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PROCURA DELLA REPUBBLICA * ìK ' i TORINO ^ f J n. 29854/12 RGNR n.5004/14 +5005/14 RG Tribunale Alla cancelleria III sezione penale Tribunale sede Dichiarazione di appello del pubblico ministero art. 570 c.p.p. ■t Letti gli atti del procedimento penale a carico di 1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73 elet .dom. in Torino c/o lo studio delTaw.to Cappelletto difeso di fiducia dall'aw. Giovanni MIGRA del Foro di .Torino 2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53 elet. dom, c/o dif. di fiducia avy.ti G. Lageard e Giuntelli difeso di fiducia dall'aw. Giovanni LAGEARD e dall'aw. Chiara GIUNTELLI del Foro di Torino 3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69 elet. dom. Torino, c/o dif. fi d. Aw.to Cassini difeso di fiducia aw.ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI 4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71 elet. dom. Torino c/o dif. fid. Aw.to Enrichens difeso di fiducia aw.ti Vincenzo ENRICHENS del foro di Torino e Stefano CAMPANELLO del Foro di Alba 5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83 elet. dom. c/o dif. fi d. aw.to Gastini difeso di fi ducia dall'Aw. Luca GASTINI del foro di Alessandria 6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83 elet. dom. Parma c/o dif. fi d. Aw.to Loro difeso di fiducia dall'Aw. Katia LORO del Foro di Parma 1

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n. 29854/12 RGNR

n.5004/14 +5005/14 RG Tribunale Alla cancelleria III sezione penaleTribunale sede

Dichiarazione di appellodel pubblico ministero

art. 570 c.p.p.

■t Letti gli atti del procedimento penale a carico di

1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73elet .dom. in Torino c/o lo studio delTaw.to Cappellettodifeso di fiducia dall'aw. Giovanni MIGRA del Foro di .Torino

2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53elet. dom, c/o dif. di fiducia avy.ti G. Lageard e Giuntellidifeso di fiducia dall'aw. Giovanni LAGEARD e dall'aw. Chiara GIUNTELLI del Foro diTorino

3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69elet. dom. Torino, c/o dif. fid. Aw.to Cassinidifeso di fiducia aw.ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI

4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71elet. dom. Torino c/o dif. fid. Aw.to Enrichensdifeso di fiducia aw.ti Vincenzo ENRICHENS del foro di Torino e Stefano CAMPANELLO delForo di Alba

5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83elet. dom. c/o dif. fid. aw.to Gastinidifeso di fiducia dall'Aw. Luca GASTINI del foro di Alessandria

6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83elet. dom. Parma c/o dif. fid. Aw.to Lorodifeso di fiducia dall'Aw. Katia LORO del Foro di Parma

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7) DELL'UTRI Michele, nato a Torino il 27.03.71elet. dom, Torino, c/o dif. Fid. Aw.to T. Servettodifeso di fiducia dagli aw.ti Toiumaso SERVETTO e Roberta MAGGIA del foro di Torino

8) BURZI Angelo Emilio Filippo, nato a Torino il 23 08 48 ^elet. dom. Torino, c/o_i fid. aw.ti G. Lageard e M, Lageard 'difeso di fiducia dagli aw. Giovanni e Marta LAGEARD del foro di Torino

9) GOFFI Alberto, nato Mathi (TO) il 25.05.70elet. dom, Torino, c/o dif, fid. aw.to P. F. Bertolinodifeso di fiducia dagli aw. Pierfranco BERTOLINO e Erica GILARDINO del Foro di Torino10) NEGRO Giovanni,nato a Monteu Roero (CN) il 26 02 49elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Bertolino

dVcun'eo"' ^E^^TOLINO del foro di Torino ed Enrico GOLLIDA' del11) LUPI Maurizio, nato Torino il 18.01.61elet. dom. Torino, c/o il fid. aw.to Michela ' 'difeso di fiducia dall'aw. Cristiano MICHELA del foro di Torino M'

12) CORTOPASSI Alberto, nato Novara il 01,11.63elet. dom. Vercelli, c/o dif. fid. aw.to Mussatoifeso di fiducia dall'aw. Massimo MUSSATO del foro di Vercelli

13) COSTA Rosa Anna, nata Langosco (PV) il 14.06.51elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Caviglienedifeso di fiducia dall'aw. Alfredo CAVIGLIONE del Foro di Torino,14) LA ROCCA Girolamo, nato Partanna (TP) il 02 05 56Elet. dom. Novara, c/o dif. fid. aw.to Inghilleridifeso di fiducia dalI'Aw. Renzo INGHILLERI del Foro di Novara

15) LEARDI Lorenzo, nato Vercelli il 07.06.65elet. dom. Asti, c/o ,dif. fid. aw.to Miratedifeso di fiducia dagli aw. Aldo MIRATE e Pieimario MORRA dei Foro di Asti16) IV^STRULLO Angiolino, nato Bisaccia (AV) il 22 09 49elet. dom. Tonno, c/o dif. fid. aw.to A. Galassodifeso di fiducia dagli aw. Andrea GALASSO e Michele GALASSO del Foro di Torino17) MONTARGLI Augusta, nata Torino il 14.09.83elet. dom. Milano, c/o dif. fid. aw. Guido ALLEVAdifeso di fiducia dagli aw.ti Guido ALLEVA e Francesca GHETTI del foro di Milano18) MOTTA Massimiliano, nato a Torino il 28 06 65elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Passero

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difeso di fiducia dalfavv. Giovanni PASSERO del foro di Torino

19) TENTONI Alfredo Roberto, nato Torino il 07.06.56elet. dom. Torino, c/o aw.to S. Bersanodifeso di fiducia dalTaw. Stefano BONAUDO del foro di Torino

20) VALLE Rosanna, nata a Torino il 09.04.54elet. dom. Torino, c/o dif. fìd. aw. G. Lagearddifeso di fiducia dagli aw.ti Giovanni LAGEARD e Marta LAGEARD del foro di Torino

21) LUPI Sara nata a Torino V 11.10.1988el. dom. c/o dif. fid. aw. Cristiano MICHELAdifesa di fiducia dall' aw. Cristiano MICHELA del Foro di Torino

22) CANTORE Daniele nato a Torino il 12.1.1954ei. dom. c/o dif. fid. aw. Alfredo CAVIGLIONEdifeso di fiducia dall' aw. Alfredo CAVIGLIONE del foro di Torino

23) STARA Andrea, nato a Torino il 24.9.1972el. dom. c/o dif. fid. aw. Antonio ROSSOMANDO

:eso di fiducia dagli aw.ti Antonio ROSSOMANDO e Giacomo TELMON del Foro di Torino

•ii Roberto, nato Novara il 13.7.1968

"vW.- Domenico AIELLO® Domenico AIELLO e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano

IMPUTATI

GIOVINE Michele

1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale consigliere regionale della RegionePiemonte e eapogruppo del gruppo consiliare "Pensionati con GOTA" e perciò pubblicoufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo ladisponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 lesse

erogati dal consiglio regionale e versati sul conto correnteIT62Z0690601015000000000952, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali ecomunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:il pagamento di contravvenzioni al codice della strada per complessivi € 3 081 38*ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare se non addirittura'scònosciute eSpese tax utenza privata Franchino per complessivi € 3.417,20;acquisto di generi alimentari presso supermercati per complessivi € 5 355 28-acqmsto di capi di abbigliamento e beni per la cura della persona per complessivi €

acquisto di biglietti relativi a spettacoli e partita di calcio per complessivi € 2.565,25*spese presso bar, ristoranti, night club ed acquisto di cibo per complessivi € 19.294,35;

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V, -

trasferte a Roma per finalità personali con persone estranee al gruppo consiliare, nonché jsoggiorno in Roma ed ancora trasferte in Torino ed altre località di persone non |identificate/estranee al gruppo consiliare per complessivi € 2776,59;acquisto carburante per complessivi € 65.503,98;spese per manutenzione dell'autovettura per complessivi € 2.481,39; ìspese varie (tabacchi, ferramenta, fiori, alcolici, articoli per bambino ed articoli per la casa,-prodotti farmaceutici, centri estetici, spese all'estero ) per complessivi €10.434,33;biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione per complessivi € 2.067,32;acquisto di buoni pasto per complessivi € 16.149,57;spese carta di credito collegata al c/c intestato al gmppo consiliare (periodo aprile —settembre 2012) non rientranti nella documentazione esibita: € 2.764,42; je cosi complessivamente si appropriava di € 144.026,55.In Torino dal giugno 2010 al settembre 2012

t. II

EV -

DE MAGISTRIS Roberto (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)10) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gmppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciòpubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo (^ffunzionamento per i gmppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionalé!^^--versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi /otto |Helencati, DB MAGISTRIS Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali diMAGISTRIS Roberto e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per complessivi 9.345,56;spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.004,50;rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 10.336,27;rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music Club S.r.l." per complessivi £

1.614,46;

rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per cellulari e custodie per smartphonee tablet) per complessivi € 1.469,24;

rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture telepass a lui intestato percomplessivi € 4.070,49;e così complessivamente si appropriavano di € 27.840,52.In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

(

GIORDANO Massimo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)11) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciòpubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e

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versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sottoelencati, GIORDANO Massimo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GIORDANOMassimo e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare;

rimborsi spese per ristoranti , consumazioni bar e similari per complessivi €17.169,16;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.649,41 ;rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 1.772,01 ;rimborso spese per pagamento contravvenzioni al Codice della Strada per

complessivi € 629,92;ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate/estranee al

gruppo per complessivi € 720;rimborso per spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, ed musicali e complementi

d'arredo) per complessivi € 3.408,68;rimborso spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo, noleggio traghetto,

biglietti treno e fatture telepass generiche per complessivi € 841,09;e così complessivamente si appropriavano di € 26.190,27;In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

GREGORIO Federico (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)12) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciòpubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sottoelencati, GREGORIO Federico, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GREGORIOFederico e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti , consumazioni al bar e similari per complessivi €18.516,91;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 846,60;rimborso per spese varie (stampe, comici, accessori telefono, ricariche telefoniche )

per complessivi € 349,89;rimborso spese per pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per festa

della LEGA nord a Moriglione per complessivi € 1.982,40;e così complessivamente si appropriavano di € 21.695,80In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

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MOLINARI Riccardo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)15) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con piùazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionaledella Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sottoelencati, MOLINARI Riccardo Paolo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, ,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si 'appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MOLINARIRiccardo e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti in relazione a eonsumazioni individuali, per più personee spese per consumazioni al bar e similari per complessivi € 4.415,50;

spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per complessivi € 1.628,40;rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto, apparati elettronici, sigarette, ed

musicali) per complessivi euro 497,54;oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500 senza alcun documento

giustificativoe così complessivamente si appropriavano di € 9.041,44In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012

t.

TIRAMANI Paolo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)19) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale d^lìaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciàpubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sottoelencati, TIRAMANI Paolo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TIRAMANIPaolo e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti in relazione a consumazioni individuali e spese perconsumazioni al bar e similari per complessivi €25.607,60;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.552,50;rimborso spese per spese varie ( abbigliamento, profumerie, generi alimentari,

prodotti di elettronica, manutenzione autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS,giocattoli, ricariche telefoniche persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per complessivieuro 1.991,22;

rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso mezzi di trasporto percomplessivi € 4.293,60;e così complessivamente si appropriavano di € 34.444,96In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

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DELL'UTRI Michele

20) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. (agendo in concorso ex art. 110 c.p. conMORETTI Gabriele in riferimento ai pagamenti a vantaggio di VOICE CARE S.r.l.)perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale consigliereregionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "MODERATI" eperciò pubblico ufficiale, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consìglio Regionale eversati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207, se ne appropriava utilizzandoliper finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi euro € 9.488,18;rimborso per acquisti di stampe e comici per complessivi € 2.183,50;rimborsi per acquisto abbonamento a LA STAMPA con invio al domicilio privato avendogià il gruppo personale un abbonamento in sede per € 871,00;ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate per complessivi €1.060,00

e così complessivamente si appropriava di € 13.602,68In Torino dal giugno 2010 a dicembre 2012

21) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n.659 quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gmppo consiliare"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dalContributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

y ̂Regionale autorizzando il pagamento delle fatture sotto indicate, destinava fondi delcontributo di funzionamento per i gruppi al finanziamento di iniziative politiche del partitoModerati, mediante il pagamento di fatture relative a lavori di tipografia resi e prestazioni diservizi a favore del partito medesimo.In particolare effettuava il pagamento di:

fattura n. 62 del 31.5.2011 emessa da "T.D.P. DI LO SCIUTO ANTONINO" perl'importo di € 1.740, avente ad oggetto "400 stampa manifesti su carta blue back formato140x200 - consegna", e relativa alla stampa di manifesti elettorali di ringraziamento aglielettori per il risultato raggiunto dalla formazione politica "Moderati" in occasione delleelezioni comunali di Torino 2011;

fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi e Spettacoli" per l'importo dì€ 4.170, avente ad oggetto "Organizzazione e gestione eventi e corsi formativi", e relativaall'organizzazione di una manifestazione del partito "Moderati" tenuta presso il TeatroColosseo di Torino

e così complessivamente erogava € 5.910.In Torino 19 maggio 2011 e 9 giugno 2011

DELL'UTRI Michele (in concorso con MORETTI Gabriele giudicato separatamente)22) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p. . perché in concorso tra loro, con piùazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - DELL'UTRI quale consigliereregionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "MODERATI" e

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perciò pubblico ufficiale, nella disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207 - si appropriavano,utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa,dell'importo di € 191.190,00, cui ammontano le fatture effettivamente pagate dal Gruppoconsiliare Moderati a Voice Care s.r.I. società facente capo a MORETTI Gabriele, perprestazioni in realtà in tutto o in parte inesistenti o comunque rese da una diversa societàrispetto a quella che ha emesso le fatture, quindi soggettivamente false e comunque noninerenti e non congrue al funzionamento del gruppo;In Torino dal dicembre 2010 a dicembre 2012

BURZI Angelo (in concorso con PBDRALE Luca giudicato separatamente)23) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro , con piùazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionaledella Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ"e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente 1T50J020080 1046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati,BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario dellaindebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importidi cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BURZI Angelo e comunque estranee allaprevisione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti per complessivi € 10.161,08;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 432,13 ;

e così complessivamente si appropriavano di € 10.593,21In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

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24) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre1981 n. 659 perché, in concorso tra loro, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionaleautorizzando il pagamento della fattura sotto indicata, BURZI Angelo, quale consigliereregionale della Regione Piemonte che richiedeva il pagamento della fattura sotto indicatacon il contributo per il funzionamento dei gruppi, destinavano fondi del contributo difunzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna elettorale dello stesso BURZIattraverso la realizzazione di video di propaganda elettorale in occasione delle elezioniregionali 2010.In particolare veniva effettuato il pagamento di:fattura n. 172 del 07/10/2010, dell' importo di € 3.600, emessa dalla società "MAVERICKMULTIMEDIA Srl" di Milano, viale Argonne, n. 24In Torino 14 ottobre 2010

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BURZI Angelo25) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché in con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale, conpiù azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità dei fondiderivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogatidal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T64B020080 1046000102092447, sene appropriava utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsionenormativa.

In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 2.623 ;rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;

Autorizzava, inoltre, in qualità di capogruppo, il sostenimento delle spese di seguitoelencate,

imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare:spese ristorante per due o più persone per € 1.400;

e così complessivamente si appropriava di € 4.283,50In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

GOFFI Alberto - NEGRO Giovanni

26) Del reato di cui agli artt, 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, NEGRO quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO' e perciòlubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

^bnzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale ei^rsati sul conto corrente IT35I0853001000000260104213, autorizzando i rimborsi sotto

^5^'^5^1encati, GOFFI Alberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiariodella indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta e comunque titolato adavere accesso diretto al conto, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli perfinalità personali di GOFFI Alberto e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso supermercati per complessivi € 17.490,18;rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di servizio per complessivi € 5.346,59;rimborso spese per alberghi per complessivi € 3.504,50;rimborso per spese varie (farmacia ed acquisti presso Juventus store) per complessivi €115,96;

e così complessivamente si appropriavano di € 26.457,23In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

NEGRO Giovanni

27) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO" e perciòpubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo ladisponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 leggeregionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

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IT35I0853001000000260104213, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali ecomunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 50.790,37rimborso per acquisto di buoni carburante per complessivi € 10.007,24;rimborsi spese per alberghi per complessivi € 2.315,40;rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley) per complessivi € 1.500; *e così complessivamente si appropriava di € 64.613,01In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 ^

28) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n.659 quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare"IMONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondiderivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogatidal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle fatture sotto indicate, destinavafondi del contributo di funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagnaelettorale di soggetti politici delPUDC in occasione delle elezioni regionali 2010 e comunali2011, mediante il pagamento di fatture per lavori di ideazione e tipografia resi a favore deimedesimi.

In particolare effettuava il pagamento di:fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO MONTALDO" Snc di MONTALDO

Giancarlo per 1 importo di € 2.000, avente ad oggetto "consulenza organizzativa per attività—^ rdi comunicazione e promozione", e relativa all'ideazione e correzione dei testi e materi^e^promozionale relativo alla campagna elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni regionali2010; l - f ■

fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per l'importo di € 1.074, avektesadoggetto "grafica per manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di stampa", e relativèàllà^-^stampa di materiale di propaganda del candidato SCANDEREBECH alle elezioni comunal^srCdi Torino 2011

e cosi complessivamente erogava € 3.074In Torino 6 ottobre 2010 e 11 aprile 2012

BUR21 Angelo (in concorso con BONIPERTI Roberto giudicato separatamente)32) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con piùazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZl quale consigliere regionale ■della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciòpubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente 1T64B020080 1046000102092447, autorizzando i rimborsi sottoelencati, BONIPERTI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BONIPERTIRoberto e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

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rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per complessivi € 5.712,99;rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per complessivi € 325,50;

e così complessivamente si appropriavano di € 6.038,49In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

CORTOPASSI Alberto (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)3 8) Del reato di cui agli artt. 110,81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT50J020080I046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, CORTOPASSI Alberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di CORTOPASSIAlberto e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi da asporto, generi alimentari percomplessivi € 49.445,97;

rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 3.075,66;rimborso spese per alberghi per complessivi € 668,50;rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e ed musicale) per complessivi €

'2.000,99;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;

e così complessivamente si appropriavano di € 56.538,24In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

COSTA Rosa Anna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)39) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, COSTA Rosa Anna, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilÌ2:zandoli per finalità personali di COSTA RosaAnna e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per complessivi €19.017,77

rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 2.968,70;rimborso per acquisti articoli per la casa, presso profumerie, presso gioiellerie, acquistopneumatici ed articoli di pelletteria per complessivi € 9.565,79;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;

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rimborso spese per alberghi per complessivi € 125,00e così complessivamente si appropriavano di € 33.024,38In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

LA ROCCA Girolamo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)40) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della JRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di ̂ ?funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LA ROCCAGirolamo e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborso spese per consumazioni al bar. ristoranti per complessivi € 6.809,80;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 14.849,12

e così complessivamente si appropriavano di € 21.658,92In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010 ' - ,

41) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 noveinbr^1981 n. 659 perché, in concorso tra loro, PEDRALE quale consigliere regionale ,détìd^2Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERxkf e'-^perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contribiÌtq'idi<l|funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regic^àle!^'^autorizzando il pagamento della fattura sotto indicata, LA ROCCA Girolamo, quii^consigliere regionale della Regione Piemonte, che richiedeva il pagamento della fattura sottoindicata, con fondi del gruppo consiliare, destinavano fondi del contributo di funzionamentoper i gmppi al finanziamento della campagna elettorale e di iniziative politiche a favore disoggetti politici del PDL in occasione delle elezioni regionali 2010, mediante il pagamentodi fatture per lavori di tipografia resi a favore dei medesimi.In particolare veniva effettuato il pagamento di:

fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad € 2.000, emessa dalla società"ITALGRAFICA" S.r.l con sede in Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore delGruppo consiliare PDL relativa alla fornitura di manifesti e volantini elettorali ("difendi iltuo voto consigliere LA ROCCA"; "manifesti f.to. 70x100 fiaccolata per COTA"; "volantinifiaccolata per Gota")In Torino 16 luglio 2010

LEARDI Lorenzo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente )42) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

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funzionamento per 1 gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto

elencati, LEARDI Lorenzo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LEARDILorenzo e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi €24.961,62;

rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria , articoli per la casa, cesti natalizi per complessivi € 1.241,71;

rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 973,66;rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.383;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.631,95 ;

e così complessivamente si appropriavano di € 31.191,94In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

MASTRULLO Angiolino (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)43) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso , PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

■^^nzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eiersati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto

Jencati, MASTRULLO Angiolino, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,/^beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MASTRULLOAngiolino e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per cibi da asporto per complessivi €39.019,22rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 3.796,82;rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie, articoli per la casa, televisore e cuffiemarca Bose per complessivi € 2.516,28 ;rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 2.853,10;rimborso per acquisti spese varie (centro benessere, fiori, articoli per animali, occhiali,biglietti partite di calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi € 6.128,93;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;rimborso spese per trasferta congresso PDL — Roma 30 giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta)per complessivi € 13.300;rimborso spese per alberghi per complessivi € 546e cosi complessivamente si appropriavano di € 69.507,47In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

MONTARULI Augusta (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)

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44) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro ed inesecuzione di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare'"POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, MONTARULI Augusta, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MONTARULI -Augusta e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi € 20.003,76rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento, gioiellerie, articoli per la casa,

spese varie ( apparecchio microtouch, spese per autovettura, fiori) per complessivi €1-007,40;

rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.011,66;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 530,02;spese per corso uso social network per complessivi € 4.800;spese per creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per complessivi € 7.200;spese per monitoraggio reputazione on - line per complessivi € 6.000

e così complessivamente si appropriavano di € 41.552,84In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

MOTTA Massimiliano (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)45) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro,l£on'^.azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere r^^onàlc,^^-della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBÈltó?;;^e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo^Tfunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, MOTTA Massimiliano, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MOTTAMassimiliano e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto, per generi alimentari per complessivi€ 14.549,59;

rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori, profumerie, acquisti vari (bigiotteria,carburante e acquisto gazebo) per complessivi € 1.039,33;rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 1.082;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 9.386.56rimborso spese per alberghi per complessivi € 243,00e così complessivamente si appropriavano di € 26.300,48In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

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TENTONI Roberto (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)49) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT50J020080I046000I00992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TENTONIRoberto e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 19.704,24;rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 1.789,66;rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso negozio di trofei, generatore dicorrente, articoli per la casa) per complessivi € 1.464,83;rimborso spese per acquisto telecamera di videosorveglianza per € 2.040;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 932,13;e così complessivamente si appropriavano di € 25.930,86In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

TENTONI Roberto - BURZI Angelo50) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più'

_ ̂ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionaleM della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò^-pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

-funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT64B0200801046000102092447, autorizzando i rimborsi sottoelencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TENTONIRoberto e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 3.764,59;e così complessivamente si appropriavano di € 3.764,59In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

VALLE Rosanna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)52) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" eperciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, VALLE Rosanna quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiaria

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della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descrìtta, si appropriavano degliimporti di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE Rosanna e comunqueestranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare;rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 21.787,32;rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 321,36;rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria) percomplessivi € 1.511,00spese per patrocinio legale per complessivi € 432,93;rimborso spese per alberghi per complessivi € 128,50e così complessivamente si appropriavano di € 24.181,11In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

VALLE Rosanna -BURZI Angelo !54) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con pi'azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionaledella Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciòpubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e,versati sul conto corrente IT64B0200801046000102092447, autorizzando Ì rimborsi sotto ^elencati, VALLE Rosanna, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiat^^^della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano .degl^^j'importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE Rosanna e comhn^u^-'estranee alla previsione normativa. ' ^In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30;e così complessivamente si appropriavano di € 3.475,30In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

(proc. 687/14 R.G.N,R. riunito)

LUPI Sara - LUPI Maurizio

a) Del reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 comma 2 , 61 n.9 c.p., perché in concorso traloro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LUPI Maurizio qualeconsigliere della Regione Piemonte, componente unico- capogruppo del gruppo consigliareVERDI VERDI 1' ambientalista per GOTA", LUPI Sara quale concorrente beneficiaria

della retribuzione indebitamente percepita, inducendo in errore il personale degli ufficidella Regione Piemonte, addetto al trattamento economico dei dipendenti dei gruppiconsigliari, con artifìci e raggiri, consistiti nell'assumere LUPI Maurizio alle dipendenzedel gruppo consigliare la figlia LUPI Sara, che di fatto era impegnata a completare gli studiprima a Milano e poi a Parigi e comunque nell'omettere di comunicare, nel corso delrapporto di lavoro solo formalmente instaurato che la stessa di fatto non aveva resoprestazione alcuna si procuravano l'ingiusto profitto di complessivi € 75.274,09 pari allaretribuzione lorda complessivamente erogata a LUPI Sara dalla Regione Piemonte, con paridanno in capo a tale ente.

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In Torino dal 1° giugno 2010 al 12 giugno 2013

CANTORE Daniele (in concorso con PBDRALE Luca giudicato separatamente)b) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché,'in concorso tra loro con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e

^ perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sottoelencati, CANTORE Daniele, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, siappropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di CANTOREDaniele e comunque estranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:rimborsi spese per ristoranti, cibi da asporto, consumazioni al bar e similari percomplessivi € 12.353,57;rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui "Olympic" di Torino e"Marinella" di Napoli), fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino percomplessivi € 6.848;

C ' rimborso spese per acquisto materiale elettorale sig. QUARATINO Antonio per complessivi€7.176;

\ rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.030,92;^Aimborso per ricariche telefoniche effettuate a famigliari propri e dei collaboratori per 1'eimporto di € 1.455

/^é così complessivamente si appropriavano di € 28.863,49In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

(proc. 996/14 riunito)

STARA Andrea

a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché quale consigliere regionale dellaRegione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "Insieme per Bresso" e perciòpubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo ladisponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 leggeregionale 12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto correnteIT25L0853001000000260104221, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali ecomunque estranee alla previsione normativa.In particolare utili2:zava il contributo predetto per effettuare:il pagamento di contravvenzioni al codice della strada per complessivi € 121,60;ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare per complessivi € 104,40;materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega circolare, vasi, tubi) per complessivi €3934,10

prodotti informatici (ed musicali, amplificatore, cornice digitale, accessori per il cellulare)per complessivi € 1.543,63;acquisto di generi alimentari presso supermercati ed altri negozi per complessivi € 5.243,52;

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spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da asporto per complessivi € 14.827,76;acquisto carburante per complessivi € 15.368,69;spese varie (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento, giocattoli, affitto sala presso DARAL HIKMA di via Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo, attrezzatura sportiva) percomplessivi € 4.119,74;biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione per complessivi € 217,80;spese albergo^ed 8l breakfast e biglietti aerei per complessivi € 739,35;ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo consiliare per complessivi € 749,90;e così complessivamente si appropriava di € 56.970,49.In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

b) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659perché quale capogruppo del gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO" della RegionePiemonte destinava fondi del contributo di funzionamento per i gmppi (art. 4 leggeregionale 12/72) al finanziamento della campagna elettorale e di iniziative politiche a favore "di soggetti politici locali, mediante il pagamento di fatture per lavori di tipografia resi afavore dei medesimi.

In particolare effettuava il pagamento di;fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO BONA spa" per l'importo di € 4.980,avente ad oggetto "studio grafica e stampa", di fatto relativa alla stampa di volantini^TScmanifesti elettorali relativi ai candidati politici Stefano LO RUSSO (candidato consigfier^comunale per il Comune di Torino), Valentino MAGAZZU', Deborah GIAMBALVO, Sar^pVENDITTI e Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri circoscrizionali del Comun'p di-^Torino) commissionati dal comitato per Stefano LORUSSO; / \fattura n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT MARIOGROS industrie grafiche srU^p^^J^l'importo di € 387,20, avente ad oggetto "manifesti stampati quattro colori", di fatto relath^^alla stampa di n. 300 manifesti pubblicitari per un convegno organizzato dal PartitoDemocratico in data 29.3.2012 dal titolo " II futuro passa dalla zona nord -sviluppourbanistico ed infrastrutture sociali nella prospettiva della variante 200";fatture n. 42 del 21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011 emesse da "MILLE E UNA FESTA DIDIGIORGIO FRANCESCA" per un ammontare complessivo di € 10.045,20, aventi adoggetto, rispettivamente, "Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70x100, 100x140 e140 X 200 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo) e "Stampa e affissione divs/manifesti misure 70x100 e 100x140 (soggetto Sicurezza e Legge 194-ProtocoIlo), di fattorelative, per circa metà dell'importo a pubblicazioni realizzate per conto del gruppoconsiliare "INSIEME PER BRESSO", mentre per la restante parte riferite ad altri soggetti 'politici di area di centro-sinistra. Pertanto l'importo destinato al finanziamento di soggettipoliti locali viene quantificato in € 5.022,60;e così complessivamente erogava € 10.389,80.In Torino dal febbraio 2011 ad agosto 2012

COTA Roberto:

(in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

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c/.

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciòpubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo difunzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale eversati su! conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sottoelencati, GOTA Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiariodella indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degliimporti di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOTA Roberto e comunqueestranee alla previsione normativa.In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per € 21.112.48;spese per pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi € 645,00;rimborso per spese varie ( tra cui abbigliamento articoli regalo, regalo di nozze per

l'assessore COPPOLA, Articoli di pelletteria e valigeria, sigarette, effetti personali, dvd FairGame, regali di nozze, cravatte, libro antico di GEROLAMO Boccardo ); orologeria, regaloper nozze spose PEDRINI e MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad per complessivi €3.653,18;

e così complessivamente si appropriavano di € 25.410,66.In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

DICHIARA

interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino in ComposizioneCollegiale, pronunciata in data 7.10.2016 depositata il 5.1.2017 che dichiarava :^ GIOVINE Michele, responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla^somma complessiva di euro 14.053,05, e Io condannava alla pena di anni tre e mesi dieci di

reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;- STARA Andrea, responsabile del reato continuato a lui ascritto sub A), limitatamente allasomma di euro 19.652,43, nonché del reato a lui ascritto sub B), limitatamente alla sommadi euro 10.282,00, e, unificati i suddetti reati dal vincolo della continuazione, riconosciute leattenuanti generiche, lo condannava alla pena di aimi tre e mesi quattro di reclusione,assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste.- MASTRULLO Angiolino responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamentealla somma di euro 9398,10 e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. — lo condannavaalla pena di anni due e mesi sei di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restantiaddebiti perchè il fatto non sussiste;- TENTONI Alfredo Roberto responsabile dei reati a lui ascritti, limitatamente alla sommadi euro 3760,00, e - valutata la continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. —lo condannava alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, assolvendo l'imputato datutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;- COSTA Rosa Anna responsabile del reato continuato a lei ascritto, limitatamente allasomma di 4917,42 euro, e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - la condannava alla

pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebitiperchè il fatto non sussiste;

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- CANTORE Daniele responsabile del reato sub e), nonché del reato sub b), limitatamentealla spesa di cui al 26.2.11 (doc. n. 31, fattura n. 60290/11) e - unificati i due reati dalvincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 323 bis c.p. e 62 bis c.p. - locondannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti irestanti addebiti ricompresi nel capo b) perchè il fatto non sussiste e, con riferimento airimborsi spese per acquisto di materiale elettorale, perchè il fatto non costituisce reato;- CORTOPASSI Alberto responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla ^somma di euro ̂ 841,00, e lo condannava - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - alla penadi anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè =il fatto non sussiste;- NEGRO Giovanni responsabile del reato a lui ascritto al capo 27, limitatamente alla spesadi cui al 22.10.10 per euro 1250,00, e - riconosciute le attenuanti ex artt. 62 bis e 323 bisc.p. - lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, assolvendo l'imputatoda tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;- MONTARULI Augusta responsabile del reato a lei ascritto, limitatamente alla spesa di cuial 28 aprile 2011 (doc. fise. n. 16), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 legge 2 maggio1974 n. 195 e 4 legge 18.11.81 n. 659, e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - lacondannava alla pena di mesi quattro di reclusione e duecento euro di multa, assolvendol'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;e mandava assolti:

-TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO Federico, MOLIN:i^IRiccardo, GOTA Roberto, GIORDANO Massimo, GOFFI Alberto, VALLE Rpsàng^.LEARDI Lorenzo, MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI Sara^ Lllglf^Maurizio e DELL'UTRI Michele da tutti i reati loro rispettivamente ascritti perchè, il Talì^®non sussiste;

BURZI Angelo da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, salvo, per quantt^^attiene alla spesa di-cui al 19 luglio 2012 (documento fiscale n. 365) di cui al capo 50 e allespese indicate nel capo 32, perché il fatto non costituisce reato.

A sostegno dell'interposto appello, presenta i seguenti:

MOTIVI

riformarsi la sentenza impugnata, dovendosi affermare la penale responsabilità ditutti gli imputati per tutti i reati loro contestati (tranne che per LA ROCCA per ilquale si impugna il capo 40 e non invece il capo 41, NEGRO per cui si impugnano i ;capi 26 e 27 e non invece il capo 28 , per CANTORE non si impugna in 1' episodio,interno al capo b) indicato nel capo di imputazione quale "rimborso spese per acquistomateriale elettorale QUARATINO Antonio per complessivi e 7.176,00, per BURZI siimpugnano ì capi 23,25 32,50,54 e non il capo 24 con conseguente condanna alle penedi legge

La sentenza impugnata ha riconosciuto la rilevanza penale di una porzione ridotta di alcunedelle condotte contestate agli imputati GIOVINE Michele, STARA Andrea, MASTRULLOAngiolino, TENTONI Alfredo Roberto, COSTA Rosa Anna, CANTORE Daniele,

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CORTOPASSI Alberto, NEGRO Giovanni e MONTARGLI Augusta ed ha invece assolto inriferimento ad ogni addebito TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIOFederico, MOLINARI Riccardo, GOTA Roberto, GIORDANO Massimo, GOFFI Alberto,VALLE Rosanna, LEARDI Lorenzo, MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPISara, LUPI Maurizio e DELL'UTRI Michele e BURZI Angelo.

Per una più facile comprensione degli argomenti a sostegno del presente appello siaffronteranno nell'ordine i seguenti punti:

- la natura dei gruppi consiliari, la normativa della Regione Piemonte in ordine alcontributo di funzionamento ai gruppi stessi;

- l'ambito di sindacato del giudice penale, le diverse tipologia di spesa piùcomunemente portate a rimborso e l'onere della prova in ordine alla loro inerenza alfunzionamento del gruppo;

- l'esame delle posizioni individuali alla luce degli specifici episodi accertati;

1) La natura dei gruppi consiliari, la normativa della RegionePiemonte in ordine al contributo di funzionamento ai gruppistessi

Lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge statutaria del 4.3.2005, inRigore all'epoca dei fatti in esame, individuava, quale organi del Consiglio Regionale: il<5Presidente, l'Ufficio di Presidenza, I Gruppi Consiliari, le Giunte e le Commissioni

Consiliari (art. 21)

L'Art. 24 dello statuto, espressamente intitolato "Gruppi Consiliari", stabiliva lanecessaria appartenenza dei consiglieri regionali ad un gruppo, nonché la direzionedell'attività del gruppo a cura del rispettivo presidente e l'assegnazione a ciascun gruppo dicontributi a carico del bilancio del consiglio regionale, oltre che la dotazione di strutture epersonale^ rinviando al Regolamento del Consiglio Regionale per le norme di dettaglio.

A sua volta il Regolamento del Consiglio Regionale, adottato con delibera 24.7.2009,rimasto inalterato, stabiliva e stabilisce tuttora le modalità di costituzione dei gruppiconsiliari nei seguenti termini:

"7, I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista,qualunquesia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata con il medesimo

' "1. "Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento.Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in senoall'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza delGruppo Stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali.2. Il Consiglio Regionale assicura ai singoli Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi acarico del proprio bilancio".

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contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quellacomprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore,2, I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima listaqualunque ne sia il numero purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso ilParlamento nazionale (Camera o Senato),3,1 Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:a) da almeno tre Consiglieri;b) da almeno due Consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti pressoil Parlamento nazionale (Camera o Senato);c) da almeno due Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti aisensi del comma 1,

4,1 Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi 1, 2e 3, appartengono al Gruppo Misto, 5,1 Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hannodiritto di far parte, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gliorgani e organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza perogni Gruppo consiliare.(omissis)

Una volta costituitisi nei brevi termini temporali sopra specificati, i gruppi consiliacLdiventano il riferimento indispensabile per la formazione, in termini rappresentativicomponenti di maggioranza ed opposizione, di ulteriori organismi intemi alregionale, quali la Giunta per le Elezioni, la Giunta per il Regolamento e la Comrìiissiòp|consultiva per le nomine, nonché delle Commissioni permanenti ove si svolgelegislativo a partire dall'esame dei progetti di legge. Il Regolamento del Consiglio richia^Pin più punti i gruppi consiliari al fine di sancire, ad esempio, obblighi di comunicaziggiea^ovvero poteri di iniziativa e controllo, così come allo scopo di disciplinare lo svolgimentodei lavori consiliari, le modalità delle votazioni e, in generale, di organizzare l'eserciziodell'attività legislativa.

Un'attenzione particolare è dovuta alla disciplina specificamente attinente alla carica diPresidente del Gruppo consiliare, figura che non è meramente eventuale, ma rappresenta, alcontrario, un ruolo necessario ed essenziale all'intemo dell'organizzazione del Consiglioregionale, come dimostrato dal fatto che la statuizione di principio contenuta nell'art. 23dello Statuto secondo cui Gruppo elegge un Presidente che ne dirige Vattività, P siaccompagna ad una puntuale disciplina dei termini assai ristretti entro i quali l'elezione delPresidente deve avere luogo e degli accorgimenti volti ad assicurare la continuitànell'esercizio delle funzioni direttive riservate a tale figura al punto di predisporre, quale 'estremo rimedio, la designazione nominativa del c.d. capogmppo a cura del Presidente delConsiglio regionale. sSi veda il testo dell art, 15, commi 6, 7 e 8 del Regolamento consiliare:

6. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzionedei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti eun Segretario secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. IlGruppo Misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede allacostituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso

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costituite. Qualora uno o più Gruppi non abbia costituito i propri organi nei terministabiliti, si applica quanto previsto al comma 8,secondo periodo,7, Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro duegiorni,8. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia dellamaggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, ilGruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprioregolamento interno, ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per lasuddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto,provvede entro i successivi 5 giorni a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazionepersiste, attribuisce la funzione di Presidente del Gruppo al componente più anziano dietà,"

Già da questo primo approccio si può concludere, non solo che il Presidente delGruppo Consiliare rivesta senza alcun dubbio la qualità di pubblico ufficiale in ragione dellasua qualificata partecipazione alla funzione legislativa nei diversi momenti in cui essa sisvolge, profilo sul quale la sentenza del Tribunale concorda, ma soprattutto chedall'impianto normativo risulta la connotazione spiccatamente pubblicistica dei gruppiconsiliari, dei quali la legge regola le modalità di costituzione, l'obbligo di appartenenza,l'obbligo di avere un presidente e le finizioni svolte dal gruppo e dal presidente all'internoél Consiglio regionale e dei suoi organismi.

A fianco di questa connòtazione spiccatamente pubblicistica convive un aspettoprivatistico associativo del gruppo, che, oltre a svolgere un ruolo istituzionale in seno alConsiglio Regionale ed ai suoi organismi, si presenta come associazione che collega ipartiti con le assemblee legislative e svolge attività politica sul territorio.

La legislazione regionale all'epoca dei fatti non aveva messo nero su bianco lacoesistenza di queste due nature dei gruppi consigliari. Solo la L.R. 28.12.2012 n. 18modificando la L. 12/1972, badato una più completa definizione di gruppo consigliare:art. 21:

"Prima dell'art, 1 della legge regionale 10 novembre 1972 n, 12 (funzionamento deigruppi consigliari) è inserito il seguente:Art. 1 Gruppi Consiliarii Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo statuto della Regione Piemonte, sonoarticolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attivitàistituzionale in seno all'assemblea legislativa, connotato unicamente per lo svolgimento ditale attività come organi del consiglio regionale.Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma I i gruppiconsiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sonosvolte in regime privatistico anche secondo quanto previsto dalla presente legge così comemodificata dalla L. R. 27.12.2012 n. 16

Lo statuto regionale è stato sul punto quindi modificato con una più precisa definizionedei gruppi consigliari, che, da organi del consiglio, sono oggi qualificati "articolazioniorganizzative " dello stesso.

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La doppia natura dei gruppi consiliari pare quindi essere un dato assodato: lo era almomento del fatto, lo è ancor di più oggi, dopo che il legislatore regionale lo hadefinitivamente chiarito con gli interventi normativi sopra richiamati.

Per quanto concerne il versante economico bisogna innanzi tutto distinguere iltrattamento economico riservato al singolo consigliere, che ha trovato la propriafondamentale regolamentazione nella L.R. lG/1972 (con successive modifiche edintegrazioni) dalla disciplina in materia di contributi destinati ai gruppi consiliari, che era 'regolata, ali epoca dei fatti, dalla L.R. 12/1972 e successive modifiche.

Con la L.R. 13.10.1972 n°10, approvata soltanto il mese precedente alla leggeappena citata, venivano determinate le indennità spettanti ai consiglieri regionali conriguardo all'indennità di carica in senso stretto (art.l), al rimborso delle spese connesseali espletamento del mandato (art.2) ed al trattamento di missione comprensivo siadell'indennità di missione che del rimborso delle spese di viaggio (art.3).

Per quanto concerne invece il contributo di ftinzionamento dei gruppi consigliari eravigente ali epoca dei fatti, la L.R. 12/1972, artt. 3 e 4 sino alle modifiche poi adottate dallaL.R. 12/2012:

dft, 3 ,j*' •* *1, Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamémo interni

del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio\ggionalé,rcontributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da;a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica~^definita:- tire 100,000,000per i Gruppi costituiti da un Consigliere- lire 150,000,000per i Gruppi costituiti da2 a 6 Consiglieri- lire 200,000,000per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri- lire 250,000,000per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglierib) una quota variabile di lire 30,000,000per consigliere appartenente al gruppo,2, Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente ilcontributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000,000 oltreal contributo di cui alla lettera b), È pertanto abrogato P articolo 3 della legge regionale21 dicembre 1994, n, 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del GruppoMisto - Modificazioni alla Ir, 14 gennaio 1992, n, 2 e alla l.r, 10 novembre 1972, n, 12 esuccessive modifiche),3, Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono esserealtresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per ilfinanziamento dei contrattidi cui al comma 4, delVarticolo 1 della l,r, 20/1981 come modificata dalle leggi regionali33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge.

Art, 4

Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed acura dei propri organi direttivi alle spese inerenti al proprio funzionamento.

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A talfine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere e con propriatti interni provvede alla gestione delfondo costituito con i contributi di cui all'art, 3 Inparticolare sono a carico di detto fondo:- le spese per l'acquisto di libri e riviste- Le spese per le attività svolte dai gruppifunzionalmente collegate ai lavori del Consiglioed alle iniziative dei Gruppi stessi- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di espertinecessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del gruppo;Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficiodi Presidenza del Consiglio Regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione deifondi loro erogati nell'anno precedente articolata per categoria e per voci, L'Ufficio diPresidenza allega tali notizie alla fendicontazione prevista dall'art 5 della L. 6 dicembre1973 n. 853.

Il legislatore regionale ha quindi ritenuto di tenere distinti i due temi:

1) quello relativo al trattamento economico, riservato al singolo consigliereregionale, in ragione del mandato conferitogli dagli elettori, per fronteggiare lespese sostenute per mantenere il necessario rapporto con il territorio e per

' . partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni

2) la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi consigliariformatisi all'interno del consiglio regionale e definiti quali "organi" o

. . "articolazioni organizzative" del consiglio stesso, anche mediante la dotazione dirisorse economiche, volte a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività deigruppi stessi.

Sul punto si veda la Sentenza Gup Torino del 14.7.2014:" La circostanza che in epocacoeva all'emanazione della prima disciplina in tema di contributi per il funzionamento deigruppi consiliari, il legislatore regionale abbia provveduto a regolamentare parallelamenteil trattamento economico dei membri del consiglio regionale^ non è senza significato sottoun profilo interpretativo sistematico. Deve sottolinearsi, al contrario, il fatto che,nonostante le molteplici modificazioni che nel tempo hanno interessato la normativa in temadi indennità dei consiglieri regionali, il legislatore piemontese ha sempre mantenuto in vitauna netta distinzione tra la disciplina del trattamento economico riservato al singoloconsigliere, anche in materia di rimborsi spese — trattamento che ha sempre trovato lapropria fondamentale regolamentazione nella Ir. 10/1972 e successive modifiche edintegrazioni - e la normativa in materia di contributi destinati ai gruppi consiliari che hacontinuato nel tempo a ruotare intorno al testo della Ir. 12/1972 pur a fronte dellenumerose novelle di seguito menzionate.In questo senso, l'esistenza di due fonti normative a carattere generale (la Ir. 10/1972 e laIr. 12/1972) appare essa stessa indicativa di una doverosa separazione tra, da una parte,

2 Con la l.r. 30.10.1972 n®ll veniva inoltre istituito il fondo di previdenza e solidarietà per i ConsiglieriRegionali ad ulteriore dimostrazione che, nel periodo in questione, collocato nella prima legislatura del Consiglioregionale avviata a seguito delle elezioni del 1970, il legislatore aveva inteso affrontare e disciplinare in manieraesaustiva tutti gli aspetti economici legati all'espletamento del mandato consiliare.

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gh aspetti legati al trattamento economico riservato al consigliere regionale in ragione delmandato conferitogli dagli elettori e, dall'altra, le esigenze di assicurare il regolarefunzionamento dei gruppi consiliari formati all'interno dell'organo legislativo regionaleanche mediante la dotazione di risorse economiche volte a garantire la continuità el'efficacia dell'attività intrapresa dai gruppi stessi: entrambi i temi sono infatti oggetto dispecifica ed autonoma attenzione del legislatore senza alcuna sovrapposizione tra di essi. "

Si ritiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, non solo non abbia tenuto distinti i duediversi versanti economici (indennità e rimborsi al singolo consigliere regionale per lo 'svolgimento del mandato/ contributo di funzionamento al gruppo consiliare), ma abbia finequivocato sul meccanismo di contribuzione della Regione a vantaggio dei grunniconsiliari. ^

Se si tiene presente il testo degli artt. 3 e 4 della L.R 12/1972 si evince infatti che uno degliequivoci in cui caduto il Tribunale, deriva proprio dalla confusione del gruppo con isingoli consiglieri, che del gruppo fanno parte. Si legge infatti a pag. 42 della sentenzaimpugnata che 1 art. 3 prevedeva quota fissa in base alla composizione numerica delgruppo unitamente ad una quota variabile, destinata ad ogni singolo consigliere per .fd^\fronte alle spese riconducibili alle finalità indicate nella stesse elegge istitutivd'\j^^f€errato perché la legge non prevede affatto una quota destinata al singolo consigliaci "parte variabile non individuava nel consigliere il destinatario del contributo, maji^egMSI importo del contributo riconosciuto al gruppo, unico beneficiario del flusso di denàìcfe^ì ■numero effettivo dei consiglieri.II fatto che nella prassi i gruppi, avendo ricevuto il contributo di funzionamento da ̂ ir^della regione, abbiano effettuato rimborsi ai singoli consiglieri che assumevano di averanticipato del denaro personale per costi che afferivano al funzionamento stesso, nonconsente di affermare che i consiglieri fossero, in quanto tali, destinatari del contributo, masolo richiedenti un rimborso.

Si è visto sopra, come il legislatore regionale abbia precisato solo con la L. R. 28.12.2012n. 18 la doppia natura del gruppo consiliare, quale articolazione organizzativa del consiglioed al tempo stesso, associazione di tipo privatistico.Congiuntamente, la L.R. 16/2012 ha modificato il sistema dei contributi erogati ai gruppi,riducendone gli importi e statuendo che il contributo fosse riconosciuto solo in riferimentoall'attività istituzionale svolta dai gruppi, riformulando l'art. 3 della legge 12 del 1972prescrivendo che:

Art, 14

1.L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppiconsiliari) è sostituito dal seguente:"Art, 3,

1. Al gruppi consiliari^ compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dalcomma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5,000,00 euro per ciascun consigliereassegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo delpersonale, da erogare in quote mensili.

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2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitanteresidente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statisticarelativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numerodei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 5.3.1 contributi di cui ai commi I e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionaliriferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria ecomunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenzarelativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17,

4, È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.5, Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un soloconsigliere, salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni.6, Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a usodei gruppi consiliari, secondo i limiti e ie modalità previste dall'Ufficio di Presidenza, ",Con l'art, 21 della légge in discorso si provvedeva, inoltre, ad abrogare l'art, 4 della legge12 del 1972 , considerato che era stata introdotta la "nota di rendicontazione", previstadall'art, 17 della legge 16 del 2012,

Dal quadro normativo sopra sinteticamente descritto, chiarito come i gruppi consigliarino connotati da una duplice natura (associazioni di diritto privato/ articolazionijànizzative dell'assemblea legislativa aventi un rilievo pubblicistico) si ritiene doversi

are che:

La Regione in forza di questo rilievo pubblicistico dei gruppi e solo in ragione dellostesso ha statuito di erogare un contributo al funzionamento e tale contributo èquindi destinato a quel fronte di spese che possa essere ricondotto allo svolgimentodelle funzioni istituzionali dei gruppi.

2) Non era previsto, all'epoca dei fatti, in seno alla Regione Piemonte una fase divaglio e di controllo delle rendicontazioni che i Presidenti dei Gruppi consigliariinviavano all'Ufficio di Presidenza

- Sulla riferibilità del contributo a quel fronte di spese che possa esserericondotto allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi.

Si ritiene di rilevare come le norme citate facciano continuo riferimento all'attività del

gruppo in seno all'assemblea legislativa e non anche a quelle altre spese che possano esserericondotte alla natura di associazione privata del gruppo, quale espressione di un partitopolitico. In questo senso le affermazioni contenute in sentenza secondo le quali il legislatoreregionale non avrebbe fornito indicazioni "in merito alla natura, finalità e specifichefunzioni dei gruppi, limitandosi a dare un inquadramento estremamente generale deglistessi" (pag. 54) e che , pur essendo pacifico che le spese debbano essere destinate solo edesclusivamente al funzionamento dei gruppi, non vi sarebbero "indicazioni normative chespecifichino cosa debba intendersi per funzionamento del gruppo in questione" (pag. 55)non paiono giustificate.

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Come rilevato nella sentenza Gup Tribunale Torino del 14.7.2014 'Telencazionenominativa delle spese contenuta nel terzo comma dell'art 4 Ir. 12/1972 sopra riportato,pur non apparendo interpretabile in termini di tassatività, fornisce un importante criteriointerpretativo rispetto alla delimitazione delle spese legittimamente rimborsabili a mezzodei contributi mediante la ripetuta sottolineatura (rispettivamente ai punti quarto e quintodella disposizione richiamata oltre che al già menzionato punto terzo) della necessariariconducibilità al gruppo consiliare delle spese di stampa così come delle spese perconsulenze e collaborazioni professionali, dovendo in particolare queste ultime essere non .solo imputabili ai gruppi ma, in senso ancor più restrittivo, necessarie "per lo svolgimentodelle funzioni istituzionali dei Gruppi"— '"^Un'ulteriore caratterizzazione delle spesenominativamente attribuite ai sensi dell'art. 4, 3° comma, secondo punto. Ir. 12/1972 acarico del fondo costituito con i contributi destinati al funzionamento dei Gruppi consiliariè poi dato dalla necessità che le attività svolte dai Gruppi cui si riferiscono le spese siano,come indica la norma, "funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative diGruppi stessi".Non qualsiasi attività intrapresa può pertanto costituire la fonte di una spesa legittima aisensi della normativa in questione, ma solo un'attività che abbia un preciso nessofunzionale, in primo luogo, con i lavori del Consiglio ovvero, in seconda battuta, rispettoalle iniziative assunte dai Gruppi anche al difuori dell'attività strettamente consiliaret^^^La specificazione in merito al legame richiesto con i lavori consiliari Écki^a 'evidentemente il ruolo essenziale che il Gruppo è chiamato a svolgere àMnÈ0Édell'organo legislativo regionale nei termini che si sono già esposti illustrando ladisci^Èr^ 'regolamentare ed implica perciò la necessità che le attività in questione abbianò\òarat^^strumentale rispetto all'utile ed efficace assolvimento dei compiti attribuiticonsiliari con riguardo, innanzitutto, alla contribuzione degli stessi alla prodimSnS^normativa che costituisce la funzione primaria attribuita al Consiglio regionale

Oltre a quanto finora scritto, si deve rilevare come il quadro normativo si completi alla lucedella legge penale nazionale, il cui ambito di applicazione non può risentiredell'interferenza del legislatore regionale, ed in particolare dell'art. 7 L. 195/1974, che vietae sanziona il finanziamento da parte di enti pubblici ai

- partiti politici,- alle loro articolazioni politiche organizzative- ai gruppi parlamentari,

essendo pacificamente riconosciuto che, con la previsione della potestà legislativa delle 'regioni, per "gruppi parlamentari" si debbano intendere anche ì gruppi dei consigliregionali. =

Quindi i gruppi consiliari non possono in via generale essere destinatari di finanziamenti.

Che le due discipline (quella statale di rango penale e quella regionale) debbanocoordinarsi è confermato anche dalla nuova formulazione della L. R. 12/72 ad operadell'art. 14 della L. 16/2012, ove dopo essersi affermato al punto 3:" I contributi di cui aicommi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del

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Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quantoprevisto dalla deliberazione delVUfficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazionedi cui all'articolo 17" si precisa al punto 4 come debba essere ''esclusa in ogni caso lacontribuzione per partiti i movimenti politici".

Se così è, bisogna dare atto che il finanziamento da parte della Regione, per non essere incontrasto con la normativa penale statale, debba essere rivolto al gruppo nei limitidell'attività dallo stesso svolta come organo o articolazione organizzativa dell'assemblealegislativa e non come associazione di tipo privatistico politicamente impegnata sulterritorio. Secondo l'impostazione dell'accusa potranno allora rientrare nel novero dellespese oggetto di rendicontazione solo quelle relative alle iniziative politiche del gruppo chepossano esser ricondotte in termini di ragionevolezza all'attività svolta dal gruppo in seno alconsiglio. E evidente che un conto è la spesa di un convegno, di un dibattito o di unsondaggio (se esistente) su temi di interesse regionale, altro è l'allestimento di un banco dibeneficenza o la festa per la nomina del componente di un partito ad una alta caricanazionale.

La norma di cui all'art. 4 demanda all'autonomia politica dei gruppi il compito diindividuare con regolamento interno, quali attività rientrino nel funzionamento ed elenca

^ alcune spese che già il legislatore ritiene siano coperte dal contributo regionale:\ le spese per Vacquisto di libri e riviste - le spese per le attività svolte dai gi'uppi

ai lavori del Consiglio ed alle iniziative dei Gruppi stessispese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti

_ Necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del gruppo".

Dal dibattimento è emerso che i gruppi non hanno redatto alcun regolamento volto adindividuare le attività considerate inerenti al funzionamento, al più sono stati compilati deglielenchi. Si veda ad esempio il caso del Gruppo Consiliare del P.D.L., che ha redatto unfoglio contenente la previsione dei costi ritenuti rimborsabili (carburante, ristoranti,ricariche telefoniche ecc.) ovvero il regolamento della Lega Nord( del 21.9.2010) che ècomparso per la prima volta in una produzione di DE MAGISTRIS. Per quanto riguarda ilregolamento PDL si deve rilevare come consista in due elenchi di spese, predisposti nel2012 ( il primo del 17.4.2012 ed il secondo del 19.9.2012) dopo che il caso "Fiorito" eragià esploso.Sul punto la sentenza Gup Tribunale Torino 14.7.2014 svolgeva le seguenti considerazioni "In assenza di alcuna regolamentazione da parte del Gruppo, la sfera di autonomia dellaJormazione consiliare può agevolmente sfociare nell'arbitrio e, pertanto, non appareinfondata una prospettazione secondo la quale la possibilità di impiegare i fondi in oggettoper soddisfare costi diversi da quelli specificamente indicati al terzo comma dell'art. 4 Ir.

/1972^ sia^ subordinata all'esistenza di un regolamento interno ed alla positiva (epreventiva) individuazione delle iniziative che il Gruppo intenda assumere e finanziare amezzo dei contributi in questione. La scelta, operata con l'art. 3 Ir. 9.12.1980, di indicareespressamente alcune voci di spesa a priori ritenute legittime, pure in assenza di qualsiasiregolamentazione da parte del Gruppo, trova in questo senso un'agevole spiegazione nellaconsapevolezza del legislatore regionale del fatto che, nella prassi, non tutti i Gruppi

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consiliari provvedevano a predisporre formalmente alcun tipo di disciplina in meritoall'utilizzo dei fondi e, in questo senso, fornisce un'indiretta conferma della tesi che si vasostenendo: appare infatti evidente la volontà del legislatore di salvaguardare comunque lapossibilità di finanziare, in particolare, le"spese per l'attività svolta dai Gruppifunzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi"stabilendo che tali costi siano senz'altro a carico dei fondi costituiti a mezzo dei contributiregionali anche qualora il Gruppo consiliare non abbia assunto alcuna determinazione inordine all'impiego di detti contributi".

Se così è la mancanza di regolamento di ulteriori attività inerenti al funzionamentoescluderebbe la possibilità di allargare l'ambito di utilizzo del fondo di funzionamento al di.là delle voci espressamente elencate dalla legge.

Nella sentenza impugnata si trascura questo profilo ed anzi si opera una sorta diomologazione tra qualsiasi attività politica del Gruppo e l'attività istituzionale. Taleimpostazione non pare condivisibile, dovendosi quanto meno richiedere che l'attivitàpolitica, per essere oggetto di un contributo pubblico, sia riconducibile alla funzione svoltadal gruppo in seno al Consiglio regionale.

La sentenza impugnata cita a sostegno della propria impostazione la giurisprudeim-^Mlax 'Cassazione ed in particolare la c.d. sentenza Tretter (Cass. Sez. VI n. 33069 del 2003)principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza "Fiorito"(Cass. Sez. VI n ■ 49976"^dàÌ3.12.2012) ''-x#

X

In realtà la sentenza Tretter, relativa all'utilizzo di contributi di funzionamento'"dis'pòsffe^dalla Provincia di Trento per i gruppi consiliari, ritiene non si possa condividere la tesisecondo la quale "/ contributi in esame siano destinati esclusivamente a sostenere le speseinerenti al funzionamento del gruppo consigliare, inteso come articolazione interna delConsiglio e quindi come organo di supporto in vista dell'esercizio dei poteri istituzionali dilegislazione e di amministrazione", perché vi sarebbe un dato testuale della legge specificadella provincia di Trento, che imporrebbe "'un'interpretazione assai ampia delle attivitàinerenti ai compiti dei gruppi che vengono sovvenzionate con i contributi in esame" ,Sarebbe dirimente "// dato letterale della disposizione che concerne i contributi ai gruppiconsiliari della provincia di Trento" e cioè il punto 5 del regolamento n. 5 del 1981" talepunto da un lato reca la rubrica "sovvenzioni per ilfunzionamento dei gruppi" e dall'altroal suo comma 2 testualmente finalizza i contributi in esame alle esplicazione dei compitidei gruppi".

Questo dato letterale non si rinviene nella normativa delle Regione Piemonte. Inverola sentenza impugnata afferma che il termine "iniziative " (cui fa riferimento l'art. 4) sia unsinonimo di "compiti", quando invece è evidente dalla lettura della norma che sia le attivitàche le iniziative siano state intese dal legislatore in riferimento comunque alla funzioneistituzionale svolta in consiglio e non si riferiscano a due ambiti diversi: attività in consiglioed iniziative all'esterno. Anche le "iniziative", pur demandate all'autonomia dei gruppidevono, per essere meritevoli di un contributo pubblico, afferire al funzionamento del

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gruppo che non può che essere inteso, se non nel senso dell'esercizio delle funzioni delgruppo all'interno del consiglio regionale.

Quindi la legge regionale piemontese non pone le iniziative a fianco ed in aggiuntaalle spese di funzionamento, come invece il regolamento della provincia di Trento fa inriferimento ai "compiti", ma si limita a riconoscere che l'elenco di cui all'art. 4 non ètassativo e che i gruppi possono, nella loro autonomia, individuare, nell'ambito però deleapitolo "funzionamento del gruppo" e quindi dell' esercizio da parte del gruppo dellefunzioni in consiglio, ulteriori categorie di intervento.

Tra l'altro il regolamento del Consiglio Provinciale di Trento (6 febbraio 1991 n. 3)all'art. 28 già dal titolo:" trattamento economico dei Consiglieri ed interventi a favore deigruppi consiliarf dimostra di intendere in modo molto più lasco e vago il perimetro delcontributo a vantaggio dei gruppi consiliari. Anche il testo di tale articolo" Il trattamentoeconomico dei consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi sono disciplinati da unapposito regolamento approvato dal Consiglio, su proposta deiruffìcio di presidenza. Sulprogetto di regolamento e sulla sue modificazioni viene acquisito il parere dellaconferenza dei presidenti dei gruppi^ non consente analogie con il caso del Piemonte.

Se si studiano i diversi regolamenti sul punto della Provincia di Trento succedutisi neltempo ci si avvede come fino al 1990 non fosse previsto altro che un contributo per ilfunzionamento del gruppo. Cosi il punto 5 della deliberazione n. 9 del ConsiglioProvineiale di Trento del 27.7.2979 prevedeva un '''concorso spese per funzionamento deigruppC, analogo punto 5 della deliberazione 1.4.1981 n. 5 parlava di "sovvenzioni per ilfunzionamento dei gruppf e prevedeva che " ai gruppi.... È assegnato un concorso speseper gli onerifi funzionamento degli uffici... e dell'attività politico consiliare con particolareriferimento all'esigenza di ulteriori collaborazioni e consulenze" e solo con deliberazionedel 21.3.1990 n. 2 punto 5, dal titolo "sovvenzioni per il funzionamento dei gruppC siparlava per la prima volta di "compite per la cui "esplicazione i gruppi possono ottenere", aloro riehiesta " la concessione di contributi a carico del bilancio del Consiglio provinciale ".In tutti i provvedimenti comunque si precisa che le spese sono naturalmente a carieo deisingoli gruppi e che il bilancio pubblico partecipa alle stesse con un contributo.

In epoca successiva alla sentenza Tretter, nel 2004, il legislatore provinciale di Trentoha nuovamente modificato la legislazione con delibera del 15.10.2004 n. 17, cheintroduceva dei limiti più rigorosi, eliminando il riferimento ai "compiti" ed esplicitando unrichiamo alla normativa sul divieto di finanziamento ai partiti. Si legge infatti all'art. 10"contributi per i gruppi" ai gruppi sono erogati contributi a carico del bilancio delconsiglio provinciale. I contributi sono destinati globalmente al finanziamento dell attivitàche ciascun gruppo individua autonomamente, stabilendo le iniziative da svolgere eprovvedendo alle relative spese... ai contributi si applicano i divieti stabiliti doli art. 7 L.195/1974 e art. 4 L. 659/81"

Questo per dire che il dato lessicale, ritenuto dirimente dalla Corte di Cassazione ecioè il riferimento ai "compiti", presente nella legislazione trentina è un unicum, tanto che

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Io stesso consiglio provinciale di Trento ha ritenuto di modificarlo, introducendo unanormativa più analitica.

Si deve poi escludere ogni analogia tra la legislazione della provincia di Trento conquella regionale piemontese, anche alla luce del differente grado di dettaglio della duediscipline in ordine ai rimborsi ed alle indennità previste i singoli consiglieri, essendo lalegislazione provinciale trentina molto più scarna, almeno fino al 2004, prevedendo solo un "gettone di presenza e la possibilità di rimborsi chilometrici documentati.

Sul punto e nello stesso senso si veda la sentenza Gup Tribunale Torino 14.7.2014:''L'autonomìa nella gestione dei contributi destinati al funzionamento dei Gruppi consiliaritrova, in conclusione, una delimitazione piuttosto netta nei vincoli che il legislatoreregionale piemontese ha posto rispetto alle spese espressamente indicate qualilegittimamente sostenibili con l'impiego di detti fondi, in coerenza con il principio generaledella necessaria finalizzazione di siffatte spese all'utile perseguimento delle finalitàistituzionali delle formazioni consiliari, principio che e alla base delle disposizioni sin quicommentate.

La scelta normativa operata nell'ambito della Regione Piemonte si differenzia in questosenso rispetto ad altre impostazioni più elastiche quale, segnatamente, quella adottatanell ambito della Provincia Autonoma di Trento che, mediante il Regolamento consiliarc^^ 'adottato con la deliberazione 1.4.1981 n° 5 e successive modificazioni, ha disciplt^ìào^l'attribuzione di finanziamenti ai gruppi consiliari in termini più ampi e tali da autorizzà^:'% -l'utilizzo dei contributi di provenienza pubblica per il sostenimento di spese anche sQlp^'\latamente riconducibili ai compiti dei gruppi non meglio definiti. La sigrìificàtivà^^ldivergenza esistente in partenza tra le più rigide opzioni adottate dal legislatore regipriàief^piemontese e la più liberale regolamentazione trentina non consente quindi di estendereàlìlB^vicenda in esame le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità laddove, con lanota sentenza Cass. 12.5.2003 n° 33069, imp. Tretter, è giunta ad escludere dall'ambito delpeculato l'utilizzo dei contributi destinati ad un gruppo consiliare per il sostenimento, tra glialtri, di costi per l'organizzazione di pranzi o rinfreschi consumati in occasione dellacampagna elettorale. La decisione cui è giunta la Suprema Corte appare infatti strettamentecondizionata dallo specifico dato normativo espresso dal legislatore della Provincia diTrento che, nell'esercizio della propria autonomia, si è ispirato ad una logica dì maggioreapertura rispetto al versante politico dell'attività del gruppo consiliare ed alle connesseesigenze di natura promozionale: tale logica non trova corrispondenza nelle regole stabilitedal legislatore piemontese con la conseguenza che la soluzione espressa dalla citata ppronuncia di legittimità non può trovare alcuna applicazione nel caso di specie "

- Sulla mancanza di controllo in seno alla Regione.

La Regione Piemonte non ha mai svolto una qualche attività di vaglio delle spese al cuirimborso sono stati destinati i contributi ai gruppi regionali perché non era nelle condizionidi poterlo fare. Infatti alla Regione non venivano inviate le pezze giustificative. Questeerano presentate dai singoli consiglieri all'amministrazione del gruppo ed in definitiva al

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Presidente del Gruppo, per ottenere il rimborso di spese che i singoli consiglieri asserivanoaver anticipato.Ma tali "scontrini" non venivano riversati agli uffici regionali, ai quali perveniva solo unanota riepilogativa (" prospetto di rendicontazione delle risorse gestite dai gruppi consiliari"del Manuela delle Procedure Contabili) che riportava le somme incolonnate in tremacrocategorie di spese; "spese di funzionamento", "attività istituzionale dei gruppi" "onerinon ripartibili". Un maggiore dettaglio, di compilazione facoltativa, elencava piùspecificamente alcune categorie di spesa: cancelleria, informazione, convegni,rappresentanza ed altro".

Non ha quindi nessun fondamento il commento più volte ripetuto in sentenza che laRegione non abbia avuto "nulla da ridire" in ordine ad alcune tipologia di spesa. Sirinviene tale affermazione ad esempio in riferimento alle posizioni di DE MAGISTRIS,GREGORIO. Si pensi ad esempio alle spese legali affrontate in seno al P.D.L. in ordine allequali si legge in sentenza:" è emerso che i capigruppo, recependo indicazioni in tal sensodegli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico dell'anzidetto Fondo,seguendo un'accezione lata di f' unzionamento', sia le spese legali riguardanti ricorsi del ocontro il gruppo sia concernenti ricorsi per incompatibilità o ineleggibilità individuali. Ciòdetto emerge ancor più chiaramente con riferimento ai consiglieri appartenenti al gruppo"Popolo della Libertà ", tutti i quali ponevano a rimborso tale tipologia di spesa: infatti,dalle emergenze processuali è risultato chiaro che il rimborso della spesa in questione\niva effettuato su precisa indicazione del capogruppo - considerato che in alcuni casi lespese venivano imputate 'prò quota' ai singoli consiglieri per l'attività che il legaleÉolgeva in favore del gruppo - come confermato dichiarato dalla teste Monica Ferrando,

. economa del gruppo P.d.L., la quale affermava che per le spese legali: "si poteva fare indue modi, o venivano anticipate direttamente dal consiglieri e poi chiesto rimborso, oppuremagari in uno step successivo ad esempio era capitato che si anticipasse e poi si andasse ascaricare dopo, però sì, le spese legali era una cosa contemplata [le spese legali sì, che ioricordi sì, erano ammissibili in quel momento, sì, sì "( cfr. pag. 72)

Sul punto non si può che affermare che nessun ufficio regionale risulta aver mai dato leindicazioni citate e che Monica FERRANDO è impiegata del gruppo consigliare del PDL,assunta dal gruppo e dipendente dallo stesso, non era in allora in una posizione di controlloe non è in questo processo in una posizione tale da poter esprimere un parere prò veritatesull'applicazione della legge.

2)L'ambito di sindacato del giudice penale, le diverse tipologia dispesa più comunemente portate a rimborso e l'onere della prova inordine alla loro inerenza al funzionamento del gruppo

La sentenza impugnata distingue tra le spese ontologicamente incompatibili con le finalità diinteresse pubblico, in quanto prive di collegamento funzionale con l'attività del consigliere,e le spese c.d. "ambivalenti" che potrebbero riferirsi sia al funzionamento del gruppo, chealla sfera privata del singolo consigliere.

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Da questa bipartizione deriverebbe una diversa ripartizione dell'onere della prova. Per lespese ontologicamente incompatibili competerebbe alla difesa dimostrare il contrario e cioèla loro riconducibilità all' attività politica. Sarebbe quindi sufficiente, per una declaratoria diresponsabilità, la prova, offerta dall'accusa, dell'effettuazione di tale spesa, mancando laprova da parte della difesa della sua riferibilità all'attività politica: "'dovrà essere l'imputatoa fornire puntuale prova che la spesa sia funzionale alla vita del gruppo consigliare^ pag. '65 sentenza)

Quando invece la spesa sia ambivalente", "al fine di dare prova del commesso reato nonsarà sufficiente dimostrarne soltanto l'effettuazione, ma si dovrà, altresi, fornire provapositiva circa la finalità privata della spesa stessa, senza che rilevi la mancatagiustificazione dell'interessato''' (pag. 66 sentenza)

Tra le spese ambivalenti il Tribunale annovera, oltre a quelle di ristorazione, quelle relativeall'acquisto di capi di abbigliamento, oggetti di valore non eclatante (gioielli, penne ecc,)ed infine ricariche telefoniche, pernottamenti presso strutture alberghiere, manutenzioneautovettura, contravvenzioni codice della strada, dotazioni dell'ufficio di modico valore.Tra l'altro per queste ultime tre tipologie di spesa, il Tribunale afferma chericonoscimento sia "specificamente ammesso dalla legge" (pag. 67) quando/n^Sré^ta 'nessuna legge contiene questa previsione. / /Più avanti discuteremo di come queste spese siano o già rimborsate nel tra^a^ehfó ■economico del singolo consigliere o non possano ritenersi comunque rimborsabili; ' '

Invero la distinzione tra spesa ontologicamente incompatibile e spesa ambivalente non*pare di facile demarcazione e la diversa ripartizione dell'onere probatorio appare priva difondamento giuridico. L'onere della prova è sempre in capo all'accusa e nessuna spesa, percome si vede anche dal presente processo, è priva dei connotati dell'ambivalenza. Anche lespese elencate dalla stessa legge come ammissibili, potrebbero in concreto non risultareinerenti ed altre che prima facie appaiono eccentriche potrebbero essere giustificate. Sulpunto si vedano gli esempi fatti dalla sentenza Gup Tribunale Torino del 14.7.2014:" Purtenendo doverosamente conto della sfera di autonomia che il legislatore regionale haattribuito ad ogni singolo gruppo consiliare nel regolamentare in concreto la gestione deifondi percepiti, non può infatti dubitarsi che, ad esempio, non potrebbe senz'altro ritenersigiustificato l'impiego dei contributi in questione per l'acquisto di una preziosa collezione dilibri antichi ovvero di una pregiata raccolta di fumetti - pur trattandosi di categorie ^merceologiche astrattamente rientranti tra quelle espressamente indicate come ammissibili— per la palese assenza di una qualche correlazione in termini di utilità tra il ^perfezionamento di simili acquisti e lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Gruppoconsiliare a nulla rilevando, evidentemente, l'eventuale soddisfacimento di un interessepersonale del consigliere regionale appassionato di tali letture, così come l'indirettaderivazione di un qualche beneficio intellettuale eh morale limitato alla persona del

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consigliere stesso a seguito della disponibilità dei libri e delle riviste in tal modoacquistate}^^

In realtà il processo penale tutto si fonda sulla possibile ambivalenza di ognielemento portato all'attenzione del giudice. Il nostro sistema non prevede che vi possanoessere elementi di prova il cui contenuto non possa essere messo in discussione.

L'approccio al tema del riparto dell'onere della prova sembra radicalmente errato.Secondo la Cassazione il principio da applicare ai casi in questione è quello della "vicinanzadella prova" (si veda sul punto Cass. Sez. II 7484/2014 secondo la quale; "m punto didiritto, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, va rammentato che, se è vero chespetta alla pubblica accusa la prova del reato è anche vero che il giudice deve fondare ilproprio giudizio sull'esito complessivo del dibattimento ed, in particolare, deve tener contodella tesi difensiva dell'imputato nonché delle sue allegazioni ex art. 546 c.pp., lett. e). Va,tuttavia, osservato che ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a luiprovare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementifattuali, le suddette eccezioniperché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova",può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare ilfondamento della tesi difensiva. Una volta che l'istruttoria si sia conclusa con l'acquisizioneMelle prove di accusa e della difesa, spetta al giudice valutare l'intero compendio probatorio\^stabilire se abbia maggiore pregnanza quello fornito dall'accusa o quello della difesa".

La massima in questione è stata formulata in riferimento all'addebito di'appropriazione indebita in capo ad un amministratore di una società in ordine ad ammanchidi cassa. La Cassazione ha ritenuto che, provato l'ammanco da parte dell'Accusa,competesse alla difesa dimostrare che il denaro fosse stato utilizzato a vantaggio dellasocietà stessa o che fosse solo mancata adeguata registrazione contabile.

Come si vede si tratta di un'fatto gemello rispetto a quelli in esame nel presenteprocesso, con la sola differenza dell'essere ambientato il reato in una società privata e non inun ente pubblico. Nel nostro caso vi sono dei pagamenti dal Gruppo consiliare ai singoliconsiglieri regionali e compete a questi ultimi dimostrare che essi siano avvenuti a rimborsodi costi relativi al funzionamento del gruppo. Lo stesso principio è generalmente applicatoin tema di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'accusa deve dimostrare l'esistenza di un

^ Cosi prosegue la sentenza." Analoghe osservazioni possono svolgersi con riferimento all'utilizzo dei contributi inesame per il pagamento di consulenze o collaborazioni professionali relative a materie del tutto avulse da quellealmeno potenzialmente interessate dalla produzione legislativa regionale che i gruppi contribuiscono a formare edanzi, in questo caso, il legislatore ha espressamente sottolineato il requisito della necessità degli apporti di naturaprofessionale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle quali si è già tracciato il perimetro esaminando ilregolamento del Consiglio regionale.Procedendo anche qui ad una semplice esemplificazione, la linea di discrimine tracciata dal legislatore implicasenz'altro, in ipotesi, la legittima sostenibilità, a mezzo dei contributi in oggetto, della spesa derivante da unaconsulenza in materia idrogeologica resa a favore del Gruppo X che si sia reso promotore di un disegno di legge intale ambito ed interessante il territorio regionale mentre, per assurdo, lo studio di un esperto di biologia marinaeventualmente incaricato di procedere ad una ricerca sulla fauna ittica presente nelle acque del canale di Sicilia nonpotrebbe certamente essere finanziato con i contributi destinati al funzionamento del Gruppo consiliare Yappartenente al consesso piemontese."

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certo bene o di una somma di denaro in seno alla società fallita, non più rinvenuto dalcuratore fallimentare, ma sarà a carico dell'amministratore dimostrare che tale ricchezza èstata utilizzata a vantaggio della società. (Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud.(dep. 29/02/2016 ) Rv. 267710 che parla di sola apparente inversione dell'onere della prova)

Se dubbi vi sono in ordine alla possibile analogia tra questi casi (appropriazioneindebita o distrazione ai danni di una società privata/ peculato ai danni di ente pubblico)sono nel senso che la prova della destinazione del denaro pubblico, per via dei principicostituzionali di trasparenza e di buon andamento della P.A., risponde a criteri di maggiorrigore e certo non viceversa. Se quindi compete all'amministratore di una societàdimostrare, ad esempio, che i pagamenti effettuati con la carta di credito aziendale peracquisti di vestiario ed oggetti gioielleria siano stati effettuati nell'interesse della società,nello stesso modo grava sul pubblico ufficiale la prova che le stesse spese (vestiario,ristoranti, gioielleria) delle quali si è chiesto rimborso al gruppo consiliare siano statirelativi al funzionamento dello stesso.

Se infatti nell'ambito aziendalistico l'interesse della società può essere valutato in modomolto lasco, in ordine all'utilizzo del denaro pubblico non si può non pretendere unmaggior rigore.

Questo tipo di approccio in ordine all'onere della prova, informato al principio-déna^ ."vicinanza della prova", vale quindi sia per le spese evidentemente illogiche, siaper qùeilè^| 'che invece potrebbero di primo acchito trovare una giustificazione: l'accusa potrà sempre.:e Ésolo provare l'esistenza della spesa.Sarebbe introdurre una probatio diabolica pretendere che l'accusa provi degli elementi che si--èpongono all'interno dell'esclusivo raggio di azione dell'imputato. L'accusa potrà provareche si è sostenuto il costo di una cena a due al ristorante, ma non chi fosse il convitato equali gli argomenti trattati durante il desinare.

Toccherà alla difesa ribattere provando l'inerenza della spesa stessa. La prova potràessere più o meno ardua a seconda del tipo di spesa, ma il sistema di riparto dell'onere èuguale per tutti i casi. Per questo la giurisprudenza relativa alle condotte distrattive dibancarotta parla di "solo apparente inversione dell'onere della prova"

Si deve poi avere riguardo alla circostanza che gran parte delle spese, definite"ambivalenti", siano state rendicontate come "spese di rappresentanza". ■

Il Tribunale ha affrontato il tema della definizione delle spese di rappresentanza, allaluce dei testi normativi ed in particolare del Regolamento per l'autonomia funzionale econtabile del Consiglio Regionale piemontese ̂ ed ha concluso che due sono gli ''elementi

^ "Art. 21Spese di rappresentanza1. Le spese di rappresentanza sono iscritte nell'unità previsionale di base "Ufficio di Presidenza", tra ie previsioni dicompetenza e di cassa delle spese correnti, in apposita suddivisione denominata "Oneri comuni" e riguardano giioneri per spese di ospitalità, per l'organizzazione e l'accoglienza di delegazioni in visita, quelle relative alcerimoniale, a mostre, rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e culturale, promozione di convegni

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simposi, tavole rotonde, seminari di studio, nonché acquisto dipubbiicazioni e altro materiale illustrativo e artisticoda offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale".

Nel Manuale delle Procedure Contabili viene fornita ulteriore specificazione con riguardo a tali spese e,segnatamente, Vart. 60 delpredetto manuale prevedeva che:

"Art 60

Spese di rappresentanza1. Se si manifestano in modo urgente e indifferibile, le spese di rappresentanza di cui all'art. 21 del Regolamento perl'autonomiafunzionale e contabile del Consiglio Regionale sono liquidate dalla cassa economale se riguardano:a) acquisti di omaggi per farne dono in occasione di incontri, visite, quali medaglie, diplomi, targhe, libri,riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici, ecc...;b) spese per offerta di consumazioni, pranzi, ed in generale per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto evalore prevalentemente simbolico;c) addobbi, impianti, servizifotografici, conferenze stampa in occasioni di visite oi cerimonie;d) omaggifloreali, necrologi, telegrammi e messaggi di cordolo;e) scambio di omaggi in restituzione di ospitalità ricevuta"

Ulteriore dato normativo, sempre in ambito regionale, utile a definire le spese di rappresentanza, è rappresentatodal "Regolamento regionale di cassa economale" n. 19 del 2009 che, all'art. 11 prevede che:

Art 11.

(Spese di rappresentanza)Si. Per spese di rappresentanza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) devono intendersiùnicamente quelle fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza delia Regione Piemonte dimanifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei ad essa.il Tali tipologie di spese hanno io scopo di suscitare sull'attività dell'Ente l'attenzione e l'interesse di ambientipalificati dell'opinione pubblica in genere e di ottenere vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenzadell'attività istituzionale.

3. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente della Giunta regionale, le attività di rappresentanzapossono essere esercitate in via ordinaria anche dai componenti della Giunta regionale.4. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente al Capo di Gabinetto della Presidenza dellaGiunta regionale, designato a rappresentarlo in pubbliche manifestauoni, ove non siano disponibili componentidella Giunta regionale.5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:a) quelle riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti dicortesia e doni di valore simbolico, effettuati per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti dicarattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa della Regione Piemonte e soggetti esterni dotati dianaloga rappresentatività o rappresentativi della società civile;b) quelle connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, alle attività di organismi alle quali la RegionePiemonte partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali, ivi comprese le spese per l'acquisto dioggetti simbolici quali: targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, nonché le spese permanifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazionied altri eventi analoghi.6. Sono escluse le spese:a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità;b) a beneficio di soggetti interni all'Ente;c) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti non rappresentativi degliorganismi di appartenenza;d) prive difunzioni rappresentative verso l'esterno.7. Le spese di rappresentanza sono preventivamente richieste al Settore Relazioni esterne eCerimoniale che provvede all'emissione del relativo buono d'ordine,8. Aifini della liquidazione, le spese devono essere rigorosamente giustificate mediante:a) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;b) la qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa;c) la presentazione di idoneafattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare della spesa.9. Per le spese di cui ai presente articolo, il limite di utilizzo dei servizio di cassa economale è di euro 3.000,00 o.f.e.,con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza".

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fondamentali che caratterizzano le spese di rappresentanza in relazione ai GruppiConsiliari:

1) devono fondarsi sull'esigenza del Gruppo di manifestarsi all'esterno ed intrattenererapporti con soggetti estranei al Gruppo quali esponenti di altre istituzioni o dellasocietà civile;

2) devono avere valore simbolico e, quindi, contenuto

In realtà il primo punto è stato del tutto svuotato di contenuto da parte della sentenzaimpugnata. Infatti il riferimento a rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste 'rappresentativa e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentatividella società civile" non può giungere a far rientrare nel novero delle spese dirappresentanza qualsiasi contatto con professionisti, operatori economici e commerciali,imprenditori ed elettori in genere, come nei fatti ritenuto in sentenza. Nel dibattimento si èassistito ad una lunga processione di testi che hanno dichiarato, di essere medici, di essereimprenditori, di essere ex sindaci di una certa zona e di aver pranzato con il consigliereregionale, discutendo con lui rispettivamente di sanità, di impresa, di problemi del territorio.In molti casi poi la conoscenza con il consigliere era risalente nel tempo, a volte si trattavadi rapporti di consolidata amicizia altre volte di conoscenza nelP ambito della stessamilitanza di partito.Tutto questo non ha nulla a che vedere con le spese di rappresentanza, perché non bast^^ayer 'un lavoro o averlo avuto per essere "rappresentativi della società civile"Dalla lettura della norma citata dalla stessa sentenza infatti deriva che non possànò'^sereconsiderate spese di rappresentanza quelle relative a rapporti con soggetti che, 6 nò^^spnostati indicati ed individuati, o, se indicati, non sono dotati di nessun connotato dirappresentatività di un ente o della società civile. Se la norma ha un significato, questo'de'v^e'.essere inteso nel senso che per rappresentatività della società civile si deve intendefe,rappresentare un movimento o una categoria, svolgendo al loro intemo un ruolo dotato dirilevanza estema. Altrimenti la cena con chi abbia una professione diventa la cena con unarappresentanza di tale professione e la cena con chi non ce l'abbia diventa la cena con unrappresentante dei disoccupati.Tra l'altro si vedrà, esaminando le singole posizioni, come molte frequentazioni risalisseroad epoche precedenti all'elezione a consigliere regionale e siano proseguite anche dopo ilmancato rinnovo dell'incarico.

Ed anche sotto tale versante l'onere della prova dell' indicazione del soggetto neiconfronti del quale sono state effettuate le spese e del profilo di rappresentatività in forzadel quale queste spese sono state sostenute, per il principio della vicinanza della prova nonpuò che competere alla difesa.

La norma citata poi precisa in negativo quando non possa parlarsi di spese dirappresentanza;

*^6. Sono escluse le spese:a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità;

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b) a beneficio di soggetti interni all'Ente;e) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggettinon rappresentativi degli organismi di appartenenza;d) prive di funzioni rappresentative verso l'esterno"

Duole doversi riconoscere che la maggior parte delle spese di questo procedimento,riconosciute come lecite dal Tribunale, rientrino proprio nel novero delle spese che, per lanorma apparentemente utilizzata dallo stesso Tribunale per dirimere la questione, nonpossano essere considerate di rappresentanza. Si rimanda al riguardo alle riflessioni svoltedal Gup Tribunale di Torino sulle voci di ristorazione e di acquisto di doni, e sulla difficoltàad inquadrare tali costi tra le spese dì rappresentanza: "Anche tenendo conto delleindicazioni indirettamente desumibili da disposizioni normative dettate per disciplinareaspetti, quale quello delle spese di rappresentanza dell'ente regionale, in qualche misuraaffini al tema delle spese di ristorazione sostenute dagli appartenenti al Gruppo consiliare,ci si rende in definitiva conto di come il sostenimento dei costi derivanti dalle occasioniconviviali di cui si tratta, non possa essere fatto rientrare in tale ambito sotto moltepliciprofili quali, tra gli altri, l'assenza di una chiara finalità esponenziale per l'immagine delGruppo e non del singolo consigliere , la mancata, o solo parziale, qualificazione deisoggetti diversi dal consigliere regionale coinvolti nell'occasione conviviale e, assai difrequente, la circoscrizione dell'evento a soggetti interni allo stesso Gruppo o, comunque, il^ratiere del tutto ordinario della circostanza allegata quale fonte di spesa di^ppresentanza. Tale circostanza è infatti costituita, nell'assoluta maggioranza dei casi, dals&twlice fatto di pranzare o cenare con i colleghi dello stesso o di altri Gruppi nelle pausedWivoro ovvero di utilizzare l'occasione dei pasti per incontrare i più diversi interlocutori,if&he costituisce al più un'abitudine di vita ma non può certamente integrare la nozione

'dell'atto di rappresentanza che si vorrebbe assumere a giustificazione della spesa diristorazione.

E, si sottolinea, alla stessa conclusione si deve pervenire anche con riferimento agli acquistidi altri beni, appartenenti alle più diverse categorie merceologiche, utilizzati dai consiglieriregionali quali omaggi e/o doni di cortesia destinati ai soggetti più svariati ~ peraltro neipochi e minoritari casi in cui tali soggetti siano stati indicati ~ posto che nemmeno in similiipotesi si ravvisano mai i connotati tipici della "spesa di rappresentanza " sopra menzionati,restando perciò in ogni caso esclusa la legittima rimborsabilità dei costi sostenuti peracquisti di tale natura " .

Ovviamente non possono essere ricomprese nelle spese di rappresentanza le speseeffettuate nel proprio esclusivo interesse, pur nell'ambito di un'attività volta ad intessererapporti con il territorio. La spesa di uno spuntino all'autogrill sulla via del ritomo a casa odiretti ad una manifestazione politica non può essere considerata in alcun modo spesa dirappresentanza.

Sul punto si vedano le osservazioni svolte dalla sentenza Gup Torino 14.7.2014:''''Ragionando in maniera speculare, alcune tipologie di costo in concreto frequentementericorrenti nella presente vicenda non possono invece rientrare nelle spese ammissibili aisensi della disposizione che si sta esaminando perché non sono riconducibili allosvolgimento di un'attività ovvero perché attengono ad attività svolta dal consigliere uti

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singulus nell'ottica del mantenimento dei propri rapporti individuali con gli elettori diriferimento, il territorio di provenienza ovvero altri soggetti.Devono in questo senso essere escluse le spese che si risolvono nel mero acquisto di beniquali, ad esempio, abbigliamento, generi alimentari, articoli di arredamento, ecc..Il legislatore, con l'elencazione contenuta all'art. 4, 3° comma Ir. 12/1972 ha mostrato diavere ben chiara la distinzione tra le nozioni, da un lato, di "acquisto" e, dall'altro, di"attività" che ha utilizzato rispettivamente ai primi due punti dell'elencazione che si sta ,esaminando e pertanto, già per tale motivo, non può sostenersi che nell'espressione"attività" vengano ricompresi meri atti di acquisto che si esauriscono di per sé in unsingolo comportamento privo del requisito della connotazione finalistica necessario perché,unitamente alla pluralità di azioni, si possa ravvisare lo svolgimento di un'attività in sensoproprio" ...."In forza dei medesimi criteri vanno parimenti escluse dalle spese rientrantinella sfera dell attività svolta dai Gruppi quelle inerenti alla somministrazione di caffè,bevande e generi alimentari vari di cui il singolo consigliere abbia personalmente usufruito,a nulla rilevando che in concomitanza con tali consumazioni si siano svolti colloqui inerentiall'attività consiliare, incontri con rappresentanti di enti territoriali, imprenditori, sindacatied altri soggetti con i quali il consigliere regionale si trovi ad interloquire: anche dettiacquisti non integrano infatti lo svolgimento di un'attività in senso proprio, né, tanto meno,di un'attività imputabile al Gruppo nel suo insieme ma contribuiscono unicamente alsostentamento e/o al benessere personale di coloro che usufruiscono delle consum^tdi^anulla rilevando le eventuali ricadute in termini positivi, rispetto all'azione o l'immdgixié/MGruppo consiliare, derivante dal compimento di atti di cortesia da parte delconsigliere nei confronti] dell'interlocutore di turno. Tanto meno le consumazipn^^questione possono dirsi giustificate allorché le stesse abbiano luogo nel corsÈ^'^^spostamenti che i consiglieri regionali affrontano nella loro attività (ad esempio dumptefiésoste all'autogrill), evidenziandosi che, oltre alla già menzionata assenza di qualsiasi ne^funzionale con l'attività del Gruppo che non sia l'indiretto (quanto irrilevante) beneficioderivante in capo alla formazione consiliare dal soddisfacimento delle ordinarie esigenze dialimentazione dei singoli componenti, la disciplina del trattamento economico deiconsiglieri regionali contenuta nella diversa Ir. 10/1972 è finalizzata proprio ad assicurarela copertura anche delle spese in questione come già menzionato in precedenza. Non vi èquindi alcuna possibilità di sovrapposizione tra le fonti di finanziamento rispettivamentepreviste dalla ir. 10/1972 e dalla Ir. 12/1972 verificandosi, in caso contrario, una paleseviolazione della volontà legislativa"

Tra l'altro il rigore formale previsto dalla legge, che richiede per la liquidazione delle spesedi rappresentanza la "rigorosa giustificazione mediante: 'a) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;b) la qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa;c) la presentazione di idonea fattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare dellaspesa" non è compatibile con un'interpretazione estensiva, se non addirittura disinvolta, ditale capitolo di spesa.

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Stupisce che, nella lagnanza generale in ordine al silenzio della legge, si oblitericompletamente questo dato positivo, che la legge regionale ha ritenuto di normare neldettaglio.

Si legge ancora in sentenza: " in secondo luogo, la normativa regionale prevedevache per alcune tipologie di beni e, in particolare, bèni durevoli ed elettronici (p.c., tablet,stampanti, macchine fotografiche, apparecchiature elettroniche in genere), i consiglieriregionali, all'esito della legislatura, potessero decidere se restituire tale bene lasciandolo indotazione alla regione Piemonte oppure riscattarlo versando una somma di denaro allaregione." (Pag. 73.).

Anche questa affermazione appare segno dell'equivoco in cui è caduto il Tribunale.Era la Regione a fornire direttamente al gruppo ed ai consiglieri il materiale informatico edelettronico che, a fine mandato, poteva essere ricattato.Si vedano sul punto le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 41 del22.2.2010 e la 185 del 3.12.2010, che prevedevano che la Regione provvedesse a forniredirettamente, secondo le esigenze, ai gruppi, ai consiglieri ed agli uffici di comunicazionedei gruppi, i pc fissi, portatili, i palmari (a scelta tra i modelli contrattualmente previstidall'operatore telefonico che fornisce il servizio) e tutto il materiale elettronico necessario,rimanendo a carico del consigliere solo le spese dovute all'operatore telefonico e quelle dijnstallazione, configurazione ed assistenza del C.S.I., spese tutte che venivano addebitate

ir indennità di carica.

a tutto questo, è evidente, non ha nulla a che vedere con il fondo di funzionamento delgruppo e con la possibilità di acquisire con lo stesso beni del tutto svincolati da uncollegamento con l'attività politica. Anzi proprio la previsione di una dotazione diretta daparte della Regione di tale materiale, da un lato impone di escludere che gli stessi benipossano essere oggetto di rimborso con il fondo di funzionamento, dall'altro offre unargomento per ritenere che eventuali ulteriori beni acquistati non si riferissero affatto allanecessità del gruppo, bensì alle esigenze personali del singolo o di terzi.Tra l'altro è evidente la scelta della Regione di far sì che i costi relativi al trafficotelefonico, pur degli apparecchi fomiti dalla Regione, rimanesse a carico del consigliereregionale e fosse quindi trattenuto dalla Regione, che fomiva dei contratti in convenzione,dalla busta paga.Certamente il fondo di funzionamento non poteva diventare l'occasione per aggirare ì pochivincoli formali che la Regione riteneva di imporre, in relazione alla dotazione a suo caricodi alcuni beni. Tra l'altro nelle delibere citate si prevede la possibilità di ''eventuali altrerichieste di hardware e software... sulla base di reali esigenze" su richiesta presentata dalpresidente del gmppo.

Forse il Tribunale più che riferirsi alle citate delibere , aveva in mente ilregolamento del PDL del 17.4.2012. Si legge infatti in tale regolamento, che altro non è,come si è già accennato, che un elenco di voci di spesa asseritamente rimborsabili, che tra lespese oggetto di rimborso vi sono quelle per "apparecchiature informatiche, telefoniche,fotografiche ed a tale proposito si ricorda che tali attrezzature a fine mandato dovrannoessere restituite o riscattate ".

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Si ribadisce che tale regolamento ( datato aprile 2012 e quindi circa due anni dopo alcostituzione del gruppo ) è un atto intemo al gruppo PDL e non può diventare certo fontedi normativa regionale.

Si è già visto come, secondo il Tribunale, la legge regionale preveda il rimborso conil fondi di funzionamento delle spese relative alla manutenzione delle auto, agli arredi edalle contravvenzioni del codice della strada e si è già radicalmente contestata taleaffermazione.

Qui si deve aggiungere che, in riferimento agli arredi ed ai locali a disposizione dei gmppi,ci si deve misurare con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale60/2010 del 15.4.2010 che al punto 4 prevede che ad ogni gruppo siano messi adisposizione locali per almeno 40 metri quadri a consigliere, più gli uffici di segreteria eche tali locali ''siano provvisti dei necessari arredi d'ufficio, specificamente indicati",segno quindi che, dal punto di vista funzionale, la dotazione già assicurata da parte dellaRegione era completa. I complementi di arredo (piante, comici, quadri) di gusto delsingolo consigliere non hanno a che fare evidentemente con il funzionamento del gmppo népossono essere posti a carico del medesimo in quanto trattasi spesa di carattereassolutamente privato . In nessun ufficio pubblico o privato è previsto in rimborso di talispese.

Non sembra al riguardo significativa la circostanza che, a fine mandato, dopo la presenCindagine, i consiglieri abbiano lasciato agli uffici della regione i complementi di arredò^ da'loro personalmente acquistati. i./

Tomando alla delibera 60/2010, si rileva come al punto 5 si assicuri ad ogni siìm^^consigliere la disponibilità di un posto auto, l'assegnazione del pass ZTL Violaconsentiva 1 ingresso nella zona ZTL ma anche la sosta in divieto) per i consiglieri e rossoper i collaboratori ( che consentiva solo 1' accesso in zona ZTL), l'assegnazione di apparatifotocopiatori ecc.Se così è, le spese per le contravvenzioni stradali non solo non sono mai state oggetto diprevisione normativa, ma neanche sono in alcun modo giustificabili.Tra 1 altro che un ente pubblico, che mette nelle condizioni i propri dipendenti di godere diun posto auto e di un permesso alla circolazione ed alla sosta in zona vietata, debba poipagare le contravvenzioni, evidentemente relative ad altre auto o ad un non regolare utilizzodel permesso, non pare in alcun modo ammissibile. Le sanzioni hanno una efficaciadissuasiva e non è possibile che un ente pubblico le svuoti di tale contenuto, prevedendo exante il loro pagamento a suo carico.Al più se la sanzione incide sull'esercizio di una pubblica funzione, potrà , sulla base ditale elemento, essere fatta oggetto di opposizione o ricorso, come avviene per qualsiasidipendente pubblico.

Si è già detto di come il Tribunale abbia ritenuto ammissibili le spese legali relativecontroversie elettorali e come abbia dato rilievo inadeguato alla deposizione sul puntodell'economa del PDL. In queste sede si ribadisce come tali spese non fossero affattoriconosciute dalla normativa, quali inerenti al funzionamento dei gruppi.

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Si riferisce infatti a tutt'altra situazione la previsione di cui alla L.R. 21/1989, che all'art. 1prevede che la Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichil'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti oamministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio edall'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che nonsussista conflitto di interessi, ogni onere di rappresentanza o difesa sin dall'apertura delprocedimento facendo assistere o rappresentare il dipendente o l'amministratore da unlegale di comune gradimento.

Infatti altro è manlevare il dipendente o l'amministratore dalle spese legali per azionidi responsabilità connesse all'espletamento del servizio, altro è consentire che sianoaddebitate, al fondo funzionamento, al di fuori di ogni valutazione di eventuali conflitti diinteresse, le spese legali che riguardano controversie elettorali rispetto alle quali la regionenon può che essere indifferente. Opinando diversamente si arriverebbe alla conclusioneassurda, di gruppi in causa tra di loro, che tutti sostengono le spese attraverso i fondi lorogarantiti dalla regione. Non è certo questo l'obiettivo della L.R. 10/1972 che volevaassicurare il funzionamento del consiglio regionale e non invece il proliferare dicontroversie giudiziarie tra i diversi gruppi.

Abbiamo visto come il Tribunale abbia di fatto elevato il regolamento intemo delgruppo PDL al rango di fonte normativa regionale. Comunque anche a ritenere che ilr^lamento intemo di un gmppo possa avere una qualche efficacia nella valutazioned^lammissibilità o meno di una spesa, si dovrebbe allora valorizzare la circostanza che ilr^lamento del PDL del 17.4.2012 aveva anche un elenco di spese non rimborsabili:

regali di ogni genere (anche se destinati a beneficenza)abbigliamento, gioielli, fiori, casalinghi, elettrodomestici, ecc, ecc.

- spese inerenti l'attività politica di ogni genere- spese sostenute fuori regione e non riconducibili ad attività istituzionali- spese non contemplate nel precedente capitolo di spese rimborsabili.

Nella seconda versione del 19.9.2012 questo elenco venne pmdenzialmente eliminato,ma certo rimane il dato che, anche in seno ai gmppi, certe spese che, secondo il Tribunalesono ammissibili, non lo fossero affatto.

La sentenza dimostra comunque di non aver adeguatamente distinto le speseindividuali del singolo consigliere in rapporto con il territorio che rappresentava da quelledi funzionamento del gruppo, con la conseguenza di sovrapporre i fondi per ilfunzionamento con spese per le quali ogni singolo consigliere riceveva già un'indennità.

Al riguardo bisogna tomare ad esaminare la normativa di cui alla L. R. 10/1972 in forzadella quale, a mente degli artt. 1 e 2 ogni consigliere aveva diritto

- all'indennità di carica ( art. 1)- rimborso spese (art.2): per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di

presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai consiglieri regionali sonocorrisposti una sola indennità di presenza nella misura di L. 200.000 ( cheindicizzata negli successivi arrivava alla somma di circa 120,00) .... ad unrimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola

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delle stesse riunioni per le spese sostenute in relazione ad altre attività connessealla espletazione del mandato ai consiglieri regionali è altresì corrisposto unrimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità dipresenza ed al rimborso chilometrico relativo ad 8 giorni di presenza e da unaquota corrispondente alla percorrenza di 3000 km

Quindi la parte forfettaria, che non doveva essere oggetto di richiesta e di autocertificazioneda parte del singolo consigliere, ammontava ogni mese ad 8 gettoni, 8 giorni di rimborsochilometrici e 3.000 chilometri ( calcolati con tabelle Aci che tengono conto anche dell' ■usura della vettura e quindi liquidati a costi superiori al prezzo del carburante)Tra 1 altro, visto che ogni settimana, partecipando al consiglio e/o alle commissioni simaturavano già 5 rimborsi, con gli ulteriori 8 rimborsi forfettari al mese, i consiglieriavevano un gettone per ogni giorno del mese, festivi compresi. E' dato leggere inriferimento ad alcune posizioni individuali che nel caso specifico non era stato richiesto ilrimborso chilometrico. Si tratta in realtà di ulteriori e differenti indennità che erano previstesolo per i consiglieri residenti fuori Torino per la tratta luogo di abitazione-consiglioregionale o che valevano per le manifestazioni alle quali il consigliere dichiarava conautocertificazione di aver partecipato, che si aggiungevano comunque a quella qupj^riconosciuta forfettariamente per 3000 chilometri.

Se così è le spese di ristorazione connesse alla permanenza a Torino ,/di; eVen^Mpernottamento in città , le spese di carburante, le spese di manutenzione dell'àùtovettur^Sdi cambio gomme, erano coperte dalle indennità previste per V espletamento deì^niànd^^trovavano già rimborso in questo tipo di trattamento economico riservato al consigfì^Jnon potevano quindi essere di nuovo considerate come oggetto di ulteriore rimborso^cmTufondo di funzionamento.

Anzi proprio l'esistenza di questo trattamento economico individuale impone di ritagliare,da tutte le spese indicate dalla sentenza del Tribunale come ammissibili, quelle già oggettodi riconoscimento economico da parte della L. 10/72

3) Esame delle posizioni individuali alla luce degli specifici episodiaccertati

GIOVINE Michele

E stato assolto per la stragrande maggioranza dei costi, che gli erano contestati, che ilTribunale ha fatto rientrare tra le spese definite "ambivalenti", in ordine alle quali haritenuto non esservi ""prova certa che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamentepersonali e non invece destinate alfunzionamento del gruppo"' (Pag. 87)

Si tratterebbe di:

contravvenzioni del codice della strada (salvo due specifiche eccezioni)

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ricariche telefoniche per euro;acquisto di generi alimentari;acquisti presso bar, ristoranti e acquisti di cibo;trasferte a Roma;carburante;-

bigliettiferroviari;buoni pasto ".

per l'ammontare complessivo di €129.973,50, contestazioni per le quali si è pronunciata laformula "che il fatto non sussiste".

Per quanto concerne le contravvenzione al codice della strada, si è già detto nellaparte generale come tale costo non possa essere considerato un costo di funzionamento delgruppo. Il distinguo effettuato dal Tribunale tra la contravvenzione stessa e le ulteriorisanzioni per l'omesso pagamento del primo avviso non pare aver nessun fondamento postoche entrambe le voci di spese afferiscono ad un comportamento irregolare.In particolare si tratta di contravvenzioni che riguardano 1' ingresso nella zona ZTL inorario non consentito, parcheggi in sosta vietata e multe prese in altre città. Si richiama alriguardo quanto già detto in ordine ai pass ZTL che la Regione forniva ai consiglieri ed aicollaboratori, per ribadire come le spese di cui sopra non possano essere coperte con il fondodi funzionamento.

Per quanto riguarda le spese di carburante bisogna metterne in rilievo l'esorbitanza,65.000 circa in meno di due anni e mezzo) e si richiama quanto scritto in ordine al

rimborso chilometrico forfettario per 3000 km al mese di cui godeva ogni consigliere. Lemotivazioni fomite dall'imputato nel suo esame sono assolutamente generiche, e prive diqualsiasi dettaglio. Si sarebbe trattato di rimborsi ai collaboratori del gmppo, rimborsi per iquali non vi è nessuna documentazione (schede carburante, indicazione di eventi, forma diricevuta del denaro o dei buoni carburante)

Per quanto conceme le spese di manutenzione auto si rimanda, per apprezzamel'assoluta vaghezza delle giustificazioni e comunque la disinvoltura nell'uso del denaropubblico, all'esame dell'imputato (pag. 109 e ss. delle trascrizioni ) ove lo stesso riconoscedi essersi fatto rimborsare dal gruppo consiliare spese di riparazione della propria auto, perun sinistro, pur essendo questo coperto dall'assicurazione KASKO, avendone omesso ladenuncia, e di aver pagato con il fondo del gmppo delle riparazioni su auto di terzepersone. Ad esempio volta, c 'era una cosa da fare, non so se ad Alessandria o adAsti, Jessica Molino usà la sua macchina, che è una tutta poverina..,. Ed ha questoincidente in C.so Massimo d'Azeglio. Non mi ricordo se quella roba lì, quell'incidente che èstato, l'assicurazione ha riconosciuto il 50 e 50. Gli abbiamo riconosciuto il 50% di quelbollo, non me lo ricordo, però quello poteva essere un esempio di un tipo di cose chericonoscevo perché lei stava andando ad Alessandria, perché gliel'abbiamo chiesto noi, nonper ifatti suoi"

Non si riesce a comprendere come il Tribunale abbia potuto ritenere ambivalente laspesa di autolavaggio ( 20 € del 15.7.2011) e quale onere della prova l'accusa non avrebbe

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soddisfatto nel dimostrare l'esistenza di tale costo tra quelli rimborsati. La giustificazionefornita da GIOVINE (pag. 127 trascrizioni esame): "5/ adesso queste per Vautolavaggio....Può darsi che mia sorella le abbia inserite come manutenzione, non lo so., adesso questaroba delVautolavaggio, sinceramente non saprei rispondere.... Se è dentro, rientriamo nellamanutenzione, se no dimostra come lo stesso imputato non riesca a fare uno sforzo difantasia tale da ricollegare tale spesa al funzionamento del gruppo.

In ordine agli acquisti dei generi alimentari si deve notare come GIOVINE avesse messo arimborso gli scontrini della normale spesa famigliare al supermercato. Che si trattasse della ■classica spesa settimanale fatta al supermercato non è messo in discussione neanche daGIOVINE e dalla sorella, che però hanno sostenuto di aver defalcato da tali scontrini i costidi acquisto di beni destinati alla famiglia. In realtà di tale operazione non vi è traccia.

Per quanto riguarda i rimborsi di bar e ristoranti vi è una serie imponente di scontrini acatena . Si vedano ad esempio gli scontri del bar La Torre di Asti, in moltissimi giorni. Adesempio 1121.12.2010 vi sono scontrini alle ore 07,37; 07,50; 07,52; 08,53- 08 13-08,35; 08,44; 09,06; 09,14; 09,30; 09,34; 09,40; 09,42; 09,42; 10,01; 10,11; 10^54;11,33; 14; 19; 14,35; 14,56; 16,07; 16,10; 16,31; 17,03; 17,03; 17,04; 17,14; 18,01; 23-,27repoi si passa al 22 ed ai giorni successivi. .< "GIOVINE (pag. 143 e ss. trascrizioni esame) ha sostenuto che tale Salvatore PICCfCUTÒ ^stava tutto il giorno al bar, non avendo il gruppo una sede ad Asti, organizzando'ancKeserate di Karaoke "è un modo di avvicinare la gente... capitava che qualcuno ahdasse^apagare al bar e la gente con cui lui parlava... e diceva: no, lasciamelo, dammelo, chedì^.rimborso io"

La stessa successione di scontrini si ripete al bar Trilly di Asti ed al caffè Florean di Asti.Come queste spese possano rientrare nell'ambito della rappresentanza non è facile intuire edil Tribunale non lo spiega.

Sempre in riferimento a spese di acquisto di generi alimentari e spese di bar e di localipubblici, si segnala, a titolo di esempio, come in data 30.8.2011 a partire dalle ore 10,00 visiano scontrini emessi da bar, supermercati, panifici, gelaterie di Rapallo e Chiavari e comefino al 4.9.2011 vi siano spese di alimentari nel levante ligure.L'8.8.2011 vi sono spese di bar all'aeroporto di Gran Canaria.Anche il 24.9.2011 ed il 16.12.2011 vi sono ulteriori spese di alimentari a Rapallo(Carrefour di Rapallo)

Queste spese non sono state prese in esame e, genericamente, quali spese di acquisto digeneri alimentari o spese di ristorazione sono state ricondotte alla categoria di "speseambivalenti" ed in quanto tali, si è ritenuto che l'accusa non avesse assolto all'onere dellaprova, avendo solo dimostrato l'esistenza. L'insostenibilità pratica e non solo l'infondatezzateorica di tale impostazione è resa chiarissima dagli episodi di cui sopra.

II vero è che anche quando GIOVINE ha reso dichiarazioni autoindizianti, il Tribunale nonne ha fatto adeguato uso. Si pensi ad esempio alla messa a rimborso di diversi scontrinidel bar intemo al palazzo di giustizia di Torino (2 del 25.5.2011 delle 11,25 e delle 11,34 ed

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altri di altri giorni ancora). Neiresame il P.M. ha chiesto se tali consumazioni fosserorelative ai giorni in cui GIOVINE era comparso in Tribunale per il processo a suo carico perle firme false e GIOVINE ha risposto positivamente, dicendo di aver incontrato deigiornalisti e di aver offerto a loro ed all'avv. Strambi che lo accompagnava, il caffè, (pag.149 trascrizioni esame).GIOVINE più in generale ha sostenuto di aver pagato moltissimi caffè ai giornalisti, spesache non rientra affatto tra quelle di rappresentanza, vera la definizione cui il Tribunale hadichiarato di aderire.

Per quanto riguarda i biglietti ferroviari, si tratta di una spesa elevatissima (€ 2.500,00 circa)ancor più esorbitante, se sommata alla spesa anomala di carburante già messa in rilievo. Ingran parte si tratta di biglietti del treno non nominativi, per i quali Pimputato non ha saputooffrire alcuna indicazione.

Ove 1' accertamento sulP utilizzatore del biglietto è stato possibile è stato confermato che sitrattava di spesa di carattere privato. Infatti vi è un biglietto intestato a Graziano CANDEO(Padova Torino P.N. delP8.5.2011) il quale ha soggiornato presso l'Hotel Crimea (€ 107)poi vi è un altro biglietto Torino Bologna- Padova ( del 9.5.2011 € 109) sempre diCANDEO.

GIOVINE ha dichiarato che CANDEO, della D.I.A. altri non è che il consulente grafico alquMè si è appoggiato nella sua vicenda giudiziaria, sia amministrativa, che penale.Il faggio 2011 vi è un pranzo per 5 persone al Vintage di P.za Solferino per € 258,00. E'esente che trattasi del pranzo offerto al consulente, presenti verosimilmente i legali e lafmnzata Sara FRANCHINO.

Anche in riferimento a tali spese la prova è stata pienamente raggiunta ed il Tribunale nonne ha fatto debito uso.

Nello stesso modo è stato posto a rimborso il soggiorno di 4 persone in due stanze a Roma,per € 278,00, albergo Tornassi Elpidio, il 29.5.2012, spesa che si riferisce, per ammissionedell'imputato, ad una trasferta per i processi amministrativi in allora pendenti:" eredo che il90% delle mie trasferte a Roma siano legate in qualche modo ai processi amministrativi(pag. 140 trascrizione esame). La sera del 28 maggio, vi è uno scontrino all'autogrilldell'aeroporto appena arrivati, un bar a Roma, una pasticceria a Roma ed infine una cena per4 all'Hostaria il Vicolo, per € 99,00.La lettura congiunta di questi dati offre la prova logica del peculato che si è contestato.

Risultano inoltre pagati i soggiorni di NEGRO Monica e Giorgio STRAMBI, oltre che diFRANCHINO Sara e dello stesso GIOVINE in Roma il 19.10.2010 all'Hotel Viennese.STRAMBI e NEGRO erano gli avvocati di GIOVINE e il soggiorno era relativo adun'udienza in Roma.

Risulta un pagamento di un albergo al padre di GIOVINE, GIOVINE Carlo, per € 158,00 il12.5.2011. GIOVINE ha dichiarato che tale scontrino non era entrato nella contabilità delgruppo ; "di come sia finita al gruppo, non ho la più pallida idea" (pag. 139 trascrizioni)Lo stesso tribunale in riferimento alle spese eccentriche ha confutato tale impostazione, ma

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nel caso di specie ha fatto ricadere le spese degli alberghi tra quelle ambivalenti senzaentrare nella valutazione dei singoli elementi emersi.

In ordine ai buoni pasto si deve rilevare come i dipendenti, per come è risultatodall istruttoria dibattimentale non ne avessero diritto, né quelli assunti a tempo determinato,né i co.co.eo. GIOVINE ha dichiarato di averli fomiti a tutti i dipendenti del gmppo, nonchéai collaboratori. Non vi è nessun conteggio intemo che offra una traccia di richieste di buoni 'pasto da parte degli aventi diritto, del loro riconoscimento, delle modalità di distribuzione.

Più in generale si può rilevare come GIOVINE abbia fatto incetta, all'intemo della suafainiglia e forse della cerchia di conoscenti, di scontrini e di pezze giustificative, che sonoquindi risultati in gran parte a lui non riferibili (come si evince dalle stesse spese eccentricheper le quali è stato condannato, si pensi ai farmaci dei famigliari ed alle spese di depilazionee corsettcria femminile) in modo da trasformare il contributo al funzionamento in un vero eproprio stipendio, presentando un rendiconto che desse atto del totale utilizzo del contributostesso.

Le "spese ontologicamente incompatibili con le finalità pubbliche", per le quafi, ilTribunale ha affermato la responsabilità di GIOVINE, offrono la prova di questo fenpmeh'oe devono esser prese in esame, non solo in riferimento agli importi che rappreseptan^, 'ma 'come prova delle modalità di gestione del fondo da parte dell'imputato. ' ( - "

DE MAGISTRIS Robertoif.ss.-

Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per :- spese per ristoranti, generi alimentari per complessivi 9.345,56;

spese per pemottamenti in alberghi per complessivi € 1.004,50;rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 10.336,27;

- rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music Club S.r.l." per complessivi £1.614,46;

rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per cellulari e custodie per smartphone etablet) per complessivi € 1.469,24;

rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture telepass a lui intestato per complessivi €4.070,49;

e così complessivamente si appropriavano di € 27.840,52.In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

DE MAGISTRIS è stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste, essendosi ritenuteesaustive le spiegazioni da lui fomite nelle dichiarazioni spontanee del 24.4.15 (trascriz. p.246 ss.) e nella memoria prodotta nel corso delle indagini.

Un terzo circa delle spese in contestazione riguardano ristoranti, bar ed acquisto di generialimentari per circa € 9.350,00. II Tribunale ha, come al solito, ritenuto tali spese,

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"ambivalenti" e, riguardo ad esse, ha affermato che non sarebbero ''stati offerti elementiche specificamente ne provino la destinazione personale".

L'accusa in realtà aveva dimostrato che gran parte delle spese riguardavano scontriniall'autogrill (Villarboit, Rondissone e, più raramente Agogna est) ove l'imputato, più omeno sempre alla stessa ora (tra le 13,30 e le 14,00) quasi tutti i giorni pranzava (unafocaccia Camogli, una bibita media ed un caffè per € 7,10 )Si tratta di una consumazione privata del consigliere e certo non di spese di rappresentanza.Il Tribunale sul punto scrive; " In specifico, il P.M. ha sottolineato come per la maggiorparte si sia trattato di spese che evidentemente sono collegate, come orari e luoghi, allatratta che quotidianamente De Magistris effettuava per recarsi dal Verbano Cusio Ossola,provincia in cui abita, fino a Torino (spese di autogrill): quindi di spese proprie (non visono nel suo caso ipotesi di c.d. scontrini a catena reperiti nello stesso luogo) che ilconsigliere, dalle istruzioni ricevute -e non ricevendo obiezioni ali 'atto della presentazionedegli scontrini- riteneva rimborsabili"

Non si riesce a capire come l'economa potesse obiettare qualcosa a DE MAGISTRIS inordine a tali scontrini, e come potesse DB MAGISTRIS pensare che tali scontrini fosserooggetto di rimborso, non potendosi confondere le spese di funzionamento del gruppo conun'indennità o un benefit riconosciuto al consigliere per l'espletamento del suo mandato,coperte dalla retribuzione e dal gettone di presenza.

T^ l'altro il regolamento del Gruppo della Lega Nord prodotto da DB MAGISTRIS,aljigato all'interrogatorio del 8.5.2013, nel quale si era avvalso della facoltà del silenzio,all'art. 16 non indica le spese di ristorazione in generale ed in particolare le spese dei pastidel consigliere, non potendo le stesse rientrare nelle "spese di rappresentanza, incontri edeventi di carattere rappresentativo, comprensivo di spese di ospitalità ed accoglienza cheprevedono la partecipazione anche di persone esteme al gruppo"

Per quanto conceme le spese di carburante si ribadisce come le stesse, se relativeall'autovettura in uso al consigliere, fossero già coperte dai rimborsi chilometrici previstidalla L. 10/72.

, Oltre a questo, risulta che le spese di viaggio siano collegate a ben tre diverse vetture, duedelle quali diesel, che risulterebbero essere una intestata al consigliere, l'altra alla sua dittaMUSIC CLUB di DB MAGISTRATIS ( un negozio di strumenti musicali), entrambe dotatedi telepass. Se si vedono i rifornimenti di gasolio si vede che le auto vengonocostantemente rifomite in contemporanea e non in altemativa.Inoltre a fine 2010 risultano anche concomitanti rifomimenti di un'auto a benzina. Così

sono emersi dei rifomimenti doppi nella stessa giomata o in un ristretto arco di tempo ( il14.9.2010 a Villarboit vi è un rifomimento diesel per e 44,00 mentre a Feriolo di Baveno,vi è un rifomimento di carburante per € 50,00 il 15.10.2010 vi sono altri due rifomimenti(8,07 Agogna ovest diesel, 9,14 rifomimento benzina e 20 all'Eni).

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Lo stesso avviene il 21.10.2010 alle 09,10 rifornimento di benzina per € 20,00 edalle11,41 Agogna ovest, 50 € di diesel. Il 22 alle 8,49 un nuovo rifornimento ad Agogna Ovestper €50 di diesel.Di nuovo seguono rifornimenti, il 25, il 26, il 27 10.2010 di 50, 50 e 70 Euro. Certo si trattadi pieni non riferibili alla stessa vettura.Gli intervalli di tempo tra un pieno e l'altro sono talmente ridotti (per rimanere soloall'ottobre del 2010 a titolo di esempio l'I.10.2010, il 4.10.2010, il 7.10.2010, l'S.10.2010 il12.10.2010 e così via) da far ritenere che lo stesso abbia sistematicamente provveduto afarsi rimborsare il carburante di tutto il parco auto a sua disposizione a prescindere dall'usodei mezzi per lo svolgimento del mandato. Scorrendo i tabulati di spesa si vede come ilfenomeno sia continuo. L'I 1.1.2012 vi è un rifornimento diesel di 99,01 e due giorni dopoil 13.1.2012 vi è un rifornimento diesel di e 102,01 e così via.

Si legge in sentenza che i rifornimenti di mezzi a benzina, che effettivamente DEMAGISTRIS non ha mai dichiarato di aver utilizzato per i suoi spostamenti, sarebbero solo3 alla fine del 2010 e tali quindi da poter essere oggetto di un errore. Si legge poi insentenza che non avrebbe "fruito di rimborsi spese forfait chilometrici", quando invece talirimborsi sono riconosciuti in automatico nello statino di ciascun consigliereTra l'altro DE MAGISTRIS risiedendo fuori Torino ha certamente goduto del rimborsorelativo alle spese di viaggio andata a ritomo, ad altre spese di viaggio autocertificate oltri^prima ancora del rimborso forfettario dei 3000 km al mese. ■ "7^Il regolamento del gruppo Lega Nord prodotto dall'imputato al punto o) prevede il rimborSédi "missioni, trasferte dei consiglieri e rimborsi forfettari di carburante". La formulaz~ionéinduce a ritenere che le spese di carburante siano riconosciute in misura forfettaria solb-irr,riferimento a trasferte e missioni. Qui il dato è di spese non forfettarie ma pagate Jàl'centesimo, relative a più auto contemporaneamente senza che sia neanche allegata lapartecipazione ad una qualche trasferta o ad un qualche missione, ma solo il continuopendolarismo tra il Verbano e Torino per l'assolvimento del mandato, profilo giàampiamente indennizzato dalla Regione.

Vi sono inoltre delle spese risultanti da scontrini emessi a Verbania mentre il cellulare delconsigliere agganciava una cella di Torino. La contestazione riguarda modesti scontrini dibar di Verbano l'S, il 10 ed il 14.2.2012. Secondo la sentenza " Sul punto egli ha riferitoessere plausibilmente spese sostenute da collaboratori in loco, pur non essendo in grado diricordare in specifico gli eventi: ma anche in tal caso ci si trova di fronte a spese - peraltromolto modeste - c.d. ambivalenti (retro), in ordine alle quali, data la natura, non paresufficiente per un'affermazione di responsabilità il mero confronto con le celle alla lucedella possibile, e non smentibile, imputazione delle spese a collaboratori per il gruppo".In realtà nulla sappiamo della esistenza di collaboratori del gruppo a Verbania, visto che ilgruppo opera a Torino e a che titolo le spese di caffè al bar siano inerenti al funzionamentodel gruppo. La modestia della somma è indicativa della meticolosità con la quale non si ètralasciato nessuna occasione di rimborso e non è invece giustificativa di un eventualeerrore, che comunque andrebbe ad aggiungersi ad altri rimborsi che, addirittura nella primamemoria dell'8.5.2013, l'imputato ha dovuto riconoscere come tali.

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In realtà V evidenza deirerrore del rimborso dell'affitto dell'appartamento del bilocale aVarigotti del 5 e 6 febbraio 2011 è significativa, perché si tratta di una spesa di altrepersone (CONTINI Maurizio, BELTRAMI Sandro, NICOLINI Roberto, DE GIOVANNINITiziano e SCATA Roberto) e non del consigliere, segno che questi, per avere accesso allapropria quota del fondo di funzionamento, doveva reperire scontrini anche al di fuori dellapropria operatività. Quindi non solo ha caricato i costi del carburante dell'auto aziendale,bar e ristoranti suoi e di altri, nonché le proprie consumazioni quotidiane al bar, ma, essendotali scontrini insufficienti, ne ha reperiti all'esterno.

In data 24.2.2012 l'imputato sostiene la spesa di € 32,00 per due coperti presso impiantisciistici di Varzo. Trattasi evidentemente di spesa personale relativa ad una giornata suglisci in due.

Il costo dei pernottamenti in albergo a Torino ed a Collegno sono personali e a nulla rilevache gli alberghi avessero fatto una convenzione con la Lega per un trattamento economicofavorevole. Questa spesa non ha nulla a che vedere con il funzionamento del gruppo,afferendo ai costi che il consigliere deve affirontare per lo svolgimento del suo mandato e peri quali è riconosciuta l'indennità ed il gettone di presenza.Tra l'altro il regolamento del gruppo non prevede affatto il rimborso di pernottamenti incittà per il protrarsi dei lavori del consigli.

^pno poi contestati acquisti vari in pasticcerie e panifici, spesso nello stesso giorno (si vedajm esempio il 13.9.2010 il 14 9 2010 ecc.)

Le spese per i cesti natalizi o per le piante ed i fiori non risultano essere spese dirappresentanza del gruppo ma spese personali o di public relations dell'attività commerciale.Nel regolamento della Lega non si parla di cesti natalizi, fiori o omaggi. Quindi anche sottoil profilo soggettivo non si vede come l'imputato potesse ritenere ammissibili tali spese.

Desta qualche perplessità il fatto che il fatto che, in sentenza, si sia taciuto del rimborsodella spesa di € 42,50 sostenuta in data 28.10.2011 per la tassa del rilascio del passaportoelettronico e si sia ritenuto giustificato, a fronte di una missione già integralmente spesata,il rimborso di un ristorante in Cina.

Scrive il Tribunale:" La missione, spiega De Magistris, era istituzionale, e solo quel pasto,quale pranzo ojferto nella sua funzione di consigliere regionale, è stato da lui portato arimborso senza che nulla gli fosse stato obiettato in Regione, in ciò confermandosi la suaidea di avere diritto ad un rimborso per una causale descritta in piena trasparenza e,quindi, non presentata in Regione come istituzionale tacendo il fatto che in realtà non lofosse.

Questa frase dimostra come il Tribunale non avesse chiaro il meccanismo di rimborso. Ilconsigliere regionale non inviava nessun documento in regione, ma dava alla segreteria delsuo gruppo lo scontrino e l'economa del gruppo compilava la scheda contabile che riportavasolo dei numeri incasellati nelle diverse categorie di spesa. Solo il capogruppo (CAROSSA)avrebbe potuto escludere il rimborso di tale spesa e per questo è stato chiamato a rispondere

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dello stesso addebito (chiedendo l'applicazione della pena ex art. 444 cpp., sentenza ormaiirrevocabile) Quindi in Regione nessuno poteva neanche vedere che la cifra che la Legaindicava nella casella "spese di rappresentanza" comprendeva al suo intemo un importorelativo ad una spesa sostenuta da un consigliere nell'ambito di una missione rimborsatadalla Regione.

GREGORIO Federico

Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per :per ristoranti, consumazioni al bar e similari per complessivi € 18.516,91;spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 846,60;

rimborso per spese varie (stampe, comici, accessori telefono, ricariche telefoniche ) percomplessivi € 349,89;

- rimborso spese per pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per festa dellaLEGA nord a Moriglione per complessivi € 1.982,40;

e così complessivamente si appropriavano di € 21.695,80In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Anche GREGORIO è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Secondo ilTribunale tutte le spese eontestatigli linea generale e astratta non pos^pno^aprioristicamente definirsi eccentriche rispetto all'attività del gruppo, rientrandd^^^ìa.categoria delle spese c.d. ambivalenti (retro)'' tranne il eosto relativo alla festa dellfc^g^àMoriglione. Trattandosi di spese ambivalenti, secondo il Tribunale deve essereprovare non solo la spesa ma la sua destinazione a fini privati. GREGORIO sidella facoltà di non rispondere in sede di indagini ed ha rifiutato l'esame a dlbattihìe^affidando la propria difesa ad una memoria, invero molto generica, depositata in sfeàeidi^interrogatorio in data 13.5.2013 e a due memorie più dettagliate depositate alla chiusura dddibattimento, quando ormai non era più possibile nessuna verifica probatoria.

In realtà GREGORIO ha portato a rimborso le spese ordinarie della vita quotidiana,facendosi rimborsare costi che non sono riconducibili né alle spese di rappresentanza, purintese in senso Iato, né ai costi della politica (che peraltro non sarebbero riconducibiliall'ambito in esame). Si pensi alle spese del 5.1.2011. giorno in cui alle 10,25 GREGORIOsi sposta da Narzole verso Collegno per andare alTIKEA, ove ci sono i saldi: quel giornoinfatti vi è un menù colazione all'autogrill Rio Colorò Est dell'autostrada Torino Savona epoi alle ore 13,00 vi è un pranzo per due alTIkea Food per € 13,34.

p modestia degli importi singoli, a eontrario di quanto ripetutamente ribadito dal Tribunalein più punti della sentenza, è significativa della meticolosità della attività di raccolta,conservazione e presentazione di ogni scontrino, utile a consentire di godere della propriaquota del fondo.

Frequenti sono le consumazioni all'autogrill, luogo che per definizione non è deputato agliincontri con personalità rappresentative.Moltissimi sono i pasti singoli che, per definizione, non possono essere di rappresentanzae non possono essere interpretati quali gesti di ospitalità, mentre pasti con più coperti

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risultano essere avvenuti con cittadini che non erano rappresentativi di nulla. Si vedaNOVELLO (sentito come teste all'udienza 14.10.2015) che era un semplice dipendentedella provincia di Cuneo, che conosceva GREGORIO che era stato assessore al Turismonella provincia di Cuneo, o VERGESIO, che era un compagno di partito, consiglierecomunale di Bra.

Anche per GREGORIO il Tribunale utilizza l'argomento che la Regione avrebbe recepito lesue richieste senza obiezioni. Si è già chiarito come i consiglieri regionali non inviasseroalcuna documentazione agli uffici della Regione

Per quanto concerne i pernottamenti in albergo si ribadisce come gli stessi non fosseroinerenti al funzionamento del gruppo , il loro rimborso non fosse previsto dal regolamentodel gruppo Lega Nord e tale costo fosse già ampiamente coperto dalle indennità e daigettoni presenza.

Per quanto riguarda i casi in cui l'imputato risultava, dai tabulati telefonici, essere in unposto diverso da quello in cui è avvenuta la spesa (il 13.12.2010, il 15.12.2010 il19.12.2010 il 4.1.2011) non si vede come si possa liquidare la questione con il dato dellaesiguità del numero degli episodi, essendo tali fatti invece altamente significativi di utilizzodi scontrini di terze persone.

>i\ibadisce come nessuna delle spese in contestazione paia poter rientrare tra le spese dira^resentanza o tra le spese inerenti al funzionamento del gruppo. Per quanto concerne lesi^e delle comici e dei complementi di arredo si richiamano gli argomenti svolti nellap^messa generale.

Per quanto concerne la spesa relativa al catering della festa di Moriglione il Tribunale haconcluso per la mancanza dell'elemento soggettivo, pur non rispecchiando la formula diassoluzione tale conclusione.

Si legge in sentenza che la fattura sarebbe stata pagata dal Gmppo e poi computata nelbudget di GREGORIO in automatico. In realtà la festa è stata organizzata da GREGORIO eriguardava Gregorio. Sul punto il manifestino riporta il titolo della festa: Il consigliereregionale Federico Gregorio ringrazia gli elettori" per informazioni oltre al cellulare venivaindicata la mail [email protected].

Il fomitore che ha emesso la fattura al gmppo consiliare Lega Nord non può certo averagito di propria iniziativa e comunque GREGORIO non può certo aver organizzato unevento, ignorando completamente chi lo avrebbe pagato.

MOLINARI Riccardo

Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per:-per ristoranti in relazione a consumazioni individuali, per più persone e spese per

consumazioni al bar e similari per complessivi € 4.415,50;

spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per complessivi € 1,628,40;

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- rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto, apparati elettronici, sigarette, edmusicali) per complessivi euro 497,54;

oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500 senza alcun documento giustificativoe cosi complessivamente si appropriavano di € 9.041,44In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012

È stato assolto perché il fatto non sussiste da tutti gli addebiti.A MOLINARI erano contestate spese per ristorazioni ed alimentari per circa € 4.500.000.Il Tribunale ha ritenuto, come per le altre posizioni, che tale voce di spesa fosse daqualificarsi ambivalente e spettasse quindi all'accusa dimostrarne la non inerenza con lespese di funzionamento.

MOLINARI si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere e non ha reso l'esame, né hareso dichiarazioni spontanee. Il Tribunale ha valorizzato una memoria difensiva depositatain data 9.6.2016, chiuso ormai il dibattimento, e circa tre mesi dopo la requisitoria del P.M.sottolineando che l'accusa in sede di requisitoria non l'aveva smentita.

Sono, anche in questo caso, presenti dei rimborsi relativi alle spese della vita quotidiana,relativi a momenti di svago e di vacanza: dal pagamento di una grappa e di una birra alleore 0,27 del 20.9.2010, all'acquisto di un Cd di Guccini all'autogrill di Desenzano il4.10.2010, ad un pub ad Alessandria il 14.6.2011, un pub a Sanremo il 26.8.2011un ristorante a Sanremo il 23.8.2011 ed altri numerosi bar la sera anche taf^j,'no^^^l'acquisto di sigari all'autogrill di Quattordio il 10.11.2011. A •Dal 15 al 17.5.2011 fa un viaggio privato in Spagna e porta a rimborso due pernottamenti^^un albergo di Avila. In agosto, il 7.8.2011 porta a rimborso un ristorante ad Otranto .per^€tW^

Compaiono tra gli seontrini quello relativo a due bottiglie d'acqua al "pulì bar" di Venel^il 12.9.2010 ed un altro bar a Venezia in pari data ed ancora, sulla via del ritomo, unaconsumazione all'autogrill di Desenzano.

II Tribunale ha ritenuto che si sia trattato di errori e che si sia di fi:onte solo a delle"microspese" ed ha aderito con sincera convinzione alle giustificazioni, anche le piùfantasiose, offerte dall'imputato con la memoria di cui si è detto, depositata in limine litis.

Si legge in sentenza: " La teste Baghero (trascriz. ud 10JLI5, pag. 19 e 23 ss.), sua strettacollaboratrice, dipendente della Regione Piemonte in allora in aspettativa per lavorare conMolinari nell ufficio di presidenza, ha ricordato che il vicegovernatore, nonostante abitassead Alessandria e viaggiasse quotidianamente, non avesse mai richiesto rimborso spese perristorazione riferibile alla quotidianità delle sue trasferte ma avesse portato a rimborsosoltanto i pasti cui aveva fornito motivazione strettamente istituzionale (tra cui un pasto aStrasburgo, in missione in forza della sua carica). In altri termini, a differenza di altriconsiglieri ~ ad es., tra le posizioni già trattate. De Magistris che viaggiava da Verbania eGregorio che viaggiava da Cuneo - non aveva mai ritenuto di portare a rimborso ciò checonsumava lungo la tratta casa-lavoro, pur se questo tipo di rimborsi venivano autorizzati(posizioni, tra le altre, di De Magistris e Gregorio, pure del gruppo consiliare della Lega

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Nord). Ed in effetti, afferma plausibilmente la Baghero, se avesse richiesto rimborsi con icriteri autorizzati in quanto ritenuti legittimi e in concreto seguiti da altri consiglieri, lecifre di ristorazione portate a rimborso sarebbero state sensibilmente diverse ('Molinarimangiava fuori tutti i giorni... era fuori sempre e se avessimo chiesto tutti i rimborsi, disarebbero mallopponi di rimborsi... invece c'erano solo ed esclusivamente quelli aditi[adibiti] all'attività inerente' il ruolo istituzionale in senso stretto, Baghero, t. cit., pag.24)"

Il Tribunale continua a sostenere che le spese di ristorazione del consigliere durante iltragitto di lavoro fossero ammesse, quanto meno internamente al gruppo Lega Nord. Inrealtà il regolamento intemo prodotto da DE MAGISTRIS non prevede affatto tale tipo dispesa.

E' poi singolare che DE MAGISTRIS e GREGORIO vengano indicati quali esempinegativi, visto che sono stati assolti per insussistenza del fatto, pur essendo stati riscontratiquegli elementi, la cui asserita assenza, in capo a MOLINARI viene data comesignificativa.

Per quanto riguarda la spesa per una notte in un appartamento a Bardonecchia ad agosto ( il10.8.2010) nonché la cena a due, ed il pranzo il giorno dopo, la spiegazione offerta ( diessersi recato da una collaboratrice per ritirare un faldone) appare poco verosimile, macomunque le spese di pemottamento, quand'anche fossero indirettamente collegate ad.impegni lavorativi, non paiono coperte dal fondo di funzionamento. Tra l'altroBardonecchia è a 45 minuti di auto da Torino e, per prendere un faldone, non pare congruoprevedere un soggiomo di due giorni a spese della Regione.

La manifestazione di Pian del Re era della Lega e non del gmppo e, come il gelato aMoriglione, è stata indebitamente posta a carico del fondo di funzionamento. Il Tribunaleche per la manifestazione di Gregorio aveva mostrato di distinguere l'attività politica delgruppo dall'attività politica dei partiti di riferimento, per il caso di specie ha invecerinunciato a tale impostazione. Si legge infatti; " Vi è un unico rimborso che non è limitatoin poche decine di euro ma è per 230 euro, e Molinari ne dà spiegazione nella sua memoriadescrivendo l'evento, al quale aveva partecipato in qualità di vicepresidente del Consiglioregionale e correttamente ascritto la spesa - passandola alla Baghero - alla voce'rappresentanza', come da linee guida ricevute (fattura agriturismo di Paesana nelsettembre 2010, in occasione di manifestazione della Lega a Pian del Re, elencando icollaboratori presenti; conf testi Barone e Rolando, suoi collaboratori). La spiegazioneriguarda non solo le spese di ristorazione, ma anche i limitati rimborsi per pernottamenti inhotel e trasferte, sottolineando di non avere nemmeno mai utilizzato ilfondo, a differenza dialtri colleghi, pur essendo il vicepresidente della Regione e pur potendolo fare, per'omaggi' (con l'unica eccezione di 28 euro per un mazzo di fiori ad un associazione,A.B.A., di Alessandria, doc. da fonte aperta prodotto all'udienza 9.6.16), nonché di averefatto risparmiare, di fatto, alla Regione Piemonte 5500 euro di rimborso telepass mairichiesto''''

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In realtà, se rappresentava la Presidenza del Consiglio, MOLINARI poteva e dovevautilizzare il fondo di rappresentanza deirUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale, masolo in riferimento al suo pasto o a quello di altre personalità rappresentative.

Per quanto conceme i pernottamenti in hotel si rimanda a quanto già scritto in ordine alleposizioni già prese in esame.

In ordine a rimborsi ottenuti quando era già decaduto, per € 2500,00 si legge in sentenza:"Residua l'ultimo profilo di spesa in contestazione, quello relativo alla percezione di 2500 -euro a titolo di rimborso, avvenuto in data 9 marzo 2012, quando egli era già cessato dallacarica di consigliere regionale. La decadenza, si era anticipato, era stata pronunciata dallaCassazione rovesciando l'esito liberatorio del Tribunale e della Corte d'Appello,dichiarando Molinari ineleggibile perché al momento delle elezioni era rappresentante deigiovani leghisti in EDISU, ancorché con un gettone di presenza di poche decine di euro.Egli, dimessosi immediatamente da EDISU, aveva svolto il suo mandato consiliare comevice del governatore Cota in pendenza di ricorso, che gli aveva poi dato torto nel gennaio2012. Nel frattempo - ha riferito - aveva sostenuto spese per il gruppo anche anticipandocon denaro proprio, e così era stato per la somma in questione, il cui rimborso non era piùstato richiesto da lui ma per lui dalla segretaria dopo la sua cessazione di mandato: e cìqperché egli aveva comunque allegato, tra una richiesta di rimborso (l'ultima era stat^^^novembre 2011) e l'altra, le pezze giustificative da presentare all'economa delManfreda. La spesa corrispondente -fatture di Media Italia s.r.l per redazionali m^istfiper il gruppo consiliare regionale piemontese della Lega Nord - era stata da lui soàéput&\dicembre 2011, anticipandola e portando, dopo il relativo pagamento, la fattm^Slasegretaria.

Appare riscontrata la sua spiegazione in relazione alle fatture di cui sopra, nonché la suaaffermazione per cui in realtà il rimborso di 2500 euro riguardava solo una prima tronchedi somme anticipate, posto che la spesa era per una somma superiore ".

Come si è detto la ricostruzione non è stata mai verificata, perché offerta alla fine delprocesso. Ma comunque il Tribunale non ha affatto chiarito come un spesa relativa a spazitelevisivi del consigliere possano essere rimborsati con il fondo di funzionamento delgruppo. Anche in questo caso tale voce di spesa non è contemplata nel regolamento delgruppo Lega Nord.

TIRAMANI Paolo

Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per :- ristoranti in relazione a consumazioni individuali e spese per consumazioni al bar e similari percomplessivi €25.607,60;- spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.552,50;- rimborso spese per spese varie ( abbigliamento, profumerie, generi alimentari, prodotti dielettronica, manutenzione autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS, giocattoli, ricarichetelefoniche persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per complessivi euro 1.991,22;- rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso mezzi di trasporto per complessivi €

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per complessivi euro € 34.444,96ed è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale ha riconosciuto che, per una parte almeno della spese di ristorazione portate arimborso, vi fossero ''alcuni elementi indiziari da cui potrebbe desumersi l'assenza dicollegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si tratta di spese sostenutedurante il fine settimana che, per tipologia, luogo e orario, potrebbero apparireincompatibili con attività politica o istituzionale"."Tuttavia - si legge in sentenza - " essendo una tipologia di spesa c.d. "ambivalente " (vedisupra) e, quindi, non ontologicamente incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelleaccezioni già indicate) si deve evidenziare che in atti non vi sono elementi, in aggiunta aisopra evidenziati indizi, che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, chei costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente personali e non, invece,per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanzapolitica posta in essere dall'imputato e/o da suoi collaboratori, come sostenutodall'imputato stesso, peraltro confortato anche da alcuni testimoni."Secondo la sentenza quindi la qualifica di "ambivalente" prevale su qualsiasi specificaconnotazione che abbia una determinata spesa. Le spese in questione riguardavano adesempio bar e pasticcerie la domenica. Così è un viaggio di piacere, quello svolto aCagliari il 9 ed il 10 giugno 2012, il cui costo parte dall'autogrill di Linate del 9.6.2010 conuna spremuta ed una tréccia, continua con il pranzo a Cagliari e finisce con un acquisto digeneri alimentari il 10 in partenza dall'aeroporto di Cagliari per € 61,80.Ci sono delle spese tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, zona ove L'imputato è inva(pnza tra il 10 ed il 22 agosto 2012 . Così un panificio, un ristorante ed una cremeria aTrieste il 14 agosto.

Interessanti sono poi le spese effettuate durante un week end a Venezia dal 17 al 189.2011. L'imputato in una sua memoria ha negato la propria presenza a Venezia edeffettivamente risulta che a Venezia vi fosse la moglie, RICCA Francesca, avendo iviutilizzato la propria utenza n. 3489227978, che dai tabulati risulta appoggiarsi in queigiorni alle celle di Venezia. Ci si domanda come quello scontrino fosse finito tra i rimborsidi TIRAMANI. Non è forse altamente plausibile pensare, che la consapevolezza dell'assenza di possibili controlli, legittimasse la produzione di qualsiasi scontrino, proprio o diterzi, relativo a spese rientranti in determinate categorie in quanto quello era 1' unico modoper poter aver accesso alla propria quota di fondo?Tra l'altro proprio esaminando le spese effettuate a Venezia ci si avvede che vi sono degliscontrini a catena, cioè in una successione talmente rapida, da far ritenere che l'imputato(anzi in questo caso la moglie) abbia preso alla cassa, oltre al proprio, anche gli scontriniche ivi giacevano. Si veda come presso il locale "A E Oche Santa Lucia" di Venezia vi siauno scontrino il 17.9.2011 delle 12,49 ed un altro alle 13,23. Nella stessa data vi è undoppio scontrino anche presso il Caffè Ristorante Pedrocchi, uno € 24,00 e l'altro di €39,50. Nello stesso giorno vi è anche uno scontrino da € 2,00 presso una gelateria. Il 18alle ore 15,34 vi è uno scontrino a Venezia all'Hard Rock Cafè di € 82,90, mentre aTorino vi sono due consumazioni al Break, alle 10,26 ed alle 10,27, per € 7,30 ed € 5,20.

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II fenomeno delle catene è ancora più chiaro in altri giorni. Si vedano ad esempio il23.10.2010, con tre scontrini de "Il Cortile Caffè" di Novara , alle 23,11, alle 23,36 ed alle23,39, il 6.11.2010, presso il bar Le Muse di Novara, 3 scontrini, il primo alle 21,08, ilsecondo alle 21,23 il terzo alle 21,26. Lo stesso dicasi per la pizzeria Zeta del 10.1.2011,ove nsultano tre scontrini in rapida successione delle 22,11; 22,55 e 23,25, come pure alVintage Cafè di Borgosesia, r8.1.2011 con due scontrini dello stesso orario; 12,11.In relazione a molte posizioni, si sono già viste quelle di DE MAGISTRIS e di GREGORIO,il Tribunale ha ritenuto significativa, in senso positivo per la difesa, l'assenza di questofenomeno degli scontrini a catena. Stupisce che laddove tale fenomeno sia statopositivamente riscontrato, non se ne sia tenuto alcun conto.

L'imputato ha presentato a rimborso spese delle vita quotidiana, talune delle qualiassolutamente eccentriche, come ad esempio due consumazioni in discoteca (Ryan's diNovara il 7.11.2010 alle 02,39 e 02,49 per complessivi € 48,50) il bowling a SerravalleSesia il 25.2.2012 alle 23,17 ed il 26.2.2012 alle 00,05, spese di profumeria il 7.6.2012 pere 88,50 (che non pare poter essere un regalo di rappresentanza e che probabilmente era undono da portare all'ospite di Cagliari) alimentari comprati in un banchetto al mercato ( adesempio il 9.11.2010 ed il 12.11.2010) ovvero consegnati a domicilio da una catena disurgelati (il 3.8.2012), un pasto all'Ikea il 16.7.2011 per € 22,63, un'acquisto diabbigliamento allo Juventus Store il 22.12.2010, vi sono scontrini di numerosi autogrillanche a Milano (mentre il consigliere risultava a Torino), spese all'aeroporto, mèntfe-aìSpartendo in vacanza (2.1.2012 Malpensa alle 07,19 TIRAMANI è in partenza'^versoidaTurchia). /

TIRAMANI ha disconosciuto nella propria memoria del 10.3.2014, lo scontrini Ikea16.7,2011. Si deve mettere in rilievo come il pranzo all'Ikea di Corsico di quel giorno]^riferibile alla moglie, RICCA Francesca, per via dei riscontri offerti dai tabulati telefonfèi.'^

Nello stesso modo si deve rilevare come 1' imputato abbia portato frequentemente arimborso spese sostenuti in luoghi ove dai tabulati telefonici risultava non esservi. Sivedano tutti gli scontrini relativi alle colazioni consumate presso il Bar dello Gnomo diScopa, in riferimento alle quali risulta praticamente sempre assente. Così le spese sostenutementre era in viaggio in Turchia dal 2.1.2012 al 5.1.2012 (scontrini di bar a Vercelli, Biella,Scopa, Varallo, Romagnano Sesia) ed ancora gli scontrini del bowling a Serravalle Sesia il25.2.2012 alle 23,17 ed il 26.2.2012 alle 00,05, mentre l'imputato era a casa sua aBorgosesia.Durante il viaggio a Cagliari, che già si è visto, il solito ignoto faceva colazione al bar delBenzinat di Scopa il 9.6.2012 alle ore 10,02 ed il 10.6.2012 alle ore 09,18.Lo stesso accade durante la vacanza tra il Friuli e la Slovenia nell'agosto del 2012.

Come si possano ritenere queste spese ambivalenti e cosa debba provare in più l'accusanon e dato intuire. Leggere in sentenza che non vi sono elementi per ritenere che le spese siriferissero a costi personali lascia perplessi. Anche il dare patente di piena credibilità aqualsiasi affermazione dell'imputato, resa in dichiarazioni spontanee o in memorie

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presentate dopo la discussione del P.M., chiuso il dibattimento, solo perché nonscientificamente o documentalmente smentita, appare una forzatura.

LEARDI Lorenzo

E' stato assolto da tutte le contestazioni perché il fatto non sussiste.

Era chiamato a rispondere delle seguenti spese:rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi €

24.961,62;

rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria, articoli per la casa,cesti natalizi per complessivi € 1.241,71;

rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 973,66;rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.383;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.631,95 ;

per una somma complessiva di € 31.191,94

Per quanto già esposto nella parte generale tutte le spese sopraindicate non paionoammissibili e nel caso specifico l'elemento soggettivo sarebbe dimostrato:

- dalla sistematica presenza di scontrini a catena, nello stesso luogo per oreconsecutive, prima e dopo il suo sopraggiungere sul posto (percorso ricostruibileverificando le celle agganciate dal suo telefono cellulare), si vedano i giorni tra glialtri, del 2.7.2010, 12.11.2010, 3.12.2010, 4.12.2010, il 17.1.2011, il 30.1.2011, il

12.2.2011,14.2.2011, 15.2.2011, 2.3.2011, 7.3.2011, 11.3.2011, 13.8.2011 (duescontrini vicino alle Molinette, ma solo il secondo è di LEARDI perché al momentodell'emissione del primo era ancora a Ponderano), 8.10.2011, 16.10.2011,21.10.2011 ( due scontrini all'autogrill di Rondissone ma solo il secondo è diLEARDI perché al momento dell'emissione del primo era ancora all'imboccodell'autostrada per Milano in C.so Giulio Cesare) e così fino alla fine del 2011 edancora il 19.1.2012, l'1.2.2012, il 25.2.2012, il 27.2.2012 l'8.3.2012, il 27.3.2012l'1.4.2012, il 4.4.2012, il 10.4.2012, il 23.4.2012, il 2.5.2012, il 16.5.2012, il9.6.2012, il 18.6.2012, il 5.7.2012 ed altri ancora

- dalla presenza di scontrini evidentemente relativi alla vita privata (non solo ibiglietti per la partita di basket, ma anche il bar dell'IKEA il 13.11.2011, il bar dellapiscina di Biella il 10.11.2010, l'autogrill sull'autostrada del levante ligure il'9.6.2011 - segue ristorante a Lerici- gli autogrill in viaggio verso il Belgio, alle 5 delmattino il 27, 28 e 30.11.2011, la pasticceria e le altre spese a Palermo il 9.6.2012)

- dalla presenza di scontrini in posti ove LEARDI era assente, come la spesa alGigante a Torino il 18.12.2010, mentre lui è a Ponderano, le doppia spesa aCarmagnola il 18.12.2010, di alimentari per circa € 300,00 mentre lui è a Ponderano,di nuovo la spesa dì alimentari a Carmagnola il 10.3.2011 mentre lui è prima a

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Torino e poi a Biella, idem il 6.12.2011, la consumazione al bar a Biella alle 18 37del 22.2.2011 mentre LEARDI è a Torino;dalla sussistenza, di una pluralità di pezze giustificative che non possono nonriguardare che spese proprie e per soddisfazione esigenze personali (inparticolare, i generi alimentari, cibi da asporto, gli articoli in pelle e acquisti dioggetti sopra indicati).

Il Tribunale ha ritenuto che gran parte dei rimborsi contestati fossero relativi a spese 'c.d.ambivalenti (ristorazione) e che per altre spese '^'^dejìnibili di per sé eccentriche " laspiegazione fornita dal consigliere non sia stata confutata (generi alimentari, articoli inpelle, fiori, acquisti in gioielleria e similari, nonché le spese per alberghi).

Così, a parere di scrive, erroneamente, si è esclusa "la rilevanza penale dei rimborsi speseper manutenzione autovettura e per patrocinio legale, tipologie, la prima, che venivaindicata dalla Regione come rimborsabile e, la seconda, che i capigruppo, recependoindicazioni in tal senso degli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico delfondo seguendo un'accezione lata di funzionamento', sia se le spese legali riguardavanoricorsi del o contro il gruppo sia se ricorso per incompatibilità o ineleggibilità individualC\

Per quanto riguarda le spese ambivalenti, secondo il tribunale la mala fede, che il P.M...ha^sostenuto svelarsi dagli scontrini a catena, non consentirebbe di bollare LEARDIinaffidabile in genere e quindi ritenere inammissibili tali spese o addirittura inattendibileda'Sloro giustificazione. - ' ''■-tvv

Si legge in sentenza che, secondo il P.M., vi sarebbe la prova "che quantomeno in pqrtej^egli ha dolosamente prodotto al capogruppo per il rimborso spese non pertinenti mS^}scontrini recuperati solo per aumentare, utilizzando impropriamente il fondo difunzionamento, il proprio plafond di rimborsi. Il ragionamento, di natura logica, puòcertamente essere condiviso, ma ciò qualora ci si trovi di fronte ad una inaffidabilitàcomplessiva delle pezze giustificative o della gestione e della raccolta delle stesse perottenere il rimborso, che è situazione verificata in relazione ad altri imputati delprocedimento ma^ che non si attaglia al caso di Leardi. Nel suo caso, gli scontrini c.d acatena risultano in concreto di tale marginalità da apparire un possibile frutto di errore: ecomunque assolutamente non tali da permettere di inferirne una inaffidabilità totale nellerichieste di rimborso sul piano dei giustificativi prodotti al gruppo consiliare.In requisitoria, in sostanza, viene citato l'esempio di una 'catena' di scontrini, il 13 diagosto 2011, in bar in zona dell'Ospedale Molinette, dove effettivamente risulta essere statoricoverato il padre di Leardi in quel periodo: è evidente, pertanto, che si tratta di scontrininon riferibili a incontri istituzionale, ma neanche a pranzi politici o di lavoro. In realtà alcontrollo del tabulato risulta non una 'catena ' unicamente due. E'pur vero che vi sonoulteriori scontrini successivi di bar sempre in zona Molinette, ma si tratta di poche decine dieuro, anche in momenti in cui non corrisponderebbero le celle da lui agganciate. Il fattopero e talmente isolato, e le cifre talmente risibili, che non pare potersi escludere l'errorenella successiva presentazione degli scontrini per il rimborso. Dovrebbe ipotizzarsi, perescludere errore, che egli si sia fatto consegnare da parenti o dal gestore del Ristormatik

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dell'ospedale altri scontrini, in altro momento, per poi produrli al gruppo per il rimborso,che è operazione macchinosa in raffronto all'utile modestissimo che ne può derivare."

Il tribunale motiva sul perché ritenga di non poter condividere la tesi del P.M. volta ascreditare le giustificazioni addotte da LEARDI sulla spese c.d. "ambivalenti" , ma rimanedel tutto incomprensibile il motivo per il quale non ritiene la responsabilità di LEARDI,quanto meno per gli scontrini di terzi, che ha raccattato all'autogrill, alcuni dei qualivenivano battuti, mentre lui ancora non era arrivato in quel luogo. La motivazione soprarichiamata appare non corretta. Infatti riduce a pochissimi casi gli episodi di scontrini acatena, che come si è visto sono invece numerosissimi. Sono pochi, e non potrebbe esserealtrimenti, i casi in cui si è riusciti a dimostrare che addirittura il primo scontrino dellacatena era stato emesso mentre LEARDI era altrove. Questi episodi sono significativi, nonper il loro numero, ma perché svelano la vera natura del fenomeno. La difesa comune difronte alle c.d. catene ruota infatti intomo all' eventualità che, pagato un primo scontrino, ilconsigliere si fosse accorto del sopraggiungere di persone alle quali abbia offerto unaconsumazione. I casi indicati, per quanto poco numerosi, dimostrano l'infondatezza di taleallegazione difensiva. Il Tribunale non smentisce il fenomeno della catena, ma loridimensiona ai soli casi di conclamata assenza di LEARDI al momento dell'emissione dello

scontrino per concludere che, visto l'importo esiguo, possa trattarsi di errore.In realtà i casi sono numerosissimi e l'esiguità dei singoli scontrini dimostra la sistematicità(^irattività di raccolta. E d'altronde, se si raccolgono scontrini nei bar, questi non possonoche essere di importo, uno per uno, molto modesto. Ed ancora non si riesce a comprenderect^e sia possibile un errore sistematico che consista, non nel prendere lo scontrino di unaltro al posto del proprio, ma di prendere, oltre al proprio, ulteriori scontrini.

Infatti se si scorrono i tabulati di spesa si vede che in quasi nessuna occasione LEARDI escada un bar, ma anche dalle pasticcerie e dai ristoranti con il suo solo scontrino. Quindi, inriferimento alla posizione LEARDI, non solo si discute a che titolo debba essere rimborsatasistematicamente la consumazione di LEARDI, ma anche di come possa parlarsi di erroreper quello che è il sistematico raddoppio delle proprie richieste di rimborso. E' quindierrata in fatto l'affermazione in ordine alla '^''presenza di scontrini plurimi nello tesso luogo(peraltro in numero limitatissimo)".

Per quanto riguarda gli alberghi, le spese legali, le spese di manutenzione dell'autovettura, ilcambio pneumatici, si richiamano le osservazioni già svolte nella parte generale.

MOTTA Massimiliano

MOTTA è chiamato a rispondere del delitto di peculato in relazione alle seguenti condotte:-rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto, per generi alimentari percomplessivi € 14.549,59;-rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori, profumerie, acquisti vari (bigiotteria,carburante e acquisto gazebo) per complessivi € 1.039,33;-rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 1.082;

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-rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 9.386.56-rimborso spese per alberghi per complessivi € 243,00-e così complessivamente si appropriava di € 26.300,48

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Il Tribunale lo ha assolto da tutti gli episodi per insussistenza del fatto ''quanto adappropriazione penalmente rilevante, e ciò - come per le altre posizioni fin qui trattate per 'le quali si pronuncia assoluzione 'perché ilfatto non sussiste pur in presenza di specifichespese - peraltro sostanzialmente esigue - per le quali la formula più appropriata risultaquella dell insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore. "

Per quanto attiene alle spese di manutenzione autovettura il Tribunale opera il consuetorimando al regolamento PDL, si rinvia a quanto già esposto in parte generaleMa nel caso di MOTTA vi è di più' . Addirittura si è fatto rimborsare dal gruppo spese giàcoperte dall' assicurazione KASKO della Reale Mutua sottoscritta in convenzione con laRegione in quanto^ "un funzionario del gruppo, SALUTE, gli aveva detto che si trattava dispese rimborsabili e non era necessario nemmeno fare tutte le procedure ( per 1'assicurazione ndr) " in sostanza dice MOTTA " era più' comodo chiedere( al gruppo ) nonoccorreva nemmeno presentare la denuncia" ( pag. 173 trascrizione interrogatorioMOTTA udienza 25.5.2015).Tutto CIÒ a riprova del fatto che il ricorrere al fondo del gruppo, che non richiedeva^alSìS^formalità né giustificazioni, per molti consiglieri costituiva una prassi. /Nel caso di specie sono stati rimborsati tagliandi auto,un traino di veieolo da Sa^^^fCASTIGLIONE Torinese ( località di residenza ). MOTTA spiega che 1' assicurazil)#pagava il tramo fino a sessanta -settanta chilometri dal consiglio regionale e cosIilMrimanenza di chilometri fino a Castiglione torinese è stata addebitata al gruppo. 'Dovendo giustificare due lavaggi di autovettura MOTTA riferisce che in un' occasione^doveva aecompagnare l'on. GASPARRI e nell' altra on. LARUSSA e pertanto occorrevar auto pulita.Ci SI domanda come si possa ritenere ammissibile questa spesa assolutamente inconferenteal funzionamento del gruppo consiliare.Quanto ad un rifornimento a TARQUINIA 1' 8.7.2010 per 53 euro di carburante MOTTAriferisce di essere andato nel Lazio a ringraziare coloro che l'avevano aiutato per lacampagna elettorale. Avendogli il PM fatto notare che la campagna elettorale si è svolta inPiemonte, MOTTA ha spiegato che " erano soggetti che avevano contattato comunitàlaziali, romane e sarde " . La spiegazione appare francamente incredibile , deve ritenersi 'mera versione difensiva a fronte della precisa contestazione di aver effettuato rifornimentidi carburante nel Lazio.

MOTTA ha posto a rimborso spese legali relative alla causa per la sua ineleggibìilità inquanto componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dallaRegione Piemonte. I costi dei legali, a dire di MOTTA, sono stati sostenuti con il fondo difunzionamento del gruppo in quanto , in caso di sua decadenza , sarebbe subentrato unconsigliere della LEGA NORD.

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E' di tutta evidenza, nel caso di specie, come si trattasse di spese di carattere assolutamentepersonali che non potessero essere in alcun modo sostenute con il fondo di funzionamentodel gruppo di provenienza regionale, posto che la REGIONE deve rimanere super partes difronte alla composizione dei gruppi.

Quanto alle spese per bar o ristorazione MOTTA ha dichiarato nell' interrogatorio reso inudienza ( 25.5.2015) che, ad inizio legislatura, aveva chiesto alla dott.ssa FERRANDO(economa del gruppo ndr.) " quale fosse il criterio per definire quale fosse la spesaammessa o no per quanto riguarda la ristorazione e mi è stato detto nelV espletamento deltuo mandato " io sono andato oltre .Ho detto cosa intendete per V espletamento delmandato? Mi fa tu già solo il fatto che sei consigliere regionale stai espletando il tuomandato ,Ho detto va beh ci dovrebbe essere una regola .Mi fa .. le spese di ristorazionesono quelle assolutamente ammissibili" . Prosegue MOTTA " Io ho utilizzato un criteriodi buonafede, di buona gestione che è quello che erano sicuramente momenti in cui offrivoqualcosa a un elettore o una persona che veniva a parlare con me per vari motivi.. "Il Tribunale lo ha assolto argomentando che si tratta si spese ambivalenti e che 1' imputatoha ottemperato all' obbligo di allegazione della prova durante V interrogatorio e attraversomemorie tecniche.

Il fatto di aver ritenuto valida giustificazione 1' aver offerto consumazioni di vario generead elettori, porta a considerare legittima qualsiasi voce di spesa, risultando impossibilequalsiasi criterio di discernimento. Infatti tra gli elettori vi si possano certamentericomprendere , primi fra tutti amici e familiari oltre ad una cerchia indistinta di persone che•li possono invitare a pranzo o a cena, si può offrire loro un caffè a spese della Regioneperché si suppone siano stati elettori o lo possano diventare in futuro.MOTTA spiega che, quando effettuava spese di ristorazione, si riteneva sempre nell'espletamento del mandato di consigliere e pertanto riteneva tutte le spese rimborsabili.Si pensi a come MOTTA ha giustificato due scontrini in successione de 1 5.2.2012 al GranBar di Torino ore 10,35 ( euro 8) )e 10 ,40 ( euro 3) .Queste le parole di MOTTA: " In questo caso c'era il mercato dell' usato dietro la GranMadre ed in quel caso sono andato ad incontrare degli espositori, e in quelV occasione hoincontrato, chiaramente quando si incontrava qualcuno che ti riconosceva o qualche.?'' ILPM gli chiede conto del doppio scontrino la risposta: " O si è aggiunto qualcuno o abbiamopreso un ' altra consumazione " .Leggendo questo passo si comprende il rischio di giungere, con il criterio offerto daMOTTA, a legittimare perfino 1' offerta della consumazione al bar ad un passante checasualmente ti ha riconosciuto.

Anche i testimoni portati dalla difesa Motta non hanno chiarito il criterio da lui utilizzato perla rimborsabilità delle spese.Ad esempio Russo Roberto (udienza 29.1.2016), nel periodo 2010-2011 era assessore dellaProvincia di Cuneo e incontrava spesso MOTTA presso le sedi istituzionali. Richiesto didire se avesse mai avuto "momenti conviviali" con Motta rispondeva: "Ab, essendoci ancheun rapporto di amicizia oltre che istituzionale, sicuramente potevano seguire anche deimomenti conviviali, ma come può essere l'uscita al bar per la consumazione, per il caffè, opiuttosto che un pasto veloce dopo la riunione [...] c'era anche un rapporto informale di

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amicizia e una volta pagava uno una volta pagava l'altro... in Provincia non c'era laconsuetudine del rimborso di quelle consumazioni. Anzi, questa testimonianza, lungidall'essere a favore di MOTTA, consente di ritenere che le spese sostenute da MOTTA perRusso non fossero rimborsabili, rientrando in nell' ambito di normali rapporti di amicizia,per cui vi è consuetudine pranzare insieme o prendere un caffè dopo un incontro di lavoro.

MOTTA ha giustificato le spese in autogrill asserendo di considerarle una specie di.rimborso a pie' lista. E così gli scontrini: 4.7.2010 autogrill Villanova d'Asti ore 22,27 euro7,20; ENI rete oil e non oil Villanova d'Asti 4.7.2010 ore 22,40 euro 1,90 ; autogrill CaselleTorinese 29.7.2010 ore 20,02 euro 9,20 ; autogrill Novara 10.9.2010 ore 17,24 euro 18,20 ;autogrill Roma Fiumicino 9.3.2011 euro 17,7 autogrill Nichelino sud 26.2.2012 ore 21,5810 euro, ENI Villanova d'Asti 20.5.2011 euro 12,42 ed altre. Vi sono molte consumazionieffettuate in ore serali al DIRTY DICK PUB di Torino ( esempio 24.9.2011 ore 20,29,29.10.2011 ore 19.04 , 29.10.2011 ore 19,04 ( MOTTA è a Castiglione Torinese) ;21.5.2011 ore 21.53, 31.5.2011 ore 19.13, 4.6.2011 ore 19,49 ; 6.8.2011 ore 20.02 ;30.8.2011 ore 19.07. MOTTA spiega questi scontrini con il fatto che collaborava con duegiornali della periferia torinese: La nuova periferia e La nuova voce.Per questo motivo incontrava persone del territorio utilizzando una saletta del comune di ,Castiglione torinese in cui era consigliere . Ne approfittava per cenare acquistando cibo^bevande al DIRTY DICKPUB che è di proprietà di un suo amico IVAN CIACCI ./'^T^eìTòstesso senso sono le spese del 25.10.2011 ore 13.25 in panetteria. MOTTA aveva^pres^)pizza e farinata per sé ed i suoi collaboratori, in quanto quando tratteneva i collabomtòri; inufficio pagava per loro facendosi poi rimborsare dal gruppo quanto speso. \Tali spese evidentemente non potevano esser rimborsate non rientrando in nes^unatiìellecategorie previste dalla legge. ^ ̂72::'Anche MOTTA si procurava regali " preventivi" in spregio ad ogni logica di economia" edel concetto di rappresentanza . Spiega cosi ( e il Tribunale ha ritenuto convincente lagiustificazione) il doppio scontrino del 7,1.2012 presso il negozio di pelletteria FALCOANNA di Castelnuovo don Bosco ore 16,20 euro 45, ore 16.21 euro 30Dice MOTTA " Lì erano degli oggetti artigianali.. del tipo soprammobili per ufficio... loscopo era di tenerle in ufficio e nel momento in cui ci fosse stata la necessità di darle aqualcuno che si presentava da me e non avevo previsto di dover ricambiare V omaggio, dipoter utilizzare . Tanto è vero che non le ho messe a riscatto perché non le avevo più "

Anche MOTTA ha acquistato un trolley da ARBITER a Torino ( per la non certo modicasomma di euro 337 ). Il Tribunale ha giustificato la spesa ritenendo attendibile e fondata laseguente versione di MOTTA: "L'avevo acquistato perché quando ci hanno dato durante laprima seduta il computer della Regione Piemonte e4 tutta quanta l'attrezzatura, oltre alladocumentazione del Consiglio regionale, ci avevano dato una borsa in pelle, che oltre adessersi rotta in tempo reale, praticamente io facendo il consulente informatico, e avendofatto fuori due computer perché, portandoli o con lo zainetto con la borsa, oltre ad esseresoggetti più a calore si spezzavano le schede madri facilmente, quello che era il miocomputer che portavo giù al Consiglio o che comunque utilizzavo, quando teoricamente mimuovevo fino alla venuta delVlPad era dentro quel troll.Troll che visto e considerato che

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era uno di quei beni che c'era la possibilità di riscattare , non ho riscattato, le hoconsegnate alla regione a fine mandatoLa spiegazione fornita da MOTTA , quindi, è questa: poiché la Regione gli ha regalato unaborsa per contenere il computer, visto che lui fa il consulente informatico questa borsa gli siè rotta in fretta, ha pensato di poter comprare a spese del gruppo un trolley più solido chepotesse contenere anche i computer che utilizzava per l'attività privata.MOTTA parla poi della possibilità di riscatto del trolley che non è prevista da alcuna normaregionale. Contrariamente al Tribunale, si ritiene che, in questo caso, si tratti, invece, di unacquisto di carattere squisitamente personale destinato a soddisfare un' esigenza particolaredi MOTTA e, come tale, non rimborsabile con i fondi per il funzionamento del Gruppo.Altra spesa del tutto incongrua è quella del 20.5.2011, ore 19.08, euro 3.50, bar Ristomatikintemo all'ospedale Molinette, che MOTTA ha cercato di giustificare con un incontro con ildirettore Generale e il responsabile dell'ufficio Relazioni con il Pubblico. MOTTA escludedi avere offerto qualcosa al Direttore Generale, ma riferisce che quello scontrino puòriferirsi ad un caffè offerto alla responsabile URP o a qualche medico che ha incontrato.Anche in questo caso, a voler credere alla giustificazione fomita, la tipologia di spesa nonconsentiva il rimborso con fondi del gruppo .La dimostrazione della disinvoltura con cui MOTTA sceglieva gli scontrini da porre arimborso è evidenziata dalla spesa effettuata presso l'aeroporto di Caselle l'8.3.2011 (euro90,80).L' imputato era in partenza per Roma per un' udienza papale organizzata per tutto ilconsiglio regionale e veniva avvertito da casa che si era dimenticato il beauty. MOTTA ha^ndi pensato pertanto di comprare lo stretto necessario all'aeroporto: il profumo che usava(Incirca vent'anni (50 euro), un deodorante inodore (17 euro), e infine il gel (in scontrino'^Omamenti per capelli"). Al ritomo, consapevole della mancanza di controlli, ha portato loscontrino a rimborso e,vista la contestazione in sede penale, ha asserito invece essersitrattato di un errore.

In occasione della trasferta romana viene richiesto il rimborso del ristorante Alfì:edoall'Augusteo (79 euro, due pasti), nonché, lo stesso giomo, una consumazione minibarpresso lo Star Hotel Michelangelo di Roma, infine una consumazione all'aeroporto diRoma, sulla via del ritomo, alle ore 17.07.Anche in questo caso, MOTTA, trovandosi in missione con gli altri consiglieri, ha spesato alfondo di fìinzionamento per il Gmppo quanto non veniva rimborsato dalla Regione.Altra spesa inammissibile è quella richiesta il 31.1.2011 per euro 40 quale quota sostenitore2011 Andos (Associazione donne operate al seno). MOTTA giustifica il rimborso col fattodi essere stato inviato ad un convegno della Andos dal Presidente del Consiglio Cattaneo, equindi di considerarsi in missione. Sicuramente nell'occasione MOTTA si è fattoapprezzare per la sottoscrizione di una quota sostenitore, salvo non rendere noto che la quotasarebbe stata posta a carico del Gmppo Consiliare.

Si registrano molti scontrini riferiti a consumazioni in località sciistiche piemontesi (Cesana,Sestriere), durante festività o in periodi di vacanza. MOTTA ha dichiarato di essere statoeletto senza avere un elettorato di riferimento e che quindi stava cercando di crearsi unserbatoio elettorale. Nel giustificare le sue consumazioni in località sciistiche, spiega, comein altre occasioni, di averle offerte a chi lo aveva riconosciuto. Infatti il 10 marzo 2012 vi

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erano due scontrini emessi da locali diversi in orari vicini, uno presso "Raggio di Sole"località anfiteatro Sestrière, ore 12.23 (euro 19.50), ed un altro alle 12,31 presso Alpette'località Monte Alpette, Sestrière (euro 27). MOTTA spiega che, in una delle due occasioni'può aver incontrato qualcuno che Io ha riconosciuto mentre si trovava in coda alla cassa edha detto che pagava anche per lui. quanto alla consumazione sulle piste da sci può averincontrato -casualmente - il dottor BRASSO, Presidente della Sestrière S.P.A. ed avergli •offerto qualche cosa. Ha posto lo scontrino perché ''hanno parlato della legge sulla neve".Si noti bene che nel 2010-20111 MOTTA aveva affittato un alloggio a Cesana Torinese-tramite un' amica della moglie e vi si recava nel fine settimana con la famiglia (veditestimonianza di SIRACUSA Sonia, udienza 29.1.2016).

MOTTA , inoltre, veniva richiesto di spiegare un altro caso di doppi scontrini (non si trattadi casi isolati, come sostenuto dal Tribunale): 25 marzo 2012, Pizzagiò, San Mauro, ore18.09 (euro 21,50), ore 18.32 (euro 29,50). La spiegazione fornita da Motta (e condivisa dalTribunale), è la seguente: "La giustificazione che mi do, adesso non ho guardato proprio ildocumento di riconoscimento, la giustificazione che mi posso dare è solo che, chi mi stavaaspettando ali incontro, mi ha detto, si è aggiunta qualche persona in più e quindi sonotornato indietro per prendere altre pizze, perché quello fa solo pizze. E quindi poi mirecavo, se non c'era mia moglie, a casa mia a fare la riunione, oppure in questo ufficioadiacente al Consiglio Comunale". Tralasciando la natura della spesa, che, obiettivamèn^^non è rimborsabile in considerazione di quanto si è già osservato nella parte genera^'delpresente ricorso, è evidente che nemmeno la giustificazione del c.d. doppio scontflS^' siaattendibile. ' "

LA ROCCA Girolamo

La ROCCA è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste.Gli era contestato il peculato delle spese elencate al capo 40, così descritte:

rimborso spese per consumazioni al bar e ristoranti per complessivi € 6.809,80;rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 14.849,12;

per complessivi € 21.658,92In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010

Si legge in sentenza che in riferimento alle spese legali relativi alla sua ineleggibilità:" Sulpunto, pur prendendosi atto della rilevantissima entità della cifra da lui spesa per resistereal ricorso, non può che adottarsi nei suoi confronti il medesimo metro di giudizio seguitoper i coimputati, avendo - tutti - ricevuto dalla Regione l'indicazione per cui le spese legalipotevano essere poste a rimborso 'comunque e a prescindere'; indicazione recepita, al paridegli altri gruppi consiliari, anche da quello del PdL e per i motivi già indicati. Si richiama,da ultimo - oltre al testimoniale già più volte citato - la chiara spiegazione sul punto fornitadal collega consigliere Motta, che pure ha posto a rimborso le proprie spese legalisostenute in procedimento con esito finale diverso. E' dato acquisito nel procedimento,infatti, che solo una scelta personale per motivi di opportunità poteva indurre il singoloconsigliere a sostenere in proprio le spese di giudizio in caso di ricorsi individuali (in quelli

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collettivi il rimborso veniva accreditato d'ufficio prò quota sul budget del consigliere),perché venivano ritenute in linea di principio rimborsabili perché considerate strettamentecorrelate con il funzionamento del gruppo. Il caso di La Rocca non fa eccezione ed èevidente — come da lui stesso dichiarato - che non ha ricevuto contestazioni in ordine ad

abnormità o fini personali della spesa, del resto di natura incontrovertibile.''^

Come si è già detto la Regione non ha mai autorizzato spese di questo tipo e tuttal'impostazione del Tribunale cade, una volta confutata questa premessa. Certo non sono icoimputati, come è MOTTA, chiamati a rispondere di fatti analoghi, ad erigersi a esegeti deldiritto.

In soli 5 mesi, La Rocca ha portato a rimborso euro 6.800 per spese di ristorazione e bar.Di nuovo si legge in sentenza che si tratta di spese ambivalenti e che quindi competeall'accusa dimostrarne la non inerenza.

In realtà dalle dichiarazioni rese dall'imputato risulta che si trattava di pranzi e rifreschi conl'elettorato della sua zona, spese che in nessun modo possono essere ricondotte a quelle dirappresentanza, come la stessa decisione del Tribunale sul caso GREGORIO sembraattestare. Se infatti GREGORIO non avrebbe dovuto pagare con i soldi del fondo difunzionamento il gelato per ringraziare i propri elettori, tanto che il Tribunale lo ha assoltoritenendo che ciò sia avvenuto a sua insaputa, non si vede come LA ROCCA potesse inveceoffrire ai suoi elettori non solo il gelato, ma l'intero pranzo.C(^e il tribunale abbia potuto dire che "i? fronte delle allegazioni comunque resedelSnmputato, secondo il quale le voci 'rinfresco' e 'pranzi' per molte persone siriferiscono tutte a 'pranzi con elettori', o buffet, o aperitivi, con elettori della sua zona, nelnovarese, ai quali relazionava sul proprio impegno in consiglio regionale mantenendo icontatti con la sua base sul territorio.... si tratta di spesa espressamente consentita sìa sulpiano normativo dell'epoca, sia nell'accezione comunemente intesa nella giurisprudenzaanche contabile tra le 'spese di rappresentanza ' non pare comprensibile .

Induce a riflessione la seguente affermazione, a chiosa della posizione La Rocca." Percontro, manca nel suo caso proprio quella quotidianità delle piccole spese che può risultaresintomatica di abuso ", visto che, quando vi sono invece delle piccole spese quotidiane ilTribunale le ha ritenute irrilevanti proprio per la loro modestia.

Si è del tutto taciuto che LA ROCCA, in sede d' interrogatorio aveva ammesso di avereffettuato ancora una cena (in realtà ci due scontrini in successione) la sera in cui avevasaputo di essere decaduto. Si tratta delle somme di € 56,40 e di € 56,20 del ristorante Cicciodi Novara dell'8.10.2010. Non essendo più in carica non poteva certo più rappresentare ilgruppo.

CORTOPASSI Alberto

CORTOPASSI è chiamato a rispondere di peculato per le seguenti spese;rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi da asporto, generi alimentari per

complessivi € 49.445,97;

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rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 3.075,66;rimborso spese per alberghi per complessivi € 668,50;rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e ed musicale) per complessivi €

2.000,99;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;per la somma complessiva di € 56.538,24.In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.

Il Tribunale ha ritenuto CORTOPASSI " responsabile del reato di peculato a luicontestato, limitatamente alle spese (sopra) evidenziate (gioielleria per 1700 euroacquistata in data 14.12.11, ricevuta da 570 euro per il pranzo del 6 maggio 2012 al'Giardinetto ' di Vercelli, ordinativo di Traminer per 582 euro con pezza giustificativa del 6ottobre 2011) e così complessivamente per la cifra di euro 2841,00 di cui al dispositivo.^Quanto alle altre spese si legge in sentenza;Non risulta provata la condotta di peculato a lui contestata con riferimento a tutte le

rimanenti spese indicate nel capo di imputazione, con conseguente assoluzione nei suoiconfronti per insussistenza del fatto appropriativo, formula complessivamentecomprendente anche quelle limitate ipotesi per le quali più corretta sarebbe la formula percui il fatto non costituisce reato per quelle spese che, per i limitati e marginali importi. cKele connotano, possano eventualmente ritenersi portate a rimborso per errore!'

Quanto alle spese di manutenzione autovettura, alberghi, spese legali si rimanda alja'partegenerale di questo ricorso.

* K

La gran parte dei rimborsi di CORTOPASSI riguardano spese in bar, ristoranti per circa50.000 euro in due anni e quattro mesi (da maggio 2010 a settembre 2012); significa cheCORTOPASSI ha speso ogni giorno (sabato, domenica e festività, ferie comprese) circaeuro 58,00.

La maggior parte dei pasti (pranzi e cene spesso anche nella medesima giornata) si èconsumata al ristorante II Giardinetto di Vercelli. Le ricevute fiscali rivenute in attirisultano, a volte, ripassate a penna nel senso che il numero delle singole voci dei coperti edelle portate sono corrette da uno a due , a volte da uno a tre. Si può presumere che si trattidi pasti singoli e che, per giustificare il rimborso, si facesse apparire che i commensalifossero più di uno. CORTOPASSI ha sempre dichiarato trattarsi di pasti da lui consumatisempre con rappresentanti politici, per la maggior parte operanti nel territorio di Vercelli eProvincia.

Si legge in sentenza;Nel corso delVesame - dopo avere affermato che i pranzi e le cene istituzionali si

svolgevano prevalentemente (e il tabulato GdF lo riscontra) presso il ristorante di Vercelli'Il Giardinetto ' ~ alla specifica ed esplicita domanda del P.M. se nel periodo intorno almese di maggio 2012 (posto che risultano messe a rimborso una ricevuta a forfait per 570

5 Ivi COSI per mero errore di calcolo, perché la somma effettiva delle tre voci porta in realtà al maggiorrisultato di 2852,00 euro.

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euro, emessa nel primo pomeriggio del 6 maggio quindi riferibile ad un pranzo o rinfrescodi metà giornata, nonché, pochi giorni dopo, una ricevuta per una cena ove si indica inveceil numero di persone, dodici, per la somma complessiva di 571 euro) non vi fossero eventiprivati da festeggiare, quali prime comunioni o cresime o comunque ricorrenze strettamentefamigliari, Cortopassi ha espressamente negato, affermando che con ogni probabilità si eratrattato, quanto al 6 maggio 2012, di un 'pranzo con amministratori politici del vercellese'.^Ricordo ancora più labile ha avuto con riferimento alla cena di pochi giorni dopo ('se l'hopagata io è perché c 'era qualche amministratore pubblico '). "

Solo dopo r udienza si è pensato di approfondire la circostanza del pranzo del 6.5.2012 pereuro 570. CORTOPASSI si era detto ''sicuro,sicuró" che non si trattasse di un rimborsoprivato. Invece è stato smentito, perché, in questo caso, è stato possibile provare ilcontrario, in quanto il 6 maggio vi è stata la comunione del figlio Stefano .Il Tribunale sul punto non ha quindi potuto credere a CORTOPASSI e solo per taleepisodio (tra tutte le spese sostenute in bar e ristoranti) lo ha ritenuto responsabile.Invece questa circostanza, al di là di costituire un caso isolato, consente di ritenereCORTOPASSI assolutamente inattendibile su tutte le spese da lui sostenute. E'inverosimile che un uomo, sposato, con due figli piccoli non pranzi o ceni mai con la suafamiglia, infatti, se si scorrono le spese, quasi tutti i giorni vi è richiesta di rimborso di%anzo e/o cena, tra Paltro vicino a casa ed al suo ufficio (per tale motivo i tabulati telefonicisono di difficile lettura non consentendo l'accertamento della presenza dell' imputato suif^oghi di emissione degli scontrini).

riprova dell'assoluta inattendibilità di CORTOPASSI vi sono inoltre molteplici elementi.Ad esempio in data 10.5.2011 risultano due scontrini per il pranzo: uno emesso a TorinoPizza e pasta alle ore 13.20 per 22 euro ed un altro alle 13.43 a Vercelli II giardinetto pereuro 77 due pasti. La risposta fornita da CORTOPASSI a dibattimento a fronte dellacontestazione è stata che la spesa sarà stata sostenuta da un suo collaboratore di cui, peraltro,non ha saputo indicare il nome.In data 5.5.2011 vi sono due cene una alle 21.53 PARTENOPE pizzeria Vercelli -5 pasti per90,80 euro, ed altra alle 23.52 MULLIGANS pub Gattinara 2 pasti per 30,90. Allo stessoMULLINGANS PUB alle ore 00,00 del 8.5.2011( domenica ed ora inconsueta per unaspesa di rapprsentanza) si sono spesi euro 114,70 per cinque pasti, il 14.5 2011 (domenica )euro 28 al caffè MARCHESI di Vercelli;

Il 29.10.2010 ore 14.25 al IL GIARDINETTO si consumano tre pasti per euro 116,50, lostesso giorno e contestualmente alle ore 14.30 a PIZZA e pasta a Torino si consuma unpasto per euro 15 ; al bar ARISTON di Vercelli in data 1.3.2011 vi sono due scontrini insuccessione 8.10 e 8.16 rispettivamente per euro 4,20 e 5,40. Anche in data 17.2.2012 alBar Corner di Torino vi sono due scontrini in successione alle ore 10,44 ed alle ore 10,50.Quando è a Torino CORTOPASSI si reca a pranzo, a volte da solo, in noto ristorantetorinese di pesce GRASSI, evidentemente nelle pause di consiglio .

6 I testi da lui citati sulla circostanza dell'avere pranzato o cenato con lui al 'Giardinetto' per niotiviistituzionali hanno confermato il fatto ma senza essere assolutamente in grado di collocare nel tempo ilsingolo evento, dato il numero elevato di pasti portati a rimborso da Cortopassi, la relaUva frequenza dei lororapporti e quindi il numero di volte in cui ciò può essere accaduto (si veda anche teste Camandona, prod.verbale indagini difensive ud. 19.2.2016).

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Si tratta di pranzi costosi che CORTOPASSI non ha in alcun modo giustificato e non sipuò' certo parlare di spese di rappresentanza nell' accezione più' volte ribadita in questoatto.

Si veda ad esempio il pasto singolo al GRASSI per 107 euro in data 14.7.2011 oppure ilpranzo per due al medesimo ristorante il 12 luglio per 200 euro, il 12.4.2011 vi sono 3pasti per 420 euro, il 20.12.2011 si pagano euro 133 per due pasti. Da ultimo si evidenziala cena al MARCO POLO di Torino il 29.12.2011 euro 437 quattro pasti.Inoltre, come contestato in sede di interrogatorio in udienza, vi sono alcuni casi in cui ilCORTOPASSI non si trovava nel luogo in cui veniva effettuata la spesa.CORTOPASSI è stato condannato per P acquisto di vini TRAMIN mentre invece è statoassolto per altri due acquisiti di vini avvenuti il 22.12.2011 per euro 240 e il 9.7.2011 pereuro 360 , il 10.9.2011 per euro 190. Non si comprende la ragione di questa assoluzionetrattandosi di acquisti delle stesso genere e non giustificatiPer concludere, come altri consiglieri, CORTOPPASSI si è procurato e ha posto a rimborsoqualsiasi scontrino relativo a spese di bar e ristorazioni approfittando del fatto che nessuncontrollo venisse effettuato sulla causale della spesa .

MASTRULLO Angìolìno

era chiamato a rispondere del delitto di peculato in ordine alle seguenti richieste di rimborsi :

-rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per cibi da asporto per complessivi € 39.019, "-rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 3.796,82; 'f/'L ■-rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie, articoli per la casa, televisore e cuffie màrc&':Bose per complessivi €2.516,28 ; .35;-rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 2.853,10;-rimborso per acquisti spese varie (centro benessere, fiori, articoli per animali, occhiali, bigliétti^partite di calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi € 6.128,93;-rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;-rimborso spese per trasferta congresso PDL - Roma 30 gìugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) percomplessivi € 13.300;-rimborso spese per alberghi per complessivi € 546;per la somma complessiva di € 69.507,47.In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.

Il Tribimale ha condannato MASTRULLO per una serie di spese ritenute eccentriche e nongiustificate per complessivi euro 9.398 in quanto " non possono che ritenersi eccentriche e - inassenza di spiegazioni a allegazioni che non siano solo 'genericamente istituzionali'per categorieastratte ma che possono offrire al giudicante un quid minimo di collegamento della funzionericoperta con la spesa rimborsata - prive di giustificazione anche lato sensu ricollegabile adun attività politica del consigliere le spese che seguono, delle quali risulta evidente la natura disoddisfazione personale o comunque privata". MASTRULLO è quindi stato condannato per leseguenti spese : ^

- 600 euro per 2 trolley in data I5.6.20I0-482 euro per 5 pasti di weekend, 23.6.2010, sul lungomare a Imperia, ristorante Agrodolce

^ Agrodolce sul lungomare a Imperia, il 17.7.2010, weekend-194,75 di abbigliamento il 15.9.2010-220 per scarpe il 4.10.2010

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-97 di abbigliamento il 5.11.2010-185 di abbigliamento lo stesso giorno-71,80 di profumo il 10.11.2010-244 di abbigliamento il 12.11.2010-29,98 di abbigliamento lo stesso giorno-270 di abbigliamento il 19.11.2010-149 per le cuffie Bose-115 di pelletteria il 19.11.2010-715 di pelletteria lo stesso giorno e presso lo stesso esercizio-98 di gioielleria il 27.11.2010-77 di abbigliamento 8.12.2010-60 dì gioielleria in pari data-62 di abbigliamento il 17.12.2010-48 di abbigliamento in pari data-20 di abbigliamento il 5.1.2011

. -123 diprofumi ril.1.2011-460 di abbigliamento il 15.1.2011-710 di abbigliamento in pari data^-292 di abbigliamento il 31.1.2011-55 di profumi il 9.2.2011

. -538, 78 scontrino della Metro contenente TV e champagne il 12.2.2011-149,50 di ristorazione a Finale Ligure il 24.2.2011-98 di abbigliamento il 26.2.2011-2^0 di abbigliamento il 14.6.2011-8^i profumi r8.7.2011-1^,60 di articoli per la casa il 10.7.2011-2^^di ristorazione ad Alassio il 31.7.2011-85 di alimentari ad Albenga il 5.8.2011-89,60 di profumi il 12.10.2011-283 di occhiali l'I 1.11.2011 (negozio di ottica Salmoiraghi Vigano)-148 di gioielleria in pari data-330 per 3 biglietti partita Juve/Inter in data 13.2.11-715 per 7 biglietti partita Juve/Milan in data 5.3.2011-250 di abbigliamento 1'1.12.2011-190 per Centro Benessere il 24.12.2011-121,10 per abbigliamento il 30.12.2011

MASTRULLO non si è mai sottoposto ad interrogatorio depositando una generica memoria all'esito delle indagini preliminari ed una memoria altrettanto non specifica all' udienza del 23.2.2016.

Leggendo l'elenco di spese per cui MASTRULLO è stato condannato ci si accorge che non siritrovano nel prospetto alcune spese dello stesso genere senza che se ne motivi 1' esclusione . Nonse ne comprende il motivo se non a volere ritenere che siano giustificabili in quanto effettuate inperiodo natalizio.Ad esempio il 23.12.2011 vi sono tre scontrini per spese di abbigliamento: due in successionepresso il negozio IMPERIAL di Torino emessi alle ore 16,40 ( euro 19) ed alle ore 16,48 ( euro 45),un altro presso SNATCH ore 16,38 .Trattasi evidentemente, gli ultimi due, di acquisti effettuati dapersone diverse in quanto gli scontrini sono emessi a pochi minuti di distanza 1' uno dall' altro .

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Allo stesso modo e Io stesso giorno ( 23 .12.2011 ) MASTRULLO ha effettuato acquisti digioielleria presso T esercizio commerciale GHIGO . Vi sono due scontrini dello stesso negozioper euro 210 ( ore 17.52) ed euro 56 ( ore 56).Altro acquisto di abbigliamento è stato effettuato presso il negozio GUESS il 20.12.2011 euro 115.E' di tutta evidenza che non è sufficiente, in mancanza di qualsiasi allegazione difensiva, ritenereche gli acquisti di abbigliamento effettuati in periodo natalizio siano in qualche modo giustificabilicome omaggi di rappresentanzaViene giustificato dal Tribunale un' acquisto di fiori per euro 350 da CARLO FIORI a Torino il '14.2.2011) difficile pensare , in assenza di alcuna giustificazione da parte di MASTRULLO ,chenon si sia trattato di un omaggio in occasione di san Valentino.In questo caso 1'importo non si'può' certo considerare irrisorio.

Viene invece motivata in sentenza T esclusione di spese sostenute in negozi che vendono articoliper animali m quanto si può' " in qualche modo ritenere, trattandosi di piccoli importi, siano statiinseriti per errore a rimborsoTrattasi di acquisti effettuati il 19.2.2011 ore 11.17 per euro 57 ed il 20.4.2011 ore 19.20 per euro43 , 20.5.2011 orel2.51 euro 12,51 .L' affermazione del tribunale non è condivisibile. MASTRULLO è stato condannato per speseritenute eccentriche a dimostrazione del fatto che ha utilizzato il fondo per il funzionamento delgruppo per fini esclusivamente personali per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.Queste spese , seppure di piccoli importi, non giustificate in alcun modo da MASTRULLO(nemmeno con un errore di inserimento) sono invece emblematiche dell' utilizzo spregiudici^disinvolto di MASTRULLO del denaro pubblico. .

Sulle spese di manutenzione dell' autovettura per euro 2.853,10 il Tribunale scrive Le spese^pmolto corpose, di 'manutenzione autovettura' sono state considerate ammissibili dalla Re é'̂ ^nelle linee guida, e quindi anche per Mastrullo sotto tale profilo vi è insussistenza del fatì^-rilievo penale, come per le altre posizioni già fin qui trattate. " ' ..

Si è già visto in relazione alla posizioni precedenti di come la REGIONE non avesse assolutamenteautorizzato tali spese e si rimanda alle considerazioni già svolte in parte generale

MASTRULLO viene assolto dal Tribunale in relazione ai rimborsi per spese ristoranti e bar percomplessivi euro 39.000 circa.Questa la giustificazione fornita da MASTRULLO e ripresa dal Tribunale in sentenza : "Nella citata memoria del 17.5.13 affermava la propria buona fede, alla luce delle istruzioni

ricevute; evidenziava, in linea generale, di essersi avvalso di collaboratori volontari per la suaattività politica e non di assunti a contratto; che, sempre in linea generale, i collaboratori volontarivenivano 'gratificati una tantum con incontri al bar, al ristorante, non esclusa casa mia: con =qualche omaggio di natura diversa, che poteva andare da un profumo ad un modesto capo diabbigliamento, sino ad un biglietto di una partita di calcio '. Riferiva inoltre, quanto alle ipotesi dimancata corrispondenza tra luogo ove si trovava il suo cellulare e luogo in cui venivano effettuatele spese, che 'l'articolazione dei vari piccoli gruppi di collaboratori volontari può spiegare lacontemporaneità di molte spese Egli stesso riceveva e inoltrava scontrini e pagava anticipandodirettamente, nella sua veste di vicepresidente del gruppo consiliare del PdL. Sul viaggio a Roma,dichiarava di aver dovuto pagare per evitare contestazioni e un contenzioso al PdL. Si riservavaulteriori spiegazioni in ordine alle singole spese dopo l'analisi delle pezze giustificative.''

Occorre precisare che la spiegazione analitica sulle spese di bar di ristorazione non è mai arrivata

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Eppure il Tribunale pur riconoscendo che vi sono alcune spese difficilmente giustificabili hamandato assolto MASTRULLO per 1' intera voce contestata, affermando che." Si è omesso diinserire tutte le spese, anche non marginali, per pasti e ristorazione in genere a Torino anchequalora la valenza istituzionale, ancorché spesa 'ambivalente', avrebbe forse potuto esseredettagliata^ In nota la sentenza indica alcuni scontrini di dubbia valenza

La genericità della giustificazione fornita dal MASTRULLO unita alla lettura analitica dei tabulatidel rimborso spese non lasciano dubbi. Non è possibile ricondurre, nemmeno latamente, tutti irimborsi richiesti da MASTRULLO alT attività di funzionamento del gruppo PDL.Si ritrovano i pranzi all' autogrill di cui si è già detto, pasti singoli, consumazioni al bar di variogenere, scontrini a catena (ad esempio ristorante GALANTE Torino 1.11.2010, giorno festivo, duescontrini da 79 e 203 euro, 2.11.2010 due scontrini 117 euro e 280 euro, 3 novembre 72 euro e 117euro , 9.10.2010 quattro scontrini di euro 311, euro 203, euro 207, euro 99), pranzi o consumazionial bar quando MASTRULLO è in un diverso luogo.Vi sono pranzi del gruppo PDL il cui costo viene ripartito tra i singoli consiglieri sicuramente nonammissibili in quanto non possono esser certo ricompresi fra le spese di rappresentanza (si veda adesempio ristorante Golden palace 16.4.2012 e ristorante GALANTE 21.4.2012)Innumerevoli poi sono le consumazioni al bar CORNER di corso Vittorio Emanuele, bar vicino acasa di MASTRULLO che abita in largo Vittorio Emanuele, consumazioni sia personali che diterze persone, quando il consigliere si trova altrove .

Infine ci si deve soffermare su un episodio particolare per cui MASTRULLO è stato assolto. Si' tratta di un rimborso spese per complessivi euro 13.300 per trasferta congresso PDL Roma 30giugno 2 luglio 2011 :

, Si legge in sentenza : "5"/ tratta di un pagamento che su indicazione di MASTRULLO è stato■ .y:vWfettuato direttamente dal gruppo del PdL), evidenziato dall'accusa e in ordine al quale sono stati: sentiti testimoni, è quello relativo alla fattura n. 354, comprensiva di noleggio pullman per Roma e

albergo per varie persone, viaggio organizzato a spese del gruppo consiliare del PdL per motivilegati all'attività del gruppo e poi non effettuato — perché in concreto all'ultimo non si eranopresentati partecipanti o un numero minimo di partecipanti, per cui il viaggio era stato annullato -ma pagato per intero, sia pure per prestazione non effettuata. Lo stesso teste De Marchi, titolaredell'agenzia che ha organizzato il viaggio e noleggiato il pullman, esaminato a dibattimento hasottolineato di essersi stupito che MASTRULLO , suo referente, non avesse nemmeno intavolatoalcuna trattativa né richiesto quantomeno una riduzione del prezzo, pagato integralmente e nellamisura concordata di 13 mila 300 euro. Sul punto va rilevato che - pur in evidente presenza dimala gestio del denaro pubblico con correlativa responsabilità da valutarsi sul piano dellagiustizia contabile - MASTRULLO (e con lui il gruppo) si è trovato comunque a dover far frontead un contratto da onorare, per cui sotto tale profilo non sussistono gli estrèmi del peculato (non èdato conoscere se fosse, per il caso che poi si è verificato, prevista com 'è verosimile una penale ese sì se l'annullamento fosse tardivo per evitare un pagamento integrale del prezzo pattuito). "

Le premesse da cui muove il Tribunale non sono condivisibili. Si ritiene che questa spesa non siaammissibile in quanto non si tratta di un viaggio organizzato dal gruppo per motivi legati alla suaattività bensì di un viaggio organizzato da MASTRULLO che sperava di poter portare alcunicittadini (non si sa nemmeno se iscritti al PDL o meno in quanto non si è presentato nessuno) comesupporter a Roma in occasione di un congresso di partito. Tale finalità e' evidentemente del tuttoestranea al funzionamento del gruppo e la spesa al più poteva giovare al PDL che avrebbe potutoavere pubblico al proprio congresso.

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MASTRHU 'P"'" ̂ 8^"PP°' piuttosto che il fatto che

COSTA Rosa Anna

E^ chiamata a rispondere di spese relative a rimborsi per:ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per complessivi € 19.017 77-acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 2 968 70-

Sii drneiif'- presso gioiellerie, acquisto pneumatiei ed -anicoli di pelletteria per complessivi € 9.565,79;-patrocinio legale per complessivi € 1.347,12; '-alberghi per complessivi € 125,00e cosi complessivamente per spese per euro 33024,38

STattL'i'""" P^-- serie di spese asseritamente sostenute per beneficenzaIn particolare viene condannata per le seguenti spese : oenericenzadoc. 2 del 2.9.2010 abbigliamento bambino 115 00doc. 9 del 10.9.2010 biancheria 97,00doc. 21 del 24.9.2010 articoli bambino 75,60doc. 13374/10 del 18.12.2010 alimentari 1.215,77doc. lE+07 del 3.4.2011 alimentari 349,59 eurodoc. 11 del 4.6.2011 abbigliamento bambino 290,00doc. 5 del 7.6.2011 abbigliamento bambino 127 00doc. 8 del 19.6.2011 asporto, 39,40doc. 3 del 23.9.2011 abbigliamento bambino 260,00doc. 3 del 13.10.2011 abbigliamento bambino 34,50doc. 31 del 25.11.2011 asporto 24,30doc. 4 del 21.12.2011 abbigliamento bambino, 230 00doc. 49 del 5.2.2012 asporto 13,00doc. 61 del 12.2.2012 asporto 16,45doc. 5 del 14.3.2012 abbigliamento bambino 249,00doc. s.n. del 23.3.2012 alimentari 488,61doc. 22 del 22.4.2012 asporto 13,40Inoltre viene condannata perr acquisto di un piumone del 27.7.2011 euro 215

di capi di abbigliamento del 6.11.2010 euro 723,50articoli di abbigliamento del 5.10.2010 euro 270articoli di gioielleria del 28.10.2010 euro 38

' ■« e'- "per complessivi euro 4917,42

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acquisti presso bar, ristoranti;acquisiti di articoli di pelletteria, articoli per la casa e presso profumerie, etcc...manutenzione autovettura;

che sono considerate spese "ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le stessesiano state effettuate a fini esclusivamente personali e non, invece, destinate al funzionamento delgruppo.

Si legge in sentenza che "In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deveevidenziare che essendo, come già anticipato, una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedisupra) e, quindi, non ontologicamente incompatibili con il funzionamento del Gruppo (nelleaccezioni già indicate) in atti non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogniragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamentepersonali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività dirappresentanza politica posta in essere dall'imputata e/o da suoi collaboratori, come sostenutodall'imputato stessa, peraltro confortata anche da alcuni testimoni, con particolare riferimento allespese effettuate fuori Torino "

Per confutare questa motivazione sarebbe sufficiente esaminare le spese sostenute da COSTA nellagiornata di domenica. In particolare il 19.6.2011 COSTA alle ore 9.07 si reca in pasticcerìa vicinoa casa in via Saluzzo ed effettua acquisti per 9,50 quindi alle ore 10.18 vi è un acquisto pressoMARIA & Maria di via Madama Cristina per euro 13,52 di generi alimentari quindi alle 10.34 sireca al girarrosto di via Nizza ove compra per euro 39,40. Nel pomeriggio si reca a Moncalvo dove^nsuma al bar per euro 8,50.!^che il 22.11.2011 ( domenica) COSTA si reca in pasticceria ed al girarrosto SANTARITA di viamzza. Cosi pure nei giorni infrasettimanali si reca al Girarrosto 8.11.2011, IL 25.11.2011, ILfc012,il 12.2.2012

COSTA è stata condannata per gli acquisti al girarrosto SANTA RITA del 19.6.2011, 25.11.2011,5,2,2012 ,12.2.2012 e 22.4.2012 nonostante nell' interrogatorio (udienza 10.6.2015) avessedichiarato che si trattava di acquisti fatti per beneficenzaNon si comprende perché non si siano ritenuti i concomitanti acquisti in panetteria e pasticcerianonché le spese di carne ( 13.10.2010 euro 335) altrettanto illegittimi.Cosi' pure non si comprende come possano esser considerate rimborsabili le spese sostenute in bare pasticcerie di LA LOGGIA dalla figlia della COSTA dipendente del gruppo consiliare PDL ( siveda ad esempio spese del 29.7.2010 ore 19.52, 31.10.2010 ore 5.51,17.11.2010 ore19,45,9.10.2011 ore 12,14 ( domenica) ,12.5.2012 ore 11.52, 26.5.2012 ore 21.41; 11.6.2012 ore17.15; 13.12.2011 ore 12,22.

Riferisce la COSTA in proposito nel suo interrogatorio reso in udienza che si tratta di spese daasporto da consumare in Regione in quanto capitava di fermarsi in ufficio per pranzo e consumarequalche pizza o salatino.Sicuramente alla luce dei criteri più volte citati in questo atto, anche a voler credere all'inverosimile versione fornita ( si noti che vi sono acquisti nel tardo pomeriggio, di sera, di mattinapresto, di domenica ) si tratterebbe comunque di consumazioni di pasti personali e perciò nonrimborsabili.

Sono state ritenuti legittimi rimborsi del ristorante di IKEA Collegno per due pranzi del 5.6.2011e del 10.8.2011 . La versione del consigliere è che si trattava di pranzi di lavoro in quanto si stava

7 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015 - imputata COSTA; cfr. trascrizioni udienza 25.11.2015, pp.55 e ss. - testi Silvestri, Astegiano, Broglio, Bressan, Mancin, Macario; cfr. pp. 125 e ss. trascrizioni udienza19.2.2016.

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recando ad una manifestazione a MATHI ed un' altra volta in un centro sociale a San MartinoCanavese ed era comodo fermarsi all' IKEA per un pranzo veloce,AI di là che i rimborsi per pasti personali non sono consentiti da nessuna norma di legge, èaltamente inverosimile che si scelga IKEA , luogo notoriamente assai frequentato, per un pranzoveloce e non, ad esempio, un qualsiasi bar sulla strada verso la destinazione che si deveraggiungere.Vi sono poi acquisti in località di villeggiatura in agosto che sono stati riconosciuti come legittimicontrariamente a quanto accaduto per MASTRULLO.

Ad esempio; 11.8.2010 a TR01A( Foggia) acquisto di pasticcini ore 20.06 asseritamente "consegnati al sindaco di Troia in occasione di un invito a cenaIl 18 e 20 agosto 2010 sono stati pagati due ristoranti in Sicilia uno ad AGI TREZZA ed unoAGITALE. GOSTA ha ammesso di esser in vacanza ma di aver incontrato altre persone ancheloro in vacanza come il sindaco di TAORMINA a cui ha offerto un pranzo perché hanno "parlato dipolitica" ( pagg. 34-35 trascrizioni udienza del 10.6.2015).Non servono ulteriori commenti allaparole del consigliere. Non si trattava di spese di rappresentanza e pertanto non potevano essermesse a rimborso

Anche le due consumazioni all' UGI GINEMA LINGOTTO del 22.1.2012 ( domenica ) ore 20.03 (euro 11,30) e 20.05(euro 16,60) ( scontrini doppi) devono essere considerate spese di caratterepersonale e non spese destinate al funzionamento del gruppo . Lo stesso dicasi per la spesa del 23gennaio 2012 di euro 19.00 sostenuta presso il TEXAS RANGER PUB alle 4,32 .In conclusione si ritiene che GOSTA che non abbia dimostrato in alcun modo la finali^® 'rappresentanza delle spese di bar e ristoranti essendosi anzi dimostrato, per lo meno in alcuni'Ssi-r assoluto contrario. L • .

i ' ■

Gon riferimento alle altre spese ( per la casa., profumi, articoli di pelletteria) si legge in sentenz^^''Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con specifico riferimento a quìlìeinerenti articoli per la casa, profumi, articoli di pelletteria, in sede di esame^ l'imputata sostenevache si trattasse di spese di rappresentanza (in particolare lo scontrino n. 5 del 16.10.2010pressoBellapo per l importo di euro 30,00) o di spese relative a prodotti per l'Ufficio (come, ad

esempio, deodoranti per ufficio - cfr. p. 49 trascrizioni udienza 10.6.2015)Le suddette giustificazioni appaiono attendibili: invero, in atti non vi sono elementi che consentanodi smentire tali affermazioni e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, la sporadicità di taliacquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente riconducibili a categorie di spesafinalizzate al funzionamento del GruppoVi sono, poi, numerosi acquisti presso gioiellerie per importi di non modico valore^ che,apparentemente, risultano rientrare nella categoria delle c.d. "spese abnormi" (nell'accezione in

8 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015).® doc. n. 1 del 3.9.2010 presso Maccario per 240,00 euro;doc. n. 12 del 26.11.2010 presso Maccario per 1.286,00 euro;doc. n. 5 del 7.12.2010 presso Valobra per 560,00 euro;doc. n. 27 del 22.12.2010 presso Maccario per 210,00 euro;doc. n. 7 del 23.12.2010 presso Valobra per 350,00 euro;doc. n. 10 del 30.12.2010 presso Valobra per 630,00 euro;doc. n. 15 del 30.12.2010 presso Valobra per 880,00 euro;doc. n. 12 del 31.12.2010 presso Valobra per 695,00 euro;doc. n. 1 del 24.9.2011 presso Valobra per 689,00 euro;doc. n. 13 del 16.12.2011 presso Valobra per 121,00 euro;doc. n. 14 del 20.12.2011 presso Valobra per 645,00 euro;doc. n. 3 del 21.12.2011 presso Maccario per 430,00 euro;

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precedenza indicata) ma per le quali la COSTA ha fornito puntuale giustiflcazione, sostenendo chetali acquisti rientravano nell'ambito delle spese di rappresentanza, attenendo a piccoli oggetti(acquistati in grande quantità) da distribuire come omaggi a persone estranee al Gruppo inoccasione di manifestazioni - con particolare riferimento alle celebrazioni inerenti l'anniversariodei 150 anni dell'unità d'Italia - e di ricorrenze. "

In particolare, sul punto, la COSTA dichiarava che: "sono tutti oggetti, per esempio questi eranooggetti per i 150' anni dell'unità d'Italia che io ho fatto fare per i rappresentanti del circoloUfficiali degli enti locali, che erano portachiavi e braccialetti. Siccome io mi muovevo molto, l'hofatto in questo caso e poi anche per un convegno nazionale per cui Cattaneo mi aveva delegato. Hoacquistato sempre in gioielleria, quindi quantitativi ingenti, quando c'è stato il convegno dellasanità militare sempre nell'ambito dei 150 anni dell'unità d'Italia. Per cui l'Ufficio di presidenzadella Regione aveva comunque degli omaggi, però erano omaggi molto particolari e costosi, allorafacevamo... Almeno io ho ritenuto di comprare degli omaggi meno costosi che poi ho ovviamentedato ai rappresentanti di questo convegno sulla... Questo per quanto riguarda gli acquisiti...Moltiacquisti del 2011 sono stati per oggettistica, anche spille, per l'unità d'Italia [...Altri] sonoacquisiti per omaggi natalizi. Devo dire Maccario è anche citato come teste, per cui io compravomoltissimi oggettini che potevano costare dai 5 ai 15 euro perché anche le persone che facendo iomolti appuntamenti anche in ufficio, non solo muovendomi il sabato e la domenica fuori... chevenivano in ufficio durante il periodo natalizio [...] anche qualcuno ti portava qualcosa, o icioccolatini, o... [...] rendevo sicuramente l'omaggio^^".Le suddette dichiarazioni risultano confermate dai testi citati e, segnatamente, dalla teste Rasello, laqiiale riferiva che: "c 'erano spese di oggettistica varia, piccoli omaggi, presenti, che la consiglierain^cune occasioni era solita donare alle istituzioni. Posso fare un esempio per farmi capire, lafism dei troiani, che viene fatta tutti gli anni, la consigliera era sempre andata in via Livorno, neipr&i di marzo, e lì vengono molti rappresentanti, assessori di Troia, piuttosto che dei consiglieri osindaci dei comuni limitrofi, e lì la consigliera era sempre pronta a dare un omaggio, un presente

[...] Sono stata presente però molte volte quando la consigliera li acquistava. Quindi possodire che erano spille, porta blocchi per la scrivania, tagliacarte, oggettistica varia, non di valore,non erano oggetti che costavano cari^^" e, ancor più nel dettaglio, dal teste Maccario, il qualeesponeva che: "la dottoressa [COSTA] la conosco, acquistava doni una volta o due all'anno, nondi più, sempre gli stessi articoli. Noi li chiamiamo gli argentini. Praticamente erano dei piccolicadeau che sifacevano, diciamo pure orrendi, che erano destinati ai suoi lavori istituzionali'^".Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali appare plausibile che le spese effettuate pressole gioiellerie Maccario e Valobra abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati ad omaggi perpersone estranee al Gruppo e, pertanto, debbano legittimamente considerarsi spese dirappresentanza. "

Le argomentazioni del Tribunale non possono essere condivise . Ci si riporta al concetto di spesedi rappresentanza descritto nella parte generale di quest' atto così come ben descritto dallalegislazione regionale.Nel caso di specie la COSTA si procurava una serie di piccoli, inutili oggetti da regalare a chiunqueavesse modo di incontrare senza porsi minimante il problema della rappresentatività della figura che

doc. n. 13 del 22.12.2011 presso Valobra per 690,00 euro;

10 Cfr. pp. 48 e 49 trascrizioni udienza 10.6.2015.

11 Cfr. p. 130 trascrizioni udienza 19.2.2016.12 Cfr. p. 75 e 76 trascrizioni udienza 25.1.2015.

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si trovava di fronte in quanto il consigliere era sempre pronte a dare un omaggio, un presente achiunque la andasse a trovare. Si tratta di prodigalità espressamente vietata dal regolamento dicontabilità regionale.Nessuna attinenza con le spese di funzionamento del gruppo hanno i fiori finti ed i deodoranti per Vufficio . Se il consigliere vuole rendere più gradevole il proprio ufficio si deve fare carico delrelativo costo . Non era certo questa la tipologia di spesa pensata dal legislatore regionale quando haistituito il fondo più volte citato .COSTA ha anunesso ( pag- 46 -47 udienza 10.6.2015) di non sapere nemmeno quali scontrinivenissero posti a rimborso perché poteva trattarsi di spese sostenute dai figli che erano anche i suoi'collaboratori . Infatti vi sono spese per autogrill che la COSTA dichiara di non avere mai sostenutoe così dicasi per T acquisto di sigarette del 14.11.2010 ore 13.42 e per un elenco di spesegiustificate come errore di inserimentoA parere di questo PM non si tratta di errore ma di inserimenti consapevoli, al pari di altri, per speseprivate ed estranee alla finalità prevista dalla legge .

Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute dalTimputata ci si richiama a quanto giàsostenuto nella parte generale e pertanto non si ritengono ammissibili.

VALLE Rosanna

^ VALLE Rosanna sono stati contestati i seguenti rimborsi ;

al capo 52, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da Pedrale (fase Popolo della Libertà):rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 21.787,32;rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 321,36;nmborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria) per complessivi €1.511,00spese per patrocinio legale per complessivi € 432,93;rimborso spese per alberghi per complessivi € 128,50per una somma complessiva di € 24.181,11In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

Al capo 54, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da Burzi (fase Progett'Azione)rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30;per la suddetta somma complessiva.In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

VALLE è stata assolta da tutti gii addebiti in quanto :in mancanza di smentita da parte del PM. sulla presenza di un raccordo delle spese di

ristorazione e similari con l'attività politica e istituzionale, sia pure ad ampia interpretazionesoggettiva, e stante l'allegazione, plausibile e riscontrata dal testimoniale, circa la natura diomaggi istituzionali della c.d. spese eccentriche, anche la Valle deve essere assolta dagli addebitidi peculati "

VALLE si è sottoposta ad interrogatorio nel dibattimento ( udienza del 10.6.2015): è sufficienteleggerlo per comprendere come tutte le spese ( per la maggior parte bar, ristorazione ed omaggi)

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non possano farsi rientrare nel novero delle spese di rappresentanza sostenute per il jfunzionamentodel gruppo nell' accezione descritta nella parte generale di quest' attoLe giustificazioni che ha fornito sono quanto mai generiche e non sono tali da consentire unaverifica da parte del Pubblico Ministero . Ha riferito di incontrare colleghi, assessori, rappresentantidel PDL del suo territorio ( Asti e Provincia) senza fornire alcuna indicazione precisa sul punto.Si legge nelP interrogatorio che era consuetudine dei consiglieri del PDL e poi di Progett'azionerecarsi tutti insieme al ristorante per consumare il pranzo a volte anche in ristoranti di pregio (VINTAGE e Solferino).Si ricorda che la Regione aveva messo a disposizione di ciascun gruppo uffici e sale riunioni. Ogniconsigliere aveva un proprio ufficio in cui ricevere eventuali ospiti. E' di tutta evidenza che i pranziquotidiani tra consiglieri regionali, sia pure per parlare di lavoro, non possano farsi rientrare nellespese di rappresentanza e , per questo motivo, non ne era ammissibile il rimborso con il fondo difunzionamento. Allo stesso modo dicasi di caffè o pranzi offerti a cittadini che non siano dotati dipotere di rappresentanza.VALLE, a proposito, ha dichiarato di recarsi spesso ad Asti per incontri politici : " incontravo uncollega, un consigliere del PDL ed offrivo un caffè " mentre aspettavamo che arrivassero tutti... ci saranno stati dei bar anche a San Damiano ... mentre aspettavamo "

Il termine "offrire" è evidentemente improprio in quanto si trattava di caffè solo apparentementeofferto dal consigliere in quanto ne veniva chiesto il rimborso .Insomma in tutti casi , per espressa ammissione della VALLE, si trattava di incontri, sia pure dicarattere politico anche se il termine è assai generico, cui seguiva come momento conviviale unpranzo, una cena o consumazioni al bar. Alla fine era sempre il consigliere VALLE a pagare

L evidentemente anche quando, e sarà capitato pure qualche volta, veniva invitata.J'Numerosissimi poi sono i pranzi e le cene consumati al ristorante il POZZO di San Paolo Solbrito

•/•'anche in giorni festivi, ad agosto , a volte anche pranzo e cena nello stesso giorno .

Si legge in sentenza: " VALLE ha riferito che :Il ristorante 'Il Pozzo ' era divenuto l'equivalente delmio ufficio per gli incontri in zona: sia con i dirigenti ASL per la commissione sanità, sia per altreattività nelle altre commissioni regionali. Da ciò la presenza, tra i rimborsi, difrequenti pasti a due0 atre sempre con persone diverse e per motivi istituzionali, soprattutto nel weekendperché erano igiorni nei quali si trovava a Torino (dove i pranzi vicino alla regione venivano posti a carico delgruppo direttamente dal capogruppo). "Il Tribunale riconosce la legittimità di tali rimborsi e conclude : "/« mancanza di smentita da partedel P.M. sulla presenza di un raccordo delle spese di ristorazione e similari con l'attività politica eistituzionale, sia pure ad ampia interpretazione soggettiva,..la VALLE deve essere assolta dagliaddebiti di peculato ".

E' sufficiente rileggere V interrogatorio della VALLE per rendersi conto che è stato lo stessoconsigliere con le sue dichiarazioni a non consentire di considerare rimborsabili le spese diristorazione sostenute a IL POZZO in quanto trattasi di spese sostenute per finalità personali e noncertamente collegate al funzionamento del gruppo consiliare.Riferisce la VALLE ; "/7 POZZO è un ristorante a 2 chilometri e mezzo da casa mia , moltocomodo , abbastanza riservato. Proprio non avendo nessun ufficio in asti e stando a Torinopressoché tutto il giorno, cioè il giorno del consiglio tutto , gli altri giorni rientravo alle 18,19 ,ionon sono sposata, non ho figli, , a casa mia ho una colf al mattino...non so il sindaco diDOSINO..." Voglio parlarti " Troviamoci" mangiamo una pizza "... offrivo io il consigliere

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regionale ha V emolumento. Diversi incontri, tantissimi incontri li ho fatti con la dirigenza ASLA2,A3oA4". ' ^

E' evidente che V esempio fatto dalla VALLE per giustificare V ipotetico pranzo al POZZO con ilsindaco di DUSINO si riferisca ad uno di quei pranzi che non sono di rappresentanza maoccasionali, a margine di incontri e che quindi non possono essere rimborsati con il fondo per ilfimzionamento del gruppo consiliare.Il consigliere VALLE non è costretta a pranzi a casa da impegni famigliari, ha molto tempo libero,inconfra ambici o conoscenti che appartengono alla stessa aerea politica, pranza o cena con loroperché è un' occasione di compagnia ma non è la qualifica soggettiva del commensale a trasformarer incontro in una occasione di rappresentanzaSi legga ad esempio la testimonianza a difesa di DEMETRIO Domenica- consigliere comunale diAsti ( ud.20.10.2015 pag 62 trascrizioni) commensale della VALLE e destinataria di-omaggi anchenatalizi.

La stessa cosa si può' dire per le altre spese di ristorazione e bar.A titolo esemplificativo sulla spesa del 20.6.2011 ore 17.43° San Damiano d'Asti locale crema ecioccolato spesa di 4 euro per gelati. Cosi' la VALLE a domanda del PM ( pag. 144 trascrizioni ud.10.6.2015) : Ero andata in comune e poi abbiamo finito la riunione ed avrò detto al consigliere, alsindaco, a chi c'era : "Andiamo a prendere un gelato e gliel ' ho offerto "Con riferimento ai pranzi suoi e della sua assistente la VALLE cosi' si esprime;" Magari leiandava al bar, mi prendeva un panino o cosa ed ovviamente lo offrivo anche a lei". A richiesta del -,PM se offrisse o mettesse a rimborso VALLE rispondeva; " Qualche volta l'avrò messo a rimborso^qualche volta l avrò pagato con i miei soldi" Non sa spiegare quando metteva a rimborso/^'-quando papva con denaro suo a riprova dell' assoluta trascuratezza e disinvoltura nell' utilizz(?del -fondo per il funzionamento del gruppo.

A U ■Anche per VALLE vi sono scontnm doppi. Ad esempio IL POZZO 27.11.2011 ore ventuno 5lc:euro, nella stessa data ore21.45 euro 44.La spiegazione del consigliere e' stata : Potrebbero essere... magari io avevo invitato una persona,ne sono arrivate altre due , avevamo già...Di solito li' al pozzo facevano e continuano a fare ,quando uno fa l'ordinazione scrivono al tavolo tale questo ..poi se si aggiunge qualcun altro .. ed'èsuccesso altre volte che si siano aggiunte altre persone ...hanno compilato un' altra scheda dell'ordinazione e poi hanno fatto due scontrini separatiAltri doppi scontrini al bar: F&F: 5.4.2011 ore 11,26 e 11,31; 14.10.2011 ore 12,26 e 12 28-29.3.2012 ore 11.44 e 11,45, Old fashion 5.3.2012 ore 16,56 e 16,58Scontrini doppi anche per acquisiti al supermercato GULLIVER di Villafranca d' Asti il 23.4.2011 (sabato di pasqua ) ore 16 e 16,15.E una circostanza a dir poco curiosa in questo processo che in moltissimi casi e per quasi tutti gliimputati siano stati posti a rimborso scontrini dello stesso locale emessi a poco tempo di distanza

Quanto alle spese varie per acquisti in gioielleria, pelletteria profumeria etc. Il Tribunale riconoscela legittimità dei rimborsi in quanto in occasione della cene: " le capitava anche di effettuareomaggi istituzionali a persone terze, giornalisti o persone di rilievo politico pubblico esterno, iviorganizzava cene, ad es. anche con i giornalisti, nelle quali effettuava conferenze stampa ediramava anche più volte a settimana comunicati stampa sulla mia attività in regione (con ilcollaboratore del gruppo PdL che le faceva da ufficio stampa, Zuccaro, sentito come teste) Perquanto riguarda gli oggetti, ha spiegato - quanto alla macrovoce 'gioielleria' come luogo diacquisto - non trattarsi di beni a consumo proprio o estraneo alla funzione, trattandosi in realtà diun rilevante numero di orologini in plastica e di cornici destinato, sotto Natale, a figure

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istituzionali (ad es., il presidente della Provincia e suoi collaboratori); altri, sporadici (ad es. peril battesimo della figlia del Prefetto, ovvero al rappresentante del comune Jrancese nel corso di ungemellaggio), mentre le voci per 'generi alimentari', oltre a cioccolatini omaggio consistono,sempre in prossimità di festività, in panettoni omaggio e colombe per le case di riposo. La voce, inscontrino unico, di euro 480 per 'gioielli' corrisponde a spesa per plurimi portachiavi e dueportafogli, tutti omaggi a collaboratori esterni occasionali che l'avevano coadiuvata dall esternocome tecnici, con o senza specifici contratti di collaborazione, con riferimento a singole attività, inspecie - V. pag. 157 del suo esame - dipendenti della provincia, imprenditori, geometri,capireparto, essendo egli in commissione opere pubbliche.

Non si può concordare con il Tribunale che ritiene questi omaggi rientranti in spese dirappresentanza per tutti i motivi già espressi nella parte generale di quest' atto. In particolare laVALLE dimostrava assoluta prodigalità negli acquisti . E' lei stessa a dire che " era cliente di unnegozio, una volta ho comprato dei portachiavi da un negozio che stava per chiudere ..tutti beninscatolati, ho detto li prendo, a volte non so vado ad una fiera del tartufo, vado ad una cosa dellaPRO loco... per aver un piccolo omaggio." E continua " ... la classica occasioneSi tratta di acquisti preventivi, destinati ad una cerchia indiscriminata di persone non si sa se dotatedi potere di rappresentanza estema . L' esempio fomito da VALLE circa i destinatari dei doni "wnodi questi portachiavi e' stato destinato a ZUCCARO Ercole addetto stampa " dimostra anzi ilcontrario.

le spese legali e spese di manutenzione dell' autovettura, ritenute non ammissibili, si rimanda aito esposto nella parte generale .

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:NT0NI Alfredo Roberto

TENTONI è stato ritenuto responsabile del reato di peculato a lui contestato, limitatamentealle spese di cui al 16.2.12 (doc. n. 315), 22.3.12 (doc. n. 1), 19.7.12 (doc. n. 365), essendoqueste state messe a rimborso ancorché mai sostenute, nonché al pagamento in capo alGruppo della fattura 57 del 10.12.10 (le telecamere, utilizzate per scopi privati): e quindi perla somma complessiva di € 3.760,00.

Gli erano contestate ulteriori indebiti rimborsi per l'importo di € 22.170,86 per i quali ilTribunale ha ritenuto mancassero ''elementi di prova nel senso dell'utilizzo privato deifondiper quanto attiene alle c.d. spese ambivalenti ed avendo egli fornito una allegazione nonsmentibile per quanto attiene a quelle c.d. eccentriche" .

Le condotte contestate a TENTONI presentano pressoché totalmente l'intero campionarioemerso nel processo, dai rimborsi alTautogrill nel tragitto da e verso Torino (abitava a SanGiorgio C.se), agli scontrini a catena, alle spese relative alla manutenzione dell'auto,compreso l'autolavaggio, all'acquisto di alimentari al supermercato Crai di San Giorgiovicino a casa, quello di fiori, di articoli per la casa nonché il rimborso delle spese legali,fino ad alcuni casi di spese effettuate in sua assenza e quindi non da lui.

Vi era inoltre la richiesta di rimborso di un generatore di corrente per l'importo di € 990,00(scontrino Hobby Garden Cuorgnè del 20.4.2012). Secondo TENTONI l'acquisto si

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sarebbe riferito ad una manifestazione del 14.4.2012 a Sparone dal titolo "un futuro per glialpeggi piemontesi" che in un primo momento si sarebbe dovuta svolgere all'aperto.Solo che il convegno avvenne invece in un salone, allacciato alla rete elettrica ed ilgeneratore non servì a nulla. Le date inoltre non coinciderebbero perché il generatoresarebbe stato acquistato sei giorni dopo il convegno.

Quanto alle spese di manutenzione dell'autovettura ed alle spese legali si ribadisce quantogià scritto in riferimento ad altre posizioni, dovendosi escludere che vi fossero, come invece*affermato in sentenza, linee guida degli uffici regionali, recepite dai gruppi consiliari cheprevedessero la possibilità ^''di porre a rimborso sia le spese legali per ricorsi siaindividuali che collettivi, nonché le spese per manutenzione dell'autovettura" .

In ordine alla varia casistica di spese portate a rimborso, si citano qui alcuni esempi:- In data 14.5.2012 vi sono due scontrini delle ore 09,40 e delle ore 11,46 in un bar di via

Verdi a Torino, quando TENTONI alle ore 09,50 è ancora a San Giorgio ed alle 11aggancia la cella di via Mercantini a Torino (quella che copra l'area di via Alfieri ove è ilConsiglio Regionale).In data 15.5.2012 vi sono alle ore 10,28 ed alle ore 14,20 due scontrini presso un bar dL_.:Orbassano, mentre in quelle stesse ore TENTONI era a Rivarolo prima ed a Torino,, P'.'za'rJPalazzo di Città poi. Nel pomeriggio abbiamo scontrini a catena alle 15,36 e 15,40 m'^un ":bar di via Alfieri. f ' *Ulteriori catene (per stare al 2012 al periodo di Progett'Azione, ma altrettante vi sonò nel ■2010 e nel 2011) si riscontrano in data 8.3.2012, 14.3.2012, 16.3.2012, 18.3^:2012,20.3.2012,21.3.2012,24.3.2012,28.3.2012, 2.4.2012,6.4.2012, 24.5.2012, il 29.5.2¥l2,' ■il 9.6.2012, il 16.6.2012, il 18.6.2012, il 19.6.2012, il 25.6.2012, il 26.6.2012, il30.6.2012, il 7.7.2012, il 10.7.2012, il 13.7.2012 (dove al bar "Tanto non la bevo diCollegno", denominazione che suona ironica nel caso di specie, vi sono tre scontrini tra le13,15 e le 13,45 ed altri due tra le 16,05 e le 16,26) il 16.7.2012 (ove alla pizzeria E1 Citdi Rivarolo vi sono 8 scontrini in successione tra le 19,50 e le 21,36) il 17.7.2012, il18.7.2012, il 19.7.2012, il 24.7.2012, il 31.7.2012 l'S.8.2012, il 14.8.2012 (4 scontrini aCaluso in successione dalle 13,09 alle 13,52)

- L'acquisto per € 62,40 in data 7.5.2011 di uno zerbino in cocco su misura in un negoziodi Candia (il Canapè) evidentemente per la sua casa o il suo ufficio

- Vi è un acquisto Foriano Fantin Argenti di Mirano (Venezia) per 223 € del 22/6/2011con allegata una scheda del 17.6.2011 ove compare scritto. "Attenzione, consegna BouxElisabetta V.le Europa 16 Caluso" mentre la fatturazione è al Gruppo P.D.L. ConsigliereRoberto Tentoni.

- In data 30.5.2011 vi è una fattura di € 620,00 per l'acquisto di due televisori Sony Lcd 40pollici

Si legge in sentenza:"In ordine ad altre contestazioni del P.M. in ordine a presunte spese personali, la difesa diTentoni ha sviluppato, sulla scorta delle dichiarazioni spontanee da lui rese neldibattimento, allegazioni per le quali non vi è prova non siano plausibili. Sintomatico, manulla più, data l'ambivalenza della spese e le giustificazioni allegate, di una mancanza di

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precisa e puntuale selezione delle spese da portare a rimborso è la presenza di scontrini c.d.a catena, peraltro non in numero elevato. Mentre molto elevato è il numero di cene alristorante per due sole persone, ma data la natura della spesa — richiamandosi alleconsiderazioni generali svolte al paragrafo 4 — non vi è prova di finalità diversa da quellaistituzionale, nell'ampia accezione che si fonda sulla natura del gruppo consiliare. Inordine ad alcune spese eccentriche è stata fornita una spiegazione o quantomenoun 'allegazione in dettaglio ".

Si è di fronte ad una grave sottovalutazione del materiale probatorio acquisito che rendevaevidente come il prevenuto avesse sistematicamente utilizzato gli scontrini della vita di ognigiorno e gli scontrini raccattati sui banconi dei bar e dei ristoranti frequentati, per goderedella sua quota del fondo di funzionamento. Tra l'altro la fraudolenza dimostrata nellevicende per le quali è stata ritenuta la responsabilità dell'imputata (questione telecamere ecene da lui non pagate) non consente di avere dubbi sul significato dell'operativitàcomplessiva.

AT

0^

BURZI Angelo

E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte:in concorso, per spese proprie quale consigliere PDL in concorso , con il capogruppoPedrale (capo 23):- rimborsi spese per ristoranti per complessivi € 10.161,08;- rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 432,13;per complessivi € 10.593,21.In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese proprie, capo 25):- rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 2.623;- rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;- spese ristorante per due o più persone per € 1.400;per complessivi € 4.283,50.In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese del cons. Boniperti,capo 32):- rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per complessivi € 5.712,99;- rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per complessivi € 325,50;per complessivi € 6.038,49.In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese del cons. Tentoni,capo 50):- rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 3.764,59,

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per complessivi € 3.764,59.In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese della cons. Valle,capo 54):rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30;per complessivi € 3.475,30;In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012.

In ordine alle spese autorizzate a VALLE , BURZI è stato assolto, in analogia con laVALLE, con la perché il fatto non sussiste ("ivi assorbite", viene precisato in sentenza "anche le ipotesi, eventuali e marginali, in cui vi siano stati rimborsi per scontrini prodottiper errore, tale da escludere il dolo e quindi per le quali più correttamente l'assoluzionedovrebbe pronunciarsi perché il fatto non costituisce reato ").Analogamente BURZI viene assolto perché il fatto non sussiste in ordine alle speseautorizzate a TENTONI, salvo in ordine alla spesa relativa alla cena del 19 luglio 2012, perla quale Tentoni è stato condannato: BURZI viene assolto anche in ordine a questa spesa,ma perché il fatto non costituisce reato. ^L assoluzione è motivata dalla circostanza che BURZI fosse capogruppo da breve tempo^^^"'^^^^dalle modalità fraudolente usate da TENTONI e dalla natura ambivalente della spesa (chfe^'^JSd'"consentono di dubitare"" della consapevolezza di contribuire alla condotta di peculato),dairinverosimiglianza dell'ipotesi che TENTONI avesse rivelato al neo-capogruppo Burzi.di avere messo a rimborso una spesa non rimborsabile.

Si rimanda alla trattazione della posizione dei singoli consiglieri di TENTONI e VALLE inparticolare, posto che le caratteristiche dell'azione loro contestata non poteva sfuggire alcapogruppo che aveva 1' obbligo di controllare che le spese sostenute fossero in linea conle finalità per cui il fondi di funzionamento era stato istituito. Si vedano per esempio perTENTONI e per VALLE le raccolte di scontrini a catena (periodo 8.6.2012-31.8.2012)che non potevano sfuggire nemmeno ad un controllo superficiale.

Con riferimento alle spese autorizzate a BONIPERTI, BURZI è stato assolto perché il fattonon costituisce reato, BONIPERTI essendo stato giudicato separatamente e condannato consentenza di primo grado all'esito di giudizio abbreviato (sentenza GUP Torino del14.7.2014) L'assoluzione è motivata dalla natura ambivalente delle spese e dall'importomodesto dell'unica spesa di per sé non riconducibile alle categorie rimborsabili che nonconsentirebbe di escludere l'errore del BURZINon si può' concordare con il Tribunale.BONIPERTI non ha mai giustificato le proprie spese.E' sufficiente scorrere il prospetto dei rimborsi di BONIPERTI per il periodo 15.4.201219.6.2012 per rendersi conto di come le spese sostenute non fossero affatto ambivalenti madi carattere tipicamente personale.Si cita ad esempio pastificio il granaio Torino 17.4.2012 ore 13.41- alimentari'alfruttivendolo Carpignano Sesia 15.5.2012 euro 24; fruttivendolo-zanzotteria sas

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'•STii

ortofloricultura Magenta ( Mi) 16.5.2012 ore 10,39 euro 7, presso lo stesso esercizio pochiminuti dopo ore 10,44 euro 25,59; al fhittetto Carpignano Sesia 29.5.2012euro 24.40 -fruttivendolo; Al Forno Novara alle 0,15 euro sette di panetteria, presso lo stesso eserciziopochi minuti dopo ore 0,21 euro 5; alimentari Mandello Vitta 5.5.2012 ore 17,20 euro 4.17;al frutteto 8.6.2012 ore 8.34 euro 19,80, presso lo stesso esercizio si trovano spese effettuateil 19.6.2012,20.6.2012,1125.6.2012,

Si trova una spesa per bar all' ipercoop di Galliate 12.5.2012 euro 4 luogo in cui è difficilepensare ad un incontro di rappresentanzaVi sono le solite raccolte di scontrini: 26.5.2012 ristorante Pellicano Trecate due scontrini

ore 22.05 un coperto, ore 22.07 un coperto ; presso lo stesso ristorante 1.6.2012 ore 22.4522,40 un coperto e ore 22.52 un coperto; ALEGAR 2.6.2012 ore 18.25 euro 9, ore 20.10euro 21, ore 20,48 èuro 25 ; compass bar 3.6.2012 ore 9.57 euro 3,60, 12.15 euro 8.90,12,30euro 0,80,gocce di caffè 3.6.2012ore 17 euro 13,50 ore 17,13 euro 4,70 .ALEGAR- BAR22.6.2012 ORE 22.34,22,58,23.03,23.39,23.05,23.39; 7.7.2012 ore 18.13 e 18.32 semprepresso lo stesso bar il 30.6.2012 si trovano scontrini alle ore 22,38;22,41;22.59;23,12; barCristal 3.7.2012 ore 22.45,22.48,22,48 e cosi' per altri bar.Non si tratta certo né di una coincidenza, né tantomeno di errore. Emerge chiaramente laprecisa volontà di BONIPERTI o chi per lui di raccogliere scontrini di varia natura perpoter richiedere il contributo del fondo di funzionamento nella consapevolezza che ne lasegreteria né il capogruppo (su cui gravava il dovere di controllo specifico) avrebbero avutoulla da obiettare.

URZI pertanto deve rispondere in concorso con BONIPERTI per avere autorizzato ilimborso delle spese che non si possono certo considerare ambivalenti bensì " visivamenteabnormi (per usare un espressione del Tribunale) e chiaramente incompatibili con lafinalità del funzionamento del gruppo consiliare .

Venendo alle spese contestate personalmente a BURZI sia come consigliere PDL che comecapogruppo di Progett'azione ed in particolare alle spese di ristorazione, il Tribunale lo haassolto in quanto BURZI avrebbe dimostrato, attraverso un' articolata memoria tecnica, diaverle sostenute per finalità istituzionali.Quanto alle spese legali si rimanda alla parte generale di questo ricorso.

Occorre a questo punto ribadire alcuni concetti già ampiamente evidenziati nella parteintroduttiva circa le spese di rappresentanza, così come delineate dalle leggi e regolamentiregionali ed in particolare cosa non possa esser ritenuta spesa di rappresentanza secondo 1'art. 11 punto 6 :"50/io escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità, abeneficio di soggetti interni all' ente, erogate in occasione e nell'ambito di normali rapportiistituzionale a favore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza, privedifunzioni rappresentative verso l ' esternoL' art. 60 del manuale delle procedure contabili fa riferimento alle spese di rappresentanzadescrivendole come " offerta di consumazioni, pranzi ed in generale performe di ospitalitàed atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico".

Scorrendo i rimborsi di BURZI ci si accorgeva che vi erano spese singole effettuate presso ilristorante VINTAGE di Torino per oltre mille euro. Spiegherà BURZI che in realtà vi era

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una convenzione con questo ristorante (per la non certo modica somma di euro 40 apranzo ) che sommava più' pasti e rilasciava un' unica ricevuta}.] controllareNella dettagliata memoria prodotta già in fase di indagini preliminari veniva riferita Toccasione del pranzo e la qualifica dei commensali.Si noti che molto spesso si tratta di collaboratori del gruppo se non addirittura dicomponenti del gruppo stesso. Ad esempio (fattura del 4.8.2010 euro 1200 si riferisce acolazione di lavoro con tre collaboratori del 26.4.2010, lo stesso dicasi oppure per il pranzo *dell' 1.6.2010, così pure per i pranzi o cene dell' 11112011-25.1.20113,3,2011,18.11.2011 ed altri).I pranzi del 21.6.2011 al ristorante Solferino, del 30.6.2011 rist. Ottavio Roma;4.10.2011 alVintage; 15.11.2011 al Vintage; aperitivo il 20.2.2012 al Golden palace, 14.4.2012 rist. Alsole;8.5.2012 al Costello;10.5.2012 OSTO del Borg Veji; 14.5.2012 Costello:,2.7.2012Norman; 1.6.2012, 29.9.2010 caffè HUNGARIA Roma - aperitivo (con assessore CIRIO) ;29.9.2010 Taverna Rossini Roma (con assessore CIRIO): sono tutti pasti consumati concolleghi o con persone della Regione Piemonte e come tali non possono essere consideratipranzi di rappresentanza.Lo stesso dicasi per tutti gli altri pranzi (ad esempio con il direttore de LO SpifferoBARANDO 17.4.2012 -ristorante al sole Torino, 17.5.2012 al TIME bar Golden palace,23.6.2012 Apifoglio Torino, 14.8.2012 Agrifoglio ; 28.8.2012 AGRIFOGLIO)commensali indicate non sono dotati di nessun connotato di rappresentatività di un,e^&-0^della società civile. ' " / " f ^' 4%Anche le cene con ROBERTO GIANNI primario di psichiatria ed amico personale di ,lunga,^vidata di BURZI (6.6.2012 Porta di Po - 2 coperti) 18.7.2012 (2 coperti) OINOS ristorahfe-V45-8 2012 madama della Rocca (2 coperti) non possono esser considerate cèiie^di ^rappresentanza. Va da sé che se la cena con un amico non possa essere rimborsata^cori --denaro pubblico anche se, in ipotesi, si è parlato di politica .Quanto alla cena al Cambio del 7.10.2011 (euro 150) BURZI non è in grado di ricordare I'occasione in quanto sarebbe un ristorante da lui frequentato poche volte.Dice BURZI (udienza 11.5.2015 pag. 148 trascrizioni): "Esprimo un' opinione soggettiva,non si mangiava bene, quindi se ci sono andato ed uso il se, perché non so dirle,sicuramente ci sono andato con qualcuno che mi ha richiesto andiamo li"''Vale la pena di notare che il suo telefono quella sera agganciava la cella di corso Vittorio14 Torino (nei pressi della sua abitazione in via della Rocca) e non quelle del ristorante ilCambio e quindi si ha motivo di dubitare che BURZI, che di quella cena non ricorda nulla,abbia effettivamente sostenuto quel costo, che però ha presentato a rimborso.Lo stesso dicasi per il ristorante TOBIKO di via Alfieri il 13.9.2011 (pasto singolo per € 38)ore 14.15 mentre il suo telefono agganciava alle ore 14.07 la cella di Cso Einaudi 43.

Vi sono due spese per pizza da asporto il 28.6.2012 ed il 6.8.2012 in un locale di via dellaRocca ove BURZI viveva. BURZI si è giustificato dicendo che stava lavorando a casaprobabilmente con un collaboratore di nome PETAZZI e che, in una pausa, hannoconsumato una pizza. Anche a voler credere alla versione fornita da BURZI, ci si domandacome tale costo possa farsi rientrare far le spese di rappresentanza

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MONTARULI Augusta

E' stata ritenuta responsabile solo in riferimento ad un evento organizzato per suo maritoMaurizio MARRONE, in occasione di una campagna elettorale, previa derubricazione delfatto, quale violazione della legge che sanziona il finanziamento illecito ai partiti. E' stataassolta dagli altri addebiti di peculato perché il fatto non sussiste.Le erano contestati:

ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi € 20.003,76;acquisti presso negozi di abbigliamento, gioiellerie, articoli per la casa, spese varie

(apparecchio micro touch, spese per autovettura, fiori) per complessivi € 1.007,40;alberghi per complessivi € 2.011,66;patrocinio legale per complessivi € 530,02;corso uso social network per complessivi € 4.800;creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per complessivi € 7.200;monitoraggio reputazione on line per complessivi € 6.000

Si legge nella sentenza impugnata che vi sarebbe una serie ''di spese defluite "ambivalenti"per le quali, in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate a fliniesclusivamente personali e non, invece, destinate alfunzionamento del gruppo e, cioè:

acquisti presso bar, ristoranti e di generi alimentari;manutenzione autovettura;

articoli per la casa e flori;alberghi.

In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve evidenziare che, per unaparte di esse, sussistono alcuni elementi indiziari da cui potrebbe desumersi Vassenza dicollegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si tratta di spese sostenutesoprattutto durante il fine settimana che, per tipologia, luogo e orario, potrebbero apparireincompatibili con attività politica o istituzionale.Tuttavia, come già anticipato, essendo una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedisupra) e, quindi, non ontologicamente incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelleaccezioni già indicate), si deve sottolineare òhe in atti non vi sono elementi, in aggiunta aisopra evidenziati indizi, che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, chei costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente personali e non, invece,per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanzapolitica posta in essere dalTimputata e/o da suoi collaboratori, come sostenutodall'imputato stessa, peraltro confortata anche da alcuni testimoni.

Si deve dire che proprio nel caso di MONTARULI si ha occasione di ribadire come lacategoria della c.d. "ambivalenza" valga per qualsiasi elemento e quindi non abbia nessunaefficacia distintiva e classificatoria.

Si è visto come tra gli acquisti previsti ed autorizzati ex ante dalla legge regionale 12/1972vi fossero i libri. Sulla base di ciò la Guardia di Finanza non ha esaminato tale genere diacquisto. Agli atti però vi è uno scontrino che riguarda l'acquisto presso Feltrinelli il5.10.2011 di due libri che difficilmente possono essere funzionali alla formazione edall'aggiornamento di un gruppo consiliare: "Mia suocera beve" e "Sexsploration . Il fatto

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non è stato contestato, perché trattavasi dell'acquisto di libri, ma il richiamarlo non èultroneo, perché dimostra come siano ambivalenti sia le spese riconosciute dalla legge, siaquelle che potrebbero, se spiegate, inerire alla funzione svolta, sia quelle eccentriche equindi come tutta la impostazione seguita dal tribunale, che dalla ambivalenza ha trattodelle conclusioni sull'onere della prova, sia infondata.

La casistica che viene offerta dalla lettura dei tabulati degli scontrini messi a rimborso daMONTARULI non è stata adeguatamente esaminata. Si presentano numerosi casi di ;- Spese effettuate in luoghi diversi da quelli in cui era presente la consigliera. Tra le '

altre: ̂ il 26.12.2010 è in Giamaica, ma vi è un rimborso di un bar a Ceretta di SanMaurizio, 3.1.2011 è ancora sul volo di rientro dalla Giamaica, ma vi è uno scontrinoalle ore 09,34 a Torino; r8.3.2'011 alle ore 22,14 vi è una pizzeria a Bra per un pastomentre MONTARULI è partita per Roma alle 18,05; il 7.9.2011 alle 20,43 c'è unristorante a Torino per due persone, mentre MONTARGLI è a Roma dalle 15,56; il21.9.2011 uno scontrino a Torino alle 13,47, mentre MONTARGLI è a Roma dal giornoprima ed alle 18,05 ed alle 18,45 vi sono due scontrini a Fiumicino (toma da Roma alle19,44) e cosi via in molti altri casi

Scontrini a catena: tra gli altri il 12.9.2010 (autogrill vicino a Roma, 2 scontrini, uno^»^relativo a sigari, alle 18,33 altri due scontrini all'autogrill di Modena) il 13.9.2010^^&-20.9.2010, il 3.10.2010, il 9.10.2010,il 14.10.2010, il 16.10.2010, il 22.10.20lÓViL#-30.10.2010, il 31.10.2010, il 5.11.2010, il 19.11.2010, il 22.11.2010, il 3.12.2010/4^6.1.2011,11 10.1.2011, 11 5.2.2011,11 10.2.2011 ove vi sono in successione tre scontnnh^^una pizzeria di Torino, l'I 1.2.2011 ove vi sono altri tre scontrini della stessa pizzerm^'"'''^111.3.2011, il 31.3.2011, il 22.4.2011, il 27.5.2011, all'Aeroporto di Fiumicino, TIl,-29.5.2011 due scontrini in successione a Torino in un pub, mentre MONTARGLI è a ^Celle ligure, l'11.6.2011, il 23.7.2011; il 30.9.2011, il 14-15.10.2011 (due scontrini allostesso bar subito prima e subito dopo la mezzanotte) e via di seguito.Scontrini all'autogrill mentre si è in viaggio di piacere, come tra gli altri il 5.2.2011due scontrini in concomitanza a Brugnato ed altri due scontrini a Sesto Fiorentino mentreè in viaggio verso Firenze: il 28.3.2011, due scontrini a Prato e a Magra Est di ritomo daPrato, il 24.6.2011 uno scontrino a Sestri Levante sulla via di Siena,

Risulta evidènte che MONTARGLI ha riversato, chiedendone il rimborso, tutti gli scontrinirelativi alle spese che ogni giomi chiunque affronta, nonché quelli che trovava sui banconi,B significativo che quasi tutte gli scontrini ai bar, negli autogrill e nelle pizzerie sianodoppi, se non tripli. ,

Si legge inoltre in sentenza:Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con specifico riferimento a quelleinerenti articoli per la casa, acquisiti di cioccolatini, fiori, etcc.., in sede di interrogatorio edi spontanee dichiarazioni l'imputata sosteneva che si trattasse di spese di rappresentanza(acquisto di cioccolatini nelle date 22 e 23 dicembre 2010, presso "Gobino", docc. 219 e131 ~ acquisto di uno Swatch in favore di Diletta Gallone, Presidente della ConsultaGiovani in data L12.2011, doc. n. 65 ~ acquisto di una pianta in favore dell'aw. Roberta •Cucinotta, in occasione dell'inaugurazione dello studio di quest'ultima, doc. n. 29 del

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23.9.2010 ) o di spese utili per l'attività politica, come la costruzione di striscioni (conparticolare riferimento alle spese presso ferramenta del 4.1.2011, doc. 7 e presso 'GSScampoli' del 3.1.2011, doc. 12) o la preparazione di mostre (in specifico per quantoriguarda l'acquisto di cornici - doc. n. 2879 del 7.9.2010presso Carrefour).Le giustificazioni fornite appaiono attendibili: invero, in atti non vi sono elementi checonsentano di smentire tali affermazioni le quali, invece, trovano conferma nelledichiarazioni dei testi Cucinotta e Boffa e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, lasporadicità di tali acquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamentericonducibili a categorie di spesa finalizzate alfunzionamento del Gruppo.Peraltro, le suddette cornici risultano essere state restituite come indicato nella missiva del25.6.2014, unitamente al materiale ivi descritto .

Se il Tribunale avesse applicato gli enunciati sulla spese di rappresentanza, svolti inpremessa, le conclusioni sarebbero dovute essere diverse. Non si riesce a capire comel'inaugurazione di uno studio professionale di un avvocato abbia a che fare con l'attività diun gruppo di un'assemblea legislativa e come la pianta regalata sia un dono dirappresentanza.

Per quanto concerne i pernottamenti in albergo in Italia ed all'estero nonché le spese dianutenzione dell'auto si richiama quanto già chiarito.

er quanto concerne le spese sostenute per le consulenze:1) sull'uso dei social network (fattura 'Sobrio' n. 23 del 2011 per 4.800,00 euro -

prodotta nel fascicolo personale dell'imputata), che, secondo l'imputata consistevain una serie di lezioni sull'utilizzo dei social network, finalizzate a migliorare lacomunicazione in relazione alle sue iniziative istituzionali.

2) la creazione di un data base (fattura 'Media Buyer' n. 12 del 2011 per 7.200,00 euro -prodotta nel fascicolo personale dell'imputata)

3) il monitoraggio della reputazione on line della consigliera (fattura 'Media Buyer' n.63 del 2011 per 6.000,00 euro - prodotta nel fascicolo personale dell'imputata).

l'Accusa sostiene in via alternativa:

- che la prestazione non sia mai stata resa,- che sia stata resa a vantaggio di altri e che comunque aveva a che fare con l'attività

politica personale di MONTARULI e non con il funzionamento del gruppo.

In ordine al primo dei due profili si è messo in rilievo come nulla rimanga di tale attività (inparticolare l'attività di creazione di una data base poteva essere documentata con laproduzione della chiavetta usb sulla quale si dice essere stata effettuata), se non unmodestissimo report di Media Buyer, come non vi sia un contratto scritto e non vi sianessuna possibilità di riscontro.

Il Tribunale ha ritenuto effettive tale consulenze, ma non ha spiegato come le abbia potutoritenere inerenti al funzionamento del gruppo. Si pensi come proprio in riferimento allaconsulenze la L. R. 12/1972 all'art. 4 preveda:" le spese per eventuali consulenze

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qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento dellefunzioni istituzionali del gruppo" essendo chiaro come proprio il settore delle consulenzesi presti, se non si individua il vincolo funzionale con l'attività istituzionale, a legittimarequalsiasi pagamento.

In ordine all'acquisto di abbigliamento di OLYMPIC IL 18.12.2011, di gioielli Swaroski(1 11.12.2011 ed il 20.12.2011) una borsa di Borbonese (€ 195) un mese prima di Nataleè evidente che si tratta di regali natalizi che non hanno nulla a che vedere con i modestiomaggi simbolici delle spese di rappresentanza. Anche la tesi del banco di beneficenza conin premio la borsetta di Borbonese è allo stesso tempo inverosimile e stucchevole. La stessoTribunale ha mostrato una certa riluttanza a digerirla parlando di una ''giustificazionetollerabile''^ offerta dall'imputata.

Anche le conclusioni in ordine al microtouch (fattura n. 564 del 12.6.2011 per 17,40 presso1 Autogrill di Fiorenzuola d'Arda) non sono condividibili; non si vede infatti come possaessere verosimile un errore. Che non risulta esser stato riscontrato positivamente dalpersonale di AUTOGRILL, mentre si deve dire che anche il caricabatteria in questionenon vi è motivo di porlo a carico del gruppo.

Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute dall'imputata si richiama quantplamentato nelle parti precedenti.

<b.

GOFFI Alberto

E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti spese:

rimborsi spese per-ristoranti, bar, acquisti presso supermercati per complessivi€ 17.490,18 ;

rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di servizio per complessivi€ 5.346,59;

rimborso spese per alberghi per complessivi € 3.504,50;rimborso per spese vane (farmacia ed acquisti presso Juventus store) percomplessivi € 115,96;

e così complessivamente si appropriavano di € 26.457,23

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

E' stato assolto da ogni contestazione con la formula, "perché il fatto non sussiste"Le spese che gli erano contestate sono dal punto di vista quantitativo nella media di quellecontestate agh altri imputati. Si tratta di bar, ristoranti, acquisti ai supermercati, carburante,

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alberghi ed acquisti vari (un frigo, una maglia della Juve, cioccolatini, spese in farmaciaecc.)La differenza, rispetto alle altre posizioni, nel caso di GOFFI, risiede nelle suegiustificazioni, avendo egli documentato, in riferimento soprattutto alle spese di carburante,alle consumazioni presso le aree di servizio, ai ristoranti sparsi per l'Italia, un'attivitàparticolare, in riferimento alla quale queste spese sarebbero state funzionali: la battagliacontro EQUITALIA, che non è una iniziativa del gruppo Udc (cfr esame GOFFI: "io eNEGRO - Il Presidente del Gruppo n.d.r.- non condividevamo gli obiettivi udienza19.5.2015 pag. 9 trascrizioni) ma è una campagna tutta sua e della sua associazione "E'QUI L'ITALIA", svolta non solo in Piemonte, ma in tutta Italia.Questa campagna ha fatto di GOFFI un leader nazionale degli oppositori dell'ente diriscossione, che ha partecipato alle puntate di "Report" il programma giornalisticotelevisivo, finendo fin sulla copertina di un numero de "L'Espresso".Simbolo di questa campagna: un Land Rover Defender, addobbato come un mezzo disoccorso della protezione civile, in modo da trasmettere all'esterno l'idea di portare sollievoe salveziza a chi fosse in pericolo, il cui unico legame con l'attività di consigliere regionaleera una decalcomania sul copriruota, con la scritta "consigliere a domicilio"." Tra l'altrodalla fotografia riportata nel libro "E' qui l'Italia" (allegato 8 produzioni Goffi) risulta che'auto in questione aveva un altro copriruota con sopra scritto STOP EQUITALIA TOUR"pn questo mezzo, il cui carburante è stato sistematicamente spesato dai fondi dizionamento, GOFFI andava trovare, su appuntamento, imprenditori in difficoltà e siava nei luoghi ove veniva presentato il suo libro "E' qui l'Italia" .

Il Tribunale ha ritenuto che l'attività politica di GOFFI non fosse sindacabile e che le speserelative al carburante ed ai viaggi fossero quindi ammissibili. In realtà non si chiede affattodi sindacare l'attività politica, quanto di prendere atto che la campagna contro EQUITALIAnon è attività politica del gruppo e che comunque non è tale da giustificare qualsiasi spesa:ad esempio, lo si è già visto, le spese di carburante erano già riconosciute nel trattamentoeconomico di ogni singolo consigliere, in forza di autocertificazione in riferimento ad ognisingola manifestazione e per ulteriori 3000 km, riconosciuti forfettariamente ogni mese. Sipensi che GOFFI si è fatto rimborsare anche l'assicurazione di questa macchina (targataZA438WV) per€ 833,00, il 24.1.2011, spesa che nessun altro consigliere a Torino si è maifatto rimborsare, nonché il bollo (14.7.2011 per € 235,07)

Si deve poi tener presente come anche per GOFFI vi siano numerosi casi di:

1. scontrini a catena (il 15.3.2011, il 24.3.2011, 22.6.2011 3 scontrini in successioneimmediata il 1025, il 1026, il 1027 , il 22.6,.2011, il 29.6.2011, il 1.8.2011 quandovi sono 6 scontrini nello stesso bar tra le 12,53 e le 12,54, il 3.8.2011,1'1.12.2010,

2. spese non sue: il 27.4.2011 è a Treviso, ma vi è uno scontrino di una pizzeria diMoncalieri, le spese dell'8 e dell'11.8.2011 a Ciriè ed a Moncalieri mentre GOFFI èin Sicilia, il 27.1.2012 ( tre pasti a Moncalieri alle 12,59 mentre GOFFI è in via XXSettembre,

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3. Spese relative a viaggi di piacere: si vedano le spese effettuate a Cagliari il19.7.2011, in Sicilia ove soggiorna dal 7 al 17 agosto 2011 ed affronta una cena il7.8.2011 per sei persone e 216,00, il 9 e 10 marzo 2011 è a Laigueglia ed il 9, sullastrada d'andata fa il pieno di € 100 in un'area di servizio di Andora, il pontedell immacolata del 2010 a Treviso, il 6 .5.2011 ove alle 20,34 vi sono due pasti aMoncalieri mentre Goffi è a Torino in via Della Consolata

Vi è poi la spesa di € 3000,00 relativa ad un rinfresco all'Antica Zecca di Caselle, del -■27.9.2010, per festeggiare la nomina dell'On.le Michele VIETTI alla V. Presidenza delC.S.M. (fattura 2139 del 27.9.2010 pagata a saldo il 24.4.2011). GOFFI nel suo esame hadichiarato che si trattava della nomina della sesta carica dello Stato che dava ''molto lustroall'UDC (cfr esame pag. 15 trascrizioni) e che l'evento era stato organizzato dal gruppo. Sitratta certamente di un evento politico, che interesse il gruppo come associazione politica,ma non come articolazione organica del Consiglio Regionale, non avendo nulla a che farecon l'attività politica svolta in seno all'assemblea legislativa regionale. Si richiamano alriguardo le considerazioni svolte in premessa in riferimento alla doppia natura dei gruppi edalla conseguente distinzione, in tema di destinazione del fondo di funzionamento erogatodalla regione, stante il generale divieto, sanzionato penalmente, di finanziamento pubblicoal gruppi.

Lo stesso dicasi per le spese relative al soggiorno e ad un pranzo a Chianciano, perllaTesta'^nazionale dell'Udc il 9.9.2011.

V'V

NEGRO Giovanni

E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte:rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 50.790,37rimborso per acquisto di buoni carburante per complessivi € 10.007,24;rimborsi spese per alberghi per complessivi € 2.315,40;rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley) per complessivi € 1.500;per una somma complessiva di € 64.613,01In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Inoltre Giovanni Negro nella sua qualità di capogruppo UDC in Consiglio regionale (gruppoche nella IX legislatura era costituito soltanto da egli stesso e da Alberto Goffi) - delle spesedi Goffi delle quali ha autorizzato il rimborso, in concorso con questi, e contestate al capo26.

E

euro

' stato assolto dal capo 26 e condannato per il capo 27 solo per la spesa del 22.10.2010 peruro 1250 (abbonamenti per la stagione di volley)

Si chiede per tanto la condanna di NEGRO anche per il capo 26 in quanto capo^ppo UDCper le spese sostenute da GOFFI. Si rimanda per le motivazioni alla posizione di GOFFI.

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Quanto al capo 27 il Tribunale ha assolto NEGRO in quanto ''si tratta di spese rimborsabilicome spese di rappresentanza, di natura c.d. ambivalente e di conseguenza è oneredell'accusa provare che non sia trattato di occasioni istituzionali/politiche nell'ampio sensoin cui la categoria veniva interpretata. In questo caso vi sono certamente elementi di naturalogica che possono indurre al sospetto che il legame con l'attività istituzionale e politicapossa essere stato interpretato in termini forse più ampi del dovuto, sia alla lucedell'attività imprenditoriale di Negro sia della indubbia sporporzione delle spese perristorazione portate a rimborso, anche a confronto con altri consiglieri fortementerappresentativi sul territorio che sotto questo profilo hanno accollato al fondo difunzionamento dei rispettivi gruppi consiliari spese decisamente minori nello stesso arco ditempo. La prova specifica di un'estraneità delle singole spese alle ragioni che nelegittimavano il rimborso è però in concreto, all'esito del dibattimento, assente."

Si è più volte ribadito nel presento atto il concetto di spese di rappresentanza. Secondo lanormativa regionale le spese di rappresentanza devono intendersi unicamente quelle fondatesulla concreta ed obbiettiva esigenza della Regione Piemonte di manifestarsi all' estemo e diintrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa" ( art 11 regolamento regionale di cassaeconomale n. 19 del 2009 ). L'art. 6 inoltre precisa anche che cosa non debba esserriconosciuto come spese di rappresentanza ed in particolare:" sono escluse le spese aventiintenti e connotazione di mera liberalità, a benefìcio di soggetti interni all' ente erogate inoccasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionale a favore di soggetti nonrappresentativi degli organismi di appartenenza, prive di funzioni rappresentative verso lesterno.

L' art . 60 del manuale delle procedure contabili in relazioni alle spese per " offerta diconsumazioni, pranzi ed in generale per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto evalore prevalentemente simbolico.

E' evidente pertanto che i numerosi pranzi offerti dal consigliere NEGRO non avesseroqueste caratteristiche.E' lo stesso consigliere nel suo interrogatorio al PM del 17.5.2013 a spiegare che: " ingenere si trattava di incontri fìssati nel tardo pomeriggio che si protraevano fino a tardaora serale. Quindi ho ritenuto opportuno organizzare cene, rinfreschi e simili per unmomento di convivialità neW ambito dei predetti incontri" Peraltro di regola le persone chesi fermavano a tali cene ed incontri erano rappresentanti delle istituzioni locali,parlamentari, rappresentanti di enti pubblici. "Quindi, per esplicita ammissione di NEGRO, le cene a lui contestate si svolgevano amargine degli incontri per pura convivialità, per il piacere di trascorrere una serata insieme.Non si comprende come a tale situazione si possa ricondurre anche latamente al concetto dirappresentanza cosi come delineato dalla leggi regionali, ancor meno si comprende cometali cene fossero collegate al funzionamento del gruppo.Si noti inoltre che molte di queste cene non sono affatto di valore simbolico anzi si tratta dicene consumate in ristoranti di lusso a costi elevati.Si veda ad esempio Ristorante al centro di Priocca d' Alba 15.11.2010 500 euro cinquepasti, presso lo stesso ristorante il 4.12.2010 quattro pasti con tartufo 480 euro, anche il

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pranzo al CAVAL'd bronz a Torino il 2.2.2011 3 pasti 320 euro , ristorante ENOTECACanale 8.2.2011 4 pasti 440 euro , ristorante il GIARDINO di Monforte d' Alba il 18.3.20112 pasti 170 euro; Le ciau del Tomavento 22.8.2011 euro 572 per cinque pasti, ristoranteCOVONE del 18.10.2011 160 euro due pasti, lo stesso giorno due pasti al VINTAGE 132euro , 24.1.2012 e 25.1.2012 in entrambe le occasioni il pranzo è presso V ENOTECAREGIONALE ROERO a Canale. NEGRO spende in ciascuna occasione 1.930 euro per 15PASTI e cosi molti altri di seguito.Come esempio di cena di rappresentanza NEGRO ha citato e documentato, anche ^attraverso testimoni, una cena avvenuta il 16.2.2012 presso un ristorante a CASTAGNITO.Vi partecipavano 27 persone la maggior parte ex sindaci del territorio cuneese . La spesa èstata di 1480 euro. Non si comprende quali rappresentatività potessero avere gli ex sindaci ein che modo tali spese possano giustificarsi in relazione alle attività istituzionali del gruppoconsiliare.

Inoltre vi sono moltissimi ristoranti in ora pranzo Torino quando NEGRO era in città perattività di consiglio o commissioni . Spiega NEGRO che approfittava degli spazi di temponei lavori del consiglio e delle commissioni regionali per incontrare rappresentanti tra cuiamministratori comunali per parlare di attività rientranti nei miei compiti di consigliereregionale".Anche in questo caso le dichiarazioni sono generiche e non consentono di individuare. If^,occasione del pranzo ed i commensali , '1 testimoni sentiti a difesa ( es. CAPOROSSI Manrico udienza del 23.6.2015) parlano di 'generici incontri a Canale per un impianto sportivo oppure ad una riunione per la caccia. ■Vi sono poi pranzi all' aeroporto e all' autogrill che in alcun modo si possono giustificare . -Si veda ad esempio ristorante dei Frescobaldi-aeroporto Leonardo da Vinci del 22.5.2010,2 pasti per 62 euro. Spiega NEGRO nel suo interrogatorio che qualcuno ha partecipato ad unconvegno a Todi 1' ha accompagnato all' aeroporto di Roma ed ha pagato loro il pranzo.Ricorda forse di essersi fermato una volta a mangiare con GOFFI.Oppure : autogrill Trebbia nord Piacenza del 19.11.2011 euro 74,90, autogrill Mychef ADSCrocetta nord 5.4.212 20,65Vi sono spese in ristoranti liguri il 10.9.2010 ( euro 180 per quattro pasti), ristorante TREMORI Alassio il 9.12.2011 per euro 137,50. Neppure per questi pasti NEGRO è statocondannato contrariamente a quanto avvenuto per MASTRULLO^^NEGRO ha prodotto un' agenda in cui sono segnati gli impegni d' ufficio :In corrispondenza delle date delle cene presso il lussuoso ristorante le CIAU DELTORNAVENTO di trovano segnati i seguenti impegni:28.8.2011 350 euro 5 pasti- sagra del fagiolo di Vottignasco2.9.2011 euro 1650 18 pasti-incontro su flavescenza dorata ( malattia della vite)4.9.2011 euro 659,93 11 pasti-assemblea soci terre del barolo

Queste spese dimostrano che debba ritenersi infondata 1' affermazione del Tribunale cheritiene non provata la commistione tra spese " politiche " di NEGRO e spese personaliricollegate alla sua attività di produttore di vini.

MASTRULLO infatti è stato condannato, tra l'altro, per spese di ristoranti ed acquisti in località di mare94

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Quest' Ufficio ritiene che NEGRO abbia posto indistintamente a rimborso tutte le spese diristorazione che si sia trovato ad affrontare nella sua vita privata o pubblica senza nemmenoporsi il problema se le stesse fossero collegate al funzionamento del gruppo.

Per quanto riguarda i pernottamenti in alberghi e spese di carburante ci si riporta a quantogià meglio precisato nella parte generale .

Non si ritiene invece di proporre appello in riferimento al capo 28

CANTORE Daniele

CANTORE Daniele, del Gruppo consiliare "Popolo della Libertà", è chiamato a risponderedelle seguenti spese (capo B)ristoranti, cibi da asporto, consumazioni al bar e similari per complessivi € 12.353,57;acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui "Olympic" di Torino e ' Marinella diNapoli), fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino per complessivi €6.848;

acquisto di materiale elettorale relativo al sig. QUARATINO Antonio per complessivi €7.176;

spese patrocinio legale per complessivi € 1.030,92;ricariche telefoniche effettuate in favore di famigliari propri e di collaboratori per V importodi € 1.455

Cantore è stato assolto dall'imputazione di cui al capo sub b) con la seguente motivazione:"per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve evidenziare che essendo, come giàanticipato, una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, nonontologicamente incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni giàindicate) in atti non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevoledubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente personali enon, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività dirappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da suoi collaboratori, comesostenuto dall'imputato stesso, peraltro confortato anche da alcuni testimoni.

Cantore veniva condannato, per quanto riguarda il capo sub b), solo per la spesa di cui al26/2/2011 (borsa acquistata presso l'esercizio commerciale "San Carlo" di Torino), e per ilcapo sub c), per il reato di cui all'art. 640 cpv. c.p.

Giova evidenziare subito che vi sono due spese relative ad acquisto di valigie in pienoperiodo estivo a distanza di un giorno l'una dall'altra. Si tratta dell'acquisto del 29/7/2010presso "Cerminara" di Torino (euro 209, trolley), e presso PiQuadro del 30/7/2010 (euro580, valigie). A proposito di questa spesa il Tribunale scrive: "Per quanto riguarda beniriscattabili (vedi) acquistati dal cantore (valigeria), si deve rilevare come sia verosimile cheil predetto abbia proceduto al riscatto degli stessi, considerato che non sono emerseanomalie sul punto

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Questa affennazione del Tribunale lascia perplessi in quanto non risulta che le valigierientrino tra i beni di cui sia possibile il riscatto a fine legislatura. Questi acquisti di cui nonè stata giustificata la destinazione non possono sicuramente farsi rientrare nelle spese dirappresentanza per il funzionamento del Gruppo.

CANTORE è stato assolto anche per gli acquisti di articoli di gioielleria sussumibili inastratto, secondo la classificazione del Tribunale, nella categoria delle spese "abnormi", inparticolare per i seguenti acquisti:doc. s.n. del 10.11.2010 per 50,00 euro presso gioielleria Baldi;doc. s.n. del 16.11.2010 per 35,00 euro presso gioielleria Baldi;doc. 248 del 15.12.2010 per 360,00 euro presso Musso Stilografiche;doc. n. 18 del 24.12.2010 per 360,00 euro presso Gorra Dario & C. s.a.s.;doc. n. 54 del 24.12.2010 per 1.320,00 euro presso Lazzari Gioielli s.n.c.;doc. n. 9 del 30.4.2011 per 195,00 euro presso gioielleria Maccario;doc. n. 153 del 3.5.2011 per 1.400,00 euro presso Compagna Italiana del lusso;doc. n. 6 del 25.5.2011 per 380,00 euro presso gioielleria Maccario;doc, n. 26 del 18.6.2011 per 210,00 euro presso Musso Stilografiche;doc. n. 93 del 6.4.2011 per 125,00 euro presso New Stage (acquisto di penne).In relazione a tutte le spese elencate il Tribunale motiva l'assoluzione ritenendo'^^^rCANTORE abbia dato "puntuale giustificazione". Tuttavia, tali conclusioni no^%én&condivisibili. '' [ .i;.:A proposito dell'acquisto del 24 dicembre 2010 (per 1.320,00 euro, acquisto presso LazzariGioielli s.n.c), va evidenziato che non risulta il dettaglio della spesa nello scontrino.Ali udienza del 23 febbraio 2016, CANTORE dichiara che si è trattato di quattro orologi(per un valore unitario, in ipotesi, di euro 330), cosi spiegando la destinazione: "omaggio 4orologi a rappresentanti istituzionali [...] un orologio a testa [...] già sindaco di Trofarelloed oggi vice sindaco, Maurizio Tomeo, il Preside della scuola Nigra. Poi un secondo l'hodato al membro della commissione igienico-edilizia di Chiusa San Michele, se vuole le dicoanche il nome e il cognome, si chiama Corrado Boldin; poi ci sono due sacerdoti, uno nonvorrei citarlo perché purtroppo è mancato, che aveva un ruolo molto importante, con ilquale abbiamo fatto molte cose in Valle di Susa, della Diocesi di Susa, per l'attività fatta".Si evidenzia che, nella stessa data CANTORE aveva speso 595 euro per acquisto diargenteria presso GORRA DARIO, Galleria San Federico. In proposito CANTOREdichiarava trattarsi di omaggi recapitati all'Onorevole Boniver ed alla dott.ssa Sale, capodella segreteria di quest'ultimaL'importo elevato degli acquisti, un uno con gli altri acquisti di gioielleria sopra citati, nonconsente di farli rientrare nelle spese di rappresentanza così come definite dalla legislazionedi carattere regionale. Infatti non si possono certamente ritenere doni di valore simbolico enon è stata in alcun modo provata la correlazione di tali omaggi con T esigenza del gruppoconsiliare di manifestarsi all' estemo con persone dotate dell' analogo potere dirappresentanza

Trattasi di doni natalizi di CANTORE a persone con cui intratteneva rapporti sia pure dinatura politica.

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^ N

Circa le spese di bar, ristoranti e generi alimentari, ancora una volta si dissente da quantoscritto in sentenza.

Si ritrova la solita raccolta scontrini :

3.2.2011 Bar tazza d' oro 3.2.2011 ore 15,26 e ore 15,36 ; ristorante GUSTI d' Oriente4.2.2011 il 4.2.2011 ore 14.50,14,56,15,15;MDF Moncalieri 26.3.2011 sigarette ore 9.23 ,ore 9,24 bar se ritrovano due scontrini persino di un negozio di fiori 8.5.2011 ore 11,44 eli49;bar tazza d' oro 14.2.2011 ore 11.06 e ore 11.07:

Il 14.2.2011 vi è un acquisto di fiori da DINA Fiori. Si può ritenere che anche in questocaso si tratti di una spesa di rappresentanza e non invece di un omaggio floreale per il giornodi San Valentino? La stessa identica spesa (40 euro) la si ritrova F anno successivo il14.2.2012. A questo punto è lecito non credere alle giustificazioni fomite da CANTOREcirca gli altri acquisiti di fiori per importi maggiori (oltre cento euro)E' 1' ennesima riprova del metodo di selezione di scontrini da parte del consigliere e dellagiustificazione che a posteriori si può sempre trovare.CANTORE poneva a rimborso tutti gli scontrini appartenenti a generi che gli parevanorientrare nell'elenco delle spese consentite (bar, ristoranti, fiori, accessori)indipendentemente dall' occasione in cui la somma si era spesa, nella certezza che nessuncontrollo sarebbe mai stato effettuato.

In questo contesto è impossibile distinguere spese private, da spese pubbliche, spesesostenute per finalità personali o in occasioni istituzionali.Resta da dire che i pasti singoli, le consumazioni dei singoli caffè, la spesa al supermercato(20.4.2011) non sono ontologicamente spese di rappresentanza

Vi sono acquisti di vino per somme importanti (19.7.2011 per euro 239, il 20.12.2011 pereuro 610, il 20.12.2011 euro 480) .CANTORE è stato assolto anche da questi acquistinonostante CORTOPASSI per un acquisto di vino da € 530 sia stato condannato.Non si comprende la distinzione in quanto nemmeno CANTORE ha saputo riferire a chifossero destinate le bottiglie e la somma spesa risulta fin maggiore.

Anche le spese di beneficenza (per definizione dovrebbero essere spese di caratterepersonale) 6.4.2011 euro 150 per donazione ONLUS a New stage, acquisto di sacchi a peloil 28.12.2010 (durante le vacanze natalizie) da DECATHLON asseritamente destinati aduna campagna per i profughi organizzata da Torino) sono state senza esitazione inserite trale spese di rappresentanza del gruppo consiliare PDL .

Il Tribunale, che pure ha accertato che CANTORE chiedeva rimborsi chilometrici attestandofalsamente di risiedere a Chiusa San Michele anziché a Torino, tuttavia gli attribuisce pienacredibilità quando parla degli altri rimborsi.Anche sulle ricariche telefoniche fatte a favore dei figli il Tribunale cosi' scrive: " inrelazione alle ricariche telefoniche effettuate in favore dei collaboratori del Gruppo e deipropri figli: invero, anche con riferimento alle ricariche in ultimo citate, non vi sonoelementi che consentano di smentire le dichiarazioni del CANTORE, il quale sosteneva che

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/everte ricariche venivano effettuate per attività inerenti ilfunzionamento del Gruppo alCUI svolgimento partecipavano anche i figli dello stesso imputato"Le ricariche telefoniche a famigliari ammontano a circa 1 400 euro

■" "" ™'° " <!■ li»»» '» 1—Tratlasi di attività assolutamenCe indeterminata e non provata. Inoltre, come ribadito nella

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-ristoranti, bar, generi alimentariper€21.112.48;;-pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi € 645 00- ' f. '

COPPOLA,^ art?coirdi peUettenTrv^^ P® ''assessorev-regali di nozze, cravatte, libro antico dfGERoSS) Boc"'nozze spose PEDRINI e MAGLTANO arrr^ t • Boccardo, orologeria, regalo per3.653,18 ' rgentena, custodia per i-pad) per complessivi €

di specifiche spese assolutamente contenute gTJlilZueJa ̂ iT in presenzalaformula più appropriata risulta quella dM'insussistenza ddlZZ^ntTs^^JZ)"

P^SSe^^a^egre in quantodell'Ufficio di PresidenzI ' ̂ di Rappresentanza^SitR^Sn " i6.4.2013(acquisitomia disposizione quale semplice consieliere rZ' ^ che era amassimo il costo della mia attività " S^ona e proprio nelV ottica di limitare alMia prMMaa. Par sTLTdUa.lca flfr'f 'f°*" " •"'""»"> ' »'<«per de, „ adr, raa « «da:Z.ZZ:"'mZlL''LÌM.

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Credo risulti evidente V assurdo di ipotizzare che il presidente della giunta regionale intrentadue mesi abbia spese di rappresentanza per meno di euro 6.000. "CAROSSA, capogruppo Lega nord, confermava la circostanza asserendo che; " (GOTA)aveva un fondo come presidente, con le relazioni esterne. So che abbiamo attintopochissimo . Era solamente per le alte cariche istituzionali, da quello che mi era stato detto. Mi sembra che fosse stato utilizzato per qualche pranzo che è stato organizzato in ufficionon so dirle quando. So che non lo utilizzavamo molto perché V obiettivo era quello di nonincidere in modo consistente, di non utilizzarlo.''''

Come si vede 1' argomento è decisivo , costituisce uno dei punti centrali della difesa GOTA.Quindi il tema non è irrilevante e va affrontato.Il Presidente della giunta ha a disposizione un fondo per le spese di rappresentanza presso ladirezione gabinetto della presidenza della giunta regionale -settore relazione esteme ecerimoniale (cap 134545) .La difesa di parte civile GODAGONS ha prodotto in due udienze dell' aprile 2015 tutte ledeterminazioni relative a quel fondo . E' emerso che, contrariamente a quanto sostenuto daGOTA e GAROSSA, il fondo è stato ampiamente utilizzato per ristorazione, caffè edomaggi vari.GOTA ha speso per rappresentanza, per 1' anno 2010 € 30.588; per 1' anno 2011 €43.867,20; per il 2012 € 41.619,02 ( peraltro la somma stanziata per il 2012 era di 35.000 in

^ , ; ̂quanto parte degli oggetti promozionali erano costituiti da riserve di magazzino). Infatti la- ? ^ Regione acquista oggetti, personalizzati e non, da destinare ad omaggi di rappresentanza.

atti vi sono gli elenchi depositati dalla parte civile GODAGONS relativi agli acquisti eA-^^nche ai nominativi dei destinatari dei doni di carattere istituzionale (si ritrovano foulard,

penne, comici,stampe).Quindi la versione difensiva di GOTA di aver utilizzato raramente il fondo per le spese dirappresentanza del presidente della giunta è smentita per tabulas.Se si leggono poi le determinazioni del settore relazioni esteme ci si avvedeimmediatamente di quali siano le regole per sostenere spese di rappresentanza e soprattuttocome ci si deve rapportare con il settore per giustificare la richiestaAd esempio: in relazione alla liquidazione n.2011/431 del 12.7.2011 relativa alla richiestadella segreteria di presidenza della fomitura di 200 cialde caffè Lavazza più 50 cialde teapiù 50 cialde latte il dirigente del settore in data 18.5.2011 nell' effettuare la consegna diquanto richiesto precisa in grassetto che '''dovrà essere tenuto opportuno rendiconto datrasmettere a questo ufficio per regolarità della spesa "In chiusura si ribadiva che "non si possono utilizzare le spese di rappresentanza inoccasione di incontri e riunioni di lavoro ma esclusivamente per incontri con personalitàche ricoprono cariche istituzionali "

Allo stesso modo le regole erano rigidissime per le prenotazioni di un ristorante.Ad esempio in relazione alla liquidazione n. 2011/365 del 31.5.2011, relativa alla richiestadella segreteria del Presidente di prenotazione di un tavolo per quattro persone al ristoranteVintage, si indicavano i nominativi delle persone presenti e la loro qualifica. Si specificavache sarebbero stati presenti quattro persone della scorta che avrebbero provveduto alpagamento a loro carico. Gon nota successiva si precisava che all' incontro era stata presenteuna persona in più.

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Numerose poi sono le spese al Bar Francia (bar sotto 1' ufficio di presidenza) giustificateanaliticamente con T indicazione dell' evento, del numero di partecipanti e relativeconsumazioni.

Queste regole erano evidentemente ben note a GOTA ed alla sua segreteria, tant' è che,contrariamente a quanto da lui sostenuto, ricorreva alle spese per il fiinzionamento delgruppo quando si trattava di spese non giustificabili come spese di rappresentanza e che maisarebbero state spesate dai funzionari regionali.

Infatti tra le spese rimborsate con il fondo del gruppo si ritrovano le spese personalisostenute in autogrill: ad esempio AUTOGRILL MILANO Linate 18.6.2010 ore 13.52 uncoperto per € 12,75; CHEF EXPRESS aeroporto Fiumicino 25.6.2010 ore 13.01, € 26,65;autogrill VILLARBOIT SUD 26.6.2010 ore 13.52 tre coperti per € 42,70; Airport serviceCaselle Torinese 29.7.2010 ore 13.49 , 4 coperti € 54,10; autogrill Montealto Nord 1.8.2010ore 12.55 tre coperti € 43,60; chef express aeroporto Fiumicino 2.9.210 ore 12.15 un pastoper € 9,10 ; autogrill VILLARBOI sud 6.12.2010 per 14.50 un pasto per € 11,50 ; ADSMontebaldo nord Sommacampagna 21.8.2010 ore 14.33 € 41,00; Chef EXPRESS aeroportoFiumicino 2.12.2010 ore 12,26 Lasagne e aequa € 7,10; Airport service Caselle 22.12.2010-"'ore 14.01 due coperti € 20,60 ; chef express Cavaion veronese 27.12.2010 ore 12,49"due>-,^pasti per € 28.60; airport service Caselle 11.1.2011 ore 14.49 tre coperti € 37,90; aufe^ill. 'spa di Torino Caselle in data 26.1.2011 ore 14.13 un pasto € 6,80; chef express aeroportoFiumicino in data 12.2 2011 ore 14.31 caffè, spremuta e ponente € 7,95; Autogrill briarizasud Caponago 8.3.2011 ore 21.07 tre coperti € 57,20; autogrill Villarboit sud 11.3.2011 ore14.22 un coperto € 8,60; autogrill Rio ghidone Ovest - Fossano 11.3.2011 ore 20,34 ( bibita,ciste, gatorade, taralli, M&M's , arachidi) per € 10,60 ;autogrill San Rocco Rondissone indata 15.4.2011 ore 22.26 ristorazione € 38,90; chef express aeroporto Fiumicino 20.4.2011ore 14.17 un pasto per € 9.95; AIREST Roma Fiumicino 20.3.2011 ore 14.15 un pasto per €9.30; autogrill Villarboit sud in data 2.6.2011 ore 20.45 tre coperti per € 42,25 , autogrillVillarboit sud 13.6.2011 ore 13.30 ristorazione per euro 24,25, autogrill aeroporto Fiumicino15.6.2011 ore 19.35 deodorante, spazzolino,dentifricio e Marlboro ) per euro 17 ,50 GEALsas 6.3.2011 euro uno( acqua) e molti altri ancoraTrattasi evidentemente di spese di carattere assolutamente personale sostenute da GOTAmentre si trovava in viaggio o per recarsi presso la propria abitazione (viveva a Milano )ovvero in altre località.

La riprova che venissero inseriti gli scontrini in funzione della categoria di appartenenza enon dell' occasione della spesa la si ritrova nell'acquisto del 15.6.2011 (spazzolino edentifricio, deodorante ) giustificato da GOTA con il fatto che si trovasse a Roma privo delnecessario per la cura personale. Lo stesso dicasi per lo scontrino del 16.9.2011 presso MY 'CHEF rist. Beinasco nord, euro 4,00, per comprare un pacchetto di sigarette marca PaiMal, oppure il 10.3.2012 autogrill Villarboit nord ore 14.44 (due caffè, air action classico,Marlboro gold) euro 6,60; così il 13.3.2011, VIVOCAFFE a Mondovi sull' autostrada(spremuta e pai mal ) euro 6,50; il 17.6.2011 autogrill Villarboit sud, PAL mal e muffineuro 6.

Gli scontrini sono stati conservati e posti a rimborso con il pretesto che trattavasi di spesesostenute in autogrill.

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Non si tratta quindi di spese "ambivalenti", come sostenuto dal Tribunale, ma di spese che,ontologicamente, non possono essere considerate spese di rappresentanza e tantomenofunzionali all' attività del gruppo consiliare .Sicuramente si trattava di spese che il fondo di rappresentanza della Presidenza non avrebbemai liquidato.

Vi sono poi numerose spese sostenute presso il bar Francia. Si è visto che molteconsumazioni presso lo stesso bar sono state liquidate dal fondo spese rappresentanza dell'ufficio di presidenza, ma, si ribadisce, dovevano esser giustificate nel dettaglio .Vi sono, come in molti altri casi in questo processo, scontrini in successione: ad esempioBar Francia 29.9.2010 ore 13.44, per 26 euro, ore 13,49 per euro 67,50, ore 13,49 pereuro 12; caffè san Carlo Torino il 7.10.2010 ore 14.46 per euro 61,90, ore 15.22 per euro50 ; 14.1.2011, Bar Francia ore 9,36 per un euro, ore 9,36 per euro 6,30; Bar Francia14.2.2011, ore 10.33, euro 2,60 e ore 10,33 euro 4; il 28.2.2011, ore 9,49 euro 6,60, ore9.52 euro 1,30; 5.3.2011 bar IPPOPOTAMO Torino ore 10,40 euro 1,80; ore 10,46 euro1,80; Bar Francia, 14.4.2011 ore 12,56 euro 13, ore 13.02 euro uno; bar. Francia 28.4.2011ore 12,45 euro 8, ore 12,45 euro 6; Bar Francia 5.5.2011 ore 14,00, euro 46,50 ore 14,12euro 7; 21.3.2011 Bar Francia ore 13,47, euro 30, ore 13,50 euro 26; 13.6.2011 ore 13,26puro 7 ore 13,26 euro 4 e così altri,a circostanza non può esser casuale o frutto di errore. Si tratta di scontrini relativi aagamenti effettuati in tempi diversi o anche nella stessa occasione da persone differenti

che presumibilmente GOTA o chi per luì si procurava per porli a rimborso.

Altre spese di carattere assolutamente personale sono quelle relative a pagamenti permiinibar e time bar in occasione di pernottamenti in hotel: ad esempio il 26.1.2011 alGolden palace per euro 28,00 per minibar e time bar; Hotel Quirinale a Roma il 23.2.2011euro 8 per frigo bar; NH Jolly ambasciatori 28.1.2011 euro 9,20 per caffè toast.

GOTA nel suo interrogatorio del 16.4.2013 aveva prodotto une memoria con indicatealcune spese inserite per errore e non riconosciute per euro 757,56, nonché un elenco dispese da lui sostenute, ma inserite per errore dalla segreteria ed infine un terzo elenco dispese che genericamente giustificava, riportando gli appunti della sua agenda giornaliera.Neil' interrogatorio GOTA affermava che tutti gli scontrini si riferissero a spese da luisostenute e che poteva essere capitato che nei rimborsi vi fossero scontrini per costi da luisostenuti, ma a vantaggio di collaboratori o personale della scorta.E' stato invece accertato tramite le celle telefoniche che , su un totale di 592 report, in 115casi non vi è corrispondenza tra spesa sostenuta e presenza di GOTA, in 191 casi vi ècorrispondenza mentre per i restanti 286 non è stato possibile l'accertamento perinsufficienza di dati.

Vi sono inoltre delle spese pagate con ticket restaurant (es. 18.3.2011 Sfashion caffè) chepure sono finiti tra i rimborsi di GOTA

Quanto al personale della scorta GOTA ha precisato di aver offerto loro qualche volta ilcaffè. Se il gesto è sicuramente apprezzabile, ci si domanda perché tale costo debbarientrare tra quelli per il funzionamento del gruppo.

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Si è già visto, in riferimento alla spese di rappresentanza del Presidente della Regione, chenel caso del pagamento del ristorante VINTAGE a carico del fondo per le spese dirappresentanza della presidenza sì precisava come il pranzo della scorta fosse a carico dellastessa (evidentemente pagato dalla forza di polizia di appartenenza)

Quanto agli scontrini asseritamente finiti per errore nei rimborsi, GOTA fornisce unaspiegazione nelPinterrogatorio: "La segreteria faceva due tipi di vagli incrociandol'agenda, vedendo se quello era un regalo di rappresentanza. Sull'agenda non veniva scrittala spesa di rappresentanza, ma la segretaria verificava se in concomitanza con talescontrino vi fosse stata un occasione che giustificasse la spesa. Gli errori sono pochissimi:mille e rotti euro in 30 mesi"

Occorre precisare che Gota aveva una segretaria presso l'ufficio di presidenza, MichelaGAR.OSSA (figlia del capogruppo della LEGA) che, per quanto riguarda il fondo per ilfunzionamento del gruppo, faceva riferimento all'economa Renata Manffeda.GOTA riferisce che consegnava gli scontrini alla GAROSSA che, dopo la verifica della suaagenda, decideva se porre o meno a rimborso la spesa attraverso il fondo del funzionamentodel Gruppo.E' di tutta evidenza che la segretaria non poteva essere assolutamente in grado di distinguerele spese di carattere personale da quelle di rappresentanza. Si pensi a tutte le spese diristoranti e pizzerie sostenute a Milano (molto spesso nei pressi della sua abitazione), città'incui Gota vive. Potrebbe trattarsi di spese sostenute per motivi familiari oppure per motivi dicarattere istituzionale. Lo stesso dicasi delle spese sostenute a Novara .Tra le spese inserite per errore vi sono alcuni ristoranti in località San Lorenzo al Mareoppure spese varie in località marine (Alassio, Spotomo). Gota ha riferito trattarsi di spesedella segretaria GAROSSA, che ha una casa a San Lorenzo al Mare, senza tuttavia chiarirecome mai gli scontrini della segretaria siano finiti nei suoi rimborsi, a meno di voler ritenereche la segretaria si sia impossessata di parte dei rimborsi di Gota.Non risultano denunce in tal senso.Il denaro proveniente dai rimborsi, inoltre, era utilizzato anche per pagamenti personali diGOTA. E' in atti un appunto manoscritto intestato "per Michela" (si riferisce a MichelaGarossa), in cui si trova scritto ''totale rimborsi euro 2.099,89, meno anticipo dato incontanti per pagamento bollettini postali, euro 315, meno pagamento MAV CalzolariRosanna (ci si riferisce alla moglie di Gota), 1235, differenza, consegnata in contanti, euro549,89". In calce la dicitura "Firmerà rimborso spese alla prima occasione".Da questo appunto si ricava che il beneficiario esclusivo dei rimborsi non può essere altriche GOTA. Poiché anche gli scontrini non riconosciuti come suoi in questo processo sonoandati a incrementare le somme a lui rimborsate, nessun altro poteva avere interesse ainserirli, tanto meno la segretaria.Anche con riferimento alle spese non riconosciute e addebitate ad errori di segreteria inalmeno due occasioni, il 17.6.2011 (autogrill Villarboit), e r8.7.2011 (Autogrill Domo), lecelle telefoniche confermano la presenza di Gota in quei luoghi.

Venendo poi agli acquisti definiti di rappresentanza è lo stesso Gota nel suo interrogatorio ariferire circostanze che escludono tale natura. Gosì Gota: "non erano regali a miei amici

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privati. Erano regali che facevo come politico. Ad esempi il tale ti invita a fare il padrinodel battesimo del figlio. Tu non puoi andare e gli fai un presente. Oppure quando sono invisita a qualche istituto". Vi sono poi i regali per politici anche regionali: il regalo perl'assessore Coppola oppure per gli sposi Pedrini-Magliano (Magliano è vice presidente delConsiglio Comunale dell'epoca), o il libro antico acquistato il 17.9.2011 (per la somma dieuro 200) donato a TREMONTI o a GHIGO che anche per il valore, non certo modico, nonpuò' considerarsi compatibile con una spesa di rappresentanza .

GOTA inoltre spiega così uno scontrino di Buosi del 18.11.2011: "5/ riferisceprobabilmente a un regalo di battesimo a vantaggio di un bambino di Domodossola. Mivenne chiesto se potevo fargli da padrino, io dissi in un primo tempo di sì. Mi viene chiestoche cosa ci sia di politico in tale rapporto. Io dichiaro che non conoscevo il bambino. Anchese mi riservo di ricostruire per quale tipo di battesimo io abbia fatto il dono. Forse era ilfiglio di un amministratore localeAnche l'acquisto di comici viene spiegato in questo modo: "Per quanto concerne le corniciuna l'ho messa nell'ufficio a Torino nell'ufficio del Presidente della regione (dentro vi homesso una fotografia politica) ".Acquisto a dir poco singolare è quello avvenuto il 16.5.2011 presso Fungo Cami, castello'Annone (AT). Si tratta di came per euro 190,38. Non si tratta d acquisto effettuato

^ersonalmente da Cota, che quel giomo si trovava a Milano. Viene così giustificato ininterrogatorio: ^''dichiaro che si riferisce a un'iniziativa svolta presso il Ministero^bell'economia ove venne organizzata una cena a cura di un cuoco dell'astigiano che prestòla sua attività gratuitamente. Il tema della cena era la presentazione di prodotti piemontesi.Il costo si riferiva alla materia prima. Si trattava di un evento promozionale per ilPiemonte. Credo che i generi alimentari siano stati acquistati in Piemonte e portati aRoma". Tale giustificazione è inverosimile. Anzitutto risulta acquistata solo came, quandosi sarebbe trattato di una cena a base di prodotti piemontesi. Il trasporto di came, inoltre, daAsti a Roma (a metà maggio!), è estremamente sconsigliabile a causa della faciledeperibilità dell'alimento. Indubbiamente si sarebbe potuto pensare ad altro prodottopiemontese più facilmente trasportabile. Soprattutto non si comprende il perché il giomosuccessivo al primo acquisto, il 17.5.2011, alle ore 9,36, si ritrovi tra gli scontrini posto arimborso un altro acquisto presso la medesima macelleria per soli euro 49,31.Che cosa ci si era dimenticati di così importante da rendere necessario tornare presso ilnegozio di Castello d'Annone? Inoltre, per esperienza comune, si sa che la somma di euro200 è insufficiente per l'acquisto di came per una cena di rappresentanza, dovendosiipotizzare un numero idoneo di partecipanti da renderla effettivamente tale.Se si richiama la stringente normativa del Fondo dell'Ufficio di Presidenza si intuisceperché la tipologia di spese sopra menzionate venisse effettuata con il fondo per ilfunzionamento del gruppo.Quanto alle spese di abbigliamento per euro 530, Cota riferisce in interrogatorio che si trattadi foulard regalati a portavoce per Pasqua o per il compleanno ai collaboratori. Lo stessodicasi per gli acquisti cravatte che per i suoi collaboratori o per gli autisti"(lo si ricava dalla tabella allegata all' interrogatorio) per 1' acquisto di fiori in occasione dell'8.3.2012 ASINARI Fiori - otto euro, mimose impiegate ufficio.

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Anche queste spese sono state giustificate dal tribunale (che cita peraltro il solo acquisto peril foulard della portavoce) nonostante in casi analoghi (es. COSTA) sia pervenuto aconclusioni differenti in quanto trattavasi di spese effettuate per persone dello stesso ente.

Nello stesso modo sono ingiustificati i costi sostenuti a Boston in occasione di un viaggioprivato il 6.8.2011 (un bar, un ristorante, e l'acquisto di un capo d'abbigliamento personale)

Per quanto riguarda le spese sostenute da GOTA per soggiornare in alberghi o per l'acquisto ,di materiale elettronico si rimanda a quanto già esposto nella parte generale e si ritengonoanche queste spese non ammissibili

GIORDANO Massimo

E chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte:ristoranti, consumazioni bar e similari per complessivi € 17.169,16;pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.649,41;ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate/estranee al gruppoper complessivi € 720,00; ^spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, ed musicali e complementi d'arreda)'complessivi € 3.408,68; j-'spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatUiretelepass generiche per complessivi € 841,09;

GIORDANO Massimo è stato assolto da tutti gli episodi di peculato, in quanto il fatto nonsussiste. E scritto in sentenza che " quasi tutte le spese per le quali risulta imputatorientrano nella categoria di spese definite "ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è provacerta che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e non, invece,destinate al funzionamento del gruppo... In atti non vi sono elementi che consentano diritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti perfinalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppocome, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o dasuoi collaboratori, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, peraltro confortata anche daalcuni testimoni, con particolare riferimento alle spese effettuate anche al di fuori delterritorio Nazionale"

Va subito^ detto, come già esposto in parte generale, che nessuna norma consentiva ilrimborso in relazione alle contravvenzioni previste dal codice della strada (si noti che sitratta di contravvenzioni per infrazioni al codice della strada elevate dalla Poliziamunicipale di Novara)Lo stesso dicasi per i rimborsi carburante in quanto GIORDANO già usufruiva dei rimborsichilometrici forfettari oltre a quelli previsti per la tratta residenza (Novara) e Torino.Nella parte generale si sono formulati i motivi per cui non si possano ritenere rimborsabiligli acquisti di complementi d' arredo sia pure per gli uffici regionali e le apparecchiatureelettroniche

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Quanto alle spese di ristorazione si ritiene invece che non sia stato in alcun modo provato indibattimento che tali costi siano stati sostenuti per le finalità del gruppo consiliare diappartenenza. Si rimanda al concetto di rappresentanza come più' volte esplicitato inquest'atto. Scorrendo 1' elenco delle spese ci si avvede che frequentemente vi sonoristoranti in cui si è consumato un solo pasto.Ad esempio il 27.9.2010 ore 13.32 Eataly Torino per euro 19 ; 27.9.2010 ristoranteMarechiaro Torino euro 14,00; 10.12.2010 ristorante osteria FORETTI una cena ore 22.1625 euro; 24.11.210 ristorante lago Maggiore Novara ore 14,26 euro 55; 20.12.2010ristorante RONDO Novara, euro 30; 14.1.2011 ristorante Trattoria da PEPP Novara euro53; BREAK Torino 2.8.2012 ore 13 ,28 un pasto; Bar dresti Claudio Santa Maria Maggiore20.8.2011 ore 10,26 un euro bar ;

La spesa del 7.1.2012 Pan per focaccia a Serravalle Scrivia -un pranzo- è ulteriormenteemblematica delle modalità di raccolta e selezione di scontrini operata dal GIORDANO.Trattasi di esercizio commerciale posto all' intemo del noto outlet di Serravalle. Si erasicuramente in periodo di saldi invemali.

Vi sono scontrini emessi a distanza ravvicinata, come è accaduto sistematicamente inquesto processo (e non può dirsi certo una casualità o ritenersi che si sia trattato di errore)i-d esempio 17.1.2011 Bar Francia Torino, 12,21 euro sei, 12.35 euro 1, 12,35 euro 3;

1 ftrattoria FORETTI Novara 1.4.2011 ore 14.30 e 14.32 un pasto per 12 euro ciascuno;^^14.10.2011 ristorante II Mago Bicocca ore 21,45 150 euro ( 6 menu) ore 21.46 euro 200 ( 8

menu) 10.2.2012 I cortile caffè Novara ore 13,34, un altro alle stessa ora e 13,35; ALEGARdi Novara 19.7.2012 ore 19.20 euro 10 due coktail, 19.48 euro 22 varie bar , 20,36 9 eurovarie bar;

Vi sono le spese in autogrill: autogrill MALPENSA AEROPORTO 27.4.2011 euro 6,15panino acqua caffè; 2 pasti alla stazione di Torino il 13.6.2012 con conseguenti caffè ;autogrill 3.9.2012 a Rondissone ore 23.45 bibita , acqua gelati e caffè: tali spese nonpossono dirsi certo di rappresentanza al pari della altre

La riprova che le spese sostenute da GIORDANO siano di carattere personale la si ricavainoltre dalla spesa del 25.9.2011 ( minibar per 40 euro ) . GIORDANO era in missione perla Regione a KIEV. Soggiomava presso V hotel Premier palace, evidentemente spesatodalla Regione. Nessun rimborso spese prevede la possibilità di addebitare all' ente diappartenenza le spese del minibar, in quanto trattasi di spese voluttuarie e pertanto nonrimborsabile.

Eppure il consigliere GIORDANO le ha poste a rimborso, addebitandole alle spese per ilfunzionamento del gmppo.Lo stesso dicasi per tutti i pernottamenti (come si è già detto nella parte generale nonammissibili) in cui GIORDANO ha regolarmente spesato anche il minibar a volte anche lapayTV. (es. 13.4.2011 Golden palace, 3.5.2011 Golden palace.; 5.10.2011 Town house 70Torino)

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Il Tribunale rilevava che "residua, infine, una pezza giustificativa (doc. n. 31 del 2.3.2015per 42,89 euro presso Fnac Torino) per la quale, anche in assenza di una specificaallegazione da parte dell'imputato, appare ictu oculi Terrore da parte di quest'ultimo,considerato che si tratta di un solo scontrino per poco più di complessivi 40,00 euro etenuto conto del fatto che il GIORDANO non effettuava alcun tipo di spesa apparentementeinconferente con l'attività del Gruppo.'"

Per i motivi sopra esposti non si ritiene di dover condividere quesf impostazioni in quantoanche altre spese, come si è detto sopra, sono inconferenti con 1' attività del gruppo e 'sopra^tto con le spese di rappresentanza sostenute per il funzionamento del gruppo.Si evidenzia che vi è un' altro acquisto di CD di Mario Biondi il 29.9.2011 presso autogrillRONDISSONE, a riprova che GIORDANO inseriva a rimborso, senza distinzioni queglisconfini che rientravano nella macrocategorie, cibi, bevande, alimentazione in genere edacquisti effettuati presso autogrill. Si veda l'inserimento dello scontrino 15.3.2012 ore11.35- SCAMALDO Sergio acquisto di frutta e verdura euro 2,50 . Senza dubbio si tratta diun acquisto non conferente con qualsiasi attività istituzionale .

A OroRDANO sono state rimborsate alcune spese sostenute mentre si trovava in missione-—negli Stati Uniti dal 23.7 2011 da li' si è recato in Messico fino al 16.8.2011. Inperiodo sono state effettuate spese in Italia di cui si è chiesto il rimborso.

Alcuni moduli di rimborso sono stati sottoscritti da FORTUNATA DATTRINO - segretaria • '•della LEGA NORD di Novara, che in fase di indagini preliminari il 5.2.2013 avevadichiarato alla GDF Che " le spese di richiesta di rimborsi con i moduli da me compilati efirmati sono riferibili esclusivamente al consigliere regionale Massimo GIORDANO. Sonospese da lui sostenute di cui richiedere il rimborso... in sostanza mi limito a raccogliere levarie pezze giustificative e a dividerle per categorie di spesa come da modulo dirimborso

GIORDANO, che non si è mai sottoposto ad interrogatorio, affidando la sua difesa amemorie, ha sostenuto fin dalle indagini preliminari che alcuni rimborsi (quelli sottoscrittida DATTRINO) non sono a lui riferibili, affermando di non esseme stato nemmeno aconoscenza, avendo avuto pessimi rapporti con la DATTRINO .Un teste a difesa (ALESSANDRO CANELLI) riferiva in fase di conclusioni indaginipreliminari che i rapporti tra GIORDANO e DATTRINO si erano fortemente deteriorati apartire dalla seconda metà del 2010, a dire del GIORDANO ( verbale del 17.12.2013acquisito all' udienza del 10.6.2015).Si noti che la DATTRINO ha firmato per il ritiro rimborsi dal 29 luglio 2011 al 31.7.2012 .Difficile pensare che lo abbia fatto ad insaputa di GIORDANO anche perché la testeMANFREDA (economa del gmppo Lega nord) il 4.3.2015, in udienza dichiarava che ingenere consegnava il denaro dei rimborsi al consigliere che firmava per ricevuta oppureconsegnava ad una persona incaricata del ritiro dei contanti fin dall' inizio della legislatura.A proposito di GIORDANO riferiva che in genere consegnava ad una tale LORENZINA(PRETTI ndr).

Dichiarazioni utilizzate per le contestazioni durante l'esame di DATTRINO Fortunata

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Una solo volta ricordava di avere consegnato ad una tale ANNA, ma di aver telefonato peressere autorizzata alla consegna del denaro .Al di là che V economa non ricorda di aver consegnato denaro alla DATTRINO, èimportante il dato che non consegnava denaro a terzi senza autorizzazione del consigliere.Inoltre vi sono due rimborsi (tra quelli richiesti da DATTRINO) per spese relativa allaLEGA NORD: spese ENEL fornitura elettrica banchetti LEGA NORD euro 589,39 il5.5.2011 , noleggio traghetto Castelletto sopra Ticino 26.6.2011 per euro 300 chesicuramente vennero concordati con GIORDANO, in quanto è impensabile che unasegretaria decida autonomamente di far pagare al gruppo regionale spese sostenute dalpartito.

D' altra parte è inverosimile che una segretaria si trattenga ingenti somme di denaro senzavenire per ciò denunciata. Anzi tuttora la DATTRINO è dipendente della Lega Nord diMilano, segno che la fiducia nei suoi confronti non è venuta meno

DATTRINO in dibattimento ha ritrattato la sua originaria versione affermando di averanticipato di tasca propria alcuni costi e di aver quindi chiesto ed ottenuto direttamente,senza passare per il tramite del GIORDANO, al fondo del gruppo, il rimborso di quantoanticipato. La nuova versione è, anche per ammissione del Tribunale, confusa,contradditoria ed assolutamente inverosimile.

La teste ha comunque negato di aver agito all' insaputa del consigliere GIORDANO.Il Tribunale ha trasmesso gli atti per procedere per il delitto di falsa testimonianza neiconfronti della DATTRINO.

Occorre evidenziare tuttavia che, effettivamente, tra i rimborsi vi si trovano alcunericariche telefoniche effettuate in favore di familiari della DATTRINO (la madre GilardinoSassone Annamaria e il marito Ruggeri Luciano), oppure acquisti in esercizi commercialiubicati nei pressi del luogo di abitazione della madre della predetta a Santa Maria Maggiore,località ove venivano effettuate altre spese, tra cui quella relativa all'acquisto di giocattoli.Tuttavia non è una novità di questo processo che alcune spese di terze persone venisseroposte a rimborso dai consiglieri, proprio perché il procurarsi pezze giustificative dideterminate categorie merceologiche, era 1' unica condizione per potere ottenere il rimborso(si è vista ad esempio la posizione GOTA: anche in quel caso sono stati posti a rimborsospese delle segretaria, lo stesso si dirà per STARA)

In conclusione si ritiene che tutte le spese oggetto di contestazione siano da attribuire alGIORDANO che, vistosi nell' impossibilità di giustificarle compiutamente, in particolarequelle sostenute quando si trovava all' estero, ha scaricato la responsabilità sulla segretaria.

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DELL'UTRI Michele

E' stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Le imputazioni a suo caricoriguardavano due versanti diversi: ^

1) li primo, relativo alle consuete spese afferenti la vita privata e non il gruppo ed inparticolare:

spese per ristoranti, bar per complessivi euro 9.488,18 euro;acquisti di stampe e comici per complessivi € 2.183,50 euro;ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate percomplessivi € 1.060,00;acquisto abbonamento a LA STAMPA con invio al domicilio privato avendo già ilgruppo personale un abbonamento in sede per € 871,00;

2) il secondo, relativo ai costi di una prestazione di attività di sondaggio e di ricerca che,secondo l'accusa, non sarebbe mai stata effettivamente svolta, almeno nella forma enei modi descritti in fattura. Sono stati rimborsati infatti pagamenti alla Voice Cares.r.l., società facente capo a Gabriele MORETTI (giudicato separatamentecondaimato dal Gup del Tribunale di Torino con sentenza del 14.7.2014) compa^S^fdi partito di Michele DELL'UTRI, per la somma di 191.190,00 euro '

' v!

Complessivamente quindi a DELL'UTRI, unico componente del Gruppo MODERATI jè contestato un peculato di complessivi € 204.782,68, somma superiore a qu'éìla^contestata a qualsiasi altro imputato.

Per quanto concerne il primo versante, bisogna mettere in rilievo come siano stati presentatia rimborso moltissimi scontrini relativi alla vita privata di DELL'UTRI e certo non inerential funzionamento del suo gruppo. Si pensi ad esempio alle consumazioni effettuate pressoil bar Melania, intemo al Carrefour di C.so Montecucco ove l'imputato o qualcuno della suafamiglia andava a fare la spesa (si vedano ad esempio le date del 21.5.2010, rL7.20I0 il26.7.2010, il 28.1.2011). DELL'UTRI ha dichiarato in riferimento a questo ed agli altrinumerosissimi scontrini in bar vari, di aver incontrato nei momenti più vari della giomata,molti "cittadini qualunque" (cfr esame pag. 29 trascrizioni) "vecchiettr che aveva avutomodo di conoscere come assessore al Comune di Torino, quando aveva intrapresol'iniziativa di organizzare una cerimonia per festeggiare le nozze d'oro. Con questi anzianisi sarebbe instaurato un legame, tale che gli stessi avrebbero fatto riferimento a DELL'UTRIper risolvere dei loro problemi, (cfr esame DELL'UTRI dell'I 1.5.2015 pag.-21 ove lostesso avrebbe riferito, senza neanche coglierne la scorrettezza, di essersi attivato, tramite lasegretaria FILIPPETTO, per far saltare la lista d'attesa per degli esami per un anziano chedoveva sottoporsi ad una rivalutazione della Commissione dell'lNPS per l'aggravamentodell'invalidità). La stucchevole spiegazione non pare possa far rientrare tali spese inquelle di rappresentanza e non è eerto richiamabile per il pagamento, ad esempio di unautogrill a Villarboit alle 4,24 del mattino il 28.12.2011, quando il consigliere,'per levacanze di Natale, stava recandosi in Belgio.Cosi SI segnala uno scontrino al guardaroba del museo egizio il 13.5.2010, una cena aBaldissero il 6.5.2011, mentre DELL'UTRI è a Torino, un autogrill il 25.11.2011 mentre è

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in viaggio verso San Bartolomeo al Mare, una colazione a Caselle TS.11.22011 mentre stapartendo per la SpagnaLa circostanza che si sia chiesto il rimborso per spese personali è bene attestato dallaesistenza di due abbonamenti al quotidiano la Stampa, con previsione di consegna l'uno acasa, l'altro nell'ufficio del gruppo, dato significativo perché DELL'UTRI era a capo di unc.d. "monogruppo" cioè era l'unico componente del gruppo Moderati al Consiglio Regionaledel Piemonte. Il Tribunale rileva che la legge non fa riferimento al numero di giornali chepossono essere acquistati con il fondo di funzionamento, ma questo non esime dal valutarein concreto se l'acquisto fosse o meno riconducibile al funzionamento del gruppo.

In riferimento poi alle spese relative alle comici si richiama quanto già esposto in premessain ordine ai complementi di arredo.

In ordine al rapporto con Voice Care si deve mettere in rilievo come siano state pagate dalGruppo MODERATI fatture per € 191.190,00. Le fatture di marzo, aprile, maggio 2011(rispettivamente di € 36.000,00 12.000,00 e 12.000,00) descrivono la prestazioneeffettuata da Voice Care come '"'^Rilevazione del panel statistico del gradimento delle attivitàdel gruppo consiliare regionale dei Moderati". Segue la fattura del 31.7.2011 dell'importo

'\complessivo di € 252.000,00, da pagarsi in 36 rate mensili di € 7.000,00 con la seguente^ 1.X \ s^escrizione:''r/i/e^«/zzo«e della metodologia e del panel statistico attraverso la

/realizzazione di almeno 25.000,00 interviste sul territorio piemontese". Dal 30 settembreriprendono ulteriori fatture mensili di € 3630,00 con la stessa descrizione delle primefatture,E' stata poi acquisita copia del contratto, sottoscritto in data 20.12.2010 tra la Voice Cares.r.l. (rappresentata del presidente Mascarello) ed il Gmppo Consiliare dei Moderati (inpersona di DELL'UTRI Michele) con il quale la Voice Care si impegnava ad effettuare la'"'rilevazione su panel statistico dell'attività del Gruppo Consiliare Regionale dei Moderate,attività consistente principalmente nell'effettuazione di interviste telefoniche, programmatasino al dicembre 2014, per un corrispettivo complessivamente determinato in euro 456.000.L'accusa ha sostenuto che tutta l'operazione fosse fittizia, sulla base di questi indizi, che siritengono gravi, precisi e concordanti:

1) L'incongruenza economica dell'operazione: i Moderati avrebbero speso l'interoloro budget di funzionamento per effettuare sondaggi per individuare qualiargomenti stessero più a cuore ai cittadini piemontesi, ed avrebbero così esaurito tuttoil denaro che sarebbe servito per prendere delle iniziative e per fare delle campagnein ordine ai temi segnalati dai cittadini. Si interpellano ad esempio i cittadini sulnucleare e per farlo non si hanno più i soldi per fare un convegno o anche solo unmanifesto o uno studio sul nucleare. Si noti come l'ufficio dei moderati, quando laFILIPPETTO andò in matemità, venne chiuso perché non vi era denaro per tenerloaperto. Il tema dell'incongruenza economica non riguarda una valutazione diopportunità o meno della scelta relativa alla destinazione del fondo, ma invece bollain termini di assoluta inverosimiglianza la esistenza effettiva dell'intera operazione.La stessa Corte dei Conti che non ha potuto contestare la veridicità della spesa.

Tutti gli importi sono comprensivi di Iva)

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esercitando un controllo meramente documentale, ha scritto" la Sezione non puòesimersi dal rilevare che la spesa in questione si caratterizza per importiassolutamente abnormi, addirittura superiori ai fondi nella disponibilità del gruppoe tali da sollevare evidenti dubbi sulla ragionevolezza della stessa'' Cfr relazione sulrendiconto 1/1 - 31.12.2013 Gruppo Consiliare Moderati allegato 2 alle produzionidocumentali Dell'Utri

2) L'operazione si svolge con un'azienda che fa capo ad un compagno dello sfesso ^movimento politico, MORETTI, il quale è consigliere comunale a Torino delGruppo Moderati.. Questo affievolimento di alterità tra le due parti contrattuali ècertamente un possibile indice di criticità dell'intera operazione.

3) E' pacifico che le fatture siano soggettivamente false: e' infatti emerso in unaseconda fase di indagine, che VOICE CARE non ha mai effettuato le prestazioniindicate in fattura. Solo dopo che emersa questa verità è stata offerta una secondaversione, e cioè che le prestazioni vennero rese da CONTACTA, per motivi intemi algruppo. Si noti però che, se si trattasse solo di falsità soggettiva, e cioè di una^^interposizione fittizia di VOICE CARE tra il cliente, Gmppo dei Moderati, ed il reali^fomitore della prestazione, CONTACTA, dovremmo poi registrare un qualche flusso 'di denaro, in uscita da VOICE CARE, verso CONTACTA, la quale deve essereremunerata per la prestazione resa. Invece nel caso in esame non vi sono flussi tra ■

VOICE CARE e CONTACTA, che siano riconducibili in alcun modo a questo^fenomeno. Si noti ancora che VOICE CARE non è partecipata al 100% daCONTACTA, ma solo al 50%, essendo il restante 50% di MASCARELLO Luciano .Dell'arricchimento senza causa di VOICE CARE quindi CONTACTA godrebbesolo al 50%, con conseguente depauperamento di CONTACTA ad opera del suoamministratore.

L'incongruenza quindi è incolmabile: I MODERATI pagano VOICE CARE per unaprestazione che non ha svolto e CONTACTA avrebbe effettuato a favore deiMODERATI un'operazione per la quale non riceve alcun pagamento.

4) Vi sono gravissime contraddizioni sulla tipologia di prestazione: infatti il contratto(che nonostante gli importi elevati non è preceduto da nessuna trattativa) tra ilGmppo MODERATI e VOICE CARE, nonché l'ulteriore documentazione acquisita,in particolare uno script che fungeva da istmzione per l'operatore, ed infine labrochure cartacea relativa ai sondaggi asseritamente effettuati, si riferiscono inmaniera inequivoca a sondaggi effettuati tramite conversazioni telefoniche da parte ^di persone fisiche, mentre CONTACTA non fa sondaggi con operatori in carne edossa, ma solo con un operatore automatico che, con voce di sintesi, interpellal'interlocutore, invitandolo a digitare 1, 2 ecc.Nel^^cóntratto di appalto si legge infatti: art. 5 punto IL" l'appaltatore dovràadeguatamente e preventivamente istruire il personale addetto all'esecuzione delcontratto e fornirlo delle procedure e delle istruzioni relative all'esecuzione a regolad'arte dei servizi appaltati. All'art. 6 , dal titolo ''Personale" al punto 6.2 si legge:

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4,JZA

''l'appaltatore si obbliga ad adibire, per l'esecuzione del servizio personale innumero sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi"Le istruzioni di cui al punto dell'art. 5 sopra citate sono e state tradotto nelvademecum preparato il personale. In particolare si segnala lo "SCRIPTCAMPAGNA GRUPPO REGIONALE MODERATI PER IL PIEMONTE APRILE

2011" che offre il testo di un' intervista modello, con domande aperte (non si puòrispondere 1,2,3 ecc. scegliendo tra le risposte proposte, e con suggerimentiall'operatore: punto 4 " inserire genere presunto dell'intervistato/a, se nel dubbiochiedere lei è uomo, oppure donna?, punto 5: secondo lei qual è il problema piùurgente che deve essere affrontato dalla Regione Piemonte (NON SUGGERIRESUBITO LE PROBLEMATICHE MAATTENDERE LA RISPOSTA SPONTANEA

DELL'INTERVISTATO/A. SE L'INTERVISTATO/A RISPONDE NON SAPREI,

OPPURE ESITA, CONTINUARE CON: tra le seguenti tematiche qual è quella chelei ritiene sia la più urgente!Anche i sondaggi dei quali è stata presentata una brochure cartacea riportano ledomande, le cui risposte sono oggetto di studio e valutazione, di un tenore econtenuto assolutamente incompatibile con le domande in automatico. Questo il testodi uno dei quesiti proposti:"Il Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di unaproposta di legge regionale (la 110 presentata il 30 dicembre 2010) su Interventi asostegno della realizzazione di servizi di access Wi-Fi gratuiti. In particolarel'intento è quello di promuovere la diffùsone di servizi di accesso Wi-Fi (WirelesseFidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alletecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoliche limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale,economico e culturale. Quale è il suo giudizio riguardo questa propostaT^

Ancora più complessa è la formulazione del seguente interrogativo in tema dirimborsi Iva presente all'interno di un sondaggio del settembre 2012:"Il Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di un ordinedel giorno (n°84 del 12 settembre 2012) con il quale si richiede l'impegno dellaGiunta ad attivarsi con urgenza nei confronti del Governo nazionale, affinchè siacceleri il pagamento dei mancati rimborsi IVA e, soprattutto, si pervenga ad unasoluzione strutturale che impedisca, in futuro, il ripetersi di così gravi ritardi, chepregiudicano fortemente l'equilibrio economico-finanziario delle aziende, già messea dura prova dalla crisi economica e dalla carenza di liquidità dovuta alla strettacreditizia. Quale è il suo giudizio riguardo quest'ordine del giornoT^

E così ad aprile 2012:" Il Gruppo consiliare dei Moderati per il Piemonte staportando avanti una campagna di iniziative al fine di sensibilizzare l'opinionepubblica sul tema dell'utilizzo dell'energia nucleare. Irecenti avvenimenti occorsi inGiappone dopo il terremoto ed i danni alla centrale nucleare di Fukushima hannoevidenziato i rischi comunque imprevedibili che l'utilizzo di tale tecnologiacomportano sulla popolazione. Riteniamo che in questo momento dove da più voci sisente parlare della volontà del governo di reintrodurre il nucleare in Italia sia

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fondamentale ricordare il risultato del referendum abrogativo e dire con fermezzaNo al nucleare. Qual è il suo giudizio riguardo questa presa di posizione!

5) NON VI E' NESSUNA TRACCIA CERTA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA:i dati relativi al panel che sarebbe stato ridefinito e quelli relativi alle telefonateeffettuate sono stati asseritamente cancellati. La stessa voce delle intervisteautomatiche sarebbe di MORETTI. Non si è coinvolto quindi nessun dipendente inquest' attività e nessuno quindi può testimoniarla. Sono state prodotte brochurecartacee dei sondaggi svolti e registrazioni trascritte dell' intervista fattadall'operatore automatico. Vi sono, si dice, le serie numeriche delle risposte, ma,come ha dovuto ammettere lo stesso CT di parte OCCHETTI, potrebbero riferirsi aqualsiasi altro sondaggio automatico effettuato da CONTACTA con 10 domande.Tra l'altro le diverse relazioni presentate dal CT di parte OCCHETTI non sembranoattendibili: nella prima versione infatti si parla di un esame dei "sistemi serverVOICE CARE , di un "servizio reso da VOICE CARE^ e solo dopo che era emerso^che VOICE CARE non aveva reso la prestazione si presentava nel 2013 una seconda'^i^memoria ove si parlava di server CONTACTA e dove VOICE CARE non era piùnominata. , ' ^Sembra inoltre molto singolare, tanto da apparire inverosimile, che si sia procedutoalla cancellazione del panel statistico ridefmito attraverso l'effettuazione di 35.000interviste. II senso della prestazione di cui alla fattura 31.7.2011 dell'importo'^complessivo di € 252.000,00 ridefinizione della metodologia e del panel statisticoattraverso la realizzazione di almeno 35.000,00 interviste sul territorio piemontese'^era quello di definire una platea di soggetti preselezionati, in modo da avere unacerta campionatura della popolazione e da poter effettuare in epoca successiva unnumero minore di interviste su di un campione significativo. Si vede infatti che dalsettembre 2011 il numero delle interviste mensile (secondo noi solo apparentemente)diminuisce e così anche l'importo delle fatture. Se così è, distruggere il panel èdistruggere il contenuto di una prestazione, che pochi mesi prima è stata fatturata €252.000,00.Se è la legge ad imporre la distruzione del panel, come opinato dalla difesa, diventaassurdo aver effettuato tale investimento.

Anche in questo caso non si chiede alla Corte di dare una valutazione di opportunitàdi una scelta di un soggetto politico, ma di desumere da un quadro diinverosimiglianza la prova logica della insussistenza della prestazione asseritamentesvolta.

6) LE BROCHURE CARTACEE DEI SONDAGGI SVOLTI, RIPORTANODELLE DOMANDE DIVERSE RISPETTO A QUELLE DELLAREGISTRAZIONE DELL'OPERATORE AUTOMATICO.

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Si è già visto come il testo su carta delle ricerche effettuate riportino domande moltocomplesse incompatibili con l'operatore automatico. Si è appena detto che la difesaha fornito le registrazioni e le trascrizioni del testo delle domande dell'operatoreautomatico. Ebbene non vi è corrispondenza tra i testi:Quindi la questione del WIFI passa da"// Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di unaproposta di legge regionale (la 110 presentata il 30 dicembre 2010) su Interventi asostegno della realizzazione di servizi di access Wi-Fi gratuiti. In particolarel'intento è quello di promuovere la dijfiisone di servizi di accesso Wi-Fi (WirelesseFidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alletecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoliche limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale,economico e culturale. Quale è il suo giudizio riguardo questa proposta!" riportatonel volume dato al committente, alla seguente sintetica domanda:IL GRUPPO CONSILIARE DEI MODERATI PER IL PIEMONTE HA FIRMATO

UNA PROPOSTA DI LEGGE PER REALIZZARE SERVIZI DI ACCESSO WIFI

GRATUITI. QUAL E' IL SUO GIUDIZIO IN MERITO?PREMA

1) SE E' SODDISFATTO,2) SE E' SUFFICIENTE,3) NON SODDISFATTO,4) NON SAPREI

La domanda sul nucleare

" Il Gruppo consiliare dei Moderati per il Piemonte sta portando avanti unacampagna di iniziative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul temadell'utilizzo dell'energia nucleare. 1 recenti avvenimenti occorsi in Giappone dopo ilterremoto ed i danni alla centrale nucleare di Fukushima hanno evidenziato i rischi

comunque imprevedibili che l'utilizzo di tale tecnologia comportano sullapopolazione. Riteniamo che in questo momento dove da più voci si sente parlaredella volontà del governo di reintrodurre il nucleare in Italia sia fondamentalericordare il risultato del referendum abrogativo e dire con fermezza No al nucleare.Qual è il suo giudizio riguardo questa presa di posizione!viene così sintetizzata: IL GRUPPO CONSILIARE DEI MODERATI PER IL

PIEMONTE STA PORTANDO AVANTI UNA FORTE CAMPAGNA CONTRO IL

NUCLEARE QUAL E' IL SUO GIUDIZIO RIGUARDO QUESTA PRESA DIPOSIZIONE CONTRO IL NUCLEARE !

PREMA

1) SE E' SODDISFATTO.2) SE E' SUFFICINETE,3) NON SODDISFATTO.4) NON SAPREI

Si rileva che queste differenze non sono possibili in un sondaggio, che impone unaesegesi del significato delle risposte, sulla base di un attento esame del tipo di

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domanda. La domanda sul nucleare passa da una formulazione molto suggestiva cheevoca catastrofi e che ricorda l'esito di un referendum ad un'altra che è del tuttoneutra. Il committente, leggendo il volume cartaceo, ha motivo di ritenere che certerisposte abbiano fatto seguito ad un tipo di domanda, che invece era diverso da quellaeffettivamente svolta.

Si legge in sentenza: '''"Peraltro, tali file audio risultano coerenti anche con le bozze didomande (script) formulate da DELL 'UTRl e, poi, consegnate a Moretti (produzioni ̂documentali difesa DELL'UTRl nell'udienza del 14A.2015, a titolo di esempio - gli ^altri script si trovano nel Dossier Produzioni vicenda Voice Care s.r.L Imputazione20, DELL 'UTRl nei docc. 2 - 4)" e sì richiamano le deposizioni di MASTROBUONO,tuttora dipendente di CONTACTA e di FILIPPETTO, la quale ha riferito solo chenell'ufficio dei moderati erano arrivate delle telefonate di persone che riferivano diessere state intervistate per affermare che la prestazione è stata effettivamente resa.Non pare che il quadro indiziario sopra presentato sia stato valutato adeguatamente enel suo complesso.

Chiedendosi alla Corte di rivalutare le testimonianze di MASTROBUONO,'}^responsabile di sistemi CONTACTA Spa, si fa istanza di rinnovazione 'deldibattimento ex art. 603 I comma cpp. ^

Era contestato a DELL'UTRI anche un episodio di finanziamento illecito .inriferimento al pagamento della fattura n. 62 del 31.5.2011, emessa da "T.D.P. DI LOSCIUTO ANTONINO", e n. 3 del 16.3.2011, emessa da "DAJMON Eventi eSpettacoli".Per quanto concerne la fattura n. 62 del 2011 è necessario sottolineare che la stessariguardava la stampa di 400 manifesti riportanti il simbolo dei "Moderati" e la scritta"Torino 9% Grazie non vi dimenticheremo - la coerenza paga"

Secondo il Tribunale " Tale costo., pare rientrare nella categoria delle spese difunzionamento del Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella partegenerale, considerato che non si trattava di fondi erogati per il pagamento dellacampagna elettorale propria o altrui, per cui è evidente l'assenza di connessione conl'attività del Gruppo, ma di costi relativi alla stampa di un manifesto avente finalitàpolitica, connessa all'attività del Gruppo stesso" In realtà la conclusione ècontraddittoria. Se è evidente, come è, e come il Tribunale riconosce, l'assenza diconnessione con l'attività del gruppo nell'ambito dell'assemblea legislativa, l'utilizzodel fondo per tale spesa è finanziamento pubblico al gruppo consiliare non qualearticolazione del consiglio, ma quale movimento politico, finanziamento quindi 'vietato dalla legge.

Per quanto riguarda la fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi eSpettacoli" occorre evidenziare che tale fattura venne emessa in relazione ad unamanifestazione pubblica organizzata per il 5.5.2011 presso il teatro Colosseo, inprossimità delle elezioni comunali di Torino. In relazione a tale manifestazione il

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teatro Colosseo aveva fatto una fattura con iva agevolata al 4% indirizzata non algruppo consiliare regionale, ma al partito dei moderati, via XX Settembre,agevolazione iva prevista dalla legge perché relativa alla campagna elettorale.La fattura n. 3 del 2011 emessa da Daimon Eventi, indirizzata invece al grupporegionale, presentava TI.V.A al 20% , ma tale elemento è solo in apparentecontraddizione con quello offerto dalla fattura con iva al 4%, perché l'iva agevolatanella campagna elettorale, si riferisce ad un novero tassativo di prestazioni, tra le qualiè compreso l'affitto dei locali, ma non l'attività di animazione. Si ritiene pertanto chela manifestazione in questione fosse una manifestazione elettorale per il comune e che,ove è stato possibile, si è applicata l'iva agevolata.

Che la festa della mamma, la settimana prima delle elezioni comunali, sia solo ilpretesto di un momento di campagna elettorale, che rimane l'unico fine dellamanifestazione, appare assolutamente verosimile. A parte che, se così non fosse,bisognerebbe chiedersi a che titolo avrebbe inerenza con il funzionamento di ungruppo consiliare organizzare una festa della mamma pura e semplice, e dovrebbequindi riqualificarsi il fatto, ex art. 527 cpp, come un ulteriore episodio di peculato.

LUPI Sara - LUPI Maurizio

LUPI Maurizio era presidente ed unico componente del Gruppo Consiliare "VERDIVERDI AMBIENTALISTI PER COTA". In ordine alla gestione del fondo difunzionamento ha patteggiato all'udienza preliminare. E' invece andato a giudizio,insieme alla figlia Sara, in riferimento alla contestazione di truffa aggravata perl'assunzione della figlia, quale Co.Co.Co. con mansioni di "addetta alla segreteria",essendo risultato che è sempre stata lontana da Torino. Prima, fino al luglio del 2010,frequentava l'università a Milano, poi, dal novembre 2010, effettuava uno stagepresso l'Oreal a Milano, ed infine dal settembre 2011 trasferiva a Parigi, lavorandoall'Università, facendo poi uno stage retribuito in azienda ed venendo quindidefinitivamente assunta presso la SANOFI.LUPI Maurizio aveva già diversi collaboratori, tutti famigliari: i fratelli LUPIAlessandro (coordinatore di segreteria) LUPI Alberto (supporto alle attivitàistituzionali), che però lavorava in un negozio di pellicce (sintetiche), la cognataPANZER A Cristina, convivente di LUPI Alberto, la compagna, BRESSA Lorena(addetta alla segreteria e tematiche legislative), impiegata part time di NORAUTO.Che in questo quadro di impressionante familismo, alla luce anche della modestissimaattività di LUPI, in consiglio regionale per come si è documentato, che risultasseassunta e prendesse un regolare stipendio anche la figlia che stava prima a Milano epoi a Parigi è apparso davvero scandaloso.La tesi della difesa, accolta dal Tribunale ruota su due versanti:

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1) La natura della prestazione lavorativa di LUPI Sara, che, da un lato qualeCo.Co.Co., non sarebbe stata tenuta ad un orario e ad un vincolo di presenza sulluogo di lavoro, e che dall'altro sarebbe stata indicata quale "addetta allasegreteria", non in riferimento alle tipiche mansioni di segretaria (tenere apertol'ufficio, risponder al telefono, ricevere il pubblico, tenere l'agenda degliappuntamenti ecc.) ma quale componente della segreteria politica. In dibattimentosi è fin evocato il ruolo del Segretario di Stato americano, per dire che il termine"segretaria" può avere un significato diverso da quello di impiegato di segreteria. ,

2) La dimostrazione di una qualche prestazione resa da LUPI Sara, che avrebbe fattodelle ricerche su temi cari all'ambientalismo e le avrebbe trasmesse al papà chene avrebbe fatto uso per la sua attività politica in consiglio.

In ordine al primo punto è agevole rispondere che un conto sono i vincoli di orario, un contoè l'ontologica incompatibilità di svolgere la mansione di "addetta alla segreteria", che ècomunque cosa diversa da "membro della segreteria politica", "consigliere politico" o"addetto ad approfondimenti tematici", stando in un'altra città o all'estero. _Il Co.Co.Co non avrà vincoli di orario, ma una qualche prestazione deve pur renderla.obietta che una segretaria andrebbe assunta a tempo determinato e non come Co.Co.Co, tié 'si è visto come in realtà in molti gruppi le segretarie fossero Co.Co.Co. Si pensilà,GIOVINAZZO ed a PELLI del Gruppo "UNITI per BRESSO" ed a tutti gli altri c%lavoravano per il gruppi di LUPI, assunti come Co.Co.Co. Qualcuno di loro avrà pur fatto^^da impiegato di segreteria. Tra l'altro sul punto è stata fatta una domanda al teste PANTE'della Regione Piemonte, il quale ha riferito che ''^poteva succedere " che si assumesse comeCo.Co.Co. un impiegato di segreteria.

In ordine al secondo punto, la documentazione presentata è assolutamente inattendibile,consistendo nella raccolta di una serie di manoscritti, privi di data certa.

Che una giovane in carriera, residente a Parigi dialoghi con il padre, consigliere regionale,sui temi dell'ambientalismo, avendo effettuato delle ricerche su intemet, senza scrivere unariga al computer e senza mandare delle mail (attività che avrebbe reso databile laprestazione), ma scrivendo a mano su quinterni di carta, appare assolutamente incredibile.Questa documentazione in realtà o è stata fatta dopo ad hoc e costituisce un vero e proprioinquinamento probatorio, o risale al tempo in cui LUPI Sara era ancora a casaSi pensi poi a come queste ricerche sarebbero arrivate in Italia. Le avrebbe portatefisicamente la madre BRESSA, anch'ella come si è visto assunta dal gruppo, che ogni tantoandava a trovare la figlia a Parigi.

A ciò si deve aggiungere:1) Nessuno ha saputo indicare nessuna iniziativa in seno al consiglio che possa

connettersi con il lavoro di LUPI Sara (cfr esame BRESSA.- domanda del P.M: "unaproposta di legge, ''diretta ricaduta del lavoro di Sara? Non saprei" (pag. 14trascrizioni); cfr esame LUPI Alberto, pag. 47, che non sa fare un esempio diun'iniziativa che si basi sugli studi di LUPI Sara.

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2) LUPI Sara ha parlato di un impegno di 5-6 ore giornaliero, incompatibile con unorario di lavoro a Parigi di 7 ore al giorno, cui si deve aggiungere almeno un'ora pergli spostamenti (cfr. esame LUPI Sara pag. 16)

La sentenza della Corte Dei Conti che ha esaminato la stessa documentazione ha

concluso ritenendo provato lo svolgimento da parte di LUPI Sara di attivitàlavorativa, regolarmente retribuita per la somma di e 74.483,83... in quanto èdell'avviso che... a fronte dell'inequivoco impianto accusatorio difetti, allo stato unadeguato riscontro probatorio dell'effettività e dell'esistenza di un'opera e di unservizio prestati dall'interessata in corrispettivo del compenso mensilmente ricevuto"

Il Tribunale di fronte a questi indizi, gravi, precisi e concordanti ha invece parlato di''perplessità sollevate dall'accusa", così riducendo il processo penale ad un confronto diimpressioni e non al luogo ove si valuta con rigore la prova, anche quella logica.Si legge infatti in sentenza: "le perplessità sollevate dall'accusa, anche se in partecondivisibili, non consentono, tuttavia, di escludere oltre ogni ragionevole dubbio(quindi in sede penale e con le regole probatorie che le sono proprie) l'effettività dellacollaborazione da parte di Sara LUPI con il Gruppo "Verdi-Verdi-L'Ambientalista perQota " considerato che:

la LUPI, secondo quanto indicato nel menzionato contratto non aveva vincoli "disubordinazione, di orario, di modalità di esecuzione e di luogo- non è del tutto implausibile che la predetta svolgesse le mansioni di "addetta allasegreteria " nelle modalità sopra indicate, cioè attività di ricerca e supporto politico;- alla luce delle dichiarazioni testimoniali, della perizia svolta e del fatto che ilmateriale oggetto di contestazione veniva esibito alla G.d.F. già in sede di primoaccesso, non può ritenersi assolutamente inveritiero che la prestazione sia stataeffettivamente svolta nel biennio in questione, anche mentre la LUPI si trovava fuoriTorino, considerato che non sono emerse assolute incompatibilità tra le menzionateattività svolte per il Gruppo e gli orari di lavoro"Insomma la testimonianza dei parenti, loro stessi Co.Co.Co. è bastata per il Tribunale, inuna con una perizia grafica che ha confermato che la scrittura di documenti dei quali nonera certa la data era comunque riferibile a LUPI Sara. Tutte le incongruenze sopraenunciate non sono state in alcun modo spiegate, ma come si è visto, ridotte al rango dimotivi di perplessità.

Chiedendosi alla Corte di rivalutare le testimonianze di BRESSA Lorella, LUPI Alberto,

PANZERA Cristina, LUPI Alessandro, si fa istanza di rinnovazione del dibattimento exart. 603 I comma cpp.

STARA Andrea

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All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare "Insieme per Bresso", sono statecontestate condotte appropriative per la somma complessiva di € 56.970,49 in relazione alleseguenti tipologie di spesa:

contravvenzioni al codice della strada per complessivi 121,60 euro;acquisto di materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega circolare, vasi tubO oer

complessivi 3.934,10 euro; 'ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare per complessivi 104 40 '

euro;

acquisto di prodotti informatici (ed musicali, amplificatore, cornice digitale, accessori ^per il cellulare) per complessivi € 1.543,63;

spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da asporto per complessivi 14 827 76euro; ' '

acquisto di carburante per complessivi 15.368,69 euro;- acquisti vari (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento, giocattoli, affitto sala pressoDAR AL HIKMA di via Fiocchetto 15 per finalità estranee al gruppo, attrezzatura sportiva)per complessivi 4.119,74 euro;

acquisto di biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione peiv—complessivi 217,80 euro;

spese per albergo/bed & breakfast e biglietti aerei per complessivi 739,35 euro; ■spese per ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo consiliare^. per ̂

complessivi 749,90 euro; L- 'V .1. \-,

E stato riconosciuto responsabile di peculato in riferimento alla somma complessiva ^19.652,43, avendo il Tribunale ritenuto che tale importo fosse rappresentato da scontrinitappabuchi ovvero funzionali a giustificare pagamenti che erano privi di pezza

giustificativa.

In realtà alcuni scontrini sono stati considerati talmente eccentrici, da non essere neancheritenuti ''tappabuchi", ma degli errori. Ci si riferisce alla sega circolare ed al tosaerba.L Accusa ritiene che, se di errori si tratta, sono errori che riguardano la cemita di scontrinitappabuchi e quindi indifferenti alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Sonoserviti per coprire delle spese non documentate e quindi oggetto di appropriazione e l'erroree consistito nella mancanza di attenzione alla specifica voce di spesa che documentavano.

II Tribunale poi riconosce l'inerenza di una serie di costi, che invece, come si è già ribaditoposizioni, non sono ammissibili: si pensi agli acquisiti relativi ad accessori per

1 ufficio, le spese di ferramenta e materiale simile che secondo il Tribunale sarebbefinalizzato alla costruzione di oggetti legati ad iniziative lato sensu politiche del Gmppocosi^ come per alcune attrezzatture quali, ad esempio, un megafono, acquisti pressopasticcerie, acquisiti di vino e fiori, accessori di elettronica, spese per il pagamento dellecontravvenzioni del Codice della Strada e per la manutenzione della vettura, l'acquisto dellagrande maggioranza del carburante, nonché di alcune ricariche telefoniche e pavpal epostepay. ^

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Per quanto concerne l'affitto spese di una sala presso DAR AL HIKMA è documentato,dallo scambio di mail, che la sala venne affittata non per un evento del gruppo, ma per unincontro organizzato dalla RABESCHI relativo ad un programma teatrale del quale lafiglia GUBERNATI Giulia era scenografa. Un fatto quindi di vita privata dellaRABESCHI che nulla a che fare con l'attività del gruppo.

Così l'acquisto dei biglietti aerei in favore di Hemandez Ibalada e Arco Fuster Domenec,nonché di ulteriori biglietti, nonché i pagamenti dei canoni relativi alla locazione dei localidel Comitato "officina dei diritti" di via Monte Novegno lO/a che nulla hanno a che vederecon il Gruppo.

Si chiede quindi la riforma della sentenza impugnata , in riferimento alle voci di spesa che ilTribimale ha ritenuto di ammettere.

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Andrea STARA era inoltre imputato anche del reato di cui agli artt. 7 della legge 2 maggio1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 per il pagamento di iniziative elettoralio, comunque, riferibili al partito, in relazione al pagamento delle fatture n. 506 del 31.5.2011emessa da "VINCENZO BONA spa", n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGITMARIOGROS industrie grafiche s.r.L", nonché n. 42 del 21.2.2011 e n. 62 del 24.3.2011emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA".

Per la fattura emessa da "Agit Mariogros Industrie Grafiche s.r.l." che riguardava la stampadi manifesti relativi ad un convegno dal titolo "il futuro passa dalla zona nord - sviluppourbanistico ed infrastrutture sociali nella prospettiva della variante 2000" organizzato, tra glialtri dal P.D. - con cui il Partito di STARA avrebbe dovuto fondersi di lì a poco - nel qualeintervenivano come relatori numerosi collaboratori dell'odierno imputato, il Tribunale haritenuto che "ro/e costo" potesse '"'"rientrare nella categoria delle spese di funzionamentodel Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella parte generale, consideratoche non si trattava di fondi erogati per il pagamento della campagna elettorale propria oaltrui, per cui è evidente l'assenza di connessione con l'attività del Gruppo, ma di costirelativi ad un convegno avente finalità politica connessa all'attività del Gruppo stesso". Sitratta invece di una forma di finanziamento illecito a favore del PD, a nulla rilevando che

non fosse relativo alla campagna elettorale.

P.Q.M.

Si chiede la riforma della sentenza impugnata e l'affermazione di responsabilità diGIOVINE Michele, DE MÀGISTRIS Roberto, GIORDANO Massimo, GREGORIOFederico, MOLINARI Riccardo, TIRAMANI Paolo, DELL' UTRI Michele, BURZIAngelo Emilio Filippo ( ad eccezione del capo 24) , GOFFI Alberto, NEGRO Giovanni, (ad eccezione del capo 28) LUPI Maurizio, CORTOPASSI Alberto, COSTA Rosa Anna, LAROCCA Girolamo ( ad accezione del capo 41), LEARDI Lorenzo, MASTRULLOAngiolino, MONTARGLI Augusta, MOTTA Massimiliano, TENTONI Alfredo Roberto,VALLE Rosanna, LUPI Sara, CANTORE Daniele (ad eccezione dell'episodio indicato nelcapo di imputazione quale "rimborso spese per acquisto materiale elettorale QUARATINO

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Antonio per complessivi e 7.176,00"), STARA Andrea, GOTA Roberto in ordine a tutti ireati contestati e la conseguente condanna alle pene di legge.

Torino, lì 16.2.2017

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