Project Work - L'affidamento degli impianti sportivi in ... the stains of time. ... 2. andare a...

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SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE MASTER IN INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA) VIII a EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2014/2015 L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA REGIONALE TUTOR CANDIDATI Dott. Nicola Iacobone Dott.ssa Marta Gargiulo Dott. Marco Airò

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SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

MASTER IN INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE (MIPA)

VIII a EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2014/2015

LL’’ AAFFFFII DDAAMMEENNTTOO DDEEGGLLII II MMPPII AANNTTII SSPPOORRTTII VVII II NN CCOONNCCEESSSSII OONNEE DDAA PPAARRTTEE DDEEGGLLII EENNTTII LLOOCCAALLII AALLLLAA LLUUCCEE DDEELLLLAA

RREECCEENNTTEE RRII FFOORRMMAA RREEGGII OONNAALLEE

TUTOR CANDIDATI Dott. Nicola Iacobone Dott.ssa Marta Gargiulo Dott. Marco Airò

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INDICE

INTRODUZIONE 7 CAPITOLO PRIMO – BREVE ORIENTAMENTO NORMATIVO 8

1.1 Definizione di sport 8 1.2 Dalla normativa nazionale a quella regionale 9 1.3 La disciplina sportiva degli enti locali: il Comune di Loano 15

1.3.1 Il percorso finalizzato alla modifica del percorso di esternalizzazione: concetti essenziali sulla gestione esternalizzata 17

CAPITOLO SECONDO – IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LOANO 23 2.1 La modifica del regolamento sugli impianti sportivi 23 CAPITOLO TERZO - LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 42 DELL’IMPIANTO SPORTIVO 3.1 Precisazioni sulla qualificazione della rilevanza economica di un impianto 42 3.2 La pratica sportiva 43 3.3 Rilevanza economica nella gestione degli impianti sportivi 44 3.4 Gli impianti sportivi del Comune di Loano 49 3.5 La valutazione 51 3.6 Tariffe impianti 52

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CAPITOLO QUARTO – LA DELIBERA QUADRO 86 4.1 Premessa 86 4.2 La gara d’appalto per l’affidamento in gestione di un impianto sportivo 88

CAPITOLO QUINTO – MODELLI BASE DELLE PROCEDURE DI 93 AFFIDAMENTO 5.1 Schemi dei documenti di gara 93 5.2 Gli impianti a rilevanza economica: esempio di bando a gara ad evidenza pubblica secondo i criteri europei 98 5.3 Esempi di capitolati di appalto 113 CAPITOLO SESTO – CONCLUSIONI 118 ALLEGATI 119 Allegato 1 - Esempio di bando sintetico per gli impianti a rilevanza economica 119

Allegato 2 - Esempio di modello busta “C – offerta economica” 138

Allegato 3 - Bozza di capitolato speciale di un appalto natatorio 141

Allegato 4 - Capitolato per l’affidamento della gestione del complesso sportivo polifunzionale adibito al gioco delle bocce 154 Allegato 5 - Affidamento della concessione e gestione del complesso sportivo adibito al gioco del tennis 163 Allegato 6 - Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della gestione degli impianti natatori di località Fej in Comune di Loano 168 Allegato 7 - Capitolato per l’affidamento di gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio in Viale Silvio Amico del Comune di 177 Loano BIBLIOGRAFIA 186 SITOGRAFIA 188

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A certe cose è più facile dare veste legale che legittima Nicolas de Chamfort

Dovete imparare le regole del gioco

E poi giocare meglio di chiunque altro Albert Einstein

Le cose sono indifferenti:

l'uso di esse non è indifferente Epitteto

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Hurt I hurt myself today, to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know, goes away in the end. You could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of shit, upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair, beneath the stains of time. The feelings disappear, you are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know, goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Trent Reznor, Nine Inch Nails, The Downward Spiral, 1994.

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INTRODU ZIONE

La Legge Regionale n. 23 del 7 agosto 2014 è andata ad intervenire sul

Testo Unico (T.U.) n. 40/2009 (testo unico in materia di sport) stabilendo che gli

enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente devono

individuare quali di essi abbiano o meno rilevanza economica differenziando le

procedure di affidamento.

Questa riforma rende necessario:

1. modificare l'attuale regolamentazione dell’ente locale (che deve anche

prendere in considerazione la modalità di gestione diretta di eventuali spazi);

2. andare a predisporre business plan per ciascun impianto di proprietà per

definire quali sono a rilevanza economica e quali no;

3. predisporre delibera quadro per il consiglio comunale con la quale si

prende atto dello studio fatto e si differenziano le procedure di affidamento

approvando i due diversi schemi contrattuali;

4. definizione bando gara tipo per l’affidamento impianto a rilevanza

economica e schema contratto di concessione per eventuali affidamenti diretti e/o

in cottimo.

Nel nostro lavoro ci siamo chiesti quale siano le prospettive di innovazione

in una pubblica amministrazione dato che secondo la previsione legislativa

regionale tutti i comuni della Liguria devono organizzarsi per predisporre nuova

regolamentazione. Molte amministrazioni sono in forte difficoltà quando si

trovano a dover redigere un business plan in quanto non sempre è agevole

comprendere quali dati inserire.

Ipotizzando la creazione di uno schema valido per la realtà in opera la

dott.ssa Gargiulo presso il Comune di Loano (con cinque impianti sportivi di

proprietà in concessione con contratti in scadenza e tre impianti sportivi gestiti

direttamente) l’idea è quella di creare schemi e modelli di lavoro utili anche ad

altri enti.

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CAPITOLO PRIMO

BREVE ORIENTAMENTO NORMATIVO

1.1 Definizione di sport

La Carta Europea dello Sport del 1992 definisce sport qualsiasi forma di

attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata,

abbia per obiettivo l’espressione ed il miglioramento della condizione fisica o

psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l’ottenimento di risultati in

competizione di tutti i livelli.

Lo sport ha una importanza determinante all’interno delle realtà locali ed

ogni Comune, sia che disponga di un gran numero di associazioni ed impianti sia

che abbia solo alcuni centri di aggregazione sportiva normalmente sviluppa

un’attività molto intensa, che si riflette necessariamente sull’attività

amministrativa dell’ente soprattutto per quanto attiene la regolamentazione della

gestione degli impianti sportivi.

Prima di iniziare nello specifico la trattazione della materia oggetto di

questo project è imprescindibile proporre un breve orientamento normativo per

inquadrare al meglio le fattispecie che andremo ad esaminare.

L’art. 117 Cost, nel testo rinnovato dalla legge cost 3/2001 assegna infatti

alla legislazione concorrente Stato/Regioni l’ordinamento sportivo, la

valorizzazione dei beni culturali, la produzione ed organizzazione di attività

culturali. Le Regioni esercitano pertanto la competenza legislativa in materia di

ordinamento sportivo sulla base dei principi fondamentali stabiliti dalla legge

statale.

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Le regioni devono andare a definire con propria normativa gli strumenti di

promozione e diffusione dell'attività sportiva, da realizzarsi in collaborazione con

gli enti locali, istituzioni scolastiche, CONI ed associazioni sportive del proprio

territorio.

In tal senso a grandi linee il ruolo della Regione può definirsi quello di:

1. promuovere lo sport, incentivare anche mediante contributi la

realizzazione di attività e la costruzione e ristrutturazione di impianti;

2. realizzare e sostenere manifestazioni di rilevanza regionale;

3. tutela sanitaria;

4. interventi in collaborazione con le scuole, enti di promozione e

propaganda sportiva anche mediante stipula di convenzioni;

5. tutela del talento sportivo;

6. contributi ad enti e ad associazioni ed alle istituzioni scolastiche;

7. contributi ad enti locali per la realizzazione diretta di eventi sportivi

da parte di enti locali;

8. stipula di convenzioni con l'istituto per il Credito sportivo per la

concessione di mutui diretti alla costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi.

1.2 Dalla normativa nazionale a quella regionale

La normativa quadro è stata tipizzata dalla legge finanziaria 2003 (art. 90

legge 269/2002, già sopravvissuta a due eccezioni di incostituzionalità).

Tale normativa definisce le linee guida sia in materia di associazioni

sportive sia in riferimento alla gestione ed al conferimento di gestione degli

impianti sportivi.

La riforma del 2002 ha interessato anche e soprattutto la

regolamentazione della gestione degli impianti pubblici dal comma 24 al comma

26 ove si legge:

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24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,

compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società ed associazioni sportive.

Il comma 24 ci viene in particolare in soccorso quando l’ente pubblico

intende gestire in economia un impianto: l’utilizzo dell’impianto e le eventuali

concessioni d’uso temporaneo devono essere garantite in modo imparziale

effettuando l'assegnazione degli spazi con criteri obiettivi. É chiaro quindi, come

vedremo meglio in seguito, che l’ente locale dovrà disciplinare nel proprio

regolamento le modalità di assegnazione nel rispetto dei principi regionali di

imparzialità e trasparenza.

Ugualmente le palestre scolastiche, disciplinate al comma 26,

compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e dell’attività sportiva della

scuola (anche extracurricolari), devono essere posti a disposizione di società ed

associazioni sportive aventi sede nel comune in cui ha sede l'istituto scolastico o

in comuni confinanti

Il comma 25 invece è quello che interessa maggiormente il nostro lavoro:

quando l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti, la

gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i

criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Tale normativa va letta in stretto coordinamento con la disciplina

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regionale. La Liguria, dopo l’entrata in vigore della legge 289 del 2002 è stata una

delle prime a legiferare. Già nel 2004 infatti la legge regionale 14 richiamava il

comma 25 della legge 289 inserendo peraltro l’obbligo, per l’affidamento

esternalizzato degli impianti di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per gli

impianti situati in Comuni sopra il 5.000 abitanti

Questa disciplina è stata poi approfondita e riformata nel 2009 quanto con

il “Testo unico della normativa in materia di sport” (legge regionale n. 40/2009),

che ha recepito la norma nazionale (legge 27 dicembre 2002, n. 289) la Regione

Liguria ha voluto introdurre una normativa quadro sullo sport andando a

disciplinare in toto la competenza sportiva regionale.

La disciplina che tratta le disposizioni di cui alla normativa quadro del 289

del 2002 si rinviene al capo III del testo unico regionale:

CAPO III - GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Articolo 19 - Ambito di applicazione

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 90, comma 25, della legge 27

dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed

integrazioni, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di

proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo gli impianti

sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti

medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi

livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo:

a) gli impianti sportivi situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,

ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport;

b) gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione

direttamente a enti pubblici.

4. In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 2, l’uso degli impianti

sportivi pubblici è garantito a tutti i cittadini.

Articolo 20 - Affidamento della gestione

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati,

in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e

che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 19.

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2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali

proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti

di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive

nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che

stabiliscono i criteri d’uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al

presente Capo.

4. L’uso dell’impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni

sportive non affidatarie.

Articolo 21 - Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti

1. Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l’affidamento della

gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da

parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e

proporzionati:

a) rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività

sportive in esso praticabili;

b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;

d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

e) livello di attività svolta;

f) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo;

g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi

nell’impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono

individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con

riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe

applicate.

3. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente

individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non potrà

comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di

valutazione.

4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e

le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le

sostanze di cui all’articolo 33, comma 1.

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Questa normativa che imponeva il rigido rispetto della procedura di

evidenza pubblica per l’affidamento degli impianti si è scontrata negli anni con

una realtà sportiva fatta di associazionismo locale, di volontariato, di gestioni che

mal si conciliano con una visione manageriale della gestione soprattutto per

quanto riguarda i piccoli impianti i cui introiti risultano pressoché nulli, sui quali

interviene pesantemente l’ente locale con le proprie contribuzioni.

La Regione Liguria, su sollecitazione degli enti locali, ha ben compreso

questa problematica e dopo alcuni anni di sperimentazione ha deciso di accogliere

le numerose istanze di revisione normativa.

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta

dell’assessore Matteo Rossi, ha approvato il disegno di legge n. 150/2014 dal

titolo “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.40; Testo

unico della normativa in materia di sport”.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare, adeguandolo alle

più recenti interpretazioni in materia, il contenuto degli articoli 19, 20 e 21 della

legge regionale n. 40/2009 che testualmente recita:

“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della

presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire

direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società

e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline

sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne

stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per

l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le

modalità di affidamento”.

A tale proposito, viene introdotta la differenza tra impianto sportivo a

rilevanza economica ed impianto sportivo privo di rilevanza economica, tenuto

conto di quanto previsto dagli articoli 113 e 113 – bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (che

disciplinano, rispettivamente, le modalità di gestione ed affidamento dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica e le modalità di gestione dei servizi

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pubblici locali privi di rilevanza economica) e da recenti pronunciamenti del

Consiglio di Stato.

Occorre poi ricordare che, per i servizi aventi rilevanza economica,

trovano applicazione le norme contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei

contratti pubblici) e quindi l’ente locale che intende affidare a terzi la gestione di

un impianto sportivo di rilevanza economica deve seguire la specifica procedura

dell’evidenza pubblica, salvo il ricorso alla cosiddetta gestione “in house”, come

previsto dall’articolo 15, comma 3, del D.L. 135/2009, convertito in legge n.

166/2009.

La legge regionale 7 agosto 2014 n. 23, ha pertanto introdotto modifiche

ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 40, in particolare al capo III,

dopo il comma 2 dell’art. 19 è stato inserito il seguente comma:

2 bis. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche,

dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a

produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto

concorrenziale del mercato di settore.

Il comma 3 dell’art. 19 della legge regionale 40 del 2009 e successive

modificazioni è stato invece sostituito dal seguente:

“Sono escluse dall'applicazione del capo II gli impianti sportivi facenti

parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici”.

L’art. 20 della legge 40/2009 è stato invece sostituito dal seguente:

“Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici , gli

enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente

individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le

procedure di selezione dell'affidamento di tali impianti a seconda che rientrino in

una delle due predette categorie”.

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Inoltre l’art. 21 al comma 1 sono state introdotte le seguenti integrazioni:

“Gli enti territoriali , nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 comma I

affidano in ogni caso la gestione degli impianti sportivi tenendo conto del possesso

dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito

punteggi omogenei e proporzionati:

a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività

sportive in esso praticabili;

b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

c) esperienza di gestione degli impianti sportivi;

d) qualificazione degli istruttori e allenatori;

e) livello di attività svolta;

f) anzianità nello svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

g) numero di tesserati per le attività sportive che si possono svolgere

nell'impianto".

Questa importante modifica normativa impone pertanto a livello locale un

fondamentale ripensamento di quella che è l’attuale regolamentazione

sull'impiantistica sportiva.

Tale regolamentazione infatti non può prescindere dal tener conto ella

tipologia di impianti presenti sul proprio territorio andando pertanto a

differenziare le procedure di affidamento a seconda che l'impianto sia a rilevanza

economica da quelli senza rilevanza economica.

1.3 La disciplina sportiva negli enti locali: il Comune

di Loano

Per arrivare a porre in essere un metodo di lavoro che può diventare una

disciplina quadro per tutti gli enti territoriali del territorio abbiamo deciso di

prendere ad esame la realtà dove uno dei due opera: il Comune di Loano e

proporre un metodo di lavoro base esportabile anche in altre realtà similari.

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Loano è città dello sport come da proclamazione del CONI provinciale del

2009 e nel 2010 le è stato conferito da ACES1 il riconoscimento di città europea

dello sport nella categoria dei Comuni sotto il 15.000 abitanti.

Loano dispone dei seguenti impianti:

Il valore complessivo del patrimonio degli impianti sportivi cittadini si

quantifica in circa otto milioni di euro. Tutti gli impianti sportivi loanesi risultano

1 ACES (European Capitals and Cities of Sport Federation) Europe è un’associazione non

profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 premi di Capitale, Città, Comunità e Villa Europea dello Sport. L’assegnazione di questi premi porta solo ACES Europa, secondo i principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società, il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica. ACES Europe è riconosciuta dalla Commissione Europea nel Libro Bianco (art.50).

Sito: http://www.aceseurope.eu/index.php/it/home

Tabella 1 – Impianti sportivi del comune di Loano

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fruibili da parte di tutte le associazioni sportive ma anche da parte di semplici

cittadini.

Alcuni impianti sono a gestione diretta ma la maggior parte, come si

evince dalla tabella, sono a gestione esternalizzata.

1.3.1 Il percorso finalizzato alla modifica del percorso di

esternalizzazione: concetti essenziali sulla gestione esternalizzata

Trattando di gestione esternalizzata, che sarà oggetto specifico della nostra

analisi, è opportuno in via preliminare fare il punto su alcuni concetti.

L’affidamento in gestione di un impianto sportivo deve essere qualificata

come affidamento in gestione di un servizio pubblico a domanda individuale in

quanto si tratta di prestazioni di interesse collettivo che, pur essendo rivolte a

soddisfare esigenze di rilevanza generale, vengono erogati solo su richiesta dei

singoli utenti.

La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse

caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ad eccezione del fatto che il

corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire il

servizio accompagnato da un prezzo2.

L’aggiudicatario assume il rischio della gestione economica del servizio

prestato, della sua istituzione e gestione.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel

diritto di gestire funzionalmente il servizio e sfruttarlo economicamente. La

2 Per saperne di più sull’istituto della concessione di servizi si consulti il testo S. Gallo, Le

nuove direttive europee in materia di appalti e concessione, Maggioli Editori, Santarcangelo di Romagna, 2014, pp. 65-87 e pp. 215-266.

M. G. Greco, Chiarimenti sull’istituto giuridico di concessione nella Direttiva 2014/23/UE. Il rischio “operativo” nel rapporto concessorio, dispensa scaricabile dal seguente sito:

http://www.lineeavcp.it/wp-content/uploads/2014/05/il-rischio-operativo-nel-rapporto-concessorio-Maria-Giuseppina-Greco1.pdf

Per ulteriori chiarimenti si consultino i siti: http://www.codiceappalti.it/Art._30._Concessione_di_servizi.htm http://wikipa.formez.it/index.php/Concessioni_di_servizi:_principi_generali_e_norme_applicabili

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pubblica amministrazione concedente può stabilire un prezzo (sovvenzione

pubblica) qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli

utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e

dell'ordinario utile di impresa ovvero qualora sia necessario assicurare al

concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli

investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio

prestato.

L’art. 117 Cost. fa rientrare la gestione dei servizi pubblici nella

competenza esclusiva della Regione ed abbiamo quindi visto in precedenza come

l’art. 90 della legge 289/2002 demanda appunto alle Regioni la definizione delle

linee guida per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi.

Tale normativa, in parallelo alle previsioni dell’art. 113, Testo Unico sugli

Enti Locali (T.U.E.L.) D. Lgs. n°267/2000 distingue fra impianti a rilevanza

economica da quelli senza rilevanza economica.

L’art. 4 delle legge 148/2011 e delle modifiche apportate ad esso dall’art.

25 del dl 1/2012 sull’organizzazione dei servizi pubblici locali (“Disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo economico delle infrastrutture e la

competitività”) aveva introdotto il concetto di liberalizzazione dei servizi pubblici

locali. Questa norma stabiliva che gli enti locali, nel rispetto dei principi di

concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,

verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici

locali a rilevanza economica liberalizzando tutte le attività economiche

compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

I diritti di esclusiva dell’ente restano limitati alle ipotesi in cui, a seguito di

analisi di mercato, emerga che la libera iniziativa privata non risulti idonea a

garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Gli enti locali

avrebbero dovuto attuare entro dodici mesi una verifica sulla possibilità di

realizzare la liberalizzazione dei propri servizi pubblici locali a rilevanza

economica, partendo dall'adozione di una delibera quadro nella quale si illustra la

situazione delle gestioni in essere sul territorio così come doveva essere

esplicitato nel decreto attuativo in corso di approvazione.

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Successivamente all’approvazione del decreto competeva poi all’ente

effettuare la c.d. “verifica di mercato” nella quale illustrare la ricognizione

effettuata dall’ente sulle gestioni in essere sui servizi a rilevanza economica,

attivando una procedura di consultazione finalizzata ad acquisire manifestazioni di

interesse degli operatori economici a gestire in concorrenza il servizio in

questione. Questa normativa è stata dichiarata incostituzionale con sentenza

n°199/2012.

Per quanto attiene i servizi pubblici torna pertanto ad applicarsi la

disciplina previgente: decade il concetto di liberalizzazione e bisogna valutare di

volta in volta nel momento in cui si sceglie la via dell’esternalizzazione se

l’impianto ha o meno rilevanza economica applicando inoltre le prescrizioni

speciali in materia di impianti sportivi previste dalla legge nazionale e regionale.

Per quanto attiene in particolare gli impianti sportivi occorre classificare

ogni impianto secondo la tipologia del medesimo (impianto monovalente o

polivalente), coperto, natatorio, ecc., e la gestione dovrà comprendere le seguenti

funzioni individuate:

- modalità di conduzione e direzione che comprende lo svolgimento delle

funzioni di relazione e coordinamento di tutte le operazioni tecnico

amministrative necessarie all'efficienza dell'impianto (che devono essere

assicurate dal gestore);

- modalità di realizzazione delle attività da parte del gestore con

espletamento di personale proprio al fine di consentire lo svolgimento di tutte le

pratiche sportive presenti nell'impianto;

- operazioni di manutenzione programmata che comprende tutta la

programmazione degli interventi tecnici e funzionali (ordinari, straordinari,

migliorativi) per mantenere e migliorare lo stato di efficienza di ogni parte

dell'impianto.

A prescindere dall’impianto normativo sui servizi pubblici è comunque

indispensabile effettuare una ricognizione dei servizi erogati dall’ente ai quali può

essere attribuita rilevanza economica, da intendersi come attività produttiva che

comporta un guadagno e quindi viene svolta con modalità che consentono la

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copertura dei costi con i ricavi. Per comprendere a quale tipologia di servizi deve

essere attribuita rilevanza economica è importante tener presente quanto di recente

affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 5097 del 27 agosto 2009.

Il Consiglio di Stato osserva che le caratteristiche di una struttura sportiva,

la sua localizzazione in area polifunzionale, nonché la correlazione della stessa

con spazi di attività ad elevato valore aggiunto la rendono in grado di produrre

utili e quindi la configurano come potenziale confronto fra operatori economici.

Si deve prescindere dalla configurazione della gestione con finalità

eminentemente sociali e dal bilancio in disavanzo perchè la scelta gestionale può

essere modificata: occorre verificare in concreto se sia presente la redditività

anche in via solo potenziale (criterio relativistico).

In particolare, riguardo all'art. 90 comma 25 delle legge 289/2002 le

analisi specifiche devono riguardare:

I. la tipologia dell’impianto sportivo e le caratteristiche funzionali (es. struttura

omologata per attività federali);

II. presenza di strutture complementari per il pubblico (per organizzare se del caso

iniziative a pagamento);

III. esistenza di strutture o localizzazione impianto in contesto polifunzionale.

Queste operazioni passano attraverso la redazione di un business plan nel

quale si va a definire il costo reale dell’utenza e l’utilizzo condizionato delle

entrate potenziali. Laddove si rileva la redditività potenziale il servizio è a

rilevanza economica e va assegnato con gara come andremo ad illustrare

dettagliatamente al capitolo quarto.

Ecco allora che il nostro lavoro, che vuole introdurre, come abbiamo già

anticipato in precedenza, un metodo di lavoro base per l'intera regione costruito

sul caso tipo di Loano, va a svilupparsi con i seguenti step:

I) Modifica del vigente regolamento del Comune di Loano;

II) Redazione dei business plan dei quattro impianti in concessione: campo

calcio, piscine comunali, bocciodromo , impianti tennis;

III) Predisposizione delibera quadro finalizzata a distinguere gli impianti

con rilevanza economica da quelli senza rilevanza economica;

21

IV) Approvazione disciplinare di gara tipo e capitolati per l'affidamento

tramite gara per gli impianti a rilevanza economica;

V) Approvazione procedura tipo per affidamento impianti senza rilevanza

economica.

Il progetto è stato condiviso con l’amministrazione comunale di Loano che

ha ritenuto questo lavoro un obiettivo strategico così come risulta dalla scheda che

qui di seguito si riporta:

22

Indicatori di Efficacia

Diminuzione spesa costo dei servizi sportivi da bilancio esercizio 2017; Riorganizzazione turnistica dipendenti comunali ; N. ….. incontri con associazioni per stesura nuovo regolamento; N. incontri con associazioni per stesura business plan; N. incontri con personale N....... dati raccolti N.........impianti riorganizzati

Customer satisfaction

Risorse Umane coinvolte:

Posizione Giuridica

Nominativo

1 D VALLARINO LUIGI 2 D GARGIULO MARTA

3 D RITA CALCAGNO 4 B MARINA PAPALEO 5 B DELLISOLA CESARE 6 B PICCARDO FRANCESCO 7 B GIORDANO FRANCO 8 B COSTANZA ANGELO 9 A RICCI SERGIO

10 A PASTORINO GIULIANA

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo

Fase

Descrizione GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1 Modifica regolamento

impianti sportivi

comunali

X

2 Raccolta dati costi di

gestione impianti

sportivi

X

3 Rivalutazione tariffe

impianti

X

4 Predisposizione piano

entrate

X

5 Predisposizione elenco

interventi

manutenzione

straordinaria

X

6 Redazione business

plan

X

7 Predisposizione

delibera quadro

X

8 Predisposizione

capitolati tipo

X

Scheda 1 – Obiettivo strategico PEG del comune di Loano. “Riorganizzazione disciplina di gestione degli impianti sportivi e redazione nuovi piani economici finanziari impianti sportivi”.

23

CAPITOLO SECONDO

IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL

COMUNE DI LOANO

2.1 La modifica del regolamento sugli impianti sportivi

L’attuale regolamento sugli impianti sportivi del Comune di Loano,

approvato con deliberazione di consiglio comunale n°32 in data 11 agosto 2009,

prevedeva l’affidamento in concessione a seguito di procedura ad evidenza

pubblica ricalcando sostanzialmente le disposizioni regionali e statali che abbiamo

visto al capitolo precedente.

L’attuale disciplina normativa regionale impone invece una

differenziazione degli impianti da quelli a rilevanza economica a quelli senza

rilevanza economica per andare a regolamentare i casi in cui l’ente decide di non

gestire direttamente l’impianto.

La gestione in economia di un impianto sportivo infatti è alquanto

dispendiosa ma può essere una scelta di investimento per l’amministrazione

laddove sul territorio esistono molte associazioni sportive delle più svariate

discipline che ne fanno richiesta di utilizzo e se l’amministrazione decide di

affiancare alla propria organizzazione il supporto di una consulta dello sport.

La gestione in economia deve inoltre essere preferita quando per le

modeste dimensioni dell’impianto o per le caratteristiche del servizio pare più

conveniente conservarne la gestione.

24

Gestire un impianto in economia significa innanzi tutto del personale che

svolge pulizia, custodia ed interventi di manutenzione ordinaria e nel caso di

impianti natatori anche il ruolo di assistente bagnanti. La seconda voce che incide

notevolmente sui costi di gestione di un impianto sportivo sono le utenze, in

primis riscaldamento ed acqua ma non sono trascurabili neppure le spese di

manutenzione ordinaria e per l'acquisto di prodotti di pulizia ed attrezzature.

Teniamo presente inoltre che tutta l’organizzazione di questa attività deve

far necessariamente capo ad un ufficio comunale amministrativo che si occupa

dell’organizzazione dei turni del personale, l’affidamento delle mansioni nonché

tutta l’attività amministrativa riferita agli acquisti, quella riferita alla concessione

degli spazi alle associazioni sportive ed alla riscossione delle tariffe di

concessione d’uso.

Quando sul territorio vi sono molte associazioni che necessitano di spazi

per lo svolgimento di allenamenti o per lo svolgimento di eventi è anche

importantissimo andare a disciplinare nel regolamento in modo puntuale quali

criteri obiettivi (come dice la finanziaria 2003) si utilizzano per la concessione

degli spazi.

Si può adottare come criterio preferenziale per la ripartizione

proporzionale delle ore di utilizzo per l'allenamento il numero di atleti iscritti

residenti oppure il criterio dell'eccellenza (preferire le associazioni che

partecipano a campionati di serie più prestigiosa), ma è anche opportuno tener

presente che nella distribuzione delle ore pomeridiane devono essere privilegiate

le associazioni con iscritti in più giovane età (i bambini alla sera difficilmente

possono frequentare gli impianti).

Nel regolamento attuale, che sul punto si ritiene opportuno mantenere

inalterato, il Comune di Loano ha individuato i criteri prioritari cui la giunta dovrà

poi attenersi per l'assegnazione in uso:

- società aventi sede in territorio comunale;

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale nei

settori giovanili e che aderiscano ai progetti scuola sport inseriti nel P.O.F. (Piani

dell’Offerta Formativa);

25

- società con maggior anzianità nello svolgimento di attività in ambito

sportivo;

- organizzazione ovvero partecipazione a campionati tornei e

manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale;

- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del

diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;

- società che abbiano nel proprio staff talenti sportivi o vincitori di titoli a

livello nazionale;

- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti

in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili, anziani e

giovani;

- società che certifichino il rispetto della normativa in materia agonistica;

- società che pratichino discipline diffuse in modo minore sul territorio o

sport di tradizione regionale.

È stato altresì stabilito che:

- nel caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di

salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il dirigente può stabilire limiti

massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport;

- nel caso di richieste di utilizzo per gare il calendario deve essere

concordato all'inizio della stagione agonistica ed hanno precedenza le associazioni

che svolgono attività federale.

Nel regolamento, inoltre, viene per questi casi disciplinato l'iter

procedimentale di concessione dello spazio che consiste in:

− istanza di utilizzo per la stagione sportiva (settembre/maggio) entro

il mese di agosto dell'anno precedente corredata da elenco iscritti, richiesta

orari, data partite;

− l’ufficio, esaminate tutte le istanze pervenute, verifica la disponibilità

delle strutture (se esiste la consulta anche unitamente a quella);

− con determinazione dirigenziale si approva la ripartizione definitiva

degli spazi;

− le tariffe vengono deliberate annualmente con delibera di Giunta

26

comunale e ratificate con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del

consiglio comunale;

− il dirigente nella determina di concessione dello spazio deve anche

stimare l’accertamento degli introiti. Il pagamento delle quote è a rendiconto.

Per la concessione dello spazio per manifestazioni si segue l’iter che

già avevo descritto in precedenza ed in particolare torno a segnalare le

seguenti priorità:

− in caso di richiesta di montaggio strutture è necessaria dichiarazione

di agibilità oppure la commissione di Vigilanza da richiedere almeno una

quarantina di giorni prima;

− per l’organizzazione di manifestazioni a pagamento è necessario oltre

alla stipula di una convenzione per l'utilizzo anche l'autorizzazione dell’ufficio

commercio e della SIAE: il regolamento può stabilire di richiedere una

percentuale sugli incassi;

− necessità di stipula di polizza r.c. a carico dell’organizzatore e

pagamento di tutti gli oneri connessi all’evento;

− certificazione di prevenzione di tutti gli impianti utilizzati.

Per gli impianti senza rilevanza economica viene lasciato spazio a forme di

affidamento più snello che passano sostanzialmente attraverso la verifica del

tessuto associativo locale (così come prevede del resto l'art. 90 della legge 289 del

2002), non escludendo, in casi di impianti con rilevanza sociale, di poter ricorrere,

con adeguata motivazione, all’affidamento diretto.

Per quanto riguarda invece gli impianti con rilevanza economica si

ribadisce la necessità di procedere ad affidamenti con procedure ad evidenza

pubblica nel rispetto delle vigenti normative: si dovrà pertanto ricorrere all’art. 30

del D. Lgs n°163 del 2006 con procedura di evidenza pubblica aperta a tutti gli

operatori economici seguendo i principi europei imposti dalla nuova direttiva

sugli affidamenti in concessione (direttiva n. 23 del 26 febbraio 2014). Nel

regolamento si procede inoltre a delineare la modalità di affidamento con il

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (raccomandata peraltro dai

principali commenti dell’ANAC) stabilendo di assegnare 70 punti all’offerta

27

tecnica (delineata sulla base dei requisiti tecnici indicati dalla legge regionale) e

30 punti all’offerta economica3.

Nelle prossime pagine, si riportano in tabella il confronto fra l’attuale

regolamento del comune di Loano dal titolo “Regolamento degli impianti

sportivi” approvato con deliberazione del consiglio comunale n°32 dell’11 agosto

2009 nella colonna di destra e la relativa bozza di proposta di modifica, nella

colonna sinistra con le relative variazioni (evidenziate in grassetto). Il nuovo

regolamento introduce la necessità di andare a distinguere gli impianti con

rilevanza economica da quelli senza rilevanza economica redigendo un piano

economico finanziario. Come si evince dall’allegato le variazioni vanno in

particolar modo a toccare la procedura di affidamento. Il nuovo regolamento

introduce la necessità di andare a distinguere gli impianti con rilevanza economica

da quelli senza rilevanza economica redigendo un piano economico finanziario.

3 Per approfondimenti si vedano le “Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture”, redatte dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), maggio 2011. Si vedano, inoltre, le massime classificate per il nodo “Offerte economicamente più vantaggiosa”, deliberazioni e pareri di precontenziosi pubblicati sul sito dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nel sito: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Massimario/MassimarioAutorita?portal:componentId=29124459&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=listaMassimePerNodoAlbero&idNodo=324&descrizioneAlbero=Offerta%20economicamente%20pi%C3%B9%20vantaggiosa.

28

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42

CAPITOLO TERZO

LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN DELL’IMPIANTO SPORTIVO

3.1 Precisazioni sulla qualificazione della rilevanza economica di un impianto

A fronte delle precisazioni della riforma regionale e della modifica

regolamentare che abbiamo ipotizzato è chiaro che la qualificazione della

rilevanza economica di un impianto passa attraverso la redazione di un piano

economico finanziario. Vediamo questo lavoro applicato alla realtà di Loano con

un confronto su altri impianti di località liguri per quanto riguarda le entrate.

La gestione di un impianto sportivo rientra nell’organigramma del Comune

di Loano nell’area dei servizi alla persona (turismo, sport, scuole, servizi sociali).

E’ indubbia ed universalmente riconosciuta l’importanza dello sport, inteso come

pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie,

della formazione dei giovani.

Ad oggi in Loano la maggior parte degli impianti sportivi a disposizione

dei cittadini è costituita da impianti di proprietà pubblica così come nelle altre

realtà che qui di seguito andiamo ad esaminare laddove esistono, anche se in

numero molto ridotto rispetto ai primi, impianti di proprietà privata gestiti tramite

convenzioni con gli enti pubblici e si stanno prepotentemente affacciando al

mercato imprenditori privati che realizzano e gestiscono in proprio impianti

sportivi.

Tra queste due situazioni (totalmente pubblico e totalmente privato) si

inseriscono le esperienze di parternariato pubblico-privato, cioè gli impianti

realizzati tramite procedure di project financing (non presenti in Loano) e di

concessione (quattro contratti attivi in Loano).

43

3.2 La pratica sportiva

Secondo una recente ricerca ISTAT, sono oltre 16 milioni e 700mila le

persone che nel 2000 dichiarano di praticare uno o più sport con continuità

(20,2%) o saltuariamente (9,8%), pari al 30% della popolazione di 3 anni e più; il

31,2%, pur non praticando uno sport, svolge un’attività fisica come fare

passeggiate di almeno due km, nuotare, andare in bicicletta o altro4.

Tra i praticanti sport con continuità prevalgono numericamente gli uomini

(10 milioni e 240 mila contro 6 milioni e 480 mila donne). Il 37,8% degli uomini

pratica uno o più sport con continuità o saltuariamente a fronte del 22,7% delle

donne, con una differenza di oltre 15 punti percentuali. Il maggior interesse degli

uomini verso la pratica sportiva caratterizza tutte le classi di età tranne quella da 3

a 5 anni in cui le bambine praticano sport più dei bambini (21,6% contro il

15,2%). Dai 25 anni in poi lo sport occupa sempre meno il tempo libero della

popolazione fino a costituire un’attività del tutto residuale per le fasce d’età più

anziane. Superata la soglia dei 65 anni, infatti, il livello di pratica sportiva scende

sotto l’8%. D’altro canto, la sempre minore capacità di intervento di sostegno

economico da parte degli enti locali ha fatto sì che negli ultimi anni si siano

sviluppati modelli di gestione sempre più attenti all’incremento dei possibili

ricavi. Sono diminuiti lo spazio ed il tempo riservati all’attività agonistica di alto

livello e sono aumentati i corsi sportivi, cioè servizi di formazione non

necessariamente destinati allo sviluppo di un atleta, ma il cui fine resta quello di

mantenere l’efficienza fisica di chi pratica.

Parallelamente si è allargata la fascia d’età dei fruitori dei servizi sportivi,

in particolar modo verso la fascia della terza età e della popolazione anziana,

libera da impegni lavorativi e sempre più attenta al proprio benessere fisico.

4 I dati sulla partecipazione ad attività fisiche e sportive sono rilevati dall’Istat nell’ambito dell’indagine, Aspetti della vita quotidiana, a cura di L. Quattrociocchi, F. Maria Arosio, S. Orsini, ISTAT, Roma, 2014.

L’indagine campionaria fa parte di un sistema integrato di indagini sociali (le indagini multiscopo sulle famiglie) e rileva le informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana sia degli individui sia delle famiglie.

44

3.3 Rilevanza economica nella gestione degli impianti

sportivi

Un primo e fondamentale passo verso la semplificazione di una situazione

legislativa a dir poco confusa, è quello della definizione di rilevanza economica

del servizio sportivo.

É necessario distinguere, in altre parole, tra servizi che si ritiene debbano

essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d’impresa,

cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da

quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato

appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una

remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all’impresa di

trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi

pubblici.

Il legislatore ha operato ipotesi di distinzione, inserendo però sempre i

servizi sportivi, insieme a quelli culturali e sociali, tra quelli senza rilevanza

economica, mentre altri servizi come ad esempio quelli del trasporto pubblico,

sono considerati tra quelli con rilevanza economica.

Il mondo sportivo è recentemente mutato in misura sostanziale e la

situazione reale consente di operare distinzioni che comportano valutazioni

completamente diverse.

La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica è quindi

quella che va assistita dall’ente pubblico, poiché la gestione non è in grado di

sostenersi da sola.

Quella degli impianti sportivi con rilevanza economica è invece quella che

è in grado di sostenersi e di produrre reddito.

Nel settore sportivo è impossibile determinare distinzioni precise operando

una semplice distinzione tra tipologie di impianti: troppo differenti sono le

situazioni in base alla grandezza, al bacino d’utenza, alla tipologia di gestione. La

possibile redditività di un impianto va quindi determinata caso per caso,

45

effettuando uno studio in base alla tipologia, alle attività praticate, ai costi del

personale, alle tariffe da praticare all’utenza, alle modalità di gestione e a tutto

quanto può essere utile a determinarne la produttività.

Certamente impianti nei quali l’unica attività concepibile è quella di tipo

agonistico (pensiamo ad esempio ad un piccolo campo di calcio) difficilmente

saranno in grado di produrre reddito, così come altri piccoli impianti all’aperto,

come ad esempio le piste polivalenti. Sempre più spesso però l’utilizzo degli

impianti sportivi si rivolge ad una utenza diffusa, la cui richiesta è quella di una

attività sportiva di base, se non addirittura di tipo ludico-ricreativo, che nulla ha a

che fare con l’attività agonistica.

Rientrano a pieno titolo in questa categoria le piscine, le palestre (non i

palazzetti), i campi da calcetto, i campi da tennis.

Non sufficiente a determinare a priori la rilevanza economica di un

impianto sportivo pare inoltre la forma societaria del futuro gestore. Che sia una

associazione od una società sportiva costituita senza scopo di lucro oppure una

società di tipo commerciale, non è il fatto che l’eventuale utile venga distribuito

oppure reinvestito nell’attività che determina la redditività di una impresa, anche

se ciò ha spesso tratto in inganno.

Pensiamo ad esempio ai servizi di trasporto scolastico, sempre catalogati

tra le attività a rilevanza economica: va posto in evidenza il fatto che molto spesso

a compiere questi servizi sono cooperative sociali, prive di finalità di lucro.

Il fatto che in questi ultimi anni molti imprenditori privati si stiano

interessando ai servizi sportivi come oggetto di nuovi investimenti, la quantità di

realizzazioni in project financing o in concessioni , che hanno per oggetto la

realizzazione di impianti sportivi, pongono l’accento su come questi servizi stiano

acquisendo nuova competitività ed interesse sui mercati economico-finanziari.

Appare quindi oramai infondato, alla luce delle attuali evoluzioni del

mercato, catalogare in toto i servizi sportivi come attività senza rilevanza

economica, poiché ogni specifica situazione necessita di essere valutata caso per

caso. Illuminante a tale proposito è la sentenza del TAR Sardegna, sez. I, 2/8/2005

n. 1729, che accoglie il ricorso di una ditta che si opponeva ad una concessione di

46

servizi pubblici data ad una società mista costituitasi allo scopo a capitale

totalmente pubblico.

Nella sentenza, che accoglie il ricorso fondandosi anche sul fatto che i

servizi offerti dall’azienda pubblica non erano senza rilevanza economica, viene

affermato:

“La nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica e, per

converso, quella di servizio privo di siffatta rilevanza, dev’essere ricostruita in via

interpretativa, mancando una disposizione normativa che ne fornisca la definizione.

Gli indici rivelatori della rilevanza economica dei servizi pubblici locali

possono desumersi dai principi comunitari che informano la materia, giacché è noto

che la disciplina della gestione dei suddetti servizi è stata più volte modificata, negli

ultimi anni, proprio a causa delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione

Europea nei confronti dell’Italia per violazione degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato.

Dispone l’art. 86, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea

così come successivamente modificato: “le imprese incaricate della gestione di

servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono

sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di

concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento,

in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.

Secondo l’ordinamento comunitario i servizi di interesse economico

generale si distinguono dai servizi ordinari per il fatto che le autorità pubbliche

ritengono che debbano essere garantiti con carattere di continuità, mediante

l’imposizione di obblighi di servizio pubblico, anche quando essi non siano

economicamente remunerativi e, pertanto, il mercato non sia sufficientemente

incentivato a provvedervi da solo.

Ciò non toglie che il mercato e la concorrenza costituiscano, di regola, la

formula migliore per gestire anche tali servizi (tant’è che, ai sensi del citato art. 86

comma 2 del Trattato CE, le imprese che ne sono incaricate sono senz’altro

sottoposte alle regole di concorrenza), salvo soltanto il caso che, per il fatto di non

essere remunerativi, il mercato non consenta concretamente di assolvere alla loro

specifica missione e si renda pertanto indispensabile il riconoscimento di diritti

speciali o esclusivi.

47

“La Commissione europea nel «Libro Verde sui servizi di interesse

generale» (COM-2003-270) del 21/5/2003, afferma, invero, che le norme sulla

concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che

la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed

evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei

servizi di interesse generale di natura non economica. Secondo la costante

giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e

condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza

di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi

a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in

questione” (così citata Corte Cost. n°272/2004).

Reputa, pertanto, il Collegio che la distinzione tra servizi di rilevanza

economica e servizi privi di tale rilevanza sia legata all’impatto che l’attività può

avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che

deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il

quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul

mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno

ampie, dell’attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello

che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà

luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza. In

altri termini, laddove il settore di attività è economicamente competitivo e la libertà

di iniziativa economica appaia in grado di conseguire anche gli obiettivi di interesse

pubblico sottesi alla disciplina del settore, al servizio dovrà riconoscersi rilevanza

economica, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n°267/2000, mentre, in via residuale, il

servizio potrà qualificarsi come privo di rilevanza economica laddove non sia

possibile riscontrare i caratteri che connotano l’altra categoria (cfr. T.A.R. Liguria II

Sez., 28/4/2005 n°527)”.

La legge regionale Liguria del 7 agosto 2014, n. 23 è andata ad intervenire

sul Testo Unico, legge regione Liguria del 7 ottobre del 2009, n° 40 (testo unico in

materia di sport) stabilendo che gli enti territoriali proprietari degli impianti

sportivi non gestiti direttamente devono individuare quali di essi abbiano o meno

rilevanza economica differenziando le procedure di affidamento.

Questa riforma rende necessario modificare l’attuale regolamentazione

dell’ente locale, predisporre piani economici finanziari degli impianti dell’ente al

48

fine di definire quali siano di rilevanza economica e quali non lo siano,

predisporre una delibera quadro per il consiglio comunale con la quale si prende

atto dello studio fatto e si differenziano le procedure di affidamento e, infine,

predisporre delle bozze di capitolati per futuri affidamenti.

La redazione dei piani economici finanziari sarà un lavoro che deve

coinvolgere direttamente anche gli attuali soggetti gestori. L’ufficio comunale

preposto deve porre in essere un’attività di raccolta dati anche alla luce delle spese

ed entrate di gestione degli ultimi anni andando poi ad ipotizzare, preso atto della

politica tariffaria approvata dall’ente e dei possibili introiti delle attività

economiche presenti nell’impianto, la portata di eventuale disavanzo.

La redazione dei business plan è anche l’occasione di valutare la necessità

di effettuare interventi di manutenzione straordinaria nei vari impianti. Ad

esempio i costi elevati per le utenze rende necessario prendere in considerazione

la possibilità di mettere a carico dei futuri soggetti gestori la realizzazione di

impianti di nuova generazione (il cui costo potrebbe essere ammortizzato da una

maggiore durata della concessione).

Sempre sul fronte delle entrate il lavoro deve tener conto della possibilità

per il gestori di ampliare il bacino di utenza (e quindi le entrate) coinvolgendo

utenti di comuni limitrofi, le associazioni di categoria (esempio, predisposizione

di pacchetti alberghieri personalizzati) e ottimizzazione della comunicazione

sportiva.

La ricerca che viene presentata qui di seguito, quindi, al fine di fornire

all’amministrazione comunale gli strumenti utili per definire le procedure di

affidamento alla scadenza dei vigenti contratti, si conclude con la definizione dei

piani economici finanziari delle strutture affidate.

49

3.4 Gli impianti sportivi del Comune di Loano

Abbiamo visto ed elencato nel primo capitolo nella tabella le strutture e gli

impianti sportivi presenti sul territorio del Comune di Loano.

I principali fattori che condizionano in modo diretto la gestione

riguardano:

- la crescita della dotazione che ha fatto incrementare notevolmente la

disponibilità di impianti e strutture che, se per un verso rappresentano una

maggiore possibilità di offerta di servizio, nel contempo moltiplica le occasioni di

gestionalità e le possibili difficoltà operative;

- la trasformazione della domanda di pratiche sportive che, essendo

continue e profonde, devono essere puntualmente registrate ed interpretate in

quanto è proprio dalla domanda che occorre partire per individuare le risposte più

opportune in termini di funzioni e compiti e quindi, di gestione dei servizi;

- il mutare di nuovi livelli di pratica sportiva, di svago e ricreazione

determinati da motivazioni diverse da quelle tradizionali rivolte, comunque e

sempre, essenzialmente alla cura del corpo, alla difesa della salute, all’utilizzo

razionale del tempo libero e, in ultimo, ma parimenti fondamentale alla

prevenzione ed alla dispersione socialmente intesa;

- le trasformazioni socio-demografiche che stanno ridisegnando la struttura

della società civile in cui la fascia di anziani diventa prevalente a quella dei

giovani;

- i cambiamenti istituzionali e normativi che, attraverso nuovi principi

informatori, stanno giustamente mettendo in discussione assetti che potevano

sembrare, fino a poco tempo fa, immutabili;

- la progressiva riduzione delle risorse pubbliche determinata dalle recenti

manovre di contenimento della spesa che determinano la difficoltà di garantire

con la costanza necessaria gli interventi di manutenzione degli impianti finalizzati

a mantenere la sicurezza degli stessi in linea con le vigenti normative e con la

necessità di contrastare il degrado determinato dall'invecchiamento degli impianti.

50

Nella pratica attuazione delle tematiche di cui sopra, l’amministrazione

comunale ha operato scelte gestionali differenziate in relazione alla tipologia degli

impianti e delle strutture tenendo conto della specificità delle attività svolte

all'interno delle medesime che sono, come è ovvio, o tecnicamente finalizzate o

polivalenti, destinazione queste ultime che devono trovare in futuro la massima

applicazioni in considerazione dei positivi riscontri sia in termini di gestione che

sotto il profilo economico.

In tale ottica la forma della gestione convenzionata è apparsa più

opportuna per il complesso dei campi di calcio, il tennis ed il bocciodromo anche

se a titolo oneroso per il Comune a causa del disavanzo di gestione e per le piscine

comunali con un canone di gestione che peraltro non copre il disavanzo dei costi

dell’impianto in quanto le utenze restano a carico dell'amministrazione in quanto

riferite all’intero immobile di località Fej parzialmente a gestione diretta

(palasport).

Bisogna rilevare infatti che l’impianto natatorio, ma anche tutti gli altri

impianti sportivi, devono continuare ad essere per il Comune di Loano anche una

risorsa di carattere sociale, consentendone l’utilizzo gratuito agli utenti del campo

solare, alle scuole ed alle fasce deboli, nonché per l’organizzazione di proprie

manifestazioni che contribuiscono ad accrescere il calendario degli eventi di una

città che vive prevalentemente di turismo.

Permane inoltre l’intento di mantenere tariffe calmierate per i propri

residenti e per le associazioni sportive che utilizzano gli impianti per i propri

allenamenti in quanto gli impianti sportivi devono continuare ad essere

essenzialmente una risorsa per la cittadinanza oltreché un veicolo di promozione.

Il nuovo impianto sportivo annesso alla scuola media Ramella in orario

extrascolastico viene gestito dal comune, così come previsto dalla vigente

normativa, con l’affidamento della custodia e pulizia ad una delle associazioni

sportive loanesi, individuata a seguito di procedura negoziata.

La palestra annessa alla scuola Vallerga in orario extrascolastico viene

gestita dal Comune con servizio pulizia organizzato in economia.

51

La gestione diretta viene attuata per il complesso sportivo in località Fej

area palestre, concesse in uso alle locali associazioni sportive per allenamenti ed

attività agonistica legata ai campionati di società.

3.5 La valutazione

Sulla scorta delle specifiche esperienze acquisite per quanto concerne le

gestioni convenzionate occorre precisare che le preoccupazioni

dell’amministrazione concedente devono riguardare sempre due aspetti

fondamentali:

- che sia garantito in modo inequivocabile il pluralismo della domanda

e, quindi il godimento, conformemente alla natura pubblica del bene e la

possibilità per l’associazionismo locale, per le scuole, per gli utenti dei servizi

sociali di praticare sport;

- che sia garantita una adeguata manutenzione dell’immobile e/o

impianto in concessione per evitare un processo di decadimento del bene stesso,

immediatamente acquisito al patrimonio comunale, con conseguenti ripercussioni

negative, attesa la generalizzata lunga durata di questo tipo di concessione, sui

costi derivanti dalle necessarie opere di manutenzione che dovranno essere

eseguite alla scadenza della concessione medesima.

Una particolare ragionamento deve essere invece fatto per la gestione

diretta di alcune strutture e/o impianti per i quali l’amministrazione comunale ha

profuso in passato e conferma oggi, notevoli sforzi sia di carattere finanziario sia

di organizzazione e soprattutto nell’ottica di conservare la flessibilità d’uso da

parte di tutti gli utenti interessi per parimenti soddisfare anche altre esigenze non

specificatamente finalizzate allo sport ed al tempo libero ma anche alla

promozione ed all’interesse turistico della Città ed alle esigenze di carattere

sociale.

52

3.6 Tariffe impianti

Sia per la scelta di gestione diretta che per l’affidamento in convenzione

l’amministrazione comunale ha fissato tariffe calmierate.

Gli introiti derivanti dalle medesime, infatti, come abbiamo già accennato,

non riescono a coprire in nessuna ipotesi gestionale i costi di gestione.

Abbiamo anche visto che la motivazione è da ricercarsi essenzialmente in

ragioni di carattere sociale. É infatti volontà dell’amministrazione garantire,

soprattutto alla cittadinanza residente, la massima possibilità di utilizzo degli

impianti stessi.

La tariffazione a prezzi contenuti, anche per l’utilizzo degli stabili tempo

libero, costituisce inoltre un volano per l’economia locale in quanto la massima

frequentazione degli impianti anche da parte di non residenti contribuisce ad

incrementare il turismo sportivo in una città che vive essenzialmente di questo

settore dell’economia.

Sempre dal punto di vista sociale, nel rispetto dei principi del vigente

Statuto Comunale, deve ritenersi ferma la necessità di garantire l’utilizzo gratuito

per scuole e fasce deboli.

Il Comune, inoltre, in tutte le ipotesi di gestione convenzionata, si riserva

l’uso degli impianti per almeno 10 giornate, riducendo pertanto la possibilità da

parte del gestore di effettuare introiti.

Nelle pagine seguenti verranno illustrate alcune tabelle che confrontano le

tariffe approvate dall'amministrazione comunale di Loano ed applicabili negli

impianti loanesi con le tariffe dei comuni limitrofi e del territorio della riviera di

ponente e della riviera di levante. I comuni scelti sono tutti aventi caratteristiche

più o meno simili con il territorio del comune di Loano sia per numero di abitanti

(quindi all’incirca di 10.000 abitanti) sia per le caratteristiche sportive e turistiche

dei vari comprensori.

Vediamo le tariffazioni nel dettaglio nelle pagine seguenti.

53

54

IMPIANTO COSTO in euro

Loano Albisola Superiore Alassio Lavagna La Spezia Bordighera

Palazzetto Sport Palazzetto Sport – Via Matteotti

3,20 /all'ora 85,00/a giornata 300,00/a giornata

Grande Complesso de “La Massa”

29,00/ all’ora 13,00/ all’ora (attività

di federazione) 23,00/ all’ora per altre

società 530,00 / a giornata 326,00/ a giornata

(attività di federazione) 350,00 / a giornata

per altre società

Palalassio “Ravizza” 10,00 / all’ora per i < di 16 anni 20,00 / all’ora per gli adulti 70,00 / per un max di 6 ore di utilizzo 1.500,00 / a giornata 500,00 / a giornata per manifestazioni con durata superiore ai 3 giorni

Palasport “G. Mariotti” 10,42 / all’ora (allenamenti diurni) 17,35 / all’ora (allenamenti serali) 28,93 / a giornata per incontri provinciali e regionali 86,82 / a giornata per incontri a pagamento (giovanili fino a B1) 289,43 / a giornata per incontri a pagamento (A1 e A2) 578,87 / a giornata per manifestazioni non sportive gratuite (mostre, rassegne) 868,31 / a giornata per manifestazioni non sportive a pagamento

Palestra - G. Guzzetti – Via Foscolo

3,20 /all'ora 85,00/a giornata 300,00/a giornata

- Scuola Valerga - Corso Europa

3,20 /all'ora

- Scuola I.T.C. - Via Aurelia

3,20 /all'ora

- Piccolo Complesso de “La Massa” 6,00/ all’ora (persona singola) 26,00/ all’ora per utilizzo soggetti diversi 12,00 / all’ora (attività di federazione) 27,00 / all’ora per altre società - Nuova Palestra campo atletica 23,00 / all’ora 8,00 / all’ora (attività di federazione) 12,00 / all’ora per altre società 323,00 /a giornata

130,50 /a giornata (attività di federazione)

157,00 /a giornata per altre società

- Stadio di atletica leggera(Loc. Massa) 5,00 / all’ora 12,00 / all’ora(attività di federazione) 15,00 / all’ora per altre società 340,00 /a giornata

167,00 /a giornata (attività di federazione)

199,00 /a giornata per altre società

- Palalassio “Ravizza” – Palestrina 23,00 / all’ora 10,00 / all’ora per associazioni sportive

- Palestra Don Gnocchi 20,00 / all’ora 100,00/a giornata (*) - Palestra La Scafa 20,00 / all’ora 100,00/a giornata (*) - Palestra Parco del Cotonificio 25,00 / all’ora 100,00/a giornata (*) (*) costo dovuto a manifestazioni organizzate in proprio da Federazioni riconosciute C.O.N.I. e/o altra con funzionalità standard contributo fisso giornalieri.

- Palestra – via Parma 11,74 /all'ora

88,04/a giornata con ingresso a pagamento

35,29/a giornata con ingresso gratuito

- Palestra – Viale delle Alpi

11,74 /all'ora 88,04/a giornata con ingresso a

pagamento 35,29/a giornata con ingresso

gratuito - Palestra – 2 Giugno

11,74 /all'ora 88,04/a giornata con ingresso a

pagamento 35,29/a giornata con ingresso

gratuito - Palestre scolastiche

4,11 / all'ora

- Palestre comunali 10,00 / all’ora 100,00 / a giornata soc.sportive comunali (8.00 – 12.00) 200,00 / giornata soc. sportive non comunali (8.00 – 12.00) 125,00 / a giornata società sportive comunali (15.00 – 20.00) 250,00 / a giornata società sportive non comunali (15.00 – 20.00) 375,00 / a giornata soc. sportive comunali (08.00-23.00) 750,00 / a giornata soc. sportive non comunali (08.00-23.00)

Palestrina Palazzetto dello Sport e Sala Stampa

4,00/all'ora 10,00/all'ora

25,00/giornaliero

Palazzetto dello Sport – docce e spogliatoi

1,50/all'ora

Tabella 3 - Tariffe impianti sportivi, palestre e palazzetti dello sport presenti su alcune città della riviera di levante e di ponente con caratteristiche simili al comune di Loano

55

Occorre aggiungere alla tabella di cui sopra, le interessanti tabelle

pubblicate a seguito della deliberazione adottata dalla giunta comunale del

Comune di Genova nella seduta del 30/07/2015 in allegato (rispettivamente

allegato “A” – Tariffe impianti sportivi e allegato “B” – Tariffe impianti con

project) dal titolo “Tariffe 2015 relative all’utilizzo dei civici impianti sportivi e di

quelle applicate negli impianti con contratto di project financing”.

Bisogna precisare che nel Comune di Genova:

− i concessionari che gestiscono gli impianti sportivi di civica proprietà

avuti in concessione sono tenuti al rispetto delle tariffe che sono annualmente

deliberate dalla civica amministrazione;

− i contratti stipulati in regime di project financing, rispettivamente con

“Consorzio Foltzer” per la piscina di Rivarolo, “Centro Nuoto Sestri” per la

piscina Tea Benedetti, “Stadium 105” per il palazzetto dello Sport e “Stadio del

Nuoto di Albaro” per l’impianto natatorio di Piazza H. Dunant, prevedono che le

tariffe vengano approvate dal Comune sulla base di una proposta fatta dal

concessionario, in linea con le finalità della Civica Amministrazione e le tariffe

medie di mercato applicate per impianti similari;

− tutte le tariffe si intendono IVA esclusa;

− è da tenere presente la gratuità all’accesso degli impianti schematizzato

dalla tabella seguente.

Scheda 2 – L’utilizzo degli impianti sportivi nel comune di Genova: modalità di accesso gratuito

56

Tabella 4 - Tariffe impianto sportivo dello Stadio Carlini del Comune di Genova

57

Tabella 5 - Tariffe impianti di atletica presenti sul territorio comunale genovese

Tabella 6 – Tariffe palestre e palestrine presenti sul territorio del comune di Genova

58

Vediamo ora le tariffe degli impianti natatori di Loano.

Di seguito una tabella riepilogativa con alcuni confronti tariffari di altre

località della nostra regione.

Tabella 7 – Tariffe piscina esterna del comune di Loano

59

- Corsi per gestanti (1^ lezione gratuita) Lezioni di 60 minuti con personale specializzato

SOGGETTO UTILIZZATORE

COSTO in euro

Loano Alassio Arenzano Rapallo Imperia La Spezia

Sanremo Lavagna

Ingresso adulto 5,5 5,50 6,00 5,00 6,00 6,45 3,10 4,50 Ingresso adulto Residente

4,4 4,00 3,70

Ingresso ridotto 4,4 3,00 5,00 3,50 5,00 2,33 1,60 (*) 3,00 Ingresso ridotto Residente

3,9 3,00

Abbonamento adulto 12 ingressi

55 45,00 55,00 50,00 50,00 23,51 45,00

Abbonamento adulto 12 ingressi Residente

39,8 40,00

Abbonamento ridotto 12 ingressi

39,8 38,00 45,00 35,00 40,00

Abbonamento ridotto 12 ingressi Residente

33,7 30,00

Abbonamento mensile (ordinario)

65,00 95,00 65,00 33,25 31,00

Abbonamento mensile (ridotto)

55.00 70,00 55,00 18,50

Tessere Mensile intero: 78,00

Mensile ridotto: 60,00

Mensili: 45,00 (♣)

Trimestrali: 110,00 (♣) Semestrale: 190,00 (♣) Annuale:

285,00 (♣)

Alassio: Piscina comunale di Via Pera Orari e corsi piscina aggiornati alla stagione 2014/ 2015 −CORSI: al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare un certificato medico che attesti l’idoneità all’attività natatoria non agonistica - iscrizione: € 25,00 - lezione di prova: € 10,00 - Corsi baby (0-3 anni): lezioni di 30 minuti nella speciale “baby piscina” climatizzata a 32° Costi: - lezione singola: € 10,00 - abbonamento 5 lezioni: € 40,00 - abbonamento 10 lezioni: € 70,00 - Corsi di nuoto per i giovani (3-18 anni) Lezioni settimanali/bisettimanali/trisettimanali di 45 minuti effettivi con suddivisione dei gruppi in base all’età ed alle capacità acquatiche. Obiettivo è l’apprendimento della tecnica dei quattro stili in un contesto che lascia ampio spazio al gioco ed alla creatività. Coloro che supereranno il test di ammissione potranno accedere al gruppo agonistico e preagonistico, con possibilità di partecipare alle gare del circuito regionale e interregionale. Costi: lezione singola (senza diritto al posto): € 15,00

60

Alassio: Piscina comunale di Via Pera abbonamento monosettimanale:

abbonamento bisettimanale:

abbonamento trisettimanale:

mensile: € 38,00 bimestrale: € 65,00 trimestrale: € 85,00 semestrale: € 140,00 stagionale: € 180,00

mensile: € 58,00 bimestrale: € 100,00 trimestrale: € 150,00 semestrale: € 250,00 stagionale: € 320,00

mensile: € 82,00 bimestrale: € 150,00 trimestrale: € 205,00 semestrale: € 370,00 stagionale: € 500,00

Costi: lezione singola: € 10,00 abbonamento 5 lezioni: € 40,00 abbonamento 10 lezioni: € 70,00 - Psicomotricità 3-6 anni (1^ lezione gratuita) Lezioni di 45 minuti il mercoledì alle ore 16.30 presso il palasport Ravizza abbonamento 10 lezioni: € 85,00 abbonamento 20 lezioni: € 155,00 - Corsi di agonistica e preagonistica preagonistica con 2 lezioni alla settimana: € 450,00 agonistica con 2 lezioni a settimana: € 630,00 agonistica con 3 lezioni a settimana: € 720,00 - Corsi di perfezionamento per adulti Lezioni di 60 minuti il martedì e giovedì alle ore 14.00 – 19.00 lezione singola: € 10,00 abbonamento stagionale: € 390,00 abbonamento 10 lezioni: € 85,00 abbonamento 20 lezioni: € 155,00 - Attività motoria per la terza età Dal lunedì al venerdì ore 15.00 -16.00 Patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio - Nuoto libero Costi: ingresso singolo ridotto per iscritti alle società sportive di Alassio accompagnati dall’allenatore – € 3,00 ingresso singolo ridotto Squadra Agonistica (nei 10gg che precedono la gara) – € 3,00 ingresso singolo Aziende Convenzionate – € 5,00 ingresso singolo ridotto (under 18, over 60, forze dell’ordine, associazioni di volontariato, dilettantistiche e sportive) – € 4,50 ingresso adulti – € 5,50 mensile libero – € 75,00 stagionale – € 400,00 10 ingressi adulti – € 45,00 20 ingressi adulti – € 80,00 10 ingressi ridotto – € 38,00 20 ingressi ridotto – € 65,00 10 ingressi ridotto Aziende Convenzionate – € 40,00 20 ingressi ridotto Aziende Convenzionate – € 72,00 abbonamento mensile Aziende Convenzionate – € 63,00

61

- Acquabike lezioni di 45 minuti lezione singola: € 12,00 abbonamento 5 lezioni: € 50,00 abbonamento 10 lezioni: € 85,00 - Acquagym lezioni di 45 minuti lezione singola (1 punto) – € 12,00 abbonamento 5 lezioni – € 45,00 abbonamento 10 lezioni – € 85,00 - Affitto corsia: € 30,00 Sconti dipendenti comunali: 20% Possibilità, su prenotazione, di lezioni individuali di perfezionamento e rieducative, con personale specializzato. Costi: Tariffa oraria per n. 1 persona – € 20,00 Abbonamento 10 lezioni per n. 1 persona – € 180,00 Tariffa oraria per n. 2 persone – € 35,00 Abbonamento 10 lezioni per n. 2 persone (quota a persona) – € 150,00 Tariffa oraria per n. 3 persone – € 45,00 Abbonamento 10 lezioni per n. 3 persone (quota a persona) – € 125,00 Tariffa lezione riabilitativa Piscina piccola 30 min. – € 15,00

Sanremo (*): Abbonamento e ingresso ridotto ► riservato a ragazzi dai 4 ai 18 anni, adulti maggiori di 60 anni e militari. ABBONAMENTO STAGIONALE (1 settembre – 30 giugno) ordinario € 155,00 ridotto € 125,00 ABBONAMENTO SEMESTRALE ordinario € 125,00 ridotto € 93,00 ABBONAMENTO TRIMESTRALE ordinario € 75,00 ridotto € 62,00 ABBONAMENTI PER SCOLARESCHE (anno scolastico) n. 12 lezioni € 21,00 CORSO DI NUOTO PER BAMBINI ED ADULTI n. 20 lezioni: 1° iscrizione € 125,00 2° iscrizione € 119,00 3° iscrizione € 112,00 CORSO BABY n. 12 lezioni € 44,00 ATTIVITA’ AGONISTICA: deve essere garantito uno spazio adeguato ad atleti e tesserati F.I.N. tariffa oraria € 18,50 Per le Società Sportive affiliate alla FIN che svolgono attività sportiva a favore di minori, la tariffa è ridotta a € 9,50 orarie. Per le Società Sportive affiliate alla FIN aventi sede nel Comune di Sanremo la tariffa è ulteriormente ridotta a € 6,50 orarie. Lavagna (♣): alle quote degli abbonamenti delle tessere dei soci vanno aggiunti 15,00 € di iscrizione

Tabella 8 – Tabella riepilogativa delle tariffe. Confronti tariffari di piscine di altre località

della nostra regione.

62

Imperia: Piscina comunale Rari Nantes LIBERA

BALNEAZIONE

LEZIONI DI

NUOTO

(su prenotazione)

CORSI DI

ACQUAFITNESS

WATER

EVOLUTION (BIKE

E TAPPETI

ACQUATICI)

CORSI SPECIALI

Ingresso disabili

€ 1,50

Abbonamento 20

ingressi

(validità

cinque mesi)

€ 90,00

Abbonamento 20

ingressi

ridotto

(validità

cinque mesi)

€ 65,00

Abbonamento

trimestrale

(senza limite

di ingressi)

€ 170,00

Abbonamento

annuale Ex

atleti Rari

Nantes

(senza limite

di ingressi)

€ 450,00

Abbonamento

annuale

€ 550,00

Abbonamento

Club

(annuale,

senza limite

di ingressi,

tutti i servizi

inclusi: nuoto

libero,

fitness,

acquabike,

tappeti

acquatici) €

999,00

χ)Lezione singola

(pagamento

anticipato)

€ 20,00

χι)Lezione

singola disabili

(pagamento

anticipato)

€ 10,00

χιι)Lezione

doppia (richiesta

dal cliente)

€ 30,00

χιιι)Lezione tripla

(richiesta dal

cliente)

€ 40,00

χιϖ)Lezione

quadrupla

(richiesta dal

cliente)

€ 50,00

χϖ)Pacchetto 5

lezioni singole

€ 95,00

−Lezione singola

€ 10,00

−Abbonamento

mensile “fitness”

monoturno (1

ingresso

giornaliero)

€ 70,00

−Abbonamento

mensile “fitness”

doppio turno (1

ingresso

giornaliero)

€ 80,00

−Abbonamento

“fitness” 10

ingressi a scelta

(validità tre mesi)

€ 60,00

−1 lezione

€ 10,00

−5 lezioni (validità

2 mesi)

€ 45,00

−10 lezioni

(validità 3 mesi)

€ 80,00

−20 lezioni

(validità 5 mesi)

€ 150,00

−Corso

neonatale (6-24

mesi) 5 lezioni

da 30 minuti

€ 50,00

−Corso

prenatale (fino

al 7° mese di

gravidanza) 5

lezioni da 45

minuti

€ 50,00

−Corso adulti

(perfezionamen

to e principianti)

5 lezioni da 45

minuti

€ 50,00

Tabella 9 – Tariffe piscina del comune di Imperia: Piscina comunale Rari Nantes

63

Piscine comune di Genova

Tabella 10 – Tariffe piscine del comune di Genova (Piscine della Sciorba e Lago Figoi)

64

TARIFFE PISCINA ESTERNA– ANNO 2013 -

approvate con deliberazione di G.C. N° 158 del 24.10.2013

Orario dalle ore 9,00 alle ore 19,00 Bassa stagione Alta stagione

Ingresso adulto 5,5 5,9

Ingresso ridotto 4,4 5

Abbonamento adulto 7 ingressi 31 34

Abbonamento ridotto 7 ingressi 25,5 28,6

Lettino 5 5,5

Ombrellone 3,3 3,5

Orario dalle ore 15,00 alle ore 19,00 Bassa stagione Alta stagione

Ingresso adulto 3,8 4,3

Ingresso ridotto 3,3 3,8

Ingresso e abbonamento ridotto sono riferibili alle seguenti categorie: • utenti fino a 14 anni ed oltre 65 anni • residenti • militari • dipendenti comunali • associati CRAL – S. Corona • associati CRAL - Piaggio • portatori handicap ed accompagnatore

Il diritto alla riduzione deve essere comprovato dall’esibizione di un documento di riconoscimento. TARIFFA ORARIA PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE : € 10,00 A CORSIA ALL’ORA (piscina esterna non riscaldata) € 20,00 A CORSIA ALL’ORA (piscina esterna riscaldata) TARIFFA ORARIA PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOANESI : € 5,00 A CORSIA ALL’ORA (piscina esterna non riscaldata) € 10,00 A CORSIA ALL’ORA (piscina esterna riscaldata)

Scuole, campi solari, fasce deboli hanno accesso gratuito alla piscina

Tabella 11 – Tariffe piscine esterne del comune di Loano

65

(*) bambini dai 6 ai 10 anni

Tabella 12 – Tariffe piscine esterne di alcuni comuni del nostro territorio regionale.

66

TARIFFE BOCCIODROMO

Partita a bocce per soci (n. 3 ore e mezza).............................................. euro 1,00 Partita a bocce per soci (n. 3 ore e mezza) con riscaldamento..................euro 2,00 Partita a bocce per non soci (n. 3 ore e mezza).........................................euro 2,00 Partita a bocce per non soci (n. 3 ore e mezza) con riscaldamento …......euro 3,00

Soggetto utilizzatore servizio Costo in euro note Privato Affitto sala € 1.030,00

Privato Supplmeneto servizio microfoni € 370,00

Privato Supplemento hostess € 370,00

Privato Supplemento proiettore o lavagna luminosa

€ 105,00

Associazione Affitto sala € 720,00 Gratuito se iniziativa inserita in calendario istituzionale

Associazione Supplemento servizio microfoni € 370,00 Gratuito se iniziativa inserita in calendario istituzionale

Associazione Supplemento hostess € 370,00 Gratuito se iniziativa inserita in calendario istituzionale

Associazione Supplemento proiettore o lavagna luminosa

€ 105,00 Gratuito se iniziativa inserita in calendario istituzionale

Il costo è escluso in caso di iniziative turistiche inserite nel calendario istituzionale dell'ente. Confronti con altre realtà.

SOGGETTO UTILIZZATORE

SERVIZIO COSTO in euro

Loano Albisola Superiore

Privato Affitto sala 1.030,00

Supplmeneto servizio microfoni 370,00

Supplemento hostess 370,00

Supplemento proiettore o lavagna luminosa

105,00

Associazione Affitto sala 720,00

Supplemento servizio microfoni 370,00

Supplemento hostess 370,00

Supplemento proiettore o lavagna luminosa

105,00

Utilizzo di un campo (per 3 ore)

31,00 (da parte di soggetti diversi)

15,00 (da parte di soggetti dell’associazione)

21,00 (altre società sportive)

Utilizzo di tutti i campi (per 3 ore)

83,00 (da parte di soggetti diversi)

53,00 (da parte di soggetti dell’associazione)

63,00 (altre società sportive)

Tariffe 13 – Tariffe bocciodromo del comune di Loano e di Albissola Superiore.

67

TARIFFE CAMPI TENNIS

Campo all'aperto per soci

Quota intera campo Quota intera luce A persona senza luce A persona con luce

singolo € 8,00 € 4,00 € 4,00 € 6,00 doppio € 12,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00

Campo all'aperto per non soci

Quota intera campo Quota intera luce A persona senza luce A persona con luce

singolo € 14,00 € 4,00 € 7,00 € 9,00 doppio € 20,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00

Campo al coperto per soci

Quota intera campo Quota intera luce A persona senza luce A persona con luce

Singolo € 10,00 € 4,00 € 5,00 € 7,00 Doppio € 16,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00

Campo al coperto per non soci

Quota intera campo Quota intera luce A persona senza luce A persona con luce

Singolo € 18,00 € 4,00 € 9,00 € 11,00 Doppio € 28,00 € 4,00 € 7,00 € 8,00

Il costo è escluso in caso di iniziative inserite nel calendario istituzionale dell’ente

Tariffe Tennis Club "La Pineta di Arenzano"

COSTO in euro

Servizio Offerto Singolare Doppio

Campo coperto 15,00 17,00

Campo coperto con luci 18,00 20,00

Campo scoperto 14,00 16,00

Campo scoperto con luci 17,00 19,00

Giorni feriali fino ore 17.00

(no luglio e agosto)

Singolare Doppio

Campo scoperto 13,00 15,00

Campo scoperto con luci 16,00 18,00

Tabella 14 – Tariffe campi di tennis del comune di Loano e del comune di Arenzano

68

3.7 Attività di gestione

Nel Comune di Loano l’attività di gestione degli impianti sportivi

comunali e del tempo libero è finalizzata a consentire una notevole diffusione fra

la popolazione loanese dei principali sport praticati a livello nazionale in modo

tale da costituire una importante opportunità per coloro che praticano lo sport a

livello agonistico sia per coloro che utilizzano gli impianti a livello amatoriale.

Lo sport è anche strumento di prevenzione del disagio e della dispersione

scolastica e per tale ragione il Comune di Loano agevola la diffusione della

pratica sportiva anche in orario scolastico e incentiva le associazioni sportive

locali alla promozione dello sport fra le varie associazioni.

Fatte queste premesse ed esaminati i conteggio ottenuti dal servizio

comunale preposto redatti confrontando i bilanci pervenuti dalle associazioni

vediamo nel dettaglio i singoli impianti.

Palazzetto dello Sport – gestione diretta

Il complesso è ricompreso nell'ambito delle particelle mappali n° 29-384 parte –

79 – 230 – 345 parte – 231 –101 – 33 parte - foglio 17 - per una superficie complessiva di

mq. 24859 (che comprende anche gli impianti natatori in gestione esternalizzata).

Il Palazzetto dello Sport dotato di una palestra polivalente avente dimensioni 40 x

20, palestrina per attività ginniche ed arti marziali avente dimensioni 18 x 12.20,

I costi di gestione si possono desumere dall'allegata tabella:

Personale operaio e impiegatizio € 151.011,27 Riscaldamento € 137.923,80 Utenze luce € 75.044,54 Utenze acqua € 75.095,00 Spese manutenzioni € 58.102,01 Totale 497176,62

Tabella 15 – Costi di gestione del Palazzetto dello Sport del comune di Loano

69

Società sportiva Importo versato

Anspi ginnastica € 435,20

Il nuovo Mattino yoga € 673,60

Basket Garassini € 3.477,60

Basket Pool 2000 € 1.844,80

Pallacanestro Loano € 2.173,60

Self Defense € 486,40

Modern Jazz Dance € 633,60

Musurakai karate € 785,60

S.Pio X Pallavolo € 5.408,00

Team Polizzano perlungher € 1.252,80

Runners Loano € 580,50

Doria Nuoto 2000 € 246,40

Doria Nuoto 2000 piscine esterne compartecipazione affitto

€ 4.040,00

Doria Nuoto canone annuo piscine € 80.000,00

Ginnastica La Fenice € 1.022,40

Gonika € 264,00

Kkocai Karate € 153,60

Non parto di testa € 160,00

Varie associazioni sportive provenienti fuori sede

€ 500,00

TOTALE € 104.054,00

Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare:

− impermeabilizzazione tetto

− realizzazione pannelli solari

− messa in sicurezza longheroni laterali

− ristrutturazione parquet

Tabella 16 – Entrate derivanti (consuntivo 2014) del Palazzetto dello Sport del comune di Loano

70

PALESTRA GUZZETTI ANNESSA ALLA SCUOLA RAMELLA

L’edificio, costruito a fianco del plesso scolastico Ramella (su mappale

364 per una superficie di mq 640) con destinazione palestra scolastica, è stato

realizzato con elementi modulari in calcestruzzo precompresso. La struttura è

dotata di 4 spogliatoi per gli atleti, 2 per gli arbitri, un’infermeria e un magazzino.

Il pubblico accede alla struttura da Via Foscolo trova posto a sedere sulla

gradinata che ha capienza di 300 posti.

Per quanto riguarda infine i costi di gestione si precisa che la destinazione

dell'impianto anche a palestra scolastica consente di ridurre i costi di gestione e

custodia in quanto è stata approvata una convenzione per la custodia, pulizia e

gestione a cura di una cooperativa sociale di tipo B che impiega per lo

svolgimento del servizio anche soggetti fragili seguiti dai servizi sociali per un

costo di euro 9.760,00 annui. Le spese di utenze ad euro 182,00 per acqua,

10.899,20 per luce, 7680,13 per riscaldamento e quindi per complessive euro

18.761,33 . Il totale delle spese riferite al palasport Guzzetti ammonta quindi ad

euro 28.521,33.

Disavanzo gestione due palasport: euro 421.643,95.

Bocciodromo

Il complesso è ricompreso nell'ambito delle particelle mappali n°

504/449/450/1841 Foglio 16/C e 16/D per una superficie complessiva di mq. 8413

tutti di proprietà comunale.

E lo stesso comprende n°8 campi da bocce scoperti dotati di impianto di

illuminazione notturna e n°8 campi coperti realizzati all'interno di una struttura

prefabbricata.

La gestione è attualmente affidata alla Società La Bocciafila “La

Loanese” a seguito di espletamento di procedura per evidenza pubblica per tre

anni rinnovabili per ulteriori due anni in base al vigente regolamento comunale.

71

L’impianto dispone di un pavimento flottante che viene installato dal

Comune per realizzare alcune manifestazioni organizzate direttamente (concerti,

conferenze, manifestazioni sportive di altra tipologia).

Alla stregua di quello relativo al complesso dei campi da tennis in località

Vignasse la gestione, disciplinata da apposita convenzione, non può essere

paritetica in quanto il Comune compartecipa parzialmente al disavanzo di gestione

come risulta dal seguente prospetto.

Entrate per locazione bar € 10.200,00

Entrate per uso campi interni € 5.014,00

Entrate per cartelloni pubblicitari interni

€ 400,00

Compartecipazione Comune € 3.900,00

Tot. entrate € 19.514,00

enel gas € 6.405,55

Enel energia elettrica € 10.840,49

Telecom Italia € 638,50

Acquedotto San Lazzaro utenze acqua € 2.905,00

Manutenzione riscaldamento € 2.362,53

Manutenzione estintori luci emergenza € 642,51

Polizza assicurativa € 419,00

Fidejussione € 100,00

IVA cartelloni pubblicitari € 80,00

Tot. uscite € 24.393,58

Disavanzo € 4879,58

Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare:

impermeabilizzazione tetto

Tabella 17 – Costo di gestione del bocciodromo del comune di Loano

72

Complesso campi di calcio

Il complesso dei campi di calcio è ricompreso nell’ambito delle particelle

mappali nr 618/619/609/528/958/610 Foglio 15/16 e mappali 49/50 Foglio 16/B

(piazzale) per una superficie complessiva di (mq.22.096) di proprietà comunale e

(mq.2585) mediante contratto di locazione con l'Impresa Jolando Ghigliazza e

Figli n° 2829 di rep. in data 24.5.1993.

Il complesso comprende le seguenti infrastrutture:

a) campo con manto erboso “Giorgio Ellena” avente dimensioni 114 x

63.40 ed annesso blocco spogliatoio (vedi Tav. n°11);

b) campo in sintetico realizzato a cura del gestore per attività giovanili

avente dimensioni 90 x 45 ed annesso blocco spogliatoio;

c) campo in terra battuta avente dimensioni 55 x 50 mt;

d) area polivalente blocco spogliatoi con annessa palestra e area ristoro.

Tutti i campi sono dotati di impianti di illuminazione notturna.

entrate

Compartecipazione comunale € 41.000,00

Affitto ristorante € 24.000,00

Affitto campetti € 6.000,00

Affitto palestra € 2.000,00

Sponsor vari € 2.200,00

Entrate affitto campi/ingressi € 4.000,00

Entrate attività giovanile € 60.000,00

TOTALE € 139.200,00

spese

Kit atleti e allenatori € 30.000,00

Rimborso allenatori € 25.000,00

Casi sociali € 2.500,00

custodi € 21.600,00

Acquisto palloni € 1.500,00

Iscrizione tornei € 19.000,00

unogas € 12.500,90

73

Gestione

La gestione del complesso è affidata in concessione a terzi ai sensi del

Regolamento per la disciplina degli impianti sportivi.

L’affidamento, a titolo oneroso per il Comune, è attualmente stato

concesso alla F.B.C. Loanesi San Francesco giusta contratto n°3639 di Rep. in

data 25 marzo 2005 scadente il 28.12.2016. L’onere annuo a favore della predetta

Società è stabilito in euro 51.645,00 oneri fiscali inclusi.

Il disavanzo di gestione che giustifica la compartecipazione comunale,

come risulta da rendiconti del gestore, emerge dal seguente prospetto: disavanzo

di gestione euro 28.100,00.

Su questi conteggi è peraltro attivo un contraddittorio con l’ente. L’ufficio

ha infatti predisposto un business plan da confronto dati con altri impianti dal

quale emerge che, con un maggiore lavoro sulle entrate e con la messa in opera di

alcuni lavori di manutenzione straordinaria, la struttura potrebbe arrivare ad essere

in attivo. Il tavolo di lavoro al momento è aperto anche perchè l’amministrazione

comunale, a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità, non dispone di liquidità

per effettuare interventi di manutenzione straordinaria.

Energia elettrica € 15.000,00

acquedotto € 6.500,00

Manutenzione campi € 10.000,00

Acquisto materiali consumo (medicinali, materiale medicazione)

€ 5.000,00

Interventi manutenzione € 7.000,00

Telefono e cancelleria € 1.500,00

Pulizie extra varie € 1.000,00

Spese campetti € 6.000,00

Spese palestra € 2.000,00

Siae ed assicurazioni € 1.200,00

Tot. spese € 167.300,00

Tabella 18 – Costi di gestione dei campi di calcio del comune di Loano presentato da chi gestisce il complesso.

74

Attivo di gestione euro 30.466,10

entrate

Compartecipazione comunale € 51.645,00

Affitto ristorante € 24.000,00

Affitto campetti € 6.600,00

Affitto palestra € 3.000,00

Sponsor vari € 5.000,00

Entrate affitto campi/ingressi € 25.000,00

Entrate attività giovanile € 50.000,00

TATALE € 165.245,00

spese

Kit atleti e allenatori € 20.370,00

Rimborso allenatori € 38.000,00

Casi sociali € 8.050,00

custodi € 21.600,00

Acquisto palloni € 600,00

Iscrizione tornei € 3.000,00

unogas € 10.059,90

Energia elettrica € 9.465,09

acquedotto € 6.404,00

Manutenzione campi € 6.530,00

Acquisto materiali consumo (medicinali, materiale medicazione)

€ 3.000,00

Interventi manutenzione € 5.000,00

Telefono e cancelleria € 1.700,00

Pulizie extra varie € 1.000,00

Tot. spese € 134.778,00

Tabella 19 – Tariffe campi di calcio secondo un confronto dell’ufficio del comune di Loano dopo un’analisi predisponendo un business plan.

75

Campi da calcio: confronti con altri comuni

SOGGETTO UTILIZZATORE

COSTO in euro

Campo calcio principale

Loano Alassio (*) Comune di Alassio: speciali agevolazioni − ASSOCIAZIONI E CORPI MILITARI - Tariffa oraria Partita calcio a 5: € 48,00 I.V.A. inclusa - Partita calcio a 5 con illuminazione del campo: € 58,00 I.V.A. inclusa - Partita calcio 7 € 67,00 I.V.A. inclusa Partita - calcio a 7 con illuminazione del campo € 77,00 I.V.A. inclusa - Per prenotazioni mensili sconto del 10% sulle tariffe orarie −ALLENAMENTI E PARTITE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE IN ALASSIO AUTORIZZATE DAL COMUNE Tariffa oraria € 10,00 oltre I.V.A.

− TARIFFE UTILIZZO STADIO FERRANDO − ALLENAMENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE IN ALASSIO AUTORIZZATE DAL COMUNE − 1° allenamento settimanale: gratuito − 2° allenamento settimanale: € 50,00 oltre I.V.A. − TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO SETTIMANALE ADULTI € 20,00 oltre I.V.A.

Partite e/o allenamenti 200,00 Max 2,5 ore

illuminazione 50,00 contributo

Campo calcio attività giovanili

Partite e/o allenamenti calcio a 7

70,00 Max 2,5 ore

84,00 94,00 (con

illuminazione del campo)

(*)

Partite e/o allenamenti (calcio a 5)

50,00 Max 2,5 ore

60,00 70,00 (con

illuminazione del campo)

(*)

illuminazione 20,00 contributo

Campo calcio principale in erba

naturale

65,00 all'ora

Campetto in sintetico da 5 giocatori

50,00 all'ora

Campetto in sintetico da 7 giocatori

70,00 all'ora

Tabella 20 – Tariffe e costi di gestione di alcuni campi di calcio in altri comuni.

76

Comune de La Spezia

Tabella 21 – Tariffe campi di calcio del comune de La Spezia

77

Comune di Albisola Superiore

Tabella 22 – Tariffe campi di calcio del comune di Albissola Superiore

78

Piscine comunali

La gestione delle piscine comunali e del bar è stata affidata in gestione a

seguito di procedura per evidenza pubblica per n. 3 anni rinnovabili per ulteriori

due anni. Il gestore versa al Comune di Loano un canone di euro 90.000,00 ma il

Comune compartecipa alla gestione sostenendo le spese riferite alle utenze. Il

piano economico finanziario riferito alla gestione dell’impianto risulta dai

seguenti prospetti.

SPESE GENERALI SPESE GENERALI Contratto manutenzione impianti € 7.440,78

Tabella 23 – Tariffe campi di calcio del comune di Genova

79

Cloro e prodotti piscina € 37.863,92 telefoniche € 1.194,38 Cancelleria e stampati € 5.139,86 Spese postali per invio pubblicità 5.899,92 Assicurazioni € 6.048,76 Analisi chimiche € 671,00 € 137.009

2 bagnini + 1 direttore tecnico 3 bagnini (1 nove mesi + 1 5 mesi + 1 3 mesi) € 42.448 € 9.538,00 € 188.986,00

€ 34.750,48 Personale tempo determinato (istruttori legge 133) € 76174,00

Tenuta contabilità e assistenza contabile e legale € 12.857,58 Spese varie casi sociali

€ 3.747,00

Canone Comune € 80.000,00 Totale spese generali € 460.773,68 Entrate corsi € 71.768,00 Affitto spazi € 4.060,00 Ingressi piscina interna piscina esterna

€ 78.630,00 € 44.595,00

Canone bar € 6.325,00 Quote associative € 134.597,00 Quote agonisti € 34.109,00 Contributo comunale per eventi € 5.000,00 Introiti pubblicità € 2.000,00 Totale entrate € 381.084,00 UTENZE a carico del comune Acqua € 75.905,00 Luce € 75.044,54 Riscaldamento € 137.923,80 Totale spese utenze € 288.873,34 In passivo anche senza utenze In ulteriore disavanzo se si dovesse prevedere 2/3 di rimborso sulle utenze

€ 79689,68

Tabella 24 – Costi di gestione delle piscine comunali del comune di Loano

80

Le piscine comunali del comune di Loano sono site all’interno del

complesso del palasport ricompreso nell'ambito delle particelle mappali n° 29-384

parte – 79 – 230 – 345 parte – 231 –101 – 33 parte - foglio 17 - per una superficie

complessiva di mq. 24859.

a) n° 2 piscine di cui una per adulti avente dimensioni mt. 25,00x16,80

(profondità 2/4 mt.) ed una per bambini avente dimensioni mt. 12,00x9,00

(profondità 0,90 mt.), l’esercizio bar al piano superiore dell’impianto;

b) piscina olimpionica scoperta avente dimensioni mt. 50x21,60

(profondità mt. 1,80 / 2,00) e piscina per bambini avente dimensioni

mt.12,00x9,00 (profondità mt.0,80) con annessi blocco spogliatoi, locali termici,

locali per servizi ed ampio solarium per mq. 2.400 circa

c) impianto di acquascivolo con due piste rispettivamente di mt. 73,21e mt.

24,05 e annessa vasca di caduta di mt. 12,00 x 8,00 (profondità mt. 0,80);

d) locale di ristoro annesso alle piscine all’aperto avente una superficie

complessiva di mq. 450 su n° tre piani, destinato a bar pizzeria tavola calda in

locazione;

e) posteggio all'aperto per 100 posti auto.

Il gestore dichiara di poter continuare a sostenere, nonostante il disavanzo

di gestione, il canone imposto dal Comune a suo tempo in sede di gara in quanto

l'attivo derivante da parallele gestioni in altri Comuni consente di bilanciare la

perdita. Il vantaggio di mantenere la gestione di questo impianto deriva dal fatto

che la società mantiene la disponibilità di una struttura abilitata a gare nazionali ed

internazionali.

81

Complesso campo tennis (località Vignasse)

Il complesso dei campi da tennis è ricompreso nell'ambito delle particelle

mappali n° 498/439/576 in parte 248 Foglio 14 per una superficie complessiva di

mq. 8680. Le aree suddette sono tutte in locazione da privati.

Il complesso comprende le seguenti infrastrutture:

- n° 5 campi in terra battuta aventi dimensioni medie 36,00 x 18,00 mt;

- n° 2 campi in mateco aventi dimensioni 37x 37;

- n° 1 manufatto in muratura leggera per bar – ristorante ,spogliatoi, segreteria.

Gestione

La gestione del complesso è affidato in concessione a terzi ai sensi del

regolamento comunale ed attualmente concesso alla Società Tennis Club Loano a

seguito di procedura per evidenza pubblica per tre anni rinnovabili per ulteriori

due anni con onere a carico del Comune di euro 5.990,00. Dagli ultimi bilanci

prodotti dalla società, peraltro, il complesso risulterebbe in attivo e si rende quindi

necessario, alla scadenza della gestione. Andare a rivedere le modalità di

affidamento risultando l'impianto di rilevanza economica.

Nella pagina seguente verrà riportata la tabella con le spese e il costo di

gestione dei campi da tennis del comune di Loano.

entrate

82

Entrate Costi

Affitto campi € 59.147,00

Tessere soci € 9.154,00

Attività agonistica 0

Manifestazioni /tornei € 37.805,00

Attività agonistica giovanile € 8.017,00

Contributi FIT € 1.025,00

Contributi pubblici € 5.990,00

Pubblicità e sponsorizzazioni € 5.680,00

Bar ristorante € 14.640,00

Attività interna € 1.621,00

Scuola e centro tecnico € 1.237,00

Interessi bancari € 2,00

Varie (riaddebiti utenze) € 1.273,00

€ 145.591,00

spese

Manutenzione impianti € 46.534,00

utenze € 14.574,00

segreteria € 9.281,00

Manifestazioni e tornei € 32.595,00

Attività agonistica (campionati) € 2.356,00

Attività agonistica giovanile (campionati e tornei) € 4.998,00

Attività interna € 490,00

Scuola e centro tecnico € 5.116,00

Costi bancari € 682,00

Consulenze , legali, assicurazioni € 5.845,00

tasse € 1.640,00

iva € 3.583,00

Tasse e tessere fit € 1.520,00

Rappresentanza e viaggi € 40,00

Pubblicità e sponsorizzazioni € 971,00

Varie/imprevisti € 0,00

totale € 130.225,00

Attivo di gestione.......euro 15.366,00

Tabella 25 – Spese e costo di gestione dei campi da tennis del comune di Loano

83

3.8 Tariffe applicate dagli impianti sportivi dati in concessione con project financing

Un’interessante prospettiva legata alle tariffe sugli impianti sportivi ce la

offre il comune di Genova che già da molti anni utilizza il project financing come

opportunità di finanziamento sugli impianti sportivi presenti nel territorio

comunale. Il project financing è una tecnica finanziaria di origine anglosassone e

viene spesso utilizzato per finanziare operazioni di partenariato pubblico-privato

(PPP) finalizzate alla realizzazione e alla gestione di opere infrastrutturali.

Gli impianti sportivi rappresentano una buona parte delle opere di valore

medio-piccolo realizzate, nell’ultimo decennio, in regime di concessione, facendo

ricorso al project financing: molte amministrazioni locali si sono servite di questo

strumento, ovviando in tal modo alla carenza di risorse proprie, per ristrutturare o

realizzare centri sportivi polivalenti, campi da calcio, tennis e soprattutto piscine e

centri acquatici. Di seguito vengono riportate alcune tabelle sui tariffari che il

comune applica in alcuni impianti del proprio territorio.

Tabella 26 – Tariffe Consorzio Foltzer, Centro Nuoto Sestri e 105 Stadium in contratto di project financing

84

3.9 Considerazioni

In chiusura di questo capitolo permetteteci alcune considerazioni. Dalla

documentazione che abbiamo predisposto emerge che il Comune di Loano

dispone di una concentrazione di impianti sportivi di pregio, la cui organizzazione

consente una offerta di attività sportive anche di livello nazionale ed

internazionale.

La scelta di superare la logica imprenditoriale anche a vantaggio della

cittadinanza, con l’applicazione di tariffe calmierate e situazioni di gratuità a

vantaggio di scuole, casi sociali, giovani generazioni, è una scelta di indubbio

valore che ha peraltro contribuito ad incrementare il disavanzo della gestione.

Per tale ragione la maggior parte degli impianti risultano rientrare nella

tipologia della non rilevanza economica.

Tabella 27 – Tariffe Stadio del Nuoto di Albaro in contratto di project financing

85

La riflessione che si propone al servizio preposto ma anche alla parte

politica, nella prospettiva della riorganizzazione (posta dall’amministrazione

come obiettivo strategico), è quella di utilizzare il confronto offerto dalle altre

realtà del territorio ligure, evidenziate nel nostro lavoro, per valutare un possibile

incremento tariffario che condurrebbe ad una revisione dei business plan.

Sempre sul fronte dell’incremento delle entrate, poiché gli impianti loanesi

costituiscono anche un importante punto di riferimento per il turismo sportivo, chi

frequenta il comune di Loano in occasione di manifestazioni ed allenamenti,

sarebbe importante sensibilizzare i soggetti gestori affinché trovino soluzioni

innovative che consentano di incrementare gli utili di gestione (es. ricerca di

maggiori sponsorizzazioni, organizzazione di manifestazioni, implementazione

delle attività economiche presenti nell'impianto).

86

CAPITOLO QUARTO

LA DELIBERA QUADRO

4.1 Premessa

Effettuato la disamina dei piani economici finanziari il successivo step è

l’approvazione di una delibera, a cura del consiglio comunale, in cui viene

ratificata l’approvazione dei piani economici finanziari e di conseguenza l’elenco

degli impianti con rilevanza economica distinto da quelli senza rilevanza

economica.

L’atto, il cui schema viene di seguito riportato, richiama la normativa

nazionale, quella regionale, il vigente regolamento sugli impianti sportivi.

L’atto del consiglio comunale è l’ultimo atto politico di indirizzo che

demanda poi al dirigente, responsabile di tutta l’attività gestionale in base al

disposto di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali, la

predisposizione degli atti per l’affidamento degli impianti.

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO:

− che l'art. 90 legge 289/2002 al comma 25 stabilisce che gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, possono affidare in via preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari

− che la medesima disposizione prevede che le Regioni disciplinino con propria legge le modalità di affidamento

− che la regione Liguria ha definito i criteri e i percorsi per l'affidamento di gestione con TU 40/2009 modificato con legge regionale 23 del 2014

− che la predetta normativa all'art. 2 bis stabilisce che: a) gli impianti senza rilevanza economica sono quelli che per caratteristiche , dimensioni, ubicazione sono improduttivi di utili di gestione b) gli impianti aventi rilevanza economica sono quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato del settore

− che al comma 1 dell'art. 20 è altresì stabilito che nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell'affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle predette categorie

− che il vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n.............. in data.........

87

stabilisce che la Giunta Comunale, esaminati i piani economici e definito l'elenco degli impianti per cui non si intende procedere a gestione diretta, individua gli impianti con rilevanza economica definendone il canone di compartecipazione a cura del gestore e provvede altresì ad individuare gli impianti senza rilevanza economica determinando la quota di compartecipazione alle spese a carico dell'ente;

− rilevato pertanto che gli uffici hanno proceduto ad effettuare una adeguata analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti sportivi di proprietà dell'amministrazione così come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

− che risulta necessario in una prospettiva di valorizzazione di tali strutture e di ottimale gestione delle stesse, considerato anche che le attuali risorse di personale non consentono in alcun modo la gestione in economia, procedere alla conferma della gestione in concessione per i seguenti impianti......

− di dare atto che risultano di rilevanza economica i seguenti impianti:

impianto Caratteristiche funzionali e destinazione d'uso

Caratteristiche strutturali Dati costo

− Che risultano senza rilevanza economica i seguenti impianti:

impianto Caratteristiche funzionali e destinazione d'uso

Caratteristiche strutturali Dati costo

VISTO il TU 267/2000 VISTA la legge 289/2002 VISTO il TU 40/2009 Regione Liguria così come modificato dalla legge 23 del 2014 VISTO il vigente regolamento sugli impianti sportivi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 11 agosto 2009 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n................ in data …...........................

DELIBERA

di confermare la gestione in concessione dei seguenti impianti: di dare atto che dalla disamina dei piani economici finanziari risulta

− di dare atto che risultano di rilevanza economica i seguenti impianti:

impianto Caratteristiche funzionali e destinazione d'uso

Caratteristiche strutturali Dati costo

− Che risultano senza rilevanza economica i seguenti impianti:

impianto Caratteristiche funzionali e destinazione d'uso

Caratteristiche strutturali Dati costo

88

4.2 La gara d’appalto per l’affidamento in gestione di un impianto sportivo

L’affidamento in gestione di un impianto sportivo si configura come

concessione si servizi secondo la linea giurisprudenziale pressoché unanime (si

confronti ad esempio TAR Lombardia Milano 5633 del 20 dicembre 2005). Per

quanto concerne l’applicazione della disciplina in materia di appalti si desumo

dall’art. 30 la non applicazione del codice pur nel rispetto di quanto previsto

dall'ordinamento comunitario (direttiva 2014/23 del Parlamento Europeo

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) che prevedono il rispetto dei

principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità.

La direttiva 23 del 2014 stabilisce che le concessioni sono contratti a titolo

oneroso mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti

aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi

a più operatori economici. Tali contratti hanno per oggetto l’acquisizione di lavori

o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di

gestire lavori o servizi e tale diritto è accompagnato da un prezzo.

Il rapporto di che trattasi sostanzialmente trasferisce al concessionario il

rischio operativo di natura economica.

Il calcolo del valore della concessione deve fare riferimento al fatturato

totale della concessione quale corrispettivo dei lavoro o servizi oggetto del

contratto (nel caso degli impianti sportivi sarà il totale delle entrate per tutta la

durata della concessione che si va a bandire iva esclusa).

Le concessioni di valore superiore alla soglia comunitaria pari ad euro

5.186.000,00 necessitano la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della

Comunità Europea.

Per quanto riguarda la durata delle concessioni (nel nostro regolamento

abbiamo previsto un triennio rinnovabile con la possibilità di arrivare a 15 anni in

caso di investimenti a cura del concessionario) la direttiva raccomanda di limitarla

per non creare distorsioni della concorrenza salvo non sia necessario prevedere

89

una maggiore durata per recuperare investimenti e capitale investito (nel caso di

concessioni superiori ai 5 anni).

I criteri di selezione degli operatori devono essere proporzionati, non

discriminatori ed equi e la loro applicazione agli operatori economici è essenziale

per garantire a questi l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle

concessioni e per aprirle alla concorrenza.

La direttiva inoltre prevede quale principio generale da prevedere nei

bandi quello dell’avvalimento di cui all’art. 49 codice dei contratti: l’operatore

economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti dimostrando peraltro di

disporre delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione.

Tornando quindi all’oggetto specifico del nostro lavoro si comprende

come la direttiva europea e le norme del codice ci vengono in soccorso per andare

a costruire una procedura rispettosa di questi principi. Teniamo poi presente che

l’art. 20 del codice degli appalti disciplina gli appalti dell’allegato II B fra cui

rientrano i servizi culturali, sportivi e ricreativi e impone il rispetto del codice solo

per i seguenti elementi:

- specifiche tecniche;

- avviso sui risultati della procedura di affidamento;

- avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Anche nelle ipotesi in cui si affida un impianto non nella forma della

concessione ma si affidano in appalto solo alcuni servizi (es. custodia e pulizia) ci

troviamo quindi di fronte ad una limitata applicazione del codice che non ci esime

da:

a) avviare procedure ad evidenza pubblica adeguatamente pubblicizzate,

strutturate con criteri non discriminatori e con requisiti proporzionali ai valori ed

alla complessità dei servizi considerati;

b) impostare procedure seguendo modelli consolidati.

Nelle gare di servizi anche se si ricorre ad una procedura aperta è

indispensabile scegliere il criterio dell'affidamento all'offerta economicamente più

vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/2006 anche in conformità a quanto previsto

dalla maggior parte delle normative regionali e dalle direttive ANAC.

90

L’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 stabilisce infatti che

quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti

alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto elencandone una serie a

titolo esemplificativo che peraltro nel nostro caso sono superati dalla disciplina

speciale.

Anche la definizione dei tempi di gara può essere decisa autonomamente

ma, come stabilisce l’unanime giurisprudenza e la direttiva europea è opportuno

garantire tempi adeguati in caso di richiesta di progettualità complesse (almeno 30

giorni da pubblicazione del bando).

In base alla nuova modifica regolamentare le due tipologie di gara si

possono sviluppare come segue.

Impianto a rilevanza economica apertura ad operatori con requisiti

imprenditoriali in quanto dal piano economico finanziario si rileva in potenza una

redditività:

La procedura da seguire è quella dell’appalto europeo come da bando e

disciplinare allegato, utilizzando per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica

quelli proposti dalla legge regionale.

L’offerta economica da valutare sarà a rialzo sul canone proposto.

Diversamente per un impianto senza rilevanza economica, il cui piano

economico finanziario lo pone fuori mercato, è sempre meglio prediligere la

messa in concorrenza di più operatori ma con formule più snelle utilizzando la

clausola di sbarramento della forma giuridica dei partecipanti di cui alla legge

289/2002 art. 90 (affidamento in via preferenziale a società ed associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline

sportive associate e federazioni sportive nazionali).

Per quanto riguarda la parte economica invece non dovremo più valutare

una proposta di canone bensì a ribasso la misura della compartecipazione

economica dell’ente.

91

Si tenga anche presente che risulta sempre opportuno porre in concorrenza

gli operatori (anche nelle ipotesi di piani in disavanzo) in quanto la

concorrenzialità può favorire il reperimento di progettualità innovative.

La scelta di affidare la gestione di impianti sportivi con previsione di un

aggio a favore del Comune in definitiva è rimessa all'esclusiva valutazione

dell’amministrazione (con il lavoro che abbiamo svolto) – così anche TAR

Basilicata sentenza n°715 del 12 luglio 2004 e tale valutazione non può

prescindere da una attenta disamina della redditività in potenza dell'impianto

(si ricorda la sentenza del Consiglio di Stato 5097 del 2009 già trattata al punto

1.3.2). Bisogna anche ricordare che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione

110/2003 ha stabilito che si applica l’IVA ordinaria anche quando gli elementi

economici sono definiti in forma di contributo (soprattutto nel caso di impianti

senza rilevanza economica).

Passiamo ora a dettagliare in modo pratico la procedura di affidamento

prima di addentrarci negli schemi tipo degli atti di gara differenziati per

tipologia di impianto.

La procedura di affidamento parte con l’approvazione delle

determinazione a contrarre che è atto del dirigente del settore che approva i

documenti di gara.

La determina richiama la normativa regionale, il vigente regolamento

sugli impianti sportivi, la delibera di consiglio comunale con la quale sono

stati approvati i piani economici finanziari e determina le procedura di

affidamento.

Esempio:

premesso

− che con deliberazione di consiglio comunale è stato approvato il bilancio per l'esercizio … − che nel piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di giunta comunale n. in

data..... è stato definito quale obiettivo strategico la ridefinizione dei modelli gestionali degli impianti sportivi

− che l'art. 90 legge 289/2002 stabilisce che gli enti locali qualora non intendano gestire direttamente gli impianti possono affidare in via preferenziali gli stessi mediante convenzioni di gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne definiscano criteri d'uso e determinazione per l'individuazione dei soggetti affidatari demandando alle Regioni la disciplina delle modalità di affidamento

92

− che la Regione Liguria con legge 40/2009 stabilisce.... (si richiamano premesse di questo lavoro)

− che il regolamento comunale sugli impianti sportivi approvato con deliberazione di consiglio comunale n.in data …. stabilisce.....

− che che il Consiglio Comunale con deliberazione n........... in data …............ ha approvato i piani economici finanziari degli impianti cittadini stabilendo per quali impianti la gestione deve essere ricondotta a canoni imprenditoriali con la determinazione di un canone concessorio e con affidamento in gestione mediante procedura ad evidenza pubblica e per quali impianti risulta prevedere una compartecipazione alla gestione a cura dell'ente con procedura di selezione secondo i criteri di cui all'art. 90 legge 289/2002 e del vigente regolamento comunale

− che in entrambe le ipotesi è necessario che l'affidamento avvenga secondo moduli concessori VISTO il TU 267/2000 VISTO l'art. 90 legge 289/2002 VISTO il D. Lgs. 163 del 2006 e smi ed in particolare l'art. 30

DETERMINA di attivare le procedure di affidamento dei seguenti impianti di approvare gli allegati bandi, disciplinari e capitolati di gara e concessione contratto di dare atto che gli introiti derivanti dall'affidamento saranno registrati ed imputati su risorsa.... di dare atto che la spesa riferita alle compartecipazioni sarà registrata ed impegnata su capitolo....

93

CAPITOLO QUINTO

MODELLI BASE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

5.1 Schemi dei documenti di gara

Vediamo ora nel dettaglio alcuni schemi di documenti di gara.

Uno schema sintetico di un bando per l’affidamento in gestione di

impianti sportivi deve rispettare i seguenti elementi:

1) amministrazione che procede all’affidamento in gestione (dati specifici e di

riferimento);

2) oggetto dell’affidamento in gestione (specificazione dei beni, con indicazione

dettagliata delle loro caratteristiche funzionali e strutturali, e dei servizi

connessi con evidenziazione della necessaria relazione con attività sportive);

3) riferimenti in base ai quali si procede all’affidamento in gestione5;

4) caratteristiche del rapporto contrattuale di convenzionamento tra

l’amministrazione ed il soggetto gestore (configurazione del rapporto

concessorio e dei suoi principali dati strutturali);

5) profili economici dell’affidamento in gestione in riferimento economico

assunto a base d’asta6, individuazione del dato di riferimento per la proposta

relativa ai profili economici effettuabile da ciascun concorrente;

6) quadro prestazionale riferito all’affidamento di gestione7;

7) specificazione dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione8 ed

5 Con riferimento all’art. 90 della legge 289/2002, legge regionale 40/2009 e s.m.i. e

correlazione con art. 20 e art. 30 del D. Lgs. 163/2006. 6 Identificazione del budget gestionale e/o specificazione del canone di gestione a seconda

che l’impianto risulti o memo a rilevanza economica. 7 Specificazione delle principali prestazioni o rimando ad un capitolato specifico con

evidenziazione delle attività tipiche e di quelle complementari, comprese quelle manutentive.

94

indicazione della procedura per il loro esame;

8) specificazione delle garanzie richieste in relazione alla partecipazione alla

selezione e, in caso di affidamento, in relazione alla gestione degli impianti;

9) procedura per la selezione del potenziale gestore (specificazione della

procedura e dei suoi riferimenti) e del metodo di valutazione delle proposte

offerte;

10) indicazione dei criteri di selezione del potenziale gestore e dei punteggi

massimi attribuibili;

11) specificazione dei termini e delle modalità di presentazione delle

proposte/offerte;

12) indicazione della pubblicità data alla procedura e dei riferimenti per eventuali

informazioni.

Per quanto riguarda gli impianti a rilevanza economica, per cui è

necessario procedere a gara ad evidenza pubblica secondo i criteri europei, è

opportuno definire un bando sintetico (che rispecchia gli elementi richiesti

dalla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea) lasciando al

disciplinare di gara allegato al bando il dettaglio della procedura di gara9.

Si tenga presente che al momento il Comune di Loano ha attivato una

convenzione con la Stazione Unica Appaltante Regionale.

Per questo motivo nel disciplinare abbiamo inserito in alternativa come

riferimento Comune di Loano e Stazione Unica Appaltante Regionale

(SUAR)10 poiché per importi superiori ad euro 500.000,00 è in facoltà della

giunta comunale deliberare che la gara venga gestita quale stazione appaltante

per conto del Comune di Loano dalla SUAR.

8 Dati illustrativi della situazione giuridica, elementi indicatori della capacità

organizzativa/tecnica, della capacità economica. 9 Redatto secondo lo schema tipo che è stato di recente messo a disposizione, ancora in

bozza, dall’ANAC. 10 La Stazione unica appaltante regionale, costituita nell’ambito della centrale di committenza

che opera all’interno del settore Amministrazione generale della Regione Liguria, nasce per garantire un monitoraggio completo di tutte le gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, degli enti locali e delle società a partecipazione regionale. Per ulteriori informazioni si consulti il sito: http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/stazione-unica-appaltante-regionale-suar.html.

95

Vediamo quindi:

BANDO TIPO BANDO DI GARA CIG ___________________________ SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Comune di Loano (oppure Regione Liguria SUAR) Indirizzo postale: __________ Città: ________ codice Postale:_________ Paese: _____________ telefono: ___________ fax ___________ Punti di contatto: Comune di Loano all’attenzione di __________ Posta elettronica:_________________________ Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Loano (SV)/oppure SUAR se gestito dalla Stazione Unica Appaltante Regionale

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: ________________ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi allegato A/1 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedi allegato A/II Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A/III I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ autorità locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no

SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della gestione in concessione del cinema teatro all'aperto Giardino del Principe

II.1.2) Tipo di contratto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o prestazione di servizi: Concessione ai sensi dell'art. 30 e 20 del d.lgs. 163/2006 Sito e luogo principale dei lavori: Comune di Loano Luogo principale di consegna: Comune di Loano Luogo principale di esecuzione: Comune di Loano II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione: concessione in affidamento della gestione del complesso sportivo _________________ II.CPV: attività principale 92610000-0 gestione complesso sportivo – attività secondaria cpv 92600000-7 gestione di servizi sportivi II.1.7) La gara rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9)Ammissibilità di varianti: no II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DEL CORRISPETTIVO canone annuo _______________120.000,00 euro escluso IVA con offerte al rialzo (di cui costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali euro ____0___) II.2.1) quantitativo o entità totale sul biennio: ___________ euro iva esclusa (di cui costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali euro 0)

II.3)DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE ____________________________

96

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO;ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO

III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARA III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 2% Cauzione definitiva 10% (modalità di presentazione e diritto di riduzione vedasi capitolato) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferiti alle disposizioni applicabili in materia. modalità di pagamento del corrispettivo come indicato in capitolato III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammessi raggruppamenti temporanei ex d.lgs. 163/2006 art. 37 . Sono esclusi i soggetti che partecipano alla gara in proprio e contemporaneamente quale membro di consorzio III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: soggetti con idoneità individuale o idoneità plurisoggettiva indicati dall'art. 34 comma 1 d.lgs. 163/06 così come modificato dalla lettera g) dell'art.1 d.lgs. 152/2008, soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del medesimo decreto Ammessi altresì soggetti di cui all'art. 90 comma 25 legge 289/2002 alle condizioni prescritte dal disciplinare di gara. Non trovarsi in situazioni di esclusione ex art. 38 d.lgs. 163 del 2006 come dettagliato in capitolato III.2.2)Capacità economica - finanziaria e tecnica Si veda disciplinare

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: criteri indicati nel disciplinare IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: richiesta come al punto I.1 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti e sopralluogo: _______________ Documenti a pagamento: no Termine per il ricevimento delle offerte: _______________ V.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: luogo Sala Consiglio Comune: __________________ Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si – legali rappresentanti o soggetti con procura notarile o delega del legale rappresentante.

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no VI.2) GARA CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: riferimenti normativi dlgs 163/06 e smi art. 30 e art. 20 La concessione di gestione oltre a rientrare nell'art. 30 del codice degli appalti rientra nella categoria di cui all'art. 20 dlgs 163/06 e smi per i quali è prevista una applicazione limitata al decreto; pertanto la procedura è disciplinato dal citato decreto solo e tassativamente quando il capitolato ne faccia espresso richiamo . L'aggiudicazione potrà avvenire anche con una sola offerta valida. Sopralluogo obbligatorio. Non ammesso il subappalto alle condizioni di cui al capitolato. Codice gara _______ Contributo a carico dei partecipanti all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici: euro _____________.Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al capitolato

97

VI. PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Liguria

Indirizzo postale: Via Dei Mille 9 Città: GENOVA VI.4.2) Presentazione di ricorso : nei termini di legge da pubblicazione bando

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Gazzetta Ufficiale CEE: ___________________

Il Responsabile Unico del Procedimento ______________________

Allegato A Altri indirizzi e punti di contatto

I)INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI Denominazione ufficiale: Comune di Loano Indirizzo postale: Piazza italia 2 Città: Loano Codice Postale: 17025 Paese: Italia Punti di contatto: Comune di Loano all'attenzione di dr ___________________ tel. ____________ fax _______________ e-mail _____________________ indirizzo internet: ___________________ II)INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SON O DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE Denominazione ufficiale: Comune di Loano Indirizzo postale: Piazza italia 2 Città: Loano Codice Postale: 17025 Paese: Italia Punti di contatto: Comune di Loano all'attenzione di dr __________________ tel. ______________ fax ______________e-mail __________________ indirizzo internet: _____________________ III)INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE Denominazione ufficiale: Comune di Loano Indirizzo postale: Piazza italia 2 Città: Loano Codice Postale: 17025 Paese: Italia Punti di contatto: Comune di Loano - ufficio protocollo

tel. _____________ fax _______________ indirizzo internet: ______________________

Scheda 3 – Esempio di dettaglio di una procedura di gara

98

5.2 Gli impianti a rilevanza economica: esempio di bando a gara ad evidenza pubblica secondo i criteri europei

Qui forniamo un esempio di disciplinare di gara di un bando generico

rispetto alla procedura di gara indetta dal Comune di Loano ufficio sport. Per

maggiori dettagli si veda l’Allegato 1 - Esempio di bando sintetico per gli

impianti a rilevanza economica, pp.119-137.

In questo paragrafo si vuole spiegare schematicamente quali sono le

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da

presentare a corredo della stessa, come avviene una procedura di

aggiudicazione.

In genere un affidamento è disposto con determina dall’ufficio (in

questo caso l’ufficio sport del Comune di Loano) che è predisposto a contrarre

e avviene mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa11.

L’appalto è anche disciplinato dalle disposizioni del bando e viene

espletata per conto del Comune di Loano dalla Stazione Unica Appaltante

Regionale (SUAR) in base alle seguenti norme: legge regionale n. 5 del 2008 e

ss.mm.ii. e regolamento regionale n. 2 del 2012. Il bando di gara viene

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente.

Il progetto viene validato con delibera dal Consiglio Comunale con la

quale vengono approvati i piani economici finanziari delle strutture sportive.

La documentazione di gara comprende:

• Documento di programmazione con allegato piano economico

finanziario approvato con delibera di consiglio comunale;

11 Ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice degli appalti. Il servizio oggetto dell’appalto rientra nell’allegato II B del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. Nonché in quanto trattasi di concessioni di servizi dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo e pertanto si applicheranno gli altri articoli del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. solo ed esclusivamente quando esplicitamente richiamati nel bando di gara e nel capitolato. Si applica altresì la disciplina prevista dal vigente TU 40/2009 così come modificato dalla legge 123 del 2014 e dal regolamento comunale sugli impianti sportivi approvato con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Loano.

99

• Bando di gara;

• Disciplinare di gara;

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

• DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti), se

previsto;

• Schema di contratto.

Nel bando deve essere individuato e trascritto il Responsabile del

procedimento, il direttore dell’esecuzione, le prestazioni oggetto

dell’affidamento, le modalità di esecuzione e l’importo a base di gara.

L’affidamento si compone delle seguenti prestazioni:

1. attività principale affidamento della gestione del complesso sportivo;

2. la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere le prestazioni

straordinarie riferite a progetti supplementari nell’ambito della gestione fino ad

un quinto del valore del presente appalto;

3. si individuano la durata dell’appalto;

4. alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà

di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di ulteriori

due anni;

5. si individua l’importo complessivo del canone a base di gara;

6. si specifica l’importo del canone da versare all’amministrazione

comunale.

I soggetti ammessi alla gara sono gli operatori economici in possesso

dei requisiti prescritti dal bando costituiti da:

� operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali

anche artigiani, società commerciali, società cooperative, ecc.);

� operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti

temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, ecc.);

� operatori economici stranieri.

I concorrenti che intendono partecipare devono possedere determinati

requisiti, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,

100

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della

provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi

inseriti nelle c.d. “black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione

dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, oppure, avere in

corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune

di Loano (www.comuneloano.it) e sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice

http://ww.regione.liguria.it. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione

della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza

tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che

intende concorrere.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo

sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Nel presentare la documentazione ai fini della partecipazione alla

procedura di gara tutte le dichiarazioni sostitutive richieste:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del

dichiarante; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica

di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

- possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,

ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di

propria competenza;

- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se

redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in

lingua italiana;

101

- la domanda di partecipazione, le dichiarazioni da allegare e l’offerta

economica possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a

disposizione all’indirizzo internet http://www.comuneloano.it.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente

effettuate qualora rese all’indirizzo mail indicato dai concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE (Gruppo Europeo di

Interesse Economico), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

raggruppati, aggregati o consorziati.

Aggiudicazione

L’ufficio procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola

offerta valida. È facoltà della stazione appaltante di non procedere

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare

il contratto d’appalto.

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza

del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste

dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla pagina

www.regioneliguria.it.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito

delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia

ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Spese

Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo

del Codice degli appalti, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall’aggiudicazione.

102

Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria,

pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e corrispondere precisamente

ad un importo specifico. La cauzione provvisoria garantisce altresì il

versamento della sanzione pecuniaria e dovrà essere reintegrata qualora la

stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La cauzione provvisoria garantisce il possesso dei requisiti di ordine

generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento

della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione dipendente da una carenza del

requisito dichiarato.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a

favore della stazione appaltante;

- in contanti (assegno o bonifico bancario/postale);

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti

nell’albo che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie.

Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e

tecnico-organizzativa

Ai concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei

requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1. Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato

e agricoltura. Se sono cittadini di altro stato membro dell’UE non residenti in

Italia essi sono tenuti a provare la loro iscrizione;

2. I soggetti che si configurano come operatori economici prestatori di servizi

ma che non hanno assetto giuridico imprenditoriale devono precisare i

riferimenti relativi alla loro funzione come persone giuridiche, con esclusione

della normativa in base alla quale sono costituiti ed operano;

3. I soggetti di cui all'art. 90 comma 25 legge 289/2002 e legge 40/2009 sono

tenuti a dimostrare il possesso della configurazione quale società sportiva o

103

associazione sportiva dilettantistica quale ente di promozione sportiva,

disciplina sportiva associata in base a quanto previsto dalle disposizioni

richiamate:

a) se associazione o società sportiva dilettantistica;

b) se enti di promozione sportiva riconoscimento specifico;

c) se società sportive dilettantistiche con forma di società di capitali;

Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche dovranno risultare

iscritte alla data di pubblicazione del bando al Registro Nazionale delle

associazioni sportive del Coni.

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura devono dimostrare

la loro capacità economica finanziaria mediante bilanci o estratti dei bilanci

dell’ultimo triennio dai quali sia desumibile la sussistenza di elementi positivi.

Gli operatori devono dimostrare la loro capacità tecnica e

professionale tramite i seguenti elementi:

a) realizzazione di almeno un servizio analogo negli ultimi tre anni con

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati anche

mediante autocertificazione;

b) indicazione di un numero medio di addetti all’attività sportiva e

tecnico gestionale relativa agli impianti in oggetto, dipendenti o soci

dell’ultimo triennio del presente bando superiore almeno al 50% rispetto a

quanto richiesto dal funzionamento del servizio oggetto del bando;

c) indicazione del numero degli operatori alla data di scadenza del

bando alle proprie dipendenze in possesso dei necessari requisiti per lo

svolgimento del servizio almeno pari a quello richiesto per il servizio oggetto

del presente bando.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione,

deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio

postale o consegnare a mano il plico presso l’ufficio protocollo della stazione

appaltante.

104

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore

economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale,

indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura che individui

univocamente la gara regolata dal disciplinare, CIG, ecc.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti

temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese

aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di

tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,

rispettivamente:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa”

� La domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento

d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da

un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia

conforme all’originale della relativa procura12.

12 Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria.

105

� La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

� Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la

quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non

trovarsi nelle condizioni previste del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di

concordato preventivo;

b) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di

concordato preventivo con continuità;

c) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale,

d) di dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di

procedura penale emessi nei propri confronti.

I soggetti di cui all'art. 90 comma 25 legge 289/2002 e legge 40/2009 sono

tenuti a dimostrare il possesso della configurazione quale società sportiva o

associazione sportiva dilettantistica quale ente di promozione sportiva,

disciplina sportiva associata in base a quanto previsto dalle disposizioni

richiamate:

a) se associazione o società sportiva dilettantistica;

b) se enti di promozione sportiva riconoscimento specifico;

c) se società sportive dilettantistiche con forma di società di capitali;

Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche dovranno risultare iscritte

alla data di pubblicazione del bando al Registro Nazionale delle associazioni

sportive del Coni.

Dichiarazione sostitutiva

Tutti i concorrenti e/o le società devono attestare:

- l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e

agricoltura, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale

106

iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto da parte

del concorrente;

- sussistenza capacità economica finanziaria;

- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del

titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo;

- i dati identificativi del legale rappresentante dell’operatore economico

prestatore di servizi (unitamente a Statuto ed atto costitutivo dell’ente) e per

società ed associazioni sportive iscrizione a Registro delle associazioni

sportive dilettantistiche del CONI alla data di pubblicazione del bando;

- dichiarazione di aver realizzato almeno un servizio analogo negli ultimi tre

anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o

privati anche mediante autocertificazione;

- dichiarazione circa il numero medio di addetti all’attività sportiva e tecnico

gestionale relativa agli impianti;

- dichiarazione del numero degli operatori alla data di scadenza del bando alle

proprie dipendenze in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del

servizio;

- dichiarazione di disponibilità di un direttore tecnico in possesso di laurea in

scienze motorie o diploma ISEF con esperienza almeno quinquennale nella

gestione di servizi sportivi.

In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica

specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-

finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento

ed indica l’impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante

dell’impresa ausiliaria;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa

ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a

mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto;

107

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con

indicazione delle imprese consorziate;

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il

consorzio concorre alla gara;

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del

soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di

presentazione dell’offerta.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE

non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante;

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e

di soggettività giuridica;

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo

comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste

ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”

La busta deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei

servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel

progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale suddivisi per

108

capitoli così come esplicitato nei criteri di valutazione tecnica con riferimento

ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente o da un suo procuratore.

Contenuto della Busta “C – Offerta economica”

Nella busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta

economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di

gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

1. il canone complessivo offerto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di

sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

2. il rialzo globale percentuale da applicare all’importo posto a base di

gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura

interferenziale esclusi.

L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante

del concorrente o da un suo procuratore13.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del

sistema AVCpass.

I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati

attraverso la seguente documentazione:

a) mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello

Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass

dall’operatore economico;

b) quanto al requisito relativo ai servizi/forniture analoghi

l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei

destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture è comprovata:

- se trattasi di servizi/forniture prestati a favore di amministrazioni o

enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati

13 Si veda l’allegato 2 - Esempio di modello busta “C – offerta economica”, pp.138-140.

109

dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass

dagli operatori;

- se trattasi di servizi/forniture prestati a privati, mediante certificazione

rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle

relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.

Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, secondo la

seguente ripartizione dei punteggi:

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito,

Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice,

sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi secondo

i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

� rispondenza dell’attività svolta in relazione alla tipologia degli impianti ed

alle attività sportive in essi praticabili…fino a punti 15;

� esperienza nella gestione di impianti sportivi:

- esperienza di gestione con ottima valutazione certificata dal concedente fino

a un massimo di punti 15;

- qualificazione degli allenatori /istruttori fino a un massimo di punti 5;

- livello di attività svolta fino a un massimo di punti 10;

- attività svolta in passato a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani fino

a un massimo di punti 5;

- anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo…fino a un massimo

di punti 5;

- numero di tesserati per le attività sportive che possono essere svolte

nell’impianto dal soggetto concorrente fino a punti 5;

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 Offerta economica 30 TOTALE 100

110

- Proposte di miglioramenti degli spazi per una migliore fruizione delle

attrezzature e degli arredi fino a punti 5;

- Piano di promozione della struttura e utilizzo delle strutture annesse fino a

punti 5;

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione

procederà mediante l’attribuzione, di un punteggio discrezionale da parte di

ciascuno dei componenti della Commissione variabile tra 0 e 1.

Per l’assegnazione dei coefficienti e i criteri per cui sono determinati si veda

l’ allegato 1, pp.119-137.

Operazioni di gara

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la

Commissione, nella prima seduta, procederà:

I. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai

concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della

completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

II. a verificare che i consorziati presso cui concorrono col proprio

consorzio, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso

positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

III. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un

raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o

consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o

consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

IV. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le

condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre

disposizioni di legge vigenti;

V. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità

essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere le necessarie

integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore

a sei giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e

disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti;

111

VI. nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva

a sorteggiare, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte

presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali;

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva,

procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla

verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti

dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta

tecnica.

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in

seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte

tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che

non hanno provveduto alla regolarizzazione.

La Commissione procederà poi all’apertura delle buste contenenti le

offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i

concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di

regolarizzazione.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta

pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l’appalto al concorrente

che ha presentato la migliore offerta.

Verifica di anomalia delle offerte

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la

seguente procedura:

- si verifica la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa

all’esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si

procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive

migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in

quanto adeguatamente giustificata;

- si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni;

nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche

112

dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte

le giustificazioni che ritenga utili;

- si assegna all’offerente un termine perentorio di un numero di giorni

dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle

giustificazioni;

- la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta

tenendo conto delle giustificazioni fornite e chiede per iscritto ulteriori

precisazioni;

- si assegna all’offerente un termine perentorio di un numero di giorni

dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle

ulteriori precisazioni;

- la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta

tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;

- prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione

appaltante convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni

lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

- la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle

giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le

giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti

all’ora e al giorno della convocazione;

- la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli

elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di

convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la

competenza arbitrale.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente

disciplinare di gara.

113

5.3 Esempi di capitolati di appalto

Per quanto riguarda la definizione dei capitolati di appalto la bozza del

contratto di gestione costituisce infatti la base da cui partire per la costruzione del

capitolato speciale d’appalto.

Utilizziamo come esempio un impianto natatorio. Di seguito viene

riportato l’oggetto della convenzione. Si rinvia all’ allegato 3 – Bozza di capitolato

speciale di un appalto natatorio, pp. 141-153.

Oggetto della convenzione

Affidamento della gestione degli impianti natatori :

• impianto natatorio al coperto composto da: vasca grande, vasca

piccola, spogliatoi, spazio biglietteria;

• impianto natatorio all’aperto composto di vasca grande, vasca

piccola, acquascivolo, blocco spogliatoi armadietti, locale

biglietteria e servizi igienici, lettini, sdraio, ombrelloni;

con espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica ed

organizzativa, di pulizia e quindi:

− garantire il regolare funzionamento della struttura, trattamento

acqua, pulizia e manutenzione ordinaria

− assistenza bagnanti durante l’apertura al pubblico

− presenza di istruttori qualificati durante eventuali corsi

− facoltà di gestire gli spazi acqua e le relative pertinenze

incassandone i proventi.

Per la pubblicazione del bando si ricorda che la procedura è differente a

seconda che l’appalto sia sopra o sotto soglia comunitaria (la soglia è data dal

valore dell’appalto per il periodo complessivo ed è pari a 2.000.000,00 euro).

Per gli appalti sotto soglia la pubblicazione può essere effettuata solo su

Gazzetta Ufficiale, albo pretorio, sito internet comunale, siti web appalti.

114

Sopra soglia è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della

comunità europea, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, due quotidiani in

pagina nazionale, due a diffusione locale, sito internet, albo pretorio e siti web

appalti.

Vediamo ora i contenuti del capitolato (i medesimi contenuti dovranno

essere riportati nella convenzione che verrà stipulata con l’aggiudicatario):

1. oggetto dell'appalto – cosa affidiamo;

2. finalità della gestione;

3. durata (almeno tre anni, preferibile 3 + 3 in quanto il TU 263/2006

dà facoltà in questo caso di procedere entro al prima scadenza ad affidare a

trattativa privata per i successivi tre anni);

4. modalità di partecipazione (chi può partecipare – può essere

definito l’elenco dei soggetti già con legge regionale come avviene in Liguria,

come presentare la domanda elenco delle dichiarazioni – dichiarazioni

tecniche);

5. criteri di aggiudicazione (qualità/prezzo) – sul fronte della

economicità criteri di valutazione possono essere:

a) rispondenza dell'attività svolta in relazione alla tipologia degli impianti

e delle attività sportive in esse praticabili:

- esperienza nella gestione di impianti sportivi

- qualifica allenatori ed istruttori

- livello attività svolta

- attività svolta in passato a favore di anziani, giovani, disabili

-anzianità svolgimento attività in ambito sportivo

- numero tesserati

- proposte migliorative

- piano di promozione della struttura

b) consegna d’uso;

c) verbale di consegna;

d) cessione mobili (solo per il periodo dell'appalto, al termine dello stesso

tutti i beni ed eventuali addizioni rientrano in possesso dell’ente

115

proprietario);

e) custodia pulizia e manutenzione ordinaria a carico del gestore;

f) manutenzione straordinaria a carico dell'amministrazione proprietaria;

g) eventuali inagibilità conseguenti a lavori (chiarire l'assenza di

responsabilità del Comune);

h) disponibilità al comune (in caso di manifestazioni);

i) pubblicità (è considerata facoltà accessoria alla concessione

dell'impianto secondo CdS sez V 17 ottobre 2002 n. 5671);

j) canoni d’uso: è possibile prevederne l’esonero;

k) proventi gestione: per determinare la base d’asta si fa riferimento al

piano economico finanziario che tiene anche conto della presenza di

esercizi commerciali nell’impianto;

l) oneri a carico comune (es. se il Comune deve dare un contributo in

caso di impianto in perdita);

m) obblighi gestore: rispetto normative sulla sicurezza sul lavoro, norme

previdenziali ed assicurative;

n) eventuali licenze bar e la possibilità di affittare l’azienda;

o) tariffe prezzi generi al consumo (devono essere quelli stabiliti dalle

locali Camere di commercio);

p) obblighi del gestore – gestione del buon padre di famiglia;

q) responsabilità – obblighi di stipulare polizze assicurativa;

r) inadempienze;

s) revoca;

t) controversie;

u) cauzione;

v) spese.

Si tenga presente che in caso di esternalizzazione di un impianto ove viene

impiegato personale dipendente vi è il problema del personale: può essere

destinato ad altre mansioni, assorbito dal gestore oppure collocato in

116

disponibilità. É necessario in caso di avviamento di procedura di esternalizzazione

la previa comunicazione alle organizzazioni sindacali.

In ultimo un breve cenno sugli affidamenti diretti che, anche nei casi in cui

l'impianto risulta privo di rilevanza economica, non sono consentiti da alcune

leggi regionali (es. Liguria).

Laddove invece la normativa regionale consente per le modeste

dimensioni dell'impianto questa modalità di affidamento è importante andare a

dettagliare anche nel regolamento comunale il sistema procedurale.

Cito a tal proposito la sentenza del Consiglio di Stato 5379 del 27

settembre 2011 riferita all’applicazione della legge regionale 27 del 2006 di

Regione Lombardia in merito all’affidamento di un centro sportivo ad una società

polisportiva. Osserva il Consiglio di Stato che la legge regionale ha previsto

l’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica solo laddove esiste la

necessità di garantire una gestione di tipo imprenditoriale, ammettendo per gli

impianti senza rilevanza economica un affidamento diretto. Si parla, nel caso di

questi ultimi impianti le cui caratteristiche intrinseche sono in grado di produrre

utili del tutto esigui ed il pareggio di bilancio annualmente è raggiunto solo in

virtù di contributi comunali.

In Allegato 4 – Capitolato per l’affidamento della gestione del complesso

sportivo polifunzionale adibito al gioco delle bocce, nelle pp.154-162, un

capitolato tipo di una struttura senza rilevanza economica.

Diversamente per l’impianto sportivo tennis, a rilevanza economica,

verranno utilizzati i documenti di gara proposti in schema uniti al capitolato che

potete trovare in Allegato 5 - Affidamento della concessione e gestione del

complesso sportivo adibito al gioco del tennis, nelle pp.163-167.

Per quanto riguarda le piscine comunali abbiamo visto che il piano

economico finanziario è in perdita. Scelte gestionali maggiormente mirate ma

anche una gestione di carattere imprenditoriale che curi la gestione di più impianti

può determinare possibilità di guadagno. Ecco allora che per questa tipologia di

impianto si ipotizza una gara ex art. 30 codice appalti come per l'impianto

precedente. Si rimanda all’Allegato 6 – Capitolato speciale d’appalto per

117

l’affidamento della gestione degli impianti natatori di località Fej in Comune di

Loano, nelle pp.168-176. Nell’Allegato 7 – Capitolato per l’affidamento di

gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio in Viale Silvio Amico

del Comune di Loano, potrete leggere un capitolato tipo per affidamento impianto

di calcio, nelle pp.177-185.

118

CAPITOLO SESTO

CONCLUSIONI

Nella speranza che il nostro lavoro possa risultare utile

all’amministrazione comunale di Loano che ha definito per l’anno 2015 quale

obiettivo strategico la ridefinizione dei propri regolamenti alla luce della riforma

regionale intervenuta con la legge 123 del 2014 in vista della scadenza dei

contratti di concessione dei propri impianti, siamo consapevoli che questo

contributo deve essere inteso quale punto di partenza e non di arrivo.

Come abbiamo già avuto modo di precisare, infatti, soprattutto la parte

finanziaria deve a nostro avviso aprire le porte a serie riflessioni sull'andamento

delle attuali gestioni nell'ottica di possibili soluzioni migliorative che prendano in

considerazione un diverso utilizzo delle potenzialità economiche imprenditoriali

di queste strutture.

Concordiamo peraltro sul fatto che le politiche sportive non possono

prescindere dal mettere fra gli obiettivi prioritari il perseguimento di scopi sociali

soprattutto nell'ottica del benessere delle nuove generazioni e pertanto tale

elemento giustifica l’abbandono di progetti legati solo a logiche di cassa.

Il giusto contemperamento di queste esigenze è difficile ma costituisce la

base di ogni possibile riorganizzazione.

Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Loano in particolare

nella persona del Sindaco, dell’assessore allo sport e del dirigente allo sport che

hanno creduto nel nostro lavoro ed hanno accolto con favore il nostro progetto e ci

hanno permesso di svilupparlo al meglio.

119

ALLEGATI

Allegato 1 Esempio di bando sintetico per gli impianti a rilevanza economica

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO I N GESTIONE DI ….................. CIG.......................................

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di

partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Loano ufficio sport , alle modalità di compilazione e

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione

nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l'affidamento in concessione

dell'impianto sportivo …....................................., come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale

allegato.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del ________________e avverrà

mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54,

comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell'allegato II B del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii.

Nonché in quanto trattasi di concessioni di servizi dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo e pertanto si

applicheranno gli altri articoli del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. solo ed esclusivamente quando

esplicitamente richiamati nel bando di gara e nel capitolato. Si applica altresì la disciplina prevista dal vigente

TU 40/2009 così come modificato dalla legge 123 del 2014 e dal vigente regolamento comunale sugli impianti

sportivi approvato con delibera di Consiglio Comunale n__________________ in data _________________ .

L'appalto è altresì disciplinato dalle disposizioni di cui al bando e disciplinare e viene espletata per

conto del Comune di Loano dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) in base alle seguenti norme:

legge regionale n. 5 del 2008 e ss.mm.ii. e regolamento regionale n. 2 del 2012 (diversamente se si intende far

espletare l'appalto dal Comune di Loano inserire solo riferimenti del Comune di Loano).

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del

n_________________, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del_______, n_____ sul

profilo del committente http//www_________________e _________________del_________________.

Il progetto è stato validato con delibera di Consiglio Comunale n.......... con la quale sono stati

approvati i piani economici finanziari delle strutture sportive loanesi.

Il luogo di svolgimento del servizio /consegna della fornitura è Comune di Loano ….........CIG...

La documentazione di gara comprende: • Documento di programmazione ai sensi dell’art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 e/o di progettazione ai

sensi dell’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, con allegato piano economico finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n________ in data ____________

• Bando di gara • Disciplinare di gara • Capitolato speciale descrittivo e prestazionale • DUVRI [se previsto] • Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è …............................................ Il direttore dell’esecuzione è ….................................................

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1. Prestazioni oggetto dell’affidamento, modalità di esecuzione e importo a base di gara 1.1. L’affidamento si compone delle seguenti prestazioni: 1. attività principale affidamento della gestione del complesso sportivo ….... così come dettagliato nel capitolato di gara (Cpv 92610000-0 servizi di gestione di impianti sportivi) e l'attività secondaria e complementare gestione di servizi sportivi (cpv 92600000-7). 1.2 La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere le prestazioni straordinarie riferite a progetti supplementari nell'ambito della gestione fino ad un quinto del valore del presente appalto. Tali prestazioni/servizi saranno definiti e quantificati con contratto aggiuntivo e saranno remunerate separatamente. 1.3 La durata dell'appalto è di …...................................... . La stazione appaltante si riserva la consegna anticipata del servizio all'atto dell'aggiudicazione definitiva in pendenza di stipula del contratto. La durata del contratto sarà di anni tre. 1.4 Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di ulteriori due anni. La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima del termine finale del contratto originario. 1.5 L'importo complessivo del canone a base di gara, IVA esclusa, è pari € _________________ 1.6 L’importo del canone da versare all'amministrazione comunale è stato calcolato sulla base del piano economico finanziario approvato dall'amministrazione comunale approvato con la precitata delibera. 1.7 Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. 1.8. Il canone di concessione resterà fisso ed invariato per tutta la durata della concessione. 1.9 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Soggetti ammessi alla gara 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, , ovvero quelli costituiti da: 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.47 del Codice e del presente disciplinare di gara. Soggetti di cui all'art.90 comma 25 legge 289/2002 e TU 40/2009 Regione Liguria.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 3. Condizioni di partecipazione 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: - le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. - le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. [nell’ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione: 3.2]

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3.2. I concorrenti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell’art. 29, del d.l. 90/2014, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 3.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 3.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 3.5. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili). 4. Presa visione della documentazione di gara e sop ralluogo 4.1 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Loano www.comuneloano.it sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice http://ww.regione.liguria.it 4.2 La documentazione è disponibile anche presso il Comune di Loano ufficio sport dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 fino al giorno antecedente la scadenza di presentazione delle offerte. 4.3 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 4.4 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 4.5 Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono prendere appuntamento almeno quattro giorni prima contattando l'indirizzo mail ____________________ od _________________. Il sopralluogo deve essere espletato obbligatoriamente entro il giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La richiesta di sopralluogo deve indicare nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/ PEC FAX, cui indirizzare la convocazione. 4.6 Il sopralluogo verrà effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 entro il giorno antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione 4.7 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega. 4.8 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. 4.9 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura. Chiarimenti 5.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo mail [email protected] oppure ____________________ almeno

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dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.regione.liguria.it 6. Modalità di presentazione della documentazione 6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 6.4 La domanda di partecipazione, le dichiarazioni da allegare e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.comuneloano.it . 6.5 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria nella misura dell 0,5% per cento del valore della gara. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. 6.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 6.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6 la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.10. 6.8 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice. 6.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 7. Comunicazioni 7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo mail indicato dai concorrenti . Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6

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del D. Lgs.. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Subappalto E' vietato il subappalto. Ulteriori disposizioni 9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 9.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla pagina www.regioneliguria.it. 9.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art.66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 9.7 Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 9.8 In analogia a quanto stabilito dall’art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio/della fornitura. 10. Cauzioni e garanzie richieste 10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € .....[in cifre], (euro [in lettere]). 10.2 Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.5 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. 10.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

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10.4 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso ...[indicare gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 10.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);

- essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

- riportare l’autentica della sottoscrizione;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

- prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.6 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2 potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 10.7 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 10.8 Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;

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10.9 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento; 10.10 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 10.11 Si precisa che: - in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; - in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 11. Pagamento a favore dell’Autorità 11.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € .....[in cifre], (euro...[in lettere]) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. del 9 dicembre 2014. 11.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 11.3 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 12. Requisiti di idoneità professionale, capacita e conomico-finanziaria e tecnico-organizzativa 12.1 Ai concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1. Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Se sono cittadini di altro stato membro dell'UE non residenti in Italia essi sono tenuti a provare la loro iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza , in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del Dlgs 163 del 2006 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito. Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio mentre per i consorziati cooperative è richiesta l'iscrizione nello schedario generale delle cooperative.

2. I soggetti che si configurano come operatori economici prestatori di servizi ma che non hanno assetto giuridico imprenditoriale devono precisare i riferimenti relativi alla loro funzione come persone giuridiche, con esclusione della normativa in base alla quale sono costituiti ed operano.

3. I soggetti di cui all'art. 90 comma 25 legge 289/2002 e legge 40/2009 sono tenuti a dimostrare il possesso della configurazione quale società sportiva o associazione sportiva dilettantistica quale ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata in base a quanto previsto dalle disposizioni richiamate:

a) se associazione o società sportiva dilettantistica sussistenza degli elementi di cui all'art. 90 comma 17 e 18 legge 289/2002;

b) se enti di promozione sportiva riconoscimento specifico; c) se società (per società sportive dilettantistiche con forma di società di capitali) in possesso dei

requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 163 del 2006. d) Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche dovranno risultare iscritte alla data di

pubblicazione del bando al Registro Nazionale delle associazioni sportive del Coni.

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4. Gli operatori interessati a partecipare alla presente procedura sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica finanziaria mediante i seguenti elementi:

- Bilanci o estratti dei bilanci dell'ultimo triennio dai quali sia desumibile la sussistenza di elementi positivi ovvero se la costituzione è antecedente a tre anni il soggetto può dimostrare la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo.

5. Gli operatori devono dimostrare la loro capacità tecnica e professionale tramite i seguenti elementi:

a) realizzazione di almeno un servizio analogo negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati anche mediante autocertificazione;

b) indicazione di un numero medio di addetti all'attività sportiva e tecnico gestionale relativa agli impianti in oggetto, dipendenti o soci dell'ultimo triennio del presente bando superiore almeno al 50% rispetto a quanto richiesto dal funzionamento del servizio oggetto del bando;

c) indicazione del numero degli operatori alla data di scadenza del bando alle proprie dipendenze in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio almeno pari a quello richiesto per il servizio oggetto del presente bando.

6. disponibilità di un direttore tecnico in possesso di laurea in scienze motorie o diploma ISEF con esperienza almeno quinquennale nella gestione di servizi sportivi

12.2 Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 12.3 Non è consentito, a pena di esclusione , che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 12.4 Il requisito relativo all’iscrizione Camera di Commercio e le attestazioni dei bilanci devono essere dimostrati: - nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso - nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 12.5 Il requisito relativo al numero di addetti e operatori devono essere posseduti in misura maggiore dalla mandataria in caso di raggruppamento orizzontale. Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire. 12.6 Il requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 5), deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 12.7 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio. 12.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento. 13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibi lità delle offerte 13.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore........................................ del giorno ….........................................esclusivamente all’indirizzo ........... Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste 13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore …. alle ore ……. presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in _________ .Il personale addetto

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rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 13.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura ...[indicare la dicitura che individui univocamente la gara regolata dal disciplinare, CIG, ecc. ....]..... Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 13.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: A - Documentazione amministrativa; B - Offerta tecnica; C - Offerta economica. 13.5 La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione . 13.6 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 14 Contenuto della “Busta A - Documentazione ammini strativa” Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 14.1 La domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che: 14.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 14.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 14.2 La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente: a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) b) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...J: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: (oppure) c) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________ [inserire riferimenti n ____, data, ecc.], per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

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- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett.d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria;

- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;

- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara) d) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

- di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

- che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

- di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

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- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

che nei propri confronti: m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice); m.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); m-bis) n che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); m-ter) n di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; m-quater) n ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice: di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; (oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.

Si precisa che:

- le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- le attestazioni di cui di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

- l’attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori

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muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

I soggetti che si configurano come operatori economici prestatori di servizi ma che non hanno assetto giuridico imprenditoriale devono precisare i riferimenti relativi alla loro funzione come persone giuridiche, con esclusione della normativa in base alla quale sono costituiti ed operano. I soggetti di cui all'art. 90 comma 25 legge 289/2002 e legge 40/2009 sono tenuti a dimostrare il possesso della configurazione quale società sportiva o associazione sportiva dilettantistica quale ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata in base a quanto previsto dalle disposizioni richiamate: a) se associazione o società sportiva dilettantistica sussistenza degli elementi di cui all'art. 90 comma 17 e 18 legge 289/2002; b) se enti di promozione sportiva riconoscimento specifico; c) se società (per società sportive dilettantistiche con forma di società di capitali) in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 163 del 2006; Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche dovranno risultare iscritte alla data di pubblicazione del bando al Registro Nazionale delle associazioni sportive del Coni. 14.3 n dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante: - l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI Cal Codice; - sussistenza capacità economica finanziaria; - i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; - i dati identificativi del legale rappresentante dell'operatore economico prestatore di servizi (unitamente a Statuto ed atto costitutivo dell'ente) e per società ed associazioni sportive iscrizione a Registro delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI alla data di pubblicazione del bando; a) dichiarazione di aver realizzato almeno un servizio analogo negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati anche mediante autocertificazione; b) dichiarazione circa il numero medio di addetti all'attività sportiva e tecnico gestionale relativa agli impianti in oggetto, dipendenti o soci dell'ultimo triennio superiore al 50% rispetto a quello richiesto dal funzionamento del servizio oggetto del bando; c) dichiarazione del numero degli operatori alla data di scadenza del bando alle proprie dipendenze in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio almeno pari a quello richiesto per il funzionamento del servizio oggetto del presente bando; d) dichiarazione di disponibilità di un direttore tecnico in possesso di laurea in scienze motorie o diploma ISEF con esperienza almeno quinquennale nella gestione di servizi sportivi. 14.5 In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

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a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: - attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 14.7 PASSO E di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice anche il PASSO E relativo all’impresa ausiliaria. 14.8 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’A.N.A.C. inserire: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’A.N.A.C.] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta. 3. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità ... [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del, delibera n... del ... da cui discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo....] allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ...[indicare gli estremi del Codice di comportamento]... allegato a ...[indicare allegato o estremi del codice di comportamento]... e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 14.9 allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del Codice: 14.10 è necessario inserire dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione; 14.10 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi ovvero certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione. 14.11 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € .....[in cifre] ... (euro [in lettere] .) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara. 14.12 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

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- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; - indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure ) - non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOG GETTIVA E I CONSORZI per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e d i imprese artigiane : 14.14 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 14.15 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituit o 14.16 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costitui ti 14.17 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 14.18 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario o GEIE non ancora costituiti 14.19 n dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: - l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettivi tà giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 14.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 14.21 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 14.22 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

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nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un organo co mune con potere di rappresentanza ma è priva di soggetti vità giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un organo co mune privo del potere di rappresentanza o se la rete è s provvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione rich iesti 14.24 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (o in alternativa) - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 14.26 La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 15 Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organ izzativa” 15.1 La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione , [ una relazione tecnica dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale suddivisi per capitoli così come esplicitato nei criteri di valutazione tecnica con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara]. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato prestazione e descrittivo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 15.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1. La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 16 Contenuto della Busta “C – Offerta economica” 16.1 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione , l’offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

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1. il canone complessivo offerto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 2. il rialzo globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. In caso di discordanza tra prezzo complessivo e rialzo percentuale globale prevale il rialzo percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 16.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che superino l’importo a base d’asta . 16.3 All’interno della busta “C–offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “gara per .... – “Giustificazioni”... . 17 Modalità di verifica dei requisiti di partecipaz ione 17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera. 17.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita; b) quanto al requisito relativo ai servizi/forniture analoghi l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture è comprovata:

- se trattasi di servizi/forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

- se trattasi di servizi/forniture prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

18 Criterio di aggiudicazione 18.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 Offerta economica 30 TOTALE 100

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Rispondenza dell’attività svolta in relazione alla tipologia degli impianti ed alle attività sportive in essi praticabili …fino a punti 15 (illustrazione della progettualità: criterio di valutazione con discrezionalità tecnica - verranno valutati i progetti di gestione della struttura con particolare riferimento alle proposte di sviluppo locale dell'attività sportiva del tipo di impianto e non solo e le strategie di promozione dello sport e di Loano città dello sport nell'ambito di una programmazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di respiro nazionale ed internazionale, la partecipazione ad attività agonistica ma anche la progettazione in direzione di una promozione sportiva come strumento di aggregazione sociale e prevenzione del disagio misurabili anche on riferimento ad attività già svolte e documentabili). Esperienza nella gestione di impianti sportivi : - esperienza di gestione con ottima valutazione certificata dal concedente …fino a un massimo di punti 15 valutando l'attività di gestione impianti ed assegnando 0,5 punti per ogni anno di gestione di impianto sportivo in genere e 1 punto per ogni anno di gestione di impianto della tipologia del presente affidamento (si precisa che l'assegnazione del punteggio sarà effettuata con riferimento alle annualità di gestione es. gestione anno x impianto A= 1 punto gestione anno y impianto A e B = 1 punto gestione anno x impianto calcio A e impianto natatorio B = 1 punto valutando la gestione più favorevole). - qualificazione degli allenatori /istruttori…fino a un massimo di punti 5 (verranno attribuiti 1 punto ad ogni istruttore con laurea in scienze motorie o equipollente e 0,5 punti ad ogni istruttore in possesso di attestazione di frequenza di corso di specializzazione della disciplina sportiva oggetto della presente concessione: in caso di possesso di entrambi i titoli si assegna comunque 1 punto). - Livello di attività svolta…fino a un massimo di punti 10 (assegnando fino a 5 punti per la pregressa attività di organizzazione di manifestazioni nazionali – a ciascuna assegnando 0.1 punto e internazionali – a ciascuna assegnando 0.3 punti ed assegnando fino a 5 punti per l'attività agonistica – 0,1 punto ad ogni risultato agonistico a livello regionale e 0,3 punti ad ogni risultato agonistico a livello nazionale). - Attività svolta in passato a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani…fino a un massimo di punti 5 (assegnando 1 punto ad ogni progetto di rilievo curato in passato dal candidato). - Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo…fino a un massimo di punti 5 (assegnando 0,5 punti ad ogni anno di anzianità del sodalizio). - Numero di tesserati per le attività sportive che possono essere svolte nell’impianto dal soggetto concorrente…fino a punti 5 ( si applicherà la proporzione numero massimo di tesserati fra le candidature in esame: 5= numero di tesserati del candidato in esame: x). - Proposte di miglioramenti degli spazi per una migliore fruizione delle attrezzature e degli arredi…fino a punti 5 (si applicherà la proporzione massimo investimento proposto fra i candidati: 5=investimento proposto dal candidato: X precisando che la commissione avrà facoltà di non calcolare eventuali investimenti ritenuti non idonei alla tipologia di impianto da affidare). - Piano di promozione della struttura e utilizzo delle strutture annesse …fino a punti 5 (si valuterà il progetto di promozione e rilancio dell'attività dell'impianto anche con riferimento alla gestione delle strutture complementari presenti nell'impianto). Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al Regolamento di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione variabile tra 0 e 1. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati: 1. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario; 2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; 3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula canone più alto: 30= canone in esame : x 19 Operazioni di gara 19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso __________il giorno______, alle ore _________ e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro

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conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo ________in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo [specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC/ fax] ... almeno ...[indicare il numero]... giorni prima della data fissata. 19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà: I. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa; II. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; III. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; IV. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; V. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a sei giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. VI. nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12; all’esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. 19.4 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia comunque riconducibile all’offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai sei giorni]. 19.5 In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. 19.6 Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 19.4 ; procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di sei giorni sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti. 19.7 Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all’attribuzione dei punteggi complessivi. 19.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi. 19.9 All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

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19.10 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell’art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 19.14 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 20 Verifica di anomalia delle offerte 20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: - si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata; - si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; - si assegna all’offerente un termine perentorio di ...[indicare il numero di gg., minimo 15 (quindici)]... giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; - la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; - si assegna all’offerente un termine perentorio di ...[indicare il numero di gg - minimo 5 (cinque)]... giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni; - la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite; - prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; - la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione; - la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Definizione delle controversie Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Trattamento dei dati personali I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

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Allegato 2 Esempio di modello busta “C – offerta economica”

ALLEGATO 1 MODELLO busta “C – offerta economica”

Procedura Aperta per l’affidamento del servizio

[ESEMPIO DI] DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________ nato a (________________),

il_________________

(luogo) (prov.) (data) _________________residente a (____), Via _________________, n. __

(luogo) (prov.) (indirizzo) _________________in nome del concorrente _________________

con sede legale in (_____), Via _________________, n. _________________,

(luogo) (prov.) (indirizzo) _________________

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) :

� Titolare o Legale rappresentante

� Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) :

� Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);

� Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006),

specificare tipo:

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);

� Consorzio stabile (lett. c), art. 34, D. Lgs. 163/2006);

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)

� costituito

� non costituito;

� Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);

� costituito

� non costituito;

� GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)

� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs.

163/2006);

� Associazione.....................

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OFFRE

per l’affidamento della gestione dell'impianto sportivo in epigrafe un prezzo complessivo e

incondizionato di € _________________, _________________ (in cifre), (dicasi virgola ) (in

lettere), corrispondente

al ribasso del __________%(in cifre), (dicasi ________________virgola _________________ per cento)

(in lettere), sull’importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di €

_____________, ________________(in cifre), (dicasi _________________ virgola _________________)

(in lettere),

(Facoltativo a) )

a) Dettaglio dei costi

Esempio di dettaglio dei costi

N. unità di personale Qualifica Livello

N. ore di lavoro Costo orario

Totale costo manodopera per livello

€ € € € € € € € € € € € Totale complessivo costo manodopera € Costo complessivo dei prodotti € Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) €

(Facoltativo b)) b) ulteriori giustificazioni (art. 87, comma 2, del d.lgs. 163/2006) _________________, lì _________________ (luogo, data) Firma (timbro e firma leggibile) N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di

concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini

della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti

mandanti.

firma ___________________________ per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

140

firma ___________________________ per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

firma ___________________________ per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società

e sigla del legale rappresentante

141

Allegato 3 Bozza di capitolato speciale di un appalto natatorio

Oggetto della convenzione

Affidamento della gestione degli impianti natatori:

• impianto natatorio al coperto composto da: vasca grande, vasca

piccola, spogliatoi, spazio biglietteria;

• impianto natatorio all’aperto composto di vasca grande, vasca piccola,

acquascivolo, blocco spogliatoi armadietti, locale biglietteria e servizi

igienici, lettini, sdraio, ombrelloni;

con espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica ed

organizzativa, di pulizia e quindi:

− garantire il regolare funzionamento della struttura, trattamento acqua, pulizia

e manutenzione ordinaria

− assistenza bagnanti durante l’apertura al pubblico

− presenza di istruttori qualificati durante eventuali corsi

− facoltà di gestire gli spazi acqua e le relative pertinenze incassandone i

proventi.

IMPIANTO COPERTO

- pubblico 6 ore al giorno compreso festivi in accordo con Comune;

- organizzazione corsi durante le altre ore;

- concessione degli spazi ad altre società sportive per allenamenti e manifestazioni

al di fuori dell’orario di apertura al pubblico;

- libero accesso categorie utenti che l’amministrazione vorrà indicare;

IMPIANTO ALL’APERTO (idem come sopra ma apertura al pubblico per 8 ore

al giorno);

Orari e tariffe: previamente concordate ed approvate formalmente

dall’amministrazione comunale.

Personale: in regola (o soci in possesso necessarie abilitazioni).

142

Addetti: coordinatore , responsabile sicurezza, cassiere, istruttori, assistente

bagnanti .

Vietati Lavori e modifiche all’ impianto salvo autorizzazione comune

OObbbbll iigghhii ddii ccuussttooddiiaa ddeell ggeessttoorree ppeerr::

- esercizio e funzionamento impianti;

- apertura impianti in accordo con amministrazione;

- controllo ingressi;

- controllo locali e strutture;

- vigilanza rispetto regolamenti comunali;

- servizio assistenza bagnanti e fornitura personale;

- fornitura attrezzature ed i materiali;

- pulizia e mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle vasche;

- conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture ed

attrezzature;

- oneri ed adempimenti igienico sanitari nonché altri obblighi gestionali;

- servizio medicazione e pronto soccorso;

- costante manutenzione e disponibilità strumenti di salvataggio;

- acquisizione di tutte le attrezzature previste dalla vigente normativa.

Manutenzione ordinaria:

- riparazioni di parti e tinteggiature interne;

- riparazione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di

infissi e serramenti interni;

- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, con

apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni esterne in conseguenza

dell’uso;

- manutenzione dei filtri e stipula convenzioni con la ditta manutentrice degli

impianti di funzionamento pompe piscina;

- stipula di eventuali convenzioni con ditte distributrici di impianti di

igienizzazione per spogliatoi e WC.

143

- gestione di impianti a gettone ovvero stipula di apposita convenzione con ditte

apposite;

- verifica periodica degli idranti e degli estintori relativi all’impianto natatorio;

- pulizia e manutenzione delle vasche ed esecuzione dei periodici trattamenti;

- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili delle aree dell’impianto

natatorio nonché delle varie attrezzature, lettini, sdraio, ombrelloni e WC);

- verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla

CPVLPS quando non sono state effettuate modifiche per la manutenzione

straordinaria;

- verifica biennale degli impianti di messa a terra a cura della ASL con pagamento

dei relativi oneri;

- pulizia ed igienizzazione degli spazi comuni relativi all’impianto affidato.

L’affidatario provvederà altresì all’espletamento di tutte le particolari

mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione di:

� vasche mediante:

− manutenzione corsie;

− cambio acqua;

− smontaggio e rimontaggio reti porte per eventuali partite di pallanuoto;

� impianti e servizio pubblico mediante:

− pulizia (scopatura) su tutte le tribune (coperte e scoperte) nonché delle

scalinate e corridoi di accesso alle stesse;

− disinfezione e scopatura dei locali W.C., locali biglietteria, locali

deposito, all’uopo di renderli in ogni momento, perfettamente funzionanti ed

utilizzabili per lo scopo ad essi destinato;

− scopatura dei piazzali e corridoi di accesso agli impianti natatori.

� blocchi spogliatoi a servizio atleti mediante:

− accensione e spegnimento impianto di climatizzazione e produzione

acqua calda ogni qualvolta richiesto dagli utenti utilizzatori degli impianti;

− pulizia e disinfezione di tutti i locali onde renderli idonei all’uso e

perfettamente utilizzabili all’inizio di ogni turno di allenamento e di competizione

agonistica;

144

− piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari (sostituzione di

guarnizioni di rubinetti, sturatura W.C., controllo cassette di cacciata, riparazione

serratura porta, ecc.);

− sostituzioni vetri finestre di piccole dimensioni.

� strutture in generale mediante:

− controllo dei apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte di accesso agli

impianti sportivi natatori;

− estirpazioni erbacce in aiuole dell’impianto natatorio all’aperto,

irrigazione manuale, potatura piante, serchiatura e concimazione terreno destinato

ad aiuole e tappeto erboso di coronamento agli impianti;

− pulitura ciclica dei pozzetti acque bianche e nere con particolare

riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di

maggiore intensità piovosa;

− controllo della vasca di compenso;

− sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali e nell’impianto

all’aperto;

− pulizia vetri e pulizia periodica delle vetrate.

� oneri generali di custodia:

− obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti di

personale in possesso dell’abilitazione ad assistente bagnanti in numero

sufficiente alle dimensioni dell’impianto;

− accensione e spegnimento luci;

− custodia degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi

sono collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso

che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa

sorveglianza;

− scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria

sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi

− richiesta di autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per

legge per il funzionamento dell’impianto ovvero per l’organizzazione di

manifestazioni ed eventi da parte del gestore;

145

− tenuta di un registro soci aggiornato;

− tenuta registri corrispettivi e bilanci aggiornati;

− pagamento oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento

dell’impianto e le attività ivi svolte

Utenze

Restano a carico del Comune le spese di acqua, luce, riscaldamento e

dell’utenza telefonica intestata al Comune. L’orario di accensione dell’impianto di

riscaldamento dovrà essere concordato ed approvato dall’amministrazione

comunale così come i cambi acqua nelle piscine.

Manutenzione straordinaria

Sono a carico del Comune lavori di manutenzione straordinaria che non

siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al gestore, l’eventuale

adeguamento degli impianti alla normativa di legge, nonché l’eventuale

costruzione di nuove opere ed impianti, ritenuti necessari, dall’Amministrazione

medesima.

Disponibilità al Comune

Numero x di manifestazioni a scopo promozionale e turistico, nell’intesa

che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività

federali (campionati e tornei debitamente autorizzati).

Uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado del distretto

scolastico territoriale, agli alunni iscritti ai corsi sportivi organizzati nell’ambito

dell’attività didattica ed ai frequentanti i campi solari organizzati dai Comuni del

distretto sociale nell’ambito delle attività ludico ricreative previste nonché i

minori segnalati dall’Assistente sociale.

Disponibilità a terzi

Riconoscimento a favore dell’affidatario di un compenso forfetizzato a

titolo di rimborso spese di gestione, il cui ammontare verrà fissato in apposito

tariffario da sottoscrivere tra i contraenti.

Potrà anche ammettere società, gruppi ed associazioni che segnalate

dall’amministrazione ne facciano richiesta entro il 31 luglio ogni anno per la

146

stagione successiva richiedendo un canone d’uso da concordarsi con

l’amministrazione all’inizio di ogni anno che verrà introitato dal gestore.

Pubblicità

Facoltà di installare mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che

sonora. Proventi ad affidatario con onere di richiedere tutte le autorizzazione e

non modificare impianti.

Organizzazione di manifestazioni all’interno dell’impianto

A carico del soggetto organizzatore (affidatario, soggetto terzo, Comune

oppure enti ed associazioni da esso patrocinati) previa autorizzazione allo

svolgimento rilasciata dall’amministrazione comunale. Domanda entro il 31/10 di

ogni anno e regolarizzazione a carico organizzatore di tutti i permessi SIAE,

ENPALS ed eventuali agibilità richieste dalla Commissione Provinciale di

Vigilanza, nonché la regolarizzazione dei permessi ai sensi dell’art. 68 TULPS.

Oneri a carico del Concedente

A titolo di corrispettivo l’affidatario corrisponderà al Comune

annualmente la somma di……………..(base d’asta ____________ euro). La

quantificazione di tale somma tiene conto degli introiti derivanti al gestore per

gli ingressi all’impianto, l’affitto delle attrezzature (nell’impianto estivo) e per

l’organizzazione di corsi nonché ingressi di eventuali manifestazioni organizzate

direttamente dalla Società oltre introiti derivanti dal bar.

Addizioni

Ferma ed impregiudicata la durata del contratto i termini economici della

convenzione dovranno essere rivisti in caso di ulteriori addizioni o migliorie

apportate dal Comune.

Oneri a carico dell’affidatario

Sono a carico dell’affidatario:

− spese per la fornitura di prodotti per la piscina;

− spese di pulizia degli spazi;

− spese per eventuali impianti igienizzatori delle toilette;

− spese manutenzione gettoniere;

− personale;

147

− convenzione con le ditte manutentrici degli impianti connessi alla

gestione dell’impianto natatorio;

− spese manutenzioni attrezzature per la pulizia ed eventuale loro

sostituzione;

− spese per fornitura di materiali di pulizie e di disinfezione,

− spese per acquisto di materiali occorrenti per l’ordinaria manutenzione;

− spese per ricambi lampade, impianto illuminazione notturna;

− spese pubblicità.

L’affidatario si impegna a stipulare contratto per due proprie utenze

telefoniche (una nell’impianto all’aperto ed una nell’impianto coperto).

Eventuale esercizio bar tavola calda:

� gestione a carico concessionario od in affitto d’azienda a soggetto di

gradimento dell’amministrazione;

� responsabilità solidale;

� revoca concessione determina anche revoca eventuali affitti d’azienda;

� tutte le spese arredi impianti a carico del gestore;

� spese gestione bar pulizia e custodia e personale;

� spese utenze;

� riparazioni;

� possesso licenza rispetto orari;

� responsabilità;

� imporre obbligo stipula polizza RC;

� riservare controllo gestione ed eventuale revoca per cattivo uso.

È poi opportuno allegare al contratto un piano di manutenzione della

struttura:

A. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

− PIANO DELLE PULIZIE

PPuull iizziiee aa ccaaddeennzzaa qquuoottiiddiiaannaa

Le pulizie a cadenza quotidiana saranno strutturate in turni che, a partire

da almeno un’ora prima dell’accesso al pubblico, vadano a coprire tutto l’orario di

apertura della piscina.

148

Il protocollo di pulizia prevederà:

− svuotamento dei cestini portarifiuti con eventuale sostituzione dei

sacchetti di plastica;

− spolveratura a umido di mobili e arredi;

− pulizia delle porte e degli interruttori elettrici;

− pulizia dei pavimenti;

− pulizia e disinfezione degli spogliatoi, servizi igienici e docce, con

lavaggio sanitari effettuato con prodotto anticalcare e disincrostante;

− pulizia dei pavimenti con percorso a piedi nudi e delle superfici di

contatto (servizi igienici, pareti docce, panche, fasciatoi, mensole, ecc.) da

effettuarsi con prodotto sanitizzante antimicotico dermocompatibile omologato ai

sensi di legge. Per questo trattamento dovranno essere alternati almeno due

prodotti diversi per evitare fenomeni di adattamento;

− controllo e ricarica di carta igienica, salviette, sapone liquido, sacchetti

igienici;

− riassetto spogliatoi e servizi con rimozione di capelli e residui solidi,

riordino arredi;

− pulizia e disinfezione del borda vasca, del pavimento circostante e delle

gradinate;

− reintegro del liquido amniotico nei passaggi obbligati.

PPuull iizziiee aa ccaaddeennzzaa sseettttiimmaannaallee

− lavaggio dei vetri e degli infissi ad altezza d'uomo;

− aspirazione della polvere dalle pareti

− pulizia dell’interno degli armadietti;

− pulizia con acido specifico della pavimentazione a bordo vasca e delle

mattonelle del canale di sfioro;

− pulizia accurata delle piastrelle e gradinate;

− asportazione delle incrostazioni di calcare depositate su sanitari passaggi

obbligati, arredo.

PPuull iizziiee aa ccaaddeennzzaa mmeennssii llee

− pulizia locali tecnici.

149

PPuull iizziiee aa ccaaddeennzzaa sseemmeessttrraallee

− pulizia e disinfezione delle vasche, previo svuotamento delle stesse in

data da concordarsi con l'amministrazione, eliminazione dei residui calcarei e del

grasso;

− svuotamento, pulizia e disinfezione delle vasche di compenso e dei

sistemi di circolazione dell’acqua,

− disinfestazione e derattizzazione dell’intera struttura.

B - IMPIANTI DI FILTRAZIONE, CIRCOLAZIONE E

TRATTAMENTO ACQUA

Interventi a cadenza giornaliera

� controllo del cloro attivo (ogni due ore)

� controllo del cloro combinato (ogni due ore)

� controllo del PH (ogni due ore)

� controllo della perdita di carico dei filtri

� controllo della temperatura delle vasche

� pulizia dell’acqua delle vasche a vasca piena con aspirafango o

pulitore

� controllo funzionamento sfioratori

� controllo funzionamento delle pompe dosatrici di prodotti chimici

� compilazione del registro dei valori delle vasche.

Interventi con cadenza ogni tre giorni

� lavaggio filtri

� lettura contatore di reintegro per i ricambio d’acqua

Interventi a cadenza settimanale

− pulizia prefiltri

− controllo acido cianurico

− controllo dei cloruri

− reintegro cloro, acido e declorante

− controllo livello dei reagenti centralina

− regolazione ugelli delle pompe dosatrici

150

− rabbocco sali quaternari d’ammonio del circuito antimicotico

− controllo dei grigliati di bordo vasca ed eventuale sostituzione di

traversine danneggiate, scivolose e trattamento antialga

− verifica della durezza dell'acqua ed eventuale ritaratura dell'addolcitore.

Interventi a cadenza mensile

− pulizia ed eventuale ritaratura delle centraline, elettrodi, iniettori, ecc.

− pulizia degli ugelli delle pompe dosatrici

− ispezione dei tubi di iniezione

− svuotamento e pulizia dei contenitori di acido e cloro

− analisi microbiologiche e chimico-fisiche dell’acqua in vasca presso

laboratorio certificato

− verifica efficienza delle pompe di circolazione

− controllo ed eventuale pulizia e sostituzione filtri

− pulizia griglie e canali

Interventi a cadenza semestrale

- svuotamento, pulizia e disinfezione vasche, vasche di compenso e sistemi

di circolazione acqua

- controllo ed eventuale regolazione delle boccette di immissione e delle

boccette laterali

- lavaggio chimico dei filtri

- svuotamento, sanificazione e reintegro masse filtranti

- controllo della presenza di eventuali sedimenti all’interno dei pozzetti di

scarico sul fondo vasca ed eventuale asportazione del materiale

- pulizia dosatore prodotto antimicotico

- pulizia degli scambiatori di calore

Interventi a cadenza annuale

− revisione valvole e filtri

− revisione pompe

151

− revisione manometri

− sostituzione delle valvole delle pompe dosatrici

− sostituzione guarnizioni del dosatore antimicotico.

− controllo e pulizia delle prese d'aria esterne e griglie di espulsione

− pulizia delle parti del ventilatore a contatto con l'aria

− controllo e pulizia accurata dei condotti d'aria

− controllo e pulizia accurata degli ingressi dell'aria, piastre forate, griglie e

raccordi

C - IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Interventi a cadenza giornaliera

- controllo della temperatura

- controllo efficienza scarichi a pavimento

IInntteerrvveennttii aa ccaaddeennzzaa sseemmeessttrraallee

− smontaggio e pulizia dei pulsanti docce, soffioni, rubinetti ed erogatori

− controllo guarnizioni rubinetti

− controllo efficienza scarichi fognari

− pulizia basamenti, staffe, chiusini di accesso

− controllo dell’integrità degli elementi di coibentazione

IInntteerrvveennttii aa ccaaddeennzzaa aannnnuuaallee

- verniciatura parti metalliche deteriorate

D - IMPIANTO ELETTRICO

IInntteerrvveennttii aa ccaaddeennzzaa ggiioorrnnaall iieerraa

− controllo della funzionalità dei corpi illuminanti

− controllo spie quadri elettrici

− eventuale sostituzione targhette e pannelli indicatori rotti

Interventi a cadenza mensile

− controllo della funzionalità dei dispositivi di prenotazione automatica

differenziale (salvavita)

− controllo condensatori

− controllo dispersioni

− controllo accumulatori

152

− verifica funzionamento lampade di emergenza

− verifica integrità corpi illuminanti

− verifica funzionalità impianto antincendio

E - MANUFATTI EDILI ED ELEMENTI DI FINITURA

IInntteerrvveennttii aa ccaaddeennzzaa sseettttiimmaannaallee

− verifica della stabilità delle scalette di accesso in vasca ed eventuale

trattamento di parti ossidate

Interventi a cadenza mensile

− verifica stabilità degli ancoraggi a soffitto

− controllo dei serramenti: cerniere, serrature, maniglie e maniglioni

antipanico, guarnizioni, ed eventuali interventi di lubrificazione, registrazione,

sostituzione di elementi rotti

− controllo di eventuale presenza di muffe o formazioni di condensa nelle

parti murarie ed eventuali trattamenti, verifica presenza di rigonfiamenti,

screpolature, fessurazioni ed interventi di ripristino, stuccaggio e riverniciatura.

IInntteerrvveennttii aa ccaaddeennzzaa sseemmeessttrraallee

− verifica della corretta funzionalità dei canali di gronda e pluviali,

eventuale ripulitura, intervento antiruggine e riverniciatura

− verifica della corretta funzionalità delle tubazioni di deflusso delle acque

bianche e nere, caditoie e pozzetti

− controllo sulle tubazioni e parti metalliche interne (condotte UTA) ed

eventuali interventi di ricromatura

Interventi a cadenza annuale

− ritinteggiatura delle superfici murarie interne e dei controsoffitti

NOTE PER AREA ESTERNA

La manutenzione dell'area esterna (piscine ed acquascivolo) segue il

medesimo piano sopra riportato in riferimento alle strutture esistenti nell'area

all'aperto.

153

Vediamo quindi nel dettaglio tutti gli elementi del bando di gara:

� ente appaltante: Comune X

� oggetto dell'appalto: affidamento gestione impianto sportivo Y

� luogo di svolgimento del servizio: Comune X via

� procedura di aggiudicazione asta pubblica con affidamento offerta

economicamente più vantaggiosa

� durata del contratto es. 3 + 3

� base d’asta (offerte al rialzo/al ribasso)

� nome e indirizzo dove chiedere informazioni

� termine ricevimento delle offerte

� apertura offerte

� persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

� cauzioni e garanzie 2% provvisoria 10% definitiva

� modalità di finanziamento/pagamento fondi bilancio

� forma giuridica dei partecipanti (vedere legge regionale di appartenenza)

� condizioni di carattere economico e tecnico vedi legge regionale)

� periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

180 giorni

154

Allegato 4 Capitolato per l’affidamento della gestione del complesso

sportivo polifunzionale adibito al gioco delle bocce

COMUNE DI LOANO

(PROVINCIA DI SAVONA)

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE

ADIBITO PREVALENTEMENTE AL GIOCO DELLE BOCCE SITO IN LOCALITA’ PONTASSI (VIA ALBA) DEL

COMUNE.

ART.1

(Oggetto dell’appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del complesso sportivo polifunzionale adibito

prevalentemente al gioco delle bocce sito in località Pontassi di questo Comune ( Via Alba ), (foglio n.16

mappale 450 fabbricato rurale di mq.7foglio n.16 mappale 504 terreno mq. 5510foglio n.16 mappale 1841 mq.

4401 e così per complessivi mq. 9918) composto da:

n.8 campi da bocce scoperti dotati di impianto di illuminazione notturna e n.8 campi coperti realizzati all’interno

di una struttura prefabbricata completa di tribune per il pubblico, locale bar, spogliatoi e uffici, composto dai

seguenti impianti:

---- area all’aperto con recinzione in rete metallica supportato da un telaio in acciaio tubolare verniciato

sostenuta su cordolatura in c.a. comprendente:

• n.8 campi scoperti con fondo asfaltico ricoperto di sabbia completi di porta bocce e ferma

bocce,

• n.1 impianto di illuminazione notturno composto da n.4 pali e n.8 corpi illuminanti da 250 W,

----struttura prefabbricata con pilastri e travi in c.a., tamponatura in blocchetti vibrocompressi, copertura in

lamiere ondulate di alluminio comprendente:

1) n.8 campi coperti con fondo asfaltico ricoperto di sabbia, completi di porta

bocce e ferma bocce,

2) recinzione con muretto in c.a. corredato di pannelli metallici e plexiglas,

3) impianto di illuminazione

4) impianto antincendio,

5) impianto irrigazione campi,

6) tribune in c.a. complete di rivestimento in gomma antisdrucciolo , sedili in

plastica, ringhiere (200 posti per ogni tribuna)

7) campo ingresso, bar, veranda costituiti da un locale atrio, ingresso,

biglietteria, locale bar con servizi annessi, locale bar-veranda,

8) arredo completo del locale bar,

9) spogliatoi costituiti da n.3 locali (n.2 spogliatoi atleti più n.1 spogliatoio

arbitri completi di docce e w.c.)

10) bagni per il pubblico e spettatori disabili di cui n.6 a piano terra, n.2 locale

bar, n.8 piano gradinate,

11) locale infermeria,

12) magazzini posizionati sotto la tribuna lato levante,

155

13) impianto idrico – sanitario,

14) impianto di riscaldamento a termoventilazione,

15) pavimento flottante in legno

---- struttura esterna realizzata in c.a. e tamponatura in blocchetti vibrocompressi comprendente i seguenti

locali termici:

1) n.1 locale a disposizione ENEL,

2) n.1 locale per posizionamento quadri elettrici

3) n.1 locale per la centrale termica,

---- parcheggi scoperti in area tangente alla strada Via Alba,

---- Piazza pedonale con sistemazione a verde e posteggio completo di impianto di illuminazione notturna.

ART.2

(Finalità della gestione)

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva che

ricreativa, compatibile con la presenza di un pubblico nonché all’utilizzo di tutte le aree annesse.

ART. 3

(Durata dell’affidamento)

L’affidamento viene effettuato, per un periodo di anni tre dal___________ al ___________ con possibilità

di rinnovo per ____________

ART. 4

(Requisiti di partecipazione)

Possono partecipare alla gara società ed associazioni sportive dilettantistiche in una delle forme previste e

disciplinate dall’art. 90 della legge 27.12.2002 n. 289 e s.m.i., enti di promozione e propaganda sportiva,

federazioni sportive nazionali costituite da almeno cinque anni.

Le offerte devono essere inviate con raccomandata AR o mezzo equipollente ovvero consegnate a

mani al protocollo comunale ed indirizzate a Comun e di Loano – ufficio Sport – piazza Italia 2 – 1702 5

LOANO in busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura sulla quale sarà indicat o,

oltre al mittente, la dicitura “gara per affidament o concessione e gestione complesso sportivo

polivalente adibito prevalentemente al gioco delle bocce” e debbono contenere:

1) la domanda di partecipazione, redatta in carta da bollo legale, in lingua italiana, sottoscritta dal legale

rappresentante della Società/Associazione/Federazione/Ente Sportivo con la fotocopia di un documento di

identità valido, deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni (che l’amministrazione si riserva

in ogni caso di verificare mediante richiesta della relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti

di seguito elencati):

---- autodichiarazioni afferenti i requisiti di cui ai criteri di aggiudicazione previsti dal bando di gara;

---- impegno all’immediato avvio del servizio anche in pendenza di stipulazione di contratto;

---- dichiarazione di accettazione, senza condizioni o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni

contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale di affidamento;

---- dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato

preventivo oppure in stato di sospensione dell’attività;

---- dichiarazione che non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi

reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

156

---- dichiarazione di non aver commesso nell’esercizio di similari attività di gestione un errore grave,

accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;

---- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti;

---- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

---- dichiarazione di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;

---- dichiarazione di avere capacità economica e finanziaria e possedere capacità tecnica all’espletamento

del servizio;

---- di aver effettuato sopralluogo presso il complesso sportivo

In allegato alla domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

---- copia dell’atto costitutivo e statuto, con eventuali modifiche dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o

della società sportiva dilettantistica o della Federazione Sportiva o dell’Ente di promozione e

propaganda sportiva;

---- copia dei bilanci dell’ultimo triennio di attività;

---- certificato del casellario giudiziale riguardante il legale rappresentante del soggetto partecipante oppure

dichiarazione sostitutiva di certificazione con autentica di firma o con allegata fotocopia di un

documento di identità da cui risultino i provvedimenti giudiziari a carico del predetto;

---- eventuale documentazione tecnica in allegato atta a comprovare il possesso ei requisiti di cui al bando di

gara e progetti migliorativi della struttura.

2) Offerta in busta separata busta chiusa e sigillata da inserire all’interno del plico.

ART.5

(Criteri di aggiudicazione)

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto previsto

dall’art. 83 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. assegnando il seguente punteggio:

- Prezzo (offerte in diminuzione circa il contributo versato dall’amministrazione per lo svolgimento del

servizio)..…..fino a punti 30

- Rispondenza dell’attività svolta in relazione alla tipologia degli impianti ed alle attività sportive in essi

praticabili…fino a punti 10

- Esperienza nella gestione di impianti sportivi:

- A) esperienza di gestione con ottima valutazione certificata dal concedente …fino a punti 10

- B) qualificazione degli allenatori /istruttori…fino a punti 10

- C) Livello di attività svolta…fino a punti 10

- D) Attività svolta in passato a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani…fino a punti 10

- E) Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo…fino a punti 5

- F)Numero di tesserati per le attività sportive che possono essere svolte nell’impianto dal soggetto

concorrente…fino a punti 5

- G) Proposte di miglioramenti degli spazi per una migliore fruizione delle attrezzature e degli arredi…fino a

punti 5

- H) Piano di promozione della struttura…fino a punti 5

157

ART.6

(Consegna ed uso)

Il complesso sportivo viene consegnato nello stato di consistenza attuale e l’affidatario assume nei

confronti del concedente le seguenti obbligazioni relativamente all’uso:

----di servirsene per l’uso del gioco delle bocce;

----di utilizzare l’impianto sportivo polifunzionale disciplinando autonomamente l’attività sportiva del gioco

delle bocce (campionati, coppe amichevoli, allenamenti), mentre per quanto attiene altre attività

sportive/di spettacolo in accordo con l’amministrazione comunale e previo ottenimento di nulla osta

da parte del dirigente dell’ufficio sport.

ART.7

(Verbale di consegna)

La consegna del complesso sportivo, verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contradditorio

tra un rappresentante del Comune e uno dell’affidatario.

Al momento della consegna sarà inoltre redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili,

attrezzature ed arredi, che vengono affidati all’affidatario.

ART. 8

( Proprietà dei mobili)

Tutti gli impianti mobili, le attrezzature, gli arredi, della presente convenzione, esistenti al momento della

consegna, sono e rimarranno di proprietà del Comune stesso, compresi quelli eventualmente acquistati dal

Gestore, senza che lo stesso possa vantare diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali

adduzioni quale elemento compensativo della gestione affidata con la presente.

ART. 9

(Trasformazione del complesso sportivo)

Resta inteso che l’affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il

preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle

ammesse.

ART.10

(Custodia pulizia e manutenzione ordinaria)

L’affidatario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo, oggetto della

presente convenzione:

- alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli

altri oneri ed incombenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l’adempimento e la esecuzione di quanto altro

possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all’uso cui essi sono destinati.

A tale riguardo, il Gestore provvederà all’espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia,

pulizia e manutenzione secondo gli schemi seguenti:

---- Campi di gioco coperti e scoperti

- tracciatura dei campi,

- mantenimento ottimale dello strato di sabbia sopra il manto asfaltino.

158

---- Arredi campi

1) Recinzioni

- pulitura plexiglas

- tenditura delle reti,

- brossatura e verniciatura pali e ringhiere recinzione in base allo stato di

necessità.

---- Illuminazione

- sostituzione dei corpi illuminanti ed accessori elettrici, compreso lampade

---- Impianti termici

- riparazione e sostituzioni di pezzi in genere al fine di consentire la perfetta efficienza e

rendimento

---- Tubazioni irrigazione campi

- riparazione e/o sostituzioni tubi ed accessori;

---- Opere murarie, edifici

- limitati interventi per muri, tetti, pavimenti, tubazioni.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- riparazione intonaci,

- eventuali impermeabilizzazioni tetti e muri,

- riparazione e/o sostituzione rivestimenti e pavimentazioni,

- riparazione e/o sostituzione accessori idraulici e sanitari,

- riparazione e/o sostituzione tubazioni ed accessori,

- riparazione e/o sostituzione elementi impianto elettrico,

- tinteggiature esterne.

---- Aree esterne

- pulizia canalizzazioni di drenaggio pluviale,

- riparazione pavimentazioni,

- riparazione recinzioni,

---- Interventi di giardinaggio

- Irrigazione manuale piante e siepi,

- estirpazione erbacce in aiuole, con esclusione di interventi specialisti da giardiniere quali rinnovo

piante, aiuole e ciotole, semina zone prato, potature piante che saranno invece eseguiti a cura del

Comune .

---- Oneri generali di custodia

• dovrà essere garantita la presenza di apposito personale per tutta la durata di utilizzo degli impianti.

Si precisa che restano a carico esclusivo dell’affidatario tutti gli oneri inerenti la gestione e specificatamente:

- spese per il personale,

- spese di energia elettrica

- spese per il rifornimento idrico,

- spese per il riscaldamento,

- spese per fornitura di materiali di pulizia e disinfezione,

- spese per acquisto materiali occorrenti per l’ordinaria manutenzione.

159

ART.11

(Manutenzione straordinaria)

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili all’affidatario,

l’eventuale adeguamento degli impianti alle normative di legge nonché l’eventuale nuova costruzione o

sostituzione di opere ed impianti ritenuti necessari, saranno eseguiti a cura e spese dell’Amministrazione

Comunale.

ART.12

(Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori)

In qualunque momento il Comune di Loano con idoneo preavviso anche verbale potrà apportare all’impianto

tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse

essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo

potranno essere richiesti dall’affidatario al Comune.

Art.13

(Disponibilità al Comune)

L’affidatario si obbliga a mettere comunque a disposizione gli impianti e le relative attrezzature al Comune

qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni anche a scopo promozionale e turistico, previa congrua (non

meno di 7 giorni) comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale senza che ciò comporti deroghe agli

obblighi assunti dal gestore stesso nell’ambito della presente convenzione e senza oneri aggiuntivi per il

Comune di Loano.

Inoltre l’affidatario consentirà l’eventuale uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito

di un progetto concordato con le scuole, gli Organi competenti della Civica Amministrazione e l’affidatario.

ART.14

(Pubblicità)

All’affidatario è data la facoltà di installare, all’interno degli impianti, mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia

visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e di regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali mezzi non

cagionino danni agli impianti.

Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà

avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza ed in lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o

attigui.

Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

Dovrà comunque essere richiesta la preventiva autorizzazione al Comune.

ART.15

(Proventi della gestione)

Restano di esclusiva competenza dell’affidatario gli introiti derivanti da:

• noleggio campi,

• quote associative,

• gestione bar,

160

• pubblicità,

• eventuali quote derivanti dall’attività agonistica.

ART.16

(Oneri a carico del Comune)

A parziale copertura delle spese di gestione l’amministrazione comunale si impegna a versare annualmente la

somma di euro (base d’asta a ribasso 4.000,00 euro). Il pagamento della predetta somma verrà corrisposto dal

concedente in due rate nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni. A tal fine il concessionario dovrà

presentare regolare fattura al Comune.

ART.17

(Pavimento flottante)

Il pavimento flottante di proprietà del Comune di Loano verrà montato e smontato a cura del Comune di Loano

su autorizzazione del dirigente Ufficio sport previo nulla osta del dirigente Ufficio tecnico. Eventuali richieste di

montaggio del pavimento da parte dell’affidatario dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre

90 giorni prima della data per la quale si rende necessario il montaggio della pavimentazione.

ART.18

(Utenze)

Il Comune di Loano in caso di utilizzo dell’impianto per proprie iniziative rimborserà all’affidatario, oltre al

contributo di cui all’art. 16 i seguenti importi per le spese supplementari di utenza:

dal 1 maggio al 15 ottobre Euro 50 al giorno;

dal 16 ottobre al 30 aprile Euro 100 al giorno.

ART.19

(Titolarità della licenza di esercizio del bar)

La titolarità della licenza di esercizio del bar rilasciata dal Comune di Loano sarà assentita all’affidatario, che

potrà disporne la gestione anche mediante contratto di affitto di azienda di durata non superiore al presente

affidamento.

ART.20

(Tariffe )

Le tariffe relative al noleggio dei campi dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale e la

media delle stesse non dovrà comunque essere inferiore a quella prevista dal piano economico finanziario,

predisposto in sede di finanziamento dell’opera, approvato con la deliberazione consiliare n.77 del 16/09/1999.

ART.21

(Obblighi dell’affidatario in materia fiscale, previdenziale, assicurativa)

Il Comune di Loano si intende manlevato al riguardo della stretta osservanza da parte dell’affidatario di tutte le

norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative ivi

comprese quelle di eventuale personale dipendente a qualsiasi titolo.

161

ART.22

(Canoni d’uso)

L’affidatario in relazione all’avvenuto affidamento di gestione oggetto della presente convenzione, non è tenuto

al pagamento dei canoni d’uso a favore del Comune e di cui all’art. 27 del regolamento di gestione degli

impianti sportivi comunali approvati con la deliberazione consiliare n.14 del 27.02.2004

ART.23

(Responsabilità)

E’ fatto obbligo all’affidatario prevedere la stipula di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi

derivante dallo svolgimento della specifica attività sportiva. Il Gestore manleva il Comune di Loano da ogni

responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene di cui

sopra ivi compresi per i danni verso gli utenti nonché verso terzi.

Il Comune di Loano da parte sua provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura di

rischi di responsabilità civile ed incendio derivanti dalla detenzione, nella sua qualità di proprietario, degli

impianti e strutture costituenti il complesso sportivo.

ART.24

(Inadempienze)

Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della

presente convenzione, il Comune di Loano sospenderà l’affidamento di gestione sino all’adempimento di quelle

prescrizioni impartite dall’Ufficio Comunale competente.

A tale riguardo il Comune di Loano si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzi di propri funzionari.

ART.25

(Revoca)

Nel caso in cui il Comune di Loano, a mezzo di rapporti scritti proposti dai predetti funzionari, accerti che

l’affidatario abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui il presente affidamento è subordinato,

diffiderà l’affidatario ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o

inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto dell’affidamento potrà comminare la revoca della gestione

medesima.

Dichiarata la revoca, l’affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

ART.26

(Cauzione)

A garanzia della regolare osservanza dei patti contrattuali e/o del risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio

dell’attività svolta a causa o in dipendenza del presente contratto, l’affidatario deve prestare una cauzione di €

2.500,00 mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di pari importo, rilasciata da Istituto autorizzato o da

primaria compagnia assicuratrice.

Il contratto fideiussorio dovrà contenere la specifica clausola che impegna l’Istituto bancario o la società

assicuratrice a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune di Loano, con l’esclusione del

162

beneficio di cui al secondo comma dell’art.1944 c.c. e della decadenza di cui all’art.1956 c.c. e senza attendere

la pronuncia del Giudice.

ART.27

(Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione)

La cauzione di cui sopra è costituita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché

del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento stesso o comunque dall’esercizio dell’attività svolta a

causa o in dipendenza dalla presente convenzione ferma ed impregiudicata la possibilità del Comune di Loano

di agire anche giudizialmente per il risarcimento di danni maggiori e/o ulteriori comunque derivanti o dipendenti

dall’attività svolta a causa o in dipendenza del presente contratto.

L’Amministrazione ha il diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione per le spese derivanti dai lavori da

eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’affidamento.

Il Gestore può essere obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto

o in parte, durante la durata e/o per l’esecuzione della presente convenzione.

ART.28

(Svincolo della cauzione)

L’Amministrazione consentirà lo svincolo e la restituzione della cauzione all’avente diritto soltanto quando siano

stati pienamente regolarizzati, fra l’Amministrazione stessa ed il Gestore, i rapporti di qualsiasi specie derivanti

dall’affidamento, e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Gestore o suo avente causa,

oppure a terzi per il fatto dei quali il Gestore debba rispondere o, in caso di perdurante disaccordo sul

nominativo, dal Tribunale di Savona.

ART.29

(Controversie)

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme che per

qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, sarà devoluta

alla competenza del foro di Savona.

ART.30

(Spese )

Sono a carico dell’affidatario le spese della convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi

quelli tributari e di registrazione.

163

Allegato 5 Affidamento della concessione e gestione del complesso

sportivo adibito al gioco del tennis

COMUNE DI LOANO

(PROVINCIA DI SAVONA)

AARRTT.. 11 (Oggetto dell’appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della concessione e gestione del complesso sportivo adibito al gioco del tennis sito in località Vignasse di questo Comune al numero civico 66 della S.S. Via Aurelia, composto dai seguenti impianti:

−n. 5 campi con fondo in terra, −n. 2 campi con fondo in erba sintetica polivalente per tennis e calcetto; −n. 1 muro di allenamento; −n. 3 coperture pressostatiche , −n. 1 cabina elettrica in muratura, −n. 1 corpo di fabbricato basso in muratura comprendente locale, bar, cucina, segreteria, spogliatoio, servizi igienici, deposito, −n. 7 impianti illuminazione notturna, −aree attigue e di parcheggio. Il Comune di Loano detiene le aree sul quale è stato realizzato il complesso sopra specificato, in forza contratti di locazione e pertanto si intendono operanti le clausole dei succitati contratti. Resta inteso che l’eventuale risoluzione anticipata per qualsiasi causa di tali contratti determina la risoluzione del contratto di affidamento

ART.2

(Finalità della gestione)

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa, compatibile con la presenza di un pubblico nonché all’utilizzo di tutte le aree annesse.

ART. 3

(Durata dell’affidamento)

LL’’aaffffiiddaammeennttoo vviieennee eeffffeettttuuaattoo,, ppeerr uunn ppeerriiooddoo ddii aannnnii ttrree ddaall …….............................. aall …….............................. ccoonn ppoossssiibbiilliittàà ddii rriinnnnoovvoo................ IIll ccoonnttrraattttoo ddii aaffffiiddaammeennttoo ssii iinntteennddee ppeerraallttrroo aannttiicciippaattaammeennttee rriissoollttoo qquuaalloorraa vvii ssiiaa ppeerr qquuaallssiiaassii rraaggiioonnee aannttiicciippaattaa rriissoolluuzziioonnee ddeeii ccoonnttrraattttii ddii llooccaazziioonnee ddeeii tteerrrreennii ssuu ccuuii ssoonnoo ccoollllooccaattii ggllii iimmppiiaannttii..

AARRTT.. 44

(Consegna ed uso)

Il complesso sportivo viene consegnato nello stato di manutenzione attuale e l’affidatario assume le seguenti obbligazioni relativamente all’uso:

−di servirsene per l’uso del gioco del tennis ed attività connesse nonché per il calcetto nei due campi polivalenti; −di utilizzare l’impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti) e l’uso indiscriminato da parte degli altri utenti. Si dà atto che l’affidatario utilizzerà a proprie spese nell’impianto le seguenti attrezzature di proprietà comunale: −fax −fotocopiatrice −attrezzature da palestra

164

AARRTT.. 55 (Verbale di consegna)

La consegna del complesso sportivo, verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno dell’affidatario.

Al momento della consegna sarà redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono affidati all’affidatario.

AARRTT.. 66 (Cessione di mobili)

Tutti gli impianti mobili, le attrezzature, gli arredi, esclusi quindi quelli a carattere immobiliare per i quali valgono le norme contenute negli artt. 1 e 4 della presente convenzione, esistenti al momento della riconsegna al Comune, rimarranno di proprietà del Comune stesso, compresi quelli acquistati durante l’affidamento, senza che si possano vantare diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali adduzioni quale elemento compensativo della gestione passata e di quella affidata con la presente.

AARRTT..77

(Trasformazione del complesso sportivo) Resta inteso che l’affidatario non potrà apportare alcuna modificazione senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse.

AARRTT.. 88

(Custodia pulizia e manutenzione ordinaria) Il Gestore dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo, oggetto della presente convenzione:

− alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incombenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l’adempimento e l’esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all’uso cui essi sono destinati. A tale riguardo, l’affidatario provvederà all’espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione secondo gli schemi seguenti: − TERRENI DI GIOCO CAMPI − Campi in terra: - rifacimento dei campi in caso di necessità mediante: - dissodatura del campo con macchina speciale, - asportatura dello strato di superficie, - stesura sottomanto (q.li 10/15 per campo), - rullature, - tracciatura del campo e posa in opera nastri, - stesura manto finale (q.li 10/15 per campo), - rullatura finale. − Campi in erba sintetica:

- rabbocchi di sabbia. − ARREDI CAMPI − Recinzioni: - tenditura delle reti, - brossatura e verniciatura pali e ringhiere recinzione con frequenza biennale. − Illuminazione: - brossatura e verniciatura pali riflettori con frequenza triennale, - sostituzione dei riflettori ed accessori elettrici, compreso lampade. − Coperture pressostatiche campi e relativi macchinari: - palloni - pulizia con frequenza triennale, - eventuali rinforzi o sostituzione degli ancoraggi, - riparazione di piccole lacerazioni. −Macchinari: - riparazioni e sostituzioni di pezzi in genere al fine di consentire la perfetta efficienza e rendimento. −Tubazioni irrigazioni campi: - riparazioni e/o sostituzioni tubi ed accessori. − OPERE MURARIE, EDIFICI - limitati interventi per muri, tetti, pavimenti, tubazioni, cavi ed accessori elettrici.

165

A titolo esemplificativo e non limitativo: - riparazioni intonaci, - impermeabilizzazione tetti e muri, - riparazioni e/o sostituzione accessori idraulici e sanitari, - riparazioni e/o sostituzioni tubazioni ed accessori, - riparazione e/o sostituzione elementi impianto elettrico, - tinteggiature esterne. −AREE ESTERNE - pulizia canalizzazioni di drenaggio pluviale, - riparazione pavimentazione, - tenditura, riparazioni reti recinzione. −INTERVENTI DI GIARDINAGGIO - irrigazione manuale piante e siepi, - estirpazione erbacce in aiuole, con esclusione di interventi specialisti da giardiniere quali rinnovo piante, aiuole e ciotole, semina zona prato, potature piante che saranno invece eseguiti a cura del Comune. −ONERI GENERALI DI CUSTODIA - dovrà essere garantita la presenza di apposito personale per tutta la durata di utilizzo degli impianti. Si precisa che restano a carico esclusivo dell’affidatario tutti gli oneri inerenti la gestione e specificamente:

− spese per il personale,

− spese di energia elettrica,

− spese per il rifornimento idrico,

− spese per il riscaldamento,

− spese per fornitura di materiali di pulizie e di disinfezione,

− spese per acquisto di materiali occorrenti per l’ordinaria manutenzione.

AARRTT.. 99

(Manutenzione straordinaria)

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili all’affidatario, l’eventuale adeguamento degli impianti alle normative di legge, nonché l’eventuale nuova costruzione o sostituzione di opere ed impianti, ivi comprese le strutture pressostatiche, ritenuti necessari, saranno eseguiti a cura e spese dell’Amministrazione Comunale.

ART.10

(Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori)

In qualunque momento il Comune di Loano con idoneo preavviso anche verbale potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall’affidatario al Comune.

ART. 11

(Disponibilità al Comune)

L’affidatario si obbliga a mettere a disposizione gli impianti e le relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale e turistico, nell’intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati).

Inoltre il concessionario consentirà l’uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito di progetti concordati con le scuole, gli organi competenti della Civica Amministrazione e l’affidatario.

ART. 12

(Pubblicità)

All’affidatario è data la facoltà di installare all’interno degli impianti mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti.

Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza ed in lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o attigui. Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

166

ART. 13

(Proventi della gestione)

Restano di esclusiva competenza del gestore gli introiti derivanti da:

− noleggio campi,

− quote associative,

− gestione bar,

− pubblicità,

− eventuali quote derivanti dall’attività agonistica.

ART. 14

(Oneri a carico del concessionario)

Il concessionario si impegna a corrispondere un canone annuo di euro ________ (base d’asta …...euro a rialzo Il pagamento della predetta somma verrà corrisposto dal concedente in dodicesimi a mezzo apposito mandato nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 15

(Titolarità della licenza di esercizio del bar)

La titolarità della licenza di esercizio del bar rilasciata dal Comune di Loano, sarà assentita all’affidatario, che potrà disporre la gestione anche mediante contratto d’affitto di azienda che non potrà superare la durata dell’affidamento. Il contratto di affitto di azienda dovrà altresì riportare la clausola risolutiva espressa riferita ai contratti di locazione (art. 1 e 4 della presente convenzione)

ART. 16

(Tariffe e prezzi dei generi di consumo)

Le tariffe relative al noleggio dei campi dovranno essere comunicate all’amministrazione comunale che si riserva di approvarle con propria delibera di giunta comunale. Tali tariffe dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale ogni qualvolta si renderanno necessarie variazioni.

I prezzi dei generi di consumo e di vendite nell’esercizio del bar non potranno essere superiori a quelli stabiliti dalla Associazione Provinciale di Savona Esercenti e Commercianti relativi alla categoria, fatte salve eventuali riduzioni accordate ai soci del sodalizio.

ART. 17

(Obblighi del gestore in materia fiscale, previdenziale, assicurativa)

Il Comune di Loano si intende manlevato al riguardo dell’osservanza da parte del gestore della stretta osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo.

ART. 18

(Responsabilità)

L’affidatario è obbligato alla stipula di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività di tennis. L’affidatario è tenuto altresì a manlevare il Comune di Loano da ogni responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene di cui sopra ivi compresi per i danni verso gli utenti nonché verso terzi.

Il Comune di Loano da parte sua provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile derivante dalla detenzione, nella sua qualità di affittuario, degli impianti e strutture costituenti il complesso sportivo.

167

ART. 19

(Inadempienze)

Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, il Comune di Loano sospenderà i pagamenti sino all’adempimento di quelle prescrizioni impartite dall’Ufficio Comunale competente. A tale riguardo il Comune di Loano si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri funzionari.

ART. 20

(Revoca)

Nel caso in cui il Comune di Loano, a mezzo di rapporti scritti proposti dai predetti funzionari, accerti che l’affidatario abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui il presente affidamento è subordinato, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all’articolo 20, diffiderà l’affidatario ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto dell’affidamento potrà comminare la revoca della gestione medesima.

Per effetto della contestazione di inadempimento è facoltà del Comune di Loano trattenere a titolo di penale quota parte del contributo.

In tale ipotesi la revoca avverrà previa assunzione di apposito provvedimento deliberativo da assumersi dall’Amministrazione Comunale. Dichiarata la revoca, il gestore non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

ART. 21

(Controversie)

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme che per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, sarà decisa dal foro di Savona.

ART.22

(Spese)

Sono a completo carico dell’affidatario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.

168

Allegato 6 Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della

gestione degli impianti natatori di località Fej in Comune di Loano

ART.1

(Oggetto dell’affidamento) Il presente capitolato disciplina in ottemperanza alla legge della Regione Liguria 10 agosto 2004 n. 15 l’affidamento della gestione degli impianti natatori siti in località Fej di questo Comune, composto dai seguenti strutture ed impianti: −impianto natatorio al coperto composto da vasca grande,vasca piccola, spogliatoi, spazio biglietteria situato in locale da condividere con il personale dipendente del Comune; −impianto natatorio all’aperto composto di vasca grande, vasca piccola, acquascivolo, blocco spogliatoi/armadietti, locale biglietteria e servizi igienici, lettini, sdraio già in dotazione e eventuali ulteriori servizi offerti dal gestore quali ad esempio ombrelloni, tende ecc. −bar sito all'interno della struttura denominato bar Olimpico destinato a sede di bar – tavola calda Il servizio di gestione degli impianti in oggetto comporta l’espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa, di pulizia, nonché la cura del regolare funzionamento degli impianti natatori nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, pulizia e manutenzione ordinaria, delle vasche e servizi accessori, l’assistenza bagnanti durante l’apertura al pubblico, la presenza di istruttori qualificati durante eventuali corsi, con la facoltà di gestire gli spazi acqua e le relative pertinenze, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, di regolamento e del presente atto.

AARRTT.. 22 (Finalità gestione)

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa, compatibile con la presenza di un pubblico nonché all’utilizzo di tutte le aree annesse agli impianti natatori.

La gestione è altresì finalizzata alla promozione dell'attività sportiva del territorio, dell'associazionismo locale e del marchio Loano città dello sport

AARRTT.. 33

(Durata dell’affidamento) La durata dell’affidamento è di anni tre a partire dalla data di stipulazione del contratto.

La consegna degli impianti natatori verrà fatta constare da apposito verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno dall’ affidatario. Alla scadenza della concessione, gli impianti natatori dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione. L'affidatario si impegna a proseguire la gestione fino alla formalizzazione del nuovo affidamento qualora alla scadenza del contratto l'amministrazione decida di proseguire la gestione esternalizzata e non risultino ancora completate le procedure per il nuovo affidamento.

AARRTT.. 44

(Specifica degli oneri a carico dell’affidatario)

Sono a carico dell’affidatario relativamente agli impianti natatori:

− spese di pulizia degli spazi;

− spese per la fornitura di prodotti per la piscina;

− spese per impianti igienizzatori dei locali;

− personale (con obbligo di assorbimento del personale in forza alla associazione sportiva che gestisce il servizio alla data di indizione della gara nei limiti del contratto stipulato in base alla presente gara) ;

− spese riferite all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al d. lgs. 81/2008 e tutti gli oneri previdenziali ed

169

assicuratici;

− gestione gettoniere;

− spese manutenzioni attrezzature per la pulizia ed eventuale loro sostituzione;

− spese per acquisto di materiali occorrenti per l’ordinaria manutenzione;

− spese pubblicità;

− obbligo di presentare annualmente i bilanci di gestione ed il piano della manutenzione effettuata e di quella da effettuarsi nell'anno successivo;

− riserva spazi all'associazionismo locale per svolgimento allenamenti, gare, manifestazioni ed attività di avviamento allo sport e sociale;

L'affidatario nello specifico si impegna inoltre a rispettare scrupolosamente il piano di manutenzione della struttura allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e le prescrizioni dell'allegato duvri.

L’affidatario si impegna a stipulare contratto per due proprie utenze telefoniche (una nell’impianto all’aperto ed una nell’impianto coperto).

Nel dettaglio l’affidatario assume nei confronti del Comune le seguenti obbligazioni: IMPIANTO COPERTO - Apertura al pubblico per almeno 5 ore al giorno dell’impianto per nuoto libero compreso i festivi; - organizzazione di corsi ed attività legate al nuoto durante le altre ore della giornata (durante le ore di accesso al pubblico tali attività non potranno occupare più di tre corsie) − obbligo di concedere gli spazi (almeno 3 corsie) ad altre società ed associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale per allenamenti, attività di avviamento allo sport e sociale, gare e manifestazioni al di fuori dell’orario di apertura al pubblico per almeno 3 ore al giorno pomeridiane ed un ora al mattino per eventuali attività didattiche (corsi organizzati dalle scuole del territorio) e la vasca piccola per almeno 2 ore al giorno (in caso di gare/manifestazioni per almeno mezza giornata previo preavviso di almeno 20 giorni).

Nel caso in cui pervengano più richieste di associazioni locali per allenamenti e gare il riparto orario dovrà essere approvato dall'amministrazione comunale nel rispetto del vigente regolamento degli impianti sportivi In caso di concessione di spazi per manifestazioni organizzate dall’affidatario o da altre associazioni del territorio che richiedono l’utilizzo dell’impianto è necessario previo nulla osta dell’amministrazione per la temporanea chiusura dell’impianto

− garantire il libero accesso a titolo gratuito alle categorie di utenti che l’amministrazione vorrà indicare (scuole, portatori di handicap, forze armate locali nei limiti numerici concordati con il gestore, casi sociali) IMPIANTO ALL’APERTO - Apertura al pubblico per nuoto libero per almeno 8 ore al giorno compreso i festivi dell’impianto; - organizzazione di corsi ed attività legate al nuoto durante le altre ore della giornata (durante le ore di accesso al pubblico tali attività non potranno occupare più di tre corsie) −obbligo di concedere gli spazi (almeno 3 corsie) ad altre società ed associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale per allenamenti, gare, attività di avviamento allo sport e sociale e manifestazioni al di fuori dell’orario di apertura al pubblico per almeno 2 ore al giorno e la vasca piccola per almeno 2 ore al giorno(in caso di gare/manifestazioni per almeno mezza giornata previo preavviso di almeno 20 giorni).

Nel caso in cui pervengano più richieste di associazioni locali per allenamenti e gare il riparto orario dovrà essere approvato dall'amministrazione comunale nel rispetto del vigente regolamento degli impianti sportivi In caso di concessione di spazi per manifestazioni organizzate dall’affidatario o da altre associazioni del territorio che richiedono l’utilizzo dell’impianto è necessario previo nulla osta dell’amministrazione per la temporanea chiusura dell’impianto

−garantire il libero accesso a titolo gratuito alle categorie di utenti che l’amministrazione vorrà indicare (scuole, portatori di handicap e iscritti al campo solare nei comuni dell'ATS 20 : Loano, BorghettoSS,Boissano, Balestrino, Toirano , forze armate locali nei limiti numerici concordati con il gestore, casi sociali segnalati dall'assistente sociale responsabile e coordinatore ATS 20 )

ART.5

(Orari tariffe e canoni d'uso )

Gli orari di apertura e chiusura impianto nonchè le tariffe di accesso al nuoto libero, i cui proventi saranno incamerati dal gestore, devono essere previamente concordate ed approvate formalmente dall’amministrazione comunale. Devono essere altresì concordati ed approvati dall'amministrazione comunale i canoni d'uso applicati dal

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gestore alle associazioni sportive del territorio che richiedono l'utilizzo dell'impianto per allenamenti, gare, manifestazioni, attività di avviamento allo sport.

ART. 6 (Personale)

Nell’impianto dovrà essere garantita durante tutto l’orario di apertura la presenza di personale qualificato per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto in numero sufficiente rispetto alla dimensione delle vasche. L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo ai propri operatori il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo. L'appaltatore deve impegnarsi all'assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base alla precedente gara. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le vigenti norme in materia. La società deve garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e garantire il rigoroso rispetto della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa. L’affidatario dovrà preventivamente presentare al Comune di Loano l’elenco nominativo degli incaricati (dipendenti/ soci) che intende mettere a disposizione per l’espletamento del servizio suddetto nonché copia della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti agli incaricati medesimi dalle vigenti disposizioni in materia nonché a comprovare il rispetto dei contratti collettivi relativi al settore di appartenenza. In particolare l’affidatario dovrà comunicare al Comune di Loano il nominativo del soggetto responsabile della piscina, che curerà l’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine di cui al punto 4 punto 1 dell’accordo fra Ministero della Salute e Regione nonché il nominativo del responsabile degli impianti tecnologici ed il responsabile degli assistenti bagnanti. Tali incarichi possono anche essere ricoperti da un unico soggetto in possesso delle necessarie competenze.. Il Comune di Loano è in ogni caso sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d’opera poste in essere per qualsiasi natura tra il gestore ed i terzi con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ.

ART.7 (Rapporti con il personale dipendente del Comune)

Tenuto conto che l’affidamento di gestione riguarda un complesso sportivo all’interno del quale è necessaria la presenza di personale dipendente del Comune per la gestione di tutte le altre attività non specificatamente connesse agli impianti natatori, l’affidatario ed il Comune si impegnano a mantenere idonei reciproci rapporti atti a soddisfare l’esigenza di tutta l’utenza che frequenta il complesso sportivo. A tale riguardo sarà cura dell’affidatario e del Comune segnalare tempestivamente qualsiasi problematica inerente la gestione che comunque va considerata univoca a salvaguardia dell’immagine dell’amministrazione comunale e della società affidataria. In caso di palesi incomprensioni dovranno essere redatti per iscritto gli inconvenienti reciproci lamentati in modo che l’amministrazione comunale e l’affidatario possano attuare i necessari rimedi atti a risolvere le eventuali controversie. In ordine ai rischi di interferenza le parti si impegnano ad approvare il duvri la cui bozza è parte integrante e sostanziale del presente capitolato

AARRTT.. 88

(Lavori e modifiche all’ impianto) L’affidatario non potrà apportare alcuna modificazione o trasformazione degli impianti natatori affidati in gestione, senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite né variare quelle ammesse.

Eventuali opere a carattere permanente, debitamente autorizzate, esistenti al momento della riconsegna al Comune concedente, anche se eseguite od acquistate dall’ affidatario, diverranno, per accessione di proprietà del Comune stesso, senza che l’affidatario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali migliorie quale elemento compensativo dell' affidamento.

ART.9

(Manutenzione ordinaria) Il gestore si impegna a rispettare la vigente normativa in ordine agli aspetti igienico sanitari per la vigilanza delle piscine ad uso natatorio ed in particolare l’accordo 16 gennaio 2003 tra Ministero della Salute e Regioni pubblicato sulla GU n. 51 del 3 marzo 2003 e recepito dalla Regione Liguria con deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 25.07.2003, pubblicata sul BUR n.34 del 20.08.2003 disponendo in particolare

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l’applicazione dell’allegato 1 “Requisiti igienico ambientali e della relativa tabella “Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca”” e tutte le prescrizioni di cui al dlgs 81/2008. L’affidatario, attraverso il responsabile dell’impianti all’uopo individuato ai sensi dell’art.8 in tale ottica, si impegna ad individuare, quali elementi sostanziali di tale documento, cui corrispondere, i seguenti: −analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina; −individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive −individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi −definizione del sistema di monitoraggio −individuazione delle azioni correttive −verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza Tutte le operazioni di avvio dell’impianto, di pulizia, ecc.. dovranno avvenire in tempi e modi che consentano il rispetto assoluto dell’orario di funzionamento e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato piano. Il periodo e gli orari di apertura e funzionamento della piscina saranno stabiliti in accordo con l’amministrazione comunale Durante la stagione estiva, in qualsiasi giorno a propria discrezione, all’affidatario è data facoltà di protrarre l’orario di apertura concordato comunicandolo preventivamente all’Amministrazione Comunale. Resta a carico dell’affidatario la procedura richiesta per la deroga al rumore prevista dalla normativa vigente ed ogni altra autorizzazione che si dovesse rendere necessaria sulla base della vigente normativa. L’affidatario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione degli impianti natatori, oggetto della presente convenzione alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in concessione nonché tutti gli altri oneri ed incombenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l’adempimento e l’esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all’uso cui essi sono destinati.

Per manutenzione ordinaria dell’impianto e relative pertinenze si intende salvo che guasti e rotture derivino da evidente esecuzione non a regola d’arte degli impianti:

• riparazioni di parti e tinteggiature interne;

• riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

• manutenzione dei filtri e stipula convenzioni con la ditta manutentrice degli impianti di funzionamento pompe piscina

• stipula di eventuali convenzioni con ditte distributrici di impianti di igienizzazione per spogliatoi e WC

• gestione di impianti a gettone ovvero stipula di apposita convenzione con ditte apposite

• verifica periodica degli idranti e degli estintori relativi agli impianto natatorio;

• pulizia e manutenzione delle vasche ed esecuzione dei periodici trattamenti;

• riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili delle aree degli impianti natatori nonché delle varie attrezzature,lettini, sdraio, ombrelloni, WC ecc.);

• pulizia ed igienizzazione degli spazi comuni relativi all’impianto affidato e sostituzione di lampadine, neon e manutenzione ordinaria impiantistica

L’affidatario provvederà altresì all’espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione di: vasche mediante: − manutenzione corsie; − cambio acqua; − smontaggio e rimontaggio reti porte per eventuali partite di pallanuoto; impianti e servizio pubblico mediante: − pulizia (scopatura) su tutte le tribune (coperte e scoperte) nonché delle scalinate e corridoi di accesso alle stesse; − disinfezione e scopatura dei locali W.C., locali biglietteria, locali deposito, all’uopo di renderli in ogni momento, perfettamente funzionanti ed utilizzabili per lo scopo ad essi destinato; − scopatura dei corridoi di accesso agli impianti natatori. blocchi spogliatoi a servizio atleti mediante: − pulizia e disinfezione di tutti i locali onde renderli idonei all’uso e perfettamente utilizzabili all’inizio di ogni turno di allenamento e di competizione agonistica; − piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari (sostituzione di guarnizioni di rubinetti, sturatura W.C., controllo cassette di cacciata, riparazione serratura porta, ecc.); − sostituzioni vetri finestre di piccole dimensioni. strutture in generale mediante:

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− controllo dei apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte di accesso agli impianti natatori all’aperto mentre per l’impianto al coperto, in quanto connesso allo svolgimento di altre attività sportive, provvederà il personale dipendente del Comune; − controllo della vasca di compenso; − sostituzione lampade illuminazione di tutti i locali connessi agli impianti natatori; oneri generali di custodia: − obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti natatori di personale in possesso dell’abilitazione ad assistente bagnanti in numero sufficiente alle dimensioni dell’impianto; − custodia degli impianti natatori, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi sono collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza; − richiesta di autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il funzionamento dell’impianto ovvero per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi da parte dell’affidatario; − tenuta di un registro soci aggiornato; − tenuta registri corrispettivi e bilanci aggiornati; − pagamento oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento degli impianti natatori e le attività ivi svolte

Per quanto attiene la tempistica degli interventi il gestore si impegna rispettare il piano di manutenzione della struttura allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. E’ fatto obbligo al gestore di esibire tutti gli atti e documenti di cui l’Amministrazione facesse richiesta. L’affidatario è tenuto ad istituire un registro delle manutenzioni relativo alle opere oggetto del contratto per tutta la durata della concessione, da cui possa essere desunta tipologia e data dell’intervento ed impresa realizzatrice che dovrà rilasciare regolare certificazione secondo le vigenti leggi . E’ tenuto altresì a conservare ed aggiornare i registri degli impianti natatori a norma di legge e dei registri riferito agli adempimenti sulla sicurezza e prevenzione incendi.

ART. 10 (Utenze)

Restano a carico del Comune di Loano le spese di acqua, luce, riscaldamento e dell’utenza telefonica intestata al Comune nonché la manutenzione delle aree verdi. L’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento dovrà essere concordato ed approvato dall’amministrazione comunale così come i cambi acqua nelle piscine.

AARRTT.. 1111 (Manutenzione straordinaria)

Sono a carico del Comune lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al gestore, l’eventuale adeguamento degli impianti alla normativa di legge, nonché l’eventuale costruzione di nuove opere ed impianti, ritenuti necessari, dall’Amministrazione medesima. Comunque anche la gestione di tali nuove opere ed impianti si intenderà automaticamente data in affidamento.

L’Amministrazione Comunale può altresì prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell’affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tale fine l’Amministrazione diffida l’affidatario ad eseguire lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l’amministrazione potrà provvedere facendo riserva in caso di accertata grave inadempienza di disporre la revoca dell’affidamento.

L’affidatario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo degli impianti natatori, richiede all’amministrazione comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono negli impianti ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Qualora l’amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare l’affidatario a provvedere direttamente. Solo in tal caso alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta l’amministrazione provvederà a seguito di presentazione da parte dell’affidatario di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta e della previa autorizzazione scritta del dirigente responsabile.

ART. 12

(Disponibilità al Comune)

L’affidatario si obbliga a lasciare il libero uso degli impianti natatori e delle relative pertinenze al Comune qualora lo stesso ovvero enti od associazioni da esso patrocinate intendano svolgere manifestazioni a scopo promozionale e turistico, nell’intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati). Sarà compito del Comune comunicare almeno

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trenta giorni prima tale esigenza all’affidatario.

In tale ipotesi l’affidatario rimane manlevato da danni che fossero arrecati agli impianti natatori per effetto del predetto temporaneo utilizzo.

ART. 13

(Attività del settore minorile)

L’affidatario in base ai risultati raggiunti dalla scienza pedagogica, nel rispetto dei principi statuari del Comune di Loano, si obbliga a privilegiare, in relazione alle attività gestite nel settore minorile, la massima partecipazione e l’attività ludica su quella strettamente agonistica, evitando comunque discriminazioni ed esclusioni.

ART. 14

(Disponibilità a terzi)

L’utilizzo degli impianti natatori da parte di Società, Enti e gruppi amatoriali, ammessi all'uso degli stessi, comporta il riconoscimento a favore dell’affidatario di un compenso forfetizzato a titolo di rimborso spese di gestione, il cui ammontare verrà fissato in accordo con l’amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche del richiedente (Società, Ente, ecc.) ed al tipo e alla durata dell’utilizzo.

Nel programmare l’utilizzo degli impianti natatori per lo svolgimento della propria attività, potrà anche ammettere società, gruppi ed associazioni locali che segnalate dall’amministrazione ne facciano richiesta entro il 31 luglio ogni anno per la stagione successiva applicando i criteri di cui all'art. 6. E’ data in tal caso facoltà all’affidatario di richiedere ai predetti soggetti un canone d’uso da concordarsi con l’amministrazione all’inizio di ogni anno che verrà introitato dall’affidatario.

ART. 15

(Bar tavola calda)

La titolarità della licenza di esercizio del bar tavola calda rilasciata dal Comune di Loano sarà assentita all'affidatario che potrà disporne anche a mezzo di stipula di contratto di affitto di azienda con soggetto terzo di comprovata fiducia, previo nulla osta dell’amministrazione di durata non superiore al presente affidamento. Se entro trenta giorni dalla comunicazione delle generalità e dei requisiti del gestore l’amministrazione non avrà manifestato volontà contraria si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

In tale ipotesi l’affidatario ed gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

L’affidatario dovrà obbligatoriamente inserire nel contratto di affitto di azienda la clausola risolutiva espressa per cui la revoca dell'affidamento comporta automaticamente la risoluzione del contratto di affitto.

L’utilizzo dei locali destinati a bar è subordinato alle seguenti condizioni:

− l’affidatario dovrà sostenere tutte le spese relative agli arredi ed agli impianti del bar tavola calda;

− il gestore dovrà sostenere le spese di gestione del servizio bar , pulizia e custodia e le relative spese di funzionamento, comprese le spese per il personale necessario che dovrà essere in regola sulla base delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro;

− il gestore si accollerà le spese relative ai consumi riferiti all'azienda (acqua, energia elettrica, gas metano) nonché eventuali spese di telefono per cui provvederà a propria cura e spese alla stipula dei relativi contratti con gli enti erogatori;

− saranno a carico del gestore tutte le spese per le riparazioni straordinarie causate da imperizia, negligenza e cattivo uso;

− il gestore dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 12 e 13 della legge regionale 1/2007; la licenza d’esercizio pubblico è vincolata al locale del bar tavola calda , ragion per cui il rilascio del locale in parola per qualsiasi causa comporterà il deposito e decadenza della licenza; la medesima licenza di esercizio pubblico è altresì vincolata alla concessione degli impianti sportivi di cui alla presente convenzione, quindi la decadenza o la revoca di detta concessione, per qualsiasi causa, comporterà ugualmente il deposito e la decadenza della licenza, nonché la cessazione dell’uso del locale bar ;resta inteso che anche l’eventuale contratto di affitto di azienda è operante limitatamente al periodo di concessione dell’impianto ed il gestore dovrà pertanto aver cura di inserire nel relativo contratto apposita clausola

− gli orari di apertura e chiusura del bar saranno fissati dal gestore in accordo con l’affidatario e con l’Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa in vigore;

− il gestore ha l’esclusiva, salvo diversi accordi con l’affidatario e l’amministrazione comunale, per l’allestimento in tutta l’area di pertinenza degli impianti, idonei punti di ristoro temporaneo;

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− alla scadenza della convenzione l’affidatario, o per esso il gestore dovrà rendere liberi i locali del bar asportando l’arredamento, le attrezzature, le scorte, e quanto altro di loro proprietà.

ART. 16

(Pubblicità)

All’affidatario è data facoltà di installare all’interno degli impianti natatori mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti.

Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti natatori la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza e lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o attigui ed è subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione.

Non sarà in nessun caso consentita pubblicità sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

I proventi derivanti dall’attività pubblicitaria saranno introitati dall’affidatario o da eventuale terzo assegnatario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere autorizzati dai servizi tributari comunali. L’affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta altresì a carico dell’affidatario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

L’affidatario, su richiesta dei soggetti terzi assegnatari effettuerà la pubblicità dai medesimi richiesta, riscuotendo il compenso concordato fermo restando l’obbligo da parte dell’affidatario di provvedere al pagamento delle tariffe previste dall’apposito regolamento comunale per la pubblicità. E’ data facoltà di affidare a terzi l’esercizio della pubblicità commerciale previa autorizzazione dell’amministrazione comunale. In tale ipotesi i terzi rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto servizio.

ART.17

(Organizzazione di manifestazioni all’interno degli impianti natatori)

Tutti gli oneri connessi all’organizzazione di eventuali eventi sportivi e di spettacolo organizzati nell’impianti natatori (concerti, spettacoli ecc.) sono a carico del soggetto organizzatore (affidatario, soggetto terzo, Comune oppure enti ed associazioni da esso patrocinati) previa autorizzazione allo svolgimento rilasciata dall’amministrazione comunale.

Resta inteso che l’intendimento di programmare eventi all’interno degli impianti natatori deve essere comunicata all’amministrazione comunale entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di svolgimento dell’evento qualora venga presentata anche richiesta di contributo all'amministrazione. La comunicazione all'affidatario deve pervenire almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione..

Il soggetto organizzatore dovrà pertanto provvedere a proprie spese regolarizzare tutti i permessi SIAE, ENPALS ed eventuali agibilità richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, nonché la regolarizzazione dei permessi ai sensi dell’art. 68 TULPS.

ART. 18

(Corrispettivo di gestione)

A titolo di corrispettivo l’affidatario corrisponderà al Comune di Loano annualmente la somma di……………..(base d’asta a rialzo ____________ euro annuale). La quantificazione di tale somma tiene conto degli introiti derivanti al gestore per gli ingressi all’impianto, l’affitto delle attrezzature (nell’impianto estivo) e per l’organizzazione di corsi nonché ingressi di eventuali manifestazioni organizzate direttamente dalla Società, canoni versati da associazioni locali che utilizzano l'impianto e proventi gestione bar.

Tale somma dovrà essere versata in rate trimestrali entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre

ART. 19

(Addizioni)

Ferma ed impregiudicata la durata del contratto i termini economici della convenzione dovranno essere rivisti in caso di ulteriori addizioni o migliorie apportate dal Comune.

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ART.20

(Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori)

In qualunque momento il Comune di Loano con idoneo preavviso anche verbale potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall’affidatario al Comune.

Resta naturalmente inteso che i predetti lavori, salvo causa di forza maggiore, dovranno essere eseguiti nell’impianto coperto possibilmente fra giugno e settembre e nell’impianto all’aperto possibilmente fra ottobre e maggio.

ART. 21

(Responsabilità)

Fermo restando le responsabilità dell’affidatario nonché le prescrizioni del Regolamento Comunale inerenti l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi, l’affidatario deve manlevare il Comune di Loano da ogni responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene di cui sopra ivi compresi per i danni verso gli utenti nonché verso terzi.

L’affidatario sarà altresì personalmente e direttamente responsabile sia verso terzi sia verso il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità interamente e senza riserve ed eccezioni per danni che si dovessero verificare a persone e cose nel corso delle attività da lui programmate. In caso di concessione a terzi la responsabilità deve intendersi in solido con il medesimo.

L’affidatario (nonché eventuali terzi utilizzatori degli impianti) stipulerà un’idonea assicurazione, con un massimale unico di valore ritenuto congruo dall’Ufficio Tecnico Comunale, per la responsabilità civile valida ed adeguata per tutto il periodo previsto dalla presente convenzione al fine di garantire la copertura per ogni danno derivante alle strutture, a persone o cose all’interno degli impianti.

Copia della polizza sarà depositata contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione ed il gestore informerà il Comune degli eventuali danni causati anche dagli utenti.

In particolare sono a carico dell’affidatario le spese per la sostituzione e riparazione di quanto fosse danneggiato per cattivo uso (dove per cattivo uso si intende un utilizzo degli impianti con negligenza e non cura da parte del concessionario) e per gli atti vandalici, nonché per tutto quanto occorra per mantenere gli impianti, i servizi annessi e le attrezzature di proprietà comunale. In caso di danni provocati da terzi, persone o altri soggetti utilizzatori, la responsabilità deve intendersi solidale.

Resta a carico del Comune la copertura assicurativa di RC per tutti gli impianti non oggetto della presente convenzione nonché la copertura assicurativa per i rischi di incendio degli impianti di proprietà comunale

ART. 22

(Certificazioni)

L'impianto oggetto del presente appalto è dotato di certificato di prevenzione incendi.

ART. 23

(Revoca)

Il Comune di Loano si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri incaricati.

Nel caso in cui il concedente, a mezzo di rapporti scritti proposti dai predetti incaricati, accerti che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui la presente concessione è subordinata, diffiderà l’affidatario ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto della concessione potrà comminare la revoca della gestione medesima.

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In tale ipotesi la revoca avverrà previa assunzione di apposito provvedimento deliberativo da assumersi dall’Amministrazione Comunale.

Dichiarata la revoca, l’affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta ed in tal caso provvederà alla riconsegna integrale dell’impianti natatori al comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine che il Comune avrà indicato.

ART. 24

(Controversie)

Qualsiasi eventuale controversia inerente l’affidamento, qualora non fosse possibile addivenire ad un componimento bonario della vertenza in sede stragiudiziale, sarà devoluta alla competenza del foro di Savona.

ART. 25

(Spese)

Sono a completo carico del affidatario tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.

ART. 26

Riferimenti normativi

Si precisa che, ai sensi dell'art. 30 primo comma del D.lgs. 163/2006, la presente procedura di concessione del servizio non è soggetta alle disposizioni del codice stesso, salvo quanto previsto in tale articolo. Pertanto le disposizioni del codice degli appalti, se non espressamente richiamate dagli atti di gara, non sono applicabili alla presente concessione. La concessione del servizio avviene comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa (art. 90 legge 289/2002 e legge regionale 40/2009 e smi) nonché del vigente regolamento comunale sugli impianti sportivi.

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Allegato 7 Capitolato per l’affidamento di gestione del complesso

sportivo adibito al gioco del calcio in Viale Silvio Amico del Comune di Loano

AARRTT..11 (Oggetto dell'appalto)

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio sito in Viale Silvio Amico di questo Comune

Il complesso è composto dai seguenti strutture ed impianti:

− campo di calcio “G. Ellena” con manto erboso (107 x 65 mt); − due campi di calcetto in erba sintetica delle seguenti dimensioni:

• un campo a 7 mt 50 x 30

• un campo a 5 mt 40 x 20

− campo di calcio in terra battuta (58,00x45,00); − blocco spogliatoio campo principale con annesso bar pizzeria; − blocco spogliatoio campo attività giovanili e annessa palestra; − impianti per illuminazione notturna; − tribuna per il pubblico in c.a.; − tribuna per il pubblico prefabbricata; − palestra. Il tutto compreso negli ambiti dei mappali specificati in premessa

ART.2 (Finalità della gestione)

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa, compatibile con la presenza di un pubblico nonché all’utilizzo di tutte le aree annesse.

La gestione, in linea con gli obiettivi del TU Regione Liguria 40 del 2009 dovrà essere altresì improntata a perseguire obiettivi di coesione sociale, tramite diffusione di valori democratici e di cittadinanza , della solidarietà, al fine di fare dello sport il cardine per la prevenzione socio sanitaria, del perseguimento del benessere psico fisico.

A tal fine il concessionario dovrà impegnarsi a sostenere il Comune di Loano nello svolgimento di tutti i progetti legati a Loano città dello sport che mette al primo piano l'attività sportiva come strumento di crescita e sviluppo della collettività.

L'affidatario si impegna ad ammettere all'utilizzo dell'impianto anche associazioni non affidatarie in ottemperanza al vigente TU 40/2009 regione liguria. E'in tal caso in facoltà del gestore richiedere un canone d'uso da concordarsi con l'amministrazione. L'aggiudicatario si impegna a terminare le attività programmate nella stagione sportiva in essere all'atto dell'aggiudicazione programmata nel corso della precedente gestione.

ART. 3 (Durata dell’affidamento)

LL’’aaffffiiddaammeennttoo vviieennee eeffffeettttuuaattoo,, ppeerr uunn ppeerriiooddoo ddii aannnnii ttrree ccoonn ppoossssiibbiilliittàà ddii rriinnnnoovvoo ppeerr uulltteerriioorrii dduuee aannnnii..

ART.4 (Personale)

Al complesso sportivo dovranno essere preposti i seguenti addetti:

- un direttore tecnico in possesso di diploma ISEF ed esperienza quinquennale in ambito sportivo

- un custode

- un addetto ai locali ristorazione

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- un addetto alla palestra diplomato ISEF

- un addetto ai campetti

- due allenatori

- un responsabile tecnico e delle manutenzioni Nell’impianto dovrà essere garantita durante tutto l’orario di apertura la presenza di personale qualificato per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto nel numero minimo indicato dal presente capitolato. Il concessionario ha l'obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo ai propri operatori il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo. Il concessionario deve impegnarsi all'assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base alla precedente gara. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le vigenti norme in materia. L'affidatario deve garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e garantire il rigoroso rispetto della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa. L’affidatario dovrà preventivamente presentare al Comune di Loano l’elenco nominativo degli incaricati (dipendenti/ soci) che intende mettere a disposizione per l’espletamento del servizio suddetto nonché copia della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti agli incaricati medesimi dalle vigenti disposizioni in materia nonché a comprovare il rispetto dei contratti collettivi relativi al settore di appartenenza. In particolare l’affidatario dovrà comunicare al Comune di Loano il nominativo del soggetto responsabile tecnico, che curerà l’igiene, della sicurezza degli impianti e degli atleti e della funzionalità degli spazi nonché il nominativo del responsabile degli impianti tecnologici. Tali incarichi possono anche essere ricoperti da un unico soggetto in possesso delle necessarie competenze.. Il Comune di Loano è in ogni caso sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d’opera poste in essere per qualsiasi natura tra il gestore ed i terzi con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ.

AARRTT.. 55 (Consegna ed uso)

La consegna del complesso sportivo verrà fatta constare da apposito verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno del sodalizio affidatario. Alla scadenza della concessione, il complesso sportivo dovrà essere riconsegnato al comune in buono stato di manutenzione e conservazione.

L’affidatario assume nei confronti del concedente le seguenti obbligazioni relativamente all’uso:

− di servirsene per l’uso del gioco del calcio ed attività connesse; − di utilizzare l’impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti); − di gestire i locali bar pizzeria e palestra alle condizioni di cui ai successivi articoli Il terreno di gioco del campo n. 1”Ellena” non potrà essere utilizzato per l’attività del settore giovanile fatta eccezione per il campionati regionali e/o interregionali. Eventuali analoghi tornei giovanili organizzati su iniziativa del concessionario, potranno essere effettuati previo consenso scritto da parte del concedente. In ogni caso e, fatta eccezione per i suddetti campionati e tornei, sul predetto campo n. 1 non potrà essere svolta di norma, attività superiore ad una partita per settimana, per cui gli allenamenti saranno svolti nei campi n. 2 e n. 3.

AARRTT.. 66 (Lavori e modifiche all’ impianto)

L’affidatario non potrà apportare alcuna modificazione o trasformazione degli impianti affidati in gestione, senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite né variare quelle ammesse.

Eventuali opere a carattere permanente, debitamente autorizzate, esistenti al momento della riconsegna al Comune concedente, anche se eseguite od acquistate dall’ affidatario, diverranno, per accessione di proprietà del Comune stesso, senza che l’affidatario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali migliorie quale elemento compensativo della affidamento.

AARRTT.. 77 (Custodia)

L’affidatario è costituito custode degli impianti in affidamento ed è quindi responsabile a norma degli artt. 2043,2049 e 2051 del codice civile di ogni conseguenza.

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ART.8

(Pulizia e manutenzione ordinaria)

L’affidatario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo, oggetto del presente appalto alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in concessione nonché tutti gli altri oneri ed incombenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l’adempimento e l’esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all’uso cui essi sono destinati.

Per manutenzione ordinaria dell’impianto e relative pertinenze (compreso esercizio bar pizzeria) si intende salvo che guasti e rotture derivino da evidente esecuzione non a regola d’arte degli impianti:

− riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;

− riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;

− riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

− riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione ed irrigazione esterna, riparazione o sostituzione di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;

− manutenzione degli impianti e dei quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

− manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e UPS;

− verifica periodica degli idranti e degli estintori;

− verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione area o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere in ferro presenti, riparazione e sostituzione di reti del campo nonché di reti di recinzione;

− efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;

− riparazione e mantenimento come di seguito specificato delle pavimentazioni delle aree dell’impianto coperto e delle aree esterne sia quelle pavimentate che quelle a verde;

− riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte da gioco, panchine spogliatoi;

− verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla CPVLPS quando non sono state effettuate modifiche per la manutenzione straordinaria;

− verifica biennale degli impianti di messa a terra a cura della ASL con pagamento dei relativi oneri

− verifica e manutenzione impianti termici

Il gestore provvederà altresì all’espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione mediante: − su campo gioco con manto erboso: tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna campo, utilizzando polvere di gesso e marmo, irrigazione, riporto di piccole quantità di sabbia del Po stesa uniformemente, semina, taglio erba e concimazione in ottemperanza allegata alla presente convenzione sotto la lettera c) per farne parte integrante e sostanziale; irrigazione a mezzo impianto automatico con eventuale intervento manuale su superfici in zona ombra o che presentino particolare necessità; taglio e raccolta erba con mezzi meccanici in dotazione e trasporto del materiale alla pubblica discarica; smontaggio e rimontaggio reti porte. Verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario; ripristino tappeto erboso con zolle preventivamente coltivate, rullatura campo gioco ad ogni fine utilizzo. − sui campi gioco in terra battuta: tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario, con macchina segna campo utilizzando polvere di marmo levigatura con stuoino e/o griglia, e riporto materiale arido (sabbia), in piccole quantità, steso uniformemente con mezzi manuali; smontaggio e rimontaggio delle reti porte . Verniciatura montanti e traverse porte ogni qual volta si renda necessario; eventuale rullatura campo.

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B bis) su campi da calcio in erba sintetica: - tracciatura campo con materiale idoneo - verniciatura porte - sostituzione parti di manto erboso sintetico deteriorato - pulizia campo − su impianti e servizio pubblico: - pulizia (scopatura) su tutte le tribune (coperte e scoperte) nonché delle scalinate e corridoi di accesso alle stesse; - disinfezione e scopatura dei locali W.C., locali bar, biglietterie, locali deposito, all’uopo di renderli in ogni momento, perfettamente funzionanti ed utilizzabili per lo scopo ad essi destinato; - scopatura dei piazzali e corridoi di accesso al centro sportivo (all’interno di zone recintate). − Su blocchi spogliatoi a servizio atleti: - accensione e spegnimento impianto di climatizzazione e produzione acqua calda ogni qualvolta richiesto dagli utenti utilizzatori degli impianti; - pulizia e disinfezione di tutti i locali onde renderli idonei all’uso e perfettamente utilizzabili all’inizio di ogni turno di allenamento e di competizione agonistica; - piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari (sostituzione di guarnizioni di rubinetti, sturatura W.C., controllo cassette di cacciata, riparazione serratura porta, ecc.); - sostituzioni vetri finestre di piccole dimensioni. − Su strutture in generale: - controllo dei apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte di accesso agli impianti sportivi; - estirpazioni erbacce in aiuole (interne ed esterne all’impianto sportivo), irrigazione manuale, potatura piante, serchiatura e concimazione terreno destinato ad aiuole e tappeto erboso di coronamento agli impianti; - pulitura ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa; - controllo della vasca di accumulo acqua sorgiva, onde impedire anomalie all’importo di irrigazione automatica; - manutenzione e recinzione area campi gioco (piccoli interventi su legatura a reti, piccole opere di verniciatura montanti, ecc.); - sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali. − oneri generali di custodia: - obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti di ogni turno per allenamenti, per partite di campionato e per ogni altra disposizione impartita dall’Amministrazione Comunale; - accensione e spegnimento luci su campi gioco (in tappeto erboso ed in battuto); - obbligo di apertura dell’esercizio bar pizzeria e palestra; - custodia degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi sono collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza; - scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi richiesta di autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il funzionamento dell’impianto ovvero per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi da parte del gestore; - tenuta di un registro soci aggiornato; - tenuta registri corrispettivi e bilanci aggiornati; - pagamento oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto e le attività ivi svolte. Resta inteso che per l’adempimento di tali oneri l’affidatario si impegna ad utilizzare propri soci in possesso dei necessari requisiti per l’espletamento delle relative mansioni ovvero idoneo personale. Il Comune di Loano è in ogni caso sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d’opera poste in essere per qualsiasi natura tra il gestore ed i terzi con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ.

AARRTT.. 99 (Manutenzione straordinaria)

Sono a carico del Comune lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al gestore, l’eventuale adeguamento degli impianti alla normativa di legge, nonché l’eventuale costruzione di nuove opere ed impianti, ritenuti necessari, dall’Amministrazione medesima .. Comunque anche la gestione di tali nuove opere ed impianti si intenderà automaticamente data in affidamento.

L’Amministrazione Comunale può altresì prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell’affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tale fine l’Amministrazione diffida l’affidatario ad eseguire lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l’amministrazione potrà provvedere scomputando il relativo onere dal contributo di gestione facendo riserva in caso di accertata grave inadempienza di disporre la revoca dell’affidamento.

L’affidatario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria non ricompresi fra quelli di cui all’art. 9 che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede all’amministrazione comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

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Qualora l’amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare l’affidatario a provvedere direttamente. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta l’amministrazione provvederà a seguito di presentazione da parte dell’affidatario di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART. 10

(Disponibilità al Comune)

L’affidatario si obbliga a lasciare il libero uso degli impianti e delle relative pertinenze al Comune qualora lo stesso ovvero enti od associazioni da esso patrocinate intendano svolgere manifestazioni a scopo promozionale e turistico, nell’intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati). Sarà compito del Comune comunicare almeno trenta giorni prima tale esigenza all’affidatario.

Inoltre il concessionario consentirà l’uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado del distretto scolastico territoriale.

In tale ipotesi l’affidatario rimane manlevato da danni che fossero arrecati al complesso sportivo per effetto del predetto temporaneo utilizzo.

ART. 11

(Attività del settore minorile)

L’affidatario in base ai risultati raggiunti dalla scienza pedagogica, nel rispetto dei principi statuari del Comune di Loano e delle premesse, si obbliga a privilegiare, in relazione alle attività gestite nel settore minorile, la massima partecipazione e l’attività ludica su quella strettamente agonistica, evitando comunque discriminazioni ed esclusioni nonché a favorire nell'ambito dell'attività di gestione progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica in ottemperanza agli obiettivi dello statuto Comunale, del vigente regolamento e del TU 40/2009.

ART. 12

(Disponibilità a terzi)

L’utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente concessione da parte di Società, Enti e gruppi amatoriali, ammessi all'uso degli stessi per l’attività del gioco calcio, comporta il riconoscimento a favore dell’affidatario di un compenso forfetizzato a titolo di rimborso spese di gestione, il cui ammontare verrà fissato in apposito tariffario da sottoscrivere tra i contraenti il presente atto, in relazione alle caratteristiche del richiedente (Società, Ente, ecc.) ed al tipo e alla durata dell’utilizzo.

A tale riguardo inteso che l’affidatario, previa l’acquisizione del parere del concedente, debba consentire l’uso degli impianti ad altre società calcistiche che ne facciano richiesta, per disputare partite di campionato, a domeniche alterne rispetto a quelle impegnate dal gestore.

Oltre all’attività delle squadre di calcio il gestore, nel programmare l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento della propria attività, potrà anche ammettere società, gruppi ed associazioni che segnalate dall’amministrazione ne facciano richiesta entro il 31 luglio ogni anno per la stagione successiva. E’ data in tal caso facoltà all’affidatario di richiedere ai predetti soggetti un canone d’uso da concordarsi con l’amministrazione all’inizio di ogni anno che verrà introitato dal gestore.

ART. 13

(Gestione campi erba sintetica)

E’ data facoltà alla società sportiva sub-concedere la gestione di tale servizio previo nulla osta dell’amministrazione. Le tariffe di affitto dei campi devono essere approvate dall’amministrazione.

Il Comune di Loano si riserva l’utilizzo dei predetti campi per n. 15 giorni annui per l’organizzazione di proprie iniziative.

Il contratto con l'eventuale gestore non può essere di durata superiore alla presente convenzione e deve contenere la clausola risolutiva espressa per la quale la risoluzione della convenzione riferita all'impianto

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comporta l'automatica risoluzione del contratto di gestione della palestra stipulato dall'affidatario con il terzo gestore.

ART. 14 (Pubblicità)

All’affidatario è data facoltà di installare all’interno degli impianti mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti.

Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza e lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o attigui ed è subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione.

Non sarà in nessun caso consentita pubblicità sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

I proventi derivanti dall’attività pubblicitaria saranno introitati dall’affidatario o da eventuale terzo assegnatario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali. L’affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta altresì a carico dell’affidatario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

L’affidatario, su richiesta dei soggetti terzi assegnatari di cui all’art.14 effettuerà la pubblicità dai medesimi richiesta, riscuotendo le tariffe per la pubblicità. L’affidatario ed i soggetti terzi interessati rispondono in solido per l’assolvimento degli obblighi amministrativi. E’ data facoltà di affidare a terzi l’esercizio della pubblicità commerciale previa autorizzazione dell’amministrazione comunale. In tale ipotesi i terzi rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto servizio.

ART.15 (Organizzazione di manifestazioni all’interno dell’impianto)

Tutti gli oneri connessi all’organizzazione di eventuali eventi di spettacolo organizzati nell’impianto (concerti, spettacoli ecc.) sono a carico del soggetto organizzatore (affidatario, soggetto terzo, Comune oppure enti ed associazioni da esso patrocinati).

Il soggetto organizzatore dovrà pertanto provvedere a proprie spese regolarizzare tutti i permessi SIAE, ENPALS ed eventuali agibilità richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, nonché la regolarizzazione dei permessi ai sensi dell’art. 68 TULPS

ART. 16 (Canone)

Il concessionario corrisponderà al Comune di Loano un importo annuo di Euro (base d'asta ___________________I.V.A. inclusa ). La quantificazione del canone tiene conto degli introiti derivanti al gestore dall’esercizio dell’attività di bar pizzeria concesso, della palestra e dei campi in erba sintetica ma anche dell'esigenza di conferire alla struttura finalità sociali così come esplicitato all'art. 2.

ART. 17 (Addizioni)

Ferma ed impregiudicata la durata del contratto i termini economici della convenzione dovranno essere rivisti in caso di ulteriori addizioni o migliorie apportate dal Comune.

ART.18 (Oneri a carico dell’affidatario)

Restano a carico esclusivo dell’affidatario tutti gli oneri inerenti la gestione e specificamente:

- spese di energia elettrica;

- spese per il rifornimento idrico;

- spese per il riscaldamento;

- spese per fornitura di gesso, polvere di marmo per il tracciamento dei campi;

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- spese per fornitura sabbia del Po e ricarica materiale inerte;

- spese sostituzione erba sintetica;

- spese per fornitura di materiali di pulizie e di disinfezione,

- spese per acquisto di materiali occorrenti per l’ordinaria manutenzione avuto particolare riguardo ai concimi per il manto erboso;

- spese per ricambi lampade, impianto illuminazione notturna nei campi e dei locali;

- spese pubblicità;

- eventuali spese di cui all’art.15;

- ogni onere inerente la conduzione del bar pizzeria, così come precisato all’art. 23.

L’affidatario è pertanto tenuto a provvedere, qualora non già eseguito, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze di cui alle lettere a) b) c).

ART.19 (Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori)

In qualunque momento il Comune di Loano con preavviso di 60 giorni consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata AR potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall’affidatario al Comune.

Resta naturalmente inteso che i predetti lavori, salvo causa di forza maggiore, dovranno essere eseguiti durante la sosta dei campionati.

Se ciò non fosse obiettivamente possibile, eventuali oneri che la società dovesse sostenere per disputare incontri di campionato e/o di allenamento in altre sedi dovranno essere rimborsate dal Comune di Loano previa presentazione di regolare rendicontazione.

ART. 20 (Esclusioni)

L’affidatario in relazione all’avvenuto affidamento di gestione oggetto della presente convenzione, non è tenuto al pagamento dei canoni d’uso a favore del Comune in quanto le finalità anche sociali della gestione ed il piano economico finanziario predisposto rendono necessaria la compartecipazione dell'ente al fine di garantire standard di gestione adeguati alle aspettative dell'amministrazione ed ai propri programmi.

ART. 21

(Responsabilità)

Fermo restando le responsabilità della presente convenzione nonché le prescrizioni di cui al vigente Regolamento Comunale inerenti l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività di calcio, l’affidatario manleva il Comune di Loano da ogni responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene di cui sopra ivi compresi per i danni verso gli utenti nonché verso terzi.

L’affidatario sarà altresì personalmente e direttamente responsabile sia verso terzi sia verso il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità interamente e senza riserve ed eccezioni per danni che si dovessero verificare a persone e cose nel corso delle attività da lui programmate. In caso di concessione a terzi la responsabilità deve intendersi in solido con il medesimo.

L’affidatario (nonché eventuali terzi utilizzatori degli impianti) stipulerà un’idonea assicurazione, con un massimale unico di valore ritenuto congruo dall’Ufficio Sport, per la responsabilità civile valida ed adeguata per tutto il periodo previsto dalla presente convenzione al fine di garantire la copertura per ogni danno derivante alle strutture, a persone o cose all’interno degli impianti.

Copia della polizza sarà depositata contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione ed il gestore informerà il Comune degli eventuali danni causati anche dagli utenti.

In particolare sono a carico dell’affidatario le spese per la sostituzione e riparazione di quanto fosse

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danneggiato per cattivo uso (dove per cattivo uso si intende un utilizzo degli impianti con negligenza e non cura da parte del concessionario) e per gli atti vandalici, nonché per tutto quanto occorra per mantenere gli impianti, i servizi annessi e le attrezzature di proprietà comunale. In caso di danni provocati da terzi, persone o altri soggetti utilizzatori, la responsabilità deve intendersi solidale.

ART. 22

(Bar Pizzeria)

E’ ammessa la conduzione del bar pizzeria mediante stipula a cura dell’affidatario di contratto di affitto di azienda con soggetto terzo di durata non superiore al presente affidamento , di seguito chiamato gestore, di comprovata fiducia, previo nulla osta dell’amministrazione. Se entro trenta giorni dalla comunicazione delle generalità e dei requisiti del gestore l’amministrazione non avrà manifestato volontà contraria si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

In tale ipotesi l’affidatario ed gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

L’affidatario dovrà obbligatoriamente inserire nel contratto di affitto di azienda la clausola risolutiva espressa in base al quale la risoluzione dell'affidamento del complesso sportivo comporterà l'automatica risoluzione del contratto di affitto d'azienda.

Eventuali sostituzioni di attrezzature e mobili all'interno del bar a causa di guasti/vetustà sono a carico del gestore, che non potrà vantare alcun indennizzo nei confronti.

L’utilizzo dei locali destinati a bar pizzeria è subordinato alle seguenti condizioni:

− l’affidatario dovrà sostenere tutte le spese relative agli arredi ed agli impianti del bar pizzeria ed in caso di sostituzione dei materiali non potrà pretendere alcunché dal Comune di Loano;

− il gestore dovrà sostenere le spese di gestione del servizio bar pizzeria, pulizia e custodia e le relative spese di funzionamento, comprese le spese per il personale necessario che dovrà essere in regola sulla base delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro;

− il gestore si accollerà le spese relative ai consumi (acqua, energia elettrica, gas metano) nonché le spese del telefono per cui provvederà a propria cura e spese alla stipula dei relativi contratti con gli enti erogatori;

− saranno a carico del gestore tutte le spese per le riparazioni straordinarie causate da imperizia, negligenza e cattivo uso;

− il gestore dovrà essere regolarmente iscritto al REC ed essere in possesso della licenza di esercizio pubblico; detta licenza d’esercizio pubblico è vincolata al locale del bar pizzeria, ragion per cui il rilascio del locale in parola per qualsiasi causa comporterà il deposito e decadenza della licenza; la medesima licenza di esercizio pubblico è altresì vincolata alla concessione degli impianti sportivi di cui alla presente convenzione, quindi la decadenza o la revoca di detta concessione, per qualsiasi causa, comporterà ugualmente il deposito e la decadenza della licenza, nonché la cessazione dell’uso del locale bar pizzeria; resta inteso che anche l’eventuale contratto di affitto di azienda è operante limitatamente al periodo di concessione dell’impianto ed il gestore dovrà pertanto aver cura di inserire nel relativo contratto apposita clausola

− gli orari di apertura e chiusura del bar saranno fissati dal gestore in accordo con l’affidatario e con l’Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa in vigore;

− il gestore ha l’esclusiva, salvo diversi accordi con l’affidatario e l’amministrazione comunale, per l’allestimento in tutta l’area di pertinenza degli impianti, idonei punti di ristoro temporaneo;

− il gestore non potrà cedere o subconcedere in tutto o in parte l’esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all’esercizio specifico previsto nella convenzione per scopi e finalità diverse

− alla scadenza della convenzione l’affidatario, o per esso il gestore, fermo restando tutti gli obblighi di cui all’art. 10, dovrà rendere liberi i locali del bar pizzeria asportando l’arredamento, le attrezzature, le scorte, e quanto altro di loro proprietà.

ART. 23 (Locali Palestra)

E’ ammesso direttamente dall’affidatario o da parte di soggetti terzi pubblici o privati scelti dall’affidatario medesimo e di gradimento dell’amministrazione e previo espresso consenso della medesima, l’uso della palestra annessa al blocco spogliato. Il contratto con l'eventuale gestore non può essere di durata superiore alla presente convenzione e deve contenere la clausola risolutiva espressa per la quale la risoluzione della convenzione riferita all'impianto comporta l'automatica risoluzione del contratto di gestione della palestra stipulato dall'affidatario con il terzo gestore. L’attività ivi esercitata da eventuali soggetti terzi deve comunque

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essere svolta nel rispetto della vigente normativa.

ART.24 (Licenza)

L’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie A e B di proprietà del Comune verranno intestate all’affidatario che potrà a sua volta valersi del disposto di cui all’articolo precedente.

Eventuali altre autorizzazioni di monopolio e/o di edicola dovranno parimenti essere intestate all’affidatario.

ART.25

(Inadempienze)

Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, accertato mancato pagamentod elle utenze ovvero dei fornitori, il concedente sospenderà il pagamento dei dodicesimi dovuti sino all’adempimento di quelle prescrizioni impartite dall’Ufficio Comunale competente.

Il Comne di loano sio riserva di contestare gli adempimenti a mezzo di raccomandata. A seguito di due contestazioni scritte il Comune di loano è legittimato ad avviare la revoca della concesisone.

A tale riguardo il concedente si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri funzionari.

ART. 26 (Revoca)

Nel caso in cui il concedente, a mezzo di rapporti scritti proposti dai predetti funzionari, accerti che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui la presente concessione è subordinata, oltre ad assumere i provvedimenti di cui al precedente, diffiderà l’affidatario ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto della concessione potrà comminare la revoca della gestione medesima.

In tale ipotesi la revoca avverrà previa assunzione di apposito provvedimento deliberativo da assumersi dall’Amministrazione Comunale.

Dichiarata la revoca, l’affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta ed in tal caso provvederà alla riconsegna integrale dell’impianto al comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine che il Comune avrà indicato. Resta inteso che la riconsegna comprende anche, salvo diversa disposizione impartita dall’amministrazione, i locali del bar pizzeria della palestra e dei campi in erba sintetica . Nell’ipotesi di affitto d’azienda pertanto il gestore avrà cura di inserire in contratto la clausola risolutiva espressa collegata alla revoca della gestione da parte dell’amministrazione comunale.

ART. 27 (Controversie)

Qualsiasi eventuale controversia inerente alla presente convenzione, qualora non fosse possibile addivenire ad un componimento bonario della vertenza in sede stragiudiziale, sarà devoluta alla competenza del foro di Savona.

ART. 28 (Spese)

Sono a completo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.

ART.29 (Spese)

Sono a completo carico dell’affidatario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.

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precontenziosi su “Offerte economicamente più vantaggiosa” pubblicati

nel sito: http://www.anticorruzione.it.

CODICE APPALTI.it, è un portale web, liberamente accessibile, interamente

dedicato al Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006), dove si trovano

pubblicate e quotidianamente aggiornate tutte le disposizioni della nuova

normativa unificata dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi e

189

progettazioni.

Sito: http://www.codiceappalti.it/Art._30._Concessione_di_servizi.htm

“Linee@Vcp – Panorama delle autorità” è una rivista online dell’Autorità. La

rivista è organizzata in apposite sezioni, alle note e commenti, all’analisi

normativa ed alle note a sentenza. Nel menù principale trovano spazio

anche un focus sugli atti dell’Avcp, all’interno del quale sono pubblicati

commenti ed approfondimenti sui vari atti istituzionali. In ogni

pubblicazione è presente una speciale rassegna dedicata agli atti dell’Avcp

sui singoli temi disciplinati dal codice dei contratti, osservatori tematici,

dedicati alle Direttive Comunitarie ed alle norme in tema di legalità ed

anticorruzione, in cui sono raccolte le fonti normative, i dossiers di

riferimento e gli articoli dedicati a ciascun tema. Linee@vcp intende

approfondire le tematiche di attualità del settore dei contratti pubblici, con

testi originali e spunti critici che, speriamo, vorranno pervenire da parte

dei lettori.

http://www.lineeavcp.it/wp-content/uploads/2014/05/il-rischio-operativo-nel-

rapporto-concessorio-Maria-Giuseppina-Greco1.pdf

Progetto ETICA è un progetto che pubblica nel Sud: Accrescere l’Efficacia, la

Trasparenza, l’Innovazione e la Capability dell’Amministrazione Pubblica

offre alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 2007-2013 il sostegno

tecnico per individuare i sistemi e le soluzioni più efficaci per una crescita

significativa della trasparenza e della legalità nella gestione dei Fondi

strutturali e, più in generale, nelle politiche di sviluppo e coesione.

Sito: http://focus.formez.it/content/etica-pubblica-nel-sud.

SUAR (Stazione unica appaltante regionale), costituita nell’ambito della centrale

di committenza che opera all’interno del settore Amministrazione generale

della Regione Liguria, nasce per garantire un monitoraggio completo di

tutte le gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi da parte della

Regione, degli enti locali e delle società a partecipazione regionale. Per

ulteriori informazioni si consulti il sito:

190

http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/stazione-unica-appaltante-

regionale-suar.html

WIKIPA, La wiki-enciclopedia della capacità istituzionale e della

modernizzazione della PA. Il wiki è un prototipo del progetto

PerformancePA limitato alla sperimentazione in alcuni ambiti tematici.

Concessioni di servizi: principi generali e norme applicabili.

Sito:http://wikipa.formez.it/index.php/Concessioni_di_servizi:_principi_generali_

e_norme_applicabili