PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE) - uninsubria.it · chi sbagliasse di un minimo perdeva la lite;...

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PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)

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PROCESSO PER FORMULAS

(FORMULARE)

• Gai 4.30: Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium uenerunt. namque ex nimia subtilitate ueterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta uerba, id est per formulas, litigaremus.

• Ma tutte queste legis actiones lentamente vennero in odio. Infatti, per l’eccessiva cavillosità degli antichi che in quell’epoca facevano gli ordinamenti, la situazione era giunta ad un punto tale che anche chi sbagliasse di un minimo perdeva la lite; perciò con la lex Aebutia e con le due leges Iuliae queste legis actiones furono abolite, sicché potessimo svolgere il processo per via di parole messe assieme, cioè per formulas

PASSAGGIO DAL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES AL

PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)

• Attività del pretore (367 a.C.) titolare

dell’imperium e della iurisdictio

• Riconoscimento e tutela di rapporti

sviluppatisi nella prassi delle relazioni

commerciali tra romani e stranieri (editto - ius

honorarium)

• Tutelate:

• - le situazioni giuridiche rilevanti per il ius civile arcaico, già

tutelate attraverso il processo per legis actiones (se entrambe le parti

sono cittadini romani, l’attore può scegliere quale processo utilizzare)

- le parti dovevano essere entrambe cittadine romane (actiones in ius

conceptae)

• - anche nuove situazioni giuridiche soggettive

a) riconosciute rilevanti dal ius civile (actiones in ius conceptae)

b) Fondate su una situazione, su una circostanza di fatto ritenuta

rilevante dal magistrato titolare della iurisdictio e tutelata dallo

stesso in forza del suo imperium (actiones in factum conceptae)

PASSAGGIO DAL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES AL

PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)

• DAL 242 A.C. DUE PRAETORES URBANUS - PEREGRINUS

• LEX AEBUTIA 130-120 a.C. (abolisce la l.a. per condictionem)

• LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM 17 a.C. (abolisce le rimanenti legis actiones eccezion fatta per il damnum infectum e per i giudizi che dovevano svolgersi apud iudicem innanzi al tribunale dei centumviri: controversie ereditarie)

• Gai. 4.31: Tantum ex duabus causis permissum

est [id legis actionem facere] lege agere, damni

infecti et si centumuirale iudicium futurum est…

• Solo in due casi è ammesso servirsi delle

legis actiones: per danno temuto e nel caso

che si debba svolgere un processo innanzi ai

centumviri

• IL PROCESSO FORMULARE SI VIDE

RICONOSCIUTI EFFETTI ANCHE PER IL

IUS CIVILE

• - effetto preclusivo litis contestatio

• - effetto costitutivo dell’adiudicatio

• - effetto costitutivo di obbligazione (obligatio

iudicati) della condanna

• LA LEX IULIA IUDICIORUM

PRIVATORUM DISTINSE TRA:

• IUDICIA LEGITIMA (a Roma, tra cittadini

romani, davanti ad un giudice unico; devono essere

decisi entro 18 mesi dalla litis contestatio)

• IUDICIA QUAE IMPERIO CONTINENTUR

(devono essere decisi entro l’anno di carica del

magistrato che ha presieduto alla fase in iure)

• IL PROCESSO FORMULARE E’

APPLICABILE ANCHE AGLI

STRANIERI E PUO’ SVOLGERSI NON

SOLO A ROMA MA ANCHE IN TUTTO

IL TERRITORIO ITALICO E NELLE

PROVINCE

SVOLGIMENTO PROCESSO

FORMULARE

• IN IUS VOCATIO (atto privato, dal quale, però,

risulta bandita la forza -> MISSIO IN BONA

pronunciata dal magistrato, contro chi non si fosse

fatto trovare e contro il vocatus che non avesse

seguito l’attore, questi doveva compiere, quando

possibile, l’EDITIO ACTIONIS)

• VADIMONIUM (DA VADES) -> STIPULATIO

TRA ATTORE E CONVENUTO

(PROMITTENTE OBBLIGATO)

• SUDDIVISIONE IN DUE FASI

• FASE IN IURE (praetor urbanus o peregrinus, aediles curulis, governatori provinciali -> edicta) - LE PARTI DEVONO ESSERE ENTRAMBE PRESENTI -> 2^ EDITIO ACTIONIS E POSTULATIO ACTIONIS (quando possibilI, da parte dell’attore) le parti debbono entrambe in concorso col magistrato cooperare affinché i termini della controversia siano definiti debbono concorrere a costituire quel documento scritto che è la FORMULA (DATIO ACTIONIS)

• IL MAGISTRATO POTEVA DENEGARE L’ACTIO (la pretesa dell’attore gli appariva manifestamente infondata o benché fondata in diritto manifestamente iniqua o si dichiarava incompetente)

• CONFESSIO IN IURE DA PARTE DEL CONVENUTO (riconoscimento pretese dell’attore)

• nelle actiones in personam aventi ad oggetto certa pecunia o certa res -> confessio = iudicatus era quindi data all’attore una actio confessoria = actio iudicati (con potere del iudex di compiere l’aestimatio in caso di actio in personam avente ad oggetto una certa res)

• nelle actiones in rem e in quelle in personam aventi ad oggetto un incertum si dava per provato quanto ammesso dal convenuto e si procedeva oltre ai fini della restitutio o della determinazione dell’entità del credito e, quindi, della condanna (sempre pecuniaria)

• INDEFENSIO DA PARTE DEL CONVENUTO

• LITIS CONTESTATIO dictare - accipere - dare iudicium)

• EFFETTI: PRECLUSIVI (BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO - IDENTICHE LE PERSONE, IL PETITUM E LA CAUSA PETENDI) - CONSERVATIVI (ES. AZIONI PENALI PERSONALI)

• INDEFENSIO

• Actio in personam -> si dava impulso alla procedura esecutiva, pur in difetto di sentenza di condanna

• Actio in rem -> attribuzione da parte del magistrato all’attore del possesso della res controversa

• FASE APUD IUDICEM (Cittadino romano scelto dalla parti e/o nominato dal giudice). Di norma iudex unus ma anche organi giudicanti collegiali (recuperatores: giudizi di libertà e in caso di delicta quali la rapina e l’iniuria - centumviri, organo pubblico)

• IN CASO DI ASSENZA DI UNA DELLE PARTI, IL GIUDICE DOVEVA SENTENZIARE A FAVORE DI QUELLA PRESENTE

• IL GIUDICE ERA VINCOLATO AL TENORE

LETTERALE DELLA FORMULA (ACTIO)

• SENTENZA -> IN CASO DI CONDANNA

SEMPRE PECUNIARIA, SEMPRE ESPRESSA IN

DENARO (OBLIGATIO IUDICATI CHE SE

RIMASTA INADEMPIUTA LEGITTIMAVA

TRASCORSI 30 GG. ALL’ESPERIMENTO

DELL’ACTIO IUDICATI) E SEMPRE

DEFINITIVA (NO APPELLO)

• FORMULA (CONCEPTA VERBA) elemento caratterizzante il nuovo processo privato (documento scritto, somma delle istruzioni che le parti di comune accordo e il magistrato indirizzano al giudice che presiederà alla fase apud iudicem: il giudice dovrà necessariamente attenersi alla formula, ossia provvedere a tutti gli adempimenti impostigli dalla formula e non potrà fare nulla di più di quanto dalla stessa indicato)

PARTES (ORDINARIE) FORMULARUM

(SECONDO GAIO)

• INTENTIO (CERTA O INCERTA)

• DEMONSTRATIO

• CONDEMNATIO

• ADIUDICATIO

• Nessuna di queste parti è presente in tutte le formulae e non vi è formula

che le contenga tutte e 4

• CLAUSOLE ACCESSORIE

• EXCEPTIO (REPLICATIO)

• PRAESCRIPTIO

• CLAUSOLA ARBITRARIA O RESTITUTORIA

• INTENTIO (CERTA O INCERTA) -> esprime la pretesa dell’attore

• DEMONSTRATIO -> in caso di intentio incerta concorre a precisarla indicando la causa sottesa alla stessa

• CONDEMNATIO (CERTA O INCERTA) -> autorizza il giudice a condannare e ad assolvere e, in caso di condanna, fissa i criteri cui il giudice dovrà attenersi nella determinazione della SOMMA DI DENARO oggetto di condanna -> LITIS AESTIMATIO (SOMMA DI DENARO ESPLICITATA - QUANTI ERA RES ERIT, QUANTI EA RES EST, QUANTI EA RES FUIT - ID QUOD ACTORIA INTEREST) /// TAXATIO - BENEFICIUM COMPETENTIAE

• ADIUDICATIO (actio communi dividundo, actio familiae erciscundae, actio finium regundorum)

• IN CASO DI INTENTIO CERTA RISCHIO DI PLURIS PETITIO (RE, LOCO, TEMPORE, CAUSA) -> EFFETTO PRECLUSIVO DELLA LITIS CONTESTATIO

CLAUSOLE ACCESSORIE

• PRAESCRIPTIO (RIMEDIO A FAVORE DELL’ATTORE)

• Inserita prima della iudicis nominatio (su richiesta dell’attore e in forza del provvedimento del magistrato)

• Formule con intentio incerta, con le quali l’attore avrebbe finito per dedurre in giudizio tutto ciò che gli era dovuto in dipendenza di quanto specificato nella demonstratio -> effetto preclusivo della litis contestatio: non avrebbe più potuto agire una seconda volta per lo stesso credito_> problema crediti relativi ad una prestazione frazionabile (es. stipulatio avente ad oggetto un pagamento rateale con scadenze mensili: alcune rate scadute altre no: L’ATTORE DOVEVA CHIEDERE L’INSERIMENTO DI UNA PRAESCRIPTIO DAL SEGUENTE TENORE: EA RES AGATUR…CUIUS REI DIES FUIT: l’azione verta sulla prestazione il cui termine è scaduto)

• EXCEPTIO (RIMEDIO A FAVORE DEL CONVENUTO)

• Inserita dopo l’intentio (su richiesta del convenuto e in forza del provvedimento del magistrato)

• Esprimeva una condizione, una circostanza negativa rispetto alla condanna DI PER SE’ NON RILEVANTE PER IL IUS CIVILE E, QUINDI, DI CUI NON SI SAREBBE POTUTO ALTRIMENTI TENERE CONTO IN SEDE DI DEFINIZIONE DELLA SENTENZA, OSSIA APUD IUDICEM (una condizione, una circostanza non manifesta per cui il magistrato non riteneva di potere in forza della stessa denegare l’actio, ma rimetteva il relativo accertamento al giudice: il giudice avrebbe potuto e dovuto condannare il convenuto solo se le circostanze dedotte nell’exceptio non risultavano vere e ciò anche nell’ipotesi in cui l’attore avesse dato prova dell’esistenza del diritto per cui aveva agito

• Es. exceptio doli, metus, rei iudicatae vel in iudicium deductae, iusti dominii, legis Laetoriae (eccezioni perentorie), pacti (eccezione dilatoria)

• NON OGNI DIFESA DEL CONVENUTO ERA EXCEPTIO (NEGARE L’INTENTIO: ‘NON è VERO’, NON SIGNIFICA OPPORRE UNA EXCEPTIO, LA FORMULA TIPO NON SUBISCE ALCUNA MODIFICA)

• POSSIBILE ANCHE UNA REPLICATIO PRO ACTORE

• (Es. actio publiciana -> exceptio iusti dominii -> replicatio doli)

ESEMPI DI FORMULAE

(EXCEPTIONES)

• Exceptio doli

• Si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum sit neque fiat.

• Se nella questione nulla sia avvenuto o avvenga per dolo di A.A.

• Exceptio metus

• Si in ae re nihil metus causa factum est

• Se nella questione nulla è avvenuto a causa di timore (= violenza)

• Exceptio pacti conventi

Si inter A. Agerium et N. Negidium non convenit, ne ea pecunia peteretur

• Se non è stato convenuto tra A.A. e N.N. che quel denaro non fosse richiesto

ESEMPIO DI FORMULA (ACTIO)

CON EXCEPTIO

• Actio certae pecuniae (actio in personam in ius concepta)

• C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos dare oportere, qua de re agitur, si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum sit neque fiat, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos condemnato; si non paret absolvito.

• Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio Negidio deve dare ad Aulo Agerio 25 sesterzi – materia del contendere – se nella questione nulla sia avvenuto o avvenga per dolo di A.A., il giudice C. Aquilio condanni N.N. nei confronti di A.A. per 25 sesterzi

• CLAUSOLA ARBITRARIA O RESTITUTORIA (AZIONI REALI

E TRA LE ACTIONES IN PERSONAM ACTIO DOLI E ACTIO

QUOD METUS CAUSA)

• Il giudice, verificata la fondatezza della pretesa dell’attore, prima di

pronunziare la condanna avrebbe dovuto INVITARE il convenuto a

RESTITUERE (RIPRISTINARE LO STATO A QUO) E

CONDANNARLO SOLO SE LA RESTITUTIO NON AVESSE

AVUTO LUOGO

• L’IMPORTO DELLA CONDANNA PECUNIARIA IN QUESTI

CASI DI MANCATA RESTITUTIO ERA FRUTTO DELLA

VALUTAZIONE OPERATA SULLA RES DALL’ATTORE

SEPPURE SULLA BASE DI UN IUS IURANDUM IN LITEM O

GIURAMENTO ESTIMATORIO

• Se la clausola restitutoria mancava il giudice avrebbe

dovuto condannare il convenuto anche se avesse

soddisfatto le pretese dell’attore dopo la litis contestatio

(apud iudicem)

• ECCEZIONE COSTITUITA DAI IUDICIA EX FIDE

BONA

• PER I IUDICIA STRICTA FURONO I GIURISTI

SABINIANI (IL CUI PARERE SI IMPOSE

SULL’OPPOSTO AVVISO DEI PROCULIANI) AD

ENUNCIARE IL PRINCIPIO SECONDO CUI OMNIA

IUDICIA ABSOLUTORIA ESSE

TIPOLOGIE DI FORMULAE

(ACTIONES)

• CIVILI - ONORARIE (PRETORIE)

• (distinzione che si evinceva dalla formulazione dell’intentio, a seconda che in essa la pretesa attrice risultasse o meno fondata sul ius civile -> a) appartenenza ex iure Quiritium; b) spettanza di un ius, servitù prediali, usufrutto, diritti affini; c) di obbligazione a carico del convenuto espressa dal verbo oportere - tutte le altre pretese erano di diritto onorario)

• Nell’editto rispetto alle formule onorarie al testo tipo si accompagnava una clausola che indicava i presupposti di concessione della stessa: promessa edittale (iudicium dabo)

• LE AZIONI CIVILI SI DISTINGUEVANO ULTERIORMENTE IN

• IUDICIA STRICTA - IUDICIA BONAE FIDEI (oportere ex fide bona)

• I IUDICIAE BONAE FIDEI erano a. in personam, con demonstratio, intentio incerta (quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona) e condemnatio

• Non necessario ricorrere allo strumento dell’exceptio - es. efficacia diretta dei patti aggiunti al negozio giuridico (superamento tipicità negoziale), la compensazione rispetto ad essi opera come modo generale di estinzione delle obbligazioni etc.

LE AZIONI PRETORIE SI SUDDIVIDEVANO IN:

• UTILES (FICTICIAE)

• CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI

• IN FACTUM

• Rimedi, in ogni caso, volti a colmare le lacune del

ius civile, in quanto finalizzati a tutelare rapporti

iure civili non specificamente tutelati o a reprimere

comportamenti iure civili non specificamente

repressi

• Nell’intentio delle actiones utiles e in quelle con

trasposizione di soggetti, peraltro, non mancava il

riferimento al ius civile, si operava, infatti, tramite

esse, un’estensione di azioni civili a situazioni non

contemplate e, quindi, non tutelate dal ius civile; nelle

azioni in factum, invece si prescindeva del tutto dal

ius civile, si invitava il giudice a condannare o ad

assolvere a seconda che verificasse o non verificasse la

sussistenza di certi eventi

• ACTIONES UTILES ipotesi elettiva: ACTIONES FICTICIAE ->

nell’intentio il giudice era invitato a giudicare sulla base di una finzione

giuridica, ossia come se esistesse un elemento o una circostanza non

esistente o come se non esistesse una circostanza o un elemento

esistente (A. SERVIANA – A. PUBLICIANA)

• ACTIONES CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI -> per dare

modo al giudice di condannare il convenuto nonostante il difetto

nell’attore di legittimazione attiva o il difetto nel convenuto di

legittimazione passiva si indicava nell’intentio il nome del soggetto

effettivamente legittimato (e che al giudizio non partecipava) e

nella condemnatio il nome della parte che stava effettivamente in

giudizio al posto del legittimato (A. RUTILIANA)

• ACTIONES IN REM – ACTIONES IN

PERSONAM (distinzione presupposta nel regime

dell’antica l.a. sacramenti)

• Basilare distinzione dei diritti soggettivi patrimoniali in:

• diritti reali (erga omnes – soggetto convenuto con

l’actio in rem non determinato a priori) e diritti di

credito (di carattere relativo, nei confronti di un

soggetto determinato: il debitore)

• AZIONI PENALI (A SEGUITO DI ATTO

ILLECITO: DELICTUM SIVE MALEFICIUM) –

AZIONI REIPERSECUTORIE

• L’autore di un atto illecito incorre oggi in

responsabilità penale se il suo atto, ritenuto lesivo

degli interessi della collettività, viene dalla legge

qualificato reato e come tale sanzionato (finalità

affilittive) con una pena (pecuniaria o detentiva)

• Azioni penali:

• In personam – FUNZIONE SANZIONATORIA,

AFFLITTIVA, PUNITIVA (la condanna era sempre

pecuniaria) -> ‘poenam persequimur’

• Azioni reipersecutorie

• In personam o in rem – ‘rem persequimur’, res = ogni interesse

patrimoniale che si assumeva leso e nel quale chi agiva

pretendeva di essere reintegrato – FUNZIONE

RISARCITORIA

• CARATTERISTICHE AZIONI PENALI

• - Passivamente intrasmissibili (solo nel caso avesse avuto luogo la litis

contestatio il processo morto il convenuto poteva essere proseguito

nei confronti del di lui erede)

• - SOLIDALMENTE CUMULATIVE

• A) rispetto ai soggetti attivi e passivi

• B) rispetto alle azioni reipersecutorie (pena e risarcimento non sono

incompatibili)

• - se di ius civile (furtum, rapina, iniuria, damnum) date in perpetuum;

se onorarie (dolus, metus) annuali

• - nossali (noxa deditio tramite mancipatio – noxa caput sequitur)

• OPERATIVITA’ DEGLI EFFETTI PRECLUSIVI

DELLA LITIS CONTESTATIO

• Distinzione tra:

• ACTIONES IN PERSONAM CON FORMULA IN

IUS E IUDICIA LEGITIMA (IPSO IURE)

• TUTTE LE ALTRE ACTIONES (IN REM O IN

PERSONAM MA NON IN IUS, OSSIA IN FACTUM,

E/O NON IUDICIA LEGITIMA (OPE EXCEPTIONIS -

>EXCEPTIO REI IUDICATAE VEL IN IUDICIUM

DEDUCTAE)

PROCEDURE ESECUTIVE

• Condanna (sempre) pecuniaria -> obligatio iudicati -

> 30 gg. -> actio iudicati (azione in personam,

dichiarativa di accertamento: vi è stata una

precedente sentenza di condanna pronunciata

contro il convenuto? Sono trascorsi 31 gg.? Il

condannato ora convenuto con l’actio iudicati non

non ha adempiuto, ossia non ha corrisposto la

somma oggetto di condanna?)

• Il convenuto con l’actio iudicati riconosceva in iure di essere

tenuto (confessio in iure) -> il pretore dava corso rispetto a

detta somma alle procedure esecutive

• Il convenuto con l’actio iudicati non riconosceva di essere

tenuto (opponeva ad es, che non vi era stata una precedente

sentenza di condanna ai suoi danni, che aveva già adempiuto,

che non erano ancora trascorsi il termine di 30 gg. per

l’adempimento) -> rischio di condanna al duplum -> in

forza di questa seconda condanna intervenuta nel processo

esperito sulla base dell’actio iudicati, il pretore dava corso alle

procedure esecutive

• PROCEDURE ESECUTIVE

• PERSONALE -> L.A. PER MANUS

INIECTIONEM (attenuazioni: l’addictus

poteva pagare il suo debito, riscattare, cioè, la

sua persona con il suo lavoro)

• PATRIMONIALE (BONORUM VENDITIO – ISTITUTO PRETORIO)

• 1. MISSIO IN BONA

• 2. PROSCRIPTIO BONORUM (procedura concorsuale)

• 3. 30 gg. Infamia a carico dell’esecutato

• 4. NOMINA DA PARTE DEL PRETORE DI UN CURATOR BONO0RUM

• 5. NOMINA DA PARTE DEI CREDITORI DELL’ESECUTATO DI UN

MAGISTER BONORUM INCARICATO DI PREDISPORRE L’ASTA PUBBLICA

DEI BENI DELL’ESECUTATO

• 6. BONORUM VENDITIO (BONORUM EMPTOR -> SUCCESSORE A

TITOLO UNIVERSALE INTER VIVOS O MORTIS CAUSA

DELL’ESECUTATO MA SOLO PER IL DIRITTO ONORARIO, NON PER IL

DIRITTO CIVILE)

• ACTIO SERVIANA (FICTIO) ACTIO RUTILIANA (TRASPOSIZIONE DI

SOGGETTI)

• ALTRO CASO IN CUI ERA ESPERIBILE LA

PROCEDURA ESECUTIVA (PERSONALE O

PATRIMONIALE) -> INDEFENSUS IN IURE

RISPETTO AD UN’ACTIO IN PERSONAM

• ALTRI CASI IN CUI ERA ESPERIBILE LA

PROCEDURA ESECUTIVA PATRIMONIALE

(NON ANCHE QUELLA PERSONALE) -> CHI

NON AVESSE DATO SEGUITO ALLA IN IUS

VOCATIO O SI FOSSE SOTTRATTO ALLA

STESSA (ASSENTE)

RIMEDI PRETORI

• INTERDICTA (interdicere = proibire)

• Provvedimenti del magistrato che vietavano determinati

comportamenti

• Col tempo oltre che proibire poterono anche obbligare,

donce la classificazione di

• INTERDICTA PROHIBITORIA

• INTERDICTA RESTITUTORIA

• INTERDICTA EXHIBITORIA

• Erano emessi dal magistrato alla presenza di entrambe le

parti e su richiesta di una di esse, previo esame sommario

delle ragioni addotte dal richiedente

• L’INTIMATO POTEVA

• RICONOSCERE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI E

OBBEDIRE

• NEGARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI

• ALLORA AVEVA LUOGO UN PROCEDIMENTO VOLTO

ALL’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DEI

PRESUPPOSTI SINO A QUEL MOMENTO SOLO ASSERITI

E RITENUTI NON INFONDATI DAL MAGISTRATO

• INTERDICTUM DE VI (A DIFESA DEL

POSSESSORE SPOSSESSATO CON

VIOLENZA)

• ‘restituisci a Tizio il fondo e ciò che vi si

trovava, quel fondo che Tizio possedeva in

modo non viziato (nec vi nec clam nec precario)

nei tuoi confronti e da cui tu o alcuno dei tuoi lo

ha estromesso con violenza in quest’ultimo

anno

ESEMPI DI FORMULAE (ACTIONES)

• Vindicatio rei (actio in rem, in ius concepta)

• C. Aquilius iudex esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerii esse neque is fundus arbitrio C. Aquilii A. Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito.

• Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che il fondo di cui si tratta è di Aulo Agerio e quel fondo non sarà restituito ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio, il giudice C.A. condanni Numerio Negidio nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che la cosa avrà, se non risulta lo assolva.

• Actio certae pecuniae (actio in personam in ius concepta)

• C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos dare oportere, qua de re agitur, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos condemnato; si non paret absolvito.

• Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio Negidio deve dare ad Aulo Agerio 25 sesterzi – materia del contendere – il giudice C. Aquilio condanni N.N. nei confronti di A.A. per 25 sesterzi

• Actio depositi in ius concepta

• C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam

argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius C.

Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito.

• Sia giudice Caio Aquilio. Poiché Aulo Agerio ha depositato

presso Numerio Negidio un tavolo d’argento – materia del

contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa,

Numerio Negidio deve dare o fare in favore di A.A. secondo

buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di

A.A.; se non risulta lo assolva.

• Actio Publiciana (actio in rem, in ius concepta, ficticia)

• C. Aquilius iudex esto. Si quem hominem A. Agerius emit et is ei traditus est anno

possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse pareret, si

ea res arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio non restituetur quanti ea res erit tantam

pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret

absolvito.

• Sia giudice C.A. Se qualora A.A. avesse posseduto per un anno lo schiavo che ha comperato e gli è stato consegnato, risultasse che lo

schiavo di cui si tratta è suo in base al diritto dei Quiriti e la cosa non sarà restituita ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice C.A., il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di

A.A. per una somma pari al valore che avrà la cosa, se non risulta lo

assolva

• Actio depositi de peculio et in rem verso (a. pretoria, in personam con trasposizione di soggetti)

• C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud Stichum servum, qui in N. Negidii potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Stichum servum si liber esset ex iure Quiritium A. Agerio dare facere oporteret ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio dumtaxat de peculio et si quid dolo malo N. Negidii factum est quo minus peculii esset vel si quid in rem N. Negidii inde versum est condemnato, si non paret absolvito

• Sia giudice C.A. Poiché A.A. ha depositato un tavolo d’argento presso lo schiavo Stico, che è nella potestà di N.N. – materia del contendere – con

riguardo a tutto ciò che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse libero in base al diritto dei Quiriti, dovrebbe dare o fare a favore di A.A., secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A., nei limiti del peculio, ivi incluso quanto per dolo di N.N. è stato eventualmente fatto sì che non si trovasse nel peculio oppure nei limiti di quanto da ciò sia stato eventualmente rivolto a profitto di N.N., se non risulta lo assolva.

• Actio furti nec manifesti noxalis (in personam, poenalis, di ius civile)

• C. Aquilius iudex esto. Si paret A. Agerio a Sticho servo opeve consilio Stichi furtum factum esse paterae aureae sestertium X milium plurisve quam ob rem N. Negidium pro fure damnum decidere aut Stichum servum noxae dedere oportet quanti ea res fuit cum furtum factum est tantae pecuniae duplum aut Stichum servum noxae dedere C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito.

• Sia giudice C.A. Se risulta che ai danni di A.A. è stato commesso furto di una coppa d’oro del valore di 10.000 sesterzi o superiore, ad opera dello schiavo Stico o con l’aiuto o su istigazione dello schiavo Stico, per la qual cosa N.N. deve pagare la composizione legale in quanto ladro oppure dare in espiazione lo schiavo Stico, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per una

somma pari al doppio del valore che aveva la cosa al momento in cui è stato commesso il furto oppure a dare in espiazione lo schiavo Stico, se non risulta lo assolva

• Actio doli (a. poenalis, in personam, pretoria, in ius concepta)

• C. Aquilius iudex esto. Si paret dolo malo N. Negidii factum esse, ut A. Agerius N. Negidio fundum quo de agitur mancipio daret neque plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit, neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis restituetur, quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito.

FATTI GIURIDICI

VOLONTARI INVOLONTARI

ATTI GIURIDICI (morte, decorso del tempo)

NEGOZI GIURIDICI

TIPICITA’

ELEMENTI (essenziali, naturali, accidentali)

INVALIDITA’ (nullità – inefficacia)

Annullabilità? Rapporto ius civile – ius honorarium (es.

denegatio actionis, exceptio)

CLASSIFICAZIONE NEGOZI GIURIDICI

• 1. FORMALI / NON FORMALI

• 2.CAUSALI / ASTRATTI

• 3. UNILATERALI / BILATERALI

(PLURILATERALI)

• 4. A TITOLO ONEROSO / A TITOLO

GRATUITO

• 5. INTER VIVOS / MORTIS CAUSA

• 6. CON EFFETTI REALI / CON EFFETTI

OBBLIGATORI

MANCIPATIO (MANICPIUM) DA MANU

CAPERE

• Negozio formale, di ius civile in senso stretto, ad

effetti reali, bilaterale, causale (almeno in origine)

• Gestum per aes et libram (nexum, solutio per aes et

libram)

• Mancipio dans, mancipio accipiens, aes, libra

(libripens), certa verba certa gesta, testimoni

• RES MANCIPI

• TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ (E SE LA RES

MOBILE ANCHE DEL POSSESSO) CIVILE RES

MANCIPI CONTRO PREZZO (AES RUDE) -> EFFETTI

REALI

• COSTITUZIONE SERVITU’ RUSTICHE (RES MANCIPI)

• ACQUISTO MANUS SULLA DONNA (COEMPTIO)

• ACQUISTO FILII FAMILIAS ALTRUI (MANCIPIUM)

• TESTAMENTO (MANCIPATIO FAMILIAE

• IMAGINARIA VENDITIO (AES SIGNATUM – PECUNIA

NUMERATA IV SEC. A.C. = MONETA CONIATA)

IN IURE CESSIO

• Negozio formale, di ius civile in senso stretto, bilaterale

ad effetti reali

• Certa verba certa gesta, finto processo (LEGIS ACTIO

SACRAMENTI IN REM CHE SI CONCLUDEVA

CON L’ADDICTIO DELLA RES CONTROVERSA

OPERATA DAL PRETORE ALLA SOLA PARTE

CHE AVESSE PRONUNCIATO LA VINDICATIO)

• IMPIEGATA PER REALIZZARE:

• TRASFERIMENTO PROPRIETA’ CIVILE

DI RES MANCIPI E DI RES NEC

MANCIPI

• COSTITUZIONE E RINUNZIA

SERVITU’ PREDIALI E USUFRUTTO

• CESSIONE DELLA TUTELA MULIERIS

• CESSIONE DELL’EREDITA’