proposta statuto Mozione LIBERAZIONE SENZA CONFINI · • promuovere la costituzione di osservatori...

26
1 PROPOSTA DI STATUTO INTEGRANTE LA MOZIONE LIBERAZIONE SENZA CONFINI PER IL XVI CONGRESSO NAZIONALE DI ARCIGAY Collegata alla candidatura di Luciano Lopopolo Presidente Nazionale e Gabriele Piazzoni Segretario Nazionale Articolo 1 – Definizione “Arcigay APS” (di seguito denominata Arcigay nel presente testo) è un’associazione nazionale di promozione sociale con sede legale a Bologna, senza fini di lucro, che opera per il perseguimento di finalità civiche, solidale e di utilità sociale e per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. L’associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Articolo 2 – Valori fondanti I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono: • il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili; • la laicità e la democraticità delle istituzioni; • l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione; • il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale; • la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo; • la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali. Articolo 3 – Finalità

Transcript of proposta statuto Mozione LIBERAZIONE SENZA CONFINI · • promuovere la costituzione di osservatori...

1

PROPOSTA DI STATUTO

INTEGRANTE LA MOZIONE LIBERAZIONE SENZA CONFINI

PER IL XVI CONGRESSO NAZIONALE DI ARCIGAY Collegata alla candidatura di

Luciano Lopopolo Presidente Nazionale e Gabriele Piazzoni Segretario Nazionale

Articolo 1 – Definizione

“Arcigay APS” (di seguito denominata Arcigay nel presente testo) è un’associazione

nazionale di promozione sociale con sede legale a Bologna, senza fini di lucro, che

opera per il perseguimento di finalità civiche, solidale e di utilità sociale e per la

costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti

umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate

sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e

sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di

pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. L’associazione non

persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di

proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Articolo 2 – Valori fondanti

I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:

• il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;

• la laicità e la democraticità delle istituzioni;

• l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;

• il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;

• la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il

rifiuto di ogni totalitarismo;

• la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita

dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 – Finalità

2

Arcigay si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la

piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale

combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma.

In particolare, Arcigay si impegna a:

• realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della

vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli

operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e

stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e

aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli

studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni

scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali

attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

• promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al

pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;

• promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la

diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;

• costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano

servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di

telefono amico, produzione e programmazione culturale;

• promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e

intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;

• promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del

superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica

tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di

informazione;

• lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa

all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno

riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;

3

• lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e

all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria

in sede civile, penale ed amministrativa;

• essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe

in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle

persone LGBTI;

• costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le

forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i

pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli

individui;

• sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender,

intersessuali e del movimento delle donne;

• combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e

favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con

specifici programmi patient-based;

• partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti

umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche,

bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;

• promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute

sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi

incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;

• organizzare e promuovere attività sportive LGBTI;

• promuovere la cultura LGBTI e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella

ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI,

difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo

il principio dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e

dei generi;

• operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire

servizi per il benessere delle persone LGBTI.

4

Arcigay persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del

Terzo Settore (CTS):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'le attivita' culturali di interesse

sociale con finalita' educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attivita', anche editoriali,

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo,

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta'educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti

dei consumatori e degli utenti delle

attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione

delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi

di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita'

organizzata.

Articolo 4 – Natura giuridica

Arcigay è un’associazione nazionale di natura federale composta da:

5

- le associazioni locali di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza

scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore

(ETS);

- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;

- Le persone fisiche aderenti alle associazioni locali, le quali sono riconosciute

da Arcigay come proprio corpo associativo, e partecipano alla vita

dell'associazione nazionale attraverso le associazioni locali aderenti.

Le associazioni aderenti sono rette da propri statuti e conservano la propria

autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa, economica e patrimoniale.

Le associazioni aderenti possono adottare anche le forme previste dal codice del terzo

settore.

Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione, l'adozione

della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale e l’esistenza nel

proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia

etico che giuridico di Arcigay, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di

democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità

di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Articolo 5 – Comitati Territoriali

Arcigay riconosce ad una sola associazione aderente per ambito territoriale la

funzione di Comitato territoriale, gli ambiti territoriali sono definiti dal Consiglio

Nazionale.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua

giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata

all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì

compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le

associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.

I Comitati territoriali hanno una propria autonomia nei rapporti con le istituzioni, enti

ed associazioni locali del proprio territorio di competenza, e sono i referenti e

6

responsabili per le iniziative locali e la rappresentanza politica di Arcigay nel proprio

territorio di competenza.

I comitati territoriali sono altresì responsabili del coordinamento, dell’articolazione e

dell’implementazione sul proprio territorio dei programmi e delle iniziative nazionali

promosse e attivate da Arcigay, compatibilmente con le proprie risorse e con quelle

fornite dall’associazione nazionale.

Il riconoscimento della funzione di Comitato territoriale è deliberato dal Consiglio

nazionale su istanza dell’associazione interessata, sentite le altre associazioni aderenti

aventi sede nel territorio di competenza, ed è subordinato al parere di congruità

statutario espresso dal Collegio dei Garanti.

Il mandato del Presidente di un Comitato territoriale non può durare più di tre anni.

Le modalità di elezione del Presidente e degli organismi dirigenti devono rispettare i

principi di democrazia, partecipazione e pari opportunità.

I Comitati territoriali possono promuovere la nascita di Coordinamenti regionali.

Articolo 6 – Denominazione e Simbolo

Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo

alato detto “Pegaso” accompagnato dal nome dell’Associazione, così come riportato

in figura.

Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “Associazione LGBTI italiana” e

può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa aderenti.

L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto

che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto

autorizzato.

Le Associazioni e i Coordinamenti aderenti hanno il dovere di:

a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli al suo nome e al suo simbolo;

b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello

Statuto;

7

c) tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano

mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario

ai suoi fini;

d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale quando esplicitamente

richiesto dagli organismi nazionali per la realizzazione di programmi ed iniziative

nazionali.

Articolo 7 – Principi dell’ordinamento interno

L’ordinamento interno di Arcigay e delle associazioni aderenti è ispirato a criteri di

democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche sociali

sono elettive e tutti gli associati e le associate possono esservi eletti.

Arcigay promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno

dell'associazione, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale; favorisce e

valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche

peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla

costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo.

Tramite un processo partecipativo adeguato, Arcigay si dota di una programmazione

triennale e annuale, e stabilisce i programmi e le iniziative nazionali di attuazione

delle politiche dell’associazione da parte delle associazioni locali con funzione di

comitato; contribuisce, in termini di formazione, coinvolgimento e supporto, e nei

limiti delle proprie risorse, alla crescita e al consolidamento della capacità delle

associazioni locali con funzione di comitato di svolgere la propria funzione politica in

rappresentanza di Arcigay sul territorio e di contribuire alla realizzazione locale dei

programmi e delle iniziative nazionali.

Arcigay e le associazioni aderenti per il perseguimento dei propri fini istituzionali si

avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle socie

e dai soci. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche

ricorrendo a propri associati e associate.

Articolo 8 – Adesione

8

Possono aderire ad Arcigay le associazioni e le persone fisiche che ne condividano gli

scopi, in base all’articolo 4 del presente Statuto.

Tutte le Associazioni aderenti concorrono alla vita associativa di Arcigay nel rispetto

di quanto previsto dallo Statuto nazionale.

Le associazioni aderenti sono tenute alla partecipazione alla vita associativa e alla

corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata

dal Consiglio nazionale o dagli organi da esso delegati.

Chiunque ne abbia interesse può ottenere la tessera nazionale Arcigay facendo

domanda di ammissione a un Comitato Territoriale o ad altra associazione aderente.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che

violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi

di diritti o a termine. La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.

Articolo 9 – Decadenza

La decadenza delle associazioni e delle persone fisiche aderenti avviene per:

a) recesso;

b) in caso di scioglimento dell’associazione aderente o di decesso del socio;

c) per dichiarazione di esclusione divenuta definitiva a norma dell’art. 30 del presente

Statuto.

L’associazione aderente che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione

scritta al Presidente nazionale. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile prende

atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio nazionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può escludere, con

delibera motivata, un’associazione aderente che non rispetti le regole statutarie e/o le

delibere degli organi sociali.

L’associazione esclusa può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide in via

definitiva sul provvedimento d’esclusione.

Articolo 10 –Congressi territoriali

9

Il Congresso territoriale di Arcigay si tiene tutte le volte che viene convocato il

Congresso nazionale, di cui rappresenta la base elettorale, per eleggere i delegati. Al

Congresso territoriale partecipano i soci, in regola con il versamento della quota

associativa annuale, di tutte le associazioni aderenti ad Arcigay aventi sede legale nel

territorio di competenza.

Al Congresso territoriale partecipa un componente della Segreteria nazionale o un

suo delegato.

Il Congresso territoriale è organizzato dal Comitato territoriale competente.

Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci, la

convocazione del Congresso territoriale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più

ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede

del Comitato territoriale, e inviata, con lo stesso preavviso, alle eventuali associazioni

aderenti presenti sul territorio di competenza perché venga esposta.

Articolo 11 – Coordinamenti regionali

I Comitati territoriali aventi sede nella stessa Regione possono dare vita a un

Coordinamento regionale.

Al fine del riconoscimento dello status di Coordinamento regionale Arcigay, la

composizione e il funzionamento del Coordinamento devono rispettare, oltre ai

principi contenuti nel presente Statuto, i seguenti criteri:

a) partecipazione al congresso fondativo di tutti i Comitati territoriali;

b) previsione di un organismo dirigente regionale composto in numero eguale dai

rappresentanti dei Comitati territoriali presenti sul territorio regionale;

c) previsione di un coordinatore regionale eletto dal congresso regionale;

d) impossibilità di creare un Coordinamento regionale laddove sia presente un solo

Comitato Territoriale, fatta salva la Regione Valle d’Aosta.

Articolo 12 – Coordinamenti tematici

Le associazioni aderenti operanti nello stesso ambito possono dare vita a

Coordinamenti tematici, purché composti da associazioni aventi sede e operanti in

almeno cinque regioni diverse.

10

I Comitati territoriali non possono aderire a Coordinamenti tematici.

I Coordinamenti tematici che si costituiscano in associazioni di secondo livello

possono aderire ad Arcigay a norma degli articoli 4 e 8 del presente Statuto. In tali

casi i Coordinamenti tematici eleggono propri delegati al Congresso Nazionale in

misura complessivamente compresa tra il 4% e l’8% dei delegati ed esprimono propri

rappresentanti in Consiglio Nazionale in misura complessivamente compresa tra il

5% e il 10% dei componenti.

Un’associazione aderente a un Coordinamento tematico costituitosi in associazione di

secondo livello anch’essa aderente può essere esclusa, a norma dell’articolo 9, se il

voto del Consiglio Nazionale è supportato da analogo parere del Coordinamento

tematico. In caso di parere negativo o di mancata espressione del parere entro 60

giorni, l’esclusione viene confermata o revocata dal Collegio dei Garanti.

Articolo 13 - Reti

Arcigay riconosce le reti come forma di autoorganizzazione di persone che

condividono specificità identitarie. Ciascuna rete partecipa alla costruzione delle

politiche nazionali all'interno della propria area di competenza, anche tramite un

referente in Segreteria nazionale, e si dota di un regolamento interno per la propria

organizzazione.

Arcigay Giovani è riconosciuta come rete con competenza sulle politiche giovanili.

Articolo 14 – Diritti e doveri dei soci

Le associazioni aderenti ad Arcigay ed i relativi tesserati in regola con il pagamento

della quota sociale, hanno diritto a:

a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay,

ivi comprese le attività di servizio;

b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da

Arcigay;

c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;

d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.

Tutte le associazioni aderenti sono tenute a:

11

a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;

b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire e realizzare

i programmi;

c) partecipare con metodo democratico, alla costruzione della linea politica di

Arcigay all'interno del Consiglio Nazionale;

d) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo

Statuto;

e) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.

Articolo 15 – Federazione ARCI

Arcigay aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini

statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi di Arcigay aderiscono contestualmente alla

Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e

passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti ad Arcigay beneficiano degli

effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso

ad Arci dal Ministero dell’Interno con Decreto del 2/8/67.

Articolo 16 – Partecipazione

Arcigay garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea

politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle

stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione

sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle

idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e

religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese,

assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 17 – Voto segreto

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante

votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un

quinto dei presenti.

12

Articolo 18 – Delegati al Congresso Nazionale

Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso.

Le deleghe sono attribuite ad ogni Congresso territoriale tenendo conto del numero

degli iscritti e ad ogni Coordinamento tematico costituitosi in associazione aderente

tenendo conto del numero di associazioni aderenti.

I Congressi territoriali ed i Coordinamenti tematici hanno facoltà di nominare

delegati supplenti al Congresso nazionale, che si sostituiscano ai delegati ufficiali in

caso di loro documentata impossibilità a partecipare al Congresso.

Articolo 19 – Organi

Sono organi nazionali dell’Associazione:

a) il Congresso nazionale;

b) il Consiglio nazionale;

c) il Presidente nazionale;

d) il Segretario nazionale;

e) la Segreteria nazionale;

f) il Collegio dei Revisori dei conti;

g) il Collegio dei Garanti.

Articolo 20 – Convocazione del Congresso Nazionale

Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio

nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo

organo deliberante di Arcigay.

Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia

richiesta almeno la meta più uno delle associazioni aderenti che rappresentino almeno

un terzo del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.

In caso di dimissioni o decadenza del Segretario nazionale, il Presidente nazionale

convoca entro 15 giorni il Consiglio nazionale per la convocazione del Congresso.

Articolo 21 – Congresso Nazionale

Il Congresso nazionale ha il compito di:

a) discutere ed approvare il progetto associativo;

13

b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;

c) eleggere gli altri organi dell’associazione, ovvero:

• il Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario e il Vicepresidente;

• i Componenti del Consiglio Nazionale;

• il Segretario nazionale e i componenti della Segreteria nazionale;

• il Presidente e i componenti del Collegio dei Garanti;

• il Presidente e componenti del collegio nazionale dei Revisori dei conti;

L’elezione dei componenti della Segreteria nazionale in tutto o in parte può avvenire

anche da parte del Consiglio Nazionale.

L’elezione dei componenti della Segreteria nazionale, sia in sede di Congresso che di

Consiglio Nazionale, avviene su proposta del Segretario nazionale.

Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e

nominati nel modo e nelle forme stabilite dall’articolo 10 e dall’articolo 12. Ogni

delegata o delegato ha diritto ad un voto. La delega è uninominale e non sono

ammesse subdeleghe, fatto salvo lo specifico caso in cui i Congressi territoriali o i

Coordinamenti tematici abbiano nominato un delegato supplente, nelle forme stabilite

dall’articolo 18.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza

di almeno la metà dei delegati.

Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con

richiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate.

Articolo 22 – Componenti del Consiglio Nazionale

I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti dal Congresso Nazionale secondo

criteri di rappresentanza, democrazia, partecipazione e competenza. Il numero dei

componenti è stabilito dal Congresso Nazionale.

Nel caso il Congresso Nazionale si svolga per mozioni, la composizione del

Consiglio Nazionale deve rispettare i risultati complessivamente ottenuti dalle diverse

mozioni nei congressi territoriali.

14

Nessuna associazione aderente può esprimere più del 15% dei componenti del

Consiglio Nazionale.

Ogni ambito territoriale in cui sia presente almeno un’associazione aderente esprime

almeno un componente del Consiglio Nazionale su indicazione del rispettivo

Congresso territoriale.

Un numero non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei componenti del Consiglio

Nazionale vengono eletti dal Congresso su proposta dei Coordinamenti tematici, se

presenti, costituitisi in associazioni aderenti.

Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente, i Vicepresidenti, il

Segretario e i membri della Segreteria.

Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio

dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti e, qualora non ne siano componenti

effettivi, i Presidenti dei Comitati territoriali e dei Coordinamenti regionali.

Ogni componente del Consiglio nazionale ha diritto di proporre ordini del giorno al

Consiglio nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

La composizione del Consiglio Nazionale viene definita dal congresso definendo 3

tipologie di consiglieri:

• Onorari, scelti per competenza ed impegno associativo, nel numero massimo di 8;

• in rappresentanza dei territori, in modo proporzionale ai soci (persone fisiche)

iscritte;

• in rappresentanza delle aree tematiche.

Quindi il Consiglio Nazionale si compone di:

• Presidente e Vicepresidente vicario e Vicepresidente eletti dal Congresso;

• componenti eletti dal Congresso su proposta del Comitato territoriale di

appartenenza, in base a quanto definito dal proprio regolamento o dove non definito

tramite proposta del Direttivo;

• componenti integrativi eletti dal Congresso nel numero massimo di 8;

15

• componenti della Segreteria che, se eletti tra i componenti proposti dai Comitati

territoriali, vengono sostituiti ciascuno da un componente indicato dal Comitato

territoriale di appartenenza.

A ciascun Comitato territoriale spetta un numero di componenti del Consiglio

nazionale stabilito in base al peso percentuale dei soci del Comitato sul totale dei soci

al momento della convocazione del Congresso secondo la seguente ripartizione:

– fino al 2,5% del totale dei soci un consigliere;

– fino al 5% del totale dei soci due consiglieri;

– oltre il 5% del totale dei soci tre consiglieri.

Articolo 23 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l’organo di governo di Arcigay e il massimo organo di

direzione politica tra un Congresso e l’altro.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

a) definire la linea politica associativa per quanto non previsto dalle deliberazioni

Congressuali;

b) convocare il Congresso Nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo

quanto previsto dall’art. 20 del presente Statuto;

c) eleggere, su proposta del Segretario, uno o più membri della Segreteria nazionale;

d) revocare, su proposta del Segretario o su proposta di un terzo dei componenti del

Consiglio Nazionale, l'elezione di uno o più membri della Segreteria Nazionale;

e) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31

marzo di ogni anno;

f) approvare le modalità di tesseramento, la suddivisione delle quote che ne derivano,

la quota annuale di adesione;

g) designare i rappresentanti di Arcigay negli organismi ed istituzioni, pubbliche e

private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione

agli stessi;

h) approvare l’adesione delle associazioni che ne fanno istanza;

i) riconoscere o disconoscere la funzione di Comitato territoriale;

16

l) revocare l’adesione di un’associazione aderente;

m) provvedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio Nazionale dimissionari

o decaduti;

n) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel

caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie

possibilità di surroga di componenti decaduti;

o) effettuare modifiche statutarie indispensabili al recepimento di obblighi

inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decidere integrazioni o

modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo

settore e all’accreditamento di cui all’art. 93 comma 5 del CTS;

p) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Garanti in caso di loro

dimissioni o di impossibilità a svolgere il loro mandato;

q) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni o di

impossibilità a svolgere il suo mandato;

r) eleggere in caso di dimissioni o decadenza il Vicepresidente vicario e il

Vicepresidente;

s) istituire gruppi di lavoro, commissioni tematiche e reti, nominarne i responsabili e

approvare il regolamento che ne definisce il funzionamento;

t) riconoscere o disconoscere lo status di Coordinamento regionale;

u) revocare nomine, elezioni e deliberazioni di propria competenza;

v) discutere e approvare la programmazione triennale e il piano operativo annuale

della Segreteria nazionale;

w) discutere e approvare la relazione della Segreteria nazionale sui risultati del piano

operativo annuale;

x) deliberare lo status di Rete e approvarne il regolamento interno;

z) deliberare il commissariamento dei Comitati territoriali e nominarne il

Commissario.

17

I componenti della Segreteria, se eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale,

vengono sostituiti ciascuno da un componente indicato dal Comitato territoriale di

appartenenza.

Solo i componenti del Consiglio Nazionale possono essere delegati in rappresentanza

di altri componenti, nel numero massimo di una delega per componente, escluso ai

fini del punto “a”.

I punti b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r,s,t, u, v, w, x, z richiedono l’effettiva

presenza al voto, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei componenti

del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento,

votato a maggioranza degli aventi diritto. Nel Regolamento possono essere previste

forme di decadenza dalla carica di consigliere nazionale.

Il Presidente convoca il Consiglio nazionale almeno una volta l’anno.

Il Presidente deve convocare il Consiglio nazionale quando ne facciano richiesta:

– un terzo dei componenti del Consiglio nazionale;

– la Segreteria nazionale.

Articolo 24 – Presidente nazionale

Il Presidente nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione.

Al Presidente spetta la firma sociale e può delegarla; detiene la rappresentanza legale

dell'associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Nazionale e partecipa alle riunioni della

Segreteria Nazionale.

In caso di prolungata assenza, dimissioni, decadenza o impedimento permanente del

Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono

assunti dal Vicepresidente vicario che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla

convocazione del Consiglio Nazionale per convocare il Congresso Nazionale.

Articolo 25 – Segretario nazionale

Il Segretario Nazionale esercita la rappresentanza politica dell'associazione, ne

esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

18

Il Segretario Nazionale è componente di diritto della Segreteria Nazionale e del

Consiglio Nazionale.

Il Segretario Nazionale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della

Segreteria Nazionale e coordinarne le attività.

Il Segretario Nazionale deve convocare la Segreteria Nazionale quando lo richieda un

terzo dei componenti.

Il Segretario nazionale propone al Consiglio Nazionale la nomina o la revoca dei

componenti della Segreteria Nazionale.

In caso di dimissioni o decadenza del Segretario nazionale le sue funzioni sono

esercitate pro tempore dal Responsabile di Programmazione

In caso di dimissioni il Presidente o il facente funzioni deve convocare il Consiglio

Nazionale per provvedere alla convocazione del Congresso per l'elezione di nuovi

organi sociali entro 30 giorni.

Art. 26 – Vicepresidenza Nazionale

Il Congresso Nazionale elegge due Vicepresidenti:

a) il Vicepresidente vicario è componente di diritto del Consiglio Nazionale,

coadiuva il Presidente nazionale e ne fa le veci in sua assenza, ne assume le funzioni

in caso di dimissioni o decadenza;

b) il Vicepresidente è componente di diritti del Consiglio Nazionale, coadiuva il

Presidente nazionale e Vicepresidente vicario.

In caso di assenza o impedimento di entrambe i Vicepresidenti, oltre che del

presidente nazionale, l'ufficio di presidenza può delegare uno o più consiglieri a

presiedere il Consiglio Nazionale.

Articolo 27 – Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo-contabile dell’Associazione.

Il Tesoriere predispone i bilanci preventivo e consuntivo, d’intesa con il Segretario, e

li sottopone al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

Il Tesoriere predispone il bilancio sociale se previsto dalla Legge.

19

Il Tesoriere nazionale viene eletto dalla Segreteria tra i suoi componenti. La

segreteria può revocare a maggioranza la nomina del tesoriere.

Ad ogni Consiglio Nazionale il Tesoriere nazionale relaziona sull’andamento

finanziario dell’Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gli ordini del

giorno che hanno impatto sul bilancio.

Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso a tutta la documentazione

contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell’Associazione nazionale. Può

richiedere, in via cautelativa quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o

più conti correnti dell’Associazione nazionale richiedendo contestualmente una

riunione urgente della Segreteria nazionale per la deliberazione delle conseguenti

azioni. Di tale emergenza deve essere relazionato al Consiglio Nazionale alla prima

riunione utile.

Eventuali dipendenti o collaboratori interni e/o collaboratori esterni delegati alle

gestioni economica, finanziaria, bancaria e fiscale rispondono direttamente al

Tesoriere.

Il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e a quanto di

sua competenza al Presidente nazionale, al Segretario nazionale, alla Segreteria

nazionale e al Consiglio nazionale non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 28 – Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale è l’organo esecutivo di Arcigay ed esercita le funzioni di

governo e ordinaria amministrazione tra un Consiglio Nazionale e l’altro ed è organo

di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS.

I componenti della Segreteria sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale e di

eventuali organi da esso delegati.

La Segreteria nazionale ha il compito di:

a) attuare, per quanto di sua competenza, le deliberazioni approvate dal Congresso

Nazionale;

20

b) proporre al Consiglio Nazionale una programmazione triennale e piani operativi

annuali, con relative ipotesi di copertura finanziaria, per l’attuazione delle

deliberazioni approvate dal Congresso Nazionale;

c) proporre al Consiglio Nazionale una relazione sui risultati del piano operativo

annuale;

d) attuare le decisioni del Consiglio nazionale;

e) proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale, ovvero proporre singoli punti

all’ordine del giorno del Consiglio nazionale;

f) proporre al Consiglio nazionale il disconoscimento di un Comitato Territoriale o di

un Coordinamento regionale;

g) autorizzare l’uso del marchio di cui all’articolo 6;

h) dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Le deliberazioni della Segreteria nazionale non sono valide se non è presente la

maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

La segreteria elegge tra i suoi componenti un Responsabile di Programmazione che

coadiuva i componenti della segreteria nella redazione del programma triennale e

annuale di cui al punto b, articolandole in obiettivi prioritari, programmi, progetti e

attività e in ipotesi di sostenibilità e reperimento risorse. Ogni componente della

Segreteria nazionale opera di conseguenza secondo una logica di programmazione

annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione

dell’azione esecutiva da parte del Consiglio nazionale.

La Segreteria nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di

staff e gruppi operativi.

Tutte le decisioni prese dalla segreteria, e dai gruppi di lavoro, che non hanno avuto

l’unanimità dei consensi, possono essere oggetto di una relazione di minoranza da

esporre al Consiglio nazionale.

In caso i componenti siano anche componenti del Consiglio Nazionale, essi sono

sostituiti nel Consiglio Nazionale per tutto il periodo della propria permanenza in

Segreteria e sono sostituiti da supplenti indicati dal Comitato di appartenenza.

21

La Segreteria nazionale può attivare per le proprie convocazioni modalità di

partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto

per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità di chi

partecipa e vota.

Articolo 29 - Commissariamento

Il commissariamento di un Comitato territoriale può essere disposto dal Consiglio

Nazionale su richiesta della Segreteria Nazionale dopo aver ottenuto un parere

positivo dal Collegio dei garanti, solo qualora il Comitato non riuscisse a svolgere le

sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del

Consiglio direttivo (assenza di riunioni da almeno un anno).

Articolo 30 – Esclusioni e Disconoscimenti

La revoca dell’adesione di un’associazione aderente può essere disposta dal

Consiglio Nazionale e votato a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta

della Segreteria nazionale solo qualora:

a) l’associazione non riesca permanentemente a svolgere le sue attività ordinarie;

b) l’associazione modifichi il proprio Statuto rendendolo non più corrispondente a

quanto previsto dal presente Statuto al fine dell’adesione;

c) l'associazione compia gravi violazioni dei principi e dei contenuti dello Statuto

nazionale e/o delle delibere degli organi sociali.

L’esclusione del socio persona fisica può essere deliberato dagli organismi

dell’associazione aderente tramite cui si è iscritto ad Arcigay secondo le regole

statutarie dell’associazione aderente.

Il disconoscimento della funzione di Comitato Territoriale o dello status di

Coordinamento regionale può essere disposto dal Consiglio nazionale su proposta

della Segreteria nazionale solo qualora il Comitato Territoriale o il Coordinamento

Regionale non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie o in caso di atti in palese

contrasto con i principi del presente Statuto.

Avverso al provvedimento di revoca dell’adesione o di disconoscimento di funzione

o status, o di esclusione, l’associazione, il Comitato Territoriale o il Coordinamento

22

regionale o il socio persona fisica possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti

competente che decide in via definitiva sul provvedimento.

Articolo 31 - Ineleggibilità

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in

via definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalita organizzata, di corruzione, di

frode o di riciclaggio.

Articolo 32 – Incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale di Vicepresidente

Nazionale, di Segretario nazionale e ricoprire un incarico in Segreteria nazionale

coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale o di

parlamentare italiano o europeo, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici in

partiti e sindacati.

Se durante il proprio mandato il Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario e il

Vicepresidente o il Segretario nazionale o un componente della Segreteria nazionale

accettano di candidarsi ad una delle suddette cariche devono preventivamente

dimettersi, in caso contrario sono considerati decaduti al momento dell’accettazione

della candidatura.

Ai fini del rinnovamento interno non è consentito di candidarsi per più di due

mandati consecutivi alla carica di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale.

Articolo 33 – Garanti

Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto,

dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di

giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

• interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi

dirigenti sulla loro corretta applicazione;

• verificare la conformità degli statuti dei Comitati territoriali, come da articolo 4;

• fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti nazionali allo Statuto;

• dirimere le controversie insorte tra soci e/o con gli organismi dirigenti;

23

• pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione previsti dal presente Statuto.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di

parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti eletti dal

Congresso nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una

esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in

campo giuridico.

Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire

alcuna altra carica all’interno di Arcigay, né di alcuna associazione aderente.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.

Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il

Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie,

il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve

essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30

giorni concessa dalle parti.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal

Consiglio nazionale.

Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le

decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al

Consiglio nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 34 – Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo.

Ha il compito di:

• controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;

• controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle

scritture.

Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e

due supplenti scelti fra i soci che siano dotati di adeguata esperienza in campo

amministrativo e/o contabile.

24

Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Revisori dei conti non

possono ricoprire alcuna altra carica all’interno di Arcigay, né di alcuna associazione

aderente.

I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono invitati permanenti

alle riunioni del Consiglio nazionale al quale presentano annualmente una relazione

scritta sul bilancio consuntivo.

Nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS l’Associazione nominerà un revisore legale dei

conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 35 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e

integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

• beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

• eccedenze degli esercizi annuali;

• erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

• partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi. Il patrimonio

sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 36 – Proventi

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

• le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni

aderenti;

• i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; • i proventi derivanti

dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

• i contributi pubblici e privati;

• le erogazioni liberali;

• le raccolte fondi;

• ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

25

Articolo 37 – Responsabilità

L’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da essa direttamente

contratte.

Articolo 38 – Bilancio

Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse,

delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio nazionale.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente

reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 39 – Non ripartizione delle quote sociali

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei

gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del

patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 40 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso nazionale

appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione nazionale,

dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio statale del

Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale

analoghe a quelle dell’Arcigay, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità

stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con

quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, qualunque

ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo

Articolo 41 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono esser

e apportate solo dal Congresso nazionale con maggioranza assoluta dei delegati, fatto

salvo quanto previsto all’articolo 23 o mandati specificatamente disposti dal

Congresso nazionale al Consiglio Nazionale.

Articolo 42 – Rimandi

26

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel

codice civile.

Disposizioni transitorie

I Comitati Territoriali al momento dell’approvazione della presente disposizione

transitoria sono automaticamente confermati nella loro adesione e nella funzione di

Comitati Territoriali nonché nell’ambito territoriale di competenza. I Coordinamenti

regionali esistenti al momento dell’approvazione della presente disposizione

transitoria sono automaticamente riconosciuti come Coordinamenti regionali

Arcigay. Le associazioni aderenti al momento dell’approvazione della presente

disposizione transitoria sono automaticamente confermate nella loro adesione.