Proposta Di Delibera

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68 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta DELIBERAZIONE 25 maggio 2015, n. 672 L.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Se- conda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, rela- tivo all’installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l. Direttive per lo svolgimento dell’inchiesta pubblica (art.53, commi 1, 2 e 4 della l.r. 10/2010). LA GIUNTA REGIONALE Vista la Parte Seconda del d.lgs.152/2006; Vista la l.r. 10/2010; Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e nazionali); Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 23/02/2015 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r.10/2010)”; Dato atto che in data 20.3.2015 è stato avviato, ai sensi della l.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015, il procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, relativo all’installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l.; Dato atto che i Comuni di Scarlino e Follonica, rispettivamente con nota prot.5761 del 29/04/2015 e con nota prot. 12625 del 28/04/2014, hanno chiesto alla Regione Toscana l’apertura di un percorso partecipativo sul proprio territorio, con funzioni di inchiesta pubblica, per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, di cui al capoverso precedente; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l’articolo 24, commi 6 e 7, che recitano, rispettivamente “L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l’istruttoria.” e “L’inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale”; Visto l’articolo 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)) che disciplina, ai commi 1, 2 e 4, l’inchiesta pubblica: “1. L’autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria. 2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale. 4. L’autorità competente determina l’esatto ammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell’inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all’articolo 47, comma 3”; Visto l’art. 42 della l.r. 10/2010, sulle modalità di raccordo tra i processi partecipativi di cui alla l.r. 46/2013 e quelli previsti dalle procedure di VIA; Dato atto che per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della l.r. 10/2010 la Regione Toscana, in qualità di autorità competente, può disporre lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria; Ritenuto opportuno, data la possibile rilevanza degli effetti ambientali del progetto in esame, integrare le modalità di partecipazione al procedimento di VIA da parte del pubblico, previste dagli articoli 52 e seguenti

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delibera su istruttoria pubblica inceneritore

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    banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dellart. 18 della l.r. 23/2007.

    Segreteria della GiuntaIl Direttore Generale

    Antonio Davide Barretta

    DELIBERAZIONE 25 maggio 2015, n. 672

    L.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Se-conda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, rela-tivo allinstallazione Termovalorizzatore e impianto di trattamento riuti liquidi in Comune di Scarlino (GR), proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l. Direttive per lo svolgimento dellinchiesta pubblica (art.53, commi 1, 2 e 4 della l.r. 10/2010).

    LA GIUNTA REGIONALE

    Vista la Parte Seconda del d.lgs.152/2006;

    Vista la l.r. 10/2010;

    Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e nazionali);

    Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 23/02/2015 recante Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r.10/2010);

    Dato atto che in data 20.3.2015 stato avviato, ai sensi della l.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015, il procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, relativo allinstallazione Termovalorizzatore e impianto di trattamento riuti liquidi in Comune di Scarlino (GR), proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l.;

    Dato atto che i Comuni di Scarlino e Follonica, rispettivamente con nota prot.5761 del 29/04/2015 e con nota prot. 12625 del 28/04/2014, hanno chiesto alla Regione Toscana lapertura di un percorso partecipativo sul proprio territorio, con funzioni di inchiesta pubblica, per lesame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, di cui al capoverso precedente;

    Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

    (Norme in materia ambientale) e in particolare larticolo 24, commi 6 e 7, che recitano, rispettivamente Lautorit competente pu disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di uninchiesta pubblica per lesame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ci comporti interruzioni o sospensioni dei termini per listruttoria. e Linchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai ni del provvedimento di valutazione dellimpatto ambientale;

    Visto larticolo 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)) che disciplina, ai commi 1, 2 e 4, linchiesta pubblica:

    1. Lautorit competente pu disporre, dandone adeguata pubblicit, lo svolgimento di un inchiesta pubblica per lesame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ci comporti interruzioni o sospensioni dei termini dellistruttoria.

    2. Linchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, pu prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. Linchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai ni della pronuncia di compatibilit ambientale.

    4. Lautorit competente determina lesatto ammontare degli oneri nanziari per lo svolgimento dellinchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorit, che vi fa fronte con le risorse di cui allarticolo 47, comma 3;

    Visto lart. 42 della l.r. 10/2010, sulle modalit di raccordo tra i processi partecipativi di cui alla l.r. 46/2013 e quelli previsti dalle procedure di VIA;

    Dato atto che per gli effetti dellart. 53 comma 1 della l.r. 10/2010 la Regione Toscana, in qualit di autorit competente, pu disporre lo svolgimento di uninchiesta pubblica per lesame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ci comporti interruzioni o sospensioni dei termini dellistruttoria;

    Ritenuto opportuno, data la possibile rilevanza degli effetti ambientali del progetto in esame, integrare le modalit di partecipazione al procedimento di VIA da parte del pubblico, previste dagli articoli 52 e seguenti

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    della l.r. 10/2010, con lo svolgimento dellinchiesta pubblica;

    Visto che lart. 65 comma 2 della l.r. 10/2010 (norma tiva regionale vigente in materia di VIA), nelle more dellapprovazione del regolamento attuativo della medesima legge, fa salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le disposizioni attuative di cui allart. 22 della l.r.79/1998 (normativa regionale previgente in materia di VIA), ivi incluse le Norme tecniche, approvate con D.G.R. n. 1069 del 20.9.1999, le quali comprendono uno schema di regolamento tipo per la partecipazione del pubblico nella procedura di VIA, schema che include anche linchiesta pubblica;

    Dato atto che lapplicazione integrale delle modalit di svolgimento dellinchiesta, cos come previste dalla schema di regolamento tipo di cui alla D.G.R.1069/1999, non consentirebbe il rispetto del termine conclusivo del procedimento di VIA in oggetto, previsto dallart. 57 commi 1, 2 e 3 della l.r.10/2010 e dallarticolo 6 comma 1 della D.G.R.160/2015, mentre lart. 53 della medesima l.r.10/2010 dispone che lo svolgimento dellinchiesta pubblica non comporti interruzioni o sospensioni dei termini dellistruttoria di VIA;

    Visto che nelle more dellapprovazione del regolamento relativo alla l.r.10/2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs.152/2006, Parte Seconda e nella l.r.10/2010, risulta necessario disciplinare le modalit di svolgimento dellinchiesta pubblica nellambito del procedimento indicato in oggetto, in linea con i principi contenuti nello schema di regolamento tipo di cui alla D.G.R.1069/1999, ove compatibili con le modalit di svolgimento della procedura di VIA previste dalla vigente disciplina nazionale (d.lgs.152/2006) e regionale (l.r.10/2010) in materia, la quale denisce una rigida scansione temporale del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale e non prevede, a differenza della previgente l.r. 79/1998, nessuna eleva-zione automatica del termine per la pronuncia di compa-tibilit ambientale, nel caso che venga svolta linchiesta pubblica;

    Ritenuto pertanto necessario:a) denire le modalit di svolgimento dellinchiesta

    pubblica, preliminare alla pronuncia di compatibilit ambientale relativa allimpianto in oggetto;

    b) stabilire che allo svolgimento dellinchiesta pubblica sia preposto un Comitato composto da tre Com-mis sa ri esperti in materia di tutela ambientale, di cui uno con funzioni di Presidente;

    c) incaricare, con il presente atto, il Presidente del Comitato;

    d) stabilire che, sentite le parti partecipanti allinchiesta

    pubblica, il Presidente del Comitato provveda alla designazione degli altri due Commissari;

    Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 ed in particolare lart. 47;

    Considerato che la D.G.R.504/2010, in materia di conferimenti di incarichi di consulenza o prestazioni libero professionali ai sensi dellart. 47 della l.r.1/2009, consente di derogare alle procedure per il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente qualicati per lo svolgimento della prestazione con il grado di approfondimento e completezza richiesti, riguardando tale qualicazione, nel caso di specie, competenze in campo giuridico e ambientale connesse alle attivit richieste al Presidente del Comitato dellinchiesta pubblica;

    Considerata altres lurgenza di denire la composizio-ne del Comitato dellinchiesta pubblica i cui lavori, secondo quanto previsto dallart. 53 della l.r. 10/2010, non possono comportare interruzione o sospensione dei termini della procedura di VIA;

    Ritenuto quindi di procedere, tenuto conto del curri-culum acquisito, dellesperienza professionale matura-ta e della vericata autorevolezza in materia di tutela ambientale, nonch delle ragioni di urgenza sopra eviden ziate, al conferimento dellincarico del Presidente del Comitato dellinchiesta pubblica;

    Vista la propria Deliberazione n. 200 del 02/03/2015 in merito allapprovazione dello schema di convenzione per lutilizzo in avvalimento delle strutture organizzative delle Province e della Citt Metropolitana di Firenze da parte della Regione Toscana per lespletamento delle attivit istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al comma 4 dellart. 28 della l.r. 61/2014 e visto che tale Convenzione stata sottoscritto, tra le altre, dalla Provincia di Grosseto;

    Ritenuto necessario, anche in ragione dellesigenza di garantire lo svolgimento dellinchiesta pubblica nellarea interessata dallimpianto, che nellambito della suddetta Convenzione il personale della Provincia di Grosseto assicuri il supporto logistico e amministrativo al Comitato, per lo svolgimento dei compiti di competenza, secondo quanto indicato nellAllegato 1 al presente atto;

    Dato atto che lesatto ammontare degli oneri nanziari derivanti dallo svolgimento dellinchiesta determinato dallautorit competente e gli oneri sono sostenuti da parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti dallarticolo 47, comma 3 della l.r.10/2010;

    Visto lAllegato 1 al presente atto, contenente le modalit di svolgimento dellinchiesta pubblica ex art.

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    53 della l.r. 10/2010, nellambito del procedimento in oggetto;

    Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del 21/5/2015;

    A voti unanimi

    DELIBERA

    A) di disporre lo svolgimento di uninchiesta pubblica relativa al procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r.10/2010, relativo allinstallazione Termovalorizzatore e impianto di trattamento riuti liquidi in Comune di Scarlino (GR), proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l., avviato in data 20/3/2015 ai sensi della l.r.10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015;

    B) di dare atto che linchiesta pubblica si svolger secondo le modalit stabilite nellallegato al presente atto (Allegato 1), che con la presente deliberazione si approva;

    C) di stabilire che allo svolgimento dellinchiesta pubblica sia preposto un Comitato composto da tre Commissari esperti in materia di tutela ambientale, di cui uno con funzioni di Presidente;

    D) di incaricare, tenuto conto del curriculum presentato, dellesperienza professionale maturata e della vericata autorevolezza in campo giuridico e ambientale, lavvocato Gianni Taddei di Firenze quale Presidente del Comitato dellinchiesta pubblica;

    E) di stabilire che, sentite le parti partecipanti allinchiesta pubblica, il Presidente del Comitato provve-da alla designazione degli altri due Commissari;

    F) di disporre che al Presidente sia corrisposto un compenso in relazione alla complessit e durata

    dellincarico relativo, pari a 20.000,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri scali e contributivi;

    G) che gli oneri di cui alla presente facciano riferimento al Cap.43164 del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilit;

    H) di dare atto che i successivi impegni di spesa ed erogazioni delle risorse nanziarie coinvolte sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonch delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

    I) di dare atto che il supporto logistico e amministra-tivo al comitato fornito dalla Provincia di Grosseto, nellambito della Convenzione sottoscritta ex DGR n. 200/2015 per lespletamento delle funzioni di cui allarticolo 28 comma 4 della l.r. 61/2014, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla citata DGR n. 200/2015;

    L) di dare atto che, ai sensi dellart. 53 comma 1 della l.r. 10/2010, lo svolgimento dellinchiesta pubblica non debba comportare interruzioni o sospensioni del termine dellistruttoria.

    Si avverte che contro il presente atto pu essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repub-bli ca entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua noticazione o piena conoscenza.

    Il presente atto pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dellart. 18 della medesima legge regionale.

    Segreteria della GiuntaIl Direttore Generale

    Antonio Davide Barretta

    SEGUE ALLEGATO

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    Allegato 1

    L.R.10/2010 art.73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n.160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r.10/2010, relativo all'installazione Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR), proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l. Direttive per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica (art.53, commi 1, 2 e 4 della l.r.10/2010).

    1. Premessa

    1. L'art.24 del d.lgs.152/2006 e l'art.53 della l.r.10/2010 prevedono la possibilit, da parte dell'Autorit competente per la VIA, di disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblicata per l'esame dello studio di impatto ambientale (SIA), delle osservazioni del pubblico e dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni, nonch al fine favorire la partecipazione del pubblico nell'ambito del procedimento in oggetto.

    2. Le Norme tecniche di attuazione (relative alla previgente normativa regionale in materia di VIA: l.r.79/1998), approvate con D.G.R. n.1069 del 20.9.1999, comprendono uno schema di regolamento tipo per la partecipazione del pubblico nella procedura di VIA, schema che include anche l'inchiesta pubblica.

    3. Lart.65 comma 2 della l.r.10/2010 (normativa regionale vigente in materia di VIA), nelle more dellapprovazione del regolamento attuativo della legge, fa salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le disposizioni attuative di cui allart.22 della l.r.79/1998, ivi incluse le sopra citate Norme tecniche.

    4. Il presente documento, alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs.152/2006, Parte Seconda, e nella l.r.10/2010, disciplina le modalit di svolgimento dell'inchiesta pubblica nell'ambito del procedimento indicato in oggetto, in linea con i principi contenuti nello schema di regolamento tipo di cui alla D.G.R.1069/1999 compatibili con le modalit di svolgimento della procedura di VIA previste dalla vigente disciplina nazionale (d.lgs.152/2006) e regionale (l.r.10/2010) in materia.

    5. L'inchiesta pubblica si compone di almeno 3 Audizioni aperte al pubblico. L'inchiesta condotta da un Comitato composto dal Presidente e da 2 Commissari. Il Presidente incaricato dalla Giunta regionale; i due Commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono designati dal Presidente, sentite le parti partecipanti all'Audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte e senza oneri a carico della Regione Toscana. Alle Audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta possono partecipare: il pubblico, ivi inclusi gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e del SIA, nonch le Amministrazioni interessate.

    6. L'inchiesta si conclude con la redazione, da parte del Presidente in collaborazione con i Commissari, della Relazione di cui al successivo articolo 5 e con la relativa trasmissione all'Autorit competente per la VIA.

    7. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica integra le modalit di partecipazione del pubblico di cui agli articoli 52 e seguenti della l.r.10/2010 e di cui all'articolo 4 della D.G.R.160/2015.

    8. Nell'ambito dell'inchiesta pubblica vengono esaminati il progetto e lo studio di impatto

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    ambientale, nonch la eventuale documentazione integrativa presentata dal proponente all'Autorit competente per la VIA durante il procedimento in oggetto. Inoltre vengono esaminati i pareri e le osservazioni pervenute all'Autorit competente per la VIA, ivi inclusi, eventualmente, quelli inerenti la documentazione integrativa.

    2. Comitato dellinchiesta pubblica

    1. Il Presidente, in collaborazione con i Commissari, prepara e conduce le Audizioni e predispone la Relazione di cui al successivo articolo 5. L'Autorit competente per la VIA mette a disposizione del Comitato un Ufficio di segreteria, avvalendosi del personale della Provincia di Grosseto, firmataria della Convenzione di cui alla DGR 200/2015.

    2. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica: a) predisporre un Avviso al pubblico, contenente la notizia dell'indizione dell'inchiesta pubblica e la convocazione dell'Audizione preliminare; b) provvedere alla designazione dei due Commissari, sentite le parti partecipanti all'Audizione preliminare;

    3. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari: a) predisporre, sentiti i partecipanti all'Audizione preliminare, il Programma dei lavori dell'inchiesta completo del calendario delle Audizioni, delle indicazioni relative alle modalit di accesso alle Audizioni da parte del pubblico e delle modalit di conduzione dell'inchiesta, nel rispetto delle direttive di cui al presente atto. Il Programma dei lavori, unitamente ad uno specifico Avviso, viene pubblicato sul sito web dell'Autorit competente per la VIA; b) integrare, ove necessario, sulla base delle Audizioni gi svolte, il Programma dei lavori dell'inchiesta e provvedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso; c) redigere la Relazione finale sui lavori svolti, recante anche il giudizio sui risultati emersi.

    3. Audizioni pubbliche: tipologia e modalit di svolgimento

    1. Dell'avvenuta indizione dell'inchiesta pubblica, del Programma dei lavori e dell'eventuale modifica del Programma dei lavori, deve essere dato specifico Avviso sul sito web dellAutorit competente per la VIA.

    2. Ogni Audizione deve concludersi con un verbale recante la sintesi dei lavori svolti.

    3. I verbali sono redatti dal Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, e conservati a cura dell'Ufficio di segreteria e pubblicati sul sito web dell'Autorit competente per la VIA, fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla normativa vigente.

    4. LInchiesta Pubblica si compone di almeno 3 (tre) Audizioni aperte al pubblico: - Audizione preliminare; - Audizione generale; - Audizione finale. In occasione di ogni Audizione si provvede alla registrazione dei partecipanti.

    5. L'Audizione preliminare quella in cui il Presidente dell'inchiesta pubblica: individua le parti partecipanti all'inchiesta e ne raccoglie le indicazioni, ai fini della

    designazione dei due Commissari, che devono essere espressione delle posizioni

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    eventualmente contrapposte (contrarie e favorevoli all'installazione in oggetto) registrate nel corso dell'Audizione stessa;

    presenta ai partecipanti la proposta di Programma dei lavori, con i contenuti di cui al precedente articolo 2 comma 2 lettera b). I partecipanti possono esprimere le proprie osservazioni in merito, che sono tenute in considerazione ai fini della redazione definitiva del Programma dei lavori.

    6. L'Audizione generale quella in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali dell'installazione di cui al procedimento in oggetto, nonch le osservazioni e i pareri pervenuti all'Autorit competente per la VIA, nell'ambito del procedimento in oggetto.

    7. L'Audizione finale quella in cui il Presidente illustra la Relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i Commissari.

    4. Partecipazione alle Audizioni da parte del pubblico

    1. Sono ammessi a partecipare alle Audizioni i soggetti che abbiamo presentato osservazioni ai sensi dell'art.52-ter della l.r.10/2010 e quelli che ne abbiano fatto richiesta almeno 48 ore prima di ciascuna Audizione, con le modalit previste nel Programma dei lavori.

    2. Salvo i soggetti di cui al precedente comma 1, nessuno ammesso a partecipare alla Audizione interessata, salvo diversa decisione del Presidente motivata dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'audizione, anche compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli ambienti in cui essa si svolge.

    3. I partecipanti possono intervenire verbalmente durante l'Audizione e/o presentare, durante l'Audizione, memorie scritte. Il presidente stabilisce la durata di ogni intervento verbale al fine consentire a tutti i partecipanti interessati la possibilit di intervenire.

    4. All'inizio dell'Audizione generale, il proponente illustra il progetto e lo studio di impatto ambientale. Successivamente il Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, illustra sinteticamente i pareri e le osservazioni pervenuti nell'ambito del procedimento di VIA in oggetto. Quindi i partecipanti interessati espongono le proprie posizioni, in relazione alle quali il proponente pu esprimere le proprie controdeduzioni.

    5. Durante l'Audizione finale, dopo l'illustrazione dal parte del Presidente della Relazione di cui al successivo articolo 5, i partecipanti possono esprimere la propria posizione.

    6. L'inchiesta pubblica si svolger nel Comune di Scarlino e/o nel Comune di Follonica, in quanto territori interessati dagli impatti del progetto in esame.

    5. Relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi

    1. La Relazione contiene, in particolare: - una breve descrizione del progetto; - l'illustrazione degli aspetti programmatici, progettuali ed ambientali messi in evidenza dai partecipanti durante le Audizioni; - la posizione della Societ proponente in merito agli aspetti messi in evidenza durante le Audizioni; - copia dei verbali delle Audizioni svolte; - la lista dei partecipanti allinchiesta;

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    - il giudizio del Presidente, elaborato in collaborazione con i Commissari, sui risultati emersi nell'inchiesta pubblica, finalizzato a evidenziare le eventuali, principali criticit emerse.

    2. La Relazione deve essere trasmessa all'Autorit competente per la VIA in tempo utile per poter essere valutata dalla Conferenza di Servizi di cui all'art.3 dell'Allegato 1 alla D.G.R.160/2015. L'Autorit competente per la VIA valuta la Relazione ai fini della pronuncia di compatibilit ambientale.

    3. La Relazione deve essere pubblicata sul sito web dell'Autorit competente per la VIA, fatte salve le esigenze riservatezza previste dalla normativa vigente.

    4. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica non deve determinare interruzioni o sospensioni dei termini del procedimento in oggetto, che pertanto deve concludersi nei termini di cui all'articolo 6 comma 1 della D.G.R. 160/2015.

    6. Mansioni dell'Ufficio di segreteria del Comitato

    L'Ufficio di segreteria: - provvede al reperimento di una sala con caratteristiche, impianti e strumentazioni adeguate allo svolgimento delle audizioni; - riceve le richieste di partecipazione alle Audizioni e ne redige l'elenco; - registra i partecipanti alle Audizioni; - supporta il Comitato nella redazione dei verbali delle Audizioni; - conserva i verbali delle Audizioni; - trasmette all'Autorit competente per la VIA i documenti previsti agli articoli precedenti; - d supporto amministrativo al Comitato per lo svolgimento dei compiti al medesimo assegnati.