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Processi e Metodi della Produzione edilizia- MODULO 1 - Appunti del corso tenuto dal Prof. Carlo Argiolas – agg. 2008 1 Processi e metodi della produzione edilizia APPUNTI DEL CORSO TENUTO DAL PROF: CARLO ARGIOLAS agg. 2008 MODULO 1

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“Processi e Metodi della Produzione edilizia”- MODULO 1 - Appunti del corso tenuto dal Prof. Carlo Argiolas – agg. 2008

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Processi e metodi della produzione edilizia APPUNTI DEL CORSO

TENUTO DAL PROF: CARLO ARGIOLAS agg. 2008 MODULO 1

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MODULO 1 “IL PROCESSO EDILIZIO NEI SUOI ASPETTI TRADIZIONALI E INNOVATI DALLA

NORMATIVA” INTRODUZIONE AL CORSO: Il concetto di industrializzazione applicato all’edilizia

1. IL PROCESSO EDILIZIO NEI SUOI ASPETTI TRADIZIONALI: operatori e organizzazione

1.1. Articolazione del processo

1.2. Circolazione delle informazioni nel processo

1.3. Aspetti organizzativi del processo

1.4. Gli operatori

1.5. La fase progettuale del processo edilizio tradizionale

1.5.1. Struttura Del Processo Progettuale

1.5.2. Evoluzione della fase progettuale nel processo edilizio industrializzato

1.5.3. La progettuale esigenziale

1.6. Modelli organizzativi del processo edilizio tradizionale

1.6.1. Architettura vernacolare

1.6.2. Architettura con superiore complessita’ funzionale

1.6.3. Approccio tradizionale

1.6.4. Committente - impresa

1.6.5. Committenza organizzata (cooperative)

1.6.6. Involuzione della committenza organizzata

1.6.7. Appalto concorso

1.6.8. Evoluzione dei modelli organizzativi nel processo edilizio industrializzato

1.6.8.1. General manager contractor

1.6.8.2. Project manager e construction manager

1.7. La fase esecutiva del processo edilizio tradizionale

1.7.1. La fase di produzione

1.7.2. La fase di prefabbricazione

1.7.3. La fase di costruzione

1.8. La fase gestionale del processo edilizio tradizionale

1.9. La fase di controllo del processo edilizio tradizionale

1.10. La situazione attuale nell’edilizia privata

1.10.1. superamento della situazione attuale

1.10.1.1. la certificazione di qualità

1.10.1.2. la progettazione per modelli

1.10.1.3. la progettazione assistita

1.10.1.4. l’informatica tecnica

1.10.1.5. l’informatizzazione del settore

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2. IL PROCESSO EDILIZIO E L’INNOVAZIONE NORMATIVA 2.1. Il progetto nella legislazione italiana: Evoluzione del quadro normativo nell’ultimo decennio

2.2. Importanza delle innovazioni alla legge quadro sui lavori pubblici

2.2.1. Legge quadro n. 109 /1994 e sua evoluzione

2.3. Le fasi e sotto-fasi del processo edilizio tracciato dalle nuove norme

2.3.1. Sottoprocesso decisionale

2.3.2. Sottoprocesso esecutivo

2.3.2.1. Iter di realizzazione degli interventi pubblici.

2.3.3. Sottoprocesso gestionale

2.3.4. Sottoprocesso di controllo

2.4. La fase decisionale

2.4.1. Introduzione

2.4.2. Il responsabile del procedimento

2.4.2.1. Compiti del responsabile del procedimento

2.4.3. L’incarico di progettazione

2.4.4. L’analisi del valore

2.4.5. Obiettivi e vincoli di programma

2.5. Le verifiche di fattibilità

2.5.1. Generalità

2.5.2. Analisi generale dell’intervento

2.5.3. Analisi del sito

2.5.4. La fattibilità giuridico-normativa

2.5.5. La fattibilità tecnico-operativa

2.5.6. La fattibilità economico - finanziaria

2.5.7. La fattibilità gestionale manutentiva

2.5.8. Criteri generali per ridurre i rischi di intervento

2.6. Fasi di progettazione

2.6.1. Introduzione

2.6.2. Progetto preliminare

2.6.3. Progetto definitivo

2.6.4. Progetto esecutivo

2.6.5. Piani di manutenzione

2.6.6. Piani di sicurezza

2.6.6.1. Premessa

2.6.6.2. I contenuti dei piani di sicurezza

2.6.6.3. I documenti previsti dal D. Igs. 494/96

2.7. L’appalto

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2.7.1. Appalto integrato

2.7.2. Appalto concorso

2.7.3. Appalto in concessione

2.7.4. Di sola esecuzione

2.7.4.1. con licitazione pubblica

2.7.4.2. trattativa privata

2.8. Le varianti in corso d’opera

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“PROCESSO EDILIZIO NEI SUOI ASPETTI

TRADIZIONALI E INNOVATI DALLA

NORMATIVA ”

INTRODUZIONE AL CORSO: Il concetto di industrializzazione applicato all’edilizia

Industrializzare l’edilizia significa programmare il processo progettuale e quello costruttivo secondo un certo ordine ed una certa logica che tengano conto della realtà in cui si opera. Obiettivo primario di ogni ipotesi di industrializzazione è dunque l’organizzazione dell’attività edilizia come sequenza di momenti operativi, organizzativi e gestionali coerenti e coordinati in vista della ottimizzazione dei risultati conseguibili con determinate risorse e condizioni contestuali.

In tale approccio la progettazione diventa vincolante per tutti i personaggi del processo, in modo che il prodotto finito non possa essere diverso da quello progettato.

Tutte le fasi a monte e a valle della produzione, nonché la produzione stessa, debbono essere integrate in un processo organizzato predisposto scientificamente. E’ la cosiddetta: progettazione integrale

Appare indispensabile distinguere fra l’ATTIVITÀ EDILIZIA che è la risultante dell’impiego di risorse intellettuali e materiali ed il PROCESSO EDILIZIO.

L’UNI (ente italiano di unificazione) definisce il processo edilizio, come: “sequenza organizzata di fasi operative che portano dal rilevamento delle esigenze al loro soddisfacimento in termini di produzione edilizia” .

Il ricorso al metodo della produzione industriale nella realizzazione degli interventi edilizi non è altro che una soluzione operativa del fare edilizia allineata all’evolversi delle risorse economico-produttive che la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica manifestano; è fondamentale impiegare queste risorse.

Storicamente l’industrializzazione si è affermata principalmente come PREFABBRICAZIONE realizzando in stabilimento i manufatti dell’edilizia tradizionale, applicando criteri di produzione industriale a tipi tecnologici che erano nati per essere realizzati in opera e che rappresentavano la sintesi di secoli di esperienza basata su contesti socio-economici che esigevano di percorrere quella strada. Questo approccio all’industrializzazione intesa dunque come mera prefabbricazione di un manufatto, ha portato alla frattura tra il momento progettuale del singolo intervento e la progettazione degli elementi prefabbricati. In questa negativa esperienza, il progettista finiva per delegare il suo ruolo alla produzione. Inoltre, non veniva posta sufficiente attenzione in fase di messa in opera dei prefabbricati, con la conseguenza del vedere vanificati tutti i vantaggi della industrializzazione.

Caratteristiche dell’industrializzazione

Industrializzare l’edilizia significa concepire la produzione del bene edilizio in termini di processo di progettazione, produzione e gestione, cioè come sequenza di momenti operativi, organizzativi e gestionali coerenti e coordinati finalizzati alla ottimizzazione dei risultati conseguibili con determinate risorse e condizioni contestuali. È dunque una metodologia alla quale riferirsi per fare edilizia.

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L’alto grado di organizzazione, cioè di integrazione e coerenza, di tutte le fasi del processo edilizio può essere raggiunto solo con una struttura di tipo industriale. Il metodo di produzione industriale, per essere funzionale all’obiettivo di industrializzazione dell’edilizia deve tendere all’ottimizzazione relativa di quattro caratteristiche peculiari:

• la qualità del prodotto

• la complessità del prodotto

• la producibilità in serie

• l’automazione del processo di produzione

LA QUALITÀ DEL PRODOTTO è proporzionale alla rispondenza del prodotto finito con le esigenze dell’utenza, anche se non sono immediate la conoscenza, l’interpretazione e la misura delle esigenze dell’utenza e delle caratteristiche del prodotto che permettono di istituire un confronto fra requisiti richiesti al prodotto e prestazioni fornibili.

Il prodotto edilizio industrializzato, per definirsi tale, deve essere un PRODOTTO COMPLESSO cioè un prodotto dal quale sia desumibile la coerenza a due descrizioni dell’intervento edilizio di cui fa parte:

• del SISTEMA AMBIENTALE - SPAZIALE, concernente le caratteristiche esigenziali e funzionali degli ambienti artificiali e degli spazi fruibili;

• del SISTEMA TECNOLOGICO, afferente la costituzione fisica e materiale degli involucri e delle attrezzature di tali ambienti.

In altre parole il prodotto deve contenere intrinsecamente i segni della sua appartenenza al sistema che è derivato dalla definizione delle esigenze dell’utenza e non può essere considerato una entità a destinazione indifferenziata.

Per quanto concerne la PRODUCIBILITÀ IN SERIE essa è da intendersi soprattutto come ripetizione di operazioni analoghe di lavorazione e montaggio suscettibile di fornire prodotti morfologicamente simili ma dimensionalmente e prestazionalmente diversificati.

L’AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE è da intendersi estesa all’intero processo di produzione, cioè anche alla fase di trasporto e montaggio del prodotto in cantiere.

La producibilità in serie, insieme all’automazione del processo di produzione conferiscono al metodo di produzione industriale la grande potenzialità di incrementare la produttività e l’economicità degli interventi edilizi.

L’industrializzazione per componenti

L’edilizia industrializzata è formata essenzialmente da componenti edilizi, di diversa natura e complessità, che possono essere variamente assemblati fino a costituire il bene edilizio finale. L’industrializzazione dà sempre origine dunque ad una EDILIZIA PER COMPONENTI facendo però attenzione a ridefinire completamente la concezione di tali prodotti ed il significato storico di edilizia per componenti.

È innanzitutto necessario porsi in maniera rigorosa il problema della finalizzazione del prodotto, abbandonando l’idea del prodotto che va bene per tutte le situazioni.

Il componente è, secondo le definizioni già viste, un prodotto complesso per il quale è necessario definire:

• un PACCHETTO DI PRESTAZIONI che quel prodotto è in grado di fornire in determinate condizioni d’uso e di sollecitazione;

• una PROGETTAZIONE, dopo un approfondito esame di tutte le variabili che possono aiutare a far emergere una soluzione ottimale per lo specifico contesto in cui quel prodotto deve essere impiegato, sfruttando al meglio la tecnologia più o meno innovativa che si intende impiegare.

Il componente edilizio inteso in questa maniera è portatore di innovazioni che, se adeguatamente recepite dal progettista, danno luogo ad una nuova concezione sia formale che sostanziale dell’edificio.

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Diffusione dell’edilizia industrializzata

E’ intuitivo che per lo sviluppo di un processo industrializzato debbano sussistere almeno due condizioni fondamentali: la continuità della domanda e la possibilità di istituire una struttura operativa, organizzata e gestionale per la guida dell’intero processo produttivo, caratterizzata dalla concentrazione dei poteri decisionali. Tali condizioni difficilmente appartengono alla natura del settore edilizio.

Un intervento edilizio industrializzato potrà ottenere benefici e vantaggi solo se di grande dimensione, cioè se la produzione consegue ad una significativa quantità di bene da produrre. Per intervento di grande dimensione intendiamo un intervento edilizio di particolare consistenza, effettuato in un preciso ambito territoriale oppure un intervento edilizio diffuso nello spazio ma rispondente ad una precisa programmazione della domanda nel tempo.

Il verificarsi della concentrazione dei poteri decisionali esige un riferimento comune e generale per la guida ed il controllo del processo edilizio industrializzato. Tale riferimento può essere ricercato nella normativa, intesa come insieme di condizioni trasformate in istruzioni che devono essere rispettate da un processo produttivo e dai suoi operatori per perseguire un obiettivo prestabilito.

Il CORPO NORMATIVO, è la vera ossatura del moderno processo edilizio industrializzato. La normazione si colloca nelle fasi del processo edilizio a monte del progetto come processo analitico volto a dotare di elementi di giustificazione razionale le singole scelte progettuali che costituiscono il processo decisionale complessivo. In questa accezione la normativa costituisce la premessa affinché l’organizzazione, la programmazione, la guida ed il controllo del processo edilizio possano concretamente attuarsi.

La industrializzazione pone la progettazione al centro del processo produttivo. Una progettazione rigorosa evita qualunque improvvisazione in tutte le fasi produttive. Tutto deve essere rigidamente organizzato e finalizzato alle fasi seguenti del processo. Sono, dunque, necessari progettisti e operatori altamente qualificati.

Nella pratica costruttiva l’industrializzazione delle opere per l’edilizia è, salvo alcuni casi di realizzazione di alloggi per edilizia popolare o di alloggi con notevole complessità strutturale e tecnologica, ancora poco diffusa.

I MOTIVI DELLA POCA DIFFUSIONE sono diversi, in particolare:

• dal punto di vista dell’utente: l’attività artigianale permette di completare la costruzione nel tempo, in dipendenza delle risorse finanziarie disponibili, e di apportare variazioni in corso d’opera;

• dal punto di vista dell’impresa: le piccole imprese a carattere artigianale, che sono la maggioranza, tendono a bloccare una organizzazione di tipo industriale che sconvolgerebbe il loro equilibrio;

• esiste una forte frammentazione e variazione della domanda e delle risorse imprenditoriali.

• l’utente (e non solo il piccolo utente!) ha notevoli difficoltà di lettura del progetto. Solo visualizzandolo in corso di costruzione, con la possibilità di varianti in corso d’opera riesce ad ottenere un bene più confacente alle proprie esigenze.

• La realtà produttiva italiana può essere così sintetizzata: pochissime grandi imprese gestite managerialmente, poche medie imprese gestite individualmente, una miriade di piccole e piccolissime imprese artigiane. Per avere una maggior diffusione dell’industrializzazione è quindi necessario che l’innovazione interessi soprattutto quest’ultima categoria di attori del processo edilizio.

I contenuti minimi delle innovazioni potrebbero allora essere:

• dal punto di vista dell’utente: finanziamenti agevolati per la prima casa ed utilizzo di linguaggi espressivi (tecniche CAD, modellazioni, intelligenza artificiale) coerenti con la complessità del progetto al fine di migliorarne la comprensione;

• dal punto di vista dell’impresa: qualificazione, anche culturale, del personale e specializzazione delle singole imprese artigianali in determinati campi;

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• in generale: un reale e tangibile risparmio in termini economici e il rendersi conto, da parte delle imprese ma anche da parte dei professionisti, che il loro ruolo sta cambiando ed è certamente destinato ad evolversi ancora.

Allo stato attuale sembrano più adatte al mondo dell’edilizia applicazioni industriali mirate alla produzione di parti da assemblare, inserendole in un organismo edilizio il cui grado di industrializzazione dipende dalle realtà locali. La costruzione di uno stesso edificio a Cagliari, Sassari, Milano risentirà di tre realtà locali completamente diverse fra loro (bacini di manodopera, vicinanza di fabbriche, potenzialità economiche) ed il grado di organizzazione delle fasi esecutive sarà sicuramente diverso nelle tre città.

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Capitolo 1 - IL PROCESSO EDILIZIO NEI SUOI ASPETTI TRADIZIONALI:

operatori ed organizzazione

La logica esigenziale -prestazionale è la descrizione astratta del processo che dai bisogni innati dell’uomo porta alla produzione dei beni che li soddisfano.

La logica prestazionale può essere sintetizzata in una successione che “implica la consapevolezza di un dato bisogno, l’esprimerlo come esigenza, la definizione dei requisiti da soddisfare, la realizzazione di un dispositivo con prestazioni sufficientemente prossime a quelle desiderate e il controllo che i requisiti voluti restino soddisfatti”, è l’uso che “dà luogo al controllo della risposta, sollecita le eventuali correzioni e trasforma la successione in un ciclo continuo”1.

In edilizia tale teoria viene ulteriormente specificata in una serie di momenti operativi il cui succedersi è indicato col nome di processo edilizio.

L'analisi del processo edilizio può essere condotta secondo vari modelli, di cui se ne propone uno basato sull'ipotesi che il processo edilizio sia descrivibile come una sequenza di operazioni di trasformazione di sistemi.

Il processo edilizio può essere inteso come:” una sequenza organizzata di fasi decisionali, operative e gestionali finalizzata alla programmazione, progettazione, realizzazione e fruizione di beni in un contesto a risorse limitate”.

Il processo comporta un investimento di risorse (materiali,economiche,umane..) e fattori produttivi per ottenere una “utilità superiore” per ogni fase di trasformazione. 2

In una qualunque trasformazione il sistema generatore diventa derivato e nella trasformazione successiva il sistema derivato diventa a sua volta generatore.

Dal sistema generatore iniziale si specificano numerose fasi di trasformazione nelle quali saranno via via definiti, per ciascuna, i sistemi generatore e derivato.

Ogni fase di trasformazione tende a incrementare il valore dei prodotti, rendendoli sempre più complessi e producendo una crescente soddisfazione in chi ha promosso il processo di trasformazione.

Il cemento unito all’acqua,la ghiaia e la sabbia, diventa calcestruzzo che, inserito in una casseforme, diventa muro. Ogni trasformazione incrementa la complessità ed il valore del prodotto.

Abbiamo indicato con Si un generico sistema generatore, con S1+1 un generico sistema derivato e con Ti+1 la generica operazione di trasformazione.

Si può a questo punto notare che un sistema generatore viene trasformato nel derivato secondo una procedura che, dal punto di vista metodologico, non dipende in maniera sostanziale dalle caratteristiche del sistema. Tali caratteristiche influiranno invece negli strumenti e nelle risorse impiegate dagli operatori nella trasformazione.

La struttura di ogni operazione di trasformazione può essere allora distinta in tre momenti operativi che possono essere meglio descritti con l’ausilio della figura seguente.

1 Caniglia, Costanza, L’ambiente è uno strumento?, in: «Paesaggio Urbano», Genn.-Febb.1994. 2 Ossola, La gestione del processo edilizio

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- Struttura della generica operazione di trasformazione.

Si+1 Ti+2 Si+2

Si Ti+1 Si+1 Ti+2 Si+2 Ti+3 Si+3

Si+1 Ti+2 Si+2

• Primo momento: ANALISI. Indichiamo con Si un generico sistema generatore, con Si+1, Si+2, ecc. i sistemi derivati da esso in operazioni successive, con Ti+1, Ti+2, ecc. le operazioni di trasformazione. Nel primo momento della trasformazione, il sistema Si viene trasformato nei subsistemi Si+1; l’operazione Ti+1 consiste in una analisi di Si volta ad individuarne alcune caratteristiche essenziali che costituiranno la struttura dei subsistemi Si+1.

• Secondo momento: FORMULAZIONE DI IPOTESI. I subsistemi Si+1 sono sostanzialmente costituiti da elementi di Si raggruppati secondo criteri forniti dagli obiettivi stessi dell’operazione di scomposizione. La trasformazione Ti+2, concettualmente definibile come progettazione di parti, muta i subsistemi Si+1 in subsistemi Si+2. Questo secondo momento consiste nella formulazione di ipotesi relative alle parti del sistema derivato in base all’analisi del generatore.

• Terzo momento: INTEGRAZIONE. I sistemi parziali Si+2 vengono ricomposti, tramite la trasformazione Ti+3, in un sistema generale Si+3 che è derivato dal sistema generatore Si.

La successione dei tre momenti definisce un sottoprocesso.

Articolazione del processo

Ritornando al processo edilizio, esso si articola in sotto-processi e in più fasi. Tra i sottoprocessi individuiamo

SOTTO -PROCESSO DECISIONALE

SOTTO -PROCESSO PRODUTTIVO

SOTTO -PROCESSO GESTIONALE

SOTTO -PROCESSO DI CONTROLLO

I primi tre sono consequenziali, mentre il quarto non è cronologicamente inquadrabile in quanto presente in tutti i sotto –processi..

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- Fasi del processo edilizio

Il sotto -processo decisionale va dalle fasi strategiche iniziali fino all’approvazione del progetto. Attraverso l’appalto,cerniera tra i due si passa al sotto –processo esecutivo. Dopo il collaudo, seconda cerniera del processo edilizio, inizia la vita utile del bene edilizio dando vita al terzo: sotto –processo gestionale.

Collaudo Appalto

Fase gestionale e di esercizio

Sottoprocesso decisionale

Sottoprocesso produttivo Sottoprocesso gestionale

Fasi di Piani-ficazione operativa

Fasi Realiz-zative

Fasi Proget- tuali

Fasi di Programmazione

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Circolazione delle informazioni nel processo

Il sempre crescente flusso d’informazioni che si creano in un processo produttivo deve circolare in modo controllato tra tutti gli attori del processo. Non basta che una soluzione progettuale esista, deve anche essere conosciuta dagli operatori interessati.

Ad uno stesso progetto sono interessati più studi di progettazione, da quello architettonico a quello strutturale, impiantistico idrico, elettrico, termico…, per intuire quanto rapidamente debba circolare il flusso delle informazioni. In questo campo si sono verificati notevoli progressi grazie alle reti informatiche, tanto da ribaltare i termini del problema. La facilità della circolazione delle informazioni ha cambiato il modo di operare tra i vari operatori. E’ usuale, utilizzando internet, reti intranet e reti locali, collaborare tra studi, imprese e ditte di produzione distribuite nel territorio nazionale ed internazionale, condividendo progetti a cui si lavora contemporaneamente in tempo reale.

rappresentazione dello schema di trasformazione nel processo edilizio

L’informazione trasmessa o ricevuta con gli input/output, deve essere adeguata, completa ed allo stesso livello di dettaglio e precisione dei contenuti.

L’informazione è un processo a senso unico, formato da una quantità di nozioni che parte da un emittente per fermarsi ad un ricevente che elabora le informazioni, le confronta e le archivia.

La comunicazione è un processo reso reversibile che si sviluppa circolarmente con una continua interazione tra l’emittente ed il ricevente.

L’informazione deve rispondere a criteri di :

Accuratezza

Tempestività

Controllo

Verifica (conformità e aggiornamento alla norma tecnica)

INPUT OUTPUT TRASFORMAZIONE

FeedBack

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Aspetti organizzativi del processo

Abbiamo già definito il processo edilizio come una sequenza organizzata di fasi operative che portano dal rilevamento delle esigenze al loro soddisfacimento in termini di produzione edilizia.

Il processo edilizio, inquadrato nella più vasta ottica dell’industrializzazione edilizia, è caratterizzato da:

• la tendenza all'impiego di tecniche previsionali ad elevato contenuto metodologico e scientifico derivate dalla disciplina della ricerca operativa e riguardanti la progettazione, la programmazione ed il controllo;

• la tendenza all'utilizzo di tecniche produttive ad elevato contenuto scientifico.

Il processo edilizio passa attraverso i quattro MOMENTI di:

• INIZIATIVA

• ELABORAZIONE

• COSTRUZIONE

• CONTROLLO

Cui possiamo far corrispondere tre personaggi che possono o meno coincidere con singole persone fisiche:

• COMMITTENTE O STAZIONE APPALTANTE (Iniziativa)

• PROGETTISTA (Elaborazione)

• APPALTATORE (Costruzione)

• DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDATORE (controllo)

Essi possono combinarsi in vario modo a partire da lo schema riassunto dalla figura a pag. 10

Gli operatori

• Il committente

Il committente è il promotore dell’iniziativa, in generale può essere costituito da:

il singolo UTENTE FINALE, nel caso di piccole costruzioni generalmente a carattere monofamiliare;

l’UTENTE FINALE ORGANIZZATO, tipicamente le cooperative per l’edilizia residenziale;

l’IMPRENDITORE, che si sostituisce all’utente e, sulla base di un modello medio di utente, chiede ad un progettista di elaborare il progetto di un bene edilizio che poi egli stesso costruirà o farà costruire e poi venderà all’utente finale.

La SRAZIONE APPALTANTE in caso di edilizia pubblica ( Comuni, Regioni…..)

• Il progettista

Il progettista è colui che cura l’elaborazione dell’opera. A seconda dell’entità dei lavori può essere il DIRETTORE DEL PROGETTO (qualora siano distinte le figure dei progettisti dell’architettonico, delle strutture, degli impianti).

La sua attività si esplica a monte, con l’analisi e la sintesi delle problematiche esigenziali e a valle, con delle scelte che devono soddisfare le esigenze normative, tecniche, architettoniche ma soprattutto economiche .

Sono quindi necessarie elevate doti di preparazione tecnica, conoscenza dell’ambito di intervento, capacità di relazione.

Il progettista, se vuole realizzare le proprie idee, deve trovare soluzioni che passino anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi altrui, deve quindi conoscere gli altri operatori del processo, capirne i

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problemi, aiutarli a risolvere tali problemi, essere consapevole che il proprio ruolo si realizza in quanto partecipa con tutti gli altri al processo della costruzione.

Un buon progetto è quello in cui tutti possono identificarsi per poter dare il massimo per la sua realizzazione.

• L’appaltatore e l’impresa

L’impresa è l’organismo che materializza la figura dell’appaltatore; scopo dell’impresa è la produzione. Essa in relazione al suo organico ed ai suoi mezzi d’opera, deve sviluppare tutte le procedure attinenti la produzione. La struttura organizzativa dell’impresa è modellata in relazione alla tipologia e alla dimensione dei lavori che usualmente sono oggetto del suo operare. Una ipotesi di quadro organizzativo completo è quella rappresentata nello schema seguente.

- Quadro organizzativo dell’impresa

Alla DIREZIONE dell’impresa competono in generale:

• la selezione delle iniziative da intraprendere;

• il procurare i fattori necessari alla produzione;

• il coordinamento e lo sviluppo produttivo della commessa dall’inizio alla consegna dei lavori.

In relazione alla configurazione del mercato edilizio, caratterizzato da episodicità della domanda, una delle maggiori difficoltà delle imprese è quella di attuare un modello organizzativo efficiente ma non sovradimensionato.

Gli strumenti di cui le imprese dispongono per affrontare la variabilità del mercato sono:

• il ricorso a forme legali di subappalto;

• il ricorso a consorzi temporanei di imprese.

La prima ipotesi prevede la delega di una modesta parte di opere spettanti all’impresa a mano d’opera autonoma, pur rimanendo l’impresa unico referente nei confronti della committenza.

Nella seconda ipotesi vengono costituiti veri e propri raggruppamenti di risorse tecniche e umane, mirati a garantire la totale e completa capacità realizzativa di opere edilizie di una certa consistenza. In questo caso i rapporti con la committenza sono tenuti da una delle imprese consorziate nominata referente primario.

DIREZIONE

UFFICIO TECNICO

UFFICIO ACQUISTI

UFFICIO AMMINISTRATIVO

ANALISI PROGETTI ESECUZIONE PROGETTI PREVENTIVAZIONI CAPITOLATI MAGAZZINO CANTIERI CONTABILITÀ LAVORI

CONTRATTI CONTROLLI LIQUIDAZIONI

GESTIONE CLIENTI FORNITORI PERSONALE BILANCI PARZIALI E GENERALI

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• Il direttore dei lavori

Normalmente, il progettista viene incaricato della direzione dei lavori di costruzione. Questa consuetudine, tipicamente Italiana, è legata alla necessita di dare continuità all’opera progettuale nella fase realizzativa.questa consuetudine ha favorito l’abitudine di colmare lacune progettuali con la direzione dei lavori.

- Schema generale dei soggetti agenti nel processo edilizio tradizionale.

Elaborazione Costruzione

COMMITTENTE COORDINAMENTO

DIRETTORE DEL PROGETTO

PROGRAMMA APPALTATORE

PROG. ARCH.

PROG. STRUTT.

PROG. IMPIAN.

DIRETTORE DEI LAVORI

DIRETTORE ARCHITETT.

COLLAUDI IN CORSO D’OPERA

DIRETTORE DI CANTIERE

MAESTRANZE

DIRETTORE STRUTTURE

DIRETTORE IMPIANTI

CAPO CANTIERE

SUBAPPAL. FORNITORI COLLAUDO FINALE

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La fase progettuale del processo edilizio tradizionale

Lo sviluppo del processo edilizio tradizionale si attua attraverso una serie di fasi, di cui due particolarmente evidenti e consolidate: quella progettuale e quella esecutiva. Le altre due fasi quella gestionale e quella di controllo, sono molto meno consolidate, e solo oggi, spinte dalle nuove normative, cominciano ad assumere l’importanza che meritano.

Struttura Del Processo Progettuale

In via del tutto generale il processo progettuale può essere descritto dal diagramma di flusso riportato sotto.

- Struttura generalizzata del processo progettuale

Analizziamo i tratti essenziali dei diversi blocchi.

• INFORMAZIONE

È costituita da quattro sottoclassi di informazione di cui è fondamentale la conoscenza:

1) le istanze dell’utenza, senza le quali il processo edilizio non può essere considerato di tipo esigenziale;

2) l’entità e le caratteristiche delle risorse disponibili;

3) i dati contestuali, relativi alla politica territoriale, al contesto fisico, al mercato edilizio, al contesto organizzativo in cui si colloca l’intervento;

4) la normativa esterna.

• ANALISI

AVVIO

ANALISI

SINTESI

INFORMAZIONE

SOLUZIONE OTTIMALE

Retroazione

SI NO

DATI CONTESTUALI

NORMATIVA E

RISORSE DISPONIBILI

ISTANZE UTENZA

VERIFICA

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Si tratta di costruire modelli, anche parziali, dei subsistemi che devono essere ottimizzati, singolarmente ed in rapporto alla totalità dell’intervento, tramite la progettazione.

L’analisi può mettere in discussione le ipotesi iniziali e le strategie messe a punto all’avvio della procedura, nonché il flusso di informazioni provenienti dagli atti decisionali che si vanno man mano definendo (retroazioni).

• SINTESI

Mira a verificare la validità degli assunti derivanti dalla fase di analisi ed a controllare lo scostamento fra il prodotto progettuale e le istanze iniziali.

• VERIFICA

Comprende il confronto, la valutazione e la scelta di alternative in relazione ai criteri prefissati.

• RETROAZIONI

La direzione del flusso non è unidirezionale ma prevede continui ritorni e modifiche di decisioni già prese al manifestarsi di problemi critici dei quali non poteva prevedersi l’esistenza o dei quali erano stati erroneamente sottovalutati gli effetti. Tale fase è ancora più necessaria in edilizia vista la specificità di ogni oggetto edilizio e quindi del processo che lo ha concepito e prodotto. La logica progettuale descritta, che prevede continui flussi di informazione che “viaggiano” all’interno dello schema visto, può essere applicata anche ai tre MOMENTI OPERATIVI in cui viene abitualmente suddivisa la progettazione nel processo edilizio tradizionale:

SCHEMA DEI CONTENUTI DEI LIVELLI DI PROGETTO PREVISTI DALLA L. 143 DEL 1949

PROGETTO DI MASSIMA

PROGETTO ESECUTIVO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI

PROGETTO

Relazione sintetica delle opere prospettata

Elaborati progettuali sommari

Elenco sintetico dei lavori

Preventivo sommario di spesa

Relazione descrittiva delle opere

Relazione tecnica sulle caratteristiche tipologiche,tecnologiche e funzionali

Rilievi,analisi geologiche

Rappresentazione dimensionale statica, impiantistica

Computo metrico

Analisi dei prezzi unitari

Stima lavori

Capitolato speciale d’appalto

Dettagli di opere

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Evoluzione della fase progettuale nel processo edilizio industrializzato

La superiore complessità del processo decisionale di un programma industrializzato di intervento edilizio si può riscontrare nella maggiore articolazione delle tre fasi operative di:

1) METAPROGETTAZIONE dell’intervento;

2) PROGETTAZIONE e PIANIFICAZIONE dell’intervento;

3) PROGRAMMAZIONE dell’intervento.

Per inciso intenderemo con “pianificazione” la definizione della sequenza di operazioni da eseguire e con “programmazione” la determinazione della durata delle varie attività ed il loro ordinamento secondo un inquadramento logico-temporale tendente in generale a minimizzare il costo globale di realizzazione.

Ognuna delle tre fasi può essere ulteriormente suddivisa in sottofasi che possiamo brevemente sintetizzare nello schema seguente.

• METAPROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

1) Metaprogettazione delle unità ambientali del sistema.

2) Metaprogettazione delle unità tecnologiche del sistema.

3) Metaprogettazione degli elementi spaziali del sistema.

4) Metaprogettazione degli elementi tecnici del sistema.

• PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

5) Progettazione funzionale-spaziale dell’organismo edilizio.

6) Progettazione tecnologica dell’organismo edilizio.

7) Progettazione operativa dell’organismo edilizio.

8) Progettazione gestionale dell’organismo edilizio.

9) Progettazione economica dell’organismo edilizio.

• PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO

10) Programmazione operativa dell’organismo edilizio.

11) Programmazione gestionale dell’organismo edilizio.

12) Programmazione economica dell’organismo edilizio.

Le varie sottofasi definite al paragrafo precedente possono a loro volta essere schematizzate secondo un schema del tutto generale simile a quello riportato.

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- Articolazione di una sottofase progettuale generica

Analizziamo in maniera particolare la:

progettazione funzionale-spaziale dell’intervento;

progettazione tecnologica dell’intervento;

progettazione operativa dell’intervento;

progettazione gestionale dell’intervento.

- Sottofase di progettazione funzionale-spaziale

-

INPUT SPECIFICI

INPUT GENERALI

ELABORAZIONE

TRASFORMAZIONE

INPUT NORMATIVA

OUTPUT PROGETT

INPUT SPECIFICI • modello di comportamento

ambientale; • modello di funzionamento degli

elementi spaziali del sistema

INPUT GENERALI • contesto fisico;

• contesto organizzativo; • conoscenze specifiche del

progettista architettonico

ELABORAZIONE progettazione dei caratteri distributivi e dimensionali

INPUT NORMATIVA • normativa esterna progettuale per il

funzionamento spaziale; • dimensioni degli ambienti (superficie della camera da letto

doppia > 14 mq); • superficie finestrata > 1/8 superficie

ambiente; • normativa antincendio;

• norme U.S.L.

OUTPUT progetto funzionale

spaziale dell’intervento

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- Sottofase di progettazione tecnologica

INPUT SPECIFICI • modello di comportamento degli

elementi tecnici del sistema; • modello di funzionamento degli

elementi tecnici del sistema; • progetto funzionale spaziale del

sistema

INPUT GENERALI • contesto fisico;

• contesto organizzativo; • conoscenze specifiche del

progettista

ELABORAZIONE progettazione dei caratteri tecnologici e dimensionali

degli elementi tecnici dell’intervento

INPUT NORMATIVA • normativa esterna di

funzionamento; • normativa tecnica;

• normativa di progettazione di strutture in c.a.;

• normativa sulle dispersioni termiche (legge 10 e regolamenti);

• normativa sull’accessibilità da parte dei disabili (legge 13 e

regolamenti); • normativa sugli impianti elettrici;

• normativa antincendio

OUTPUT progetto tecnologico

dell’intervento

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- Sottofase di progettazione operativa

- progettazione gestionale dell’intervento

INPUT SPECIFICI • progetto funzionale spaziale del

sistema; • progetto tecnologico

dell’intervento

INPUT GENERALI • contesto organizzativo; • contesto procedurale;

• conoscenze specifiche dei produttori

ELABORAZIONE progettazione dei procedimenti di realizzazione dell’intervento e di

messa in opera degli elementi tecnici

INPUT NORMATIVA • normativa di sicurezza del cantiere

OUTPUT progetto operativo

dell’intervento (piani operativi e programmazione)

INPUT SPECIFICI • progetto funzionale spaziale del

sistema; • progetto tecnologico

dell’intervento; • progetto operativo dell’intervento

INPUT GENERALI • contesto organizzativo; • contesto procedurale

ELABORAZIONE individuazione della

struttura dell’obsolescenza differenziata degli elementi

tecnici

INPUT NORMATIVA • normativa esterna gestionale

OUTPUT progetto gestionale

dell’intervento (piani gestionali)

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Modelli organizzativi del processo edilizio tradizionale

In generale il modello organizzativo da utilizzare può essere definito utilizzando i seguenti parametri di analisi:

• DESCRIZIONE E AMBITO DI ATTIVITÀ, cioè i campi di applicazione, gli assetti generali delle responsabilità, gli oggetti dell’intervento;

• QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE nel quale si colloca l’approccio considerato, cioè input di tipo normativo che vincolano l’autonomia dei principali operatori;

• STRUTTURA, RUOLI E CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI OPERATORI, cioè analisi degli ambiti di intervento che un particolare approccio riserva al committente, al progettista, al costruttore, al produttore di componenti;

• DIMENSIONE DI INTERVENTO, cioè dimensioni che rendono attuabile un determinato approccio dal punto di vista economico, temporale e di concentrazione territoriale;

• STRUMENTAZIONE OPERATIVA E GESTIONALE, cioè esame degli strumenti fondamentali per gestire, guidare e controllare il funzionamento del processo;

• POSSIBILITÀ DI AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA, cioè valutazione della possibilità del processo di portare al consolidamento una domanda di dimensioni sufficienti per sviluppare una produzione evoluta e specializzata;

• APPROCCI EVOLUTIVI, cioè analisi, sulla base di un modello particolare, di approcci che tentano di risolvere alcuni elementi di scompenso, o che si propongono di incrementarne l’efficacia

• RISULTATI CONSEGUIBILI ed effetti nei confronti della politica di settore, cioè esame delle conseguenze dei differenti approcci nei confronti del quadro generale dell’edilizia e dell’evoluzione tecnologica e tipologica.

Architettura vernacolare

Cronologicamente è il primo processo edilizio con cui l’uomo ha avuto a che fare. La stessa persona racchiude tutte le figure in quanto pensa, progetta e realizza da sé le costruzioni di cui necessita.

COMMITTENTE (UTENTE)PROGETTISTA APPALTATORE

BENE

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Architettura con superiore complessita’ funzionale

Nel momento in cui la complessità dell’abitazione diventa superiore alle capacità del singolo di costruirla con le proprie mani, egli deve rivolgersi ad una figura con competenze specifiche, il costruttore, che si avvale eventualmente del supporto di tecnici. In questa fase la figura del progettista non è ancora ben delineata.

Approccio tradizionale

L’approccio tradizionale descritto dallo schema soprastante è uno schema che ancora oggi troviamo nella realtà. Riguarda casi di costruzioni private di entità ed importanza limitate e, più raramente, di interventi di grandi dimensioni.

La committente è distribuita su una ampia gamma di tipi, dal singolo utente che costruisce la propria abitazione al promotore di grandi interventi privati. Il modo di intervenire della committenza nel processo può limitarsi alla formulazione di alcune direttive generali atte a vincolare le decisioni del progettista in ordine alle scelte tecniche, tipologiche ed economiche, o può estendersi a fornire norme (standard tipologici, urbanistici, tecnici) per la progettazione o per l’esecuzione dell’opera (capitolati o specificazioni tecniche).

Committente - impresa

APPALTATORE (COSTRUTTORE) BENE COMMITTENTE (UTENTE)

PROGETTISTA BENE DA VENDERE

ALL’UTENTE FINALE COMMITTENTE - IMPRESA

SUBAPPALTATORI

PRODUTTORI

PROGETTISTA (TECNICI)

Maestranze

COMMITTENTE

APPALTATORE

PROGETTISTA BENE

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Nel caso dell’edilizia residenziale l’utente finale è in realtà un modello di utente rappresentato dalle ipotesi formulate dal promotore dell’iniziativa. L’utente finale cioè non contribuisce alla definizione delle caratteristiche dell’abitazione in base alle proprie esigenze ma è costretto ad acquistare un bene che altri hanno pensato e realizzato per lui.

Committenza organizzata (cooperative)

Un modello che si è notevolmente affermato negli ultimi decenni è quello della committenza organizzata, poiché permette dei sensibili risparmi sui costi di costruzione nonché la progettazione sulla base di esigenze espresse dagli utenti finali riuniti in cooperativa. Lo schema prevede che gli utenti finali si organizzino in cooperativa, nominino un progettista di loro fiducia, in maniera tale da avere maggiore potere contrattuale nei confronti degli appaltatori e dei fornitori. Il risparmio economico è soprattutto derivante dal particolare statuto giuridico di cui godono le cooperative che non avendo fini di lucro, non pagano tasse.

Involuzione della committenza organizzata

Il modello della committenza organizzata ha dato origine negli anni a delle organizzazioni fortemente strutturate che, anziché sciogliersi all’ultimazione delle opere, hanno continuato ad agire nel campo edilizio. Le cooperative, tali solo dal punto di vista giuridico, in pratica si sono poste alla ricerca di nuove aree fabbricabili, cercando nuovi soci e costruendo nuove unità residenziali. Il socio della cooperativa, che è poi anche l’utente finale, è così ridiventato un semplice acquirente dell’abitazione.

Il risparmio economico continua a sussistere, anche se in forma minore, ma l’iniziativa torna nelle mani del costruttore per cui viene a mancare il fondamento stesso della committenza organizzata e si ricade nello schema già analizzato riguardante lo stato attuale.

Attività tecniche: progetto del cantiere, conduzione del cantiere, coordinamento forze.

Appalto concorso

È una modalità operativa di tipo tradizionale utilizzata quando il committente, quasi sempre pubblico, necessita di una gamma molto ampia di risposte per un suo problema.

La committenza, insieme al proprio progettista, fornisce delle indicazioni generali di specificazione delle esigenze e bandisce una gara d’appalto.

Alla gara possono partecipare le imprese che, con una propria struttura di progettazione, presentano un progetto che tiene in massimo conto le prassi operative e le tecnologie tipiche dell’impresa stessa.

La committenza gestisce le diverse offerte, sceglie quella a lei confacente e controlla i lavori svolti, in ogni caso si configura come struttura tecnica che agisce essenzialmente a livello di normazione e controllo del processo.

Il progettista è obbligato a collaborare, nel corso del processo, con gli specialisti nel campo delle strutture, degli impianti e della preventivazione dei lavori, il suo ruolo è quindi molto più specializzato che nell’approccio tradizionale.

COMMITTENZA (SOCI) PROGETTISTA APPALTATORE BENE

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Tale procedura comporta in ogni caso per l’appaltatore l’onere di tutti i costi sostenuti per la redazione del progetto e la partecipazione all’appalto, anche se quest’ultima dovesse rivelarsi infruttuosa.

L’aggiudicazione non viene fatta esclusivamente tenendo conto dell’offerta di minor costo, ma valutando le soluzioni progettuali proposte dal punto di vista economico, tecnico, gestionale e di manutenzione.

- Schema dell’appalto concorso su progetto della stazione appaltante

BENE EDILIZIO

COMMITTENZA

TECNICI

APPALTATORE PROGETTISTA

PRODUTTORIMATERIALI

PRODUTTORICOMPONENTI

PRODUTTORISISTEMI

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Evoluzione dei modelli organizzativi nel processo edilizio industrializzato

1.1.1.1. General manager contractor

La figura del G.M.C. si evidenzia quando alla tradizionale attività di progettazione e realizzazione di un bene edilizio si affianca una attività di progettazione e di appalto di componenti forniti e montati sotto la responsabilità del fornitore dei componenti che diventa così General Manager Contractor.Un tipico esempio di G.M.C. si ha nel caso in cui tutta la fase di progettazione, esecuzione e montaggio di una parte dell’edificio, per esempio quella degli elementi strutturali, venga eseguita da una struttura operativa esterna che realizzerà quelle opere scorporate, sia in fase di progetto che di appalto, dalle rimanenti.

Un differente caso nel quale emerge sempre la figura del G.M.C. è quello in cui una aggregazione anche temporanea di imprese nomini un General Manager Contractor (che può essere o meno una persona fisica) che si occupi di programmare e coordinare il lavoro di tutte le imprese che intervengono nella costruzione.

1.1.1.2. Project manager e construction manager

Entrambe queste figure emergono in un tipo di approccio basato sul management, il cui concetto base è quello di gestire una serie di interventi in un quadro unitario e coordinato.

Sotto questa classificazione sono comprese diverse ipotesi organizzative, tutte caratterizzate da un più o meno esteso intervento della committenza, che assume un ruolo preponderante nell’intero processo e delega soltanto funzioni tecnico-esecutive, assumendo direttamente funzioni progettuali, di indirizzo e di programmazione del processo.

Ulteriore caratteristica fondamentale è quella di eliminare, attraverso nuove strumentazioni amministrative, il filtro dell’impresa da costruzione fra committenza e produttori di componenti, che troviamo invece in quasi tutti gli altri tipi di approccio.

Nel caso dell’approccio conosciuto con il nome di CONSTRUCTION MANAGEMENT, la committenza ha il compito di mettere a punto il progetto globale di intervento contenente tutte le indicazioni tipologiche, tecniche, amministrative, ed organizzative necessarie, delegando al Construction Manager la sola gestione della fase esecutiva e di appalto di un processo. Il progetto globale costituisce la normativa interna dell’intervento, di validità limitata alla durata del programma stesso e può essere messo a punto dalla committenza tramite una propria struttura tecnica interna, oppure tramite strutture professionali esterne.

Nel caso in cui le strutture esterne ricevano la delega ad assumere anche le funzioni di guida dell’intero processo la committenza riacquista in termini più aggiornati ed evoluti la sua funzione originaria di promotore del processo e si origina un tipo di approccio che va sotto il nome di PROJECT MANAGEMENT.

- Schema del Project Management

PRODUTTORI MATERIALI

PRODUTTORI COMPONENTI

PRODUTTORI SISTEMI

BENE EDILIZIO

COMMITTENZA

PROGETTISTI DI SISTEMI

COSTRUTTORE

P.M. PROGETTISTI

DELL’INTERVENT

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- Schema del Construction Management

Schema

PRODUTTORI MATERIALI

PRODUTTORI COMPONENTI

PRODUTTORI SISTEMI

BENE EDILIZIO

COMMITTENZA

PROGETTISTI DI SISTEMI

COSTRUTTORE

C.M.

PROGETTISTI DELL’INTERVENT

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La fase esecutiva del processo edilizio tradizionale

Il processo esecutivo si identifica con l’insieme delle fasi operative che conducono dall’appalto alla costruzione degli organismi edilizi sul territorio, sulla base di quanto definito dalle fasi decisionali di progettazione e di programmazione dell’intervento. In esso possiamo riconoscere tre fasi significative:

• la PRODUZIONE;

• la PREFABBRICAZIONE;

• la COSTRUZIONE.

La fase di produzione

Questa fase riguarda i prodotti edilizi non ancora funzionalmente finalizzati ad una specifica destinazione d’uso, trasformando il materiale grezzo in materiale da costruzione, in semilavorati, in elementi semplici.

Per materiale grezzo si intende il prodotto della trasformazione della materia prima tratta da cava o miniera con caratteristiche tali da poter essere impiegato in processi di produzione.

Per materiale da costruzione si intende un prodotto della trasformazione del materiale grezzo con caratteristiche tali da poter essere direttamente impiegato nel processo produttivo edilizio.

Per semilavorato si intende un prodotto della trasformazione del materiale grezzo con caratteristiche tecnologiche tali da poter essere impiegato nel processo produttivo edilizio e con caratteristiche dimensionali che ne definiscono almeno una sezione.

Per elemento semplice intendiamo un prodotto della trasformazione del materiale grezzo e/o semilavorato con caratteristiche tecnologiche tali da poter essere impiegato nel processo produttivo edilizio, morfologicamente e dimensionalmente definito.

La fase di prefabbricazione

Questa seconda fase, caratteristica dell’industria edilizia, riguarda i prodotti edilizi già funzionalmente finalizzati ad una specifica destinazione d’uso, trasformando i materiali da costruzione, i semilavorati, gli elementi semplici in subcomponenti, elementi tecnici, subsistemi tecnologici, ciò in base alla progettazione tecnologica del sistema edilizio.

Per subcomponente si intende un prodotto edilizio funzionalmente definito nell’ambito della destinazione d’uso dell’elemento tecnico con il quale è programmato ad integrarsi, morfologicamente e dimensionalmente definito.

Per elemento tecnico si intende un prodotto edilizio funzionalmente finalizzato ad una specifica destinazione d’uso nell’ambito del sistema tecnologico con il quale è programmato ad integrarsi, morfologicamente e dimensionalmente definito.

Per subsistema tecnologico si intende un prodotto edilizio ad alta complessità, risultante da una aggregazione di elementi tecnici, finalizzato a svolgere una funzione complessa nell’ambito del sistema tecnologico con il quale è programmato ad integrarsi.

La fase di costruzione

La terza fase contempla tutte le attività da svolgere nel cantiere edile per la realizzazione del bene edilizio finale. Tali attività andranno chiaramente programmate secondo uno schema generale del tipo riportato in figura.

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- Pianificazione delle attività

OPERATIVAMENTE le attività possono essere brevemente riassunte nei seguenti punti:

• preparazione dell’area di intervento (tracciati planimetrici e altimetrici delle opere);

• esecuzione di scavi e spianamenti;

• trasporto dei prodotti e dei prefabbricati nel cantiere;

• formazione in opera di manufatti e/o il montaggio di elementi tecnici e subsistemi tecnologici;

• sistemazione finale dell’area di intervento (allacciamento agli impianti e alle infrastrutture urbane).

Tutto ciò deve essere svolto e controllato in base alle indicazioni del progetto esecutivo dell’organismo e con riferimento diretto al programma operativo ed economico dell’intervento edilizio. In sintesi l’aspetto esecutivo non è da intendersi in coda al progetto ma di questo deve essere uno dei principali soggetti informatori.

Il livello di rispondenza fra progetto e opera finita è proporzionale alla “coscienza esecutiva” del progettista; al di là di ogni interpretazione circa il modo di intendere l’architettura, si ritiene che proprio la profonda conoscenza dei mezzi tecnici e degli aspetti esecutivi possa liberare da condizionamenti il progetto, garantendone al tempo stesso la realizzabilità.

La fase gestionale del processo edilizio tradizionale

Il processo gestionale si identifica con l’insieme delle fasi operative che, a partire dall’ultimazione dell’organismo edilizio e dall’inizio dell’utilizzazione dello stesso, si susseguono fino alla demolizione dell’opera edilizia quando essa ha esaurito il suo ciclo di vita funzionale. Da un punto di vista strettamente economico il ciclo di vita della costruzione prosegue fino all’eventuale riciclaggio di parti dell’organismo ed al riutilizzo del territorio, concetti questi ultimi, che sempre più si diffonderanno in futuro per la impossibilità di antropizzare tutto il territorio a disposizione.

Nel processo gestionale si riconoscono delle fasi operative che possono essere così sintetizzate:

• gestione corrente delle parti dell’organismo edilizio;

• esercizio degli impianti tecnici;

• manutenzione ordinaria di parti dell’organismo edilizio;

• manutenzione straordinaria di parti dell’organismo edilizio;

• ristrutturazione dell’organismo edilizio;

• demolizione dell’organismo edilizio;

• recupero e riciclo di parti e/o materiali dell’organismo edilizio.

PIANIFICAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

IDENTIFICAZIONE DELLE CORRELAZIONI E DEI

CARATTERI DEL PROGETTO

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DELLE PROCEDURE

ESECUTIVE

RIPARTIZIONE DELLE OPERE

IN CICLI OPERATIVI

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La fase di controllo del processo edilizio tradizionale

La complessità che caratterizza il processo edilizio i controllo nel suo divenire deriva da molteplici fattori quali incertezza della domanda, insostituibilità delle risorse umane, pluralità di magisteri, dipendenza da fattori climatici, singolarità del prodotto.

Il processo del controllo si identifica con l’insieme dei momenti e delle operazioni di controllo che vanno previsti in corrispondenza di ognuna delle fasi del processo progettuale, di quello esecutivo e di quello gestionale. Si tratta di un processo che si sviluppa in parallelo al succedersi delle fasi del processo edilizio ed è finalizzato al controllo della qualità durante e al termine della costruzione dell’opera edilizia.

Abbiamo già detto che il processo edilizio può essere descritto, in linea assolutamente generale, come una sequenza di operazioni di trasformazione di sistemi. Se consideriamo ognuna di queste sequenze come singoli blocchi decisionali possiamo collocare il processo di controllo internamente o esternamente a tali blocchi.

Il CONTROLLO INTERNO presiede alla ottimizzazione relativa delle decisioni di fase e si preoccupa di verificare la conformità dei sistemi generati ai sistemi generatori.

Il CONTROLLO ESTERNO è posto in posizione intermedia di passaggio fra blocchi contigui, assume dunque le ottimizzazioni relative e compie operazioni di confronto per verificare la congruità fra scelte e modelli di riferimento.

- Localizzazione dei momenti di controllo

Allo stato attuale i controlli interni alle fasi sono quasi sempre processi spontanei e spesso non vengono realizzati sulla base di specifiche competenze attribuite a particolari soggetti del processo, i controlli esterni si configurano invece come azioni coscienti svolte da soggetti delegati o da organismi specifici.

Nel loro complesso le operazioni di controllo, se condotte nell’ambito di un programma di intervento edilizio, cioè se progettate come sottofasi del processo edilizio, contribuiscono in maniera determinante a conferire alta affidabilità circa la convergenza della qualità finale dell’opera edilizia nei confronti della qualità attesa in termini progettuali.

SISTEMA GENERATORE

TRASFORMAZIONE SISTEMA

GENERATO

BLOCCO DECISIONALE

SISTEMA GENERATORE

TRASFORMAZIONE SISTEMA

GENERATO

Controllo

Esterno

Controllo

Interno

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Poiché la possibilità di effettuare detti controlli dipende strettamente dalle caratteristiche del modello organizzativo- procedurale che si decide di adottare per un dato intervento edilizio, consegue che tale scelta è di fondamentale importanza per determinare la qualità finale dell’opera edilizia. Il modello procedurale da assumere per il governo del processo di intervento contempla inoltre anche le modalità di appalto dei lavori, si può dunque dire che ogni differente modello organizzativo procedurale possiede una sua peculiare propensione al far tendere la qualità perseguibile dell’opera edilizia alla qualità attesa.

SITUAZIONE ATTUALE NELL’EDILIZIA PRIVATA

La NORMATIVA ATTUALE per l’edilizia privata, prevede delle modalità di progettazione, esecuzione e controllo, non assimilabili ai sistemi di qualità previsti per l’edilizia pubblica. In generale il processo edilizio tradizionale subisce nel suo iter una serie di controlli che possono essere così schematizzati.

CONTROLLI con responsabilità del PROGETTISTA:

• Approvazione del progetto previo accertamento sulla: • Rispondenza del progetto alla normativa urbanistica

• Rispondenza del progetto dell’impianto elettrico alla normativa

• Rispondenza del progetto alla normativa sul risparmio energetico

• Rispondenza del progetto alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche

• Rispondenza del progetto alla normativa antincendio

CONTROLLI con responsabilità dell’IMPRESA:

• Deposito del progetto strutturale al Genio Civile

• Realizzazione “a regola d’arte” delle costruzioni (garanzia decennale) · CONTROLLI con responsabilità del DIRETTORE DEI LAVORI:

• Rispondenza dell’edificio realizzato al progetto approvato dal Comune

• Certificato di abitabilità (Comune o autocertificazione della Direzione Lavori)

CONTROLLI con responsabilità del COLLAUDATORE

• Collaudi in corso d’opera delle opere in cemento armato

• Collaudo finale

In un modello teorico alla committenza-utenza spetta il compito di definire i requisiti cui deve rispondere il prodotto, alla produzione spetta la definizione tecnica del prodotto stesso sulle basi delle prestazioni definite, all’ente di progettazione spetta il compito di fungere da cerniera fra i primi due, concretizzando in via preventiva il prodotto e rispettando le esigenze di entrambi.

Questa distinzione di ruoli ben difficilmente può trovarsi nella realtà attuale, dalla cui analisi risulta invece una certa confusione, con possibili conseguenze sulla qualità del prodotto finale. Quest’ultima dipende infatti strettamente dai modi con cui ogni singola fase è coperta dagli enti interessati e quindi dalla capacità di ognuno di essi di rispondere allo specifico ruolo che gli compete nel processo.

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Le carenze normative, la sovrapposizione fra enti chiamati ad operare nella fase di attuazione, la confusione fra i loro compiti, la mancanza di coscienza del ruolo degli operatori, hanno portato spesso i diversi enti a sconfinare dal loro campo d’azione o, più frequentemente, a non coprirlo completamente, lasciando spazi che sono stati facilmente occupati da chi, per diversi motivi, ha avuto tutto l’interesse ad ampliare quanto più possibile il proprio peso.

Il settore produttivo edilizio che ha da sempre avuto capacità organizzative ed imprenditoriali si è perciò guadagnato un ruolo determinante ed ha finito per far prevalere i propri interessi a quelli degli altri enti, condizionando fortemente sia le scelte che i risultati.

In particolare per quanto riguarda l’edilizia privata, in particolare residenziale, il settore produttivo ha finito per sostituirsi spesso all’utenza, la quale si è ritrovata nel processo quasi esclusivamente come fruitore del prodotto o come potenziale acquirente, senza avere la possibilità e la capacità di esprimere quegli aspetti della domanda in grado di condizionare e determinare la qualità del prodotto.

Una delle più grandi difficoltà è quella di spostare l’interesse dell’utenza dalle scelte di dettaglio alle scelte di fondo. Abitudini ormai radicate portano a concentrare l’attenzione dell’utenza in due momenti che sotto il profilo della qualità sono quasi totalmente ininfluenti:

- la progettazione architettonica degli interni dell’alloggio;

- le scelte che si trovano nelle fasi finali del processo, quando ormai le caratteristiche dell’alloggio sono definite e la qualità reale del bene casa è già ampiamente determinata.

È quindi necessario sostituire alla nozione di utente-acquirente quella ben più evoluta di utente-committente, un utente cioè che faccia pesare il potere che gli deriva dal fatto di essere non solo il destinatario del prodotto, ma anche colui che direttamente o indirettamente lo rende fattibile immettendo nel processo la domanda relativa ed il capitale necessario. Un utente che acquisisca, in definitiva, la coscienza del proprio ruolo centrale nel processo

Abbiamo detto che, per quanto riguarda l’edilizia residenziale, il settore produttivo ha finito per sostituirsi spesso all’utenza; a questa situazione ha certo negativamente contribuito la REALTÀ PRODUTTIVA ITALIANA che, senza numeri, può essere così sintetizzata:

· pochissime grandi imprese di costruzione gestite managerialmente;

· poche medie imprese gestite individualmente;

· una miriade di piccole e piccolissime imprese e artigiani.

SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Per superare l’attuale situazione non possono essere indicate metodologie di sicuro effetto, solo dalla presa di coscienza dei diversi problemi e dalla volontà di risolverli da parte di tutti i settori che ruotano intorno all’edilizia può venire un deciso contributo al miglioramento. E non potrebbe essere diversamente, visto che la qualità è un concetto dinamico e la ricerca della qualità è un processo in continua evoluzione.

Al fine di costruire un approccio serio al problema della qualità possiamo indicare alcune strade da seguire (sono stati numerati alcuni punti oggetto di approfondimento), ad esempio:

• ricerca di regole che consentano di misurare la qualità a partire da dati di fatto oggettivamente riscontrabili e confrontabili;

• maggiore diffusione della certificazione, con la quale l’utente finale possa essere tutelato circa la rispondenza dell’opera edilizia a determinati criteri di qualità;

• ridefinizione della figura della Direzione Lavori, che potrebbe diventare un controllore e certificatore in corso d’opera della qualità, per esempio della qualità tecnologica;

• certificazione del processo progettuale

• ulteriore sviluppo ed utilizzazione della progettazione assistita dal computer; ( tecniche di modellazione e di intelligenza artificiale)

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• responsabilizzazione diretta, per specifiche aree di competenza, di tutti i soggetti coinvolti;

• enfatizzazione delle trasformazioni in atto e quindi maggior attenzione ai processi di management, di gestione e di impresa;

• maggiore interesse al sistema delle strutture e infrastrutture per la comunicazione e l’informazione che costituiscono l’asse portante della formazione all’interno del settore edilizio; in passato si è sempre prestata più attenzione al mestiere e alla formazione in cantiere piuttosto che alla formazione meglio strutturata;

• nuove modalità di raccolta, e presentazione dell’informazione tecnica;

• razionalizzazione della normativa tecnica secondo i dettati comunitari anche per l’edilizia privata;

• costituzione di database contenenti informazioni sull’edilizia esistente.

La via da seguire è quella di porsi, nei confronti della qualità, in un’ottica che preveda un approccio multidisciplinare: coinvolgendo competenze diverse e mantenendo un costante riferimento al contesto ed alle azioni di carattere nazionale ed internazionale.

1.1.1.3. LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

La certificazione è una validazione della qualità da parte di un organismo indipendente e può riguardare sia i prodotti che le aziende. Per queste ultime si certifica il cosiddetto SISTEMA QUALITÀ. Secondo la terminologia delle norme ISO 9000 (recepite in Italia dalle norme UNI EN 29000), il Sistema Qualità è un complesso di caratteristiche tecniche e gestionali interno dell’azienda e finalizzato al controllo della qualità del processo di produzione e costruzione.

In generale non esistono metodi validi in assoluto ma soltanto metodi adatti, volta per volta, ad accertare ben determinati tipi di qualità. In questa ottica si possono definire dei caratteri generali del controllo che sono di seguito riassunti.

· Per quanto riguarda i materiali e i semilavorati:

controllo e certificazione della qualità, accertamento delle prestazioni.

· Per quanto riguarda i componenti, gli elementi tecnici:

controllo di qualità e loro certificazione;

accertamento del mantenimento nella serie della qualità caratteristica del tipo;

verifica della congruità fra comportamenti dei componenti singolarmente idonei allo scopo prefissato.

· Per quanto riguarda gli elementi spaziali:

controllo sul progetto per valutarne la qualità potenziale;

controllo su elementi spaziali realizzati e in uso per valutarne il gradimento da parte dell’utenza e l’accettabilità delle condizioni ambientali fornite (ruolo di guida per gli interventi successivi).

1.1.1.4. LA PROGETTAZIONE PER MODELLI

Nonostante questo tipo di progettazione induca una sorta di timore per una standardizzazione dell’abitazione con conseguente perdita di individualità sia della casa che degli individui che la abitano, essa rappresenta una delle poche strade certe verso la qualità. Infatti la spinta verso l’industrializzazione del processo edilizio induce la ricerca edilizia ad orientare oggi sempre di più il proprio campo di interesse verso l’innovazione di sistema anziché verso quella di prodotto.

Questo accade principalmente per due motivi:

· di ogni modello possiamo conoscere tutto, salvo la collocazione nel territorio, perché è stato progettato in ogni minimo particolare;

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· sul modello possiamo investire grosse cifre per il suo miglioramento, cifre che verranno recuperate con le grandi quantità di “pezzi” costruiti.

Superata la fase di industrializzazione “pesante” che ha proposto un modello di grossi agglomerati urbani periferici, l’aspetto negativo cui si è accennato tende progressivamente a scomparire con l’aumento dei modelli presenti sul mercato.

Si tende oggi, soprattutto per quanto riguarda le case singole in tipologia isolata, a rivalutare l’aspetto positivo costituito dal fatto che il modello consente l’analisi della propria qualità sotto tutti i punti di vista, può quindi essere progettato e realizzato secondo criteri di qualità globale, ma soprattutto la sua qualità può essere verificata prima dell’acquisto.

Anche importanti enti italiani, le Poste, l’Enel, la Telecom hanno intrapreso già da anni questa strada e costruiscono in tutta Italia uffici e centrali in base a progetti e componenti standard.

In Sardegna esiste già qualche impresa, specialmente nel caso in cui la figura dell’imprenditore e quella del costruttore coincidano, che costruisce insediamenti abitativi di case unifamiliari e bifamiliari combinando variamente una serie di quattro-cinque modelli base, ed i risultati sembrano incoraggianti.

Altre realtà, come quella americana, propongono la scelta della casa direttamente dal catalogo e la possibilità di visitarla, realmente costruita, in appositi spazi di esposizione.

1.1.1.5. LA PROGETTAZIONE ASSISTITA

Un discorso più ampio di quello che può essere svolto in questa sede meriterebbe la progettazione assistita dal computer che si è sviluppata enormemente negli ultimi anni ed è diventata assolutamente insostituibile in uno studio di ingegneria.

In linea generale appare fondamentale distinguere fra:

· DISEGNO ASSISTITO, che reitera tecniche di progettazione tradizionali utilizzando i programmi CAD solo per la fase di restituzione degli elaborati progettuali;

· PROGETTAZIONE ASSISTITA, che apporta una innovazione sostanziale alla progettazione in quanto utilizza dai CAD tridimensionali che consentono la fedele riproduzione, al calcolatore, dell’oggetto che verrà realizzato. Soprattutto le ultime generazioni di CAD utilizzano primitive grafiche di tipo architettonico che memorizzano nel database del programma tutte le informazioni riguardanti materiali e spessori di cui è costituito ogni elemento strutturale del progetto; in questo modo è anche possibile l’immediata redazione del computo metrico relativo all’opera.

1.1.1.6. L’INFORMAZIONE TECNICA

Secondo le indicazioni del Progetto Finalizzato Edilizia del C.N.R. “l’informazione tecnica diventerà uno dei principali strumenti per la ristrutturazione ed il riordino dell’intero processo edilizio”. Cerchiamo di analizzare meglio le priorità e le modalità, tenendo presente che la normativa sarà il tramite che permetterà di far giungere tale informazione agli utenti.

· Per quanto riguarda la documentazione dei prodotti, l’informazione sulle caratteristiche e le prestazioni dei componenti e dei sottosistemi edilizi presenti sul mercato dovranno essere unificate secondo la codifica adottata nella normativa CEE più recente.

· Un’altra grande area riguarderà i processi di organizzazione e gestione dell’intera vita degli edifici.

· Un ulteriore campo d’azione dell’informazione tecnica riguarderà la formazione degli operatori, sia a livello tecnico che a livello di produzione in stabilimento o in cantiere.

Riguardo alla forma in cui verranno organizzate le informazioni sono auspicabili dei Testi Unici di riferimento su settori specifici in materia edilizia ma probabilmente anche un semplice riordinamento delle diverse normative esistenti può migliorare la qualità dell’intero processo edilizio.

· Un’altra delle aree forti del futuro sviluppo della legislazione sarà costituita dalla manualistica.

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Non è chiaramente più possibile proporre manuali come per esempio quello dell’Architetto, che nascevano come sintesi di una tradizione e di una conoscenza condivisa da una comunità di operatori. Il significato stesso del termine manuale deve essere rivisto poiché il sapere è diventato troppo vasto, nel campo delle costruzioni, per poter ancora pensare di poterlo abbracciare completamente. Saranno certamente sviluppati (alcuni esistono già) dei manuali di metaprogettazione per le diverse destinazioni d’uso, che diano criteri unitari di definizione e organizzazione funzionale di alcune significative tipologie edilizie e degli elementi correlati ai loro caratteri distributivi e manuali di soluzioni tecniche conformi per quanto riguarda i nodi strutturali ed i particolari costruttivi.

1.1.1.7. L’INFORMATIZZAZIONE DEL SETTORE

L’informatica si rivelerà insostituibile nella sistematizzazione della enorme mole di informazioni che provengono dal campo dell’edilizia. Non mancano esempi concreti anche a livello nazionale, come la UNIbase, banca dati delle norme tecniche italiane su CD-ROM. Ma un ulteriore passo può essere rappresentato da enti specifici che si prendano carico di rendere disponibili in rete, Internet o simili, tutte le norme tecniche e legislative riguardanti l’edilizia. I nuovi strumenti quali le reti telematiche offrono la possibilità di poter essere aggiornabili in tempo reale e di poter essere facilmente raggiunti da un numero teoricamente infinito di utenti.

L’Italia non è particolarmente arretrata rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda lo sviluppo e la diffusione di software e di sistemi informativi per l’edilizia, mentre per quanto riguarda la circolazione dell’informazione in rete siamo appena agli inizi. Esistono un numero decisamente consistente di banche dati ma è stata rilevata una sostanziale incapacità di comunicazione fra i diversi sistemi. Conseguentemente sono stati riconosciuti praticamente nulli gli effetti sul progetto, sui costi di costruzione, sulla qualità, di questi sussidi informatici. Un obiettivo di lungo periodo in questo settore è allora quello della definizione di un consistente telaio concettuale nonché della strutturazione e gestione dell’informazione tecnica che siano univoci a livello nazionale e di Comunità Europea.

REALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA

Si è già detto che nel campo edilizio il controllo di qualità trova in ambito di normazione il suo più pertinente campo di applicazione e sviluppo. Le priorità metodologiche per la realizzazione di una normativa tecnica specifica sul controllo della qualità potrebbero attenersi ai seguenti punti:

· fissare dei parametri di valutazione;

· fissare dei livelli minimi di accettabilità della qualità;

· fissare dei criteri di incremento della qualità;

· fissare i livelli di qualità da richiedere alle opere edilizie.

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- Capitolo 2 -

IL PROCESSO EDILIZIO E L'INNOVAZIONE NORMATIVA

2.1. IL PROCESSO NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA: Evoluzione del quadro normativo nell’ultimo decennio

Le prime enunciazioni dei concetti fondamentali sulla regolazione degli appalti pubblici e dei progetti risiedono nella legge n. 2248/1865, "Legge sulle opere pubbliche", nel R.D. n. 350 del 25-05-1895 "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici", nel D.M. del 28-05-1895 "Capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici" e nel D.M. del 29-05-1895 "Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici". Tali normative, in particolare, prevedono che la redazione di un progetto venga suddivisa in fasi successive:

a) acquisizione delle istanze della committenza e definizione delle esigenze ambientali e tecniche;

b) studio ed elaborazione del progetto tecnico-economico; c) preparazione sistematica degli elaborati progettuali.

Un contributo più recente a chiarimento dei contenuti della progettazione viene dato dalla L. 143/49 sull'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti che articola la prestazione del professionista suddividendo il progetto in tre momenti distinti di elaborazione e di approfondimento:

a) progetto di massima: riguarda la valutazione preventiva dell'opera con presentazione di: relazione sintetica delle scelte funzionali-dimensionali-distributive delle proposte progettuali; elaborati progettuali sommari (inserimenti urbanistici, schemi funzionali e spaziali, dimensionamento di massima in base agli indici di edificabilità consentiti); elenco sintetico dei lavori e delle categorie di opere previste; preventivo sommario di spesa (costi di costruzione, spese generali, imprevisti, espropri, ecc.);

b) progetto esecutivo: comprende la definizione completa degli aspetti progettuali dell'opera da eseguire, e si articola in: relazione descrittiva dettagliata sulle analisi condotte e sulle scelte effettuate; relazione tecnica per lo stato di progetto (e per lo stato di fatto nel caso di intervento su fabbricati esistenti) per illustrare le caratteristiche tipologiche e la destinazione d'uso, le caratteristiche costruttive delle strutture principali, il tipo ed il livello di finiture interne ed esterne; rilievi ed analisi geologiche e geognostiche; rappresentazione grafica, in scala opportuna, delle scelte dimensionali, delle distribuzioni funzionali-spaziali, delle destinazioni d'uso, delle finiture interne ed esterne, delle caratteristiche strutturali, degli schemi impiantistici. Qualora venga associato al progetto esecutivo anche il preventivo particolareggia-to (e questo, anche se viene computato a parte nel conteggio delle prestazioni parziali, è sempre richiesto dal committente, pubblico o privato che sia), si include: computo metrico, che definisce le categorie delle opere e dei lavori da eseguire, indica le misure metriche adottate, specifica i sistemi di misurazione applicati; analisi dei prezzi unitari, che consiste nel computo analitico dei prezzi applicati ad ogni categoria di lavori; stima dei lavori, che dichiara il costo finale dell'opera ottenuto applicando alle quantità del computo metrico i prezzi unitari; capitolato speciale, che fissa le clausole amministrative, le condizioni tecnico-esecutive delle opere, i sistemi di controllo in corso d'opera ed al termine dei lavori, la durata complessiva dei lavori;

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e) particolari costruttivi e decorativi: comprende dettagliate specificazioni, in scala opportuna, di opere d'arte, di sagome particolari, di dettagli esecutivi, ecc., in grado di essere eseguiti come previsto.

I rapporti tra professionista e committente sono disciplinati dalla legge L. 143/49 che specifica le percentuali di onorario in relazione all’importo dell’opera ed in funzione delle classi di opere oggetto del contratto.

2.2. Importanza delle innovazioni della legge quadro sui Lavori Pubblici All’inizio degli anni 90 si è assistito ad un forte periodo di crisi politica ed istituzionale, in cui “ogni appalto implicava un illecito ed un possibile episodio di corruzione”. La legge del 1865 a cui si faceva riferimento risultava ormai inadeguata, in particolare non impediva di:

− realizzare un intervento senza inserirlo in un programma complessivo di opere da costruire;

− fare opere pubbliche senza verificarne l’esigenza;

− appaltare un’opera con un progetto di massima e contenente cifre approssimate che veniva moltiplicato con le “inevitabili varianti in corso d’opera”;

− evitare una precisa distinzione tra progettazione ed esecuzione. Il progettista realizzava gran parte della progettazione in fase di esecuzione, nella sua doppia funzione di progettista-direttore dei lavori.

La legge 109/94 viene emanata come risposta agli avvenimenti di "tangentopoli" negli appalti pubblici dai quali era emerso, tra l'altro, che la cattiva qualità progettuale, il mancato rispetto dei tempi e dei costi fissati erano causati in rilevante quota parte da carenza e da errori di progettazione esecutiva, oppure da progettazioni solo formalmente esecutive, ma di fatto non direttamente relazionate all'intervento specifico, allo stato e disponibilità dei luoghi e al sistema degli obiettivi e vincoli della Stazione Appaltante. D'altra parte anche la committenza raramente esprimeva in modo chiaro ed attendibile il proprio quadro esigenziale ed attuava con puntualità ed efficacia il controllo sulla progettazione e sulla esecuzione. Si era anche nel periodo di massima diffusione della "delega" da parte delle Amministrazioni del loro "potere pubblico" alle concessionarie di progettazione, costruzione e (a volte) di gestione delle opere pubbliche. Questo modo di operare ha avuto le seguenti conseguenze negative:

− Perdita di capacità di indirizzo e controllo da parte della committenza; impoverimento tecnico e numerico degli uffici tecnici ed amministrativi delle stesse con conseguente delega totale alle concessionarie e deresponsabilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;

− Redazione dei progetti in modo frettoloso, con carenze e mancanze di finalizzazione all'intervento specifico, il più delle volte allestiti in brevissimo tempo solo in funzione di ottenere finanziamenti esterni, con approvazioni quasi esclusivamente in via amministrativa senza approfonditi controlli tecnici. I progetti venivano poi corretti ed integrati in corso d'opera con reiterati aggiornamenti del quadro economico di spesa, ed il progetto esecutivo veniva trasferito come onere all'impresa esecutrice dei lavori. D'altra parte lo stesso soggetto, la concessionaria, doveva redigere il progetto, appaltare i lavori, controllare gli stessi e liquidare la spesa finale, nonché ottenere, preliminarmente i finanziamenti;

− Assegnazione degli incarichi di progettazione e direzione lavori con scelta discrezionale, che il più delle volte era di natura politica. Non erano richiesti in genere sviluppi progettuali approfonditi, proprio per favorire l'introduzione di completamenti o varianti in corso d'opera (perizie suppletive di variante). Era invece richiesto o gradito un comportamento almeno "non ostativo" da parte del progettista o del direttore lavori verso tale tipo di prassi di gestione dei lavori pubblici, che si verificava in modo diffuso anche al di fuori del regime concessorio.

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Nel settore dell'edilizia privata si sono registrate distorsioni analoghe che perdurano ancora oggi, anche se la motivazione è diversa.

Innanzi tutto i lunghi tempi e la complessità dell’iter amministrativo di approvazione del progetto “comunale” (paragonabile al progetto definitivo delle opere pubbliche), inducono il committente - una volta ottenuta la concessione edilizia - ad appaltare i lavori sulla base del progetto definitivo senza attendere lo sviluppo del progetto esecutivo, che molte volte viene redatto in corso d'opera o delegato all'impresa.

Il comportamento della committenza è comprensibile, anche se non condivisibile, in quanto i lunghi tempi di attesa delle autorizzazioni, 10-12 mesi o più nelle grandi città (tempo assolutamente abnorme se paragonato con altre nazioni europee), comportano per la committenza stessa due situazioni negative, ovvero:

• maggiori oneri finanziari che si generano sui capitali già investiti per l'acquisizione dei terreni o degli immobili, per la progettazione, per le verifiche preliminari;

• incertezze sull'esito delle verifiche e controlli da parte degli Enti preposti (ASL, VV. FF) che impediscono di attivare la progettazione esecutiva.

Con tale situazione la committenza privata a volte ha assunto comportamenti molto simili a quelli delle pubbliche amministrazioni coinvolte in "tangentopoli" ovvero scelta di progettisti in grado di "ottenere" in breve tempo le concessioni edilizie, grazie ai legami che si instaurano con le P.A. stesse, non pretendendo, per contro, dagli stessi una dettagliata progettazione esecutiva.

2.2.1. Legge quadro I principi fondamentali su cui si basa la legge quadro possono essere così enunciati:

• L'obbligo di programmazione degli investimenti e degli interventi da realizzare che nasca dalla identificazione e quantificazione dei bisogni e dichiarando la destinazione delle risorse pubbliche al cittadino;

• Introduzione dell’intervento di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche: il project financing;

• Introduzione all’interno della pubblica amministrazione di una organizzazione di tipo matriciale creando una figura che incrociando le varie competenze, agisca come capo di un gruppo di lavoro formato da soggetti appartenenti ad uffici diversi, ciascuno dei quali risponde, per il contenuto del proprio lavoro, al capo del suo ufficio e contemporaneamente, risponde, per tempi di svolgimento del proprio lavoro al capo del gruppo di lavoro: nasce il responsabile unico del procedimento. Ciò vale anche per i procedimenti amministrativi riguardanti le istanze dei privati, che hanno modo di individuare un riferimento ed una responsabilità personale e non generica, impersonale della istituzione.

• Procedimentalizzazione della progettazione che dovrà svolgersi su tre livelli, obbligando il prestatore dell’opera, che fino ad oggi era considerata di tipo “intellettuale”, alla produzione di documenti che hanno la loro visibilità e alla elaborazione di una progettazione definitiva ed esecutiva;

• La definizione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori secondo procedure improntate su tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza fra gli operatori. In relazione alle caratteristiche possedute, verrà indicata la necessità di una opportuna qualificazione e di improntare tutte le attività secondo i principi della qualità.

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• L’attribuzione delle responsabilità nei rapporti con il committente pubblico per distinguere le responsabilità del progettista, del costruttore e del responsabile del procedimento richiedendo agli stessi garanzie e coperture assicurative.

• Definire i soggetti atti ad assumere il ruolo di “organismo di progettazione”; inserendo tra questi le stazioni appaltanti proprio per riaffermare il ruolo di indirizzo e controllo dei committenti pubblici;

• Regolamentare le varianti progettuali (Art. 25) definendo una normativa apposita;

• Anticipa già nelle fasi di progettazione esecutiva ponendoli a carico dei progettisti, alcuni atti ed elaborati propri delle fasi di pianificazione. Sono previsti in tale fase il piano di manutenzione ed il piano di sicurezza.

• Modifica le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione (Art. 17) intesi come appalti di servizi ai sensi della Direttiva CEE 92/50, e le procedure di scelta del contraente (Art. 20 appalti di lavori).

• Introduzione di una attenta e puntuale attività di controllo del processo dalle fasi di programmazione alla validazione del progetto prima di iniziare le procedure di aggiudicazione dei lavori, e al controllo dell’esecuzione da parte della direzione lavori

Come si può chiaramente apprezzare dai punti precedenti la Legge Quadro pone a carico dei progettisti compiti e responsabilità ben maggiori delle precedenti, che a volte sconfinano nel settore della attività e responsabilità imprenditoriale e non più professionale, cioè dell'esercizio di una professione intellettuale tutelata. L'attività professionale poco alla volta tende a diventare una prestazione di servizi di ingegneria e architettura soggetta a procedure di gara (appalti di servizi per importi superiori a 100.000€).

II legislatore italiano, con la "legge quadro in materia di lavori pubblici" (uscita in successive aggiornamenti ed integrazioni: L. 109/94, L. 216/95, L. 415/98, L.166/2002), si propone di risolvere tutti gli inconvenienti sopra elencati e cerca evitare le deviazioni possibili con le vecchie leggi e di rendere il sistema italiano coerente con le norme europee

L’articolazione della normativa sopra indicata si traduce in quattro testi fondamentali:

− legge quadro (11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni)

− regolamento generale (approvato con dpr 21 dicembre 1999, n.554),

− regolamento di qualificazione delle imprese (approvato con dpr 25 gennaio 2000, n.34),

− capitolato generale d’appalto (approvato con il dm ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145).

Ognuno di questi provvedimenti è rivolto principalmente ad uno dei diversi soggetti (stazioni appaltanti, progettisti, imprese) che partecipano al processo di realizzazione degli interventi edilizi ed infrastrutturali pubblici, soggetti che tuttavia interagiscono tra loro. Tutti i provvedimenti incidono quindi, direttamente o indirettamente, sull’attività di tutti i protagonisti e vanno pertanto letti congiuntamente, interpretando in modo coordinato le varie disposizioni.

La progettazione rappresenta uno dei punti più importanti nella strategia della "legge quadro in materia di lavori pubblici", in quanto si propone di superare le devianze nate nel settore dei lavori pubblici a causa di carenti o inadeguate attività di progettazione che consentivano l'abuso delle varianti in corso d'opera e delle offerte anomale.

Il progetto, proprio per la sua natura di strumento complesso - composto da relazioni tecniche ed elaborati grafici che identificano l'opera definendo natura, forma, dimensioni, caratteristiche spaziali e funzionali, tecniche e materiche, rappresenta la sintesi di un insieme di indagini e di valutazioni che consentono di:

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− individuare univocamente soluzioni tecniche e modalità di realizzazione;

− definire il rapporto costi-benefici dell'intervento;

− confermare la validità dell'impegno delle scelte del committente;

− confermare l'attendibilità delle scelte programmatiche.

I lavori pubblici previsti dalla normativa suddetta possono essere realizzati esclusivamente tramite contratti d'appalto o di concessione, oltre che, per alcuni specifici casi, in economia.

La legge Quadro introduce modifiche sostanziali ad entrambe le tipologie principali di contratto introducendo concetti che in qualche modo incentivano la partecipazione dell'imprenditore alla realizzazione e alla gestione dell'opera, fino alla partecipazione alla stessa fase progettuale.

2.2.2. La Normativa Comunitaria Altrettanto determinanti, nell’ambito dell’evoluzione legislativa italiana sugli appalti pubblici, sono risultati gli obblighi nei confronti della Comunità Europea. La Comunità, al fine di costituire un grande mercato interno, emanò una serie di direttive volte ad aprire gli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria. La liberalizzazione degli appalti pubblici rivestiva, infatti, una grande importanza sia sotto il profilo economico che sotto il profilo più specifico dell’integrazione europea, nella prospettiva di creare un ampio spazio economico. Le istituzioni comunitarie hanno rivolto la loro attenzione a tale mercato già all’inizio degli anni settanta con l’adozione di due direttive aventi lo scopo di coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti sia dei lavori pubblici, che delle forniture. Tali iniziative denunciavano in modo chiaro la volontà del legislatore comunitario di fissare una serie di principi volti ad instaurare la parità di condizioni di partecipazione agli appalti pubblici in tutti i Paesi membri. Questo progetto di mercato interno ha richiesto ad ogni Stato membro di modificare il proprio ordinamento recependo quello comunitario e di farlo in tempi abbastanza brevi. Le direttive europee, infatti, non sono direttamente applicabili a livello interno, ma devono essere incorporate in disposizioni nazionali prima di esplicare i propri effetti. In media, il tempo consentito per la conclusione della trasposizione si aggira intorno ai due anni, ma i limiti temporali possono variare a seconda del caso. Nell’eventualità in cui la Commissione Europea non riceva la notifica dell’avvenuto recepimento di una qualunque direttiva da parte di uno Stato membro, si innesca con scadenza bimensile un procedimento di infrazione. Processi di recepimento temporalmente sfasati non consentono al mercato interno di funzionare a regime ed esprimere, quindi, le sue potenzialità in termini di sostegno allo sviluppo ed alla crescita. In un ampio panorama caratterizzato dalla generale convergenza degli Stati membri verso le misure legislative comunitarie, l’inadeguatezza italiana non poteva che risaltare: regolarmente ricopriva gli ultimi posti nelle classifiche predisposte dalla Commissione Europea che riportavano le risposte degli Stati membri per ciò che riguardava l’applicazione interna delle normative comunitarie. Nel corso degli anni, il nostro paese ha spesso detenuto un record in termini di ritardi nel recepimento delle direttive, di numero di procedure d’infrazione avviate contro e di rinvii alla Corte di Giustizia Europea. L’art. 30 della Direttiva Comunitaria 93/37 del 14/06/1993 prevedeva che le amministrazioni potessero indifferentemente aggiudicare gli appalti di lavori pubblici con il metodo del prezzo più basso o con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a prescindere dal tipo di procedura posta in essere. A questo proposito citiamo la sentenza del 7 ottobre 2004 (Causa C-247/2002) con la quale la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che la legge quadro sui lavori pubblici non era conforme al diritto comunitario in quanto violava il sopraccitato articolo 30 della Direttiva 93/37. La norma nazionale, vigente fino all’entrata in vigore del Testo

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Unico del 2006, imponeva alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure di gara aperte o ristrette, il ricorso al criterio del prezzo più basso, privandole della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. L’effetto pratico della sentenza è stato quello di determinare la disapplicazione della norma nazionale ritenuta contraria al diritto comunitario e, quindi, la libera utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle licitazioni private e nel pubblico incanto, al di là delle limitate eccezioni previste dall’art. 21, per gli appalti complessi. La svolta definitiva viene avviata dalle direttive comunitarie n°17 e n°18 del 2004: la prima relativa al “Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali” (in sostanza si concentra sui settori definiti “speciali”), la seconda relativa al “Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”(è volta ad unificare la disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi, forniture nei settori definiti “ordinari). Entrambe le direttive ripropongono le precedenti e introducono nuovi strumenti ed istituti volti a semplificare, modernizzare e rendere più flessibile l’attività della pubblica amministrazione e al tempo stesso a garantire sia la concorrenza, sia le esigenze sociali ed ambientali specifiche. 2.2.3. Il Decreto Legislativo n°163 del 2006 Dal 12 Aprile 2006, il Decreto legislativo n.163 raccoglie e sostituisce tutte le leggi che regolavano gli appalti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, recependo e dando, inoltre, attuazione alle già citate direttive della Comunità Europea del 2004. In particolare, per quanto concerne l’aggiudicazione degli appalti, si converge verso l’equiparazione del criterio di scelta del massimo ribasso a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con il Testo Unico è stata, quindi, definitivamente codificata la perfetta alternatività tra i due sistemi tra cui è necessario scegliere in base alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto. Risulta ormai evidente che il criterio del prezzo più basso può considerarsi solo per lavori standardizzati, per lavori privi di apporto tecnologico, ripetitivi ed elementari. Nel nuovo Testo Unico il legislatore ha rivisitato le procedure di aggiudicazione degli appalti previste dalla vecchia 109/1994, “ampliando” il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione nella scelta del contraente. In questo nuovo scenario la pubblica amministrazione vede crescere il suo potere discrezionale, cui fanno da contrappeso l’aumento di responsabilità, procedure di valutazione rigorose che dovrebbero garantire un “non ritorno” al passato. Infatti, è doveroso precisare che la Pubblica Amministrazione è obbligata a motivare la scelta del contraente secondo regole fissate a monte della gara che tengano conto delle circostanze, delle specifiche esigenze ed aspettative da soddisfare. Ciò significa che la discrezionalità deve essere vincolata a quanto specificatamente richiesto a monte della procedura d’appalto per evitare di per-venire a scelte illegittime e facilmente impugnabili. Purtroppo, spesso accade, che quando aumenta la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, aumenta anche la probabilità di errore e la probabilità che si verifichino abusi ed irregolarità. Per non incorrere in queste situazioni, all’aumento di discrezionalità deve corrispondere la predisposizione di vincoli che la Pubblica Amministrazione deve porre alla base della gara. I criteri di scelta devono essere stabiliti in partenza e, quindi, la Pubblica Amministrazione deve autovincolarsi con il bando e con il capitolato, stabilendo corretti e specifici sistemi di valutazione. Sulla base di quanto è stato finora detto, appare necessario creare processi capaci di supportare l’Amministrazione nel delicato processo di adeguamento al nuovo contesto normativo, in particolare per quanto concerne la fase di appalto.

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2.3. Le fasi e le sotto-fasi del processo edilizio tracciate dalle nuove norme: L'organizzazione del processo edilizio è composta da una sequenza di fasi o sotto-fasi a loro volta scindibili in più momenti principali che possono essere considerati dei veri e propri sotto-processi, ovvero:

il sotto-processo decisionale;

il sotto-processo esecutivo;

il sotto-processo gestionale;

il sotto-processo di controllo.

Mentre i primi tre sono da considerarsi sequenziali, come vedremo in seguito, il momento di controllo è parallelo ad ogni sotto-processo. E' opportuno ricordare pertanto che in ogni fase del processo edilizio vi sarà la concomitanza di più operatori che apparterranno o ad uno o all'altro sotto-processo e saranno pertanto degli operatori di "trasformazione" e degli operatori di "controllo".

2.3.1. Il sotto-processo decisionale

In esso sono raccolte tutte le operazioni che implicano delle decisioni di carattere fondamentale per l'intervento, da quella iniziale di attivare il processo alla formulazione delle esigenze da soddisfare, dalle indagini sulla fattibilità alle operazioni di progettazione, pianificazione e programmazione. In ognuno di questi momenti i diversi "operatori" del processo si occupano dei due aspetti principali del sistema, quello ambientale e quello tecnologico, prima esplorando diverse strategie e modelli di comportamento e funzionamento, quindi definendo puntualmente con la progettazione tutte le specifiche dell'oggetto da realizzare.

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MCA= modello di comportamento ambientale MFA= modello di funzionamento ambientale MCT=modello di comportamento tecnologico MFT=modello di funzionamento tecnologico.

L'attività di progettazione si articola su tre livelli ed è costituita da una sequenza elaborata di fasi che, si sostanzia nella sequenza preliminare, definitiva, esecutiva, ed il prodotto finale di tale processo è il progetto, cioè quel complesso di elaborati - relazioni tecniche e rappresentazioni grafiche, idonei ad individuare specificatamente l'opera, definendone la natura, la forma, le dimensioni, la struttura essenziale e le soluzioni tecniche realizzative.

La legge prevede:

una pluralità di indagini, relative all'individuazione delle esigenze da soddisfare, delle caratteristiche del luogo dell'intervento e del contesto, naturale e costruito, ecc.;

SOTTOPROCESSO DECISIONALE

FASI DECISIONALI

FASI PROGETTUALI

Analisi di fattibilità

Sistema di obiettivi e vincoli

Programma di intervento

Linee guida per la progettazione

Bandi di gara

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Piani di sicurezza

Fasi di meta progettazione SISTEMA AMBIENTALE MCA MFA SISTEMA TECNOLOGICO MCT MFT

Fasi di progetta

Fasi di

Pianificazione operativa

Piani temporali

Piani manutentivi

Piani economici

Piani operativi

Studio di fattibilità

Piano triennale

Progetto preliminare

Elenco annuale

OUTPUT

Progettazione esecutiva

Pianificazione di progetto

-Committente -Responsabile del procedimento -Consulenti

-Responsabile del procedimento -Progettisti -Coordinatori sicurezza per la progettazione

OPERATORI

FASI

SOTTOFASI

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la definizione delle modalità di esecuzione;

la valutazione costi-benefici:

la funzionalità dell'organismo architettonico, per rappresentare la realizzabilità della costruzione:

la fattibilità economico-finanziaria dell'opera;

la verifica della capacità programmatica del committente.

L'attività della progettazione, quindi, si configura come la sintesi di un procedimento articolato, arricchito di analisi critiche e di successivi adeguamenti, il cui prodotto finale è certamente un insieme di elaborati tecnici, ma che per il suo corretto svolgimento richiede, a livello programmatico, la pianificazione strategica, economico-finanziaria e temporale degli interventi e, a livello operativo, coinvolge una figura fondamentale nella gestione del processo decisionale, il responsabile unico del procedimento. 2.3.2. Il sotto-processo esecutivo A valle del contratto di appalto vi è il passaggio alle fasi di realizzazione dell'oggetto edilizio progettato. Bisogna dire che non sempre è netta la linea di demarcazione fra i due momenti decisionale ed esecutivo; alcune operazioni progettuali e soprattutto quelle di tipo pianificatorio e programmatorio, vengono effettuate o integrate dai tecnici dell'impresa appaltatrice. Ad esempio la programmazione dei lavori, la quale può essere stilata nel dettaglio solo conoscendo con precisione i mezzi e le risorse che utilizzerà il costruttore, rimane pur sempre un atto di tipo decisionale, anche in virtù delle numerose influenze che essa ha sulle fasi di progettazione,anche se le ragioni sopra esposte fanno preferire, per quanto possibile, un suo slittamento temporale a valle del contratto di appalto. D'altronde oggi, con l'entrata in vigore della nuova normativa sulla sicurezza nei cantieri, al professionista incaricato dal committente è ormai demandato il compito di definire in maniera assai particolareggiata tutto l'intervento ciò comporta una definizione delle attività di cantiere a monte del contratto di appalto. Il sotto-processo esecutivo comprende quindi tutte le fasi di produzione dei materiali e dei componenti in stabilimento, la realizzazione dei manufatti e il montaggio dei semilavorati e dei componenti in cantiere, nonché le fasi di pianificazione e di programmazione operativa necessarie per la corretta, efficace e razionale attuazione dell'intervento secondo lo schema:

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SOTTOPROCESSO ESECUTIVO

Fasi di programmazione e organizzazione della produzione e del cantiere

Bando di gara Gara d’ appalto

Aggiudicazione dei lavori

Fasi di realizzaz

ione

Valutazione qualificazione

-S.Q. Vision 2000 -Piani Qualità di commessa (PQC) -Piani di controllo qualità in cantiere (PCQC) -Organizzazione d’impresa -Organizzazione del cantiere

OUT P UT

-Piani di montaggio -Piani di tracciamento -Piani di sicurezza -Programma lavori -Piani economico-finanziari -Piani gestione esercizio e manutenzione

-Committente -Responsabile del procedimento

-Appaltatore -Responsabile del procedimento -Direttore dei lavori -Responsabile del la qualità -Direttore cantiere -Assicuratori -Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori

O P E RATOR I

FASI

Contratto d’appalto

FASE DI

APPALTO

Gestione commessa

Programmi operativi

Project Management

Gestione commessa

Programmi operativi

Project Management

Verifica e accettazione del Prodotto Garanzie e assicurazioni Definizione contenzioso

-Piani di controllo qualità prodotto -Polizze assicurative

-Committente -Responsabile del procedimento -Direttore dei lavori -Responsabile del la qualità -Direttore cantiere -Assicuratori

SOTTOFASI

FASE DI

COLLAUDO

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2.3.2.1. ITER di realizzazione degli interventi pubblici In vari momenti dell’iter di realizzazione degli interventi pubblici, s’inserisce l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e così via. Di seguito riportiamo un elenco delle attività che contraddistinguono i primi due sottoprocessi, ordinate temporalmente e con l’individuazione del momento in cui avviene l’affidamento degli incarichi.

• Nomina dirigente competente • Identificazione bisogni • Studio di fattibilità • Programma triennale • Nomina del Responsabile del Procedimento • Documento preliminare alla progettazione (D.P.P)

o Affidamento della progettazione preliminare • Progetto preliminare • Verifica del Progetto preliminare • Elenco annuale

o Affidamento della progettazione definitiva • Progetto definitivo

o Affidamento della progettazione esecutiva • Progetto esecutivo • Validazione del Progetto esecutivo • Piani di manutenzione

o Affidamento Ufficio Direzione dei Lavori • Direttore dei lavori • Bando di gara • Aggiudicazione • Contratto • Piani di sicurezza • Consegna lavori

o (eventuale Affidamento Collaudi in corso d’opera) • S.a.l (Stato di avanzamento Lavori) e certificati di pagamento • Varianti in corso d’opera • Sospensioni e proroghe • Riserve e contenzioni • Ultimazione dei lavori • Stato finale dei lavori

o Affidamento Collaudi • Collaudo statico • Collaudo Tecnico amministrativo • Certificati di Collaudo

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2.3.3. Il sotto-processo gestionale Dal collaudo inizia la vita utile del bene prodotto. In fase pianificatoria sono state analizzate le caratteristiche del progetto anche dal punto di vista della durata e del degrado, e sono stati stabiliti i livelli prestazionali del bene edilizio in vista delle condizioni ambientali in cui va ad inserirsi e del tempo per il quale dovranno essere mantenuti; inoltre esistono delle prescrizioni sul tipo di operazioni da effettuarsi, secondo criteri di ordine temporale o meno, affinché i livelli di prestazione previsti nel tempo siano effettivamente rispettati. L'esecuzione delle istruzioni citate è parte integrante delle operazioni di gestione del manufatto edilizio, che vanno dall'esercizio corrente degli spazi (pulizia, imbiancatura, ...) a quello delle parti a più alto contenuto tecnologico (esercizio e manutenzione degli impianti, ...) fino alla manutenzione delle parti edili e strutturali. Nella fase gestionale dell’intervento si studiano tutti quei casi di beni edilizi che possono essere inseriti in un discorso di riuso sia da un punto di vista del riciclaggio del materiale che potrà essere trasformato, o semplicemente smontato e riutilizzato. E’ l’utente del bene edilizio (come esecuzione diretta o come assegnazione ad aziende e tecnici specializzati),.che dovrà occuparsi della gestione prodotto e della sua eventuale dismissione.

SOTTO-PROCESSO GESTIONALE

PERIODO Gestione corrente elementi spaziali

DI Esercizio impianti

VITA Manutenzione ordinaria

UTILE Manutenzione straordinaria

Ristrutturazione

Demolizione

Recupero e riciclo dei componenti

Schema del sotto-processo gestionale

2.3.4. Il sotto-processo di controllo

II controllo avviene sistematicamente ad ogni stadio di trasformazione del processo, così come rappresentato in tabella, ed è finalizzato alla verifica di congruenza e di rispondenza dei risultati ottenuti dalle trasformazioni rispetto al sistema di obiettivi, vincoli e dati di ingresso di riferimento. Tra i momenti di controllo più significativi rientrano il controllo qualità del progetto, articolato nei tre livelli di progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) ed il controllo qualità del prodotto, attuato sia in fase di produzione e accettazione dei materiali e dei componenti, che in fase di verifica e accettazione dell'opera (collaudo lavori finale o in corso d'opera).

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Il controllo oggi non è però più riconducibile solo a questi due momenti principali: si devono anche verificare e controllare le procedure oltre che i costi (sia programmati e sia sostenuti), per arrivare al controllo della tempistica delle risorse impiegate. Alcune fasi, quelle più riconducibili a matrici di tipo industriale (produzione e lavorazioni in serie) possiedono procedure di controllo collaudate, che conducono all'ottenimento di prodotti certificati secondo le più recenti direttive della Comunità Europea.

Allo stesso modo le aziende che intervengono nell'ambito gestionale del processo si dotano di manuali di qualità procedurali, al fine fornire servizi adeguati alle richieste del cliente, perseguendo parallelamente l'obiettivo di ottenere la "certificazione di qualità". La parte di processo sulla quale è necessario approfondire metodologie e strumenti di controllo è costituita dalle fasi decisionali, dall'esplicitazione delle esigenze all'estensione del progetto; ciò in quanto si tende ad attribuire a questi momenti preliminari un'importanza crescente. Studi statistici effettuati in ambito europeo da diversi ricercatori ed organismi di ricerca rilevano come il 50-60% delle patologie dovute a degrado anticipato che si verificano su beni edilizi, sia dovuto ad errori di progettazione, mentre solo un 20-25% è attribuibile rispettivamente a deficienze esecutive e gestionali. Anche gli operatori di progettazione, oggi tendono a dotarsi di un sistema di qualità secondo la norma ISO 9001 al fine di definire "la struttura organizzativa, le procedure ed i processi e le risorse necessarie ad attuare la gestione della qualità".

SOTTO-PROCESSO DEL CONTROLLO

MO

MEN

TI D

I CO

NTR

OLL

O

FASI DECISIONALI

Programma di intervento Sistema obiettivi/vincoli

verifica rispondenza DATI DI INPUT

FASI PROGETTUALI

Progetto Verifica qualitativa, economica,

temporale, operativa Rispondenza al sistema o/v Controllo qualità progetto

FASI di ESECUZIONE

Prodotto verifica rispondenza progetto,

controllo qualità COLLAUDO

Procedure Verifiche di efficacia

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La richiesta di verifica di rispondenza agli obiettivi predefiniti o alla conformità alle norme è un passaggio ormai obbligatorio anche per le opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici. Se la verifica del prodotto finale ha ormai trovato in molteplici casi una metodologia standardizzata, molto ancora c'è da definire per il controllo della qualità del progetto (inteso in senso ampio) anche se nuovi strumenti stanno rapidamente e radicalmente mutando questo aspetto. Infatti in sede Uni è stata approvata una nuova norma (10914-1:2001)dal titolo "qualificazione e controllo del progetto edilizio di interventi di nuova costruzione e di interventi sul costruito” "scopo della norma è contribuire all'assicurazione di qualità del bene edilizio come conformità fra il progetto dell'opera ed il quadro di esigenze poste alla base dell'intervento". A tal fine la norma fornisce la guida alla definizione ed attuazione di un processo di qualificazione e controllo del progetto edilizio, fornendo i criteri specifici per:

definire, prima dell'avvio della progettazione, le finalità ed i vincoli posti alla base dell'intervento attraverso la redazione del documento di programma;

assicurare, lungo l'iter di definizione dell'opera, una progressiva ed adeguata rispondenza del progetto ad esso;

verificare, prima della messa in produzione del bene, la conformità effettiva progetto-programma.

2.4. La fase decisionale 2.4.1. Introduzione Qualsiasi processo edilizio nasce dall’iniziativa di un soggetto promotore che al fine di soddisfare determinate esigenze o per investire denaro, si affianca ad altri operatori al fine di produrre un bene edilizio. Il promotore potrà essere un soggetto pubblico o privato ma in entrambi i casi si cercherà di ottenere il massimo profitto con il minimo rischio per ottenere la massima utilità con il minimo impiego di risorse. In ogni caso sarà il promotore dell’iniziativa a decidere il livello di rischio accettabile e le risorse da mettere a disposizione per ogni singolo intervento. Nel caso di un’opera pubblica, la Normativa chiarisce che tutta l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati dalla stazione appaltante, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Sia il promotore un ente pubblico o un soggetto privato la prima fase sarà quella di individuare le esigenze da soddisfare, ovvero definire la domanda di beni edilizi caratterizzata sia come tipologia di beni attesi, sia come quantità e qualità richiesta per tali beni. Inoltre la domanda deve essere precisata come distribuzione e variazione nel tempo anche a fronte di eventuali modificazioni che possono intervenire a causa di mutamenti dell'offerta. Infatti, nel lasso di tempo che intercorre dalla individuazione delle esigenze alla realizzazione dei beni edilizi programmati per rispondere a tali esigenze, possono intervenire variazioni del contesto e quindi della domanda, a seguito dell'offerta di beni similari intercorsa nel frattempo. Valutazioni errate sulla domanda quantitativa e qualitativa di beni, o una errata distribuzione della stessa nel tempo, può condurre all'insuccesso dell'intervento o ad una minore utilità/redditività dello stesso.

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Ciò va esaminato in più "scenari" atti a simulare le variazioni del contesto di intervento e del rapporto domanda-offerta, attraverso un'analisi del mercato che deve caratterizzare in modo dinamico nel tempo. Una corretta analisi del mercato consente, quindi, non solo di acquisire i dati fondamentali per la programmazione e progettazione dell'intervento, ma riduce anche in modo significativo il rischio di insuccesso dell'intervento stesso. 2.4.2. Responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento ha la funzione di coordinatore e gestore del processo edilizio in ambito pubblico, con il fine di colmare le lacune e le discontinuità nel flusso di informazioni all'interno della gestione del Lavoro Pubblico, derivate dalla frammentazione di competenze e responsabilità. Per svolgere la sua funzione di gestore del flusso di informazione, il responsabile del procedimento deve, per ovvietà di cose, saper gestire anche i contenuti dell'informazione tecnica inerenti le scelte progettuali presenti nel progetto in appalto. D'altra parte è onere del responsabile del procedimento creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, e soprattutto nel rispetto del livello qualitativo richiesto dalla stazione appaltante, qualità ottenibile solo in funzione di scelte oculate e ottimizzate dal punto di vista della sicurezza e salute dei lavoratori e delle procedure operative di messa in opera. L'informazione operativa dei prodotti, seppur svincolata da marca e modello, fatta propria dal responsabile del procedimento, diviene uno strumento per il controllo della qualità della progettazione operativa. Affinché possa gestire sapientemente la complessa mole di informazioni tecniche operative, il responsabile del procedimento deve essere un professionista con specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale in relazione alle caratteristiche dell'intervento. Non si dimentichi che il Responsabile unico del Procedimento deve anzitutto assicurare, in ciascuna fase di attuazione di un intervento edilizio, oltre al controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma, il corretto e razionale svolgimento delle procedure. La conoscenza delle informazioni operative relative alle soluzioni tecniche presenti nel progetto diventa indispensabile anche in funzione del controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il Committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. 2.4.2.1. COMPITI del responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento, nominato dal responsabile del piano triennale, ha la funzione di coordinatore e gestore dei processo edilizio in ambito pubblico, va individuato all’interno dell’Amministrazione, tra le figure professionali con la necessaria esperienza, (funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni). In caso di impossibilità si deve ricercarla tra i tecnici liberi professionisti o ricorrere all’esercizio associato tra più comuni.

• Ha il compito di vigilare durante tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento;

• Provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti adeguato in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia;

• Formula proposte al responsabile del programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni;

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• Promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari necessari per verificare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

• Verifica la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi; • Indica e motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e

verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;

• Coordina l’attività di redazione del progetto preliminare, verificando che sia rispettato il contenuto del documento preliminare alla progettazione e che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione;

• Coordina l’attività di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;

• Coordina l’attività di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

• Propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; • Promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori; • Effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie

verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare ed alle disponibilità finanziarie;

• Svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

• Raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

• Per ragioni di pubblico interesse, può ordinare la sospensione dei lavori; • Assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera; • Applica penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; • Propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti; • Propone la risoluzione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione

dei lavori; • Impartisce, con ordine di servizio, al direttore dei lavori:

-le istruzioni occorrenti a garantire il corretto svolgimento dei lavori; -le indicazioni circa la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere;

2.4.3. Incarichi di progettazione La Normativa sui lavori pubblici premia le associazioni stabili in maniera abbastanza rilevante, dando quindi un'ulteriore spinta alla costituzione di società di professionisti e società d'ingegneria, segnando un'ulteriore evoluzione verso una maggiore articolazione e strutturazione dell'ufficio tecnico. L'innovazione più significativa (apportata dalla Legge Quadro), a questo proposito, consiste nel fatto che agli incarichi di cui sopra, possono accedere anche i consorzi stabili costituiti tra società di professionisti e/o società di ingegneria. Il consorzio deve essere formato da non meno di tre soggetti che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo non inferiore a cinque anni. Naturalmente la stessa società non potrà far parte di più di un consorzio stabile, anche se potrà concorrere a titolo individuale alle gare per l'affidamento di incarichi, con l'unico limite che il consorzio ed il consorziato non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi

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d'ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Questo bonus alla qualificazione dei consorzi stabili è sicuramente un meccanismo incentivante l'aggregazione e quindi la comparsa sul mercato nazionale di grandi studi di progettazione, che fin ora sono stati percentualmente poco numerosi. Si tratta di meccanismi premianti che possono modificare l'attuale situazione, evolvendola verso la costituzione di grosse società, anche di capitale, finalizzate solo alla fornitura di servizi d'ingegneria ed architettura, sulla falsa riga di quello che già accade in altri paesi europei. 2.4.4. L’analisi del valore Nei periodi in cui il mercato è caratterizzato da una domanda di beni superiore all'offerta, si registra la tendenza ad assorbire, da parte degli utenti, qualsiasi quantità di beni, anche se a volte connotati da un livello prestazionale inferiore alle aspettative. Il prezzo di tali beni tende a situarsi nella fascia alta delle quotazioni di mercato per ovvia legge economica. Questa situazione ha caratterizzato il mercato immobiliare negli scorsi decenni ed è stata anche una delle cause della qualità edilizia scadente che connota le periferie delle grandi città. Viceversa, nei periodi in cui il mercato è caratterizzato da una offerta di beni superiore alla domanda, l’utente risulta più attento alle caratteristiche del prodotto che acquista. I prezzi dei beni tendono a collocarsi nella fascia medio- bassa delle possibili quotazioni di mercato ed inoltre, il mercato assorbe in un tempo più lungo la quantità di beni posta in vendita e quindi il promotore dell'intervento deve sostenere maggiori oneri finanziari dovuti al ritardo nel conseguire i ricavi, oppure deve ulteriormente abbassare i prezzi di vendita fino al punto da rendere nuovamente competitivo il bene offerto. Ciò vale se non si è in presenza di una domanda stagnante, rigida, altrimenti neppure una riduzione dei prezzi è in grado di riattivare la domanda stessa. In uno scenario quale quello sopra delineato è importante attivare, sin dalle fasi di analisi di fattibilità, e quanto meno durante la progettazione, una approfondita analisi del valore, dove per valore si intende il rapporto:

Prestazioni offerte V= -------------------------

Costi Attraverso l'analisi del valore si tratta di individuare tutti quegli aspetti di qualità e utilità del bene (e quindi di appetibilità del bene da parte dell'acquirente) che possono essere conferiti in misura maggiore e significativamente apprezzabile a fronte di un costo costante o di un incremento marginale di costo. L'analisi del valore concorre anch'essa a ridurre il rischio di insuccesso dell'intervento. 2.4.5. Obiettivi e vincoli di programma Sulla base delle esigenze che hanno motivato l'intervento, nonché sulla base delle analisi di mercato e di valore che hanno caratterizzato la domanda in termini quantitativi e qualitativi, nonché sulla base delle previsioni di "ritorno" dell'intervento come utilità sociale o come profitto, il committente/promotore è in grado di definire (almeno in prima approssimazione) gli obiettivi e i vincoli da porre a base delle successive fasi di trasformazione del processo. Tali obiettivi e vincoli devono essere adeguatamente organizzati, correlati e gerarchizzati in modo da costituire sistema rispetto al quale saranno effettuate le successive valutazioni di fattibilità e di definizione di livelli di qualità attesa. II sistema di obiettivi e di vincoli dovrà tradursi per i progettisti, anche alla luce dei risultati delle analisi di fattibilità, in linee guida per lo sviluppo della progettazione ed in particolare per la scelta di sistemi costruttivi, di ipotesi distributive, pianificatone, programmatorie e realizzative dell'intervento, oppure per il riferimento a particolari normative o repertori progettuali esemplificativi.

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Un esempio di classificazione tipologica degli obiettivi e dei vincoli riferiti ad un committente pubblico potrebbe essere il seguente:

OBIETTIVI:

• di utilità sociale, profitto: dall’analisi della situazione pregressa dei beni presenti sul territorio nell'ambito del settore di intervento e dalla individuazione delle esigenze da soddisfare si prevedono tutti quegli interventi che compatibilmente alla capacità reddituale degli stessi incrementano o migliorano la quantità o la qualità dei servizi;

• di tipo ambientale: si considera in generale la situazione globale ambientale di riferimento evidenziando i patrimoni ambientali (verde pubblico, zone e parchi protetti), afferenti all'amministrazione, la presenza sul territorio di grossi insediamenti agricoli e dell’industria pesante nonchè dei principali nodi di interscambio trasportistico;

• di tipo funzionale: si tratta dell’analisi sulla portata delle comunicazioni e della rete trasportistica, e l’individuazione di poli catalizzanti flussi di movimento quali insediamenti di tipo turistico e ludico;

• di tipo tecnologico: inquadramento storico- tradizionale della realtà produttiva e delle tipologie urbanistiche ed architettoniche del luogo di intervento che;

• di tipo economico-finanziario: l’attività programmatica sarà svolta in relazione alle disponibilità finanziarie ed alla possibilità di finanziamenti pubblici e privati;

• di tipo gestionale scelta del soggetto che dovrà gestire l’opera non solo in fase di produzione, ma durante l’intero cicli di vita utile che potrà essere anche esterno all’amministrazione.

• di tipo operativo e temporale programmi attuativi e sulle strategie elaborate dal committente a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo al previsto impiego nel tempo e nello spazio di risorse, mezzi, professionalità.

VINCOLI:

• di tipo normativo: Presenza di regolamenti interni all'amministrazione atti a regolare il settore in cui si inserisce l'intervento (nel caso di committente pubblico);

• di costo: vincoli di tipo economico-finanziario;

• di tempo vincoli di tipo operativo temporale;

• disponibilità di risorse vincoli di disponibilità di risorse, mezzi, attrezzature;

• di standard tipologici e qualitativi utilizzo di standard progettuali e livelli qualitativi predefiniti, nonché soluzioni tecniche conformi da utilizzare in fase di progettazione;

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• di contesto ambientale vincoli legati a regolamenti o al sito

• di contesto tecnologico: disponibilità energetiche e tipologie strutturali ed impiantistiche utilizzate nella zona.

2.5. Le verifiche di fattibilità 2.5.1. Generalità La "business idea" ed il sistema di obiettivi e vincoli del promotore/committente dell'intervento devono essere verificati come fattibilità giuridico-normativa, tecnica, operativa, gestionale, economica e finanziaria mediante appositi studi, in base ai risultati dei quali il sistema stesso potrà essere modificato in tutto o in parte; potrà essere anche deciso di soprassedere alla attivazione dell'intervento, o di procedere ad una attivazione parziale scegliendo quali delle esigenze individuate potranno essere soddisfatte. Vengono esaminate diverse strategie di intervento delle quali si cerca di conoscere, tramite valutazioni sintetiche di tipo parametrico fino a che punto rispondano alle esigenze individuate oppure rappresentino un buon investimento per il committente, cioè fino a che punto può considerarsi ottimale l'utilizzo dei fattori produttivi e delle risorse impiegate, a fronte dell'utilità sociale o personale ottenuta. A tale proposito si parla anche di soglie di qualità: un intervento che venisse prospettato con livelli prestazionali molto alti, ma chiaramente incompatibili con i vincoli economico-finanziari o temporali del committente, quindi al di là delle soglie di qualità da esso previste, è da considerarsi un'ipotesi non conveniente e da scartare, pur se mirante all'ottenimento di un prodotto eccellente “La qualità può essere intesa come grado di corrispondenza del bene realizzato al sistema di obiettivi e vincoli fissato”. In quest'ottica diventa sempre più importante il ruolo del committente nel definire, nelle fasi decisionali, i termini di riferimento rispetto ai quali confrontare la qualità ottenuta con quella attesa. Un aspetto importante delle analisi di fattibilità è quello che si occupa di valutare rischi e benefici derivanti dal l'intraprendere l'iniziativa: è infatti naturale che il promotore, particolarmente se di natura privata, tenti di ottenere il massimo profitto con il minimo rischio, due risultati generalmente non associati. E fondamentale, quindi, che le analisi di fattibilità abbiano carattere di rapidità ed incisività, che considerino pochi e sintetici parametri in modo da permettere di comprendere in breve tempo se l'intervento è vantaggioso o meno. Gli output degli studi di fattibilità devono essere funzionali ad una migliore strutturazione del sistema esigenziale del committente, quindi fornirgli i mezzi per elaborare delle esaurienti linee di guida e controllo alla progettazione, aspetto, questo, importante nella definizione della normativa interna del processo, come già sottolineato in precedenza. I capitoli che costituiscono le verifiche di fattibilità sono:

analisi dell'intervento;

analisi del sito;

fattibilità giuridico-operativa;

fattibilità tecnico-operativa;

fattibilità economico-finanziaria;

fattibilità gestionale- manutentiva.

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2.5.2. Analisi generale dell'intervento

Descrive il tipo e le finalità dell'intervento, definendo il sistema di vincoli e obiettivi attraverso lo studio delle esigenze, si determinano i punti critici e si indicano la localizzazione e la tempificazione di massima.

2.5.3. Analisi del sito

È un’analisi molto approfondita finalizzata alla valutazione dell'idoneità del sito prescelto per l'intervento. Parte dall’acquisizione di dati relativi alle caratteristiche morfologiche (conformazione orografica e caratteristiche geologiche ecc…), per individuare il possibile inserimento ambientale. Analizza le principali direttrici di accesso del traffico pedonale e veicolare con i relativi flussi e verifica la presenza dei servizi a rete (strade e trasporti urbani, fognature, forniture idriche, elettriche, fluido -combustibili, telefoniche) e dei servizi puntuali (aeroporti, ospedali, scuole). In relazione all’inquinamento prodotto da fattori esterni (presenza di industrie, vie a forte traffico, discariche) e dalla realizzazione dei lavori nelle fasi di esecuzione degli stessi ed in maniera definitiva ricerca le eventuali misure di ripristino e compensazione ambientali. 2.5.4. La fattibilità giuridico- normativa Verifica la presenza delle condizioni giuridiche perché l'intervento possa essere realizzato. Comprende delle verifiche di conformità alle leggi e regolamenti urbanistici ed ai piani paesistici nonché a tutte le leggi e norme che interessano l’intervento; e verifiche sulla situazione catastale e dei titoli di proprietà, di fattibilità di acquisizione e delle possibili modalità. 2.5.5. La fattibilità tecnico operativa Verifica le potenzialità offerte dal contesto tecnologico-imprenditoriale e la professionalità degli operatori locali che potrebbero intervenire nel processo. Tale verifica viene effettuata sui fornitori, sull’organizzazione delle imprese, sulle competenze necessarie per lo sviluppo progettuale e sulle tempistiche di progettazione e realizzazione.

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2.5.6. La fattibilità economico-finanziaria Valuta globalmente l’intervento attraverso la stima del costo complessivo attraverso la redazione dei piani economico-finanziari correlati alla capacità finanziaria del committente nel tempo e alle possibilità di reperire finanziamenti. Determina, inoltre la convenienza dell'intervento e dei rischi imprenditoriali connessi. Uno degli aspetti più problematici della fattibilità economica è certamente quello della determinazione preventiva dei costi che verrà fatta su basi parametriche. La legge definisce dei costi standardizzati che sono in sostanza dei parametri di costo con riferimento alle qualità e alle quantità fisiche degli interventi e non i prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni. Infatti, la conoscenza dei costi presenta di per sé, già sulla base di un progetto sviluppato, problemi legati alla mancanza di criteri consolidati per una valutazione univoca. Con riferimento agli aspetti di carattere gestionale, occorre stimare i costi abbracciando anche tutto il periodo di vita utile del bene da realizzare (concetto di costo globale). 2.5.7. La fattibilità gestionale- manutentiva Verifica gli aspetti legati alla vita utile del bene, in relazione all'onerosità del progetto in termini di operazioni di assistenza e gestione; eseguendo un’analisi dei rischi di avaria del sistema in relazione al contenuto tecnologico previsto e della possibile durata delle operazioni di assistenza; dalla consegna all'utilizzatore fino alla dismissione. In tale sede vengono inoltre valutate le capacità gestionali del committente e dell'utilizzatore. 2.5.8. Criteri generali per ridurre i rischi di intervento In ogni intervento i principali rischi che si possono presentare sono di natura tecnica, economica o finanziaria e temporale. I primi hanno come risultato il non soddisfacimento dell’utenza, perché non sono state esaudite le esigenze per cattiva interpretazione da parte del progettista o per una esecuzione inadeguata o carente. I rischi di natura economica interessano l’esito dell’intervento nella valutazione costi-benefici, mentre quelli di natura finanziaria sono connessi con la dimensione, la struttura e la capacità operativa del promotore. Infine per ultimi abbiamo quelli legati alla tempistica degli interventi legati agli slittamenti delle attività o ad una variazione del contesto che fanno cambiare le condizioni al contorno e quindi il piano finanziario legato all’intervento.

Per far fronte ai rischi sopra elencati si dovrà in primo luogo eseguire un’analisi approfondita delle esigenze dell'utenza finale, con ausilio di esperti del settore, e coinvolgere l'utenza (quando è possibile) nei momenti decisionali più significativi, al fine di informare la stessa dei livelli qualitativi raggiungibili la cui soglia minima rimane comunque inderogabile. Il mercato immobiliare dovrà essere analizzato secondo diversi scenari e si cercherà nei casi opportuni anche il coinvolgimento nell'investimento di altri operatori, costituendo un "capitale di rischio", ovvero: più soggetti investono una quota di capitale nell'operazione. Il rischio complessivo non varierà, ma rischio del singolo sarà inferiore. Ovviamente, anche i profitti di ogni investitore saranno inferiori. La formazione di "capitali di rischio" con più operatori permette anche di sostenere più investimenti nello stesso periodo di tempo.

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2.6 Le fasi progettuali 2.6.1. Introduzione La progettazione edilizia è un insieme di atti programmatori necessari ad ottenere un equilibrato percorso di formazione di un determinato progetto in relazione alle esigenze dell'utente ed alle implicazioni ambientali, operative, economiche e temporali del processo attivato. “La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo di assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; d) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e

comunitario;” L'attività di progettazione:

riguarda il processo di ideazione, pianificazione, sviluppo e costruzione dell'organismo;

si attua attraverso l'acquisizione delle informazioni che derivano dall'utente e dal contesto in cui si opera;

si attiva attraverso l'individuazione dei requisiti ambientali, tecnologici e dei modelli d'uso;

si sviluppa attraverso lo studio delle soluzioni specifiche;

si realizza nella definizione delle scelte progettuali attraverso l'identificazione ed il confronto tra soluzioni compatibili e congruenti.

La progettazione viene condotta attuando uno scambio di informazioni tra le vari fasi del processo progettuale, e viene sviluppata in due fasi successive, la prima dedicata alla definizione del tipo di attività ed alle modalità di svolgimento per ogni organismo edilizio, la seconda relativa alle soluzioni proponibili per soddisfare le esigenze individuate, ed i requisiti richiesti. La normativa esigenziale-prestazionale si propone di definire e controllare la qualità edilizia, stabilendo uno stretto rapporto tra le prestazioni di un bene edilizio e le esigenze della utenza alla quale il bene è destinato. Il principio sul quale si fonda la normativa prestazionale sta nel definire la qualità, prescindendo da come tale qualità viene ottenuta con le diverse tipologie ambientali e tecnologiche possibili. Essa determina la qualità edilizia attraverso la definizione del comportamento, cioè stabilisce cosa si vuole dall'oggetto edilizio e non come lo si realizza. Le esigenze sono viste come esplicitazioni di bisogni dell'utenza finale (utilizzatore del bene edilizio), tenendo conto dei vincoli e dei condizionamenti che l’ambiente naturale pone all'ambiente costruito. La loro individuazione avviene attraverso l'analisi dei bisogni da soddisfare, confrontati con fattori di tipo ambientale, culturale ed economico. I requisiti sono da considerarsi come trasposizione a livello tecnico delle esigenze. La loro individuazione passa attraverso l'analisi delle esigenze, confrontate con i sistemi di agenti, ovvero dell'insieme dei fattori ambientali ed economici che interessano gli organismi edilizi L'insieme dei requisiti costituisce quindi il corpo di regole che mettono in relazione gli obiettivi iniziali con la qualità del bene offerto, e la normativa è lo strumento che raccoglie e codifica queste regole, indicando le caratteristiche di un elemento e i suoi comportamenti, anche in rapporto agli altri elementi posti all'interno di un insieme organico. Il corpo di regole viene organizzato all'interno di una normativa, che pone una serie di condizioni che devono essere rispettate nel processo di progettazione, di esecuzione e di gestione di un determinato organismo per soddisfare le esigenze dell'utente. Tali condizioni sono specificate in funzione delle complessità decrescenti dell'organismo (sistema,

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subsistema, ecc.) e delle richieste di prestazione esprimibili nei confronti del processo di progettazione, di esecuzione, di controllo. La progettazione è un insieme di atti decisionali ed operativi si basa sull'esperienza di lavori precedenti, sulla profondità di analisi delle proprie scelte, sul confronto critico con le idee degli altri, e si manifesta attraverso la capacità di esprimersi tramite indicazioni e strumenti chiari, completi, uniformi, e, quindi, facilmente trasmissibili e comprensibili. Il processo progettuale è un sistema aperto che ha profonde interazioni con l'utente e con l'ambiente, dal quale provengono continui e tumultuosi input, e che si sviluppa in modo interdisciplinare. Il rapporto con l'utente consiste in un processo di acquisizione dei requisiti attesi; il rapporto con l'ambiente fa entrare nel processo una moltitudine di informazioni (input normativi, ambientali, ecc.) che arricchiscono la ricerca per l'individuazione delle variabili progettuali, dei requisiti ambientali e tecnologici e dei modelli d'uso, ma che possono compromettere seriamente la fattibilità del progetto.

identificare le soluzioni compatibili;

elaborare i dati in ingresso secondo criteri di congruenza e di confronto fra soluzioni compatibili;

esprimere l’opera da realizzare in modo corretto, comprensibile, economico e fattibile

definire la scelta idonea al soddisfacimento degli obiettivi iniziali (funzionali, spaziali, tecnologici, economici, temporali).

Il risultato di tali azioni è il progetto. Lo schema logico che segue riassume le fasi nelle quali si concretizza l'attività di ideazione, elaborazione, rappresentazione e comunicazione del bene edilizio oggetto del processo che discendendo dalla fase decisionale (input), trasferiscono il loro output alle fasi di pianificazione. In tale schema è anche evidenziata una correlazione con i livelli ed i contenuti dell'attività di progetto così come previsti dalla normativa sui LL.PP.

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Da rilevare con interesse nella fase di progettazione, il documento preliminare alla progettazione (DPP). Esso rappresenta il documento a cavallo tra l’individuazione del bisogno, l’idea della progettazione vera e propria. Nel DPP la Stazione Appaltante attraverso il responsabile del procedimento da indicazioni circa:

− la situazione iniziale, i vincoli di legge relativi al contesto e le regole e norme tecniche da rispettare;

− gli obiettivi generali da perseguire e le strategie per raggiungerli;

− le esigenze e i bisogni da soddisfare;

− le funzioni che dovrà svolgere l’intervento;

− i requisiti tecnici che dovrà rispettare;

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− i livelli di progettazione e gli elaborati da redigere;

− i limiti finanziari, la stima dei costi e le fonti di finanziamento. Tutte le successive fasi di progettazione dovranno essere svolte a soddisfare le indicazioni espresse dalla Stazione Appaltante, in qualità di committente, nel DPP.

In relazione alle caratteristiche ed all’importanza dell’opera, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e manutenzione, la Normativa stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. 2.6.2. Il Progetto preliminare Esperita la gara di appalto di servizi per scegliere gli operatori di progettazione, inizia la fase progettuale "II progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare". Il progetto preliminare, si configura quindi come il programma indicativo dei lavori di progettazione, fase- metaprogettuale, perché si fa carico di:

− raccogliere e ordinare gli obiettivi del committente;

− individuare i vincoli e le norme tecniche da rispettare;

− identificare le caratteristiche spaziali- funzionali e tecnologico-materiche dell'opera; indicare ordini attendibili di spesa da sostenere in funzione della tipologia e delle scelte progettuali.

Stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche della tipologia e categoria dell’intervento e, normalmente, è composto dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa;

LIVELLI DI PROGETTAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO

VERIFICA VALIDAZIONE

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b) relazione tecnica;

c) studio di pre - fattibilità ambientale;

d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

e) planimetria generale e schemi grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

g) calcolo sommario della spesa. La relazione illustrativa richiede la motivazione della soluzione progettuale prescelta fra quelle possibili, in rapporto alle esigenze da soddisfare, ai profili ambientali, all'impiego di materiali provenienti dalle attività di riuso e di riciclo; richiede, inoltre, la valutazione tecnica della fattibilità tecnica ed amministrativa dell'opera in base ad indagini di prima approssimazione di cui abbiamo parlato ampiamente nello studio di fattibilità. Gli schemi grafici consentono di individuare le caratteristiche dimensionali, volume-triche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori a realizzare, esplicitando la quantità e la qualità delle opere e le prestazioni attese. Il calcolo preventivo del costo dell'opera consente di valutare gli impegni finanziari e il rapporto costi-benefici che può scaturire dalla realizzazione dell'opera. La Normativa, a questo riguardo, specifica che il progetto preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità e alla tipologia dell'intervento da realizzare secondo le priorità già definite nel paragrafo di introduzione alla fase decisionale, riporta fra l'altro l'indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

e) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;

f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;

h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

n) del sistema di realizzazione da impiegare. Il progetto preliminare che deve essere redatto prima dell’inserimento nell’elenco annuale, rappresenta l'elaborato cardine in cui sono espresse in termini edilizi le scelte "politiche" del committente per la successiva trasformazione in documenti tecnici-amministrativi ed esecutivi di progetto e di cantiere.

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2.6.3. Verifica del progetto preliminare La necessità della verifica del progetto preliminare nasce dal ruolo centrale che esso assume nelle decisioni della pubblica amministrazione in fase di programmazione.

i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento. La verifica è finalizzata ad accertare:

− la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta

− la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.

La verifica comporta in sintesi: − il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio

economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce, − il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale

prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, − la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua

capacità di conseguire gli obiettivi attesi, − la valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di

ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione. Si deve tener conto, in ogni caso, che la Legge prevede, ai fini dell'attività di verifica, una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza del soggetto che opera la verifica. 2.6.4. II Progetto definitivo Il successivo livello di progettazione individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e definisce nel dettaglio i progetti spaziale- funzionale e tecnologico dell'organismo edilizio e delle sue unità caratteristiche. Contiene inoltre tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia e degli altri atti di natura urbanistica. "II progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo "

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I destinatari dei risultati della progettazione definitiva sono gli Enti e le Autorità preposte alla attività di indirizzo e vigilanza nel campo dell'edilizia per il rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni quali ad esempio: il Sindaco, i VV.FF., le A.S.L., le Sopraintendenze ai Beni Architettonici, le Regioni, ecc., il Provveditorato Regionale delle opere pubbliche per il parere Tecnico-Amministrativo. Il livello di approfondimento del progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni individuando con precisione le caratteristiche dell'opera, sulla base dell'indicazione dimensionale di superfici e volumi, di distanze ed altezze, di materiali e tecnologie, di valutazioni idrogeologiche e di impatto ambientale, di calcoli preliminari di strutture e di impianti. Gli elaborati grafici del progetto definitivo sono generalmente redatti in scala 1:100 e di fatto presentano un livello di approfondimento superiore a quello che era proprio del cosiddetto "progetto comunale" per la richiesta della Concessione Edilizia. Possiamo riassumerli in:

relazione descrittiva (e non solo illustrativa come nel preliminare) dei criteri che hanno guidato le scelte progettuali (spaziali, distributive, tecnologiche, materiche) anche in relazione all'inserimento nel contesto edilizio, urbano, territoriale;

relazioni tecniche specialistiche;

studio di impatto ambientale (se previsto) attraverso un processo di analisi; − della natura e degli obiettivi dell'intervento; − dell'ambiente coinvolto; − delle ricadute delle scelte progettuali sia in fase di costruzione che di vita utile dell'opera; − delle aree sensibili e delle soluzioni alternative;

elaborati grafici delle dimensioni dell'opera

calcoli e dimensionamento preliminari delle strutture portanti e degli impianti;

disciplinare descrittivo degli elementi tecnici con individuazione delle specifiche prestazionali ed economiche (con elenco dei prezzi unitari) delle varie categorie di lavoro;

computo metrico estimativo, contenente tipo, qualità, quantità, costi unitari e costi totali dei procedimenti costruttivi;

relazione relativa alle indagini, alle ricerche, ai sondaggi agli studi di tipo geognostico, idrologico, sismico, biologico, chimico per valutare pienamente tutte le variabili progettuali;

piano particellare di esproprio;

quadro economico

2.6.5. II Progetto esecutivo Dal progetto definitivo, ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative si passa alla redazione del progetto esecutivo. Esso determina l'opera ed il costo relativo in ogni particolare per definire in modo chiaro, univoco, congruente il contenuto dell'appalto ed il livello prestazionale atteso (durante la il ciclo di vita dell'opera), deve permettere la successiva realizzazione dell'intervento senza ulteriori integrazioni progettuali da parte del progettista. Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare, si configura infatti come l'elaborato da utilizzare in cantiere.La legge non richiede espressamente in questa fase il progetto operativo, il piano della sicurezza, il calcolo delle opere provvisionali che sono di competenza di altri professionisti (o dello stesso progettista).

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"Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identifìcabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera …..” Il progetto esecutivo deve contenere: 1) relazione generale esplicitante le scelte progettuali esecutive per quanto riguarda forma e

tipologia anche in rapporto a qualità e prezzo; 2) relazioni specialistiche per l’approfondimento delle soluzioni prospettate in funzione di

ulteriori indagini di natura geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, compresi gli interventi previsti di abbattimento massimo dell'impatto ambientale;

3) rappresentazione grafica completa e dettagliata di tutte le caratteristiche architettoniche dell'opera;

4) calcoli ed elaborati grafici esecutivi di strutture portanti ed impianti; 5) piani di sicurezza e di coordinamento; elaborato contenente indicazioni ai fini della

prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 6) piani di manutenzione dell’opera e di sue parti; 7) cronoprogramma; è il documento che illustra le fasi attuative dell’intervento con l’indicazione

dei tempi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

8) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 9) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; computo metrico estimativo con

la descrizione dettagliata delle opere per categoria e sottocategorie e con individuazione delle lavorazioni elementari, delle modalità di svolgimento, delle risorse coinvolte, delle unità di misura, dei criteri di misurazione, della normativa di riferimento, sviluppando, ove necessario, le voci previste nella fase precedente.

10) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera od il lavoro;

11) schema di contratto e capitolato di appalto. Il progetto preliminare ed esecutivo contengono uno specifico cronoprogramma, mentre la relazione descrittiva del progetto definitivo riferisce in merito ai tempi di redazione del progetto definitivo e agli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. 2.6.6. Validazione del progetto esecutivo

La Normativa disciplina la validazione del progetto esecutivo. L’eccezione esiste in caso di appalto integrato dove la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. “Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione”

2. La validazione riguarda fra l’altro:

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a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

c) l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;

e) l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;

f) l’esistenza dei computi metrico- estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

h) l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;

i) l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

l) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto; il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Infine si passa all’acquisizione dei pareri e all’approvazione dei progetti. Dopo l’acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto si svolge la conferenza dei servizi che procede a nuovo esame del progetto. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede successivamente alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento. 2.6.7. Piani di manutenzione Il piano di manutenzione è il documento che deve essere redatto nel terzo livello di progettazione divenendo parte integrante del progetto esecutivo. Questo documento prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi o di effettiva realizzazione, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere e/o ripristinare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Si fa, quindi, riferimento implicito ai criteri di scelta dei materiali e delle tecnologie in relazione all'affidabilità, alla durabilità ed alla manutenibilità degli stessi. I piani di manutenzione devono avere, sulla scorta delle indicazioni riportate in precedenza, i seguenti contenuti:

definizione delle strategie di manutenzione per: − ciascun componente o elemento; − gli elementi il cui decadimento prestazionale è più rapido; − gli elementi che per il corretto comportamento del manufatto − devono mantenere delle soglie di prestazione elevate;

definizione di uno o più criteri, il più possibile oggettivi per valutare:

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− quando un elemento è funzionante; − quando raggiunge la soglia limite di prestazione;

Indicazione delle correlazioni fra i criteri di valutazione, le strategie di manutenzione e i modelli previsionali;

Valutazione della probabilità di guasto (elaborazione di una proiezione della probabilità del manifestarsi di un certo fenomeno in un lasso di tempo determinato):in base all'esperienza acquisita sul comportamento di campioni di elementi analoghi già da lungo tempo in opera (tecnologie tradizionali con un ampio spettro di dati da analizzare); attraverso la sperimentazione (cicli di invecchiamento accelerato, prove di carico, prove di durata, ...) in caso di tecnologie innovative o recenti (valore esperienziale relativo, scarsi elementi di valutazione mediante deduzione da studi puramente teorici, estrapolazione statistica dei risultati, tentativo di formulazione di leggi comportamentali)

In generale possiamo distinguere due grandi fasi operative nella redazione del piano che chiamiamo:

1. fase decisionale: descrive tutte le operazioni utili a verificare lo stato in cui versa il componente su cui si vuole intervenire, al fine di poter scegliere la terapia più adatta.

2. fase operativa: descrive gli interventi prescritti (tipo, frequenza,...).

I documenti che supportano il piano di manutenzione sono principalmente di tre tipi: 1. Schede tecniche di riferimento:

contengono la descrizione dei livelli di prestazione richiesti in relazione alle soglie di funzionamento del componente, i valori caratteristici e le modalità di controllo dello stato di funzionamento e conservazione

2. Schede diagnostiche: costituiscono la guida al rilevamento e monitoraggio dei dati riguardanti la condizione degli oggetti da sottoporre a manutenzione e riportano oltre all’ oggetto del monitoraggio,a i termini e alle condizioni operative le modalità e i risultati del controllo e monitoraggio.

3. Schede cliniche: descrivono la "terapia" da adottare sulla base di quanto è stato riscontrato nella fase diagnostica. Le stesse schede vengono poi riprese a conclusione dell'intervento per riportare il livello di recupero della prestazione raggiunto a seguito degli interventi (relazione sull'efficacia dell'operazione).

La Normativa disciplina i contenuti e gli strumenti operativi del piano di manutenzione e prevede sia composto da tre elaborati fondamentali:

a) il manuale d'uso: si riferisce alle modalità di utilizzazione e di gestione dei principali sistemi componenti l'opera con particolare attenzione alle parti impiantistiche; deve fornire al futuro utente tutte le informazioni che gli consentono di usufruire correttamente dell'opera per evitare un degrado anticipato. Esso dovrà avere tutti gli elementi necessari per utilizzare correttamente il bene e riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento al fine di richiedere un intervento specialistico.

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Il manuale d’uso a tal fine dovrà contenere delle informazioni specifiche sulla collocazione nell’intervento delle parti menzionate, descrivendole e rappresentandole graficamente, indicando infine le modalità di uso corretto.

b) il manuale di manutenzione, deve contenere le prescrizioni necessarie all'esecuzione della manutenzione dell'opera e egli impianti tecnologici con l'indicazione delle aziende cui riferirsi (centri di assistenza o di servizi) in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati". Anche in questo caso deve essere descritto in maniera dettagliata l'intervento: "l'ubicazione, la rappresentazione grafica, la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo, il livello minimo delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente" e "le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato ".

c) il programma di manutenzione, distribuisce nel tempo i controlli e gli interventi in modo da ottimizzare il funzionamento dell'opera e da realizzare una sua corretta gestione; la stesura avviene attraverso la realizzazione di tre sottoprogrammi:

− II sottoprogramma delle prestazioni nel quale si esplicitano le prestazioni offerte nell’intero ciclo di vita da ciascun oggetto argomento del piano in relazione alla "classe di requisito";

− II sottoprogramma dei controlli che definisce il programma delle verifiche e dei controlli

al fine di individuare l’andamento della caduta prestazionale avente come "estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma");

− II sottoprogramma degli interventi di manutenzione che indica in ordine temporale gli

interventi da eseguire. 2.6.8. Le varianti progettuali Le deformazioni, l’uso strumentale e le effettive carenze progettuali che hanno portato troppo di frequente ad un abuso nel ricorso alle varianti in corso d’opera, spesso sottoposte ad approvazione in sanatoria, hanno inevitabilmente determinato, nei riguardi di tale strumento un pregiudizio generalizzato. La Legge 109/94 e s.m.i. all’Art.25 introduce una normativa precisa e restrittiva in merito alla possibilità di effettuare varianti in corso d'opera al progetto. Ciò per sensibilizzare i progettisti, il responsabile del procedimento e le stazioni appaltanti sulla inderogabile esigenza di redigere progetti completi, attendibili e rispondenti allo stato dei luoghi. Già con la legge Quadro si è limitato rigorosamente la facoltà delle stazioni appaltanti di effettuare varianti in corso d’opera, sottraendo alle stesse la facoltà di decidere se variare o integrare i lavori in corso d’opera per ragioni diverse da quelle elencate nello stesso articolo. La Normativa prevede che: ” Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,

esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi”:

a) per esigenze che derivano da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) quando si siano verificate cause impreviste perché imprevedibili in sede di progetto o quando sia intervenuta la possibilità di migliorare la qualità del progetto, senza aumento di spesa, con l’utilizzo di materiali, componenti e tecnologie innovativi, non esistenti sul mercato al momento della progettazione;

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b-bis) “per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

e) quando vengano a manifestarsi le “difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa per la prestazione dell’appaltatore” casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice civile;

c) “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.”

Inoltre:

“Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.” Nel caso in cui le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. 2.6.9. Responsabilità del Progettista, garanzie e coperture assicurative Fin dalla Legge Quadro, viene posta a carico dei progettisti la responsabilità diretta per errori, carenze, omissioni, inadeguatezze nello sviluppo del progetto. Prima dell’entrata in vigore della Legge Quadro, il progettista era considerato come soggetto che fornisce dei "mezzi" per raggiungere lo scopo del contratto d'appalto, mentre solo l'appaltatore era garante e responsabile del risultato finale proprio in virtù della normativa sui contratti e sull'appalto prevista dal codice civile (C.C.). La responsabilità del professionista erano limitate a:

• responsabilità di tipo contrattuale

• responsabilità di tipo extracontrattuale

La responsabilità contrattuale deriva dall'obbligazione contrattuale ad offrire al committente una certa prestazione intellettuale; è regolata dai seguenti articoli del Codice Civile (C.C.):

Art. 1176 (Diligenza nell'adempimento): Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempiere delle obbligazioni inerente ali 'esercizio di un 'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell 'attività esercitata.

Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d'opera): Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

Art. 1218 (Responsabilità del debitore): II debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabili.

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Come si può osservare tali articoli limitano la responsabilità del professionista a circostanze relative allo svolgimento della propria attività in modo non diligente, in modo imprudente o imperito, (diligenza, imprudenza, imperizia) o violazione dell'obbligo di informare il cliente circa le particolari difficoltà dell'incarico da svolgere. Oltre alle responsabilità contrattuali che contrappongono il professionista al committente vi sono quelle extracontrattuali; un inadempimento da parte del professionista può ledere non solo una pattuizione contrattuale (ove si può risolvere con lo scioglimento del contatto e il pagamento di un'eventuale risarcimento dei danni al cliente) ma anche interessi primari del committente o recare danni a "terzi" Con la legge Quadro ed il successivo D.lgs.163 del 2006 (Testo Unico sui Lavori Pubblici) le responsabilità professionali non sono più limitate alla sola garanzia di "mezzi", ma si evolvono verso una garanzia di "risultati". Questo comporta un approccio alla professione decisamente diverso da quanto è stato sino ad oggi, in quanto la professione da "prestazione di opera intellettuale", in Italia garantita per legge da tariffari professionali, si trasforma in "prestazione di servizi" immettendosi nel libero mercato della contrattazione. L'attenzione a questo cambio di atteggiamento normativo trova anche conferma nel fatto che la Normativa comincia a richiedere in forma obbligatoria un'apposita assicurazione: "L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatarì o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. ...OMISSIS. "

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. ………OMISSIS. " Ai professionisti quindi, oltre alla RC Professionale, ovvero all'assicurazione che copre le responsabilità derivanti dall'espletamento dell'attività professionale è richiesta obbligatoriamente un'opportuna assicurazione relativa all'opera in corso di progettazione che copra i rischi di danno derivanti da eventuali errori del progettista. 2.7 L’appalto Prima di passare al sottoprocesso esecutivo e per poter realizzare le opere di cui sono stati già elaborati i progetti si deve procedere alla fase di appalto. La Normativa disciplina le modalità e le tipologie di appalto. Il Codice Civile definisce l’appalto come un contratto a prestazioni corrispettive ed è essenziale che le parti stabiliscano le modalità per scambiarsi le prestazioni. La vigente normativa prevede a tal fine che i lavori pubblici possano essere realizzati esclusivamente tramite contratti d'appalto o di concessione, oltre che, per alcuni specifici casi, in economia. In relazione al livello di progettazione i contratti di appalto possono essere così classificati:

• DPP o Progetto preliminare: Appalto concorso

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• Progetto definitivo: Appalto integrato

• Progetto esecutivo: Pubblico incanto o asta pubblica, licitazione privata e licitazione privata semplificata, trattativa privata;

Abbiamo poi 2 diversi tipi di concessione:

• Il project financing

• Concessione Per quanto riguarda le modalità di aggiudicazione degli appalti possiamo fare qualche considerazione. Accanto alla possibilità di utilizzazione dell'appalto integrato, che garantisce l'intervento dell'esecutore dei lavori fin dalla fase progettuale, la Normativa consente l'aggiudicazione dell'appalto tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure con quello del prezzo più basso. 2.7.1 I criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico

Sulla base di quanto disposto dal Codice dei Contratti (art. 81), i criteri di aggiudicazione degli

appalti sono due: Il criterio del prezzo più basso; Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le Stazioni Appaltanti si trovano a poter scegliere liberamente tra i due criteri indicati, optando per quello ritenuto più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. Tale scelta dovrà essere esplicitata nel bando e negli atti di gara. La scelta tra un criterio e l’altro, quindi, non è più determinato dalla legge ma è rimessa alla Stazione Appaltante. Il Codice abbandona lo sfavore verso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, affermando la pari dignità dei due sistemi. È sempre l’art. 81 che sancisce l’assoluta equivalenza tra i due criteri di scelta.

2.7.1.1 Il criterio del “prezzo più basso” Negli appalti aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso le imprese sono concentrate quasi esclusivamente sul calcolo del prezzo che consentirà loro di vincere la gara d’appalto. Questa tipologia di procedura di scelta del contraente conduce ad una disgregazione del progetto sino alle tradizionali voci di computo (intonaco, calcestruzzo, ferro, ecc.) a cui l’impresa partecipante alla gara dovrà associare i prezzi più bassi possibili al fine di battere la concorrenza e, contemporaneamente, produrre utili. Oggi negli appalti al massimo ribasso l’impegno di molte imprese è concentrato nel calcolare il tasso di sconto che permetterà di aggiudicarsi l’appalto, preoccupandosi solo a posteriori degli effettivi costi da sostenere. Questo porta spesso alla situazione di costi superiori all’offerta presentata. Da qui il ricorso agli strumenti ormai molto noti che consentono margini di ricavo: riserve, accordi bonari, contenziosi e risparmi sulle condizioni di sicurezza. 2.7.1.2 Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: ambito di applicazione Con il metodo di attribuzione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cambia completamente lo scenario. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è una particolare tipologia di licitazione privata in cui l’aggiudicazione dell’appalto pubblico avviene non tanto sulla valutazione meramente economico-quantitativa, quanto piuttosto su una più complessa comparazione tra il dato economico

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e quello tecnico, nella quale possono essere ricondotti e considerati elementi di diversa natura (prezzo, valore tecnico, durata, qualità, rendimento, ecc.) anche se non strettamente economici o tecnici” Mentre il criterio del prezzo più basso assume, quale unico parametro di valutazione l’elemento “prezzo”, nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa vengono considerati e valutati, al fine dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre al prezzo anche tanti altri elementi di natura sia quantitativa che qualitativa. Questi elementi variano in funzione della tipologia dell’appalto. Per poter vincere l’appalto, l’impresa deve studiare il progetto dell’opera edile e proporre, per le parti di edificio segnalate dalla stazione appaltante, soluzioni migliorative dal punto di vista estetico, tecnico, funzionale, ecc. In via generale quindi, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere legittimamente impiegato dalla Stazione Appaltante qualora quest’ultima intenda realizzare un’opera secondo un progetto definito ma con la possibilità di variazioni migliorative rese possibili dalle peculiari conoscenze tecnologiche delle imprese che partecipano all’appalto, a condizione che non vengano alterati i caratteri essenziali. Diversamente sarà necessario utilizzare la procedura dell’appalto-concorso in cui le imprese formulano autonomi progetti contenenti soluzioni tecniche originali. Mentre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai concorrenti viene richiesto, oltre ad un offerta economica, un progetto migliorativo su quello di base già definito dalla Stazione Appaltante (gara su progetto aperto), nell’appalto-concorso è richiesta la redazione di un progetto completo sulla base di quello indicativo predisposto e fornito sempre dalla Stazione Appaltante. Và precisato che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è visto con favore nell’area comunitaria perché, contrapponendosi ai criteri automatici, tende a ridare elasticità all’aggiudicazione stimolando le capacità tecniche delle imprese che si trovano a doversi confrontare non soltanto sul fattore prezzo, ma sulla vantaggiosità complessiva dell’offerta combinata alle soluzioni tecniche proposte e, in particolare, sul rapporto costi-benefici. Si tratta di uno strumento che favorisce lo sviluppo tecnico e che, per la sua flessibilità, consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare un apprezzamento adeguato degli elementi dell’offerta pervenendo ad esprimere un accurato giudizio di convenienza della proposta. Il vantaggio consiste nella presenza di un maggior margine di apprezzamento e di valutazione delle offerte senza necessità di utilizzare la tradizionale, ma più complessa procedura dell’appalto-concorso. Tuttavia il metodo è caratterizzato da molte perplessità in quanto possibile strumento per abusi da parte delle stesse Stazioni Appaltanti o per strumentalizzazioni da parte delle stesse imprese concorrenti. Inoltre, si è spesso sottolineata la difficoltà di gestire questo procedimento, il quale richiede innegabilmente elevate professionalità e costi aggiuntivi nonché una dilatazione dei tempi. Quanto appena detto appare avvalorato dallo stesso Codice dei Contratti, che prevede la facoltà, per gli enti meno strutturati, di nominare uno o più esperti per redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni da indicare nel bando di gara. Pertanto, mentre in ambito comunitario il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene visto con generale approvazione in quanto maggiormente idoneo a conseguire la corretta individuazione dell’offerta migliore, in ambito nazionale permangono forti riserve, fatto dimostrato da un ricorso assai limitato a tale strumento contro un uso ancora piuttosto massiccio del criterio automatico del prezzo più basso. 2.7.1.3 Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il procedimento di gara Prima di procedere alla descrizione delle fasi del procedimento di gara è fondamentale distinguere tra due concetti propri del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

I criteri e sub-criteri di valutazione; I pesi e sub-pesi ponderali di valutazione.

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I primi variano a seconda dello specifico oggetto del contratto e degli obiettivi che con la gara la Stazione Appaltante intende raggiungere. Questi criteri possono essere di natura quantitativa e, pertanto, suscettibili di valutazioni automatiche attraverso l’applicazione di algoritmi matematici (oggettività) oppure di natura qualitativa, ossia non misurabili oggettivamente e valutabili solo mediante l’espressione di giudizi soggettivi da parte dei singoli componenti della Commissione giudicatrice. I secondi esprimono, mediante coefficienti numerici, il valore dei predetti criteri di valutazione rispetto al valore complessivo, ossia il grado di importanza che la Stazione Appaltante attribuisce ad ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione. La Stazione Appaltante, dopo aver espresso nel bando o lettera di invito, gli elementi caratteristici dell’appalto, deve anche determinare il peso ponderale attribuendo a ciascuno di essi un valore rapportato al complesso del giudizio degli stessi. Pertanto, mentre il “criterio” costituisce la caratteristica dell’offerta sulla base della quale deve scaturire una valutazione da parte della commissione giudicatrice, il “peso” è il dato numerico associato al criterio. L’insieme dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei pesi e sub-pesi ponderali associati rappresenta l’architettura della gara. L’art. 83 del nuovo Codice ha disciplinato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa stabilendo che in caso di contratto affidato con questo criterio, il bando di gara deve stabilire i criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

Il prezzo; La qualità; Il pregio tecnico; Le caratteristiche estetiche e funzionali; Le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse

ambientali dell’opera o del prodotto; Il costo di utilizzazione e manutenzione; La redditività; Il servizio successivo alla vendita; L’assistenza tecnica; La data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; L’impegno in materia di pezzi di ricambio; La sicurezza di approvvigionamento; In caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello ed i

criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. Sempre in base all’art. 83, il bando di gara deve, inoltre, precisare il peso e sub-peso ponderale da attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione. Qualora le Stazioni Appaltanti ritengano impossibile tale ponderazione devono almeno indicare nel bando di gara e nel capitolato d’oneri l’ordine decrescente dei criteri di valutazione. Inoltre, qualora la Stazione Appaltante non sia in grado di stabilire, tramite la propria organizzazione, criteri, sub-criteri, pesi e sub-pesi, essa stessa provvederà a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi il compito di stabilire criteri, sub-criteri, pesi, sub-pesi e le relative specificazioni che verranno indicati nel bando di gara. La procedura comincia nel momento in cui la commissione giudicatrice, in seduta pubblica e prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali ai quali si atterrà per attribuire, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando. I criteri motivazionali rappresentano l’iter logico che la commissione seguirà per attribuire le preferenze ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione con particolare riferimento a quelli di natura qualitativa. Si procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi contenenti le offerte. In questa fase la commissione verifica la regolarità della presentazione dei plichi stessi ed il loro pervenimento nei

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tempi previsti dal bando di gara. Una volta ordinati secondo l’ordine temporale e cronologico di pervenimento, si procede alla loro apertura al fine di verificare la presenza, all’interno, delle tre buste a loro volta chiuse e sigillate, contenenti rispettivamente:

Busta “A”: documentazione amministrativa; Busta “B”: offerta tecnica per la valutazione degli elementi di natura qualitativa; Busta “C”: offerta economica per la valutazione degli elementi di natura quantitativa.

Si procede con l’apertura, sempre in seduta pubblica, delle buste “A” ed alla verifica della regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata da ciascun concorrente. Una volta concluse le operazioni volte alla verifica dell’ammissibilità dei concorrenti, la commissione deve procedere, relativamente ai concorrenti ammessi, all’apertura delle offerte tecniche (buste “B”) in modo da verificare, sempre in seduta pubblica, la regolarità del contenuto della documentazione prodotta dal concorrente. Successivamente la commissione deve procedere, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche prodotte dai soggetti ammessi alla gara e alla conseguente attribuzione dei relativi giudizi di valore sotto forma di coefficienti. Le offerte tecniche sono relative ai criteri e sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, i quali presuppongono l’espressione di valutazioni soggettive e, quindi, tecnico-discrezionali dell’organo collegiale. Le valutazioni discrezionali devono sempre precedere quelle “automatiche”. Nei procedimenti di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, infatti, và sempre completata la valutazione, da parte dei componenti della commissione giudicatrice, dei criteri qualitativi, ossia quelli oggetto di una valutazione soggettiva, prima di procedere alla valutazione di quelli quantitativi, cioè soggetti alla valutazione mediante formule matematiche e, quindi, di tipo oggettivo (prezzo, termine di esecuzione, ecc.). Tale principio è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza che ha posto particolare enfasi al fatto che la conoscenza dell’offerta economica potrebbe far sì che, nel momento dell’attività valutativa discrezionale, un giudizio che dovrebbe essere formulato solo attraverso l’autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, anche involontariamente, da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Pertanto, si è osservato che per inficiare la procedura di gara è sufficiente la conoscenza del prezzo precedentemente all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica. Detto questo è chiaro il motivo per cui, nelle ipotesi di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono essere segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici di esse, allo scopo di evitare che gli aspetti aventi carattere automatico (prezzo) influenzino la valutazione degli elementi comportanti apprezzamenti discrezionali. A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, che avvengono in seduta ristretta per evitare condizionamenti, la commissione deve convocare i concorrenti per una ulteriore ed ultima seduta pubblica. In tale seduta:

Vengono descritte le operazioni svolte dalla commissione e viene anche data lettura dei coefficienti attribuiti ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa;

Vengono aperte le buste “C” contenenti le offerte economiche; Viene verificata la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta dai

concorrenti; Viene data lettura delle condizioni offerte da ciascun concorrente; Viene attribuito a ciascuna offerta il coefficiente a seguito dell’applicazione delle formule

matematiche previste negli atti di gara; Viene calcolata l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo di sintesi

previsto nel bando;

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Viene proclamato l’aggiudicatario provvisorio della gara, ossia il concorrente che ha acquistato il punteggio complessivo più elevato.

2.7.2 Appalto concorso L'appalto concorso è una forma di contratto di appalto di un'opera pubblica a titolo oneroso che ha come oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dell'opera. La Stazione Appaltante può ricorrere a questa forma di contratto per importi superiori a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse con elevata componente tecnologica la cui progettazione richieda conoscenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenti. La stessa predispone il DPP ed eventualmente il progetto preliminare ed il capitolato prestazionale dove sono indicati i requisiti tecnici inderogabili. L'appaltatore, per partecipare all’appalto concorso, deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché dei computi per la stima finale dei costi. Il progettista potrà essere un soggetto appartenente alla struttura dell’impresa o un professionista esterno. L’offerta ha per oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo, e sarà comprensiva delle opere e delle spese di progettazione. La stazione appaltante indirà una licitazione privata in cui l’offerta sarà valutata non solo sulle condizioni più vantaggiose ma anche in relazione ad alcuni elementi variabili dell’opera da realizzare quali: 1. il prezzo 2. il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3. il tempo di esecuzione dei lavori; 4. il costo di utilizzazione e di manutenzione; 5. ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare; 2.7.3 Appalto integrato L'appalto integrato è una forma di contratto di appalto di un'opera pubblica a titolo oneroso che ha come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera. La Normativa prevede il ricorso a questa tipologia di contratto in casi specifici che riguardavano lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% sul valore dell'opera o per lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici e per tutte le tipologie di lavoro di importo inferiore a 200.000 euro o di importo pari o superiore a 10 milioni di euro. L'appaltatore, per partecipare ad un appalto integrato, deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato. I requisiti, tecnici, economici e finanziari, richiesti al progettista sia esso appartenente allo staff tecnico dell’appaltatore o esterno dovranno essere esattamente come se fosse separata dall'esecuzione lavori. Il bando dovrà indicare l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto dettato dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta e l’importo dovrà essere definito tenendo conto della normativa vigente per il calcolo delle parcelle professionali. Con l'appalto integrato l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera, dovute a carenze del progetto esecutivo. Questo configura una responsabilità diretta dell'appaltatore in quanto responsabile del progetto e, come tale, chiamato a rispondere direttamente degli errori progettuali a livello tecnico, economico e temporale. L'idea che il legislatore ha voluto perseguire, è ottenere il prodotto finito a fronte di un pagamento, facendo assumere la responsabilità della buona riuscita dei lavori all'imprenditore, fin dalla fase di progettazione.

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Naturalmente questa tipologia di appalti sarà stipulata a corpo sempre ai sensi dell'articolo 19 comma 4 ad esclusione, di casi specifici previsti al comma 5 dello stesso articolo proprio per garantire che a fronte di un pagamento prestabilito, venga consegnato quanto pattuito in contratto. Tutto ciò comporta un nuovo onere ed un nuovo rischio che l'imprenditore non può non considerare in fase d'offerta. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità. La gara per l'affidamento dell'appalto integrato viene esperita sulla base del progetto definitivo, precedentemente validato dal responsabile del procedimento; l'aggiudicatario, una volta stipulato il contratto, procede alla redazione della progettazione esecutiva e quindi all'esecuzione dell'opera. 2.7.4 Pubblico incanto o asta pubblica La Stazione Appaltante rende noto al pubblico l’oggetto e le condizioni del contratto, impegnandosi ad accettare come contraente colui che ha fatto la migliore offerta semprechè possieda i requisiti di ammissibilità e le qualificazioni richieste. Il bando di gara è costituito da 2 parti fondamentali, nella prima vi è l’oggetto del bando e le condizioni di realizzazione, nella seconda sono elencate le modalità di svolgimento della gara. Si aggiudicherà la gara il partecipante che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto dal bando di gara. “Nei caso di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di Dsp con il criterio del prezzo più basso, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali dì tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente neces-sarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dei primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitatole qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.” Facciamo un esempio: ribassi: 1%; : 2%;: 3%;: 4%;: 5%;: 6%;: 7%;: 8%;: 9%;: 10%; media dei ribassi: (2+3+4+5+6+7+8+9):8 = 5,5 5,5% scarto medio aritmetico: è[(-5,5+6)+(-5,5+7)+(-5,5+8)+(-5,5+9)]:4=2 2% offerta anomala: >5,5%+2%=7,5% sono offerte anomale 8%;: 9%;

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2.7.5 Licitazione privata Alla licitazione privata per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati dalle Stazioni Appaltanti tutti i soggetti che possiedano i requisiti di qualificazione richiesti dal bando e che abbiano fatto richiesta di partecipazione. Le imprese che intendono partecipare alla gara, invieranno richiesta di invito con le autocertificazioni che attestino i requisiti delle stesse. L’aggiudicazione avverrà nei modi stabiliti per il pubblico incanto. 2.7.6 Licitazione privata semplificata La licitazione privata semplificata può essere utilizzata esclusivamente per appalti di lavori di importo inferiore a 750.000 euro. Secondo questa procedura, le Stazioni Appaltanti possono invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di un elenco di fiducia preventivamente costituito. In questo elenco, le imprese sono iscritte e classificate in base alla qualificazione e all'importo di lavori eseguibili. Per creare gli elenchi si procede ad una preventiva pubblicità, in seguito alla quale le imprese interessate ad essere invitate alle gare, possono presentare apposita domanda. Le imprese dovranno possedere i requisiti e le qualifiche adeguate alla tipologia dei lavori da eseguirsi. La Stazione Appaltante è obbligata per legge ad effettuare verifiche a campione sulle imprese concorrenti e sempre sulle imprese aggiudicatane. 2.7.7 Trattativa privata Secondo le attuali disposizioni normative la Stazione Appaltante può ricorrere alla trattativa privata, senza alcun vincolo da rispettare, per affidare qualsiasi tipo di lavoro il cui importo sia inferiore a 100.000 euro. Per i lavori compresi tra 100.000 e 300.000 euro, la trattativa privata è ammessa solo nei casi in cui: la precedente gara è andata deserta; l'attività è sottoposta a privativa industriale; urgenza; circostanze speciali ed eccezionali che rendono impossibile il ricorso alle procedure ordinarie. Gli altri casi in cui la Stazione Appaltante può far ricorso alla trattativa privata sono: lavori di importo superiore a 300.000 euro, ma relativi esclusivamente al ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa; lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, nel limite di importo di 300.000 euro. Per i lavori della stessa tipologia, ma superiori o uguali a 40.000 euro, come pure per i lavori delle altre tipologie con importo superiore a 300.000 euro (ripristino di opere già esistenti, danneggiate da eventi calamitosi) l'affidamento di appalti a trattativa privata avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. 2.7.8 Il project financing La disciplina del project financing prevede l’intervento diretto del capitale privato nella promozione e realizzazione di un'opera pubblica in regime di concessione. L’importanza di questo istituto sta nella possibilità per il privato, di avere un ruolo propositivo nella fase di programmazione delle opere pubbliche di una amministrazione. L’adozione dell'intervento negli strumenti programmatori, non comporta alcun diritto a compenso o ad affidamento privilegiato. Lo scopo è che l'intervento dell'iniziativa privata possa individuare bisogni e modalità di soddisfazione, non considerati dalla pubblica amministrazione o che, semplicemente, possano essere segnalati interventi in cui il project financing trovi una sua efficace applicazione.

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Il promotore privato deve presentare, una proposta che verrà analizzata dalla stazione appaltante la quale nomina il responsabile del procedimento che verificherà tempestivamente la completezza della documentazione inviata con eventuale richiesta d'integrazione. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Successivamente sarà inserita negli strumenti programmatori. e si avvia la procedura per individuare il soggetto cui affidare la realizzazione in concessione degli interventi Per quel che riguarda la scelta del concessionario, l'amministrazione indirà la gara entro tre mesi dalla data in cui la proposta è stata ritenuta di pubblico interesse. La gara può essere, una licitazione privata o un appalto concorso. Lo scopo è quello di individuare due concorrenti del promotore con cui avviare la procedura negoziata. Nella procedura negoziata, per salvaguardare l'iniziativa del promotore, si dà allo stesso la possibilità di adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione. Sempre a favore del promotore è la modifica secondo cui l'indennizzo a favore dei partecipanti alla procedura negoziata deve avvenire, nella misura delle spese sostenute e per un valore non superiore al 2,5% dell'importo dell'intervento, solo nel caso in cui la loro selezione sia avvenuta con appalto concorso e non se invece si è proceduto ad una licitazione privata. Il motivo è sicuramente da ricercarsi nel fatto che l'appalto concorso avrà sicuramente richiesto maggiore impegno economico e di ingegno per la redazione del progetto esecutivo. 2.7.9 Concessione Le concessioni di lavori pubblici sono contratti aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici nonché la loro gestione funzionale ed economica. Qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso del progetto definitivo ed esecutivo, potrà comunque essere prevista una concessione che si limiti, per ciò che attiene alla fase progettuale, alla sola revisione della progettazione esistente e al suo eventuale completamento. A base della gara per l'affidamento della concessione è necessario un progetto almeno di livello preliminare, prevedendo, quindi, la possibilità di concessione anche per opere di cui sia già stato redatto il progetto definitivo ed esecutivo. Qualora i prezzi o tariffe predeterminati alterino l’equilibrio economico finanziario della concessione, l’amministrazione, verificata la necessità, può intervenire erogando un contributo finanziario al fine di non alterare tale equilibrio. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la una durata sia determinata in funzione del rendimento della concessione, del prezzo eventualmente erogato e dei rischi connessi alle condizioni di modifica del mercato. Le stesse possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale del valore globale dei lavori che intendono affidare a terzi. Le imprese collegate al concessionario saranno equiparate a tutti gli effetti alle imprese controllate e, quindi possono accedere all'esecuzione dei lavori per affidamento diretto del concessionario. L’art. 21 comma 2 prevede che l’affidamento della concessione mediante licitazione privata debbano avvenire mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione: 1. il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2; 2. il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 3. il tempo di esecuzione dei lavori; 4. il rendimento; 5. la durata della concessione;

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6. le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza; 7. ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. 2.7.10 Appalti di sola esecuzione dei lavori a corpo e a misura La tipologia di contratto preferenziale da utilizzarsi nella realizzazione dell'opera pubblica è il contratto a corpo. Questo fatto ha cambiato notevolmente il modo di operare nel settore dei lavori pubblici, sia per le nuove modalità operative che ha introdotto nella progettazione, nella stesura dei bandi, nella partecipazione alle gare e nella contabilizzazione dell'opera, sia nella mentalità che ha imposto ai progettisti e alle imprese. I contratti a misura verranno stipulati facoltativamente per la sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni, nonché quelli relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici. Di seguito riportiamo la tabella che schematizza le condizioni in cui adottare i diversi tipi di contratto e quindi di tipologia d’appalto:

Tipo di Contratto Quando si Stipula Come si Appalta

Lavo

ri a

corp

o

Possono essere stipulati per qualsiasi genere di lavoro.

Sono obbligatori per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione qualora riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% sul valore dell'opera o lavori di importo inferiore a 200.000 euro o lavori dì importo pari o superiore a 10 milioni di euro e non abbiano come oggetto, lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché opere in sotterraneo e di consolidamento terreni.

Possono essere appaltati mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta.

Possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.

Lavo

ri a

mis

ura Possono essere stipulati per la sola esecuzione di lavori di

importo inferiore a 500.000 euro.

Possono essere stipulati per lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Possono essere stipulati per opere in sotterraneo e di consolidamento terreno.

Lavo

ri a

corp

o e

a m

isur

a

Non possono essere stipulati per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione qualora riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% sul valore dell'opera o lavori di importo inferiore a 200.000 euro o lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro e non abbiano come oggetto, lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché opere in sotterraneo e dì consolidamento terreni.

Possono essere stipulati per qualsiasi tipologia di lavoro diversa da quella di cui al punto precedente. In ogni caso la parte liquidabile a misura deve riguardare le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.

Possono essere appaltati esclusivamente mediante offerta a prezzi unitari

Gli appalti di sola esecuzione di lavori pubblici costituiscono, nonostante l'accresciuto peso degli appalti integrati, la maggioranza di contratti di lavori pubblici. La soglia di 500.000 euro per la possibilità di appaltare con contratto a misura per tutte le tipologie di opere permette di includere una percentuale altissima di lavori svolti dalle pubbliche amministrazioni. Soggetti ammessi alle gare:

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sono ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento dei lavori pubblici: − imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative; − consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane; − consorzi stabili tra imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società

cooperative di produzione e lavoro, si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di 3 consorziati che abbiano deciso di operare congiuntamente per almeno 5 anni nel settore dei lavori pubblici. La nuova legge stabilisce un meccanismo premiante per la valutazione del fatturato dei consorzi stabili, che potrà agevolare, in alcuni specifici casi, questa forma di aggregazione fra le imprese. La normativa stabilisce che ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Il meccanismo su cui si fonda attualmente il sistema di accreditamento delle imprese è quello della certificazione SOA, che tiene conto dei requisiti posseduti dall'impresa all'atto dell'attestazione.Ancora modifiche sono apportate dal comma 8-ter aggiunto all'articolo 12. Questo nuovo comma stabilisce che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. La partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati, si aggiunge quella secondo cui è vietata la partecipazione per l'impresa a più di un consorzio stabile.

− Associazioni temporanee di concorrenti costituite da imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative; i quali prima della presentazione delle offerte abbiano deciso di operare unitamente attribuendo ad un capogruppo il ruolo di rappresentanza, il quale esprime l’offerta a nome di tutti gli associati.