Protègo - Ridolfi Assicurazioni · 2004. 11. 12. · Nota Informativa 3 Premessa 3 1. Informazioni...

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Protègo Area Risparmio Previdenziale Nota Informativa Normativa Contrattuale Tariffa F80H - Edizione 1/2001 (“fumatori”) Tariffa N80H - Edizione 1/2001 (“non fumatori”) Mod. 26.593 - Ed. 06/2004 ASSICURAZIONE “TEMPORANEA CASO MORTE”

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  • Protègo

    A r e a R i s p a r m i o P r e v i d e n z i a l e

    N o t a I n f o r m a t i v a

    N o r m a t i v a C o n t r a t t u a l e

    T a r i f f a F 8 0 H - E d i z i o n e 1 / 2 0 0 1 ( “ f u m a t o r i ” )

    T a r i f f a N 8 0 H - E d i z i o n e 1 / 2 0 0 1 ( “ n o n f u m a t o r i ” )

    Mod. 26.593 € - Ed. 06/2004

    ASSICURAZIONE“TEMPORANEA CASO MORTE”

  • Nota Informativa 3

    Premessa 31. Informazioni relative alla Società 32. Informazioni relative al contratto di assicurazione

    sulla vita della Nuova Tirrena denominato “Protègo” 32.1 Contraente - Assicurato - Beneficiario 32.2 Oggetto dell’assicurazione 42.3 Decorrenza, durata e scadenza del contratto 42.4 Premio annuo 42.5 Costi (caricamenti) a carico del Contraente 52.6 Sospensione del pagamento del premio 52.7 Riscatto del contratto 52.8 Riduzione del contratto 62.9 Riattivazione del contratto 62.10 Pagamento delle prestazioni assicurative

    da parte della Nuova Tirrena 62.11 Diritto di recesso dal contratto per ripensamento

    e revocabilità della proposta 62.12 Aspetti legali e fiscali relativi al contratto 72.13 Lingua utilizzata 72.14 Foro competente 7

    3. Informazioni in corso di contratto 74. Informazioni relative al trattamento assicurativo dei dati personali

    e sensibili (Art. 13 del D.Lgs. 196/03) 85. Reclami 8

    Normativa Contrattuale 9

    Terminologia Contrattuale 9Condizioni di Assicurazione 11Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 11Art. 2 Stato di “non fumatore” e di “fumatore” - Passaggio di stato 11Art. 3 Conclusione, decorrenza e durata del contratto 12Art. 4 Revocabilità della proposta di assicurazione 12Art. 5 Recesso dal contratto per ripensamento 12Art. 6 Premio - Modalità di pagamento delle rate 13Art. 7 Risoluzione e riattivazione del contratto 13Art. 8 Cessione o pegno del contratto

    - Vincolo del capitale assicurato 14Art. 9 Designazione del Beneficiario

    - Revoca o modifica della designazione 14Art. 10 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 14Art. 11 Pagamento delle prestazioni assicurative

    da parte della Nuova Tirrena 15Art. 12 Pagamento ridotto della Nuova Tirrena

    per casi particolari di morte dell’Assicurato 16

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    Art. 13 Sospensione temporanea dell’assicurazione per decorrenzadel periodo inizialedi carenza contrattuale in caso di decessodell’Assicurato dovuto alla sindrome da immunodeficienzaacquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata 16

    Art. 14 Forma delle comunicazioni 17Art. 15 Rinuncia all’azione di surrogazione 17Art. 16 Foro competente 18Art. 17 Termini di prescrizione dei diritti dell’assicurazione 18Art. 18 Oneri fiscali 18Art. 19 Legislazione applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge 18

    Indice

  • Premessa

    La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazionipreliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo, prima della suasottoscrizione, le caratteristiche del contratto assicurativo della Nuova Tirrena qui diseguito descritto, che è denominato “Protègo”.La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP (Istitutoper la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base dellenorme emanate a tutela del consumatore dall’Unione Europea per il settore delleassicurazioni sulla vita e recepite nell’ordinamento giuridico italiano con il DecretoLegislativo 17 marzo 1995, n° 174 e successive modificazioni ed integrazioni.

    1. Informazioni relative alla Società

    La Nuova Tirrena S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni (*) èuna Società per Azioni con sede legale in Italia.L’indirizzo della Direzione Generale è: Via Massimi, 158 - 00136 ROMA - ITALIA.La Società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del15/3/1931 (G. U. n. 120 del 20/3/1931).Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto alContraente da parte della Società.(*) Nel seguito, denominata per brevità Nuova Tirrena.

    2. Informazioni relative al contratto della Nuova Tirrena denominato“Protègo”

    Il contratto qui di seguito descritto, denominato “Protègo”, consiste inun’assicurazione sulla vita temporanea per il caso di morte a capitale e premioannuo costanti. L’assicurazione prevede le seguenti forme assicurative:1 - Tariffa F80H (Edizione 1/2001) per “fumatori”;2 - Tariffa N80H (Edizione 1/2001) per “non fumatori”.Ogni valore contrattuale di tali forme assicurative è espresso in Euro, fermorestando che qualsiasi pagamento riguardante il contratto dovrà essere eseguito anorma di legge.

    2.1 – Contraente – Assicurato – BeneficiarioLe figure di Contraente, Assicurato e Beneficiario sono così definibili:a) Contraente

    Il Contraente è il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto diassicurazione, che è tenuto a pagare il premio e che ha la facoltà di esercitaretutti i diritti propri del contratto (per esempio, può modificare in ognimomento il Beneficiario, salvo che la designazione sia irrevocabile).

    Nota Informativa3

  • b) AssicuratoL’Assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

    c) BeneficiarioIl Beneficiario è il soggetto (persona fisica o giuridica) al quale, perdesignazione del Contraente, spetta la prestazione economica garantita in casodi premorienza dell’Assicurato. Il Contraente può designare una o più personealle quali la Nuova Tirrena dovrà corrispondere la prestazione economicaprevista dalle condizioni contrattuali al verificarsi dell’evento dedotto nelcontratto. In caso di designazione testamentaria del Beneficiario diversa daquella risultante nel contratto o in successive dichiarazioni scritte, èconsigliabile che il Contraente ne dia comunicazione scritta alla Nuova Tirrena.

    Le figure di Contraente e Assicurato possono coincidere nella stessa persona fisica,come pure possono essere soggetti diversi. Il Beneficiario può coincidere con ilContraente, ma non con l’Assicurato.

    2.2 - Oggetto dell’assicurazioneLa garanzia assicurativa prestata dalla Nuova Tirrena consiste nel pagamentoimmediato al Beneficiario del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicuratoprima della scadenza contrattuale pattuita.La stipulazione del contratto è preceduta da una proposta di assicurazionesottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato. Tale proposta è un documentopreliminare sul quale si basa la Nuova Tirrena per valutare se e a quali condizioniaccettare l’assicurazione.L’assunzione del rischio da parte della Nuova Tirrena comporta il preventivoaccertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato, da effettuarsi anche mediantevisita medica ed eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Nuova Tirrena,salvo che non sia espressamente prevista nel contratto una clausola di carenza.

    2.3 – Decorrenza, durata e scadenza del contrattoIl contratto decorre dalle ore 24 del giorno del perfezionamento, cioè dal giorno incui il Contraente riceve e sottoscrive il documento (polizza) con cui la NuovaTirrena accetta la proposta di assicurazione, contro il pagamento della relativaprima rata del premio convenuto.La durata contrattuale, intendendo per tale l’arco di tempo durante il quale èoperante la garanzia assicurativa, è uguale al numero degli anni che intercorronotra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.Il contratto può avere una durata variabile, concordabile tra le parti. Rispetto alla scadenzaconvenuta, il contratto si estingue anticipatamente in caso di premorienza dell’Assicurato.

    2.4 - Premio annuoLa prestazione assicurativa di carattere economico prevista nel contratto è garantitadalla Nuova Tirrena previo versamento, da parte del Contraente, di un premioannuo costante anticipato, che può essere corrisposto in più rate frazionatenell’arco dell’annualità assicurativa, maggiorate di interessi di frazionamento.L’entità del premio è determinata in relazione all’ammontare del capitale assicurato,alla durata del contratto, al sesso e all’età dell’Assicurato al momento dellastipulazione del contratto, nonché alle sue condizioni di salute, al suo stato di“fumatore” o “non fumatore” e alle attività professionali svolte.P

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  • Il premio che versa il Contraente è comprensivo dei costi di sottoscrizione egestione gravanti sul contratto (vedi successivo punto 2.5 in questa pagina), nonchédegli eventuali interessi di frazionamento.La prima rata di premio deve essere pagata all’Agenzia cui è assegnato il contrattocontestualmente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione (“proposta-contratto”) oppure della polizza.Il pagamento del premio del primo anno, anche se frazionato in più rate nell’arcodell’annualità assicurativa, è dovuto per intero.In caso di premio annuo frazionato in più rate, vengono applicati i tassi di interessedel 2%, 2,50%, 3%, 3,50%, 5% sul premio netto di tariffa per rateazioni su basirispettivamente semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili.Su ciascuna rata di premio viene applicato un diritto fisso di polizza, variabile infunzione del frazionamento del premio annuo. Tale diritto è pari a Euro 5,170,Euro 3,099, Euro 2,582, Euro 2,066, Euro 1,549, Euro 1,033 per frazionamentorispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale omensile.

    2.5 - Costi (caricamenti) a carico del ContraenteIl premio di tariffa è composto dal premio puro, dai diritti fissi di polizza indicati alprecedente punto 2.4 (vedi pag. 4) e dai costi per spese di acquisizione e di gestionedel contratto (cosiddetti caricamenti) sostenuti dalla Nuova Tirrena.Il premio puro è calcolato sulla base della probabilità di decesso dell’Assicuratodesunta dalle tavole demografiche SIM 1992, adeguatamente e favorevolmentecorrette per i “non fumatori”.Il premio puro include, altresì, il riconoscimento anticipato al Contraente di unrendimento del 4% sulle riserve matematiche accantonate dalla Nuova Tirrena.L’ammontare dei caricamenti è pari ad una percentuale prestabilita dei premi versatiper ogni anno di durata del contratto.I caricamenti utilizzati per il calcolo delle tariffe sono riportati nella seguente tabellae vengono indicati, a richiesta del Contraente, nella proposta di assicurazione.

    2.6 - Sospensione del pagamento del premioLa sospensione del pagamento del premio comporta la risoluzione anticipata delcontratto, con la conseguenza che il Contraente perde quanto ha versato fino almomento della sospensione.

    2.7 - Riscatto del contrattoIl contratto non prevede il riscatto.

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    ESEMPI DI CARICAMENTI COMPLESSIVI(IN % DEL PREMIO DI TARIFFA)

    DURATA 25 30 35 40 45 50 55 605 31,26 30,15 29,75 26,67 22,40 19,61 17,70 16,62

    10 30,63 29,85 28,28 24,22 20,89 18,50 17,10 16,26FUMATORI

    15 30,46 28,75 25,85 22,22 19,46 17,69 16,66 16,0420 29,46 27,09 23,78 20,68 18,46 17,12 16,36 –

    5 36,24 34,90 34,48 30,36 24,85 21,27 18,27 17,25NON 10 35,58 34,61 32,38 27,27 22,94 19,85 17,92 16,78

    FUMATORI 15 35,37 33,33 29,57 24,93 21,17 18,68 17,25 16,4320 34,20 30,79 25,73 22,71 19,69 17,94 16,82 –

  • 2.8 - Riduzione del contrattoIl contratto non prevede la riduzione della somma assicurata.

    2.9 - Riattivazione del contrattoIl contratto risolto per mancato pagamento del premio può essere riattivato dalContraente non oltre due anni dalla scadenza della prima rata di premio rimastainsoluta.

    2.10 - Pagamento delle prestazioni assicurative da parte della Nuova TirrenaIl pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dalla Nuova Tirrena vieneeffettuato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalleCondizioni di Assicurazione.Per ottenere il pagamento di quanto dovutogli a termini di polizza, il Beneficiariodeve consegnare alla Nuova Tirrena i documenti contrattualmente previsti. Unelenco completo dei documenti necessari è riportato nella scheda Mod. 26.318, cheviene consegnata al Contraente al momento della sottoscrizione della proposta diassicurazione (tale scheda è, comunque, reperibile in ogni momento pressol’Agenzia della Nuova Tirrena cui è assegnata la polizza). Tuttavia, in caso dinecessità per particolari situazioni di fatto, la Nuova Tirrena si riserva la facoltà dirichiedere al Beneficiario eventuale documentazione suppletiva.E’ bene sapere che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione siprescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stessosi fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

    2.11 - Diritto di recesso dal contratto per ripensamento e revocabilità dellaproposta

    Il Contraente, una volta concluso il contratto, ha il diritto di ripensamento, cioè gliè consentito di recedere dal medesimo.Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:1) il Contraente deve comunicare alla Nuova Tirrena- a mezzo telegramma - la

    volontà di esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto perripensamento. A tal fine, si raccomanda al Contraente di indicare i datiidentificativi del contratto (nome e cognome, tipo di contratto e numero dipolizza) e di restituire contestualmente alla Nuova Tirrena gli originali dellapolizza e delle eventuali appendici di variazioni contrattuali);

    2) la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dalmomento in cui il contratto è concluso (a tal fine, è opportuno che ilContraente controlli con attenzione la scadenza di tale termine).

    Il contratto si intende concluso nel giorno stesso in cui il Contraente ha ricevuto lacomunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Nuova Tirrena,contro il pagamento della relativa prima rata del premio.In assenza di tale comunicazione, il suddetto termine di 30 giorni decorre dalgiorno in cui:◆ la polizza è stata sottoscritta dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Nuova

    Tirrenaovvero◆ il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Nuova Tirrena.Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazioneP

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  • derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione dellacomunicazione di recesso, quale risulta dal telegramma.Entro 30 giorni dal momento in cui riceve la comunicazione di recesso, la NuovaTirrena rimborserà al Contraente il premio corrisposto, detraendo da esso i dirittidi emissione del contratto quantificati al precedente punto 2.4 (vedi pag. 4) e laparte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.Il Contraente ha anche la facoltà, nella fase che precede la conclusione delcontratto, di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione allaNuova Tirrena mediante telegramma.

    2.12 - Aspetti legali e fiscali relativi al contrattoLegislazione applicabileAl contratto si applica la legge italiana.Impignorabilità ed insequestrabilità della somma assicurataAi sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza dicontratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.Diritto proprio del BeneficiarioAi sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto delladesignazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, inparticolare, che le somme corrisposte dalla Nuova Tirrena agli aventi diritto aseguito di decesso dell ’Assicurato non rientrano nell ’asse ereditario diquest’ultimo.Termini di prescrizione dei diritti derivanti dall’assicurazioneSi richiama l’attenzione sull’Art. 2952 del Codice Civile, che stabilisce in un anno itermini di prescrizione derivanti dal contratto.Trattamento fiscale(*)Sui premi versati, fino ad un massimo di Euro 1.291,10, viene riconosciuta alContraente una detrazione di imposta ai fini IRPEF nella misura del 19%.Per usufruire della detrazione, è necessario che il contratto sia stato stipulatonell’interesse proprio del Contraente o di persona fiscalmente a suo carico.Il capitale corrisposto dalla Nuova Tirrena per il caso di morte dell’Assicurato èesente dall’imposta di successione e dall’IRPEF.(*) Misure e modalità in vigore alla data di redazione della presente Nota.

    2.13 - Lingua utilizzataIl contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in linguaitaliana.

    2.14 - Foro competenteIn caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un consumatore- quale definito dall’Art. 1469 bis, secondo comma, del Codice Civile - forocompetente è quello della residenza o domicilio elettivo del consumatoremedesimo.

    3. Informazioni in corso di assicurazione

    La Nuova Tirrena si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente, nelcorso della durata contrattuale, ogni eventuale variazione intervenuta, rispetto alle

    N O T A I N F O R M A T I V A

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  • informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possa avere rilevanzaai fini del contratto sottoscritto.

    4. Informazioni relative al trattamento assicurativo dei dati personali esensibili (Art. 13 del D.Lgs. 196/03)

    Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è direttoall’espletamento da parte della Nuova Tirrena delle finalità attinenti allainstaurazione e allo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché all’esercizio ingenerale dell’attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad esse connesse inconformità delle vigenti disposizioni di legge.Il trattamento dei dati sarà effettuato, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 196/03,“CODICE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI”, con strumenti informativi o,quando necessario, con procedure manuali e, in ogni caso, con l’adozione di precauzionie cautele atte ad evitare l’uso improprio o la diffusione di informazioni personali.Titolare del trattamento è la Nuova Tirrena S.p.A.Nell’effettuare il trattamento dei “dati personali”, sia comuni che sensibili, sarannosalvaguardati, comunque, i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

    5. Reclami

    Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devonoessere inoltrati per iscritto alla Nuova Tirrena S.p.A. Servizio Reclami, via Massimi158, 00136 Roma, telefax 0630183498, e-mail: [email protected] l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso diassenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersiall’Isvap, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredandol’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Inrelazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzionedella responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’AutoritàGiudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

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  • Nel testo del contratto di assicurazione contenuto nel presente fascicolo si incontranospesso le parole o i termini che seguono, cui la Nuova Tirrena e il Contraenteattribuiscono espressamente il significato qui di seguito riportato, che assume valore ai finidell’interpretazione della normativa contrattuale.

    AssicuratoE’ la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

    AssicurazioneE’ il contratto mediante il quale la Nuova Tirrena, a fronte del premio pagato dal Contraente, si

    obbliga a garantire al Beneficiario la prestazione economica (capitale assicurato) prevista al

    verificarsi dell’evento assicurato.

    BeneficiarioE’ il soggetto (persona fisica o giuridica) che, per designazione del Contraente, riceverà dalla

    Nuova Tirrena la prestazione economica (capitale assicurato) prevista dal contratto al verificarsi

    dell'evento assicurato.

    Capitale assicuratoE’ la somma (prestazione economica) garantita dalla Nuova Tirrena al Beneficiario, pagabile

    soltanto al verificarsi della morte dell’Assicurato prima della scadenza del contratto.

    Carenza (contrattuale)E’ l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di conclusione del contratto e la piena efficacia

    delle garanzie prestate dalla Nuova Tirrena.

    ConsumatoreE’ la persona fisica - quale definita dall’Art. 1469 bis, secondo comma, del Codice Civile - la

    quale agisce, in relazione al contratto, per scopi estranei all’attività imprenditoriale o

    professionale eventualmente svolta.

    ContraenteE’ il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto, paga alla Nuova Tirrena il

    premio dell’assicurazione ed esercita i diritti propri del contratto stesso.

    DurataE’ l’intervallo di tempo generalmente compreso fra le date di decorrenza e di scadenza del contratto.

    Nuova TirrenaE’ la Società assicuratrice.

    PolizzaE’ il documento che comprova l’esistenza del contratto di assicurazione.

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    Normativa ContrattualeTerminologia Contrattuale

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    PremioE’ l’importo, comprensivo dei costi di sottoscrizione e di gestione del contratto (cosiddetti

    caricamenti), dovuto periodicamente dal Contraente alla Nuova Tirrena quale corrispettivo delle

    prestazioni economiche previste dal contratto

    Prestazione assicurataE’ la somma pagabile sotto forma di capitale che la Nuova Tirrena garantisce al Beneficiario al

    verificarsi dell’evento assicurato.

    Proposta di assicurazioneE’ il documento preliminare su cui si basa la Nuova Tirrena per valutare se e a quali condizioni

    accettare l’assicurazione.

    RiattivazioneE’ la facoltà concessa al Contraente di riprendere il versamento dei premi dopo una

    sospensione.

    RischioE’ la possibilità che si verifichi il sinistro.

    Riserva matematicaE’ la somma degli importi accantonati anno dopo anno dalla Nuova Tirrena per far fronte in

    ogni momento agli obblighi contrattuali assunti.

    SinistroE’ il verificarsi dell’evento assicurato.

    TariffaE’ il codice che identifica la forma assicurativa.

    ProtègoE’ la denominazione del presente contratto assicurativo.

  • Condizioni di Assicurazione11

    Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione

    La Nuova Tirrena garantisce il pagamento immediato del capitale assicurato alBeneficiario nel caso in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato prima dellascadenza del contratto.In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza, invece, il contratto si estingue e i premipagati dal Contraente restano acquisiti alla Nuova Tirrena in corrispettivo delrischio corso.L’importo del capitale assicurato, prestabilito tra le Parti al momento dellaconclusione del contratto e costante per tutta la sua durata, è indicato nella polizza.Ai fini della garanzia prestata, in caso di morte dell’Assicurato non hanno rilevanza:a) il cambiamento della professione dell’Assicurato che si verifichi almeno dopo 6

    mesi dalla conclusione del contratto;b) il luogo dove avviene la morte;c) la causa della morte, salvo quanto è previsto dall’Art. 11 (vedi pag. 15) e

    dall’Art. 12 (vedi pag. 16).

    Articolo 2 - Stato di “non fumatore” e di “fumatore” - Passaggio di stato

    La garanzia è prestata dalla Nuova Tirrena anche in base alla dichiarazione resadall’Assicurato nella proposta di assicurazione sul suo stato di “non fumatore” o di“fumatore” nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.Ai fini contrattuali, è definito “non fumatore” l’Assicurato che dichiara di non avermai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; è definito“fumatore”, invece, l’Assicurato che non rilascia la predetta dichiarazione.Nel caso di modifica dello stato di “non fumatore” o di “fumatore” dell’Assicuratointervenuta nel corso del contratto, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a darnecomunicazione scritta alla Nuova Tirrena, la quale provvederà a trasformare ilcontratto in essere.L’operazione di trasformazione del contratto consisterà nell’impiego della riservamatematica accantonata in quel momento in un premio unico di inventariomediante il quale verrà garantito, per la durata residua, un capitale desunto in base:◆ al premio unico di inventario;◆ alla durata residua del contratto;◆ al sesso, all’età e al nuovo stato di “fumatore” o “non fumatore” dell’Assicurato.Contestualmente, verrà emesso un nuovo contratto “Protègo“ che garantirà, per ladurata residua del contratto originario, un ulteriore capitale pattuito tra le Parti inbase alla tariffa e alle condizioni praticate dalla Nuova Tirrena alla data dellacomunicazione del passaggio di stato dell’Assicurato.Pertanto, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, laNuova Tirrena corrisponderà al Beneficiario la somma dei due capitali assicurati.Qualora non sia stato comunicato il cambiamento di stato dell’Assicurato rispettoalla sua abitudine al fumo, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza

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    1212 contrattuale la Nuova Tirrena corrisponderà al Beneficiario, in luogo della sommaoriginariamente assicurata, un importo pari al capitale che avrebbe inizialmentegarantito se fosse stata a conoscenza, al momento della stipulazione del contratto,dell’effettivo stato di “fumatore” o “non fumatore” dell’Assicurato.

    Articolo 3 - Conclusione, decorrenza e durata del contratto

    Il contratto si intende concluso e inizia a produrre ogni conseguente effetto, sempreche sia stato versato il premio o la prima rata di premio, a partire dalle ore 24 delgiorno in cui:◆ la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, se persona

    diversa dal Contraente, nonché dalla Nuova Tirrenaoppure◆ la Nuova Tirrena abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti

    inviato la comunicazione scritta del proprio consenso.Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella della suaconclusione, l’assicurazione produce i suoi effetti a partire dalle ore 24 di tale data.La durata del contratto è pari al numero degli anni che intercorrono tra le date delladecorrenza e della scadenza pattuite.Il contratto cessa, comunque, anticipatamente in caso di premorienzadell’Assicurato, evento che deve essere immediatamente comunicato alla NuovaTirrena mediante telegramma.

    Articolo 4 - Revocabilità della proposta di assicurazione

    Il Contraente ha la facoltà, nella fase che precede la conclusione del contratto, direvocare la proposta di assicurazione mediante telegramma indirizzato alla NuovaTirrena.In caso di revoca della proposta, il premio eventualmente pagato dal Contraentecontestualmente alla firma della proposta (“proposta-polizza”) sarà restituito dallaNuova Tirrena, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto haavuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della revoca.

    Articolo 5 - Recesso dal contratto per ripensamento

    Il Contraente può recedere dal contratto per ripensamento entro 30 giorni dalmomento in cui è informato che il contratto stesso è concluso, dandonecomunicazione a mezzo telegramma alla Nuova Tirrena e restituendocontestualmente alla stessa gli originali della polizza e delle eventuali appendici divariazioni contrattuali.Il recesso ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno dell’invio della comunicazionepredetta e da quel momento il Contraente e la Nuova Tirrena sono liberati ciascunodagli obblighi derivanti dal contratto.La Nuova Tirrena, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso,rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa

  • al rischio corso per il periodo in cui l’assicurazione è stata in vigore e al netto deidiritti di polizza.

    Articolo 6 - Premio - Modalità di pagamento delle rate

    La prestazione assicurata è garantita dalla Nuova Tirrena previa corresponsione da partedel Contraente di un premio annuo costante, il cui importo è indicato nella polizza.Tale premio viene determinato dalla Nuova Tirrena in base:a) alle garanzie prestate;b) al capitale assicurato;c) alla durata del contratto;d) alle attività professionali dell’Assicurato; e) all’età, sesso, stato di salute e abitudine o meno al fumo dell’Assicurato al

    momento della stipulazione del contratto.Il premio è dovuto dal Contraente in annualità anticipate per tutta la duratacontrattuale, sempre che sia in vita l’Assicurato, e può essere versato in più rateinfrannuali maggiorate di interessi.Il premio annuo include nel suo ammontare le spese della Nuova Tirrena perl'acquisizione e la gestione del contratto.La prima rata di premio va pagata all’Agenzia cui è assegnato il contrattocontestualmente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione (“proposta-contratto”) oppure alla consegna della polizza.Le rate di premio successive devono essere pagate alle scadenze pattuite, controricevuta emessa dalla Nuova Tirrena, all'Agenzia alla quale è assegnato il contrattooppure alla sede della Nuova Tirrena stessa.Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, innessun caso, opporre che la Nuova Tirrena non gli abbia inviato avvisi di scadenza,né che non abbia provveduto all'incasso al suo domicilio.

    Articolo 7 - Risoluzione e riattivazione del contratto

    Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e l’acquisizione da parte dellaNuova Tirrena di tutti i premi già pagati dal Contraente.L'assicurazione risolta per mancato pagamento del premio può essere riattivata dalContraente, sempre che l’Assicurato sia in vita, entro e non oltre 2 anni dallascadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione del contratto può avveniresoltanto mediante richiesta scritta del Contraente - accompagnata da unadichiarazione dell’Assicurato attestante il suo buono stato di salute - e previaaccettazione scritta della Nuova Tirrena, la quale può richiedere accertamentisanitari in capo all’Assicurato e decidere circa la riattivazione o meno del contrattotenendo conto del loro esito.In caso di riattivazione del contratto, l’assicurazione entra in vigore a partire dalleore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati, fermo restando quanto èprevisto dalla lett. f) dell’Art. 11 (vedi pag. 15) per il caso di suicidio dell’Assicurato.

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  • Articolo 8 - Cessione o pegno del contratto - Vincolo del capitaleassicurato

    Il Contraente può cedere a terzi il contratto o darlo in pegno, come può vincolare afavore di terzi il capitale assicurato.Tali atti diventano efficaci a partire dalle ore 24 del giorno in cui la Nuova Tirrenariceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.Con effetto da tale data, la Nuova Tirrena deve effettuare idonea annotazione nelcontratto o in apposita appendice.Nel caso di pegno o di vincolo, salvo che non vi sia il consenso scritto del creditorepignoratizio o del creditore vincolatario, il Contraente non può recedere dalcontratto ai sensi dell’Art. 5 (vedi pag. 12).

    Articolo 9 - Designazione del Beneficiario - Revoca o modifica delladesignazione

    Il Contraente può designare il Beneficiario e può, in qualsiasi momento, revocare omodificare la designazione.La designazione del Beneficiario, però, non può essere revocata o modificata neiseguenti casi:◆ che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Nuova

    Tirrena, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca o di modifica el'accettazione del beneficio;

    ◆ dagli eredi, dopo il decesso del Contraente, né dopo che, verificatosi tale evento,il Beneficiario abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio.

    Nel caso in cui non può essere più revocata o modificata la designazione delBeneficiario, il Contraente, salvo che non vi sia il consenso scritto del Beneficiario,non può:◆ recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 5 (vedi pag. 12);◆ dare in pegno il contratto o vincolare il capitale assicurato ai sensi dell’Art. 8

    (vedi questa pagina).La designazione del Beneficiario e la sua revoca o modifica devono essere fatte nelcontratto o con successiva comunicazione scritta alla Nuova Tirrena oppure pertestamento.In caso di designazione testamentaria del Beneficiario diversa da quella risultantenel contratto o in successive dichiarazioni scritte, è in facoltà del Contraente darneo meno comunicazione scritta alla Nuova Tirrena.

    Articolo 10 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

    Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Nuova Tirrena ognicircostanza a loro nota che sia rilevante ai fini della valutazione e delladeterminazione del rischio da parte della Nuova Tirrena stessa.In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze rilevanti ai finidella valutazione e determinazione del rischio tali che la Nuova Tirrena nonavrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe datoP

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  • alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la NuovaTirrena stessa ha il diritto:a) quando sussiste dolo o colpa grave:

    ◆ di rifiutare, in caso di sinistro, qualsiasi pagamento;◆ di eccepire la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha

    conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;b) quando non sussiste dolo o colpa grave:

    ◆ di ridurre, in caso di sinistro, il capitale assicurato in relazione al maggiorrischio corso;

    ◆ di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciutol'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni.

    La Nuova Tirrena, salvo il caso di dolo, rinuncia a tali diritti decorsi 6 mesi dallaconclusione del contratto o dalla sua riattivazione.L'inesatta indicazione del sesso o dell'età dell'Assicurato comporta, in ogni caso, larettifica della somma dovuta dalla Nuova Tirrena proporzionalmente al reale statodegli elementi predetti.La dichiarazione non veritiera dello stato di “non fumatore” resa dall’Assicurato almomento della conclusione del contratto consente alla Nuova Tirrena di risolverein ogni tempo il contratto stesso e negare il pagamento del capitale assicurato.

    Articolo 11 -Pagamento delle prestazioni assicurative da parte dellaNuova Tirrena

    Per il pagamento di ogni prestazione assicurativa richiesto alla Nuova Tirrenadevono essere esibiti alla stessa i documenti necessari a:◆ verificare l’esistenza dell’obbligo del pagamento;◆ individuare con esattezza il Beneficiario del pagamento.In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, devono essereconsegnati alla Nuova Tirrena anche i seguenti documenti:a) gli originali della polizza e delle eventuali appendici di variazioni contrattuali;b) il certificato di morte dell’Assicurato;c) una relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo

    fornito dalla Nuova Tirrena (reperibile presso l’Agenzia cui è assegnato ilcontratto);

    d) l’ulteriore documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare larispondenza delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicuratorelativamente alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischiofatta dalla Nuova Tirrena.

    Un elenco completo dei documenti necessari per ottenere il pagamento dallaNuova Tirrena di quanto dovuto a termini di polizza nei diversi casicontrattualmente previsti è riportato nella scheda Mod. 26.318, che è stataconsegnata al Contraente al momento della sottoscrizione della proposta (talescheda è, comunque, reperibile in ogni momento presso l’Agenzia della NuovaTirrena cui è assegnato il contratto). Tuttavia, in caso di necessità per particolarisituazioni di fatto, la Nuova Tirrena si riserva la facoltà di richiedere al Beneficiarioeventuale documentazione suppletiva.La Nuova Tirrena esegue il pagamento al Beneficiario di quanto è contrattualmente

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  • dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso dipagamento ritardato per cause imputabili alla Nuova Tirrena, saranno riconosciutial Beneficiario gli interessi moratori a partire dal predetto termine.Ogni pagamento viene effettuato presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contrattoo presso la Sede della Nuova Tirrena.

    Articolo 12 - Pagamento ridotto della Nuova Tirrena per casi particolaridi morte dell’Assicurato

    La Nuova Tirrena corrisponde al Beneficiario, in luogo del capitale assicurato,soltanto l’importo della riserva matematica maturato al momento dell’eventoqualora il decesso dell’Assicurato sia causato da:a) dolo del Contraente o del Beneficiario;b) azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da lui volontariamente

    attuate o consentite contro la sua persona;c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da

    obblighi verso la Repubblica Italiana;d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un mezzo di trasporto aereo:

    ◆ non considerato aeromobile ai sensi di legge (come, ad esempio: alianti,deltaplani, ultraleggeri, girocotteri, parapendii, paramotori, altri mezzi simili)

    oppure◆ in qualità di membro dell'equipaggio;

    e) partecipazione, con qualsiasi mezzo a motore, a corse o gare di velocità erelativi allenamenti;

    f) suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contrattooppure, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dalla eventualeriattivazione dell'assicurazione rimasta sospesa.

    Articolo 13 - Sospensione temporanea dell’assicurazione per decorrenzadel periodo iniziale di carenza contrattuale in caso di decessodell’Assicurato dovuto alla sindrome da immunodeficienzaacquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata

    L’immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza chel’Assicurato si sia sottoposto, a sue spese, a visita medica e agli eventuali ulterioriaccertamenti sanitari richiesti dalla Nuova Tirrena.Qualora però l’Assicurato, previo assenso della Nuova Tirrena, abbia scelto distipulare il contratto senza sottoporsi preventivamente a visita medica, la garanzia èsospesa per un iniziale periodo contrattuale - della durata di seguito precisata aseconda dei casi - denominato “periodo di carenza” qualora il decesso siaconseguenza della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altrapatologia ad essa collegata.Premesso che la Nuova Tirrena normalmente non richiede la preventiva visitamedica dell’Assicurato qualora il capitale garantito con il contratto non superiEuro 129.114,22 la durata del “periodo di carenza” è pari a:◆ 5 anni dalla conclusione del contratto non preceduto da visita medica;P

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  • ◆ 7 anni dalla conclusione del contratto preceduto da visita medica, ma inoccasione della quale l’Assicurato abbia rifiutato di effettuare gli esami clinicirichiesti dalla Nuova Tirrena e necessari ad accertare l’eventuale stato diaffezione da HIV o di sieropositività.

    Qualora il contratto sia stato stipulato in sostituzione, senza soluzione di continuitàdi uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nel testo del contrattostesso, nell’applicazione delle suddette limitazioni la Nuova Tirrena terrà contodell ’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date diperfezionamento, delle assicurazioni prestate mediante i detti contratti sostituiti.

    Articolo 14 - Forma delle comunicazioni

    Tutte le comunicazioni in merito al contratto da farsi alla Nuova Tirrena devonoessere formulate con telegramma o lettera raccomandata indirizzati a:

    NUOVA TIRRENA S.p.A.- Direzione Vita -Via Massimi n° 158 - 00136 ROMA

    E’ necessario utilizzare:a) il telegramma, per le comunicazioni riguardanti:

    ◆ il decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto (vedi Art. 3 apag. 12);

    ◆ la revoca della proposta di assicurazione (vedi Art. 4 a pag. 12);◆ il recesso dal contratto per ripensamento (vedi Art. 5 a pag. 12).

    b) la lettera raccomandata, per le comunicazioni riguardanti:◆ il cambiamento dell’abitudine al fumo dell’Assicurato (vedi Art. 2 a pag. 11);◆ la riattivazione del contratto (vedi Art. 7 a pag. 13);◆ la cessione del contratto (vedi Art. 8 a pag. 14);◆ la costituzione in pegno del contratto (vedi Art. 8 a pag. 14);◆ il vincolo della somma assicurata (vedi Art. 8 a pag. 14);◆ la designazione, la revoca o la modifica del Beneficiario (vedi Art. 9 a pag. 14);◆ ogni altra comunicazione riguardante il contratto.

    Articolo 15 - Rinuncia all’azione di surrogazione

    La Nuova Tirrena rinuncia, in favore del Beneficiario, ad esercitare il diritto disurrogazione previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabilidell’evento assicurato.

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  • Articolo 16 - Foro competente

    In caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un consumatore- quale definito dall’Art. 1469 bis, secondo comma, del Codice Civile- forocompetente è quello della residenza o domicilio elettivo del consumatoremedesimo.

    Articolo 17 - Termini di prescrizione dei diritti dell’assicurazione

    A norma dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto siprescrivono in un anno, salva l’interruzione della prescrizione da parte dei titolaridei diritti stessi.

    Articolo 18 - Oneri fiscali

    Sono a carico del Contraente e del Beneficiario, secondo le norme di legge, gli onerifiscali derivanti dal contratto.

    Articolo 19 - Legislazione applicabile al contratto e rinvio alle norme dilegge

    Il contratto è regolato dalla legge italiana.Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto, valgono le norme dilegge in vigore.

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  • NUOVA TIRRENA S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e CapitalizzazioniSede legale e Direzione Generale: 00136 Roma - Via Massimi, 158tel. 06/3018.1 - fax 06/3018.3382 - Cap. Soc. Euro 142.570.800 interamente

    versato - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31(G.U. n. 120 del 20/5/31) - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00411140585 - Partita IVA 00885741009 Società diretta e coordinata da Toro Assicurazioni S.p.A., sede legale: Via Mazzini, 53 - Torino

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