed informazioni sui metodi ecologici adottati nell'area interessata dai danni. Gli interventi devono essere teleprenotati almeno 24 ore prima.

Personale abilitatoProprietari o conduttori dei fondi, GGVV, GAV, cacciatori abilitati art. 37 e iscritti al Registro Provinciale della caccia al cinghiale.

Tecniche e periodo d'intervento?all'aspetto con uso di carabina e cannocchiale;?in notturna con l'utilizzo del faro, anche mediante automezzo, lungo

percorsi fissi concordati con la Provincia;?cattura, con l'ausilio di chiusini e/o trappole;?in girata con un solo cane (limiere, riconosciuto dalla Provincia);

tale metodo è sospeso dal 1 aprile al 30 settembre.All'interno delle ZRC, gli interventi possono essere attuati in ogni periodo dell'anno e senza limitazione di orario o di giorni, da parte degli Agenti di vigilanza volontaria nominati dalla Provincia, eventualmente coadiuvati dai soggetti abilitati (art. 37, LRT 3/94) e sotto il

coordinamento della Polizia Provinciale.

Obblighi e note varieIl ricorso eccezionale ad altri metodi potrà essere adottato solo su specifico parere dell'ISPRA.Per intervenire all'interno dei SIR si rende necessaria la valutazione di incidenza.Nelle aree vocate, si potrà intervenire su richiesta motivata da danni gravi, privilegiando i soggetti iscritti al distretto territorialmente competente. Nelle aree non vocate, il controllo è finalizzato a perseguire l'eradicazione della specie.In caso di inefficacia delle operazioni, la Polizia Provinciale potrà intervenire (a) nelle aree vocate, dopo 7 giorni dall'inizio degli interventi e (b) nelle aree non vocate, dopo 3 giorni, fino a risolvere il problema localmente.Nel caso delle AFV e delle ATV, gli interventi di controllo dovranno essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94 e il Titolare dovrà avvalersi del personale di vigilanza, eventualmente coadiuvato dai soggetti abilitati. Nei fondi chiusi gli interventi, richiesti dagli ATC, dai distretti, dagli agricoltori o dai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti, saranno realizzati dalla Polizia Provinciale, eventualmente coadiuvata da Agenti di cui all'art. 51 (LRT 3/94) e dai soggetti abilitati.

Nella teleprenotazione effettuata 24 ore prima dell'intervento dovrà essere comunicato:a. la precisa ubicazione dell'area o i luoghi di appostamento (intervento

all'aspetto) o i percorsi (intervento alla cerca);b. ora, data, numero di telefono;c. dati a fine intervento e risultati di abbattimento, con relative schede

biometriche.

Se l'intervento non verrà effettuato, comunicarlo entro 12 ore dall'orario previsto (6 ore in caso di utilizzo del servizio di disdetta tramite sms). A tutti i capi abbattuti dovrà essere apposto specifico contrassegno inamovibile all'orecchio.Le cartografie dei punti e dei percorsi dovranno essere consegnate annualmente o riconfermate.

VOLPE (Vulpes vulpes)

ProceduraE' possibile intervenire con metodi di controllo cruenti nelle sole ZRC e ZRV e in una loro fascia esterna di 500 metri, a seguito di richiesta motivata alla Provincia e qualora dai censimenti risulti una densità superiore a 4 capi/100 ha.Potranno essere autorizzati contenimenti nelle sole AFV che non pratichino

l'immissione di selvaggina e che attuino un prelievo venatorio basato su principi di prelievo sostenibile.Gli interventi devono essere autorizzati dalla Provincia.

Personale abilitatoNelle AFV, gli interventi di contenimento possono essere effettuati, sotto la responsabilità di una guardia aziendale nominativamente incaricata dal Titolare, da cacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94, nel rispetto del piano di prelievo assegnato.

Tecniche e periodo d'interventoAl di fuori del periodo previsto dal calendario venatorio, gli interventi di controllo della volpe andranno esclusivamente realizzati con le seguenti tecniche: ?abbattimento alla cerca ed all'aspetto senza l'ausilio di cani (in

agosto – febbraio);?sparo notturno con carabina a canna rigata e l'ausilio di fonti di luce,

anche da automezzo, durante l'intero arco dell'anno, lungo percorsi fissi concordati con la Provincia;

?abbattimento in tana con l'ausilio di cani appositamente addestrati (in febbraio – luglio);

?catture tramite trappole selettive ed esche alimentari, controllate almeno una volta al giorno quando attive, durante l'intero arco dell'anno.

Obblighi e note varieObbligo di compilazione di scheda tecnica elaborata dalla Provincia.

TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE(Streptopelia decaocto)

ProceduraSi può intervenire con metodi ecologici e spari a salve quando si verifichino danni alle attività agricole e produttive. Qualora la Provincia verifichi l'inefficacia di detti metodi e in presenza di accertati gravi danni alle colture agricole o ad altre attività produttive, potrà dare corso ad azioni di controllo numerico.

Personale abilitatoCacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94, che si devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT 3/94, che possono avvalersi di massimo 10 collaboratori.

Tecniche e periodo di interventoL’intervento potrà essere autorizzato dal 1 giugno al 30 settembre, avendo comunque cura di prevedere nei singoli atti autorizzativi:a. la sospensione degli interventi al termine del raccolto;b. la possibilità di intervento per una distanza non superiore a metri 100 dal coltivo;c. il divieto di impiego di richiami di qualsiasi genere, compresi quelli acustici.

Nel caso di asporti negli allevamenti zootecnici l'intervento potrà avere durata per l'intero anno.

Obblighi e note varieConsiderato lo status proprio del Columbide si reputa di indicare un tetto massimo annuo di rimozione pari a 3000 individui.Nel caso di asporti negli allevamenti zootecnici l'intervento potrà avere durata per l'intero anno.

SILVILAGO (Sylvlagus floridanus)

ProceduraSpecie alloctona, potenzialmente in grado di diffondersi ed entrare in competizione con la lepre comune Lepus europaeus, ma soprattutto con la lepre italica Lepus corsicanus. La procedura di controllo è perciò diretta all'eradicazione su tutto il territorio provinciale (è quindi possibile intervenire sia nelle aree protette, che negli ATC interessati).

Personale abilitatoCacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94, che si devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT 3/94.

Tecniche e periodo di interventoDa ottobre a marzo, mediante reti o trappole di cattura, ed eventualmente con arma da fuoco.La soppressione dei soggetti spetta in via esclusiva all'Agente incaricato.

Obblighi e note varieLo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente. Ogni soggetto catturato di altra specie deve essere liberato sul posto.

CORNACCHIA GRIGIA E GAZZA(Corvus corone cornix - Pica pica)

ProceduraGli istituti di gestione faunistico-venatoria interessati all'attuazione del controllo numerico dei Corv id i con f inal i tà antipredatorie dovranno perseguire un obiettivo di miglioramento della gestione, affiancando al controllo numerico dei predatori metodi ecologici (di cui all'art. 19 della LN 157/92).

In ogni caso, il controllo delle popolazioni di Cornacchia grigia e Gazza è esercitato, nel rispetto di piani di controllo di carattere conservativo predisposti sulla scorta di specifiche operazioni di monitoraggio delle popolazioni oggetto degli interventi (attraverso stime con indici chilometrici di abbondanza relativa – IKA – e autorizzazioni della Provincia), nelle sole ZRC, ZRV, CPPS e AFV e in una fascia di territorio adiacente a tali istituti, per una profondità di 500 metri.

Personale abilitatoCacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94, che si devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT 3/194.

Tecniche e periodo di interventoDal 1 marzo al 31 luglio, con gabbie trappole selettive del tipo larsen e di tipo letter-box, contrassegnate da una targhetta rilasciata dalla Provincia. Da predisporre e inviare alla Provincia idonea cartografia relativa all'area in cui esse verranno collocate.

Obblighi e note varieObbligo di compilazione di scheda tecnica elaborata dalla Provincia .Numero di capi da inserire nel piano di controllo: IKA< 0,5=0 capi; IKA>0,5 e < 1 = 15 capi; IKA>1 e <2 =35 capi; IKA>2=60 capi.Tetto massimo di rimozione pari a 3000 capi/anno sull'intero territorio provinciale.

NUTRIA (Miocastor coypus)

ProceduraSpecie invasiva di origine alloctona che ha un forte impatto nei confronti, oltre che delle colture agricole, anche degli argini dei corsi d'acqua e degli specchi lacustri, nonché delle scarpate delle strade e delle linee ferroviarie. La procedura di controllo è perciò diretta

all'eradicazione su tutto il territorio provinciale.

Personale abilitatoCacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art. 37 della LRT 3/94, che si devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT 3/94.

Tecniche e periodo di interventoTramite catture con trappole selettive (autorizzate mediante contrassegno rilasciato dalla Provincia) ed uso di esche alimentari.Il contenimento potrà essere attuato anche tramite abbattimento diretto dalla Polizia Provinciale o dagli Agenti, di cui all'art. 51 (LRT 3/94). Occasionalmente si potranno avvalere dei soggetti di cui all'art. 37 (LRT 3/94).

Obblighi e note varieSolo in casi particolari la Polizia Provinciale o gli Agenti di cui all'art. 51 (LRT 3/94) potranno avvalersi della collaborazione degli operatori abilitati ai sensi dell'art. 37 (LRT 3/94), per l'abbattimento anche mediante l'uso dell'arma da fuoco. Il contenimento tramite abbattimento diretto potrà essere effettuato solo in specifiche località (es. laghetto, diga, …), in corrispondenza di evidenti danni alle colture agricole, all'ambiente, alle arginature dei corsi acquei.Le nutrie catturate per mezzo di gabbie-trappola potranno essere soppresse con arma da fuoco o con altri metodi che garantiscano una rapida morte e che minimizzino stress e sofferenze agli animali. Lo smaltimento delle carcasse avverrà tramite le modalità concordate con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

STORNO (Sturnus vulgaris)

ProceduraIn caso di danneggiamento alle colture agricole è possibile intervenire con metodi che mirino all'allontanamento degli uccelli piuttosto che alla riduzione della consistenza delle popolazioni. Il controllo dello storno può essere realizzato all'interno di istituti faunistici privati (AFV, ATV, CPRFS), ZRC, ZRV, Demanio Regionale, zone a divieto di caccia ai sensi dell'art. 33 della LRT 3/94, Fondi Chiusi e nel

territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

Personale abilitatoCacciatori abilitati al controllo ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94, che si devono attenere ad un “ protocollo di utilizzo delle gabbie-trappola”, ed in ogni caso sotto il controllo degli Agenti, di cui all'art. 51 della LRT 3/94.

Tecniche e periodo di interventoTramite metodi dissuasivi incruenti e, se non efficaci, con abbattimento di un modesto numero di capi.Le operazioni di controllo sono realizzate esclusivamente all'interno di aziende agricole, negli appezzamenti coltivati in cui i danni possono verificarsi e, in particolare, in presenza di colture pregiate e nelle loro immediate vicinanze (orientativamente entro una distanza di 100 metri dagli appezzamenti), nei periodi di sensibilità delle diverse colture: es. ciliegi ed altri frutti (15 maggio - 15 luglio), viti (1 agosto - 10 ottobre), ulivi (20 ottobre - 20 dicembre), e comunque solo in presenza del frutto pendente.

Obblighi e note varieAl fine di consentire una valutazione dell'efficacia delle azioni di controllo intraprese e affinare le modalità di intervento nel tempo, la Provincia provvederà a stimare l'entità annuale dei danni arrecati dallo storno alle colture. Tetto massimo di rimozione di 20 capi per intervento e 200 capi per operatore a stagione.

COLOMBO DI CITTA' (Columba livia)

ProceduraIn caso di danni alle colture o di veicolazione di patologie negli allevamenti zootecnici, la Provincia, accertata l'inefficacia dei metodi ecologici, potrà contemplare l'abbattimento con arma da fuoco. Le operazioni di abbattimento con arma da fuoco dovranno essere concentrate

esclusivamente a ridosso delle colture in attività di coltivazione e degli allevamenti in cui si manifestano i danni.

Personale abilitato Gli abbattimenti saranno realizzati da un Agente di Vigilanza di cui all'art. 51 della LRT 3/94, il quale, per l'attuazione degli interventi, può avvalersi dei soggetti previsti all'art. 37 della LRT 3/94. L'effettuazione dei necessari controlli sui contenimenti spetta al Corpo di Polizia Provinciale che li realizzerà a campione.

Tecniche e periodo di interventoLe operazioni mediante abbattimento con arma da fuoco andranno concentrate esclusivamente a ridosso delle colture in attualità di coltivazione e degli allevamenti in cui si manifestino i danni. I luoghi dovranno pertanto coincidere con l'ubicazione delle colture/allevamenti danneggiati. Il controllo può essere effettuato da aprile ad ottobre.

Obblighi e note varieObbligo di compilazione di scheda tecnica. Il personale incaricato dovrà indossare apposito contrassegno numerato di riconoscimento.Tetto massimo di rimozione pari a 10000 capi/anno sull'intero territorio provinciale.

Per informazioni e comunicazioni:

PROVINCIA DI GROSSETOU.P. Attività Faunistico-Venatoria

[email protected]@provincia.grosseto.it

Tel: 0564-484567/484569Fax: 0564-411658

www.provincia.grosseto.it/caccia

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