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PROPOSTA DI STATUTO
INTEGRANTE LA MOZIONE LIBERAZIONE SENZA CONFINI
PER IL XVI CONGRESSO NAZIONALE DI ARCIGAY Collegata alla candidatura di
Luciano Lopopolo Presidente Nazionale e Gabriele Piazzoni Segretario Nazionale
Articolo 1 – Definizione
“Arcigay APS” (di seguito denominata Arcigay nel presente testo) è un’associazione
nazionale di promozione sociale con sede legale a Bologna, senza fini di lucro, che
opera per il perseguimento di finalità civiche, solidale e di utilità sociale e per la
costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti
umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e
sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di
pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. L’associazione non
persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di
proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Articolo 2 – Valori fondanti
I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:
• il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
• la laicità e la democraticità delle istituzioni;
• l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
• il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
• la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il
rifiuto di ogni totalitarismo;
• la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita
dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.
Articolo 3 – Finalità
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Arcigay si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la
piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale
combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma.
In particolare, Arcigay si impegna a:
• realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della
vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli
operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e
stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e
aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli
studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni
scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali
attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
• promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al
pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
• promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la
diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
• costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano
servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di
telefono amico, produzione e programmazione culturale;
• promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e
intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
• promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del
superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica
tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di
informazione;
• lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa
all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno
riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
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• lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e
all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria
in sede civile, penale ed amministrativa;
• essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe
in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle
persone LGBTI;
• costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le
forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i
pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli
individui;
• sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender,
intersessuali e del movimento delle donne;
• combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e
favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con
specifici programmi patient-based;
• partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti
umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche,
bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
• promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute
sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi
incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
• organizzare e promuovere attività sportive LGBTI;
• promuovere la cultura LGBTI e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella
ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI,
difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo
il principio dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e
dei generi;
• operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire
servizi per il benessere delle persone LGBTI.
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Arcigay persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del
Terzo Settore (CTS):
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'le attivita' culturali di interesse
sociale con finalita' educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attivita', anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta'educativa;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle
attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione
delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi
di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita'
organizzata.
Articolo 4 – Natura giuridica
Arcigay è un’associazione nazionale di natura federale composta da:
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- le associazioni locali di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza
scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore
(ETS);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- Le persone fisiche aderenti alle associazioni locali, le quali sono riconosciute
da Arcigay come proprio corpo associativo, e partecipano alla vita
dell'associazione nazionale attraverso le associazioni locali aderenti.
Le associazioni aderenti sono rette da propri statuti e conservano la propria
autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa, economica e patrimoniale.
Le associazioni aderenti possono adottare anche le forme previste dal codice del terzo
settore.
Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione, l'adozione
della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale e l’esistenza nel
proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia
etico che giuridico di Arcigay, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di
democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità
di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Articolo 5 – Comitati Territoriali
Arcigay riconosce ad una sola associazione aderente per ambito territoriale la
funzione di Comitato territoriale, gli ambiti territoriali sono definiti dal Consiglio
Nazionale.
Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua
giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata
all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì
compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le
associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.
I Comitati territoriali hanno una propria autonomia nei rapporti con le istituzioni, enti
ed associazioni locali del proprio territorio di competenza, e sono i referenti e
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responsabili per le iniziative locali e la rappresentanza politica di Arcigay nel proprio
territorio di competenza.
I comitati territoriali sono altresì responsabili del coordinamento, dell’articolazione e
dell’implementazione sul proprio territorio dei programmi e delle iniziative nazionali
promosse e attivate da Arcigay, compatibilmente con le proprie risorse e con quelle
fornite dall’associazione nazionale.
Il riconoscimento della funzione di Comitato territoriale è deliberato dal Consiglio
nazionale su istanza dell’associazione interessata, sentite le altre associazioni aderenti
aventi sede nel territorio di competenza, ed è subordinato al parere di congruità
statutario espresso dal Collegio dei Garanti.
Il mandato del Presidente di un Comitato territoriale non può durare più di tre anni.
Le modalità di elezione del Presidente e degli organismi dirigenti devono rispettare i
principi di democrazia, partecipazione e pari opportunità.
I Comitati territoriali possono promuovere la nascita di Coordinamenti regionali.
Articolo 6 – Denominazione e Simbolo
Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo
alato detto “Pegaso” accompagnato dal nome dell’Associazione, così come riportato
in figura.
Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “Associazione LGBTI italiana” e
può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa aderenti.
L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto
che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto
autorizzato.
Le Associazioni e i Coordinamenti aderenti hanno il dovere di:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello
Statuto;
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c) tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano
mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario
ai suoi fini;
d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale quando esplicitamente
richiesto dagli organismi nazionali per la realizzazione di programmi ed iniziative
nazionali.
Articolo 7 – Principi dell’ordinamento interno
L’ordinamento interno di Arcigay e delle associazioni aderenti è ispirato a criteri di
democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche sociali
sono elettive e tutti gli associati e le associate possono esservi eletti.
Arcigay promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno
dell'associazione, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale; favorisce e
valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche
peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla
costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo.
Tramite un processo partecipativo adeguato, Arcigay si dota di una programmazione
triennale e annuale, e stabilisce i programmi e le iniziative nazionali di attuazione
delle politiche dell’associazione da parte delle associazioni locali con funzione di
comitato; contribuisce, in termini di formazione, coinvolgimento e supporto, e nei
limiti delle proprie risorse, alla crescita e al consolidamento della capacità delle
associazioni locali con funzione di comitato di svolgere la propria funzione politica in
rappresentanza di Arcigay sul territorio e di contribuire alla realizzazione locale dei
programmi e delle iniziative nazionali.
Arcigay e le associazioni aderenti per il perseguimento dei propri fini istituzionali si
avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle socie
e dai soci. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche
ricorrendo a propri associati e associate.
Articolo 8 – Adesione
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Possono aderire ad Arcigay le associazioni e le persone fisiche che ne condividano gli
scopi, in base all’articolo 4 del presente Statuto.
Tutte le Associazioni aderenti concorrono alla vita associativa di Arcigay nel rispetto
di quanto previsto dallo Statuto nazionale.
Le associazioni aderenti sono tenute alla partecipazione alla vita associativa e alla
corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata
dal Consiglio nazionale o dagli organi da esso delegati.
Chiunque ne abbia interesse può ottenere la tessera nazionale Arcigay facendo
domanda di ammissione a un Comitato Territoriale o ad altra associazione aderente.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno
solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che
violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi
di diritti o a termine. La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.
Articolo 9 – Decadenza
La decadenza delle associazioni e delle persone fisiche aderenti avviene per:
a) recesso;
b) in caso di scioglimento dell’associazione aderente o di decesso del socio;
c) per dichiarazione di esclusione divenuta definitiva a norma dell’art. 30 del presente
Statuto.
L’associazione aderente che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione
scritta al Presidente nazionale. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile prende
atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio nazionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può escludere, con
delibera motivata, un’associazione aderente che non rispetti le regole statutarie e/o le
delibere degli organi sociali.
L’associazione esclusa può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide in via
definitiva sul provvedimento d’esclusione.
Articolo 10 –Congressi territoriali
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Il Congresso territoriale di Arcigay si tiene tutte le volte che viene convocato il
Congresso nazionale, di cui rappresenta la base elettorale, per eleggere i delegati. Al
Congresso territoriale partecipano i soci, in regola con il versamento della quota
associativa annuale, di tutte le associazioni aderenti ad Arcigay aventi sede legale nel
territorio di competenza.
Al Congresso territoriale partecipa un componente della Segreteria nazionale o un
suo delegato.
Il Congresso territoriale è organizzato dal Comitato territoriale competente.
Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci, la
convocazione del Congresso territoriale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più
ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede
del Comitato territoriale, e inviata, con lo stesso preavviso, alle eventuali associazioni
aderenti presenti sul territorio di competenza perché venga esposta.
Articolo 11 – Coordinamenti regionali
I Comitati territoriali aventi sede nella stessa Regione possono dare vita a un
Coordinamento regionale.
Al fine del riconoscimento dello status di Coordinamento regionale Arcigay, la
composizione e il funzionamento del Coordinamento devono rispettare, oltre ai
principi contenuti nel presente Statuto, i seguenti criteri:
a) partecipazione al congresso fondativo di tutti i Comitati territoriali;
b) previsione di un organismo dirigente regionale composto in numero eguale dai
rappresentanti dei Comitati territoriali presenti sul territorio regionale;
c) previsione di un coordinatore regionale eletto dal congresso regionale;
d) impossibilità di creare un Coordinamento regionale laddove sia presente un solo
Comitato Territoriale, fatta salva la Regione Valle d’Aosta.
Articolo 12 – Coordinamenti tematici
Le associazioni aderenti operanti nello stesso ambito possono dare vita a
Coordinamenti tematici, purché composti da associazioni aventi sede e operanti in
almeno cinque regioni diverse.
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I Comitati territoriali non possono aderire a Coordinamenti tematici.
I Coordinamenti tematici che si costituiscano in associazioni di secondo livello
possono aderire ad Arcigay a norma degli articoli 4 e 8 del presente Statuto. In tali
casi i Coordinamenti tematici eleggono propri delegati al Congresso Nazionale in
misura complessivamente compresa tra il 4% e l’8% dei delegati ed esprimono propri
rappresentanti in Consiglio Nazionale in misura complessivamente compresa tra il
5% e il 10% dei componenti.
Un’associazione aderente a un Coordinamento tematico costituitosi in associazione di
secondo livello anch’essa aderente può essere esclusa, a norma dell’articolo 9, se il
voto del Consiglio Nazionale è supportato da analogo parere del Coordinamento
tematico. In caso di parere negativo o di mancata espressione del parere entro 60
giorni, l’esclusione viene confermata o revocata dal Collegio dei Garanti.
Articolo 13 - Reti
Arcigay riconosce le reti come forma di autoorganizzazione di persone che
condividono specificità identitarie. Ciascuna rete partecipa alla costruzione delle
politiche nazionali all'interno della propria area di competenza, anche tramite un
referente in Segreteria nazionale, e si dota di un regolamento interno per la propria
organizzazione.
Arcigay Giovani è riconosciuta come rete con competenza sulle politiche giovanili.
Articolo 14 – Diritti e doveri dei soci
Le associazioni aderenti ad Arcigay ed i relativi tesserati in regola con il pagamento
della quota sociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay,
ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da
Arcigay;
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.
Tutte le associazioni aderenti sono tenute a:
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a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire e realizzare
i programmi;
c) partecipare con metodo democratico, alla costruzione della linea politica di
Arcigay all'interno del Consiglio Nazionale;
d) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo
Statuto;
e) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.
Articolo 15 – Federazione ARCI
Arcigay aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini
statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arcigay aderiscono contestualmente alla
Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e
passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti ad Arcigay beneficiano degli
effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso
ad Arci dal Ministero dell’Interno con Decreto del 2/8/67.
Articolo 16 – Partecipazione
Arcigay garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea
politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle
stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione
sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle
idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e
religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese,
assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
Articolo 17 – Voto segreto
Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante
votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un
quinto dei presenti.
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Articolo 18 – Delegati al Congresso Nazionale
Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso.
Le deleghe sono attribuite ad ogni Congresso territoriale tenendo conto del numero
degli iscritti e ad ogni Coordinamento tematico costituitosi in associazione aderente
tenendo conto del numero di associazioni aderenti.
I Congressi territoriali ed i Coordinamenti tematici hanno facoltà di nominare
delegati supplenti al Congresso nazionale, che si sostituiscano ai delegati ufficiali in
caso di loro documentata impossibilità a partecipare al Congresso.
Articolo 19 – Organi
Sono organi nazionali dell’Associazione:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) il Segretario nazionale;
e) la Segreteria nazionale;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio dei Garanti.
Articolo 20 – Convocazione del Congresso Nazionale
Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio
nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo
organo deliberante di Arcigay.
Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia
richiesta almeno la meta più uno delle associazioni aderenti che rappresentino almeno
un terzo del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.
In caso di dimissioni o decadenza del Segretario nazionale, il Presidente nazionale
convoca entro 15 giorni il Consiglio nazionale per la convocazione del Congresso.
Articolo 21 – Congresso Nazionale
Il Congresso nazionale ha il compito di:
a) discutere ed approvare il progetto associativo;
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b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
c) eleggere gli altri organi dell’associazione, ovvero:
• il Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario e il Vicepresidente;
• i Componenti del Consiglio Nazionale;
• il Segretario nazionale e i componenti della Segreteria nazionale;
• il Presidente e i componenti del Collegio dei Garanti;
• il Presidente e componenti del collegio nazionale dei Revisori dei conti;
L’elezione dei componenti della Segreteria nazionale in tutto o in parte può avvenire
anche da parte del Consiglio Nazionale.
L’elezione dei componenti della Segreteria nazionale, sia in sede di Congresso che di
Consiglio Nazionale, avviene su proposta del Segretario nazionale.
Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e
nominati nel modo e nelle forme stabilite dall’articolo 10 e dall’articolo 12. Ogni
delegata o delegato ha diritto ad un voto. La delega è uninominale e non sono
ammesse subdeleghe, fatto salvo lo specifico caso in cui i Congressi territoriali o i
Coordinamenti tematici abbiano nominato un delegato supplente, nelle forme stabilite
dall’articolo 18.
Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza
di almeno la metà dei delegati.
Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con
richiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate.
Articolo 22 – Componenti del Consiglio Nazionale
I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti dal Congresso Nazionale secondo
criteri di rappresentanza, democrazia, partecipazione e competenza. Il numero dei
componenti è stabilito dal Congresso Nazionale.
Nel caso il Congresso Nazionale si svolga per mozioni, la composizione del
Consiglio Nazionale deve rispettare i risultati complessivamente ottenuti dalle diverse
mozioni nei congressi territoriali.
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Nessuna associazione aderente può esprimere più del 15% dei componenti del
Consiglio Nazionale.
Ogni ambito territoriale in cui sia presente almeno un’associazione aderente esprime
almeno un componente del Consiglio Nazionale su indicazione del rispettivo
Congresso territoriale.
Un numero non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei componenti del Consiglio
Nazionale vengono eletti dal Congresso su proposta dei Coordinamenti tematici, se
presenti, costituitisi in associazioni aderenti.
Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente, i Vicepresidenti, il
Segretario e i membri della Segreteria.
Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio
dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti e, qualora non ne siano componenti
effettivi, i Presidenti dei Comitati territoriali e dei Coordinamenti regionali.
Ogni componente del Consiglio nazionale ha diritto di proporre ordini del giorno al
Consiglio nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
La composizione del Consiglio Nazionale viene definita dal congresso definendo 3
tipologie di consiglieri:
• Onorari, scelti per competenza ed impegno associativo, nel numero massimo di 8;
• in rappresentanza dei territori, in modo proporzionale ai soci (persone fisiche)
iscritte;
• in rappresentanza delle aree tematiche.
Quindi il Consiglio Nazionale si compone di:
• Presidente e Vicepresidente vicario e Vicepresidente eletti dal Congresso;
• componenti eletti dal Congresso su proposta del Comitato territoriale di
appartenenza, in base a quanto definito dal proprio regolamento o dove non definito
tramite proposta del Direttivo;
• componenti integrativi eletti dal Congresso nel numero massimo di 8;
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• componenti della Segreteria che, se eletti tra i componenti proposti dai Comitati
territoriali, vengono sostituiti ciascuno da un componente indicato dal Comitato
territoriale di appartenenza.
A ciascun Comitato territoriale spetta un numero di componenti del Consiglio
nazionale stabilito in base al peso percentuale dei soci del Comitato sul totale dei soci
al momento della convocazione del Congresso secondo la seguente ripartizione:
– fino al 2,5% del totale dei soci un consigliere;
– fino al 5% del totale dei soci due consiglieri;
– oltre il 5% del totale dei soci tre consiglieri.
Articolo 23 – Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è l’organo di governo di Arcigay e il massimo organo di
direzione politica tra un Congresso e l’altro.
Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
a) definire la linea politica associativa per quanto non previsto dalle deliberazioni
Congressuali;
b) convocare il Congresso Nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo
quanto previsto dall’art. 20 del presente Statuto;
c) eleggere, su proposta del Segretario, uno o più membri della Segreteria nazionale;
d) revocare, su proposta del Segretario o su proposta di un terzo dei componenti del
Consiglio Nazionale, l'elezione di uno o più membri della Segreteria Nazionale;
e) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31
marzo di ogni anno;
f) approvare le modalità di tesseramento, la suddivisione delle quote che ne derivano,
la quota annuale di adesione;
g) designare i rappresentanti di Arcigay negli organismi ed istituzioni, pubbliche e
private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione
agli stessi;
h) approvare l’adesione delle associazioni che ne fanno istanza;
i) riconoscere o disconoscere la funzione di Comitato territoriale;
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l) revocare l’adesione di un’associazione aderente;
m) provvedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio Nazionale dimissionari
o decaduti;
n) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel
caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie
possibilità di surroga di componenti decaduti;
o) effettuare modifiche statutarie indispensabili al recepimento di obblighi
inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decidere integrazioni o
modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
settore e all’accreditamento di cui all’art. 93 comma 5 del CTS;
p) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Garanti in caso di loro
dimissioni o di impossibilità a svolgere il loro mandato;
q) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni o di
impossibilità a svolgere il suo mandato;
r) eleggere in caso di dimissioni o decadenza il Vicepresidente vicario e il
Vicepresidente;
s) istituire gruppi di lavoro, commissioni tematiche e reti, nominarne i responsabili e
approvare il regolamento che ne definisce il funzionamento;
t) riconoscere o disconoscere lo status di Coordinamento regionale;
u) revocare nomine, elezioni e deliberazioni di propria competenza;
v) discutere e approvare la programmazione triennale e il piano operativo annuale
della Segreteria nazionale;
w) discutere e approvare la relazione della Segreteria nazionale sui risultati del piano
operativo annuale;
x) deliberare lo status di Rete e approvarne il regolamento interno;
z) deliberare il commissariamento dei Comitati territoriali e nominarne il
Commissario.
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I componenti della Segreteria, se eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale,
vengono sostituiti ciascuno da un componente indicato dal Comitato territoriale di
appartenenza.
Solo i componenti del Consiglio Nazionale possono essere delegati in rappresentanza
di altri componenti, nel numero massimo di una delega per componente, escluso ai
fini del punto “a”.
I punti b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r,s,t, u, v, w, x, z richiedono l’effettiva
presenza al voto, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento,
votato a maggioranza degli aventi diritto. Nel Regolamento possono essere previste
forme di decadenza dalla carica di consigliere nazionale.
Il Presidente convoca il Consiglio nazionale almeno una volta l’anno.
Il Presidente deve convocare il Consiglio nazionale quando ne facciano richiesta:
– un terzo dei componenti del Consiglio nazionale;
– la Segreteria nazionale.
Articolo 24 – Presidente nazionale
Il Presidente nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione.
Al Presidente spetta la firma sociale e può delegarla; detiene la rappresentanza legale
dell'associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Nazionale e partecipa alle riunioni della
Segreteria Nazionale.
In caso di prolungata assenza, dimissioni, decadenza o impedimento permanente del
Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono
assunti dal Vicepresidente vicario che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla
convocazione del Consiglio Nazionale per convocare il Congresso Nazionale.
Articolo 25 – Segretario nazionale
Il Segretario Nazionale esercita la rappresentanza politica dell'associazione, ne
esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
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Il Segretario Nazionale è componente di diritto della Segreteria Nazionale e del
Consiglio Nazionale.
Il Segretario Nazionale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della
Segreteria Nazionale e coordinarne le attività.
Il Segretario Nazionale deve convocare la Segreteria Nazionale quando lo richieda un
terzo dei componenti.
Il Segretario nazionale propone al Consiglio Nazionale la nomina o la revoca dei
componenti della Segreteria Nazionale.
In caso di dimissioni o decadenza del Segretario nazionale le sue funzioni sono
esercitate pro tempore dal Responsabile di Programmazione
In caso di dimissioni il Presidente o il facente funzioni deve convocare il Consiglio
Nazionale per provvedere alla convocazione del Congresso per l'elezione di nuovi
organi sociali entro 30 giorni.
Art. 26 – Vicepresidenza Nazionale
Il Congresso Nazionale elegge due Vicepresidenti:
a) il Vicepresidente vicario è componente di diritto del Consiglio Nazionale,
coadiuva il Presidente nazionale e ne fa le veci in sua assenza, ne assume le funzioni
in caso di dimissioni o decadenza;
b) il Vicepresidente è componente di diritti del Consiglio Nazionale, coadiuva il
Presidente nazionale e Vicepresidente vicario.
In caso di assenza o impedimento di entrambe i Vicepresidenti, oltre che del
presidente nazionale, l'ufficio di presidenza può delegare uno o più consiglieri a
presiedere il Consiglio Nazionale.
Articolo 27 – Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile amministrativo-contabile dell’Associazione.
Il Tesoriere predispone i bilanci preventivo e consuntivo, d’intesa con il Segretario, e
li sottopone al Consiglio Nazionale per l’approvazione.
Il Tesoriere predispone il bilancio sociale se previsto dalla Legge.
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Il Tesoriere nazionale viene eletto dalla Segreteria tra i suoi componenti. La
segreteria può revocare a maggioranza la nomina del tesoriere.
Ad ogni Consiglio Nazionale il Tesoriere nazionale relaziona sull’andamento
finanziario dell’Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gli ordini del
giorno che hanno impatto sul bilancio.
Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso a tutta la documentazione
contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell’Associazione nazionale. Può
richiedere, in via cautelativa quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o
più conti correnti dell’Associazione nazionale richiedendo contestualmente una
riunione urgente della Segreteria nazionale per la deliberazione delle conseguenti
azioni. Di tale emergenza deve essere relazionato al Consiglio Nazionale alla prima
riunione utile.
Eventuali dipendenti o collaboratori interni e/o collaboratori esterni delegati alle
gestioni economica, finanziaria, bancaria e fiscale rispondono direttamente al
Tesoriere.
Il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e a quanto di
sua competenza al Presidente nazionale, al Segretario nazionale, alla Segreteria
nazionale e al Consiglio nazionale non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Articolo 28 – Segreteria nazionale
La Segreteria nazionale è l’organo esecutivo di Arcigay ed esercita le funzioni di
governo e ordinaria amministrazione tra un Consiglio Nazionale e l’altro ed è organo
di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS.
I componenti della Segreteria sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale e di
eventuali organi da esso delegati.
La Segreteria nazionale ha il compito di:
a) attuare, per quanto di sua competenza, le deliberazioni approvate dal Congresso
Nazionale;
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b) proporre al Consiglio Nazionale una programmazione triennale e piani operativi
annuali, con relative ipotesi di copertura finanziaria, per l’attuazione delle
deliberazioni approvate dal Congresso Nazionale;
c) proporre al Consiglio Nazionale una relazione sui risultati del piano operativo
annuale;
d) attuare le decisioni del Consiglio nazionale;
e) proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale, ovvero proporre singoli punti
all’ordine del giorno del Consiglio nazionale;
f) proporre al Consiglio nazionale il disconoscimento di un Comitato Territoriale o di
un Coordinamento regionale;
g) autorizzare l’uso del marchio di cui all’articolo 6;
h) dotarsi di un regolamento di funzionamento.
Le deliberazioni della Segreteria nazionale non sono valide se non è presente la
maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
La segreteria elegge tra i suoi componenti un Responsabile di Programmazione che
coadiuva i componenti della segreteria nella redazione del programma triennale e
annuale di cui al punto b, articolandole in obiettivi prioritari, programmi, progetti e
attività e in ipotesi di sostenibilità e reperimento risorse. Ogni componente della
Segreteria nazionale opera di conseguenza secondo una logica di programmazione
annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione
dell’azione esecutiva da parte del Consiglio nazionale.
La Segreteria nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di
staff e gruppi operativi.
Tutte le decisioni prese dalla segreteria, e dai gruppi di lavoro, che non hanno avuto
l’unanimità dei consensi, possono essere oggetto di una relazione di minoranza da
esporre al Consiglio nazionale.
In caso i componenti siano anche componenti del Consiglio Nazionale, essi sono
sostituiti nel Consiglio Nazionale per tutto il periodo della propria permanenza in
Segreteria e sono sostituiti da supplenti indicati dal Comitato di appartenenza.
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La Segreteria nazionale può attivare per le proprie convocazioni modalità di
partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto
per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità di chi
partecipa e vota.
Articolo 29 - Commissariamento
Il commissariamento di un Comitato territoriale può essere disposto dal Consiglio
Nazionale su richiesta della Segreteria Nazionale dopo aver ottenuto un parere
positivo dal Collegio dei garanti, solo qualora il Comitato non riuscisse a svolgere le
sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del
Consiglio direttivo (assenza di riunioni da almeno un anno).
Articolo 30 – Esclusioni e Disconoscimenti
La revoca dell’adesione di un’associazione aderente può essere disposta dal
Consiglio Nazionale e votato a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta
della Segreteria nazionale solo qualora:
a) l’associazione non riesca permanentemente a svolgere le sue attività ordinarie;
b) l’associazione modifichi il proprio Statuto rendendolo non più corrispondente a
quanto previsto dal presente Statuto al fine dell’adesione;
c) l'associazione compia gravi violazioni dei principi e dei contenuti dello Statuto
nazionale e/o delle delibere degli organi sociali.
L’esclusione del socio persona fisica può essere deliberato dagli organismi
dell’associazione aderente tramite cui si è iscritto ad Arcigay secondo le regole
statutarie dell’associazione aderente.
Il disconoscimento della funzione di Comitato Territoriale o dello status di
Coordinamento regionale può essere disposto dal Consiglio nazionale su proposta
della Segreteria nazionale solo qualora il Comitato Territoriale o il Coordinamento
Regionale non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie o in caso di atti in palese
contrasto con i principi del presente Statuto.
Avverso al provvedimento di revoca dell’adesione o di disconoscimento di funzione
o status, o di esclusione, l’associazione, il Comitato Territoriale o il Coordinamento
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regionale o il socio persona fisica possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti
competente che decide in via definitiva sul provvedimento.
Articolo 31 - Ineleggibilità
Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in
via definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalita organizzata, di corruzione, di
frode o di riciclaggio.
Articolo 32 – Incompatibilità
Non possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale di Vicepresidente
Nazionale, di Segretario nazionale e ricoprire un incarico in Segreteria nazionale
coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale o di
parlamentare italiano o europeo, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici in
partiti e sindacati.
Se durante il proprio mandato il Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario e il
Vicepresidente o il Segretario nazionale o un componente della Segreteria nazionale
accettano di candidarsi ad una delle suddette cariche devono preventivamente
dimettersi, in caso contrario sono considerati decaduti al momento dell’accettazione
della candidatura.
Ai fini del rinnovamento interno non è consentito di candidarsi per più di due
mandati consecutivi alla carica di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale.
Articolo 33 – Garanti
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto,
dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di
giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
• interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi
dirigenti sulla loro corretta applicazione;
• verificare la conformità degli statuti dei Comitati territoriali, come da articolo 4;
• fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti nazionali allo Statuto;
• dirimere le controversie insorte tra soci e/o con gli organismi dirigenti;
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• pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione previsti dal presente Statuto.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di
parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti eletti dal
Congresso nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una
esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in
campo giuridico.
Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire
alcuna altra carica all’interno di Arcigay, né di alcuna associazione aderente.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il
Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie,
il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve
essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30
giorni concessa dalle parti.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal
Consiglio nazionale.
Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le
decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al
Consiglio nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Articolo 34 – Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo.
Ha il compito di:
• controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
• controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle
scritture.
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e
due supplenti scelti fra i soci che siano dotati di adeguata esperienza in campo
amministrativo e/o contabile.
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Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Revisori dei conti non
possono ricoprire alcuna altra carica all’interno di Arcigay, né di alcuna associazione
aderente.
I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono invitati permanenti
alle riunioni del Consiglio nazionale al quale presentano annualmente una relazione
scritta sul bilancio consuntivo.
Nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS l’Associazione nominerà un revisore legale dei
conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Articolo 35 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e
integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
• eccedenze degli esercizi annuali;
• erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
• partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi. Il patrimonio
sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 36 – Proventi
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
• le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni
aderenti;
• i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; • i proventi derivanti
dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
• i contributi pubblici e privati;
• le erogazioni liberali;
• le raccolte fondi;
• ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
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Articolo 37 – Responsabilità
L’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da essa direttamente
contratte.
Articolo 38 – Bilancio
Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse,
delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio nazionale.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente
reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.
Articolo 39 – Non ripartizione delle quote sociali
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei
gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del
patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.
Articolo 40 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso nazionale
appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione nazionale,
dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio statale del
Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale
analoghe a quelle dell’Arcigay, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità
stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con
quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, qualunque
ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo
Articolo 41 – Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto possono esser
e apportate solo dal Congresso nazionale con maggioranza assoluta dei delegati, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 23 o mandati specificatamente disposti dal
Congresso nazionale al Consiglio Nazionale.
Articolo 42 – Rimandi
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Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel
codice civile.
Disposizioni transitorie
I Comitati Territoriali al momento dell’approvazione della presente disposizione
transitoria sono automaticamente confermati nella loro adesione e nella funzione di
Comitati Territoriali nonché nell’ambito territoriale di competenza. I Coordinamenti
regionali esistenti al momento dell’approvazione della presente disposizione
transitoria sono automaticamente riconosciuti come Coordinamenti regionali
Arcigay. Le associazioni aderenti al momento dell’approvazione della presente
disposizione transitoria sono automaticamente confermate nella loro adesione.