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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch Info IVA 01 concernente il settore Produzione naturale e attività affini Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch

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© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Novembre 2010

Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioniart. articoloCHF Franchi svizzericpv. capoversoCO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)IVA Imposta sul valore aggiuntoLC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito

(RS 823.11)lett. letteraLIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.20)n. numeroN.IVA Numero di registro dei contribuenti IVAOCEst Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente i contributi d’estivazione (RS 910.133)OImT Ordinanza del 14 ottobre 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311)OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.611)OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.201)OMCC Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle

carni (RS 817.190)OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione

dei dati nel settore lattiero (RS 916.350.2)OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento

delle forme di azienda (RS 910.91)PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)RS Raccolta sistematica del diritto federaleUFAG Ufficio federale dell’agricoltura

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Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull’IVA del 2 set-tembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblica-zione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall’entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno 2009. Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate, nonché le pubblicazioni edite a suo tempo, in virtù della vecchia legge sull’IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009.

La presente info IVA dà informazioni rilevanti concernenti la prassi per l’agri-coltura così come per i settori affini.

Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell’imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA.

Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell’AFC riguardanti la LIVA e l’OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA.

Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

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Indice delle materie

1 Basi giuridiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Attività escluse dall’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.1 Produttori naturali (agricoltori, selvicoltori e orticoltori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.1.1 Prodotti naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.1.2 Prestazioni imponibili nell’ambito della produzione naturale. . . . . . . . . . . . . . . . 92.2 Commercianti di bestiame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 Centri di raccolta del latte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.4 Aziende d’estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari

(art. 7–9 OTerm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3 Accertamento dell’assoggettamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.1 Assoggettamento in caso di forme di azienda particolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.2 Calcolo della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento . . . . . . . . . . . . . 11

4 Trattamento fiscale delle cifre d’affari conseguite con la produzione propria se l’assoggettamento è dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.1 Impossibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati . . . . . . . . . . . . . . . 134.2 Possibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento, opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta . . . . . . . . . . . . . . . 15

6 Rendiconto semplificato con il metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA) . . . . . . 16

7 Base di calcolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177.1 Controprestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177.2 Diminuzione della controprestazione e compensazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

8 Non controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.1 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.2 Pagamenti compensativi dei costi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.3 Importi versati per il deposito di imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

9 Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

9.1 Deduzione dell’imposta precedente per l’acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti, di bestiame presso commercianti di bestiame non contribuenti e di latte presso centri di raccolta del latte non contribuenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

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9.2 Passaggio di prodotti da un settore aziendale non contribuente a un settore aziendale contribuente e viceversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

9.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

10 Fatturazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2410.1 Emissione di una nota di credito da parte dell’acquirente dei prodotti naturali:

dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2410.2 Esempio di una nota di credito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

11 Vitto e alloggio del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2811.1 Vitto del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2811.2 Alloggio del personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

12 Pensione per animali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

13 Locazione di impianti sportivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

14 Agriturismo, prestazioni della ristorazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

15 Veterinari, cliniche veterinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2915.1 Veterinario cantonale o ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2915.2 Attività sovrane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2915.3 Cura degli animali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3115.4 Medicinali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3115.5 Alloggio di animali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3115.6 Studi associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Allegati

16 Aliquote d’imposta (art. 25 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3316.1 Lavori su beni immobili (lavorazione del suolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3316.2 Lavori su beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3516.3 Lavori d’imballaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3516.4 Locazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3616.5 Prestazioni di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

17 Elenco delle prestazioni con aliquote d’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3917.1 Fornitura di beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3917.2 Lavorazione del suolo e altre prestazioni per conto terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

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1 Basi giuridiche

La fornitura da parte di agricoltori, selvicoltori e orticoltori (produttori natu-rali; F cifra 2.1) di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda (prodotti naturali; F cifra 2.1.1) nonché la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame (F cifra 2.2) e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte (F cifra 2.3) sono escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 26 LIVA).

NSe si opta per l’imposizione di queste prestazioni (art. 22 LIVA), sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle spese sostenute per eseguire tali prestazioni (art. 29 cpv. 1 LIVA).

2 Attività escluse dall’imposta2.1 Produttori naturali (agricoltori, selvicoltori e orticoltori)

Sono considerati produttori naturali:

l gli agricoltori che producono prodotti valorizzabili derivanti dalla produ-zione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito e gestiscono superfici in armonia con la natura;

l i selvicoltori che ricavano legname da superfici forestali;l gli orticoltori che per esempio coltivano autonomamente piantimi con

proprie sementi e curano piante giovani e piantimi propri o acquistati fino all’utilizzazione come piante ornamentali o piante utili oppure come prodotti alimentari (F info IVA concernente il settore “Orticoltura e fioreria“).

È irrilevante che si tratti di un’azienda presa in locazione e non importa la forma giuridica dell’azienda (F anche cifra 3.1).

Sono per esempio altresì considerati produttori naturali:l le aziende hors-sol;l i viticoltori per le cifre d’affari conseguite con le uve della propria azienda

o con i mosti d’uva non fermentati prodotti con queste uve;l i vivaisti;l i coltivatori di funghi;l gli apicoltori;l i produttori di uova;l gli allevatori di bestiame (ossia di cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre

e maiali) e pollame (galline, anatre, oche, tacchini e faraone);

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l gli allevatori di altri animali destinati all’alimentazione umana (p. es. l’allevamento di conigli, pesci o struzzi nonché l’allevamento di selvag-gina);

l le aziende d’ingrasso (lavoro a cottimo);l gli allevatori di pesci da ripopolamento (p. es. trote);l i pescatori di professione.

Non sono invece considerati produttori naturali fra l’altro:l le aziende vitivinicole (vinificatori) per le cifre d’affari conseguite

con il vino o con i mosti d’uva fermentati;l gli allevatori di animali non destinati all’alimentazione umana

(p. es. cani, gatti, pesci e uccelli ornamentali);l i cacciatori.

2.1.1 Prodotti naturali

Di principio, sono considerati prodotti naturali della propria azienda, la cui fornitura è esclusa dall’imposta e non origina l’assoggettamento, soltanto i prodotti non trasformati. Se tuttavia la trasformazione dei propri prodotti avviene tipicamente all’interno oppure in parte al di fuori dell’azienda del produttore naturale stesso, si presuppone l’esistenza di una fornitura di prodotti naturali, nonostante tali prodotti siano stati lavorati. Il genere della commercializzazione e la cerchia dei destinatari non hanno alcuna impor-tanza. È pertanto irrilevante se tali prodotti sono offerti nel proprio negozio o se sono forniti a commercianti contribuenti o non contribuenti oppure diret-tamente ai consumatori.

Esempi:l patate, cereali, fieno, paglia e frutta di propria coltivazione;l animali del proprio allevamento (F cifra 2.1);l uova di proprie galline;l confettura di proprie bacche;lmiele di proprie api;l latte di propria produzione, trasformato in burro, formaggio o gelato;l carne di proprio ingrasso (indipendentemente dal fatto che sia stata

macellata da sé o da terzi);l pane prodotto con propri cereali o con farina propria;l verdure e insalate coltivate in proprio;l uva e frutta di propria produzione nonché relativi mosti non fermentati;l legname del proprio bosco (legname in piedi, tondame o legname da

spacco con o senza corteccia in tutte le lunghezze commerciabili, legname per pasta da carta o trucioli di legno).

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2.1.2 Prestazioni imponibili nell’ambito della produzione naturale

Se i produttori naturali realizzano cifre d’affari non escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA, in caso di raggiungimento o superamento dell’importo limite determinante (100 000 franchi) l’assogget-tamento è dato (F cifra 3).

Esempi di prestazioni imponibili:l commercio con prodotti agricoli, forestali e orticoli acquistati;l produzione di formaggio con latte acquistato;l allevamento di animali non destinati all’alimentazione umana, per

esempio l’allevamento di cani, topi o uccelli ornamentali;l vendita di vino da parte di vinificatori (vinificato in proprio o da terzi);l lavorazione del suolo, lavori di trattamento, di raccolta o mietitura per

conto di terzi;l commercio con piante acquistate o articoli da giardinaggio;l lavori da giardiniere-paesaggista per terzi (p. es. manutenzione e costru-

zione di giardini);l forniture di acqua dalla propria fonte;l fornitura di ghiaia dalla propria cava di ghiaia;l vendita di bevande alcoliche con un tenore alcolico superiore

allo 0,5 per cento in volume;l gestione di un ristorante;l gestione di una pensione per cavalli;l sgombero della neve.

2.2 Commercianti di bestiame

Sono considerati commercio di bestiame escluso dall’imposta la compraven-dita a titolo commerciale nonché lo scambio di bestiame ai sensi dell’arti-colo 198 CO, ossia di cavalli, muli, asini, bovini, pecore, capre e maiali.

Non si considerano commercio di bestiame ai sensi dell’articolo 21 capo-verso 2 numero 26 LIVA le normali variazioni del patrimonio di bestiame legate ordinariamente a un’azienda agricola, d’alpeggio o d’ingrasso nonché la vendita di bestiame allevato in proprio. Queste cifre d’affari (prestazioni) vanno attribuite alla produzione naturale agricola e come tali sono pertanto escluse dall’imposta.

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NSe i cavalli da tiro e da sella sono impiegati per scopi imponibili (p. es. cavalli da tiro per viaggi in carrozza o cavalli da sella per la locazione), i ricavi ottenuti con la vendita di questi cavalli sono imponibili all’aliquota ridotta. I commercianti di cavalli realizzano pure prestazioni imponibili in caso di vendita di cavalli da tiro e da sella, se i cavalli sono tenuti per oltre 6 mesi e, in questo periodo, è garantito loro movimento, allenamento o addestramento. Ai fini dell’IVA, tali vendite non sono considerate né prestazioni agricole né commercio di bestiame e sono pertanto imponibili all’aliquota ridotta (F cifra 2.1.2).

2.3 Centri di raccolta del latte

I centri di raccolta del latte che si occupano semplicemente della raccolta, del deposito e della refrigerazione del latte fornito dai produttori, realizzano con la fornitura successiva di questo latte alle aziende di trasformazione delle prestazioni escluse dall’imposta.

2.4 Aziende d’estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari (art. 7–9 OTerm)

Se un’azienda si occupa, dietro controprestazione, dell’estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, si tratta di una prestazione agricola esclusa dall’imposta. Ciò presuppone che l’azienda abbia diritto ai contributi d’estivazione conformemente all’OCEst per gli animali da reddito estivati. Queste prestazioni – proprio come i prodotti naturali ricavati da queste aziende durante l’estivazione (p. es. latte e formaggio) – non rientrano pertanto nella cifra d’affari determinante per accertare l’assoggettamento.

L’affitto di un’alpe quale messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi è escluso dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA).

3 Accertamento dell’assoggettamento

L’info IVA “Assoggettamento“ orienta in merito ai principi generali dell’as-soggettamento. Maggiori dettagli in relazione all’accertamento dell’assog-gettamento di enti di diritto pubblico, in particolare nel settore forestale, sono riportati nell’info IVA concernente il settore “Collettività pubbliche“.

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3.1 Assoggettamento in caso di forme di azienda particolari

Le aziende agricole possono essere tenute secondo forme di azienda diverse. Oltre alle forme più comuni (p. es. impresa individuale, comunità di genera-zioni o di fratelli e sorelle) l’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) prevede anche le forme particolari di comunità aziendali (art. 10 OTerm) nonché di comunità aziendali settoriali (art. 12 OTerm). Come per la comunità di generazioni e di fratelli e sorelle, viene scelta di regola la forma della società semplice confor-memente all’articolo 530 segg. CO.

Se una comunità vende prodotti naturali la cui produzione è avvenuta nella propria azienda, viene considerata produttrice naturale ai sensi dell’arti-colo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA. Ciò vale per esempio per le comunità aziendali o per le comunità aziendali settoriali a causa della produzione animale comune. Qualora la comunità aziendale settoriale abbia come unico scopo la tenuta congiunta di animali e i partner si presentino verso l’esterno per proprio conto e in proprio nome, ogni singolo partner è considerato un produttore naturale indipendente.

Se un contribuente, membro di una comunità, realizza prestazioni imponibili, le quali non si collocano nel quadro di una partecipazione generale agli utili e alle perdite, queste prestazioni soggiacciono all’IVA. La semplice partecipa-zione a utili e perdite non soggiace invece all’imposta. Una prestazione imponibile tra un membro e la comunità sussiste quindi soltanto se per questa prestazione viene messa in conto una controprestazione particolare al partner o alla comunità (p. es. per la custodia di vacche o giovenche, i lavori colturali, il diritto di coutilizzo della stalla, la messa a disposizione di manodopera o di macchinari). Stesso dicasi per le prestazioni escluse dall’imposta (p. es. per la fornitura di mangime di produzione propria), se è stata scelta l’imposizione volontaria. Dal rispettivo contratto comunitario risulta se sussiste una contro-prestazione particolare.

3.2 Calcolo della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento

Considerate le situazioni particolari, per determinare l’assoggettamento, i produttori naturali devono calcolare la cifra d’affari conseguita con tutte le prestazioni imponibili – ossia senza le cifre d’affari conseguite con i prodotti naturali della propria azienda, con il commercio di bestiame e con il com-mercio di latte di un centro di raccolta del latte. Se questo importo raggiunge il limite di 100 000 franchi, l’assoggettamento soggettivo è dato e l’azienda deve annunciarsi presso l’AFC.

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In una prima fase, la cifra d’affari conseguita con i prodotti naturali acquistati può essere determinata in base alla contabilità o ad altre annotazioni appro-priate. Il volume di questa cifra d’affari può essere calcolato, per esempio in base al costo delle merci contabilizzato.

Fase 1Un agricoltore che esegue lavori a cottimo produce mais e riprende inoltre il raccolto del suo vicino.

Acquisto di mais CHF 15’000+ supplemento dell’utile lordo del 10 %*) CHF 1’500

Cifra d’affari dal commercio di prodotti naturali acquistati CHF 16’500

*) Il supplemento dell’utile lordo va calcolato conformemente al mercato e comprovatamente documentato. Le basi di calcolo vanno messe a disposi-zione su richiesta dell’AFC.

In una seconda fase, il calcolo della cifra d’affari determinante per l’assogget-tamento può essere effettuato come segue:

Fase 2 Cifra d’affari

annuaLavori a cottimo (lavori colturali conformemente alla cifra 16.1) CHF 40’000Ricavi complessivi da mais CHF 50’000di cui commercio con mais acqui -stato (conformemente alla fase 1) CHF 16’500Trasporti per terzi CHF 50’000

Totale cifra d’affari da prestazioni imponibili CHF 106’500

Per la cifra d’affari di 106 500 franchi conseguita con prestazioni imponibili l’assoggettamento è dato, poiché questa cifra d’affari raggiunge o supera 100 000 franchi.

NIn questi casi, l'assoggettamento si limita di principio alle cifre d'affari dell’insieme di tutte le prestazioni imponibili (senza le cifre d'affari della produzione naturale). Fanno eccezione i casi descritti alla cifra 4.1.

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4 Trattamento fiscale delle cifre d’affari conseguite con la produzione propria se l’assoggettamento è dato

Se un produttore naturale diventa contribuente, in particolare nell’ambito del commercio di prodotti naturali occorre osservare quanto segue.

4.1 Impossibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati

Se nelle fatture ai clienti nonché nella contabilità, in base ai conti dei costi e dei ricavi, non può essere effettuata una chiara separazione tra prodotti propri e acquistati (p. es. perché i prodotti propri sono mescolati con quelli acquistati) il contribuente ha la possibilità di optare per l’imposizione di singole cifre d’affari conseguite con la produzione propria. Questa soluzione evita di eseguire una chiara separazione e costituisce una notevole agevola-zione amministrativa.

EsempioUn agricoltore contribuente a causa delle sue prestazioni imponibili (cifra d’affari conseguita nel negozietto con prodotti acquistati) completa il proprio assortimento di verdura con verdura acquistata e la vende nel proprio nego-zietto. Nelle fatture ai clienti e negli scontrini della cassa registratrice non può operare una separazione affidabile della verdura propria da quella acquistata. Di conseguenza l’intera cifra d’affari conseguita con la vendita di verdura nel negozietto come pure le altre cifre d’affari imponibili vanno assoggettate all’IVA.

Agricoltore con negozietto Cifra d’affari

annuaNegoziettoCifra d’affari conseguita con prodotti acquistati (paste bio, vino ecc.) CHF 140’000Cifra d’affari conseguita con verdura bio (acquistata e di produzione propria) CHF 60’000

Totale cifra d’affari da prestazioni imponibili CHF 200’000

Forniture di produzione propria ad aziende di trasformazioneCifra d’affari verdura bio CHF 40’000Cifra d’affari latte CHF 60’000

Totale delle prestazioni escluse dall’imposta CHF 100’000

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L’agricoltore impone l’intera cifra d’affari realizzata nel negozietto. Poiché riceve pagamenti diretti per la produzione di verdura bio e non vuole imporre le forniture di latte e verdura alle aziende di trasformazione, deve procedere a una riduzione della deduzione dell’imposta precedente per i pagamenti diretti (F cifra 8.1) rispettivamente a una correzione della deduzione dell’imposta precedente per le forniture escluse dall’imposta effettuate alle aziende di trasformazione (F cifra 9). Conteggiare le cifre d’affari imponibili mediante aliquote saldo costituisce pertanto una notevole semplificazione per l’agricol-tore (F cifra 6).

4.2 Possibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati

Se nelle fatture ai clienti e nella contabilità, in base ai conti dei costi e dei ricavi, può invece essere operata una chiara separazione dei prodotti propri da quelli acquistati, poiché nell’assortimento sono per esempio inseriti pro-dotti della produzione naturale che non sono a loro volta prodotti nella propria azienda, l’assoggettamento – come pure il diritto alla deduzione dell’imposta precedente – si limita alla totalità delle prestazioni imponibili (F cifra 2.1.2).

NI prodotti naturali propri sono fatturati separatamente da quelli acquistati (vale altresì per gli scontrini delle casse registratrici). I prodotti naturali di produzione propria portano la dicitura “IVA 0 % produzione naturale”.

EsempioUn’azienda agricola contribuente che esegue lavori a cottimo utilizza sementi sia nella sua azienda, per ottenere propri prodotti, sia in occasione di lavori colturali per terzi. Inoltre si occupa di puro commercio di sementi. L’azienda agricola è in grado di separare in modo attendibile, a livello di fatturazione e di contabilità, la cifra d’affari conseguita con lavori colturali per terzi e il commercio con sementi dal ricavo ottenuto con prodotti propri. L’assoggetta-mento si limita quindi soltanto alle prestazioni imponibili (lavori colturali per terzi, incluse le sementi utilizzate, e il commercio con sementi).

NRiguardo a un eventuale diritto alla deduzione dell’imposta precedente per l’acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti informa la cifra 9.1.

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5 Rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento, opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta

L’imposizione volontaria può avvenire mediante

l rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 LIVA); e/ol imposizione ai sensi dell’articolo 22 LIVA delle prestazioni escluse dall’im-

posta (art. 21 LIVA).

I produttori naturali, i commercianti di bestiame, i centri di raccolta del latte e altre aziende ad essi assimilate secondo la cifra 2.4 possono pertanto farsi iscrivere nel registro dei contribuenti senza un limite minimo di cifra d’affari e, indicando chiaramente di optare per l’imposizione, possono imporre volonta-riamente le singole prestazioni eseguite nell’ambito della produzione natu-rale, del commercio di bestiame o della vendita di latte ai valorizzatori del latte.

NSe il contribuente non è in grado di indicare chiaramente di aver optato per l’imposizione, ad esempio perché i prodotti propri sono venduti sul mercato senza scontrino e quindi senza l’indicazione dell’imposta, l’esercizio dell'opzione può essere reso noto all’AFC in altro modo (art. 39 OIVA; p. es. mediante comunicazione scritta).

F Maggiori informazioni sulla fatturazione sono riportate alla cifra 10 seguente.

Se si opta per l’imposizione di singole cifre d’affari della produzione naturale, del commercio di bestiame o della vendita di latte ai valorizzatori del latte e si rinuncia di conseguenza all’esenzione dall’assoggettamento, soggiacciono altresì all’imposta tutte le attività imponibili per legge.

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EsempioUn agricoltore desidera optare per l’imposizione della vendita di verdura a un distributore grossista. Non intende invece assoggettare all’imposta la vendita della verdura direttamente dalla fattoria né i ricavi conseguiti con la tenuta di animali. Oltre a questi ricavi, l’agricoltore realizza anche cifre d’affari derivanti da lavori forestali per terzi.

Cifre d’affari dell’agricoltore conseguite con Cifra d’affari annua

vendita di verdura ai distributori grossisti CHF 50’000vendita di verdura direttamente dalla fattoria CHF 10’000tenuta di animali CHF 50’000lavori forestali per terzi CHF 20’000

Totale cifra d’affari CHF 130’000

A causa dell’opzione per la vendita di verdura al distributore grossista, vi è obligo di conteggiare anche le cifre d’affari imponibili provenienti dai lavori forestali per terzi.

NL’applicazione del rendiconto semplificato secondo il metodo delle aliquote saldo (F cifra 6) è data al produttore naturale anche se opta per l’imposizione.

FPer maggiori informazioni sull’esenzione dall’assoggettamento vedi l’info IVA “Assoggettamento“.

F Per maggiori informazioni sull’imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall’imposta vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta“.

6 Rendiconto semplificato con il metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA)

Il metodo di rendiconto semplificato può essere applicato anche alle cifre d’affari dei prodotti naturali di produzione propria (art. 77 cpv. 3 OIVA). È irrilevante se i prodotti della produzione naturale sono in relazione a un assoggettamento secondo quanto indicato alla cifra 4.1 o se si è optato per l’imposizione volontaria ai sensi della cifra 5.

F Per maggiori dettagli vedi l’info IVA “Aliquote saldo“.

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F In merito all’applicazione delle aliquote forfetarie per prestatori nell’am-bito dei poteri pubblici e istituzioni affini vedi l’info IVA “Aliquote forfe-tarie“.

7 Base di calcolo

Per calcolare l’imposta ci si basa sulla controprestazione. Soltanto quando è stabilito l’ammontare della controprestazione, quest’ultima può essere moltiplicata con l’aliquota d’imposta applicabile in modo da determinare l’importo d’imposta dovuto.

F Per maggiori informazioni sulla base di calcolo vedi l’info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta“.

7.1 Controprestazione

Secondo la LIVA, la controprestazione è il valore patrimoniale che il destina-tario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione dal profilo del diritto IVA.

7.2 Diminuzione della controprestazione e compensazioni

In caso di deduzioni in diretta relazione con la prestazione che i produttori naturali devono effettuare, non vi è una compensazione, bensì una diminu-zione della controprestazione. La deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 LIVA può pertanto essere fatta valere soltanto per il valore della merce ridotto di queste diminuzioni della controprestazione. Questa regola-mentazione vale anche per produttori naturali contribuenti nell’ambito della determinazione della cifra d’affari imponibile.

Esempi:l Diritti di pesatura per bestiame da macello;l Deduzione per il ritiro del latte alla fattoria;l Costi di cernita e d'immagazzinaggio per la verdura.

Se i prodotti naturali sono raccolti dall’acquirente stesso, vi è una compensa-zione fra i lavori di raccolta e la fornitura di un prodotto naturale (art. 24 cpv. 3 e 5 LIVA) soltanto se al produttore naturale vengono messi in conto o dedotti dal valore della merce raccolta i costi effettivi causati dai lavori di raccolta (p. es. lavoro di raccolta, costi di trasporto) o riconducibili a eventuali rischi verificatisi dopo la conclusione del contratto (p. es. caduta dei prezzi, perdita di qualità). Ciò vale anche quando i costi di raccolta sono fissati in un

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contratto senza essere indicati nel conteggio. In questo caso, l’acquirente contribuente impone il valore dei lavori di raccolta del prodotto naturale, in base al genere del prodotto, all’aliquota normale (p. es. lavori d’abbatti-mento) o ridotta (p. es. lavori di raccolta e mietitura di alimenti per animali e di generi alimentari).

Esempio 1Un’azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi dal proprietario di un bosco non contribuente. Poiché i lavori d’abbattimento devono svol-gersi in un terreno difficile, il proprietario del bosco deve assumersi contrat-tualmente il rischio per l’abbattimento. L’azienda forestale compensa per-tanto i costi effettivi per l’abbattimento con il valore del legname tondo.

Valore del legname tondo CHF 3’000dedotti i lavori d’abbattimento secondo rapporti di regia CHF - 2’500

Importo da pagare al proprietario del bosco CHF 500

L’azienda forestale contribuente impone all’aliquota normale i lavori d’abbat-timento per un importo di 2500 franchi. Sul valore del legname tondo rac-colto di 3000 franchi l’azienda forestale può far valere la deduzione dell’im-posta precedente del 2,4 % (F cifra 9.1).

Esempio 2Un’azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi dal proprietario di un bosco non contribuente. A seconda del tipo e della qualità del legname sono convenuti prezzi fissi con il proprietario del bosco. I rischi per l’abbatti-mento sono quindi assunti dall’azienda forestale stessa.

Valore del legname tondo dopo la raccolta CHF 1’500

Sul valore del legname tondo raccolto di 1500 franchi l’azienda forestale può far valere la deduzione dell’imposta precedente del 2,4 % (F cifra 9.1). L’azienda forestale conteggia la vendita del legname (p. es. a una segheria) all’aliquota normale.

F Per maggiori informazioni vedi le info IVA “Contabilità e fatturazione“ e “Base di calcolo e aliquote d’imposta“.

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8 Non controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA)

I flussi di fondi (di regola pagamenti in denaro) cui non si contrappone una prestazione dal profilo del diritto IVA sono considerati non controprestazioni. Per mancanza di prestazione non devono pertanto essere imposti.

N Conformemente all'articolo 33 capoverso 2 LIVA questi flussi di fondi possono comportare una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente.

8.1 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico

I sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico sono considerati non contro-prestazioni, anche se sono erogati sulla base di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma. Ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LIVA il ricevi-mento di simili versamenti comporta la riduzione proporzionale della dedu-zione dell’imposta precedente.

N I rimborsi, i contributi e gli aiuti in caso di forniture all’estero, esenti dall’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA, non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

Esempi di trattamento della deduzione dell’imposta precedente nell’ambito della produzione naturale, in base all’erogazione di sussidi o altri contributi di diritto pubblico:

Esempio 1Il rimborso dell’imposta sugli oli minerali ai sensi dell’OlOm da parte della direzione generale delle dogane è considerato un sussidio. Poiché il rimborso dell’imposta sugli oli minerali costituisce una diminuzione dei costi del carbu-rante su cui grava interamente l’aliquota normale, il calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente può essere effettuato come segue:

Nel 2010 il rimborso dell’imposta sugli oli minerali ammonta a 10 000 franchi.Calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente:

7,6 % di 10 000 franchi (107,6 %) = 706.30 franchi

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Esempio 2Un agricoltore opta per l’imposizione di tutte le forniture della sua produ-zione naturale escluse dall’imposta. A causa dei pagamenti diretti ricevuti, la deduzione dell’imposta precedente va ridotta. Per determinare la chiave di riduzione, i pagamenti diretti devono essere messi in relazione al ricavo totale della produzione naturale (escl. IVA).

Ricavi produzione naturale (escl. IVA) CHF 180’000 90 %Pagamenti diretti CHF 20’000 10 %

Ricavo totale „produzione naturale“ CHF 200’000 100 %

L’agricoltore deve ridurre proporzionalmente l’imposta precedente del 10 %.

FPer maggior informazioni su questo tema vedi l’info IVA “Sussidi e doni“.

8.2 Pagamenti compensativi dei costi

I pagamenti compensativi dei costi concordati per contratto o per legge, erogati agli attori economici di una branca da un’unità organizzativa, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta. Questi flussi di fondi non vanno imposti né comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

EsempioI contributi versati dalla Società cooperativa per l’acquisto del tabacco indi-geno ai produttori di tabacco ai sensi della OimT non rappresentano una controprestazione imponibile. I produttori di tabacco contribuenti non devono procedere a una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

8.3 Importi versati per il deposito di imballaggi

FPer maggiori informazioni sul trattamento ai fini dell’IVA di importi versati per il deposito di imballaggi vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

9 Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente

FPer maggiori informazioni sui principi relativi a questo tema vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’im-posta precedente”.

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9.1 Deduzione dell’imposta precedente per l’acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti, di bestiame presso commercianti di bestiame non contribuenti e di latte presso centri di raccolta del latte non contribuenti

Poiché le loro prestazioni sono sostanzialmente escluse dall’imposta, i produt-tori naturali da un lato non devono conteggiare con l’AFC le forniture dei prodotti della propria azienda, dall’altro non hanno però neanche diritto alla deduzione dell’imposta precedente gravante i loro costi. L’aggravio fiscale dei mezzi d’esercizio e dei beni d’investimento incide tuttavia sulla fissazione dei prezzi e può svantaggiare il produttore naturale non contribuente rispetto a quello contribuente.

Per evitare la cosiddetta tassa occulta sui prodotti di questi produttori naturali, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti, l’articolo 28 capoverso 2 LIVA prevede che i loro clienti contribuenti possono dedurre a titolo d’imposta precedente il 2,4 % dell’importo fatturato (100 %). Questo 2,4 % corrisponde pressappoco all’aggravio d’imposta precedente complessivo sostenuto dai produttori naturali sui loro costi e consente di evitare svantaggi economici sul mercato per i produttori naturali non contribuenti.

L’acquirente contribuente può tuttavia effettuare la deduzione dell’imposta precedente menzionata, soltanto se il domicilio o la sede sociale o gli edifici rurali d’esercizio dei prestatori si trovano in territorio svizzero. Se invece si trovano all’estero, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LIVA. Questo vale anche quando i prodotti naturali possono essere forniti sul territorio svizzero, esenti da dazio e imposte, sulla base di accordi bilaterali relativi al traffico di confine o di disposizioni doganali sul traffico di mercato.

Per la deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capo-verso 2 LIVA è irrilevante che il produttore naturale, il commerciante di bestiame o il centro di raccolta del latte sia già registrato per altre attività nel registro dei contribuenti. Il solo elemento decisivo è che il prestatore, nell’ambito della fatturazione, o il destinatario della prestazione, nell’ambito dell’emissione di note di credito, non menzionino l’imposta su tali forniture o acquisti.

N Se nella fattura o nella nota di credito è menzionata invece l’imposta, al beneficiario della prestazione spetta soltanto la deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 LIVA anziché la deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LIVA.

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FPer maggiori informazioni sull’emissione di una nota di credito da parte dell’acquirente di un prodotto naturale vedi la cifra 10.

EsempioFatturazione di un agricoltore contribuente che, oltre a produrre mais d’insila-mento (F prodotto naturale cifra 2.1.1), si occupa anche del commercio, che soggiace all’imposta, di foraggio grezzo e carburanti (F cifra 2.1.2).

Andrea Rusconi Quartino, 7 giugno 2010 Mais d’insilamento e foraggio grezzo Via al Noce 35 6572 Quartino N. IVA 999’999 Signor Enrico Bianchi Commerciante di bestiame Via al Trodo 1 6572 Quartino Fattura

Nostre forniture di maggio 2010:

Codice IVA

Fieno (14.5.2010):

12 t a CHF 300.00 (incl. trasporto) CHF 3’600.00 1)

Diesel (19.05.10):

1’500 l a CHF 1.20 (incl. trasporto) CHF 1’800.00 2)

Mais d’insilamento di propria produzione (27.5.2010:

8 t a CHF 120.00 (incl. trasporto) CHF 960.00 3)

Totale importo della fattura CHF 6’360.00 Leggenda dei codici IVA: 1) incl. 2,4 % IVA 2) incl. 7,6 % IVA 3) IVA 0,0 % produzione naturale

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L’imposta precedente può essere calcolata come segue:

Codice 1: 2,4 % di (102,4 %) CHF 3’600.00 CHF 84.40Codice 2: 7,6 % di (107,6 %) CHF 1’800.00 CHF 127.15Codice 3: 2,4 % di (100,0 %) CHF 960.00 CHF 23.05

Totale imposta precedente CHF 234.60

9.2 Passaggio di prodotti da un settore aziendale non contribuente a un settore aziendale contribuente e viceversa

La deduzione dell’imposta precedente ai sensi della cifra 9.1 non è ammessa se un settore aziendale contribuente (p. es. ristorante) riceve prodotti naturali, come per esempio verdura, da un settore aziendale escluso dall’imposta (p. es. azienda agricola). Nell’ambito della sua attività imprenditoriale, il settore aziendale contribuente può per contro, ai sensi dell’articolo 28 LIVA, effettuare la deduzione dell’imposta precedente sul rispettivo ottenimento di prestazioni a monte attraverso il settore aziendale escluso dall’imposta.

Se un settore aziendale contribuente consegna dei prodotti a un settore aziendale escluso dall’imposta – anziché procedere alla correzione della deduzione dell’imposta precedente o alla riduzione della deduzione dell’im-posta precedente – può, ai sensi di una determinazione approssimativa, imporre la prestazione al prezzo che verrebbe fatturato a un terzo indipen-dente.

EsempioLa consegna di siero dal settore aziendale contribuente “caseificio“ al settore aziendale escluso dall’imposta “azienda d’ingrasso maiali“ va imposta all’ali-quota ridotta.

9.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente

La correzione della deduzione dell’imposta precedente è volta a evitare che i contribuenti che non utilizzano le prestazioni di terzi per uno scopo imprendi-toriale siano avvantaggiati da un punto di vista fiscale rispetto ai non contri-buenti.

FPer maggiori dettagli vedi le info IVA “Modifiche d’utilizzazione“ nonché “Quote private”.

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NPer i titolari di ditte individuali in ambito agricolo e forestale occorre tenere presenti le seguenti regolamentazioni divergenti:l in caso di prelevamento di prodotti della propria azienda per il

fabbisogno della famiglia che gestisce l’azienda (prelevamenti in natura conformemente al promemoria NL 1/2007 dell’imposta federale diretta) non occorre procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente;

l la quota privata ai costi per riscaldamento, illuminazione, pulizia e mezzi di comunicazione moderni va determinata secondo le aliquote riportate nel promemoria NL 1/2007.

10 Fatturazione

FPer maggiori informazioni sui principi di fatturazione in generale vedi l’info IVA “Contabilità e fatturazione”.

10.1 Emissione di una nota di credito da parte dell’acquirente dei prodotti naturali: dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata

Invece di una fatturazione da parte del produttore naturale, spesso in ambito agricolo l’acquirente dei prodotti naturali allestisce una nota di credito per il venditore. Se nella nota di credito viene menzionata l’imposta a un agricoltore non contribuente o un’imposta troppo elevata a un agricoltore già contri-buente, occorre osservare le disposizioni ai sensi dell’articolo 27 LIVA, secondo cui un’imposta menzionata in modo inesatto o ingiustificato è dovuta, a meno che:

l si procede a una correzione della fattura mediante un documento ricet-tizio, consegnato al destinatario attuale, che rinvia alla fattura originale annullandola; oppure

l si prova che non ne risulta una perdita d’imposta per la Confederazione.

Queste conseguenze giuridiche si verificano anche per le note di credito, nel caso in cui il destinatario dell’accredito non le contesti per iscritto (art. 27 cpv. 3 LIVA).

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Qualora una dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata avvenga in una nota di credito senza contestazione da parte del destinatario dell’accredito, va operata la distinzione fra i seguenti casi:

a) se ai produttori naturali, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti viene esposta soltanto l’imposta pari all’ammon-tare della possibile deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’arti-colo 28 capoverso 2 LIVA (F cifra 9.1), non ne risulta nessuna perdita d’imposta per la Confederazione. I destinatari di questa nota di credito non devono intraprendere nulla;

b) se ai produttori naturali, commercianti di bestiame o centri di raccolta del latte contribuenti viene esposta l’imposta, si parte dal presupposto che si è optato secondo le spiegazioni date alla cifra 5. Un’opzione su una fornitura ai sensi dell’articolo 22 LIVA è quindi possibile soltanto dal momento in cui l’acquirente di prestazioni nella nota di credito menziona l’imposta nei confronti del produttore naturale già contribuente.

NIl destinatario dell’accredito deve consegnare l’imposta menzionata e può in compenso far valere la deduzione dell’imposta precedente in misura pari all’opzione.

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10.2 Esempio di una nota di credito

Esempio di un conteggio-latte da parte dell’acquirente di latte in caso di acquisto presso un produttore di latte non contribuente:

Roberto Mutti Caseificio 6532 Castione N. IVA 950’000

Franco Heim Casa dei Glaronesi 6532 Castione

N. fornitore: 12 Mese: Maggio 2010 Quantità / kg: 4’000

Voce Quantità kg

cts. kg

Importo in CHF

Quantità di latte trasformata in formaggio 3’200 60.00 1’920.00 Trasformazione di latte di altro genere 800 75.00 600.00 Prezzo di base (senza suppl. Confederazione) 2’520.00 Ritiro dalla fattoria 4’000 - 1.00 - 40.00 1) Controllo di qualità del latte 4’000 0.00 0.00 1) Pagamento secondo la qualità in funzione del valorizzatore del latte

4’000 - 0.40 - 16.00 1)

Pagamento secondo i componenti 4’000 0.20 8.00 1) Differenziamento stagionale dei prezzi 4’000 0.00 0.00 1) Totale componenti individuali del prezzo del latte - 48.00 1) Prezzo della materia prima 2’472.00 2) Supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 1 cpv. 1 OSL)

3’200 15.00 480.00 3)

Supplemento per il foraggiamento senza insilati (art. 2 cpv. 1 OSL)

3’200 3.00 96.00 3)

Totale supplementi della Confederazione 576.00 3) Totale nota di credito forniture di latte 3’048.00 Contributo fondo marketing XY 4’000 - 0.725 - 29.00 4) Contributo Federazione regionale XX 4’000 - 0.150 - 6.00 4) Contributo fondo per gli investimenti YY 4’000 - 1.000 - 40.00 4) Contributo Federazione nazionale YZ 4’000 - 0.040 - 1.60 4)

Totale incasso per terzi 76.60 4)

Vostri acquisti in maggio 2010 incl. IVA

Siero di latte 2’000 2.00 40.00 2,4 % 5) Alimentari secondo bollettini di consegna allegati 300.00 2,4 % 5) Merci secondo bollettini di consegna allegati 100.00 7,6 % 5) Totale compensazione prestazioni acquistate 440.00 5) Ricapitolazione Prezzo della materia prima con effetto economico 2’472.00 2) Supplementi della Confederazione 576.00 3) Incasso per terzi - 76.60 4) Prestazioni acquistate al 2,4 % di IVA - 340.00 5) Prestazioni acquistate al 7,6 % di IVA - 100.00 5) Totale importo versato 2’531.40

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Osservazioni in merito alle singole voci:

1) Supplementi di prezzo e diminuzioni della controprestazione giustificati dal diritto privato

(F info IVA ”Base di calcolo e aliquote d’imposta”).

2) Importo determinante per l’acquirente del latte contribuente per procedere alla deduzione

dell’imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non

contribuenti (F cifra 9.1), rispettivamente controprestazione imponibile per un produttore di

latte contribuente (F info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta”). In caso di acquisto

presso produttori naturali non contribuenti, in questa rubrica non si può di principio fare

riferimento all’imposta (F cifra 10.1).

3) Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici incassati dalle aziende di trasformazione del latte e

registrati come partite transitorie nel conteggio-latte nonché nella contabilità e quindi trasferiti

direttamente al produttore di latte. In questo caso tali importi comportano la riduzione della

deduzione dell’imposta precedente soltanto per il produttore di latte contribuente (F cifra 8.1).

In molti casi, tra l’acquirente di latte e il produttore di latte viene concordato un prezzo di base

che rappresenta un prezzo misto sulla quota presunta delle forniture di latte che danno diritto

a supplementi nonché di quelle che non ne hanno diritto. Questi prezzi misti sono concordati

soprattutto nei casi in cui l’acquirente di latte non conosce a priori la quantità esatta della

quota di produzione di latte che dà diritto a supplementi rispettivamente di quella trasformata

in formaggio. Per un produttore di latte contribuente ciò comporta una controprestazione

imponibile più elevata, ossia comprendente i supplementi della Confederazione trasferiti

occultamente dall’acquirente di latte. L’acquirente di latte contribuente ha su questo importo,

in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti, il diritto alla

deduzione dell’imposta precedente, tuttavia deve procedere a una riduzione della deduzione

dell’imposta precedente direttamente attribuibile sugli acquisti di latte.

4) Prestazioni d’incasso: dai rendiconti si desume in nome e per conto di chi sono riscossi questi

importi. In caso di omissione, l’acquirente di latte contribuente deve imporre questi importi

all’aliquota normale come prestazioni di servizi eseguite in nome proprio. Se l’acquirente di

latte contribuente intende invece dare a un produttore di latte contribuente la possibilità di

dedurre l’imposta precedente sulle prestazioni imponibili (p. es. contributi per costi pubblicitari

e di marketing di un’associazione), oltre al beneficiario, sulla nota di credito va indicato anche il

suo N.IVA nonché l’aliquota d’imposta. Lo stesso vale per analogia in caso di opzione sui

contributi dei membri stabiliti in base agli statuti esclusi dall’imposta ai sensi dell’articolo 21

capoverso 2 numero 13 LIVA.

F Per maggiori informazioni sulle prestazioni d’incasso e i contributi dei membri vedi

l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

5) Prestazioni che l’acquirente di latte contribuente deve imporre all’aliquota d’imposta determi-

nante.

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11 Vitto e alloggio del personale11.1 Vitto del personale

F Per maggiori dettagli vedi l’info IVA “Quote private”.

11.2 Alloggio del personale

La pigione fatturata dal datore di lavoro (alloggiatore) al personale (allog-giato) per l’alloggio è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). Questo vale anche per le possibilità di pernottamento messe a disposizione dal titolare dell’azienda per i braccianti (con rimunerazione giornaliera o settima-nale) nell’ambito dei lavori di raccolta o per qualsiasi aiuto generale impiegato nell’azienda.

Sono tuttavia imponibili all’aliquota normale le prestazioni supplementari effettuate quali la pulizia della camera, dell’appartamento o della casa, il lavaggio delle lenzuola e simili nonché le prestazioni della ristorazione (vitto e bevande).

I canoni di locazione per l’alloggio esclusi dall’imposta e le restanti prestazioni imponibili vanno fatturati o addebitati separatamente.

12 Pensione per animali

Tutte le prestazioni conseguite con la pensione per animali (alloggio, vitto, assistenza, cura ecc.), incluso l’eventuale utilizzo degli impianti disponibili (p. es. maneggio, paddock, pascolo, guardaroba/doccia per cavalieri), sono imponibili all’aliquota normale. Anche la tenuta di cavalli su pascoli (puledri o animali anziani al pascolo) è imponibile all’aliquota normale, a condizione che non vi sia una prestazione ai sensi della cifra 2.4.

13 Locazione di impianti sportivi

La controprestazione per il solo ed esclusivo utilizzo di un impianto d’equita-zione da parte del locatario (p. es. maneggio, impianti d’allenamento per cavalli quali ippodromi, percorsi per il salto a ostacoli e di dressage) è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. d LIVA).

F Per maggiori informazioni vedi l’info IVA concernente il settore “Sport”.

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14 Agriturismo, prestazioni della ristorazione

Gli agricoltori spesso offrono ai propri ospiti anche prestazioni del settore alberghiero (dormire sulla paglia o vacanze in fattoria) nonché prestazioni della ristorazione.

F Per maggiori informazioni sul trattamento fiscale di simili prestazioni vedi l’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”.

15 Veterinari, cliniche veterinarie15.1 Veterinario cantonale o ufficiale

Gli indennizzi da un’attività dipendente che riceve un veterinario indipen-dente nella sua qualità di veterinario cantonale o ufficiale designato (circon-dariale, distrettuale, di confine ecc.) non soggiacciono all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. j LIVA). Simili indennizzi non fanno parte della cifra d’affari realizzata con l’attività indipendente come veterinario e non devono pertanto essere considerati per stabilire la cifra d’affari determinante per l’assoggetta-mento.

N La correzione della deduzione dell’imposta precedente per doppia utilizzazione dell’infrastruttura può essere effettuata con un forfait dell’1,0 % del salario. Per maggiori informazioni sulla correzione della deduzione dell’imposta precedente vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.

15.2 Attività sovrane

Gli indennizzi dei veterinari che esercitano attività sovrane non soggiacciono all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). Simili attività non fanno parte della cifra d’affari realizzata con l’attività indipendente come veterinario e non devono pertanto essere considerate per stabilire la cifra d’affari determinante per l’assoggettamento.

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Lo svolgimento di compiti di diritto pubblico da parte di una persona o un’or-ganizzazione incaricata non costituisce in sé ancora un’attività sovrana. Le persone o le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico svolgono un’attività sovrana soltanto se sono soddisfatte cumulativamente le condi-zioni seguenti:

l la collettività pubblica delegante (Confederazione, Cantone, Comune) è investita delle competenze giuridiche per effettuare l’attività nell’esercizio della sovranità;

l la delega della rispettiva attività alla persona o all’organizzazione incari-cata è disciplinata dalla legge;

l la persona o l’organizzazione che agisce ai fini della sovranità deve essere autorizzata a emanare decisioni in proprio nome ai sensi dell’articolo 5 PA o secondo disposizioni procedurali cantonali analoghe, che possono essere impugnate con rimedi giuridici;

l viene presa una decisione che obbliga una o più persone, in modo vinco-lante e coercitivo, a una determinata azione, omissione o tolleranza;

l sussiste un rapporto di subordinazione;l trova applicazione una regolamentazione di diritto pubblico coercitiva per

il cittadino;l la prestazione che la persona o l’organizzazione incaricata deve effettuare

non è commerciabile (ossia, la rispettiva prestazione non viene offerta anche da privati).

EsempioControllo delle carni da parte di un veterinario ufficiale OMCC.

N La correzione della deduzione dell’imposta precedente per doppia utilizzazione dell’infrastruttura può essere effettuata con un forfait dell’1,0 % di questi indennizzi. Per maggiori informazioni sulla correzione della deduzione dell’imposta precedente vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.

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15.3 Cura degli animali

Sono imponibili all’aliquota ridotta le cifre d’affari realizzate da veterinari, cliniche veterinarie e assistenti di cura ecc. con la cura degli animali elencati all’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 3 LIVA, ossia il bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore e maiali), il pollame (galline, anatre, oche, tacchini e faraone) nonché gli animali destinati all’alimentazione umana, come ad esempio pesci, selvaggina, struzzi.

Le cifre d’affari conseguite con la cura di tutti gli altri animali (p. es. cani, gatti, rettili, uccelli, pesci ornamentali) sono imponibili all’aliquota normale.

15.4 Medicinali

Se il veterinario consegna al detentore di animali medicinali o alimenti per ani-mali che lo stesso detentore deve somministrare all’animale, si tratta di una fornitura di medicinali o alimenti per animali imponibile all’aliquota ridotta. Se questi prodotti sono tuttavia somministrati nel quadro di una cura da parte del veterinario stesso, si tratta di una parte della cura veterinaria e la relativa controprestazione va conteggiata alla stessa aliquota d’imposta come la cura, ad esempio all’aliquota normale in caso di cani o gatti, e all’aliquota ridotta in caso di cavalli.

15.5 Alloggio di animali

I compensi ricevuti dai veterinari o dalle cliniche veterinarie per l’alloggio e l’assistenza di animali malati o feriti fanno parte della controprestazione per la cura di questi animali e vanno imposti alla stessa aliquota d’imposta come la cura (F cifra 15.3).

15.6 Studi associati

F Per maggiori informazioni sull’assoggettamento di studi associati vedi l’info IVA concernente il settore “Sanità”.

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Allegati

16 Aliquote d’imposta (art. 25 LIVA)

Le prestazioni in entrata come pure quelle in uscita nel settore agricolo e in settori affini sono in gran parte imponibili all’aliquota ridotta. L’allegato contiene pertanto delle informazioni complementari specifiche del settore alle spiegazioni sulle aliquote d’imposta applicabili contenute nell’info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta“, il che consente ai contribuenti di determi-nare più facilmente l’aliquota d’imposta applicabile.

16.1 Lavori su beni immobili (lavorazione del suolo)

a) Lavorazione del suolo nel settore dell’agricoltura in diretta relazione con la produzione naturale (art. 25 cpv. 2 lett. d LIVA)

Se la lavorazione del suolo precede immediatamente la produzione di prodotti naturali, la relativa controprestazione è imponibile all’aliquota ridotta. Lo stesso vale per quanto riguarda la lavorazione di prodotti naturali ancora radicati al suolo.

Esempi:l aratura ed erpicatura di un campo come preparazione

per la piantagione di verdura;lconcimazione e trattamento della verdura;lspandimento di calce, letame o liquame su campi per conto del

gerente dell’azienda agricola;lsemina di cereali;lpiantagione di patate;lraccolta di verdura o cereali;ltaglio dell’erba per ottenere foraggio o fieno;lpotatura o trattamento delle viti e vendemmia.

b) Lavorazione del suolo nel settore dell’agricoltura non in diretta relazione con la produzione naturale

I lavori che non sono in diretta relazione con la produzione di prodotti alimentari nonché di alimenti e strame per animali sono imponibili all’ali-quota normale.

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Esempi:l spandimento sul proprio terreno di letame e liquame provenienti da

terze stalle per conto del produttore di letame e di liquame (presta-zione di eliminazione);

l eliminazione di scarti vegetali per conto dei produttori di scarti;l lavori di bonifica (prosciugamento e drenaggio);l lavori di edilizia (costruzione di serre);l lavori forestali (lavori di abbattimento e di cura del bosco);l concimazione e trattamento dei fiori.

c) Lavorazione del suolo al di fuori del settore dell’agricoltura

I lavori eseguiti al suolo per conto di terzi al di fuori del settore dell’agricol-tura (p. es. in giardini privati) sono generalmente imponibili all’aliquota normale, indipendentemente dal fatto che servano a ottenere prodotti alimentari o alimenti e strame per animali.

Esempi:l lavori del genio civile (scavo di fossi per l’evacuazione dell'acqua,

inserimento e muramento di condotte di drenaggio, livellamento, costruzione di scarpate presso canali e fossi, costruzione di viali, strade e ponti);

l lavori di manutenzione presso scarpate o rive (p. es. per conto degli enti pubblici);

l lavori da giardiniere-paesaggista e di costruzione di giardini (p. es. sistemazione e manutenzione di giardini, campi sportivi, viali, potatura di alberi e siepi nonché taglio dell’erba);

l aratura, vangatura, sarchiatura, scasso, fresatura ecc. di una superficie come preparazione alla piantagione di verdura o fiori al di fuori del settore dell'agricoltura;

l potatura di alberi da frutto o di arbusti che producono bacche in ambito privato, al di fuori del settore dell’agricoltura.

In caso di fatturazione separata, i prodotti imponibili all’aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 5 LIVA, forniti in relazione al lavoro da effettuare, possono essere imposti all’aliquota ridotta.

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Esempi:l semina di prati (in caso di fatturazione separata, le sementi sono

imponibili all’aliquota ridotta);l piantagione di alberi ornamentali o utili (in caso di fatturazione sepa-

rata, gli alberi sono imponibili all’aliquota ridotta).

F Per maggiori informazioni sulla fatturazione separata o forfetaria relativa alla lavorazione del suolo al di fuori del settore dell’agricoltura vedi l’info IVA concernente il settore “Orticoltura e fioreria”.

16.2 Lavori su beni mobili

I lavori su beni mobili ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a LIVA che non sono radicati al suolo sono imponibili all’aliquota ridotta.

Esempi:l essiccazione dell’erba;l essiccazione, mondatura, mescolatura e molitura di cereali;l cura delle piante (p. es. annaffiatura, trattamento, potatura) in recipienti

mobili.

Se il mandato non riguarda la lavorazione e la fornitura di beni, bensì per esempio la loro analisi o la loro eliminazione, la controprestazione per queste prestazioni di servizi è imponibile all’aliquota normale.

Esempio:l analisi delle derrate alimentari.

La lavorazione di beni non elencati nell’articolo 25 capoverso 2 lettera a LIVA è imponibile all’aliquota normale.

Esempio:l lavori di segatura.

16.3 Lavori d’imballaggio

Il semplice imballaggio di beni per conto di terzi è imponibile all’aliquota normale; ciò vale anche per l’imballaggio di beni ai sensi dell’articolo 25 capo-verso 2 lettera a LIVA. Se in base allo stesso mandato sono eseguiti altri lavori in relazione a tali beni (p. es. lavaggio, pelatura, sbiancatura, sminuzza-mento), la controprestazione totale, inclusi i costi per l’imballaggio, è imponi-bile all’aliquota ridotta.

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Esempio:un’azienda di trasformazione riceve il mandato di lavare le patate e di imballarle in sacchetti commerciali. L’intero mandato è imponibile all’aliquota ridotta.

16.4 Locazione

a) Locazione di beni mobili

La locazione di un bene è considerata una fornitura (art. 3 lett. d n. 3 LIVA). L’aliquota d’imposta applicabile alla controprestazione per la locazione si basa pertanto sull’aliquota d’imposta determinante in caso di vendita del bene (F info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta”).

Esempi:l la locazione di un cavallo da sella (considerato bestiame) è imponibile

all’aliquota ridotta;l la locazione di una macchina (p. es. per la lavorazione del suolo) è

imponibile all’aliquota normale.

b) Impiego di macchine con personale addetto, prestito di personale

L’impiego di macchine con personale addetto presso terzi avviene di regola in esecuzione di un contratto d’appalto (o di un mandato). L’ali-quota d’imposta applicabile dipende dal genere dei lavori eseguiti (F cifra 16.1 segg.). Se il personale è invece messo a disposizione in esecuzione di un contratto di fornitura di personale a prestito secondo la LC, queste cifre d’affari sono sempre imponibili all’aliquota normale.

c) Deposito e locazione di deposito

Per maggiori informazioni sul trattamento fiscale della locazione di depo-siti, celle frigorifere e scomparti frigo nonché la conservazione e l’imma-gazzinaggio di beni vedi l’info IVA concernente il settore “Trasporti”.

N L’immagazzinaggio in impianti di refrigerazione, compresa la congelazione dei beni per terzi, è considerato una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3 lettera e LIVA e va imposto all’aliquota normale, anche se viene immagazzinato un bene imponibile all’aliquota ridotta. È irrilevante se il depositario è responsabile del bene immagazzinato (p. es. in caso di contratto di deposito ai sensi degli artt. 472–491 CO) o se è tenuto a rimuovere le merci avariate (p. es. mele guaste) per evitare che l’altra merce non si deteriori con esse.

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d) Locazione o affitto di edifici e parti di edifici con attrezzature installate durevolmente

FPer maggiori informazioni sulla locazione e l’affitto d'immobili vedi l'info IVA concernente il settore “Amministrazione, locazione e ven-dita di immobili“.

16.5 Prestazioni di trasporto

a)Principio

Semplici trasporti di merci per terzi sono considerati prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 3 lettera e LIVA e vanno imposti all’aliquota normale, se sono eseguiti per un destinatario con sede in territorio svizzero. È irrilevante se è trasportato un bene imponibile all’aliquota ridotta.

Se tuttavia il trasporto avviene in relazione a una fornitura o lavorazione di un bene eseguita in nome proprio, l’importo trasferito in modo esplicito o implicito per il trasporto di beni fa parte, in quanto costo accessorio, della controprestazione per la fornitura eseguita. Il trattamento fiscale si basa in questo caso sull’aliquota d’imposta applicabile alla fornitura o alla lavora-zione del bene.

F Per maggiori informazioni sul trattamento fiscale dei costi accessori (spese di trasporto, porti, imballaggi e supplementi per piccole quan-tità) in caso di fatturazione con differenti aliquote d’imposta vedi l’info IVA “Contabilità e fatturazione”.

Esempi:l la fornitura di alimenti per animali effettuata in base a un mandato e il

relativo trasporto sono imponibili all’aliquota ridotta;l la raccolta di cerealI e il susseguente trasporto in base allo stesso

mandato sono imponibili all’aliquota ridotta;l la pulizia di frutta o verdura nonché il susseguente caricamento e/o

trasporto su una macchina multifunzionale di pulizia, caricamento e trasporto sono imponibili all'aliquota ridotta.

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b) Trasporti di animali

Semplici trasporti di animali (anche di bestiame) sono imponibili all’ali-quota normale.

Si ha un trattamento analogo per l’accompagnamento di animali, ad esempio quando un palafreniere o un cavallerizzo accompagna un cavallo dal veterinario o dal maniscalco per la ferratura.

Di principio i trasporti di animali malati o feriti sono imponibili all’aliquota

normale. Ma se le spese di trasporto sono fatturate, alle condizioni di cui alla precedente lettera a, dal prestatore che cura l’animale (p. es. veteri-nario o clinica veterinaria), il trasporto (di andata e ritorno) costituisce una prestazione accessoria subordinata alla cura dell’animale. In tal caso il trattamento fiscale si basa sull’aliquota d’imposta applicabile per la cura dell’animale.

c) Carri a cavalli, trasporti in carrozza o in calesse

Sia il trasporto di persone, ad esempio in carrozza o in calesse in occa-sione di matrimoni o escursioni societarie, sia il trasporto di beni con carri a cavalli, sono imponibili all’aliquota normale.

Anche la locazione di carri a cavalli (per condurre da sé il cavallo e il veicolo) è imponibile all’aliquota normale.Sos

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17 Elenco delle prestazioni con aliquote d’imposta

Il seguente registro alfabetico serve a determinare l’aliquota d’imposta appli-cabile (N = aliquota normale; R = aliquota ridotta) per varie prestazioni. È irrilevante se la fornitura di beni della produzione naturale è imponibilie nell’ambito dell’assoggettamento obbligatorio o nell’ambito dell’imposizione volontaria.

17.1 Fornitura di beni mobili

Genere della fornitura Aliquota OsservazioniAcqua R acqua trasportata in condotte e

acqua potabile per esseri umani e per animali

Additivi alimentari RAgenti compostanti RAlberi di Natale R

N sottoposti a trattamenti diversi dalla consueta protezione contro micosi e insetti (p. es. rami spruzzati di bianco)

Alimenti per animali R i prodotti che servono all’alimen-tazione degli animali sono sempre imponibili all’aliquota ridotta indipendentemente se si tratta di alimenti o medicamenti

Api (colonie) NAttrattivi del bostrico a tutela di legname in piedi e legname abbattuto

R vedi prodotti fitosanitari

Bacche RBestiame R cavalli, asini, muli, bovini,

pecore, capre e maiali Bulbi e cipolle da trapianto R

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Genere della fornitura Aliquota OsservazioniCanapa e prodotti della canapa

R fornita come pianta (viva, recisa o essiccata)

R come medicinale secondo le disposizioni dell’OIVA (F info IVA concernente il settore “Sanità“)

R come derrata alimentare ammessa ai sensi della legisla-zione in materia di derrate alimentari (il tenore alcolico delle bevande non dev’essere supe-riore allo 0,5 per cento in volume)

N tutti gli altri prodotti della canapa e lavorazioni delle piante (p. es. per cuscini)

Cereali R frumento, grano, segale, mais, orzo ecc.

Composto RConcimi R sostanze nutritive naturali e

artificiali che agiscono sul suolo o sulle piante migliorandone il rendimento; in tale novero rientrano anche il terriccio per fiori e piante con additivi conci-manti, le colture batteriche, gli additivi per composto, i preparati per la crescita, gli agenti di conservazione e le sostanze nutritive per fiori recisi

Conigli R destinati all’alimentazioneEmbrioni R destinati al bestiame

N altriErbe aromatiche RErbicidi R vedi prodotti fitosanitari Fango di depurazione R usato come concimeFascine NFiori R fiori recisi naturali (anche essic-

cati) e rami

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Genere della fornitura Aliquota OsservazioniN sottoposti a trattamenti diversi

dalla consueta protezione contro micosi e insetti (p. es. foglie tinteggiate) e fiori artificiali (anche fiori recisi tinteggiati)

Foglie di tabacco NFrutta RFunghi R quali derrate alimentari autoriz-

zate dalla legislazione in materia di derrate alimentari

N altri funghi (p. es. funghi alluci-nogeni)

Ghiaia NHumus N senza additivi per concimiLegna da ardere NLegname d’opera NLetame R usato come concime

N usato come materiale grezzo per la produzione di energia (p. es. per alimentare un impianto biogas)

Liquame R usato come concimeLuppolo RMalto, estratto di RMateriale di sostegno NMateriale per legare NMateriali di copertura R materiali vegetali di copertura

quali rifiuti organici (materiale di trinciatura), trucioli di legno, corteccia d’albero ecc., impiegati come materiali di copertura (pac-ciamatura)

N materiali sintetici di copertura (p. es. pellicole in plastica)

Miele d’api RPacciamatura R vedi materiali di coperturaPesci R destinati all’alimentazione

N ornamentaliPiante R anche essiccate

N sottoposte a un trattamento diverso dalla consueta prote-zione contro micosi e insetti

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Genere della fornitura Aliquota OsservazioniPollame R ossia galline, anatre, oche,

tacchini e faraonePony (cavallino) RProdotti (chimici) per la vinificazione

N

Prodotti fitosanitari R rientrano in questa categoria tutti i prodotti riportati nell’elenco dei prodotti fitosani-tari pubblicato in formato elettronico sul sito dell’UFAG e nella lista dei prodotti fitosanitari importabili liberamente

Prodotti sostitutivi (surrogati) della torba

R vegetali

Prodotti per il trattamento delle scorte

R vedi prodotti fitosanitari

Selvaggina R destinata all’alimentazioneSementi RSemi RSperma animale (anche di bestiame)

N

Strame R se utilizzato per animali (p. es. paglia, segatura, trucioli di legno e polvere di torba per le stalle, sabbia per gatti e uccelli)

Stuoie antigelo N vedi anche materiali di coperturaSubstrato per la coltura di funghi

R

Talee RTerra R con additivi per concimi

N senza additivi per concimiTorba R la semplice estrazione di torba

per terzi è imponibile all’aliquota normale

Veleno per topi N prodotto per sopprimere topi e ratti nelle abitazioni, cortili e campi (vedi anche prodotti fitosanitari)

Verdura RZolle erbose R

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17.2 Lavorazione del suolo e altre prestazioni per conto terzi

Genere della prestazione Aliquota OsservazioniAddestramento di cavalli RBalle d’insilamento R pressatura dell’erba appassita e

imballaggio con teli di plasticaCompostaggio R consegna di composto come

concimeConsulenza NCustodia di vacche, giovenche e simili

R per esempio mungere, foraggiare, ripulire dal letame, nel quadro del reciproco aiuto fra vicini o della ripartizione dei compiti in una comunità aziendale settoriale (F cifra 3.1)

Diritto di fornitura del latte N vendita o cessione del diritto di fornitura

Dissodamento di foreste NEdificazione di recinzioni N pollai, giardini, pascoli ecc.Essiccazione di foraggio e cereali

R in base a un mandato particolare

Ferratura R di cavalli (bestiame)Fornitura e deposito di terreno paludoso

N

Indennità di nolo dell’esercito R per cavallo o mulo e giorno di servizio

Ingrasso R di bestiame, pollame e animali destinati all’alimentazione

Inseminazione (incl. fornitura di sperma in virtù dello stesso mandato)

R di bestiame

Lavorazione del suolo (F cifra 16.1)Lavori d’imballaggio (F cifra 16.3)

N il mandato concerne unicamente l’imballaggio

R in quanto prestazioni accessorie a una fornitura imponibile all’ali-quota ridotta

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Genere della prestazione Aliquota OsservazioniLavori forestali N Lavori di abbattimento e di cura.

Sono compresi ad esempio i seguenti lavori:– piantagione di giovani abeti;– protezione contro la selvag-

gina (posa di reticolati metal-lici, spennellatura dei giovani abeti);

– abbattimento di alberi (depez-zatura, dissotterramento);

– sramatura e scortecciatura degli alberi abbattuti;

– segamento del legname in pezzi (p. es. in lunghezze conformi alle esigenze del mer-cato);

– accatastamento del legname (in particolare di quello per pasta da carta o da ardere);

– protezione del legname abbat-tuato contro coleotteri (tratta-tamento con prodotti chimici);

– rimozione del legname dai boschi (con veicoli, argani, cavalli);

– spaccatura del legname (per ricavarne legna da ardere e da camino);

– trinciatura del legname di scarto (vedi anche compo-staggio).

Locazione di cavalli e carri

N

Locazione di un cavallo RLocazione in generale (F cifra 16.4)Macellazione di animali R per ricavarne prodotti alimentari o

alimenti per animaliMonta, indennità per la - R per il bestiame

N per gli altri animaliMungitura delle vacche R

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Genere della prestazione Aliquota OsservazioniPastorizzazione della frutta RPensione per animali (anche per cavalli)

N

Pressatura del foraggio R in base a un mandato particolarePrestazioni di analisi NPrestazioni di eliminazione N per esempio di rifiuti di giardino o

di cucina o di carcasse di animaliPrestazioni di trasporto N trasporti di ogni genere

(F cifra 16.5)Pulizia delle strade NPuntellatura di colture baccifere

N

Raccolta e mietitura R per esempio taglio dell’erba, raccolta delle verdure e patate, lavori con mietitrebbiatrici, ven-demmia (F cifra 16.1)

Raffinazione dell’olio commestibile

R

Rastrellatura del fogliame NScozzonatura di cavalli RServizio invernale N sgombero della neve, spargimento

di sale, sabbia e ghiaietto sulle strade

Sgombero della neve NTaglio delle unghie R di bestiameTorchiatura della frutta RTosatura delle pecore RTrasporti N (F cifra 16.5)Trasporti in carrozza e in calesse

N

Trattamento R trattamento di verdure e di altre colture per ricavare prodotti alimentari, foraggi o strame (F cifra 16.1)

Trinciatura di rifiuti da giardino e di legname

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Vinificazione N vinificazione per conto di terzi

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Info IVA 01 concernente il settore

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Produzione naturale e attività affini

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Competenze

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all’estero.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.

Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [email protected] Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.

Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:• in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03593_it)

• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna

www.bundespublikationen.admin.ch

605.530.01 I

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