Prevenzione dei rischi per la salute da esposizione a ... · Prevenzione dei rischi per la salute...

51
Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione dei rischi per la salute da esposizione a sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta in ambito estetico (lampade abbronzanti) Manuale ad uso di operatori ed utenti

Transcript of Prevenzione dei rischi per la salute da esposizione a ... · Prevenzione dei rischi per la salute...

Dipartimento di Prevenzione

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Prevenzione dei rischi per la salute

da esposizione a sorgenti artificiali di radiazione

ultravioletta in ambito estetico

(lampade abbronzanti)

Manuale ad uso di operatori ed utenti

2

Prevenzione dei rischi per la salute da esposizione a sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta in

ambito estetico (lampade abbronzanti)

1. Introduzione

2. Le Radiazioni UltraViolette (RUV)

3. La pelle

4. Abbronzatura

5. Fototipo

6. Le apparecchiature per l’abbronzatura

7. Effetti sulla salute dell’utilizzo delle lampade abbronzanti.

8. Normativa italiana

9. Indicazioni per gli utenti

10. Raccomandazioni pratiche per l’operatore

11. Attività di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione

12. Bibliografia

Allegati

A. Disciplina e requisiti igienico sanitari per attività di estetista e solarium

B. Bozza consenso informato

C. Scheda informativa n. 7 del D.M. n. 110 del 12.05.2011

3

1. INTRODUZIONE

Ai nostri giorni, la pelle abbronzata è per molte persone una componente del proprio "mito".

In passato non era così. Fino all'inizio del secolo appena trascorso l'abbronzatura della pelle non costituiva

un fattore estetico di maggior fascino; al contrario, l'accentuata pigmentazione del volto, delle mani e degli

avambracci prodotta dalla radiazione solare era un tratto caratteristico di coloro che appartenevano alle

classi sociali più umili e disagiate (contadini, braccianti, operai, pescatori).

Dopo la prima guerra mondiale, al "mito" dell'incarnato pallido si è andato sostituendo gradualmente il mito

della "tintarella”.

Narrano le cronache del tempo che fra le prime entusiaste sostenitrici della nuova moda vi fosse la grande

sarta parigina Coco Chanel, affezionata frequentatrice delle località balneari della Costa Azzurra.

Nel volgere di qualche decennio, nell'immaginario collettivo l'abbronzatura è stata percepita come l'essenza

estetica che distingue le persone delle classi sociali più abbienti, di coloro che possono permettersi anche

consumi voluttuari, vacanze nelle località marine e montane, viaggi e vacanze ai tropici, regolare attività

sportiva in ambiente aperto.

La pelle abbronzata è diventata perciò un simbolo che suscita allo stesso tempo ammirazione e invidia, una

nota di colore che distingue dalla massa, rende più affascinanti e attraenti, alla quale, impropriamente, viene

associata la sensazione psicofisica di essere in forma e di godere buona salute.

L'affermarsi di questa cultura che riscopre i piaceri del tempo libero e il culto del proprio corpo, costituisce il

presupposto da cui hanno tratto origine e si sono affermate quell'insieme di attività che costituiscono la

cosiddetta industria dell'abbronzatura.

Inizialmente, esporsi al sole era l'unico modo per abbronzarsi.

Il sole, per sua natura, è generoso, ma non sempre è fruibile per ottenere o mantenere l'abbronzatura.

Alle volte manca il tempo, in alcuni mesi dell'anno le condizioni climatico-meteorologiche sono sfavorevoli,

infine non sempre le risorse economiche consentono determinate attività ricreative all'aperto e sufficienti

periodi di vacanza in località assolate. Tali limitazioni mal si conciliano con il desiderio diffuso di sentirsi

sempre e comunque più belli e affascinanti, anche in virtù di quella maschera di bellezza che è divenuta

l'abbronzatura.

E' per dare risposta a questi desideri e per consentire a tutti di ostentare questo marchio, reale o virtuale, di

benessere, di piacere sensuale e di supposta buona salute che l'industria inizia a produrre e

commercializzare sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta e il settore della cosmesi si arricchisce di un

nuovo filone di attività, l'impiego per finalità estetiche di dette sorgenti, le lampade abbronzanti, per

l'appunto.

L'industria dell'abbronzatura artificiale della pelle si è sviluppata ed è cresciuta in misura ragguardevole

nell'arco degli ultimi 40 anni.

Paradossalmente, il massimo del suo sviluppo coincide con la dimostrazione scientifica che è in atto una

riduzione dello strato di ozono nella stratosfera causato dalle attività umane, effetto che può comportare un

aumento della RUV solare al suolo, con conseguenze negative per la maggior parte delle forme di vita

terrestri e marine.

La radiazione ultravioletta (RUV) produce l'abbronzatura della pelle. L'esposizione alla radiazione emessa

dai lettini solari e dalle altre apparecchiature abbronzanti ha lo stesso potenziale di rischio dell'esposizione

4

alla RUV solare. Frequentemente il termine “lettino solare” viene usato per descrivere apparecchiature

abbronzanti che consistono sia di una singola lampada emettitrice di RUV (soltanto UVA o UVB o ambedue),

come in alcune apparecchiature per l'abbronzatura della faccia, sia di una serie di tali lampade incorporate in

lettini, cabine, pannelli, o qualsiasi loro combinazione.

In questo documento si considerano gli aspetti sanitari e protezionistici più rilevanti connessi con

l’abbronzatura della pelle mediante sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta (RUV).

Si tratta di una problematica articolata e complessa, la cui importanza, nel quadro più generale della

protezione dalla radiazione ultravioletta, è testimoniata, fra l'altro, dalle attività e dalle pubblicazioni dedicate

di organizzazioni internazionali di riferimento quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la

Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), Euroskin etc.

Il metodo con cui queste organizzazioni affrontano i problemi sanitari connessi con l'esposizione alla

radiazione UV a scopo estetico per valutarne il rischio e giungere, ove necessario, a raccomandare misure

di prevenzione e protezione è rigorosamente scientifico e si fonda soltanto sull'analisi dei risultati degli studi

pubblicati nella letteratura scientifica e sulla loro consistenza.

Il notevole aumento dell'incidenza dei tumori cutanei nella popolazione mondiale di pelle chiara è fortemente

associato all'eccessiva esposizione al sole; esso può dipendere anche dall'uso di fonti artificiali di raggi UV,

quali lampade e lettini solari.

I dati attuali indicano che le abitudini personali nell'esposizione al sole costituiscono il fattore di rischio

individuale più importante per il danno associato alla RUV.

Già dal 1992 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità (WHO) ha classificato le RUV solari come probabilmente cancerogene.

Nel 2009, la stessa Agenzia ha pubblicato un report che classifica gli apparecchi emittenti RUV tra i

cancerogeni umani di gruppo 1, ovvero, sicuramente cancerogeni per l’uomo; questa conclusione deriva

dalla revisione di una serie di ricerche, dalla quale è emerso che il rischio di melanoma maligno è aumentato

del 75% quando l’uso di apparecchiature abbronzanti inizia prima dei 35 anni.

Le raccomandazioni contenute in questo documento si riferiscono esclusivamente all'uso dei lettini solari per

scopi cosmetici.

Dott. Giovanni Gallo

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

ULSS 9 Treviso

5

2. LE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE (RUV)

Tutte le persone sono esposte quotidianamente a una certa dose di radiazioni ultraviolette (RUV), in gran

parte derivanti dal Sole, ma anche da fonti artificiali in campo industriale, commerciale o nel tempo libero.

La radiazione ultravioletta (radiazione UV) è quella porzione dello spettro elettromagnetico di lunghezze

d´onda comprese tra 100 e 400 nm (nanometri). Verso le lunghezze d´onda maggiori, la radiazione UV

confina con la luce visibile di lunghezza d´onda più corta, percepita dall´uomo come viola, da cui la

denominazione "radiazione ultravioletta".

La radiazione UV è suddivisa in tre bande di differenti lunghezze d´onda chiamate UVA, UVB e UVC. Le

esatte lunghezze d´onda in base alle quali vengono definite le tre bande variano a seconda degli specifici

ambiti di studio. La suddivisione più utilizzata è però la seguente:

• UVA: 400-315 nm

• UVB: 315-280 nm

• UVC: 280-100 nm

La sorgente naturale più importante è sicuramente il sole. Come tutti i corpi a temperature elevate, anche il

sole emette un ampio spettro di onde elettromagnetiche che spaziano dall´infrarosso all´ultravioletto. Tale

emissione è legata alla trasformazione dell´energia termica prodotta dalle numerose reazioni nucleari e

chimiche che avvengono all´interno e sulla superficie della stella, in energia radiante.

L´atmosfera terrestre, tramite processi di assorbimento e diffusione, agisce come un filtro rispetto alle

radiazioni provenienti dal sole. In particolare:

• la radiazione UVC (la più dannosa per la vita a causa del suo alto contenuto energetico) viene

completamente assorbita dall´ozono e dall´ossigeno degli strati più alti dell´atmosfera;

• la radiazione UVB viene anch´essa in buona parte assorbita, ma una non trascurabile percentuale

(circa il 10%) riesce a raggiungere la superificie terrestre;

• la radiazione UVA riesce in buona parte (circa il 90%) a raggiungere a superficie terrestre.

6

In sintesi, la radiazione UV che raggiunge la superficie terrestre è circa il 9% (circa 120 Wm-2) della

radiazione solare al top dell´atmosfera ed è distribuita tra UVA (90%) ed UVB (10%), mentre gli UVC sono

totalmente assorbiti dall’atmosfera.

In generale, la capacità di penetrazione e quindi la “pericolosità” per l’uomo dei raggi UV aumenta al

diminuire della lunghezza d’onda e, di conseguenza, all’aumentare della frequenza.

La frazione di radiazione ultravioletta che raggiunge la superficie terrestre è influenzata da vari fattori. Tra

questi i più importanti sono:

• Copertura nuvolosa. La copertura nuvolosa, se spessa, può bloccare la radiazione UV. Una

nuvolosità fine o intervallata permette il passaggio quasi totale della radiazione UV. Se la nuvolosità

è costituita da nubi isolate tipiche di condizioni di bel tempo, è possibile che la radiazione UV che

raggiunge il suolo in un certo punto sia addirittura maggiore che in condizioni di cielo sereno.

• Ozono. L´ozono assorbe la radiazione UV. Maggiori quindi sono le concentrazioni di ozono, minore

è la quantità di radiazione che raggiunge il suolo. Esso è presente sia nella troposfera (strato di

atmosfera compreso tra il suolo e 10 km di quota) che nella stratosfera (strato di atmosfera

compreso tra 10 e 40 km di quota). I livelli di ozono troposferico possono variare a seconda dell´ora

del giorno, da giorno a giorno e da stagione a stagione. Diverso è il discorso per l´ozono

stratosferico che è caratterizzato da variazioni molto più lente e in parte legate a mutazioni

indotte dall´uomo. Si è infatti ormai certi che la riduzione dello strato di ozono stratosferico osservata

negli ultimi decenni sia causata dai composti del fluoro, del cloro e del bromo, gas denominati

Clorofluorocarburi (CFC) e Idrofluoruri (HCFC). Tali gas, prodotti ed immessi in atmosfera dall´uomo,

sono capaci di distruggere le molecole di ozono anche a distanza di molti anni data la loro stabilità. Il

primo effetto della distruzione dello strato di ozono è un aumento della radiazione UVB di origine

solare che raggiunge la bassa atmosfera e la superficie terrestre.

• Altitudine. La radiazione UV aumenta di circa il 10-12% ogni 1000 m a causa del minore spessore

dell´atmosfera.

• Ora del giorno, latitudine e stagione. L´elevazione del sole è la causa comune dell´influenza dell´ora

del giorno, della latitudine e della stagione sulla quantità di radiazione UV che raggiunge il

suolo. Come per l´altitudine, il diverso assorbimento della radiazione UV è legato al diverso

spessore dello strato di atmosfera che i raggi solari si trovano ad attraversare prima di raggiungere il

suolo. I valori massimi di radiazione UV si registrano di conseguenza ai tropici, in estate e verso

mezzogiorno.

• Caratteristiche della superficie. Per valutare i valori di esposizione dell´uomo alla radiazione UV si

deve tener conto, oltre che della radiazione che arriva direttamente dall´atmosfera, anche di

eventuali contributi dovuti a fenomeni di riflessione che dipendono dalle caratteristiche della

superficie: i prati, il suolo nudo e l´acqua riflettono meno del 10% della radiazione incidente, la

sabbia arriva ad un 25%, mentre la neve può arrivare anche all´80%.

7

3. LA PELLE

La pelle è un organo speciale: sempre in costante rinnovamento, è molto più di una semplice protezione. E'

l'organo più pesante (3-4 kg) e più esteso del corpo umano (da 1,5 a 2 m²).

Sempre connessa con gli altri organi, la pelle può anche contribuire nella trasmissione di varie disfunzioni e

patologie, oltre a quelle strettamente epidermiche.

Ha tre funzioni fondamentali:

- Protezione

La pelle protegge tutto il corpo da attacchi meccanici, fisici, chimici o batterici provenienti

dall'ambiente esterno, grazie alle cellule, ai meccanismi immunitari e alla sua impermeabilità,

resistenza e adattabilità.

- Trasmissione

La pelle viene utilizzata per trasmettere informazioni tra il corpo e l'ambiente esterno tramite i nervi,

che ricevono stimoli tattili, termici e dolorifici.

- Scambio

Attraverso la pelle avvengono vari scambi tra il corpo e l'esterno. E' coinvolta in meccanismi

complessi come, per esempio, il controllo della temperatura corporea (attraverso l'eliminazione del

calore e l'evaporazione del sudore secreto dalle ghiandole sudoripare), l'eliminazione delle sostanze

dannose o la sintesi della vitamina D, che è indispensabile per la crescita delle ossa.

La pelle si può suddividere in tre strati principali: epidermide, derma ed ipoderma (tessuto sottocutaneo).

- L'epidermide è lo strato superficiale della cute ed è un tessuto composto essenzialmente da

cheratinociti, cellule che col passare degli anni si saturano di una sostanza forte e impermeabile: la

cheratina. L'epidermide contiene anche i melanociti (cellule che forniscono una protezione naturale

contro i raggi del sole e sono responsabili della pigmentazione della pelle) e le cellule di

Langherhans, che fanno parte del sistema immunitario.

A sua volta, l'epidermide è composta da quattro strati di cellule: lo strato di base (il più spesso), lo

strato di mucosa, lo strato granulare e lo strato corneo (quello superficiale).

- Il derma è un tessuto connettivo con uno spessore variabile, che contiene vasi sanguigni, molte

cellule immunitarie, ghiandole sudoripare, follicoli pilo-sebacei e recettori sensitivi, che reagiscono

alla pressione, alla temperatura e al dolore. I principali componenti del derma sono il collagene e le

fibre di elastina, che assicurano che la pelle rimanga resistente, adattabile ed elastica.

- L'ipoderma si trova sotto il derma ed è un tessuto adiposo, più o meno spesso a seconda delle zone

del corpo e della corporatura di ognuno. E' un'importante riserva energetica per il corpo.

Melanociti dell’epidermide e pigmentazione

I melanociti sono cellule deputate alla produzione di melanina. Nell'uomo sono presenti nello strato basale

dell'epidermide e nei suoi annessi, nell'epitelio orale, nell'occhio ecc.

Sono i responsabili della colorazione della pelle.

8

In genere non ci sono differenze nella distribuzione o densità di melanociti tra i differenti sessi e fototipi. Le

differenze di colore della pelle sono dovute solo alla differente attività dei melanociti stessi e non al numero.

Il numero dei melanociti decresce nei soggetti anziani mentre nei soggetti albini i melanociti sono presenti in

numero normale, ma viene a mancare l'attività enzimatica e anche i precursori delle melanine.

I melanociti producono, per l’appunto, le melanine, molecole ad alto peso molecolare legate a strutture

proteiche con le quali formano le melano-proteine.

Rappresentazione schematica di sezione di cute

9

4. ABBRONZATURA

L’abbronzatura non è altro che la forma di protezione che la pelle utilizza per proteggersi dalle radiazioni

ultraviolette.

Cosa succede quando i raggi UV colpiscono la pelle?

Quando i raggi ultravioletti colpiscono la pelle, questa reagisce attivando il suo meccanismo di difesa, ovvero

la produzione di melanina. La melanina è uno schermo naturale che assorbe l’energia dei raggi e la

trasforma in calore.

L’esposizione ai raggi ultravioletti poi stimola la produzione di cheratina, ovvero il principale costituente dello

strato corneo della pelle. Con l’ispessimento dello strato corneo e l’ossidazione della melanina si crea un

filtro che riduce la penetrazione ultravioletta all’interno dei diversi strati della cute, proteggendo le cellule più

profonde.

In particolare quando la pelle è esposta alla RUV si verificano due distinti fenomeni di pigmentazione:

• La Pigmentazione Immediata (IPD)

La IPD (acronimo di Immediate Pigment Darkening) si manifesta immediatamente a seguito dell'

esposizione alla RUV ed è causata dallo scurimento della melanina (fotoossidazione) già presente

nella pelle. Di solito si osserva soltanto nelle persone che sono naturalmente di carnagione

moderatamente scura. Detta pigmentazione è “effimera”, inizia a regredire dopo poco tempo

dall’esposizione ed è dotata di scarsa valenza fotoprotettiva.

La radiazione compresa nell'intervallo spettrale 320 e 400 nm (UVA) è considerata la più efficace

nell'indurre la IPD.

• Pigmentazione o Abbronzatura ritardata (neo-melanogenesi).

La produzione fotoindotta di pigmento diventa visibile dopo almeno tre giorni ed è prodotta sia

dall'esposizione alla radiazione UVA sia, in misura maggiore, dalla UVB.

I raggi UVB vengono chiamati “starter della melanogenesi”, sono presenti in quantità limitata anche

nei raggi solari, e stimolano la pelle a produrre nuovi pigmenti (melanogeneesi o pigmentazione

differita); permettono la formazione della “base” dell’abbronzatura, ma se assunti in dose eccessiva

possono arrecare eritemi e scottature.

L'abbronzatura ritardata persiste molto più a lungo dell' IPD perchè deriva dall'aumento di numero,

dimensioni e pigmentazione dei granuli di melanina.

L'esposizione alle UVB provoca anche un aumento dello spessore dell'epidermide (strato esterno

della pelle) e delle sue proprietà di diffusione. Anche a causa di detti fenomeni, l'abbronzatura

ottenuta con apparecchiature che emettano soltanto UVA, anche se accettabile dal punto di vista

cosmetico, se paragonata con una pigmentazione equivalente indotta dall'esposizione al sole, non è

altrettanto efficace nel proteggere da una successiva esposizione alla RUV solare.

10

5. FOTOTIPO

La sensibilità cutanea alla luce solare, e in particolare quella alle radiazioni ultraviolette, è caratterizzata da

notevoli variazioni individuali. Questa variabilità di reattività della pelle alle radiazioni condiziona tutte le

manifestazioni cutanee promosse dalla luce solare e può essere catalogata determinando il cosiddetto

fototipo.

Il dermatologo americano Fitzpatrick è stato il primo ad affrontare questa materia in modo razionale,

mettendo a punto un metodo per definire il fototipo, basato sulla raccolta dei dati relativi alla storia naturale

dell’individuo in relazione alla fotoesposizione, che consente di identificare nell’ambito delle razze umane sei

fototipi.

I primi quattro fototipi appartengono alla razza caucasica e in questo ambito è possibile identificare due

gruppi agli antipodi: il 1°, composto da quei soggetti che non si abbronzano mai e si scottano sempre, ed il

4°, comprendente soggetti che si abbronzano sempre e si scottano molto raramente. Il quinto ed il sesto

fototipo appartengono alla razza negroide.

Un altro ricercatore, il francese Cesarini, ha inserito nel protocollo anche alcuni caratteri fenotipici

dell’individuo, come il colore della pelle, dei capelli e degli occhi. In pratica ha proposto una classificazione

basata sempre su 6 fototipi, aggiungendo ai due estremi di questa graduatoria gli albini e i neri.

I primi, incapaci di sintetizzare melanina e quindi sguarniti di ogni protezione, all’infuori di quella derivante

dall’ispessimento dello strato corneo; i secondi, dotati delle massime capacità naturali di protezione nei

confronti della lesività delle radiazioni UV. Recenti studi hanno confermato che il colore costituzionale della

cute, quello cioè delle parti non esposte, è il parametro più attendibile per una corretta definizione del

fototipo.

La capacità di abbronzarsi di ciascun individuo mediante l'uso di lettini solari, quindi, dipende fortemente dal

fototipo di appartenenza. La reattività della pelle di un individuo alla RUV, intesa come la capacità di

abbronzarsi o di scottarsi, in linea di massima è simile, nell'esposizione ai lettini oppure al sole.

E' molto probabile che, fra gli utilizzatori di apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, quelli di fototipo I e

II, che perciò si abbronzano poco o nulla e/o si scottano facilmente, rimangano delusi dal risultato estetico

ottenuto usando un lettino solare. Fra gli utilizzatori dei lettini si è osservato che molti manifestano effetti

cutanei indesiderati di lieve entità quali: leggero eritema, prurito e secchezza della pelle.

Sia gli utilizzatori domestici di apparecchiature abbronzanti, sia gli assistenti nei centri di abbronzatura

possono valutare in modo errato la sensibilità individuale alla RUV e sottostimare rispettivamente la propria

fotosensibilità e quella dei clienti.

11

I fototipi

Fototipo

Caratteristiche personali

Sensibilità al

sole

Suscettibilità

alle ustioni

Capacità di

abbronzarsi

Classi di

individui

I

Capelli biondo-rossi,

pelle molto chiara, lentiggini

occhi chiari

Molto sensibile

Si ustiona

sempre

Nessuna

abbronzatura

Melano

compromessi

II

Capelli biondi o castano chiari

pelle chiara

occhi chiari

Moderatamente

sensibile

Alta Abbronzatura

leggera

Melano

compromessi

III

Capelli castani

pelle bruno chiara

occhi chiari o scuri

Moderatamente

non sensibile

Moderata Abbronzatura

media

Melano

competenti

IV

Capelli castano scuro o neri

pelle da olivastra a scura

occhi scuri

Moderatamente

resistente

Bassa Abbronzatura

notevole

Melano

competenti

V

Capelli neri

pelle bruno olivastra

/

Resistente

Molto bassa Pelle

naturalmente

bruna

Melano protetti

VI

Capelli neri

pelle nera

/

Molto resisitente

Estremamente

bassa

Pelle

naturalmente

nera

Melano protetti

12

6. LE APPARECCHIATURE PER L’ABBRONZATURA

Emettono le stesse radiazioni ultraviolette emesse dal sole con la differenza che la quantità trasferita sul

corpo umano dalle lampade è superiore e ciò comporta una rapida abbronzatura.

L’intensità delle RUV emesse dalle lampade abbronzanti è di circa 10-15 volte superiore rispetto a quella

emessa dal sole a mezzogiorno in una località della costa mediterranea.

I primi dispositivi per abbronzare artificialmente la pelle, immessi in numero considerevole sul mercato,

erano destinati all'impiego in ambiente domestico.

Le vecchie lampade a vapori di mercurio a media pressione

Si trattava di lampade a vapori di mercurio e media pressione, le quali emettono radiazioni UV-C, UV-B e

UV-A visibile e radiazione infrarossa (IR). Ai lati della lampada, alloggiata in un apposito telaio provvisto di

riflettore, sovente venivano posti degli emettitori di radiazione infrarossa, per un trattamento combinato UV +

IR.

Dette apparecchiature, attualmente in disuso, potevano e possono causare seri danni alla pelle e soprattutto

agli occhi (danni da esposizione acuta) se utilizzate incautamente e senza seguire le necessarie misure di

prevenzione e protezione (proteggere gli occhi con appositi occhiali e graduare le esposizioni).

Bisogna considerare che in quegli anni 1960/1980 la cultura della protezione dalla RUV era piuttosto

sottovalutata e poco nota al grande pubblico. Viceversa, era ancora largamente diffusa la convinzione,

suffragata anche da opinioni apparse sulla stampa e ritenute autorevoli, che l'esposizione alla RUV fosse più

benefica che dannosa alla salute.

Indirettamente ciò trova conferma anche nelle norme tecniche allora in vigore nel nostro Paese, pubblicate

dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), norme che recepivano i documenti della Commissione

Elettrotecnica Internazionale e del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica (CENELEC), e che

avevano un titolo molto significativo: "Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi per la cura della pelle

con raggi ultravioletti e infrarossi per uso domestico" (CEI, 61-7, 1981).

Il mercato delle lampade e delle apparecchiature abbronzanti si è evoluto velocemente soprattutto nell'ultimo

quarto di secolo.

Nuove sorgenti hanno preso il posto delle vecchie lampade a vapori di mercurio a media pressione.

13

Gli apparecchi abbronzanti attuali possono essere ad alta o a bassa pressione:

• i tubi fluorescenti a bassa pressione si distinguono facilmente perché caratterizzati da tubi

fluorescenti, tipo neon, emettono prevalentemente radiazioni UVA o prevalentemente radiazioni

UVB, con emissione a banda larga o a banda stretta;

• le lampade a scarica ad alta pressione e ad alta intensità si distinguono in quanto la fonte di

emissione è contraddistinta da bulbi con una parabola riflettente protetti da un filtro, in genere su

tonalità scura (blu scuro/viola). Lo spettro della radiazione emessa comprende le radiazioni UV-C,

UV-B e UV-A, visibile e infrarossa. Nelle apparecchiature abbronzanti, la radiazione emessa da

queste lampade viene opportunamente filtrata per eliminare sia le componenti ultraviolette

indesiderate sia l'intensa radiazione infrarossa.

Nelle cosiddette "apparecchiature UVA ad alta pressione" l'abbronzatura dovrebbe essere prodotta

dalla sola componente UV-A. (il condizionale è d'obbligo perché spesso è presente anche una

debole componente di radiazione UV-B, che, proprio in ragione della sua notevole efficacia

pigmentogena, ha un peso non trascurabile.

Nella fattispecie, i filtri hanno la funzione di eliminare le componenti UV-C, UV-B e IR. In definitiva,

sono le caratteristiche del filtro/filtri che determinano lo spettro effettivo di questo tipo di sorgente

nelle applicazioni cosmetiche.

La rottura del filtro, il suo deterioramento o la sua sostituzione con un altro avente diverse

caratteristiche di trasmissione spettrale comporta un cambiamento delle caratteristiche effettive della

sorgente radiante e la conseguente possibilità che si verifichino effetti indesiderati e/o danni

(eritema, ustioni cutanee).

Le lampade e le sorgenti radianti descritte sono utilizzate sia nelle apparecchiature per il trattamento facciale

sia in quelle per l'esposizione del corpo intero (lettini, docce).

Le apparecchiature utilizzate nei trattamenti abbronzanti devono corrispondere alle disposizioni contenute

nelle norme tecniche armonizzate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) di pertinenza. In particolare,

trattandosi di apparecchiature alimentate dall'energia elettrica, che, oltre ad emettere radiazione UV,

presentano anche problemi di resistenza meccanica, stabilitá e pericoli meccanici, è necessario che

soddisfino i requisiti definiti dalle seguenti norme:

• CEI EN 60335-1 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme

generali";

• CEI EN 60335-2-27 "Sicurezza degli impianti elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme

particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso

domestico e similare";

• CEI EN 60335-2-27-A11 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2:

Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per

uso domestico e similare"; aggiornamento.

La norma CEI EN 60335-2-27 suddivide le apparecchiature abbronzanti in quattro classi, a seconda

dell'intensitá efficace della radiazione UV emessa nelle bande spettrali 250 ÷ 320 nm e 320 ÷ 400 nm

rispettivamente:

14

• Apparecchiature UV di tipo 1; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene

prodotto dalla radiazione avente lunghezza d'onda maggiore di 320 nm e la cui irradianza*,

nell'intervallo spettrale compreso fra 320 e 400 nm, è relativamente elevata (≥15mW m-2 ).

L'irradianza a lunghezza d'onda inferiore a 320 nm è limitata a 0.5 mW m-2; emette UV A, mentre gli

UV B sono poco significativi;

• Apparecchiature UV di tipo 2; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene

prodotto dalla radiazione di lunghezza d'onda sia inferiore sia superiore a 320 nm e sono

caratterizzate da una relativamente elevata irradianza (≥ 150 mW m-2 ) fra 320 e 400 nm.

L'irradianza a lunghezza d'onda inferiore a 320 nm è compresa tra 0.5 e 150 mW m-2; emette UVA

e una limitata quantità di UVB a bassa pressione;

• Apparecchiature UV di tipo 3; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene

prodotto dalla radiazione di lunghezza d'onda sia inferiore sia superiore a 320 nm e sono

caratterizzate da una irradianza limitata. (≥ 150 mW m-2) in ciascuna regione spettrale della RUV;

emette RUV sia A che B a bassa pressione;

• Apparecchiature UV di tipo 4; sono quelle che emettono RUV tale che l'effetto biologico viene

prodotto prevalentemente da radiazione di lunghezza d'onda inferiore a 320 nm (con valori

d'irradianza superiori a di 150 mW m , mentre nell'intervallo spettrale 320 - 400 nm l'irradianza non

deve superare 150 mW m-2); emette RUV in maggiore concentrazione di UVB rispetto agli UVA;

I rischi sanitari associati con l'uso di ciascun tipo di apparecchiatura sono differenti come le caratteristiche

delle emissioni.

Le apparecchiature di tipo 4, caratterizzate da elevati livelli di emissioni nella regione UVB (280÷315 nm)

devono essere usate “dietro consiglio medico” e non a scopo abbronzante, principalmente a causa della ben

nota associazione tra UVB e tumori della pelle.

La maggior parte delle apparecchiature oggi utilizzate emettono UVA (315-400nm), e sono apparecchiature

UV di tipo 1, 2.

La norma CEI EN 60335-2-27 stabilisce che l’irradianza massima delle apparecchiature che emettono UV a

scopo estetico non debba superare 0.3 W/m2.

Il Decreto Legge del 12 maggio 2011 n. 110 “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della

legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”

recepisce le norme su citate e regolamenta le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso dei

solarium per l’abbronzatura di cui si parlerà in seguito.

* Alcune unità di misura:

• la quantità di radiazione emessa per unità di tempo è detta FLUSSO RADIANTE (W);

• la DENSITA’ di FLUSSO RADIANTE è il flusso per unità di area (Wm-2);

• l’IRRADIANZA è la densità di flusso radiante incidente su una superficie;

15

7. EFFETTI SULLA SALUTE DELL’UTILIZZO DELLE LAMPADE ABBRONZANTI

L'esposizione alla radiazione emessa dai lettini solari e dalle altre apparecchiature abbronzanti ha lo stesso

potenziale di rischio dell'esposizione alla RUV solare.

La dose di radiazioni ricevuta per unità di tempo è, però, molto superiore rispetto a quella assorbita durante

le attività svolte all’aria aperta e anche nel corso dell’esposizione solare per abbronzarsi.

L’esposizione annuale dei frequentatori abituali di centri abbronzanti può essere anche quattro

volte superiore rispetto a quella solare (da 1.2 a 4.7). A questa dose occorre aggiungere quella assorbita

attraverso la naturale esposizione al sole.

Non esiste una modalità di utilizzo dei solarium pr iva di rischi.

Il rischio dipende essenzialmente da tre fattori:

• Tipo di RUV (A, B, C)

• Intensità delle RUV

• Sensibilità della pelle

I danni da esposizione a radiazioni UV vanno distinti in:

• danni direttamente correlati all'esposizione (immediati)

• danni che incrementano il rischio di contrarre una certa patologia (tardivi)

Gli organi bersaglio delle RUV sono la pelle, gli occhi ed il sistema immunitario.

6.a.) Principali effetti dannosi

Regione spettrale Occhio Pelle

Ultravioletto C

(da 100 nm a 280 nm) Fotocheratite

Fotocongiuntivite

Eritema

(scottatura della pelle) Tumori cutanei

Accelerazione dell’invecchiamento

cutaneo

Ultravioletto B

(da 280 nm a 315 nm)

Ultravioletto A

(da 315 nm a 400 nm) Cataratta fotochimica

Reazione di

fotosensibilità Visibile

(da 400 nm a 780 nm)

Lesione fotochimica e

termica della retina Scottatura

EFFETTI SULLA PELLE

La pelle per la sua funzione di protezione e per la sua grande estensione è il principale organo

bersaglio della radiazione UV.

Ustione solare

L'ustione solare di lieve entità (I grado) consiste nell'arrossamento della pelle (eritema attinico) che compare

entro 12 ore dall'esposizione alla RUV. L'eritema si attenua e regredisce gradualmente entro pochi giorni. Ad

esso si sovrappone un certo grado di abbronzatura nei soggetti che hanno capacità di pigmentazione.

L'ustione grave provoca dolore ed è accompagnata da infiammazione, formazione di vesciche e spellature.

16

La gravità dell'ustione dipende essenzialmente dal fototipo, dalla dose e dal tipo di RUV.

Fra i diversi sistemi che si usano per determinare gli effetti eritemigeni delle RUV, si usa il MED, ovvero la

Minima Dose Eritemigena. La MED è misurata su una scala numerica che va da 0 ad infinito e nella quale la

dose minima di raggi UV con i quali si ha un arrossamento è fissata ad 1.

È, quindi, una scala che varia da persona a persona: per un soggetto con fototipo I e II la MED è molto

bassa, mentre si alza enormemente per un fototipo IV, V o VI.

Solitamente si tende a considerare che fino a 1 MED non esistono effetti collaterali all’esposizione alle RUV.

Nelle persone di pelle molto chiara (fototipi cutanei I e II, i melano-compromessi) l'efficacia della RUV di

indurre l'abbronzatura e l'eritema è approssimativamente uguale in tutta la regione spettrale UVA e UVB. Per

gli individui che si abbronzano bene e che si ustionano raramente (fototipi cutanei III e IV, i melano-

competenti) l'effetto abbronzante degli UVA è maggiore del loro effetto eritemigeno. L’effetto eritemigeno

delle RUV è soprattutto causato dagli UVB che sono quelli che colpiscono più in superifce la pelle.

Tumori della pelle

È stato fissato un chiaro legame tra l’uso di lampade abbronzanti e il tumore della pelle.

I tumori della pelle sono gli effetti a lungo termine più gravi attribuiti all'esposizione alle RUV (IARC 1992).

Nell’agosto del 2009, l´Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato un report che

classifica gli apparecchi emittenti UV tra i cancerogeni umani (gruppo 1) come diossina, amianto; questa

conclusione deriva dalla revisione di una serie di ricerche, dalla quale è emerso che il rischio di melanoma

maligno è aumentato del 75% quando l’uso di apparecchiature abbronzanti inizia prima dei 35 anni.

Alla stessa conclusione è giunto l’United States Department of Health and Human Services.

Uno studio svedese ha trovato una forte associazione tra esposizione a radiazioni UV prodotta dagli

strumenti per l’abbronzatura artificiale e il rischio di melanoma, in particolare quando l’esposizione avviene in

giovane età.

Numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione a UV prodotta dagli strumenti per l’abbronzatura

artificiale è associata con un aumentato rischio di melanoma e di tumori della pelle non melanoma come il

carcinoma a cellule squamose e il carcinoma basocellulare.

Lesioni precancerose, come la cheratosi attinica e la malattia di Bowen sono state trovate in persone

protette dall’esposizione solare ma che avevano fatto un uso di lettini solari regolare per due tre anni.

L’esposizione a UV e il numero di scottature dovute a queste radiazioni in particolare quando acquisite

nell’infanzia e nell’adolescenza, sia quando causate dal sole che dall’esposizione a lettini solari, si sono

dimostrati essere associati ad un aumento dei casi di melanoma nel corso della vita successiva.

Esistono molti tipi di tumori cutanei ma tre sono responsabili di più del 95% dei casi totali: il carcinoma

basocellulare, il carcinoma a cellule squamose e il melanoma maligno (associato alla massima letalità).

Ogni anno muoiono nel mondo circa 60 mila persone a causa della sovraesposizione a raggi UV, di cui 48

mila per melanoma e 12 mila per carcinomi della pelle.

Circa il 90% del carico totale di malattia per melanoma e gli altri tumori cutanei è attribuibile ai raggi UV.

Attualmente, i tumori della pelle nel loro complesso, comprendendo quindi anche il melanoma,

rappresentano la prima neoplasia per frequenza nella popolazione dell’ULSS 9 di Treviso: il 23% di tutti i

casi. Ogni anno si stimano nella nostra ULSS oltre 800 tumori della pelle di cui circa 65 sono melanomi.

17

Le previsioni future indicano che tra quindici anni la percentuale di tumori cutanei raggiungerà il 28% di tutti i

tumori nella nostra ULSS.

La valutazione di quanto aumenti il rischio a causa di una serie di sedute abbronzanti è stata oggetto di vari

studi i quali, però, si sono limitati a considerare i tumori cutanei non-melanoma. Questo genere di stime si

basa necessariamente su un certo numero di presupposti quali la funzione dose-risposta, l'uso di dati

ambientali piuttosto che individuali per stimare il rapporto tra l'esposizione e il rischio da RUV, la durata

dell'esposizione alla sorgente naturale, e il non considerare la sua intermittenza.

Sulla base di un modello di rischio di tumore cutaneo nell'uomo, dieci sedute ciascuna per anno da 30 minuti

comporterebbero un aumento del 5% del rischio, rispetto ai non utilizzatori di solarium.

Complessivamente, sia i dati sperimentali che quelli epidemiologici indicano che l'esposizione accumulata

aumenta il rischio di tumori cutanei. Nella somma è compresa anche l'esposizione nell'infanzia e

nell’adolescenza.

Pertanto, alle conseguenze nocive dell'esposizione solare, si sommano quelle dell'esposizione alla RUV da

apparecchiature abbronzanti.

Invecchiamento precoce della pelle

Una mole considerevole di dati evidenzia come l'esposizione cumulativa alla RUV (UVA e UVB) può

accelerare o aggravare l'invecchiamento della pelle, un effetto caratterizzato da macchie iperpigmentate,

secchezza, ruvidezza, aspetto coriaceo e rugoso della pelle stessa.

Inoltre, i raggi UVA, penetrando in profondità nel derma, indeboliscono le fibre di collagene ed elastina

causando la progressiva perdità di elasticità ed il rilassamento cutaneo. L’80% delle rughe è causato dal

sole.

La gravità delle alterazioni risulta essere inversamente correlata con la pigmentazione costitutiva.

Fotodermatosi

La dermatite polimorfa solare DPS è una fotodermatosi comune che si manifesta rapidamente in alcuni

individui, a seguito di esposizione alla RUV dei lettini solari.

Altre dermatosi che vengono aggravate dall'esposizione, come il lupus eritematoso sistemico, sono rese più

acute anche dall'uso dei lettini solari.

Fotosensibilità

Alcuni medicinali e composti chimici e prodotti per applicazione locale, come, ad esempio, profumi e lozioni,

possono indurre effetti di fotosensibilizzazione cutanea negli utilizzatori di lettini solari.

Soggetti esposti alle RUV e ad uno o più di questi composti presentano,quindi, un aumentato rischio di

danno da RUV, con lesioni usualmente più gravi.

Agenti fotosensibilizzanti locali (applicati sulla cute) più frequenti:

• Alcuni disinfettanti : salicilanide, esaclorofene, clorexidina

• Antistaminici ed anestetici ad uso locale: difenidramina, fenotiazine, benzocaina, etc

• Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (chetoprofene, piroxicam, etc)

• Sulfamidici

18

• Antiacneici: benzoil-perossido, retinoidi, etc

• Sostanze di origine vegetale: furocumarine, psoraleni, balsamo del Perù, etc

• Alcuni filtri solari:benzofenoni, acido para-amino-benzoico, etc

• Catrame e derivati

• Coloranti

• Oli essenziali (profumi e derivati)

Agenti fotosensibilizzanti sistemici più frequenti

• Alcuni antibiotici: tetracicline (terapia dell’acne), sulfamidici, chinolonici, griseofulvina, acido

nalidixico, etc

• Diuretici tiazidici, idroclorotiazide, etc

• Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei

• Cardiologici: ace-inibitori, amiodarone, diltiazem, etc

• Fenotiazine: clorpromazina, prometazina, etc

• Alcuni antidepressivi

• Ematoporfirine, psoraleni

• Retinoidi

• Antitumorali: D-actinomicina, dacarbazina, bleomicina, metotrexate, etc

• Anticoncezionali

Come si realizza la fotosensibilità?

Reazione fototossica: è la più frequente e si manifesta rapidamente, anche pochi minuti dopo l’assunzione

del farmaco (o della sua applicazione sulla cute) nelle zone foto-esposte senza interventi immunologici.

Clinicamente si presenta come un’ustione solare che guarisce con desquamazione ed esiti pigmentari.

Reazione fotoallergica: è molto più rara, specie in età pediatrica, ed è mediata dal sistema immunitario; le

lesioni cliniche si evidenziano, dopo una fase di sensibilizzazione, almeno 24 ore dopo una successiva

riesposizione a dosi anche minime del farmaco in questione.

Le lesioni cutanee, fortemente pruriginose, hanno un aspetto eritemato-vescicoloso, eczematoso e

compaiono anche su zone non direttamente esposte alla luce solare.

EFFETTI SUGLI OCCHI

Tutte le strutture che compongono l’occhio sono sus cettibili di danno acuto o cronico da

esposizione alle RUV.

Le palpebre

Possono essere sede di scottature solari e di tumori cutanei.

La cornea e la congiuntiva

I principali effetti dannosi prodotti dalla RUV (UVC e UVB) sulla cornea sono la fotocheratite e la

fotocongiuntivite. Sono forme infiammatorie acute e superficiali della cornea e della congiuntiva, dovute ad

esposizione breve ed intensa a UVB e UVC.

19

Generalmente, il danno è limitato alle cellule epiteliali (della superficie esterna) della cornea. Dopo un

periodo di latenza da 6 a 12 ore, che è inversamente proporzionale all'intensità dell'esposizione, compaiono

intenso dolore corneale, fotofobia, lacrimazione e spasmo delle palpebre.

Dette manifestazioni sono terribilmente fastidiose ma usualmente si risolvono in 24 ore.

Esposizioni croniche alle RUV determinano invece la comparsa di cheratopatia (accumuli giallastri di natura

proteica nella parte esposta di cornea e congiuntiva), pinguecole (piccole lesioni giallastre congiuntivali) e

pterigium (iperproliferazione del tessuto congiuntivale), spesso associate a riduzione della capacità visiva.

Il cristallino

La cataratta, caratterizzata dall’opacizzazione del cristallino, rappresenta la prima causa mondiale di cecità,

soprattutto nei paesi in cui non è possibile il trattamento chirurgico sostitutivo.

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che l’esposizione cumulativa alle RUV gioca un ruolo

patogenetico di primaria importanza. È importante ricordare che, prima dei 18/20 anni, il cristallino non ha

ancora completato il proprio sviluppo funzionale di filtro fisiologico dell’occhio, risultando pertanto

particolarmente sensibile al danno da RUV.

La radiazione UVA trasmessa al cristallino è molto maggiore di quella UVB.

La retina

I mezzi oculari posti davanti alla retina sono trasparenti alla luce visibile ed infrarossa, mentre assorbono la

maggior parte delle RUV. La graduale brunescenza del cristallino, che procede con l'invecchiamento, si

traduce in una diminuzione della trasmissione delle componenti blu-violette della luce e dei raggi UV, e, di

conseguenza, in una maggiore protezione della retina.

I bambini nei primi anni di vita e le persone a cui è stato asportato il cristallino naturale nel trattamento

chirurgico della cataratta (occhio afachico), presentano un maggiore rischio di danno alla retina da raggi UV

e dalla frazione blu della luce.

Il cristallino e la cornea proteggono in misura considerevole la retina dalla maggiore parte della RUV delle

cabine abbronzanti anche quando non vengano utilizzati gli occhiali protettivi.

Occhiali protettivi

L'uso di occhiali protettivi impedisce che gli occhi siano esposti a livelli dannosi di RUV.

E' molto importante che gli occhiali siano utilizzati nell'esposizione alle radiazioni dei lettini solari.

Nell'uomo, di norma, gli occhi sono protetti dalla maggior parte della RUV solare che proviene dall'alto in

virtù di fattori geometrici come l'ombra prodotta dalle arcate sopraccigliari e dalle palpebre superiori. Nei

lettini solari la geometria dell'esposizione è molto diversa.

Occhiali che non abbiano delle bande laterali di protezione non sono adeguati a proteggere gli occhi dalla

RUV laterale.

Effetti immunologici

Nella pelle, l'esposizione alla RUV induce delle alterazioni localizzate e sistemiche dovute a reazioni

fotoimmunologiche, che assumono un particolare interesse nel caso della radiazione UVA dei lettini solari.

Il miglioramento clinico delle dermatiti atopiche prodotto da esposizione suberitemigena alla radiazione UVA

20

è una chiara dimostrazione che le RUV sono in grado di modificare in misura sostanziale le reazioni

immunologiche normali e patologiche.

E' possibile che la radiazione UVB promuova lo sviluppo di tumori nella pelle anche attraverso un effetto

soppressivo sul sistema immunitario, che permetterebbe al tumore di evadere la sorveglianza immunologica.

I risultati di alcuni studi mostrano che l'esposizione alla RUV può attivare ed accelerare la moltiplicazione di

virus umani, compresi il virus dell'immunodeficienza (HIV) e il virus dell’herpes, e può influire anche nelle

malattie infettive.

Sono inoltre possibili aggravamenti di quadri patologici quali il Lupus Eritematoso Sistemico, Xeroderma

Pigmentoso e Dermatomiosite.

Danni associati con l’esposizione alle RUV nell’inf anzia e nell’adolescenza

L’esposizione alle RUV e il numero di scottature dovute a queste radiazioni in particolare quando acquisite

nell’infanzia e nell’adolescenza, sia quando causate dal sole che dall’esposizione a lettini solari, si sono

dimostrati essere associati ad un aumento dei casi di melanoma nel corso della vita successiva.

Per questa ragione, una particolare attenzione è richiesta per garantire che i bambini e gli adolescenti non

usino i lettini solari, in accordo con le indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che vieta l’uso

nelle persone di età inferiore a 18 anni.

Effetti benefici

Oltre che per abbronzarsi molte persone usano i lettini solari perché li aiuta a sentirsi rilassanti e perché gli

offrono un senso di benessere. Questi aspetti sono molto difficili da valutare obiettivamente.

Anche se l’uso dei lettini solari può aumentare la formazione di vitamina D, soprattutto per l’azione degli

UVB, la maggior parte della popolazione ha una adeguata quantità di vitamina D, in tutti i periodi dell’anno,

solo per effetto della normale casuale esposizione al sole combinata con una normale introduzione di

vitamina D con la dieta.

Le persone più a rischio di sviluppare una carenza di vitamina D legata a una scarsa esposizione alla luce

solare sono:

• carcerati

• persone dalla pelle molto chiara che vivono ad alte latitudini

• persone che per motivi religiosi o culturali girano completamente coperte.

Questi soggetti dovrebbero in aggiunta alla dieta assumere integratori di vitamina D, su indicazione del

medico.

Invece, perché gli UV prodotta dagli strumenti per l’abbronzatura artificiale possono causare tumori della

pelle, danneggiare gli occhi, invecchiare la pelle e determinare immunodeficienza, non è sicuro usare le

lampade abbronzanti per ottenere vitamina D.

Solo in rari e specifici casi vi è l’indicazione medica per utilizzare i lettini per la terapia di alcune patologie

della pelle come le dermatiti e la psoriasi.

Come difesa contro la luce ultravioletta, dopo una breve esposizione il corpo si abbronza rilasciando

melanina, un pigmento scuro. La melanina aiuta a bloccare la penetrazione degli UV e impedisce che questi

danneggino la parte profonda della pelle.

21

Sulla base di questa considerazione, è molto diffusa la falsa credenza che l’abbronzatura acquisita con i

lettini solari offra una buona protezione alla pelle contro le scottature solari che si rischiano per l’esposizione

al sole nei fine settimana o nei viaggi alle basse latitudini.

In realtà l’abbronzatura acquisita con I lettini offre una protezione molto modesta alle scottature solari, si

stima che la sua protezione sia equivalente all’uso di una crema solare con fattore di protezione solo di 2– 3.

Conclusione

L'analisi della letteratura scientifica mostra che la RUV solare è un fattore causale per i carcinomi della pelle

(carcinoma squamoso e basocellulare) e per il melanoma cutaneo, provoca l'invecchiamento precoce della

pelle ed altri effetti nocivi per la salute.

Considerata la forte evidenza statistica degli effetti nocivi alla salute prodotti dalla RUV, la comunità

scientifica sconsiglia l’uso delle RUV a scopi estetici.

In particolare, il rischio è particolarmente elevato per i soggetti di fototipo I e II e per i bambini e i ragazzi.

22

8. NORMATIVA ITALIANA

Con il Decreto Interministeriale del 12 maggio 2011 n. 110 “Regolamento di attuazione dell’articolo 10,

comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di

estetista” l'Italia ha aggiornato la normativa riguardo alle apparecchiature elettromedicali per uso estetico fra

cui vi sono le lampade abbronzanti.

Il suddetto decreto ha recepito le norme europee e le raccomandazioni della comunità scientifica sull’utilizzo

delle RUV a scopo estetico ed, in particolare, prevede che l'utilizzo delle apparecchiature deve rispettare

quanto indicato nella scheda tecnica relativa che specifica caratteristiche tecnico dinamiche, modalità di

esercizio e di applicazione e cautele d'uso a garanzia del consumatore, nonché le norme tecniche da

applicare (scheda tecnico informativa n. 7 in allegato al presente documento).

Le principali novità sono rappresentate da:

• obbligo da parte dell’operatore di informare l’utente sugli effetti nocivi dell’esposizione a RUV;

• obbligo di esposizione di cartelli informativi nei quali siano fornite precise indicazioni relative ai rischi

per la salute, le raccomandazioni, le indicazioni e le precauzioni per un corretto uso;

• obbligo di fornire all’utente una scheda personale che riporti la dose di RUV assorbite;

• divieto di utilizzo delle lampade abbronzanti (a minori, donne in gravidanza, soggetti che soffrono o

hanno sofferto di tumori cutanei;

• irradianza efficace delle apparecchiature non essere superiore a 0,3 W/m2

Di seguito saranno analizzati gli aspetti protezionistici per gli utenti e le indicazioni per gli operatori.

23

9. INDICAZIONI PER GLI UTENTI

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l’utilizzo delle lampade abbronzanti perché dannose per

la salute.

Quindi, ogni persona deve essere messa a conoscenza dei rischi che si assume quando decide di usare

lampade abbronzanti.

Sulla base della suscettibilità alle scottature, la pelle delle persone, come abbiamo visto nella parte generale,

è classificata in sei diverse classi.

Le persone con fototipo I e II sono a maggior rischio per cui dovrebbero essere escluse dall’esposizione ai

lettini solari.

Per questa ragione le persone dovrebbero conoscere con precisione il loro fototipo.

L’abilità delle persone nel riconoscere il loro fototipo è poco affidabile, infatti le persone sono portate a

sovrastimare il loro fototipo.

Prima del trattamento, quindi, ogni utente dovrebbe sottoporsi ad una visita dermatologica per valutare le

caratteristiche peculiari della propria pelle (fototipo), l’assenza di controindicazioni specifiche all’impiego dei

lettini solari e conoscere le modalità di esposizione alle lampade che non eccedano la dose minima di

radiazioni che provoca eritema che è diversa per ogni utente.

Per la stessa ragione il personale che opera nei centri estetici deve essere opportunamente formato ed

essere in grado di valutare obiettivamente il fototipo degli utenti prima di ammetterli al trattamento.

Si ricorda che l’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono

essere pertanto vantati effetti benefici.

Divieti

E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:

• minori di 18 anni

• donne in stato di gravidanza

• soggetti che soffrono o hanno sofferto di tumori della pelle

• soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole (fototipo I e II).

È sconsigliata l’esposizione a soggetti:

• con un elevato numero di nevi (> 25)

• che tendono a produrre lentiggini

• con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza

• che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per

appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV

• con la pelle danneggiata dal sole

• che soffrono di eritema solare

• che hanno una familiarità per neoplasie cutanee

• con patologie dermatologiche (consultare il medico prima di decidere di esporsi alla seduta).

24

Se una persona che non appartiene a gruppi ad alto rischio, decide comunque di utilizzare le lampade

abbronzanti, bisogna che adotti tutte le misure idonee a ridurre il rischio ai livelli più bassi possibili.

Andare solo in centri abbronzanti che si dimostrano attenti alle esigenze della vostra pelle, vi consigliano su

tempi e dosi, hanno una scheda personale con il numero delle vostre sedute. E dove, naturalmente, sono

attenti alla pulizia e all’igiene.

Prima dell'utilizzo

• Evitare di sottoporsi alla lampada abbronzante se nella stessa giornata ci si è esposti al sole

• Acquisire il proprio fototipo

• Non applicare dal giorno prima profumi o creme profumate (contengono oli essenziali che possono

fotosensibilizzare)

• Farsi spiegare come utilizzare le diverse apparecchiature e seguire le indicazioni circa la durata e la

distanza dalle lampade abbronzanti

• Struccarsi e rimuovere orologio, gioielli, ecc

• Togliere le eventuali lenti a contatto

• Non applicare creme o prodotti che possano aumentare o accelerare l’abbronzatura.

Il tempo di esposizione della prima seduta dovrebbe essere dimezzato per saggiare la sensibilità cutanea.

Durante la seduta

• Utilizzare sempre gli occhialini protettivi forniti che devono essere muniti di protezione laterale per

proteggere l’occhio da radiazione UV da direzione obliqua. Gli occhiali da sole non sostituiscono gli

occhiali protettivi. Non è sufficiente mantenere gli occhi chiusi per proteggersi. Tenere gli occhi

chiusi durante la seduta

• Proteggere dall’esposizione le parti sensibili della pelle quali: genitali, cicatrici e tatuaggi

• Seguire attentamente le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli fra le

esposizioni e le distanze dalla lampada

• Non far mai arrossare la pelle

• Se durante la seduta si avverte una sensazione di calore eccessiva o se non ci si sente più bene,

spegnere subito l’apparecchio usando l’interruttore di emergenza

Dopo l'utilizzo

• Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che

le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra

• Non esporsi al sole nella stessa giornata e per le 24 ore successive

• In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante,

al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le

indicazioni fornite dall’operatore estetico

• Tra un ciclo di trattamenti e il successivo è opportuno attendere un mese

• Non superare le trenta sedute/anno

25

• Consultare il medico per riprendere le sedute dopo una reazione di eritema intenso e/o prurito dalla

precedente seduta

• Consultare il medico se si sviluppano sulla cute persistenti alterazioni (macchie, nei, etc.)

• Farsi consegnare la scheda personale debitamente compilata con i valori di dose assorbita sia di

UV-A sia degli eventuali UV-B

• I danni alla pelle possono essere prodotti in modo acuto/immediato, ma anche in modo

cronico/cumulativo, e perciò l’utente dovrebbe tenere sempre a disposizione una scheda attestante il

numero e la durata delle esposizioni a fonti di radiazione ultravioletta artificiale, e le eventuali

reazioni avverse.

Esiste una dose massima?

Ribadendo che non esiste una modalità di utilizzo del solarium completamente priva di rischi e che

l’esposizione estetica si somma al rischio accumulato con l’esposizione naturale al sole, aumentando il

rischio di patologie cutanee, non può esistere un valore massimo di sicurezza riferibile ad una dose annua,

anche in considerazione della sensibilità cutanea individuale (fototipo).

Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’INCRP (International Commission on Non Ionizing

Radiation Protection) ed il DM 110 del 12.05.2011 raccomandano per fototipi III e IV (con pelle

melanocompetente) di non superare 30 sedute annuali e comunque una dose annua di 15 kJ/m².

N.B. Le lampade e i lettini solari utilizzati a domicilio non sono sottoposti allo stesso livello di controlli di

quelle impiegate negli esercizi commerciali sotto adeguata supervisione delle autorità competenti. Pertanto,

il venditore o il fornitore dell’attrezzatura deve fornire adeguate informazioni tecniche e quelle riguardanti la

sicurezza di tali apparecchiature abbronzanti. Si ricorda che gli apparecchi utilizzati per questa finalità non

possono che essere di tipo 3 (CEI EN 60335-2-27).

26

10. INDICAZIONI PER L’OPERATORE

Fermo restando il rispetto delle norme di carattere nazionale e regionale relative ai requisiti igienico sanitari

dell’attività di estetista (specificate nell’allegato A), l’utilizzo delle apparecchiature deve rispettare quanto

indicato dal DM 110 del 12.05.2011 nella scheda tecnica relativa che specifica caratteristiche, modalità di

applicazione e cautele d’uso a garanzia del consumatore (scheda tecnico informativa n°7).

Gestione dell’attività

• Deve essere garantita durante l’esercizio la presenza di personale qualificato in possesso dei

requisiti professionali

• Non si devono vantare effetti sanitari benefici. Qualsiasi impiego di apparecchiature abbronzanti con

finalità terapeutiche deve avvenire unicamente in strutture sanitarie e sotto controllo medico

• Prima del trattamento il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi

UV

• Si può predisporre un consenso informato da far leggere e firmare all’utente (fac simile nell’allegato

B)

• Allo stesso scopo dovranno essere esposti cartelli, in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze

delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni, raccomandazioni e divieti relative al

rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l’utilizzazione, in

particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- soggetti con un elevato numero di nevi (> 25)

- soggetti che tendono a produrre lentiggini

- individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza

- persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico

curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.

Le indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:

- non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante

- indossare gli occhiali protettivi

- non si espongano persone con la pelle danneggiata dal sole

- non si espongano persone che soffrono di eritema solare

- non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia

cutanea o hanno familiarità per neoplasie cutanee

Infine, devono essere ben visibili anche i divieti a:

- minori di 18 anni

- donne in stato di gravidanza

- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie cutanee

- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole

(fac simile dei cartelli da esporre nell’allegato z)

• Il personale, dunque,deve essere in grado:

- di valutare le condizioni della cute del soggetto (fototipo)

27

- di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature in base al fototipo dell’utilizzatore e secondo le

informazioni fornite dal costruttore

Prima della seduta

• Illustrare un programma di esposizione raccomandato, che specifichi la durata e gli intervalli tenendo

conto delle caratteristiche dell'emettitore UV, delle distanze e della sensibilità cutanea (fototipo)

• Fornire indicazioni circa la durata dell’esposizione e la distanza da tenere dalle lampade

• Poiché la fotosensibilità degli individui varia considerevolmente, è consigliabile limitare la durata

della prima seduta a circa la metà di quella di una seduta regolare al fine di valutare la risposta della

pelle

• Non fornire creme o prodotti che possano aumentare o accelerare l’abbronzatura

• Fornire prodotti per rimuovere cosmetici, salviettine e coprilettini monouso

• Fornire e raccomandare l’uso degli occhiali protettivi con protezione laterale adeguata

• Mostrare il pulsante di emergenza

• Impostare il timer (in base alle indicazioni fornite dal costruttore)

Al termine della seduta:

• Se dopo la prima seduta si manifesta qualche reazione cutanea anomala, sconsigliare un ulteriore

uso del lettino solare

• Se non si sono verificate reazioni cutanee informare l’utente che occorre attendere 48 ore prima di

effettuare la seduta successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno

di 24 ore di distanza l’una dall’altra e che l’esposizione al sole successiva al trattamento

abbronzante nello stesso giorno è pericolosa

• Fornire la scheda personale e riportare la dose assorbita facendo riferimento alla tabella fornita dal

costruttore ricordando di riportarla alle sedute successive anche se eseguite presso altri centri e

raccomandando di non superare le 30 sedute/anno

Gestione delle apparecchiature

• Le apparecchiature abbronzanti devono essere conformi ai requisiti dello standard della norma

tecnica CEI EN 60335-2-27 e i tipi 1, 2 e 4 sono destinate ad uso sotto supervisione di persone

adeguatamente addestrate. Le apparecchiature di tipo 3 possono essere utilizzate da persone non

specializzate (uso domestico). Le apparecchiature di tipo 4 sono destinate ad essere utilizzate

seguendo le avvertenze mediche

• Il costruttore deve fornire la dichiarazione di conformità e il manuale d’uso in lingua italiana in cui

siano riportate:

- caratteristiche tecniche dell’apparecchio

- modalità di funzionamento

- modalità di manutenzione

- tabelle con tempi e modalità di esposizione (prima seduta e sedute successive) modulati in base ad

emissione dell’apparecchiatura e fototipo dell’utente e relative dosi assorbite

28

• Le apparecchiature devono riportare etichettatura con i dati di targa su un’etichetta inamovibile:

- ragione sociale del produttore

- indirizzo del produttore

- nome e modello dell’apparecchio

- numero matricola

- tensione di alimentazione: 220-230 Vac

- corrente di alimentazione e potenza assorbita

- numero e corrente nominale dei fusibili

- classe e gruppo normativo

- marchio di conformità CE (IMQ)

- norme specifiche pertinenti

• L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2.

• L’operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a

criteri di efficienza e sicurezza e conservare la documentazione delle verifiche strumentali periodiche

(fascicolo di esercizio)

• Nell’intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l’utilizzatore da possibili

manomissioni delle apparecchiature, è opportuno che i ricambi autorizzati per le singole

apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell’immissione sul

mercato

• Qualsiasi modifica tecnica, come, ad esempio, la sostituzione di lampade, filtri o riflettori non deve

cambiare la classificazione IEC dell' apparecchio

• Le apparecchiature devono essere dotate di timer di programmazione e controllo del tempo di

esposizione e di “conta-ore” per registrare le ore di funzionamento e quindi l’usura delle lampade

• Si consiglia di posizionare le apparecchiature in posizione tale da evitare dispersione di radiazioni

negli ambienti adiacenti, anche per riflessione da pareti, pannelli, etc

• Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido

• Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua.

• Si raccomanda la disinfezione ad ogni uso di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da

trattare

• Non impiegare apparecchiature senza controllo dell’operatore o a gettone

29

11. ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E VIGILANZA DEL DIPART IMENTO DI PREVENZIONE

Il Dipartimento di Prevenzione, nell’ambito delle sue attività istituzionali, ha il compito ed il dovere di far

applicare e rispettare la nuova normativa relativa ad un rischio per la salute (D.M 12/05/2011 n. 110).

L’obiettivo generale è quello di ridurre l’incidenza dei tumori della pelle e delle altre patologie correlate

all’esposizione alle radiazioni UV da lampade abbronzanti.

L’obiettivo operativo è quello di ridurre il verificarsi di scottature solari e ridurre l’esposizione cumulativa agli

UV lungo tutta la vita.

Si è provveduto, pertanto, a costituire un tavolo di lavoro con i seguenti soggetti, enti, istituzioni:

• Provincia di Treviso – Settore Formazione e Lavoro

• Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana

• Confederazione Nazionale Artigiani - Benessere e Sanità

• Confartigianato Marca Trevigiana

• Scuola Estetica Moderna di Treviso

• ULSS 8 di Asolo

• ULSS 15 Alta Padovana

al fine di:

• promuovere una campagna conoscitiva del settore

• acquisire dati di contesto relativi al numero, al tipo, alla localizzazione delle apparecchiature per

l’abbronzatura artificiale: anagrafe delle apparecchiature

• acquisire (anche su base stimata) il numero di utilizzatori/anno

• programmare incontri di informazione/formazione verso i gestori ed il personale addetto

• fornire informazione e “assistenza” corretta e qualificata sia ai gestori che agli utenti

• redigere e diffondere materiale informativo standardizzato e scientificamente corretto in grado di

essere comunicativo

• redigere e condividere linee guida (modalità di gestione cliente/apparecchiatura) – contenute nel

presente documento

• redigere e diffondere periodicamente un report delle attività svolte con esito delle indagini, risultati,

proposte, ecc

• rivedere e/o aggiornare le linee guida

ATTIVITA’ DI VIGILANZA

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione effettua i controlli per garantire il

rispetto della normativa.

L’attività di vigilanza è orientata ad un approccio collaborativo degli operatori orientato all’effettivo interesse

protetto (salute delle persone), prevede un protocollo di vigilanza (identificazione precisa degli obblighi, e gli

adempimenti, check list, modalità di superamento delle non conformità, gradazione dei rischi, e altro) e la

pubblicazione di un report periodico per pubblicizzare e assicurare la trasparenza dei controlli, così come

previsto dall’Intesa stato Regioni “Linee guida in materia di controlli” del 24 gennaio 2013.

30

Le fasi dell’attività di vigilanza:

• Rilevazione con sopralluogo dei principali dati tecnici delle apparecchiature (attraverso il “manuale

d’uso e manutenzione”) e verifica di conformità dei limiti massimi di irradianza efficace non superiore

a 0,3 W/m2 per le lampade abbronzanti mediante spettroradiometro

• Verifica delle modalità di “gestione”, presso i centri/strutture, sia delle apparecchiature che del

cliente, con verifica relativa al possesso degli adeguati requisiti professionali degli operatori

• Verifica di presenza e correttezza delle procedure di autocontrollo, di informazione all’utenza,

esposizione della cartellonistica, fornitura di scheda personale, ecc. adottate ed implementate dai

gestori

Gestione delle non conformità:

• Qualora l’analisi dell’irradianza efficace risulti essere superiore ai valori consentiti (0,3 W/m2) il

Dipartimento di Prevenzione emetterà una proposta di Ordinanza Sindacale di sospensione d’uso

dell’apparecchiatura sino al suo ripristino ai valori consentiti (che dovrà essere comunicato e che

sarà verificato in una successiva visita)

• Qualora vengano rilevate inadempienze relative alla modalità di gestione

locali/apparecchiature/cliente saranno emesse delle prescrizioni la cui osservanza sarà verificata in

una successiva visita.

31

12. Bibliografia

1. WHO Sunbeds, tanning and UV exposure Fact sheet N°287 Interim revision April 2010

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/en/

2. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Issues of Ultraviolet Tanning

Appliances Used for Cosmetic Purposes. Health Physics 84: 119-127

3. European Commission Scientific Committee on Consumer Products, Opinion on Biological effects of

ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sun beds for cosmetic purposes,

2006

4. Product Safety Enforcement Forum of Europe (Prosafe) . Joint action on sunbeds 2008-2009

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/sunbeds/sunbeds_report_2008-2009_en.pdf

5. Canadian Cancer Society . Canadian Cancer Society calls for regulation of artificial tanning industry

in Ontario — Study confirms need for provincial legislation. 07 October 2008.

http://www.cancer.ca/Ontario/About%20us/Media%20centre/ODMedia%20releases/Canadian%20C

ancer%20Society%20calls%20for%20regulation%20of%20artificial%20tanning%20industry%20in%2

0Ontario.aspx

6. . WHO Sunbeds, tanning and UV exposure Fact sheet N°287 Interim revision April 2010

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/en/

7. CEI 61-184;V1 CEI EN 60335-2-27/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e

similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi

ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare.

8. CEI 61-184;V2 CEI EN 60335-2-27/A2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e

similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi

ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare

9. IARC. Special Report: Policy A review of human carcinogens—Part D: radiation. Lancet oncologi

2009;10:751-752 http://www.aad.org/gov/state/documents/IARCReportonUVHumanCarcinogen.pdf

10. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology

Program. Report on carcinogens, 11th ed: Exposure to sunlamps or sunbeds.

11. Westerdahl J, Ingvar C, Masback A. Jonsson N, Olsson H. Risk of cutaneous malignant melanoma

in relation to use of sunbeds: further evidence for UV-A carcinogenicity. Br J Cancer 2000;82:1593-

9.

12. Whitmore SE, Morison, WL, Potten CS, Chadwick C. Tanning salon exposure and molecular

alterations. J Am Acad Dermatol 2001;44:775-80.

13. Swerdlow AJ, Weinstock MA. Do tanning lamps cause melanoma? An epidemiologic assessment. J

Am Acad Dermatol 1998;38:89-98.

14. The International Agency for Research on Cancer Working Group on artificial ultraviolet (UV) light

and skin cancer ”The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other

skin cancers: A systematic review.” International Journal of Cancer: 2007 March 1;120:1116–1122.

15. Piepkorn M. Melanoma genetics: an update with focus on the CDKN2A(p16)/ARF tumor

suppressors. J Am Acad Dermatol. 2000 May;42(5 Pt 1):705-22; quiz 723-6.

32

16. Clingen PH, Berneburg M, Petit-Frere C, Woollons A, Lowe JE, Arlett CF, Green MH. Contrasting

effects of an ultraviolet B and an ultraviolet A tanning lamp on interleukin-6, tumour necrosis factor-

alpha and intercellular adhesion molecule-1 expression. Br J Dermatol. 2001 Jul;145(1):54- 62.

17. CNEPS. Epicentro. Raggi ultravioletti. http://www.epicentro.iss.it/problemi/uv/uv.asp

18. Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/site/sole/index.html

19. Levine JA, Sorace M, Spencer J, Siegel DM. The indoor UV tanning industry: a review of skin cancer

risk, health benefit claims, and regulation. J Am Acad Dermatol. 2005 Dec;53(6):1038-44.

20. The World Health Organization recommends that no person under 18 should use a sunbed, World

Health Organization (WHO), Media Release, March 17 2005.

33

ALLEGATO A

DISCIPLINA E REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVI TA’ DI ESTETISTA E SOLARIUM

Normativa di riferimento:

- Legge 04 gennaio 1990 n. 1: “Disciplina dell’attività di estetista”

- Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29: “Disciplina dell’attività di estetista”

- Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7: “Disposizioni per accedere all’attività di estetista”

- Decreto Regionale del 16.02.2009 n. 171: “Requisiti di accesso ai corsi di formazione finalizzati

all’abilitazione per l’esercizio autonomo dell’attività professionale di estetista”

- D.G.R. del 23.02.2010 n. 440: “Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la

disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”

- Allegato A D.G.R. n. 440 del 23/02/2010

- Decreto Ministeriale 12 maggio 2011 n. 110

Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell’atti vità

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 1/1990.

Esercizio dell’attività

L’esercizio dell’attività di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato alla presentazione di

apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività di seguito “S.C.I.A.”) ai sensi dell’art. 19 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Fermo il divieto di esercitare l’attività in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o

collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare

l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento,

compresi matrimoni o altri eventi analoghi.

In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, l’attività di estetista può essere svolta

a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune territorialmente competente da presentarsi almeno 10

giorni prima dell’inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e

nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste in seguito.

Il titolare di un’impresa che svolge attività di estetista, previa apposita comunicazione al comune nel cui

territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l’attività presso i

locali di altre imprese di estetista.

Condizioni per lo svolgimento dell’attività

La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell’attività in essa indicati.

La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e

di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in

possesso dei rispettivi requisiti professionali.

Per ogni sede dell’impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al

lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in

34

possesso dell’abilitazione professionale, che dovrà garantire un’effettiva presenza nei locali di esercizio

dell’attività.

Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente,

nei locali e negli orari di esercizio dell’attività, durante l’esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti.

Nel caso di variazione dell’unico responsabile tecnico designato, l’attività deve essere sospesa e può essere

ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di commercio per la

registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane.

Tipologia dell’attività di estetista

Trattasi di attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano

il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e

proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi

presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o “solarium”, la sauna (con esclusione di quella riservata all’uso

esclusivo dell’ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico*,

con esclusione del massaggio terapeutico, l’attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco

semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed

oggettivi previsti per l’attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.

L’attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle

apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n. 1/90 e dalla l.r. n. 29/91 e s.m.i.- * Con

Ordinanza n. 5355/08 il Consiglio di Stato, V sez., ha statuito che “l’attività di estetista ricomprende

qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo ivi compresi i massaggi rilassanti e l’attività di

riflessologia plantare”.

Attività svolta presso l'abitazione

L’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti

e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso

autonomo e una destinazione d’uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono,

altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente

regolamento.

Nel caso l’esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l’attività, l’esercente deve

apporre all’esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l’insegna dell’azienda

e la tipologia di attività esercitata.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I. A.)

La S.C.I.A. per l’esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata in carta semplice al

Comune, di norma allo Sportello Unico, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati

essenziali:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;

b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i

dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;

c) tipologia dell’attività da esercitare e ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;

35

d) estremi dell’abilitazione professionale di cui si è in possesso;

e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico

dell'azienda con indicazione degli estremi dell’abilitazione professionale di cui è in possesso;

f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare

riferimento a quelle sulla destinazione d’uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di

prevenzione e di sicurezza;

g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie (Requisiti Minimi Igienico Sanitari di

seguito specificati).

La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.

Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni

dal ricevimento, ne chiede l’integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine

stabilito, la dichiarazione risulterà inammissibile.

Salvo il caso di S.C.I.A. inammissibile, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di

presentazione della dichiarazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di

condizioni, modalità e fatti legittimanti all’esercizio dell’attività in parola, nel termine di trenta giorni dalla

presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di

rimozione dei suoi effetti, salvo che ove ciò sia possibile – l’interessato provveda a conformare alla

normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere

inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione comunale di assumere

determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i..

La sussistenza del titolo per l’esercizio dell’attività è comprovata da copia della dichiarazione di inizio attività

da cui risulti la data della sua presentazione al Comune ovvero della sua regolarizzazione o completamento,

corredata di tutta la documentazione di cui sopra.

Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conserva zione della documentazione

La S.C.I.A., con l’indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede

dell’impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all’interno del locale destinato all’attività.

Presso i locali dell’esercizio deve essere altresì conservato l’elenco delle apparecchiature utilizzate nello

svolgimento dell’attività di estetista.

Coloro che, nei casi previsti dall’art. 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella

S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Modifiche degli esercizi esistenti

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli

atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico - sanitaria.

Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l’obbligo di

aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell’attività.

36

Norme igienico sanitarie

Accertamenti igienico – sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle

dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché

della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell’attività di estetista a quelle di cui all’elenco

allegato alla L. n. 1/90, spetta all’interessato che dovrà autocertificarne la sussistenza nella S.C.I.A.

di esercizio.

2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque

non nocivi.

3. L’accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza

(Dipartimento di Prevenzione della ULSS).

Requisiti dei locali

1. Le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non

direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in

comune esclusivamente l’ingresso.

2. Nel caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali

adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli

destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.

3. Salvo il possesso dei requisiti igienico – sanitari di cui al capo seguente, i locali devono avere le

caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere

realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione,

antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti

in materia:

- i locali interrati e seminterrati , dovranno ottemperare quanto previsto dal punto 7 della Circolare

della Regione del Veneto 01.07.1997 n.13;

- i vetri delle porte e finestre ad altezza d’uomo devono essere del tipo antinfortunistica;

- negli ambienti presidiati, dovrà essere sempre garantito l’esodo delle persone in sicurezza in caso

d’incendio, in conformità ai requisiti di cui all’allegato III del D.M. 10.03.1998 a cui si rimanda per una

corretta valutazione del rischio aziendale specifico (criteri, numero e larghezza delle vie di uscita);

- per quanto riguarda la normativa sulle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/1989, D.P.R.

503/1996, D.G.R.V. 509/2010 e D.G.R.V. 1428/2011) si demanda l’applicazione al competente Ufficio

Tecnico comunale;

- scale, ringhiere, davanzali finestre e parapetti dovranno avere altezza non inferiore a mt. 1.00 e

inoltre le scale dovranno essere munite di un corrimano ad una parete;

- il locale centrale termica e la centrale termica dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre

dovranno essere previste adeguate aperture per l’aerazione/allontanamento dei gas (a livello

pavimento e a livello soffitto);

- l’installazione di ascensori dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.10.42 n.

1415 e dal D.P.R. 30.04.1999 n. 162, con successive integrazioni e modifiche;

37

- le modalità di smaltimento delle acque reflue dovranno essere conformi alla normativa vigente

(Testo Unico Ambientale D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed

integrazioni, P.R.R.A. in vigore);

- la rumorosità esterna dovrà rispettare i limiti e contenuti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e della

Legge 26.10.1995 n. 447;

- il campo elettromagnetico generato dalla adiacente cabina Enel, dovrà essere conforme alla

normativa vigente in materia;

- approvvigionamento idrico: dovrà essere prodotta preventivamente documentazione analitica

sulla potabilità dell’acqua, se non allacciati alla rete acquedottistica;

- per quanto riguarda l’inserimento dell’attività nella zona , si rimanda a quanto previsto dai locali

strumenti urbanistici;

- si fa presente altresì, che dovranno essere formalizzate (in seno al fascicolo tecnico di cui all’art. 91

comma 1 del D.Lgs n. 81/2008) le scelte progettuali necessarie a poter eseguire le operazioni di

manutenzione dell’opificio in condizioni di sicurezza (in particolare dovrà essere definita la

realizzazione di infrastrutture fisse o la predisposizione per opere provvisionali atte a garantire lo

svolgimento dei suddetti interventi in condizioni di sicurezza) anche in conformità, e nei casi

espressamente previsti dal D.G.R. n. 2774 del 22.09.2009 in vigore dal 05.11.2009 in osservanza dei

disposti dell’art. 79 Bis della L. R. n. 61/85 (misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per

l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza);

- per quanto sopra non espressamente previsto sono fatte salve le altre norme, pareri, vincoli,

prescrizioni di Enti ed Organi interessati.

Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali

1. Gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista devono presentare i seguenti requisiti

minimi igienico - sanitari:

a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito

dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie

inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell’area di lavoro, in rapporto al numero di

addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri

quadrati per ogni successivo;

b) in aggiunta all’area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:

- un locale o spazio destinato all’attesa della clientel a, aerato ed illuminato naturalmente o,

qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;

- un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale

antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l’esterno,

attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed

asciugamani a perdere;

- un locale o spazio (non identificabile con l’antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso

spogliatoio , attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli

operatori;

38

- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell’esercizio, compresi i prodotti e

le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio

possono essere poste le macchine per il lavaggio e l’asciugatura della biancheria nonché un lavello

dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;

- un locale o spazio (non identificabile con l’antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo

esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrez zature e degli utensili utilizzati nell’attività,

attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale

pulito;

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

- avere un’altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme

regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie

di ciascuna locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia

in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell’attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i

soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la

sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un’altezza minima di 3 metri;

- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del

locale;

- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita

in modo da favorire il ricambio dell’aria (di norma la porta d’ingresso non è considerata). Qualora tale

rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l’aerazione

naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d’aria di 3 vol/h;

- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti , fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e

perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori ope rativi separati , la superficie minima

calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima

calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di:

manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium

integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere

indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie

non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50;

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili

in cui, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di

almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), seconda linea nei

seguenti casi:

a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);

b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l’attività, singola di acconciatore o di

estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell’esercente i locali adibiti all’esercizio dell’attività

professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non

direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno “Spazio Attesa” nonché di un servizio

39

igienico ad esclusiva disposizione dell’attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b),

seconda linea.

4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti man uali al corpo o al viso devono essere dotati

di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di

salviette a perdere o di asciugamani monouso.

5. E’ obbligatoria l’installazione di un box doccia nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al

corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium

integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna.

L’accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l’unico

presente nell’esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d’attesa.

6. I locali in cui si svolge l’attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla

raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute

nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono

essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti,

secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta

l’introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

7. Quando congiuntamente all’attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di

tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla .circolare

del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i. Possono, comunque, essere in comune

tra le suddette attività la sala d’attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.

8. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l’attività di acconciatore e/o di

estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo

esclusivo all’esercizio dell’attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e

disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti

in materia.

Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria

usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.

2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter

essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle

dimensioni dell’esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso .

3. Il mobilio e l’arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da

permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

4. L’utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tec niche deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta

o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì

cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi e le coperture dei lettini di

lavoro;

b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono esse re preferibilmente di tipo monouso e,

dopo l’utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dal comma 6 del

40

precedente capitolo. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per

rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;

c) gli strumenti acuminati o taglienti , se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni

prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e

sterilizzati;

d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l’utente

devono essere rimuovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla

successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o

sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;

e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla

relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere

sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;

f) la sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti

apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:

1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo

schema operativo tipo di vapore d’acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;

2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi

centigradi per un’ora o a 160 gradi centigradi per due ore;

3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi;

la sterilizzazione è ottenuta mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.

Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di

accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d’uso;

g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad

alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica,

mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da

approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il

periodo di tempo, l’operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o

disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l’operatore deve: immergere gli

strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi

minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti

in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con

salviette monouso;

i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in

appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati

apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici

confezionati in tubo.

6. È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere

usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

41

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l’attività di

acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge

la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l’utilizzo di idonei contenitori

dedicati alle attrezzature.

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali

di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle

mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la

necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del

cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e

disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l’abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno

di vapore.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con

lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con

temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi,

preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell’ultimo risciacquo.

A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all’uso esclusivo

nell’attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

Gli operatori assicurano l’igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di

anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite infezioni;

lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all’inizio e al termine dell’attività lavorativa, dopo l’uso

dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l’esecuzione di trattamenti che comportino un

esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

È fatto obbligo l’uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all’art. 7 del

R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente “a freddo”, maneggiano preparati a base di acido

tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non

allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente,

nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.

Nell’esercizio dell’attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente

autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare

qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l’osservanza delle modalità

previste dalla L. n. 713/1986. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle

sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili

conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

Prodotti utilizzati nell’attività

Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle

norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per

42

l’esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a

quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2008)1del 20 febbraio

2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

Requisiti specifici per l’esercizio dei solarium (a i sensi del D.M. 110 del 12.05.2011)

L’attività di solarium, intesa anche quale semplice messa a disposizione del pubblico di lampade abbronzanti

UV dei tipi previsti dall’elenco allegato alla L. 1/1990, è soggetta alla disciplina dell’attività di estetica di cui al

presente regolamento.

In particolare per l’attività di solarium devono essere rispettate le norme contenute nella scheda informativa

n. 7 dell’allegato di cui sopra.

1. Caratteristiche tecnico dinamiche

Gli apparecchi per l’abbronzatura artificiale possono essere:

a) Lampade abbronzanti UV-A

b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed

infrarossi (IR)

Introduzione generale e descrizione apparecchi:

Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono

opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per

irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione

della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); può essere previsto

l’utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR).

2. Modalità di esercizio e cautele d’uso

Gli apparecchi per l’abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformità alle norme di

riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate

nel “Manuale d’Uso” che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura.

Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi.

Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla

sensibilità cutanea e oculare dell’individuo.

Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un

invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di

neoplasie cutanee (l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009

i dispositivi che emettono radiazione UV per l’abbronzatura artificiale come cancerogeni per l’uomo,

Gruppo 1). Per questi motivi l’Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l’uso delle

apparecchiature per l’abbronzatura artificiale a chiunque.

L’occhio non protetto può sviluppare un’infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un

intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un’eccessiva esposizione. La

cataratta può svilupparsi dopo esposizioni ripetute.

E’ necessaria un’attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni

ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici.

43

Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti noc ivi dell’esposizione a

raggi (preferibile fornire il consenso informato).

L’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti è proibito a :

- minori di 18 anni

- donne in stato di gravidanza

- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute

- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole.

E’ opportuno che chi è particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all’operatore, prima di

sottoporsi al trattamento abbronzante.

E’ altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio

fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all’esposizione.

L’operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l’apparecchiatura e i tempi di esposizione

più idonei, in base al fototipo dell’utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle

immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al

rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in

particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).

• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.

• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.

• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante

per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.

Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni :

• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione

naturale al sole (fototipo I e II)

• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante

• Indossare gli occhialetti protettivi

• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole

• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare

• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea

o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee.

Bisogna, inoltre, prendere le seguenti precauzioni :

- utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a

disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti;

- rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che

accelerano l’abbronzatura;

- non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle

radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;

44

- seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e

le distanze dalle lampade;

- chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o

comunque modificazioni rilevanti. L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede

particolari precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto.

Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate

dall’esposizione ad UV.

Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.

Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua.

Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido.

Non far mai arrossare la pelle.

L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia

degli eventuali UV-B.

L’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fi ni estetici e non terapeutici . Non devono

essere pertanto vantati effetti benefici.

L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi no n deve essere superiore a 0,3 W/m2.

3. Manutenzione dell’apparecchio

Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura.

L’operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a

criteri di efficienza e sicurezza.

Nell’intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l’utilizzatore da possibili

manomissioni delle apparecchiature, è opportuno che i ricambi autorizzati per le singole

apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell’immissione sul

mercato.

Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo

igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali.

4. Indicazioni e consigli per l’uso corretto

Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal

costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull’apparecchiatura e sulla base del

fototipo del soggetto da trattare.

In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante,

al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le

indicazioni fornite dall’operatore estetico.

Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l’altro, si consiglia una interruzione di circa un mese.

Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento

abbronzante, nonché la durata minima delle stesse lampade.

Non bisogna superare le 30 seute annue.

La dose assorbita / anno sia di UV-A sia degli even tuali UV-B non deve superare i 15Kj

45

5. Avvertenze:

Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che

le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra.

Si ricorda che l’esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno è

pericolosa.

Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.

L’uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente

addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un

corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del

soggetto.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l’uso

riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti con lampade abbronzanti deve essere facilmente

raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato

nell'apparecchiatura.

Controlli

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS esercita le funzioni di vigilanza e controllo in materia di

accertamenti di igiene sanitaria.

46

ALLEGATO B

CONSENSO INFORMATO PER L’UTILIZZO DI APPARECCHI PER L’ABBRO NZATURA

Gentile Signora, Egregio Signore, prima di sottoporsi ad una seduta abbronzante, legga attentamente le informazioni

seguenti:

le radiazioni ultraviolette delle lampade abbronzanti possono causare danni alla pelle o agli occhi.

Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro

della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di tumori della pelle.

E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronz anti a:

� minori di 18 anni;

� donne in stato di gravidanza;

� soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute;

� soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole.

Ne è sconsigliata l'utilizzazione , in particolare, a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

� soggetti con un elevato numero di nevi (> 25);

� soggetti che tendono a produrre lentiggini;

� individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza;

� persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico.

Precauzioni per l’uso:

� utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti;

� rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano

l’abbronzatura;

� non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni

ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;

� seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze

dalle lampade;

� chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque

modificazioni rilevanti

E’ altamente consigliato che acquisisca la conoscenz a del proprio fototipo di appartenenza.

Raccomandazioni:

� Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole

(fototipo I e II)

� Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante

� Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.

� Non si espongano persone che hanno familiarità per tumore della pelle.

Avvertenze:

Dopo una seduta occorre attendere 48 ore prima effettuare la successiva e prima di esporsi al sole, dopo di che le

applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza una dall’altra.

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere stato informat_ ricevendo anche copia della presente informativa e di ricevere la

scheda personale .

Luogo e data Firma

______________, ______________ ______________________________

47

ALLEGATO C

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7 – DM 110 12.05.2011

Categoria : SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA

Elenco apparecchi : a) Lampade abbronzanti UV-A

come da Allegato alla

Legge n. 1

del 04.01.1990) b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi

Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

----------------------------------------------------------------

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Introduzione generale e descrizione apparecchi:

Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente

collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di

produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura

fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); puo' essere previsto l'utilizzo combinato o indipendente con

lampade a infrarossi (IR).

Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, si e' assistito ad un processo

evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, b) l'esposizione

radiante o dose, per singola seduta e c) l'irradianza massima consentita, che continua anche in ragione della

ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di

trattamenti estetici.

Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A e visibile. Il loro impiego

nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e scottature.

Anche per tale ragione, a partire dagli anni '80 del secolo scorso sono state sostituite da altri tipi di emettitori

come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad alogenuri metallici

opportunamente filtrate.

Con l'impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati:

a) e' stata sostanzialmente eliminata l'emissione di UV-C;

b) e' stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioe' differenti rapporti fra le

intensità della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A che emettono soltanto in

quest'ultima regione spettrale.

Attualmente la comunità scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV più

adatte a produrre l'abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del

sole.

48

2) MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D'USO

Gli apparecchi per l'abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformità alle norme di riferimento ed

utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel "Manuale d'Uso"

che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura.

Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi

effetti biologici dipendono dalla qualità' e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e

oculare dell' individuo.

Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento

prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l'Agenzia

Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione

UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l'Organizzazione

Mondiale della Sanità sconsiglia l'uso delle apparecchiature per l'abbronzatura artificiale a chiunque.

L'occhio non protetto può sviluppare un'infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla

cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. La cataratta può svilupparsi

dopo esposizioni ripetute.

E' necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette

e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici.

Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni:

- utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione

dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti;

- rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano

l'abbronzatura;

- non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni

ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;

- seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le

distanze dalle lampade;

- chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque

modificazioni rilevanti.

E' opportuno che chi e' particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all'operatore, prima di sottoporsi

al trattamento abbronzante.

E' altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di

appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all'esposizione.

L'operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l'apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei,

in base al fototipo dell'utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV.

Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate

vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi

per la salute degli utilizzatori, e che ne e' sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono

alle seguenti categorie:

49

• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).

• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.

• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.

• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per

appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.

Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:

• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al

sole (fototipo I e II)

• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante

• Indossare gli occhialetti protettivi

• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole

• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare

• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che

hanno una familiarità per neoplasie cutanee

L'uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d'uso e la valutazione

della dose cumulativa a cui il

soggetto e' stato esposto

L'utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli

eventuali UV-B. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate

dall'esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.

Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l'acqua.

Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente molto umido.

Non far mai arrossare la pelle.

E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:

- minori di 18 anni

- donne in stato di gravidanza

- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute

- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.

L'utilizzo delle apparecchiature e' esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto

vantati effetti benefici.

L'irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2.

- Manutenzione dell'apparecchio

Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura.

L'operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di

efficienza e sicurezza.

Nell'intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l'utilizzatore da possibili

manomissioni delle apparecchiature, e' opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature

siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell'immissione sul mercato.

50

Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-

sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali.

- Indicazioni e consigli per l'uso corretto:

Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla

base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull'apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da

trattare.

In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al

termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni

fornite dall'operatore estetico.

Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l'altro, si consiglia una interruzione di circa un mese.

Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento

abbronzante, nonchè la durata minima delle stesse lampade.

- Avvertenze:

Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le

applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l'una dall'altra.

Si ricorda che l'esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno e' pericolosa.

Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.

L'uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e

con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle

apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel

manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE (anche ai fini dei meccanismi di regolazione):

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza -

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +

VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN

60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC -

Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-

150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 – Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 – Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta

-Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi

per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class.

CEI 61-184;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184;V2 -

CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009 e relative Varianti

51

La presente pubblicazione è stata pubblicata nel no vembre 2013 ed è ottenibile presso

il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - ULSS 9

Via Castellana 2 - 31100 Treviso

0422/323757 - www.ulss.tv.it

Si ringrazia per la cortese e preziosa collaborazio ne