Prof. Christian Cavazzoni Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni di due o più società in...
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FUSIONE E SCISSIONE
Prof. Christian Cavazzoni
La Fusione
Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni di due o più società in capo ad un unico
soggettoal quale partecipano tutti i soci delle società
fuse
Confronto tra le tipologie di fusione [1]
Società A
Società B
Società A + B
yx zw
x y w z
Fusione per incorporazione
La società risultante dalla fusione è A o B
La società risultante dalla fusione è una
NEWCO
Fusione per unione
Confronto tra le tipologie di fusione [2]
Società A
Società B
Società A
yx zw
x y w z
La società A deve emettere capitale da assegnare ai
soci w e z
Società A
Società A
yx
yx
La società A non emette capitale ma
annulla la partecipazione in B
Società B
100%
La Scissione
Attraverso la scissione una società trasferisce (i) parte del suo patrimonio ad un’altra società cui confluiscono i propri
soci, ovvero (ii) tutto il suo patrimonio a due o più società alle quali partecipano i soci
della scissa
Confronto tra le tipologie di scissione [1]
Società A
Società A1
yx
x y
La società scissa rimane in vita
La società scissa trasferendo tutto il patrimonio si
estingue
Società A
Società A2
yx
x y
SCISSIONE PARZIALE SCISSIONE TOTALE
Società A1
x y
Confronto tra le tipologie di scissione [2]
Società A
Società A1
yx
x y
La società beneficiaria è di
nuova costituzione
SCISSIONE PER INCORPORAZIONE
Società A
Società B
(+A1)
yx
y
La società beneficiaria è preesistente
SCISSIONE CON COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETÀ
Società B
zw
x
w
z
Confronto tra le tipologie di scissione [3]
SCISSIONE PROPORZIONALE
I soci della scissa partecipano
proporzionalmente nelle beneficiarie
Società A
Società A2
y 40%x 60%
Società A1
y 40%x 60% y 40%x 60%
Confronto tra le tipologie di scissione [4]
SCISSIONE NON PROPORZIONALE [1]
I soci della scissa partecipano
disproporzionalmente nelle beneficiarie
Società A
Società A2
y 40%x 60%
Società A1
y 20%x 80% y 70%x 30%
Confronto tra le tipologie di scissione [5]
SCISSIONE NON PROPORZIONALE [2]
Alcuni soci della scissa non partecipano in una o
più delle beneficiarie
Società A
Società A2
y 40%x 60%
Società A1
x 100%
y 100%
Confronto tra le tipologie di scissione [6]
SCISSIONE NON PROPORZIONALE [3]
L’attribuzione non proporzionale nelle
beneficiarie determina una modifica nella composizione
societaria della scissa
Società A
Società A1
y 20%x 80%
y 70%x 30%
Società A
y 40%x 60%
FINALITÀ DELLA FUSIONE
Concentrazione aziendale (acquisitiva)▪ Acquisizione di un’altra impresa▪ Senza disinvestimento da parte del cedente ▪ Coinvolgendo il cedente nella gestione
Attuazione di un leverage buy-out
Riorganizzazione aziendale▪ Eliminazione di soggetti giuridici▪ Processo contrario rispetto al conferimento ed alla scissione
Superamento di fasi di crisi▪ Realizzazione di economie di scala▪ Acquisizione di aziende con maggiore capacità finanziaria▪ Alternativa alla liquidazione della società
Obiettivi extra aziendali▪ Rapporti di cambio favorevoli▪ Diluizione delle minoranze e modifiche degli statuti▪ Mascherare le responsabilità dei manager
FINALITÀ DELLA SCISSIONE
Divisione delle compagini societarie
Divisione di un comparto aziendale▪ Per la successiva cessione▪ Per la definizione della successione imprenditoriale▪ Per sanare i conflitti tra soci▪ Per limitare la responsabilità su determinati beni▪ Per attuare spin-off immobiliari▪ Riorganizzazione del gruppo
SCISSIONE VS FUSIONE
Società A
Società B
Società A + B
yx zw
x y w z
Società A + B
x y w z
Società A
Società B
yx zw
FUSIONE SCISSIONE
SCISSIONE VS FUSIONE
FUSIONE SCISSIONE
Società A
Società B
Società (A + B)
yx
zw
x y w z
Società A1 + A2 Società
B
Società (A2 + B)
yx
zw
x y w z
Società A1
yx
FUSIONE/SCISSIONE VS CONFERIMENTO
FUSIONE SCISSIONE
Società A
Società B
Società (A + B)
yx
zw
Società A1
Società (A2 + B)
yx
Società (A2 + B)
yx zwzw yx zw
CONFERIMENTO
Società A1
yx
FUSIONE VS CONFERIMENTO VS SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI
FUSIONE SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI
Società A
Società B
Società (A + B)
yx
zw
Società ASocietà
B
yx
Società (A1 + B)
yx zwzw
yx zw
CONFERIMENTO
Società A
Ambito di applicazione di Fusioni e Scissioni
Fusioni/scissioni non societarieFusioni/scissioni eterogenee Vengono mutuati i principi della trasformazione eterogenea Cooperative
▪ Fusione/scissioni tra cooperative▪ Fusione/scissioni da parte di una cooperativa▪ Fusione/scissioni da parte di una società lucrativa
Cooperative a mutualità prevalente Cooperative non a mutualità prevalente (2545-decies)
Ditte individualiSocietà in liquidazione Se non è stata avviata la ripartizione dell’attivo (2501/2506) Maggioranze deliberative della fusione uguali a quelle previste per
la revoca della liquidazione (art. 2487-ter, comma 1) Tutele dei terzi simili a quelle previste per la revoca della
liquidazione (art. 2487-ter, comma 2) Eliminazione preventiva delle cause di scioglimento non necessariaSocietà soggette a procedure concorsuali Eliminato il divieto
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [1]
[1] Fase preparatoria
[2] Pubblicazione in G.U. per i possessori di obbligazioni convertibili (2503-bis)▪ Diritto di conversione nei trenta giorni successivi▪ Garanzia dei medesimi diritti a coloro che non hanno
convertito▪ Salvo il consenso dell’assemblea degli obbligazionisti
[3] Predisposizione della situazione patrimoniale (2501-quater)▪ Data di riferimento ▪ Rinunciabile all’unanimità da parte dei soci ▪ Contenuto di un bilancio infrannuale
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [2]
[4] Progetto di fusione (2501-ter) e scissione (2506-bis)▪ Predisposto dagli organi amministrativi e identico per tutte le
società▪ Contenuto 2501-ter
Società partecipanti all’operazione Atto costitutivo Rapporto di cambio e conguaglio in denaro Modalità di assegnazione delle quote o azioni Data di godimento degli utili Data di efficacia reale e contabile Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi
dalle azioni Vantaggi agli amministratori SCISSIONE: esatta descrizione degli elementi patrimoniali da destinare a
ciascun beneficiario (2506-bis) Indicazione nel progetto di un criterio antecedente a quello di legge Attivo con destinazione incerta con scissione parziale: scindenda Attivo con destinazione incerta con scissione totale: proporzionale al
patrimonio Passivo con destinazione incerta: responsabilità solidale di tutte le società
nei limiti del patrimonio netto economico ricevuto SCISSIONE: in caso di scissione non proporzionale offerta ai soci che non
hanno acconsentito
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [3]
[5] Deposito del progetto al registro delle imprese o nel sito internet delle società se garantisce sicurezza, autenticità e data certa
[6] Relazione degli amministratori (2501-quinquies)▪ Illustrare e giustificare il progetto di fusione/scissione
Profilo Giuridico Profilo Economico
▪ Illustrare e giustificare il rapporto di cambio▪ Il rapporto di cambio e i criteri utilizzati▪ Eventuali difficoltà di valutazione
▪ SCISSIONE: valore effettivo del patrimonio attribuito alle diverse società ▪ Rinunciabile all’unanimità
[7] Relazione degli esperti (2501-sexies)▪ Descrizione dei metodi seguiti per le valutazioni▪ Parere sull’adeguatezza del metodo seguito▪ Eventuali difficoltà di valutazione▪ Informativa ai soci non vincolante▪ Rinunciabile all’unanimità▪ SCISSIONE: Non richiesta in caso di attribuzione proporzionale delle quote in una o
più società nuove ▪ Perizia ex art. 2343
▪ Fusione di società di persone e società di capitali▪ Fusioni eterogenee da cui risulta una società di capitali▪ Fusione per incorporazione in società di persone (!?)
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [4] [8] Deposito dei documenti presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet (2501-septies)▪ Documenti + Bilanci degli ultimi tre esercizi▪ Termine a favore dei soci
[9] Delibera di fusione (2502) e scissione▪ Informativa dell’organo amministrativo sulle modifiche
significative dell’attivo e del passivo▪ Modificabilità del progetto▪ Spa 2368
Prima convocazione maggioranza Seconda convocazione 1/3 del CS con voto favorevole dei 2/3
▪ Srl 2479-bis (maggioranza/recesso)▪ Società di persone 2502 (maggioranza/recesso)▪ Assemblea degli obbligazionisti se ne modifica i diritti (2415)▪ SCISSIONE: nella scissione non proporzionale con modifiche
nella scissa è necessaria l’unanimità▪ SCISSIONE: nella scissione non proporzionale è previsto il
recesso
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [5]
[10] Deposito della decisione dei soci (2502-bis)
[11] Atto di fusione/scissione (2503)Sottoscritto dagli amministratori in forza
della delega assembleare
[12] Deposito atto di fusione/scissione (2504)
[13] Iscrizione atto di fusione/scissione (2504)▪ Invalidità non più dichiarabile (2504-quater)
EFFICACIA
Efficacia reale (2504-bis)▪ Ultima delle iscrizioni ▪ E’ possibile postergare degli effetti
▪ Salvo fusione per unione▪ Salvo scissione in società di nuova costituzione
Efficacia obbligatoria▪ Retrodatazione reddituale
Antergabile entro l’esercizio Utili valutati nella determinazione del rapporto di cambio Utili non valutati nella determinazione del rapporto di cambio
▪ Retrodatazione contabile Antergabile entro l’esercizio più prossimo Chiusura dell’esercizio nel corso della fusione/scissione
Efficacia fiscale▪ FUSIONE: retrodatabile entro l’ultimo esercizio delle società fuse,
incorporate o, se più prossimo, dell’incorporante ▪ SCISSIONE PARZIALE: non retrodatabile▪ SCISSIONE TOTALE: retrodatabile se la scissa e le beneficiarie
hanno lo stesso periodo di imposta▪ Passaggio tra regimi impositivi diversi
SEMPLIFICAZIONI [1]
Società possedute al 100% (2505) Omesse le relazioni degli amministratori e dell’esperto Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto
▪ Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria Operazioni assimilate
▪ Scissione parziale a controllante al 100% o controllata al 100%▪ Scissione a favore di società con medesima composizione della
compagine sociale▪ Fusioni tra società con medesima compagine sociale
Società possedute al 90% (2505-bis) Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la
situazione patrimoniale se vi è l’offerta di acquisto del restante capitale al valore economico delle quote
Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto▪ Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria
SEMPLIFICAZIONI [2]
Scissioni in nuova società con attribuzione proporzionale delle partecipazioni
Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale
Fusioni cui non partecipano spa (2505-quater)
Termini di legge dimezzati Conguaglio in denaro superiore al 10% Effettuabile anche da soggetti in liquidazione che hanno
iniziato la distribuzione dell’attivo
MLBO
Società veicolo Newco
Società Target
Target + Veicolo
InvestitoriManager
Banche Società
finanziarie
FASE 2Junior loan
FASE 1 Costituzione
FASE 3Acquisizione FASE 4
Fusione
FASE 5Senior loan
FASE 6Estinzione del finanziamento
LEVERAGE BUY OUT (2501-bis)
A - SP Società VeicoloCapitale sociale 1.000
Partecipazione in B 25.000Riserve 4.000Patrimonio netto 5.000 Debiti 20.000
ATTIVO 25.000PASSIVO 25.000
B - SP Società TargetImmobilizzazioni 20.000Capitale sociale 5.000
Riserve 6.000Attivo circolante 10.000Patrimonio netto 11.000
Debiti 19.000
ATTIVO 30.000PASSIVO 30.000
Annullamento della partecipazioneValore della partecipazione in B 25.000Patromonio netto contabile di B 11.000Disavanzo di fusione 14.000
A – Post fusioneImmobilizzazioni 20.000Capitale sociale 1.000
Riserve 4.000Attivo circolante 10.000Patrimonio netto 5.000
Disavanzo di fusione 14.000Debiti (A+B) 39.000
ATTIVO 44.000PASSIVO 44.000
LEVERAGE BUY OUT (2501-bis)
Leverage buy-out Il progetto di fusione deve indicare le
risorse per il rimborso dei finanziamenti e deve contenere una relazione del soggetto che svolge la revisione legale nelle due società
La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazioni ed il piano economico e finanziario
La relazione degli esperti deve valutarne la ragionevolezza
Tutele patrimoniali (2504-ter)
Fusione per unione 2504-ter comma 1La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote
in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta
persona, dalle società medesime
Società B
A B w z
Società A
x y A BSocietà
C
x y w z
Tutele patrimoniali (2504-ter)
Fusione per incorporazione 2504-ter comma 2La società incorporante non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate
medesime o dalla società incorporante
Società B
A B w z
Società A
x y BSocietà
A
x y w z A
Eccezione 2357-bis c.c.Alienazione entro 3 anni
Tutele per i creditori
Diritto di opposizione▪ 60/30 giorni dal deposito della delibera di fusione/scissione▪ Salvo consenso unanime▪ Pagamento dei creditori o deposito delle somme▪ Attestazione della società di revisione
▪ In caso di opposizione si attiva la procedura dell’articolo 2445▪ Autorizzazione del tribunale▪ Eventualmente subordinata ad idonee garanzie
Soci con responsabilità illimitata mantengono la responsabilità salvo il consenso dei creditori (2504-bis)
Fusione: unico patrimonio a garanzia dei terzi
Scissione: responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione▪ Sussidiaria e nei limiti del valore economico del patrimonio ricevuto▪ Per le passività di incerta destinazione rispondono tutte le società
Tutele per i soci
Diritto di informativa
Diritto di recesso▪ Nelle srl e società di persone▪ Nelle spa solo se vi è altra causa ex art. 2437▪ Se la scissione non è proporzionale
Tutele per gli obbligazionisti
Obbligo di rimborso se la società risultante dalla fusione non è per azioni
Offerta di conversione agli obbligazioni
Garanzia di equivalenti diritti salva l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti
Rapporto di cambio [1]
Società A
Società B
Società B
y 40%
x 60%
z 70%
w 30%
x y w z
Società A1 + A2
Società B
(+A2)
y
Società B
x
w
z
FUSIONE PER INCORPORAZIONE
SCISSIONEPER INCORPORAZIONE
A fronte del trasferimento a B del patrimonio di A - totale nella fusione,
parziale nella scissione – B emette capitale sociale da attribuire ai soci di A
y 40%
x 60%
z 70%
w 30%
Rapporto di cambio [2]
Capitale da emettere a servizio della fusionePNEA : PNEB = x : CSB
30.000 : 60.000 = x : 10.000Capitale da assegnare ai soci di A 5.000 euro
SOCIETÀ A - INCORPORATACapitale sociale 500
Attività 30.000Riserve 9.500Patrimonio netto 10.000 Debiti 20.000
ATTIVO 30.000PASSIVO 30.000
SOCIETÀ B – INCORPORANTECapitale sociale 10.000
Attività 70.000Riserve 5.000Patrimonio netto 15.000 Debiti 55.000
ATTIVO 70.000PASSIVO 70.000
"A" "B"Capitale sociale 500 10.000Azioni 500 da 1 euro 10.000 da 1 euroPatrimonio netto contabile 10.000 15.000Patrimonio netto economico* 30.000 60.000
(*) In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
Rapporto di cambio [3]
Rapporto di cambio (UA : UB)
60 : 6 = 10 : 1
I soci di “A” ricevono 10 azioni ogni azione posseduta
"A" "B"Patrimonio netto economico 30.000 60.000Numero di azioni 500 10.000Valore economico delle azioni (U) 60 6
"A" "B" Concambio Post fusione %Socio x (60% di A) 300 (300 x 10) 3.000 20%Socio y (40% di A) 200 (200 x 10) 2.000 13%Socio w (30% di B) 3.000 3.000 20%Socio z (70% di B) 7.000 7.000 47%TOTALE 500 10.000 5.000 15.000 100%
Rapporto di cambio [4]
Capitale da emettere a servizio della fusionePNEB : PNEA = x : CSA
60.000 : 30.000 = x : 500Capitale da assegnare ai soci di B 1.000 euro
SOCIETÀ A – INCORPORANTECapitale sociale 500
Attività 30.000Riserve 9.500Patrimonio netto 10.000 Debiti 20.000
ATTIVO 30.000PASSIVO 30.000
SOCIETÀ B – INCORPORATACapitale sociale 10.000
Attività 70.000Riserve 5.000Patrimonio netto 15.000 Debiti 55.000
ATTIVO 70.000PASSIVO 70.000
"A" "B"Capitale sociale 500 10.000Azioni 500 da 1 euro 10.000 da 1 euroPatrimonio netto contabile 10.000 15.000Patrimonio netto economico 30.000 60.000
Rapporto di cambio [5]
Rapporto di cambio (UB : UA)
6 : 60 = 1 : 10
I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 10 possedute
"A" "B"Patrimonio netto economico 30.000 60.000Numero di azioni 500 10.000Valore economico delle azioni (U) 60 6
"A" "B" ConcambioPost
fusione %Socio x (60% di A) 300 300 20%Socio y (40% di A) 200 200 13%Socio w (30% di B) 3.000 (3.000 : 10) 300 20%Socio z (70% di B) 7.000 (7.000 : 10) 700 47%TOTALE 500 10.000 1.000 1500 100%
Rapporto di cambio [6]
FUSIONE PER UNIONE
SCISSIONE IN UNA NUOVA SOCIETÀ
A fronte del trasferimento a C del patrimonio di A e di B - totale nella fusione, parziale nella scissione – C emette capitale sociale da
attribuire ai soci di A e di B
Società A
Società B
Società C
yx zw
x y w z
Società A
Società C A1 + B1
yx
Società B
yx
x y w z
Rapporto di cambio [7]
Capitale da emettere a servizio della fusione
3.000 azioni da 10 euro
SOCIETÀ ACapitale sociale 500
Attività 30.000Riserve 9.500Patrimonio netto 10.000 Debiti 20.000
ATTIVO 30.000PASSIVO 30.000
SOCIETÀ BCapitale sociale 10.000
Attività 70.000Riserve 5.000Patrimonio netto 15.000 Debiti 55.000
ATTIVO 70.000PASSIVO 70.000
"A" "B"Capitale sociale 500 10.000Azioni 500 da 1 euro 10.000 da 1 euroPatrimonio netto contabile 10.000 15.000Patrimonio netto economico* 30.000 60.000
(*) In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
Rapporto di cambio [8]
Rapporto di cambio in A (NC : NA)
1.000 : 500 = 2 : 1I soci di “A” ricevono 2 azione ogni una posseduta
Rapporto di cambio in A (NC : NB)
2.000 : 10.000 = 1: 5 I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 5 possedute
"A" "B"Patrimonio netto economico 30.000 60.000Quota del PNE sul valore di C (30.000:90.000) = 33% (60.000:90.000)= 66%Numero di azioni da emettere 3.000 da 10 euroAzioni ai soci di A 1.000 2.000
"A" "B" ConcambioPost
fusione %Socio x (60% di A) 300 (300 x 2) 600 20%Socio y (40% di A) 200 (200 x 2) 400 13%Socio w (30% di B) 3.000 (3.000 : 5) 600 20%Socio z (70% di B) 7.000 (7.000 : 5) 1.400 47%TOTALE 500 10.000 3.000 3.000 100%
Fusione – valutazione
Valutazione dei complessi aziendali Valutazione relativa dei complessi aziendali▪ Valore relativo delle stime▪ Criteri uniformi di valutazione▪ Medesimo approccio scientifico alla valutazione
Capitale economico del soggetto che risulta a seguito della fusione▪ Ripartizione alle singole società in base al loro valore▪ Assegnato all’incorporata▪ Proporzionale ai benefici trasferiti attraverso la fusione▪ Valutazione stand alone
Premio di maggioranza▪ La prassi normalmente lo esclude
Criteri di stima▪ Utilizzo di più criteri▪ Metodi di controllo
Fusione – valutazione (segue)
Valutazione dei complessi aziendali Elementi di natura fiscale▪ Imposte differite▪ Perdite pregresse
Altri elementi▪ Categorie di azioni▪ Godimento dei titoli▪ Premio di quotazione▪ Obbligazioni convertibili o aumenti di capitale ▪ Ipotesi di conversione (fully dilution)
Con proprie azioniMaggior numero di azioni
Con azioni di terziMinori azioni in portafoglioDebito per acquisto sul mercato
▪ Ipotesi di non conversione
Scissione – valutazione
Valutazione dei complessi aziendali Particolarità legate alla definizione del ramo
La valutazione dei complessi aziendali ha una duplice finalità:▪ Rilevanza interna: rapporto di concambio e attribuzione
delle attività non assegnate▪ Rilevanza esterna: responsabilità sussidiaria
▪ Valutazione in caso di costituzione di nuove società▪ Problematiche semplificate (principalmente esterne)▪ Salvo che la scissione sia non proporzionale