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MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA PROGRAMMA CoveR LOJACK CONTRATTO DI ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli e Motoveicoli con sistema LoJack SP FINDOMESTIC BANCA SPA (in applicazione alla polizza collettiva n. 7 610 080) SET INFORMATIVO Edizione MOD. TA7433 ed. 12/2018 Ultimo aggiornamento 10/12/2018 COVEA AFFINITY è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

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MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA

PROGRAMMA CoveR LOJACK CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

contro i danni agli Autoveicoli e Motoveicoli con sistema LoJack SP

FINDOMESTIC BANCA SPA (in applicazione alla polizza collettiva n. 7 610 080)

SET INFORMATIVO Edizione MOD. TA7433 ed. 12/2018 Ultimo aggiornamento 10/12/2018

COVEA AFFINITY è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

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Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Programma CoveR LOJACK (Polizza Collettiva n. 7 610 080)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è? Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo dotato di un sistema di radiolocalizzazione LoJack SP e acquisto con finanziamento e leasing Findomestic.

Che cosa è assicurato?

Autoveicoli nuovi o d’occasione Autoveicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico non superiore a 45 q.li Autoveicoli “Km 0” e le “Auto Demo” Motoveicoli nuovi o d’occasione

Garanzie di base Autoveicoli: Furto o rapina Incendio Pneumatici Valore a nuovo

Garanzie Opzionali: Rottura Cristalli

Eventi naturali Atti Vandalici Garanzie aggiuntive Danni (Danni da urto contro animali selvatici, Danni a causa del trasporto di vittime della strada, Spese di dissequestro, Rifacimento chiavi)

Assistenza in viaggio Kasko

Garanzie di base Motoveicoli: Furto o rapina Incendio Valore a nuovo

Danni al motoveicolo a causa di urto contro animali selvatici

Che cosa non è assicurato?

Autoveicoli nuovi o d’occasione di valore superiore a € 100.000,00 “Auto Demo” di più di 12 mesi dalla prima immatricolazione Autoveicoli di aziende di noleggio senza conducente Motoveicoli nuovi o d’occasione di valore inferiore a € 1.500,00 e di valore superiore a € 30.000,00

Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni : Dolo o colpa grave Guida senza regolare patente Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti Partecipazione a gare o competizioni sportive

Principali limiti : Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto. Danni alle ruote o ai revestimenti interni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile Opzione Valore a nuovo: è subordinata al riacquisto presso lo stesso Dealer di un veicolo o motoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato Garanzia Pneumatici: Pneumatici di scorta, non omologati, rigenerati o ricostruiti, “run flat” Danni dovuti all’usura Fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti impianto frenante

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Dove vale la copertura?

✓ L’assicurazione vale in tutta Europa.Per la garanzia Assistenza in viaggio, territorialità secondo specifiche disposizioni contrattuali.

Che obblighi ho?

• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire leinformazioni richieste. Pagare i premi.

• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.

In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 orein caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.

Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, e non è frazionabile. Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: assegni bancari, postali o circolari, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito, denaro contante.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione e scadranno alle ore 24:00 del giorno indicato nel Certificato. La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126

MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882

Sedi legali: 14 boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9

Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.

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Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: Programma Cover LoJack (polizza Collettiva n. 7 610 080)

Data di realizzazione: 10 dicembre 2018 Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard

Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: www.covea-affinity.com, e-mail.:

[email protected].

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e

Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: www.covea-affinity.com , e-mail.:

[email protected] iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in

Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al

controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 61 rue Taibout 75009

Paris.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con

sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans al n. 775 652 126

e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3

gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur

Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75

euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni

patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito

internet dell’Impresa (www.mma.fr.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 €, il

requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro

copertura è pari a 522 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 235%.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutueles il patrimonio netto è pari

a 1.367.337.255,91 euro di cui per reserve 803.557.508,66 euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa

(SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (www.mma.fr.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è

pari a 915 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri

ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879 % , ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 470%.

Al contratto si applica la legge italiana

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Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli e motoveicoli di clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. e che abbiano installato il sistema di radiolocalizzazione LoJack

Sono operanti le garanzie di seguito indicate per gli AUTOVEICOLI:

In caso di Cover LoJack Light:

Furto o rapina:

Nella forma tentata o consumata, compresi i danni subiti dall’Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo.

Incendio:

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.

Pneumatici:

L’Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello o degli pneumatici assicurati che subiscono una Foratura.

Valore a nuovo: Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento e salvi gli eventuali Scoperti, in caso di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali” (Furto o Rapina e Incendio). Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto l’Autoveicolo rubato o perduto, un altro Autoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. Questa garanzia non è soggetta a tacita proroga.

In caso di Cover LoJack Full (oltre alle garanzie previste dalla Cover LoJack Light):

Atti Vandalici:

Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse,

atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

Eventi Naturali:

In caso di bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, alte

calamità naturali.

Rottura cristalli:

Rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

Altre Garanzie Aggiuntive danni:

Danni all’Autoveicolo a causa de trasporto di vittime della strada:

La società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’autoveicolo assicurato dal trasporto

occasionale di vittime di incidenti stradali.

Danni all’Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici:

Opera solo se avviene su strade asfaltate aperte al pubblico.

Lesioni subite dagli animali domestici trasportati:

La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati

sull’autoveicolo.

Perdita della tassa di proprietà:

Rimborso della quota non usufruita in conseguenza del Furto dell’autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno

risarcibile.

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Ricorso terzi e rischio locativo:

La società tiene indenne l’Assicurato delle somme, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, che egli sia

tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti

cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’Autoveicolo assicurato:

1) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto

Legislativo 07 settembre 2005 n. 209;

2) al locale condotto in locazione dall’assicurato per il rimessaggio dell’Autoveicolo.

Ripristino dei dispositivi di sicurezza:

L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione conseguente ad incidente stradale e non altrimenti

indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà

effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Spese di dissequestro:

Sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’Autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.

Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere:

In caso di danno da furto totale senza ritrovamento dell’Autoveicolo, la società rimborsa, entro i limiti previsti dalle

Condizioni di assicurazione: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il

concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e

sul certificato di proprietà; c) le spese per la procura a vendere a favore ella società.

Spese di parcheggio e custodia:

Spese sostenute per il parcheggio o la custodia dell’autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a segu ito di

furto totale.

Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo:

Spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (alle chiavi sono parificati i congegni

elettronici di apertura e chiusura delle portiere),

Assistenza in viaggio:

comprende le seguenti prestazioni: Soccorso stradale e traino – Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla

sede stradale – Auto in sostituzione – Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero) – Taxi per ritirare l’auto in

sostituzione – Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo – Recupero dell’Autoveicolo – Rimpatrio

dell’Autoveicolo dall’estero – Invio di un’autoambulanza – Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero) – Medico on-

line – Spese di pernottamento in albergo - Anticipo di denaro all’estero – Anticipo cauzione penale all’estero – Anticipo

spese legali all’estero – Interprete all’estero - Autista a disposizione in Italia.

Garanzie Opzionali (solo per Autoveicoli):

Kasko:

Scontro contro un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la

circolazione in aree pubbliche o private.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate per i MOTOVEICOLI:

Furto o rapina:

Nella forma tentata o consumata compresi i danni subiti dal Motoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al Motoveicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o

tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche.

Incendio:

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel motoveicolo.

Valore a nuovo:

Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento e salvi gli eventuali Scoperti, in caso di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali”. Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’Assicurato

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riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il motoveicolo rubato o perduto, un altro motoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. Questa garanzia non è soggetta a tacita proroga.

Danni al motoveicolo a causa di urto contro animali selvatici Danni al Motoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L’Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzia esclusivamente in base ai seguenti programmi:

A) PROGRAMMA COVER LOJACK LIGHT AUTOVEICOLI: in base al quale sono prestate garanzie principali, per

Danno totale e parziale a seguito di: A) Furto; b)Incendio; c) Pneumatici - con l’aggiunta della garanzia Valore a nuovo

per 36 mesi

B) PROGRAMMA COVER LOJACK FULL AUTOVEICOLI: in base al quale sono prestate le garanzie per Danno totale

e parziale a seguito di: a) Furto; b) Incendio; c) Pneumatici; d) Atti vandalici; e) Eventi naturali; f) Rottura cristalli – con

aggiunta: g) della garanzia Valore a nuovo per 36 mesi; h) delle altre Garanzie aggiuntive danni; I) delle prestazioni in

viaggio

C) PROGRAMMA COVER LOJACK LIGHT MOTOVEICOLI: in base al quale sono prestate le Garanzie principali, per

Danno totale e parziale a seguito di: a) Furto; B) Incendio – con l’aggiunta della garanzia Valore a nuovo per 24 mesi e

della “Altra garanzia aggiuntiva danni” Danni a causa di urto contro animali selvatici.

Ai programmi A e B è possibile aggiungere la garanzia Kasko.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivoe

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per singole garanzie non sono assicurati per gli Autoveicoli:

INCENDIO: semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.

ROTTURA CRISTALLI: rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli

dell’Autoveicolo, fanaleria e specchietti retrovisori.

PNEUMATICI: L’Assicurazione non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità.

FURTO: Qualora l’Autoveicolo al momento del furto non sia chiuso a chiave.

Per singole garanzie non sono assicurati per i Motoveicoli:

INCENDIO sono esclusi: semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.

FURTO: La garanzia opera a condizione che al momento del furto il Motoveicolo sia chiuso a chiave e che sia attivato l’antifurto satellitare o il sistema di localizzazione a radiofrequenza.

ROTTURA CRISTALLI: rigature, segnature, screpolature e tutti danni ai cristalli del Motoveicolo.

Ci sono limiti di copertura?

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Sono ulteriormente esclusi:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;

2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle

atomiche;

Limitatamente alla sola garanzia KASKO è escluso l’indennizzo se: - cagionati da cose o da animali trasportati sull’Autoveicolo;- cagionati da operazioni di carico e scarico;- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori

strada”;- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’Autoveicolo se verificatisi

non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Limitatamente alla sola garanzia PNEUMATICI sono escluse: 1. Le conseguenze derivanti dai seguenti sinistri:

a) Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, attisociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d’origine nucleare.b) Danni subiti da altri componenti del veicolo.c) Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza.d) Danni dovuti all’usura, compresa l’usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione odegli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione.e) Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo.f) In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Sottoscrittore,dall’Assicurato o dal guidatore autorizzato.g) Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

2. Oltre ai casi d’esclusione summenzionati la polizza non copre:a) I costi relativi alle spese d’assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di trainoo di custodia.b) I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone.c) Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico.d) Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione.e) I pneumatici rigenerati o ricostruiti.f) I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato.g) I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del sinistro.h) I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino).i) I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro,causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d’uso previste dal fabbricante dei pneumatici.l) I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo.m) Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati.n) La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione.o) I danni causati al pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi.p) I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici.q) I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato del pneumatico), i ronzii o le vibrazioni.r) L’usura.s) Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante.t) I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti).u) I danni causati da vizi nascosti.v) I danni che non consentono all’assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

Limitatamente alla sola garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO sono esclusi: a. gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i

danni verificatisi:

e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanzestupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;

f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare ecompetizioni;

g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni dimanutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimentodegli eventi assicurati con il presente contratto.

L’Assicurazione vale per Sinistri verificatisi in Europa, salvo per alcune coperture della garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO, nel cui titolo è contemplato solo l’estero o solo l’Italia ed è valido esclusivamente per gli Autoveicoli.

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AUTOVEICOLO

La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Assicurato:

IN CASO DI RIACQUISTO presso il medesimo Dealer di altro Autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

a.1. per la garanzia Furto e Rapina:- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della

zona territoriale 1, 2 e 3;- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle

province della zona territoriale 4;- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle

province della zona territoriale 5.

a.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali:- 15% col minimo di:A. € 300,00 per Sinistro limitata

mente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00; B. € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a €80.000,00;C. € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00;qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati conla Società, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 200,00; B) € 300,00; C) € 400,00.

a.3. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per Sinistro.

SENZA RIACQUISTO di altro Autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

b.1. per la garanzia Furto (compreso il tentativo di Furto):- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince delle zone territoriali 1 e 2;- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince della zona territoriale 3;- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince della zona territoriale 4;- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince della zona territoriale 5.

b.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi Naturali: - Scoperto del 20% con il minimo di:A. € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;B. € 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a €80.000,00;C. € 700,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00.

Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 400,00; B) € 500,00; C) 600,00

b.3. per la garanzia KASKO: 15% con il minimo di € 750,00 per Sinistro.

c. per la garanzia Cristalli:c.1. senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso la Rete Convenzionata;c.2. con Franchigia di € 100,00 per Sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso la ReteConvenzionata.

d. Relativamente agli Autoveicoli dotati di antifurto LoJack, la Società presta la garanzia Furto alla condizioneche l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicoloincustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non èoperante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno scopertodel 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.

e. Per la garanzia Pneumatici si applicano i seguenti scoperti:

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e.1. In caso di pneumatico di origine che ha raggiunto un chilometraggio massimo di 45.000 chilometri ecomunque con un battistrada residuo al momento del sinistro non inferiore a mm3:

- Riparazione o sostituzione presso la Rete Convenzionata: senza scoperto;

- Riparazione o sostituzione effettuate fuori dalla Rete Convenzionata: senza scoperto;

e.2. Per pneumatico di origine con chilometraggio superiore ai 45.001 chilometri e comunque con unbattistrada residuo al momento del sinistro non inferiore a mm3:

- Riparazione o sostituzione sia presso che fuori dalla Rete Convenzionata: scoperto del 50%

e.3. Per pneumatico acquistato presso la Rete Convenzionata dopo ogni fascia di 45.000 chilometri persostituire i pneumatici di origine e comunque con un battistrada residuo al momento del sinistro non inferiorea mm3:

- Riparazione o sostituzione effettuate sia presso che fuori dalla Rete Convenzionata: senza scoperto.

f. In caso di furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Veicolo (Autoveicolo), saràapplicato uno ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

MOTOVEICOLI

Riguardo alla garanzia Danni al motoveicolo a causa di urto contro animali selvatici, questa non opera sulle strade a pedaggio (autostrade ed eventuali superstrade per le quali sia previsto il pagamento del pedaggio).

La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Assicurato. Le garanzie Incendio e Furto vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

a. IN CASO DI RIACQUISTO presso il medesimo Dealer di altro Motoveicolo, di valore pari o superiore a quelloperduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% col minimo di € 150,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince della zona territoriale 1, 2, 3 e 4;4;- 15% col minimo di € 150,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince della zona territoriale 5;

b. SENZA RIACQUISTO di altro Motoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuatapresso la Rete convenzionata:

- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince della zona territoriale 1, 2, 3 e 4;- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelleprovince della zona territoriale 5;

c. Relativamente ai Motoveicoli dotati di antifurto LoJack, la Società presta la garanzia Furto alla condizioneche l’impianto sia effettivamente installato sul Motoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Motoveicoloincustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non èoperante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno scopertodel 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro. All’Assicurato vieneconcesso un termine per l’installazione ed attivazione dell’antifurto LoJack pari a 7 giorni lavorativi decorrentidalla data di effetto della copertura assicurativa.

d. In caso di furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Veicolo (Motoveicolo), saràapplicato uno ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Le zone territoriali sono le seguenti:

ZONA PROVINCE

5 CE, FG;

4 BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;

3 AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;

2 AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP,

VS;

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1 tutte le restanti province

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

AUTOVEICOLI

Danno Totale: Si ha Danno totale quando il valore delle riparazioni è pari o superiore al 75% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dall’età dell’Autoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente tabella:

Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie Principali, la determinazione dell’Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se per rimpiazzare l’Autoveicolo perduto o distrutto l’Assicurato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo.

Qualora l’Autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà fornire una delega al la rottamazione e produrre il certificato di radiazione dell’Autoveicolo dal PRA, attestante la cessazione della circolazione dell’Autoveicolo assicurato per rottamazione.

Danno Parziale: Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all’età dell’Autoveicolo, sulla base di quando indicato per il danno totale. In caso di Autoveicolo d’occasione, il deprezzamento decorre dalla data di immatricolazione. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all’Autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell’Autoveicolo, né dei danni da mancato uso dell’Autoveicolo o da suo deprezzamento.

MOTOVEICOLI

Danno totale: Si ha Danno totale quando il valore delle riparazioni è pari o superiore al 75% del valore del Motoveicolo al momento del Sinistro. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dall’étà del Motoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente tabella:

Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali, la determinazione dell’Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se per rimpiazzare il Motoveicolo perduto o distrutto l’Assicurato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo. Qualora il Motoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà fornire una delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del Motoveicolo dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del Motoveicolo assicurato per rottamazione.

Danno Parziale: Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all’età del Motoveicolo sulla base di quando indicato per il danno totale. In caso di Motoveicolo d’occasione, il deprezzamento decorre dalla data di immatricolazione. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate al Motoveicolo, né dei danni dovuti al recupero del Motoveicolo, né dei danni da mancato uso del Motoveicolo o da suo deprezzamento.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

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Cosa fare in

caso di

sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni alla seguente Centrale

Operativa:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH-1 – Via Vittor Pisani 13 - 20124 Milano (tel.: +39

0200638060; numero verde: 800 178047 -fax: +39 02 89015828; contatti e-mail:

[email protected].

(Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle

15.00 alle ore 17:30).

Inoltre l’assicurato deve presentare entro 3 giorni la seguente documentazione:

A. soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità

Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno

riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi

danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. fornire denuncia scritta fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità

del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v.

precedente punto A);

2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;

3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;

4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;

5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;

L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di

Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e,

al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

IN CASO DI DANNO PARZIALE l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima

che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Per la garanzia pneumatici, l’Assicurato deve inviare entro 3 giorni: 1) copia dell’ordine di acquisto del Veicolo all’atto di vendita (o altro documento comprovante

l’acquisto del Veicolo) con indicazione dei chilometri percorsi dal Veicolo;2) copia del libretto di circolazione;3) foto del Veicolo con targa visibile;4) foto dei pneumatici danneggiati con valutazione del battistrada;5) fattura del pneumatico acquistato;6) In caso di acquisto di pneumatici in sostituzione di quelli originariamente montati, copia di fattura

dell’acquisto.

Per la garanzia Cristalli, in caso di rottura dei cristalli l’Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Carglass potrà chiamare Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione MACH 1) per conoscere l’indirizzo del centro Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.

Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato con la Società per le riparazioni è l’autofficina/carrozzeria nonché, per quanto riguarda la fornitura dell’Autoveicolo sostitutivo, la società di noleggio convenzionata con la Società. Per la rottura cristalli sono Centri Convenzioni i riparatori Carglass.

E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MaCH-1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA l’Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER

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ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia. in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 110955, (dall’estero +39 06 42115571; fax +39 06 4740742). Alla centrale Operativa l’Assicurato deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 8427343, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

Qualora l’Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa,

la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non

espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui

si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice

Civile.

Dichiarazioni

inesatte o

reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile

Obblighi

dell’Impresa

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento

dell’indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio Il premio corrisposto dall’Assicurato è comprensivo di imposta.

Rimborso

L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:

- In caso di ripensamento dell’Assicurato, la Società rimborserà il premio versato al nettodegli oneri di legge;

- In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione adistanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Assicurato, al netto deglioneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sonostate attive.

- In caso di recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione dell’Assicurato la parte dipremio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

- Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessareanticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva,vendita o Furto del Veicolo), la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibilecorrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni casoacquisito dalla Società il premio relativo all’annualità in corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

L’Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione e scadrà alle ore 24:00 del giorno ivi indicato.

Il contratto non prevede tacito rinnovo

Non ci sono periodi di carenza delle coperture

Non sussistono differenziazioni in termini di durata per le singole coperture assicurative.

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Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento

dopo la

stipulazione

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.

L’Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.

La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.

Risoluzione In caso di sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell’autoveicolo, l’assicurazione cesserà per le annualità successive.

A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica, Proprietario dell’autoveicolo, che ha sottoscritto una polizza per il tramite del contraente

(Findomestic Banca S.p.A.) il cui interesse è protetto dall’Assicurazione stessa.

Il massimo valore assicurabile per ogni AUTOVEICOLO è di € 100.000,00.

Per i MOTOVEICOLI il minimo valore assicurabile per ogni Motoveicolo è di € 1.500,00; il valore massimo € 30.000,00.

Quali costi devo sostenere?

-

Il premio viene versato in un’unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico anticipato dal Contraente, e non è frazionabile

costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 40,00% del premio imponibile (al netto tasse).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa

assicuratrice

Se L’Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti:

Centro Assistenza Mach1 Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano – numero Verde 800-178047 (dall’estero: +39 0200638060) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dale15.00 alle 17.30 – fax: +39 0289015828 – e mail: [email protected], PEC: [email protected].

La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [email protected] . Info su: www.ivass.it

oppure

all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Direction du controle des pratiques

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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

commerciales - 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione

delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della

Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi

alternativi di

risoluzione delle

controversie

Arbitrato. È facoltà dell’Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Perit i non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore

che le cose medesime avevano al momento del sinistro;4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme

contrattuali.

5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti lequali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché diviolazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione odeccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese delproprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in partiuguali.

Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Assicurato può presentare reclamo all’Ivass chiedendo

l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS.

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ed.201812LJFINDO SOMMARIO

SOMMARIO

Glossario

Art. 1 Condizioni relative al contratto................................................................................................................ 3

Art. 2. Condizioni relative al veicolo assicurato e sue pertinenze ..................................................................... 2

Art. 3.1 Garanzie disponibili autoveicoli ........................................................................................................... 2

Art. 3.2 Garanzie disponibili motoveicoli .......................................................................................................... 3

Art. 4 Programmi e combinazioni di garanzie ................................................................................................... 3

Art. 5 Valore assicurabile ................................................................................................................................... 4

Art. 6 Prestazioni di assistenza autoveicoli (incluse nel programma cover lojack full) .................................... 4

Art. 7 Garanzia kasko (abbinabile a tutti i programmi solo per autoveicoli) ..................................................... 5

Art. 8 Danni esclusi ............................................................................................................................................ 5

Art. 9 Scoperti e franchigie ................................................................................................................................ 6

Art. 10 Limiti di risarcimento per autoveicoli ................................................................................................... 7

Art. 11 Come si determina il premio .................................................................................................................. 7

Art. 12 A chi rivolgersi ...................................................................................................................................... 8

Art. 13 Obblighi dell’assicurato ......................................................................................................................... 8

Art. 14 Recupero del veicolo rubato .................................................................................................................. 9

Art. 15 Applicazione del deprezzamento ........................................................................................................... 9

Art. 16 Come si liquida il danno ...................................................................................................................... 10

Art. 17 Protezione dei dati personali .................................................................................................................10

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ed.201812LJFINDO GLOSSARIO

GLOSSARIO (Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicu-

razione e che aderisce alla polizza collettiva n. 7 610 080.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costi-

tuita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e orga-nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. CERT201812LJFINDO)

che riporta:

• i dati contenuti nel Modulo di Adesione;

• la sottoscrizione da parte della Società. a conferma dell’attivazione dellegaranzie.

Contraente: FINDOMESTIC BANCA S.p.A., via Jacopo da Diacceto, 48 – 50123

Firenze, che stipula l’Assicurazione.

Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del

Veicolo al momento del Sinistro ai sensi dell’art. 15.1.1 e 15.2.1.

Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società

presta la garanzia assicurativa.

Dealer: L’azienda venditrice del Veicolo assicurato. Sono parificate al Dealer

anche le altre società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) dell’azienda venditrice del Veicolo assicurato.

Dispositivo LoJack autoalimentato: sistema di radiolocalizzazione per il

recupero del Veicolo rubato, basato sull’installazione fissa, da parte di personale certificato, di un dispositivo alimentato con una propria batteria, non collegato all’impianto elettrico del Veicolo, che in caso di Furto il Cliente deve attivare chia-mando il numero verde 800.910.265 della centrale operativa di LoJack Italia S.r.l. Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto

a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Foratura: qualsiasi perdita di pressione, sgonfiaggio o scoppio dei pneumatici

assicurati, per una causa esterna, fulminea, improvvisa e indipendente dalla vo-lontà dell’assicurato o del guidatore autorizzato, con Veicolo in marcia o fermo, che ne provoca il danneggiamento o la distruzione.

Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che

resta a carico dell’Assicurato.

Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al Veicolo nel tenta-tivo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conse-guenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all’Assi-

stenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza fornita tramite la Centrale Opera-tiva.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzio-

namento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi,

di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: l’evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale deri-

vino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sini-

stro.

Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale

può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assi-

curato; i dati identificativi del Veicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sottoscri-zione del richiedente.

Parti: Il Contraente, l’Assicurato e la Società.

Pneumatico Assicurato: qualsiasi pneumatico per auto montato sul vei-

colo, omologato per l’uso stradale, delle dimensioni d’origine (tutte le dimen-sioni previste dal libretto di circolazione), a condizione che vengano rispettate i seguenti requisiti: - Marcatura d’omologazione "E" o "e" che certifica che il pneumatico è con-forme alle norme della DIRETTIVA 92/23/CEE in materia di dimensioni, strutturae marcatura.Non sono coperti dalla polizza i pneumatici montati sui seguenti tipi di veicoli:1.Veicoli con meno di 4 ruote.2.Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta).

3.Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente).4.Quad, caravan e camper.5.Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni fu-nerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pub-blico.6.Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti.7.Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all’anno.

Pneumatico di sostituzione: pneumatico nuovo, dello stesso modello,

marchio e dimensioni del Pneumatico Assicurato o se tale pneumatico non è più commercializzato o disponibile, di un pneumatico equivalente, avente caratteri-stiche tecniche similari al Pneumatico Assicurato. Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti da

questa Nota Informativa, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di as-sicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. 7 610 080 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.

Prezzo di acquisto: Il valore riportato in fattura.

Proprietario del Veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobili-

stico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui me-

diante violenza o minaccia.

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 75% del valore dell’auto- veicolo

al momento del Sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il proprietario o l’Assicurato del Veicolo ha stabilito

la residenza anagrafica o la sede legale.

Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la Società per le ripara-

zioni (autofficina o carrozzeria) nonché, per quanto riguarda la fornitura dell’Au-toveicolo sostitutivo di cui all’art. 6.1., la società di noleggio convenzionata con la Società. Carglass per la rottura cristalli.

Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che

resta a carico dell’Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna

di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scop-pio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del

Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la società Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Ge-nerale per l’Italia.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la

presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a seguito

delle garanzie Principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua vali-dità, i deprezzamenti previsti dall’art. 15.1.1 e 15.2.1 delle Condizioni di Assicu-razione.

Veicolo/Autoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore,

destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, di qualunque marca, il cui valore assicurato non può essere superiore a Euro 100.000. Si considerano parte integrante dell’Autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fo-noaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costrut-trice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di ac-quisto.

Veicolo/Motoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore,

destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, di qualunque marca, il cui valore assicurato non può essere superiore a Euro 30.000. Si considerano parte integrante del Motoveicolo le targhe, gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati di-rettamente dalla Casa Costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliata-mente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo/Autoveicolo /Motoveicolo d’occasione: Autoveicolo o Mo-

toveicolo acquistato usato. E definito usato se alla data di effetto dell’Assicura-zione risulta immatricolato da oltre 12 mesi.

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ed.201812LJFINDO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 11

PROGRAMMA CoveR LOJACK ASSICURAZIONE contro i danni

agli Autoveicoli e Motoveicoli con sistema LoJack per Findomestic Banca S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE polizza collettiva n. 7 610 080

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delledisposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché dellenorme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dalpresente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti inItalia.

b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del Codice Civile).

c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La Società e il Contraentesi danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi eper effetti dell’art. 1891 c.c. per conto e nell’interesse dei singoli clienti diFindomestic Banca S.p.A. che vi aderiscano.

d. L’Assicurazione vale per Sinistri verificatisi in Europa, salvo per alcune co-perture della garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO, nel cui titolo è contem-plato solo l’estero o solo l’Italia (art. 6) ed è valido esclusivamente per gli Autoveicoli.

e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessa-zione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

f. Recesso dal contratto. In caso di durata poliennale della polizza, l’Assicu-rato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunica-zione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rap-porti fra le Parti, l’Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare lagaranzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In talcaso, la Società tiene a disposizione dell’Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a di-stanza aisensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di re-cedere dal con-tratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Societàentro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In talcaso la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sonostate attive.

g. Modalità per rendere operativa l’Assicurazione. L’Assicurato, cliente di Fin-domestic Banca, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale edelle Condizioni Generali di Assicurazione, e avere scelto il programma assi-curativo propostogli dal Dealer che ha venduto il Veicolo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione e versando al Dealer l’importo del premio assicurativo, ricevendo il Certificato di Assicurazione sottoscrittodalla Società. La Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto daFindomestic Banca S.p.A. e riconosce che tale pagamento è liberatorio perl’Assicurato.

h. Durata del contratto. L’Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione e scadrà alle ore 24:00 del giorno ivi indicato ein ogni caso si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e defi-nitiva del Veicolo assicurato.

i. Cessazione dell’Assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata perdurata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demo-lizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto del Veicolo), laSocietà rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto an-ticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all’annualità in corso.

j. Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di variazione del luogo diresidenza o sede legale del proprietario del Veicolo, successiva alla sotto-scrizione della polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all’art. 9) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.

k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ov-vero oneri a carico dell’Assicurato, sono evidenziate in grassetto.

l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e fu-turi, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono acarico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dallaSocietà. L’aliquota di imposta applicata al premio della garanzia Corpi Vei-coli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).

m. Clausola di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le impreseMMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte lecomunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al re-cesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamenteper il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegata-ria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenutaa riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli attidi ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicu-razione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammon-tare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella diincaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altracoassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratricedell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato indipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:MMA IARD S.A.: 99,9% MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidalmente respon-sabili.

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2. CONDIZIONI RELATIVE AL VEICOLO ASSICURATO E SUE PERTINENZE

2.1 AUTOVEICOLI Sono assicurabili Autoveicoli acquistati sia nuovi sia d’occasione di valore non superiore a € 100.000, purché vi si installi il dispositivo LoJack a radiofrequenza contro il Furto, modello “Autoalimentato”. Se l’Assicurazione è stipulata entro 10 giorni dalla data di acquisto il valore assicurato corrisponde al prezzo di fattura; se è stipulata oltre il predetto termine il valore assicurato è pari a quello indicato per un analogo Autoveicolo dalla rivista Quattroruote in vigore alla data di effetto dell’Assicurazione, e l’Assicurazione può essere prestata solo su presentazione d’idonea documentazione attestante lo stato d’uso dell’Autoveicolo. Pos-sono essere assicurati anche gli Autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 45 quintali e gli Autoveicoli “Km zero” e le “Auto demo” con un massimo di 12 mesi dalla prima immatricolazione. Sono esclusi gli Autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente. Si considerano parte integrante dell’Autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell’Autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all’Autoveicolo assicurato. L’Assicurazione comprende il noleggio a titolo gratuito del radiolocalizzatore LOJACK e il servizio di centrale operativa di LoJack Italia per tutta la durata dell’Assi-curazione (vedi condizioni del contratto LOJACK allegate). 2.2 MOTOVEICOLI Sono assicurabili Motoveicoli acquistati sia nuovi sia d’occasione di valore non superiore a € 30.000 e non inferiore ad € 1.500,00. Se l’Assicurazione è stipulata entro 10 giorni dalla data di acquisto il valore assicurato corrisponde al prezzo di fattura; se è stipulata oltre il predetto termine il valore assicurato è pari a quello indicato per un analogo Motoveicolo dalla rivista Dueruote in vigore alla data di effetto dell’Assicurazione, e l’Assicurazione può essere prestata solo su presen-tazione d’idonea documentazione attestante lo stato d’uso del Motoveicolo. Si considerano parte integrante del Motoveicolo: le targhe, gli optional/accessori incorporati o fissi (compreso l’impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. L’Assicurazione comprende il noleggio a titolo gratuito del radiolocalizzatore LOJACK e il servizio di centrale operativa di LoJack Italia per tutta la durata dell’Assi-curazione (vedi condizioni del contratto LOJACK allegate).

Garanzie disponibili e programmi

3.1 GARANZIE DISPONIBILI AUTOVEICOLI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell’Autoveicolo indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza così definite (vedasi art. 4 per le combinazioni):

GARANZIE “PRINCIPALI”:

a) “FURTO” Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenticausati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo.La garanzia opera a condizione che al momento del furto l’Autoveicolo sia chiuso a chiave.

b) “INCENDIO” Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.

c) “PNEUMATICI” L’Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello o degli pneumatici assicurati che subiscono una Foratura.L’Assicurazione non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili alcostruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità.

GARANZIE “AGGIUNTIVE”:

d) “ATTI VANDALICI” Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusionedei danni riconducibili alla circolazione.

e) “EVENTI NATURALI” Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, altre calamità naturali.

f) “ROTTURA CRISTALLI”

Rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limi-tatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000,00.

g) “VALORE A NUOVO” Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall’art. 15.1.1 e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall’art. 9.1, in caso di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali” (v. art.3.1, lettere a) e b)). Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’Assicurato riacquisti,presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto l’Autoveicolo rubato o perduto, un altro Autoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. Questa garanzia non è soggetta a tacita proroga.

h) “ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI”: - Danni all’Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’Au-

toveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.- Danni all’Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.- Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali

domestici trasportati sull’Autoveicolo.- Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell’Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.- Ricorso terzi e Rischio locativo. La Società tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale

civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’Autoveicolo assicurato:I. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005

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n.209; II. al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il rimessaggio dell’Autoveicolo.

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti inden-nizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietropresentazione di fattura.

- Spese di dissequestro, sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’Autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.- Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell’Autovei-

colo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Dealer; b) le spese sostenute perottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere afavore della Società.

- Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell’Autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furtototale.

- Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi icongegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

GARANZIA OPZIONALE:

i) “KASKO” Scontro con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“SERVIZIO LOJACK”: L’insieme delle prestazioni costituite dal noleggio gratuito del Dispositivo LoJack Autoalimentato, da installare sull’Autoveicolo a cura di personale certificato e autorizzato e, per tutta la durata del programma, del relativo servizio di recupero garantito dalla centrale operativa LoJack, da attivare in caso di Furto dell’Au-toveicolo. (v. Condizioni di contratto LoJack, allegate).

3.2 GARANZIE DISPONIBILI MOTOVEICOLI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento del Motoveicolo indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza così definite:

GARANZIE “PRINCIPALI”:

a) “FURTO”Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal Motoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danni materiali ediretti causati al Motoveicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche.

La garanzia opera a condizione che al momento del furto il Motoveicolo sia chiuso a chiave e che sia attivato il sistema di localizzazione a radiofrequenza. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originale delle chiavi ed eventuali radiocomandi del sistema installato.

b) “INCENDIO” Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nel Motoveicolo.

GARANZIA “AGGIUNTIVA”:

“VALORE A NUOVO” Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall’art. 15.2.1 e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall’art. 9.2, in caso di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali” (v. art.3.2, lettere a) e b)). Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il Motoveicolo rubato o perduto, un altro Motoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. Questa garanzia non è soggetta a tacita proroga.

“ALTRA GRANZIA AGGIUNTIVA DANNI”: Danni al Motoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con l’esclusione delle strade a pedaggio (auto-strade ed eventuali superstrade per le quali sia previsto il pagamento del pedaggio);

“SERVIZIO LOJACK”: L’insieme delle prestazioni costituite dal noleggio gratuito del Dispositivo LoJack Autoalimentato, da installare sul Motoveicolo a cura di personale certificato e autorizzato e, per tutta la durata del programma, del relativo servizio di recupero garantito dalla centrale operativa LoJack, da attivare in caso di Furto del Motoveicolo. (v. Condizioni di contratto LoJack, allegate).

4. PROGRAMMI E COMBINAZIONI DI GARANZIE

L’Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi:

A. PROGRAMMA COVER LOLJACK LIGHT AUTOVEICOLI in base al quale sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI (vedi definizioni art. 3.1 delle Condizioni diAssicurazione), per Danno totale e parziale a seguito di:

a) FURTO b) INCENDIO c) PNEUMATICI

con aggiunta della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.1.g. delle Condizioni di Assicurazione) per la durata del programma, fino ad un massimo di 36 mesi

e del SERVIZIO LOJACK per la durata del programma.

B. PROGRAMMA COVER LOJACK FULL AUTOVEICOLI in base al quale sono prestate le garanzie (vedi definizioni art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione) perDanno totale e parziale a seguito di:

a) FURTO b) INCENDIO; c) PNEUMATICI d) ATTI VANDALICI e) EVENTI NATURALI f) ROTTURA CRISTALLI

con aggiunta:

f) della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.1.g. delle Condizioni di Assicurazione) per la durata del programma, fino ad un massimo di 36 mesi

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ed.201812LJFINDO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 11

g) delle altre “GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI” (v. art. 3.1.h) delle Condizioni di Assicurazione)

e delle prestazioni di ASSISTENZA IN VIAGGIO (v. art. 6 delle Condizioni di Assicurazione)

e del SERVIZIO LOJACK per la durata del programma.

C. PROGRAMMA COVER LOJACK LIGHT MOTOVEICOLI in base al quale sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI (vedi definizioni art. 3.2 delle Condizioni diAssicurazione), per Danno totale e parziale a seguito di:

a) FURTO b) INCENDIO

con aggiunta:

della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione) per la durata del programma, fino ad un massimo di 24 mesi e della “ALTRA GARANZIA AGGIUNTIVA DANNI” Danni a causa di urto contro animali selvatici e del SERVIZIO LOJACK per la durata del programma.

5. VALORE ASSICURABILE

5.1. Il massimo valore assicurabile per ogni Autoveicolo è di € 100.000,00. Il minimo valore assicurabile per ogni Motoveicolo è di € 1.500,00; il valore massimo è di € 30.000,00.

5.2. Il valore assicurato del Veicolo deve corrispondere a quello indicato

all’art. 2.1 o 2.2. Detto valore dovrà essere comprensivo di aliquota IVA se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare l'imposta.

6. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AUTOVEICOLI (incluse nel PROGRAMMA COVER LOJACK FULL)

Le prestazioni che seguono devono essere richieste a Inter Partner As-sistance Service S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, nei termini indicati all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

6.1. Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, op-pure organizzerà il traino dell’Autoveicolo stesso fino al Dealer, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, l’Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino. L’Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato fino al Dealer anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe pre-ferenziali.

Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa pro-cura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare l’Autoveicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il re-lativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione po-trà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di ri-parazione.

Auto in sostituzione. Qualora l’Autoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato ri-chieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo dell’Autoveicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

a) 15 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione vieneeseguita presso il Dealer; ridotti a 5 gg. se la riparazione non viene eseguita presso il Dealer;

b) 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale dell’Autoveicolo ed in caso di riacquisto di un nuovo Autoveicolo presso il Dealer che ha venduto l’Autoveicolo assicurato; ridotti a 15 gg. in caso di non riacquisto di un Autoveicolo presso lo stesso Dealer. In caso di Furto totale dell’Auto-veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia.

A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicura- to può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicura- zione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a seguito di inci-dente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’Autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di Autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

Taxi per ritirare l’auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Ope-rativa presso il quale viene organizzato il noleggio dell’Autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un guasto, di incidente o danno previsto dal contratto oc-corso all’Autoveicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo dell’Autoveicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all’estero) certificati dalla Centrale Operativa op-pure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Auto-rità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l’Autoveicolo un biglietto di viaggio (biglietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo) per permettere ad essi di raggiungere la pro-pria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

Recupero dell’Autoveicolo. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso all’Autoveicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di Furto dell’Au-toveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui pre-scelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l’Autoveicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento dell’Autoveicolo assicurato successivo a Furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la ri-consegna dell’Autoveicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzio-nato più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’Autoveicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, te-nendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero. Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, l’Autoveicolo assicurato resti immobiliz-zato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale

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Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto apposita-mente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia dell’Au-toveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell’Autoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Invio di un’autoambulanza. Qualora, a seguito di incidente stradale che ab-bia interessato l’Autoveicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasfe-rimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un’altra.

Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero). Qualora, a seguito di infortu-nio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’Autoveicolo assi-curato, le condizioni degli occupanti dell’Autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Cen-trale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro tra-sporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l’Autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;

- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;

- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;

- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viag-gio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non im-pediscono agli occupanti dell’Autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.

Medico on-line. L’Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio me-dico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non ver-ranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

Spese di pernottamento in albergo. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti dell’Autoveicolo assicu-rato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 notti e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazionidell’Autoveicolo superi le 3 ore od il tempo d’immobilizzo superi le 24 ore.

Anticipo di denaro all’estero. Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la resti-tuzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Anticipo cauzione penale all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza

di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Autoveicolo assicurato, provve-derà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato l’importo della cau-zione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’Assicurato possa for-nire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Anticipo spese legali all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Autoveicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assi-curato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Interprete all’estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stra-dale, qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Cen-trale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.

Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare l’Autoveicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la pa-tente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la So-cietà, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un au-tista per ricondurre l’Autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato se-condo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei tra-ghetti, per il rientro dell’Autoveicolo.

6.2. Obblighi in caso di Sinistro.

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Assicurato non abbia preso contatti per qual-siasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare inden-nizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

6.3. Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza: a. gli Autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico; b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada; c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle persone di cui egli deve

rispondere; d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale

Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione de-terminata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;

f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipa-zione a corse, scommesse, gare e competizioni;

g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di in-terventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi as-sicurati con il presente contratto.

7. GARANZIA KASKO (abbinabile a tutti i Programmi solo per AUTOVEICOLI)

La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro Veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. Questa garanzia può essere sottoscritta in aggiunta a qualsiasi programma CoveR LOJACK (Light o Full).

Esclusioni e limitazioni

8. DANNI ESCLUSI

8.1 AUTOVEICOLI La Società non indennizza i danni causati all’Autoveicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelera-

zione artificiale di particelle atomiche;3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e

agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità in-dette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;

4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;

5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’Autovei- colo;

6. dolo dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;

7. colpa grave dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO, se operante.

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Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sola garanzia KASKO, non indennizza i danni: 8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so-

stanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;

9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposi-zioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente sca-duta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;

10. cagionati da cose o da animali trasportati sull’Autoveicolo; 11. cagionati da operazioni di carico e scarico; 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta,

di circolazione “fuori strada”; 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni

dell’Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno in-dennizzabile.

Per la garanzia Pneumatici sono inoltre escluse:

1. Le conseguenze derivanti dai seguenti sinistri:

a) Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altripaesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, dannid’origine nucleare.

b) Danni subiti da altri componenti del veicolo.c) Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza.d) Danni dovuti all’usura, compresa l’usura irregolare del pneumatico, a

problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata ef-fettuazione della manutenzione.

e) Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresiquelli del costruttore del veicolo.

f) Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allena-menti.

g) In termini generali, ogni danno causato direttamente o indiretta-mente in malafede dal Sottoscrittore, dall’Assicurato o dal guidatoreautorizzato.

h) Colpa grave o dolo dell’assicurato.i) Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale,

civile o professionale.

2. Oltre ai casi d’esclusione summenzionati la polizza non copre:a) I costi relativi alle spese d’assistenza, di recupero del veicolo presso il

deposito municipale, di traino o di custodia.b) I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle

persone.c) Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del

pneumatico.

d) La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell’impiantofrenante o della sospensione.

e) Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbrica-zione.

f) I pneumatici “run flat”.g) I pneumatici rigenerati o ricostruiti.h) I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto

precedentemente riparato.i) I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al mo-

mento del sinistro.j) I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino).k) I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con

usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispettoalle normali condizioni d’uso previste dal fabbricante dei pneumatici.

l) I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nelcertificato assicurativo.

m) Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneg-giati.

n) La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione.o) I danni causati al pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi.p) I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio

o illecito dei pneumatici.q) I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato del pneu-

matico), i ronzii o le vibrazioni.r) L’usura.s) Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non auto-

rizzate dal fabbricante.t) I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole,

cerchi, coprimozzi e viti).u) I danni causati da vizi nascosti.v) I danni che non consentono all’assicurato di mettere a disposizione il

pneumatico assicurato.

8.2 MOTOVEICOLI La Società non indennizza i danni causati al Motoveicolo da: 14. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;15. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelera-

zione artificiale di particelle atomiche;16. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e

agli allenamenti relativi; 17. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti

da incendio; 18. rigature, segnature, screpolature e tutti danni ai cristalli del Motovei-

colo; 19. dolo dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o

dei trasportati; 20. colpa grave dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi.

9. SCOPERTI e FRANCHIGIE

9.1 AUTOVEICOLI La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Assicurato:

a. in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer di altro Autoveicolo, di va-lore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso laRete convenzionata: a.1. per la garanzia Furto e Rapina (compreso il tentativo di Furto e i dan-

neggiamenti di cui all’art. 3.1.a): - senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di pro-

prietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1,2 e 3 (vedi art. 11.1);

- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei-coli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona ter-ritoriale 4;

- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei-coli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona ter-ritoriale 5;

a.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali: - 15% col minimo di: A. € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-

curato fino a € 40.000,00; B. € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-

curato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00; C. € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicu-

rato superiore a € 80.000,00; qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la

tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 200,00; B) € 300,00; C) € 400,00

a.3. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per Sinistro.

b. senza riacquisto di altro Autoveicolo presso il medesimo Dealer o con ripa-razione non effettuata presso la Rete convenzionata:b.1. per la garanzia Furto (compreso il tentativo di Furto e i danneggia-

menti di cui all’art. 3.1.a): - 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei-

coli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone ter-ritoriali 1 e 2;

- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei-coli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona ter-ritoriale 3;

- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei-coli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona ter-ritoriale 4;

- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei-coli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona ter-ritoriale 5;

b.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi Naturali:- Scoperto del 20% con il minimo di: A. € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-

curato fino a € 40.000,00; B. € 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-

curato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;

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C. € 700,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicu-rato superiore a € 80.000,00; qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società i sud-detti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 400,00; B) € 500,00; C) 600,00

b.3. per la garanzia KASKO: 15% con il minimo di € 750,00 per Sinistro.

c. per la garanzia Cristalli:c.1. senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso la

Rete Convenzionata; c.2. con Franchigia di € 100,00 per Sinistro limitatamente alle riparazioni

non effettuate presso la Rete Convenzionata.

e. La Società presta la garanzia Furto alla condizione che il sistema di localiz-zazione LoJack sia effettivamente installato sull’Autoveicolo e che l’abbo-namento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo,non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pa-gamento dell’Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri sco-perti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro. Viene concesso all’Assicurato un termine per l’installazione ed attivazione del sistema dilocalizzazione LOJACK pari a 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ef-fetto della copertura assicurativa.

f. Per la garanzia Pneumatici si applicano i seguenti scoperti:

f.1. In caso di pneumatico di origine che ha raggiunto un chilometraggio massimo di 45.000 chilometri e comunque con un battistrada residuo almomento del sinistro non inferiore a mm3:

- Riparazione o sostituzione presso la Rete Convenzionata: senza sco-perto;

- Riparazione o sostituzione effettuate fuori dalla Rete Convenzionata: senza scoperto.

f.2. Per pneumatico di origine con chilometraggio superiore ai 45.001 chi-lometri e comunque con un battistrada residuo al momento del sinistro non inferiore a mm3:

- Riparazione o sostituzione presso la Rete Convenzionata: scoperto del 50 %

Ad esempio: Danno: € 140 – Massimale: € 150 - Scoperto: 50 % - Risa-mento: € 70

Ad esempio: Danno: € 360 – Massimale: € 150 - Scoperto: 50 % - Risarci-mento: € 75

- Riparazione o sostituzione fuori dalla Rete Convenzionata: scoperto del 50%

Ad esempio: Danno: € 80 – Massimale € 100 - Scoperto: 50 % - Risarci-mento: € 40

Ad esempio: Danno: € 360 – Massimale € 100 - Scoperto: 50 % - Risarci-mento: € 50

f.3. Per pneumatico acquistato presso la Rete Convenzionata dopo ogni fa-scia di 45.000 chilometri per sostituire i pneumatici di origine e comunquecon un battistrada residuo al momento del sinistro non inferiore a mm3:

- Riparazione o sostituzione presso la Rete Convenzionata: senza sco-perto;

- Riparazione o sostituzione effettuate fuori dalla Rete Convenzionata: senza scoperto.

9.2 MOTOVEICOLI

La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Assicurato.

Le garanzie Incendio e Furto vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

a. In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro Motoveicolo, di va-lore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% col minimo di € 150,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1,2,3 e 4 (vedi art.11.1);

- 15% col minimo di € 150,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5;

b. Senza Riacquisto di altro Motoveicolo presso il medesimo Dealer o con ripa-razione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1,2,3 e 4;

- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5;

la Società presta la garanzia Furto alla condizione che il sistema di localizza-zione LoJack sia effettivamente installato sul Motoveicolo e che l’abbona-mento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventual-mente applicabili per lo stesso sinistro. Viene concesso all’Assicurato un ter-mine per l’installazione ed attivazione del sistema di localizzazione LoJack pari a 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa.

10. LIMITI DI RISARCIMENTO PER AUTOVEICOLI

Per ciascun Sinistro, la Società non è tenuta a pagare Indennizzo superiore a: a. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;b. € 1.000,00 per anno assicurativo per ciascuna delle seguenti garanzie:

rottura Cristalli, Ripristino dei dispositivi di sicurezza; c. € 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della

perdita di possesso, procura a vendere;d. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali

domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia.

e. Per la garanzia Pneumatici la Società rimborsa il costo della riparazione o della sostituzione con i seguenti massimali a patto che lo pneumatico dan-neggiato abbia un battistrada residuo di almeno mm3:1. Fino a 150 € IVA inclusa per pneumatico riparato o sostituito presso laRete Convenzionata, 100 € IVA inclusa per pneumatico riparato o sosti-tuito fuori dalla Rete Convenzionata.

2. Fino a 1 (uno) pneumatico rimborsato all’anno.3. Chilometraggio massimo di 20.000 km all’anno decorrenti dalla data dieffetto dell’Assicurazione (ad esempio 60.000 km per la garanzia di 36 mesi).4. Se il modello di pneumatico danneggiato non è più commercializzato erisulta necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d'usura tra lo pneumatico sostituito e l’altro pneumatico dello stesso asse è supe-riore a mm5, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumaticodello stesso asse, applicando comunque i massimali precedentemente indi-cati.5. Fino a 4 (quattro) riparazioni e/o sostituzioni durante la durata totale dellagaranzia.Le spese di smontaggio, equilibratura e montaggio dello pneumatico assicu-rato o dello pneumatico di sostituzione sono comprese nel summenzionato massimale di 150 o 100 € IVA inclusa.

Calcolo del premio

11. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. provincia di residenza del proprietario del Veicolo assicurato:

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ZONA PROVINCE

5 CE, FG;

4 BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;

3 AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;

2 AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS;

1 tutte le restanti province

2. marca del Veicolo3. valore assicurato (vedi art. 2 delle Condizioni di Assicurazione)4. durata dell’Assicurazione, per un minimo di 12 mesi.

Il premio degli anni successivi al primo viene ridotto nella medesima percentuale (deprezzamento) con la quale si riduce convenzionalmente di anno in anno il valore del Veicolo, come indicato all’art. 15.

In caso di Sinistro

12. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano (Telefono +39 02 00638060; Numero verde – fax +39 0289015828 – contatti email: [email protected]) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al Veicolo assicurato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12. 30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati: Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi; Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali; Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’ Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’Assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la ri parazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opport uno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l’Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Carglass potrà chiamare Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione MACH 1) per conoscere l’indirizzo del centro Carglass più vicino e ottenere rapidame nte la riparazione o la sostituzione dei cristalli

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. 6) da parte di chi ne ha diritto. In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 110955 (dall’estero +39 06 42115571; fax +39 06 4740742). Alla centrale Operativa l’Assicurato deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 8727343, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione dell a prestazione di assi-stenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

LOJACK In caso di furto o rapina del proprio Veicolo l’Assicurato dovrà – telefonando alla centrale operativa LoJack numero verde 800 910265 - provvedere alla richiesta di attivazione del servizio di recupero (vedi art. 4 delle condizioni del contratto LOJACK allegate) specifica to nelle presenti istruzioni di utilizzo:

- Sospetto di Furto: in caso di sospetto di Furto, verificare che il Veicolo non sia utilizzato da persone conosciute ma all’insaputa dell’Assicurato.

- Conferma: a Furto accertato, contattare la centrale operativa LoJack al numero verde 800 910265 e confermare il Furto del Veicolo per attivare ildispositivo al fine di facilitare la localizzazione dello stesso da parte dei soggetti terzi preposti.

- Denuncia alle autorità competenti – La denuncia di Furto o rapina può essere effettuata di persona presso il commissariato di Polizia o la stazionedei Carabinieri più vicina, telefonicamente al 112 o 113, o su internet (a condizione che la stessa sia formalizzata presso l ’ufficio di Polizia entro48 ore).

- Comunicazione degli estremi della denuncia: comunicare alla centrale opera tiva LoJack gli estremi della denuncia, il nome e cognome dell’agentedi Pubblica Sicurezza o dei Carabinieri che ha ricevuto la denuncia o, per denunce via internet, il numero del protocollo.

- Reperibilità: fornire alla centrale operativa LoJack un recapito al quale poter essere prontamente informato circa il recupero del Veicolo.

13. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve: A. presentare – soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico

– denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano

(MI), fax +39 02 89015828, email [email protected], for-nendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di Danno totale, l’Assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui

è prescritta (v. precedente punto A); 2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;

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4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;

In caso di furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Vei-colo, sarà applicato uno ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a ter-mini di polizza.

L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere in-viato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A. In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denun-cia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. Nel caso di Danno parziale l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il

Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. Per la garanzia pneumatici, l’Assicurato deve inviare entro 3 giorni:

1) copia dell’ordine di acquisto del Veicolo all’atto di vendita (o altro docu-mento comprovante l’acquisto del Veicolo) con indicazione dei chilome-tri percorsi dal Veicolo;

2) copia del libretto di circolazione; 3) foto del Veicolo con targa visibile; 4) foto degli pneumatici danneggiati con valutazione del battistrada; 5) fattura dello pneumatico acquistato; 6) In caso di acquisto di pneumatici in sostituzione di quelli originariamente

montati, copia di fattura dell’acquisto.

14. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti neces-sari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa, a meno che

l’Assicurato/Contraente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti-tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, de-dotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del pagamento dell’Indennizzo la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occa-sione del Sinistro.

Calcolo dell’Indennizzo

15. APPLICAZIONE DEL DEPREZZAMENTO

15.1 AUTOVEICOLI

15.1.1 DANNO TOTALE. Si ha Danno totale quando il valore delle riparazioni è pari o superiore al 75% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro. In tal

caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dall’età dell’Autoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell’assicura-

zione alla data del Sinistro

Da 1 a 365

Da 366 a 730

Da 731 a 1095

Da 1096 a 1460

Da 1461 a 1825

Da 1826 a 2190

Da 2191 a 2555

% di deprezzamento 0 20% 35% 45% 55% 65% 68%

Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie Principali, la determinazione dell’Inden- nizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se per rimpiazzare l’Autoveicolo perduto o distrutto l’Assicurato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo.

Qualora l’Autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà fornire una delega alla rot-tamazione e produrre il certificato di radiazione dell’Autoveicolo dal PRA, at-testante la cessazione della circolazione dell’Autoveicolo assicurato per rotta-mazione.

15.1.2. DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato applicando

sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all’età dell’Autoveicolo, sulla base di quando indicato per l’art.15.1.1. In caso di Autoveicolo d’occasione, il deprez-zamento decorre dalla data di immatricolazione. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all’Autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell’Autoveicolo, né dei danni da mancato uso dell’Autoveicolo o da suo deprezzamento.

15.2 MOTOVEICOLI

15.2.1 DANNO TOTALE Si ha Danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore del Motoveicolo al momento del Sinistro. In tal caso, il risarci-mento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dall’età del Motoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’ef-fetto della polizza sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell’assicura-

zione alla data del Sinistro

Da 1 a 365

Da 366 a 730

Da 731 a 1095

Da 1096 a 1460

Da 1461 a 1825

Da 1826 a 2190

Da 2191 a 2555

% di deprezzamento 0 20% 35% 45% 55% 65% 68%

Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali, la determinazione dell’Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla ta-

bella precedente, se per rimpiazzare il Motoveicolo perduto o distrutto l’Assicu-rato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo. Qualora il Motoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo

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Protezione dei Dati Personali

valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà fornire una delega alla rot-tamazione e produrre il certificato di radiazione del Motoveicolo dal PRA, atte-stante la cessazione della circolazione del Motoveicolo assicurato per rottama-zione.15.2.2 DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all’età del Motoveicolo sulla base di

quando indicato per l’art.15.2.1. In caso di Motoveicolo d’occasione, il deprezza-mento decorre dalla data di immatricolazione. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate al Mo-toveicolo, né dei danni dovuti al recupero del Motoveicolo, né dei danni da man-cato uso del Motoveicolo o da suo deprezzamento.

16. COME SI LIQUIDA IL DANNO

In caso di Danno totale subito da un Veicolo in leasing, l’IVA è liquidata esclusi-vamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate, sempre che l’IVA resti a carico dell'Assicurato.

A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO In caso di Danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del Dealer, dell’Autoveicolo con altro Veicolo di valore uguale o superiore aquello perduto o distrutto.Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al Dealer che ha venduto il Veicolo.L’Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall’art. 15.1.1 con la de-curtazione dell’eventuale Scoperto di cui all’art. 9.1 per gli Autoveicoli e dall’art. 15.2.1 con la decurtazione dell’eventuale Scoperto di cui all’art. 9.2 per i Moto-veicoli.Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sottoscrivere l’ordine di ac-quisto di un altro Veicolo unitamente all’apposito modulo fornitogli dal Dealer. Il Dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla Società in-sieme alla copia dell’ordine di acquisto del nuovo Veicolo, del quale devono es-sere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall’immatricolazione del nuovo Veicolo, il Dea-ler e l’Assicurato sono tenuti a trasmettere alla Società la copia della fattura e della carta di circolazione. L’Assicurato è tenuto a restituire l’importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell’immatricolazione, o di voltura se trat-tasi di Veicolo già immatricolato, la Società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo Veicolo e copia della relativa fattura. Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell’art. 3.1.h., qualora sia prevista questa garanzia valida esclusivamente per gli Autoveicoli):

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del docu-mento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

2. Certificato di proprietà del Veicolo, con annotazione della perdita di pos-sesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del docu-mento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

3. Procura a vendere a favore della Società;4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in

grado di recuperare l’IVA sul Veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72; 6. Relativamente al sistema LOJACK, copia del certificato di installazione e col-

laudo unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio di centrale operativa LoJack era attivo.

B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO Nel caso in cui l’Assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzionediretta del Veicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.L’Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall’art. 15.1.1 con la de-curtazione dell’eventuale Scoperto di cui all’art. 9.1 per gli Autoveicoli e dall’art.15.2.1 con la decurtazione dell’eventuale Scoperto di cui all’art. 9.2 per i Motoveicoli.

C. DANNO PARZIALE L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. L’Assicurato, perciò, al momento del ritiro del Veicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o della Franchigia di cui all’art. 9.1 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 15.1.2 per gli Autoveicoli o il solo importo dello Scoperto o della Franchigia di cui all’art. 9.2 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 15.2.2 per i Motoveicoli, e rilascerà benestare per il pagamento dell’Inden-nizzo al Centro appartenente alla Rete.

D. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra leParti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispet-tivamente dalla Società e dall'Assicurato.I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono presea maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’As-sicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.I Periti devono:1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli

atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli ob-blighi di cui all'art. 13;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determi-

nando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base

delle norme contrattuali.5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti

per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di er-rore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudi-cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabi-lità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in partiuguali.

E. TERMINI DI PAGAMENTIO In caso di Danno Parziale La liquidazione del danno verrà effettuata entro il ter-mine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’interadocumentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale,fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente allo stesso.In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il ter-mine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro se-condo le disposizioni di cui ai punti A o B.

17. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

□ A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle

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Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Parigi - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito https://www.covea.eu.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrat-tuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: [email protected] o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

□ Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;

- realizzare operazioni di attività commerciale;

- consentire di proporre e gestire i reclami;

- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;

- condurre azioni di prevenzione;

- realizzare operazioni di attività commerciale;

- consentire di proporre e gestire i reclami;

- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;

- condurre azioni di prevenzione;

- elaborare statistiche e studi attuariali;

- combattere la frode in materia di assicurazioni;

- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate.Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

□ Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.

□ Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:

• la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;

• copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o chesono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.

- di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.

- di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcuneinformazioni incomplete che vi riguardano.

- di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in partico-lare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.

- di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):

• in caso di uso illecito dei vostri dati;

• se contestate l'esattezza dei vostri dati;

• se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA Iard S.A. “Protection des données personnel-les” - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all’indirizzo “[email protected]”.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità garante della privacy competente.

IN COLLABORAZIONE CON

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Le presenti condizioni generali definiscono il servizio di recupero del veicolo, a seguito di furto o rapina, da parte della centrale operativa di LoJack Italia, erogato mediante l’installazione del dispositivo LoJack autoalimentato, concesso in noleggio gratuito, e la relativa attivazione del servizio di centrale operativa LoJack, con decorrenza e durata evidenziata sul contratto per il servizio di gestione degli allarmi che l’Assicurato accetta sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Le vicende contrattuali tra l’Assicurato e LoJack Italia in merito all’eventuale riscatto del dispositivo noleggiato o in merito alla garanzia convenzionale di funziona-mento del prodotto riguardano esclusivamente l’Assicurato medesimo e LoJacK Italia e in nessun modo potranno produrre i propri effetti nei confronti di MMA Iard SA/MMA Iard Assurances Mutuelles o di Mach1 o di Findomestic. Per tutta la durata del servizio il dispositivo rimane di proprietà di LoJack Italia e dovrà restare permanentemente sul veicolo su cui è avvenuta l’installazione originaria e i cui dati identificativi (targa/telaio) sono riportati nel Certificato di Adesione. Per motivi di sicurezza, è vietato il trasferimento del dispositivo su un diverso veicolo dell’Assicurato. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di cancellazione della sua immatricolazione, ovvero rinuncia dei servizi erogati da LoJack e mancata prosecuzione del rapporto assicurativo con MMA Iard SA/MMA Iard Assurances Mutuelles, l’Assicurato deve darne preventiva comunicazione a LoJack Italia e Mach1 per MMA Iard SA/MMA Iard Assurances Mutuelles e, qualora non volesse procedere alla disinstallazione del dispositivo e restituzione dello stesso a sue spese, LoJack consente all’Assicurato di acquisirne la piena proprietà mediante riscatto al prezzo di 1 (uno) Euro. ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di un servizio al cliente (“Cliente”) di Findomestic Banca S.p.A. che abbia aderito ad un programma assicurativo “Cover LOJACK” con MMA Iard SA/MMA Iard Assurances Mutuelles, erogato da LoJack Italia s.r.l., con sede in via San Giusto 51, 20153 Milano (“LoJack”) consistente: (i)nella attivazione nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino (“Territorio”) di un dispositivo LoJack (“Disposi-tivo”), installato su un veicolo di proprietà del Cliente oppure in uso al Cliente, finalizzato alla individuazione del medesimo veicolo in caso di Furto; e (ii)nella trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 2.3. a soggetti terzi preposti alla localizzazione del veicolo in caso di Furto (“Soggetti Terzi Prepo-sti”); e (iii)nel noleggio del Dispositivo. Ai fini del Contratto, le prestazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono definiti il “Servizio”. ART. 2 – OBBLIGAZIONI DI LOJACK 2.1. Previo collaudo del Dispositivo, la cui documentazione viene consegnata al Cliente contestualmente all’installazione sul veicolo, LoJack si obbliga ad attivare, per la durata del Contratto, il Dispositivo, in seguito alla richiesta del Cliente ai sensi del successivo articolo 4. 2.2. Detta attivazione viene effettuata mediante l’utilizzo di una infrastruttura di proprietà di un soggetto terzo, il cui mancato funzionamento, con conseguente mancata attivazione del Dispositivo, non può dar luogo ad inadempimento o responsabilità di LoJack al Contratto. 2.3. In caso di richiesta di attivazione del Dispositivo ai sensi del successivo art. 4, LoJack fornirà ai Soggetti Terzi Preposti le informazioni relative: - al Dispositivo; - alle caratteristiche del veicolo (ivi inclusi numero di telaio e di targa); - al Cliente, inclusi i dati personali dello stesso. 2.4. Qualora la mancata attivazione del Servizio dipenda da manomissioni del Dispositivo, incidenti, uso scorretto del Dispositivo, condizioni difettose del veicolo, voltaggio improprio, incendi, alluvioni, fulmini o altre calamità naturali, nessuna responsabilità potrà essere imputata a LoJack. ART. 3 – OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE 3.1. Il Servizio viene concesso al Cliente di Findomestic che abbia aderito al programma assicurativo “Cover LOJACK”, l’importo relativo al tipo di Servizio prescelto viene corrisposto direttamente dal Rivenditore, che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione su richiesta del Cliente della consegna e installa-zione del Dispositivo. Il Rivenditore è MACH1 s.r.l. 3.2. Il Servizio sarà prestato con effetto dalla data risultante dal certificato di assicurazione. 3.3. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di cancellazione della sua immatricolazione, così come in caso di modifica delle informazioni di cui al succes-sivo articolo 4.2., ovvero rinuncia dei servizi erogati da LoJack o mancata prosecuzione del rapporto contrattuale stipulato con il Rivenditore, il Cliente deve darne preventiva comunicazione a LoJack e a Mach1 e, qualora non volesse procedere alla disinstallazione del Dispositivo e restituzione dello stesso a sue spese, LoJack consente al Cliente di acquisirne la piena proprietà mediante riscatto al prezzo di € 1,00. 3.4. Qualora invece il Cliente non effettui la comunicazione di cui al precedente comma il Contratto si risolverà automaticamente e non produrrà più effetti, salvo il diritto di LoJack di richiedere la restituzione immediata del Dispositivo e/o degli eventuali danni arrecati allo stesso. ART. 4 – RICHIESTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO 4.1. Qualora, in caso di furto del proprio veicolo, il Cliente intenda far attivare il Dispositivo al fine di facilitare la localizzazione dello stesso da parte dei Soggetti Terzi Preposti, il Cliente dovrà: - effettuare di persona, o anche telefonicamente o su Internet (a condizione che la stessa sia formalizzata presso l’ufficio di Polizia Giudiziaria prescelto entro 48 ore), la denuncia di furto presso le competenti autorità dello Stato in cui è ricompreso il Territorio; - chiamare il numero telefonico della centrale operativa LoJack: 800 910 265; - comunicare alla centrale operativa LoJack gli estremi della denuncia, il nome ed il cognome dell’agente di Pubblica Sicurezza o dei Carabinieri che ha ricevuto la denuncia (se effettuata telefonicamente) ovvero il numero di protocollo assegnato (se effettuata su Internet) e le informazioni di cui al precedente articolo 2.3., ivi incluso il numero di telaio e di targa del veicolo che si suppone sia stato rubato. Il mancato rilascio delle informazioni di cui al presente articolo 4.1. e/o la mancata denuncia di furto alle competenti autorità costituiscono condizioni sospensive del Servizio oggetto del Contratto. 4.2. Per tutta la durata del Servizio il Dispositivo rimane di proprietà di LoJack e deve restare permanentemente sul veicolo su cui è avvenuta l’installazione originaria ed i cui dati identificativi (targa e numero di telaio) sono stati comunicati a LoJack in fase di collaudo mediante apposito modulo, che dovrà essere debitamente completato, sottoscritto dal Cliente e trasmesso a LoJack a cura del Rivenditore. Per motivi di sicurezza, è vietato lo spostamento del Dispositivo su un diverso veicolo di proprietà, o in uso, del Cliente. ART. 5 – DURATA 5.1. Il Contratto decorre dalla data di esito positivo del Collaudo operato in sede di installazione del Dispositivo e resterà in vigore per il periodo corrispondente alla durata del Programma “Cover LOJACK”, come risultante dal Certificato di Assicurazione e fatta salva la successiva registrazione sul sito “MY LOJACK” ai sensi dell’art. 3.3. ART. 6 – RISOLUZIONE E RECESSO 6.1. LoJack potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a valere dalla data di ricevimento della stessa, al verificarsi della circostanza di cui all’articolo 3.4.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO LOJACK

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LoJack, Gruppo CalAmp

Via Novara, 89 - 20153 Milano Tel. 02 3658 9300

Fax 02 3658 9340 Oltre alle ipotesi sopra specificate, il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e 1360, 2° comma, c.c. nel caso in cui perduri per un periodo ininterrotto di 90 (novanta) giorni il mancato funzionamento della infrastruttura del soggetto terzo mediante la quale è possibile la attivazione del Dispositivo e la localizzazione del veicolo. L’avveramento della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite da LoJack. Oltre alle ipotesi sopra specificate, il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e 1360, 2° comma, c.c. nel caso in cui perduri per un periodo ininterrotto di 90 (novanta) giorni il mancato funzionamento della infrastruttura del soggetto terzo mediante la quale è possibile la attivazione del Dispositivo e la localizzazione del veicolo. L’avveramento della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite da LoJack. 6.2. Il Rivenditore, Mach1 s.r.l., si fa garante per conto del Cliente dell’esercizio del diritto di Recesso ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 206/05 (“Codice del Consumo”) e aggiornamento del 7/3/2012, Parte III – “Rapporto di Consumo”, Titolo III, Capo I, sezioni I e II. ART. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI 7.1. Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal Contratto non costituiranno rinuncia ai relativi diritti spettanti a tale parte in base allo stesso. 7.2. Il Contratto costituisce l’intero accordo tra LoJack Italia ed il Cliente (“Parti”) in relazione al suo oggetto e supera qualsiasi precedente accordo tra le Parti, scritto o verbale, relativo al medesimo oggetto. Nessuna modifica, variazione o integrazione del presente Contratto sarà efficace se non sia in forma scritta e non sia appro-vata da entrambe le Parti. 7.3. Il Cliente non potrà trasferire o cedere in tutto o in parte il Contratto. 7.4. Eventuali reclami in ordine al Servizio dovranno essere inoltrati per iscritto a LoJack Italia s.r.l., come segue al successivo articolo 10 (a). 7.5 Il testo delle presenti Condizioni Generali potrà essere modificato e/o corretto e/o integrato solo sulla base dell’accordo tra il Cliente e LoJack risultante da atto scritto debitamente firmato dalle Parti. Qualsiasi cancellazione, interlineatura, aggiunta, modifica, cancellazione, correzione, apportata direttamente sul testo del presente Contratto sarà considerata come non apposta e del tutto inefficace tra le Parti. ART. 8 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Salvo il caso di dolo o colpa grave e in osservanza della disposizione di cui all’art. 33, comma 2 lettera a), del Codice del Consumo, la responsabilità di LoJack è limitata al Corrispettivo per i Servizi oggetto del Contratto. La prestazione contrattuale di LoJack costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato. LoJack non risponde dei danni che eventualmente dovessero essere provocati al veicolo in occasione del furto. ART. 9 – FORO COMPETENTE 9.1. Per ogni controversia comunque connessa al Contratto, alla sua applicazione esecuzione o interpretazione sarà esclusivamente competente il foro di Milano. 9.2. Fermo restando quanto già previsto al precedente paragrafo 9.1., qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera a) del Codice del Consumo, residente nel territorio dello Stato italiano, per ogni controversia comunque connessa al Contratto, alla sua applicazione esecuzione o interpretazione sarà esclusivamente competente il foro di cui all’art. 63 del Codice del Consumo. ART. 10 – COMUNICAZIONI Salve le disposizioni di legge che impongano forme obbligatorie, qualsiasi notifica o altra comunicazione necessaria o autorizzata ai sensi del Contratto, dovrà essere indirizzata o inviata via fax o e-mail come segue: (a) se a LoJack Italia s.r.l., al Servizio Clienti, c/o LoJack Italia s.r.l. via San Giusto 51, 20153 Milano - Fax: 02.36.58.93.46 – Email:[email protected]; (b) se al Cliente, vedi Modulo di adesione LOJACK ITALIA (Maurizio Iperti, Amministratore Delegato) Allegato 1: GARANZIA CONVENZIONALE LOJACK Qualora il dispositivo LoJack installato sul veicolo del Cliente Finale - a seguito di accertamenti effettuati da Tecnici Autorizzati LoJack - risulti difettoso, LoJack potrà, a scelta del Cliente Finale e senza alcun costo a suo carico: (a)sostituire il dispositivo LoJack; oppure (b)incaricare un installatore LoJack della sostituzione/riparazione dei componenti difettosi del dispositivo. La garanzia del servizio LoJack è limitata alla sostituzione e alla riparazione dei prodotti LoJack risultati difettosi a seguito del controllo effettuato da Tecnici Autorizzati LoJack e non comprende alcuna ulteriore forma di rimborso, indennizzo o risarcimento. Detta garanzia non si estende al sistema di back-up della batteria [..omissis..]. Tuttavia, per un periodo di novanta (90) giorni dall’installazione dell’unità LoJack sul veicolo del Cliente Finale, LoJack fornirà al medesimo Cliente Finale i ricambi e la manodopera necessari per riparare o sostituire qualsiasi parte del sistema di back-up della batteria [..omissis..] che – a seguito di un controllo effettuato da Tecnici Autorizzati LoJack – risultino essere difettosi. [..omissis..]. Al fine di conoscere i nominativi dei Tecnici Autorizzati LoJack, il Cliente Finale potrà contattare il Servizio Clienti LoJack. CONDIZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA PRESENTE GARANZIA I prodotti LoJack coperti dalla presente garanzia sono quelli installati in modo permanente sul veicolo originario del conduttore del servizio in oggetto ovvero quelli trasferiti su altro veicolo da personale dipendente LoJack a ciò debitamente autorizzato. Della garanzia del servizio LoJack può beneficiare unicamente il Cliente avente valido contratto di noleggio e detta garanzia non è trasferibile a successivi acquirenti del veicolo. Al fine di usufruire della garanzia convenzionale di cui sopra, il Cliente Finale deve: (i)consultare l’elenco degli uffici LoJack sul sito internet www.lojack.it oppure chiamare il numero verde 800-910 265; (ii)presentarsi nel luogo indicato da LoJack munito del veicolo dotato del dispositivo LoJack e del documento comprovante il canone di noleggio del servizio LoJack; (iii)essere titolare di un abbonamento al servizio LoJack, per cui si chiede l’attivazione della garanzia sul Dispositivo, in corso di validità ed essere in regola con i pagamenti del relativo canone. In seguito al ritrovamento di un veicolo rubato dotato di una unità LoJack, quest’ultima potrà, a sua discrezione, richiedere un controllo materiale dell’unità LoJack e di altri prodotti LoJack installati sul veicolo rubato per verificarne il funzionamento e convalidare la garanzia del Servizio fornita al momento dell’originaria installazione dell’unità. Il Cliente Finale non potrà beneficiare della presente garanzia qualora: (i)i dispositivi LoJack vengano installati, rimossi, riparati o modificati da persone diverse dai Tecnici Autorizzati LoJack, ovvero spostati su altro veicolo da persone diverse dai dipendenti LoJack a ciò espressamente autorizzati; (ii)i danni al dispositivo siano provocati da manomissioni del dispositivo, batterie difettose, incidenti, uso scorretto o abuso del dispositivo oppure causati da condizioni del veicolo, voltaggio improprio, incendi, alluvioni, fulmini o altre calamità naturali. Questo dispositivo è conforme alla normativa Automotive C&S di cui alla Direttiva 2004/104/CE e alla sezione 15 delle regole FCC. Il suo funzionamento è pienamente ottemperante alle seguenti condizioni: il dispositivo (1) non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare operazioni non sollecitate. FATTE SALVE LE GARANZIE SOPRA ESPRESSAMENTE INDICATE LOJACK NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA.