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Prof. Mª del Carmen Cazorla González-SerranoUniversidad Rey Juan Carlos Madrid (Spagna)
LA TUTELA DEI MINORI E UFFICI GIUDIZIARI PER LA
TUTELA IN SPAGNA
Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano 2
I. Definizione e concetto di tutelaII. Nomina del tutoreIII. Capacità del tutoreIV. Costituzione della tutelaV. Cause d’incapacità e di dispensa dall’ufficio tutelareVI. L’esercizio della tutelaVII. Diritti e doveri del tutoreVIII. Responsabilità del tutoreIX. Rimozione del tutoreX. Le cause d’estinzione della tutelaXI. Uffici Giudiziari: Funzioni del giudice tutelare spagnolo. Casi in
cui il tutore necessita dell’autorizzazione giudiziaria.
INDICE SOMMARIO
Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano 3
I. DEFINIZIONE E CONCETTO DELLA TUTELA
LIBRO I TITOLO X CAP II ART. 222-285 Cce
La tutela è un istituto di protezione dei minori non emancipati e incapaci, che sostitutisce la patria potestà, in tutti i casi in cui questa manchi o sia cessata. I diritti e doveri del tutore sono SEMPRE posti a beneficio del tutelato.
Chi sono i soggetti sottoposti a tutela?
1. I minori non emancipati che non siano soggetti alla patria potestà. Quando può diventare il minore emancipato? È necessario avere compiuto 16 anni d’età e questa condizione permette al minore di disporre della sua persona e dei suoi beni come se fosse maggiorenne.
2. L’ incapace quando la sentenza lo abbia stabilito.
3. Le persone soggette alla proroga della patria potestà, quando questa sia cessata, salvo che sia disposta la curatela.
4. I minori che si trovano in situazione di abbandono.
ART. 222 Cce
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II. NOMINA DEL TUTORE
Quale persona può essere nominata tutore?
IL GIUDICE
Previa udienza dei parenti prossimi
Previa udienza delle persone che il giudice ritenga opportuno ascoltare
Previa udienza del tutelato, sempre che abbia sufficiente maturità e sia maggiore di 12 anni
ART. 231 Cce
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Ordine di scelta per la nomina del tutore
1º La persona designata per la propria tutela in previsione di essere dichiarato incapace nel futuro.
2º Il coniuge che convive con il tutelato.
3º I genitori.
4º La/e persona/e nominate tutore mediante disposizione di ultima volontà.
5º Il discendente, l’ascendente oppure il fratello designati dal giudice.
ART. 234 Cce
Non possono essere nominate tutore
1º Le persone che abbiano manifestato grave inimicizia nei confronti del minore o dell’ incapace.
2º Le persone che abbiano tenuto una cattiva condotta.3º Le persone che abbiano importanti conflitti d’interesse con il minore.4º I soggetti falliti.
ART. 243/244 Cce
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Non possono essere nominate tutore le persone escluse dai genitori, per testamento o per atto pubblico
ECCEZIONE
Salvo che il GIUDICE stabilisca diversamente nell’interesse del minore
ECCEZIONE
Il GIUDICE può, con provvedimento motivato, alterare l’ordine, oppure prescindere da tutte le persone menzionate, sempre che ciò vada A BENEFICIO DEL MINORE.
ART. 245 Cce
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Ci sono diverse forme di tutela:
1º Tutela Testamentaria
• La nomina avviene mediante testamento o atto pubblico notarile da parte dei genitori che hanno la patria potestà.
2º Tutela Legittima
• La nomina del tutore è fatta secondo la legge.
L’ULTIMA DECISIONE IL GIUDICE
3º Tutela Dativa
• La nomina del tutore proviene dal giudice
4º L’auto-tutela
• Chiunque abbia sufficiente capacità d’agire, in previsione di una futura dichiarazione giudiziale d’incapacità, potrà in un atto pubblico notarile adottare qualsiasi disposizione relativa alla propria persona o inerente ai suoi beni, inclusa la designazione del tutore (Ley 41/2003, de 18 de noviembre).
ART. 223.2 Cce
ART. 235 Cce
ART. 234 Cce
ART. 223.1 Cce
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III. CAPACITÀ DEL TUTORE
Chi può essere nominato tutore?
Chi ha la piena capacità di agire
Le persone giuridiche Che non abbiano finalità lucrative
Sempre al fine di proteggere il minore
Chi non può svolgere la funzione di tutore?
1º Le persone che siano incorse nella perdita o nella sospensione della patria potestà
2º Coloro che siano stati legalmente rimossi da una tutela precedente
3º I condannati a qualsiasi pena privativa di libertà, mentre stanno scontando la condanna
4º I condannati per qualsiasi delitto che faccia supporre che non possano svolgere ottimamente la tutela
5º Le persone per le quali esista un’assoluta impossibilità di fatto
ART. 241 Cce
ART. 242 Cce
ART. 243/244 Cce
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IV. COSTITUZIONE DELLA TUTELA
Tre fasi
A. L’INIZIATIVA DI APERTURA DELLA TUTELA
Pubblico ministero
Giudice
Parenti e persone che abbiano in cura il minore
Chiunque sia venuto a
conoscenza di una situazione di
pericolo in cui si trovi il minore.
PUBBLICO MINISTERO
ART. 228-230 Cce
CONOSCENZA DI PERSONA CHE NECESSITA DI ESSERE SOTTOPOSTA A TUTELA
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B. UDIENZA E NOMINA DEL TUTORE
Parenti prossimi del minore o dell’incapace.
Persone che si reputi opportuno ascoltare.
Tutelato con sufficiente giudizio e maggiore di 12 anni.
Conferimento dell’incarico al tutore nominato
2º ORDINANZA
1º UDIENZA
ART. 259 Cce
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C. MISURE DI GARANZIA
1º CAUZIONE/PEGNO
Il giudice stabilisce se è necessaria e ne determina il relativo ammontare.
L’Ente pubblico non ha bisogno di prestare cauzione/pegno.
2º L’INVENTARIO DEI BENI DEL TUTELATO
Dopo l’assunzione dell’incarico Nel termine di 60 giorni .
Inerente all’adempimento della funzione tutelare.
L’inventario si forma con l’intervento del Pubblico ministero e citazione delle persone che
il giudice ritenga opportuno convocare.
ART. 262 Cce
ART. 260 Cce
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D. VIGILANZA DEL PUBBLICO MINISTERO
D’ufficio
Su richiesta di qualunque persona interessata
ART. 232 Cce
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V. CAUSE D’INCAPACITÀ E DI DISPENSA DALL’UFFICIO TUTELARE
A) DISPENSA PER CAUSA PREESISTENTE
a) Età
b) Malattia
c) Occupazioni personali o professionali
d) Mancanza di vincoli di qualsiasi genere fra tutore e tutelato
e) Mancanza dei mezzi sufficienti per il buon svolgimento della tutela
Persone fisiche
Persone Giuridiche
Termine
• 15 giorni decorrenti dal momento in cui il tutore ha avuto conoscenza della nomina
ART. 252 Cce
ART. 251 Cce
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B) DISPENSA PER CAUSA SOPRAVVENUTA
• Quando nello svolgimento dell’ufficio tutelare sopravvenga uno qualsiasi dei motivi
AMMISSIONE DELLA DISPENSA
NOMINA DEL NUOVO TUTORE
Età
Malattia
Occupazioni personali e
Professionali
Mancanza divincoli
ART. 258 Cce
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VI. L’ESERCIZIO DELLA TUTELA• Le principali funzioni del tutore sono:
1º Rappresentanza processuale
Atti esclusi dalla rappresentanza del tutore
Atti personalissimi. Atti che possono essere compiuti dallo stesso minore, quando la legge lo permetta.
2º Amministrazione legale del patrimonio del tutelato da parte del tutore
Casi in cui la legge esclude questa amministrazione:
a) Beni acquistati dal tutelato a titolo gratuito (donazione e successione)
b) Beni affidati al Difensore Giudiziale per esistenza di un conflitto d’interessi con il tutore
c) Beni la cui amministrazione è consentita al minore per legge
d) Beni che il maggiore di 16 anni ha ottenuto col suo lavoro
3º Cura del minore Soddisfare le esigenze materiali, personali e spirituali del minore .
ART. 267 Cce
ART. 164.3 Cce
ART. 299 Cce
ART. 227 Cce
ART. 270 Cce
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ESERCIZIO NEL CASO DI PLURALITÀ DI TUTORI
Esercizio congiunto della tutela
Se non c’è accordo comune
Vale la regola della maggioranza
Se non c’è maggioranza
Il giudice adotterà la soluzione che ritenga più opportuna
ART. 236 Cce
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VII. DIRITTI E DOVERI DEL TUTORE
A) DIRITTI
1º Possibilità di retribuzione
4%-20% del utile prodotto dai beni sempre che il patrimonio del tutelato lo permetta.
2º Diritto ad essere risarcito per i danni sofferti, senza colpa, in conseguenza dell’esercizio della funzione tutelare
3º Diritto ad esigere rispetto e ubbidienza dal tutelato
4º Diritto di avvalersi dell’ausilio dell’autorità (giudice), per lo svolgimento del suo incarico
GIUDICE ART. 274 Cce
ART. 220 Cce
ART. 268.2 Cce
ART. 268 Cce
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B) DOVERI
1º.- Il dovere di proteggere i tutelati
Prestare gli alimenti
Educare il minore
Promuovere il recupero del tutelato
Informare il giudice annualmente sulla situazione del minore e l’amministrazione dei suoi beni
2º.- Il tutore deve ottenere l’ autorizzazione giudiziale per il compimento di determinati atti
3º.- Il tutore deve astenersi da realizzare atti vietati dalla legge
ART. 271 Cce
ART. 221Cce
ART. 269 Cce
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5º.- Dovere di fare l’inventario
6º.- Dovere di rappresentare il minore in tutti gli atti civili, ad esclusione degli atti che quest’ultimo può realizzare da solo
7º.- Dovere di rendere conto al termine della sua gestione
4º.- Dovere di prestare cauzione/pegno ART. 260 Cce
ART. 279 Cce
ART. 267 Cce
ART. 262 Cce
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VIII. RESPONSABILITÀ DEL TUTORE
A) DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA TUTELA
a) Non avere amministrato il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia
b) Non avere ottemperato ai doveri di cura e custodia del tutelato
c) Non aver richiesto al giudice l’autorizzazione per il compimento di determinati atti d) Il tutore risponde dei danni cagionati dalla causa di dispensa, ove questa venga rifiutata
e) Nel caso di rimozione
ART. 270 Cce
ART. 271, 272 Cce
ART. 256 Cce
ART. 247 Cce
f) Il tutore risponde dei danni cagionati ai minori sottoposti alla sua autorità e con lui conviventi
ECCEZIONE Il tutore può fornire la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia.
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B) CONCLUSIONE DELLA TUTELA
Rendimento dei conti della sua amministrazione Termine di 3 mesi
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IX. LA RIMOZIONE DEL TUTORE
IL GIUDICE può rimuovere il tutore dal suo ufficio per diverse cause:
Causa legale d’incapacità
Cattiva gestione dell’ufficio tutelare
Inadempimento dei doveri del tutore
Gravi e prolungati problemi di convivenza con il minore
Perdita sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per la
nomina a tutore
• COMPETENZA PER LA RIMOZIONE
D’ufficio
Su istanza del Pubblico Ministero
Su istanza di qualsiasi
altra persona interessata
GIUDICE
ART. 247 Cce
ART. 241 Cce
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X. LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA TUTELA
1º Quando il minore d’età compie 18 anni, sempre che non sia stato dichiarato giudizialmente incapace prima di tale data
2º Adozione del tutelato minore d’età
3º Morte della persona sottoposta a tutela
4º Per la concessione giudiziale del beneficio della maggiore età (emancipazione)
ESTINZIONE DELLA TUTELA
CURATELA
5º Reintegrazione nella patria potestà del genitore decaduto
6º Per effetto della pronuncia giudiziale che pone fine allo stato d’incapacità, o che modifica la sentenza d’incapacità, sostituendo la tutela con l’istituto della curatela
ART. 276 y 277 Cce
ART. 276.2 Cce
ART. 276.2 Cce
ART. 276.1 Cce
ART. 323 Cce
ART. 277.2 Cce
ART. 277.1 Cce
ART. 286.2 Cce
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XI. UFFICIO GIUDIZIALE: FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE SPAGNOLO
• Il giudice può modificare diversi aspetti già regolati nel Cce, SEMPRE con PROVVEDIMENTO MOTIVATO e nell’interesse del minore.
Nell’ ufficio del giudice tutelare spagnolo sono accentrati tutti i poteri di direzione, di vigilanza, di deliberazione e autorizzazione, riguardanti la costituzione e l’esercizio della tutela. Analogamente a quanto previsto per il giudice tutelare, in Italia: “Il giudice tutelare spagnolo ha funzioni direttive, deliberative, consultive ma soprattutto DI CONTROLLO, riguardo agli aspetti patrimoniali e personali del minore”. Le sue funzioni non sono limitate soltanto alla tutela, ma si estendono alla curatela e anche, come si è visto, alla potestà genitoriale, esercitando tuttavia in tale materia, in cui la legge fa affidamento sui naturali sentimenti di affetto che legano i genitori ai figli, un controllo assai più ristretto. Delicate e complesse funzioni sono affidate dalla legge al giudice tutelare, dall’inizio sino al termine della tutela; egli infatti integra le funzioni del tutore per il compimento degli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e detta le disposizioni opportune a tutela dell’integrità del patrimonio del minore. Inoltre, il giudice tutelare coopera con il tutore, nell’espletamento dei compiti di educazione, istruzione e cura del minore.
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CASI IN CUI IL TUTORE NECESSITA DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE
1º Per internare il tutelato in un istituto di salute mentale oppure di educazione o formazione speciale.
2º Per rinunciare a qualsiasi diritto.
3º Per procedere alla divisione della eredità oppure alla divisione di un bene comune.
4º Per accettare qualsiasi eredità o rinunciarvi.
5º Per effettuare spese straordinarie sui beni.
6º Per concedere oppure prendere a prestito somme di denaro.
7º Per disporre a titolo gratuito di beni e diritti del tutelato.
8º Per cedere ai terzi i crediti che il tutelato vanti nei confronti del tutore.
9º Per promuovere un giudizio in nome dei soggetti sottoposti a tutela.
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