PROPOSTA DI DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE Mauro Falco,...
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PROPOSTA DI DISCIPLINA REGIONALE
PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE
DELLE SONDE GEOTERMICHE
Mauro Falco, Maria Governa, Massimiliano PetricigMauro Falco, Maria Governa, Massimiliano Petricig
Direzione Ambiente
GeoThermExpo20112° Forum delle Regioni sull’energia geotermica – Ferrara, 30 settembre 2011
NORMATIVA NAZIONALE
d.lgs. 22 del 11 febbraio 2010 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99
Art. 2 comma 2.
Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annualerelazione pubblica annuale su
stato e prospettive della geotermia in Italia, sulla base delle informazioni fornite
dalle RegioniRegioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni piccole utilizzazioni
locali di calore geotermicolocali di calore geotermico
Art. 10 definisce quali sono le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
comprendendo al comma 2 quelle effettuate tramite l’installazione di sonde di sonde
geotermiche geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e
la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici; il comma 3 individua nelle RegioniRegioni o enti da esse delegate l’autorità l’autorità
competentecompetente per le funzioni amministrative e di vigilanza; il comma 5 prevede che le sonde geotermichesonde geotermiche siano sottoposte al rispetto rispetto
della specifica disciplina emanata dalla regione competentedella specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione
di adozione di procedure semplificate; il comma 7 escludeesclude le sonde geotermiche sonde geotermiche dalle procedure regionali di verifica verifica
di assoggettabilità ambientaledi assoggettabilità ambientale
d.lgs. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CEArt. 4
introduce speciali procedure amministrative semplificateprocedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione secondo un criterio di proporzionalitàcriterio di proporzionalità:
a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto – Impianti produzione energia elettrica Regione, in Piemonte delega alle Province;
b) dalla procedura abilitativa semplificataprocedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 – Sonde geotermicheSonde geotermiche – Competenza ai ComuniComuni
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11 – Sonde geotermicheSonde geotermiche – Competenza ai ComuniComuni
Art. 7, comma 4
entro 3 mesientro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29/3/2011), sono stabilite le prescrizioniprescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa procedura abilitativa
semplificatasemplificata
NORMATIVA NAZIONALE
Perché un REGOLAMENTO REGIONALE?
carenza normativa per gli impianti a circuito chiuso carenza normativa per gli impianti a circuito chiuso
sempre più elevato numero di installazionisempre più elevato numero di installazioni
precauzioni ambientali riguardo profondità e modalità di perforazioneprecauzioni ambientali riguardo profondità e modalità di perforazione
rispetto della normativa regionale in materia di protezione delle acque sotterraneerispetto della normativa regionale in materia di protezione delle acque sotterranee
L.r. 22/96 (L.r. 22/96 (Ricerca, uso e tutela delle acque Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)sotterranee) Art. 2 comma 6
Per la tutela e la protezione della qualità delle acque Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee e' vietata la costruzione di opere che sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonda consentano la comunicazione tra le falde profonda (riservata all’uso idropotabile) e la falda freatica(riservata all’uso idropotabile) e la falda freatica
D.G.R. 3 giugno 2009 n. 34-11524D.G.R. 3 giugno 2009 n. 34-11524Cartografia della Base dell’acquifero superficialeCartografia della Base dell’acquifero superficiale
Assetto litostratigrafico – alcuni esempi
CARTA DELLA BASE DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE
Isolinee della quota della base Isolinee della quota della base dell’acquifero superficiale dell’acquifero superficiale
Equidistanza 5 metriEquidistanza 5 metri
Rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee – Definizione dello stato chimico per i punti e per i corpi idrici sotterranei del sistema acquifero superficiale – anno 2010
Stato qualitativo delle Acque Sotterranee
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO REGIONALE
Il regolamento predisposto privilegia l’aspetto della tutela Il regolamento predisposto privilegia l’aspetto della tutela ambientale nello specifico la risorsa idrica sotterranea e ambientale nello specifico la risorsa idrica sotterranea e individua:individua:
le modalità tecnico-operativemodalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti
i contenuticontenuti minimi dei relativi progetti
i criteri tecnicicriteri tecnici e geologici per la localizzazione e l’installazione delle sonde geotermiche
le indicazioni sulle zone non idoneezone non idonee all’ubicazione degli impianti
le caratteristiche delle schede del Registro regionale delle Sonde
Geotermiche (RSGRSG) comprensive degli impianti a circuito aperto che utilizzano acqua.
Lo schema del Regolamento Regionale:“Disciplina dell’installazione delle sonde geotermiche e del “Disciplina dell’installazione delle sonde geotermiche e del Registro regionale delle Sonde Geotermiche (legge regionale 27 Registro regionale delle Sonde Geotermiche (legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3)”gennaio 2009, n. 3)”
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)Art. 2 (Definizioni)Art. 3 (Limitazioni e vincoli)Art. 4 (Procedimento istruttorio per i piccoli impianti)Art. 5 (Procedimento istruttorio per i grandi impianti)Art. 6 (Registro regionale delle Sonde Geotermiche - RSG)Art. 7 (Modalità di vigilanza)Art. 8 (Modifica degli Allegati)
Allegato AContenuti e modalità di presentazione della COMUNICAZIONE e della DOMANDA per l’installazione delle sonde geotermiche e allegati tecnici Allegato BModalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto Allegato CLimitazioni e vincoli1.ZONE DI RISORSE INTEGRATIVE SOSTITUTIVE DI EMERGENZA (R.I.S.E.)2.ZONE DI PROTEZIONE DEI CAMPI POZZI D’INTERESSE REGIONALE
Allegato DRegistro regionale delle Sonde Geotermiche
ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
comma 1• disciplina l’installazioneinstallazione e la gestionegestione delle sonde geotermiche a
circuito chiuso • istituisce il Registro regionale delle Sonde Geotermiche (R.S.G.R.S.G.) • ed è finalizzato alla valorizzazionevalorizzazione dell’utilizzo delle risorse
geotermiche a bassa entalpia nel rispettorispetto dell’ambiente e della tutela delle acque sotterranee.
comma 2 • le modalità tecnico-operativemodalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione
degli impianti e i contenuticontenuti minimi dei relativi progetti;• i criteri criteri tecnici e geologici per la localizzazione e l’installazione
delle sonde geotermiche;• le caratteristiche del Registro regionale delle Sonde Geotermiche
(R.S.G.R.S.G.) e le relative modalità di gestione.
comma 3 Non si applicaNon si applica agli impianti geotermici che comportano il
prelievo prelievo e lo scarico di acquae lo scarico di acqua, che restano disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione e scarico delle acque pubbliche.
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
E’ vietata l’installazione di sonde geotermiche nelle:E’ vietata l’installazione di sonde geotermiche nelle:
aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume
Po (PAI): Po (PAI):
frane attive
frane quiescenti
conoidi attivi non protetti
zone di esondazione a pericolosità molto elevata ed elevata
nelle aree in fascia A (deflusso della piena) e fascia B (esondazione)
zone dove sono presenti fenomeni carsicizone dove sono presenti fenomeni carsici
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umanoaree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
aree di artesianesimo dell’acquifero pliocenico astianoaree di artesianesimo dell’acquifero pliocenico astiano
aree contaminate o potenzialmente contaminatearee contaminate o potenzialmente contaminate
E’ E’ consentitaconsentita l’installazione di sonde l’installazione di sonde
geotermiche verticali esclusivamente al di sopra geotermiche verticali esclusivamente al di sopra
della base dell’acquifero superficialedella base dell’acquifero superficiale
nelle R.I.S.E (Risorse Idriche Sostitutive di Emergenza)R.I.S.E (Risorse Idriche Sostitutive di Emergenza)
zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee
non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a
tale uso
nelle zone di protezione dei campi pozzi d’interesse regionalezone di protezione dei campi pozzi d’interesse regionale
individuate dal Piano di Tutela delle Acque
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
Piano di Tutela delle Acque
Tavola 8 – Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano
Direzione di deflusso della falda superficiale
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
Nell’Allegato C sono stati individuati 8 areali costruiti nell’intorno dei Campi pozzi d’interesse regionale:
- Settimo Torinese
- Volpiano
- Borgaro Torinese
- Carignano/La Loggia
- Rivalta/Beinasco
- Scalenghe
- Frassineto/Casale
- Saluggia
L’installazione è soggetta a a comunicazionecomunicazione all’Autorità competente corredata dagli elaborati
previsti presentati a firma di un professionista abilitatoa firma di un professionista abilitato
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l’Autorità competente abbia
comunicato parere contrario o richiesto integrazioni, l’istante può dare inizio ai lavoriinizio ai lavori
Nel termine di 30 giorni dalla conclusione di tutti i lavori, l’istante invia una relazione finalerelazione finale,
corredata dalla scheda RSGscheda RSG e dal certificato di regolare esecuzione dei lavoricertificato di regolare esecuzione dei lavori
I lavori previsti devono essere conclusi entro il termine di 1 annotermine di 1 anno dalla presentazione della
comunicazione, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di 6 mesi
Il proprietario è tenuto a comunicare all’autorità competente la dismissione definitiva dismissione definitiva
dell’impiantodell’impianto; tale comunicazione deve essere corredata da una relazione che indica le operazioni
eseguite per la dismissione
Art. 4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I PICCOLI IMPIANTI
Art.2 – DefinizioniPiccoli impianti: potenza termica o frigorifera utile <= 50 kW e nr sonde <=10Grandi impianti: nr sonde >10 indipendentemente dalla potenza termica o frigorifera utile(più attenzione è posta per i grandi impianti con nr sonde >100)
Documentazione a firma di un professionista abilitatoa firma di un professionista abilitato da
allegare alla comunicazione (Allegato A – parte III):
relazione tecnica di progetto dell’impianto
ubicazione dell’impianto
caratterizzazione delle proprietà termiche dei terreni
attraversati su base bibliograficabase bibliografica
caratterizzazione litostratigrafica con indicazione del
livello piezometrico su base bibliograficabase bibliografica
Art. 4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I PICCOLI IMPIANTI
Art. 5 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I GRANDI IMPIANTI
Si definiscono grandi impiantigrandi impianti gli impianti geotermici con potenza termica o
frigorifera utile superiore a 50 kW e un numero di sonde geotermiche verticali un numero di sonde geotermiche verticali
superiore a 10superiore a 10.
L’installazione è soggetta alla preventiva autorizzazionealla preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente e la
domanda di autorizzazionedomanda di autorizzazione deve essere corredata dagli elaborati presentati a firma di un a firma di un
professionista abilitatoprofessionista abilitato
L’autorità competente rilascia l’autorizzazionerilascia l’autorizzazione entro 90 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento
Nel termine di 30 giorni dalla conclusione di tutti i lavori, l’istante invia relazione finalerelazione finale, corredata
dalla scheda RSGscheda RSG e dal certificato di regolare esecuzione dei lavoricertificato di regolare esecuzione dei lavori
I lavori previsti dal progetto depositato devono essere conclusiconclusi entro 15 mesi dalla presentazione
della domanda, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di 9 mesi
L’autorizzazione può essere in tutto o in parte revocatarevocata per accertata difformità delle opere
realizzate rispetto al progetto autorizzato o per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità
ambientale delle risorse idriche
Il proprietario è tenuto a comunicare all’Autorità competente la dismissione definitivadismissione definitiva
dell’impianto geotermico, corredata da una relazione che indica le operazioni eseguite
Documentazione a firma di un professionista abilitatoa firma di un professionista abilitato da allegare
alla domanda di autorizzazione (Allegato A – parte III)
relazione tecnica di progetto dell’impianto
ubicazione dell’impianto
caratterizzazione delle proprietà termiche dei terreni attraversati sulla
base di specifici testbase di specifici test
caratterizzazione litostratigrafica basata subasata su misure di campomisure di campo con indicazione del livello piezometrico, costituita da una relazione che descrive gli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio nel quale è ubicato l’impianto stesso
censimento degli impianti geotermici
per i grandi impianti costituiti da più di 100 sonde geotermiche verticali il piano di monitoraggio
Art. 5 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I GRANDI IMPIANTI
Ai fini di consentire un’adeguata conoscenza sulla diffusione e
localizzazione degli impianti geotermici nonché il monitoraggio dei loro
effetti sulle risorse idriche, è istituito il Registro regionale delle Registro regionale delle
Sonde Geotermiche (RSG)Sonde Geotermiche (RSG)
Nel RSG sono obbligatoriamente registratiobbligatoriamente registrati tutti gli impianti
geotermici, ivi compresi quelli che effettuano il prelievo e lo scarico di
acqua o fluidi geotermici
La Regione gestisceLa Regione gestisce il RSG con le modalità operative definite
nell’Allegato D e provvede, attraverso lo stesso RSG al costante
monitoraggio della diffusione degli impianti geotermici sul territorio
regionale
Art. 6 REGISTRO REGIONALE DELLE SONDE GEOTERMICHERSG
Art. 6 REGISTRO REGIONALE DELLE SONDE GEOTERMICHE - RSG
da compilarsi da compilarsi per i grandi impiantiper i grandi impianti costituiti da più di costituiti da più di
100 sonde geotermiche100 sonde geotermiche
Allegato D
TracciamentoTracciamento
da definirsi prima di iniziare le perforazioni minimizzando l’utilizzo di superficie di
suolo e massimizzando la resa dell’impianto.
PerforazionePerforazione
evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo;
il diametro di perforazione deve essere tale da evitare ostruzione o intasamento;
lo spessore utile dell’intercapedine tra le pareti del perforo e le tubazioni deve
consentire il corretto passaggio del fluido cementante (>= 30 mm);
i fluidi utilizzati per la perforazione non devono contenere prodotti chimici che
potrebbero inquinare le falde;
per i grandi impianti con numero di sonde >100, almeno uno dei piezometri di
monitoraggio profondi dovrà essere eseguito a carotaggio continuo al fine di una
precisa ricostruzione litostratigrafica dei terreni attraversati.
ALLEGATO BModalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
ALLEGATO BModalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
Tubazioni e posaTubazioni e posa
tubazioni specifiche per le sonde geotermiche, di materiale di qualità e non riciclato, con impressi i seguenti dati: costruttore, tipo di tubazione, diametro, materiale, progressive metriche certificate dal fornitore e dall’installatore e, nel caso di materiale plastico, la data di fabbricazione;
le sonde in materiale plastico dovranno avere il raccordo al piede saldato in
fabbrica e dotato di pozzetto di raccolta fanghi o impurità;
la zavorra dovrà essere costituita da materiali inerte nei confronti delle acque sotterranee;
durante l’installazione le tubazioni non devono essere sottoposte a pressioni superiori a quella nominale;
evitare l’utilizzo di mezzi meccanici per spingere la tubazione all’interno del
perforo; al termine della posa dovrà rimanere visibile la progressiva della lunghezza su
almeno uno dei tubi; le tubazioni dovranno essere accessibili ed ispezionabili anche successivamente al
completamento dell’impianto; prima di iniziare la fase di cementazione dovrà essere eseguita una prova di
pressione a campione sul 50%, per eccesso, delle sonde geotermiche in fase di realizzazione.
ALLEGATO BModalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
CementazioneCementazione
utilizzo di malte cementizie premiscelate specifiche per l’uso geotermico, ecocompatibili e che non modifichino la qualità dell’acqua sotterranea;
nelle zone dove la perforazione interessa solo l’acquifero superficiale può essere
utilizzato materiale sciolto (sabbia quarzifera);
l’iniezione dei prodotti cementanti dovrà essere eseguita dal basso verso l’alto, il volume del perforo dovrà essere commisurato al quantitativo dei prodotti cementanti iniettati o comunque del materiale di riempimento;
le operazioni di cementazione del foro e di estrazione della colonna di rivestimento dovranno essere fatte simultaneamente;
il riempimento può considerarsi completo quando si vede affiorare il materiale in superficie;
la Direzione Lavori dovrà certificare la corretta esecuzione delle sonde, con
particolare riferimento all’isolamento idraulico delle eventuali formazioni acquifere attraversate specificando gli accorgimenti e le tecniche utilizzati a tal fine;
Fluidi termovettoriFluidi termovettori
non dovranno essere nocivi per la salute umana e per l’ambiente acquatico e dovranno essere biodegradabili, non sono ammessi antialgali, alcoli o glicole etilenico;
possono essere costituiti da aria, acqua o da acqua additivata con glicole
propilenico.
CollaudoCollaudo
finalità: accertare la corretta posa, cementazione, tenuta delle sonde geotermiche nonchè il loro l’isolamento idraulico
per ogni sonda geotermica dovranno essere eseguite: prove di pressione prove di flusso misura temperatura indisturbata del terreno tramite circolazione di acqua
nella tubazione prove sperimentali per rilevare le proprietà termofisiche di scambio del
sottosuolo tipo Test di risposta Termica;
per i piccoli impiantii piccoli impianti prove su almeno una sonda scelta a campione; per i grandi impiantii grandi impianti prove ogni 10 sonde scelte a campione, inoltre, per grandi impianti con numero di sonde >100con numero di sonde >100, prove di laboratorio volte ad accertare la maturazione delle malte cementizie utilizzate per il riempimento;
il certificato di regolare esecuzione dei lavori, parte integrante della relazione finale, dovrà essere comprensivo di una relazione contenente
la descrizione delle prove eseguite per il collaudo i dati rilevati i risultati conseguiti
ALLEGATO BModalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
MonitoraggioMonitoraggio ((grandi impianti con nr sonde > 100)grandi impianti con nr sonde > 100)
devono essere previsti almeno 4 piezometri:
2 idrogeologicamente a monte e 2 idrogeologicamente a valle rispetto all’impianto
stesso filtranti uno il solo sistema acquifero superficiale e l’altro il solo sistema
acquifero profondo;
i piezometri superficialii piezometri superficiali devono essere strumentati per la misura in continuo
della temperatura dell’acqua di falda
nei piezometri profondinei piezometri profondi devono essere campionabili le acque sotterranee e
analizzate con frequenza semestrale tenendo conto dei principi attivi indicati nelle
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati sia in fase di perforazione che come
fluido termovettore.
DismissioneDismissione
per la corretta dismissione dell’impianto deve essere effettuato il lavaggio delle
tubazioni con acqua ed il loro riempimento con malta cementizia.
ALLEGATO BModalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
PRINCIPALI PROBLEMI APERTI
Impianti a circuito chiuso (senza
utilizzo di acqua)
Competenze autorizzative degli impianti secondo un criterio di proporzionalità
Controllo ambientale
Impianti a circuito aperto (con utilizzo di
acqua)
Snellimento e integrazione procedure autorizzative di prelievi e scarichi
Possibilità in aree metropolitane di scarico in fognatura bianca (art. 74 lettera ee del d.lgs. 152 del 2006)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Maria GovernaRegione Piemonte – Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17 - TorinoTel. 011- 4322712
E-mail: [email protected] http://www.regione.piemonte.it/acqua/index.htm