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Procedura Direzione Strategica PAZ 17

Rev. 0 del 12/06/2009

Accertamento dell’idoneità psico-fisica dei dipendenti dell’Azienda USL della

Valle d’Aosta Pagina 1 di 8

File Procedura idoneità dipendenti rev0.doc Redazione

SPP: Dott.ssa A. Mombelloni Dott. Perria DSO: Dott.ssa R. Ippolito SC Personale: Dott. E. Formento Dojot Dott.ssa M. Carlin UCPS: Dott ssa L. Plati SC Medicina Legale. Dott. M. Castelli SPRESAL: Ing. A. Roffin

Data applicazione 24 agosto 2009 Verifica Ufficio Qualità: Dott.ssa G. Vuillermin

Copia Controllata Approvazione Direzione Strategica: Dott.ssa C.S. Riccardi

Stato delle revisioni

Indice rev.

Data Par. n°

Pag. n°

Sintesi della modifica Redazione

0 12/06/09 Prima emissione Vd. gruppo di lavoro

in calce

1. Oggetto e scopo

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di accertamento della idoneità psico-fisica dei lavoratori dipendenti (come definito al capitolo 6 della presente procedura) dell’AUSL della Valle d’Aosta da parte delle competenti strutture aziendali. 2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta (succes-sivamente (AUSL VdA) 3. Responsabilità

Le responsabilità specifiche sono dettagliate all’interno della procedura, al cap.6. La verifica dell’attuazione è demandata alla SC Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente e alla SC Personale. 4. Documenti di riferimento

− D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico della Sicurezza

− Legge 300/70. L. 20 maggio 1970, n. 3001 ”Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavora-tori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamen-to”.

− CCNL Integrativo Comparto Sanità 1998/2001

− Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 5. Definizioni

Lavoratori dipendenti: lavoratori dell’AUSL VdA, così come individuati all’art.2 del D.Lgs. 81/2008 (compresi, quindi, gli operatori con contratto atipico, gli studenti dei corsi di laurea e dei corsi professionali sanitari nel periodo del tirocinio ed il personale distaccato e comandato da altri Enti).

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Sorveglianza sanitaria: insieme delle attività effettuate e degli esami disposti dal medico compe-tente aziendale per valutare l’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

SPRESAL: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Organo di Vigilanza territorial-mente competente per l’attuazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

SPP: Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda USL, ai sensi della sezione III del D.Lgs. 81/2008 (art. 31 e segg.).

Medico competente: medico in possesso di specifiche competenze e percorso formativo in mate-ria di medicina del lavoro.

Mansione: equivale al contenuto proprio della prestazione

Profilo: equivale alla definizione dell’oggetto della prestazione (infermiere, collaboratore ammini-strativo, tecnico ecc.).

Commissione medica: commissione istituita ai sensi di apposita Delibera e attivata dallo SPRE-SAL per le valutazioni di cui al c. 9 dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 (ricorso avverso il giudizio del medi-co competente).

Collegio medico-legale: commissione istituita presso S.C. Medicina Legale, preposta agli accer-tamenti di cui all’art. 5 L. 300/70 e all’art. 6 CCNL integrativo 1998/2001 (mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica).

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria at-tività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i po-teri decisionali e di spesa.

Protocollo sanitario: ai sensi dell’art.41 si intende l’insieme di accertamenti ed esami disposti sui lavoratori dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, al fine di valutarne l’ido-neità alla mansione, in funzione dei rischi a cui sono esposti. 6. Contenuto

6.1 Premessa

Il combinato disposto degli articoli 25-41 e 42 del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, de-manda al medico competente l’accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore rispetto al-la mansione specifica. Tale accertamento risponde ad un interesse del lavoratore, essendo di-retto ad accertarne il grado di compatibilità con la mansione svolta, in relazione ai rischi lavora-tivi cui è esposto.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visite mediche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giu-dizio di idoneità alla mansione specifica.

c) visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente corre-lata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

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d) visite mediche in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla man-sione specifica;

e) visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigen-te.

A seguito del suddetto accertamento, in base a quanto stabilito dall’art. 41 del decreto 81/2008, il medico competente può esprimere un giudizio di:

1. idoneità; 2. idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; 3. inidoneità temporanea; 4. inidoneità permanente. Trasferimento delle competenze del datore di lavoro

Gli obblighi di vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione per cui è prevista la sorveglianza sanitaria senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 comma 1 lettera c e lettera b del D.Lgs. n. 81) vengono delegati al RESPONSABILE DI AREA di appartenenza del lavora-tore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Le funzioni di datore di lavoro previste dall’art. 5 c. 3 della legge 300/70 (attivazione delle pro-cedure per l’individuazione di un nuovo profilo nel caso di inidoneità fisica del lavoratore al pro-prio profilo professionale) sono delegate al DIRIGENTE DELLA S.C. PERSONALE tramite l’attivazione del Collegio Medico-legale.

Conservazione della documentazione sanitaria

Secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 1 lettera c, il medico competente concorda con il datore di lavoro di conservare la documentazione sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorve-glianza presso il SPP su supporto informatico e cartaceo e con la garanzia della tutela della privacy.

Invio dei giudizi di idoneità

I giudizi formulati dal medico competente (idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanen-te con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente) in quanto con-tenenti dati sensibili, vengono inviati al destinatario in busta chiusa su cui è apposta la scritta “riservata personale”.

6.2 Gestione della sorveglianza sanitaria

Il S.P.P., a seguito degli esiti della valutazione dei rischi, individua le mansioni per le quali è prevista, in base alla vigente normativa, la valutazione dell’idoneità da parte del medico com-petente. In funzione dei rischi specifici delle mansioni, viene, quindi, definito un protocollo sanitario, sul-la base del quale il medico competente procede nella valutazione dell’idoneità alla mansione dei lavoratori esposti a rischi per la salute. Il medico competente, sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

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a) IDONEITÀ

Il giudizio di idoneità alla mansione, nei casi di visita preventiva (prima visita) viene tra-smesso dal SPP al:

� Dipendente � Direttore della Struttura di appartenenza del dipendente � Direttore dell’Area di appartenenza del dipendente Successivamente alla prima visita, per tutte le visite periodiche successive il cui esito sia un giudizio di idoneità, questo viene trasmesso dal SPP al:

� Dipendente � Direttore della Struttura di appartenenza del dipendente Avverso il suddetto giudizio, è ammesso ricorso da parte del lavoratore, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Struttura Complessa Preven-zione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), che attiva immediatamente l’appo-sita Commissione Medica.

La Commissione Medica al termine della valutazione, trasmette l’esito allo SPRESAL, che a sua volta lo inoltra:

� al dipendente � al medico competente presso il SPP � al datore di lavoro (Direttore Generale) Il Direttore Generale trasmette il giudizio al Responsabile di Area di competenza. Nel caso la commissione medica non confermi il giudizio di idoneità alla mansione espres-so dal medico competente, il Responsabile di Area attiva le procedure di cui ai punti b o c.

N.B. Il lavoratore, in attesa dell’esito del ricorso e fino alla comunicazione dello stes-so, è tenuto a prestare servizio nella struttura di appartenenza.

b) IDONEITÀ PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE CON PRESCRIZIONI O LIMI-TAZIONI Il medico competente evidenzia nel giudizio quanto segue: “IDONEO CON LA SEGUENTE PRESCRIZIONE/LIMITAZIONE (specificando la prescrizione/limitazione)”.

Nel caso del giudizio di idoneità temporanea con prescrizioni, deve indicare un termine di durata. Il giudizio deve essere trasmesso immediatamente a:

� Dipendente � Coordinatore (per personale del Comparto) � Direttore della struttura di appartenenza del dipendente � Direttore dell’Area di appartenenza del dipendente

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I Direttori di Struttura, in qualità di dirigenti, ed i Coordinatori infermieristici e tecnici, in quali-tà di preposti, provvedono alla emanazione di direttive relative alla applicazione delle pre-scrizioni e alla vigilanza sull’attuazione delle stesse.

Nel caso di giudizio di idoneità temporanea con prescrizioni e/o limitazioni, alla scadenza del termine indicato, il Medico Competente sottopone a visita il lavoratore per una rivaluta-zione della sua idoneità.

Avverso il suddetto giudizio, è ammesso ricorso da parte del lavoratore, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Struttura Complessa Preven-zione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), che attiva immediatamente l’apposita Commissione Medica.

La Commissione Medica al termine della valutazione, trasmette l’esito allo SPRESAL, che a sua volta lo inoltra:

� al dipendente � al medico competente presso il SPP � al datore di lavoro (Direttore Generale) Il Direttore Generale trasmette il giudizio al Responsabile di Area di competenza.

Il Responsabile di Area attiva le procedure previste al presente punto o al punto c). N.B. Il lavoratore, in attesa dell’esito del ricorso, e fino alla comunicazione dello stesso, è tenuto a prestare servizio nella struttura di appartenenza.

c) INIDONEITÀ TEMPORANEA O PERMANENTE ALLA MANSIONE Nel caso di patologie correlate a rischi professionali che compromettano in modo tempora-neo o permanente l’idoneità alla mansione, il medico competente evidenzia nel giudizio quanto segue: “INIDONEITA’ TEMPORANEA (INDICARE IL PERIODO) O PERMANEN-TE DEL DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE DI …………… (speci-ficare la mansione del dipendente)”.

Nel giudizio il medico competente, sentiti gli uffici competenti (Coordinamento delle profes-sioni sanitarie, Direttori di Area, etc.).fornisce dei criteri da utilizzare per individuare la nuo-va mansione cui il lavoratore può essere destinato temporaneamente o a tempo indetermi-nato,

Il giudizio deve essere immediatamente comunicato a:

� Dipendente � Coordinatore (per personale del Comparto) � Direttore della Struttura di appartenenza � Dirigente SC Personale � Direttore dell’Area di appartenenza del dipendente

Il Direttore di Area, in qualità di datore di lavoro delegato, contatta il medico competente, il responsabile dell’ufficio di coordinamento professioni sanitarie/tecniche/amministrative (per il personale del comparto), eventualmente direttori di Area, per individuare congiuntamente la mansione cui il dipendente può essere adibito in modo temporaneo o permanente, in re-lazione al suo stato di salute; la nuova mansione può essere individuata anche in aree di-verse da quelle di appartenenza.

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Il dirigente della SC personale nelle more dell’espletamento della procedura di scelta, in at-tesa della comunicazione di nuova collocazione dà disposizioni affinché l’assenza del lavo-ratore, che non deve in alcun modo svolgere la mansione per cui è stato dichiarato inido-neo, sia considerata giustificata e, quindi, retribuita.

Il Direttore di Area comunica la nuova collocazione del dipendente a:

� Dipendente � Dirigente della SC Personale � Direttore della nuova struttura � Coordinatore della nuova struttura � Medico competente

Avverso il suddetto giudizio, è ammesso ricorso da parte del lavoratore, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Struttura Complessa Preven-zione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), che attiva immediatamente l’apposita Commissione Medica.

La Commissione Medica, al termine della valutazione, trasmette l’esito allo SPRESAL, che a sua volta lo inoltra:

� al dipendente � al medico competente presso il SPP � al datore di lavoro (Direttore Generale)

Il Direttore Generale trasmette l’esito al Responsabile di Area di competenza.

Il Responsabile di Area attiva le procedure previste al presente punto o a quelli precedenti.

N.B. Il lavoratore, in attesa dell’esito del ricorso e fino alla comunicazione dello stes-so, è tenuto a prestare servizio nella struttura individuata, sulla base dei criteri forniti dal Medico Competente.

Nel caso di giudizio di inidoneità temporanea, alla scadenza del termine indicato il lavorato-re verrà sottoposto a visita da parte del medico competente per una rivalutazione della sua idoneità alla mansione cui era inizialmente addetto.

6.3 Controlli per cambio di profilo (ex articolo 5, comma 3, legge 300/1970 e art.6 CCNL integrativo 1998/01)

In alcuni casi il lavoratore, per motivi di salute personale non correlati ai rischi professionali, non è in grado di svolgere l’attività corrispondente al profilo; di seguito si riporta l’iter previ-sto per la gestione di tali situazioni.

Il Direttore di S.C., venuto a conoscenza dei problemi di un dipendente nell’espletamento dell’attività propria del profilo, tali da far ritenere che sussistano gli estremi di cui all’art. 5

della legge 300/70 e all’art. 6 CCNL integrativo 1998/01 (idoneità fisica del lavoratore), in-via segnalazione al Medico Competente dettagliando le problematiche individuate.

Analoga richiesta può essere inoltrata al Medico Competente da parte del lavoratore, che segnala di non essere in grado di svolgere l’attività caratteristica del profilo.

• Il Medico Competente qualora, all’esito degli accertamenti svolti, ritenga che le pro-blematiche segnalate si riconducano ai rischi lavorativi propri della mansione, attua

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tutte le procedure previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria (di cui ai punti pre-cedenti).

• Il Medico Competente qualora ritenga che le stesse problematiche non siano correla-te ai rischi professionali:

- non esprime giudizi di competenza; - richiede al Dirigente della S.C. Personale l’attivazione del Collegio Medico-Legale

per la valutazione dell’idoneità al profilo di appartenenza, - invia copia della richiesta per conoscenza al Direttore di Area ed all’interessato; - invita, inoltre, il lavoratore a recarsi dal medico di base per la valutazione della pa-

tologia e la relativa giustificazione dell’assenza, se necessaria.

Nelle more della formulazione del giudizio da parte del Collegio Medico, il Medico Competente ha, comunque, facoltà di indicare un’eventuale non idoneità temporanea del dipendente.

• Il Dirigente della S.C. Personale, in quanto persona delegata dal DDL,

- attiva il Collegio medico-legale di cui all’art. 5 della Legge 300/70 e all’art. 6 CCNL integrativo 1998/01.

• Il Collegio medico-legale: - esprime un giudizio di idoneità/inidoneità al profilo, temporaneo o permanente - fornisce indicazioni relativamente al nuovo profilo a cui destinare il lavoratore - nel caso in cui pervenga alla determinazione dell’inidoneità del dipendente a tutte

le attività lavorative, riporta chiaramente nel giudizio la frase “non idoneo a profi-cuo lavoro”.

- invia il giudizio: - al Dirigente della SC Personale - all’interessato

• Il Dirigente della S.C. Personale convoca, nel più breve tempo tecnicamente possibile, un gruppo di lavoro composto da:

- Direttori di Area - Il Responsabile del competente Ufficio di Coordinamento delle Professioni Sanita-

rie/tecniche/ amministrative

al fine di individuare congiuntamente la sede presso cui il dipendente può essere collo-cato in modo temporaneo (in tal caso indica il periodo) o a tempo indeterminato, in re-lazione al suo stato di salute, avvalendosi, se necessario, della figura del medico com-petente.

Il Direttore dell’area di appartenenza del dipendente trasmette gli esiti della valutazio-ne, al Dirigente della S.C. Personale, che dispone per la nuova destinazione del lavo-ratore.

Il Dirigente della SC Personale comunica la nuova destinazione:

� al Dipendente � al Direttore della S.C. di provenienza � al Direttore della S.C. di destinazione � al SPP per la modifica del profilo di rischio e del protocollo sanitario

Il medico Competente sottopone il dipendente a visita di idoneità per cambio mansio-ne.

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N.B. Nelle more dell’espletamento della procedura di scelta, l’assenza del lavora-tore è considerata giustificata e, quindi, retribuita.

Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nella struttura di nuova destinazione.

Nel caso di inidoneità temporanea, al termine del periodo indicato, la SC Personale at-tiva il Collegio medico-legale per la rivalutazione dell’idoneità del lavoratore al profilo di appartenenza.

Avverso il giudizio del Collegio medico-legale, è ammesso ricorso da parte del lavorato-re presso la Magistratura Ordinaria.

In ogni circostanza deve essere garantito dai soggetti interessati il massimo rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia.