Profili di responsabilità del Volontario Soccorritore · Volontario del Soccorso Croce Rossa...

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“Profili di responsabilità del Volontario SoccorritoreVersione 2.0 - Febbraio 2011 di Andrea Scicolone

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“Profili di responsabilità

del Volontario Soccorritore”

Versione 2.0 - Febbraio 2011

di Andrea Scicolone

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Prefazione

In primis mi sembra importante sottolineare come l’autore non sia né un avvocato né un giudice o

altro uomo di legge, ma un semplice volontario, medico, con il pallino per la giurisprudenza. Non è

quindi mia intenzione sostituirmi agli enti e alle figure competenti in campo giuridico, e nemmeno

scrivere un manuale con pretese di completezza.

E’ altresì importante sottolineare come il lavoro sia stato reso più difficile dall’assenza di norme

specifiche sulla posizione giuridica del Volontario Soccorritore e che la persistente carenza

normativa in merito ai doveri ed ai corrispettivi diritti impedisca una trattazione univoca: per cui, al

di là delle basi del diritto e dei suoi principi fondamentali ed inviolabili, il giudizio finale in caso di

reato o controversia legale è riservato di volta in volta al giudice competente.

Molte delle considerazioni che qui vengono espresse, infatti, derivano molto più direttamente dalla

giurisprudenza, dall’uso comune, che non da una precisa indicazione normativa.

Unica base che mi ha permesso di poter scrivere questa sintesi è la considerazione che tutti i

Volontari Soccorritori, soprattutto quelli della Croce Rossa Italiana, ricevono una preparazione

comune in campo sanitario e una idoneità a compiere delle pratiche di soccorso, che quindi

finiscono per avere un rilievo giuridico sul loro ambito di azione.

Ultima considerazione: con la riforma della Carta Costituzionale del 18 ottobre 2001 (la cosidetta

“devolution”, cioè l’introduzione di un federalismo fiscale e normativo) e la conseguente

regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) si è giunti ad una diversificazione su base

territoriale della regolamentazione e della formazione dei volontari in ambito sanitario.

Dott. Andrea Scicolone Volontario del Soccorso

Croce Rossa Italiana Genova

Nota: Questo lavoro è stato compilato attraverso la revisione della normativa vigente aggiornata al 29/04/2009.

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Sommario

INTRODUZIONE 3

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE DEL VOLONTARIO DEL SOCCORSO 4

1) COMPITI DEL VOLONTARIO DEL SOCCORSO 5

2) DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO 6

3) PROFILI DI RESPONSABILITÀ 9

4) RESPONSABILITÀ PENALE 10

PECULATO (ART. 314 C.P.) 12

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.) 12

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) 13

ABUSO D’UFFICIO (ART. 323 C.P.) 13

RIVELAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO (ART. 326 C.P.) E SEGRETO PROFESSIONALE (ART. 622 C.P.) 13

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO (ART. 328 C.P.) 14

INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ (ART. 331 C.P.) 14

ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE (ART. 348 C.P.) 15

OMESSA DENUNCIA DA PARTE DI UN INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ART. 362 C.P.) 16

SOSTITUZIONE DI PERSONA (ART. 494 C.P.) 16

FALSE DICHIARAZIONI SULL'IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI (ART. 496 C.P.) 17

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.) 17

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.) 17

OMISSIONE DI SOCCORSO (ART. 593 C.P.) 18

VIOLENZA PRIVATA (ART. 610 C.P.), CONSENSO E T.S.O. 18

PROCURATO ALLARME PRESSO L'AUTORITÀ (ART. 658 C.P.) 19

5) QUANDO IL CODICE PENALE AIUTA IL VOLONTARIO SOCCORRITORE 20

ART. 54. C.P. - STATO DI NECESSITÀ 20

6) RESPONSABILITÀ CIVILE 23

7) PROBLEMATICHE PARTICOLARI 24

BIBLIOGRAFIA 25

RINGRAZIAMENTI 26

NOTE BIOGRAFICHE SULL’AUTORE 27

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Introduzione

Secondo l’art. 2 della “Legge Quadro sul Volontariato” (n. 266/1991) il volontario è colui che “senza

fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” presta attività in una

organizzazione in modo “personale, spontaneo e gratuito”. L’associazione, a sua volta, potrà

assumere la forma giuridica che preferisce, ma dovrà essere essa stessa senza fini di lucro (art. 3).

Nella realtà quotidiana, il Volontario Soccorritore è quella persona che ha deciso di mettere il suo

tempo e la sua professionalità al servizio di un ente pubblico (la Croce Rossa Italiana) o privato (le

Pubbliche Assistenze, le Misericordie, etc) principalmente nello spirito di quanto sancito dagli

articoli 2, 3, e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana1.

La legge sul volontariato però, nonostante dia una definizione univoca della figura del Volontario,

non definisce veste e ruolo giuridico del Volontario Soccorritore, facendo eco a un’eguale carenza

normativa in merito a doveri e diritti specifici di questa figura.

Mi baserò allora sia sulle “norme” (le leggi) che sulla “giurisprudenza”, in altre parole

sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme stesse.

Una cosa è certa però: l’essere”volontario” e quindi non dipendente o professionista non è una

“corazza”, una scusante, e non rende affatto immuni dalle responsabilità comuni dell’agire umano

regolate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel nostro sistema giuridico. Anzi sono presenti

notevoli peculiarità e doveri aggiuntivi che affronteremo in maniera sistematica.

1 Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono i l pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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Profili di Responsabilità Penale del Volontario del Soccorso

Il termine “responsabilità” nel linguaggio comune riconduce all'idea di essere chiamati a rispondere

di un nostro comportamento, che nell’ambito specifico ha causato una conseguenza negativa ad un

altro soggetto.

Semplificando, la responsabilità legale di nostro interesse sono:

Penale, per violazione delle norme del "Codice Penale";

Civile, perché ognuno deve risarcire i danni ingiusti provocati a terzi con il proprio

comportamento.

Inoltre, poiché un volontario deve necessariamente far anche parte di un’associazione, è anche

presente un altro tipo di responsabilità, quella “Disciplinare” che si applica in caso di violazione dei

regolamenti dell’associazione di appartenenza. Non mi soffermerò su quest’ultimo tipo di

responsabilità, ma non posso fare a meno di invitare ogni Volontario ad andare a recuperare e a

leggere attentamente lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione di cui fa parte, sia essa l a Croce

Rossa Italiana (C.R.I.), un’associazione aderente all’Associazione Nazionale delle Pubbliche

Assistenze (A.N.P.As.) o quant’altro.

Come base del suo operato tecnico, il Volontario è tenuto a seguire Protocolli e le Linee Guida in

vigore, siano essi internazionali, nazionali o locali: se, a causa di un’inosservanza di tali indicazioni,

sarà cagionato un danno alla persona trasportata/soccorsa, il Volontario ne risponderà

personalmente nelle sedi preposte per infrazione delle norme del Codice Penale e/o del Codice

Civile.

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1) Compiti del Volontario del Soccorso

In estrema sintesi, sono considerati compiti fondamentali di un Volontario che operi come

soccorritore nel sistema di Emergenza-Urgenza 118:

Salvataggio: ricognizione, liberazione, evacuazione

Valutazione : accertamento delle funzioni vitali

Stabilizzazione: emostasi, disinfezione e medicazione, immobilizzazione, etc

Trasporto: verso luogo più adatto

Supporto: a medici e infermieri

Per quello che riguarda la Croce Rossa Italiana, i membri della componente dei Volontari del

Soccorso sono subordinati ad altri compiti, propri e autentici, descritti dal Regolamento per

I’Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche delIa Croce Rossa Italiana , di

cui l’ultima versione è quella contenuta nell’Ordinanza Commissariale numero 250/09.

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2) Diritti e doveri del Volontario

Nonostante non ci sia nessuna legge che definisca una posizione giuridica unica e univoca del

Volontario Soccorritore, l’interpretazione che viene maggiormente utilizzata negli ultimi tempi

soprattutto in Piemonte ed in altre regioni del nord Italia tende a differenziare il Volontario della

C.R.I. da quello delle altre associazioni, in virtù dello stato giuridico dell’Associazione stessa. Infatti:

1) Essendo la C.R.I. un Ente Pubblico, ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale (C.P.) il Volontario

del Soccorso (V.d.S.) è ritenuto una “persona incaricata di pubblico servizio”

2) I Volontari delle altre associazioni invece si devono ritenere “persone esercenti un servizio di

pubblica necessità”, giacché sia le Pubbliche Assistenze sia le Misericordie sono degli Enti

Privati (art. 359 C.P.)2.

Un’altra interpretazione, molto più diffusa nel resto d’Italia, inquadra entrambe le figure

volontaristiche nei ranghi dell’incaricato di pubblico servizio , poiché anche il Volontario A.N.P.As.

opera dietro convenzione fra la sua Associazione e il “sistema pubblico” del Servizio Sanitario

Nazionale, rappresentato dalle Regioni e dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), svolgendo pertanto

continuativamente una funzione di tipo amministrativo per lo Stato.

Sulla base di questi ragionamenti d’ora in poi mi riferirò al Volontario Soccorritore considerandolo

“incaricato di pubblico servizio” a tutti gli effetti, e userò quindi indistintamente i termini

“Volontario”, “Volontario Soccorritore”, “Volontario del Soccorso” e “V.d.S.”;

nel caso debba fare delle differenziazioni, le espliciterò.

Inoltre mi riferirò al volontario singolo ma tutto quello che dirò va inteso e riferito anche

alla squadra di soccorso nel suo complesso.

Questo status di "incaricato di pubblico servizio” è attivo dal momento in cui il Volontario entra in

servizio e recede nel momento in cui lo stesso “smonta” dal servizio.

2 Art. 358 C.P. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 C.P. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge

obbligato a valersi; 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un

servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

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Essere un “incaricato di pubblico servizio” porta il Volontario ad avere dei diritti ma soprattutto dei

doveri e delle responsabilità giuridiche aggiuntive durante lo svolgimento del servizio.

Il diritto principale consiste in una sorta di protezione codificata come aggravante in caso di

aggressione, il “reato contro la persona incaricata di pubblico servizio": quindi se una persona

commette un reato qualsiasi contro il Volontario in servizio, la sua pena può essere aumentata di un

terzo, e se il gesto ha provocato l’interruzione del lavoro del Volontario si configura anche il reato di

“Interruzione di pubblico servizio” (art. 336 C.P. e seguenti, vedi “Quando il Codice Penale aiuta il

Volontario Soccorritore”, pag. 20).

I doveri principali, invece, attengono a:

1) Obbligo di denuncia (deriva dall’art. 362 C.P., vedi pag. 16): se durante il servizio si viene a

conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio (cioè anche senza la querela della persona che

ha subito il reato) come, ad esempio, l’omicidio, la violenza sui minori, la violenza privata, la

lesione personale dolosa (che cagioni una malattia di durata superiore ai 20 giorni) o colposa

derivante da inosservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori (e la cui durata di

malattia sia superiore ai 40 giorni) ed altri, il Volontario deve segnalarlo in forma scritta

all’Autorità Giudiziaria (o, nella pratica, al posto fisso di Polizia del Pronto Soccorso). Nella

segnalazione scritta andranno indicati il sospetto di reato, le generalità delle persone

coinvolte e di terzi, i fatti e le circostanze in cui è avvenuto il presunto reato, le modalità con

cui se ne è venuti a conoscenza, e tutto ciò che possa essere utile a fini di giustizia

2) Obbligo di discrezionalità: Il Volontario che durante l’esercizio delle sue funzioni venga a

conoscenza di segreto non può rivelarlo se non in presenza di una giusta causa (classificate

in “imperativa”, “permissiva” o “sociale”, vedi oltre). Questo obbligo fa riferimento

principalmente all’art. 326 del Codice Penale (vedi pag. 13, “ Rivelazione ed utilizzazione di

segreti di ufficio”), ed all’art. Art. 622 C.P. (“Rivelazione di segreto professionale”). Per

“segreto” si intende una qualsiasi notizia personale che, se rivelata, potrebbe provocare un

danno alla persona interessata o ad un suo congiunto. La pena è maggiorata se dall’uso o

dalla divulgazione di questi segreti il Volontario ne abbia tratto profitto.

Questo è un punto molto dolente, poiché per sua stessa natura il soccorritore del 118 è

direttamente in contatto con segreti del paziente, con particolare riferimento alla sua salute!

E’ importante ricordare che l’obbligo di discrezionalità perdura anche dopo il termine del

servizio e deve essere preservato anche nei confronti di parenti o persone presenti durante

l’intervento.

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Il Volontario ha invece l’obbligo di rivelare quanto appreso se questo costituisce reato o se

interrogato in merito dall’Autorità Giudiziaria (giusta causa imperativa); allo stesso modo

può rivelare i segreti di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione se è in

possesso del consenso del paziente, piuttosto che si trovi in uno “stato di necessità” (vedi

oltre) (giusta causa permissiva). Ancora, la rivelazione del segreto è possibile se il bene da

tutelare è di rango almeno pari a quello della violazione dell’obbligo di mantenere il segreto

del pazienta (giusta causa sociale): quest’ultima situazione raramente verrà a determinarsi

nel lavoro quotidiano del Volontario e presuppone una capacità di giudizio giuridico che non

compete allo stesso.

Per inciso si ricorda che la tutela della riservatezza viene garantita al paziente non solo dal

Codice Penale bensì anche in ambito civile con la comunemente nota “ legge sulla Privacy”

(Decreto Legislativo 196/2003) che, tra gli altri, identifica i cosiddetti “dati sensibili”, vale a

dire quelli inerenti lo stato di salute e gli orientamenti religiosi, politico-filosofici e sessuali, la

razza.

3) Obbligo di intervento (secondo le proprie capacità e competenze): l’obbligo di intervento

del Volontario va oltre quello del normale cittadino la cui “unica” mansione in caso di

emergenza è quella di dover avvertire l’autorità competente preposta, come il 118, 115,

112, etc (reato di “Omissione di Soccorso”, art. 593 C.P. vedi pag 18). Il Volontario

Soccorritore dovrà invece operare secondo criteri standard identificabili sia sulla base della

sua preparazione sia a ciò che è stato autorizzato a fare dal suo percorso formativo, fermo

restando che non dovrà né invadere né intralciare gli ambiti professionali medico ed

infermieristico (incorrerebbe nell’”esercizio abusivo della professione”, che tratteremo più

avanti). Se il Volontario è in servizio dovrà utilizzare tutti i mezzi ed i presidi in dotazione per

lo scopo, e in questo caso il rifiuto di intervenire configura anche il reato di “Rifiuto di atti di

ufficio – Omissione” (art. 328 C.P., vedi pag. 14).

L’obbligo di intervento permane anche quando il V.d.S. è fuori servizio: in questo caso però

l’assenza sul luogo di presidi e materiali di soccorso limita intrinsecamente la sua capacità di

azione. Anche in questo caso, però, il Soccorritore non potrà limitarsi alla semplice chiamata

delle autorità come il cittadino “laico”, ma dovrà agire in base alle sue competenze. Ad

esempio, dovrà eseguire il BLS o una immobilizzazione del rachide cervicale, dovrà valutare i

parametri vitali, tamponare una emorragia massiva, etc. In questo caso il Volontario potrà

essere accusato solo di Omissione di soccorso e non di Omissione di atti d’ufficio, perché

fuori servizio.

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3) Profili di responsabilità

Ogni persona a partire dal compimento della maggiore età acquista la capacità di agire (art. 2

Codice Civile) e come tale è responsabile delle sue azioni, delle sue omissioni e delle sue decisioni.

Questa “responsabilità” si declina in almeno tre categorie: quella morale vincola la nostra coscienza,

quella legale è stabilita dalle norme di legge e dalla giurisprudenza, e quella disciplinare nasce dai

regolamenti interni ad associazioni, enti o istituzioni (nel mio caso, per esempio, Statuto e

Regolamento interno della Croce Rossa Italiana).

La Responsabilità LEGALE di nostro interesse si suddivide in:

Penale: sussiste in tutti i casi in cui sussista un reato, cioè in quei casi in cui commettere una

determinata azione od omettere di eseguirne una prevista o dovuta, violi una norma penale

(cioè una "regola" scritta che presuppone una "pena"), che difende l’interesse di un singolo

o dell’intera Collettività. Un reato è considerato tale, quindi, solo se è presente una legge

che lo identifica in tal senso: queste leggi sono raccolte nel “Codice Penale” (è il cosidetto

“principio di tassatività”). Un altro elemento cardine del nostro diritto è che

“la responsabilità penale è strettamente personale”, secondo l’art. 27 della Costituzione.

Civile: deriva dalla violazione, volontaria o involontaria, dei doveri di rispetto verso terzi

nella vita di relazione ed impone un risarcimento economico per chi ne è rimasto

danneggiato. Essa è trasmissibile tramite la stipulazione di “pol izze assicurative” che coprano

questo tipo di responsabilità, e, infatti, tutti gli enti di volontariato devono provvedere ad

assicurare i loro volontari.

Le norme che regolano questo capitolo di responsabilità sono raccolte nel “Codice Civile”

Andrò ora a trattare più nel dettaglio queste due diverse aree del diritto, e mi soffermerò sugli

articoli e sulle situazioni di più specifico interesse per il Volontario Soccorritore.

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4) Responsabilità Penale

Come dicevo, questo tipo di responsabilità è strettamente personale e ricade direttamente su chi

compie o omette l’azione. Un reato è quindi un’azione o un’omissione che vada contro una norma

penale posta in difesa o a tutela di un certo “interesse”, sia esso personale (di un singolo individuo,

come ad esempio il danneggiamento dell’integrità fisica o della salute) o della collettività (es., il

reato di interruzione di pubblico servizio).

Vorrei ribadire un concetto: sussiste reato sia che la persona “agisca” in senso criminoso (reato

commissivo), sia che “ometta” di agire in senso virtuoso o di eseguire un obbligo di azione (reato

omissivo)3.

Il reato penale si compone di due elementi base:

L’elemento psicologico o soggettivo, che va a considerare il comportamento del colpevole in

relazione agli scopi dell’azione e alla sua capacità di scegliere un modo di agire e di

indirizzarlo verso determinati fini. Si differenziano quindi i reati dolosi (semplificando, un

fatto compiuto intenzionalmente oppure con la consapevolezza che ci sono concrete

possibilità di incorrere nel reato), i preterintenzionali (la persona agisce con l’intenzione di

compiere reato, ma il risultato dell'azione o omissione è un evento dannoso o pericoloso più

grave di quello voluto), e i colposi (ovvero da azione non voluta ma di prevedibili

conseguenze, secondaria a colpa specifica o a colpa generica).

L’elemento materiale o oggettivo, cioè il reato, il danno in sé e per se, e la sua relazione

causa effetto con l’azione/omissione dell’agente.

Purché si concretizzi una qualsiasi responsabilità, devono generalmente essere presenti tre

condizioni: la presenza di un atto illecito o di un fatto doloso o colposo, la presenza di un danno a

terzi, e il nesso causale fra il comportamento attivo o omissivo della persona, in questo caso del

Volontario Soccorritore, e il danno.4

Ovviamente d’ora in poi non considererò più la categoria dolosa dei reati, perché evidentemente si

presuppone che un operatore sanitario, e quindi anche il Soccorritore, agisca sempre nell’interesse

della persona che sta soccorrendo e non contro di questo.

3 Oltre alle norme specifiche sui reati omissivi, il C.P. è molto chiaro anche nei termini generali. Infatti i l

secondo comma dell’articolo 40 dice: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.” 4 Sempre l’articolo 40, al primo comma: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della

sua azione od omissione.”

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Nella definizione di reato “colposo” ho parlato di colpa SPECIFICA e GENERICA: vediamo di chiarire

questi due concetti.

L’inosservanza di un regolamento o di un protocollo al quale siamo vincolati durante lo svolgimento

di un preciso lavoro (nel nostro caso quello del Soccorritore) configura la colpa specifica: di solito i

protocolli operativi sono progettati ed emanati per evitare questo tipo di danno, per scoraggiare

azioni potenzialmente fonti di pericoli. Un esempio per capire: la s equenza del BLS impone di

valutare la pervietà delle vie aeree prima di fare altre manovre, come le compressioni toraciche

esterne. Se un Soccorritore formato esegue subito le compressioni senza aver valutato la pervietà

delle viee aeree, e a causa di questa inosservanza l’infortunato dovesse morire, l’incriminazione

sarebbe per colpa specifica. Idem se un protocollo della regione/Centrale Operativa (C.O.) 118

imponesse l’uso della tavola spinale per una data situazione e si usasse, ad esempio, la barella a

cucchiaio causando un danno.

L’osservanza di protocolli e regolamenti è definita in termine giuridico “diligenza”.

La colpa generica, invece, si ha in conseguenza di Negligenza, Imprudenza e Imperizia: vediamo

cosa sono. Le regole di diligenza, prudenza e perizia non sono determinate da una legge o da

un’altra fonte giuridica, ma sono diretta conseguenza dall’esperienza comune e di vita sociale. Per:

Negligenza s'intende una voluta omissione di atti o comportamenti che invece si ha il dovere

di compiere;

Imprudenza s’intende la leggerezza nel compimento di un’azione, cioè compiere un atto

senza le dovute cautele e senza prevedere, dall’esperienza, le conseguenze;

Imperizia, infine, s'intende la preparazione scadente, sia dal punto di vista scientifico che

della manualità, incompatibile con il livello minimo standardizzato di cognizione tecnica e di

esperienza indispensabile per l'esercizio dell'attività svolta e che si presume siano nel

bagaglio culturale comune del Soccorritore.

Il carattere del delitto colposo, quindi, può essere identificato nel difetto di attenzione non

scusabile, evitabile e dalle conseguenze prevedibili dell’azione.

L’intervento di soccorso, quindi, deve essere commisurato alle proprie competenze, e il Soccorritore

dovrebbe saper svolgere tutte le manovre per le quali è stato formato.

Questo vuol dire che se il Volontario, o la squadra, si dovesse trovare ad eseguire manovre di

complessità intrinseca elevata, e che richiedono notevole manualità, potrebbe decidere di non

eseguirla (previa comunicazione alla C.O.!), e di ripiegare su una manovra più semplice ma con più

alta possibilità di successo.

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Una trattazione sistematica degli esempi sarebbe un’operazione ardua e complessa, ma

generalizzando possiamo dire che si compie reato se sussiste:

a. Il difetto della normale esperienza tecnica (quella mediamente presente nei

volontari);

b. L'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alle operazioni da porre in essere;

c. L'insufficiente preparazione e inettitudine, per cui si trascurano le regole tecniche che

scienza e pratica dettano;

d. L'incapacità ad eseguire le più comuni prestazioni con carattere di urgenza;

e. Il difetto di un minimo di abilità nell'uso dei mezzi manuali e strumentali.

In casi come questi, comunque, l’ultima parola è sempre del giudice.

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Merita attenzione particolare la trattazione sistematica dei più importanti reati in cui può incor rere

un Volontario Soccorritore: li analizzerò in ordine numerico così come sono presentati nel Codice

Penale (C.P.). Per tutti i reati riporterò la citazione integrale dell’articolo, commentando solo i casi di

minor semplicità.

Peculato (art. 314 C.P.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente

restituita.”

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 C.P.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o d el servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Questo, per esempio, potrebbe essere il caso delle oblazioni: se l’infortunato volesse donare una

cifra alla Associazione di appartenenza del Soccorritore e questi, invece di rilasciare una regolare

ricevuta, li trattenesse per sé potrebbe essere chiamato a rispondere di questo reato.

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Concussione (art. 317 C.P.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

Abuso d’ufficio (art. 323 C.P.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Esempio: chiedere dei soldi per un servizio che invece, conformemente delle convenzioni con la C.O.

118, con la A.S.L. o con la Regione, è gratuito per il cittadino.

Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 C.P.) e Segreto Professionale (art. 622

C.P.)

Art. 326: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Per segreto si intende una notizia o informazione non destinata ad essere divulgata di cui il

Volontario è venuto a conoscenza durante e a causa dello svolgimento del servizio. Si riferisce

direttamente all’obbligo di discrezione di cui ho parlato nel primo capitolo (“Diritti e doveri del

Volontario”, pag. 6).

Direttamente connessa c’è il concetto di segreto professionale.

Art. 622: Rivelazione di segreto professionale

“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti

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alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la

revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”

Il Volontario Soccorritore, nell’esercizio delle proprie funzioni di Incaricato di Pubblico Servizio e a

causa del suo “stato o ufficio”, viene a contatto giornalmente con tutta usa serie di dati, di

caratteristiche e di notizie che devono rimanere segrete perché, se rivelate senza giusta caus a (vedi

obbligo di discrezionalità, pag 7) potrebbero provocare un danno alla persona o ad un suo

congiunto.

In ambito Civilistico la “legge sulla privacy” classifica tutti i dati sanitari di una persona come “dati

sensibili”: è buona prassi che il Volontario tratti tutti questi dati con tutte le cautele previste

specificamente dal già citato Decreto Legislativo 196/2003.

In sintesi, il Volontario ha sempre l’obbligo alla discrezionalità, sia durante che dopo il servizio.

Omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 C.P.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni

decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il Soccorritore in servizio, quindi, che si rifiutasse di prestare aiuto a qualcuno oltre a rispondere di

Omissione di Soccorso, come la popolazione generale o come un Volontario fuori servizio, cadrebbe

anche dentro la definizione del reato di Omissione d’atti d’Ufficio (“Diritti e doveri del Volontario”,

pag. 6). Inoltre ciò si dovrebbe collegare a quanto disciplinato dal prossimo articolo trattato.

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.)

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 . I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Questo articolo si applica in maniera differente in base ai diversi accordi e convenzioni fra l’ente di

volontariato e le autorità competenti.

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Esercizio abusivo di una professione (art. 348 C.P.)

“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione

dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”

Il Volontario Soccorritore non si può MAI sostituire alle figure del medico, dell’Infermiere e degli

altri professionisti sanitari, e non può nemmeno arrogarsi diritti e doveri propri delle specifiche

professioni. Soprattutto non può compiere atti e procedure di competenza medico-chirurgica e

infermieristica (fuorché il Volontario in questione non sia effettivamente un medico/infermiere e si

faccia autorizzare dalla C.O., ma questo è un caso limite). Al Soccorritore non competono né compiti

di diagnosi, né di somministrazione di farmaci o prescrizione di terapie. Per far scattare questo

reato non è necessario una continuità d’azione ma basta ed è sufficiente uno ed un solo atto.

Volendo fare altri esempi, un Volontario Soccorritore non può fare diagnosi di morte e quindi deve

rianimare fino a che non arrivi un medico inviato dalla C.O. che dichiari il decesso, sempre che non

sussistano gravi condizioni incompatibili con la vita come la decapitazione, carbonizzazione o

l’avanzato stato di decomposizione, oppure che sopraggiunga l’esaurimento fisico dei Soccorritori.

Poi non può entrare nel domicilio di una persona senza la sua autorizzazione (atto di competenza

delle forze di pubblica sicurezza previa autorizzazione del magistrato di turno - il reato

corrispondente è la Violazione di Domicilio, art. 614 C.P.) e non può sottoporre un’altra persona a

un trattamento o soccorso senza la sua approvazione, cioè in maniera coatta (Art. 32 della

Costituzione e legge “Basaglia” n.180 del 1978), altrimenti si incorrerebbe nei reati di “Violenza

Privata” (art. 610 C.P., vedi pag 18) e di “Sequestro di Persona” (art. 605 C.P.).

Altro esempio, anche se di verso opposto, la possibilità per il personale non medico di utilizzo di

strumenti medicali che interagiscono con il ritmo cardiaco: i Defibrillatori Automatici o

Semiautomatici Esterni (DAE). Per permettere una più larga diffusione di questi strumenti s alvavita

è stata varata una legge apposita (numero 120 del 3 Aprile 2001) che ne sancisce l’uso al di fuori

degli ospedali, a patto che il personale non sanitario segua gli specifici corsi sulla rianimazione

cardio-polmonare e ottenga il relativo certificato. L’uso dei DAE è comunque subordinato alle

decisioni prese in merito dalla Regione, dalla A.S.L. o dalla Centrale Operativa 118 di competenza,

ed il personale laico deve darne comunicazione alla C.O..

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Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 C.P.)

“L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.”

Un incaricato di pubblico servizio che venga a conoscenza (in maniera diretta o anche indiretta) di

un reato perseguibile e punibile per legge anche senza la querela dell’offeso, ha l’obbligo di

segnalarlo all’autorità giudiziaria.

Sottolineo che per il Professionista sanitario questa norma si applichi solo se in quel momento sta

ricoprendo un incarico di pubblico servizio o sia nella veste di pubblico ufficiale, ad esempio sia

medico di guardia in pronto soccorso.

Un reato particolare è ad oggi peculiarmente regolamentato, ed è quello del “reato d'ingresso e

soggiorno illegale” (art. 10 bis del Testo Unico sull'Immigrazione). In ogni caso tutti gli immigrati che

necessitano di assistenza sanitaria possono rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche senza timori

e senza paure: esiste infatti il “Divieto di segnalazione” previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del

Testo Unico sull'Immigrazione. Nonostante questo reato sia più recente della norma sul divieto,

quet’ultima continua a trovare applicazione per i medici e per il personale che operano presso le

strutture sanitarie: tutti, quindi, hanno il divieto di segnalare alle autorità lo straniero

irregolarmente presente nel territorio nazionale, in modo da garantire il diritto all’accesso gratuito

alle cure per tutte le persone presenti sul territorio italiano, così come vuole il buon senso e la

nostra Carta Costituzionale (art. 32).

Sostituzione di persona (art. 494 C.P.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un

anno.”

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False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

(art. 496 C.P.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni.”

Omicidio colposo (art. 589 C.P.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione de lle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla dis ciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Come si può capire vale per tutto l’equipaggio, con alcune aggravanti per l’autista se la lesione

avviene per inadempienza di norme del Codice della Strada.

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Omissione di soccorso (art. 593 C.P.)

“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata ; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”

Per il “laico”, cioè chi non ha mai ricevuto una formazione concernente il soccorso, basta la

chiamata alle autorità competenti; per il Volontario Soccorritore non basta. (vedi la sezione Diritti e

Doveri, pag. 6).

Violenza privata (art. 610 C.P.), Consenso e T.S.O.

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.”

Approfitto per accennare qui la tematica del “consenso informato” (o più propriamente “consenso

all’atto medico”) inteso come espressione della adesione consapevole al trattamento sanitario. Esso

è un vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e

32 della Costituzione (pag. 3) che, sinteticamente, sanciscono la “inviolabilità della libertà persona”

e che “nessuno può essere costretto a subire un trattamento sanitario”, ivi compreso un soccorso o

un trasporto in ambulanza, senza consenso (se non per disposizione di legge).5

Se il Volontario costringesse il paziente a salire in ambulanza incorrerebbe, fra gli altri, nel reato di

Violenza Privata e di “Sequestro di Persona” (art. 605 C.P.).

Generalmente, quindi, tutte le manovre diagnostiche e terapeutiche necessitano quindi del

consenso della persona su qui vengono effettuate. Tale consenso non deve essere necessariamente

in forma scritta, anzi molto più spesso è espresso in forma orale, ma deve essere comunque

presente e deve essere “libero, informato, personale, attuale, manifesto (anche oralmente),

specifico e competente”.

L’atto della chiamata al Servizio di Emergenza-Urgenza 118, per esempio, è espressione di consenso

implicito ma manifesto del fatto che un equipaggio di soccorritori entri in casa interroghi la persona

5 Corte Costituzionale, Sent. n° 438-2008

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sul disturbo che lo affligge. Ma il malato può rifiutare il trasporto in ospedale. Il Volontario può

certamente fare opera di convincimento, cercando di far capire al malato che si agisce nel suo

interesse, ma non può in nessun modo imporre il trasporto in ospedale. Il rifiuto al trasporto o ad

un trattamento va documentato facendo apporre una firma nell’apposito spazio della scheda di

trasporto (o “rapportino”), e se la persona si rifiutasse anche di firmare, non rimane altro che

annotare sulla scheda il doppio rifiuto. In questi casi però è importantissima una comunicazione

costante con la propria Centrale Operativa 118.

Ci sono ovviamente delle eccezioni: nel caso ci si trovi di fronte un minore o una persona con

infermità mentale la firma andrà apposta dal genitore o dal tutore legale. Nel caso di paziente

incosciente il consenso informato si considera “presunto”, cioè come se fosse stato dato in anticipo,

e questo ci permette di iniziare manovre di soccorso anche avanzato senza bisogno di far firmare

moduli.

Come anticipato poco sopra, esistono delle situazioni in cui un trattamento sanitario, sia esso

preventivo che curativo, può essere reso obbligatorio. In via ordinaria solo la legge ha questo

potere, come succede ad esempio per le vaccinazioni obbligatorie per l ’eta pediatrica (Epatite B,

Poliomielite, Difterite, Tetano) o per gli arruolati delle forze armate.

In via straordinaria esiste il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.): questo strumento viene

utilizzato solo nel caso del disagio psichiatrico acuto che, obnubilando la ragione della persona ed

alterando la sua capacità di giudizio, non lo rende in grado di accettare un trattamento che avrebbe

normalmente eseguito. Il T.S.O. viene attivamente deciso da un medico della salute mentale o, in

sua assenza, della Continuità Assistenziale (la “Guardia Medica”) e dal Sindaco nella sua qualità di

massima autorità sanitaria locale. In assenza del Sindaco ci si avvarrà dei suoi rappresentanti sul

territorio, gli agenti di Polizia Municipale, ed il Sindaco emanerò il provvedimento di convalida entro

48 ore

Procurato allarme presso l'autorità (art. 658 C.P.)

“Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con

l'ammenda da euro 10 a euro 516.”

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5) Quando il Codice Penale aiuta il Volontario Soccorritore

A rendere meno difficile e pericolosa la situazione del Soccorritore intervengono alcune cosiddette

“scriminanti” (cioè situazioni che fanno cadere il carattere penale dell’azione)

Stato di necessità (art. 54 C.P.): salvare se stessi o altri da un danno grave alla persona.

Esercizio di un diritto o Adempimento di un dovere (art. 51 C.P.): non è punibile chi agisce

adempiendo ad un dovere o esercitando un proprio diritto.

Esclusione di consapevolezza: Le conseguenze dannose non sono e non possono essere note

a chi agisce.

A tutela di chi agisce, e quindi del volontario in servizio, esiste anche:

Reati contro un pubblico ufficiale: il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio sono

protetti dalla legge quando svolgono le loro funzioni.

Di questi il più importante è sicuramente lo “stato di necessità” che entra a giustificare tante nostre

azioni. Il testo dell’articolo dice:

Art. 54. C.P. - Stato di necessità

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo . Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a

commetterlo.”

Ad esempio, se dovessimo intervenire in un incidente stradale e la macchina stesse bruciando, non

saremmo accusati di omissione di soccorso/d’atti d’ufficio se non intervenissimo per soccorrere

l’infortunato, laddove ciò potrebbe mettere in pericolo la nostra vita . Dovremmo però, per

esempio, allertare i vigili del fuoco, che invece hanno il “particolare dovere giuridico di esporsi al

pericolo”. Ancora, spesso a causa delle compressioni toraciche esterne si procurano delle lussazioni

o delle fratture costali: tali danni sono scusabili, da un punto di vista penalisitico ma anche di buon

senso, perché si è di fronte alla necessità di salvare la vita al paziente.

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Il tema dell’adempimento di un dovere invece è molto più spinoso. Leggiamo l’articolo:

“Art. 51. C.P. - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.”

Un esempio potrebbe essere se, durante un soccorso, il medico ordina ai volontari di eseguire

un’azione che non rispetta il protocollo e a seguito di questa si verifica un evento dannoso.

Innanzitutto l’ordine deve essere dato da un’autorità, e nel nostro caso questo sarebbe solo un

altro medico incaricato di pubblico servizio (che, nel momento in cui giunge sul luogo

dell’intervento, assume la responsabilità legale e la “direzione dell’urgenza”), come il medico del

118, professionista convenzionato con il S.S.N.. Un po’ diversa è la situazione del medico “sul

posto”, che quindi non fa parte del sistema di soccorso ma è intervenuto direttamente sul luogo

dell’evento. E’ comunque da considerarsi una “autorità” in campo medico, ma la situazione si fa

molto più nebulosa e differente da caso a caso. Imprescindibile diventa quindi la comunicazione con

la C.O. 118.

Il problema poi è capire sul luogo se l’ordine è legittimo. Diciamo che, generalmente, azioni in

disaccordo o contrarie a quanto stabilito dai protocolli di intervento sono da considerare illegittime.

Ovviamente però il Volontario spesso non può sindacare sull’ordine, poiché manca della

preparazione medica specifica. Buona regola, quindi, è quella di manifestare il proprio dissenso e di

rifiutarsi di intervenire laddove si fosse certi di commettere un errore. In alternativa è consigliabile

eseguire l’operazione indicata, specie se l’ordine venisse nuovamente impartito.

Per inciso si rammenta che la responsabilità penale è personale e pertanto si è sempre responsabili

in prima persona di tutte le azioni che si commettono e delle omissioni che si fanno.

In tutti i casi se c’è stato evento dannoso, cui segue un procedimento penale, cagionato dall’operare

del personale intervenuto, tutti i presenti sul luogo dell’intervento saranno ascoltati dall’Autorità

Giuridica e il medico eventualmente presente dovrà giustificare le proprie decisioni.

I reati contro un “pubblico ufficiale” sono degli scudi che proteggono il Volontario incaricato di

pubblico servizio durante lo svolgimento di compiti istituzionali, o più propriamente di atti di tipo

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amministrativo, giuridico e legislativo per lo Stato. Questi reati sono codificati dai seguenti articoli

del Codice Penale.

Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. “Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del

servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. […]”

Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale. “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano

assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la

reclusione fino a un anno. […]”

Chiunque intralci o impedisca il lavoro del Soccorritore o ne pregiudichi la riuscita, incorre in uno di

questi reati.

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6) Responsabilità Civile

Volutamente non mi addentrerò nel vasto mondo della Responsabilità Civile, troppo complesso per

i non addetti ai lavori, e mi limiterò ad una breve veduta d’insieme.

La responsabilità civile è conseguente alla violazione dei doveri di rispetto altrui nella vita di

relazione ed impone, come conseguenza, di risarcire economicamente chi è stato danneggiato

ingiustamente.

Questo principio è ben espresso dal seguente articolo del Codice Civile che regolamenta questo

ambito del diritto, e che dice che se un evento sia doloso che colposo è stato compiuto, e da questo

ne è scaturito un danno non giusto, la persona responsabile del fatto deve risarcire la vittima del

danno.

Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale (danno biologico inteso nella sua accezione più

ampia, comprendente gli aspetti meramente fisici, nonché quella componente personalizzata di

danno morale e/o esistenziale).

Questa responsabilità si può “trasferire” ed è per questo che tutti i volontari devono avere

un’assicurazione che li copra, e la legge impone alle associazioni di volontariato di stipulare polizze

assicurative per tutti i loro soci.

Rientra in questo capitolo anche la custodia dei beni altrui che ci vengono affidati durante il servizio

di soccorso (ad es. collanine, occhiali, braccialetti, etc).

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7) Problematiche particolari

Alcuni temi hanno una declinazione tutta particolare, che quindi meriterebbe una trattazione a

parte. Mi limito solo a citare i principali, per stimolare la curiosità del lettore.

Il consenso informato alle cure;

Il “rapportino” come atto pubblico e il reato di falso ideologico e materiale;

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.);

Le responsabilità giuridiche del Volontario Soccorritore professionista (medico/infermiere);

Le responsabilità giuridiche dell’autista;

Fondamenti di Responsabilità Civile in campo sanitario.

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di Laurea, Università degli Studi di Genova (2007)

Norelli, Buccelli, Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, PICCIN Editore (2009)

Regione Piemonte, Standard formativo per il Volontario Soccorritore 118, 3° edizione (Giugno 2008)

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Ringraziamenti

Anche se in copertina c’è solo il mio nome questo lavoro è stato revisionato integralmente e più

volte rivisitato dal Dott. Alessandro Bonsignore, medico specializzando in Medicina Legale presso il

Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro dell’Università degli Studi di Genova, senza il quale

questo scritto sarebbe stato molto meno accurato e preciso.

Devo ringraziare anche l’onnipresente Federico, amico e compagno, la cui tesi di laurea è stato

nucleo di partenza e trampolino del mio approfondimento in materia.

Ringrazio anche i miei colleghi della Croce Rossa di Genova per le serate passate a discutere dei vari

argomenti e dei risvolti pratici

Andrea Scicolone

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Note biografiche sull’autore

Andrea Scicolone si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di

Genova. Nato e cresciuto nel capoluogo ligure, ha incominciato ad interessarsi al soccorso pre-

ospedaliero nel 2001, come socio attivo della Pubblica Assistenza Croce Verde di Genova Sestri

Ponente, e dopo pochi mesi ha iniziato a collaborare attivamente con la Direzione Sanitaria,

affiancando i medici nella formazione dei nuovi volontari.

Nel 2005 ha iniziato a fare volontariato presso il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana nella

componente dei Volontari del Soccorso, ed ha continuato a coltivare i suoi interessi nella

formazione fino ad ottenere il brevetto di Istruttore di “Pronto Soccorso – Trasporto Infermi” della

C.R.I..

E’ stato parte attiva della vita accademica dell’Ateneo genovese nella veste di rappresentante degli

studenti in Consiglio di Corso di Laurea; inoltre Socio Onorario dell’associazione nazionale degli

studenti, il “Segretariato Italiano Studenti in Medicina” (S.I.S.M.), dove ha anche ricoperto la carica

di Responsabile Nazionale della Pedagogia Medica nell’anno accademico 2008/2009.

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Per informazioni, suggerimenti, consigli, critiche e nuovi esempi da inserire scrivete a [email protected]