PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA … · realizzazione o gestione di discarica non...

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1 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA AMBIENTALE 14 dicembre 2015

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PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI RISCHI

IN MATERIA AMBIENTALE

14 dicembre 2015

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PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI RISCHI

IN MATERIA AMBIENTALE

Indice

1. Illeciti ambientali ........................................................................................................................................... 3

1.1 Reati applicabili ........................................................................................................................................... 8

1.2 Attività sensibili ......................................................................................................................................... 11

1.3 Protocolli specifici di prevenzione ............................................................................................................ 13

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1. Illeciti ambientali

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono stati introdotti e poi integrati

con la L. 68/2015, i reati cc.dd. ambientali. In particolare, l’art, 25 undecies, rubricato “Illeciti ambientali”,

introdotto dal D.Lgs. n. 121 del 2011, ha esteso la responsabilità degli enti alle seguenti fattispecie:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

3. scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06, art. 137, comma

1);

4. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni

imposte con l’autorizzazione o dalle Autorità competenti (D. Lgs. 152/06, art. 137, comma 2);

5. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o

dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D. Lgs.

152/06, art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);

6. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo e nel sottosuolo (D.

Lgs. 152/06, art. 137, comma 11);

7. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento,

salvo in quantità minime e autorizzato dall’Autorità competente (D. Lgs. 152/06, art. 137, comma

13);

8. attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256, comma 1);

9. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256, comma 3, primo

periodo);

10. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di

rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/06, art. 256, comma 3, secondo periodo);

11. attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 256, comma 5);

12. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/06, art.

256, comma 6);

13. omessa bonifica (D. Lgs. 152/06, art. 257);

14. predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto

(D. Lgs. 152/06, art. 258, comma 4);

15. predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di tracciabilità

SISTRI (D. Lgs. 152/06, art. 260 bis, comma 6);

16. trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione o

senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni

false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D. Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo

periodo e terzo periodo);

17. trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente

alterata (D. Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al

comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;

18. traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);

19. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260);

20. violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni

stabiliti dall’autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall’Autorità

competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla

vigente normativa (D. Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);

21. importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali

in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o

con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate

all’incolumità degli esemplari (art. 1, c. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

22. importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali

in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza

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o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni

finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 2, c. 1, e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

23. falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,

comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso

di certificate o licenze falsi o alterati (art. 3-bis, c. 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

24. detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di

mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, c. 4, Legge 7 febbraio 1992 n.

150);

25. divieto a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari

vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la

salute e per l'incolumità pubblica(art. 6, c. 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

26. violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione,

utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato

di ozono (Legge n. 549 del 1993, art. 3, comma 6);

27. sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D. Lgs. 202/07, art. 8);

28. sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D. Lgs. 202/07, art. 9).

Le nuove fattispecie di reati ambientali, introdotti al comma 1 dell’articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01

dalla L. 68/2015, sono:

29. Inquinamento ambientale

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un

deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o

significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della

flora o della fauna. (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

30. Disastro ambientale

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3],

abusivamente cagiona un disastro ambientale Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un

ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con

provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto

per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone

offese o esposte a pericolo. (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b)

D.Lgs.231/01)

31. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura

ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La norma prevede alcune fattispecie aggravate. (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies

c.1 lett.e) D.Lgs.231/01

32. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste

dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al

comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene

sono ulteriormente diminuite di un terzo (Art. 452-quinquies del C.p; art. 25-undecies comma 1

lett. c)

33. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di

commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416

sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno

dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in

materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui

ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte

pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in

materia ambientale (Art. 452-octies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett. d)).

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La responsabilità dell’ente in materia ambientale impone che venga in primo luogo verificata la

formalizzazione dei compiti e delle responsabilità, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale

dell’Organizzazione.

La normativa in materia ambientale (più correttamente, la principale normativa in materia ambientale, il

D.Lgs. n. 152 del 2006), a differenza di quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (il D.Lgs.

n. 81/2008), non individua i soggetti (come lo sono, ad esempio, il Datore di Lavoro, il Delegato di Funzioni,

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ecc.) destinatari degli specifici obblighi di garanzia

contenuti nella normativa.

A tal proposito, Expo 2015, al fine di poter assicurare il più efficace sistema di gestione di tutti gli aspetti

ambientali dell’attività aziendale, ha individuato nell’Amministratore Delegato, Rappresentante

dell'impresa, il soggetto tecnicamente qualificato, in possesso dei requisiti richiesti dalle applicazioni

giurisprudenziali in materia, attribuendogli i più ampi poteri di decisione e d’intervento.

Expo 2015 ha così individuato, con atto del CdA, quale Responsabile in materia ambientale (in seguito

Responsabile Ambientale), l’Amministratore Delegato.

Inoltre, Expo 2015 si è dotata, vista la complessità organizzativa, di un sistema di deleghe e procure che

definisce i compiti gravanti sugli altri soggetti chiamati – insieme al Responsabile Ambientale – a garantire il

rispetto della normativa ambientale.

In particolare, le responsabilità ambientali sono condivise:

con il Responsabile della Direzione Facility, componente della Task Force Dismantling, la cui procura

attribuisce il ruolo di Dirigente Delegato all’attuazione:

a) del sistema normativo vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela dell’ambiente,

nell’ambito di tutte le attuali sedi e luoghi di lavoro della Società, ivi incluse quelle della Divisione

Padiglione Italia e, comunque, in ogni eventuale futura sede o luogo di lavoro; nell’ambito del

"Campo Base", ubicato in Rho, via De Gasperi, nelle immediate vicinanze del sito sul quale si

svolgerà l’Esposizione Universale del 2015; nell’ambito della gestione dell’intero sito, Cardo e

Palazzo Italia inclusi,

b) del sistema normativo vigente in materia di tutela dell’ambiente, con espressa esclusione dell’ambito

della gestione dell’intero Sito e dell’Esposizione universale del 2015 che lì si svolgerà.

con il Project Manager Autorizzazioni e Ambiente, nell’ambito di tutti i cantieri, ad eccezione dei Padiglioni

self built e Corporate, previsti per l’evento, in fase di realizzazione, svolgimento e smantellamento, la cui

procura prevede che attui correttamente ed efficacemente i seguenti adempimenti:

nell'ambito dell'area di cantiere, per la realizzazione del sito espositivo expo 2015, delimitata dal

perimetro del sito medesimo e per tutte le fasi e la durata del cantiere, incluso l'intervento per la

rimozione delle cd. interferenze insistenti sull'area del sito e restando esclusi esclusivamente i cantieri per

la realizzazione dei padiglioni self built dei paesi partecipanti, nonché' i padiglioni corporate; nell'ambito

dei lavori di realizzazione degli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione dell'ambito darsena, in

Milano;

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "progetto vie d'acqua" - sistemazione alzaie e

impermeabilizzazione del canale villoresi -tratto "Groane";

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "progetto vie d'acqua" - sistemazione alzaie e

impermeabilizzazione del canale villoresi -tratto "Monza";

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "progetto vie d'acqua - canale della via d'acqua-

secondario villoresi - tratto nord. canale adduttore e percorso del villoresi al sito expo";

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "progetto vie d'acqua - via d'acqua sud - canale

e collegamento darsena - expo/fiera,

a) corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale. A tal fine, il Project Manager

Autorizzazioni e Ambiente è delegato, nell'ambito dei cantieri più sopra specificati e per tutta la durata

degli stessi, inclusa la fase di svolgimento dell'evento e di dismissione del sito espositivo, la corretta

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ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale e, in particolare,

nella relazione istruttoria (allegato a alla delibera della giunta regionale del 2 febbraio 2012 n. ix/2969),

nel capitolo 7 dell'allegato a alla delibera della giunta regionale del 27 settembre 2013 n. x/725, che qui

devono intendersi integralmente richiamate;

b) attuazione di un sistema di vigilanza e di controllo sull'adempimento degli obblighi contrattuali assunti

dagli appaltatori e subappaltatori, dei lavori di realizzazione di expo 2015, in ordine al rispetto della

normativa posta a tutela dell'ambiente. Il Project Manager Autorizzazioni e Ambiente ha, l'obbligo di

implementare un adeguato ed efficace sistema organizzativo diretto a:

verificare il corretto adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi contrattuali assunti

in materia di tutela dell'ambiente, nonché' lo scrupoloso rispetto di tutta la normativa vigente, anche

tecnica, in materia di tutela ambientale;

attuare la verifica sistematica e documentata degli elementi rilevanti, utili a determinare se le attività di

cantiere siano conformi a standard di riferimento, individuati in ambito normativo (giuridico e

tecnico), nonché' dal manuale di gestione ambientale del cantiere;

verificare l'avvenuta approvazione del "manuale di gestione ambientale";

verificare la qualificazione degli appaltatori e subappaltatori, nell'ambito dell'affidamento dei contratti

d'appalto, con riferimento al rispetto del sistema normativo vigente in materia di tutela dell'ambiente,

con particolare attenzione, fra l'altro, al profilo della gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni

svolte in cantiere.

c) attuazione di un sistema di vigilanza e di controllo sull'adempimento degli obblighi contrattuali assunti

dagli appaltatori e subappaltatori, dei lavori di ristrutturazione e costruzione dell'ambito darsena, nonché

di realizzazione dell'intero "progetto vie d'acqua", in ordine al rispetto della normativa posta a tutela

dell'ambiente. Il Project Manager Autorizzazioni e Ambiente ha l'obbligo di:

implementare un adeguato ed efficace sistema organizzativo diretto a verificare il corretto

adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi contrattuali assunti in materia di tutela

dell'ambiente, nonché' lo scrupoloso rispetto di tutta la normativa vigente, anche tecnica, in materia di

tutela ambientale;

verificare la qualificazione degli appaltatori e subappaltatori, nell'ambito dell'affidamento dei contratti

d'appalto, con riferimento al rispetto del sistema normativo vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Con la conclusione dell’Evento la Società ha riallineato la propria struttura come segue:

Divisione Tecnica Dismantling, affidata all’ing. A. Molaioni con la responsabilità di tutte le operazioni di

dismantling (costruzioni e allestimenti), le attività relative alla safety secondo il Titolo I e IV del D.lgs.

81/2008 e s.m., le attività di gestione ambientale e le manutenzioni;

Divisione Principal Staff, affidata al dott. C. Malangone, che includerà aggiuntivamente:

o la Direzione Facility, affidata a I. Di Lustro, con responsabilità su tutti i servizi operativi a supporto

del dismantling del Sito: logistica, waste & cleaning, facility, mobility e safety per le ASV che

rimarranno in esercizio, per il Padiglione Italia (ad eccezione delle attività in Titolo IV) e per tutti i

manufatti successivamente alle operazioni di disallestimento. Ignazio seguirà come responsabile

lavori il disallestimento dell’OAT e si occuperà del coordinamento operativo della riconversione

dei TCP1 / 2

o la Direzione Security, affidata a M. Di Casoli, con responsabilità sulla gestione della sicurezza per le

Sedi e il Sito;

Divisione Participants, S. Gatti, che avrà come perimetro di azione: il coordinamento del dismantling dei

partecipanti, il recupero dei crediti derivati dalla partecipazione, inclusa la gestione dell’Expo Village e la

gestione dei rapporti con il BIE;

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Per la gestione del Piano Operativo di Dismantling del Sito Expo ha costituito una Task force, composta, tra

gli altri, da:

l’ing. A. Molaioni, responsabile della Divisione Tecnica Dismantling, in qualità di Coordinatore

generale per la gestione delle attività di smantellamento manutenzioni e gestioni ambientale,

il dott Gatti, in qualità di Coordinatore del dismantling dei partecipanti,

il dott. R. Bignozzi, per il coordinamento tecnico delle attività di smantellamento dei paesi,

il dott Trapani, per la gestione operativa delle attività di disallestimento e smantellamento legate al

Padiglione Italia,

l’ing. Di Lustro, per la gestione delle facility e pulizie.

Inoltre, l’Organizzazione ha deciso di dotarsi e di sottoporre a certificazione terza il proprio Sistema di

Gestione per la Sostenibilità implementato nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard UNI ISO

20121:2013 per la sostenibilità degli eventi. La norma UNI ISO stabilisce i requisiti specifici per

l’organizzazione di eventi che vogliono minimizzare i loro impatti sull’ambiente e sulle comunità e che

rendano più forti le relazioni con gli stakeholders: autorità locali, fornitori, clienti, lavoratori e, naturalmente,

con i partecipanti ed i fruitori dell’evento. La UNI ISO 20121 considera, oltre alla dimensione ambientale,

anche la dimensione sociale ed economica dell’evento e necessita di una “analisi iniziale di significatività”.

Il sistema ha dunque lo scopo di definire la politica ambientale, pianificare le attività che necessitano di

monitoraggio, individuare un sistema di gestione che evidenzi ruoli e responsabilità, creare procedure di

controllo e istituire un sistema di verifica e controllo.

In tale quadro di riferimento, sono stati definiti, attraverso specifici protocolli interni, i ruoli e le

responsabilità per la gestione dei diversi processi di tutela ambientale.

Il Responsabile Ambientale, primo destinatario degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel suddetto

protocollo, provvede per quanto di propria competenza a:

osservare e far osservare i contenuti del presente protocollo;

diffondere i contenuti del presente protocollo e di tutte le procedure sottostanti, anche a seguito di

eventuali modifiche ed aggiornamenti, a tutte le persone coinvolte nell’operatività (compresi i neo-

assunti), attraverso specifiche iniziative di formazione, avvalendosi, se del caso, del supporto

dell’OdV;

segnalare tempestivamente all’OdV ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività ed efficacia

del protocollo o che comporti la necessità di eventuali modifiche ed aggiornamenti dello stesso (per

esempio, modifiche normative e regolamentari, mutamenti nella gestione delle attività in oggetto,

modifiche della struttura organizzativa e delle funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività,

ecc.).

E’ fatto obbligo a ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione della tutela ambientale di ricorrere al

Responsabile Ambientale che assumerà le decisioni del caso, in linea con quanto espressamente previsto dai

Principi generali di riferimento e, se necessario, coinvolgendo l’OdV con contestuale assunzione di parere

non vincolante da parte dell’OdV stesso.

Tutte le persone – ora richiamate – coinvolte nell’operatività di cui al presente protocollo sono anche

responsabili dell’archiviazione delle opportune evidenze documentali, ciascuno per quanto di propria

competenza.

I flussi informativi verso l’Amministratore Delegato e l’Organismo di Vigilanza (questi ultimi indicati anche

all’interno del Modello Organizzativo) sono disciplinati dalla procedura “Flussi informativi sulle attività

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sensibili ex D.Lgs. 231/2001 all’Amministratore Delegato ed all’Organismo di Vigilanza”, ai quali si

rimanda per la definizione delle informazioni da trasmettere, le relative modalità operative e la periodicità.

1.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti illeciti ambientali:

Reato 1: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis codice

penale)

L’art. 733-bis del codice penale punisce

a. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo

deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Reato 2: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette (art.727-bis codice penale)

L’art. 727-bis del codice penale punisce:

a. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui

l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo

stato di conservazione della specie.

Reato 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. n. 152/2006 art. 137)

L’art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006 punisce:

a. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,

contenenti una delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 2).

b. Mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative per scarichi di sostanze pericolose comprese

nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del

presente decreto (Comma 3).

c. Superamento dei valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei

gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto

(Comma 5).

d. Divieto di scarico al suolo e al sottosuolo (Comma 11).

e. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali

è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni

internazionali (Comma 13).

Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256)

L’art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 punisce le seguenti condotte:

a. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in

mancanza della prescritta autorizzazione (Comma 1).

b. Gestione di discarica non autorizzata (Comma 3).

c. Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (Comma 4).

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d. Divieto di miscelazione di rifiuti (Comma 5).

e. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle

disposizioni (Comma 6).

Reato 5: Omessa bonifica dei siti e mancata comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006 art. 257)

L’art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 punisce:

a. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica

in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (Comma 1).

b. La mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 (Comma 1).

c. La mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 se l'inquinamento è provocato

da sostanze pericolose (Comma 2).

Reato 6: Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D.Lgs. n. 152/2006 art. 258 c.4, secondo

periodo)

L’art. 258 comma 4 punisce:

a. La predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, che fornisce false indicazioni sulla natura,

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed il suo uso durante il trasporto.

Reato 7: Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D.Lgs. n. 152/2006 art. 259 c.1)

L’art. 259 del D.Lgs. n. 152 del 2006 punisce:

a. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del

regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato

II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento

stesso.

Reato 8: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 260)

L’art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006 punisce:

a. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di

mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque

gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (Comma 1 e 2).

Reato 9: Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (D.Lgs. n.152/2006 art. 260-bis c.6)

L’art. 260 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 punisce:

a. La predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo

della tracciabilità dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini

della tracciabilità dei rifiuti (Comma 6).

b. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea

della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con

la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

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c. Durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Comma 7).

d. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -

Area Movimentazione fraudolentemente alterata (Comma 8).

Reato 10: Tutela dell'aria (art. 279 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006)

L’art. 279 comma 5 del D.Lgs. n. 152 del 2006 punisce;

a. Chiunque determina, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di qualità

dell'aria previsti dalla vigente normativa violando i valori limite di emissione.

Reato 11: Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a)

D.Lgs.231/01)

L’art 452-bis codice penale prevede che

a. Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un

deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o

significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della

flora o della fauna.

Reato 12: Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b)

D.Lgs.231/01

L’art 452- quater del codice penale prevede che:

a. Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3],

abusivamente cagiona un disastro ambientale Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un

ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con

provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto

per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone

offese o esposte a pericolo.

Reato 13: Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett.

c)

L’art 452- quinquies del codice penale prevede delle riduzione delle pene in caso di commissione colposa. In

particolare

a. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste

dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al

comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene

sono ulteriormente diminuite di un terzo (Art. 452-quinquies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett.

c)

Reato 14: Circostanze aggravanti (Art. 452-octies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett. d)).

L’art 452- octies del codice penale prevede le aggravanti in caso di associazione a delinquere semplice e

mafiosa. In particolare:

a. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di

commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416

sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno

dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo

di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia

11

ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi

primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici

ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia

ambientale (Art. 452-octies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett. d)).

In questo aggiornamento non sono stati considerati applicabili i reati connessi con:

l’inquinamento del mare (Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di

navi o aeromobili, ex art. 137, c. 13, D.Lgs. n. 152/06, e Versamento colposo o doloso in mare di

sostanze inquinanti o sversamento di sostanze pericolose provocato dalle navi, ex art. art. 8, c. 1 e 2, e

art. 9, c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202), in quanto non vengono svolte attività

presupposto;

violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione,

utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di

ozono (Legge n. 549 del 1993, art. 3, comma 6);

l’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di

estinzione, firmata a Washington ((L.150/1992)

il Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle

disposizioni (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256 Comma 6).

il Traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-

undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

1.2 Attività sensibili

Reato 1: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis codice

penale)

Reato 2: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette (art.727-bis codice penale)

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente,

potrebbero essere commessi tali reati.

Con riferimento alle due fattispecie di reato 1 e 2, introdotte nel codice penale con il D.Lgs. n. 121 del 2011,

i risultati delle attività svolte nell’ambito del Programma di Monitoraggio Ambientale – Fase Ante Operam

hanno evidenziato che l’area della Piastra espositiva è collocata in ambito metropolitano, privo di valenze

naturalistiche e di specifico interesse ecologico allo stato attuale, sul quale gravano importanti fattori di

pressione (barriere infrastrutturali, urbanizzato, insediamenti produttivi, intenso traffico sulle arterie al

contorno, alta concentrazione di inquinanti in atmosfera, edifici dismessi, ecc.)

Tuttavia, il Sito Espositivo di Expo Milano 2015 e le aree del progetto Vie d’Acqua, sono caratterizzati dalla

presenza, nelle vicinanze, di aree sottoposte a tutela per la presenza di specie animali e vegetali protette.

Reato 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. n. 152/2006 art. 137)

Con riferimento alle condotte illecite relative alla gestione degli scarichi di acque reflue industriali, si

segnala che non vengono svolte attività sensibili connesse con il reato di scarico in mare da parte di navi ed

aeromobili.

Le attività sensibili, che possono esser svolte sia dai Partecipanti sia dagli appaltatori dei Partecipanti e di

Expo 2015 S.p.A, connesse con gli scarichi idrici si riferiscono:

12

o all’apertura o effettuazione di nuovi scarichi, senza autorizzazione, di acque reflue industriali,

contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle

5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06;

o alla mancata osservanza delle prescrizioni per scarichi di sostanze pericolose comprese nelle

famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del

D.Lgs 152/06;

o al mancato rispetto del divieto di scarico diretto nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo,

nelle acque sotterranee, fatta eccezione di alcuni casi specifici.

Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256)

Con riguardo alle condotte illecite di cui all’art. 256 del Testo Unico Ambientale, relative alla gestione dei

rifiuti, L’Organizzazione risulta produttore di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di

disinstallazione del Sito e di gestione ordinaria delle proprie sedi.

Per lo smaltimento di tali rifiuti, Expo 2015 S.p.A si avvale di aziende fornitrici dei servizi di trasporto e

smaltimento.

Con specifico riferimento alle attività di demolizione del Sito la gestione dei rifiuti prodotti da attività di

cantiere, è responsabilità delle società appaltatrici, produttrici di tali rifiuti.

Reato 5: Omessa bonifica dei siti e mancata comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006 art. 257)

Le attività sensibili nell’ambito delle quali potrebbero realizzarsi tali illeciti si riferiscono a:

o con riferimento all’ipotesi della omessa bonifica, è disponibile un Piano Operativo di Bonifica che

sarà definitivamente implementato durante la fase di Dismantling. Tale attività è presidiata dal

Project Manager Autorizzazioni e Ambiente;

o Con riferimento alle ipotesi b) e c), relative alla mancata comunicazione, le procedure del Sistema di

Gestione della Sostenibilità prevedono che siano direttamente i soggetti responsabili della

contaminazione a provvedere all’attuazione di misure di contenimento come la circoscrizione

dell’area contaminata e l’immediata comunicazione alle Autorità Competenti. Expo 2015 S.p.A.

riceve la segnalazione dell’emergenza e, tramite la Direzione Lavori, monitora il decorso della stessa

al fine di verificarne la risoluzione.

Qualora una contaminazione fosse ascrivibile ad Expo 2015 S.p.A. , la comunicazione sarà

sottoscritta dal Responsabile Ambientale o dal suo delegato, per gli ambiti di competenza

Reato 6: Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D.Lgs. n. 152/2006 art. 258 c.4, secondo

periodo)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 7: Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D.Lgs. n. 152/2006 art. 259 c.1)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 8: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 260)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

13

Reato 9: Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (D.Lgs. n.152/2006 art. 260-bis c.6)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al punto 3.4 - Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 10: Tutela dell'aria (art. 279 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006)

Presso le sedi di Expo 2015 non sono presenti impianti industriali sottoposti alla normativa sulle emissioni.

Le attività di cantiere condotte da appaltatori e subappaltatori producono emissioni in atmosfera legate alle

polveri aerodisperse ed alle emissioni dei mezzi di trasporto pesanti.

Reato 11: Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a)

D.Lgs.231/01)

Reato 12: Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b)

D.Lgs.231/01

Con riferimento a tali reati, l’analisi ha evidenziato che alcune attività svolte presso il Sito ed i cantieri delle

Vie d’Acqua potrebbero essere presupposto di tali reati, quali ad esempio, la qualità degli scarichi idrici, il

contenimento delle emissioni in atmosfera dai cantieri, la prevenzione della contaminazione del suolo, la

garanzia dei flussi minimi vitali dei corsi d’acqua interessati dalle attività di Expo 2015 S.p.A.

Reato 13: Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett.

c)

L’art 452- quinquies del codice penale prevede delle riduzione delle pene in caso di commissione colposa dei

reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Reato 14: Circostanze aggravanti (Art. 452-octies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett. d)).

L’art 452- octies del codice penale prevede le aggravanti in caso di associazione a delinquere semplice e

mafiosa a commettere gli ecoreati qui descritti.

1.3 Protocolli specifici di prevenzione

La presente Parte Speciale si propone di compendiare e disciplinare i generali criteri di gestione delle

tematiche ambientali ed i relativi presidi di controllo che Expo ha adottato al fine di prevenire il verificarsi

degli “illeciti ambientali” di cui all’art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tuttavia è bene sin d’ora evidenziare che la maggior parte dei presidi – qui di seguito sinteticamente

enunciati secondo un ordine che tiene conto delle diverse fattispecie incriminatrici rilevanti ai fini del D.Lgs.

n. 231 del 2001 – sono contenuti nel Sistema di Gestione della Sostenibilità adottato presso

l’organizzazione. In tale contesto risulta adottato un piano di audit volto alla verifica del rispetto dei

presidi individuati.

Inoltre, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali connessi con tutti i cantieri di smantellamento,

Expo 2015 S.P.A ha adottato il protocollo Self-Built Exhibition S.p.A.ces Dismantling Management

Guidelines, ed obbligatorio per tutti gli appaltatori presenti in Sito.

Tali Linee Guida, che definiscono le responsabilità per le attività da svolgersi nella Fase di smantellamento

richiedono, a tutti gli appaltatori presenti in sito, la nomina di un proprio Environmental Manager (PEM) e la

predisposizione, prima dell’inizio delle attività di cantiere un Manuale di Gestione Ambientale che descriva

14

le modalità con cui l’Appaltatore intende gestire gli aspetti ambientali correlati alle proprie attività di

cantiere.

La presente Parte Speciale deve dunque intendersi integrato da tutto questo ampio e complesso corpo

normativo interno, di cui si propone di rappresentare un testo di richiamo e di coordinamento.

Reato 1: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis codice

penale)

Reato 2: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette (art.727-bis codice penale)

Tra i principali presidi di controllo, oltre all’individuazione di tutte le aree sottoposte a vincoli naturalistici,

vengono attribuite precise responsabilità per il governo degli aspetti connessi con la tutela degli habitat e

delle specie vegetali e animali selvatiche protette. In particolare:

o La Direzione Tecnica Vie d’Acqua ha la responsabilità della progettazione e realizzazione degli

interventi nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni VIA, ove disponibili,

o Il Project Manager Autorizzazioni e Ambiente garantisce il rispetto delle Concessioni idrauliche al

fine di prevenire eventuali conseguenze connesse con i flussi minimi vitali e lo svolgimento del

Piano di Monitoraggio Ambientale, secondo quanto concordato con l’Osservatorio Ambientale –

sottogruppo Monitoraggi, coordinato da ARPA (rif. procedura PRXX Monitoraggi ambientali).

o La Divisione Construction & Dismantling, ha la responsabilità di progettare e condurre tutte le

attività di propria competenza, valutando la presenza, il mantenimento e la creazione di rifugi per

chirotteri e rapaci notturni presenti nelle aree circostanti il sito suddetto

Reato 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. n. 152/2006 art. 137)

Con riferimento alle condotte illecite indicate nell’art. 137 del Testo Unico Ambientale, relative alla gestione

degli scarichi di acque reflue industriali, la Divisione tecnica Dismantling, il cui responsabile è il

Coordinatore generale per la gestione delle attività di smantellamento, manutenzioni e gestioni ambientale,

ha definito l’attuale assetto degli scarichi. La procedura adottata nell’ambito del Sistema prevede di:

predisporre, ove previsto dalle normative di settore, le richieste autorizzative finalizzate

all’adempimento degli scarichi di acque reflue industriali e verificarne periodicamente la

validità; l’appaltatore, in caso di necessità di realizzare uno scarico idrico idrici dei Cantieri e

del relativo Campo Base, è tenuto ad informare la Funzione Autorizzazioni e Ambiente /Main

Safety Authorization Office, la quale si attiva per effettuare la richiesta di Autorizzazione agli

enti competenti.

Per quanto attiene specificatamente ai cantieri correlati al Progetto Vie d’Acqua la

responsabilità della corretta gestione degli scarichi idrici è sotto la responsabilità della

Divisione Construction & Dismantling- Direzione Tecnica Vie d’Acqua

Per il Campo Base il Responsabile Lavori di Expo 2015 S.p.A., nell’ambito della Divisione

Construction and Dismantling, ha provveduto ad inoltrare domanda di allaccio alla pubblica

fognatura per gli scarichi civili.

La Direzione Facility Health & Safety ha definito nel Regolamento del Campo Base gli

obblighi e le modalità di gestione degli scarichi idrici a cui devono attenersi i soggetti presenti

presso il Campo Base.

Al fine di verificare la corretta gestione dei reflui in fase di cantierizzazione e

dismissione/ripristino del Sito la Funzione Autorizzazioni e Ambiente gestisce le attività di

monitoraggio delle acque reflue come previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

approvato e custodisce i risultati delle analisi condotte sugli scarichi.

15

Ulteriori presidi a tutela della rete fognaria del Sito e volte a prevenire fenomeni di contaminazione degli

scarichi sono contenuti nel protocollo Self-Built Exhibition S.p.A.ces Dismantling Management Guidelines

che definisce la compatibilità degli scarichi ed i relativi divieti.

Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256)

Il presidio del corretto svolgimento della filiera di gestione dei rifiuti, è attribuito alla Divisione tecnica

Dismantling ed alla Divisione Principal Staff, che si avvarrà della Direzione Facility.

Per la gestione dei rifiuti prodotti durante la fase di disinstallazione è stato adottata la Guida Waste

management guide - Dismantling Phase, che descrive le modalità da seguire per la gestione dei rifiuti

all’interno del Sito e le relative responsabilità. Il documento descrive:

Le modalità di attribuzione del Codice Cer del rifiuto,

il rispetto delle corrette modalità di deposito temporaneo con specifico riferimento ai criteri quali-

quantitativi e temporali, alla miscelazione dei rifiuti, all’etichettatura

la corretta tenuta delle registrazioni cartacee ed elettroniche (SISTRI),

il presidio sulle attività di campionamento ed analisi dei rifiuti, secondo la Procedura Expo di

campionamento e analisi,

La verifica dei titoli dei fornitori sia in fase preliminare di aggiudicazione del servizio, sia la verifica di

dettaglio al momento dell’esitazione del singolo carico, sono di responsabilità della Direzione Facilitiy,

la corretta compilazione dei formulari di trasporto e delle Schede Sistri,

Per i rifiuti prodotti nell’ambito dei cantieri, il protocollo Self-Built Exhibition S.p.A.ces Dismantling

Management Guidelines, richiede l’adozione, da parte degli appaltatori di Expo 2015 S.p.A. e dei

Partecipanti, dei seguenti piani di gestione:

• Piani di Gestione rifiuti, da adottarsi in caso di Materiale da scavo gestito in qualità di rifiuto, che

dovrà essere inviato con PEC o protocollato agli Enti Competenti e in cc a Expo 2015 S.p.A.,

all’attenzione del Delegato Ambientale e del EEM come da apposite linee guida Expo (LGPR). Una

volta in possesso della ricevuta si potrà procedere coi lavori in quanto non serve un’approvazione

formale da parte degli Enti;

• Piano Scavi secondo le apposite linee guida predisposte da Expo 2015 S.p.A. e (LGPS), da adottarsi in

caso di Materiale da scavo gestito in esclusione dal regime dei rifiuti. Il Piano Scavi dovrà essere

trasmesso con PEC o protocollato agli Enti competenti e in cc a Expo 2015 S.p.A. all’attenzione del

Delegato Ambientale e del EEM come da apposite linee guida Expo (LGPS) prima di procedere con la

gestione dei materiali stessi. Al completamento delle attività di scavo e rimozione dei materiali gestiti

in qualità di rifiuti dovrà essere eseguita un’attività di verifica del fondo scavo in contradditorio con a

Expo 2015 S.p.A. e secondo apposita procedura predisposta da a Expo 2015 S.p.A.;

Il citato protocollo prevede ulteriori presidi richiesti agli appaltatori sull’utilizzo di corrette modalità di

stoccaggio dei rifiuti, in funzione del loro stato fisico.

Per il Cantiere Vie d’Acqua non essendo gli stessi sottoposti a VIA, l’Appaltatore ha l’onere di inviare i

Piani solamente agli Enti competenti.

I rifiuti prodotti presso gli uffici Expo 2015 S.p.A. di Milano e di Pero, e quelli prodotti dall’attività di

ospitalità del Campo Base, assimilabili ai rifiuti urbani, sono costituiti principalmente da carta, cartone, vetro

e lattine, materiali plastici (PET, PP, PVC), nonché i rifiuti provenienti dal servizio di mensa del Campo

Base che si configurano come rifiuti speciali non pericolosi (es. oli esausti). Sono gestiti secondo le modalità

dettagliate nella documentazione del Sistema, in particolare nella procedura gestione dei materiali e dei

rifiuti dei cantieri, del campo base e degli uffici.

16

Inoltre sono state previste attività specifiche di vigilanza in campo condotte dalla funzione Waste&Cleaning

sulle modalità adottate dai subappaltatori di Expo 2015 S.p.A. e dei Partecipanti, nonché un ciclo di audit

svolte da un Ente terzo.

Reato 5: Omessa bonifica dei siti e mancata comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006 art. 257)

Le procedure del Sistema di Gestione della Sostenibilità prevedono che siano direttamente i soggetti

responsabili della contaminazione a provvedere all’attuazione di misure di contenimento come la

circoscrizione dell’area contaminata e l’immediata comunicazione alle Autorità Competenti.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di prevenire eventuali fenomeni di contaminazione del suolo e del sottosuolo,

viene richiesto alle Società appaltatrici la realizzazione di alcuni presidi di controllo, quali ad es.:

o che la movimentazione e la manipolazione delle sostanze pericolose avvenga esclusivamente in aree

pavimentate o preventivamente protette ed, ove possibile, all’interno di bacini di contenimento;

o che i bacini di contenimento, così come tutte le strutture interrate che contengono fluidi pericolosi

vengano sottoposti a verifiche periodiche di tenuta;

o che ogni sito di stoccaggio e movimentazione di sostanze liquide pericolose sia dotato di presidi

attrezzati con materiale assorbente per la gestione di eventuali sversamenti;

o che ogni sito di stoccaggio e movimentazione abbia adottato delle procedure di emergenza con la

previsione delle misure da adottare per contenere immediatamente la contaminazione delle aree a

seguito di un fenomeno inquinante.

Il protocollo Self-Built Exhibition S.p.A.ces Dismantling Management Guidelines, al fine di evitare

riempimenti illeciti e fenomeni di contaminazione dei suoli, prevede ulteriori presidi, quali:

la procedura di verifica della qualità dei terreni di riempimento (Materiali di riempimento in ingresso

al cantiere)

la procedura di verifica della qualità del fondo scavo.

Con riferimento al Piano di bonifica autorizzato dalle Autorità il Project Manager Autorizzazioni e Ambiente

presidia le relative attività di risanamento.

Reato 6: Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D.Lgs. n. 152/2006 art. 258 c.4, secondo

periodo)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al punto 3.4 - Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 7: Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D.Lgs. n. 152/2006 art. 259 c.1)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 8: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 260)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 9: Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (D.Lgs. n.152/2006 art. 260-bis c.6)

17

Per la gestione dei rifiuti prodotti da Expo 2015 si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di controllo di

cui al punto 3.4 - Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 10: Tutela dell'aria (art. 279 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006)

Presso le sedi di Expo 2015 non sono presenti impianti industriali sottoposti alla normativa sulle emissioni.

Le attività di cantiere realizzate dalle ditte appaltatrici/subappaltatrici producono emissioni in atmosfera legate

alle polveri aerodisperse ed alle emissioni dei mezzi di trasporto pesanti.

A tal proposito, oltre ai sistemi di monitoraggio a carico di Expo 2015 S.p.A., che consistono in rilevazioni

con campagne svolte da centraline mobili, nonché dalle misurazioni effettuate dalle centraline di ARPA della

Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria, sono state previste specifiche misure volte a contenere

l’aerodispersione delle polveri.

In tal ambito, il protocollo Self-Built Exhibition S.p.A.ces Dismantling Management Guidelines prevede

alcuni presidi di controllo per la mitigazione della emissione di polveri, richiesti agli Appaltatori dei

Partecipanti e di Expo 2015 S.p.A., mediante accorgimenti di carattere logistico e tecnico da adottare

obbligatoriamente.

Reato 11: Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a)

D.Lgs.231/01)

Con riferimento alle attività presupposto di tale reato si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di

controllo di cui ai seguenti reati:

• Reato 1: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis codice

penale)

• Reato 2: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette (art.727-bis codice penale)

• Reato 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. n. 152/2006 art. 137)

• Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 12: Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b)

D.Lgs.231/01

Con riferimento alle attività presupposto di tale reato si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di

controllo di cui ai seguenti reati:

• Reato 1: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis codice

penale),

• Reato 2: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette (art.727-bis codice penale),

• Reato 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. n. 152/2006 art.

137),

• Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 13: Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett.

c)

Con riferimento alle attività presupposto di tale reato si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di

controllo di cui ai seguenti reati:

18

• Reato 1: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis codice

penale),

• Reato 2: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

selvatiche protette (art.727-bis codice penale),

• Reato 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. n. 152/2006 art.

137),

• Reato 4: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 art. 256).

Reato 14: Circostanze aggravanti (Art. 452-octies del C.p; art. 25-undecies comma 1 lett. d)).

Con riferimento alle attività presupposto di tale reato si rimanda ai processi decisionali ed ai presidi di

controllo adottati nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose negli interventi

per la realizzazione dell’Evento, nonché alla Sezione C Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

(art. 24-ter del Decreto e art. 10, L. n 146/2006)