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Corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale Materiale didattico per il corso PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI Prof.ssa Doriana Tedesco Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare

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Corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale

Materiale didattico per il corso

PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI

Prof.ssa Doriana Tedesco

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare

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Corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale

Materiale didattico per il corso

PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI

anno accademico 2003/2004

A cura di Prof.ssa Doriana [email protected]

e con il contributo di Dott.ssa Barbara Gariboldi

Dott.ssa Sara Galletti

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina VeterinariaDipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare

www.vsa.unimi.it

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INDICE

INTRODUZIONE

Le fonti alimentari in zootecnia biologica ................................................................................................ 1

Caratteristiche generali dei foraggi ......................................................................................................... 1

Caratteristiche generali dei 'concentrati'............................................................................................... 3

MATERIE PRIME PER MANGIMI BIOLOGICI

Legislazione ..................................................................................................................................................... 5

Terminologia ................................................................................................................................................... 5

Materie prime ammesse per la produzione di mangimi biologici ........................................................ 6

Materie di origine vegetale ................................................................................................................... 6

Materie di origine animale ..................................................................................................................... 12

Materie di origine minerale ................................................................................................................... 13

Materie prime non ammesse per la produzione di mangimi biologici .................................................. 13

Elenco degli additivi alimentari ammessi nella fabbricazione di mangimi biologici.......................... 16

Elenco degli ausiliari di fabbricazione di insilati ammessi nelle produzionibiologiche ........................................................................................................................................................ 17

L’ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI

Il nuovo regolamento europeo .................................................................................................................... 18

LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO

Legislazione ..................................................................................................................................................... 20

Indicazione di conformità al regime di controllo ................................................................................... 21

Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali ............................................................................. 22

Animali e loro prodotti ottenuti dall'allevamento: controllo iniziale ................................................ 23

Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodottivegetali e animali ............................................................................................................................................. 24

Gli organismi di controllo ............................................................................................................................. 24

La Federazione Italiana Agricoltura Organica (FIAO) ........................................................................ 30

Verifica degli enti certificatori ................................................................................................................. 30

RICHIAMI DI INDUSTRIA DEI MANGIMI

Le fasi della lavorazione ............................................................................................................................. 31

Legislazione per i mangimi convenzionali .................................................................................................. 32

Terminologia ................................................................................................................................................... 34

L'etichettatura dei mangimi OGM ............................................................................................................ 37

LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI ............................................................................... 38

Regolamentazione del mangimificio ........................................................................................................... 40

PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI .............. 42

SITI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI ......................................................................... 44

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Premessa

La presente dispensa ha lo scopo di fornire agli studenti una panoramica sulleprincipali norme che regolano la produzione dei mangimi biologici e che la differenzianodalle produzioni convenzionali. Per meglio comprendere la disciplina di produzione dimangimi biologici saranno forniti anche alcuni richiami di principi di tecnicamangimistica.

Il sistema di produzione biologico è stato riconosciuto e regolamentato a livelloeuropeo a partire dal 1992, ma solo con il Regolamento (CE) 1804/99 sono state introdottenorme relative alle produzioni animali. La legislazione è tuttora in continua evoluzione,pertanto i contenuti di questa dispensa sono da considerarsi validi per l'anno dipubblicazione, ma possono essere oggetto di continua verifica ed aggiornamento.

Ulteriore obiettivo di questa dispensa è quello di offrire indicazioni e strumenti perl’approfondimento dei temi trattati, e più in generale sul sistema di produzione biologico,per questo, nella parte finale della dispensa, sono riportati gli indirizzi di alcuni siti internetritenuti particolarmente interessanti. In particolare è consigliato agli studenti, soprattutto aquelli interessati a cominciare una carriera professionale nel settore della zootecniabiologica, l'acquisizione di strumenti di ricerca nelle banche dati pubbliche dell'UnioneEuropea sulla legislazione in corso e in preparazione. Questi strumenti sonoparticolarmente utili per poter avere sempre un punto di vista privilegiato sulle evoluzionidel settore.

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INTRODUZIONE

Le fonti alimentari in zootecnia biologica1

L'alimentazione degli animali allevati con metodo biologico è condizionata dallaacquisizione di alimenti provenienti da agricoltura biologica, e prioritariamente, di origineaziendale (vedi Tabella 1).

Queste condizioni, ed in particolare l'ultima, determinano essenzialmente l'uso di materieprime nobili (cereali e proteaginose in primis per i concentrati) e foraggi di ottima qualità(essendo essi la componente principale della razione). Inoltre nella zootecnia biologica èprivilegiata l'alimentazione derivante dal pascolo, e comunque la quota di foraggi nellarazione degli erbivori deve essere almeno il 60% (50% per le vacche a inizio lattazione, conautorizzazione dell'organismo di controllo). Di conseguenza nell'allevamento biologico ritornadi grande importanza un razionamento che privilegi le peculiarità delle poche ma nobilimaterie prime di cui dispone l'allevatore in confronto alle complesse peculiarità degli alimenticommerciali.

Ciò costituisce una forte differenziazione tra allevamento biologico e quelloconvenzionale. In questi ultimi infatti la base dell'alimentazione risulta caratterizzatadall'utilizzo di sottoprodotti industriali e da mangimi aventi come base l'industria chimica diestrazione.

Appare quindi opportuno evidenziare le caratteristiche fondamentali degli alimentiutilizzabili nella conduzione biologica dell'allevamento in modo che il razionamento effettuatorisulti fortemente differenziato ma non penalizzante rispetto a quello attuabile in zootecniaconvenzionale.

Tabella 1 - Alimenti non biologici ammessi nell'alimentazione degli animali nelsistema di produzione biologico.

Alimenti in conversione, ammessi:

Max 30% della razione

Max 60% se prodotti dall’unità stessa

Alimenti convenzionali, ammessi (in deroga fino al 24/8/2005):

Max 10% annuo x erbivori

Max 20% annuo x altre specieComunque max 25% della razione giornaliera

Caratteristiche generali dei foraggi Per "foraggio" si intende "il prodotto dell’attività vegetativa di tutte le specie vegetali,

definite foraggere, vale a dire l’erba o i suoi derivati, fieno o insilato, costituito da elementi dipregio ad alto valore nutritivo come i succhi cellulari, le granelle e dai tessuti grossolani che

1 da: www.Sinab.it

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compongono le pareti delle cellule (fibra)".

Le foraggere possono distinguersi in due grandi gruppi:

avvicendate (colture seminate e della durata minore di 10 anni)

permanenti (colture naturali e della durata maggiore di 10 anni)

Le avvicendate vengono poi distinte in prati (durata maggiore di 1 anno) ed erbai (durataminore di 1 anno), le permanenti in prati (con utilizzazione dell’erba mediante taglio) epascoli (con utilizzazione diretta dell’animale in campo).

Un elemento differenziale ed eventualmente di classificazione può essere il sistema diconservazione della massa foraggiera, ottenendo così: foraggi freschi e conservati (disidratato,fieno, foraggio insilato, fieno-silo) .

I foraggi freschi, siano essi provenienti da colture avvicendate (prati ed erbai) o permanenti(prati e pascoli), hanno valori nutritivi analiticamente superiori ai foraggi conservati (a paritàdi specie botanica e momento di utilizzo) pertanto, in zootecnia biologica, sembra moltoopportuno il loro inserimento in razione, in quanto la quota di foraggio (min 60% della s.s.) èelevata.

Anche foraggi molto ben conservati (fieni e fieni disidratati) mantengono un discretovalore di vitamina A.

La vitamina E è presente nei foraggi freschi ed in alcuni concentrati, quali avena e lupino osottoprodotti quali germe di mais. I foraggi freschi sono ottimi apportatori di vitamine: inparticolare l’erba medica è ricca di beta- carotene, precursore della Vit. A; la vitamina E èpresente nei foraggi freschi ed in alcuni concentrati, quali avena e lupino o sottoprodotti qualigerme di mais.

In considerazione della preferenza in zootecnia biologica per le vitamine naturali, ilrazionamento con foraggi freschi è particolarmente indicato per il supporto vitaminico chefornisce agli animali evitando acquisizioni esterne di tali prodotti, per lo più costosi seprovenienti da forme naturali.

Inoltre, anche nelle razioni con foraggi conservati, un apporto minimo di foraggio frescopotrebbe garantire l’importante azione di "integratore" e "stimolatore galattopoietico". Lerazioni a base di foraggio fresco sono condizionate dalla stagionalità delle essenze foraggiereche variano sia quantitativamente che qualitativamente. Pertanto, le aziende che utilizzano ilforaggio fresco come alimento base della razione, devono prevedere gli effetti stagionali sullaqualità e sulla quantità del latte, effettuando le opportune correzioni. La scelta oculata dellaspecie, razza o ceppo familiare può limitare gli effetti stagionali sulla qualità del latte: unaspiccata stagionalità della razione potrà influenzare i soggetti molto specializzati da un puntodi vista quantitativo ma anche qualitativo. Quando il foraggio fresco è somministrato alpascolo, il valore nutritivo può variare in funzione del sistema di pascolo

Per "pascolo" s'intende "qualsiasi superficie di terreno la cui produzione naturale dibiomassa sia direttamente utilizzata in campo dagli animali". I pascoli possono essere distintiin saltuari, che ,possono cambiare destinazione colturale durante l’anno, e permanenti; ipascoli permanenti vengono distinti in: sfalciabili (utilizzati con il pascolo diretto o con laproduzione di fieno e/o insilati) e non sfalciabili (utilizzati direttamente con il pascolo).

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I foraggi conservati, rispetto ai foraggi utilizzati freschi, subiscono perdite di valorenutritivo durante la loro preparazione e conservazione. Pertanto nell’azienda biologica occorreprestare la massima attenzione alla buona riuscita della fienagione e dell'insilamento.

Generalmente, i foraggi conservati si suddividono in:

fieno = con tenore in sostanza secca maggiore dell’85%;

fieno-silos = con tenore in sostanza secca compreso normalmente tra il 45% e il 55%;

insilato = con tenore in sostanza secca compresi normalmente tra il 25% e il 40%.Nella zootecnia biologica, in cui il buon foraggio è condizione essenziale per buone

performance dell’animale, può essere molto interessante la fienagione in due tempi (fienagioneda attuarsi tramite essiccatoi di fieno sciolto o già imballato dopo aver fatto sostare sul campoil foraggio solo per una fase di pre-appassimento).

I cereali (orzo, mais, grano tenero, avena, segale, etc): sono la base essenziale delrazionamento in zootecnia biologica, anche perché la quota di foraggi in tali razioni determinasempre una grande richiesta di amido nei concentrati (salvo razioni a base di silomais). Moltoimportante è il gradiente di fermentescibilità dell’amido, poiché deve essere il piùcomplementare possibile alla degradabilità della fibra e delle proteine, in modo da ottenere ilmassimo delle sintesi microbiche del rumine. L'amido dell'orzo si degrada più velocemente delmais e questo più dell’avena e del grano. L’utilizzazione dei cereali è fortemente condizionatadal foraggio di base della razione. Nel caso di un razionamento che preveda preminenza di:

pascolo, è necessario un concentrato con un pool diversificato di amidi in modo che una odue somministrazioni di concentrato determinino un gradiente di degradabilità degli amidicomplementare ad una elevata ma lenta ingestione di foraggio come nelle condizioni delpascolo. La scelta dei cereali sarà poi modulata anche in funzione delle sostanzeforaggiere: una ricchezza delle leguminose richiede un mangime la cui concentrazione inamidi sia superiore a quello prevedibile con pascoli con prevalenza di graminacee piùricchi anche in carboidrati non strutturali;

foraggi freschi (distribuiti in mangiatoia); è necessario un concentrato leggermentesbilanciato a favore di una più rapida degradazione dell’amido, in quanto l’assunzione delforaggio è più veloce e quantitativamente più elevata rispetto al pascolo;

fieni; è necessario un concentrato leggermente sbilanciato verso una minore rapidità didegradazione. Nel caso di fieni tradizionali di leguminose, è opportuna una maggiorericchezza di amido nel mangime rispetto ad un altro costituito prevalentemente da fieni digraminacee. Nel caso di fieni di medica essiccati in due tempi, può essere necessaria,invece, una più rapida fermentescibilità degli amidi, in quanto questi sono spesso fieni arapida velocità di transito;

unifeed; nel caso si utilizzi un insilato di mais (ma anche pastone), si ricorda che lagranella insilata ha una degradabilità più rapida della granella secca che, pertanto, puòessere somministrata anche in presenza di insilato o pastone di mais. Nel caso di razioniunifeed, il pool di amidi sarà valutato in funzione dei diversi componenti della razione.

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Caratteristiche generali dei 'concentrati'Per "concentrati" si intendono, "i prodotti dell’attività riproduttiva delle piante, quali frutti

e semi, a motivo della loro elevata concentrazione calorica"; sono inoltre definiti come:

mangimi semplici: le singole materie prime (orzo, mais, etc.)

mangimi composti: le miscele di singole materie prime;

mangimi composti integrati: le miscele unite ad integratori minerali e vitamine.

Nel razionamento delle aziende zootecniche biologiche l’utilizzo dei concentrati è limitatoda alcuni fattori importanti quali:

la possibilità di impiegare una quota max del 40% di s.s. proveniente da concentrato sultotale giornaliero dell’animale;

la produzione ed il reperimento di materie prime da agricoltura biologica (limitato a pochiprodotti pur se molto nobili, quali cereali e proteaginose);

la possibilità minima di utilizzazione di sottoprodotti: in particolare, si osserval’impossibilità di utilizzare, per gli alimenti proteici, le farine di estrazione (ad es. la farinadi estrazione di soia, molto utilizzata negli allevamenti convenzionali), mentre sonoutilizzabili i panelli (residuo dell’estrazione meccanica degli olii dai semi).

Per gli integratori quali le vitamine, i minerali e gli oligoelementi, viene normalmenteprevisto l’uso di prodotti naturali. A tale riguardo si ricorda che, per quanto concerne lavitamina D e le vitamine del gruppo B, i ruminanti alimentati correttamente ed aventi lepossibilità di un'esposizione al sole, riescono a sintetizzarne in misura adeguata al lorofabbisogno.

Solo nel caso di elevate produzioni di latte o di razioni basate totalmente su foraggiconservati, si può prevedere un’integrazione vitaminica apposita. Tra i prodotti naturali,possono essere presi in considerazione: olio di fegato di merluzzo (oleoso o disidratato) per lavitamina A, lieviti di birra per il complesso delle vitamine B e cereali germinati per laVitamina E.

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MATERIE PRIME PER MANGIMI BIOLOGICI

Legislazione

La produzione biologica di “mangimi, mangimi composti per animali e materie prime permangimi” è regolamentata dal Regolamento CE n. 1804/99 e dalle modifiche ad essoapportate.

Il regolamento comunitario riporta, nella sezione denominata "Materie di origine vegetaleper mangimi", un elenco delle materie prime di origine agricola per mangimi convenzionaliche possono essere usate per l'alimentazione degli animali fatte salve le restrizioni quantitativepreviste dal regolamento stesso, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventichimici. Si tratta di un "elenco positivo": tutte le voci assenti sono vietate.

Le materie prime di origine animale per mangimi convenzionali, elencate nella sezione"Materie di origine animale per mangimi", se prodotte biologicamente possono essereimpiegate nella produzione di mangimi biologici, ma usate solo nel rispetto delle restrizioniquantitative previste dal presente allegato.

Al più tardi il 24 agosto di quest'anno gli elenchi andranno riveduti allo scopo di limitarel'impiego di materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola qualora queste fosseroprodotte in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.

Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari difabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono esserepreparati con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

Terminologia

"ingredienti": per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzatanella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nelprodotto finito, eventualmente in forma modificata. Quando un ingrediente di un prodottoalimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono consideratiingredienti di detto prodotto2;

"mangimi": i prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché iderivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche oinorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazionedegli animali per via orale3;

• "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo statonaturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, comepure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essereimpiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa

2 Cfr con direttiva 79/112/CEE; articolo così modificato dal regolamento (CE) n. 1935/95. Non sono consideratiingredienti gli additivi: la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più

ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, che sono utilizzati come ausiliari tecnologici; le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi.3Tratto dalla Dir.79/373/CEE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

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trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto dellepremiscele4;

"mangimi composti per animali": le miscele di materie prime per mangimicomprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sottoforma di mangimi completi o complementari5;

"mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico":i mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione fornite dal Reg.CEE 2092/91e successive modifiche, e le materie prime per mangimi menzionate o elencate nelmedesimo regolamento;

"mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime permangimi che rispondono alle norme di produzione previste per i prodotti biologici eccettoper il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno primadella raccolta6;

"organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo, inteso come"entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico", il cui materialegenetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura conl'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale7.

"derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non necontiene8;

"uso di OGM e di derivati di OGM"9: il loro uso quali prodotti alimentari, ingredientialimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi isolventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additiviper mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzatinell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari,prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale dimoltiplicazione vegetale e animale10.

Materie prime ammesse per la produzione di mangimi biologiciL’elenco è stato introdotto nella legislazione comunitaria dal Reg.CEE 1804/99; non

prevede descrizioni delle varie voci; quelle riportate sono tratte dalla Dir.CEE 96/25 e dallalegge sui mangimi 281/63.

Materie di origine vegetale

Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria leseguenti sostanze:

4 Tratto dalla Dir. 96/25/CE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999. 5 Tratto dalla Dir. 79/373/CEE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/19996 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/19997 Cfr con Direttiva 90/220/CEE del Consiglio; definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/19998 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999. 9 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999. 10 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999

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Avena come semi, fiocchi, cruschello e crusca; orzo come semi, proteine e farinetta; risocome grani, rotture di riso, pula vergine e panello di germe; miglio come semi; segale comesemi, farinetta, cruschello e crusca; sorgo come semi; frumento come semi, farinetta,cruschello, farina glutinata, glutine e germe; spelta come semi; triticale come grani; granturcocome semi, farinetta, crusca, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande(trebbie) di birreria.

Tabella 1 - Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzionedi mangimi biologici e loro descrizione:Denominazione DescrizioneAvena Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena

Fiocchi di avena Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata avapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena

Cruschello diavena

Sottoprodotto della trasformazione dell'avena, preventivamente pulita edecorticata, in semola e farina. È prevalentemente costituito da crusca diavena e da parte dell'endosperma

Crusca d'avenaSottoprodotto della trasformazione dell'avena, preventivamente pulita, insemola. È principalmente costituito da tegumenti esterni e crusca diavena

Orzo Grani di Hordeum vulgare L.

Farinetta di orzo Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito edecorticato in orzo mondato, semola o farina

Proteina di orzo Sottoprodotto essiccato dell'amideria di orzo. È costituito principalmenteda proteina ottenuta dalla separazione dell'amido

Riso Grani di Oryza sativa L.

Rotture di risoSottoprodotto della preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryzasativa L. È essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da granispezzati

Pula vergine diriso

Sottoprodotto della prima pulitura del riso greggio, costituito da pellicoleargentee, da particelle di strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e daigermi

Panello di germedi riso

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, alquale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento

Miglio Grani di Panicum miliaceum L.Segale Semi della Secale cereale L.

Farinetta di segaleSottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamentepulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, dapiccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi

Cruschello disegale

Sottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamentepulita, costituito principalmente da frammenti dei tegumenti esterni e daaltre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura dellacrusca

Crusca di segaleSottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamentepulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni eda altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa

Sorgo Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

Frumento Semi di Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. e altre specie difrumento.

Farinetta difrumento

Sottoprodotto della fabbricazione della farina di frumento, a partire dagrano pulito o farro decorticato, costituito principalmente dalla mandorlafarinosa, frammenti del tegumento esterno e da pezzi di chicchi.

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Cruschello difrumento

Sottoprodotto della fabbricazione della farina di frumento, ottenuto dalgrano pulito e dal farro decorticato. È costituito principalmente daframmenti del tegumento esterno e da parti del seme private dellamandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento.

Germe difrumento

Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germidi frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti dellamandorla farinosa e dei tegumenti.

Glutine difrumento

Sottoprodotto essiccato dell'emideria di frumento costituitoessenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.

Farina glutinatadi frumento

Sottoprodotto della fabbricazione di amido e di glutine di frumento,costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e glutine, cuipossono essere aggiunte modeste quantità di rotture di frumento derivatedalla vagliatura dei chicchi o residui dell'idrolisi dell'amido

Spelta Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticummonococcum.

Triticale Grani dell'ibrido Triticum X Secale.Granturco Semi di Zea mays L.

Farinetta digranturco

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola digranturco. È principalmente costituito da frammenti dei tegumentiesterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla cruscadi granturco, della mandorla farinosa.

Crusca digranturco

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola digranturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi digranturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa.

Panello di germedi granturco

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco,provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai qualipossono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.

Glutine digranturco

Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituitoessenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.

Radichette dimalto

Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichetteessiccate di cereali germogliati.

Borlande (trebbie)essiccate dibirreria

Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui dicereali sottoposti o no a maltaggio o di altri prodotti amilacei.

Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria leseguenti sostanze:Semi di colza come semi, panello e buccette; semi di soia come semi, semi tostati, panello

e buccette; semi di girasole come semi e panello; semi di cotone come semi e panello; semi dilino come semi e panello; semi di sesamo come semi e panello; salmisti come panelli; semi diravizzone come panello e buccette; semi di zucca come panello; sansa di oliva (ottenuta perestrazione fisica dalle olive, nella produzione biologica non è ammessa l’estrazione chimica).

Tabella 2 - Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nellaproduzione di mangimi biologici e loro descrizione:Denominazione Descrizione

Seme di colzaSemi di colza della specie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.)Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O. E.Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

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Panello di colza Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colzaBuccette di colza Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza

Panello di palmistiSottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti, Elaeisguineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey , (Elaeismelanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso

Soia Semi di soia Glycine max (L.) Buccette di soia Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia

Panello di soia Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia,Glycine max (L) merr.

(Semi di) soia,tostata

Semi di soia Glycine max (L.) Merr. che hanno subito un appropriatotrattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g. min.)

Semi di cotone Semi di cotone Gossypium aap. privati delle fibre.

Panello di cotone Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotoneprivati delle fibre.

Semi di girasole Semi di girasole Helianthus annuus L.Panello di girasole Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasoleSemi di lino Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93%).Panello di lino Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino

Sansa di oliva Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo Oleaeuropea L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli.

Sesamo Semi Sesamum indicum L.

Panello di sesamo Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamoSesamum indicum L.

Panello diravizzone Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di ravizzone

Buccette diravizzone Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di ravizzone

Panello di zucca Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di zucca

Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria leseguenti sostanze:Ceci come semi; vecciolo come semi; cicerchia come semi sottoposti a un adeguato

trattamento termico; piselli come semi, cruschetta e crusca; fave da orto come semi, cruschettae crusca; fave e favette come semi; veccia come semi; lupini come semi.

Tabella 3 - Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nellaproduzione di mangimi biologici e loro descrizione:Denominazione DescrizioneCeci Semi di Cicer arietinum L.Vecciolo o zirlo Semi di Ervum ervilia L.Cicerchia Semi di Lathyrus sativus L. trattati termicamenteLupini dolci Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amarePiselli Semi di Pisum ssp.

Cruschello dipiselli

Sottoprodotto della preparazione della farina di piselli, costituitoessenzialmente dall' endosperma e, in minor misura, della pellicola deisemi.

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Crusca di piselliSottoprodotto della preparazione della farina di piselli, costituitoessenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e lapulitura dei piselli.

Veccia Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà.

Fave e favette Semi della specie Vicia faba L ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta(Alef.) Mansf.

Fave da orto Semi di Vicia faba L. var. major

Cruschetta di faveda orto

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di Vicia faba L.var. major, costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, inminor misura dalla pellicola dei semi

Crusca di fave daorto

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di Vicia faba L.var. major, costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante ladecorticazione e la pulitura dei piselli

Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguentisostanze: Polpa di barbabietola da zucchero, barbabietole secche, patate, patata dolce come tubero,

manioca come radici, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patata,proteina di patate e tapioca.

Tabella 4 - Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione dimangimi biologici e loro descrizione:

Polpa di barbabietola(da Zucchero)

Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucceesaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp.vulgaris var. altissima Doell

Barbabietole secche Prodotto dell'essicazione di radice di Beta vulgarisPatate Tuberi di Solanum tuberosum LPatata dolce Tuberi di Ipomoea batatas (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione.Manioca Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazionePolpa di patate Residuo solido della fecola di patate Solanum tuberosum L.Fecola di patate Fecola di patate tecnicamente pura.

Proteina di patate Sottoprodotto della fecola costituito essenzialmente da sostanzeproteiche provenienti dalla separazione della fecola

Proteina di patate etapioca

Sottoprodotto della fecola di patata Solanum tuberosum L. e dimanioca costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenientidalla separazione della fecola

Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria leseguenti sostanze: carrube, pastazzo di agrumi, polpa di mele, polpa di pomodoro e vinacce.

Tabella 5 - Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzionedi mangimi biologici e loro descrizione:

Carrube Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carruboCeratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi.

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Pastazzo di agrumi Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante laproduzione del succo di agrumi.

Polpa di pomodoro Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori SolanumLycopersicum Karst. durante la fabbricazione del succo di pomodoro.

Polpa di mele Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhidi frutta

Vinacce (polped'uva)

Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcole e private perquanto possibile dei raspi e dei semi.

Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da

piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali, e ortaggi a radice daforaggio.

Tabella 6 - Foraggi e foraggi grossolani ammessi nella produzione di mangimibiologici e loro descrizione:

Farina di erbamedica

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medicagiovane Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn. Può contenerefino al 20% di trifoglio giovane o di altre piante da foraggio, sottopostead essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica.

Farina di trifoglio

Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione del trifogliogiovane Trifolium spp. Esso può tuttavia contenere fino al 20% di erbamedica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamentoe macinazione contemporaneamente al trifoglio

Paglia di cereali Insieme degli steli disseccati di messi già raccolte.Farina digraminacee

Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione di piante daforaggio

Fieno Erba di prato tagliata, essiccata e conservata per foraggioInsilato Prodotto dell'insilamento di cereali e foraggiOrtaggi a radice daforaggio Ortaggi a radice impiegati nella produzione di foraggio

Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguentisostanze:

Melassa come legante nei mangimi composti, farina di alghe marine (ottenuta conl’essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio),polveri ed estratti di vegetali, estratti proteici vegetali (esclusivamente per giovani animali),spezie e aromi.

Tabella 7 - Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione dimangimi biologici e loro descrizione:

Melasso di canna (dazucchero)

Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nellafabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharumofficinarum L.

Borlanda di canna (dazucchero)

Sottoprodotto ottenuto per fermentazione del melasso di canna dazucchero per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altresostanze organiche

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Zucchero (di canna) Zucchero estratto dalla canna da zucchero

Farina di alghe marineProdotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghemarine, in particolare quelle brune; può essere stato lavato per ridurreil tenore di iodio

Polveri ed estratti divegetali

Polveri ed estratti di vegetali, utilizzabili esclusivamente per giovanianimali

Spezie e aromi Insaporenti per l'alimentazione

Materie di origine animale

Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: latte crudo, latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in

polvere, siero di latte in polvere, siero, siero di latte in polvere parzialmente delattosato,proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere elattosio in polvere.

Tabella 8 - Latte e prodotti lattiero-caseari ammessi nella produzione di mangimibiologici e loro descrizione:

Latte crudo (Dir.92/46/CEE)

Latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di unao più vacche, pecore, capre o bufale non sottoposto ad temperaturasuperiore a 40°C né ad un trattamento avente effetto equivalente

Latte in polvere Prodotto ottenuto per essiccamento del latteLatte scremato Latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso.Latte scremato inpolvere Prodotto ottenuto per essiccamento del latte scremato

Latticello Prodotto liquido ottenuto dalla zangolatura dei grassi del latte o dellecreme di latte

Latticello in polvere Prodotto ottenuto per essiccamento del residuo della zangolatura.

Siero Prodotto che resta dalla fabbricazione di formaggi, "quark" e caseinao da procedimenti analoghi.

Siero di latte inpolvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dallafabbricazione di formaggi, "quark" e caseina o da procedimentianaloghi.

Caseina in polvere Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamentodella caseina precipitata mediante l’aggiunta di acidi o di presame

Polvere di siero dilatte parzialmentedelattosato

Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stataestratta una parte di lattosio

Proteina di siero dilatte in polvere

Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dalsiero di latte o dal latte mediante trattamento fisico.(il metodochimico non è ammesso nella produzione biologica)

Lattosio in polvere Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione edessiccamento.

Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoriale seguenti sostanze: pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e

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proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto formasolubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.

Tabella 9 - Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nellaproduzione di mangimi biologici e loro descrizione:Olio di pesce Olio ottenuto da pesce o parti di pesce. Olio di fegato dimerluzzo non raffinato Olio ottenuto da fegato di merluzzo, non raffinato

Autolisati, idrolisati eproteolisati di pesce, dimolluschi e di crostacei

Prodotti ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non,somministrati esclusivamente a giovani animali

Farina di pesce Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti daiquali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possonoessere state aggiunte le parti solubili del pesce.

Materie di origine minerale

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

Sodio: sale marino non raffinato, salgemma grezzo estratto da giacimenti, solfato di sodio,carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio.

Calcio: litotamnio e maërl (prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marinecalcaree macinate o trasformate in granuli), conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi diseppia), carbonato di calcio, lattato di calcio, gluconato di calcio.

Fosforo: fosfato bicalcico precipitato d'ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfatomonocalcico defluorato.

Magnesio: magnesio anidro, solfato di magnesio, cloruro di magnesio, carbonato dimagnesio

Zolfo: solfato di sodio.

Materie prime non ammesse per la produzione di mangimi biologiciIl regolamento comunitario non ammette l'inclusione di alcuni alimenti per la produzione

di mangimi biologici.

Alcune materie prime vengono escluse a seguito dei trattamenti a cui sono sottoposte (è ilcaso delle farine di estrazione come quella di soia che è la base dei mangimi convenzionali);risulta evidente che per alcune materie prime si può parlare di "dimenticanza del legislatore":risulta difatti strano come venga consentito l'utilizzo di avena fioccata ma non i fiocchi di altricereali, provenienti ovviamente da produzioni biologiche.

a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica:

Avena come farina di da foraggio

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Riso come: farinaccio, crusca con carbonato di calcio, puletta, farina di foraggio a base di risoparaboiled; riso da foraggio macinato, farina di estrazione di germi di riso, amido; risosemigreggio, lavorato, soffiato, estruso; farina di riso, germe di riso, fiocchi di riso, amido diriso pregelatinizzato, glutine di risoOrzo come: fiocchi, cruscaSorgo come: farina glutinata Frumento come: amido, amido di frumento pregelatinizzato, panello di germe, tritello,farinaccio, cruscaGranoturco come: farina di estrazione, fiocchi, farina glutinata, amido, amido di granturcopregelatinizzato, germe (lavorazione a umido)Borlande (trebbie) essiccate di distilleria, borlande scure di distilleria

b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzionebiologica

Arachidi come: panello di arachidi decoricate e parzialmente decorticate, farina di estrazionedi arachidi decorticate e parzialmente decorticateFarina di estrazione di: colza, di palmisti, di cartamo parzialmente decorticato, di semi dicotone parzialmente decorticati, di girasole e di girasole parzialmente decorticato, di lino, disesamoCopra come: panello e farina di estrazionePanello di neuk, di babassuSoia come : farina di estrazione di semi tostati e di semi tostati e decorticati, concentratoproteico (di semi)Semi di cacao come: gusci, farina di estrazione di semi parzialmente decorticatiOlio vegetale, pellicole di caffè

c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzionebiologicaFarina di estrazione di guarLenticchieFagioli tostatiVeccia articolata

d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologicaBarbabietola (da zucchero) come: melasso, di polpa melassata, borlanda, zuccheroManioca come: amido pregelatinizzato Patate come: bucce e polpa, fiocchi, succo concentrato, fecola gonfiata

e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzionebiologicaResiduo di frutta (è ammesso solo quello di mele), polpa e residuo di fruttaPomodoro come: polpa, buccia e semi Panelli di vinaccioli, Semi di uva, Vinaccia disalcolata

f) Foraggi e foraggi grossolani non ammessi nella produzione biologica

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Erba medica come: residuo, concentrato proteico Paglia di cereali trattata

g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodottiCanna da zucchero come: melasso, zucchero

h) Prodotti lattiero-caseari non ammessi nella produzione biologicaSiero di latte e scotta Siero di latte concentrato Proteina di siero di latte in polvere (è ammesso solo il trattamento fisico)

h) pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzionebiologicaSolubili di pesce concentratoOlio di pesce raffinato, idrogenato

I solubili di pesce sono prodotti fabbricati a partire dai liquidi di pressione residuati dallapreparazione d'olio e di farina di pesce:

cottura e pressatura del pesce per ottenerne la farina ed un liquido molto ricco in olio;

separazione, per decantazione dell'olio dal liquido di pressione;

acidificazione del liquido di pressione e separazione, per decantazione ecentrifugazione, dei solidi in sospensione;

concentrazione del liquido di pressione.

i) Minerali non ammessi nella produzione biologica

Fosforo: fosfato bicalcico precipitato d'ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfato monocalcicodefluorato.

Magnesio: magnesio anidro, cloruro di magnesio, carbonato di magnesio

Sodio: solfato di sodio, carbonato di sodio

l) Prodotti di animali terrestri: farina di carne, farina di carne ed ossa, farina di ossa, ciccioli,farina di pollame, farina di piume idrolizzate, farina di sangue, grassi animali

n) Vari: prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare,prodotti e sottoprodotti di confetteria, prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria, acidigrassi, sali di acidi grassi, prodotti e sottoprodotti di preparati alimentari, prodottiortofrutticoli, destrosio (glucosio), melasso di destrosio, malto destrina, sciroppo di glucosiodisidratato o atomizzato, sciroppo di glucosio.

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Elenco degli additivi alimentari ammessi nella fabbricazione di mangimibiologici11

Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

Sigla Elemento Forma chimicaE1 Ferro: carbonato ferroso (II)

solfato ferroso (II) monoidrato

ossido ferrico (III)E2 Iodio: iodato di calcio, anidro

iodato di calcio esaidrato

ioduro di potassio

iodato di calcio, anidro

iodato di calcio esaidrato

ioduro di potassioE3 Cobalto: solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato

carbonato basico di cobalto (II), monoidratoE4 Rame: ossido rameico (II)

carbonato basico di rame (II), monoidrato

solfato di rame (II) pentaidratoE5 Manganese: carbonato di manganese (II)

ossido manganoso e ossido manganico

solfato manganoso (II) mono e/o tetraidratoE6 Zinco: carbonato di zinco

ossido di zinco

solfato di zinco mono e/o eptaidratoE7 Molibdeno: molibdato di ammonio, molibdato di sodio E8 Selenio: selenato di sodio

selenito di sodio

Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite autorizzateai sensi della direttiva 70/524/CEE preferibilmente derivate da materie prime naturalmentepresenti nei mangimi, o vitamine sintetiche identiche alle vitamine naturali soltanto per glianimali monogastrici. In deroga12 al primo comma e durante un periodo di transizione chescade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzarel'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte leseguenti condizioni:— le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali,— l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata allaCommissione.

11 Cfr. Reg.CE 1804/9912 Deroga introdotta dal Reg. CE 599/2003

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Enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Conservanti: in questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:

E 236 Acido formico solo per insilati

E 260 Acido acetico solo per insilati

E 270 Acido lattico solo per insilati

E 280 Acido priopionico solo per insilati

Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. In questa categoria sono incluse le seguentisostanze:

E 551b Silice colloidale

E 551c Kieselgur

E 553 Sepiolite

E 558 Bentonite

E 559 Argilla caolinitica

E 561 Vermiculite

E 599 Perlite

Elenco degli ausiliari di fabbricazione di insilati ammessi nelle produzionibiologiche13

Sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, enzimi, lieviti, siero di latte,zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali, melasse e batteri lattici, acetici,formici e propionici.

Qualora le condizioni atmosferiche non consentano un'adeguata fermentazione, l'autorità ol'organismo di controllo possono autorizzare l'utilizzazione di acido lattico, formico,propionico e acetico nella produzione di insilati.

13 Cfr. Reg ce 1804/99

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L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Il nuovo regolamento europeo

Le misure specifiche relative all'etichettatura dei mangimi destinati agli animali allevatisecondo il metodo di produzione biologico sono state introdotte solo recentemente dal Reg(CE) 223/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003. Esse devono consentire ai produttoridi identificare i mangimi che possono essere utilizzati a norma delle disposizioni relative almetodo di produzione biologico. L'indicazione facente riferimento al metodo di produzionebiologico non dovrebbe essere presentata in maniera tale da metterla in maggiore risaltorispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente alla direttiva79/373/CEE del Consiglio, e relative modifiche.

Inoltre, il contenuto in materie prime ottenute da agricoltura biologica, il contenuto inprodotti in conversione all'agricoltura biologica e il contenuto complessivo nei mangimi diorigine agricola dovrebbero essere indicati ed espressi in peso di sostanza secca per consentireai produttori di rispettare le razioni giornaliere previste nell'allegato I, parte B, del regolamento(CEE) n. 2092/91.

Il principio in base al quale gli impianti utilizzati nelle unità che preparano mangimicomposti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica sono separati dagli impianti utilizzatinella stessa unità per preparare mangimi composti per animali convenzionali è considerato unmezzo efficace per impedire la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati secondo ilmetodo di produzione biologico. È tuttavia prevedibile che l'attuazione immediata di taledisposizione possa avere un impatto economico rilevante sull'industria dei mangimi compostiper animali in diversi Stati membri e quindi sul settore dell'agricoltura biologica. Per talemotivo, e per consentire alla filiera biologica di adeguarsi alla nuova regola delle catene diproduzione separate, occorre prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione per unperiodo di cinque anni. Inoltre il problema deve essere riesaminato in maniera approfonditaprossimamente sulla base di altre informazioni e dell'esperienza acquisita.

Nell'etichettatura dei mangimi si può fare riferimento al metodo di produzione biologico seil mangime risponde ai seguenti requisiti:– i prodotti sono stati fabbricati, preparati o importati da un operatore assoggettato alle

micure di controllo previste dal Reg. 2092/91– i prodotti o le materie prime non sono state sottoposte a trattamenti tramite radiazioni

ionizzanti– le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica non entrino, in

concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto;– le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione all'agricoltura

biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nellacomposizione del prodotto.

Il riferimento al metodo di produzione biologico avviene con le seguenti indicazioni:

a) «da agricoltura biologica» quando almeno il 95 % della sostanza secca del prodottiè costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica;

b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente alregolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti che comprendono materie prime ottenuteda agricoltura biologica e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversioneall'agricoltura biologica e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili.

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Tale indicazione deve essere distinta dalle indicazioni previste dalla direttiva 79/373/CEEe non deve avere un colore, un formato o uno stile grafico che la pongano maggiormente inrisalto rispetto a queste.

Inoltre deve essere corredata da:

✔ una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita:

i. al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica;

ii. al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione all'agricoltura

biologica;

iii.al contenuto totale dei mangimi di origine agricola;

✔ l'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo

cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione;

✔ un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica;

✔ un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione

all'agricoltura biologica.

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LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO

Legislazione

Il controllo sull'osservanza delle norme di produzione biologica richiede, in linea dimassima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

Tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodottirecanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad unregime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanzeall'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; il Reg CEE 2092/91 regolamentala creazione e l’attività delle strutture di controllo necessarie per queste attività.

In particolare gli Stati membri sono stati chiamati ad instaurare un sistema di controllogestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai qualigli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti biologici debbonoessere soggetti; il sistema di controllo deve comprendere quanto meno le misure di controllo ele misure precauzionali figuranti nel regolamento comunitario.

D'altro canto gli operatori che producono, preparano immagazzinano o importano da unPaese terzo i prodotti biologici, ai fini della loro commercializzazione o che commercializzanotali prodotti devono:

notificare tale attività all'autorità competente;

assoggettare la loro azienda al regime di controllo previsto.

Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membridesignano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi; peril riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione glielementi seguenti:

il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizioneparticolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che dettoorganismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;

le sanzioni che l'organismo prevede14;

le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo etecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;

l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;

accertare l'efficienza dei controlli;

14 Cfr. Reg. 1935/95

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prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzionicomminate15;

revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi irequisiti16.

L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti procurano che sianoapplicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misureprecauzionali previste.

Ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni devono far sopprimerele indicazioni previste per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità17;qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, devono ritirareall'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti ilmetodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente delloStato membro.

Dal 1° gennaio 1998, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti dicui alle condizioni della norma EN 4501118

Per le produzioni di carni animali, gli Stati membri assicurano che i controlli interessinotutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino allavendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità deiprodotti.

Indicazione di conformità al regime di controllo19

L'indicazione e/o il logo secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllopossono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti biologici unicamente se sonoconformi ai requisiti previsti e se recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale delproduttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità dicontrollo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa inmateria di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria20.

Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni chesuggeriscano all'acquirente che l'indicazione " di conformità al regime di controllo" previstadal regolamento comunitario costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva osanitaria superiore.

L'autorità di controllo e gli organismi di controllo previsti dal regolamento comunitariodevono, ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni riguardantil'etichettatura o le produzioni biologiche o nell'applicazione delle misure riguardanti "irequisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste":

15 Cfr Reg. 1935/9516 Cfr Reg. 1935/9517 Cfr Reg. 1935/9518 Norma UNI CEI EN 45011 del 26 giugno 1989: Requisiti generali relativi agli organismi che gestisconosistemi di certificazione di prodotti.19 Cfr Reg. 223/200320 Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

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far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessatadall'irregolarità;

qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirareall'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo daconvenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali21

La prima volta che si applica il regime di controllo, l'operatore responsabile è tenuto aredigere:

una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività,

una descrizione delle misure concrete che devono essere adottate a livello dell'unità, deglistabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del presenteregolamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente allegato.

Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore a effettuare le operazioniconformemente al disposto nel regolamento comunitario.

L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità dicontrollo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui sopra.

L'organismo o l'autorità di controllo effettuano almeno una volta all'anno un controllofisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali.L'organismo o l'autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti nonautorizzati in virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzione nonconformi al presente regolamento. Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni perscoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tuttavia tali analisi sonoobbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati.

Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo, con o senzapreavviso. Tali visite riguardano in particolare le aziende o le situazioni in cui può esistere unrischio specifico di scambio di prodotti ottenuti con metodo di produzione biologico con altriprodotti.

L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e unacontabilità finanziaria che consentano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo diidentificare:

il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;

la natura e la quantità dei prodotti agricoli derivati da agricoltura biologica, che sono statiloro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data atali materiali;

la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti dei prodottiderivati da agricoltura biologica che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzinidel primo destinatario;

21 Cfr. Reg CEEn. 2491/2001

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qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controlloai fini di un corretto controllo delle operazioni..

I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportunigiustificativi; nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e inuscita.

Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale dagarantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino incontatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento.

Ai fini dell'ispezione l'operatore dà all'organismo o all'autorità di controllo libero accessoad ogni reparto dell'unità e degli stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documentigiustificativi. Egli comunica all'organismo o all'autorità di controllo tutte le informazioniritenute necessarie ai fini dell'ispezione.

La produzione biologica deve avvenire in un'unità in cui la zona di produzione, gliappezzamenti, i pascoli, gli spiazzi liberi, i parchetti all'aperto, i locali di stabulazione e, ovedel caso, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, dei prodotti vegetali, dei prodottianimali, delle materie prime e dei fattori di produzione, siano nettamente separati da quelli diqualsiasi altra unità la cui produzione non risponda alle norme previste dal presenteregolamento. È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse daquelle autorizzate.

Animali e loro prodotti ottenuti dall'allevamento: controllo iniziale

La prima volta che si applica il regime di controllo riguardante le produzioni animali, ladescrizione completa dell'unità comprende una descrizione completa dei locali di stabulazione,dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei localiadibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodottianimali, delle materie prime e dei fattori produttivi e degli impianti per lo stoccaggio delledeiezioni animali.

E’ inoltre richiesto un piano di gestione per le unità zootecniche biologiche (ad esempiogestione in materia di alimentazione e di riproduzione, misure sanitarie, ecc.).

Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte aciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a partite per ilpollame e i piccoli mammiferi.

I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente adisposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda; dettiregistri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzionedell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:

per ciascuna specie gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo diconversione, marchio d'identificazione, precedenti veterinari,

gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchiod'identificazione e destinazione,

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le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione,

alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei variingredienti della razione, periodo di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in casodi limitazioni,

profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura deiprodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativagiustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodottianimali.

Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentaricontenenti prodotti vegetali e animali

Il regolamento comunitario regola anche la certificazione delle unità coinvolte nellapreparazione di prodotti biologici, per conto proprio o per conto di un altro operatore e, inparticolare:

unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei prodotti in questione,

unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura dei prodotti in questione.

La descrizione completa dell'unità deve riferirsi alle installazioni utilizzate per ilricevimento, la trasformazione, l'imballaggio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodottiagricoli prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei prodotti.

Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o immagazzinati prodotti che nonsono previsti nel regolamento comunitario:

l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel tempo, all'interno dei locali dimagazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni,

le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempoda operazioni analoghe effettuate su prodotti non previsti dal regolamento,

qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmente o in date fisse, essedevono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autoritàdi controllo,

devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione dellepartite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente allenorme previste dal presente regolamento,

le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle norme previste dal presenteregolamento devono essere svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti diproduzione. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata.

Gli organismi di controlloGli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola,

della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura

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biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;l'autorizzazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamentoCEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto ilterritorio nazionale, attenendosi agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, esuccessive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nel decreto legislativo 220/95.

Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo unpiano-tipo, predisposto dall'organismo stesso: l'organismo di controllo è tenuto a svolgere lapropria attività secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmenteapportate su richiesta del Ministero e rilasciano la certificazione solo a seguito delle ispezionidi esito favorevole.

Gli organismi di controllo riconosciuti sono tenuti a:

dare immediatamente comunicazione alle regioni e alle province autonome ed al Ministerodelle risorse agricole, alimentari e forestali delle violazioni commesse dai produttori, alfine della comminatoria delle relative sanzioni;

trasmettere alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali unarelazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sugli eventualiprovvedimenti adottati d'intesa con le regioni oltre che l'elenco degli operatori controllati;

mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura dicertificazione, per un periodo minimo di cinque anni;

fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti eresponsabilità;

consegnare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in caso discioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema dicontrollo e certificazione;

redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati. Ogni prodotto elencato deveessere seguito dalla denominazione del licenziatario. L'elenco deve essere disponibile alpubblico;

attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nellanorma EN 45011. Tali riesami devono essere documentati e registrati ed essere disponibiliper le persone aventi diritto all'accesso alle informazioni;

avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi diconformità;

conservare le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale del propriopersonale e tenere aggiornata una registrazione relativa alla qualifica, all'addestramento eall'esperienza di ciascuno;

costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura "agricolturabiologica - Regime di controllo CEE".

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I modelli di certificazione devono contenere le seguenti indicazioni:

nome dell'organismo di controllo autorizzato e relativo codice

codice dell'operatore controllato

numero di autorizzazione per i prodotti agricoli freschi e trasformati

la dicitura : "organismo di controllo autorizzato con D. M. M.I.R.A.A.F. n..........del........inapplicazione del Reg. CEE n. 2092/91".

Gli organismi di controllo autorizzati devono anche verificare la presenza presso l'aziendabiologica delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente e di a segnalarel'eventuale mancanza all'autorità sanitaria competente (il Ministero della Sanità).

Gli organismi di controllo che certificano le produzioni biologiche in Italia sono 9:

AIAB

Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica.

Strada Maggiore,29 40125 Bologna(BO) Tel. 051/272986 Fax. 051/232011

[email protected] www.aiab.it

Presidente: Vincenzo Vizioli

Anno di costruzione:1988

Codice identificativo: IT AIB

Aut. Ministeriale: D.M. n.9697171 del 18.12.96

Accreditato Sincert: Registrazione n.040B

Accreditato IFOAM

CCPB Consorzio per il controllo dei prodotti biologici

Via J. Barozzi, 8 40126 Bologna(BO)

tel. 051/254688-255198 Fax. 051/254842

[email protected] www.ccpb.it

Presidente: Lino Nori

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Anno di costruzione:1988

Codice identificativo: IT CPB

Aut. Ministeriale: D.M. n.9697169 del 18.12.96

Accreditato Sincert: Registrazione n.043B

BIOS srl

Via Monte Grappa, 7 36063 Marostica(VI) Tel. 0424/471125 Fax. 0424/476947

[email protected] Presidente: Vittorio Crivello

Anno di costruzione:1996

Codice identificativo: IT BIO

Aut. Ministeriale: D.M. n.9990587 del 02.04.99

IMC

Istituto Mediterraneo di certificazione srl

Via C. Pisacane, 53 60019 Senigallia(AN) Tel. 071/7928725 Fax. 071/7910043

[email protected] www.adrialand.it

Presidente: Remo Ciucciomei

Anno di costruzione:1995

Codice identificativo: IT IMC

Aut. Ministeriale: D.M. n.9697172 del 18.12.96

Accreditato Sincert: Registrazione n.042B

BIOAGRICOOPVia Fucini,10 40033 Casalecchio di Reno(BO) Tel. 051/6130512 Fax. 051/6130224

[email protected] www.bioagricoop.it

Presidente: Riccardo Cozzo

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Anno di costruzione:1984

Codice identificativo: IT BAC

Aut. Ministeriale: D.M. n.9697166 del1'8.12.96

Accreditato IFOAM

QC&IInternational Services sas

Villa Parigini Loc. Basciano 53035 Monteriggiosi(SI) Tel. 0577/327234

Fax. 577/329907 [email protected]

Presidente: Marco Picirilli

Anno di costruzione:1992

Codice identificativo: IT QCI

Aut. Ministeriale: D.M. n.9697168 del 18.12.96

CODEX

Strada Naviglia, 11/A 43100 Parma(PR)

tel. 0521/460735 Fax. 0521/465064

Presidente: Fabio Leone

Anno di costruzione: 1995

Codice identificativo: IT CDX

Aut. Ministeriale: D.M. n.969717 del 18.12.96

ECOCERT ITALIA

C.so delle Province, 60 95127Catania(CT)

tel. 095/442746-433071 Fax. 095/505094

[email protected]

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Presidente: Angelo Maugeri

Anno di costruzione 1992:

Codice identificativo: IT ECO

Aut. Ministeriale: D.M. n.9697167 del 18.12.96

Associazione SUOLO E SALUTEVia Abbazia, 17 61032 Fano(PS) Tel. 0721/830373 Fax. 0721/830373

[email protected] www.ctcom.it/suoloesalute

Presidente: Augusto Mentuccia

Anno di costruzione:1969

Codice identificativo: IT ASS

Aut. Ministeriale: D.M. n.9697232 del 30.12.96

Una volta ottenuto il riconoscimento, gli Organismi di controllo devono trasmettere alMiPAF e alla Regione territorialmente competente:

entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembreprecedente hanno effettuato la notifica di attività di produzione con metodo biologico;

entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, suicontrolli eseguiti e su eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le Regioni;

entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31dicembre dell'anno precedente;

e devono:

mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione per almeno cinque anni;

mantenere aggiornato il personale sui propri compiti e responsabilità, conservando leinformazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale;

consegnare al MiPAF, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta ladocumentazione inerente il sistema di controllo e di certificazione;

tenere aggiornato un elenco pubblico dei prodotti certificati;

attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella

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norma EN 45011;

avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi diconformità;

costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzo della dicitura "AgricolturaBiologica - Regime di controllo CEE"

La Federazione Italiana Agricoltura Organica (FIAO)22

Tale associazione è stata costituita con lo scopo di rappresentare gli Enti certificatoripresenti in Italia; attualmente associa sette degli Organismi riconosciuti in Italia, con unadimensione di attività pari a più del 70% dell’insieme degli Operatori controllati sul territorionazionale.

Nel 2001, nel corso dell’attività ispettiva in ambito FIAO, sono stati prelevati circa 5.017campioni di prodotto sia in campo che nelle fasi di lavorazione e ne sono stati analizzati circa4.921, pari ad oltre il 98%, con 269 esiti positivi (5,4%); a seguito dell’attività ispettiva e deirisultati delle analisi di laboratorio sui prodotti controllati nel 2001 gli Organismi associatihanno erogato 287 provvedimenti sanzionatori, riguardanti principalmente sospensioni o ritiridella certificazione/autorizzazione alla stampa etichette e esclusioni dal sistema di controllo.

Verifica degli enti certificatoriCon il Decreto 15 novembre 199523 è stato costituito presso il Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche agricole e agroindustrialinazionali -, il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, previsto dal decretolegislativo n. 220/1995 con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione deiprovvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo.

Il Comitato è formato da nove componenti, nominati con decreto dal Ministro delle risorseagricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra i funzionari del Ministero delle risorseagricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeridell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del commercio con l'estero, tredesignati dalla Conferenza dei Presidenti (di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre1989, n. 418.).

Il Comitato è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delleregioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente.

22 www.fiao.it23 Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere inordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi.

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RICHIAMI DI INDUSTRIA DEI MANGIMI24

L'industria degli alimenti per il bestiame ha la funzione di riunire un certo numero dimaterie prime - per scopi alimentari ben determinati - modificandone la struttura mediante lamacinazione, il dosaggio, la miscelazione, la compressione.

Le fasi della lavorazioneLa ricezioneE' il servizio più importante della fabbricazione perché da esso dipende la qualità dellafabbricazione; la sua funzione è di provvedere: al controllo quantitativo e qualitativo (spesso tramite l'intervento del laboratorio) delle

materie prime che entrano nella fabbrica; alla classificazione e, se necessario, al trattamento.

Scarico, pesatura, immagazzinamento, manutenzioneIl numero di materie prime impiegate comporta una grande varietà di mezzi meccanici per laricezione ed il controllo: quasi tutte le materie prime sono ricevute in sacchi o 'alla rinfusa',situazioni particolari sono rappresentate da prodotti liquidi e micro- elementi.In generale i sacchi sono di un determinato peso; all'arrivo vengono rovesciati in unatramoggia oppure immagazzinati.Nella tramoggia si ha un controllo della pesatura ed una rapida pulitura per eliminare queicorpi estranei che potrebbero ostacolare il trasporto interno e l'immagazzinamento (paglia,spago, carta, pezzi di legno, ecc.).Il veicolo per il trasporto 'alla rinfusa' può essere provvisto di apposite bocche di scarico,oppure può essere svuotato con una pala meccanica.

L'immagazzinamento può avvenire: su apposite superfici coperte per il prodotto consegnato in sacchi in celle e silos per il prodotto consegnato 'alla rinfusa'

La macinazioneE' l'operazione che ha il compito di ridurre, con mezzi meccanici, i componenti della formula,separatamente o in miscela, con un duplice scopo: permettere una migliore miscelazione; aumentare il valore nutritivo dei componenti per frantumazione di certi elementi (pareti

cellulosiche) e polverizzazione (alcuni minerali e prodotti organici).

L’aspirazione ed il trasporto pneumaticoIl principio consta nell'impartire all'aria una certa velocità nell'interno di un condotto, per farletrasportare da un punto all'altro la totalità o una parte di un prodotto.Il materiale impiegato è costituito da:

il ventilatore, che è l'elemento motore; i condotti; gli apparecchi di recupero (cicloni e filtri).

Il dosaggioOperazione o insieme di operazioni che consentono di misurare con precisione, per peso o pervolume, i diversi componenti di un mangime composto.

La miscelazione24 Tratto da 'L'industria dei mangimi composti - tecniche e tecnologia della fabbricazione' di Louis David eGermano Nasi.

Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 31

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E' l'operazione, o l'insieme delle operazioni, che ha lo scopo di mescolare nel nodo piùuniforme possibile gli elementi dosati e portati ad una granulazione il più possibile omogenea.

La compressioneOperazione che consiste nell'agglomerare, mediante un mezzo meccanico, gli alimenticomposti farinosi in solidi la cui forma, volume e durezza sono più adatti alle esigenzefisiologiche degli animali e consentono una manipolazione più facile ed una miglioreconservazione.

Immagazzinamento: può essere fatto in sacchi che devono essere chiusi automaticamente o incelle.

EtichettaturaNella attività zootecnica per ottenere il massimo risultato produttivo, è di fondamentaleimportanza la conoscenza delle caratteristiche dei mangimi impiegati.

Valutazione di un mangime: composizione; contenuto in proteine, grassi, glucidi, vitamine e sali minerali; digeribilità; valore biologico delle proteine; appetibilità; conservabilità; azione sullo stato di salute dell'animale; azione sulla produzione.

L'odore, il sapore, l'aspetto, la consistenza dei prodotti alimentari di origine animale sonospesso influenzati dai mangimi utilizzati.

L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) del Ministero delle Risorse Agricole,Alimentari e Forestali, effettua controlli e prelievi per analisi nei luoghi di produzione e dicommercializzazione dei mangimi e presso gli allevatori che li utilizzano.

Legislazione per i mangimi convenzionaliLa legge n.281 del 15 febbraio 1963 e le successive modifiche ad essa apportate,

regolamentano, in Italia, la produzione di mangimi.

Le materie prime per mangimi ammesse sono elencate in questa stessa legge e sonodenominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti dalla legge stessa; le materie primeper mangimi elencate possono essere immesse in circolazione unicamente sotto ledenominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie primecorrispondano alle descrizioni in esso specificate.

L'elenco non è da considerarsi esclusivo, infatti può essere integrato; i prodotti costituiti dadue o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima permangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione delsottoprodotto di minor valore commerciale25.

Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratorio integratoti medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di25 Cfr. D.Lgs 17 Agosto 1999 n.360

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produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate.

Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodottiindesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essereimmesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che produconomangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delledisposizioni vigenti.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzio, comunque, per la distribuzione o per il consumo, integratori o integratori medicati permangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di «integratore per mangimi» o di«integratore medicato per mangimi» ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimentodella ditta produttrice o importatrice:

l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo diintegratore o di integratore medicato per mangimi;

una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e disomministrazione;

la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodottisoggetti ad alterazione con il tempo;

per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche ilnome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta

I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiestadegli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanzeaggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi26.

Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di deteneree somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturalesvolgersi delle funzioni fisiologiche.

I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati permangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni,fatte salve le deroghe previste per legge.

È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori a mezzo di carri silos formati da unao più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto uncartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice,con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto.

Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su undocumento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratorimedicati.

In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competentepuò ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi; in caso direiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un26 L'art. 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433 ha disposto che il termine «premiscela» sostituisca il termine«integratore» utilizzato nella presente legge.

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periodo da tre mesi ad un anno.

Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autoritàcompetente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dellostabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento dellastessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

Terminologia27

Alimenti per animali : sostanze organiche ed inorganiche, semplici o in miscele,comprendenti o no degli integratori e degli additivi, destinate alla nutrizione animale pervia orale

Mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati,nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche oinorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazionedegli animali per via orale

Mangimi semplici di origine vegetale: singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi oconservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Ad es.: mais, erbamedica, farina di orzo, panello di semi di lino

Mangimi semplici di origine animale: singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi oconservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Ad es.: latte (liquido oin polvere), farina di carne, farina di pesce, farina di sangue, ecc.

Materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo statonaturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, comepure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essereimpiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previatrasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto dellepremiscele

Mangimi composti: le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi,destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi odi mangimi complementari

Mangimi completi: le miscele di materie prime per mangimi, che, per la lorocomposizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera

Mangimi complementari: le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassielevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornalierasoltanto se sono associati ad altri mangimi

Mangimi minerali: i mangimi complementari costituiti principalmente da minerali econtenenti almeno il 40% di ceneri gregge

Mangimi melassati: i mangimi complementari preparati a base di melasso e contenentialmeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio

Mangimi d'allattamento: i mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in unadeterminata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali comecomplemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli damacellazione

27 Parte così modificata dal D.M. 6 febbraio 2002 (G.U. 11 marzo 2002, n. 59)

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Mangimi medicati: mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi

Integratore per mangimi: preparazioni contenenti in stato di dispersione in un supportoanche liquido, singolarmente o associati tra loro, determinati "principi attivi", (aminoacidi,vitamine, antibiotici, sali minerali, ecc.), ed altri costituenti ad azione biologica ed destinaiad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure distimolare determinate funzioni produttive e/o energetiche degli animali

Mangimi composti integrati: preparazioni ottenute associando ai mangimi composti deimangimi concentrati ed uno o più integratori, oppure un adeguato "nucleo". Ad es.: mais +orzo + mangimi concentrati vari + minerali + vitamine; oppure: mais + orzo + nucleo

Nuclei: mangimi composti concentrati integrati. Da essi, mediante miscelazione conmangimi semplici o composti, si ottengono mangimi composti integrati. Contengonomangimi concentrati, minerali e vitamine

La legge 281/63 riporta anche il glossario che illustra i principali procedimenti utilizzatinella preparazione delle materie prime per mangimi28, di cui sono sotto riportarti quelliammessi per le produzioni biologiche:

Procedimento Definizione Denominazione

Concentrazione Aumento del tenore di alcune sostanze medianteeliminazione di acqua o altri componenti Concentrato

Decorticatura[1]

Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno(tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc.

Decorticato,parzialmentedecorticato

Essiccazione Disidratazione mediante procedimenti artificiali onaturali

Essiccato(naturalmente oartificialmente)

Estrazione

Eliminazione, con solvente organico (il prodottofinito deve esserne privo), di grasso o olio damateriali o, con solvente acquoso, di zucchero ealtre sostanze idrosolubili

Estratto, farina diestrazione (permateriali con grassi),melasse, polpa (permateriali con zuccherio altre sostaneidrosolubili)

Estrusione Pressione spinta o protrusione attraverso orifizi Estruso

Fioccatura Laminazione di materiale trattato con il caldoumido Fiocchi

Molitura asecco

Trattamento meccanico di semi per rimpicciolire leparticelle ed agevolare la separazione in frazioni dicomponenti (soprattutto farina, crusca e tritello)

farina, crusca,cruschello, farinaccio,farinella, tritello

Riscaldamento

Termine generale per una serie di trattamentitermici effettuati in condizioni specifiche perinfluire sul valore nutritivo oppure sulla strutturadella sostanza

Tostato, cotto, trattatotermicamente

Idrogenazione Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridisaturi (indurimento degli oli e dei grassi)

Idrogenato,parzialmenteidrogenato

28 Cfr. D.M. 6 febbraio 2002 (G.U. 11 marzo 2002, n. 59).

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Idrolisi Riduzione in componenti chimici semplici medianteadeguato trattamento con acqua e eventualmentecon enzimi o acidi/alcali

Idrolizzato

Pressatura

Eliminazione, mediante estrazione meccanica (conpressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore,di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché disucco dalla frutta o da altri prodotti vegetali

Pressato, expeller [2],(per materialicontenenti oli); polpa,residuo (per frutta,ecc.); fettucce dibarbabietole pressate(per le barbabietole dazucchero)

Pellettatura Compressione mediante passaggio in filiera Formellati, pellettato,in pellet.

Pregelatinizzazione

Modifica dell'amido per aumentarne il potere dirigonfiamento in acqua fredda

Pregelatinizzato,gonfiato

Raffinazione Eliminazione totale o parziale di impurità inzuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediantetrattamento chimico/fisico

Raffinato,parzialmente raffinato

Molitura umida Separazione meccanica dei componenti del seme /endosperma per macerazione in acqua con o senzaanidride solforosa per l'estrazione dell'amido

Germe, glutine, amido

Macinazione Trasformazione meccanica dei semi o di altrematerie prime per mangimi al fine di ridurne ledimensioni

Macinato

DezuccheraggioEstrazione totale o parziale dei mono - o disaccarididalla melassa e da altre sostanze contenentizucchero mediante processi chimici o fisici

Dezuccherato,parzialmentedezuccherato

Schiacciatura

Procedimento meccanico dicompressione/laminazione di semi o altre materieprime per mangimi al fine di modificarne lastruttura iniziale

Schiacciato, laminato

Spezzatura Frantumazione meccanica di semi o di altre materieprime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni Spezzato, frantumato

[1] Il termine «decorticatura» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura». Iltermine d'uso corrente dovrebbe essere «sbramato» o «sbucciato». [2] Ove, opportuno, il termine «expeller» può essere sostituito da «panello».

Le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buonepratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo difabbricazione,e da coadiuvanti tecnologici. Qualora non siano stati fissati altri valori, lapurezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.

Si considerano impurezze botaniche:

le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altrespecie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazioneanteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%.

Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in

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quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetaleimpiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materieprime per mangimi che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedentilavorazioni.

L'etichettatura dei mangimi OGM

L'etichettatura dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati o prodottiderivati da OGM è stata oggetto negli ultimi anni di dibattito a livello europeo e di diversiinterventi normativi. In particolare sono 3 le normative principali che si riferiscono aglialimenti e ai mangimi OGM:

La prima contiene le regole per il rilascio deliberato di di OGM nell'ambiente (direttiva2001/18/CE, che sostituisce la precedente dir. 90/220/CEE). Sotto questa direttiva, invigore dal 17 ottobre 2002, sono stati approvati 18 OGM nell'Unione Europea, per diversiscopi (alcuni per coltivazione, alcuni per importazione e trasformazione, alcuni comealimenti, per l'uomo o per gli animali).

La seconda è il Regolamento (CE) 1829/2003, che è in vigore dal 7 novembre 2003, che siapplica agli alimenti e ai mangimi, e detta le nuove norme per l'autorizzazioneall'immissione sul mercato degli OGM. La procedura prevede che le richieste diautorizzazione, corredate di un dossier, siano valutate dall'Autorità Europea per laSicurezza Alimentare29 che ha 6 mesi di tempo per valutare la sicurezza del nuovo alimento.I mangimi non devono:

a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente;b) fuorviare l'utilizzatore;c) danneggiare o fuorviare il consumatore modificando negativamente le caratteristiche

distintive dei prodotti di origine animale;d) differire dal mangime che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale

sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli animali o gli esseri umani.

Dopo una valutazione positiva da parte dell'Autorità, l'autorizzazione finale viene datadalla Commissione

La terza è il Regolamento (CE) 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura diOGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM.

Le norme sull'etichettatura dei mangimi OGM:

✔ non si applicano ai mangimi che contengono materiali che contengono, sono costituiti osono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione non superiore allo 0,9 % permangime e per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza siaaccidentale o tecnicamente inevitabile. Per stabilire se la presenza di tale materiale siaaccidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrarealle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

Sull'etichetta del mangime appaiono:

✔ la denominazione «[nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi

29 http://europa.eu.int/agencies/efsa/index_it.htm

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immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime in questione, oppure

✔ la denominazione «prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato» apparetra parentesi immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime.

✔ i) composizione,

✔ ii) proprietà nutrizionali,

✔ iii) uso previsto,

✔ iv) implicazioni per la salute di certe specie o categorie di animali

Deve inoltre essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali un mangimepossa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

Per assicurare la tracciabilità, gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenutida OGM sono tenuti a trasmettere per iscritto all'operatore che li riceve le seguentiinformazioni:

a) indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM;b) indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti

da OGM;

c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che ilprodotto è stato ottenuto da OGM.

LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI

Come principio generale, il regolamento richiede che ci sia una separazione spazialenetta tra la produzione 'biologica' e la produzione di prodotti convenzionali:

✗ nella linea produttiva

✗ durante lo stoccaggio

✗ durante il trasporto

✗ tanto per le materie prime che per i prodotti finiti

“Unità di preparazioneAl momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i

mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionalisiano fisicamente separati in modo efficace;

b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dalpresente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimicomposti non disciplinati dal presente regolamento.”30

In deroga a queste disposizioni, fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere

30 Cfr. Reg. (CE) 223/2003

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svolte negli stessi impianti, purché:— venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei

prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cuisia stata controllata l'efficacia (il mangimificio solitamente fa le pulizie al Sabato e laproduzione biologica il Lunedì ed il Martedì);

— l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni; — l'operatore garantisca l'applicazione di appropriate misure, in base alla valutazione del

rischio, per garantire che i prodotti non conformi al regolamento non possano essereimmessi sul mercato con indicazioni riguardanti il metodo di produzione biologico;

E' vietato l'impiego contemporanemente, in uno stesso mangime, di un ingrediente daagricoltura biologica o ‘in conversione’ e da agricoltura convenzionale (es. orzo da agricolturabiologica e orzo convenzionale nello stesso mangime). In ogni caso le materie primeconvenzionali usate devono essere OGM FREE. Mentre normalmente il livello dicontaminazione accidentale da OGM in materie etichettate come “OGM free” è di 0.9%31, neimangimi destinati a mangimi biologici il limite massimo di presenza di OGM è 0.1%. Alcuniorganismi di controllo possono imporre livelli ancora più restrittivi (per esempio AIABimpone un limite di contaminazione di 0,0001%). In caso di riscontro di tracce OGM si ha unasospensione per 3 mesi della possibilità di vendere il mangime come biologico.

Nelle strutture di produzione di mangimi biologici esistono due punti particolarmente arischio:

1. i punti carico, solitamente separati per le materie prime biologiche e non biologiche

2. la buca scarico, spesso unica per convenzionale e biologico, quindi potenziale punto dicontaminazione

Non è ammissibile l'utilizzo di linee di lavorazione che prevedano la possibilità diproduzione di prodotti medicati; i locali di stoccaggio e di lavorazione dei mangimi biologicidevono essere chiaramente distinti dai locali di stoccaggio e lavorazione delle particonvenzionali.

Si suggerisce di utilizzare linee di lavorazione dedicate esclusivamente alla lavorazione delprodotto biologico ma, qualora ciò non sia possibile, di far precedere la lavorazione dellapartita biologica da operazioni di pulizia degli impianti tale da evitare la presenza diindesiderati residui.

Specificamente si richiede che prima della lavorazione delle partite biologiche sia fattapassare una partita di orzo/frumento biologico e/o sia garantito un adeguato scarto "di testa" diprodotto biologico tale da assicurare la "pulizia" dell'impianto.

In ogni caso la tendenza più diffusa tra gli allevatori in conduzione biologica è perl’utilizzo di prodotti aziendali, anche per l’elevato costo dei mangimi.

31 Cfr. Reg. (CE) 1829/2003

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Regolamentazione del mangimificio

Un mangimificio deve possedere alcuni requisiti.

gli impianti e le attrezzature di produzione devono essere sistemati in reparti distintida quelli destinati ad altra lavorazione e da quelli destinati alla vendita ed aldeposito dei prodotti finiti. Tali reparti debbono essere completamente separati fraloro in modo da evitare possibili contaminazioni tra le materie prime ed i prodottifiniti. Detti reparti devono avere idonei impianti di aspirazione ed i relativipavimenti e pareti devono essere facilmente lavabili e permettere la disinfezione, ladisinfestazione e la derattizzazione;

i locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti finiti debbonoessere asciutti e ben aerati, separati fra loro e da quelli di produzione; detti locali edi reparti, nonché quelli di fabbricazione non possono essere adibiti a deposito disostanza estranee e, in particolare, di concimi, anticrittogamici, insetticidi;

locali separati per il deposito dei carburanti, dei lubrificanti e di quanto altrooccorre per il funzionamento dei macchinari, nonché per la pulizia, la disinfezione ela disinfestazione dei locali e dei prodotti;

adeguati servizi igienici per il personale dipendente;

attrezzature atte ad impedire la diffusione delle malattie contagiose degli animali edidonei impianti per la conservazione delle materie prime;

un impianto di macinazione, atto a garantire un conveniente grado di finezza e diomogeneità del prodotto finito;

attrezzature atte a garantire l'assoluta assenza nei mangimi di corpi estranei (chiodi,materie metalliche, ecc.) che possano, comunque , danneggiare la salute deglianimali;

l'insaccamento meccanico che assicuri il grado di pulizia del prodotto finito;

attrezzature atte a garantire anche la completa sterilizzazione del prodotto finito.Detto prodotto, comunque, non deve contenere agenti patogeni e tossigeni.

Per quanto riguarda le farine di latte e di siero, lo stabilimento deve avere impianti diessiccamento che, senza alterarne il valore nutritivo e senza pregiudicarne le proprietàorganolettiche permettano di passare rapidamente dal prodotto liquido a quello essiccato.Comunque l'impianto di essiccamento, quando necessario, deve essere tale da non alterare ilprodotto.

Le acque di rifiuto devono essere convogliate razionalmente in modo da evitare ladiffusione di eventuali malattie contagiose. A tale scopo, esse debbono essere sottoposte atrattamento di depurazione, qualora non sia possibile il loro smaltimento in modoigienicamente irreprensibile.

impianti idonei a consentire che i cereali siano separati, prima della macellazione,dalla polvere e dalle sostanze estranee non atte all'alimentazione animale

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impianti tali da garantire l'esattezza del dosaggio delle materie prime costituenti lamiscela e la migliore omogeneità del prodotto finito in modo che, entro i limitidella tolleranza stabilita dalla legge, i campioni prelevati dalla massa corrispondanoai valori analitici dichiarati. Alle stesse esigenze devono rispondere eventualiimpianti di melassatura e grassatura.

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PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA PRODUZIONE DI MANGIMIBIOLOGICI

I principali indicatori economici dell’industria italiana di mangimi composti (valori ancorain lire) sono di seguito elencati (Fonte: INEA).

VARIABILI ANNO 2000N.stabilimenti 927Fatturato 7.700 MLD. £Produzione 11.150. 000 tonn.Numero di addetti N° 9.000Esportazioni 185 MLD. £Importazioni 905 MLD.£Saldo commerciale -724 MLD. £

Attualmente la produzione di mangimi biologici in Italia si aggira attorno allo 0,2% dellaproduzione totale, questo dato merita alcune considerazioni:

dall’elaborazione dei dati forniti dagli organismi di controllo operanti in Italia al 31dicembre 2001, risulta che il trend di crescita del "biologico" sul territorio nazionale èsempre in aumento e con esso la richiesta di prodotti biologici, compresi i mangimi;

la produzione di mangimi biologici è inadeguata alle necessità32: i mangimificicertificati sono una quindicina ed in diverse regioni gli allevatori hanno difficoltà areperire localmente il mangime biologico necessario;

di fatto l’industria mangimistica preferisce acquistare il prodotto in altri paesi europei(Germania e Francia) dove i prezzi sono più bassi in quanto compensati da una buonaproduttività (quasi il doppio di quella italiana)33;

la produzione di mangimi biologici è vincolata da diversi fattori, fra i quali:

• la necessità di avere strutture apposite;• i costi di produzione più elevati (in media del 40% rispetto al prodotto

convenzionale34), legati soprattutto al costo delle materie prime.

anche se il prezzo elevato dei mangimi prodotti industrialmente spinge gli allevatori aprediligere l'acquisto di materie prime per la preparazione autonoma dei mangiminecessari35, il settore dei mangimi biologici sembra destinato ad un buon sviluppo neiprossimi anni.

32 Tratto da 'Agrisole' del 25-31 Ottobre 2002, dichiarazioni di Vincenzo Viziolo, presidente Aiab33 www.aiab.it34 Dott.Melli, Progeo35 Da valutazione del Dott.Matteotti, Veterinario Aiab

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Media valori MediaFRUMENTO TENERO BIO 205FRUMENTO TENERO 200FRUMENTO DURO BIO 235FRUMENTO DURO 207MAIS BIO 200MAIS 174RISONE BIO 420RISONE 342SEMI DI SOIA BIO 323SEMI DI SOIA 278

Tabella 1 Confronto tra i prezzi di alcune materie prime biologiche e convenzionali(dal listino prezzi dell'Associazione Granaria di Milano36, determinati al 26/11/03)

36 http://borsa.granariamilano.org/

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SITI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI

Sull'agricoltura e la zootecnia biologica:

www.agricolturabiologica.com

www.aiab.it

www.bioagricoop.it

www.ccpb.it

www.greenplanet.net

www.sinab.it

http://www.scizoot.unipd.it/staff/bailoni/ biologico/bologna2_file/frame.htm

Sui mangimi e sugli alimenti:

www.assalzoo.it

http://borsa.granariamilano.org/

Per aggiornamenti nella legislazione europea:

Banca dati EURlex: www.europa.eu.int

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