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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA PROFESSIONE GEOMETRA 10 /2013 NEWS

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

PROFESSIONEGEOMETRA

10 /2013NEWS

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VITA DI CATEGORIA PG.1

• INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 2013/2018

• CNPG : FONDO PENSIONE FUTURA

• PARLAMENTO UE: VIA LIBERA ALLA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

• L’OBBLIGO DELL’ ASSICURAZIONE PROFESSIONALE VALE ANCHE PER I COLLABORATORI OCCASIONALI

• ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA PER L’ANNO 2013: I TEMI D’ESAME

• GEOMETRI, INGEGNERI E ARCHITETTI SI RINNOVANO

• FORMAZIONE PROFESSIONALE SICK BUILDING SINDROME : SEMINARI A MODENA E CATANIA – A DICEMBRE IL PRIMO CORSO

“ESPERTO EDIFICIO SALUBRE”

• "CITTA' SENZA OSTACOLI": I GEOMETRI DI PALERMO LANCIANO UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

NEWS TECNICHE pg.8

• CARTELLO DI CANTIERE: ECCO TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE

• CASE FANTASMA, I COMUNI ACCERTERANNO LA CONFORMITA’ URBANISTICA

• VENDITE E LOCAZIONI SENZA APE, NOVITÀ NEL DECRETO PER LO SVILUPPO

• SICUREZZA, AGGIORNATE LE NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO

• NUOVE STATISTICHE CATASTALI

• AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

• MERCATO IMMOBILIARE : CROLLO DELLA DOMANDA DI BOX AUTO

• TERREMOTI, NASCE IL SISTEMA PER LA CERTIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI

• PATENTE A PUNTI PER L'EDILIZIA, IN ARRIVO IL REGOLAMENTO

• PRODOTTI DA COSTRUZIONE: LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE VIAGGIA ON LINE

• GREEN ECONOMY, DAGLI STATI GENERALI 10 MISURE PER UNO SVILUPPO IN CHIAVE “VERDE”

• CONTROLLO TRACCIABILITA` RIFIUTI: NUOVI CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL`AMBIENTE

NEWS FISCALI PG.18

• EQUITALIA, LE TASSE IN 120 RATE. COME ACCEDERE ALLA RATEIZZAZIONE

• DETRAZIONE 65%, LA WEBPAGE DEL GOVERNO DEDICATA ALL’ECOBONUS

• PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA, LE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI BOLLO, DI REGISTRO E IPOTECARIA

VALGONO ANCHE NEL CASO IN CUI IL TERRENO SIA STATO ACQUISITO PER USUCAPIONE

• QUANDO L'ABITAZIONE PUÒ CONSIDERARSI DI LUSSO

• IVA PER CASSA AL 22%: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

• LA BCE TAGLIA IL TASSO DI INTERESSE ALLO 0,25%

• SEMPRE POSSIBILE IL PRELIEVO DAL CONTO CORRENTE

• RIMBORSO DELL'IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE TERRENI

• TRASFERIMENTO DI TERRENO PER ESECUZIONE GIUDIZIARIA

• DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA

• AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER CITTADINI STRANIERI

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• RIDOTTI I BENEFICI FISCALI PER LE POLIZZE VITA

Sentenze PG.26

mostre & concorsi PG.35

• REBUILD 2013 - Convention nazionale sulla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari- Riva Del Garda 26 e

27 novembre 2013

• GOOD WOOD 2013 - Mostra convegno sulle strutture in legno - Salerno, dal 6/7/8 dicembre 2013

• GREEN CITY ENERGY BARI- Forum internazionale sulla Smart City - Bari, 2/3 dicembre 2013

• FORUM INTERNAZIONALE SULLA SMART CITY - Bari, 2/3 dicembre 2013

• CONCORSO DI IDEE LA CASA DI DOMANI

• MAP VACANCY IL CONTEST DI PHOTO-GEOTAGGING Concorso di foto-mappatura urbana

Curiosita’ dal web PG.38

In evidenza PG.46

• IMMOBILI: LA REVISIONE DEL CLASSAMENTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA www.donnegeometra.it [email protected]

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l’ indicazione della Fonte :

“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure

“Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it

Carissime Lettrici e amici Lettori,

si è rinnovato il Consiglio Nazionale dei Geometri e

Geometri Laureati Italiani e Maurizio Savoncelli è il

nuovo Presidente che guiderà la Categoria per il

quinquennio 2013-2018 verso “l’innovazione e l’operatività,

rispondendo alle esigenze del mercato, del lavoro,

sviluppando e valorizzando le competenze innovative”, come

riportato nello schema del Suo programma, «realizzando

altresì – attività formative in grado di elevare la qualità delle

prestazioni in linea con l’evoluzione normativa, ponendo le

basi per divenire davvero competitivi in ambito europeo e –

soprattutto tutelare l’intera collettività».

Una delle tappe del Suo programma prevede inoltre, di

«valorizzare le Associazioni puntando sul loro lavoro

formativo, informativo e di aggiornamento che garantiscono

alla Categoria, nell’ottica di fornire competenze specifiche e

innovative da spendere sul mercato del lavoro».

«C’è un Consiglio Nazionale pronto a contribuire, con idee e

proposte, allo sviluppo economico del Paese e, come è già

avvenuto in passato, alla valorizzazione della specificità

della professione di Geometra. In questo difficile momento

storico-politico, il Consiglio Nazionale vuole essere a

disposizione della Categoria e del Paese per contribuire alla

ripresa economica supportando gli oltre 100mila geometri

che operano quotidianamente sul territorio nazionale».

Suo Vice è Antonio Benvenuti e Segretario Ezio

Piantedosi.

Il Consiglio è composto inoltre dai consiglieri: Giuseppe

Foresto, Serafino Frisullo, Cesare Domenico Galbiati,

Enrico Rispoli, Pasquale Salvatore, Fausto Savoldi,

Marco Nardini e Giuliano Villi.

Siamo convinti che le divergenze si trasformeranno in

positivo confronto, sicuri che anche se le grandi conquiste

sono spesso dovute ad un “genio solitario” o ad “una coppia

di individui di talento”, che lavorano senza dare troppo

nell’occhio, basti pensare ad Alexander Graham Bell, a

William Hewlett e David Packard, e che le diverse opinioni

stimolano il pensiero e fanno si che varie prospettive

permettono di comprendere meglio i fattori chiave in merito

alla decisione da prendere, una leadership efficace faciliterà

dinamiche di comunicazione che stimoleranno costruttività,

risolvendo inutili imbarazzi di separazioni inadeguate, verso

un obiettivo comune a vantaggio della Categoria tutta. Siamo

certi che l’unità sia la migliore piattaforma per raggiungere

traguardi solidi e che il gruppo sia il presupposto di ogni

organizzazione sia essi tradizionalisti, per i quali l'unità base

della "società" è la famiglia, sia per gli "hippies" per i quali è

la tribù; ma per nessuno è l'individuo, come sosteneva la

scrittrice e attivista statunitense Valerie Solanas. Solo nel

luogo dove c’è unità c’è perfezione ed i Geometri Italiani

sono una grande famiglia, che vuole riconoscersi sempre

sotto un’unica voce.

Buon lavoro e buon viaggio a noi tutti!

In Italia intanto non basta trattenere il fiato e sperare che

passi. La crisi sembra non finire mai, equiparabile ad una

brutta epidemia che sta colpendo quasi simultaneamente una

collettività di individui con un numero dei casi in aumento

rispetto ai valori attesi.

Nel primo semestre di questo anno, che sta volgendo al

termine si sono registrate 6.500 procedure fallimentari, 5,9%

in più rispetto al 2012. A volte le situazioni difficili si

trasformano in tragedie familiari, perché non sempre si riesce

a reagire.

Eppure c’è chi si reinventa, chi cambia settore, chi si unisce

in una rete o investe nella ricerca.

Diversi studi, infatti, dimostrano che le difficoltà aumentano

la capacità creativa, Paola Cillo docente all’Università

Bocconi di Milano, sostiene che “bisogna puntare

sull’innovazione, valorizzando le competenze in altri

settori”.

Più facile a dirsi che a farsi?

Riteniamo di no!

Noi dell’Associazione insieme a tanti soci ci abbiamo

creduto e seguendo molte storie che sono state lezioni di vita

e di speranza non abbiamo mollato il progetto sulla salubrità

degli edifici, ritenendo che la formazione del Geometra

Esperto in Edificio Salubre, rispondendo alla Sindrome

dell’Edificio Malato (Sick Building Syndrome), alla

normativa vigente e preservando il libero professionista

tecnico dalle responsabilità civili e penali, sia una figura

professionale nuova per la quale si stimano sbocchi

operativi considerevoli, vista l’importanza sostanziale

della materia.

In Italia ancora manca la figura di un progettista della fisica

tecnica dell'edificio, che invece è presente negli altri Paesi

Europei come in Germania e oltreoceano, ed i Geometri

Italiani possono e debbono ricoprire questo ruolo, colmando

questa effettiva lacuna. Dopo un lungo studio con

professionisti e docenti universitari qualificati, partirà il 1°

Corso Nazionale per la formazione di 40 tutor Esperti

dell’Edificio Salubre.

Farsi prendere dallo sconforto non è mai d’aiuto: il lavoro si

può anche creare!

Per raggiungere l’obiettivo sono state messe a disposizione

dei Collegi provinciali anche 4 borse di studio, di cui una

dedicata al nostro scomparso Consigliere Onorario

Margherita Hack "madre nobile" della divulgazione

scientifica in Italia, una scienziata che si è adoperata per

garantire gratuitamente lo studio e l’informazione ai giovani.

Un esempio di grande valore, che abbiamo ritenuto doveroso

ricordare e che ci auspichiamo diventi una consuetudine in

tanti altri contesti e realtà territoriali.

Chi sarà il Geometra

Esperto dell’Edificio

Salubre? Un tecnico

competente, conoscitore di

nuovi sistemi progettuali e

materiali intelligenti a ridotte

o zero emissioni di anidride

carbonica, nocive alla salute dell’uomo e dell’ambiente, in

grado di individuare i difetti nella progettazione di

un'abitazione esistente, i materiali non intelligenti impiegati

nella costruzione e presenti nell’impiantistica, nel

riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare

la qualità dell’aria, dell’igiene, della salubrità degli ambienti

confinati, e così via.

In Italia si stima che il costo sanitario delle malattie legate

alle costruzioni edilizie possa essere di alcuni miliardi di

euro, cioè quelle di una manovra economica.

Questo numero come avete capito raccoglie una miriade di

notizie per lo svolgimento dell’attività, arricchito di tanti

opuscoli a tema riservati ai Collegi Associati e i soci ordinari

e speciali.

Potete seguirci giornalmente su Facebook. Basta cercare

Professione Geometra ed il contatto è garantito.

Affrontiamo questo autunno, si riparte verso il prossimo

Natale con tante novità!!!!!!!

Noi della Redazione “Professione Geometra”

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INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI- 2013/2018

Il 30 ottobre 2013 presso il Ministero della Giustizia si è tenuta la riunione per l'insediamento del nuovo Consiglio rinnovato nella compagine e nelle cariche. A seguito della votazione espressa dagli undici eletti il consiglio risulta essere così composto: Maurizio Savoncelli è stato nominato Presidente, Antonio

Benvenuti Vicepresidente, Ezio Piantedosi Segretario. Fanno parte del Consiglio Direttivo i geomm. Salvatore Pasquale di Potenza, Enrico Rispoli di Chieti, Giuliano Villi di Forli Cesena, Fausto Savoldi di Brescia, Marco Nardini di Roma, Cesare Galbiati di Monza, Nino Frisullo di Lecce, Giuseppe Foresto di Vercelli.

CNPG : FONDO PENSIONE FUTURA La Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri da tempo sta lavorando per offrire agli iscritti un'offerta sempre più ampia di Welfare Integrato, alla luce dei tagli che in questi anni hanno toccato e continuano a toccare le pensioni e la sanità. Tutti gli iscritti sono coperti gratuitamente da una polizza sanitaria integrativa, stipulata per il tramite di Emapi con le Assicurazioni Generali e finalizzata alla copertura

di garanzia per "Grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi". Dal 2012, inoltre la CIPAG ha attivato, sempre gratuitamente, la polizza Long Term Care (LTC), una vantaggiosa copertura assicurativa collettiva contro il rischio di non-autosufficienza che consente di erogare una rendita vitalizia non solo al Geometra in attività, iscritto alla CIPAG, ma anche ai Geometri pensionati e ai giovani ancora praticanti. Fondo Pensione Futura Il Fondo Futura è aperto a tutti gli iscritti alla CIPAG ed ai soggetti fiscalmente a loro carico ed offre la possibilità di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite, ha costi di gestione ridotti e permette di richiedere anticipazioni di capitale. Ora è possibile, agli iscritti Cipag, aderire al Fondo Futura anche online, consentendo l'accesso diretto dal proprio PC, senza vincoli di orario ed evitando di recarsi presso i collegi territoriali, con una riduzione dei tempi di lavorazione dovuta all'eliminazione del canale cartaceo.

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Per avere supporto nella fase di adesione online o per ulteriori informazioni relative al Fondo Futura è a disposizione degli iscritti il numero telefonico dedicato 0521.1916350 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, è possibile inviare una mail a [email protected].

PER ACCEDERE ALLA PAGINA WEB CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONE SUL FONDO PENSIONE FUTURA CLICCA QUI

PARLAMENTO UE: VIA LIBERA ALLA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Una tessera elettronica europea per agevolare l'esercizio della professione in qualsiasi Stato membro dell'UE.

La novità è prevista nelle modifiche alla direttiva n. 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, approvate il 9 ottobre scorso dal Parlamento europeo.

La nuova direttiva, che dovrà ora essere approvata formalmente dagli Stati membri, consentirà ai professionisti che desiderano accelerare il riconoscimento delle loro qualifiche da parte di un altro Stato membro di optare per la tessera europea delle

qualifiche professionali. Le tessere professionali saranno fornite dagli Stati membri d'origine, principalmente per brevi periodi di lavoro all'estero e dallo Stato membro ospitante nel caso in cui la pratica sia stata trasferita.

Il sistema si baserà sull'attuale sistema d'informazione del mercato interno tra le amministrazioni degli Stati membri. Si accelererebbero così i tempi di procedura e si faciliterebbe il processo di riconoscimento, poiché il titolare di una qualifica professionale potrebbe chiedere al proprio paese di origine di completare tutte le fasi preparatorie invece di dover far domanda presso il paese ospitante, come avviene attualmente. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito dalla direttiva, la tessera professionale europea si considererà rilasciata e sarà inviata automaticamente al titolare di una qualifica professionale.

MECCANISMO DI ALLERTA. L'obiettivo delle nuove norme approvate è anche quello di prevenire che gli operatori sanitari - tra cui medici, infermieri, veterinari e specialisti di assistenza per l'infanzia - condannati per un crimine o sottoposti a grave azione disciplinare possano esercitare la professione in un altro Stato membro. Tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere informati di tali condanne o decisioni entro tre giorni.

BANCA DATI PUBBLICA UE PER LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE. In base all'attuale direttiva sulle qualifiche professionali, esistono circa 800 professioni regolamentate. Per garantire maggiore trasparenza nel mercato dei servizi professionali, la Commissione svilupperà e terrà aggiornata una banca dati delle professioni regolamentate che sarà accessibile al pubblico. In essa saranno inserite le informazioni fornite dagli Stati membri, specificando le attività contemplate da ogni professione e dimostrando che i requisiti a esse correlati non siano discriminatori. Per esempio, attualmente i fioristi e i tassisti non risultano regolamentati in tutti gli Stati membri dell'UE.

FORMAZIONE CONTINUA. Particolare attenzione viene poi dedicata allo sviluppo professionale continuo dei professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche. Gli Stati membri dovranno

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incoraggiare e promuovere misure per la formazione continua. La norma prevede l’introduzione dell’istituto dei principi comuni di formazione, con il quale si cercherà di rispondere meglio ai bisogni dei professionisti. Le qualifiche ottenute secondo i quadri comuni di formazione o accertate attraverso dei test comuni saranno automaticamente riconosciute dalle autorità nazionali degli Stati membri. Per l’elaborazione di tali concetti sarà chiesto l’intervento delle associazioni dei professionisti e delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale ed europeo. L’OBBLIGO DELL’ ASSICURAZIONE PROFESSIONALE VALE ANCHE PER I COLLABORATORI OCCASIONALI

L’obbligo di stipula dell’Assicurazione Professionale vige da agosto 2013. Non sono pochi i dubbi e le proteste che ha sollevato questo nuovo onere per i Professionisti, introdotto dalla Riforma delle Professioni. Innanzitutto, l’obbligo di stipulare l’assicurazione scatta quando il professionista assume l’incarico e quindi si assume la responsabilità verso il cliente. Non è importante se il professionista è dipendente, se lavora di solito senza firmare i progetti e se non ha Partita Iva:

l’assicurazione professionale è obbligatoria allo stesso modo. L’obbligo dell’assicurazione vale in qualsiasi modo ci si assuma una responsabilità: anche quando l’incarico è svolto per un parente, magari gratis. La copertura assicurativa è obbligatoria anche per i professionisti (dipendenti o collaboratori) che assumono incarichi occasionali. Anche le imprese, devono fare l’Assicurazione, ma è opportuno che i singoli dipendenti stipulino una polizza personale per evitare problemi nel caso in cui un cliente voglia rivalersi, per esempio, sul singolo professionista. Le polizze possono coprire le responsabilità del progettista ma anche quelle dell’associato dello Studio. Un discorso a parte va fatto nel caso in cui il legale rappresentante e i soci non fanno parte di nessun ordine professionale ma i direttori tecnici sono professionisti: l’obbligo è a carico dei direttori tecnici perché solo loro possono firmare il progetto. Insomma, dall’obbligo dell’Assicurazione Professionale sono esclusi in pochi, e tra questi pochi ci sono i dipendenti pubblici che non devono stipularla a meno che non svolgano anche la libera professione, anche se raramente.

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA PER L’ANNO 2013: I TEMI D’ESAME

Si sono svolti il 24 e il 25 ottobre scorso le prove scritte di esame per l’abilitazione alla libera professione di geometra.

PER SCARICARE I TESTI DELLE PROVE SCRITTO-GRAFICHE CLICCA QUI

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GEOMETRI, INGEGNERI E ARCHITETTI SI RINNOVANO Reinventarsi una professione, coglierne le nuove linee di tendenza, riadattando il tradizionale ruolo dell'ingegnere, del geometra, dell'architetto, dell'agronomo, del commercialista o dell'avvocato alle richieste di un mondo cambiato, rivoluzionato dalla crisi e dalle nuove tecnologie. Un percorso obbligato per chi non vuole restare escluso dal mercato, come hanno già intuito molti professionisti.

GEOMETRI: Le nuove frontiere della categoria dei geometri guardano sempre più in due direzioni: la riqualificazione del patrimonio edilizio già esistente e la sostenibilità ambientale. «Il geometra proiettato verso il futuro avrà una nuova sensibilità, più attenta al rispetto dell'ambiente e del territorio e dunque con un ruolo sociale importante», spiega Pietro Calzavara, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona: «Si dovrà puntare molto sulle nuove tecnologie,

sulle energie rinnovabili, sui materiali biocombustibili e tutto ciò che riguarda la green economy». L'altra strada da percorrere è quella delle riqualificazioni. «La politica sempre più emanerà dispositivi a tutela del territorio, che impediranno finalmente di occupare altro spazio con il cemento», conclude Calzavara. «Si renderà necessario quindi riqualificare il patrimonio edilizio esistente dal punto di vista energetico, della sicurezza sismica». INGEGNERI: «Tra le varie specializzazioni di Ingegneria quella che continua a offrire opportunità agli iscritti è senz'altro la meccanica, dove la richiesta del mercato è sempre più alta rispetto all'offerta di laureati», spiega Ilaria Segala, presidente dell'ordine degli ingegneri. «Vanno bene anche il settore elettrico ed elettrotecnico, mentre gli indirizzi edili, civile e ambientale stanno risentendo della crisi». Finora era accaduto raramente che queste figure perdessero il posto di lavoro a carriera inoltrata, mentre oggi può capitare anche questo. «Alcuni si trasferiscono in Germania, dove la richiesta di ingegneri è altissima, altri si aprono una partita Iva», prosegue la Segala. «Attualmente gli iscritti sono ripartiti al 50% tra dipendenti di aziende pubbliche e private e liberi professionisti: la crisi però porta a drogare un po' il mercato, spingendo qualcuno a non rispettare le tariffe professionali a scapito dei colleghi». Una dinamica che, secondo la presidente dell'ordine, non giova a nessuno: «La mancanza di lavoro può portare ad adattarsi a cifre inadeguate, invece l'unico modo per rilanciare la professione è non giocare al ribasso». ARCHITETTI: Per far fronte alla crisi economica anche gli architetti stanno cercando di modificare il proprio modello di organizzazione del lavoro, trasformando le strutture professionali e la stessa gestione degli studi, puntando sull'energy technology, sul partneriato tra pubblico e privato, sui nuovi materiali e le forme nuove del processo edilizio. «Il Consiglio dell'ordine sta lavorando molto, soprattutto con le nuove generazioni, sulle modalità con cui l'architetto dovrà svolge la propria professione», spiega Arnaldo Toffali, presidente dell'ordine degli architetti. «Tra le iniziative in atto vi è la progettazione della nuova sede degli Ordini professionali nell'area degli ex Magazzini Generali. Lo studio della nuova sede è oggetto di un lavoro multidisciplinare, e a tale scopo sono stati individuati dei neolaureati under 35 anni». Approccio multidisciplinare, dunque, ma anche un occhio di riguardo per l'internazionalizzazione. «Molto importante è stata l'adesione al progetto Verona World Made, come stimolo per offrire l'opportunità agli iscritti di partecipare ad attività nei mercati stranieri, attraverso la possibilità di contatti con gli interlocutori istituzionali dei Paesi ospitanti».

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FORMAZIONE PROFESSIONALE SICK BUILDING SINDROME : SEMINARI A MODENA E CATANIA – A DICEMBRE IL PRIMO CORSO “ESPERTO EDIFICIO SALUBRE” Ampia partecipazione ai Seminari "Abitare e Vivere" - Sindrome dell'Edificio Malato che si sono tenuti a CATANIA il 24 Ottobre 2013, presso il SALONE DELL’EDLIZIA DEL MEDITERRANEO e il 29 ottobre presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di

MODENA, tenuti dal prof. dott. Nicola Fiotti. I primi studi sulla qualità dell’aria negli ambienti confinati risalgono agli anni ’70, quando vi furono alcuni casi di malattie polmonari, alcune letali, in edifici con impianti di condizionamento. La situazione qualitativa dell’aria degli ambienti interni sta diventando un problema sempre più importante nei paesi economicamente sviluppati, accentuato dalla tendenza a trascorrere gran parte della giornata in luoghi chiusi quali uffici, abitazioni, scuole. I possibili inquinanti interni, sono molti, sia biologici che chimici, e dipendono dall’ubicazione degli edifici, dai materiali usati per la costruzione e l’arredamento, dall’attività svolta, dagli impianti . La presenza sempre maggiore di prodotti chimici sintetici utilizzati nell’edilizia, per gli arredamenti, ha fatto sì che, negli ambienti interni, vi siano continue emissioni da parte di questi materiali, con un conseguente deterioramento della qualità dell’aria. Non vi è dubbio che la

qualità dell’aria confinata deve essere considerata un vero problema di sanità pubblica, in quanto determina un impatto sulla popolazione in termini non solo di effetti sanitari e costi diretti per l’assistenza medica, ma anche di ordine economico generale. Recenti studi effettuati negli Stati Uniti dal National Institute of Occupational Safety and Health(NIOSH), hanno rilevato che il 50% dei problemi di salute degli impiegati americani è

dovuto proprio alla Sindrome da Edificio Malato. Tale problema è all’origine del 50% delle assenze di lavoro, con conseguenze

facilmente intuibili anche sul piano dei costi sociali I geometri, per primi in Italia, hanno focalizzato l’attenzione sulla Sick Building Sindrome, e il Seminario è volto a sensibilizzare i professionisti, consentendogli di affrontare e risolvere i problemi derivanti dalla "sindrome dell'edificio malato" . In sede di progettazione o ristrutturazione le scelte progettuali dovranno dirigersi verso tecnologie ecocompatibili, impiantistica ecologica (energie alternative, climatizzazione, impianti fotovoltaici, ventilazione) e l'impiego di materiali ecologici, quelli che non emettono V.O.C. composti organici volatili (idrocarburi aromatici, clorurati, aldeidi ed altri) dannosi per la salute. L’esperienza sulla materia maturata in questi anni ha consentito, grazie anche alla lungimiranza del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati che ha sostenuto il progetto nato dall'Associazione Nazionale Donne Geometra in collaborazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, alla organizzazione

Modena: Seminario “Abitare e Vivere”

Catania: Seninario “Abitare e Vivere” presso il Salone dell’Edilizia del Mediterraneo, con il prof. dott. Nicola Fiotti

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del 1° Corso Nazionale di Formazione Professionale “ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE” che si terrà a Zelarino (Venezia) dal 4 al 7 dicembre 2013 e che vedrà nascere i primi Geometri in Italia esperti in materia. La nuova figura professionale dell’esperto in edificio salubre, sarà un tecnico competente, con una conoscenza approfondita dei materiali da costruzione sani e intelligenti, dei sistemi per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti, in grado di individuare i difetti costruttivi e conoscitore di tutti gli accorgimenti che progettuali e costruttivi tali da

conoscitore di sistemi progettuali per realizzare edifici e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell’uomo e dell’ambiente, in grado di individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell’impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell’aria, dell’igiene, della salubrit degli ambienti confinati.

Il prossimo Seminario "Abitare e Vivere" - Sindrome dell'Edificio Malato si terrà presso il Collegio dei

Geometri e Geometri Laureati di Palermo, Sabato 14 Dicembre 2013. Per ogni informazione si prega contattare la segreteria del Collegio dei Geometri di Palermo:

Tel. 091.6255309 - 091.6251733 - Fax 091 7302673 - E-MAIL: [email protected]

"CITTA' SENZA OSTACOLI": I GEOMETRI DI PALERMO LANCIANO UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Palermo ha messo a punto una campagna di sensibilizzazione mirata all’individuazione delle barriere architettoniche negli Enti pubblici e, più in generale, negli spazi urbani, con l’obiettivo di stimolare gli organi competenti a rivisitare in chiave critica le nostre città per renderle più vivibili e, soprattutto, fruibili da tutti. Qualsiasi elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti e l’accesso ai servizi costituisce una violazione dei diritti, oltre che una limitazione della libertà, soprattutto per i soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale. L’obiettivo della campagna promossa dal Collegio è quello di realizzare una sorta di “indagine territoriale” attraverso le segnalazioni dei propri iscritti e dei cittadini. Il Collegio si farà carico di segnalare agli organi competenti i casi evidenziati dai geometri, per sollecitare interventi migliorativi. L'abbattimento delle barriere architettoniche costituisce, un preciso dovere morale nei riguardi dei più deboli e dei soggetti a più alto rischio di marginalità sociale, ma si configura altresì come un'opportunità per rivisitare in chiave critica e migliorativa le nostre città.

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PROFESSIONE GEOMETRA – RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013

Ti ricordiamo che è scaduta la quota associativa, per non perdere i diritti acquisiti di Socio e i servizi

riservati, occorre rinnovare la propria iscrizione all’Associazione per l’anno 2013.

Per rinnovare la propria iscrizione effettuare il versamento della quota annuale 201σ di Euro 20,00 (per

i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti)

Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N

02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, N° DI ISCRIZIONE

ALL’ASSOCIAZIONE e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2013

Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. -

IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale N° DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE e la causale

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CARTELLO DI CANTIERE: ECCO TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE

Il D.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4 prescrive l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni. Nel caso di lavori privati le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato speciale d’appalto, nel caso di lavori pubblici sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza. Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere - art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l’indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati

identificativi delle imprese; - art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l’indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici; - art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l’indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori. Contemporaneamente alla consegna dei lavori è, quindi, necessario che l’impresa esecutrice delle opere predisponga il cartello di identificazione dei lavori da installare

in prossimità dell’accesso al cantiere; tale cartello dovrà indicare: il tipo di opere da realizzare; l’importo delle opere da realizzare; le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.); gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire; la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale); l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale); le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici); il nome del progettista architettonico; il nome del progettista delle strutture; il nome del progettista degli impianti; il nome del direttore dei lavori; il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

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il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza); il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza); il nome del direttore di cantiere; i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati nel cartello di cantiere anche: scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza; categorie di lavoro eseguite; ribasso d’asta; responsabile del procedimento; durata dei lavori.

CASE FANTASMA, I COMUNI ACCERTERANNO LA CONFORMITA’ URBANISTICA Dopo l'accatastamento delle unità immobiliari "fantasma", come stabilito dall’articolo 19, commi 8 e 9 del Dl 78 convertito nella legge 122/2010, sono imminenti i controlli comunali di conformità urbanistico-edilizia. Ai proprietari non basta né eccepire una generica anzianità del manufatto, né la circostanza che l'intervento sia stato realizzato da un inquilino . Se il proprietario intende mantenere il volume senza demolirlo, è possibile chiedere una sanatoria, come stabilisce

l'articolo 36 del Dpr 380/2001, il Testo unico dell'edilizia, ma la scelta è complessa e anche onerosa. Nel procedimento è, infatti, necessario dimostrare la compatibilità urbanistica e versare il doppio del contributo di costruzione. Il requisito di compatibilità è molto difficile che sia accolto: la conformità deve essere doppia, cioè, l'opera deve risultare realizzabile sia secondo le norme di piano , indici, volumi, altezze, vigenti al momento della realizzazione, sia secondo le norme vigenti al momento in cui viene chiesta al sanatoria. Se nell'intervallo tra l'edificazione e la richiesta di sanatoria vi è stato un aumento di volumetria realizzabile, il principio della doppia conformità impedisce la sanabilità della situazione. La doppia conformità rimane anche quando il volume era realizzabile in un primo momento, ma un vincolo generale o una sopravvenuta norma più restrittiva, non consentono di identificare una compatibilità sia nel momento iniziale che in quello finale dell'intervento. L'articolo 3 comma 1 lettera d del Dpr 380/2001, modificato dalla legge 98/2013, apre alla possibilità di attuare una regolarizzazione urbanistica per i beni segnalati dal Catasto, consentendo di ricostruire strutture preesistenti se è possibile accertarne la consistenza, quindi se ci sono foto, rogiti o altre prove. Un ragionamento analogo può esser fatto per volumi temporanei o di minore peso. Quando il Comune chiederà conto agli intestatari catastali della necessità di un titolo edilizio, si potrà rimandare alla legge 98/2013, che prevede la compatibilità urbanistica di alcuni interventi in precedenza soggetti a regimi più rigidi. Per esempio, l'articolo 3 riguarda “manufatti leggeri, anche prefabbricati, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili”, a patto che siano diretti a soddisfare esigenze temporanee. La temporaneità consente di ritenere compatibili queste strutture minori.

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VENDITE E LOCAZIONI SENZA APE, NOVITÀ NEL DECRETO PER LO SVILUPPO

Una norma all'interno della bozza del ddl prevede che la mancata allegazione dell’APE ai contratti di vendita degli immobili e ai nuovi contratti di locazione comporterà solamente una sanzione da 500 euro, e non più la nullità dei contratti com'era invece previsto dal decreto legge n. 63/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 90/2013. È prevista inoltre la cancellazione dell'obbligo di consegna dell’Attestato di prestazione energetica in sede di trasferimento gratuito della proprietà degli immobili. Negli atti di trasferimento

a titolo gratuito, non occorrerà più prevedere una specifica clausola di avvenuta consegna dell’APE. SICUREZZA, AGGIORNATE LE NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" aggiornato nell'edizione ottobre 2013, e coordinata con gli ultimi recenti decreti e circolari integrative e correttive. Tra le novità (che si possono leggere nella seconda pagina del manuale) sievidenziano quelle più rilevanti quali ad esempio: • le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73,

comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119;

• le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98;

• l’aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 99;

• le circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;

• il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011.

• il Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

PER SCARICARE IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, OTTOBRE 2013 CLICCA QUI

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NUOVE STATISTICHE CATASTALI

Tutte le informazioni tecniche relative allo stock immobiliare censito in catasto al 31 dicembre 2012 sono ora disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a disposizione di chiunque volesse informazioni sui dati delle unità immobiliari urbane. Secondo le statistiche, sono 72 milioni gli immobili o loro porzioni, di cui circa 63 milioni sono unità immobiliari a destinazione ordinaria e speciale, per una rendita complessiva di 36,5 miliardi di euro. L’Osservatorio del mercato immobiliare ha, dunque, contribuito a creare un quadro completo della situazione italiana e, per la prima volta, tra l’altro, i dati hanno

riguardato anche i territori di Bolzano e Trento. Emerge, così, che le abitazioni sono oltre il 50% delle unità registrate in catasto, mentre le pertinenze (soffitte, cantine, box e posti auto) e i negozi raggiungono quasi il 40%. Le attività produttive e commerciali e gli immobili a destinazione particolare di interesse collettivo, invece, si attestano sul 3%. In termini di rendita catastale case, uffici, negozi e pertinenze sono pari al 65% del totale, per un valore corrispondente di circa 23 miliardi di euro, mentre gli immobili speciali destinati all’uso produttivo e commerciale raggiungono una quota del 29%, quindi oltre 10 miliardi di euro.

PER CONSULTARE LE STATISTICHE CATASTALI CLICCA QUI

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Con la Circolare prot. 0049801 del 7 novembre 2013, il Ministero dell'Ambiente fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella fase di prima applicazione del DPR n. 59/2013.

La circolare chiarisce che l'Aua è obbligatoria per le imprese di tutte le tipologie e di tutte le dimensioni, ad eccezione di quelle imprese che producono emissioni, per le quali è richiesta l'autorizzazione generale, più complessa rispetto all'Aua.

AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA. Un impianto produttivo non soggetto all'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) è soggetto all'Aua anche quando il gestore è una grande impresa. La richiesta di Autorizzazione unica ambientale è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1 del regolamento, salvo che ricorra una delle due deroghe citate.

La circolare precisa anche che quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'Aua.

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Nel caso in cui l'impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore, alla scadenza della prima comunicazione è obbligatorio presentare istanza di Aua. L'interessato non ha la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

Il gestore ha la facoltà di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il Suap (Sportello unico per le attività produttive), non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'Aua.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PRIMA DOMANDA DI AUA. Infine, per poter continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'Aua, occorre rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROT. 0049801 DEL 7 NOVEMBRE 2013 CLICCA QUI

MERCATO IMMOBILIARE : CROLLO DELLA DOMANDA DI BOX AUTO

Quello che era stato per parecchi anni un bene irrinunciabile, diventa oggi qualcosa di troppo e di troppo caro; e così mentre aumentano le offerte di box in vendita o in affitto, crolla drasticamente la domanda degli stessi, fino ad abbassare i prezzi fino al 5% per la vendita e fino al 12% per la locazione. Questo è quanto si evidenza dall’indagine condotta sul territorio nazionale secondo cui, in tutte le città d’Italia, l’offerta dei box in vendita cresce con percentuali che

arrivano fino al 6% per la vendita e al 9% per gli affitti. La crisi economica la sta facendo da padrona, e sono così veramente tanti gli italiani che hanno rinunciato alla propria auto, ma anche i veicoli circolanti sono mediamente più vecchi che in passato e raramente ha senso custodirli in un box privato. Gli effetti di questo ragionamento sono ormai visibili nelle dinamiche del mercato, soprattutto nei grandi centri urbani. Sono molti i fattori che hanno portato i prezzi di compravendita del mercato dei box a diminuire in maniera così netta. Oltre alla crisi economica di cui si è detto, va considerato che le nuove costruzioni prevedono obbligatoriamente un garage per ciascuna unità abitativa e che nei centri urbani, sempre più spesso caratterizzati da Zone a Traffico Limitato o con accesso a pagamento, si usano sempre meno le automobili private, preferendo i mezzi pubblici o quelli di condivisione. È Milano la città italiana che ha visto crescere più di tutte l’offerta, segnando un +5,7% di box in vendita e un +9,3% di affitti. A Roma il trend è lo stesso: il mercato dei box auto offre in vendita il 5,3% di immobili in più rispetto al 2012 (mentre i prezzi si sono abbassati del 4,3%); addirittura registriamo il 7,2% in più riguardo all’offerta di box in affitto, con prezzi più bassi di oltre l’8%. Caso a sé rappresentano i garage che si trovano in vie o in stabili prestigiosi: nonostante il calo generalizzato, mantengono costi fino a tre volte superiori alla media. Anche Torino e Bologna registrano l’aumento dell’offerta, rispettivamente del 4,5% e del 4,8% per la vendita e

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del 6% e del 5,8% per l’affitto. Per quel che concerne i prezzi, i cambiamenti più evidenti si registrano a Genova, dove i prezzi degli affitti sono scesi del 12,2%, e a Bologna, in cui questi calano del 10,9%.

TERREMOTI, NASCE IL SISTEMA PER LA CERTIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI Entro il 31 dicembre 2013, un gruppo di studio appena costituito su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attuerà una serie di ipotesi normative al fine di classificare il rischio sismico e la vulnerabilità delle costruzioni e finalizzare eventuali bonus fiscali per l’attenuazione del rischio. Verranno sostanzialmente fornite linee guida per certificare milioni di edifici, sia pubblici che privati, sul grado di vulnerabilità e sugli interventi di messa in sicurezza. Verrà così fornita, a ciascun immobile, una sorta di tabella identificativa che fornirà immediatamente le informazioni sul grado di vulnerabilità sismica espressa in classi di appartenenza, fattore non trascurabile all’atto di una compravendita o di una locazione, così come per eventuali interventi di ristrutturazione. La situazione del patrimonio edilizio esistente Secondo il rapporto 2012 Ance Cresme sul rischio sismico del patrimonio edilizio italiano, più di 10 milioni di abitazioni e quasi 5 milioni e mezzo di edifici, in gran parte residenziali, sono ad elevato rischio sismico. Gran parte delle costruzioni, pari a quasi il 60% del totale, sono state realizzate prima del 1971, quindi antecedenti alla normativa antisimica del 1974, e 2,5 milioni di edifici presentano stati di conservazione piuttosto preoccupanti. Secondo i dati presentati, il pericolo sisma è diffuso su tutto il territorio nazionale e vi sono zone più esposte al rischio di altre; nel dettaglio (Tab. 1 - Situazione pratrimonio edilizio italiano, rapporto 2012 Ance Cresme): Tutti gli immobili costruiti fino al 2001, quindi, risultano precedenti alla nuova zonizzazione sismica attuata a partire dal 2003 e alle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate nel 2008 (DM 14 gennaio 2008). Secondo i dati riportati dal Rapporto Cresme, è facile intuire che il parco edilizio che necessiterebbe di interventi di consolidamento/miglioramento antisismico, è piuttosto ampio; se al residenziale si aggiungono le strutture ad uso produttivo, il patrimonio immobiliare oggetto di interventi per la riduzione del rischio, si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di edifici. Premialità per la riduzione del rischio sismico Secondo quanto annunciato, gli interventi volti al miglioramento dal punto di vista statico dell’immobile, potranno usufruire di incentivi e defiscalizzazioni, variabili in base alla valutazione quantitativa del rischio sismico, alle tipologie degli interventi attuati ed al relativo grado di riduzione del rischio sismico raggiunto. Ricordiamo che con il Decreto Ecobonus (D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge n. 90/2013), i bonus fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico, passati dal 55% al 65%, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2014. Relativamente agli interventi di consolidamento antisismico per gli edifici costruiti nelle cosiddette aree territoriali “a rischio”, il bonus è parificato a quello per l’efficientamento energetico. Nel 2015 l’ecobonus scenderà al 50%, mentre quello per le ristrutturazioni semplici al 40%. PATENTE A PUNTI PER L'EDILIZIA, IN ARRIVO IL REGOLAMENTO

In modo analogo al sistema in vigore per gli automobilisti, anche nel settore dell'edilizia e degli appalti arriva la “patente a punti”, per cui alle imprese di costruzioni vengono assegnati una serie di punti che potranno essere decurtati in caso di incidenti e di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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Con la perdita di tutti i punti scatta il blocco delle attività e la chiusura dei cantieri e la ditta dovrà avviare un percorso di recupero dei punti attraverso il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza. L'azzeramento dei punti implica il divieto per l'impresa di partecipare agli appalti e di ottenere finanziamenti pubblici.

In arrivo lo schema di regolamento

In proposito è in via di definizione uno schema di decreto del Presidente della Repubblica (DPR) che definisce le modalità di funzionamento della patente a punti. Questo regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il sistema di qualificazione previsto già dal 2009

Nel luglio del 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che modifica ed integra il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008). Il provvedimento ha introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico, prevedendo l'introduzione di una sorta di “patente a punti”, con l'avvio di una sperimentazione inizialmente limitata al settore dell'edilizia.

I requisiti per il rilascio della patente

Il rilascio della patente è vincolato al possesso dei requisiti sulla corretta designazione del responsabile tecnico in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al possesso del “requisito di onorabilità” (assenza di procedimenti in corso a carico degli operatori) e della capacità tecnico-finanziaria adeguata a garantire il rispetto delle norme. Anche i lavoratori autonomi dovranno dimostrare di possedere le competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

La gestione alla Sezione speciale per l'edilizia

La patente a punti sarà rilasciata dalla Sezione speciale per l'edilizia, istituita presso la Camera di commercio ove ha sede e domicilio l'operatore economico. La Sezione speciale dell'edilizia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia la patente oppure rifiuta adducendone il motivo. L'impresa può comunque iniziare provvisoriamente la sua attività nel caso in cui la Sezione speciale ritardi nel rispondere alla richiesta.

Con zero punti niente Durc

L'azzeramento dei punti comporta il mancato rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), nel quale viene segnato in un apposito riquadro il punteggio della patente.

Per le imprese e i lavoratori autonomi che sono in possesso di un Durc regolare, della qualificazione Soa e che risultano già iscritti alle Camere di commercio, è previsto l'automatico rilascio della patente a punti.

Procedure ad hoc per gli installatori e manutentori di impianti

Attraverso l'accordo tra le parti sociali, saranno definite delle procedure ad hoc per la qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi che operano nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti.

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE: LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE VIAGGIA ON LINE

I fabbricanti di prodotti da costruzione saranno in grado di caricare le"dichiarazioni di prestazione" in formato digitale sui propri siti web, anziché inviarle direttamente all'acquirente per posta tradizionale o elettronica. È questa la proposta normativa presentata dalla Commissione europea al fine di semplificare l’iter amministrativo e di ridurre i costi

sostenuti dalle imprese del settore. Tale documentazione deve obbligatoriamente accompagnare ogni prodotto da costruzione immesso sul mercato, al fine di fornire informazioni sulle sue caratteristiche essenziali: ad esempio la resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza energetica. Ad oggi, queste dichiarazioni devono essere comunicate singolarmente a ciascun cliente – siano essi distributori, imprese di costruzioni o consumatori "non professionisti" – per posta o e-mail. La disponibilità online di tali dichiarazioni dovrebbe consentire una più veloce comunicazione nella filiera, oltre a ridurre i costi di produzione e favorire le vendite. Con la proposta della Commissione, che integra il Regolamento sui prodotti da costruzione - Cpr 305/2011, entrato in vigore il luglio 2013 -, sarà anche più facile per i consumatori conoscere le prestazioni del prodotto che stanno per acquistare, aumentandone così la fiducia.

GREEN ECONOMY, DAGLI STATI GENERALI 10 MISURE PER UNO SVILUPPO IN CHIAVE “VERDE”

Dieci misure innovative e di pronta attuazione in chiave green che, senza aumentare la pressione fiscale né il debito pubblico, siano in grado di attivare uno sviluppo durevole, una ripresa degli investimenti e dell'occupazione.

Questo il "Pacchetto di misure per un Green New Deal per l'Italia", presentato agli Stati Generali della Green Economy 2013, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, e con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Dieci settori strategici e 4 direttrici

Per i dieci settori strategici individuati (fisco; strumenti finanziari innovativi; investimenti in infrastrutture verdi, difesa del suolo e risorse idriche; rifiuti; efficienza e risparmio energetico; energie rinnovabili; filiere agricole di qualità ecologica; rigenerazione urbana e consumo del suolo; mobilità sostenibile; occupazione giovanile green) il "pacchetto" si muove lungo 4 direttrici: un fisco in chiave green, semplificazioni burocratiche, nuovi strumenti finanziari, ottimizzazione e razionalizzazione dell'uso delle risorse finanziarie esistenti.

LE 10 MISURE

1) Riforma fiscale in chiave eco

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Eliminare gli incentivi alle attività economiche che hanno impatti negativi sull'ambiente, orientare la riduzione della spesa pubblica verso quella con impatti negativi sull'ambiente, adottare misure di fiscalità ecologica (road pricing, carbon tax) e utilizzare le maggiori entrate per introdurre la deducibilità fiscale degli investimenti in eco-innovazione e per ridurre il cuneo fiscale nella attività della green economy.

2) Migliore l'utilizzo delle risorse europee e strumenti finanziari innovativi

Sperimentare i project bond, i social impact bond, i performance bond; aumentare gli appalti pubblici verdi; attivare un programma nazionale che punti a supportare un migliore utilizzo dei fondi europei e un maggior ricorso ai Fondi della Banca Europea degli investimenti.

3) Investimenti per le infrastrutture verdi, difesa del suolo e acque

Puntare su investimenti che si ripagano con la riduzione dei costi economici e ambientali: sulle infrastrutture verdi per ridurre i rischi della crisi climatica (reti di aree naturali o seminaturali, pareti e tetti verdi, cinture verdi urbane, ecc.) e per tutelare la biodiversità. Puntare su un'opera pubblica verde per eccellenza: la difesa del suolo per ridurre i costi di frane e alluvioni. Investire per la tutela della qualità dell'acqua e sul risparmio di risorse idriche.

4) Programma nazionale di misure per l'efficienza e il risparmio energetico

Rendere permanente l'incentivo al 65%; rendere praticabili piani di finanziamento per la riqualificazione energetica degli edifici; valorizzare l'esperienza del Patto dei Sindaci; attivare un fondo di garanzia per il teleriscaldamento; rafforzare l'uso ambizioso e rigoroso degli standard tecnologici (dagli elettrodomestici ai motori elettrici, dall'illuminazione agli edifici), mentre le Pmi vanno supportate per attuare l'efficienza energetica.

5) Misure per sviluppare le attività di riciclo dei rifiuti

Evitare una service tax che assorba i costi della gestione dei rifiuti, adottare, invece, una tariffazione "puntuale" per la gestione dei rifiuti urbani con un meccanismo che assicuri la copertura dei costi, premiando chi conferisce i rifiuti in modo differenziato; incoraggiare e misurare, oltre alle raccolte differenziate, l'effettivo riciclo e dare a questo priorità; coinvolgere economicamente i produttori di beni nelle attività di riciclo e recupero; promuovere l'uso di prodotti provenienti dal riciclo.

6) Rilancio degli investimenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

Le fonti rinnovabili costituiscono l'1% del PIL europeo. In un quadro di progressivo superamento del sistema degli incentivi, alleggerendo il carico in bolletta, occorre fissare obiettivi di sviluppo delle rinnovabili al 2030 agendo su piani diversi, quali ridurre i costi di produzione semplificando norme e procedure; istituire un fondo di garanzia; introdurre un meccanismo di detrazioni fiscali che favorisca l'aumento degli investimenti,

dell'occupazione e produca nuove entrate; integrare gli incentivi per l'efficienza energetica con quelli per le fonti rinnovabile; sviluppo di reti intelligenti e della ricerca.

7) Programmi di rigenerazione urbana, recupero edifici, bonifica, per limitare il consumo di suolo

Per limitare il consumo del suolo che ormai marcia a ritmi insostenibili (ogni 5 mesi viene cementificata in Italia una superficie pari al Comune di Napoli) occorre puntare su

programmi di rigenerazione urbana e sul recupero, la ristrutturazione, il rifacimento, il riuso e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; favorire le bonifiche dei siti contaminati e delle aree industriali; attivare processi partecipativi per lo sviluppo delle città intelligenti e sostenibili (Smart City); arrestare il consumo di suolo non urbanizzato con misure efficaci.

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8) Fondo Nazionale per la Mobilità sostenibile

Il Fondo può essere alimentato con un sistema di pedaggio stradale, differenziato in base alle emissioni e alla congestione; con fondi del MIT e con una parte del gettito derivante dalle accise sui carburant. Esso potrà finanziare lo sviluppo di nuove reti e interventi soprattutto per la mobilità sostenibile urbana (piste ciclabili e pedonali; car sharing e bike sharing); reti dedicate al TPL, sostituzione di autobus con più di 15 anni, telelavoro, diffusione veicoli a gas, elettrici, ibridi.

9) Valorizzare le potenzialità di crescita dell'agricoltura di qualità

Promuovere gli investimenti per produzioni biologiche di qualità, di filiera corta; promuovere il consumo di prodotti agro-alimentari di qualità, ottenuti con processi sostenibili, di filiera corta anche con azioni mirate per rafforzare la vendita diretta e il loro inserimento negli acquisti della p.a.; favorire con detrazioni fiscali le iniziative tese a integrare le attività tradizionalmente collegate alla produzione agricola, con azioni mirate a promuovere la manutenzione e la fruizione del territorio.

10) Piano nazionale per l'occupazione giovanile per una green economy Il Piano deve prevedere una riduzione, per tre anni, del prelievo fiscale e contributivo per l'impiego di giovani; una riallocazione in chiave di eco-innovazione degli incentivi all'industria; un rafforzamento in chiave green delle principali filiere produttive; un programma di risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto; il lancio di iniziative di valorizzazione del Made "green" in Italy; il sostegno alle green start-up giovanili.

CONTROLLO TRACCIABILITA` RIFIUTI: NUOVI CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL`AMBIENTE Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato, in data 31 ottobre la Circolare n.1, che va a sostituire la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del d.l. n. 101/2013, che riguarda la "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)".

Nella Circolare sono contenute nuove istruzioni relative al sistema Sistri, in particolare vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito:

• ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI • ai termini di inizio dell’operatività del SISTRI • alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non

iscritti al SISTRI • al regime transitorio e sanzioni • all`adesione volontaria al SISTRI.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI

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EQUITALIA, LE TASSE IN 120 RATE. COME ACCEDERE ALLA RATEIZZAZIONE

A partire dall’11 novembre, per i contribuenti in difficoltà , è stata istituita la possibilità di saldare il proprio debito con Equitalia con una rateizzazione straordinaria fino a 120 mensilità.

Sarà in ogni caso l’agenzia di riscossione a valutare, caso per caso, la possibilità di accedere alla rateizzazione

straordinaria. Due i requisiti fondamentali: il debitore dovrà

essere giudicato non in grado di pagare con la

rateizzazione ordinaria (fino a 6 anni) ma comunque in grado

di riuscire a pagare. A far fede, per Equitalia, sarà l’Isee. 1) chi accede

Il decreto attuativo fissa due percentuali come paletti per

accedere alla rateazione straordinaria: ciittadini e imprenditori

individuali che accedono a regimi semplificati devono avere un

rapporto tra la cifra della rata e reddito (da documentare

attraverso l’Isee del nucleo familiare) superiore al 20 per cento. Le altre imprese, invece, devono avere un rapporto superiore al 10% tra la rata e valore della produzione e allo

stesso tempo bisognerà fare attenzione che l’indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1. Naturalmente più la

percentuale si alza più aumenta il numero di rate concedibili secondo le tabelle previste dal decreto. Chi non

riuscisse a entrare nel piano straordinario di rateazione può comunque chiedere la dilazione ordinaria.

2) soluzione possibile anche per chi sta già saldando

La rateizzazione straordinaria, fermi restando i criteri di accesso, si applica anche a chi ha già sottoscritto un piano rateale ordinario. Sempre che Equitalia valuti che ci siano gli estremi per rientrare nel piano straordinario.

3) Il piano ordinario resta valido

Restano comunque valide tutte le condizioni del piano ordinario di pagamento, quello fino a 72 rate. Ovvero: chi

ha un piano approvato e paga regolarmente non potrà avere la casa ipotecata. Allo stesso modo, imprese che

hanno avuto accesso alla rateizzazione possono partecipare regolarmente a gare d’appalto.

4) Per debiti fino a 50mila euro basta una domanda Procedura (ordinaria) semplificata per debiti fino a 50mila euro. Basta infatti una semplice domanda senza

dover dimostrare con documentazione lo stato di difficoltà economica.

5) Più tolleranza sulle rate saltate

Per il piano fino a 72 rate aumenta la tolleranza in caso di insolvenza. Il decreto del fare ha portato da due a otto

il numero di rate che si possono saltare anche se non sono consecutive prima di decadere dal piano di rateazione.

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6) Come ottenere la proroga

La proroga della rateazione è possibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Al

momento della richiesta di proroga, i diretti interessati possono optare per la richiesta di un piano ordinario (72

rate) o per un piano straordinario (fino a 120). In quest’ultimo caso, però, devono ricorrere le stesse condizioni

richieste per ottenere la prima volta un piano extra-large. Quindi sarà necessario documentare redditi o valore

della produzione a seconda dei casi e anche l’indice di liquidità per le imprenditori diversi da quelli individuali in regimi semplificati.

7) Rata minima 100 euro

La rata minima è fissata a 100 euro. Nel caso di piani ordinari si potrà chiedere anche un piano con rate crescenti.

Per quelli straordinari la rata, invece, è fissa

8) Salva la prima casa (se non è di lusso)

In caso di accesso al piano di rateizzazione la prima casa non è pignorabile se unico immobile del debitore. Escluse dalla tutela le case di lusso.

9) non pignorabile l’ultimo stipendio

L’agente Equitalia può richiedere al datore di lavoro di pagare le somme di cui il contribuente è creditore entro

i limiti dell’importo dovuto, con proporzioni variabili a seconda del credito. Il decreto del fare ha, però, previsto

che il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione accreditato sul conto corrente del debitore,

che resta quindi nella sua piena disponibilità. 10) Più difficile sequestrare beni aziendali

Nessun sequestro se il contribuente dimostra entro 30 giorni dal preavviso che l’auto o gli altri veicoli a motore

sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. Una tutela in più a disposizione di chi svolge un’attività

d’impresa, visto che così l’agente della riscossione potrà più difficilmente bloccare i mezzi e gli strumenti

utilizzati per la produzione. Prima di procedere al fermo amministrativo, Equitalia o gli altri concessionari

avvieranno la procedura e invieranno al debitore una comunicazione preventiva. L’avviso specificherà che se il diretto interessato non pagherà entro 30 giorni (non più quindi 20 come prima delle modifiche), scatterà il fermo

con l’iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari.

DETRAZIONE 65%, LA WEBPAGE DEL GOVERNO DEDICATA ALL’ECOBONUS La Legge di Stabilità ha da giorni confermato il prolungamento fino al 31

dicembre 2014 del periodo durante il quale si potranno sfruttare i bonus per le

ristrutturazioni e bonus mobili (detrazione 50%), per il risparmio energetico

(detrazioni 65%, o Ecobonus). Con la proroga dell’Ecobonus, cioè della Detrazione 65%, sono confermati

anche i bonus fiscali destinati agli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici: nella Legge di Stabilità

viene posticipato di due anni l’impegno del Governo a rendere stabili le misure di efficientamento antisismico del costruito, che altrimenti sarebbe scaduto alla fine di quest’anno. Per avere la certezza assoluta bisogna aspettare

la pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale.

Il Governo ha realizzato una pagina con domande e risposte utili per capire tutto sull’Ecobonus.

PER ANDARE ALLA PAGINA WEB CLICCA QUI

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PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA, LE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI BOLLO, DI REGISTRO E IPOTECARIA VALGONO ANCHE NEL CASO IN CUI IL TERRENO SIA STATO ACQUISITO PER USUCAPIONE Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 77/E del 08 novembre 2013

I benefici fiscali previsti dall’articolo 1 della legge 604/1954 per la formazione

e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina sono applicabili anche

agli atti dell’autorità giudiziaria che dichiarano l’acquisto di terreni agricoli per intervenuta usucapione

ordinaria.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito sull’applicazione dei

benefici fiscali, in sede di registrazione dell’ordinanza dichiarativa dell’acquisto per usucapione ventennale di un terreno agricolo, da parte di un coltivatore diretto.

In tale ipotesi, l’acquisto della proprietà avviene a titolo originario, ex tunc, in virtù del possesso continuato per

venti anni dell’immobile. Gli atti emessi dal giudice, volti ad accertare l’avvenuta acquisizione del diritto

immobiliare sul bene per intervenuta usucapione, hanno efficacia meramente dichiarativa.

La disposizione dell’articolo della legge 604/1954 - applicabile, in virtù di ripetute proroghe normative, per gli

atti posti in essere fino al 31 dicembre 2009 - non contempla espressamente gli atti del giudice dichiarativi dell’acquisto per usucapione. In base alla norma, possono beneficiare dell’agevolazione, consistente

nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’esenzione dall’imposta di bollo, gli

atti volti alla “formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, quando ricorrono le

condizioni e i requisiti prescritti.

Gli atti contemplati dall’articolo 1 sono, dunque, gli atti di compravendita, di permuta, di concessione di enfiteusi,

di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto a usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata, quelli di affitto e compartecipazione a miglioria,

gli atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto o

la nuda proprietà, infine, gli atti con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista, rispettivamente,

l’usufrutto o la nuda proprietà. Gli atti giudiziari dichiarativi dell’acquisto per usucapione non sono compresi tra

quelli indicati dalla norma cui spettano i benefici; tuttavia, come affermato più volte dalla giurisprudenza di

legittimità, tale elenco non ha carattere tassativo. Alla lettera della norma supplisce la “ratio legis”, ravvisabile nell’intenzione del legislatore di favorire gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della

piccola proprietà contadina. Ne consegue che i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina devono ritenersi

applicabili anche all’acquisto per usucapione ordinaria giudizialmente accertata di terreni agricoli, sempre che

sussistano i requisiti di legge.

L’interpretazione appare coerente con i principi affermati nella risoluzione 76/2011, riguardo all’applicazione

delle agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni siti in territori montani anche agli atti del giudice dichiarativi dell’usucapione “speciale”. Sono pertanto da considerare superati i chiarimenti forniti con la

circolare 267/1997.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE N. 77/E DEL 08 NOVEMBRE 2013

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QUANDO L'ABITAZIONE PUÒ CONSIDERARSI DI LUSSO Con la sentenza n. 21287 del 18 settembre 2013, la Corte di

Cassazione ha precisato quali sono le caratteristiche

dell'immobile che comportano l'esclusione dalle agevolazioni

fiscali per l'acquisto della prima casa, previste dall'articolo 1, parte I, della tariffa allegata al T.U. n. 131/1986.

La nota II-bis dell'art. 1 citato prevede l'aliquota ridotta al 3%, anziché al 7%, per l'imposta di registro sugli atti

traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della

nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, a condizione che ricorrano alcune

condizioni. Sempre per la prima casa, la norma citata prevede anche agevolazioni in materia di imposte

ipocatastali, con l’applicazione dell’imposta ipotecaria nella misura fissa di 168 euro, anziché del 2%, e dell’imposta catastale in luogo dell’1%.

I REQUISITI DELLE ABITAZIONI DI LUSSO: per stabilire se un'abitazione sia di lusso e,

quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, occorre fare riferimento –

precisa la Cassazione – ai requisiti fissati dal D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969:

• le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od

approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso" (art. 1);

• le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una

destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a

3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali (art. 2);

• le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti

nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati (art. 3);

• le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo

drenato di superficie non inferiore a 650 mq (art. 4);

• le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva

superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi

come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta (art. 5); • le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le

terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) (art. 6);

• le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate

all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il

costo della sola costruzione (art. 7);

• anche se un’abitazione non ha almeno una delle caratteristiche di cui ai precedenti articoli da 1 a 7, essa è considerata di lusso se presenta oltre 4 caratteristiche tra quelle riportate nella tabella allegata al D.M. 2

agosto 1969 (art. 8).

In particolare, l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 qualifica come abitazioni di lusso (escluse dal beneficio

fiscale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis), le unità immobiliari “aventi superficie

utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto

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macchine)”. Questa disposizione secondo la Cassazione “va interpretata nel senso di dover escludere dal dato

quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i

muri perimetrali e quelli divisori) solo i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile”.

Secondo i giudici della suprema Corte, quindi, ai fini della qualificazione di un immobile come abitazione

di lusso, la superficie utile complessiva va considerata prescindendo dalla “non calpestabilità” di alcuni

ambienti, per via per esempio di difetti di agibilità.

UN APPROFONDIMENTO SULLA SENTENZA E’ RISERVATO AI SOLI ASSOCIATI IVA PER CASSA AL 22%: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 5

novembre scorso, le indicazioni per applicare correttamente la nuova

aliquota Iva ordinaria al 22%.

Il documento illustra anche il criterio da seguire in caso di opzione per il regime dell’Iva per cassa e precisa

che, anche in questa ipotesi, l’aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si

considera effettuata. Ecco, nel dettaglio, alcuni dei punti toccati dalla circolare . In riferimento all’IVA per cassa si precisa che l’aliquota IVA applicabile resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione

dell’operazione, individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati. Il cosiddetto “cash accounting”,

introdotto dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito con modificazioni dalla legge

7 agosto 2012, n. 134, prevede, infatti, deroghe in relazione al momento della esigibilità dell’imposta e

dell’esercizio della detrazione ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni”. Per coloro che optano

per il regime dell’Iva per cassa, in quanto hanno un olume di affari non superiore ai due milioni di euro, l’articolo 32-bis dispone che l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti

di altri soggetti passivi Iva diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più

tardi, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, il diritto

alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori”.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 32/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI

LA BCE TAGLIA IL TASSO DI INTERESSE ALLO 0,25% Nella riunione del 7 novembre 2013 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato le seguenti

decisioni di politica monetaria. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell`Eurosistema e`

ridotto di 25 punti base, allo 0,25%, a decorrere dall`operazione con regolamento il 13

novembre 2013.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e` ridotto di 25 punti base, allo 0,75%,

con effetto dal 13 novembre 2013. Il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale rimane

invariato allo 0,00%.

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SEMPRE POSSIBILE IL PRELIEVO DAL CONTO CORRENTE Uno dei dubbi più frequenti è se si possono prelevare contanti in banca per una cifra pari o superiore a

mille euro. Non esiste alcun limite al prelievo in contanti dal proprio conto corrente in quanto a essere vietato è

il trasferimento in contanti oltre il limite di 999,99 euro tra privati cittadini senza l'intervento di un

intermediario finanziario. Il prelievo in contanti oltre soglia dal conto corrente, quindi, non configura una

violazione. L'unico problema – ma del tutto eventuale e che non riguarda la maggior parte dei soggetti – si potrebbe verificare se questo tipo di operazioni fossero ripetute oltre i limiti della normalità: a quel punto

l'intermediario finanziario potrebbe segnalarle all'Uif (Unità di informazione finanziaria) in presenza di un

fondato sospetto che si realizzi o si è realizzata un'ipotesi di riciclaggio.

RIMBORSO DELL'IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE TERRENI La normativa che disciplina la materia è stata oggetto di numerose

proroghe nel corso degli anni. L'ultima scadenza entro cui

usufruire di tale agevolazione fiscale sulla rivalutazione dei terreni

era fissata al 30 giugno 2013 (legge 228/2012). Era consentito rideterminare il valore di un terreno, versando l’imposta

sostitutiva del 4%, sulla base della perizia di stima redatta da un

professionista abilitato. Nel caso in cui un soggetto si fosse avvalso

della rivalutazione del valore di un terreno avendo già effettuato

una precedente rideterminazione sul medesimo bene, aveva la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva

dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo al tributo già versato. Qualora, invece, non avesse usufruito di tale opportunità, resta comunque ferma la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta

sostitutiva già pagata (articolo 38 del Dpr 602/1973) entre il termine di decadenza di 48 mesi,

decorrente dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima

rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può in ogni caso essere superiore all’importo

dovuto in base all'ultima rivalutazione effettuata.

TRASFERIMENTO DI TERRENO PER ESECUZIONE GIUDIZIARIA La cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile, secondo gli strumenti

urbanistici vigenti al momento della cessione, può generare una plusvalenza

tassabile (articolo 67, comma 1, lettera a, del Tuir). Si prescinde dalla durata del

possesso e dalle modalità di acquisizione del terreno, se a titolo gratuito o oneroso. La cessione può avvenire anche con decreto di trasferimento immobiliare, che è il

documento emesso dal Tribunale con il quale si acquisisce la proprietà di un bene

oggetto dell’esecuzione giudiziaria. Con tale provvedimento, l’aggiudicatario definitivo diviene il nuovo

proprietario del bene. Ai fini civilisti, il decreto di trasferimento è equivalente al rogito notarile nella

compravendita tra privati. Infatti, avvenuto il versamento del saldo prezzo, il giudice dell’esecuzione

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pronuncia il decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato (articolo 586 cpc). La

plusvalenza generata sarà pertanto soggetta a tassazione

DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA I contributi ai consorzi obbligatori per legge, gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, sono deducibili (articolo 10, comma 1,

lettera a, del Tuir). L’assoggettamento a Imu degli immobili non affittati o non locati

comporta l’esclusione, dalla base imponibile Irpef, del reddito fondiario prodotto

dagli stessi. In merito, l'Agenzia delle Entrate ha però chiarito come la

deducibilità dei contributi per la bonifica resta comunque possibile nei casi in

cui, in assenza di Imu, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo (risoluzione 44/2013). È quindi possibili scomputare dal reddito lordo anche i contributi

di bonifica versati in relazione agli immobili non affittati o non locati, soggetti a Imu. A diversa conclusione si

deve pervenire nell’ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo derivi dall’opzione per il regime

della cedolare secca.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER CITTADINI STRANIERI I cittadini italiani emigrati all’estero e iscritti all’Aire, per fruire delle

agevolazioni prima casa, non hanno l'obbligo di spostare la residenza nel

comune in cui si trova l’immobile acquistato nel territorio nazionale. Diversa è

invece la situazione per i cittadini stranieri, ai quali il beneficio spetta solo in

presenza di tutti i requisiti di legge (nota II-bisall’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). In caso di acquisto da parte di coniugi in regime

di comunione dei beni, qualora solo uno dei due possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione, il

beneficio sarà applicabile nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in

possesso dei requisiti. Il cittadino straniero, per aver diritto all'agevolazione, deve trasferire la

residenza nel Comune in cui si trova l’immobile (circolare 38/2005).

RIDOTTI I BENEFICI FISCALI PER LE POLIZZE VITA Al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di Imu, il Legislatore ha modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; il tutto troverà applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013. Precedentemente alle modifiche in commento, il beneficio fiscale si assestava su un

importo del 19% nel limite di spesa di € 1.291,14 di quanto pagato: • in relazione alle polizze sottoscritte a partire dal 1/1/01, a titolo di premio per assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante,ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.

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• in relazione alle polizze sottoscritte fino al 31/12/00 a titolo di premio per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; per queste polizze la detrazione è ammessa (sino alla scadenza del contratto) a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni) Per entrambe le tipologie di polizza, quindi, vengono ridotte le misure della detrazione nel modo che segue. Le nuove misure della detrazione: Per l’anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente: • la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di € 630. A decorrere dall’anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa: • di € 530 per i contratti di assicurazione sulla vita; • di € 1.291,14 limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto ilrischio morte o di invalidità permanente. Ulteriori modifiche dal 2014: A completare il panorama, si prevede anche che, sempre a decorrere dall’anno 2014, non si possa più dedurre il contributo al SSN compreso nel premio di assicurazione RC dei veicoli. Per conseguenza, a decorrere dal medesimo anno 2014, cessa di avere applicazione anche la misura introdotta nel 2012 in forza della quale tale beneficio si applica solo per la parte che eccede € 40. Previdenza complementare: Non sono state modificate le misure che consentono la deduzione, sia pure entro certi limiti, dei contributi versati alle forme di previdenza complementare; da ciò si desume una preferenzadel Legislatore verso tali forme di accumulo, a discapito delle assicurazioni sulla copertura del rischio vita e infortuni. Tabella riepilogativa

Tipo spesa Sino al 2012 Per il 2013 Dal 2014

assicurazione vita e infortuni (sottoscrivibili fino al

31/12/00)

19% su un massimale di

€ 1.291,14

19% su un massimale di

€ 630,00

19% su un massimale di

€ 530,00

assicurazioni rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da

qualsiasi causa derivante (sottoscrivibili dal

1/1/01)

19% su un massimale di

€ 1.291,14

19% su un massimale di

€ 630,00

19% su un

massimale di € 530,00

assicurazioni a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento

degli atti della vita quotidiana (sottoscrivibili dal

1/1/01)

19% su un massimale di

€ 1.291,14

19% su un massimale di

€ 630,00

19% su un

massimale di € 1.291,14

contributi al SSN compresi nelle assicurazioni sulla circolazione dei veicoli

deducibili per la quota che eccede i 40 €

deducibili per la quota che eccede i 40,00 €

non deducibili

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ONERI DI URBANIZZAZIONE, I CRITERI PER DETERMINARE IL VALORE DELLE OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO Consiglio di Stato, Sentenza n. 5045 del 17 ottobre 2013

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un'impresa in merito alla determinazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione. I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “l’obbligo giuridico di versare il contributo previsto si concretizza ed è

rappresentato dal rilascio della concessione medesima ed è in tale momento, quindi, che esso va determinato sulla base delle apposite tabelle parametriche regionali”. Questo criterio di determinazione deve essere applicato anche in caso di opere realizzate a scomputo dei relativi oneri, perché “occorre rispettare l’omogeneità dei dati tra cui effettuare la sottrazione, per cui la quota di opere realizzate da scomputare deve essere determinata sulla base del valore delle opere per sua natura variabile nel tempo e rilevabile al momento del rilascio delle concessioni a costruire, con riferimento alle quali vengono calcolati gli oneri di urbanizzazione”. IMPUGNAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE: IL CONFINANTE E’ AGEVOLATO Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 3543/2013

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha stabilito che nella valutazione della legittimità del permesso di costruire devono venire in considerazione direttamente le proprietà contermini. Solo il diretto confinante può contestare il rilascio del permesso di costruire sulla base del principio di vicinanza territoriale all'area dove vengono realizzati i lavori oggetto di contestazione , superando ogni esigenza di indagine diretta a stabilire se i lavori oggetto del permesso comportino un effettivo pregiudizio alla proprietà vicina. Il problema si pone, invece, per chi è confinante del confinante. In questo caso occorre un supplemento di verifica che porti a stabilire che anche questo soggetto abbia la possibilità di essere leso dal riconoscimento di un permesso di costruire a un soggetto che occupa un terreno non direttamente confinante con quello detenuto da chi vuol fare valere le proprie ragioni in sede legale. Ciò che rileva è, infatti, non tanto la vicinanza geografica del ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire degli effetti sfavorevoli di un certa situazione. Le indicazioni del Consiglio di Stato possono essere estese anche ai rapporti di vicinanza fra gli enti territoriali. In questo modo è rilevante se il Comune è confinante direttamente con quello nel territorio del quale avvengono le opere contestate oppure se la vicinanza è "mediata" da un altro ente territoriale.

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I REGOLAMENTI CONDOMINIALI CONTRATTUALI POSSONO LIMITARE LA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL CONDOMINO Corte di Cassazione, Sentenza n. 24125 del 24 ottobre 2013

I sottotetti non possono essere trasformati in mansarde se non c'è l'ok dell'assemblea condominiale che permette il cambio della destinazione d'uso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da alcuni condomini contro la decisione dei giudici di merito di consentire agli acquirenti di un sottotetto, adibito a stenditoio-magazzino, di trasformarlo in una mansarda con destinazione abitativa. Secondo i giudici della suprema Corte “le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini”. Nella sentenza la Cassazione ha precisato che la destinazione d'uso di un immobile si identifica con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e non con l'utilizzo che ne fa in concreto il soggetto che lo impiega. La nozione di “uso” rilevante dal punto di vista urbanistico è infatti ancorata alla tipologia strutturale dell'immobile, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto agli atti autorizzatori e/o pianificatori. Nell'individuare la destinazione d'uso dell'immobile, l'elemento scriminante è rappresentato dalla destinazione catastale, tanto più nel caso in cui il regolamento condominiale contrattuale vieti espressamente tali modifiche alla destinazione d'uso.

IL PROGETTISTA CHE NON RISPETTA LA NORMATIVA URBANISTICA DEVE RISARCIRE IL DANNO AL COMMITTENTE Corte di Cassazione Civile, sezione II, Sentenza n. 23342 del 15 Ottobre 2013

E' dovere progettista, ai fini dell'adempimento a regola d'arte, tener conto nella propria opera sia della conformità alle regole tecniche che della compatibilità con le regole giuridiche. Ciò poiché, in caso contrario, potrebbe essere compromessa la possibilità per il costruttore di ottenere i relativi titoli amministrativi necessari

ad eseguire i lavori (nella specie, il permesso di costruire). Nel caso in oggetto, proprio a tale omissione è conseguito il diniego della pubblica amministrazione al rilascio degli opportuni provvedimenti, non avendo il progetto edilizio tenuto conto della vigente normativa antisismica. Nonostante il rigetto nei precedenti gradi di giudizio, la Suprema Corte ha confermato che tale comportamento, addebitabile al progettista, costituisce senza dubbio colpa grave ed è quindi sicuramente fonte di responsabilità nei confronti del committente, il quale ha dovuto necessariamente ritardare l'inizio dei lavori. Ha errato il giudice del merito nell'affermare che "l'assunzione della direzione dei lavori da parte del professionista comprendeva ogni attività necessaria ad assicurare la realizzazione dell'opera, mentre per gli adempimenti di ordine burocratico l'adozione degli atti necessari rimaneva riservata alla committente proprietaria". Infatti, senza dover necessariamente qualificare la prestazione come di mezzi oppure di risultato, conferma la Cassazione che "il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente".

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E' NULLO UN CONTRATTO PRELIMINARE CHE ABBIA AD OGGETTO LA VENDITA DI UN IMMOBILE IRREGOLARE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO Corte di Cassazione, Sentenza n° 23591 del 17 ottobre 2013

La formulazione dell’art. 40, comma 2, L. 47/1985 consente di affermare che dalla stessa è desumibile il principio generale della nullità, di carattere sostanziale, degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità, di carattere formale, per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi. NATURA DEI MATERIALI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Consiglio di Stato, Sentenza n.3354 del 20 giugno 2013

Ai fini di valutare la compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio, l’Amministrazione è tenuta a effettuare un giudizio circa la tipologia dei materiali utilizzati. E’ illegittima l’autorizzazione paesaggistica rilasciata sulla base di valutazioni attinenti esclusivamente alle dimensioni dell’opera, ovvero alla sua collocazione a ridosso di un muro di contenimento preesistente, posto che dette valutazioni non sono idonee ad illustrare compiutamente le modalità del’inserimento dell’opera nel paesaggio circostante ed il rapporto in cui si pone con il relativo contesto ambientale, non potendo escludersi che anche un manufatto così connotato, alla luce delle specifiche e particolarmente rilevanti proprietà paesaggistiche del sito, possa comportarne un pregiudizio inconciliabile con le esigenze di protezione sottese al decreto impositivo del vincolo di tutela ambientale. CONDONO EDILIZIO E CERTIFICATO DI ABITABILITÀ Consiglio di Stato, Sentenza n. 3034 del 03 giugno 2013

Ai fini del condono edilizio l’opera abusiva può dirsi realizzata se l’immobile è giunto al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali devono essere comprese le tamponature che sono necessarie per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna. Per quanto riguarda le opere interne o quelle non destinate ad uso non residenziale, la loro ultimazione è da ricollegarsi al loro completamento funzionale, inteso nel senso della sussistenza delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso per il quale sono state realizzate. Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio (ai sensi dell’art. 35, co. 20, l. 47/1985), può legittimamente avvenire in deroga solo alle norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di rango primario, posto che la disciplina del condono ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazioni estensive che vadano ad incidere sul fondamentale principio della tutela della salute. Il certificato di abitabilità riguarda solo la salubrità dell’immobile - e quindi il solo manufatto edilizio – e non l’attività che viene svolta in esso; il suo rilascio è, pertanto, condizionato non solo alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia, sicché col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità di produrre ulteriori certificati.

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TESTAMENTO OLOGRAFO NULLO SE LA MANO DEL TESTATORE È STATA AIUTATA E GUIDATA NELLA SCRITTURA Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza n. 24882 del 6 novembre 2013

In materia di autografia del testamento olografo, è ormai pacifico in giurisprudenza che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione del testamento, tale intervento del terzo escluda di per sé il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla volontà del testatore. L’intervento del terzo inficia la validità della scheda testamentaria anche se interessa una sola parola, rendendo ultroneo verificare se l’intervento del terzo abbia interessato solo una parte del testamento e se la parte restante sia comunque volontà del testatore. REVISIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE. IL CONCESSIONARIO NON PUÒ INVOCARE LA RISOLUZIONE O LA RIDUZIONE AD EQUITÀ EX ART. 1623 DEL CODICE CIVILE. Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 5289 del 4 novembre 2013

Il concessionario di un’area demaniale marittima non può invocare la risoluzione contrattuale o la rinegoziazione dei canoni ex art. 1623 cod. civ. per notevole onerosità sopravvenuta a causa di legge a seguito della rivalutazione dei canoni demaniali marittimi, così come operata ad esempio, con la legge finanziaria 2006. Tali principi sono praticabili solo quando la legge vada ad incidere sulla “gestione produttiva” e non anche se la legge intervenga indirettamente sulla “gestione corrente” con la nuova disciplina del settore. Del resto, vale al contrario rilevare che la legge finanziaria ha operato un adattamento del canone, che era sproporzionato in danno dello Stato a causa della sua patente inadeguatezza in relazione al tempo trascorso e ai fenomeni di deprezzamento maturati riguardo al valore del bene in concessione e alla redditività ordinariamente ritraibile dal concessionario. ABUSIVA OCCUPAZIONE DI SPAZIO DEMANIALE Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 41795 del 10 ottobre 2013

Il principio per il quale i manufatti realizzati in difetto di concessione devono intendersi ope legis acquisiti al patrimonio dello Stato non incide sulla permanenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che il verificarsi dell'accessione influisce sul regime della proprietà dei manufatti illegittimamente edificati, ma non su quello dell'uso e del godimento del bene demaniale che, attraverso il protrarsi dell'occupazione sine titulo, vengono mantenuti nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva.

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COMPUTO AI FINI VOLUMETRICI DEI LOCALI INTERRATI Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 42147 del 14 ottobre 2013

In tema di attività edilizia, anche i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga un’espressa disposizione contraria, con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che

abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull’assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PUÒ IMPUGNARE UN TITOLO EDILIZIO? Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n.4944 del 8 ottobre 2013

L’amministratore di un condominio ha impugnato, senza una autorizzazione dell’assemblea condominiale in tal senso, i titoli edilizi in forza dei quali è stato effettuato un intervento di ristrutturazione di seminterrato e del vano a piano terra, con creazione di un soppalco. Ha agito correttamente? A causa dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi al riconoscimento in capo all’amministratore di condominio di agire in giudizio autonomamente, nel 2010 è intervenuta una decisione della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito che: “l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione” (Casss. Civ., Sez. Un.., sent.6 agosto 2010, n.18331). Tale interpretazione, quindi, permette di garantire il c.d. “diritto al dissenso” dei condomini rispetto alle liti (art. 1132), per esempio qualora non vogliano intentare un giudizio complesso dall’esito incerto che potrebbe comportare la loro condanna al pagamento delle spese processuali. Pertanto è l’assemblea che ha il potere di decidere se agire in giudizio, se resistere o impugnare provvedimenti sfavorevoli al condominio; ciò perché in questi casi l’amministratore deve eseguire unicamente ciò che viene stabilito dall’assemblea. Questo indirizzo giurisprudenziale è da ritenersi ormai consolidato. Infatti “deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del condominio, senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine ad una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali l'organo amministrativo è autonomamente legittimato ad agire ai sensi dell'art. 1130 e 1131, primo comma cod. civ.” (Cass. civ., Sez. II, sent. 31 gennaio 2011 n. 2179). Nel caso in esame anche il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire a tale interpretazione e quindi, dopo aver accertato l’amministratore del condominio aveva agito senza una autorizzazione assembleare, ha ritenuto che “la possibilità di intraprendere l’azione giudiziaria proposta in questa sede esulava dai poteri dell’amministratore di condominio che risulta essere stato specificamente autorizzato dall’assemblea. Tale mancanza determina il difetto di legittimazione processuale attiva, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in primo grado”. In parole più semplici, l’amministratore per agire processualmente deve richiedere una specifica autorizzazione assembleare; circostanza che ovviamente lo libera dalla responsabilità per l’eventuale esito negativo del giudizio. Nel caso di specie è necessario un preciso mandato da parte dell’assemblea l’amministratore per impugnare il titolo edilizio del condomino che soppalca.Il Consiglio di Stato, in motivazione precisa che ai senti di un indirizzo giurisprudenziale più volte espresso dalla Corte di Cassazione

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(cfr. Cass., SS.UU., 6 agosto 2010, n, 18331) stabilisce che “partendo dalla premessa secondo cui l’amministratore di condominio non ha autonomi poteri, giunge alla conclusione che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Quindi, in base a questo orientamento, l’amministratore può proporre ricorso giurisdizionale nell’interesse del condominio che rappresenta solo in presenza di una specifica autorizzazione assembleare, la sola a poter esprimere il relativo potere decisionale, anche in campo processuale”. NON SONO RETROATTIVE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA Consiglio di Stato, Sentenza n. 5158 del 24 ottobre 2013

Le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) non sono irrogabili per le costruzioni completate prima della sua entrata in vigore, dovendosi applicare quelle prescritte dalla normativa vigente all’epoca dell’abuso. Questo è il principio espresso nella sentenza in esame, il quale ha chiarito che se è vero che il divieto di norme sanzionatorie retroattive è costituzionalmente previsto per le sole norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba pur sempre valere il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. La vicenda decisa dai giudici della V sezione aveva ad oggetto la richiesta di annullamento della disposizione dirigenziale n. 3290 del 2.4.1999, con la quale un Comune aveva ingiunto ai vari proprietari di un condominio il pagamento in solido della sanzione pecuniaria, ex l. n. 47/1985, di £ 426.762.000 per opere realizzate in parziale difformità dalla licenza edilizia rilasciata con provvedimento sindacale n. 4/1949. Quindi, nel caso di specie, la sanzione era stata comminata a quasi 50 anni di distanza dalla commissione dell’abuso edilizio al solo fine di ripristinare la legalità violata. In merito al difetto di motivazione del provvedimento qui impugnato, i giudici hanno ritenuto di condividere le censure dei ricorrenti sottolineando come “L’attivazione del potere repressivo a tale distanza di tempo rende, fra l’altro, oltremodo difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa da parte, nel caso di specie, dell’intimato Condominio (a prescindere dalla effettività della sua legittimazione passiva), oltre che degli attuali proprietari, e, soprattutto, improba ogni iniziativa di rivalsa, da parte delle parti intimate degli intimati, nei riguardi degli effettivi responsabili dell’abuso. In tali casi estremi non si può non ritenere, dunque, che l’onere della motivazione dell’iniziativa sanzionatoria si impone quale contrappeso proprio alla mancanza di termini di prescrizione-decadenza per l’esercizio del potere repressivo.[…] Un onere di motivazione si può quindi eccezionalmente configurare ove il decorso di un lasso di tempo davvero notevole (nella specie, circa 50 anni) fra la realizzazione dell'opera irregolare, ma munita pur sempre di un formale titolo, e l'adozione della misura repressiva, abbia ingenerato un solido affidamento in capo alla parte intimata (specialmente ove si tratti di un terzo acquirente)”. Per quanto riguarda l’applicazione retroattiva della sanzione amministrativa prevista dall’ art. 12 della l. n. 47/1985 l’amministrazione resistente sosteneva come il momento di riferimento per l’individuazione della normativa applicabile fosse quello in cui l’Amministrazione, venuta a conoscenza del fatto, ne riscontra l’illegittimità e applica la normativa sanzionatoria. Anche sotto questo aspetto i Giudici della V sezione hanno condiviso le censure del condominio sottolineando come “La giurisprudenza di questa Sezione ha invero già da tempo puntualizzato che le sanzioni amministrative comminate dalla l. n. 47/1985 non sono generalmente applicabili con effetto retroattivo e non possono essere perciò irrogate per costruzioni portate a compimento prima dell'entrata in vigore della fonte stessa (Consiglio di

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Stato, Sezione V, 8 aprile 1991, n. 470). Pertanto, le sanzioni amministrative previste da detta legge n. 47/1985 non sono irrogabili per le costruzioni completate prima dell'entrata in vigore della legge, dovendosi applicare quelle prescritte dalla normativa vigente all'epoca dell'abuso. E questo vale, in particolare, per la sanzione pecuniaria da infliggere a norma di tale fonte, sanzione applicabile soltanto alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore di questa, dal momento la relativa disposizione normativa non ha valore retroattivo (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 marzo 1992, n. 214). Tanto, appunto, in virtù del principio generale dell'art. 11 disp. prel. Cod. civ., e stante la mancanza di un’espressa previsione che ne ammetta l'irrogazione anche retroattiva (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 settembre 1990, n. 695)”. In conclusione, il provvedimento che accerta un abuso edilizio richiede un particolare onere di motivazione quando fra la realizzazione dell'opera irregolare, ma munita pur sempre di un formale titolo, e l'adozione della misura repressiva è trascorso un lasso di tempo tale da ingenerare un solido affidamento. Inoltre, anche in materia di sanzioni amministrative opera il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL RITARDO NEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Consiglio di Stato , Sentenza n. 4968 del 9 ottobre 2013

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha condannato un Comune ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile, a risarcire il danno subito da un privato a causa del notevole ritardo con cui era stata rilasciata la concessione edilizia (ora permesso di costruire) richiesta. La vicenda riguarda una concessione edilizia richiesta nel 1989 e rilasciata nel 1996 dopo ben sette anni, durante i quali è stato accertato che il comune aveva tenuto comportamenti illegittimi in violazione degli obblighi di motivazione, pubblicità e di trasparenza dettati dalla Legge 241/1990 e prima ancora riconosciuti dalla giurisprudenza in attuazione dell’art. 97 della Costituzione (elemento oggettivo dell’illecito di cui all’art. 2043 Codice civile). i giudici, il procedimento si è svolto nell’ambito di un contesto di fatto caratterizzato da negligenza ed imperizia degli uffici comunali che ha comportato gravi violazioni delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, dal quale emerge la colpa del Comune (elemento soggettivo o psicologico dell’illecito ex art. 2043 Codice civile). Ai fini della configurazione della responsabilità dell’ente locale è stata poi ritenuta irrilevante la circostanza, evidenziata dal Comune, della mancata impugnazione del silenzio inadempimento (all’epoca non c’era il silenzio assenso come previsto oggi dall’art. 20 del Dpr 380/2001) formatosi per decorso dei termini di rilascio della concessione edilizia. In relazione alla quantificazione del danno, Palazzo Spada ha riconosciuto, in quanto supportate da adeguati mezzi di prova, le seguenti somme: oneri di urbanizzazione corrisposti al comune ma non dovuti per la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale del richiedente; aumento dei costi sostenuti per la costruzione del manufatto, essendo essi mutati nei sette anni intercorsi tra la richiesta della concessione ed il rilascio della stessa; mancato utile conseguito per effetto dell’attività d’impresa che sarebbe stata esercitata in detto periodo.

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QUANDO LA GIUSTA INCLINAZIONE DEL SOLAIO NON PUÒ RITENERSI UNA DIFFORMITÀ O VARIAZIONE ESSENZIALE RISPETTO ALL’OPERA AUTORIZZATA Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 3676 del 10 luglio2013

Sulla base di quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato in esame, il proprietario che ha realizzato un solaio di copertura ad un vuoto tecnico,

innalzando il manufatto per garantire una corretta pendenza per lo scorrimento dell’acqua piovana, anche se in difformità rispetto al progetto autorizzato, non può essere condannato all’abbattimento, ritenendo la variazione una semplice accortezza tecnica e non una variazione essenziale (peraltro vietata dalla normativa regionale). L’innalzamento parziale del solaio, infatti, non snatura né la conformazione, né la struttura dell’opera, bensì è volta esclusivamente a creare una giusta pendenza che favorisca lo scorrimento delle acque meteoriche evitando possibili problemi di infiltrazione o ristagno sulla copertura.

TERRAZZE A LIVELLO E LASTRICI SOLARI DI USO ESCLUSIVO SONO SIMILI: AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE SI APPLICA L’ART. 1126 C.C. Corte di Cassazione, Sentenza n. 22896 del 8 ottobre 2013

In tema di manutenzione del terrazzo a livello di pertinenza di un’unità immobiliare, le spese di manutenzione devono essere ripartite come se quella parte dell’edificio fosse un lastrico in uso esclusivo: un terzo a chi

ne ha l’uso e due terzi, in relazione ai millesimi di proprietà dell’unità immobiliare, tra i condomini per i quali quel terrazzo funge da copertura. La sentenza di in esame, ribadisce un concetto pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità, talmente tanto chiaro che pure questo, come altri, avrebbe meritato d’essere tramutato in legge dalla riforma del condominio che, per molto versi, s’è limitato a questa operazione di recepimento nel codice civile del dettame giurisprudenziale. I fatti. Un condomino fa causa al vicino del piano superiore: dal terrazzo in uso esclusivo all’appartamento di proprietà del convenuto provenivano infiltrazioni che causavano danni. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al risarcimento. Nell’ambito del giudizio di secondo grado la sentenza appellata veniva parzialmente riformata: le opere prescritte dal CTU per la manutenzione del terrazzo dovevano essere poste a carico di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1126 c.c. in quanto il terrazzo a livello dev’essere equiparato al lastrico solare in uso esclusivo. La sentenza viene confermata in Cassazione. Si legge nella pronuncia n. 22896 che “le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cc, che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino, che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, si colloca nel solco di consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema sul punto (S.U. 29.4.1997 n. 3672, Cass. 13.12.2007 n. 26239, Cass. 17.10.2001 n. 12682, Cass. n. 3465/2012)” (Cass. 8 ottobre 2013 n. 22896). Vale la pena ricordare che l’art. 1126 c.c. non si applica automaticamente. Ambito di applicazione della norma Recita l’art. 1126 c.c.: “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o

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della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.” . Quando si applica questa norma? Secondo la Cassazione che si esprime in tal senso ormai da anni, “il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto al condomino che ne abbia la proprietà esclusiva, grava su tutti i condomini (con ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c.) e quindi il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare (Cass. 21/2/2006 n. 3676; Cass. 13/3/2007 n. 5848; Cass. 22/3/2012 n. 4596); - la disposizione dell'art. 1126 c.c. che regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario; in tale ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio (Cass. 15/4/2010 n. 9084)” (Cass. 30 aprile 2013, n. 10195). UNA PENSILINA DI NOTEVOLI DIMENSIONI NON È “PERTINENZA” IN SENSO EDILIZIO Consiglio di Stato, Sentenza n. 4997 del 14 ottobre 2013

Con la sentenza in commento, la sezione quinta del Consiglio di Stato ha fornito alcuni chiarimenti sul regime delle pertinenze in ambito edilizio. “Come costantemente affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione, perché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze in senso edilizio deve assumere un rilievo oggettivamente marginale, tale da comportare una pressoché irrilevante alterazione dello stato dei luoghi”, precisa Palazzo Spada. I beni che hanno civilisticamente natura pertinenziale non sono necessariamente tali ai fini dell'applicazione delle regole proprie dell'attività edilizia. Infatti, la nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto, e “si fonda non solo sulla mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto (sufficiente come requisito in ambito civilistico, ndr), ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall'interessato” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013 n. 3221). La sezione V del Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole e quindi tale ex se da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2013 n. 3939). Ciò posto, con la sentenza in commento Palazzo Spada ha chiarito che una pensilina di notevole consistenza (nel caso esaminato, 50 mq. di superficie - 0,70 mt. di spessore - 4,50 mt. di altezza – posizionata a mt. 1,20 dal fabbricato retrostante), determina oggettivamente una significativa alterazione del territorio, tale da escluderne la natura pertinenziale in senso edilizio.

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REBUILD 2013 Convention nazionale sulla riqualificazione e gestione sostenibile dei

patrimoni immobiliari- Riva Del Garda 26 e 27 novembre 2013

Le ricchezze ed i risparmi del nostro paese sono stati tradizionalmente investiti nel mattone: il patrimonio immobiliare delle famiglie italiane ammonta a 6.355 miliardi di euro, pari a 4,2 volte il PIL nazionale e rappresenta quindi uno dei principali asset nazionali. Una risorsa che però sta perdendo valore: il nostro

patrimonio immobiliare è il secondo più vecchio d'Europa. 2 miliardi di metri quadri, ovvero circa l'85% del totale, necessitano di interventi di riqualificazione. Questi numeri includono le nostre case, sicurezza delle nostre famiglie. Sono le nostre città, simbolo della nostra qualità di vita. Sono i nostri risparmi, fondamento del nostro sviluppo. Con la prima edizione di REbuild è stato aperto un capitolo mettendo in chiaro alcuni punti: :non c'è più crescita per il mercato nazionale tradizionale delle costruzioni; la riduzione del consumo di suolo costituisce un vincolo inscindibile per la ripresa del settore; la frammentazione tra la filiera edile, finanziaria e tecnologica blocca nuove possibili strade; la redditività nella gestione dei patrimoni perde quota e i processi di valorizzazione sono difficilmente finanziabili con le vecchie prassi di mercato. Durante i mesi trascorsi dopo la prima edizione di REbuild, si è potuto vedere un'accelerazione ed una convergenza verso il tema della riqualificazione. E non solo a livello italiano. Dall'Inghilterra alla Germania si stanno sviluppando strategie nazionali e strumenti dedicati. In Germania 1 euro investito in riqualificazione genera 2-5 euro di gettito fiscale derivato principalmente da nuova occupazione. Alcune di queste esperienze sono ormai note e largamente testate. Il patrimonio immobiliare, se riqualificato, può contribuire alla crescita del paese, anziché essere solo oggetto di tassazioni. Per questo la seconda edizione di REbuild vuole spostare ancora di più l'attenzione sul fare. Le numerose buone pratiche presentate a Riva del Garda durante l'appuntamento dell'anno passato ne hanno dimostrato la fattibilità in termini di mercato: anche le idee più complesse si possono realizzare. Assieme. Per crescere bisogna allargare il proprio network: REbuild sarà l'occasione di incontrare operatori che vogliono mettere in campo approcci pioneristici al mercato. REbuild punta su una formula ad “accesso limitato”, con solo 500 posti disponibili per permettere agli operatori interessati al tema della riqualificazione e gestione sostenibile di poter lavorare concretamente,

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CONCORSI

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condividendo esperienze, confrontando case studies, progetti e strategie di finanziamento innovativi, creando modalità di interazione variabili, dal focus group alle plenarie.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

GOOD WOOD 2013 Mostra convegno sulle strutture in legno - Salerno, dal 6/7/8

dicembre 2013

“Good Wood 2013. Sostenibilità, Tecnologia, Innovazione” è l’appuntamento promosso ed organizzato dall’Associazione “Progetto Energia Zero”, dedicato all’approfondimento tecnico/scientifico sulle caratteristiche e potenzialità degli edifici in legno, che coniugano il sapere antico con le modalità del costruire e del vivere contemporaneo, l’innovazione, la tecnologia e la sostenibilità. Con questa prima edizione si aprirà un capitolo: un appuntamento annuale interamente rivolto al mondo delle strutture in legno in un mercato, come quello del Sud Italia, ancora vergine su cui investire con grandi prospettive economiche. Presenti all’evento relatori di fama nazionale e internazionale che illustrano le best practices che sono alla base di una progettazione efficiente, in un mercato alla continua ricerca di tecnici qualificati.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

GREEN CITY ENERGY BARI Forum internazionale sulla Smart City - Bari, 2/3 dicembre 2013

Al via la seconda tappa 2013 di Green City Energy, il circuito per lo sviluppo della Smart City. Con la presenza e il contributo di relatori d’eccezione, di note aziende e delle Istituzioni, il Forum 2013 offre una panoramica “green” completa e davvero innovativa. Il Forum “Green City Energy Bari” è l’appuntamento di riferimento del territorio pugliese e nazionale per coloro che operano nell’ambito

dello sviluppo competitivo e sostenibile delle città ed in particolare della “Smart City”. La manifestazione giunge quest’anno alla sua seconda edizione quale seconda tappa del Circuito Green City Energy, che si è tenuta anche a Pisa e si concluderà durante la terza tappa a Genova (marzo 2014). L’evento si pone l’obiettivo di proseguire il confronto avviato ormai lo scorso anno sui progetti e le tecnologie all’avanguardia per la produzione di energie rinnovabili nelle città, con dei focus su alcune tematiche quali sistemi di risparmio energetico, efficienza energetica, intelligent e new buildings e mobilità sostenibile.”

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CONCORSO DI IDEE LA CASA DI DOMANI Società Umanitaria e Leroy Merlin lanciano il premio di idee La casa di domani, per la raccolta di progetti che dovranno avere per oggetto lo studio e proposta di un concept di quartiere “ideale” e nello specifico la realizzazione di un progetto sulla riconversione di uno spazio ad area dedicata a co-housing, ovvero spazi abitativi con aree di condivisione sociale. Per l’aspetto di riconversione di edificio obsoleto, si fa riferimento dell’edificio di Via Paullo 3 a Milano

di proprietà di Società Umanitaria (vedi planimetrie in allegato). Si tratta di un edificio di oltre 1000 mq originariamente adibito a scuola, attualmente in disuso. Attraverso la riqualificazione di questo immobile si potrebbero realizzare nuovi alloggi per residenze temporanee per studenti o per persone in visita a Milano (co-housing), con aree di condivisione ed incontro e spazi comuni come, a puro titolo esemplificativo, libreria, lavanderia, caffetteria, sale per incontri. Le caratteristiche degli elaborati (concept generale di quartiere e recupero immobile) devono avere caratteristica di concretezza e reale fattività e tenere conto delle 4 tematiche fondamentali emerse della ricerca “Osservatorio sulla casa” che esprimono i reali desiderata della società moderna sulla casa: ovvero casa comoda da vivere, capace di farti risparmiare, attenta alla salute, rispettosa dell’ambiente. Le proposte progettuali dovranno essere consegnate entro il 30 Aprile 2014.

PER SCARICARE IL BANDO E PER OGNI DETTAGLIO CLICCA QUI

MAP VACANCY IL CONTEST DI PHOTO-GEOTAGGING Concorso di foto-mappatura urbana (scade il 31gennaio 2014)

Map Vacancy è un contest di foto-mappatura urbana dedicato agli edifici in stato di abbandono o dismissione. Tutto quello che serve è una macchina fotografica (vanno bene tutte, dalle reflex a quelle dei cellulari) e la voglia di costruire insieme una mappa pubblica, online. Una volta prodotto il vostro scatto, sarà necessario geotaggarlo inserendolo con le sue reali coordinate geografiche sulla

mappa, indicando, a discrezione, con quale apparecchio è stata realizzata o aggiungendo altri dettagli e commenti. Alla scadenza del contest, il 31 gennaio 2014, una giuria qualificata selezionerà tre vincitori, che si aggiudicheranno premi in denaro relativi a: Soggetto (per l’originalità dell’immagine in riferimento alle declinazioni delle forme di abbandono del paesaggio evidenziate), Denuncia (per la rilevanza sociale, ambientale e territoriale dell’edificio fotografato, in relazione alla sua collocazione, alle sue relazioni storiche ed urbane) e Mapper (riservato al miglior geotaggatore, ovvero all’utente che avrà caricato più foto, contribuendo alla costruzione di una mappa più completa!).

PER SCARICARE IL REGOLAMENTO E PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

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SALUTE: UN ORTO TI ALLUNGA LA VITA, HOBBY DEL FAI-DA-TE ELISIR PER OVER 60 Coltivare un orto potrebbe bastare ad assicurarsi una vita più lunga e più sana, riducendo di quasi un terzo il rischio di morte. Lo dimostra un gruppo di scienziati svedesi del Karolinska University Hospital di Stoccolma, che dimostra come, dopo i 60 anni di età, per assicurarsi salute e longevità non bisogna per forza sudare su tapis roulant e cyclette: è

sufficiente alzarsi dal divano e dedicarsi a piccoli lavoretti fai-da-te come il giardinaggio, la cura della casa oppure dell'auto, tagliare l'erba, cogliere frutti di bosco o anche andare a caccia. Dalla ricerca, infatti, emerge che i più attivi nella vita di tutti i giorni hanno un minor rischio di attacchi di cuore, e che anche chi coltiva quotidianamente piccoli hobby casalinghi senza fare sport ha un pericolo inferiore rispetto ai sedentari. RISCALDAMENTO, QUANDO E COME EFFETTUARE I CONTROLLI E UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO Inizia la stagione fredda, si riavvia il sistema di riscaldamento e inevitabilmente si riaccende la discussione sui controlli e sulla corretta manutenzione degli impianti termici. L’informazione a riguardo risulta però spesso imprecisa e fuorviante. PER l’EFFICIENZA ENERGETICA Eseguire i controlli per l'efficienza energetica secondo le scadenze temporali indicate dall’allegato A del DPR 74/2013 e di seguito riportate nei punti principali. Le scadenze sotto indicate sono quelle nazionali; i regolamenti locali possono stabilire periodicità diverse. QUANDO

• per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL => ogni 4 anni se di potenza inferiore a 100 kW e ogni DUE anni se di potenze superiori;

• per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, => ogni 2 anni se di potenza inferiore a 100 kW e ogni anno se di potenze superiori;

• er gli impianti con macchine frigorifere a pompa di calore => ogni 2 o 4 anni a seconda della tipologia e della potenza dell’apparecchio.

CURIOSITA’

dal WEB

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CHI Il cittadino si deve rivolgere ad un tecnico abilitato, che esegue quanto dovuto nel rispetto delle regole dell’arte e della normative vigenti. Al termine delle operazioni deve rilasciare al responsabile dell’impianto un rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere conservato insieme al libretto. Le ispezioni operate dalle Autorità competenti accertano, a campione, il rispetto delle norme relative ai consumi energetici e comprendono una valutazione dell’efficienza del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento e, se disponibile, una consulenza su possibili interventi atti a migliorarne il rendimento energetico in modo economicamente conveniente. PER LA SICUREZZA DELL’IMPIANTO QUANDO -le scadenze temporali e le operazioni da effettuare sono riportate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice o dal fabbricante. CHI -E’ pertanto fondamentale che il responsabile dell’impianto legga attentamente e rispetti quanto riportato sulla documentazione a corredo dell’apparecchio. Queste operazioni di manutenzione devono essere effettuate da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

LA PIANIFICAZIONE URBANA PUÒ INFLUIRE SULL'OBESITÀ Certamente quanto si mangia influisce direttamente sul proprio peso corporeo. Ma i cibi grassi non sono gli unici responsabili del sovrappeso. A dichiararlo è uno studio condotto dai ricercatori americani della University of California di Berkley, sulla scia di una lunga serie di

ricerche portate avanti negli anni da medici, urbanisti e sociologi. La tesi del nuovo studio è molto semplice: “anche il modo in cui il quartiere è stato progettato influisce sull'obesità dei suoi residenti”. LA PIAGA DELL'OBESITÀ NEI PIÙ GIOVANI. Partiamo da alcuni dati che rendono la gravità del problema obesità, in particolare nei ricchi Stati Uniti. Oltre un terzo di tutti gli adulti americani è obeso, e la percentuale di bambini obesi è raddoppiata negli ultimi 30 anni e oggi solo l'8% dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19anni pratica sport per l'ora giornaliera raccomandata dai medici. CITTÀ SMART. I ricercatori della University of California hanno dimostrato che l'obesità è in parte dovuta a fattori genetici e ad abitudini alimentari, ma che il fattore sovrappeso è fortemente influenzato anche dal tipo ambiente fisico che circonda le persone, in particolare nelle aree urbane. Quindi elementi come quartieri fruibili a piedi, disponibilità di ampi spazi verdi pubblici, servizi pubblici efficienti, bike sharing e piste ciclabili sicure possono, insieme, modellare l'attività e la salute degli abitanti. IN FUTURO SEMPRE PIÙ PERSONE VIVRANNO ALL'INTERNO DELLE CITTÀ. Si tratta di elementi molto importanti, se si considera che entro il 2050 il 75% della popolazione mondiale, stando alle stime, si concentrerà nelle grandi città e molti disagi connessi alla vita urbana- come l'obesità, le malattie cardiovascolari e asmatiche e la depressione- aumenteranno in modo esponenziale. Soltanto una pianificazione attenta ed interdisciplinare potrà contenere questi fenomeni.

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E IN ITALIA? Anche nel nostro paese quella dell'obesità sta diventando una questione molto grave. Il sistema di sorveglianza in età infantile”Okkio alla salute”del Ministero della Salute ha infatti calcolato che in Italia i bambini tra i 6 e gli 11 anni con problemi di eccesso ponderale sono ben 1 milione e centomila. Il 12% dei bambini risulta obeso, mentre il 24% è in sovrappeso: più di un bambino su tre, quindi, ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. Affinché le cose cambino occorre quindi investire per creare quartieri vivibili, sicuri, ad alto tasso di verde e pedonabilità.

STARPATH: UN TAPPETO DI STELLE PER RISPARMIARE SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA Camminare su un tappeto di stelle, chi non lo ha mai sognato? Il sogno potrebbe diventare realtà grazie al nuovo progetto inglese di risparmio energetico che, per illuminare marciapiedi e strade, sul cemento, sul legno a anche su altri materiali solidi, dove non sono presenti lampioni ha pensato ad un prodotto liquido nel quale sono presenti particelle luminose che si può applicare su tutte le superfici

attraverso uno spray. StarPath è già attivo, in via sperimentale, in alcuni piccoli viali intorno a Cambridge. Durante il giorno il tappeto luminoso assorbe la luce solare e durante la notte la converte in luce artificiale. In futuro StarPath potrebbe essere applicato anche su strade e viali più grandi andando a sostituire l’illuminazione cittadina in maniera low-cost.

NELLE SCUOLE GREEN SI VIVE MEGLIO E SI IMPARA DI PIÙ Che qualsiasi attività svolta in un luogo confortevole e in condizioni ottimali dia risultati migliori è risaputo. Ma è interessante associare i benefici ottenibili a delle percentuali ben precise. In Australia, il Green Building Council, ha pubblicato un report sull'incidenza che ha una corretta progettazione degli istituti scolastici sull'apprendimento degli alunni. L'IMPORTANZA DI UNA CORRETTA CLIMATIZZAZIONE E ILLUMINAZIONE. Il report “The Future of Australian Education: Sustainable Places for Learning” è frutto di un lavoro approfondito in cui sono confluiti vari studi condotti in Nuova Zelanda, Usa e Inghilterra sui benefit della costruzione sostenibile delle scuole, i cui risultati sono stati analizzati e riassunti dal GBCA. Fra gli elementi che influiscono maggiormente sul rendimento scolastico (e anche nella capacità di insegnare dei professori) sono una buona climatizzazione degli ambienti e sopratutto una corretta illuminazione. CON UNA BUONA CLIMATIZZAZIONE E ILLUMINAZIONE CI SI AMMALA MENO (-41,5%) E SI APPRENDE MEGLIO (+25%). Il primo dato interessante proviene dal report è che una buona illuminazione e climatizzazione contribuisce a migliorare la salute di alunni e insegnanti per il 41,5%, mentre incide sull'apprendimento (verificato attraverso i risultati ottenuti nei classici test scolastici) per un 25%.

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LA LUCE NATURALE AUMENTA LE PERFORMANCE IN MATEMATICA (+20%) E IN LETTURA (+26%). Secondo lo studio gli studenti che godono di una buona illuminazione naturale nelle proprie classi aumentano del 20% le proprie performance matematiche, mentre del 26% nella capacità di lettura.

L’ ACQUA, UNA RISORSA PREZIOSA L’acqua è una delle risorse più preziose presenti sul nostro Pianeta ma, oramai, anche una delle più rare. Questo perché l’uomo non ha compreso a fondo che la quantità di acqua non è infinita, ma solo rinnovabile e quindi, per definizione, sempre disponibile purché la velocità di prelievo non superi la velocità di riproduzione e crescita della risorsa stessa.

L’acqua si rinnova continuamente attraverso il suo ciclo naturale, ma la sua quantità è sempre la stessa da miliardi di anni; l’incuria e la superficialità umana però hanno distorto e inquinato il ciclo idrico. Spesso basta veramente poco: un po’ di attenzione e accortezza nelle azioni quotidiane possono fare veramente risparmiare tanto.

• Controllare che non ci siano perdite nelle tubature o nei rubinetti: si può risparmiare circa il 22% dell’acqua.

• Fare funzionare la lavatrice solo a carico completo e possibilmente a basse temperature, si eviteranno così anche inutili consumi di elettricità.

• Lavare i piatti a mano anzichè con la lavastoviglie, o comunque farla funzionare solo a pieno carico: si risparmia così acqua, detersivo e elettricità.

• Preferire la doccia al bagno in vasca, si risparmia così quasi la metà dell’acqua (per una doccia di circa 5 minuti).

• Non fare scorrere l’acqua della doccia mentre ci si insapona (o si gioca!): si risparmiano così quasi 2500 litri di acqua all’anno per persona.

• Evitare di lasciare correre l’acqua in continuazione mentre ci si lava i denti; facendosi la barba, usare una bacinella per sciacquare il rasoio. In questo modo si passa da un consumo di 50 litri per operazione ad 1 litro.

• Installare rubinetti a frangigetto che, espandendo il getto, riducono i consumi alla metà.

• Per innaffiare il giardino o l’orto usare possibilmente l’acqua piovana, l’acqua usata per lavare frutta e verdura o l’acqua di cottura.

• Usare l’acqua in cui si è cotta la pasta per lavare i piatti.

• Provare a mettere un mattone o un altro peso analogo nella cassetta del WC, i servizi funzioneranno ugualmente bene e consumeranno meno acqua.

Quanta acqua consumiamo con le

nostre azioni quotidiane?

• Per fare un bagno in vasca si

consumano mediamente fra i 120 e i

160 litri di acqua.

• Per fare una doccia di 5 minuti se ne

consumano dai 75 ai 90 litri.

• Per una doccia di 3 minuti: dai 35 ai

50 litri.

• Ogni volta che tiriamo lo

sciacquone: 16 litri

• Ogni volta che ci laviamo le mani:

1,4 litri

• Per lavarsi i denti lasciando scorrere

l’acqua: 30 litri

• Per lavarsi i denti senza lasciar

scorrere l’acqua: 2 litri

• Per bere e cucinare: circa 6 litri al

giorno a persona

• Per lavare i piatti a mano: 20 litri

• Per un carico di lavastoviglie: 40

litri

• Per un carico di lavatrice: 80 - 120

litri

• Per lavare l’auto (utilizzando un

tubo di gomma): 800 litri

• Per il condizionamento di un

palazzo di 8 piani: 3.000.000 litri al

giorno.

• Un rubinetto che gocciola: 5 litri al

giorno

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ARRIVA IL FREDDO: OCCHIO ALLA MANUTENZIONE DELL’AUTO Il clima estivo è durato più del previsto. Tuttavia, adesso l'inverno è alle porte. E, per questo motivo, è necessario dedicare qualche attenzione in più alla manutenzione della propria auto per evitare che il freddo giochi qualche

scherzetto. Alcuni piccoli accorgimenti possono essere adottati autonomamente da ogni automobilista, mentre per altri è necessario l'intervento del meccanico di fiducia. in grado di darvi tutte le indicazioni utili per affrontare in sicurezza la stagione più fredda. Vediamone alcune. Partiamo dal parabrezza, che nella stagione invernale è messo a dura prova dallo sbalzo termico che si crea tra la rigidità della temperatura dell'aria e il calore presente all'interno dell'abitacolo. Pertanto, può essere utile coprirlo, sia all'interno, sia all'esterno, con un foglio di giornale quando l'auto è parcheggiata. Ed è consigliabile anche sollevare le spazzole dei tergicristalli per evitare che, congelate, rimangano attaccate al vetro. Inoltre, è bene accertarsi di utilizzare un liquido lavavetri anticongelamento; in caso contrario, è possibile aggiungere dell'alcool nella vaschetta posta nel sottocofano. Per quanto riguardi gli pneumatici ecco alcuni consigli utili. La loro pressione, innanzitutto, tende a diminuire quando fa freddo: per uno pneumatico gonfiato a 2 bar a una temperatura di 20° C, la pressione può abbassarsi a 1,8 bar a 0° C. Ecco perché è necessario controllarla spesso. E, nel caso in cui gli pneumatici vengano gonfiati in un luogo riscaldato, come un'officina o un garage, si può adottare un trucchetto che permette di compensare l'effetto della temperatura rigida e avere gomme gonfiate ai valori corretti: è quello di aggiungere 0,2 bar al valore di pressione raccomandato dalla casa produttrice del veicolo. Infine, visto il crescente numero di nevicate degli ultimi anni, ecco qualche accorgimento per evitare di rimanere in balia della neve. Le opzioni sono due: equipaggiare le ruote con pneumatici invernali - per una maggiore sicurezza è consigliabile montarli su tutte e quattro le ruote - oppure comprare delle catene da neve, da tenere sempre nel baule. Chiudiamo con qualche altra raccomandazione. Il freddo può influire anche sulla batteria, che si può scaricare più facilmente, e sull'olio, che può addensarsi. È bene dunque tenere controllati entrambi, magari optando per un olio "invernale". Inoltre, è consigliabile lavare l'auto più frequentemente rispetto al periodo estivo, per proteggerla dal sale presente sulle strade, particolarmente corrosivo per il telaio, la carrozzeria e gli pneumatici, così come può essere utile lubrificare le serrature e le guarnizioni per evitarne il congelamento. Infine, un occhio di riguardo per i freni: il freno a mano, se non è necessario, va utilizzato il meno possibile, per evitare che si blocchi a causa del grande freddo, mentre i freni devono essere mantenuti in uno stato ottimale per poter rendere al meglio sulle strade ghiacciate o innevate. 10 CIBI E CONSIGLI PER RAFFORZARE LE DIFESE IMMUNITARIE L'inverno è la stagione dell'anno in cui il nostro organismo appare maggiormente esposto alle malattie ed in cui l'attività del sistema immunitario contro gli agenti patogeni viene maggiormente sollecitata. Esistono alcune buone abitudini che potremmo mettere in pratica lungo tutto il corso dell'anno ed alcuni alimenti e rimedi naturali che possono aiutarci a rafforzare le difese immunitarie.

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1) Aglio L'aglio è un alimento considerato in grado di rafforzare le difese immunitarie stimolando la moltiplicazione delle cellule che si occupano di combattere le infezioni. Tali caratteristiche sono attribuite all'aglio per via del suo contenuto di allicina e di solfuro. L'aglio sarebbe inoltre in grado di aiutare l'organismo ad espellere tossine e cellule cancerogene, oltre che di proteggere il cuore prevenendo la formazione di placche nelle arterie. 2) Ginseng La Harvard Medical School lo inserisce tra i rimedi per rafforzare il sistema immunitario che attualmente destano l'interesse del mondo scientifico. Il ginseng viene annoverato da parte della medicina naturale tra i rimedi da utilizzare per stimolare il sistema immunitario in presenza di un abbassamento delle difese da parte dell'organismo. 3) Agrumi Non è probabilmente casuale che gli agrumi possano essere portati in tavola proprio durante la stagione invernale. Il loro contenuto di vitamina C aiuta il sistema immunitario a proteggerci dalle malattie oltre a rafforzare l'organismo, favorendo l'assorbimento del ferro contenuto negli alimenti vegetali. Consumare frutta e verdura di diverso tipo ed in modo vario permette all'organismo di assicurarsi tutte le vitamine necessarie per il buon funzionamento del sistema immunitario, con particolare riferimento a vitamina A e vitamina E. 4) Echinacea L'assunzione di echinacea viene solitamente consigliata in fitoterapia al fine di prevenire le tipiche malattie da raffreddamento dei mesi invernali. L'echinacea può essere acquistata sotto forma di estratto erboristico racchiuso in capsule o di estratto secco da utilizzare per la preparazione di tisane. Gli estratti di echinacea sono considerati utili per favorire le naturali difese immunitariedell'organismo. Essa è in grado di agire aumentando la capacità dei globuli bianchi di distruggere batteri e virus, per via della propria azione immunostimolante. 5) Carote Le carote, e tutti gli alimenti vegetali ricchi di betacarotene, di colore arancione o rosso, contribuiscono a rafforzare le nostre difese immunitarie. Il betacarotene infatti aiuta ad accrescere il numero delle cellule in grado di combattere le infezioni, supporta l'azione dei linfociti T e contribuisce all'eliminazione dei radicali liberi, favorendo i processi di depurazione dell'organismo e contribuendo a contrastarne l'invecchiamento. Stimola inoltre le cellule macrofaghe a produrre sostanze in grado di distruggere le cellule cancerogene. 6) Funghi Vi sono dei funghi considerati come dei veri e propri medicinali, denominati shiitake, maitake e reishi. Essi contengono betaglucani, dei carboidrati complessi che migliorano l'attività del sistema immunitario contro le infezioni e contro il cancro, oltre a ridurre le allergie legate ad un cattivo funzionamento del sistema immunitario. I betaglucani sono inoltre contenuti nella crusca di avena e nell'avena integrale. 7) Evitare lo zucchero raffinato Una delle sostanze da evitare per non compromettere l'attività del sistema immunitario è costituita dallo zucchero raffinato; gli alimenti e le bevande ricche di zucchero raffinato, infatti, ostacolano il buon funzionamento delle difese immunitarie naturali del nostro organismo. 8) Ridurre lo stress Lo stress altera il funzionamento del sistema immunitario e per questo motivo dovremmo imparare ad allentare le tensioni a cui siamo giornalmente sottoposti, in modo da proteggere la nostra salute. Lo stress indebolisce i globuli bianchi rendendoli meno pronti a reagire di fronte ai pericoli esterni, abbassando la loro capacità di attivarsi contro le infiammazioni e lasciandoci dunque più esposti alle malattie. Per ridurre lo stress, è bene dedicarsi spesso ad attività rilassanti come yoga, passeggiate all'aria aperta e attività di gioco insieme a bambini e animali. 9) Riposo Il riposo aiuta il nostro organismo a recuperare le energie e a rafforzarsi, anche per quanto concerne l'attività del sistema immunitario. La carenza di sonno e di riposo svolge l'effetto di provocare un vero e proprio stress per il nostro corpo, ostacolando le funzionalità del sistema immunitario ed elevando gli stati infiammatori.

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10) Smettere di fumare Il fumo di sigaretta, con particolare riferimento al tabacco, è complice dell'aumento degli stati infiammatori, incrementa la formazione di muco a livello dell'apparato respiratorio ed inibisce l'azione delle ciglia disposte all'interno delle cavità nasali nel liberarsi dello stesso. Si tratta di una condizione che ci espone maggiormente alle infezioni e che porta il sistema immunitario ad affaticarsi per combattere le stesse. LA MATITA SEMINABILE E se invece di buttare via le matite quando diventano troppo corte, fosse possibile trasformarle in fiori, erbe o verdure? L'eco matita, la matita 100% sostenibile, è fatta di cedro e utilizza la grafite e l'argilla al posto del piombo. Una

capsula contente semi è montata all'estremità di ciascun esemplare, così, una volta che diventano inutilizzabili, possono essere piantate nel terreno per dar vita a delle piante. Le Semimatite sono disponibili in oltre 20 varianti, tra cui semi di menta, pomodori, peperoni, basilico e rosmarino. La capsula-seme è dotata di tre semi di uno stesso fiore, erbe o vegetali, per aumentare il tasso di successo. In pratica, una volta bagnata, la capsula protettiva dissolve per esporre i semi. La matita può essere poi tenuta nel terreno e usata come un'etichetta, dal momento che porta sul lato proprio il nome del seme che contiene. I produttori sostengono che i semi dovrebbero iniziare germinazione entro una settimana.

NICHEL: GLI ALIMENTI CHE NE CONTENGONO DI PIÙ

L'allergia e l'intolleranza al nichel sono sempre più diffuse. Possono presentarsi sia a livello cutaneo che alimentare. Chi è fortemente allergico o intollerante al nichel potrebbe ricevere dal proprio medico alcune indicazioni sui cibi da preferire, da limitare o da escludere. La maggior parte degli alimenti contiene nichel e una dieta fatta di privazioni e di esclusioni spesso diventa difficile da seguire. Alcuni alimenti contengono nichel più di altri. Chi ha una forte intolleranza o allergia al nichel, dovrebbe evitare in generale gli alimenti contenuti in scatolette di alluminio e lattine e preferire le confezioni in vetro. Attenzione anche alle pentole in alluminio e alle padelle in teflon. In genere si consiglia di sostituire il più possibile le pentole e le teglie con alternative in vetro pirex. Se l'allergia al nichel non è soltanto alimentare, ma anche da contatto, fate attenzione soprattutto ai gioielli, oltre che ai gancetti, ai bottoni e alle cerniere di abiti, scarpe e accessori. Ecco un breve elenco di alcuni degli alimenti che contengono più nichel: 1) Cioccolato e cacao in polvere: il cioccolato è una delle fonti di nichel più concentrate. Il cioccolato fondente ne contiene 2,6 microgrammi per grammo, il cioccolato al latte 1,2 e il cacao in polvere 9,8.

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2) Anacardi: gli anacardi contengono 5,1 microgrammi di nichel per grammo. Tra la frutta secca, gli anacardi sono una delle maggiori fonti di nichel, a cui sarà necessario fare più attenzione, soprattutto se presenti in tracce nei prodotti industriali e confezionati. 3) Pomodori e ortaggi: tra gli ortaggi più ricchi di nichel troviamo i pomodori, ma il nichel è contenuti anche in asparagi, broccoli, carote, cavoli, cavolfiori, fagiolini, finocchi, lattuga, sedano, radicchio e altri ortaggi. Sono di solito più tollerati: cetrioli, zucca, zucchine, melanzane e peperoni. 4) Spinaci: anche gli spinaci contengono una certa quantità di nichel, pari a 0,30 microgrammi per grammo e sono tra le verdure da tenere maggiormente sotto controllo in caso di allergia o intolleranza al nichel, accanto a cibi come pomodori e lenticchie. 5) Legumi e frutta secca: chi è allergico al nichel potrebbe dover moderare il consumo di legumi e di frutta secca, con particolare riferimento alle lenticchie, ai ceci, alla soia, alle noci, alle nocciole e alle mandorle. I fagioli rossi, ad esempio, contengono 0,45 microgrammi di nichel per grammo. 6) Frutta essiccata: la frutta essiccata contiene quantità di nichel maggiori rispetto alla frutta fresca. ciò potrebbe dipendere anche dai trattamenti industriali. Tra la frutta essiccata possiamo trovare fichi, uvetta, albicocche e prugne. 7) Bevande: chi è particolarmente sensibile al nichel dovrebbe fare attenzione ad alcune bibite e bevande, con particolare riferimento alla cioccolata, al caffè, al tè e alla birra, ma anche a tutte le bibite contenute in lattina. 8) Cibi in scatola: i cibi conservati possono incrementare il loro contenuto di nichel a causa del materiale del contenitore. Attenzione a lattine e scatolette. Tra i cibi in scatola si possono trovare tonno, carne, legumi, frutta e verdure. Meglio scegliere le alternative fresche o confezionate in altri materiali in caso di allergia al nichel. 9) Cereali: tra i cereali più ricchi di nichel troviamo l'avena, il mais, il miglio e il grano saraceno. Bisogna prendere in considerazione sia i cereali in chicco che le relative farine e i prodotti confezionati che possono contenerle. 10) Frutti di mare e pesce: per quanto riguarda gli alimenti non vegetali, tra le maggiori fonti di nichel troviamo i frutti di mare e il pesce (ben nota fonte di metalli pesanti), con particolare riferimento alle ostriche, al salmone, ai gamberi e alle cozze, ma anche ad aringhe e sgombri.

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IMMOBILI: LA REVISIONE DEL CLASSAMENTO

La categoria catastale di un immobile viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dello stesso. In particolare la classe viene determinata in base al contesto urbano di ubicazione e con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell`unita` immobiliare non considerate per l`attribuzione della categoria.

I Comuni possono richiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, situate all’interno delle microzone comunali "anomale”, cioè dove vi sia un "anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale degli immobili".

In base all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’intervento di revisione è possibile nelle microzone "per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato...e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali”.

Una volta richiesta la revisione e accertata la sussistenza dei presupposto, l`Agenzia delle Entrate avvia l’attività di riclassamento e di revisione delle rendite catastali. I proprietari degli immobili ricevono quindi un avviso di accertamento con la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale.

I Comuni possono richiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, ubicate nelle microzone comunali caratterizzate da un anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale degli immobili. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone "per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato...e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto

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relativo all'insieme delle microzone comunali" (articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

COSA SONO LE MICROZONE

La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l’intero Comune) che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (articolo 2 del Dpr 138/1998).

COSA VUOL DIRE REVISIONE DEL CLASSAMENTO

La revisione del classamento (cioè della categoria e della classe) comporta la variazione delle rendite catastali delle unità immobiliari. Va ricordato che la categoria catastale viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile; la classe viene determinata, in primo luogo, in base al contesto urbano di ubicazione e, in secondo luogo, con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare non considerate per l’attribuzione della categoria.

COME FUNZIONA IL PROCESSO DI REVISIONE

La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, situate all’interno delle microzone comunali "anomale", può essere richiesta dal Comune.

L'Agenzia, accertata la sussistenza dei presupposti, avvia con provvedimento del Direttore l’attività di riclassamento e di revisione delle rendite catastali.

In seguito alle verifiche tecniche effettuate dagli uffici dell’Agenzia, gli intestatari delle unità immobiliari urbane interessate ricevono un avviso di accertamento, con la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale.

PER CONOSCERE I COMUNI CHE HANNO RICHIESTO LA REVISIONE DEL CLASSAMENTO

CLICCA QUI

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COSA FARE IN CASO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

La rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale viene portata a conoscenza degli intestatari dell'immobile, con la notifica di un avviso di accertamento.

Se l’avviso di accertamento viene ritenuto corretto, i destinatari non dovranno procedere ad alcun ulteriore adempimento catastale, perché i dati sono aggiornati direttamente dall’Agenzia.

Il destinatario che, invece, considera l’atto non fondato, potrà chiederne il riesame in autotutela oppure presentare ricorso.

COME RICHIEDERE L'AUTOTUTELA

Se il destinatario dell’atto lo considera non fondato, in tutto o in parte, potrà chiederne il riesame in autotutela, inviando all’Ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso una domanda in carta semplice, insieme alla documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. La domanda di riesame in autotutela non sospende i termini per la presentazione di un eventuale ricorso al giudice tributario.

IL RICORSO

Contro l’avviso di accertamento è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale (Ctp) territorialmente competente. In sintesi, il ricorso va notificato, entro 60 giorni dalla data della notifica, all’Ufficio provinciale - Territorio che ha emesso l’avviso di accertamento. Nei successivi 30 giorni, bisogna poi costituirsi in giudizio. I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Nella presentazione del ricorso il contribuente deve essere assistito da un difensore (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore agronomo, agrotecnico o perito agrario, iscritto al relativo albo professionale).

LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INESATTEZZE

Le informazioni riportate nell’atto (per esempio, le generalità dell’intestatario, l’indirizzo o l’ubicazione dell’immobile) che dovessero essere inesatte possono essere corrette anche tramite il servizio di "Correzione dati catastali online - Contact Center"Dell’Agenzia delle Entrate . Per accedere al servizio Clicca qui

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COME OTTENERE ASSISTENZA

Oltre all’Urp di ciascun ufficio provinciale – Territorio competente dell’Agenzia, gli ulteriori canali per ricevere informazioni e chiarimenti sull'avviso di accertamento eventualmente ricevuto sono sempre consultabili alle pagine relative a ogni Comune che ha attivato la procedura .

Fonte: Agenzia delle Entrate